Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato nel primo e nel secondo ciclo- Atto del Governo 384
Riferimenti:
SCH.DEC 384/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 383
Data: 06/02/2017
Descrittori:
ESAMI DI STATO   L 2015 0107
SCUOLA SECONDARIA     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
L N. 107 DEL 13-LUG-15     


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Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato nel primo e nel secondo ciclo

6 febbraio 2017
Atti del Governo


Indice

Premessa|I principi e i criteri direttivi recati dalla L. 107/2015|La procedura per l'emanazione del decreto legislativo|Le ultime novità in tema di valutazione degli studenti|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Conformità con altri princìpi costituzionali|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|


Premessa

Lo schema di decreto legislativo – deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2017 – è volto al recepimento della delega conferita dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti nel primo ciclo, nonché degli esami di Stato nel primo e nel secondo ciclo.

 

Le principali Le principali novitànovità riguardano:

  • nella scuola secondaria di primo grado, l'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo sulla base di una "valutazione complessiva" (e dunque, non più relativa a ciascuna disciplina, o gruppo di discipline), non inferiore a sei decimi; nella scuola secondaria di secondo grado, l'ammissione all'esame di Stato sulla base di una "media" non inferiore a sei decimi (invece, anche in tal caso, di sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline);
  • una diminuzione del numero delle prove nell'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo. In particolare, nel primo ciclo la prova nazionale INVALSI – che attualmente fa parte delle prove d'esame – si svolgerà durante l'anno scolastico e diventerà requisito per l'ammissione all'esame. Analogo requisito si introduce, inoltre, per l'ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo;
  • l'attribuzione di maggior peso al percorso scolastico effettuato nella scuola secondaria di secondo grado, attraverso l'aumento (da 25) a 40 dei punti attribuibili come credito scolastico, da utilizzare ai fini dell'esito dell'esame di Stato.

I principi e i criteri direttivi recati dalla L. 107/2015

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega riguardante la valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché gli esami di Stato, recata dall'art. 1, co. 180, 181, lett. i), e 182 della L. 107/2015, prevedono l'adeguamento della normativa in materia, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

  • la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
  • la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, in coerenza con quanto previsto dai regolamenti relativi al riordino di istituti professionali, istituti tecnici e licei (DPR 87/2010, DPR 88/2010, DPR 89/2010, adottati a seguito dell'art. 64 del D.L. 112/2008).

La procedura per l'emanazione del decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto, come già detto, ai sensi dell'art. 1, co. 180, 181, lett. i), e 182 della L. 107/2015.

In particolare, il co. 180 ha previsto l'adozione di diversi decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dunque entro il 16 gennaio 2017.

Il co. 182 ha previsto che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Il co. 184 dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai co. 181 e 182, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi.


Le ultime novità in tema di valutazione degli studenti

Le ultime novità in materia di valutazione degli studenti sono state introdotte con gli artt. 2 e 3 del D.L. 137/2008 (L. 169/2008).

In particolare, l'art. 2 ha reintrodotto la valutazione in decimi del comportamento per gli "studenti" nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, e ha stabilito che tale valutazione determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

L'art. 3 ha, invece, previsto la valutazione in decimi del rendimento degli "alunni" nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

Le disposizioni in materia di valutazione "degli alunni" (espressione nella quale sono stati ricompresi quanti frequentano sia il primo che il secondo ciclo di istruzione) sono poi state coordinate, come previsto dallo stesso D.L. 137/2008, con il DPR 122/2009 che, in base al suo stesso art. 14, co. 8, poteva essere rivisto, con modifiche e integrazioni, in relazione alla ridefinizione degli assetti del sistema scolastico derivanti dall'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).

Pertanto, la scelta operata con la L. 107/2015 ha comportato una – sia pur parziale – rilegificazione della materia.


Contenuto

Lo schema di decreto è articolato in tre Capi. Il Capo I (artt. 1-13) riguarda il primo ciclo, il Capo II (artt. 14-23) riguarda il secondo ciclo, il Capo III (artt. 24-27) reca disposizioni finali.


OGGETTO E FINALITA' DELLA VALUTAZIONE

L'art. 1 conferma, rispetto al quadro normativo La finalità formativa della valutazionevigente, che l'oggetto della valutazione è costituito dal processo e dai risultati di apprendimento degli alunni e, specificando che la stessa riguarda conoscenze, abilità e competenze, sottolinea, in particolare, la sua finalità essenzialmente formativa, concorrendo essa al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni.

Dalla esplicitazione di tale finalità formativa deriva il diverso approccio valutativo nella scuola secondaria di primo grado indicato nell'art. 2.

Al riguardo, si ricorda che la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/UE) definisce le competenze alla Le competenze chiavestregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto e fa presente che le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Il quadro di riferimento delinea 8 competenze chiave: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.
In questo contesto, a seguito dell'elevazione dell'obbligo di istruzione a 10 anni disposto dall'art. 1, co. 622, della L. 296/2006, il DM 139/2007 ha indicato nell'all. 1 i saperi e le competenze per l'assolvimento dello stesso obbligo, riferiti ai 4 assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale).
I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto per l'adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF).
In base all'EQF, in particolare, le "conoscenze" indicano il Conoscenze, abilità, competenzerisultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; le "abilità" indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); le "competenze" indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.
Le competenze chiave di cittadinanza, che si acquisiscono attraverso l'integrazione tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali, sono Le competenze chiave di cittadinanzainvece individuate dall'all. 2 del DM 139/2007. Si tratta di: imparare ad imparare; saper progettare; comunicare; interagire con gli altri; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare l'informazione.

Sottolinea, inoltre, che la valutazione deve essere coerente con l'offerta formativa, con i percorsi personalizzati e con le Indicazioni nazionali per il curricolo, fermo restando che, come sostanzialmente già previsto, è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia, in conformità con criteri e modalità definiti dalcollegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono state emanate, da ultimo, con D.M. 16 novembre 2012, n. 254. Ad esse le scuole del primo ciclo fanno riferimento, nell'ambito della loro autonomia, per l'elaborazione dell'offerta formativa, a decorrere dall'a.s. 2012/2013.

In merito alle competenze, evidenzia che l'istituzione scolastica attesta lo sviluppo delle competenze culturali progressivamente acquisite, in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza (v. ante), anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. Si tratta di un concetto più ampiamente ripreso nell'art. 10.

 

Con riguardo al comportamento, precisa che la relativa valutazione si riferisce allo sviluppo delle competenze personali, sociali e di cittadinanza, per le quali si richiamano lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti di istituto.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria è stato emanato con DPR 249/1998. In base all'art. 5-bis dello stesso DPR, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione e di elaborazione e revisione condivisa del Patto.

Inoltre, ribadisce – sembrerebbe, estendendo di fatto alla scuola primaria le previsioni (ora) recate dall'art. 7, co. 4, del DPR 122/2009 per la scuola secondaria di primo e secondo grado (ma limitate alla sola scuola secondaria di II grado dall'art. 26, co. 4, dello schema) – che, anche sulla base delle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio, ciascuna istituzione scolastica può determinare autonomamente ulteriori iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi e al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti.

Con riferimento ai minori con cittadinanza non italiana presenti sulMinori non italiani territorio nazionale, ribadisce che essi hanno diritto all'istruzione (ex art. 45, DPR 394/1999) e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

 

Ulteriori disposizioni – sostanzialmente confermative di quanto già previsto a legislazione vigente - riguardano l'adozione di modalità efficaci e trasparenti, da parte delle scuole, per la comunicazione alle famiglie in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni, e la partecipazione delle stesse scuole alle rilevazioni nazionali e internazionali dei livelli di apprendimento, ai fini della valutazione sia del Sistema nazionale di istruzione (SNV), sia della qualità del proprio servizio.

 

A completamento di quanto già detto, si segnala che l'art. 1 riferisce le previsioni sulla valutazione agli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Si ricorda che il sistema nazionale di istruzione è formato, ai sensi dell'art. 1, co. 1,della L. 62/2000, dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
Il sistema educativo di istruzione e formazione include, in base all'art. 2, co. 1, lett. d), della L. 53/2003, anche il sistema di istruzione e formazione professionale che fa capo alle regioni.

VALUTAZIONE E AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, NONCHE' ALL'ESAME CONCLUSIVO, NEL PRIMO CICLO

Cenni al quadro normativo vigente
 
In base all'art. 3 del D.L. 137/2008 e agli artt. 2, 3 e 8 del DPR 122/2009:
  • nella scuola primaria, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e la certificazione delle competenze acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno;
  • nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e la certificazione delle competenze acquisite, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo, è espressa in decimi (in luogo del motivato giudizio analitico per ogni disciplina già previsto dall'art. 177 del d.lgs. 297/1994).
In entrambi gli ordini di scuola, fa eccezione la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, che è espressa senza voto (art. 2, co. 4, DPR 122/2009 e art. 309, co. 4, d.lgs. 297/1994).
Inoltre, sempre in entrambi gli ordini di scuola, i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni (art. 2, co. 5, DPR 122/2009).
I docenti esterni e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività per l'ampliamento dell'offerta formativa, compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ogni alunno.
 
Con riguardo alla valutazione del comportamento, l'art. 2, co. 8, del DPR 122/2009 ha precisato che nella scuola primaria la stessa è espressa dal docente – o dai docenti contitolari della classe – attraverso un giudizio, mentre nella scuola secondaria di primo grado con voto numerico espresso collegialmente.
L'art. 7 dello stesso DPR 122/2009 ha ricapitolato le finalità della valutazione del comportamento per gli alunni delle scuole secondarie di primo (e secondo) grado e ha disciplinato i casi di attribuzione di un voto inferiore a sei decimi, che deve essere motivata.
In particolare, quest'ultimo può essere attribuito per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (purché prima sia stata irrogata una sanzione disciplinare).
 
Nella scuola primaria, i docenti possono non ammettere l'alunno alle classi successive con decisione all'unanimità e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
 
Nella scuola secondaria di primo grado, invece, è ammesso all'anno successivo o all'esame a conclusione del ciclo lo studente che ha ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, almeno sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (nonché un voto di comportamento non inferiore a sei decimi); è, altresì, richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, salvo deroghe in casi eccezionali, deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione (art. 2, co. 10, DPR 122/2009).
Già l'art. 11, co. 1, del d.lgs. 59/2004 aveva disposto che, per la validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ossia – ai sensi dell'art. 10, co. 1 e 2 - dell'orario di 891 ore quale orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica, e dell'ulteriore quota di 198 ore annue, la cui scelta era facoltativa e opzionale, organizzate dalle istituzioni scolastiche al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi.
La Circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 ha poi chiarito che tali riferimenti devono essere interpretati alla luce del nuovo assetto ordinamentale definito, per la scuola secondaria di primo grado, dal DPR 89/2009, e in particolare dall'art. 5, nonché nella cornice normativa del DPR 275/1999 e, in particolare, degli artt. 8 e 9. Pertanto – conclude la Circolare – "devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe".

L'art. 2 conferma, innanzitutto, che, sia nella scuola primaria che nella Si conferma la valutazione con voti in decimiscuola secondaria di primo grado, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo – dunque, esclusa la religione cattolica -, nonché la valutazione dell'esame di Stato, è espressa con votazioni in decimi, che indicano differenti livelli di apprendimento. La valutazione è poi integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno.

Attraverso quest'ultima previsione si amplia, dunque, estendendolo anche alla valutazione nella scuola secondaria di primo grado, quanto attualmente previsto per la valutazione nella scuola primaria.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica – in accordo con quanto dispone l'art. 309 del d.lgs. 297/1994 – è resa, per gli alunni che se ne avvalgono, su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti.

 

Ribadisce (v. art. 11, co. 2, ultimo periodo, del d.lgs. 59/2004) che la scuola, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (che, in base all'art. 27, co. 2, dello schema sono effettuate da ogni istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente).

 

Ribadisce anche che la valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe – compresi i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative a tale insegnamento, per gli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti –, che le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e che i docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti (per tutti o per gruppi di alunni) finalizzati anche all'ampliamento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Anche i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe e, nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, l'alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, la relativa valutazione è espressa congiuntamente.

Anche per la valutazione del comportamento conferma che essa è espressa, nella scuola primaria, attraverso un giudizio descrittivo e, nella scuola secondaria di primo grado, con un voto in decimi. Resta fermo, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, quanto previsto dal DPR 249/1998 in materia – secondo quanto chiarisce la relazione illustrativa – di sanzioni disciplinari che prevedono la non ammissione alla classe successiva.

 

Per la scuola primaria, l'art. 3 ribadisce che un alunno può non essere ammesso alla classe successiva solo in casi eccezionali e Scuola primaria: non ammissione classe successiva solo in casi eccezionalicomprovati da specifica motivazione, e con decisione assunta all'unanimità dai docenti della classe in sede di scrutinio.

Per la scuola secondaria di primo grado, l'art. 5 conferma che, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, specificando ora che nello stesso rientrano le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Con tale ultima previsione si sancisce così, a livello legislativo, quanto chiarito con Circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 (v. ante).

Si conferma, per casi eccezionali, congruamente documentati, la possibilità di deroghe motivate stabilite con delibera del collegio dei docenti, Scuola secondaria I grado: la frequenza necessariapurché la frequenza effettuata sia in grado di fornire al consiglio di classe elementi sufficienti per procedere alla valutazione.

Inoltre, qualora non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, accerta e verbalizza il superamento del limite massimo consentito di assenze e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

 

Una rilevante novità Valutazione complessiva non inferiore a 6/10 per ammissione esame primo cicloriguarda, invece, la disciplina dell'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado, nonché all'esame conclusivo del primo ciclo.

Infatti, l'art. 6 dispone che il consiglio di classe delibera l'ammissione sulla base di una "valutazione complessiva" (e dunque, non più relativa a ciascuna disciplina o gruppo di discipline) non inferiore a sei decimi, relativa alla sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento previsti al termine del percorso.

Al riguardo, occorrerebbe chiarire se nella valutazione complessiva sia inclusa anche la valutazione del comportamento. In tal caso, occorrerebbe novellare l'art. 2, co. 3, del D.L. 137/2008 che attualmente prevede che tale valutazione determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

L'analisi tecnico-normativa (ATN) evidenzia che si modifica il sistema di valutazione degli studenti del primo ciclo di istruzione attraverso l'introduzione di meccanismi orientati non solo ad attestare i livelli di apprendimento, ma anche a descrivere le competenze raggiunte. Fa presente, altresì, che tale tipo di valutazione è definibile valutazione "per l'apprendimento" e non "dell'apprendimento", in quanto individua le potenzialità e facilita l'autovalutazione da parte dello studente ed è finalizzata anche ad orientare l'azione didattica e la progettazione della scuola.

Si stabilisce, infine, che, nella deliberazione del consiglio di classe, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Si tratta di una previsione finora recata dalla CM 139/2009, che assurge a norma di rango primario.


LE RILEVAZIONI E LE PROVE NAZIONALI INVALSI SUGLI APPRENDIMENTI

Cenni al quadro normativo e applicativo vigente
 
L'art. 1, co. 5, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007) ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2007-2008, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli stessi, di norma, alle classi II e V della scuola primaria, I e III della scuola secondaria di I grado e II e V della scuola secondaria di II grado.
 
In attuazione di quanto disposto dal D.L. 147/2007, la Direttiva annuale triennale all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI ) 74/2008 disponeva che, per il triennio scolastico 2008/2009-2010/2011, sarebbero state considerate quali aree disciplinari oggetto di valutazione l'italiano, la matematica e, in seconda istanza, le scienze. Inoltre, segnalava l'opportunità di verificare la possibilità di predisporre strumenti di valutazione dell'apprendimento della lingua inglese nei vari ordini di scuola, da mettere a disposizione delle scuole.
La Direttiva all'INVALSI 76/2009 per lo svolgimento della propria attività istituzionale per l'a.s. 2009/2010 stabiliva che la rilevazione avrebbe riguardato (solo) gli studenti della II e V classe della scuola primaria e della I e III classe della scuola secondaria di I grado, e che avrebbe considerato l'italiano e la matematica. Si ribadiva, inoltre, che sarebbero dovuti essere messi a disposizione delle scuole strumenti per la valutazione dell'apprendimento della lingua inglese e prove strutturate di lingua italiana per gli studenti di lingua non italiana.
La Direttiva all'INVALSI 67/2010 per lo svolgimento della propria attività istituzionale per l'a.s. 2010/2011 prevedeva che la rilevazione avrebbe considerato l'italiano e la matematica e avrebbe riguardato anche gli studenti della II e V classe della scuola secondaria di II grado. Inoltre, si prevedeva la progettazione e la messa a disposizione delle istituzioni scolastiche di prove di valutazione degli apprendimenti relative a nuove aree disciplinari, con priorità alla lingua inglese e alle scienze, finalizzate a consentire alle scuole di progettare specifici percorsi di autovalutazione e di miglioramento della qualità.
La Direttiva 88/2011, recante gli obiettivi delle rilevazioni nazionali INVALSI sugli apprendimenti degli studenti per l'a.s. 2011/2012, ha confermato che oggetto delle rilevazioni sarebbero state le conoscenze e le abilità acquisite in italiano e matematica dagli allievi delle classi II e V della scuola primaria, I e III della scuola secondaria di I grado, II e V della scuola secondaria di II grado, prevedendo, altresì, che l'INVALSI avrebbe potuto mettere a disposizione sul proprio sito internet, per l'autonomo utilizzo da parte delle scuole, modelli di prove e strumenti di valutazione relativi alla lingua inglese.
La Direttiva 85/2012 ha disposto che, nel corso del triennio scolastico 2012/13–2014/15, per le rilevazioni nazionali degli apprendimenti sarebbero state considerate prioritarie le aree disciplinari dell'italiano e della matematica, che dovevano essere valutate in coerenza con gli obiettivi di apprendimento definiti dalle Indicazioni nazionali. Nel corso del triennio, la rilevazione esterna degli apprendimenti avrebbe potuto riguardare anche le scienze e l'inglese con riferimento ad un campione di scuole.
Da ultimo, la Direttiva 11/2014 ha disposto che, nel corso del triennio scolastico 2014/2015-2016/2017, le rilevazioni nazionali degli apprendimenti dovevano essere svolte in conformità alle indicazioni contenute nella Direttiva 85/2012.
 
Relativamente alla partecipazione delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, l'art. 51, co. 2, del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) ha disposto che si tratta di attività ordinaria d'istituto.
La relazione tecnica al ddl di conversione evidenziava "che la norma si propone di far sì che le rilevazioni nazionali degli apprendimenti siano effettuate, in collegamento con l'INVALSI, dal 100% delle istituzioni scolastiche, mentre oggi, in assenza di uno specifico obbligo, circa il 5% delle scuole rifiuta con vari motivi di svolgerle o, comunque, non comunica i relativi dati all'Ente; il rimanente 95% le svolge già oggi come attività ordinaria, senza necessità di remunerazione aggiuntiva per il personale coinvolto".

Ancora in seguito, l'art. 6 del DPR 80/2013, nel riprendere e sostanzialmente confermare le disposizioni già previste dall'art. 1, co. 5, del D.L. 147/2007, ha precisato che, a decorrere dal 2013, le rilevazioni sono effettuate, su base censuaria, ma comunque entro il limite dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE), di cui all'art. 7 del d.lgs. 204/1998. Inoltre, ha inserito l'analisi delle rilevazioni INVALSI sugli apprendimenti fra gli elementi per l'autovalutazione delle scuole, nell'ambito del contesto più ampio del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (SNV).
 
Come si evince dall'ultimo Rapporto nazionale Prove INVALSI 2016, le rilevazioni sugli apprendimenti (in italiano e matematica) condotte dall'INVALSI hanno riguardato per l'a.s. 2015-2016 le II e V classi della scuola primaria, la III classe della scuola secondaria di I grado e la II classe della scuola secondaria di II grado.

Primo ciclo

 

Per quanto riguarda la scuola primaria, l'art. 4, confermando a livello normativo Scuola primaria: italiano e matematica nella classe II. Italiano, matematica e inglese nella classe Vprimario che l'INVALSI effettua rilevazioni nazionali nelle classi seconda e quinta sugli apprendimenti degli alunni in italiano e matematica, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, introduce, nella sola classe quinta, anche la rilevazione in inglese.

In particolare, stabilisce che, a tal fine, l'INVALSI predispone test di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune europeo di riferimento (QCER).

La relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che una prova standardizzata in inglese per la classe V presenta diversi ordini di difficoltà. In particolare, nel medio termine non è possibile pensare ad una prova somministrata tramite computer, a causa della forte eterogeneità delle dotazioni informatiche e delle competenze digitali di base presenti nelle scuole primarie. Si deve, dunque, pensare a una prova cartacea unica. Sottolinea, inoltre, la difficoltà di stabilire il livello al quale attestare la prova, considerato che l'insegnamento dell'inglese nella scuola primaria è fortemente differenziato.

Relativamente alla scuola secondaria di primo grado, l'art. 7 stabilisce, anzitutto, che l'INVALSI Scuola secondaria I grado: italiano, matematica e inglese nella classe IIIeffettua le rilevazioni nazionali nella (sola) classe terza (e non più anche nella classe prima), e specifica che le stesse sono svolte attraverso prove standardizzate, "computer based", volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti, in coerenza con le vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo, oltre che in italiano e matematica – come finora previsto dalle direttive all'INVALSI -, anche in inglese.

In particolare, stabilisce che, ai fini della rilevazione in inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in "modalità adattiva" sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune europeo di riferimento (QCER).

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che la tipologia della prova sarà informatizzata (CBT) semi-adattiva.
Ricordando, infatti, che, in linea generale, una prova si dice adattiva quando le domande proposte sono scelte dal sistema informatico in base alle risposte fornite dallo studente, mano a mano che questi svolge la prova stessa, evidenzia che, nel caso specifico, l'approccio più adeguato è quello di costruire prove semi-adattive, ossia differenziate in base alle risposte fornite via via dal singolo studente, ma che tengano conto di alcuni vincoli predeterminati (equilibrio tra le parti-competenze, tra tipologie di domande, ecc.).

Si valuti, dunque, se, alla luce delle specifiche fornite dalla relazione tecnica, il testo – che, in ogni caso, presenta un'espressione finora non presente nella normativa primaria – non debba essere modificato con riferimento alla "modalità semi-adattiva".

La stessa relazione tecnica evidenzia, inoltre, che, ipotizzando di acquistare le prove da altri paesi che hanno un'esperienza ormai consolidata nel campo, si prevede la prima rilevazione a regime già nel 2018.

La principale novità è però La prova INVALSI è requisito per sostenere l'esame conclusivocostituita dal fatto che le prove si svolgono nel mese di aprile e rappresentano requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (e, dunque, non costituiscono più una delle prove di esame).

 

Sia l'art. 4 che l'art. 7 ribadiscono, inoltre, che le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le scuole attività ordinarie d'istituto, nonché che le medesime rilevazioni supportano il processo di autovalutazione delle scuole, e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

 

Secondo ciclo

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, l'art. 21 prevede che gli studentiScuola secondaria II grado: italiano, matematica e inglese nella classe V iscritti all'ultimo anno devono svolgere prove scritte a carattere nazionale, "computer based", predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento, oltre che in italiano e matematica – come finora previsto dalle direttive all'INVALSI -, anche in inglese. Anche in tal caso, il superamento di tali prove diventa requisito per l'ammissione all'esame di Stato.

Come previsto per le prove nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, con riferimento alla prova di inglese l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento "in modalità adattiva" sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue (QCER).

Anche in tal caso, peraltro, la relazione tecnica fa presente che le prove saranno in modalità semi-adattiva.

Si rinvia a quanto ante osservato.

 

L'esito delle prove sostenute nell'ultimo anno viene riportato in una specifica sezione all'interno del curriculum dello studente (v. infra), distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione.

Si tratta di una previsione presente anche nell'art. 23 dello schema.

Si valuti, dunque, l'opportunità di evitare la ripetizione.

Prevede, inoltre, che le università possono "tenere a riferimento" i livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove ai fini dell'accesso ai percorsi accademici.

 

Ribadisce, infine, che resta fermo l'obbligo di effettuare le rilevazioni nella Scuola secondaria II grado: quali materie nella classe II?seconda classe della scuola secondaria di secondo grado - ma non indica le materie di riferimento - e che le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le scuole attività ordinarie di istituto.

 

A fini di semplificazione normativa, tutta la disciplina relativa alle rilevazioni INVALSI dovrebbe essere riportata nello schema in commento, indicando anche le materie di riferimento per le rilevazioni nella seconda classe della scuola secondaria di secondo grado.

A sua volta, l'art. 27, co. 4, dispone che agli oneri derivanti dalle prove nazionali INVALSI nel primo e nel secondo ciclo, pari ad € 2.680.000 per il 2017 e ad € 4.137.000 dal 2018, si provvede mediante riduzione del «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015).


ESAMI DI IDONEITA' E CANDIDATI PRIVATISTI

Cenni al quadro normativo vigente
 
Gli artt. 8, co. 4, e 11, co. 5, del d.lgs. 59/2004 stabiliscono che gli alunni provenienti da scuola privata o familiare (v. infra), per essere ammessi a frequentare le classi del primo ciclo, devono sostenere un esame di idoneità.
In particolare, l'art. 4, co. 8, dell'Ordinanza ministeriale 90/2001 dispone che l'iscrizione agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado è consentita ai candidati privatisti che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre (dello stesso anno in cui sostengono l'esame), rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo anno di età.
In base all'art. 11, co. 5, del d.lgs. 59/2004, invece, agli esami di idoneità per l'accesso alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'a.s. di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da uno o due anni.
Infine, in base al co. 6 del medesimo art. 11, all'esame conclusivo del primo ciclo sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'a.s. di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età.
 
Con riguardo all'istruzione familiare – o parentale (intendendo per tale l'attività di istruzione svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi) –, si ricorda, innanzitutto, che l'art. 1, co. 4, del d.lgs. 76/2005, ribadendo sostanzialmente quanto in precedenza disposto dall'art. 111, co. 2, del d.lgs. 297/1994 con riferimento all'obbligo scolastico ridefinito in 10 anni dall'art. 1, co. 622, della L. 296/2006, ha stabilito che i genitori (o chi ne fa le veci) che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità. A tal fine, ha previsto che la stessa autorità provvede agli opportuni controlli.
In particolare, la CM 101 del 30 dicembre 2010 ha precisato che coloro che intendono provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo devono rilasciare, al dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedervi. Ha, inoltre, previsto che il medesimo dirigente ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione e che, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.
Già con la nota prot. 5693 del 20 giugno 2005 il MIUR aveva chiarito che "gli opportuni controlli" dovevano avvenire indirettamente mediante il riscontro degli apprendimenti realizzati dal soggetto destinatario degli interventi educativi, e dunque attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva (indipendentemente dalla circostanza che gli studi venissero proseguiti privatamente o presso una scuola statale o paritaria).
Sempre in base alla medesima Circolare, coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria (v. infra) hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità (solo) nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre, tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

L'art. 11 dispone che l'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per le classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che abbiano compiuto o compiano, rispettivamente, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame.

In tal modo, dunque, da un lato, si sancisce, a livello legislativo, quanto disposto con Ordinanza ministeriale 90/2001, dall'altro, rispetto alla normativa vigente, si uniformano i requisiti di età richiesti per accedere all'esame di idoneità posticipando (dal 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento) al 31 dicembre dello stesso anno in cui si sostiene l'esame il termine vigente per l'accesso alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado.

 

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità, ovvero di non idoneità.

 

Il medesimo articolo, inoltre, conferma che, nel caso di istruzione parentale – che, in base alla Istruzione parentalenormativa vigente, riguarda tutto il periodo di obbligo scolastico –, i genitori dell'alunno (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Conferma, altresì, che gli alunni che si avvalgono di tale tipo di istruzione devono sostenere annualmente l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria.

 

Estende, inoltre, l'obbligo di presentare annualmente una comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di Frequenza scuola primo ciclo non statale non paritariaresidenza anche al caso di alunni frequentanti una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta all'albo regionale.

L'art. 1-bis del D.L. 250/2005 (L. 27/2006) ha disposto che sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che, presentando le condizioni di funzionamento da esso stesso indicate, sono incluse in un elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Quest'ultimo vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle condizioni previste, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le procedure per l'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie sono state definite con il Regolamento adottato con il DM 29 novembre 2007, n. 263.

Attualmente, invece, si prevede, in tali circostanze, una dichiarazione successiva.

In particolare, in base alla C.M. 35 del 26 marzo 2010, nel caso di alunni frequentanti scuole non statali e non paritarie, al fine di consentire alla competente autorità di verificare l'assolvimento del diritto-dovere, i genitori (o chi ne fa le veci) devono produrre al termine di ciascun anno scolastico (ad eccezione dell'anno terminale della scuola primaria), ad una delle scuola statali del territorio di residenza, una dichiarazione sostitutiva di avvenuta, regolare frequenza della scuola non statale e non paritaria (indicando scuola e classe).

Poiché l'esame di idoneità annuale previsto in caso di istruzione parentale è finalizzato a garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, che si estende fino alla frequenza dei primi due anni del secondo ciclo, le relative disposizioni dovrebbero trovare una collocazione a sé stante rispetto all'art. 11, che è incluso nel Capo I, riferito esclusivamente al primo ciclo.

Una riflessione analoga dovrebbe essere fatta anche per le disposizioni relative alla dichiarazione preventiva in caso di frequenza di una scuola non statale non paritaria.

 

Conferma, infine, che gli alunni frequentanti una scuola del primo ciclo non statale non paritaria devono sostenere l'esame di idoneità (solo) al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione (atteso che, ex art. 8 dello schema, che riprende l'art. 11, co. 6, del d.lgs. 59/2004, per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado), come candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono, inoltre, l'esame di idoneità nel caso in cui richiedono l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

 

Con Esame I ciclo per i candidati privatistiriferimento all'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti, l'art. 8 fa riferimento al compimento del tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'a.s. di riferimento – dunque, in anticipo rispetto al vigente termine del 30 aprile dell'a.s. di riferimento –, fermo rimanendo il possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono altresì ammessi, come a legislazione vigente, coloro che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio, mentre non si prevede più la possibilità di ammissione per coloro che compiano nell'anno in corso ventitré anni. Per l'ammissione, anche i candidati privatisti devono ora partecipare alle prove INVALSI (di cui l'art. 7 prevede lo svolgimento nell'aprile del terzo anno) presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

 

Occorrerebbe riportare nell'art. 11 dello schema anche la disciplina relativa all'ammissione dei candidati privatisti all'esame conclusivo del primo ciclo, recata attualmente dall'art. 8.

L'art. 11 conferma, infine, che, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, gli alunni, qualora intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, devono sostenere l'esame di idoneità, fatte salve norme di maggior favore previste da accordi ed intese bilaterali.

Anche in questo caso, dunque, si sancisce a livello legislativo quanto finora disposto con atti amministrativi.

In materia, si ricorda che la CM 31 dicembre 1991, n. 400 ha disposto che i cittadini italiani in possesso di titoli di studio conseguiti in scuole straniere funzionanti in Italia possono chiedere l'iscrizione a classi di scuole italiane purché in possesso anche di un titolo di studio italiano delle (allora) licenza elementare o licenza media per l'iscrizione alle classi iniziali o purché abbiano superato l'esame di idoneità alla iscrizione alle classi intermedie.

ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Cenni al quadro normativo vigente
 
L'art. 3 della L. 31 dicembre 1962, n. 1859 – come modificato dall'art. 2 della L. 348/1977 - ha demandato ad un decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, la definizione, fra l'altro, delle prove di esame della (allora) scuola media statale.
Su tale base, il DM 9 febbraio 1979 ha disposto che le prove scritte riguardano italiano, lingua straniera, matematica, mentre il colloquio riguarda: italiano; storia, educazione civica e geografia; lingua straniera; scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali; educazione tecnica; educazione artistica; educazione musicale; educazione fisica.
Criteri orientativi per le prove di esame di Stato sono stati forniti con DM 26 agosto 1981 che, fra l'altro, ha indicato la durata di ciascuna delle prove scritte.
Con CM 32 del 14 marzo 2008 il MIUR ha poi fatto presente, fra l'altro, che la durata oraria delle prove è definita dalla commissione esaminatrice di ciascuna scuola.
L'art. 1, co. 4, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007) - modificando l'art. 11 del d.lgs. 59/2004, che aveva ribadito che il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato - ha quindi previsto che lo stesso esame comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti, i cui testi sono scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra quelli predisposti annualmente dall'INVALSI, conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti.
Dall'a.s. 2006/2007, inoltre, è oggetto di prova nell'esame di Stato anche la seconda lingua comunitaria, il cui studio nella scuola secondaria di primo grado è stato previsto dall'art. 9 del già citato d.lgs. 59/2004.
Al riguardo, con CM 46 del 26 maggio 2011 il MIUR – ricordato che la CM 28 del 15 marzo 2007 aveva fornito orientamenti per la valutazione in via sperimentale della seconda lingua in sede d'esame, prevedendo in via transitoria lo svolgimento in forma scritta solo della prova di lingua inglese, salva diversa deliberazione del collegio dei docenti, che poteva così adottare tre soluzioni, ossia: prova scritta per la sola lingua inglese e valutazione della seconda lingua nell'ambito del colloquio; unica prova scritta, svolta nella stessa giornata, per entrambe le lingue straniere, con unica votazione; prove scritte distinte svolte anche in giorni separati per le due lingue straniere – sottolineava che ormai anche la seconda lingua straniera doveva essere oggetto di autonoma valutazione nell'esame di Stato, potendo le commissioni esaminatrici stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in unico giorno o in due giorni.

L'art. 3 del DPR 122/2009 ha disposto che all'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, compresa la prova scritta nazionale. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Per i candidati privatisti, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali.
L'esito dell'esame di Stato è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, la Commissione può assegnare, all'unanimità, la lode.
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.
Da ultimo, con CM 48 del 31 maggio 2012 il MIUR ha fornito istruzioni a carattere permanente sugli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. In particolare, ha precisato che le prove scritte continuano a riguardare italiano, matematica e lingue straniere. Il colloquio verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno, escluso l'insegnamento della religione cattolica, ed è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, risoluzione di problemi, pensiero riflessivo e critico, valutazione personale). Gli studenti che hanno frequentato le classi ad indirizzo musicale devono dimostrare anche la competenza specifica, sia sul versante pratico che su quello teorico.
Inoltre, ha ricordato che l'esame di Stato si svolge in un'unica sessione, con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi.
 
La Commissione esaminatrice, in base all'art. 185, co. 3, del d.lgs. 297/1994, è composta da tutti i docenti delle terze classi della scuola, inclusi i docenti di sostegno; il presidente è nominato (ora) dai dirigenti assegnati agli ambiti territoriali in cui si articola l'Ufficio scolastico regionale.
Il DPR 362/1966, recante norme di esecuzione della già citata L. 1859/1962, ha disposto, all'art. 7, che i presidenti di commissione sono scelti, di regola, nell'ambito della provincia, fra presidi di scuole medie statali o pareggiate, ovvero professori di ruolo incaricati della presidenza di scuole medie statali o pareggiate, diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente, sempre che non siano impegnati nell'insegnamento nelle terze classi. In caso di indisponibilità di tale personale, ovvero di impossibilità di scegliere il presidente nelle medesime categorie, ha indicato, inoltre, altre categorie fra le quali effettuare la scelta. Disposizioni specifiche riguardano i presidenti delle commissioni di esame nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica, agli istituti musicali pareggiati , agli istituti e scuole d'arte.
Successivamente, l'art. 9, co. 13 e ss., della OM 90/2001, sostanzialmente aggiornando le previsioni del DM 362/1966, ha disposto che il presidente è scelto, di regola, nell'ambito della provincia tra dirigenti scolastici di scuola media statale o pareggiata e dirigenti scolastici degli istituti comprensivi, nonché professori di ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime, confermando che deve provenire da scuola diversa da quella in cui è chiamato a svolgere le funzioni di presidente. Qualora tale personale risulti indisponibile, o sussista, comunque, l'impossibilità di scegliere tra di esso il presidente della commissione, la scelta è effettuata fra le restanti categorie indicate nell'art. 7 del DPR 362/1966. Ha anche disposto che, nelle scuole medie funzionanti con corsi ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento, la commissione d'esame è altresì composta dagli insegnanti di strumento musicale.
Lo stesso art. 7 del DPR 362/1966 ha disposto che, nelle scuole medie aventi più di una terza classe, la commissione si articola in tante sottocommissioni quante sono le terze classi.
L'art. 9, secondo comma, ha, invece, previsto che ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento delle prove orali, mentre l'art. 11, terzo comma, ha disposto che la commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Infine, il quarto comma dello stesso art. 11 ha disposto che tutte le deliberazioni della commissione e delle sottocommissioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nella disciplina sull'esame di Stato conclusivo del primo ciclo recata dall'art. 9, le principali novità riguardano la Presidenza delle Commissioni e l'eliminazione della prova scritta nazionale che, come si è visto ante, diventa requisito per l'ammissione all'esame stesso.

Con riferimento alla Commissione, si conferma che essa è composta dai docenti delle classi terze di ogni istituzione scolastica, ma non si specifica più l'inclusione dei docenti di sostegno. Inoltre, si prevede a livello normativo primario che la stessa Commissione è articolata in sottocommissioni (senza specificare se si tratta di una sottocommissione per ciascuna classe terza).

Quanto al Presidente – che oggi, come si è visto, deve provenire da scuola diversa -, si prevede, invece, che le Il Presidente della Commissionerelative funzioni sono svolte dal dirigente scolastico (della stessa istituzione scolastica) o, in caso di assenza, impedimento, o reggenza di un'altra istituzione scolastica, da un docente collaboratore dello stesso dirigente.

Al riguardo, si richiama l'art. 25, co. 5, del d.lgs. 165/2001, in base al quale – per quanto qui interessa - il dirigente, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.

Si ricorda, peraltro, che lo stesso concetto è presente nell'art. 1, co. 83, della L. 107/2015.

Nelle scuole paritarie, invece, si prevede che le funzioni di Presidente sono svolte dal coordinatore delle attività educative e didattiche, ossia un soggetto in possesso di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente. Si tratta di una differenza rispetto alla Presidenza delle Commissioni nelle scuole statali introdotta con il testo in commento.

L'art. 1, co. 6, del Regolamento adottato con DM 267/2007, recante la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, dispone, alla lett. h), che, con l'istanza di riconoscimento, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare, fra l'altro, l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente.

Sotto il secondo profilo, si prevede che l'esame di Stato – che è volto a verificare le conoscenze, le abilità e le Le prove di esamecompetenze, anche in funzione orientativa - è costituito da 3 prove scritte, di cui una articolata in due sezioni, e un colloquio.

In particolare, le prove scritte – finalizzate a rilevare le competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo al termine del primo ciclo di istruzione – sono le seguenti:

  • prova scritta in italiano, o nella lingua nella quale si svolge l'insegnamento, volta ad accertare la padronanza della stessa lingua;
  • prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
  • prova scritta relativa alle competenze in lingue straniere, articolata in due sezioni.

Con riferimento al colloquio, si conferma che esso è finalizzato a valutare le conoscenze previste dalle sopra citate Indicazioni nazionali (che includono anche le lingue straniere, nel testo indicate separatamente) e il livello di padronanza delle competenze trasversali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo. Per le sezioni ad indirizzo musicale, si conferma anche la prova pratica di strumento.

La deliberazione dell'esito finale dell'esame di Stato è affidata alla Commissione, a maggioranza, su proposta della sottocommissione, tenuto conto dell'esito delle prove di L'esito dell'esame in decimiesame e del percorso scolastico e sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla stessa Commissione.

Occorre, pertanto, abrogare l'art. 11, terzo comma, del DPR 362/1966, che affida la delibera alla sottocommissione, prevedendo che la Commissione ratifica la stessa. Inoltre, anche il contenuto del quarto comma dello stesso art. 11 è in parte ripreso nel testo in commento.

Al riguardo, si ricorda che già la citata CM 48/2012 aveva richiamato l'attenzione delle commissioni e delle sottocommissioni nel far sì che il voto conclusivo fosse il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico, evitando possibili appiattimenti ed evidenziando i punti di forza, anche in funzione orientativa rispetto alla prosecuzione degli studi.

Ulteriori previsioni confermano, sostanzialmente, quanto previsto a legislazione vigente. In particolare:

  • la valutazione finale è espressa in decimi. Supera l'esame il candidato che consegue una valutazione complessiva di almeno sei decimi;
  • ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, la Commissione può assegnare, all'unanimità, la lode;
  • per i candidati privatisti, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali;
  • gli esiti finali dell'esame sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

 

Si conferma, altresì, la previsione di una sessione suppletiva di esame per gli alunni assenti ad una o più prove, per cause specificamente individuate (e non "per gravi e comprovati motivi", come disposto dalla CM 48/2012), e si prevedono, in casi eccezionali, anche particolari modalità di svolgimento delle prove.


ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Cenni al quadro normativo vigente
 
La disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado è principalmente recata dalla L. 425/1997 – come, in particolare, modificata dall'art. 1 della L. 1/2007 e dall'art. 18, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) - e dal regolamento adottato, a seguito della stessa, con DPR 323/1998.
In particolare, in base all'art. 3, co. 1, della L. 425/1997, l'esame di Stato è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, in relazione agli obiettivi generali e specifici di ciascun indirizzo di studi e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.
A sua volta, l'art. 1, co. 3, del DPR 323/1998 dispone che l'analisi e la verifica della "preparazione" (termine utilizzato nell'art. 1, co. 1, della L. 425/1997) di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le "competenze in quanto possesso di abilità", anche di carattere applicativo, e le capacità elaborative, logiche e critiche acquisite.
 
In base all'art. 2 della stessa L. 425/1997, all'esame di Stato sono ammessi, in particolare:
  • gli studenti delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati positivamente nello scrutinio finale, avendo comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici. Si tratta dei candidati interni;
  • a domanda, i cosiddetti "ottisti". Si tratta di studenti che non hanno frequentato l'ultimo anno di corso, ma che nel quarto anno hanno riportato una votazione di almeno otto decimi in ogni disciplina (ovvero, in base all'art. 6 del DPR 122/2009, gruppo di discipline), e, negli scrutini finali del secondo e del terzo anno, di almeno sette decimi in ogni disciplina (ovvero, in base all'art. 6 del DPR 122/2009, gruppo di discipline) e non sono incorsi, negli stessi anni, in ripetenze;
  • candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe. L'ammissione è subordinata al superamento di un esame preliminare teso ad accertare la preparazione sulle materie previste dal piano di studi degli anni per i quali non si sia in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
    L'esame preliminare è sostenuto anche, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, da candidati che sono in possesso di idoneità o promozione all'ultimo anno, ma che non lo hanno frequentato, ovvero non hanno titolo per sostenere lo scrutinio per l'ammissione.
    Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue almeno sei decimi in ogni prova.
    Possono sostenere l'esame come candidati esterni anche candidati non appartenenti ai paesi UE.
    In relazione ai candidati esterni, l'art. 3, co. 1, del DPR 323/1998 ha, poi, precisato, in particolare, che si tratta di coloro che: compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in corso e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico; siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in corso; siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale; abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
In base all'art. 6 del DPR 122/2009, sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che in sede di scrutinio finale effettuato dal consiglio di classe hanno riportato una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, nonché un analogo voto di comportamento. In base all'art. 14, co. 7, inoltre, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, salvo deroghe motivate e straordinarie per casi eccezionali, a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
 
In base all'art. 3 della stessa L. 425/1997 – come, da ultimo, sostituito dall'art. 1 della L. 1/2007 - l'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio.
La prima prova scritta è volta ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche dello studente.
La seconda prova scritta – che può essere anche grafica o scrittografica - ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.
I testi della prima e della seconda prova scritta sono scelti dal Ministro.
La terza prova scritta – predisposta dalla commissione d'esame - è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso, consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti, ed è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. Il Ministro disciplina le caratteristiche della terza prova scritta e, sulla base delle sue direttive, l'INVALSI predispone i modelli per l'elaborazione di tale prova.
Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
L'INVALSI provvede anche alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione del corso di studio di istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato.
Le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta sono state definite con il regolamento adottato con DM 23 aprile 2003, n. 139, il cui art. 2, concernente la seconda prova scritta, è poi stato abrogato con il Regolamento adottato con DM 29 gennaio 2015, n. 10.
L'esame finale è valutato in centesimi. In particolare, la commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ogni candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Si ricorda che il credito scolastico riguarda l'andamento degli studi ed è attribuito in ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore (art. 5, L. 425/1997: in base all'art. 2, co. 5, della stessa L. 425/1997, per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi - che possono includere le esperienze professionali documentabili – e dei risultati delle prove preliminari).
Il punteggio minimo per superare l'esame è di 60/100.
Fermo restando il punteggio massimo di 100 punti, la commissione può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti se lo studente ha ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti.
Agli studenti che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell'integrazione, può essere attribuita la lode.
Con DM 16 dicembre 2009, n. 99 sono stati definiti i criteri per l'attribuzione della lode e le tabelle di attribuzione del credito scolastico.
L'art. 4 della L. 425/1997 – come modificato, da ultimo, dall'art. 18, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – prevede che la commissione di esame di Stato - nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale - è composta da non più di sei commissari, dei quali il 50% interni e il 50% esterni, più il presidente, esterno.
Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni, in numero non superiore a tre. Ad ogni classe sono assegnati non più di 35 candidati.
Il presidente è nominato, secondo un preciso ordine, fra:
  • i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili;
  • i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;
  • i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
  • i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
  • i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria.
I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali. La nomina del presidente e dei commissari esterni è effettuata con riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale e provinciale.
E' incompatibile svolgere le funzioni di presidente o di commissario esterno nella propria scuola, nelle scuole in cui si è prestato servizio nei due anni precedenti, nonché nelle scuole in cui si è espletato l'incarico per due volte consecutive nei due anni precedenti.
Le commissioni possono correggere le prove scritte operando per aree disciplinari, ma le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
Nell'ambito della funzione ispettiva, sono previsti sistematici e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e gestione degli esami di Stato, di idoneità e integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dall'istituzione scolastica per il recupero dei debiti.
La misura dei compensi per i presidenti e i membri delle commissioni esaminatrici è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, ovvero – in mancanza di norme contrattuali – con decreto interministeriale (MIUR-MEF). In ogni caso, i compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese. Per i presidenti e i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame.
I compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici sono stati determinati con D.I. 24 maggio 2007, sulla base dell'autorizzazione di spesa fissata - in fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali - fino a un massimo di € 138 mln dall'art. 3, co. 2, della L. 1/2007 (poi elevata a € 183 mln dall'art. 1, co. 3, del D.L. 147/2007-L. 176/2007). Da ultimo, peraltro, l'art. 18, co. 2, secondo periodo, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha ridotto di € 8,1 mln a decorrere dal 2014 l'autorizzazione di spesa in questione.
Gli ultimi chiarimenti in materia di compensi delle commissioni esaminatrici, per gli a.s. 2014/2015 e seguenti, sono stati resi dal MIUR con nota Prot. 5850 del 23 giugno 2015.

In materia, si ricorda, peraltro, che l'art. 1, co. da 350 a 352, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) aveva previsto che con decreto ministeriale (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) doveva essere modificata la disciplina inerente la composizione delle commissioni per gli esami di maturità e i compensi per i relativi componenti.
Si tratta di una previsione che non ha avuto seguito.

Finalità dell'esame di Stato

 

L'art. 14 individua la finalità dell'esame di Stato, sostanzialmente riprendendo ed aggiornando le disposizioni, di analogo oggetto, contenute nell'art. 1, co. 1, e nell'art. 3, co. 1, della L. 425/1997, nonché nell'art. 1 del DPR 323/1998.

In particolare, l'esame finale serve a verificare i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi o per l'inserimento nel mondo del lavoro.

A seguito della riforma del secondo ciclo operata con i già citati DPR 87/2010, 88/2010 e 89/2010, le Indicazioni nazionali riguardanti i percorsi liceali sono state emanate con DM 7 ottobre 2010, n. 211. Con Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 e con Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 sono, invece, state emanate le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento per il primo biennio negli istituti tecnici e negli istituti professionali. Con Direttive nn. 4 e 5 del 16 gennaio 2012 sono, infine, state emanate le linee guida per il secondo biennio e il quinto anno per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali.

Tra le principali novità vi è la previsione – a livello normativo primario - che l'esame di Stato tiene conto anche della La partecipazione all'alternanza scuola-lavoro rileva nell'esame di Statopartecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro (per le quali l'art. 19, co. 9, prevede un'esposizione durante il colloquio, in analogia a quanto già previsto, da ultimo, dall'art. 21, co. 5, dell'OM 252/2016, relativa all'organizzazione degli esami di Stato per l'a.s. 2015/2016).

Si dispone, inoltre, che l'esame di Stato tiene conto dello sviluppo delle competenze digitali, nonché del "curriculum individuale".

Con riferimento ai tre oggetti, si richiama l'art. 1, co. 7, della L. 107/2015, che inserisce tra gli obiettivi dell'espansione dell'offerta formativa lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione.

Il secondo obiettivo, peraltro, trova una più compiuta disciplina nei co. 33-35 dello stesso art. 1, in base ai quali, in particolare, è stata introdotta l'obbligatorietà, nell'ultimo triennio, di almeno 400 ore di alternanza scuola-lavoro negli istituti tecnici e professionali, e di almeno 200 ore nei licei, prevedendo anche che l'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, o con la modalità dell'impresa formativa simulata, e si può realizzare anche all'estero.

Inoltre, conferma in capo al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di stabilire con ordinanza annuale le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.

Si tratta di quanto già previsto dall'art. 205, co. 1, secondo periodo, del d.lgs. 297/1994 , del quale, dunque, occorrerebbe disporre l'abrogazione.

Conferma, altresì, la previsione di verifiche e monitoraggi sul Verifiche e monitoraggiregolare funzionamento di istituti statali e paritari, riguardanti, in particolare, l'andamento degli esami di Stato, di idoneità e integrativi, e le iniziative organizzativo-didattiche organizzate per il recupero delle carenze formative, senza, però, disporre – come nell'art. 4, co. 12, della L. 425/1997 – che le verifiche siano sistematiche e costanti.

Ai sensi dell'art. 27, co. 3, le verifiche e i monitoraggi sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Requisiti per l'ammissione all'esame di Stato

 

L'art. 15 disciplina i requisiti necessari per essere ammessi all'esame in qualità di candidati interni.

 

Rispetto alla disciplina vigente, resta fermo I candidati interniche:

  • l'ammissione all'esame di Stato è disposta, per gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso nelle scuole statali o paritarie, dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale (presieduto, secondo la previsione generale recata dall'art. 5, co. 8, del d.lgs. 297/1994, dal dirigente scolastico, o da un suo delegato), fermo restando che l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste dallo Statuto degli studenti e delle studentesse che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato è adottata dal consiglio di istituto (art. 4, co. 6, DPR 249/1998);
  • è richiesta la frequenza per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ferma restando la possibilità di deroghe eccezionali e motivate, come già previsto dall'art. 14, co. 7, del DPR 122/2009.

Ulteriori requisiti rappresentano significative innovazioni. Infatti, per essere ammessi all'esame di Stato, sono richiesti:

  • una votazione media non inferiore a sei decimi, compreso il voto di comportamento. Si supera, così, la Media non inferiore a 6/10 per ammissione ad esame di Statoprevisione della sufficienza riferita a ciascuna disciplina o gruppo di discipline, nonché al voto di comportamento. Come per l'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, anche in tal caso si precisa che, qualora in sede di deliberazione sia determinante il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, esso diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

E' necessario, dunque, novellare l'art. 2, co. 3, del D.L. 137/2008 che prevede che la valutazione del comportamento determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo;

  • la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove INVALSI di cui all'art. 21;
  • lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro (che, come si è detto ante, è obbligatoria, per il monte ore definito, nell'ultimo triennio).

 

Nessuna novità sostanziale si registra per quanto riguarda l'equiparazione ai candidati interni degli studenti in possesso del diploma (quadriennale) di "Tecnico" conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'art. 15, co. 6, del d.lgs. 226/2005.

Resta altresì confermata la disciplina relativa ai c.d. "ottisti" (v. ante).

 

Sembrerebbe opportuno riportare nell'art. 15 del testo in commento tutta la disciplina relativa all'ammissione dei candidati interni, ovvero, almeno, disporre l'abrogazione  dell'art. 2, co. 1, della L. 425/1997.

Per quanto concerne i candidati esterni, i requisiti di ammissione sono stabiliti dall'art. 16, che sostanzialmenteI candidati esterni riprende – con alcune variazioni - quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del DPR 323/1998, intersecandolo con quanto previsto dall'art. 2, co. 3, della L. 425/1997. In particolare, conferma che sono ammessi come esterni i candidati che:

a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrano di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o di un diploma professionale (sempre quadriennale) di tecnico conseguito nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale;

d) hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Rispetto al DPR 323/1998, non si prevede più il requisito relativo all'avere compiuto il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame.

Per i candidati esterni, resta confermata la necessità di superamento di un esame preliminare secondo i criteri stabiliti dall'art. 2, co. 3, L. 425/1997. Inoltre, si prevede una seconda condizione, rappresentata dalla partecipazione alla prova scritta INVALSI di cui all'art. 21, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove il candidato sosterrà l'esame di Stato.

 

Sembrerebbe opportuno riportare nell'art. 16 del testo in commento tutta la disciplina relativa all'ammissione dei candidati esterni, conseguentemente abrogando l'art. 2, co. 3 e 4, della L. 425/1997.

Attribuzione del credito scolastico

 

L'art. 17 innova in materia di attribuzione del credito scolastico da parte del consiglio di classe in Più peso al credito scolasticosede di scrutinio finale, definendo in 40 punti l'ammontare dello stesso, - con un incremento, rispetto al quadro attuale, di 15 punti – e disponendo che esso è così ripartito: 12 punti per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto.

Resta confermata (art. 6, co. 3, DPR 122/2009) la partecipazione al consiglio di classe di tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, compresi gli insegnanti di religione cattolica e quelli per le attività alternative, limitatamente agli alunni che si avvalgono di questo insegnamento.

 

La tabella allegata al decreto – di cui costituisce parte integrante - stabilisce la corrispondenza fra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ogni anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Essa sostituisce, dunque, le tabelle di cui, da ultimo, al DM 99/1999, recando anche una tabella di conversione per la gestione della fase transitoria, finalizzata a consentire l'avvio della novità a partire dall'a.s. 2017/2018.

 

Non sono stabiliti criteri nuovi per l'attribuzione del credito scolastico ai candidati esterni, per i quali continuano, dunque, ad applicarsi le previsioni di cui al co. 5 dell'art. 2 della L. 425/1997.

Anche in tal caso sembrerebbe opportuno riportare nell'art. 17 del testo in commento tutta la disciplina relativa all'attribuzione dei crediti scolastici, conseguentemente abrogando l'art. 2, co. 5, della L. 425/1997.

Commissione e sede di esame

 

Per quanto riguarda la commissione e la sede di esame, l'art. 18 conferma, anzitutto, che per i candidati interni le sedi degli esami sono le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari dagli stessi frequentati, mentre per quelli esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, secondo le modalità previste nell'ordinanza ministeriale annuale sullo svolgimento degli esami.

Inoltre, vieta ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie, o in corsi di preparazione, comunque denominati, di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

Si tratta di una previsione generalmente contenuta nelle ordinanze ministeriali annuali (a titolo di esempio, si veda l'art. 4, co. 4, dell'OM 252/2016), che ora assurge a norma di rango primaria.

 

Resta confermato che ogni due classi è costituita un'unica commissione, presieduta da unPresidente, 3 membri interni, 3 membri esterni presidente, esterno all'istituto, e composta da tre membri esterni e, per ciascuna classe, da tre membri interni.

Il numero dei commissari è così determinato in maniera fissa, mentre la normativa vigente indica il medesimo numero come limite massimo.

Per quanto concerne le nomine, resta confermato che le stesse sono effettuate dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri e requisiti predeterminati dal MIUR, mentre una novità è rappresentata dalla previsione di istituire presso ciascun USR l'elenco dei presidenti di commissione, cui possono accedere (solo) i dirigenti scolastici e i docenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti previsti. Non è dunque più prevista la possibilità di affidare la presidenza delle commissioni, fra gli altri, a professori universitari e a direttori e docenti di ruolo delle Istituzioni AFAM.

Per i presidenti di commissione, inoltre, è prevista una specifica formazione.

 

Occorrerebbe precisare se i criteri per la nomina dei presidenti e dei commissari sono adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Come previsto attualmente, le commissioni possono provvedere alla correzione delle prove scritte per aree disciplinari e assumono le decisioni finali collegialmente, a maggioranza assoluta.

Prove e risultati dell'esame di Stato

 

L'art. 19 disciplina le prove dell'esame di Stato, innovando in più aspetti la Le prove di esamedisciplina vigente.

In primo luogo, l'esame di Stato comprende, di norma, due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio. Solo per specifici indirizzi di studio può essere prevista una terza prova scritta.

In generale, rispetto alla normativa vigente, vi è la eliminazione della terza, attuale, prova scritta, che – come si è visto - ha carattere multidisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso ed è espressione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Come previsto attualmente, la prima prova è svolta in forma scritta ed è volta ad accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre "nelle scuole speciali di minoranza linguistica", nonché le capacità espressive, logico-­linguistiche e critiche del candidato. Si precisa, ora, che essa consiste nella redazione di un testo di tipo argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico e si introduce la possibilità di strutturarla in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse.

L'espressione "scuole speciali di minoranza linguistica" non è presente nella normativa. Si valuti l'opportunità, ad esempio, di utilizzare l'espressione "o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento" (già utilizzata nell'art. 3 della L. 425/1997 ed utilizzata anche, per l'esame conclusivo del primo ciclo, nell'art. 9 dello schema).

 

Per quanto concerne la seconda prova, che continua ad avere per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio, si aggiunge la possibilità di svolgerla, oltre che in forma scritta, grafica o scritto-grafica, anche in forma compositivo/esecutiva musicale e coreutica e si precisa che essa è tesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze riguardanti lo specifico indirizzo. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato.

Attualmente, l'art. 3, co. 2, della L. 425/1997 prevede che negli istituti tecnici e professionali e nei licei artistici le modalità di svolgimento della seconda prova tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.

Infine, il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Rispetto alla disciplina vigente – che, come si è visto, concentra la prova orale su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi dell'ultimo anno di corso - tale prova viene, dunque, ora, qualificata in senso più ampio. Nel nuovo colloquio, il candidato deve analizzare testi, documenti, progetti, problemi, proposti dalla Commissione per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ogni disciplina e la capacità di collegarli in maniera critica, anche utilizzando la lingua straniera. Si prevede, inoltre, una breve relazione e/o un elaborato multimediale per esporre l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta.

Per i candidati esterni, la relazione e/o l'elaborato multimediale riguardano l'esperienza di lavoro eventualmente maturata.

La procedura per la determinazione e la scelta delle prove è parzialmente La scelta delle provemodificata:

  • con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – per la cui adozione non è indicato un termine – sono definiti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle due prove scritte, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali, nel rispetto delle vigenti Indicazioni nazionali e Linee guida. Il medesimo decreto determina anche le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi alle stesse prove scritte, al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame. Si tratta di una predeterminazione di criteri che non è prevista dalla normativa vigente;
  • con decreto del Ministro dell'istruzione, a cadenza annuale, sono individuate, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio.

In tale cornice, i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio sono scelti dal Ministro, come attualmente previsto dalla L. 425/1997: lo schema introduce sul punto una novità, stabilendo che la scelta avvenga nell'ambito delle proposte elaborate da una Commissione di esperti.

Sembrerebbe opportuno indicare la composizione della Commissione di esperti e le modalità per la sua costituzione.

Solo per i percorsi dell'istruzione professionale, una parte della seconda prova è predisposta dalla commissione d'esame "in coerenza con le specificità del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica".

Sembrerebbe opportuno esplicitare meglio come si raccordi tale disposizione con la previsione che il testo della seconda prova è scelto, a livello nazionale, dal Ministro.

 

Per gli alunni risultati assenti per cause specificamente individuate, continuano ad essere previsti - ora, anche nel caso di assenza ad una prova - una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento delle prove.

 

L'art. 20 disciplina l'attribuzione del punteggio finale, che continua ad essere espresso in centesimi ed è il risultato L'esito dell'esame in centesimidella somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un totale complessivo di 100 punti.

Cambiano, invece, i criteri per l'attribuzione dei punteggi parziali. Si è già visto che il credito scolastico peserà maggiormente, fino ad un massimo di 40 punti. Qui si prevede, conseguentemente, una diminuzione del punteggio di cui può disporre la commissione per la valutazione delle due prove nazionali e del colloquio: in particolare, si dispone che, per la valutazione di ciascuna delle due prove nazionali, la Commissione dispone di massimo 20 punti, cui si aggiungono 20 punti al massimo per il colloquio (a fronte, come visto ante, di complessivi 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 punti per la valutazione del colloquio, previsti attualmente).

Si rinvia al decreto ministeriale di cui all'art. 19 la definizione dei criteri di ripartizione del punteggio per i casi in cui siano previste tre prove scritte, nonché, per la stessa ripartizione, a singoli decreti ministeriali per quei percorsi di studio, attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame.

Si tratta, ad esempio, del progetto ESABAC, adottato in attuazione dell'Accordo Italo-Francese sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009, che prevede il rilascio del diploma italiano conseguito a seguito di esame di Stato e del Baccalauréat francese.

Resta confermato che il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100 e che l'esito delle prove nazionali è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame, ma anticipatamente di due giorni (anziché uno) rispetto al colloquio.

La Commissione d'esame può, come previsto dalla vigente normativa, integrare motivatamente il punteggio fino a un massimo di 5 punti, ma ne sono rimodulati i presupposti. Infatti, il candidato deve aver ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti (anziché 15) e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti (anziché 70).

 

I criteri per l'attribuzione della lode cambiano in parte rispetto al La lodequadro normativo vigente. Infatti, resta confermato che la lode può essere attribuita solo a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione, nonché il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame con voto unanime della Commissione d'esame.

Non è, invece richiesto il conseguimento negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima, di voti uguali o superiori a otto decimi, compresa la valutazione del comportamento, previsto attualmente dal DM 99/2009.

La pubblicazione, all'albo dell'istituto sede della Commissione, dell'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, avviene contemporaneamente per tutti i candidati della classe, con la sola indicazione "non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Attualmente, invece, nel caso di mancato superamento dell'esame, appare l'indicazione "esito negativo".

L'ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO. IL DIPLOMA FINALE E IL CURRICULUM DELLO STUDENTE NEL SECONDO CICLO

Cenni al quadro normativo vigente
 
La certificazione delle competenze degli studenti è stata prevista dall'art. 10 del DPR 275/1999 che, in particolare, ha disposto che con decreto ministeriale dovevano essere adottati i nuovi modelli per le certificazioni, che indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.
In seguito, è stata disciplinata dal d.lgs. 59/2004 (art. 8, co. 1, per la scuola primaria e art. 11, co. 2, per la scuola secondaria di primo grado).
Con il nuovo obbligo di istruzione, introdotto dalla L. 296/2006 (v. ante) e attuato dal DM 139/2007, la procedura di certificazione è stata estesa anche al termine del percorso decennale di istruzione obbligatoria, riferendola ai saperi e alle competenze che assicurano l'equivalenza formativa dei diversi percorsi frequentati.
Da ultimo, è intervenuto l'art. 8 del DPR 122/2009 in base al quale nel primo ciclo dell'istruzione le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi.
Per il secondo ciclo di istruzione, il DPR dispone che sono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione circa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui all'art. 4 del già citato DM 139/2007, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato (v. ante).
Dispone, altresì, che la certificazione finale ed intermedia per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale è definita dall'art. 20 del d.lgs. 226/2005.
Per la certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, il DPR fa riferimento all'art. 6 della L. 425/1997, che aveva previsto che – a seguito delle nuove disposizioni sull'esame di Stato – fosse ridisciplinato il rilascio e il contenuto delle certificazioni relative, fra l'altro, al superamento dello stesso, al fine di evidenziare le competenze, conoscenze e capacità acquisite, tenendo conto delle esigenze connesse alla circolazione dei titoli di studio nell'ambito UE.
In attuazione dell'art. 6 della L. 425/1997, l'art. 13 del DPR 323/1998 ha stabilito che le certificazioni e i relativi modelli integrativi del diploma da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato devono attestare: l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata, nonché le conoscenze, le competenze e le capacità anche professionali acquisite e i crediti formativi documentati in sede d'esame, sulla base di modelli predisposti dal Ministero.
In generale, l'art. 8 del DPR 122/2009 prevede che le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'INVALSI e delle principali rilevazioni internazionali.
Infine, dispone che i modelli per le certificazioni delle competenze sono adottati con decreto ministeriale.
I modelli relativi al secondo ciclo sono stati predisposti, da ultimo, con DM 26/2009. Il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite al termine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione è stato, invece, adottato con DM 27 gennaio 2010.
Da ultimo, con CM 3 del 13 febbraio 2015 il MIUR ha messo a disposizione delle scuole del primo ciclo, ai fini di una adozione graduale e sperimentale, due distinti modelli di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, corredati di "Linee guida" per la loro compilazione. In particolare, la circolare ha sottolineato la necessità di armonizzare le quattro tipologie di certificazioni previste dall'ordinamento (al termine della V classe primaria, della III classe secondaria di I grado, della II classe secondaria di II grado, della V classe secondaria di II grado) – differenti per l'impianto culturale e quanto al formato amministrativo – al fine di consentirne una chiara leggibilità da parte dei fruitori del servizio scolastico, in una ottica di comparabilità europea.
Tra le caratteristiche salienti del modello proposto alle scuole vi sono: l'ancoraggio delle certificazioni al profilo delle competenze definito nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; il riferimento esplicito alle competenze chiave individuate dall'UE, così come recepite nell'ordinamento italiano; la presentazione di indicatori di competenza in ottica trasversale, con due livelli di sviluppo (classe V primaria, classe III secondaria I grado); la connessione con tutte le discipline del curricolo, evidenziando però l'apporto specifico di più discipline alla costruzione di ogni competenza; la definizione di 4 livelli, di cui quello "iniziale" predisposto per favorire una adeguata conoscenza e valorizzazione di ogni allievo, anche nei suoi progressi iniziali e guidati (principio di individualizzazione); la mancanza di un livello negativo; la presenza di spazi aperti per la descrizione di competenze ad hoc per ogni allievo (principio di personalizzazione); la presenza di un consiglio orientativo per i genitori.
Si deve, infine, ricordare la costituzione di uno specifico Sistema nazionale di certificazione delle competenze, regolamentato dal d.lgs. 13/2013, che riconosce anche alle scuole (art. 2, co. 1, lett. f)) il compito di certificare «le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove».
In particolare, lo stesso art. 2 definisce '"apprendimento formale" quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni AFAM, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, o di una certificazione riconosciuta; "apprendimento non formale", quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formali; '"apprendimento informale" quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Primo ciclo

 

L'art. 10 disciplina l'attestazione delle competenze nel primo ciclo.

La relazione illustrativa fa presente che il termine "attestazione" viene preferito a "certificazione" – ancorché utilizzato dalla L. 107/2015 – in considerazione del fatto che "una vera e propria certificazione delle competenze acquisite presuppone il rilascio esclusivamente da parte di ente esterno certificatore".

Al riguardo, si evidenzia che, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 13/2013 circa la funzione di certificazione affidata alle istituzioni scolastiche, sembrerebbe possibile continuare ad utilizzare il termine "certificazione".

Ove, invece, si preferisca utilizzare il termine "attestazione", occorre conseguentemente modificare il titolo dello schema, quello del Capo I e quello dell'art. 1, nonché apportare le necessarie modifiche al d.lgs. 13/2013 (con il quale, in base alla legge delega, vi deve essere raccordo).

 

La principale novità Attestazione delle competenze al termine della classe V primaria e della classe III secondaria di I gradoconsiste nell'includere nell'attestazione rilasciata al termine del primo ciclo l'indicazione dell'esito delle prove INVALSI svolte nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione.

Si segnala che il concetto appena esposto è presente sia nel co. 2 che nel co. 3, ultimo capoverso.

Inoltre, si sancisce a livello normativo primario che l'attestazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli di competenze trasversali e delle competenze chiave progressivamente acquisite, anche a fini di orientamento degli studenti verso il secondo ciclo.

Si conferma che l'attestazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione e che i modelli per l'attestazione delle competenze sono adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei seguenti principi (sostanzialmente corrispondenti a quanto previsto dalla CM 3/2015):

  • riferimento al profilo dello studente, come previsto nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione;
  • ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'UE, come recepite nel nostro ordinamento;
  • definizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze, mediante enunciati descrittivi;
  • valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in contesti di apprendimento non formale e informale.

Secondo ciclo

 

Per ciò che concerne il secondo ciclo, la prima novità rispetto alla Non c'è più la certificazione delle competenze al termine dell'obbligo scolasticonormativa vigente – desumibile anche dalle abrogazioni disposte dall'art. 26 dello schema - è costituita dal fatto che non si prevede più la certificazione delle competenze al termine della classe II della scuola secondaria di secondo grado.

 

Con riguardo alla classe V del secondo ciclo, l'art. 23 dispone che il diploma finale, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

Prevede, inoltre, che al diploma è allegato il curriculum dello studente, i cui contenuti ricalcano parte di quanto previsto dalla normativa vigente con riferimento alla certificazione delle competenze. In particolare, si conferma l'indicazione delle discipline ricomprese nel piano degli studi, con il monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse, nonché delle competenze, delle conoscenze e abilità anche professionali acquisite, delle attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico, e delle attività di alternanza scuola-lavoro, e si aggiunge l'indicazione:

  • dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI dell'ultimo anno di scuola Diploma e curriculum dello studente al termine della V classe secondaria II gradosecondaria di II grado, distinti per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione (tale indicazione è contenuta in una specifica sezione);
  • di altre eventuali certificazioni conseguite.

Il curriculum dello studente è stato previsto dall'art. 1, co. 28, della L. 107/2015 che, in particolare, ha disposto che esso individua il profilo dello studente associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Gli aspetti applicativi, inclusi i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze, devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che sarebbe dovuto essere adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
A sua volta, il co. 30 ha previsto che, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.

Sembrerebbe opportuno riportare in un unico testo la disciplina relativa al curriculum dello studente.

 

Conferma, inoltre, che i modelli di diploma e di curriculum dello studente devono essere adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Peraltro, per quanto riguarda il modello di curriculum, potrebbe trattarsi dello stesso decreto già previsto dall'art. 1, co. 28, della L. 107/2015.

Per completezza, si ricorda che l'art. 27 della più volte richiamata OM 252/2016 ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2015-2016, gli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore rilasciano, per tutti i percorsi, insieme al diploma e alla certificazione, il "Supplemento Europass al Certificato" (che poteva essere richiesto anche dagli studenti diplomatisi nell'a.s. 2014/15).
Il "Supplemento Europass al Certificato" è un documento standard, diffuso e riconosciuto nell'Unione Europea, riferito a ciascun indirizzo di studio, che contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma, il corrispondente livello EQF, le competenze generali e d'indirizzo e le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità transnazionale.

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' E CON DSA

Cenni al quadro normativo vigente
L'art. 9 del DPR 122/2009 dispone che la valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato (di cui all'art. 12, co. 5, della L. 104/1992, e all'art. 314, co. 4, del d.lgs. 297/1994) ed è espressa con voto in decimi.
Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove d'esame differenziate - comprensive della prova INVALSI -, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Le prove – che sono sostenute con l'uso di ogni attrezzatura tecnica o sussidio didattico necessario – hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
Nel diploma è riportato il voto finale in decimi, senza menzionare le modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
Agli alunni che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo che costituisce titolo per l'iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
 
Per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, lo stesso art. 9 richiama le modalità di cui all'art. 318 del d.lgs. 297/1994 che, in particolare, prevedono prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva di ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità, anche professionali, acquisite, ai crediti formativi documentati in sede di esame.
Ulteriori previsioni sono contenute nell'art. 6 del DPR 323/1998, con particolare riferimento alla possibilità, per la commissione di esame, di avvalersi di personale esperto per la predisposizione delle prove di esame, nonché, durante le prove, degli stessi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
 
Con riferimento agli alunni che presentano difficoltà specifiche di apprendimento – o disturbi specifici di apprendimento – (DSA) adeguatamente certificate (ai sensi della L. 170/2010, si tratta di dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia), l'art. 10 del DPR 122/2009 prevede che la valutazione e la verifica degli apprendimenti, anche in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive; a tal fine, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame devono essere adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
Anche in tal caso, nel diploma finale non sono menzionate le modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
Ulteriori disposizioni specifiche sulle forme di verifica e valutazione degli alunni con DSA sono recate dall'art. 6 del DM 5669 del 12 luglio 2011, attuativo della L. 170/2010.
Esso prevede che la valutazione, periodica e finale, deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici predisposti dalla scuola (anche, in base all'art. 5, attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato).
In particolare, le istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto.
Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari e assicurano l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi, adottando criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI, sia in fase di colloquio.
Le istituzioni scolastiche, inoltre, attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.
Tuttavia, gli studenti possono essere dispensati dalle prestazioni scritte in lingua straniera sia durante l'anno scolastico che in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente.
In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo, modalità e contenuti delle prove orali sostitutive delle prove scritte sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.
In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, può essere esonerato (totalmente) dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.
In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del DPR 323/1998.
In materia, si ricorda, altresì, che la direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012, recante "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" ha incluso nei Bisogni educativi speciali (BES) le aree:
  • della disabilità (L. 104/1992);
  • dei disturbi evolutivi specifici (tra cui, i disturbi specifici dell'apprendimento DSA di cui alla L. 170/2010);
  • dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
La direttiva ha quindi esteso a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'insegnamento. Strumento privilegiato è il percorso definito in un Piano didattico personalizzato (PDP), per il quale già le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al DM 12 luglio 2011, avevano indicato i contenuti minimi e i tempi massimi di definizione.
Alla direttiva ha fatto seguito la Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, recante indicazioni operative. Ulteriori chiarimenti sono contenuti nella nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013.

Valutazione ed esame conclusivo nel primo ciclo

 

L'art. 12 conferma che la valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo Studenti con disabilitàciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato (PEI).

In particolare, ferma restando l'applicazione delle disposizioni generali previste dallo schema, precisa che l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo avviene tenendo a riferimento il PEI.

Stabilisce, inoltre che gli alunni con disabilità partecipano alle La partecipazione alle prove INVALSIrilevazioni nazionali e alle prove nazionali INVALSI, ma che il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per il loro svolgimento, e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

Al riguardo, si ricorda che la nota congiunta MIUR-INVALSI del 18 febbraio 2014, riferibile alle prove INVALSI 2014 per le classi II e V della scuola primaria e II della scuola secondaria di II grado, ha dettato istruzioni specifiche per lo svolgimento delle suddette prove da parte di alunni con bisogni educativi speciali, tra cui alunni con disabilità certificata e con DSA. In particolare, per ciascuna tipologia di bisogno educativo speciale è indicato lo svolgimento o meno delle prove da parte degli alunni, l'inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola (e a quali condizioni), gli strumenti compensativi o altre misure, nonché il documento di riferimento (Piano educativo individualizzato o Piano didattico personalizzato). Nello specifico, in molti casi, la decisione sullo svolgimento delle prove e sugli strumenti compensativi o altre misure da adottare è rimessa alla scuola (senza specificare il soggetto o l'organo incaricato).
Tali indicazioni sono state, da ultimo, confermate per l'a.s. 2015/2016 dalla nota INVALSI del 15 aprile 2016.

Con riguardo all'esame conclusivo del primo ciclo, conferma che gli alunni con L'esame conclusivodisabilità sostengono le prove con l'uso di attrezzature, sussidi didattici, o ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI, e che la sottocommissione, se necessario (sulla base del PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione), predispone prove differenziate, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Rispetto alla normativa vigente, specifica che le prove differenziate hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale solo se equipollenti a quelle ordinarie. In tal caso, si conferma che l'esito dell'esame viene riportato sul diploma senza menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Nel caso di prove non equipollenti a quelle ordinarie, agli alunni è rilasciato un attestato di credito formativo, che – come previsto a legislazione vigente per l'attestato rilasciato agli alunni che non conseguono la licenza – costituisce comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi anche nell'ambito dei percorsi integrati di istruzione e formazione.

L'attestato di credito formativo reca notizia dello svolgimento di prove non equipollenti. La stessa informazione non è invece riportata nelle tabelle affisse all'albo di istituto.

Rispetto al quadro normativo vigente, inoltre, non è più previsto il rilascio dell'attestato di credito formativo per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza.

 

Le disposizioni Studenti con DSArelative agli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati derivano, in parte e con qualche modifica, da quanto attualmente previsto dall'art. 6 del citato DM 5669/2011.

In particolare, si specifica che la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo, devono essere coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP).

Inoltre, – rispetto a quanto previsto dall'art. 5 dello stesso DM 5669/2011 – si specifica che il PDP deve essere predisposto, nella scuola primaria, dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe.

Si dispone, altresì, che, per la valutazione, le scuole adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel PDP.

Si conferma, inoltre, che gli alunni conLa partecipazione alle prove INVALSI DSA partecipano alle rilevazioni e alle prove nazionali INVALSI, per lo svolgimento delle quali il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. Previsioni specifiche riguardano, però le prove di inglese (v. infra).

Relativamente agli esami conclusivi del primo ciclo, si L'esame conclusivospecifica che le commissioni possono riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari e possono consentire l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nei casi in cui gli stessi siano stati già impiegati per le verifiche in corso d'anno, o qualora siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Inoltre, gli alunni la cui certificazione di DSA prevede la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera svolgono una prova orale sostitutiva, con modalità e contenuti stabiliti dalla sottocommissione.

 

Nel diploma finale non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

 

Ulteriori, specifiche, disposizioni riguardano le lingue straniere.

Anzitutto, si prevede che gli alunni la cui certificazione di DSA prevede la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non devono sostenere la prova INVALSI di lingua inglese.

Non devono sostenere la prova INVALSI di lingua inglese neanche gli alunni che, in virtù della particolare gravità del disturbo, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, sono esonerati (totalmente) dall'insegnamento delle lingue straniere e, pertanto, seguono un percorso didattico differenziato.

L'esonero è concesso su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe.

In sede di esame conclusivo del primo ciclo, gli alunni esonerati da tale insegnamento sostengono prove differenziate non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo.

Anche in questo caso l'attestato reca notizia dello svolgimento di prove non equipollenti, mentre la stessa informazione non è riportata nelle tabelle affisse all'albo di istituto.

Esami di Stato a conclusione del secondo ciclo

 

Per quanto concerne l'ammissione all'esame di Stato a conclusione del secondo ciclo degli Studenti con disabilitàstudenti con disabilità, l'art. 22 fa rinvio ai criteri previsti in generale dall'art. 15, tenendo a riferimento il PEI, e specifica che i docenti preposti al sostegno didattico degli studenti con disabilità partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni connesse all'esame.

Inoltre, riproducendo sostanzialmente disposizioni contenute nell'art. 6 del DPR 323/1998 e nell'art. 9 del DPR 122/2009, prevede che la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove differenziate, che hanno (di norma, si desume da quanto infra previsto) valore equipollente ai fini del rilascio del titolo di studio conclusivo. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Conferma, inoltre, la possibilità di avvalersi di personale esperto per la predisposizione delle prove di esame e, durante il loro svolgimento, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico, nonché che può essere assegnato un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove.

Gli studenti con disabilità che sostengono prove con valore non equipollente a quelle ordinarie o che non hanno sostenuto prove, non conseguono il titolo di studio, ma uno specifico attestato di credito formativo. Con riferimento a quest'ultimo, in particolare, si conferma che deve contenere gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, nonché alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva dedicata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. Si prevede, inoltre, che in tale attestato deve essere indicato che sono state effettuate prove differenziate.

Anche gli studenti con disabilità che hanno sostenuto l'esame ricevono, oltre al diploma, il curriculum dello studente, di cui all'art. 23, nel quale, come si è visto, sono indicate anche le competenze, conoscenze e abilità (che, a legislazione vigente, sono indicate nell'attestato di credito formativo).

Come per il primo ciclo, anche per il secondo ciclo si conferma che gli studenti disabili partecipano alle prove INVALSI, sia pur con la possibilità di disporre di misure compensative o dispensative e, nel caso di insufficienza delle stesse, di specifici adattamenti della prova.

 

Anche per l'Studenti con DSAammissione all'esame di Stato degli studenti con DSA si fa rinvio ai criteri in generale previsti dall'art. 15, tenendo a riferimento il PDP.

A sua volta, la Commissione d'esame dovrà tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate.

In particolare, nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato. Nel caso in cui i candidati abbiano seguito un percorso didattico con dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la Commissione sottopone i candidati stessi a prova orale sostitutiva solo nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta.

In ogni caso, nel diploma finale non può essere fatta menzione né dell'impiego degli strumenti compensativi, né della dispensa dalla prova scritta di lingua.

In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, lo studente, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di esame dì Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo.


LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE O IN ISTRUZIONE DOMICILIARE, CON RIGUARDO AL PRIMO CICLO

Cenni al quadro normativo vigente
 
L'art. 12, co. 9, della L. 104/1992, prevedendo la costituzione, per i minori in situazione di handicap ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale, ha disposto che a tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. Ha, altresì, disposto che la frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti (già in precedenza, peraltro, la CM 2 dicembre 1986, n. 345 aveva previsto la nascita delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali).
Con CM 7 agosto 1998, n. 353, il Ministro dell'istruzione ha poi fatto presente che l'evoluzione del quadro normativo, con particolare riguardo all'attribuzione dell'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca alle istituzioni scolastiche, consentiva di superare l'assetto precedente - legato, soprattutto per la scuola media, a interventi di tipo sperimentale - e di ricondurre l'attività didattica presso i presìdi ospedalieri nell'ottica della diversificazione del servizio e nell'ambito delle iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica.
In particolare, ha evidenziato che la scuola in ospedale, da evento episodico, doveva trasformarsi in struttura scolastica reale ed organizzata, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa prevista, come esplicazione possibile dell'autonomia organizzativa e didattica, dall'art. 21 della L. 59/1997.
In base alla stessa CM, il funzionamento della scuola in ospedale deve:
  • promuovere l'istruzione degli alunni lungodegenti;
  • recuperare i ritardi cognitivi degli alunni ricoverati per brevi periodi;
  • programmare gli interventi per gli alunni curati in day-hospital;
  • personalizzare la dimensione dell'accoglienza;
  • garantire tendenzialmente la presenza di tutti gli ordini e gradi scolastici (ospedali metropolitani);
  • programmare il raccordo con la scuola di provenienza (ospedali dei centri urbani medio/piccoli).
Gli alunni sono ammessi alla frequenza delle attività scolastiche svolte nelle sedi ospedaliere sulla base della sola dichiarazione della classe frequentata resa da uno dei genitori; la scuola ospedaliera si pone in rapporto paritetico con la scuola di provenienza per lo scambio delle informazioni sull'alunno degente. Qualora l'alunno abbia frequentato per periodi temporalmente rilevanti la scuola in ospedale, questa trasmette alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato che è stato attuato, nonché in merito alla valutazione periodica e finale.
Nel caso in cui la frequenza della scuola ospedaliera abbia avuto una durata prevalente, questa effettua lo scrutinio, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dal consiglio di classe; analogamente si procede quando l'alunno - ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami di licenza - debba sostenere in ospedale le relative prove.
La stessa circolare, inoltre, ha sottolineato l'opportunità che i rapporti tra l'istituzione scolastica e quella sanitaria fossero regolati da accordi interistituzionali, sia a livello centrale che periferico e, in particolare, che fosse costituito un comitato operativo misto per l'organizzazione e la gestione, tra scuola e ospedale che permettesse lo scambio delle informazioni e la conoscenza dei bisogni delle due istituzioni, favorendo la predisposizione degli interventi riabilitativi del minore degente anche al termine del ricovero in ospedale.
Alcuni concetti introdotti con la CM 353/1998 sono poi stati ripresi dall'art. 11 del DPR 122/2009. In particolare, quest'ultimo ha disposto che per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. Ha, altresì, previsto che, nel caso in cui la frequenza dei corsi abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
 
Con nota Prot. n.2939 del 28 aprile 2015 , il MIUR ha reso noti gli esiti del workshop nazionale sulla scuola in ospedale e a domicilio svoltosi dal 18 al 20 marzo 2015. In particolare, la nota evidenzia che tale peculiare offerta formativa, in passato circoscritta alle poche sezioni ospedaliere attive, si è estesa nel tempo prima negli ospedali, includendo la scuola secondaria di II grado, poi a domicilio, quale nuova modalità di realizzazione del diritto all'istruzione, seguita alla riduzione dei ricoveri in ospedale. Il servizio di scuola a domicilio interessa le scuole di ogni ordine e grado (tranne le scuole dell'infanzia) e si attiva a seguito di un periodo, più o meno lungo, di ospedalizzazione, qualora la certificazione medica ospedaliera attesti l'impossibilità dello studente di riprendere la scuola a causa dello stato di salute e per la prosecuzione di cure a domicilio per un periodo predeterminato di almeno 30 giorni.
La stessa nota evidenzia che l'istruzione a domicilio può essere garantita principalmente con due modalità:
  • attraverso la predisposizione di uno specifico progetto a domicilio, che può essere presentato in qualunque momento dell'anno scolastico, a cura del consiglio di classe dello studente interessato. Tale progetto, una volta autorizzato e finanziato dall'USR di appartenenza, consente alla scuola di inviare il personale docente disponibile a domicilio dello studente per la prestazione, in orario aggiuntivo e concordato con la famiglia, di ore di insegnamento per le discipline fondamentali del curricolo. Al riguardo, è suggerito un monte ore massimo di 4-5 ore ( per la scuola primaria) e di 6-7 ore settimanali ( per la scuola secondaria di 1° e 2° grado);
  • attraverso l'attivazione di un progetto a distanza, supportato e garantito dalle nuove tecnologie, che ha il vantaggio di consentire allo studente di seguire e partecipare in diretta alle attività della classe e di interagire con i docenti e con i compagni di classe.
Qui il Vademecum sull'istruzione domiciliare.  
Con comunicato stampa del 15 marzo 2015 il MIUR aveva comunicato che nell'a.s. 2013/2014 erano stati 72.765 gli studenti e oltre 1000 i docenti coinvolti nel progetto Scuola in ospedale, mentre nell'istruzione domiciliare erano stati coinvolti 1.235 studenti, 3.448 docenti e oltre 1000 scuole. Con ulteriore comunicato stampa del 18 marzo 2015 aveva reso noto che, dei 72.765 studenti, 41.783 avevano usufruito del servizio per una permanenza in ospedale compresa tra i 2 e i 7 giorni. Erano stati 7.610 gli studenti che avevano avuto una degenza inferiore ai 15 giorni, mentre 4.129 avevano dovuto affrontare un ricovero superiore alle due settimane. Del servizio per i day hospital avevano usufruito 19.243 studenti. Avevano potuto tenere il passo con lo studio durante la degenza anche 4.890 studenti stranieri e 3.411 bambini e ragazzi disabili.
Aveva inoltre reso noto che nello stesso a.s. erano state 240 le sezioni scolastiche presenti all'interno di 141 ospedali.
Qui lo specifico portale attivato dal MIUR sulla scuola in ospedale che, tuttavia, non sarà più disponibile dal 31 marzo 2017.

L'art. 13 – riferibile, in base alla sua collocazione nel Capo I, solo al primo ciclo di istruzione – disciplina la valutazione degli alunni ricoverati in ospedali o in luoghi di cura, ovvero in istruzione domiciliare, sostanzialmente confermando il quadro normativo previsto dall'art. 11 del DPR 122/2009 (che, in base all'art. 26, co. 4, dello schema, continuerà ad applicarsi agli alunni del secondo ciclo).

A fini di semplificazione normativa, l'art. 13 dovrebbe essere collocato nel Capo III dello schema, al contempo abrogando l'art. 11 del DPR 122/2009.

 

In particolare, rispetto all'art. 11 del DPR 122/2009, l'art. 13 dello schema richiama la frequenza dei corsi di istruzione ai sensi dell'art. 12, co. 9, della L. 104/1992.

 

Occorre valutare l'opportunità di tale richiamo, in considerazione del fatto che l'art. 12, co. 9, della L. 104/1992 fa riferimento, come si è visto, solo a periodi di ricovero non inferiori a 30 giorni, elemento già superato con la CM 353/1998.

 

Una precisazione rispetto all'art. 11 del DPR 122/2009 è costituita dalla previsione esplicita che le stesse modalità di valutazione si applicano anche nei casi di istruzione domiciliare.

 

Risorse per garantire il servizio di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare sono previste dall'art. 8 dello schema di d.lgs. AG 378, in corso di esame.


SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

L'art. 25 prevede che le disposizioni del decreto si applicano agli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero (del primo e del secondo ciclo), ad eccezione di quelle degli artt. 4, 7 e "22" (rectius: 21), relative alle prove INVALSI.

La relazione illustrativa sottolinea che le prove standardizzate non possono essere espletate per ragioni logistiche, legate al fuso orario e alla simultaneità.

Pertanto, l'espletamento di tali prove non rappresenta un requisito per l'ammissione agli esami che si svolgono nei predetti istituti.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 629 del d.lgs. 297/1994 dispone, in particolare, che le scuole italiane statali all'estero sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale.
L'art. 13 del DPR 122/2009 prevede che, a decorrere dall'a.s. 2009/2010, agli alunni delle scuole italiane all'estero si applicano le previsioni del regolamento, comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo.

COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

L'art. 24 contiene una clausola di salvaguardia delle competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, negli stessi termini previsti dall'art. 1, co. 211, della L. 107/2015 per tutte le sue disposizioni.

Al riguardo si ricorda, peraltro, che l'art. 1, co.188, della L. 107/2015 ha disposto che la provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, sentito il MIUR, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realtà locale. Ha, altresì, disposto che essa nomina i presidenti e i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado.
Un'ultima previsione attiene alla terza prova dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado, per la quale si dispone la determinazione in aderenza alle linee guida definite dalla provincia autonoma, sentito il MIUR.

Alla luce della nuova disciplina dell'esame di Stato, che non prevede, di norma, una terza prova scritta, occorre valutare l'opportunità di sopprimere il terzo periodo del co. 188 dell'art. 1 della L. 107/2015.


ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI E ABROGAZIONI

L'art. 26 prevede, anzitutto, che le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore, ossia dall'a.s. 2017-2018.

 

Inoltre, reca:

  • abrogazioni di alcune norme primarie, a decorrere dall'a.s. successivo a quello di entrata in vigore del decreto. Si tratta di:

-      art. 146, co. 2, art. 179, co. 2, art. 185, co. 3 e 4, del d.lgs. 297/1994;

-      art. 1, art. 2, co. 2, art. 3, art. 4, co. 1-9 e 11-12, art. 5 e art. 6 della L. 425/1997;

-      art. 3, co. 1, lett. c), della L. 53/2003;

-      art. 8, co. 1, 2 e 4, e art. 11, co. 1-6, del d.lgs. 59/2004;

-      art. 3, co. 1-3-bis, del D.L. 137/2008 (L. 169/2008);

-      art. 1, co. 4-4-ter, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007);

  • cessazione di efficacia di alcune norme regolamentari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Si tratta di:

-      art. 7 del DPR 362/1966;

-      DPR 323/1998, salvo l'art. 9, co. 8;

-      art. 1, art. 2, art. 3, art. 6, art. 8, art. 9, co. 2-6, art. 10, co. 2, art. 14, co. 1-3, del DPR 122/2009;

  • modifiche di alcune norme regolamentari, a decorrere dall'a.s. successivo a quello di entrata in vigore del decreto. Si tratta di:

-      art. 13 del DPR 122/2009;

-      art. 6, co. 3, ultimo periodo, del DPR 80/2013;

  • limitazione alla scuola secondaria di secondo grado del campo di applicabilità di alcune norme regolamentari. Si tratta di art. 7, art. 9, co. 1, art. 10, co. 1, e artt. 11 e 13 del DPR 122/2009.

Al riguardo, oltre a quanto già esposto ante circa l'opportunità di riportare nel medesimo decreto l'intera disciplina di alcuni istituti, si evidenzia, in particolare, che:

  • il co. 2, lett. b), novella l'art. 6, co. 3, ultimo periodo, del DPR 80/2013, al fine di eliminare la previsione delle prove INVALSI per gli studenti della classe prima della scuola secondaria di primo grado. Lascia, invece, invariata la previsione in base alla quale le rilevazioni avvengono, dal 2013, entro il limite dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

Al contempo, come ante evidenziato, l'art. 27, co. 4, reca un'autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2018 (che, dunque, sembrerebbe aggiuntiva rispetto alle risorse del FOE), per lo svolgimento delle stesse rilevazioni.

Occorre, dunque, procedere ad un coordinamento.

Inoltre, con riferimento alla modifica già prevista dallo schema, si evidenzia che è necessario modificare negli stessi termini anche l'art. 1, co. 5, secondo periodo, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007);

  • il co. 4 prevede che l'art. 10, co. 1, del DPR 122/2009, relativo alla valutazione degli alunni con DSA, compresa quella effettuata per l'esame conclusivo dei cicli (I e II), si applica solo alla scuola secondaria di secondo grado.

Al riguardo, si ricorda che l'esame di Stato a conclusione del II ciclo per gli studenti con DSA è interamente ridisciplinato dall'art. 22, co. 10 e ss., dello schema.

Sarebbe quantomeno necessario, dunque, novellare l'art. 10, co. 1, del DPR 122/2009, al fine di specificare che la disciplina applicabile alla scuola secondaria di secondo grado è (solo) quella relativa alla valutazione degli alunni con DSA;

Al riguardo, si segnala che, mentre l'art. 1 del DPR 122/2009 indica le finalità e i caratteri della valutazione con riferimento sia al primo che al secondo ciclo, l'art. 1 dello schema, recante lo stesso oggetto, è inserito nel Capo I dello schema, riferito (solo) al primo ciclo.

D'altro canto, talune disposizioni – ad esempio, quelle relative ai minori con cittadinanza italiana – dovrebbero essere necessariamente riferite anche alla scuola secondaria di secondo grado.

Ove, peraltro, si intenda riferire le disposizioni contenute nell'art. 1 anche al secondo ciclo, occorre richiamare anche la coerenza della valutazione con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali e collocare l'art. 1 in un Capo a sé stante.

 

Si segnala, inoltre, che:

  • la previsione di cessazione immediata di efficacia dell'art. 3 e dell'art. 6 del DPR 122/2009, nonché dell'art. 7 del DPR 362/1966, combinata con l'applicabilità delle nuove disposizioni a decorrere dall'a.s. successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo, determina il venir meno delle norme regolatrici dell'ammissione all'esame di Stato del primo e del secondo ciclo, nonché della costituzione delle commissioni esaminatrici per il primo ciclo, per il corrente a.s. 2016/2017;
  • a seguito della previsione di abrogazione dell'art. 4 della L. 425/1997 (ad eccezione del co. 10, che disciplina i compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni d'esame) e dell'art. 9 del DPR 323/1998 (ad eccezione del co. 6, anch'esso in materia di compensi) vengono meno, in particolare, le previsioni in base alle quali per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore: è garantita la presenza dei commissari delle materie d'esame oggetto di prima e seconda prova scritta; sono previsti alcuni casi di incompatibilità; è disposto che le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avendo riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale e provinciale; sono disciplinate specificamente le assegnazioni alle commissioni dei candidati esterni.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato di relazione illustrativa e relazione tecnica, nonché di analisi tecnico normativa (pervenuta il 25 gennaio 2017) e di analisi di impatto della regolamentazione (sempre pervenuta il 25 gennaio 2017).

Non è, invece, presente, il parere della Conferenza unificata.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n); alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale (art. 117, terzo comma).

 

La Corte Costituzionale, nella sentenza 279/2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del d.lgs. 59/2004, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione. In particolare, la Corte ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai "principi fondamentali", i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose».
La Corte è tornata sull'argomento con la sentenza 200/2009, concernente l'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), nella quale ha individuato nei contenuti degli art. 33 e 34 Cost. la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di "norme generali sull'istruzione". Sul piano della legislazione ordinaria, la Corte ha fatto riferimento agli ambiti individuati dalla L. 53/2003, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle "norme generali sull'istruzione" evidenziando, quindi, che ai sensi della stessa, "rientrano nelle norme generali sull'istruzione: la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la regolamentazione dell'accesso al sistema ed i termini del diritto-dovere alla sua fruizione; la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la "quota nazionale"; la previsione e la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; la definizione generale dei "percorsi" tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e la possibilità di passare da un percorso all'altro; la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e formazione, attribuito agli insegnanti della stessa istituzione scolastica; i princípi della valutazione complessiva del sistema; il modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; i princípi di formazione degli insegnanti".
Inoltre, la Corte ha rilevato che in via interpretativa sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione, fra le altre, quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, sull'assetto degli organi collegiali, sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione.
La stessa sentenza n. 200/2009 inoltre, con riferimento agli ambiti attribuibili alla potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ha osservato che "la relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa […] nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti per raggiungere detti obiettivi". Alla luce di questa ripartizione la Corte costituzionale, anche nella sentenza n. 92/2011, ha riconosciuto spettare al legislatore regionale il dimensionamento della rete scolastica sul territorio.

Conformità con altri princìpi costituzionali

L'art. 33, quinto comma, della Costituzione, prevede un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi.

L'art. 34, primo comma, dispone che la scuola è aperta a tutti.


Incidenza sull'ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Gli artt. 10, co. 3, 19, co. 4 e 7, 23, co. 3, prevedono l'emanazione di decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'art. 14, co. 3, prevede un'ordinanza annuale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per l'oggetto, si veda par. Contenuto.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Nonostante la relazione illustrativa faccia presente che lo schema "coordina in un unico testo le disposizioni vigenti", di fatto lo stesso dispone l'abrogazione o "la cessazione di efficacia", con decorrenze diverse, solo di alcune disposizioni vigenti, mentre altre sono richiamate e, di altre ancora, dispone novelle o limitazioni del campo applicativo.

Ne deriva, dunque, un quadro normativo molto frammentato – costituito peraltro da fonti collocabili su diversi piani, legislative e regolamentari - che potrebbe determinare dubbi interpretativi nella concreta applicazione delle previsioni. Alcuni esempi di tale frammentazione sono stati evidenziati nel par. Contenuto e suggerirebbero di far effettivamente confluire nello schema tutta la disciplina in materia di valutazione degli studenti ed esami di Stato.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 181, della L. 107/2015 prevede che i decreti siano adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della L. 59/1997, che al co. 3, lett. a-bis), prevede il "coordinamento formale e sostanziale" del testo delle disposizioni vigenti.

Si segnala, altresì, che all'art. 27 dovrebbe essere valutata l'opportunità di far decorrere da un'unica data l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, senza differenziare fra norme primarie e norme regolamentari. Da questo punto di vista, la data dovrebbe essere individuata, univocamente, nel 1° settembre 2017, coincidente con l'avvio dell'a.s. 2017/2018.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Le Camere stanno esaminando lo schema di d.lgs. relativo all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (AG 378), lo schema di d.lgs. relativo alle scuole italiane all'estero (AG 383), e lo schema di d.lgs. relativo al diritto allo studio (AG 381), previsti sempre dalla L. 107/2015, che intersecano la materia trattata nello schema in commento.


Formulazione del testo

In generale, nel testo ricorrono, indistintamente, le parole "alunni" e "studenti".

All'art. 4, co. 2, si valuti l'opportunità di sostituire le parole "costituiscono parte integrante del processo di autovalutazione" con le parole "supportano il processo di autovalutazione", peraltro già utilizzate nell'art. 7, co. 2.

All'art. 7, co. 1, occorre far riferimento alla lett. b) del co. 2 dell'art. 26 (e non alla lett. d)).

All'art. 9, co. 4, lett. a), le parole "prova scritta di italiano intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento" dovrebbero essere sostituite con le seguenti" prova scritta di italiano, o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua".

All'art. 10, co. 3, primo capoverso, occorrerebbe sostituire le parole "Indicazioni nazionali vigenti" con le parole "vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione".

All'art. 14, co. 2, le parole "curriculum individuale" dovrebbero essere sostituite con le parole "percorso dello studente".

All'art. 19, co. 1, dopo la parola "comprende", occorre inserire le parole "di norma", in virtù del fatto che il co. 7 prevede l'eventualità di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio.

All'art. 20, co. 2, il riferimento corretto è all'art. 19, co. 7 (e non 6).

All'art. 22, co. 3, ultimo periodo, dopo le parole "tali prove hanno" occorre inserire le parole "di norma".

All'art. 26, co. 1, le parole "entrano in vigore" dovrebbero essere sostituite con le parole "si applicano" e le parole "a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del decreto" dovrebbero essere sostituite con le parole "1° settembre 2017". Al co. 5, le parole "cessano di avere efficacia" dovrebbero essere sostituite con le parole "sono abrogate".