Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Definizione della nuova classe dei corsi di laurea magistrale in scienze giuridiche
Riferimenti: SCH.DEC N.487/XVII
Serie: Atti del Governo   Numero: 484
Data: 11/01/2018
Organi della Camera: VII Cultura


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Definizione della nuova classe dei corsi di laurea magistrale in scienze giuridiche

11 gennaio 2018
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto dello schema|


Presupposti normativi

L'art. 17, co. 95, della L. 127/1997 ha demandato ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti Consiglio universitario nazionale (CUN) e Commissioni parlamentari competenti[1], la definizione dei criteri generali cui le università devono attenersi ai fini della disciplina dell'ordinamento degli studi, l'individuazione di nuove tipologie di titoli di studio universitari in sostituzione o in aggiunta a quelli di cui alla L. 341/1990[2], il loro accorpamento per aree omogenee, l'indicazione della durata e dell'eventuale serialità dei corsi, gli obiettivi formativi qualificanti.

In attuazione è stato emanato il DM 509/1999, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha previsto che le università rilasciano titoli di primo e di secondo livello, ossia laurea e laurea specialistica, caratterizzati da finalità diverse. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate attraverso decreti ministeriali.

Uno degli elementi principali della riforma è consistito nell'introduzione dei crediti formativi universitari (CFU), funzionali ad assicurare una maggiore mobilità internazionale degli studenti. I CFU, secondo la definizione individuata in seguito dal DM 270/2004, misurano la quantità di impegno complessivo di apprendimento richiesta allo studente, comprensivo dello studio individuale e della partecipazione a lezioni, esercitazioni, tirocini e attività di orientamento. A ciascun credito corrispondono, di norma, 25 ore di lavoro. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 CFU. Occorrono 180 CFU per conseguire la laurea e ulteriori 120 per conseguire la laurea (ora) magistrale.

In attuazione dei criteri dettati dal DM 509/1999, con DM 4 agosto 2000 e DM 28 novembre 2000 sono state definite una prima volta le classi delle lauree e delle lauree specialistiche.

In seguito, il DM 270/2004 ha sostituito il DM 509/1999. Per quanto qui interessa, il DM ha sostituito la denominazione di laurea specialistica con quella di laurea magistrale; ha previsto che gli atenei possono attivare corsi di studio subordinatamente al loro inserimento in apposita banca dati dell'offerta formativa tenuta dal MIUR (art. 9, co. 3); ha introdotto il vincolo che per i corsi di laurea i DM riservino una percentuale non superiore al 50% dei crediti ad attività formative di base e caratterizzanti e per i corsi di laurea magistrale riservino alle attività caratterizzanti una percentuale non superiore al 40% dei crediti (art. 10, co. 2 e 4), in entrambi i casi fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle professioni; ha previsto che gli atenei rilasciano allo studente, unitamente al titolo di studio, un certificato (diploma supplement) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati nei paesi europei, indicazioni sul curriculum seguito (art. 11, co. 8)[3].

Conseguentemente, è stata operata la revisione dei decreti ministeriali del 2000: sono stati emanati i due DM 16 marzo 2007, concernenti, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree magistrali. Inoltre, sono stati emanati il DM 25 novembre 2005, per la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza (successivamente modificato dai DDMM 21 dicembre 2005, 5 aprile 2007 e 12 febbraio 2015), il DI 19 febbraio 2009 e il DM 8 gennaio 2009 per le classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale per le professioni sanitarie, nonché il DI 30 settembre 2015 per le classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza.

[1] L'art. 1 del D.P.R. 491/1997, istitutivo del Consiglio nazionale degli studenti universitari ( CNSU), ha poi previsto anche il parere di questo organismo.
[2] Art. 1: diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione.
[3] Con DM 30 maggio 2001 il MIUR ha individuato i dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del diploma supplement. Il DM 30 aprile 2004 ha poi disciplinato l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati ed il rilascio del certificato bilingue "diploma supplement" dal 2005.

Contenuto dello schema

Lo schema di DM si compone di 7 articoli e un allegato, che ne costituisce parte integrante.

In base all'articolo 1, comma 1, lo schema definisce, ai sensi dell'art. 4 del DM 270/2004, la classe dei corsi di laurea magistrale in Scienze giuridiche.

Si ricorda che il DM 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie", prevede, tra le classi dei corsi di laurea individuate nell'allegato, la classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici/L-14.
La relazione illustrativa fa presente che il "percorso biennale proposto" dovrebbe costituire il necessario completamento rispetto al percorso triennale già previsto nella citata classe L-14.
Essa specifica altresì che, nel caso di disattivazione di corsi attualmente offerti e di istituzione di nuovi corsi di laurea magistrale in Scienze giuridiche, l'università interessata può usufruire dei requisiti già posseduti per quanto riguarda il rispetto dei criteri per l'accreditamento dei corsi universitari.

 

Si segnala che, nella denominazione della classe di laurea magistrale oggetto dello schema di decreto, non ne viene indicata la numerazione.

In base al comma 2, le università possono procedere all'istituzione dei corsi di laurea magistrale oggetto dello schema di DM purché non siano istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe di laurea qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti.

Viene espressamente richiamato l' art. 9, DM 270/2004, come modificato dall'art. 17, co. 3, lett. a), del d.lgs. 19/2012, il quale prevede che le tipologie di corsi di studio universitari attualmente previste dall'art. 3 (corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca) sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con DM nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
Le linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio sono state emanate con DM 26 luglio 2007.

I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in Scienze, giuridiche, sono redatti in conformità all'art. 11, DM 270/2004 e alle disposizioni recate dallo schema di DM in esame (comma 3).

L' art. 11, DM 270/2004, prevede che le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono approvati dal MIUR (co. 1). I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione (co. 2).
 
In particolare, secondo quanto previsto dall' art. 11, co. 1, L. 341/1990, il regolamento didattico di ateneo detta l'ordinamento dei corsi di studio universitario (corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, incluse altre attività formative,  eventualmente attivate, quali: corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici; corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori; corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale). Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al MIUR per l'approvazione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che si sia pronunciato il regolamento si intende approvato.
 
Ogni ordinamento didattico determina: le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun àmbito, riferendoli per quanto riguarda quelli relativi alla formazione di base e quelli caratterizzanti, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (co. 4). Le determinazioni relative al contenuto degli ordinamenti didattici sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali (co. 4). Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore (co. 5). Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe (co. 6). I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
  • ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale (previsti dall'art. 1, co. 1, L. 264/1999), che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
  • agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
  • alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
  • alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
  • alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
  • alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;
  • all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi;
  • all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
  • all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
  • alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
  • alla valutazione della qualità delle attività svolte;
  • alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
  • alle modalità per il rilascio dei titoli conferiti congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri (co. 7).
I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (co. 8). Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università (co. 9).

 

L'istituzione e l'attivazione dei corsi di laurea in esame è subordinata al rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 19/2012 e dai relativi decreti attuativi (comma 4).

 

In attuazione dell'art. 5, co. 1, lett. a), primo periodo, L. 240/2010, il d.lgs. 19/2012 (art. 2, co. 1) disciplina l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico (c.d. AVA) delle sedi e dei corsi di studio universitari; l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca; il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università.
L'art. 5 prevede che il sistema di accreditamento iniziale e periodico ha ad oggetto le sedi e i corsi di studio universitari. Per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione all'Università da parte del MIUR ad attivare sedi e corsi di studio. L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall'ANVUR volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività. Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si intende la verifica dei requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte. L'accreditamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed è basato sulla verifica della persistenza dei predetti requisiti, su ulteriori indicatori definiti ex ante dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione ex post compiuta sempre dall'ANVUR.
A decorrere dall'a.a. 2017/2018 l'autovalutazione, la valutazione, l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari sono disciplinati dal DM 987/2016, che ha sostituito il DM 47/2013.

L'articolo 2 stabilisce che le Università individuano, nei propri regolamenti didattici di ateneo, le strutture didattiche competenti, anche interdipartimentali ed interateneo per l'attivazione e la gestione dei corsi di laurea magistrale oggetto dello schema di DM in esame.

Secondo l'articolo 3, comma 1, nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili indicati negli allegati allo schema e, per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale, nel regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative previsti dall'art. 12, co. 2, DM 270/2004, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

L 'art. 10, DM 270/2004, prevede, al co. 1, che i decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:
a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.
In base al co. 2, i decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni àmbito disciplinare, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50% dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.
Il co. 3 prevede che i medesimi decreti determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.
 
I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40% dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali (co. 4).
Ai sensi del co. 5, oltre alle predette attività formative qualificanti, i corsi di studio dovranno prevedere:
a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
d) attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento previsti dal DM 142/1998;
e) nell'ipotesi di acquisizione di conoscenze professionali, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
 
In base all' art. 12, DM 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.
Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 11, co. 2, L. 341/1990, i consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo.
 
Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
- l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative (lett. a));
- gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa (lett. b));
- i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali (lett. c));
- la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti (lett. d));
- le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza (lett. e)).
Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

 

Secondo il comma 2, le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea magistrale non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo, avuto riguardo alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (art. 11, co. 7, lett. d)) e alla tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti (art. 12, co. 2, lett. d)), DM 270/2004.

Ai fini del conteggio dei 12 esami o verifiche di profitto vanno considerate le attività formative:

1)     caratterizzanti;

2)     affini o integrative;

3)     autonomamente scelte dallo studente.

 

A titolo informativo, si segnala che l'allegato al DM 25 novembre 2005, recante "Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza", distingue, nell'ambito delle attività formative "indispensabili", quelle "di base" e quelle "caratterizzanti".

 

L'articolo 4, comma 1, prevede che per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, limitatamente a quelle previste nelle lett. a) e b) dell'art. 10, co. 1, DM 270/2004, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare in conformità agli allegati allo schema e al numero minimo di crediti ivi previsto.

Ai sensi dell 'art. 1, lett. h) e i), DM 270/2004, per settori scientifico-disciplinari (SSD), si intendono i raggruppamenti di discipline originariamente rideterminati dal DM 4 ottobre 2000, e per àmbito disciplinare, un insieme di SSD culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali.

I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi negli ambiti disciplinari indicati negli allegati (comma 2).

Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'art. 10, co. 5, lett. a), DM 270/2004, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti (comma 3).

I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera (comma 4).

Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano, eventualmente, gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT (comma 5).  

 

L'Allegato II alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, contiene i descrittori che definiscono gli otto livelli del Quadro europeo delle qualifiche.
A partire dal 1° gennaio 2008 l'Istat ha adottato la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea NACE Revisione 2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 ( Regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006).

Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato (comma 6). Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da università telematiche. Il mancato riconoscimento di crediti deve comunque essere adeguatamente motivato (comma 7).

L'articolo 5, comma 1, prevede che i CFU dei corsi di laurea magistrale corrispondono a 25 ore di impegno medio per studente.

I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico (comma 2).

Gli studenti che maturano tutti i crediti necessari per la laurea e la laurea magistrale secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti didattici possono conseguire il relativo titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università (comma 3).

 

Si rinvia espressamente all'art. 7, DM 270/2004, secondo cui per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

 

L'articolo 6, comma 1, stabilisce che le università rilasciano i titoli di laurea magistrale con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione della classe di laurea in Scienze giuridiche, assicurando che la denominazione del corso di studio corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.

Secondo l' art. 3, DM 270/2004, le università rilasciano i seguenti titoli: laurea (L); laurea magistrale (L.M.); diploma di specializzazione (DS) e dottorato di ricerca (DR). La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. L'acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate.  Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi (comma 2).

Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, co. 8, DM 270/2004 (sul quale si veda supra), e con le modalità indicate nel DM 30 aprile 2004, n. 9 (su cui si veda supra in n. 3), come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (comma 3).

L'articolo 7 prevede che nel primo triennio di applicazione delle disposizioni contenute nello schema di DM modifiche tecniche alla tabella delle attività formative indispensabili relative alla classe dei corsi di laurea magistrale contenute nell'allegato sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN.

Oltre a recare la denominazione della nuova classe di laurea magistrale (Scienze giuridiche), l'allegato enuncia l'articolazione delle attività formative.


I pareri espressi sullo schema

Il CUN si è pronunciato nell'adunanza dell'11 luglio 2017, valutando positivamente l'istituzione di una Classe di Lauree Magistrali in Scienze giuridiche. Nell'adunanza n. 10 del 2 e 3 novembre 2017, il CNSU ha espresso parere favorevole.


Formulazione del testo

Nel testo sono presenti riferimenti all'"allegato" e agli "allegati" allo schema di DM. Occorrerebbe pertanto uniformare il riferimento.