Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri , Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||||
Titolo: | Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione - A.C. 1460 -Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 130 | ||||||
Data: | 19/05/2015 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione
18 maggio 2015
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Indice |
Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
Contenuto |
Il quadro normativoIl Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a seguito dell'entrata in vigore del La cooperazione giudiziaria penale dopo il Trattato di LisbonaTrattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, disciplina al Titolo V lo Spazio di libertà , sicurezza e giustizia. In particolare, il Capo 4 è dedicato alla cooperazione giudiziaria in materia penale. In particolare, l'articolo 82 del TFUE fonda la cooperazione sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e rimette alla procedura legislativa ordinaria l'adozione di provvedimenti volti a definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria; prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri; sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari; facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni. Nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, Parlamento europeo e Consiglio potranno approvare direttive per ravvicinare le legislazioni nazionali in merito al regime delle prove, i diritti degli imputati e delle vittime della criminalità e altri elementi specifici della procedura penale.
L'articolo 83 individua un catalogo di reati (terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata) caratterizzati da una dimensione transnazionale rispetto ai quali Parlamento europeo e Consiglio possono stabilire con direttiva norme minime relative alla definizione delle fattispecie e alle sanzioni da applicare. Sempre con la procedura legislativa ordinaria potranno essere individuate misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità (articolo 84).
L'articolo 85 delinea i compiti di Eurojust nel coordinamento e nella cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessi due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni. La disposizione consente sempre attraverso la procedura legisaltiva ordinaria a Parlamento europeo e Consiglio di approvare regolamenti per determinare l'ambito d'azione di Eurojust anche in relazione all'avvio di indagini penali, di coordinamento delle stesse e di cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza.
Infine, l'articolo 86, che chiude il capo, prefigura - per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione - l'istituzione di una Procura europea, competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
Utilizzando come base giuridica il Capo 4, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono stati approvate numerose direttive volte a dare attuazione alla cooperazione giudiziaria penale: si segnalano, in particolare, tra le più recenti e non ancora attuate nel nostro Paese, la Direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale, la Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea e la Direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dunque, la coooperazione giudiziaria penale rientra a pieno titolo nella competenza dell'Unione Europea, rispetto alla quale le decisioni non vengono più assunte attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale. Fino all'Prima di Lisbona: Terzo pilastro e metodo intergovernativoentrata in vigore nel 2009 del Trattato di Lisbona, quando la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale costituiva ancora il terzo pilastro, l'articolo 34 del Trattato sull'Unione Europea stabiliva che in quei settori spettasse al Consiglio adottare misure e promuovere la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimità , su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio poteva – tra l'altro - stabilire convenzioni di cui raccomandava l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'articolo 9 del protocollo sulle disposizioni transitorie stabilisce che gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al Trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al Trattato sull'Unione europea. Questo pare essere il caso della Convenzione di Bruxelles del 2000, oggetto della proposta di legge n. 1460. |
La Convenzione di Bruxelles sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'UELa firma di una nuova Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale era stata prevista dal Piano di azione contro la criminalità organizzata (orientamento politico n. 4 e raccomandazione n. 16), approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997, anche se una prima elaborazione era già stata avviata sotto la Presidenza italiana durante il primo semestre del 1996. In conformità all'articolo 34 del Trattato sull'Unione Europea allora vigente, il testo definitivo veniva adottato dal Consiglio UE il 29 maggio 2000. Le considerevoli disparità di regime, in materia di diritto sia sostanziale che processuale, esistenti fra i quindici Paesi membri dell'Unione hanno reso particolarmente difficile codificare in un unico strumento giuridicamente vincolante i possibili metodi di cooperazione giudiziaria. L'interesse comune dei Paesi membri ha portato tuttavia alla creazione di uno strumento di grande utilità nella lotta contro la criminalità organizzata. La finalità concreta della Convenzione risponde all'esigenza di "completare", quindi integrare e non sostituire, strumenti convenzionali preesistenti e appartenenti ad altri ambiti giuridici (Consiglio d'Europa, Schengen, ecc.), allo scopo di migliorare la collaborazione giudiziaria in materia penale attraverso un'assistenza giudiziaria rapida, efficace, compatibile con i principi fondamentali del diritto interno degli Stati membri e con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo del 1950. La Lo stato delle ratificheConvenzione risulta attualmente ratificata da 24 dei 28 Stati membri dell'Unione europea: oltre all'Italia, manca ancora la ratifica da parte di Grecia, Croazia e Irlanda. Cionondimeno, la Convenzione risulta in vigore nei rapporti reciproci tra gli Stati che hanno provveduto al deposito dello strumento di ratifica, con date che variano in funzione dei tempi del deposito medesimo. Si segnala altresì che in data 16 ottobre 2001 il Consiglio dell'Unione Europea aveva adottato un Protocollo alla Convenzione in esame, relativo alla richiesta di informazioni sui conti bancari e sulle operazioni bancarie, nonché sui reati fiscali e politici. L'entrata in vigore del Protocollo, soggetta alle stesse disposizioni previste dalla Convenzione (v. infra), ha riguardato sinora 23 dei 28 Stati membri: infatti, oltre all'Italia, non risultano aver ratificato il Protocollo Estonia, Grecia, Croazia e Irlanda. Anche in questo caso tuttavia il Protocollo risulta in vigore nei rapporti bilaterali tra tutti gli Stati ratificanti, in date diverse, dipendenti dalle date di deposito delle rispettive ratifiche. Il testo della Convenzione si compone di un preambolo e di trenta articoli, suddivisi in cinque titoli. La prima parte, relativa al Titolo I, reca principalmente indicazioni per uniformare le procedure e le formalità con cui devono svolgersi le rogatorie. Nelle disposizioni generali di cui all'articolo 1 vengono innanzitutto definiti i rapporti della Convenzione in esame con altri strumenti concernenti l'assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare la Convenzione del Consiglio di Europa del 20 aprile 1959 e il suo Protocollo aggiuntivo, firmato il 17 marzo 1978. È inoltre specificato che la Convenzione non pregiudica l'applicazione di disposizioni più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali stipulati dagli Stati membri dell'Unione. Per quanto concerne l'acquis di Schengen, vengono modificate alcune disposizioni dell'Accordo concluso dal Consiglio dell'Unione Europea con Norvegia e Islanda, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, e abrogati alcuni articoli della Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen del 19 giugno 1990 (articolo 2). All'articolo 3 vengono individuati i procedimenti, in particolare quelli relativi alla materia penale, per i quali gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente l'assistenza giudiziaria. Rispetto alla Convenzione europea del 1959, quella in esame ne amplia il campo di applicazione estendendo le ipotesi di assistenza giudiziaria anche ai procedimenti penali che sono di competenza di un'autorità amministrativa. Le formalità e le procedure concernenti le richieste di assistenza giudiziaria sono oggetto di disciplina da parte dell'articolo 4: lo Stato membro cui viene richiesta l'assistenza è tenuto ad osservare le procedure indicate dallo Stato richiedente, sempre che queste siano conformi con i principi giuridici fondamentali vigenti al suo interno. L'articolo 5 prevede il ricorso sistematico al servizio postale per l'invio e la consegna degli atti dei procedimento alle persone che si trovano nel territorio di un altro Stato membro, salvo alcune eccezioni per le quali l'invio può avvenire tramite le autorità competenti dello Stato richiesto e cioè: indirizzo sconosciuto o incerto del destinatario; necessità di una prova, diversa da quella fornita a mezzo posta, dell'effettuata consegna dell'atto; impossibilità di inviare l'atto per posta; l'invio a mezzo posta sia ritenuto, per fondati motivi, inefficace o inadeguato dallo Stato richiedente. Viene sancito anche l'obbligo di traduzione del testo dell'atto del procedimento nel caso in cui il destinatario non comprenda la lingua in cui esso è stato redatto, nonché quello di corredare tutti gli atti del procedimento con un avviso che specifichi che il destinatario può ottenere informazioni dalle autorità competenti dello Stato richiedente circa i propri diritti e gli obblighi derivanti dall'atto del procedimento. In base a quanto disposto dall'articolo 6 le richieste di assistenza giudiziaria, da effettuarsi o registrarsi sempre per iscritto, non sono più trasmesse (o rinviate) attraverso i canali diplomatici e ministeriali, ma direttamente fra le autorità giudiziarie competenti per territorio, fatti salvi alcuni casi specifici. Per motivi di urgenza le richieste possono essere inoltrate anche mediante l'Interpol. Lo scambio diretto ai fini della trasmissione ed esecuzione delle rogatorie è previsto anche nei casi in cui l'autorità richiedente e quella richiesta non appartengano allo stesso ordine. È invece espressamente stabilito che debbano essere inviate tramite le autorità centrali degli Stati membri le richieste di trasferimento temporaneo o transito di persone detenute e le notifiche relative a condanne. L'articolo 7 prevede che le autorità competenti degli Stati membri possano scambiarsi direttamente informazioni relative a reati, senza che sia stata presentata in precedenza una richiesta a tal fine. Il Titolo II, che comprende gli articoli dall'8 al 16, regolamenta le richieste relative a forme specifiche di assistenza giudiziaria. L'articolo 8 contempla la restituzione al legittimo proprietario, appartenente allo Stato richiedente, dei beni provento di reato che si trovano nel territorio dello Stato membro richiesto, fatti salvi in ogni caso i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. L'articolo 9 prevede la possibilità di trasferire temporaneamente un detenuto da uno Stato membro all'altro, sempre in stato di detenzione, ogni qualvolta la sua presenza sia necessaria per lo svolgimento dell'indagine, sulla base di un accordo tra le autorità competenti degli Stati membri interessati che specifichi le modalità del trasferimento del detenuto e il termine entro il quale questi deve rientrare nel territorio dello Stato richiedente. Viene infine espressamente stabilito che il periodo di detenzione trascorso presso lo Stato richiedente venga dedotto per il calcolo del fine pena. Il ricorso all'audizione di testimoni, periti o degli stessi imputati è disciplinato dagli articoli 10 e 11. Nel primo è prevista l'audizione mediante videoconferenza, sempre che ciò non sia contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato richiesto e che questi abbia a disposizione gli strumenti tecnici necessari. All'audizione, condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, è presente anche un'autorità dello Stato membro richiesto. La persona da ascoltare, assistita se necessario da un interprete, può avvalersi della facoltà di non testimoniare prevista dal diritto nazionale dei due Stati membri interessati. Sempre a garanzia del corretto svolgimento dell'audizione, l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto redige al termine un processo verbale, che viene poi trasmesso allo Stato membro richiedente. Le audizioni di imputati possono invece essere effettuate soltanto a determinate condizioni, concordate dagli Stati membri interessati, e previo consenso dell'imputato stesso. Anche per lo svolgimento dell'audizione mediante conferenza telefonica è necessario, ai sensi dell'articolo 11, il consenso del testimone o del perito; le modalità pratiche per effettuare l'audizione sono stabilite di comune accordo dagli stessi Stati interessati. Nell'ambito di indagini penali relative a reati passibili di estradizione, l'articolo 12 prevede che possano effettuarsi, su richiesta di uno Stato membro, consegne sorvegliate secondo le disposizioni e le procedure vigenti nello Stato membro richiesto, che mantiene il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo delle operazioni. L'articolo 13 stabilisce che due o più Stati membri possano costituire una squadra investigativa comune per lo svolgimento di indagini di natura penale in uno o più degli Stati membri che compongono la squadra, in particolare nel caso di inchieste difficili e che esigono un'azione coordinata e concertata. In base alle modalità organizzative e operative descritte dall'articolo in esame, ciascuna squadra investigativa è costituita per uno scopo determinato e ha durata limitata nel tempo, che può essere prorogata con il consenso di tutti gli Stati interessati. Secondo le disposizioni dell'articolo 14 è possibile che lo Stato membro richiedente e quello richiesto collaborino tra loro per svolgere indagini sulla criminalità avvalendosi di agenti infiltrati o sotto falsa identità . Le operazioni di infiltrazione vanno effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio sono condotte. Gli articoli 15 e 16 disciplinano rispettivamente la responsabilità penale e quella civile in relazione ai reati subiti o commessi o ai danni causati da funzionari che agiscono nel caso di consegne sorvegliate, di squadre investigative comuni o di operazioni di infiltrazione. Il Titolo III (articoli dal 17 al 22) è interamente dedicato al tema dell'intercettazione delle telecomunicazioni. Dopo aver individuato l'autorità competente a ordinare l'intercettazione (articolo 17), le disposizioni successive di cui all'articolo 18 descrivono in modo dettagliato il contenuto della richiesta di intercettazione trasmessa dallo Stato membro richiedente. Derogando all'articolo 14 della Convenzione europea del 1959, l'articolo in esame stabilisce che le richieste devono includere, tra l'altro: la conferma dell'emissione di un ordine o di un provvedimento legittimo di intercettazione con riferimento ad un'indagine penale; informazioni per l'identificazione della persona sottoposta ad intercettazione; l'indicazione della condotta criminale soggetta all'indagine e la durata auspicata dell'intercettazione. Per l'esecuzione delle attività di intercettazione l'articolo 19 prevede la possibilità di ricorrere a specifici fornitori di servizi appositamente designati, senza coinvolgere direttamente lo Stato nel cui territorio è situata una stazione di ingresso. L'articolo 20 detta specifiche disposizioni relative ai casi in cui le intercettazioni, autorizzate da uno Stato membro nel corso di indagini penali svolte per individuare gli autori di un illecito penale, siano condotte sul territorio di un altro Stato membro senza il diretto coinvolgimento a livello di assistenza tecnica di quest'ultimo. Per quanto concerne gli oneri dei costi sostenuti dagli operatori delle telecomunicazioni o dai fornitori di servizi per le attività di intercettazione, l'articolo 21 dispone che questi siano a carico dello Stato membro richiedente. L'articolo 22 stabilisce espressamente che nessuna disposizione in materia di intercettazione delle telecomunicazioni, di cui al Titolo III della Convenzione, pregiudica eventuali intese bilaterali o multilaterali tra gli Stati membri, stipulate allo scopo di realizzare un migliore sfruttamento delle possibilità tecniche. Il Titolo IV, che si compone del solo articolo 23, tratta il delicato tema della protezione dei dati personali. È stabilito che i dati trasmessi sulla base della Convenzione in esame possano essere utilizzati dallo Stato membro a cui sono stati trasferiti esclusivamente ai fini dei procedimenti cui si applica la Convenzione o per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi, nonché per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Per finalità diverse, l'uso dei dati è soggetto a preventiva autorizzazione dello Stato che trasmette i dati, a meno che lo Stato che intenda utilizzarli abbia ottenuto il consenso della persona interessata. In ogni caso è sancito il principio per cui le disposizioni contenute nell'articolo in esame non si applicano ai dati personali ottenuti da uno Stato membro, ai sensi della Convenzione e originari dello Stato medesimo. Nel Titolo V (articoli dal 24 al 30) sono contenute le disposizioni finali. L'articolo 24 disciplina la natura e la portata delle dichiarazioni successive all'entrata in vigore della Convenzione con cui ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ad applicare la Convenzione, in aggiunta a quelle già indicate per la Convenzione europea del 1959 e per il Trattato Benelux. Ai sensi dell'articolo 25 non sono ammesse ulteriori riserve a quelle espressamente previste nel testo della Convenzione. L'articolo 26 regolamenta l'applicazione territoriale della Convenzione nei confronti di Gibilterra e del Regno Unito. Per l'entrata in vigore della Convenzione, l'articolo 27 prevede la notifica di almeno otto Stati membri al Segretario generale del Consiglio dell'Unione Europea, depositario della Convenzione ai sensi dell'articolo 30, dell'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali per l'adozione dello strumento in esame. Le disposizioni contenute nella Convenzione non hanno effetto retroattivo e si applicano all'assistenza giudiziaria tra Stati membri avviata successivamente alla data di entrata in vigore della stessa. Infine, gli articoli dal 28 al 30 concernono rispettivamente l'adesione di nuovi Stati membri, l'entrata in vigore nei confronti di Norvegia e Islanda e le funzioni del depositario. |
Il nuovo testo della proposta di legge n. 1460Il nuovo testo della proposta di legge A.C. 1460, elaborato dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri, si compone di 7 articoli. L'articolo 1 autorizza la ratifica della Convenzione e l'articolo 2 detta l'ordine di esecuzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Convenzione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 27 della Convenzione stessa. L'articolo 3 delega il Delega al GovernoGoverno ad emanare - entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge - uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando alcuni principi e criteri direttivi. In particolare, in base alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo dovrà prevedere norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'UE e ad assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia sia attuata in maniera rapida ed efficace, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo-CEDU. Più nel dettaglio, i decreti legislativi dovranno:
Il comma 2 delinea la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, che prevede l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari. Le Commissioni riunite hanno poi introdotto tre nuovi articoli (3-bis, 3-ter e 3-quater), che riproducono il contenuto del disegno di legge n. 2813, concernente delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale e la modifica di alcune disposizioni in materia di estradizione per l'estero. Sono quindi previsti (art. 3-bis), con l'obiettivo complessivo della semplificazione, principi e criteri direttivi per la revisione del Libro XI del codice di procedura penale (Rapporti giurisdizionali con autorità straniere). La delega riguarda sia i rapporti con Stati che non fanno parte dell'Unione Europea sia – per alcuni aspetti con una distinta regolamentazione - i rapporti con i Paesi membri dell'Unione europea. L'articolo 3-bis contiene in primo luogo i principi generali in materia di assistenza giudiziaria. Al comma 1, lett. a), sono indicati (n. 1)) i poteri d'intervento del Ministro della giustizia, che, per motivi di tutela della sovranità , della sicurezza e di altri interessi essenziali dello Stato, può decidere di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Con riguardo ai rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, tale potere potrà essere esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea. Ai nn. 2), 3) e 4) si prevede che, se la richiesta ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che negli altri casi il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria con decreto motivato. In particolare è stato previsto, sul versante passivo della cooperazione a fini di acquisizione probatoria e del sequestro a fini di confisca, l'intervento del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto e del giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio, in luogo di quello del procuratore generale presso la corte d'appello e della medesima corte. Risulta soppressa l'ulteriore fase processuale, diretta all'individuazione dell'organo competente, in capo alla Corte di Cassazione, in caso di atti da compiersi in diversi distretti giudiziari. Si prevede pertanto che debbano essere individuati criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti che devono compiersi in distretti diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti. Ulteriori principi e criteri direttivi interessano la possibilità di autorizzare la presenza alle attività da compiersi di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea (n. 5), e la possibilità di compiere attività supplementari, non indicate nella richiesta di assistenza (n. 6). Il n. 7) estende l'applicazione delle regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria, in quanto compatibili, alle richieste presentate da uno Stato membro ad altri Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative. Al n. 8) la delega riguarda la disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica. E' poi prevista: ai nn. 9), 10) e 11), la possibilità di costituire squadre investigative comuni; l'acquisizione e l'utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera (n. 12)). In base al n. 13), dovrà essere prevista una forma specifica di assistenza giudiziaria, sulle procedure e l'autorità competente a consentire il trasferimento temporaneo di persone detenute a fini investigativi. Quanto ai principi e criteri direttivi per la delega in materia di estradizione (lett. b), è distinto l'esercizio dei poteri dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria. In materia di estradizione dall'estero, vi è l'esplicita attribuzione al Ministro della giustizia di un potere di blocco, definitivo o temporaneo, delle procedure di estradizione avviate su richiesta dell'autorità giudiziaria, finalizzato alla tutela di interessi supremi della Repubblica. Sono richiamati poi i poteri del Procuratore generale della Repubblica a fronte di una richiesta di estradizione e, quanto alla garanzia della specialità dell'estradizione - principio di diritto internazionale che non consente allo stato richiedente di processare e punire per fatti diversi da quelli indicati nella domanda di estradizione - si prevede l'irrevocabilità del potere di rinunzia, salvo che intervengano fatti nuovi che modificano la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 11971 del 29 novembre 2007). E' poi prevista la disciplina degli effetti processuali del principio di specialità . In particolare, in base al n. 8), si prevede che, sul versante passivo, il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena. La specialità come causa di sospensione assicura, inoltre, la possibilità di applicazione sia al processo che all'esecuzione della pena, nonché quello di determinare la sospensione della prescrizione senza bisogno di adottare misure per interromperne il decorso. Dovrà essere effettuato il computo ad ogni effetto processuale della custodia cautelare sofferta all'estero ai fini dell'estradizione e la riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta all'estero a fini estradizionali (numeri 6 e 9). Quanto ai principi in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione all'estero di sentenze penali italiani (lett. c) la delega è ispirata in primo luogo a principi di massima semplificazione. Inoltre dovranno essere previste condizioni e forme del trasferimento delle procedure. In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con Stati membri dell'UE (lett. d)), ai nn. 1) e 2) si prevede che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria italiana possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento. Viene quindi meno la preventiva valutazione del Ministro della giustizia sulla richiesta di riconoscimento, al fine di verificare l'eseguibilità in Italia della decisione straniera, salva la sussistenza del potere del ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento (n. 3). Il mutuo riconoscimento riguarda anche le decisioni assunte nei confronti di persone giuridiche (n. 4) la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguirsi nel territorio dello Stato deve essere adottata con la massima urgenza e in modo da assicurarne tempestività ed efficacia, con regole speciali per l'esecuzione per la cui esecuzione l'interessato ha prestato il consenso (n. 5). Sulla base del medesimo principio di mutuo riconoscimento delle decisioni degli Stati appartenenti all'Unione europea, si stabilisce che l'autorità giudiziaria italiana, nei casi previsti dalla legge, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati dell'Unione europea anche nel caso in cui il fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale, e che non possa essere sindacato il merito della decisione giudiziaria, il riconoscimento della quale sia richiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare l'osservanza in ogni caso dei principi fondamentali del Trattato e dell'ordinamento giuridico (n. 6). E' prevista l'impugnabilità - in genere senza effetto sospensivo - del provvedimento che disponga l'esecuzione della decisione giudiziaria di cui l'autorità di altro paese membro dell'UE abbia chiesto il riconoscimento (n. 7). Sono poi previsti rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede, eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione (n. 8). Il comma 2 disciplina il procedimento di esercizio della delega, che vede anche il coinvolgimento delle competenti Commisisoni parlamentari. Diversamente dalla delega prevista dall'articolo 3, il Governo potrà tenere conto anche delle modifiche legislative intervenute fino al momento dell'esercizio della delega ex art. 3-bis. Inoltre, è prevista la possibilità della delega correttiva e integrativa, da esercitarsi entro ulteriori diciotto mesi. L'articolo 3-ter introduce modifiche agli articoli 708 e 714 del codice di procedura penale, in materia di estradizione per l'estero. La modifica dell'articolo 708, comma 5, c.p.p., pone rimedio a una lacuna normativa segnalata dalla Cassazione e prevede un'ipotesi di sospensione del termine per la consegna, in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del ministro da parte del competente giudice amministrativo. L'articolo 3-ter, al comma 2, interviene poi sull'art. 714 c.p.p., inserendo il comma 4- bis con la previsione di uno specifico termine massimo di durata (tre mesi) delle misure coercitive per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale.Il termine è sospeso dal deposito del ricorso al giudice amminsitrativo avverso la decisione del ministro della giustizia sino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi. L'articolo 3-quater prevede la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni correttive per il caso in cui i decreti legislativi adottati determinino nuovi o maggiori oneri. L'articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa proposta di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) (rapporti dello Stato con l'Unione Europea) e lett. l (norme processuali). |