Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 2/2014 ' A.C. 2149
Riferimenti:
DL N. 2 DEL 16-GEN-14   AC N. 2149/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 120
Data: 03/03/2014
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2014 0109   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

D.L. 2/2014 – A.C. 2149

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 120

 

 

 

3 marzo 2014

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 – * st_affari_esteri@camera.it

 

 

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File: D14002.doc

 


INDICE

 

 

Nota introduttiva  1

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  4

Specificità ed omogeneità delle disposizioni 5

Incidenza sull’ordinamento giuridico  5

Impatto sui destinatari delle norme  5

Formulazione del testo  6

Schede di lettura

Art. 1 (Europa) 9

Art. 2 (Asia) 15

Art. 3 (Africa) 20

Art. 3-bis (Obblighi informativi verso le Camere) 28

Art. 4 (Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE,  coopereazione civile-militare, cessioni) 29

Art. 5 (Disposizioni in materia di personale) 31

Art. 6 (Disposizioni in materia penale) 43

Art. 7 (Disposizioni in materia contabile) 47

Art. 8 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo) 48

Art. 9 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione) 51

Art. 10 (Regime degli interventi) 57

Art. 11 (Copertura finanziaria) 63

Art. 12 (Entrata in vigore) 65

Documentazione

 


Nota introduttiva

 

Il disegno di legge A.C. 2149, di conversione del decreto legge n. 2 del 2014,  approvato in prima lettura, con modificazioni, dal Senato nella seduta dello scorso 27 febbraio, reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2014, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

 

Il decreto disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente;

 

Come precisato nella relazione sull’analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto legge “ è determinata dalla scadenza, al 31 dicembre  2013, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche”.

 

Nello specifico il provvedimento, composto da 13 articoli, è suddiviso in tre capi.

 

Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni (articolo 1, 2, 3, 3-bis e 4), le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7).

 

Il capo II del decreto legge in esame, reca, invece, iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 8) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9) e il regime degli interventi (articolo 10).

 

Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

 

(Per un approfondimento di tali disposizioni  si rinvia alle successive schede di lettura).

 

Rispetto al precedente provvedimento di proroga (decreto legge n. 114 del 20013) che aveva disposto una proroga trimestrale delle missioni internazionali - scaduta lo scorso 31 dicembre 2013 - il decreto legge in esame ne prevede il rinnovo semestrale 1° gennaio  - 30 giugno 2014.

 

Da un punto di vista formale si osserva, inoltre, che gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge classificano le autorizzazioni di spesa secondo un criterio geografico, innovando, quindi, rispetto al precedente decreto legge che contemplava le diverse autorizzazioni di spesa nei diversi commi dell’articolo1.

 

Si segnala, inoltre, che nel decreto legge in esame non risulta contemplata  l’autorizzazione di spesa originariamente prevista dal comma 8 dell’articolo 1 del decreto legge n. 114 del 2013. Tale norma, autorizzava dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 63.425 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (United Nations/African Union Mission in Darfur) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan (3 unità), già prevista dal precedente decreto legge n.127 del 2012 che, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013, aveva autorizzato per questa missione una spesa di 194.206 euro .

 

Per quanto concerne, infine, le modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, si segnala che gli emendamenti approvati hanno riguardato, gli articoli 3 (Africa), 5 (Disposizioni in materia di personale), 8 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo) e 9 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione) del decreto legge.

 

In particolare, all’articolo 3 è stato previsto un finanziamento di 5 milioni di euro per le misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse all’intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione ONU n. 1973 (2011).

Il nuovo articolo 3-bis è, invece diretto a prevedere taluni obblighi di informazione da parte del Governo nei confronti delle Camere e relativi alle missioni contemplate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge.

 

Nello specifico è stato previsto che la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data del 30 giugno 2014  (data di scadenza del decreto legge) che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione dovrà essere, altresì, integrata “dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti nell'ambito di ciascuna missione dai contingenti italiani”.

 

I nuovi commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 5 attengono, rispettivamente, alla permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri e alla dotazione organica del ruolo dei direttori tecnici nei ruoli della Polizia di Stato.

 

Con riferimento, poi,  all’articolo 8 è stato, altresì, stabilito che nell’ambito dello stanziamento previsto dal comma 1 e relativo a iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi, dovranno essere promossi programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile. Dovranno, altresì essere promossi programmi aventi tra gli obiettivi la tutela e la promozione dei diritti dei minori. Tali interventi  dovranno essere adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia.

 

Da ultimo, con riferimento, all’autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell’articolo 9 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del Ministero degli affari esteri inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare, la modifica introdotta dal Senato è finalizzata a specificare che “l’ammontare del trattamento economico e delle spese per vitto, alloggio e viaggi del richiamato personale devono essere resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali”.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge presentato al Senato è corredato della relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), ma non della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, dà conto della disposta esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione, «in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell’intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2013, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche”.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nelle precedenti legislature, sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso.

Nella corrente legislatura, precedentemente al decreto legge in esame, è stato adottato il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135 che ha disposto, all’articolo 1,  la proroga delle missioni internazionali per il periodo relativo all’ultimo trimestre 2013 (1° ottobre – 31 dicembre).

 

Necessità dell’intervento con legge

In relazione alla materia delle missioni internazionali, si segnala che la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme concernente la loro autorizzazione ed il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali è, pertanto, contenuta nell’ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziano le missioni stesse. L’ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni è venuto a scadenza il 31 dicembre 2013. In vigenza delle missioni, è risultato pertanto necessario procedere con urgenza ad un rifinanziamento.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l’ordinamento penale, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) della Costituzione).

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal decreto-legge nel complesso appaiono omogenee, essendo volte a prorogare la partecipazione di personale italiano alle missioni internazionali in corso di svolgimento e a disciplinarne gli specifici profili anche mediante rinvio a norme vigenti.

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nel corso della legislatura  le Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa della Camera hanno avviato l’esame in sede referente di alcune proposte di legge (A.C. 45, A.C. 933 e A.C. 952) volte ad introdurre una complessiva ed organica normativa di riferimento sul trattamento economico e giuridico del personale impegnato nelle missioni, nonché a disciplinare la procedura da adottare per l’invio dei militari all’estero.

Coordinamento con la normativa vigente

Il disegno di legge in esame, nell’autorizzare o prorogare la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso di svolgimento, reca numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti-legge in materia, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse. La medesima carenza viene segnalata nella relazione sull’analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, l'intervento normativo non determina effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all'intervento non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti».

 

Formulazione del testo

Sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni, il decreto legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1o  gennaio  al 30 giugno  2014, retroagendo dunque di sedici  giorni rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 17 gennaio 2014, giorno successivo a quello della sua  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali dall'1 al 16 gennaio, circostanza che come rilevato in situazioni analoghe dal Comitato per la legislazione della Camera  non appare coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione.

 

Il decreto legge in esame rinvia a disposizioni che, in quanto confluite nel Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sono state abrogate nella fonte originaria e sarebbe quindi più corretto far riferimento alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal Codice in questione.

 

Sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato per la legislazione della Camera e dei quali dà conto anche la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n.108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n.152 del 2009 e al decreto-legge n.209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n.421 del 2001.

 


Schede di lettura


Art. 1
(Europa)

L'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.

 

Il comma 1 autorizza dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la spesa di 40.761.553 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 3 dell’art. 1 del D.L. 114/2013 e specificatamente:

Ø    la Multinational Specialized Unit (MSU),

Ø    la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO),

Ø    il Security Force Training Plan in Kosovo,

Ø    la Joint Enterprise Balcani.

 

La relazione tecnica indica, con riferimento al presente comma, una consistenza di 555 unità nel teatro balcanico. Il precedente D.L. di proroga, aveva previsto, per le medesime operazioni una media di 565 unità.

 

Si ricorda che la missione EULEX Kosovo, istituita con l’Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008, dispiegata dal 9 dicembre 2008, è stata modificata e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/241/PESC del Consiglio del 27 maggio 2013.

EULEX opera nella cornice della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 (la stessa cha ha istituito la missione UNMIK), con la quale si è decisa la presenza in Kosovo di una amministrazione civile internazionale incaricata, in una fase finale, di supervisionare il trasferimento dell’autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché il mantenimento dell’ordine pubblico con l’istituzione di forze di polizia locali ottenuto dispiegando, nel frattempo, personale internazionale di polizia.

La missione, pertanto, sostiene le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nell’evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese, supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi giudiziario, di polizia e doganale e favorendo, altresì, l’adesione di tali sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.

 

L’operazione Joint Enterprise comprende le attività di KFOR, MSU, ed i NATO Head Quarters di Skopje, Tirana e Sarajevo. Essa è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani operata alla fine del 2004, che ha determinato l’unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area).

 

KFOR (Kosovo Force) è una missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania. L'obiettivo della missione è stato inizialmente quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell’Interim Agreement, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità. Nello specifico, i militari della KFOR effettuano il controllo dei confini tra il Kosovo e la Serbia; svolgono compiti di ordine pubblico e controllo del territorio; collaborano con l’EULEX e realizzano attività di assistenza umanitaria.

 

Le attività di gestione dell'ordine pubblico sono affidate alla missione MSU (Multinational Specialized Unit), con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del comandante di KFOR e composta prevalentemente dal personale dell'Arma dei Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi

 

La partecipazione alla missione EULEX Kosovo e ad UNMIK in Kosovo è altresì autorizzata dal comma 4 del presente articolo.

 

 

Il comma 2 autorizza dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la spesa di 136.667 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all’interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit) - quale da ultimo prevista nel comma 4 dell’art. 1 del D.L. 114/2013. Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione ALTHEA è costituito da 5 unità, confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

 

La missione dell'UE ALTHEA - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2074 (2012) del 14 novembre 2012 - è stata avviata il 2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato delle Nazioni Unite (Risoluzione n. 1551 del 9 luglio 2004). L'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell’Ufficio dell’Alto rappresentante e dal Processo di stabilizzazione e associazione).

Nell'ambito della missione ALTHEA operano forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (European Gendarmerie Force), destinate al contrasto alle organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale.

L’Arma dei carabinieri costituisce una componente di tali forze, denominata IPU (Integrated Police Unit), con sede a Sarajevo.

 

Il comma 3 autorizza la spesa di 2.955.665 per la prosecuzione, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei paese dell’area balcanica.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 49 unità (3 unità specializzate appartenenenti a P.S., C.C., GdF in Albania, 22 unità specializzate appartenenenti a P.S., C.C., GdF nell'area balcanica, 24 operatori GDF per servizi aero-navali in Albania)  a fronte delle 45 unità autorizzate dal precedente D.L. 114/2013 all’art. 1, comma 17.

 

I programmi di cooperazione sono svolti nell’ambito del protocollo d'intesa (cosiddetto Bilaterale Interni) firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, che prevede l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali.

 

Il comma 4 autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 721.660 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 61.490 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo).

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito delle missioni EULEX ed UNMIK è costituito rispettivamente da 26 unità e 2 unità, a fronte delle 31 complessive autorizzate dal D.L 114/2013,  articolo 1, comma 18, del D.L. n. 227/2012.

Per ciò che attiene la missione EULEX Kosovo, si veda quanto riportato al commento al comma 1 del presente articolo.

 

UNMIK (United Nations Mission In Kosovo) è stata istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria, guidata dalle Nazioni unite, per favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all’istruzione, dalle banche e finanza alle poste e telecomunicazioni.

Si ricorda che il Segretario generale dell’ONU ha deciso, il 12 giugno 2008, una riconfigurazione di UNMIK, principalmente nel settore del rule of law in vista di un passaggio di consegne alla missione EULEX, finalizzato ad un alleggerimento della stessa UNMIK. In seno alla missione è costituita un'unità di intelligence contro la criminalità (Criminal Intelligence Unit - C.I.U.), di supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici.

 

Il comma 5 autorizza dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la spesa di 131.738 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro (4 unità), confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni, n. 114/2013, art. 1, comma 9.

 

UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus), autorizzata con le risoluzioni 1251 (1999) e 1642 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2058 (2012) del 19 luglio 2012, è stata istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 186/1964, in seguito alla rottura dell’equilibrio stabilito a Cipro dalla Costituzione del 1960. L'indipendenza di Cipro fu concessa dall’Inghilterra nel 1960 sulla base di una Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei disordini e delle tensioni fra le due comunità, il Consiglio di Sicurezza decise di costituire l’UNFICYP, una forza di mantenimento della pace con il compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell’ordine e della legalità nell’isola.

A seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte settentrionale dell’isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore “de facto” dall’agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.

Attualmente UNFICYP: investiga e interviene sulle violazioni del cessate il fuoco e dello status quo, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto; coopera con le polizie cipriota e turco-cipriota; si adopera per il ristabilimento della normalità nella zona cuscinetto; svolge attività umanitarie; assiste le due comunità su questioni quali la fornitura di elettricità e di acqua; fornisce assistenza medica di emergenza; consegna la posta e i messaggi della Croce Rossa attraverso le due linee. UNFICYP ha sede a Nicosia.

Nel suo ambito opera 1'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella "buffer zone".

 

Il comma 6 autorizza dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la spesa di 8.722.998 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, di cui da ultimo al comma 5 dell’art. 1 del D.L. 114/2013.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 547 unità, a fronte di un organico di 347 unità indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

 

La missione Active Endevour si concretizza nel dispiegamento nel Mediterraneo, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED), che è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre  2001, relativa all’applicazione dell’articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell’11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano L’operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale e dei controlli antipirateria marittima. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto il Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, a seguito dell’integrazione nella NRF (NATO Response Force) la STANAVFORLANT e la STANAVFORMED sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (Standing NRF Maritime Group 1) e SNMG-2 (Standing NRF Maritime Group 2).


Art. 2
(Asia)

 

L'articolo 2 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 235.156.497 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan, già contenuta nel comma 1 dell’art. 1 del sopra richiamato D.L. 114/2013.

La relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel teatro afgano consiste in 2.250 unità. Il precedente D.L. di proroga aveva previsto per le medesime missioni l’impiego di 2.900 unità.

 

Si ricorda che la missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001) e 1510 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2069 (2012) adottata il 9 ottobre 2012, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese, supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione Europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella Regione Ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane.

La missione EUPOL Afghanistan, istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, prorogata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio del 18 maggio 2010 e modificata dalla decisione 2013/240/PESC del Consiglio del 27 maggio  2013, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello stato di diritto. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell'Afghan National Civil Order Police (ANCOP).

Come ricorda la relazione illustrativa, l''impegno della comunità internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase forse più importante, quella denominata "transition", che prevede il progressivo rilascio delle responsabilità alle Autorità afgane, con l'assunzione da parte delle Afghan National Security Forces (ANSF), entro l'anno 2014, della "full responsibility", a premessa della conclusione della missione dì ISAF (fine della fase 4 "transition"ed inizio della fase 5 "redeployment"). Dopo il 2014, la sfida principale sarà il finanziamento delle ANSF, così come sarà  altresì necessario determinare il sostegno di ISAF alle ANSF per il post 2014, sotto il profilo sia operativo (training, mentoring e altri technical enablers) sia finanziario e definire il contenuto della Enduring Partnership fra NATO e Afghanistan.

 

 

Il comma 2 autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 9.056.445 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan (95 unità, confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni). Tali attività erano state da ultimo prorogate dall’articolo 1, comma 11, del D.L. n. 114/2013.

 

 

Il comma 3 autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 352.579 euro per l’impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana autorizzato nell’ambito della presente missione è costituito da 7 unità, confermando l'organico autorizzato dal precedente decreto-legge n. 114/2013 di finanziamento delle missioni, all’articolo 1, comma 23.

 

 

Il comma 4 dispone l'autorizzazione della spesa di 81.523.934, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force - quale da ultimo prevista dal comma 2 dell’art. 1 del citato D.L. 114/2013.

La relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel teatro libanese è pari a 1.100 unità, confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

 

Si ricorda che la missione UNIFIL, riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2064 (2012) adottata il 30 agosto 2012, ha il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite.

 

Il comma 5 autorizza dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la spesa di 1.216.652 per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Precense in Hebron), con 15 unità, a fronte di un organico di 13 unità indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

 

La missione TIPH 2 (Temporary International Presence in Hebron) è stata istituita con il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron.

 

Il comma 6 autorizza dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la spesa di 60.105  euro per la proroga della partecipazione di personale militare (un’unità) alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah), confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni n. 114/2013, art. 1, comma 7.

 

EUBAM Rafah, stabilita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 e prorogata dalla decisione 2013/355/PESC del Consiglio del 3 luglio 2013,  scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati Agreement on Movement and Access e Agreed Principles for Rafah Crossing, al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la Cisgiordania.

La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (Rafah Crossing Point – RCP) con l’Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all’atto del ritiro israeliano dalla striscia di Gaza. Il contingente, non armato, ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi sopra richiamati.

Secondo la relazione illustrativa, la missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità Nazionale Palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell' ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.

 

Il comma 7 autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 63.240 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale autorizzato nell’ambito della presente missione è costituito da 2 unità , confermando l'organico autorizzato dal precedente decreto-legge n. 114/2013 di finanziamento delle missioni, all’articolo 1, comma 19.

 

La missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories), è stata istituita dal Consiglio europeo con l’azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005, riconfigurata dalla decisione 2010/784/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2010 e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/354/PESC del Consiglio del 3 luglio 2013. Scopo dell'EUPOL COPPS è contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell'attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero; coordina e agevola l'assistenza dell'Unione europea e degli Stati membri e, se richiesto, l'assistenza internazionale alla PCP; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia; dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli. Stati membri e da paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

 

Il comma 8 autorizza la spesa di euro 185.495 per la prosecuzione dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 della partecipazione italiana di 4 unità personale militare alla missione EUMM Georgia, confermando l'organico previsto dal precedente decreto-legge n. 114/2013, autorizzato dall’articolo 1, comma 14.

 

La missione EUMM (European Union Monitoring Mission) Georgia è stata istituita dall'Unione Europea, in seguito all'Azione Comune del Consiglio UE n. 736 del 15 settembre 2008, che ha disposto il dispiegamento in Georgia, nelle zone adiacenti l'Ossezia del sud e l'Abkhazia, di una missione, con quartier generale a Tbilisi, finalizzata a garantire il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE - Russia del 12 agosto e dell'8 settembre 2008. è stata prorogata, da ultimo, dalla decisione 2012/503/PES C del Consiglio del 13 settembre 2012.

 

L'EUMM opera in stretto coordinamento con le missioni già attivate nel Paese dall'OSCE e dall'ONU (United Nations Observer Mission in Georgia - UNOMG).

La missione ha il compito di monitorare l’Accordo dell’8 settembre 2008 prefiggendosi i seguenti obiettivi:

a) Stabilization: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di stabilizzazione basato sul citato accordo;

b) Normalization: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di normalizzazione, ponendo particolare attenzione ai sistemi di trasporto ed agli aspetti politici e di sicurezza relativi al rientro dei rifugiati e dei profughi;

c) Confidence building: contribuire alla riduzione delle tensioni tra le parti, attraverso l’attivazione di collegamenti fra le stesse;

d) Alimentazione dell’azione politica UE e di altre forme di impegno dell’Unione nell’area.


Art. 3
(Africa)

 

L’articolo 3, modificato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Africa.

 

In particolare, Il comma 1 autorizza la spesa di 5.118.845 euro volta a consentire dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la partecipazione di personale militare alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, nonché la proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione in Libia (100 unità), già autorizzato dall'art. 1, comma 13 del precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni n. 114/2013, confermandone l'organico.

Si ricorda che il richiamato comma 13 dell'art. 1 del D.L. n. 114/2013  autorizzava la partecipazione alla missione in questione di "personale militare nonché civile, ove ne ricorrano le condizioni".

 

La missione EUBAM Libya, istituita con decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013 ha il mandato di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare – a breve termine – la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere terrestri, marine e aeree libiche e per sviluppare – a più lungo termine – una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere; per conseguire tali obiettivi la missione svolge compiti di: sostegno alle autorità libiche per rafforzare sia i servizi di frontiera mediante attività di formazione e accompagnamento (ciò in vista di una strategia nazionale libica di gestione integrata delle frontiere), sia le capacità operative istituzionali libiche.

Con la risoluzione 2009 del 2011 è stata istituita la missione in Libia denominata UNSMIL, avente per oggetto il compito di assistere e sostenere gli sforzi nazionali libici nella fase successiva al conflitto, e cooperare per il ripristino della sicurezza e l’ordine pubblico attraverso l’affermazione dello stato di diritto, il dialogo politico e la riconciliazione nazionale. La successiva risoluzione 2016 del 2011 ha fissato al 31 ottobre 2011 il termine di conclusione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile sotto la minaccia di un attacco e delle operazioni per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Libia, di cui alla risoluzione 1973 (2011). Da ultimo, la risoluzione 2022 2011 ha esteso il mandato della missione UNSMIL, prevedendo, altresì, l’assistenza e il sostegno agli sforzi nazionali libici per affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

La  risoluzione 2040 (2012) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 marzo 2012, richiamata dalla risoluzione 2095 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 14 marzo 2013, ha modificato il mandato della missione UNSMIL assegnandole il compito, nel pieno rispetto del principio di responsabilizzazione a livello nazionale, di assistere e sostenere le autorità libiche, offrendo consulenza strategica e tecnica per gestire il processo di transizione democratica, promuovere lo Stato di diritto, ripristinare la sicurezza pubblica, affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

 

Il comma 2 autorizza un’ulteriore spesa di 132.380 euro dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale della Polizia di Stato autorizzato nell’ambito della presente missione è costituito da 3 unità, a fronte del precedente organico di 4 unità autorizzato dal precedente D.L. n. 114/2013, art. 1, comma 20.

 

Il comma 3 autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 3.604.700 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia (European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) già prevista dal precedente decreto-legge n. 114/2013, all’art. 1, comma 21.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale della Guardia di Finanza autorizzato nell’ambito della presente missione è costituito da 30 unità, confermando l'organico autorizzato dal precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 25, del decreto-legge n. 227 del 2012 ha  autorizzato per 6 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 4.613.612 per la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di Finanza (5 unità) alla missione in Libia per procedere al ripristino dell'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico (quattro delle sei totali, in quanto le restanti sono affondate nel corso della guerra civile), per garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unità navali e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

 

Il comma 4 autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa 25.124.097 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia,  Atalanta dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO per il contrasto alla pirateria. Le missioni erano state prorogate, da ultimo, dall’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 114/2013.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 622 unità.

 

La missione Atalanta è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008 -modificata da ultimo dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio del 23 marzo 2012- allo scopo di contribuire alla deterrenza e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo delle coste della Somalia. L’operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814, 1816 e 1838 del 2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - richiamate da ultimo dalla risoluzione 2077(2012) del 21 novembre 2012- in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. 

Il mandato prevede:

a) la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo del territorio somalo;

b) la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le acque territoriali giudicate rischiose per le attività marittime;

c) l’uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria;

d) la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e la possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori, le navi catturate a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni che si trovano a bordo di tali navi.

 

Le forze schierate opereranno fino a cinquecento miglia marine al largo della Somalia e dei paesi vicini.

L’operazione Atalanta, inizialmente posta in essere per la durata di dodici mesi, a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, avvenuta il 13 dicembre 2008, si è vista prorogato più volte il mandato. 

 

Il 12 giugno 2009 i Ministri della difesa NATO hanno approvato l'avvio di una nuova missione ''a lungo termine'' contro la pirateria nel Golfo di Aden e al largo delle coste somale. La missione NATO, denominata Ocean Shield (scudo oceanico), complementare a quella dell'UE, dispiegata nel luglio 2009, prevede, laddove non sia disposta la contribuzione di assetti dedicati, l'impiego delle Forze Standing NATO Maritime Group 1 e 2 (SNMG1 e 2) nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden.

 

 

Il comma 5 autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 7.062.139 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell’Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia, EUCAP Nestor nonché alle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale, già autorizzate dall'art. 1, comma 12 del D.L. n. n. 114/2013, nonché per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 148 unità, a fronte delle 155 unità autorizzate dal precedente decreto di finanziamento delle missioni.

 

La missione EUTM Somalia (European Unione Training mission Somalia), di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010, come modificata dalla decisione 201I/483/PESC del Consiglio del 28 luglio 2011, è volta a contribuire al rafforzamento del governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione si prefigge l'obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all'offerta di una formazione militare specifica, comprendente un'adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a duemila reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a Nairobi.

 La missione EUCAP Nestor (European Union regional maritime Capacity Building), di cui alla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 16 luglio 2012, modificata dalla decisione 2013/367/PESC del 9 luglio 2013, ha l'obiettivo di assistere lo sviluppo nel Corno d'Africa e negli Stati dell'Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente per il costante rafforzamento della loro sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, e della governance marittima. Si tratta di una missione civile, condotta nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), rafforzata con expertise militare ed è cocepita come complementare alle missioni EUNAVFOR Atalanta e alla EUTM Somalia. L'EUCAP Nestor ha la focalizzazione geografica iniziale su Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia ed è altresì dispiegata in Tanzania, su invito delle relative autorità. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo l'EUCAP Nestor svolgerà i seguenti compiti: aiutare le autorità nella regione a conseguire l'efficiente organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima che svolgono la funzione di guardia costiera; fornire corsi di formazione e competenze di formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire l'autosufficienza in materia di formazione; aiutare la Somalia a sviluppare una propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico e normativo completo; individuare le principali carenze di capacità delle attrezzature e fornire assistenza nell'affrontarle; fornire assistenza nel rafforzare la legislazione nazionale e lo stato di diritto tramite un programma di consulenza giuridica a livello regionale e consulenza giuridica per sostenere la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della legislazione nazionale connessa; promuovere la cooperazione regionale fra le autorità nazionali preposte alla sicurezza marina; rafforzare il coordinamento regionale nel settore dello sviluppo delle capacità marittime; fornire consulenza strategica tramite l'assegnazione di esperti a amministrazioni chiave; attuare i progetti della missione e coordinare le donazioni; elaborare e attuare una strategia di informazione e comunicazione a livello regionale.

 

 

Il comma 6 autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.337.010 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali.

 

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito delle richiamate missioni è costituito da 27 unità, a fronte delle 24 previste dall’articolo 1, comma 16 del  precedente decreto-legge n. 114/2013.

 

A proposito della crisi in Mali e del conseguente intervento della Comunità internazionale, si ricorda che il 22 marzo 2012, un colpo di stato militare ha deposto il presidente maliano Amadou Toumani Touré. Nel periodo di instabilità che il paese ha successivamente attraversato, l'avanzata dei ribelli Tuareg nel nord ha portato alla dichiarazione d'indipendenza della regione dell’Azawad.

La comunità Tuareg rivendica sin dalla creazione dello Stato maliano una maggiore indipendenza dal governo centrale e ha fondato nell’ottobre 2011 l’MNLA (Mouvement National de Libération de l’Azawad), con l’obiettivo di rappresentare le aspirazioni delle popolazioni - non solo Tuareg - originarie del nord del paese. Il 17 gennaio 2012 i ribelli hanno lanciato un’intensa campagna militare e il 12 marzo le truppe degli insorti sono riuscite a conquistare la base militare di Amachach, nei pressi di Tessalit, città al confine con l’Algeria, considerata strategica per portare l’offensiva ancora più a sud. Il governo di Touré, ritenuto incapace di garantire la sicurezza del Paese di fronte alla rivolta dei Tuareg è stato travolto da un golpe, guidato da un ufficiale delle Forze Armate, il colonnello Amadou Haya Sanogo.

A seguito delle pressioni internazionali e grazie alla mediazione dell’Organizzazione Economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), il 6 aprile 2012 si è giunti a un accordo per restituire il potere ad un'amministrazione civile e per formare un governo di transizione guidato dal presidente del Parlamento Dioncounda Traoré. All’inizio di settembre 2012 Traoré aveva chiesto ufficialmente l’intervento militare dei paesi della ECOWAS per liberare i territori occupati del nord.

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con la Risoluzione 2085 (2012) del 20 dicembre 2012, ha poi autorizzato l'ECOWAS a dispiegare la African-Led International Support Mission (AFISMA) che avrebbe dovuto dare inizio al suo mandato nel settembre 2013, momento nel quale si riteneva sarebbe stata raggiunta una sufficiente preparazione delle truppe africane e una solidità della catena di comando.

Il repentino avanzamento delle forze ribelli all’inzio del 2013 e il conseguente intervento francese a sostegno dell'esercito maliano - denominato Operazione Serval- hanno invece fatto sì che AFISMA fosse dispiegata già da metà gennaio 2013.

Si ricorda che, con la risoluzione 2085 (2012) adottata all’unanimità il 20 dicembre 2012, il Consiglio di sicurezza chiede al Segretario generale dell’ONU, ai sensi del capitolo VII della Carta, di definire, di concerto con le autorità nazionali, una "presenza multidisciplinare delle Nazioni Unite in Mali" finalizzata a fornire un supporto coordinato e coerente ai processi politici e di sicurezza in corso nel paese. Tale presenza è destinata ad avere la durata iniziale di un anno. Il Consiglio incarica la missione internazionale a guida africana di sostegno in Mali (African-led International Support Mission in Mali - AFISMA) di aiutare a rafforzare le forze di difesa e sicurezza maliane, in coordinamento con l'Unione europea e gli altri partner. Preso atto dell’approvazione, da parte della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e dell'Unione africana, di un piano strategico per affrontare la crisi in Mali, il Consiglio sottolinea la necessità di perfezionare ulteriormente la pianificazione prima dell'inizio di un'operazione militare offensiva. Il Consiglio chiede all'Unione africana, in stretta collaborazione con altri partner, prima dell’inizio delle operazioni offensive, di fornire aggiornamenti sui progressi compiuti nel processo politico, sullo stato della formazione sia della missione AFISMA sia delle forze di sicurezza del Mali, sul quadro di operatività della missione e su altri elementi di criticità.

 

A seguito della riconquista, da parte delle forze franco-maliane, di una parte considerevole dei territori del nord, tra cui la città di Timbuctù, è iniziato il graduale rimpatrio delle truppe francesi a partire dal mese di aprile 2013; nello stesso periodo, con la Risoluzione 2100 (2013), il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha autorizzato il dispiegamento di una forza di 12.600 caschi blu per la stabilizzazione del Mali e il supporto alla transizione politica: la MINUSMA, Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali, dispiegata a partire dal 1° luglio, in sostituzione dell’AFISMA.

Con la risoluzione 2100 del 25 aprile 2013, il Consiglio di sicurezza autorizza la creazione di una forza di peacekeeping nel Mali, per il periodo iniziale di un anno, agendo in base al Capitolo VII della Carta. MINUSMA è autorizzata ad utilizzare tutti i mezzi necessari in supporto delle istituzioni transitorie del Mali per stabilizzare i principali centri abitativi, specialmente nel nord del paese, e prevenire il ritorno dei gruppi armati. MINUSMA ha altresì il mandato di aiutare le istituzioni maliane ad estendere e ristabilire l’amministrazione dello stato in tutto il territorio e dare sostegno alle forze nazionali e internazionali impegnate nella ricostruzione del settore della sicurezza. MINUSMA riceverà la protezione delle truppe francesi nelle eventuali situazioni di “imminente e seria minaccia” su richiesta del Segretario generale dell’ONU.

 

La missione EUCAP Sahel Niger e la missione EUTM Mali - come ricorda la relazione illustrativa - fanno parte dell'approccio coerente e globale dell'UE alla crisi nella regione del Sahel, che comprende la cooperazione allo sviluppo, gli aiuti umanitari, l'azione diplomatica e il sostegno concreto per migliorare la situazione della sicurezza nell'ambito dell'attuazione della "Strategia dell'UE per la sicurezza e lo sviluppo del Sahel" adottata dal Consiglio dell'UE nel marzo 2011. Tale strategia, focalizzata prioritariamente su Mauritania, Mali e Niger, si basa sulla constatazione che lo sviluppo e la sicurezza sono interconnessi e possono sostenersi a vicenda e che la complessa crisi nella regione del Sahel richiede una risposta a livello regionale; si ritiene che il sostegno a questi paesi nel perseguimento della sicurezza non possa essere disgiunto dal sostegno alla crescita economica e alla riduzione della povertà e che il capacity building   debba focalizzarsi su capacità di governo e capacità di fornire servizi per lo sviluppo.  Coerentemente con tale strategia regionale, l'UE ha nominato come Rappresentante Speciale UE per il Sahel il diplomatico francese Reveyrand de Menthon.

 

L' EUCAP Sahel Niger (European Union Capacity Building in Sahel), istituita con decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, modificata dalla decisione 2013/368/PESC del Consiglio del 9 luglio 2013,si configura come una missione civile condotta nell'ambito PSDC (Politica di sicurezza e difesa comune) al fine di rafforzare le capacità delle forze di sicurezza nigerine (Gendarmerie, Police nationale, Garde nationale) di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata in maniera coordinata, nell'ottica di contribuire a rafforzare la stabilità politica, la sicurezza, la governance e la coesione sociale in Niger e nella regione del Sahel.

In particolare, l' EUCAP Sahel Niger fornisce consulenza e assistenza nell'attuazione della dimensione di sicurezza della strategia nigerina per la sicurezza e lo sviluppo a livello nazionale, complementare agli altri attori; sostiene lo sviluppo di un coordinamento regionale ed internazionale globale nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; rafforza lo stato di diritto attraverso lo sviluppo delle capacità investigative ambito penale, e in tale contesto sviluppa e attua adeguati programmi di formazione; sostiene lo sviluppo della sostenibilità delle forze di sicurezza nigerine; contribuisce all'individuazione, pianificazione ed attuazione dei progetti nel settore della sicurezza.

 

La missione dell'UE in Mali (EUTM Mali, EU Training mission in Mali) è stata istituita con decisione 2013/34/PESC del Consiglio del 17 gennaio 2013 e persegue l'obiettivo di fornire addestramento e consulenza militare alle forze armate del Mali al fine di migliorare la loro capacità militare e la loro efficienza operativa. La missione, dispiegata il 18 febbraio 2013, si adopera inoltre per migliorare il funzionamento delle catene di comando logistica e operativa dell'esercito. Persegue anche l'obiettivo di aiutare l'esercito del Mali a migliorare la gestione delle risorse umane e le capacità in materia di addestramento. Non è coinvolta in azioni di combattimento. Il quartiere generale dell'EUTM Mali è situato a Bamako, mentre l'addestramento avviene a Koulikoro , a nord-est di Bamako. Il mandato della missione ha una durata di 15 mesi. L'operazione prevede il dispiego di circa 200 istruttori, nonché personale di supporto per la missione e personale adibito alla protezione (550 persone).

 

A titolo di completezza, si ricorda che il Segretario Generale dell'ONU, a sua volta, il 14 giugno 2013, ha presentato un Rapporto[1] al Consiglio di Sicurezza per convogliare l’azione della comunità internazionale in un approccio globale per il Sahel, presentando la "Strategia integrata dell'ONU" predisposta dall'Inviato Speciale per il Sahel, Prof. Romano Prodi (nominato nell'ottobre 2012).

La strategia integrata delle Nazioni Unite per il Sahel intende sostenere i governi ed i popoli della regione nel loro sforzo -che va condotto a livello regionale- di affrontare le cause dell'instabilità in una prospettiva di lungo termine, individuando in particolare 3 obiettivi strategici:

·           rafforzamento della governance inclusiva ed efficace in tutta la regione (governance);

·           rafforzamento della capacità di affrontare le minacce transfrontaliere (security);

·           integrazione di interventi di sviluppo e umanitari per rafforzare la resilienza (resilience).

 

Da ultimo, il g dell’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame al Senato[2], relativamente all’anno 2014, reca un finanziamento di 5 milioni di euro per le misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse all’intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione ONU n. 1973 (2011).

 

 

 


Art. 3-bis
(Obblighi informativi verso le Camere)

L’articolo 3-bis, inserito nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è finalizzato a prevedere taluni obblighi di informazione da parte del Governo nei confronti delle Camere e relativi alle missioni contemplate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge.

 

Nello specifico è stato previsto che la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data del 30 giugno 2014  (data di scadenza del decreto legge) che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione dovrà essere, altresì, integrata “dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti nell'ambito di ciascuna missione dai contingenti italiani”.

 


Art. 4
(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE,
coopereazione civile-militare, cessioni)

 

L'articolo 4 prevede le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali.

 

Il comma 1 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 117.163.246 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

Si tratta - secondo quanto esplicitato dalla relazione tecnica- di contratti di trasporto aereo, marittimo e ferroviario; di contratti di assicurazione del personale; di interventi infrastrutturali da realizzare nei vari teatri operativi, con particolare riferimento alla realizzazione di opere di force protection, sistemi di video sorveglianza e controllo, urbanizzazione/impianti tecnologici, alloggi, uffici e infrastrutture logistiche, per tutti i teatri.

La relazione illustrativa precisa che riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell’effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.

 

Si ricorda che l'art. 1, comma 18 del D.L. 227/2012 autorizzava una spesa di 143.749.492 euro, dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al provvedimento.

 

Il comma 2 autorizza, dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di 7.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia previste dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 124/2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. 

Il D.L. 227/2012, all’art. 1, comma 27, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre 2013, aveva previsto una autorizzazione di spesa di 10.000.000 euro. Il decreto-legge n. 114 del 2013, all’art. 1, comma 22, autorizzava, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 4.000.000 di euro.

 

Il comma 3 autorizza, dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014 la spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia e Somalia, intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. In particolare, la disposizione ripartisce il citato importo assegnando risorse entro il limite di euro 1.200.000 per la missione in Afghanistan, euro 1.600.000 per la missione in Libano, euro 20.000 nei Balcani, euro 65.000 per il Corno d'Africa, euro 100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia.

 

Come precisa la relazione illustrativa, si tratta di attività di cooperazione civile-militare (CIMIC) intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.

 

Il comma 4 autorizza per il 2014 il Ministero della difesa ad effettuare cessioni a titolo gratuito, autorizzando, per le sole finalità di cui alla lettera a) la spesa di euro 805.000 per la rimessa in efficienza di mezzi e l’acquisto di materiali vari da cedere a titolo gratuito alle Forze armate della Repubblica Federale Somala, incluso gli oneri per la consegna degli stessi. Tali cessioni sono le seguenti:

a) alle Forze armate somale: n. 50 veicoli tipo ACM80, effetti di vestiario ed equipaggiamento;

b) alla Repubblica Islamica dell'Afghanistan: materiali e attrezzature costituenti un sistema di monitoraggio meteo-nivologico;

c) al Regno Hascemita di Giordania: n. 2 veicoli VBL PUMA;

d) alla Repubblica tunisina: n. 25 giubbetti antiproiettile.

 


Art. 5
(Disposizioni in materia di personale)

 

L’articolo 5 del provvedimento in esame, modificato nel corso del provvedimento al Senato, reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento.

 

A tal fine, il comma 1  dispone che vengano applicate le disposizioni dettate da:

 

-            art. 3, commi da 1 a 9 , della legge 3 agosto 2009 , n.108;

-            art. 3, comma 6 del decreto-legge 4 novembre 2009 , n.152.

 

Si illustra, a seguire, il contenuto dei citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l’indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 (di seguito illustrato), in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

 

In particolare:

 

- la lettera a) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

 

- la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell’unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

 

-la lettera c) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina; 

 

- la lettera d) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l’indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

 

- la lettera e) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

 

- la lettera f) stabilisce che l'indennità di missione, per il  personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, sia corrisposta nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, qualora tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del Ministero degli Affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun Paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

 

Il successivo comma 2 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all’indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all’articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all’estero, ma ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 28 tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell’anno 2006 attraverso l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Inoltre, il  D.L.  31 maggio 2010, n. 78[3] ha disposto (con l'art. 6, comma 12) che le diarie   per   le   missioni   all'estero  di  cui  all'art.  28  del decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223 sopra citato non siano più dovute e che tuttavia la predetta disposizione non si applichi  alle  missioni  internazionali  di  pace e a quelle comunque effettuate  dalle  Forze  di  polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

 

Il comma 3 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica e alla missione in Libia si applichino il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642[4] (le cui disposizioni sono state riassettate nell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) e l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

 

L'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare prevede al comma 1  che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisca oltre allo stipendio o la paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, anche (lett. a)) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione, nonché le ulteriori indennità che possano spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. La lettera b) dello stesso comma 1 prevede che al citato personale militare possa essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

 

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

 

Il comma 5 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì  che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

 

Il comma 6 dell’articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l’imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del citato codice dell’ordinamento militare).

 

Il comma 7 dell’articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice dell’ordinamento militare), possano essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

 

Il comma 8 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

 

Da ultimo, il comma 9 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti provvedimenti di proroga riguardano, in particolare, l’indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l’orario di lavoro e l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (Indennità di missione) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, venga anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell’articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (Trattamento assicurativo e pensionistico) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza di vedova o di orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumuli con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[5] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (Personale in stato di prigionia o disperso) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L’articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (Personale civile) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.

Infine, il comma 1 dell’articolo 13 (Norme di salvaguardia del personale), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici[6], la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

 

Con riferimento alle altre disposizioni richiamate dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge in esame e di cui si prevede l’applicazione al personale che partecipa alle missioni internazionali si segnala che:

-            l’articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede l’applicazione anche al personale della Guardia di finanza delle disposizioni dell’articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001 (cfr. supra) in materia di partecipazione ai concorsi interni per il personale in servizio con riferimento al personale impegnato nelle missioni internazionali;

 

Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge in esame stabilisce che per le missioni di cui al decreto legge in esame, l’indennità di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108/2009, con riferimento al D.M. 13 gennaio 2003 (come modificato dal D.M. 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

·                     98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;

·                     nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

In entrambi i casi, le suddette misure retributive vanno calcolate sulla base della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell’economia  e delle finanze del 13 gennaio 2003.

 

Tuttavia per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, il comma 3 dell’articolo 5 individua basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse da quanto previsto dal richiamato decreto del Ministro dell’economia  e delle finanze del 13 gennaio 2003.

 

Nello specifico:

 

a)      la diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

b)      la diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;

c)      la diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMMGeorgia;

d)      la diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritim e capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano.

e)      La diaria prevista con riferimento alla Libia nell'ambito della missione EUBAM Lybia, per il personale impiegato a Malta.

Il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo e alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (Atalanta dell'Unione europea e Ocean Shield della NATO al largo delle coste della Somalia). A tale personale il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell’operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno) e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

 

In attuazione di tale disposizione, il decreto 10 dicembre 1990 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, ha fissato distinti limiti orari individuali per il personale militare dirigente e non dirigente in relazione alla posizione di impiego.

 

E’ disposto, altresì, che il compenso forfettario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al settanta per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente.

 

Tale misura corrisponde alla fascia 1, la più alta, della tabella n. 3 del DPR n. 163 del 2002 e risulta essere pari a 62 euro, elevata a 124 euro per sabato domenica e festivi.

 

Il medesimo trattamento economico è previsto anche per il personale che fa parte dei nuclei militari di protezione imbarcati a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 

 

Da ultimo, nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, sono stati inseriti i nuovi commi 4-bis e 4-ter concernenti, rispettivamente, la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente e la dotazione organica del ruolo dei direttori tecnici nei ruoli della Polizia di Stato.

Nello specifico, il nuovo comma 4-bis prevede, fino al 2018, la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente continua a essere di nove anni[7].

A sua volta, Il comma 4-ter, modifica la pianta organica dei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato riducendo di 16 unità il ruolo degli ingegneri e aumentando, sempre di 16 unità quello dei biologi.

Scopo della disposizione, come espressamente indicato, è quello di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, in particolare in relazione alle esigenza connesse con le missioni internazionali.

L’intervento normativo è realizzato attraverso la sostituzione della tabella relativa ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato recata dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.

 

Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, ha attuato l'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (di riforma della Polizia di Stato) con il quale è stata conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnica.

In particolare, l’articolo 1 del D.P.R. 337 istituisce 5 ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telematica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e psicologia e del servizio sanitario. I ruoli sono i seguenti:

§      ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;

§      ruolo dei revisori tecnici;

§      ruolo dei periti tecnici;

§      ruolo dei direttori tecnici;

§      ruolo dei dirigenti tecnici.

 

L’articolazione interna dei ruoli tecnici è stata riformata da D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, come segue.

Per quanto riguarda i ruoli dei direttori, si distinguono 5 ruoli:

§         ruolo degli ingegneri;

§         ruolo dei fisici;

§         ruolo dei chimici;

§         ruolo dei biologi;

§         ruolo degli psicologi.

 

I ruoli di si articolano nelle seguenti qualifiche:

§         direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale;

§         direttore tecnico principale;

§         direttore tecnico capo.

 

La dotazione organica di tutti i ruoli tecnici è recata dalla tabella A allegata al D.P.R. 337/1982 che, per quanto riguarda i direttori tecnici, prevede attualmente la copertura della sola qualifica iniziale, ossia quella di direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale, come segue:

§      ingegneri: 196 unità

§      fisici: 161 unità;

§      chimici: 30 unità;

§      biologi: 16 unità;

§      psicologi: 40 unità.

 

La disposizione in esame mantiene inalterato il numero complessivo di personale dei ruoli dei direttori tecnici, aumentando, come accennato, di 16 unità il ruolo dei biologi a scapito di quello degli ingegneri, ridotti dello stesso numero di unità.

La dotazione organica degli altri tre ruoli rimane la stessa.

 

 


Art. 6
(Disposizioni in materia penale)

 

L’articolo 6 rinvia, per l’applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008[8], recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009[9].

 

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 5 del DL n. 209 del 2008, si prevede:

 

§         l’applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall’articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001[10];

 

Tale rinvio al decreto-legge sulla missione «Enduring Freedom» comporta, in particolare:

 

-      l’attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;

-      la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l’arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;

-      la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

§      che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

 

L’applicazione di tali disposizioni viene estesa anche al personale che, seppure non organicamente inserito nelle missioni internazionali previste dal presente provvedimento, sia eventualmente inviato in supporto alle medesime missioni per fronteggiare imprevedibili e urgenti esigenze, anche connesse con il repentino deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nelle diverse aree in cui sono impiegati i contingenti militari italiani. Diversamente, per tale personale opererebbe la disciplina ordinaria, che prevede, tra l’altro, in simili contesti l’applicazione del codice penale militare di guerra.

 

Inoltre, l’articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria[11].

 

In particolare, prevede che:

 

-      al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell’art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata “Atalanta[12] (art. 5, co. 4);

-      nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l’articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);

-      l’autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 5, co. 6);

-      possano essere autorizzati l’arresto, il fermo, il trasferimento dei “pirati” (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall’articolo 2, lett. e) dell’azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone “per il tempo strettamente necessario al trasferimento” nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).

-      Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

 

Attraverso il rinvio all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

 

§           la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all’estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies):

-      alle direttive;

-      alle regole di ingaggio;

-      agli ordini legittimamente impartiti.

 

In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

 

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

Si ricorda peraltro che l’uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all’articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

 

L’applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:

 

-         stabiliti dalla legge;

-         stabiliti dalle direttive;

-         stabiliti dalle regole di ingaggio;

-         stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;

-         imposti dalla necessità delle operazioni militari.

 

La disposizione richiama sostanzialmente l’art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato come Eccesso colposo), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»[13].

Si ricorda, inoltre, che in base all’art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L’art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l’intenzione – quando «l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

 


Art. 7
(Disposizioni in materia contabile)

 

L'articolo 7 reca disposizioni in materia contabile.

Nello specifico, il  comma 1 dispone l’applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

 

Il comma 1 dell’articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all’acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007.

 

Il successivo comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma pari alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

 


Art. 8
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)

 

Il comma 1 autorizza dal 1º gennaio al 30 giugno 2014 la spesa di  34.700.000 euro ad integrazione degli stanziamenti della legge 26 febbraio 1987, n. 49, quali determinati dalla tabella C della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147): lo stanziamento è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan e Sud Sudan, e, in relazione all’assistenza ai rifugiati – incidentale aggiunta durante l’esame al Senato -, nei paesi ad essi limitrofi.

Il Senato ha inoltre aggiunto al comma 1 tre periodi, in base ai quali, con gli stanziamenti del comma 1, verrà posto particolare riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all’occupazione femminile; come anche alla tutela e promozione dei diritti dei minori. Detti interventi saranno intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio dell’ONU).

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2014, alla tabella C, ha previsto per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987, lo stanziamento di 180.818.000 euro per il 2014.

 

In relazione alla iniziative per lo sviluppo dell’Afghanistan, la relazione illustrativa segnala che i finanziamenti richiesti per il primo semestre 2014 sono indirizzati a dare seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn e Tokyo. I settori prioritari indicati dall'Accordo di partenariato italo-afghano firmato nel gennaio 2012, la cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la legge 29 novembre 2012, n. 239, attengono prioritariamente alla governance/rule of Law, alle infrastrutture ed allo sviluppo rurale nonché ad ambiti trasversali come il miglioramento della condizione femminile, la sanità e la protezione del patrimonio culturale. Il mantenimento degli impegni della comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è infatti un elemento centrale del Mutual Accountability Framework concordato alla conferenza di Tokyo del luglio 2012 e delle prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro della missione ISAF.

Con riferimento all'Iraq, secondo la relazione illustrativa l'aiuto si concentrerà su azioni di capacity building di supporto alle autorità irachene nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale, nel settore agricolo, nel settore sanitario (monitoraggio epidemiologico), nonché nel settore finanziario e fiscale attraverso l'assistenza tecnica al Ministero delle finanze iracheno.

Per quanto riguarda le attività di cooperazione allo sviluppo in Siria, la relazione illustrativa, richiamando la posizione italiana al G20 di San Pietroburgo, sottolinea l'impegno per l'aiuto alle popolazioni in fuga dal conflitto - che dovrà tenere conto del carattere regionale della crisi che coinvolge anche i Paesi limitrofi - e ricorda una serie di impegni a favore degli interventi di emergenza che comprendono, tra l'altro, il contributo al Syria Recovery Trust Fund (SRTF) tedesco-emiratino ed il finanziamento  di iniziative in corso nel settore della ricostruzione e riabilitazione dei servizi di base in Siria, in collaborazione con la Assistance Coordination Unit (ACU) della National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Force. Per quanto concerne gli interventi di emergenza si  prevede il finanziamento  di  iniziative,  anche con il concorso di ONG italiane, nei settori materno infantile, della sicurezza alimentare, dell’assistenza ai rifugiati, della protezione, del rafforzamento dei servizi di base, dell’educazione, nonché la partecipazione alle iniziative delle Agenzie ONU attive sul canale umanitario.

Inoltre, nel corso del primo semestre 2014 si intende continuare l'azione a sostegno della stabilizzazione e dello sviluppo in: Libia e Somalia, ove la relazione sottolinea la necessità di contemporanee azioni di aiuto d'emergenza e di capacity building; Mali,  tramite il contributo agli organismi internazionali che operano nel quadro degli Appelli ONU per il Sahel, anche nella prospettiva di una piena operatività dell’istituendo fondo prospettato dal Presidente Prodi nel quadro della strategia integrata per il Sahel; Sudan, tramite l’erogazione di un contributo all'United Nations Population Fund (UNFPA)  per la protezione delle donne e dei bambini nei campi rifugiati, il sostegno al programma sanitario UE, il finanziamento di attività nei settori idrico e sanitario da realizzare con il concorso di ONG, nonché attività di assistenza a favore delle popolazioni del Darfur;   Sud Sudan, per il quale la relazione cita una serie molteplice di interventi tra cui il sostegno alle istituzioni e il contributo ad UNICEF per programmi educativi; Pakistan, ove l'aiuto si orienterà prevalentemente ad azioni di capacity building per lo sviluppo delle zone rurali e la protezione delle minoranze; Myanmar, anche in questo caso con attenzione allo sviluppo rurale.

 

Il comma 2 autorizza, sempre nella prima metà del 2014, la spesa di 700.000 euro nell'ambito delle attività di sminamento umanitario previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, (recante Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi).

 

La relazione finanziaria per le attività di competenza del Ministero degli affari esteri specifica che le aree destinatarie saranno principalmente Sudan, Sud Sudan, Afghanistan e Somalia, per le seguenti finalità:

a)      campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e riduzione del rischio;

b)      censimento, mappatura, demarcazione e bonifica dei campi  minati;

c)      assistenza alle vittime (compresa rieducazione psico fisica e loro reintegrazione socio economica);

d)      ricostruzione e sviluppo delle comunità;

e)      sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;

f)        formazione di operatori locali.

 

Si ricorda che l'art. 5, comma 4 del DL n. 114/2013 – il precedente decreto-legge di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali - ha autorizzato, tra l'altro, la spesa, per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2013, di 750.000 euro, per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario, già finanziati in precedenza con interventi legislativi di contenuto analogo a quello in esame.

 

 


Art. 9
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

 

Il comma 1 dell’articolo in commento, prevede una spesa complessiva di 1.110.160 euro, nel primo semestre 2014, destinata agli interventi a sostegno della stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto.

 

La relazione tecnica prevede principalmente i seguenti interventi:

a) iniziative riguardanti la Libia (553.855 euro), tra le quali il potenziamento nella gestione dei flussi migratori misti (300.697 euro), l'organizzazione di una Conferenza internazionale sulla Libia a Roma (102.844 euro), il sostegno al dialogo e alla riconciliazione nazionale (100.024 euro), un seminario sulla condizione delle donne (50.290 euro);

b) interventi per la Siria (207.782 euro), tra cui una conferenza del core group Amici della Siria a Roma (100.996 euro) e un progetto per la riconciliazione nazionale e l’institution building (106.786 euro);

c) interventi per il Libano (100.996 euro), relativi all'organizzazione di una Conferenza ministeriale a Roma dell'ISG - International Support Group - e di potenziali donatori per il Libano;

d) spese di personale (99.527 euro) relative agli interventi di cui alle lettere a), b) e c);

e) contributi (148.000 euro) per campagne archeologiche e conservazione dei beni culturali.

 

Il comma 2 integra di 2.000.000, relativamente all’arco temporale che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2014, gli stanziamenti già assegnati per l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180[14], per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza. Gli interventi sono destinati ai Paesi dell’Africa subsahariana e dell'America centrale.

 

Come specificato dalla relazione tecnica, i finanziamenti sono principalmente destinati alla stabilizzazione in Somalia e al Corno d'Africa, alla ricostruzione e al rafforzamento della sicurezza in Mali e al superamento della crisi nella Repubblica Centrafricana.

La relazione tecnica prevede la possibile destinazione di una quota dello stanziamento anche in America Centrale, a rafforzare le iniziative di successo del nostro Paese per il consolidamento della sicurezza in loco.

 

Il comma 3 destina, per il primo semestre 2014, 800.000 euro alla partecipazione italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché alla partecipazione all'UN Staff college di Torino, all'Unione del Mediterraneo e al segretariato della IAI (Iniziativa adriatico-ionica).

 

Lo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite (UNSSC) è un centro di formazione per il personale delle Nazioni Unite, con sede a Torino e personalità giuridica propria dal 2002.

Lo Staff College ha l’obiettivo  di promuovere l’apprendimento, ed in particolare una cultura di tipo manageriale, nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un’attività di formazione dei funzionari internazionali. I principali contributi allo Staff College – che deve provvedere autonomamente al reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali - provengono in massima parte dalle Nazioni Unite (500 mila dollari l’anno) e da governi e fondazioni;  l’Italia ha già erogato in passato contributi finanziari di carattere straordinario, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (legge 30 dicembre 2004, n. 317) e 2007, 2008 e 2009 (legge 19 dicembre 2007, n. 256),  250 mila euro per l’anno 2011 (D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130), e 250.000 euro per l'anno 2012 (D.L. 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13). Da ultimo il DL n. 227 /2012 ha autorizzato, per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2013, un contributo volontario di 500.000 euro.

 

Il Segretariato dell'Unione per il Mediterraneo è stato istituito da 43 Capi di Stato e di Governo dell'areo euro-mediterranea il 13 luglio 2008. Essa riunisce quindi i Paesi membri dell'Unione europea e i Paesi dell'area mediterranea.

Un contributo al funzionamento dell’Unione per il Mediterraneo è stato autorizzato dal D.L. n. 227/2012, art. 6, comma 1, che autorizzava anche  interventi a sostegno della ricostruzione e stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2013.

 

L'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), nata nel 2000 e che ha sede ad Ancona, si propone di rafforzare la cooperazione regionale tra le due sponde adriatiche al fine di promuovere la sicurezza e la stabilità della regione, così come la tutela del bacino adriatico-ionico. Della IAI fanno parte, oltre all’Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia.

Da ultimo, l'art. 6, comma 7 del DL 114/2013 ha autorizzato, per il quarto trimestre 2013, la spesa di 1.150.000 euro per la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI).

 

 

Con riferimento ai Fondi fiduciari, la relazione tecnica per gli interventi di competenza del MAE, ricorda i seguenti fondi cui l'Italia partecipa:

·         Fondo fiduciario NATO destinato al sostegno dell’esercito afghano;

·         Fondo fiduciario del Dipartimento per gli Affari Politici dell’ONU;

·         Fondo fiduciari del Gruppo di contatto per la lotta alla pirateria a largo delle coste somale, istituito presso le Nazioni Unite;

·         Fondo Fiduciario del NATO – Russia Council (NRC) per la distruzione di munizioni in eccedenza a Kaliningrad;

·         Meccanismo di Supporto Finanziario della NATO per l’attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU 1325 del 31 ottobre 2000 su donne, pace e sicurezza e delle successive Risoluzioni collegate.

 

Riguardo ai fondi fiduciari della NATO, si ricorda altresì che l'art. 6, comma 4 del citato DL n. 114/2013 ha autorizzato, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, la spesa di 600.000 euro “per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico, al fondo fiduciario NATO-Serbia IV per la distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza ed esplosivi e al fondo fiduciario NATO-Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici pericolosi.”

 

 

Il comma 4 autorizza la spesa di 2.618.406, per il primo semestre 2014, per la partecipazione alle iniziative dell’Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)  e di altre organizzazioni internazionali.

 

La relazione tecnica per i profili di interesse del MAE, segnala che sono destinati 570.800 euro per la partecipazione dell'Italia alle operazioni di diplomazia preventiva e ai progetti OSCE. Per la partecipazione alle iniziative PESD-PSDC la spesa prevista è di 2.047.606.

Si ricorda che l'art. 6, comma 5 del DL n. 227/2012 ha autorizzato, per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2013, la spesa di 3.039.323 per la partecipazione italiana alle iniziative della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e di altre organizzazioni internazionali finalizzate alla gestione civile delle crisi internazionali. Il comma 3 del medesimo articolo ha autorizzato altresì una spesa di 570.800 euro, per il medesimo periodo, per assicurare la partecipazione dell’Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva ed ai progetti di cooperazione promossi dall’OSCE. Con riferimento alle sole operazioni dell’OSCE il successivo DL 114/2013 (art. 6, comma 5) ha stanziato 151.600 euro per l’ultimo trimestre del 2013.

 

Il comma 5 autorizza una spesa, dal 1° gennaio al 30 giugno 2014, di 12.742.128 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, nei territori ad alto rischio.

 

Gli interventi operativi di emergenza sono concentrati, secondo la relazione tecnica più volte richiamata, in Iraq (4.170.945), Afghanistan (3.594.695), Libano (709.718), Libia (1.658.891), Yemen (868.195), Pakistan (267.498), Egitto (414.995); Repubblica democratica del Congo (193.098), Territori Palestinesi (Gerusalemme, 187.498) e Arabia Saudita (376.595).

 

Si ricorda che l'art. 6, comma 10 del DL n. 227/2012 aveva previsto per le medesime finalità una spesa, dal periodo 1° gennaio al 30 settembre 2013, di 16.257.366 euro. Per l’ultimo trimestre del 2013 il DL 114/2013, al comma 8 dell’art. 6, ha previsto la spesa di 4.288.027 euro.

 

Il comma 6 autorizza la spesa, nel primo semestre del 2014, di 11.500.000 euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva ("anche  informatica" secondo la modifica recata dall'articolo 10, comma 3, del presente decreto-legge), delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari,  degli  istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche  all'estero. Tale fondo è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), articolo 3, comma 159. A tale proposito, la relazione tecnica cita diverse sedi a più alto rischio richiamando alcuni attacchi avvenuti nel corso del 2013, in particolare l'attentato al console Generale di Bengasi e l'attentato  a Tripoli che ha visto l'esplosione di un'autobomba e l'irruzione di miliziani in alloggi del personale. Tale finanziamento, secondo la disposizione in esame, è finalizzato anche alla sistemazione del personale in alloggi provvisori per ragioni di sicurezza.

 

Il comma 7 prevede lo stanziamento di 1.369.262 euro per l'invio in missione  o in viaggio di congedo del personale del Ministero degli affari esteri in (o  da) aree di crisi, ovvero per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del MAE inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare (la relazione tecnica cita in particolare il Kurdistan e Gaziantep). Anche il presente comma si applica nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2014.

Il Senato ha aggiunto al comma 7 un periodo, in base al quale il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al comma 7 sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

 

Anche con riferimento alla presente disposizione, la relazione tecnica per i profili di interesse del MAE assicura il finanziamento di personale del Ministero presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia , Pakistan, Yemen e Somalia.

 

Il comma 8 fissa le somme, per il 2014 e il 2015, relative alla partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier Generale della NATO a Bruxelles, autorizzata dalla legge 1° agosto 2002, n. 182[15]. A tal fine sono prevede lo stanziamento di 11.647.276 euro per il 2014 e 34.665.051 euro per il 2015. A copertura di tali oneri sono utilizzati pressoché interamente gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di conto capitale stabiliti dalla tabella B della legge di stabilità.

 

Si segnala che l'accantonamento complessivo per il MAE fissato dalla tabella B della legge di stabilità n. 147 del 2013, risulta pari a circa 12,1 milioni per il 2014 e 34,7 milioni per il 2015.

La relazione tecnica specifica che i lavori di ristrutturazione sono iniziati, in ritardo, nell’ottobre 2010. Scontati gli effetti di precedenti provvedimenti fino al 2012, le somme residue da corrispondere da parte dell’Italia ammontano a 58,13 milioni di euro, dei quali 11,8 milioni per il 2013 autorizzati dal citato DL 227/2012, e i rimanenti dal provvedimento in esame.

 

Il comma 9 autorizza le attività connesse alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118  del 27 settembre 2013 e le conseguenti decisioni dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)/ OPCW relative alla distruzione dell’arsenale chimico siriano. A tali attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il paragrafo 10 della Risoluzione impegna gli Stati membri a fornire supporto di personale, tecnico, informativo, logistico e finanziario per l'eliminazione dell'arsenale chimico siriano da parte dell'OPAC. A tale scopo, il medesimo paragrafo 10, autorizza gli Stati membri ad acquisire, trasportare e distruggere il materiale identificato dal Direttore generale dell'OPAC. 

La relazione illustrativa del provvedimento in esame specifica che le azioni necessarie per la distruzione dell'arsenale chimico siriano di cui al presente comma sono condotte "anche in eventuale deroga alle disposizioni della legge n. 496/1995", nella misura in cui esse sono strettamente necessarie alla sicurezza e alla pace internazionali.

 

Tali attività sono conformi agli impegni assunti dalla Comunità internazionale e illustrati dal Ministro degli affari esteri nella seduta delle Commissioni riunite affari esteri del Senato e della Camera nella seduta del 13 dicembre 2013, nonché dai Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e trasporti e dal direttore generale dell'OPAC, Ambasciatore Ahmet Uzumcu, nella seduta delle Commissioni riunite affari esteri e difesa del Senato e della Camera del 16 gennaio 2014. Nel corso di quest'ultima seduta, i Ministri auditi hanno confermato l'operazione di trasbordo nel porto di Gioia Tauro degli agenti chimici siriani dalle navi danese e norvegese in partenza dalla Siria alla nave americana Mv Cape Ray – trasbordo che non è ancora avvenuto, in ragione dei ritardi del regime siriano nella consegna delle sostanze chimiche. Contro tali lungaggini, sulle quali la nuova riunione del Consiglio esecutivo dell’OPAC farà il punto il 4 marzo, hanno protestato soprattutto gli Stati Uniti, ammonendo la Siria a rispettare i deliberati del Consiglio di sicurezza.

 

Relativamente al comma 9 dell'articolo in commento, l'art. 6, comma 1 del precedente DL n. 114/2013 autorizzava una spesa complessiva di 4.160.000 euro, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, destinata agli interventi a sostegno della ricostruzione e stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto, di cui - secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica a quel provvedimento - 4.000.000 destinati all’OPAC/OPCW (l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) per la messa in sicurezza e l’eliminazione del programma chimico siriano.

 

Si segnala infine che la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, è stata ratificata e resa esecutiva con legge 18 novembre 1995, n. 496.

 


Art. 10
(Regime degli interventi)

 

Il comma 1 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 8 e 9 si applica la disciplina prevista da alcune disposizioni (con validità dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2013) del citato decreto-legge 28 dicembre 1012, n. 227, nonché di alcune disposizioni del precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali, ovvero il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114 (con validità dal 1º ottobre al 31 dicembre 2013).

Si tratta in particolare:

A.     dell'articolo 6, commi 11, 12, e 13 del D.L. n. 227 del 2012, relativi a: spese per il personale MAE che partecipa a missioni di gestioni crisi (comprese missioni PESD), agli Uffici dei rappresentanti speciali dell’UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestarsi nel corso del periodo (comma 11); spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari (comma 12); spese per l'invio in missione di personale del MAE in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché spese per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan (comma 13);

B.     dell'articolo 5, commi 1, 2 e 6, nonché dell'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013, relativi a: spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo (art. 5, comma 1); spesa per personale a Herat e in Somalia (art. 5, comma 2); spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione (art. 5, comma 6); disposizioni relative al regime degli interventi (art. 7, comma 1).

 

In particolare, il richiamato articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 5 e 6 (del medesimo D.L. 114/2013) si applica la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge 28 dicembre 1012, n. 227. L’art. 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede altresì la non applicazione, alle iniziative di cooperazione disciplinate agli artt. 5 e 6 del medesimo D.L., di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

 

 

Si descrive qui di seguito brevemente il contenuto dei suddetti riferimenti normativi.

 

Il comma 1, art. 7 del D.L. 227/2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 5 e 6 (del D.L. 227/2012), a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

 

Il comma 2 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale - quale individuato dall'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L'indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926 in riferimento all'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

 

Si ricorda che l'art. 16 della legge n. 49 del 1987 individua le diverse figure professionali costitutive del personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che risultano essere: personale del Ministero degli Affari esteri; non più di 7 magistrati ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato; esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato; personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali; non più di 30 funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali e con contratto di diritto privato. La disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16 della legge 49/1987 è regolata dal DM 29 novembre 2011, n. 223.

 

Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo II - ovvero le iniziative di cooperazione allo sviluppo, il sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione - ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) - recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2013.

 

L'art. 57 del D. lgs. n. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 10 luglio 1996, n. 347[16], convertito con modificazioni dalla legge 426/1996).

Lo stesso comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180[17], anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti, nonché all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente.

In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. E’ inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno. possano esserlo nell'anno successivo.

Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 165/2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79[18], agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

L'articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore delIa cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 delIa legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 165/2003 autorizza il Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001[19], posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del richiamato D. lgs. n. 165 - si ricorda che l'art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi una modifica ad opera delIa legge di semplificazione 2005 (legge n. 246/2005), con l'introduzione dell'istituto delia cessione del contratto di lavoro, per essere poi integralmente sostituito dall'art. 49 della legge n. 150 del 2009[20].

 

Il comma 5 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012 dal regime restrittivo di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008[21] e dalle disposizioni dell'art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010[22], prevedendo al contempo che agli effetti derivanti da tale disapplicazione si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui ai medesimi articoli 5 e 6.

 

Si ricorda che l'art. 60, comma 1 del D.L. n. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato allo stesso D.L. 112/2008. L'art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti delIa sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo delIa spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

L' art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 prevede che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

 

Il comma 6 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione, per le finalità di cui agli articoli 5 e 6.

 

Le disposizioni cui si intende derogare sono contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 citato, all'articolo 6, comma 7, che limita, a partire dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009, e all'articolo 9, comma 28; nell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10 per cento dei compensi per incarichi di consulenza rispetto a quelli alla data del 30 settembre 2005; nell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2009, la quota di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, passi dal 40 per cento al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004; nell'articolo 7, commi 6 e 6-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano, a determinate condizioni e con procedure trasparenti, il conferimento di particolari incarichi ad esperti in possesso di comprovate qualifiche, con contratti individuali di lavoro autonomo, nei casi ove le amministrazioni pubbliche non siano in grado di far fronte con il personale di servizio alle esigenze che si presentino; nell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Lo stesso comma stabilisce che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero, qualora il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste, a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi.

 

Il comma 10 sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 5, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136[23], in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 10 in esame contiene una norma di salvaguardia oltre la scadenza (31 dicembre 2013) del precedente D.L. (n. 114 del 2013) di proroga delle missioni internazionali, convalidando gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2014 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge in esame.

 

Si osserva che la formulazione del testo, per un probabile refuso, parla di prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013.


Art. 11
(Copertura finanziaria)

 

L’articolo 11 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizioni del decreto-legge in commento, ovvero dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, escluso il comma 8 (partecipazione alla ristrutturazione del Quartier generale della NATo a Bruxelles), pari complessivamente a euro 619.079.091 per l’anno 2014.

Tale importo è reperito mediante le seguenti coperture:

a) quanto ad euro 613.978.095 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo missioni di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

b) quanto ad euro 5.100.996 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

 Il comma 5 dell’articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L’anno successivo il comma 18 dell’art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell’art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22dicembre2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l’importo di 1.400 milioni di euro.

Da ultimo, l’art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. spending review) ha disposto ai fini della proroga per l’anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento della  dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.

 

Il D.L. n. 227/2012 di proroga missioni aveva valutato l'onere complessivo delle missioni per i primi nove mesi del 2013 in 935.471.703 euro: tale importo è stato reperito mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo missioni. L’onere complessivo per gli ultimi 3 mesi del 2013 derivante dall’attuazione del D.L. n. 114/2013 è valutato in 265.801.614 euro.

 

Si ricorda infine che nelle previsioni iniziali di bilancio per il 2014 nello stato di previsione del MEF sul cap. 3004[24] - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace, erano appostati per il 2013 fondi pari a 1.318,7 milioni di euro. A seguito della nota di variazione risultano appostati euro 615.318.772.

Relativamente alla copertura di cui alla lettera b) la relazione tecnica evidenzia che le attività di cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 6 sono attuative di impegni internazionali assunti dall’Italia, tra i quali quello assunto dal Presidente del Consiglio in occasione del G20 di San Pietroburgo, volto ad assicurare aiuti per 50 milioni di dollari per l’emergenza umanitaria derivante dalla crisi siriana. Tale impegno è stato finora solo parzialmente onorato, in considerazione delle esigue risorse disponibili. Si rende quindi necessario attingere all’accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri indicato nella Tabella A allegata alla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).


 

Art. 12
(Entrata in vigore)

Ai sensi dell’articolo 11 il decreto legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


Documentazione

 


PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI

RAFFRONTO DEI FINANZIAMENTI DISPOSTI NEL CORSO DELLA XVII LEGISLATURA

 

Con gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 16 gennaio 2014 n. 2 (A.C. 2149) in esame, approvato dal Senato nel corso della seduta del 27 febbraio (A.S. 1248) si provvede al finanziamento delle missioni internazionali delle Forze Armate e di Polizia per il primo semestre del 2014 (1° gennaio – 30 giugno).

Come è noto, il precedente decreto di proroga delle missioni internazionali (decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135) aveva disposto (articolo 1)  la proroga con riferimento all’ultimo trimestre 2013 (1° ottobre – 31 dicembre).

Nella tabella sottostante vengono riportati, per ciascuna missione, gli importi ascritti per l’ultimo trimestre 2013 (colonne contrassegnate dalla lettera A), gli importi che il provvedimento in esame prevede  per il primo semestre 2014 (lettera B) e la differenza – riparametrata ed in percentuale – tra i due stanziamenti (il segno meno indica finanziamento inferiore). Le ultime due colonne riportano la consistenza numerica del personale militare dispiegato in ciascuna missione.

 


(euro)

 

MISSIONE

 

FINANZIAMENTI

 

 

MILITARI IN TEATRO

 

 

 

2013  

QUARTO  TRIMESTRE                 

 (1° ottobre-31 dicembre)

A

 

 

2014                         

PRIMO SEMESTRE

(1° gennaio-30 giugno)

B

 

 

Differenza

 %

 

A-B

 

 

2013

quarto trimestre

 

 

 

2014

primo

semestre

 

 

DL 14/2013

art. (co.)

A.C. 2149

art. (co.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPA

 

 

 

 

 

 

 

EUROPA

 

 

 

 

 

BALCANI (MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan in Kosovo, Joint Enterprise)

  22.447.777

 

 

 

 

art.1 (co.3)

 

 

 

 

   40.761.553

 

 

 

 

art.1 (co.1)

 

 

 

 

-9,21

 

 

 

 

565

 

 

 

 

555

 

 

 

 

Bosnia Erzegovina ALTHEA - IPU

         75.320

 

art.1 (co.4)

 

       136.667

 

art.1 (co.2)

 

-9,28

 

5

 

5

 

ALBANIA e BALCANI Forze di Polizia

    1.346.502

 

art.1 (co.17)

 

    2.955.665

 

art.1 (co.3)

 

9,75

 

45

 

59 (a)

 

EULEX Kosovo                 (Polizia di Stato)

       373.640

 

art.1 (co.18)

 

       721.660

 

art.1 (co.4)

 

-3,43

 

30

 

26

 

UNMIK Kosovo                 (Polizia di Stato)

         16.070

 

 

art.1 (co.18)

 

 

         61.490

 

 

art.1 (co.4)

 

 

91,32

 

 

1

 

 

2

 

 

UNIFICYP Cipro

         66.961

 

art.1 (co.9)

 

       131.738

 

art.1 (co.5)

 

-1,63

 

4

 

4

 

Active Endeavour Mediterraneo

    5.090.340

 

art.1 (co.5)

 

    8.722.998

 

art.1 (co.6)

 

-14,32

 

347

 

547

 

ASIA

ISAF - EUPOL Afghanistan

 124.536.000

 

art.1 (co.1)

 

 235.156.497

 

art.2 (co.1)

 

-5,59

 

2.900

 

2.250

 

Personale militare Emirati Arabi, Barhein, Qatar, Tampa (supporto missioni Afghanistan)

    5.509.576

 

 

 

 

art.1 (co.11)

 

 

 

 

    9.056.445

 

 

 

 

art.2 (co.2)

 

 

 

 

-17,81

 

 

 

 

95

 

 

 

 

95

 

 

 

 

CROCE ROSSA ITALIANA                     Corpo militare volontario, Corpo infermiere volontarie supporto missioni Afghanistan ed Emirati Arabi Uniti

       265.442

 

 

 

 

 

 

 

art.1 (co.23)

 

 

 

 

 

 

 

       352.579

 

 

 

 

 

 

 

art.2 (co.3)

 

 

 

 

 

 

 

-33,59

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

UNIFIL, MTF                     Libano

  40.237.496

 

art.1 (co.2)

 

   81.523.934

 

art.2 (co.4)

 

1,30

 

1.100

 

1.100

 

TIPH 2 Hebron

       285.997

art.1 (co.6)

    1.216.652

art.2 (co.5)

112,70

13

15

EUBAM Rafah

         30.550

art.1 (co.7)

         60.105

art.2 (co.6)

-1,63

1

1

EUPOL COPPS                Palestina

         33.220

 

art.1 (co.19)

 

         63.240

 

art.2 (co.7)

 

-4,82

 

2

 

2

 

EUMM Georgia

         96.139

art.1 (co.14)

       185.495

art.2 (co.8)

-3,53

4

4

AFRICA

EUBAM Libya

    2.547.405

art.1 (co.13)

    5.118.845

art.3 (co.1)

0,47

100

100

EUBAM Libya           (Polizia di Stato)

         91.430

 

art.1 (co.20)

 

       132.380

 

art.3 (co.2)

 

-27,61

 

4

 

3

 

LIBIA                                (Guardia di Finanza)

    2.895.192

 

art.1 (co.21)

 

    3.604.700

 

art.3 (co.3)

 

-37,75

 

30

 

30

 

Atalanta (UE)                   Ocean Shield (NATO)

  11.424.069

 

art.1 (co.10)

 

   25.124.097

 

art.3 (co.4)

 

9,96

 

247

 

622

 

EUTM Somalia                 EUCAP Nestor            Corno d'Africa           Oceano Indiano

    3.689.030

 

 

art.1 (co.12)

 

 

    7.062.139

 

 

art.3 (co.5)

 

 

-4,28

 

 

155

 

 

148

 

 

MINUSMA                        EUCAP Sahel Niger  EUTM Mali

       726.003

 

 

art.1 (co.16)

 

 

    1.337.010

 

 

art.3 (co.6)

 

 

-7,92

 

 

27

 

 

27

 

 

esigenze   generali      connes-se alle missioni

Contratti di assicurazione e trasporto. Realizzazione infrastrutture

 143.749.492

 

 

 

DL.227/2012, art. 1 co.18

(b)

 117.163.246

 

 

 

art.4 (co.1)

 

 

 

-18,49

 

 

 

 

 

AISE                                (Agenzia informazioni e sicurezza esterna)

    4.000.000

 

 

art.1 (co.22)

 

 

7.000.000

 

 

art.4 (co.2)

 

 

-12,50

 

 

 

 

CIMIC                               Interventi urgenti in Afghanistan,Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia, Somalia

    6.559.400

(c)

 

 

 

DL 27/2012, art. 1 co.19

 

 

 

    3.085.000 (d)

 

 

 

art.4 (co.3)

 

 

 

 

-5,94

 

 

 

 

 

 

Cessione veicoli, vestiario ed equipaggiamento alle Forze armate Somale

 

 

       805.000

 

 

 

 

art.4 (co.4, lett. a)

 

 

 

 

 

 

 

(a) La relazione tecnica che correda l’A.S. 1248 precisa trattarsi delle seguenti unità di personale: 3 unità specializzate  appartenenti alla Polizia di Stato,  all’Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza; 22 unità appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza; 24 operatori appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza per i nuclei di frontiera marittima in Albania; 10 operatori appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza per i servizi aerei in Albania.

(b)    Il finanziamento di 143.749.492 disposto dalla norma richiamata in tabella  si riferiva all’intero anno 2013.

(c)     L'importo rappresenta l’unico stanziamento disposto per l'intero anno 2013, giuridicamente autorizzato per il periodo 1° gennaio-30 settembre, dall’articolo 1, comma 19 del D.L. 227/2012; il D.L.114/2013 (proroga delle missioni internazionali per l’ultimo trimestre 2013) non fa cenno a tale voce di spesa.

(d)     La norma (art. 4, co. 3 del provvedimento in esame) precisa i limiti di spesa autorizzati per ciascuna delle missioni previste, come di seguito riportato:

-          Afghanistan       euro  1.200.000

-          Libano                euro  1.600.000

-          Balcani               euro       20.000

-          Corno d’Africa    euro       65.000

-          Libia                   euro    100.000

-          Somalia             euro    100.000

TOTALE                   euro  3.085.000

 

 

 



[1]     Report of the Secretary General on the situation in the Sahel region, 14 june 2013, S/2013/354, par. 4.

[2]     Emendamento 3.301 D'ALI', ORRU'  approvato nel corso della seduta del Senato del 27 febbraio.

[3]     D.L.  31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.  30  luglio 2010, n. 122, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

[4]     Recante "Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali". Questo provvedimento è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 489, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[5]     Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.  

 

[7]     Cfr. emendamento Vattuone 5.1, approvato nel corso della seduta del 27 febbraio 2014.

[8]     D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.

[9]     D.L. 4 novembre 2009, n. 152, Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.

[10]    D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

[11]    Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

[12]    Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

[13]    Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

[14]    Recante: Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

[15]    Recante Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles.

[16]    Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali e alla cooperazione allo sviluppo.

[17]    Partecipazione dell'italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

[18]    Misure urgenti per il riequilibrio de!La finanza pubblica, convertito con modifìcazioni dalla legge n. 140/1997.

[19]    Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[20]    Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione delia produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[21]    Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[22]    Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[23]    Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

[24]    Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di pace).

SERVIZIO STUDI

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

D.L. 2/2014 – A.C. 2149

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 120

 

 

 

3 marzo 2014

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier:

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( 066760-4939 – * st_affari_esteri@camera.it

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D14002.doc

 


INDICE

 

 

Nota introduttiva  1

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  4

Specificità ed omogeneità delle disposizioni 5

Incidenza sull’ordinamento giuridico  5

Impatto sui destinatari delle norme  5

Formulazione del testo  6

Schede di lettura

Art. 1 (Europa) 9

Art. 2 (Asia) 15

Art. 3 (Africa) 20

Art. 3-bis (Obblighi informativi verso le Camere) 28

Art. 4 (Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE,  coopereazione civile-militare, cessioni) 29

Art. 5 (Disposizioni in materia di personale) 31

Art. 6 (Disposizioni in materia penale) 43

Art. 7 (Disposizioni in materia contabile) 47

Art. 8 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo) 48

Art. 9 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione) 51

Art. 10 (Regime degli interventi) 57

Art. 11 (Copertura finanziaria) 63

Art. 12 (Entrata in vigore) 65

Documentazione

 


Nota introduttiva

 

Il disegno di legge A.C. 2149, di conversione del decreto legge n. 2 del 2014,  approvato in prima lettura, con modificazioni, dal Senato nella seduta dello scorso 27 febbraio, reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2014, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

 

Il decreto disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente;

 

Come precisato nella relazione sull’analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto legge “ è determinata dalla scadenza, al 31 dicembre  2013, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche”.

 

Nello specifico il provvedimento, composto da 13 articoli, è suddiviso in tre capi.

 

Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni (articolo 1, 2, 3, 3-bis e 4), le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7).

 

Il capo II del decreto legge in esame, reca, invece, iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 8) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9) e il regime degli interventi (articolo 10).

 

Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

 

(Per un approfondimento di tali disposizioni  si rinvia alle successive schede di lettura).

 

Rispetto al precedente provvedimento di proroga (decreto legge n. 114 del 20013) che aveva disposto una proroga trimestrale delle missioni internazionali - scaduta lo scorso 31 dicembre 2013 - il decreto legge in esame ne prevede il rinnovo semestrale 1° gennaio  - 30 giugno 2014.

 

Da un punto di vista formale si osserva, inoltre, che gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge classificano le autorizzazioni di spesa secondo un criterio geografico, innovando, quindi, rispetto al precedente decreto legge che contemplava le diverse autorizzazioni di spesa nei diversi commi dell’articolo1.

 

Si segnala, inoltre, che nel decreto legge in esame non risulta contemplata  l’autorizzazione di spesa originariamente prevista dal comma 8 dell’articolo 1 del decreto legge n. 114 del 2013. Tale norma, autorizzava dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 63.425 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (United Nations/African Union Mission in Darfur) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan (3 unità), già prevista dal precedente decreto legge n.127 del 2012 che, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013, aveva autorizzato per questa missione una spesa di 194.206 euro .

 

Per quanto concerne, infine, le modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, si segnala che gli emendamenti approvati hanno riguardato, gli articoli 3 (Africa), 5 (Disposizioni in materia di personale), 8 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo) e 9 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione) del decreto legge.

 

In particolare, all’articolo 3 è stato previsto un finanziamento di 5 milioni di euro per le misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse all’intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione ONU n. 1973 (2011).

Il nuovo articolo 3-bis è, invece diretto a prevedere taluni obblighi di informazione da parte del Governo nei confronti delle Camere e relativi alle missioni contemplate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge.

 

Nello specifico è stato previsto che la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data del 30 giugno 2014  (data di scadenza del decreto legge) che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione dovrà essere, altresì, integrata “dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti nell'ambito di ciascuna missione dai contingenti italiani”.

 

I nuovi commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 5 attengono, rispettivamente, alla permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri e alla dotazione organica del ruolo dei direttori tecnici nei ruoli della Polizia di Stato.

 

Con riferimento, poi,  all’articolo 8 è stato, altresì, stabilito che nell’ambito dello stanziamento previsto dal comma 1 e relativo a iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi, dovranno essere promossi programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile. Dovranno, altresì essere promossi programmi aventi tra gli obiettivi la tutela e la promozione dei diritti dei minori. Tali interventi  dovranno essere adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia.

 

Da ultimo, con riferimento, all’autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell’articolo 9 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del Ministero degli affari esteri inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare, la modifica introdotta dal Senato è finalizzata a specificare che “l’ammontare del trattamento economico e delle spese per vitto, alloggio e viaggi del richiamato personale devono essere resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali”.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge presentato al Senato è corredato della relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), ma non della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, dà conto della disposta esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione, «in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell’intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2013, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche”.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nelle precedenti legislature, sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso.

Nella corrente legislatura, precedentemente al decreto legge in esame, è stato adottato il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135 che ha disposto, all’articolo 1,  la proroga delle missioni internazionali per il periodo relativo all’ultimo trimestre 2013 (1° ottobre – 31 dicembre).

 

Necessità dell’intervento con legge

In relazione alla materia delle missioni internazionali, si segnala che la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme concernente la loro autorizzazione ed il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali è, pertanto, contenuta nell’ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziano le missioni stesse. L’ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni è venuto a scadenza il 31 dicembre 2013. In vigenza delle missioni, è risultato pertanto necessario procedere con urgenza ad un rifinanziamento.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l’ordinamento penale, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) della Costituzione).

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal decreto-legge nel complesso appaiono omogenee, essendo volte a prorogare la partecipazione di personale italiano alle missioni internazionali in corso di svolgimento e a disciplinarne gli specifici profili anche mediante rinvio a norme vigenti.

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nel corso della legislatura  le Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa della Camera hanno avviato l’esame in sede referente di alcune proposte di legge (A.C. 45, A.C. 933 e A.C. 952) volte ad introdurre una complessiva ed organica normativa di riferimento sul trattamento economico e giuridico del personale impegnato nelle missioni, nonché a disciplinare la procedura da adottare per l’invio dei militari all’estero.

Coordinamento con la normativa vigente

Il disegno di legge in esame, nell’autorizzare o prorogare la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso di svolgimento, reca numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti-legge in materia, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse. La medesima carenza viene segnalata nella relazione sull’analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, l'intervento normativo non determina effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all'intervento non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti».

 

Formulazione del testo

Sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni, il decreto legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1o  gennaio  al 30 giugno  2014, retroagendo dunque di sedici  giorni rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 17 gennaio 2014, giorno successivo a quello della sua  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali dall'1 al 16 gennaio, circostanza che come rilevato in situazioni analoghe dal Comitato per la legislazione della Camera  non appare coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione.

 

Il decreto legge in esame rinvia a disposizioni che, in quanto confluite nel Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sono state abrogate nella fonte originaria e sarebbe quindi più corretto far riferimento alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal Codice in questione.

 

Sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato per la legislazione della Camera e dei quali dà conto anche la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n.108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n.152 del 2009 e al decreto-legge n.209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n.421 del 2001.

 


Schede di lettura


Art. 1
(Europa)

L'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.

 

Il comma 1 autorizza dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la spesa di 40.761.553 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 3 dell’art. 1 del D.L. 114/2013 e specificatamente:

Ø    la Multinational Specialized Unit (MSU),

Ø    la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO),

Ø    il Security Force Training Plan in Kosovo,

Ø    la Joint Enterprise Balcani.

 

La relazione tecnica indica, con riferimento al presente comma, una consistenza di 555 unità nel teatro balcanico. Il precedente D.L. di proroga, aveva previsto, per le medesime operazioni una media di 565 unità.

 

Si ricorda che la missione EULEX Kosovo, istituita con l’Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008, dispiegata dal 9 dicembre 2008, è stata modificata e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/241/PESC del Consiglio del 27 maggio 2013.

EULEX opera nella cornice della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 (la stessa cha ha istituito la missione UNMIK), con la quale si è decisa la presenza in Kosovo di una amministrazione civile internazionale incaricata, in una fase finale, di supervisionare il trasferimento dell’autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché il mantenimento dell’ordine pubblico con l’istituzione di forze di polizia locali ottenuto dispiegando, nel frattempo, personale internazionale di polizia.

La missione, pertanto, sostiene le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nell’evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese, supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi giudiziario, di polizia e doganale e favorendo, altresì, l’adesione di tali sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.

 

L’operazione Joint Enterprise comprende le attività di KFOR, MSU, ed i NATO Head Quarters di Skopje, Tirana e Sarajevo. Essa è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani operata alla fine del 2004, che ha determinato l’unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area).

 

KFOR (Kosovo Force) è una missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania. L'obiettivo della missione è stato inizialmente quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell’Interim Agreement, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità. Nello specifico, i militari della KFOR effettuano il controllo dei confini tra il Kosovo e la Serbia; svolgono compiti di ordine pubblico e controllo del territorio; collaborano con l’EULEX e realizzano attività di assistenza umanitaria.

 

Le attività di gestione dell'ordine pubblico sono affidate alla missione MSU (Multinational Specialized Unit), con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del comandante di KFOR e composta prevalentemente dal personale dell'Arma dei Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi

 

La partecipazione alla missione EULEX Kosovo e ad UNMIK in Kosovo è altresì autorizzata dal comma 4 del presente articolo.

 

 

Il comma 2 autorizza dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la spesa di 136.667 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all’interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit) - quale da ultimo prevista nel comma 4 dell’art. 1 del D.L. 114/2013. Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione ALTHEA è costituito da 5 unità, confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

 

La missione dell'UE ALTHEA - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2074 (2012) del 14 novembre 2012 - è stata avviata il 2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato delle Nazioni Unite (Risoluzione n. 1551 del 9 luglio 2004). L'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell’Ufficio dell’Alto rappresentante e dal Processo di stabilizzazione e associazione).

Nell'ambito della missione ALTHEA operano forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (European Gendarmerie Force), destinate al contrasto alle organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale.

L’Arma dei carabinieri costituisce una componente di tali forze, denominata IPU (Integrated Police Unit), con sede a Sarajevo.

 

Il comma 3 autorizza la spesa di 2.955.665 per la prosecuzione, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei paese dell’area balcanica.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 49 unità (3 unità specializzate appartenenenti a P.S., C.C., GdF in Albania, 22 unità specializzate appartenenenti a P.S., C.C., GdF nell'area balcanica, 24 operatori GDF per servizi aero-navali in Albania)  a fronte delle 45 unità autorizzate dal precedente D.L. 114/2013 all’art. 1, comma 17.

 

I programmi di cooperazione sono svolti nell’ambito del protocollo d'intesa (cosiddetto Bilaterale Interni) firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, che prevede l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali.

 

Il comma 4 autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 721.660 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 61.490 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo).

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito delle missioni EULEX ed UNMIK è costituito rispettivamente da 26 unità e 2 unità, a fronte delle 31 complessive autorizzate dal D.L 114/2013,  articolo 1, comma 18, del D.L. n. 227/2012.

Per ciò che attiene la missione EULEX Kosovo, si veda quanto riportato al commento al comma 1 del presente articolo.

 

UNMIK (United Nations Mission In Kosovo) è stata istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria, guidata dalle Nazioni unite, per favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all’istruzione, dalle banche e finanza alle poste e telecomunicazioni.

Si ricorda che il Segretario generale dell’ONU ha deciso, il 12 giugno 2008, una riconfigurazione di UNMIK, principalmente nel settore del rule of law in vista di un passaggio di consegne alla missione EULEX, finalizzato ad un alleggerimento della stessa UNMIK. In seno alla missione è costituita un'unità di intelligence contro la criminalità (Criminal Intelligence Unit - C.I.U.), di supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici.

 

Il comma 5 autorizza dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la spesa di 131.738 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro (4 unità), confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni, n. 114/2013, art. 1, comma 9.

 

UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus), autorizzata con le risoluzioni 1251 (1999) e 1642 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2058 (2012) del 19 luglio 2012, è stata istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 186/1964, in seguito alla rottura dell’equilibrio stabilito a Cipro dalla Costituzione del 1960. L'indipendenza di Cipro fu concessa dall’Inghilterra nel 1960 sulla base di una Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei disordini e delle tensioni fra le due comunità, il Consiglio di Sicurezza decise di costituire l’UNFICYP, una forza di mantenimento della pace con il compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell’ordine e della legalità nell’isola.

A seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte settentrionale dell’isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore “de facto” dall’agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.

Attualmente UNFICYP: investiga e interviene sulle violazioni del cessate il fuoco e dello status quo, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto; coopera con le polizie cipriota e turco-cipriota; si adopera per il ristabilimento della normalità nella zona cuscinetto; svolge attività umanitarie; assiste le due comunità su questioni quali la fornitura di elettricità e di acqua; fornisce assistenza medica di emergenza; consegna la posta e i messaggi della Croce Rossa attraverso le due linee. UNFICYP ha sede a Nicosia.

Nel suo ambito opera 1'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella "buffer zone".

 

Il comma 6 autorizza dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la spesa di 8.722.998 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, di cui da ultimo al comma 5 dell’art. 1 del D.L. 114/2013.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 547 unità, a fronte di un organico di 347 unità indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

 

La missione Active Endevour si concretizza nel dispiegamento nel Mediterraneo, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED), che è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre  2001, relativa all’applicazione dell’articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell’11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano L’operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale e dei controlli antipirateria marittima. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto il Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, a seguito dell’integrazione nella NRF (NATO Response Force) la STANAVFORLANT e la STANAVFORMED sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (Standing NRF Maritime Group 1) e SNMG-2 (Standing NRF Maritime Group 2).


Art. 2
(Asia)

 

L'articolo 2 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 235.156.497 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan, già contenuta nel comma 1 dell’art. 1 del sopra richiamato D.L. 114/2013.

La relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel teatro afgano consiste in 2.250 unità. Il precedente D.L. di proroga aveva previsto per le medesime missioni l’impiego di 2.900 unità.

 

Si ricorda che la missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001) e 1510 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2069 (2012) adottata il 9 ottobre 2012, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese, supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione Europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella Regione Ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane.

La missione EUPOL Afghanistan, istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, prorogata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio del 18 maggio 2010 e modificata dalla decisione 2013/240/PESC del Consiglio del 27 maggio  2013, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello stato di diritto. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell'Afghan National Civil Order Police (ANCOP).

Come ricorda la relazione illustrativa, l''impegno della comunità internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase forse più importante, quella denominata "transition", che prevede il progressivo rilascio delle responsabilità alle Autorità afgane, con l'assunzione da parte delle Afghan National Security Forces (ANSF), entro l'anno 2014, della "full responsibility", a premessa della conclusione della missione dì ISAF (fine della fase 4 "transition"ed inizio della fase 5 "redeployment"). Dopo il 2014, la sfida principale sarà il finanziamento delle ANSF, così come sarà  altresì necessario determinare il sostegno di ISAF alle ANSF per il post 2014, sotto il profilo sia operativo (training, mentoring e altri technical enablers) sia finanziario e definire il contenuto della Enduring Partnership fra NATO e Afghanistan.

 

 

Il comma 2 autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 9.056.445 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan (95 unità, confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni). Tali attività erano state da ultimo prorogate dall’articolo 1, comma 11, del D.L. n. 114/2013.

 

 

Il comma 3 autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 352.579 euro per l’impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana autorizzato nell’ambito della presente missione è costituito da 7 unità, confermando l'organico autorizzato dal precedente decreto-legge n. 114/2013 di finanziamento delle missioni, all’articolo 1, comma 23.

 

 

Il comma 4 dispone l'autorizzazione della spesa di 81.523.934, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force - quale da ultimo prevista dal comma 2 dell’art. 1 del citato D.L. 114/2013.

La relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel teatro libanese è pari a 1.100 unità, confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

 

Si ricorda che la missione UNIFIL, riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2064 (2012) adottata il 30 agosto 2012, ha il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite.

 

Il comma 5 autorizza dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la spesa di 1.216.652 per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Precense in Hebron), con 15 unità, a fronte di un organico di 13 unità indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

 

La missione TIPH 2 (Temporary International Presence in Hebron) è stata istituita con il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron.

 

Il comma 6 autorizza dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la spesa di 60.105  euro per la proroga della partecipazione di personale militare (un’unità) alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah), confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni n. 114/2013, art. 1, comma 7.

 

EUBAM Rafah, stabilita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 e prorogata dalla decisione 2013/355/PESC del Consiglio del 3 luglio 2013,  scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati Agreement on Movement and Access e Agreed Principles for Rafah Crossing, al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la Cisgiordania.

La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (Rafah Crossing Point – RCP) con l’Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all’atto del ritiro israeliano dalla striscia di Gaza. Il contingente, non armato, ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi sopra richiamati.

Secondo la relazione illustrativa, la missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità Nazionale Palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell' ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.

 

Il comma 7 autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 63.240 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale autorizzato nell’ambito della presente missione è costituito da 2 unità , confermando l'organico autorizzato dal precedente decreto-legge n. 114/2013 di finanziamento delle missioni, all’articolo 1, comma 19.

 

La missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories), è stata istituita dal Consiglio europeo con l’azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005, riconfigurata dalla decisione 2010/784/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2010 e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/354/PESC del Consiglio del 3 luglio 2013. Scopo dell'EUPOL COPPS è contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell'attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero; coordina e agevola l'assistenza dell'Unione europea e degli Stati membri e, se richiesto, l'assistenza internazionale alla PCP; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia; dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli. Stati membri e da paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

 

Il comma 8 autorizza la spesa di euro 185.495 per la prosecuzione dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 della partecipazione italiana di 4 unità personale militare alla missione EUMM Georgia, confermando l'organico previsto dal precedente decreto-legge n. 114/2013, autorizzato dall’articolo 1, comma 14.

 

La missione EUMM (European Union Monitoring Mission) Georgia è stata istituita dall'Unione Europea, in seguito all'Azione Comune del Consiglio UE n. 736 del 15 settembre 2008, che ha disposto il dispiegamento in Georgia, nelle zone adiacenti l'Ossezia del sud e l'Abkhazia, di una missione, con quartier generale a Tbilisi, finalizzata a garantire il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE - Russia del 12 agosto e dell'8 settembre 2008. è stata prorogata, da ultimo, dalla decisione 2012/503/PES C del Consiglio del 13 settembre 2012.

 

L'EUMM opera in stretto coordinamento con le missioni già attivate nel Paese dall'OSCE e dall'ONU (United Nations Observer Mission in Georgia - UNOMG).

La missione ha il compito di monitorare l’Accordo dell’8 settembre 2008 prefiggendosi i seguenti obiettivi:

a) Stabilization: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di stabilizzazione basato sul citato accordo;

b) Normalization: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di normalizzazione, ponendo particolare attenzione ai sistemi di trasporto ed agli aspetti politici e di sicurezza relativi al rientro dei rifugiati e dei profughi;

c) Confidence building: contribuire alla riduzione delle tensioni tra le parti, attraverso l’attivazione di collegamenti fra le stesse;

d) Alimentazione dell’azione politica UE e di altre forme di impegno dell’Unione nell’area.


Art. 3
(Africa)

 

L’articolo 3, modificato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Africa.

 

In particolare, Il comma 1 autorizza la spesa di 5.118.845 euro volta a consentire dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la partecipazione di personale militare alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, nonché la proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione in Libia (100 unità), già autorizzato dall'art. 1, comma 13 del precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni n. 114/2013, confermandone l'organico.

Si ricorda che il richiamato comma 13 dell'art. 1 del D.L. n. 114/2013  autorizzava la partecipazione alla missione in questione di "personale militare nonché civile, ove ne ricorrano le condizioni".

 

La missione EUBAM Libya, istituita con decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013 ha il mandato di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare – a breve termine – la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere terrestri, marine e aeree libiche e per sviluppare – a più lungo termine – una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere; per conseguire tali obiettivi la missione svolge compiti di: sostegno alle autorità libiche per rafforzare sia i servizi di frontiera mediante attività di formazione e accompagnamento (ciò in vista di una strategia nazionale libica di gestione integrata delle frontiere), sia le capacità operative istituzionali libiche.

Con la risoluzione 2009 del 2011 è stata istituita la missione in Libia denominata UNSMIL, avente per oggetto il compito di assistere e sostenere gli sforzi nazionali libici nella fase successiva al conflitto, e cooperare per il ripristino della sicurezza e l’ordine pubblico attraverso l’affermazione dello stato di diritto, il dialogo politico e la riconciliazione nazionale. La successiva risoluzione 2016 del 2011 ha fissato al 31 ottobre 2011 il termine di conclusione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile sotto la minaccia di un attacco e delle operazioni per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Libia, di cui alla risoluzione 1973 (2011). Da ultimo, la risoluzione 2022 2011 ha esteso il mandato della missione UNSMIL, prevedendo, altresì, l’assistenza e il sostegno agli sforzi nazionali libici per affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

La  risoluzione 2040 (2012) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 marzo 2012, richiamata dalla risoluzione 2095 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 14 marzo 2013, ha modificato il mandato della missione UNSMIL assegnandole il compito, nel pieno rispetto del principio di responsabilizzazione a livello nazionale, di assistere e sostenere le autorità libiche, offrendo consulenza strategica e tecnica per gestire il processo di transizione democratica, promuovere lo Stato di diritto, ripristinare la sicurezza pubblica, affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

 

Il comma 2 autorizza un’ulteriore spesa di 132.380 euro dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale della Polizia di Stato autorizzato nell’ambito della presente missione è costituito da 3 unità, a fronte del precedente organico di 4 unità autorizzato dal precedente D.L. n. 114/2013, art. 1, comma 20.

 

Il comma 3 autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 3.604.700 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia (European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) già prevista dal precedente decreto-legge n. 114/2013, all’art. 1, comma 21.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale della Guardia di Finanza autorizzato nell’ambito della presente missione è costituito da 30 unità, confermando l'organico autorizzato dal precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 25, del decreto-legge n. 227 del 2012 ha  autorizzato per 6 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 4.613.612 per la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di Finanza (5 unità) alla missione in Libia per procedere al ripristino dell'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico (quattro delle sei totali, in quanto le restanti sono affondate nel corso della guerra civile), per garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unità navali e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

 

Il comma 4 autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa 25.124.097 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia,  Atalanta dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO per il contrasto alla pirateria. Le missioni erano state prorogate, da ultimo, dall’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 114/2013.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 622 unità.

 

La missione Atalanta è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008 -modificata da ultimo dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio del 23 marzo 2012- allo scopo di contribuire alla deterrenza e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo delle coste della Somalia. L’operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814, 1816 e 1838 del 2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - richiamate da ultimo dalla risoluzione 2077(2012) del 21 novembre 2012- in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. 

Il mandato prevede:

a) la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo del territorio somalo;

b) la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le acque territoriali giudicate rischiose per le attività marittime;

c) l’uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria;

d) la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e la possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori, le navi catturate a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni che si trovano a bordo di tali navi.

 

Le forze schierate opereranno fino a cinquecento miglia marine al largo della Somalia e dei paesi vicini.

L’operazione Atalanta, inizialmente posta in essere per la durata di dodici mesi, a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, avvenuta il 13 dicembre 2008, si è vista prorogato più volte il mandato. 

 

Il 12 giugno 2009 i Ministri della difesa NATO hanno approvato l'avvio di una nuova missione ''a lungo termine'' contro la pirateria nel Golfo di Aden e al largo delle coste somale. La missione NATO, denominata Ocean Shield (scudo oceanico), complementare a quella dell'UE, dispiegata nel luglio 2009, prevede, laddove non sia disposta la contribuzione di assetti dedicati, l'impiego delle Forze Standing NATO Maritime Group 1 e 2 (SNMG1 e 2) nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden.

 

 

Il comma 5 autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 7.062.139 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell’Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia, EUCAP Nestor nonché alle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale, già autorizzate dall'art. 1, comma 12 del D.L. n. n. 114/2013, nonché per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è costituito da 148 unità, a fronte delle 155 unità autorizzate dal precedente decreto di finanziamento delle missioni.

 

La missione EUTM Somalia (European Unione Training mission Somalia), di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010, come modificata dalla decisione 201I/483/PESC del Consiglio del 28 luglio 2011, è volta a contribuire al rafforzamento del governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione si prefigge l'obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all'offerta di una formazione militare specifica, comprendente un'adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a duemila reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a Nairobi.

 La missione EUCAP Nestor (European Union regional maritime Capacity Building), di cui alla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 16 luglio 2012, modificata dalla decisione 2013/367/PESC del 9 luglio 2013, ha l'obiettivo di assistere lo sviluppo nel Corno d'Africa e negli Stati dell'Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente per il costante rafforzamento della loro sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, e della governance marittima. Si tratta di una missione civile, condotta nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), rafforzata con expertise militare ed è cocepita come complementare alle missioni EUNAVFOR Atalanta e alla EUTM Somalia. L'EUCAP Nestor ha la focalizzazione geografica iniziale su Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia ed è altresì dispiegata in Tanzania, su invito delle relative autorità. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo l'EUCAP Nestor svolgerà i seguenti compiti: aiutare le autorità nella regione a conseguire l'efficiente organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima che svolgono la funzione di guardia costiera; fornire corsi di formazione e competenze di formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire l'autosufficienza in materia di formazione; aiutare la Somalia a sviluppare una propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico e normativo completo; individuare le principali carenze di capacità delle attrezzature e fornire assistenza nell'affrontarle; fornire assistenza nel rafforzare la legislazione nazionale e lo stato di diritto tramite un programma di consulenza giuridica a livello regionale e consulenza giuridica per sostenere la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della legislazione nazionale connessa; promuovere la cooperazione regionale fra le autorità nazionali preposte alla sicurezza marina; rafforzare il coordinamento regionale nel settore dello sviluppo delle capacità marittime; fornire consulenza strategica tramite l'assegnazione di esperti a amministrazioni chiave; attuare i progetti della missione e coordinare le donazioni; elaborare e attuare una strategia di informazione e comunicazione a livello regionale.

 

 

Il comma 6 autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.337.010 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali.

 

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell’ambito delle richiamate missioni è costituito da 27 unità, a fronte delle 24 previste dall’articolo 1, comma 16 del  precedente decreto-legge n. 114/2013.

 

A proposito della crisi in Mali e del conseguente intervento della Comunità internazionale, si ricorda che il 22 marzo 2012, un colpo di stato militare ha deposto il presidente maliano Amadou Toumani Touré. Nel periodo di instabilità che il paese ha successivamente attraversato, l'avanzata dei ribelli Tuareg nel nord ha portato alla dichiarazione d'indipendenza della regione dell’Azawad.

La comunità Tuareg rivendica sin dalla creazione dello Stato maliano una maggiore indipendenza dal governo centrale e ha fondato nell’ottobre 2011 l’MNLA (Mouvement National de Libération de l’Azawad), con l’obiettivo di rappresentare le aspirazioni delle popolazioni - non solo Tuareg - originarie del nord del paese. Il 17 gennaio 2012 i ribelli hanno lanciato un’intensa campagna militare e il 12 marzo le truppe degli insorti sono riuscite a conquistare la base militare di Amachach, nei pressi di Tessalit, città al confine con l’Algeria, considerata strategica per portare l’offensiva ancora più a sud. Il governo di Touré, ritenuto incapace di garantire la sicurezza del Paese di fronte alla rivolta dei Tuareg è stato travolto da un golpe, guidato da un ufficiale delle Forze Armate, il colonnello Amadou Haya Sanogo.

A seguito delle pressioni internazionali e grazie alla mediazione dell’Organizzazione Economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), il 6 aprile 2012 si è giunti a un accordo per restituire il potere ad un'amministrazione civile e per formare un governo di transizione guidato dal presidente del Parlamento Dioncounda Traoré. All’inizio di settembre 2012 Traoré aveva chiesto ufficialmente l’intervento militare dei paesi della ECOWAS per liberare i territori occupati del nord.

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con la Risoluzione 2085 (2012) del 20 dicembre 2012, ha poi autorizzato l'ECOWAS a dispiegare la African-Led International Support Mission (AFISMA) che avrebbe dovuto dare inizio al suo mandato nel settembre 2013, momento nel quale si riteneva sarebbe stata raggiunta una sufficiente preparazione delle truppe africane e una solidità della catena di comando.

Il repentino avanzamento delle forze ribelli all’inzio del 2013 e il conseguente intervento francese a sostegno dell'esercito maliano - denominato Operazione Serval- hanno invece fatto sì che AFISMA fosse dispiegata già da metà gennaio 2013.

Si ricorda che, con la risoluzione 2085 (2012) adottata all’unanimità il 20 dicembre 2012, il Consiglio di sicurezza chiede al Segretario generale dell’ONU, ai sensi del capitolo VII della Carta, di definire, di concerto con le autorità nazionali, una "presenza multidisciplinare delle Nazioni Unite in Mali" finalizzata a fornire un supporto coordinato e coerente ai processi politici e di sicurezza in corso nel paese. Tale presenza è destinata ad avere la durata iniziale di un anno. Il Consiglio incarica la missione internazionale a guida africana di sostegno in Mali (African-led International Support Mission in Mali - AFISMA) di aiutare a rafforzare le forze di difesa e sicurezza maliane, in coordinamento con l'Unione europea e gli altri partner. Preso atto dell’approvazione, da parte della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e dell'Unione africana, di un piano strategico per affrontare la crisi in Mali, il Consiglio sottolinea la necessità di perfezionare ulteriormente la pianificazione prima dell'inizio di un'operazione militare offensiva. Il Consiglio chiede all'Unione africana, in stretta collaborazione con altri partner, prima dell’inizio delle operazioni offensive, di fornire aggiornamenti sui progressi compiuti nel processo politico, sullo stato della formazione sia della missione AFISMA sia delle forze di sicurezza del Mali, sul quadro di operatività della missione e su altri elementi di criticità.

 

A seguito della riconquista, da parte delle forze franco-maliane, di una parte considerevole dei territori del nord, tra cui la città di Timbuctù, è iniziato il graduale rimpatrio delle truppe francesi a partire dal mese di aprile 2013; nello stesso periodo, con la Risoluzione 2100 (2013), il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha autorizzato il dispiegamento di una forza di 12.600 caschi blu per la stabilizzazione del Mali e il supporto alla transizione politica: la MINUSMA, Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali, dispiegata a partire dal 1° luglio, in sostituzione dell’AFISMA.

Con la risoluzione 2100 del 25 aprile 2013, il Consiglio di sicurezza autorizza la creazione di una forza di peacekeeping nel Mali, per il periodo iniziale di un anno, agendo in base al Capitolo VII della Carta. MINUSMA è autorizzata ad utilizzare tutti i mezzi necessari in supporto delle istituzioni transitorie del Mali per stabilizzare i principali centri abitativi, specialmente nel nord del paese, e prevenire il ritorno dei gruppi armati. MINUSMA ha altresì il mandato di aiutare le istituzioni maliane ad estendere e ristabilire l’amministrazione dello stato in tutto il territorio e dare sostegno alle forze nazionali e internazionali impegnate nella ricostruzione del settore della sicurezza. MINUSMA riceverà la protezione delle truppe francesi nelle eventuali situazioni di “imminente e seria minaccia” su richiesta del Segretario generale dell’ONU.

 

La missione EUCAP Sahel Niger e la missione EUTM Mali - come ricorda la relazione illustrativa - fanno parte dell'approccio coerente e globale dell'UE alla crisi nella regione del Sahel, che comprende la cooperazione allo sviluppo, gli aiuti umanitari, l'azione diplomatica e il sostegno concreto per migliorare la situazione della sicurezza nell'ambito dell'attuazione della "Strategia dell'UE per la sicurezza e lo sviluppo del Sahel" adottata dal Consiglio dell'UE nel marzo 2011. Tale strategia, focalizzata prioritariamente su Mauritania, Mali e Niger, si basa sulla constatazione che lo sviluppo e la sicurezza sono interconnessi e possono sostenersi a vicenda e che la complessa crisi nella regione del Sahel richiede una risposta a livello regionale; si ritiene che il sostegno a questi paesi nel perseguimento della sicurezza non possa essere disgiunto dal sostegno alla crescita economica e alla riduzione della povertà e che il capacity building   debba focalizzarsi su capacità di governo e capacità di fornire servizi per lo sviluppo.  Coerentemente con tale strategia regionale, l'UE ha nominato come Rappresentante Speciale UE per il Sahel il diplomatico francese Reveyrand de Menthon.

 

L' EUCAP Sahel Niger (European Union Capacity Building in Sahel), istituita con decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, modificata dalla decisione 2013/368/PESC del Consiglio del 9 luglio 2013,si configura come una missione civile condotta nell'ambito PSDC (Politica di sicurezza e difesa comune) al fine di rafforzare le capacità delle forze di sicurezza nigerine (Gendarmerie, Police nationale, Garde nationale) di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata in maniera coordinata, nell'ottica di contribuire a rafforzare la stabilità politica, la sicurezza, la governance e la coesione sociale in Niger e nella regione del Sahel.

In particolare, l' EUCAP Sahel Niger fornisce consulenza e assistenza nell'attuazione della dimensione di sicurezza della strategia nigerina per la sicurezza e lo sviluppo a livello nazionale, complementare agli altri attori; sostiene lo sviluppo di un coordinamento regionale ed internazionale globale nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; rafforza lo stato di diritto attraverso lo sviluppo delle capacità investigative ambito penale, e in tale contesto sviluppa e attua adeguati programmi di formazione; sostiene lo sviluppo della sostenibilità delle forze di sicurezza nigerine; contribuisce all'individuazione, pianificazione ed attuazione dei progetti nel settore della sicurezza.

 

La missione dell'UE in Mali (EUTM Mali, EU Training mission in Mali) è stata istituita con decisione 2013/34/PESC del Consiglio del 17 gennaio 2013 e persegue l'obiettivo di fornire addestramento e consulenza militare alle forze armate del Mali al fine di migliorare la loro capacità militare e la loro efficienza operativa. La missione, dispiegata il 18 febbraio 2013, si adopera inoltre per migliorare il funzionamento delle catene di comando logistica e operativa dell'esercito. Persegue anche l'obiettivo di aiutare l'esercito del Mali a migliorare la gestione delle risorse umane e le capacità in materia di addestramento. Non è coinvolta in azioni di combattimento. Il quartiere generale dell'EUTM Mali è situato a Bamako, mentre l'addestramento avviene a Koulikoro , a nord-est di Bamako. Il mandato della missione ha una durata di 15 mesi. L'operazione prevede il dispiego di circa 200 istruttori, nonché personale di supporto per la missione e personale adibito alla protezione (550 persone).

 

A titolo di completezza, si ricorda che il Segretario Generale dell'ONU, a sua volta, il 14 giugno 2013, ha presentato un Rapporto[1] al Consiglio di Sicurezza per convogliare l’azione della comunità internazionale in un approccio globale per il Sahel, presentando la "Strategia integrata dell'ONU" predisposta dall'Inviato Speciale per il Sahel, Prof. Romano Prodi (nominato nell'ottobre 2012).

La strategia integrata delle Nazioni Unite per il Sahel intende sostenere i governi ed i popoli della regione nel loro sforzo -che va condotto a livello regionale- di affrontare le cause dell'instabilità in una prospettiva di lungo termine, individuando in particolare 3 obiettivi strategici:

·           rafforzamento della governance inclusiva ed efficace in tutta la regione (governance);

·           rafforzamento della capacità di affrontare le minacce transfrontaliere (security);

·           integrazione di interventi di sviluppo e umanitari per rafforzare la resilienza (resilience).

 

Da ultimo, il g dell’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame al Senato[2], relativamente all’anno 2014, reca un finanziamento di 5 milioni di euro per le misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse all’intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione ONU n. 1973 (2011).

 

 

 


Art. 3-bis
(Obblighi informativi verso le Camere)

L’articolo 3-bis, inserito nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è finalizzato a prevedere taluni obblighi di informazione da parte del Governo nei confronti delle Camere e relativi alle missioni contemplate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge.

 

Nello specifico è stato previsto che la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data del 30 giugno 2014  (data di scadenza del decreto legge) che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione dovrà essere, altresì, integrata “dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti nell'ambito di ciascuna missione dai contingenti italiani”.

 


Art. 4
(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE,
coopereazione civile-militare, cessioni)

 

L'articolo 4 prevede le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali.

 

Il comma 1 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 117.163.246 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

Si tratta - secondo quanto esplicitato dalla relazione tecnica- di contratti di trasporto aereo, marittimo e ferroviario; di contratti di assicurazione del personale; di interventi infrastrutturali da realizzare nei vari teatri operativi, con particolare riferimento alla realizzazione di opere di force protection, sistemi di video sorveglianza e controllo, urbanizzazione/impianti tecnologici, alloggi, uffici e infrastrutture logistiche, per tutti i teatri.

La relazione illustrativa precisa che riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell’effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.

 

Si ricorda che l'art. 1, comma 18 del D.L. 227/2012 autorizzava una spesa di 143.749.492 euro, dal 1° gennaio al 30 settembre 2013, per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al provvedimento.

 

Il comma 2 autorizza, dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di 7.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia previste dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 124/2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. 

Il D.L. 227/2012, all’art. 1, comma 27, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre 2013, aveva previsto una autorizzazione di spesa di 10.000.000 euro. Il decreto-legge n. 114 del 2013, all’art. 1, comma 22, autorizzava, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la spesa di 4.000.000 di euro.

 

Il comma 3 autorizza, dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014 la spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia e Somalia, intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. In particolare, la disposizione ripartisce il citato importo assegnando risorse entro il limite di euro 1.200.000 per la missione in Afghanistan, euro 1.600.000 per la missione in Libano, euro 20.000 nei Balcani, euro 65.000 per il Corno d'Africa, euro 100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia.

 

Come precisa la relazione illustrativa, si tratta di attività di cooperazione civile-militare (CIMIC) intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.

 

Il comma 4 autorizza per il 2014 il Ministero della difesa ad effettuare cessioni a titolo gratuito, autorizzando, per le sole finalità di cui alla lettera a) la spesa di euro 805.000 per la rimessa in efficienza di mezzi e l’acquisto di materiali vari da cedere a titolo gratuito alle Forze armate della Repubblica Federale Somala, incluso gli oneri per la consegna degli stessi. Tali cessioni sono le seguenti:

a) alle Forze armate somale: n. 50 veicoli tipo ACM80, effetti di vestiario ed equipaggiamento;

b) alla Repubblica Islamica dell'Afghanistan: materiali e attrezzature costituenti un sistema di monitoraggio meteo-nivologico;

c) al Regno Hascemita di Giordania: n. 2 veicoli VBL PUMA;

d) alla Repubblica tunisina: n. 25 giubbetti antiproiettile.

 


Art. 5
(Disposizioni in materia di personale)

 

L’articolo 5 del provvedimento in esame, modificato nel corso del provvedimento al Senato, reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento.

 

A tal fine, il comma 1  dispone che vengano applicate le disposizioni dettate da:

 

-            art. 3, commi da 1 a 9 , della legge 3 agosto 2009 , n.108;

-            art. 3, comma 6 del decreto-legge 4 novembre 2009 , n.152.

 

Si illustra, a seguire, il contenuto dei citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l’indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 (di seguito illustrato), in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

 

In particolare:

 

- la lettera a) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

 

- la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell’unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

 

-la lettera c) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina; 

 

- la lettera d) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l’indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

 

- la lettera e) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

 

- la lettera f) stabilisce che l'indennità di missione, per il  personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, sia corrisposta nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, qualora tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del Ministero degli Affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun Paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

 

Il successivo comma 2 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all’indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all’articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all’estero, ma ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 28 tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell’anno 2006 attraverso l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Inoltre, il  D.L.  31 maggio 2010, n. 78[3] ha disposto (con l'art. 6, comma 12) che le diarie   per   le   missioni   all'estero  di  cui  all'art.  28  del decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223 sopra citato non siano più dovute e che tuttavia la predetta disposizione non si applichi  alle  missioni  internazionali  di  pace e a quelle comunque effettuate  dalle  Forze  di  polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

 

Il comma 3 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica e alla missione in Libia si applichino il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642[4] (le cui disposizioni sono state riassettate nell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) e l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

 

L'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare prevede al comma 1  che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisca oltre allo stipendio o la paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, anche (lett. a)) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione, nonché le ulteriori indennità che possano spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. La lettera b) dello stesso comma 1 prevede che al citato personale militare possa essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

 

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

 

Il comma 5 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì  che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

 

Il comma 6 dell’articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l’imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del citato codice dell’ordinamento militare).

 

Il comma 7 dell’articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice dell’ordinamento militare), possano essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

 

Il comma 8 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

 

Da ultimo, il comma 9 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti provvedimenti di proroga riguardano, in particolare, l’indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l’orario di lavoro e l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (Indennità di missione) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, venga anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell’articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (Trattamento assicurativo e pensionistico) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza di vedova o di orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumuli con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[5] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (Personale in stato di prigionia o disperso) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L’articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (Personale civile) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.

Infine, il comma 1 dell’articolo 13 (Norme di salvaguardia del personale), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici[6], la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

 

Con riferimento alle altre disposizioni richiamate dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge in esame e di cui si prevede l’applicazione al personale che partecipa alle missioni internazionali si segnala che:

-            l’articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede l’applicazione anche al personale della Guardia di finanza delle disposizioni dell’articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001 (cfr. supra) in materia di partecipazione ai concorsi interni per il personale in servizio con riferimento al personale impegnato nelle missioni internazionali;

 

Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge in esame stabilisce che per le missioni di cui al decreto legge in esame, l’indennità di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108/2009, con riferimento al D.M. 13 gennaio 2003 (come modificato dal D.M. 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

·                     98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;

·                     nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

In entrambi i casi, le suddette misure retributive vanno calcolate sulla base della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell’economia  e delle finanze del 13 gennaio 2003.

 

Tuttavia per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, il comma 3 dell’articolo 5 individua basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse da quanto previsto dal richiamato decreto del Ministro dell’economia  e delle finanze del 13 gennaio 2003.

 

Nello specifico:

 

a)      la diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

b)      la diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;

c)      la diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMMGeorgia;

d)      la diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritim e capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano.

e)      La diaria prevista con riferimento alla Libia nell'ambito della missione EUBAM Lybia, per il personale impiegato a Malta.

Il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo e alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (Atalanta dell'Unione europea e Ocean Shield della NATO al largo delle coste della Somalia). A tale personale il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell’operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno) e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

 

In attuazione di tale disposizione, il decreto 10 dicembre 1990 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, ha fissato distinti limiti orari individuali per il personale militare dirigente e non dirigente in relazione alla posizione di impiego.

 

E’ disposto, altresì, che il compenso forfettario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al settanta per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente.

 

Tale misura corrisponde alla fascia 1, la più alta, della tabella n. 3 del DPR n. 163 del 2002 e risulta essere pari a 62 euro, elevata a 124 euro per sabato domenica e festivi.

 

Il medesimo trattamento economico è previsto anche per il personale che fa parte dei nuclei militari di protezione imbarcati a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 

 

Da ultimo, nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, sono stati inseriti i nuovi commi 4-bis e 4-ter concernenti, rispettivamente, la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente e la dotazione organica del ruolo dei direttori tecnici nei ruoli della Polizia di Stato.

Nello specifico, il nuovo comma 4-bis prevede, fino al 2018, la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente continua a essere di nove anni[7].

A sua volta, Il comma 4-ter, modifica la pianta organica dei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato riducendo di 16 unità il ruolo degli ingegneri e aumentando, sempre di 16 unità quello dei biologi.

Scopo della disposizione, come espressamente indicato, è quello di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, in particolare in relazione alle esigenza connesse con le missioni internazionali.

L’intervento normativo è realizzato attraverso la sostituzione della tabella relativa ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato recata dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.

 

Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, ha attuato l'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (di riforma della Polizia di Stato) con il quale è stata conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnica.

In particolare, l’articolo 1 del D.P.R. 337 istituisce 5 ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telematica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e psicologia e del servizio sanitario. I ruoli sono i seguenti:

§      ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;

§      ruolo dei revisori tecnici;

§      ruolo dei periti tecnici;

§      ruolo dei direttori tecnici;

§      ruolo dei dirigenti tecnici.

 

L’articolazione interna dei ruoli tecnici è stata riformata da D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, come segue.

Per quanto riguarda i ruoli dei direttori, si distinguono 5 ruoli:

§         ruolo degli ingegneri;

§         ruolo dei fisici;

§         ruolo dei chimici;

§         ruolo dei biologi;

§         ruolo degli psicologi.

 

I ruoli di si articolano nelle seguenti qualifiche:

§         direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale;

§         direttore tecnico principale;

§         direttore tecnico capo.

 

La dotazione organica di tutti i ruoli tecnici è recata dalla tabella A allegata al D.P.R. 337/1982 che, per quanto riguarda i direttori tecnici, prevede attualmente la copertura della sola qualifica iniziale, ossia quella di direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale, come segue:

§      ingegneri: 196 unità

§      fisici: 161 unità;

§      chimici: 30 unità;

§      biologi: 16 unità;

§      psicologi: 40 unità.

 

La disposizione in esame mantiene inalterato il numero complessivo di personale dei ruoli dei direttori tecnici, aumentando, come accennato, di 16 unità il ruolo dei biologi a scapito di quello degli ingegneri, ridotti dello stesso numero di unità.

La dotazione organica degli altri tre ruoli rimane la stessa.

 

 


Art. 6
(Disposizioni in materia penale)

 

L’articolo 6 rinvia, per l’applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008[8], recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009[9].

 

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 5 del DL n. 209 del 2008, si prevede:

 

§         l’applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall’articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001[10];

 

Tale rinvio al decreto-legge sulla missione «Enduring Freedom» comporta, in particolare:

 

-      l’attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;

-      la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l’arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;

-      la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

§      che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

 

L’applicazione di tali disposizioni viene estesa anche al personale che, seppure non organicamente inserito nelle missioni internazionali previste dal presente provvedimento, sia eventualmente inviato in supporto alle medesime missioni per fronteggiare imprevedibili e urgenti esigenze, anche connesse con il repentino deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nelle diverse aree in cui sono impiegati i contingenti militari italiani. Diversamente, per tale personale opererebbe la disciplina ordinaria, che prevede, tra l’altro, in simili contesti l’applicazione del codice penale militare di guerra.

 

Inoltre, l’articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria[11].

 

In particolare, prevede che:

 

-      al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell’art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata “Atalanta[12] (art. 5, co. 4);

-      nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l’articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);

-      l’autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 5, co. 6);

-      possano essere autorizzati l’arresto, il fermo, il trasferimento dei “pirati” (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall’articolo 2, lett. e) dell’azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone “per il tempo strettamente necessario al trasferimento” nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).

-      Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

 

Attraverso il rinvio all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

 

§           la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all’estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies):

-      alle direttive;

-      alle regole di ingaggio;

-      agli ordini legittimamente impartiti.

 

In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

 

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

Si ricorda peraltro che l’uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all’articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

 

L’applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:

 

-         stabiliti dalla legge;

-         stabiliti dalle direttive;

-         stabiliti dalle regole di ingaggio;

-         stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;

-         imposti dalla necessità delle operazioni militari.

 

La disposizione richiama sostanzialmente l’art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato come Eccesso colposo), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»[13].

Si ricorda, inoltre, che in base all’art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L’art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l’intenzione – quando «l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

 


Art. 7
(Disposizioni in materia contabile)

 

L'articolo 7 reca disposizioni in materia contabile.

Nello specifico, il  comma 1 dispone l’applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

 

Il comma 1 dell’articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all’acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007.

 

Il successivo comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma pari alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

 


Art. 8
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)

 

Il comma 1 autorizza dal 1º gennaio al 30 giugno 2014 la spesa di  34.700.000 euro ad integrazione degli stanziamenti della legge 26 febbraio 1987, n. 49, quali determinati dalla tabella C della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147): lo stanziamento è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan e Sud Sudan, e, in relazione all’assistenza ai rifugiati – incidentale aggiunta durante l’esame al Senato -, nei paesi ad essi limitrofi.

Il Senato ha inoltre aggiunto al comma 1 tre periodi, in base ai quali, con gli stanziamenti del comma 1, verrà posto particolare riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all’occupazione femminile; come anche alla tutela e promozione dei diritti dei minori. Detti interventi saranno intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio dell’ONU).

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2014, alla tabella C, ha previsto per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987, lo stanziamento di 180.818.000 euro per il 2014.

 

In relazione alla iniziative per lo sviluppo dell’Afghanistan, la relazione illustrativa segnala che i finanziamenti richiesti per il primo semestre 2014 sono indirizzati a dare seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn e Tokyo. I settori prioritari indicati dall'Accordo di partenariato italo-afghano firmato nel gennaio 2012, la cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la legge 29 novembre 2012, n. 239, attengono prioritariamente alla governance/rule of Law, alle infrastrutture ed allo sviluppo rurale nonché ad ambiti trasversali come il miglioramento della condizione femminile, la sanità e la protezione del patrimonio culturale. Il mantenimento degli impegni della comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è infatti un elemento centrale del Mutual Accountability Framework concordato alla conferenza di Tokyo del luglio 2012 e delle prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro della missione ISAF.

Con riferimento all'Iraq, secondo la relazione illustrativa l'aiuto si concentrerà su azioni di capacity building di supporto alle autorità irachene nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale, nel settore agricolo, nel settore sanitario (monitoraggio epidemiologico), nonché nel settore finanziario e fiscale attraverso l'assistenza tecnica al Ministero delle finanze iracheno.

Per quanto riguarda le attività di cooperazione allo sviluppo in Siria, la relazione illustrativa, richiamando la posizione italiana al G20 di San Pietroburgo, sottolinea l'impegno per l'aiuto alle popolazioni in fuga dal conflitto - che dovrà tenere conto del carattere regionale della crisi che coinvolge anche i Paesi limitrofi - e ricorda una serie di impegni a favore degli interventi di emergenza che comprendono, tra l'altro, il contributo al Syria Recovery Trust Fund (SRTF) tedesco-emiratino ed il finanziamento  di iniziative in corso nel settore della ricostruzione e riabilitazione dei servizi di base in Siria, in collaborazione con la Assistance Coordination Unit (ACU) della National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Force. Per quanto concerne gli interventi di emergenza si  prevede il finanziamento  di  iniziative,  anche con il concorso di ONG italiane, nei settori materno infantile, della sicurezza alimentare, dell’assistenza ai rifugiati, della protezione, del rafforzamento dei servizi di base, dell’educazione, nonché la partecipazione alle iniziative delle Agenzie ONU attive sul canale umanitario.

Inoltre, nel corso del primo semestre 2014 si intende continuare l'azione a sostegno della stabilizzazione e dello sviluppo in: Libia e Somalia, ove la relazione sottolinea la necessità di contemporanee azioni di aiuto d'emergenza e di capacity building; Mali,  tramite il contributo agli organismi internazionali che operano nel quadro degli Appelli ONU per il Sahel, anche nella prospettiva di una piena operatività dell’istituendo fondo prospettato dal Presidente Prodi nel quadro della strategia integrata per il Sahel; Sudan, tramite l’erogazione di un contributo all'United Nations Population Fund (UNFPA)  per la protezione delle donne e dei bambini nei campi rifugiati, il sostegno al programma sanitario UE, il finanziamento di attività nei settori idrico e sanitario da realizzare con il concorso di ONG, nonché attività di assistenza a favore delle popolazioni del Darfur;   Sud Sudan, per il quale la relazione cita una serie molteplice di interventi tra cui il sostegno alle istituzioni e il contributo ad UNICEF per programmi educativi; Pakistan, ove l'aiuto si orienterà prevalentemente ad azioni di capacity building per lo sviluppo delle zone rurali e la protezione delle minoranze; Myanmar, anche in questo caso con attenzione allo sviluppo rurale.

 

Il comma 2 autorizza, sempre nella prima metà del 2014, la spesa di 700.000 euro nell'ambito delle attività di sminamento umanitario previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, (recante Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi).

 

La relazione finanziaria per le attività di competenza del Ministero degli affari esteri specifica che le aree destinatarie saranno principalmente Sudan, Sud Sudan, Afghanistan e Somalia, per le seguenti finalità:

a)      campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e riduzione del rischio;

b)      censimento, mappatura, demarcazione e bonifica dei campi  minati;

c)      assistenza alle vittime (compresa rieducazione psico fisica e loro reintegrazione socio economica);

d)      ricostruzione e sviluppo delle comunità;

e)      sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;

f)        formazione di operatori locali.

 

Si ricorda che l'art. 5, comma 4 del DL n. 114/2013 – il precedente decreto-legge di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali - ha autorizzato, tra l'altro, la spesa, per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2013, di 750.000 euro, per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario, già finanziati in precedenza con interventi legislativi di contenuto analogo a quello in esame.

 

 


Art. 9
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

 

Il comma 1 dell’articolo in commento, prevede una spesa complessiva di 1.110.160 euro, nel primo semestre 2014, destinata agli interventi a sostegno della stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto.

 

La relazione tecnica prevede principalmente i seguenti interventi:

a) iniziative riguardanti la Libia (553.855 euro), tra le quali il potenziamento nella gestione dei flussi migratori misti (300.697 euro), l'organizzazione di una Conferenza internazionale sulla Libia a Roma (102.844 euro), il sostegno al dialogo e alla riconciliazione nazionale (100.024 euro), un seminario sulla condizione delle donne (50.290 euro);

b) interventi per la Siria (207.782 euro), tra cui una conferenza del core group Amici della Siria a Roma (100.996 euro) e un progetto per la riconciliazione nazionale e l’institution building (106.786 euro);

c) interventi per il Libano (100.996 euro), relativi all'organizzazione di una Conferenza ministeriale a Roma dell'ISG - International Support Group - e di potenziali donatori per il Libano;

d) spese di personale (99.527 euro) relative agli interventi di cui alle lettere a), b) e c);

e) contributi (148.000 euro) per campagne archeologiche e conservazione dei beni culturali.

 

Il comma 2 integra di 2.000.000, relativamente all’arco temporale che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2014, gli stanziamenti già assegnati per l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180[14], per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza. Gli interventi sono destinati ai Paesi dell’Africa subsahariana e dell'America centrale.

 

Come specificato dalla relazione tecnica, i finanziamenti sono principalmente destinati alla stabilizzazione in Somalia e al Corno d'Africa, alla ricostruzione e al rafforzamento della sicurezza in Mali e al superamento della crisi nella Repubblica Centrafricana.

La relazione tecnica prevede la possibile destinazione di una quota dello stanziamento anche in America Centrale, a rafforzare le iniziative di successo del nostro Paese per il consolidamento della sicurezza in loco.

 

Il comma 3 destina, per il primo semestre 2014, 800.000 euro alla partecipazione italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché alla partecipazione all'UN Staff college di Torino, all'Unione del Mediterraneo e al segretariato della IAI (Iniziativa adriatico-ionica).

 

Lo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite (UNSSC) è un centro di formazione per il personale delle Nazioni Unite, con sede a Torino e personalità giuridica propria dal 2002.

Lo Staff College ha l’obiettivo  di promuovere l’apprendimento, ed in particolare una cultura di tipo manageriale, nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un’attività di formazione dei funzionari internazionali. I principali contributi allo Staff College – che deve provvedere autonomamente al reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali - provengono in massima parte dalle Nazioni Unite (500 mila dollari l’anno) e da governi e fondazioni;  l’Italia ha già erogato in passato contributi finanziari di carattere straordinario, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (legge 30 dicembre 2004, n. 317) e 2007, 2008 e 2009 (legge 19 dicembre 2007, n. 256),  250 mila euro per l’anno 2011 (D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130), e 250.000 euro per l'anno 2012 (D.L. 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13). Da ultimo il DL n. 227 /2012 ha autorizzato, per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2013, un contributo volontario di 500.000 euro.

 

Il Segretariato dell'Unione per il Mediterraneo è stato istituito da 43 Capi di Stato e di Governo dell'areo euro-mediterranea il 13 luglio 2008. Essa riunisce quindi i Paesi membri dell'Unione europea e i Paesi dell'area mediterranea.

Un contributo al funzionamento dell’Unione per il Mediterraneo è stato autorizzato dal D.L. n. 227/2012, art. 6, comma 1, che autorizzava anche  interventi a sostegno della ricostruzione e stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2013.

 

L'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), nata nel 2000 e che ha sede ad Ancona, si propone di rafforzare la cooperazione regionale tra le due sponde adriatiche al fine di promuovere la sicurezza e la stabilità della regione, così come la tutela del bacino adriatico-ionico. Della IAI fanno parte, oltre all’Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia.

Da ultimo, l'art. 6, comma 7 del DL 114/2013 ha autorizzato, per il quarto trimestre 2013, la spesa di 1.150.000 euro per la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI).

 

 

Con riferimento ai Fondi fiduciari, la relazione tecnica per gli interventi di competenza del MAE, ricorda i seguenti fondi cui l'Italia partecipa:

·         Fondo fiduciario NATO destinato al sostegno dell’esercito afghano;

·         Fondo fiduciario del Dipartimento per gli Affari Politici dell’ONU;

·         Fondo fiduciari del Gruppo di contatto per la lotta alla pirateria a largo delle coste somale, istituito presso le Nazioni Unite;

·         Fondo Fiduciario del NATO – Russia Council (NRC) per la distruzione di munizioni in eccedenza a Kaliningrad;

·         Meccanismo di Supporto Finanziario della NATO per l’attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU 1325 del 31 ottobre 2000 su donne, pace e sicurezza e delle successive Risoluzioni collegate.

 

Riguardo ai fondi fiduciari della NATO, si ricorda altresì che l'art. 6, comma 4 del citato DL n. 114/2013 ha autorizzato, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, la spesa di 600.000 euro “per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico, al fondo fiduciario NATO-Serbia IV per la distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza ed esplosivi e al fondo fiduciario NATO-Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici pericolosi.”

 

 

Il comma 4 autorizza la spesa di 2.618.406, per il primo semestre 2014, per la partecipazione alle iniziative dell’Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)  e di altre organizzazioni internazionali.

 

La relazione tecnica per i profili di interesse del MAE, segnala che sono destinati 570.800 euro per la partecipazione dell'Italia alle operazioni di diplomazia preventiva e ai progetti OSCE. Per la partecipazione alle iniziative PESD-PSDC la spesa prevista è di 2.047.606.

Si ricorda che l'art. 6, comma 5 del DL n. 227/2012 ha autorizzato, per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2013, la spesa di 3.039.323 per la partecipazione italiana alle iniziative della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e di altre organizzazioni internazionali finalizzate alla gestione civile delle crisi internazionali. Il comma 3 del medesimo articolo ha autorizzato altresì una spesa di 570.800 euro, per il medesimo periodo, per assicurare la partecipazione dell’Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva ed ai progetti di cooperazione promossi dall’OSCE. Con riferimento alle sole operazioni dell’OSCE il successivo DL 114/2013 (art. 6, comma 5) ha stanziato 151.600 euro per l’ultimo trimestre del 2013.

 

Il comma 5 autorizza una spesa, dal 1° gennaio al 30 giugno 2014, di 12.742.128 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, nei territori ad alto rischio.

 

Gli interventi operativi di emergenza sono concentrati, secondo la relazione tecnica più volte richiamata, in Iraq (4.170.945), Afghanistan (3.594.695), Libano (709.718), Libia (1.658.891), Yemen (868.195), Pakistan (267.498), Egitto (414.995); Repubblica democratica del Congo (193.098), Territori Palestinesi (Gerusalemme, 187.498) e Arabia Saudita (376.595).

 

Si ricorda che l'art. 6, comma 10 del DL n. 227/2012 aveva previsto per le medesime finalità una spesa, dal periodo 1° gennaio al 30 settembre 2013, di 16.257.366 euro. Per l’ultimo trimestre del 2013 il DL 114/2013, al comma 8 dell’art. 6, ha previsto la spesa di 4.288.027 euro.

 

Il comma 6 autorizza la spesa, nel primo semestre del 2014, di 11.500.000 euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva ("anche  informatica" secondo la modifica recata dall'articolo 10, comma 3, del presente decreto-legge), delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari,  degli  istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche  all'estero. Tale fondo è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), articolo 3, comma 159. A tale proposito, la relazione tecnica cita diverse sedi a più alto rischio richiamando alcuni attacchi avvenuti nel corso del 2013, in particolare l'attentato al console Generale di Bengasi e l'attentato  a Tripoli che ha visto l'esplosione di un'autobomba e l'irruzione di miliziani in alloggi del personale. Tale finanziamento, secondo la disposizione in esame, è finalizzato anche alla sistemazione del personale in alloggi provvisori per ragioni di sicurezza.

 

Il comma 7 prevede lo stanziamento di 1.369.262 euro per l'invio in missione  o in viaggio di congedo del personale del Ministero degli affari esteri in (o  da) aree di crisi, ovvero per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del MAE inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare (la relazione tecnica cita in particolare il Kurdistan e Gaziantep). Anche il presente comma si applica nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2014.

Il Senato ha aggiunto al comma 7 un periodo, in base al quale il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al comma 7 sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

 

Anche con riferimento alla presente disposizione, la relazione tecnica per i profili di interesse del MAE assicura il finanziamento di personale del Ministero presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia , Pakistan, Yemen e Somalia.

 

Il comma 8 fissa le somme, per il 2014 e il 2015, relative alla partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier Generale della NATO a Bruxelles, autorizzata dalla legge 1° agosto 2002, n. 182[15]. A tal fine sono prevede lo stanziamento di 11.647.276 euro per il 2014 e 34.665.051 euro per il 2015. A copertura di tali oneri sono utilizzati pressoché interamente gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di conto capitale stabiliti dalla tabella B della legge di stabilità.

 

Si segnala che l'accantonamento complessivo per il MAE fissato dalla tabella B della legge di stabilità n. 147 del 2013, risulta pari a circa 12,1 milioni per il 2014 e 34,7 milioni per il 2015.

La relazione tecnica specifica che i lavori di ristrutturazione sono iniziati, in ritardo, nell’ottobre 2010. Scontati gli effetti di precedenti provvedimenti fino al 2012, le somme residue da corrispondere da parte dell’Italia ammontano a 58,13 milioni di euro, dei quali 11,8 milioni per il 2013 autorizzati dal citato DL 227/2012, e i rimanenti dal provvedimento in esame.

 

Il comma 9 autorizza le attività connesse alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118  del 27 settembre 2013 e le conseguenti decisioni dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)/ OPCW relative alla distruzione dell’arsenale chimico siriano. A tali attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il paragrafo 10 della Risoluzione impegna gli Stati membri a fornire supporto di personale, tecnico, informativo, logistico e finanziario per l'eliminazione dell'arsenale chimico siriano da parte dell'OPAC. A tale scopo, il medesimo paragrafo 10, autorizza gli Stati membri ad acquisire, trasportare e distruggere il materiale identificato dal Direttore generale dell'OPAC. 

La relazione illustrativa del provvedimento in esame specifica che le azioni necessarie per la distruzione dell'arsenale chimico siriano di cui al presente comma sono condotte "anche in eventuale deroga alle disposizioni della legge n. 496/1995", nella misura in cui esse sono strettamente necessarie alla sicurezza e alla pace internazionali.

 

Tali attività sono conformi agli impegni assunti dalla Comunità internazionale e illustrati dal Ministro degli affari esteri nella seduta delle Commissioni riunite affari esteri del Senato e della Camera nella seduta del 13 dicembre 2013, nonché dai Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e trasporti e dal direttore generale dell'OPAC, Ambasciatore Ahmet Uzumcu, nella seduta delle Commissioni riunite affari esteri e difesa del Senato e della Camera del 16 gennaio 2014. Nel corso di quest'ultima seduta, i Ministri auditi hanno confermato l'operazione di trasbordo nel porto di Gioia Tauro degli agenti chimici siriani dalle navi danese e norvegese in partenza dalla Siria alla nave americana Mv Cape Ray – trasbordo che non è ancora avvenuto, in ragione dei ritardi del regime siriano nella consegna delle sostanze chimiche. Contro tali lungaggini, sulle quali la nuova riunione del Consiglio esecutivo dell’OPAC farà il punto il 4 marzo, hanno protestato soprattutto gli Stati Uniti, ammonendo la Siria a rispettare i deliberati del Consiglio di sicurezza.

 

Relativamente al comma 9 dell'articolo in commento, l'art. 6, comma 1 del precedente DL n. 114/2013 autorizzava una spesa complessiva di 4.160.000 euro, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, destinata agli interventi a sostegno della ricostruzione e stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto, di cui - secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica a quel provvedimento - 4.000.000 destinati all’OPAC/OPCW (l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) per la messa in sicurezza e l’eliminazione del programma chimico siriano.

 

Si segnala infine che la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, è stata ratificata e resa esecutiva con legge 18 novembre 1995, n. 496.

 


Art. 10
(Regime degli interventi)

 

Il comma 1 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 8 e 9 si applica la disciplina prevista da alcune disposizioni (con validità dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2013) del citato decreto-legge 28 dicembre 1012, n. 227, nonché di alcune disposizioni del precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali, ovvero il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114 (con validità dal 1º ottobre al 31 dicembre 2013).

Si tratta in particolare:

A.     dell'articolo 6, commi 11, 12, e 13 del D.L. n. 227 del 2012, relativi a: spese per il personale MAE che partecipa a missioni di gestioni crisi (comprese missioni PESD), agli Uffici dei rappresentanti speciali dell’UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestarsi nel corso del periodo (comma 11); spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari (comma 12); spese per l'invio in missione di personale del MAE in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché spese per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan (comma 13);

B.     dell'articolo 5, commi 1, 2 e 6, nonché dell'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013, relativi a: spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo (art. 5, comma 1); spesa per personale a Herat e in Somalia (art. 5, comma 2); spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione (art. 5, comma 6); disposizioni relative al regime degli interventi (art. 7, comma 1).

 

In particolare, il richiamato articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 5 e 6 (del medesimo D.L. 114/2013) si applica la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge 28 dicembre 1012, n. 227. L’art. 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede altresì la non applicazione, alle iniziative di cooperazione disciplinate agli artt. 5 e 6 del medesimo D.L., di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

 

 

Si descrive qui di seguito brevemente il contenuto dei suddetti riferimenti normativi.

 

Il comma 1, art. 7 del D.L. 227/2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 5 e 6 (del D.L. 227/2012), a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

 

Il comma 2 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale - quale individuato dall'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L'indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926 in riferimento all'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

 

Si ricorda che l'art. 16 della legge n. 49 del 1987 individua le diverse figure professionali costitutive del personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che risultano essere: personale del Ministero degli Affari esteri; non più di 7 magistrati ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato; esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato; personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali; non più di 30 funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali e con contratto di diritto privato. La disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16 della legge 49/1987 è regolata dal DM 29 novembre 2011, n. 223.

 

Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo II - ovvero le iniziative di cooperazione allo sviluppo, il sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione - ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) - recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2013.

 

L'art. 57 del D. lgs. n. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 10 luglio 1996, n. 347[16], convertito con modificazioni dalla legge 426/1996).

Lo stesso comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180[17], anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti, nonché all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente.

In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. E’ inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno. possano esserlo nell'anno successivo.

Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 165/2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79[18], agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

L'articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore delIa cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 delIa legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 165/2003 autorizza il Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001[19], posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del richiamato D. lgs. n. 165 - si ricorda che l'art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi una modifica ad opera delIa legge di semplificazione 2005 (legge n. 246/2005), con l'introduzione dell'istituto delia cessione del contratto di lavoro, per essere poi integralmente sostituito dall'art. 49 della legge n. 150 del 2009[20].

 

Il comma 5 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012 dal regime restrittivo di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008[21] e dalle disposizioni dell'art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010[22], prevedendo al contempo che agli effetti derivanti da tale disapplicazione si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui ai medesimi articoli 5 e 6.

 

Si ricorda che l'art. 60, comma 1 del D.L. n. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato allo stesso D.L. 112/2008. L'art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti delIa sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo delIa spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

L' art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 prevede che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

 

Il comma 6 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione, per le finalità di cui agli articoli 5 e 6.

 

Le disposizioni cui si intende derogare sono contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 citato, all'articolo 6, comma 7, che limita, a partire dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009, e all'articolo 9, comma 28; nell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10 per cento dei compensi per incarichi di consulenza rispetto a quelli alla data del 30 settembre 2005; nell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2009, la quota di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, passi dal 40 per cento al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004; nell'articolo 7, commi 6 e 6-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano, a determinate condizioni e con procedure trasparenti, il conferimento di particolari incarichi ad esperti in possesso di comprovate qualifiche, con contratti individuali di lavoro autonomo, nei casi ove le amministrazioni pubbliche non siano in grado di far fronte con il personale di servizio alle esigenze che si presentino; nell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Lo stesso comma stabilisce che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero, qualora il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste, a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi.

 

Il comma 10 sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 5, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136[23], in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 10 in esame contiene una norma di salvaguardia oltre la scadenza (31 dicembre 2013) del precedente D.L. (n. 114 del 2013) di proroga delle missioni internazionali, convalidando gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2014 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge in esame.

 

Si osserva che la formulazione del testo, per un probabile refuso, parla di prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013.


Art. 11
(Copertura finanziaria)

 

L’articolo 11 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizioni del decreto-legge in commento, ovvero dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, escluso il comma 8 (partecipazione alla ristrutturazione del Quartier generale della NATo a Bruxelles), pari complessivamente a euro 619.079.091 per l’anno 2014.

Tale importo è reperito mediante le seguenti coperture:

a) quanto ad euro 613.978.095 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo missioni di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

b) quanto ad euro 5.100.996 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

 Il comma 5 dell’articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L’anno successivo il comma 18 dell’art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell’art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22dicembre2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l’importo di 1.400 milioni di euro.

Da ultimo, l’art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. spending review) ha disposto ai fini della proroga per l’anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento della  dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.

 

Il D.L. n. 227/2012 di proroga missioni aveva valutato l'onere complessivo delle missioni per i primi nove mesi del 2013 in 935.471.703 euro: tale importo è stato reperito mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo missioni. L’onere complessivo per gli ultimi 3 mesi del 2013 derivante dall’attuazione del D.L. n. 114/2013 è valutato in 265.801.614 euro.

 

Si ricorda infine che nelle previsioni iniziali di bilancio per il 2014 nello stato di previsione del MEF sul cap. 3004[24] - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace, erano appostati per il 2013 fondi pari a 1.318,7 milioni di euro. A seguito della nota di variazione risultano appostati euro 615.318.772.

Relativamente alla copertura di cui alla lettera b) la relazione tecnica evidenzia che le attività di cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 6 sono attuative di impegni internazionali assunti dall’Italia, tra i quali quello assunto dal Presidente del Consiglio in occasione del G20 di San Pietroburgo, volto ad assicurare aiuti per 50 milioni di dollari per l’emergenza umanitaria derivante dalla crisi siriana. Tale impegno è stato finora solo parzialmente onorato, in considerazione delle esigue risorse disponibili. Si rende quindi necessario attingere all’accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri indicato nella Tabella A allegata alla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).


 

Art. 12
(Entrata in vigore)

Ai sensi dell’articolo 11 il decreto legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


Documentazione

 


PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI

RAFFRONTO DEI FINANZIAMENTI DISPOSTI NEL CORSO DELLA XVII LEGISLATURA

 

Con gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 16 gennaio 2014 n. 2 (A.C. 2149) in esame, approvato dal Senato nel corso della seduta del 27 febbraio (A.S. 1248) si provvede al finanziamento delle missioni internazionali delle Forze Armate e di Polizia per il primo semestre del 2014 (1° gennaio – 30 giugno).

Come è noto, il precedente decreto di proroga delle missioni internazionali (decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135) aveva disposto (articolo 1)  la proroga con riferimento all’ultimo trimestre 2013 (1° ottobre – 31 dicembre).

Nella tabella sottostante vengono riportati, per ciascuna missione, gli importi ascritti per l’ultimo trimestre 2013 (colonne contrassegnate dalla lettera A), gli importi che il provvedimento in esame prevede  per il primo semestre 2014 (lettera B) e la differenza – riparametrata ed in percentuale – tra i due stanziamenti (il segno meno indica finanziamento inferiore). Le ultime due colonne riportano la consistenza numerica del personale militare dispiegato in ciascuna missione.

 


(euro)

 

MISSIONE

 

FINANZIAMENTI

 

 

MILITARI IN TEATRO

 

 

 

2013  

QUARTO  TRIMESTRE                 

 (1° ottobre-31 dicembre)

A

 

 

2014                         

PRIMO SEMESTRE

(1° gennaio-30 giugno)

B

 

 

Differenza

 %

 

A-B

 

 

2013

quarto trimestre

 

 

 

2014

primo

semestre

 

 

DL 14/2013

art. (co.)

A.C. 2149

art. (co.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPA

 

 

 

 

 

 

 

EUROPA

 

 

 

 

 

BALCANI (MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan in Kosovo, Joint Enterprise)

  22.447.777

 

 

 

 

art.1 (co.3)

 

 

 

 

   40.761.553

 

 

 

 

art.1 (co.1)

 

 

 

 

-9,21

 

 

 

 

565

 

 

 

 

555

 

 

 

 

Bosnia Erzegovina ALTHEA - IPU

         75.320

 

art.1 (co.4)

 

       136.667

 

art.1 (co.2)

 

-9,28

 

5

 

5

 

ALBANIA e BALCANI Forze di Polizia

    1.346.502

 

art.1 (co.17)

 

    2.955.665

 

art.1 (co.3)

 

9,75

 

45

 

59 (a)

 

EULEX Kosovo                 (Polizia di Stato)

       373.640

 

art.1 (co.18)

 

       721.660

 

art.1 (co.4)

 

-3,43

 

30

 

26

 

UNMIK Kosovo                 (Polizia di Stato)

         16.070

 

 

art.1 (co.18)

 

 

         61.490

 

 

art.1 (co.4)

 

 

91,32

 

 

1

 

 

2

 

 

UNIFICYP Cipro

         66.961

 

art.1 (co.9)

 

       131.738

 

art.1 (co.5)

 

-1,63

 

4

 

4

 

Active Endeavour Mediterraneo

    5.090.340

 

art.1 (co.5)

 

    8.722.998

 

art.1 (co.6)

 

-14,32

 

347

 

547

 

ASIA

ISAF - EUPOL Afghanistan

 124.536.000

 

art.1 (co.1)

 

 235.156.497

 

art.2 (co.1)

 

-5,59

 

2.900

 

2.250

 

Personale militare Emirati Arabi, Barhein, Qatar, Tampa (supporto missioni Afghanistan)

    5.509.576

 

 

 

 

art.1 (co.11)

 

 

 

 

    9.056.445

 

 

 

 

art.2 (co.2)

 

 

 

 

-17,81

 

 

 

 

95

 

 

 

 

95

 

 

 

 

CROCE ROSSA ITALIANA                     Corpo militare volontario, Corpo infermiere volontarie supporto missioni Afghanistan ed Emirati Arabi Uniti

       265.442

 

 

 

 

 

 

 

art.1 (co.23)

 

 

 

 

 

 

 

       352.579

 

 

 

 

 

 

 

art.2 (co.3)

 

 

 

 

 

 

 

-33,59

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

UNIFIL, MTF                     Libano

  40.237.496

 

art.1 (co.2)

 

   81.523.934

 

art.2 (co.4)

 

1,30

 

1.100

 

1.100

 

TIPH 2 Hebron

       285.997

art.1 (co.6)

    1.216.652

art.2 (co.5)

112,70

13

15

EUBAM Rafah

         30.550

art.1 (co.7)

         60.105

art.2 (co.6)

-1,63

1

1

EUPOL COPPS                Palestina

         33.220

 

art.1 (co.19)

 

         63.240

 

art.2 (co.7)

 

-4,82

 

2

 

2

 

EUMM Georgia

         96.139

art.1 (co.14)

       185.495

art.2 (co.8)

-3,53

4

4

AFRICA

EUBAM Libya

    2.547.405

art.1 (co.13)

    5.118.845

art.3 (co.1)

0,47

100

100

EUBAM Libya           (Polizia di Stato)

         91.430

 

art.1 (co.20)

 

       132.380

 

art.3 (co.2)

 

-27,61

 

4

 

3

 

LIBIA                                (Guardia di Finanza)

    2.895.192

 

art.1 (co.21)

 

    3.604.700

 

art.3 (co.3)

 

-37,75

 

30

 

30

 

Atalanta (UE)                   Ocean Shield (NATO)

  11.424.069

 

art.1 (co.10)

 

   25.124.097

 

art.3 (co.4)

 

9,96

 

247

 

622

 

EUTM Somalia                 EUCAP Nestor            Corno d'Africa           Oceano Indiano

    3.689.030

 

 

art.1 (co.12)

 

 

    7.062.139

 

 

art.3 (co.5)

 

 

-4,28

 

 

155

 

 

148

 

 

MINUSMA                        EUCAP Sahel Niger  EUTM Mali

       726.003

 

 

art.1 (co.16)

 

 

    1.337.010

 

 

art.3 (co.6)

 

 

-7,92

 

 

27

 

 

27

 

 

esigenze   generali      connes-se alle missioni

Contratti di assicurazione e trasporto. Realizzazione infrastrutture

 143.749.492

 

 

 

DL.227/2012, art. 1 co.18

(b)

 117.163.246

 

 

 

art.4 (co.1)

 

 

 

-18,49

 

 

 

 

 

AISE                                (Agenzia informazioni e sicurezza esterna)

    4.000.000

 

 

art.1 (co.22)

 

 

7.000.000

 

 

art.4 (co.2)

 

 

-12,50

 

 

 

 

CIMIC                               Interventi urgenti in Afghanistan,Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia, Somalia

    6.559.400

(c)

 

 

 

DL 27/2012, art. 1 co.19

 

 

 

    3.085.000 (d)

 

 

 

art.4 (co.3)

 

 

 

 

-5,94

 

 

 

 

 

 

Cessione veicoli, vestiario ed equipaggiamento alle Forze armate Somale

 

 

       805.000

 

 

 

 

art.4 (co.4, lett. a)

 

 

 

 

 

 

 

(a) La relazione tecnica che correda l’A.S. 1248 precisa trattarsi delle seguenti unità di personale: 3 unità specializzate  appartenenti alla Polizia di Stato,  all’Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza; 22 unità appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza; 24 operatori appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza per i nuclei di frontiera marittima in Albania; 10 operatori appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza per i servizi aerei in Albania.

(b)    Il finanziamento di 143.749.492 disposto dalla norma richiamata in tabella  si riferiva all’intero anno 2013.

(c)     L'importo rappresenta l’unico stanziamento disposto per l'intero anno 2013, giuridicamente autorizzato per il periodo 1° gennaio-30 settembre, dall’articolo 1, comma 19 del D.L. 227/2012; il D.L.114/2013 (proroga delle missioni internazionali per l’ultimo trimestre 2013) non fa cenno a tale voce di spesa.

(d)     La norma (art. 4, co. 3 del provvedimento in esame) precisa i limiti di spesa autorizzati per ciascuna delle missioni previste, come di seguito riportato:

-          Afghanistan       euro  1.200.000

-          Libano                euro  1.600.000

-          Balcani               euro       20.000

-          Corno d’Africa    euro       65.000

-          Libia                   euro    100.000

-          Somalia             euro    100.000

TOTALE                   euro  3.085.000

 

 

 



[1]     Report of the Secretary General on the situation in the Sahel region, 14 june 2013, S/2013/354, par. 4.

[2]     Emendamento 3.301 D'ALI', ORRU'  approvato nel corso della seduta del Senato del 27 febbraio.

[3]     D.L.  31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.  30  luglio 2010, n. 122, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

[4]     Recante "Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali". Questo provvedimento è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 489, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[5]     Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.  

 

[7]     Cfr. emendamento Vattuone 5.1, approvato nel corso della seduta del 27 febbraio 2014.

[8]     D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.

[9]     D.L. 4 novembre 2009, n. 152, Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.

[10]    D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

[11]    Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

[12]    Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

[13]    Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

[14]    Recante: Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

[15]    Recante Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles.

[16]    Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali e alla cooperazione allo sviluppo.

[17]    Partecipazione dell'italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

[18]    Misure urgenti per il riequilibrio de!La finanza pubblica, convertito con modifìcazioni dalla legge n. 140/1997.

[19]    Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[20]    Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione delia produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[21]    Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[22]    Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[23]    Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

[24]    Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di pace).