Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 1° agosto 2014, n. 109 - A.C. 2598/A - Documentazione per l'esame in assemblea
Riferimenti:
AC N. 2598-A/XVII   DL N. 109 DEL 01-AGO-14
Serie: Progetti di legge    Numero: 213    Progressivo: 2
Data: 09/09/2014
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

D.L. 109/2014 – A.C. 2598-A

Documentazione per l’esame in Assemblea

 

 

 

 

 

 

n. 213/2

 

 

 

9 settembre 2014

 


Servizio responsabile:

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 – * st_affari_esteri@camera.it

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D14109b.doc

 


INDICE

 

 

Schede di lettura

Art. 1 (Europa)                                                                                                      3

Art. 2 (Asia)                                                                                                           7

Art. 3 (Africa)                                                                                                      11

Art. 4 (Assicurazioni, AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali)                                                                 18

Art. 5 (Disposizioni in materia di personale)                                                       21

Art. 6 (Disposizioni in materia penale)                                                                32

Art. 7 (Disposizioni in materia contabile)                                                            36

Art. 8 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo)                                                  37

Art. 9 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)                                                                                              40

Art. 10 (Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero)                                                                     45

Art. 11 (Copertura finanziaria)                                                                            51

Art. 12 (Entrata in vigore)                                                                                   55

 

 


Schede di lettura

 


Art. 1
(Europa)

L'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.

 

Il comma 1 autorizza dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 la spesa di 36.002.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 1 dell’art. 1 del D.L. 2/2014 e specificatamente:

Ø    la Multinational Specialized Unit (MSU),

Ø    la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO),

Ø    il Security Force Training Plan in Kosovo,

Ø    la Joint Enterprise Balcani.

 

Si ricorda che la missione EULEX Kosovo, istituita con l’Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008, dispiegata dal 9 dicembre 2008, è stata modificata e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/241/PESC del Consiglio del 27 maggio 2013.

EULEX opera nella cornice della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 (la stessa cha ha istituito la missione UNMIK), con la quale si è decisa la presenza in Kosovo di una amministrazione civile internazionale incaricata, in una fase finale, di supervisionare il trasferimento dell’autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché il mantenimento dell’ordine pubblico con l’istituzione di forze di polizia locali ottenuto dispiegando, nel frattempo, personale internazionale di polizia.

La missione, pertanto, sostiene le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nell’evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese, supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi giudiziario, di polizia e doganale e favorendo, altresì, l’adesione di tali sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.

 

L’operazione Joint Enterprise comprende le attività di KFOR, MSU, ed i NATO Head Quarters di Skopje, Tirana e Sarajevo. Essa è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani operata alla fine del 2004, che ha determinato l’unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area).

 

KFOR (Kosovo Force) è una missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania. L'obiettivo della missione è stato inizialmente quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell’Interim Agreement, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità. Nello specifico, i militari della KFOR effettuano il controllo dei confini tra il Kosovo e la Serbia; svolgono compiti di ordine pubblico e controllo del territorio; collaborano con l’EULEX e realizzano attività di assistenza umanitaria.

 

Le attività di gestione dell'ordine pubblico sono affidate alla missione MSU (Multinational Specialized Unit), con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del comandante di KFOR e composta prevalentemente dal personale dell'Arma dei Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi

 

Il comma 2 autorizza dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 la spesa di 138.933 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all’interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit).

 

La missione dell'UE ALTHEA - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2074 (2012) del 14 novembre 2012 - è stata avviata il 2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato delle Nazioni Unite (Risoluzione n. 1551 del 9 luglio 2004). L'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell’Ufficio dell’Alto rappresentante e dal Processo di stabilizzazione e associazione).

Nell'ambito della missione ALTHEA operano forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (European Gendarmerie Force), destinate al contrasto alle organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale.

L’Arma dei carabinieri costituisce una componente di tali forze, denominata IPU (Integrated Police Unit), con sede a Sarajevo.

 

Il comma 3 autorizza la spesa di 2.742.940 per la prosecuzione, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei paesi dell’area balcanica.

 

I programmi di cooperazione sono svolti nell’ambito del protocollo d'intesa (cosiddetto Bilaterale Interni) firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, che prevede l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali.

 

Il comma 4 autorizza, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di 652.610 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 31.830 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo).

 

Per ciò che attiene la missione EULEX Kosovo, si veda quanto riportato al commento al comma 1 del presente articolo.

 

UNMIK (United Nations Mission In Kosovo) è stata istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria, guidata dalle Nazioni unite, per favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all’istruzione, dalle banche e finanza alle poste e telecomunicazioni.

Si ricorda che il Segretario generale dell’ONU ha deciso, il 12 giugno 2008, una riconfigurazione di UNMIK, principalmente nel settore del rule of law in vista di un passaggio di consegne alla missione EULEX, finalizzato ad un alleggerimento della stessa UNMIK. In seno alla missione è costituita un'unità di intelligence contro la criminalità (Criminal Intelligence Unit - C.I.U.), di supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici.

 

Il comma 5 autorizza dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 la spesa di 133.921 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro.

 

UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus), autorizzata con le risoluzioni 1251 (1999) e 1642 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2058 (2012) del 19 luglio 2012, è stata istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 186/1964, in seguito alla rottura dell’equilibrio stabilito a Cipro dalla Costituzione del 1960. L'indipendenza di Cipro fu concessa dall’Inghilterra nel 1960 sulla base di una Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei disordini e delle tensioni fra le due comunità, il Consiglio di Sicurezza decise di costituire l’UNFICYP, una forza di mantenimento della pace con il compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell’ordine e della legalità nell’isola.

A seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte settentrionale dell’isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore “de facto” dall’agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.

Attualmente UNFICYP: investiga e interviene sulle violazioni del cessate il fuoco e dello status quo, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto; coopera con le polizie cipriota e turco-cipriota; si adopera per il ristabilimento della normalità nella zona cuscinetto; svolge attività umanitarie; assiste le due comunità su questioni quali la fornitura di elettricità e di acqua; fornisce assistenza medica di emergenza; consegna la posta e i messaggi della Croce Rossa attraverso le due linee. UNFICYP ha sede a Nicosia.

Nel suo ambito opera 1'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella "buffer zone".

 

Il comma 6 autorizza dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 la spesa di 7.732.311 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo.

 

La missione Active Endevour si concretizza nel dispiegamento nel Mediterraneo, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED), che è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre  2001, relativa all’applicazione dell’articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell’11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano L’operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale e dei controlli antipirateria marittima. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto il Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, a seguito dell’integrazione nella NRF (NATO Response Force) la STANAVFORLANT e la STANAVFORMED sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (Standing NRF Maritime Group 1) e SNMG-2 (Standing NRF Maritime Group 2).

 


Art. 2
(Asia)

 

L'articolo 2 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame autorizza, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di 185.082.639 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan.

 

Si ricorda che la missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001) e 1510 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2069 (2012) adottata il 9 ottobre 2012, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese, supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione Europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella Regione Ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane.

La missione EUPOL Afghanistan, istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, prorogata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio del 18 maggio 2010 e modificata dalla decisione 2013/240/PESC del Consiglio del 27 maggio  2013, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello stato di diritto. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell'Afghan National Civil Order Police (ANCOP).

 

Come ricorda la relazione illustrativa, l'impegno della comunità internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase forse più importante, quella denominata "transition", che prevede il progressivo rilascio delle responsabilità alle Autorità afgane, con l'assunzione da parte delle Afghan National Security Forces (ANSF), entro l'anno 2014, della "full responsibility", a premessa della conclusione della missione dì ISAF (fine della fase 4 "transition"ed inizio della fase 5 "redeployment"). Dopo il 2014, la sfida principale sarà il finanziamento delle ANSF, così come sarà  altresì necessario determinare il sostegno di ISAF alle ANSF per il post 2014, sotto il profilo sia operativo (training, mentoring ed altri technical enablers) sia finanziario e definire il contenuto della Enduring Partnership fra NATO e Afghanistan.

 

Il comma 2 autorizza, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di 9.124.600 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan

 

Il comma 3 autorizza, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di 333.009 euro per l’impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

 

Il comma 4 dispone l'autorizzazione della spesa di 76.223.973, nel periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force - e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle Forze armate.

 

Si ricorda che la missione UNIFIL, riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2064 (2012) adottata il 30 agosto 2012, ha il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite.

 

Il comma 5 autorizza dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 la spesa di 1.236.817 per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron). Come precisato nella relazione illustrativa l’autorizzazione di spesa prevista da tale disposizione  è estesa, altresì, alla proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento  delle forze di sicurezza palestinesi, a seguito della richiesta dell’Autorità nazionale Palestinese, sostenuta dallo Stato d’Israele. L’attività di adestramento è svolta dal personale dell’Arma dei carabinieri.

 

La missione TIPH 2 (Temporary International Presence in Hebron) è stata istituita con il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron.

 

Il comma 6 autorizza dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 la spesa di 61.100 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah).

 

EUBAM Rafah, stabilita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 e prorogata dalla decisione 2013/355/PESC del Consiglio del 3 luglio 2013,  scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati Agreement on Movement and Access e Agreed Principles for Rafah Crossing, al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la Cisgiordania.

La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (Rafah Crossing Point – RCP) con l’Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all’atto del ritiro israeliano dalla striscia di Gaza. Il contingente, non armato, ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi sopra richiamati.

Secondo la relazione illustrativa, la missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità Nazionale Palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell' ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.

 

Il comma 7 autorizza per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di 64.230 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina.

 

La missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories), è stata istituita dal Consiglio europeo con l’azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005, riconfigurata dalla decisione 2010/784/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2010 e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/354/PESC del Consiglio del 3 luglio 2013. Scopo dell'EUPOL COPPS è contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell'attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero; coordina e agevola l'assistenza dell'Unione europea e degli Stati membri e, se richiesto, l'assistenza internazionale alla PCP; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia; dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli. Stati membri e da paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

 

Il comma 8 autorizza la spesa di euro 188.558 per la prosecuzione dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 della partecipazione italiana militare alla missione EUMM Georgia.

 

La missione EUMM (European Union Monitoring Mission) Georgia è stata istituita dall'Unione Europea, in seguito all'Azione Comune del Consiglio UE n. 736 del 15 settembre 2008, che ha disposto il dispiegamento in Georgia, nelle zone adiacenti l'Ossezia del sud e l'Abkhazia, di una missione, con quartier generale a Tbilisi, finalizzata a garantire il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE - Russia del 12 agosto e dell'8 settembre 2008. è stata prorogata, da ultimo, dalla decisione 2012/503/PES C del Consiglio del 13 settembre 2012.

 

L'EUMM opera in stretto coordinamento con le missioni già attivate nel Paese dall'OSCE e dall'ONU (United Nations Observer Mission in Georgia - UNOMG).

La missione ha il compito di monitorare l’Accordo dell’8 settembre 2008 prefiggendosi i seguenti obiettivi:

a) Stabilization: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di stabilizzazione basato sul citato accordo;

b) Normalization: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di normalizzazione, ponendo particolare attenzione ai sistemi di trasporto ed agli aspetti politici e di sicurezza relativi al rientro dei rifugiati e dei profughi;

c) Confidence building: contribuire alla riduzione delle tensioni tra le parti, attraverso l’attivazione di collegamenti fra le stesse;

d) Alimentazione dell’azione politica UE e di altre forme di impegno dell’Unione nell’area.


Art. 3
(Africa)

 

L’articolo 3 reca le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Africa.

 

In particolare, Il comma 1 autorizza la spesa di 5.182.970 euro volta a consentire dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 la partecipazione di personale militare alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, nonché la proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione delle Forze armate in Libia

 

La missione EUBAM Libya, istituita con decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013 ha il mandato di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare – a breve termine – la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere terrestri, marine e aeree libiche e per sviluppare – a più lungo termine – una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere; per conseguire tali obiettivi la missione svolge compiti di: sostegno alle autorità libiche per rafforzare sia i servizi di frontiera mediante attività di formazione e accompagnamento (ciò in vista di una strategia nazionale libica di gestione integrata delle frontiere), sia le capacità operative istituzionali libiche.

Con la risoluzione 2009 del 2011 è stata istituita la missione in Libia denominata UNSMIL, avente per oggetto il compito di assistere e sostenere gli sforzi nazionali libici nella fase successiva al conflitto, e cooperare per il ripristino della sicurezza e l’ordine pubblico attraverso l’affermazione dello stato di diritto, il dialogo politico e la riconciliazione nazionale. La successiva risoluzione 2016 del 2011 ha fissato al 31 ottobre 2011 il termine di conclusione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile sotto la minaccia di un attacco e delle operazioni per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Libia, di cui alla risoluzione 1973 (2011). Da ultimo, la risoluzione 2022 2011 ha esteso il mandato della missione UNSMIL, prevedendo, altresì, l’assistenza e il sostegno agli sforzi nazionali libici per affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

La risoluzione 2040 (2012) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 marzo 2012, richiamata dalla risoluzione 2095 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 14 marzo 2013, ha modificato il mandato della missione UNSMIL assegnandole il compito, nel pieno rispetto del principio di responsabilizzazione a livello nazionale, di assistere e sostenere le autorità libiche, offrendo consulenza strategica e tecnica per gestire il processo di transizione democratica, promuovere lo Stato di diritto, ripristinare la sicurezza pubblica, affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

 

Il comma 2 autorizza un’ulteriore spesa di 45.370 euro dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.

 

Il comma 3 autorizza, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di 1.672.971 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia (European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) già prevista dal precedente decreto-legge n. 2/2014. La presente missione è finalizzata a garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e allo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. Nel corso dell’esame in sede referente le Commissioni riunite Esteri e Difesa hanno approvato un emendamento, in versione riformulata, in base al quale alla missione in Libia, ove necessario, potrà altresì prendere parte personale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

 

Il comma 4 autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° luglio 2014 e il 31 dicembre 2014, la spesa 23.958.858 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia,  Atalanta dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO per il contrasto alla pirateria. Sempre nel corso dell’esame in sede refente, le Commissioni III e IV hanno approvato una proposta emendativa, il cui testo è stato riformulato, che prevede che conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia alle predette operazioni venga valutata in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri di Marina del Battaglione San Marco attualmente trattenuti in India.

 

La missione Atalanta è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008 -modificata da ultimo dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio del 23 marzo 2012- allo scopo di contribuire alla deterrenza e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo delle coste della Somalia. L’operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814, 1816 e 1838 del 2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - richiamate da ultimo dalla risoluzione 2077(2012) del 21 novembre 2012- in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. 

Il mandato prevede:

a) la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo del territorio somalo;

b) la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le acque territoriali giudicate rischiose per le attività marittime;

c) l’uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria;

d) la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e la possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori, le navi catturate a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni che si trovano a bordo di tali navi.

 

Le forze schierate opereranno fino a cinquecento miglia marine al largo della Somalia e dei paesi vicini.

L’operazione Atalanta, inizialmente posta in essere per la durata di dodici mesi, a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, avvenuta il 13 dicembre 2008, si è vista prorogato più volte il mandato. 

 

Il 12 giugno 2009 i Ministri della difesa NATO hanno approvato l'avvio di una nuova missione ''a lungo termine'' contro la pirateria nel Golfo di Aden e al largo delle coste somale. La missione NATO, denominata Ocean Shield (Scudo oceanico), complementare a quella dell'UE, dispiegata nel luglio 2009, prevede, laddove non sia disposta la contribuzione di assetti dedicati, l'impiego delle Forze Standing NATO Maritime Group 1 e 2 (SNMG1 e 2) nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden.

 

Il comma 5 autorizza, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di 17.836.535 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale, già autorizzate dall'art. 1, comma 12 del D.L. n. 2 /2014.

 

La missione EUTM Somalia (European Unione Training mission Somalia), di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010, come modificata dalla decisione 201I/483/PESC del Consiglio del 28 luglio 2011, è volta a contribuire al rafforzamento del governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione si prefigge l'obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all'offerta di una formazione militare specifica, comprendente un'adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a duemila reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a Nairobi.

 La missione EUCAP Nestor (European Union regional maritime Capacity Building), di cui alla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 16 luglio 2012, modificata dalla decisione 2013/367/PESC del 9 luglio 2013, ha l'obiettivo di assistere lo sviluppo nel Corno d'Africa e negli Stati dell'Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente per il costante rafforzamento della loro sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, e della governance marittima. Si tratta di una missione civile, condotta nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), rafforzata con expertise militare ed è cocepita come complementare alle missioni EUNAVFOR Atalanta e alla EUTM Somalia.

L'EUCAP Nestor ha la focalizzazione geografica iniziale su Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia ed è altresì dispiegata in Tanzania, su invito delle relative autorità. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo l'EUCAP Nestor svolgerà i seguenti compiti: aiutare le autorità nella regione a conseguire l'efficiente organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima che svolgono la funzione di guardia costiera; fornire corsi di formazione e competenze di formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire l'autosufficienza in materia di formazione; aiutare la Somalia a sviluppare una propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico e normativo completo; individuare le principali carenze di capacità delle attrezzature e fornire assistenza nell'affrontarle; fornire assistenza nel rafforzare la legislazione nazionale e lo stato di diritto tramite un programma di consulenza giuridica a livello regionale e consulenza giuridica per sostenere la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della legislazione nazionale connessa; promuovere la cooperazione regionale fra le autorità nazionali preposte alla sicurezza marina; rafforzare il coordinamento regionale nel settore dello sviluppo delle capacità marittime; fornire consulenza strategica tramite l'assegnazione di esperti a amministrazioni chiave; attuare i progetti della missione e coordinare le donazioni; elaborare e attuare una strategia di informazione e comunicazione a livello regionale.

 

Quanto agli oneri per il funzionamento della base militare nazionale a Gibuti, inaugurata nell’ottobre 2013, si segnala che l’inclusione di tali oneri nella somma prevista dal comma 5 riguarda la seconda metà del 2014: nessuna previsione risultava invece nel precedente provvedimento di proroga già più volte richiamato, ovvero il D.L. 2/2014.

 

Il comma 6 autorizza per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.408.035 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali, nonché per la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali.

 

A proposito della crisi in Mali e del conseguente intervento della Comunità internazionale, si ricorda che il 22 marzo 2012, un colpo di stato militare ha deposto il presidente maliano Amadou Toumani Touré. Nel periodo di instabilità che il paese ha successivamente attraversato, l'avanzata dei ribelli Tuareg nel nord ha portato alla dichiarazione d'indipendenza della regione dell’Azawad.

La comunità Tuareg rivendica sin dalla creazione dello Stato maliano una maggiore indipendenza dal governo centrale e ha fondato nell’ottobre 2011 l’MNLA (Mouvement national de libération de l’Azawad), con l’obiettivo di rappresentare le aspirazioni delle popolazioni - non solo Tuareg - originarie del nord del paese. Il 17 gennaio 2012 i ribelli hanno lanciato un’intensa campagna militare e il 12 marzo le truppe degli insorti sono riuscite a conquistare la base militare di Amachach, nei pressi di Tessalit, città al confine con l’Algeria, considerata strategica per portare l’offensiva ancora più a sud. Il governo di Touré, ritenuto incapace di garantire la sicurezza del Paese di fronte alla rivolta dei Tuareg è stato travolto da un golpe, guidato da un ufficiale delle Forze armate, il colonnello Amadou Haya Sanogo.

A seguito delle pressioni internazionali e grazie alla mediazione della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), il 6 aprile 2012 si è giunti a un accordo per restituire il potere ad un'amministrazione civile e per formare un governo di transizione guidato dal presidente del Parlamento Dioncounda Traoré. All’inizio di settembre 2012 Traoré aveva chiesto ufficialmente l’intervento militare dei paesi della ECOWAS per liberare i territori occupati del nord.

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con la Risoluzione 2085 (2012) del 20 dicembre 2012, ha poi autorizzato l'ECOWAS a dispiegare la African-Led International Support Mission (AFISMA) che avrebbe dovuto dare inizio al suo mandato nel settembre 2013, momento nel quale si riteneva sarebbe stata raggiunta una sufficiente preparazione delle truppe africane e una solidità della catena di comando.

Il repentino avanzamento delle forze ribelli all’inizio del 2013 e il conseguente intervento francese a sostegno dell'esercito maliano - denominato Operazione Serval - hanno invece fatto sì che AFISMA fosse dispiegata già da metà gennaio 2013.

Si ricorda che, con la risoluzione 2085 (2012) adottata all’unanimità il 20 dicembre 2012, il Consiglio di sicurezza chiede al Segretario generale dell’ONU, ai sensi del capitolo VII della Carta, di definire, di concerto con le autorità nazionali, una "presenza multidisciplinare delle Nazioni Unite in Mali" finalizzata a fornire un supporto coordinato e coerente ai processi politici e di sicurezza in corso nel paese.

Tale presenza è destinata ad avere la durata iniziale di un anno. Il Consiglio incarica la missione internazionale a guida africana di sostegno in Mali (African-led International Support Mission in Mali - AFISMA) di aiutare a rafforzare le forze di difesa e sicurezza maliane, in coordinamento con l'Unione europea e gli altri partner. Preso atto dell’approvazione, da parte della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e dell'Unione africana, di un piano strategico per affrontare la crisi in Mali, il Consiglio sottolinea la necessità di perfezionare ulteriormente la pianificazione prima dell'inizio di un'operazione militare offensiva. Il Consiglio chiede all'Unione africana, in stretta collaborazione con altri partner, prima dell’inizio delle operazioni offensive, di fornire aggiornamenti sui progressi compiuti nel processo politico, sullo stato della formazione sia della missione AFISMA sia delle forze di sicurezza del Mali, sul quadro di operatività della missione e su altri elementi di criticità.

 

A seguito della riconquista, da parte delle forze franco-maliane, di una parte considerevole dei territori del nord, tra cui la città di Timbuctù, è iniziato il graduale rimpatrio delle truppe francesi a partire dal mese di aprile 2013; nello stesso periodo, con la Risoluzione 2100 (2013), il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha autorizzato il dispiegamento di una forza di 12.600 caschi blu per la stabilizzazione del Mali e il supporto alla transizione politica: la MINUSMA, Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali, dispiegata a partire dal 1° luglio, in sostituzione dell’AFISMA.

Con la risoluzione 2100 del 25 aprile 2013, il Consiglio di sicurezza autorizza la creazione di una forza di peacekeeping nel Mali, per il periodo iniziale di un anno, agendo in base al Capitolo VII della Carta. MINUSMA è autorizzata ad utilizzare tutti i mezzi necessari in supporto delle istituzioni transitorie del Mali per stabilizzare i principali centri abitativi, specialmente nel nord del paese, e prevenire il ritorno dei gruppi armati. MINUSMA ha altresì il mandato di aiutare le istituzioni maliane ad estendere e ristabilire l’amministrazione dello stato in tutto il territorio e dare sostegno alle forze nazionali e internazionali impegnate nella ricostruzione del settore della sicurezza. MINUSMA riceverà la protezione delle truppe francesi nelle eventuali situazioni di “imminente e seria minaccia” su richiesta del Segretario generale dell’ONU.

 

La missione EUCAP Sahel Niger e la missione EUTM Mali - come ricorda la relazione illustrativa - fanno parte dell'approccio coerente e globale dell'UE alla crisi nella regione del Sahel, che comprende la cooperazione allo sviluppo, gli aiuti umanitari, l'azione diplomatica e il sostegno concreto per migliorare la situazione della sicurezza nell'ambito dell'attuazione della "Strategia dell'UE per la sicurezza e lo sviluppo del Sahel" adottata dal Consiglio dell'UE nel marzo 2011. Tale strategia, focalizzata prioritariamente su Mauritania, Mali e Niger, si basa sulla constatazione che lo sviluppo e la sicurezza sono interconnessi e possono sostenersi a vicenda e che la complessa crisi nella regione del Sahel richiede una risposta a livello regionale; si ritiene che il sostegno a questi paesi nel perseguimento della sicurezza non possa essere disgiunto dal sostegno alla crescita economica e alla riduzione della povertà e che il capacity building   debba focalizzarsi su capacità di governo e capacità di fornire servizi per lo sviluppo.  Coerentemente con tale strategia regionale, l'UE ha nominato come Rappresentante Speciale UE per il Sahel il diplomatico francese Reveyrand de Menthon.

 

L' EUCAP Sahel Niger (European Union Capacity Building in Sahel), istituita con decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, modificata dalla decisione 2013/368/PESC del Consiglio del 9 luglio 2013,si configura come una missione civile condotta nell'ambito PSDC (Politica di sicurezza e difesa comune) al fine di rafforzare le capacità delle forze di sicurezza nigerine (Gendarmerie, Police nationale, Garde nationale) di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata in maniera coordinata, nell'ottica di contribuire a rafforzare la stabilità politica, la sicurezza, la governance e la coesione sociale in Niger e nella regione del Sahel.

In particolare, l' EUCAP Sahel Niger fornisce consulenza e assistenza nell'attuazione della dimensione di sicurezza della strategia nigerina per la sicurezza e lo sviluppo a livello nazionale, complementare agli altri attori; sostiene lo sviluppo di un coordinamento regionale ed internazionale globale nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; rafforza lo stato di diritto attraverso lo sviluppo delle capacità investigative ambito penale, e in tale contesto sviluppa e attua adeguati programmi di formazione; sostiene lo sviluppo della sostenibilità delle forze di sicurezza nigerine; contribuisce all'individuazione, pianificazione ed attuazione dei progetti nel settore della sicurezza.

 

La missione dell'UE in Mali (EUTM Mali, EU Training mission in Mali) è stata istituita con decisione 2013/34/PESC del Consiglio del 17 gennaio 2013 e persegue l'obiettivo di fornire addestramento e consulenza militare alle forze armate del Mali al fine di migliorare la loro capacità militare e la loro efficienza operativa. La missione, dispiegata il 18 febbraio 2013, si adopera inoltre per migliorare il funzionamento delle catene di comando logistica e operativa dell'esercito. Persegue anche l'obiettivo di aiutare l'esercito maliano a migliorare la gestione delle risorse umane e le capacità in materia di addestramento. Non è coinvolta in azioni di combattimento. Il quartiere generale dell'EUTM Mali è situato a Bamako, mentre l'addestramento avviene a Koulikoro , a nord-est di Bamako. Il mandato della missione ha una durata di 15 mesi. L'operazione prevede il dispiego di circa 200 istruttori, nonché personale di supporto per la missione e personale adibito alla protezione (550 persone).

Quanto alla missione EUCAP Sahel Mali, questa è stata istituita dalla decisione 2014/219/PESC del Consiglio UE in data 15 aprile 2014, inizialmente per un termine di 24 mesi: si tratta di una missione civile a sostegno delle forze di sicurezza interna maliane -ovvero polizia, gendarmeria e guardia nazionale. L’obiettivo della missione è contribuire al ripristino e al mantenimento dell’ordine costituzionale e democratico nonché delle condizioni per una pace duratura in Mali, anche attraverso una efficace ristrutturazione amministrativa che accresca l’efficienza e il prestigio dello Stato.

 

A titolo di completezza, si ricorda che il Segretario generale dell'ONU, a sua volta, il 14 giugno 2013, ha presentato un Rapporto[1] al Consiglio di Sicurezza per convogliare l’azione della comunità internazionale in un approccio globale per il Sahel, presentando la "Strategia integrata dell'ONU" predisposta dall'Inviato Speciale per il Sahel, Prof. Romano Prodi (nominato nell'ottobre 2012).

La strategia integrata delle Nazioni Unite per il Sahel intende sostenere i governi ed i popoli della regione nel loro sforzo -che va condotto a livello regionale- di affrontare le cause dell'instabilità in una prospettiva di lungo termine, individuando in particolare 3 obiettivi strategici:

·         rafforzamento della governance inclusiva ed efficace in tutta la regione (governance);

·         rafforzamento della capacità di affrontare le minacce transfrontaliere (security);

·         integrazione di interventi di sviluppo e umanitari per rafforzare la resilienza (resilience).

 

Il comma 7 autorizza per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.987.065 per la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, istituita  dalla decisione 2014/73/PESC  del 10 febbraio 2014, conformemente al mandato definito dalla risoluzione 2134 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

 

L’operazione EUFOR RCA vuole essere un’operazione militare di passaggio condotta dall’Unione europea, che dovrebbe durare da quattro a sei mesi dal pieno dispiegamento operativo, onde contribuire a predisporre un ambiente sicuro per il passaggio alla missione internazionale di sostegno alla Repubblica centrafricana sotto guida africana, che dovrebbe operare per 12 mesi in base alla risoluzione 2127 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, adottata il 5 dicembre 2013.

 

Le Commissioni riunite Esteri e Difesa hanno approvato un emendamento, in versione riformulata, che ha aggiunto il comma 7-bis, il quale prevede che in caso di perdurante instabilità della situazione libica il Governo riferisca al Parlamento in ordine alla possibilità di una sospensione parziale o totale delle missioni di assistenza alla Libia previste dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3 in commento.

 


Art. 4
(Assicurazioni, AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali)

 

L'articolo 4 prevede le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali.

 

Il comma 1 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.140.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

 

Si tratta - secondo quanto esplicitato dalla relazione tecnica- di contratti di trasporto aereo, marittimo e ferroviario; di contratti di assicurazione del personale; di interventi infrastrutturali da realizzare nei vari teatri operativi, con particolare riferimento alla realizzazione di opere di force protection, sistemi di video sorveglianza e controllo, urbanizzazione/impianti tecnologici, alloggi, uffici e infrastrutture logistiche, per tutti i teatri.

La relazione illustrativa precisa che riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative  alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell’effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.

 

Si ricorda che l'art. 4, comma 1 del D.L. 2/2014 autorizzava per la medesima finalità una spesa di una spesa di 117.163.246  euro, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014.

 

Le Commissioni riunite Esteri e Difesa hanno approvato un emendamento, in versione riformulata, che ha aggiunto il comma 1-bis, sulla scorta del quale i Ministri degli Esteri e della Difesa, nell’ambito della relazione quadrimestrale sulle missioni internazionali cui l’Italia partecipa, informano dettagliatamente le competenti Commissioni parlamentari sulle modalità d’impiego delle somme stanziate in base al comma 1, suddivise per attività e per area geografica.

 

Il comma 2 autorizza, dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di 4.862.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia previste dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 124/2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. 

Il D.L. 2/2014, all’art. 4, comma 2, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2014, aveva previsto una autorizzazione di spesa di 7.000.000 euro.

 

Il comma 3 autorizza, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, il Ministero della difesa ad effettuare una serie di cessioni a titolo gratuito:

Si tratta, in particolare:

Ø  alle Forze armate della Repubblica di Gibuti: documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai semoventi M109 L. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 333.000

Ø  alla Repubblica Islamica del Pakistan 100 veicoli M113;

Ø  alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia 500 uniformi da combattimento;

Ø  al Regno Hascemita di Giordania 24 Blindo Centauro.

 

Il comma 4 novella il comma 3 dell’articolo 4 del precedente decreto-legge di proroga delle missioni (D.L.n. 2 del 2014), estendendo all’intero anno 2014 la spesa complessiva di euro 3.085.000, precedentemente autorizzata per il solo primo semestre, per interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia e Somalia, intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. In particolare, a seguito della novella in esame la disposizione ripartisce il citato importo assegnando risorse entro il limite di euro 1.180.000 (anziché 1.200.000 come originariamente previsto) per la missione in Afghanistan, euro 1.600.000 per la missione in Libano, euro 40.000 nei Balcani (anziché 20.000 come originariamente previsto), euro 65.000 per il Corno d'Africa, euro 100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia.

 

Da ultimo, il comma 5 autorizza, per l’anno 2014, la spesa di euro 1.942.394 per l’impiego di una unità navale della Marina militare nell’ambito dell’operazione di scorta marittima intesa ad assicurare condizioni di sicurezza all’attività internazionale di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane (v. infra il commento al comma 8 dell’art. 9).

 

 

 


Art. 5
(Disposizioni in materia di personale)

L’articolo 5 del provvedimento in esame, reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento.

 

A tal fine, il comma 1  dispone che vengano applicate le disposizioni dettate da:

 

-          art. 3, commi da 1 a 5, 8 e 9 della legge 3 agosto 2009 , n.108;

-          art. 3, comma 6 del decreto-legge 4 novembre 2009 , n.152.

 

Si illustra, a seguire, il contenuto dei citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali dal 1° luglio al 31 ottobre 2009.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l’indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 (di seguito illustrato), in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

 

In particolare:

 

- la lettera a) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

 

- la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell’unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

 

-la lettera c) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina; 

 

- la lettera d) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l’indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

 

- la lettera e) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

 

- la lettera f) stabilisce che l'indennità di missione, per il  personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, sia corrisposta nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, qualora tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun Paese.

In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

 

Il successivo comma 2 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all’indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all’articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all’estero, ma ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 28 tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell’anno 2006 attraverso l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Inoltre, il  D.L.  31 maggio 2010, n. 78[2] ha disposto (con l'art. 6, comma 12) che le diarie   per   le   missioni   all'estero  di  cui  all'art.  28  del decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223 sopra citato non siano più dovute e che tuttavia la predetta disposizione non si applichi  alle  missioni  internazionali  di  pace e a quelle comunque effettuate  dalle  Forze  di  polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

 

Il comma 3 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica e alla missione in Libia si applichino il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642[3] (le cui disposizioni sono state riassettate nell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) e l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

 

L'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare prevede al comma 1  che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisca oltre allo stipendio o la paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, anche (lett. a)) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione, nonché le ulteriori indennità che possano spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. La lettera b) dello stesso comma 1 prevede che al citato personale militare possa essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

 

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

 

Il comma 5 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì  che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

 

Il comma 6 dell’articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l’imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del citato codice dell’ordinamento militare).

 

Il comma 7 dell’articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice dell’ordinamento militare), possano essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

 

Il comma 8 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

 

Da ultimo, il comma 9 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti provvedimenti di proroga riguardano, in particolare, l’indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l’orario di lavoro e l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (Indennità di missione) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, venga anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell’articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (Trattamento assicurativo e pensionistico) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza di vedova o di orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumuli con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[4] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto-legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio.

Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (Personale in stato di prigionia o disperso) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L’articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (Personale civile) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.

Infine, il comma 1 dell’articolo 13 (Norme di salvaguardia del personale), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici[5], la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

Con riferimento alle altre disposizioni richiamate dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge in esame e di cui si prevede l’applicazione al personale che partecipa alle missioni internazionali si segnala che:

-          l’articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede l’applicazione anche al personale della Guardia di finanza delle disposizioni dell’articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001 (cfr. supra) in materia di partecipazione ai concorsi interni per il personale in servizio con riferimento al personale impegnato nelle missioni internazionali.

 

Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge in esame stabilisce che per le missioni di cui al decreto-legge in esame, l’indennità di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108/2009, con riferimento al D.M. 13 gennaio 2003 (come modificato dal D.M. 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

·                  98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;

·                  nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

In entrambi i casi, le suddette misure retributive vanno calcolate sulla base della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell’economia  e delle finanze del 13 gennaio 2003.

 

Tuttavia per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, il comma 3 dell’articolo 5 individua basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse da quanto previsto dal richiamato decreto del Ministro dell’economia  e delle finanze del 13 gennaio 2003.

 

Nello specifico:

 

a)     la diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

b)     la diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;

c)     la diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;

d)     la diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritim e capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al personale impiegato  in attività di addestramento delle forze di polizia somale  e per il funzionamento della base militare nazionale della Repubblica di Gibuti,

e)     la diaria prevista con riferimento alla Libia nell'ambito della missione EUBAM Lybia, per il personale impiegato a Malta;

f)      la diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles, nell’ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles.

 

Il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (Atalanta dell'Unione europea e Ocean Shield della NATO al largo delle coste della Somalia), all’operazione di scorta navale di cui al precedente art. 4, comma 5 e ai nuclei militari di protezione della marina in funzione antipirateria.

A tale personale il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell’operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno) e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

 

In attuazione di tale disposizione, il decreto 10 dicembre 1990 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, ha fissato distinti limiti orari individuali per il personale militare dirigente e non dirigente in relazione alla posizione di impiego.

 

E’ disposto, altresì, che il compenso forfettario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al settanta per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente.

 

Tale misura corrisponde alla fascia 1, la più alta, della tabella n. 3 del DPR n. 163 del 2002 e risulta essere pari a 62 euro, elevata a 124 euro per sabato domenica e festivi.

 

 

Da ultimo, il comma 5 dell’articolo 5 estende al 31 dicembre 2014 le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5 della legge n. 130 del 2011, in base alle qualiqualui possono essere imbarcate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria anche guardie giurate che non abbiano ancora frequentato gli appositi corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.


 

Art. 6
(Disposizioni in materia penale)

 

L’articolo 6 rinvia, per l’applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008[6], recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009[7].

 

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.L. n. 209 del 2008, si prevede:

 

§  l’applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall’articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001[8];

 

Tale rinvio al decreto-legge sulla missione «Enduring Freedom» comporta, in particolare:

 

-    l’attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;

-    la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l’arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;

-    la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

§  che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

 

L’applicazione di tali disposizioni viene estesa anche al personale che, seppure non organicamente inserito nelle missioni internazionali previste dal presente provvedimento, sia eventualmente inviato in supporto alle medesime missioni per fronteggiare imprevedibili e urgenti esigenze, anche connesse con il repentino deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nelle diverse aree in cui sono impiegati i contingenti militari italiani. Diversamente, per tale personale opererebbe la disciplina ordinaria, che prevede, tra l’altro, in simili contesti l’applicazione del codice penale militare di guerra.

 

Inoltre, l’articolo 5 del D.L. 209/2008 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria[9].

 

In particolare, prevede che:

 

-    al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell’art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata “Atalanta[10] (art. 5, co. 4);

-    nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l’articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);

-    l’autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 5, co. 6);

-    possano essere autorizzati l’arresto, il fermo, il trasferimento dei “pirati” (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall’articolo 2, lett. e) dell’azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone “per il tempo strettamente necessario al trasferimento” nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).

-    Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

 

Attraverso il rinvio all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

 

§   la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all’estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies):

-      alle direttive;

-      alle regole di ingaggio;

-      agli ordini legittimamente impartiti.

 

In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

 

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

Si ricorda peraltro che l’uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all’articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

 

L’applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:

 

-      stabiliti dalla legge;

-      stabiliti dalle direttive;

-      stabiliti dalle regole di ingaggio;

-      stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;

-      imposti dalla necessità delle operazioni militari.

 

La disposizione richiama sostanzialmente l’art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato come Eccesso colposo), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»[11].

Si ricorda, inoltre, che in base all’art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L’art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l’intenzione – quando “l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

 

Il comma 2 dell’articolo 6 precisa che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite United Nations Military Observer Groupin India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations for the Referendum in Westwern  Sahara (MINURSO)  e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers (MFO) in Egitto.

 

 


Art. 7
(Disposizioni in materia contabile)

 

L'articolo 7 reca disposizioni in materia contabile.

Nello specifico, il  comma 1 dispone l’applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

 

Il comma 1 dell’articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all’acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007.

 

Il successivo comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

 


Art. 8
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)

Il comma 1 autorizza dal 1º luglio al 31 dicembre 2014 la spesa di  34.800.000 euro ad integrazione degli stanziamenti della legge 26 febbraio 1987, n. 49 – recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo -, quali determinati dalla tabella C della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147): lo stanziamento è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile,  in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Yemen, e, in relazione all’assistenza ai rifugiati , nei paesi ad essi limitrofi.

Le Commissioni riunite Esteri e Difesa hanno approvato vari emendamenti, aggiungendo al novero dei Paesi di cui al comma 1 anche il Ciad, la Giordania, il Libano, la Repubblica democratica del Congo e la Palestina.

Con gli stanziamenti del comma 1 verrà posto particolare riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all’occupazione femminile; come anche alla tutela e promozione dei diritti dei minori. Detti interventi saranno intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite).

Le Commissioni riunite Esteri e Difesa hanno approvato, durante l’esame in sede referente, un emendamento volto a specificare che gli interventi di cui al secondo periodo del comma 1 sono previsti dal Piano d'Azione Nazionale «Donne, Pace e Sicurezza – WPS 2014-2016», predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani operante presso il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Le due Commissioni hanno inoltre approvato ulteriori emendamenti al comma 1, ampliando il novero degli obiettivi degli interventi allo sviluppo delle capacità locali di autogoverno, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra, alla tutela e promozione dei diritti degli anziani, nonché a interventi  sanitari in contrasto alla epidemia di Ebola nei Paesi colpiti dal virus secondo quanto certificato dalla Organizzazione mondiale della Sanità.

Infine, un altro emendamento al comma 1 approvato dalle Commissioni Esteri e Difesa ha previsto la pubblicazione on line, nel sito istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma e i risultati ottenuti.

Si ricorda che la legge di stabilità 2014, alla tabella C, ha previsto per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987, lo stanziamento di 180,8 milioni di euro per il 2014. Si segnala altresì che le previsioni assestate 2014 prevedono per i 16 capitoli della cooperazione a dono esposti in tabella C un incremento di 84,4 milioni di euro.

In relazione alla iniziative per lo sviluppo dell’Afghanistan, la relazione illustrativa segnala che i finanziamenti richiesti per il secondo semestre 2014 sono indirizzati a dare seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn e Tokyo. I settori prioritari indicati dall'Accordo di partenariato italo-afghano firmato nel gennaio 2012, la cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la legge 29 novembre 2012, n. 239, attengono prioritariamente alla governance/rule of Law, alle infrastrutture ed allo sviluppo rurale nonché ad ambiti trasversali come il miglioramento della condizione femminile, la sanità e la protezione del patrimonio culturale. Il mantenimento degli impegni della comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è infatti un elemento centrale del Mutual Accountability Framework concordato alla conferenza di Tokyo del luglio 2012 e delle prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro della missione ISAF.

Con riferimento all'Iraq, secondo la relazione illustrativa l'aiuto si concentrerà prioritariamente sui bisogni urgenti dei rifugiati e degli sfollati interni al paese, soprattutto in seguito all’acuirsi del conflitto, nelle ultime settimane, nella provincia di Anbar, e alla perdita di fatto della sovranità del governo centrale di Baghdad su vaste aree del paese oramai sotto il controllo dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante (ISIS). L’intervento italiano è finalizzato anche alla tutela dei siti archeologici di Ur ed Erbil in collaborazione con l’UNESCO, e all’assistenza alle imprese irachene del Kurdistan, attraverso l’operatività dell’UNIDO.

Per quanto riguarda gli interventi in Siria e paesi limitrofi, la relazione illustrativa prevede un approccio regionale, onde far fronte anche alle esigenze umanitarie dei profughi in fuga dal conflitto che riescono a giungere nei paesi vicini. Parte di tali interventi riguarderà l’accesso ai servizi di base, la protezione dei minori e l’equità di genere -inclusa la lotta alle violenze sessuali. Vi sarà anche un programma per la creazione di un sistema di messa in allarme precoce per il controllo delle epidemie in territorio siriano.

Inoltre, nel corso del secondo semestre 2014 si intende continuare l'azione a sostegno della stabilizzazione e dello sviluppo in: Libia e Somalia, ove la relazione sottolinea la necessità di contemporanee azioni di aiuto d'emergenza e di capacity building; Mali, tramite il contributo agli organismi internazionali che operano nel quadro degli appelli delle Nazioni Unite per il Sahel, anche nella prospettiva di una piena operatività del piano pluriennale risposta strategica per il Sahel delineato dall’Onu per il 2014-2016; Sudan e Sud Sudan, ove si intendono finanziare programmi internazionali nei settori della salute riproduttiva e dell’istruzione primaria, come anche della gestione delle risorse idriche e degli interventi di emergenza messi in atto dalle Agenzie ONU operanti nel paese;  Pakistan, ove l'aiuto si orienterà prevalentemente ad azioni di capacity building per lo sviluppo delle zone rurali e la protezione delle minoranze; Myanmar, anche in questo caso con prevalente attenzione allo sviluppo rurale; Repubblica centrafricana, dove, in risposta alla gravissima crisi politica in atto da diverso tempo, si renderanno necessari interventi umanitari di emergenza sia tramite Agenzie internazionali che sul canale bilaterale della cooperazione italiana allo sviluppo

Il comma 2 autorizza, sempre nella seconda metà del 2014, la spesa di un milione di euro nell'ambito delle attività di sminamento umanitario previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, (recante Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi).

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame cita anche interventi supplementari di sminamento resi necessari dalle inondazioni che recentemente hanno flagellato la Serbia e la Bosnia-Erzegovina. 

La relazione finanziaria per le attività di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale specifica le seguenti finalità:

a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e riduzione del rischio;

b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica dei campi  minati;

c) assistenza alle vittime (compresa rieducazione psico fisica e loro reintegrazione socio economica);

d) ricostruzione e sviluppo delle comunità;

e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;

f) formazione di operatori locali.

Si ricorda che l'art. 8, comma 2 del D.L. n. 2/2014 – il precedente decreto-legge di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali - ha autorizzato, tra l'altro, la spesa, per la prima metà del 2014, di 700.000 euro, per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, già finanziati in precedenza con interventi legislativi di contenuto analogo a quello in esame.

 

 


Art. 9
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

 

Il comma 1 dell’articolo in commento, prevede una spesa complessiva di 618.044 euro, nel secondo semestre 2014, destinata agli interventi a sostegno della stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto.

La relazione tecnica prevede principalmente interventi riguardanti Siria e Libia.

Il comma 2 integra di 1.300.000, relativamente all’arco temporale che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, gli stanziamenti già assegnati per l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180 (recante partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell’Africa subsahariana e dell'America centrale – l’estensione all’America Latina (il testo originario si riferiva all’America centrale) è dovuta ad un emendamento approvato dalle Commissioni Esteri e Difesa.

Come specificato dalla relazione tecnica, i finanziamenti sono principalmente destinati alla stabilizzazione in Somalia e Corno d'Africa, alla ricostruzione e al rafforzamento nei paesi del Sahel e dell’Africa centro-occidentale delle capacità di contrasto al crimine organizzato e al terrorismo. La relazione tecnica prevede anche la destinazione di una quota dello stanziamento anche in America Centrale, a rafforzare le iniziative di successo del nostro Paese per il consolidamento della sicurezza in loco.

Il comma 3 destina, per il secondo semestre 2014, 1.250.000 euro alla partecipazione italiana ai Fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché alla partecipazione al UN Staff college di Torino.

Lo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite (UNSSC) è un centro di formazione per il personale delle Nazioni Unite, con sede a Torino e personalità giuridica propria dal 2002. Lo Staff College ha l’obiettivodi promuovere l’apprendimento, ed in particolare una cultura di tipo manageriale, nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un’attività di formazione dei funzionari internazionali. I principali contributi allo Staff College – che deve provvedere autonomamente al reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali - provengono in massima parte dalle Nazioni Unite (500 mila dollari l’anno) e da governi e fondazioni;l’Italia ha già erogato in passato contributi finanziari di carattere straordinario, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (legge 30 dicembre 2004, n. 317) e 2007, 2008 e 2009 (legge 19 dicembre 2007, n. 256),  250 mila euro per l’anno 2011 (D.L. 12 luglio 2011, n. 107),  250.000 euro per l'anno 2012 (D.L. 29 dicembre 2011, n. 215), 500.000 euro per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2013 (D.L. n. 227 /2012).

Con riferimento ai fondi fiduciari, la relazione tecnica per gli interventi di competenza del MAE, ricorda i seguenti Fondi cui l'Italia partecipa:

·       Fondo fiduciario NATO destinato al sostegno dell’esercito afghano;

·       Fondo fiduciario del Dipartimento per gli Affari Politici dell’ONU;

·       Fondo fiduciario del Gruppo di contatto per la lotta alla pirateria a largo delle coste somale, istituito presso le Nazioni Unite;

·       Meccanismo di Supporto Finanziario della NATO per l’attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU 1325 del 31 ottobre 2000 su donne, pace e sicurezza e delle successive Risoluzioni collegate.

Riguardo ai fondi fiduciari della NATO, si ricorda altresì che l'art. 9, comma 3 del D.L. n. 2/2014 ha autorizzato, dal 1° gennaio al 30 giugno 2014, la spesa di 800.000 euro per assicurare, tra l’altro, come risulta dalle relazioni allegate,  la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato alla distruzione di munizioni in eccedenza a Kaliningrad, al Meccanismo di supporto finanziario della NATO per l’attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU 1325 del 31 ottobre 2000 su donne, pace e sicurezza e delle successive Risoluzioni collegate.

Il comma 4 autorizza la spesa di 2.896.200, per il secondo semestre 2014, per la partecipazione alle iniziative dell’Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)  e di altre organizzazioni internazionali, al Fondo fiduciario INCE presso la BERS e, infine, all’European Institute of Peace.

L’Iniziativa centro europea (INCE) è partita nel 1989 con la partecipazione iniziale di Austria, Ungheria, Italia e della ex-Jugoslavia, allo scopo di alimentare lo sviluppo politico e socioeconomico della regione, superando ormai anacronistiche linee di divisione all’interno dell’Europa. In riferimento ai paesi partecipanti allora al di fuori dell’Unione europea, l’INCE si è sforzata di accrescerne le capacità di consolidamento istituzionale ed economico, avvicinandole di fatto al quadro giuridico europeo. Nel 1992 il Governo italiano ha costituito il Fondo fiduciario INCE presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), al fine di dare maggiore forza all’attuazione degli scopi fondamentali dell’INCE medesima. Il Fondo fiduciario ha condotto attività principalmente nel campo della cooperazione tecnica, somministrando circa 18 milioni di euro equivalenti per vari progetti. I principali programmi del Fondo fiduciario sono stati il programma di attività di cooperazione, il programma per gli scambi di tecnologie e il programma di cooperazione tecnica. Non a caso il Fondo fiduciario stato costituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con la quale condivide le strategie di settore, come anche con altre istituzioni di sviluppo internazionali operanti nella regione, tra le quali la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Si segnala che l’articolo 2, comma 11 del decreto-legge 228 del 2010 ha autorizzato nella prima metà del 2011 la spesa di 1 milione di euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario INCE. Si ricorda altresì che l’articolo 6, comma 7 del decreto-legge 114 del 2013 ha autorizzato, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, la spesa di 1.150.000 euro per assicurare, tra l’altro, la partecipazione italiana al Fondo fiduciario INCE.

La relazione tecnica per i profili di interesse del MAE, segnala che al Fondo fiduciario INCE presso la BERS è destinata la somma di 1.000.000 di euro.

 

Per quanto invece concerne l’European Institute of Peace (EIP), si tratta di un’iniziativa dei ministeri degli esteri svedese e finlandese, che nel 2010 decisero di costituire l’Istituto a supporto della risposta europea alle sfide globali sulla pace. Lo statuto dell’EIP, tuttavia, è stato firmato solo il 18 febbraio 2014, dopo lunghe consultazioni con i governi europei, le organizzazioni internazionali specializzate nella risoluzione dei conflitti, gli organi dell’Unione europea e i più qualificati esperti nel campo della pace e della sicurezza.

 

Il comma 5 autorizza una spesa, dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, di 8.845.090 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

 Gli interventi operativi di emergenza sono concentrati, secondo la relazione tecnica più volte richiamata, in Iraq (2,563 milioni), Afghanistan (2,568 milioni), Libano (0,589 milioni), Libia (0,765 milioni), Yemen (0,384 milioni), Pakistan (0,190 milioni), Egitto (0,190 milioni); Repubblica democratica del Congo (0,196 milioni), Territori Palestinesi (0,190 milioni), Arabia Saudita (0,382 milioni), Venezuela (0,304 milioni) e Nigeria (0,520 milioni).

 Si ricorda altresì che l'art. 6, comma 10 del D.L. n. 227/2012 aveva previsto per le medesime finalità una spesa, dal periodo 1° gennaio al 30 settembre 2013, di 16.257.366 euro. Per l’ultimo trimestre del 2013 il D.L. 114/2013, al comma 8 dell’art. 6, ha previsto la spesa di 4.288.027 euro, mentre per la prima metà del 2014 sono stati stanziati, dall’art. 9, comma 5 del D.L. 2/2014, 12.742.128 euro.

 

Il comma 6 autorizza la spesa, nel secondo semestre del 2014, di 6.000.000 di euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva ("anche  informatica" secondo la modifica recata dall'articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge 2/2014), delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari,  degli  istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche  all'estero. Tale fondo è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), articolo 3, comma 159. Tale finanziamento, secondo la disposizione in esame, è finalizzato anche all’eventuale sistemazione del personale in alloggi provvisori per ragioni di sicurezza.

Il comma 7 prevede lo stanziamento di 906.036 euro per l'invio in missione  o in viaggio di congedo del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in (o  da) aree di crisi, ovvero per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del MAE inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare (la relazione tecnica cita in particolare il Kurdistan e Gaziantep). Il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Anche il presente comma si applica nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2014.

Anche con riferimento alla presente disposizione, la relazione tecnica per i profili di interesse del MAE assicura il finanziamento dell’invio di personale del Ministero presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia , Pakistan, Yemen e Somalia.

Il comma 8 autorizza – nella seconda metà del 2014 – la prosecuzione delle attività connesse alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118  del 27 settembre 2013 e le conseguenti decisioni dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)/ OPCW relative alla distruzione dell’arsenale chimico siriano. A tali attività, già previste dall’art. 9, comma 9 del D.L. 2/2014, si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica – ad eccezione degli oneri previsti dal comma 5 dell’art. 4 del D.L. in esame, finalizzati ad operazioni di scorta marittima.

In particolare, il paragrafo 10 della Risoluzione impegna gli Stati membri a fornire supporto di personale, tecnico, informativo, logistico e finanziario per l'eliminazione dell'arsenale chimico siriano da parte dell'OPAC. A tale scopo, il medesimo paragrafo 10, autorizza gli Stati membri ad acquisire, trasportare e distruggere il materiale identificato dal Direttore generale dell'OPAC. 

Relativamente al comma 8, si segnala anche che già l'art. 6, comma 1 del precedente D.L. n. 114/2013 autorizzava una spesa complessiva di 4.160.000 euro, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, destinata agli interventi a sostegno della ricostruzione e stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto, di cui - secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica a quel provvedimento - 4.000.000 destinati all’OPAC/OPCW (l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) per la messa in sicurezza e l’eliminazione del programma chimico siriano.

Il comma 9 assegna un contributo straordinario per il 2014 di 50.000 euro, allo scopo di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, ente a carattere internazionalistico che è finanziato dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi della legge 28 dicembre 1982, n. 948 – recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

Il Comitato atlantico italiano, costituito a Roma nel 1955, ancor prima della fondazione, ha svolto un ruolo significativo nella costituzione all’Aja (1954) dell’Atlantic Treaty Association (ATA), organo di raccordo tra la NATO e le opinioni pubbliche dei Paesi membri, incaricato di promuovere la costituzione e coordinare le attività dei Comitati Atlantici nazionali. Il compito istituzionale del Comitato Atlantico Italiano è appunto assicurare la presenza italiana in seno all’ATA, cui aderiscono i Comitati atlantici di tutti i paesi NATO e di quelli aderenti ai programmi di partenariato. Il Comitato Atlantico Italiano, pertanto, da cinquantanove anni cura l’analisi, la formazione e l’informazione sui temi di politica estera, sicurezza e difesa relativi all’Alleanza Atlantica, con particolare riferimento al ruolo dell’Italia nella NATO. Con riguardo all’attività internazionale, il Comitato atlantico italiano ha sviluppato rapporti di collaborazione con i Comitati atlantici dei Paesi dell’Europa centrale e sud-orientale ed è impegnato, altresì, nella promozione di iniziative di dialogo e cooperazione internazionale sui temi della sicurezza con i Paesi del Mediterraneo, del Golfo e del Medio Oriente.

Il Comitato garantisce ogni anno la partecipazione dell’Italia alle riunioni del Consiglio dell’ATA, che si svolgono a Bruxelles, e all’Assemblea Generale, che ha luogo a rotazione in uno dei paesi aderenti all’ATA. Quanto all’attività nazionale va premesso che una caratteristica peculiare del Comitato atlantico italiano è da sempre quella di essere attivo sul territorio nazionale attraverso una rete articolata di associazioni periferiche, denominate Club Atlantici, che aderiscono al Comitato atlantico italiano il quale ne coordina e promuove le rispettive attività in ambito regionale e/o locale. Il Comitato Atlantico Italiano ha svolto, inoltre, attività di formazione contribuendo alle Conferenze Internazionali sull’Education promosse da NATO ed ATS e, in ambito di formazione militare, consolidando, tra l’altro, la collaborazione con il Centro Alti Studi per la Difesa-CASD nell’organizzazione dei corsi dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze-ISSMI. Quanto alla formazione giovanile si rammentano i seminari nazionali ed internazionali finalizzati a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi di politica estera, sicurezza difesa ed economia internazionale. Gli studi e le ricerche del Comitato Atlantico Italiano sono svolti attraverso varie Commissioni permanenti che curano l’analisi delle materie di propria pertinenza.

 

 


Art. 10
(Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero)

Il comma 1 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 8 e 9 si applica la disciplina prevista (con validità dal 1° gennaio al 30 giugno 2014) dall’art. 10, comma 1  del citato D.L. n. 2/2014, convertito con modificazioni dalla legge 28/2014.

La seconda parte del comma 1 prevede la non applicabilità degli articoli 14 e 15 del recente decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale -, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014: si tratta in questo caso di disposizioni miranti al controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 14); e al contenimento della spesa per autovetture (articolo 15).

Considerando la portata di non facile lettura della norma, in ragione dei numerosi rinvii, appare utile quanto sinteticamente precisato nella relazione illustrativa, ove si dice che il regime degli interventi qui previsto prevede disposizioni derogatorie considerate indispensabili, anche sulla scorta dei precedenti decreti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, in tema di conferimento di incarichi di consulenza, di invio di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione in missioni di pace dell’OSCE e dell’Unione europea, di contratti per acquisti e lavori, di limiti di spesa imposti dalla normativa vigente per la manutenzione e l’uso dei veicoli, nonché per l’acquisto di mobili e arredi.

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 10 del D.L. n. 2/2014 ha previsto l’applicazione della disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, nonché all'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

In dettaglio, l'articolo 6, commi 11, 12, e 13 del D.L. n. 227 del 2012 sono relativi a: spese per il personale MAE che partecipa a missioni di gestioni crisi (comprese missioni PESD), agli Uffici dei rappresentanti speciali dell’UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestarsi nel corso del periodo (comma 11); spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari (comma 12); spese per l'invio in missione di personale del MAE in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché spese per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan (comma 13).

L’articolo 5, commi 1, 2 e 6, e l'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 sono relativi a: spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo (art. 5, comma 1); spesa per personale a Herat e in Somalia (art. 5, comma 2); spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione (art. 5, comma 6); disposizioni relative al regime degli interventi (art. 7, comma 1).

In ulteriore specificazione, va segnalato che il richiamato articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 5 e 6 (del medesimo D.L. 114/2013) si applica la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge 28 dicembre 1012, n. 227. L’art. 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede altresì la non applicazione, alle iniziative di cooperazione disciplinate agli artt. 5 e 6 del medesimo D.L., di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.  Si descrive qui di seguito brevemente il contenuto dei suddetti riferimenti normativi.

 

Il comma 1, art. 7 del D.L. 227/2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 5 e 6 (del medesimo D.L. 227/2012), a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

Il comma 2 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale - quale individuato dall'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L'indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926 in riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Si ricorda che l'art. 16 della legge n. 49 del 1987 individua le diverse figure professionali costitutive del personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che risultano essere: personale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; non più di 7 magistrati ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato; esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato; personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali; non più di 30 funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali e con contratto di diritto privato. La disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16 della legge 49/1987 è regolata dal DM 29 novembre 2011, n. 223.

Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo II - ovvero le iniziative di cooperazione allo sviluppo, il sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione - ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) - recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2013.

L'art. 57 del D. lgs. n. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003,poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 10 luglio 1996, n. 347, - convertito con modificazioni dalla legge 426/1996 -, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo. Lo stesso comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti, nonché all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003. Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente. In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. E’ inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno. possano esserlo nell'anno successivo.

Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 165/2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 – recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica -, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi ossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria. L'articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore delIa cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 delIa legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 165/2003 autorizza il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del richiamato D. lgs. n. 165 - si ricorda che l'art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi diverse modifiche, da ultimo con la sostituzione ad opera dell’art. 4, comma 1 del D.L. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).

Il comma 5 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012 dal regime restrittivo di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalle disposizioni dell'art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010, prevedendo al contempo che agli effetti derivanti da tale disapplicazione si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui ai medesimi articoli 5 e 6.

Si ricorda che l'art. 60, comma 1 del D.L. n. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato allo stesso D.L. 112/2008. L'art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti delIa sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo delIa spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

L' art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010 prevede che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

Il comma 6 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione, per le finalità di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012. Lo stesso comma 6 stabilisce che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero, qualora il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste, a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi.

Le disposizioni cui si intende derogare sono contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 citato, all'articolo 6, comma 7, che limita, a partire dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009, e all'articolo 9, comma 28; nell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10 per cento dei compensi per incarichi di consulenza rispetto a quelli alla data del 30 settembre 2005; nell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2009, la quota di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, passi dal 40 per cento al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004; nell'articolo 7, commi 6 e 6-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano, a determinate condizioni e con procedure trasparenti, il conferimento di particolari incarichi ad esperti in possesso di comprovate qualifiche, con contratti individuali di lavoro autonomo, nei casi ove le amministrazioni pubbliche non siano in grado di far fronte con il personale di servizio alle esigenze che si presentino; nell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 10, infine, sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 227/2012, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il comma 2 dell’articolo 10 in esame contiene una norma di salvaguardia oltre la scadenza (30 giugno 2014) del precedente D.L. (n. 2 del 2014) di proroga delle missioni internazionali, convalidando gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° luglio 2014 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso. La convalida di cui sopra avviene tuttavia nei limiti delle risorse stanziate per gli articoli 8 e 9 del decreto-legge in esame.

I commi 3 e 4 contengono disposizioni eterogenee rispetto alla materia della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali: riguardano infatti norme per consentire il rinnovo mediante elezione dei Comitati degli italiani all’estero (Comites), rinnovo già più volte differito con precedenti provvedimenti.

Le norme del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, hanno operato - nella prospettiva di un riordino della normativa di settore (legge 23 ottobre 2003, n. 286) un ulteriore rinvio al 2014 delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che in base alla precedente proroga avrebbero dovuto svolgersi nel 2012. Sempre il richiamato decreto-legge n. 67 ha introdotto la modalità del voto informatico per questa tipologia di elezioni, rinviando ad un successivo regolamento per l'attuazione della disposizione. Lo schema di regolamento ha ricevuto parere favorevole con condizioni e osservazioni sia dalla Commissione Affari esteri del Senato (8 maggio 2014) che dall’omologa Commissione della Camera (27 maggio 2014), ma il testo normativo non è stato ancora pubblicato.

Ciò premesso, il comma 3 in commento apporta modificazioni al citato decreto-legge 67 del 2012, e più specificamente all’articolo 1, dopo il comma 1 del quale è inserito il comma 1.1, in base al quale su domanda dell’elettore - in deroga al decreto legislativo n. 82 del 2005, recante il Codice dell’amministrazione digitale - è possibile consegnare le credenziali informatiche per l’espressione del voto anche mediante posta elettronica non certificata. Viene inoltre precisato che i componenti dei seggi individuati dal comitato elettorale circoscrizionale non ricevono alcun compenso o rimborso spese comunque denominato.

Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 67 del 2012 viene inoltre inserito il comma 2-bis, per il quale, prima dell’entrata in vigore del sopra richiamato regolamento di attuazione del voto informatico per il rinnovo dei Comites, le elezioni dei medesimi si svolgono con le modalità di votazione per corrispondenza e con le modalità di scrutinio già previste dalla legge 286 del 2003.

Saranno ammessi al voto gli elettori che abbiano fatto pervenire le domande di iscrizione nell’elenco elettorale presso l’ufficio consolare di riferimento almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni - l’abbreviazione a 30 giorni del termine per l’arrivo delle domande di iscrizione (il testo originario prevedeva 50 giorni) è stata prevista da un emendamento approvato dalle Commissioni Esteri e Difesa durante l’esame in sede referente.  E’ in capo agli uffici consolari la responsabilità di una tempestiva comunicazione della data delle elezioni alle comunità italiane in loco, sia per mezzo di avvisi affissi nella sede della rappresentanza consolare, sia attraverso la pubblicazione dei medesimi messaggi sui rispettivi siti Internet o con qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione.

Il comma 3-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, novella l’articolo 15 della richiamata legge n. 286 del 2003, prevedendo che in deroga a quanto disposto dal comma 3, nessuna sottoscrizione sia richiesta per i partiti o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare alla data di indizione delle elezioni dei Comitati. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o movimenti politici che hanno conseguito almeno tre seggi in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo svoltesi in data più prossima alla data di indizione delle elezioni dei Comitati.

In tali casi, la presentazione della lista dovrà  essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico ovvero da un loro rappresentante appositamente designato in ciascun ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari. La designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o movimenti politici rappresentativi di minoranze linguistiche che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.

Il comma 4, per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 autorizza la spesa nel 2014 di 6.946.878 euro, spesa che la relazione finanziaria per i profili di interesse del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale articola in 5,2 milioni circa per stampa, invio e restituzione del materiale elettorale, circa 756.000 euro per il personale interinale destinato all’inserimento dei dati, circa 226.000 euro per i compensi ai membri delle sezioni elettorali e infine 700.000 euro per l’organizzazione dei seggi elettorali nei Consolati ed altre spese inerenti.

In ordine ai commi 3 e 4, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame precisa utilmente che la ratio della norma consiste nel rispetto del limite temporale per la tenuta delle elezioni per il rinnovo dei Comites entro il 31 dicembre 2014: allo scopo viene pertanto proposto di votare con la disciplina previgente al decreto-legge 67 del 2012, nelle more dell’iter di approvazione del nuovo regolamento che attua pienamente la previsione del voto informatico. La relazione evidenzia tuttavia come, considerando gli elevati costi del voto per corrispondenza e la scarsa partecipazione alle precedenti elezioni per i Comites tenutesi nel 2004, il comma 3 introduce una modifica per la quale sono ammessi al voto solo gli aventi diritto che abbiano preventivamente manifestato la volontà di votare.

 


Art. 11
(Copertura finanziaria)

 

L’articolo 11, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizioni del decreto-legge in commento, ovvero dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10, pari complessivamente a euro 452.731.694 per l’anno 2014.

Tale importo è reperito mediante le seguenti coperture:

a)       quanto ad euro 200.000.000, mediante utilizzo di parte dei proventi, versati all’entrata del bilancio dello Stato, per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari previsti agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 95 del 2012, proventi non necessari al pagamento degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico emessi al fine di acquisire le risorse necessarie a detta sottoscrizione;

b)       quanto ad euro 8.537.318, mediante riduzione del Fondo per le missioni internazionali di cui all’articolo 1, comma 1240 della legge finanziaria 2007;

c)        quanto ad euro 13.510.615, mediante utilizzo dei rimborsi corrisposti dall’ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito di operazioni internazionali di pace, rimborsi di cui all’articolo 8, comma 11 del decreto-legge 78 del 2010, i quali, precisa la norma, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame non siano stati ancora riassegnati al Fondo per le missioni internazionali, e che restano acquisiti all’entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell’accertamento dei predetti versamenti in entrata, viene accantonato e reso indisponibile l’importo di 13.510.615 euro di competenza e di cassa, all’interno delle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero della Difesa. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al disaccantonamento o alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera c), in base agli esiti degli accertamenti di entrata;

d)       quanto ad euro 213.000.000, mediante una riprogrammazione straordinaria delle spese correnti iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa per il 2014 - e a tale scopo il Ministro della Difesa è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze -, da effettuare comunque entro il 30 ottobre di quest’anno. Nelle more di tale riprogrammazione vengono accantonate risorse pari a 213 milioni di euro, in modo tale da assicurare in ogni caso la prosecuzione degli interventi previsti dal decreto-legge in esame fino al 31 dicembre 2014;

e)       quanto ad euro 1.136.883, mediante soppressione dell’autorizzazione di spesa concernente il contributo per la partecipazione italiana all’Unione latina;

f)         quanto ad euro 15.645.275, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g)       quanto ad euro 901.603, a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero degli Esteri di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 67 del 2012 – recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero: si tratta di 2 milioni di euro per il 2014.

 

In ordine a quanto precede si precisa:

lettera a): le disposizioni contenute negli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 95 del 2012 recano misure finalizzate alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS): l’intervento normativo si inserisce nel solco delle indicazioni e delle direttive fornite in sede europea per il rafforzamento dei requisiti di capitale degli istituti di credito, stante le perduranti tensioni sui mercati finanziari con particolare riferimento ai titoli di debito sovrano;

 

lettera b): si ricorda che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

 Il comma 5 dell’articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L’anno successivo il comma 18 dell’art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell’art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l’importo di 1.400 milioni di euro.

L’art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. spending review) ha disposto ai fini della proroga per l’anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento della  dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 – nel contempo l’art. 7, comma 19 ne aveva disposto la riduzione di 8,9 milioni per il 2012. Da ultimo, il comma 252 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha disposto un incremento delle dotazioni del Fondo pari a 614 milioni per il 2014. Si ricorda infine che nelle previsioni iniziali di bilancio per il 2014 nello stato di previsione del MEF sul cap. 3004 - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace, erano appostati fondi pari a 1,318 milioni di euro, incrementati appunto di 614 milioni dalla legge di stabilità. A seguito di riduzioni per atti amministrativi intervenuti nella prima metà del 2014, le previsioni assestate recano per il cap. 3004/MEF la somma di 321 milioni.

 

lettera c): il sistema dei rimborsi delle Nazioni Unite per i Paesi partecipanti ai contingenti militari e di polizia dell'ONU si basa dal 1996 sul sistema del Contingent Owned Equipment (COE), il quale risulta sua volta accentrato sul Memorandum d'intesa, accordo formale e vincolante, negoziato tra l'ONU e il Paese che fornisce il contributo, che stabilisce le responsabilità e i requisiti del personale, dei mezzi e dei servizi di supporto da fornire alla missione. Il Memorandum d'intesa viene sottoscritto dai rappresentanti del Department of Field Support dell'ONU e della missione permanente presso le Nazioni Unite del paese contribuente.

I coefficienti di rimborso vengono rivisti ogni tre anni da un gruppo di lavoro COE presso l'Assemblea Generale dell'ONU. La prossima revisione è prevista per l'inizio del 2011.

Dopo il dispiegamento del contingente, hanno luogo ispezioni di verifica da parte del personale COE in teatro e la relazione, inviata ai quartieri generali, viene confrontata con il Memorandum d'intesa. Solo previa verifica, si procede al calcolo del rimborso che viene erogato nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.

 

lettera e): l’Unione latina è un’Organizzazione internazionale costituita nel 1954 a Madrid – l’Italia ha ratificato la Convenzione istitutiva con la legge 11 febbraio 1958, n. 340, ed è entrata a far parte dell’Organizzazione a tutti gli effetti nel 1972. L’Organizzazione è giunta nel novembre 2004 a contare 36 Stati membri, oltre a quattro osservatori permanenti (Argentina, Messico, Ordine di Malta, Santa sede).

Il criterio per l’appartenenza all’Unione latina è costituito dalla lingua e dalla cultura d’origine di ciascuno Stato, che deve appartenere al ceppo romanzo di origine latina.

Va segnalato come il Congresso dell’Unione latina, riunito in sessione straordinaria presso l’UNESCO il 26 gennaio 2012, ha preso atto della crisi finanziaria assai grave che ha colpito l’Organizzazione e ha adottato a maggioranza una risoluzione per una riconversione di essa nelle condizioni date, che ne assicuri la continuità degli obiettivi, procedendo nel frattempo alla dissoluzione del Segretariato generale e alla sospensione delle attività dell’Organizzazione a far data dal 31 luglio 2012.

 

In base al comma 2 dell’articolo 11 in commento, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Art. 12
(Entrata in vigore)

Ai sensi dell’articolo 12 il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


 

 



[1]     Report of the Secretary General on the situation in the Sahel Region, 14 June 2013, S/2013/354, par. 4.

[2]     D.L.  31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.  30  luglio 2010, n. 122, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

[3]     Recante "Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali". Questo provvedimento è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 489, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[4]     Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.  

 

[6]     D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.

[7]     D.L. 4 novembre 2009, n. 152, Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.

[8]     D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

[9]     Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

[10]   Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

[11]   Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

SERVIZIO STUDI

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

D.L. 109/2014 – A.C. 2598-A

Documentazione per l’esame in Assemblea

 

 

 

 

 

 

n. 213/2

 

 

 

9 settembre 2014

 


Servizio responsabile:

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 – * st_affari_esteri@camera.it

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D14109b.doc

 


INDICE

 

 

Schede di lettura

Art. 1 (Europa)                                                                                                      3

Art. 2 (Asia)                                                                                                           7

Art. 3 (Africa)                                                                                                      11

Art. 4 (Assicurazioni, AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali)                                                                 18

Art. 5 (Disposizioni in materia di personale)                                                       21

Art. 6 (Disposizioni in materia penale)                                                                32

Art. 7 (Disposizioni in materia contabile)                                                            36

Art. 8 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo)                                                  37

Art. 9 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)                                                                                              40

Art. 10 (Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero)                                                                     45

Art. 11 (Copertura finanziaria)                                                                            51

Art. 12 (Entrata in vigore)                                                                                   55

 

 


Schede di lettura

 


Art. 1
(Europa)

L'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.

 

Il comma 1 autorizza dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 la spesa di 36.002.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 1 dell’art. 1 del D.L. 2/2014 e specificatamente:

Ø    la Multinational Specialized Unit (MSU),

Ø    la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO),

Ø    il Security Force Training Plan in Kosovo,

Ø    la Joint Enterprise Balcani.

 

Si ricorda che la missione EULEX Kosovo, istituita con l’Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008, dispiegata dal 9 dicembre 2008, è stata modificata e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/241/PESC del Consiglio del 27 maggio 2013.

EULEX opera nella cornice della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 (la stessa cha ha istituito la missione UNMIK), con la quale si è decisa la presenza in Kosovo di una amministrazione civile internazionale incaricata, in una fase finale, di supervisionare il trasferimento dell’autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché il mantenimento dell’ordine pubblico con l’istituzione di forze di polizia locali ottenuto dispiegando, nel frattempo, personale internazionale di polizia.

La missione, pertanto, sostiene le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nell’evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese, supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi giudiziario, di polizia e doganale e favorendo, altresì, l’adesione di tali sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.

 

L’operazione Joint Enterprise comprende le attività di KFOR, MSU, ed i NATO Head Quarters di Skopje, Tirana e Sarajevo. Essa è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani operata alla fine del 2004, che ha determinato l’unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area).

 

KFOR (Kosovo Force) è una missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania. L'obiettivo della missione è stato inizialmente quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell’Interim Agreement, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità. Nello specifico, i militari della KFOR effettuano il controllo dei confini tra il Kosovo e la Serbia; svolgono compiti di ordine pubblico e controllo del territorio; collaborano con l’EULEX e realizzano attività di assistenza umanitaria.

 

Le attività di gestione dell'ordine pubblico sono affidate alla missione MSU (Multinational Specialized Unit), con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del comandante di KFOR e composta prevalentemente dal personale dell'Arma dei Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi

 

Il comma 2 autorizza dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 la spesa di 138.933 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all’interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit).

 

La missione dell'UE ALTHEA - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2074 (2012) del 14 novembre 2012 - è stata avviata il 2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato delle Nazioni Unite (Risoluzione n. 1551 del 9 luglio 2004). L'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell’Ufficio dell’Alto rappresentante e dal Processo di stabilizzazione e associazione).

Nell'ambito della missione ALTHEA operano forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (European Gendarmerie Force), destinate al contrasto alle organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale.

L’Arma dei carabinieri costituisce una componente di tali forze, denominata IPU (Integrated Police Unit), con sede a Sarajevo.

 

Il comma 3 autorizza la spesa di 2.742.940 per la prosecuzione, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei paesi dell’area balcanica.

 

I programmi di cooperazione sono svolti nell’ambito del protocollo d'intesa (cosiddetto Bilaterale Interni) firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, che prevede l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali.

 

Il comma 4 autorizza, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di 652.610 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 31.830 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo).

 

Per ciò che attiene la missione EULEX Kosovo, si veda quanto riportato al commento al comma 1 del presente articolo.

 

UNMIK (United Nations Mission In Kosovo) è stata istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria, guidata dalle Nazioni unite, per favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all’istruzione, dalle banche e finanza alle poste e telecomunicazioni.

Si ricorda che il Segretario generale dell’ONU ha deciso, il 12 giugno 2008, una riconfigurazione di UNMIK, principalmente nel settore del rule of law in vista di un passaggio di consegne alla missione EULEX, finalizzato ad un alleggerimento della stessa UNMIK. In seno alla missione è costituita un'unità di intelligence contro la criminalità (Criminal Intelligence Unit - C.I.U.), di supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici.

 

Il comma 5 autorizza dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 la spesa di 133.921 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro.

 

UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus), autorizzata con le risoluzioni 1251 (1999) e 1642 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2058 (2012) del 19 luglio 2012, è stata istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 186/1964, in seguito alla rottura dell’equilibrio stabilito a Cipro dalla Costituzione del 1960. L'indipendenza di Cipro fu concessa dall’Inghilterra nel 1960 sulla base di una Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei disordini e delle tensioni fra le due comunità, il Consiglio di Sicurezza decise di costituire l’UNFICYP, una forza di mantenimento della pace con il compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell’ordine e della legalità nell’isola.

A seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte settentrionale dell’isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore “de facto” dall’agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.

Attualmente UNFICYP: investiga e interviene sulle violazioni del cessate il fuoco e dello status quo, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto; coopera con le polizie cipriota e turco-cipriota; si adopera per il ristabilimento della normalità nella zona cuscinetto; svolge attività umanitarie; assiste le due comunità su questioni quali la fornitura di elettricità e di acqua; fornisce assistenza medica di emergenza; consegna la posta e i messaggi della Croce Rossa attraverso le due linee. UNFICYP ha sede a Nicosia.

Nel suo ambito opera 1'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella "buffer zone".

 

Il comma 6 autorizza dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 la spesa di 7.732.311 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo.

 

La missione Active Endevour si concretizza nel dispiegamento nel Mediterraneo, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED), che è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre  2001, relativa all’applicazione dell’articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell’11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano L’operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale e dei controlli antipirateria marittima. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto il Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, a seguito dell’integrazione nella NRF (NATO Response Force) la STANAVFORLANT e la STANAVFORMED sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (Standing NRF Maritime Group 1) e SNMG-2 (Standing NRF Maritime Group 2).

 


Art. 2
(Asia)

 

L'articolo 2 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame autorizza, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di 185.082.639 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan.

 

Si ricorda che la missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001) e 1510 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2069 (2012) adottata il 9 ottobre 2012, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese, supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione Europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella Regione Ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane.

La missione EUPOL Afghanistan, istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, prorogata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio del 18 maggio 2010 e modificata dalla decisione 2013/240/PESC del Consiglio del 27 maggio  2013, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello stato di diritto. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell'Afghan National Civil Order Police (ANCOP).

 

Come ricorda la relazione illustrativa, l'impegno della comunità internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase forse più importante, quella denominata "transition", che prevede il progressivo rilascio delle responsabilità alle Autorità afgane, con l'assunzione da parte delle Afghan National Security Forces (ANSF), entro l'anno 2014, della "full responsibility", a premessa della conclusione della missione dì ISAF (fine della fase 4 "transition"ed inizio della fase 5 "redeployment"). Dopo il 2014, la sfida principale sarà il finanziamento delle ANSF, così come sarà  altresì necessario determinare il sostegno di ISAF alle ANSF per il post 2014, sotto il profilo sia operativo (training, mentoring ed altri technical enablers) sia finanziario e definire il contenuto della Enduring Partnership fra NATO e Afghanistan.

 

Il comma 2 autorizza, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di 9.124.600 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan

 

Il comma 3 autorizza, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di 333.009 euro per l’impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

 

Il comma 4 dispone l'autorizzazione della spesa di 76.223.973, nel periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force - e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle Forze armate.

 

Si ricorda che la missione UNIFIL, riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2064 (2012) adottata il 30 agosto 2012, ha il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite.

 

Il comma 5 autorizza dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 la spesa di 1.236.817 per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron). Come precisato nella relazione illustrativa l’autorizzazione di spesa prevista da tale disposizione  è estesa, altresì, alla proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento  delle forze di sicurezza palestinesi, a seguito della richiesta dell’Autorità nazionale Palestinese, sostenuta dallo Stato d’Israele. L’attività di adestramento è svolta dal personale dell’Arma dei carabinieri.

 

La missione TIPH 2 (Temporary International Presence in Hebron) è stata istituita con il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron.

 

Il comma 6 autorizza dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 la spesa di 61.100 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah).

 

EUBAM Rafah, stabilita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 e prorogata dalla decisione 2013/355/PESC del Consiglio del 3 luglio 2013,  scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati Agreement on Movement and Access e Agreed Principles for Rafah Crossing, al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la Cisgiordania.

La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (Rafah Crossing Point – RCP) con l’Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all’atto del ritiro israeliano dalla striscia di Gaza. Il contingente, non armato, ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi sopra richiamati.

Secondo la relazione illustrativa, la missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità Nazionale Palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell' ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.

 

Il comma 7 autorizza per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di 64.230 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina.

 

La missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories), è stata istituita dal Consiglio europeo con l’azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005, riconfigurata dalla decisione 2010/784/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2010 e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/354/PESC del Consiglio del 3 luglio 2013. Scopo dell'EUPOL COPPS è contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell'attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero; coordina e agevola l'assistenza dell'Unione europea e degli Stati membri e, se richiesto, l'assistenza internazionale alla PCP; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia; dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli. Stati membri e da paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

 

Il comma 8 autorizza la spesa di euro 188.558 per la prosecuzione dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 della partecipazione italiana militare alla missione EUMM Georgia.

 

La missione EUMM (European Union Monitoring Mission) Georgia è stata istituita dall'Unione Europea, in seguito all'Azione Comune del Consiglio UE n. 736 del 15 settembre 2008, che ha disposto il dispiegamento in Georgia, nelle zone adiacenti l'Ossezia del sud e l'Abkhazia, di una missione, con quartier generale a Tbilisi, finalizzata a garantire il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE - Russia del 12 agosto e dell'8 settembre 2008. è stata prorogata, da ultimo, dalla decisione 2012/503/PES C del Consiglio del 13 settembre 2012.

 

L'EUMM opera in stretto coordinamento con le missioni già attivate nel Paese dall'OSCE e dall'ONU (United Nations Observer Mission in Georgia - UNOMG).

La missione ha il compito di monitorare l’Accordo dell’8 settembre 2008 prefiggendosi i seguenti obiettivi:

a) Stabilization: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di stabilizzazione basato sul citato accordo;

b) Normalization: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di normalizzazione, ponendo particolare attenzione ai sistemi di trasporto ed agli aspetti politici e di sicurezza relativi al rientro dei rifugiati e dei profughi;

c) Confidence building: contribuire alla riduzione delle tensioni tra le parti, attraverso l’attivazione di collegamenti fra le stesse;

d) Alimentazione dell’azione politica UE e di altre forme di impegno dell’Unione nell’area.


Art. 3
(Africa)

 

L’articolo 3 reca le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Africa.

 

In particolare, Il comma 1 autorizza la spesa di 5.182.970 euro volta a consentire dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 la partecipazione di personale militare alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, nonché la proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione delle Forze armate in Libia

 

La missione EUBAM Libya, istituita con decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013 ha il mandato di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare – a breve termine – la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere terrestri, marine e aeree libiche e per sviluppare – a più lungo termine – una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere; per conseguire tali obiettivi la missione svolge compiti di: sostegno alle autorità libiche per rafforzare sia i servizi di frontiera mediante attività di formazione e accompagnamento (ciò in vista di una strategia nazionale libica di gestione integrata delle frontiere), sia le capacità operative istituzionali libiche.

Con la risoluzione 2009 del 2011 è stata istituita la missione in Libia denominata UNSMIL, avente per oggetto il compito di assistere e sostenere gli sforzi nazionali libici nella fase successiva al conflitto, e cooperare per il ripristino della sicurezza e l’ordine pubblico attraverso l’affermazione dello stato di diritto, il dialogo politico e la riconciliazione nazionale. La successiva risoluzione 2016 del 2011 ha fissato al 31 ottobre 2011 il termine di conclusione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile sotto la minaccia di un attacco e delle operazioni per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Libia, di cui alla risoluzione 1973 (2011). Da ultimo, la risoluzione 2022 2011 ha esteso il mandato della missione UNSMIL, prevedendo, altresì, l’assistenza e il sostegno agli sforzi nazionali libici per affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

La risoluzione 2040 (2012) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 marzo 2012, richiamata dalla risoluzione 2095 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 14 marzo 2013, ha modificato il mandato della missione UNSMIL assegnandole il compito, nel pieno rispetto del principio di responsabilizzazione a livello nazionale, di assistere e sostenere le autorità libiche, offrendo consulenza strategica e tecnica per gestire il processo di transizione democratica, promuovere lo Stato di diritto, ripristinare la sicurezza pubblica, affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

 

Il comma 2 autorizza un’ulteriore spesa di 45.370 euro dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.

 

Il comma 3 autorizza, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di 1.672.971 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia (European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) già prevista dal precedente decreto-legge n. 2/2014. La presente missione è finalizzata a garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e allo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. Nel corso dell’esame in sede referente le Commissioni riunite Esteri e Difesa hanno approvato un emendamento, in versione riformulata, in base al quale alla missione in Libia, ove necessario, potrà altresì prendere parte personale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

 

Il comma 4 autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° luglio 2014 e il 31 dicembre 2014, la spesa 23.958.858 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia,  Atalanta dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO per il contrasto alla pirateria. Sempre nel corso dell’esame in sede refente, le Commissioni III e IV hanno approvato una proposta emendativa, il cui testo è stato riformulato, che prevede che conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia alle predette operazioni venga valutata in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri di Marina del Battaglione San Marco attualmente trattenuti in India.

 

La missione Atalanta è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008 -modificata da ultimo dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio del 23 marzo 2012- allo scopo di contribuire alla deterrenza e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo delle coste della Somalia. L’operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814, 1816 e 1838 del 2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - richiamate da ultimo dalla risoluzione 2077(2012) del 21 novembre 2012- in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. 

Il mandato prevede:

a) la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo del territorio somalo;

b) la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le acque territoriali giudicate rischiose per le attività marittime;

c) l’uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria;

d) la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e la possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori, le navi catturate a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni che si trovano a bordo di tali navi.

 

Le forze schierate opereranno fino a cinquecento miglia marine al largo della Somalia e dei paesi vicini.

L’operazione Atalanta, inizialmente posta in essere per la durata di dodici mesi, a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, avvenuta il 13 dicembre 2008, si è vista prorogato più volte il mandato. 

 

Il 12 giugno 2009 i Ministri della difesa NATO hanno approvato l'avvio di una nuova missione ''a lungo termine'' contro la pirateria nel Golfo di Aden e al largo delle coste somale. La missione NATO, denominata Ocean Shield (Scudo oceanico), complementare a quella dell'UE, dispiegata nel luglio 2009, prevede, laddove non sia disposta la contribuzione di assetti dedicati, l'impiego delle Forze Standing NATO Maritime Group 1 e 2 (SNMG1 e 2) nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden.

 

Il comma 5 autorizza, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di 17.836.535 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale, già autorizzate dall'art. 1, comma 12 del D.L. n. 2 /2014.

 

La missione EUTM Somalia (European Unione Training mission Somalia), di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010, come modificata dalla decisione 201I/483/PESC del Consiglio del 28 luglio 2011, è volta a contribuire al rafforzamento del governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione si prefigge l'obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all'offerta di una formazione militare specifica, comprendente un'adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a duemila reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a Nairobi.

 La missione EUCAP Nestor (European Union regional maritime Capacity Building), di cui alla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 16 luglio 2012, modificata dalla decisione 2013/367/PESC del 9 luglio 2013, ha l'obiettivo di assistere lo sviluppo nel Corno d'Africa e negli Stati dell'Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente per il costante rafforzamento della loro sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, e della governance marittima. Si tratta di una missione civile, condotta nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), rafforzata con expertise militare ed è cocepita come complementare alle missioni EUNAVFOR Atalanta e alla EUTM Somalia.

L'EUCAP Nestor ha la focalizzazione geografica iniziale su Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia ed è altresì dispiegata in Tanzania, su invito delle relative autorità. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo l'EUCAP Nestor svolgerà i seguenti compiti: aiutare le autorità nella regione a conseguire l'efficiente organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima che svolgono la funzione di guardia costiera; fornire corsi di formazione e competenze di formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire l'autosufficienza in materia di formazione; aiutare la Somalia a sviluppare una propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico e normativo completo; individuare le principali carenze di capacità delle attrezzature e fornire assistenza nell'affrontarle; fornire assistenza nel rafforzare la legislazione nazionale e lo stato di diritto tramite un programma di consulenza giuridica a livello regionale e consulenza giuridica per sostenere la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della legislazione nazionale connessa; promuovere la cooperazione regionale fra le autorità nazionali preposte alla sicurezza marina; rafforzare il coordinamento regionale nel settore dello sviluppo delle capacità marittime; fornire consulenza strategica tramite l'assegnazione di esperti a amministrazioni chiave; attuare i progetti della missione e coordinare le donazioni; elaborare e attuare una strategia di informazione e comunicazione a livello regionale.

 

Quanto agli oneri per il funzionamento della base militare nazionale a Gibuti, inaugurata nell’ottobre 2013, si segnala che l’inclusione di tali oneri nella somma prevista dal comma 5 riguarda la seconda metà del 2014: nessuna previsione risultava invece nel precedente provvedimento di proroga già più volte richiamato, ovvero il D.L. 2/2014.

 

Il comma 6 autorizza per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.408.035 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali, nonché per la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali.

 

A proposito della crisi in Mali e del conseguente intervento della Comunità internazionale, si ricorda che il 22 marzo 2012, un colpo di stato militare ha deposto il presidente maliano Amadou Toumani Touré. Nel periodo di instabilità che il paese ha successivamente attraversato, l'avanzata dei ribelli Tuareg nel nord ha portato alla dichiarazione d'indipendenza della regione dell’Azawad.

La comunità Tuareg rivendica sin dalla creazione dello Stato maliano una maggiore indipendenza dal governo centrale e ha fondato nell’ottobre 2011 l’MNLA (Mouvement national de libération de l’Azawad), con l’obiettivo di rappresentare le aspirazioni delle popolazioni - non solo Tuareg - originarie del nord del paese. Il 17 gennaio 2012 i ribelli hanno lanciato un’intensa campagna militare e il 12 marzo le truppe degli insorti sono riuscite a conquistare la base militare di Amachach, nei pressi di Tessalit, città al confine con l’Algeria, considerata strategica per portare l’offensiva ancora più a sud. Il governo di Touré, ritenuto incapace di garantire la sicurezza del Paese di fronte alla rivolta dei Tuareg è stato travolto da un golpe, guidato da un ufficiale delle Forze armate, il colonnello Amadou Haya Sanogo.

A seguito delle pressioni internazionali e grazie alla mediazione della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), il 6 aprile 2012 si è giunti a un accordo per restituire il potere ad un'amministrazione civile e per formare un governo di transizione guidato dal presidente del Parlamento Dioncounda Traoré. All’inizio di settembre 2012 Traoré aveva chiesto ufficialmente l’intervento militare dei paesi della ECOWAS per liberare i territori occupati del nord.

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con la Risoluzione 2085 (2012) del 20 dicembre 2012, ha poi autorizzato l'ECOWAS a dispiegare la African-Led International Support Mission (AFISMA) che avrebbe dovuto dare inizio al suo mandato nel settembre 2013, momento nel quale si riteneva sarebbe stata raggiunta una sufficiente preparazione delle truppe africane e una solidità della catena di comando.

Il repentino avanzamento delle forze ribelli all’inizio del 2013 e il conseguente intervento francese a sostegno dell'esercito maliano - denominato Operazione Serval - hanno invece fatto sì che AFISMA fosse dispiegata già da metà gennaio 2013.

Si ricorda che, con la risoluzione 2085 (2012) adottata all’unanimità il 20 dicembre 2012, il Consiglio di sicurezza chiede al Segretario generale dell’ONU, ai sensi del capitolo VII della Carta, di definire, di concerto con le autorità nazionali, una "presenza multidisciplinare delle Nazioni Unite in Mali" finalizzata a fornire un supporto coordinato e coerente ai processi politici e di sicurezza in corso nel paese.

Tale presenza è destinata ad avere la durata iniziale di un anno. Il Consiglio incarica la missione internazionale a guida africana di sostegno in Mali (African-led International Support Mission in Mali - AFISMA) di aiutare a rafforzare le forze di difesa e sicurezza maliane, in coordinamento con l'Unione europea e gli altri partner. Preso atto dell’approvazione, da parte della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e dell'Unione africana, di un piano strategico per affrontare la crisi in Mali, il Consiglio sottolinea la necessità di perfezionare ulteriormente la pianificazione prima dell'inizio di un'operazione militare offensiva. Il Consiglio chiede all'Unione africana, in stretta collaborazione con altri partner, prima dell’inizio delle operazioni offensive, di fornire aggiornamenti sui progressi compiuti nel processo politico, sullo stato della formazione sia della missione AFISMA sia delle forze di sicurezza del Mali, sul quadro di operatività della missione e su altri elementi di criticità.

 

A seguito della riconquista, da parte delle forze franco-maliane, di una parte considerevole dei territori del nord, tra cui la città di Timbuctù, è iniziato il graduale rimpatrio delle truppe francesi a partire dal mese di aprile 2013; nello stesso periodo, con la Risoluzione 2100 (2013), il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha autorizzato il dispiegamento di una forza di 12.600 caschi blu per la stabilizzazione del Mali e il supporto alla transizione politica: la MINUSMA, Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali, dispiegata a partire dal 1° luglio, in sostituzione dell’AFISMA.

Con la risoluzione 2100 del 25 aprile 2013, il Consiglio di sicurezza autorizza la creazione di una forza di peacekeeping nel Mali, per il periodo iniziale di un anno, agendo in base al Capitolo VII della Carta. MINUSMA è autorizzata ad utilizzare tutti i mezzi necessari in supporto delle istituzioni transitorie del Mali per stabilizzare i principali centri abitativi, specialmente nel nord del paese, e prevenire il ritorno dei gruppi armati. MINUSMA ha altresì il mandato di aiutare le istituzioni maliane ad estendere e ristabilire l’amministrazione dello stato in tutto il territorio e dare sostegno alle forze nazionali e internazionali impegnate nella ricostruzione del settore della sicurezza. MINUSMA riceverà la protezione delle truppe francesi nelle eventuali situazioni di “imminente e seria minaccia” su richiesta del Segretario generale dell’ONU.

 

La missione EUCAP Sahel Niger e la missione EUTM Mali - come ricorda la relazione illustrativa - fanno parte dell'approccio coerente e globale dell'UE alla crisi nella regione del Sahel, che comprende la cooperazione allo sviluppo, gli aiuti umanitari, l'azione diplomatica e il sostegno concreto per migliorare la situazione della sicurezza nell'ambito dell'attuazione della "Strategia dell'UE per la sicurezza e lo sviluppo del Sahel" adottata dal Consiglio dell'UE nel marzo 2011. Tale strategia, focalizzata prioritariamente su Mauritania, Mali e Niger, si basa sulla constatazione che lo sviluppo e la sicurezza sono interconnessi e possono sostenersi a vicenda e che la complessa crisi nella regione del Sahel richiede una risposta a livello regionale; si ritiene che il sostegno a questi paesi nel perseguimento della sicurezza non possa essere disgiunto dal sostegno alla crescita economica e alla riduzione della povertà e che il capacity building   debba focalizzarsi su capacità di governo e capacità di fornire servizi per lo sviluppo.  Coerentemente con tale strategia regionale, l'UE ha nominato come Rappresentante Speciale UE per il Sahel il diplomatico francese Reveyrand de Menthon.

 

L' EUCAP Sahel Niger (European Union Capacity Building in Sahel), istituita con decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, modificata dalla decisione 2013/368/PESC del Consiglio del 9 luglio 2013,si configura come una missione civile condotta nell'ambito PSDC (Politica di sicurezza e difesa comune) al fine di rafforzare le capacità delle forze di sicurezza nigerine (Gendarmerie, Police nationale, Garde nationale) di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata in maniera coordinata, nell'ottica di contribuire a rafforzare la stabilità politica, la sicurezza, la governance e la coesione sociale in Niger e nella regione del Sahel.

In particolare, l' EUCAP Sahel Niger fornisce consulenza e assistenza nell'attuazione della dimensione di sicurezza della strategia nigerina per la sicurezza e lo sviluppo a livello nazionale, complementare agli altri attori; sostiene lo sviluppo di un coordinamento regionale ed internazionale globale nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; rafforza lo stato di diritto attraverso lo sviluppo delle capacità investigative ambito penale, e in tale contesto sviluppa e attua adeguati programmi di formazione; sostiene lo sviluppo della sostenibilità delle forze di sicurezza nigerine; contribuisce all'individuazione, pianificazione ed attuazione dei progetti nel settore della sicurezza.

 

La missione dell'UE in Mali (EUTM Mali, EU Training mission in Mali) è stata istituita con decisione 2013/34/PESC del Consiglio del 17 gennaio 2013 e persegue l'obiettivo di fornire addestramento e consulenza militare alle forze armate del Mali al fine di migliorare la loro capacità militare e la loro efficienza operativa. La missione, dispiegata il 18 febbraio 2013, si adopera inoltre per migliorare il funzionamento delle catene di comando logistica e operativa dell'esercito. Persegue anche l'obiettivo di aiutare l'esercito maliano a migliorare la gestione delle risorse umane e le capacità in materia di addestramento. Non è coinvolta in azioni di combattimento. Il quartiere generale dell'EUTM Mali è situato a Bamako, mentre l'addestramento avviene a Koulikoro , a nord-est di Bamako. Il mandato della missione ha una durata di 15 mesi. L'operazione prevede il dispiego di circa 200 istruttori, nonché personale di supporto per la missione e personale adibito alla protezione (550 persone).

Quanto alla missione EUCAP Sahel Mali, questa è stata istituita dalla decisione 2014/219/PESC del Consiglio UE in data 15 aprile 2014, inizialmente per un termine di 24 mesi: si tratta di una missione civile a sostegno delle forze di sicurezza interna maliane -ovvero polizia, gendarmeria e guardia nazionale. L’obiettivo della missione è contribuire al ripristino e al mantenimento dell’ordine costituzionale e democratico nonché delle condizioni per una pace duratura in Mali, anche attraverso una efficace ristrutturazione amministrativa che accresca l’efficienza e il prestigio dello Stato.

 

A titolo di completezza, si ricorda che il Segretario generale dell'ONU, a sua volta, il 14 giugno 2013, ha presentato un Rapporto[1] al Consiglio di Sicurezza per convogliare l’azione della comunità internazionale in un approccio globale per il Sahel, presentando la "Strategia integrata dell'ONU" predisposta dall'Inviato Speciale per il Sahel, Prof. Romano Prodi (nominato nell'ottobre 2012).

La strategia integrata delle Nazioni Unite per il Sahel intende sostenere i governi ed i popoli della regione nel loro sforzo -che va condotto a livello regionale- di affrontare le cause dell'instabilità in una prospettiva di lungo termine, individuando in particolare 3 obiettivi strategici:

·         rafforzamento della governance inclusiva ed efficace in tutta la regione (governance);

·         rafforzamento della capacità di affrontare le minacce transfrontaliere (security);

·         integrazione di interventi di sviluppo e umanitari per rafforzare la resilienza (resilience).

 

Il comma 7 autorizza per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.987.065 per la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, istituita  dalla decisione 2014/73/PESC  del 10 febbraio 2014, conformemente al mandato definito dalla risoluzione 2134 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

 

L’operazione EUFOR RCA vuole essere un’operazione militare di passaggio condotta dall’Unione europea, che dovrebbe durare da quattro a sei mesi dal pieno dispiegamento operativo, onde contribuire a predisporre un ambiente sicuro per il passaggio alla missione internazionale di sostegno alla Repubblica centrafricana sotto guida africana, che dovrebbe operare per 12 mesi in base alla risoluzione 2127 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, adottata il 5 dicembre 2013.

 

Le Commissioni riunite Esteri e Difesa hanno approvato un emendamento, in versione riformulata, che ha aggiunto il comma 7-bis, il quale prevede che in caso di perdurante instabilità della situazione libica il Governo riferisca al Parlamento in ordine alla possibilità di una sospensione parziale o totale delle missioni di assistenza alla Libia previste dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3 in commento.

 


Art. 4
(Assicurazioni, AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali)

 

L'articolo 4 prevede le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali.

 

Il comma 1 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.140.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

 

Si tratta - secondo quanto esplicitato dalla relazione tecnica- di contratti di trasporto aereo, marittimo e ferroviario; di contratti di assicurazione del personale; di interventi infrastrutturali da realizzare nei vari teatri operativi, con particolare riferimento alla realizzazione di opere di force protection, sistemi di video sorveglianza e controllo, urbanizzazione/impianti tecnologici, alloggi, uffici e infrastrutture logistiche, per tutti i teatri.

La relazione illustrativa precisa che riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative  alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell’effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.

 

Si ricorda che l'art. 4, comma 1 del D.L. 2/2014 autorizzava per la medesima finalità una spesa di una spesa di 117.163.246  euro, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014.

 

Le Commissioni riunite Esteri e Difesa hanno approvato un emendamento, in versione riformulata, che ha aggiunto il comma 1-bis, sulla scorta del quale i Ministri degli Esteri e della Difesa, nell’ambito della relazione quadrimestrale sulle missioni internazionali cui l’Italia partecipa, informano dettagliatamente le competenti Commissioni parlamentari sulle modalità d’impiego delle somme stanziate in base al comma 1, suddivise per attività e per area geografica.

 

Il comma 2 autorizza, dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di 4.862.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia previste dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 124/2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. 

Il D.L. 2/2014, all’art. 4, comma 2, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2014, aveva previsto una autorizzazione di spesa di 7.000.000 euro.

 

Il comma 3 autorizza, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, il Ministero della difesa ad effettuare una serie di cessioni a titolo gratuito:

Si tratta, in particolare:

Ø  alle Forze armate della Repubblica di Gibuti: documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai semoventi M109 L. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 333.000

Ø  alla Repubblica Islamica del Pakistan 100 veicoli M113;

Ø  alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia 500 uniformi da combattimento;

Ø  al Regno Hascemita di Giordania 24 Blindo Centauro.

 

Il comma 4 novella il comma 3 dell’articolo 4 del precedente decreto-legge di proroga delle missioni (D.L.n. 2 del 2014), estendendo all’intero anno 2014 la spesa complessiva di euro 3.085.000, precedentemente autorizzata per il solo primo semestre, per interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia e Somalia, intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. In particolare, a seguito della novella in esame la disposizione ripartisce il citato importo assegnando risorse entro il limite di euro 1.180.000 (anziché 1.200.000 come originariamente previsto) per la missione in Afghanistan, euro 1.600.000 per la missione in Libano, euro 40.000 nei Balcani (anziché 20.000 come originariamente previsto), euro 65.000 per il Corno d'Africa, euro 100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia.

 

Da ultimo, il comma 5 autorizza, per l’anno 2014, la spesa di euro 1.942.394 per l’impiego di una unità navale della Marina militare nell’ambito dell’operazione di scorta marittima intesa ad assicurare condizioni di sicurezza all’attività internazionale di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane (v. infra il commento al comma 8 dell’art. 9).

 

 

 


Art. 5
(Disposizioni in materia di personale)

L’articolo 5 del provvedimento in esame, reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento.

 

A tal fine, il comma 1  dispone che vengano applicate le disposizioni dettate da:

 

-          art. 3, commi da 1 a 5, 8 e 9 della legge 3 agosto 2009 , n.108;

-          art. 3, comma 6 del decreto-legge 4 novembre 2009 , n.152.

 

Si illustra, a seguire, il contenuto dei citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali dal 1° luglio al 31 ottobre 2009.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l’indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 (di seguito illustrato), in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

 

In particolare:

 

- la lettera a) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

 

- la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell’unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

 

-la lettera c) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina; 

 

- la lettera d) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l’indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

 

- la lettera e) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

 

- la lettera f) stabilisce che l'indennità di missione, per il  personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, sia corrisposta nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, qualora tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun Paese.

In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

 

Il successivo comma 2 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all’indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all’articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all’estero, ma ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 28 tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell’anno 2006 attraverso l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Inoltre, il  D.L.  31 maggio 2010, n. 78[2] ha disposto (con l'art. 6, comma 12) che le diarie   per   le   missioni   all'estero  di  cui  all'art.  28  del decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223 sopra citato non siano più dovute e che tuttavia la predetta disposizione non si applichi  alle  missioni  internazionali  di  pace e a quelle comunque effettuate  dalle  Forze  di  polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

 

Il comma 3 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica e alla missione in Libia si applichino il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642[3] (le cui disposizioni sono state riassettate nell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) e l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

 

L'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare prevede al comma 1  che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisca oltre allo stipendio o la paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, anche (lett. a)) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione, nonché le ulteriori indennità che possano spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. La lettera b) dello stesso comma 1 prevede che al citato personale militare possa essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

 

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

 

Il comma 5 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì  che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

 

Il comma 6 dell’articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l’imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del citato codice dell’ordinamento militare).

 

Il comma 7 dell’articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice dell’ordinamento militare), possano essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

 

Il comma 8 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

 

Da ultimo, il comma 9 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti provvedimenti di proroga riguardano, in particolare, l’indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l’orario di lavoro e l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (Indennità di missione) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, venga anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell’articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (Trattamento assicurativo e pensionistico) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza di vedova o di orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumuli con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[4] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto-legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio.

Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (Personale in stato di prigionia o disperso) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L’articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (Personale civile) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.

Infine, il comma 1 dell’articolo 13 (Norme di salvaguardia del personale), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici[5], la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

Con riferimento alle altre disposizioni richiamate dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge in esame e di cui si prevede l’applicazione al personale che partecipa alle missioni internazionali si segnala che:

-          l’articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede l’applicazione anche al personale della Guardia di finanza delle disposizioni dell’articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001 (cfr. supra) in materia di partecipazione ai concorsi interni per il personale in servizio con riferimento al personale impegnato nelle missioni internazionali.

 

Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge in esame stabilisce che per le missioni di cui al decreto-legge in esame, l’indennità di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108/2009, con riferimento al D.M. 13 gennaio 2003 (come modificato dal D.M. 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

·                  98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;

·                  nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

In entrambi i casi, le suddette misure retributive vanno calcolate sulla base della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell’economia  e delle finanze del 13 gennaio 2003.

 

Tuttavia per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, il comma 3 dell’articolo 5 individua basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse da quanto previsto dal richiamato decreto del Ministro dell’economia  e delle finanze del 13 gennaio 2003.

 

Nello specifico:

 

a)     la diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

b)     la diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;

c)     la diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;

d)     la diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritim e capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al personale impiegato  in attività di addestramento delle forze di polizia somale  e per il funzionamento della base militare nazionale della Repubblica di Gibuti,

e)     la diaria prevista con riferimento alla Libia nell'ambito della missione EUBAM Lybia, per il personale impiegato a Malta;

f)      la diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles, nell’ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles.

 

Il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (Atalanta dell'Unione europea e Ocean Shield della NATO al largo delle coste della Somalia), all’operazione di scorta navale di cui al precedente art. 4, comma 5 e ai nuclei militari di protezione della marina in funzione antipirateria.

A tale personale il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell’operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno) e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

 

In attuazione di tale disposizione, il decreto 10 dicembre 1990 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, ha fissato distinti limiti orari individuali per il personale militare dirigente e non dirigente in relazione alla posizione di impiego.

 

E’ disposto, altresì, che il compenso forfettario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al settanta per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente.

 

Tale misura corrisponde alla fascia 1, la più alta, della tabella n. 3 del DPR n. 163 del 2002 e risulta essere pari a 62 euro, elevata a 124 euro per sabato domenica e festivi.

 

 

Da ultimo, il comma 5 dell’articolo 5 estende al 31 dicembre 2014 le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5 della legge n. 130 del 2011, in base alle qualiqualui possono essere imbarcate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria anche guardie giurate che non abbiano ancora frequentato gli appositi corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.


 

Art. 6
(Disposizioni in materia penale)

 

L’articolo 6 rinvia, per l’applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008[6], recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009[7].

 

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.L. n. 209 del 2008, si prevede:

 

§  l’applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall’articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001[8];

 

Tale rinvio al decreto-legge sulla missione «Enduring Freedom» comporta, in particolare:

 

-    l’attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;

-    la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l’arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;

-    la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

§  che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

 

L’applicazione di tali disposizioni viene estesa anche al personale che, seppure non organicamente inserito nelle missioni internazionali previste dal presente provvedimento, sia eventualmente inviato in supporto alle medesime missioni per fronteggiare imprevedibili e urgenti esigenze, anche connesse con il repentino deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nelle diverse aree in cui sono impiegati i contingenti militari italiani. Diversamente, per tale personale opererebbe la disciplina ordinaria, che prevede, tra l’altro, in simili contesti l’applicazione del codice penale militare di guerra.

 

Inoltre, l’articolo 5 del D.L. 209/2008 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria[9].

 

In particolare, prevede che:

 

-    al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell’art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata “Atalanta[10] (art. 5, co. 4);

-    nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l’articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);

-    l’autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 5, co. 6);

-    possano essere autorizzati l’arresto, il fermo, il trasferimento dei “pirati” (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall’articolo 2, lett. e) dell’azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone “per il tempo strettamente necessario al trasferimento” nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).

-    Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

 

Attraverso il rinvio all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

 

§   la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all’estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies):

-      alle direttive;

-      alle regole di ingaggio;

-      agli ordini legittimamente impartiti.

 

In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

 

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

Si ricorda peraltro che l’uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all’articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

 

L’applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:

 

-      stabiliti dalla legge;

-      stabiliti dalle direttive;

-      stabiliti dalle regole di ingaggio;

-      stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;

-      imposti dalla necessità delle operazioni militari.

 

La disposizione richiama sostanzialmente l’art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato come Eccesso colposo), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»[11].

Si ricorda, inoltre, che in base all’art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L’art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l’intenzione – quando “l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

 

Il comma 2 dell’articolo 6 precisa che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite United Nations Military Observer Groupin India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations for the Referendum in Westwern  Sahara (MINURSO)  e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers (MFO) in Egitto.

 

 


Art. 7
(Disposizioni in materia contabile)

 

L'articolo 7 reca disposizioni in materia contabile.

Nello specifico, il  comma 1 dispone l’applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

 

Il comma 1 dell’articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all’acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007.

 

Il successivo comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

 


Art. 8
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)

Il comma 1 autorizza dal 1º luglio al 31 dicembre 2014 la spesa di  34.800.000 euro ad integrazione degli stanziamenti della legge 26 febbraio 1987, n. 49 – recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo -, quali determinati dalla tabella C della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147): lo stanziamento è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile,  in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Yemen, e, in relazione all’assistenza ai rifugiati , nei paesi ad essi limitrofi.

Le Commissioni riunite Esteri e Difesa hanno approvato vari emendamenti, aggiungendo al novero dei Paesi di cui al comma 1 anche il Ciad, la Giordania, il Libano, la Repubblica democratica del Congo e la Palestina.

Con gli stanziamenti del comma 1 verrà posto particolare riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all’occupazione femminile; come anche alla tutela e promozione dei diritti dei minori. Detti interventi saranno intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite).

Le Commissioni riunite Esteri e Difesa hanno approvato, durante l’esame in sede referente, un emendamento volto a specificare che gli interventi di cui al secondo periodo del comma 1 sono previsti dal Piano d'Azione Nazionale «Donne, Pace e Sicurezza – WPS 2014-2016», predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani operante presso il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Le due Commissioni hanno inoltre approvato ulteriori emendamenti al comma 1, ampliando il novero degli obiettivi degli interventi allo sviluppo delle capacità locali di autogoverno, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra, alla tutela e promozione dei diritti degli anziani, nonché a interventi  sanitari in contrasto alla epidemia di Ebola nei Paesi colpiti dal virus secondo quanto certificato dalla Organizzazione mondiale della Sanità.

Infine, un altro emendamento al comma 1 approvato dalle Commissioni Esteri e Difesa ha previsto la pubblicazione on line, nel sito istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma e i risultati ottenuti.

Si ricorda che la legge di stabilità 2014, alla tabella C, ha previsto per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987, lo stanziamento di 180,8 milioni di euro per il 2014. Si segnala altresì che le previsioni assestate 2014 prevedono per i 16 capitoli della cooperazione a dono esposti in tabella C un incremento di 84,4 milioni di euro.

In relazione alla iniziative per lo sviluppo dell’Afghanistan, la relazione illustrativa segnala che i finanziamenti richiesti per il secondo semestre 2014 sono indirizzati a dare seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn e Tokyo. I settori prioritari indicati dall'Accordo di partenariato italo-afghano firmato nel gennaio 2012, la cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la legge 29 novembre 2012, n. 239, attengono prioritariamente alla governance/rule of Law, alle infrastrutture ed allo sviluppo rurale nonché ad ambiti trasversali come il miglioramento della condizione femminile, la sanità e la protezione del patrimonio culturale. Il mantenimento degli impegni della comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è infatti un elemento centrale del Mutual Accountability Framework concordato alla conferenza di Tokyo del luglio 2012 e delle prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro della missione ISAF.

Con riferimento all'Iraq, secondo la relazione illustrativa l'aiuto si concentrerà prioritariamente sui bisogni urgenti dei rifugiati e degli sfollati interni al paese, soprattutto in seguito all’acuirsi del conflitto, nelle ultime settimane, nella provincia di Anbar, e alla perdita di fatto della sovranità del governo centrale di Baghdad su vaste aree del paese oramai sotto il controllo dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante (ISIS). L’intervento italiano è finalizzato anche alla tutela dei siti archeologici di Ur ed Erbil in collaborazione con l’UNESCO, e all’assistenza alle imprese irachene del Kurdistan, attraverso l’operatività dell’UNIDO.

Per quanto riguarda gli interventi in Siria e paesi limitrofi, la relazione illustrativa prevede un approccio regionale, onde far fronte anche alle esigenze umanitarie dei profughi in fuga dal conflitto che riescono a giungere nei paesi vicini. Parte di tali interventi riguarderà l’accesso ai servizi di base, la protezione dei minori e l’equità di genere -inclusa la lotta alle violenze sessuali. Vi sarà anche un programma per la creazione di un sistema di messa in allarme precoce per il controllo delle epidemie in territorio siriano.

Inoltre, nel corso del secondo semestre 2014 si intende continuare l'azione a sostegno della stabilizzazione e dello sviluppo in: Libia e Somalia, ove la relazione sottolinea la necessità di contemporanee azioni di aiuto d'emergenza e di capacity building; Mali, tramite il contributo agli organismi internazionali che operano nel quadro degli appelli delle Nazioni Unite per il Sahel, anche nella prospettiva di una piena operatività del piano pluriennale risposta strategica per il Sahel delineato dall’Onu per il 2014-2016; Sudan e Sud Sudan, ove si intendono finanziare programmi internazionali nei settori della salute riproduttiva e dell’istruzione primaria, come anche della gestione delle risorse idriche e degli interventi di emergenza messi in atto dalle Agenzie ONU operanti nel paese;  Pakistan, ove l'aiuto si orienterà prevalentemente ad azioni di capacity building per lo sviluppo delle zone rurali e la protezione delle minoranze; Myanmar, anche in questo caso con prevalente attenzione allo sviluppo rurale; Repubblica centrafricana, dove, in risposta alla gravissima crisi politica in atto da diverso tempo, si renderanno necessari interventi umanitari di emergenza sia tramite Agenzie internazionali che sul canale bilaterale della cooperazione italiana allo sviluppo

Il comma 2 autorizza, sempre nella seconda metà del 2014, la spesa di un milione di euro nell'ambito delle attività di sminamento umanitario previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, (recante Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi).

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame cita anche interventi supplementari di sminamento resi necessari dalle inondazioni che recentemente hanno flagellato la Serbia e la Bosnia-Erzegovina. 

La relazione finanziaria per le attività di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale specifica le seguenti finalità:

a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e riduzione del rischio;

b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica dei campi  minati;

c) assistenza alle vittime (compresa rieducazione psico fisica e loro reintegrazione socio economica);

d) ricostruzione e sviluppo delle comunità;

e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;

f) formazione di operatori locali.

Si ricorda che l'art. 8, comma 2 del D.L. n. 2/2014 – il precedente decreto-legge di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali - ha autorizzato, tra l'altro, la spesa, per la prima metà del 2014, di 700.000 euro, per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, già finanziati in precedenza con interventi legislativi di contenuto analogo a quello in esame.

 

 


Art. 9
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

 

Il comma 1 dell’articolo in commento, prevede una spesa complessiva di 618.044 euro, nel secondo semestre 2014, destinata agli interventi a sostegno della stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto.

La relazione tecnica prevede principalmente interventi riguardanti Siria e Libia.

Il comma 2 integra di 1.300.000, relativamente all’arco temporale che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, gli stanziamenti già assegnati per l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180 (recante partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell’Africa subsahariana e dell'America centrale – l’estensione all’America Latina (il testo originario si riferiva all’America centrale) è dovuta ad un emendamento approvato dalle Commissioni Esteri e Difesa.

Come specificato dalla relazione tecnica, i finanziamenti sono principalmente destinati alla stabilizzazione in Somalia e Corno d'Africa, alla ricostruzione e al rafforzamento nei paesi del Sahel e dell’Africa centro-occidentale delle capacità di contrasto al crimine organizzato e al terrorismo. La relazione tecnica prevede anche la destinazione di una quota dello stanziamento anche in America Centrale, a rafforzare le iniziative di successo del nostro Paese per il consolidamento della sicurezza in loco.

Il comma 3 destina, per il secondo semestre 2014, 1.250.000 euro alla partecipazione italiana ai Fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché alla partecipazione al UN Staff college di Torino.

Lo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite (UNSSC) è un centro di formazione per il personale delle Nazioni Unite, con sede a Torino e personalità giuridica propria dal 2002. Lo Staff College ha l’obiettivodi promuovere l’apprendimento, ed in particolare una cultura di tipo manageriale, nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un’attività di formazione dei funzionari internazionali. I principali contributi allo Staff College – che deve provvedere autonomamente al reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali - provengono in massima parte dalle Nazioni Unite (500 mila dollari l’anno) e da governi e fondazioni;l’Italia ha già erogato in passato contributi finanziari di carattere straordinario, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (legge 30 dicembre 2004, n. 317) e 2007, 2008 e 2009 (legge 19 dicembre 2007, n. 256),  250 mila euro per l’anno 2011 (D.L. 12 luglio 2011, n. 107),  250.000 euro per l'anno 2012 (D.L. 29 dicembre 2011, n. 215), 500.000 euro per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2013 (D.L. n. 227 /2012).

Con riferimento ai fondi fiduciari, la relazione tecnica per gli interventi di competenza del MAE, ricorda i seguenti Fondi cui l'Italia partecipa:

·       Fondo fiduciario NATO destinato al sostegno dell’esercito afghano;

·       Fondo fiduciario del Dipartimento per gli Affari Politici dell’ONU;

·       Fondo fiduciario del Gruppo di contatto per la lotta alla pirateria a largo delle coste somale, istituito presso le Nazioni Unite;

·       Meccanismo di Supporto Finanziario della NATO per l’attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU 1325 del 31 ottobre 2000 su donne, pace e sicurezza e delle successive Risoluzioni collegate.

Riguardo ai fondi fiduciari della NATO, si ricorda altresì che l'art. 9, comma 3 del D.L. n. 2/2014 ha autorizzato, dal 1° gennaio al 30 giugno 2014, la spesa di 800.000 euro per assicurare, tra l’altro, come risulta dalle relazioni allegate,  la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato alla distruzione di munizioni in eccedenza a Kaliningrad, al Meccanismo di supporto finanziario della NATO per l’attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU 1325 del 31 ottobre 2000 su donne, pace e sicurezza e delle successive Risoluzioni collegate.

Il comma 4 autorizza la spesa di 2.896.200, per il secondo semestre 2014, per la partecipazione alle iniziative dell’Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)  e di altre organizzazioni internazionali, al Fondo fiduciario INCE presso la BERS e, infine, all’European Institute of Peace.

L’Iniziativa centro europea (INCE) è partita nel 1989 con la partecipazione iniziale di Austria, Ungheria, Italia e della ex-Jugoslavia, allo scopo di alimentare lo sviluppo politico e socioeconomico della regione, superando ormai anacronistiche linee di divisione all’interno dell’Europa. In riferimento ai paesi partecipanti allora al di fuori dell’Unione europea, l’INCE si è sforzata di accrescerne le capacità di consolidamento istituzionale ed economico, avvicinandole di fatto al quadro giuridico europeo. Nel 1992 il Governo italiano ha costituito il Fondo fiduciario INCE presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), al fine di dare maggiore forza all’attuazione degli scopi fondamentali dell’INCE medesima. Il Fondo fiduciario ha condotto attività principalmente nel campo della cooperazione tecnica, somministrando circa 18 milioni di euro equivalenti per vari progetti. I principali programmi del Fondo fiduciario sono stati il programma di attività di cooperazione, il programma per gli scambi di tecnologie e il programma di cooperazione tecnica. Non a caso il Fondo fiduciario stato costituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con la quale condivide le strategie di settore, come anche con altre istituzioni di sviluppo internazionali operanti nella regione, tra le quali la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Si segnala che l’articolo 2, comma 11 del decreto-legge 228 del 2010 ha autorizzato nella prima metà del 2011 la spesa di 1 milione di euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario INCE. Si ricorda altresì che l’articolo 6, comma 7 del decreto-legge 114 del 2013 ha autorizzato, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, la spesa di 1.150.000 euro per assicurare, tra l’altro, la partecipazione italiana al Fondo fiduciario INCE.

La relazione tecnica per i profili di interesse del MAE, segnala che al Fondo fiduciario INCE presso la BERS è destinata la somma di 1.000.000 di euro.

 

Per quanto invece concerne l’European Institute of Peace (EIP), si tratta di un’iniziativa dei ministeri degli esteri svedese e finlandese, che nel 2010 decisero di costituire l’Istituto a supporto della risposta europea alle sfide globali sulla pace. Lo statuto dell’EIP, tuttavia, è stato firmato solo il 18 febbraio 2014, dopo lunghe consultazioni con i governi europei, le organizzazioni internazionali specializzate nella risoluzione dei conflitti, gli organi dell’Unione europea e i più qualificati esperti nel campo della pace e della sicurezza.

 

Il comma 5 autorizza una spesa, dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, di 8.845.090 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

 Gli interventi operativi di emergenza sono concentrati, secondo la relazione tecnica più volte richiamata, in Iraq (2,563 milioni), Afghanistan (2,568 milioni), Libano (0,589 milioni), Libia (0,765 milioni), Yemen (0,384 milioni), Pakistan (0,190 milioni), Egitto (0,190 milioni); Repubblica democratica del Congo (0,196 milioni), Territori Palestinesi (0,190 milioni), Arabia Saudita (0,382 milioni), Venezuela (0,304 milioni) e Nigeria (0,520 milioni).

 Si ricorda altresì che l'art. 6, comma 10 del D.L. n. 227/2012 aveva previsto per le medesime finalità una spesa, dal periodo 1° gennaio al 30 settembre 2013, di 16.257.366 euro. Per l’ultimo trimestre del 2013 il D.L. 114/2013, al comma 8 dell’art. 6, ha previsto la spesa di 4.288.027 euro, mentre per la prima metà del 2014 sono stati stanziati, dall’art. 9, comma 5 del D.L. 2/2014, 12.742.128 euro.

 

Il comma 6 autorizza la spesa, nel secondo semestre del 2014, di 6.000.000 di euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva ("anche  informatica" secondo la modifica recata dall'articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge 2/2014), delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari,  degli  istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche  all'estero. Tale fondo è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), articolo 3, comma 159. Tale finanziamento, secondo la disposizione in esame, è finalizzato anche all’eventuale sistemazione del personale in alloggi provvisori per ragioni di sicurezza.

Il comma 7 prevede lo stanziamento di 906.036 euro per l'invio in missione  o in viaggio di congedo del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in (o  da) aree di crisi, ovvero per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del MAE inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare (la relazione tecnica cita in particolare il Kurdistan e Gaziantep). Il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Anche il presente comma si applica nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2014.

Anche con riferimento alla presente disposizione, la relazione tecnica per i profili di interesse del MAE assicura il finanziamento dell’invio di personale del Ministero presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia , Pakistan, Yemen e Somalia.

Il comma 8 autorizza – nella seconda metà del 2014 – la prosecuzione delle attività connesse alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118  del 27 settembre 2013 e le conseguenti decisioni dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)/ OPCW relative alla distruzione dell’arsenale chimico siriano. A tali attività, già previste dall’art. 9, comma 9 del D.L. 2/2014, si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica – ad eccezione degli oneri previsti dal comma 5 dell’art. 4 del D.L. in esame, finalizzati ad operazioni di scorta marittima.

In particolare, il paragrafo 10 della Risoluzione impegna gli Stati membri a fornire supporto di personale, tecnico, informativo, logistico e finanziario per l'eliminazione dell'arsenale chimico siriano da parte dell'OPAC. A tale scopo, il medesimo paragrafo 10, autorizza gli Stati membri ad acquisire, trasportare e distruggere il materiale identificato dal Direttore generale dell'OPAC. 

Relativamente al comma 8, si segnala anche che già l'art. 6, comma 1 del precedente D.L. n. 114/2013 autorizzava una spesa complessiva di 4.160.000 euro, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, destinata agli interventi a sostegno della ricostruzione e stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto, di cui - secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica a quel provvedimento - 4.000.000 destinati all’OPAC/OPCW (l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) per la messa in sicurezza e l’eliminazione del programma chimico siriano.

Il comma 9 assegna un contributo straordinario per il 2014 di 50.000 euro, allo scopo di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, ente a carattere internazionalistico che è finanziato dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi della legge 28 dicembre 1982, n. 948 – recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

Il Comitato atlantico italiano, costituito a Roma nel 1955, ancor prima della fondazione, ha svolto un ruolo significativo nella costituzione all’Aja (1954) dell’Atlantic Treaty Association (ATA), organo di raccordo tra la NATO e le opinioni pubbliche dei Paesi membri, incaricato di promuovere la costituzione e coordinare le attività dei Comitati Atlantici nazionali. Il compito istituzionale del Comitato Atlantico Italiano è appunto assicurare la presenza italiana in seno all’ATA, cui aderiscono i Comitati atlantici di tutti i paesi NATO e di quelli aderenti ai programmi di partenariato. Il Comitato Atlantico Italiano, pertanto, da cinquantanove anni cura l’analisi, la formazione e l’informazione sui temi di politica estera, sicurezza e difesa relativi all’Alleanza Atlantica, con particolare riferimento al ruolo dell’Italia nella NATO. Con riguardo all’attività internazionale, il Comitato atlantico italiano ha sviluppato rapporti di collaborazione con i Comitati atlantici dei Paesi dell’Europa centrale e sud-orientale ed è impegnato, altresì, nella promozione di iniziative di dialogo e cooperazione internazionale sui temi della sicurezza con i Paesi del Mediterraneo, del Golfo e del Medio Oriente.

Il Comitato garantisce ogni anno la partecipazione dell’Italia alle riunioni del Consiglio dell’ATA, che si svolgono a Bruxelles, e all’Assemblea Generale, che ha luogo a rotazione in uno dei paesi aderenti all’ATA. Quanto all’attività nazionale va premesso che una caratteristica peculiare del Comitato atlantico italiano è da sempre quella di essere attivo sul territorio nazionale attraverso una rete articolata di associazioni periferiche, denominate Club Atlantici, che aderiscono al Comitato atlantico italiano il quale ne coordina e promuove le rispettive attività in ambito regionale e/o locale. Il Comitato Atlantico Italiano ha svolto, inoltre, attività di formazione contribuendo alle Conferenze Internazionali sull’Education promosse da NATO ed ATS e, in ambito di formazione militare, consolidando, tra l’altro, la collaborazione con il Centro Alti Studi per la Difesa-CASD nell’organizzazione dei corsi dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze-ISSMI. Quanto alla formazione giovanile si rammentano i seminari nazionali ed internazionali finalizzati a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi di politica estera, sicurezza difesa ed economia internazionale. Gli studi e le ricerche del Comitato Atlantico Italiano sono svolti attraverso varie Commissioni permanenti che curano l’analisi delle materie di propria pertinenza.

 

 


Art. 10
(Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero)

Il comma 1 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 8 e 9 si applica la disciplina prevista (con validità dal 1° gennaio al 30 giugno 2014) dall’art. 10, comma 1  del citato D.L. n. 2/2014, convertito con modificazioni dalla legge 28/2014.

La seconda parte del comma 1 prevede la non applicabilità degli articoli 14 e 15 del recente decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale -, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014: si tratta in questo caso di disposizioni miranti al controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 14); e al contenimento della spesa per autovetture (articolo 15).

Considerando la portata di non facile lettura della norma, in ragione dei numerosi rinvii, appare utile quanto sinteticamente precisato nella relazione illustrativa, ove si dice che il regime degli interventi qui previsto prevede disposizioni derogatorie considerate indispensabili, anche sulla scorta dei precedenti decreti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, in tema di conferimento di incarichi di consulenza, di invio di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione in missioni di pace dell’OSCE e dell’Unione europea, di contratti per acquisti e lavori, di limiti di spesa imposti dalla normativa vigente per la manutenzione e l’uso dei veicoli, nonché per l’acquisto di mobili e arredi.

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 10 del D.L. n. 2/2014 ha previsto l’applicazione della disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, nonché all'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

In dettaglio, l'articolo 6, commi 11, 12, e 13 del D.L. n. 227 del 2012 sono relativi a: spese per il personale MAE che partecipa a missioni di gestioni crisi (comprese missioni PESD), agli Uffici dei rappresentanti speciali dell’UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestarsi nel corso del periodo (comma 11); spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari (comma 12); spese per l'invio in missione di personale del MAE in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché spese per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan (comma 13).

L’articolo 5, commi 1, 2 e 6, e l'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 sono relativi a: spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo (art. 5, comma 1); spesa per personale a Herat e in Somalia (art. 5, comma 2); spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione (art. 5, comma 6); disposizioni relative al regime degli interventi (art. 7, comma 1).

In ulteriore specificazione, va segnalato che il richiamato articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 5 e 6 (del medesimo D.L. 114/2013) si applica la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge 28 dicembre 1012, n. 227. L’art. 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede altresì la non applicazione, alle iniziative di cooperazione disciplinate agli artt. 5 e 6 del medesimo D.L., di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.  Si descrive qui di seguito brevemente il contenuto dei suddetti riferimenti normativi.

 

Il comma 1, art. 7 del D.L. 227/2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 5 e 6 (del medesimo D.L. 227/2012), a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

Il comma 2 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale - quale individuato dall'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L'indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926 in riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Si ricorda che l'art. 16 della legge n. 49 del 1987 individua le diverse figure professionali costitutive del personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che risultano essere: personale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; non più di 7 magistrati ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato; esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato; personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali; non più di 30 funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali e con contratto di diritto privato. La disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16 della legge 49/1987 è regolata dal DM 29 novembre 2011, n. 223.

Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo II - ovvero le iniziative di cooperazione allo sviluppo, il sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione - ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) - recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2013.

L'art. 57 del D. lgs. n. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003,poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 10 luglio 1996, n. 347, - convertito con modificazioni dalla legge 426/1996 -, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo. Lo stesso comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti, nonché all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003. Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente. In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. E’ inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno. possano esserlo nell'anno successivo.

Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 165/2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 – recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica -, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi ossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria. L'articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore delIa cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 delIa legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 165/2003 autorizza il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del richiamato D. lgs. n. 165 - si ricorda che l'art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi diverse modifiche, da ultimo con la sostituzione ad opera dell’art. 4, comma 1 del D.L. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).

Il comma 5 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012 dal regime restrittivo di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalle disposizioni dell'art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010, prevedendo al contempo che agli effetti derivanti da tale disapplicazione si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui ai medesimi articoli 5 e 6.

Si ricorda che l'art. 60, comma 1 del D.L. n. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato allo stesso D.L. 112/2008. L'art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti delIa sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo delIa spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

L' art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010 prevede che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

Il comma 6 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione, per le finalità di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012. Lo stesso comma 6 stabilisce che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero, qualora il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste, a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi.

Le disposizioni cui si intende derogare sono contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 citato, all'articolo 6, comma 7, che limita, a partire dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009, e all'articolo 9, comma 28; nell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10 per cento dei compensi per incarichi di consulenza rispetto a quelli alla data del 30 settembre 2005; nell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2009, la quota di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, passi dal 40 per cento al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004; nell'articolo 7, commi 6 e 6-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano, a determinate condizioni e con procedure trasparenti, il conferimento di particolari incarichi ad esperti in possesso di comprovate qualifiche, con contratti individuali di lavoro autonomo, nei casi ove le amministrazioni pubbliche non siano in grado di far fronte con il personale di servizio alle esigenze che si presentino; nell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 10, infine, sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 227/2012, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il comma 2 dell’articolo 10 in esame contiene una norma di salvaguardia oltre la scadenza (30 giugno 2014) del precedente D.L. (n. 2 del 2014) di proroga delle missioni internazionali, convalidando gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° luglio 2014 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso. La convalida di cui sopra avviene tuttavia nei limiti delle risorse stanziate per gli articoli 8 e 9 del decreto-legge in esame.

I commi 3 e 4 contengono disposizioni eterogenee rispetto alla materia della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali: riguardano infatti norme per consentire il rinnovo mediante elezione dei Comitati degli italiani all’estero (Comites), rinnovo già più volte differito con precedenti provvedimenti.

Le norme del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, hanno operato - nella prospettiva di un riordino della normativa di settore (legge 23 ottobre 2003, n. 286) un ulteriore rinvio al 2014 delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che in base alla precedente proroga avrebbero dovuto svolgersi nel 2012. Sempre il richiamato decreto-legge n. 67 ha introdotto la modalità del voto informatico per questa tipologia di elezioni, rinviando ad un successivo regolamento per l'attuazione della disposizione. Lo schema di regolamento ha ricevuto parere favorevole con condizioni e osservazioni sia dalla Commissione Affari esteri del Senato (8 maggio 2014) che dall’omologa Commissione della Camera (27 maggio 2014), ma il testo normativo non è stato ancora pubblicato.

Ciò premesso, il comma 3 in commento apporta modificazioni al citato decreto-legge 67 del 2012, e più specificamente all’articolo 1, dopo il comma 1 del quale è inserito il comma 1.1, in base al quale su domanda dell’elettore - in deroga al decreto legislativo n. 82 del 2005, recante il Codice dell’amministrazione digitale - è possibile consegnare le credenziali informatiche per l’espressione del voto anche mediante posta elettronica non certificata. Viene inoltre precisato che i componenti dei seggi individuati dal comitato elettorale circoscrizionale non ricevono alcun compenso o rimborso spese comunque denominato.

Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 67 del 2012 viene inoltre inserito il comma 2-bis, per il quale, prima dell’entrata in vigore del sopra richiamato regolamento di attuazione del voto informatico per il rinnovo dei Comites, le elezioni dei medesimi si svolgono con le modalità di votazione per corrispondenza e con le modalità di scrutinio già previste dalla legge 286 del 2003.

Saranno ammessi al voto gli elettori che abbiano fatto pervenire le domande di iscrizione nell’elenco elettorale presso l’ufficio consolare di riferimento almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni - l’abbreviazione a 30 giorni del termine per l’arrivo delle domande di iscrizione (il testo originario prevedeva 50 giorni) è stata prevista da un emendamento approvato dalle Commissioni Esteri e Difesa durante l’esame in sede referente.  E’ in capo agli uffici consolari la responsabilità di una tempestiva comunicazione della data delle elezioni alle comunità italiane in loco, sia per mezzo di avvisi affissi nella sede della rappresentanza consolare, sia attraverso la pubblicazione dei medesimi messaggi sui rispettivi siti Internet o con qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione.

Il comma 3-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, novella l’articolo 15 della richiamata legge n. 286 del 2003, prevedendo che in deroga a quanto disposto dal comma 3, nessuna sottoscrizione sia richiesta per i partiti o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare alla data di indizione delle elezioni dei Comitati. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o movimenti politici che hanno conseguito almeno tre seggi in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo svoltesi in data più prossima alla data di indizione delle elezioni dei Comitati.

In tali casi, la presentazione della lista dovrà  essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico ovvero da un loro rappresentante appositamente designato in ciascun ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari. La designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o movimenti politici rappresentativi di minoranze linguistiche che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.

Il comma 4, per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 autorizza la spesa nel 2014 di 6.946.878 euro, spesa che la relazione finanziaria per i profili di interesse del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale articola in 5,2 milioni circa per stampa, invio e restituzione del materiale elettorale, circa 756.000 euro per il personale interinale destinato all’inserimento dei dati, circa 226.000 euro per i compensi ai membri delle sezioni elettorali e infine 700.000 euro per l’organizzazione dei seggi elettorali nei Consolati ed altre spese inerenti.

In ordine ai commi 3 e 4, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame precisa utilmente che la ratio della norma consiste nel rispetto del limite temporale per la tenuta delle elezioni per il rinnovo dei Comites entro il 31 dicembre 2014: allo scopo viene pertanto proposto di votare con la disciplina previgente al decreto-legge 67 del 2012, nelle more dell’iter di approvazione del nuovo regolamento che attua pienamente la previsione del voto informatico. La relazione evidenzia tuttavia come, considerando gli elevati costi del voto per corrispondenza e la scarsa partecipazione alle precedenti elezioni per i Comites tenutesi nel 2004, il comma 3 introduce una modifica per la quale sono ammessi al voto solo gli aventi diritto che abbiano preventivamente manifestato la volontà di votare.

 


Art. 11
(Copertura finanziaria)

 

L’articolo 11, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizioni del decreto-legge in commento, ovvero dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10, pari complessivamente a euro 452.731.694 per l’anno 2014.

Tale importo è reperito mediante le seguenti coperture:

a)       quanto ad euro 200.000.000, mediante utilizzo di parte dei proventi, versati all’entrata del bilancio dello Stato, per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari previsti agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 95 del 2012, proventi non necessari al pagamento degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico emessi al fine di acquisire le risorse necessarie a detta sottoscrizione;

b)       quanto ad euro 8.537.318, mediante riduzione del Fondo per le missioni internazionali di cui all’articolo 1, comma 1240 della legge finanziaria 2007;

c)        quanto ad euro 13.510.615, mediante utilizzo dei rimborsi corrisposti dall’ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito di operazioni internazionali di pace, rimborsi di cui all’articolo 8, comma 11 del decreto-legge 78 del 2010, i quali, precisa la norma, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame non siano stati ancora riassegnati al Fondo per le missioni internazionali, e che restano acquisiti all’entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell’accertamento dei predetti versamenti in entrata, viene accantonato e reso indisponibile l’importo di 13.510.615 euro di competenza e di cassa, all’interno delle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero della Difesa. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al disaccantonamento o alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera c), in base agli esiti degli accertamenti di entrata;

d)       quanto ad euro 213.000.000, mediante una riprogrammazione straordinaria delle spese correnti iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa per il 2014 - e a tale scopo il Ministro della Difesa è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze -, da effettuare comunque entro il 30 ottobre di quest’anno. Nelle more di tale riprogrammazione vengono accantonate risorse pari a 213 milioni di euro, in modo tale da assicurare in ogni caso la prosecuzione degli interventi previsti dal decreto-legge in esame fino al 31 dicembre 2014;

e)       quanto ad euro 1.136.883, mediante soppressione dell’autorizzazione di spesa concernente il contributo per la partecipazione italiana all’Unione latina;

f)         quanto ad euro 15.645.275, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g)       quanto ad euro 901.603, a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero degli Esteri di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 67 del 2012 – recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero: si tratta di 2 milioni di euro per il 2014.

 

In ordine a quanto precede si precisa:

lettera a): le disposizioni contenute negli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 95 del 2012 recano misure finalizzate alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS): l’intervento normativo si inserisce nel solco delle indicazioni e delle direttive fornite in sede europea per il rafforzamento dei requisiti di capitale degli istituti di credito, stante le perduranti tensioni sui mercati finanziari con particolare riferimento ai titoli di debito sovrano;

 

lettera b): si ricorda che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

 Il comma 5 dell’articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L’anno successivo il comma 18 dell’art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell’art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l’importo di 1.400 milioni di euro.

L’art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. spending review) ha disposto ai fini della proroga per l’anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento della  dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 – nel contempo l’art. 7, comma 19 ne aveva disposto la riduzione di 8,9 milioni per il 2012. Da ultimo, il comma 252 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha disposto un incremento delle dotazioni del Fondo pari a 614 milioni per il 2014. Si ricorda infine che nelle previsioni iniziali di bilancio per il 2014 nello stato di previsione del MEF sul cap. 3004 - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace, erano appostati fondi pari a 1,318 milioni di euro, incrementati appunto di 614 milioni dalla legge di stabilità. A seguito di riduzioni per atti amministrativi intervenuti nella prima metà del 2014, le previsioni assestate recano per il cap. 3004/MEF la somma di 321 milioni.

 

lettera c): il sistema dei rimborsi delle Nazioni Unite per i Paesi partecipanti ai contingenti militari e di polizia dell'ONU si basa dal 1996 sul sistema del Contingent Owned Equipment (COE), il quale risulta sua volta accentrato sul Memorandum d'intesa, accordo formale e vincolante, negoziato tra l'ONU e il Paese che fornisce il contributo, che stabilisce le responsabilità e i requisiti del personale, dei mezzi e dei servizi di supporto da fornire alla missione. Il Memorandum d'intesa viene sottoscritto dai rappresentanti del Department of Field Support dell'ONU e della missione permanente presso le Nazioni Unite del paese contribuente.

I coefficienti di rimborso vengono rivisti ogni tre anni da un gruppo di lavoro COE presso l'Assemblea Generale dell'ONU. La prossima revisione è prevista per l'inizio del 2011.

Dopo il dispiegamento del contingente, hanno luogo ispezioni di verifica da parte del personale COE in teatro e la relazione, inviata ai quartieri generali, viene confrontata con il Memorandum d'intesa. Solo previa verifica, si procede al calcolo del rimborso che viene erogato nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.

 

lettera e): l’Unione latina è un’Organizzazione internazionale costituita nel 1954 a Madrid – l’Italia ha ratificato la Convenzione istitutiva con la legge 11 febbraio 1958, n. 340, ed è entrata a far parte dell’Organizzazione a tutti gli effetti nel 1972. L’Organizzazione è giunta nel novembre 2004 a contare 36 Stati membri, oltre a quattro osservatori permanenti (Argentina, Messico, Ordine di Malta, Santa sede).

Il criterio per l’appartenenza all’Unione latina è costituito dalla lingua e dalla cultura d’origine di ciascuno Stato, che deve appartenere al ceppo romanzo di origine latina.

Va segnalato come il Congresso dell’Unione latina, riunito in sessione straordinaria presso l’UNESCO il 26 gennaio 2012, ha preso atto della crisi finanziaria assai grave che ha colpito l’Organizzazione e ha adottato a maggioranza una risoluzione per una riconversione di essa nelle condizioni date, che ne assicuri la continuità degli obiettivi, procedendo nel frattempo alla dissoluzione del Segretariato generale e alla sospensione delle attività dell’Organizzazione a far data dal 31 luglio 2012.

 

In base al comma 2 dell’articolo 11 in commento, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Art. 12
(Entrata in vigore)

Ai sensi dell’articolo 12 il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


 

 



[1]     Report of the Secretary General on the situation in the Sahel Region, 14 June 2013, S/2013/354, par. 4.

[2]     D.L.  31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.  30  luglio 2010, n. 122, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

[3]     Recante "Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali". Questo provvedimento è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 489, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[4]     Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.  

 

[6]     D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.

[7]     D.L. 4 novembre 2009, n. 152, Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.

[8]     D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

[9]     Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

[10]   Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

[11]   Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.