Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Bilancio dello Stato , Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche - D.L. 16/2014 - A.C. 2162-A - Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni V Bilancio e VI Finanze | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 125 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 07/04/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche D.L. 16/2014 - A.C.
2162-A |
Sintesi degli
emendamenti approvati dalle Commissioni V Bilancio e VI Finanze |
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|
n.
125/1 |
7 aprile 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi Dipartimento Bilancio ( Dipartimento Finanze ( |
|
Il presente dossier contiene una sintesi degli
emendamenti approvati dalle Commissione Bilancio e Finanze in sede referente.
Per ogni emendamento vengono indicati il
numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione, una
breve sintesi dell'oggetto della modifica e il relativo settore. |
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La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. |
File: D14016a.doc |
I N D I C E
§
Articolo 1 – Disposizioni in materia di TARI
e TASI
§ Articolo
2 – Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147
§ Articolo
2-bis – Differimento del termine per
il bilancio di previsione 2014 degli enti locali
§ Articolo
3 – Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie
§ Articolo
3-bis – Fondo svalutazione crediti
§ Articolo
4 – Mancato rispetto dei vincoli finanziari per la contrattazione integrativa
§ Articolo
7 – Verifica gettito IMU anno 2013
§ Articolo
11 – Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province
§ Articolo
12 – Contributo straordinario
§ Articolo
14 – Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà
comunale
§ Articolo
15 – Province di nuova istituzione
§ Articolo
16 – Disposizioni concernenti Roma Capitale
§ Articolo
17 – Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto
speciale
§ Articolo
20-bis – Finanziamento del Fondo per
le emergenze nazionali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.20 |
Busin |
LNA |
31.3 |
Precisa che le
detrazioni introdotte per |
1.28 NF |
Di Maio Marco |
PD |
3.4 nott. |
Con una modifica al comma 1, lettera b), chiarisce che
i termini di pagamento per Si osserva che l’articolo 9 comma 3 del predetto
decreto fa riferimento a due rate “di pari importo”, mentre l’emendamento in
esame introduce un meccanismo di acconto e saldo che potrebbe condurre a due
rate di importo diverso. È consentito
il pagamento della Tari e della Tasi in unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento
della prima rata Tasi è eseguito
sulla base dell’aliquota dei 12 mesi precedenti, mentre il saldo deve tenere conto degli atti
pubblicati dal comune entro il 28 ottobre. Per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato sulla base
dell’aliquota base Tasi, pari all'1
per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota
entro il |
|
Schullian |
Misto |
3.4 nott. |
Modifica il comma 1, cui aggiunge la lettera c-bis), disponendo
che nel caso di immobili oggetto di
“multiproprietà” (diritti di godimento a tempo parziale) il versamento dell’IMU è effettuato
dall’amministratore del bene, il
quale può prelevare l’importo necessario dal fondo comune attribuendo le
quote ai singoli titolari con addebito nel rendiconto annuale. |
1.65 NF |
Giulietti |
PD |
3.4 nott. |
Aggiunge
il comma 1-bis, il quale dispone che per l'anno Si ricorda che, l’articolo 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011,
rispetto al quale il comma 1-ter dispone in deroga, prevede che a decorrere
dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione sul sito informatico apposito, a condizione che
detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera
afferisce. |
1.68 NF 1.69 NF |
Marguerettaz Nicoletti |
LNA PD |
3.4 nott. |
Modifica il comma 3, aggiungendo
che sono esenti dal tributo per i
servizi indivisibili (TASI), oltre agli immobili dello Stato e degli enti
territoriali destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, anche i rifugi alpini non custoditi, i punti
d’appoggio e i bivacchi. |
1.76 |
Taglialatela |
FdI- AN |
3.4 nott. |
Modifica il comma 4 prevedendo
che le norme attuative siano emanate dai Ministri interessati, in luogo del
riferimento alle rispettive strutture ministeriali. |
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
|
Causi |
PD |
3.4 nott. |
Modifica il comma 1, aggiungendovi la lettera a-bis) volta ad introdurre la facoltà di scioglimento “incentivato” ovvero
di alienazione di società controllate da pubbliche amministrazioni locali. In particolare, la nuova lettera a-bis)
integra la legge di stabilità 2014, con un nuovo comma 568-bis, volto a prevedere che le pubbliche amministrazioni locali
indicate nell’elenco degli enti e degli organismi appartenenti al conto
economico consolidato della pubblica amministrazione e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della società controllata direttamente o
indirettamente. Se lo scioglimento è in corso o è deliberato entro i 12 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame,
gli atti e le operazioni in favore
di pubbliche amministrazioni posti in essere in seguito allo scioglimento sono esenti da imposizione fiscale,
ad eccezione dell’IVA, e sono assoggettati in misura fissa alle imposte di
registro, ipotecarie e catastali; inoltre, i dipendenti (della società) sono ammessi di diritto alle procedure di mobilità del personale tra
società controllate dalle P.A., di cui ai commi da b) all’alienazione, a condizione che questa
avvenga con procedura di evidenza
pubblica in corso o deliberata entro e non oltre 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, delle
partecipazioni detenute ed alla contestuale assegnazione del servizio per
cinque anni a decorrere dal 1°
gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di almeno il 30
per cento della partecipazione è riconosciuto il diritto di prelazione. Le
plusvalenze non vengono considerate ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IRAP, non concorrendo alla formazione del reddito e del valore della
produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio e nei
quattro esercizi successivi. La lettera b) in esame sembra dunque fare
riferimento a società cd. strumentali controllate dalle pubbliche
amministrazioni locali. |
20.05 NF |
Censore |
PD |
3.4 nott. |
Introduce l’articolo 20-bis (inserito nel
testo dell’A.C. 2162-A all’articolo 2,
comma 1), il quale
(introducendo il nuovo comma 568-ter
all’articolo 1 della L. 147/2013) riconosce
al personale in esubero delle società partecipate dalle pubbliche
amministrazioni, risultante privo di
occupazione dopo l’espletamento delle apposite procedure di mobilità
verso altre società, la precedenza - a
parità di requisiti – per l’impiego di missioni afferenti a contratti di
somministrazione stipulati dalle stesse
pubbliche amministrazioni per esigenze temporanee o straordinarie proprie
o di loro enti strumentali. Appare in primo luogo necessario chiarire se con
l’espressione “stesse pubbliche amministrazioni” si intende circoscrivere
l’operatività della norma alle sole P.A. controllanti la società partecipata
da cui proviene il personale rimasto privo di occupazione. Inoltre, si fa presente che il contratto di
somministrazione implica un rapporto trilaterale, con la partecipazione
necessaria di un’Agenzia per il lavoro autorizzata alla somministrazione, il
cui ruolo non risulta contemplato in alcun modo nella disposizione in esame. |
2.55 NF |
Laffranco Palese Villarosa |
FI PDL M 5 S |
3.4 nott. |
Modifica il comma 1, lettera c), nella quale si dispone, intervenendo sul comma 620 della legge di
stabilità 2014 (L.n. 147/2013), che i contribuenti che intendono accedere
alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (consentita dal comma
618 della legge di stabilità medesima) dovranno pagare in una unica soluzione
entro il |
2.60 |
Fragomeli Censore |
PD PD |
1.4 |
Modifica il comma 1,
aggiungendovi la lettera d-bis) precisando che
l’utilizzo delle superfici catastali
per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento dell’Agenzia
delle entrate (previo accordo con la Conferenza Stato città e autonomie
locali) che attesta la completa
attuazione delle disposizioni previste dal comma 647 della legge di
stabilità 2014 (in tal modo è modificato il comma 645 della legge di
stabilità 2014). Il comma 647 prevede
un’apposita procedura, da
attivarsi fra l’Agenzia delle entrate e i Comuni, volta alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo
pari all’80 per cento di quella catastale. In primo luogo si dispone che
vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l’incrocio dei dati in possesso dei Comuni
e dell’Agenzia delle entrate relativi alla superficie delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell’articolo 14,
comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES. In
attuazione di tale norma, il provvedimento
del direttore dell’Agenzia del territorio del 29 marzo 2013 ha definito
le modalità di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati
inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
iscritte nel catasto edilizio urbano. Il comma 647 prevede, inoltre, che nell’ambito della cooperazione tra
i Comuni e l’Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono
attivate le procedure per l’allineamento
tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione
ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica
interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione
della superficie assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella
catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al
citato D.P.R. n. 138 del 1998. I
comuni comunicano ai contribuenti le
nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di
comunicazione, nel rispetto dell’articolo 6 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente),
che stabilisce le modalità che l’amministrazione finanziaria deve seguire per
assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui
destinati. |
2.62 NF |
Fregolent |
PD |
3.4 nott. |
Sostituisce la lettera e) del comma 1, demandando al regolamento
comunale eventuali riduzioni della
Tari per rifiuti assimilati avviati al riciclo dal produttore,
direttamente o tramite soggetti autorizzati. Il comune individua altresì
le aree di produzione di rifiuti
speciali non assimilabili e i magazzini
ai quali si estende il divieto di assimilazione. In caso di conferimento al
servizio pubblico di raccolta di rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256,
comma 2, del Codice ambientale (vale a dire arresto da tre mesi a un anno o
ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti
non pericolosi; arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi). Introduce, inoltre, la nuova
lettera e-quater) con la quale
viene, quindi, abrogato il comma 661
della legge di stabilità 2014, che prevede che il tributo non è dovuto in
relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di
aver avviato al recupero. |
2.69 |
Fragomeli |
PD |
3.4 nott. |
Modifica il comma 1, cui aggiunge
la lettera e-bis), che consente ai comuni, per gli anni 2014 e 2015, di utilizzare coefficienti
per la determinazione della tariffa
rifiuti superiori o inferiori del 50 per cento a quelli del cd. metodo
normalizzato (DPR n. 158 del 1999) e di non
considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l’attribuzione
della parte fissa della tariffa alle
utenze domestiche. |
2.74 |
Pastorino |
PD |
1.4 |
Modifica il comma 1,
aggiungendovi una nuova lettera e-ter), la quale sostituisce il
comma 660 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), relativo alla
disciplina della TARI, al fine di prevedere che la copertura delle ulteriori
riduzioni ed esenzioni (rispetto a quelle previste dal comma 659 lettere da a) a e)) che il Comune può deliberare può essere disposta attraverso
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. Rispetto
all’attuale formulazione del comma 660, viene dunque eliminata la previsione
che la copertura delle predette riduzioni ed esenzioni può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo
complessivo del servizio. |
2.113 |
Taranto |
PD |
1.4 |
Aggiunge il
comma 1-bis, il quale sopprime
la norma che prevede che in caso
di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU per il 2013 non sono
applicati sanzioni e interessi, nel caso in cui la differenza sia stata
versata entro il 24 gennaio 2014 (comma 12-bis dell’articolo1 del D.L. 133
del 2013). In tal modo resta in vita unicamente la disposizione, di analogo
tenore, contenuta nella legge di
stabilità 2014 (articolo 1, comma 728) la quale prevede che la sanatoria
è condizionata al versamento della
differenza entro il termine della
prima rata IMU dovuta per l’anno 2014 (16 giugno). |
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
2.04 |
Marchi |
PD |
3.4 nott. |
Aggiunge
l’articolo 2-bis che reca l’ulteriore
differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 degli enti locali al 31 luglio
2014, rispetto al termine del 30 aprile 2014 attualmente previsto dal decreto
del Ministro dell’Interno 13 febbraio 2014. Si ricorda che il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali è ordinariamente fissato al 31 dicembre
dell’anno precedente, ai sensi dell’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000
(TUEL). |
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
3.11 NF 3.13 NF 3.14 NF 3.15 NF 3.16 NF 3.18 NF |
Palese Causi Fauttilli Censore Palese Ribaudo |
FI PdL PD PI PD FI PdL PD |
3.4 nott. |
Interviene
in più parti dell’articolo 3, sostituendone i commi 2 e 3 ed aggiungendovi un
comma 3-bis. In particolare il comma 2 sostituisce il comma 573
della legge di stabilità 2014
(L.n.147/2013), riconfermandone in gran parte i contenuti ma dettandone una
nuova formulazione con il quale si introduce, per l’esercizio 2014, in favore degli enti locali che hanno avuto il diniego
d'approvazione da parte del consiglio
comunale del piano di riequilibrio
finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto
finanziario, la possibilità di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (prevista
dall’articolo 243-bis del TUEL), entro il termine di centoventi
giorni (anziché trenta come ora previsto) decorrenti dalla data di
entrata in vigore della nuova disposizione. Tale procedura è esperibile a
condizione che per l’ente interessato risulti
certificato nell’ultimo rendiconto approvato che esso non sia strutturalmente
deficitario. In pendenza del suddetto termine di 120 giorni la Corte dei conti può comunque intervenire
per assegnare all’ente
interessato un termine per l'adozione di misure correttive (in quanto viene
esclusa, per il medesimo periodo, l’ applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del TUEL, che invece
sospende tale facoltà della Corte) Con il medesimo comma 2 viene inoltre riproposto, anche
in tal caso con lievi modifiche, il comma 573-bis già previsto dal vigente testo del comma 2 del
provvedimento, volto a consentire l’accesso per il 2014, in caso di esito
negativo del primo giudizio, ad un nuovo giudizio presso il giudice
contabile. Il comma dispone in proposito che in caso di diniego di
approvazione da parte della Sezione regionale di controllo del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale presentato ai sensi dell’articolo 243-bis del TUEL, (ovvero in caso di diniego in sede di appello
presso le Sezioni riunite della Corte) l’ente
locale interessato potrà riproporre, previa deliberazione consiliare, un nuovo piano entro 120 giorni
dall’entrata in vigore della disposizione in esame. Tale facoltà è condizionata all’avvenuto miglioramento
della situazione finanziaria (in termini di miglior avanzo di amministrazione
ovvero di minore disavanzo), registrato nell’ultimo rendiconto approvato.
Nelle more del termine di 120 giorni previsto per la presentazione del nuovo
piano vengono inoltre sospese le
procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto e per lo
scioglimento del consiglio dell’ente (comma 573-ter). Il comma 3
sostituisce il comma 3 ora previsto dal provvedimento: a) riproponendone in termini identici
le modifiche dallo stesso apportate all’articolo 243-bis del TUEL, vale a dire stabilendo che l’ente locale non possa attivare la procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale (come prevista dal comma 1
dell’articolo 243-bis) qualora per
l’ente medesimo sia decorso il termine
ad esso assegnato dal Prefetto per la deliberazione del dissesto; b) aggiungendo all’articolo 243-bis
medesimo un nuovo comma 9-bis, con il quale si consente ai comuni che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale disciplinata dallo stesso articolo di contrarre mutui, anche oltre i limiti previsti dalla normativa
vigente (articolo 204 TUEL, che fissa
tali limiti in percentuale all’ammontare delle entrate dell’ente
interessato), ma comunque per importi non superiori “alle quote di capitale dei mutui già contratti e rimborsate nell’anno
precedente” qualora i mutui siano necessari alla copertura di spese di
investimento che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano di riequilibrio. Il comma 3-quater, infine, stabilisce che le risorse provenienti dal Fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali,
istituito dall’articolo 243-ter del
TUEL, e sulle quali il comma 3-bis
medesimo esclude da atti di sequestro o pignoramento, devono essere destinate esclusivamente al pagamento dei debiti
presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al più
volte citato articolo 243-bis. |
3.38 |
Palese |
FI-PDL |
3.4 ant. |
Aggiunge il comma 2-bis, il quale, ai fini dell’assegnazione delle anticipazioni di liquidità per il
pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni per il 2014, a valere
sulle risorse dell’apposito Fondo anticipazioni liquidità stanziate
dall’articolo 13, commi 8-9 del D.L. n. 102/2013, considera anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio (che presentavano i
requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012) contenuti nel piano di riequilibrio
finanziario pluriennale attivato dagli enti locali che presentano
squilibri finanziari in grado di provocarne il dissesto, di cui all'articolo
243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, approvato dalla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. A
tal fine, l’emendamento modifica il comma 10-bis dell’articolo 1, del D.L. n. 35/2013. |
3.47 |
Fautilli |
PI |
3.4 ant. |
Aggiunge il comma 3-bis il quale amplia
di 30 giorni il termine perentorio per la deliberazione del piano di
riequilibrio finanziario
pluriennale da parte degli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie
suscettibili di provocarne il dissesto. In particolare - con una novella apportata al comma
5 dell’articolo 243-bis del D.Lgs.
n. 267/2000 (TUEL) - il termine perentorio per la deliberazione del piano è
esteso da 60 a 90 giorni dalla
data di esecutività della delibera consiliare di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario. |
3.57
|
Fragomeli Censore |
PD
|
3.4 ant. |
Aggiunge il comma 3-ter il quale interviene sulla disciplina del piano di
riequilibrio finanziario degli enti locali enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie
suscettibili di provocarne il dissesto. Il nuovo comma consente la
possibilità di una rimodulazione
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale qualora,
durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di
monitoraggio, un grado di raggiungimento
degli obiettivi intermedi superiore a quello previsto dal piano medesimo.
La rimodulazione può riguardare anche la riduzione della durata del piano. La
proposta di rimodulazione del piano, corredata dal parere positivo
dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, deve essere presentata alla Corte dei Conti. Per
la procedura di approvazione della proposta di rimodulazione si applica la
procedura già prevista per l’approvazione del piano da parte della Corte. In
caso di esito positivo della procedura, l'ente locale provvede a rimodulare
il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello
stesso. |
3.67 |
Borghesi |
LNA |
3.4 ant. |
Modifica il
comma 4 al fine di
precisare che la misura di deroga ivi prevista per il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte dei
comuni in dissesto con popolazione superiore a 20.000
abitanti che abbiano attivato misure di riduzione dei costi dei servizi e di
razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati (che consente a
tali enti di poter raggiungere il riequilibrio entro tre esercizi finanziari,
compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto), si applica soltanto nel caso in cui la riduzione dei costi dei servizi sia
di almeno il 20 per cento. |
3.78 |
Busin |
LNA |
3.4 ant. |
Modifica il
comma 4 al fine di
precisare che la relazione predisposta
dall’organo di revisione
economico-finanziaria dei
comuni che beneficiano della deroga ai fini del raggiungimento del
riequilibrio di bilancio (vale a dire, i comuni in dissesto con popolazione superiore a 20.000
abitanti che abbiano attivato misure di riduzione dei costi dei servizi e di
razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati) sull'efficacia
delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio, vada
trasmessa al Ministero dell'interno fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi consecutivi. |
3.103 NF |
Di Stefano |
FI-PDL |
3.4 nott. |
Aggiunge il comma 4-bis, il quale prevede, ai fini dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all’articolo 243-quater
del TUEL e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il
riequilibrio strutturale di bilancio
di Roma Capitale di cui all’articolo 16, comma 2 del D.L. in esame, che le società controllate dagli enti locali
interessati ai predetti piani sono
tenuti ad applicare i processi di
mobilità di personale tra società partecipate previsti (invece in via
facoltativa) dalle disposizioni di cui al comma 563 della legge di stabilità. |
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
3.0100 |
I relatori |
|
3.4 nott. |
Aggiunge l’articolo 3-bis, il quale, per l’anno 2014, prevede uguali criteri
di determinazione del Fondo svalutazione crediti degli enti locali, anche
nell’ipotesi in cui essi siano beneficiari di anticipazioni di liquidità
concesse ai sensi del D.L. n. 35 per il pagamento dei loro debiti pregressi. Si ricorda che la funzione
del Fondo svalutazione crediti è quella di compensare eventuali minori
entrate degli enti locali e salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri dei
bilanci. L’articolo prevede, in particolare, che l’entità del Fondo svalutazione crediti per
gli enti locali e l’entità del
Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle
anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti pregressi
maturati da tali enti ai sensi
dell’art.1, comma 10 del D.L. n.35/2013 non
può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi di cui al titoli
I e III dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. La normativa
vigente, invece, prevede differenti criteri di determinazione: ai sensi
dell’articolo 6, comma 17 del D.L. n. 95/2012, in via generale il Fondo svalutazione non può essere inferiore al
25 percento dei predetti residui
attivi; mentre, ai sensi dell’articolo 1, comma 17 del D.L. n. 35, per gli enti locali che beneficiano delle
suddette anticipazioni di
liquidità, il Fondo deve essere pari
(nei cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa
l'anticipazione, e comunque nelle more dell'entrata in vigore
dell'armonizzazione dei sistemi contabili) ad almeno al 30 per cento dei citati residui. Si osserva
che sarebbe opportuno specificare che l’articolo 3 in esame opera in deroga
rispetto a quanto previsto dall’articolo 6, comma 17 del D.L. n. 95/2012 e
dall’articolo 1, comma 17 del D.L. n. 35/2012. |
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.10 NF |
Guidesi |
LNA |
1.4 |
Modifica il comma 1, prevedendo
che l’obbligo per gli enti locali,
ai fini del monitoraggio sui piani obbligatori di riorganizzazione e sulle
specifiche misure previste in essi per il contenimento della spesa per il
personale, di trasmettere la relazione
illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria (alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e
territoriali) debba essere assolto entro
il 31 maggio di ciascun anno. |
4.11 |
Lodolini |
PD |
1.4 |
Modifica il comma 1, disponendo
che la relazione illustrativa e la
relazione tecnico-finanziaria trasmesse dagli enti locali alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, diano
conto, oltre che dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle
specifiche misure previste in essi per il contenimento della spesa per il
personale, anche delle misure di
razionalizzazione organizzativa, garantendo in ogni caso la riduzione
delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto (a cadenza
triennale) previsto dall’articolo 263, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (con il
quale viene individuata la media nazionale, per classe demografica, della
consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province nonché i rapporti
medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in
condizione di dissesto ai fini della dichiarazione delle eccedenze seguite
alla riduzione della dotazione organica). |
4.6 |
Taglialatela |
FdI-AN |
3.4 nott. |
Modifica il comma 1, prevedendo che
le regioni adottino (in luogo della
più vincolante formulazione vigente “devono obbligatoriamente adottare”)
misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a
quelle già previste dalla vigente normativa, nei casi in cui debbano
procedere al recupero integrale delle somme indebitamente erogate per il
mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva
integrativa. |
4.24 NF |
Ginato |
PD |
3.4 nott. |
Sostituisce
il comma 3, il cui testo originario prevede che la
(sanzione della) nullità delle
clausole contrattuali adottate in violazione dei vincoli finanziari imposti
alla contrattazione collettiva integrativa non trovi applicazione con riferimento agli atti di utilizzo dei
fondi costituiti da regioni ed
enti locali, adottati entro una
certa data, a condizione che abbiano rispettato determinati requisiti, quali: §
abbiano
rispettato il patto di stabilità interno; §
non abbiano comportato il superamento dei vincoli
finanziari per la destinazione dei medesimi fondi; §
non abbiano
comportato il riconoscimento giudiziale di responsabilità erariale; §
abbiano
rispettato la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di
personale; §
abbiano rispettato le disposizioni di cui all’articolo 9 del D.L. n.
78/2010 (che ha recato una serie di interventi volti al contenimento delle
spese in materia di impiego pubblico). Rispetto al testo originario, l’emendamento in esame: §
attenua la
portata delle condizioni richieste per evitare la nullità delle clausole
contrattuali, sopprimendo il richiamo al requisito del non superamento dei vincoli finanziari
previsti per la destinazione dei fondi integrativi; §
prevede la non
applicazione delle sanzioni anche agli atti
di costituzione dei fondi, comunque
costituiti; §
prevede che gli atti e gli accordi suddetti, già applicati o in applicazione alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge in esame, restino
validi ed efficaci. |
4.29 NF |
Carella |
PD |
3.4 nott. |
Aggiunge
i commi 3-bis e 3-ter, in materia
di lavoratori socialmente utili. Con il comma 3-bis si consente alle regioni e agli enti locali di provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, senza l’applicazione delle sanzioni previste dalla
legislazione vigente, dai lavoratori
impegnati in progetti di lavori
socialmente utili (in particolare, quelli che abbiano effettivamente
maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1°
gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 e quelli attivati nei settori dei servizi
alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio,
dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della
riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali) nonché quelli in mobilità, che siano interessati da iniziative di politica
attiva del lavoro attivate dagli enti locali nel periodo 2011-2013, anche
attraverso l’utilizzo dei propri organismi partecipati, totalmente o
parzialmente finanziate a carico della finanza pubblica. Il comma 3-ter salvaguarda quanto previsto
dalla normativa vigente al fine di favorire assunzioni a tempo indeterminato
dei lavoratori socialmente utili, ed in particolare quanto previsto dall’art.
4, comma 8, del D.L. n. 101/2013, circa la competenza delle regioni a
predisporre un elenco regionale dei suddetti lavoratori socialmente utili,
secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di
servizio e i carichi familiari, ai fini della loro assunzione a tempo
indeterminato da parte degli enti territoriali che presentino vuoti in
organico. |
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.4 |
Taglialatela |
Fdl-AN |
2.4 |
Modifica il comma 1, al fine di eliminare la natura non regolamentare
del decreto del Ministero dell’interno
- da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia, entro il 31 marzo
2014, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali - volto
ad operare le variazioni delle assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale
per l’anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito IMU dell’anno 2013. |
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.2 |
Taglialatela |
Fdl-AN |
2.4 |
Modifica il comma 1 limitando, nel caso di scioglimento
anticipato del Consiglio comunale o provinciale, alla sola relazione di fine legislatura la pubblicazione sul sito istituzionale della provincia o del comune entro i 7 giorni successivi alla data
di certificazione da parte
dell’organo di revisione, eliminando il riferimento alla pubblicazione del
rapporto del Tavolo tecnico interistituzionale
sui contenuti della relazione medesima, in quanto tale sede istruttoria è
stata eliminata dall’articolo in esame (il quale ha interamente sostituito la
normativa di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del
D.Lgs. n. 149/2011, sulla disciplina della procedura di redazione e di
trasmissione agli organi di controllo competenti della relazione di fine
mandato). |
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.2 |
Guerra |
PD |
2.4 |
Sostituisce
l’articolo, relativo alla
decorrenza dell’erogazione del contributo straordinario alle fusioni dei
comuni, operando una modifica testuale all’articolo 15, comma 3 del D.Lgs. n.
267/2000, volta a precisare che lo Stato eroga il contributo in questione per
i dieci anni decorrenti dalla fusione,
anziché per i dieci anni successivi alla fusione. Il testo
originario dell’articolo 12 dispone invece senza novellare il predetto
articolo 15, comma 3, che il contributo in questione è erogato dall’anno
successivo alla decorrenza della fusione, prevista dal decreto regionale
istitutivo, a meno che si tratti di fusioni che decorrono dal mese di gennaio
dell’anno successivo alla loro istituzione, per le quali il contributo
straordinario è erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione. |
12.5 |
Arlotti |
PD |
3.4 nott. |
Aggiunge il
comma 1-bis il quale destina alla regione Emilia-Romagna le
somme iscritte in conto residui per l’anno 2014 sul fondo per l’erogazione di
contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e
del gasolio per autotrazione alla pompa, istituito in favore delle regioni
confinanti con la Repubblica di San Marino, pari a 2 milioni di euro. Tale importo
deve essere impiegato dalla regione per il finanziamento degli interventi di
completamento del passaggio dei comuni
di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant’Agata Feltria, Talamello,
Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche (provincia di Pesaro-Urbino) alla
regione Emilia-Romagna (provincia di Rimini). |
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.9 |
Guidesi |
LNA |
2.4 |
Modifica il comma 1 posticipando al 15 aprile 2014 (rispetto al 15
marzo 2014) il termine entro il quale deve essere raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Città e
autonomie locali per la definizione delle modalità e dei criteri per il
riparto della quota (pari al 10%) del Fondo di solidarietà comunale dell’anno
2014 da ripartirsi tra i comuni sulla base dei fabbisogni standard e della
capacità fiscale. |
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.1 |
Carella |
PD |
3.4 nott. |
Aggiunge il
comma 1-bis, prevedendo che qualora il comparto province
consegua l’obiettivo di patto di stabilità ad esso complessivamente assegnato
per l’anno 2013, per le province che
non abbiano rispettato il patto la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio si applica in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo
programmatico, e comunque entro il limite
del 3 per cento delle entrate correnti dell’ultimo consuntivo. |
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.7 |
Causi |
PD |
2.4 |
Modifica il comma 1, portando da 90 a 120 giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame il termine entro il quale Roma Capitale
è tenuta a trasmettere ai
Ministeri dell’interno e dell’economia, nonché alle Camere, un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo
di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la
natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai
sensi del successivo comma 5 dell’articolo. |
16.12 NF |
Guidesi |
LNA |
2.4 |
Modifica il comma 1 al fine di
precisare che, nell’apposito rapporto che deve essere predisposto da Roma
Capitale, le cause della formazione
del disavanzo di bilancio di parte corrente del comune di Roma negli anni
precedenti siano evidenziate anche con
riferimento alle società
controllate e partecipate del comune. |
16.9 |
Caso |
M5S |
2.4 |
Modifica i commi 1 e 2 al fine di
prevedere che il rapporto che
evidenzia le cause della formazione del disavanzo
di bilancio di parte corrente negli anni precedenti ed il piano triennale per la riduzione del
disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio siano trasmessi da Roma Capitale anche alla Corte dei conti (oltre che, come già previsto dalla
norma, al Ministero dell’interno, al Ministero dell’economia e finanza e alle
Camere) |
16.35 NF |
Guidesi |
LNA |
2.4 |
Modifica il comma 2, cui aggiunge la lettera a-bis), la quale inserisce tra le finalità cui devono tendere le azioni amministrative indicate nel piano triennale per la
riduzione del disavanzo e il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma
Capitale la ricognizione di tutte le
società controllate e partecipate del
Comune, evidenziando il numero
dei consiglieri e degli amministratori,
nonché le somme erogate a ciascuno di
essi. |
16.40 NF |
Guidesi |
LNA |
2.4 |
Modifica il comma 2, cui aggiunge la lettera a-ter), prevedendo
che le azioni amministrative che
devono essere adottate da Roma Capitale nell’ambito del piano triennale per
la riduzione del disavanzo e il riequilibrio strutturale di bilancio, siano
altresì volte ad avviare un piano rafforzato di lotta
all’evasione tributaria e tariffaria. |
16.47 |
Sammarco |
NCD |
3.4 nott. |
Modifica il comma 2, lettera c) introducendo lo strumento del distacco
nell’ambito delle misure finalizzate al riequilibrio delle società partecipate in perdita. |
16.48 |
Currò |
M5S |
3.4 nott. |
Modifica il comma 2, lettera c) introducendo la mobilità
interaziendale nell’ambito degli strumenti finalizzati al riequilibrio
delle società partecipate in perdita. |
16.68 NF |
Marco Di Stefano |
PD |
3.4 nott. |
Modifica la lettera e) del comma 2, nella quale si prevede che nel piano triennale per la riduzione
strutturale del disavanzo e per il riequilibrio strutturale del bilancio che
dovrà predisporre Roma Capitale, dovrà essere prevista l’adozione di azioni amministrative volte a procedere,
ove necessario, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società
partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio
pubblico, nonché alla valorizzare e dismissione di quote del patrimonio
immobiliare del comune. L’emendamento
aggiunge una ulteriore
disposizione, disponendo che si potrà procedere altresì alla fusione
delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee. |
16.73 NF |
Sammarco |
NCD |
2.4 |
Modifica il comma 2, aggiungendovi una nuova lettera e-bis),
che inserisce tra le finalità cui devono tendere le azioni amministrative indicate nel
piano triennale per la riduzione del disavanzo e il riequilibrio strutturale
di bilancio di Roma Capitale la responsabilizzazione
dei dirigenti delle società
partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di
bilancio. |
16.89 NF |
Causi |
PD |
3.4 nott. |
Modifica il comma 4, nel quale si dispone che con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 60
giorni dalla trasmissione del piano triennale di riduzione del disavanzo e di
riequilibrio del bilancio di Roma Capitale, è approvato il piano stesso e
sono determinati la natura e l’entità della massa debitoria. Tale comma è sostituito con i commi da 4
a 4-quater con i quali si prevede
che: § con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri è approvato,
su proposta del Ministro dell’interno, il piano triennale suddetto entro
60 giorni dalla data di
trasmissione del medesimo alle
Camere ed ai Ministri dell’interno
e dell’economia (comma 4, primo periodo); § al solo fine di reperire le
risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, Roma Capitale può
utilizzare le entrate straordinarie e le eventuali sanzioni ad esse collegate
per il riequilibrio di parte corrente, in deroga ai principi di bilancio
previsti dalla legislazione vigente (di cui all’articolo 162 del TUEL) (comma
4, secondo periodo); § Roma Capitale provvede alle
variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale
approvato (comma 4-bis); § con decreto del Presidente del
Consiglio de Ministri sono approvate, previo parere del tavolo di raccordo
interistituzionale, modifiche al documento del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, a condizione che siano prive di effetti sui
saldi di finanza pubblica (comma 4-ter); § ai fini dell’assegnazione delle anticipazioni di liquidità per il
pagamento dei debiti pregressi degli enti locali sono considerati, tra i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012 (anche se riconosciuti in
bilancio in data successiva) anche quelli inclusi nel piano triennale di riequilibrio di Roma Capitale
previsto dal comma 2 dell’articolo 16 in commento (comma 4-quater). |
16.1000 |
I relatori |
|
3.4 nott. |
Interviene sul comma 5, con riferimento al primo dei cinque periodi che tale comma
aggiunge all’articolo 196-bis della
legge finanziaria 2010 (L.n.191/2009) in ordine alla gestione commissariale
di Roma Capitale. Tale periodo autorizza
il Commissario straordinario ad inserire nella massa passiva del Piano
di rientro le eventuali ulteriori
partite debitorie rinvenienti da obbligazioni ed oneri del Comune di Roma
anteriori al 28 aprile 2008; l’emendamento precisa che tali obbligazioni ed oneri includono anche gli oneri per le procedure e gli indennizzi conseguenti ad alcune fattispecie
attinenti ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità previsti
dall’articolo 42-bis del T.U.
disciplinante la materia (D.P.R. n. 327/2001). Tali fattispecie concernono i
casi nei quali l’autorità pubblica che
utilizza un immobile per scopi di interesse pubblico in assenza di un idoneo
provvedimento di esproprio disponga che lo stesso venga acquisito al proprio
patrimonio, corrispondendo al proprietario un indennizzo per il pregiudizio
patrimoniale e non patrimoniale che gliene è derivato. |
16.112 NF |
Causi |
PD |
3.4 nott. |
Inserisce
il comma 5-bis con il quale, riprendendo sostanzialmente una
disposizione già prevista nel decreto-legge n.151/2013 (non convertito per
decorrenza dei termini di conversione) dispone la finalizzazione di risorse
iscritte nel bilancio dello Stato (nel
limite di 22,5 milioni di euro
per il biennio 2014-2015) al fine di contribuire al superamento della crisi nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti
nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal
Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 (c.d. Patto per Roma, che qui non si
dettaglia), previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del
programma di lavoro triennale "Raccolta
differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base
delle risorse rese disponibili. Tali risorse: §
per complessivi
14 milioni nel biennio suddetto,
sono quelle iscritte in bilancio per i medesimi anni ai sensi dell’articolo
10 del D.Lgs. n.112/1998, relativo ai trasferimenti alle regioni a statuto
speciale in attuazione del federalismo amministrativo; §
per complessivi
8,5 milioni nel medesimo biennio
sono quelle iscritte, sempre per gli anni 2014 e 2015, nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente ai sensi dell’articolo 2, comma 323,
della legge n.244/2007, con cui è stato istituito il Fondo per la promozione
di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo
sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio. Inserisce il
comma 5-ter relativo alla compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento dei
(soli) 14 milioni sopradetti, cui si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali. Si rammenta che
tale Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia, è
volto a compensare effetti negativi, in termini di cassa, scaturenti da
specifici contributi di importo fisso e costante con onere a carico dello
Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. |
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
17.1 17.2 |
De Micheli Latronico |
PD FI-PdL |
2.4 |
Aggiunge il comma 4-bis che
autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il
Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.A.)
sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della
procedura di approvazione del Contratto di programma -parte investimenti
2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete
ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento.
Viene fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della
procedura di approvazione del Contratto di programma, parte investimenti
2012-2016. Gli emendamenti
riproducono il contenuto del comma 5 dell’articolo 3 del D.L. n. 151/2013,
non convertito, che a sua volta
riproduceva il comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 126/2013,
anch’esso non convertito. |
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.10 NF |
Censore |
PD |
2.4 |
Aggiunge il
comma 1-bis, il quale -
relativamente ai mutui contratti dagli enti locali prima del 1° gennaio 2005
con oneri a totale carico dello Stato, compresi quelli in cui è l’ente a
pagare le rate di ammortamento con obbligo dello Stato di rimborsarle – reca
una norma di interpretazione autentica del comma 76 dell’articolo 1 della
legge n. 311/2004, concernente le modalità
di iscrizione in bilancio del debito e del ricavo derivante dai mutui. Il nuovo comma
1-bis dispone che tale norma, nel
caso dei predetti mutui degli enti locali, si interpreta nel senso che l’ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti
mutui nelle entrate per
trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli
investimenti. In tale caso, il rimborso da parte dello Stato delle relative rate di ammortamento non è considerato tra le entrate
finali rilevanti ai fini del patto di
stabilità interno. |
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.7 NF |
Antezza |
PD |
3.4 nott. |
Aggiunge il
comma 2-bis il quale prevede che le risorse destinate dall’art.
8, comma 8-bis, del D.L. n. 69/2013
alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, pari a 3,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, siano anche finalizzate a
garantire la prosecuzione delle
attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di
tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle
diverse aree del territorio. Si prevede, inoltre, che il DPCM di attuazione
non debba più individuare gli istituti cui affidare le predette attività. |
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
20.06 NF |
Castricone |
PD |
3.4 nott. |
Introduce
l’articolo 20-bis, il quale (modificando il comma 120 dell’articolo 1
della legge n. 147/2013) destina una quota
delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, pari a
50 milioni di euro, che si
renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di
attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione
2007-2013, al finanziamento del Fondo
per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio. Inoltre, con
riferimento al finanziamento di 50 milioni di euro per il 2014, sempre a
valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già previsto dalla norma per
interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi
verificatisi dall'anno 2009,
l’emendamento precisa che tali interventi debbano essere individuati con
provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile. |