Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale - A.G. 403
Riferimenti:
SCH.DEC 403/XVII     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 158
Data: 19/04/2017
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale

19 aprile 2017
Elementi di valutazione sulla qualità del testo


Indice

Disposizioni di delega|Contenuto|Tipologia del provvedimento|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Disposizioni di delega

Lo schema di decreto in esame reca lo statuto della Fondazione Italia Sociale ed è stato adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale). La citata norma, infatti, prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio del ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, recante lo Statuto della Fondazione Italia sociale. La disposizione di delega dispone che lo schema di decreto sia trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia; decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge 106/2016, la Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. Inoltre, la Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.

In base all'articolo 10, comma 2, della legge di delega, la Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà instaurare rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero. Il comma 5 specifica che l'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. Conseguentemente, il secondo periodo del comma dispone che la Fondazione debba dotarsi di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito. Con le stesse finalità, il comma 8 dispone che, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della Riforma del Terzo settore, la Fondazione trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro.

L'articolo 10, comma 7, infine, dispone che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa siano esclusi da ogni tributo e diritto e siano effettuati in regime di neutralità fiscale.


Contenuto

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica si compone di un unico articolo, il quale dispone che sia approvato lo statuto della "Fondazione Italia sociale" nel testo allegato, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

L'allegato, chiamato "Allegato 1", contiene lo statuto della "Fondazione Italia sociale" e comprende 18 articoli.

L'articolo 1 dell'allegato dichiara che la Fondazione Italia sociale è una persona giuridica privata e che essa risponde ai princìpi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, senza scopo di lucro e con durata illimitata.

L'articolo 2 definisce quale scopo della Fondazione quello di sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, svolgendo essa una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico.

L'articolo 3 individua il patrimonio della Fondazione, la sua dotazione e la sua composizione.

L'articolo 4 dispone che la Fondazione sia sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259/1958.

L'articolo 5 riguarda i Partecipanti, costituiti da persone giuridiche, pubbliche o private e da enti con natura non lucrativa (non profit) o lucrativa (for profit), che contribuiscono al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, secondo quanto determinato dal Comitato di Gestione, dal quale sono nominati.

L'articolo 6 individua quali organi della Fondazione il Collegio dei Partecipanti; il Comitato di Gestione; il Presidente e il Vice Presidente; il Segretario generale; l'Organo di Revisione.

L'articolo 7 disciplina il Collegio dei Partecipanti, i quali sono nominati, con delibera adottata a maggioranza assoluta, dal Comitato di Gestione. Il Collegio esercita una funzione di indirizzo e di verifica dell'attività della Fondazione, esprimendo pareri non vincolanti.

L'articolo 8 stabilisce che la Fondazione sia amministrata da un Comitato di Gestione, composto di 10 membri, dei quali tre designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; tale ultimo consigliere ricopre la carica di Presidente della Fondazione; sei consiglieri sono nominati dal Collegio dei Partecipanti, con modalità definite da un successivo regolamento adottato dal Comitato di Gestione; un consigliere, infine, è designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'articolo 9 definisce le competenze del Comitato di Gestione e stabilisce che questo trasmetta alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

L'articolo 10 riguarda il funzionamento del Comitato di Gestione.

L'articolo 11 delinea poteri e competenze del Presidente della Fondazione.

L'articolo 12 stabilisce che il Segretario generale sia nominato dal Comitato di Gestione tra i suoi membri o anche all'esterno e ne elenca le competenze ed i compiti.

L'articolo 13 definisce l'Organo di Revisione quale organo collegiale, composto da tre membri effettivi, dei quali uno designato dal Ministro vigilante, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, e tre supplenti, nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. È prevista l'applicazione delle regole codicistiche sulle cause di ineleggibilità e di decadenza per i sindaci delle società commerciali (articolo 2399 del codice civile).

L'articolo 14 dispone la gratuità delle cariche, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per il Segretario generale e per gli eventuali componenti delegati di alcune funzioni determinate. Ai membri dell'Organo di Revisione può essere riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - che è il Ministro vigilante -, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 15 riguarda le modalità ed i tempi dell'esercizio finanziario della Fondazione; è fatto divieto di distribuire anche indirettamente gli utili e gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita della Fondazione.

L'articolo 16 dispone che la Fondazione si estingua nei casi previsti dal codice civile, con delibera dei due terzi dei membri in carica del Comitato di Gestione, previo parere non vincolante del Collegio dei Partecipanti e previo parere vincolante del Ministero vigilante.

L'articolo 17 esclude la possibilità della trasformazione della Fondazione in una società di capitali, invocando l'inapplicabilità dell'articolo 2500-octies del codice civile.

Infine, l'articolo 18 dell'allegato, riprendendo quanto contenuto nell'articolo 10, comma 6, della legge di delega, dispone che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa siano esclusi da ogni tributo e diritto e siano effettuati in regime di neutralità fiscale e che, per quanto non previsto espressamente dallo statuto, si applichino le disposizioni del codice civile, la legge n. 106/2016 e le altre norme vigenti.


Tipologia del provvedimento

Lo schema di decreto legislativo è sottoposto all'esame del Comitato a norma dell'articolo 96-ter, comma 3 del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione Affari sociali.

Lo schema non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).


Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Adempimenti

L'articolo 5, comma 2, dell'allegato contenente lo Statuto prevede che i requisiti di ammissione di eventuali nuovi Partecipanti, sia non profit, sia profit, siano stabiliti da un regolamento deliberato dal Comitato di gestione e approvato dal Ministero vigilante; analogamente, l'articolo 2, comma 3, lettera d), dell'allegato prevede che sei dei dieci consiglieri chiamati a comporre il Comitato di gestione siano designati dal Collegio dei Partecipanti con modalità definite a regime in un successivo regolamento emanato dal Comitato medesimo; tali adempimenti spostano dal livello statutario ad un diverso livello la definizione di elementi qualificanti propri della fattispecie empirica nota come "fondazione di partecipazione" e la loro collocazione naturale sarebbe direttamente nello statuto stesso.


Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 5, comma 3, dell'allegato contenente lo statuto prevede che, ai fini della assunzione della decisione relativa all'eventuale esclusione dei Partecipanti, il Comitato di Gestione deliberi con la maggioranza di due terzi, senza precisare se tale quorum sia riferito ai presenti o ai componenti l'organo.

 

Coordinamento interno del testo

All'articolo 12, recante le competenze del Segretario generale, il comma 4, relativo alle funzioni di verbalizzazione attribuite al medesimo, reca la sola disciplina concernente le riunioni del Comitato di Gestione e non appare pertanto coordinato con quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7, che demanda al Segretario generale anche le funzioni di verbalizzazione del Collegio dei Partecipanti nel caso in cui non sia stato nominato il Segretario di tale organo.