Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Delitti contro l'ambiente - A.C. 957-342-1814 T.U - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 39 | ||||
Data: | 16/01/2014 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Delitti contro l'ambiente
15 gennaio 2014
|
Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Collegamento con lavori legislativi in corso|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoIl quadro normativo dei reati ambientali è oggi prevalentemente contenuto nel decreto legislativo n. 152 del 2006 - c.d. Codice dell'ambiente - che individua reati di pericolo astratto, essenzialmente collegati al superamento di valori soglia, puniti a titolo di contravvenzione. Il testo unificato delle proposte di legge A.C. 957 (Micillo), A.C. 342 (Realacci) e A.C. 1814 (Pellegrino), elaborato dalla Commissione Giustizia, si compone di due articoli attraverso i quali:
In particolare, l'articolo 1, comma 1, del testo unificato introduce nel libro II del codice penale il Titolo VI-bis, Dei delitti contro l'ambiente, composto da 9 nuovi articoli; il titolo comprende i seguenti quattro nuovi delitti:
Il terzo comma prevede un'aggravante quando il delitto di disastro sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (pena aumentata fino a un terzo);
Occorre valutare se l'avverbio "illegittimamente" abbia una portata ulteriore rispetto alla "violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative".
Rispetto alle quattro nuove fattispecie, solo due possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis) e il delitto di disastro ambientale (art. 452-ter). In tali casi, in base al nuovo art. 452-quater, le pene sono diminuite da un terzo alla metà . La commissione dei nuovi delitti contro l'ambiente in forma associativa determina un'aggravante (art. 452-quinquies): sono aumentate fino a un terzo le pene previste dall'art. 416, quando l'associazione a delinquere è diretta alla commissione di un delitto ambientale (primo comma); sono aumentate fino a un terzo le pene previste dall'art. 416-bis, quando l'associazione mafiosa è finalizzata a commettere un delitto ambientale, ovvero «all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale»; sono ulteriormente aumentate le pene (da un terzo alla metà ) quando l'associazione (tanto comune quanto mafiosa) include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. L'articolo 452-sexies disciplina il c.d. ravvedimento operoso, prevedendo una diminuzione di pena dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione degli autori e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti ovvero di chi provvede alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché se possibile al ripristino dello stato dei luoghi (primo comma). Se per operare tali attività l'imputato chiede la sopensione del procedimento penale, il giudice può accordare al massimo un anno, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso (secondo comma). La disposizione sul ravvedimento operoso è destinata a trovare applicazione per i nuovi delitti contro l'ambiente, per il delitto di associazione a delinquere (non mafiosa) finalizzata alla commisisone di un delitto ambientale, nonché per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, Codice dell'ambiente). Le ultime due disposizioni del titolo VI-bis intervengono su confisca obbligatoria e ripristino dello stato dei luoghi. In particolare:
L'articolo 1, comma 4-bis, del testo unificato novella l'art. 32-quater del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la PA. La novella determina l'inserimento - nel catalogo dei delitti ivi previsti - dei nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività (resta dunque fuori il delitto di impedimento del controllo). Il comma 5 novella invece l'art. 157 c.p., prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti e quattro i nuovi delitti introdotti dal testo unificato. Il comma 5-bis introduce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'art. 118-ter, in base al quale il PM deve dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, Codice dell'ambiente). Il comma 6 novella il decreto legislativo n. 231 del 2001 in tema di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, prevedendo all'articolo 25-undecies, comma 1, specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione del delitto di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote) e di associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote). Con l'inserimento del comma 1-bis si specifica, in caso di delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del decreto legislativo (interdizione dall'esercizio dell'attività ; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione specifica che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno. Per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), in base al comma 1-ter, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte di un terzo. Infine, il comma 7 introduce nel Codice dell’ambiente una parte VII che reca una disciplina sanzionatoria (artt. da 319 a 325) per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale ovvero quelle che non abbiano cagionato né danno né pericolo concreto attuale all’ambiente. In particolare, mentre l’art. 319 indica l’ambito applicativo della disciplina, l’art. 320 riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore. Si rileva, tuttavia, che l’art. 319 fa riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa mentre la disciplina della nuova parte VII in esame si riferisce alle sole contravvenzioni, senza chiarire la disciplina applicabile agli illeciti amministrativi. Si prevede che spetti all’organo di vigilanza (o alla polizia giudiziaria) impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all’eliminazione (recte, all’estinzione; cfr. art. 324) del reato fissando un termine, pur in presenza di possibili proroghe, comunque non superiore a sei mesi per l’adempimento. Solo se il ritardo nel realizzare le prescrizioni – che possono comprendere anche misure volte a fare cessare o proseguire situazioni di pericolo - non è imputabile al contravventore, il termine può essere di un anno.
Nell’ipotesi in cui il reo operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di notifica-comunicazione delle prescrizioni anche al rappresentante legale dell’ente stesso. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo per chi accerta la contravvenzione di riferire al PM la notizia di reato.
L’art. 321 concerne la verifica dell’adempimento e l’irrogazione della sanzione, entro termini specificamente determinati, attraverso le seguenti fasi:
L’art. 322 prevede obblighi di comunicazione da parte del PM che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria per consentire di imporre le prescrizioni ed effettuare le relative verifiche (in tal caso il procedimento è sospeso).
L’art. 323 stabilisce che i termini di sospensione del procedimento penale relativo alla contravvenzione decorrono dalla iscrizione nella notizia di reato nel relativo registro fino al momento del ricevimento da parte dell’autorità requirente della comunicazione dell’avvenuto adempimento della prescrizione.
Si prevede, tuttavia, che la sospensione, oltre a non impedire l’eventuale archiviazione, non preclude l’adozione di atti d’indagine e il sequestro preventivo.
L’art. 324 prevede l’estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa. All’estinzione consegue l’archiviazione del procedimento da parte del PM. La disposizione configura, infine, l’ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all’art. 162-bis del codice penale.
L’art. 325 reca infine una norma transitoria della nuova disciplina.
Si osserva che il nuovo art. 325 fa riferimento all''applicazione delle "norme di questo capo" mentre si tratta di una nuova "parte" introdotta nel codice dell'ambiente. Tale riferimento dovrebbe inoltre essere effettuato ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore "della presente disposizione" e non del "decreto" legislativo (vale a dire del codice dell'ambiente).
L'articolo 2 del testo unificato dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, escludendo la consueta vacatio legis di quindici giorni. | Codice penale, Titolo VI-bisInquinamento ambientale Disastro ambientale Traffico e abbandono di materiale di alta radioattività Impedimento del controllo Delitti colposi Aggravanti per associazioni a delinquere Ravvedimento operoso Confisca Ordine di ripristino Pena accessoria Raddoppio dei termini di prescrizione per i nuovi delitti Responsabilità amministrativa enti Procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni Entrata in vigore |
Relazioni allegate o richiesteCiascuna delle abbinate proposte di legge è corredata dalla relaizone illustrativa. |
Collegamento con lavori legislativi in corsoLa tutela dell'ambiente è perseguita, da ultimo, dal disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (A.C. 1885-A), il cui art. 3 - in particolare - introduce nel codice penale il reato di combustione illecita di rifiuti. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl testo unificato delle proposte di legge costituisce esercizio della competenza legislativa statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), con riguardo a giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale. Può essere altresì richiamata la materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anch'essa di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s). |