Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - D.L. 52/2014 ' A.C. 2325 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 148 | ||
Data: | 05/05/2014 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
II-Giustizia
XII-Affari sociali | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disposizioni
urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari D.L. 52/2014 – A.C. 2325 |
Schede di
lettura |
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n. 148 |
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5 maggio 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi Dipartimento Giustizia ( 066760-9559 – * st_gustizia@camera.it Dipartimento Affari sociali ( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it |
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File: D14052.doc |
INDICE
Schede di
lettura
§
Il contenuto del vigente decreto-legge 52/2014 3
§
Le modifiche introdotte dal Senato 8
Il decreto-legge 52/2014 modifica ed integra la disciplina che il D.L. 211/2011[1] ha dettato per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)[2].
Gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), ex manicomi giudiziari, sono istituti nei quali viene eseguita una misura di sicurezza detentiva.
Negli OPG vengono assegnati:
§ gli internati prosciolti per infermità mentale (art. 89 e segg. c.p.) sottoposti al ricovero in OPG (art. 222 c.p.)[3];
§ detenuti assegnati alla casa di cura e custodia previo accertamento della pericolosità sociale (art. 219 c.p.)
§ persone sottoposte alla misura di sicurezza provvisoria in OPG (art. 206 c.p.)
§ detenuti minorati psichici (art. 111 D.P.R. 230/2000)
§ detenuti imputati soggetti a custodia preventiva sottoposti a perizia psichiatrica (art. 318 c.p.p.)
§ internati con infermità mentale sopravvenuta per i quali sia stato ordinato l’internamento in OPG o in casa di cura e custodia (art. 212 c.p.)
§ detenuti condannati con sopravvenuta infermità di mente (art. 148 c.p.)
§ detenuti cui deve essere accertata l’infermità psichica qualora non sia possibile sottoporli ad osservazione presso l’istituto penitenziario in cui si trovano od in altro istituto della medesima categoria (art. 112 co. 2, D.P.R. 230/2000).
L’articolo 111 del Reg. di esecuzione dell’Ordinamento penitenziario[4] dispone che alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e di custodia sia «preposto personale del ruolo tecnico-sanitario» e che gli operatori professionali e volontari che vi operano siano «selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati». L’articolo 113 precisa che «l'amministrazione penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento sociale dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, organizza le strutture di accoglienza tenendo conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con altri servizi psichiatrici territoriali pubblici».
In particolare, l’originario articolo 1 del provvedimento (l'articolo 2 è relativo all'entrata in vigore):
La relazione illustrativa del disegno di legge di
conversione del decreto-legge così giustifica la proroga: “Tale termine (del 1° aprile 2014, n.d.r.), infatti, non risulta
congruo per completare definitivamente il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari, soprattutto in ragione della complessità della
procedura per la realizzazione delle strutture destinate ad accogliere le
persone cui sono applicate le misure di sicurezza. Le motivazioni d’urgenza che
inducono a proporre una proroga contenuta in un anno nascono dalla necessità di
contemperare, da un lato, le esigenze rappresentate dalle regioni di avere a
disposizione un maggior lasso tempo per concludere i lavori per la
realizzazione e la riconversione delle strutture sanitarie destinate ad
accogliere i soggetti oggi internati negli OPG, e, dall’altro, l’esigenza di
dar corso in tempi rapidi al definitivo superamento degli OPG”.
L’art. 679 norma affida al magistrato di sorveglianza,
su richiesta del PM o di ufficio, l’accertamento
della pericolosità sociale di una persona ai fini dell’irrogazione della
misura di sicurezza, diversa dalla confisca (fuori dei casi previsti di
applicazione provvisoria di cui all'articolo 312) ordinata con sentenza, o
ordinata successivamente, nonché l’adozione dei provvedimenti conseguenti,
premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel
reato.
Il processo di superamento degli OPG è stato avviato dal D.P.C.M. 1° aprile 2008, di attuazione del D.Lgs 230/1999[6] relativo al riordino della medicina penitenziaria. Il DPCM prevedeva la chiusura degli OPG ed il trasferimento, entro il 2010, degli internati in strutture sanitarie regionali gestite dalle ASL .
Nell’ambito del trasferimento della sanità
penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, il D.P.C.M. 1° aprile 2008, Modalità e criteri per il trasferimento al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro,
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di
sanità penitenziaria, , aveva previsto (art. 5) analogo trasferimento alle
ASL delle funzioni sanitarie afferenti agli Ospedali psichiatrici giudiziari
ubicati nel territorio regionale. Attraverso le ASL, le regioni avrebbero
dovuto attuare gli interventi necessari in conformità ai principi definiti
dalle linee guida definite dall'allegato C dello stesso decreto. Detti principi
prevedevano esplicitamente che il trattamento sanitario degli internati potesse
avvenire - oltre che negli stessi OPG - presso strutture di accoglienza
regionali gestite dai Dipartimenti di salute mentale sul territorio. In
particolare, l’Allegato C del D.P.C.M. dettava, in relazione agli OPG, un
programma di azione, da realizzare entro il 2010, articolato in tre fasi:. La prima fase doveva essere
rappresentata dallo snellimento delle attuali strutture e ciò si sarebbe dovuto
realizzare attraverso la dimissione dei soggetti la cui pericolosità fosse
cessata o diminuita e il trasferimento in apposite sezioni attenuate degli
istituti penitenziari dei soggetti ricoverati in o.p.g. per disturbo psichico
sopravvenuto (art. 148 c.p.) o per accertamento di infermità psichica (art. 112
D.P.R. 230/2000). La seconda fase avrebbe dovuto implicare la costituzione di
macro-bacini, in modo tale che ognuno dei sei ospedali psichiatrici giudiziari
diventasse il punto di riferimento per gli internati delle regioni limitrofe.
La terza fase, infine, avrebbe dovuto realizzare l'effettiva presa in carico,
da parte dei servizi psichiatrici territoriali di ciascuno a regione, degli
internati provenienti dal proprio territorio, valorizzando in tal modo la
riabilitazione e il reinserimento nell'ambiente di appartenenza.
Successivamente, l'art. 3-ter del decreto-legge 211/2011 aveva fissato al 1° febbraio 2013 il termine per il definitivo superamento degli OPG; termine che, per i ritardi nella realizzazione delle strutture di accoglienza regionali, è stato in seguito prorogato al 1° aprile 2014 dal decreto legge 24/2013[7].
Secondo quanto stabilito dal decreto-legge 211, le misure di sicurezza del ricovero in OPG o all'assegnazione a casa di cura e custodia si sarebbero dovute eseguire esclusivamente in strutture sanitarie, (ora denominate Residenze per Esecuzione di Misure di Sicurezza - REMS), da realizzarsi sulla base dei criteri attuativi contenuti in un decreto interministeriale. Resta fermo che le persone non più socialmente pericolose avrebbero dovuto essere dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale[8].
Per la realizzazione delle REMS, il D.M. 1° ottobre 2012 ha successivamente fissato i requisiti specifici (strutturali, tecnologici ed organizzativi) delle strutture con funzioni terapeutico-riabilitative e socio riabilitative in favore di persone affette da disturbi mentali, autori di fatti che costituiscono reato, a cui viene assegnata la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario 0 dell'assegnazione a casa di cura e custodia.
Il decreto ha stabilito che:
§ la gestione interna di tali strutture è di esclusiva competenza sanitaria. Le REMS devono essere realizzate e gestite dal SSN nel rispetto di quanto previsto dagli Allegati A (Linee di indirizzo per gli interventi del SSN a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a procedimento penale) e C (Linee di indirizzo per gli interventi negli OPG e nelle case di cura e custodia) del D.P.C.M. 1° aprile 2008;
L'area abitativa di una REMS può avere un numero massimo di 20 posti letto, ed è articolata in camere destinate ad una o due persone e comunque fino ad un massimo di quattro ospiti. Il personale è organizzato come equipe di lavoro multi professionale, comprendente medici psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti della riabilitazione psichiatrica/educatori, OSS. La responsabilità della gestione all'interno della struttura è assunta da un medico dirigente psichiatra. L'organizzazione del lavoro si fonda sui principi del governo clinico (governance clinico-assistenziale), in base ai quali le organizzazioni sanitarie devono impegnarsi per il miglioramento continuo della qualità dei servizi e del raggiungimento di standard assistenziali elevati. Le REMS, nell'ambito delle direttive dei Dipartimenti di salute mentale delle ASL, devono adottare linee guida e procedure scritte di consenso professionale. Le procedure scritte si riferiscono alle seguenti tematiche: definizione dei compiti di ciascuna figura professionale; modalità d'accoglienza del paziente; valutazione clinica e del funzionamento psico-sociale; definizione del programma individualizzato; criteri per il monitoraggio e la valutazione periodica dei trattamenti terapeutico/riabilitativi; gestione delle urgenze/emergenze; modalità di raccordo col Dipartimento Cure primarie per garantire l'assistenza di base ai pazienti ricoverati nella struttura; modalità e criteri di raccordo con gli altri servizi del Dipartimento di salute mentale, i servizi per le tossicodipendenze, altri servizi sanitari, i servizi degli enti locali, le cooperative sociali, l'associazionismo, per programmare le attività di recupero e di inclusione sociale dei pazienti, una volta revocata la misura di sicurezza detentiva; modalità di attivazione delle Forze dell'Ordine, nelle situazioni di emergenza attinenti alla sicurezza. Le Regioni devono anche adottare un piano di formazione del personale delle strutture sanitarie residenziali, mirato ad acquisire e a mantenere competenze cliniche, medico legali, e giuridiche.
§ l’adozione di programmi terapeutico-riabilitativi e di inclusione sociale fondati su prove di efficacia per il raggiungimento degli obiettivi di salute e di riabilitazione assegnati alle REMS;
§ la presenza di una attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, che non costituisce competenza del SSN né dell'Amministrazione penitenziaria. Per garantire adeguati standard di sicurezza, le regioni e le province autonome, se necessario, possono attivare specifici accordi con le prefetture.
Si ricorda che il 16 dicembre 2013 i Ministri della
giustizia e della salute hanno trasmesso alle Camere la Relazione sullo
stato di attuazione dei programmi regionali relativi al superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari (doc. XXVII, n. 7), secondo quanto previsto dal DL 211/2011.
Il testo del decreto legge 52/2014 è stato modificato nel corso dell'esame al Senato (A.S. 1417). Il Senato ha approvato modifiche che sottolineano l'importanza di misure alternative al ricovero in OPG, quali i progetti personalizzati di cura e riabilitazione.
In sintesi, le modifiche (di cui è, poi, dato conto più nello specifico) consistono nelle seguenti:
§ adozione di misura diversa dal ricovero in OPG anche nei riguardi dei seminfermi di mente per i quali sarebbe previsto il ricovero in case di cura e di custodia;
§ impossibilità di disporre la custodia cautelare provvisoria in OPG dell’infermo e seminfermo di mente ex art. 312 e 313 c.p.p.; la misura ora prevista è il ricovero presso apposite strutture ospedaliere;
§ un maggior rigore nell’accertamento della pericolosità sociale che giustifica il ricovero in OPG;
§ le regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore, intesi alla progettazione ed all'organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi ed al soddisfacimento delle esigenze di mediazione culturale;
§ le regioni, entro il 15 giugno 2014, possono modificare i programmi presentati, e destinare parte delle risorse alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, e allo stesso tempo contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle REMS;
§ il rispetto delle impegni per il superamento degli OPG vale come adempimento del rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), quindi rientra nel sistema premiale di riparto delle risorse destinate al SSN;
§ i percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuno dei ricoverati negli ospedali psichiatrici giudiziari devono essere predisposti e inviati obbligatoriamente al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
§ le regioni, attraverso i dipartimenti e i servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, devono predisporre, in accordo con gli ospedali psichiatrici giudiziari, programmi individualizzati di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli OPG.
§ per i pazienti per i quali sia stata accertata (dall'autorità giudiziaria competente, secondo le procedure già vigenti ed i relativi rinnovi temporali) la persistente pericolosità sociale, il programma deve documentare in modo puntuale le ragioni che sostengono l’eccezionalità e la transitorietà del ricovero;
§ impossibilità del protrarsi sia delle misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive che dei ricoveri nelle REMS per una durata superiore al tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso;
§ insediamento, presso il Ministero della salute, e funzionalità, entro trenta giorni, di un organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome; il nuovo organismo si raccorda con l’esistente Comitato paritetico interistituzionale (di cui all’art. 5, comma 2, del DPCM 1° aprile 2008)[9]
§ previsione di una relazione trimestrale alle Camere del Ministro della salute e del Ministro della giustizia sul superamento degli OPG.
Più in dettaglio, il
Senato ha integrato il
contenuto dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto-legge, aggiungendo
allo stesso articolo 1 quattro nuovi commi (1-bis, 1-ter, 1-quater e 2-bis). Una ulteriore modifica ha
interessato il comma 3 dello stesso articolo 1.
E’ anzitutto riformulato il secondo periodo del comma 4 dell’art. 3-ter del DL 211/2011 (art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. in
esame) che, nel testo iniziale del
decreto legge 52/2014, prevede che il giudice disponga, di regola, nei
confronti dell’infermo di mente una misura di sicurezza diversa dal ricovero in
OPG. Tale misura è, quindi, assolutamente residuale e può essere disposta dal
giudice solo quando siano acquisiti elementi tali da cui risulti l’inidoneità
di ogni altra misura ad assicurare cure adeguate ed a far fronte alla
pericolosità sociale del soggetto. Allo stesso modo provvede il magistrato di
sorveglianza ex art. 679 c.p.p., in
sede di accertamento della pericolosità sociale del soggetto cui applicare una
eventuale misura di sicurezza.
La disposizione
si limita in parte ad esplicitare, sul piano della formulazione legislativa,
quanto già costituisce norma vigente per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2003, che ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 222 del codice penale nella
parte in cui precludeva al giudice - che in concreto ravvisi l’inidoneità della
misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a rispondere alle
esigenze di cura e tutela della persona interessata, da un lato, e di controllo
e contenimento della sua pericolosità sociale dall’altro lato - di adottare
un’altra fra le misure previste dalla legge, e in specie la misura della
libertà vigilata, accompagnata, ai sensi dell’art. 228, secondo comma, del
codice penale, da prescrizioni idonee nella specie ad evitare le occasioni di
nuovi reati.
Il nuovo testo approvato dal Senato ha esteso
tale disciplina ai seminfermi di
mente e quindi anche alla
misura di sicurezza del ricovero in casa
di cura e di custodia (cui i
primi, ex art. 219-222 c.p., sono destinati dopo aver scontato la condanna o
dopo l’estinzione della pena, previa valutazione della persistente pericolosità
sociale). Va, infatti, considerato che le modalità esecutive delle misure di
sicurezza della casa di cura e custodia e dell'ospedale psichiatrico
giudiziario sono sostanzialmente coincidenti, non esistendo di fatto autonomi
istituti denominati case di cura e custodia, ma soltanto sezioni di casa di
cura e custodia presso gli O.P.G. (v. art. 62, L. 354/1975).
Tra le misure di
sicurezza diverse dall’OPG che il giudice può
disporre, sono state aggiunte dal Senato anche
quelle applicate in via provvisoria. La custodia cautelare nei riguardi
dell'imputato infermo o seminfermo di mente nonché la verifica della sua
pericolosità sociale potranno quindi essere disposte ed eseguite secondo le
modalità di cui all'articolo 286 c.p.p., ossia mediante ricovero provvisorio in idonea struttura di servizio psichiatrico
ospedaliero e quindi non negli OPG; questi ultimi non potranno così
ricevere nuovi ricoverati.
Viene, inoltre,
precisato che l’accertamento della
pericolosità sociale del soggetto, che giustifica il ricovero in OPG (o
casa di cura e di custodia), è
effettuato solo in base alle qualità soggettive della persona e senza tener
conto delle sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali (ovvero
le condizioni di cui all’art. 133, secondo comma, n. 4), del codice penale).
L'irrogazione della misura di sicurezza non
potrebbe, quindi, essere conseguenza dello stato di marginalità socioeconomica
in cui l’infermo o seminfermo di mente verrebbe a trovarsi a seguito della
dimissione dall’istituto. La misura dovrebbe aver luogo o protrarsi solo in
base alla specifica valutazione della situazione personale dell'infermo di
mente e consentirebbe di orientare il giudizio di pericolosità sociale alla
valutazione del caso singolo e delle condizioni psichiche dell'imputato infermo
o seminfermo di mente.
Una ulteriore
integrazione al testo introdotta dal Senato precisa che non si può basare la pericolosità sociale della persona sulla sola mancanza
di programmi terapeutici individuali. Finalità della modifica è quella
di indurre i servizi di salute mentale a sviluppare piani terapeutici
individualizzati e personalizzati, volti a garantire le dimissioni di soggetti
spesso ricoverati in ospedale psichiatrico giudiziario solo per mancanza di
concrete situazioni alternative.
Anche il comma 1-bis dell’art. 1 del D.L. 52/2014, inserito nel corso dell’esame al Senato, modifica l’articolo 3-ter del decreto legge 211/2011, aggiungendo un periodo al comma 6.
L’articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 211/2011 specifica che le risorse destinate al superamento degli OPG devono essere ripartite tra le regioni con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni[10]. Le risorse così stabilite dal riparto per ogni singola regione, devono essere a questa assegnate con un decreto del Ministro della salute che contestualmente approva lo specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione.
Le Regioni e PPAA erano tenute a presentare al Ministero della salute un programma complessivo per la realizzazione delle REMS e per l’implementazione di percorsi riabilitativi e di alternativa agli OPG e alle stesse REMS, entro maggio 2013. Il programma è stato presentato da tutte le Regioni. Per alcune Regioni il programma è stato approvato formalmente (le prime hanno ricevuto il decreto di approvazione a fine novembre 2013); per altre sono stati richiesti chiarimenti e l’approvazione è giunta più tardivamente. Per le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia è in corso una riformulazione del progetto. Va sottolineato che, come previsto dalla legge, alcune Regioni di piccole dimensioni hanno definito accordi di programma con altre Regioni (Valle d’Aosta-Lombardia; Umbria-Toscana; Molise-Abruzzo).
Il decreto legge 211/2011 ha anche disposto che, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le Regioni, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute, possono assumere personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.
A fine ottobre 2013 il Ministero della Salute ha trasmesso alle Regioni le specifiche per la presentazione del programma di spesa corrente. Ad oggi risulta che 13 Regioni (Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia, Lombardia, Lazio) hanno presentato il programma. Per due Regioni (Marche ed Emilia-Romagna) è in corso di formalizzazione il decreto di approvazione. Per le altre Regioni che hanno presentato il programma, il Ministero ha richiesto chiarimenti. Risulta comunque che anche altre Regioni (FVG, Lazio, Calabria, Basilicata) stanno completando il programma da inviare al Ministero[11].
All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori.
La modifica introdotta dal Senato stabilisce che le regioni e le province autonome possono modificare i programmi presentati in precedenza, impiegando le risorse destinate al superamento degli OPG per:
§ organizzare corsi di formazione per gli operatori del settore, finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale. Tale attività non deve generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma deve essere realizzata nell'ambito delle risorse destinate alla formazione;
§ entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza, impiegando le risorse loro assegnate per:
1. la riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale;
2. il contenimento del numero complessivo di posti letto da realizzare nelle REMS;
3. la realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche.
Tale ultima specifica (realizzazione o riqualificazione delle sole
strutture pubbliche), esclude interventi su strutture private accreditate e
convenzionate con la regione o con le province autonoma di riferimento.
Nell’articolo 3-ter del decreto legge 211/2011 viene introdotto anche il comma 8.1 che stabilisce che, fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'attuazione delle disposizioni relative al superamento degli OPG costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Con l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 sono stati individuati gli adempimenti a carico delle Regioni per l’accesso al maggior finanziamento delle risorse destinate al SSN per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008. L’Intesa ha sancito l’impegno reciproco tra Stato e Regioni per garantire il rispetto del principio della uniforme erogazione dei Livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficienza, coerentemente con le risorse programmate dal SSN. A tal fine, è stato istituito, presso il Ministero della Salute, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, cui è affidato il compito di monitorare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, verificando che si rispettino le condizioni di appropriatezza e di compatibilità con le risorse messe a disposizione per il SSN. Per la valutazione annuale degli adempimenti, il Comitato predispone un Questionario, corredato di note esplicative, che è trasmesso alle Regioni tramite il Tavolo adempimenti presso il Ministero dell’economia e delle finanze. A partire dalla documentazione prodotta dalle Regioni si tengono riunioni tecniche istruttorie ai fini della certificazione o meno degli adempimenti.
Il comma 1-ter dell’art. 1 del D.L. in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che i percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, devono essere predisposti e inviati obbligatoriamente al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. I programmi sono predisposti dalle regioni e dalle province autonome attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari. Inoltre, a sottolineare che il ricovero in OPG deve essere una misura eccezionale, per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero.
Sul punto, il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Ospedale Psichiatrico Giudiziario: Presenze e flussi - Anni 2012 e 2013, acquisito il 25 marzo 2014 dalle Commissioni giustizia e sanità del Senato nel corso dell’esame dell’Affare assegnato OPG (n. 234), riporta i seguenti dati:
Il comma 1-quater, anch’esso introdotto dal Senato nell’art. 1 del D.L. 52, dispone che sia le misure di sicurezza detentive (provvisorie o definitive) che i ricoveri nelle REMS non possono protrarsi per una durata superiore al tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso - fatta eccezione per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo - avuto riguardo alla previsione edittale massima. La ratio della norma è quella di impedire che le misure di sicurezza, come avvenuto finora, possono avere durata superiore a quella della pena che sarebbe stata irrogata all'autore del reato nel caso in cui questo fosse stato ritenuto imputabile.
Agli effetti del comma 1-quater, la pena è determinata in base alla disciplina dell’art 278 c.p.p cioè avuto riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato senza tener conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato; si tiene conto, invece, agli stessi effetti, dell’aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5, c.p.) e dell’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale o del lucro conseguito (art. 62, n. 4, c.p.) nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
Il comma 2-bis, anch’esso aggiunto dal Senato nell’art. 1 del decreto legge 52/2014, prevede l’istituzione presso il Ministero della salute e rende attivo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, di un organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome. L’organismo di coordinamento esercita funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli OPG e si raccorda con il citato Comitato paritetico interistituzionale (cfr. nota 10). La partecipazione alle sedute dell'organismo di coordinamento non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.
Ogni tre mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia trasmettono alle Camere una relazione sul superamento degli OPG.
Il comma 3 quantifica nella misura di 4,38 milioni di euro per il 2014 e di 1,46 milioni per il 2015 gli oneri finanziari derivanti dalla proroga di un anno della chiusura degli OPG. Ai fini della copertura degli oneri suddetti, il comma 3 riduce nelle misure corrispondenti l’autorizzazione di spesa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari di cui all’articolo 3-ter, comma 7, del D.L. 211/2011 (si tratta della disposizione che a sua volta individua le diverse modalità di copertura degli oneri derivanti dal processo di superamento degli OPG).
La modifica introdotta dal Senato ha precisato che la riduzione dell’autorizzazione di spesa riguarda i medesimi anni 2014 e 1015.
Si rammenta che lo stesso art. 3-ter, per il processo di superamento degli OPG, ha autorizzato la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
Con il successivo D.M. 28 dicembre 2012 del Ministro della Salute è stata pubblicata la tabella di ripartizione fra le Regioni - per il biennio 2012-2013 - delle risorse disponibili per l'attuazione della chiusura degli OPG (e rideterminate in 173, 8 mln di euro).
La ripartizione è stata prevista sulla base dei seguenti criteri:
§ popolazione residente al 1° gennaio 2011 (50% delle risorse);
§ numero dei soggetti internati negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) suddivisi per Regione di residenza, al 31 dicembre 2011 (50% delle risorse).
Il D.M. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio 2013. Il decreto prevede che le risorse siano assegnate alle Regioni con successivo decreto del Ministro della salute, di approvazione di uno specifico programma di utilizzo, proposto da ogni singola Regione (entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del D.M.). All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori.
[1] D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 febbraio 2012, n. 9.
[2] Gli ospedali psichiatrici giudiziari attualmente esistenti sono ubicati nei seguenti comuni: Aversa (CE), Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Castiglione delle Stiviere (MN), Montelupo Fiorentino (FI), Napoli, Reggio Emilia.
[3] Si ricorda che l’articolo 222 del codice penale, stabilisce che «Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a 2 anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza». La durata minima del ricovero è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce l’ergastolo, ovvero di 5 anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.
[4] D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.
[5] D.L. 25 marzo 2013, n. 24, Disposizioni urgenti in materia sanitaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 maggio 2013, n. 57.
[6] D.Lgs. 22 giugno 1999 n. 230, Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419.
[7] D.L. 25 marzo 2013, n. 24, Disposizioni urgenti in materia sanitaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 maggio 2013, n. 57.
[8] Sul punto, v. il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Organizzazione regionale della salute mentale, acquisito il 25 marzo 2014 dalle Commissioni giustizia e sanità del Senato nel corso dell’esame dell’Affare assegnato OPG (n. 234).
[9] Si tratta del Comitato istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per verificare l’attuazione delle Linee guida di cui all’Allegato C dello stesso DPCM 1° aprile 2008 per gli interventi negli OPG e nelle case di cura e custodia.
[10] Comitato Interministeriale Per La Programmazione Economica, Delibera 8 marzo 2013, Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 15/2013). La delibera ripartisce tra le regioni e le province autonome l'importo di 55.000.000 euro per il 2013. Successivamente il decreto 27 dicembre 2013, del Ministero dell'economia e delle Finanze, Rideterminazione proporzionale del riparto per l'anno 2013, del finanziamento, degli oneri per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, effettuati con delibera CIPE 8 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2014 ha rideterminato gli importi in riduzione per un valore pari a 4.500.000 euro.
[11]
Sul punto, si veda il documento della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Nota in merito alla chiusura degli ospedali
psichiatrici giudiziari, acquisito il 25 marzo 2014 dalle
Commissioni giustizia e sanità del Senato nel corso dell’esame dell’Affare assegnato OPG (n. 234).