Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||||||
Titolo: | Il decreto-legge n. 43/2013: emergenze ambientali, infrastrutture. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE - Elementi di valutazione sulla qualità del testo | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 7 | ||||||||
Data: | 13/06/2013 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
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Il decreto-legge n. 43/2013: emergenze ambientali, infrastrutture. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE
13 giugno 2013
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ContenutoIl provvedimento in titolo, composto di 9 articoli nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dal Senato è costituito da  26 articoli, riguardanti un ampio spettro di settori normativi, che vengono richiamati nel paragrafo relativo alla specificità ed omogeneità del decreto-legge. A seguito delle integrazioni apportate dal Senato, il disegno di legge di conversione, reca – oltre alle consuete clausole della conversione e dell'entrata in vigore – ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, nonché la composizione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica. |
Tipologia del provvedimentoIl disegno di legge di conversione in titolo è stato approvato in prima lettura dal Senato ed è ora all'esame della Camera. Il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); manca altresì la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).  L'obbligo per il Governo di redigere l'AIR e gli eventuali casi di esclusione sono stabiliti dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
L'ATN dà conto dell'impatto normativo e della qualità redazionale dei testi sottoposti dal Governo al Parlamento; l'AIR consiste nella preventiva valutazione degli effetti della regolazione sull'ordinamento. Le due relazioni sono disciplinate, rispettivamente, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.
Quest'ultimo, all'articolo 9, comma 3, prevede che si debba motivare l'eventuale esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR, indicando comunque in maniera sintetica "la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative".
 La relazione illustrativa del provvedimento in titolo non ottempera a tale obbligo. |
Precedenti decreti-legge sulla stessa materiaL'articolo 1, in relazione al riconoscimento delle aree industriali di Piombino e di Trieste come aree in situazione di crisi industriale complessa, deroga alla procedura per il riconoscimento prevista dall'articolo 27 del decreto-legge n. 83/2012. Gli articoli 2, 3, 3-bis e 4 derogano al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59/2012. L'articolo 3, in particolare, fa seguito a numerosi decreti-legge che sono intervenuti, nel corso della XVI legislatura, sulla gestione dei rifiuti in Campania (dai decreti-legge nn. 90, 97 e 107 del 2008 ai decreti-legge nn. 2, 16 e 59 del 2012). Con riguardo all'Expo 2015, l'articolo 5 novella l'articolo 14 del decreto-legge n. 112/2008, attribuendo al commissario straordinario anche "i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59. L'articolo 6: al comma 1 proroga in maniera non testuale il termine di cessazione dello stato di emergenza  conseguente al sisma del maggio 2012, fissato dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 74/2012, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13 del decreto-legge n. 174/2012; al comma 5-bis novella il citato decreto-legge n. 74/2012, oggetto di integrazione anche ad opera degli articoli aggiuntivi 6-ter e 6-quater. L'articolo 6-sexies, sempre in relazione al sisma del maggio 2012, novella l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012. Relativamente agli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, gli articoli 7 e 8 fanno seguito ai numerosi decreti-legge intervenuti in materia nel corso della XVI legislatura (nn. 39, 78, 131, 135 e 195 del 2009; nn. 40, 78 e 225 del 2010; n. 216 del 2011; nn. 16 e 179 del 2012).     |
Collegamento con lavori legislativi in corsoNulla da rilevare. |
Specificità ed omogeneità delle disposizioniIl provvedimento in titolo reca un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 9 articoli originari, ai quali si aggiungono i  17 articoli introdotti nel corso dell'esame al Senato, incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano misure in materia di attività produttive (articolo 1, che interviene allo scopo di rilanciare l'area industriale di Piombino); misure finalizzate a contrastare emergenze ambientali e catastrofi naturali (articoli 2 e 3, concernenti, rispettivamente, il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di Palermo e la gestione degli impianti di collettamento e depurazione in Campania; articoli 6, 7 e 8, che, a vario titolo, recano interventi in favore degli abitanti delle zone colpite dal sisma del maggio 2012, ovvero volti a favorire la ricostruzione nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma nell'aprile 2009) e, infine, misure che riguardano la disciplina dei grandi eventi (articolo 5, recante disposizioni straordinarie per la realizzazione di Expo 2015). A tale esteso ambito materiale non appare riconducibile la disciplina contenuta all'articolo 4, che reca una proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, della quale risulta peraltro assente ogni menzione sia nell'intestazione del decreto-legge, che nel preambolo. Inoltre, nel corso dell'esame al Senato, sono state introdotte numerose disposizioni concernenti ulteriori settori dell'ordinamento. Si vedano, in particolare:
Non risultano inoltre riconducibili agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge la disposizione contenuta al nuovo articolo 6-decies, che reca "Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia" e quella contenuta al nuovo articolo 8-bis, che interviene invece in materia di gestione delle terre e rocce da scavo). In altri casi, le modifiche approvate durante l'esame al Senato, appaiono in qualche modo riconducibili all'ambito materiale oggetto del decreto-legge, sia pure sulla base di un'interpretazione piuttosto lata degli originari ambiti materiali che ne formano oggetto. In proposito, si vedano:
In relazione a tutte le disposizioni sopra citate, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, "tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita", nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo. Infine, nell'ambito del disegno di legge di conversione sono state inserite, durante l'esame al Senato, ai commi da 2 a 14, talune disposizioni di carattere sostanziale che vanno ad aggiungersi alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore, contenute ora, rispettivamente, ai commi 1 e 15 del disegno di legge in oggetto. Tali disposizioni, di carattere ordinamentale, intervengono al fine di trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, nonché allo scopo di modificare la composizione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica. |
Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazioneDisposizioni in deroga Il provvedimento in titolo presenta un impianto derogatorio della disciplina vigente, con particolare riguardo ai seguenti profili: 1.       al divieto di proroga delle gestioni commissariali, disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, in base al quale "Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012". A titolo esemplificativo, gli articoli 2, 3 e 3-bis derogano esplicitamente a tale divieto; l'articolo 4 – che peraltro proroga una gestione commissariale in essere da quindici anni – deroga in maniera implicita; 2.        al procedimento di nomina dei commissari straordinari stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base al quale i commissari straordinari del Governo chiamati a "realizzare specifici obiettivi determinati" sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'articolo 1, comma 2, e l'articolo 5, comma 1, lettera a) (che novella l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) derogano implicitamente a tale disposizione, demandando la nomina del commissario ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 5, comma 2, lettera a), capoverso 2.2 autorizza inoltre il commissario a derogare alla legislazione vigente "nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia"; 3.        ai limiti del patto di stabilità interno, già più volte derogato dai precedenti decreti-legge emanati nel corso della legislatura. Si segnalano, a titolo esemplificativo, l'articolo 1, comma 7 e gli articoli 6-bis e 6-quinquies; 4.        alle procedure previste per il riconoscimento come aree in situazione industriale di crisi complessa dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in attuazione del quale è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 13 gennaio 2013, che prevede – tra l'altro – che l'iniziativa per il riconoscimento parte dalla Regione interessata. In deroga al citato articolo 27 ed a tale decreto ministeriale, l'articolo 1 del provvedimento riconosce direttamente con il dettato legislativo come aree in situazione di crisi industriale complessa quelle di Piombino (comma 1) e di Trieste (comma 7-bis).  Nel provvedimento sono presenti ulteriori disposizioni volte a derogare implicitamente o esplicitamente alla normativa vigente, ovvero ad autorizzare future deroghe. A titolo esemplificativo si segnalano, per quanto riguarda la prima fattispecie (disposizioni immediatamente derogatorie): l'articolo 5, comma 1, lettera d), che dispone la disapplicazione di una serie di disposizioni, anche di rango subordinato, in materia di sostenibilità energetica; l'articolo 8, comma 1, che deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto codice ambientale); l'articolo 8, comma 4, che deroga in maniera implicita all'articolo 184, commi 3 e 6 ed all'allegato D, parte IV del citato codice ambientale (decreto legislativo n.152 del 2006) in materia di classificazione dei rifiuti.  Per quanto riguarda la seconda fattispecie (previsione di adempimenti potenzialmente derogatori), si segnala l'articolo 1, comma 6, il quale prevede la stipula di un apposito Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione toscana ed il comune di Piombino, finalizzato ad "individuare le risorse destinate agli specifici interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente".  Incidenza su fonti subordinate Diverse disposizioni incidono su discipline che formano oggetto di fonte normativa di rango subordinato. Si vedano, in proposito: l'articolo 6, comma 2, che proroga in via non testuale un termine, già scaduto, stabilito con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre e del 19 novembre 2012, quale data ultima per la presentazione della documentazione utile all'accesso al finanziamento degli interventi previsti per le zone interessate dal sisma del maggio 2012; l'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), che modificano in via non testuale le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769, n. 3827 del 2009 e n. 4013 del 2012, adottate al fine di fronteggiare l'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009; al medesimo articolo 7, i commi da 2 a 4, che modificano in via non testuale la delibera CIPE n. 135 del 2012; l'articolo 8-bis, introdotto dal Senato, che interviene, limitandolo, sull'ambito applicativo del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Per costante orientamento del Comitato, tali circostanze non appaiono coerenti con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001).  Reviviscenza Il citato articolo 8-bis, al comma 2 dispone che "continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [cosiddetto codice ambientale], in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1". In realtà , il citato articolo 49, novellando l'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 186 del codice ambientale con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161. si opera così una reviviscenza di una disposizione abrogata che, a norma del paragrafo 15, lettera d) dispone che "Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento".  Portata normativa All'articolo 5, andrebbe valutata l'opportunità di verificare la portata normativa: del comma 1, lettera a), capoverso 2, terzo periodo, che attribuisce "al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 sulle Esposizioni Universali, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" con specifico riguardo al richiamo degli articoli della Convenzione. Infatti:  l'articolo 12 della Convenzione stabilisce che "Il Governo invitante deve nominare un commissario generale dell'esposizione incaricato di rappresentarlo a tutti gli effetti della presente Convenzione e per tutto quanto riguarda l'esposizione stessa"; l'articolo 13 non riguarda i poteri del commissario generale ma soltanto gli obblighi informativi nei suoi confronti da parte dei commissari generali di sezione nominati dai Paesi che partecipano all'esposizione. L'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 magio 2013 ha provveduto alla nomina del commissario generale di sezione del Padiglione Italia, conferendogli i relativi poteri; del comma 1-quater, il quale dispone che l'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a favore dei Commissariati generali di sezione per la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, si applica, "limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015 S.p.A.", dal momento che tutto l'Accordo internazionale cui si fa riferimento riguarda tale esposizione e in particolare l'articolo 10 disciplina il trattamento fiscale (e le relative esenzioni ed agevolazioni) dei Commissariati generali di sezione, con riguardo ai rispettivi padiglioni.   Modifiche non testuali Nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali. A titolo esemplificativo: l'articolo 5-bis differisce in via non testuale il termine iniziale di applicazione dell'istituto della centrale unica di committenza per i piccoli comuni, originariamente contenuto all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011 e poi successivamente prorogato, sempre in via non testuale, dal decreto-legge n. 216 del 2011; l'articolo 6, comma 1, che proroga in via non testuale dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine dello stato di emergenza nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia conseguente al terremoto del maggio 2012, fissato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012; l'articolo 6-novies, che, nel disporre la detassazione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, fa sistema con tale disposizione.  Richiami normativi Sono presenti nel testo taluni richiami normativi effettuati in forma generica o imprecisa, in relazione ai quali andrebbe valutata l'opportunità , ove possibile, di specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio. A titolo esemplificativo: l'articolo 1, comma 4 richiama l'articolo 2, comma 2-septies, del decreto-legge n. 225/2010, in luogo della disposizione da esso novellata (articolo 27, comma 1, della legge n. 340/2000); l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo richiama i «provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi» all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  4022/2012; l'articolo 5, comma 1 richiama in più punti il decreto del Presidente de Consiglio dei ministri (DPCM) in data 22 ottobre 2008, che risulta abrogato dal recente DPCM in data 6 maggio 2013, con il quale si è provveduto alla nomina del commissario unico ai sensi del provvedimento in titolo; l'articolo 5, comma 1, lettera f) richiama l'articolo 125 del decreto legislativo n. 104/2010, in luogo dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con (ed allegato al) decreto legislativo n.  104/2010.   Relazioni al Parlamento Talune disposizioni introdotte dal Senato prevedono l'obbligo per i Presidenti della Regione Sicilia (articolo 2, comma 2, ultimo periodo) e della Regione Campania (articolo 3, comma 3-bis),  per il Commissario delegato alla gestione della galleria Pavoncelli (articolo 4, comma 1-bis) e per il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 (articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso 2.2) l'obbligo di riferire alle competenti Commissioni parlamentari sulle rispettive gestioni (gestione rifiuti a Palermo ed in Campania; Expo 2015; galleria Pavoncelli).  |
Chiarezza e proprietà della formulazione del testoDisposizioni sostanziali nel disegno di legge di conversione Come già accennato nel paragrafo relativo alla specificità ed omogeneità del decreto-legge, nell'ambito del disegno di legge di conversione sono state inserite talune disposizioni di carattere sostanziale che vanno ad aggiungersi alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore, contenute ora, rispettivamente, ai commi 1 e 15 del disegno di legge in oggetto. Tali disposizioni, di carattere ordinamentale, intervengono al fine di trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, nonché allo scopo di modificare la composizione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica. A tale proposito, come già recentemente rilevato dal Comitato in occasione dell'esame del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate dal Senato, si ricorda che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che la Corte Costituzionale, nella già richiamata sentenza n. 22 del 2012, tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione "istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario" ha affermato che "l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta" dalla stessa norma costituzionale.  Efficacia temporale Disposizioni di non immediata applicazione L'articolo 7-ter, comma 2, inserito durante l'esame del decreto-legge al Senato, autorizza una spesa per finanziare investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria per gli anni dal 2015 al 2024, introducendo così una previsione i cui effetti appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato rispetto alla sua entrata in vigore. in relazione alla citata disposizione, appare quindi dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità " delle misure disposte dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza.  Disposizioni con efficacia retroattiva Talune disposizioni dispiegano efficacia retroattiva, che almeno in qualche caso sembrano avere l'intento di legittimare ex post situazioni già maturate di fatto. A titolo esemplificativo: l'articolo 6, comma 2 riapre il termine del 30 novembre 2012, stabilito - peraltro con una fonte subordinata (provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate) – come data ultima di presentazione della documentazione utile per l'accesso al finanziamento di interventi post-terremoto del maggio 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; l'articolo 6-octies riguarda le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 fatte registrare dalle imprese che hanno sede unità locali nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012; l'articolo 8, comma 7 autorizza il Ministero della difesa ad impiegare personale delle Forze armate, nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (Abruzzo), con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013.  Adempimenti Il decreto-legge demanda la sua attuazione a taluni provvedimenti, non sempre riconducibili al sistema delle fonti del diritto, di cui andrebbe valutata la coerenza con l'ordinamento, soprattutto là dove incidono su materie coperte da riserva di legge, limitandosi a tratteggiare una cornice molto ampia entro la quale la discrezionalità amministrativa può essere esercitata. È il caso, in particolare, dell'articolo 5, comma 1, lettera e), che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la individuazione delle sanzioni amministrative comprese tra un minimo ed un massimo molto distanti tra di loro (da un minimo di 5.000 ad un massimo di 250.000 euro). L'articolo 6, comma 4 demanda ad un decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'attuazione di quanto stabilito dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, in relazione al sisma che ha colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012.  Formulazione del testo Il decreto-legge contiene talune previsioni - di cui andrebbe valutata la portata normativa - che si limitano ad indicare le finalità delle disposizioni (articolo 7, comma 3; l'incipit dell'articolo 7, comma 6-bis; l'ampio preambolo dell'articolo 8-bis), ovvero il contesto in cui si situano (articolo 1, comma 7-bis; articolo 5, comma 1, alinea), o che sembrano avere un contenuto meramente dichiarativo o ricognitivo, in quanto richiamano semplicemente l'applicazione di altre disposizioni (articolo 1, comma 7-ter) ovvero esplicitano ulteriormente quanto già disposto. Tra queste ultime, in particolare, si segnalano: il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), il quale recita: "Il commissario esercita tutte le attività necessarie, coordinandosi con la società Expo 2015 p.a., affinché gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento"; l'articolo 5, comma 1, lettera d), ultimo periodo, che in modo quasi discorsivo dichiara che "La sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2 nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonché, negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge". |