Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari - D.L. 90/2014 - A.C. 2486 - Sintesi del contenuto ed elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2486/XVII   DL N. 90 DEL 24-GIU-14
Serie: Progetti di legge    Numero: 196
Data: 25/06/2014
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2014 0090   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
UFFICI GIUDIZIARI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


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Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

1 luglio 2014
Sintesi del contenuto ed elementi per l'istruttoria legislativa


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Precedenti decreti-legge sulla stessa materia|Motivazioni della necessità ed urgenza|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Attribuzione di poteri normativi|Collegamento con lavori legislativi in corso|


Contenuto

Il D.L. 90/2014, è stato pubblicato nella G.U. del 24 giugno e, dunque, è in vigore dal 25 giugno.

Esso è composto da 54 articoli, suddivisi in 4 titoli, riguardanti, rispettivamente:

- misure urgenti per l’efficienza della p.a. e per il sostegno dell’occupazione (artt. 1-23);

- interventi urgenti di semplificazione (artt. 24-28);

- misure urgenti per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (artt. 29-37);

- misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico (artt. 38-54).


TITOLO I: Misure urgenti per l'efficienza della PA e per il sostegno dell'occupazione (Articoli 1-23)

L’articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio e l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici (requisito contributivo).

In particolare, il comma 1 abroga tutte le disposizioni che disciplinano l’istituto del trattenimento in servizio (ossia l’articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992, l’articolo 72, commi 8-10, del decreto-legge n. 112/2008 e l’articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78/2010).

Il comma 2 detta la disciplina transitoria, prevedendo che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono revocati.

Il comma 3 prevede una deroga, per il personale delle varie magistrature, alla revoca dei trattenimenti in servizio di dipendenti delle pubbliche amministrazioni disposta dal precedente comma 2. Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari possono, infatti, essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2015 (o, se di data anteriore, fino alla data di scadenza) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli Avvocati dello Stato.

Il comma 4 al fine di garantire la funzionalità dell’Amministrazione della Difesa, prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2015, può essere trattenuto in servizio il personale militare collocato in ausiliaria che sia stato richiamato in servizio ai sensi degli articoli 992 e 993 del Codice dell’ordinamento militare (ausiliaria).

Il comma 5 amplia l’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, estendendolo al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il comma 6 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo in esame, quantificati in 2,6 milioni per il 2014, 75,2 milioni per il 2015, 113,4 milioni per il 2016, 123,2 milioni per il 2017 e in 152,9 milioni a decorrere dal 2018. In particolare, con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni 2015 e successivi, il comma dispone l’aumento degli obiettivi di risparmio attesi dalla spending review a decorrere dal 2015, rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014. In connessione ai maggiori obiettivi di risparmio, si provvede altresì ad aumentare il complesso degli accantonamenti indisponibili da costituire sugli stanziamenti rimodulabili del bilancio dello Stato, nelle more della definizione degli interventi correttivi di spending review. Gli oneri relativi all’anno 2014, sono posti a carico del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all’articolo 9, comma 8, del D.L. n. 457/1997.

L’articolo 2 disciplina la procedura per l’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati dal parte del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con misure dirette a favorire la conclusione dell’iter. Il CSM deve provvedere quindi: nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine di otto anni, previsto come limite massimo di permanenza nella funzione direttiva o semidirettiva; entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza, negli altri casi.

In caso di ingiustificata inosservanza dei termini, il Comitato di presidenza provvede alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro trenta giorni deve formulare una proposta. La nuova disciplinasi applica alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

E’ poi ridotto da quattro a due anni, in via transitoria (per il conferimento di funzioni relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015), il termine minimo in servizio che deve essere assicurato dai magistrati che concorrono per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive.

In fine è modificato il regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti riguardanti i magistrati, con una delimitazione dell’area del controllo del giudice amministrativo e alcune eccezioni rispetto al regime ordinario del procedimento per l’ottemperanza.

L’articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di turn over nelle P.A..

In particolare:

  • si rimodulano le limitazioni al turn over per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il quinquiennio 2014-2018; in particolare, per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell’anno precedente, vengono confermati i limiti attuali (20% nel 2014, 40% nel 2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017, 100% nel 2018), pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità assunzionali), che la base di calcolo è costituita dal solo personale “di ruolo”, inoltre, il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell’anno precedente (c.d. limite capitario) viene eliminato (comma 1);
  • si dispone una analoga rimodulazione delle limitazioni al turn over negli enti di ricerca (comma 2);
  • si stabilisce una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzione di cui ai commi 1 e 2 (comma 3), prevedendo al contempo un monitoraggio delle assunzioni stesse (comma 4);
  • di prevede un graduale aumento delle percentuali diturn over (con conseguente incremento delle facoltà assunzionali (60% nel biennio 2014-2015, 80% nel biennio 2016-2017, 100% nel 2018) per gli enti territoriali, per il quinquiennio 2014-2018 (comma 5);
  • si prevede la non applicazione dei richiamati limiti assunzionali al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo (comma 6);
  • a fini di coordinamento legislativo, infine, si provvede all’abrogazione o alla modifica di specifiche norme previgenti in materia (commi 7-10).

L’articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione. In particolare, si prevede la pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, dei bandi volti a indicare i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni; la possibilità, in via sperimentale, di operare trasferimenti tra sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza; l’istituzione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di un portale per l’incontro tra domanda e offerta di mobilità. Si stabilisce, inoltre, che le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono medesima unità produttiva, all’interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa. Infine, si istituisce un Fondo destinato al miglioramento dell’allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità (con priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari), con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015.

L’articolo 5 reca disposizioni sulle gestione personale pubblico in eccedenza e sulla mobilità di personale tra diverse società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

In particolare, oltre a stabilire che gli elenchi del personale in eccedenza debbano essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni, introduce la possibilità per i dipendenti in disponibilità, al fine di ampliare le loro possibilità di ricollocazione, di chiedere la ricollocazione in una qualifica o in una posizione economica inferiore; si prevede, inoltre, che i dipendenti in mobilità possano essere comandati presso altre amministrazioni o avvalersi dell’istituto dell’aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.

Per quanto riguarda la mobilità tra società partecipate, viene introdotta la possibilità per il personale in eccedenza di chiedere la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società controllata.

L’articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza, né conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito.

Il divieto trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e non riguarda, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali.

L’articolo 7 dispone la riduzione del 50%, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti. Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali.

L’articolo 8 rende maggiormente stringente la disciplina sul collocamento “fuori ruolo” dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato, che intendano assumere incarichi extragiudiziari. In particolare, la disposizione prevede l’obbligatorio collocamento in “fuori ruolo” quando questi soggetti intendano assumere non solo incarichi di capo di gabinetto bensì qualsiasi ufficio di diretta collaborazione, comunque denominato. Il decreto-legge vieta inoltre il ricorso all’istituto dell’aspettativa, utilizzato per arginare il limite decennale - introdotto dalla legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012) – al collocamento fuori dai ruoli nell’arco della carriera. Introduce inoltre una disciplina transitoria per gli incarichi in corso e fa salvi i provvedimenti di aspettativa già concessi.

Infine, l’art. 8 prevede la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato.

L’articolo 9 propone una sostanziale riforma della disciplina dei compensi professionali liquidati ad “avvocati pubblici” (avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni.

Sono, a tal fine, abrogati:

  • l’articolo 1, comma 457, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che, per il triennio 2014-2016, aveva ridotto i compensi di dipendenti o dirigenti delle pubbliche amministrazioni – compreso il personale dell’Avvocatura dello Stato - in relazione ai successi nei processi in cui questi hanno rappresentato l’amministrazione;
  • l’articolo 21, comma 3, del R.D. 1611/1933(T.U. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) che prevede i compensi (a carico dell’Erario) in favore degli avvocati della P.A.: per le transazioni che seguono a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione; in caso di compensazione (sia integrale che parziale) delle spesein cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti.

L’art. 9 prevede che, in caso di sentenza favorevole alla PA, il 10% delle spese legali recuperate e poste a carico delle controparti sia ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Una deroga esplicita alla disciplina descritta è prevista in favore degli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali (la deroga non riguarda quindi gli avvocati dello Stato).

Nell’ipotesi, infine, che il giudice decida la compensazione integrale delle spese (comprese quelle di transazione a seguito di sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche), ai dipendenti avvocati pubblici non sono corrisposti compensi professionali. Sulla base della normativa abrogata, tali compensi sarebbero dovuto essere corrisposti dall’Erario.

Una specifica norma transitoria prevede che tale ultima disposizione nonché la indicata disciplina derogatoria per gli avvocati non dirigenti della PA si applicano alle sentenze depositate dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L’articolo 10 abolisce l’attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali.

L’articolo 11 modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali (commi 1 e 2) e nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (comma 3). Si interviene, inoltre, sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali (comma 4).

In sintesi, viene aumentato dal 10 al 30% dei posti della pianta organica, la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato e si prevede l’obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi. Inoltre, se i contratti sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, questi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, mentre la disciplina previgente prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro e l’eventuale riassunzione, subordinata alla vacanza del posto in organico.

In secondo luogo, si fissa un limite massimo (pari al 10% della dotazione organica) al numero di incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo determinato dalle regioni e (con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Infine, si stabilisce il divieto di effettuare attività gestionale al personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale (sindaci, presidenti di provincia e assessori).

L’articolo 12 istituisce, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, un apposito Fondo destinato a reintegrare l’INAIL dell’onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni (nel limite di spesa di 10 milioni di euro) in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio delle comunità locali.

L’articolo 13 dispone che gli incentivi e i compensi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici - contemplati dai commi 5 e 6 dell’art. 92 Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) – non vengano più corrisposti alpersonale con qualifica dirigenziale, in ragione dell’onnicomprensività del relativo trattamento economico (nuovo comma 6-bis dell’art. 92 del Codice).

L’articolo 14 riguarda, anzitutto,l’abilitazione scientifica nazionale, che attesta la qualificazione scientifica necessaria per l’accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato.

In particolare, prevede:

  • il differimento (dal 31 maggio 2014) al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni riferiti alla tornata 2013, avviata con decreto direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013;
  • la sospensione, per il 2014, dell’indizione della procedura annuale di abilitazione scientifica nazionale, nelle more della revisione della disciplina.
Il termine del 31 maggio 2014 – oltre il quale si sarebbero dovute avviare le procedure di sostituzione della commissione – era stato fissato con D.D. 1236 del 1° aprile 2014.
Per il secondo aspetto, si segnala che il 18 giugno 2014 la VII Commissione ha approvato la risoluzione 8-00064, che ha impegnato il Governo a migliorare, sotto vari aspetti, la normativa in materia.

Inoltre, l’art. 14 differisce (dal 31 ottobre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all’art. 1, co. 24, della L. 220/2010 e all’art. 29, co. 9, della L. 240/2010.

Il termine del 31 ottobre 2014 era stato fissato dall’art. 3, co. 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.

L’articolo 15 reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica.

In particolare, specifica che la riduzione della durata dei corsi - da disporre con un decreto interministeriale che doveva essere emanato entro il 31 marzo 2014 e che al momento non è ancora intervenuto - si applica a decorrere dall’a.a. 2014-2015.

Inoltre, autorizza l’ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti. Al relativo onere si provvede per il 2014 utilizzando quota parte delle entrate derivanti dalle contabilità speciali scolastiche non più alimentate dal 1° gennaio 2013 (art. 7, co. 39, D.L. 95/2012L. 135/2012), per il 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Infine, prevede che anche per la partecipazione alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione medica è dovuto dai candidati un diritto di segreteria, nella misura massima di 100 euro. Le entrate sono riassegnate al MIUR per la copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.

A tal fine, si prevede l’applicazione della procedura già prevista per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 54, L. 183/2011), poi estesa ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura (art. 4, co. 15, D.L. 101/2013-L. 125/2013).

L’articolo 16 interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche, eliminando l’obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblicie dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi, ferma restando la necessità dell’intesa tra amministrazione pubblica e società interessata per nomina della maggioranza dei componenti i consigli; viene inoltre ribadito, ampliandone l’ambito di applicabilità, il vigente criterio di onnicomprensività del trattamento economico per i membri medesimi, se dipendenti dall’amministrazione pubblica o dalla società. Le norme si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all’entrata in vigore del decreto legge.

L’articolo 17, comma 1, prevede la creazione di un sistema informatico, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, in cui le pubbliche amministrazioni inseriscono i dati relativi agli enti pubblici e privati vigilati e le proposte di riordino e razionalizzazione degli stessi. Trascorsi 3 mesi dall'abilitazione all'inserimento, è fatto divieto a tali amministrazioni di compiere qualsiasi atto nei confronti degli enti rispetto ai quali i dati e le proposte non sono stati immessi nel sistema.

Il comma 2 stabilisce inoltre che, entro il medesimo termine e con le stesse modalità, il Dipartimento della funzione pubblica predispone un sistema informatico di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati, in cui le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente responsabile.

I commida 3 a 5 riguardano l’acquisizione delle informazioni relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, che vengono concentrate, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in un’unica banca dati gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di semplificare gli adempimenti in capo alle amministrazioni. E’ inoltre abrogata, a decorrere dalla medesima data, la normativa in materia di pubblicità delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, recate dai commi da 587 a 591 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

L’articolo 18, commi 1 e 2, sopprime – con decorrenza 1° ottobre 2014 – tutte le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ad eccezione di quella di Bolzano. Vengono dunque soppresse le seguenti sedi del TAR: Brescia, Catania, Latina, Lecce, Parma, Pescara , Reggio calabria e Salerno. Spetterà ad un DPCM – da emanare entro il 15 settembre 2014 - definire le modalità attuative della soppressione, quanto al trasferimento del contenzioso pendente e al trasferimento del personale. A partire dalla entrata in vigore della legge di conversione, ogni ricorso dovrà essere presentato alla sede del Tar del capoluogo di regione.

Il comma 3 dell’articolo 18 prevede la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

Il comma 4 dell’articolo 18 modifica l’organizzazione del Tavolo permanente per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, mentre la norma previgente individuava il presidente nel Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, posto a capo di un'apposita struttura di missione. L'incarico di Commissario e la struttura di missione vengono così soppressi.

L’articolo 19 prevede la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Contestualmente, si prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni dell’AVCP all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); a tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell’ANAC presenta un piano di riordino dell’Autorità stessa, che deve essere approvato con DPCM (commi 1-4). Nelle more dell'approvazione di tale piano, il Presidente dell'ANAC provvede allo svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa AVCP (comma 8).

Inoltre, sono ridefinite le attribuzioni spettanti all’ANAC. In particolare, si attribuisce all’Autorità: il potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti (commi 5-6); le funzioni in materia di prevenzione della corruzione attualmente svolte dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 1 della L. 190/2012 (co. 15). Al Presidente dell’Autorità è assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell’Expo 2015 (co. 7).

Sono, invece, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni, attualmente svolte dall’ANAC, in materia di misurazione e valutazione della performance, che dovranno essere riordinate con regolamento di delegificazione (co. 9-11). Tale riordino è completato con la soppressione del Comitato tecnico-scientico per il controllo strategico che operava presso la Presidenza del Consiglio (co. 14). L'Autorità nazionale anticorruzione perde, altresì, le funzioni in materia di qualità dei servizi pubblici (co. 12 e 13).

L’articolo 20 prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all’assemblea dell’Associazione FORMEZ PA - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di un commissario straordinario. A decorrere dalla nomina del Commissario decadono gli organi attualmente in carica, ad eccezione dell'Assemblea e del collegio dei revisori.

Compito del Commissario è di assicurare la continuità nella gestione delle attività dell’Associazione nonché la prosecuzione dei progetti in corso, nonché la presentazione di uno specifico piano al richiamato Ministro entro il 31 ottobre 2014 per salvaguardare i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell’Associazione

L’articolo 21 unifica le scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni. In particolare, sopprime la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, l’Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno, il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell’amministrazione prive di centro residenziale ed assegna le funzioni degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), di cui si prevede una riorganizzazione per dipartimenti (co. 1 e 3). Inoltre, introduce nel Comitato di gestione della Scuola nazionale rappresentanti delle Scuole soppresse (co. 2) e detta disposizioni in ordine al personale docente della Scuola superiore dell’economia e delle finanze e del personale non docente degli organismi soppressi (co. 4-6).

L’articolo 22, al comma 1, esclude la possibilità che i componenti di un’autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra autorità nei due anni successivi. Il comma 2 introduce per i componenti degli organi di vertice ed i dirigenti a tempo indeterminato della Consob il divieto di intrattenere rapporti con i soggetti regolati, operanti nel settore di riferimento per i quattro successivi alla cessazione dell’incarico. Lo stesso divieto, che è già previsto dalla normativa vigente per i componenti delle autorità di regolazione dei servizi pubblici, viene esteso ai dirigenti a tempo indeterminato delle stesse autorità (comma 3).

Il comma 4 introduce una nuova procedura per la gestione unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie Autorità amministrative indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni. Il comma 5 prevede che dal 1° luglio 2014 le Autorità amministrative indipendenti richiamate, riducano il trattamento economico accessorio di tutto il loro personale in misura non inferiore al 20%.

Il comma 6 dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2014 gli organismi indicati al comma 1 riducano la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge al fine di rispettare tali limiti.

Il comma 7 prevede la gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità.

Il comma 8 assoggetta anche le autorità amministrative indipendenti alle disposizioni in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione.

L’articolo 22, commi 9 e 10, prevede che l’Agenzia del Demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune di alcune autorità indipendenti (Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali). Tali Autorità vi devono trasferire i propri uffici entro il 30 giugno 2015.

Una analoga procedura (individuazione entro il 30/09/14 da parte del Demanio di immobili contigui da adibire a sede comune e trasferimento degli uffici entro il 30/06/15) è prevista per le sedi in Roma della Consob, dell’Antitrust, del Garante della privacy e dell’Autorità anticorruzione, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza e in modo da assicurare che le predette Autorità abbiano non più di due sedi comuni.

E’ abrogata la norma che dispone che più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.

Il comma 11 dell’articolo 22 prevede, al primo periodo, l’applicazione, a decorrere dal 1° ottobre 2014, anche all’Autorità di regolazione dei trasporti della disposizione del comma 9 dell’articolo 22 in ordine all’individuazione di una sede comune in uno o più edifici contigui per diverse autorità indipendenti. Conseguentemente si sopprime la previsione che la sede dell’Autorità sia individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino.

L’articolo 22, comma 12, attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio (e non più del TAR Lombardia) le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

L’articolo 22, ai commi da 13 a 16, reca disposizioniconcernenti l’ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

Per effetto delle norme in esame i componenti della Consob tornano ad essere cinque (dal precedente numero di tre, così ridotto dal D.L. n. 201 del 2011), a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

Sono apportate le conseguenti modifiche di coordinamento all’ordinamento della Consob, ripristinando la maggioranza qualificata, pari ad almeno quattro voti, per l’adozione di determinate delibere. La decorrenza delle norme sulle maggioranze qualificate è fissata (comma 16) alla data di nomina dell’ultimo dei cinque componenti della Consob.

Il comma 15 quantifica gli oneri derivanti dall’innalzamento del numero dei componenti della Consob in 480.000 euro annui, cui si fa fronte nell’ambito del bilancio della stessa Consob mediante risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

L’articolo 23 interviene su alcune disposizioni della L. 56/2014, in materia di città metropolitane e di province.

In particolare, la competenza ad approvare lo statuto delle città metropolitane, entro il 31 dicembre 2014, è espressamente attribuita alla conferenza metropolitana, anziché al consiglio metropolitano. Viene altresì disciplinato il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società che operano in relazione ad infrastrutture connesse all’EXPO 2015 (eseguendo gli adempimenti necessari per il trasferimento entro il 30 giugno 2014), ed i successivi passaggi finalizzati al trasferimento delle medesime partecipazioni alla città metropolitana ed alla nuova provincia di Monza e Brianza, da effettuare entro il 31 dicembre 2016. Contestualmente al subentro della regione Lombardia, viene disposta la decadenza (che ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi) dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società coinvolte in tale procedura. Le medesime previsioni riguardanti la decadenza degli organi societari si applicano alla fase successiva.

L’articolo interviene, infine, sulla disciplina della costituzione degli organi della provincia in sede di prima applicazione, stabilendo espressamente che le scadenze previste dalla legge per l’indizione e lo svolgimento delle elezioni riguardino il presidente della provincia oltre che il consiglio provinciale. Viene infine specificato che, nelle province commissariate, l’assunzione delle funzioni da parte dei commissari avviene dal 1° luglio 2014 e che gli incarichi commissariali sono svolti a titolo gratuito.


TITOLO II: Interventi urgenti di semplificazione (Articoli 24-28)

L’articolo 24 stabilisce che il Consiglio dei ministri approva entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata, l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 che contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa, comuni a Stato, regioni e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per l’attuazione delle relative misure. In particolare, l’Agenda contempla la sottoscrizione di accordi ed intese con le regioni e l’istituzione di un comitato interistituzionale presso la Conferenza unificata (comma 1). Inoltre, dispone che le amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese (comma 2). Nei settori dell’edilizia e dell’avvio delle attività produttive l’adozione della modulistica è oggetto di accordo concluso in sede di Conferenza unificata (comma 3).

L’articolo 25 contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità. Le disposizioni sono finalizzate all’eliminazione di duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione.

Le disposizioni di semplificazione riguardano:

  • le procedure necessarie per la revisione, il rinnovo o l’estensione della patente di guida richiesta dai mutilati e minorati fisici (commi 1 e 2);
  • la regolamentazione della sosta/parcheggio degli invalidi muniti di specifico contrassegno (comma 3);
  • lo snellimento delle procedure per l’accertamento della permanenza della minorazione civile o della disabilità con riduzione dei termini obbligatori entro i quali effettuare le visite di accertamento ordinarie e provvisorie e ampliamento delle fattispecie per cui possono essere effettuati gli accertamenti provvisori (comma 4);
  • la garanzia per il disabile o l’invalido civile della continuità dell’erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età (commi 5 e 6);
  • l'esclusione, per i soggetti affetti dalle menomazioni o dalle patologie stabilizzate o ingravescenti elencate nel D.M. 2 agosto 2007, dalle visite INPS di verifica della permanenza dello stato invalidante (commi 7 e 8);
  • la facoltà per la persona disabile affetta da invalidità uguale o superiore all'80% di non sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni (comma 9).

L’articolo 26 semplifica le procedure prescrittive dei medicinali utilizzati per il trattamento delle patologie croniche e delle malattie rare.

In attesa della sostituzione, sull’intero territorio nazionale, della ricetta cartacea con la ricetta elettronica, il medico può prescrivere fino ad un massimo di sei confezioni, per ricetta, di medicinali da utilizzare per le patologie croniche e per le malattie rare. I farmaci prescritti devono essere utilizzati dal paziente, da almeno sei mesi. La durata della prescrizionenon può comunque superare i 180 giorni di terapia.

L’articolo 27 reca la razionalizzazione e semplificazione di diverse disposizioni vigenti in ambito sanitario.

ll comma 1, incidendo sull’articolo 3 del D.L. 158/2012 - L.189/2012, interviene in tema di responsabilità professionale dell’esercente la professione sanitaria. Vengono dettate limitate modifiche ai criteri cui è tenuto ad uniformarsi il provvedimento regolamentare – non ancora emanato – incaricato di disciplinare le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie, specificando che:

  • la copertura assicurativa, che sarà garantita da un apposito fondo di nuova costituzione, sia contenuta nei limiti delle risorse del fondo stesso, anche per assicurare il rispetto della clausola di invarianza degli oneri finanziari;
  • la misura del contributo dei professionisti al finanziamento del fondo sia determinata dal soggetto gestore del fondo anziché, come attualmente previsto, in sede di contrattazione collettiva.

Il comma 2, mediante la soppressione del comma 3 dell’articolo 8-ter del D.Lgs. 502/1992, elimina la necessità, per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, dell’acquisizione, da parte del comune, della verifica di compatibilità del progetto da parte della regione, da effettuarsi secondo determinati criteri.

I commi 3 e 4 incidono sulla composizione del Consiglio superiore di sanità, di cui all’articolo 7 del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, riducendo da quaranta a trenta i componenti non di diritto, e prevedendo, al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la decadenza automatica di tutti i componenti in carica e la ricostituzione dell’organo, con decreto del Ministro della salute, nella nuova composizione prevista.

L’articolo 28 dimezza l’importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio. Si tratta della principale fonte di finanziamento per il sistema camerale, costituendo circa il 70% delle entrate.


TITOLO III: Misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (Articoli 29-37)

L’articolo 29 reca disposizioni sulle c.d. white list, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati. In particolare, il comma 1 – novellando la legge anticorruzione (n. 190 del 2012, art. 1, comma 52) - prevede l’obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardianie di cantieri) nei suddetti elenchi (oggi l’iscrizione è facoltativa). Per quelle imprese l’iscrizione alla white list assorbe i contenuti della comunicazione e dell’informazione antimafia. In base al comma 2, in via transitoria, e per un massimo di 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge, si prevede che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla white list. Si presume, infatti, che l’obbligatorietà dell’iscrizione comporti un elevato numero di domande e dunque un rallentamento dei tempi per le verifiche prefettizie e si intende evitare che questo determini un rallentamento nelle procedure di affidamento dei lavori. Laddove la prefettura dovesse poi negare l’iscrizione, gli affidamenti saranno revocati, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

L’articolo 30 attribuisce al Presidente dell’ANAC una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015. Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, si prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell’ANAC.

L’articolo 31 modifica l’art. 54-bis del TU sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, disposizione introdotta dalla cd. legge Severino in materia di anticorruzione (L. 190 del 2012).

Viene previsto dall’art. 31 che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).

Tale disposizione ha natura di coordinamento con le nuove funzioni assegnate all’Autorità dal decreto-legge in esame (v. art. 19, comma 5).

L’articolo 32, nell’ambito dell’attività di prevenzione della corruzione, detta una serie di misure per la gestione di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per delitti contro la PA, in relazione all’attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite ovvero in presenza di fatti gravi e accertati, anche in seguito a denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione.

In tali ipotesi, il Presidente dell’ANAC può proporre al Prefetto competente o di assumere direttamente il controllo dell’impresa attraverso un’amministrazione straordinaria temporanea (fino all’esecuzione del contratto) oppure di imporre all’impresa di rinnovare gli organi sociali. Il Prefetto – fatte le proprie valutazioni - provvede con decreto alla rinnovazione degli organi sociali se l’impresa non si adegua spontaneamente entro 30 giorni; nei casi più gravi, entro 10 gg, nomina fino ad un massimo di 3 amministratori in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge. L’amministrazione straordinaria temporanea è considerata di pubblica utilità e gli amministratori rispondono per eventuali diseconomie solo in caso di dolo o colpa grave. Ipotesi di revoca del decreto di nomina degli amministratori sono l’adozione di provvedimento di sequestro, confisca o amministrazione giudiziaria dell’impresa aggiudicatrice dell’appalto.

Durante l’amministrazione straordinaria, i pagamenti all’impresa non sono sospesi ma l’utile d’impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratoti via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo

Se le citate indagini penali riguardano membri di organi societari diversi da quelli dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, l’art. 32 prevede, anziché l’amministrazione straordinaria temporanea , la possibile nomina di tre esperti da parte del Prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell’impresa.

Le misure di amministrazione, sostegno e monitoraggio introdotte dall’art. 32 si applicano anche se l’impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto; quest’ultimo informa dell’adozione delle misure il Presidente dell’ANAC. Le misure sono comunque revocate o cessano di produrre effetti all’esito di procedimenti penali e di prevenzione.

L’articolo 33 prevede la possibilità, per la società Expo 2015 p.a., di chiedere che l’Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.

L’articolo 34 precisa che restano a carico della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario, nonché quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato.

L’articolo 35 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo. Tale divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente coinvolto nelle predette operazioni, previsti dalla vigente disciplina antiriciclaggio.

L’articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi prevedendo che venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE. La norma provvede, inoltre, alla copertura finanziaria degli oneri necessari per l’implementazione e la gestione del sistema di monitoraggio finanziario.

L’articolo 37 sottopone al controllo dell’ANAC l’effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici (art. 132 del D.Lgs. 163/2006). Viene infatti introdotto l’obbligo di trasmissione all’ANAC, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d’opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.


TITOLO IV: Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (Articoli 38-54)

L’articolo 38 stabilisce un termine certo (sessanta giorni) per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico.

L’articolo 39 interviene sulla disciplina dell’attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici – di cui agli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici - prevedendo sanzioni pecuniarie nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti medesimi e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni. Ulteriori modifiche prevedono, per un verso, la non applicazione della nuova disciplina nei casi di irregolarità non essenziali o nel caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili e, per l’altro, la non incidenza delle variazioni intervenute (relativamente alle dichiarazioni), anche a seguito di pronunce giurisdizionali, sull’individuazione della soglia di anomalia delle offerte successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte stesse.

L’articolo 40 reca disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici.

In particolare, sono introdotte modifiche all’art. 120 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) che prevedono:

- un termine ordinario di 30 gg per la pronuncia delle sentenze semplificate di TAR e Consiglio di Stato che definiscono il giudizio (il termine è di 60 gg solo se sorgono esigenze istruttorie, concessione di termini a difesa e integrazione del contraddittorio);

- termini più brevi per il deposito delle sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato (20 gg) e per la pubblicazione del dispositivo (2 gg);

- la subordinazione dell’efficacia delle misure cautelari alla prestazione di una cauzione nonché, in ogni caso, la decadenza delle stesse misure entro 60 gg.

La nuova disciplina si applica ai giudizi introdotti con ricorso depositato in data successiva a quella dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L’articolo 41 introduce misure per il contrasto all’abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo. A tal fine: stabilisce che in ogni caso il giudice, anche d’ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste; modifica la disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all’1% del valore del contratto.

L’articolo 42 prevede che si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile; alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato nel processo penale; alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo; alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 43 reca norme volte a consentire l’utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei Conti. La disposizione, che non obbliga all’utilizzo di tali modalità, ma si limita a consentirle ed a salvaguardare gli atti compiuti per via telematica, prescrive il rispetto dei principi stabiliti dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e rinvia, ove applicabile, alla disciplina introdotta per il processo civile dal decreto-legge n. 179 del 2012. Spetterà ad un decreto del Presidente della Corte dei conti stabilire le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte. La disposizione chiarisce che il pubblico ministero contabile potrà, sulla base di tali regole tecniche, procedere alle notificazioni per via telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in elenchi pubblici.

L’articolo 44 del decreto-legge riguarda l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. In particolare dispone che l’obbligo del deposito telematico – oggi previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 – interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l’obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

E’ inoltre precisato che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. Il Ministro della giustizia può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.

In fine è introdotta, a decorrere dal 30 giugno 2015, una disciplina - analoga a quella del procedimenti covile davanti al tribunale - sull’obbligo del deposito degli atti processuali in forma telematica nei procedimenti civili davanti alla corte d’appello.

L’articolo 45 modifica il codice di procedura civile, escludendo che il processo verbale – compreso quello relativo all’assunzione dei mezzi di prova - debba essere sottoscritto da altri intervenuti oltre il cancelliere e richiedendo che la notizia alle parti costituite del deposito della sentenza abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa (e non più il solo dispositivo).

L’articolo 46, comma 1, modificando in più parti la legge n. 53 del 1994, reca disposizioni sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati. In particolare, la disposizione generalizza anche per queste notificazioni l’utilizzo della posta elettronica certificata; esclude che per procedervi sia necessaria l’autorizzazione del consiglio dell’ordine ed esonera, in caso di impiego di questa modalità, dal pagamento delle imposte di bollo.

Il comma 2 esclude che la notificazione per via telematica da parte dell’avvocato possa applicarsi nel settore della giustizia amministrativa.

L’articolo 47 reca disposizioni in tema di digitalizzazione della giustizia, fissando al 30 novembre 2014 il termine (originariamente individuato nel 17 giugno 2013 e dunque ampiamente scaduto) entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni per via telematica.

L’articolo 48 reca una disposizione in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore: Modificando l’art. 530 del codice di procedura civile, il decreto-legge prevede che le vendite di cose mobili pignorate, disposte a decorrere da un mese dall’entrata in vigore della legge di conversione, debbano essere interamente effettuate (dal deposito della cauzione, alla presentazione delle offerte, allo svolgimento della gara, al pagamento del prezzo) con modalità telematiche. L’eccezione a questa regola è consentita solo quando l’utilizzo delle modalità telematiche sia ritenuto dal giudice pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il celere svolgimento della procedura.

L’articolo 49 consente, nell’ambito del processo tributario, l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato; in tal caso la parte che sta in giudizio personalmente deve indicare la propria PEC nel ricorso. Qualora la parte non abbia comunicato la PEC o questa non funzioni correttamente per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni nel corso del giudizio sono eseguite mediante deposito degli atti in segreteria della Commissione tributaria.

L’invito al pagamento del contributo unificato può essere notificato anche mediante PEC.

L’articolo 50 introduce l’ufficio del processo presso i tribunali ordinari (e relative Procure della Repubblica) e presso le Corti d’appello.

E’, a tal fine, aggiunto al D.L. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito dalla L. 221/2012, un nuovo articolo 16-octies che prevede presso detti uffici una specifica struttura organizzativa composta:

  • da personale di cancelleria;
  • da giovani laureati, scelti tra i più meritevoli, che svolgono presso detti uffici tirocinio formativo di 18 mesi (ex art. 73 del D.L. 69/2013) ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense (ex art. 37, D.L. 98/2011)

Solo per le corti d’appello, detto ufficio è composto anche dai giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell’arretrato civile (ex art. 62, D.L. 69/2013); dell’ufficio del processo presso i tribunali sono chiamati a far parte anche i GOT (giudici onorari di tribunale), previsti dall’art. 42-ter dell’ordinamento giudiziario.

Le disposizioni attuative dell’ufficio del processo sono si competenza del Ministero della giustizia e del CSM.

Viene, poi, integrato il contenuto dell’art. 73 del citato D.L. 69/2013 con la previsione che l’'esito positivo del tirocinio formativo (come attestato dal magistrato formatore) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario. Analogamente, è riconosciuto come titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre in presenza dei requisiti di merito e dell’attestazione dell'esito positivo del tirocinio.

L’articolo 51, comma 1, modifica la legge n. 1196 del 1960, sull’ordinamento delle cancellerie, per specificare che le cancellerie dei tribunali e delle Corti d’appello devono essere aperte al pubblico per almeno 3 ore ogni giorno feriale, rispetto alle 5 ore giornaliere prescritte per tutte le altre cancellerie e segreterie giudiziarie. La relazione illustrativa giustifica la riduzione nell’orario di apertura al pubblico di queste cancellerie con l’esigenza dedicare una parte dell’orario di ufficio allo svolgimento delle attività connesse con il deposito telematico degli atti.

Il comma 2 specifica le modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali civili, intervenendo sull’art. 16-bis del D.L. 179/2012, che ha previsto, con decorrenza 30 giugno 2014, il deposito obbligatorio per via telematica degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (in argomento v. anche art. 44 del decreto-legge in commento). Il decreto-legge specifica che:

- anche a tale deposito, che si considera avvenuto al momento in cui il gestore della posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna, si applicano le disposizioni sulla proroga di diritto della scadenza quando la stessa si verifichi in giorno festivo o prefestivo;

- se il messaggio di posta elettronica è troppo “pesante” per le specifiche tecniche del sistema, può essere suddiviso in diversi invii e sarà ritenuto tempestivo quando l’invio sarà completato entro la fine del giorno di scadenza del termine.

L’articolo 52 riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice.

In particolare, prevede che le copie informatiche di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché di provvedimenti di quest’ultimo - presenti nei fascicoli informatici – equivalgano all’originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere. L’attestazione di conformità può essere effettuata dagli avvocati e dai professionisti nominati dal giudice; a tali soggetti l’articolo 52 attribuisce poteri di autentica con riguardo agli atti contenuti nel fascicolo informatico.

L’articolo 52 disciplina poi il domicilio digitale, prevedendo la notificazione all’indirizzo PEC, quando il difensore ne è munito, con riguardo ai casi in cui la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario.

Inoltre, si prevede che il diritto di copia (con o senza certificazione di conformità) non sia dovuto quando la copia è estratta dai fascicoli informatici dai soggetti abilitati.

L’articolo 53 dispone la copertura finanziaria per le minori entrate per l’Erario conseguenti all’attuazione delle disposizioni del capo II volte a garantire l’effettività dell’attuazione del processo telematico (18 mln per il 2014 e 52,5 a decorrere dal 2015). Le risorse necessarie sono reperite mediante un generalizzato aumento del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo nel processo civile, all’occorrenza modificando gli importi dell’art. 13 del DPR 115 del 2002 (TU spese di giustizia).

L'articolo 54 reca la clausola sull'entrata in vigore del decreto.

Per le osservazioni sul provvedimento in esame si veda il dossier n. 196/1.


Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge di conversione del D.L. 99/2014 è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica. Mancano, invece, la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).


Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Si ricorda che nella XVII legislatura è intervenuto il D.L. 69/2013, c.d. "del fare", che ha disposto una serie di interventi normativi riguardanti la pubblica amministrazione sia sotto il profilo dell'attività, sia sotto il profilo della struttura.

Successivamente, è intervenuto il D.L. 101/2013 contenente diverse misure relative, in particolare, alla struttura e alle risorse umane delle pubbliche amministrazioni, nonchè riguardanti l’organizzazione della CIVIT, cui è stata attribuita la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.).


Motivazioni della necessità ed urgenza

Le motivazioni poste in premessa al decreto-legge argomentano la straordinaria necessità e urgenza nell’esigenza:

- di emanare disposizioni per favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, a realizzare interventi di semplificazione dell’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ed introdurre ulteriori misure di semplificazione per l’accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della p.a.;

- di introdurre disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire lo svolgimento dell’evento Expo 2015;

- di emanare disposizioni per l’efficiente informatizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario, nonché misure per l’organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e il più efficace impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del provvedimento intervengono, nel complesso, sulle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato “organi dello Stato", "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa”, “previdenza sociale” e “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale” di cui alle lettere f), g), l), o) e r) del secondo comma dell’art. 117 Cost.

Con alcune disposizioni (artt. 14 e 15) il provvedimento interviene sulla materia “università”, che non è espressamente citata nell’art. 117 della Costituzione: soccorre, tuttavia, l’art. 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Le disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei docenti universitari possono, peraltro, essere ricondotte alla citata materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione).

Alcune disposizioni (artt. 23 e 29) intervengono poi, rispettivamente, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato "organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane” e "ordine pubblico e sicurezza di cui alle lettere p) e h), secondo comma, art. 117 Cost.

L'articolo 25 reca inoltre norme in parte riconducibili alla materia della "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. m), Cost.

Infine, le disposizioni di cui all'art. 27 (norme di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria) intervengono, in parte, sulle materie "tutela della salute" e "professioni", di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.


Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 4, comma 1, prevede che con D.P.C.M. siano ridefiniti i criteri di utilizzo e le modalità di gestione del Fondo destinato al miglioramento dell’allocazione del personale pubblico.

L'articolo 12, comma 4, attribuisce ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di definire modalità e criteri con i quali i soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito possono conseguire crediti formativi per il loro impegno in attività di volontariato.

In relazione all'unificazione delle banche dati delle società partecipate, il comma 4 dell'articolo 17 rinvia ad decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la p.a., da adottare entro 90 giorni dalla entrata in viogre della legge di conversione del decreto, per stabilire le informazioni che le amministrazioni devono comunicare, nonchè le modalità tecniche di attuazione.

L’articolo 18, comma 1, reca attribuzione di poteri normativi al presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà, entro il 15 settembre 2014, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, definire le modalità operative per la soppressione delle sedi staccate dei tribunali amministrativi regionali.

Il comma 4 dell’articolo 19 prevede che il piano per il riordino dell’Autorità nazionale anticorruzione, che deve essere presentato entro il 31 dicembre 2014, divenga efficace a seguito dell’approvazione dello stesso con D.P.C.M.

Il comma 10 dell’articolo 19 prevede l’adozione di un regolamento di delegificazione per riordinare le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 43 reca attribuzione di poteri normativi al Presidente della Corte dei Conti. Sarà infatti il vertice della magistratura contabile a stabilire le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte.

L’articolo 53, comma 2, demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, la possibilità di aumentare il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario.


Collegamento con lavori legislativi in corso

In relazione all'articolo 24 del decreto, che prevede un'agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, si segnala che l’articolo 7, comma 2 del disegno di legge S. 958, recante Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo, di cui il Senato ha avviato l’esame, prevede l’introduzione a regime di un’agenda della semplificazione a cadenza annuale.

Con riferimento al tema della responsabilità professionale del personale sanitario, di cui all'articolo 27, si segnala che sono all’esame, in sede referente, della XII commissione, alcune proposte di legge che contengono anche norme sulla riduzione del relativo contenzioso, e sul controllo delle qualità delle prestazioni.

Una disposizione identica a quella recata dall’articolo 48 del decreto-legge è contenuta nel disegno di legge A.C. 2092 (Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile, la riduzione dell’arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata. Collegato alla legge di stabilità 2014), presentato alla Camera dei deputati dal Ministro della Giustizia il 12 febbraio 2014 (cfr. art. 5, comma 1, lett. g), n. 1)). Di tale disegno di legge non è stato avviato l’esame.