Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari - D.L. 90/2014 - A.C. 2486-A/R- Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2486-A-R/XVII   AC N. 2486-A/XVII
AC N. 2486/XVII   DL N. 90 DEL 24-GIU-14
Serie: Progetti di legge    Numero: 196    Progressivo: 3
Data: 30/07/2014
Descrittori:
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA   DECRETO LEGGE 2014 0090
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   UFFICI GIUDIZIARI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari D.L. 90/2014

30 luglio 2014
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|


Contenuto

Il D.L. 90/2014, in vigore dal 25 giugno 2014, contiene: varie misure in materia di lavoro pubblico; misure riguardanti l'organizzazione della pubblica amministrazione; alcuni interventi urgenti in materia di semplificazione, misure per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici; norme in materia di giustizia, nella direzione di uno snellimento del processo amministrativo e dell'attuazione del processo civile telematico.

Il provvedimento risulta significativamente modificato ed integrato in più parti all'esito dell'esame da parte della Commissione affari costituzionali, sia in sede referente, sia in seguito al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea (A.C. 2486-A/R).


Articolo 1, Ricambio generazionale nella pubblica amministrazione

L'articolo 1, comma 1 abroga tutte le disposizioni che disciplinano l'istituto del trattenimento in servizio (ossia l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992, l'articolo 72, commi 8-10, del decreto-legge n. 112/2008 e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78/2010).

Il comma 2 detta la disciplina transitoria, prevedendo che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono revocati.

Il comma 3 prevede una deroga a tale revoca per il personale delle varie magistrature che, per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, possono essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2015 (o, se di data anteriore, fino alla data di scadenza). La Commissione, in sede referente, ha precisato che si tratta dei trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, dei magistrati - e non anche degli avvocati dello Stato, come previsto nel testo originario - che al momento dell'entrata in vigore del decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 503/1992.

Durante l'esame in sede referente è stato introdotto il comma 3-bis, in base al quale i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o, se prevista in data anteriore, fino alla loro scadenza, in considerazione della normativa vigente relativa alla decorrenza dell'accesso al trattamento pensionistico del medesimo personale dalla data di inizio dell'anno scolastico successivo (art. 59, co. 9, L. 449/1997).

Il nuovo comma 3-ter contiene una clausola di adeguamento specifica per i magistrati amministrativi a cui si applica la speciale disciplina prevista per le province autonome di Trento e Bolzano (D.P.R. n. 426/1984). Nelle more dell'adeguamento e della successiva nomina dei Consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca, i Consiglieri già nominati rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 (al pari delle altre magistrature), ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza.

Nel corso del'esame in sede referente è stato soppresso il comma 4, che prevedeva che, fino alla data del 31 dicembre 2015, può essere trattenuto in servizio il personale militare collocato in ausiliaria che sia stato richiamato in servizio ai sensi degli articoli 992 e 993 del Codice dell'ordinamento militare (ausiliaria).

Il comma 5 amplia l'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. Per effetto delle modifiche introdotte in Commissione è stato previsto:

- che, in via generale, l'istituto non può trovare comunque applicazione prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per effetto del pensionamento anticipato (62 anni).

Si consideri, peraltro, che il successivo comma 6-bis ha introdotto una deroga temporanea alla disciplina del pensionamento anticipato, eliminando ogni penalizzazione nel caso in cui il lavoratore perfezioni il requisito contributivo (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 e 6 mesi per le donne) entro il 31 dicembre 2017. Dal combinato disposto delle due norme, pertanto, sembrerebbe derivare la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di procedere alla risoluzione unilaterale dei contratti di lavoratori di età inferiore a 62 anni che abbiano perfezionato il richiamato requisito contributivo;

- che la P.A. ha l'obbligo di motivare con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati, escludendo che possa derivarne un pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi;

- che l'istituto non si applica al personale di magistratura.

- che per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN la risoluzione unilaterale non può avvenire prima del compimento dei 65 anni di età e per i responsabili di struttura complessa non prima del compimento dei 68 anni di età - che per i professori universitari la risoluzione unilaterale (che deve essere decisa dal Senato accademico) non può comunque avvenire prima della conclusione dell'anno accademico nel quale il professore ha compiuto i 68 anni di età; inoltre, per ogni professore il cui rapporto di lavoro sia stato risolto unilateralmente l'Università di appartenenza, nei limiti delle facolta assunzionali previste a legislazione vigente, deve procedere prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore (con esclusione dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa università) o all'attivazione di almeno un nuovo contratto da ricercatore a tempo determinato.

Il comma 6 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo in esame, quantificati in 2,6 milioni per il 2014, 75,2 milioni per il 2015, 113,4 milioni per il 2016, 123,2 milioni per il 2017 e in 152,9 milioni a decorrere dal 2018. In particolare, con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni 2015 e successivi, il comma dispone l'aumento degli obiettivi di risparmio attesi dalla spending review a decorrere dal 2015, rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014. In connessione ai maggiori obiettivi di risparmio, si provvede altresì ad aumentare il complesso degli accantonamenti indisponibili da costituire sugli stanziamenti rimodulabili del bilancio dello Stato, nelle more della definizione degli interventi correttivi di spending review. Gli oneri relativi all'anno 2014, sono posti a carico del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione.


Nel corso dell'esame in Commissione sono stati inoltre aggiunti 3 nuovi commi (dal 6-bis al 6-quater), recanti disposizioni in materia di pensionamento anticipato. In particolare, si dispone la non applicazione delle riduzioni percentuali ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato (di cui all'articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011), limitatamente ai soggetti che maturino il solo requisito di anzianità contributiva previsto (attualmente 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) entro il 31 dicembre 2017 (quindi non dovendo rispettare il requisito anagrafico dei 62 anni) (comma 6-bis). Agli oneri derivanti dalla richiamata disposizione (valutati in 1 milione di euro per il 2014, in 3 milioni di euro per il 2015, in 7 milioni di euro per il 2016, in 14 milioni di euro per il 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2018), si provvede: a) quanto a 1 milione di euro per il 2014, a 3 milioni di euro per il 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014; b) quanto a 5 milioni di euro per il 2016, a 12 milioni di euro per il 2017 e a 14 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (comma 6-ter).E' previsto il monitoraggio degli oneri richiamati da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con possibilità per il Ministro dell'economia e delle finanze di effettuare dotazioni finanziarie in caso di scostamenti (comma 6-quater).


Articolo 1-bis, Ricambio generazionale nella scuola

L'articolo 1-bis, introdotto in Commissione, prevede, al comma 1, (modificando l'articolo 24, comma 14, del D.L. 201/2011, c.d. riforma Fornero) che le disposizioni previgenti alla riforma pensionistica del 2011 in materia di requisiti di accesso al sistema previdenziale continuino ad applicarsi anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 9, della L. 449/1997 (c.d. quota 96). Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal 1° settembre 2014, nel limite massimo di: 4.000 soggetti e nei limiti di 35 milioni di euro per il 2014; 105 milioni di euro per il 2015; 101 milioni di euro per il 2016; 94 milioni di euro per il 2017 e 81 milioni di euro per il 2018. E' inoltre previsto l'obbligo, per l'INPS, di prendere in esame le domande di pensionamento inoltrate entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, nonché di monitorare le domande stesse secondo specifici criteri di priorità (comma 2). La liquidazione del TFR avviene, nel rispetto delle modalità vigenti, assumendo, quale termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del TFR, la data in cui avverrebbe la cessazione del rapporto di lavoro in caso di accesso alla pensione secondo la disciplina dell'articolo 24 del D.L. 201/2011 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame) (comma 3). Inoltre, è prevista la possibilità, per le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato (ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della L. 449/1997) i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del D.L. 201/2011, e che successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della L. 243/2004, di chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il ricalcolo del trattamento a loro erogato sulla base del sistema di calcolo retributivo o misto (di cui all'articolo 1, commi 12 e 13 della L. 335/1995) per il periodo fino al 31 dicembre 2011, e con il sistema di calcolo contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012 (di cui all'articolo 24, comma 2, del D.L. 201/2011) (comma 3-bis).


Articolo 1-ter, Pensione dei giornalisti

L'articolo 1-ter, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca disposizioni in materia di prepensionamento del personale iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

In particolare:

  • si autorizza, per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del D.L. 207/2008) la spesa di 3 milioni di euro per il 2014, 9 milioni di euro per il 2015, 13 milioni di euro per il 2016, 13 milioni di euro per il 2017, 10,8 milioni di euro per il 2018 e 3 milioni di euro per il 2019;
  • si subordina l'erogazione dei trattamenti di vecchiaia anticipata per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale in situazione di crisi aziendale (di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della L. 416/1981) che abbiano presentato piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale in data anteriore alla legge di conversione del decreto in esame, alla previsione (nei richiamati piani) di una contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di una assunzione a tempo indeterminato ogni 3 prepensionamenti (la condizione comunque non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di 5 prepensionamenti);
  • si prevede la revoca dei finanziamenti concessi nei confronti dei giornalisti i quali abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati nel caso in cui sia intervenuta l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (di cui all'articolo 2222 e ss. c.c.), anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore (anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale);
  • all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni in esame si provvede: a) quanto a 3 milioni di euro per il 2014, a 9 milioni di euro per il 2015 e a 6,8 milioni di euro per il 2016 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria (di cui all'articolo 1, comma 261, della L. 147/2013); b) quanto a 6,2 milioni di euro per il 2016, 13 milioni di euro per il 2017, a 10,8 milioni di euro per il 2018 e a 3 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015 della dotazione del Fondo straordinario per gli interventi dell'editoria;
  • si incrementa il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008) di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015.

Articolo 2, Incarichi direttivi magistrati

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, disciplina la procedura per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati dal parte del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e, intervenendo sul d.lgs n. 160 del 2006, introduce misure dirette a favorire la conclusione dell'iter. Il CSM è chiamato a provvedere:

- entro la data di vacanza del relativo ufficio, nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine di otto anni (previsto come limite massimo di permanenza nella funzione direttiva o semidirettiva);

- entro 6 mesi dalla pubblicazione della vacanza, in tutti gli altri casi, come previsto in sede referente (il termine previsto dal testo in vigore del decreto è tre mesi).

A seguito delle modifiche introdotte in sede referente, si dispone che in ogni caso di inosservanza dei termini (pertanto, non solo in caso di inosservanza ingiustificata), il Presidente della Commissione referente del CSM provvede a formulare la proposta. Nel testo originario, spetta al Comitato di presidenza provvedere alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro trenta giorni deve formulare una proposta.

Quanto all'applicazione della nuova disciplina, questa concerne le procedure concorsuali relative a vacanze che si realizzino successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. In via transitoria, per il conferimento di funzioni relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, il termine minimo in servizio che deve essere assicurato dai magistrati che concorrono per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive è ridotto da 4 a 3 anni decorrenti dalla vacanza (il termine previsto dal testo in vigore del decreto prevede due anni).

Infine, è modificato il regime delle impugnazioni dei provvedimenti riguardanti il conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati: il giudice amministrativo dovrà applicare il rito abbreviato e disposizioni particolari sono dettate per l'azione di ottemperanza. In sede referente, è stata soppressa l'ulteriore disposizione, prevista nel testo originario del decreto, che circoscriveva l'area del controllo del giudice amministrativo ai vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto.

In sede referente, la Commissione ha introdotto due nuove disposizioni:

- ha modificato il DPR di attuazione della legge sul CSM, portando da due a un anno il periodo che deve trascorrere dalla cessazione di componente del CSM, prima che il magistrato possa essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione, o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie (la norma primaria apporta così una modifica parziale a una norma secondaria);

- ha prorogato dal 15 luglio al 15 ottobre 2014 il termine per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri, stabilito dall'art. 16, co. 4, del D.L. n. 66/2014, nella forma di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché di regolamenti di delegificazione, come previsto dal normale assetto delle fonti ministeriali.


Articolo 3, Turn over

L'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di turn over nelle P.A..

In particolare:

  • si rimodulano le limitazioni al turn over per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il quinquiennio 2014-2018; in particolare, per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell'anno precedente, vengono confermati i limiti attuali (20% nel 2014, 40% nel 2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017, 100% nel 2018), pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità assunzionali), che la base di calcolo è costituita dal solo personale "di ruolo", inoltre, il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell'anno precedente (c.d. limite capitario) viene eliminato (comma 1);
  • si dispone una analoga rimodulazione delle limitazioni al turn over negli enti di ricerca (comma 2);
  • si stabilisce una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzione di cui ai commi 1 e 2 (comma 3), prevedendo al contempo un monitoraggio delle assunzioni stesse (comma 4);
  • si prevede un graduale aumento delle percentuali di turn over (con conseguente incremento delle facoltà assunzionali (60% nel biennio 2014-2015, 80% nel biennio 2016-2017, 100% nel 2018) per gli enti territoriali, per il quinquiennio 2014-2018 (comma 5);
  • si prevede la non applicazione dei richiamati limiti assunzionali al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (comma 6);

A fini di coordinamento legislativo, infine, si provvede all'abrogazione o alla modifica di specifiche norme previgenti in materia (commi 7-10).

Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate numerose modifiche.

Per quanto concerne le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno:

  • si ampliano le facoltà assunzionali per gli enti virtuosi (enti nei quali la spesa di personale è inferiore al 25% del totale della spesa corrente), i quali potranno assumere in misura pari all'80% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2014, e nella misura del 100% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2015 (a fronte del 60% previsto, per i medesimi anni, quale limite di carattere generale);
  • attraverso comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, si prevede l'estensione dei principi della disciplina, già valevole per le amministrazioni statali (dall'articolo 4, comma 3, del DL 101/2013), in base alla quale l'autorizzazione di nuove procedure concorsuali è subordinata alla previa verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori di concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato (salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate) e dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;
  • si specifica che il contenimento della spesa di personale, da realizzare nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, debba prendere a riferimento il valore medio della spesa dell'ultimo triennio;
  • si prevede che il rispetto dei limiti assunzionali da parte degli enti locali debba essere certificato dai revisori dei conti.

Per quanto riguardo specifiche categorie di personale:

  • si mantiene ferma l'applicazione della normativa di settore in materia di turn over alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università;
  • si autorizza il Ministero della Difesa, nell'anno 2014, ad assumere, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico (di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 59 del 2007). Tale autorizzazione è espressamente disposta in deroga al divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale, attualmente previsto dall'articolo 2 del D.l n. 95 del 2012.
  • viene aumentata di 1.030 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco; conseguentemente è autorizzata l'assunzione di 1.030 nuove unità, utilizzando per 1000 unità le graduatorie (in parti uguali) di cui al D.L. 101/2013, art. 8, e per le restanti 30 utilizzando le modalità di cui al D.Lgs. 217/2005, art. 148 (relative al reclutamento dei membri della banda musicale del corpo mediante concorso attitudinale); i relativi oneri (130.843 euro per il 2014, 24.276.826 per il 2015 e 42.051.482 dal 2016) vengono coperti con la riduzione degli stanziamenti per il personale volontario dei vigili del fuoco;
  • si autorizza lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle Forze di polizia indetti per il 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) per l'immissione in ruolo, nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, le assunzioni sono disposte in parte nell'ambito delle 1000 autorizzazioni all'assunzione disposte dalla legge di stabilità (art. 1, co. 464, L. 147/2013) e in parte con l'assunzione dei vincitori del concorso per allievo agente indetto nel 2014 e in parte utilizzando le quote residue consentite dal DL 112/2008 (art. 66, co. 9-bis);
  • per il Corpo di polizia penitenziaria la Commissione ha previsto che le assunzioni di cui al comma 3-bis relative a EXPO Milano 2015 sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni delle forze di polizia previsti dalla legge di stabilità 2014 (si fa riferimento a un apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria). Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis.

Ulteriori modifiche hanno previsto:

  • che i contratti a termine stipulabili dalle province per specifiche necessità (già prorogati al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del D.L. 101/2013) possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali, come previsto dalla L. 56/2014 (recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
  • che i limiti assunzionali previsti per determinate fattispecie lavorative non trovino applicazione, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri lavoro nel caso in cui il costo del personale sia coperto da specifici finanziamenti aggiuntivi; nel caso in cui siano presenti cofinanziamenti i limiti assunzionali non vengono applicati in riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Articolo 4, Mobilità obbligatoria e volontaria

L'articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione. A tal fine si prevede la pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, dei bandi volti a indicare i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni; la possibilità, in via sperimentale, di operare trasferimenti tra sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza; l'istituzione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di un portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità.

Per quanto concerne la disciplina della mobilità, in sede referente sono state introdotte varie importanti modifiche. In particolare:

- è stata superata la nozione di "medesima unità produttiva", prevedendo che i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nello stesso Comune o a una distanza massima di 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti;

- è stata introdotta una specifica deroga per i dipendenti con figli di età inferiore a tre anni che hanno diritto al congedo parentale e per i dipendenti che possono usufruire dei permessi lavorativi retribuiti per l'assistenza di un parente o di un affine disabile in situazione di gravità, se non ricoverato a tempo pieno (ex articolo 33, comma 3 della legge quadro 104/1992), i quali possono essere trasferiti dalla propria attività lavorativa in un'altra sede solo con il loro consenso;

- è stato previsto che l'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione di quanto disposto si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- è stato previsto che l'emanazione del decreto attuativo debba essere preceduta dalla consultazione delle confederazioni rappresentative;

- per quanto riguarda il personale scolastico, è stato previsto che ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo (di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228). Al relativo onere si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del D.L. 69/2013 (concernenti i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici);

- è stata prevista una procedura di transito nei ruoli del personale civile della Società nazionale per l'assistenza al volo (Enav S.P.A) dei controllori del traffico aereo (CTA) militari in servizio presso gli aeroporti ex militari di Roma-Ciampino, Verona-Villafranca, Brindisi-Casale, Rimini e Treviso. Il transito è disposto a domanda dell'interessato, nei limiti del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilità geografica, di anzianità di servizio e senza limite di età anagrafica, nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio. Inoltre, si precisa che l'inquadramento del personale avvenga sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto nazionale di lavoro.

Infine, la disposizione istituisce un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico volto a favorire i processi di mobilità (con priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari e - a seguito di una modifica apportata in sede referente - per la piena applicazione della riforma delle province di cui alla L. 56/2014), con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015. Per il raggiungimento delle suddette finalità, a decorrere dal 2015 il richiamato Fondo può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3. lettera d), della L. 196/2009, secondo cui la legge di stabilità indica, tra l'altro, gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione, con l'esclusione delle spese obbligatorie.


Articolo 5, Personale in disponibilità

L'articolo 5 reca disposizioni sulla gestione del personale pubblico in eccedenza e sulla mobilità di personale tra diverse società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

In particolare, oltre a stabilire che gli elenchi del personale in eccedenza debbano essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni, introduce la possibilità per i dipendenti in disponibilità, al fine di ampliare le loro possibilità di ricollocazione, di chiedere la ricollocazione in una qualifica o in una posizione economica inferiore (c.d. demansionamento); si prevede, inoltre, che i dipendenti in mobilità possano essere comandati presso altre amministrazioni o avvalersi dell'istituto dell'aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.

Per quanto riguarda la mobilità tra società partecipate, viene introdotta la possibilità per il personale in eccedenza di chiedere la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società controllata.

Per effetto delle modifiche approvate in Commissione, il testo è stato integrato nella parte relativa al demansionamento dei lavoratori in disponibilità, al fine di prevedere che l'arretramento di qualifica o di posizione economica (demansionamento) possa avvenire per un solo livello; che in sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione della nuova disciplina; che il personale ricollocato a seguito di demansionamento non ha diritto all'indennità di disponibilità e mantiene il diritto ad essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria.


Articolo 6, Divieto incarichi soggetti in quiescenza

L'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. Il divieto trova applicazione per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e, prima delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, non riguardava incarichi o cariche presso organi costituzionali.

A seguito delle modifiche introdotte in Commissione è stato disposto:

  • che le pubbliche amministrazioni non possono conferire i suddetti incarichi non solo in organi di governo di amministrazioni pubbliche, ma anche di enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e (con una modifica approvata in occasione del rinvio in commissione) dei componenti o titolari di ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali e di enti aventi natura associativa, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito;
  • che la durata degli incarichi e delle cariche conferiti a titolo gratuito non deve essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione;
  • l'obbligo di rendicontare eventuali rimborsi spese corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata;
  • che il divieto riguarda anche gli organi costituzionali, che si adeguano a quanto previsto dall'articolo in esame nell'ambito della propria autonomia.

Articolo 7, Permessi sindacali

L'articolo 7 dispone la riduzione del 50%, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti. Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali.

In sede referente è stata introdotta una disposizione specifica (comma 1-bis) relativa alle prerogative sindacali per le forze di polizia e per i vigili del fuoco. In sostituzione della richiamata riduzione e con la stessa decorrenza, si prevede:

  • per le forze di polizia e per i vigili del fuoco, la fruizione dei permessi sindacali (per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione) a favore di un solo rappresentante per ciascuna organizzazione;
  • per i soli vigili del fuoco, la fruizione dei permessi sindacali (riconosciuti a tutte le categorie di personale per la partecipazione a riunioni con l'amministrazione su formale e diretta convocazione di quest'ultima) a favore di un solo rappresentante per ciascuna organizzazione.


Articolo 8, Collocamento fuori ruolo magistrati

L'articolo 8 rende maggiormente stringente la disciplina sul collocamento "fuori ruolo" dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato, che intendano assumere incarichi extragiudiziari. In particolare, la disposizione prevede l'obbligatorio collocamento in "fuori ruolo" quando questi soggetti intendano assumere non solo incarichi di capo di gabinetto bensì qualsiasi ufficio di diretta collaborazione, comunque denominato. Nel corso dell'esame in sede referente è stato ulteriormente specificato che si tratta degli incarichi, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico nonchè quelli di componente degli organismi di valutazione.

L'articolo inoltre:

- vieta il ricorso all'istituto dell'aspettativa, utilizzato per eludere il limite decennale al collocamento fuori ruolo nell'arco della carriera lavorativa (limite introdotto dalla c.d. legge anticorruzione n. 190 del 2012);

- introduce una disciplina transitoria per gli incarichi in corso;

- prevede la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato;

Nel corso dell'esame in sede referente è stata abrogata la disposizione che faceva salvi i provvedimenti di aspettativa già concessi.


Articolo 9, Onorari avvocati dello Stato

L'articolo 9 prevede una sostanziale riforma della disciplina dei compensi professionali liquidati ad "avvocati pubblici" (avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni. Sono, a tal fine, abrogati (comma 2):

- l'articolo 1, comma 457, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che, per il triennio 2014-2016, aveva ridotto i compensi di dipendenti o dirigenti delle pubbliche amministrazioni – compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato - in relazione ai successi nei processi in cui questi hanno rappresentato l'amministrazione;

- l'articolo 21, comma 3, del R.D. 1611/1933 (T.U. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) che prevede i compensi (a carico dell'Erario) in favore degli avvocati della P.A.: per le transazioni che seguono a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione; in caso di compensazione (sia integrale che parziale) delle spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti.

In base al testo approvato in sede referente:

  • nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni (esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato), secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva (comma 3). Nelle medesime ipotesi, agli avvocati e procuratori dello Stato è ripartito il 50% delle somme recuperate, secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura stessa, mentre il 25% delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato e un ulteriore 25% al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (comma 4);
Il testo originario del decreto-legge prevede che, in caso di sentenza favorevole alla PA, il 10% delle spese legali recuperate e poste a carico delle controparti sia ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Una deroga esplicita alla disciplina descritta è prevista in favore degli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali (la deroga non riguarda quindi gli avvocati dello Stato). Nell'ipotesi, infine, che il giudice decida la compensazione integrale delle spese (comprese quelle di transazione a seguito di sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche), ai dipendenti avvocati pubblici non sono corrisposti compensi professionali.
  • i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme in base al rendimento individuale e definiscono i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi (comma 5);
  • in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, a seguito del rinvio del provvedimento in Commissione, è stabilito che ai dipendenti (esclusi gli avvocati e procuratori dello Stato), sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari e alla contrattazione vigente e nei limiti dello stanziamento previsto per l'anno in corso, che non potrà comunque superare lo stanziamento 2013 (comma 6); a seguito del rinvio in Commissione è stato precisato che dall'attuazione dell'art. 9 non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente (comma 9).

Nel testo successivo al rinvio in Commissione, l'art. 9 prevede per gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche (esclusi gli Avvocati dello Stato) che i compensi derivanti dal recupero di somme per sentenza favorevole (di cui al comma 3), e i compensi derivanti da sentenza di compensazione delle spese (di cui al comma 6), non possono comunque comportare l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma superiore al suo trattamento economico complessivo (comma 7). Più in generale, i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo, come da ultimo modificato dal d.l. 66/2014 (comma 1).

La disposizione transitoria chiarisce che i limiti ai compensi si applicano alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge; le ulteriori disposizioni si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi, da operare entro tre mesi; in assenza dell'adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato (comma 5).


Articolo 10, Abrogazione diritto rogito segretari comunali e provinciali

L'articolo 10 abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali.

Nel corso dell'esame in sede referente, gli effetti dell'abolizione sono stati in parte attenuati per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale; una quota dei diritti di segreteria spettanti ai comuni è comunque attribuita ai predetti segretari quale diritto di rogito in misura non superiore ad un quinto dello stipendio. Sono state fatte inoltre salve le quote maturate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge. E' stato infine previsto che il rogito da parte del segretario avviene esclusivamente su richiesta dell'ente locale.


Articolo 11, Dirigenti

L'articolo 11 interviene in materia di personale delle regioni e degli enti locali, nonché degli enti di ricerca.

In particolare, il comma 1 aumenta dal 10 al 30% dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato e prevede l'obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi. Inoltre, se tali contratti (compresi quelli – come specificato in sede referente - con i direttori generali dei comuni e delle province) sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, questi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, mentre la disciplina previgente prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro e l'eventuale riassunzione, subordinata alla vacanza del posto in organico.

Il comma 2 (che nel testo originario del decreto si limita ad abrogare l'art. 19, co. 6-quater, del D.Lgs. 165/2001 in quanto la disciplina ivi contenuta, concernente il numero complessivo degli incarichi dirigenziali a contratto negli enti locali è superata dal precedente comma 1) prevede la sostituzione dello stesso art. 19, comma 6-quater con norma affatto diversa. Il nuovo testo prevede l'aumento del numero complessivo degli incarichi di funzione dirigenziale attribuibili negli enti di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993, fissandolo nel 20% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e nel 30% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia (a fronte, rispettivamente, del 10% e dell'8% previsti in via generale per le pubbliche amministrazioni): tuttavia, gli incarichi ulteriori rispetto alle percentuali "generalmente valide" devono essere conferiti a ricercatori o tecnologi in servizio, previa selezione interna.

Al riguardo occorre valutare se il riferimento all'art. 8 del DPCM 593/1993 non sia da intendersi superato a seguito del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva siglato l'11 giugno 2007, il cui art. 6, per il comparto degli enti di ricerca, prevede un elenco differente da quello recato al citato art. 8.

Il comma 3, fissa un limite massimo (pari al 10% della dotazione organica) al numero di incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo determinato dalle regioni e (con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato chiarito che gli incarichi dirigenziali, a cui si riferisce la disposizione, sono quelli previsti dall'art.19, co.6, del D.Lgs. 165/2001 (che disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale esterno all'amministrazione), nonché dalle disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura. Infine, sempre nel corso dell'esame referente, è stato specificato che anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti dalle regioni e (con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale, sono attribuiti previa selezione pubblica.

Il comma 4 stabilisce il divieto di effettuare attività gestionale al personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale (sindaci, presidenti di provincia e assessori), anche nel caso in cui il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale.

In sede referente sono stati introdotti 3 nuovi commi i quali, novellando la normativa vigente, hanno disposto la non applicazione (o la diversa applicazione) di specifiche disposizioni in materia di limiti assunzionali per gli enti locali.

Più specificamente:

• è stato previsto che le limitazioni all'utilizzo di personale a tempo determinato, con convenzioni o con collaborazioni coordinate continuative, (previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010), non trovino applicazione nei confronti degli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsti dalla normativa vigente (di cui ai commi 557 e 562 della L. 296/2006 );

• sono stati allentati i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (applicazione, dal 2014 e per il periodo di emergenza, prendendo a riferimento la spesa di personale del 2011, dei vincoli alle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità; non applicazione, dal 2013 e per il periodo di emergenza, dei vincoli assunzionali relativi all'utilizzo di personale a tempo determinato, con convenzioni o con collaborazioni coordinate continuative (vincoli di cui al comma 28 dell'articolo 9 del D.L. 78/2010);

• è stata disposta (aggiungendo il comma 31-bis all'articolo 16 del D.L. 138/2011) la non applicazione, dal 2014, degli obblighi di riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (di cui all'articolo 1, comma 557, della L. 296/2006), ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di specifiche esigenze.


Articolo 12, Volontariato

L'articolo 12 istituisce, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, un apposito Fondo destinato a reintegrare l'INAIL dell'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni (nel limite di spesa di 10 milioni di euro) in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio di Comuni o enti locali.

Per effetto delle modifiche introdotte in Commissione è stato previsto, in primo luogo, che una quota non superiore a 100.000 euro (per ciascuno degli anni 2014 e 2015) del Fondo sia destinata anche a reintegrare l'onere contributivo, che la legislazione vigente (di cui all'articolo 4 della L. 266/1991) pone a carico delle associazioni di volontariato (a condizione che siano già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione al decreto in esame) per l'attività dei propri aderenti, relativamente alle attività di utilità sociale svolte nei territori montani.


Articolo 13, Progettazione

L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'abrogazione degli incentivi per la progettazione – contemplati dai commi 5 e 6 dell'art. 92 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) – che attualmente vengono corrisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici al personale dipendente.

Tale disposizione amplia quindi ulteriormente quella contenuta nel testo iniziale del presente decreto, che invece si limita ad escludere l'erogazione di tali incentivi per il solo personale con qualifica dirigenziale, in ragione dell'onnicomprensività del relativo trattamento economico.

In merito al contenuto dei commi 5 e 6 dell'articolo 92, di cui si prevede l'abrogazione, si ricorda in estrema sintesi che essi dispongono il riparto:

  • di una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori (comma 5);
  • del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto (comma 6).


Articolo 13-bis, Fondi per la progettazione e l'innovazione

L'art. 13-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione soppressi dal precedente articolo 13.

La nuova disciplina si differenzia da quella abrogata principalmente per i seguenti aspetti:

  • le risorse (che continuano ad essere pari, al massimo, al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro) vengono fatte confluire da ogni amministrazione in un fondo denominato "fondo per la progettazione e l'innovazione" (nuovo comma 7-bis dell'art. 93 del Codice);
  • le risorse del Fondo sono destinate, per l'80%, a remunerare l'attività di progettazione (nuovo comma 7-ter), e per il restante 20% (come si evince anche dalla denominazione) all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a: progetti di innovazione; banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa; ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini (nuovo comma 7-quater dell'art. 93 del Codice). Nel corso dell'esame in Commissione, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea, al fine di recepire una condizione formulata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, è stato soppresso l'ultimo periodo, che prevedeva che le risorse non utilizzate per l'acquisto di beni possono essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità;
  • viene introdotta una disciplina più dettagliata dei criteri di riparto finalizzata, in particolare, a graduare l'incentivo in base all'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti nel progetto esecutivo (questa e le successive differenze elencate derivano dalle disposizioni del nuovo comma 7-ter dell'art. 93 del Codice);
  • viene demandato al regolamento adottato dall'amministrazione (lo stesso che deve disciplinare la percentuale effettiva da destinare al Fondo) la previsione di criteri e modalità per ridurre le risorse destinate al Fondo in caso di mancato rispetto dei costi e dei tempi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta. Non sono computate le sospensioni conseguenti ad alcuni degli accadimenti che giustificano l'adozione di varianti al progetto (in proposito la norma richiama le lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 132 del Codice);
  • il tetto all'incentivo non è più individuato singolarmente: da un tetto applicabile ad ogni singolo incentivo, pari al trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente, si passa ad un tetto complessivo annuo, che somma tutti gli incentivi corrisposti al dipendente, anche da diverse amministrazioni, non superiore al 50% del medesimo trattamento economico;
  • la nuova disciplina non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Si fa notare che viene meno il premio pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato (disciplinato dal comma 6 dell'art. 92 del Codice).

Il nuovo comma 7-quinquies dell'art. 93 del Codice consente, infine, agli organismi di diritto pubblico, ai concessionari di lavori pubblici e a particolari società con capitale pubblico, di adottare con proprio provvedimento una disciplina analoga a quella appena descritta.


Articolo 14, Abilitazione scientifica

L'articolo 14 riguarda, anzitutto, l'abilitazione scientifica nazionale necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato.

In particolare, nel testo modificato in sede referente, prevede:

• il differimento (dal 31 maggio 2014) al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni riferiti alla tornata 2013;

• l'indizione della procedura di abilitazione scientifica nazionale relativa al 2014 entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento emanato con DPR 222/2011, che ha disciplinato le procedure, in conformità alle modifiche contestualmente introdotte nella L. 240/2010.

Le modifiche alla L. 240/2010 riguardano, anzitutto, le norme generali regolatrici della materia. In particolare:

si sostituisce la previsione relativa all'indizione con frequenza annuale delle procedure con la previsione che le domande di partecipazione sono presentate senza scadenze prefissate;

si elimina la previsione di partecipazione alla commissione nazionale di un commissario in servizio all'estero e si prevede la possibilità di sostituzione graduale dei membri della stessa commissione;

• si prevede il coinvolgimento di CUN e ANVUR nella definizione di criteri e parametri per l'attribuzione dell'abilitazione (che dovranno essere differenziati per settore concorsuale, e non più per area disciplinare) e si prevede che la prima verifica della adeguatezza degli stessi criteri debba essere effettuata dopo il primo biennio;

• si riduce (da 12) a 10 la soglia minima sulla base della quale può essere fissato il numero massimo di pubblicazioni che ogni candidato può presentare;

• si definisce il periodo in cui è precluso presentare una nuova domanda, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione;

• si prevede l'obbligatorietà del parere pro veritatenel caso di candidati afferenti a un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione.

Inoltre:

• si aumenta (da 4) a 6 anni la durata dell'abilitazione, riferendo l'aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013;

• si riduce (da 30) a 20 il numero di professori di prima fascia che devono afferire a ciascun settore concorsuale;

• si prevede che i candidati che non hanno conseguito l'abilitazione nelle tornate 2012 e 2013 possono ripresentare la domanda dal 1° marzo 2015.

Inoltre, durante l'esame in sede referente è stato posticipato al 30 giugno 2015 (rispetto al 31 marzo 2015, previsto dal D.L.) il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all'art. 1, co. 24, della L. 220/2010 e all'art. 29, co. 9, della L. 240/2010 (precedentemente fissato al 31 ottobre 2014).

Un'ulteriore novità introdotta durante l'esame in sede referente riguarda le procedure per la chiamata diretta di professori da parte delle università. In particolare, modificando l'art. 1, co. 9, della L. 230/2005, si prevede che il Ministro si pronunci sulla proposta formulata dall'università previo parere della commissione nazionale per le procedure di abilitazione scientifica per il settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata (e non più di una commissione appositamente nominata dal CUN).

Infine, si stabilisce che, nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, "è considerata prioritaria" la qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli ateneiall'esito dell'abilitazione scientifica nazionale.

La maggior parte delle modifiche riprendono i contenuti della risoluzione 8-00064 approvata il 18 giugno 2014.

Articolo 15, Scuole specializzazione medica

L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame in sede referente e ulteriormente a seguito del rinvio in Commissione, reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica.

Il comma 1, sostituito, prevede che il decreto interministeriale che deve stabilire la riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica (art. 20, co. 3-bis, del D.Lgs. 368/1999) è emanato - come disposto a seguito del rinvio in Commissione - entro il 31 dicembre 2014 (in luogo del termine, già scaduto, del 31 marzo 2014).
E' stato, inoltre, inserito il comma 1-bis, che - ferma restando la previsione, già recata dal D.L., di applicazione della riduzione della durata dei corsi dall'a.a. 2014-2015 (si tratta dell'a.a. relativo alle scuole di specializzazione, corrispondente all'a.a. 2015-2016 riferito ai corsi di studio universitari), prevede che gli specializzandi in corso - fatti salvi gli iscritti all'ultimo anno di specialità nell'a.a. 2014-2015, per i quali in ogni caso si applicherà la durata dei corsi ante modifica - devono optare tra la durata dei corsi già prevista nel decreto MIUR del 1° agosto 2005 e quella ridotta in base all'emanando decreto interministeriale.

Il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti. Al relativo onere si provvede per il 2014 utilizzando quota parte delle entrate derivanti dalle contabilità speciali scolastiche non più alimentate dal 1° gennaio 2013 (art. 7, co. 39, D.L. 95/2012L. 135/2012), per il 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Infine, il comma 3 prevede che anche per la partecipazione alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione medica è dovuto dai candidati un diritto di segreteria, nella misura massima di 100 euro. Le entrate sono riassegnate al MIUR per la copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.

A tal fine, si prevede l'applicazione della procedura già prevista per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 54, L. 183/2011), poi estesa ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura (art. 4, co. 15, D.L. 101/2013-L. 125/2013).

Il comma 3-bis, introdotto in sede referente, aggiunge, all'art. 36 del sopra richiamato D Lgs. n. 368, il comma 1-bis che fa salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica - ulteriori rispetto a quelli finanziati con il bando annuale del MIUR - finanziati dalle stesse province autonome mediante convenzioni stipulate con le Università.


Articolo 16, CDA delle società partecipate

L'articolo 16, consistentemente riformulato in sede referente, interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate, direttamente o indirettamente, da parte delle amministrazioni pubbliche, con riferimento a quelle che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle P.A. superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.

Per tali società viene eliminata l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi; si stabilisce inoltre, come modificato in sede referente, che dal 1°gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013. L'articolo conferma inoltre il vigente criterio di onnicomprensività del trattamento economico nel caso che i membri dei CDA siano dipendenti dall'amministrazione titolare della partecipazione ovvero dalla società controllante o del titolare dei poteri di controllo e vigilanza, facendo comunque salvo – è stato precisato in sede referente – il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto, inoltre, del limite di spesa prima detto.

Le suddette disposizioni – vale a dire, come precisato in sede referente, la facoltà di nomina di un amministratore unico, il limite ai compensi dall'anno 2015 in poi ed il principio dell'onnicomprensività del trattamento economico – si applicano anche ai consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) che, come già previsto dalla disciplina vigente, possono essere composti da tre o cinque membri secondo la rilevanza e la complessità delle attività svolte.

Le norme si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all'entrata in vigore del decreto legge, salvo quanto previsto in ordine al limite ai compensi, vigente dal 2015.


Articolo 17, commi 1-2, Ricognizione enti pubblici

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è prevista – in base all'articolo 17, comma 1 - la creazione di un sistema informatico, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, in cui le pubbliche amministrazioni inseriscono i dati relativi agli enti pubblici e privati vigilati e le proposte di razionalizzazione degli stessi. Al contempo, trascorsi 3 mesi dall'abilitazione all'inserimento, è fatto divieto a tali amministrazioni di compiere qualsiasi atto nei confronti degli enti rispetto ai quali i dati e le proposte non sono stati immessi nel sistema.

Il comma 2 stabilisce inoltre che, entro il medesimo termine e con le stesse modalità, il Dipartimento della funzione pubblica predispone un sistema informatico di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati, in cui le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente responsabile.

I sistemi informatici di cui ai commi 1 e 2, in base alle modifiche apportate in sede referente, si avvalgono di un software libero con codice sorgente aperto.

In base ad alcune modifiche approvate dalla Commissione in sede referente, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 1 (inserimento dei dati relativi agli enti pubblici e privati vigilati e di proposte di razionalizzazione degli stessi) è pubblicato, decorsi tre mesi dal giorno in cui le stesse sono abilitate all'inserimento, sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2015 è invece pubblicato, sul medesimo sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 (inserimento dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali), nonché i dati inviati in base a tale disposizione.

Inoltre, a seguito di una modifica in sede referente, è disposto l'inserimento nella banca dati di cui al comma 3 dei dati di cui ai commi 1 (relativi agli enti pubblici e privati vigilati e alle proposte di razionalizzazione degli stessi) e 2 (modalità di gestione dei servizi strumentali). La banca dati è consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione.

Viene altresì consentita, con le stesse modalità, la consultazione dei dati relativi al costo annuo del personale comunque utilizzato (rapporti di lavoro dipendente o autonomo) che gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate dalle pubbliche amministrazioni (diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate), nonché gli altri enti e aziende previste dalla legge e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sono tenuti a comunicare al medesimo Dipartimento e al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del d. lgs. 165/2001.


Articolo 17, commi 3-5, Informazioni relative alle società partecipate

I commi da 3 a 5 dell'articolo 17 riguardano l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia di informazioni relative agli enti pubblici economici, alle aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

In particolare, il comma 3 dispone che, a decorrere da tale data, vengano concentrate in un'unica banca dati gestita dal Ministero dell'economia e finanze le informazioni - attualmente acquisite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - relative: 1) al costo annuo del personale utilizzato da enti pubblici economici, aziende che producono servizi di pubblica utilità e società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, pubbliche amministrazioni; 2) all'elenco dei consorzi di cui fanno parte le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime.

Il comma 4 introduce nuove modalità di acquisizione da parte del Ministero dell'economia di informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni, abrogando, di conseguenza le previgenti disposizioni in materia di pubblicità delle partecipazioni delle P.A., recate dai commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (comma 5).

Nel corso dell'esame, il comma 4 è stato modificato nel senso di precisare che:

- le informazioni da acquisire sono quelle relative alle partecipazioni non soltanto in società ma anche in enti di diritto pubblico e di diritto privato, detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche;

- che le pubbliche amministrazioni interessate dalla norma sono sia quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come già previsto dalla norma, sia quelle inserite nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rientranti nel conto economico consolidato delle P.A..


Articolo 17-bis, Dati e informazioni contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente

Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto un nuovo articolo 17-bis che prevede che non possano essere chiesti al cittadino, da parte delle amministrazioni pubbliche, informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Tale Anagrafe, istituita presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 62 del d. lgs. 82/2005, è disciplinata dal DPCM n. 109 del 23 agosto 2013. E' costituita dall'indice Nazionale delle Anagrafi (INA), dall'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e, entro il 31 dicembre 2014, è stato previsto che subentri altresì alle anagrafi comunali. I tempi e le modalità di attuazione dell'ANPR sono stati stabiliti anche con riferimento alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali, ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività, all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR.

Articolo 18, commi 1 e 2, Sezioni staccate TAR

L'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge sopprime – con decorrenza 1° ottobre 2014 – tutte le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ad eccezione di quella di Bolzano; il decreto prevede dunque la soppressione delle sedi del TAR di Brescia, Catania, Latina, Lecce, Parma, Pescara, Reggio Calabria e Salerno, demandando ad un DPCM – da emanare entro il 15 settembre 2014 - la definizione delle modalità attuative della soppressione, anche in riferimento al trasferimento del contenzioso pendente e al trasferimento del personale. La Commissione ha allungato i tempi previsti per il taglio delle sedi TAR, ha ridotto il numero delle sedi staccate da sopprimere obbligatoriamente e, soprattutto, ha individuato un percorso di razionalizzazione della giustizia amministrativa da fondare su una preliminare analisi della situazione attuale. In particolare, il testo approvato in sede referente prevede:

- che entro il 31 dicembre 2014 il Governo debba, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presentare una relazione sull'organizzazione dei TAR (comprensiva di costi, personale, carichi di lavoro) e un conseguente piano di riorganizzazione, che individui eventualmente anche sedi da sopprimere (comma 1-bis);

- che comunque, a decorrere dal 1° luglio 2015, se la riorganizzazione non è realizzata, sono soppresse le sezioni staccate di TAR di Parma, Pescara e Latina (ovvero tutte le sezioni staccate di TAR che non si trovano in comuni sede di Corte d'appello, ad eccezione di Bolzano). Spetterà ad un DPCM definire entro il 31 marzo 2015 le modalità di soppressione e di trasferimento di contenzioso e personale (nuovo comma 1).


Articolo 18, comma 3, Soppressione Magistrato acque

Il comma 3 dell'articolo 18 prevede la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. La disposizione è stata integrata nel corso dell'esame in Commissione al fine di prevedere anche la soppressione del comitato tecnico di magistratura (presieduto dal magistrato delle acque), di cui all'articolo 4 della legge 257 del 1907, e di disporre che il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il citato provveditorato è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 (ossia sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro) anche quando il relativo importo ecceda i venticinque milioni di euro.

Si demanda, infine, a un D.P.C.M., da adottare entro il 31 marzo 2015, l'individuazione delle funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla Città metropolitana di Venezia e delle risorse umane e strumentali da assegnare alla detta Città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite (tra le quali la salvaguardia e il risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare).Nel corso dell'esame in Commissione, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea, la predetta disposizione è stata integrata al fine di specificare che il D.P.C.M. deve individuare anche le risorse finanziarie da assegnare alla Città metropolitana; la modifica è stata approvata per recepire una delle condizioni formulate dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.


Articolo 18, comma 4, Agenda digitale italiana

Il comma 4 dell'articolo 18 modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, mentre la norma previgente individuava il presidente nel Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di un'apposita struttura di missione. L'incarico di Commissario e la struttura di missione vengono così soppressi.


Articolo 19, Ridefinizione delle funzioni dell'ANAC e soppressione dell'AVCP

L'articolo 19, ampiamente integrato in sede referente, prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Contestualmente, i compiti e le funzioni dell'AVCP sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); a tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell'ANAC presenta un piano di riordino dell'Autorità stessa, che deve essere approvato con DPCM e che deve essere emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, come precisato nel corso dell'esame in Commissione, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri (commi 1-4). Sempre in sede referente, è stato precisato che il personale in servizio presso l'ANAC appartenente ai ruoli delle p.a. e il personale della soppressa AVCP confluiranno in un unico ruolo. Nelle more dell'approvazione di tale piano, il Presidente dell'ANAC provvede allo svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa AVCP (comma 8). Con un emendamento approvato in Commissione, si prevede che nella relazione annuale al Parlamento l'Autorità anticorruzione sia tenuta anche ad evidenziare le possibilità criticità del quadro normativo ed amministrativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione (comma 5-ter).

Inoltre, sono ridefinite le attribuzioni spettanti all'ANAC. In primo luogo, oltre a quelle ereditate dall'AVCP, si attribuiscono all'Autorità ulteriori nuove funzioni. In particolare:

  • il potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti (commi 5-6). Con modifiche introdotte in sede referente, si chiarisce che per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni è competente il tribunale in composizione monocratica; inoltre, si richiede all'ANAC di rendicontare ogni sei mesi e pubblicare sul sito le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni (comma 5-bis);
  • le funzioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione attualmente svolte dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 1 della L. 190/2012, segnatamente nei commi 4, 5 e 8 (co. 15);
  • il potere, introdotto in sede referente, di ricevere notizie e segnalazioni relative ad anomalie ed irregolarità relative a contratti pubblici da parte di ogni avvocato dello Stato;
  • con disposizione approvata in sede referente, sono trasferite le funzioni di cui all'art. 48 del D.lgs. 33/2013 (c.d. Codice della trasparenza nelle p.a.) attualmente riservate al Dipartimento della funzione pubblica, concernenti la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonchè per l'organizzazione della sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.

Al Presidente dell'Autorità è assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015 (co. 7). In sede referente, è stato altresì attribuito al Presidente dell'ANAC il compito di segnalare le violazioni degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione punite con specifiche sanzioni amministrative dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 all'autorità competente (ufficio periferico del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, prefetto).

Sono, invece, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni, attualmente svolte dall'ANAC, in materia di misurazione e valutazione della performance, che dovranno essere riordinate con regolamento di delegificazione (co. 9-11). In sede referente, è stata introdotta la necessità di previo accordo tra il Dipartimento e l'ANAC solo per il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, co. 6, lett. m) e p), d.lgs. n. 150/2009 (relative ai progetti sperimentali e al Portale della Trasparenza). Inoltre, sono stati parzialmente modificati i criteri per il riordino delle funzioni trasferite, prevedendo la revisione degli adempimenti a carico delle p.a. al fine di valorizzare la premialità nella valutazione della performance, utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'art. 16, co. 4 e 5, del D.L. 98/2011, nonchè la valutazione indipendente (al posto della validazione esterna) dei sistemi e dei risultati.

Tale riordino è completato con la soppressione del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni statali che operava presso la Presidenza del Consiglio (co. 14). In sede referente è stato chiarito che le funzioni, già affidate al Comitato, in materia di controllo strategico sono attribuite all'Ufficio per il programma di governo della Presidenza del Consiglio, che vi provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'Autorità nazionale anticorruzione perde, altresì, le funzioni in materia di qualità dei servizi pubblici (co. 12 e 13).


Articolo 20, FORMEZ PA

L'articolo 20 prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un commissario straordinario. A decorrere dalla nomina del Commissario decadono gli organi attualmente in carica, ad eccezione dell'Assemblea e del collegio dei revisori.

Compito del Commissario è di assicurare la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione nonché la prosecuzione dei progetti in corso, nonché la presentazione di uno specifico piano al richiamato Ministro entro il 31 ottobre 2014 per salvaguardare i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione.

Nel corso dell'esame in Commissione si è stabilito che dall'applicazione dell'articolo in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Articolo 21, Scuole formazione P.A.

L'articolo 21, modificato in sede referente, unifica le scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni. In particolare, sopprime la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale ed assegna le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), di cui si prevede una riorganizzazione per dipartimenti (commi 1 e 3). Inoltre, modifica la composizione del Comitato di gestione della Scuola nazionale, anche introducendovi rappresentanti dei Ministeri vigilanti delle scuole soppresse (comma 2).

L'articolo introduce disposizioni specifiche in ordine al personale docente della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (comma 4), che è trasferito alla SNA e al quale si applica lo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari. In sede referente, è stato chiarito che il trattamento economico degli stessi verrà rideterminato per renderlo omogeneo con quello dei docenti della SNA (mentre nel testo originario si stabiliva l'applicazione del trattamento dei professori o ricercatori universitari) con un dPCM per tutti definirà il trattamento economico sulla base di quello spettante, ai professori e ai ricercatori universitari con corrispondente anzianità (attualmente, l'articolo 10, co. 2, D.Lgs. 178/2009 prevede che i docenti a tempo pieno della SNA, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento).

I commi 5 e 6 disciplinano il personale non docente degli organismi soppressi e rinviano ad un dPCM il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite. In sede referente è stato precisato che nelle more del decreto, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi sono regolate da accordi conclusi tra la SNA e i Ministeri di riferimento, in modo da garantire la continuità e il compimento di tutte le attività già disposte o autorizzate.


Articolo 21-bis, Riorganizzazione Ministero dell'interno

L'articolo 21-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga il termine per l'attuazione da parte del Ministero dell'interno delle misure di razionalizzazione organizzativa previste nell'ambito della c.d. spending review (art. 2, co. 1, D.L. n. 95/2012), consistenti nella riduzione delle dotazioni organiche e degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale e delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale su base percentuale, e nella conseguente riorganizzazione degli uffici. Tale applicazione era stata sospesa per il Ministero fino al 30 giugno 2014, da ultimo, con l'art. 2, co. 2, L. n.119/2013. La disposizione prevede che il Ministero dell'interno provveda alle citate riduzioni entro il 31 ottobre 2014, mentre entro il successivo 31 dicembre 2014 provvede a "predisporre" il nuovo regolamento di organizzazione con DPCM (al posto del DPR, secondo quanto ammesso temporaneamente dall'art. 2, co. 10-ter, D.L. 95/2012).

In via analoga, è differito al 31 dicembre 2014 anche il termine entro il quale definire la previsione delle cessazioni di personale in servizio per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.


Articolo 22, Razionalizzazione delle Autorità indipendenti

L'articolo 22, al comma 1, esclude la possibilità che i componenti di un'autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra autorità nei cinque anni successivi alla cessazione dell'incarico (mentre il testo originario del decreto prevede due anni).

Il comma 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Consob (anche a tempo determinato) il divieto di intrattenere rapporti di collaborazione con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, per due anni successivi alla cessazione dell'incarico (la disposizione originaria prevedeva quattro anni).

Lo stesso divieto, per un periodo di due anni, oltre che per i componenti delle autorità di regolazione dei servizi pubblici, viene previsto per i dirigenti delle stesse autorità (comma 3).

In entrambi i casi, nel testo originario del decreto tali incompatibilità si riferivano ai dirigenti 'a tempo indeterminato', mentre nel corso dell'esame in sede referente sono state estese, tout court, a tutti i dirigenti delle autorità menzionate. Inoltre, è stato previsto che il divieto di collaborazione suddetto si applica anche ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea.

Il comma 4 introduce una nuova procedura per la gestione unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie Autorità amministrative indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni. Il comma 5 prevede che dal 1° luglio 2014 le Autorità amministrative indipendenti richiamate, riducano il trattamento economico accessorio di tutto il loro personale in misura non inferiore al 20%.

Il comma 6 dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2014 gli organismi indicati al comma 1 riducano la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge al fine di rispettare tali limiti.

Il comma 7 prevede la gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità.

Il comma 8 assoggetta anche le autorità amministrative indipendenti alle disposizioni in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione.

Il comma 9 (modificato integralmente nel corso dell'esame in sede referente) individua dei criteri ai quali le Autorità indipendenti devono attenersi nella gestione delle spese per gli immobili, per le missioni e per le consulenze. In particolare, in luogo dell'originaria disposizione che prevedeva l'individuazione da parte dell'Agenzia del Demanio di edifici contigui da adibire a sede comune per determinate Autorità indipendenti, la norma stabilisce i seguenti criteri per le Autorità indicate nel comma 1:

  1. la sede dell'edificio deve essere di proprietà pubblica o in uso gratuito, ovvero in locazione ma a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste per gli edifici demaniali disponibili;
  2. gli uffici devono essere concentrati nella sede principale, salvo che per obiettive esigenze funzionali;
  3. non possono essere assegnate abitazioni a favore di componenti o del personale;
  4. la spesa complessiva per le sedi secondarie, per la rappresentanza, per le trasferte e le missioni non può superare il 20 per cento della spesa complessiva;
  5. nella sede principale deve essere assegnato almeno il 70 per cento del personale (ad eccezione della Consob)
  6. la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, non può superare il 2 per cento della spesa complessiva.

Il comma 9-bis prevede che il rispetto dei criteri sopra indicati debba essere assicurato dalle Autorità indipendenti interessate entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Le relazioni annuali delle rispettive Autorità ne devono dare conto e debbono essere trasmesse alla Corte dei conti. La norma, inoltre, stabilisce delle previsioni "sanzionatorie" da applicare in caso di violazione dei suddetti criteri. Nel caso di mancato rispetto anche di uno solo dei primi tre criteri (lettere a), b) e c)) l'Agenzia del demanio individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità inadempienti. Nel caso di violazione di uno degli altri criteri l'autorità inadempiente deve trasferire all'erario una somma corrispondente all'entità della maggiore spesa.

Il comma 10 abroga la norma che dispone che più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.

Il comma 11 viene soppresso a seguito della nuova formulazione del comma 9, introdotta in sede referente, che prevede i criteri ai quali le Autorità indipendenti dovranno attenersi nella gestione, tra l'altro, delle spese per gli immobili sede delle Autorità stesse. Tali nuovi criteri si applicheranno pertanto anche all'Autorità di regolazione dei trasporti e prevedono che la sede dell'edificio sia di proprietà pubblica o in uso gratuito e che gli uffici debbano essere concentrati nella sede principale, salvo che per obiettive esigenze funzionali. Il comma 11, ora abrogato, prevedeva invece l'applicazione, a decorrere dal 1° ottobre 2014, anche all'Autorità di regolazione dei trasporti della norma (comma 9 originario) che disponeva l'individuazione di una sede comune in uno o più edifici contigui per diverse autorità indipendenti e conseguentemente sopprimeva la previsione che la sede dell'Autorità fosse individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino.

Il comma 12 attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio (e non più del TAR Lombardia) le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La disposizione è stata soppressa dalla Commissione in conseguenza della riformulazione del comma 9 dello stesso art. 22.

I commi da 13 a 16, recano disposizioni concernenti l'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

Per effetto delle norme in esame i componenti della Consob tornano ad essere cinque (dal precedente numero di tre, così ridotto dal D.L. n. 201 del 2011), a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

Sono apportate le conseguenti modifiche di coordinamento all'ordinamento della Consob, ripristinando la maggioranza qualificata, pari ad almeno quattro voti, per l'adozione di determinate delibere. La decorrenza delle norme sulle maggioranze qualificate è fissata (comma 16) alla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.

Il comma 15 quantifica gli oneri derivanti dall'innalzamento del numero dei componenti della Consob in 480.000 euro annui, cui si fa fronte nell'ambito del bilancio della stessa Consob mediante risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.


Articolo 23, Modifiche alla L. 56/2014 in materie di città metropolitane, province ed enti locali

L'articolo 23 interviene su alcune disposizioni della L. 56/2014, in materia di città metropolitane e di province.

In particolare, la competenza ad approvare lo statuto delle città metropolitane, entro il 31 dicembre 2014, è espressamente attribuita alla conferenza metropolitana, anziché al consiglio metropolitano. Viene altresì disciplinato il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società che operano in relazione ad infrastrutture connesse all'EXPO 2015 (eseguendo gli adempimenti necessari per il trasferimento entro il 30 giugno 2014), ed i successivi passaggi finalizzati al ri-trasferimento delle medesime partecipazioni alla città metropolitana di Milano ed alla provincia di Monza e Brianza, da effettuare entro il 31 dicembre 2016. Contestualmente al subentro della regione Lombardia, viene disposta la decadenza (che ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi) dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società coinvolte in tale procedura. Le medesime previsioni riguardanti la decadenza degli organi societari si applicano alla fase successiva.

L'articolo interviene, infine, sulla disciplina della costituzione degli organi della provincia in sede di prima applicazione, stabilendo espressamente che i termini previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni riguardino il presidente della provincia oltre che il consiglio provinciale. Viene infine specificato che, nelle province commissariate, l'assunzione delle funzioni da parte dei commissari avviene dal 1° luglio 2014 e che gli incarichi commissariali sono svolti a titolo gratuito.

Nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori disposizioni volte a modificare la legge n. 56 del 2014.

In particolare, nella disciplina delle città metropolitane e delle province:

  • con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione che possono essere adottati dagli organi provinciali (presidente e giunta provinciale o commissario) in regime di proroga, nella fase transitoria di passaggio alle città metropolitane e alle nuove province, viene eliminata la limitazione agli atti adottabili in caso di gestione provvisoria del bilancio (lettera 0a), numero 1), e lettera f);
  • con riferimento alla gratuità degli incarichi degli organi della città metropolitanana (sindaco metropolitano, consiglieri metropolitani e componenti della conferenza metropolitana nonché, nella fase transitoria, presidente e componenti della giunta provinciale prorogati) e della provincia (presidente, consiglieri provinciali e componenti dell'assemblea dei sindaci, nonché, nella fase transitoria, presidente e componenti della giunta provinciale prorogati), viene specificato che restano a carico della città metropolitanana o della provincia gli oneri per i permessi retribuiti, per i rimborsi spese e le indennità di missione, per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (lettera 0a), numero 2, lettera a-bis) e lettera f-bis);
  • il termine entro cui devono svolgersi, per l'anno 2014, le elezioni del consiglio metropolitano e le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale è posticipato dal 30 settembre 2014 al 12 ottobre 2014 (lettere a) e d));
  • la disciplina sull'autenticazione delle sottoscrizioni richieste dalle leggi elettorali è estesa alle elezioni metropolitane e provinciali (lettera c-bis);
  • è introdotta, per l'elezione indiretta dei consigli provinciali, l'attribuzione del voto ponderato alle liste (e non ai singoli candidati, come attualmente previsto), con eventuale voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere. I seggi sono assegnati con sistema proporzionale, con il metodo d'Hondt, riprendendo la disciplina prevista per l'elezione dei consigli metropolitani (lettere c-ter, c-quater e c-quinquies);
  • con riferimento alle modalità di ponderazione del voto, è introdotta una modifica di carattere tecnico, relativa alle modalità di calcolo dell'approssimazione (comma 1-bis).

Nella disciplina degli enti locali:

  • è introdotta una disposizione in materia di fusioni di comuni che aggiunge un nuovo comma 118-bis all'art. 1 della legge 56/2014, che a sua volta novella l'art. 20 del D.L. 95/2012. La disposizione provvede a: estendere alle fusioni per incorporazione (fattispecie introdotta dall'art. 1, co. 130 della medesima L. 56/2014) tutte le norme previste per le fusioni ordinarie (tra cui quelle recate dalla stessa L. 56/2014, art. 1, co. 116, e seguenti); prevedere espressamente che anche ai comuni sorti da fusioni per incorporazione venga attribuito il contributo straordinario previsto per le fusioni di comuni dall'art. 15, co. 3, del D.Lgs. 267/2000; introdurre un limite massimo globale a tale contributo pari a 1,5 milioni di euro, mentre attualmente si prevede che il contributo sia commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, senza alcun tetto massimo (lettera f-ter)). Le nuove disposizioni sul contributo si applicano per le fusioni realizzate dal 2012 secondo modalità e termini da definire con decreto ministeriale;
  • viene esclusa l'applicabilità ai consorzi socio-assistenziali della disciplina della legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 28, legge n. 244/2007) sull'obbligo per i comuni di aderire ad un'unica forma associativa tra quelle previste dal TUEL per la gestione dei servizi (lettera f-quater);
  • viene differito dal 30 giugno 2014 al 30 settembre 2014 il termine per l'esercizio obbligatorio in forma associata da parte dei piccoli comuni di tre funzioni fondamentali ulteriori (rispetto alle prime tre per le quali l'obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2013) (1-quinquies).

Nel corso dell'esame in sede referente è stata altresì introdotta una disciplina speciale per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia, a seguito dello scioglimento anticipato del consiglio comunale di Venezia. Le elezioni per il consiglio metropolitano di Venezia si svolgono entro sessanta giorni dalle elezioni del consiglio comunale di Venezia (che avranno luogo nel turno ordinario delle amministrative 2015); dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con conseguente assunzione delle funzioni di sindaco metropolitano da parte del sindaco di Venezia e con l'insediamento della conferenza metropolitana. La conferenza metropolitana approva lo statuto nei successivi 120 giorni, decorsi i quali il Governo può esercitare il potere sostitutivo (ex art. 8 L. n. 131/2003) (comma 1-ter). Fino al 31 dicembre 2014 si applica il regime transitorio già previsto per le città metropolitane, con conseguente proroga del presidente della provincia e della giunta provinciale; dal 1° gennaio 2015, subentra un commissario, nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 (comma 1-quater).



Articolo 23-bis, Differimento degli obblighi di aggregazione negli acquisti per i comuni istituiti a seguito di fusione

L'articolo 23-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede un intervento di proroga dell'entrata in vigore della nuova disciplina - introdotta dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, che ha modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006)- per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte di tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso modalità di aggregazione.

L'articolo dispone infatti che, per i comuni istituiti a seguito di fusione, l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Si osserva che una proroga di carattere generale (quindi non limitata ai soli comuni derivanti da fusione) è contenuta nell'art. 23-ter.

Con riferimento alla disciplina che viene prorogata, vale a dire quella contenuta nell'art. 33, comma 3-bis, primo periodo, si ricorda che essa prevede che i comuni non capoluogo di provincia, a decorrere dal 1° luglio 2014 (in virtù della proroga disposta dall'art. 3, comma 1-bis, del D.L. n. 150/2013), procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi:
  • nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
  • mediante un apposito accordo consortile tra comuni, avvalendosi dei competenti uffici;
  • ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
  • ricorrendo alla province.
Il secondo periodo del comma 3-bis consente in alternativa, agli stessi comuni, di acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Il terzo periodo prevede che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sanzioni i comuni inadempienti non rilasciando il codice identificativo di gara (CIG).

Articolo 23-ter, Applicazione della disciplina relativa agli acquisti nei comuni non capoluogo

L'articolo 23-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, fissa nuovi termini per l'entrata in vigore della nuova disciplina - introdotta dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, che ha modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) - che prevede la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione.

Il termine iniziale di applicazione della nuova disciplina, salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, viene differito dal comma 1:

  • al 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi;
  • al 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori.

Si ricorda, in proposito, l'intesa raggiunta dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 10 luglio 2014, ove si riconosce che I‘applicazione della nuova disciplina (di cui si è dato conto nel commento dell'art. 19-bis), senza la necessaria preparazione, pone diverse problematiche, tra cui il fatto che i soggetti aggregatori non sono né organizzati, né operativi; che Consip e le altre centrali di acquisto non coprono tutte le esigenze degli enti locali e che le centrali di acquisto non sono ancora organizzate nel settore dei lavori pubblici.
Come già segnalato, l'articolo 23-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, dispone una specifica proroga dell'entrata in vigore della disciplina - introdotta dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014 - per i comuni istituiti a seguito di fusione, per i quali l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Viene altresì disposta, dai commi 2 e 3, la non applicazione della disciplina medesima ai seguenti enti:

  • enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo danneggiate dal sisma dell'aprile 2009 (D.L. 39/2009);
  • enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012);
Si segnala che il sisma del maggio 2012 ha interessato anche le regioni Veneto e Lombardia (in particolare le province di Mantova e Rovigo), e anche a tali territori si applicano le disposizioni del D.L. 74/2012.
  • comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.
Tale disposizione riproduce una deroga analoga a quella introdotta dal comma 343 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013). Tale comma prevedeva infatti la non applicazione della disciplina di centralizzazione degli acquisti per i casi di acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

Articolo 23-quater, Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province

L'art. 23-quater, introdotto durante l'esame in sede referente, sposta dal 31 luglio al 10 ottobre il termine per il versamento da parte di città metropolitane e province del contributo alla finanza pubblica introdotto dal DL n. 66/2014 (decreto-legge "competitività e giustizia sociale").

Si ricorda che il predetto contributo è pari a 444,5 milioni di euro il 2014, a 576,7 milioni per il 2015 e a 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. In caso di mancato versamento del contributo l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.


Articolo 23-quinquies, Organi collegiali della scuola

L'art. 23-quinquies, introdotto durante l'esame in sede referente, fa salvi gli atti e i provvedimenti (finora) adottati in assenza del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e al contempo dispone che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e al massimo fino al 30 marzo 2015, i pareri obbligatori e facoltativi che il suddetto organo deve esprimere, non sono dovuti.

Si ricorda che, a seguito dello spirare dell'ultima proroga disposta con l'art. 14 del D.L. 216/2011 (L. 14/2012), il 31 dicembre 2012 sono definitivamente cessate le funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (istituito con D.P.R. 416/1974 e disciplinato dagli artt. 23 e ss. del d.lgs. 297/1994), costituito da 74 membri. Il CNPI, in particolare, esprime pareri obbligatori e in alcuni casi vincolanti su materie fissate dalla legge e, in particolare, su provvedimenti riguardanti il personale scolastico (trasferimenti, decadenza, dispensa, riammissione in servizio) e su questioni di programmazione. Formula, inoltre, proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla sperimentazione scolastica a livello locale e nazionale.

Prevede, inoltre, che le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione - organo che, in base all'art. 2 del d.lgs. 233/1999, avrebbe dovuto succedere al CNPI - sono bandite entro il 31 dicembre 2014. Dispone, infine, che, in via di prima applicazione, l'ordinanza con cui devono essere stabiliti i termini e le modalità per le medesime elezioni (co. 9 dell'art. 2 cit.) può prevedere anche una deroga alla previsione per cui, dei 36 membri, 15 sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali ed è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione.


Articolo 24, Semplificazione amministrativa

L'articolo 24 stabilisce che il Consiglio dei ministri approva entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata, l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 che contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa comuni a Stato, regioni e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per l'attuazione delle relative misure. In particolare, l'Agenda contempla la sottoscrizione di accordi ed intese con le regioni, l'istituzione di un apposito comitato interistituzionale presso la Conferenza unificata e, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, l'individuazione di forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Sempre in sede referente anche il Parlamento è stato coinvolto nel procedimento di formazione e attuazione dell'Agenda, prevedendone l'illustrazione dei contenuti innanzi alla Commissione per la semplificazione da parte del Governo, che dovrà inoltre riferire annualmente sul suo stato di attuazione (comma 1).

Il comma 2 dispone che le amministrazioni statali adottano (con decreto ministeriale) moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese che, come specificato in sede referente, potranno essere utilizzati decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dei citati decreti (comma 2). Nei settori dell'edilizia e dell'avvio delle attività produttive l'adozione della modulistica è oggetto di accordo concluso in sede di Conferenza unificata (comma 3). La modulistica di cui ai commi 2 e 3 è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione (comma 4-bis, approvato durante l'esame in commissione).

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'obbligo per ciascuna amministrazione pubblica di dotarsi, entro 180 giorni, di un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze che preveda la completa informatizzazione. La compilazione automatizzata dovrà avvenire tramite autenticazione con il Sistema pubblico dell'identità digitale - SPID, strumento previsto dall'art. 64 del D.Lgs. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale (comma 3-bis).

Si osserva, in proposito, che il sistema SPID non è ancora operativo in quanto non è stato ancora emanato il DPCM di attuazione previsto dal citato art. 64 CAD.

Sempre in sede referente è stato aggiunto un ulteriore comma 4-ter che, con una novella all'art. 62, co. 3, del D.Lgs. 82/2005, consente ai comuni di svolgere le funzioni connesse agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale e di statistica utilizzando i dati anagrafici eventualmente disponibili nelle loro banche dati, oltre ai dati che l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) è tenuta a rendere disponibili ai comuni per l'assolvimento di tali funzioni (oltre che delle funzioni relative alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione). In materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente si veda anche l'art. 17-bis.

Infine, in sede referente, è stata introdotta la consueta clausola di salvaguardia secondo la quale che le disposizioni dell'articolo in esame sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione (art. 2-bis).


Articolo 24-bis, Obblighi di trasparenza per le p.a.

L'articolo 24-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica le disposizioni relative all'ambito soggettivo di applicazione del c.d. Codice della trasparenza nelle p.a., adottato con D.lgs. 33/2013, che ha riordinato in un unico corpo normativo gli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni in attuazione della legge anticorruzione (L. 190/2012).

In particolare, viene integralmente sostituito l'articolo 11 del D.Lgs. 33/2013, che individua tra i destinatari: le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. 165/2001; le società partecipate dalle p.a. e le società da esse controllate limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'UE e solo in relazione ad alcune disposizioni (art. 1, co. 15-33, L. 190/2012); le autorità indipendenti che provvedono ad attuare le norme del Codice secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto del loro status di indipendenza.

Con le modifiche introdotte:

  • si conferma che le norme contenute nel codice si applicano alle p.a., individuate ai sensi dell'articolo 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001; in tale categoria si ricomprendono anche le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, alle quali, pertanto, le norme del Codice si applicheranno in via diretta ed immediata (e non previo adeguamento dei rispettivi ordinamenti come attualmente previsto);
  • si delinea l'ambito di applicazione degli obblighi e delle regole del Codice con particolare riferimento agli enti pubblici e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati da p.a. In particolare, i nuovi commi 2 e 3 dell'art. 11 prevedono che le regole di trasparenza si applicano:
    a) integralmente, agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati da p.a., ovvero i cui amministratori siano da questa nominati. Considerato che nella definizione di p.a. contenuta nel richiamato art. 1, co. 2, D.lgs. 165/2001 sono ricompresi tutti gli enti pubblici non economici, l'effetto di tale modifica pare quello di estendere l'ambito dei destinatari delle norme del Codice anche a tutti gli enti pubblici, inclusi quelli economici, siano essi nazionali, regionali o locali;
    Si ricorda peraltro, l'art. 1, co. 34, L. 190/2012 prevede l'applicazione agli enti pubblici nazionali (economici o non) delle disposizioni in materia di trasparenza di cui all'art. 1, co. 15-33, della medesima legge.

    b) agli enti di diritto privato in controllo pubblico, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'UE. Ai sensi dell'emendamento approvato in sede referente, per enti diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di p.a. o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c . da parte di p.a, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle p.a., anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Si tratta della stessa definizione utilizzata dall'art. 1, D.lgs. n. 39 del 2013 (in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi), adottato in attuazione della L. 190/2012.

    c) alle società partecipate dalle p.a., in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'UE, si applicano solo le disposizioni in materia di trasparenza di cui all'art. 1, co. 15-33, della legge anticorruzione (L. 190/2012). Il contenuto di tale ultima disposizione è già ricompreso nella previsione del vigente art. 1, co. 34, della L. 190/2012, che in realtà estende l'applicazione di tali norme a tutte le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche (anche in caso di partecipazione maggioritaria).

    Alla luce della riformulazione dell'articolo 11 del D.lgs. 33/2013, e considerato quanto previsto dall'art. 1, co. 34, della L. 190/2012, non appare chiaro l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza per le società partecipate dalle p.a., in caso di partecipazione maggioritaria, che non rientrino nell'ipotesi sub b). Al fine di evitare dubbi interpretativi, appare inoltre necessario coordinare le previsioni dell'articolo 11 del D.lgs. 33/2013 con quelle dell'art. 1, co. 34, della L. 190/2012.

Articolo 24-ter, Agenda digitale

L'articolo 24-ter, inserito nel corso dell'esame in Commissione, prevede, al comma 1, che le regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il garante per la protezione dei dati personali, e cioè seguendo la procedura prevista dall'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005). Peraltro al comma 2, la procedura dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale è integrata con la previsione di un termine di trenta giorni per l'espressione del parere da parte delle amministrazioni competenti, della Conferenza unificata e del garante per la protezione dei dati personali, scaduto il quale il parere si intende positivo. A fortiori il comma 1 prevede inoltre, in questo caso però senza modificare direttamente il testo dell'articolo 71, che per tutte le regole tecniche di attuazione del codice dell'amministrazione digitale, se non adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 90, la presidenza del Consiglio possa procedere all'emanazione del DPCM senza attendere il concerto dei ministri interessati.


Articolo 24-quater, Servizi in rete e basi dati P.A.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito il nuovo articolo 24-quater che interviene in materia di servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni, stabilendo l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (di cui all'art. 19, co. 5, lett. b) nel caso in cui – a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - non sia rispettato quanto previsto:

  • dall'art. 63 del d.lgs. 82/2005, che pone, in particolare, l'obbligo di usare esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni e per gli atti, le comunicazioni o i servizi resi;
  • dall'art. 52, co. 1, del d.lgs. 82/2005, che prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

E' stabilito inoltre che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della p.a., come individuate dall'ISTAT, comunichino all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, entro 30 giorni, l'elenco delle "basi dati" in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.


Articolo 24-quinquies, Comunicazioni tra P.A.

L'articolo 24-quinquies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 58 del d. lgs. 82/2005 e sopprime il comma 3-bis del medesimo art. 58.

In base al nuovo co. 2 dell'art. 58, le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione, a titolo gratuito, degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni. La definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche a cui le amministrazioni devono conformarsi è effettuata, entro novanta giorni, dall'Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica.

Il co. 3 dell'art. 58 viene modificato attribuendo la funzione di monitoraggio del suddetto art. 58 all'Agenzia per l'Italia digitale (che è subentrata a DigitPA), incaricata di riferire annualmente al presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro delegato (il testo vigente fa riferimento al Ministro per la pubblica amministrazione ed alla Civit, ora Anac).

Infine, è conseguentemente soppresso il co. 3-bis del medesimo art. 58, che prevede la possibilità di nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le convenzioni aperte all'adesione delle amministrazioni interessate per disciplinare le modalità di accesso ai dati (convenzioni previste nella testo vigente ma non più menzionate nel nuovo co. 2), in caso di mancata predisposizione delle stesse.


Articolo 25, Semplificazioni per invalidità

L'articolo 25 contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità. Le disposizioni sono finalizzate all'eliminazione di duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione.

Le disposizioni di semplificazione riguardano:

  • l'estensione ai disabili sensoriali (disabilità di tipo visivo o uditivo) delle procedure già applicate ai mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale per la revisione, il rinnovo o l'estensione della patente di guida (comma 01 inserito nel corso dell'esame referente);
  • la composizione delle Commissioni mediche locali costituite presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di provincia con il compito di accertare i requisiti fisici e psichici in caso di revisione, rinnovo o estensione della patente di guida richiesta da mutilati, minorati e disabili sensoriali. La disposizione in esame aggiunge ai componenti della Commissione anche un rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. Il comma è stato modificato nel corso dell'esame referente; nel testo originario il componente aggiuntivo è identificato con "un rappresentante designato dalle Associazioni di persone con invalidità" (comma 1);
  • la semplificazione delle procedure relative al rinnovo della patente di guida per i mutilati e i minorati qualora le Commissioni mediche legali, all'esito della visita di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida da parte di mutilati e minorati, certifichino che il conducente presenta situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento (comma 2);
  • la regolamentazione della sosta/parcheggio degli invalidi muniti di specifico contrassegno (comma 3);
  • lo snellimento delle procedure per l'accertamento della permanenza della minorazione civile o della disabilità con riduzione dei termini obbligatori entro i quali effettuare le visite di accertamento ordinarie e provvisorie e ampliamento delle fattispecie per cui possono essere effettuati gli accertamenti provvisori (comma 4);
  • il riconoscimento provvisorio, ai minori già titolari di indennità di frequenza, delle prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (comma 5);
  • la disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge 206/2004) (commi 5-bis/5-quinquies, introdotti nel corso dell'esame referente). Nello specifico, si prevede una diversa rideterminazione dell'incremento del 7,5% (di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 206/2004) della retribuzione pensionabile (ai fini della liquidazione o della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente) per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007. In tale caso, in luogo dell'incremento del 7,5%, e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole (comma 5-bis). Inoltre, il beneficio previdenziale, consistente nell'aumento figurativo di dieci anni contributivi (di cui articolo 3, comma 1, della legge 206/2004), a favore dei soggetti che hanno subito una invalidità permanente della capacità lavorativa derivante da atti e stragi di matrice terroristica, nonché ai familiari indicati, spetta al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi (comma 5-ter). Il comma 5-quater chiarisce che, ai fini del diritto immediato alla pensione diretta in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente da coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti e stragi di matrice terroristica, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro a decorrere dal 2014, a valere sulle risorse del fondo nazionale integrativo per i comuni montani (comma 5-quinquies), di cui all'articolo 1, comma 319 della legge n. 228/2012;
  • la garanzia per il disabile o l'invalido civile della continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età. La prestazioni continuano ad essere erogate, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore, ma, (con modifica introdotta nel corso dell'esame referente) senza necessità di presentare domanda in via amministrativa (comma 6);
  • le eventuali visite di revisione e il relativo iter di verifica. In attesa delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'INPS (comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame referente);
  • l'esclusione, per i soggetti affetti dalle menomazioni o dalle patologie stabilizzate o ingravescenti elencate nel D.M. 2 agosto 2007, dalle visite INPS di verifica della permanenza dello stato invalidante (commi 7 e 8);
  • la facoltà per la persona disabile affetta da invalidità uguale o superiore all'80% di non sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni (comma 9);
  • idoneità dei disabili nei concorsi pubblici. Ai fini delle assunzioni obbligatorie e delle quote di riserva, i disabili che hanno conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso (comma 9-bis, aggiunto nel corso dell'esame referente).

Articolo 26, Prescrizione medicinali patologie croniche

L'articolo 26 semplifica le procedure prescrittive dei medicinali utilizzati per il trattamento delle patologie croniche e delle malattie rare.

In attesa della sostituzione, sull'intero territorio nazionale, della ricetta cartacea con la ricetta elettronica, il medico può prescrivere fino ad un massimo di sei confezioni, per ricetta, di medicinali da utilizzare per le patologie croniche e per le malattie rare. I farmaci prescritti devono essere utilizzati dal paziente, da almeno sei mesi. La durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.


Articolo 27, Semplificazione e razionalizzazione sanitaria

L'articolo 27, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca la razionalizzazione e semplificazione di diverse disposizioni vigenti in ambito sanitario.

ll comma 1, incidendo sull'articolo 3 del D.L. 158/2012 - L.189/2012, interviene in tema di responsabilità professionale dell'esercente la professione sanitaria. Vengono dettate limitate modifiche ai criteri cui è tenuto ad uniformarsi il provvedimento regolamentare – non ancora emanato – incaricato di disciplinare le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie, specificando che:

  • la copertura assicurativa, che sarà garantita da un apposito fondo di nuova costituzione, sia contenuta nei limiti delle risorse del fondo stesso, anche per assicurare il rispetto della clausola di invarianza degli oneri finanziari; con un emendamento approvato nel corso dell'esame referente, è stata estesa l'applicazione di tale prescrizione anche all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.
  • la misura del contributo dei professionisti al finanziamento del fondo sia determinata dal soggetto gestore del fondo anziché, come attualmente previsto, in sede di contrattazione collettiva.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato inoltre inserito il comma 1-bis, diretto a prevedere l'obbligo per ciascuna azienda del SSN, struttura od ente privato operante in regime autonomo o di accreditamento o che, a qualsiasi titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa o di misure analoghe per responsabilità civile verso terzi, e verso i prestatori d'opera, a tutela dei pazienti e del personale. L'attuazione di tali disposizioni non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ancora in forza di una modifica approvata nel corso dell'esame referente è stato soppresso il comma 2 dell'articolo in esame che, mediante la soppressione del comma 3 dell'articolo 8-ter del D.Lgs. 502/1992, eliminava la necessità, per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, dell'acquisizione, da parte del comune, della verifica di compatibilità del progetto da parte della regione, da effettuarsi secondo determinati criteri.

I commi 3 e 4 incidono sulla composizione del Consiglio superiore di sanità, di cui all'articolo 7 del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, riducendo da quaranta a trenta i componenti non di diritto, e prevedendo, al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la decadenza automatica di tutti i componenti in carica e la ricostituzione dell'organo, con decreto del Ministro della salute, nella nuova composizione prevista.


Articolo 27-bis, Equa riparazione per i soggetti danneggiati da trasfusioni o emoderivati infetti e da vaccinazioni

L'articolo, introdotto in sede referente da un emendamento a firma del Governo, riconosce agli emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, o ai loro dante causa, una somma di denaro, in una unica soluzione, a titolo di equa riparazione. Tali soggetti devono aver presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro il 19 gennaio 2010. Il riconoscimento è determinato nella misura di centomila euro per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di ventimila euro per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato, per ogni singolo interessato, alla sussistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tab. A del D.P.R. 834/1981, accertato dalla Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio oppure da una sentenza, nonché all'esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria, accertata dalla stessa Commissione (requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 132/2009) e alla verifica della ricevibilità della istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivante agli aventi diritto, e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato mediante l'utilizzo dell'ISEE (di cui al D.P.C.M. 159/2013).

Ai sensi del comma 2, la corresponsione delle somme è subordinata alla formale rinuncia dell'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa a carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La somma corrisposta a titolo di equa riparazione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza definitiva.

Si ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 3 settembre 2013 (Requête n. 5376/11), ha stabilito che lo Stato italiano dovrà corrispondere le somme dovute a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale dell'indennizzo previsto ex legge 210/1992. La Corte ha esaminato il caso di 162 cittadini italiani che avevano lamentato l'impossibilità di ottenere un adeguamento annuale della parte complementare dell'assegno di indennizzo corrisposto a titolo di equo indennizzo per il danno sanitario subito a seguito di trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati.

Il comma 3 stabilisce che per i soggetti che non intendono avvalersi della somma di denaro corrisposta a titolo di equa riparazione, prosegue la procedura transattiva. In questo caso, si applicano, in una unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri indicati al comma 1 dell'articolo in esame per la corresponsione della somma riconosciuta a titolo di equa riparazione, i moduli transattivi allegati al D.M. 4 maggio 2012.

Il comma 4 quantifica le risorse finanziarie disponibili nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nello Stato di previsione del Ministero della salute per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti (di cui all'articolo 2, comma 361, legge 244/2007).

Sul punto si ricorda che, nell'aprile del 2014, la Conferenza delle Regioni ha presentato un'Ordine del Giorno sul mancato finanziamento, da parte dello Stato, degli oneri per garantire il pagamento degli indennizzi previsti dalla L. 210/1992. Le regioni lamentano il fatto che hanno continuato, dal 2012 ad oggi, ad erogare il pagamento degli indennizzi alle persone interessate, maturando un credito crescente nei confronti dello Stato di oltre 325 milioni di euro complessivi per gli anni 2012 e 2013. Le regioni inoltre sottolineano che il fabbisogno finanziario, necessario per garantire il pagamento degli arretrati dovuti a titolo di rivalutazione dell'Indennità integrativa speciale (IIS), ammonta a oltre 200 milioni di euro. Il pagamento di tali oneri, a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, doveva essere garantito entro il 3 giugno 2014. Il 10 luglio 2014, la Conferenza delle Regioni ha assunto una determinazione con la quale ha annunciato la decisione di interrompere il pagamento degli indennizzi dal 1° ottobre 2014.


Articolo 28, Riduzione diritto annuale Camere di commercio

L'articolo 28, che nel testo originario dimezzava il diritto annuale delle camere di commercio, secondo le modifiche approvate in Commissione lo riduce secondo un criterio di gradualità (il 35% nel 2015, il 40% nel 2016 e del 50% a decorrere dal 2017). La base di calcolo è il diritto annuale come determinato per l'anno 2014. Inoltre in Commissione la norma è stata integrata per prevedere che i diritti di segreteria e i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale siano fissati sulla base di costi standard definiti dal MiSE, sentiti la Società per gli studi di settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni. La norma è dotata di clausola di salvaguardia finanziaria.

In relazione alla formulazione del testo, si segnala che la lettera e) dell'articolo 18, comma 1, della legge 580/1993, riguarda i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati, e quindi andrebbe espunta dall'elenco di cui al comma 2 delle tipologie di tariffe determinate dal MiSE.

Si segnala inoltre che la legge di riordino delle Camere di Commercio (legge 580/1993) già prevede (articolo 18, comma 3) che i diritti di segreteria siano modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.


Articolo 29, Iscrizione elenco fornitori

L'articolo 29 reca disposizioni sulle c.d. white list, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati. In particolare, il comma 1 – novellando la legge anticorruzione (n. 190 del 2012, art. 1, comma 52) - prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardianie di cantieri) nei suddetti elenchi (oggi l'iscrizione è facoltativa). Per quelle imprese l'iscrizione alla white list assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia. La Commissione ha integrato la disposizione, precisando che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è da acquisire indipendentemente dalle soglie previste dal codice antimafia. In base al comma 2, in via transitoria, e per un massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, si prevede che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla white list. Si presume, infatti, che l'obbligatorietà dell'iscrizione comporti un elevato numero di domande e dunque un rallentamento dei tempi per le verifiche prefettizie e si intende evitare che questo determini un rallentamento nelle procedure di affidamento dei lavori. Laddove la prefettura dovesse poi negare l'iscrizione, gli affidamenti saranno revocati, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. La Commissione ha aggiunto un periodo in base a cui, sempre in sede di prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, è obbligata a informare la Prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo.


Articolo 30, Unità operativa Expo 2015

L'articolo 30 attribuisce al Presidente dell'ANAC una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015. Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, si prevede che il Presidente dell'ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato chiarito che l'unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC. Nel corso dell'esame in sede referente è stato chiarito che comunque non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Articolo 31, Tutela dipendente pubblico segnalatore illeciti

L'articolo 31 modifica l'art. 54-bis del TU sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, disposizione introdotta dalla cd. legge Severino in materia di anticorruzione (L. 190 del 2012).

Viene previsto dall'art. 31 che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione). Tale disposizione ha natura di coordinamento con le nuove funzioni assegnate all'Autorità dal decreto-legge in esame (v. art. 19, comma 5).


Articolo 32, Prevenzione corruzione nelle imprese

L'articolo 32, nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione, detta una serie di misure per la gestione di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per delitti contro la PA, in relazione ad attività per le quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite, ovvero in presenza di fatti gravi e accertati, anche in seguito a denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione.

In tali ipotesi, il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente o di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea (fino all'esecuzione del contratto) oppure di imporre all'impresa di rinnovare gli organi sociali. Sul punto, la Commissione ha

- introdotto l'obbligo per il Presidente dell'ANAC di informare il procuratore della Repubblica;

- esteso la disciplina ai concessionari di lavori pubblici e ai contraenti generali;

- chiarito che la competenza del Prefetto è in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante.

Il Prefetto – fatte le proprie valutazioni - provvede con decreto alla rinnovazione degli organi sociali se l'impresa non si adegua spontaneamente entro 30 giorni; nei casi più gravi, entro 10 gg. nomina fino ad un massimo di 3 amministratori in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge. La Commissione ha previsto che il collaudo costituisca il limite temporale massimo della misura.

L'amministrazione straordinaria temporanea è considerata di pubblica utilità e gli amministratori rispondono per eventuali diseconomie solo in caso di dolo o colpa grave. Ipotesi di revoca del decreto di nomina degli amministratori sono l'adozione di provvedimento di sequestro, confisca o amministrazione giudiziaria dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto. La Commissione ha precisato che la cessazione delle misure si produce anche con l'archiviazione del procedimento e che l'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal prefetto.

Durante l'amministrazione straordinaria, i pagamenti all'impresa non sono sospesi ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratori in via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo. La Commissione ha precisato che l'utile d'impresa non può essere distribuito - oltre che fino all'esito del giudizio penale - fino all'esito dei giudizi sull'informazione antimafia interdittiva.

Se le citate indagini penali riguardano membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, l'art. 32 prevede, anziché l'amministrazione straordinaria temporanea, la possibile nomina di tre esperti da parte del Prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Le misure di amministrazione, sostegno e monitoraggio introdotte dall'art. 32 si applicano anche se l'impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto; quest'ultimo informa dell'adozione delle misure il Presidente dell'ANAC. Le misure sono comunque revocate o cessano di produrre effetti all'esito di procedimenti penali e di prevenzione.


Articolo 33, Controversie Expo 2015

L'articolo 33 prevede la possibilità, per la società Expo 2015 p.a., di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.


Articolo 34, Contabilità speciale Expo 2015

L'articolo 34 precisa, al comma 1, che restano a carico della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario, nonché quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'evento Expo Milano 2015, in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate.
Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca una clausola di invarianza finanziaria finalizzata a specificare che dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Articolo 35, Divieto transazioni P.A. con società o enti esteri

L'articolo 35 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo. Tale divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente coinvolto nelle predette operazioni, previsti dalla vigente disciplina antiriciclaggio.


Articolo 36, Monitoraggio finanziario infrastrutture e insediamenti produttivi

L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi prevedendo che venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE. La norma provvede, inoltre, alla copertura finanziaria degli oneri necessari per l'implementazione e la gestione del sistema di monitoraggio finanziario.


Articolo 37, Varianti in corso d'opera

L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici (lettere b), c) e d) dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006). Viene infatti introdotto l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nel corso dell'esame in sede referente il citato obbligo è stato limitato alle sole varianti:

  • relative ad appalti "sopra soglia" (cioè di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di 5.186.000 euro);
  • e di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto.

Sempre in sede referente è stato previsto che tali disposizioni operano fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio previsti dall'art. 7 del Codice dei contratti pubblici.

Si tratta dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che ha una sezione centrale (operante nell'ambito della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) e sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome.

La riscrittura dell'art. 37 operata in sede referente non si è limitata a modificare il comma 1 nel modo testé indicato, ma ha anche introdotto un comma 2 che introduce, per gli appalti "sotto soglia", l'obbligo di comunicazione all'Osservatorio (tramite le sezioni regionali), entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di tutte le varianti in corso d'opera contemplate dall'art. 132.

Rispetto al comma 1 - che riguarda le tipologie di variante derivanti da cause impreviste; dall'intervenuta possibilità di utilizzare nuovi materiali e tecnologie; da rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale; nonché per impreviste difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili - il comma 2 riguarda quindi anche le varianti derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari nonché le varianti necessarie in seguito ad errori/omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.
Si fa notare che per tale ultima tipologia di varianti l'art. 132, lettera e), impone al responsabile del procedimento di comunicarle immediatamente all'Osservatorio e al progettista.

Anche il comma 2, come il comma 1, è finalizzato a consentire le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC.

Il comma 2 dispone altresì che in caso di inadempimento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6, comma 11 del Codice dei contratti.

L'importo della sanzione previsto da tale comma può arrivare fino a 25.822 euro, qualora gli obbligati rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, oppure fino 51.545 euro qualora vengano fornite informazioni non veritiere.

Si segnala che non sono invece previste sanzioni per l'inadempimento degli obblighi indicati al comma 1.


Articolo 38, Processo amministrativo digitale

L'articolo 38 stabilisce un termine certo (sessanta giorni) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico. La Commissione ha introdotto una disposizione che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, introduce nel processo amministrativo l'obbligo - in luogo della mera facoltà - di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. Dall'attuazione di tale disposizione non dovranno derivare oneri per la finanza pubblica.


Articolo 39, commi 1-3, Semplificazione procedure contratti pubblici

L'articolo 39, comma 1, interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici – di cui agli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici - prevedendo sanzioni pecuniarie nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti medesimi e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni. Il riferimento agli "elementi" è conseguente all'approvazione di una modifica nel corso dell'esame in Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

La norma prevede, inoltre, per un verso, la non applicazione della nuova disciplina nei casi di irregolarità non essenziali o nel caso di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni non indispensabili e, per l'altro, la non incidenza delle variazioni intervenute (relativamente alle dichiarazioni), anche a seguito di pronunce giurisdizionali, sull'individuazione della soglia di anomalia delle offerte successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte stesse.

Il comma 2 dell'articolo 39 estende l'applicazione delle predette disposizioni ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.


Articolo 39, comma 3-bis, Modifica della disciplina relativa agli acquisti di beni e servizi

Il comma 3-bis dell'articolo 39, inserito nel corso dell'esame in Commissione, modifica la disciplina dell'obbligo di ricorrere alla CONSIP o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi recentemente introdotta dall'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014. In particolare, la modifica è volta a sopprimere l'ultimo periodo di tale comma, che fa comunque salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.


Articolo 40, Accelerazione giudizi appalti pubblici

L'articolo 40 reca disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici.

In particolare, sono introdotte modifiche all'art. 120 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) che prevedono:

- un termine ordinario di 30 gg per la pronuncia delle sentenze semplificate di TAR e Consiglio di Stato che definiscono il giudizio (il termine è di 60 gg. solo se sorgono esigenze istruttorie, concessione di termini a difesa e integrazione del contraddittorio); la Commissione ha portato il termine ordinario a 45 gg.

- termini più brevi per il deposito delle sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato (20 gg., aumentati a 30 gg. dalla Commissione) e per la pubblicazione del dispositivo (2 gg);

- la subordinazione dell'efficacia delle misure cautelari alla prestazione di una cauzione nonché, in ogni caso, la decadenza delle stesse misure entro 60 gg. La Commissione ha modificato quest'ultima disposizione, prevedendo che: a) vi sia facoltà (e non più l'obbligo, salvo gravi ed eccezionali ragioni) di subordinare l'efficacia della misura cautelare; b) tale ipotesi riguardi anche il caso in cui dalla decisione non derivino effetti irreversibili; c) la cauzione sia commisurata al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore.

La nuova disciplina si applica ai giudizi introdotti con ricorso depositato in data successiva a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

La Commissione ha introdotto poi una disposizione con il fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio: le parti debbono contenere le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti, tenuto conto del valore della controversia, della sua natura tecnica e del valore degli interessi perseguiti dalle parti. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti e il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello. A seguito del rinvio del provvedimento in Commissione, è stato precisato che le norme sul contenimento delle dimensioni degli atti di parte hanno carattere sperimentale e applicazione biennale: al termine del primo anno il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa dovrà effettuare un monitoraggio degli esiti di queste disposizioni.


Articolo 41, Contrasto abuso del processo

L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo. A tal fine:

- stabilisce che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste. La Commissione ha previsto che il pagamento abbia luogo in presenza di motivi manifestamente infondati e ha posto un limite alla discrezionalità del giudice, affermando che comunque tale somma equitativamente determinata non può essere superiore al doppio delle spese liquidate;

- modifica la disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l'importo della sanzione pecuniaria possa essere elevato fino all'1% del valore del contratto.


Articolo 42, Comunicazione telematica processo amministrativo

L'articolo 42 prevede che si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative:

- alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile;

- alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato nel processo penale;

- alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo;

- alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni.

La Commissione, inserendo un ulteriore comma, ha stabilito che nel ricorso o nel primo atto difensivo i difensori debbano indicare un indirizzo di posta elettronica e un recapito fax dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo, che sia diverso da quello del domiciliatario.


Articolo 43, Informatizzazione processo contabile

L'articolo 43 reca norme volte a consentire l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei Conti. La disposizione, che non obbliga all'utilizzo di tali modalità, ma si limita a consentirle ed a salvaguardare gli atti compiuti per via telematica, prescrive il rispetto dei principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e rinvia, ove applicabile, alla disciplina introdotta per il processo civile dal decreto-legge n. 179 del 2012. Spetterà ad un decreto del Presidente della Corte dei conti stabilire le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte. La disposizione chiarisce che il pubblico ministero contabile potrà, sulla base di tali regole tecniche, procedere alle notificazioni per via telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in elenchi pubblici.


Articolo 44, Deposito telematico atti processuali

L'articolo 44 del decreto-legge riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. In particolare dispone che l'obbligo del deposito telematico – oggi previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 – interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

E' inoltre precisato che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. Il Ministro della giustizia può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

In fine è introdotta, a decorrere dal 30 giugno 2015, una disciplina - analoga a quella del procedimenti covile davanti al tribunale - sull'obbligo del deposito degli atti processuali in forma telematica nei procedimenti civili davanti alla corte d'appello.


Articolo 45, Comunicazione sentenza

L'articolo 45 modifica gli articoli 126, 133 e 207 del codice di procedura civile nonchè l'art. 11 delle relative disposizioni di attuazione e transitorie.

In particolare, nel codice di rito civile viene escluso che il processo verbale – compreso quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova - debba essere sottoscritto da altri intervenuti oltre il cancelliere e richiedendo che la notizia alle parti costituite del deposito della sentenza abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa (e non più il solo dispositivo). La Commissione:

- ha precisato, con un'integrazione del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., che la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza non è idonea a far decorrere il termine di 30 giorni per la proposizione delle impugnazioni (di 60 giorni per il ricorso per cassazione); i termini decorrono dalla notificazione della sentenza ex art. 326 c.p.c.;

- ha integrato, per esigenze di coordinamento, la formulazione degli artt. 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Con la prima modifica è esclusa l'applicazione della disciplina del secondo comma dell'art. 111 alle comparse di risposta depositate con modalità telematiche (la norma si riferisce infatti ad ipotesi di nullità per mancata indicazione della data dell'atto cartaceo); è aggiunto un periodo all'art. 137, primo comma, che per analoghi motivi esclude l'applicazione del comma stesso (che prevede l'obbligo di depositare col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata) quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche.


Articolo 45-bis, Contenuto atti di parte e comunicazioni telematiche

L'articolo 45-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, integra il contenuto di una serie di disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via informatica. Nello specifico, sono modificati:

- l'art. 125 c.p.c., relativo al contenuto e alla sottoscrizione degli atti di parte, da cui è soppresso l'obbligo per il difensore di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (rimane solo l'obbligo di indicare il numero di fax);

- l'art. 16-ter del D.L. 179/2012 che: a) ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, esclude dagli elenchi considerati pubblici gli elenchi riservati dei professionisti contenenti i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata; b) chiarisce che la disciplina che identifica i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni (decorrente dal 15 dicembre 2013) si applica anche ai fini della notificazione e comunicazione degli atti del processo amministrativo.

Allo stesso D.L. 179/2012 è aggiunto un art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche) che estende alle notificazioni per via telematica la disciplina dell'art. 147 c.p.c. (ovvero il divieto di notificazione degli atti prima delle ore 7 e dopo le ore 21) precisando che, ove avvenute oltre le ore 21, le notificazioni telematiche si intendono perfezionate alle ore 7 del giorno seguente.

L'art. 45-bis modifica, inoltre, per esigenze di coordinamento, il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) ed il Testo unico spese di giustizia (DPR 115/2002):

  • il riformulato comma 1 dell'art. 136 del Codice del processo amministrativo non prevede più che i difensori debbano indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata dove ricevere le comunicazioni (anche qui rimane solo l'obbligo di indicare un numero di fax). Il nuovo comma precisa, inoltre, che il ricorso al fax è possibile solo quando, per il mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa, non sia possibile fare la comunicazione all'indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi;
  • è, infine, soppresso il riferimento alla posta elettronica certificata anche nel comma 3-bis dell'art. 13 del T.U. spese di giustizia che prevede ora un aumento della metà del contributo unificato solo nel caso in cui il difensore non indichi il proprio numero di fax (ovvero la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso).

Nel nuovo comma 1 dell'art. 136 del Codice del processo amministrativo, anzichè la formulazione "recapito di fax", pare più opportuno ricorrere a quella più corretta di "numero di fax" (già utilizzata nel modificato art. 125 del codice di procedura civile nonchè negli artt. 133, 134, 176, 183 e 366 dello stesso Codice).


Articolo 46, Notificazioni telematiche

L’articolo 46, comma 1, modificando in più parti la legge n. 53 del 1994, reca disposizioni sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati. In particolare, la disposizione generalizza anche per queste notificazioni l’utilizzo della posta elettronica certificata; esclude che per procedervi sia necessaria l’autorizzazione del consiglio dell’ordine ed esonera, in caso di impiego di questa modalità, dal pagamento delle imposte di bollo. La Commissione ha aggiunto una disposizione in base a cui, se l'avvocato deve fornire prova dell'avvenuta notificazione e ciò non sia possibile con modalità telematiche, dovrà realizzare una copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti informatici così riprodotti.

Il comma 2 esclude che la notificazione per via telematica da parte dell’avvocato possa applicarsi nel settore della giustizia amministrativa.


Articolo 47, Indirizzi PEC delle P.A.

L'articolo 47 reca disposizioni in tema di digitalizzazione della giustizia, fissando al 30 novembre 2014 il termine (originariamente individuato nel 17 giugno 2013 e dunque ampiamente scaduto) entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni per via telematica.


Articolo 48, Vendite telematiche di cose mobili pignorate

L'articolo 48 reca una disposizione in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore. Modificando l'art. 530 del codice di procedura civile, il decreto-legge prevede che le vendite di cose mobili pignorate, disposte a decorrere da un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione, debbano essere interamente effettuate (dal deposito della cauzione, alla presentazione delle offerte, allo svolgimento della gara, al pagamento del prezzo) con modalità telematiche. L'eccezione a questa regola è consentita solo quando l'utilizzo delle modalità telematiche sia ritenuto dal giudice pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il celere svolgimento della procedura.


Articolo 49 - Informatizzazione processo tributario

L'articolo 49 consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato; in tal caso la parte che sta in giudizio personalmente deve indicare la propria PEC nel ricorso. Qualora la parte non abbia comunicato la PEC o questa non funzioni correttamente per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni nel corso del giudizio sono eseguite mediante deposito degli atti in segreteria della Commissione tributaria.

L'invito al pagamento del contributo unificato può essere notificato anche mediante PEC.


Articolo 50, Ufficio per il processo

L'articolo 50 introduce l'ufficio del processo presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello. E', a tal fine, aggiunto al D.L. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), un nuovo articolo 16-octies che prevede presso detti uffici una specifica struttura organizzativa composta:

  • da personale di cancelleria;
  • da giovani laureati che svolgono presso detti uffici tirocinio formativo di 18 mesi (ex art. 73 del D.L. 69/2013) ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense (ex art. 37, D.L. 98/2011). La Commissione ha specificato che si tratta della formazione professionale "dei laureati";
  • da lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari già previsto dalla legge di stabilità per il 2014. A seguito del rinvio in Commissione è stato precisato che spetta ad un DM determinare - a risorse finanziarie invariate - numero e criteri per la selezione di questi lavoratori, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze giudiziarie.

Solo per le corti d'appello, detto ufficio è composto anche dai giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell'arretrato civile (ex art. 62, D.L. 69/2013); dell'ufficio del processo presso i tribunali sono chiamati a far parte anche i GOT (giudici onorari di tribunale), previsti dall'art. 42-ter dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941).

Le disposizioni attuative dell'ufficio del processo sono di competenza del Ministero della giustizia e del CSM.

Viene, poi, integrato il contenuto dell'art. 73 del citato D.L. 69/2013 con la previsione che:

- il tirocinio formativo può essere svolto anche presso le procure della Repubblica. La Commissione ha esteso tale possibilità anche agli uffici requirenti di secondo grado e ha soppresso la disposizione che limita lo svolgimento dello stage formativo, con riferimento al procedimento penale, esclusivamente presso il giudice del dibattimento;

- l'esito positivo del tirocinio formativo (come attestato dal magistrato formatore) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario. Analogamente, è riconosciuto come titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per 18 mesi presso l'Avvocatura dello Stato.

A seguito del rinvio del provvedimento in Commissione è stata espunta dal testo una ulteriore disposizione - già introdotta dalla stessa Commissione nel corso dell'esame - che riconosceva un punteggio aggiuntivo di 3 punti a chi avesse conseguito un esito positivo dello stage e avesse conseguito il giudizio di idoneità nel concorso per l'accesso in magistratura.


Articolo 50-bis, Formazione presso gli uffici giudiziari

L'articolo 50-bis, introdotto dalla Commissione, prevede che in favore degli ammessi a un periodo di formazione presso gli uffici giudiziari in base all'art. 73 del decreto-legge 69/2013 sia attribuita una borsa di studio in misura non superiore a 400 euro mensili e comunque nei limiti della quota del Fondo unico giustizia spettante al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia, saranno determinate annualmente le risorse destinate alle borse di studio e i requisiti per l'attribuzione delle stesse, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), oltre ai termini e alle modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.


Articolo 51, comma 1, Apertura cancellerie tribunali e Corti di appello

L’articolo 51, comma 1, modifica la legge n. 1196 del 1960 sull’ordinamento delle cancellerie, per specificare che le cancellerie dei tribunali e delle Corti d’appello devono essere aperte al pubblico per almeno 3 ore ogni giorno feriale, rispetto alle 5 ore giornaliere prescritte per tutte le altre cancellerie e segreterie giudiziarie; la modifica era determinata dall’esigenza di consentire agli uffici di poter dedicare una parte dell’orario di lavoro allo svolgimento delle attività connesse con il deposito telematico degli atti. La Commissione ha modificato il testo portando l'orario di apertura al pubblico in ogni giorno feriale a 4 ore: una in più rispetto a quanto previsto dal decreto-legge, una in meno rispetto alle cancellerie degli altri uffici giudiziari.


Articolo 51, comma 2, Termini deposito telematico atti processuali

L'articolo 51, comma 2 specifica le modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali civili, intervenendo sull’art. 16-bis del D.L. 179/2012, che ha previsto, con decorrenza 30 giugno 2014, il deposito obbligatorio per via telematica degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (in argomento v. anche art. 44 del decreto-legge in commento). Il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche apportate in Commissione, specifica che:

- anche a tale deposito, che si considera avvenuto al momento in cui il gestore della posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna, si applicano le disposizioni sulla proroga di diritto della scadenza quando la stessa si verifichi in giorno festivo o prefestivo;

- se il messaggio di posta elettronica è troppo “pesante” per le specifiche tecniche del sistema, può essere suddiviso in diversi invii e sarà ritenuto tempestivo quando l’invio sarà completato entro la fine del giorno di scadenza del termine.


Articolo 52, Poteri autentica ausiliari e difensori

L’articolo 52 riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice.

In particolare, prevede che le copie informatiche di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché di provvedimenti di quest’ultimo - presenti nei fascicoli informatici – equivalgano all’originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere. L’attestazione di conformità può essere effettuata dagli avvocati e dai professionisti nominati dal giudice; a tali soggetti l’articolo 52 attribuisce poteri di autentica con riguardo agli atti contenuti nel fascicolo informatico. La Commissione ha introdotto una disposizione che precisa i requisiti che deve avere il duplicato informatico di un documento informatico.

L’articolo 52 disciplina poi il domicilio digitale, prevedendo la notificazione all’indirizzo PEC, quando il difensore ne è munito, con riguardo ai casi in cui la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario.

Inoltre, si prevede che il diritto di copia (con o senza certificazione di conformità) non sia dovuto quando la copia è estratta dai fascicoli informatici dai soggetti abilitati.


Articolo 53, Copertura finanziaria

L'articolo 53 dispone la copertura finanziaria per le minori entrate per l'Erario conseguenti all'attuazione delle disposizioni del capo II, volte a garantire l'effettività dell'attuazione del processo telematico (18 mln per il 2014 e 52,5 a decorrere dal 2015). Le risorse necessarie sono reperite mediante un generalizzato aumento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nel processo civile, all'occorrenza modificando gli importi dell'art. 13 del DPR 115 del 2002 (TU spese di giustizia).


Articolo 54, Entrata in vigore

L'articolo 54 reca la clausola sull'entrata in vigore del decreto.