Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Delitti contro l'ambiente - A.C. 342 e abb.-B - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 342-B/XVII     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 121
Data: 21/04/2015
Descrittori:
AMBIENTE   DELITTI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AC N. 957/XVII   AC N. 1812/XVII


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Delitti contro l'ambiente

21 aprile 2015
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Collegamento con lavori legislativi in corso|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|


La proposta di legge in esame A.C. 342 e abb-B (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente) è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2014 e torna all'esame della Camera con le modifiche introdotte dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 4 marzo 2015.

Il provvedimento, composto da 3 articoli (un articolo in più rispetto al testo licenziato dalla Camera), contiene un complesso di disposizioni che, in particolare:

• inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente;

• introduce all'interno di tale titolo sei nuovi delitti: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica e ispezione di fondali marini;

• stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio (ravvedimento operoso);

• obbliga il condannato al recupero e - ove possibile - al ripristino dello stato dei luoghi;

• prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti, nonchè apposite misure per confisca e pene accessorie;

• rivede la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali;

• introduce nel Codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro;

• modifica la disciplina sanzionatoria delle violazioni della legge 150/1992 relativa alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2, introdotto dal Senato).

Si ricorda che ad oggi, l'ordinamento nazionale sanziona prevalentemente la lesione dell'ambiente attraverso l'impiego di contravvenzioni e sanzioni amministrative previste dal Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006).

Contenuto


Le modifiche al codice penale

L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame introduce nel libro secondo del codice penale il nuovo Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), composto da 13 articoli (4 in più rispetto al testo della Camera).

 

Il Titolo prevede sei nuovi delitti:

  1. inquinamento ambientale;
  2. disastro ambientale;
  3. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
  4. impedimento del controllo
  5. omessa bonifica (introdotto dal Senato);
  6. ispezione di fondali marini (introdotto dal Senato).

Il nuovo Inquinamento ambientalearticolo 452-bis del codice penale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabilidello stato preesistente «delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo» (n. 1) o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna» (n. 2).

L'articolo 5 del Codice dell'ambiente definisce l'inquinamento ambientale come "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi".

Nel corso dell'esame al Senato è stato modificato il riferimento generale all'ecosistema e sostituito con un riferimento specifico al singolo ecosistema, che potrebbe essere danneggiato ("un ecosistema").

Il testo approvato dell'art. 452-bis ha sostituito al comma 1 il richiamo a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con quello al carattere abusivo della condotta. Il riferimento al carattere abusivo della condotta risulta già utilizzato dal legislatore all'articolo 260 del codice dell'ambiente, che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

In merito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'avverbio "abusivamente" «si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti» (cfr. Cass. pen. Sez. III, 25-11-2009, n. 8299).

Il testo approvato dalla Camera aveva già previsto, con riferimento al nuovo reato di disastro ambientale, il carattere abusivo della condotta quale ipotesi autonoma rispetto alla violazione di disposizioni di legge, regolamento o amministrative.

Si rammenta poi che il termine "abusivamente" ricorre frequentemente anche nel codice penale.

Altra modifica del Senato ha riguardato i concetti di compromissione e di deterioramento ambientale: è attribuito rilievo penale alle sole alterazioni "significative e misurabili" (anziché rilevanti)dell'acqua o dell'aria o di porzioni "estese o significative" del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema. E', infine, soppresso al secondo capoverso il riferimento alla sola fauna selvatica.

Il concetto di compromissione o deterioramento "significativi e misurabili" riprende la definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 del Codice dell'ambiente (qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima).

La nozione comunitaria di "danno ambientale" posta dalla direttiva 2004/35/CE usa l'espressione "mutamento negativo misurabile. di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente".

La portata dell'inquinamento ambientale potrebbe essere, eventualmente, ricostruita in negativo rispetto alla definizione di disastro ambientale (art. 452-quater). Sembra potersi avere, infatti, "compromissione" e "deterioramento" ex art. 452-bis qualora l'alterazione dell'ambiente sia reversibile o qualora gli effetti dell'inquinamento siano eliminabili con operazioni non particolarmente complesse sotto il profilo tecnico o non particolarmente onerose o con provvedimenti non eccezionali ovvero quando non vi sia offesa alla pubblica incolumità.

Il secondo comma conferma un'ipotesi aggravata(aumento di pena fino a un terzo), quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero un danno di specie animali o vegetali protette.

L'articolo 452-ter - che nel testo della Camera disciplinava il delitto di disastro ambientale – riguarda ora, nel testo modificato dal Senato, l'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale.

Tale disposizione, introdotta dal Senato, prevede quindi per l'inquinamento ambientale aggravato dall'evento un catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto ovvero:

-      la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale (escluse le malattie di durata inferiore a 20 gg.: è il caso in cui la lesione personale è punibile a querela);

-      la reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave;

-      la reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima;

-      la reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona.

Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siamo plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.

Il codice penale già prevede in via generale il delitto preterintenzionale, per il caso in cui dall'azione o dall'omissione derivi un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto (art. 43 c.p.).

L'introduzione dell'art. 452-ter comporta lo slittamento nella numerazione degli altri reati introdotti nel nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale.

L'Disastro ambientalearticolo 452-quater è, quindi, ora relativo alla fattispecie di disastro ambientale, anch'essa modificata dal Senato.

Similmente a quanto previsto per l'inquinamento ambientale, il Senato ha soppresso il riferimento alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e ha mantenuto il solo carattere abusivo della condotta. Inoltre ha specificato l'alternatività delle diverse ipotesi descritte.

Nella proposta di legge, la definizione di disastro ambientale, modificata nel corso dell'esame al Senato, è la seguente: un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; ovvero un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; ovvero l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Tale definizione si avvicina a quella elaborata dalla Cassazione, che per la configurazione del disastro ambientale ha affermato che "è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente un numero indeterminato di persone" (Cass., Sez. V, sent. n. 40330 del 2006). Successivamente, conformemente a tale orientamento, la Cassazione è pervenuta ad isolare alcuni requisiti che caratterizzano la nozione di disastro specificamente nella potenza espansiva del nocumento e nell'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità (Cass, Sez. III, sent. n. 9418 del 2008).

 

È stata, altresì, introdotta una clausola di salvaguardia "fuori dai casi previsti dall'articolo 434", in materia di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

Nella sentenza 327/2008, la Consulta ha affermato che "l'art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il disastro innominato, assolve difatti – pacificamente – ad una funzione di "chiusura" del predetto sistema.

Analogamente al reato di inquinamento ambientale, rimane inalterata rispetto al testo della Camera l'originaria aggravante prevista quando il disastro ambientale è commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

L'Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattivitàart. 452-sexies punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente» (primo comma).

Il Codice dell'ambiente (art. 255) prevede, per l'abbandono di rifiuti pericolosi, il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'abbandono di rifiuti (da 300 euro a 3.000 euro).

Nel testo della Camera il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-quinquies) era punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Anche su tale reato il Senato è intervenuto con modifiche.

Risulta, anzitutto, espunto dal primo comma dell'articolo 452-sexies, similmente agli altri delitti ambientali, l'inciso relativo alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Anche in questo caso residua il carattere abusivo della condotta. Inoltre, il Senato ha previsto l'ipotesi di reato anche per chi abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La formulazione del secondo comma, relativa alle aggravanti del traffico e abbandono di materiale radioattivo, è stata resa dal Senato simile a quella dell'art. 452-bis sull'inquinamento ambientale. Il rilievo penale riguarda il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni "estese o significative" del suolo o del sottosuolo; di "un" ecosistema. Anche qui viene soppresso il riferimento alla compromissione della sola fauna selvatica. E' inoltre aggiunto il richiamo alla biodiversità "anche agraria".

Il terzo comma dell'art. 452-sexies, non modificato dal Senato, stabilisce che, se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Si rammenta che analoga modifica legislativa era stata introdotta con l'approvazione alla Camera, il 3 marzo 2015, del disegno di legge C. 2124 (Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, S. 1791), il cui art. 10 prevedeva una corrispondente fattispecie penale e le relative aggravanti, all'interno del Titolo VI (Delitti contro la pubblica incolumità), capo I (Delitti di comune pericolo mediante violenza). L'art. 10 in particolare stabiliva pene più severe per la fattispecie aggravata per il fatto da cui derivi il pericolo di compromissione o deterioramento (pena della reclusione da otto a venti anni e della multa da euro 80.000 a euro 500.000). Il Senato, ha poi approvato con modificazioni il disegno di legge, sopprimendo l'art. 10 (C. 2124-B, all'esame delle Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri).

   Il ddl 2124, nel testo approvato dalla Camera, accompagnava peraltro l'introduzione del nuovo reato  di "Traffico e abbandono di materie nucleari" (art. 437-bis c.p.) con l'abrogazione espressa dell'art. 3 della legge n. 704/1982, che prevede un reato corrispondente, con sanzioni più miti.

In particolare, il citato art. 3 prevede che chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni.

Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno.

Si valuti in proposito l'opportunità di un coordinamento tra il nuovo art. 452-sexies c.p. e l'art. 3 della legge n. 704/1982, che prevedono due fattispecie di  reato parzialmente coincidenti, eventualmente prevedendo la soppressione dell'art. 3 L. 704/1982.

Il delitto di Impedimento del controlloimpedimento del controllo (articolo 452-sexies) punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti.

Nel corso dell'esame al Senato l'ambito di applicazione della norma è stato esteso anche all'impedimento delle attività di sicurezza e igiene del lavoro, originariamente non contemplate.

L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-undecies deve esserne disposta la confisca.

La fattispecie penale diOmessa bonifica omessa bonifica è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato.

Il nuovo art. 452-terdecies punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità.

La nuova fattispecie non pare sovrapporsi a quella di cui art. 257 del Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006), che prevede una contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) per chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica. Inoltre, l'articolo 257 del Codice - come modificato dalla proposta di legge – prevede la salvaguardia delle più gravi fattispecie di reato.

Il delitto di cui all'art. Ispezione di fondali marini452-quaterdecies, anch'esso introdotto dal Senato, punisce con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque utilizza la tecnica dell'air gun o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi.

L'air gun è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente, in sostanza, in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini.

Rispetto alle Delitti colposi contro l'ambientenuove fattispecie penali introdotte, solo due possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis) e quello di disastro ambientale (articolo 452-quater).

In tali casi, in base al testo della Camera della disposizione (già art. 452-quater), le pene erano diminuite da un terzo alla metà. Il Senato – con il nuovo art. 452-quinquies - ha portato a due terzi la diminuzione massima della pena (primo comma).

Sempre il Senato ha aggiunto un secondo comma che prevede una ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovverosia quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Si rammenta che il reato doloso di pericolo è invece previsto in via generale dall'art. 434, primo comma, c.p., che, in particolare, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque commette un fatto diretto a cagionare un disastro, se dal fatto deriva un pericolo per la pubblica incolumità.

Nessuna Circostanze aggravantimodifica è stata introdotta dal Senato all'art. 452-octies (art. 452-septies, nel testo della Camera) che prevede le aggravanti nel caso di commissione in forma associativa dei nuovi delitti contro l'ambiente.

Il Senato ha, invece, introdotto una nuova circostanza definita "aggravante ambientale".

L'art. 452-novies prevede, infatti, un aumento di pena (da un terzo alla metà) quando un qualsiasi reato venga commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, dal Codice dell'ambiente (D.Lgs 152/2006) o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente. Si rammenta che l'articolo 61, primo comma, n. 2), c.p. prevede come aggravante comune l'avere commesso il reato per eseguirne "od occultarne" un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato.

L'aumento è invece di un terzo se dalla commissione del fatto derivi la violazione di disposizioni del citato Codice dell'ambiente o di altra legge a tutela dell'ambiente. E' prevista, in ogni caso, la procedibilità d'ufficio. Dalla formulazione consegue che la seconda violazione può riguardare anche illeciti amministrativi.

Occorre in proposito valutare se l'individuazione della legge "posta a tutela dell'ambiente" derivi dall'enucleazione esplicita di tale finalità da parte della legge medesima o dalla valutazione dell'interprete.

 

Anche la disciplina del Ravvedimento operosoravvedimento operoso di cui al nuovo art. 452-decies (452-octies nel testo della Camera) è stata modificata dal Senato.

Le novità introdotte dal Senato al primo comma riguardano una differente graduazione della diminuzione di pena in relazione alla natura e alle modalità delle attività svolte. In particolare, è previsto che chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi;il Senato ha tuttavia precisato che le citate attività riparatorie dei luoghi debbano avvenire "concretamente"e, in relazione alla tempistica, "prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado".

Tale previsione non contempla, tuttavia, le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattimento.

Anche il secondo comma dell'articolo è stato modificato dal Senato.

Il testo approvato dalla Camera prevedeva che se l'imputato, per dare corso alle attività di attività inerenti il ravvedimento operoso, chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare un periodo massimo di un anno, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso.

Il Senato ha precisato: che la richiesta dell'imputato deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; anche in questo caso non sembrano considerate le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattimento; che la sospensione del procedimento può durare due anni, prorogabili di un ulteriore anno per consentire le attività di ravvedimento operoso in corso di esecuzione.

Le ultime Confisca obbligatoriadue disposizioni del nuovo titolo VI-bis intervengono su confisca obbligatoria e ripristino dello stato dei luoghi.

In particolare l'art. 452-undecies c.p. prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo nonché per i reati associativi (sia nella fattispecie semplice che mafiosa) finalizzati alla commissione dei nuovi reati ambientali previsti dal titolo VI-bis, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo; una clausola di salvaguardia, introdotta dal Senato a tutela dei terzi estranei al reato, ha escluso l'obbligatorietà della confisca quando i beni appartengano a questi ultimi (primo comma).

Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere dei quali il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona (secondo comma).

Il Senato ha aggiunto due ulteriori commi all'art. 452-undecies: il terzo comma introduce un obbligo di destinazione dei beni e dei proventi confiscati: questi infatti devono essere messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi; il quarto comma precisa che la confisca non si applica quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino.

L'art. Ripristino dello stato dei luoghi452-duodecies prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo l'esecuzione di tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo (ex art. 197 c.p.).

Il Senato ha aggiunto un nuovo comma, diretto a prevedere una più puntuale disciplina della procedura di ripristino dei luoghi attraverso il rinvio alle disposizioni del Codice dell'ambiente che già prevedono tale.

L'articolo 1,Pena accessoria comma 5, del provvedimento modifica l'articolo 32-quater del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna per alcuni delitti consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tale disposizione è stata oggetto di modifica nel corso dell'esame al Senato con l'inserimento nel catalogo dei delitti ivi previsti - oltre ai nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività - anche del reato di impedimento del controllo e del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Nessuna Prescrizionemodifica è stata apportata dal Senato al comma 6 dell'articolo 1 che novella l'articolo 157 del codice penale, prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i nuovi delitti contro l'ambiente introdotti dal nuovo Capo VI del libro II del codice penale.

Si ricorda che anche l'AS 1844, già approvato dalla Camera, modifica la disciplina della prescrizione e interviene sul sesto comma dell'art. 157 c.p. per prevedere l'aumento della metà dei termini di prescrizione in relazione ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Tale intervento non pare porre problemi di coordinamento con la modifica prevista dall'art. 1, comma 6, in esame.


Le modifiche al Codice dell'ambiente

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della proposta di legge modificano gli articoli 257 e 260 del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006).

Il Bonifica dei sitinuovo comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 257 del Codice, in materia di bonifica dei siti, ed è strettamente collegato alle modifiche apportate al nuovo articolo 452-octies sul ravvedimento operoso.

Il testo approvato dal Senato: premette, al comma 1, la clausola di salvaguardia "salvo che il fatto costituisca più grave reato"; circoscrive, al comma 4, l'ambito della condizione di non punibilità ivi contemplata ai soli reati contravvenzionali.

In tema di Confiscaconfisca, un nuovo comma 4-bis (di contenuto analogo alla disposizione introdotta all'articolo 452-undecies c.p.) è inserito, dal comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, nell'articolo 260 del Codice dell'ambiente, in relazione alla commissione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. La disposizione prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto (una modifica del Senato ha, tuttavia, precisato che non si fa luogo alla confisca obbligatoria se le cose appartengono a persona estranea al reato).

Ove ciò non sia possibile è ammessa la cd. confisca per equivalente dei beni di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona.

Il comma 9 dell'articolo 1 (comma 8 del testo-Camera) introduce poi una disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, introducendo nel Estinzione delle contravvenzioniCodice dell'ambiente - con una parte Sesta-Bis – un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione sia di una serie di prescrizioni sia al pagamento di una somma di denaro. Si tratta delle violazioni che non abbiano cagionato né danno né pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

In particolare, mentre l'art. 318-bis indica l'ambito applicativo della disciplina (il Senato ha delimitato il campo alle contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente), l'art. 318-ter riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore. Si prevede che spetti all'organo di vigilanza (o alla polizia giudiziaria) impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'eliminazione (più correttamente: all'estinzione, cfr. art. 318-septies) della contravvenzione, fissando un termine per la regolarizzazione non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario; solo in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore sarà possibile una proroga del termine di adempimento, comunque non superiore a sei mesi (il testo approvato dalla Camera ammetteva una proroga semestrale per la particolare complessità e oggettiva difficoltà dell'adempimento, più una eventuale ulteriore proroga di sei mesi se l'inadempimento dipendeva da circostanze non imputabili al contravventore).

Una modifica del Senato ha precisato la necessità dell'asseverazione tecnica di tale prescrizione da parte dell'ente competente in materia nonché la necessità che un'eventuale proroga di sei mesi sia concessa al contravventore solo per specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determino un ritardo nell'adempimento.

Nell'ipotesi in cui il reo operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di notifica-comunicazione della prescrizione anche al rappresentante legale dell'ente stesso.

L'art. 318-quater concerne la verifica dell'adempimento e l'irrogazione della sanzione, entro termini specificamente determinati, attraverso una serie di fasi.

L'art. 318-quinquies prevede obblighi di comunicazione da parte del PM, che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire di imporre le prescrizioni ed effettuare le relative verifiche sull'adempimento.

In tali ipotesi, l'organo di vigilanza e la polizia giudiziaria debbono, senza ritardo, relazionare il PM della propria attività. Il procedimento rimane sospeso fino a quando il PM non riceva notizia dell'adempimento o meno della prescrizione.

L'art. 318-sexies stabilisce che i termini di sospensione del procedimento penale relativo alla contravvenzione decorrono dalla iscrizione nella notizia di reato nel relativo registro fino al momento del ricevimento da parte dell'autorità requirente della comunicazione dell'avvenuto adempimento della prescrizione.

Si prevede, tuttavia, che la sospensione, oltre a non impedire l'eventuale archiviazione, non preclude l'adozione di atti d'indagine e il sequestro preventivo.

L'art. 318-septies prevede l'estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa. All'estinzione consegue l'archiviazione del procedimento da parte del PM.

La disposizione configura, infine, l'ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un'oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'art. 162-bis del codice penale (un terzo del massimo). Tuttavia, mentre il testo della Camera riduceva la somma da versare a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, il Senato ha portato tale riduzione alla metà del massimo.

L'art. 318-octies reca infine una norma transitoria secondo cui la nuova disciplina per l'estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.


Ipotesi particolari di confisca

Il comma 4 dell'articolo 1 della proposta di legge modifica l'art. 12-sexies del D.L. 306/1992 (L. 356/1992) aggiungendo anche il disastro ambientale (art. 452-quater), l'associazione finalizzata alla commissione dei reati ambientali (art. 452-octies) e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, Codice dell'ambiente) al catalogo dei delitti per i quali è consentita la confisca di valori ingiustificati.

Le modifiche introdotte dal Senato al comma 4 hanno semplice natura di coordinamento con la nuova numerazione degli articoli introdotti nel codice penale.


Coordinamento delle indagini

Il Senato ha, inoltre, modificato il comma 7 dell'articolo 1 che, nella formulazione approvata dalla Camera, introduceva nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 118-ter (Coordinamento delle indagini in caso di delitti contro l'ambiente), in base al quale il pubblico ministero deve dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività, nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Il Senato ha previsto analogo obbligo informativo a carico del PM procedente integrando, però, il vigente articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p. in materia di coordinamento delle indagini; il nuovo testo del comma 7 esclude però dal catalogo dei reati contro l'ambiente la fattispecie di cui all'articolo 260 del Codice dell'ambiente (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ed aggiunge quella associativa di cui all'art. 452-octies.

La disposizione prevede, inoltre, che il procuratore della Repubblica debba dare notizia dell'avvio delle indagini sui reati ambientali anche all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti.


Responsabilità amministrativa degli enti

Anche il comma 8 dell'articolo 1 della p.d.l. è stato oggetto di modifiche da parte del Senato.

Tale disposizione novella l'art. 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

Il comma 8 prevede a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei seguenti delitti contro l'ambiente (art. 25-undecies, comma 1):

  • inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote),
  • disastro ambientale (da 400 a 800 quote),
  • inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); tale ipotesi è stata aggiunta dal Senato,
  • associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote),
  • per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione specifica che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

Il Senato ha, inoltre, soppresso il comma 1-ter (dell'art. 25-undecies) – presente nel testo della Camera – che per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), stabiliva la riduzione di un terzo delle sanzioni pecuniarie e interdittive.


Le sanzioni per l'illecito commercio internazionale di specie animali e vegetali

L'articolo 2 della proposta di legge in esame - introdotto nel corso dell'esame al Senato - modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 8-bis e 8-ter della legge 150/1992. Tale legge reca la disciplina sanzionatoria della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Le nuove disposizioni rendono più severa tale disciplina sanzionatoria, di natura contravvenzionale o amministrativa.


L'entrata in vigore

L'articolo 3 della proposta di legge prevede l'entrata in vigore del provvedimento in esame il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, essendo già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, non è corredata da alcuna relazione.


Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che il Senato, nel corso dell'esame  del disegno di legge di ratifica degli emendamenti alla Convenzione del 1980 sulla protezione fisica dei materiali nucleari (S. 1791), ha soppresso l'art. 10  che, accanto a sanzioni amministrative, prevedeva l'introduzione di un autonomo delitto nel codice penale (art. 437-bis) che puniva il traffico e l'abbandono di materie nucleari (ciò comportava l'abrogazione dell'art. 3 della legge 704/1982, che tali condotte sanziona). Tale soppressione è derivata proprio dalla necessità di coordinamento con la previsione dell'analoga fattispecie penale (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, art. 352-sexies del codice penale) contenuta nella proposta di legge in esame, di  riforma della disciplina dei reati ambientali.

Si ricorda che anche l'AS 1844, già approvato dalla Camera, modifica la disciplina della prescrizione e interviene sul sesto comma dell'art. 157 c.p. per prevedere l'aumento della metà dei termini di prescrizione in relazione ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Tale intervento non pare porre problemi di coordinamento con la modifica prevista dall'art. 1, comma 6, in esame.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge costituisce esercizio della competenza legislativa statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), con riguardo a giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale.


Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Con riguardo all'articolo 1, comma 1, e in particolare al nuovo articolo 452-bis del codice penale, concernente tra l'altro la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili di un ecosistema, l'ordinamento non fornisce una esplicita definizione di ecosistema. Peraltro, con riferimento all'attribuzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla competenza esclusiva dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, nella sentenza n. 378/2007, la Corte costituzionale ha sottolineato che "non è da trascurare che la norma costituzionale pone accanto alla parola "ambiente" la parola "ecosistema". Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto". In relazione al carattere "significativo" dell'evento da cui la legge fa dipendere l'esistenza del reato e alla sua compatibilità con il principio di determinatezza delle norme penali, va ricordato che la Corte costituzionale ha più volte evidenziato "che la verifica del rispetto del principio di determinatezza va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce. L'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito penale di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero...di clausole generali o concetti 'elastici', non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice — avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca — di stabilire il significato di tale elemento, mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo" (cfr. Corte costituzionale n. 5 del 2004). La Corte in proposito ha altresì precisato che "in tal modo, risultano soddisfatti i due obiettivi fondamentali sottesi al principio di determinatezza: obiettivi consistenti ... per un verso, nell'evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta (cfr. sentenza n. 327 del 2008).

L'articolo 452-quater c.p., relativo alla fattispecie di disastro ambientale,  raccoglie l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale in ordine alla tipizzazione di un'autonoma figura di reato (sentenza n. 327 del 2008). La Corte costituzionale ha ritenuto "auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato – e tra esse, segnatamente, l'ipotesi del cosiddetto disastro ambientale, che viene in discussione nei giudizi a quibus – formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose".