Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - D.L. 66/2014 - A.C. 2433 - Sintesi del contenuto
Riferimenti:
AC N. 2433/XVII   DL N. 66 DEL 24-APR-14
Serie: Progetti di legge    Numero: 178    Progressivo: 1
Data: 09/06/2014
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2014 0066   ENTRATE TRIBUTARIE
SICUREZZA SOCIALE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze


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Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale

9 giugno 2014
Sintesi del contenuto


Indice

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Articolo 1, commi 2-11, del disegno di legge di conversione

I commi da 2 ad 10 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono su alcuni dei termini di delega recati dalla legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009, il cui termine di esercizio è scaduto al 1° gennaio 2014, disponendo per due di esse –concernenti rispettivamente la riforma della struttura del bilancio dello Stato ed il riordino della disciplina della gestione del bilancio, con potenziamento del bilancio di cassa - un nuovo termine al 31 dicembre 2015 e per il terzo, relativo alla predisposizione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato - al 31 dicembre 2016.

Il comma 11 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, anch'esso introdotto dal Senato, reca una nuova formulazione dell’invarianza finanziaria della legge di delega fiscale, prevedendo a tal fine anche la possibilità di compensazione contabile tra i decreti legislativi attuativi, mediante la costituzione di un apposito fondo cui affluiscono le risorse finanziare recate dai decreti legislativi presentati prima o contestualmente a quelli che comportano oneri.

Articolo 1

L’articolo 1 interviene sull’articolo 13 del TUIR al fine di disporre, limitatamente all’anno 2014, il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati pari ad un importo fisso di 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, e decrescente al superamento del predetto limite fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. Viene altresì disciplinata - al di fuori del TUIR - l’attribuzione del credito in parola agli aventi diritto da parte dei sostituti d’imposta. Per effetto delle modifiche apportate al Senato:

  • si affida alla legge di stabilità 2015 il compito di prevedere prioritariamente misure fiscali che privilegino il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico;
  • le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di bonus sono recuperate dallo stesso mediante compensazione, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni statali possono recuperarle anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.

Articolo 2

L’articolo 2 riduce, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo. Rimangono esclusi amministrazioni ed enti pubblici.

Articolo 3

L’articolo 3 introduce una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria per effetto della quale:

  • a decorrere dal 1° luglio 2014 viene innalzata al 26 per cento l’aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 20 per cento;
  • resta inalterata l’aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 12,50 per cento per i titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio, obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, titoli di risparmio per l'economia meridionale.

Si prevede inoltre l’affrancamento delle plusvalenze e minusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014.

Articolo 4

L’articolo 4 ai commi da 1 a 10 reca una serie di disposizioni di coordinamento in ordine all'applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 3 in materia di tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari. Nel corso dell’esame al Senato, sono stati inseriti i commi 6-bis e 6-ter, relativi, rispettivamente, all'introduzione, in via transitoria, di un credito di imposta in favore delle Casse di previdenza private per compensare la maggiore aliquota del 26 per cento ed ad un elevamento all’11,5 per cento, per l'anno 2014, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione. E’ inoltre aumentato di 4 milioni per il 2015 il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 11, integralmente sostituito al Senato, novella le disposizioni della legge di stabilità 2014 che consentono la rivalutazione dei beni d’impresa mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, sostanzialmente ripristinando la possibilità di versare detta imposta in tre rate e rideterminando la scadenza di pagamento delle rate stesse.

Il comma 12 prevede che il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d’Italia ivi previsto sia effettuato in un’unica soluzione nella misura del 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2013.

Il comma 12-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, è volto al contenimento delle spese di personale delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società partecipate dalle amministrazioni locali, da realizzare sulla base di un atto di indirizzo adottato dall’ente locale controllante.

Il comma 12-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, intende consentire alle società cooperative la distribuzione degli utili ai soci finanziatori anche quando le riserve sono state utilizzate a copertura delle perdite e dette riserve non siano state ricostituite. La disposizione consente di beneficiare anche in tali ipotesi della detassazione dell’utile destinato alle riserve.

Il comma 12-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina relativa al versamento della TASI per l’anno 2014, fissando diverse scadenze per il pagamento del tributo da parte dei contribuenti, a seconda della tempestività del Comune nell’adozione e comunicazione al MEF delle delibere e dei regolamenti relativi al tributo stesso. Si segnala che l’articolo unico del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 (A.C. 2442) reca una disposizione di contenuto sostanzialmente identico alla norma in esame.

Ai comuni per i quali si applica il differimento dell’imposta viene erogata un’anticipazione pari al 50 per cento del gettito annuo stimato ad aliquota di base.

Articolo 5

L’articolo 5, comma 1, differisce dal 1° maggio 2014 al 1° agosto 2014 la decorrenza dell’incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo e dal 20 aprile 2014 al 15 luglio 2014 il termine per l’adozione della relativa determinazione direttoriale.

Il comma 1-bis dell’articolo 5, introdotto nel corso dell’esame al Senato, attraverso una integrazione all’articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale), ripristina determinate agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti riguardanti restituzione di terre a comuni, scioglimenti e liquidazioni di usi civici nonché i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre.

Articolo 5-bis

L’articolo 5-bis concerne modifiche al regime delle entrate riscosse dal Ministero degli affari esteri quale corrispettivo del riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne e del rilascio dei passaporti ordinari.

Articolo 6

L'articolo 6 dispone che il Governo presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 - specificati per ciascuna regione - e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi. Il Governo dovrà inoltre attuare un programma per la definizione di ulteriori misure al fine di conseguire nell’anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di entrate dalla lotta all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno 2013.

Articolo 7

L'articolo 7 prevede che la procedura di destinazione al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all’evasione si applica fino all’annualità 2013, e che le maggiori entrate strutturali - valutate in 300 milioni annui dal 2014 - concorrono alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame. Il nuovo comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica la norma istitutiva del “nuovo†Fondo per la riduzione della pressione fiscale, previsto dalla legge di stabilità 2014, definendo le maggiori entrate da destinarvi non più rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso ma rispetto a quelle effettivamente incassate nell’anno precedente. E’ inoltre estesa al 2015 la riassegnazione al Fondo delle entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione fiscale.

Articolo 8

L’articolo 8, comma 1, modificato nel corso dell’esame al Senato, che ha contestualmente soppresso il comma 2, specifica gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni e alla tempestività dei pagamenti, già previsti in generale dal decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendo tra l’altro anche dal 2015 la predisposizione di un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.

Il comma 3 concerne l’accessibilità ai dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), disponendo che sulla base di quanto verrà disposto con apposito D.M. gli stessi possano essere liberamente accessibili.

I commi da 4 a 10 dell’articolo 8 dispongono una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 2014.

La riduzione è quantificata in complessivi 2,1 miliardi per l’anno 2014, così ripartita tra le amministrazioni: 700 milioni da parte delle regioni e province autonome, 340 milioni a carico delle province e città metropolitane, 360 milioni da parte dei comuni e 700 milioni a valere sulle amministrazioni statali. Le riduzioni si applicano, in ragione d’anno, a partire dal 2015 per le amministrazioni locali e, ai sensi dell’articolo 50, per le amministrazioni centrali. Per le modalità per il conseguimento delle suddette economie l’articolo rinvia, per le diverse tipologie di amministrazione, all'articolo 46 per le regioni e province autonome, all’articolo 47 per gli enti locali e all’articolo 50 per le amministrazioni centrali.

A tali fini le amministrazioni interessate possono anche procedere alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere, fatta salva la facoltà di recesso del prestatore dei beni e dei servizi contraente

L’articolo 8, comma 10-bis, dispone che, per il prossimo triennio, ai cantieri comunali per l’occupazione e ai cantieri verdi, previsti dalla normativa della regione Sardegna in materia di lavoro e difesa dell’ambiente, non si applichi il limite di spesa posto dalla normativa vigente alle assunzioni di personale a tempo determinato, o con convenzioni, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stante il carattere temporaneo dei cantieri stessi.

Il comma 11 dell'articolo 8 prescrive che i programmi di investimenti pluriennali per la difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire riduzioni di spesa pari a 400 milioni per l'anno 2014.

Articolo 9

L’articolo 9 dispone l’istituzione di un “elenco dei soggetti aggregatori†nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione (commi 1, 2, 5 e 6). Si prevede, altresì, l’istituzione di un “Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori†che effettua analisi ai fini dell’individuazione delle categorie dei beni e dei servizi, nonché delle soglie, al di sopra delle quali si prevede il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure (commi 2-3). Viene, altresì, definita una nuova disciplina per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture per i comuni non capoluogo di provincia (comma 4). È demandata, inoltre, all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, e la pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi (commi 7-8).

Il comma 8-bis dispone, al fine di una migliore attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con l’UE, che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi da parte delle Autorità di gestione, certificazione e di audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea.

Viene, infine, previsto l’utilizzo di risorse per finanziare le attività dei soggetti aggregatori, per il potenziamento delle strutture dell’amministrazione finanziaria e per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni (commi 9-10).

Articolo 10

L’articolo 10 disciplina i compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all’acquisizione di beni e servizi attribuendole all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture. La norma definisce, inoltre, la procedura per la pubblicazione dei prezzi delle “prestazioni principali†oggetto delle convenzioni CONSIP e le informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere all’Osservatorio dei contratti pubblici istituito presso la medesima Autorità.

Articolo 11

L’articolo 11, modificato durante l’esame al Senato, dispone la riduzione dei compensi riconosciuti alle banche per il servizio di pagamento di imposte e contributi versati con il modello F24. Contestualmente, per i versamenti superiori a mille euro o in presenza di compensazioni, si prevede dal 1° ottobre 2014 l’obbligo di utilizzare il modello F24 on line.

Le modifiche apportate al Senato hanno eliminato la possibilità, per chi utilizza i servizi telematici per pagare tramite modello F24, di inviare la delega di versamento di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento.

Articolo 11-bis

L’articolo 11-bis consente ai contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali entro e non oltre il 22 giugno 2013 di richiedere, entro e non oltre il 31 luglio 2014, la concessione di un nuovo piano di rateazione. Si abroga contestualmente la norma che ha consentito la proroga delle dilazioni concesse fino al 28 dicembre 2011, interessate dal mancato pagamento di una o due rate, contenuta nell’articolo 10, comma 13-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Articolo 12

L'articolo 12 riguarda il conto corrente della Cassa Depositi e Prestiti presso la Tesoreria centrale dello Stato e consente al Ministro dell’economia e delle finanze di allineare il periodo di rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria a quello dell’effettiva maturazione. Il comma 2 rimodula le provvigioni di collocamento in asta dei titoli di Stato, in funzione dell’andamento dei tassi di interesse e a tutela del risparmio.

Articolo 12-bis

L’articolo 12-bis prevede che i canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall’anno 2014 siano versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno. Inoltre, il termine per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime è prorogato dal 15 maggio 2014 al 15 ottobre 2014.

Articolo 13

L'articolo 13 pone un limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate.

La soglia retributiva è quantificata in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Sono ricomprese anche le prestazioni occasionali.

Il termine di decorrenza (anche ai fini pensionistici, pro rata) è il 1° maggio 2014.

Articolo 14

L'articolo 14 pone limiti di spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, vietando alla amministrazioni pubbliche – ad esclusione di università, enti di ricerca ed enti del SSN - il conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti quando la spesa complessiva per gli stessi sia superiore ad alcuni parametri stabiliti dalla norma, riferiti alla spesa per il personale dell’amministrazione che conferisce l’incarico. Qualora tali parametri siano stati superati, dovrà procedersi alla rinegoziazione degli incarichi e dei contratti in corso. Per gli enti territoriali si consente l’adozione di misure di contenimento della spesa alternative a quelle dettate dall’articolo, purché conseguano risparmi equivalenti. Si prevede inoltre che gli enti di ricerca pubblici possano prorogare i contratti a termine stipulati per l’esecuzione di programmi o di attività i cui oneri ricadono su fondi comunitari, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 15

L'articolo 15 riduce il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio (acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) dal 50 per cento della spesa sostenuta per tale finalità nel 2011 al 30 per cento. Si rinvia che un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’individuazione del numero massimo per le auto di servizio ad uso esclusivo e non esclusivo di cui possa disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.

Il comma 2-bis, inserito dal Senato, stabilisce una deroga per la Regione Lombardia ai limiti di spesa imposti dal decreto legge 78/2010 per le spese inerenti relazioni pubbliche, convegni e mostre, per le voci connesse con l'evento EXPO 2015. La deroga opera per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Articolo 16

I commi da 1 a 3 dell’articolo 16 dispongono un risparmio di spesa per i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2014 pari a 240 milioni, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione delle voci di spesa da ridurre. Il comma 4 reca un’autorizzazione temporanea all'adozione di regolamenti di organizzazione dei ministeri, nella forma di decreti del Presidente del Consiglio, al fine di realizzare interventi di riordino comportanti riduzioni di spesa.

Il comma 5 determina l'integrale definanziamento delle disponibilità di bilancio 2014 del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.

Il comma 6 dispone una riduzione del 20 per cento per il periodo maggio-dicembre 2014, della indennità di diretta collaborazione, spettante al personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

Il comma 6-bis affida esclusivamente al sistema di pagamenti NoiPA del Ministero dell’economia e delle finanze talune categorie di prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, quali le ritenute periodiche sugli stipendi dei dipendenti, copie ed estratti di documenti di archivio ed altri.

Il comma 7 prevede l’incremento, per l’importo di 4,8 milioni per l’anno 2014, dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 46-bis del D.L. n. 69/2013 finalizzata al rilancio del settore agricolo e alla realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015, nonché per la partecipazione all'evento medesimo. Il comma 8 autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare - ISA S.p.A., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 21,2 milioni entro il 31 luglio 2014.

Il comma 9 infine prevede il versamento in entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio 2014, della somma di 5,5 milioni da parte del Commissario ad acta per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, già di competenza dell’ex Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura.

Articolo 16-bis

L’articolo 16-bis attribuisce agli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri più estesi compiti di promozione del Sistema Paese, prevedendo anche il potenziamento dei contingenti di personale a contratto a loro disposizione, e rinvenendo le necessarie somme con la sostanziale eliminazione dell’assegno per oneri di rappresentanza e l’ulteriore riduzione dell’indennità di servizio all’estero.

Articolo 17

L’articolo 17, modificato dal Senato, reca disposizioni per il contenimento della spesa degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale. Il comma 1 dispone che la Presidenza della Repubblica, il Senato, la Camera dei deputati e la Corte Costituzionale procedano a riduzioni di spesa per l'anno 2014 per un importo complessivo di 50 milioni. Il comma 2 riduce per complessivi 5 milioni e 305mila euro, per l’anno 2014, gli stanziamenti per le spese di funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, dei TAR, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia. Come precisato dal Senato (comma 2-bis), le suddette riduzioni sono ripartite tra i diversi soggetti in proporzione al rispettivo onere a carico della finanza pubblica. Il comma 3 riguarda il contenimento delle spese del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).

Articolo 18

L’articolo 18 sopprime, a decorrere dal 1° giugno 2014, i regimi tariffari postali agevolati previsti per i candidati alle elezioni politiche nazionali, al Parlamento europeo, ai Consigli delle regioni a statuto ordinario (e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), ai consigli comunali e provinciali, a Sindaco e Presidente della provincia, nonché per le comunicazioni da parte dei partiti politici relative alla possibilità di destinazione del due per mille dell’IRPEF ai partiti stessi.

Articolo 19

L’articolo 19, commi 01 e 1, reca modifiche alla legge in materia di città metropolitane, province e comuni (Legge n. 56/2014).

Il comma 01 introdotto dal Senato:

  • sopprime la previsione, nell’ambito del procedimento di istituzione delle città metropolitane, della conferenza statutaria incaricata di redigere, entro il 30 settembre 2014, una proposta di statuto della città metropolitana;
  • interviene sulla disciplina della gratuità degli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, specificando che gli oneri relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi restano a carico della città metropolitana;
  • interviene sull’obbligo di rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori locali al fine di assicurare l’invarianza di spesa, obbligo che grava sui comuni per i quali la legge n. 56/2014 ha introdotto un aumento del numero dei consiglieri e degli assessori. Viene precisato che sono esclusi dal computo degli oneri quelli relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Il comma 1 individua il contributo alla finanza pubblica a carico di province e città metropolitane conseguenti alle misure recate dalla suddette legge, pari a 100 milioni per il 2014, 60 milioni per il 2015 e 69 milioni a decorrere dal 2016.

Il comma 1-bis dell’articolo 19, reca alcune modifiche alle disposizioni contenute nel Testo unico degli enti locali in materia di revisori dei conti degli enti locali, che stabiliscono:

  • il divieto per i componenti dell’organo di svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;
  • la necessità di un preavviso, in caso di dimissioni volontarie del revisore, le quali non sono sottoposte ad accettazione da parte dell'ente;
  • un limite massimo di rimborso annuo delle spese di viaggio e per vitto e alloggio ai componenti dell'organo di revisione.

Articolo 19-bis

L’articolo 19-bis realizza risparmi di spesa con la riduzione del numero dei componenti del Consiglio generale degli italiani all’estero, della frequenza di alcune tipologie di riunione dello stesso e con la limitazione di alcune forme di rimborso a carico dei suoi componenti.

Articolo 20

L’articolo 20 stabilisce che le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, nonché le società da esso direttamente o indirettamente controllate, i cui soci di minoranza siano pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, debbano realizzare, nel biennio 2014-2015, una maggiore efficienza in termini di una riduzione dei costi operativi non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, con riferimento ai costi risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l’anno 2013.

I risparmi derivanti da tali riduzioni dovranno essere distribuiti dalle società all’azionista pubblico entro il 30 settembre di ciascun esercizio, ovvero in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015.

Sono escluse dall’applicazione della norma le società per le quali risultino già avviate procedure per l’apertura del capitale ai privati, Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori che svolgono il ruolo di centrale di committenza , nonché la Rai S.p.A., che concorre alle finalità di risparmio ai sensi del successivo articolo 21.

Articolo 20-bis

L’articolo 20-bis dispone l’esenzione per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome dall’obbligo di cessione delle aziende termali ad esse trasferite a titolo gratuito.

Articolo 21

L’articolo 21, nel testo risultante dalle modifiche apportate al Senato, reca disposizioni concernenti l’articolazione territoriale e il riassetto industriale di RAI S.p.A. - concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo - nonché gli oneri derivanti dalle trasmissioni in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano, finalizzate a garantire maggiore efficienza e contenimento dei costi. Inoltre, prevede la riduzione di 150 milioni per il 2014 delle somme, derivanti dai canoni di abbonamento alla televisione, da riversare alla medesima concessionaria.

Articolo 22

L’articolo 22, al comma 1 interviene in materia di determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, prevedendo che venga determinato applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, e non più il criterio del reddito agrario legato alla base catastale. Sulla base delle modifiche apportate al Senato, la decorrenza dell’applicazione del nuovo regime di tassazione è stata spostata dall’anno 2014 all’anno 2015, introducendosi contestualmente una disciplina transitoria limitatamente all’anno 2014. Il comma 2, modificato nel corso dell’esame al Senato,interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina prevedendo che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione concernente i predetti terreni. Nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta la previsione dell’esenzione dall'IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadono in zone montane o di collina. Dalle disposizioni in esame deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni a decorrere dal 2014.

Articolo 22-bis

L’articolo 22-bis autorizza la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza, nonché della zona franca del Comune di Lampedusa.

Articolo 23

L'articolo 23 affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa il compito di predisporre entro il 31 luglio 2014 un programma di razionalizzazione ed incremento di efficienza, ai fini di una valorizzazione industriale, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali. Il programma dovrà individuare misure di riduzione e aggregazione delle municipalizzate, misure di incremento dell'efficienza della gestione; cessione di rami d’azienda o anche di personale ad altre società, anche a capitale privato, con correlativo trasferimento di attività e servizi.

Il programma sarà reso operativo e vincolante per gli enti locali con il disegno di legge di stabilità per il 2015 ai fini di un suo inserimento nell’ambito del meccanismo del patto di stabilità e crescita interno.

Articolo 24

L’articolo 24 reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche. Figurano altresì previsioni relative al deposito legale di documenti.

Le amministrazioni pubbliche alla ricerca di nuovi spazi devono considerare prioritariamente gli immobili disponibili nella banca dati dell’Agenzia del demanio. Le amministrazioni centrali, inoltre, devono predisporre entro il 30 giugno 2015 un nuovo piano di razionalizzazione per assicurare, oltre al rispetto dei metri quadrati per addetto, una riduzione pari almeno al 50 per cento della spesa per locazioni e al 30 per cento degli spazi utilizzati (esclusi i presidi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico e le carceri).

La decorrenza della norma che prescrive la riduzione del 15 per cento dei canoni di locazioni delle P.A. è anticipata al 1° luglio 2014 ed estesa alle locazioni passive delle regioni e degli enti locali.

È potenziato il ruolo di “manutentore unico†dell’Agenzia del demanio, che può stipulare accordi quadro, non solo per l'individuazione degli operatori che realizzano gli interventi, ma anche per l'individuazione dei professionisti a cui eventualmente affidarne la progettazione.

I commi 2-bis e 2-ter, introdotti nel corso dell’esame al Senato, recano norme in materia di recesso dalle locazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 25

L’articolo 25, modificato al Senato, anticipa al 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza rimane fermo il termine del 6 giugno 2014 a partire dal quale non possono più essere accettate fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Per le restanti amministrazioni pubbliche il precedente termine del 6 giugno 2015 è anticipato al 31 marzo 2015.

La norma prevede, inoltre, che per assicurare la tracciabilità dei pagamenti non potranno essere pagate le fatture elettroniche che non riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di Progetto (CUP).

Le modifiche apportate al Senato hanno ampliato le ipotesi nelle quali è esclusa l’indicazione del CIG ed hanno introdotto il comma 2-bis, che dispone l’inserimento nei contratti di appalto, a cura della stazione appaltante, dei codici CIG e CUP, unitamente alla clausola di nullità assoluta dei medesimi contratti, qualora non sia previsto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato dal riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall’applicazione della norma in esame.

Articolo 26

L’articolo 26 interviene in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 163/2006, di seguito Codice), con la soppressione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, nonché con la previsione dell’obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice, e del rimborso delle spese di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione del contratto.

Nel corso dell’esame al Senato è stato previsto che le predette disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.

Articolo 27

L’articolo 27 introduce (comma 1) nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell’eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea, attraverso un adeguamento delle funzionalità della Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

Il comma 2 concerne la disciplina della certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, nonché per prestazioni professionali, ampliando il perimetro delle amministrazioni pubbliche tenute alla certificazione dei debiti non estinti, ridefinendo, di conseguenza, i soggetti cui compete la nomina dei commissari ad acta, in caso di mancata certificazione da parte dell’amministrazione debitrice nei tempi previsti (30 giorni), introducendo sanzioni a carico sia delle amministrazioni medesime che dei dirigenti responsabili nei casi di inadempimento dell’obbligo di certificazione nei tempi previsti, ed infine ribadendo l’obbligatorietà dell’indicazione della data prevista di pagamento nella certificazione.

Articolo 28

L'articolo 28 riguarda le certificazioni dei pagamenti effettuati dagli enti dalle pubbliche amministrazioni (in massima parte enti locali) con le risorse trasferite dalla regione a seguito dell'estinzione dei debiti delle regione medesima. Il monitoraggio delle certificazioni dovrà essere effettuato dalla regione che ha estinto il debito, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Articolo 29

L’articolo 29 dispone l’attribuzione agli enti locali delle disponibilità della “Sezione enti locali†del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibiliâ€, non erogate sulla base delle istanze precedenti.

Articolo 30

L'articolo 30 precisa che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

Articolo 31

L’articolo 31 dispone per il 2014 un incremento della dotazione della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di 2.000 milioni al fine di favorire il pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 da parte delle società e degli enti partecipati dagli enti locali.

Le norme introdotte dall’articolo prevedono che tale incremento di risorse possa essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. La concessione di tali somme è subordinata alla presentazione da parte degli enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione. Le società partecipate sono a loro volta tenute a destinare prioritariamente le risorse ottenute all’estinzione dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013.

Articolo 32

L’articolo 32 dispone per il 2014 un incremento di 6.000 milioni della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data del31 dicembre 2013.

La ripartizione dell'incremento tra le tre Sezioni del Fondo e la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità per la concessione alle regioni e agli enti locali delle relative risorse è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con tale decreto sarà altresì determinata l’eventuale dotazione aggiuntiva per l’anno 2014 della Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate.

Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa per il settore sanitario, si consente anche alle regioni sottoposte ai piani di rientro (ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi) di poter accedere alle anticipazioni di liquidità. Allo scopo sono destinati al settore 600 milioni a valere sull’incremento complessivo della dotazione del Fondo liquidità (6.000 milioni) previsto dall’articolo in esame.

È infine autorizzata, per l’anno 2014, una spesa 0,5 milioni per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Articolo 33

L’articolo 33 consente ai comuni dissestati di accedere nell’anno 2014 ad una anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali,da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell’ambito della procedura di dissesto. La norma si applica ai comuni che abbiano dichiarato il dissesto a far data dal 1° ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge n. 64 del 2013 (8 giugno 2013), di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013. L’anticipazione erogata all’ente locale viene messa a disposizione dell’organo di liquidazione entro 30 giorni; l’organo di liquidazione, a sua volta, provvederà al pagamento dei debiti ammessi entro i successivi 90 giorni. L’anticipazione è concessa nell’ambito di un tetto massimo di risorse pari a 300 milioni.

Contestualmente l’articolo in esame sopprime l’analoga disciplina già presente nell’articolo 1, comma 17-sexies, del D.L. n. 35 del 2013.

Articolo 34

L'articolo 34 introduce una norma transitoria nella disciplina che prevede anticipazioni di liquidità - da parte dello Stato - in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

In base alla modifica, si ammette che le risorse già stanziate e ripartite tra le regioni e le province autonome siano imputate, in via residuale, anche per i pagamenti dei debiti suddetti (cumulati al 31 dicembre 2012) che erano stati già effettuati nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013 (data, quest’ultima, in cui è stato emanato il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni in materia di anticipazioni di liquidità).

Articolo 35

I commi da 1 a 6 dell'articolo 35 recano norme intese ad assicurare l'effettività dei pagamenti, in relazione alla disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità - da parte dello Stato - in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. Il successivo comma 7 incrementa, nella misura di 770 milioni, le risorse per il 2014 relative alle anticipazioni di liquidità per i debiti sanitari. Il comma 8, interviene sulla disciplina relativa alle somme impignorabili degli enti e delle aziende sanitarie, introducendo una procedura specifica per la loro quantificazione.

Articolo 36

L’articolo 36 stanzia per il 2014 250 milioni per il pagamento dei debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2012, (nonché, qualora residuino risorse su tale somma, anche maturati successivamente) del Ministero dell’interno nei confronti delle Aziende sanitarie locali. Viene inoltre istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 300 milioni per l’anno 2014 per il pagamento dei debiti dei ministeri.

Articolo 37

L’articolo 37 introduce strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato. Tali crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e riguardare somministrazioni, forniture ed appalti e prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per tali debiti è prevista la concessione della garanzia dello Stato a partire dal momento dell’effettuazione di operazioni di cessione ovvero di ridefinizione con banche o intermediari finanziari. La Cassa depositi e prestiti e le istituzioni finanziarie dell’Ue e internazionali possono acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti.

Per la concessione delle predette garanzie, sono attribuite risorse pari a 150 milioni per il 2014 all’apposito Fondo di garanzia istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Viene altresì istituito un Fondo di riserva, con una dotazione di 1.000 milioni per il 2014, per integrare le risorse dovute per le garanzie concesse dallo Stato.

Articolo 38

L’articolo 38, soppresso dal Senato, stabiliva che la cessione dei crediti certificati attraverso la piattaforma elettronica poteva essere stipulata mediante scrittura privata e che le cessioni si potessero effettuare esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Articolo 38-bis

L’articolo 38-bis stabilisce che la cessione dei crediti maturati del 31 dicembre 2013, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, fatta salva l’IVA. La copertura finanziaria è a valere sulle somme derivanti da sanzioni amministrative comminate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato .

Articolo 39

L'articolo 39 modifica la disciplina della compensabilità dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, eliminando il limite temporale (che si riferiva ai crediti maturati al 31 dicembre 2012) in precedenza previsto dalla legge per l’utilizzo di tale istituto; in sostanza, la possibilità di compensazione dei crediti verso la PA è estesa anche a quelli maturati dal 1° gennaio 2013 in poi.

Articolo 40

L’articolo 40 del provvedimento ampliala platea dei crediti vantati nei confronti della PA compensabili con le somme iscritte a ruolo, differendo dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le relative cartelle di pagamento al fine di usufruire di detta compensazione.

Articolo 41

L'articolo 41 introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 (30 giorni, prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni) nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che indica i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. Tale obbligo decorre dal 2014 e riguarda tutte le pubbliche amministrazioni.

In caso di ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 a 60 giorni a decorrere dal 2015, le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono procedere ad assunzioni di personale a nessun titolo

Per le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, si prevede la trasmissione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di una relazione contenente le informazioni sull'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.

Articolo 41-bis

L’articolo 41-bis proroga al 31 dicembre 2014 il termine, già più volte prorogato,dell’utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali concernenti le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, al fine di consentire l’adempimento delle obbligazioni gravanti su tale risorse, disponendo nel contempo la salvezza degli effetti determinati da una analoga norma, contenuta nel D.L. 150/2013, soppressa nel corso dell’iter di conversione de provvedimento.

Articolo 42

L’articolo 42 prevede l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di adottare a decorrere dal 1° luglio 2014 il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento devono essere annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. Il registro delle fatture può essere sostituito da apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti.

Articolo 43

L'articolo 43 riformula l’articolo 161 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali, relativo alla certificazione dei bilancio, al fine di accelerare i tempi di acquisizione delle certificazioni relative al rendiconto della gestione. L'innovazione principale introdotta dalla norma risiede nella previsione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, di un termine specifico per la trasmissione al Ministero dell'interno delle certificazioni relative al rendiconto della gestione da parte degli enti locali (comuni, province, unioni di comuni e comunità montane), fissato al 31 maggio dell’esercizio successivo, termine invece prima stabilito con un annuale decreto del Ministro dell’interno e generalmente fissato ad ottobre/novembre.

Articolo 44

L'articolo 44 persegue uno snellimento dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, prescrive i trasferimenti tra amministrazioni pubbliche siano erogati entro 60 giorni. Sono escluse dall'applicazione della norma le risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e quelle spettanti alle Regioni a statuto speciale e Province autonome.

Articolo 45

L’articolo 45 disciplina la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell’onere annuale destinato al pagamento dello stesso. La ristrutturazione è limitata a due tipologie di operazioni di indebitamento:

  1. mutui contratti con il Ministero dell’economia e delle finanze, direttamente o per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni; in questi casi la scadenza viene allungata fino a trent'anni, da ammortizzare con rate costanti ad interessi pari a quelli dei BTP con durata finanziaria più vicina al nuovo mutuo;
  2. titoli obbligazionari regionali con vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli pari o superiore a 250 milioni; in questi casi la regione finanzia il riacquisto dei titoli utilizzando il ricavato di un mutuo concesso dal MEF e con contestuale cancellazione dei derivati insistenti su di essi.

Articolo 45-bis

L’articolo 45-bis sostituisce, modificandone prevalentemente alcuni aspetti procedurali, i commi 332-333 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), nei quali si consente alla Società EUR S.p.A. di presentare istanza al Ministero dell’economia e finanze per l’accesso ad una anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni per il pagamento dei debiti dell’ente. Modifica inoltre una disposizione della legge di stabilità 2012 in ordine all’utilizzo da parte del Ministero dell’economia di eventuali maggiori entrate derivanti dalle proprie partecipate.

Articolo 46

L’articolo 46 stabilisce le modalità e la misura del concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica, determinato per il complesso di tali enti dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge in esame, in 700 milioni per il 2014 e in 1.050 milioni per gli anni dal 2015 al 2017.

A tal fine, i commi da 1 a 5 determinano un miglioramento dei saldi di finanza pubblica mediante il risparmio richiesto alle sole regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, pari a 200 milioni per il 2014 e pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Il comma 6 determina il contributo alla finanza pubblica che le regioni a statuto ordinario sono tenute ad assicurare, pari complessivamente a 500 milioni per l'anno 2014 e a 750 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Le regioni potranno decidere gli ambiti di spesa sui quali incidere per realizzare il risparmio e l'ammontare del risparmio riferito a ciascuna regione mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le somme così stabilite (comma 7) andranno sottratte al limite di spesa fissato per il patto di stabilità interno.

Articolo 47

L’articolo 47, ai commi da 1 a 7 dispone che le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni per il 2014, a 576,7 milioni per il 2015 e a 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I commi da 8 a 13 recano analoghe disposizioni relativamente ai comuni, i quali dovranno assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Articolo 48

L’articolo 48 prevede, nel limite massimo di 122 milioni per ciascun anno, l’esclusione per gli anni 2014 e 2015 dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica, e l’assegnazione da parte del CIPE di risorse fino ad un importo massimo di 300 milioni per la prosecuzione del programma di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali avviato con l’art. 18, co. 8-ter e seguenti, del D.L. n. 69/2013.

Articolo 49

L’articolo 49 prevede l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento della consistenza dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti giuridici dell’obbligazione sottostante, che ne giustificano la permanenza. Il programma è adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 luglio 2014.

In esito a tale rilevazione, si procederà alla eliminazione dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti corrispondenti a somme non più esigibili, e le somme corrispondenti alle partite così individuate confluiranno, secondo specifiche modalità, in appositi fondi, da istituire presso le Amministrazioni interessate, nonché presso il Ministero dell’economia, ai fini del loro utilizzo successivo.

Il meccanismo introdotto dall’articolo in esame è finalizzato, in sostanza, a consentire l’iscrizione di nuovi stanziamenti in bilancio a fronte di cancellazione di partite residue.

Articolo 50

L’articolo 50, al comma 1 dispone la riduzione le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di 200 milioni annui per l’anno 2014 e di 300 milioni a decorrere dal 2015.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare, in via sperimentale per il 2014 e per il 2015,variazioni compensative nell’ambito degli stanziamenti dei capitoli della categoria 2 (consumi intermedi) e della categoria 21 (investimenti fissi lordi), previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate.

I commi 3 e 4prevedono una ulteriore riduzione - nella misura del 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 - dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria ricompresi fra le pubbliche amministrazioni, che potranno tuttavia effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti. Analoga riduzione dovrà essere effettuata anche da quegli enti e organismi anche costituiti in forma societaria che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato. I risparmi di spesa dovranno essere versati ad un capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il comma 5 incrementa dal 12% al 15%la quota della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010 che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza possono riversare annualmente al bilancio dello Stato, in via sostitutiva degli obblighi di contenimento della spesa cui sono soggetti.

Il comma 6 istituisce, al fine di rendere permanenti gli sgravi fiscali introdotti dall’articolo 1, un fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, apprestandone la relativa dotazione finanziaria nel triennio 2015-2017 e poi a decorrere dal 2018.

Per il reperimento delle risorse concernenti il pagamento dei debiti delle PA (di cui al titolo III del provvedimento), i commi da 7 a 9 autorizzano l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40 miliardi per l’anno 2014. Anche in relazione a ciò, il comma 9 sostituisce l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di stabilità 2014, incrementando per 20 miliardi i livelli massimi del saldo netto da finanziare (da 39,1 miliardi a 59,1 miliardi) e del ricorso al mercato finanziario (da 300 miliardi a 320 miliardi), per l’anno 2014.

Il comma 9-bis autorizza l’assegnazione delle risorse destinate al finanziamento delle unioni e delle fusioni di comuni per il triennio 2014-2016, autorizzate dalla legge di stabilità per il 2014, ed attualmente iscritte sul Fondo di solidarietà comunale a valere sul quale erano state reperite le risorse medesime, al pertinente capitolo di bilancio relativo al Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316/Interno), su cui risultano già iscritti, in via ordinaria, i contributi erariali destinati a tale finalità.

Il comma 9-terautorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative di bilancio tra il Fondo ordinario per gli enti locali e il Fondo perequativo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, ai fini dell’assegnazione agli enti locali dei contributi non oggetto di fiscalizzazione e, pertanto, ancora dovuti dal Ministero dell’interno.

Il comma 10 reca una norma di copertura di oneri recati dal provvedimento.

Il comma 10-bis prevede una riduzione di 3,5 milioni per l’anno 2015 del Fondo per interventi strutturali di politica economica

Il comma 11 prevede il monitoraggio sulle maggiori entrate IVA derivanti dalle misure concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, nonché l’introduzione di una clausola di salvaguardia disponendo che, qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell’obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni per il 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2014 dovrà stabilire un aumento delle accise tale da assicurare il conseguimento dell'obiettivo.

Il comma 12 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del provvedimento.

Il comma 12-bis dell’articolo 50 riguarda infine le modalità di ripartizione tra le regioni del Fondo che compensa l'esclusione dal patto di stabilità delle regioni delle spese correlate ai cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. In riferimento all'anno 2014, il DPCM di ripartizione dovrà tener conto dello stato di attuazione degli interventi, dell'utilizzo del fondo da parte regionale e delle risorse residue in riferimento alla programmazione 2007-2013.

Articolo 50-bis

L’articolo 50-bis inserisce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, vale a dire che le disposizioni della stessa legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.