Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria (D.L. Competitività) - A.C. 2568-A - Esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2568-A/XVII   AC N. 2568/XVII
DL N. 91 DEL 24-GIU-14     
Serie: Progetti di legge    Numero: 209    Progressivo: 2
Data: 02/08/2014
Descrittori:
AGRICOLTURA   AMBIENTE
EDILIZIA SCOLASTICA UNIVERSITARIA E PER LA RICERCA   RISPARMIO ENERGETICO
TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo
XIII-Agricoltura


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Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria (D.L. Competitività)

2 agosto 2014
Esame in Assemblea


Indice

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA|MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO|DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE|MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE|MISURE PER LE IMPRESE SOTTOPOSTE A COMMISSARIAMENTO STRAORDINARIO (ILVA)|DISPOSIZIONI PER IL SETTORE ENERGETICO|ULTERIORI DISPOSIZIONI|


Il decreto-legge in titolo, già modificato nel corso dell'esame al Senato, è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Articolo 1
(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole)

L'articolo 1, al comma 1, dispone che l'attività di vigilanza nel settore agroalimentare debba essere svolta in forma coordinata, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, tenendo conto del piano nazionale integrato previsto dalla normativa comunitaria.

Il comma 2 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del registro unico dei controlli ispettivi.

Il comma 3 prevede l'applicazione dell'istituto della diffida a tutte le infrazioni in materia agroalimentare punite con sanzione amministrativa pecuniaria; il Senato ha soppresso il disposto secondo il quale l'applicazione della diffida era limitata alle infrazioni di lieve entità ed ha specificato cosa debba intendersi per violazioni sanabili.

Il comma 3-bis abroga specifiche disposizioni che prevedono l'applicazione dell'istituto in esame alla normativa relativa alla commercializzazione dell'olio di oliva e dei fertilizzanti.

Il comma 4 prevede, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, una riduzione del 30 percento della sanzione in caso di adempimento volontario entro 5 giorni dalla contestazione. La disposizione si applica anche alle violazioni contestate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Durante l'esame presso le Commissioni riunite sono stati soppressi i commi 4-bis e 4-ter, i quali prevedevano che il Comando generale della Capitanerie di porto predisponesse un programma triennale ed un piano annuale di coordinamento per la vigilanza sulle attività della pesca e disponevano che gli armatori delle navi potessero avere informazioni sul traffico marittimo in possesso del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Articolo 1-bis
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni)

Il comma 1 dispone che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi non sono tenuti agli adempimenti previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

Il comma 2 considera assolto l'obbligo di registrazione presso l'autorità territorialmente competente in materia igienico-sanitaria nel caso in cui le imprese agricole siano in possesso per l'esercizio dell'attività di autorizzazioni o nulla osta sanitario, di registrazione o di comunicazione inizio attività d'impresa.

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il comma 3 che integra la disciplina sulla tenuta del fascicolo aziendale da parte degli olivicoltori esentando dall'obbligo di tenere e aggiornare il predetto fascicolo gli olivicoltori che producono olio destinato all'autoconsumo o comunque in quantità inferiore ai 250 kg all'anno, e disponendo che quanto previsto dal citato articolo 16 non si applica agli oli vergini legalmente prodotti al di fuori del territorio nazionale.

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il comma 4 che riduce da 180 a 60 giorni il termine per l'adozione da parte della pubblica amministrazione del provvedimento relativo alle istanze per l'esercizio dell'attività agricola, presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola-CAA.

Il nuovo comma 3 dispone che per le piccole e medie imprese agricole, nei contratti di rete, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

Il comma 4 abroga, per i magazzini di deposito all'ingrosso di burro, sia la prescritta iscrizione presso le Camere di commercio e la preventiva comunicazione all'ICQRF, sia la comunicazione di chiusura e cancellazione dei medesimi depositi alle medesime di Commercio.

Il comma 5 dispone la dematerializzazione e la realizzazione dei registri dei prodotti vitivinicoli e la realizzazione degli stessi nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

I commi 6-9 dispongono la dematerializzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dei seguenti registri di carico e scarico:

  • dei registri di carico e scarico relativi agli sfarinati e paste alimentari, nonché relative materie prime, destinati all'esportazione (comma 6);
  • dei registri di carico e scarico relativi alla materia prima impiegata nella produzione del burro e ai tipi di burro ottenuti (comma 7);
  • dei registri di carico e scarico per i produttori, importatori e grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio impiegati nel settore vitivinicolo (comma 8);
  • dei registri di carico e scarico per il latte in polvere (comma 9).

All'attuazione dei commi da 5 a 9 si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare e fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (comma 10).

Il comma 11 abroga la norma che prevede particolari sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari.

Il comma 12 dispone l'esonero dall'obbligo di disporre del titolo di conduzione - ai fini della costituzione del fascicolo aziendale - per i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole che operano su terreni agricoli montani di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati.

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il comma 15 che demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori.

Il comma 13 reca una norma di interpretazione autentica relativamente ai controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali, secondo la quale non sono considerati depositi alimentari gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di imprenditori agricoli e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.

Il comma 14 reca semplificazioni per la circolazione e l'utilizzo delle macchine agricole, consentendo alle organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche, nonché alle organizzazioni professionali di rappresentanza delle cooperative agricole, secondo quanto aggiunto durante l'esame presso le Commissioni riunite, di attivare le procedure di collegamento al sistema di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'immatricolazione e la gestione delle relative situazioni giuridiche. Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il comma 21 che eliminava la necessità dell'apposita abilitazione alla guida per i soggetti che siano titolari da almeno due anni di una patente A1, ovvero B, ovvero C1.

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il comma 19 in materia di consorzi di tutela per le bevande spiritose.

Il comma 16 reca una norma di interpretazione autentica relativamente alle competenze degli iscritti nell'albo professionale degli agrotecnici, al fine di prevedere che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.

Articolo 1-ter
(Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura)

L'articolo 1-ter ai commi da 1 a 6 prevede l'istituzione di un quadro nazionale omogeneo in materia di consulenza aziendale in agricoltura, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Il comma 7 attribuisce ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) una ulteriore competenza, che consiste nell'accertare ed attestare fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa.

Articolo 1-quater
(Istituzione del Servizio integrato per la tutela del patrimonio agroalimentare italiano)

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 1-quater che disponeva l'istituzione presso il sistema delle camere di commercio di un Servizio telematico integrato, a domanda individuale, rivolto a imprese e loro associazioni, consorzi, istituzioni ed enti pubblici territoriali, per il monitoraggio dei marchi di qualità delle produzioni agroalimentari italiane e la loro prima tutela. Il sistema operava a richiesta dei soggetti interessati e con onere a carico degli stessi, attraverso l'assistenza tecnico-legale sui mercati esteri.

Articolo 2
(Semplificazioni per il settore vitivinicolo)

L'articolo 2, al comma 1, prevede alcune modifiche alle disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato. In particolare:

  • alla lettera a) introduce la comunicazione al posto dell'autorizzazione per la produzione di mosto cotto;
  • alla lettera b) introduce la necessità di una mera comunicazione per l'utilizzo di saccarosio, alcol etilico, coloranti, edulcoranti e aromi consentiti nella preparazione di bevande spiritose;
  • alla lettera c) consente a date condizioni la detenzione , altrimenti vietata, di acquavite, alcole e altre bevande spiritose nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini (il testo del decreto-legge prevede che i locali siano intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa; al Senato tale specifica è stata soppressa)
  • alla lettera d) sottrae alla disciplina dell'autorizzazione l'istituzione - da parte delle distillerie - dei centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione;
  • alla lettera d)-bis prevede che per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume è elevato a 4 per cento in volume;
  • alla lettera e) introduce talune semplificazioni al regime delle sostanze ammesse per uso enologico;
  • alla lettera h) si reca il conseguente adeguamento della disciplina sanzionatoria;
  • la lettera f) si rimuove il divieto di detenere nella cantina sostanze utilizzate per l'igiene dei locali e, al contempo, elimina le disposizioni specifiche dettate per i prodotti per la pulizia dei locali, dei recipienti e degli attrezzi della cantina;
  • la lettera g) è finalizzata ad una dematerializzazione dei registri - per i produttori, degli importatori e dei grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio;
  • infine, la lettera i) abroga la diffida per le infrazioni minori nel settore vitivinicolo in ragione dell'introduzione dell'istituto generale della diffida per tutti gli illeciti agroalimentari contenuta nell'articolo 1, comma 3 del decreto legge in esame.

Al Senato sono stati aggiunti all'articolo 2 in esame due ulteriori commi:

  • il comma 1-bis prevede che per i titolari di stabilimenti enologici con una produzione inferiore a 50 ettolitri l'obbligo di tenuta del registro può considerarsi assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e di giacenza;
  • il comma 1-ter modifica la normativa in vigore nella parte relativa al divieto di utilizzo delle denominazioni DOCG, DOC e IGT per i vini ottenuti da vitigni non classificati idonei alla coltivazione o che derivano da ibridi interspecifici tra la vitis vinifera e le altre specie americane o asiatiche. Tale divieto resta riferito alle denominazioni DOCG e DOC mentre per le IGT si specifica che è consentito l'uso non solo delle varietà in osservazione (già previsto) ma anche delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino.
Articolo 3, commi 1-6
(Crediti di imposta per lo sviluppo del commercio elettronico e di nuovi prodotti a favore delle imprese agricole)

L'articolo 3, ai commi 1-3 prevede due nuovi crediti d'imposta:

  • uno, per nuovi investimenti da parte di imprese agricole, agroalimentari e che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura finalizzati alla realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico di prodotti agroalimentari. Il credito di imposta è riconosciuto nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2014 e per l'anno 2015 e 2016, nella misura del 40% delle spese e non può comunque essere superiore a 50.000 euro. Il limite di spesa per tale credito è di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016 (articolo 3, commi 1-2 e 5);
  • l'altro, per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera (reti d'impresa di produzione agroalimentare), sostenute dalle imprese che producono prodotti agricoli e agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura. Il credito di imposta è riconosciuto nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2014 e per l'anno 2015 e 2016, nella misura del 40% delle spese e non può comunque essere superiore a 400.000 euro.

Il limite di spesa per tale credito è 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016 (commi 3-5).

Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, è stato aggiunto un nuovo comma 4-bis, il quale dispone che, per le grandi imprese agricole il credito di imposta si applicherà nell'ambito del regime de minimis (cfr. Reg. 1407/2013 e 1408/2013): per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli entro i 200 mila euro e per quelle di produzione primaria entro i 15 mila euro. Le soglie di credito di imposta previste dalla norma si applicano invece alle piccole e medie imprese (fino a 250 addetti e 50 milioni di fatturato) per le quali vale il regime di esenzione di cui al Reg. 702/2014.

In conseguenza di tale modifica, il comma 6 dell'articolo - che subordina il riconoscimento dei crediti di imposta all'autorizzazione della Commissione UE - è stato sostituito con un nuova previsione secondo la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti europei in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

Articolo 3, commi 7-9
(Norme in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari)

Il comma 7 reca disposizioni volte a sbloccare l'attuazione della legge sull'etichettatura, mediante una procedura di consultazione per la quale il comma 8 prevede un termine di un mese dall'entrata in vigore del decreto legge, mentre il comma 9 prevede che i decreti attuativi della legge sull'etichettatura siano adottati entro sei mesi.

Articolo 3, comma 10
(Fondo finanziamento programmi nazionali distribuzione derrate alimentari agli indigenti)

Il comma 10 include, tra le finalità del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, quella di garantire l'efficientamento della filiera della produzione e della distribuzione di prodotti alimentari.

Articolo 4, commi 1-7
(Nuove norme sulla produzione di mozzarella di bufala campana e sulla tracciabilità del latte bufalino)

L'articolo 4, commi da 1 a 3 il nuovo comma 5-bis e il comma 7, recano nuove disposizioni sulla:

  • produzione della Mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta, disponendo che la produzione di formaggi e preparati alimentari, realizzati con latte o derivati del latte diverso da quello bufalino proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP in questione, siano prodotti in un luogo differente rispetto a quello in cui avviene la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP;
  • tracciabilità dei latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo di latte bufalino, sostitutive dalla disciplina attualmente vigente in materia.

I commi da 4 a 6 dispongono sanzioni varie per chi viola gli obblighi introdotti dalla nuova disciplina.

Articolo 4, comma 8
(Sanzioni penali per violazione di divieti di coltivazione)

Il comma 8 dell'articolo 4 introduce il delitto, punito con la multa da 25.000 euro a 50.000 euro, di violazione dei divieti di coltivazione previsti dalla normativa europea in materia di sicurezza alimentare sul territorio dell'UE. Il fine della misura risulta essere quello di rendere effettivi i divieti ed i limiti imposti per la coltivazione di OGM sul territorio.

Articolo 5
(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)

I commi da 1 a 12 dell'articolo 5 riguardano una misura sperimentale di incentivo alle assunzioni da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli, mentre, i successivi commi 13 e 14 consentono, ai produttori agricoli che rientrino nell'àmbito di applicazione dell'IRAP- nonché alle società agricole, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento a talune categorie di lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato.

Articolo 6
(Rete del lavoro agricolo di qualità)

L'articolo 6 prevede l'istituzione, presso l'INPS, di una Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono partecipare, su istanza, le imprese agricole che siano in possesso di determinati requisiti di regolarità sotto il profilo lavoristico, previdenziale e tributario. Si pone, di conseguenza, il principio che l'attività di vigilanza, nel settore agricolo, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, sia orientata nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete suddetta.

Articolo 6-bis
(Disposizioni per i contratti di rete)

L'articolo 6-bis, comma 1, dispone che le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) siano destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete, per le finalità proprie del medesimo contratto.

Il comma 2 stabilisce che le imprese agricole, alimentari e forestali aderenti a contratti di rete, per le finalità ad esso connesse, possono accedere prioritariamente - a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione - alle risorse previste per i programmi di sviluppo rurale regionale e nazionale nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.

Articolo 7, commi 1-2
(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori)

L'articolo 7 riconosce al comma 1 ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai trentacinque anni una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli - diversi da quelli di proprietà dei genitori entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui. È stato, poi, precisato che occorre che il contratto di affitto sia redatto in forma scritta.

Tale disposizione, ai sensi del comma 2, si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, senza tuttavia incidere sull'acconto dovuto nel medesimo anno.

Articolo 7, commi 3-4
(Ulteriori misure di fiscalità agricola)

Il comma 3 abroga l'articolo 31, comma 1, del TUIR, che disponeva, in caso di mancata coltivazione di un fondo per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, la computazione del reddito dominicale per il 30 per cento.

Il comma 4 interviene sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, portando dal 15 al 30 percento l'entità della predetta rivalutazione nel periodo d'imposta 2015, e mettendola a regime, nella misura del 7 percento, a decorrere dal periodo d'imposta 2016. La misura della rivalutazione del 15 percento è mantenuta ferma per il 2013 e 2014.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è confermata al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e invece portata al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. Ai fini della determinazione dell'acconto per gli anni 2013, 2015 ed il 2016, i contribuenti debbono tener conto delle rispettive nuove rivalutazioni.

Articolo 7-bis
(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)

L'articolo 7-bis interviene in riforma della disciplina degli interventi a sostegno dei giovani imprenditori agricoli contenuta nel Capo III del Titolo I del D.Lgs. n. 185/2000.

Il nuovo articolo 10, al comma 1, stabilisce le tipologie dei benefici, consistenti in mutui agevolati a tasso zero. Vengono dunque eliminati con la riforma qui in esame i contributi a fondo perduto.

L'articolo 10-bis indica i soggetti beneficiari delle agevolazioni. I nuovi requisiti soggettivi previsti sembrano per taluni aspetti più restrittivi rispetto a quelli vigenti: in particolare, si prevede che debba trattarsi di imprese subentranti costituite da non più di sei mesi, e di imprese che esercitano l'attività agricola in via esclusiva. Dall'altro lato, però, si innalza da 39 a 40 anni il limite di età degli imprenditori giovanili.

L'articolo 10-ter concerne i progetti finanziabili: sono finanziabili le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1,5 milioni di euro - in luogo dell'attuale milione di euro circa al netto dell'IVA - nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'articolo 10-quater conferma che la concessione delle agevolazioni è disposta a valere sulle risorse della delibera del CIPE n. 62 del 2 agosto 2002 e introduce la previsione che le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea.

Alle domande di accesso alle agevolazioni presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Articolo 7-ter
(Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare)

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 7-ter che modificava il codice penale e il codice di procedura penale per inasprire la repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Articolo 7-quater
(Disposizioni per l'agricoltura biologica)

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 7-quater che operava uno snellimento degli adempimenti burocratici in capo agli operatori nel settore dell'agricoltura biologica, disponendo l'istituzione presso il MIPAAF del Sistema informativo per il biologico (SIB), il quale, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), era preposto a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo.

Prevedeva inoltre l'istituzione dell'Elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

Nuovo articolo 7-ter
(Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari)

Il nuovo articolo 7-ter estende alle società cooperative che hanno almeno la metà degli amministratori e dei soci come coltivatori diretti il diritto di prelazione per l'acquisto del fondo goduto a titolo di locazione.

Articolo 16, commi 1-3-bis
(Fauna selvatica e per il prelievo venatorio. Istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea)

L'articolo 16, commi da 1 a 3-bis, interviene in vario modo sulla legge n. 157/1992.

In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina della cattura temporanea e dell'inanellamento, al fine di prevedere che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo degli uccelli debba essere data dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga di cui all'articolo 19-bis.

I nuovi commi 1-bis e 1-ter prevedono che:

  • entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con D.P.C.M., da adottarsi su proposta della Conferenza Stato-Regioni, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, siano definiti:
  1. i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione Europea e non proibiti;
  2. le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;
  3. le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;
  4. i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantità (comma 1-bis).
  • entro sei mesi dall'adozione del predetto D.P.C.M., le Regioni adeguino la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto (comma 1-ter).

Il comma 2 dell'articolo in esame integra la disciplina dei mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria, prevedendo che i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a 5 cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.

I commi 3 e 3-bis intervengono sui divieti di vendita detenzione e commercio di esemplari vivi e di caccia contenuti nella legge n. 157 (articolo 21).

Articolo 34-bis
(Disposizioni interpretative su esenzioni di accisa)

L'articolo 34-bis reca una norma di interpretazione autentica prevedendo che l'esenzione dell'accisa sulla benzina si applica anche per l'esercizio della pesca professionale in acque interne e lagunari.


MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Articolo 9, commi 1-10
(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici)

L'articolo 9 disciplina la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di 350 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cd. Fondo Kyoto), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, inclusi gli asili nido, e universitari, nonché degli edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (commi 1-9).

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato modificato il comma 4 (che disciplina l'utilizzo delle risorse del citato Fondo per interventi di efficientamento energetico) al fine di specificare che possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato anche ai progetti di investimento:

  • presentati dai fondi immobiliari chiusi, come prevede il testo approvato dal Senato, insieme ai soggetti privati incaricati della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico;
  • selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'ente proprietario.

In conseguenza della modifica al comma 4 non si fa più riferimento, nel novero dei soggetti destinatari dei finanziamenti, alle società ESCO (Energy Service Companies), che vi erano state inserite nel corso dell'esame al Senato.

Si prevede, inoltre, che il coordinamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante un'apposita struttura di missione (comma 10).

Articolo 9, comma 10-bis
(Segnaletica luminosa stradale)

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il comma 10-bis dell'articolo 9, che dispone l'obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel momento in cui necessitino di sostituzione, di sostituire le lampade ad incandescenza, nei semafori, con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che ne assicurino l'accensione istantanea.


DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 8-bis
(Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso)

L'articolo 8-bis integra la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, stabilendo che esso: è parte integrante del corrispettivo di vendita; è assoggettato ad IVA; è applicato dal produttore o dall'importatore in base all'importo vigente alla data dell'immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio; rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico; deve essere riportato in modo chiaro e distinto nelle fatture.

Articolo 10, commi 1-7-bis, 9, 11 e 13
(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale)

I commi da 1 a 7, nonché 9, 11 e 13 recano una serie di disposizioni, che incidono sulla disciplina per l'utilizzo delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. In sintesi si prevede: l'immediato subentro dei Presidenti delle regioni nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali (comma 1); la possibilità per i Presidenti della Regione di delegare apposito soggetto attuatore (comma 2-ter), nonché di avvalersi di una serie di soggetti pubblici per l'espletamento di alcune specifiche funzioni (comma 4); la sostituzione di tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio (comma 6); la trasformazione dell'Ispettorato generale (competente in materia di difesa de suolo), presso il Ministero dell'ambiente in una Direzione generale (comma 7); la fissazione del termine per il completamento dei lavori al 31 dicembre 2015 e la previsione di modalità di monitoraggio (comma 9); l'istituzione di una apposita struttura di missione (comma 11).

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato inserito il comma 2-bis, secondo cui nei casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Giunta regionale, si prevede la cessazione delle funzioni commissariali eventualmente conferite allo stesso Presidente con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della Regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, viene prevista la nomina di un nuovo commissario, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, che opera fino all'insediamento del nuovo Presidente. La disciplina dettata dal nuovo comma 2-bis si applica anche agli incarichi commissariali conferiti in base a specifici provvedimenti legislativi per i quali è già intervenuta l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della Giunta regionale. Il nuovo comma 2-bis specifica, comunque, che resta fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo in commento, che prevede, in caso di dimissioni o di impedimento, la sostituzione del Presidente della regione con un commissario ad acta, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita i poteri previsti, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.

Ulteriori disposizioni dell'articolo 10 prevedono la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i conduttori di aziende agricole ubicate su terreni al di sopra di 1.000 metri di altitudine per la realizzazione di opere minori di pubblica utilità (comma 7-bis).

Articolo 10, commi 8-8-bis
(Modifica dei criteri di nomina del collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA)

I commi 8 e 8-bis dell'articolo 10 intervengono sui criteri di nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Articolo 10, commi 10 e 11-bis
(Modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2010 in materia di valutazione e gestione dei rischi di alluvioni)

Il comma 10 dell'articolo 10 dispone l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale strategica) della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, con particolare riferimento al governo delle piene.

Il comma 11-bis dell'articolo 10 proroga, dal 22 giugno 2015 al 22 dicembre 2015, il termine entro il quale si prevede l'ultimazione e la pubblicazione dei Piani di gestione del rischio di alluvioni da parte delle Autorità di bacino.

Articolo 10, comma 12
(Indagini sui terreni e investimenti in infrastrutture irrigue nella regione Campania)

Il comma 12 modifica talune disposizioni del volte a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato "Terra dei fuochi", al fine di: ridefinire i termini delle indagini dirette sui terreni destinati all'agricoltura, da modulare a seconda del livello di rischio e prevedendo la possibilità di ulteriori analisi in caso di emersione di elementi nuovi (lett. a e b); attribuire carattere di priorità, nell'assegnazione di contributi e finanziamenti europei, agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica, finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, al fine di limitare il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta (lett. c).

Articolo 10, comma 12-bis
(Interconnessione diretta al SISTRI)

Il comma 12-bis consente l'interconnessione diretta al SISTRI da parte del Corpo forestale dello Stato al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano.

Articolo 10, commi 13-bis-13-quater
(Stanziamenti per interventi di ricostruzione colpiti da eventi meteorologici nel territorio della regione Liguria)

I commi 13-bis,13-ter e 13-quater dell'articolo 10 sono volti a destinare risorse finanziarie, nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2014, agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria.

Articolo 10-bis
(Accordi di programma per l'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 10-bis, che era volto ad introdurre una disciplina generale in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a partire dalla programmazione 2015.

Articolo 11, commi 1-3, 12, 12-bis e 13
(Misure urgenti in materia di specie animali, controllo delle specie alloctone e difesa del mare)

I commi da 1 a 3 dell'articolo 11 recano misure volte rispettivamente a: promuovere intese e accordi per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione; provvedere agli oneri di funzionamento della Commissione scientifica CITES; prevedere la responsabilità del proprietario del carico, in caso di dolo o colpa, in relazione a eventi che determinano danni all'ambiente marino. I commi 12 e 12-bis recano norme concernenti il controllo delle specie alloctone e l'inserimento delle nutrie tra le specie non tutelate.

Articolo 11, commi 1-bis, 4 e 8
(Misure in materia di aree protette e zone di protezione ecologica marina extraterritoriale)

Il comma 1-bis dell'articolo 11 interviene sulla disciplina relativa all'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale, al fine di prevedere l'applicabilità di quanto disposto dalla normativa europea relativa alla politica comune della pesca (PCP) nel periodo di programmazione 2014-2020. Il comma 4 disciplina con una specifica procedura la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre, mentre il comma 8 dispone in merito al trasferimento o alla delega delle funzioni statali per la governance del Parco nazionale dello Stelvio alla Regione Lombardia e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 11, comma 2-bis
(Sanzioni relative all'immissione in commercio di particolari tipi di shoppers)

Il comma 2-bis dell'articolo 11 dispone l'entrata in vigore (decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge) delle sanzioni amministrative pecuniarie per la commercializzazione di sacchi per l'asporto merci (shoppers) monouso realizzati con polimeri non conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 13432:2002, nonché di shoppers riutilizzabili non conformi alle caratteristiche di spessore e di presenza di materiale riciclato fissate dalla normativa vigente.

Articolo 11, comma 5
(Differimento delle sanzioni relative a sistemi antincendio contenenti sostanze lesive dell'ozono)

Il comma 5 dell'articolo 11 prevede un differimento di 9 mesi per l'applicazione delle sanzioni per la mancata eliminazione di sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze lesive dell'ozono.

Articolo 11, commi 6 e 6-bis
(Modalità di adozione delle linee guida per la misurazione dei livelli di elettrosmog)

Il comma 6 dell'articolo 11 modifica la disciplina per l'adozione delle linee guida finalizzate a consentire la misurazione e il rilevamento dei livelli di esposizione alle emissioni elettromagnetiche.

Durante l'esame presso le Commissioni riuniteil comma è stato modificato al fine di chiarire che le linee guida saranno adottate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente (e non, come dispone il testo iniziale del decreto-legge, con decreti dirigenziali). E' stato altresì modificato l'iter di emanazione di tali decreti, prevedendo che vengano adottati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari (comma 6-bis).

Articolo 11, commi 7, 9, 10 e 11
(Norme in materia di impianti termici civili)

I commi 7, 9, 10 e 11 dell'articolo 11 recano disposizioni in materia di impianti termici civili finalizzate a disciplinare il rispetto degli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, le caratteristiche tecniche degli impianti e gli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di installazione degli impianti alle autorità competenti (commi 7-9-11). Si introduce, inoltre, una disciplina transitoria per l'adeguamento degli impianti termici civili che erano assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (comma 10).

Articolo 11, comma 12-ter
(Fissazione di valori limite di emissione per le turbine a gas)

Il comma 12-ter dell'articolo 11 incide sulla disciplina dei valori limite di emissione relativamente alle turbine a gas per trasmissione meccanica.

Articolo 12, commi 1-4
(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013)

L'articolo 12 nei commi da 1 a 3 interviene sulla composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, tra l'altro riducendo il numero dei componenti e incidendo sui requisiti di nomina, mentre al comma 4 detta misure derogatorie per consentire l'utilizzo dei contributi dell'Unione europea destinati dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e alla messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico.

Articolo 12, comma 4-bis
(Collaborazione delle autorità ambientali della Rete Nazionale)

Il comma 4-bis dell'articolo 12, ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, prevede che le autorità ambientali componenti la Rete Nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione.

Articolo 12-bis
(Requisiti acustici passivi degli edifici)

Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, è stato soppresso l'articolo 12-bis, che dettava una nuova disciplina in materia di requisiti acustici passivi degli edifici al fine di disporre, in particolare, l'obbligo per gli edifici in cui sia rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dettati dalla normativa, di effettuare il risanamento attraverso appropriati interventi tecnici di adeguamento, al fine di rendere la destinazione degli edifici idonea al loro uso.

Articolo 12-ter
(Disciplina in materia di inquinamento acustico, delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile)

Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, è stato soppresso l'articolo 12-ter, che modificava diverse disposizioni in materia di inquinamento acustico al fine di prevedere, tra l'altro, da un lato, l'applicazione di tali disposizioni anche alle attività degli eliporti e, dall'altro, di

modificare le norme riguardanti le emissioni sonore prodotte dalle attività riguardanti le aviosuperfici e i luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

Nuovo articolo 12-bis
(Soppressione della Commissione in materia di inquinamento acustico ferroviario e trasferimento delle funzioni)

L'attuale articolo 12-bis sopprime la Commissione competente in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario e prevede il trasferimento delle relative funzioni.

Articolo 12-quinquies
(Semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale incidente su attività di escavo di fondali marini e relativa movimentazione)

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 12-quinquies, che interveniva sulla disciplina autorizzativa dell'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi e di movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte.

Articolo 13, commi 1-3-quinquies
(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, nonché per la caratterizzazione dei materiali di riporto)

Il comma 1 dell'art. 13 introduce una procedura semplificata, su istanza e a spese dei soggetti interessati, per l'effettuazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati finalizzati a ridurre la contaminazione a livelli non superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione. Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, sono stati soppressi, nell'ambito del comma 1, gli articoli 242-ter e 242-quater del d.lgs. 152/2006, introdotti dal medesimo comma 1, che disciplinavano la considerazione, nelle attività di bonifica, dei "valori di fondo" e il censimento e la mappatura di tali valori esistenti nei suoli.

Il comma 2 estende l'ambito di applicazione del nuovo procedimento semplificato ai procedimenti ordinari di bonifica in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, mentre il comma 3 modifica la disciplina transitoria applicabile alle procedure di bonifica avviate prima della normativa vigente con istruttoria non conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Durante l'esame presso le Commissioni riunite sono stati soppressi i commi 3-bis e 3-ter, che contenevano una serie di modifiche alla disciplina relativa alla caratterizzazione e alla bonifica delle matrici materiali di riporto, nonché alle modalità di valutazione delle "concentrazioni attese in falda".

Non sono invece stati modificati gli attuali commi 3-bis e 3-ter che contengono modifiche relative alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i composti organo-stannici e alla procedura da seguire per la bonifica della rete di distribuzione dei carburanti.

Articolo 13, commi 4 e 4-ter
(Procedure semplificate di recupero e utilizzo di rifiuti in "lista verde" e di materie prime secondarie)

Il comma 4 dell'articolo 13 reca disposizioni volte ad assoggettare alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti europei, che fissano le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste – EOW), e a definire il regime di autorizzazioni da applicare agli enti e alle imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria (MPS) da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i predetti regolamenti. Ulteriori disposizioni recate dal comma 4 attengono, per un verso, all'applicazione delle procedure semplificate anche al mero controllo dei rifiuti, per verificare se soddisfino i criteri dell'EOW e, per l'altro, all'utilizzo dei rifiuti contemplati dall'"elenco verde" negli impianti industriali in possesso di dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (comma 8-septies, all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006).

Il comma 4-ter consente l'utilizzo di materie prime secondarie per recuperi ambientali, rilevati, sottofondi e piazzali.

Articolo 13, comma 4-bis
(Modifiche alla disciplina dei sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Il comma 4-bis dell'articolo 13 modifica in più punti la recente disciplina dei sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Articolo 13, commi 5, lett. a) - b), e 6
(Gestione dei rifiuti militari e bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate)

Il comma 5 modifica la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti e alle bonifiche dei siti inquinati da materiali derivanti da sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale (comma 5, lettera a) e comma 6). Viene, altresì, introdotta una disciplina di dettaglio in materia di bonifica e messa in sicurezza delle aree militari (comma 5, lettera b)).

In particolare, durante l'esame presso le Commissioni riunite, tale disciplina è stata modificata al fine di prevedere che i limiti delle sostanze inquinanti da considerare ai fini della messa in sicurezza e della bonifica (vale a dire le concentrazioni soglia di contaminazione, CSC) non siano, come invece dispone il testo iniziale del decreto-legge, sempre e solamente quelli di cui alla colonna b) della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente) per i siti ad uso commerciale e industriale. Il nuovo testo approvato in sede referente prevede infatti che possano essere applicate anche le CSC previste dal d.lgs. 152/2006 (alla colonna a) della citata tabella 1) per i "siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale", sulla base di valutazioni che tengano conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte nell'area militare.

Articolo 13, comma 5, lettera b-bis)
(Classificazione dei rifiuti)

La lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 13 elenca i principi di classificazione dei rifiuti e le modalità per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso. Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, è stato specificato (articolo 13, comma 5-bis) che la nuova disciplina si applica decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Articolo 13, comma 7
(Deroga ai limiti di emissione degli scarichi in acque superficiali e in fognatura per particolari impianti)

Il comma 7 dell'art. 13 deroga a taluni limiti di emissione per gli scarichi in mare delle installazioni assoggettate ad AIA (autorizzazione integrata ambientale).

La deroga si applica agli impianti per i quali le conclusioni, adottate dall'UE, sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques Conclusions) prevedono livelli di prestazione non compatibili con i valori limite previsti dal cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Durante l'esame presso le Commissioni riunite il comma è stato oggetto di una modifica volta a precisare i limiti, fissati a livello europeo, che non devono essere comunque superati.

Articolo 13, comma 8
(Qualificazione per l'esecuzione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari)

Il comma 8, considerato il carattere di specificità delle lavorazioni che richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale che provveda all'individuazione:

  • di un'apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari;
  • nonché delle modalità atte a comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale necessari per la qualificazione nella categoria citata.
Articolo 13, comma 9
(Finanziamento delle bonifiche dei beni contenenti amianto)

Il comma 9 dell'articolo 13 specifica che la dotazione finanziaria aggiuntiva destinata al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza del territorio e della bonifica di siti inquinati riguarda anche la bonifica dei beni contenenti amianto.

Articolo 14, comma 1
(Ordinanze contingibili e urgenti adottabili nella regione Lazio)

Il comma 1 dell'articolo 14 introduce una speciale disciplina per l'adozione, nella Regione Lazio, di ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti.

Articolo 14, commi 2 e 2-bis
(Semplificazione del SISTRI e concessione del servizio)

Il comma 2 dell'articolo 14 disciplina le modalità per adottare un intervento di semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), mentre il comma 2 bis fissa al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI disponendo, nel contempo l'avvio delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio medesimo. Viene, altresì, disciplinato il pagamento dei costi di produzione consuntivati alla concessionaria del servizio.

Articolo 14, comma 3
(Proroga delle gestioni comunali relative ai rifiuti in atto nella Regione Campania)

Il comma 3 dell'articolo 14 dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2014, della gestione da parte dei comuni della regione Campania delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.

Articolo 14, commi 3-bis e 8-ter
(Compostaggio dei rifiuti provenienti dalla Campania e dal Lazio)

Il comma 3-bis dell'articolo 14 differisce al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale - per le esigenze della Regione Campania e nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione stessa - gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8%. La stessa finalità, e con la stessa scadenza temporale, è perseguita dal comma 8-ter, che estende le disposizioni anche alla Regione Lazio.

Articolo 14, comma 3-ter
(Disciplina transitoria per lo stoccaggio di rifiuti e per l'esercizio di particolari tipologie di impianti nella Regione Campania)

Il comma 3-ter dell'articolo 14 autorizza, per un periodo non superiore a 6 mesi lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti medesimi.

Articolo 14, comma 4
(Commissario straordinario per la realizzazione di un termovalorizzatore in Provincia di Salerno)

Il comma 4 dell'articolo 14 prevede la nomina, con decreto del Ministro dell'ambiente, di un commissario straordinario per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in Provincia di Salerno.

Articolo 14, comma 8, lettera a)
(Definizione dei parametri di qualità delle acque irrigue)

La lettera a) del comma 8 include il concerto del Ministero della salute, ai fini dell'emanazione del decreto di definizione dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica.

Articolo 14, comma 8, lettere b) e b-sexies)
(Combustione di materiale vegetale)

La lettera b) del comma 8 considera normali pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento (in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro) di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso nel rispetto di tutte le condizioni disciplinate nella norma.

Durante l'esame presso le Commissioni riunitetale disposizione è stata modificata al fine di precisare che la disposizione si applica ai soli materiali vegetali (escludendo quindi le materie fecali).

La medesima disposizione è stata inoltre integrata al fine di consentire, ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale in questione nei seguenti casi:

  • qualora sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli;
  • qualora dalla combustione possano derivare rischi per l'incolumità e la salute, con particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

La lettera b-sexies) del comma 8 esclude, per l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, l'applicazione delle sanzioni riguardanti la combustione illecita di rifiuti.

Articolo 14, comma 8, lettera b-bis)
(Esclusione dalla disciplina sui rifiuti di particolari operazioni connesse ad eventi atmosferici)

La lettera b-bis) del comma 8 dell'articolo 14 esclude dalle attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene.

Art. 14, comma 8, lettera b-ter)
(Utilizzo dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio)

La lettera b-ter) del comma 8 dell'articolo 14 introduce una disciplina dettagliata per l'utilizzo dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio.

Articolo 14, comma 8, lettera b-quater)
(Disposizioni in materia di responsabilità della gestione dei rifiuti)

La lettera b-quater del comma 8 modifica la disciplina sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti. al fine di stabilire che la provincia è l'unico soggetto competente anche a ricevere la documentazione relativa al trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Articolo 14, comma 8, lettera b-quinquies)
(Individuazione dei beni in polietilene)

La lettera b-quinquies del comma 8 modificano la disciplina per l'individuazione dei beni e in polietilene.

Articolo 14, comma 8-bis
(Registro di carico/scarico degli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi)

Il comma 8-bis dell'articolo 14 consente agli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi di sostituire il registro di carico/scarico con la conservazione della scheda SISTRl in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario (smaltitore o recuperatore).

Articolo 14, comma 8-quater
(Esclusione dell'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione dei test di cessione)

Durante l'esame presso le Commissioni riunite, è stato soppresso il comma 8-quater dell'articolo 14, che escludeva l'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione del test di cessione.

Articolo 14, commi 8-quater e 8-quinquies
(Miscelazione di oli usati e rifiuti speciali)

I nuovi commi 8-quater e 8-quinquies dell'articolo 14 dettano disposizioni, anche di carattere derogatorio volte a incidere sulla disciplina in materia di rifiuti speciali e di oli usati.

Articolo 15
(Recepimento della direttiva 2011/92/UE in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170)

L'articolo 15 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Le modifiche alla disciplina vigente riguardano: la definizione di "progetto"; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS. Nel corso dell'esame al Senato è stato, tra l'altro, eliminato il comma 4 che disciplina i casi in cui devono essere sottoposti a screening "postumo", anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio.

Articolo 15-bis
(Semplificazioni in materia di rifiuti)

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 15-bis, che demandava a un decreto del Ministero dell'ambiente l'adozione di misure di semplificazione per le operazioni di trattamento degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi non pericolosi provenienti da imprese.

Articolo 16, commi 4, 5 e 5-bis
(Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) e partecipazione del pubblico ai piani o ai programmi)

L'articolo 16, commi 4 e 5, modifica la disciplina nazionale che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (Inspire), al fine di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e dei servizi collegati a questi dati.

Il comma 5-bis detta norme riguardanti la partecipazione del pubblico nel procedimento relativo ai piani o ai programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica.

Articolo 17
(Politica per l'ambiente marino)

L'articolo 17 interviene sulla disciplina nazionale per la salvaguardia dell'ambiente marino, e sulla prevenzione dell'inquinamento dei bacini idrografici anche al fine di adeguare la normativa nazionale a rilievi mossi in sede europea attraverso la procedura d'infrazione comunitaria 2013/2290.


MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE

Articolo 7-sexies
(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 7-sexies che stabilisce che per l'acquisto di beni e servizi nei settori del commercio al minuto e delle agenzie di viaggi da parte di cittadini dell'Unione europea (o di Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo) non residenti in Italia il limite per il trasferimento di denaro contante è quello vigente nel Paese di residenza dell'acquirente.

Articolo 17-bis
(Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e delle banche di credito cooperativo)

L'articolo 17-bis contiene norme volte ad ampliare la base imponibile delle società cooperative di consumo e loro consorzi e delle banche di credito cooperativo. Sono previste inoltre misure volte a migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali delle cooperative di consumo con più di centomila soci.

Articolo 18
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

L'articolo 18 attribuisce - a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2015 - ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo. La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali; il beneficio è altresì revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese ( nuova legge Sabatini). L'obiettivo è quello di accelerare la concessione di finanziamenti agevolati semplificando l'accesso al Fondo centrale di garanzia tramite l'attribuzione della valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dell'impresa direttamente agli intermediari finanziari richiedenti la garanzia entro i limiti di rischiosità delle stesse imprese, da fissare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e tramite la previsione di una contabilità speciale per l'accesso ai contributi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. (comma 9-bis).

Articolo 18-bis
(Misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari)

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 18-bis che fornisce una definizione degli esercizi alberghieri qualificabili come condhotel, demandando ad un'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali l'individuazione delle condizioni di esercizio degli stessi.

Articolo 19
(Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica)

L'articolo 19 prevede un rafforzamento dell'aiuto alla crescita economica (ACE), con una maggiorazione del 40 per cento, per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo; la disciplina si applica per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione alla quotazione e per i due successivi. Il rafforzamento dell'ACE per le imprese che decidono di quotarsi è volto ad agevolare il finanziamento mediante il capitale proprio attraverso un sussidio di natura fiscale.

Nel caso in cui l'agevolazione ACE non sia utilizzata interamente per incapienza degli utili, è previsto che l'impresa possa usufruire di un credito di imposta (pari al 27,5 per cento del valore non utilizzato nel caso di impresa soggetta a IRES) a valere sui debiti IRAP e fruibile in cinque anni. In tal modo, le imprese con reddito imponibile negativo o inferiore all'importo dell'agevolazione possono anticipare la fruizione del beneficio fiscale.

Articolo 19-bis
(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese)

L'articolo 19-bis interviene in materia di semplificazione delle procedure di attestazione della sussistenza dei requisiti per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa, tramite l'ampliamento delle facoltà e il potenziamento dell'efficienza delle Agenzie per le imprese.

Articolo 20, commi 1-1-bis
(Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili)

L'articolo 20, comma 1, apporta modifiche e integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), finalizzate a favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie. Tali modifiche sono dirette, in sintesi:

  • ad introdurre nel Testo unico la definizione di piccole e medie imprese con azioni quotate, necessaria per applicare un nuovo regime agevolato per dette società di minori dimensioni;
  • a modificare - secondo quanto previsto al Senato - la regola di neutralizzazione nell'offerta pubblica di acquisto, ai sensi della quale non possono essere computate (oltre alle maggiorazioni di voto) le azioni a voto plurimo (che conferiscono quindi un solo voto);
  • ad incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese, prevedendo per le PMI la possibilità di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (OPA) obbligatorie e consentire alle PMI di prevedere nei propri statuti che nei primi cinque anni dall'inizio della quotazione non sia applicabile la disciplina dell'OPA da consolidamento;
  • a modificare la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob e alla società partecipata, che viene elevata dal 2 per cento al 5 per cento qualora l'emittente sia una PMI,
  • a novellare la disciplina dei limiti alle partecipazioni reciproche prevista per le società con azioni quotate;
  • ad introdurre nel TUF la disciplina della maggiorazione del voto, con la quale si rimette all'autonomia statutaria delle società la possibilità di prevedere azioni a voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo periodo.

Il comma 1-bis prevede che in prima applicazione le delibere di modifica statutaria volte a consentire la creazione di azioni con voto maggiorato sono prese con il voto favorevole della maggioranza, anche in prima convocazione.

Articolo 20, comma 1-ter
(Assunzioni di personale Consob)

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il comma 1-ter che autorizza la CONSOB a procedere all'assunzione di personale, in particolare mantenendo "fermo" quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del D.L. n. 179 del 2012.

Articolo 20, comma 2
(Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili - Principi contabili internazionali)

Il comma 2 dell'articolo 20 reca modifiche alla normativa nazionale (decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38) che disciplina l'utilizzo a fini fiscali dei princìpi contabili internazionali. Tali modifiche sono dirette, da un lato, a semplificare l'utilizzo degli IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards) da parte delle c.d. società chiuse e, dall'altro, a definire il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Articolo 20, commi 3-8-quinquies
(Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili - Modifiche al Libro V, Titolo V, del Codice civile)

L'articolo 20, ai commi da 3 ad 8-quinquies reca una serie di modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di società.

In particolare il comma 3 novella i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate nel caso di recesso; viene eliminato, tra l'altro, il riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

I commi 4 e 5 recano modifiche, rispettivamente, alla disciplina dell'acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori e della trasformazione di società di persone del codice civile: si prevede che in tali fattispecie possa applicarsi una procedura di valutazione semplificata dei beni societari (prevista dall'articolo 2343-ter del codice civile nell'ipotesi del conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima) ove ne sussistano i presupposti di legge.

Il comma 6 novella il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, dedicato al diritto di opzione. In particolare:

  • si introduce la pubblicazione nel sito internet della società (con modalità tali da garantire sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) di un avviso sull'offerta in opzione ovvero, in alternativa, il deposito dell'avviso presso la sede sociale;
  • si riduce la durata minima del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione da trenta a quindici giorni.

Il comma 7 riduce il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro.

Il comma 8 abroga l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore unico per le srl aventi un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, fermo restando tale obbligo negli altri casi previsti dal c.c.

I commi 8-bis e 8-ter apportano modifiche alla disciplina delle azioni con diritto di voto limitato, consentendo a tutte le società per azioni (anche a quelle "aperte", che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio) di prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o siano disposti scaglionamenti. Viene introdotta la possibilità per gli statuti di consentire l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo per particolari argomenti, ovvero subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative.

Sono conseguentemente modificate le disposizioni di attuazione del codice civile, fissando in due terzi del capitale rappresentato in assemblea, anche in prima convocazione, la maggioranza valida per le modifiche statutarie volte a consentire la creazione di azioni a voto plurimo, per le società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014.

Il comma 8-quater fissa al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale la Consob deve emanare la disciplina attuativa delle nuove norme sulla maggiorazione di voto nelle società per azioni quotate.

Il comma 8-quinquies consente alle società di gestione del risparmio (SGR) che gestiscono fondi chiusi per i quali, alla data del 25 giugno 2014, non sia scaduto il termine entro cui devono essere sottoscritte le quote, di modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine di sottoscrizione delle quote per un periodo non superiore a dodici mesi, per il completamento della raccolta del patrimonio.

Articolo 20, comma 7-bis
(Procedure di iscrizione nel registro delle imprese
)

Il comma 7-bis,dell'articolo 20 semplifica le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, quando tale iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata. La nuova disciplina non si applica alle società per azioni.

Articolo 21
(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)

L'articolo 21 reca modifiche al regime fiscale di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie.

Al comma 1 si estende l'applicazione dell'imposta sostitutiva (in luogo della ritenuta del 26 per cento) agli interessi e agli altri proventi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati, purché detenuti da uno o più investitori qualificati.

Ai sensi del comma 2, si precisa l'ambito di operatività dell'esenzione dalla predetta ritenuta in favore degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), specificandone le caratteristiche che danno luogo alla disapplicazione. Si chiarisce che la ritenuta non è applicata ai proventi dei titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il comma 2-bis dell'articolo 21, che esenta le società quotate e le società emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati dall'applicazione delle norme in tema di compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 21-bis
(Attività di consulenza finanziaria)

L'articolo 21-bis proroga al 31 dicembre 2015 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari.

Articolo 22, commi 1-7-ter
(Misure a favore del credito alle imprese)

L'articolo 22 reca un complesso di disposizioni volte a favorire la concessione di credito alle imprese.

In sintesi, il comma 1 esenta da ritenuta alla fonte gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo cd. "white list".

Il comma 2 intende ampliare l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, rendendo tale regime operativo - tra l'altro - anche per le operazioni di finanziamento di durata superiore ai diciotto mesi poste in essere da società di cartolarizzazione, imprese di assicurazione ed OICR.

I commi da 3 a 6, con lo scopo di estendere le fonti di finanziamento al sistema imprenditoriale, autorizzano lo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamento sia le imprese di assicurazione che le società di cartolarizzazione a specifiche condizioni di legge.

Il nuovo comma 3-bis aggiunge un nuovo articolo 150-ter al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (TUB) in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo, cui viene consentita l'emissione di azioni di finanziamento in caso di inadeguatezza patrimoniale ovvero in presenza di procedure di amministrazione straordinaria.

I commi da 5-bis a 5-decies sono volti a consentire alla società di gestione del risparmio (Sgr) di modificare i regolamenti dei fondi immobiliari quotati da esse gestiti per prorogare il termine di durata dei fondi stessi, nell'esclusivo interesse dei partecipanti.

Il comma 6-bis modifica la disciplina in materia di cancellazione delle segnalazioni di ritardato pagamento presenti nelle banche dati (pubbliche e private) di informazione creditizia.

In particolare, la norma precisa che il termine di dieci giorni entro il quale le segnalazioni relative ai ritardi di pagamento sono integrate con la comunicazione dell'avvenuto pagamento decorre dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti. Si precisa inoltre che la richiesta del creditore al gestore della banca dati deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento.

In caso di ritardo di pagamento di una rata, qualora la stessa sia regolarizzata entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.

Il comma 7 abroga la norma che sottoponeva ad alcune specifiche condizioni la prededucibilità dei crediti nelle procedure di concordato preventivo.

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso il comma 7-bis, che dispone la restituzione a Poste Italiane di 535 milioni di euro nel 2014 per ottemperare alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 di annullamento della precedente decisione della Commissione europea 2009/178, la quale aveva ritenuto aiuto di Stato illegittimo la remunerazione, ritenuta eccessiva, dei conti correnti di Poste Italiane SpA presso la Tesoreria dello Stato. Anche il comma 7-ter, che provvede alla relativa copertura finanziaria, è stato soppresso durante l'esame in sede referente.

Articolo 22, commi 7-bis e 7-ter
(Cessione dei crediti certificati da parte di pubbliche amministrazioni)

Il nuovo comma 7-bis modifica l'articolo 37 del D.L. n. 66 del 2014, comma 1, lettera a); con tale intervento viene spostato al 31 agosto 2014 il termine per la presentazione dell'istanza di certificazione da parte dei soggetti creditori, in luogo del 23 agosto 2014 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - 24 giugno 2014 –; legge n. 89 del 2014, di conversione del D.L. n. 66).

Nel corso dell'esame in Commissione il termine entro il quale le imprese possono presentare l'istanza di certificazione è stata portato dal 31 agosto al 31 ottobre 2014, concedendo il tal modo un'ulteriore opportunità per l'utilizzo dello strumento, ferma restando comunque la possibilità di presentare l'istanza nei termini già previsti in modo da ottenere la certificazione in tempo utile per riscuotere il credito entro settembre.

La disposizione modifica inoltre anche il terzo periodo del comma 7-bis dell'articolo 37 in modo da ricomprendere anche le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 52 del 1991 e all'articolo 67 del Regio decreto n. 267 del 1942, tra le norme che non si applicano alle cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica.

Il nuovo comma 7-ter prevede che per le regioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, siano ancora sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari o a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, le disposizioni relative al divieto di rilascio della certificazione previste dall'articolo 9, comma 3-ter, del D.L. n. 185 del 2008, non si applicano in relazione ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Articolo 22-bis
(Semplificazioni nelle operazioni promozionali)

L'articolo 22-bis introduce la semplificazione di alcune tipologie di operazioni promozionali escludendo dalla definizione di concorsi e operazioni a premio le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni.

Articolo 22-ter
(Semplificazioni in materia di attività imprenditoriali, commerciali e artigianali)

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 22–ter, che differisce al 31 dicembre 2014 il termine - scaduto a dicembre 2012 - che l'articolo 3, comma 3 del D.L. 138/2011, prevedeva per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione che avrebbero dovuto individuare le disposizioni abrogate per effetto del contrasto con il principio di liberalizzazione. Contestualmente l'articolo in esame prevede, in caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei suddetti regolamenti, la diretta applicazione, a scelta dell'imprenditore, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale degli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi. La disciplina modificata dall'articolo in esame è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

Nuovo articolo 22-ter
(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

Il nuovo articolo 22-ter circoscrive la possibilità da parte di Regioni ed enti locali di interdizione di attività produttive e commerciali alle sole ipotesi di necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

Nuovo articolo 22-quinquies
(Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

Il nuovo articolo 22-quinquies modifica l'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con il quale è stata disposta la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, al fine di parificare a quello dei titoli di Stato il trattamento fiscale dei proventi sui buoni fruttiferi postali e sugli altri titoli emessi da CDP per finanziare le amministrazioni pubbliche. Si introducono inoltre alcune variazioni al regime fiscale, diretto e indiretto, cui è assoggettata la stessa CDP, al fine di equipararlo a quello delle banche.

Articolo 32
(Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato)

L'articolo 32 reca disposizioni volte a rafforzare le esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese, consentendo che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato possa operare in favore della società Sace S.p.A. relativamente ad operazioni da essa effettuate nei settori strategici ovvero in società di rilevante interesse nazionale, laddove esse possano costituire, in termini di livelli occupazionali o di fatturato, un rilancio per il sistema economico produttivo del Paese, ma che siano in grado di determinare, in capo a Sace medesima, elevati rischi di concentrazione verso controparti o paesi di destinazione.

La garanzia non opera sull'intera operazione ma soltanto a copertura di eventuali perdite eccedenti le soglie e fino a un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia. La garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), nei limiti delle risorse messe a disposizione nell'ambito dell'apposito fondo istituito a copertura delle garanzie medesime concesse dallo Stato in favore di Sace S.p.a., ai sensi della disposizione in esame, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia finanze con una dotazione iniziale di 100 milioni per l'anno 2014.

Per disciplinare il funzionamento della garanzia, è prevista la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'economia e Sace S.p.A.


MISURE PER LE IMPRESE SOTTOPOSTE A COMMISSARIAMENTO STRAORDINARIO (ILVA)

Nuovo articolo 22-quater
(Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria - ILVA)

I commi 1, 4, 5 e 6 del nuovo articolo 22-quater riproducono le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, che contiene misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. piano ambientale) per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. Tali misure sono finalizzate a consentire all'impresa commissariata di contrarre finanziamenti funzionali al risanamento ambientale o all'esercizio dell'impresa; a disciplinare la tempistica per l'attuazione del c.d. piano ambientale e per lo spegnimento di alcuni impianti già previsto dal medesimo piano.

I restanti commi dell'art. 22-quater contengono disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzo delle somme sottoposte a sequestro penale (comma 2) e ad affidare al sub-commissario la responsabilità per l'attuazione del "piano ambientale", nonché a velocizzare le procedure di approvazione dei progetti (comma 3).


DISPOSIZIONI PER IL SETTORE ENERGETICO

Articolo 23
(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione)

L'articolo 23 individua le piccole e medie imprese (PMI) come beneficiarie dei risparmi sugli oneri generali di sistema delle tariffe elettriche derivanti dalle misure contenute

  • nei successivi articoli da 24 a 30 del decreto legge in esame (comma 1);
  • nelle disposizioni del D.L. n. 145/2013 ("destinazione Italia"), che ha previsto con il cosiddetto "spalma incentivi volontario" la facoltà di diluire in un periodo più lungo gli incentivi per le fonti rinnovabili (comma 2).

L'agevolazione per le piccole e medie imprese consiste nella riduzione delle tariffe elettriche, che dovrà essere ripartita in modo proporzionale tra i soggetti aventi diritto e non dovrà essere cumulabile con gli incentivi già previsti per le imprese a forte consumo di energia (cosiddette "energivore").

L'obiettivo del Governo è quello di pervenire a regime ad un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale per le PMI.

Durante l'esame al Senato l'articolo è stato integrato (comma 3-bis) per definire "essenziali per la sicurezza del sistema elettrico" tutti gli impianti siciliani sopra i 50 MW di potenza (escluse quelli rinnovabili non programmabili, come il fotovoltaico e l'eolico) fino all'entrata in funzione dell'elettrodotto Sorgente-Rizziconi, e per disporre nel contempo la rimozione delle macrozone Sicilia e Sardegna.

Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite è stata apportata una modifica in base alla quale è ampliato a 90 giorni (da 60) il termine entro il quale l'AEEGSI definisce le modalità di offerta e remunerazione di tali impianti. Ulteriore modifica riguarda i criteri che l'Autorità deve seguire per tale definizione con riferimento all' equa remunerazione del capitale residuo (e non più al capitale netto residuo) investito riconducibile alle stesse unità.

Articolo 24
(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)

L'articolo 24 sottopone alcune forme di autoconsumo di energia (Reti interne di utenza; Sistemi efficienti di utenza e equiparati), che nella normativa previgente al decreto versavano i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema solo sull'energia prelevata dalla rete, al pagamento di una quota di tali oneri in relazione all'energia consumata e non prelevata dalla rete, cioè su quella autoprodotta.

Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite è stato introdotto il comma 9 che esclude dall'applicazione delle disposizioni dello stesso articolo 24 gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kw (la disposizione introdotta rinvia peraltro all'articolo aggiuntivo 25-bis introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite).

Articolo 25
(Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.)

L'articolo 25 dispone che gli oneri per lo svolgimento dell'attività del Gestore dei servizi energetici (GSE) relativi ai meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica non ricadano più sull'onere generale A3 in capo ai consumatori, imprese e famiglie, ma siano posti a carico dei beneficiari dell'attività del GSE, ad esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 KW (secondo l'integrazione apportata dal Senato).

Articolo 25-bis

(Disposizioni in materia di scambio sul posto)

Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite è stato introdotto l'articolo 25-bis che demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la revisione, con effetto a partire da 1 gennaio 2015, della disciplina dello scambio sul posto (meccanismo che consente di immettere in rete l'energia prodotta da un impianto privato di produzione di energia elettrica, ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in seguito per soddisfare i propri consumi elettrici). La revisione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame secondo determinati criteri direttivi: l'applicazione della disciplina dello scambio sul posto è estesa a tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 500 kw (e non più fino a 200 kw) ; per gli impianti con potenza fino a 20 kw non sono applicati i corrispettivi che l'articolo 24 introduce per alcune forme di autoconsumo di energia (in tal senso l'articolo aggiuntivo ripete quanto già previsto dal comma 8-bis dell'articolo 24 introdotto nel corso dell'esame presso le commissioni riunite); per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto non esentati (ossia quelli superiori a 20 kw) è prevista l'applicazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete (si applica cioè l'articolo 24, comma 3 del decreto legge in commento).

Articolo 26
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

L'articolo 26 si compone di una prima parte (commi 1-6), volta a generare risparmi sull'incentivazione dei grossi impianti fotovoltaici (di potenza superiore a 200 kW), e di una seconda parte introdotta al Senato (commi 7-13) che riguarda invece tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi pluriennali.

La prima parte della norma (cd. spalma-incentivi obbligatorio), per ottenere una riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, lascia ai produttori la scelta tra tre opzioni:

  1. l'estensione da 20 a 24 anni del periodo di incentivazione, a fronte di una rimodulazione del valore unitario dell'incentivo di entità dipendente dalla durata del periodo incentivante residuo;
  2. il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione dell'incentivo per un primo periodo, e di un corrispondente aumento dello stesso per un secondo periodo, secondo percentuali definite dal MiSE;
  3. il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione percentuale fissata dal decreto, crescente a seconda della taglia degli impianti (tale opzione è quella applicata in assenza di comunicazioni da parte dell'operatore).

Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite è stata introdotta una modifica alle riduzioni percentuali, dal 5% al 6% per gli impianti da 200 a 500 kW e dal 9% all' 8% per impianti oltre i 900 kW.

La seconda parte della norma prevede la possibilità per i beneficiari di incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cedere una quota fino all'80% degli incentivi per le fonti rinnovabili a operatori finanziari internazionali attraverso un'asta organizzata dall'Autorità per l'energia. Alle quote di incentivi cedute agli acquirenti selezionati non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le rimodulazioni precedenti.Peraltro, tale possibilità di cessione è subordinata alla verifica da parte del ministero dell'Economia della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 27
(Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico)

L'articolo 27 sopprime i rimborsi che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI) corrisponde alle aziende elettriche per gli sconti da esse applicati ai dipendenti in virtù dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 28
(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse)

L'articolo 28 riguarda i sistemi elettrici delle isole minori non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, in cui operano imprese elettriche minori ammesse al regime di integrazione tariffaria. La norma prevede la revisione della regolazione e della remunerazione di questi sistemi elettrici, sulla base di criteri di efficienza e di stimolo all'efficienza energetica, al fine di conseguire una riduzione degli oneri gravanti sulla bolletta elettrica dei consumatori (comma 1).

Durante l'esame presso le Commissioni riunite il comma 1-bis, introdotto dal Senato, è stato integralmente sostituito. La nuova disposizione introdotta prevede il termine di emanazione di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, per il decreto del ministro dello sviluppo economico, previsto dal D.L. n. 145/2013 ("destinazione Italia", articolo 1, comma 6-octies) con cui, sentita l'Autorità per l'energia, devono essere individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4.

Articolo 29
(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato)

L'articolo 29 limita l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate di cui gode Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) ai soli consumi relativi al servizio di trasporto ferroviario universale e anche al trasporto ferroviario delle merci. Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunte è stato soppresso il riferimento al trasporto delle merci transfrontaliero che veniva incluso tra le tariffe elettriche agevolate. A partire dal 2015, dunque, gli altri tipi di trasporto, come ad esempio l'alta velocità e le merci, dovranno pagare l'energia elettrica secondo i costi effettivi del servizio. Per il servizio ferroviario universale e il trasporto ferroviario e delle merci vige il divieto di traslazione sui prezzi, mentre per gli altri tipi di trasporto è stato introdotto al Senato un criterio di gradualità per tale traslazione. Sempre nel corso dell'esame presso le Commissioni è stato modificato il comma 2 che contiene una norma di carattere transitorio, fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi sopra citati. In conseguenza della modifica apportata, nel periodo transitorio, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale, è ridotta -sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh - di un importo di 80 milioni di euro (invece che di 120 milioni di euro).

Articolo 30
(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili)

L'articolo 30 punta ad introdurre una serie di semplificazioni amministrative riguardanti la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di unità di microcogenerazione (secondo l'integrazione apportata dal Senato).

Per gli interventi già realizzabili con semplice comunicazione, viene previsto dal 1° ottobre 2014 un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, che sostituisce i modelli adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE per le attività di rispettiva competenza. Si stabiliscono inoltre modalità semplificate per l'acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari. Per i piccoli impianti fotovoltaici collocati sugli edifici non vincolati, la norma esclude la necessità di atti amministrativi di assenso.

Durante l'esame al Senato, l'articolo 30 ha subito numerose integrazioni volte a introdurre semplificazioni anche per:

  • l'installazione di pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda, con esclusione delle pompe di calore geotermiche;
  • la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione;
  • la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti.

Durante l'esame al Senato sono state infine introdotte misure di semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e la conversione a biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas.

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stata soppressa la lettera b) del comma 1-bis, che prevede la partecipazione al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica dei soggetti titolari e/o gestori di beni demaniali interessati dal passaggio di elettrodotti. In seguito al rilascio dell'autorizzazione unica, tali soggetti sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati.

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato inoltre introdotto un ulteriore comma (2-decies) in materia di revisione della normativa relativa all'accatastamento e all'ammortamento di impianti fotovoltaici. Al riguardo, si prevede l'obbligatorietà della variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici solo se questi ultimi hanno una potenza maggiore di 7 kw e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40% la rendita catastale. Ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni, è rimessa l'individuazione delle modalità applicative della disposizione introdotta.

Articolo 30 comma 2-novies
(Tassazione combustibili impianti cogenerativi)

Il comma 2-novies proroga dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico - di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).

Articolo 30-bis
(Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito del gas naturale)

L'articolo 30-bis riguarda le gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale, prorogandone ulteriormente - tra i 4 e gli 8 mesi - i termini per l'avvio (commi da 2 a 4) e stabilendo un termine (l'11 febbraio 2012) per la validità degli accordi tra gestore ed ente locale ai fini del calcolo valore dei rimborsi al gestore uscente (comma 1).

Articolo 30-ter
(Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero)

L'articolo 30-ter modificando l'articolo 29 del D.L. n. 5/2012, prevede che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero rivestano carattere strategico e costituiscano priorità a carattere nazionale; essi rientrano nell'ambito dei progetti di riconversione industriale che interessano la produzione di energia da fonti rinnovabili e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse. Il Comitato interministeriale appositamente istituito è chiamato a nominare un Commissario ad acta qualora i procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nonché per dare esecuzione agli accordi per la riconversione industriale sottoscritti.

Articolo 30-quater
(Progetti a vantaggio dei consumatori del servizio idrico integrato)

L'articolo 30-quater include i consumatori del servizio idrico integrato tra coloro che possono beneficiare dei progetti finanziati con il fondo in cui confluiscono le sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

Articolo 30-quinquies
(Bonus idrocarburi)

L'articolo 30-quinquies esclude gli impianti fissi offshore da quelli la cui presenza all'interno di una Regione permette ai residenti di beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti (cd. "bonus idrocarburi"), finanziata tramite l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 30-sexies
(Modifica alla Tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 30-sexies che riguarda i criteri di tracciabilità dei biocombustibili liquidi ammessi agli incentivi per la produzione elettrica rinnovabile.

Articolo 30-sexies

(Disposizioni in materia di biocarburanti)

Il nuovo articolo 30-sexies, inserito nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti - da emanare entro il 15 settembre 2014 - la fissazione e i successivi aggiornamenti della quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili, nonché di combustibili sintetici purché esclusivamente ricavati dalle biomasse, compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti (inclusi quelli avanzati), per gli anni successivi al 2015. Si tratta del decreto già previsto dall'art. 1, comma 15, quarto periodo, del D.L. n. 145/2013 al fine di aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti precedentemente citati.

Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, (che devono essere proporzionali e dissuasive), per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti dal citato decreto.


ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 8
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 incrementa lo stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 2 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri relativi agli articoli 3, commi 1 e 3 (credito d'imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti da imprese per il potenziamento commercio elettronico e per lo sviluppo di nuovi prodotti agricoli), articolo 5, commi 2 (incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli) e 13 (deduzione ai fini IRAP dei costi per i lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato), articolo 7, commi 1 e 2 (Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani), e dal comma 1 del presente articolo (incremento del Fondo per interventi strutturali).

Articolo 31
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi - Anatocismo)

L'articolo 31, che demandava al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari (reintroducendo, in sostanza, la capitalizzazione degli interessi con periodicità almeno annuale), è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato.

Articolo 32-bis
(Esenzione IVA per prestazioni del servizio postale universale)

L'articolo 32-bis limita, al comma 1, l'esenzione IVA attualmente prevista per le prestazioni del servizio postale universale nonché per le cessioni di beni a queste accessorie effettuate da Poste italiane S.p.a., escludendo quelle prestazioni che, pur rientrando nel servizio postale universale, siano state, nelle loro condizioni, negoziate individualmente. In base al comma 2, sono fatti salvi i comportamenti posti in essere da Poste italiane fino all'entrata in vigore della legge di conversione.

Articolo 33
(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)

L'articolo 33 interviene su alcune tipologie di controllo della Corte dei conti (sia di tipo preventivo, sia di tipo successivo) con l'obiettivo di semplificare le modalità di esecuzione e, in alcuni, casi, di ridurre il numero di atti ad essi sottoposti.

Il comma 1 interviene sulla disciplina dei controlli esterni sugli enti locali rendendo annuale (anziché semestrale) il controllo preventivo delle sezioni regionali della Corte dei conti quale verifica del funzionamento dei controlli interni. Del pari annuale (anziché semestrale) diviene l'obbligo (in capo al sindaco, per Comuni sopra 15.000 abitanti, o al presidente della Provincia) di trasmissione (alla volta della sezione regionale della Corte dei conti) di un referto sul sistema dei controlli interni. Il referto del sindaco dovrà tener conto anche dei controlli effettuati nell'anno.

Il comma 2 apporta alcune semplificazioni ai controlli della Corte di conti sulle regioni introdotti dal decreto-legge 174/2012, in parte analoghe a quelle disposte dal comma precedente per gli enti locali, e introduce un rafforzamento della possibilità della Sezione centrale delle autonomie della Corte di conti di emanare delibere vincolanti nei confronti delle sezioni regionali.

Il comma 3 amplia il novero dei comuni sottratti dal controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui consuntivi dei partiti politici relativi alle spese elettorali nelle elezioni per il sindaco e per il consiglio comunale, innalzando la soglia demografica dei comuni esentati da 15.000 a 30.000 abitanti; esso esclude per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la sanzione amministrativa pecuniaria (da 50.000 a 500.000 euro) per il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti.

Il comma 4 modifica la procedura relativa ai controlli preventivi prevedendo che gli atti sottoposti a duplice controllo (di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile) anziché essere inviati dalle amministrazioni interessate agli uffici di controllo (per la verifica contabile) e da questi alla Corte dei conti (per il controllo di legittimità) devono essere inviati contestualmente agli uffici di controllo e alla Corte di conti.

Articolo 33-bis
(Disposizioni in materia di società tra professionisti)

Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite è stato soppresso l'articolo 33-bis, volto ad estendere alle società di ingegneria previste dal Codice degli appalti e costituite in forma di società di capitali la disciplina delle società tra professionisti introdotta dal c.d. decreto Bersani. Fa inoltre salvi i contratti stipulati dalle società di ingegneria dall'11 agosto 1997.

Articolo 34
(Abrogazioni e invarianza finanziaria)

L'articolo 34, al comma 1 abroga una serie di disposizioni concernenti la determinazione delle tariffe elettriche agevolate. Al comma 2 contiene una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato per gli articoli da 23 a 30.

Il comma 1-bis prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate dai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI), che siano lavoratori autonomi, all'ufficio provinciale del lavoro ai fini del riconoscimento dell'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per le operazioni di soccorso alpino e speleologico o per le relative esercitazioni, nonché per il giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.