Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Legge di bilancio - A.C. 4127-bis - Profili di interesse della VII commissione
Riferimenti:
AC N. 4127-BIS/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 510
Data: 07/11/2016
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   BILANCIO DELLO STATO
COMMISSIONI PERMANENTI     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

Casella di testo: LEGGE DI BILANCIO 2017

 

 

 

 

Casella di testo: novembre 2016Casella di testo: A.C. 4127-bis

Casella di testo: Profili di competenza della VII Commissione Cultura


 

Servizio Studi

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Dossier n. 395

 

Servizio del Bilancio

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Servizio Studi

Dipartimento Cultura

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Progetti di legge n. 510/0/VII

 

 

Il presente dossier è articolato in due parti:

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame, curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e dai Servizi Studi e Bilancio del Senato della Repubblica;

§  la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2017-2019 di competenza di ciascuna Commissione, redatta dal Servizio Studi della Camera.

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


 

I N D I C E

 

 

Il nuovo disegno di legge di bilancio.. 1

La prima Sezione.. 3

§  1. La disciplina contabile della prima sezione. 3

§  2. Articoli di competenza della VII Commissione. 5

§  Articolo 9 (Riduzione canone RAI) 5

§  Articolo 36 (Norme sulla contribuzione studentesca universitaria) 7

§  Articolo 37 (Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio) 14

§  Articolo 38 (Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità) 17

§  Articolo 39 (Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato) 25

§  Articolo 40 (Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori) 29

§  Articolo 41 (Interventi di finanziamento e sviluppo delle attività di ricerca) 31

§  Articolo 42 (Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro) 38

§  Articoli 43-45 (Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza) 43

§  Articoli 52, comma 3 e 53 (Incremento dell’organico dell’autonomia) 52

§  Articolo 56 (Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi) 55

§  Articolo 74, commi 9-10 (Cultura e lingua italiana all'estero) 62

§  Articolo 74, commi 11-12 (STRALCIATO) (Progetto Ryder Cup 2022) 63

§  Articolo 74, comma 13 (STRALCIATO) (Credito sportivo) 64

§  Articolo 74, comma 15 (STRALCIATO) (Riorganizzazione di Soprintendenze speciali) 65

§  Articolo 78 (Scuole paritarie, detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica e comandi di personale scolastico) 66

§  Articolo 82 (Rifinanziamento bonus cultura 18enni) 71

§  3. Articoli di interesse della VII Commissione. 72

§  Articolo 19 (Fondazione Human Technopole) 72

§  Articolo 21 (Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) 76

§  Articolo 22 (Misure per l’attrazione degli investimenti) 81

§  Articolo 61, comma 1 (Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri) 93

§  Articolo 65, commi 23-42 (Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali ed alle regioni per investimenti) 96

§  Articolo 74, comma 5 (Partecipazione italiana a iniziative internazionali) 101

§  Articolo 74, comma 14 (STRALCIATO) (Centro METEO) 102

§  Articolo 74, commi 16-35 (STRALCIATI) (Interventi per l’adeguamento delle reti viarie e ferroviarie nonché per l’infrastrutturazione della provincia di Belluno necessari per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campioni mondiali di sci alpino “Cortina 2021”) 103

La seconda Sezione.. 104

§  1. La disciplina contabile della seconda sezione. 104

§  2. Le previsioni di spesa di competenza della VII Commissione nel nuovo disegno di legge di bilancio. 107

 

 


SIWEB

Il nuovo disegno di legge di bilancio

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità.

La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

Nella riallocazione tra le due Sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va considerato che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

 

 


La prima Sezione

1. La disciplina contabile della prima sezione

La prima sezione - disciplinata dai nuovi commi da 1‑bis a 1‑quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.

Per quanto concerne il contenuto della sezione in esame, tra le novità più rilevanti rispetto all’ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come essa potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l’articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

 

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all’ulteriore divieto (commi 1-ter ed 1-quinquies dell’articolo 21) di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione – sottolinea la norma – devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica delle autorizzazioni legislative sottostanti o dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate e della spesa, ovvero attraverso nuovi interventi. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Da segnalare inoltre come non sono riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni (di cui all’ex articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell’impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono trasferite nell’ambito della seconda sezione. La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle tabelle devono essere esposti – a fini conoscitivi – in appositi allegati del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Un diverso contenuto caratterizza infine la relazione tecnica, finora prevista per la sola ex legge di stabilità, che viene adesso estesa alla legge di bilancio nel suo complesso. Ciò in quanto l’unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all’interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l’obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l’attendibilità dei criteri utilizzati per l’elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

I contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche del provvedimento, costituito dalla Nota tecnico-illustrativa, già prevista dalla legge n.196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell’esame parlamentare.


 

2. Articoli di competenza della VII Commissione

Articolo 9
(Riduzione canone RAI)

 

 

L’articolo 9 prevede, per il 2017, la riduzione del canone RAI per uso privato (da 100) a 90 euro.

 

Si tratta di un’ulteriore riduzione dell’importo del canone, già ridotto -sempre con intervento legislativo - da € 113,50 dovuti per il 2015 a € 100 dovuti per il 2016.

La relazione tecnica evidenzia che, dalle prime informazioni ottenute dagli operatori tramite i quali avviene il versamento del canone, risulta che le nuove modalità di riscossione dello stesso introdotte dalla legge di stabilità 2016 hanno determinato un aumento della platea dei contribuenti che lo pagano.

 

L’art. 47 del D.Lgs. 177/2005 – che ha ripreso i contenuti dell’art. 18 della L. 112/2004 – disciplinando il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ha disposto, in particolare, che entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare dei canoni di abbonamento[1] in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria di coprire i costi che prevedibilmente saranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo (co. 3).

In base alla stessa fonte, è fatto divieto alla società concessionaria di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Ai sensi dell’art. 27, co. 8, primo periodo, della L. 488/1999, inoltre, il canone di abbonamento alla televisione doveva essere attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota pari all’un per cento già spettante all’Accademia di Santa Cecilia[2].

Negli ultimi anni, tuttavia, sono state previste riduzioni di tale attribuzione: in particolare, l’art. 21, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha previsto la riduzione di € 150 mln per il 2014 e l’art. 1, co. 292, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto, dal 2015, la riduzione del 5%.

L’art. 1, co. 152-164, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha poi fissato per il 2016 in € 100,00 (rispetto a € 113,50 dovuti per il 2015) la misura del canone e ha disposto l’addebito dello stesso nella fattura dell’energia elettrica.

Da ultimo, l’art. 1 del disegno di legge A.C. 3317 e 3345-B, approvato definitivamente il 4 ottobre 2016, ma non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale, ha disposto che al nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, affluisce, fra l’altro, quota parte – fino ad un importo massimo di € 100 mln annui per il periodo 2016-2018 – delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI[3].

 

Sull’argomento si ricorda che la Corte costituzionale, nel ribadire la legittimità dell’imposizione del canone radiotelevisivo, aveva chiarito con la sentenza 284/2002, che lo stesso “costituisce in sostanza un’imposta di scopo, destinato come esso è, quasi per intero (a parte la modesta quota ancora assegnata all’Accademia nazionale di Santa Cecilia), alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”.

 


 

Articolo 36
(Norme sulla contribuzione studentesca universitaria)

 

 

L’articolo 36 contiene una ridefinizione della disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l’istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo.

Per gli studenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, si prevede l’istituzione della c.d. “no tax area” per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro e conseguente incremento delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO).

Contributo onnicomprensivo annuale ed esoneri

L’articolo 36 specifica – rispetto al quadro normativo vigente – che il contributo annuale versato dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale all’università statale cui sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, è onnicomprensivo e, in particolare, comprende anche i contributi per attività sportive. Il contributo può essere differenziato per i diversi corsi di laurea (e di laurea magistrale).

Al comma 1, dopo la locuzione “tra i diversi corsi di laurea” occorre aggiungere la locuzione “e di laurea magistrale”.

 

Pertanto, le università statali non possono istituire – fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, nonché le imposte erariali – ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio.

Si intenderebbe, dunque, che il contributo onnicomprensivo annuale assorba, per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, anche la attuale tassa di iscrizione.

Occorrerebbe chiarire se tale tassa di iscrizione resterà ferma per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione. Inoltre, occorrerebbe abrogare le disposizioni del D.P.R. 306/1997 il cui contenuto è superato – come evidenzia anche la relazione tecnica – dalla nuova disciplina.

 

La disciplina della contribuzione studentesca è attualmente recata dal D.P.R. 306/1997 e dall’art. 9 del D.Lgs. n. 68/2012.

In base al D.P.R. n. 306/1997 - come modificato dall’art. 7, co. 42, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) - gli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale (e di specializzazione) contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università mediante il pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione determinata annualmente (art. 2)[4].

Ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. e), la somma dei contributi universitari e della tassa di iscrizione costituisce la “contribuzione studentesca”.

I contributi universitari sono determinati autonomamente dalle università, in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonché sulla base della specificità del percorso formativo. In particolare, le università graduano l'importo dei contributi universitari per gli studenti iscritti ai corsi di laurea secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica.

La contribuzione studentesca non può eccedere il 20% dell’importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul FFO (art. 5, co. 1).

Non concorrono al raggiungimento di tale limite il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per le scuole di specializzazione (art. 4), nonché i contributi versati dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei “corsi di studio di primo e di secondo livello”, ossia dei corsi di laurea e di laurea magistrale (art. 5, co. 1-bis).

L’art. 9 del D.Lgs. 68/2012rilegificando aspetti precedentemente disciplinati con gli artt. 7 e 8 del DPCM 9 aprile 2001 – ha disposto, a sua volta, in particolare, che, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni AFAM valutano la condizione economica degli iscritti, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.

L’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi è concesso agli studenti in possesso dei requisiti per l’accesso alle borse di studio (requisiti che devono essere definiti, ai sensi dell’art. 7, co. 7, con un decreto interministeriale non ancora intervenuto), agli studenti disabili con un’invalidità pari almeno al 66%, agli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, agli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), agli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione.

Le università statali e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono disporre autonomamente ulteriori esoneri, totali o parziali, dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, di studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell’acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, o di studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.

 

Restano, invece, ferme le norme in materia di imposta di bollo, di esonero e di graduazione dei contributi di cui al citato art. 9 del D.Lgs. 68/2012 (che si aggiungeranno, dunque, agli esoneri e ai limiti massimi previsti dall’articolo in esame), nonché “le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all’articolo 18 del medesimo decreto”.

 

La disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio è recata dall’art. 3, co. 20-23, della L. 549/1995, come modificata, con riferimento ai soli importi (indicati nel co. 21), dall’art. 18, co. 8, dello stesso D.Lgs. 68/2012.

In base alla normativa vigente, gli studenti universitari sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il cui importo è determinato dalle regioni (o dalle province autonome), a partire dalla misura minima, rapportata alla condizione economica, di € 120 ed entro il limite massimo di € 200 (da aggiornare annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato): ove non si proceda a tale determinazione, la tassa è dovuta nella misura di € 140. Le regioni (e le province autonome) concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi; sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici. Il gettito della tassa è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore.

 

Alla luce della ricostruzione normativa esposta, occorre dunque chiarire quale parte della disciplina relativa alla tassa regionale per il diritto allo studio si intenda fare salva.

 

Con riferimento alla tassa regionale per il diritto allo studio, si specifica, inoltre, che la stessa deve essere pagata da tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che “ne sono esonerati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68” (e non anche degli studenti che rientrano nella c.d “no tax area”).

 

Si segnala che, come già visto, l’art. 9 del D.Lgs. n. 68/2012 non disciplina l’esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, che, invece, è disciplinato dall’art. 3, co. 20-23, della L. n. 549/1995.

 

Per completezza, si evidenzia che un ulteriore caso di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio è previsto dall’art. 38 per gli studenti che fruiscono delle (nuove) borse nazionali per il merito e la mobilità.

 

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale – oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall’art. 9 del D.Lgs. 68/2012 – gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a)   appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a 13.000 euro.

Per le modalità di calcolo dell’ISEE, si fa riferimento all’art. 8 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Occorre valutare se non si debba fare riferimento anche all’art. 2-sexies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) che, nelle more dell'adozione delle modifiche al DPCM 159/2013, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, ha introdotto una disciplina transitoria per il calcolo dell’ISEE, citando esplicitamente anche le prestazioni per il diritto allo studio universitario;

b)  sono iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico.

Sono dunque esclusi dall’esonero gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (non a ciclo unico);

c)   nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell’anno accademico precedente la relativa iscrizione.

 

Si evidenzia che gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico non potranno, ovviamente, soddisfare congiuntamente le tre condizioni.

Se, dunque, si intende applicare la nuova disciplina anche agli iscritti al primo anno dei corsi indicati, occorre intervenire sulla formulazione del testo.

 

Ulteriori disposizioni fissano i criteri per la determinazione dell’importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di 25.000 euro.

La relazione tecnica evidenzia che allo stato sono circa 478.000 gli studenti con ISEE inferiore a 25.000 euro che non sono esonerati dalla contribuzione studentesca ai sensi della normativa sul diritto allo studio.

In particolare:

a)   per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, e che soddisfano i requisiti di cui alle lett. b) e c), il contributo non può superare l’8% della quota di ISEE eccedente 13.000 euro[5];

b)  per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o uguale a 13.000 euro, e che soddisfano solo il requisito di cui alla lett. c), il contributo è pari a 200 euro;

c)   per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, e che soddisfano solo il requisito di cui alla lett. c), il contributo non può superare quello determinato ai sensi del primo punto, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 euro[6].

 

Si segnala che, in considerazione del fatto che la relazione tecnica evidenzia che le università saranno libere di determinare il contributo per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (non a ciclo unico), occorre inserire il riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico anche nell’alinea del co 4. Infatti, per le ultime due categorie indicate letteralmente non è richiesto il requisito di cui al co. 4, lett. b).

 

I limiti degli importi ISEE per usufruire dell’esonero o delle riduzioni sono aggiornati – a decorrere dall’a.a. 2020/21ogni tre anni, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle disposizioni introdotte.

Regolamenti universitari in materia di contribuzione studentesca

L’importo del contributo onnicomprensivo annuale – che, come già detto, può essere anche differenziato tra i diversi corsi di studio – è stabilito nel regolamento in materia di contribuzione studentesca che ciascuna università statale approva nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività.

Il regolamento può disporre, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale e stabilisce, altresì, le modalità di versamento del contributo in una o più rate e le maggiorazioni dovute per i ritardati pagamenti.

In sede di prima applicazione, il regolamento è approvato entro il 31 marzo 2017 ed entra in vigore a decorrere dall’a.a. 2017/2018. In caso di mancato rispetto del termine, si applica comunque la nuova disciplina sugli esoneri e le riduzioni.

 

Nel caso di studenti con nazionalità di paesi non appartenenti alla UE e residenti all’estero, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE ai sensi dell’art. 8, co. 5, del DPCM 159/2013, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati dalla nuova disciplina.

L’art. 8, co. 5, del DPCM 159/2013 stabilisce che la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero.

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO)

In conseguenza della nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi universitari, il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali (art. 5 della L. 537/1993, cap. 1694 dello stato di previsione del MIUR) è incrementato di 40 milioni di euro per il 2017 e di 85 milioni di euro annui dal 2018.

A decorrere dal 2017, con riferimento all’a.a. 2016/17, tali risorse sono ripartite tra le università statali, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 68/2012, cui si aggiunge, dal 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, moltiplicati per il costo standard per studente in corso di ateneo[7].

Dunque, il numero di studenti che beneficiano delle riduzioni parziali del contributo onnicomprensivo non influisce sulla ripartizione delle risorse incrementali del FFO.

Campo di applicazione della nuova disciplina

Le nuove disposizioni non si applicano alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all’università degli studi di Trento[8].

 

Le Istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. In caso di mancato adeguamento, si applicano comunque le disposizioni sull’esonero dal pagamento o di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale previste dall’articolo in commento.

Analogamente a quanto avviene per le università statali, il MIUR, nella ripartizione del “fondo annuale di dotazione” tra le istituzioni AFAM, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Con l’espressione “fondo di dotazione” si intende fare riferimento, verosimilmente, alle risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM (allocate sul cap. 1673/pg.5 dello stato di previsione del MIUR)[9].

Anche, in questo caso, il numero di studenti che beneficiano delle riduzioni parziali del contributo onnicomprensivo non influisce sulla ripartizione delle risorse destinate a tali istituzioni.

 


 

Articolo 37
(Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio)

 

 

L’articolo 37 incrementa, a decorrere dal 2017, di € 50 mln il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

Prevede, inoltre, la razionalizzazione da parte di ciascuna Regione dell’organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l’istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi.

Infine, dispone l’emanazione di un decreto ministeriale per determinare i fabbisogni finanziari regionali, ai fini dell’assegnazione del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio in misura proporzionale a tale fabbisogno.

 

Si incrementa, a decorrere dal 2017, di € 50 mln il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del MIUR, al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti.

 

Il fondo è stato istituito dall’articolo 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012 ed è stato da ultimo incrementato dall’articolo 1, comma 254, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

Il fondo è allocato nel cap. 1710 dello stato di previsione del MIUR (Tabella n. 7), annesso al disegno di legge. Il relativo stanziamento, a legislazione vigente, è pari a € 166,8 mln e, per effetto dell’incremento disposto, sarà pari a € 216,8 mln per il 2017.

La relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che con l’incremento delle risorse si stima un incremento di 15.201 borse (10,9%) che pertanto diventerebbero 154.571. Conseguentemente, il numero degli idonei non beneficiari in rapporto a tutti gli idonei si ridurrebbe dagli attuali 49.242 (26,11%) a 34.041 (18,05%).

 

Si prevede, inoltre, che, ai fini dell’accesso alle risorse appartenenti al predetto fondo, ciascuna regione razionalizza l’organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante la istituzione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi. Sono comunque fatti salvi i modelli di sperimentazione di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 68/2012.

Tale disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

 

L’articolo 12 del D.lgs. 68/2012 prevede, al comma 1, che il MIUR, sentito il MEF, promuove accordi di programma e protocolli di intese, anche con l’attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, per favorire il raccordo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria.

I commi da 2 a 4 riguardano la possibilità di sperimentare nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario.

In particolare, in base al comma 2, al fine sopra indicato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può stipulare protocolli e intese sperimentali con le regioni e le province autonome, sentiti il CNSU, il CNAM e la CRUI, anche con l’attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Il comma 3 dispone che i risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del MIUR. A tal fine, i soggetti gestori predispongono ogni anno una relazione sui risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati dalle strategie integrative adottate rispetto al regime ordinario delle prestazioni oggetto del  d.lgs. 68/2012 e sulle eventuali linee correttive da attivare.

Il comma 4, infine, dispone che i risultati delle sperimentazioni sono pubblicati sul sito del MIUR e precisa che essi sono consultabili da tutti i soggetti che concorrono all’attuazione del diritto allo studio.

 

L’articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce la materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, una disposizione statale di principio, adottata in materia di legislazione concorrente, quale quella del «coordinamento della finanza pubblica», può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale e determinare una – sia pure parziale – compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni (Corte cost., sent. 44/2014, § 6).

Per costante orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 237 del 2009; n. 289 e n. 120 del 2008) (Corte cost., sent. 44/2014 citata, § 21).

 

Si prevede, altresì, che le risorse destinate alla concessione delle borse di studio sono direttamente attribuite al bilancio dell’ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio e che, allo scopo di consentire che l’assegnazione del fondo integrativo statale avvenga, in attuazione della relativa norma istitutiva (il già ricordato articolo 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 68/2012), in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, determina i fabbisogni finanziari regionali, previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, che si esprime entro venti giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato. Il predetto DM di determinazione dei fabbisogni finanziari regionali è adottato nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 7, del d.lgs. 68/2012.

 

L’articolo 7 del D.Lgs. 68/2012 definisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) con riferimento alla borsa di studio e all’assistenza sanitaria, disponendo, peraltro, per la definizione dell’importo della borsa di studio, l’intervento di decreti ministeriali.

Infatti il richiamato comma 7 dispone che l'importo della borsa di studio è determinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari. L’intervento doveva avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso del D.Lgs. 68/2012, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto è aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8.

 

 


 

Articolo 38
(Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità)

 

 

L’articolo 38 prevede l’assegnazione annuale di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di € 15.000 annui, da assegnare a studenti, sulla base di requisiti di merito e di reddito, al fine di favorirne l’iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare.

 

Il nuovo strumento sembra tener luogo del Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi che, in base all’art. 59 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), doveva essere emanato ogni tre anni.

La “Fondazione Articolo 34”

Si dispone che, dal 1° gennaio 2017, la Fondazione per il merito di cui all’art. 9, co. 3, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011) – che finora non è stata costituita – assume la nuova denominazione di “Fondazione Articolo 34”, evidentemente con riferimento all’art. 34 della Costituzione, che prevede, per quanto qui interessa, che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Si dispone, altresì, che la nuova denominazione sostituisce la precedente in tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari, ove presente e, in particolare, nel citato D.L. 70/2011.

 

A fini di chiarezza normativa, occorrerebbe novellare esplicitamente l’art. 9, co. 3, del D.L. 70/2011.

 

L’art. 9, co. 3-16, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011) ha previsto l’istituzione della Fondazione per il merito per la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari - di cui all’art. 4 della L. 240/2010[10] - e per promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario[11].

I membri fondatori sono il MIUR e il MEF, ai quali è stata attribuita la vigilanza sulla stessa Fondazione. Lo statuto della Fondazione deve disciplinare, tra l’altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con le quali tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del Fondo per il merito.

Alla Fondazione sono stati affidati, tra l’altro, la gestione del Fondo per il merito, il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard per l’accesso al fondo e, ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi indicati dall’art. 4 della L. 240/2010, la possibilità di concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del MIUR e del MEF, ulteriori apporti dello Stato, risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati. Inoltre, la Fondazione può avere accesso, fra l’altro, alle risorse di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei.

Lo stesso art. 9, per il 2011, ha autorizzato la spesa di € 9 mln quale dotazione del Fondo per il merito e di € 1 mln a favore della costituzione del fondo di dotazione della Fondazione, nonché la spesa di € 1 mln a favore della stessa Fondazione a decorrere dal 2012.

Dalla deliberazione della Corte dei conti n. 19/2013 del 19 dicembre 2013 risultava che l'iter istitutivo della Fondazione per il merito non era ancora giunto a compimento.

Da ultimo, la tab. D della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) aveva disposto il definanziamento permanente delle risorse destinate alla Fondazione per il merito, che erano state appostate sul cap. 1649 dello stato di previsione del MIUR.

 

Si dispone, inoltre, in ordine alla governance della Fondazione. In particolare, si prevede che i componenti dell’organo di amministrazione di cui non viene indicato il numero –, nonché il suo Presidente, sono nominati con DPCM, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze.

Infine, si prevede che la Fondazione definisce anche i criteri e le metodologie per l’assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità.

Allo scopo, si novellano i commi 4 e 6 dell’art. 9 del D.L. 70/2011. 

 

Ai fini della proposta relativa al Presidente e ai membri dell’organo di amministrazione della Fondazione, sembrerebbe opportuno prevedere il concerto fra i due Ministri citati.

Le risorse

Per il finanziamento delle borse di studio per il merito e la mobilità, sono attribuiti alla Fondazione € 6 mln per il 2017, € 13 mln per il 2018 ed € 20 mln dal 2019, mentre per il finanziamento dell’organizzazione e delle attività della stessa Fondazione sono attribuiti € 2 mln per il 2017 ed € 1 mln dal 2018.

La procedura per l’assegnazione delle borse di studio per il merito e la mobilità

Entro il 30 aprile di ogni anno, la Fondazione bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di € 15.000 annui, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, finalizzate a favorirne l’iscrizione a corsi di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), anche aventi sede diversa da quella della residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.

 

Trattandosi di un intervento di sostegno del diritto allo studio, occorrerebbe valutare l’intesa con la Conferenza Stato-regioni ai fini dell’adozione del bando.

 

L’art. 3 del D.Lgs. 68/2012, nel prevedere un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell’ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti, ha disposto che, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto, mentre le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato – al fine di realizzare il successo formativo degli studi e promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università italiane e straniere.

 

Sono ammessi a partecipare al bando gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di II grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti di reddito e di merito:

§  possesso, alla data di emanazione del bando, di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - calcolato ai sensi dell’art. 8 del DPCM 159/2013 - inferiore o uguale a € 20.000. Il valore ISEE può essere aggiornato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia dell’istituto introdotto con l’articolo in commento;

Occorre valutare se non si debba fare riferimento anche all’art. 2-sexies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) che, nelle more dell'adozione delle modifiche al DPCM 159/2013, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, ha introdotto una disciplina transitoria per il calcolo dell’ISEE, citando esplicitamente anche le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

§  medie dei voti relativi a tutte le materie ottenuti negli scrutini finali del terzo e quarto anno del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi del quinto anno, purché effettuati entro la data di scadenza del bando, uguali o superiori a 8/10;

§  punteggi riportati nelle prove di italiano e matematica somministrate dall’INVALSI ricadenti nel primo quartile (evidentemente, in ordine decrescente) dei risultati della regione ove ha sede la scuola frequentata.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 5, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007) ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2007-2008, il Ministro dell’istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alle classi II e V della scuola primaria, I e III della scuola secondaria di I grado e II e V della scuola secondaria di II grado.

Su tale base, la Direttiva 85/2012 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca aveva disposto che nel corso del triennio scolastico 2012/13 – 2014/15 le rilevazioni nazionali degli apprendimenti previste dalla norma citata avrebbero riguardato anche le classi V della scuola secondaria di II grado.

Tuttavia, come si evince dalla nota INVALSI prot. 9021 del 26 settembre 2016, per l’a.s. 2016/2017 la rilevazione INVALSI riguarderà gli stessi livelli scolastici già coinvolti nelle rilevazioni del precedente a.s. e, per quanto qui interessa, sarà rivolta, per italiano e matematica, (solo) alle classi II del percorso di istruzione secondaria di secondo grado.

Dunque, ai fini dell’assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, potrebbe determinarsi che si debba fare riferimento ai risultati conseguiti nel corso del II anno di scuola secondaria di II grado.

Si valuti se, effettivamente, è questo l’intendimento.

 

Inoltre, sono ammessi a partecipare al bando, in numero non superiore a due per ogni istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni relative ad ISEE e punteggi riportati nelle prove INVALSI, ma che, pur non soddisfacendo la condizione relativa alle medie riportate negli scrutini indicati, sono qualificati dal dirigente scolastico, su proposta del collegio dei docenti, come eccezionalmente meritevoli. La qualificazione deve essere motivata.

 

I candidati ammessi a partecipare sono valutati sulla base dei criteri indicati nel bando, riferiti ai requisiti sopra esposti e alla motivazione del giudizio di merito eccezionale. In particolare, nella fissazione dei criteri, i valori delle medie riportate negli scrutini indicati sono rapportati ai valori delle stesse medie registrate nelle scuole della medesima provincia, come calcolate dall’INVALSI.

All’esito della valutazione, i candidati sono inclusi in un’unica graduatoria nazionale di merito.

 

Le borse di studio sono assegnate, nell’ordine della graduatoria, entro il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate semestrali, previa verifica del rispetto di alcune condizioni.

In particolare, la prima rata è corrisposta al momento della comunicazione (evidentemente, alla Fondazione) dell’avvenuta immatricolazione ad uno dei corsi di studio sopra indicati, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata è corrisposta entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Negli anni accademici successivi, le borse di studio sono confermate, per tutta la durata normale del corso di studio, a condizione che lo studente abbia conseguito, entro il 10 agosto di ogni a.a., tutti i crediti formativi (CFU) degli a.a. precedenti e almeno 40 CFU dell’a.a. in corso, con una media dei voti non inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30.

Le due rate sono corrisposte, rispettivamente, entro il 30 settembre ed entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Al comma 10, dopo la locuzione “corso di laurea” occorre aggiungere la locuzione “o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello”.

Disciplina degli esoneri e delle incompatibilità

Lo studente che percepisce la borsa di studio nazionale per il merito e la mobilità è esonerato dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio (per la quale si richiama l’art. 18 del d.lgs. 68/2012), nonché delle tasse e dei contributi previsti dalle università statali, o dalle istituzioni AFAM, ferma restando la disciplina dell’imposta di bollo. Inoltre, le borse di studio in questione sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, L. 476/1984).

Si ricorda che l’art. 36 del testo in commento prevede l’istituzione, a decorrere dall’a.a. 2017/2018, di un “contributo onnicomprensivo annuale” (che ricomprende tasse e contributi universitari attuali, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell’imposta di bollo).

Con riguardo alla tassa regionale per il diritto allo studio, si ricorda che la relativa disciplina è recata dall’art. 3, co. 20-23, della L. 549/1995, come modificata, con riferimento ai soli importi (indicati nel co. 21), dall’art. 18, co. 8, dello stesso d.lgs. 68/2012 (v. ampiamente, scheda art. 36).

 

Le borse di studio per il merito e la mobilità sono incompatibili con altre borse di studio, ad eccezione di quelle per i soggiorni di studio all’estero. Inoltre, sono incompatibili con tutti gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio di cui al d.lgs. 68/2012, nonché con l’ammissione a istituti universitari ad ordinamento speciale o altre strutture universitarie che offrano gratuitamente vitto e alloggio. Lo studente borsista, tuttavia, può chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti.

La disciplina transitoria

Nelle more del raggiungimento della piena operatività della Fondazione, si prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con DPCM, di una Cabina di regia composta da 3 membri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

La Cabina di regia deve attivare le procedure per l’emanazione del bando e procedere all’assegnazione delle borse di studio e al versamento delle rate agli studenti.

Il DPCM definisce le modalità operative e organizzative della Cabina di regia, nonché il supporto amministrativo e tecnico alle attività della stessa, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni al momento della nomina dell’organo di amministrazione della Fondazione e del raggiungimento della piena operatività della stessa.

 

Si segnala che, mentre al co. 2, lett. a), si fa riferimento a l’”organo” di amministrazione”, al co. 16 si fa riferimento agli “organi” di amministrazione.

 

 

L'art. 59 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto l'erogazione di borse di mobilità - cumulabili con le borse assegnate ai sensi del d.lgs. 68/2012 - a favore di studenti meritevoli che intendessero iscriversi nell'a.a. 2013/2014 a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico in un'università statale o non statale (con esclusione delle università telematiche) con sede in una regione diversa da quella di residenza.

Per avere accesso al beneficio era necessario aver conseguito in Italia, nell'a.s. 2012/2013, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado con votazione almeno pari a 95/100. Sono stati poi individuati ulteriori criteri di merito, economici e logistici, per l'inserimento nella graduatoria di ammissione al beneficio. Il mantenimento del diritto alla corresponsione della borsa di studio per gli anni accademici successivi al primo era subordinato, oltre che alla permanenza del requisito della residenza fuori sede, esclusivamente a requisiti di merito.

Le somme stanziate, provenienti dalle risorse già impegnate negli anni 2011 e 2012 e non ancora pagate finalizzate a interventi del Fondo per il merito degli studenti universitari, ammontavano a € 5 mln annui per il 2013 e il 2014 e a € 7 mln per il 2015, da iscrivere sul Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (che, si ricorda, in base all'art. 60, co. 1, del medesimo D.L. 69/2013, è confluito, a decorrere dal 2014, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università e nel contributo statale per le università non statali legalmente riconosciute).

È stato, infine, previsto che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, doveva essere adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi, che definisse la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il Piano doveva essere triennale e poteva essere aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse disponibili. Le risorse stanziate per l'attuazione del Piano dovevano essere determinate annualmente con la legge di stabilità.

 

L'importo delle borse, le modalità di presentazione delle domande da parte degli studenti, nonché ulteriori criteri per la formazione della graduatoria dei candidati, sono stati definiti con DM 4 settembre 2013, n. 755.

Il bando ha fissato il termine del 26 settembre 2013 per la presentazione della domanda e ha indicato che la graduatoria riportante i punteggi totali sarebbe stata accessibile ai soli candidati, entro il 30 settembre 2013, nell'area riservata del portale www.universitaly.it.

L'importo della borsa di mobilità è stato definito in 5.000 euro annui. Sono stati, inoltre, definiti i punti da attribuire, ai fini della formazione della graduatoria, sia con riferimento al punteggio riportato nell'esame di Stato (al massimo, 4 punti), sia con riferimento all'Indicatore della situazione economica equivalente (al massimo, 6 punti).

Il 3 ottobre 2013 il MIUR ha comunicato che erano state presentate 4.160 domande: 2.902 di studenti che volevano immatricolarsi in un corso triennale, 530 per lauree magistrali a ciclo unico di 5 anni, 728 per lauree magistrali a ciclo unico di 6 anni. Il 71% dei richiedenti proveniva dalle regioni del sud e dalle isole, il 13% dal centro e il 16% dal nord. Nello stesso comunicato erano presenti ulteriori dati e una tabella.

Nella Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto 2015 (v. pag. 198) si legge che al primo bando "ha fatto seguito l'erogazione in favore degli atenei delle tre annualità previste".

 

 


 

Articolo 39
(Orientamento
pre-universitario, sostegno didattico e tutorato)

 

 

L’articolo 39 prevede lo sviluppo di iniziative volte a sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o accademico, attraverso attività di orientamento, e durante il percorso universitario, attraverso attività di tutorato, e conseguente incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

Orientamento pre-universitario o pre-accademico

Una prima previsione dell’articolo 39 attiene all’organizzazione di specifici corsi di orientamento pre-universitari o pre-accademici, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, da svolgere durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado, o tra il conseguimento del diploma e l’immatricolazione, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l’attività scolastica ordinaria.

I corsi sono organizzati in attuazione di quanto già previsto dall’art. 6 della L. n. 341/1990 - in base al quale gli stessi corsi, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori, devono essere previsti negli statuti - , nonché dell’art. 3 del D.Lgs. n. 21/2008, recante proprio la disciplina dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

Preliminarmente, si ricorda che, in base all’art. 2 del D.Lgs. n. 21/2008, la realizzazione dei percorsi di orientamento è affidata (direttamente) agli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari che, a tal fine, assicurano il raccordo con le università, anche consorziate tra loro, e le istituzioni AFAM. In base allo stesso art. 2, università e istituzioni AFAM potenziano quanto già realizzato attraverso le pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni in essere ed individuano nei propri regolamenti specifiche iniziative, delineandone l'attuazione attraverso piani pluriennali di intervento. Per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative indicate, scuole, università e istituzioni AFAM stipulano specifiche convenzioni, aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agenzie per il lavoro.

 

I corsi devono essere organizzati sulla base degli obiettivi indicati dal co. 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 21/2008, ai sensi del quale gli stessi devono mirare prioritariamente a dare allo studente l’opportunità, fra l’altro, di:

§  conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, anche per aree disciplinari e ambiti professionali che non rientrano direttamente nei curricoli scolastici, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;

§  conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;

§  disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli studenti nella formazione post-secondaria;

§  autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio;

§  partecipare a laboratori finalizzati a valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline tecnico-scientifiche.

 

In materia, si ricorda che l’estensione delle iniziative di orientamento anche al IV anno del percorso di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado (oltre che all’ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado) è stata operata con l’art. 8 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) che ha autorizzato una spesa di € 1,6 mln di euro nel 2013 ed € 5 mln annui a decorrere dal 2014. A seguito di tali previsioni, il MIUR ha avviato la campagna “Io scelgo, io studio”, attivando uno specifico sito, e il 21 febbraio 2014 ha emanato le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente.

Da ultimo, l’art. 1, co. 7, lett. s), della L. 107/2015 ha inserito tra gli obiettivi del potenziamento dell’offerta formativa la definizione di un sistema di orientamento. Ulteriori riferimenti all’orientamento sono presenti, inoltre, in particolare, nei co. 29[12], 32[13], 33[14], 40[15] del medesimo art. 1.

Tutorato universitario

Una seconda previsione recata dall’art. 39 attiene all’organizzazione di attività di tutorato nelle università (e non anche nelle istituzioni AFAM).

In particolare, dispone che le università organizzano tali attività, riservate a studenti iscritti al primo e al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali.

A tal fine, richiama l’art. 13 della L. 341/1990.

L’art. 13 citato dispone che le università istituiscono il tutorato con regolamento, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

Dispone, infine, che i servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti.

 

Prevede, altresì, che le attività di tutorato sono realizzate anche con la collaborazione a tempo parziale di studenti dei corsi di studio (sia degli stessi anni di corso, sia degli anni superiori), ai sensi e con le modalità indicate dall’art. 11 del D.Lgs. 68/2012 che, a tal fine, viene novellato, inserendo esplicitamente il riferimento a tale collaborazione fra quelle che devono essere disciplinate dai regolamenti delle università, delle istituzioni AFAM, nonché degli enti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio.

Si sancisce così, a livello legislativo, una previsione che è già contenuta in alcuni regolamenti universitari inerenti il tutorato[16].

 

Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 11 del D.Lgs. 68/2012, l’assegnazione delle collaborazioni degli studenti avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università e delle istituzioni AFAM, sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica.

La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni – secondo un orario che può variare in relazione al tipo di attività svolta ed è determinato da università e istituzioni AFAM, ma non può superare 200 ore per ciascun anno accademico - comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di € 3.500 annui, non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire perché, mentre a seguito della novella dell’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 anche le istituzioni AFAM potranno regolamentare la collaborazione dei propri studenti ad iniziative di tutorato, non si faccia, invece, ad esse riferimento nella previsione generale relativa all’organizzazione delle stesse iniziative.

Risorse

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la norma in commento dispone l’incremento del (solo) Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO, allocato sul cap. 1649 dello stato di previsione del MIUR) di € 5 mln dal 2017. L’importo è ripartito annualmente fra le università tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse e dei risultati raggiunti.

 


 

Articolo 40
(Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori)

 

 

L’articolo 40 introduce la possibilità di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

 

Il presente articolo rende detraibili per le persone fisiche o deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

 

A seguito della riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) - istituito con l’art. 69 della L. 144/1999 e costituente un sistema di formazione terziaria non universitaria – operato, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, co. 631, della L. 296/2006, con il D.P.C.M. 25 gennaio 2008, sono state previste tre tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e ITS (già citati dall’art. 13 del D.L. 7/2007 -L. 40/2007).

In particolare, il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 ha previsto che gli ITS possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro competenza.

Essi realizzano percorsi, di regola, di durata biennale, per un totale di 1800/2000 ore (per particolari figure, possono avere una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri), e sono volti al conseguimento di un diploma di tecnico superiore riferito alle seguenti aree tecnologiche: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie della informazione e della comunicazione.

Sulla disciplina degli ITS è intervenuto, da ultimo, l’art. 1, co. 45-52 della L. 107/2015, con previsioni relative, fra l’altro, a: titoli di studio necessari per l’accesso ai percorsi degli stessi, introduzione, dal 2016, di un meccanismo premiale per l’assegnazione di parte delle risorse finanziarie; semplificazione delle procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi; disponibilità di un patrimonio minimo per il riconoscimento della personalità giuridica; criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti a conclusione dei percorsi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea; possibilità di attivare corsi in filiere diverse, da parte di un ITS, purché abbia un patrimonio non inferiore a € 100.000.

Attualmente, gli ITS sono 91. Qui maggiori informazioni.

 

A tal fine, si estende, anzitutto, alle erogazioni liberali a favore degli ITS la detrazione pari al 19 per cento già prevista per le erogazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione[17] nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)[18] e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa. Allo scopo, si novella l’art. 15, co. 1, lett. i-octies), del D.P.R. 917/1986.

A legislazione vigente, la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili.

 

Inoltre, si introducono gli ITS nell’ambito dei soggetti a favore dei quali le erogazioni liberali nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, sono deducibili. Allo scopo, si novella l’art. 100, co. 2, lett. o-bis), del medesimo DPR 917/1986, che a legislazione vigente riguarda solo le erogazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione.

Anche in tale caso, a legislazione vigente, il versamento deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili.

 

 


 

Articolo 41
(Interventi di finanziamento e sviluppo delle attività di ricerca)

 

 

L’articolo 41 istituisce, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, una sezione denominata “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca”, destinata a incentivare l’attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori delle università statali.

Si prevede inoltre, l’incremento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), destinato al sostegno delle Attività di ricerca a valenza internazionale.

Il Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca

La norma prevede che, a decorrere dal 2017, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO, allocato sul cap. 1694 dello stato di previsione del MIUR) è istituita una apposita sezione denominata “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca”, destinata al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, entrambi in servizio a tempo pieno nelle università statali, con uno stanziamento di € 45 mln annui.

L’importo annuale del finanziamento individuale è pari a € 3.000. Pertanto, potranno essere finanziate, complessivamente, fino a 15.000 domande.

Cause di esclusione dal finanziamento

Preliminarmente si evidenzia che, testualmente, il co. 3 contiene le cause di esclusione riferibili ai soli ricercatori (e non anche ai professori di seconda fascia), mentre, in base al co. 6, le stesse si riferiscono anche ai professori di seconda fascia.

È, dunque, necessario, un coordinamento.

 

Non possono accedere al finanziamento i ricercatori – nonché, ai sensi del comma 6, i professori di seconda fascia - che:

§  alla data di presentazione della domanda, sono in regime di impegno a tempo definito[19];

§  sono collocati in aspettativa;

§  sono stati assunti in base alle procedure di chiamata diretta a valere sul Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta, di cui all’art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

Si segnala la necessità di completare il riferimento normativo indicato, sostituendo la locuzione “al comma 207” con la locuzione “ai commi da 207 a 2012”.

§  fruiscono di finanziamenti pubblici, comunque denominati, nazionali, europei o internazionali. In particolare, si fa riferimento esplicito ai finanziamenti provenienti dall’European Research Council (ERC), e a quelli provenienti dal “Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)” e dai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

Al riguardo, si ricorda che le risorse del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)[20] e le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN)[21] sono confluite, ai sensi dell’art. 1, co. 870, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

Successivamente, peraltro, l’art. 63, co.1, lett. a), del D.L. 83/2012 (L. 134/2012) ha disposto l’abrogazione delle disposizioni che avevano istituito il FIRB.

 

In virtù del quadro normativo vigente, nonché in considerazione della previsione generale di esclusione di quanti fruiscano di “finanziamenti pubblici, nazionali, europei e internazionali, comunque denominati”, occorre sopprimere almeno il riferimento ai finanziamenti provenienti dal “Fondo per gli investimenti nella ricerca di base” (FIRB).

La procedura per l’accesso alle risorse del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca

Entro il 31 luglio di ogni anno l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) predispone, per ciascun settore scientifico-disciplinare[22], l’elenco dei professori di seconda fascia e dei ricercatori che possono chiedere il finanziamento annuale delle proprie attività base di ricerca.

L’elenco è predisposto verificando, anzitutto, la presenza dei presupposti indicati.

 

Inoltre, in ciascun elenco deve essere inclusa, compatibilmente con le risorse disponibili:

§  una quota pari al 20% dei professori  di seconda fascia (in servizio a tempo pieno, come risulta dalla relazione tecnica) nelle università statali. La quota indicata è costituita dai professori di seconda fascia la cui produzione scientifica individuale, negli ultimi 5 anni, sia almeno pari ad un indicatore della produzione scientifica dei professori di seconda fascia, calcolato dall’ANVUR per ciascun settore scientifico-disciplinare, sulla base dei dati disponibili per l’ultimo triennio;

§  una quota pari al 60% dei ricercatori (in servizio a tempo pieno, come risulta dalla relazione tecnica) nelle università statali. La quota indicata è costituita da tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, negli ultimi 5 anni, sia almeno pari ad un indicatore della produzione scientifica dei ricercatori, calcolato dall’ANVUR per ciascun settore scientifico-disciplinare, sulla base dei dati disponibili per l’ultimo triennio.

Al riguardo, poiché la selezione avviene sulla base del valore minimo stabilito dall’ANVUR per l’indicatore della produzione scientifica delle due categorie, occorrerebbe chiarire in che modo si possano assicurare le quote percentuali indicate (che non sono indicate come quote massime).

Inoltre, occorrerebbe chiarire se le stesse percentuali devono essere calcolate per ciascun settore scientifico-disciplinare, ovvero per il complesso degli stessi settori.

 

I ricercatori e i professori di seconda fascia inclusi negli elenchi possono presentare la domanda rivolta ad ottenere il finanziamento annuale entro il 30 settembre di ogni anno, esclusivamente tramite l’apposita procedura telematica accessibile dal sito dell’ANVUR.

 

Il MIUR trasferisce ad ogni università il finanziamento spettante ai ricercatori e ai professori di seconda fascia entro il 30 novembre di ogni anno.

Ulteriori misure per lo sviluppo delle attività di ricerca delle università statali

Al fine di favorire lo sviluppo di attività di ricerca nelle università statali e valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse, si prevede che:

§  gli atti e i contratti stipulati dalle università statali, volti a conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione (art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001), non sono più soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (art. 3, co. 1, lett. f-bis), della L. n. 20/1994).

Si ricorda che, in base all’art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

-    l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

-    l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

-    la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

-    devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si ricorda, inoltre, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 172 del 2010, nel riconoscere l’inapplicabilità delle predette disposizioni sul controllo preventivo della Corte dei conti agli atti delle regioni e degli enti locali, ha precisato che l’ambito soggettivo delle Amministrazioni i cui atti sono sottoposti a tale controllo non può che essere quello delle Amministrazioni centrali dello Stato.

 

§  le università statali sono esentate dai limiti di spesa per missioni – a prescindere dalla provenienza delle risorse utilizzate – e per attività di formazione, previsti per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. A tal fine, si novella l’art. 6, co. 12, quarto periodo, e co. 13, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010).

In base all’art. 6, co. 12, quarto periodo, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), il limite di spesa per missioni applicabile, a decorrere dal 2011, alle amministrazioni indicate – pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009 – non si applica (per quanto qui interessa) unicamente alla spesa effettuata da università e da enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti UE o da soggetti privati o da finanziamenti pubblici destinati ad attività di ricerca.

In base al co. 13, ultimo periodo, il limite di spesa per attività di formazione  applicabile, a decorrere dal 2011, alle stesse amministrazioni – pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009 – non si applica all’attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

In base al co. 21, tra l’altro, le somme provenienti da tali riduzioni di spesa sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

A fronte delle novità introdotte, peraltro, si dispone la riduzione del Fondo di finanziamento ordinario delle università di € 12 mln.

La relazione tecnica evidenzia che ciò è finalizzato ad assicurare che non si realizzino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che l’importo di 12 milioni di euro corrisponde al versamento effettuato annualmente dalle singole università per le somme dovute ai sensi dell’art. 6, co. 12 e 13, del D.L. n. 78/2010.

Occorrerebbe specificare che si tratta di 12 milioni di euro “annui”.

§  si eleva la percentuale di assunzioni possibili, nel triennio 2015-2017, per determinate categorie di atenei.

In particolare:

-    gli atenei che riportino, al 31 dicembre dell'anno precedente, un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80% o un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82% delle entrate costituite dai contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (di cui all'art. 5, co. 1, del D.Lgs. 49/2012), al netto delle spese per fitti passivi, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 50% (invece del vigente 30%) di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

-    gli atenei che riportino, al 31 dicembre dell'anno precedente, valori inferiori a quelli sopra indicati possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua non superiore al 50% (invece del vigente 30%) di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20% del margine ricompreso tra l'82% delle entrate sopra indicate, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ai fini indicati, si modifica l’art. 1, co. 1, lett. a) e b), del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, che, in attuazione dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 49/2012, ha dettato disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 2015-2017.

Si interviene, così, con norma primaria, in un ambito attualmente disciplinato con fonte non legislativa.

In materia, si ricorda che l’art. 7 del D.Lgs. 49/2012 ha individuato, limitatamente all’anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l’altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato (co. 1), rimettendo ad un D.P.C.M., da emanare con cadenza triennale, entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi (co. 6).

In seguito, l’art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), introducendo il co. 13-bis nell’art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), ha fissato le misure percentuali di turn-over valide con riferimento “al sistema” delle università nel suo complesso[23] e ha previsto che all’attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, “tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. 49/2012”.

Ancora in seguito, peraltro, l’art. 1, co. 9, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) ha prorogato al 30 giugno 2014 il termine per l’adozione del D.P.C.M. con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l’individuazione della misura delle assunzioni per ciascun ateneo.

Il D.P.C.M. è poi, di fatto, intervenuto il 31 dicembre 2014 con riferimento al triennio 2015-2017[24].

Impignorabilità delle somme per attività di ricerca

Le somme destinate dal MIUR, a qualsiasi titolo, al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata e gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi previsti dall’articolo in commento sono nulli, con nullità rilevabile d’ufficio.

 

La posizione delle pubbliche amministrazioni soggette ad esecuzione forzata non è, pacificamente, diversa da quella di ogni altro debitore essendo possibile anche nei loro confronti l’azione esecutiva finalizzata all’espropriazione.

Tuttavia, una deroga in tal senso e quindi l’impignorabilità di somme delle pubbliche amministrazioni è stata ritenuta, in specifiche ipotesi, costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale (sentenza n. 138 del 1981) ove si tratti di somme destinate - da apposita disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo che trovi nella legge fondamento - ad un pubblico servizio, ovvero all'espletamento di esso, o di soddisfacimento di specifiche finalità pubbliche, nel senso di creare un diretto collegamento tra quelle entrate e determinati servizi pubblici o specifici fini pubblici.

Soltanto in presenza del citato vincolo di destinazione le somme ed i crediti della PA diventano patrimonio indisponibile in quanto finalizzate all’attuazione dell’interesse pubblico e al regolare svolgimento dell’attività amministrativa (ex pluribus, Corte Cost. sent. n. 350/1998; Cass., Sez. Unite. 13/7/1979, n. 4071).

Deroghe alla disciplina sull’esecuzione forzata sono state in passato già disposte dal legislatore (in particolare: art. 1, co. 5 e 5-bis, del D.L. 9/1993, art. 1 del D.L. 313/1994, art. 14, co. 3, del D.L. 669/1996, art. 6, co. 5, del D.L. 35/2013).

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario degli enti di ricerca vigilati dal MIUR

Dal 2107, si prevede l’ incremento di € 25 mln del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), da destinare al sostegno delle “Attività di ricerca a valenza internazionale”.

Al riguardo si ricorda che i contributi ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR sono determinati come somma di due addendi, ossia assegnazioni ordinarie e contributi straordinari. Tra i contributi straordinari sono incluse le somme per Attività di ricerca a valenza internazionale che, nel D.M. 631/2016, con il quale si è proceduto al riparto del FOE per il 2016, sono pari a € 515,8 mln.

 


 

Articolo 42
(Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro)

 

 

L’articolo 42 introduce un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro.

 

Il presente articolo prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato[25], decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

 

Lo sgravio contributivo  consiste (comma 1) nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.

 

Il suddetto beneficio contributivo spetta, a domanda e nei limiti di spesa di cui al comma 2 (vedi infra), entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:

§  attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:

-     30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, c. 33, L. 107/2015 (secondo cui i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio);

-     30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (per i quali, ai sensi dell’art. 17 del Capo III del D.Lgs. 226/2005, viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue);

-     30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori che, ai sensi dell’art. 7 del Capo II del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, in generale, hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;

-     30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

§  periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

È previsto il monitoraggio da parte dell’INPS (con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, attraverso l’invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1). Inoltre, si prevede che il Governo, entro il 31 dicembre 2018, proceda alla verifica dei risultati conseguenti all’introduzione dell’esonero contributivo, al fine di una sua eventuale prosecuzione (comma 3).

Sono previsti dei limiti massimi di spesa per il riconoscimento del suddetto beneficio contributivo (di 7,4 milioni di euro per il 2017, 40,8 per il 2018, di 86,9 per il 2019, di 84,0 per il 2020, di 50,7 per il 2021 e di 4,3 per il 2022). Se dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, risultino scostamenti (anche in via prospettica) del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie così determinate, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l’accesso al beneficio (comma 2).

Relativamente al programma operativo nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di programmazione 2014/2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, viene riconosciuta la possibilità di condurre i controlli previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (che disciplina l’utilizzo dei Fondi strutturali europei) avvalendosi dei propri revisori dei conti (ossia, ex  art. 1, c. 616, della L. 296/2006, due revisori chiamati a riscontrare la regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali)[26].  Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto del principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa comunitaria che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali (di cui al richiamato Regolamento (UE) 1303/2013 (comma 4).

 

Si segnala che il contenuto del comma 4 non appare riconducibile alla rubrica dell’articolo, che sarebbe opportuno quindi integrare.

 

La legge n.107/2015 (c.d. Buona scuola) ha previsto il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei) e l'adozione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, riconoscendo allo studente, tra l'altro, la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dell'esperienza in azienda con il proprio indirizzo di studio. Ha, altresì, previsto la costituzione presso le Camere di commercio, del registro nazionale per l'alternanza scuola- lavoro (art. 1, co. 33-44).

Inoltre, è stata prevista la possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità (art. 1, co. 60)

Il 7 settembre 2015 il MIUR ha comunicato la firma del decreto che stanzia 45 milioni per l'attivazione dei laboratori territoriali per l'occupabilità. Si tratta del  DM 4 settembre 2015, n. 657. Qui l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche. Il 1° luglio 2016 ha comunicato che sono stati finanziati 58 laboratori territoriali - che saranno operativi entro dicembre - su 151 ammessi alla valutazione (rispetto agli oltre 500 progetti presentati alla scadenza del bando). Qui la graduatoria. Fra le proposte presentate, ristoranti "digitali" nei quali studiare come ottimizzare il servizio utilizzando strumenti innovativi, officine tecnologiche, poli per la robotica e la meccanica aperti agli studenti e anche ai giovani NEET.

L'8 ottobre 2015, invece, il MIUR ha inviato alle scuole la Guida operativa per l'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

In precedenza, il D.L. 104/2013 ha previsto che i percorsi di orientamento - che, dall'a.s. 2013/2014, sono avviati a partire dal quarto anno nelle scuole secondarie di secondo grado, nonché nell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado (art. 8) - comprendono, fra l'altro, misure per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali (art. 8-bis, co. 1). Inoltre, aveva previsto un programma sperimentale per il triennio 2014-2016, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda degli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado, che contemplava la conclusione di contratti di apprendistato (art. 8-bis, co. 2). Era stato conseguentemente emanato il DI 473 del 17 giugno 2014 e l'8 settembre 2014 sul sito del MIUR era stata data notizia dell'avvio della fase di sperimentazione del programma di formazione in alternanza scuola-lavoro per studenti del quarto e quinto anno degli Istituti tecnici ad indirizzo Tecnologico messo a punto da MIUR, Ministero del Lavoro, regioni, organizzazioni sindacali ed Enel.

Successivamente, il d.lgs. 81/2015, dettando una disciplina organica dell'apprendistato, ha abrogato l'art. 8-bis, co. 2, del D.L. 104/2013, facendo salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati.

Ancora in precedenza, l'art. 2, co. 14, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) aveva previsto tirocini formativi da destinare agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Tale previsione è stata abrogata dall'art. 2, co.1, e dall'all. 1 del D.Lgs. 10/2016.

Si ricorda, infine, che l’art. 43, c. 5, del D.Lgs. 81/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014, cd. Jobs act) dispone che possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato. Per quanto concerne altri strumenti volti a rafforzare il collegamento fra scuola e lavoro, si rimanda al sito http://www.sistemaduale.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx

 

 

Si ricorda che vi sono altri sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente per il settore privato, i quali però non sono riconosciuti per i contratti di apprendistato (così come per il lavoro domestico).

Infatti, per il 2015, l'articolo 1, comma 118, della L. 190/2014 (Stabilità 2015) ha introdotto uno sgravio per i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 e consistente nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi. Il beneficio si applica con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche nel settore agricolo, ai sensi dei commi 119 e 120 del citato art. 1 della L. n. 190.

Per il 2016, l'articolo 1, commi da 178 a 181, della L. 208/2015 (Stabilità 2016) prevede, per il settore privato, la proroga dello sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle assunzioni effettuate nel corso del 2016 consistente nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi. Anche in questo caso, particolari disposizioni concernono il settore agricolo (commi 179 e 180).

Per entrambi i richiamati esoneri contributivi, per il 2015 e per il 2016, sono previsti specifici casi di esclusione e di incumulabilità con altri benefici.

Nell'ambito delle misure riferite al Mezzogiorno, l’art. 1, c. 109 e 110, della L. 208/2015 estende il suddetto esonero contributivo previsto per il 2016 dalla medesima L. 208/2015 alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 realizzate dai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'estensione dell'incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 e all’emanazione, all’esito della ricognizione, di un D.P.C.M. che stabilisce l’ammontare delle risorse disponibili e l’utilizzo delle stesse per l’estensione del suddetto beneficio (che non risulta ancora adottato). È prevista una maggiorazione della percentuale di decontribuzione per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

 

 


 

Articoli 43-45
(Fondo per il finanziamento dei
dipartimenti universitari di eccellenza)

 

 

Gli articoli da 43 a 45 istituiscono, a decorrere dal 2018, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), una sezione destinata a finanziare i dipartimenti universitari di eccellenza, sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall’ANVUR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle università.

Il Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza

La nuova sezione del FFO – che ha una dotazione annua di 271 milioni di euro, a decorrere dal 2018 – è volta ad incentivare, con un finanziamento quinquennale, l’attività dei dipartimenti universitari che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di Industria 4.0.

Nelle istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale il riferimento compiuto ai dipartimenti, si intende sostituito con il riferimento alle classi[27].

Le somme eventualmente non utilizzate confluiscono, nello stesso esercizio finanziario, nel FFO.

Il procedimento per l’attribuzione del finanziamento

La Commissione incaricata della valutazione

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si procede alla nomina della Commissione incaricata della valutazione delle domande presentate dalle università, che si compone di 7 membri, di cui:

§  2 designati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui, uno con funzioni di presidente;

§  4 designati dallo stesso Ministro nell’ambito di 2 rose, ciascuna con 3 soggetti, indicate rispettivamente dall’ANVUR e dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca[28];

§  1 indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il decreto di nomina della Commissione è emanato, per il quinquennio 2018-2022, entro il 30 aprile 2017 e, a regime, entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del (precedente) finanziamento.

 

Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi relativi a spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie del MIUR disponibili a legislazione vigente.

Anche le attività di supporto alla Commissione da parte della competente Direzione generale del MIUR si svolgono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La prima graduatoria sulla base dei risultati della VQR

Entro la stessa data indicata per il decreto di nomina della Commissione (dunque, entro il 30 aprile 2017 per il quinquennio 2018-2022 e, a regime, entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del precedente finanziamento) il MIUR richiede all’ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti nell’ultima VQR dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento, la definizione di un apposito Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nell’ambito della distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifici disciplinari, nonché l’attribuzione ad ogni dipartimento del relativo indice.

 

La VQR 2004-2010 – il cui progetto è stato formalizzato con DM 15 luglio 2011 – è stata avviata dall'ANVUR con bando del 7 novembre 2011 ed è stata articolata sulle 14 aree disciplinari individuate dal D.M. 4 ottobre 2000, n. 175[29] (poi divenute 16, nel corso della valutazione dei prodotti della ricerca effettuata dai Gruppi di esperti, per la suddivisione delle aree 8 e 11 in due sub-aree).

La valutazione riguardava obbligatoriamente le università e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, e consentiva ad altri enti di ricerca di sottoporsi volontariamente alla valutazione con una partecipazione ai costi.

Per le università, la VQR aveva, tra i suoi compiti, anche quello di fornire agli atenei una graduatoria dei dipartimenti universitari che potesse essere utilizzata come informazione e in piena autonomia dagli organi decisionali delle strutture per la distribuzione interna delle risorse.

I soggetti valutati sono stati ricercatori, assistenti, professori associati e professori ordinari (a tempo indeterminato e a tempo determinato).

Il rapporto finale della VQR 2004-2010 è stato presentato dall'ANVUR nel giugno 2013. Successivamente, a seguito di varie segnalazioni, i risultati della valutazione sono stati aggiornati, secondo quanto indicato dall'ANVUR nella news del 30 gennaio 2014.

Con riferimento alla VQR 2011–2014, il 27 giugno 2015 è stato emanato il DM 458/2015, recante le linee guida, il cui art. 2, in particolare, ha disposto che il processo di valutazione sarebbe stato avviato con l'emissione di apposito bando del Presidente dell'ANVUR e si sarebbe dovuto concludere con la pubblicazione dei risultati entro il termine del 31 ottobre 2016.

Il bando è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 30 luglio 2015, e modificato il 3 settembre 2015 e l’11 novembre 2015.

Qui una sintesi sulle caratteristiche della VQR 2011-2014.

 

Successivamente, il MIUR compila la graduatoria per ISPD decrescente dei singoli dipartimenti, e la rende pubblica sul proprio sito internet.

Per il primo quinquennio, tali operazioni devono concludersi entro la stessa data del 30 aprile 2017.

Occorre disallineare la data prevista per la richiesta all’ANVUR e la data prevista per la disponibilità della prima graduatoria.

Per quanto riguarda la disciplina a regime, invece, non è indicato il termine entro cui deve essere pubblicata la graduatoria dei dipartimenti in base ai risultati della VQR.

Al riguardo, occorrerebbe valutare la possibilità di indicare il termine stesso.

Le domande di finanziamento e il progetto dipartimentale di sviluppo

La domanda per ottenere il finanziamento può essere presentata, esclusivamente tramite l’apposita procedura telematica accessibile dal sito del MIUR, dalle università statali cui afferiscono i dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria.

Il numero massimo di domande ammissibili per dipartimenti appartenenti alla stessa università statale è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti in posizione utile di graduatoria siano più di 15, l’università procede ad una selezione, motivando la scelta in ragione dell’ISPD attribuito e di ulteriori criteri che possono essere stabiliti dal singolo ateneo.

La domanda contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquennale, e relativo a:

§  obiettivi di carattere scientifico;

§  utilizzo del finanziamento per il reclutamento di professori e ricercatori (ex artt. 18 e 24, L. 240/2010, e art. 1, co. 9, L. 230/2005), nonché di personale tecnico ed amministrativo;

§  premialità (ex art. 9, L. 240/2010: v. infra);

§  investimento in infrastrutture per la ricerca;

§  svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione;

§  presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto.

 

Per ciascun dipartimento, può essere presentata domanda per una sola delle 14 aree disciplinari. Qualora, al medesimo dipartimento afferiscono docenti appartenenti a più aree disciplinari, il progetto dipartimentale di sviluppo deve dare preminenza all’area disciplinare che ha ottenuto, all’esito dell’ultima VQR, i migliori risultati.

Per il primo quinquennio, il termine finale per la presentazione delle domande è fissato al 31 luglio 2017.

Non è, invece, indicato il termine iniziale per la presentazione delle domande.

A regime, invece, le domande possono essere presentate dal 1° maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del (precedente) finanziamento.

I dipartimenti finanziabili

Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento è pari a 180, di cui non meno di 5 e non più di 20 per ogni area disciplinare.

La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati per ogni area disciplinare è stabilita con il medesimo decreto ministeriale di nomina della Commissione valutatrice, tenuto conto della numerosità della singola area disciplinare – in termini di dipartimenti ad essa riferibili – e di criteri che hanno come obiettivo la crescita e il miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.

Valutazione delle domande e assegnazione delle risorse

La valutazione delle domande si articola in due fasi.

Nella prima fase, la Commissione procede a valutare i progetti dipartimentali di sviluppo presentati da ciascuna università in relazione solo al dipartimento collocato nella posizione migliore in graduatoria. In caso di esito positivo, il dipartimento consegue il finanziamento, fermo restando il rispetto dei “limiti massimi delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari”.

Si evidenzia che, in base all’art. 44, co. 7, il decreto ministeriale provvede alla suddivisione per area disciplinare del “numero dei dipartimenti finanziati” e non delle risorse.

 

Nella seconda fase, la commissione, tenuto conto del numero dei dipartimenti già ammessi al finanziamento nella prima fase, valuta le rimanenti domande assegnando ad ognuna un punteggio da 1 a 100. In particolare, fino a 70 punti sono attribuiti in base all’ISPD, mentre fino a 30 punti sono attribuiti al progetto dipartimentale di sviluppo, in relazione a coerenza e fattibilità dello stesso progetto. I dipartimenti sono poi suddivisi in base all’area disciplinare di appartenenza. Il finanziamento è assegnato ai dipartimenti che, nei limiti del numero complessivo (rimanente) stabilito per ciascuna area, sono utilmente posizionati in graduatoria.

L’elenco dei dipartimenti assegnatari del finanziamento è pubblicato dalla Commissione sul sito dell’ANVUR (e non anche del MIUR).

Per il primo quinquennio, ciò avviene entro il 31 dicembre 2017; a regime, entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del (precedente) finanziamento.

Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi alla pubblicazione del predetto elenco, il MIUR trasferisce il finanziamento alle università cui appartengono i dipartimenti, con vincolo di utilizzo a favore dei medesimi dipartimenti assegnatari.

In caso di mutamento di denominazione del dipartimento assegnatario o della sua cessazione, l’erogazione del finanziamento è interrotta.

Importo del finanziamento e sua utilizzazione

L’importo annuo del finanziamento per ciascun dipartimento assegnatario dipende innanzitutto dalla consistenza dell’organico del dipartimento, rapportata alla consistenza organica a livello nazionale.

Più nello specifico, l’importo annuale base – pari a 1.350.000 euro – è attribuito ai dipartimenti risultati assegnatari del finanziamento che si trovano nel terzo quintile[30];

Lo stesso importo:

§  è ridotto del 20% per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel primo quintile;

§  è ridotto del 10% per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel secondo quintile;

§  è aumentato del 10% per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel quarto quintile;

§  è aumentato del 20% per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel quinto quintile[31].

All’art. 45, co. 2, occorre verificare, in tutti i capoversi, se il riferimento corretto non sia all’art. 44, co. 11. Infatti, il riferimento all’art. 44, co. 10, escluderebbe i dipartimenti ai quali il finanziamento sia stato assegnato ai sensi dello stesso art. 44, co. 9.

Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari da 1 a 9, l’importo è aumentato di 250.000 euro, da utilizzare esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca.

L’importo complessivo del finanziamento quinquennale è assoggettato a determinati vincoli di utilizzo.

Si segnala che nell’alinea dell’art. 45, co. 4, nel riferirsi all’’importo complessivo del finanziamento quinquennale, si richiama sia l’art. 43 (nel quale è indicato proprio lo stanziamento annuale complessivo del Fondo), sia il comma 1 dello stesso art. 45 che, come si è visto, non include, per l’importo annuale del finanziamento dipartimentale, né gli incrementi né i decrementi previsti dai co. 2 e 3 dello stesso art. 45.

Innanzitutto, si dispone che non più del 70% dell’importo complessivo del finanziamento può essere utilizzato per il reclutamento di professori e di ricercatori, nonché di personale tecnico e amministrativo, “tenuto conto di quanto previsto all’articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

L’art. 18, co. 3, della L. 240/2010 prevede che gli oneri derivanti dalla chiamata di professori e dalla stipula di contratti per ricercatore possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di tipo B (ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di tipo A) (v. infra).

Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che il riferimento è al principio che dovrà essere tenuto in considerazione dagli atenei per calcolare il numero di docenti da reclutare con il finanziamento attribuito, ossia la garanzia della copertura del costo quindicennale del posto. Dunque, il finanziamento attribuito nei 5 anni dovrà essere diviso per il costo stipendiale dei 15 anni della figura che si vuole reclutare (professore o ricercatore di tipo B).

 

Inoltre, fermo restando tale primo vincolo, si stabilisce che il finanziamento deve essere impiegato:

 

§  per almeno il 25%, per le chiamate di professori esterni all’università cui appartiene il dipartimento, ai sensi dell’art. 18, co. 4, della L. 240/2010;

La norma citata prevede che ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

 

§  per almeno il 25%, per il reclutamento di ricercatori di tipo B.

L’art. 24, co. 3, della L. 240/2010 ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato. La prima (lett. a)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. La seconda (lett. b)) è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere – nonché a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005 – e consiste in contratti triennali non rinnovabili.

Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

 

§  per le chiamate dirette di professori (ex art. 1, co. 9, L. 230/2005). Per tale tipologia, non è definita una quota minima.

L’art. 1, co. 9, della L. 230/2005 – come da ultimo modificato dall’art. 1, co. 209, della L. 208/2015 - dispone che le università, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di:

-      studiosi impegnati all’estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere;

-      studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell’ambito del “programma di rientro dei cervelli”, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;

-      studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dallo stesso MIUR[32];

-      studiosi italiani e stranieri di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali (il riferimento è proprio alle procedure di cui ai commi 208-212 della L. 208/2015, c.d. “Cattedre Natta”).

Le università possono procedere, altresì, alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

A tali fini, le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere – ad eccezione del caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione effettuate entro tre anni dalla vincita del programma e di chiamate di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati attraverso le procedure nazionali – della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale.

Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base delle eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Relazione finale

Entro il 31 gennaio dell’ultimo anno di erogazione del (precedente) finanziamento l’Università deve presentare alla Commissione incaricata della valutazione, per ogni dipartimento, una relazione contenente il rendiconto dell’utilizzazione delle risorse e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel progetto.

Entro tre mesi dalla presentazione della relazione, la Commissione esprime il proprio motivato giudizio circa la corrispondenza tra utilizzo delle risorse e obiettivi del progetto, nonché il rispetto dei vincoli di utilizzo di cui sopra.

In caso di giudizio negativo, l’Università non può presentare, per il quinquennio successivo, la domanda di finanziamento per lo stesso dipartimento.

Si segnala che nell’art. 45, co. 6 si fa riferimento al finanziamento di cui al co. 1 che, tuttavia, non considera le riduzioni e gli aumenti di cui al co. 2, nonché la maggiorazione di cui al co. 3.

Disposizioni specifiche inerenti la VQR

Si stabilisce che la VQR – che interviene, come già previsto a legislazione vigente, con cadenza quinquennale (art. 60, co. 01, del D.L. 69/2013 –L. 98/2013) – è effettuata dall’ANVUR sulla base di un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – che deve essere emanato entro il 31 marzo dell’anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione – che individua le linee-guida e le risorse economiche necessarie al suo svolgimento. Si stabilisce, inoltre, che la VQR si deve concludere entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di emanazione del DM.

A tal fine, si novella l’art. 3, co. 1, del Regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, di cui al D.P.R. 76/2010, che elenca i compiti affidati all’Agenzia.

 

Tra i compiti esplicitamente affidati all’ANVUR dall’art. 3, co. 1, del D.P.R. 76/2010 rientrano attualmente:

§  la valutazione della qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti. Tali valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni;

§  la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione;

§  lo svolgimento, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica.

La disciplina del Fondo di ateneo per la premialità

Si modifica la disciplina inerente il Fondo di ateneo per la premialità, previsto dall’art. 9 della L. 240/2010, estendendo la possibilità di concedere compensi aggiuntivi al personale docente e al personale tecnico amministrativo anche al caso in cui tale personale contribuisca all’acquisizione di finanziamenti pubblici, ed eliminando il divieto di concedere tali compensi aggiuntivi a valere sulle risorse del Fondo derivanti da finanziamenti pubblici.

In base all’art. 9 della L. 240/2010, il Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori è alimentato innanzitutto con le somme relative agli scatti stipendiali non attribuite a causa di valutazione negativa.

Sono previsti anche altri possibili canali per alimentare il Fondo: il MIUR può attribuire ulteriori somme ad ogni università, in proporzione alla valutazione dei risultati effettuata dall’ANVUR; inoltre, ogni ateneo può integrare il Fondo con una quota dei proventi delle attività svolte in conto terzi o con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, l’ateneo può prevedere compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all’acquisizione di commesse conto terzi o di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse che non derivano da finanziamenti pubblici.

 

 


 

Articoli 52, comma 3 e 53
(Incremento dell’organico dell’autonomia)

 

 

Gli articoli 52, commi 3 e 53, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di un nuovo Fondo destinato all’incremento dell’organico (docente) dell’autonomia.

 

In particolare, le risorse allocate nel nuovo Fondo, pari a € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018, incrementano il limite di spesa fissato dall’art. 1, co. 201, della L. 107/2015.

In base all’art. 1, co. 201, della L. 107/2015, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di € 544,18 mln nel 2015, € 1.828,13 mln nel 2016, € 1.839,22 mln nel 2017, € 1.878,56 mln nel 2018, € 1.915,91 mln nel 2019, € 1.971,34 mln nel 2020, € 2.012,32 mln nel 2021, € 2.053,60 mln nel 2022, € 2.095,20 mln nel 2023, € 2.134,04 mln nel 2024 e € 2.169,63 mln annui a decorrere dal 2025.

Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’incremento dell’organico dell’autonomia avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall’accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota è sottratta in misura numericamente pari dall’ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia (né disponibili – a legislazione vigente -, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo) costituita annualmente per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia (c.d. “organico di fatto”: art. 1, co. 69, L. 107/2015).

La relazione tecnica specifica, al riguardo, che il decreto interministeriale, tenuto conto della spesa annuale di personale, delle progressioni economiche di carriera, nonché degli arretrati e delle ricostruzioni di carriera in favore del medesimo personale immesso in ruolo, individuerà il numero di posti di organico di fatto che confluiranno nell’organico dell’autonomia e la distribuzione dei neoassunti tra ciascun grado di istruzione.

 

In base all’art. 1, co. 63 e 64, della L. 107/2015, l’organico dell’autonomia è costituito dai posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa[33] ed è determinato su base regionale, a decorrere dall'a.s. 2016/2017 e con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata.

A sua volta, l’art. 1, co. 69, della stessa L. 107/2015, ha disposto che, per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità (legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni) previste dal D.P.R. n. 81/2009, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia (né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo). Alla copertura di tali posti – nei limiti delle risorse annualmente disponibili nello stato di previsione del MIUR e fermi restando gli obiettivi di conseguimento di economie previsti dall’art. 64, co. 6, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) - si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato o mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico.

 

Con nota 29 aprile 2016, AOODGPER 11729, il MIUR ha trasmesso ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali lo schema di decreto, da inviare per il prescritto concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante disposizioni, per il triennio 2016/2019, in ordine alle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

In base alle tabelle allegate allo schema, delle 746.418 cattedre previste per il prossimo triennio, 601.126 sono posti comuni, 96.480 sono posti per il sostegno e 48.812 sono posti per il potenziamento.

Relativamente ai posti comuni in relazione agli ordini e gradi di scuola, per la scuola dell’infanzia sono previsti 81.771 posti, per la scuola primaria 196.707 posti, per la scuola secondaria di primo grado 131.033 posti, per la scuola secondaria di secondo grado 191.615 posti.

Per quanto riguarda il sostegno, 90.034 sono posti comuni, 6.446 sono posti di potenziamento.

I numeri indicati sono stati confermati nel D.I. 625 del 5 agosto 2016.

L’organico di fatto per l’a.s. 2016/2017 è stato, invece, definito con il D.I. 581/2016 in misura pari a 30.626 posti.

 

Restano ferme le previsioni in materia di formazione e costituzione delle classi e di utilizzazione del personale previste dal D.P.R. n. 81/2009 e quelle relative alle classi di concorso previste dal D.P.R. n. 19/2016, in virtù della necessità di mantenimento delle economie di spesa richieste dall’art. 64 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008).

 

 


 

Articolo 56
(Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo
svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi)

 

 

L’articolo 56 stanzia ulteriori € 128 mln per il 2107 per la prosecuzione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle) e interviene con un’ulteriore proroga in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici.

Programma Scuole belle

Per la prosecuzione, fino al 31 agosto 2017, del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle), sia nei territori in cui è stata attivata, o è scaduta, la Convenzione-quadro CONSIP per l’affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, sia in quelli in cui la stessa Convenzione non è ancora stata attivata, sono stanziati ulteriori € 128 mln per il 2017.

A legislazione vigente, il programma indicato si conclude il 30 novembre 2016, con le risorse stanziate, fino a tale data, dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 42/2016 (L. n. 89/2016), che ora viene novellato.

In considerazione del fatto che le risorse stanziate a legislazione vigente – sulla base dell’accordo sottoscritto l’8 marzo 2016 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – sono riferite al periodo fino al 30 novembre 2016, e che la disposizione in esame, mentre proroga il programma dal 1° dicembre 2016 al 31 agosto 2017, reca una nuova autorizzazione di spesa che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2017, occorrerebbe chiarire se e come lo stesso programma potrà proseguire nel mese di dicembre 2016.

Il programma “Scuole belle” è stato elaborato a seguito dell’accordo sottoscritto il 28 marzo 2014 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale accordo prevedeva, al fine di avviare a definitiva soluzione la problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare CONSIP e riguardante i lavoratori ex LSU e quelli appartenenti alle ditte dei c.d. “appalti storici”[34], che il MIUR – nell’ambito del più ampio programma per l’edilizia scolastica facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – avrebbe utilizzato risorse complessive pari a 450 milioni di euro, a decorrere dall’1.7.2014 e fino al 30.3.2016, da impiegare per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia nelle scuole, di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici.

L’accordo prevedeva, inoltre, che il MIUR avrebbe individuato gli istituti scolastici capofila per l’acquisto dei nuovi servizi e che l’importo complessivo degli ordini integrativi di fornitura sarebbe stato pari a 150 milioni di euro per il 2014 e a 300 milioni di euro per il 2015 e i primi 3 mesi del 2016.

Il D.L. 58/2014 (L. 87/2014) ha, poi, introdotto una disciplina normativa specifica per la realizzazione degli interventi in questione.

In particolare, l’art. 2, co. 2-bis, come modificato dall’art. 1, co. 353, lett. c), della L. 190/2014, ha disposto che, nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicuravano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui era attiva la convenzione.

Il co. 2-bis.1, inserito dall’art. 1, co. 353, lett. d), della L. 190/2014 e modificato, da ultimo, con l’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), ha disposto che nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro Consip, ovvero la stessa sia scaduta, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici mediante ricorso alla stessa convenzione.

Per quanto concerne il finanziamento del programma, si ricorda che, le risorse previste per coprire le esigenze del periodo dall’1.7.2014 al 30.11.2016 sono state stanziate, negli importi annuali pari a € 150 mln per il 2014, € 240 mln per il 2015 ed € 124 mln fino al 31.11.2016, come di seguito illustrato:

§  con la delibera CIPE 21 del 30 giugno 2014 erano stati previsti 110 mln per il 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2007-2013. La delibera medesima considerava, tuttavia, che, per la citata assegnazione di € 110 mln, apposita norma di legge avrebbe potuto individuare una copertura finanziaria alternativa.
Nella successiva seduta del 1° agosto 2014, il CIPE prendeva atto che per il finanziamento di € 110 mln era stata individuata una nuova copertura finanziaria, alternativa rispetto all’assegnazione a carico del FSC, e che pertanto, la relativa delibera non avrebbe avuto corso.

Tale copertura è stata operata dal MIUR, mediante il D.M. 559 del 15 luglio 2014, che ha destinato alle finalità del piano in questione l’importo di € 110 mln a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, dettando altresì i criteri per il riparto di tale somma a livello provinciale;

§  ulteriori 40 mln per il 2014 sono stati assegnati dal CIPE a carico del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, con la delibera 22 del 30 giugno 2014, punto 4, a valere sugli importi residui di una precedente assegnazione a favore del Ministero (€ 100 mln) disposta con la delibera n. 6/2012 per la costruzione di nuovi edifici scolastici[35];

§  l’art. 1, co. 353, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), inserendo il co. 2-ter nell’art. 2 del D.L. 58/2014, ha poi autorizzato la spesa di ulteriori € 130 mln per il 2015[36]. Le risorse sono state ripartite con D.M. 117 del 20 febbraio 2015;

§  l’art. 1 del D.L. 154/2015 (L. 189/2015)dando seguito (parzialmente) all’accordo sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio il 30 luglio 2015, che aveva confermato l’impegno del Governo a garantire le risorse finanziarie necessarie al completamento del programma “Scuole belle”, con lo stanziamento degli ulteriori 170 milioni di euro necessari alla copertura del periodo 1° luglio 2015-31 marzo 2016, prevedendo, altresì, che la Presidenza del Consiglio si impegnava a convocare entro il 2015 un tavolo di verifica per esaminare le problematiche sociali e occupazionali più generali concernenti i lavoratori ex LSU e “appalti storici [37] - ha attivato € 110 mln, di cui 100 per il 2015 e 10 per il 2016, in aggiunta a 10 mln che il MIUR aveva già reperito, nel mese di agosto, all’interno del proprio bilancio 2015[38] e ripartito con il D.M. 596 del 7 agosto 2015. In particolare, il D.L. 154/2015 ha disposto:

-  una nuova autorizzazione legislativa di spesa, pari a € 50 mln per il 2015, i cui oneri finanziari sono stati coperti mediante una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. La ripartizione, effettuata con D.M. 937 dell’11 dicembre 2015, ha riguardato peraltro l’importo di € 40,9 mln, posto che € 9,1 mln circa sono stati utilizzati, in linea con quanto previsto nel citato Accordo governativo del 30 luglio 2015 ed illustrato nel preambolo dello stesso D.M., a garantire le risorse necessarie a coprire gli oneri delle richieste di cassa integrazione guadagni in deroga presentate dalle aziende che impiegano i lavoratori adibiti ai progetti di manutenzione del decoro degli immobili adibiti ad istituzioni scolastiche;

-  l’immediato utilizzo di risorse, pari a € 50 mln per il 2015 e a € 10 mln per il 2016, “già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015” a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (FSC) per la prosecuzione degli interventi relativi al programma.
Si tratta delle risorse assegnate dal CIPE con
delibera 73/2015, registrata dalla Corte dei conti il 2 ottobre 2015, ossia il giorno successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 154/2015, e pubblicata nella GU n. 243 del 19 ottobre 2015.

La somma di € 50 mln per il 2015 è stata ripartita con DM 803 del 7 ottobre 2015;

§  i residui 50 mln fino al 31.3.2016 sono stati reperiti a valere su risorse provenienti dal bilancio del MIUR ( 30 mln) e dal bilancio del MEF (€ 20 mln), come indicato nel preambolo della citata delibera CIPE 73/2015[39]. Tali risorse, unitamente ai 10 milioni di euro stanziati per il 2016 a valere sul FSC 2014-2020 dalla Delibera CIPE 73/2015, sono stati ripartiti con il DM 33 del 27 gennaio 2016;

§  ulteriori € 64 mln per il periodo 1.4.2016-30.11.2016 sono stati stanziati con il D.L. 42/2016 (L. 89/2016), a valere su risorse MIUR (utilizzo delle economie di cui all’art. 58, co. 6, del D.L. 69/2013 -L. 98/2013 e riduzione del Fondo per il funzionamento delle scuole). Con tale stanziamento si è dato seguito ad nuovo accordo sottoscritto l’8 marzo 2016 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale il Governo aveva, altresì, dato la disponibilità ad accogliere richieste di cassa integrazione in deroga da parte delle aziende durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e le aziende si erano impegnate a revocare le procedure di licenziamento collettivo avviate. Inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si era nuovamente impegnata a convocare, entro il mese di maggio 2016, un tavolo di verifica al fine di esaminare le problematiche sociali e occupazionali, con lo scopo di individuare una possibile soluzione di prospettiva[40]. Le risorse sono state ripartire con DM 297 del 5 maggio 2016 e con DM 605 del 1° agosto 2016.

 

Tabella 1 - Finanziamento Programma "Scuole Belle"

(milioni di euro)

 

Autorizzazioni legislative

MIUR

MEF

CIPE

Tot.

2014

 

 

110 mln
(a valere sul Fondo funzionamento istituzioni scolastiche)

 

40 mln
(Del. CIPE 22/2014)

150

2015

130 mln
art. 1, co. 353, L. 190/2014
(a valere sul FISPE)

50 mln
art. 1, D.L. 154/2015 (a valere su Fondo sociale occupazione)

10 mln
(econ. di bilancio)
vedi preambolo Del. CIPE 73/2015

 

50 mln
(Del. CIPE 73/2015)

240

2016

 

64 mln

Art. 1, D.L. 42/2016 (a valere su risorse MIUR)

30 mln[41]
(econ. di bilancio) vedi preambolo Del. CIPE 73/2015

20 mln
(econ. di bilancio)
vedi preambolo Del. Cipe 73/2015

10 mln
(Del. CIPE 73/2015)

124

 

130

114

150

20

100

514

 

Svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli istituti scolastici

 

Per consentire idonee condizioni igienico-sanitarie negli edifici scolastici nell’a.s. 2016/2017, si proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 agosto 2017 il termine entro il quale, nelle regioni ove non è ancora attiva, ovvero sia stata sospesa o sia scaduta, la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto degli stessi servizi dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014.

A tal fine, si novella ulteriormente l’art. 2, co. 1,  del D.L. 58/2014 (L. 87/2014).

Attualmente, con riferimento alla convenzione-quadro CONSIP - che è stata attivata il 22 novembre 2013 e, in base alle informazioni disponibili sul sito dedicato, scadrà il 26 maggio 2018, continua a risultare non affidato il lotto n. 6 - regione Campania (Province di Napoli e Salerno). Risulta scaduto il 6 giugno 2016 il lotto n. 5 – regione Lazio (Province di Frosinone e Latina) e sospeso, dal 1° aprile 2015, il lotto n. 7 – regione Campania (Province di Caserta, Benevento ed Avellino).

Qui maggiori informazioni.

 

In materia, si ricorda che il 19 aprile 2016 è stata annunciata all’Assemblea della Camera la segnalazione adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione il 2 marzo 2016 (delibera 376/2016), ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. e) ed f), del D.Lgs. 163/2006, concernente le disposizioni normative che prevedono l'affidamento dei servizi di pulizia, dei servizi ausiliari e degli interventi di mantenimento del decoro e delle funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni scolastiche e educative, mediante il ricorso all'istituto giuridico della proroga.

 

In particolare, l’Autorità ha sottolineato l’opportunità di avviare una riflessione sulla coerenza dell’assetto normativo che consegue alle varie proroghe con le regole europee e nazionali vigenti in materia di appalti, alla luce del principio della inderogabilità delle procedure ordinarie di scelta del contraente. Ciò, al fine di escludere che le scelte adottate possano avere un notevole effetto distorsivo sul mercato dei contratti pubblici. Al riguardo, l’Autorità ha evidenziato che questo rischio cresce in presenza di tre elementi: la rilevanza economica del valore contrattuale dei servizi affidati in deroga alle ordinarie procedure di scelta del contraente; il dilatarsi dell’arco temporale nel quale gli atti normativi producono effetti; l’ampia estensione territoriale del fenomeno.

Ha ricordato, altresì, che “il segnale che conferma tale anomalia è il provvedimento finale del procedimento 1787 – gare CONSIP servizi di pulizia nelle scuole pubbliche”, deliberato in data 22 dicembre 2015, n. 25802, con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, che ha condizionato l’esito della gara di rilievo comunitario bandita da Consip nel 2012. Secondo l’AGCM, tramite questa intesa, le quattro imprese coinvolte – due delle quali sono i maggiori incumbent – hanno annullato, di fatto, la dinamica concorrenziale nello svolgimento della gara, per spartirsi i lotti e aggiudicarsene il massimo numero consentito”.

Inoltre, l’Autorità ha messo in evidenza i possibili effetti distorsivi delle proroghe sull’economicità delle commesse pubbliche, in quanto le proroghe vincolano le stazioni appaltanti a fruire di prestazioni contrattuali non necessariamente in linea con le migliori condizioni economiche che il mercato può offrire.

Ulteriori effetti negativi riguardano l’assenza di stimoli per le imprese aggiudicatarie ad investire in ricerca e sviluppo per rendersi competitive nel mercato e il disincentivo alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali derivante dalla percezione di un mercato “chiuso”.

 


 

Articolo 74, commi 9-10
(Cultura e lingua italiana all'estero)

 

 

L’articolo 74, commi 9-10, istituisce un fondo allocato sul bilancio del MAECI per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero.

 

Il comma 9 prevede l’istituzione di un fondo ad hoc per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero, allocato nello stato di previsione del MAECI, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Il comma 10 prevede che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, siano individuati gli interventi da finanziare a valere su tale fondo.

 

La promozione della lingua e cultura italiana all’estero è affidata ad una rete estesa: 83 Istituti italiani di cultura (Iic), oltre 135 istituzioni scolastiche italiane all’estero, 146 enti gestori e 176 lettori di ruolo. È una rete che arriva a coprire 250 città nel mondo. Ruolo di rilievo nella promozione della lingua italiana nel mondo è svolto anche dalla Società Dante Alighieri. Il MAECI, in un contesto di risorse ridotte, ha deciso recentemente di centralizzare in un unico Ufficio promozione della lingua della DG Sistema Paese le competenze prima disperse tra varie direzioni.

 

Nell'ottica di promuovere anche il potenziale economico della lingua italiana e di farne un volano per l’occupazione, l’export e la creazione di valore, il MAECI ha promosso gli Stati Generali della lingua italiana. La seconda edizione degli Stati Generali della lingua italiana si è svolta il 17 e 18 ottobre 2016 a Firenze, dedicando particolare attenzione alle sinergia tra diffusione della lingua e l'economia per alcuni settori, come i marchi, la moda e il design. In tale occasione è stato anche lanciato il nuovo Portale della Lingua italiana, ospitato sul sito del Ministero degli affari Esteri e della cooperazione internazionale.

 


 

Articolo 74, commi 11-12 (STRALCIATO)
(
Progetto Ryder Cup 2022)

 

I commi 11 e 12 sono stati stralciati ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 74, comma 13 (STRALCIATO)
(Credito sportivo)

 

L’articolo 74, comma 13 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 

 


 

Articolo 74, comma 15 (STRALCIATO)
(Riorganizzazione di Soprintendenze speciali)

 

 

Il comma 15 dell’articolo 74 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto appare di carattere organizzatorio.

 

 


 

Articolo 78
(Scuole paritarie, detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica e comandi di personale scolastico)

 

 

L’articolo 78 incrementa il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità e introduce un contributo specifico per le scuole materne paritarie.

Inoltre, aumenta l’importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%.

Infine, posticipa all’a.s. 2019/2020 la soppressione di disposizioni che intendono eliminare alcune possibilità per docenti e dirigenti scolastici di essere collocati fuori ruolo.

 

Preliminarmente si evidenzia che occorre adeguare la rubrica – che fa riferimento solo a “Scuole paritarie e materne” ai diversi contenuti dell’articolo.

Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità

Si incrementa (da € 12,2 mln annui) a € 24,24 mln annui, a decorrere dal 2017, il limite di spesa fissato per il contributo da corrispondere alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità e si prevede che i criteri e le modalità di ripartizione del contributo - che tengono conto, per ciascuna scuola, del numero di alunni con disabilità frequentanti e della percentuale di tali alunni rispetto al numero complessivo di alunni - sono stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai fini indicati, si novella l’art. 1-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016).

 

Nel corso della discussione sul ddl di conversione del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), il rappresentante del Governo aveva fatto presente che con la previsione di un contributo specifico da corrispondere alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità si intendeva “rimediare all'impedimento registratosi di fatto alla libera scelta da parte delle famiglie con figli disabili rispetto alla tipologia di istituto scolastico cui iscrivere i propri figli”.

Aveva fatto presente, altresì, che le istituzioni scolastiche paritarie, comprese le comunali, contavano percentualmente la metà degli alunni affetti da disabilità delle scuole statali e che, quindi, i fondi disponibili non risultavano sufficienti ad assicurare la libertà di scelta delle famiglie. Aveva anche comunicato che dei circa 12.000 disabili circa 3.200 sono iscritti alle scuole paritarie pubbliche, con riferimento al settore dell'infanzia, mentre i restanti presso le paritarie private, per tutti gli altri gradi di istruzione.

 

La L. 62/2000 ha inteso dare attuazione all’art. 33 della Costituzione – che, al terzo comma, ha sancito il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato, e, al quarto comma, ha affidato alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali –, stabilendo che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

In particolare, l’art. 1, co. 3, ha disposto che le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.

Il co. 4, ha, inoltre, fissato i requisiti in base ai quali le scuole non statali sono riconosciute, a domanda, scuole paritarie (e, pertanto, sono abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale). Tra questi, in particolare, per quanto qui più interessa: disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti (lett. b)); iscrizione alla scuola per tutti gli studenti che ne facciano richiesta, purché in possesso di adeguato titolo di studio (lett. d)); applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio (lett. e)).

Nello specifico, il co. 14 ha autorizzato uno stanziamento di £ 7 mld annui (circa € 3,6 mln) a sostegno delle scuole che accolgono alunni con handicap. In relazione a tale stanziamento, il Consiglio di Stato, Adunanza della Sezione II, 20.12.2000, n. 1178/2000, ha chiarito che la relativa autorizzazione di spesa si riferisce alle scuole statali e paritarie insieme.

 

Per le scuole primarie paritarie convenzionate (ai sensi dell’art. 1-bis, co. 6, del D.L. 250/2005-L. 27/2006), il DPR 23/2008, dopo aver disposto che con la stipula della convenzione l'amministrazione scolastica si obbliga a corrispondere all'ente gestore della scuola paritaria convenzionata un contributo annuo, la cui misura è fissata con decreto ministeriale (art. 2, co. 3), ha previsto, per quanto qui più specificamente interessa, che lo stesso contributo viene assegnato avuto riguardo, oltre che al numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna, al numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato e al numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo (art. 4, co. 1).

 

Con riferimento ai criteri per l’assegnazione dei contributi statali alle scuole paritarie, si ricorda che l’art. 1, co. 636, della L. 296/2006 ne ha demandato la definizione a un decreto annuale del Ministro della pubblica istruzione, stabilendo che gli stessi sono attribuiti, in via prioritaria, alle strutture che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che l’ordine di concessione è: scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Da ultimo, per l’a.s. 2015/2016 è intervenuto il DM n. 367 del 3 giugno 2016, i cui artt. 2, 3 e 4 hanno stabilito che lo stanziamento è ripartito con D.D.G. tra gli USR (e la regione autonoma per la Valle d’Aosta) sulla base della consistenza numerica delle scuole paritarie, delle classi o sezioni e degli alunni, e che conseguentemente i direttori generali degli USR predispongono un piano regionale di erogazione dei contributi. Inoltre, l’art. 9 ha disposto che alle scuole paritarie di ogni ordine e grado che accolgono alunni diversamente abili, iscritti e frequentanti, è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato – che può essere differenziato per i diversi gradi di istruzione –, determinato a livello regionale sulla base dei dati comunicati, previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla legge. Non rientrano nel computo gli alunni diversamente abili nelle scuole primarie paritarie convenzionate, di cui al D.P.R. n. 23/2008.

Contributo alle scuole materne paritarie

Si assegna alle scuole materne paritarie un contributo – definito aggiuntivo – di € 25 mln, per il 2017.

Le modalità e i criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Al riguardo, occorre valutare se la previsione normativa – che non prevede neanche un coinvolgimento della Conferenza Stato- regioni – possa qualificarsi come uno stanziamento statale vincolato.

 

Si ricorda, infatti, che la competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali è stata attribuita alle regioni dall’art. 138, co. 1, lett. e), del d.lgs. 112/1998 e che, su questa base, la Corte costituzionale, con sentenza 50/2008, ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle regioni, l’art. 1, co. 635, della L. finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) che, al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, aveva disposto che, a decorrere dal 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle UPB «Scuole non statali», erano incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

In tale sentenza la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del 2005)." La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della “istruzione” attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2. del Considerato in diritto). Pertanto il co. 635 dell'art. 1 della L. finanziaria 2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica

Si aumenta (da € 400 euro) a € 640 per il 2016, € 750 per il 2017 e € 800 dal 2018 l’importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado.

A tal fine, si novella l’art. 15, co. 1, lett. e-bis), del D.P.R. n. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi).

Si ricorda che, come riepilogato nella Nota Prot. 2076 del 23 febbraio 2016, concernente i limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’a.s. 2016/2017, le tasse scolastiche (di cui all’art. 200, co. 1, del d.lgs. 297/1994) sono dovute solo per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado[42].

Dunque, mentre il riferimento alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione presente nella lett. e-bis) prima citata - introdotta dall’art. 1, co. 151, lett. b), della L. 107/2015 - riguarda solo le scuole paritarie, il riferimento alla scuola secondaria di secondo grado riguarda – seppure per importi minimi – anche gli ultimi due anni delle scuole statali.

 

La relazione tecnica evidenzia che gli alunni che nell’a.s. 2013/2014 hanno frequentato una scuola paritaria sono circa 994 mila.

 

Limitazione dei comandi di personale scolastico

Si posticipa ulteriormente (dall’a.s. 2017/2018) all’a.s. 2019/2020 la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

A tal fine, si novella l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014.

 

L’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva originariamente previsto la soppressione, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali – in base alle modifiche apportate, da ultimo, dall’art. 1, co. 57, lett. a) e b), della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) – dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

§  fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all’art. 116 del D.P.R. 309/1990;

§  fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Successivamente, l’art. 1, co. 223, della L. 208/2015 – novellando l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 – ha posticipato all’a.s. 2017/2018 la soppressione delle disposizioni.

 

Per completezza, si ricorda che tutte le assegnazioni previste dall’art. 26, co. 8, della L. 448/1998 – incluse, dunque, quelle disposte ai sensi del primo periodo del comma per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica – comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Si rammenta, altresì, che il co. 9 dello stesso art. 26 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Le modalità attuative di tale disposto sono state definite con D.M. 100 del 31 marzo 2000.


 

Articolo 82
(Rifinanziamento bonus cultura 18enni)

 

 

L’articolo 82 assegna la Card cultura per i giovani, introdotta dalla legge di stabilità 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017.

 

La norma dispone l’assegnazione della Card cultura per i giovani - introdotta dall’articolo 1, comma 979, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) - anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017. Restano fermi i termini ivi previsti, i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinate ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 979 nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella sezione seconda del disegno di legge in esame.

 

Si ricorda che il comma 979 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) - come modificato dall’articolo 2-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) - ha previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo nominale massimo di euro 500, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché per l’acquisto di libri e per l’accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.

I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, sono stati disciplinati con il DPCM 15 settembre 2016, n. 187.

Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell’ISEE.

Il comma 980 ha autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016 per l’assegnazione della Carta.

 

Le risorse sono iscritte nel cap. 1430 dello stato di previsione del MIBACT (Tabella n. 13), annesso al disegno di legge.

La relazione tecnica precisa che è previsto un rifinanziamento di € 290 mln per il 2017.

 


 

3. Articoli di interesse della VII Commissione

Articolo 19
(Fondazione Human
Technopole)

 

 

L’articolo 19 istituisce una nuova Fondazione per la creazione di un’infrastruttura di interesse nazionale, a carattere scientifico e di ricerca applicata alle scienze per la vita, diretta a realizzare uno specifico progetto denominato “Human Technopole”, all’interno dell’area Expo Milano 2015.

 

Il comma 1 dispone l’istituzione di una Fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, a carattere multidisciplinare ed integrato nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, volta altresì alla realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca denominato “Human Technopole” (di seguito HT).

La finalità specificamente prevista è quella di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca applicata alla prevenzione e alla salute.

In proposito la norma cita la fonte normativa del progetto, l’art. 5 del DL. 185/2015 (L. 9/2016), ed il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 16 settembre 2016) di approvazione del progetto esecutivo[43].

Si ricorda che l’art. 5, comma 2, del citato DL. 185/2015 ha previsto, per il 2015, l’attribuzione all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di un primo contributo di 80 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. (da riadattare, se necessario), sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate. Peraltro, il comma 1 del predetto art. 5 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per il 2015, diretta all’attuazione di iniziative che prevedono la partecipazione dello Stato nell’attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse.

 

Si ricorda come la disposizione dell’articolo 5 del citato D.L. 185/2015, al comma 1, faccia genericamente riferimento ad “iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.A.”.

 

La norma precisa che, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all’estero.

Si dispone, inoltre, che membri fondatori siano il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione (comma 2).

In proposito si ricorda che il soggetto incaricato della realizzazione del progetto, l’IIT, è un organismo pubblico già sottoposto alla vigilanza del MEF e del MIUR. Peraltro, nella conclusione alla determinazione e relazione della Corte dei conti del 17 novembre 2015, n.108 sull'esercizio finanziario 2014 dell'IIT, così si sottolinea: “Sebbene ente di diritto privato, la struttura ordinamentale dell’IIT ha una decisa configurazione pubblicistica in ragione degli obiettivi perseguiti e di una dotazione finanziaria derivante prevalentemente dai contributi dello Stato”.

 

Il comma 3 stabilisce la predisposizione, da parte del Comitato di coordinamento già previsto al D.P.C.M. del 16 settembre 2016, di uno schema di statuto della Fondazione, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, di concerto con il MIUR.

Al riguardo si segnala che il citato D.P.C.M., all’art. 2, co. 2, istituisce presso l IIT, a valere sulle risorse destinate al progetto HT, un Comitato di coordinamento per l’avvio del medesimo progetto composto da 2 soggetti designati, rispettivamente, dal MEF e dal MIUR; da 3 scienziati di reputazione internazionale indicati di comune accordo dagli stessi Ministeri; dai rettori delle università pubbliche di Milano; dal presidente dell’Istituto superiore di sanità; dal presidente del CNR; dal presidente e dal direttore scientifico dello stesso  IIT.

Lo statuto dovrà stabilire la denominazione della Fondazione e disciplinare, tra gli altri compiti, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, oltre alle modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico HT.

 

Durante un’audizione del 20 ottobre scorso presso le Commissioni riunite 7a e 12a del Senato (v. Resoconto del 20/10/2016), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha, in particolare, sottolineato che a fine agosto 2016 è stato approvato il piano scientifico e finanziario del progetto e a settembre è stato firmato il decreto che ha autorizzato, ai sensi del sopra citato art. 5 del D.L. 185/2015 i primi 80 milioni di euro per la prima fase di realizzazione, in aggiunta al primo finanziamento di 50 milioni di euro.

In base alla documentazione depositata al Senato da rappresentanti dell’IIT per l’esame assegnato alle Commissioni riunite 7a e 12a dell’Affare n. 827 relativo alla questione in corso d’esame, il nuovo polo di didattica, ricerca e innovazione, denominato “Italia 2040 Human Technopole(v. qui i documenti acquisiti nell’ultima seduta n. 398 del 26 Ottobre 2016), sarà costituito, tra l’altro, insieme alle Università pubbliche milanesi, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), all’Istituto superiore di sanità (ISS), nell’area dell’Expo Milano 2015. Come osservato in sede di esame dell’Affare n. 287 al Senato, il progetto HT non risulta inserito nel Programma nazionale della ricerca (PNR).

 

A costituire il patrimonio della Fondazione (comma 4) saranno gli apporti dei Ministeri fondatori, oltre che risorse aggiuntive provenienti da ulteriori apporti dello Stato e da soggetti pubblici e privati. Si prevede in proposito che le attività previste possono essere finanziate, oltre che con mezzi propri della Fondazione, anche con i contributi di enti pubblici e di privati. La Fondazione potrà inoltre ricevere in comodato beni immobili rientranti nel demanio e nel patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.

Viene anche prevista la possibilità di affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione da parte dell’amministrazione competente, d’intesa con il MiBACT. In proposito, rimane fermo il regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto agli articoli 823 e 829, primo comma, del c.c. (rispettivamente in materia inalienabilità dei beni del demanio pubblico e passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato).

Si ricorda che l’art. 822 c.c. elenca, tra gli immobili che appartengono al demanio pubblico, gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia. Al riguardo, la dottrina prevalente parla di “demanio culturale”, suggerendo la necessità che intervenga un atto di riconoscimento dell’interesse culturale (v. qui l’approfondimento sul sito del MiBACT) per la riconducibilità dei beni al particolare tipo di demanio, sia se si tratti di immobili statali o territoriali, ovvero di immobili appartenenti a privati; in ogni caso, tale riconoscimento presuppone la inalienabilità del bene medesimo, e pertanto esso non potrà formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia. In proposito, l’art. 12 del codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) disciplina la verifica dell’interesse culturale di un determinato bene, che comunque deve avvenire sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni culturali, al fine di assicurare uniformità di valutazione.

 

La Fondazione, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, messo appositamente a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed altri soggetti individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della L. 196/2009.

Si tratta in particolare degli enti ed istituzioni che rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione, rientranti soggetti nell'elenco ISTAT.

La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca (comma 5).

 

Il comma 6 fissa l’autorizzazione di spesa per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto HT, da erogare in base allo stato di avanzamento del progetto, pari a 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni per il 2018, 136,5 milioni per il 2019, 112,1 milioni per il 2020, 122,1 milioni per il 2021, 133,6 milioni per il 2022, 140,3 milioni a decorrere dal 2023.

Viene inoltre prevista una clausola di neutralità fiscale per tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, che sono pertanto esclusi da ogni tributo e diritto (comma 7).

Infine, si stabilisce che i criteri e le modalità da prevedere in attuazione delle disposizioni in esame, compresa la disciplina dei rapporti con  l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) riferiti al progetto HT, oltre che il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui al sopra richiamato art. 5, comma 2, del DL. 185/2015 (v. ante) sono stabiliti con D.P.C.M., su proposta del MEF, di concerto con il MIUR (comma 8).

 


 

Articolo 21
(Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)

 

 

L’articolo 21 istituisce di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica.

 

Il comma 1 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, 3.150 milioni per l’anno 2018, 3.500 milioni per l’anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

Il Fondo generalmente è destinato a finanziare interventi nei seguenti settori:

§  trasporti e viabilità;

I Fondi con le più ingenti risorse finanziarie destinate al settore dei trasporti diversi da quello stradale, - a legislazione vigente – hanno come destinazione principale trasferimenti e sono fondamentalmente riferiti al trasporto ferroviario. Sono in particolare rilevanti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Missione 8 del programma 13, Sostegno allo sviluppo del trasporto, con una dotazione per il 2017 pari a 3.737,18 milioni di euro destinati all'erogazione di somme a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. per investimenti sulla rete tradizionale e per il sistema alta velocità, nonché a trasferimenti correnti per i contratti di servizio per il trasporto passeggeri e merci e alle spese per il concorso statale al pagamento degli interessi derivanti da mutui dei comuni per la ricostruzione dei sistemi ferroviari passanti. Si ricorda che gli investimenti sulla rete ferroviaria sono regolati (anche ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 2015) sulla base di un contratto di programma, di durata quinquennale, articolato in una parte servizi (nella quale sono disciplinate le spese relative alle manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, oltre ad ulteriori spese quali quelle attinenti alla safety e alla security del trasporto ferroviario) e in una parte investimenti.
L’altro programma di riferimento è il 13.6 destinato allo "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" (MIT), con una dotazione per il 2017 di 5.622,78 milioni di euro, al quale afferiscono le risorse destinate a finanziare il Fondo per il trasporto pubblico locale, gestite dalle regioni.  

§  infrastrutture;

La disposizione fa generico riferimento agli investimenti in infrastrutture. In tale ambito, merita ricordare che il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in attuazione della legge delega n. 11 del 2016, ha previsto l'abrogazione dei commi da 1 a 5 della legge 21 dicembre 2001, n. 443  (cd. "legge obiettivo") e della disciplina speciale che ha regolato la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006). Il nuovo Codice provvede a definire una nuova disciplina per la programmazione e il finanziamento delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese (artt. 200-203). Sono individuati due strumenti per la pianificazione e la programmazione: il piano generale dei trasporti e della logistica e i documenti pluriennali di pianificazione (DPP). Per una disamina delle disposizioni in materia di infrastrutture strategiche adottate nel corso della legislatura si rinvia al relativo tema.

Si ricorda, inoltre, che il regolamento di cui al D.P.R. n. 194 del 2016 (pubblicato nella G.U. del 27 ottobre 2016)  reca  norme  per  la  semplificazione  e   l'accelerazione   di procedimenti  amministrativi  necessari  per  la localizzazione, la progettazione e la realizzazione  di   rilevanti   insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio  o  di attività imprenditoriali  suscettibili  di  avere  positivi  effetti sull'economia o sull'occupazione.

§  ricerca;

§  difesa del suolo e dissesto idrogeologico;

Le norme adottate nel corso della legislatura hanno riguardato, da un lato, la disciplina della governance, il coordinamento e la gestione degli interventi, dall’altro, le risorse finanziarie. È stata istituita la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico con funzioni di coordinamento in ordine alla programmazione, progettazione e realizzazione di tali interventi. La tabella E della legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha disposto un rifinanziamento di 1.950 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 150 milioni di euro per il 2018 e 1.700 milioni di euro per gli anni 2019 e successivi) dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), utilizzata per la copertura delle esigenze della programmazione antecedente al 2015 nonché della nuova programmazione 2015-2020.

§  edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

§  attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

La disposizione fa generico riferimento ad interventi in attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni. Si ricorda che lo scorso 5 ottobre, nell’ambito dell’audizione del Ministro dello Sviluppo economico sulle linee programmatiche del dicastero, svolta dinanzi alle Commissioni congiunte 10ª Senato - X Camera, sono stati esposti  gli obiettivi di politica industriale, volti a dare attuazione al Piano nazionale Industria 4.0, presentato il 21 settembre 2016, che prevede investimenti innovativi per incentivare lo sviluppo e l’adozione di tecnologie abilitanti, attraverso investimenti privati su tecnologie e beni Industria 4.0, l’aumento della spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione e il rafforzamento della finanza a supporto di Industria 4.0, Venture Capital e start-up. Le politiche industriali maggiormente focalizzate su settori altamente tecnologici opereranno nel settore spaziale e in materia di life sciences. Con riguardo all’internazionalizzazione delle imprese, il Ministro ha altresì evidenziato gli obiettivi e le correlate iniziative da assumere a supporto del Made in Italy, delle esportazioni, incluse quelle nei settori ad alto potenziale, e dell’e-commerce. In ambito parlamentare, si evidenzia l’attività conoscitiva condotta dalla X Commissione Attività produttive della Camera sul tema “Industria 4.0”, nell’ambito dell’indagine conoscitiva conclusa il 30 giugno 2016, i cui risultati (Doc. XVII, n. 16) rappresentano, sostanzialmente, la base su cui sono state sviluppate le proposte contenute nel citato Piano governativo.

§  informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria;

Le risorse stanziate per l’informatizzazione dei servizi della giustizia si ricollegano essenzialmente all’avvio del processo telematico che ha, per ora, trovato principale attuazione nel settore civile.

Un Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia da attuare entro 18 mesi era stato presentato nel marzo 2011. Tale intervento si inquadrava nel Piano e-Gov 2012 che individua nella digitalizzazione della Giustizia un obiettivo prioritario. Le risorse stanziate (rilasciate per stadi di avanzamento) ammontavano a 50 milioni di euro messi a disposizione dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, tramite il Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica.

Nel bilancio 2016 - nella nota integrativa al bilancio del Ministero della giustizia – venivano indicate risorse per 22,5 mln nel 2016 per l’accelerazione del processo telematico, 17,8 mln nel 2017 e 16,4 mln nel 2018. Nello stesso bilancio 2016, sul cap. 1536 (Fondo interventi strategici finalizzati al recupero efficienza sistema giudiziario e al completamento del processo telematico) erano previsti complessivi 76,6 mln.

L’atto di indirizzo del Ministro della giustizia per il 2017 indica, tra le priorità politiche, la diffusione dei progetti di innovazione per gli uffici giudiziari. In tale ambito si prevede di attingere in modo organico dalle risorse provenienti dai fondi europei per il finanziamento, tra l’altro, dell’estensione del processo civile telematico agli uffici del giudice di pace e dello sviluppo del processo penale telematico.

Nel bilancio 2017, sul cap. 1536, sono stanziati complessivi 81,5 mln per il 2017, 82,5 mln per il 2018 e 82,5 mln per il 2019. La nota integrativa indica i seguenti stanziamenti per il processo telematico:

-     processo civile telematico, 10,9 mln nel 2017, 8 mln nel 2018 e 4,5 mln nel 2019;

-     processo penale telematico, 9,9 mln nel 2017, 10 mln nel 2018 e 7,2 mln nel 2019;

-     infrastrutture per il processo telematico, 8,1 mln nel 2017, 8 mln nel 2018 e 8,1 mln nel 2019.

Nell’attuale legislatura, in relazione al processo civile, la legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012, art. 1, comma 19) - per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, per la manutenzione dei relativi servizi nonché per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico - ha autorizzato la spesa di 1,32 mln di euro per l'anno 2012, di 5 mln. per il 2013 e di 3,6 mln. a decorrere dall'anno 2014. L’onere è finanziato con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento del contributo unificato nel processo civile previsto dall’art. 28, comma 2, della legge di stabilità 2012 (Legge. n. 183 del 2011).

Per quanto riguarda la digitalizzazione del processo amministrativo e del processo contabile, rispettivamente, l’art. 13 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) e l’art. 20-bis del D.L. n. 179/2012, non hanno previsto specifici stanziamenti, stabilendo che si dovesse provvedere nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Analogamente, per l’attuazione del processo tributario telematico, prevista dal D.L. n. 98/2011 (art. 39, comma 8) e già operativo in alcune regioni, non risultano previste specifiche risorse.

§  prevenzione del rischio sismico

Per una disamina delle principali norme vigenti in materia di prevenzione sismica, si rinvia al relativo paragrafo del tema web terremoti. In tale ambito, si ricorda che l’articolo 11 del D.L. 39/2009 ha  istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico. L’VIII Commissione (Ambiente) della Camera sta svolgendo un'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016.

 

L’operatività del Fondo sarà disciplinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con tali decreti devono essere individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi.

La norma prevede, inoltre, che i predetti provvedimenti devono  indicare le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Si segnala come tale modalità di utilizzo dei contributi, che ne prevede l’impiego anche con ricorso ad operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia già stata prevista in altre disposizioni legislative, quali in particolare:

§  il recente decreto-legge n.189 del 2016 (A.S. 2567, in corso d’esame) sul sisma dello scorso mese di agosto, il cui articolo 14 prevede che il commissario straordinario possa stipulare appositi mutui (di durata massima venticinquennale) con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato - pagati agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato- con i medesimi soggetti finanziatori previsti dall’articolo 21 in esame;

§  l’articolo 10 del decreto-legge n.104 del 2013 (L. n. 128/2013) ove, anche in tal caso, si fa riferimento ai soggetti finanziatori previsti dall’articolo 21 in questione, e si dispone il pagamento diretto ai soggetti medesimi da parte dello Stato.

 

I criteri e le modalità di erogazione sono definiti, ai sensi del comma 11, da provvedimenti adottati dal commissario straordinario, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze

 

Il comma 2 dispone che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo siano monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Si ricorda che il citato decreto ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

L’art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

 


 

Articolo 22
(
Misure per l’attrazione degli investimenti)

 

 

L’articolo 22 prevede una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia, introducendo una specifica disciplina, all’interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l’ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore con l’obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato.

Inoltre, la disposizione interviene anche sugli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti.

Viene esteso ai lavoratori autonomi l’abbattimento della base imponibile IRPEF attualmente spettante ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia, innalzando anche la misura dell’agevolazione.

La normativa introduce un’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero: le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, calcolata forfettariamente, a specifiche condizioni.

Le forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto d’ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia verranno definite da un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’interno, il compito di individuare, al fine di favorire l’ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali.

I medesimi Ministri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’interno) provvederanno ad individuare, con apposito decreto, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d’investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

Ingresso e soggiorno per investitori

Il comma 1 introduce una specifica disciplina, all’interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l’ingresso in Italia di potenziali investitori.

A tal fine viene inserito l’articolo 26-bis nel testo unico immigrazione, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 che consente l’ingresso e il soggiorno nello Stato per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:

a)   un investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli emessi dal governo italiano, da mantenere per almeno 2 anni;

b)  un investimento di almeno 1 milione di euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, mantenuto anche esso per almeno 2 anni;

c)   una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

 

Si osserva che non risulta alcuna definizione normativa circa il carattere filantropico di una donazione.

 

Sono richieste le seguenti, ulteriori condizioni per i soggetti predetti. Essi devono:

1)   dimostrare di essere titolari e beneficiari effettivi degli importi corrispondenti agli investimenti o donazioni di cui alle lettere a), b) e c), importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

2)   presentare una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi predetti per effettuare un investimento o una donazione filantropica, secondo i criteri delle richiamate lettere a), b) e c), entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;

3)   dimostrare di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui sono titolari e beneficiari (di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

 

In proposito è opportuno ricordare che in Italia l'immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi. Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro.

In particolare, la gestione dei flussi di immigrazione è realizzata attraverso una serie di strumenti, tra cui il decreto annuale sui flussi, che determina la quota di ingressi per lavoro subordinato e autonomo consentita nell'anno di riferimento (art. 3, comma 4, T.U.).

Il T.U. immigrazione, prevede accanto a questa procedura ordinaria, la possibilità di assumere al di fuori delle quote fissate dal decreto flussi, e attraverso procedure semplificate, lavoratori appartenenti a specifiche categorie, tra cui: dirigenti; professori universitari; traduttori ed interpreti; artisti e personale artistico e tecnico per spettacoli; sportivi professionisti; giornalisti corrispondenti; infermieri professionali (art. 27).

Successivamente, in attuazione della normativa comunitaria, sono state introdotte specifiche agevolazioni in ordine all'ingresso e al soggiorno di alcune categorie di stranieri quali:

§  volontari (art. 27-bis, introdotto dal D.Lgs. 154/2007 recante attuazione della direttiva 2004/114/UE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato);

§  ricercatori (art. 27-ter introdotto dal D.Lgs. 17/2008 recante attuazione della direttiva 2005/71/UE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica);

§  lavoratori altamente qualificati destinatari della c.d. Carta blu UE (art. 24-quater introdotto dal D.Lgs. 108/2012 recante attuazione della direttiva 2009/50/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati);

§  dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari (art. 24-quinquies introdotto dallo schema di D.Lgs. recante attuazione della direttiva 2014/66/UE).

 

Il comma 2 dell’articolo 26-bis demanda l’individuazione della procedura per l’accertamento dei predetti requisiti (su richiesta dello straniero) ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Inoltre stabilisce che lo straniero debba presentare i seguenti documenti:

a)   copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

b)  documentazione comprovante la disponibilità della somma minima necessaria ad effettuare investimenti e donazioni (di cui al comma 1, lettera c), numero 1) dell’articolo 26-bis), e che la somma in questione può essere trasferita in Italia;

c)   certificazione della provenienza lecita dei medesimi fondi

d)  dichiarazione scritta contenente l’impegno a utilizzare i fondi per lo scopo di legge (effettuare un investimento o una donazione filantropica, di cui al comma 1, numero 2)), che contenga una descrizione dettagliata delle caratteristiche e del destinatario/destinatari dell’investimento o donazione.

Ai sensi del comma 3 si prevede che l’autorità amministrativa individuata con le disposizioni attuative delle norme in esame (di cui al comma 1: rectius comma 2), all’esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l’espressa indicazione “visto investitori”.

 

Le norme in esame non affidano esplicitamente alle disposizioni attuative, di cui al comma 2, il compito di individuare un’autorità amministrativa cui spetta, tra l’altro, la valutazione della documentazione inviata e gli oneri di comunicazione con altri organi ed amministrazioni. Si valuti dunque la possibilità di prevedere espressamente, al richiamato comma 2, che le disposizioni attuative dell’introdotto articolo 26-bis individuino con precisione la predetta autorità e ne delineino puntualmente i compiti.

 

Il comma 4 dispone il rilascio, al titolare del visto per investitori, di un permesso di soggiorno biennale conforme alla normativa nazionale, recante la dicitura “per investitori” e revocabile anche prima della scadenza quando l’autorità amministrativa competente (individuata con il decreto di cui al comma 3: rectius comma 2) comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l’investimento o la donazione entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia.

Per quello che appare un mero errore materiale, le norme in commento rinviano al comma 3 dell’articolo 26-bis – in luogo del comma 2 – per l’individuazione del decreto con cui è disciplinata la procedura in esame.

Si dispone (comma 5) che il permesso di soggiorno “per investitori” è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell’autorità amministrativa competente, della documentazione comprovante che la somma da destinare a investimenti o donazioni filantropiche è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari individuati dalla legge.

Per il rinnovo del permesso di soggiorno (comma 6), l’autorità amministrativa competente, all’esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.

Infine (comma 7), secondo le ordinarie regole relative all’immigrazione, - ai sensi dell’articolo 29, comma 4 del Testo Unico - è consentito l’ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con cui è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso dell’articolo 29 T.U. Ad essi è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30 T.U.

 

Il T.U. immigrazione prevede la possibilità di esercitare il diritto all’unità familiare attraverso l’istituto del ricongiungimento dei familiari residenti all’Estero, dietro richiesta dello straniero già soggiornante nel nostro Paese e previa disponibilità di un alloggio, di un reddito minimo annuo non inferiore all’assegno sociale e di una assicurazione sanitaria.

È, inoltre, possibile, ai sensi dell’articolo 29, comma 4, l’ingresso del familiare al seguito di uno straniero con idoneo titolo di soggiorno o di visto di ingresso, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di cui sopra (alloggio, reddito e assicurazione sanitaria).

Rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero

Il comma 2 modifica la vigente disciplina degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero, rendendo strutturale la misura che consente, per un determinato periodo di tempo, di abbattere la base imponibile a fini IRPEF e IRAP.

Tale norma, introdotta originariamente dall’articolo 3 del decreto-legge n. 269 del 2003 è stata da ultimo riproposta dall’articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, da ultimo modificato per effetto dell’articolo 1, comma 14 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

 

L’articolo 44 richiamato prevede un’agevolazione fiscale, operante ai fini IRPEF e IRAP, per incentivare i ricercatori e i docenti residenti all’estero ad esercitare in Italia la loro attività. Essa consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, a fini IRPEF (e dalla base imponibile IRAP, ai sensi del comma 2), del novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che, a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010) ed entro i sette anni solari successivi, vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Tali emolumenti non concorrono altresì alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 44, le disposizioni agevolative trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

 

Il comma 2 dell’articolo 22 in commento elimina dall’articolo 44, comma 1, il riferimento ai sette anni successivi al 31 maggio 2010, in relazione al trasferimento in Italia dei potenziali destinatari dell’agevolazione. Di conseguenza, per effetto delle modifiche in esame, le norme di favore trovano applicazione a tutti i docenti e ricercatori trasferitisi dopo il 31 maggio 2010, senza termine finale.

Resta fermo il carattere temporaneo dell’agevolazione: l’abbattimento di base imponibile si riferisce al periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi successivi.

Regime speciale per il rientro dei lavoratori qualificati

Il comma 3 intende estendere l’ambito applicativo e la misura delle agevolazioni, di carattere temporaneo, che spettano ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia secondo l’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015.

 

Il richiamato articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, modificato dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 259 della legge n. 208 del 2015), ha inteso ridisciplinare la materia del rientro dei lavoratori all’estero. In particolare, le norme hanno introdotto una agevolazione temporanea per i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del settanta per cento del suo ammontare. L'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.

Le medesime norme hanno chiarito che i lavoratori rientrati in Italia beneficiando della parziale detassazione IRPEF disposta della legge 30 dicembre 2010, n. 238, entro il 31 dicembre 2015, hanno potuto optare per l’applicazione, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 1° aprile 2016 (tre mesi dall’entrata in vigore della norma in esame), nel periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, tra:

§  il regime disposto dalla legge n. 238/2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa; l’agevolazione consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa; tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell’ottanta e del settanta per cento);

§  in alternativa, il regime previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, che dispone, in presenza dei requisiti di legge, di sottoporre il reddito di lavoro dipendente a IRPEF per il settanta per cento del suo ammontare (con detassazione del 30 per cento).

Le modalità di esercizio dell’opzione sono state regolate dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2016.

Le norme attuative dell’articolo 16 sono contenute nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016.

 

Più in dettaglio, il comma 3, lettera a) n. 1 modifica il comma 1 dell’articolo 16, al fine di ammettere alla detassazione parziale anche i redditi di lavoro autonomo.

Con le modifiche di cui al n. 2 della lettera a) viene inoltre innalzato dal trenta al cinquanta per cento l’ammontare di reddito esente da IRPEF.

La lettera b) del comma 1 - introducendo il comma 1-bis all’articolo 16 - chiarisce che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, non si applicano ai lavoratori autonomi alcune condizioni attualmente previste dalla legge per l’accesso all’agevolazione (di cui al comma 1, lettere b) e d) dell’articolo 16), e cioè:

§  che l'attività lavorativa sia svolta in forza di un rapporto di lavoro instaurato con un’impresa residente;

§   che i lavoratori rivestano specifici ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione definiti dalle norme secondarie.

Con la lettera c) viene inserita, alla fine del comma 2,  una norma che estende l’agevolazione anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione introdotta intende evitare discriminazioni ed ampliare il novero dei soggetti beneficiari.

 

Il comma 4 dell’articolo 22 stabilisce la decorrenza delle norme così introdotte.

In particolare, le norme che ampliano l’ammontare del reddito detassato e le norme che estendono le agevolazioni ai cittadini extra UE (comma 3, lettera a), n. 2 e lettera c)) si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2017.

Si prevede inoltre che l’innalzamento al cinquanta per cento della quota di reddito esente da IRPEF (comma 3, lettera a), n. 2) si applichi, per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell’anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato (ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), e ai soggetti che, nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l’opzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

In sostanza, per le annualità 2017-2020 viene esentato da IRPEF il cinquanta per cento del reddito dei lavoratori dipendenti che hanno acquisito la residenza in Italia nel 2016 e quello dei soggetti, destinatari della legge n. 238 del 2010, che nell’anno 2016 hanno scelto invece di applicare il nuovo regime del predetto articolo 16.

Tali categorie di soggetti, per effetto delle norme proposte, per i rimanenti quattro anni dell’agevolazione (atteso che già nel 2016 hanno fruito della riduzione dell’imponibile per il trenta per cento) hanno diritto a una riduzione dell’imponibile in misura più elevata (cinquanta per cento).

Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero

I commi da 5 a 7 e da 10 a 12 dell’articolo 22 introducono un’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero.

In particolare il comma 5 – introducendo un articolo 24-bis nel Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 - consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, a specifiche condizioni.

Destinatari della norma (comma 1 del nuovo articolo 24-bis) sono le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2 TUIR. Esse non devono essere state residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione. L’imposta sostitutiva colpisce i redditi prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2 del TUIR, norma che rinvia ai criteri di cui all’articolo 23 TUIR.

 

In assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, il reddito si considera prodotto all’estero sulla base di criteri reciproci rispetto a quelli previsti dal menzionato articolo 23 del TUIR, che individua i redditi prodotti nel territorio dello Stato in relazione alle diverse tipologie.

 

L’imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c) TUIR), realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione. Esse rimangono comunque soggette al regime ordinario di imposizione (di cui all’articolo 68, comma 3 TUIR: esse concorrono alla formazione del reddito, al netto delle relative minusvalenze, nella misura del 49,72% secondo quanto disposto dal D.M. 02 aprile 2008).

Il comma 2 del nuovo articolo 24-bis del TUIR fissa la misura dell’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione.

L’importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari (di cui al comma 6) a cui il soggetto passivo può chiedere di estendere l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Essa non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo.

 

Il comma 3 disciplina la procedura per l’esercizio dell’opzione. L’opzione può infatti essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio, presentata all’Agenzia delle entrate, in base all’articolo 11, comma 1, lettera b), dello Statuto dei contribuenti (legge n. 212 del 2000).

 

Si rammenta che il D.Lgs. n. 156 del 7 ottobre 2015 ha riformato la disciplina degli interpelli in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23 (legge di delega fiscale).

Tra le forme di interpello ivi disciplinate, l’interpello probatorio (comma 1, lettera b) dello Statuto dei contribuenti) riguarda la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge.

 

L’opzione va esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia; è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.

Nell’opzione deve essere indicata la giurisdizione o le giurisdizioni dell’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.

Ai sensi del comma 4 l’opzione è revocabile; comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità.

Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva, nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

 

Il comma 5 dell’articolo 24-bis consente di scegliere, per sé o per i propri familiari, di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione, ovvero con successiva modifica della stessa.

Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri espressamente indicati si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi, si applicano i criteri di cui al già menzionato articolo 23 TUIR.

 

Ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 6, il beneficiario dell’opzione può chiedere che essa venga estesa, nel corso di tutto il periodo di validità, a uno o più familiari individuati dall’articolo 433 del codice civile: si tratta dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti nei casi disposti dal codice civile, ossia il coniuge, i figli anche adottivi (in loro mancanza, i discendenti prossimi), i genitori (in loro mancanza, gli ascendenti prossimi) e gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

Per usufruire dell’imposta sostitutiva i familiari si devono trovare nelle medesime condizioni poste dal comma 1 dell’articolo 24-bis in esame: devono avere trasferito la propria residenza fiscale in Italia, ma non devono essere state residenti fiscalmente nello Stato per un periodo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

In tale ipotesi, il soggetto che esercita l’opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l’ultima residenza prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’estensione dell’opzione può essere revocata in relazione ad uno o più familiari. La revoca dall’opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione si estendono anche ai familiari.

Tuttavia, la decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche che hanno esercitato l’opzione in prima persona.

 

Il comma 6 dell’articolo in esame reca alcune disposizioni applicative del nuovo regime. In particolare, i soggetti che esercitano l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri per i periodi d’imposta di validità dell’opzione ivi prevista:

§  non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di attività e investimenti esteri (cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167);

§  sono esenti dall’imposta sul valore degli immobili situati all'estero - IVIE e dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio - IVAFE, rispettivamente previste dall’articolo 19, commi 13 e 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Analoghe agevolazioni si applicano ai familiari cui è estesa l’opzione (ai sensi del comma 6 dell’articolo 24-bis).

 

Il comma 7 chiarisce che gli effetti dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero non sono cumulabili con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010), né con le agevolazioni per il rientro dei lavoratori qualificati (articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147), per i quali si veda più approfonditamente supra.

 

Il comma 10 demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero.

 

Con il comma 11 si prevede che, per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione prevista dall’articolo 24-bis TUIR, introdotto dalle norme in esame, l’imposta sulle successioni e donazioni sia dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

 

Il nuovo regime (comma 12) si applica ai redditi relativi all’anno d’imposta 2017 (dunque a partire dagli adempimenti dichiarativi per l’anno successivo).

Forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno

Il comma 8 dell’articolo 22 affida a un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’interno,  il compito di individuare forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’introdotto articolo 24-bis TUIR, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali.

Il comma 9 affida a un decreto dei medesimi ministeri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’interno), nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, l’individuazione di forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

 

 


 

Articolo 61, comma 1
(Misure di
efficientamento della spesa dei Ministeri)

 

 

L’articolo 61, comma 1 definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell’ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A..

La rimodulazione viene attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Con il disegno di legge in esame si prevede che le Amministrazioni centrali dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri contribuiscano alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 attraverso misure disposte - in gran parte nella seconda sezione - con il disegno di legge medesimo.

L’entità dei risparmi, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata, è definita nella relazione tecnica, per un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l’entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente.

 

Considerata l’entità delle misure di contenimento della spesa apportate con il disegno di legge di bilancio in esame, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale nel corso dell’esercizio 2017, il comma 1 dell’articolo 61 prevede la possibilità di rimodulare le riduzioni di spesa apportate a titolo di concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, nell’ambito dei propri stati di previsione della spesa e fermi restando i risparmi da conseguire.

In relazione alla quantificazione della spending review, la relazione tecnica riporta nel dettaglio il contributo al miglioramento dei saldi da parte di ciascun Ministero e della Presidenza del Consiglio, sia in termini di saldo netto da finanziarie che di indebitamento netto, in una tabella riepilogativa, di seguito riportata con alcuni elementi integrativi della stessa. Tale contributo è stato realizzato attraverso misure di risparmio di spesa o di aumento di entrata che derivano sia dalle disposizioni della Sezione I che dai definanziamenti di spesa previsti nella Sezione II.

 

Si ricorda che con la riforma della legge di contabilità sono state apportate rilevanti innovazioni alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione. Innanzitutto, gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1 (introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016).

I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali, anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse, e formulano le proprie proposte di modifica della legislazione vigente utili per il conseguimento dell’obiettivo di risparmio definito per ciascuna Amministrazione.

Nella relazione tecnica si evidenzia che, nelle more della prima attuazione di tale innovazione, il MEF ha condiviso l’obiettivo di risparmio e i criteri di valutazione delle proposte formulate da ciascuna Amministrazione attraverso apposite interlocuzioni a livello di vertice politico.

 

Come emerge dai conteggi riepilogativi elaborati nelle ultime righe della tabella, la quasi totalità degli effetti migliorativi deriva dalla Sezione II del disegno di legge di bilancio, ovvero da definanziamenti di leggi di spesa operati sui singoli stati di previsione, come emerge dagli allegati conoscitivi ex articolo 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità.

I risparmi derivanti dalla Sezione I del disegno di legge di bilancio, riguardano il Ministero degli affari esteri, e sono riconducibili alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dell’articolo 61 in esame, e il Ministero delle politiche agricole, derivanti dalle misure di cui al comma 5 del medesimo articolo 61, cui si rinvia.

La quota di risparmi di spesa che concerne la spesa corrente risulta crescente nel triennio, passando dall’82 per cento nel 2017 al 92 per cento del biennio successivo.

 

 


 

Tabella 2 - Ammontare dei risparmi conseguiti per ciascun Ministero

(Milioni di euro)

Effetti migliorativi per i Ministeri

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

e/s

sezione

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Presidenza del Consiglio Ministri

s

II

8

10,4

10

8

10,4

10

Economia e finanze

 

 

490,2

475,6

477,5

488,6

477,3

480,9

di cui

e

II

 

 

 

-0,1

-0,1

-0,1

 

s

II

490,2

475,6

477,5

488,7

477,4

481

Sviluppo economico

s

II

40

40

40

40

40

40

Lavoro

s

II

4

5

5

4

5

5

Giustizia

s

II

15,1

13,9

1,8

12,6

13,3

4,8

Esteri

 

 

35,5

29,5

35,5

35,5

29,5

35,5

di cui

e

I

20

20

26

4

4

10

 

s

I

 

 

 

16

16

16

 

s

II

15,5

9,5

9,5

15,5

9,5

9,5

Istruzione

s

II

11,9

2,9

2,6

11,9

2,9

2,6

Interno

 

 

27,4

26

24,4

24

22,8

24,4

di cui

e

II

 

 

 

-3,4

-3,2

0

 

s

II

27,4

26

24,4

27,4

26

24,4

Ambiente

s

II

4

5

5

4

5

5

Trasporti

s

II

10,2

10,8

15,5

8,2

11,3

17

Difesa

s

II

74,9

74,8

71,4

74,9

74,8

71,4

Politiche agricole

 

 

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

di cui

e

I

 

 

 

0,9

0,9

0,9

 

s

I

0,9

0,9

0,9

 

 

 

 

s

II

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Beni culturali e turismo

s

II

5,5

5,3

5,5

5,5

5,3

5,5

Salute

s

II

6

6

6

6

6

6

Totale complessivo

 

 

737,9

710,4

705,3

728,4

708,9

713,2

di cui

 

 

 

 

 

 

 

 

Da maggiori entrate

 

 

20

20

26

1,4

1,6

10,8

Da minori spese

 

 

717,9

690,4

679,3

727

707,2

702.4

Spesa corrente

 

 

591,2

630

623,4

590,3

929,1

622,5

Spesa in conto capitale

 

 

126,7

60,4

55,9

136,7

78,2

79,9

Da Sezione I

 

 

20,9

20,9

26,9

20,9

20,9

26,9

Da Sezione II

 

 

717

689,5

678,5

707,5

687,9

686,4

e= entrata; s= spesa.

Gli importi negativi delle entrate del MEF e del Ministero dell’interno sono correlati a riduzioni di spesa relative a capitoli di bilancio che hanno natura di redditi da lavoro dipendente e ai quali sono associati effetti fiscali e contributivi.


 

Articolo 65, commi 23-42
(Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali
ed alle regioni per investimenti)

 

 

L’articolo 65, commi da 23 a 42, assegna agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui  ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui per  l’effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo la procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l’ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti.

Spazi finanziari destinati agli enti locali (commi da 23 a 32)

Il comma 23 assegna agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di 700 milioni annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica. Gli spazi in questione sono assegnati nell’ambito dei patti nazionali, previsti dall’articolo10, comma 4, della legge n. 243/2012[44].

Tali patti – si rammenta - costituiscono uno strumento di flessibilità di livello nazionale introdotto con il comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), aggiuntivo rispetto a quelli già previsti a livello regionale (disciplinati, da ultimo, dal comma 728 della legge n. 208/2011). Il meccanismo si basa, come per il patto regionale orizzontale, sulla cessione di spazi finanziari da parte degli enti locali che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto al saldo non negativo previsto dalla normativa nazionale - la cui entità va comunicata al Ministero dell'economia entro il termine del 15 giugno - a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nel medesimo anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo prefissato. Lo scopo è quello di consentire a tali ultimi enti l'utilizzo di maggiori spazi finanziari per effettuare maggiori spese esclusivamente per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Come per il patto orizzontale regionale, le amministrazioni che hanno ceduto o acquisito spazi finanziari ottengono nel biennio successivo, rispettivamente, un alleggerimento o un peggioramento del proprio obiettivo di saldo, commisurato alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione). Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti che necessitano di sostenere spese di conto capitale superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli altri, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Peraltro, all’evidente fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso  l’utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito, viene previsto che gli spazi in questione non possano essere richiesti qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio: vale a dire, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n.243/2016, ove l’ente consegua sia in fase di revisione che di rendiconto un “saldo non negativo” in termini di competenza tra entrate e spese (comma 24).

Tale disposizione –come anche rileva la relazione illustrativa- mira a favorire gli investimenti degli enti locali virtuosi, quelli cioè che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilità.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto dall’articolo 167 del TUERL (D.Lgs. n.267/2000), costituisce una delle principali novità introdotte ad opera della nuova disciplina dell’armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n.118 del 2011 ed ha la finalità di assicurare che gli enti locali utilizzino, in termini di spesa, solo le risorse aventi un alto tasso di riscuotibilità. Al fondo è quindi affidata la funzione di rettificare tutte quelle risorse non effettivamente esigibili nel corso dell'anno, mediante il conferimento ad  esso di un accantonamento il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione: tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Analoga finalità sussiste nei confronti delle regioni virtuose, sulla base di quanto dispone in termini analoghi al comma in esame il successivo comma 34 (vedi ultra)

La procedura di concessione si articola quanto agli spazi riferibili all’edilizia scolastica, secondo le seguenti fasi:

§  gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per l’edilizia scolastica entro il 20 gennaio di ciascun anno ( 20 febbraio per  il 2017), alla Struttura di missione per il coordinamento degli interventi di edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

§  ai fini dell’attribuzione degli spazi la Struttura medesima, sulla base di alcuni criteri prioritari indicati nelle norme in esame comunica, entro il 5 febbraio di ciascun anno (5 marzo per il 2017), alla Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale (commi da 25 a 27).

I suddetti criteri attengono ad interventi di edilizia scolastica già avviati e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell’anno 2016 ai sensi del D.P.C.M. 27 aprile 2016[45], ad interventi di nuova costruzione di edifici scolastici  già avviati ed ad ulteriori tipologie di interventi il cui iter di realizzazione sia ancora da perfezionare;

Quanto agli interventi diversi dall’edilizia scolastica la procedura di concessione – sostanzialmente identica alla precedente – prevede che:

§  entro il termine del 20 gennaio di ciascun anno (20 febbraio per il 2017) gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fornendo, quanto alla quota di spazi non riferita all’edilizia scolastica le informazioni relative  al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente ed all’avanzo di amministrazione[46], al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell’anno precedente,

§  entro il 15 febbraio di ciascun anno (15 marzo nel 2017) con decreto del Ministero dell’economia è determinato l’ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale tenendo conto dei seguenti criteri di ordine di priorità nell’assegnazione degli spazi: a) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 25 a 27; b) investimenti finalizzati all’adeguamento sismico degli immobili; c) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico. Per queste ultime due tipologie, gli investimenti devono risultare finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa;

§  ferme restando le suddette priorità, in presenza di richieste che superino l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione (commi 28-31).

Spazi finanziari destinati alle regioni (commi da 33 a 39)

Una procedura in buona parte analoga a quella ora illustrata per gli enti locali  trova applicazione anche nei confronti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nei cui confronti il comma 33 assegna, anche in tal caso nell’ambito dei patti nazionali di cui s’è detto in precedenza,  spazi finanziari nel limite complessivo di 500 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Stabilito poi, al comma 34, che gli enti suddetti non possano richiedere spazi qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso a risorse proprie, vale a dire con riferimento all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio – rinviandosi su tale aspetto al commento sul precedente comma 24 -, si dispone (comma 35) il termine annuale del 20 gennaio (20 febbraio nel 2017) per la comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato degli spazi finanziari di cui necessitano, completa delle informazioni relative  al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente ed all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell’anno precedente.

Entro il 15 febbraio di ogni anno (15 marzo nel 2017) con decreto del Ministero dell’economia vengono attribuiti gli spazi finanziari agli enti interessati, secondo il seguente ordine prioritario: a) investimenti finalizzati all’adeguamento antisismico degli immobili, e  b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, in entrambi i casi finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa (commi 36 e 37).

Anche per le regioni e province autonome, come prima stabilito per gli enti locali, in presenza di richieste che superino l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione (comma 38).

Disposizioni comuni (commi da 40 a 42)

Gli ultimi tre commi dell’articolo 70 in esame recano norme di contenuto prevalentemente sanzionatorio che interessano la procedura di assegnazione degli spazi finanziari in esame, disponendo:

§  che alle regioni e province autonome che non sanciscono l’intesa regionale disciplinata dal DPCM  previsto dall’articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012 si applicano, nell’esercizio della mancata intesa, le sanzioni sul divieto di assunzione di personale previste alla lettera e) del comma 13 dell’articolo in esame, nonché sul limite all’assunzione di impegni per spese correnti di cui alla lettera c) dello stesso comma 13.

Si segnala che il D.P.C.M. suddetto (non ancora intervenuto), che dovrà disciplinare le modalità di attuazione dell’articolo 10 della legge 243, è da adottare “d’intesa con la Conferenza Unificata”[47] e non sembra pertanto prevedere espressamente una “intesa regionale”. Le intese regionali sono invece previste dal comma 3 del medesimo articolo, e per questo profilo, atteso che il decreto suddetto disciplinerà le modalità attuative dell’intero articolo, potrebbe rinvenirsi in ciò il riferimento all’intesa regionale recato dal comma 40 in commento. Sul punto appare necessario un chiarimento;

§  che qualora gli spazi finanziari concessi ai sensi delle intese e dei patti regionali o nazionali non siano totalmente utilizzati, l’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell’esercizio successivo;

§  che ove l’ente territoriale beneficiario degli spazi finanziari non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal D.P.C.M. di cui sopra, lo stesso non può procedere ad assunzioni di personale ad alcun titolo.

 


 

Articolo 74, comma 5
(Partecipazione italiana a iniziative internazionali)

 

 

L’articolo 74, comma 5, reca l’autorizzazione di spesa triennale per la partecipazione italiana a centri di ricerca europei ed internazionali e ad altre iniziative internazionali.

 

Il comma 5 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 per la partecipazione a centri di ricerca europei e internazionali e ad altre iniziative internazionali.

L’Italia partecipa a programmi di ricerca promossi da organismi europei ed internazionali quali, tra gli altri OCSE, UNESCO, NATO, CERN, IAEA; l’Italia partecipa inoltre alle iniziative di ricerca promosse dall’UE ed in particolare dalla Commissione europea come Orizzonte 2020, nonché ad ulteriori iniziative internazionali promosse, anche a livello informale, dalle istituzioni dell’UE, e dalle banche e dai fondi di sviluppo internazionali, (tra cui a titolo di esempio, si possono citare l’Eurogruppo, G7/G8, G20, ASEM, Financial stability forum, Club di Parigi).

 


 

Articolo 74, comma 14 (STRALCIATO)
(Centro METEO)

 

Il comma 14 dell’articolo 74  è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 

 


 

Articolo 74, commi 16-35 (STRALCIATI)
(Interventi per l’adeguamento delle reti viarie e ferroviarie nonché per l’infrastrutturazione della provincia di Belluno necessari per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campioni mondiali di sci alpino “Cortina 2021”)

 

I commi da 16 a 35 dell’articolo 74 sono stati stralciati ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recanti disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 

 


 

La seconda Sezione

1. La disciplina contabile della seconda sezione

La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concernente la parte contabile del provvedimento.

Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[48], la seconda sezione viene ora ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Sulla base di quanto detto, nella seconda sezione le previsioni di spesa del bilancio, formate sulla base della legislazione vigente, tengono conto:

§  dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;

§  delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) disposte ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera a), della L. 196/2009;

§  dei rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima L. 196/2009.

Alle previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione, così determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, formandosi in tal modo il dato di bilancio “integrato”, che costituirà l’unità di voto.

L’unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.


 

Le unità di voto

Le unità di voto, per le spese, sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Con il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 – attuativo della delega contenuta all’articolo 40, comma 1, della legge di contabilità, finalizzata al completamento delle riforma della struttura del bilancio dello Stato – si è provveduto all’introduzione delle azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, destinate a costituire, in prospettiva[49], le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.

Fino all’introduzione delle azioni, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentati dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale). Durante tale periodo, i programmi di spesa saranno comunque presentati suddivisi in "azioni"; tale suddivisione riveste carattere meramente conoscitivo, ad integrazione di quella per capitoli.

La classificazione delle spese

La dotazione finanziaria dei programmi di spesa si presenta distinta in spese correnti e spese d’investimento.

Con la riforma, è stata superata la ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una più puntuale classificazione che distingue direttamente le spese a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa.

La spesa di ciascun programma è ora articolata nelle seguenti tre categorie: oneri inderogabili (ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie), fattori legislativi (ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) e spese di adeguamento al fabbisogno (ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

La programmazione e la flessibilità degli stanziamenti di bilancio

Innovazioni rilevanti sono state apportate alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.

Si ricorda innanzitutto che gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1 (introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016)[50].

I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse.

Ai fini della formazione delle previsioni di competenza e di cassa, il D.Lgs. n. 93/2016 ha inoltre introdotto l'obbligo per le Amministrazioni di predisporre un piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa, è stato ampliato l’ambito applicativo della c.d. flessibilità di bilancio sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, con l’obiettivo di dotare le amministrazioni di strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse, attraverso:

§  la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, senza più il vincolo della compensatività all'interno di uno stesso programma o di una stessa missione (c.d. rimodulazione verticale);

§  la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa (c.d. rimodulazione orizzontale) che consente l’adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma);

§  l’introduzione della possibilità di apportare variazioni, con la seconda sezione, alle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale, con operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità, attraverso le tabelle C, D e E[51].

 

Per un’analisi più dettagliata della disciplina, si rinvia al dossier generale sul disegno di legge di bilancio – II Sezione, redatto dal Servizio Studi – Dipartimento del Bilancio.

2. Le previsioni di spesa di competenza della VII Commissione nel nuovo disegno di legge di bilancio

Le principali previsioni di spesa di competenza della VII Commissione si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Tabella 7) e nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13).

Ulteriori stanziamenti di interesse sono presenti anche negli stati di previsione del Ministero dell'economia (Tabella 2) e del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3).

2.1. Lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Tabella 7)

Lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (A.C. 4127-bis - Tab. 7) si articola in 4 missioni e 14 programmi.

Nella Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le priorità dell’azione amministrativa del Ministero, come stabilite dall’Atto di indirizzo del Ministro, e i Centri di responsabilità amministrativa (CRA) coinvolti nella definizione degli obiettivi del ministero.

Il c.d. Piano degli obiettivi del Ministero è riportato nella Sezione I della Nota integrativa, in una apposita Tabella, in cui sono indicati, per il triennio 2017-2019, le risorse attribuite – in termini sia di stanziamenti in c/competenza, sia di costi totali (budget) – ai predetti obiettivi iscritti in ciascuna missione e in ciascun programma, facenti capo ai diversi Centri di responsabilità amministrativa. Sono, inoltre, riportate le singole schede obiettivo che rendono conto della natura dell’obiettivo stesso e dei corrispondenti indicatori di risultato.

Si rammenta che tali indicatori – previsti dagli articolo 21, 35 e 39 della legge di contabilità n. 196 del 2009 - costituiscono lo strumento di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano, necessari sia per la trasparenza che per la valutazione delle politiche di bilancio di ciascuna amministrazione. Per essi si rinvia a quanto più dettagliatamente illustrato nel dossier n. 510 del Servizio Studi relativo alla Sezione I del ddl di bilancio (A.C. 4127-bis).

Nella Sezione II della Nota integrativa sono riportate le schede illustrative dei programmi - che, come detto, rappresentano le unità di voto parlamentare – in cui si dà conto delle attività sottostanti i programmi stessi e degli stanziamenti ad essi afferenti, ripartiti tra le diverse categorie economiche di spesa, con specifica indicazione delle spese rimodulabili o non rimodulabili del programma medesimo.

 

2.1.1. Gli obiettivi del MIUR

 

La Nota integrativa evidenzia, preliminarmente, che, pur in un contesto socio economico che continua ad essere molto complesso e caratterizzato da segnali di ripresa dell’economia nazionale, ma anche da elementi di incertezza in relazione alle prospettive di crescita globale, le priorità politiche mirano a confermare l’impegno del Ministero nel migliorare i servizi nel settore dell’istruzione, della formazione e della ricerca, adeguandoli anche alle nuove esigenze della generazione digitale.

 

Per l’istruzione scolastica rientrano tra le linee di intervento:

§  il completamento dell’attuazione del Piano c.d. “La Buona scuola” (L. 107/2015), in particolare rendendo sempre più coerente l’organico dell’autonomia rispetto alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito dei territori in cui operano, coprendo tutti i posti vacanti e disponibili nello stesso organico nel triennio di vigenza delle graduatorie del concorso bandito nel 2016, emanando il bando per il reclutamento di dirigenti scolastici, ridefinendo le modalità di formazione iniziale e reclutamento dei docenti, potenziando l’offerta formativa, portando a pieno regime i percorsi di alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato, rafforzando il programma di sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica, anche attraverso la costituzione di laboratori di nuova generazione nelle scuole di ogni ordine e grado, portando a completamento la realizzazione del Portale unico dei dati della scuola, rivedendo i tempi di assegnazione alle scuole delle risorse finanziarie;

§  la realizzazione del sistema nazionale per la valutazione delle scuole (di cui al DPR 80/2013), con particolare riferimento alla valutazione dei dirigenti scolastici e all’implementazione della valutazione esterna delle scuole;

§  la prosecuzione di interventi in materia di edilizia scolastica, indirizzati ad un sostanziale incremento della sicurezza e a realizzare edifici innovativi. Gli interventi dovranno ricevere il necessario supporto dal potenziamento dell’anagrafe dell’edilizia scolastica e dall’azione dell’Osservatorio sull’edilizia scolastica, al quale partecipa anche la struttura di missione istituita con DPCM 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

§  la messa a sistema di interventi finalizzati all’inclusione e all’integrazione scolastica per il contrasto, fra l’altro, di fenomeni di dispersione, bullismo e diverse dipendenze e per il potenziamento dell’orientamento e del diritto allo studio;

§  la ricerca e la diffusione di modalità metodologico/didattiche innovative;

§  la realizzazione delle azioni del PON scuola 2014-2020, che estenderà la sua azione all’intero territorio nazionale.

 

Con riferimento all’istruzione universitaria, sono messi in evidenza:

§  l’adozione di strumenti che possano favorire politiche di diversificazione e caratterizzazione coerenti con il posizionamento e il contesto in cui operano le università;

§  la revisione dei processi di accreditamento, per favorire più flessibilità nella progettazione dei corsi di studio;

§  il rafforzamento delle chiamate dirette e l’ampliamento della flessibilità delle relative formule contrattuali;

§  la promozione del diritto allo studio universitario e nelle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM (d.lgs. 68/2012), con interventi omogenei sul territorio, in raccordo con le regioni, soprattutto nell’ottica di una maggiore disponibilità di servizi e posti-letto e, più in generale, nell’ottica dello sviluppo dell’edilizia destinata agli studenti. Inoltre, si ribadisce la necessità di definire i LEP e regolamentare l’accreditamento dei Collegi di merito (di fatto, già operata con i DM 672/2016 e 673/2016).

Con specifico riferimento al sistema AFAM, si ribadisce la revisione della governance e del meccanismo di reclutamento dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, la revisione della struttura dell’offerta formativa, la razionalizzazione territoriale.

 

Per la ricerca, le linee di intervento concernono, in particolare:

§  la creazione di un “ecosistema dell’innovazione”, per favorire la coesione delle politiche, con particolare riferimento ai tempi delle procedure amministrative, alla velocità e correttezza dell’uso delle risorse, alla trasparenza;

§  l’individuazione di nuovi modelli di governance e di interazione tra il settore della ricerca pubblico e quello privato, nel quadro delle nuove specializzazioni territoriali richieste da Europa 2020, anche attraverso un efficace coordinamento dei vari enti e l’ottimizzazione dei processi di finanziamento;

§  la revisione dei meccanismi di monitoraggio e di sfruttamento dei risultati, secondo logiche di accountability;

§  il corretto utilizzo dei Fondi strutturali destinati alla ricerca e all’innovazione in modo che la programmazione dei fondi comunitari assicuri un forte impatto con Horizon 2020, in particolare sui territori particolarmente svantaggiati dal punto di vista della capacità innovativa;

§  il sostegno della ricerca aerospaziale;

§  il rafforzamento delle infrastrutture nazionali e internazionali della ricerca.

Si ribadisce, infine, la realizzazione dell’Anagrafe nazionale della ricerca.

 

Con riferimento alla struttura amministrativa, gli obiettivi sono costituiti dall’implementazione del processo di dematerializzazione e semplificazione delle procedure, dal perfezionamento di un sistema informatizzato di controllo di gestione e dalla definitiva entrata in vigore del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance.

 

2.1.2 Il quadro generale delle risorse

Lo stato di previsione del MIUR per il 2017 reca spese in conto competenza per € 56.151,8 mln[52], di cui:

·       € 53.709,1 mln (95,6%) per spese correnti;

·       € 2.419,6 mln (4,3%) per spese in conto capitale.

La restante parte è rappresentata – secondo quanto previsto dall’art. 25, co. 2, lett. b), della L. 196/2009 – da un’autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari a € 23,1 mln.

L’incidenza percentuale delle spese finali del MIUR – escluse dunque le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato è pari al 9,3% (a fronte del 9,2% riferito al dato assestato 2016).

Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2016 – quali riportate nel ddl di bilancio 2017 – si registra, all’esito di variazioni di segno opposto, un aumento di € 642,2 mln (di cui + € 584,7 mln per la parte corrente, + 62,2 mln per la parte in conto capitale e – € 4,7 mln per il rimborso di passività finanziarie).

 

(dati in conto competenza, valori in milioni di euro)

 

L. Bilancio 2016

Assestato
2016

ddl bilancio integrato 2017

Diff.
bil 2017/
ass 2016

ddl bilancio integrato 2018

ddl bilancio integrato 2019

Spese correnti

52.671,2

53.124,4

53.709,1

584,7

54.063,9

54.192,7

Spese in c/capitale

2.347,1

2.357,4

2.419,6

62,2

2.472,8

2.625,0

Rimborso passività finanziarie

27,7

27,7

23,1

-4,7

17,6

18,0

TOTALE

55.046,1

55.509,6

56.151,8

642,2

56.554,4

56.835,6

 

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2017 è valutata pari a € 1.702,2 mln.

Nella legge di bilancio 2016, la consistenza dei residui presunti era pari a 3.455,2.

Le autorizzazioni di cassa ammontano per il 2017 a € 56.426,4 mln.

 

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2017, le modifiche apportate alla legislazione vigente dal disegno di legge di bilancio registrano un aumento di € 458,1 mln derivante dagli effetti delle disposizioni contenute nella I sezione (di cui + € 441,1 mln per la parte corrente e + € 17,0 mln per la parte in conto capitale) e un aumento di € 363,3 mln derivante da modifiche intervenute direttamente sulla II sezione (di cui € 372,8 mln per la parte corrente e – € 9,5 mln per la parte in conto capitale).

In particolare, nell’ambito della II sezione sono previsti – rispetto alla legislazione vigente – ulteriori € 300 mln per il Fondo “La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica”, € 70 mln per il 2017 quale contributo alle regioni per l’esercizio delle funzioni relative all'assistenza di alunni con disabilità fisiche o sensoriali (loro attribuito dall’art. 1, co. 947, della legge di stabilità 2016), € 1,5 mln aggiuntivi per il 2017 per i collegi universitari di merito, -1,5 mln per il 2017 per il FFO e - € 1,5 mln per il 2017 per il FOE, € 3 mln aggiuntivi per il 2017 per l’ANVUR, € 2 mln aggiuntivi per il 2017 per la diffusione della cultura scientifica.

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2016

2017

 

Assestato

 

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti

Sez. I

Dlb integrato

sezI+SezII

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Spese correnti

53.124,4

52.895,3

372,8

53.268,1

441,1

53.709,1

Spese in c/capitale

2.357,4

2.412,1

-9,5

2.402,6

17,0

2.419,6

Rimborso passività finanziarie

27,7

23,1

-- 

23,1

-- 

23,1

TOTALE

55.509,6

55.330,4

363,3

55.693,7

458,1

56.151,8

- La colonna (B), sulle modifiche derivanti dalla sezione II, contiene sia le rimodulazioni che i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni ai sensi dell’art 23, comma 3 della legge di contabilità;

- La colonna (E) corrisponde alla somma delle colonne (C) e (D);

 

2.1.3 Analisi della spesa per Missioni e programmi

La dotazione finanziaria del Ministero per l’esercizio finanziario 2017 fa capo alle seguenti Missioni[53]:

·     1. Istruzione scolastica (n. 22);

·     2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (n. 23);

·     3. Ricerca e innovazione (n. 17);

·     4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32).

Nel Bilancio 2016 era presente anche la Missione Fondi da ripartire (n. 33), di carattere trasversale (come la Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche-n. 32)[54] –, destinata a raggruppare alcuni fondi di riserva e speciali che non hanno – in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio – una collocazione specifica. L’attribuzione di tali fondi è poi demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

Le unità di voto, costituite dai Programmi di spesa, sono 14, a fronte dei 16 dell’esercizio precedente.

In particolare, sono stati accorpati i (precedenti) quattro programmi relativi agli ordini di istruzione scolastica in due programmi: Istruzione del primo ciclo, comprendente l’istruzione prescolastica, quella primaria e quella secondaria di primo grado, e Istruzione del secondo ciclo, comprendente l’istruzione secondaria di secondo grado.

La relazione illustrativa motiva ciò con la finalità di garantire una migliore gestione delle risorse iscritte in bilancio in coerenza con l’esistenza di un numero crescente di istituzioni scolastiche “comprensive” (e non segmentate per ordine) e tenendo conto di quanto disposto dalla legislazione vigente che promuove indicazioni nazionali di educazione per l’intero primo ciclo.

E’ stato, inoltre, istituito il nuovo programma Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l’istruzione, attraverso il quale vengono gestite tutte le risorse finanziarie per acquisto di beni e servizi destinate allo scopo, in precedenza collocate in diversi programmi della missione Istruzione scolastica.

 

La tabella seguente indica le previsioni di bilancio per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del MIUR, per il 2017, a raffronto con i dati dell’assestamento dell’esercizio 2016. La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima che di seconda sezione.

A seguire, si opererà un’analisi relativa alle singole Missioni e ai più significativi Programmi, in cui verrà anche dato conto delle differenze – indicate tra parentesi, ove presenti – con le previsioni assestate 2016.

 


 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

MIUR


 

Missione/Programma

2016

2017

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
art. 23 c. 3 lett a)

Variazioni
art. 23 c. 3 lett b)

1

Istruzione scolastica (22)

45.410,2

45.208,4

0,0

360,0

45.568,4

307,1

45.875,5

1.1

Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica (22.1)

248,4

284,2

0,0

289,5

573,6

140,0

713,6

1.2

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)

149,9

254,6

0,0

-1,1

253,5

0,0

253,5

1.3

Istituzioni scolastiche non statali (22.9)

500,8

513,0

0,0

1,7

514,7

37,2

551,9

1.4

Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l’istruzione e formazione professionale (22.15)

14,7

13,6

0,0

0,0

13,6

0,0

13,6

1.5

Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)

146,0

137,8

0,0

0,0

137,8

0,0

137,8

1.6

Istruzione del primo ciclo (22.17)

28.781,1

28.810,9

0,0

70,0

28.880,9

78,6

28.959,5

1.7

Istruzione del secondo ciclo (22.18)

15.142,7

14.767,8

0,0

0,0

14.767,8

51,3

14.819,1

1.8

Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l’istruzione (22.19)

426,6

426,5

0,0

0,0

426,5

0,0

426,5

2

Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

8.084,3

7.770,9

0,0

3,0

7.773,9

136,0

7.909,9

2.1

Diritto allo studio nell’istruzione universitaria (23.1)

1.119,5

233,8

0,0

1,5

235,3

58,0

293,3

2.2

Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)

457,2

439,0

0,0

0,0

439,0

0,0

439,0

2.3

Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)

6.507,6

7.098,2

0,0

1,5

7.099,7

78,0

7.177,7

3

Ricerca e innovazione (17)

1.923,6

2.268,5

0,0

0,5

2.269,0

15,0

2.284,0

3.1

Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)

1.923,6

2.268,5

0,0

0,5

2.269,0

15,0

2.284,0

4

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

91,5

82,7

0,0

-0,2

82,5

0,0

82,5

4.1

Indirizzo politico (32.2)

11,5

11,9

0,0

0,0

11,9

0,0

11,9

4.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

80,0

70,8

0,0

-0,2

70,6

0,0

70,6

 

TOTALE

55.509,6

55.330,4

0,0

363,3

55.693,7

458,1

56.151,8

 

Missione 1 Istruzione scolastica (22)

La dotazione assegnata per l’anno 2017 alla missione Istruzione scolastica – articolata in 8 programmi –, pari, come si è visto ad 45.875,5 mln, corrisponde all’81,7% dello stanziamento del Ministero (+ € 465,2 mln rispetto all’assestamento 2016).

I programmi che registrano gli incrementi più rilevanti rispetto al bilancio assestato 2016 sono quelli relativi a programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica (+ € 465,2 mln), all’istruzione del primo ciclo (+ € 178,3) e alle iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (+ € 103,5 mln). La riduzione più importante, invece, si registra in corrispondenza del programma relativo all’istruzione del secondo ciclo (– € 323,6 mln).

Più nel dettaglio, le risorse da destinare all’incremento dell’organico dell’autonomia (art. 52, co. 3, I sezione), pari a € 140,0 mln per il 2017, sono allocate sul nuovo cap. 1280.

Le risorse del Fondo “La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica”, allocate sul cap. 1285, sono pari a € 391,3 mln (+ € 390,8 mln).

Gli stanziamenti afferenti al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (capp. 1194, 1195, 1196, 1204) sono pari a € 861,8 mln (– € 24,4 mln).

I contributi alle scuole paritarie per il 2017, allocati sul cap. 1477, sono pari a € 526,6 mln (+ € 26,1 mln). A tale stanziamento devono inoltre sommarsi € 25 mln, allocati sul nuovo cap. 1479, quale contributo aggiuntivo da destinare alle scuole materne paritarie (art. 78, co. 4, I sezione).

Inoltre, risulta istituito il nuovo cap. 2043, recante le risorse per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo ed il comodato nella scuola superiore, con una dotazione di € 103 mln e, in corrispondenza, risulta soppresso il cap. 7243 dello stato di previsione del Ministero dell’Interno (Tab. 8).

Risulta altresì istituito il nuovo cap. 2836, recante le risorse per il fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, con una dotazione di € 70,0 mln, e, in corrispondenza, risulta soppresso l’omologo capitolo dello stato di previsione del MEF (Tab. 2).


 

Missione 2 Istruzione universitaria e formazione post universitaria (23)

Lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione universitaria e formazione post universitaria - articolata in 3 programmi - pari, come si è visto a 7.909,9 mln, corrisponde al 14,1% dello stanziamento del Ministero (– € 174,3 mln rispetto all’assestamento 2016).

Il programma che registra gli incrementi più rilevanti rispetto al bilancio assestato 2016 è quello relativo a sistema universitario e formazione post-universitaria (+ € 670,1 mln). La riduzione più importante, invece, si registra in corrispondenza del programma relativo al diritto allo studio nell’istruzione universitaria (– € 826,2 mln).

Più nel dettaglio, si evidenzia che, per il 2017, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) (cap. 1694) reca una dotazione di 6.966,9 mln (+ € 47,5 mln).

In particolare, € 78,0 mln sono dovuti agli effetti finanziari della I sezione del ddl di bilancio. Come evidenzia la nota al capitolo, tale variazione tiene conto delle disposizioni sulla contribuzione studentesca, sull’orientamento preuniversitario, sul Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca e sul Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza.

Risultano, invece, scorporate dal medesimo cap. 1694 le somme dovute a titolo di rimborso alle università per le prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina (nuovo cap. 2494), pari a € 0,9 mln.

Lo stanziamento per i collegi universitari di merito, allocato sul cap. 1696/pg.1, risulta pari a € 13,3 mln (– € 3,5 mln).

Il Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio (cap. 1710) reca uno stanziamento di € 216,8 mln (invariato rispetto al dato assestato 2016).

 

 

Missione 3 Ricerca e innovazione (17)

Lo stanziamento complessivo per la missione Ricerca e innovazione – articolata in unico programma –, pari, come si è visto a 2.284,0 mln, corrisponde al 4,1% dello stanziamento del Ministero (+ € 360,3 mln rispetto all’assestamento 2016).

Più nel dettaglio, si evidenzia che, per il 2017, le risorse relative al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), risultano ora allocate, oltre che sul cap. 7236, sul nuovo cap. 7336.

Il nuovo capitolo include € 10 mln per il 2017, destinati dall’art. 1, co. 177, della L. 190/2014 all’INAF per il progetto SKA-Square Kilometer Array, afferente al campo della radioastronomia, e per il progetto CTA-CherenKov Telescope Array, afferente al campo dell’astronomia a raggi gamma, e € 15 mln per il 2017 e il 2018, destinati dall’art. 1, co. 373, della L. 208/2015 all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare.

Complessivamente il FOE reca uno stanziamento di € 1.702,5 mln (– € 10,7 mln).

Le risorse relative al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST sono allocate sul cap. 7245 e ammontano a € 48,3 mln (– € 18,9 mln).

Risulta inoltre istituito il nuovo cap. 7310, recante le risorse per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), con una dotazione di € 25,8 mln, nonché il nuovo cap. 7289, recante le risorse per il Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo per il monitoraggio del rischio sismico, con una dotazione di € 0,6 mln, e, in corrispondenza, risultano soppressi gli omologhi capitoli dello stato di previsione del MEF (Tab. 2).

 

 

Missione 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Lo stanziamento assegnato alla missione – articolata in 2 programmi – pari, come si è visto a € 82,5 mln, corrisponde allo 0,1% dello stanziamento del Ministero (– € 9,0 mln rispetto all’assestamento 2016).

 

2.1.4. Analisi delle modifiche della seconda sezione

Per quanto attiene al MIUR – come evidenziato nella tabella –, non sono presenti variazioni che hanno inciso sugli importi complessivi a legislazione vigente 2017 derivanti da rimodulazione (art. 23, co. 3, lett. a), L. 196/2009).

Sono, invece, presenti variazioni derivanti da rifinanziamenti, defininanziamenti e riprogrammazioni (art. 23, co. 3, lett. b), L. 196/2009).

In particolare, le principali modifiche – come evidenziato nella tabella – hanno riguardato il programma Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica (+ € 289,5 mln per il 2017) e il programma Istruzione del primo ciclo (+ € 70,0 mln per il 2017).

In base alla tabella allegata allo stato di previsione del Ministero che espone le autorizzazioni legislative di spesa su cui sono state effettuate variazioni ai sensi dell’art. 23, co. 3, lett. b), della legge di contabilità (A.C. 4127-bis, Volume II, pag. 533 e ss.), il prospetto dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente è il seguente:

 

L. n. 107 del 2015, art. 1, co. 202 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
MISSIONE: ISTRUZIONE SCOLASTICA - Programma: Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica (cap. 1285/1) - Fondo “La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica”

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

91.343.000

60.890.868

20.853.000

2.503.933.000

Riduzione / Rifinanziamento

+300.000.000

+400.000.000

+500.000.000

+40.000.000.000

Totale esposto in tabella

391.343.000

460.890.868

520.853.000

42.503.933.000

 

D.L. n. 66 del 2014, art. 49, co. 2 – Riaccertamento straordinario di residui
MISSIONE: ISTRUZIONE SCOLASTICA - Programma: Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica (capp. 1295/1, 7112/1)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

10.000.000

3.777.729

6.100.300

10.200.600

Riduzione / Rifinanziamento

–10.000.000

–1.000.000

–1.000.000

–2.000.000

Totale esposto in tabella

--

2.777.729

5.100.300

8.200.600

Si segnala che, per evidente mero errore materiale, nella tabella l’importo riferito agli anni 2020 e ss. all’esito della riduzione è indicato pari a 0.

 

D.L. n. 85 del 2008, art. 1, co. 5 – Trasferimento al MIUR delle funzioni e delle risorse del Ministero dell’università e della ricerca
MISSIONE: ISTRUZIONE SCOLASTICA - Programma: Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica (cap. 1173/12) (spese per acquisto di beni e servizi)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

336.446

336.446

336.446

20.523.206

Riduzione / Rifinanziamento

–219.000

–219.000

–219.000

–13.359.000

Totale esposto in tabella

117.446

117.446

117.446

7.164.206

 

R.D. n. 1058 del 1929, art. 8 – Ruoli di spese fisse per il pagamento dei canoni di locazione degli stabili privati e per le spese d'ufficio dei servizi dipendenti
MISSIONE: ISTRUZIONE SCOLASTICA - Programma: Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica (capp. 1173/19, 2373/19) (spese per acquisto di beni e servizi)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

327.052

327.052

45.354

1.405.974

Riduzione / Rifinanziamento

–327.052

–327.052

–45.354

–1.405.974

Totale esposto in tabella

--

--

--

--

 

L. n. 416 del 1981, art. 13 – Pubblicità di amministrazioni pubbliche
MISSIONE: ISTRUZIONE SCOLASTICA - Programma: Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (cap. 1396/22) (spese per acquisto di beni e servizi)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

1.269.652

1.249.452

1.269.652

64.752.252

Riduzione / Rifinanziamento

–1.000

–1.000

–1.000

–51.000.000

Totale esposto in tabella

269.652

249.452

269.652

13.752.252

 

L. n. 449 del 2001, art. 2, co. 2 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (ripartizione di risorse MEF)
MISSIONE: ISTRUZIONE SCOLASTICA - Programma: Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (cap. 1331/4) (spese per acquisto di beni e servizi)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

1.900.449

1.870.214

1.900.449

1.900.449

Riduzione / Rifinanziamento

–100

–100

–100

–100.000

Totale esposto in tabella

1.800.449

1.770.214

1.800.449

1.800.449

 

L. n. 62 del 2000, art. 1, co. 13 – Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione
MISSIONE: ISTRUZIONE SCOLASTICA - Programma: Istituzioni scolastiche non statali (cap. 1477/1)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

272.530.089

268.194.231

272.530.089

8.448.432.759

Riduzione / Rifinanziamento

1.650.000

550.000

1.500.000

381.300.000

Totale esposto in tabella

274.180.089

268.744.231

274.030.089

8.829.732.759

 

L. n. 208 del 2015, art. 1, co. 947– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2016) (contributo alle regioni per l’esercizio delle funzioni relative all'assistenza di alunni con disabilità fisiche o sensoriali)
MISSIONE: ISTRUZIONE SCOLASTICA - Programma: Istruzione del primo ciclo (cap. 2836/1)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

--

--

--

--

Riduzione / Rifinanziamento

70.000.000

--

--

--

Totale esposto in tabella

70.000.000

--

--

--

 

L. n. 190 del 2014, art. 1, co. 173 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2015) (finanziamento di interventi per i collegi universitari di merito)
MISSIONE: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA - Programma: Diritto allo studio nell’istruzione universitaria (cap. 1696/1)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

4.000.000

--

--

--

Riduzione / Rifinanziamento

1.500.000

5.600.000

8.400.000

814.800.000

Totale esposto in tabella

5.500.000

5.600.000

8.400.000

814.800.000

 

L. n. 537 del 1993, art. 5, co. 1 – Interventi correttivi di finanza pubblica (FFO)
MISSIONE: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA - Programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria (cap. 1694/1)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

6.007.098.345

5.988.416.290

5.993.194.575

370.336.699.075

Riduzione / Rifinanziamento

–1.500.000

–1.500.000

–1.500.000

–91.500.000

Totale esposto in tabella

6.005.598.345

5.986.916.290

5.991.694.575

370.245.199.075

 

D.L. n. 262 del 2006, art. 2, co. 142 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Risorse per l’ANVUR)
MISSIONE: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA - Programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria (cap. 1688/1)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

2.307.523

2.304.067

2.302.114

140.428.954

Riduzione / Rifinanziamento

3.000.000

3.000.000

3.000.000

183.000.000

Totale esposto in tabella

5.307.523

5.304.067

5.302.114

323.428.954

 

L. n. 6 del 2000, art. 2, co. 1 –Iniziative per la diffusione della cultura scientifica
MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE - Programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (cap. 7230/5)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

6.028.092

6.028.092

6.028.092

66.309.012

Riduzione / Rifinanziamento

2.000.000

2.000.000

2.000.000

22.000.000

Totale esposto in tabella

8.028.092

8.028.092

8.028.092

88.309.012

 

D.lgs. n. 204 del 1998, art. 7 – Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE)
MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE - Programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (cap. 7236/1)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

1.610.367.905

1.606.204.695

1.604.427.985

98.282.769.955

Riduzione / Rifinanziamento

–1.500.000

–1.500.000

–1.500.000

–91.500.000

Totale esposto in tabella

1.608.867.905

1.604.704.695

1.602.927.985

98.191.269.955

 

D.L. 85 del 2008, art. 1, co. 5 – Trasferimento al MIUR delle funzioni e delle risorse del Ministero dell’università e della ricerca
MISSIONE: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (cap. 1170/121) (spese per acquisto di beni e servizi)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

312.165

312.165

312.165

4.994.640

Riduzione / Rifinanziamento

–219.000

–219.000

–219.000

–3.504.000

Totale esposto in tabella

93.165

93.165

93.165

1.490.640

 

 

2.1.5 Le tabelle A e B

Nella tabella A, recante i fondi speciale di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell’anno, non sono presenti stanziamenti relativi al MIUR.

Nella tabella B, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell’anno, sono presenti € 10 mln per il 2017, € 20 mln per il 2018 ed € 30 mln per il 2019.

La relazione illustrativa non fornisce specifiche indicazioni sulla destinazione di tali risorse.

 

2.2. Lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13)

Lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  (A.C. 4127-bis - Tab. 13) si articola in 4 missioni e 15 programmi.

Nella Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le priorità dell’azione amministrativa del Ministero, come stabilite dall’Atto di indirizzo del Ministro, e i Centri di responsabilità amministrativa (CRA) coinvolti nella definizione degli obiettivi del ministero.

Il c.d. Piano degli obiettivi del Ministero è riportato nella Sezione I della Nota integrativa, in una apposita Tabella, in cui sono indicati, per il triennio 2017-2019, le risorse attribuite – in termini sia di stanziamenti in c/competenza, sia di costi totali (budget) – ai predetti obiettivi iscritti in ciascuna missione e in ciascun programma, facenti capo ai diversi Centri di responsabilità amministrativa. Sono, inoltre, riportate le singole schede obiettivo che rendono conto della natura dell’obiettivo stesso e dei corrispondenti indicatori di risultato.

Si rammenta che tali indicatori – previsti dagli articoli 21, 35 e 39 della legge di contabilità n. 196 del 2009 - costituiscono lo strumento di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano, necessari sia per la trasparenza che per la valutazione delle politiche di bilancio di ciascuna amministrazione. Per essi si rinvia a quanto più dettagliatamente illustrato nel dossier n. 510 del Servizio Studi relativo alla Sezione I del ddl di bilancio (A.C. 4127-bis).

Nella Sezione II della Nota integrativa sono riportate le schede illustrative dei programmi - che, come detto, rappresentano le unità di voto parlamentare – in cui si dà conto delle attività sottostanti i programmi stessi e degli stanziamenti ad essi afferenti, ripartiti tra le diverse categorie economiche di spesa, con specifica indicazione delle spese rimodulabili o non rimodulabili del programma medesimo.

 

2.2.1. Gli obiettivi del Mibact

 

La Nota integrativa fa presente che si è proceduto alla definizione delle priorità politiche per il triennio 2017-2019 e alla connessa programmazione strategico-finanziaria, tenendo conto dell’attuale situazione economica e delle correlate esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Si sofferma, inoltre, ampiamente sulla riforma del Ministero operata con il DPCM 171/2014, che ha determinato una struttura complessivamente più snella ed efficiente, nonché con i successivi decreti ministeriali che, in particolare, hanno previsto:

·     la fusione delle Soprintendenze Archeologia con le Soprintendenze Belle arti e paesaggio, creando, quindi, le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, quali articolazioni della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (DM 23 gennaio 2016);

·     la creazione dell’Istituto centrale per l’archeologia, incardinato nella Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (DM 13 maggio 2016);

·     l’istituzione di parchi archeologici di interesse nazionale (DM 23 gennaio 2016);

·     l’istituzione prima di 20 musei autonomi e dei poli museali regionali (DM 23 dicembre 2014) e, poi, di ulteriori 10 nuovi luoghi e istituti della cultura dotati di autonomia speciale (DM 23 gennaio 2016 e D.I. 28 giugno 2016);

·     la definizione di nuovi criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura (DM 30 giugno 2016).

Sottolinea, inoltre, che i musei e i luoghi della cultura sono stati inseriti fra i servizi pubblici essenziali con il D.L. 146/2015 (L. 182/2015).

Evidenzia, infine, che il nuovo volto assunto dal Ministero si accompagna con una rinnovata disponibilità finanziaria, testimone dell’importanza attribuita al settore della cultura e del turismo, quale traino della ripresa della crescita economica del Paese. Al contempo, deve essere proseguito il cammino volto ad un sempre maggior coinvolgimento dei privati nelle azioni di tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale (ART-BONUS, D.L. 83/2014).

 

2.2.2 Il quadro generale delle risorse

Lo stato di previsione del MIBACT per il 2017 reca spese in conto competenza per € 2.107,4 mln, di cui:

·       € 1.615,4 mln (76,7%) per spese correnti;

·       € 446,4 mln (21,2%) per spese in conto capitale.

La restante parte è rappresentata – secondo quanto previsto dall’art. 25, co. 2, lett. b), della L. 196/2009 – da un’autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari a € 45,6 mln.

L’incidenza percentuale delle spese finali del MIBACT– escluse dunque le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato è pari allo 0,3% (percentuale che non è variata rispetto al dato assestato 2016).

Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2016 – quali riportate nel ddl di bilancio 2017 – si registra, all’esito di variazioni di segno opposto, una diminuzione di € 49,0 mln (di cui – € 71,4 mln per la parte corrente, + 20,5 mln per la parte in conto capitale e + € 1,9 mln per il rimborso di passività finanziarie).

 

 

(dati in conto competenza, valori in milioni di euro)

 

L. Bilancio 2016

Assestato
2016

ddl bilancio integrato 2017

Diff.
bil 2017/
ass 2016

ddl bilancio integrato 2018

ddl bilancio integrato 2019

Spese correnti

1.673,5

1.686,8

1.615,4

-71,4

1.292,4

1.274,3

Spese in c/capitale

411,2

425,9

446,4

20,5

411,6

402,9

Rimborso passività finanziarie

43,7

43,7

45,6

1,9

47,5

41,8

TOTALE

2.128,4

2.156,4

2.107,4

-49,0

1.751,6

1.719,0

 

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2017 è valutata pari a € 545,2 mln.

Nella legge di bilancio 2016 la consistenza dei residui presunti era pari a € 336,6 mln.

Le autorizzazioni di cassa ammontano per il 2017 a € 2.435,6 mln.

 

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2017, le modifiche apportate alla legislazione vigente dal disegno di legge di bilancio, non registrano variazioni derivanti dagli effetti delle disposizioni contenute nella I sezione, mentre registrano un aumento di € 284,5 mln derivante da modifiche intervenute direttamente sulla II sezione (interamente attribuibili a spese correnti).


 

(dati in conto competenza, valori in milioni di euro)

 

2016

2017

 

Assestato

 

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti

Sez. I

Dlb integrato

sezI+SezII

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Spese correnti

1.686,8

1.330,9

284,5

1.615,4

-- 

1.615,4

Spese in c/capitale

425,9

446,4

-- 

446,4

-- 

446,4

Rimborso passività finanziarie

43,7

45,6

-- 

45,6

-- 

45,6

TOTALE

2.156,4

1.822,8

284,5

2.107,4

-- 

2.107,4

- La colonna (B), sulle modifiche derivanti dalla sezione II, contiene sia le rimodulazioni che i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni ai sensi dell’art 23, comma 3 della legge di contabilità;

- La colonna (E) corrisponde alla somma delle colonne (C) e (D);

 

2.2.3. Analisi della spesa per Missioni e programmi

La dotazione finanziaria del Ministero per l’esercizio finanziario 2017 fa capo alle seguenti Missioni:

·     1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (n. 21);

·     2. Ricerca e innovazione (n. 17);

·     3. Turismo (n. 31)

·     4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32).

Nel Bilancio 2016 era presente anche la Missione Fondi da ripartire (n. 33).

Le unità di voto, costituite dai Programmi di spesa, sono 15, come nell’esercizio precedente, ma con alcune variazioni. In particolare (oltre alla soppressione del programma Fondi da assegnare, nella missione Fondi da ripartire), è stato istituito il nuovo programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo, dove confluiscono le risorse finanziarie gestite dalla Direzione generale Cinema, in precedenza collocate nel programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, che ora resta univocamente gestito dalla Direzione generale Spettacolo.

 

La tabella seguente indica le previsioni di bilancio per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il 2017, a raffronto con i dati dell’assestamento dell’esercizio 2016. La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di bilancio.

A seguire, si opererà un’analisi relativa alle singole Missioni e ai più significativi Programmi – limitatamente a quelli afferenti al settore dei beni e delle attività culturali[55] –, in cui verrà anche dato conto delle differenze – indicate tra parentesi, ove presenti – con le previsioni assestate 2016.

 


 

 (dati in conto competenza, valori in milioni di euro)

 

MIBACT


 

Missione/Programma

2016

2017

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a. 23 c. 3 lett a)

Variazioni
a. 23 c. 3 lett b)

1

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)

2.026,5

1.671,6

0,0

284,5

1.956,2

0,0

1.956,2

1.1

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)

351,8

362,1

0,0

0,0

362,1

0,0

362,1

1.2

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)

5,9

6,4

0,0

0,0

6,4

0,0

6,4

1.3

Tutela dei beni archeologici (21.6)

141,5

98,0

0,0

0,0

98,0

0,0

98,0

1.4

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)

138,7

136,5

0,0

0,0

136,5

0,0

136,5

1.5

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria (21.10)

145,0

141,2

0,0

0,0

141,2

0,0

141,2

1.6

Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)

135,6

129,0

0,0

0,0

129,0

0,0

129,0

1.7

Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)

246,3

298,6

0,0

0,0

298,6

0,0

298,6

1.8

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)

14,2

12,3

0,0

0,0

12,3

0,0

12,3

1.9

Tutela del patrimonio culturale (21.15)

693,1

344,7

0,0

284,5

629,2

0,0

629,2

1.10

Tutela e promozione dell’arte e dell’architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)

13,6

14,4

0,0

0,0

14,4

0,0

14,4

1.11

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)

140,8

128,6

0,0

0,0

128,6

0,0

128,6

2

Ricerca e innovazione (17)

22,2

24,3

0,0

0,0

24,3

0,0

24,3

2.1

Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)

22,2

24,3

0,0

0,0

24,3

0,0

24,3

3

Turismo (31)

46,6

46,3

0,0

0,0

46,3

0,0

46,3

3.1

Sviluppo e competitività del turismo (31.1)

46,6

46,3

0,0

0,0

46,3

0,0

46,3

4

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

61,1

80,7

0,0

0,0

80,7

0,0

80,7

4.1

Indirizzo politico (32.2)

10,1

8,5

0,0

0,0

8,5

0,0

8,5

4.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

51,0

72,2

0,0

0,0

72,2

0,0

72,2

 

TOTALE

2.156,4

1.822,8

0,0

284,5

2.107,4

0,0

2.107,4

 


 

 

Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)

La dotazione assegnata per l’anno 2017 alla missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – articolata in 11 programmi –, pari, come si è visto ad 1.956,2 mln, corrisponde al 92,8% dello stanziamento del Ministero (– € 70,3 mln rispetto all’assestamento 2016).

I programmi che registrano gli incrementi più rilevanti rispetto al bilancio assestato 2016 sono quelli relativi a valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (+ € 52,3 mln) e a sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (+ € 10,3). Le riduzioni più importanti, invece, si registrano in corrispondenza dei programmi relativi alla tutela del patrimonio culturale (– € 63,9 mln), alla tutela dei beni archeologici (– € 43,5 mln) e a sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (– € 12,3 mln).

In particolare, si evidenzia, per il 2017, che gli stanziamenti per il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla L. 163/1985[56] – per i quali il disegno di legge di bilancio non riporta, rispetto al bilancio a legislazione vigente, variazioni derivanti né dalla sezione I né dalla sezione II – ammontano a € 418,9 mln (– € 10,8 mln rispetto al dato assestato 2016).

Le risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, istituito dall’art. 1, co. 9, della L. 190/2014 (cap. 8099), ammontano a € 100 mln.

Per l’attuazione degli interventi del Piano strategico “Grandi progetti beni culturali”, di cui all’art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), sul cap. 8098 sono stanziati € 70 mln (+ € 20 mln).

Le risorse destinate a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (ex art. 32, co. 2 e 3, L. 448/2001, cap. 3670) sono pari a € 15,1 mln (+ € 0,2 mln), mentre i contributi ad enti e istituti culturali (ex L. 534/1996, cap. 3671) ammontano a € 12,7 mln (+ € 0,2 mln).

 

Missione 2 Ricerca e innovazione (17)

Lo stanziamento complessivo per la missione Ricerca e innovazione - articolata in un unico programma - pari, come si è visto a 24,3 mln, corrisponde al 1,2% dello stanziamento del Ministero (+ € 2,1 mln rispetto all’assestamento 2016).

 

Missione 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Lo stanziamento complessivo per la missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche – articolata in 2 programmi –, pari, come si è visto a 80,7 mln, corrisponde al 3,8% dello stanziamento del Ministero (+ € 19,6 mln rispetto all’assestamento 2016).

 

 

2.2.4. Analisi delle modifiche della seconda sezione

Anche per quanto attiene al Mibact – come evidenziato nella tabella –, non sono presenti variazioni che hanno inciso sugli importi complessivi a legislazione vigente 2017 derivanti da modifiche da rimodulazione.

 

Le modifiche derivanti da variazioni ex art. 23 lett. b) – come evidenziato nella tabella – hanno riguardato solo il programma relativo alla tutela del patrimonio culturale (+ € 284,5 mln per il 2017).

In base alla tabella allegata allo stato di previsione del Ministero che espone le autorizzazioni legislative di spesa del Ministero su cui sono state effettuate variazioni ai sensi dell’art. 23, co. 3, lett. b), della legge di contabilità (A.C. 4127-bis, Volume II, pag. 917), il prospetto dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente è il seguente:

 

L. n. 296 del 2006, art. 1, co. 1142 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. finanziaria 2007) (Autorizzazione di spesa per - fra l’altro - interventi urgenti al verificarsi di emergenze)
MISSIONE: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E PAESAGGISTICI - Programma: Tutela del patrimonio culturale (cap. 1321/1)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

10.450.324

10.305.956

10.450.324

836.025.920

Riduzione / Rifinanziamento

–5.450.324

–5.305.956

–5.450.324

–836.025.920

Totale esposto in tabella

5.000.000

5.000.000

5.000.000

--

 


 

 

L. n. 208 del 2015, art. 1, co. 979 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2016) (Card cultura per i giovani)
MISSIONE: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E PAESAGGISTICI - Programma: Tutela del patrimonio culturale (cap. 1321/1)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

--

--

--

--

Riduzione / Rifinanziamento

290.000.000

--

--

--

Totale esposto in tabella

290.000.000

--

--

--

 

2.2.5 Le tabelle A e B

 

Nella tabella A, recante i fondi speciali di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell’anno, sono presenti € 5 mln per il 2017, € 10 mln per il 2018, € 15 mln per il 2019.

La relazione illustrativa non fornisce specifiche indicazioni sulla destinazione di tali risorse.

Nella tabella B, recante i fondi speciale di parte capitale, non sono presenti stanziamenti relativi al Mibact.


 

2.3. Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (tabella 2)

 

Le dotazioni finanziarie del MEF di interesse della VII Commissione fanno capo ai seguenti programmi:

§  10.2 Sostegno all’editoria (15.4), nell’ambito della missione 10 Comunicazioni (15).

§  11.1 Ricerca di base e applicata (17.15), nell’ambito della missione 11 Ricerca e innovazione (17);

§  18.1 Attività ricreative e sport (30.1), nell’ambito della missione 18 Giovani e sport (30).

 

La tabella seguente indica le previsioni di bilancio per ciascun programma di spesa di interesse, per il 2017, a raffronto con i dati dell’assestamento dell’esercizio 2016. La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di bilancio.

A seguire, si opererà un’analisi più dettagliata dei singoli programmi, in cui verrà anche dato conto delle differenze – indicate tra parentesi, ove presenti – con le previsioni assestate 2016.

 

 

MEF


 

Missione/Programma

2016

2017

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a. 23 c. 3 lett a)

Variazioni
a. 23 c. 3 lett b)

10.2

Sostegno all’editoria (15.4)

157,9

136,1

0,0

27,8

163,9

0,0

163,9

11.1

Ricerca di base e applicata (17.15)

176,9

99,4

0,0

0,0

99,4

10,0

109,4

18.1

Attività ricreative e sport (30.1)

684,8

653,3

0,0

15,2

668,5

0,0

668,5

 

 

Programma 10.2 Sostegno all’editoria

La dotazione assegnata per l’anno 2017 al programma Sostegno all’editoria – nel quale sono allocate la maggior parte delle spese per interventi di sostegno ai settori dell’informazione e dell’editoria, di competenza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è pari, come si è visto a € 163,9 mln (+ € 6,0 mln rispetto all’assestamento 2016).

In particolare, nel programma sono allocati:

§  € 127,4 mln per il Fondo occorrente per gli interventi dell’editoria (cap. 2183) (+ € 27,0 mln);

§  € 8,2 mln per il Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell’editoria (cap. 7442) (– € 0,2 mln);

§  € 28,3 mln per la corresponsione alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi per le agevolazioni tariffarie per le imprese editrici (cap. 1501) (– € 0,1 mln).

 

Al riguardo, si segnala che la tabella 2 non contiene ancora le modifiche derivanti dalla L. 198/2016, istitutiva del nuovo Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, pubblicata nella GU n. 255 del 31 ottobre 2016 (dunque, successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio). Corrispondentemente, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (v. infra), si riscontrano ancora le risorse relative all’emittenza radiotelevisiva locale che, invece, in base alla stessa L. 198/2016, confluiscono nel nuovo Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.

 

Programma 11.1 Ricerca di base e applicata

La dotazione assegnata per l’anno 2017 al programma Ricerca di base e applicata è pari, come si è visto, a € 109,4 mln (– € 67,5 mln rispetto all’assestamento 2016).

In particolare, nel programma sono allocati:

§  € 98,6 mln (cap. 7380) per la valorizzazione dell’Istituto italiano di tecnologia e € 0,8 mln (cap. 7381) per il rimborso alla cassa depositi e prestiti delle operazioni finanziarie destinate al finanziamento del medesimo istituto;

§  € 10,0 mln (nuovo cap. 7382) da assegnare alla Fondazione per la realizzazione del progetto Human Technopole.

 

Programma 18.1 Attività ricreative e sport

La dotazione assegnata per l’anno 2017 al programma Attività ricreative e sport – nel quale sono allocate la maggior parte delle spese in materia di sport, di competenza del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è pari, come si è visto a € 668,5 mln (– € 16,3 mln rispetto all’assestamento 2016).

In particolare, nel programma sono allocati:

§  € 419,5 mln per il finanziamento del CONI (cap. 1896) (+ € 12,1 mln), di cui € 5,4 mln ascrivibili a modifiche alla II sezione, ai sensi dell’art. 23, co. 3, lett. b), della L. 196/2009.

La nota al capitolo evidenzia che lo stanziamento comprende la variazione di € 4 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per lo svolgimento dei mondiali di pallavolo e la variazione di € 5,4 mln dal 2017 al 2027 per lo svolgimento della Ryder Cup nel 2022.

§  € 16,7 mln per il finanziamento del Comitato italiano paralimpico (CIP) (cap. 2132) (+ € 9,9 mln);

§  € 30,0 mln per il Fondo sport e periferie (cap. 7457, art. 15 D.L. 185/2015-L. 9/2016) (– € 20,0 mln).

§  € 140,2 mln quale annualità quindicennale per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali “Torino 2006” (cap. 7366);

§  € 0,5 mln da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport (cap. 2111);

§  € 61,2 mln da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli investimenti in materia di sport (cap. 7450);

§  € 0,5 mln da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all’emarginazione sociale attraverso lo sport (cap. 2096) (– € 0,1 mln).

2.3.1 Analisi delle modifiche della seconda sezione

In base alla tabella allegata allo stato di previsione del Ministero che espone le autorizzazioni legislative di spesa su cui sono state effettuate variazioni ai sensi dell’art. 23, co. 3, lett. b), della legge di contabilità (A.C. 4127-bis, Volume II, pagg. 204 e ss.), il prospetto dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente è il seguente:

 

L. n. 67 del 1987 – Rinnovo della L. 416/1981, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
MISSIONE: COMUNICAZIONI - Programma: Sostegno all’editoria (capp. 2183/1, 7442/1) (Interventi e investimenti)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

97.086.085

95.627.360

97.086.085

7.682.906.930

Riduzione / Rifinanziamento

+27.843.875

+26.962.249

+26.916.742

+2.155.741.180

Totale esposto in tabella

124.929.960

122.589.609

124.002.827

9.838.648.110

Si segnala che, per evidente mero errore materiale, nella tabella l’importo riferito agli anni 2020 e ss. all’esito del rifinanziamento è indicato pari a 571.046.350.

 

D.lgs. n. 303 del 1999 – Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della L. 59/1997
MISSIONE: GIOVANI E SPORT - Programma: Attività ricreative e sport (cap. 2096/1) (Lotta all’emarginazione sociale)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

500.000

500.000

500.000

--

Riduzione / Rifinanziamento

–50.000

–54.298

–54.300

--

Totale esposto in tabella

450.000

445.702

445.700

--

L. n. 311 del 2004, art. 1, co. 282 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. finanziaria 2005)
MISSIONE: GIOVANI E SPORT - Programma: Attività ricreative e sport (cap. 1896/2)(Somme al CONI da entrate erariali ed extraerariali)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

46.140.000

45.469.567

42.140.000

42.140.000

Riduzione / Rifinanziamento

+5.400.000

+5.400.000

+5.400.000

+43.200.000

Totale esposto in tabella

51.540.000

50.869.567

47.540.000

85.340.000

 

L. n. 190 del 2014, art. 1, co. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2015)
MISSIONE: GIOVANI E SPORT - Programma: Attività ricreative e sport (cap. 2132/1) (Stabilizzazione finanziamento CIP)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

6.790.000

6.681.973

6.790.000

101.850.000

Riduzione / Rifinanziamento

+9.864.200

+9.808.916

+9.805.806

+147.087.090

Totale esposto in tabella

16.654.200

16.490.889

16.595.806

248.937.090

 

L. n. 208 del 2015, art. 1, co. 408 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2016)
MISSIONE: GIOVANI E SPORT - Programma: Attività ricreative e sport (cap. 1896/2)(Contributo al CIP per Special Olympics Italia)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

500.000

500.000

500.000

10.500.000

Riduzione / Rifinanziamento

–25.750

–30.048

–30.050

–631.050

Totale esposto in tabella

474.250

469.952

469.950

9.868.950

 

2.4. Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico (Tabella 3)

Parte delle spese per gli interventi nel settore dell’informazione insistono, a partire dall’esercizio 2009, nello stato di previsione del MISE (Tabella 3), al quale l’art. 1, co. 7, del D.L. 85/2008 (L. 121/2008) ha trasferito le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Nello specifico, nell’ambito della missione 5 Comunicazioni (15), programma 5.2 Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (15.8), sono previsti stanziamenti riguardanti la materia radiotelevisiva. Si tratta, in particolare, di:

§  € 1,4 mln per rimborso oneri alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (cap. 3121) (– € 0,8 mln);

§  € 67,9 mln per il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (cap. 3125) (+ € 19,8 mln).

Al riguardo, si veda quanto evidenziato con riferimento allo stato di previsione del MEF.

 

 

2.4.1. Analisi delle modifiche della seconda sezione

In base alla tabella allegata allo stato di previsione del Ministero che espone le autorizzazioni legislative di spesa del Ministero su cui sono state effettuate variazioni ai sensi dell’art. 23, co. 3, lett. b), della legge di contabilità (A.C. 4127-bis, Volume II, pagg. 325 e ss.), il prospetto dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente è il seguente:

 

L. n. 208 del 2015, art. 1, co. 162 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2016)
MISSIONE: COMUNICAZIONI - Programma: Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (cap. 3125/1)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

47.871.017

46.347.210

46.312.178

4.568.872.319

Riduzione / Rifinanziamento

+20.000.000

+20.000.000

+20.000.000

+1.600.000.000

Totale esposto in tabella

67.871.017

66.347.210

66.312.178

6.168.872.319

 



[1]     La disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione è stata introdotta dal R.D.L. 246/1938 (L. 880/1938).

[2]     Ai sensi della L. 13 giugno 1935, n. 1184, come modificato dal d.lgs.lgt. 8 febbraio 1946, n. 56.

[3]     A tal fine, l’art. 10, co. 1, ha novellato l’art. 1, co. 160, lett. b), della L. 208/2015, che aveva destinato fino a € 50 mln annui provenienti dal canone RAI al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, destinato (solo) all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

[4]     Per l’a.a. 2016/2017, il DM 29 marzo 2016, n. 201 ha definito l’importo minimo della tassa di iscrizione in € 201,58.

[5]     Ad esempio, nel caso di uno studente con ISEE pari a 14.000 euro, il contributo non può superare 80 euro; nel caso di uno studente con ISEE pari a 25.000 euro, il contributo non può superare 960 euro.

[6]     Ad esempio, nel caso di uno studente con ISEE pari a 14.000 euro, il contributo non può superare 200 euro; nel caso di uno studente con ISEE pari a 25.000 euro, il contributo non può superare 1.440 euro.

[7]     L’art. 8 del D.Lgs. 42/2012 definisce il costo standard unitario di formazione per studente in corso come il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. Per il triennio 2014-2016, il costo standard per studente in corso è stato definito con DI 9 dicembre 2014, n. 893.

[8]   Le funzioni amministrative e legislative statali in materia di Università degli studi di Trento sono state delegate alla provincia autonoma di Trento dall’art. 2, co. 122, della L. 191/2009. I contenuti della delega sono stati specificati con il d.lgs. 142/2011.

[9]   I criteri per la ripartizione delle risorse destinate al funzionamento delle istituzioni AFAM per l'anno 2016 sono stati stabiliti con DM 20 giugno 2016, n. 488.

[10]   L’art. 4 della L. 240/2010 ha istituito presso il MIUR un nuovo fondo per la promozione dell’eccellenza e del merito fra gli studenti universitari dei corsi di laurea e di laurea magistrale, destinato a erogare premi di studio, fornire buoni studio e garantire la solvibilità dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito. Gli interventi sono cumulabili con le borse di studio. I beneficiari delle provvidenze sono individuati mediante prove nazionali standard per gli iscritti al primo anno per la prima volta e mediante criteri nazionali standard di valutazione per gli iscritti agli anni successivi al primo.

[11]   Peraltro, lo stesso art. 9 non reca contenuti che attengono ad eventuali funzioni della Fondazione nell’ambito del sistema scolastico.

[12]   Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento.

[13]   Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera.

[14]   Con riferimento alle attività di alternanza scuola-lavoro.

[15]   Convenzioni con enti pubblici e privati finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente.

[16]  A titolo di esempio, si vedano l’art. 5 del regolamento dell’università di Torino e l’art. 7 del regolamento dell’università di Pavia.

[17]   In base all’art. 1, co. 1, della L. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

[18]   In base all’art. 2, co. 1, della L. 508/1999, le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Qui l’elenco delle Istituzioni AFAM.

[19]   In base all’art. 6, co. 1, della L. 240/2010, il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno (1.500 ore) o a tempo definito (750 ore).

[20]  Il FIRB, di cui all’art. 104 della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), era stato istituito presso il MIUR, a decorrere dall'esercizio 2001, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale.

[21]  I Programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) prevedono proposte di ricerca libere e autonome, nell’ambito delle 14 aree disciplinari di cui al D.M. 175 del 4 ottobre 2000. Il MIUR cofinanzia gli stessi, attraverso la pubblicazione di un bando a ricerca libera. Con D.D. 4 novembre 2015, n. 2488, modificato con D.D. 14 dicembre 2015, n. 3265, è stato emanato il bando PRIN 2015.

[22]   In base all’art. 15 della L. 240/2010, i settori concorsuali per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari. I settori concorsuali sono stati rideterminati, da ultimo, con D.M. 30 ottobre 2015 n. 855, rettificato, relativamente all’all. D, con D.M. 22 giugno 2016, n. 494.

[23]  A seguito delle modifiche da ultimo apportate dall’art. 1, co. 460, della L. 147/2013, si tratta del contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% per il 2014 e il 2015, al 60% per il 2016, all’80% per il 2017 e al 100% dal 2018, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Successivamente, l’art. 1, co. 346, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e l’art. 1, co. 251, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), hanno introdotto previsioni finalizzate a facilitare, in determinate condizioni, la stipula di contratti a tempo determinato relativi a ricercatori.

[24]   Criteri e contingente assunzionale delle singole università statali per l’anno 2015 sono stati definiti con D.M. 21 luglio 2015 n. 503 e, per l’anno 2016, con D.M. 5 agosto 2016, n. 619.

[25]   Con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo.

[26]   I controlli in questione sono quelli previsti dall’art. 125, par. 5, del richiamato Regolamento (UE) 1303/2013, secondo cui, nell’ambito delle funzioni dell'autorità di gestione (responsabile della gestione del programma operativo nazionale conformemente al principio della sana gestione finanziaria), la stessa procede, tra l’altro, alle verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e alle verifiche sul posto delle operazioni.

[27]   Si veda, a titolo di esempio, lo Statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa.

[28]   Da ultimo, la designazione dei componenti del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca - previsto dall’art. 21 della L. 240/2010 - è stata operata con DM 3 novembre 2015, n. 861.

[29]   Si tratta di: Area 01 - Scienze matematiche e informatiche; Area 02 - Scienze fisiche; Area 03 - Scienze chimiche; Area 04 - Scienze della terra; Area 05 - Scienze biologiche; Area 06 - Scienze mediche; Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie; Area 08 - Ingegneria civile e Architettura; Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione; Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Area 12 - Scienze giuridiche; Area 13 - Scienze economiche e statistiche; Area 14 - Scienze politiche e sociali.

[30]   In statistica, i quantili sono le n parti uguali in cui si suddivide l’intera distribuzione di frequenza, dopo aver ordinato i valori. Quando la distribuzione si suddivide in 4 parti uguali, si parla di quartili; in 5 parti uguali, si parla di quintili; in 10 parti uguali, si parla di decili; in 100 parti uguali, si parla di percentili.

[31]   La relazione tecnica evidenzia che detti aumenti e riduzioni non comportano incrementi alla stima della spesa complessiva fatta sull’importo base, in quanto il numero dei dipartimenti che riceve una maggiorazione (del 10% o del 20%) è identico al numero di dipartimenti che riceve una decurtazione della stessa entità.

[32]   I programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’UE o dal MIUR, sono stati individuati, da ultimo, con DM 28 dicembre 2015.

[33]   In base allo stesso art. 1, co. 5, (tutti) i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

[34]   Al riguardo si ricorda che l’art. 8 della L. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale ATA, già dipendente degli enti locali, in servizio nelle scuole statali. Alla disposizione è stata data attuazione con il D.I. 23 luglio 1999, in base al cui art. 9, considerato che le funzioni ausiliarie e di pulizia erano svolte, in alcuni comuni o province, a mezzo di contratti di servizio con aziende di varia natura (c.d. “appalti storici”), ovvero erano svolte da personale ex LSU (lavoratori socialmente utili), lo Stato è subentrato anche nei contratti e nelle convenzioni stipulati dagli enti locali. A seguito dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nel 2002, che contestava l'affidamento dei relativi servizi senza procedure di gara, è stata poi prevista l'indizione di bandi di gara europei. In particolare, l’art. 1, co. 449, della L. 296/2006 ha disposto che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP. L’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha poi disposto, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, un tetto alla spesa per l’acquisto di servizi esternalizzati (v., più ampiamente, infra): da tali previsioni sono scaturiti alcuni problemi occupazionali.

[35]   L’importo è stato trasferito dal Fondo sviluppo e coesione al MIUR (cap. 7105) con il D.M. 86958 del 2014.

[36]   Al relativo onere si è provveduto, in base al comma 354, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

[37]   In particolare, l’accordo prevedeva che le risorse necessarie per la copertura degli eventuali periodi di cassa integrazione guadagni in deroga sarebbero state decurtate dallo stanziamento complessivo di 170 milioni di euro, con conseguente riduzione del numero degli interventi di manutenzione previsti per il secondo semestre 2015 e per il primo trimestre 2016.

[38]   Come peraltro precisato nel preambolo della Delibera CIPE n. 73/2015.

[39]   Nel preambolo della delibera 73/2015, si illustra come dell’importo complessivo pari a 170 milioni di euro, necessario alla data del 6 agosto 2015 al completamento del Piano “Scuole belle”, è prevista una copertura finanziaria, per l'anno 2015, rispettivamente a carico del MIUR per € 10 mln e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per € 50 mln (D.L. 154/2015); e, per l'anno 2016, rispettivamente a carico del MIUR per € 30 mln e del MEF per € 20 mln. I residui € 60 mln di fabbisogno sono stati posti a carico, dal disposto della delibera 73 medesima, del FSC della programmazione 2014-2020 nella misura di € 50 mln per il 2015 e di € 10 mln per il 2016.

[40]   La relazione tecnica all’A.S. 2299 precisava che l’autorizzazione di spesa di € 64 mln si riferiva ai periodi dal 1° maggio al 15 giugno 2016 e dal 16 settembre al 30 novembre 2016.

Evidenziava, infatti, che:

-      sebbene l’accordo del 30 luglio 2015 prevedesse la prosecuzione del progetto fino al 31 marzo 2016, in realtà le aziende avrebbero portato a compimento nel mese di aprile 2016 gli interventi previsti (iniziati, con un mese di ritardo, ad agosto 2015) a valere sulle risorse già presenti nei pertinenti capitoli di bilancio del MIUR;

-      il periodo di sospensione dell’attività didattica, durante il quale il Governo si è impegnato ad accogliere richieste di cassa integrazione in deroga, poteva essere ipotizzato dal 16 giugno al 15 settembre 2016 ed era coperto nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga per il 2016.

[41]   Secondo informazioni fornite dal MIUR, la quota MIUR è stata coperta, in sede di previsione di bilancio, mediante riduzione per € 10 mln delle economie sui servizi di pulizia di cui all’art. 58, co. 6 del DL 69/2013 e per € 20 mln mediante riduzione del fondo funzionamento scuole (in particolare, la quota ex L. 440/1997).”

[42]  In particolare, le tasse erariali (la cui misura è stata determinata dal DPCM 18 maggio 1990) sono costituite da: tassa di iscrizione (€ 6,04), esigibile “una tantum”, all’atto dell’iscrizione al quarto anno; tassa di frequenza (€ 15,13); tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione (€ 12,09), tassa di rilascio dei relativi diplomi (€ 15,13).

[43]   Il D.P.C.M. dispone l’approvazione di un progetto esecutivo, allegato al decreto, che si presenta come un Masterplan redatto in lingua inglese, riferito a differenti e distinti piani di intervento. L’articolo 2, co. 1 del decreto dispone che l’IIT deve provvedere, entro trenta giorni dalla data del medesimo decreto (16 settembre 2016), ad avviare il progetto e a rendere operativo un “apposito ente” indicato in premessa, da costituire entro 24 mesi dalla medesima data.

[44]   Recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

[45]   Si tratta del c.d. decreto “sbloccascuola
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20160427.pdf

[46]   Il risultato di amministrazione, (l'articolo 187 del Dlgs 267/2000) è costituito da fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Esso può determinarsi sommando quello dell'anno precedente con il risultato della gestione di competenza (accertamenti meno impegni) e con il risultato della gestione dei residui (residui passivi cancellati, meno residui attivi cancellati, più i maggiori residui attivi accertati) e va conteggiato al netto del Fondo pluriennale vincolato. Quest’ultimo, a sua volta, è un saldo finanziario (rilevante principalmente nelle spese di conto capitale, dove l’acquisizione dei mezzi di copertura può precedere anche di molto la copertura dell’investimento) costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni dell’ente già contratte ma esigibili in esercizi successivi, ed è pertanto finalizzato a garantire la copertura degli impegni imputati ad esercizi futuri.

[47]   Di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.281/1997.

[48]   Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la nota di variazioni.

[49]   Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base alle Relazioni relative all'efficacia dell'introduzione delle azioni che saranno predisposte dal MEF - Ragioneria generale dello Stato, d’intesa con la Corte dei conti, a partire dall'esercizio 2017 in sede di rendiconto 2017.

[50]   In questo contesto, sono state ridefinite le procedure per il monitoraggio del grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la previsione, dopo l'approvazione della legge di bilancio, di appositi accordi triennali tra il Ministro dell’economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi entro il 1° marzo di ciascun anno. Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell’anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente. In relazione alla nuova procedura di programmazione finanziaria, è stato soppresso il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità n. 196 del 2009, da considerarsi sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi.

[51]   Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

[52]   Le cifre sono indicate in milioni di euro, utilizzando l’arrotondamento matematico alla prima cifra decimale, tendendo conto della seconda (da 0 a 4, arrotondamento all’unità inferiore; da 5 a 9, arrotondamento all’unità superiore). Dall’arrotondamento possono derivare alcuni piccoli scostamenti sui totali.

[53]   Fra parentesi è indicato il numero della missione nella classificazione generale.

[54]   Destinata a raggruppare le spese di funzionamento dell’apparato amministrativo.

[55]   La competenza in materia di Turismo fa capo alla X Commissione, Attività produttive.

[56]   Cap. 1390 – Osservatorio per lo spettacolo; cap. 1391 – Consiglio nazionale dello spettacolo e interventi integrativi per i singoli settori; capp. 6120 e 6620 – Commissioni per l’erogazione dei contributi; cap. 6621 – Fondazioni lirico sinfoniche; cap. 6622 – Attività musicali; cap. 6623 –Attività teatrali di prosa; cap. 6624 – Danza; cap. 6626 – Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati; cap. 8721 – Attività circensi e spettacolo viaggiante; cap. 8570 – Produzione cinematografica; cap. 8571 – Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche; cap. 8573 – Promozione cinematografica.