Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Titolo: | Disposizioni urgenti per recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 19/05/2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale D.L. 63/2013 ' A.C. 1310 Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 44 | ||||
Data: | 09/07/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi Dipartimento
Attività Produttive ( 066760-9574 – * st_attprod@camera.it Dipartimento Finanze ( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it |
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Ha partecipato alla redazione del dossier: |
Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – * cdrue@camera.it |
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File: D13063.doc |
INDICE
§ Premessa
§ Articolo 3 (Ambito di intervento)
§ Articolo 4 (Metodologia di calcolo e requisiti della
prestazione energetica degli edifici)
§ Articolo 5 (Edifici a energia quasi zero)
§ Articolo 6 (Attestato di prestazione energetica - APE)
§ Articolo 7 (Relazione tecnica di progetto)
§ Articolo 8 (Funzioni delle regioni ed enti locali)
§ Articolo 9 (Norme transitorie)
§ Articolo 10 (Copertura finanziaria)
§ Articolo 11 (Informazione e comunicazione)
§ Articolo 13-bis (Clausola di cedevolezza)
§ Articolo 14 (Detrazioni
fiscali per interventi di efficienza energetica)
§ Articolo 15 (Detrazioni
fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica)
§ Articolo 17 (Qualificazione
degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)
§ Articolo 17-bis (Requisiti
degli impianti termici)
§ Articolo 18 (Abrogazioni
e disposizioni finali)
§ Articolo 19 (Modifiche
alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)
§ Articolo 20 (Modifiche
alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande)
§ Articolo 21, comma
1 (Finanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga)
§ Articolo 21, commi
2-4 (Disposizioni finanziarie)
Il decreto legge 63 del 2013 è volto, in primo luogo (articoli da 1 a 13-bis) a recepire la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
Il ricorso alla decretazione d’urgenza per il recepimento di una Direttiva europea trova il suo fondamento nella legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea che all’articolo 37 precisa che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.
La direttiva 2010/31/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 9 luglio 2012. Il 24 gennaio 2013 la Commissione europea, nell’ ambito della procedura di infrazione n. 2012/0368, avviata dalla stessa Commissione in data 24 settembre 2012, in relazione al mancato recepimento da parte dell’Italia di tale Direttiva, ha inviato un parere motivato all’Italia richiedendo un’implementazione delle misure sull’efficienza energetica in edilizia.
Il Decreto legge in oggetto, in attuazione di quanto previsto dalla citata direttiva 2010/31, interviene novellando in modo significativo il decreto legislativo n.192 del 2005 recante attuazione della precedente direttiva 2002/91/CE in materia di rendimento energetico degli edifici (che la Direttiva 2010/31 rifonde e abroga).
In particolare il decreto legge in oggetto, il cui testo ha subito una serie di modifiche nel corso dell’esame presso il Senato, interviene:
§ sulle definizioni (articolo 2) Si segnala in particolare quella di “attestato di prestazione energetica” che sostituisce l’attuale “attestato di certificazione energetica” e ne prevede il rilascio ad opera di esperti qualificati e indipendenti. La disciplina del nuovo attestato di prestazione energetica è contenuta all’articolo 6;
§ sulla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici (articolo 4) In particolare sono stabiliti i principi e criteri cui dovranno uniformarsi i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico volti all’aggiornamento, della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (lettera a) nonché all’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici (lettera b);
§ sulla disciplina degli edifici ad energia quasi zero (cioè ad altissima prestazione energetica secondo quanto previsto dalla Direttiva), prevedendo che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero (articolo 5), con un anticipo a partire dal 31 dicembre 2018 per alcune tipologie di edifici: nuova costruzione; proprietà di pubbliche amministrazioni; occupati da pubbliche amministrazioni compresi gli edifici scolastici;
§ sulla fase di progettazione delle costruzioni e delle ristrutturazioni degli edifici (articolo 7) tramite l’integrazione del contenuto dei documenti progettuali e la previsione di una valutazione preliminare della possibilità di inserimento di sistemi ad alta efficienza.;
§ sulle funzioni delle Regioni, delle province autonome e degli enti locali (articolo 8) introducendosi altresì alcune disposizioni di semplificazione burocratica, sui controlli e di collaborazione tra le varie amministrazioni coinvolte;
§ in materia di norme transitorie, con particolare riferimento all’individuazione della normativa tecnica per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, che si applica in attesa dell’attuazione con i decreti ministeriali delle specifiche disposizioni della direttiva 2010/31/UE (articolo 9);
§ sull’impianto sanzionatorio in materia di certificazione energetica degli edifici (articolo 12);
§ sull'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza secondo quanto previsto dall’art. 117, comma quinto della Costituzione (articolo 13-bis inserito nel corso dell’esame in Senato);
§ con la specificazione delle abrogazioni conseguenti le novelle apportate alla disciplina vigente (articolo 18).
Ulteriori disposizioni riguardano:
§ l’introduzione di una banca dati nazionale in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 15-bis introdotto dal Senato)
§ la modifica dei requisiti per la qualifica professionale degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili (articolo 17) introducendosi anche la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata;
§ la previsione che gli impianti termici, installati dopo la data del 31 agosto 2013, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione (articolo 17-bis introdotto dal Senato).
Accanto alle norme sulla prestazione energetica nell’edilizia, il decreto-legge reca la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli edifici.
In particolare, l'articolo 14 al comma 1 prevede che la vigente detrazione d'imposta (pari al 55 per cento) per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici si applichi nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento) fino al 31 dicembre 2013; con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, il comma 2 stabilisce che la detrazione del 65 per cento si applichi alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014; il comma 3 prevede infine che le suddette detrazioni vadano ripartite in dieci quote annuali di pari importo.
Nel corso dell’esame al Senato sono state eliminate le norme volte ad escludere alcune tipologie di spesa dalle detrazioni:
§ per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
§ per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Pertanto la detrazione del 65 per cento può essere utilizzata anche per gli interventi sopra indicati.
L'articolo 15 - le cui disposizioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell’ordinamento - prevede che in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale - finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico (quest’ultimo inserito nel corso dell’esame al Senato) e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico - si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 14 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dal successivo articolo 16 (riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia).
L'articolo 16, al comma 1, proroga dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell’innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia.
Il comma 2, modificato dal Senato, introduce una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.
Per quanto riguarda la copertura degli oneri finanziari recati dal decreto-legge, sono in primo luogo modificati alcuni regimi IVA agevolati: ai sensi dell’articolo 19, che reca modifiche all’articolo 74, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, dal 1° gennaio 2014 viene eliminata l'applicazione di aliquote IVA agevolate per gli allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali. L'articolo 20 assoggetta inoltre all'aliquota IVA del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici.
L’articolo 21, al comma 1, incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
Il comma 2 incrementa di 413,1 milioni di euro per il 2024 l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 5 della legge n. 7 del 2009, di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008. Il rifinanziamento per l’anno 2024 in oggetto è disposto:
§ a reintegro delle riduzioni per gli anni 2014-2023 disposte a copertura di alcuni oneri recati dal decreto-legge in commento;
§ a parziale recupero della riduzione di 100 milioni di euro per il 2013 disposta dall’articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2, del D.L. n. 54 del 2013 (interventi urgenti in materia di IMU e CIG – approvato dalla Camera dei deputati e in corso di esame al Senato (A.S. 843), a copertura degli interventi in esso previsti in materia di cassa integrazione guadagni.
I successivi commi 3 e 4 provvedono alla copertura degli oneri recati dal decreto-legge in esame, tra le quali si segnala la riduzione di 35 milioni di euro per l’anno 2015 della quota di pertinenza statale dell’otto per mille IRPEF.
Documenti
all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura
dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)
Nel settore edilizio, la legislazione UE promuove
la ristrutturazione di edifici all’insegna dell’efficienza energetica e la
costruzione di edifici a energia quasi zero. A tale proposito, si segnala
preliminarmente che il Consiglio europeo
del 22 maggio 2013, dedicato ai temi dell’energia e della fiscalità, ha, tra
l’altro, ribadito la necessità di assicurare la piena applicazione della direttiva sull’efficienza energetica degli
edifici (2010/31/UE).
L’edilizia, infatti, è considerata, con i trasporti,
dalla Commissione europea il settore con
maggiori potenzialità di risparmio energetico[1].
Infatti, il tema dell’efficienza energetica degli immobili è affrontato a più
riprese e sotto varie angolazioni dalla Commissione europea.
Come risulta dalla relazione sul sostegno finanziario all'efficienza energetica negli
edifici (COM(2013)225),
presentato nell’aprile di quest’anno, quasi il 40% del consumo energetico finale (e il 36% delle emissioni di gas
serra) è imputabile a case, uffici, negozi e altri edifici.
Dal documento di lavoro che accompagna la Comunicazione (SWD(2013)143), rispetto al 1990, il consumo di energia nel settore edilizio
è cresciuto in media di circa l’1 per
cento l’anno. A tale crescita il settore non residenziale ha contribuito
per l’1,5 per cento e il settore residenziale per circa lo 0,6 per cento.
Questo andamento è caratterizzato da due
principali tendenze: un significativo aumento dell’uso del gas e
dell’elettricità (pari a circa il 50 per cento) e una forte riduzione dell’uso
dei combustibili solidi e del petrolio (di circa, rispettivamente, il 75 per
cento e il 27 per cento).
Le forti differenze tra gli Stati membri
in termini di emissioni di CO2,
che risultano dalla tabella che segue, sono riconducibili principalmente al mix
energetico e alle condizioni climatiche e, in misura minore, al ricorso alle
energie rinnovabili, al teleriscaldamento e alla cogenerazione:
Il settore edilizio offre un significativo potenziale di risparmi energetici realizzabili, ancora non sfruttato e con un buon rapporto costi/efficacia. Il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comporta anche importanti vantaggi collaterali, tra cui la creazione di occupazione, il risparmio di combustibili, una maggior salubrità, nonché il rafforzamento della sicurezza energetica e della competitività industriale.
L'Unione europea sostiene il miglioramento delle prestazioni energetiche nell'edilizia anche mediante una serie di programmi di sostegno finanziario. La tabella seguente fornisce un quadro dei principali strumenti e dei finanziamenti a disposizione, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013:
Fonte di
finanziamento |
Strumenti/meccanismi |
Fondi
totali a disposizione |
Finanziamento
per l'EE |
Finanziamento della politica di coesione |
Programmi operativi inclusi strumenti finanziari strumenti
finanziari |
10,1 miliardi di EUR per l'energia sostenibile (FER
& EE) |
5,5 miliardi di EUR per EE, co-generazione e
gestione dell'energia |
Finanziamento della ricerca |
PQ 7 |
2,35 miliardi di EUR per la ricerca energetica |
290 milioni di EUR |
Finanziamento della politica di allargamento |
Strutture IFI |
552,3 milioni di EUR (rispettivamente 381,5 + 117,8
+ 53) |
Circa un terzo del finanziamento totale per progetti
industriali ed edilizi |
Programma energetico europeo per la ripresa (EEPR) |
Fondo europeo per l'efficienza energetica (EEE-F) |
265 milioni di EUR |
70% del finanziamento da destinare all'efficienza
energetica |
Sostegno a competitività e innovazione (programma
CIP) |
Programma Energia Intelligente Europa (compreso
ELENA) |
Circa 730 milioni di EUR per ciascun programma |
Circa il 50% del finanziamento è stato destinato
all'efficienza energetica in tutti i settori |
Dalla relazione emerge la necessità di rafforzare il quadro regolamentare relativo alla efficienza energetica degli edifici, ad esempio attraverso il rispetto da parte degli Stati membri dell’obbligo, posto dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (DEE), di acquistare (a talune condizioni) solo prodotti, servizi ed edifici ad elevate prestazioni energetiche. Inoltre, la Commissione preannuncia l’elaborazione di un sistema di certificazione comune a livello dell'UE per l'efficienza energetica nell'edilizia non residenziale, allo scopo di definire una metodologia comune per misurare l'efficienza energetica, nonché la proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) di aumentare il finanziamento nell'ambito della politica di coesione a favore di misure destinate ad un'economia a basse emissioni di carbonio, di ampliare l'uso degli strumenti finanziari e di abolire il limite del 4% al sostegno per gli investimenti a favore dell'energia sostenibile nell'edilizia abitativa. Infine, la Commissione preannuncia azioni per eliminare le barriere all'ulteriore realizzazione di investimenti a favore dell'efficienza energetica degli edifici (tra queste vi sono la mancanza di conoscenza ed esperienza riguardo al finanziamento dell'efficienza energetica gli elevati costi iniziali, i tempi di ammortamento relativamente lunghi e il rischio percepito di credito in relazione agli investimenti).
Il tema dell’efficienza energetica nel settore edilizio è affrontato anche dalla Comunicazione della Commissione (COM(2011)109) che, delineando un piano per l’efficienza energetica, per il settore dell’edilizia prevede l’incentivazione dei processi di ristrutturazione degli edifici pubblici e privati e la promozione del rendimento energetico dei componenti e degli apparecchi in essi utilizzati.
A tale proposito, si segnala la diffusione di contatori intelligenti (smart meter), favorita dalla specifica normativa europea che prevede l’installazione di tali dispositivi nell’80 per cento delle utenze elettriche entro il 2020 e nel 100 per cento entro il 2022 mentre, per quanto riguarda le reti di distribuzione del gas, la direttiva 2009/73/CE non fissa scadenze temporali. La realizzazione di adeguate infrastrutture di “misurazione intelligente dell’energia” è propedeutica alla realizzazione delle reti elettriche intelligenti (smart grid) ed all’integrazione di queste con i consumatori finali, gli usi energetici intelligenti e gli impianti di micro-generazione diffusa.
L’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare europeo è anche uno dei temi della comunicazione della Commissione “Tecnologie energetiche e Innovazione” (COM (2013)253), che pianifica la strategia per il raggiungimento degli obiettivi energetici per il 2020 ed anche oltre.
Ad avviso della Commissione, occorre mettere a punto e sottoporre a dimostrazione nuovi materiali di costruzione, nuove soluzioni per l’integrazione delle energie rinnovabili negli edifici e nuovi modelli commerciali per la ristrutturazione degli edifici all’insegna dell’efficienza energetica. Queste attività devono essere sostenute dalla convergenza delle strategie regolamentari nazionali e regionali al fine di ridurre i carichi amministrativi, stabilire metodologie armonizzate per la misurazione della prestazione energetica degli edifici e rendere sostenibile il mercato unico.
L'articolo 1 sostituisce il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005[2], allo scopo di adeguare le finalità del decreto stesso a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
La Direttiva 2010/31 è volta a promuovere la prestazione energetica degli edifici , delle loro parti e delle unità immobiliari.
I punti fondamentali di essa sono i seguenti:
§
Metodologia
di calcolo della prestazione energetica degli edifici
Gli Stati membri adottano, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene conto di determinati aspetti, tra cui:
- le caratteristiche termiche dell'edificio (capacità termica, isolamento, ecc.);
- l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda;
- gli impianti di condizionamento d’aria;
- l'impianto di illuminazione incorporato;
- le condizioni climatiche interne.
§
Fissazione
di requisiti minimi
Gli Stati membri devono fissare, in conformità alla citata metodologia di calcolo, i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica sono riveduti ogni 5 anni.
Nel fissare i requisiti minimi, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.
Gli edifici nuovi dovranno rispettare i requisiti e, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, essere sottoposti ad una valutazione sulla fattibilità relativa all'installazione di sistemi di fornitura di energia da fonti rinnovabili, pompe di calore, sistemi di teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo e sistemi di cogenerazione.
§
Edifici a
energia quasi zero
Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.
E’ promosso l'incremento degli edifici di questo tipo tramite l'attuazione di piani nazionali, che comprendono:
- l’indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di edifici a energia quasi zero;
- gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015;
- informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
§
Incentivi
finanziari e barriere di mercato
Gli Stati membri redigono un elenco degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti che promuovono il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni.
§
Attestati
di prestazione energetica
Gli Stati membri adottano un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato può comprendere informazioni sul consumo energetico degli edifici, nonché delle raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi.
In caso di vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l’indicatore di prestazione energetica che figura nell’attestato di prestazione energetica va riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.
In caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l'attestato va mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario.
In particolare il nuovo comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005, riprendendo pressoché integralmente il paragrafo 1 dell'articolo 1 della direttiva, indica come finalità del decreto, in via generale, la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.
Il successivo comma 2, è stato oggetto di modifiche da parte del Senato, che ha integrato l’individuazione delle finalità cui è rivolto il provvedimento. Le integrazioni del Senato sono volte a reinserire, con parziali modifiche, finalità già presenti nel testo del D.Lgs. 192/2005 (si veda testo a fronte).
In particolare nel corso dell’esame in Senato, con riferimento all’elenco delle materie oggetto del decreto sono state inserite le lettere:
b-bis) sull’adozione di criteri generali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e per le relative informazioni in sede di transazioni immobiliari.
b-ter) riguardante l’effettuazione di ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni inquinanti;
h-bis) volta ad assicurare l’attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici anche attraverso la raccolta e l’elaborazione di dati e informazioni;
h-ter) volta promuovere l’uso razionale di energia anche attraverso informazione e sensibilizzazione utenti finali.
Rispetto al testo del D.lgs. 192/2005 le novità più rilevanti sotto il profilo dell’individuazione delle finalità, riconducibili all’attuazione della Direttiva 2010/31, appaiono:
§ la lettera a) relativa al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;
§ la lettera b) sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
§ la lettera c) sugli incentivazione della diversificazione energetica;
§ la lettera d) sul sostegno della competitività tecnologica dell'industria nazionale;
§ la lettera e) parzialmente modificata nel corso dell’esame in Senato, che contiene una dettagliata specificazione della finalità di coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di tecniche di costruzioni e apparecchiature e tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l’occupazione.
§ la lettera f) sul conseguimento degli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.
Articolo 1
(Modificazioni
all’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
Comma 1
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 |
|
Articolo 1 |
|
Testo previgente |
Testo modificato |
1. Il presente
decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le
prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la
valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione
energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione
delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto,
promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo
tecnologico. |
1. Il presente
decreto promuove il miglioramento
della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni
locali e climatiche esterne, nonché' delle prescrizioni relative al clima
degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi. |
2. Il presente
decreto disciplina in particolare: |
2. Il presente
decreto definisce e integra criteri,
condizioni e modalità per: |
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni
energetiche integrate degli edifici; |
a) migliorare
le prestazioni energetiche degli edifici; |
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di
prestazioni energetiche degli edifici; |
b) favorire
lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli
edifici; |
c) i criteri generali per la certificazione energetica
degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di
compravendita e locazione; |
b-bis) determinare i criteri generali per la
certificazione della prestazione
energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni
in sede di compravendita e locazione; |
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
|
b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli
impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il
consumo energetico; |
e) i criteri per garantire la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e
delle ispezioni degli impianti; |
|
|
c) sostenere la diversificazione energetica; |
|
d) promuovere la competitività dell'industria nazionale
attraverso lo sviluppo tecnologico; |
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze,
delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica
energetica del settore; |
e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di
efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di
costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e dell'occupazione; |
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la
formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore. |
f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia
energetica e ambientale; |
3. Ai fini di
cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di
meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e
strumenti volti, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e di coerenza
normativa, alla: |
g) razionalizzare le procedure nazionali e
territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre
i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per
le imprese; |
a) attuazione
omogenea e coordinata delle presenti norme; |
h) applicare in modo omogeneo e integrato la
normativa su tutto il territorio nazionale; |
b) sorveglianza
dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di
informazioni e di dati; |
h-bis) assicurare l’attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica
degli edifici, anche attraverso la raccolta e l’elaborazione di
informazioni e dati; |
c) realizzazione
di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze
dei cittadini e dello sviluppo del mercato; |
|
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle
fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione
degli utenti finali. |
h-ter) promuovere
l’uso razionale dell’energia anche attraverso
l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali. |
Procedure di contenzioso
(a cura
dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)
Gli articoli 1-5 del decreto-legge in esame sono volti ad evitare il deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia europea, con possibile applicazione di sanzioni immediate, in relazione alla procedura di infrazione nei confronti dell’Italia (n. 2012/368), avviata dalla Commissione europea il 24 settembre 2012, per il mancato recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici e attualmente allo stadio di parere motivato emesso il 25 gennaio 2013. I termini per il recepimento erano fissati al 9 luglio 2012, mentre il termine di applicazione delle relative disposizioni era fissato al 9 gennaio 2013 (salvo che per alcune disposizioni di dettaglio, il cui termine è fissato al 9 luglio 2013).
L’articolo 2 introduce nuove definizioni rispetto a quelle recate dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e ne modifica parzialmente altre, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2010/31.
Di seguito sono illustrate le modifiche maggiormente rilevanti all’impianto definitorio attuale.
Una particolare rilevanza, in relazione alle procedure di infrazione nei confronti dell’Italia assume la nozione di «attestato di prestazione energetica». La direttiva 2010/31/UE all’articolo 2, numero 12) lo definisce come “documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un'unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità dell'articolo 3”.
La Commissione europea ha in più occasioni invitato l’Italia ad adeguare la legislazione nazionale alla Direttiva 2002/91/CE e poi alla Direttiva 2010/31 che l’ha sostituita. Il 24 novembre 2010 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato (p.i. 2006/2378) contestandole la non completa attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici entro il termine massimo consentito del 4 gennaio 2009. In particolare, la Commissione contesta all’Italia di non aver soddisfatto, nel proprio ordinamento quanto previsto dall’articolo 7 della direttiva, concernente l’obbligo di presentare un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o locazione di un immobile, né l’obbligo di garantire l’indipendenza degli esperti certificatori). Inoltre, nell’avviso della Commissione, l’Italia non avrebbe finora adottato alcuna misura relativa all'obbligo di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell'aria.
Inoltre con sentenza del 13 giugno 2013 (causa C‑345/12) la Corte europea ha condannato l'Italia per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/91/CE entro i termini, constatando che «la deroga contenuta nella legislazione italiana, all'obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico, in caso di locazione di un immobile ancora privo dello stesso al momento della firma del contratto, non rispetta la direttiva 2002/91 (articolo 7, paragrafo 1), che non prevede una deroga simile». E che «il sistema di autodichiarazione da parte del proprietario per gli edifici aventi un rendimento energetico assai basso, è in contrasto con la direttiva (articolo 7, paragrafi 1 e 2 e articolo 10) che non prevede tale deroga».
L'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto n. 192 del 2005 reca la definizione di «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» limitandosi a qualificarlo come il documento “attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio”, non facendo alcun riferimento al rilascio del documento da parte di soggetti indipendenti e qualificati. In attuazione di quanto prescritto dalla Direttiva, la lettera l-bis) del comma 2 dell’articolo in esame, abrogando la vecchia definizione, modifica il nome del documento in "attestato di prestazione energetica dell'edificio" e ne prevede il rilascio ad opera di esperti qualificati e indipendenti: esso attesta la prestazione energetica di un edificio (attraverso l'utilizzo di specifici descrittori), fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
Alla lettera l-ter) è introdotto anche un "attestato di qualificazione energetica", che ha una natura dichiaratamente non imparziale, non essendo necessariamente richiesto che chi la redige sia estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio: per esso si intende il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio (o dell'unità immobiliare), in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico (o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione)[3].
La direttiva 2010/31/UE contiene (numero 4 dell’articolo 2) la definizione di «prestazione energetica di un edificio» (quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione) cui corrisponde la nuova lettera c) dell’articolo 2 del D.Lgs. 192, inserita nel corso dell’esame al Senato (che ha approvato il comma aggiuntivo 01, all’articolo 2 in commento).
La disposizione attuativa si differenzia dalla direttiva in quanto:
§ introduce l'unità di tempo ("annua")[4],
§ precisa che si tratta di energia "primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria",
§ elenca i vari bisogni energetici dell'edificio (la preparazione dell'acqua calda è solo "per usi igienici sanitari", l'illuminazione, gli impianti ascensori e le scale mobili solo per il settore terziario);
§ determina il tipo di descrittori (che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici)
§ precisa che la prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle due.
La direttiva 2010/31/UE definisce (n. 2 dell’articolo 2) «edificio a energia quasi zero» l’edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente al suo allegato I. La disposizione specifica che il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. Rispetto a tale definizione quella contenuta nella lettera l-octies) del comma 1 dell’articolo 2, si differenzia per alcuni aspetti: qui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo "è coperto", in misura significativa (e non più "molto" significativa) da energia da fonti rinnovabili, la quale a sua volta deve essere prodotta all'interno del confine del sistema (laddove la direttiva richiedeva solo che in essa fosse "compresa" quella prodotta in loco, e poi consentiva che fosse prodotta anche "nelle vicinanze"). A tale definizione pertiene anche quella della lettera l-quinquies decies) per l'"energia prodotta in situ" (energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema), quella della lettera l-octies decies) per il "fattore di conversione in energia primaria" (rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico) e quella della lettera l-quinquies) per il "confine del sistema (o energetico dell'edificio)" (confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta).
La direttiva 2010/31/UE contiene (numero 3 dell’articolo 2) una nozione di «sistema tecnico per l'edilizia» (impianto tecnologico per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione di un edificio o di un'unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni) che alla lettera l-vicies sexies) è declinata in guisa più generale, visto che come "sistema tecnico, per l'edilizia" si considera l'impianto tecnologico dedicato ad uno o ad una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio (precisando che un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi). A tale definizione pertiene anche quella della lettera l-ter decies) sull'"energia esportata" (quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine) e quella della lettera l-undetricies) sul "vettore energetico" (sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio).
La direttiva 2010/31/UE contiene (numero 10 dell’articolo 2) una definizione di «ristrutturazione importante» di un edificio articolata su due opzioni: a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25% del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato; oppure b) la ristrutturazione riguarda più del 25% della superficie dell'involucro dell'edificio), ma si consentiva agli Stati membri la scelta tra di esse. Con la lettera l-vicies quater) il decreto legge in esame sceglie la seconda opzione, quella basata sulla metratura: sarà "ristrutturazione importante di un edificio" quando i lavori (in qualunque modo denominati: a titolo indicativo e non esaustivo, manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio; si precisa, però, che in tale calcolo entrano tutte le unità immobiliari che lo costituiscono (es. rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture).
La direttiva 2010/31/UE contiene (numero 5 dell’articolo 2) una nozione di «energia primaria» (energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione) pedissequamente riprodotta alla nuova lettera l-quater decies). A tale definizione pertiene anche quella di cui alla lettera l-undecies) sull'"energia consegnata o fornita" (energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio).
La direttiva 2010/31/UE definisce (numero 13 dell’articolo 2) la «cogenerazione» una produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica; la lettera l-quater del comma 1 dell’articolo in commento, riproduce pedissequamente la direttiva, pur precisando in via aggiuntiva che il processo deve rispondere ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011.
Il D.M. 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 settembre 2011, n. 218 contiene integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE. Il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 recante «Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifiche alla direttiva 92/42/CEE», in particolare l'art. 12, cha infatti stabilito che gli allegati al decreto legislativo stesso possono essere modificati e integrati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle direttive e alle decisioni della Commissione Europea. Il DM citato nel testo contiene dunque disposizioni relative alle: Tecnologie di cogenerazione; Calcolo della produzione da cogenerazione; Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione.
La direttiva 2010/31/UE contiene (numero 14 dell’articolo 2) una nozione di «livello ottimale in funzione dei costi», secondo cui esso designa il livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove: a) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla produzione di energia), se del caso, e degli eventuali costi di smaltimento; e b) il ciclo di vita economico stimato è determinato da ciascuno Stato membro. Esso si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi. La lettera l-vicies) del comma 1 dell’articolo in esame, riproduce pedissequamente la definizione sul costo più basso e sul ciclo di vita economico stimato; aggiunge però che il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva.
Nel corso dell’esame presso il Senato, è stata inserita una definizione di “impianto termico” che modifica quella attualmente prevista dal decreto legislativo n. 192 del 2005 (Allegato A, n.18).
Le modifiche rispetto all’attuale definizione riguardano la specificazione che nella definizione (che resta quella di “impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato”), sono compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
E’ inoltre aggiunta la specificazione che sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante.
Resta invece identica l’esclusione dalla definizione di impianti termici dei sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Attraverso una modifica approvata dal Senato è infine previsto l'inserimento, nell'articolo 2, di un comma 1-bis, recante una nuova definizione di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, quale "quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto". Rispetto alla definizione attualmente vigente (D.lgs. 192/05, Allegato A, n. 14), la nuova formulazione fa cadere la specificazione secondo la quale tale quantità di energia, richiesta per il mantenimento della temperatura di progetto, è da considerarsi "in regime di attivazione continuo".
Si ricorda inoltre che la direttiva 2010/31/UE contiene definizioni che non trovano riscontro nel decreto legge in commento, ma potrebbero ritenersi già in parte coperte dalla normativa vigente (il più volte citato D.lgs. 192/05). In particolare:
§ si definisce «caldaia» il complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione (numero 16), laddove l'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 192 del 2005 definisce tuttora «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
§ si definisce «potenza nominale utile» la potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore (numero 17), laddove l'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 192 del 2005 definisce «potenza termica utile di un generatore di calore» la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore (l'unità di misura utilizzata è il kW) e per l'articolo 2, comma 1, lettera l) del medesimo decreto n. 192 del 2005 sono «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
§ si definisce «pompa di calore» la macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura (nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale), laddove per l'articolo 2, comma 1, lettera i) del citato decreto legislativo n. 192 del 2005 è i) «pompa di calore» un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata.
Articolo
2
(Modificazioni
all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
Comma 1
Decreto Legislativo 19
agosto 2005, n. 192 |
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Articolo 2 |
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Testo vigente |
Testo modificato |
1. Ai fini del presente decreto si definisce: |
1. Identico: |
a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle
strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e
dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni
di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine
può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o
ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti; |
a)
identica; |
b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il
quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività,
comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto; |
b)
identica; |
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero
rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente
consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari
bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la
climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene
espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione,
delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e
della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole
e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di
trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima
degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico; |
c) |
d) «attestato di
certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il
documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto,
attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri
energetici caratteristici dell'edificio; |
d) «attestato di prestazione energetica o di
rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto
delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione
energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici
dell'edificio; * Così modificata ai sensi
dell'art. 18, comma 3 |
e) «cogenerazione» è la produzione
e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica
a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri
qualitativi di efficienza energetica; |
e) identica; |
f) «sistema di
condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per un
sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è
controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il
controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria; |
f) identica; |
g) «generatore di calore o
caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al
fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione; |
g) identica; |
h) «potenza termica utile
di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell'unità di
tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW; |
h) identica; |
i) «pompa di calore» è un
dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una
sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a
temperatura controllata; |
i) identica; |
l) «valori nominali delle
potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di
un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento
continuo. |
l) identica; |
|
l-bis)
"attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento,
redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato
da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica
di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce
raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica; l-ter)
"attestato di qualificazione energetica": il documento predisposto
ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo
alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel
quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe
di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al
sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico
o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione; |
|
l-quater) "cogenerazione":
produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e
di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19
settembre 2011; |
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l-quinquies)
" |
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l-sexies)
"edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale si svolge,
in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici; |
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l-septies)
"edificio di proprietà pubblica": edificio di proprietà dello
Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici,
anche economici ed occupati dai predetti soggetti; |
|
l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima
prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del
presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui
all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è
coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, |
|
l-novies) "edificio di riferimento” o “target” per un edificio sottoposto a verifica
progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio
identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile,
superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento,
ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e
avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati; |
|
l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o
componente dell'involucro di un edificio; |
|
l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per
vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti
tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici
dell'edificio; l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da
fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; |
|
l-ter decies) "energia esportata": quantità di energia, relativa a un
dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e
utilizzata all'esterno dello stesso confine; |
|
l-quater decies) "energia
primaria": energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun
processo di conversione o trasformazione; |
|
l-quinquies decies) "energia prodotta in situ":
energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema; |
|
l-sexies decies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantità
di energia primaria relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici
presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo
temporale di un anno; |
|
l-septies decies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture edilizie
esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume
definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono
esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo
interno; |
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l-octies decies) "fattore di conversione in energia primaria": rapporto
adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per
produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene
conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo
stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento
medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del
sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite
medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia
primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia
primaria totale come somma delle precedenti; |
|
l-novies decies) "involucro di un edificio": elementi e componenti integrati
di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno; |
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l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di
prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di
vita economico stimato, dove: 1) il costo più basso è
determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei
costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali
costi di smaltimento; 2) il ciclo di vita
economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente
di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione
energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico
stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di
prestazione energetica per gli elementi edilizi; 3) il livello ottimale in
funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione
in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e'
positiva; |
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l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal Comitato
europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile
per uso pubblico; |
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l-vicies ter) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio
esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in
qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione
ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo,
ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies |
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l-vicies quater) "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio
esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in
qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione
ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo)
insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero
edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e
consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne,
di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture; |
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l-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva”
o “impianto” di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti
necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la
temperatura è controllata o può essere abbassata; |
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l-vicies sexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto tecnologico
dedicato |
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l-vicies septies)
"teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione
di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da
una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite
una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di
lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria; |
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l-duodetricies) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un
edificio progettati o modificati per essere usati separatamente; |
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l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o energia fornite
dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni
energetici dell'edificio. |
Allegato A 18. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di
climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua
calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di
singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate |
l-tricies) “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di
riscaldamento, Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe,
caminetti, apparecchi di
riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi,
sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 10 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di
singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. |
2. Ai fini del presente decreto si applicano,
inoltre, le definizioni dell'allegato A. |
2. Identico. |
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Allegato A Punto 14 14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale
è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un
anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo; |
Allegato A Punto 14 14. Fabbisogno annuo di
energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia
primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli
ambienti riscaldati la temperatura di progetto |
Articolo 3
(Ambito di intervento)
L’articolo 3 prevede modificazioni all’articolo 3 del decreto legislativo 192/2005 al fine di adeguare l’ambito di intervento a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE. In particolare, il comma 1 perde il riferimento alla normativa transitoria dell'articolo 12 (oramai superata) sull'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti. Al contempo, si precisa che il decreto si applica sia all'edilizia pubblica che alla privata (comma 2-bis): in rapporto ad ambedue esso disciplina la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. I commi 3, 3-bis e 3-ter regolamentano le esclusioni.
Il nuovo comma 2-ter elenca dettagliatamente le materie disciplinate dal D.Lgs. 192/2005:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazione energetica;
c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";
d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;
e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;
f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici; la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;
g) la realizzazione di un sistema di ispezione periodica degli impianti termici;
h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;
i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;
l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.
I commi 3, 3-bis e 3-ter regolamentano le esclusioni.
Secondo il nuovo comma 3, l'ambito delle esclusioni dal campo di applicazione del D.Lgs. 192/2005 fa riferimento all'edificio (e non più anche all'impianto) che:
§ sia vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), fatto salvo l'obbligo di dotarsi dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici (di cui all'articolo 6) e di uniformarsi alle norme sull'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici (di cui all'articolo 7);
La norma fa riferimento alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che reca l’individuazione dei beni culturali sottoposti a tutela e all’art. 136, comma 1, lettere b) e c).
Relativamente ai beni culturali l’art. 10, comma 1, dispone che “sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”. Se il proprietario è un soggetto diverso allora è necessaria (ai sensi del comma 3), la dichiarazione dell’interesse culturale.
Il comma 4 del medesimo articolo 10 chiarisce che tra i beni citati rientrano “le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico”.
Possono essere considerati beni culturali, e quindi sottoposti a tutela, qualora intervenga la citata dichiarazione dell’interesse culturale, anche “le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”.
Per quanto riguarda il rinvio all’art. 136, le citate lettere b) e c) si riferiscono ai seguenti beni paesaggistici:
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza (lettera b);
-
i complessi di
cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (lettera c).
Il testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge circoscriveva l’esclusione dei beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ai casi in cui il rispetto delle prescrizioni avrebbe comportato “una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”.
Tale limitazione, soppressa nel testo del decreto-legge adottato dal Governo, è stata reinserita nel corso dell’esame al Senato, mediante l’introduzione di un nuovo comma 3-bis, ai sensi del quale i citati edifici vincolati sono esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 192/2005 solo nei casi in cui il rispetto della prescrizione implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e/o artistici. A tale disposizione, che riproduce nella sostanza quella vigente prima dell’entrata in vigore del decreto, viene aggiunto un inciso volto a ricomprendere nei casi di esclusione quelli in cui l’intervento non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell'autorità preposta.
§ sia industriale o artigianale quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
§ sia rurale non residenziale, purché sprovvisto di impianti di climatizzazione;
Si fa notare che nel testo previgente la pubblicazione del decreto-legge, i fabbricati agricoli non residenziali erano ricompresi nella medesima fattispecie insieme agli edifici industriali o artigianali riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Tali edifici rurali vengono quindi non solo presentati a parte, ma viene altresì introdotta come condizione da verificare ai fini dell’esclusione, che siano sprovvisti di impianti di climatizzazione.
§ sia fabbricato isolato con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (non è riprodotta invece la precedente esclusione degli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile).
Riguardo ai fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (comma 3-ter).
§ sia non compreso nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo che il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
§ sia adibito a luogo di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Articolo 3
(Modificazioni
all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
Comma 1,
lettere a)-d)
Articolo 4
(Metodologia di calcolo e requisiti della
prestazione energetica degli edifici)
L’articolo 4, modificato nel corso dell’esame in Senato, novella la disciplina in materia di metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici.
Il comma 1, lettera a) contiene la nuova lettera a) e la nuova lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 192/2005.
In particolare sono stabiliti i principi e criteri cui dovranno uniformarsi i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico - di concerto con il ministro dell’Ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata - volti all’aggiornamento, ove necessario, della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (lettera a) nonché all’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici (lettera b) .
La nuova lettera a) dell’articolo 4 (D.lgs. 192/05) elencai
criteri cui il MISE dovrà attenersi per l’applicazione della metodologia di
calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili
negli edifici in conformità con quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato I (Quadro comune generale per il
calcolo della prestazione energetica degli edifici) della Direttiva 2010/31.
Nei paragrafi 1 e 2 dell’Allegato I della citata Direttiva 2010/31, si prevede che la prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base della quantità di energia, reale o calcolata, consumata annualmente per soddisfare le varie esigenze legate ad un uso normale dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico per il riscaldamento e il rinfrescamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento) che consente di mantenere la temperatura desiderata dell'edificio e coprire il fabbisogno di acqua calda nel settore domestico (par. 1). Inoltre è specificato che (par. 2) la prestazione energetica di un edificio è espressa in modo chiaro e comprende anche un indicatore di prestazione energetica e un indicatore numerico del consumo di energia primaria, basato su fattori di energia primaria per vettore energetico, eventualmente basati su medie ponderate annuali nazionali o regionali o un valore specifico per la produzione in loco
La nuova lettera b) dell’articolo 4 (D.lgs. 192/05) elenca i criteri generali per l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, cui il MISE dovrà attenersi nell’emanazione dei decreti attuativi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, sulla base dell’applicazione della metodologia comparativa di cui all’articolo 5 della Direttiva 2010/31.
L’articolo 5 della Direttiva citato nel testo detta la disciplina del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica, stabilendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (di cui all’Allegato III alla Direttiva stessa). Il quadro metodologico comparativo distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse tipologie edilizie. L’articolo in oggetto (par. 2) prevede inoltre che gli Stati membri calcolino livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica avvalendosi del quadro metodologico comparativo e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche e l'accessibilità pratica delle infrastrutture energetiche, e comparano i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore.
Il comma 1 lettera b) inserisce il comma 1-bis all’articolo 4 del decreto legislativo 192/2005, demandando a uno o più regolamenti, emanati con D.P.R. ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L.400/88, l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti nonché per la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione. L’aggiornamento deve essere effettuato in relazione a quanto previsto dall’articolo 8 (in materia di requisiti degli impianti tecnici per l’edilizia) e dagli articoli da 14 a 17 (in materia di ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria e di qualificazione degli esperti indipendenti) della Direttiva 2010/31.
L’articolo 8 della citata Direttiva detta disposizioni relative agli impianti tecnici per l'edilizia demandando agli Stati membri la determinazione dei requisiti di impianto relativi al rendimento energetica globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia installati negli edifici esistenti o di nuova costruzione.
Detti requisiti riguardano almeno quanto segue:a) impianti di riscaldamento; b) impianti di produzione di acqua calda; c) impianti di condizionamento d'aria; d) grandi impianti di ventilazione; o una combinazione di tali impianti. L’articolo 14 e l’articolo 15 concernono l’ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria. L’articolo 16 disciplina la presentazione dei rapporti delle suddette ispezioni.
L’articolo 17 infine prescrive agli Stati membri di garantire che la certificazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L'accreditamento degli esperti è effettuato tenendo conto della loro competenza. Gli Stati membri devono mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla formazione e l'accreditamento e devono provvedere affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati e/o accreditati o elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono i servizi di tali esperti.
Nel corso dell’esame in Senato è stato ampliato l’ambito dei regolamenti, (con l’aggiunta di un periodo alla fine del comma 1-bis), demandando ad essi anche la predisposizione di norme sulle modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo (sistemi di automazione, controllo e monitoraggio).
Articolo 4
(Modificazioni all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192)
Comma 1, lettere a)-c)
Articolo 5
(Edifici a energia quasi zero)
L’articolo 5 introduce due nuovi articoli (successivi all’articolo 4 del D.Lgs. 192/2005), il primo in merito agli edifici ad energia quasi zero (articolo 4-bis), il secondo volto ad aumentare l’efficacia dei meccanismi incentivanti presenti nella normativa nazionale sul tema dell’efficienza energetica negli edifici (articolo 4-ter).
Il nuovo articolo 4-bis prevede che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero.
La norma attua l’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE. Si segnala che per l’inadempimento della precedente Direttiva 2002/91/CE è stata deferita nell’aprile 2012 alla Corte europea di Giustizia, previo “parere motivato” del 25 gennaio 2013 della Commissione UE)
Si ricorda che, come già segnalato a proposito delle definizioni di cui all’articolo 2, la direttiva 2010/31/UE, all’articolo 2, lettera b), definisce «edificio a energia quasi zero» un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.
In linea con gli orientamenti europei, che prevedono per le pubbliche amministrazioni un ruolo “esemplare” in materia di efficientamento energetico, la norma prevede per queste un anticipo di due anni, analogamente all’articolo 9 della direttiva. A partire dal 31 dicembre 2018, infatti, gli edifici:
§ di nuova costruzione;
§ di proprietà di pubbliche amministrazioni;
§ occupati da pubbliche amministrazioni compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero.
Dal 30 giugno 2014 (tale termine è stato anticipato dal Senato, in quanto il testo originario prevedeva il 31 dicembre), però, con decreto interministeriale adottato dopo aver sentito la Conferenza unificata (il testo originario del decreto-legge richiedeva il parere della Conferenza unificata), è definito un Piano d'azione a tal fine ed esso - che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia - è trasmesso alla Commissione europea, come richiesto dalla direttiva 2010/31/UE.
Esso dovrà applicarsi alle varie tipologie di edifici, con indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno; dovrà indicare come si intende promuovere l'obiettivo degli edifici a energia quasi zero, con uno step intermedio per gli edifici di nuova costruzione entro il 2015; dovrà individuare le esclusioni in casi specifici e sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico.
Il nuovo articolo 4-ter riguarda gli strumenti finanziari per incentivare l’efficienza energetica.
Il comma 1 dispone che gli incentivi pubblici all'efficienza energetica degli edifici siano concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento.
Il comma 2 si focalizza sugli edifici di proprietà pubblica, ponendo particolare attenzione agli edifici scolastici.
Per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica (inclusa, secondo l’integrazione effettuata dal Senato, l’attestazione della prestazione energetica dell’intervento successiva a tale realizzazione), la norma prevede l’utilizzo del fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, con le modalità che verranno definite dal decreto attuativo del fondo stesso.
Si ricorda che tale fondo è stato istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico dall'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 28/2011, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 ceuro/Sm3, posto a carico dei clienti finali.
Si segnala inoltre che per l’emanazione del decreto di attuazione, la norma istitutiva (articolo 22, comma 5, del D.Lgs. 28/2011) non prevede alcun termine.
Viene inoltre incrementata la dotazione del fondo attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 30/2013, destinati ai progetti energetico-ambientali con le modalità e i limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19.
L’art. 19 del D.Lgs. 30/2013[5] disciplina la
messa all’asta delle quote di emissione di CO2 e, ai sensi del comma 1, il GSE
(Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.) svolge il ruolo di responsabile del
collocamento.
Ai sensi del comma 2, i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote sono destinati al GSE e successivamente riversati al bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in conformità alla direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati.
Il comma 3 disciplina il riparto delle risorse, che avviene con decreti interministeriali, secondo le seguenti percentuali:
§ 70% a favore del Ministero dell'ambiente;
§ 30% a favore del Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 6 prevede inoltre che il 50% della destinazione dei proventi delle aste sia a favore delle attività volte al contrasto dei cambiamenti climatici, tra le quali si segnalano in questa sede: lo sviluppo di energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e le misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni.
Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di gestione e accesso del fondo stesso.
La norma, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, oltre all’utilizzo del citato Fondo, fa riferimento anche:
§ alle ESCO;
§ allo strumento del finanziamento tramite terzi.
Si ricorda che il D.Lgs. 115/2008 (di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici) definisce:
§ «ESCO», una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
§ «finanziamento tramite terzi» un accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO.
Il medesimo decreto definisce «contratto di rendimento energetico» un accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente.
Il comma 3 prevede che l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), entro 90 giorni, metta a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio (che, secondo un’integrazione effettuata dal Senato, deve essere analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC[6]), che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto dal Conto termico.
Il D.M. 28 dicembre 2012 (cd. conto termico) riguarda l’incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. Il citato articolo 7, comma 12, fa riferimento ai contratti tipo di rendimento energetico sviluppati congiuntamente dalla «Consip S.p.a.» e dalle regioni, anche con il coinvolgimento dell'ANCI. Tali modelli contrattuali sono resi disponibili anche dal GSE sul proprio portale[7].
Il comma 4 prevede la redazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, di un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco dovrà essere
§ redatto entro il 31 dicembre 2013 (tale termine è stato anticipato dal Senato, mentre il testo originario prevedeva il 30 aprile 2014);
§ aggiornato ogni tre anni;
§ inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica.
Articolo 5
(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
in materia di edifici a energia quasi zero)
Comma 1
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 |
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Testo vigente |
Testo modificato |
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Art. 4-bis |
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1. A
partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da
pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli
edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1°
gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova
costruzione. |
|
2. Entro il |
|
3. Il
Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi: |
|
a) l'applicazione della definizione di
edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori
numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno; |
|
b) le politiche e le misure finanziarie
o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero,
comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per
l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della
direttiva 2009/28/CE; |
|
c) l'individuazione, |
|
d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1. |
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Art. 4-ter |
|
1. Gli
incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per
promuovere l'efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo
previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati
alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile,
nonché all'entità dell'intervento. |
|
2. Al
fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di
incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica,
con particolare attenzione agli edifici scolastici, anche attraverso le ESCO
o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui
all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è
utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di
miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, ivi inclusa l’attestazione della prestazione
energetica dell’intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti
delle risorse del fondo stesso. La dotazione del fondo è incrementata
attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai
progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi
3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma
5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di
gestione e accesso del fondo stesso. |
|
3.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il
miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, analogo al contratto
di rendimento energetico europeo EPC, che individui e misuri gli elementi a
garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative,
sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante
disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica
da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole
dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013. |
|
4. Entro il |
Articolo 6
(Attestato di prestazione energetica -
APE)
L’articolo 6 sostituisce l'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005, per introdurre l’attestato di prestazione energetica (APE) al posto dell’attestato di certificazione energetica (ACE). Si prevede inoltre l’aggiornamento, con decreto ministeriale, delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici.
L'articolo attua gli articoli da 11 a 13 della direttiva 2010/31/UE, sul tema della certificazione della prestazione energetica degli edifici.
Il nuovo comma 1 rinomina l'attestato di certificazione energetica in "attestato di prestazione energetica" e stabilisce che esso venga fornito per
§ le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni[8], a cura del costruttore;
§ per gli edifici esistenti venduti o locati ad un nuovo locatario, a cura del proprietario dell’immobile;
§ per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m2, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (dal 9 luglio 2015, la soglia è abbassata a 250 m2).
Si segnala che il nuovo testo dell'articolo 6, ai commi 1 e 2 usa
l’espressione "vendita", a differenza del testo previgente che, nel
comma 1-bis, faceva riferimento ai trasferimenti a titolo oneroso, sembrando
così escludere dalla disciplina ulteriori trasferimenti di immobili a titolo
oneroso come la permuta.
Rispetto al testo originario del presente decreto-legge, che richiedeva la redazione dell’APE “al termine dei lavori”, nella versione modificata dal Senato il riferimento non è più dato dalla fine dei lavori ma dal rilascio del certificato di agibilità.
Si ricorda che, nel testo previgente del D.Lgs. 192/2005, vigeva l’obbligo dell’ACE per gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di integrale ristrutturazione. In caso di compravendita o locazione, per gli edifici preesistenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 (8 ottobre 2005) la norma prevedeva[9] un percorso graduale nei commi da 1-bis a 2-quater.
Si
segnala che non è riproposta nel nuovo articolo 6 la norma che rendeva l’ACE
prerequisito essenziale per accedere ad incentivi ed agevolazioni di qualsiasi
natura destinati al miglioramento delle prestazioni energetiche. Peraltro, con
il comma 1 dell’articolo 5, il presente decreto introduce il nuovo articolo 4-ter all’interno del D.Lgs.
192/2005 che preventiva incentivi pubblici per promuovere l'efficienza
energetica degli edifici, imponendo per la loro concessione il requisito
dell'efficienza commisurato alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto ed
all'entità dell'intervento.
Al comma 2 si ribadisce che il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica, in caso di vendita o di nuova locazione di edifici ancora sprovvisti e a renderlo disponibile all’avvio trattative. Per gli edifici in costruzione il venditore o locatario rende nota ("fornisce evidenza") la futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica.
Nel testo originario l’APE deve essere prodotto “congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori”, mentre nel testo modificato dal Senato entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità”.
Durante i lavori del Senato, oltre alla vendita e la nuova locazione di edifici è stato introdotto anche il caso di trasferimento di immobili a titolo gratuito.
Il nuovo comma 3 stabilisce che nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici è inserita la clausola riguardante il ricevimento della documentazione in merito all’attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Tale previsione era già contenuta nel comma 2-ter del testo previgente del D.Lgs. 192/2005, che però escludeva i contratti di locazione aventi ad oggetto edifici non ancora dotati ACE.
A causa di tale esclusione, la Corte europea ha condannato (con sentenza del 13 giugno 2013 ) l'Italia per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/91/CE entro i termini, constatando fra l’altro che «la deroga contenuta nella legislazione italiana, all'obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico, in caso di locazione di un immobile ancora privo dello stesso al momento della firma del contratto, non rispetta la direttiva 2002/91 (articolo 7, paragrafo 1), che non prevede una deroga simile».
Il nuovo comma 4 riguarda la possibilità dell’APE cumulativo.
Riprendendo in parte riprende il contenuto del previgente comma 2, consente che l’attestazione della prestazione energetica riguardi più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio nel caso in cui:
§ abbiano la medesima destinazione d’uso;
§ siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto per la climatizzazione estiva e invernale.
Il nuovo comma 4, si discosta dal comma 2 del previgente articolo 6, principalmente in quanto esclude che la certificazione, per gli appartamenti di un condominio, possa basarsi sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo del medesimo condominio e della medesima tipologia.
In base al comma 5, l’APE ha una validità massima di 10 anni dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell'edificio, analogamente a quanto previsto dal previgente comma 5 per l’ACE.,
A differenza del testo previgente, il nuovo comma 5 subordina la validità dell’APE al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, previsti dal DPR 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari (il Senato ha integrato il riferimento normativo inserendo anche il DPR 16 aprile 2013, n. 75, riguardante i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici).
Nel caso di mancato rispetto, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. A tali fini, i libretti di impianto, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono allegati all’APE.
Si valuti la possibilità che il riferimento normativo corretto sia il comma 1-bis, anziché il comma 1 dell’articolo 4.
Infatti l'articolo 4 del decreto legislativo n.192 del 2005, nel testo derivante dalla modifiche introdotte dal decreto-legge in esame, prevede al comma 1-bis che, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, siano aggiornate le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. Invece il comma 1, lettera b), richiamato dalla disposizione in esame, fa riferimento a decreti del Ministro dello sviluppo economico volti a definire l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari.
Il nuovo comma 6 estende l'obbligo, entro 180 giorni (tale termine è stato prorogato dal Senato, mentre nel testo originario era di 120 giorni), di produrre ed affiggere l’attestato di prestazione energetica anche agli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m2 e, dal 9 luglio 2015, anche a quelli di superficie superiore a 250 m2 (nel testo previgente era esplicitato solo l’obbligo di affissione e la soglia era di 1.000 m2).
L’obbligo ricade sul proprietario o sul soggetto gestore. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono su comuni e province, che, sulla base delle rispettive competenze, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge n. 23 del 1996 .
La disposizione riprende il contenuto dell'articolo 12 della direttiva 2010/31/UE.
Durante l’esame al Senato è stato introdotto il nuovo comma 6-bis che prevede l’utilizzo del fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti, entro i limiti delle risorse del fondo stesso.
Si ricorda che tale fondo è stato istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico dall'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 28/2011, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 ceuro/Sm3, posto a carico dei clienti finali.
Al riguardo appare opportuno esplicitare a quali edifici la norma
faccia riferimento (verosimilmente agli edifici di cui al precedente comma 6).
Infatti già il nuovo articolo 4-ter del D.Lgs. 192/2005, introdotto
dall’articolo 5 del decreto-legge in esame, utilizza al comma 2 tale Fondo
anche per le spese della redazione dell’APE (ma in questo caso su edifici
pubblici).
Il nuovo comma 7 riguarda, invece, gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato l’APE per le nuove costruzioni e in occasione di vendita o di nuova locazione. In tali casi la norma impone al proprietario o al gestore l'obbligo di affissione dell'APE,
Il nuovo comma 8, analogamente al comma 2-quater del testo previgente, anticipa alla fase dell'annuncio commerciale di vendita o di locazione, contenuto in qualsiasi mezzo di comunicazione, l'obbligo di riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
Il nuovo comma 9, sempre con riguardo edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, prevede, in caso di un nuovo contratto o di rinnovo di un contratto relativo alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione, la predisposizione dell’APE.
La disposizione è analoga a quella contenuta nel comma 1-quater del testo previgente, senza, tuttavia, la fissazione del termine per predisporre l'attestato e senza la previsione dell'esposizione al pubblico della targa energetica.
Il nuovo comma 10 fa salva la validità dell’ACE in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
Il nuovo comma 11 rende facoltativo l'attestato di qualificazione energetica (AQE[10]), da predisporre al fine di semplificare il successivo rilascio dell’APE. L’AQE rimane obbligatorio solo quando deve essere presentato da parte del direttore dei lavori al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori (articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005).
Si segnala inoltre che, nella versione modificata dal Senato, all’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005, comma 4 (sulle sanzioni), il termine per la redazione dell’AQE è spostato a “prima del rilascio del certificato di agibilità”. Tuttavia all’articolo 7 del presente decreto non è stata introdotta l’analoga disposizione normativa correttiva che intervenga sull’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005, che disciplina il rilascio dell’AQE e che prevede la sua presentazione al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Occorrerebbe pertanto inserire tale modifica.
Negli altri casi, come si è detto, l'AQE è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica, e contiene l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio.
La persona che redige l’AQE deve evidenziare sul frontespizio che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica, nonché il proprio ruolo con riferimento all’edificio (ad esempio il progettista o il direttore dei lavori).
Si ricorda che l’AQE sostituiva, in via transitoria, l’ACE fino all’entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Il nuovo comma 12 prevede l’aggiornamento delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici emanate con il D.M. 26 giugno 2009, tramite decreto del Ministro dello sviluppo economico - adottato di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e avvalendosi delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, definite con i decreti attuativi del D.Lgs. 192/2005.
I criteri e contenuti dell’aggiornamento riguardano:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, per gli edifici di ridotte dimensioni e prestazioni energetiche al fine di ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica con tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e che consentano di confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: la prestazione energetica dell’edificio; la classe energetica; la qualità energetica del fabbricato definita attraverso gli indici di prestazione termica; i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica; le emissioni di anidride carbonica; l’energia esportata; le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio; le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione per uniformare le informazioni sulla qualità energetica;
d) la creazione di un sistema informativo nazionale che consenta la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.
Si segnala che non è previsto un termine per l’emanazione del decreto
di aggiornamento delle Linee guida.
Si evidenzia inoltre che il Ministero dello sviluppo economico ha emanato una circolare relativa al periodo di transizione, precisando che la nuova metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, prevista dal D.L. 63/2013 (articolo 4, comma 1), entrerà in vigore con l'emanazione dei provvedimenti attuativi. Pertanto per la redazione dell'APE restano al momento confermate le modalità di calcolo già utilizzate per l'ACE (in particolare il D.P.R. 59/2009). Nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE si continuerà ad applicare la normativa regionale in materia, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 192/2005.
Articolo 6
(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)
Comma 1
Decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 |
|
Testo
previgente |
Testo
modificato |
Articolo
6 |
Articolo
6 |
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed
a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica,
redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1. |
1. |
|
2. Nel caso di vendita, di trasferimento
di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità
immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia già dotato, il proprietario
e' tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1.
In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di
prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario
all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;
in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il
venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica
dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica |
|
3. (cfr comma 2-ter) |
(cfr comma 2) |
4. L'attestazione della prestazione
energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un
medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più
unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima
destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto
termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal
medesimo sistema di climatizzazione estiva. |
1-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non
ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità
temporale e con onere a carico del venditore o, del locatore: |
|
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli
edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile; |
|
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli
edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle
singole unità immobiliari; |
|
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle
singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso. |
|
1-ter.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica
dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, conforme a quanto
specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a
carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al
miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare,
dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti
acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già
formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione
competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da
parte della medesima. |
|
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o
rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione
degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere
la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio
o dell'unità immobiliare interessati entro
i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione
al pubblico della targa energetica. |
9.
Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti
termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come
committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione
dell'attestato di prestazione
energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati. |
2. La certificazione per gli appartamenti
di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento
interessato: |
(cfr comma 4) |
a) su una certificazione comune dell'intero
edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune; |
|
b) sulla valutazione di un altro
appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa
tipologia. |
|
2-bis.
Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato di qualificazione
energetica può essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di
semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al
comma 2 dell'allegato A. |
|
2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di
edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la
quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica
degli edifici. Nel caso di locazione,
la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già
dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. |
3. Nei contratti di
vendita, negli atti di trasferimento
di immobili a titolo gratuito o nei
nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari e'
inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno
atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine
alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. |
2-quater. Nel caso di offerta di
trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli
annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica
contenuto nell'attestato di certificazione energetica. |
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite
tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano |
3. [Comma abrogato dal comma 2-bis dell'art.
35, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione] |
|
4. [Comma abrogato dal comma 2-bis dell'art.
35, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione] |
|
5.
L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del
comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo
rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica
la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto. |
5.
L'attestato di prestazione
energetica di cui al comma 1 ha
una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e'
aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe
energetica dell'edificio o dell'unita'
immobiliare. La validità temporale
massima e' subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di
controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le
eventuali necessità di adeguamento, previste |
6.
L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi
all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di
legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e
confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato
da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente
convenienti per il miglioramento della predetta prestazione. |
Cfr comma 12, lett. b) |
7.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui
metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di
certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce
in luogo facilmente visibile per il pubblico. |
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2 , ove l'edificio non ne sia già dotato, e'
fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di
produrre l'attestato di prestazione energetica entro |
|
6-bis.
Il fondo di garanzia di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo
stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione
energetica e agli adeguamenti. |
|
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con
superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato
l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e' fatto
obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione
dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso
dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. |
|
10. L'obbligo di
dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove
sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente
alla direttiva 2002/91/CE. |
|
11. L'attestato di
qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8,
comma 2, e' facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il
successivo |
8. Gli edifici di
proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13,
comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20
luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione
dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al
pubblico. |
|
9. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle
metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1,
e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il
CNCU, |
12. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e
dei trasporti e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza
unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di
calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, e' predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. |
prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino
gli oneri. |
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate,
da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e
prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a
carico dei cittadini; |
Cfr comma 6 |
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica
che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio
che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra
tali dati sono obbligatori: |
|
1) la prestazione
energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale
che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; |
|
2) la classe
energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale
dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; |
|
3) la qualità
energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il
riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione
termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; |
|
4) i valori di
riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a
norma di legge; |
|
5) le emissioni di
anidride carbonica; |
|
6) l'energia
esportata; |
|
7) le raccomandazioni
per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte
degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando
la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di
riqualificazione energetica; |
|
8) le informazioni correlate al
miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di
carattere finanziario; |
|
c) la definizione di uno schema di annuncio
di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda
uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai
cittadini; |
|
d) la definizione di un sistema informativo
comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le
regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli
edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli
pubblici. |
Procedure di contenzioso
(a cura
dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)
In materia certificazione energetica (articolo 6), il 13 giugno 2013, la Corte di giustizia europea, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2006/2378, promossa dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per il non completo e non conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, rifusa e abrogata dalla direttiva 2010/31/UE, si è pronunciata con la sentenza (causa C-345/12). In particolare, la Corte ha rilevato che l’Italia, non avendo previsto l’obbligo di consegnare un attestato sul rendimento energetico in caso di vendita o di locazione di un immobile e avendo omesso di notificare alla Commissione europea le misure di recepimento dell’articolo 9 della direttiva 2002/91/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articolo 7, paragrafi 1 e 2, e 10 nonché 15, paragrafo 1, della medesima direttiva, letti in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia.
Si ricorda che, la Commissione, che, in data 24 novembre 2010, aveva emesso un parere motivato, ha, in un primo tempo, contestato le modalità con le quali l’Italia aveva proceduto al recepimento della direttiva. Infatti, il decreto legislativo n. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) costituisce una legge quadro da completare con ulteriori atti normativi che non risultavano approvati. Il successivo decreto legislativo n. 31/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192/2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia), pur stabilendo alcuni requisiti in materia di efficienza energetica nell’edilizia e di certificazione, è stato giudicato dalla Commissione insufficiente per la completa attuazione della direttiva in quanto non recava norme tecniche per la definizione della metodologia di calcolo del rendimento energetico nell’edilizia. Ulteriori punti contestati successivamente dalla Commissione all’Italia (con lettera di diffida del 15 maggio 2009) riguardavano la mancata previsione dell’obbligo di consegnare l’attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile[11] e la mancata attuazione delle norme in materia di ispezioni dei sistemi di condizionamento d’aria. Gli atti normativi successivamente adottati dall’Italia (DPR n. 59/2009 e DM 26 giugno 2009) non sono stati giudicati dalla Commissione europea sufficienti alla chiusura della procedura di infrazione. Infine, a seguito di un incontro con le autorità italiane avvenuto il 22 aprile 2010, la Commissione ha giudicato non conforme alla direttiva 2002/91/CE anche la previsione, contenuta nel DM 26 giugno 2009, della possibilità per il proprietario di un edificio di fornire un’autodichiarazione sul livello di rendimento energetico del suo immobile.
Articolo 7
(Relazione tecnica di progetto)
L’articolo 7 riguarda la fase di progettazione delle costruzioni e delle ristrutturazioni degli edifici, integrando il contenuto dei documenti progettuali prevedendo una valutazione preliminare della possibilità di inserimento di sistemi ad alta efficienza.
A tal fine, la norma interviene sull’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005, sostituendo il comma 1 e aggiungendo il comma 1-bis.
Il nuovo comma 1 integra il contenuto delle relazioni tecniche di progetto, attestanti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, in cui i progettisti devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto.
Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, dovrà inoltre depositare tale documento presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti (durante l’esame al Senato è stata fornita l’alternativa di deposito della relazione alla domanda di concessione edilizia).
Si ricorda che l’articolo 28 della legge n. 10/1991[12] già prevede che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di costruzione o ristrutturazione, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della stessa legge.
Tali adempimenti non sono dovuti in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente portata termica superiore a 50 kw.
Riguardo all’attuazione di tale previsione, il nuovo comma 1 specifica che con decreto del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata) vengano definiti gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica, distinguendo in funzione delle diverse tipologie di lavori:
§ nuove costruzioni;
§ ristrutturazioni importanti;
§ interventi di riqualificazione energetica.
Viene infine imposto l’onere aggiuntivo, ai soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti - che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori - di integrare la relazione tecnica di progetto con l’attestazione di verifica sulla applicazione della norma[13] che obbliga, negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, a soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica od economica
Tale attestazione integrativa è redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, che secondo la stessa legge 10/1991 (articolo 19) deve essere nominato e comunicato al MiSE.
Il nuovo comma 1-bis, invece, prevede che, in caso di nuova costruzione, sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.
Si ricorda che l’articolo 6 della direttiva 2010/31/UE riguarda gli edifici di nuova costruzione, per i quali richiede una valutazione, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza, come:
a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili;
b) cogenerazione;
c) teleriscaldamento o teleraffrescamento urbano o collettivo, in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabili;
d) pompe di calore.
Articolo 7
(Modificazioni all’articolo 8 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192)
Commi 1 e 2
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 |
|
Articolo 8 |
|
Testo previgente |
Testo modificato |
1. La
documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza unificata. |
1. Il progettista o i progettisti,
nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche e
illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal
presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la
rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia
degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni
competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei
lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di
concessione edilizia . Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono
dovuti in caso di |
|
1-bis.
In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso
di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, e' prevista
una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per
l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo
puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile,
cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e
sistemi di misurazione intelligenti. |
2. La
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali
varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di
qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere
asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere
aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a
qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione
asseverata. |
2. |
3. Una copia
della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai
fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può
richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica. |
3. Identico. |
4.
Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e
indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle
prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera,
ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale
di cui al comma 1. |
4. Identico. |
5. I Comuni
effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del
committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli
accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei
richiedenti. |
5. Identico. |
Articolo 8
(Funzioni delle regioni ed enti locali)
L’articolo 8 interviene sulle funzioni delle Regioni, delle province autonome e degli enti locali, modificando e integrando l’articolo 9 del D.Lgs. 192/2005, sull’attuazione regionale del decreto.
Viene modificato il comma 3, riguardante la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome dei catasti degli impianti di climatizzazione, specificando meglio il flusso di informazioni in arrivo agli enti competenti in materia di controlli sugli impianti e da questi alle regioni.
Infine, l’articolo 9 viene integrato con 4 commi (dal comma 5-ter al comma 5-sexies) per introdurre alcune disposizioni di semplificazione burocratica, sui controlli e di collaborazione tra le varie amministrazioni coinvolte a livello centrale e locale.
Nel nuovo comma 3 viene introdotta la descrizione dettagliata del procedimento di alimentazione informatica dei catasti degli impianti di climatizzazione. In particolare:
§ il proprietario, conduttore, amministratore di condominio, o per essi un terzo, che si assume la responsabilità di mantenere in esercizio gli impianti deve comunicare all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;
§ le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicheranno al medesimo ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
§ a sua volta, l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmetterà annualmente alle regioni i dati per via informatica (il Senato ha precisato che la trasmissione si avvale del sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica, di cui all’articolo 4, comma 1-bis).
Il commi 5-ter e 5-quater, introdotti dal decreto in esame, lasciano la possibilità alle regioni e alle province autonome di prendere provvedimenti migliorativi in termini di
a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l’utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;
b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all’integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell’aria.
Resta fermo il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, ed inoltre tali provvedimenti migliorativi devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il D.Lgs. 192/2005 e devono essere notificati alla Commissione europea.
Il comma 5-quinquies, introdotto dal decreto in esame, riguarda i controlli.
Le regioni e le province autonome provvedono a:
a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale;
b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
Il comma 5-sexies, introdotto dal decreto in esame, riguarda la collaborazione tra le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, e il Ministero dello sviluppo economico (per la sola lettera c) anche con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo il testo modificato dal Senato[14]), per la definizione congiunta:
a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;
c di sistemi di classificazione energetica degli edifici;
d) del Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;
e) dell’azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale.
Articolo 8
(Modificazioni all’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192)
Comma 1
Decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 |
|
Articolo 9 |
|
Testo previgente |
Testo modificato |
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
all'attuazione del presente decreto. |
1. Identico. |
2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica,
privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi
pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza,
gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme
relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione
degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi
avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e
l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti
all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23
agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto
possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e
requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4,
comma 1, sono svolte secondo princìpi di imparzialità, trasparenza,
pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a: |
2. Identico. |
a)
ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti; |
a) identica; |
b) correggere
le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto; |
b) identica; |
c)
rispettare quanto prescritto all'articolo 7; |
c) identica; |
d)
monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche. |
d) identica; |
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo
scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o
organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli
impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al
comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la
costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di
cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche
del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti
di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione
e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi. |
3. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare
territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti
e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo
più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la
realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli
impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o
maggiori oneri per gli enti interessati. «A
tali fini: a) i
soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano
all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici
l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le
eventuali successive modifiche significative; b) le società di distribuzione dei diversi
tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente
competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la
titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno; c) l'ente competente in materia di controlli
sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province
autonome i dati di cui alle lettere a)
e b) per via informatica
avvalendosi del sistema informativo di cui all’articolo 4, comma 1-bis. |
3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono
entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e
riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando
in particolare alcuni dei seguenti aspetti: |
3-bis.
|
a) la
realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini,
anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e
gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20
luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali; |
a) identica; |
b)
l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia; |
b) identica; |
c)
l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i
principi generali del presente decreto legislativo; |
c) identica; |
d) la
realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente
a più bassa efficienza; |
d) identica; |
e) la
definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto
legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali; |
e) identica; |
f) la
facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento
agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento
individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di certificazione
energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L,
comma 16. |
f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di
finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di
miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di prestazione energetica, o in
occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16.* * Così modificato ai sensi
dell'art. 18, comma 3 |
3-ter. Ai fini della predisposizione del
programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e
agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire
gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli
impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un
sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo
esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo
climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di
combustibile e di energia elettrica. |
3-ter. Identico. |
3-quater. Su richiesta delle regioni e
dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i
dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le
elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di
cui al comma 3-ter. |
3-quater. Identico. |
3-quinquies.
I dati di cui ai commi 3, 3-ter e
3-quater possono essere utilizzati
dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del
presente decreto legislativo. |
3-quinquies. Identico. |
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di
calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano,
con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico
nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio
stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che
possono essere correlati. |
4. Identico. |
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri
delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente
decreto. |
5. Identico. |
5-bis. Le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano,
nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di
competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare
attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale
dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni
anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da
realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con
particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le
scelte conseguenti. |
5-bis. Identico. |
|
5-ter. In tale contesto, fermo restando
il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi
previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche
con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni
di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un
equivalente risultato sul bilancio energetico regionale; b) semplificazioni amministrative in materia di
esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici,
soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza
energetica con quelli in tema di qualità dell'aria. |
|
5-quater. I provvedimenti di cui al
comma 5-ter devono essere
compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la
direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere
notificati alla Commissione europea. |
|
5-quinquies.
Le regioni e le province autonome provvedono inoltre a: a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi
e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e
di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo
programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento
professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e
nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei
servizi. b) avviare programmi di verifica annuale della conformità
dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi. |
|
5-sexies. Le regioni e le province
autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il
Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica
degli edifici; b) di metodologie per la determinazione dei requisiti
minimi di edifici e impianti; c) di sistemi di classificazione energetica degli
edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui
all'articolo 6, comma 12, lettera d);
d) del e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e
adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli
articoli 10 e 13. |
Articolo 9
(Norme transitorie)
L’articolo 9 contiene le norme transitorie, e, in attesa dell’aggiornamento delle specifiche norme europee per l’attuazione della direttiva 2010/31/UE, elenca la normativa tecnica di riferimento per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.
A tal fine viene interamente sostituito l’articolo 11 del D.Lgs. 192/2005, che conteneva una disciplina transitoria ormai superata.
Il nuovo articolo 11 contiene l’elenco delle norme tecniche che sostituiscono quelle adottate dal DPR n. 59/2009 per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, nelle more dell’emanazione delle nuove norme europee.
Si ricorda che l’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 59/2009[15] richiamava, per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni.
a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Tale disposizione è stata abrogata con l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge in esame.
Si ricorda che le norme tecniche sono documenti di natura volontaria elaborati con il consenso delle parti interessate (produttori, consumatori, pubblica amministrazione ecc.), che definiscono le prestazioni e le caratteristiche di prodotti, processi produttivi o servizi sotto diversi profili: qualitativi, dimensionali, tecnologici, di sicurezza ecc. Sono emesse da organismi nazionali e internazionali di normazione, enti di diritto privati riconosciuti, rappresentativi di organizzazioni imprenditoriali, pubbliche amministrazioni, associazioni di consumatori e componenti tecnico-scientifiche. Le norme tecniche assumono un carattere di documenti cogenti qualora vengano richiamate nei documenti legislativi.
Articolo 9
(Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192)
Comma 1
Decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 |
|
Articolo 11 |
|
Testo previgente |
Testo modificato |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di
cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli
edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno
annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10,
come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle
disposizioni di cui all'allegato I. |
1. Nelle more
dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per
l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in
conformità alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE,
sono quelle di seguito elencate: a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni
energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della
prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o
normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli
edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale; c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli
edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda
sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione; d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli
edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione estiva; e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli
edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di
generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda
sanitaria. |
1-bis.
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9,
l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti
gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione
energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data
dell'8 ottobre 2005. |
|
1-ter.
Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali di cui
all'articolo 6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la
equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune
perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis. |
|
Articolo 10
(Copertura finanziaria)
L'articolo 10 sostituisce l'articolo 14 del D.Lgs. n. 192/2005, recante la copertura finanziaria del provvedimento.
In particolare il nuovo articolo 14 stabilisce una clausola di salvaguardia finanziaria per l’attuazione del D.Lgs. n. 192/2005, fatti salvi gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 4-ter (introdotto dall'articolo 5 del decreto in esame).
Anche il testo previgente prevedeva che l'attuazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 dovesse avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per le misure di accompagnamento previste dall'articolo 13, comma 3 (a sua volta modificato dall'articolo 11 del testo in esame), e quantificate in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Articolo
10
(Modificazioni all’articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192)
Comma 1
Decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 |
|
Articolo
14 |
|
Testo
previgente |
Testo
modificato |
1.
All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di
accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
1.
All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
2. Agli oneri derivanti dalle misure di
accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per
ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a),
della legge 24 agosto 2004, n. 239. |
|
Articolo 11
(Informazione e comunicazione)
L’articolo 11 riguarda i programmi di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico del MiSE rivolti ai cittadini, agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare nonché alle scuole, e prevede che tali progetti vadano condotti in sinergia con le misure di accompagnamento previste da recenti decreti in tema di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.
In particolare si richiamano:
§ il cd. “Conto termico” (Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni);
§ il nuovo decreto che determina gli obiettivi nazionali di risparmio energetico 2013-2016 e potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi.
Si ricorda che il richiamato articolo 16 del D.M. 28 dicembre 2012 (cd. “conto termico”), al comma 1 prevede che (per conseguire il fine di favorire la definizione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato, pubblico e segnatamente dell'edilizia residenziale pubblica) il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definiscano, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni comprese le rappresentanze degli enti locali, specifiche misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e formazione, anche nell'ambito di programmi nazionali e interregionali destinati alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica di cui sono titolari.
L’articolo 15 dell’altro D.M. 28 dicembre 2012 (relativo agli obiettivi di risparmio energetico per il triennio e al potenziamento dei certificati bianchi) al comma 1 prevede che l'ENEA sottoponga al Ministero dello sviluppo economico un programma per la promozione, sensibilizzazione, informazione e formazione da realizzare in ambito nazionale e interregionale e in stretta collaborazione con le Regioni e con le associazioni imprenditoriali più rappresentative. L'ENEA – cui compete di promuovere anche la conoscenza di strumenti utili a sollecitare l'effettuazione degli interventi di risparmio energetico – ai sensi del comma 2 predispone e pubblica, entro il 31 dicembre 2013 e successivamente con cadenza biennale, guide operative per promuovere l'individuazione e la definizione di progetti a consuntivo con particolare riferimento ai settori industriali del cemento, del vetro, della ceramica, dei laterizi, della carta, della siderurgia, dell'agricoltura e dei rifiuti. Le guide operative sono corredate della descrizione delle migliori tecnologie disponibili e delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione.
Per il comma 3 l'ENEA predispone anche, in collaborazione con le regioni, la banca dati interoperabile sui progetti ammessi ai benefici del meccanismo dei certificati bianchi, consultabile via internet, previa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico; l’ENEA, per il comma 4, con il RSE (Ricerca sul settore energetico s.p.a.) può fornire assistenza tecnica ai soggetti interessati, per la predisposizione dei progetti di efficienza energetica da sottoporre a valutazione a consuntivo e dei grandi progetti, dandone comunicazione al Gestore (GSE).
Articolo 11
(Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192)
Comma 1
Decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 |
|
Articolo 13 |
|
Testo previgente |
Testo modificato |
1. Il Ministero delle attività produttive, predispone
programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al
risparmio energetico. |
1. Identico. |
2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano
le sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle
amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di
accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli
stessi programmi e progetti hanno come obiettivo: a) la piena attuazione del presente decreto attraverso
nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli
operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare; b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della
scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a
modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di
indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello
individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato
contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica; c) l'aggiornamento del circuito professionale e la
formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi,
anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare
attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione
degli impianti di climatizzazione e illuminazione; d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a
cui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed
impiantistiche. |
2. Identico. |
3.
Le attività per il raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono integrate
nel piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso
efficiente dell'energia realizzato dal Ministero delle attività produttive,
di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai
sensi dell'articolo 1 comma 119, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli
strumenti predisposti nell'àmbito di questa attività e i risultati raggiunti
sono resi disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. |
3.
Le attività di cui al comma 2, lettere a)
e b), sono condotte in sinergia con
le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in
materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti
rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e
all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2012, recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti
dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni
dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati
bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013. |
4.
Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, che possono provvedervi nell'àmbito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
4. Identico. |
Articolo 12
(Sanzioni)
L'articolo 12 ridefinisce l’impianto sanzionatorio in materia di certificazione energetica degli edifici, sostituendo integralmente l'articolo 15 del D.Lgs. 192/2005. I commi 1 e 2 prevedono che le certificazioni energetiche siano rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e che le amministrazioni competenti eseguano i controlli del caso. I commi da 3 a 10 strutturano le sanzioni amministrative che le amministrazioni applicano nelle varie fattispecie.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 192/2005, le competenze relative all'attuazione del decreto legislativo medesimo sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il nuovo comma 1 del citato articolo 15 stabilisce che
§ l'APE;
§ il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7;
§ la relazione tecnica;
§ l'asseverazione di conformità;
§ l'AQE;
sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445/2000.
Il citato articolo 47 del testo unico citato rinvia, per le modalità, all’articolo 38 che prevede che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.
Il comma 2 rinvia a tale testo unico per le modalità dei controlli da parte delle autorità competenti che ricevono i documenti e che eventualmente applicano le sanzioni amministrative disposte dai successivi commi 3-6. Nel caso invece in cui ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76 , del testo unico 445/2000, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo 76.
Secondo l’articolo 71 del testo unico, le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Secondo l’articolo 76, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
I commi da 3 a 10 dispongono le sanzioni amministrative, che vengono sintetizzate nella tabella che segue.
Co. |
Soggetto
Responsabile |
Fattispecie
sanzionabile |
Sanzione (euro) |
3 |
Professionista qualificato |
Relazione tecnica o APE non conformi |
Da 700 a 4.200 |
4 |
Direttore lavori |
Asseverazione di conformità delle opere e AQE non presentati al comune |
Da 1.000 a 6.000 |
5 |
Proprietario, conduttore, amministratore del condominio |
Controlli e manutenzione impianti di climatizzazione non effettuati |
Da 500 a 3.000 |
6 |
Operatore |
Rapporto di controllo tecnico non redatto |
Da 1.000 a 6.000 |
7 |
Costruttore o proprietario |
Nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti senza APE |
Da 3.000 a 18.000 |
8 |
Proprietario |
Vendita senza APE |
Da 3.000 a 18.000 |
9 |
Proprietario |
Locazione senza APE |
Da 300 a 1.800 |
10 |
Responsabile dell’annuncio |
Annunci che non riportano i parametri energetici |
Da 500 a 3.000 |
Oltre alle sanzioni riassunte in tabella, in certi casi quando il responsabile è un professionista, l’ente che applica la sanzione prende anche ulteriori provvedimenti:
§ nel caso del professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica o l’APE non conformi alle regole, oppure del direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'AQE, l'ente locale o la regione che applicano le sanzioni ne danno anche comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti (commi 3 e 4).
§ nel caso dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, oltre alla sanzione, l'ente locale, o la regione (o la provincia autonoma, come ha specificato il Senato) competente in materia di controlli ne da comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti (comma 6).
Si segnala che non risultano previste sanzioni amministrative per la
violazione dell’obbligo di produrre ed affiggere l’attestato di prestazione
energetica per i grandi edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e
aperti al pubblico, di cui al comma 6 dell'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005.
Si segnala inoltre che, nella versione modificata dal Senato, all’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005, comma 4, il termine per la redazione dell’AQE è spostato a “prima del rilascio del certificato di agibilità”. Tuttavia all’articolo 7 del presente decreto non è stata introdotta l’analoga disposizione normativa correttiva che intervenga sull’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005, che disciplina il rilascio dell’AQE e che prevede la sua presentazione al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Occorre pertanto inserire tale modifica.
Articolo 12
(Modificazioni all’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192)
Comma 1
Decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 |
|
Articolo 15 |
|
Testo previgente |
Testo modificato |
1.
Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8
compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui
all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione
energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui
all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30
per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale. |
1. L'attestato di prestazione energetica
di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo
7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di
qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
|
2. Le autorità competenti che ricevono i
documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui
all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6.
Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. |
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che
rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione
o qualificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione
amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la
vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale
competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. |
3. Il professionista
qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi
e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle
metodologie di cui all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa
non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione, o la
provincia autonoma che applicano le sanzioni secondo le rispettive
competenze, danno comunicazione ai
relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari
conseguenti. |
3.
Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di
conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, di cui
all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è
punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella
calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale
competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. |
4. Il
direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di
conformità delle opere e l'attestato
di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, |
4. Salvo che il fatto costituisca reato,
il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui
all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza
dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere
realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo
28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione
amministrativa di 5000 euro. |
|
5. Il proprietario o il conduttore dell'unità
immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è
assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo
7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro
e non superiore a 3000 euro. |
5. Il
proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del
condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di
controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto
stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. |
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione,
che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000
euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti. |
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione,
che non provvede a redigere e
sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7,
comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e
non superiore a 6000 euro. L'ente locale,
o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti. |
7. Il costruttore che non consegna al proprietario,
contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di
cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro. |
7. In caso di violazione dell'obbligo di
dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova
costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto
dall'articolo 6, comma 1, il
costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a 3000 euro e non
superiore a 18000 euro. |
Comma abrogato dal
comma 2-bis dell'art. 35, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla
relativa legge di conversione. |
|
Comma abrogato dal
comma 2-bis dell'art. 35, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa
legge di conversione. |
|
|
8. In caso di
violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica
gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto
dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. |
|
9. In caso di violazione dell'obbligo di
dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità
immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto
dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro. |
|
10. In caso di violazione dell'obbligo di
riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione,
come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e'
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non
superiore a 3000 euro. |
L’articolo
13 abroga il regolamento che attualmente disciplina le metodologie di
calcolo per la prestazione energetica degli edifici dalla data di entrata in
vigore dei decreti attuativi previsti dal provvedimento in esame.
Al fine di coordinare l’attuale normativa con gli
adeguamenti previsti dal decreto in esame, infatti, viene integrato l’articolo 16 del D.Lgs. 192/2005,
concernente le abrogazioni e le disposizioni finali. In particolare, si fa
decorrere dall'entrata in vigore dei decreti interministeriali (di cui
all'articolo 4, comma 1, come novellato) l'abrogazione del D.P.R. 59/2009.
Si tratta del regolamento attuativo del D.Lgs. 192/2005, che contiene le metodologie di calcolo ed i
requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti
termici relativamente alla climatizzazione invernale ed estiva (limitatamente
all’involucro) e alla preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Articolo 13
(Modificazioni all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192)
Comma 1
Decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 |
|
Articolo
16 |
|
Testo
previgente |
Testo
modificato |
1. Sono abrogate le
seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10: a) l'articolo 4, commi
1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30;
l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3. |
1. Identico. |
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente: «2. Per gli
interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo
energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1,
individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi
energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni
condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote
millesimali». |
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente: «2. Per gli
interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo
energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1,
individuati attraverso un attestato di prestazione
energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le
pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza
semplice delle quote millesimali.* * Così modificato ai sensi dell'art. 18,
comma 3 |
2.
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si
applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e può
essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale
decreto sono abrogate le seguenti norme: a)
l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8;
l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20. |
2. Identico. |
3. È
abrogato l'articolo 1 del D.M. 6 agosto 1994 del Ministro dell'industria
commercio e artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24
agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto del
Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il
regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici
degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato. |
3. Identico. |
4.
Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono
modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità
alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle
introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4
febbraio 2005, n. 11. |
4 . Identico. |
|
4-bis.
Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1,
e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59; |
Articolo 13-bis
(Clausola di cedevolezza)
L’articolo 13-bis, inserito nel corso dell’esame in Senato, sostituisce l’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 con riferimento al profilo dell'attuazione e dell'esecuzione degli atti dell'Unione europea, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza secondo quanto previsto dall’art. 117, comma quinto della Costituzione.
Si ricorda, al riguardo, che il citato articolo 117, comma quinto della Costituzione, prevede che le Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Le disposizioni introdotte conservano la c.d. clausola di cedevolezza, aggiornando i riferimenti normativi in essa contenuti, secondo la quale le disposizioni contenute nel decreto legge si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.
L’intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale viene configurato come uno strumento dall’operatività eventuale, in quanto le norme del decreto sono destinate ad entrare in vigore solo nell’eventualità che alcune regioni non adottino proprie discipline attuative della direttiva e a produrre effetti solo per le regioni che, appunto, non abbiano adottato le necessarie leggi. La norma in oggetto persegue la duplice finalità di rispettare, da un lato, il riparto di competenze legislative delineato dal nuovo art. 117 Cost. nonché le competenze in materia di attuazione degli atti comunitari attribuite alle regioni dal quinto comma dell’art. 117 medesimo; dall’altro, di garantire allo Stato – attraverso l’esercizio del potere sostitutivo previsto espressamente dal medesimo quinto comma – uno strumento per evitare l’insorgere di una responsabilità nei confronti dell’Unione europea a seguito dell’eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle regioni e conseguentemente del verificarsi di ritardi tali da esporre l’Italia a procedure di infrazione.
In caso, cioè, di inadempienza legislativa delle regioni, lo Stato, con l’adozione del decreto legge in oggetto, evita di incorrere in una responsabilità che solo allo Stato può essere imputata dall’Unione europea una disposizione che tiene conto dell’entrata in vigore delle modifiche apportate al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Vi si prevede, infatti, un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell’attuazione delle direttive.
La materia oggetto del decreto legge in esame integra una pluralità di temi inerenti l'efficienza energetica, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi energetici,a, l'incolumità e la sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente, e presenta evidenti caratteristiche di non frazionabilità nella sua trattazione. Le disposizioni recate dal provvedimento appaiono pertanto riconducibili sia a materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, come quelle di della “tutela della concorrenza” e della “tutela dell’ambiente”, contemplate, rispettivamente, nell’articolo 117, comma 2, lettere e) e s), della Costituzione, sia a materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, come la materia inerente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.
il terzo comma dell’art. 117 Cost. rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2004, ha dichiarato la legittimità costituzionale di una normativa statale di dettaglio in materia di energia (si trattava del D.L. 7/2002), applicando il principio dell’attrazione in sussidiarietà elaborato nella sentenza n. 303 del 2003 (c.d. sentenza Mezzanotte). A partire da tale sentenza, la Corte costituzionale ha dato, infatti, un'interpretazione dinamica dell'attribuzione di funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, in base al quale le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad un livello diverso di governo per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L'allocazione delle funzioni amministrative ha riflessi anche sulla distribuzione delle competenze legislative. Infatti il principio di legalità di cui all'art. 97 Cost. impone che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate dalla legge. Allora l'attrazione allo Stato delle funzioni amministrative comporta la parallela attrazione della funzione legislativa.
Pertanto anche se – sulla base di un’interpretazione strettamente letterale del dettato costituzionale - in una materia di competenza concorrente come l'energia, lo Stato dovrebbe limitarsi a stabilire i principi fondamentali, in virtù della capacità ascendente del principio di sussidiarietà, la normativa statale può anche presentare norme di dettaglio. La valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale (cui spetterebbero tali funzioni in base all'art. 118, co. 1) spetta al legislatore statale ma deve essere proporzionata, non irragionevole e operare nell'ambito di un accordo con le regioni interessate.
Articolo
13-bis
(Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
Decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 |
|
Articolo 17 |
|
Testo previgente |
Testo modificato |
1. In
relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, e fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per
le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province
autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi
nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e
province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della
direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la
normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi
fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE. |
1. In
relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome
che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata
in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le
province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento europeo e dei
princìpi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni
e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa
statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento |
Articolo 14
(Detrazioni
fiscali per interventi di efficienza energetica)
L'articolo 14 al comma 1 prevede che la vigente detrazione d'imposta (pari al 55 per cento) per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici si applichi nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento) fino al 31 dicembre 2013; con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, il comma 2 stabilisce che la detrazione del 65 per cento si applichi alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014; il comma 3 prevede infine che le suddette detrazioni vadano ripartite in dieci quote annuali di pari importo.
Più in dettaglio, il comma 1 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura del 65 per cento (in luogo del 55 per cento precedentemente previsto) alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia dal 6 giugno 2013) al 31 dicembre 2013.
Il testo originario del decreto escludeva dalla detrazione le spese:
§ per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
§ per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Nel corso dell’esame al Senato tali esclusioni sono state eliminate. Pertanto la detrazione del 65 per cento può essere utilizzata anche per gli interventi sopra indicati.
Si ricorda che la detrazione per le spese di riqualificazione energetica di edifici, originariamente fissata nella misura del 55 per cento e più volte oggetto di interventi normativi, è stata, da ultimo, disciplinata dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che ne ha previsto l'applicazione sino al 30 giugno 2013.
Più in generale, si ricorda che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura (originariamente) del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
§ la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;
§ il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
§ l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;
§ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: detrazione massima 30.000 euro.
La norma che ha introdotto l’agevolazione in esame è contenuta nei commi da 344 a 349 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006); successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata. I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.
Il già ricordato articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha stabilito una proroga per usufruire delle detrazioni per le spese sostenute e documentate sino al 31 dicembre 2011 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso alla predetta data.
L’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. A decorrere dal 1° gennaio 2013 era previsto che per tali interventi si applicasse la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.
In sintesi la normativa al riguardo prevede che:
§ la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 55 per cento (ora al 65 per cento) delle spese sostenute, entro il limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito;
§ l’agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità europea; dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità europea, dalle regioni o dagli enti locali;
§ non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all’Agenzia delle entrate;
§ i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo e possono provare la spesa con altra idonea documentazione);
§ è previsto l’esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari;
§ al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori; dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta dal 10 al 4%;
§ per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).
Si evidenzia che, poiché i citati commi 344, 345, 346 e 347 prevedono
dei limiti massimi di detrazione (di 100.000, 60.000 e 30.000 euro a seconda
dei casi) ma non dei limiti massimi di spesa, l'innalzamento dal 55 al 65 per
cento della percentuale di detrazione comporta automaticamente una diminuzione
della spesa massima agevolabile in relazione al medesimo intervento.
In altri termini, l'aumentata detrazione non comporta benefici fiscali
al di sopra di un livello di spesa minore, rispetto alla situazione previgente.
L’ultimo periodo del comma 1 provvede alla copertura degli oneri determinati dalla soppressione, rispetto al testo originario del decreto, della esclusione della detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, disposta nel corso dell’esame al Senato.
A tali maggiori oneri (minori entrate), pari
a 0,2 milioni di euro per il 2014, a 2,2 milioni di euro per il 2015 e a 1,4
milioni di euro per ciascuna annualità dal 2016 al 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo da ripartire relativo allo
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, previsto dall'articolo
2, comma 616, della legge n. 277 del 2007.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 615, della legge finanziaria 2008, a decorrere dall’anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all’elenco n. 1 allegato alla legge stessa, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente». Conseguentemente il comma 616 istituisce negli stati di previsione dei Ministeri appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.
Per le annualità 2014 e 2015 la legge di
bilancio 2013-2015 indica una dotazione del capitolo 1740/MISE pari a 30
milioni.
Il comma 2 prevede, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014.
La norma incentiva la riqualificazione energetica di interi stabili condominiali, attraverso una maggiorazione dell’incentivo fiscale per un periodo di tempo più lungo. Si tratta della stessa detrazione prevista dal comma 1, applicata sino al 30 giugno 2014 anziché al 31 dicembre 2013 e riguardante interventi:
a) relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile;
Si ricorda che l'articolo 1117 del codice civile è stato recentemente riformulato dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici). Nel testo in vigore dal 18 giugno 2013, l'articolo 1117 prevede che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
§ tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune (come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate);
§ le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i
servizi in comune (come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la
lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche
strutturali e funzionali, all'uso comune);
§ le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere destinati all'uso comune (come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli
impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di
trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il
condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a
qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e
i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà
individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al
punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di
reti pubbliche).
Il successivo articolo 1117-bis (aggiunto dalla citata legge 11 dicembre 2012,
n. 220, ed in vigore
dal 18 giugno 2013) estende l'applicazione delle disposizioni recate dal Capo
II del codice civile (Del condominio
negli edifici), in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità
immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di
edifici abbiano parti comuni.
b) ovvero che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Il comma 3 stabilisce che la detrazione spettante ai sensi del presente articolo va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
La disposizione prevede inoltre l'applicazione, "in quanto compatibili", delle seguenti disposizioni:
§ articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
§ articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
Il comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) reca alcune precisazioni con riferimento alla proroga delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici che erano state disposte dal precedente comma 20.
In particolare, la lettera a) stabilisce che i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008. Tali valori sono stati definiti con il D.M. 11 marzo 2008, pubblicato in Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66.
La lettera b) prevede la possibilità di ripartire la detrazione per tutti gli interventi in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione. Tale disposizione non è compatibile con la determinazione di dieci quote annuali effettuata dallo stesso comma 3.
La lettera c) specifica che non è richiesta l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio (articolo 1, comma 348, lettera b), della legge finanziaria 2007) per:
§ gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007), limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
§ l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 del medesimo articolo 1);
§ la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a condensazione (comma 347 del medesimo articolo 1).
La seconda disposizione richiamata dal comma in esame (comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185 del 2008) prevede l'obbligo per il contribuente di inviare una specifica comunicazione ai fini della detrazione.
Più in dettaglio, il comma 6 prevede che i contribuenti interessati alle detrazioni di cui ai commi da 344 a 347 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, devono inviare, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (Provvedimento del 6 maggio 2009), in caso di interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, una comunicazione all’Agenzia delle entrate, in via telematica (anche mediante intermediari abilitati), entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Tale comunicazione serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Articolo 15
(Detrazioni
fiscali per interventi di ristrutturazione
ed efficienza energetica)
L'articolo 15 - le cui disposizioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell’ordinamento - prevede che in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale - finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico (quest’ultimo inserito nel corso dell’esame al Senato) e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico - si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 14 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dal successivo articolo 16 (riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia), alle cui schede si fa rinvio.
Occorrerebbe chiarire la portata normativa
della disposizione in esame, in quanto le detrazioni per la messa in sicurezza
e l’adeguamento antisismico degli edifici già presentano carattere strutturale,
essendo disciplinate tra gli oneri
detraibili ai fini Irpef nel Testo Unico delle imposte sui redditi
(articolo 16-bis del D.P.R. n. 917 del 1986), senza alcuna scadenza temporale.
Al riguardo la relazione illustrativa (al ddl Senato 783) interpreta la norma nel senso che le disposizioni dell’articolo 14 (cd. riqualificazione energetica con detrazione al 65%) si rendono applicabili per la realizzazione di interventi per il miglioramento (ora anche l’adeguamento antisismico) e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, mentre quelle del successivo articolo 16 (proroga delle norme in materia di ristrutturazione edilizia con detrazione al 50%) si applicherebbero all’incremento del rendimento energetico degli edifici esistenti.
Si evidenzia al riguardo che la normativa
vigente prevede la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione
energetica e quella al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio.
Articolo 15-bis
(Banca dati degli incentivi in materia di
efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili)
L’articolo 15-bis, comma 1,
istituisce presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui far
confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività
connesse ai settori dell'efficienza
energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. In
particolare si tratta degli incentivi e sostegni finanziari erogati dal GSE oppure da altre amministrazioni pubbliche.
Si ricorda che con la pubblicazione del DM 28/12/12, il c.d. decreto “Conto Termico”, si è da ultimo data attuazione al regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari. Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).
Il comma 2 demanda ad apposito decreto – da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la conferenza unificata, l’individuazione delle modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE.
Il comma 3 specifica alla creazione della banca dati si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 16
(Proroga
delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per
l'acquisto di mobili)
L'articolo 16, al comma 1, proroga dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell’innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia.
Il comma 2, modificato dal Senato, introduce una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.
Più in dettaglio, il comma 1 proroga sino al 31 dicembre 2013 il termine precedentemente fissato al 30 giugno 2013 di scadenza dell'agevolazione introdotta al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con cui è stata aumentata dal 36 per cento al 50 per cento la detrazione IRPEF delle spese effettuate, tramite bonifico tracciabile, per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni, ed è stato innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.
La norma in esame novella l’articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, prevedendo quindi la detrazione delle spese documentate sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dello stesso decreto) fino al 31 dicembre 2013 (in luogo del 30 giugno 2013), relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 (c.d. TUIR).
Si ricorda al riguardo che l’articolo 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, inserendo un nuovo articolo 16-bis nel TUIR, ha posto a regime la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni.
Pertanto, per effetto della norma in esame, nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013, spetta una detrazione del 50 per cento nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.
La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile come detto con il nuovo articolo 16-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
La detrazione è concessa (comma 1 del nuovo articolo 16-bis) per i seguenti interventi:
§ manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
§ manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
§ ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione -anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b);
§ realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;
§ eliminazione di barriere architettoniche;
§ adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;
§ realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;
§ conseguimento di risparmi energetici;
§ adozione di misure antisismiche;
§ bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Il comma 2 del nuovo articolo 16-bis del TUIR ricomprende tra le spese sostenute quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle
opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione
vigente in materia. Il comma 3 del nuovo articolo 16-bis riconduce a regime la detrazione d’imposta del 36 per cento sull’acquisto
di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da
cooperative, istituita dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001.
Tra le altre disposizioni introdotte in materia si segnalano:
§ l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (articolo 7, comma 2, lett. q), del D.L. n. 70 del 2011). In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la norma prescrive l’obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal Provvedimento n. 149646 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011;
§ la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare (articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 23, comma 8 ,del decreto legge 98 del 2011);
§ con la risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente che intenda fruire dell’agevolazione deve utilizzare un bonifico dal quale risulti: 1) la causale del versamento; 2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 3) il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
§ l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori (articolo 7, comma 2, lett. r) del D.L. n. 70 del 2011; tale soppressione ha effetto anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
§ la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile (commi 12-bis e 12-ter dell’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011);
§ l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali: dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali (articolo 4, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011).
Il comma 2 prevede per i contribuenti che
fruiscono della detrazione di cui al comma 1
una detrazione dall’imposta lorda
del 50 per cento per le ulteriori spese documentate e sostenute dal 6 giugno
2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto dei
seguenti prodotti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione:
§ mobili:
§ grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+;
Per “grandi
elettrodomestici” si considerano comunemente frigorifero, lavatrice,
congelatore, lavastoviglie, lavasciuga, forno.
§ forni di classe A.
La direttiva
2010/30/UE ha previsto l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse
dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti. La
direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 28 giugno
2012, n. 104. Per quanto riguarda l’etichetta energetica si veda l’apposito
opuscolo dell’ENEA:
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/doc/pubblicazioni/Op24.pdf
Per quanto riguarda la formulazione
del testo, si osserva che la disposizione dovrebbe essere intesa nel senso di
prevedere la detrazione, oltre che per l’acquisto di mobili, anche per
l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (per i
forni basta la classe A) limitatamente alle apparecchiature dotate di
etichetta energetica.
Diversamente sarebbero ricomprese
nelle detrazioni qualsiasi apparecchiatura per la quale sia prevista
l’etichetta energetica (ad esempio televisori, lampade).
Al riguardo si chiedono chiarimenti
al Governo.
La detrazione, calcolata su un ammontare complessivo (mobili + grandi
elettrodomestici) non superiore a 10.000
euro, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Per quanto riguarda la detrazione relativa all’acquisto di grandi elettrodomestici (inserita nel corso dell’esame al Senato) si tratta di una disposizione con effetto retroattivo, in quanto, essendo inserita nel corpo del comma 2 si fa riferimento alle “spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sia per l’acquisto di mobili che di grandi elettrodomestici.
Ai fini del riconoscimento della detrazione in oggetto la norma fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, cioè a coloro che usufruiscono delle possibilità di detrarre il 50 per cento - nel limite massimo di spesa di 96.000 euro - delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012) e il 31 dicembre 2013 (termine esteso dal comma 1 del presente articolo).
Poiché la norma in
esame non specifica le modalità di effettuazione del pagamento (non
richiedendo, in particolare, esplicitamente il ricorso al c.d. bonifico
parlante - ossia indicante la causale del pagamento, il codice fiscale del
pagatore ed il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del pagamento -
come previsto in casi analoghi), limitandosi a parlare di "spese documentate", con comunicato stampa del 4
luglio 2013 l’Agenzia delle entrate
ha fornito le prime indicazioni in merito alla detrazione del 50% per l’acquisto di mobili (testo originario
dell’articolo 16), specificando che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante
bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti
dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.
Nei bonifici, pertanto, dovranno essere
indicati:
§ la causale del versamento attualmente
utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai
lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
§ il codice fiscale del beneficiario della
detrazione;
§ il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Si ricorda che la norma agevolativa in esame ricalca quella, di contenuto analogo, contenuta all'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, rubricata "Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici".
L’articolo 2 citato prevedeva infatti una detrazione IRPEF per le spese documentate sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile in ristrutturazione.
L’agevolazione veniva riconosciuta ai contribuenti che fruivano della detrazione previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. ristrutturazioni) effettuati su singole unità immobiliari residenziali che siano iniziati a partire dal 1° luglio 2008.
L’ammontare della detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, era fissata nella misura del 20 per cento e calcolata su di un importo massimo complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro. La detrazione era ripartita, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo.
Articolo 17
(Qualificazione
degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)
L’articolo 17 modifica l’elenco dei requisiti previsti ai fini dell’esercizio dell’attività di installatore e manutentore straordinario degli impianti a fonti rinnovabili.
Il comma 1 sostituisce i primi due commi dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In sostanza, rispetto alla disciplina vigente, si introduce come requisito sufficiente per la qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie (nonché di caminetti e stufe) a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, anche la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni (escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti). In conseguenza della nuova disposizione viene abrogata la norma sui requisiti previgenti in materia di formazione professionale
L’articolo 15 del decreto legislativo 28/2011 (recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) rinvia, per la determinazione dei requisiti professionali degli installatori, alle prime tre lettere del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 che prevedono che i requisiti tecnico-professionali in materia siano solo e in alternativa, o diploma di laurea in materia tecnica specifica (conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta), o il diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo (con specializzazione relativa al settore delle attività di cui s’è detto, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto), seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, o il titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore).
Il comma 2 proroga il termine (31 ottobre 2013) entro cui le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28[16], attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevedeva il termine del 31 dicembre 2012.
Inoltre è previsto
anche che le regioni e le province
autonome, possano riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di
formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di
collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.
Articolo 17
(Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)
Comma 1
Articolo 17-bis
(Requisiti degli impianti termici)
L’articolo 17-bis, introdotto durante l’esame in Senato, prevede che gli impianti termici, installati dopo la data del 31 agosto 2013, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione. E’ possibile derogare all’obbligo nel caso in cui si proceda alla sostituzione di generatori di calore con scarico a parete o in canna fumaria, e quando l’adempimento dell’obbligo sia incompatibile con norme a tutela degli edifici e per impossibilità tecnica. Inoltre è previsto che i generatori di calore debbano avere le certificazioni UNI prescritte.
Il comma 1 modifica il comma 9 dell’articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 412/1993 e inserisce i due commi 9-bis e 9-ter.
Più in particolare l’obbligo di allacciare gli impianti termici ad appositi camini e canne fumarie è previsto solo per quelli installati successivamente al 31 agosto 2013. Sono ammesse deroghe in caso di sostituzione di generatori di calore individuali che risultino installati in data antecedente al 31 agosto 2013 con scarico a parete o in canna collettiva ramificata e quando l’adempimento dell’obbligo risulti incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento o quando il progettista attesti l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. Comunque è sempre obbligatorio installare generatori di calore a gas che appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni.
Si ricorda che il comma 9, dell’articolo 5, del regolamento di cui al D.P.R. 412/1993 prevede che gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni(13).
Articolo 17-bis
(Requisiti degli impianti termici)
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 |
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Articolo 5, comma 9 |
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Testo previgente |
Testo modificato |
(omissis) 9. Gli
impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari
devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio
alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo
quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di
calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di
emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta
efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla
pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN
15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla
vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni. |
9. Gli impianti termici installati successivamente
al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il
tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente. |
|
9-bis. È
possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: |
|
a) si procede, anche nell'ambito di una
riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di
generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente
a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva
ramificata; |
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b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9
risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento,
adottate a livello nazionale, regionale o comunale; |
|
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità
tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. |
|
9-ter.
Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore
a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono
alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502,
e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma
tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. |
|
9-quater.
I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9,
9-bis e 9-ter. |
Articolo 18
(Abrogazioni
e disposizioni finali)
L’articolo 18, modificato nel corso dell’esame in Senato, abroga le disposizioni incompatibili recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Il comma
1, fa decorrere sin dalla data di entrata in vigore del decreto in commento
l'effetto abrogativo delle seguenti disposizioni:
§
articolo
2, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recanti le
pregresse definizioni di «attestato di certificazione energetica o di
rendimento energetico dell'edificio», «cogenerazione» e «sistema di
condizionamento d'aria»);
§
l'articolo
12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, che regolava in via
transitoria l'esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici fino
alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1;
§
i punti
2 (definizione di attestato di qualificazione energetica), 11 (definizione di
edificio adibito ad uso pubblico), 12 (definizione di edificio di proprietà
pubblica ); i punti 18 ( definizione di impianto termico ) e 22 ( involucro
edilizio) sono stati inseriti nell’ambito della sede referente, e, infine il
punto 56 (definizione di unità immobiliare residenziale e assimilata )
dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, tutte
evidentemente superate dalle nuove definizioni della novella all'articolo 2);
§
gli
Allegati B (metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici)
ed I (regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici) del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
§
il comma
3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 (la pregressa
fattispecie omissiva del direttore dei lavori sull'asseverazione di conformità
delle opere e sull'attestato di qualificazione energetica);
§ il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo cui il previo periodo di formazione dell'installatore doveva avere precise caratteristiche per gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa (una formazione preliminare di idraulico, installatore di canalizzazioni, tecnico del riscaldamento o tecnico di impianti sanitari e di riscaldamento o raffreddamento), per gli installatori di pompe di calore (una formazione preliminare di idraulico o di tecnico frigorista e competenze di base di elettricità e impianti idraulici), per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o termici (una formazione preliminare di idraulico o di elettricista e competenze di impianti idraulici, di elettricità e di copertura tetti, ivi compresi saldatura e incollaggio di giunti di tubi, sigillamento di raccordi, prove di tenuta, capacità di collegare cavi, buona conoscenza dei materiali di base per la copertura dei tetti, nonché dei metodi di isolamento e di impermeabilizzazione), ovvero un programma di formazione professionale che consentisse agli installatori di acquisire competenze adeguate corrispondenti a tre anni di formazione nei settori di competenze predette, comprendente sia la formazione in classe che la pratica sul luogo di lavoro.
Si ricorda che il comma 1 nel testo del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri prevedeva altre abrogazioni che sono state eliminate nell’ambito dell’esame in Senato. Tali abrogazioni sono:
§ articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (che attribuiva allo Stato, alle regioni (e province autonome), avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, la predisposizione di programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e di coerenza normativa, alla attuazione omogenea e coordinata delle norme, alla sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati, alla realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato, nonché alla promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.
§
articolo
2, comma 1, lettere c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante la
pregresse definizioni di «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero
rendimento di un edificio»,
§ l'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sui meccanismi di cooperazione promossi dal MiSe, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, al fine di realizzare iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR;
§ l'articolo 14 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che recava sia la clausola di invarianza finanziaria (comma 1) che la copertura di spesa per le misure di accompagnamento;
Il comma
2, stabilisce che l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legge in esame, ha
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti inteministeriali di cui
all'articolo 4, comma 1 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Come illustrato con riferimento all’articolo 4 del decreto legge in esame, esso demanda a successivi decreti ministeriali, per l’emanazione dei quali non è previsto un termine, l’aggiornamento della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici nonché all’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Dalla data in cui essi entreranno in vigore si determina l’effetto abrogativo delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 192/2005 che delimitano l’ambito applicativo della disciplina del decreto legislativo stesso.
Non appare evidente la congruenza tra le disposizioni abrogate e quelle
dalla cui entrata in vigore scatta l’effetto abrogativo.
Inoltre in presenza di una pluralità di decreti cui si fa riferimento
richiamando l’autorizzazione di cui al nuovo articolo 4, comma 1 del decreto
legislativo n. 192/2005 (la
cui entrata in vigore presumibilmente avverrà in tempi diversi per ciascuno di
essi), andrebbe
valutata l’opportunità di chiarire il momento in cui si verifica l’effetto
abrogativo
Il comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame in Senato, aggiorna, in coerenza con le modifiche apportate dal decreto legge che nell’Allegato A, punto 4 del decreto legislativo 192/05 il riferimento ai soggetti esperti che effettuano la certificazione energetica.
Si
ricorda che l’articolo 4, comma 1-bis prevede, tra l’altro, che con uno o più
D.P.R. siano aggiornati i requisiti professionali e i criteri di accreditamento
per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.
Infine, il comma 3 introduce nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 un
adeguamento alla nuova nomenclatura di fonte europea: pertanto, ovunque in esso
ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica», andranno lette
come riferite al nuovo istituto dell'«attestato di prestazione energetica».
Articolo 19
(Modifiche
alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)
L'articolo
19 reca modifiche all’articolo 74, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972,
concernente il regime speciale IVA per
le pubblicazioni editoriali, eliminando dal 1° gennaio 2014 l'applicazione
di aliquote IVA agevolate per gli allegati e i supporti integrativi a
quotidiani e prodotti editoriali.
Più in dettaglio il comma 1 reca una serie di novelle all’articolo 74, primo comma,
lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è delineato il regime speciale
IVA applicato alle pubblicazioni editoriali.
La lettera
a) del comma 1 ne sostituisce il
quinto periodo al fine di modificare il regime
IVA applicabile ai c.d. supporti integrativi.
Ai sensi dell'articolo 74 citato per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa.
In sostanza, la differenza tra questi beni e gli altri supporti integrativi (nei quali l'allegato può essere del tutto eterogeneo rispetto al prodotto editoriale) risiede nel rapporto di funzionalità che li fa diventare elemento essenziale ai fini dell'illustrazione e della didattica che sono il fine della pubblicazione.
Mentre la normativa originaria prevede per i
supporti integrativi l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento
qualora il costo del supporto non superi il cinquanta per cento del prezzo
della confezione, per effetto della modifica in esame si applica comunque ai supporti integrativi l'aliquota IVA
propria di ciascuno dei beni ceduti.
La lettera
b) modifica il sesto periodo
della lettera c) dell'articolo 74,
primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente in questo caso il regime
IVA applicabile ai beni diversi dai
supporti integrativi, ceduti con giornali, quotidiani ecc. con prezzo
indistinto ed in unica confezione.
Possono essere
considerati tali i beni diversi da quelli che caratterizzano i supporti
integrativi e che rientrano nelle seguenti categorie merceologiche: giocattoli,
articoli da bigiotteria, gadget.
Anche in tale ipotesi, mentre la normativa
originaria prevede che solo qualora il costo del bene ceduto (anche
gratuitamente) con la pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo
dell'intera confezione l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni
ceduti (altrimenti si applica l’aliquota agevolata del 4 per cento), per
effetto della modifica in esame a tali
beni si applica comunque l'aliquota IVA propria dei beni ceduti.
La lettera
c) infine abroga l'ottavo periodo
della lettera c) dell'articolo 74,
primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Tale disposizione prevede che non si
considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il
contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici,
sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata prima della
commercializzazione presso il competente ufficio IVA.
Ai sensi del comma 2, le disposizioni in materia di IVA recate dal comma 1 si
applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1º gennaio 2014.
Articolo 20
(Modifiche
alla disciplina IVA sulle somministrazioni
di alimenti e bevande)
L'articolo 20 assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici.
La norma in esame interviene modificando la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare Il comma 1 abroga il n. 38) della parte II (aliquota agevolata del 4 per cento) della tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972 relativo alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività.
Conseguentemente il comma 2, come modificato dal Senato, modifica il n. 121) della parte III (aliquota del 10 per cento) della tabella A inserendo alla voce “somministrazioni di alimenti e bevande” la previsione che la erogazione sia “effettuata anche mediante distributori automatici”.
In sostanza tutte le forme di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in qualsiasi luogo sono ora assoggettate all’aliquota IVA del 10 per cento, mentre prima era riservata solo ai distributori automatici che non fossero collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività, quali, ad esempio, autolavaggi, negozi.
Si segnala che la formulazione originaria del decreto-legge in esame novellava il n. 121 inserendovi oltre alle tipologie già previste (somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande), l’indicazione della “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività”, per le quali si sarebbe applicata dal 1° gennaio 2014 l’aliquota IVA del 10 per cento. In sostanza tale nuova formulazione del n. 121 della parte III avrebbe ricompreso quanto prima già previsto dal soppresso n. 38 della parte II della tabella A. Tuttavia i distributori automatici non collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività sarebbero stati assoggettati all’aliquota IVA ordinaria, attualmente, del 22 per cento.
Rispetto al testo originario la nuova formulazione definita dal Senato assoggetta all’aliquota al 10 per cento le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici indipendentemente dal luogo in cui sono collocati.
Il comma 3 infine prevede l'applicazione delle disposizioni recate dai commi precedenti alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.
Secondo la relazione tecnica al disegno di legge di conversione (A.S. 783) l’innalzamento di 6 punti percentuali dell’aliquota per la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici determina un incremento di gettito di 104 milioni di euro su base annua dal 2014.
Articolo 21,
comma 1
(Finanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga)
L’articolo 21, comma 1, incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione[17], di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, nella
misura di 47,8 milioni di euro per
il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014,
ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga.
Si ricorda che un ulteriore finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga è previsto (in misura di 715 milioni di euro, relativi interamente all'anno 2013) dall'articolo 4 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, attualmente in fase di conversione.
Tali importi si sommano agli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga già previsti dalla legislazione antecedente, importi pari a 1.200 milioni di euro per il 2013, 1.000 milioni per il 2014, 700 milioni per il 2015 e 400 milioni per il 2016[18].
Complessivamente, riguardo agli stanziamenti stabiliti in via diretta dalle norme, l'importo per il 2013 risulta ora pari a 1.962,8 milioni di euro, mentre quello per il 2014 ammonta a 1.121,5 milioni (restano fermi gli importi summenzionati per gli anni 2015 e 2016). Inoltre, la relazione tecnica allegata al citato A.C. n. 1012 (disegno di legge di conversione del D.L. n. 54) osserva che un'ulteriore quota di risorse, stimata ivi pari a 288 milioni di euro per il 2013, proviene dalla revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013; tale revisione (oggetto del "Piano di Azione Coesione") può, infatti, prevedere[19] il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione[20].
Sotto il profilo ordinamentale, si ricorda che, nell'attuale disciplina[21], gli ammortizzatori sociali in deroga sono previsti per gli anni 2013-2016 ed attuati (nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate) con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifici accordi governativi (relativi anche a settori produttivi e ad aree regionali). Gli ammortizzatori in oggetto consistono in trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente. Il trattamento concesso o prorogato in deroga ha una prima durata massima di dodici mesi; la misura degli eventuali trattamenti successivi - prorogati per singoli periodi massimi di dodici mesi, con la stessa procedura summenzionata - è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di ulteriori proroghe; nell'ipotesi di proroghe successive alla seconda, i trattamenti possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale.
Inoltre, il richiamato articolo 4, comma 2, del D.L. 54/2013, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le parti sociali, la definizione di criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, con particolare riguardo a: i termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande; le causali di concessione; i limiti di durata e reiterazione delle prestazioni, anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito; le tipologie di datori di lavoro e di lavoratori beneficiari.
Lo stesso articolo 4, comma 2, infine, prevede che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze. In merito, si ricorda altresì che, in base alla normativa già vigente[22], ogni due mesi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
Articolo 21,
commi 2-4
(Disposizioni finanziarie)
Il comma 2 dell'articolo 21 incrementa di 413,1 milioni di euro per il 2024 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge n. 7 del 2009, di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.
Come evidenziato dalla Relazione tecnica (A.S. 783), il rifinanziamento per l’anno 2024 in oggetto è disposto:
§ a reintegro delle riduzioni per gli anni 2014-2023 disposte a copertura degli oneri indicati dal comma 3, lettera b), dell’articolo in esame, pari a complessivi 326,3 milioni di euro (cfr. infra);
§ a parziale recupero della riduzione di 100 milioni di euro per il 2013 disposta dall’articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2, del D.L. n. 54 del 2013 (interventi urgenti in materia di IMU e CIG – approvato dalla Camera dei deputati e in corso di esame al Senato (A.S. 843), a copertura degli interventi in esso previsti in materia di cassa integrazione guadagni.
Il comma 3 provvede in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento, quantificati complessivamente pari a 47,8 milioni di euro per l’anno 2013, 271,3 milioni di euro per l’anno 2014, 373,5 milioni di euro per l’anno 2015, 206,7 milioni di euro per l’anno 2016, 257,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l’anno 2024.
Tali oneri sono derivanti dalle seguenti disposizioni:
§ articolo 14, recante l’incremento dal 55 al 65% della detrazione d'imposta per le spese documentate sino al 31 dicembre 2013 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici da parte di singoli proprietari e sino al 30 giugno 2014 per le spese inerenti le parti comuni degli edifici condominiali;
§ articolo 16, recante la proroga al 31 dicembre 2013 della detrazione al 50 % delle spese documentate per ristrutturazioni edilizie, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ;
§ articolo 21, comma 1, che incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per l’anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
§ articolo 21, comma 2, che incrementa di 413,1 milioni di euro per l’anno 2024 l’autorizzazione di spesa di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista.
A tali oneri si provvede:
a) quanto a 47,8 milioni di euro per l’anno 2013, a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l’anno 2024, mediante l’utilizzo delle maggiori entrate recate dai precedenti articoli 14, 16, 19 e 20;
b) quanto a 42,3 milioni di euro per l’anno 2014, a 50,7 milioni di euro per l’anno 2015 e a 31,7 milioni di euro per l’anno 2016 e a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante la corrispondete riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 7/2009 di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista.
Si ricorda, che a fronte di tali riduzioni negli anni dal 2014 al 2013, l’autorizzazione legislativa di spesa in questione viene contestualmente incrementata di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame.
L’articolo 5 della legge n. 7/2009 reca gli stanziamenti per l’attuazione delle norme del citato Trattato. Si tratta, in particolare, di 180 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, destinati alla realizzazione di progetti infrastrutturali da realizzarsi da parte dell'Italia, sulla base delle proposte avanzate dalla Grande Giamahiria araba libica. Nella legge di bilancio 2013-2015 (legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012), tali stanziamenti sono iscritti sul capitolo 7800/Ministero Infrastrutture e trasporti.
Si rileva che l’autorizzazione legislativa di spesa in oggetto è stata ridotta per il 2013 dall’articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2 del D.L. n. 54/2013 (interventi urgenti in materia di IMU e CIG), in corso di conversione, il quale, a parziale copertura degli interventi in esso previsti in materia di cassa integrazione guadagni, ha disposto che 100 milioni di euro per il 2013 delle disponibilità esistenti su tale autorizzazione siano versati all’entrata del bilancio statale.
Successivamente, il D.L. n. 69/2013, anch’esso in corso di conversione, a parziale copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo cd. “sblocca cantieri” ha ulteriormente ridotto, all’articolo 18, le risorse dell’autorizzazione di spesa in questione in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013, a 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 142 milioni per l’anno 2016.
c) quanto a 17,8 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, istituito, ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, con quota parte degli stanziamenti derivanti dal divieto, posto a decorrere dall’anno 2008, di riassegnazione alla spesa nei singoli stati di previsione dei Ministeri di somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai determinati provvedimenti legislativi indicati in un apposito elenco allegato alla legge medesima.
In particolare, tale comma dispone
l'istituzione a decorrere dal 2008 di specifici fondi, da ripartire con decreti
ministeriali, nei singoli stati di previsione dei Ministeri, in conseguenza
della cessazione delle iscrizioni alla spesa di stanziamenti correlati a
versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato, autorizzate da
particolari provvedimenti legislativi. Ai sensi del comma successivo, la dotazione
finanziaria dei suddetti fondi – inizialmente costituita dal 50 per cento dei
versamenti riassegnabili nel 2006 - è rideterminata annualmente, in base
all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei
due esercizi finanziari precedenti
Nella legge di bilancio per il 2013-2015 (Legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa), il fondo in questione, iscritto sul capitolo 1740/Sviluppo economico, risulta dotato di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015;
d) quanto a 35 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione della quota di pertinenza statale dell’otto per mille IRPEF, di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Si ricorda
che ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, della legge n. 222/1985, una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a
scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi
di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica[23].
In merito alle risorse dell’otto per mille IRPEF di competenza statale, si ricorda che nella legge di bilancio 2013-2015 (Legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa), la quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale, iscritta sul cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia, risulta pari a 13,8 milioni di euro nel 2013, 86,1 milioni nel 2014 e a 95,7 milioni nel 2015.
Si segnala che le risorse dell’otto per mille
IRPEF dello Stato per l’anno 2015 sono state, di recente, oggetto di riduzioni,
ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera c-sexies) del D.L. n. 35/2013 (riduzione
di 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015). Anche le
risorse per l’anno 2013 sono state oggetto di riduzione ai sensi dell’articolo
61, comma 1, lettera d), del D.L. n. 69/2013
(riduzione di 10 milioni di euro
per l’anno 2013).
e) quanto a 41 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il comma 4 autorizza infine il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017-2023 |
2024 |
ONERI |
47,8 |
271,3 |
373,5 |
260,7 |
257,8 |
413,1 |
14: Minori entrate per ristrutturazioni energetiche (*) |
|
43,4 |
159,4 |
109,8 |
106,9 |
- |
16: Minori
entrate per ristrutturazioni e acquisto mobili e grandi elettrodomestici (*) |
|
106,4 |
214,1 |
150,9 |
150,9 |
- |
21 co. 1: Ammortizzatori sociali |
47,8 |
121,5 |
- |
- |
- |
- |
21, co 2: Trattato Libia |
- |
- |
- |
- |
- |
413,1 |
|
|
|
|
|
|
|
COPERTURE |
47.8 |
271,3 |
373.5 |
260,7 |
257,8 |
413,1 |
a) Maggiori entrate |
47,8 |
229,0 |
229,0 |
229,0 |
229,0 |
413,1 |
- art. 14: ristrutturazioni energetiche (**) |
20,5 |
|
|
|
|
70,9 |
- art. 16: ristrutturazioni e acquisto mobili e grandi
elettrodomestici (**) |
27,3 |
|
|
|
|
113,2 |
- art. 19: IVA prodotti editoriali |
- |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
- art. 20: IVA distributori automatici |
- |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
b) Riduzione Trattato Libia |
- |
42,3 |
50,7 |
31,7 |
28,8 |
- |
c) Fondo interventi MISE |
- |
- |
17,8 |
- |
- |
- |
d) Otto per mille IRPEF |
- |
- |
35,0 |
- |
- |
- |
e) Tabella B,
Ministero Ambiente |
- |
- |
41,0 |
- |
- |
- |
(*) Minori entrate al netto di minori spese e di maggiori entrate;
(**) Maggiori entrate al netto di minori spese e di minori entrate.
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017-2023 |
2024 |
art.
14: ristrutturazioni energetiche |
20,5 |
-43.4 |
-159,4 |
-109,8 |
-106,9 |
70,9 |
Maggiori entrate da IVA |
24,6 |
1,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minori entrate da IRPEF e IRES (-) |
5,6 |
60,4 |
152,9 |
109,4 |
106,9 |
-70,9 |
Minori spese da IRAP (+) |
1,5 |
15,7 |
-6,5 |
-0,4 |
0 |
0 |
art.
16: ristrutturazioni e acquisti |
27,3 |
-106,4 |
-214,1 |
-150,9 |
-150,9 |
-113,2 |
Maggiori entrate da IVA |
37,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minori entrate da IRPEF e IRES (-) |
11,8 |
124,4 |
205,6 |
150,9 |
150,9 |
113,2 |
Minori spese da IRAP (+) |
1,7 |
18,0 |
-8,5 |
0 |
0 |
0 |
[1] Cfr. la Comunicazione (COM(2010)639) “Energia 2020. Una strategia per un’energia competitiva, sostenibile e sicura”.
[2] D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
[3] Per
«edificio di nuova costruzione» la lettera b) del comma 1 dell'articolo
2 del decreto n. 192 del 2005 definiva "un edificio per il quale la
richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque
denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto". È però da ritenere che, sia pure non toccata dalla
presente novella, tale definizione vada trasposta alla data di entrata in
vigore della nuova disciplina in commento.
[4] Si tratta di un intervallo temporale che ispira anche la definizione, recata dalla lettera l-sexies decies) di "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno.
[5] Il citato decreto legislativo 30/2013 ha attuato la direttiva 2009/29/CE che revisiona il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (Emission Trading System - ETS) per il periodo successivo al 2012, modificando la direttiva 2003/87/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 216/2006) allo scopo di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nel nuovo orizzonte temporale.
[6] EPC è l’acronimo di “Energy Performance Contract”. Il contratto di EPC è un contratto stipulato tra un Ente (o beneficiario) e una ESCo, con lo scopo di riqualificare il sistema edificio-impianto termico, aumentando l'efficienza e diminuendo le emissioni. L’investimento è interamente finanziato dalla ESCo che si ripaga con i risparmi energetici (ed economici) ottenuti grazie all’intervento di riqualificazione energetica.
[7] Si veda anche il link:
http://www.gse.it/it/conto%20termico/come%20accedere%20agli%20incentivi/Pagine/default.aspx
[8] La definizione di "importanti ristrutturazioni" è contenuta nell' articolo 2, comma 1, lettera l-vicies-quater), introdotto dal provvedimento in esame: quando i lavori insistono su oltre il 25 per cento dell'involucro dell' edificio.
[9] Tale integrazione riguardante la graduale estensione dell’obbligo della certificazione energetica a tutti gli edifici preesistenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 (8 ottobre 2005), oggetto di compravendita o locazione, fu introdotta con il decreto legislativo n. 311 del 2006, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, al fine di rendere il provvedimento maggiormente aderente alle disposizioni dell’articolo 7 della direttiva 2002/91/CE.
[10] L’AQE è dall'articolo 2, comma 1, lettera l-ter) del D.Lgs. 192/2005 come documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia e la classe energetica di appartenenza dell'edificio.
[11] Tale obbligo, inizialmente previsto, è stato poi abrogato dalla legge n. 133/2008 (conversione in legge del decreto-legge n. 112/2008).
[12] Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
[13] Articolo 26, comma 7, della legge 10/1991.
[14] Nel testo originario il riferimento era al Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
[15] Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
[16] Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
[17] L’articolo 18, comma 1 del D.L. 185/2008 ha disposto che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, al Fondo sociale per occupazione e formazione (appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate. Nel nuovo Fondo sociale per occupazione e formazione affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione (di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 148 del 1993), nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Le risorse del FAS sono state trasferite al Fondo sociale per occupazione e formazione con la delibera CIPE, n. 2 del 6 marzo 2009.
[18] Ai sensi dell'articolo 2, comma 65, della L. 92/2012, nonché (per l'anno 2013) dell'articolo 1, comma 254, della L. 228/2012.
[19] Ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della L. 228/2012.
[20] La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle regioni interessate.
[21] Cfr. l'art. 2, commi 64 e 66, della L. 28 giugno 2012, n. 92.
[22] Art. 2, comma 66, della L. 28 giugno 2012, n. 92.
[23] Tali destinazioni vengono stabilite
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione
annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti,
la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Il
successivo articolo 48 della legge n. 222/1985 dispone che le quote dell’8 per
mille sono utilizzate: dallo Stato, per interventi straordinari per fame nel
mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni
culturali; e dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione,
sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività
nazionale o di paesi del terzo mondo. Successive disposizioni legislative hanno
previsto che la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche possa essere effettuata anche a favore di altre
confessioni religiose. I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota
dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono
disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come successivamente modificato
dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.