Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 2/2014 ' A.C. 2149 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 120 | ||||
Data: | 03/03/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali D.L. 2/2014 – A.C. 2149 |
Schede di
lettura |
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n. 120 |
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3 marzo 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Difesa ( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it |
Hanno partecipato alla redazione del dossier: Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri ( 066760-4939 – * st_affari_esteri@camera.it |
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File: D14002.doc |
INDICE
Rispetto delle
competenze legislative costituzionalmente definite
Specificità ed
omogeneità delle disposizioni
Incidenza
sull’ordinamento giuridico
Impatto sui destinatari
delle norme
Art. 3-bis (Obblighi
informativi verso le Camere)
Art. 4 (Assicurazioni, trasporto, infrastrutture,
AISE, coopereazione civile-militare,
cessioni)
Art. 5 (Disposizioni in materia di personale)
Art. 6 (Disposizioni in materia penale)
Art. 7 (Disposizioni in materia contabile)
Art. 8 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo)
Art. 10 (Regime degli interventi)
Art. 11 (Copertura finanziaria)
Il disegno di legge A.C. 2149, di conversione del decreto legge n. 2 del 2014, approvato in prima lettura, con modificazioni, dal Senato nella seduta dello scorso 27 febbraio, reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2014, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
Il decreto disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente;
Come precisato nella relazione sull’analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto legge “ è determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2013, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche”.
Nello specifico il provvedimento, composto da 13 articoli, è suddiviso in tre capi.
Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni (articolo 1, 2, 3, 3-bis e 4), le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7).
Il capo II del decreto legge in esame, reca, invece, iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 8) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9) e il regime degli interventi (articolo 10).
Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.
(Per un approfondimento di tali disposizioni si rinvia alle successive schede di lettura).
Rispetto al precedente provvedimento di proroga (decreto legge n. 114 del 20013) che aveva disposto una proroga trimestrale delle missioni internazionali - scaduta lo scorso 31 dicembre 2013 - il decreto legge in esame ne prevede il rinnovo semestrale 1° gennaio - 30 giugno 2014.
Da un punto di vista formale si osserva, inoltre, che gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge classificano le autorizzazioni di spesa secondo un criterio geografico, innovando, quindi, rispetto al precedente decreto legge che contemplava le diverse autorizzazioni di spesa nei diversi commi dell’articolo1.
Si segnala, inoltre, che nel decreto legge in esame non risulta contemplata l’autorizzazione di spesa originariamente prevista dal comma 8 dell’articolo 1 del decreto legge n. 114 del 2013. Tale norma, autorizzava dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 la spesa di 63.425 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (United Nations/African Union Mission in Darfur) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan (3 unità), già prevista dal precedente decreto legge n.127 del 2012 che, limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre del 2013, aveva autorizzato per questa missione una spesa di 194.206 euro .
Per quanto concerne, infine, le modifiche introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, si segnala che gli emendamenti approvati hanno riguardato, gli articoli 3 (Africa), 5 (Disposizioni in materia di personale), 8 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo) e 9 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione) del decreto legge.
In particolare, all’articolo 3 è stato previsto un finanziamento di 5 milioni di euro per le misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse all’intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione ONU n. 1973 (2011).
Il nuovo articolo 3-bis è, invece diretto a prevedere taluni obblighi di informazione da parte del Governo nei confronti delle Camere e relativi alle missioni contemplate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge.
Nello specifico è stato previsto che la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data del 30 giugno 2014 (data di scadenza del decreto legge) che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione dovrà essere, altresì, integrata “dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti nell'ambito di ciascuna missione dai contingenti italiani”.
I nuovi commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 5 attengono, rispettivamente, alla permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente dell’Arma
dei Carabinieri e alla dotazione
organica del ruolo dei direttori tecnici nei ruoli della Polizia di Stato.
Con
riferimento, poi, all’articolo 8 è
stato, altresì, stabilito che nell’ambito dello stanziamento previsto dal comma
1 e relativo a iniziative di
cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e
dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di
Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud
Sudan e Paesi ad essi limitrofi, dovranno essere promossi programmi aventi tra
gli obiettivi la prevenzione e il
contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro
femminile. Dovranno, altresì essere promossi programmi aventi tra gli obiettivi
la tutela e la promozione dei diritti
dei minori. Tali interventi dovranno essere adottati coerentemente con
le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli
obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale
in materia.
Da ultimo, con riferimento, all’autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell’articolo 9 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del Ministero degli affari esteri inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare, la modifica introdotta dal Senato è finalizzata a specificare che “l’ammontare del trattamento economico e delle spese per vitto, alloggio e viaggi del richiamato personale devono essere resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali”.
Il disegno di legge presentato al Senato è corredato della relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), ma non della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, dà conto della disposta esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione, «in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell’intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2013, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche”.
Nelle precedenti legislature, sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso.
Nella corrente legislatura, precedentemente al decreto legge in esame, è stato adottato il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135 che ha disposto, all’articolo 1, la proroga delle missioni internazionali per il periodo relativo all’ultimo trimestre 2013 (1° ottobre – 31 dicembre).
In relazione alla materia delle missioni internazionali, si segnala che la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme concernente la loro autorizzazione ed il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali è, pertanto, contenuta nell’ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziano le missioni stesse. L’ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni è venuto a scadenza il 31 dicembre 2013. In vigenza delle missioni, è risultato pertanto necessario procedere con urgenza ad un rifinanziamento.
Il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l’ordinamento penale, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) della Costituzione).
Le disposizioni recate dal decreto-legge nel complesso appaiono omogenee, essendo volte a prorogare la partecipazione di personale italiano alle missioni internazionali in corso di svolgimento e a disciplinarne gli specifici profili anche mediante rinvio a norme vigenti.
Nel corso della legislatura le Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa della Camera hanno avviato l’esame in sede referente di alcune proposte di legge (A.C. 45, A.C. 933 e A.C. 952) volte ad introdurre una complessiva ed organica normativa di riferimento sul trattamento economico e giuridico del personale impegnato nelle missioni, nonché a disciplinare la procedura da adottare per l’invio dei militari all’estero.
Il disegno di legge in esame, nell’autorizzare o prorogare la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso di svolgimento, reca numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti-legge in materia, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse. La medesima carenza viene segnalata nella relazione sull’analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame.
Come
precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, l'intervento
normativo non determina effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese.
Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni
interessate, le modalità attuative correlate all'intervento non comportano la
necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle
esistenti».
Sotto il
profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni, il decreto legge interviene a prorogare le
missioni internazionali dal 1o gennaio
al 30 giugno 2014, retroagendo
dunque di sedici giorni rispetto alla
sua entrata in vigore, avvenuta in data 17 gennaio 2014, giorno successivo a
quello della sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia
nelle missioni internazionali dall'1 al 16 gennaio, circostanza che come rilevato in situazioni analoghe dal
Comitato per la legislazione della Camera
non appare coerente con le esigenze di stabilità, certezza e
semplificazione della legislazione.
Il decreto legge in esame rinvia a
disposizioni che, in quanto confluite nel Codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono state abrogate nella fonte originaria e sarebbe quindi più corretto far
riferimento alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal Codice in
questione.
Sotto il profilo dei rapporti con la
normativa vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti
che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il
provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici
sono stati più volte segnalati dal
Comitato per la legislazione della Camera e dei quali dà conto anche la
relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) – effettua rinvii alla normativa
esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che
regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed
i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per
alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia
penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al
decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene
anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica
disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001.
L'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.
Il comma 1 autorizza dal 1° gennaio 2014
al 30 giugno 2014 la spesa di 40.761.553
per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei
Balcani quali da ultimo previste nel comma 3 dell’art. 1 del D.L. 114/2013 e
specificatamente:
Ø la Multinational Specialized Unit (MSU),
Ø
la European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO),
Ø
il Security Force Training
Plan in Kosovo,
Ø la Joint
Enterprise Balcani.
La relazione
tecnica indica, con riferimento al presente comma, una consistenza di 555 unità
nel teatro balcanico. Il precedente D.L. di proroga, aveva previsto, per le
medesime operazioni una media di 565 unità.
Si ricorda che la missione EULEX Kosovo,
istituita con l’Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008,
dispiegata dal 9 dicembre 2008, è stata modificata e prorogata, da ultimo,
dalla decisione 2013/241/PESC del Consiglio del 27 maggio 2013.
EULEX opera nella cornice della risoluzione
del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 (la stessa cha ha
istituito la missione UNMIK), con la quale si è decisa la presenza in Kosovo di
una amministrazione civile internazionale incaricata, in una fase finale, di
supervisionare il trasferimento dell’autorità dalle istituzioni kosovare
provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché il
mantenimento dell’ordine pubblico con l’istituzione di forze di polizia locali
ottenuto dispiegando, nel frattempo, personale internazionale di polizia.
La missione, pertanto, sostiene le
istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari
nell’evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese,
supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi
giudiziario, di polizia e doganale e favorendo, altresì, l’adesione di tali
sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.
L’operazione Joint Enterprise comprende le attività di KFOR, MSU, ed i NATO Head Quarters di Skopje, Tirana e
Sarajevo. Essa è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani
operata alla fine del 2004, che ha determinato l’unificazione di tutte le
operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area).
KFOR (Kosovo
Force) è una missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il
fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania. L'obiettivo della missione è stato inizialmente
quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il
fuoco o dell’Interim Agreement, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e
supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo
di pace e stabilità. Nello specifico, i militari della KFOR effettuano il
controllo dei confini tra il Kosovo e la Serbia; svolgono compiti di ordine
pubblico e controllo del territorio; collaborano con l’EULEX e realizzano
attività di assistenza umanitaria.
Le attività di gestione dell'ordine pubblico
sono affidate alla missione MSU (Multinational
Specialized Unit), con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del
comandante di KFOR e composta prevalentemente dal personale dell'Arma dei
Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi
La partecipazione alla missione EULEX Kosovo e ad
UNMIK in Kosovo è altresì autorizzata dal comma 4 del presente articolo.
Il comma 2 autorizza dal 1° gennaio 2014
al 30 giugno 2014 la spesa di 136.667 euro
per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell’Unione
Europea in Bosnia-Erzegovina - all’interno della quale opera anche la missione
IPU (Integrated Police Unit) - quale
da ultimo prevista nel comma 4 dell’art. 1 del D.L. 114/2013. Al riguardo, la
relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente
nell’ambito della missione ALTHEA è costituito da 5 unità, confermando
l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.
La missione dell'UE ALTHEA - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione
1551 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da
ultimo, dalla risoluzione 2074 (2012) del 14 novembre 2012 - è stata avviata il
2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO
in Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di
Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di
accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato
delle Nazioni Unite (Risoluzione n. 1551 del 9 luglio 2004). L'operazione si
svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della
missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di
pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro,
necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione
della missione dell’Ufficio dell’Alto rappresentante e dal Processo di
stabilizzazione e associazione).
Nell'ambito della missione ALTHEA operano
forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (European Gendarmerie Force), destinate al contrasto alle
organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale.
L’Arma dei carabinieri costituisce una
componente di tali forze, denominata IPU (Integrated
Police Unit), con sede a Sarajevo.
Il
comma 3 autorizza la spesa di
2.955.665 per la prosecuzione, per
il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, dei programmi di cooperazione
delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo
della Guardia di Finanza) in Albania e nei paese dell’area balcanica.
Al
riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il
personale presente nell’ambito della missione è costituito da 49 unità (3 unità
specializzate appartenenenti a P.S., C.C., GdF in Albania, 22 unità
specializzate appartenenenti a P.S., C.C., GdF nell'area balcanica, 24
operatori GDF per servizi aero-navali in Albania) a fronte delle 45 unità autorizzate dal
precedente D.L. 114/2013 all’art. 1, comma 17.
I
programmi di cooperazione sono svolti nell’ambito del protocollo d'intesa (cosiddetto
Bilaterale Interni) firmato a Roma il
17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, che prevede
l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con
esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione
delle strutture di polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione,
composta da nuclei distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da
nuclei territoriali.
Il comma 4 autorizza, dal 1° gennaio 2014
al 30 giugno 2014, la spesa di 721.660 per
la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione EULEX Kosovo (European Union
Rule of Law Mission in Kosovo) e di 61.490 euro per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo).
Al riguardo, la
relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente
nell’ambito delle missioni EULEX ed UNMIK è costituito rispettivamente da 26
unità e 2 unità, a fronte delle 31 complessive autorizzate dal D.L
114/2013, articolo 1, comma 18, del D.L.
n. 227/2012.
Per ciò che
attiene la missione EULEX Kosovo, si veda quanto riportato al commento al comma
1 del presente articolo.
UNMIK
(United Nations Mission In Kosovo) è
stata istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del
10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile
provvisoria, guidata dalle Nazioni unite, per favorire un progressivo recupero
di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione,
che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la
popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla
sanità all’istruzione, dalle banche e finanza alle poste e telecomunicazioni.
Si
ricorda che il Segretario generale dell’ONU ha deciso, il 12 giugno 2008, una
riconfigurazione di UNMIK, principalmente nel settore del rule of law in vista di un passaggio di consegne alla missione
EULEX, finalizzato ad un alleggerimento della stessa UNMIK. In seno alla
missione è costituita un'unità di intelligence
contro la criminalità (Criminal
Intelligence Unit - C.I.U.), di supporto alla Amministrazione Provvisoria,
anche per quanto riguarda i conflitti interetnici.
Il comma 5 autorizza dal 1° gennaio 2014
al 30 giugno 2014 la spesa di 131.738 euro
per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP
(United Nations Peacekeeping Force in
Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro (4 unità), confermando l’organico
indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni, n.
114/2013, art. 1, comma 9.
UNFICYP
(United Nations Peacekeeping Force in
Cyprus), autorizzata con le risoluzioni 1251 (1999) e 1642 (2005) del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla
risoluzione 2058 (2012) del 19 luglio 2012, è stata istituita dal Consiglio di
Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 186/1964, in seguito alla rottura
dell’equilibrio stabilito a Cipro dalla Costituzione del 1960. L'indipendenza
di Cipro fu concessa dall’Inghilterra nel 1960 sulla base di una Costituzione
che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella
turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei disordini
e delle tensioni fra le due comunità, il Consiglio di Sicurezza decise di
costituire l’UNFICYP, una forza di mantenimento della pace con il compito di
prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell’ordine e della
legalità nell’isola.
A
seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare
della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte
settentrionale dell’isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente
rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il
controllo del cessate il fuoco in vigore “de facto” dall’agosto 1974. La
mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più difficile lo svolgimento di
questo compito, dato che la missione è stata costretta a fronteggiare ogni anno
centinaia di incidenti.
Attualmente
UNFICYP: investiga e interviene sulle violazioni del cessate il fuoco e dello
status quo, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto; coopera con le
polizie cipriota e turco-cipriota; si adopera per il ristabilimento della
normalità nella zona cuscinetto; svolge attività umanitarie; assiste le due
comunità su questioni quali la fornitura di elettricità e di acqua; fornisce
assistenza medica di emergenza; consegna la posta e i messaggi della Croce
Rossa attraverso le due linee. UNFICYP ha sede a Nicosia.
Nel
suo ambito opera 1'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di
Polizia nella "buffer zone".
Il comma 6 autorizza dal 1° gennaio 2014
al 30 giugno 2014 la spesa di 8.722.998 per
la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, di
cui da ultimo al comma 5 dell’art. 1 del D.L. 114/2013.
Al riguardo, la
relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente
nell’ambito della missione è costituito da 547 unità, a fronte di un organico
di 347 unità indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle
missioni.
La missione Active Endevour si concretizza nel dispiegamento nel Mediterraneo, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED), che è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre 2001, relativa all’applicazione dell’articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell’11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano L’operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale e dei controlli antipirateria marittima. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto il Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, a seguito dell’integrazione nella NRF (NATO Response Force) la STANAVFORLANT e la STANAVFORMED sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (Standing NRF Maritime Group 1) e SNMG-2 (Standing NRF Maritime Group 2).
L'articolo 2 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia.
Il comma 1
dell'articolo in esame autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la
spesa di 235.156.497 per la proroga
della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force)
ed EUPOL Afghanistan, già contenuta nel comma 1 dell’art. 1 del sopra
richiamato D.L. 114/2013.
La relazione tecnica al provvedimento in esame
specifica che il personale presente nel teatro afgano consiste in 2.250 unità.
Il precedente D.L. di proroga aveva previsto per le medesime missioni l’impiego
di 2.900 unità.
Si ricorda che la missione ISAF, a guida NATO, in linea con le
risoluzioni 1386 (2001) e 1510 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2069 (2012) adottata il 9
ottobre 2012, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento
della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle
strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese,
supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione
dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza
agli aiuti civili apprestati dall'Unione Europea e dagli organismi
internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in
maggioranza a Herat, nella Regione Ovest, e per la restante parte a Kabul,
svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della
ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di
formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane.
La missione EUPOL Afghanistan,
istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 30 maggio 2007, prorogata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio
del 18 maggio 2010 e modificata dalla decisione 2013/240/PESC del Consiglio del
27 maggio 2013, persegue, attraverso lo
svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i
seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un
dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà
un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il
processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile
ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard
internazionali nell'ambito dello stato di diritto. Nell'ambito di tale
missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di
addestramento della Afghan National Police
(ANP) e dell'Afghan National Civil
Order Police (ANCOP).
Come ricorda la relazione illustrativa, l''impegno della comunità
internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase forse più
importante, quella denominata "transition", che prevede il
progressivo rilascio delle responsabilità alle Autorità afgane, con
l'assunzione da parte delle Afghan
National Security Forces (ANSF), entro l'anno 2014, della "full responsibility", a premessa
della conclusione della missione dì ISAF (fine della fase 4 "transition"ed inizio della fase 5
"redeployment"). Dopo il
2014, la sfida principale sarà il finanziamento delle ANSF, così come sarà altresì necessario determinare il sostegno di
ISAF alle ANSF per il post 2014, sotto il profilo sia operativo (training, mentoring e altri technical
enablers) sia finanziario e definire il contenuto della Enduring Partnership fra NATO e
Afghanistan.
Il comma 2
autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 9.056.445 euro per l'impiego di personale militare
negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse
con le missioni in Afghanistan (95 unità, confermando l'organico indicato nel
precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni). Tali attività erano
state da ultimo prorogate dall’articolo 1, comma 11, del D.L. n. 114/2013.
Il comma 3
autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 352.579 euro per l’impiego di unità di
personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere
volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario
delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento
in esame specifica che il personale appartenente a Corpo militare volontario e
al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana autorizzato
nell’ambito della presente missione è costituito da 7 unità, confermando
l'organico autorizzato dal precedente decreto-legge n. 114/2013 di
finanziamento delle missioni, all’articolo 1, comma 23.
Il comma 4
dispone l'autorizzazione della spesa di 81.523.934, nel periodo dal 1° gennaio
2014 al 30 giugno 2014, per la proroga della partecipazione del contingente
militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) - ivi incluso l'impiego
delle unità navali della UNIFIL Maritime
Task Force - quale da ultimo prevista dal comma 2 dell’art. 1 del citato
D.L. 114/2013.
La relazione tecnica al provvedimento in esame
specifica che il personale presente nel teatro libanese è pari a 1.100 unità,
confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento
delle missioni.
Si ricorda che la missione UNIFIL, riconfigurata dalla risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo,
dalla risoluzione 2064 (2012) adottata il 30 agosto 2012, ha il compito di
agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino
al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di
pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle
Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel
controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il
contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di
UNIFIL (Maritime Task Force), per il
controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations
delle Nazioni Unite.
Il comma 5
autorizza dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la spesa di 1.216.652 per la proroga della partecipazione
militare alla missione TIPH2 (Temporary
International Precense in Hebron), con 15 unità, a fronte di un organico di
13 unità indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.
La missione TIPH 2 (Temporary International Presence in Hebron) è stata istituita con
il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità
palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron.
Il comma 6
autorizza dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la spesa di 60.105 euro
per la proroga della partecipazione di personale militare (un’unità) alla
missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah
EUBAM Rafah (European Union Border
Assistance Mission in Rafah), confermando l’organico indicato nel
precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni n. 114/2013, art. 1,
comma 7.
EUBAM Rafah, stabilita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 e prorogata dalla decisione
2013/355/PESC del Consiglio del 3 luglio 2013,
scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità
Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati Agreement on Movement and Access e Agreed Principles for Rafah Crossing, al
momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di
applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la Cisgiordania.
La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione
del valico di Rafah (Rafah Crossing Point
– RCP) con l’Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso
all’atto del ritiro israeliano dalla striscia di Gaza. Il contingente, non
armato, ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di
istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il
rispetto degli accordi sopra richiamati.
Secondo la relazione illustrativa, la missione si colloca nel più ampio
contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità
internazionale per sostenere l'Autorità Nazionale Palestinese nell'assunzione
di responsabilità per il mantenimento dell' ordine pubblico ed è finalizzata a
contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della
frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la
valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia
doganale e di sicurezza.
Il comma 7
autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di
63.240 euro per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the
Palestinian Territories) in Palestina.
Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento
in esame specifica che il personale autorizzato nell’ambito della presente
missione è costituito da 2 unità , confermando l'organico autorizzato dal
precedente decreto-legge n. 114/2013 di finanziamento delle missioni, all’articolo
1, comma 19.
La missione EUPOL COPPS (European
Union Police Mission for the Palestinian Territories), è stata istituita
dal Consiglio europeo con l’azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005,
riconfigurata dalla decisione 2010/784/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2010
e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/354/PESC del Consiglio del 3
luglio 2013. Scopo dell'EUPOL COPPS è contribuire all'istituzione di un
dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme
ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di
costruzione istituzionale dell'Unione europea e altre iniziative internazionali
nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del
sistema penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese
(PCP) nell'attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo
assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori
a livello di distretto, comando e ministero; coordina e agevola l'assistenza
dell'Unione europea e degli Stati membri e, se richiesto, l'assistenza
internazionale alla PCP; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale
collegati alla polizia; dispone di una cellula di progetto per l'identificazione
e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e
fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli. Stati membri e da paesi
terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla missione e a
sostegno dei suoi obiettivi.
Il comma 8 autorizza
la spesa di euro 185.495 per la prosecuzione dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno
2014 della partecipazione italiana di 4 unità personale militare alla missione EUMM Georgia, confermando l'organico
previsto dal precedente decreto-legge n. 114/2013, autorizzato dall’articolo 1,
comma 14.
La missione EUMM (European Union
Monitoring Mission) Georgia è stata istituita dall'Unione Europea, in
seguito all'Azione Comune del Consiglio UE n. 736 del 15 settembre 2008, che ha
disposto il dispiegamento in Georgia, nelle zone adiacenti l'Ossezia del sud e
l'Abkhazia, di una missione, con quartier generale a Tbilisi, finalizzata a
garantire il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE - Russia del 12
agosto e dell'8 settembre 2008. è stata prorogata, da ultimo, dalla decisione
2012/503/PES C del Consiglio del 13 settembre 2012.
L'EUMM opera in stretto coordinamento con le missioni già attivate nel
Paese dall'OSCE e dall'ONU (United
Nations Observer Mission in Georgia - UNOMG).
La missione ha il compito di monitorare l’Accordo dell’8 settembre 2008
prefiggendosi i seguenti obiettivi:
a) Stabilization: monitorare,
analizzare e riportare in merito al processo di stabilizzazione basato sul
citato accordo;
b) Normalization: monitorare,
analizzare e riportare in merito al processo di normalizzazione, ponendo
particolare attenzione ai sistemi di trasporto ed agli aspetti politici e di
sicurezza relativi al rientro dei rifugiati e dei profughi;
c) Confidence building:
contribuire alla riduzione delle tensioni tra le parti, attraverso
l’attivazione di collegamenti fra le stesse;
d) Alimentazione dell’azione politica UE e di altre forme di impegno dell’Unione nell’area.
L’articolo 3, modificato
nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca le autorizzazioni di
spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Africa.
In particolare, Il comma 1 autorizza la spesa di 5.118.845 euro volta a consentire dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 la
partecipazione di personale militare alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di
cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, nonché la
proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione
in Libia (100 unità), già autorizzato dall'art. 1, comma 13 del precedente
decreto-legge di finanziamento delle missioni n. 114/2013, confermandone
l'organico.
Si ricorda che il richiamato comma 13 dell'art. 1
del D.L. n. 114/2013 autorizzava la
partecipazione alla missione in questione di "personale militare nonché
civile, ove ne ricorrano le condizioni".
La missione EUBAM Libya, istituita
con decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013
ha il mandato di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare – a
breve termine – la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere
terrestri, marine e aeree libiche e per sviluppare – a più lungo termine – una
strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere; per conseguire tali
obiettivi la missione svolge compiti di: sostegno alle autorità libiche per
rafforzare sia i servizi di frontiera mediante attività di formazione e
accompagnamento (ciò in vista di una strategia nazionale libica di gestione
integrata delle frontiere), sia le capacità operative istituzionali libiche.
Con la risoluzione 2009 del 2011 è stata istituita la missione in Libia
denominata UNSMIL, avente per oggetto il compito di assistere e sostenere gli
sforzi nazionali libici nella fase successiva al conflitto, e cooperare per il
ripristino della sicurezza e l’ordine pubblico attraverso l’affermazione dello
stato di diritto, il dialogo politico e la riconciliazione nazionale. La
successiva risoluzione 2016 del 2011 ha fissato al 31 ottobre 2011 il termine
di conclusione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a
popolazione civile sotto la minaccia di un attacco e delle operazioni per il
rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Libia, di cui alla
risoluzione 1973 (2011). Da ultimo, la risoluzione 2022 2011 ha esteso il
mandato della missione UNSMIL, prevedendo, altresì, l’assistenza e il sostegno
agli sforzi nazionali libici per affrontare la minaccia di proliferazione delle
armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili
terra-aria trasportabili a spalla.
La risoluzione 2040 (2012)
adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 marzo 2012,
richiamata dalla risoluzione 2095 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite il 14 marzo 2013, ha modificato il mandato della missione
UNSMIL assegnandole il compito, nel pieno rispetto del principio di
responsabilizzazione a livello nazionale, di assistere e sostenere le autorità
libiche, offrendo consulenza strategica e tecnica per gestire il processo di
transizione democratica, promuovere lo Stato di diritto, ripristinare la
sicurezza pubblica, affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei
materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria
trasportabili a spalla.
Il comma 2 autorizza
un’ulteriore spesa di 132.380 euro
dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 per la partecipazione di personale della
Polizia di Stato alla missione European
Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione
2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.
Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento
in esame specifica che il personale della Polizia di Stato autorizzato
nell’ambito della presente missione è costituito da 3 unità, a fronte del
precedente organico di 4 unità autorizzato dal precedente D.L. n. 114/2013,
art. 1, comma 20.
Il comma 3
autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 3.604.700 euro per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in
Libia (European Union Border Assistance
Mission in Libya (EUBAM Libya) già prevista dal precedente decreto-legge n.
114/2013, all’art. 1, comma 21.
Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento
in esame specifica che il personale della Guardia di Finanza autorizzato
nell’ambito della presente missione è costituito da 30 unità, confermando
l'organico autorizzato dal precedente decreto-legge di finanziamento delle
missioni.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 25, del decreto-legge n. 227 del 2012
ha autorizzato per 6 mesi, a decorrere
dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 4.613.612 per la
partecipazione di personale del Corpo della Guardia di Finanza (5 unità) alla
missione in Libia per procedere al ripristino dell'efficienza delle unità
navali cedute dal Governo italiano al Governo libico (quattro delle sei totali,
in quanto le restanti sono affondate nel corso della guerra civile), per
garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unità navali e per lo
svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera
libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e
il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e
della tratta degli esseri umani.
Il comma 4
autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014,
la spesa 25.124.097 euro per la
proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al
largo delle coste della Somalia, Atalanta
dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO per il
contrasto alla pirateria. Le missioni erano state prorogate, da ultimo,
dall’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 114/2013.
Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento
in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è
costituito da 622 unità.
La missione Atalanta è stata
istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea
del 10 novembre 2008 -modificata da ultimo dalla decisione 2012/174/PESC del
Consiglio del 23 marzo 2012- allo scopo di contribuire alla deterrenza e
repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo
delle coste della Somalia. L’operazione militare è condotta a sostegno delle
risoluzioni 1814, 1816 e 1838 del 2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite - richiamate da ultimo dalla risoluzione 2077(2012) del 21 novembre 2012-
in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria dagli articoli 100
e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
Il mandato prevede:
a) la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che
inoltrano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi
mercantili che navigano al largo del territorio somalo;
b) la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le acque
territoriali giudicate rischiose per le attività marittime;
c) l’uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione
degli atti di pirateria;
d) la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che
hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a
mano armata e la possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori,
le navi catturate a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni
che si trovano a bordo di tali navi.
Le forze schierate opereranno fino a cinquecento miglia marine al largo
della Somalia e dei paesi vicini.
L’operazione Atalanta,
inizialmente posta in essere per la durata di dodici mesi, a decorrere dalla
dichiarazione di capacità operativa iniziale, avvenuta il 13 dicembre 2008, si
è vista prorogato più volte il mandato.
Il 12 giugno 2009 i Ministri della difesa NATO hanno approvato l'avvio
di una nuova missione ''a lungo termine'' contro la pirateria nel Golfo di Aden
e al largo delle coste somale. La missione NATO, denominata Ocean Shield (scudo oceanico),
complementare a quella dell'UE, dispiegata nel luglio 2009, prevede, laddove
non sia disposta la contribuzione di assetti dedicati, l'impiego delle Forze Standing NATO Maritime Group 1 e 2
(SNMG1 e 2) nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden.
Il comma 5
autorizza, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di 7.062.139 euro per la prosecuzione della
partecipazione italiana alla missione dell’Unione europea in Somalia denominata
EUTM Somalia, EUCAP Nestor nonché
alle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e
nell’Oceano indiano occidentale, già autorizzate dall'art. 1, comma 12 del D.L.
n. n. 114/2013, nonché per l'impiego di personale militare in attività di
addestramento delle forze di polizia somale.
Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento
in esame specifica che il personale presente nell’ambito della missione è
costituito da 148 unità, a fronte delle 155 unità autorizzate dal precedente
decreto di finanziamento delle missioni.
La missione EUTM Somalia (European Unione Training mission Somalia),
di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15
febbraio 2010, come modificata dalla decisione 201I/483/PESC del Consiglio del
28 luglio 2011, è volta a contribuire al rafforzamento del governo federale di
transizione somalo (GFT), affinché diventi un governo funzionante al servizio dei
cittadini somali. In particolare, la missione si prefigge l'obiettivo di
contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore
della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie
all'offerta di una formazione militare specifica, comprendente un'adeguata
formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al
sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a duemila reclute
somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione opera in
stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione
dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono
essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a
Nairobi.
La missione EUCAP Nestor (European Union regional maritime Capacity Building),
di cui alla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 16
luglio 2012, modificata dalla decisione 2013/367/PESC del 9 luglio 2013, ha
l'obiettivo di assistere lo sviluppo nel Corno d'Africa e negli Stati
dell'Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente per il costante
rafforzamento della loro sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria,
e della governance marittima. Si
tratta di una missione civile, condotta nell'ambito della Politica di sicurezza
e difesa comune (PSDC), rafforzata con expertise
militare ed è cocepita come complementare alle missioni EUNAVFOR Atalanta e
alla EUTM Somalia. L'EUCAP Nestor ha
la focalizzazione geografica iniziale su Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia ed
è altresì dispiegata in Tanzania, su invito delle relative autorità. Ai fini
del raggiungimento dell'obiettivo l'EUCAP
Nestor svolgerà i seguenti compiti: aiutare le autorità nella regione a
conseguire l'efficiente organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima
che svolgono la funzione di guardia costiera; fornire corsi di formazione e
competenze di formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella
regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire
l'autosufficienza in materia di formazione; aiutare la Somalia a sviluppare una
propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico
e normativo completo; individuare le principali carenze di capacità delle
attrezzature e fornire assistenza nell'affrontarle; fornire assistenza nel
rafforzare la legislazione nazionale e lo stato di diritto tramite un programma
di consulenza giuridica a livello regionale e consulenza giuridica per sostenere
la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della legislazione
nazionale connessa; promuovere la cooperazione regionale fra le autorità
nazionali preposte alla sicurezza marina; rafforzare il coordinamento regionale
nel settore dello sviluppo delle capacità marittime; fornire consulenza
strategica tramite l'assegnazione di esperti a amministrazioni chiave; attuare
i progetti della missione e coordinare le donazioni; elaborare e attuare una
strategia di informazione e comunicazione a livello regionale.
Il comma 6 autorizza
per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la spesa di euro
1.337.010 per la partecipazione di
personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (United
Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) e per la
proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione
europea denominate EUCAP Sahel Niger e
EUTM Mali.
Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento
in esame specifica che il personale presente nell’ambito delle richiamate
missioni è costituito da 27 unità, a fronte delle 24 previste dall’articolo 1,
comma 16 del precedente decreto-legge n.
114/2013.
A proposito della crisi in Mali e del conseguente intervento della
Comunità internazionale, si ricorda che il 22 marzo 2012, un colpo di stato
militare ha deposto il presidente maliano Amadou Toumani Touré. Nel periodo di
instabilità che il paese ha successivamente attraversato, l'avanzata dei
ribelli Tuareg nel nord ha portato alla dichiarazione d'indipendenza della
regione dell’Azawad.
La comunità Tuareg rivendica sin dalla creazione dello Stato maliano una
maggiore indipendenza dal governo centrale e ha fondato nell’ottobre 2011
l’MNLA (Mouvement National de Libération de l’Azawad), con l’obiettivo di
rappresentare le aspirazioni delle popolazioni - non solo Tuareg - originarie
del nord del paese. Il 17 gennaio 2012
i ribelli hanno lanciato un’intensa campagna militare e il 12 marzo le
truppe degli insorti sono riuscite a conquistare la base militare di Amachach,
nei pressi di Tessalit, città al confine con l’Algeria, considerata strategica
per portare l’offensiva ancora più a sud. Il governo di Touré, ritenuto
incapace di garantire la sicurezza del Paese di fronte alla rivolta dei Tuareg è
stato travolto da un golpe, guidato
da un ufficiale delle Forze Armate, il colonnello Amadou Haya Sanogo.
A seguito delle pressioni internazionali e grazie alla mediazione dell’Organizzazione Economica degli Stati
dell’Africa occidentale (ECOWAS), il 6 aprile 2012 si è giunti a un accordo per
restituire il potere ad un'amministrazione civile e per formare un governo di
transizione guidato dal presidente del Parlamento Dioncounda Traoré. All’inizio di settembre 2012 Traoré aveva
chiesto ufficialmente l’intervento
militare dei paesi della ECOWAS per liberare i territori occupati del nord.
Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con la Risoluzione
2085 (2012) del 20 dicembre 2012, ha poi autorizzato l'ECOWAS a dispiegare la African-Led International Support Mission (AFISMA) che avrebbe dovuto
dare inizio al suo mandato nel settembre 2013, momento nel quale si riteneva
sarebbe stata raggiunta una sufficiente preparazione delle truppe
africane e una solidità della catena di comando.
Il repentino avanzamento delle forze ribelli
all’inzio del 2013 e il conseguente intervento francese a sostegno
dell'esercito maliano - denominato Operazione Serval- hanno invece fatto
sì che AFISMA fosse dispiegata già da metà gennaio 2013.
Si ricorda che, con la risoluzione 2085 (2012)
adottata all’unanimità il 20 dicembre 2012, il Consiglio di
sicurezza chiede al Segretario generale dell’ONU, ai sensi del capitolo VII
della Carta, di definire, di concerto con le autorità nazionali, una "presenza
multidisciplinare delle Nazioni Unite in Mali" finalizzata a fornire
un supporto coordinato e coerente ai processi politici e di sicurezza in corso
nel paese. Tale presenza è destinata ad avere la durata iniziale di un anno. Il Consiglio incarica la missione internazionale a guida africana di sostegno
in Mali (African-led International Support Mission in Mali - AFISMA)
di aiutare a rafforzare le forze di difesa e sicurezza maliane, in
coordinamento con l'Unione europea e gli altri partner. Preso atto
dell’approvazione, da parte della Comunità economica degli Stati dell'Africa
occidentale (ECOWAS) e dell'Unione africana, di un piano strategico per
affrontare la crisi in Mali, il Consiglio sottolinea la necessità di
perfezionare ulteriormente la pianificazione prima dell'inizio di un'operazione
militare offensiva. Il Consiglio chiede all'Unione africana, in stretta
collaborazione con altri partner, prima dell’inizio delle operazioni offensive,
di fornire aggiornamenti sui progressi compiuti nel processo politico, sullo
stato della formazione sia della missione AFISMA sia delle forze di sicurezza
del Mali, sul quadro di operatività della missione e su altri elementi di
criticità.
A seguito della riconquista, da parte delle forze franco-maliane, di una
parte considerevole dei territori del nord, tra cui la città di Timbuctù, è
iniziato il graduale rimpatrio delle truppe francesi a partire dal mese di
aprile 2013; nello stesso periodo, con la Risoluzione 2100 (2013), il
Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha autorizzato il dispiegamento di una forza di
12.600 caschi blu per la stabilizzazione del Mali e il supporto alla
transizione politica: la MINUSMA,
Mission
Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali,
dispiegata a partire dal 1° luglio, in sostituzione dell’AFISMA.
Con la risoluzione 2100 del 25 aprile 2013,
il Consiglio di sicurezza autorizza la creazione di una forza di peacekeeping
nel Mali, per il periodo iniziale di un anno, agendo in base al Capitolo VII
della Carta. MINUSMA è autorizzata ad utilizzare tutti i mezzi necessari in
supporto delle istituzioni transitorie del Mali per stabilizzare i principali
centri abitativi, specialmente nel nord del paese, e prevenire il ritorno dei
gruppi armati. MINUSMA ha altresì il mandato di aiutare le istituzioni maliane
ad estendere e ristabilire l’amministrazione dello stato in tutto il territorio
e dare sostegno alle forze nazionali e internazionali impegnate nella
ricostruzione del settore della sicurezza. MINUSMA riceverà la protezione delle
truppe francesi nelle eventuali situazioni di “imminente e seria minaccia” su
richiesta del Segretario generale dell’ONU.
La missione EUCAP Sahel Niger
e la missione EUTM Mali - come ricorda la relazione illustrativa - fanno parte
dell'approccio coerente e globale dell'UE alla crisi nella regione del Sahel,
che comprende la cooperazione allo sviluppo, gli aiuti umanitari, l'azione
diplomatica e il sostegno concreto per migliorare la situazione della sicurezza
nell'ambito dell'attuazione della "Strategia
dell'UE per la sicurezza e lo sviluppo del Sahel" adottata dal
Consiglio dell'UE nel marzo 2011. Tale strategia, focalizzata prioritariamente
su Mauritania, Mali e Niger, si basa sulla constatazione che lo sviluppo e la
sicurezza sono interconnessi e possono sostenersi a vicenda e che la complessa
crisi nella regione del Sahel richiede una risposta a livello regionale; si
ritiene che il sostegno a questi paesi nel perseguimento della sicurezza non
possa essere disgiunto dal sostegno alla crescita economica e alla riduzione
della povertà e che il capacity building
debba focalizzarsi su
capacità di governo e capacità di fornire servizi per lo sviluppo. Coerentemente con tale strategia regionale,
l'UE ha nominato come Rappresentante Speciale UE per il Sahel il diplomatico
francese Reveyrand de Menthon.
L' EUCAP Sahel Niger (European
Union Capacity Building in Sahel), istituita con decisione
2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, modificata dalla decisione
2013/368/PESC del Consiglio del 9 luglio 2013,si configura come una missione civile
condotta nell'ambito PSDC (Politica di sicurezza e difesa comune) al fine di
rafforzare le capacità delle forze di sicurezza nigerine (Gendarmerie, Police nationale, Garde nationale) di combattere il
terrorismo e la criminalità organizzata in maniera coordinata, nell'ottica di
contribuire a rafforzare la stabilità politica, la sicurezza, la governance e la coesione sociale in
Niger e nella regione del Sahel.
In particolare, l' EUCAP Sahel
Niger fornisce consulenza e assistenza nell'attuazione della dimensione di
sicurezza della strategia nigerina per la sicurezza e lo sviluppo a livello
nazionale, complementare agli altri attori; sostiene lo sviluppo di un
coordinamento regionale ed internazionale globale nella lotta al terrorismo e
alla criminalità organizzata; rafforza lo stato di diritto attraverso lo
sviluppo delle capacità investigative ambito penale, e in tale contesto
sviluppa e attua adeguati programmi di formazione; sostiene lo sviluppo della
sostenibilità delle forze di sicurezza nigerine; contribuisce
all'individuazione, pianificazione ed attuazione dei progetti nel settore della
sicurezza.
La missione dell'UE in Mali (EUTM Mali, EU Training mission in Mali)
è stata istituita con decisione 2013/34/PESC del Consiglio del 17 gennaio 2013
e persegue l'obiettivo di fornire addestramento e consulenza militare alle
forze armate del Mali al fine di migliorare la loro capacità militare e la loro
efficienza operativa. La missione, dispiegata il 18 febbraio 2013, si adopera
inoltre per migliorare il funzionamento delle catene di comando logistica e
operativa dell'esercito. Persegue anche l'obiettivo di aiutare l'esercito del
Mali a migliorare la gestione delle risorse umane e le capacità in materia di
addestramento. Non è coinvolta in azioni di combattimento. Il quartiere
generale dell'EUTM Mali è situato a
Bamako, mentre l'addestramento avviene a Koulikoro , a nord-est di Bamako. Il
mandato della missione ha una durata di 15 mesi. L'operazione prevede il
dispiego di circa 200 istruttori, nonché personale di supporto per la missione
e personale adibito alla protezione (550 persone).
A titolo di completezza, si ricorda che il Segretario Generale dell'ONU,
a sua volta, il 14 giugno 2013, ha presentato un Rapporto[1] al Consiglio di Sicurezza per convogliare l’azione della comunità
internazionale in un approccio globale per il Sahel, presentando la "Strategia integrata dell'ONU"
predisposta dall'Inviato Speciale per il Sahel, Prof. Romano Prodi (nominato
nell'ottobre 2012).
La strategia integrata delle Nazioni Unite per il Sahel intende
sostenere i governi ed i popoli della regione nel loro sforzo -che va condotto
a livello regionale- di affrontare le cause dell'instabilità in una prospettiva
di lungo termine, individuando in particolare 3 obiettivi strategici:
·
rafforzamento della governance
inclusiva ed efficace in tutta la regione (governance);
·
rafforzamento della capacità di affrontare le minacce transfrontaliere (security);
·
integrazione di interventi di sviluppo e umanitari per rafforzare la
resilienza (resilience).
Da ultimo, il g dell’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame al Senato[2], relativamente all’anno 2014, reca un finanziamento di 5 milioni di euro per le misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse all’intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione ONU n. 1973 (2011).
Art. 3-bis
(Obblighi informativi verso le Camere)
L’articolo 3-bis, inserito nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è finalizzato a prevedere taluni obblighi di informazione da parte del Governo nei confronti delle Camere e relativi alle missioni contemplate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge.
Nello specifico è stato previsto che la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data del 30 giugno 2014 (data di scadenza del decreto legge) che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione dovrà essere, altresì, integrata “dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti nell'ambito di ciascuna missione dai contingenti italiani”.
Art. 4
(Assicurazioni, trasporto,
infrastrutture, AISE,
coopereazione civile-militare, cessioni)
L'articolo 4 prevede le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali.
Il comma
1 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la
spesa di euro 117.163.246 per la
stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la
realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui
al presente decreto.
Si tratta - secondo quanto esplicitato dalla
relazione tecnica- di contratti di trasporto aereo, marittimo e ferroviario; di
contratti di assicurazione del personale; di interventi infrastrutturali da
realizzare nei vari teatri operativi, con particolare riferimento alla
realizzazione di opere di force
protection, sistemi di video sorveglianza e controllo, urbanizzazione/impianti
tecnologici, alloggi, uffici e infrastrutture logistiche, per tutti i teatri.
La relazione illustrativa precisa che
riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone
e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che,
trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i
relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che
autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative alle infrastrutture,
si tratta della realizzazione di opere e dell’effettuazione di lavori connessi
con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree
in cui si svolgono le missioni internazionali.
Si ricorda che l'art. 1, comma 18 del D.L.
227/2012 autorizzava una spesa di 143.749.492 euro, dal 1° gennaio al 30
settembre 2013, per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto
di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle
missioni di cui al provvedimento.
Il comma
2 autorizza, dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di
7.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’AISE
(Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle
Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle
missioni affidate all’AISE. Si tratta delle attività di informazione per la
sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione
degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali
dell’Italia previste dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 124/2007 in
materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto.
Il D.L. 227/2012, all’art. 1, comma 27,
limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre 2013, aveva previsto una
autorizzazione di spesa di 10.000.000 euro. Il decreto-legge n. 114 del 2013,
all’art. 1, comma 22, autorizzava, dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, la
spesa di 4.000.000 di euro.
Il comma
3 autorizza, dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014 la spesa
complessiva di euro 3.085.000 per interventi disposti dai comandanti dei
contingenti militari in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia e
Somalia, intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di
prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi
essenziali, anche in deroga
alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. In particolare, la
disposizione ripartisce il citato importo assegnando risorse entro il limite di
euro 1.200.000 per la missione in Afghanistan, euro 1.600.000 per la missione
in Libano, euro 20.000 nei Balcani, euro 65.000 per il Corno d'Africa, euro
100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia.
Come precisa la relazione illustrativa, si
tratta di attività di cooperazione civile-militare (CIMIC) intesa a sostenere,
in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture
sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e
veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di
pubblica utilità.
Il comma
4 autorizza per il 2014 il Ministero della difesa ad effettuare cessioni a
titolo gratuito, autorizzando, per le sole finalità di cui alla lettera a) la
spesa di euro 805.000 per la rimessa in efficienza di mezzi e l’acquisto di
materiali vari da cedere a titolo gratuito alle Forze armate della Repubblica
Federale Somala, incluso gli oneri per la consegna degli stessi. Tali cessioni
sono le seguenti:
a) alle Forze armate somale: n. 50 veicoli tipo
ACM80, effetti di vestiario ed equipaggiamento;
b) alla Repubblica
Islamica dell'Afghanistan: materiali e attrezzature costituenti un
sistema di monitoraggio meteo-nivologico;
c) al Regno Hascemita di Giordania: n. 2 veicoli VBL
PUMA;
d) alla Repubblica tunisina: n. 25 giubbetti
antiproiettile.
Art.
5
(Disposizioni in materia di personale)
L’articolo
5 del provvedimento in esame, modificato
nel corso del provvedimento al Senato, reca talune disposizioni in materia
di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto
in commento.
A tal fine, il comma 1 dispone
che vengano applicate le disposizioni dettate da:
-
art. 3, commi da 1 a 9 ,
della legge 3 agosto 2009 , n.108;
-
art. 3, comma 6 del decreto-legge 4 novembre 2009 , n.152.
Si illustra, a seguire, il contenuto dei
citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della
legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali.
Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce
al personale impegnato nelle missioni internazionali l’indennità di missione di
cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 (di seguito illustrato), in misure
diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene
riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di
uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per
tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere
detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali.
In particolare:
- la lettera a) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella
misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU,
EULEX Kosovo, Security Force, Training
Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
- la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle
missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare
impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell’unità di coordinamento JMOUs
ed al personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede
diplomatica di Kabul e quella di Herat, l’indennità di missione nella misura
del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in
Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;
-la lettera c) prevede che la
suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che
partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione
europea in Moldova e Ucraina;
- la lettera d) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU,
UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato
presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana,
venga riconosciuta l’indennità di missione nella misura intera incrementata del
30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto
ed alloggio gratuiti;
- la lettera e) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in
Bahrain e a Tampa, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera
incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al
personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il
citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti;
- la lettera f) stabilisce che l'indennità di missione, per il personale che partecipa alla missione EUMM
Georgia, sia corrisposta nella misura del 98 per cento, ovvero intera
incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento
alla Turchia, qualora tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di
vitto e alloggio gratuiti.
Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del
trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per
l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca
all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per
il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza.
Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle
delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si
rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di
tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in
commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente
per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del
gruppo A del Ministero degli Affari esteri che si rechino in missione isolata
all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le
spese di viaggio.
Successivamente, l’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2
e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle
indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione
all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle
previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono
determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in
valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se
necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e
del costo della vita di ciascun Paese. In applicazione di questa disposizione
si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con
D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato
la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale
civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di
eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei
paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180,
convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del
Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto
1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e
di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a
quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In
conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato
il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha
determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in
missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta
unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.
Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il
personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica
tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M.
13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in
proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale
si svolge la missione stessa.
Il successivo comma 2 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009,
analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che
all’indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico
corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze
armate albanesi di cui all’articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la
riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n.
223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per
le missioni all’estero, ma ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 28 tale
decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell’anno 2006
attraverso l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Inoltre, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78[3] ha disposto (con l'art. 6, comma 12) che le diarie per
le missioni all'estero
di cui all'art.
28 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 sopra citato
non siano più dovute e che tuttavia la predetta disposizione non si applichi alle
missioni internazionali di
pace e a quelle comunque effettuate
dalle Forze di
polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco".
Il comma 3 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede, poi,
che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica e alla missione in
Libia si applichino il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio
1961, n. 642[4] (le cui disposizioni sono state riassettate nell’articolo 1808 del
codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15
marzo 2010) e l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della stessa legge,
nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche
in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal
citato decreto-legge n. 223 del 2006.
L'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare prevede al comma
1 che il personale destinato presso gli
organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisca oltre allo
stipendio o la paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo
previsti per l'interno, anche (lett. a))
un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30
diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di
destinazione, nonché le ulteriori indennità che possano spettare ai sensi delle
disposizioni contenute negli articoli della legge. La lettera b) dello stesso comma 1 prevede che al
citato personale militare possa essere attribuita, qualora l'assegno di lungo
servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari
condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa
valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.
Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti
impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal
decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell’articolo 3 della citata legge n.
108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009,
in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile
percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo
nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni,
se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in
servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.
La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo
quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi
alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal
servizio. L’articolo 2 della legge prevede che al personale militare
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai
successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta
l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla
tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e
nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i
graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei
successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono
disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi
particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e
dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità
di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi
di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio
militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.
Il comma 5 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che
il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con
contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e
che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione, aggiungendo altresì
che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi
fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico
fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto
delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).
Il comma 6 dell’articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca
disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni
specifiche, il servizio e l’imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini
dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore.
Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento
degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi
30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a
norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5
ottobre 2000, n. 298, relativo al “Riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n.
78”, e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115,
1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172,
1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e
1235 del citato codice dell’ordinamento militare).
Il comma 7 dell’articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009,
stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga
all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato
codice dell’ordinamento militare), possano essere richiamati in servizio gli
ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale
previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La
disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze
connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili
nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a
fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni,
al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte
presenti in tali ambiti.
Il comma 8 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che
per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo
di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato,
previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.
Da ultimo, il comma 9 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009,
rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del
decreto legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15
del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni,
già richiamate nei precedenti provvedimenti di proroga riguardano, in
particolare, l’indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L.
451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L.
451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L.
451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio,
l’orario di lavoro e l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di
servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L.
451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L.
451/2001).
Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (Indennità di missione) prevede che al
personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali
nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per
l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo
svolgimento della missione, venga anche attribuita un’indennità giornaliera
pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata
introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha
convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire
l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia,
che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo
comma 3 dell’articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione
dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle
Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente,
sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie
di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed
impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo
1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.
Il comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (Trattamento assicurativo e pensionistico)
prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle
missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18
maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo
10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale
minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di
sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale
appartenente ai gradi inferiori.
La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in
zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione
dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia
dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche
il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un
massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o
assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile,
moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità
permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i
rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla
missione.
Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001
prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale
impegnato nelle operazioni.
Più precisamente, il primo periodo del comma 2
prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in
caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la
medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione
privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A sua volta, la legge
308/1981, recante "Norme in favore
dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi
armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e
dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli
orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di
polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza
ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia
attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di
attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più
favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente
superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con
esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa
speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le
vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di
polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante
secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle
pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976,
n. 177, e successive modificazioni. In mancanza di vedova o di orfani, la
pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è
liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto
trattamento complessivo.
Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del
D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di
invalidità, che si è appena esposto, si cumuli con quello assicurativo di cui
al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981,
n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla
legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti
dall’ordinamento vigente.
La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti
tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5
che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28
novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai
superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[5] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al
50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei
soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in
servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i
funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile
deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni
causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.
Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai
militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo
presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito
in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso,
una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti
disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla
tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni
di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.
Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo
3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio
si applichi l’articolo 4-ter del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n.
294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.
Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni
internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in
Albania”. L’articolo 4-ter, come
modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il
personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in
servizio.
In particolare, l’articolo appena citato prevede
che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in
missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche
in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere
trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente
in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche
per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre
1997 n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in
luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa
guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di
aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al
servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il
trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine
l’articolo 4-ter in commento prevede
l’applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23
novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto
1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora
unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle
Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati
assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per
infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.
I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della
L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra
categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata
diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i
profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri
fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto
all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle
vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento
della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione
obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del D.P.R. 18
giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del
numero di vacanze nell'organico.
L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (Personale
in stato di prigionia o disperso) prevede che le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di
indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al
personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e
che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero
ai fini del trattamento di pensione.
L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni
varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del
personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1
del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione
dell’articolo 3, lettera b) della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli
minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia
l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore e le
disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece
consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio,
se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.
L’articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (Personale civile) estende al personale
civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni
contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in
materia penale di cui all’articolo 6.
Infine, il comma 1 dell’articolo 13 (Norme
di salvaguardia del personale), a salvaguardia delle aspettative del
personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia
presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie
fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal
territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso
utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2
dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del
concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano
attribuite, ai soli fini giuridici[6], la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale
ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe
occupato nella relativa graduatoria.
Con riferimento
alle altre disposizioni richiamate
dal comma 1 dell’articolo 5 del
decreto-legge in esame e di cui si prevede l’applicazione al personale che
partecipa alle missioni internazionali si segnala che:
-
l’articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 152 del
2009 prevede l’applicazione anche al personale della Guardia di finanza delle
disposizioni dell’articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001 (cfr. supra) in materia di partecipazione ai
concorsi interni per il personale in servizio con riferimento al personale
impegnato nelle missioni internazionali;
Il
comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge in esame stabilisce che per le
missioni di cui al decreto legge in esame, l’indennità
di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108/2009,
con riferimento al D.M. 13 gennaio 2003 (come modificato dal D.M. 6 giugno
2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al
personale in missione all’estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:
·
98 per cento, al personale che usufruisce di vitto
e alloggio gratuiti;
·
nella misura intera incrementata del 30 per cento,
se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
In entrambi i casi, le suddette misure
retributive vanno calcolate sulla base della diaria prevista per il Paese di
destinazione dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2003.
Tuttavia per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, il comma 3 dell’articolo 5 individua basi di riferimento per il calcolo della
diaria diverse da quanto previsto dal richiamato decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 13
gennaio 2003.
Nello specifico:
a) la diaria prevista
con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle
missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente
parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale
impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in
servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
b) la diaria prevista
con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito
delle missioni per il contrasto della pirateria;
c) la diaria prevista
con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMMGeorgia;
d) la diaria prevista
con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale
impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM
Mali e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritim e capacity building nel Corno d'Africa e
nell'Oceano indiano.
e) La diaria prevista
con riferimento alla Libia nell'ambito della missione EUBAM Lybia, per il
personale impiegato a Malta.
Il comma
4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che
partecipa alla missione Active Endeavour
nel Mediterraneo e alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (Atalanta dell'Unione europea e Ocean Shield della NATO al largo delle
coste della Somalia). A tale personale il compenso forfettario di impiego e la
retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, per il
compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione
dell’operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con
l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa e
possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120
giorni all’anno) e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti
orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell’articolo 10,
comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
In attuazione di tale disposizione, il decreto 10
dicembre 1990 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, ha fissato distinti
limiti orari individuali per il personale militare dirigente e non dirigente in
relazione alla posizione di impiego.
E’ disposto, altresì, che il compenso
forfettario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un
anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale,
pari al settanta per cento di quella spettante ai volontari di truppa in
servizio permanente.
Tale misura corrisponde alla fascia 1, la più alta,
della tabella n. 3 del DPR n. 163 del 2002 e risulta essere pari a 62 euro,
elevata a 124 euro per sabato domenica e festivi.
Il medesimo trattamento economico è previsto
anche per il personale che fa parte dei nuclei militari di protezione imbarcati
a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana, a richiesta e con
oneri a carico degli armatori, per la protezione delle navi in transito negli
spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria secondo quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
Da ultimo, nel
corso dell’esame del provvedimento al Senato, sono stati inseriti i nuovi commi
4-bis e 4-ter concernenti, rispettivamente, la permanenza minima nel grado
di capitano del ruolo speciale in servizio permanente e la dotazione organica del ruolo dei
direttori tecnici nei ruoli della Polizia di Stato.
Nello specifico, il nuovo comma 4-bis prevede, fino al 2018, la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente continua a essere di nove anni[7].
A sua volta, Il comma 4-ter, modifica la pianta organica dei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato riducendo di 16 unità il ruolo degli ingegneri e aumentando, sempre di 16 unità quello dei biologi.
Scopo della disposizione, come espressamente indicato, è quello di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, in particolare in relazione alle esigenza connesse con le missioni internazionali.
L’intervento normativo è realizzato attraverso la sostituzione della tabella relativa ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato recata dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.
Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, ha attuato l'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (di riforma della Polizia di Stato) con il quale è stata conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnica.
In particolare, l’articolo 1 del D.P.R. 337 istituisce 5 ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telematica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e psicologia e del servizio sanitario. I ruoli sono i seguenti:
§ ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;
§ ruolo dei revisori tecnici;
§ ruolo dei periti tecnici;
§ ruolo dei direttori tecnici;
§ ruolo dei dirigenti tecnici.
L’articolazione interna dei ruoli tecnici è stata riformata da D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, come segue.
Per quanto riguarda i ruoli dei direttori, si distinguono 5 ruoli:
§ ruolo degli ingegneri;
§ ruolo dei fisici;
§ ruolo dei chimici;
§ ruolo dei biologi;
§ ruolo degli psicologi.
I ruoli di si articolano nelle seguenti qualifiche:
§ direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale;
§ direttore tecnico principale;
§ direttore tecnico capo.
La dotazione organica di tutti i ruoli tecnici è recata dalla tabella A allegata al D.P.R. 337/1982 che, per quanto riguarda i direttori tecnici, prevede attualmente la copertura della sola qualifica iniziale, ossia quella di direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale, come segue:
§ ingegneri: 196 unità
§ fisici: 161 unità;
§ chimici: 30 unità;
§ biologi: 16 unità;
§ psicologi: 40 unità.
La disposizione in esame mantiene inalterato il numero complessivo di personale dei ruoli dei direttori tecnici, aumentando, come accennato, di 16 unità il ruolo dei biologi a scapito di quello degli ingegneri, ridotti dello stesso numero di unità.
La dotazione organica degli altri tre ruoli rimane la stessa.
Art.
6
(Disposizioni in materia penale)
L’articolo 6 rinvia,
per l’applicazione delle disposizioni in
materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame,
all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008[8], recante proroga
della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all’articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del
2009[9].
Analiticamente,
attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 5 del DL n. 209 del
2008, si prevede:
§
l’applicabilità al personale militare impegnato
nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista
dall’articolo 9, commi 3, 4 (lettere a,
b, c, d), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001[10];
Tale rinvio al
decreto-legge sulla missione «Enduring
Freedom» comporta, in particolare:
-
l’attribuzione della competenza
territoriale al tribunale militare di Roma;
-
la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia
colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza
aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e
violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre
tempestivamente l’arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arresto
mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici,
entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria
del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi
mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;
-
la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere.
§ che i reati commessi dallo straniero nei
territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della
giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni
commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al
Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire
unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più
diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella
militare.
L’applicazione di
tali disposizioni viene estesa anche al personale che, seppure non
organicamente inserito nelle missioni internazionali previste dal presente
provvedimento, sia eventualmente inviato in supporto alle medesime missioni per
fronteggiare imprevedibili e urgenti esigenze, anche connesse con il repentino
deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nelle diverse aree in cui sono
impiegati i contingenti militari italiani. Diversamente, per tale personale
opererebbe la disciplina ordinaria, che prevede, tra l’altro, in simili
contesti l’applicazione del codice penale militare di guerra.
Inoltre,
l’articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla
pirateria[11].
In particolare, prevede che:
-
al
Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria
previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli
ad essi connessi (ai sensi dell’art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare
o in acque territoriali straniere, accertati
nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata “Atalanta”[12] (art. 5, co. 4);
-
nei
casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona
sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i
reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di
porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità
giudiziaria, si applichi l’articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5,
comma 5);
-
l’autorità
giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l’affidamento in
custodia all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o
dell’aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 5, co. 6);
-
possano
essere autorizzati l’arresto, il fermo, il trasferimento dei “pirati” (o dei
sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate,
il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall’articolo 2, lett.
e) dell’azione comune 2008/851/PESC)
nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone “per il tempo
strettamente necessario al trasferimento” nel Paese titolare della
giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in
quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il
nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).
-
Il
comma 6-ter, con disposizione
transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al
comma 6-bis anche ai procedimenti in
corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la
trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.
Attraverso il
rinvio all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:
§
la non
punibilità del militare che nel corso delle missioni all’estero, per
necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso
della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies):
- alle direttive;
- alle regole di ingaggio;
- agli ordini legittimamente impartiti.
In tali casi opera
una scriminante, ovvero una circostanza
che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.
Si ricorda che le cause di giustificazione
sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59,
comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà
obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente
da pena.
Si ricorda peraltro che l’uso legittimo
delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale
militare di pace che, all’articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il
militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero
ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è
costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare
le armi o altro mezzo di coazione fisica».
L’applicazione
delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia
previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso
della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:
-
stabiliti dalla legge;
-
stabiliti dalle direttive;
-
stabiliti dalle regole di ingaggio;
-
stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;
-
imposti dalla necessità delle operazioni militari.
La disposizione richiama sostanzialmente
l’art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato come Eccesso colposo), che già stabilisce che
«quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle
armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si
eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del
superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le
disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge
come reato colposo»[13].
Si ricorda, inoltre, che in base all’art. 42
del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge
come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto
preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L’art. 43 del
codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l’intenzione –
quando «l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a
causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline».
Art.
7
(Disposizioni in materia contabile)
L'articolo 7 reca disposizioni
in materia contabile.
Nello specifico, il comma 1
dispone l’applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste
dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.
Il comma 1 dell’articolo 5 del D.L. n. 152 del
2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri
e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per
esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e
urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni
di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza
per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di
provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti
sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e
forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di
opere infrastrutturali o all’acquisizione di specifici apparati (di
comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il
limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse
finanziarie stanziate per le missioni internazionali.
Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la
deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007,
per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche
all'impiego del personale nelle missioni internazionali.
L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le
amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la
Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro
straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine
assegnate per l’anno finanziario 2007.
Il successivo comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni
internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione
di una somma pari alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4,
8 e 9 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, recante la
copertura finanziaria del provvedimento.
Art. 8
(Iniziative di cooperazione allo
sviluppo)
Il comma 1
autorizza dal 1º gennaio al 30 giugno
2014 la spesa di 34.700.000 euro ad integrazione degli
stanziamenti della legge 26 febbraio 1987, n. 49, quali determinati dalla
tabella C della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147): lo stanziamento
è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile
in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan e
Sud Sudan, e, in relazione
all’assistenza ai rifugiati – incidentale aggiunta durante l’esame al Senato
-, nei paesi ad essi limitrofi.
Il Senato ha
inoltre aggiunto al comma 1 tre periodi, in base ai quali, con gli stanziamenti del comma
1, verrà posto particolare riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati
alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei
loro diritti e all’occupazione femminile; come anche alla tutela e promozione
dei diritti dei minori. Detti interventi saranno intrapresi in coerenza con il
quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in
particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio dell’ONU).
Si ricorda che la legge di stabilità 2014, alla tabella C, ha previsto
per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987, lo stanziamento di
180.818.000 euro per il 2014.
In relazione alla iniziative per lo sviluppo dell’Afghanistan, la
relazione illustrativa segnala che i finanziamenti richiesti per il primo
semestre 2014 sono indirizzati a dare seguito agli impegni di mantenimento del
livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall'Italia nelle conferenze
internazionali di Bonn e Tokyo. I settori prioritari indicati dall'Accordo di
partenariato italo-afghano firmato nel gennaio 2012, la cui autorizzazione alla
ratifica è intervenuta con la legge 29 novembre 2012, n.
239, attengono prioritariamente alla governance/rule
of Law, alle infrastrutture ed allo sviluppo rurale nonché ad ambiti
trasversali come il miglioramento della condizione femminile, la sanità e la
protezione del patrimonio culturale. Il mantenimento degli impegni della
comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è infatti un elemento
centrale del Mutual Accountability
Framework concordato alla conferenza di Tokyo del luglio 2012 e delle
prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro della
missione ISAF.
Con riferimento all'Iraq, secondo la relazione illustrativa
l'aiuto si concentrerà su azioni di capacity
building di supporto alle autorità irachene nel settore della
valorizzazione del patrimonio culturale, nel settore agricolo, nel settore
sanitario (monitoraggio epidemiologico), nonché nel settore finanziario e
fiscale attraverso l'assistenza tecnica al Ministero delle finanze iracheno.
Per quanto riguarda le attività di cooperazione allo sviluppo in Siria,
la relazione illustrativa, richiamando la posizione italiana al G20 di San
Pietroburgo, sottolinea l'impegno per l'aiuto alle popolazioni in fuga dal
conflitto - che dovrà tenere conto del carattere regionale della crisi che
coinvolge anche i Paesi limitrofi - e ricorda una serie di impegni a favore
degli interventi di emergenza che comprendono, tra l'altro, il contributo al Syria Recovery Trust Fund (SRTF)
tedesco-emiratino ed il finanziamento di
iniziative in corso nel settore della ricostruzione e riabilitazione dei
servizi di base in Siria, in collaborazione con la Assistance Coordination Unit
(ACU) della National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Force. Per
quanto concerne gli interventi di emergenza si
prevede il finanziamento di iniziative,
anche con il concorso di ONG italiane, nei settori materno infantile,
della sicurezza alimentare, dell’assistenza ai rifugiati, della protezione, del
rafforzamento dei servizi di base, dell’educazione, nonché la partecipazione
alle iniziative delle Agenzie ONU attive sul canale umanitario.
Inoltre, nel corso del primo semestre 2014 si
intende continuare l'azione a sostegno della stabilizzazione e dello sviluppo
in: Libia e Somalia, ove la relazione sottolinea la necessità di
contemporanee azioni di aiuto d'emergenza e di capacity building; Mali, tramite
il contributo agli organismi internazionali che operano nel quadro degli
Appelli ONU per il Sahel, anche nella prospettiva di una piena operatività
dell’istituendo fondo prospettato dal Presidente Prodi nel quadro della
strategia integrata per il Sahel; Sudan, tramite l’erogazione di un contributo all'United Nations
Population Fund (UNFPA) per la
protezione delle donne e dei bambini nei campi rifugiati, il sostegno al
programma sanitario UE, il finanziamento di attività nei settori idrico e
sanitario da realizzare con il concorso di ONG, nonché attività di assistenza a
favore delle popolazioni del Darfur; Sud
Sudan, per il quale la relazione cita una serie molteplice di interventi
tra cui il sostegno alle istituzioni e il contributo ad UNICEF per programmi
educativi; Pakistan, ove l'aiuto si orienterà prevalentemente ad azioni
di capacity building per lo sviluppo
delle zone rurali e la protezione delle minoranze; Myanmar, anche in
questo caso con attenzione allo sviluppo rurale.
Il comma 2 autorizza, sempre nella prima
metà del 2014, la spesa di 700.000 euro nell'ambito delle attività di
sminamento umanitario previste dalla legge
7 marzo 2001, n. 58, (recante Istituzione
del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati
bellici esplosivi).
La relazione finanziaria per le attività di competenza del Ministero
degli affari esteri specifica che le aree destinatarie saranno principalmente
Sudan, Sud Sudan, Afghanistan e Somalia, per le seguenti finalità:
a)
campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e riduzione
del rischio;
b)
censimento, mappatura, demarcazione e bonifica dei campi minati;
c)
assistenza alle vittime (compresa rieducazione psico fisica e loro
reintegrazione socio economica);
d)
ricostruzione e sviluppo delle comunità;
e)
sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo
sminamento;
f)
formazione di operatori locali.
Si ricorda che l'art. 5, comma 4 del DL n. 114/2013 – il precedente
decreto-legge di proroga della partecipazione italiana alle missioni
internazionali - ha autorizzato, tra l'altro, la spesa, per il periodo 1°
ottobre-31 dicembre 2013, di 750.000 euro, per gli interventi previsti dalla
legge 7 marzo 2001, n. 58, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario,
già finanziati in precedenza con interventi legislativi di contenuto analogo a
quello in esame.
Art. 9
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace
e di stabilizzazione)
Il comma
1 dell’articolo in commento, prevede una spesa complessiva di 1.110.160 euro, nel primo semestre 2014,
destinata agli interventi a sostegno della stabilizzazione in paesi in
situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto.
La relazione tecnica prevede principalmente i
seguenti interventi:
a) iniziative
riguardanti la Libia (553.855 euro), tra le quali il potenziamento nella
gestione dei flussi migratori misti (300.697 euro), l'organizzazione di una
Conferenza internazionale sulla Libia a Roma (102.844 euro), il sostegno al
dialogo e alla riconciliazione nazionale (100.024 euro), un seminario sulla
condizione delle donne (50.290 euro);
b) interventi
per la Siria (207.782 euro), tra cui una conferenza del core group Amici della Siria a Roma
(100.996 euro) e un progetto per la riconciliazione nazionale e l’institution building (106.786 euro);
c) interventi
per il Libano (100.996 euro), relativi all'organizzazione di una Conferenza
ministeriale a Roma dell'ISG - International
Support Group - e di potenziali donatori per il Libano;
d) spese di
personale (99.527 euro) relative
agli interventi di cui alle lettere a), b) e c);
e) contributi
(148.000 euro) per campagne archeologiche e conservazione dei beni culturali.
Il comma
2 integra di 2.000.000,
relativamente all’arco temporale che va dal
1° gennaio al 30 giugno 2014, gli stanziamenti già assegnati per
l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180[14], per la realizzazione degli interventi e delle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza.
Gli interventi sono destinati ai Paesi dell’Africa subsahariana e dell'America
centrale.
Come specificato dalla relazione tecnica, i
finanziamenti sono principalmente destinati alla stabilizzazione in Somalia e
al Corno d'Africa, alla ricostruzione e al rafforzamento della sicurezza in
Mali e al superamento della crisi nella Repubblica Centrafricana.
La relazione tecnica prevede la possibile
destinazione di una quota dello stanziamento anche in America Centrale, a
rafforzare le iniziative di successo del nostro Paese per il consolidamento
della sicurezza in loco.
Il comma
3 destina, per il primo semestre 2014, 800.000 euro alla
partecipazione italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO,
nonché alla partecipazione all'UN Staff
college di Torino, all'Unione del Mediterraneo e al segretariato della IAI
(Iniziativa adriatico-ionica).
Lo Staff
College del Sistema delle Nazioni Unite (UNSSC) è un centro di formazione
per il personale delle Nazioni Unite, con sede a Torino e personalità giuridica
propria dal 2002.
Lo Staff
College ha l’obiettivo di promuovere
l’apprendimento, ed in particolare una cultura di tipo manageriale, nell’ambito
del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un’attività di formazione dei
funzionari internazionali. I principali contributi allo Staff College – che deve provvedere autonomamente al reperimento
delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle sue attività
istituzionali - provengono in massima parte dalle Nazioni Unite (500 mila
dollari l’anno) e da governi e fondazioni;
l’Italia ha già erogato in passato contributi finanziari di carattere
straordinario, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006
(legge 30 dicembre 2004, n. 317) e 2007, 2008 e 2009 (legge 19 dicembre 2007,
n. 256), 250 mila euro per l’anno 2011
(D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130), e 250.000 euro per l'anno 2012 (D.L. 29 dicembre 2011, n.
215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13). Da
ultimo il DL n. 227 /2012 ha autorizzato, per il periodo 1° gennaio-30
settembre 2013, un contributo volontario di 500.000 euro.
Il Segretariato dell'Unione per il Mediterraneo è
stato istituito da 43 Capi di Stato e di Governo dell'areo euro-mediterranea il
13 luglio 2008. Essa riunisce quindi i Paesi membri dell'Unione europea e i
Paesi dell'area mediterranea.
Un contributo al funzionamento dell’Unione per il
Mediterraneo è stato autorizzato dal D.L. n. 227/2012, art. 6, comma 1, che
autorizzava anche interventi a sostegno
della ricostruzione e stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità,
conflitto o post-conflitto, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2013.
L'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), nata nel 2000
e che ha sede ad Ancona, si propone di rafforzare la cooperazione regionale tra
le due sponde adriatiche al fine di promuovere la sicurezza e la stabilità
della regione, così come la tutela del bacino adriatico-ionico. Della IAI fanno
parte, oltre all’Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia,
Montenegro, Serbia e Slovenia.
Da ultimo, l'art. 6, comma 7 del DL 114/2013 ha autorizzato, per il
quarto trimestre 2013, la spesa di 1.150.000 euro per la partecipazione
italiana alla Fondazione Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI).
Con riferimento ai Fondi fiduciari, la relazione
tecnica per gli interventi di competenza del MAE, ricorda i seguenti fondi cui
l'Italia partecipa:
·
Fondo fiduciario NATO destinato al sostegno dell’esercito afghano;
·
Fondo fiduciario del Dipartimento per gli Affari Politici dell’ONU;
·
Fondo fiduciari del Gruppo di contatto per la lotta alla pirateria a
largo delle coste somale, istituito presso le Nazioni Unite;
·
Fondo Fiduciario del NATO – Russia Council (NRC) per la distruzione di
munizioni in eccedenza a Kaliningrad;
·
Meccanismo di Supporto Finanziario della NATO per l’attuazione della Risoluzione del Consiglio
di Sicurezza dell’ONU 1325 del 31 ottobre 2000 su donne, pace e sicurezza e delle successive
Risoluzioni collegate.
Riguardo ai fondi fiduciari della NATO, si ricorda
altresì che l'art. 6, comma 4 del citato DL n. 114/2013 ha autorizzato, dal 1°
ottobre al 31 dicembre 2013, la spesa di 600.000 euro “per assicurare la
partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al
sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council,
destinato al settore elicotteristico, al fondo fiduciario NATO-Serbia IV per la
distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza ed esplosivi e al fondo
fiduciario NATO-Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici
pericolosi.”
Il comma
4 autorizza la spesa di 2.618.406,
per il primo semestre 2014, per la partecipazione alle iniziative
dell’Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali
in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell’Organizzazione per
la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)
e di altre organizzazioni internazionali.
La relazione tecnica per i profili di interesse del
MAE, segnala che sono destinati 570.800 euro per la partecipazione dell'Italia
alle operazioni di diplomazia preventiva e ai progetti OSCE. Per la
partecipazione alle iniziative PESD-PSDC la spesa prevista è di 2.047.606.
Si ricorda che l'art. 6, comma 5 del DL n. 227/2012
ha autorizzato, per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2013, la spesa di
3.039.323 per la partecipazione italiana alle iniziative della Politica estera
e di sicurezza comune (PESC), della Politica di sicurezza e difesa comune
(PSDC) e di altre organizzazioni internazionali finalizzate alla gestione
civile delle crisi internazionali. Il comma 3 del medesimo articolo ha autorizzato
altresì una spesa di 570.800 euro, per il medesimo periodo, per assicurare la
partecipazione dell’Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili
di peace keeping e di diplomazia
preventiva ed ai progetti di cooperazione promossi dall’OSCE. Con riferimento
alle sole operazioni dell’OSCE il successivo DL 114/2013 (art. 6, comma 5) ha
stanziato 151.600 euro per l’ultimo trimestre del 2013.
Il comma
5 autorizza una spesa, dal 1°
gennaio al 30 giugno 2014, di 12.742.128
euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di
sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero,
nei territori ad alto rischio.
Gli interventi operativi di emergenza sono
concentrati, secondo la relazione tecnica più volte richiamata, in Iraq
(4.170.945), Afghanistan (3.594.695), Libano (709.718), Libia (1.658.891),
Yemen (868.195), Pakistan (267.498), Egitto (414.995); Repubblica democratica
del Congo (193.098), Territori Palestinesi (Gerusalemme, 187.498) e Arabia
Saudita (376.595).
Si ricorda che l'art. 6, comma 10 del DL n.
227/2012 aveva previsto per le medesime finalità una spesa, dal periodo 1°
gennaio al 30 settembre 2013, di 16.257.366 euro. Per l’ultimo trimestre del
2013 il DL 114/2013, al comma 8 dell’art. 6, ha previsto la spesa di 4.288.027
euro.
Il comma
6 autorizza la spesa, nel primo
semestre del 2014, di 11.500.000 euro per il finanziamento del fondo da
ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e
passiva ("anche informatica" secondo
la modifica recata dall'articolo 10, comma 3, del presente decreto-legge),
delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli
istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Tale fondo è stato istituito dalla
legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), articolo 3,
comma 159. A tale proposito, la relazione tecnica cita diverse sedi a più alto
rischio richiamando alcuni attacchi avvenuti nel corso del 2013, in particolare
l'attentato al console Generale di Bengasi e l'attentato a Tripoli che ha visto l'esplosione di
un'autobomba e l'irruzione di miliziani in alloggi del personale. Tale
finanziamento, secondo la disposizione in esame, è finalizzato anche alla
sistemazione del personale in alloggi provvisori per ragioni di sicurezza.
Il comma
7 prevede lo stanziamento di 1.369.262
euro per l'invio in missione o in
viaggio di congedo del personale del Ministero degli affari esteri in (o da) aree di crisi, ovvero per la
partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione
delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di
funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di
personale del MAE inviato in località ove non operi una rappresentanza
diplomatica o consolare (la relazione tecnica cita in particolare il Kurdistan
e Gaziantep). Anche il presente comma si applica nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2014.
Il
Senato ha aggiunto al comma 7 un periodo, in base al quale il trattamento economico e le
spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al comma 7 sono resi
pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla
protezione dei dati personali.
Anche con riferimento alla presente disposizione,
la relazione tecnica per i profili di interesse del MAE assicura il
finanziamento di personale del Ministero presso le sedi in Afghanistan, Iraq,
Libia , Pakistan, Yemen e Somalia.
Il comma
8 fissa le somme, per il 2014 e il 2015, relative alla partecipazione
dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier Generale della NATO a Bruxelles,
autorizzata dalla legge 1° agosto 2002, n. 182[15]. A tal fine sono prevede lo stanziamento di 11.647.276 euro per il 2014 e 34.665.051
euro per il 2015. A copertura di tali oneri sono utilizzati pressoché
interamente gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri del
fondo speciale di conto capitale stabiliti dalla tabella B della legge di
stabilità.
Si segnala che l'accantonamento complessivo per il
MAE fissato dalla tabella B della legge di stabilità n. 147 del 2013, risulta
pari a circa 12,1 milioni per il 2014 e 34,7 milioni per il 2015.
La relazione tecnica specifica che i lavori di
ristrutturazione sono iniziati, in ritardo, nell’ottobre 2010. Scontati gli
effetti di precedenti provvedimenti fino al 2012, le somme residue da
corrispondere da parte dell’Italia ammontano a 58,13 milioni di euro, dei quali
11,8 milioni per il 2013 autorizzati dal citato DL 227/2012, e i rimanenti dal
provvedimento in esame.
Il comma
9 autorizza le attività connesse alla risoluzione del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013 e le conseguenti
decisioni dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)/
OPCW relative alla distruzione
dell’arsenale chimico siriano. A tali attività si provvede con le risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi oneri per la finanza pubblica.
In particolare, il paragrafo 10 della
Risoluzione impegna gli Stati membri a fornire supporto di personale, tecnico,
informativo, logistico e finanziario per l'eliminazione dell'arsenale chimico
siriano da parte dell'OPAC. A tale scopo, il medesimo paragrafo 10, autorizza
gli Stati membri ad acquisire, trasportare e distruggere il materiale
identificato dal Direttore generale dell'OPAC.
La relazione illustrativa del provvedimento
in esame specifica che le azioni necessarie per la distruzione dell'arsenale
chimico siriano di cui al presente comma sono condotte "anche in eventuale
deroga alle disposizioni della legge n. 496/1995", nella misura in cui esse
sono strettamente necessarie alla sicurezza e alla pace internazionali.
Tali attività sono conformi agli impegni assunti dalla Comunità internazionale e illustrati dal Ministro degli affari esteri nella seduta delle Commissioni riunite affari esteri del Senato e della Camera nella seduta del 13 dicembre 2013, nonché dai Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e trasporti e dal direttore generale dell'OPAC, Ambasciatore Ahmet Uzumcu, nella seduta delle Commissioni riunite affari esteri e difesa del Senato e della Camera del 16 gennaio 2014. Nel corso di quest'ultima seduta, i Ministri auditi hanno confermato l'operazione di trasbordo nel porto di Gioia Tauro degli agenti chimici siriani dalle navi danese e norvegese in partenza dalla Siria alla nave americana Mv Cape Ray – trasbordo che non è ancora avvenuto, in ragione dei ritardi del regime siriano nella consegna delle sostanze chimiche. Contro tali lungaggini, sulle quali la nuova riunione del Consiglio esecutivo dell’OPAC farà il punto il 4 marzo, hanno protestato soprattutto gli Stati Uniti, ammonendo la Siria a rispettare i deliberati del Consiglio di sicurezza.
Relativamente al comma 9 dell'articolo in commento, l'art. 6, comma 1 del precedente DL n. 114/2013 autorizzava una spesa complessiva di 4.160.000 euro, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, destinata agli interventi a sostegno della ricostruzione e stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto, di cui - secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica a quel provvedimento - 4.000.000 destinati all’OPAC/OPCW (l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) per la messa in sicurezza e l’eliminazione del programma chimico siriano.
Si segnala infine che la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, è stata ratificata e resa esecutiva con legge 18 novembre 1995, n. 496.
Art.
10
(Regime degli interventi)
Il comma
1 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti
temporali di cui ai precedenti articoli 8 e 9 si applica la disciplina prevista
da alcune disposizioni (con validità dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2013)
del citato decreto-legge 28 dicembre 1012, n. 227, nonché di alcune
disposizioni del precedente provvedimento di proroga delle missioni
internazionali, ovvero il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114 (con validità
dal 1º ottobre al 31 dicembre 2013).
Si tratta in particolare:
A.
dell'articolo 6, commi 11, 12, e 13 del D.L. n. 227
del 2012, relativi a: spese per il personale MAE che partecipa a missioni di
gestioni crisi (comprese missioni PESD), agli Uffici dei rappresentanti
speciali dell’UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan,
Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero
manifestarsi nel corso del periodo (comma 11); spese per la sicurezza delle sedi
diplomatiche e consolari (comma 12); spese per l'invio in missione di personale
del MAE in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di
viaggio per congedo in Italia, nonché spese per l’invio in missione di un
funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza italiana in
Kurdistan (comma 13);
B.
dell'articolo 5, commi 1, 2 e 6, nonché
dell'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013, relativi a: spesa per
iniziative di cooperazione allo sviluppo (art. 5, comma 1); spesa per personale
a Herat e in Somalia (art. 5, comma 2); spese di vitto e alloggio per il
personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione
(art. 5, comma 6); disposizioni relative al regime degli interventi (art. 7,
comma 1).
In particolare, il richiamato articolo 7, comma 1,
del D.L. n. 114 del 2013 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le
finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 5 e 6 (del medesimo
D.L. 114/2013) si applica la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2,
4, 5, 6 e 10 del decreto-legge 28 dicembre 1012, n. 227. L’art. 7, comma 1, del
D.L. n. 114 del 2013 prevede altresì la non applicazione, alle iniziative di
cooperazione disciplinate agli artt. 5 e 6 del medesimo D.L., di alcune disposizioni
di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
Si descrive qui di seguito brevemente il contenuto
dei suddetti riferimenti normativi.
Il comma 1, art. 7 del D.L. 227/2012 autorizza il Ministero degli Affari
esteri, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti
temporali posti dagli articoli 5 e 6 (del D.L. 227/2012), a ricorrere ad acquisti e lavori in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato,
ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che
materiali.
Il comma 2
disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale - quale
individuato dall'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in
breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L'indennità è
calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D.
n. 941/1926 in riferimento all'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e
Oman.
Si ricorda che l'art. 16
della legge n. 49 del 1987 individua le diverse figure professionali
costitutive del personale della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, che risultano essere: personale del Ministero degli Affari esteri;
non più di 7 magistrati ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato;
esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato; personale
dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non
economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai
limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali; non
più di 30 funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da
organismi internazionali e con contratto di diritto privato. La disciplina dei
contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16 della legge
49/1987 è regolata dal DM 29 novembre 2011, n. 223.
Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo II -
ovvero le iniziative di cooperazione allo sviluppo, il sostegno ai processi di
ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
- ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due
distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge
10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) - recante
interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con
modificazioni dalla legge n. 219/2013.
L'art. 57 del D. lgs. n. 163/2006 riguarda negli
appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara: il comma 6, in particolare, prevede che, ove possibile, la stazione
appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono
nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante
avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni,
previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7
dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi
ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli
eventualmente in tal modo sottoscritti.
Più complesso appare il
rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché
tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti
normativi. Comunque, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il
quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26
febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 10 luglio 1996, n. 347[16], convertito con
modificazioni dalla legge 426/1996).
Lo stesso comma 1
dell'articolo 3 del D.L. n. 165/2003
dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella
legge 6 febbraio 1992, n. 180[17], anche relativamente
all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei
contratti, nonché all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti
dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.
Al riguardo si rammenta che
la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi
sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso
l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e
ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di
rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con
decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle
competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente.
In circostanze particolari,
tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non
compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli
affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative
effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti
un rendiconto. E’ inoltre stabilito che le somme per le attività di
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non
impegnate in ciascun anno. possano esserlo nell'anno successivo.
Il comma 5 dell'art. 3 del
D.L. n. 165/2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79[18], agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge
medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è
necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.
L'articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n.
79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo
articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici
di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di
lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti
attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma
1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti
erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative,
interventi, programmi ed attività nel settore delIa cooperazione allo sviluppo,
in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee
ai sensi dell'articolo 28 delIa legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Il comma 2 dell'art. 4 del
D.L. n. 165/2003 autorizza il Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di
personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001[19], posto in posizione di
comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui
all'articolo 30, comma 1, del richiamato D. lgs. n. 165 - si ricorda che l'art.
30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si
segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n.
165, ha subito poi una modifica ad opera delIa legge di semplificazione 2005
(legge n. 246/2005), con l'introduzione dell'istituto delia cessione del
contratto di lavoro, per essere poi integralmente sostituito dall'art. 49 della
legge n. 150 del 2009[20].
Il comma
5 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 5
e 6 del decreto-legge 227/2012 dal regime restrittivo di cui all'art. 60, comma
15, del decreto-legge n. 112 del 2008[21] e dalle disposizioni dell'art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010[22], prevedendo al contempo che agli effetti derivanti da tale
disapplicazione si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui ai
medesimi articoli 5 e 6.
Si ricorda che l'art. 60,
comma 1 del D.L. n. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni
delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero,
secondo gli importi in elenco 1 allegato allo stesso D.L. 112/2008. L'art. 60,
comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti delIa
sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad
un dodicesimo delIa spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A
tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni
e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in
dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle
entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per
obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai
limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.
L' art. 6, comma 14, del
decreto legge n. 78/2010 prevede che a decorrere dal 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l'esercizio di autovetture.
Il comma
6 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire,
sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di
consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla
pubblica amministrazione, per le finalità di cui agli articoli 5 e 6.
Le disposizioni cui si
intende derogare sono contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 citato,
all'articolo 6, comma 7, che limita, a partire dal 2011, la spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni al
20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009, e all'articolo 9, comma 28;
nell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10 per cento dei compensi per
incarichi di consulenza rispetto a quelli alla data del 30 settembre 2005;
nell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che
stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2009, la quota di spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, passi dal 40 per cento al 30 per cento di quella sostenuta
nell'anno 2004; nell'articolo 7, commi 6 e 6-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che disciplinano, a determinate condizioni e con procedure trasparenti, il
conferimento di particolari incarichi ad esperti in possesso di comprovate
qualifiche, con contratti individuali di lavoro autonomo, nei casi ove le
amministrazioni pubbliche non siano in grado di far fronte con il personale di
servizio alle esigenze che si presentino; nell'articolo 36, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Lo stesso comma stabilisce
che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero, qualora
il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le
professionalità richieste, a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi.
Il comma 10 sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro,
effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui
all'articolo 5, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136[23], in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il
comma 2 dell’articolo 10 in esame
contiene una norma di salvaguardia oltre la scadenza (31 dicembre 2013) del
precedente D.L. (n. 114 del 2013) di proroga delle missioni internazionali,
convalidando gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già
effettuate dal 1° gennaio 2014 e fino all'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge in esame, che siano conformi alla disciplina
contenuta nel decreto-legge in esame.
Si
osserva che la formulazione del testo, per un probabile refuso, parla di
prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013.
Art.
11
(Copertura finanziaria)
L’articolo 11 reca la norma di copertura
finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizioni del decreto-legge in
commento, ovvero dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, escluso il comma 8
(partecipazione alla ristrutturazione del Quartier generale della NATo a
Bruxelles), pari complessivamente a euro 619.079.091 per l’anno 2014.
Tale importo è
reperito mediante le seguenti coperture:
a) quanto ad euro 613.978.095 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo missioni di cui all'articolo 1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e
integrazioni;
b) quanto ad euro 5.100.996 mediante riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo
per le missioni internazionali di pace all’interno dello stato di previsione
del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004).
Il comma 5
dell’articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha
disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320
milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di
euro per gli anni dal 2016 al 2020.
Successivamente, il comma 27 dell’art. 1 della
legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per
il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per
il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della
partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.
L’anno successivo il comma 18 dell’art. 33 della
legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per
il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per
il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della
partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012.
Tuttavia, il comma 1 dell’art. 30
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con
modificazioni dalla legge 22dicembre2011,
n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di
stabilità per il triennio 2012-2014, opera un’ulteriore proroga, fino al 31
dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui
l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella
misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il
finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti,
nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del
31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l’importo di 1.400 milioni di
euro.
Da ultimo, l’art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. spending review) ha disposto ai fini della proroga per l’anno 2013 della partecipazione italiana a
missioni internazionali, l'incremento della
dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.
Il D.L. n. 227/2012 di proroga missioni aveva valutato l'onere
complessivo delle missioni per i primi nove mesi del 2013 in 935.471.703 euro:
tale importo è stato reperito mediante corrispondente riduzione della dotazione
del fondo missioni. L’onere complessivo per gli ultimi 3 mesi del 2013
derivante dall’attuazione del D.L. n. 114/2013 è valutato in 265.801.614 euro.
Si ricorda infine che nelle
previsioni iniziali di bilancio per il 2014 nello stato di previsione del MEF
sul cap. 3004[24] - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace, erano
appostati per il 2013 fondi pari a 1.318,7 milioni di euro. A seguito della
nota di variazione risultano appostati euro 615.318.772.
Relativamente alla
copertura di cui alla lettera b) la relazione tecnica evidenzia che le attività
di cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 6 sono attuative di impegni
internazionali assunti dall’Italia, tra i quali quello assunto dal Presidente
del Consiglio in occasione del G20 di San Pietroburgo, volto ad assicurare
aiuti per 50 milioni di dollari per l’emergenza umanitaria derivante dalla
crisi siriana. Tale impegno è stato finora solo parzialmente onorato, in
considerazione delle esigue risorse disponibili. Si rende quindi necessario
attingere all’accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri indicato
nella Tabella A allegata alla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).
Ai sensi
dell’articolo 11 il decreto legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PROROGA
DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI
RAFFRONTO
DEI FINANZIAMENTI DISPOSTI NEL CORSO DELLA XVII LEGISLATURA
Con gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 16 gennaio 2014 n. 2 (A.C. 2149) in esame, approvato dal Senato nel corso della seduta del 27 febbraio (A.S. 1248) si provvede al finanziamento delle missioni internazionali delle Forze Armate e di Polizia per il primo semestre del 2014 (1° gennaio – 30 giugno).
Come è noto, il
precedente decreto di proroga delle missioni internazionali (decreto-legge 10
ottobre 2013, n. 114 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre
2013, n. 135) aveva disposto (articolo 1)
la proroga con riferimento all’ultimo
trimestre 2013 (1° ottobre – 31 dicembre).
Nella tabella sottostante vengono riportati, per ciascuna missione, gli importi ascritti per l’ultimo trimestre 2013 (colonne contrassegnate dalla lettera A), gli importi che il provvedimento in esame prevede per il primo semestre 2014 (lettera B) e la differenza – riparametrata ed in percentuale – tra i due stanziamenti (il segno meno indica finanziamento inferiore). Le ultime due colonne riportano la consistenza numerica del personale militare dispiegato in ciascuna missione.
(euro)
|
MISSIONE |
FINANZIAMENTI |
MILITARI IN TEATRO |
|||||
|
2013 QUARTO TRIMESTRE (1° ottobre-31 dicembre) A |
2014 PRIMO SEMESTRE (1° gennaio-30 giugno) B |
Differenza % A-B |
2013 quarto trimestre |
2014 primo semestre |
|||
DL 14/2013 |
art. (co.) |
A.C. 2149 |
art.
(co.) |
|
|
|
||
EUROPA EUROPA |
BALCANI (MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan in Kosovo,
Joint Enterprise) |
22.447.777 |
art.1 (co.3) |
40.761.553 |
art.1
(co.1) |
-9,21 |
565 |
555 |
Bosnia Erzegovina ALTHEA -
IPU |
75.320 |
art.1 (co.4) |
136.667 |
art.1
(co.2) |
-9,28 |
5 |
5 |
|
ALBANIA e BALCANI Forze di
Polizia |
1.346.502 |
art.1 (co.17) |
2.955.665 |
art.1
(co.3) |
9,75 |
45 |
59 (a) |
|
EULEX Kosovo (Polizia di Stato) |
373.640 |
art.1 (co.18) |
721.660 |
art.1
(co.4) |
-3,43 |
30 |
26 |
|
UNMIK Kosovo (Polizia di Stato) |
16.070 |
art.1 (co.18) |
61.490 |
art.1
(co.4) |
91,32 |
1 |
2 |
|
UNIFICYP Cipro |
66.961 |
art.1 (co.9) |
131.738 |
art.1
(co.5) |
-1,63 |
4 |
4 |
|
Active Endeavour
Mediterraneo |
5.090.340 |
art.1 (co.5) |
8.722.998 |
art.1
(co.6) |
-14,32 |
347 |
547 |
|
ASIA |
ISAF - EUPOL Afghanistan |
124.536.000 |
art.1 (co.1) |
235.156.497 |
art.2
(co.1) |
-5,59 |
2.900 |
2.250 |
Personale militare Emirati
Arabi, Barhein, Qatar, Tampa (supporto missioni Afghanistan) |
5.509.576 |
art.1 (co.11) |
9.056.445 |
art.2
(co.2) |
-17,81 |
95 |
95 |
|
CROCE ROSSA ITALIANA Corpo militare volontario,
Corpo infermiere volontarie supporto missioni Afghanistan ed Emirati Arabi
Uniti |
265.442 |
art.1 (co.23) |
352.579 |
art.2
(co.3) |
-33,59 |
7 |
7 |
|
UNIFIL, MTF Libano |
40.237.496 |
art.1 (co.2) |
81.523.934 |
art.2
(co.4) |
1,30 |
1.100 |
1.100 |
|
TIPH 2 Hebron |
285.997 |
art.1 (co.6) |
1.216.652 |
art.2
(co.5) |
112,70 |
13 |
15 |
|
EUBAM Rafah |
30.550 |
art.1 (co.7) |
60.105 |
art.2
(co.6) |
-1,63 |
1 |
1 |
|
EUPOL COPPS Palestina |
33.220 |
art.1 (co.19) |
63.240 |
art.2
(co.7) |
-4,82 |
2 |
2 |
|
EUMM Georgia |
96.139 |
art.1 (co.14) |
185.495 |
art.2
(co.8) |
-3,53 |
4 |
4 |
|
AFRICA |
EUBAM Libya |
2.547.405 |
art.1 (co.13) |
5.118.845 |
art.3
(co.1) |
0,47 |
100 |
100 |
EUBAM Libya (Polizia di Stato) |
91.430 |
art.1 (co.20) |
132.380 |
art.3
(co.2) |
-27,61 |
4 |
3 |
|
LIBIA (Guardia di
Finanza) |
2.895.192 |
art.1 (co.21) |
3.604.700 |
art.3
(co.3) |
-37,75 |
30 |
30 |
|
Atalanta (UE)
Ocean Shield (NATO) |
11.424.069 |
art.1 (co.10) |
25.124.097 |
art.3
(co.4) |
9,96 |
247 |
622 |
|
EUTM Somalia EUCAP Nestor Corno d'Africa Oceano Indiano |
3.689.030 |
art.1 (co.12) |
7.062.139 |
art.3
(co.5) |
-4,28 |
155 |
148 |
|
MINUSMA EUCAP Sahel
Niger EUTM Mali |
726.003 |
art.1 (co.16) |
1.337.010 |
art.3
(co.6) |
-7,92 |
27 |
27 |
|
esigenze generali connes-se alle missioni |
Contratti di assicurazione
e trasporto. Realizzazione infrastrutture |
143.749.492 |
DL.227/2012, art. 1 co.18 (b) |
117.163.246 |
art.4
(co.1) |
-18,49 |
|
|
AISE (Agenzia
informazioni e sicurezza esterna) |
4.000.000 |
art.1 (co.22) |
7.000.000 |
art.4
(co.2) |
-12,50 |
|
|
|
CIMIC Interventi
urgenti in Afghanistan,Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia, Somalia |
6.559.400 (c) |
DL 27/2012, art. 1 co.19 |
3.085.000 (d) |
art.4
(co.3) |
-5,94 |
|
|
|
Cessione veicoli,
vestiario ed equipaggiamento alle Forze armate Somale |
|
|
805.000 |
art.4
(co.4, lett. a) |
|
|
|
(a) La
relazione tecnica che correda l’A.S. 1248 precisa trattarsi delle seguenti
unità di personale: 3 unità specializzate appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri ed al Corpo della
Guardia di Finanza; 22 unità appartenenti alla Polizia di Stato,
all’Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza; 24 operatori appartenenti
al Corpo della Guardia di Finanza per i nuclei di frontiera marittima in
Albania; 10 operatori appartenenti al Corpo della Guardia di
Finanza per i servizi aerei in Albania.
(b) Il
finanziamento di 143.749.492 disposto dalla norma richiamata in
tabella si riferiva all’intero anno
2013.
(c)
L'importo rappresenta l’unico stanziamento
disposto per l'intero anno 2013, giuridicamente autorizzato per il periodo 1°
gennaio-30 settembre, dall’articolo 1, comma 19 del D.L. 227/2012; il
D.L.114/2013 (proroga delle missioni internazionali per l’ultimo trimestre
2013) non fa cenno a tale voce di spesa.
(d)
La norma (art. 4, co. 3 del provvedimento in
esame) precisa i limiti di spesa autorizzati per ciascuna delle missioni
previste, come di seguito riportato:
-
Afghanistan euro
1.200.000
-
Libano euro 1.600.000
-
Balcani euro 20.000
-
Corno d’Africa euro
65.000
-
Libia euro
100.000
-
Somalia euro
100.000
TOTALE euro
3.085.000
[1] Report of the Secretary General on the situation in the Sahel
region, 14 june 2013, S/2013/354, par. 4.
[2] Emendamento 3.301 D'ALI', ORRU' approvato nel corso della seduta del Senato del 27 febbraio.
[3]
D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30
luglio 2010, n. 122, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché' interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale".
[4] Recante "Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali". Questo provvedimento è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 489, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
[5] Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.
[7] Cfr. emendamento Vattuone 5.1, approvato nel corso della seduta del 27 febbraio 2014.
[8] D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24
febbraio 2009, n. 12.
[9] D.L. 4 novembre 2009, n. 152, Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.
[10] D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.
[11] Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.
[12] Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.
[13] Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.
[14] Recante: Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in
sede internazionale.
[15] Recante Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles.
[16] Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali e alla cooperazione allo sviluppo.
[17] Partecipazione dell'italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.
[18] Misure urgenti per il riequilibrio de!La finanza pubblica, convertito con modifìcazioni dalla legge n. 140/1997.
[19] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[20] Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione delia produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
[21] Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
[22] Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
[23] Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
[24] Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di
pace).