Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato nel primo e nel secondo ciclo- Atto del Governo 384 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 383 | ||||
Data: | 06/02/2017 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||||
Altri riferimenti: |
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Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato nel primo e nel secondo ciclo
6 febbraio 2017
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PremessaLo schema di decreto legislativo – deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2017 – è volto al recepimento della delega conferita dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti nel primo ciclo, nonché degli esami di Stato nel primo e nel secondo ciclo.
Le principali Le principali novitànovità riguardano:
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I principi e i criteri direttivi recati dalla L. 107/2015I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega riguardante la valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché gli esami di Stato, recata dall'art. 1, co. 180, 181, lett. i), e 182 della L. 107/2015, prevedono l'adeguamento della normativa in materia, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:
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La procedura per l'emanazione del decreto legislativoLo schema di decreto legislativo è stato predisposto, come già detto, ai sensi dell'art. 1, co. 180, 181, lett. i), e 182 della L. 107/2015. In particolare, il co. 180 ha previsto l'adozione di diversi decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dunque entro il 16 gennaio 2017. Il co. 182 ha previsto che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il co. 184 dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai co. 181 e 182, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi. |
Le ultime novità in tema di valutazione degli studentiLe ultime novità in materia di valutazione degli studenti sono state introdotte con gli artt. 2 e 3 del D.L. 137/2008 (L. 169/2008). In particolare, l'art. 2 ha reintrodotto la valutazione in decimi del comportamento per gli "studenti" nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, e ha stabilito che tale valutazione determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. L'art. 3 ha, invece, previsto la valutazione in decimi del rendimento degli "alunni" nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Le disposizioni in materia di valutazione "degli alunni" (espressione nella quale sono stati ricompresi quanti frequentano sia il primo che il secondo ciclo di istruzione) sono poi state coordinate, come previsto dallo stesso D.L. 137/2008, con il DPR 122/2009 che, in base al suo stesso art. 14, co. 8, poteva essere rivisto, con modifiche e integrazioni, in relazione alla ridefinizione degli assetti del sistema scolastico derivanti dall'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008). Pertanto, la scelta operata con la L. 107/2015 ha comportato una – sia pur parziale – rilegificazione della materia. |
ContenutoLo schema di decreto è articolato in tre Capi. Il Capo I (artt. 1-13) riguarda il primo ciclo, il Capo II (artt. 14-23) riguarda il secondo ciclo, il Capo III (artt. 24-27) reca disposizioni finali. |
OGGETTO E FINALITA' DELLA VALUTAZIONEL'art. 1 conferma, rispetto al quadro normativo La finalità formativa della valutazionevigente, che l'oggetto della valutazione è costituito dal processo e dai risultati di apprendimento degli alunni e, specificando che la stessa riguarda conoscenze, abilità e competenze, sottolinea, in particolare, la sua finalità essenzialmente formativa, concorrendo essa al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni. Dalla esplicitazione di tale finalità formativa deriva il diverso approccio valutativo nella scuola secondaria di primo grado indicato nell'art. 2. Al riguardo, si ricorda che la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/UE) definisce le competenze alla Le competenze chiavestregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto e fa presente che le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Il quadro di riferimento delinea 8 competenze chiave: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.
In questo contesto, a seguito dell'elevazione dell'obbligo di istruzione a 10 anni disposto dall'art. 1, co. 622, della L. 296/2006, il DM 139/2007 ha indicato nell'all. 1 i saperi e le competenze per l'assolvimento dello stesso obbligo, riferiti ai 4 assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale).
I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto per l'adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF).
Le competenze chiave di cittadinanza, che si acquisiscono attraverso l'integrazione tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali, sono Le competenze chiave di cittadinanzainvece individuate dall'all. 2 del DM 139/2007. Si tratta di: imparare ad imparare; saper progettare; comunicare; interagire con gli altri; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare l'informazione.
Sottolinea, inoltre, che la valutazione deve essere coerente con l'offerta formativa, con i percorsi personalizzati e con le Indicazioni nazionali per il curricolo, fermo restando che, come sostanzialmente già previsto, è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia, in conformità con criteri e modalità definiti dalcollegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.
In merito alle competenze, evidenzia che l'istituzione scolastica attesta lo sviluppo delle competenze culturali progressivamente acquisite, in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza (v. ante), anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. Si tratta di un concetto più ampiamente ripreso nell'art. 10.
Con riguardo al comportamento, precisa che la relativa valutazione si riferisce allo sviluppo delle competenze personali, sociali e di cittadinanza, per le quali si richiamano lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti di istituto. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria è stato emanato con DPR 249/1998. In base all'art. 5-bis dello stesso DPR, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione e di elaborazione e revisione condivisa del Patto.
Inoltre, ribadisce – sembrerebbe, estendendo di fatto alla scuola primaria le previsioni (ora) recate dall'art. 7, co. 4, del DPR 122/2009 per la scuola secondaria di primo e secondo grado (ma limitate alla sola scuola secondaria di II grado dall'art. 26, co. 4, dello schema) – che, anche sulla base delle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio, ciascuna istituzione scolastica può determinare autonomamente ulteriori iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi e al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti. Con riferimento ai minori con cittadinanza non italiana presenti sulMinori non italiani territorio nazionale, ribadisce che essi hanno diritto all'istruzione (ex art. 45, DPR 394/1999) e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Ulteriori disposizioni – sostanzialmente confermative di quanto già previsto a legislazione vigente - riguardano l'adozione di modalità efficaci e trasparenti, da parte delle scuole, per la comunicazione alle famiglie in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni, e la partecipazione delle stesse scuole alle rilevazioni nazionali e internazionali dei livelli di apprendimento, ai fini della valutazione sia del Sistema nazionale di istruzione (SNV), sia della qualità del proprio servizio.
A completamento di quanto già detto, si segnala che l'art. 1 riferisce le previsioni sulla valutazione agli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione. Si ricorda che il sistema nazionale di istruzione è formato, ai sensi dell'art. 1, co. 1,della L. 62/2000, dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
Il sistema educativo di istruzione e formazione include, in base all'art. 2, co. 1, lett. d), della L. 53/2003, anche il sistema di istruzione e formazione professionale che fa capo alle regioni.
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VALUTAZIONE E AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, NONCHE' ALL'ESAME CONCLUSIVO, NEL PRIMO CICLO
L'art. 2 conferma, innanzitutto, che, sia nella scuola primaria che nella Si conferma la valutazione con voti in decimiscuola secondaria di primo grado, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo – dunque, esclusa la religione cattolica -, nonché la valutazione dell'esame di Stato, è espressa con votazioni in decimi, che indicano differenti livelli di apprendimento. La valutazione è poi integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno. Attraverso quest'ultima previsione si amplia, dunque, estendendolo anche alla valutazione nella scuola secondaria di primo grado, quanto attualmente previsto per la valutazione nella scuola primaria. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica – in accordo con quanto dispone l'art. 309 del d.lgs. 297/1994 – è resa, per gli alunni che se ne avvalgono, su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti.
Ribadisce (v. art. 11, co. 2, ultimo periodo, del d.lgs. 59/2004) che la scuola, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (che, in base all'art. 27, co. 2, dello schema sono effettuate da ogni istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente).
Ribadisce anche che la valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe – compresi i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative a tale insegnamento, per gli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti –, che le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e che i docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti (per tutti o per gruppi di alunni) finalizzati anche all'ampliamento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Anche i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe e, nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, l'alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, la relativa valutazione è espressa congiuntamente. Anche per la valutazione del comportamento conferma che essa è espressa, nella scuola primaria, attraverso un giudizio descrittivo e, nella scuola secondaria di primo grado, con un voto in decimi. Resta fermo, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, quanto previsto dal DPR 249/1998 in materia – secondo quanto chiarisce la relazione illustrativa – di sanzioni disciplinari che prevedono la non ammissione alla classe successiva.
Per la scuola primaria, l'art. 3 ribadisce che un alunno può non essere ammesso alla classe successiva solo in casi eccezionali e Scuola primaria: non ammissione classe successiva solo in casi eccezionalicomprovati da specifica motivazione, e con decisione assunta all'unanimità dai docenti della classe in sede di scrutinio. Per la scuola secondaria di primo grado, l'art. 5 conferma che, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, specificando ora che nello stesso rientrano le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Con tale ultima previsione si sancisce così, a livello legislativo, quanto chiarito con Circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 (v. ante). Si conferma, per casi eccezionali, congruamente documentati, la possibilità di deroghe motivate stabilite con delibera del collegio dei docenti, Scuola secondaria I grado: la frequenza necessariapurché la frequenza effettuata sia in grado di fornire al consiglio di classe elementi sufficienti per procedere alla valutazione. Inoltre, qualora non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, accerta e verbalizza il superamento del limite massimo consentito di assenze e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.
Una rilevante novità Valutazione complessiva non inferiore a 6/10 per ammissione esame primo cicloriguarda, invece, la disciplina dell'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado, nonché all'esame conclusivo del primo ciclo. Infatti, l'art. 6 dispone che il consiglio di classe delibera l'ammissione sulla base di una "valutazione complessiva" (e dunque, non più relativa a ciascuna disciplina o gruppo di discipline) non inferiore a sei decimi, relativa alla sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento previsti al termine del percorso. Al riguardo, occorrerebbe chiarire se nella valutazione complessiva sia inclusa anche la valutazione del comportamento. In tal caso, occorrerebbe novellare l'art. 2, co. 3, del D.L. 137/2008 che attualmente prevede che tale valutazione determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. L'analisi tecnico-normativa (ATN) evidenzia che si modifica il sistema di valutazione degli studenti del primo ciclo di istruzione attraverso l'introduzione di meccanismi orientati non solo ad attestare i livelli di apprendimento, ma anche a descrivere le competenze raggiunte. Fa presente, altresì, che tale tipo di valutazione è definibile valutazione "per l'apprendimento" e non "dell'apprendimento", in quanto individua le potenzialità e facilita l'autovalutazione da parte dello studente ed è finalizzata anche ad orientare l'azione didattica e la progettazione della scuola.
Si stabilisce, infine, che, nella deliberazione del consiglio di classe, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Si tratta di una previsione finora recata dalla CM 139/2009, che assurge a norma di rango primario. |
LE RILEVAZIONI E LE PROVE NAZIONALI INVALSI SUGLI APPRENDIMENTI
Primo ciclo
Per quanto riguarda la scuola primaria, l'art. 4, confermando a livello normativo Scuola primaria: italiano e matematica nella classe II. Italiano, matematica e inglese nella classe Vprimario che l'INVALSI effettua rilevazioni nazionali nelle classi seconda e quinta sugli apprendimenti degli alunni in italiano e matematica, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, introduce, nella sola classe quinta, anche la rilevazione in inglese. In particolare, stabilisce che, a tal fine, l'INVALSI predispone test di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune europeo di riferimento (QCER). La relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che una prova standardizzata in inglese per la classe V presenta diversi ordini di difficoltà. In particolare, nel medio termine non è possibile pensare ad una prova somministrata tramite computer, a causa della forte eterogeneità delle dotazioni informatiche e delle competenze digitali di base presenti nelle scuole primarie. Si deve, dunque, pensare a una prova cartacea unica. Sottolinea, inoltre, la difficoltà di stabilire il livello al quale attestare la prova, considerato che l'insegnamento dell'inglese nella scuola primaria è fortemente differenziato.
Relativamente alla scuola secondaria di primo grado, l'art. 7 stabilisce, anzitutto, che l'INVALSI Scuola secondaria I grado: italiano, matematica e inglese nella classe IIIeffettua le rilevazioni nazionali nella (sola) classe terza (e non più anche nella classe prima), e specifica che le stesse sono svolte attraverso prove standardizzate, "computer based", volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti, in coerenza con le vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo, oltre che in italiano e matematica – come finora previsto dalle direttive all'INVALSI -, anche in inglese. In particolare, stabilisce che, ai fini della rilevazione in inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in "modalità adattiva" sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune europeo di riferimento (QCER). Al riguardo, la relazione tecnica precisa che la tipologia della prova sarà informatizzata (CBT) semi-adattiva.
Ricordando, infatti, che, in linea generale, una prova si dice adattiva quando le domande proposte sono scelte dal sistema informatico in base alle risposte fornite dallo studente, mano a mano che questi svolge la prova stessa, evidenzia che, nel caso specifico, l'approccio più adeguato è quello di costruire prove semi-adattive, ossia differenziate in base alle risposte fornite via via dal singolo studente, ma che tengano conto di alcuni vincoli predeterminati (equilibrio tra le parti-competenze, tra tipologie di domande, ecc.).
Si valuti, dunque, se, alla luce delle specifiche fornite dalla relazione tecnica, il testo – che, in ogni caso, presenta un'espressione finora non presente nella normativa primaria – non debba essere modificato con riferimento alla "modalità semi-adattiva".
La stessa relazione tecnica evidenzia, inoltre, che, ipotizzando di acquistare le prove da altri paesi che hanno un'esperienza ormai consolidata nel campo, si prevede la prima rilevazione a regime già nel 2018.
La principale novità è però La prova INVALSI è requisito per sostenere l'esame conclusivocostituita dal fatto che le prove si svolgono nel mese di aprile e rappresentano requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (e, dunque, non costituiscono più una delle prove di esame).
Sia l'art. 4 che l'art. 7 ribadiscono, inoltre, che le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le scuole attività ordinarie d'istituto, nonché che le medesime rilevazioni supportano il processo di autovalutazione delle scuole, e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.
Secondo ciclo
Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, l'art. 21 prevede che gli studentiScuola secondaria II grado: italiano, matematica e inglese nella classe V iscritti all'ultimo anno devono svolgere prove scritte a carattere nazionale, "computer based", predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento, oltre che in italiano e matematica – come finora previsto dalle direttive all'INVALSI -, anche in inglese. Anche in tal caso, il superamento di tali prove diventa requisito per l'ammissione all'esame di Stato. Come previsto per le prove nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, con riferimento alla prova di inglese l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento "in modalità adattiva" sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue (QCER). Anche in tal caso, peraltro, la relazione tecnica fa presente che le prove saranno in modalità semi-adattiva.
Si rinvia a quanto ante osservato.
L'esito delle prove sostenute nell'ultimo anno viene riportato in una specifica sezione all'interno del curriculum dello studente (v. infra), distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione. Si tratta di una previsione presente anche nell'art. 23 dello schema.
Si valuti, dunque, l'opportunità di evitare la ripetizione. Prevede, inoltre, che le università possono "tenere a riferimento" i livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove ai fini dell'accesso ai percorsi accademici.
Ribadisce, infine, che resta fermo l'obbligo di effettuare le rilevazioni nella Scuola secondaria II grado: quali materie nella classe II?seconda classe della scuola secondaria di secondo grado - ma non indica le materie di riferimento - e che le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le scuole attività ordinarie di istituto.
A fini di semplificazione normativa, tutta la disciplina relativa alle rilevazioni INVALSI dovrebbe essere riportata nello schema in commento, indicando anche le materie di riferimento per le rilevazioni nella seconda classe della scuola secondaria di secondo grado. A sua volta, l'art. 27, co. 4, dispone che agli oneri derivanti dalle prove nazionali INVALSI nel primo e nel secondo ciclo, pari ad € 2.680.000 per il 2017 e ad € 4.137.000 dal 2018, si provvede mediante riduzione del «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015). |
ESAMI DI IDONEITA' E CANDIDATI PRIVATISTI
L'art. 11 dispone che l'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per le classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che abbiano compiuto o compiano, rispettivamente, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame. In tal modo, dunque, da un lato, si sancisce, a livello legislativo, quanto disposto con Ordinanza ministeriale 90/2001, dall'altro, rispetto alla normativa vigente, si uniformano i requisiti di età richiesti per accedere all'esame di idoneità posticipando (dal 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento) al 31 dicembre dello stesso anno in cui si sostiene l'esame il termine vigente per l'accesso alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado.
L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità, ovvero di non idoneità.
Il medesimo articolo, inoltre, conferma che, nel caso di istruzione parentale – che, in base alla Istruzione parentalenormativa vigente, riguarda tutto il periodo di obbligo scolastico –, i genitori dell'alunno (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Conferma, altresì, che gli alunni che si avvalgono di tale tipo di istruzione devono sostenere annualmente l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria.
Estende, inoltre, l'obbligo di presentare annualmente una comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di Frequenza scuola primo ciclo non statale non paritariaresidenza anche al caso di alunni frequentanti una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta all'albo regionale.
Attualmente, invece, si prevede, in tali circostanze, una dichiarazione successiva. In particolare, in base alla C.M. 35 del 26 marzo 2010, nel caso di alunni frequentanti scuole non statali e non paritarie, al fine di consentire alla competente autorità di verificare l'assolvimento del diritto-dovere, i genitori (o chi ne fa le veci) devono produrre al termine di ciascun anno scolastico (ad eccezione dell'anno terminale della scuola primaria), ad una delle scuola statali del territorio di residenza, una dichiarazione sostitutiva di avvenuta, regolare frequenza della scuola non statale e non paritaria (indicando scuola e classe).
Poiché l'esame di idoneità annuale previsto in caso di istruzione parentale è finalizzato a garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, che si estende fino alla frequenza dei primi due anni del secondo ciclo, le relative disposizioni dovrebbero trovare una collocazione a sé stante rispetto all'art. 11, che è incluso nel Capo I, riferito esclusivamente al primo ciclo. Una riflessione analoga dovrebbe essere fatta anche per le disposizioni relative alla dichiarazione preventiva in caso di frequenza di una scuola non statale non paritaria.
Conferma, infine, che gli alunni frequentanti una scuola del primo ciclo non statale non paritaria devono sostenere l'esame di idoneità (solo) al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione (atteso che, ex art. 8 dello schema, che riprende l'art. 11, co. 6, del d.lgs. 59/2004, per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado), come candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono, inoltre, l'esame di idoneità nel caso in cui richiedono l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.
Con Esame I ciclo per i candidati privatistiriferimento all'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti, l'art. 8 fa riferimento al compimento del tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'a.s. di riferimento – dunque, in anticipo rispetto al vigente termine del 30 aprile dell'a.s. di riferimento –, fermo rimanendo il possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono altresì ammessi, come a legislazione vigente, coloro che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio, mentre non si prevede più la possibilità di ammissione per coloro che compiano nell'anno in corso ventitré anni. Per l'ammissione, anche i candidati privatisti devono ora partecipare alle prove INVALSI (di cui l'art. 7 prevede lo svolgimento nell'aprile del terzo anno) presso una istituzione scolastica statale o paritaria.
Occorrerebbe riportare nell'art. 11 dello schema anche la disciplina relativa all'ammissione dei candidati privatisti all'esame conclusivo del primo ciclo, recata attualmente dall'art. 8. L'art. 11 conferma, infine, che, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, gli alunni, qualora intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, devono sostenere l'esame di idoneità, fatte salve norme di maggior favore previste da accordi ed intese bilaterali. Anche in questo caso, dunque, si sancisce a livello legislativo quanto finora disposto con atti amministrativi. In materia, si ricorda che la CM 31 dicembre 1991, n. 400 ha disposto che i cittadini italiani in possesso di titoli di studio conseguiti in scuole straniere funzionanti in Italia possono chiedere l'iscrizione a classi di scuole italiane purché in possesso anche di un titolo di studio italiano delle (allora) licenza elementare o licenza media per l'iscrizione alle classi iniziali o purché abbiano superato l'esame di idoneità alla iscrizione alle classi intermedie.
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ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Nella disciplina sull'esame di Stato conclusivo del primo ciclo recata dall'art. 9, le principali novità riguardano la Presidenza delle Commissioni e l'eliminazione della prova scritta nazionale che, come si è visto ante, diventa requisito per l'ammissione all'esame stesso. Con riferimento alla Commissione, si conferma che essa è composta dai docenti delle classi terze di ogni istituzione scolastica, ma non si specifica più l'inclusione dei docenti di sostegno. Inoltre, si prevede a livello normativo primario che la stessa Commissione è articolata in sottocommissioni (senza specificare se si tratta di una sottocommissione per ciascuna classe terza). Quanto al Presidente – che oggi, come si è visto, deve provenire da scuola diversa -, si prevede, invece, che le Il Presidente della Commissionerelative funzioni sono svolte dal dirigente scolastico (della stessa istituzione scolastica) o, in caso di assenza, impedimento, o reggenza di un'altra istituzione scolastica, da un docente collaboratore dello stesso dirigente. Al riguardo, si richiama l'art. 25, co. 5, del d.lgs. 165/2001, in base al quale – per quanto qui interessa - il dirigente, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti. Si ricorda, peraltro, che lo stesso concetto è presente nell'art. 1, co. 83, della L. 107/2015. Nelle scuole paritarie, invece, si prevede che le funzioni di Presidente sono svolte dal coordinatore delle attività educative e didattiche, ossia un soggetto in possesso di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente. Si tratta di una differenza rispetto alla Presidenza delle Commissioni nelle scuole statali introdotta con il testo in commento. L'art. 1, co. 6, del Regolamento adottato con DM 267/2007, recante la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, dispone, alla lett. h), che, con l'istanza di riconoscimento, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare, fra l'altro, l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente.
Sotto il secondo profilo, si prevede che l'esame di Stato – che è volto a verificare le conoscenze, le abilità e le Le prove di esamecompetenze, anche in funzione orientativa - è costituito da 3 prove scritte, di cui una articolata in due sezioni, e un colloquio. In particolare, le prove scritte – finalizzate a rilevare le competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo al termine del primo ciclo di istruzione – sono le seguenti:
Con riferimento al colloquio, si conferma che esso è finalizzato a valutare le conoscenze previste dalle sopra citate Indicazioni nazionali (che includono anche le lingue straniere, nel testo indicate separatamente) e il livello di padronanza delle competenze trasversali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo. Per le sezioni ad indirizzo musicale, si conferma anche la prova pratica di strumento. La deliberazione dell'esito finale dell'esame di Stato è affidata alla Commissione, a maggioranza, su proposta della sottocommissione, tenuto conto dell'esito delle prove di L'esito dell'esame in decimiesame e del percorso scolastico e sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla stessa Commissione. Occorre, pertanto, abrogare l'art. 11, terzo comma, del DPR 362/1966, che affida la delibera alla sottocommissione, prevedendo che la Commissione ratifica la stessa. Inoltre, anche il contenuto del quarto comma dello stesso art. 11 è in parte ripreso nel testo in commento. Al riguardo, si ricorda che già la citata CM 48/2012 aveva richiamato l'attenzione delle commissioni e delle sottocommissioni nel far sì che il voto conclusivo fosse il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico, evitando possibili appiattimenti ed evidenziando i punti di forza, anche in funzione orientativa rispetto alla prosecuzione degli studi.
Ulteriori previsioni confermano, sostanzialmente, quanto previsto a legislazione vigente. In particolare:
Si conferma, altresì, la previsione di una sessione suppletiva di esame per gli alunni assenti ad una o più prove, per cause specificamente individuate (e non "per gravi e comprovati motivi", come disposto dalla CM 48/2012), e si prevedono, in casi eccezionali, anche particolari modalità di svolgimento delle prove. |
ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Finalità dell'esame di Stato
L'art. 14 individua la finalità dell'esame di Stato, sostanzialmente riprendendo ed aggiornando le disposizioni, di analogo oggetto, contenute nell'art. 1, co. 1, e nell'art. 3, co. 1, della L. 425/1997, nonché nell'art. 1 del DPR 323/1998. In particolare, l'esame finale serve a verificare i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi o per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Tra le principali novità vi è la previsione – a livello normativo primario - che l'esame di Stato tiene conto anche della La partecipazione all'alternanza scuola-lavoro rileva nell'esame di Statopartecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro (per le quali l'art. 19, co. 9, prevede un'esposizione durante il colloquio, in analogia a quanto già previsto, da ultimo, dall'art. 21, co. 5, dell'OM 252/2016, relativa all'organizzazione degli esami di Stato per l'a.s. 2015/2016). Si dispone, inoltre, che l'esame di Stato tiene conto dello sviluppo delle competenze digitali, nonché del "curriculum individuale". Con riferimento ai tre oggetti, si richiama l'art. 1, co. 7, della L. 107/2015, che inserisce tra gli obiettivi dell'espansione dell'offerta formativa lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione. Il secondo obiettivo, peraltro, trova una più compiuta disciplina nei co. 33-35 dello stesso art. 1, in base ai quali, in particolare, è stata introdotta l'obbligatorietà, nell'ultimo triennio, di almeno 400 ore di alternanza scuola-lavoro negli istituti tecnici e professionali, e di almeno 200 ore nei licei, prevedendo anche che l'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, o con la modalità dell'impresa formativa simulata, e si può realizzare anche all'estero.
Inoltre, conferma in capo al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di stabilire con ordinanza annuale le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari. Si tratta di quanto già previsto dall'art. 205, co. 1, secondo periodo, del d.lgs. 297/1994 , del quale, dunque, occorrerebbe disporre l'abrogazione. Conferma, altresì, la previsione di verifiche e monitoraggi sul Verifiche e monitoraggiregolare funzionamento di istituti statali e paritari, riguardanti, in particolare, l'andamento degli esami di Stato, di idoneità e integrativi, e le iniziative organizzativo-didattiche organizzate per il recupero delle carenze formative, senza, però, disporre – come nell'art. 4, co. 12, della L. 425/1997 – che le verifiche siano sistematiche e costanti. Ai sensi dell'art. 27, co. 3, le verifiche e i monitoraggi sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Requisiti per l'ammissione all'esame di Stato
L'art. 15 disciplina i requisiti necessari per essere ammessi all'esame in qualità di candidati interni.
Rispetto alla disciplina vigente, resta fermo I candidati interniche:
Ulteriori requisiti rappresentano significative innovazioni. Infatti, per essere ammessi all'esame di Stato, sono richiesti:
E' necessario, dunque, novellare l'art. 2, co. 3, del D.L. 137/2008 che prevede che la valutazione del comportamento determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo;
Nessuna novità sostanziale si registra per quanto riguarda l'equiparazione ai candidati interni degli studenti in possesso del diploma (quadriennale) di "Tecnico" conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'art. 15, co. 6, del d.lgs. 226/2005. Resta altresì confermata la disciplina relativa ai c.d. "ottisti" (v. ante).
Sembrerebbe opportuno riportare nell'art. 15 del testo in commento tutta la disciplina relativa all'ammissione dei candidati interni, ovvero, almeno, disporre l'abrogazione dell'art. 2, co. 1, della L. 425/1997.
Per quanto concerne i candidati esterni, i requisiti di ammissione sono stabiliti dall'art. 16, che sostanzialmenteI candidati esterni riprende – con alcune variazioni - quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del DPR 323/1998, intersecandolo con quanto previsto dall'art. 2, co. 3, della L. 425/1997. In particolare, conferma che sono ammessi come esterni i candidati che: a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrano di aver adempiuto all'obbligo scolastico; b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o di un diploma professionale (sempre quadriennale) di tecnico conseguito nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale; d) hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. Rispetto al DPR 323/1998, non si prevede più il requisito relativo all'avere compiuto il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame. Per i candidati esterni, resta confermata la necessità di superamento di un esame preliminare secondo i criteri stabiliti dall'art. 2, co. 3, L. 425/1997. Inoltre, si prevede una seconda condizione, rappresentata dalla partecipazione alla prova scritta INVALSI di cui all'art. 21, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove il candidato sosterrà l'esame di Stato.
Sembrerebbe opportuno riportare nell'art. 16 del testo in commento tutta la disciplina relativa all'ammissione dei candidati esterni, conseguentemente abrogando l'art. 2, co. 3 e 4, della L. 425/1997.
Attribuzione del credito scolastico
L'art. 17 innova in materia di attribuzione del credito scolastico da parte del consiglio di classe in Più peso al credito scolasticosede di scrutinio finale, definendo in 40 punti l'ammontare dello stesso, - con un incremento, rispetto al quadro attuale, di 15 punti – e disponendo che esso è così ripartito: 12 punti per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto. Resta confermata (art. 6, co. 3, DPR 122/2009) la partecipazione al consiglio di classe di tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, compresi gli insegnanti di religione cattolica e quelli per le attività alternative, limitatamente agli alunni che si avvalgono di questo insegnamento.
La tabella allegata al decreto – di cui costituisce parte integrante - stabilisce la corrispondenza fra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ogni anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Essa sostituisce, dunque, le tabelle di cui, da ultimo, al DM 99/1999, recando anche una tabella di conversione per la gestione della fase transitoria, finalizzata a consentire l'avvio della novità a partire dall'a.s. 2017/2018.
Non sono stabiliti criteri nuovi per l'attribuzione del credito scolastico ai candidati esterni, per i quali continuano, dunque, ad applicarsi le previsioni di cui al co. 5 dell'art. 2 della L. 425/1997. Anche in tal caso sembrerebbe opportuno riportare nell'art. 17 del testo in commento tutta la disciplina relativa all'attribuzione dei crediti scolastici, conseguentemente abrogando l'art. 2, co. 5, della L. 425/1997.
Commissione e sede di esame
Per quanto riguarda la commissione e la sede di esame, l'art. 18 conferma, anzitutto, che per i candidati interni le sedi degli esami sono le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari dagli stessi frequentati, mentre per quelli esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, secondo le modalità previste nell'ordinanza ministeriale annuale sullo svolgimento degli esami. Inoltre, vieta ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie, o in corsi di preparazione, comunque denominati, di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi. Si tratta di una previsione generalmente contenuta nelle ordinanze ministeriali annuali (a titolo di esempio, si veda l'art. 4, co. 4, dell'OM 252/2016), che ora assurge a norma di rango primaria.
Resta confermato che ogni due classi è costituita un'unica commissione, presieduta da unPresidente, 3 membri interni, 3 membri esterni presidente, esterno all'istituto, e composta da tre membri esterni e, per ciascuna classe, da tre membri interni. Il numero dei commissari è così determinato in maniera fissa, mentre la normativa vigente indica il medesimo numero come limite massimo. Per quanto concerne le nomine, resta confermato che le stesse sono effettuate dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri e requisiti predeterminati dal MIUR, mentre una novità è rappresentata dalla previsione di istituire presso ciascun USR l'elenco dei presidenti di commissione, cui possono accedere (solo) i dirigenti scolastici e i docenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti previsti. Non è dunque più prevista la possibilità di affidare la presidenza delle commissioni, fra gli altri, a professori universitari e a direttori e docenti di ruolo delle Istituzioni AFAM. Per i presidenti di commissione, inoltre, è prevista una specifica formazione.
Occorrerebbe precisare se i criteri per la nomina dei presidenti e dei commissari sono adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Come previsto attualmente, le commissioni possono provvedere alla correzione delle prove scritte per aree disciplinari e assumono le decisioni finali collegialmente, a maggioranza assoluta. Prove e risultati dell'esame di Stato
L'art. 19 disciplina le prove dell'esame di Stato, innovando in più aspetti la Le prove di esamedisciplina vigente. In primo luogo, l'esame di Stato comprende, di norma, due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio. Solo per specifici indirizzi di studio può essere prevista una terza prova scritta. In generale, rispetto alla normativa vigente, vi è la eliminazione della terza, attuale, prova scritta, che – come si è visto - ha carattere multidisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso ed è espressione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Come previsto attualmente, la prima prova è svolta in forma scritta ed è volta ad accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre "nelle scuole speciali di minoranza linguistica", nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Si precisa, ora, che essa consiste nella redazione di un testo di tipo argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico e si introduce la possibilità di strutturarla in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse. L'espressione "scuole speciali di minoranza linguistica" non è presente nella normativa. Si valuti l'opportunità, ad esempio, di utilizzare l'espressione "o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento" (già utilizzata nell'art. 3 della L. 425/1997 ed utilizzata anche, per l'esame conclusivo del primo ciclo, nell'art. 9 dello schema).
Per quanto concerne la seconda prova, che continua ad avere per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio, si aggiunge la possibilità di svolgerla, oltre che in forma scritta, grafica o scritto-grafica, anche in forma compositivo/esecutiva musicale e coreutica e si precisa che essa è tesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze riguardanti lo specifico indirizzo. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Attualmente, l'art. 3, co. 2, della L. 425/1997 prevede che negli istituti tecnici e professionali e nei licei artistici le modalità di svolgimento della seconda prova tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.
Infine, il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Rispetto alla disciplina vigente – che, come si è visto, concentra la prova orale su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi dell'ultimo anno di corso - tale prova viene, dunque, ora, qualificata in senso più ampio. Nel nuovo colloquio, il candidato deve analizzare testi, documenti, progetti, problemi, proposti dalla Commissione per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ogni disciplina e la capacità di collegarli in maniera critica, anche utilizzando la lingua straniera. Si prevede, inoltre, una breve relazione e/o un elaborato multimediale per esporre l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta. Per i candidati esterni, la relazione e/o l'elaborato multimediale riguardano l'esperienza di lavoro eventualmente maturata. La procedura per la determinazione e la scelta delle prove è parzialmente La scelta delle provemodificata:
In tale cornice, i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio sono scelti dal Ministro, come attualmente previsto dalla L. 425/1997: lo schema introduce sul punto una novità, stabilendo che la scelta avvenga nell'ambito delle proposte elaborate da una Commissione di esperti. Sembrerebbe opportuno indicare la composizione della Commissione di esperti e le modalità per la sua costituzione.
Solo per i percorsi dell'istruzione professionale, una parte della seconda prova è predisposta dalla commissione d'esame "in coerenza con le specificità del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica". Sembrerebbe opportuno esplicitare meglio come si raccordi tale disposizione con la previsione che il testo della seconda prova è scelto, a livello nazionale, dal Ministro.
Per gli alunni risultati assenti per cause specificamente individuate, continuano ad essere previsti - ora, anche nel caso di assenza ad una prova - una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento delle prove.
L'art. 20 disciplina l'attribuzione del punteggio finale, che continua ad essere espresso in centesimi ed è il risultato L'esito dell'esame in centesimidella somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un totale complessivo di 100 punti. Cambiano, invece, i criteri per l'attribuzione dei punteggi parziali. Si è già visto che il credito scolastico peserà maggiormente, fino ad un massimo di 40 punti. Qui si prevede, conseguentemente, una diminuzione del punteggio di cui può disporre la commissione per la valutazione delle due prove nazionali e del colloquio: in particolare, si dispone che, per la valutazione di ciascuna delle due prove nazionali, la Commissione dispone di massimo 20 punti, cui si aggiungono 20 punti al massimo per il colloquio (a fronte, come visto ante, di complessivi 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 punti per la valutazione del colloquio, previsti attualmente). Si rinvia al decreto ministeriale di cui all'art. 19 la definizione dei criteri di ripartizione del punteggio per i casi in cui siano previste tre prove scritte, nonché, per la stessa ripartizione, a singoli decreti ministeriali per quei percorsi di studio, attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame. Si tratta, ad esempio, del progetto ESABAC, adottato in attuazione dell'Accordo Italo-Francese sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009, che prevede il rilascio del diploma italiano conseguito a seguito di esame di Stato e del Baccalauréat francese.
Resta confermato che il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100 e che l'esito delle prove nazionali è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame, ma anticipatamente di due giorni (anziché uno) rispetto al colloquio. La Commissione d'esame può, come previsto dalla vigente normativa, integrare motivatamente il punteggio fino a un massimo di 5 punti, ma ne sono rimodulati i presupposti. Infatti, il candidato deve aver ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti (anziché 15) e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti (anziché 70).
I criteri per l'attribuzione della lode cambiano in parte rispetto al La lodequadro normativo vigente. Infatti, resta confermato che la lode può essere attribuita solo a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione, nonché il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame con voto unanime della Commissione d'esame. Non è, invece richiesto il conseguimento negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima, di voti uguali o superiori a otto decimi, compresa la valutazione del comportamento, previsto attualmente dal DM 99/2009. La pubblicazione, all'albo dell'istituto sede della Commissione, dell'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, avviene contemporaneamente per tutti i candidati della classe, con la sola indicazione "non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. Attualmente, invece, nel caso di mancato superamento dell'esame, appare l'indicazione "esito negativo".
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L'ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO. IL DIPLOMA FINALE E IL CURRICULUM DELLO STUDENTE NEL SECONDO CICLO
Primo ciclo
L'art. 10 disciplina l'attestazione delle competenze nel primo ciclo. La relazione illustrativa fa presente che il termine "attestazione" viene preferito a "certificazione" – ancorché utilizzato dalla L. 107/2015 – in considerazione del fatto che "una vera e propria certificazione delle competenze acquisite presuppone il rilascio esclusivamente da parte di ente esterno certificatore". Al riguardo, si evidenzia che, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 13/2013 circa la funzione di certificazione affidata alle istituzioni scolastiche, sembrerebbe possibile continuare ad utilizzare il termine "certificazione". Ove, invece, si preferisca utilizzare il termine "attestazione", occorre conseguentemente modificare il titolo dello schema, quello del Capo I e quello dell'art. 1, nonché apportare le necessarie modifiche al d.lgs. 13/2013 (con il quale, in base alla legge delega, vi deve essere raccordo).
La principale novità Attestazione delle competenze al termine della classe V primaria e della classe III secondaria di I gradoconsiste nell'includere nell'attestazione rilasciata al termine del primo ciclo l'indicazione dell'esito delle prove INVALSI svolte nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione. Si segnala che il concetto appena esposto è presente sia nel co. 2 che nel co. 3, ultimo capoverso. Inoltre, si sancisce a livello normativo primario che l'attestazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli di competenze trasversali e delle competenze chiave progressivamente acquisite, anche a fini di orientamento degli studenti verso il secondo ciclo. Si conferma che l'attestazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione e che i modelli per l'attestazione delle competenze sono adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei seguenti principi (sostanzialmente corrispondenti a quanto previsto dalla CM 3/2015):
Secondo ciclo
Per ciò che concerne il secondo ciclo, la prima novità rispetto alla Non c'è più la certificazione delle competenze al termine dell'obbligo scolasticonormativa vigente – desumibile anche dalle abrogazioni disposte dall'art. 26 dello schema - è costituita dal fatto che non si prevede più la certificazione delle competenze al termine della classe II della scuola secondaria di secondo grado.
Con riguardo alla classe V del secondo ciclo, l'art. 23 dispone che il diploma finale, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto. Prevede, inoltre, che al diploma è allegato il curriculum dello studente, i cui contenuti ricalcano parte di quanto previsto dalla normativa vigente con riferimento alla certificazione delle competenze. In particolare, si conferma l'indicazione delle discipline ricomprese nel piano degli studi, con il monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse, nonché delle competenze, delle conoscenze e abilità anche professionali acquisite, delle attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico, e delle attività di alternanza scuola-lavoro, e si aggiunge l'indicazione:
Il curriculum dello studente è stato previsto dall'art. 1, co. 28, della L. 107/2015 che, in particolare, ha disposto che esso individua il profilo dello studente associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Gli aspetti applicativi, inclusi i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze, devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che sarebbe dovuto essere adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
A sua volta, il co. 30 ha previsto che, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.
Sembrerebbe opportuno riportare in un unico testo la disciplina relativa al curriculum dello studente.
Conferma, inoltre, che i modelli di diploma e di curriculum dello studente devono essere adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Peraltro, per quanto riguarda il modello di curriculum, potrebbe trattarsi dello stesso decreto già previsto dall'art. 1, co. 28, della L. 107/2015. Per completezza, si ricorda che l'art. 27 della più volte richiamata OM 252/2016 ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2015-2016, gli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore rilasciano, per tutti i percorsi, insieme al diploma e alla certificazione, il "Supplemento Europass al Certificato" (che poteva essere richiesto anche dagli studenti diplomatisi nell'a.s. 2014/15).
Il "Supplemento Europass al Certificato" è un documento standard, diffuso e riconosciuto nell'Unione Europea, riferito a ciascun indirizzo di studio, che contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma, il corrispondente livello EQF, le competenze generali e d'indirizzo e le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità transnazionale.
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LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' E CON DSA
Valutazione ed esame conclusivo nel primo ciclo
L'art. 12 conferma che la valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo Studenti con disabilitàciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato (PEI). In particolare, ferma restando l'applicazione delle disposizioni generali previste dallo schema, precisa che l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo avviene tenendo a riferimento il PEI. Stabilisce, inoltre che gli alunni con disabilità partecipano alle La partecipazione alle prove INVALSIrilevazioni nazionali e alle prove nazionali INVALSI, ma che il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per il loro svolgimento, e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova. Al riguardo, si ricorda che la nota congiunta MIUR-INVALSI del 18 febbraio 2014, riferibile alle prove INVALSI 2014 per le classi II e V della scuola primaria e II della scuola secondaria di II grado, ha dettato istruzioni specifiche per lo svolgimento delle suddette prove da parte di alunni con bisogni educativi speciali, tra cui alunni con disabilità certificata e con DSA. In particolare, per ciascuna tipologia di bisogno educativo speciale è indicato lo svolgimento o meno delle prove da parte degli alunni, l'inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola (e a quali condizioni), gli strumenti compensativi o altre misure, nonché il documento di riferimento (Piano educativo individualizzato o Piano didattico personalizzato). Nello specifico, in molti casi, la decisione sullo svolgimento delle prove e sugli strumenti compensativi o altre misure da adottare è rimessa alla scuola (senza specificare il soggetto o l'organo incaricato).
Tali indicazioni sono state, da ultimo, confermate per l'a.s. 2015/2016 dalla nota INVALSI del 15 aprile 2016.
Con riguardo all'esame conclusivo del primo ciclo, conferma che gli alunni con L'esame conclusivodisabilità sostengono le prove con l'uso di attrezzature, sussidi didattici, o ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI, e che la sottocommissione, se necessario (sulla base del PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione), predispone prove differenziate, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Rispetto alla normativa vigente, specifica che le prove differenziate hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale solo se equipollenti a quelle ordinarie. In tal caso, si conferma che l'esito dell'esame viene riportato sul diploma senza menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Nel caso di prove non equipollenti a quelle ordinarie, agli alunni è rilasciato un attestato di credito formativo, che – come previsto a legislazione vigente per l'attestato rilasciato agli alunni che non conseguono la licenza – costituisce comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi anche nell'ambito dei percorsi integrati di istruzione e formazione. L'attestato di credito formativo reca notizia dello svolgimento di prove non equipollenti. La stessa informazione non è invece riportata nelle tabelle affisse all'albo di istituto. Rispetto al quadro normativo vigente, inoltre, non è più previsto il rilascio dell'attestato di credito formativo per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza.
Le disposizioni Studenti con DSArelative agli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati derivano, in parte e con qualche modifica, da quanto attualmente previsto dall'art. 6 del citato DM 5669/2011. In particolare, si specifica che la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo, devono essere coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP). Inoltre, – rispetto a quanto previsto dall'art. 5 dello stesso DM 5669/2011 – si specifica che il PDP deve essere predisposto, nella scuola primaria, dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe. Si dispone, altresì, che, per la valutazione, le scuole adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel PDP. Si conferma, inoltre, che gli alunni conLa partecipazione alle prove INVALSI DSA partecipano alle rilevazioni e alle prove nazionali INVALSI, per lo svolgimento delle quali il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. Previsioni specifiche riguardano, però le prove di inglese (v. infra). Relativamente agli esami conclusivi del primo ciclo, si L'esame conclusivospecifica che le commissioni possono riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari e possono consentire l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nei casi in cui gli stessi siano stati già impiegati per le verifiche in corso d'anno, o qualora siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Inoltre, gli alunni la cui certificazione di DSA prevede la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera svolgono una prova orale sostitutiva, con modalità e contenuti stabiliti dalla sottocommissione.
Nel diploma finale non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Ulteriori, specifiche, disposizioni riguardano le lingue straniere. Anzitutto, si prevede che gli alunni la cui certificazione di DSA prevede la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non devono sostenere la prova INVALSI di lingua inglese. Non devono sostenere la prova INVALSI di lingua inglese neanche gli alunni che, in virtù della particolare gravità del disturbo, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, sono esonerati (totalmente) dall'insegnamento delle lingue straniere e, pertanto, seguono un percorso didattico differenziato. L'esonero è concesso su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe. In sede di esame conclusivo del primo ciclo, gli alunni esonerati da tale insegnamento sostengono prove differenziate non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Anche in questo caso l'attestato reca notizia dello svolgimento di prove non equipollenti, mentre la stessa informazione non è riportata nelle tabelle affisse all'albo di istituto. Esami di Stato a conclusione del secondo ciclo
Per quanto concerne l'ammissione all'esame di Stato a conclusione del secondo ciclo degli Studenti con disabilitàstudenti con disabilità, l'art. 22 fa rinvio ai criteri previsti in generale dall'art. 15, tenendo a riferimento il PEI, e specifica che i docenti preposti al sostegno didattico degli studenti con disabilità partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni connesse all'esame. Inoltre, riproducendo sostanzialmente disposizioni contenute nell'art. 6 del DPR 323/1998 e nell'art. 9 del DPR 122/2009, prevede che la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove differenziate, che hanno (di norma, si desume da quanto infra previsto) valore equipollente ai fini del rilascio del titolo di studio conclusivo. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. Conferma, inoltre, la possibilità di avvalersi di personale esperto per la predisposizione delle prove di esame e, durante il loro svolgimento, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico, nonché che può essere assegnato un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove. Gli studenti con disabilità che sostengono prove con valore non equipollente a quelle ordinarie o che non hanno sostenuto prove, non conseguono il titolo di studio, ma uno specifico attestato di credito formativo. Con riferimento a quest'ultimo, in particolare, si conferma che deve contenere gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, nonché alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva dedicata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. Si prevede, inoltre, che in tale attestato deve essere indicato che sono state effettuate prove differenziate. Anche gli studenti con disabilità che hanno sostenuto l'esame ricevono, oltre al diploma, il curriculum dello studente, di cui all'art. 23, nel quale, come si è visto, sono indicate anche le competenze, conoscenze e abilità (che, a legislazione vigente, sono indicate nell'attestato di credito formativo). Come per il primo ciclo, anche per il secondo ciclo si conferma che gli studenti disabili partecipano alle prove INVALSI, sia pur con la possibilità di disporre di misure compensative o dispensative e, nel caso di insufficienza delle stesse, di specifici adattamenti della prova.
Anche per l'Studenti con DSAammissione all'esame di Stato degli studenti con DSA si fa rinvio ai criteri in generale previsti dall'art. 15, tenendo a riferimento il PDP. A sua volta, la Commissione d'esame dovrà tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate. In particolare, nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato. Nel caso in cui i candidati abbiano seguito un percorso didattico con dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la Commissione sottopone i candidati stessi a prova orale sostitutiva solo nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta. In ogni caso, nel diploma finale non può essere fatta menzione né dell'impiego degli strumenti compensativi, né della dispensa dalla prova scritta di lingua. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, lo studente, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di esame dì Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. |
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE O IN ISTRUZIONE DOMICILIARE, CON RIGUARDO AL PRIMO CICLO
L'art. 13 – riferibile, in base alla sua collocazione nel Capo I, solo al primo ciclo di istruzione – disciplina la valutazione degli alunni ricoverati in ospedali o in luoghi di cura, ovvero in istruzione domiciliare, sostanzialmente confermando il quadro normativo previsto dall'art. 11 del DPR 122/2009 (che, in base all'art. 26, co. 4, dello schema, continuerà ad applicarsi agli alunni del secondo ciclo). A fini di semplificazione normativa, l'art. 13 dovrebbe essere collocato nel Capo III dello schema, al contempo abrogando l'art. 11 del DPR 122/2009.
In particolare, rispetto all'art. 11 del DPR 122/2009, l'art. 13 dello schema richiama la frequenza dei corsi di istruzione ai sensi dell'art. 12, co. 9, della L. 104/1992.
Occorre valutare l'opportunità di tale richiamo, in considerazione del fatto che l'art. 12, co. 9, della L. 104/1992 fa riferimento, come si è visto, solo a periodi di ricovero non inferiori a 30 giorni, elemento già superato con la CM 353/1998.
Una precisazione rispetto all'art. 11 del DPR 122/2009 è costituita dalla previsione esplicita che le stesse modalità di valutazione si applicano anche nei casi di istruzione domiciliare.
Risorse per garantire il servizio di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare sono previste dall'art. 8 dello schema di d.lgs. AG 378, in corso di esame. |
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTEROL'art. 25 prevede che le disposizioni del decreto si applicano agli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero (del primo e del secondo ciclo), ad eccezione di quelle degli artt. 4, 7 e "22" (rectius: 21), relative alle prove INVALSI. La relazione illustrativa sottolinea che le prove standardizzate non possono essere espletate per ragioni logistiche, legate al fuso orario e alla simultaneità.
Pertanto, l'espletamento di tali prove non rappresenta un requisito per l'ammissione agli esami che si svolgono nei predetti istituti. Al riguardo, si ricorda che l'art. 629 del d.lgs. 297/1994 dispone, in particolare, che le scuole italiane statali all'estero sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale.
L'art. 13 del DPR 122/2009 prevede che, a decorrere dall'a.s. 2009/2010, agli alunni delle scuole italiane all'estero si applicano le previsioni del regolamento, comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo. |
COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANOL'art. 24 contiene una clausola di salvaguardia delle competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, negli stessi termini previsti dall'art. 1, co. 211, della L. 107/2015 per tutte le sue disposizioni. Al riguardo si ricorda, peraltro, che l'art. 1, co.188, della L. 107/2015 ha disposto che la provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, sentito il MIUR, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realtà locale. Ha, altresì, disposto che essa nomina i presidenti e i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado.
Un'ultima previsione attiene alla terza prova dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado, per la quale si dispone la determinazione in aderenza alle linee guida definite dalla provincia autonoma, sentito il MIUR.
Alla luce della nuova disciplina dell'esame di Stato, che non prevede, di norma, una terza prova scritta, occorre valutare l'opportunità di sopprimere il terzo periodo del co. 188 dell'art. 1 della L. 107/2015. |
ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI E ABROGAZIONIL'art. 26 prevede, anzitutto, che le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore, ossia dall'a.s. 2017-2018.
Inoltre, reca:
- art. 146, co. 2, art. 179, co. 2, art. 185, co. 3 e 4, del d.lgs. 297/1994; - art. 1, art. 2, co. 2, art. 3, art. 4, co. 1-9 e 11-12, art. 5 e art. 6 della L. 425/1997; - art. 3, co. 1, lett. c), della L. 53/2003; - art. 8, co. 1, 2 e 4, e art. 11, co. 1-6, del d.lgs. 59/2004; - art. 3, co. 1-3-bis, del D.L. 137/2008 (L. 169/2008); - art. 1, co. 4-4-ter, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007);
- DPR 323/1998, salvo l'art. 9, co. 8; - art. 1, art. 2, art. 3, art. 6, art. 8, art. 9, co. 2-6, art. 10, co. 2, art. 14, co. 1-3, del DPR 122/2009;
- art. 6, co. 3, ultimo periodo, del DPR 80/2013;
Al riguardo, oltre a quanto già esposto ante circa l'opportunità di riportare nel medesimo decreto l'intera disciplina di alcuni istituti, si evidenzia, in particolare, che:
Al contempo, come ante evidenziato, l'art. 27, co. 4, reca un'autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2018 (che, dunque, sembrerebbe aggiuntiva rispetto alle risorse del FOE), per lo svolgimento delle stesse rilevazioni. Occorre, dunque, procedere ad un coordinamento. Inoltre, con riferimento alla modifica già prevista dallo schema, si evidenzia che è necessario modificare negli stessi termini anche l'art. 1, co. 5, secondo periodo, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007);
Al riguardo, si ricorda che l'esame di Stato a conclusione del II ciclo per gli studenti con DSA è interamente ridisciplinato dall'art. 22, co. 10 e ss., dello schema. Sarebbe quantomeno necessario, dunque, novellare l'art. 10, co. 1, del DPR 122/2009, al fine di specificare che la disciplina applicabile alla scuola secondaria di secondo grado è (solo) quella relativa alla valutazione degli alunni con DSA;
Al riguardo, si segnala che, mentre l'art. 1 del DPR 122/2009 indica le finalità e i caratteri della valutazione con riferimento sia al primo che al secondo ciclo, l'art. 1 dello schema, recante lo stesso oggetto, è inserito nel Capo I dello schema, riferito (solo) al primo ciclo. D'altro canto, talune disposizioni – ad esempio, quelle relative ai minori con cittadinanza italiana – dovrebbero essere necessariamente riferite anche alla scuola secondaria di secondo grado. Ove, peraltro, si intenda riferire le disposizioni contenute nell'art. 1 anche al secondo ciclo, occorre richiamare anche la coerenza della valutazione con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali e collocare l'art. 1 in un Capo a sé stante.
Si segnala, inoltre, che:
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Relazioni e pareri allegatiLo schema di decreto è corredato di relazione illustrativa e relazione tecnica, nonché di analisi tecnico normativa (pervenuta il 25 gennaio 2017) e di analisi di impatto della regolamentazione (sempre pervenuta il 25 gennaio 2017). Non è, invece, presente, il parere della Conferenza unificata. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n); alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale (art. 117, terzo comma).
La Corte Costituzionale, nella sentenza 279/2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del d.lgs. 59/2004, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione. In particolare, la Corte ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai "principi fondamentali", i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose».
La Corte è tornata sull'argomento con la sentenza 200/2009, concernente l'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), nella quale ha individuato nei contenuti degli art. 33 e 34 Cost. la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di "norme generali sull'istruzione". Sul piano della legislazione ordinaria, la Corte ha fatto riferimento agli ambiti individuati dalla L. 53/2003, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle "norme generali sull'istruzione" evidenziando, quindi, che ai sensi della stessa, "rientrano nelle norme generali sull'istruzione: la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la regolamentazione dell'accesso al sistema ed i termini del diritto-dovere alla sua fruizione; la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la "quota nazionale"; la previsione e la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; la definizione generale dei "percorsi" tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e la possibilità di passare da un percorso all'altro; la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e formazione, attribuito agli insegnanti della stessa istituzione scolastica; i princípi della valutazione complessiva del sistema; il modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; i princípi di formazione degli insegnanti".
Inoltre, la Corte ha rilevato che in via interpretativa sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione, fra le altre, quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, sull'assetto degli organi collegiali, sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione.
La stessa sentenza n. 200/2009 inoltre, con riferimento agli ambiti attribuibili alla potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ha osservato che "la relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa […] nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti per raggiungere detti obiettivi". Alla luce di questa ripartizione la Corte costituzionale, anche nella sentenza n. 92/2011, ha riconosciuto spettare al legislatore regionale il dimensionamento della rete scolastica sul territorio. |
Conformità con altri princìpi costituzionaliL'art. 33, quinto comma, della Costituzione, prevede un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi. L'art. 34, primo comma, dispone che la scuola è aperta a tutti. |
Incidenza sull'ordinamento giuridicoAttribuzione di poteri normativi Gli artt. 10, co. 3, 19, co. 4 e 7, 23, co. 3, prevedono l'emanazione di decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'art. 14, co. 3, prevede un'ordinanza annuale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per l'oggetto, si veda par. Contenuto.
Coordinamento con la normativa vigente
Nonostante la relazione illustrativa faccia presente che lo schema "coordina in un unico testo le disposizioni vigenti", di fatto lo stesso dispone l'abrogazione o "la cessazione di efficacia", con decorrenze diverse, solo di alcune disposizioni vigenti, mentre altre sono richiamate e, di altre ancora, dispone novelle o limitazioni del campo applicativo. Ne deriva, dunque, un quadro normativo molto frammentato – costituito peraltro da fonti collocabili su diversi piani, legislative e regolamentari - che potrebbe determinare dubbi interpretativi nella concreta applicazione delle previsioni. Alcuni esempi di tale frammentazione sono stati evidenziati nel par. Contenuto e suggerirebbero di far effettivamente confluire nello schema tutta la disciplina in materia di valutazione degli studenti ed esami di Stato. Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 181, della L. 107/2015 prevede che i decreti siano adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della L. 59/1997, che al co. 3, lett. a-bis), prevede il "coordinamento formale e sostanziale" del testo delle disposizioni vigenti. Si segnala, altresì, che all'art. 27 dovrebbe essere valutata l'opportunità di far decorrere da un'unica data l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, senza differenziare fra norme primarie e norme regolamentari. Da questo punto di vista, la data dovrebbe essere individuata, univocamente, nel 1° settembre 2017, coincidente con l'avvio dell'a.s. 2017/2018.
Collegamento con lavori legislativi in corso Le Camere stanno esaminando lo schema di d.lgs. relativo all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (AG 378), lo schema di d.lgs. relativo alle scuole italiane all'estero (AG 383), e lo schema di d.lgs. relativo al diritto allo studio (AG 381), previsti sempre dalla L. 107/2015, che intersecano la materia trattata nello schema in commento. |
Formulazione del testoIn generale, nel testo ricorrono, indistintamente, le parole "alunni" e "studenti". All'art. 4, co. 2, si valuti l'opportunità di sostituire le parole "costituiscono parte integrante del processo di autovalutazione" con le parole "supportano il processo di autovalutazione", peraltro già utilizzate nell'art. 7, co. 2. All'art. 7, co. 1, occorre far riferimento alla lett. b) del co. 2 dell'art. 26 (e non alla lett. d)). All'art. 9, co. 4, lett. a), le parole "prova scritta di italiano intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento" dovrebbero essere sostituite con le seguenti" prova scritta di italiano, o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua". All'art. 10, co. 3, primo capoverso, occorrerebbe sostituire le parole "Indicazioni nazionali vigenti" con le parole "vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione". All'art. 14, co. 2, le parole "curriculum individuale" dovrebbero essere sostituite con le parole "percorso dello studente". All'art. 19, co. 1, dopo la parola "comprende", occorre inserire le parole "di norma", in virtù del fatto che il co. 7 prevede l'eventualità di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio. All'art. 20, co. 2, il riferimento corretto è all'art. 19, co. 7 (e non 6). All'art. 22, co. 3, ultimo periodo, dopo le parole "tali prove hanno" occorre inserire le parole "di norma". All'art. 26, co. 1, le parole "entrano in vigore" dovrebbero essere sostituite con le parole "si applicano" e le parole "a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del decreto" dovrebbero essere sostituite con le parole "1° settembre 2017". Al co. 5, le parole "cessano di avere efficacia" dovrebbero essere sostituite con le parole "sono abrogate". |