Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2365-A/XVII   DL N. 74 DEL 12-MAG-14
Serie: Progetti di legge    Numero: 164    Progressivo: 1
Data: 11/06/2014
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   DECRETO LEGGE 2014 0074
EMILIA ROMAGNA   PIOGGE E ALLUVIONI
SERVIZI DI EMERGENZA   TERREMOTI
VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


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Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali

11 giugno 2014
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

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Il decreto legge in titolo è stato modificato nel corso dell'esame in sede refente. Di seguito si riporta una breve descrizione del contenuto del provvedimento e un'analisi delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito.


Interventi nei territori emiliani colpiti dagli eventi alluvionali del 2014 e dalle trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014 (art. 1)

Ambito di applicazione: i comuni interessati (comma 1)

Il comma 1 dell'articolo 1 - secondo quanto prevede espressamente la norma -mira a garantire la continuitĂ  dell'attivitĂ  di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012 e a coordinarla con gli interventi necessari per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori, giĂ  colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012:

  • dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, e individuati dall'art. 3 del D.L. 4/2014;
  • dei comuni della provincia di Modena colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (adottata con la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 e attuata con l’ordinanza di protezione civile n. 83/2013), ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della cittĂ  di Modena;
    L'elenco dei comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di marzo e aprile 2013 è contenuto nel piano dei primi interventi urgenti di protezione civile del territorio regionale.
    Si segnala, inoltre, che le frazioni della città di Modena richiamate nella norma sono già comprese nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del D.L. 4/2014 (che, lo si ricorda, dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi fino al 31 ottobre 2014, nonché il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere). L’art. 3, comma 4, di tale decreto stabilisce infatti che per le frazioni suddette l'applicazione delle norme dell’art. 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o dei terreni agricoli.
  • dei comuni delle province di Bologna e Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 (che fissa gli indirizzi per lo svolgimento delle attivitĂ  propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri dichiarative dello stato di emergenza). Tali territori sono stati inseriti nell’ambito di applicazione nel corso dell’esame in Commissione.

Nel corso dell’esame in Commissione è stato altresì chiarito che, fermo restando l’ammontare delle risorse disponibili individuate dal comma 5, ai territori rientranti nell’ambito di applicazione si applicano tutte le disposizioni dell’articolo 1. A tale riguardo, è stato specificato che i riferimenti ai territori colpiti dall’alluvione del 17-19 gennaio 2014 si intendono estesi a tutti i territori che il presente comma include nell’ambito di applicazione.

Commissario delegato e relativi poteri (commi 1-4)

Il comma 1 autorizza il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ad operare per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei comuni indicati.

Il comma 2 dispone che per l'effettuazione degli interventi il commissario opera, per l'intera durata dello stato di emergenza:

  • con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ossia anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
  • e con le deroghe alle norme vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 o individuate con i provvedimenti attuativi del D.L. 4/2014.
Nel corso dell'esame in Commissione, è stato chiarito che lo stato di emergenza, cui fa riferimento il comma 2, è quello relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, che è stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013.

Il comma 3, modificato nel corso dell’esame in Commissione, consente al Commissario di avvalersi, per l’attività di ricostruzione, oltre che dell'amministrazione della regione Emilia Romagna e di quelle locali (sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, Presidente della provincia di Modena e relativa amministrazione), anche del personale assunto (da parte dei comuni e delle loro unioni), attraverso contratti di lavoro flessibile (con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014), per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 3-bis, comma 8, del D.L. 95/2012. Il termine del 31 dicembre 2014 è stato successivamente prorogato a tutto il 2015 dall’articolo 1, comma 367, della L. 147/2013. L’utilizzo di tali lavoratori deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili a tal fine, ed eventualmente prorogando i contratti in essere.

L’articolo 3-bis, comma 8, del D.L. 95/2012 ha disposto una specifica deroga ai fini dell’assunzione, per il triennio 2012/2014, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, con contratti di lavoro flessibile da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 74/2012 e dall'articolo 67-septies del D.L. 83/2012, da parte della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del richiamato D.L. 74/2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Lo stesso comma ha stabilito altresì che, nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operino i vincoli assunzionali contenuti in specifiche disposizioni normative (cioè quelli previsti dall’articolo 1, commi 557 e 562, della L. 296/2006, e dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010).

Il comma 4 attribuisce al Commissario la facoltà di delegare le funzioni attribuite dal presente decreto ai sindaci dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché ai Presidenti delle province di Modena e di Bologna (quest’ultima inserita nel corso dell’esame in Commissione), nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi.

Si prevede, inoltre, che il Commissario, nell’atto di delega, richiami le specifiche normative statali e regionali a cui è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga. Tale disposizione è stata integrata, nel corso dell’esame in Commissione al fine di garantire comunque la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni delle risorse statali a favore dei privati, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2013 specifica che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Risorse finanziarie (comma 5)

Il comma 5 consente al Presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato ai sensi del comma 1 del decreto (come è stato specificato nel corso dell'esame in sede referente), di destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015:

  • per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e dalle trombe d'aria citate nel medesimo comma 1;
  • per i piĂą urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali citati;
  • per gli interventi previsti dai commi 7 e 8, vale a dire contributi per la ripresa delle attivitĂ  economiche e delle normali condizioni di vita e lavoro e delle attivitĂ , contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale è stata dichiarata inagibile, nonchĂ© contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico.

L'importo indicato potrĂ  essere utilizzato, con separata evidenza contabile, a valere sulle risorse della contabilitĂ  speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna.

Gli interventi (commi 6-8)

Il comma 6 affida al Presidente della Regione, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, l'individuazione dei progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori e delle risorse necessarie per il loro finanziamento.

Si ricorda che in attuazione dell'art. 17, comma 1, del D.L. 195/2009, il prefetto Vincenzo Grimaldi è stato nominato, con D.P.C.M. 10 dicembre 2010, commissario delegato per l'attuazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico contenuti nell'accordo di programma siglato tra Ministero dell'ambiente e Regione Emilia-Romagna in data 3 novembre 2010.
Il comma 6 prevede, inoltre, che siano individuate, con riferimento ai progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, le risorse previste a legislazione vigente disponibili nella contabilitĂ  speciale intestata al Commissario Grimaldi o che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilitĂ  per l'avvio o la prosecuzione degli interventi.

Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, dispone che gli interventi di messa in sicurezza idraulica (che, lo si ricorda, sono previsti dai commi 5 e 6) devono integrare gli obiettivi delle direttive 2000/60/CE (c.d. direttiva acque) e 2007/60/CE (c.d. direttiva alluvioni).

Il comma 7 demanda ad appositi provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 (come precisato nel corso dell’esame in sede referente):

  • la determinazione, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, di prioritĂ , modalitĂ  e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) necessari per la ripresa delle attivitĂ  economiche e delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini, nel limite delle risorse indicate dal comma 5;
  • l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi (per la concessione dei contributi) e le modalitĂ  di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario. Viene altresì prevista l'estensione di tali procedure, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi (come è stato specificato nel corso dell’esame in Commissione), anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del maggio 2012;
  • l'autorizzazione di contributi per l'autonoma sistemazione (sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5) dei nuclei familiari la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile o accertata come inabitabile da parte dei competenti uffici locali, fermo restando il rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, come è stato precisato nel corso dell’esame in Commissione.

Il comma 8 prevede che il Commissario delegato autorizzi (sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5) la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico danneggiate.La norma fa riferimento anche a beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, nonché ad edifici di interesse storico-artistico. Nel corso dell’esame in Commissione è stato precisato che la concessione dei contributi dovrà essere autorizzata dal Commissario previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione dei contributi stessi.

Copertura degli oneri (comma 9)

Il comma 9 disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 1 (pari a complessivi 210 milioni di euro), cui si fa fronte:

  • quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, che disciplina la concessione di crediti di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione;
  • quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 13, del D.L. 174/2012, versate e disponibili sulla contabilitĂ  speciale, relativa al sisma 2012, intestata – secondo quanto chiarito nel corso dell’esame in sede referente – al Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Il comma 13 dell'art. 11 del D.L. 174/2012 ha utilizzato, per la copertura degli oneri derivanti dal comma 10 del medesimo articolo (relativi a finanziamenti concessi ai soggetti colpiti dal sisma del 2012), i risparmi di spesa che l'art. 7, comma 21, del D.L. 95/2012 (c.d. spending review) ha destinato, nella misura di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2014, al "Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012".

Relazione al Parlamento (comma 9-quater)

Il comma 9-quater, inserito nel corso dell’esame in Commissione, prevede che il Presidente della Regione Emilia Romagna trasmetta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati dal presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziate.


Ulteriori interventi nei territori colpiti da eventi sismici e alluvionali

Nel corso dell'esame in Commissione, sono state inserite ulteriori disposizioni, che recano interventi destinati ai territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e dagli eventi alluvionali e dalle trombe d'aria citate nel comma 1 dell'articolo 1.

Benefici per le imprese agricole (art. 1, comma 5-bis)

Il comma 5-bis dispone che alle aziende agricole, che ricadono nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi ai sensi del presente articolo, si applicano i benefici previsti, a titolo di interventi compensativi per favorire la ripresa dell'attivitĂ  produttiva nelle zone colpite da eventi calamitosi eccezionali, dagli articoli 5, 6, 7 e 8 dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.

I benefici concedibili ai sensi delle predette disposizioni sono:
  • la concessione di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a specifici tassi agevolati, la proroga delle operazioni di credito agrario di cui all’articolo 7 e le agevolazioni previdenziali di cui all’articolo 8 (articolo 5);
  • la proroga (per una sola volta e per non piĂą di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia) delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole (articolo 7);
  • l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti (in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento) (articolo 8).

Il comma 5-bis dispone – peraltro in tal senso in deroga ai limiti temporali di applicazione dei benefici fissati dal D. Lgs. n. 102 sopra citato - che l’applicazione dei benefici suddetti opera per un massimo di 48 mesi, i quali sono elevabili a 60 mesi, nel caso di aziende agricole colpite ripetutamente dagli eventi calamitosi indicati nell’articolo 1 in esame.

Disciplina in materia di infortuni sul lavoro (art. 1, comma 9-bis)

Il comma 9-bis prevede che per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto non si tenga conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici (e riconosciuti quali infortuni sul lavoro) ai fini:

  • del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico,
  • della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (di cui all'articolo 1, comma 128, della L. 147/2013).

Riguardo all'ambito di applicazione, si osserva che la disposizione fa genericamente riferimento agli eventi sismici di cui al presente decreto intendendosi quelli del maggio del 2012, ma non è chiaro se si tratta solo dei territori delle province emiliane o anche di quelli delle regioni Lombardia e Veneto colpite dai predetti eventi sismici.

Per una descrizione delle norme richiamate nella disposizione e riguardanti i premi e le tariffe per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro si rinvia al seguente approfondimento.

Sospensione dei pagamenti nei finanziamenti agevolati (art. 1, comma 9-ter)
Il comma 9-ter consente ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013 (disciplinati dal D.L. n. 174 del 2012, dalla legge n. 228 del 2012 e dal D.L. n. 43 del 2013) la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi.

Si ricorda che l’articolo 3-bis del D.L. n. 4 del 2014 già consente per gli stessi finanziamenti agevolati la possibilità di chiedere una sospensione fino a due anni della restituzione del debito per quota capitale. La norma in esame, pertanto, sembra consentire un ulteriore differimento fino a 12 mesi.
I finanziamenti agevolati per i quali è possibile richiedere la proroga sono:
  • finanziamento ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonchĂ© di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012);
  • finanziamento richiesto dagli esercenti attivitĂ  commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attivitĂ  effettuate nell’esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7-bis, lett. a), del D.L. n. 174 del 2012);
  • finanziamento richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attivitĂ  agricole nonchĂ© dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unitĂ  immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AEDES (articolo 11, comma 7-bis, lett. b) del D.L. n. 174 del 2012);
  • finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attivitĂ  a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonchĂ© dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013 (articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012);
  • finanziamento per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonchĂ© dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 (articolo 6, comma 3, del D.L. n. 43 del 2013).

Lo stesso comma 9-ter provvede ad individuare la copertura dell’onere, quantificato in 26 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, mediante le risorse disponibili nella sopra citata contabilità speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna.

Proroga dei termini per immobili adibiti ad abitazione principale (art. 1, comma 9-quinquies)

Il comma 9-quinquies proroga di un anno, a decorrere dall’approvazione del decreto, i termini per adibire un immobile ad abitazione principale al fine di beneficiare della riduzione dell’aliquota della tassa di registro (2 per cento) e della detrazione sui mutui (19 per cento), a favore dei contribuenti proprietari di immobili posti nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui al D.L. n. 74 del 2012. Le norme citate sono rispettivamente la lettera a) della nota II-bis all'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, in materia di imposta di registro, e il D.P.R. n. 917 del 1986 (articolo 15, lettera b)), in materia di detrazioni per oneri dalle imposte sui redditi.

Con riferimento all’imposta di registro, la prima norma citata prevede l'applicazione dell'aliquota del 2 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, qualora ricorra la seguente condizione:che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto (lettera a)). Per effetto della norma in esame, pertanto, nei territori interessati dal sisma il termine entro il quale il compratore deve fissare la propria residenza nello stesso comune nel quale ha acquistato l’immobile è esteso di un anno.Con riferimento alla detrazione del 19 per cento per gli interessi sui mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale, l’articolo 15 del TUIR stabilisce che per poterne beneficiare l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso. La norma in esame estende tale termine di un anno nei territori interessati dal sisma.

Esclusione dal reddito imponibile dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti (art. 1, comma 9-sexies)

Il comma 9-sexies esclude dalla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Irap i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti dai soggetti che hanno sede legale o operativa nei comuni individuati dal comma 1, nonché nei comuni della Provincia di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d’aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza in esito alla positiva conclusione delle verifiche preliminari alla deliberazione dello stato di emergenza ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012.

Sostegno del reddito (art. 1-bis)

L’articolo 1-bis dispone che al finanziamento della C.I.G. in deroga a favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito dell’alluvione del 17 gennaio 2014, concorrano le specifiche risorse destinate (ai sensi dell’articolo 15 del D.L. 74/2012) all’erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l’attività a seguito degli eventi sismici.

In particolare, il richiamato articolo 15 ha stabilito la facoltà di erogare una specifica indennità, con relativa contribuzione figurativa, fino al 31 dicembre 2012, a favore dei lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito; nonché il riconoscimento di una specifica indennità una tantum, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso di specifici requisiti, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici.Tali benefici sono stati concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le l’indennità per i lavoratori subordinati e 20 milioni di euro per l’indennità una tantum per le altre categorie di lavoratori, con onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, come rifinanziato dalla L. 183/2011.Con il D.M. n. 75719 del 17 settembre 2013 è stata effettuata la ripartizione tra i territori colpiti dagli eventi sismici (in ragione del 92.2% in favore dell’Emilia-Romagna; del 6.8% in favore della Lombardia e l’1% in favore del Veneto), nonché l’individuazione dei lavoratori beneficiari delle indennità e le condizioni ed i limiti delle erogazioni delle risorse.

Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali (art. 2)

L’articolo 2 reca alcune disposizioni che, secondo quanto esplicitato dalla norma, sono volte ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2014. In particolare, si prevede:

  • la revoca e la riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali delle risorse disponibili, iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative adottate in seguito a calamitĂ  naturali;
  • l'individuazione degli interventi da revocare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • il divieto a partire dal 13 maggio 2014 - data di entrata in vigore del presente decreto - di attivazione dei mutui, concessi in virtĂą di specifiche disposizioni normative, adottate fino al 31 dicembre 2011, per far fronte a interventi di spesa per calamita' naturali, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • l'esclusione dal divieto di attivazione dei mutui per quelli la cui procedura di attualizzazione sia giĂ  stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Il Fondo per le emergenze nazionali è stato istituito dall'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.), in conseguenza delle modifiche apportate dall'articolo 10, comma 1, lett. d), del D.L. 93/2013.L'articolo 1, comma 120 della legge 27 dicembre 2013, legge di stabilità 2014, come modificato dall'articolo 20-bis del decreto legge 16/2014, prevede, da ultimo, che, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, una quota di 50 milioni di euro - a valere sulla quota nazionale - è destinata al Fondo per le emergenze nazionali. La medesima norma ha previsto inoltre che 50 milioni di euro per l'anno 2014 siano destinati ad interventi in conto capitale, nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Nel corso dell’esame in Commissione, è stato previsto che nel Fondo per le emergenze nazionali confluiscano, altresì, le risorse inutilizzate provenienti dal Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali pregressi, con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014, istituito dall’articolo 1, comma 346, della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n.147). Si prevede che tali risorse debbano essere destinate agli interventi di cui al comma 347 dell’articolo 1 della medesima legge di stabilità.

Le risorse di tale fondo sono finalizzate ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi, per i quali il rientro alla disciplina ordinaria (in base alla L. 225/1992) è già avvenuto o avverrà nel corso del 2014.
In fase di prima attuazione, al Fondo sono stati ammessi (articolo 1, comma 347):
a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;
b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014;
c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, per una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.

Si segnala che non risulta essere stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli eventi alluvionali che hanno colpito Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013.

Il comma 1-bis dell’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, riguarda il passaggio di competenze dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell’economia e delle finanze per quanto concerne il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali, già previsto dal comma 5-septies dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 - introdotto dall’articolo 1 del D.L. n. 59/2012 - che viene a tal fine novellato.

Si ricorda che la norma vigente, che viene qui modificata, già prevede dal 2012 il passaggio delle competenze in materia al Ministero dell’economia, con riferimento peraltro ai soli oneri di ammortamento mutui ancora in essere. La procedura prevede una ricognizione (con D.P.C.M.) dei mutui e dei relativi piani di ammortamento, nonché l'individuazione delle risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si prevede inoltre il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'economia, delle relative risorse, giacenti in tesoreria sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi.

In particolare, il comma fissa al 1° gennaio 2015 la data a decorrere dalla qualeil Ministero dell’economia e delle finanze è tenuto direttamente al pagamento dei suddetti oneri nonché al pagamento del residuo debito.

Per provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi, la nuova formulazione – che non richiama più la procedura di versamento all’entrata delle risorse giacenti in tesoreria sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio - prevede l’utilizzo:

  • delle risorse giĂ  iscritte a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’economia;
  • delle risorse versate all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio, relative all’esercizio 2013, ed iscritte in bilancio per il pagamento di rate di mutui attivati con ritardo rispetto alla decorrenza dell’autorizzazione legislativa.

L’individuazione dei mutui e dei prestiti in questione è demandata da un apposito D.P.C.M., da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione in esame.

Rispetto alla disposizione vigente, il comma dispone, inoltre, al terzo e quarto periodo, che vengano trasferite al Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225/1992, le risorse finanziarie disponibili iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio per l’esercizio 2014, ulteriori rispetto a quelle effettivamente necessarie per il pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari per quell’anno, nonché le disponibilità finanziarie, per le medesime finalità, non impegnate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013, e le risorse derivanti dal disimpegno dei residui passivi, anche perenti, relativi a impegni di spesa assunti per il pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, per i quali non sussistono più i presupposti giuridici dell’obbligazione sottostante che ne giustificano la permanenza in bilancio. Da queste risorse deve essere dedotta, comunque, come sopra già detto, la quota necessaria al pagamento di rate di mutui attivati con ritardo rispetto alla decorrenza dell’autorizzazione legislativa, che deve essere versata all’entrata del bilancio dello Stato, per evitare oneri futuri per la finanza pubblica.

Su tale punto, si ricorda che nella seduta del 4 giugno 2014 della Commissione ambiente, il rappresentante del Governo, ha chiarito, nell’a documentazione depositata in Commissione, che si sono evidenzate economie di stanziamento derivanti dall’effettiva attivazione di mutui a condizioni più vantaggiose rispetto a quanto preventivato ovvero da un ritardo nei tempi di attuazione. Per l’anno 2013, in particolare, si sono evidenziate economie di oltre 137 milioni, derivanti dalla differenza tra le risorse stanziate e il fabbisogno effettivo per i mutui attivati.

Con riferimento alla destinazione di risorse al Fondo per le emergenze nazionali, si evidenzia la necessità di un coordinamento tra le disposizioni recate dal comma 1-bis in esame, terzo periodo, che prevedono il trasferimento al Fondo delle risorse di bilancio della Presidenza del Consiglio dell’esercizio 2014 che risultano disponibili dopo il pagamento di mutui e prestiti obbligazionari – disposto con una novella al comma 5-septies dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 - e quanto previsto dal precedente comma 1 che dispone direttamente l’afflusso al medesimo Fondo delle disponibilità di bilancio dell’esercizio 2014, derivanti dalla mancata attivazione di specifici interventi.

Il comma 1-ter, inserito nel corso dell’esame in Commissione, destina al Fondo per le emergenze nazionali, nella misura di 100 milioni di euro, i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena sottoscritti dal Governo per circa 4 miliardi.

I proventi così destinati sono al netto di quelli necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell’acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione.

Le norme del D.L. 95 del 2012 hanno autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformitĂ  con le conclusioni del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011, ad effettuare, entro il 31 dicembre 2012, una operazione di sostegno finanziario a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), diretta a consentire alla banca di portare il coefficiente patrimoniale (Core Tier 1 ratio) al 9 per cento, come richiesto dalla Raccomandazione EBA/REC/2011/1 dell'8 dicembre 2011.
In sintesi, gli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del D.L. n. 95 del 2012 hanno autorizzato la Banca MPS all’emissione di nuovi strumenti finanziari che il Governo avrebbe sottoscritto per l’importo massimo di 2 miliardi; si tratta di strumenti simili a quelli già emessi dalla banca ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 185/2008, salvo alcune modifiche necessarie per tenere conto dell’evoluzione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tale importo si aggiunge l’emissione di ulteriori 1,9 miliardi, destinata a sostituire gli strumenti emessi dalla banca nel 2009 e non rimborsati. L’importo complessivo dell’emissione è quindi pari a 3,9 miliardi.
Con la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 357) è stato posticipato al 1° marzo 2013 il termine per il completamento della sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari. Inoltre il MEF è stato autorizzato a sottoscrivere sia nuovi strumenti finanziari che azioni ordinarie di nuova emissione di MPS, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria. La norma ha inoltre introdotto un’ulteriore condizione per la sottoscrizione da parte del MEF degli strumenti finanziari di MPS. Tale sottoscrizione viene subordinata all'assunzione, da parte dell'emittente, di apposite delibere di aumento di capitale, in funzione dell’eventuale conversione in azioni ordinarie dei bond sottoscritti dal MEF ed in funzione dell’eventuale assegnazione di nuove azioni ordinarie a titolo di remunerazione degli interessi sui medesimi bond, ove necessario (in capienza delle risorse d’esercizio).
Da ultimo la Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato che il 6 giugno 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito della richiesta formulata dalla Banca e tenuto conto della tempistica dell'operazione di aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria in data 21 maggio 2014 (5 miliardi di euro), ha formalmente acconsentito allo spostamento, dal 1° luglio 2014 al 1° agosto 2014, della data di pagamento degli interessi maturati per l'esercizio 2013 sui nuovi strumenti finanziari.

Il comma 1-quater, inserito nel corso dell’esame in Commissione, introduce alcune semplificazioni gestionali per l’utilizzo delle risorse da trasferire al Fondo per le emergenze nazionali. In particolare, la norma – novellando il comma 12 dell'articolo 3 del D.L n. 323/1996 – dispone, per i trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del Fondo emergenze Nazionali, l’esclusione dall’applicazione della disposizione contabile che prevede che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato siano assunti con cadenza trimestrale. La norma è finalizzata a velocizzare gli adempimenti amministrativo-contabili relativi alla gestione delle risorse e renderli congrui alla breve durata dell’attività dei Commissari delegati (180 giorni, prorogabili di ulteriori 180 giorni).


Utilizzo dei fondi delle regioni per eventi calamitosi (art. 2, comma 1-quinquies)

Il comma 1-quinquies, introdotto durante l’esame in Commissione, consente l’utilizzo delle somme iscritte nei bilanci delle regioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, provenienti dall'accertamento delle economie derivanti dalla completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali.

Le regioni possono utilizzare queste somme per avviare gli interventi, conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, prevista ai sensi del comma 2, lettera d), dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi, per i quali, nel corso dell'anno 2014, sia disposto il rientro nella gestione ordinaria. A tal fine le regioni possono far confluire le predette somme nelle contabilità speciali specificamente istituite integrando le risorse stanziate dal Fondo per le emergenze nazionali per l’attuazione delle prime misure volte a fronteggiare le più urgenti esigenze.


Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico (art. 2, commi 1-sexies e 1-septies)

Il comma 1-sexies, inserito durante l’esame in Commissione, prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzato a definire i criteri e le modalità con cui ripartire le risorse economiche, quale co-finanziamento statale, necessarie ad assicurare, senza soluzioni di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico istituito dall'articolo 3-bis della L. 225/1992.

In particolare la norma fa riferimento alle attivitĂ  afferenti la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-metereologica al suolo e della rete dei radar metereologici utilizzati dai Centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento.

L’art. 3-bis della L. 225/1992, al fine allertare ed attivare, in relazione all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti, il Servizio nazionale della protezione civile, ha istituito il “Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico”, al cui governo e gestione partecipano, tra gli altri, il Dipartimento della protezione civile e le regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004. In base a tale direttiva la rete dei Centri Funzionali è costituita dai Centri Funzionali regionali, o decentrati, e da un Centro Funzionale statale, o centrale, presso il Dipartimento della protezione civile.

Relativamente alle modalitĂ  di emanazione del citato D.P.C.M., la norma stabilisce che esso dovrĂ  essere adottato:

  • entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
  • su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile;
  • d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

La finalità del comma 1-sexies, enunciata nella norma stessa, è quella di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza e, quindi, ridurre l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 1-septies, anch’esso inserito nel corso dell’esame in Commissione, disciplina la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione del comma precedente, relativamente all'annualità 2014.

A tali oneri, quantificati in 6 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale di protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che l’art. 10, comma 1, lettera d), del D.L. 93/2013 ha previsto l’istituzione del “Fondo per le emergenze nazionali“, destinato a sostituire il “Fondo nazionale di protezione civile” nel finanziamento degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Le risorse del Fondo nazionale di protezione civile sono allocate nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Tale capitolo, per l’esercizio 2014, ha una dotazione di circa 66 milioni di euro.