Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Bilancio dello Stato , Servizio Commissioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche - D.L. 16/2014 - A.C. 2162-A - Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni V Bilancio e VI Finanze
Riferimenti:
AC N. 2162-A/XVII   DL N. 16 DEL 06-MAR-14
Serie: Progetti di legge    Numero: 125    Progressivo: 1
Data: 07/04/2014
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2014 0016   FINANZA LOCALE
SCUOLA   SERVIZI E TERZIARIO
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

D.L. 16/2014 - A.C. 2162-A

 

Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni V Bilancio e VI Finanze

 

 

n. 125/1

 

7 aprile 2014

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi

Dipartimento Bilancio

( 066760-9932* st_bilancio@camera.it

Dipartimento Finanze

( 066760-9496* st_finanze@camera.it

 

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissione Bilancio e Finanze in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione, una breve sintesi dell'oggetto della modifica e il relativo settore.

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D14016a.doc


I N D I C E

§      Articolo 1 – Disposizioni in materia di TARI e TASI 1

§      Articolo 2 – Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147. 3

§      Articolo 2-bis – Differimento del termine per il bilancio di previsione 2014 degli enti locali 7

§      Articolo 3 – Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie. 8

§      Articolo 3-bis – Fondo svalutazione crediti 12

§      Articolo 4 – Mancato rispetto dei vincoli finanziari per la contrattazione integrativa. 13

§      Articolo 7 – Verifica gettito IMU anno 2013. 16

§      Articolo 11 – Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province. 17

§      Articolo 12 – Contributo straordinario. 18

§      Articolo 14 – Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale. 19

§      Articolo 15 – Province di nuova istituzione. 20

§      Articolo 16 – Disposizioni concernenti Roma Capitale. 21

§      Articolo 17 – Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale. 25

§      Articolo 18 – Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798. 26

§      Articolo 19 – Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica. 27

§      Articolo 20-bis – Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali 28

 


 

Articolo 1 – Disposizioni in materia di TARI e TASI

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.20

Busin

LNA

31.3

Precisa che le detrazioni introdotte per la Tasi possono generare carichi di imposta anche inferiori rispetto a quelli determinatisi con riferimento all’IMU (modifica il comma 1, lettera a)).

1.28 NF

Di Maio Marco

PD

3.4 nott.

Con una modifica al comma 1, lettera b), chiarisce che i termini di pagamento per la Tari sono stabiliti dal comune prevedendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato rispetto alla Tasi.

La Tasi deve essere pagata in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, in analogia a quanto previsto per l’Imu dal decreto sul federalismo municipale (D.Lgs. n. 23 del 2011).

Si osserva che l’articolo 9 comma 3 del predetto decreto fa riferimento a due rate “di pari importo”, mentre l’emendamento in esame introduce un meccanismo di acconto e saldo che potrebbe condurre a due rate di importo diverso.

È consentito il pagamento della Tari e della Tasi in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il versamento della prima rata Tasi è eseguito sulla base dell’aliquota dei 12 mesi precedenti, mentre il saldo deve tenere conto degli atti pubblicati dal comune entro il 28 ottobre.

Per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato sulla base dell’aliquota base Tasi, pari all'1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014.

1.42 NF

Schullian

Misto

3.4 nott.

Modifica il comma 1, cui aggiunge la lettera c-bis), disponendo che nel caso di immobili oggetto di “multiproprietà” (diritti di godimento a tempo parziale) il versamento dell’IMU è effettuato dall’amministratore del bene, il quale può prelevare l’importo necessario dal fondo comune attribuendo le quote ai singoli titolari con addebito nel rendiconto annuale.

1.65 NF

Giulietti

PD

3.4 nott.

Aggiunge il comma 1-bis, il quale dispone che per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. n. 23/2011, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.

Si ricorda che, l’articolo 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011, rispetto al quale il comma 1-ter dispone in deroga, prevede che a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico apposito, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

1.68 NF

1.69 NF

Marguerettaz

Nicoletti

LNA

PD

3.4 nott.

Modifica il comma 3, aggiungendo che sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), oltre agli immobili dello Stato e degli enti territoriali destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, anche i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi.

1.76

Taglialatela

FdI- AN

3.4 nott.

Modifica il comma 4 prevedendo che le norme attuative siano emanate dai Ministri interessati, in luogo del riferimento alle rispettive strutture ministeriali.

 


 

Articolo 2 – Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

2.37 NF

Causi

PD

3.4 nott.

Modifica il comma 1, aggiungendovi la lettera a-bis) volta ad introdurre la facoltà di scioglimento “incentivato” ovvero di alienazione di società controllate da pubbliche amministrazioni locali.

In particolare, la nuova lettera a-bis) integra la legge di stabilità 2014, con un nuovo comma 568-bis, volto a prevedere che le pubbliche amministrazioni locali indicate nell’elenco degli enti e degli organismi appartenenti al conto economico consolidato della pubblica amministrazione e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a)    allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso o è deliberato entro i 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame, gli atti e le operazioni in favore di pubbliche amministrazioni posti in essere in seguito allo scioglimento sono esenti da imposizione fiscale, ad eccezione dell’IVA, e sono assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali; inoltre, i dipendenti (della società) sono ammessi di diritto alle procedure di mobilità del personale tra società controllate dalle P.A., di cui ai commi da 563 a 568 della stesse legge di stabilità 2014. Se lo scioglimento riguarda una società indirettamente controllata, le plusvalenze della controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione, mentre le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui si sono realizzate e nei quattro successivi.

b)    all’alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura di evidenza pubblica in corso o deliberata entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, delle partecipazioni detenute ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

In caso di società mista, al socio privato detentore di almeno il 30 per cento della partecipazione è riconosciuto il diritto di prelazione. Le plusvalenze non vengono considerate ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non concorrendo alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio e nei quattro esercizi successivi.

La lettera b) in esame sembra dunque fare riferimento a società cd. strumentali controllate dalle pubbliche amministrazioni locali.

20.05 NF

Censore

PD

3.4 nott.

Introduce l’articolo 20-bis (inserito nel testo dell’A.C. 2162-A all’articolo 2, comma 1), il quale (introducendo il nuovo comma 568-ter all’articolo 1 della L. 147/2013) riconosce al personale in esubero delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, risultante privo di occupazione dopo l’espletamento delle apposite procedure di mobilità verso altre società, la precedenza  - a parità di requisiti – per l’impiego di missioni afferenti a contratti di somministrazione stipulati dalle stesse pubbliche amministrazioni per esigenze temporanee o straordinarie proprie o di loro enti strumentali.

Appare in primo luogo necessario chiarire se con l’espressione “stesse pubbliche amministrazioni” si intende circoscrivere l’operatività della norma alle sole P.A. controllanti la società partecipata da cui proviene il personale rimasto privo di occupazione.

Inoltre, si fa presente che il contratto di somministrazione implica un rapporto trilaterale, con la partecipazione necessaria di un’Agenzia per il lavoro autorizzata alla somministrazione, il cui ruolo non risulta contemplato in alcun modo nella disposizione in esame.

2.55 NF

2.56 NF

2.57 NF

Laffranco

Palese

Villarosa

FI

PDL

M 5 S

3.4 nott.

Modifica il comma 1, lettera c), nella quale si dispone, intervenendo sul comma 620 della legge di stabilità 2014 (L.n. 147/2013), che i contribuenti che intendono accedere alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (consentita dal comma 618 della legge di stabilità medesima) dovranno pagare in una unica soluzione entro il 31 marzo 2014 una somma pari all’importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo. Il suddetto termine viene ora posposto dall’emendamento al 31 maggio 2014.

2.59

2.60

Fragomeli

Censore

PD

PD

1.4

Modifica il comma 1, aggiungendovi la lettera d-bis) precisando che l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate (previo accordo con la Conferenza Stato città e autonomie locali) che attesta la completa attuazione delle disposizioni previste dal comma 647 della legge di stabilità 2014 (in tal modo è modificato il comma 645 della legge di stabilità 2014).

Il comma 647 prevede un’apposita procedura, da attivarsi fra l’Agenzia delle entrate e i Comuni, volta alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale. In primo luogo si dispone che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l’incrocio dei dati in possesso dei Comuni e dell’Agenzia delle entrate relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES. In attuazione di tale norma, il provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 29 marzo 2013 ha definito le modalità di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano.

Il comma 647 prevede, inoltre, che nell’ambito della cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al citato D.P.R. n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell’articolo 6 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che stabilisce le modalità che l’amministrazione finanziaria deve seguire per assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

2.62 NF

Fregolent

PD

3.4 nott.

Sostituisce la lettera e) del comma 1, demandando al regolamento comunale eventuali riduzioni della Tari per rifiuti assimilati avviati al riciclo dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Il comune individua altresì le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini ai quali si estende il divieto di assimilazione.

In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del Codice ambientale (vale a dire arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi).

Introduce, inoltre, la nuova lettera e-quater) con la quale viene, quindi, abrogato il comma 661 della legge di stabilità 2014, che prevede che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

2.69

Fragomeli

PD

3.4 nott.

Modifica il comma 1, cui aggiunge la lettera e-bis), che consente ai comuni, per gli anni 2014 e 2015, di utilizzare coefficienti per la determinazione della tariffa rifiuti superiori o inferiori del 50 per cento a quelli del cd. metodo normalizzato (DPR n. 158 del 1999) e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.

2.74

Pastorino

PD

1.4

Modifica il comma 1, aggiungendovi una nuova lettera e-ter), la quale sostituisce il comma 660 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), relativo alla disciplina della TARI, al fine di prevedere che la copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni (rispetto a quelle previste dal comma 659 lettere da a) a e)) che il Comune può deliberare può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Rispetto all’attuale formulazione del comma 660, viene dunque eliminata la previsione che la copertura delle predette riduzioni ed esenzioni può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

2.113

Taranto

PD

1.4

Aggiunge il comma 1-bis, il quale sopprime la norma che prevede che in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU per il 2013 non sono applicati sanzioni e interessi, nel caso in cui la differenza sia stata versata entro il 24 gennaio 2014 (comma 12-bis dell’articolo1 del D.L. 133 del 2013). In tal modo resta in vita unicamente la disposizione, di analogo tenore, contenuta nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 728) la quale prevede che la sanatoria è condizionata al versamento della differenza entro il termine della prima rata IMU dovuta per l’anno 2014 (16 giugno).


 

Articolo 2-bis – Differimento del termine per il bilancio di previsione 2014 degli enti locali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto


2.04

Marchi

PD

3.4 nott.

Aggiunge l’articolo 2-bis che reca l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 degli enti locali al 31 luglio 2014, rispetto al termine del 30 aprile 2014 attualmente previsto dal decreto del Ministro dell’Interno 13 febbraio 2014.

Si ricorda che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è ordinariamente fissato al 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

 


 

Articolo 3 – Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

3.11 NF

3.13 NF

3.14 NF

3.15 NF

3.16 NF

3.18 NF

Palese

Causi

Fauttilli

Censore

Palese

Ribaudo

FI PdL

PD

PI

PD

FI PdL

PD

3.4 nott.

Interviene in più parti dell’articolo 3, sostituendone i commi 2 e 3 ed aggiungendovi un comma 3-bis.

In particolare il comma 2 sostituisce il comma 573 della legge di stabilità 2014 (L.n.147/2013), riconfermandone in gran parte i contenuti ma dettandone una nuova formulazione con il quale si introduce, per l’esercizio 2014, in favore degli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario,  la possibilità di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (prevista dall’articolo 243-bis del TUEL), entro il termine di centoventi giorni (anziché trenta come ora previsto) decorrenti dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione. Tale procedura è esperibile a condizione che per l’ente interessato risulti certificato nell’ultimo rendiconto approvato che esso non sia strutturalmente deficitario. In pendenza del suddetto termine di 120 giorni la Corte dei conti può comunque intervenire per  assegnare all’ente interessato  un termine per l'adozione di misure correttive (in quanto viene esclusa, per il medesimo periodo, l’ applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del TUEL, che invece sospende tale facoltà della Corte)

Con il medesimo comma 2 viene inoltre riproposto, anche in tal caso con lievi modifiche, il comma 573-bis già previsto dal vigente testo del comma 2 del provvedimento, volto a consentire l’accesso per il 2014, in caso di esito negativo del primo giudizio, ad un nuovo giudizio presso il giudice contabile. Il comma dispone in proposito che in caso di diniego di approvazione da parte della Sezione regionale di controllo del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato ai sensi dell’articolo 243-bis del TUEL, (ovvero in caso di diniego in sede di appello presso le Sezioni riunite della Corte) l’ente locale interessato potrà riproporre, previa deliberazione consiliare, un nuovo piano entro 120 giorni dall’entrata in vigore della disposizione in esame. Tale facoltà è condizionata all’avvenuto miglioramento della situazione finanziaria (in termini di miglior avanzo di amministrazione ovvero di minore disavanzo), registrato nell’ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine di 120 giorni previsto per la presentazione del nuovo piano vengono inoltre sospese le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto e per lo scioglimento del consiglio dell’ente (comma 573-ter).

Il comma 3 sostituisce il comma 3 ora previsto dal provvedimento: a) riproponendone in termini identici le modifiche dallo stesso apportate all’articolo 243-bis del TUEL, vale a dire stabilendo che l’ente locale non possa attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (come prevista dal comma 1 dell’articolo 243-bis) qualora per l’ente medesimo sia decorso il termine ad esso assegnato dal Prefetto per la deliberazione del dissesto; b) aggiungendo all’articolo 243-bis medesimo un nuovo comma 9-bis,  con il quale si consente ai comuni che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dallo stesso articolo di contrarre mutui, anche oltre i limiti previsti dalla normativa vigente (articolo 204 TUEL, che fissa  tali limiti in percentuale all’ammontare delle entrate dell’ente interessato), ma comunque per importi non superiori “alle quote di capitale dei mutui già contratti e rimborsate nell’anno precedente” qualora i mutui siano necessari alla copertura di spese di investimento che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano di riequilibrio.

Il comma 3-quater, infine, stabilisce che le risorse provenienti dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, istituito dall’articolo 243-ter del TUEL, e sulle quali il comma 3-bis medesimo esclude da atti di sequestro o pignoramento, devono essere destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al più volte citato articolo 243-bis.

3.38
3.39

Palese
Censore

FI-PDL
PD

3.4 ant.

Aggiunge il comma 2-bis, il quale, ai fini dell’assegnazione delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni per il 2014, a valere sulle risorse dell’apposito Fondo anticipazioni liquidità stanziate dall’articolo 13, commi 8-9 del D.L. n. 102/2013, considera anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio (che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012) contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale attivato dagli enti locali che presentano squilibri finanziari in grado di provocarne il dissesto, di cui all'articolo 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. A tal fine, l’emendamento modifica il comma 10-bis dell’articolo 1, del D.L. n. 35/2013.

3.47
3.48
3.49
3.50

Fautilli
Paglia
Marchetti
Censore

PI
SEL
PD
PD

3.4 ant.

Aggiunge il comma 3-bis il quale amplia di 30 giorni il termine perentorio per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto.

In particolare - con una novella apportata al comma 5 dell’articolo 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) - il termine perentorio per la deliberazione del piano è esteso da 60 a 90 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario. 

3.57
3.58


3.59

Fragomeli
Mazziotti Di Celso

Censore

PD
SCpI


PD

3.4 ant.

Aggiunge il comma 3-ter il quale interviene sulla disciplina del piano di riequilibrio finanziario degli enti locali enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. Il nuovo comma consente la possibilità di una rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore a quello previsto dal piano medesimo. La rimodulazione può riguardare anche la riduzione della durata del piano. La proposta di rimodulazione del piano, corredata dal parere positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, deve essere presentata alla Corte dei Conti. Per la procedura di approvazione della proposta di rimodulazione si applica la procedura già prevista per l’approvazione del piano da parte della Corte. In caso di esito positivo della procedura, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso.

3.67

Borghesi

LNA

3.4 ant.

Modifica il comma 4 al fine di precisare che la misura di deroga ivi prevista per il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte dei comuni in dissesto con popolazione superiore a 20.000 abitanti che abbiano attivato misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati (che consente a tali enti di poter raggiungere il riequilibrio entro tre esercizi finanziari, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto), si applica soltanto nel caso in cui la riduzione dei costi dei servizi sia di almeno il 20 per cento.

3.78

Busin

LNA

3.4 ant.

Modifica il comma 4 al fine di precisare che la relazione predisposta dall’organo di revisione economico-finanziaria dei comuni che beneficiano della deroga ai fini del raggiungimento del riequilibrio di bilancio (vale a dire, i comuni in dissesto con popolazione superiore a 20.000 abitanti che abbiano attivato misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati) sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio, vada trasmessa al Ministero dell'interno fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi consecutivi.

3.103 NF

Di Stefano

FI-PDL

3.4 nott.

Aggiunge il comma 4-bis, il quale prevede, ai fini dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-quater del TUEL e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale di cui all’articolo 16, comma 2 del D.L. in esame, che le società controllate dagli enti locali interessati ai predetti piani sono tenuti ad applicare i processi di mobilità di personale tra società partecipate previsti (invece in via facoltativa) dalle disposizioni di cui al comma 563 della legge di stabilità.


 

Articolo 3-bis – Fondo svalutazione crediti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

3.0100

I relatori

 

3.4 nott.

Aggiunge l’articolo 3-bis, il quale, per l’anno 2014, prevede uguali criteri di determinazione del Fondo svalutazione crediti degli enti locali, anche nell’ipotesi in cui essi siano beneficiari di anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del D.L. n. 35 per il pagamento dei loro debiti pregressi.

Si ricorda che la funzione del Fondo svalutazione crediti è quella di compensare eventuali minori entrate degli enti locali e salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri dei bilanci.

L’articolo prevede, in particolare, che l’entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali e l’entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti pregressi maturati da tali enti  ai sensi dell’art.1, comma 10 del D.L. n.35/2013 non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi di cui al titoli I e III dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

La normativa vigente, invece, prevede differenti criteri di determinazione: ai sensi dell’articolo 6, comma 17 del D.L. n. 95/2012, in via generale il Fondo svalutazione non può essere inferiore al 25 percento dei predetti residui attivi; mentre, ai sensi dell’articolo 1, comma 17 del D.L. n. 35, per gli enti locali che beneficiano delle suddette anticipazioni di liquidità, il Fondo deve essere pari (nei cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili) ad almeno al 30 per cento dei citati residui.

Si osserva che sarebbe opportuno specificare che l’articolo 3 in esame opera in deroga rispetto a quanto previsto dall’articolo 6, comma 17 del D.L. n. 95/2012 e dall’articolo 1, comma 17 del D.L. n. 35/2012.

 


 

Articolo 4 – Mancato rispetto dei vincoli finanziari per la contrattazione integrativa

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4.10 NF

Guidesi

LNA

1.4

Modifica il comma 1, prevedendo che l’obbligo per gli enti locali, ai fini del monitoraggio sui piani obbligatori di riorganizzazione e sulle specifiche misure previste in essi per il contenimento della spesa per il personale, di trasmettere la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria (alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali) debba essere assolto entro il 31 maggio di ciascun anno.

4.11

Lodolini

PD

1.4

Modifica il comma 1, disponendo che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria trasmesse dagli enti locali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, diano conto, oltre che dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste in essi per il contenimento della spesa per il personale, anche delle misure di razionalizzazione organizzativa, garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto (a cadenza triennale) previsto dall’articolo 263, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (con il quale viene individuata la media nazionale, per classe demografica, della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province nonché i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini della dichiarazione delle eccedenze seguite alla riduzione della dotazione organica).

4.6

Taglialatela

FdI-AN

3.4 nott.

Modifica il comma 1, prevedendo che le regioni adottino (in luogo della più vincolante formulazione vigente “devono obbligatoriamente adottare”) misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, nei casi in cui debbano procedere al recupero integrale delle somme indebitamente erogate per il mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa.

4.24 NF

Ginato

PD

3.4 nott.

Sostituisce il comma 3, il cui testo originario prevede che la (sanzione della) nullità delle clausole contrattuali adottate in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa non trovi applicazione con riferimento agli atti di utilizzo dei fondi costituiti da regioni ed enti locali, adottati entro una certa data, a condizione che abbiano rispettato determinati requisiti, quali:

§       abbiano rispettato il patto di stabilità interno;

§       non abbiano comportato il superamento dei vincoli finanziari per la destinazione dei medesimi fondi;

§       non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale di responsabilità erariale;

§       abbiano rispettato la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale;

§       abbiano rispettato le disposizioni di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2010 (che ha recato una serie di interventi volti al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico).

 

Rispetto al testo originario, l’emendamento in esame:

§       attenua la portata delle condizioni richieste per evitare la nullità delle clausole contrattuali, sopprimendo il richiamo al requisito del non superamento dei vincoli finanziari previsti per la destinazione dei fondi integrativi;

§       prevede la non applicazione delle sanzioni anche agli atti di costituzione dei fondi, comunque costituiti;

§       prevede che gli atti e gli accordi suddetti, già applicati o in applicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, restino validi ed efficaci.

4.29 NF

Carella

PD

3.4 nott.

Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter, in materia di lavoratori socialmente utili.

Con il comma 3-bis si consente alle regioni e agli enti locali di provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, senza l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, dai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili (in particolare, quelli che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 e quelli attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali) nonché quelli in mobilità, che siano interessati da iniziative di politica attiva del lavoro attivate dagli enti locali nel periodo 2011-2013, anche attraverso l’utilizzo dei propri organismi partecipati, totalmente o parzialmente finanziate a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-ter salvaguarda quanto previsto dalla normativa vigente al fine di favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, ed in particolare quanto previsto dall’art. 4, comma 8, del D.L. n. 101/2013, circa la competenza delle regioni a predisporre un elenco regionale dei suddetti lavoratori socialmente utili, secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari, ai fini della loro assunzione a tempo indeterminato da parte degli enti territoriali che presentino vuoti in organico.


 

Articolo 7 – Verifica gettito IMU anno 2013

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

7.4

Taglialatela

Fdl-AN

2.4

Modifica il comma 1, al fine di eliminare la natura non regolamentare del decreto del Ministero dell’interno - da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia, entro il 31 marzo 2014, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali - volto ad operare le variazioni delle assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito IMU dell’anno 2013.

 


 

Articolo 11 – Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

11.2

Taglialatela

Fdl-AN

2.4

Modifica il comma 1 limitando, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, alla sola relazione di fine legislatura la pubblicazione sul sito istituzionale della provincia o del comune entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione da parte dell’organo di revisione, eliminando il riferimento alla pubblicazione del rapporto del Tavolo tecnico interistituzionale sui contenuti della relazione medesima, in quanto tale sede istruttoria è stata eliminata dall’articolo in esame (il quale ha interamente sostituito la normativa di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 149/2011, sulla disciplina della procedura di redazione e di trasmissione agli organi di controllo competenti della relazione di fine mandato).

 


 

Articolo 12 – Contributo straordinario

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

12.2
12.3

Guerra
Censore

PD
PD

2.4

Sostituisce l’articolo, relativo alla decorrenza dell’erogazione del contributo straordinario alle fusioni dei comuni, operando una modifica testuale all’articolo 15, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, volta a precisare che lo Stato eroga il contributo in questione per i dieci anni decorrenti dalla fusione, anziché per i dieci anni successivi alla fusione.

Il testo originario dell’articolo 12 dispone invece senza novellare il predetto articolo 15, comma 3, che il contributo in questione è erogato dall’anno successivo alla decorrenza della fusione, prevista dal decreto regionale istitutivo, a meno che si tratti di fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell’anno successivo alla loro istituzione, per le quali il contributo straordinario è erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.

12.5

Arlotti

PD

3.4 nott.

Aggiunge il comma 1-bis il quale destina alla regione Emilia-Romagna le somme iscritte in conto residui per l’anno 2014 sul fondo per l’erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa, istituito in favore delle regioni confinanti con la Repubblica di San Marino, pari a 2 milioni di euro.

Tale importo deve essere impiegato dalla regione per il finanziamento degli interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant’Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche (provincia di Pesaro-Urbino) alla regione Emilia-Romagna (provincia di Rimini).


 

Articolo 14 – Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

14.9

Guidesi

LNA

2.4

Modifica il comma 1 posticipando al 15 aprile 2014 (rispetto al 15 marzo 2014) il termine entro il quale deve essere raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Città e autonomie locali per la definizione delle modalità e dei criteri per il riparto della quota (pari al 10%) del Fondo di solidarietà comunale dell’anno 2014 da ripartirsi tra i comuni sulla base dei fabbisogni standard e della capacità fiscale.

 


 

Articolo 15 – Province di nuova istituzione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

15.1

Carella

PD

3.4 nott.

Aggiunge il comma 1-bis, prevedendo che qualora il comparto province consegua l’obiettivo di patto di stabilità ad esso complessivamente assegnato per l’anno 2013, per le province che non abbiano rispettato il patto la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio si applica in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico, e comunque entro il limite del 3 per cento delle entrate correnti dell’ultimo consuntivo.


 

Articolo 16 – Disposizioni concernenti Roma Capitale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.7
16.8

Causi
Piazzoni

PD
SEL

2.4

Modifica il comma 1, portando da 90 a 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame il termine entro il quale Roma Capitale è tenuta a trasmettere ai Ministeri dell’interno e dell’economia, nonché alle Camere, un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del successivo comma 5 dell’articolo.

16.12 NF

Guidesi

LNA

2.4

Modifica il comma 1 al fine di precisare che, nell’apposito rapporto che deve essere predisposto da Roma Capitale, le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente del comune di Roma negli anni precedenti siano evidenziate anche con riferimento alle società controllate e partecipate del comune.

16.9

Caso

M5S

2.4

Modifica i commi 1 e 2 al fine di prevedere che il rapporto che evidenzia le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti ed il piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio siano trasmessi da Roma Capitale anche alla Corte dei conti (oltre che, come già previsto dalla norma, al Ministero dell’interno, al Ministero dell’economia e finanza e alle Camere)

16.35 NF

Guidesi

LNA

2.4

Modifica il comma 2, cui aggiunge la lettera a-bis), la quale inserisce tra le finalità cui devono tendere le azioni amministrative indicate nel piano triennale per la riduzione del disavanzo e il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate del Comune, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori, nonché le somme erogate a ciascuno di essi.

16.40 NF

Guidesi

LNA

2.4

Modifica il comma 2, cui aggiunge la lettera a-ter), prevedendo che le azioni amministrative che devono essere adottate da Roma Capitale nell’ambito del piano triennale per la riduzione del disavanzo e il riequilibrio strutturale di bilancio, siano altresì volte ad avviare un piano rafforzato di lotta all’evasione tributaria e tariffaria.

16.47

Sammarco

NCD

3.4 nott.

Modifica il comma 2, lettera c) introducendo lo strumento del distacco nell’ambito delle misure finalizzate al riequilibrio delle società partecipate in perdita.

16.48

Currò

M5S

3.4 nott.

Modifica il comma 2, lettera c) introducendo la mobilità interaziendale nell’ambito degli strumenti finalizzati al riequilibrio delle società partecipate in perdita.

16.68 NF

Marco Di Stefano

PD

3.4 nott.

Modifica la lettera e) del comma 2, nella quale si prevede che nel piano triennale per la riduzione strutturale del disavanzo e per il riequilibrio strutturale del bilancio che dovrà predisporre Roma Capitale, dovrà essere prevista l’adozione di azioni amministrative volte a procedere, ove necessario, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzare e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune. L’emendamento aggiunge una ulteriore disposizione, disponendo che si potrà procedere altresì alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee.

16.73 NF

Sammarco

NCD

2.4

Modifica il comma 2, aggiungendovi una nuova lettera e-bis), che inserisce tra le finalità cui devono tendere le azioni amministrative indicate nel piano triennale per la riduzione del disavanzo e il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale la responsabilizzazione dei dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio.

16.89 NF

Causi

PD

3.4 nott.

Modifica il comma 4, nel quale si dispone che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla trasmissione del piano triennale di riduzione del disavanzo e di riequilibrio del bilancio di Roma Capitale, è approvato il piano stesso e sono determinati la natura e l’entità della massa debitoria. Tale comma è sostituito con i commi da 4 a 4-quater con i quali si prevede che:

§       con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è approvato, su proposta del Ministro dell’interno, il piano triennale suddetto entro 60 giorni dalla data di trasmissione del medesimo alle Camere ed ai Ministri dell’interno e dell’economia (comma 4, primo periodo);

§       al solo fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie e le eventuali sanzioni ad esse collegate per il riequilibrio di parte corrente, in deroga ai principi di bilancio previsti dalla legislazione vigente (di cui all’articolo 162 del TUEL) (comma 4, secondo periodo);

§       Roma Capitale provvede alle variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato (comma 4-bis);

§       con decreto del Presidente del Consiglio de Ministri sono approvate, previo parere del tavolo di raccordo interistituzionale, modifiche al documento del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, a condizione che siano prive di effetti sui saldi di finanza pubblica (comma 4-ter);

§       ai fini dell’assegnazione delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi degli enti locali sono considerati, tra  i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012 (anche se riconosciuti in bilancio in data successiva) anche quelli inclusi nel piano triennale di riequilibrio di Roma Capitale previsto dal comma 2 dell’articolo 16 in commento (comma 4-quater).

16.1000

I relatori

 

3.4 nott.

Interviene sul comma 5, con riferimento al primo dei cinque periodi che tale comma aggiunge all’articolo 196-bis della legge finanziaria 2010 (L.n.191/2009) in ordine alla gestione commissariale di Roma Capitale. Tale periodo autorizza  il Commissario straordinario ad inserire nella massa passiva del Piano di rientro le eventuali  ulteriori partite debitorie rinvenienti da obbligazioni ed oneri del Comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008; l’emendamento precisa che tali obbligazioni ed oneri includono anche gli oneri per le procedure e gli indennizzi conseguenti ad alcune fattispecie attinenti ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità previsti dall’articolo 42-bis del T.U. disciplinante la materia (D.P.R. n. 327/2001). Tali fattispecie concernono i casi  nei quali l’autorità pubblica che utilizza un immobile per scopi di interesse pubblico in assenza di un idoneo provvedimento di esproprio disponga che lo stesso venga acquisito al proprio patrimonio, corrispondendo al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale che gliene è derivato.

16.112 NF

Causi

PD

3.4 nott.

Inserisce il comma 5-bis con il quale, riprendendo sostanzialmente una disposizione già prevista nel decreto-legge n.151/2013 (non convertito per decorrenza dei termini di conversione) dispone la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato (nel limite di 22,5 milioni di euro per il biennio 2014-2015) al fine di contribuire al superamento della crisi nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 (c.d. Patto per Roma, che qui non si dettaglia), previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili.

Tali risorse:

§       per complessivi 14 milioni nel biennio suddetto, sono quelle iscritte in bilancio per i medesimi anni ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n.112/1998, relativo ai trasferimenti alle regioni a statuto speciale in attuazione del federalismo amministrativo;

§       per complessivi 8,5 milioni nel medesimo biennio sono quelle iscritte, sempre per gli anni 2014 e 2015, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente ai sensi dell’articolo 2, comma 323, della legge n.244/2007, con cui è stato istituito il Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio.

Inserisce il comma 5-ter relativo alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento dei (soli) 14 milioni sopradetti, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali. Si rammenta che tale Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia, è volto a compensare effetti negativi, in termini di cassa, scaturenti da specifici contributi di importo fisso e costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

 


 

Articolo 17 – Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17.1

17.2

De Micheli

Latronico

PD

FI-PdL

2.4

Aggiunge il comma 4-bis che autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.A.) sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma -parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Viene fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma, parte investimenti 2012-2016.

Gli emendamenti riproducono il contenuto del comma 5 dell’articolo 3 del D.L. n. 151/2013, non convertito, che a sua volta riproduceva il comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 126/2013, anch’esso non convertito.

 


 

Articolo 18 – Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

18.10 NF
18.11 NF
18.15 NF

Censore
Pelillo
Palese

PD
PD
FI-PdL

2.4

Aggiunge il comma 1-bis, il quale - relativamente ai mutui contratti dagli enti locali prima del 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, compresi quelli in cui è l’ente a pagare le rate di ammortamento con obbligo dello Stato di rimborsarle – reca una norma di interpretazione autentica del comma 76 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004, concernente le modalità di iscrizione in bilancio del debito e del ricavo derivante dai mutui.

Il nuovo comma 1-bis dispone che tale norma, nel caso dei predetti mutui degli enti locali, si interpreta nel senso che l’ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti.

In tale caso, il rimborso da parte dello Stato delle relative rate di ammortamento non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

 


Articolo 19 – Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

19.7 NF

Antezza

PD

3.4 nott.

Aggiunge il comma 2-bis il quale prevede che le risorse destinate dall’art. 8, comma 8-bis, del D.L. n. 69/2013 alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, siano anche finalizzate a garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio. Si prevede, inoltre, che il DPCM di attuazione non debba più individuare gli istituti cui affidare le predette attività.


 

Articolo 20-bis – Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

20.06 NF

Castricone

PD

3.4 nott.

Introduce l’articolo 20-bis, il quale (modificando il comma 120 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013) destina una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pari a 50 milioni di euro, che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Inoltre, con riferimento al finanziamento di 50 milioni di euro per il 2014, sempre a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già previsto dalla norma per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, l’emendamento precisa che tali interventi debbano essere individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile.