Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Legge di bilancio - A.C. 4127-bis - Profili di interesse della VII commissione | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 510 | ||||
Data: | 07/11/2016 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
Servizio
Studi
Tel. 06
6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 395
Servizio del
Bilancio
Tel. 06
6706-5790 - SbilancioCu@senato.it - @SR_Bilancio
Servizio
Studi
Dipartimento Cultura
Tel. 06 6760-3610 - st_cultura@camera.it - @CD_cultura
Progetti di legge n. 510/0/VII
Il presente
dossier è articolato in due parti:
§ la
prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima
sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale
sul disegno di legge di bilancio in esame, curato dal Servizio Studi della
Camera dei deputati e dai Servizi Studi e Bilancio del Senato della Repubblica;
§ la seconda parte contiene l’analisi della
seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il
2017-2019 di competenza di ciascuna Commissione, redatta dal Servizio Studi
della Camera.
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
I N D I C E
Il nuovo disegno di legge di bilancio
§ 1. La disciplina
contabile della prima sezione
§ 2. Articoli di
competenza della VII Commissione
§ Articolo 9 (Riduzione canone RAI)
§ Articolo 36 (Norme sulla contribuzione studentesca
universitaria)
§ Articolo 37 (Finanziamento del fondo integrativo statale
per la concessione delle borse di studio)
§ Articolo 38 (Borse di studio nazionali per il merito e
la mobilità)
§ Articolo 39 (Orientamento pre-universitario, sostegno
didattico e tutorato)
§ Articolo 40 (Erogazioni liberali in favore degli
Istituti Tecnici Superiori)
§ Articolo 41 (Interventi di finanziamento e sviluppo
delle attività di ricerca)
§ Articolo 42 (Esonero contributivo alternanza
scuola-lavoro)
§ Articoli 43-45 (Fondo per il finanziamento dei dipartimenti
universitari di eccellenza)
§ Articoli 52, comma 3 e
53 (Incremento dell’organico
dell’autonomia)
§ Articolo 74, commi 9-10
(Cultura e lingua italiana all'estero)
§ Articolo 74,
commi 11-12 (STRALCIATO) (Progetto Ryder Cup 2022)
§ Articolo 74, comma 13
(STRALCIATO) (Credito sportivo)
§ Articolo 74, comma 15
(STRALCIATO) (Riorganizzazione di
Soprintendenze speciali)
§ Articolo 82 (Rifinanziamento bonus cultura 18enni)
§ 3. Articoli di
interesse della VII Commissione
§ Articolo 19 (Fondazione Human Technopole)
§ Articolo 22 (Misure
per l’attrazione degli investimenti)
§ Articolo 61, comma 1 (Misure
di efficientamento della spesa dei Ministeri)
§ Articolo 74, comma 5 (Partecipazione italiana a iniziative
internazionali)
§ Articolo 74, comma 14
(STRALCIATO) (Centro METEO)
§ 1. La disciplina
contabile della seconda sezione
§ 2. Le previsioni di
spesa di competenza della VII Commissione nel nuovo disegno di legge di
bilancio
Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità.
La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.
Nella riallocazione tra le due Sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va considerato che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
La prima sezione - disciplinata dai nuovi commi da 1‑bis a 1‑quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.
Per quanto concerne il contenuto della sezione in esame, tra le novità più rilevanti rispetto all’ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come essa potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l’articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.
Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all’ulteriore divieto (commi 1-ter ed 1-quinquies dell’articolo 21) di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione – sottolinea la norma – devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica delle autorizzazioni legislative sottostanti o dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate e della spesa, ovvero attraverso nuovi interventi. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.
Da segnalare inoltre come non sono riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni (di cui all’ex articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell’impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono trasferite nell’ambito della seconda sezione. La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle tabelle devono essere esposti – a fini conoscitivi – in appositi allegati del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Un diverso contenuto caratterizza infine la relazione tecnica, finora prevista per la sola ex legge di stabilità, che viene adesso estesa alla legge di bilancio nel suo complesso. Ciò in quanto l’unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all’interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l’obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l’attendibilità dei criteri utilizzati per l’elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.
I
contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla
relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche
del provvedimento, costituito dalla Nota tecnico-illustrativa, già
prevista dalla legge n.196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa
deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di raccordo,
a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto
economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i
contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri
utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà
essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno
di legge di bilancio nel corso dell’esame parlamentare.
L’articolo 9 prevede, per il 2017, la riduzione del canone RAI per uso privato (da 100) a 90 euro.
Si tratta di un’ulteriore riduzione dell’importo del canone, già ridotto -sempre con intervento legislativo - da € 113,50 dovuti per il 2015 a € 100 dovuti per il 2016.
La relazione tecnica evidenzia che, dalle prime informazioni ottenute dagli operatori tramite i quali avviene il versamento del canone, risulta che le nuove modalità di riscossione dello stesso introdotte dalla legge di stabilità 2016 hanno determinato un aumento della platea dei contribuenti che lo pagano.
L’art. 47 del D.Lgs. 177/2005 – che ha ripreso i contenuti dell’art. 18 della L. 112/2004 – disciplinando il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ha disposto, in particolare, che entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare dei canoni di abbonamento[1] in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria di coprire i costi che prevedibilmente saranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo (co. 3).
In base alla stessa fonte, è fatto divieto alla società concessionaria di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Ai sensi dell’art. 27, co. 8, primo periodo, della L. 488/1999, inoltre, il canone di abbonamento alla televisione doveva essere attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota pari all’un per cento già spettante all’Accademia di Santa Cecilia[2].
Negli ultimi anni, tuttavia, sono state previste riduzioni di tale attribuzione: in particolare, l’art. 21, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha previsto la riduzione di € 150 mln per il 2014 e l’art. 1, co. 292, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto, dal 2015, la riduzione del 5%.
L’art. 1, co. 152-164, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha poi fissato per il 2016 in € 100,00 (rispetto a € 113,50 dovuti per il 2015) la misura del canone e ha disposto l’addebito dello stesso nella fattura dell’energia elettrica.
Da ultimo, l’art. 1 del disegno di legge A.C. 3317 e 3345-B, approvato definitivamente il 4 ottobre 2016, ma non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale, ha disposto che al nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, affluisce, fra l’altro, quota parte – fino ad un importo massimo di € 100 mln annui per il periodo 2016-2018 – delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI[3].
Sull’argomento
si ricorda che la Corte costituzionale, nel ribadire la legittimità
dell’imposizione del canone radiotelevisivo, aveva chiarito con la sentenza
284/2002, che lo stesso “costituisce in sostanza un’imposta di scopo, destinato
come esso è, quasi per intero (a parte la modesta quota ancora assegnata
all’Accademia nazionale di Santa Cecilia), alla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo”.
Articolo 36
(Norme sulla contribuzione studentesca
universitaria)
L’articolo 36 contiene una ridefinizione della disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l’istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo.
Per gli studenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, si prevede l’istituzione della c.d. “no tax area” per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro e conseguente incremento delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO).
L’articolo 36 specifica – rispetto al quadro normativo vigente – che il contributo annuale versato dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale all’università statale cui sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, è onnicomprensivo e, in particolare, comprende anche i contributi per attività sportive. Il contributo può essere differenziato per i diversi corsi di laurea (e di laurea magistrale).
Al comma 1, dopo la locuzione “tra i diversi corsi di laurea” occorre
aggiungere la locuzione “e di laurea magistrale”.
Pertanto, le università statali non possono istituire – fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, nonché le imposte erariali – ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio.
Si intenderebbe, dunque, che il contributo onnicomprensivo annuale assorba, per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, anche la attuale tassa di iscrizione.
Occorrerebbe chiarire se tale tassa di iscrizione resterà ferma per gli
studenti iscritti ai corsi di specializzazione. Inoltre, occorrerebbe abrogare
le disposizioni del D.P.R. 306/1997 il cui contenuto è superato – come
evidenzia anche la relazione tecnica – dalla nuova disciplina.
La disciplina della
contribuzione studentesca è attualmente recata dal D.P.R. 306/1997 e dall’art.
9 del D.Lgs. n. 68/2012.
In base al D.P.R. n. 306/1997
- come modificato dall’art. 7, co. 42, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) - gli
studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale (e di specializzazione)
contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università
mediante il pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione determinata annualmente (art. 2)[4].
Ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. e), la
somma dei contributi universitari e della tassa di iscrizione costituisce la
“contribuzione studentesca”.
I contributi
universitari sono determinati autonomamente dalle università, in relazione ad
obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonché
sulla base della specificità del percorso formativo. In particolare, le
università graduano l'importo dei
contributi universitari per gli studenti iscritti ai corsi di laurea secondo criteri di equità e solidarietà,
in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto, utilizzando metodologie
adeguate a garantire un'effettiva
progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata
condizione economica.
La contribuzione studentesca non può
eccedere il 20% dell’importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul
FFO (art. 5, co. 1).
Non concorrono al raggiungimento di tale
limite il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per le
scuole di specializzazione (art. 4), nonché i contributi
versati dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei “corsi di studio di
primo e di secondo livello”, ossia dei corsi di laurea e di laurea
magistrale (art.
5, co. 1-bis).
L’art. 9 del D.Lgs. 68/2012
– rilegificando aspetti precedentemente disciplinati
con gli artt. 7 e 8 del DPCM 9 aprile 2001 – ha disposto, a sua volta, in
particolare, che, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi
dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università
statali e le istituzioni AFAM valutano la condizione economica degli iscritti,
anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede
l'università, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione
riconducibili alle diverse aree disciplinari.
L’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei
contributi è concesso agli studenti in possesso dei requisiti per l’accesso
alle borse di studio (requisiti che devono essere definiti, ai sensi dell’art.
7, co. 7, con un decreto interministeriale non ancora intervenuto), agli studenti
disabili con un’invalidità pari almeno al 66%, agli studenti stranieri
beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell’ambito dei
programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi
culturali e scientifici, agli studenti costretti a interrompere gli studi a
causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), agli
studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di
interruzione.
Le università statali e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio, possono disporre autonomamente ulteriori esoneri,
totali o parziali, dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi
universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore
di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, di studenti che
concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con
regolarità nell’acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, o di studenti
che svolgono una documentata attività lavorativa.
Restano, invece, ferme le norme in materia di imposta di bollo, di esonero e di graduazione dei contributi di cui al citato art. 9 del D.Lgs. 68/2012 (che si aggiungeranno, dunque, agli esoneri e ai limiti massimi previsti dall’articolo in esame), nonché “le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all’articolo 18 del medesimo decreto”.
La disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio è recata
dall’art. 3, co. 20-23, della L. 549/1995, come modificata, con
riferimento ai soli importi (indicati nel co. 21), dall’art. 18, co. 8, dello
stesso D.Lgs. 68/2012.
In base alla normativa vigente, gli studenti universitari sono tenuti al
pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il
cui importo è determinato dalle regioni (o dalle province autonome), a partire
dalla misura minima,
rapportata alla condizione economica, di € 120 ed entro il limite massimo di €
200 (da aggiornare annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato):
ove non si proceda a tale determinazione, la tassa è dovuta nella misura di €
140. Le regioni (e le province autonome) concedono l'esonero parziale
o totale dal pagamento della tassa agli studenti capaci e meritevoli privi
di mezzi; sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle
borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei
nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici. Il gettito della tassa è
interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti
d'onore.
Alla luce della
ricostruzione normativa esposta, occorre dunque chiarire quale parte della
disciplina relativa alla tassa regionale per il diritto allo studio si intenda
fare salva.
Con riferimento alla tassa regionale per il diritto allo studio, si specifica, inoltre, che la stessa deve essere pagata da tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che “ne sono esonerati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68” (e non anche degli studenti che rientrano nella c.d “no tax area”).
Si segnala che, come già visto, l’art. 9 del D.Lgs.
n. 68/2012 non disciplina l’esonero dal pagamento della tassa regionale per il
diritto allo studio, che, invece, è disciplinato dall’art. 3, co. 20-23, della
L. n. 549/1995.
Per completezza, si evidenzia che un ulteriore caso di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio è previsto dall’art. 38 per gli studenti che fruiscono delle (nuove) borse nazionali per il merito e la mobilità.
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale – oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall’art. 9 del D.Lgs. 68/2012 – gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a 13.000 euro.
Per le modalità di calcolo dell’ISEE, si fa riferimento all’art. 8 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
Occorre
valutare se non si debba fare riferimento anche all’art. 2-sexies del D.L.
42/2016 (L. 89/2016) che, nelle more dell'adozione delle modifiche al DPCM
159/2013, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, ha introdotto una disciplina transitoria
per il calcolo dell’ISEE, citando esplicitamente anche le prestazioni per il
diritto allo studio universitario;
b) sono iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico.
Sono dunque esclusi dall’esonero gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (non a ciclo unico);
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell’anno accademico precedente la relativa iscrizione.
Si evidenzia che gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico non potranno, ovviamente, soddisfare congiuntamente le tre condizioni.
Se, dunque, si intende applicare la nuova disciplina anche agli
iscritti al primo anno dei corsi indicati, occorre intervenire sulla formulazione
del testo.
Ulteriori disposizioni fissano i criteri per la determinazione dell’importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di 25.000 euro.
La relazione tecnica
evidenzia che allo stato sono circa 478.000 gli studenti con ISEE inferiore a
25.000 euro che non sono esonerati dalla contribuzione studentesca ai sensi
della normativa sul diritto allo studio.
In particolare:
a) per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, e che soddisfano i requisiti di cui alle lett. b) e c), il contributo non può superare l’8% della quota di ISEE eccedente 13.000 euro[5];
b) per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o uguale a 13.000 euro, e che soddisfano solo il requisito di cui alla lett. c), il contributo è pari a 200 euro;
c) per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, e che soddisfano solo il requisito di cui alla lett. c), il contributo non può superare quello determinato ai sensi del primo punto, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 euro[6].
Si segnala che, in considerazione del fatto che la relazione tecnica evidenzia che le università saranno libere di
determinare il contributo per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (non a
ciclo unico), occorre inserire il riferimento ai corsi di laurea e di laurea
magistrale a ciclo unico anche nell’alinea del co 4. Infatti, per le ultime due
categorie indicate letteralmente non è richiesto il requisito di cui al co. 4, lett. b).
I limiti degli importi ISEE per usufruire dell’esonero o delle riduzioni sono aggiornati – a decorrere dall’a.a. 2020/21 – ogni tre anni, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle disposizioni introdotte.
L’importo del contributo onnicomprensivo annuale – che, come già detto, può essere anche differenziato tra i diversi corsi di studio – è stabilito nel regolamento in materia di contribuzione studentesca che ciascuna università statale approva nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività.
Il regolamento può disporre, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale e stabilisce, altresì, le modalità di versamento del contributo in una o più rate e le maggiorazioni dovute per i ritardati pagamenti.
In sede di prima applicazione, il regolamento è
approvato entro il 31 marzo 2017 ed
entra in vigore a decorrere dall’a.a. 2017/2018. In
caso di mancato rispetto del termine, si applica comunque la nuova disciplina
sugli esoneri e le riduzioni.
Nel caso di studenti con nazionalità di paesi non appartenenti alla UE e residenti all’estero, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE ai sensi dell’art. 8, co. 5, del DPCM 159/2013, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati dalla nuova disciplina.
L’art. 8, co. 5, del DPCM 159/2013 stabilisce
che la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani
residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione
economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi
percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero.
In conseguenza della nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi universitari, il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali (art. 5 della L. 537/1993, cap. 1694 dello stato di previsione del MIUR) è incrementato di 40 milioni di euro per il 2017 e di 85 milioni di euro annui dal 2018.
A decorrere dal 2017, con riferimento all’a.a. 2016/17, tali risorse sono ripartite tra le università statali, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 68/2012, cui si aggiunge, dal 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, moltiplicati per il costo standard per studente in corso di ateneo[7].
Dunque, il numero di studenti che beneficiano delle riduzioni parziali del contributo onnicomprensivo non influisce sulla ripartizione delle risorse incrementali del FFO.
Le nuove disposizioni non si applicano alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all’università degli studi di Trento[8].
Le Istituzioni statali
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) adeguano i propri
regolamenti in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. In caso di mancato
adeguamento, si applicano comunque le disposizioni sull’esonero dal pagamento o
di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale previste dall’articolo in
commento.
Analogamente a quanto avviene per le università statali, il MIUR, nella ripartizione del “fondo annuale di dotazione” tra le istituzioni AFAM, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
Con l’espressione “fondo di dotazione” si intende fare riferimento, verosimilmente, alle risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM (allocate sul cap. 1673/pg.5 dello stato di previsione del MIUR)[9].
Anche, in questo caso, il numero di studenti che beneficiano delle riduzioni parziali del contributo onnicomprensivo non influisce sulla ripartizione delle risorse destinate a tali istituzioni.
Articolo 37
(Finanziamento del fondo integrativo
statale per la concessione delle borse di studio)
L’articolo 37 incrementa, a decorrere dal 2017, di € 50 mln il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.
Prevede, inoltre, la razionalizzazione da parte di ciascuna Regione dell’organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l’istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi.
Infine, dispone l’emanazione di un decreto ministeriale per determinare i fabbisogni finanziari regionali, ai fini dell’assegnazione del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio in misura proporzionale a tale fabbisogno.
Si incrementa, a decorrere dal 2017, di € 50 mln il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del MIUR, al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti.
Il fondo è stato istituito dall’articolo 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012 ed è stato da ultimo incrementato dall’articolo 1, comma 254, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).
Il fondo è allocato nel cap. 1710 dello stato di previsione del MIUR (Tabella n. 7), annesso al disegno di legge. Il relativo stanziamento, a legislazione vigente, è pari a € 166,8 mln e, per effetto dell’incremento disposto, sarà pari a € 216,8 mln per il 2017.
La relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che con l’incremento delle risorse si stima un incremento di 15.201 borse (10,9%) che pertanto diventerebbero 154.571. Conseguentemente, il numero degli idonei non beneficiari in rapporto a tutti gli idonei si ridurrebbe dagli attuali 49.242 (26,11%) a 34.041 (18,05%).
Si prevede, inoltre, che, ai fini dell’accesso alle risorse appartenenti al predetto fondo, ciascuna regione razionalizza l’organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante la istituzione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi. Sono comunque fatti salvi i modelli di sperimentazione di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 68/2012.
Tale disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
L’articolo 12 del D.lgs. 68/2012 prevede, al comma 1, che il MIUR, sentito il MEF, promuove accordi di programma e protocolli di intese, anche con l’attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, per favorire il raccordo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria.
I commi da 2 a 4 riguardano la possibilità di sperimentare nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario.
In particolare, in base al comma 2, al fine sopra indicato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può stipulare protocolli e intese sperimentali con le regioni e le province autonome, sentiti il CNSU, il CNAM e la CRUI, anche con l’attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
Il comma 3 dispone che i risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del MIUR. A tal fine, i soggetti gestori predispongono ogni anno una relazione sui risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati dalle strategie integrative adottate rispetto al regime ordinario delle prestazioni oggetto del d.lgs. 68/2012 e sulle eventuali linee correttive da attivare.
Il comma 4, infine, dispone che i risultati delle sperimentazioni sono pubblicati sul sito del MIUR e precisa che essi sono consultabili da tutti i soggetti che concorrono all’attuazione del diritto allo studio.
L’articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce la materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, una disposizione statale di principio, adottata in materia di legislazione concorrente, quale quella del «coordinamento della finanza pubblica», può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale e determinare una – sia pure parziale – compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni (Corte cost., sent. 44/2014, § 6).
Per costante orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 237 del 2009; n. 289 e n. 120 del 2008) (Corte cost., sent. 44/2014 citata, § 21).
Si prevede, altresì, che le risorse destinate alla concessione delle borse di studio sono direttamente attribuite al bilancio dell’ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio e che, allo scopo di consentire che l’assegnazione del fondo integrativo statale avvenga, in attuazione della relativa norma istitutiva (il già ricordato articolo 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 68/2012), in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, determina i fabbisogni finanziari regionali, previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, che si esprime entro venti giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato. Il predetto DM di determinazione dei fabbisogni finanziari regionali è adottato nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 7, del d.lgs. 68/2012.
L’articolo 7 del D.Lgs. 68/2012 definisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) con riferimento alla borsa di studio e all’assistenza sanitaria, disponendo, peraltro, per la definizione dell’importo della borsa di studio, l’intervento di decreti ministeriali.
Infatti il richiamato comma 7 dispone che l'importo della borsa di studio è determinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari. L’intervento doveva avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso del D.Lgs. 68/2012, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto è aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8.
Articolo 38
(Borse di studio nazionali per il merito
e la mobilità)
L’articolo 38 prevede l’assegnazione annuale di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di € 15.000 annui, da assegnare a studenti, sulla base di requisiti di merito e di reddito, al fine di favorirne l’iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare.
Il nuovo strumento sembra
tener luogo del Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti
universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi che, in base all’art. 59 del
D.L. 69/2013 (L. 98/2013), doveva essere emanato ogni tre anni.
Si dispone che, dal 1° gennaio 2017, la Fondazione per il
merito di cui all’art. 9, co. 3, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011) – che finora
non è stata costituita – assume la nuova denominazione di “Fondazione Articolo 34”, evidentemente con riferimento all’art. 34
della Costituzione, che prevede, per quanto qui interessa, che i capaci e i
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
Si dispone, altresì, che la
nuova denominazione sostituisce la precedente in tutti i provvedimenti
legislativi e regolamentari, ove presente e, in particolare, nel citato D.L.
70/2011.
A fini di chiarezza normativa, occorrerebbe novellare esplicitamente l’art.
9, co. 3, del D.L. 70/2011.
L’art. 9, co. 3-16, del
D.L. 70/2011 (L. 106/2011) ha previsto l’istituzione della Fondazione per il
merito per la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per
il merito degli studenti universitari - di cui all’art. 4 della L. 240/2010[10] - e per promuovere la cultura del merito e la
qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario[11].
I membri fondatori sono il MIUR e il MEF, ai quali è stata attribuita la vigilanza sulla stessa Fondazione. Lo statuto della Fondazione deve disciplinare, tra l’altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con le quali tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del Fondo per il merito.
Alla Fondazione sono stati affidati, tra l’altro, la gestione del Fondo per il merito, il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard per l’accesso al fondo e, ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi indicati dall’art. 4 della L. 240/2010, la possibilità di concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale.
Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del MIUR e del MEF, ulteriori apporti dello Stato, risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati. Inoltre, la Fondazione può avere accesso, fra l’altro, alle risorse di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei.
Lo stesso art. 9, per il 2011, ha autorizzato la spesa di € 9 mln quale dotazione del Fondo per il merito e di € 1 mln a favore della costituzione del fondo di dotazione della Fondazione, nonché la spesa di € 1 mln a favore della stessa Fondazione a decorrere dal 2012.
Dalla deliberazione della Corte dei conti n. 19/2013 del 19 dicembre 2013 risultava che l'iter istitutivo della Fondazione per il merito non era ancora giunto a compimento.
Da ultimo, la tab. D della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) aveva disposto il definanziamento permanente delle risorse destinate alla Fondazione per il merito, che erano state appostate sul cap. 1649 dello stato di previsione del MIUR.
Si dispone, inoltre, in
ordine alla governance
della Fondazione. In particolare, si prevede che i componenti dell’organo di amministrazione – di cui non viene indicato il numero –,
nonché il suo Presidente, sono
nominati con DPCM, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro
dell’economia e delle finanze.
Infine, si prevede che la
Fondazione definisce anche i criteri e le metodologie per l’assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e
la mobilità.
Allo scopo, si novellano i
commi 4 e 6 dell’art. 9 del D.L. 70/2011.
Ai fini della proposta relativa al Presidente e ai membri dell’organo
di amministrazione della Fondazione, sembrerebbe opportuno prevedere il
concerto fra i due Ministri citati.
Per il finanziamento delle borse
di studio per il merito e la mobilità, sono attribuiti alla Fondazione € 6 mln per il 2017, € 13 mln per il 2018 ed € 20 mln dal 2019, mentre per il finanziamento dell’organizzazione
e delle attività della stessa Fondazione sono attribuiti € 2 mln per il 2017 ed € 1 mln dal 2018.
Entro il 30 aprile di ogni anno, la Fondazione
bandisce almeno 400 borse di studio nazionali,
ciascuna del valore di € 15.000 annui,
destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, finalizzate a
favorirne l’iscrizione a corsi di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico
nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di primo livello
nelle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM), anche aventi sede diversa da quella della residenza anagrafica del
nucleo familiare dello studente.
Trattandosi di un intervento di sostegno del diritto allo studio,
occorrerebbe valutare l’intesa con la Conferenza Stato-regioni ai fini
dell’adozione del bando.
L’art. 3 del D.Lgs. 68/2012, nel prevedere un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell’ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti, ha disposto che, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto, mentre le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato – al fine di realizzare il successo formativo degli studi e promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università italiane e straniere.
Sono ammessi a partecipare
al bando gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di II
grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti di reddito e di merito:
§ possesso,
alla data di emanazione del bando, di un Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) - calcolato ai
sensi dell’art. 8 del DPCM 159/2013 - inferiore o uguale a € 20.000. Il valore ISEE può essere aggiornato con cadenza
triennale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia
dell’istituto introdotto con l’articolo in commento;
Occorre valutare se non si debba fare
riferimento anche all’art. 2-sexies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) che, nelle
more dell'adozione delle modifiche al DPCM 159/2013, volte a recepire le
sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016,
ha introdotto una disciplina transitoria per il calcolo dell’ISEE, citando
esplicitamente anche le prestazioni per il diritto allo studio universitario.
§ medie dei voti relativi a tutte le materie ottenuti negli scrutini finali del terzo e quarto anno del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi del quinto anno, purché effettuati entro la data di scadenza del bando, uguali o superiori a 8/10;
§ punteggi riportati nelle prove di italiano e matematica somministrate dall’INVALSI ricadenti nel primo quartile (evidentemente, in ordine decrescente) dei risultati della regione ove ha sede la scuola frequentata.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 5, del D.L.
147/2007 (L. 176/2007) ha previsto che, a decorrere dall'a.s.
2007-2008, il Ministro dell’istruzione fissa, con direttiva annuale, gli
obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di
valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento
degli studenti, per effettuare verifiche
periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alle classi II e V della
scuola primaria, I e III della scuola secondaria di I grado e II e V della scuola secondaria di II grado.
Su tale base, la Direttiva 85/2012 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca aveva disposto che nel corso del triennio scolastico 2012/13 – 2014/15
le rilevazioni nazionali degli apprendimenti previste dalla norma citata
avrebbero riguardato anche le classi V della scuola secondaria di II grado.
Tuttavia, come si evince dalla nota INVALSI prot. 9021 del
26 settembre 2016, per l’a.s. 2016/2017 la rilevazione INVALSI
riguarderà gli stessi livelli scolastici già coinvolti nelle rilevazioni del
precedente a.s. e, per quanto qui interessa, sarà
rivolta, per italiano e matematica, (solo) alle classi II del percorso di istruzione secondaria di secondo grado.
Dunque, ai fini dell’assegnazione delle borse
di studio nazionali per il merito e la mobilità, potrebbe determinarsi che si
debba fare riferimento ai risultati conseguiti nel corso del II anno di scuola
secondaria di II grado.
Si
valuti se, effettivamente, è questo l’intendimento.
Inoltre, sono ammessi a
partecipare al bando, in numero non superiore a due per ogni istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le
condizioni relative ad ISEE e punteggi riportati nelle prove INVALSI, ma che,
pur non soddisfacendo la condizione relativa alle medie riportate negli
scrutini indicati, sono qualificati dal dirigente scolastico, su proposta del
collegio dei docenti, come eccezionalmente
meritevoli. La qualificazione deve essere motivata.
I candidati ammessi a
partecipare sono valutati sulla base dei criteri indicati nel bando, riferiti
ai requisiti sopra esposti e alla motivazione del giudizio di merito
eccezionale. In particolare, nella fissazione dei criteri, i valori delle medie
riportate negli scrutini indicati sono rapportati ai valori delle stesse medie
registrate nelle scuole della medesima provincia, come calcolate dall’INVALSI.
All’esito della
valutazione, i candidati sono inclusi in un’unica graduatoria nazionale di merito.
Le borse di studio sono assegnate, nell’ordine della
graduatoria, entro il 31 agosto di
ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate semestrali, previa verifica del rispetto di alcune condizioni.
In particolare, la prima rata è corrisposta al momento
della comunicazione (evidentemente, alla
Fondazione) dell’avvenuta immatricolazione
ad uno dei corsi di studio sopra indicati, fermo restando il superamento delle
prove di ammissione, ove previste. La seconda
rata è corrisposta entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
Negli anni accademici successivi, le borse di studio sono confermate, per
tutta la durata normale del corso di studio, a condizione che lo studente abbia
conseguito, entro il 10 agosto di ogni a.a., tutti i crediti formativi (CFU) degli a.a. precedenti e almeno 40 CFU dell’a.a.
in corso, con una media dei voti non inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore
a 24/30.
Le due rate sono
corrisposte, rispettivamente, entro il 30
settembre ed entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
Al comma 10, dopo la locuzione “corso di laurea” occorre aggiungere la
locuzione “o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma
accademico di I livello”.
Lo studente che percepisce
la borsa di studio nazionale per il merito e la mobilità è esonerato dal pagamento della tassa
regionale per il diritto allo studio (per la quale si richiama l’art. 18
del d.lgs. 68/2012), nonché delle
tasse e dei contributi previsti dalle università statali, o dalle istituzioni
AFAM, ferma restando la disciplina dell’imposta
di bollo. Inoltre, le borse di studio in questione sono esenti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche (art. 4, L. 476/1984).
Si ricorda che l’art. 36 del testo in commento prevede l’istituzione, a
decorrere dall’a.a. 2017/2018, di un “contributo
onnicomprensivo annuale” (che ricomprende tasse e contributi universitari
attuali, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio e
dell’imposta di bollo).
Con riguardo alla tassa regionale per il diritto
allo studio, si ricorda che la relativa disciplina è recata dall’art. 3,
co. 20-23, della L. 549/1995, come modificata, con riferimento ai soli importi
(indicati nel co. 21), dall’art. 18, co. 8, dello stesso d.lgs. 68/2012 (v.
ampiamente, scheda art. 36).
Le borse di studio per il
merito e la mobilità sono incompatibili
con altre borse di studio, ad eccezione di quelle per i soggiorni di studio
all’estero. Inoltre, sono incompatibili con tutti gli strumenti e i servizi per
il diritto allo studio di cui al d.lgs. 68/2012, nonché con l’ammissione a
istituti universitari ad ordinamento speciale o
altre strutture universitarie che offrano gratuitamente vitto e alloggio. Lo
studente borsista, tuttavia, può chiedere di usufruire dei servizi offerti
dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai
medesimi enti.
Nelle more del raggiungimento della piena operatività della Fondazione,
si prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con DPCM, di una Cabina di regia composta da 3 membri, designati, rispettivamente,
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’economia e delle
finanze e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La Cabina di regia deve attivare le procedure per l’emanazione del
bando e procedere all’assegnazione delle borse di studio e al versamento delle
rate agli studenti.
Il DPCM definisce le modalità operative e organizzative della Cabina di
regia, nonché il supporto amministrativo e tecnico alle attività della stessa,
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni al momento
della nomina dell’organo di amministrazione della Fondazione e del
raggiungimento della piena operatività della stessa.
Si segnala che, mentre al co.
2, lett. a), si fa riferimento a l’”organo” di
amministrazione”, al co. 16 si fa riferimento agli “organi” di amministrazione.
L'art. 59 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto l'erogazione di borse di mobilità - cumulabili con le borse assegnate ai sensi del d.lgs. 68/2012 - a favore di studenti meritevoli che intendessero iscriversi nell'a.a. 2013/2014 a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico in un'università statale o non statale (con esclusione delle università telematiche) con sede in una regione diversa da quella di residenza.
Per avere accesso al beneficio era necessario aver conseguito in Italia, nell'a.s. 2012/2013, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado con votazione almeno pari a 95/100. Sono stati poi individuati ulteriori criteri di merito, economici e logistici, per l'inserimento nella graduatoria di ammissione al beneficio. Il mantenimento del diritto alla corresponsione della borsa di studio per gli anni accademici successivi al primo era subordinato, oltre che alla permanenza del requisito della residenza fuori sede, esclusivamente a requisiti di merito.
Le somme stanziate, provenienti dalle risorse già impegnate negli anni 2011 e 2012 e non ancora pagate finalizzate a interventi del Fondo per il merito degli studenti universitari, ammontavano a € 5 mln annui per il 2013 e il 2014 e a € 7 mln per il 2015, da iscrivere sul Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (che, si ricorda, in base all'art. 60, co. 1, del medesimo D.L. 69/2013, è confluito, a decorrere dal 2014, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università e nel contributo statale per le università non statali legalmente riconosciute).
È stato, infine, previsto che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, doveva essere adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi, che definisse la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il Piano doveva essere triennale e poteva essere aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse disponibili. Le risorse stanziate per l'attuazione del Piano dovevano essere determinate annualmente con la legge di stabilità.
L'importo delle borse, le modalità di presentazione delle domande da parte degli studenti, nonché ulteriori criteri per la formazione della graduatoria dei candidati, sono stati definiti con DM 4 settembre 2013, n. 755.
Il bando ha fissato il termine del 26 settembre 2013 per la presentazione della domanda e ha indicato che la graduatoria riportante i punteggi totali sarebbe stata accessibile ai soli candidati, entro il 30 settembre 2013, nell'area riservata del portale www.universitaly.it.
L'importo della borsa di mobilità è stato definito in 5.000 euro annui. Sono stati, inoltre, definiti i punti da attribuire, ai fini della formazione della graduatoria, sia con riferimento al punteggio riportato nell'esame di Stato (al massimo, 4 punti), sia con riferimento all'Indicatore della situazione economica equivalente (al massimo, 6 punti).
Il 3 ottobre 2013 il MIUR ha comunicato che erano state presentate 4.160 domande: 2.902 di studenti che volevano immatricolarsi in un corso triennale, 530 per lauree magistrali a ciclo unico di 5 anni, 728 per lauree magistrali a ciclo unico di 6 anni. Il 71% dei richiedenti proveniva dalle regioni del sud e dalle isole, il 13% dal centro e il 16% dal nord. Nello stesso comunicato erano presenti ulteriori dati e una tabella.
Nella Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto 2015 (v. pag. 198) si legge che al primo bando "ha fatto seguito l'erogazione in favore degli atenei delle tre annualità previste".
Articolo 39
(Orientamento pre-universitario,
sostegno didattico e tutorato)
L’articolo 39 prevede lo sviluppo di iniziative volte a sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o accademico, attraverso attività di orientamento, e durante il percorso universitario, attraverso attività di tutorato, e conseguente incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).
Una prima previsione
dell’articolo 39 attiene all’organizzazione di specifici corsi di orientamento pre-universitari o pre-accademici, da parte delle università e delle
istituzioni AFAM, da svolgere durante gli ultimi due anni di corso della
scuola secondaria di secondo grado, o tra il conseguimento del diploma e
l’immatricolazione, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con
l’attività scolastica ordinaria.
I corsi sono organizzati in
attuazione di quanto già previsto dall’art.
6 della L. n. 341/1990 - in base
al quale gli stessi corsi, gestiti dalle
università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori,
devono essere previsti negli statuti - , nonché dell’art. 3 del D.Lgs. n. 21/2008, recante proprio la disciplina dei
percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
Preliminarmente, si ricorda che, in base all’art. 2 del D.Lgs. n. 21/2008, la realizzazione dei percorsi di orientamento è affidata (direttamente) agli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari che, a tal fine, assicurano il raccordo con le università, anche consorziate tra loro, e le istituzioni AFAM. In base allo stesso art. 2, università e istituzioni AFAM potenziano quanto già realizzato attraverso le pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni in essere ed individuano nei propri regolamenti specifiche iniziative, delineandone l'attuazione attraverso piani pluriennali di intervento. Per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative indicate, scuole, università e istituzioni AFAM stipulano specifiche convenzioni, aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agenzie per il lavoro.
I corsi devono essere
organizzati sulla base degli obiettivi indicati dal co. 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 21/2008, ai sensi del quale gli stessi devono
mirare prioritariamente a dare allo studente l’opportunità, fra l’altro, di:
§ conoscere temi, problemi e procedimenti
caratteristici in diversi campi del sapere, anche per aree disciplinari e
ambiti professionali che non rientrano direttamente nei curricoli scolastici,
al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte
consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;
§ conoscere i settori del lavoro e il
collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
§ disporre di adeguata documentazione sui
percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli studenti nella formazione
post-secondaria;
§ autovalutare, verificare e consolidare le proprie
conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di
studio;
§ partecipare a laboratori finalizzati a
valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline
tecnico-scientifiche.
In materia, si ricorda che l’estensione delle iniziative di orientamento anche al IV anno del percorso di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado (oltre che all’ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado) è stata operata con l’art. 8 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) che ha autorizzato una spesa di € 1,6 mln di euro nel 2013 ed € 5 mln annui a decorrere dal 2014. A seguito di tali previsioni, il MIUR ha avviato la campagna “Io scelgo, io studio”, attivando uno specifico sito, e il 21 febbraio 2014 ha emanato le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente.
Da ultimo, l’art. 1, co. 7, lett. s), della L. 107/2015 ha inserito tra gli obiettivi del potenziamento dell’offerta formativa la definizione di un sistema di orientamento. Ulteriori riferimenti all’orientamento sono presenti, inoltre, in particolare, nei co. 29[12], 32[13], 33[14], 40[15] del medesimo art. 1.
Una seconda previsione
recata dall’art. 39 attiene all’organizzazione di attività di tutorato nelle
università (e non anche nelle istituzioni AFAM).
In particolare, dispone che
le università organizzano tali attività, riservate a studenti iscritti al primo e al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, che abbiano riscontrato
ostacoli formativi iniziali.
A tal fine, richiama l’art. 13 della L. 341/1990.
L’art. 13 citato dispone che le
università istituiscono il tutorato con regolamento, sotto la responsabilità
dei consigli delle strutture didattiche. Il tutorato è finalizzato ad orientare
ed assistere gli studenti lungo tutto il
corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo,
a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso
iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei
singoli.
Dispone, infine, che i servizi di
tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con
le rappresentanze degli studenti.
Prevede, altresì, che le
attività di tutorato sono realizzate anche con la collaborazione a tempo parziale di studenti dei corsi di studio
(sia degli stessi anni di corso, sia degli anni superiori), ai sensi e con le
modalità indicate dall’art. 11 del D.Lgs. 68/2012
che, a tal fine, viene novellato, inserendo esplicitamente il riferimento a
tale collaborazione fra quelle che devono essere disciplinate dai regolamenti
delle università, delle istituzioni AFAM, nonché degli enti regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto
allo studio.
Si sancisce così, a livello
legislativo, una previsione che è già contenuta in alcuni regolamenti
universitari inerenti il tutorato[16].
Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 11 del D.Lgs. 68/2012, l’assegnazione delle collaborazioni degli studenti avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università e delle istituzioni AFAM, sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica.
La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni – secondo un orario che può variare in relazione al tipo di attività svolta ed è determinato da università e istituzioni AFAM, ma non può superare 200 ore per ciascun anno accademico - comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di € 3.500 annui, non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Si valuti l’opportunità di chiarire perché, mentre a seguito della
novella dell’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 anche le
istituzioni AFAM potranno regolamentare la collaborazione dei propri studenti
ad iniziative di tutorato, non si faccia, invece, ad esse riferimento nella
previsione generale relativa all’organizzazione delle stesse iniziative.
Per il perseguimento delle
finalità sopra indicate, la norma in commento dispone l’incremento del (solo)
Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO, allocato sul cap. 1649 dello stato di previsione del MIUR) di € 5 mln dal 2017. L’importo è ripartito
annualmente fra le università tenendo conto delle attività organizzate dalle
stesse e dei risultati raggiunti.
L’articolo 40 introduce la possibilità di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Il presente articolo rende detraibili per le persone fisiche o deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008.
A seguito della riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS) - istituito con l’art. 69 della L. 144/1999 e
costituente un sistema di formazione
terziaria non universitaria – operato, sulla base di quanto previsto
dall’art. 1, co. 631, della L. 296/2006, con il D.P.C.M. 25 gennaio 2008, sono state previste tre tipologie di intervento:
percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e ITS (già citati dall’art. 13 del D.L. 7/2007 -L. 40/2007).
In particolare, il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 ha previsto che gli ITS possono essere costituiti se
previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni
nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro competenza.
Essi realizzano percorsi, di regola, di durata biennale, per un totale di 1800/2000 ore (per particolari
figure, possono avere una durata superiore, nel limite massimo di sei
semestri), e sono volti al conseguimento di un diploma di tecnico superiore riferito alle seguenti aree
tecnologiche: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie
della vita, nuove tecnologie per il made
in Italy, tecnologie innovative per i beni e le
attività culturali, tecnologie della informazione e della comunicazione.
Sulla disciplina degli ITS è
intervenuto, da ultimo, l’art. 1, co. 45-52 della L. 107/2015, con previsioni
relative, fra l’altro, a: titoli di studio necessari per l’accesso ai percorsi
degli stessi, introduzione, dal 2016, di un meccanismo premiale per l’assegnazione
di parte delle risorse finanziarie; semplificazione delle procedure per lo
svolgimento delle prove conclusive dei percorsi; disponibilità di un patrimonio
minimo per il riconoscimento della personalità giuridica; criteri per il
riconoscimento dei crediti acquisiti a conclusione dei percorsi ai fini
dell’accesso ai corsi di laurea; possibilità di attivare corsi in filiere
diverse, da parte di un ITS, purché abbia un patrimonio non inferiore a €
100.000.
Attualmente, gli ITS sono 91. Qui maggiori informazioni.
A tal fine, si estende, anzitutto, alle erogazioni liberali a favore degli ITS la detrazione pari al 19 per cento già prevista per le erogazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione[17] nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)[18] e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa. Allo scopo, si novella l’art. 15, co. 1, lett. i-octies), del D.P.R. 917/1986.
A legislazione vigente, la
detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento tracciabili.
Inoltre, si introducono gli ITS nell’ambito dei soggetti a favore dei quali le erogazioni liberali nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, sono deducibili. Allo scopo, si novella l’art. 100, co. 2, lett. o-bis), del medesimo DPR 917/1986, che a legislazione vigente riguarda solo le erogazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione.
Anche in tale caso, a legislazione vigente, il versamento deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili.
Articolo 41
(Interventi di finanziamento e sviluppo
delle attività di ricerca)
L’articolo 41 istituisce, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, una sezione denominata “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca”, destinata a incentivare l’attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori delle università statali.
Si prevede inoltre, l’incremento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), destinato al sostegno delle Attività di ricerca a valenza internazionale.
La norma prevede che, a
decorrere dal 2017, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università
statali (FFO, allocato sul cap. 1694
dello stato di previsione del MIUR) è istituita una apposita sezione denominata
“Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca”, destinata al
finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei professori di seconda
fascia e dei ricercatori, entrambi in servizio a tempo pieno nelle università
statali, con uno stanziamento di € 45
mln annui.
L’importo
annuale del finanziamento individuale
è pari a € 3.000. Pertanto, potranno
essere finanziate, complessivamente, fino a 15.000 domande.
Preliminarmente si
evidenzia che, testualmente, il co. 3
contiene le cause di esclusione
riferibili ai soli ricercatori (e
non anche ai professori di seconda fascia), mentre, in base al co. 6, le stesse si riferiscono anche
ai professori di seconda fascia.
È, dunque, necessario, un coordinamento.
Non possono accedere al finanziamento i ricercatori – nonché, ai
sensi del comma 6, i professori di seconda fascia - che:
§ alla data di presentazione della domanda, sono in regime di impegno a tempo definito[19];
§ sono collocati in aspettativa;
§ sono stati assunti in base alle procedure di chiamata diretta a valere sul Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta, di cui all’art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
Si segnala la necessità di completare il riferimento normativo indicato, sostituendo la locuzione “al comma 207” con la locuzione “ai commi da 207 a 2012”.
§ fruiscono di finanziamenti pubblici, comunque denominati, nazionali, europei o internazionali. In particolare, si fa riferimento esplicito ai finanziamenti provenienti dall’European Research Council (ERC), e a quelli provenienti dal “Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)” e dai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).
Al riguardo, si ricorda che le risorse del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)[20] e le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN)[21] sono confluite, ai sensi dell’art. 1, co. 870, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
Successivamente, peraltro, l’art. 63, co.1, lett. a), del D.L. 83/2012 (L. 134/2012) ha disposto l’abrogazione delle disposizioni che avevano istituito il FIRB.
In virtù del quadro normativo vigente, nonché in considerazione della previsione
generale di esclusione di quanti fruiscano di “finanziamenti pubblici,
nazionali, europei e internazionali, comunque denominati”, occorre sopprimere
almeno il riferimento ai finanziamenti provenienti dal “Fondo per gli
investimenti nella ricerca di base” (FIRB).
Entro il 31 luglio di ogni anno l’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) predispone, per ciascun settore
scientifico-disciplinare[22], l’elenco
dei professori di seconda fascia e dei ricercatori che possono chiedere il
finanziamento annuale delle proprie attività base di ricerca.
L’elenco è predisposto
verificando, anzitutto, la presenza dei presupposti indicati.
Inoltre, in ciascun elenco
deve essere inclusa, compatibilmente con le risorse disponibili:
§ una quota pari al 20% dei professori di seconda fascia (in servizio a tempo pieno, come risulta dalla relazione tecnica) nelle università statali. La quota indicata è costituita dai professori di seconda fascia la cui produzione scientifica individuale, negli ultimi 5 anni, sia almeno pari ad un indicatore della produzione scientifica dei professori di seconda fascia, calcolato dall’ANVUR per ciascun settore scientifico-disciplinare, sulla base dei dati disponibili per l’ultimo triennio;
§ una
quota pari al 60% dei ricercatori (in
servizio a tempo pieno, come risulta dalla relazione tecnica) nelle università
statali. La quota indicata è costituita da tutti i ricercatori la cui
produzione scientifica individuale, negli ultimi 5 anni, sia almeno pari ad un indicatore della produzione scientifica dei
ricercatori, calcolato dall’ANVUR per ciascun settore
scientifico-disciplinare, sulla base dei dati disponibili per l’ultimo triennio.
Al riguardo, poiché la selezione avviene
sulla base del valore minimo stabilito dall’ANVUR per l’indicatore della
produzione scientifica delle due categorie, occorrerebbe chiarire in che modo
si possano assicurare le quote percentuali indicate (che non sono indicate come
quote massime).
Inoltre, occorrerebbe chiarire se le stesse percentuali devono essere
calcolate per ciascun settore scientifico-disciplinare, ovvero per il complesso
degli stessi settori.
I ricercatori e i
professori di seconda fascia inclusi negli elenchi possono presentare la domanda rivolta ad ottenere il
finanziamento annuale entro il 30
settembre di ogni anno, esclusivamente tramite l’apposita procedura
telematica accessibile dal sito dell’ANVUR.
Il MIUR trasferisce ad ogni università il finanziamento spettante ai ricercatori
e ai professori di seconda fascia entro
il 30 novembre di ogni anno.
Al fine di favorire lo
sviluppo di attività di ricerca nelle università statali e valorizzare le
attività di supporto allo svolgimento delle stesse, si prevede che:
§ gli atti e i contratti stipulati dalle università statali, volti a conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione (art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001), non sono più soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (art. 3, co. 1, lett. f-bis), della L. n. 20/1994).
Si ricorda che, in base all’art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si ricorda, inoltre, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 172 del 2010, nel riconoscere l’inapplicabilità delle predette disposizioni sul controllo preventivo della Corte dei conti agli atti delle regioni e degli enti locali, ha precisato che l’ambito soggettivo delle Amministrazioni i cui atti sono sottoposti a tale controllo non può che essere quello delle Amministrazioni centrali dello Stato.
§ le università statali sono esentate dai limiti di spesa per missioni – a prescindere dalla provenienza delle risorse utilizzate – e per attività di formazione, previsti per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. A tal fine, si novella l’art. 6, co. 12, quarto periodo, e co. 13, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010).
In base all’art. 6, co. 12, quarto periodo, del D.L.
n. 78/2010 (L. n. 122/2010), il limite di spesa
per missioni applicabile, a decorrere dal 2011, alle amministrazioni
indicate – pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009 – non si applica (per
quanto qui interessa) unicamente alla spesa effettuata da università e da enti
di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti UE o da soggetti privati o da
finanziamenti pubblici destinati ad attività di ricerca.
In base al co. 13, ultimo periodo, il limite di spesa
per attività di formazione applicabile, a decorrere dal 2011,
alle stesse amministrazioni – pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009 – non
si applica all’attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri
organismi di formazione.
In base al co. 21, tra l’altro, le somme provenienti da tali riduzioni di spesa sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
A
fronte delle novità introdotte, peraltro, si dispone la riduzione del Fondo
di finanziamento ordinario delle università di € 12 mln.
La relazione tecnica evidenzia che ciò è finalizzato ad assicurare che non si realizzino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che l’importo di 12 milioni di euro corrisponde al versamento effettuato annualmente dalle singole università per le somme dovute ai sensi dell’art. 6, co. 12 e 13, del D.L. n. 78/2010.
Occorrerebbe specificare che si tratta di 12
milioni di euro “annui”.
§ si eleva la percentuale di assunzioni possibili, nel triennio 2015-2017, per determinate categorie di atenei.
In particolare:
- gli atenei che riportino, al 31 dicembre dell'anno precedente, un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80% o un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82% delle entrate costituite dai contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (di cui all'art. 5, co. 1, del D.Lgs. 49/2012), al netto delle spese per fitti passivi, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 50% (invece del vigente 30%) di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
- gli atenei che riportino, al 31 dicembre dell'anno precedente, valori inferiori a quelli sopra indicati possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua non superiore al 50% (invece del vigente 30%) di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20% del margine ricompreso tra l'82% delle entrate sopra indicate, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente.
Ai
fini indicati, si modifica l’art. 1, co. 1, lett. a) e b),
del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, che,
in attuazione dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 49/2012, ha dettato disposizioni
per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento
da parte delle università per il triennio 2015-2017.
Si interviene, così, con norma primaria, in
un ambito attualmente disciplinato con fonte non legislativa.
In materia, si ricorda che l’art.
7 del D.Lgs. 49/2012 ha individuato, limitatamente all’anno 2012, le combinazioni dei livelli degli
indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti,
per ciascun ateneo, per la determinazione,
tra l’altro, della misura delle
assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di
contratti di ricerca a tempo determinato (co. 1), rimettendo ad un D.P.C.M., da
emanare con cadenza triennale, entro il mese di dicembre antecedente al
successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina
applicabile agli anni successivi (co. 6).
In seguito, l’art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012),
introducendo il co. 13-bis nell’art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), ha fissato le misure percentuali
di turn-over valide con riferimento
“al sistema” delle università nel suo
complesso[23] e ha previsto che
all’attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, “tenuto
conto di quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. 49/2012”.
Ancora in
seguito, peraltro, l’art. 1, co. 9, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) ha prorogato
al 30 giugno 2014 il termine per l’adozione del D.P.C.M. con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la
disciplina per l’individuazione della misura delle assunzioni per ciascun ateneo.
Il D.P.C.M. è poi, di fatto, intervenuto il 31 dicembre 2014 con
riferimento al triennio 2015-2017[24].
Le somme destinate dal
MIUR, a qualsiasi titolo, al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata
e gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi previsti
dall’articolo in commento sono nulli, con nullità rilevabile d’ufficio.
La posizione delle pubbliche amministrazioni soggette ad esecuzione forzata non è, pacificamente, diversa da quella di ogni altro debitore essendo possibile anche nei loro confronti l’azione esecutiva finalizzata all’espropriazione.
Tuttavia, una deroga in tal senso e quindi l’impignorabilità di somme delle pubbliche amministrazioni è stata ritenuta, in specifiche ipotesi, costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale (sentenza n. 138 del 1981) ove si tratti di somme destinate - da apposita disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo che trovi nella legge fondamento - ad un pubblico servizio, ovvero all'espletamento di esso, o di soddisfacimento di specifiche finalità pubbliche, nel senso di creare un diretto collegamento tra quelle entrate e determinati servizi pubblici o specifici fini pubblici.
Soltanto in presenza del citato vincolo di destinazione le somme ed i crediti della PA diventano patrimonio indisponibile in quanto finalizzate all’attuazione dell’interesse pubblico e al regolare svolgimento dell’attività amministrativa (ex pluribus, Corte Cost. sent. n. 350/1998; Cass., Sez. Unite. 13/7/1979, n. 4071).
Deroghe alla disciplina sull’esecuzione forzata sono state in passato già disposte dal legislatore (in particolare: art. 1, co. 5 e 5-bis, del D.L. 9/1993, art. 1 del D.L. 313/1994, art. 14, co. 3, del D.L. 669/1996, art. 6, co. 5, del D.L. 35/2013).
Dal 2107, si prevede l’ incremento di € 25 mln del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
vigilati dal MIUR (FOE), da destinare al sostegno delle
“Attività di ricerca a valenza internazionale”.
Al riguardo si ricorda che i contributi ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR sono determinati come somma di due addendi, ossia assegnazioni ordinarie e contributi straordinari. Tra i contributi straordinari sono incluse le somme per Attività di ricerca a valenza internazionale che, nel D.M. 631/2016, con il quale si è proceduto al riparto del FOE per il 2016, sono pari a € 515,8 mln.
L’articolo 42 introduce un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro.
Il presente articolo prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove
assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche
in apprendistato[25],
decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2018.
Lo sgravio contributivo consiste (comma 1) nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.
Il suddetto beneficio contributivo spetta, a domanda e nei limiti
di spesa di cui al comma 2 (vedi infra),
entro 6 mesi dall’acquisizione del
titolo di studio, per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso il
medesimo datore di lavoro:
§ attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:
- 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, c. 33, L. 107/2015 (secondo cui i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio);
- 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (per i quali, ai sensi dell’art. 17 del Capo III del D.Lgs. 226/2005, viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue);
- 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori che, ai sensi dell’art. 7 del Capo II del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, in generale, hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
- 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
§ periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
È previsto il monitoraggio da parte dell’INPS (con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) del
numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate
contributive, attraverso l’invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1). Inoltre, si prevede che il
Governo, entro il 31 dicembre 2018, proceda alla verifica dei risultati
conseguenti all’introduzione dell’esonero contributivo, al fine di una sua
eventuale prosecuzione (comma 3).
Sono previsti dei limiti massimi di spesa per il riconoscimento del suddetto
beneficio contributivo (di 7,4 milioni di euro per il 2017, 40,8 per il 2018,
di 86,9 per il 2019, di 84,0 per il 2020, di 50,7 per il 2021 e di 4,3 per il
2022). Se dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, risultino
scostamenti (anche in via prospettica) del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie così determinate, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per
l’accesso al beneficio (comma 2).
Relativamente al programma operativo nazionale "Per la Scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di programmazione 2014/2020, al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, viene riconosciuta la possibilità di condurre i controlli
previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (che disciplina l’utilizzo dei Fondi
strutturali europei) avvalendosi dei propri revisori dei conti (ossia, ex art. 1, c. 616, della L. 296/2006, due
revisori chiamati a riscontrare la regolarità amministrativa e contabile presso
le istituzioni scolastiche statali)[26]. Tale
facoltà deve essere esercitata nel rispetto del principio della separazione
delle funzioni previsto dalla normativa comunitaria che disciplina l'intervento
dei Fondi strutturali (di cui al
richiamato Regolamento (UE) 1303/2013 (comma 4).
Si
segnala che il contenuto del comma 4 non appare riconducibile alla rubrica
dell’articolo, che sarebbe opportuno quindi integrare.
La legge n.107/2015 (c.d. Buona scuola)
ha previsto il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso
l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3
anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti
tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei) e l'adozione della Carta
dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, riconoscendo
allo studente, tra l'altro, la possibilità di esprimere una valutazione
sull'efficacia e sulla coerenza dell'esperienza in azienda con il proprio
indirizzo di studio. Ha, altresì, previsto la costituzione presso le Camere di
commercio, del registro nazionale per l'alternanza scuola- lavoro (art. 1, co.
33-44).
Inoltre, è stata prevista la
possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità (art. 1, co. 60)
Il 7 settembre 2015 il MIUR ha comunicato la firma del decreto che stanzia 45 milioni per l'attivazione dei laboratori territoriali per l'occupabilità. Si tratta del DM 4 settembre 2015, n. 657. Qui l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche. Il 1° luglio 2016 ha comunicato che sono stati finanziati 58 laboratori territoriali - che saranno operativi entro dicembre - su 151 ammessi alla valutazione (rispetto agli oltre 500 progetti presentati alla scadenza del bando). Qui la graduatoria. Fra le proposte presentate, ristoranti "digitali" nei quali studiare come ottimizzare il servizio utilizzando strumenti innovativi, officine tecnologiche, poli per la robotica e la meccanica aperti agli studenti e anche ai giovani NEET.
L'8 ottobre 2015, invece, il MIUR ha inviato alle scuole la Guida
operativa per l'attivazione dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro.
In precedenza, il D.L. 104/2013 ha
previsto che i percorsi di orientamento - che, dall'a.s.
2013/2014, sono avviati a partire dal quarto anno nelle scuole secondarie di
secondo grado, nonché nell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado
(art. 8) - comprendono, fra l'altro, misure per far conoscere il valore
educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in
azienda, agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali (art. 8-bis, co.
1). Inoltre, aveva previsto un programma sperimentale per il triennio
2014-2016, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda degli
studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado, che
contemplava la conclusione di contratti di apprendistato (art. 8-bis, co. 2).
Era stato conseguentemente emanato il DI 473 del
17 giugno 2014 e l'8
settembre 2014 sul sito del MIUR era stata data notizia dell'avvio della fase
di sperimentazione del programma di formazione in alternanza scuola-lavoro per
studenti del quarto e quinto anno degli Istituti tecnici ad indirizzo
Tecnologico messo a punto da MIUR, Ministero del Lavoro, regioni,
organizzazioni sindacali ed Enel.
Successivamente, il d.lgs. 81/2015,
dettando una disciplina organica dell'apprendistato, ha abrogato l'art. 8-bis,
co. 2, del D.L. 104/2013, facendo salvi, fino alla loro conclusione, i
programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda
già attivati.
Ancora in precedenza, l'art. 2, co. 14,
del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) aveva previsto tirocini formativi da destinare
agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con
priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Tale
previsione è stata abrogata dall'art. 2, co.1, e dall'all.
1 del D.Lgs. 10/2016.
Si ricorda, infine, che l’art. 43, c.
5, del D.Lgs. 81/2015 (attuativo della legge delega
in materia di lavoro 183/2014, cd. Jobs act) dispone che possono essere, altresì, stipulati
contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai
giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione
secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione
secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a
quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. Possono
essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore
a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si
conclude con l'esame di Stato. Per quanto concerne altri strumenti volti a
rafforzare il collegamento fra scuola e lavoro, si rimanda al sito http://www.sistemaduale.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
Si ricorda che vi sono altri sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente per il settore privato, i quali però non sono riconosciuti per i contratti di apprendistato (così come per il lavoro domestico).
Infatti, per il 2015, l'articolo 1, comma 118, della L. 190/2014 (Stabilità 2015) ha introdotto uno sgravio per i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 e consistente nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi. Il beneficio si applica con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche nel settore agricolo, ai sensi dei commi 119 e 120 del citato art. 1 della L. n. 190.
Per il 2016, l'articolo 1, commi da 178 a 181, della L. 208/2015 (Stabilità 2016) prevede, per il settore privato, la proroga dello sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle assunzioni effettuate nel corso del 2016 consistente nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi. Anche in questo caso, particolari disposizioni concernono il settore agricolo (commi 179 e 180).
Per entrambi i richiamati esoneri contributivi, per il 2015 e per il 2016, sono previsti specifici casi di esclusione e di incumulabilità con altri benefici.
Nell'ambito delle misure riferite al Mezzogiorno, l’art. 1, c. 109 e 110, della L. 208/2015 estende il suddetto esonero contributivo previsto per il 2016 dalla medesima L. 208/2015 alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 realizzate dai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'estensione dell'incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 e all’emanazione, all’esito della ricognizione, di un D.P.C.M. che stabilisce l’ammontare delle risorse disponibili e l’utilizzo delle stesse per l’estensione del suddetto beneficio (che non risulta ancora adottato). È prevista una maggiorazione della percentuale di decontribuzione per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Articoli 43-45
(Fondo per il finanziamento dei
dipartimenti universitari di eccellenza)
Gli articoli da 43 a 45 istituiscono, a decorrere dal 2018, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), una sezione destinata a finanziare i dipartimenti universitari di eccellenza, sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall’ANVUR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle università.
Il Fondo per il finanziamento dei dipartimenti
universitari di eccellenza
La nuova sezione del FFO – che ha una dotazione annua di 271 milioni di euro, a decorrere dal 2018 – è volta ad incentivare, con
un finanziamento quinquennale,
l’attività dei dipartimenti universitari che si caratterizzano per l’eccellenza
nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica,
organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di Industria
4.0.
Nelle istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale il
riferimento compiuto ai dipartimenti, si intende sostituito con il riferimento
alle classi[27].
Le somme eventualmente non
utilizzate confluiscono, nello stesso esercizio finanziario, nel FFO.
Il procedimento per l’attribuzione del finanziamento
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si procede alla nomina della Commissione incaricata della valutazione delle domande presentate dalle università, che si compone di 7 membri, di cui:
§
2
designati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
cui, uno con funzioni di presidente;
§
4
designati dallo stesso Ministro nell’ambito di 2 rose, ciascuna con 3 soggetti,
indicate rispettivamente dall’ANVUR e dal Comitato Nazionale dei Garanti della
Ricerca[28];
§
1
indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il decreto di nomina della Commissione è emanato, per il quinquennio 2018-2022, entro il 30 aprile 2017 e, a regime, entro il 31 dicembre del quarto
anno di erogazione del (precedente) finanziamento.
Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi relativi a spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie del MIUR disponibili a legislazione vigente.
Anche le attività di supporto alla Commissione da parte della competente Direzione generale del MIUR si svolgono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entro la stessa data indicata per il decreto di nomina della Commissione (dunque, entro il 30 aprile 2017 per il quinquennio 2018-2022 e, a regime, entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del precedente finanziamento) il MIUR richiede all’ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti nell’ultima VQR dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento, la definizione di un apposito Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nell’ambito della distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifici disciplinari, nonché l’attribuzione ad ogni dipartimento del relativo indice.
La VQR 2004-2010 – il cui progetto è stato formalizzato con DM 15 luglio 2011 – è stata avviata dall'ANVUR con bando del 7 novembre 2011 ed è stata articolata sulle 14 aree disciplinari individuate dal D.M. 4 ottobre 2000, n. 175[29] (poi divenute 16, nel corso della valutazione dei prodotti della ricerca effettuata dai Gruppi di esperti, per la suddivisione delle aree 8 e 11 in due sub-aree).
La valutazione riguardava obbligatoriamente
le università e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, e consentiva ad
altri enti di ricerca di sottoporsi volontariamente alla valutazione con una
partecipazione ai costi.
Per le università, la VQR aveva, tra i suoi
compiti, anche quello di fornire agli atenei una graduatoria dei dipartimenti
universitari che potesse essere utilizzata come informazione e in piena
autonomia dagli organi decisionali delle strutture per la distribuzione interna
delle risorse.
I soggetti valutati sono stati ricercatori, assistenti,
professori associati e professori ordinari (a tempo indeterminato e a tempo
determinato).
Il rapporto
finale della
VQR 2004-2010 è stato presentato dall'ANVUR nel giugno 2013. Successivamente, a
seguito di varie segnalazioni, i risultati della valutazione sono stati
aggiornati, secondo quanto indicato dall'ANVUR nella news
del 30 gennaio 2014.
Con riferimento alla VQR 2011–2014, il 27 giugno 2015 è stato emanato il DM
458/2015,
recante le linee guida, il cui art. 2, in particolare, ha disposto che il
processo di valutazione sarebbe stato avviato con l'emissione di apposito bando
del Presidente dell'ANVUR e si sarebbe dovuto concludere con la pubblicazione
dei risultati entro il termine del 31 ottobre 2016.
Il bando è stato approvato dal Consiglio
Direttivo dell’ANVUR il 30 luglio 2015, e modificato il 3
settembre 2015 e l’11
novembre 2015.
Qui una sintesi sulle caratteristiche della VQR
2011-2014.
Successivamente, il MIUR compila la graduatoria per ISPD decrescente dei singoli dipartimenti, e la rende pubblica sul proprio sito internet.
Per il primo quinquennio,
tali operazioni devono concludersi entro la stessa data del 30 aprile 2017.
Occorre disallineare la data
prevista per la richiesta all’ANVUR e la data prevista per la disponibilità
della prima graduatoria.
Per quanto riguarda la disciplina a regime, invece, non è indicato il termine entro cui deve essere pubblicata la graduatoria dei dipartimenti in base ai risultati della VQR.
Al riguardo, occorrerebbe
valutare la possibilità di indicare il termine stesso.
La domanda per ottenere
il finanziamento può essere presentata, esclusivamente tramite l’apposita
procedura telematica accessibile dal sito del MIUR, dalle università statali
cui afferiscono i dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria.
Il numero massimo di domande ammissibili per dipartimenti appartenenti alla stessa università statale è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti in posizione utile di graduatoria siano più di 15, l’università procede ad una selezione, motivando la scelta in ragione dell’ISPD attribuito e di ulteriori criteri che possono essere stabiliti dal singolo ateneo.
La domanda contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquennale, e relativo a:
§ obiettivi di carattere scientifico;
§ utilizzo del finanziamento per il reclutamento
di professori e ricercatori (ex artt. 18 e 24, L. 240/2010, e art. 1,
co. 9, L. 230/2005), nonché di personale tecnico ed amministrativo;
§ premialità (ex
art. 9, L. 240/2010: v. infra);
§ investimento in infrastrutture per la
ricerca;
§ svolgimento di attività didattiche di elevata
qualificazione;
§ presenza di eventuali cofinanziamenti
attribuiti al progetto.
Per ciascun dipartimento, può essere presentata domanda per una sola delle 14 aree disciplinari. Qualora, al medesimo dipartimento afferiscono docenti appartenenti a più aree disciplinari, il progetto dipartimentale di sviluppo deve dare preminenza all’area disciplinare che ha ottenuto, all’esito dell’ultima VQR, i migliori risultati.
Per il primo quinquennio, il termine finale per la presentazione delle domande è fissato al 31 luglio 2017.
Non è, invece, indicato il
termine iniziale per la presentazione delle domande.
A regime, invece, le domande possono essere presentate dal 1° maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del (precedente) finanziamento.
Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento è pari a 180, di cui non meno di 5 e non più di 20 per ogni area disciplinare.
La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati per ogni area disciplinare è stabilita con il medesimo decreto ministeriale di nomina della Commissione valutatrice, tenuto conto della numerosità della singola area disciplinare – in termini di dipartimenti ad essa riferibili – e di criteri che hanno come obiettivo la crescita e il miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.
La valutazione delle domande si articola in due fasi.
Nella prima fase, la Commissione procede a valutare i progetti dipartimentali di sviluppo presentati da ciascuna università in relazione solo al dipartimento collocato nella posizione migliore in graduatoria. In caso di esito positivo, il dipartimento consegue il finanziamento, fermo restando il rispetto dei “limiti massimi delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari”.
Si evidenzia che, in base
all’art. 44, co. 7, il decreto ministeriale provvede alla suddivisione per area
disciplinare del “numero dei dipartimenti finanziati” e non delle risorse.
Nella seconda fase, la commissione, tenuto conto del numero dei dipartimenti già ammessi al finanziamento nella prima fase, valuta le rimanenti domande assegnando ad ognuna un punteggio da 1 a 100. In particolare, fino a 70 punti sono attribuiti in base all’ISPD, mentre fino a 30 punti sono attribuiti al progetto dipartimentale di sviluppo, in relazione a coerenza e fattibilità dello stesso progetto. I dipartimenti sono poi suddivisi in base all’area disciplinare di appartenenza. Il finanziamento è assegnato ai dipartimenti che, nei limiti del numero complessivo (rimanente) stabilito per ciascuna area, sono utilmente posizionati in graduatoria.
L’elenco dei dipartimenti assegnatari del finanziamento è pubblicato dalla Commissione sul sito dell’ANVUR (e non anche del MIUR).
Per il primo quinquennio, ciò avviene entro il 31 dicembre 2017; a regime, entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del (precedente) finanziamento.
Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi alla pubblicazione del predetto elenco, il MIUR trasferisce il finanziamento alle università cui appartengono i dipartimenti, con vincolo di utilizzo a favore dei medesimi dipartimenti assegnatari.
In caso di mutamento di denominazione del dipartimento assegnatario o della sua cessazione, l’erogazione del finanziamento è interrotta.
L’importo annuo del finanziamento per ciascun dipartimento assegnatario dipende innanzitutto dalla consistenza dell’organico del dipartimento, rapportata alla consistenza organica a livello nazionale.
Più nello specifico, l’importo
annuale base – pari a 1.350.000 euro
– è attribuito ai dipartimenti risultati
assegnatari del finanziamento che si trovano nel terzo quintile[30];
Lo stesso importo:
§
è ridotto del 20% per i dipartimenti
assegnatari che si trovano nel primo
quintile;
§
è ridotto del 10% per i dipartimenti
assegnatari che si trovano nel secondo
quintile;
§
è aumentato del 10% per i dipartimenti
assegnatari che si trovano nel quarto
quintile;
§
è aumentato del 20% per i dipartimenti
assegnatari che si trovano nel quinto
quintile[31].
All’art. 45, co. 2, occorre
verificare, in tutti i capoversi, se il riferimento corretto non sia all’art.
44, co. 11. Infatti, il riferimento all’art. 44, co. 10, escluderebbe i
dipartimenti ai quali il finanziamento sia stato assegnato ai sensi dello
stesso art. 44, co. 9.
Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari da 1 a 9, l’importo è aumentato di 250.000 euro, da utilizzare esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca.
L’importo complessivo del finanziamento quinquennale è assoggettato a determinati vincoli di utilizzo.
Si segnala che nell’alinea
dell’art. 45, co. 4, nel riferirsi all’’importo
complessivo del finanziamento quinquennale, si richiama sia l’art. 43 (nel
quale è indicato proprio lo stanziamento annuale complessivo del Fondo), sia il
comma 1 dello stesso art. 45 che, come si è visto, non include, per l’importo
annuale del finanziamento dipartimentale, né gli incrementi né i decrementi
previsti dai co. 2 e 3 dello stesso art. 45.
Innanzitutto, si dispone che non più del 70% dell’importo complessivo del finanziamento può essere utilizzato per il reclutamento di professori e di ricercatori, nonché di personale tecnico e amministrativo, “tenuto conto di quanto previsto all’articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.
L’art. 18, co. 3, della L. 240/2010
prevede che gli oneri derivanti dalla chiamata di professori e dalla stipula di
contratti per ricercatore possono essere a carico totale di altri soggetti
pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo
quindicennale per i posti di professore
di ruolo e di ricercatore di tipo B
(ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di tipo A) (v. infra).
Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che il riferimento è al principio che
dovrà essere tenuto in considerazione dagli atenei per calcolare il numero di
docenti da reclutare con il finanziamento attribuito, ossia la garanzia della copertura del costo quindicennale del
posto. Dunque, il finanziamento attribuito nei 5 anni dovrà essere diviso per
il costo stipendiale dei 15 anni della figura che si vuole reclutare
(professore o ricercatore di tipo B).
Inoltre, fermo restando tale primo vincolo, si stabilisce che il finanziamento deve essere impiegato:
§
per almeno il 25%, per le chiamate di professori esterni
all’università cui appartiene il dipartimento, ai sensi dell’art. 18, co. 4,
della L. 240/2010;
La norma citata prevede che ciascuna università
statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse
corrispondenti ad almeno un quinto
dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio,
o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'università stessa.
§
per almeno il 25%, per il reclutamento di ricercatori di tipo B.
L’art. 24, co. 3, della L. 240/2010 ha individuato due
tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato. La prima (lett. a))
consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una
sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca
svolte. La seconda (lett. b))
è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure, per almeno tre anni anche
non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di
contratti, assegni o borse analoghi in università straniere – nonché a candidati
che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato
stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005 – e consiste in contratti triennali non rinnovabili.
Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo
anno di questa seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito delle
risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che
abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il
titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.
§
per le chiamate dirette di professori (ex art. 1, co. 9, L. 230/2005). Per tale
tipologia, non è definita una quota minima.
L’art. 1, co. 9, della L. 230/2005 – come da ultimo
modificato dall’art. 1, co. 209, della L. 208/2015 - dispone che le università,
nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla
copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore
mediante chiamata diretta di:
- studiosi impegnati all’estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere;
-
studiosi che abbiano già svolto per chiamata
diretta autorizzata dal MIUR, nell’ambito del “programma di rientro dei cervelli”, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al
posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
- studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dallo stesso MIUR[32];
- studiosi italiani e stranieri di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali (il riferimento è proprio alle procedure di cui ai commi 208-212 della L. 208/2015, c.d. “Cattedre Natta”).
Le università possono procedere, altresì, alla
copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
A tali fini, le università formulano specifiche
proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che
concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere – ad eccezione del
caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi
di ricerca di alta qualificazione effettuate entro tre anni dalla vincita del
programma e di chiamate di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico
previamente selezionati attraverso le procedure nazionali – della commissione nominata
per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale.
Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina
determinando la relativa classe di stipendio sulla base delle eventuale
anzianità di servizio e di valutazioni di merito.
Entro il 31 gennaio dell’ultimo anno di erogazione del (precedente) finanziamento l’Università deve presentare alla Commissione incaricata della valutazione, per ogni dipartimento, una relazione contenente il rendiconto dell’utilizzazione delle risorse e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel progetto.
Entro tre mesi dalla presentazione della relazione, la Commissione esprime il proprio motivato giudizio circa la corrispondenza tra utilizzo delle risorse e obiettivi del progetto, nonché il rispetto dei vincoli di utilizzo di cui sopra.
In caso di giudizio negativo, l’Università non può presentare, per il quinquennio successivo, la domanda di finanziamento per lo stesso dipartimento.
Si segnala che nell’art. 45,
co. 6 si fa riferimento al finanziamento di cui al co. 1 che, tuttavia, non
considera le riduzioni e gli aumenti di cui al co. 2, nonché la maggiorazione
di cui al co. 3.
Disposizioni specifiche inerenti la VQR
Si stabilisce che la VQR – che interviene, come già previsto a legislazione vigente, con cadenza quinquennale (art. 60, co. 01, del D.L. 69/2013 –L. 98/2013) – è effettuata dall’ANVUR sulla base di un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – che deve essere emanato entro il 31 marzo dell’anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione – che individua le linee-guida e le risorse economiche necessarie al suo svolgimento. Si stabilisce, inoltre, che la VQR si deve concludere entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di emanazione del DM.
A tal fine, si novella l’art. 3, co. 1, del Regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, di cui al D.P.R. 76/2010, che elenca i compiti affidati all’Agenzia.
Tra i compiti esplicitamente
affidati all’ANVUR dall’art. 3, co. 1, del D.P.R. 76/2010 rientrano
attualmente:
§ la valutazione della qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti. Tali valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni;
§ la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione;
§ lo svolgimento, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica.
La disciplina del Fondo di ateneo per la premialità
Si modifica la disciplina inerente il Fondo di ateneo per la premialità, previsto dall’art. 9 della L. 240/2010, estendendo la possibilità di concedere compensi aggiuntivi al personale docente e al personale tecnico amministrativo anche al caso in cui tale personale contribuisca all’acquisizione di finanziamenti pubblici, ed eliminando il divieto di concedere tali compensi aggiuntivi a valere sulle risorse del Fondo derivanti da finanziamenti pubblici.
In base all’art. 9 della L. 240/2010,
il Fondo di ateneo per la premialità di professori e
ricercatori è alimentato innanzitutto con le somme relative agli scatti
stipendiali non attribuite a causa di valutazione negativa.
Sono previsti anche altri possibili
canali per alimentare il Fondo: il MIUR può attribuire ulteriori somme ad ogni
università, in proporzione alla valutazione dei risultati effettuata
dall’ANVUR; inoltre, ogni ateneo può integrare il Fondo con una quota dei
proventi delle attività svolte in conto terzi o con finanziamenti pubblici o
privati. In tal caso, l’ateneo può prevedere compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico
amministrativo che contribuisce all’acquisizione di commesse conto terzi o di
finanziamenti privati, nei limiti delle risorse che non
derivano da finanziamenti pubblici.
Articoli 52, comma 3 e 53
(Incremento dell’organico dell’autonomia)
Gli articoli 52, commi 3 e 53, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di un nuovo Fondo destinato all’incremento dell’organico (docente) dell’autonomia.
In particolare, le risorse allocate nel nuovo Fondo, pari a € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018, incrementano il limite di spesa fissato dall’art. 1, co. 201, della L. 107/2015.
In base all’art. 1, co. 201, della L. 107/2015, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di € 544,18 mln nel 2015, € 1.828,13 mln nel 2016, € 1.839,22 mln nel 2017, € 1.878,56 mln nel 2018, € 1.915,91 mln nel 2019, € 1.971,34 mln nel 2020, € 2.012,32 mln nel 2021, € 2.053,60 mln nel 2022, € 2.095,20 mln nel 2023, € 2.134,04 mln nel 2024 e € 2.169,63 mln annui a decorrere dal 2025.
Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’incremento dell’organico dell’autonomia avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall’accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota è sottratta in misura numericamente pari dall’ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia (né disponibili – a legislazione vigente -, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo) costituita annualmente per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia (c.d. “organico di fatto”: art. 1, co. 69, L. 107/2015).
La relazione tecnica specifica, al riguardo, che il decreto
interministeriale, tenuto conto della spesa annuale di personale, delle
progressioni economiche di carriera, nonché degli arretrati e delle
ricostruzioni di carriera in favore del medesimo personale immesso in ruolo,
individuerà il numero di posti di organico di fatto che confluiranno
nell’organico dell’autonomia e la distribuzione dei neoassunti tra ciascun
grado di istruzione.
In base all’art. 1, co. 63 e 64, della L. 107/2015, l’organico dell’autonomia è costituito dai posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa[33] ed è determinato su base regionale, a decorrere dall'a.s. 2016/2017 e con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata.
A sua volta, l’art. 1, co. 69, della stessa L. 107/2015, ha disposto che, per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità (legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni) previste dal D.P.R. n. 81/2009, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia (né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo). Alla copertura di tali posti – nei limiti delle risorse annualmente disponibili nello stato di previsione del MIUR e fermi restando gli obiettivi di conseguimento di economie previsti dall’art. 64, co. 6, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) - si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato o mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico.
Con nota 29 aprile 2016, AOODGPER 11729, il MIUR ha trasmesso ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali lo schema di decreto, da inviare per il prescritto concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante disposizioni, per il triennio 2016/2019, in ordine alle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.
In base alle tabelle allegate allo schema, delle 746.418 cattedre previste per il prossimo triennio, 601.126 sono posti comuni, 96.480 sono posti per il sostegno e 48.812 sono posti per il potenziamento.
Relativamente ai posti comuni in relazione agli ordini e gradi di scuola, per la scuola dell’infanzia sono previsti 81.771 posti, per la scuola primaria 196.707 posti, per la scuola secondaria di primo grado 131.033 posti, per la scuola secondaria di secondo grado 191.615 posti.
Per quanto riguarda il sostegno, 90.034 sono posti comuni, 6.446 sono posti di potenziamento.
I numeri indicati sono stati confermati nel D.I. 625 del 5 agosto 2016.
L’organico di fatto per l’a.s. 2016/2017 è stato, invece, definito con il D.I. 581/2016 in misura pari a 30.626 posti.
Restano ferme le previsioni in materia di formazione e costituzione delle classi e di utilizzazione del personale previste dal D.P.R. n. 81/2009 e quelle relative alle classi di concorso previste dal D.P.R. n. 19/2016, in virtù della necessità di mantenimento delle economie di spesa richieste dall’art. 64 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008).
Articolo 56
(Disposizioni per il decoro degli edifici
scolastici e per lo
svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi)
L’articolo 56 stanzia ulteriori € 128 mln per il 2107 per la prosecuzione
del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli
edifici scolastici (c.d. programma #scuole
belle) e interviene con un’ulteriore proroga in materia di svolgimento dei
servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici.
Per la prosecuzione, fino al 31
agosto 2017, del piano straordinario per il ripristino del decoro e della
funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle), sia nei territori in cui è stata attivata, o è
scaduta, la Convenzione-quadro CONSIP per l’affidamento dei servizi di pulizia
e altri servizi ausiliari, sia in quelli in cui la stessa Convenzione non è
ancora stata attivata, sono stanziati ulteriori € 128 mln per il 2017.
A legislazione vigente, il programma indicato si conclude il 30 novembre 2016, con le risorse stanziate, fino a tale data, dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 42/2016 (L. n. 89/2016), che ora viene novellato.
In considerazione del fatto che le risorse stanziate a legislazione vigente – sulla base dell’accordo sottoscritto l’8 marzo 2016 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – sono riferite al periodo fino al 30 novembre 2016, e che la disposizione in esame, mentre proroga il programma dal 1° dicembre 2016 al 31 agosto 2017, reca una nuova autorizzazione di spesa che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2017, occorrerebbe chiarire se e come lo stesso programma potrà proseguire nel mese di dicembre 2016.
Il programma “Scuole
belle” è stato elaborato a seguito dell’accordo sottoscritto il 28
marzo 2014 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale
accordo prevedeva, al fine di avviare a definitiva soluzione la problematica occupazionale conseguente alle
riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare CONSIP e
riguardante i lavoratori ex LSU e quelli appartenenti alle ditte dei c.d.
“appalti storici”[34], che il MIUR – nell’ambito del più ampio programma
per l’edilizia scolastica facente capo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – avrebbe utilizzato risorse complessive pari a 450 milioni di euro, a decorrere dall’1.7.2014 e fino al 30.3.2016,
da impiegare per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia
nelle scuole, di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili
adibiti ad edifici scolastici.
L’accordo
prevedeva, inoltre, che il MIUR avrebbe individuato gli istituti scolastici
capofila per l’acquisto dei nuovi servizi e che l’importo complessivo degli
ordini integrativi di fornitura sarebbe stato pari a 150 milioni di euro per il
2014 e a 300 milioni di euro per il
2015 e i primi 3 mesi del 2016.
Il D.L. 58/2014 (L. 87/2014) ha, poi,
introdotto una disciplina normativa
specifica per la realizzazione degli interventi in questione.
In particolare,
l’art. 2, co. 2-bis, come modificato dall’art. 1, co. 353, lett.
c), della L. 190/2014, ha disposto
che, nei territori ove non è stata
ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le
istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di
mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici
acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che
assicuravano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile
2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip
ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di
aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui era attiva la
convenzione.
Il co. 2-bis.1, inserito dall’art. 1, co.
353, lett. d),
della L. 190/2014 e modificato, da ultimo, con l’art. 1, co. 2, lett. b), del
D.L. 42/2016 (L. 89/2016), ha disposto che nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro Consip, ovvero
la stessa sia scaduta, le istituzioni scolastiche ed educative statali
effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli
immobili scolastici mediante ricorso alla stessa convenzione.
Per quanto concerne il finanziamento del programma,
si ricorda che, le risorse previste per coprire le esigenze del periodo dall’1.7.2014
al 30.11.2016 sono state stanziate, negli importi annuali pari a € 150 mln per il 2014, € 240 mln per il
2015 ed € 124 mln fino al 31.11.2016, come di seguito illustrato:
§
con la delibera CIPE 21 del 30 giugno 2014 erano stati previsti € 110 mln per il 2014, a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2007-2013. La delibera
medesima considerava, tuttavia, che, per la citata assegnazione di € 110 mln,
apposita norma di legge avrebbe potuto individuare una copertura finanziaria
alternativa.
Nella successiva seduta del 1° agosto 2014, il CIPE prendeva atto che per il
finanziamento di € 110 mln era stata individuata una nuova copertura finanziaria, alternativa rispetto all’assegnazione
a carico del FSC, e che pertanto, la relativa delibera non avrebbe avuto corso.
Tale copertura è stata operata dal MIUR, mediante il D.M. 559 del 15 luglio 2014, che ha destinato alle finalità del piano in
questione l’importo di € 110 mln a
valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche,
dettando altresì i criteri per il riparto di tale somma a livello provinciale;
§ ulteriori €
40 mln per il 2014 sono stati assegnati dal CIPE a carico del Fondo
sviluppo e coesione 2007-2013, con la delibera 22 del 30 giugno 2014, punto 4, a valere sugli importi residui di una
precedente assegnazione a favore del Ministero (€ 100 mln) disposta con la delibera n. 6/2012 per la costruzione
di nuovi edifici scolastici[35];
§
l’art. 1, co. 353, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015),
inserendo il co. 2-ter nell’art. 2
del D.L. 58/2014, ha poi autorizzato la spesa di ulteriori € 130 mln per il 2015[36]. Le risorse sono state ripartite con D.M. 117 del 20 febbraio 2015;
§
l’art. 1 del D.L. 154/2015 (L. 189/2015) – dando seguito (parzialmente) all’accordo sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio il 30
luglio 2015, che aveva confermato l’impegno del Governo a garantire le risorse
finanziarie necessarie al completamento del programma “Scuole belle”, con lo
stanziamento degli ulteriori 170 milioni di euro necessari alla copertura del
periodo 1° luglio 2015-31 marzo 2016, prevedendo, altresì, che la Presidenza
del Consiglio si impegnava a convocare entro il 2015 un tavolo di verifica per
esaminare le problematiche sociali e occupazionali più generali concernenti i
lavoratori ex LSU e “appalti storici [37] - ha attivato € 110
mln, di cui 100 per il 2015 e 10 per il 2016, in aggiunta a 10 mln che il MIUR aveva
già reperito, nel mese di agosto, all’interno del proprio bilancio 2015[38] e ripartito con il D.M. 596 del 7 agosto 2015. In particolare, il D.L. 154/2015 ha disposto:
- una nuova
autorizzazione legislativa di spesa, pari a € 50 mln per il 2015, i
cui oneri finanziari sono stati coperti mediante una corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione. La ripartizione, effettuata con D.M. 937 dell’11 dicembre 2015, ha riguardato peraltro l’importo di € 40,9 mln,
posto che € 9,1 mln circa sono stati utilizzati, in linea con quanto previsto
nel citato Accordo governativo del 30 luglio 2015 ed illustrato nel preambolo
dello stesso D.M., a garantire le risorse necessarie a coprire gli oneri delle
richieste di cassa integrazione guadagni in deroga presentate dalle aziende che
impiegano i lavoratori adibiti ai progetti di manutenzione del decoro degli
immobili adibiti ad istituzioni scolastiche;
- l’immediato utilizzo
di risorse, pari a € 50 mln per il 2015 e a € 10 mln per il 2016, “già assegnate dal CIPE nella seduta
del 6 agosto 2015” a valere sul Fondo
per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (FSC) per la
prosecuzione degli interventi relativi al programma.
Si tratta delle risorse assegnate dal CIPE con delibera 73/2015, registrata dalla Corte dei conti il 2 ottobre 2015,
ossia il giorno successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 154/2015, e
pubblicata nella GU n. 243 del 19 ottobre 2015.
La somma di € 50 mln per il 2015 è stata ripartita con
DM 803 del 7 ottobre 2015;
§
i residui € 50
mln fino al 31.3.2016 sono stati reperiti a valere su risorse provenienti
dal bilancio del MIUR (€ 30 mln) e dal bilancio
del MEF (€ 20 mln), come indicato
nel preambolo della citata delibera CIPE 73/2015[39]. Tali risorse, unitamente ai 10 milioni di euro
stanziati per il 2016 a valere sul FSC 2014-2020 dalla Delibera CIPE 73/2015,
sono stati ripartiti con il DM 33 del 27 gennaio 2016;
§
ulteriori € 64 mln per il periodo 1.4.2016-30.11.2016 sono stati
stanziati con il D.L. 42/2016 (L.
89/2016), a valere su risorse MIUR
(utilizzo delle economie di cui all’art. 58, co. 6, del D.L. 69/2013 -L.
98/2013 e riduzione del Fondo per il funzionamento delle scuole). Con tale
stanziamento si è dato seguito ad nuovo accordo sottoscritto l’8
marzo 2016 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale il
Governo aveva, altresì, dato la disponibilità ad accogliere richieste di cassa
integrazione in deroga da parte delle aziende durante il periodo di sospensione
delle attività didattiche e le aziende si erano impegnate a revocare le
procedure di licenziamento collettivo avviate. Inoltre, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri si era nuovamente impegnata a convocare, entro il mese
di maggio 2016, un tavolo di verifica al fine di esaminare le problematiche
sociali e occupazionali, con lo scopo di individuare una possibile soluzione di
prospettiva[40]. Le risorse sono state ripartire con DM 297 del 5 maggio 2016 e con DM 605 del 1° agosto 2016.
Tabella
1 - Finanziamento Programma
"Scuole Belle"
(milioni di
euro)
|
Autorizzazioni legislative |
MIUR |
MEF |
CIPE |
Tot. |
|
2014 |
|
|
110 mln |
|
40 mln |
150 |
2015 |
130 mln |
50 mln |
10 mln |
|
50 mln |
240 |
2016 |
|
64 mln Art. 1, D.L. 42/2016 (a valere su risorse MIUR) |
30 mln[41] |
20 mln |
10 mln |
124 |
|
130 |
114 |
150 |
20 |
100 |
514 |
Svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli istituti
scolastici
Per
consentire idonee condizioni igienico-sanitarie negli edifici scolastici nell’a.s. 2016/2017, si proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 agosto 2017 il termine entro il
quale, nelle regioni ove non è ancora attiva, ovvero sia stata sospesa o sia
scaduta, la convenzione-quadro Consip per
l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, le istituzioni
scolastiche ed educative provvedono all'acquisto degli stessi servizi dai
medesimi raggruppamenti e imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo
2014.
A tal
fine, si novella ulteriormente l’art. 2, co. 1,
del D.L. 58/2014 (L. 87/2014).
Attualmente, con
riferimento alla convenzione-quadro CONSIP - che è stata attivata il 22
novembre 2013 e, in base alle informazioni
disponibili sul sito dedicato, scadrà il 26 maggio 2018, continua a
risultare non affidato il lotto n. 6 -
regione Campania (Province di Napoli e Salerno). Risulta scaduto il 6 giugno 2016 il lotto n. 5 – regione Lazio (Province di
Frosinone e Latina) e sospeso, dal
1° aprile 2015, il lotto n. 7 – regione Campania (Province di Caserta,
Benevento ed Avellino).
Qui maggiori informazioni.
In
materia, si ricorda che il 19 aprile 2016 è stata annunciata all’Assemblea
della Camera la segnalazione adottata dall’Autorità
nazionale anticorruzione il 2 marzo 2016 (delibera 376/2016), ai
sensi dell'art. 6, co. 7, lett. e) ed f), del D.Lgs. 163/2006, concernente le disposizioni normative che
prevedono l'affidamento dei servizi di pulizia, dei servizi ausiliari e degli
interventi di mantenimento del decoro e delle funzionalità degli immobili
adibiti a sede delle istituzioni scolastiche e educative, mediante il ricorso
all'istituto giuridico della proroga.
In particolare,
l’Autorità ha sottolineato l’opportunità di avviare una riflessione sulla
coerenza dell’assetto normativo che consegue alle varie proroghe con le regole
europee e nazionali vigenti in materia di appalti, alla luce del principio
della inderogabilità delle procedure ordinarie di scelta del contraente. Ciò,
al fine di escludere che le scelte
adottate possano avere un notevole effetto distorsivo sul mercato dei contratti
pubblici. Al riguardo, l’Autorità ha evidenziato che questo rischio cresce in
presenza di tre elementi: la rilevanza economica del valore contrattuale dei
servizi affidati in deroga alle ordinarie procedure di scelta del contraente;
il dilatarsi dell’arco temporale nel quale gli atti normativi producono
effetti; l’ampia estensione territoriale del fenomeno.
Ha ricordato,
altresì, che “il segnale che conferma tale anomalia è il provvedimento finale
del procedimento 1787 – gare CONSIP servizi di pulizia nelle scuole pubbliche”,
deliberato in data 22 dicembre 2015, n. 25802, con cui l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato (AGCM) ha accertato l’esistenza di un’intesa
restrittiva della concorrenza, che ha condizionato l’esito della gara di
rilievo comunitario bandita da Consip nel 2012.
Secondo l’AGCM, tramite questa intesa, le quattro imprese coinvolte – due delle
quali sono i maggiori incumbent
– hanno annullato, di fatto, la dinamica concorrenziale nello svolgimento della
gara, per spartirsi i lotti e aggiudicarsene il massimo numero consentito”.
Inoltre,
l’Autorità ha messo in evidenza i possibili
effetti distorsivi delle proroghe sull’economicità delle commesse pubbliche,
in quanto le proroghe vincolano le stazioni appaltanti a fruire di prestazioni
contrattuali non necessariamente in linea con le migliori condizioni economiche
che il mercato può offrire.
Ulteriori
effetti negativi riguardano l’assenza di stimoli per le imprese aggiudicatarie
ad investire in ricerca e sviluppo per rendersi competitive nel mercato e il
disincentivo alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali derivante dalla
percezione di un mercato “chiuso”.
Articolo 74, commi 9-10
(Cultura e lingua italiana all'estero)
L’articolo 74, commi 9-10, istituisce un fondo allocato sul bilancio del MAECI per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero.
Il comma 9 prevede l’istituzione di un fondo ad hoc per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero, allocato nello stato di previsione del MAECI, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Il comma 10 prevede che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, siano individuati gli interventi da finanziare a valere su tale fondo.
La promozione della lingua
e cultura italiana all’estero è affidata ad una rete estesa: 83 Istituti
italiani di cultura (Iic), oltre 135 istituzioni
scolastiche italiane all’estero, 146 enti gestori e 176 lettori di ruolo. È una
rete che arriva a coprire 250 città nel mondo. Ruolo di rilievo nella
promozione della lingua italiana nel mondo è svolto anche dalla Società Dante
Alighieri. Il MAECI, in un contesto di risorse ridotte, ha deciso recentemente
di centralizzare in un unico Ufficio promozione della lingua della DG Sistema
Paese le competenze prima disperse tra varie direzioni.
Nell'ottica di promuovere
anche il potenziale economico della lingua italiana e di farne un volano per
l’occupazione, l’export e la creazione di valore, il MAECI ha promosso gli
Stati Generali della lingua italiana. La seconda edizione degli Stati Generali
della lingua italiana si è svolta il 17 e 18 ottobre 2016 a Firenze, dedicando
particolare attenzione alle sinergia tra diffusione della lingua e l'economia
per alcuni settori, come i marchi, la moda e il design. In tale occasione è
stato anche lanciato il nuovo Portale
della Lingua italiana, ospitato sul sito del Ministero degli affari
Esteri e della cooperazione internazionale.
I commi
11 e 12 sono stati stralciati ai sensi
dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in
quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di
bilancio.
Articolo 74, comma 13 (STRALCIATO)
(Credito sportivo)
L’articolo 74, comma 13 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.
Articolo 74, comma 15 (STRALCIATO)
(Riorganizzazione di Soprintendenze
speciali)
Il comma 15
dell’articolo 74 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2,
del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto appare di carattere organizzatorio.
Articolo 78
(Scuole paritarie, detraibilità delle
spese sostenute per la frequenza scolastica e comandi di personale scolastico)
L’articolo
78 incrementa il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni
con disabilità e introduce un contributo specifico per le scuole materne
paritarie.
Inoltre, aumenta l’importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%.
Infine, posticipa all’a.s. 2019/2020 la soppressione di disposizioni che intendono eliminare alcune possibilità per docenti e dirigenti scolastici di essere collocati fuori ruolo.
Preliminarmente si evidenzia
che occorre adeguare la rubrica – che fa riferimento solo a “Scuole paritarie e
materne” ai diversi contenuti dell’articolo.
Si incrementa (da € 12,2 mln annui) a € 24,24 mln annui, a decorrere dal 2017, il limite di spesa fissato per il contributo da corrispondere alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità e si prevede che i criteri e le modalità di ripartizione del contributo - che tengono conto, per ciascuna scuola, del numero di alunni con disabilità frequentanti e della percentuale di tali alunni rispetto al numero complessivo di alunni - sono stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Ai fini indicati, si novella l’art. 1-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016).
Nel corso della discussione sul ddl di conversione del
D.L. 42/2016 (L. 89/2016), il rappresentante del Governo aveva fatto presente che con la previsione di un contributo specifico da
corrispondere alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità si
intendeva “rimediare all'impedimento registratosi di fatto alla libera scelta
da parte delle famiglie con figli disabili rispetto alla tipologia di istituto
scolastico cui iscrivere i propri figli”.
Aveva fatto presente, altresì, che le istituzioni scolastiche paritarie, comprese
le comunali, contavano percentualmente la metà degli alunni affetti da
disabilità delle scuole statali e che, quindi, i fondi disponibili non
risultavano sufficienti ad assicurare la libertà di scelta delle famiglie. Aveva
anche comunicato che dei circa 12.000 disabili circa 3.200 sono iscritti alle
scuole paritarie pubbliche, con riferimento al settore dell'infanzia, mentre i
restanti presso le paritarie private, per tutti gli altri gradi di istruzione.
La L. 62/2000 ha inteso dare attuazione all’art. 33 della Costituzione – che, al terzo comma, ha sancito il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato, e, al quarto comma, ha affidato alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali –, stabilendo che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
In particolare, l’art. 1, co. 3, ha disposto che le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.
Il co. 4, ha, inoltre, fissato i requisiti in base ai quali le scuole non statali sono riconosciute, a domanda, scuole paritarie (e, pertanto, sono abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale). Tra questi, in particolare, per quanto qui più interessa: disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti (lett. b)); iscrizione alla scuola per tutti gli studenti che ne facciano richiesta, purché in possesso di adeguato titolo di studio (lett. d)); applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio (lett. e)).
Nello specifico, il co. 14
ha autorizzato uno stanziamento di £ 7 mld annui
(circa € 3,6 mln) a sostegno delle
scuole che accolgono alunni con handicap. In relazione a tale stanziamento, il Consiglio
di Stato, Adunanza della Sezione II, 20.12.2000, n. 1178/2000, ha chiarito che la relativa autorizzazione di
spesa si riferisce alle scuole statali e
paritarie insieme.
Per le scuole primarie paritarie convenzionate (ai sensi dell’art. 1-bis, co. 6, del D.L. 250/2005-L.
27/2006), il DPR 23/2008, dopo aver disposto che con la stipula della
convenzione l'amministrazione scolastica si obbliga a corrispondere all'ente gestore della scuola paritaria
convenzionata un contributo annuo,
la cui misura è fissata con decreto ministeriale (art. 2, co. 3), ha previsto,
per quanto qui più specificamente interessa, che lo stesso contributo viene
assegnato avuto riguardo, oltre che al numero di classi con una composizione
minima di dieci alunni ciascuna, al numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano
educativo individualizzato e al numero di ore di insegnamento integrativo
necessarie per alunni in difficoltà di
apprendimento su progetto aggiuntivo (art. 4, co. 1).
Con riferimento ai criteri per l’assegnazione dei contributi
statali alle scuole paritarie, si ricorda che l’art. 1, co. 636, della L.
296/2006 ne ha demandato la definizione a un decreto annuale del
Ministro della pubblica istruzione, stabilendo che gli stessi sono attribuiti,
in via prioritaria, alle strutture che svolgono il servizio scolastico senza
fini di lucro e che l’ordine di concessione è: scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo e secondo grado.
Da ultimo, per l’a.s. 2015/2016 è intervenuto il DM n. 367 del 3 giugno 2016, i cui artt. 2, 3 e 4 hanno stabilito che lo stanziamento è ripartito con D.D.G. tra gli USR (e la regione autonoma per la Valle d’Aosta) sulla base della consistenza numerica delle scuole paritarie, delle classi o sezioni e degli alunni, e che conseguentemente i direttori generali degli USR predispongono un piano regionale di erogazione dei contributi. Inoltre, l’art. 9 ha disposto che alle scuole paritarie di ogni ordine e grado che accolgono alunni diversamente abili, iscritti e frequentanti, è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato – che può essere differenziato per i diversi gradi di istruzione –, determinato a livello regionale sulla base dei dati comunicati, previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla legge. Non rientrano nel computo gli alunni diversamente abili nelle scuole primarie paritarie convenzionate, di cui al D.P.R. n. 23/2008.
Si assegna alle scuole materne paritarie un contributo – definito aggiuntivo – di € 25 mln, per il 2017.
Le modalità e i criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Al riguardo, occorre valutare se la
previsione normativa – che non prevede neanche un coinvolgimento della
Conferenza Stato- regioni – possa qualificarsi come uno stanziamento statale vincolato.
Si ricorda, infatti, che la competenza amministrativa relativa ai
contributi alle scuole non statali è stata attribuita alle regioni dall’art.
138, co. 1, lett. e),
del d.lgs. 112/1998 e che, su questa base, la Corte costituzionale, con sentenza 50/2008, ha dichiarato incostituzionale, per violazione
dell'autonomia legislativa e finanziaria delle regioni, l’art. 1, co. 635, della L. finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) che, al fine di dare il
necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito
del sistema nazionale di istruzione, aveva disposto che, a decorrere dal 2007,
gli stanziamenti, iscritti nelle UPB «Scuole non statali», erano incrementati
complessivamente di 100 milioni di euro, da
destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.
In tale sentenza
la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a
destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero
concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma
pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni
e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi
governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli
ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso
senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del
2005)." La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei
contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della
“istruzione” attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117,
terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2. del
Considerato in diritto). Pertanto il co. 635 dell'art. 1 della L. finanziaria
2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito
materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117,
quarto comma, e 119 della Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto
che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le
quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si
garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue
che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche
se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."
Si aumenta (da € 400 euro) a € 640 per il 2016, € 750 per il 2017 e € 800 dal 2018 l’importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado.
A tal fine, si novella l’art. 15, co. 1, lett. e-bis), del D.P.R. n. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi).
Si ricorda che, come riepilogato
nella Nota Prot. 2076 del 23
febbraio 2016, concernente i limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle
tasse scolastiche per l’a.s. 2016/2017, le tasse
scolastiche (di cui all’art. 200, co. 1, del d.lgs. 297/1994) sono dovute solo
per il quarto e quinto anno degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado[42].
Dunque, mentre il riferimento alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione presente nella lett. e-bis) prima citata - introdotta dall’art. 1, co. 151, lett. b), della L. 107/2015 - riguarda solo le scuole paritarie, il riferimento alla scuola secondaria di secondo grado riguarda – seppure per importi minimi – anche gli ultimi due anni delle scuole statali.
La relazione tecnica evidenzia che gli alunni che nell’a.s.
2013/2014 hanno frequentato una scuola paritaria sono circa 994 mila.
Si
posticipa ulteriormente (dall’a.s. 2017/2018) all’a.s. 2019/2020 la soppressione
delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998)
che prevedono la possibilità di collocare fuori
ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che
operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca
educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale
direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.
A tal
fine, si novella l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014.
L’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva
originariamente previsto la soppressione,
a decorrere dall’a.s. 2016/2017, del secondo e
del terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali – in base
alle modifiche apportate, da ultimo, dall’art. 1, co. 57, lett.
a) e b), della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) – dispongono che
possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:
§ fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che
svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli
albi regionali e provinciali di cui all’art. 116 del D.P.R. 309/1990;
§ fino a 50 unità presso associazioni professionali del
personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché
presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e
didattica.
Successivamente, l’art. 1, co. 223, della L. 208/2015 – novellando l’art. 1, co.
330, della L. 190/2014 – ha posticipato all’a.s.
2017/2018 la soppressione delle disposizioni.
Per completezza, si ricorda che tutte le assegnazioni previste
dall’art. 26, co. 8, della L. 448/1998 –
incluse, dunque, quelle disposte ai sensi del primo periodo del comma per
compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica – comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo.
Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come
servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i
dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento
del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta
posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi
sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.
Si rammenta, altresì, che il co.
9 dello stesso art. 26 dispone che le associazioni professionali del
personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché
gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale,
impegni nel campo della formazione possono
chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite
massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle
assegnazioni stesse. Le modalità attuative di tale disposto sono state definite
con D.M. 100 del 31 marzo 2000.
Articolo 82
(Rifinanziamento bonus cultura 18enni)
L’articolo 82 assegna la Card cultura per i giovani, introdotta dalla legge di stabilità 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017.
La norma dispone l’assegnazione della Card cultura per i giovani - introdotta dall’articolo 1, comma 979, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) - anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017. Restano fermi i termini ivi previsti, i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinate ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 979 nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella sezione seconda del disegno di legge in esame.
Si ricorda che il comma 979 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) - come modificato dall’articolo 2-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) - ha previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo nominale massimo di euro 500, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché per l’acquisto di libri e per l’accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.
I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, sono stati disciplinati con il DPCM 15 settembre 2016, n. 187.
Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell’ISEE.
Il comma 980 ha autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016 per l’assegnazione della Carta.
Le risorse sono iscritte nel cap. 1430 dello stato di previsione del MIBACT (Tabella n. 13), annesso al disegno di legge.
La relazione tecnica precisa che è previsto un rifinanziamento di € 290 mln per il 2017.
Articolo 19
(Fondazione Human Technopole)
L’articolo 19 istituisce una nuova Fondazione per la creazione di un’infrastruttura di interesse nazionale, a carattere scientifico e di ricerca applicata alle scienze per la vita, diretta a realizzare uno specifico progetto denominato “Human Technopole”, all’interno dell’area Expo Milano 2015.
Il comma 1 dispone l’istituzione di una Fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, a carattere multidisciplinare ed integrato nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, volta altresì alla realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca denominato “Human Technopole” (di seguito HT).
La finalità specificamente prevista è quella di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca applicata alla prevenzione e alla salute.
In proposito la norma cita la fonte normativa del progetto, l’art. 5 del DL. 185/2015 (L. 9/2016), ed il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 16 settembre 2016) di approvazione del progetto esecutivo[43].
Si ricorda che l’art. 5, comma 2, del citato DL. 185/2015 ha previsto, per il 2015, l’attribuzione all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di un primo contributo di 80 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. (da riadattare, se necessario), sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate. Peraltro, il comma 1 del predetto art. 5 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per il 2015, diretta all’attuazione di iniziative che prevedono la partecipazione dello Stato nell’attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse.
Si ricorda come la disposizione dell’articolo 5 del citato D.L. 185/2015, al comma 1, faccia genericamente riferimento ad “iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.A.”.
La norma precisa che, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all’estero.
Si dispone, inoltre, che membri fondatori siano il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione (comma 2).
In proposito si ricorda che il soggetto incaricato della realizzazione del progetto, l’IIT, è un organismo pubblico già sottoposto alla vigilanza del MEF e del MIUR. Peraltro, nella conclusione alla determinazione e relazione della Corte dei conti del 17 novembre 2015, n.108 sull'esercizio finanziario 2014 dell'IIT, così si sottolinea: “Sebbene ente di diritto privato, la struttura ordinamentale dell’IIT ha una decisa configurazione pubblicistica in ragione degli obiettivi perseguiti e di una dotazione finanziaria derivante prevalentemente dai contributi dello Stato”.
Il comma 3 stabilisce la predisposizione, da parte del Comitato di coordinamento già previsto al D.P.C.M. del 16 settembre 2016, di uno schema di statuto della Fondazione, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, di concerto con il MIUR.
Al riguardo si segnala che il citato D.P.C.M., all’art. 2, co. 2, istituisce presso l IIT, a valere sulle risorse destinate al progetto HT, un Comitato di coordinamento per l’avvio del medesimo progetto composto da 2 soggetti designati, rispettivamente, dal MEF e dal MIUR; da 3 scienziati di reputazione internazionale indicati di comune accordo dagli stessi Ministeri; dai rettori delle università pubbliche di Milano; dal presidente dell’Istituto superiore di sanità; dal presidente del CNR; dal presidente e dal direttore scientifico dello stesso IIT.
Lo statuto dovrà stabilire la denominazione della Fondazione e disciplinare, tra gli altri compiti, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, oltre alle modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico HT.
Durante un’audizione del 20 ottobre scorso presso le Commissioni riunite 7a e 12a del Senato (v. Resoconto del 20/10/2016), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha, in particolare, sottolineato che a fine agosto 2016 è stato approvato il piano scientifico e finanziario del progetto e a settembre è stato firmato il decreto che ha autorizzato, ai sensi del sopra citato art. 5 del D.L. 185/2015 i primi 80 milioni di euro per la prima fase di realizzazione, in aggiunta al primo finanziamento di 50 milioni di euro.
In base alla documentazione depositata al Senato da rappresentanti
dell’IIT per l’esame assegnato alle Commissioni riunite 7a e 12a dell’Affare n. 827 relativo alla
questione in corso d’esame, il nuovo
polo di didattica, ricerca e innovazione, denominato “Italia 2040 Human Technopole”
(v. qui i documenti
acquisiti nell’ultima seduta n. 398 del 26 Ottobre 2016), sarà costituito, tra l’altro, insieme
alle Università pubbliche milanesi, al Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), all’Istituto superiore di sanità (ISS), nell’area dell’Expo
Milano 2015. Come osservato in sede di esame dell’Affare n. 287 al Senato, il
progetto HT non risulta inserito nel Programma nazionale della ricerca (PNR).
A costituire il patrimonio della Fondazione (comma 4) saranno gli apporti dei Ministeri fondatori, oltre che risorse aggiuntive provenienti da ulteriori apporti dello Stato e da soggetti pubblici e privati. Si prevede in proposito che le attività previste possono essere finanziate, oltre che con mezzi propri della Fondazione, anche con i contributi di enti pubblici e di privati. La Fondazione potrà inoltre ricevere in comodato beni immobili rientranti nel demanio e nel patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.
Viene anche prevista la possibilità di affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione da parte dell’amministrazione competente, d’intesa con il MiBACT. In proposito, rimane fermo il regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto agli articoli 823 e 829, primo comma, del c.c. (rispettivamente in materia inalienabilità dei beni del demanio pubblico e passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato).
Si ricorda
che l’art. 822 c.c. elenca, tra gli immobili che appartengono al demanio
pubblico, gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e
artistico a norma delle leggi in materia. Al riguardo, la dottrina prevalente
parla di “demanio culturale”, suggerendo la necessità che intervenga un atto di
riconoscimento dell’interesse culturale (v. qui l’approfondimento sul sito del MiBACT) per la riconducibilità dei beni al particolare tipo
di demanio, sia se si tratti di immobili statali o territoriali, ovvero di
immobili appartenenti a privati; in ogni caso, tale riconoscimento presuppone
la inalienabilità del bene medesimo, e pertanto esso non potrà formare oggetto
di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi in materia. In proposito, l’art. 12 del codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) disciplina la verifica dell’interesse
culturale di un determinato bene, che comunque deve avvenire sulla base di indirizzi
di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni culturali, al fine di
assicurare uniformità di valutazione.
La Fondazione, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, messo appositamente a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed altri soggetti individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della L. 196/2009.
Si tratta in particolare degli enti ed istituzioni che rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione, rientranti soggetti nell'elenco ISTAT.
La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca (comma 5).
Il comma 6 fissa l’autorizzazione di spesa per la costituzione della fondazione e per la
realizzazione del progetto HT, da erogare in base allo stato di avanzamento del progetto, pari a 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni per il 2018, 136,5 milioni per il 2019, 112,1 milioni per il
2020, 122,1 milioni per il 2021, 133,6 milioni per il 2022, 140,3 milioni a
decorrere dal 2023.
Viene inoltre prevista una clausola di neutralità fiscale per tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, che sono pertanto esclusi da ogni tributo e diritto (comma 7).
Infine, si stabilisce che
i criteri e le modalità da prevedere in attuazione delle disposizioni in esame,
compresa la disciplina dei rapporti
con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) riferiti al progetto HT, oltre che il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui al sopra
richiamato art. 5, comma 2, del DL. 185/2015 (v. ante) sono
stabiliti con D.P.C.M., su proposta del MEF, di concerto con il MIUR (comma 8).
Articolo 21
(Fondo da ripartire per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)
L’articolo 21 istituisce di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica.
Il comma 1 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 1.900
milioni di euro per l’anno 2017, 3.150 milioni per l’anno 2018, 3.500 milioni
per l’anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al
2032.
Il Fondo generalmente è destinato a finanziare interventi nei seguenti settori:
§ trasporti e viabilità;
I
Fondi con le più ingenti risorse finanziarie destinate al settore dei trasporti
diversi da quello stradale, - a legislazione vigente – hanno come destinazione
principale trasferimenti e sono fondamentalmente riferiti al trasporto
ferroviario. Sono in particolare rilevanti, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, la Missione 8 del programma 13,
Sostegno allo sviluppo del trasporto, con
una dotazione per il 2017 pari a 3.737,18 milioni di euro destinati
all'erogazione di somme a favore di
Ferrovie dello Stato S.p.A. per investimenti sulla rete tradizionale e
per il sistema alta velocità, nonché a trasferimenti correnti per i contratti
di servizio per il trasporto passeggeri e merci e alle spese per il concorso
statale al pagamento degli interessi derivanti da mutui dei comuni per la
ricostruzione dei sistemi ferroviari passanti. Si ricorda che gli investimenti
sulla rete ferroviaria sono regolati (anche ai sensi di quanto previsto dal
decreto legislativo n. 112 del 2015) sulla base di un contratto di programma,
di durata quinquennale, articolato in una parte servizi (nella quale sono
disciplinate le spese relative alle manutenzioni, sia ordinarie che
straordinarie, oltre ad ulteriori spese quali quelle attinenti alla safety e alla security del trasporto ferroviario) e in
una parte investimenti.
L’altro programma di riferimento è il 13.6
destinato allo "Sviluppo e sicurezza della mobilità
locale" (MIT), con una dotazione per il 2017 di 5.622,78 milioni di euro,
al quale afferiscono le risorse destinate a finanziare il Fondo per il
trasporto pubblico locale, gestite dalle regioni.
§ infrastrutture;
La disposizione fa generico riferimento agli investimenti in infrastrutture. In tale ambito, merita ricordare che il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in attuazione della legge delega n. 11 del 2016, ha previsto l'abrogazione dei commi da 1 a 5 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. "legge obiettivo") e della disciplina speciale che ha regolato la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006). Il nuovo Codice provvede a definire una nuova disciplina per la programmazione e il finanziamento delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese (artt. 200-203). Sono individuati due strumenti per la pianificazione e la programmazione: il piano generale dei trasporti e della logistica e i documenti pluriennali di pianificazione (DPP). Per una disamina delle disposizioni in materia di infrastrutture strategiche adottate nel corso della legislatura si rinvia al relativo tema.
Si ricorda, inoltre, che il regolamento di cui al D.P.R. n. 194 del 2016 (pubblicato nella G.U. del 27 ottobre 2016) reca norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.
§ ricerca;
§ difesa del suolo e dissesto idrogeologico;
Le norme adottate nel corso della legislatura hanno riguardato, da un lato, la disciplina della governance, il coordinamento e la gestione degli interventi, dall’altro, le risorse finanziarie. È stata istituita la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico con funzioni di coordinamento in ordine alla programmazione, progettazione e realizzazione di tali interventi. La tabella E della legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha disposto un rifinanziamento di 1.950 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 150 milioni di euro per il 2018 e 1.700 milioni di euro per gli anni 2019 e successivi) dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), utilizzata per la copertura delle esigenze della programmazione antecedente al 2015 nonché della nuova programmazione 2015-2020.
§ edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
§ attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
La disposizione fa generico riferimento ad interventi in attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni. Si ricorda che lo scorso 5 ottobre, nell’ambito dell’audizione del Ministro dello Sviluppo economico sulle linee programmatiche del dicastero, svolta dinanzi alle Commissioni congiunte 10ª Senato - X Camera, sono stati esposti gli obiettivi di politica industriale, volti a dare attuazione al Piano nazionale Industria 4.0, presentato il 21 settembre 2016, che prevede investimenti innovativi per incentivare lo sviluppo e l’adozione di tecnologie abilitanti, attraverso investimenti privati su tecnologie e beni Industria 4.0, l’aumento della spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione e il rafforzamento della finanza a supporto di Industria 4.0, Venture Capital e start-up. Le politiche industriali maggiormente focalizzate su settori altamente tecnologici opereranno nel settore spaziale e in materia di life sciences. Con riguardo all’internazionalizzazione delle imprese, il Ministro ha altresì evidenziato gli obiettivi e le correlate iniziative da assumere a supporto del Made in Italy, delle esportazioni, incluse quelle nei settori ad alto potenziale, e dell’e-commerce. In ambito parlamentare, si evidenzia l’attività conoscitiva condotta dalla X Commissione Attività produttive della Camera sul tema “Industria 4.0”, nell’ambito dell’indagine conoscitiva conclusa il 30 giugno 2016, i cui risultati (Doc. XVII, n. 16) rappresentano, sostanzialmente, la base su cui sono state sviluppate le proposte contenute nel citato Piano governativo.
§ informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria;
Le risorse stanziate per l’informatizzazione dei
servizi della giustizia si ricollegano essenzialmente all’avvio del processo
telematico che ha, per ora, trovato principale attuazione nel settore civile.
Un Piano straordinario per la digitalizzazione della
giustizia da attuare entro 18 mesi era stato presentato nel marzo 2011. Tale
intervento si inquadrava nel Piano e-Gov 2012 che
individua nella digitalizzazione della Giustizia un obiettivo prioritario. Le
risorse stanziate (rilasciate per stadi di avanzamento) ammontavano a 50
milioni di euro messi a disposizione dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione, tramite il Dipartimento per la
digitalizzazione e l’innovazione tecnologica.
Nel bilancio 2016 - nella nota integrativa al bilancio
del Ministero della giustizia – venivano indicate risorse per 22,5 mln nel 2016
per l’accelerazione del processo telematico, 17,8 mln nel 2017 e 16,4 mln nel
2018. Nello stesso bilancio 2016, sul cap. 1536 (Fondo interventi strategici
finalizzati al recupero efficienza sistema giudiziario e al completamento del
processo telematico) erano previsti complessivi 76,6 mln.
L’atto di indirizzo del Ministro della giustizia per
il 2017 indica, tra le priorità politiche, la diffusione dei progetti di
innovazione per gli uffici giudiziari. In tale ambito si prevede di attingere
in modo organico dalle risorse provenienti dai fondi europei per il finanziamento, tra l’altro,
dell’estensione del processo civile telematico agli uffici del giudice di pace
e dello sviluppo del processo penale telematico.
Nel bilancio 2017, sul cap. 1536, sono stanziati
complessivi 81,5 mln per il 2017, 82,5 mln per il 2018 e 82,5 mln per il 2019.
La nota integrativa indica i seguenti stanziamenti per il processo telematico:
-
processo civile
telematico, 10,9 mln nel 2017, 8 mln nel 2018 e 4,5 mln nel 2019;
-
processo penale
telematico, 9,9 mln nel 2017, 10 mln nel 2018 e 7,2 mln nel 2019;
-
infrastrutture
per il processo telematico, 8,1 mln nel 2017, 8 mln nel 2018 e 8,1 mln nel
2019.
Nell’attuale legislatura, in relazione al processo
civile, la legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012, art. 1, comma 19) - per
l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici
giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, per la
manutenzione dei relativi servizi nonché per gli oneri connessi alla formazione
del personale di magistratura, amministrativo e tecnico - ha autorizzato la
spesa di 1,32 mln di euro per l'anno 2012, di 5 mln. per il 2013 e di 3,6 mln.
a decorrere dall'anno 2014. L’onere è finanziato con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall’aumento del contributo unificato nel processo civile
previsto dall’art. 28, comma 2, della legge di stabilità 2012 (Legge. n. 183
del 2011).
Per quanto riguarda la digitalizzazione del processo
amministrativo e del processo contabile, rispettivamente, l’art. 13 del Codice
del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) e
l’art. 20-bis del D.L. n. 179/2012,
non hanno previsto specifici stanziamenti, stabilendo che si dovesse provvedere
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Analogamente, per l’attuazione del processo tributario
telematico, prevista dal D.L. n. 98/2011 (art. 39, comma 8) e già operativo in
alcune regioni, non risultano previste specifiche risorse.
§ prevenzione del rischio sismico
Per una disamina delle principali norme vigenti in materia di prevenzione sismica, si rinvia al relativo paragrafo del tema web terremoti. In tale ambito, si ricorda che l’articolo 11 del D.L. 39/2009 ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico. L’VIII Commissione (Ambiente) della Camera sta svolgendo un'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016.
L’operatività del Fondo sarà disciplinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con tali decreti devono essere individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi.
La norma prevede, inoltre, che i predetti provvedimenti devono indicare le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
Si segnala come tale modalità di utilizzo dei contributi, che ne prevede l’impiego anche con ricorso ad operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia già stata prevista in altre disposizioni legislative, quali in particolare:
§ il recente decreto-legge n.189 del 2016 (A.S. 2567, in corso d’esame) sul sisma dello scorso mese di agosto, il cui articolo 14 prevede che il commissario straordinario possa stipulare appositi mutui (di durata massima venticinquennale) con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato - pagati agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato- con i medesimi soggetti finanziatori previsti dall’articolo 21 in esame;
§ l’articolo 10 del decreto-legge n.104 del 2013 (L. n. 128/2013) ove, anche in tal caso, si fa riferimento ai soggetti finanziatori previsti dall’articolo 21 in questione, e si dispone il pagamento diretto ai soggetti medesimi da parte dello Stato.
I criteri e le modalità di erogazione sono definiti, ai sensi del comma 11, da provvedimenti adottati dal commissario straordinario, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze
Il comma 2 dispone che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo siano monitorati ai sensi del decreto
legislativo n. 229 del 2011.
Si ricorda che il citato decreto ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.
Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.
Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».
L’art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.
L’articolo 22 prevede una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia, introducendo una specifica disciplina, all’interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l’ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore con l’obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato.
Inoltre, la disposizione interviene anche sugli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti.
Viene esteso ai lavoratori autonomi l’abbattimento della base imponibile IRPEF attualmente spettante ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia, innalzando anche la misura dell’agevolazione.
La normativa introduce un’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero: le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, calcolata forfettariamente, a specifiche condizioni.
Le forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto d’ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia verranno definite da un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’interno, il compito di individuare, al fine di favorire l’ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali.
I medesimi Ministri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’interno) provvederanno ad individuare, con apposito decreto, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d’investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.
Il comma 1 introduce una specifica
disciplina, all’interno delle norme in materia di immigrazione, volta a
facilitare l’ingresso in Italia di
potenziali investitori.
A tal fine viene inserito l’articolo 26-bis nel testo unico immigrazione, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 che consente l’ingresso e il soggiorno nello Stato per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:
a) un
investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli
emessi dal governo italiano, da
mantenere per almeno 2 anni;
b) un investimento di almeno 1 milione
di euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società
costituita e operante in Italia, mantenuto anche esso per almeno 2 anni;
c) una donazione a carattere filantropico
di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse,
nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca
scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.
Si osserva che non risulta alcuna definizione normativa circa il
carattere filantropico di una donazione.
Sono richieste le seguenti,
ulteriori condizioni per i soggetti predetti. Essi devono:
1)
dimostrare
di essere titolari e beneficiari effettivi degli importi corrispondenti
agli investimenti o donazioni di cui alle lettere a), b) e c), importo che
deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;
2)
presentare
una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi predetti per
effettuare un investimento o una donazione filantropica, secondo i criteri
delle richiamate lettere a), b) e c),
entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;
3)
dimostrare
di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui sono
titolari e beneficiari (di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al
livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in
Italia.
In proposito è opportuno ricordare che in Italia l'immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi. Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro.
In particolare, la gestione dei flussi di immigrazione è realizzata attraverso una serie di strumenti, tra cui il decreto annuale sui flussi, che determina la quota di ingressi per lavoro subordinato e autonomo consentita nell'anno di riferimento (art. 3, comma 4, T.U.).
Il T.U. immigrazione, prevede accanto a questa procedura ordinaria, la possibilità di assumere al di fuori delle quote fissate dal decreto flussi, e attraverso procedure semplificate, lavoratori appartenenti a specifiche categorie, tra cui: dirigenti; professori universitari; traduttori ed interpreti; artisti e personale artistico e tecnico per spettacoli; sportivi professionisti; giornalisti corrispondenti; infermieri professionali (art. 27).
Successivamente, in attuazione della normativa comunitaria, sono state introdotte specifiche agevolazioni in ordine all'ingresso e al soggiorno di alcune categorie di stranieri quali:
§ volontari (art. 27-bis, introdotto dal D.Lgs. 154/2007 recante attuazione della direttiva 2004/114/UE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato);
§ ricercatori (art. 27-ter introdotto dal D.Lgs. 17/2008 recante attuazione della direttiva 2005/71/UE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica);
§ lavoratori altamente qualificati destinatari della c.d. Carta blu UE (art. 24-quater introdotto dal D.Lgs. 108/2012 recante attuazione della direttiva 2009/50/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati);
§ dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari (art. 24-quinquies introdotto dallo schema di D.Lgs. recante attuazione della direttiva 2014/66/UE).
Il comma 2 dell’articolo
26-bis demanda l’individuazione della
procedura per l’accertamento dei predetti requisiti (su richiesta dello
straniero) ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Inoltre stabilisce che lo straniero debba presentare i
seguenti documenti:
a) copia del documento di viaggio in corso di
validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto
richiesto;
b) documentazione comprovante la disponibilità
della somma minima necessaria ad effettuare investimenti e donazioni (di cui al
comma 1, lettera c), numero 1) dell’articolo 26-bis), e che la somma in questione può essere trasferita in Italia;
c) certificazione della provenienza lecita dei
medesimi fondi
d) dichiarazione scritta contenente l’impegno a
utilizzare i fondi per lo scopo di legge (effettuare un investimento o una
donazione filantropica, di cui al comma 1, numero 2)), che contenga una
descrizione dettagliata delle caratteristiche e del destinatario/destinatari
dell’investimento o donazione.
Ai sensi del comma 3 si
prevede che l’autorità amministrativa individuata con le disposizioni attuative
delle norme in esame (di cui al comma 1: rectius comma 2), all’esito di
una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta
alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che,
compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per
investitori con l’espressa indicazione “visto investitori”.
Le norme in esame non affidano esplicitamente alle disposizioni
attuative, di cui al comma 2, il compito di individuare un’autorità
amministrativa cui spetta, tra l’altro, la valutazione della documentazione
inviata e gli oneri di comunicazione con altri organi ed amministrazioni. Si
valuti dunque la possibilità di prevedere espressamente, al richiamato comma 2,
che le disposizioni attuative dell’introdotto articolo 26-bis individuino
con precisione la predetta autorità e ne delineino puntualmente i compiti.
Il comma 4 dispone il
rilascio, al titolare del visto per investitori, di un permesso di soggiorno
biennale conforme alla normativa nazionale, recante la dicitura “per
investitori” e revocabile anche prima della scadenza quando l’autorità
amministrativa competente (individuata con il decreto di cui al comma 3: rectius comma 2)
comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l’investimento o la
donazione entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia.
Per quello che appare un mero errore materiale, le norme in commento
rinviano al comma 3 dell’articolo 26-bis – in luogo del comma 2 – per
l’individuazione del decreto con cui è disciplinata la procedura in esame.
Si dispone (comma 5) che il
permesso di soggiorno “per investitori” è rinnovabile per periodi ulteriori
di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell’autorità
amministrativa competente, della documentazione comprovante che la somma da
destinare a investimenti o donazioni filantropiche è stata interamente impiegata
entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita
negli strumenti finanziari individuati dalla legge.
Per il rinnovo del
permesso di soggiorno (comma 6), l’autorità amministrativa
competente, all’esito di una valutazione positiva della documentazione
ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il
richiedente dimora che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.
Infine (comma 7), secondo
le ordinarie regole relative all’immigrazione, - ai sensi dell’articolo 29,
comma 4 del Testo Unico - è consentito l’ingresso, al seguito dello straniero
detentore del visto per investitori, dei familiari con cui è consentito il
ricongiungimento ai sensi dello stesso dell’articolo 29 T.U. Ad essi è rilasciato
un visto per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30 T.U.
Il T.U. immigrazione prevede la possibilità di esercitare il diritto all’unità familiare attraverso l’istituto del ricongiungimento dei familiari residenti all’Estero, dietro richiesta dello straniero già soggiornante nel nostro Paese e previa disponibilità di un alloggio, di un reddito minimo annuo non inferiore all’assegno sociale e di una assicurazione sanitaria.
È, inoltre, possibile, ai sensi dell’articolo 29, comma 4, l’ingresso del familiare al seguito di uno straniero con idoneo titolo di soggiorno o di visto di ingresso, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di cui sopra (alloggio, reddito e assicurazione sanitaria).
Il comma 2 modifica la vigente disciplina degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero, rendendo strutturale la misura che consente, per un determinato periodo di tempo, di abbattere la base imponibile a fini IRPEF e IRAP.
Tale norma, introdotta originariamente dall’articolo 3 del decreto-legge n. 269 del 2003 è stata da ultimo riproposta dall’articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, da ultimo modificato per effetto dell’articolo 1, comma 14 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).
L’articolo 44 richiamato prevede un’agevolazione fiscale, operante ai fini IRPEF e IRAP, per incentivare i ricercatori e i docenti residenti all’estero ad esercitare in Italia la loro attività. Essa consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, a fini IRPEF (e dalla base imponibile IRAP, ai sensi del comma 2), del novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che, a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010) ed entro i sette anni solari successivi, vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Tali emolumenti non concorrono altresì alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 44, le disposizioni agevolative trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Il comma 2 dell’articolo 22 in commento elimina dall’articolo 44, comma 1, il riferimento ai sette anni successivi al 31 maggio 2010, in relazione al trasferimento in Italia dei potenziali destinatari dell’agevolazione. Di conseguenza, per effetto delle modifiche in esame, le norme di favore trovano applicazione a tutti i docenti e ricercatori trasferitisi dopo il 31 maggio 2010, senza termine finale.
Resta fermo il carattere temporaneo dell’agevolazione: l’abbattimento di base imponibile si riferisce al periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi successivi.
Il comma 3 intende estendere l’ambito applicativo e la misura delle agevolazioni, di carattere temporaneo, che spettano ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia secondo l’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015.
Il richiamato articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, modificato dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 259 della legge n. 208 del 2015), ha inteso ridisciplinare la materia del rientro dei lavoratori all’estero. In particolare, le norme hanno introdotto una agevolazione temporanea per i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del settanta per cento del suo ammontare. L'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.
Le medesime norme hanno chiarito che i lavoratori rientrati in Italia beneficiando della parziale detassazione IRPEF disposta della legge 30 dicembre 2010, n. 238, entro il 31 dicembre 2015, hanno potuto optare per l’applicazione, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 1° aprile 2016 (tre mesi dall’entrata in vigore della norma in esame), nel periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, tra:
§ il regime disposto dalla legge n. 238/2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa; l’agevolazione consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa; tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell’ottanta e del settanta per cento);
§ in alternativa, il regime previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, che dispone, in presenza dei requisiti di legge, di sottoporre il reddito di lavoro dipendente a IRPEF per il settanta per cento del suo ammontare (con detassazione del 30 per cento).
Le modalità di esercizio dell’opzione sono state regolate dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2016.
Le norme attuative dell’articolo 16 sono contenute nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016.
Più in dettaglio, il comma 3, lettera a) n. 1 modifica il comma 1 dell’articolo 16, al fine di ammettere alla detassazione parziale anche i redditi di lavoro autonomo.
Con le modifiche di cui al n.
2 della lettera a) viene inoltre innalzato dal trenta al
cinquanta per cento l’ammontare di
reddito esente da IRPEF.
La lettera b) del comma 1 - introducendo il comma 1-bis all’articolo 16 - chiarisce che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, non si applicano ai lavoratori autonomi alcune condizioni attualmente previste dalla legge per l’accesso all’agevolazione (di cui al comma 1, lettere b) e d) dell’articolo 16), e cioè:
§ che l'attività lavorativa sia svolta in forza di un rapporto di lavoro instaurato con un’impresa residente;
§ che i lavoratori rivestano specifici ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione definiti dalle norme secondarie.
Con la lettera c) viene inserita, alla fine del comma 2, una norma che estende l’agevolazione anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione introdotta intende evitare discriminazioni ed ampliare il novero dei soggetti beneficiari.
Il comma 4 dell’articolo 22 stabilisce la decorrenza delle norme così introdotte.
In particolare, le norme che ampliano l’ammontare del reddito
detassato e le norme che estendono le agevolazioni ai cittadini extra UE (comma
3, lettera a), n. 2 e lettera c)) si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio
2017.
Si prevede inoltre che l’innalzamento al cinquanta per cento della quota di reddito esente da IRPEF (comma 3, lettera a), n. 2) si applichi, per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell’anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato (ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), e ai soggetti che, nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l’opzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
In sostanza, per le annualità 2017-2020 viene esentato da IRPEF il cinquanta per cento del reddito dei lavoratori dipendenti che hanno acquisito la residenza in Italia nel 2016 e quello dei soggetti, destinatari della legge n. 238 del 2010, che nell’anno 2016 hanno scelto invece di applicare il nuovo regime del predetto articolo 16.
Tali categorie di soggetti, per effetto delle norme proposte, per i
rimanenti quattro anni dell’agevolazione
(atteso che già nel 2016 hanno fruito della riduzione dell’imponibile per il
trenta per cento) hanno diritto a una riduzione
dell’imponibile in misura più elevata (cinquanta per cento).
I commi da 5 a 7 e da 10 a 12 dell’articolo 22 introducono un’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero.
In particolare il comma 5 – introducendo un articolo 24-bis nel Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 - consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, a specifiche condizioni.
Destinatari della norma (comma 1 del nuovo articolo 24-bis) sono le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2 TUIR. Esse non devono essere state residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione. L’imposta sostitutiva colpisce i redditi prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2 del TUIR, norma che rinvia ai criteri di cui all’articolo 23 TUIR.
In assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, il reddito si considera prodotto all’estero sulla base di criteri reciproci rispetto a quelli previsti dal menzionato articolo 23 del TUIR, che individua i redditi prodotti nel territorio dello Stato in relazione alle diverse tipologie.
L’imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c) TUIR), realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione. Esse rimangono comunque soggette al regime ordinario di imposizione (di cui all’articolo 68, comma 3 TUIR: esse concorrono alla formazione del reddito, al netto delle relative minusvalenze, nella misura del 49,72% secondo quanto disposto dal D.M. 02 aprile 2008).
Il comma 2 del nuovo articolo 24-bis del TUIR fissa la misura dell’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione.
L’importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari (di cui al comma 6) a cui il soggetto passivo può chiedere di estendere l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Essa non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo.
Il comma 3 disciplina la procedura per l’esercizio dell’opzione. L’opzione può infatti essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio, presentata all’Agenzia delle entrate, in base all’articolo 11, comma 1, lettera b), dello Statuto dei contribuenti (legge n. 212 del 2000).
Si rammenta che il D.Lgs. n. 156 del 7 ottobre 2015 ha riformato la disciplina degli interpelli in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23 (legge di delega fiscale).
Tra le forme di interpello ivi disciplinate, l’interpello probatorio (comma 1, lettera b) dello Statuto dei contribuenti) riguarda la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge.
L’opzione va esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia; è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.
Nell’opzione deve essere indicata la giurisdizione o le giurisdizioni dell’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.
Ai sensi del comma 4 l’opzione è revocabile; comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità.
Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva, nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
Il comma 5 dell’articolo 24-bis consente di scegliere, per sé o per i propri familiari, di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione, ovvero con successiva modifica della stessa.
Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri espressamente indicati si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi, si applicano i criteri di cui al già menzionato articolo 23 TUIR.
Ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 6, il beneficiario dell’opzione può chiedere che essa venga estesa, nel corso di tutto il periodo di validità, a uno o più familiari individuati dall’articolo 433 del codice civile: si tratta dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti nei casi disposti dal codice civile, ossia il coniuge, i figli anche adottivi (in loro mancanza, i discendenti prossimi), i genitori (in loro mancanza, gli ascendenti prossimi) e gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
Per usufruire dell’imposta sostitutiva i familiari si devono trovare nelle medesime condizioni poste dal comma 1 dell’articolo 24-bis in esame: devono avere trasferito la propria residenza fiscale in Italia, ma non devono essere state residenti fiscalmente nello Stato per un periodo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
In tale ipotesi, il soggetto che esercita l’opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l’ultima residenza prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’estensione dell’opzione può essere revocata in relazione ad uno o più familiari. La revoca dall’opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione si estendono anche ai familiari.
Tuttavia, la decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche che hanno esercitato l’opzione in prima persona.
Il comma 6 dell’articolo in esame reca alcune disposizioni applicative del nuovo regime. In particolare, i soggetti che esercitano l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri per i periodi d’imposta di validità dell’opzione ivi prevista:
§ non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di attività e investimenti esteri (cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167);
§ sono esenti dall’imposta sul valore degli immobili situati all'estero - IVIE e dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio - IVAFE, rispettivamente previste dall’articolo 19, commi 13 e 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Analoghe agevolazioni si applicano ai familiari cui è estesa l’opzione (ai sensi del comma 6 dell’articolo 24-bis).
Il comma 7 chiarisce che
gli effetti dell’opzione per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero non sono cumulabili con gli incentivi
per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (di cui
all’articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010), né con le agevolazioni per
il rientro dei lavoratori qualificati (articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147), per i quali si veda più approfonditamente supra.
Il comma 10 demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero.
Con il comma 11 si prevede che, per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione prevista dall’articolo 24-bis TUIR, introdotto dalle norme in esame, l’imposta sulle successioni e donazioni sia dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.
Il nuovo regime (comma 12) si applica ai redditi relativi all’anno d’imposta 2017 (dunque a partire dagli adempimenti dichiarativi per l’anno successivo).
Il comma 8 dell’articolo 22 affida a un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’interno, il compito di individuare forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’introdotto articolo 24-bis TUIR, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali.
Il comma 9 affida a un decreto dei medesimi ministeri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’interno), nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, l’individuazione di forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.
Articolo 61, comma 1
(Misure
di efficientamento
della spesa dei Ministeri)
L’articolo 61, comma 1 definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell’ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A..
La rimodulazione viene attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con il disegno di legge in esame si prevede che le Amministrazioni centrali dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri contribuiscano alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 attraverso misure disposte - in gran parte nella seconda sezione - con il disegno di legge medesimo.
L’entità dei risparmi, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata, è definita nella relazione tecnica, per un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l’entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente.
Considerata l’entità delle misure di contenimento della spesa apportate con il disegno di legge di bilancio in esame, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale nel corso dell’esercizio 2017, il comma 1 dell’articolo 61 prevede la possibilità di rimodulare le riduzioni di spesa apportate a titolo di concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, nell’ambito dei propri stati di previsione della spesa e fermi restando i risparmi da conseguire.
In relazione alla quantificazione della spending review, la relazione tecnica riporta nel dettaglio il contributo al miglioramento dei saldi da parte di ciascun Ministero e della Presidenza del Consiglio, sia in termini di saldo netto da finanziarie che di indebitamento netto, in una tabella riepilogativa, di seguito riportata con alcuni elementi integrativi della stessa. Tale contributo è stato realizzato attraverso misure di risparmio di spesa o di aumento di entrata che derivano sia dalle disposizioni della Sezione I che dai definanziamenti di spesa previsti nella Sezione II.
Si ricorda che con la riforma della legge di contabilità sono state apportate rilevanti innovazioni alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione. Innanzitutto, gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1 (introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016).
I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali, anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse, e formulano le proprie proposte di modifica della legislazione vigente utili per il conseguimento dell’obiettivo di risparmio definito per ciascuna Amministrazione.
Nella relazione tecnica si evidenzia che, nelle more della prima attuazione di tale innovazione, il MEF ha condiviso l’obiettivo di risparmio e i criteri di valutazione delle proposte formulate da ciascuna Amministrazione attraverso apposite interlocuzioni a livello di vertice politico.
Come emerge dai conteggi riepilogativi elaborati nelle ultime righe della tabella, la quasi totalità degli effetti migliorativi deriva dalla Sezione II del disegno di legge di bilancio, ovvero da definanziamenti di leggi di spesa operati sui singoli stati di previsione, come emerge dagli allegati conoscitivi ex articolo 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità.
I risparmi derivanti dalla Sezione I del disegno di legge di bilancio, riguardano il Ministero degli affari esteri, e sono riconducibili alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dell’articolo 61 in esame, e il Ministero delle politiche agricole, derivanti dalle misure di cui al comma 5 del medesimo articolo 61, cui si rinvia.
La quota di risparmi di spesa che concerne la spesa corrente risulta crescente nel triennio, passando dall’82 per cento nel 2017 al 92 per cento del biennio successivo.
Tabella 2 - Ammontare dei risparmi conseguiti per ciascun Ministero
(Milioni di
euro)
Effetti migliorativi per i Ministeri |
Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto |
||||||
|
e/s |
sezione |
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
Presidenza del Consiglio Ministri |
s |
II |
8 |
10,4 |
10 |
8 |
10,4 |
10 |
Economia e finanze |
|
|
490,2 |
475,6 |
477,5 |
488,6 |
477,3 |
480,9 |
di cui |
e |
II |
|
|
|
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
|
s |
II |
490,2 |
475,6 |
477,5 |
488,7 |
477,4 |
481 |
Sviluppo economico |
s |
II |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Lavoro |
s |
II |
4 |
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
Giustizia |
s |
II |
15,1 |
13,9 |
1,8 |
12,6 |
13,3 |
4,8 |
Esteri |
|
|
35,5 |
29,5 |
35,5 |
35,5 |
29,5 |
35,5 |
di cui |
e |
I |
20 |
20 |
26 |
4 |
4 |
10 |
|
s |
I |
|
|
|
16 |
16 |
16 |
|
s |
II |
15,5 |
9,5 |
9,5 |
15,5 |
9,5 |
9,5 |
Istruzione |
s |
II |
11,9 |
2,9 |
2,6 |
11,9 |
2,9 |
2,6 |
Interno |
|
|
27,4 |
26 |
24,4 |
24 |
22,8 |
24,4 |
di cui |
e |
II |
|
|
|
-3,4 |
-3,2 |
0 |
|
s |
II |
27,4 |
26 |
24,4 |
27,4 |
26 |
24,4 |
Ambiente |
s |
II |
4 |
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
Trasporti |
s |
II |
10,2 |
10,8 |
15,5 |
8,2 |
11,3 |
17 |
Difesa |
s |
II |
74,9 |
74,8 |
71,4 |
74,9 |
74,8 |
71,4 |
Politiche agricole |
|
|
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
di cui |
e |
I |
|
|
|
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
s |
I |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
|
s |
II |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
Beni culturali e turismo |
s |
II |
5,5 |
5,3 |
5,5 |
5,5 |
5,3 |
5,5 |
Salute |
s |
II |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Totale
complessivo |
|
|
737,9 |
710,4 |
705,3 |
728,4 |
708,9 |
713,2 |
di cui |
|
|
|
|
|
|
|
|
Da maggiori entrate |
|
|
20 |
20 |
26 |
1,4 |
1,6 |
10,8 |
Da minori spese |
|
|
717,9 |
690,4 |
679,3 |
727 |
707,2 |
702.4 |
Spesa corrente |
|
|
591,2 |
630 |
623,4 |
590,3 |
929,1 |
622,5 |
Spesa in conto
capitale |
|
|
126,7 |
60,4 |
55,9 |
136,7 |
78,2 |
79,9 |
Da Sezione I |
|
|
20,9 |
20,9 |
26,9 |
20,9 |
20,9 |
26,9 |
Da Sezione II |
|
|
717 |
689,5 |
678,5 |
707,5 |
687,9 |
686,4 |
e= entrata; s= spesa.
Gli importi negativi delle entrate del MEF e del
Ministero dell’interno sono correlati a riduzioni di spesa relative a capitoli
di bilancio che hanno natura di redditi da lavoro dipendente e ai quali sono
associati effetti fiscali e contributivi.
Articolo 65, commi 23-42
(Assegnazione di spazi finanziari agli
enti locali
ed alle regioni per investimenti)
L’articolo 65, commi da 23 a 42, assegna agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l’effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo la procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l’ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti.
Il comma 23 assegna agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di 700 milioni annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica. Gli spazi in questione sono assegnati nell’ambito dei patti nazionali, previsti dall’articolo10, comma 4, della legge n. 243/2012[44].
Tali patti – si rammenta - costituiscono uno strumento di flessibilità di livello nazionale introdotto con il comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), aggiuntivo rispetto a quelli già previsti a livello regionale (disciplinati, da ultimo, dal comma 728 della legge n. 208/2011). Il meccanismo si basa, come per il patto regionale orizzontale, sulla cessione di spazi finanziari da parte degli enti locali che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto al saldo non negativo previsto dalla normativa nazionale - la cui entità va comunicata al Ministero dell'economia entro il termine del 15 giugno - a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nel medesimo anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo prefissato. Lo scopo è quello di consentire a tali ultimi enti l'utilizzo di maggiori spazi finanziari per effettuare maggiori spese esclusivamente per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Come per il patto orizzontale regionale, le amministrazioni che hanno ceduto o acquisito spazi finanziari ottengono nel biennio successivo, rispettivamente, un alleggerimento o un peggioramento del proprio obiettivo di saldo, commisurato alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione). Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti che necessitano di sostenere spese di conto capitale superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli altri, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.
Peraltro, all’evidente fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso l’utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito, viene previsto che gli spazi in questione non possano essere richiesti qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio: vale a dire, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n.243/2016, ove l’ente consegua sia in fase di revisione che di rendiconto un “saldo non negativo” in termini di competenza tra entrate e spese (comma 24).
Tale disposizione –come anche rileva la relazione illustrativa- mira a favorire gli investimenti degli enti locali virtuosi, quelli cioè che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilità.
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto dall’articolo 167 del TUERL (D.Lgs. n.267/2000), costituisce una delle principali novità introdotte ad opera della nuova disciplina dell’armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n.118 del 2011 ed ha la finalità di assicurare che gli enti locali utilizzino, in termini di spesa, solo le risorse aventi un alto tasso di riscuotibilità. Al fondo è quindi affidata la funzione di rettificare tutte quelle risorse non effettivamente esigibili nel corso dell'anno, mediante il conferimento ad esso di un accantonamento il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione: tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Analoga finalità sussiste nei confronti delle regioni virtuose, sulla base di quanto dispone in termini analoghi al comma in esame il successivo comma 34 (vedi ultra)
La procedura di concessione si articola quanto agli spazi riferibili all’edilizia scolastica, secondo le seguenti fasi:
§ gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per l’edilizia scolastica entro il 20 gennaio di ciascun anno ( 20 febbraio per il 2017), alla Struttura di missione per il coordinamento degli interventi di edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
§ ai fini dell’attribuzione degli spazi la Struttura medesima, sulla base di alcuni criteri prioritari indicati nelle norme in esame comunica, entro il 5 febbraio di ciascun anno (5 marzo per il 2017), alla Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale (commi da 25 a 27).
I suddetti criteri attengono ad interventi di edilizia scolastica già avviati e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell’anno 2016 ai sensi del D.P.C.M. 27 aprile 2016[45], ad interventi di nuova costruzione di edifici scolastici già avviati ed ad ulteriori tipologie di interventi il cui iter di realizzazione sia ancora da perfezionare;
Quanto agli interventi diversi dall’edilizia scolastica la procedura di concessione – sostanzialmente identica alla precedente – prevede che:
§ entro il termine del 20 gennaio di ciascun anno (20 febbraio per il 2017) gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fornendo, quanto alla quota di spazi non riferita all’edilizia scolastica le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente ed all’avanzo di amministrazione[46], al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell’anno precedente,
§ entro il 15 febbraio di ciascun anno (15 marzo nel 2017) con decreto del Ministero dell’economia è determinato l’ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale tenendo conto dei seguenti criteri di ordine di priorità nell’assegnazione degli spazi: a) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 25 a 27; b) investimenti finalizzati all’adeguamento sismico degli immobili; c) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico. Per queste ultime due tipologie, gli investimenti devono risultare finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa;
§ ferme restando le suddette priorità, in presenza di richieste che superino l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione (commi 28-31).
Una procedura in buona parte analoga a quella ora illustrata per gli enti locali trova applicazione anche nei confronti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nei cui confronti il comma 33 assegna, anche in tal caso nell’ambito dei patti nazionali di cui s’è detto in precedenza, spazi finanziari nel limite complessivo di 500 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Stabilito poi, al comma 34, che gli enti suddetti non possano richiedere spazi qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso a risorse proprie, vale a dire con riferimento all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio – rinviandosi su tale aspetto al commento sul precedente comma 24 -, si dispone (comma 35) il termine annuale del 20 gennaio (20 febbraio nel 2017) per la comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato degli spazi finanziari di cui necessitano, completa delle informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente ed all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell’anno precedente.
Entro il 15 febbraio di ogni anno (15 marzo nel 2017) con decreto del Ministero dell’economia vengono attribuiti gli spazi finanziari agli enti interessati, secondo il seguente ordine prioritario: a) investimenti finalizzati all’adeguamento antisismico degli immobili, e b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, in entrambi i casi finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa (commi 36 e 37).
Anche per le regioni e province autonome, come prima stabilito per gli enti locali, in presenza di richieste che superino l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione (comma 38).
Gli ultimi tre commi dell’articolo 70 in esame recano norme di contenuto prevalentemente sanzionatorio che interessano la procedura di assegnazione degli spazi finanziari in esame, disponendo:
§ che alle regioni e province autonome che non sanciscono l’intesa regionale disciplinata dal DPCM previsto dall’articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012 si applicano, nell’esercizio della mancata intesa, le sanzioni sul divieto di assunzione di personale previste alla lettera e) del comma 13 dell’articolo in esame, nonché sul limite all’assunzione di impegni per spese correnti di cui alla lettera c) dello stesso comma 13.
Si segnala che il D.P.C.M. suddetto (non ancora intervenuto), che dovrà disciplinare le modalità di attuazione dell’articolo 10 della legge 243, è da adottare “d’intesa con la Conferenza Unificata”[47] e non sembra pertanto prevedere espressamente una “intesa regionale”. Le intese regionali sono invece previste dal comma 3 del medesimo articolo, e per questo profilo, atteso che il decreto suddetto disciplinerà le modalità attuative dell’intero articolo, potrebbe rinvenirsi in ciò il riferimento all’intesa regionale recato dal comma 40 in commento. Sul punto appare necessario un chiarimento;
§ che qualora gli spazi finanziari concessi ai sensi delle intese e dei patti regionali o nazionali non siano totalmente utilizzati, l’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell’esercizio successivo;
§ che ove l’ente territoriale beneficiario degli spazi finanziari non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal D.P.C.M. di cui sopra, lo stesso non può procedere ad assunzioni di personale ad alcun titolo.
Articolo 74,
comma 5
(Partecipazione italiana a iniziative
internazionali)
L’articolo 74, comma 5, reca l’autorizzazione di spesa triennale per la partecipazione italiana a centri di ricerca europei ed internazionali e ad altre iniziative internazionali.
Il comma 5 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 per la partecipazione a centri di ricerca europei e internazionali e ad altre iniziative internazionali.
L’Italia partecipa a programmi di ricerca promossi da organismi europei ed internazionali quali, tra gli altri OCSE, UNESCO, NATO, CERN, IAEA; l’Italia partecipa inoltre alle iniziative di ricerca promosse dall’UE ed in particolare dalla Commissione europea come Orizzonte 2020, nonché ad ulteriori iniziative internazionali promosse, anche a livello informale, dalle istituzioni dell’UE, e dalle banche e dai fondi di sviluppo internazionali, (tra cui a titolo di esempio, si possono citare l’Eurogruppo, G7/G8, G20, ASEM, Financial stability forum, Club di Parigi).
Articolo 74,
comma 14 (STRALCIATO)
(Centro METEO)
Il comma 14 dell’articolo 74 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.
Articolo 74,
commi 16-35 (STRALCIATI)
(Interventi per l’adeguamento delle reti
viarie e ferroviarie nonché per l’infrastrutturazione della provincia di
Belluno necessari per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle
finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campioni mondiali di sci
alpino “Cortina 2021”)
I commi da 16 a 35 dell’articolo 74 sono
stati stralciati ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della
Camera dei deputati, in quanto recanti disposizioni estranee all’oggetto del
disegno di legge di bilancio.
La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concernente la parte contabile del provvedimento.
Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[48], la seconda sezione viene ora ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
Sulla base di quanto detto, nella seconda sezione le previsioni di spesa del bilancio, formate sulla base della legislazione vigente, tengono conto:
§ dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
§ delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) disposte ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera a), della L. 196/2009;
§ dei rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima L. 196/2009.
Alle previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione, così determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, formandosi in tal modo il dato di bilancio “integrato”, che costituirà l’unità di voto.
L’unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.
Le unità di voto, per le spese, sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.
Con il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 – attuativo della delega contenuta all’articolo 40, comma 1, della legge di contabilità, finalizzata al completamento delle riforma della struttura del bilancio dello Stato – si è provveduto all’introduzione delle azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, destinate a costituire, in prospettiva[49], le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.
Fino all’introduzione delle azioni, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentati dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale). Durante tale periodo, i programmi di spesa saranno comunque presentati suddivisi in "azioni"; tale suddivisione riveste carattere meramente conoscitivo, ad integrazione di quella per capitoli.
La dotazione finanziaria dei programmi di spesa si presenta distinta in spese correnti e spese d’investimento.
Con la riforma, è stata superata la ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una più puntuale classificazione che distingue direttamente le spese a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa.
La spesa di ciascun programma è ora articolata nelle seguenti tre categorie: oneri inderogabili (ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie), fattori legislativi (ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) e spese di adeguamento al fabbisogno (ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).
La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di
individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini
dell’applicazione della disciplina della flessibilità
del bilancio.
La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.
Innovazioni rilevanti sono state apportate alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.
Si ricorda innanzitutto che gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1 (introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016)[50].
I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse.
Ai fini della formazione delle previsioni di competenza e di cassa, il D.Lgs. n. 93/2016 ha inoltre introdotto l'obbligo per le Amministrazioni di predisporre un piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi
di spesa, è stato ampliato l’ambito applicativo della c.d. flessibilità di bilancio sulle dotazioni
finanziarie di spesa relative ai fattori
legislativi, con l’obiettivo di dotare le amministrazioni di
strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse, attraverso:
§ la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, senza più il vincolo della compensatività all'interno di uno stesso programma o di una stessa missione (c.d. rimodulazione verticale);
§ la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa (c.d. rimodulazione orizzontale) che consente l’adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma);
§ l’introduzione
della possibilità di apportare
variazioni, con la seconda sezione, alle dotazioni finanziarie di spesa
previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale,
con operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità,
attraverso le tabelle C, D e E[51].
Per un’analisi più dettagliata della disciplina, si rinvia al dossier generale sul disegno di legge di bilancio – II Sezione, redatto dal Servizio Studi – Dipartimento del Bilancio.
Le principali previsioni di spesa di competenza della VII Commissione si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Tabella 7) e nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13).
Ulteriori stanziamenti di interesse sono presenti anche negli stati di previsione del Ministero dell'economia (Tabella 2) e del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3).
Lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca (A.C. 4127-bis - Tab. 7)
si articola in 4 missioni e 14 programmi.
Nella Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono
evidenziate le priorità dell’azione
amministrativa del Ministero, come stabilite dall’Atto di indirizzo del
Ministro, e i Centri di responsabilità
amministrativa (CRA) coinvolti nella definizione degli obiettivi del
ministero.
Il c.d. Piano degli obiettivi
del Ministero è riportato nella Sezione I della Nota integrativa, in una
apposita Tabella, in cui sono indicati, per il triennio 2017-2019, le risorse attribuite – in termini sia di
stanziamenti in c/competenza, sia di costi totali (budget) – ai predetti obiettivi
iscritti in ciascuna missione e in ciascun
programma, facenti capo ai diversi Centri di responsabilità amministrativa.
Sono, inoltre, riportate le singole schede obiettivo che rendono conto della
natura dell’obiettivo stesso e dei corrispondenti indicatori di risultato.
Si rammenta che tali indicatori – previsti dagli articolo 21, 35 e 39
della legge di contabilità n. 196 del 2009 - costituiscono lo strumento di misurazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi del Piano, necessari sia per la trasparenza che per la
valutazione delle politiche di bilancio di ciascuna amministrazione. Per essi
si rinvia a quanto più dettagliatamente illustrato nel dossier n. 510 del Servizio Studi relativo alla Sezione I del ddl di bilancio (A.C. 4127-bis).
Nella Sezione II della Nota integrativa sono riportate le schede illustrative dei programmi -
che, come detto, rappresentano le unità di voto parlamentare – in cui si dà
conto delle attività sottostanti i programmi stessi e degli stanziamenti ad
essi afferenti, ripartiti tra le diverse categorie economiche di spesa, con
specifica indicazione delle spese rimodulabili o non rimodulabili del programma
medesimo.
La Nota integrativa
evidenzia, preliminarmente, che, pur in un contesto socio economico che
continua ad essere molto complesso e caratterizzato da segnali di ripresa
dell’economia nazionale, ma anche da elementi di incertezza in relazione alle
prospettive di crescita globale, le priorità politiche mirano a confermare
l’impegno del Ministero nel migliorare i servizi nel settore dell’istruzione,
della formazione e della ricerca, adeguandoli anche alle nuove esigenze della
generazione digitale.
Per l’istruzione scolastica rientrano tra le linee di intervento:
§
il
completamento dell’attuazione del Piano c.d. “La Buona scuola” (L. 107/2015),
in particolare rendendo sempre più coerente l’organico dell’autonomia rispetto alle esigenze delle istituzioni
scolastiche nell’ambito dei territori in cui operano, coprendo tutti i posti
vacanti e disponibili nello stesso organico nel triennio di vigenza delle
graduatorie del concorso bandito nel 2016, emanando il bando per il reclutamento di dirigenti scolastici,
ridefinendo le modalità di formazione
iniziale e reclutamento dei docenti, potenziando l’offerta formativa, portando a pieno regime i percorsi di alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato, rafforzando il programma
di sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica, anche attraverso la costituzione di laboratori di nuova generazione nelle
scuole di ogni ordine e grado, portando a completamento la realizzazione del Portale unico dei dati della scuola,
rivedendo i tempi di assegnazione
alle scuole delle risorse finanziarie;
§
la
realizzazione del sistema nazionale per la valutazione delle scuole (di cui al
DPR 80/2013), con particolare riferimento alla valutazione dei dirigenti scolastici e all’implementazione della valutazione esterna delle scuole;
§
la
prosecuzione di interventi in materia di edilizia
scolastica, indirizzati ad un sostanziale incremento della sicurezza e a realizzare edifici innovativi. Gli interventi
dovranno ricevere il necessario supporto dal potenziamento dell’anagrafe dell’edilizia scolastica e dall’azione
dell’Osservatorio sull’edilizia scolastica, al quale partecipa anche la
struttura di missione istituita con DPCM 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
§
la messa
a sistema di interventi finalizzati all’inclusione
e all’integrazione scolastica per il
contrasto, fra l’altro, di fenomeni di dispersione, bullismo e diverse
dipendenze e per il potenziamento dell’orientamento e del diritto allo studio;
§
la
ricerca e la diffusione di modalità metodologico/didattiche innovative;
§
la realizzazione
delle azioni del PON
scuola 2014-2020, che estenderà la sua azione all’intero
territorio nazionale.
Con riferimento all’istruzione universitaria, sono messi in
evidenza:
§
l’adozione
di strumenti che possano favorire politiche
di diversificazione e caratterizzazione coerenti con il posizionamento e il
contesto in cui operano le università;
§
la
revisione dei processi di accreditamento,
per favorire più flessibilità nella progettazione dei corsi di studio;
§
il
rafforzamento delle chiamate dirette
e l’ampliamento della flessibilità
delle relative formule contrattuali;
§
la
promozione del diritto allo studio
universitario e nelle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e
coreutica - AFAM (d.lgs. 68/2012), con interventi omogenei sul territorio, in
raccordo con le regioni, soprattutto nell’ottica di una maggiore disponibilità
di servizi e posti-letto e, più in generale, nell’ottica dello sviluppo
dell’edilizia destinata agli studenti. Inoltre, si ribadisce la necessità di
definire i LEP e regolamentare
l’accreditamento dei Collegi di merito
(di fatto, già operata con i DM 672/2016 e 673/2016).
Con specifico
riferimento al sistema AFAM, si
ribadisce la revisione della governance e del
meccanismo di reclutamento dei
docenti e del personale tecnico-amministrativo, la revisione della struttura dell’offerta formativa, la
razionalizzazione territoriale.
Per la ricerca, le linee di intervento
concernono, in particolare:
§
la
creazione di un “ecosistema dell’innovazione”, per favorire la coesione delle politiche, con
particolare riferimento ai tempi delle procedure amministrative, alla velocità
e correttezza dell’uso delle risorse, alla trasparenza;
§
l’individuazione
di nuovi modelli di governance e di interazione tra il settore della ricerca
pubblico e quello privato, nel quadro delle nuove
specializzazioni territoriali richieste da Europa 2020, anche attraverso un
efficace coordinamento dei vari enti e l’ottimizzazione dei processi di finanziamento;
§
la
revisione dei meccanismi di monitoraggio e di sfruttamento dei risultati,
secondo logiche di accountability;
§
il corretto utilizzo dei Fondi strutturali
destinati alla ricerca e all’innovazione in modo che la programmazione dei
fondi comunitari assicuri un forte impatto con Horizon
2020, in particolare sui territori particolarmente svantaggiati dal punto di
vista della capacità innovativa;
§
il
sostegno della ricerca aerospaziale;
§
il
rafforzamento delle infrastrutture
nazionali e internazionali della ricerca.
Si ribadisce, infine, la
realizzazione dell’Anagrafe nazionale
della ricerca.
Con riferimento alla struttura amministrativa, gli obiettivi
sono costituiti dall’implementazione del processo di dematerializzazione e semplificazione delle procedure, dal
perfezionamento di un sistema informatizzato di controllo di gestione e dalla definitiva entrata in vigore del
nuovo sistema di misurazione e
valutazione della performance.
Lo stato di previsione
del MIUR per il 2017 reca spese
in conto competenza per € 56.151,8
mln[52], di cui:
· €
53.709,1 mln (95,6%) per spese correnti;
· €
2.419,6 mln (4,3%) per spese in conto capitale.
La restante parte è
rappresentata – secondo quanto previsto dall’art. 25, co. 2, lett. b), della
L. 196/2009 – da un’autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari
a € 23,1 mln.
L’incidenza percentuale delle spese
finali del MIUR – escluse dunque le spese relative alle operazioni di
rimborso di passività finanziarie – sul totale delle spese finali del bilancio
dello Stato è pari al 9,3% (a fronte
del 9,2% riferito al dato assestato
2016).
Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio
finanziario 2016 – quali riportate nel ddl di
bilancio 2017 – si registra, all’esito di variazioni di segno opposto, un aumento di € 642,2 mln (di cui + €
584,7 mln per la parte corrente, + 62,2 mln per la parte in conto capitale e –
€ 4,7 mln per il rimborso di passività finanziarie).
(dati in conto competenza, valori in
milioni di euro)
|
L. Bilancio 2016 |
Assestato |
ddl bilancio integrato 2017 |
Diff. |
ddl bilancio integrato 2018 |
ddl bilancio integrato 2019 |
Spese correnti |
52.671,2 |
53.124,4 |
53.709,1 |
584,7 |
54.063,9 |
54.192,7 |
Spese in c/capitale |
2.347,1 |
2.357,4 |
2.419,6 |
62,2 |
2.472,8 |
2.625,0 |
Rimborso passività finanziarie |
27,7 |
27,7 |
23,1 |
-4,7 |
17,6 |
18,0 |
TOTALE |
55.046,1 |
55.509,6 |
56.151,8 |
642,2 |
56.554,4 |
56.835,6 |
La consistenza dei residui
passivi presunti al 1° gennaio 2017 è valutata pari a € 1.702,2 mln.
Nella legge
di bilancio 2016, la consistenza dei residui presunti era pari a 3.455,2.
Le autorizzazioni di cassa
ammontano per il 2017 a € 56.426,4 mln.
Con riferimento
specifico alle previsioni di spesa per il
2017, le modifiche apportate alla legislazione
vigente dal disegno di legge di bilancio registrano un aumento di € 458,1 mln derivante dagli effetti
delle disposizioni contenute nella I
sezione (di cui + € 441,1 mln per la parte corrente e + € 17,0 mln per la
parte in conto capitale) e un aumento di €
363,3 mln derivante da modifiche intervenute direttamente sulla II sezione (di cui € 372,8 mln per la
parte corrente e – € 9,5 mln per la parte in conto capitale).
In particolare,
nell’ambito della II sezione sono previsti – rispetto alla legislazione vigente
– ulteriori € 300 mln per il Fondo “La Buona scuola per il miglioramento e la
valorizzazione dell’istruzione scolastica”, € 70 mln per il 2017 quale
contributo alle regioni per l’esercizio delle funzioni relative all'assistenza
di alunni con disabilità fisiche o sensoriali (loro attribuito dall’art. 1, co.
947, della legge di stabilità 2016), € 1,5 mln aggiuntivi per il 2017 per i
collegi universitari di merito, -1,5 mln per il 2017 per il FFO e - € 1,5 mln
per il 2017 per il FOE, € 3 mln aggiuntivi per il 2017 per l’ANVUR, € 2 mln
aggiuntivi per il 2017 per la diffusione della cultura scientifica.
(dati di competenza, valori in milioni
di euro)
|
2016 |
2017 |
||||
Assestato |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sezI+SezII |
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
||
Spese correnti |
53.124,4 |
52.895,3 |
372,8 |
53.268,1 |
441,1 |
53.709,1 |
Spese in c/capitale |
2.357,4 |
2.412,1 |
-9,5 |
2.402,6 |
17,0 |
2.419,6 |
Rimborso passività finanziarie |
27,7 |
23,1 |
-- |
23,1 |
-- |
23,1 |
TOTALE |
55.509,6 |
55.330,4 |
363,3 |
55.693,7 |
458,1 |
56.151,8 |
- La colonna (B), sulle
modifiche derivanti dalla sezione II, contiene sia le rimodulazioni che i
rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni
ai sensi dell’art 23, comma 3 della legge di contabilità;
- La colonna (E) corrisponde
alla somma delle colonne (C) e (D);
La dotazione finanziaria
del Ministero per l’esercizio finanziario 2017 fa capo alle seguenti Missioni[53]:
· 1.
Istruzione scolastica (n. 22);
· 2.
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (n.
23);
· 3.
Ricerca e innovazione (n. 17);
· 4.
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32).
Nel Bilancio
2016 era presente anche la Missione Fondi da ripartire (n. 33), di carattere
trasversale (come la Missione Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche-n. 32)[54] –, destinata a raggruppare alcuni fondi di riserva e
speciali che non hanno – in sede di predisposizione del disegno di legge di
bilancio – una collocazione specifica. L’attribuzione di tali fondi è poi
demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.
Le unità di voto, costituite dai Programmi
di spesa, sono 14, a fronte dei 16 dell’esercizio
precedente.
In particolare, sono
stati accorpati i (precedenti) quattro programmi relativi agli ordini di
istruzione scolastica in due programmi: Istruzione
del primo ciclo, comprendente l’istruzione prescolastica, quella primaria e
quella secondaria di primo grado, e Istruzione
del secondo ciclo, comprendente l’istruzione secondaria di secondo grado.
La relazione illustrativa motiva
ciò con la finalità di garantire una migliore gestione delle risorse iscritte
in bilancio in coerenza con l’esistenza di un numero crescente di istituzioni
scolastiche “comprensive” (e non segmentate per ordine) e tenendo conto di
quanto disposto dalla legislazione vigente che promuove indicazioni nazionali
di educazione per l’intero primo ciclo.
E’ stato, inoltre,
istituito il nuovo programma Reclutamento
e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per
l’istruzione, attraverso il quale vengono gestite tutte le risorse
finanziarie per acquisto di beni e servizi destinate allo scopo, in precedenza
collocate in diversi programmi della missione Istruzione scolastica.
La tabella seguente indica
le previsioni di bilancio per
ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del MIUR, per il 2017, a raffronto con i dati
dell’assestamento dell’esercizio 2016.
La tabella evidenzia altresì le modifiche
che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima che di
seconda sezione.
A seguire, si opererà un’analisi relativa alle singole Missioni e ai più
significativi Programmi, in cui verrà anche dato conto delle differenze –
indicate tra parentesi, ove presenti – con le previsioni assestate 2016.
(dati di
competenza, valori in milioni di euro)
|
MIUR |
|||||||
Missione/Programma |
2016 |
2017 |
||||||
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez
II |
|||
Rimodul. |
Variazioni |
|||||||
1 |
Istruzione scolastica (22) |
45.410,2 |
45.208,4 |
0,0 |
360,0 |
45.568,4 |
307,1 |
45.875,5 |
1.1 |
Programmazione e coordinamento dell’istruzione
scolastica (22.1) |
248,4 |
284,2 |
0,0 |
289,5 |
573,6 |
140,0 |
713,6 |
1.2 |
Iniziative per lo sviluppo del
sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8) |
149,9 |
254,6 |
0,0 |
-1,1 |
253,5 |
0,0 |
253,5 |
1.3 |
Istituzioni scolastiche non
statali (22.9) |
500,8 |
513,0 |
0,0 |
1,7 |
514,7 |
37,2 |
551,9 |
1.4 |
Istruzione post-secondaria,
degli adulti e livelli essenziali per l’istruzione e formazione professionale
(22.15) |
14,7 |
13,6 |
0,0 |
0,0 |
13,6 |
0,0 |
13,6 |
1.5 |
Realizzazione degli indirizzi e
delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) |
146,0 |
137,8 |
0,0 |
0,0 |
137,8 |
0,0 |
137,8 |
1.6 |
Istruzione del primo ciclo
(22.17) |
28.781,1 |
28.810,9 |
0,0 |
70,0 |
28.880,9 |
78,6 |
28.959,5 |
1.7 |
Istruzione del secondo ciclo
(22.18) |
15.142,7 |
14.767,8 |
0,0 |
0,0 |
14.767,8 |
51,3 |
14.819,1 |
1.8 |
Reclutamento e aggiornamento dei
dirigenti scolastici e del personale scolastico per l’istruzione (22.19) |
426,6 |
426,5 |
0,0 |
0,0 |
426,5 |
0,0 |
426,5 |
2 |
Istruzione universitaria e formazione
post-universitaria (23) |
8.084,3 |
7.770,9 |
0,0 |
3,0 |
7.773,9 |
136,0 |
7.909,9 |
2.1 |
Diritto allo studio
nell’istruzione universitaria (23.1) |
1.119,5 |
233,8 |
0,0 |
1,5 |
235,3 |
58,0 |
293,3 |
2.2 |
Istituzioni dell’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (23.2) |
457,2 |
439,0 |
0,0 |
0,0 |
439,0 |
0,0 |
439,0 |
2.3 |
Sistema universitario e
formazione post-universitaria (23.3) |
6.507,6 |
7.098,2 |
0,0 |
1,5 |
7.099,7 |
78,0 |
7.177,7 |
3 |
Ricerca e innovazione (17) |
1.923,6 |
2.268,5 |
0,0 |
0,5 |
2.269,0 |
15,0 |
2.284,0 |
3.1 |
Ricerca scientifica e
tecnologica di base e applicata (17.22) |
1.923,6 |
2.268,5 |
0,0 |
0,5 |
2.269,0 |
15,0 |
2.284,0 |
4 |
Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche (32) |
91,5 |
82,7 |
0,0 |
-0,2 |
82,5 |
0,0 |
82,5 |
4.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
11,5 |
11,9 |
0,0 |
0,0 |
11,9 |
0,0 |
11,9 |
4.2 |
Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza (32.3) |
80,0 |
70,8 |
0,0 |
-0,2 |
70,6 |
0,0 |
70,6 |
|
TOTALE |
55.509,6 |
55.330,4 |
0,0 |
363,3 |
55.693,7 |
458,1 |
56.151,8 |
Missione 1 Istruzione scolastica (22)
La dotazione assegnata
per l’anno 2017 alla missione Istruzione scolastica – articolata in 8 programmi –, pari, come si è visto ad
€ 45.875,5 mln,
corrisponde all’81,7% dello stanziamento del Ministero (+ € 465,2 mln rispetto
all’assestamento 2016).
I programmi che
registrano gli incrementi più
rilevanti rispetto al bilancio
assestato 2016 sono quelli relativi a programmazione
e coordinamento dell’istruzione scolastica (+ € 465,2 mln), all’istruzione del primo ciclo (+ €
178,3) e alle iniziative per lo sviluppo
del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (+ €
103,5 mln). La riduzione
più importante, invece, si registra in corrispondenza del programma relativo
all’istruzione del secondo ciclo (– € 323,6 mln).
Più nel dettaglio, le risorse da destinare all’incremento dell’organico
dell’autonomia (art. 52, co. 3, I sezione), pari a € 140,0 mln per
il 2017, sono allocate sul nuovo cap. 1280.
Le risorse del Fondo “La Buona Scuola per il miglioramento e la
valorizzazione dell’istruzione scolastica”, allocate sul cap. 1285, sono
pari a € 391,3 mln (+ € 390,8 mln).
Gli stanziamenti afferenti al Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche (capp. 1194, 1195,
1196, 1204) sono pari a € 861,8 mln (– € 24,4 mln).
I contributi alle scuole paritarie per il 2017, allocati sul cap. 1477,
sono pari a € 526,6 mln (+ € 26,1 mln). A tale stanziamento devono
inoltre sommarsi € 25 mln, allocati sul nuovo cap. 1479, quale
contributo aggiuntivo da destinare alle scuole materne paritarie (art.
78, co. 4, I sezione).
Inoltre, risulta istituito il nuovo cap. 2043, recante le risorse per
la fornitura gratuita dei libri di testo
nella scuola dell’obbligo ed il comodato nella scuola superiore, con una
dotazione di € 103 mln e, in
corrispondenza, risulta soppresso il
cap. 7243 dello stato di previsione
del Ministero dell’Interno (Tab. 8).
Risulta altresì istituito il nuovo cap. 2836, recante le risorse per
il fondo da assegnare alle regioni per
fronteggiare le spese relative all’assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, con
una dotazione di € 70,0 mln, e, in
corrispondenza, risulta soppresso l’omologo
capitolo dello stato di previsione
del MEF (Tab.
2).
Missione 2 Istruzione universitaria e formazione post
universitaria (23)
Lo stanziamento
complessivo per la missione Istruzione universitaria e formazione post universitaria -
articolata in 3 programmi - pari,
come si è visto a € 7.909,9 mln, corrisponde al 14,1% dello
stanziamento del Ministero (– € 174,3 mln rispetto all’assestamento 2016).
Il programma che
registra gli incrementi più
rilevanti rispetto al bilancio
assestato 2016 è quello relativo a sistema
universitario e formazione post-universitaria (+ € 670,1 mln). La riduzione più importante, invece, si registra in
corrispondenza del programma relativo al diritto allo studio nell’istruzione
universitaria (– € 826,2 mln).
Più nel dettaglio, si
evidenzia che, per il 2017, il Fondo per il finanziamento ordinario delle
università (FFO) (cap. 1694) reca una dotazione di € 6.966,9
mln (+ € 47,5 mln).
In particolare, € 78,0 mln sono dovuti agli effetti
finanziari della I sezione del ddl di bilancio. Come evidenzia la nota al capitolo, tale
variazione tiene conto delle disposizioni sulla contribuzione studentesca,
sull’orientamento preuniversitario, sul Fondo per il
finanziamento delle attività base di ricerca e sul Fondo per il finanziamento
dei dipartimenti universitari di eccellenza.
Risultano, invece,
scorporate dal medesimo cap. 1694 le somme dovute a titolo di rimborso alle
università per le prove di ammissione alle scuole di specializzazione in
medicina (nuovo cap. 2494), pari a € 0,9 mln.
Lo stanziamento per i collegi universitari di merito, allocato sul cap. 1696/pg.1, risulta pari a € 13,3 mln (– € 3,5 mln).
Il Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio (cap. 1710) reca uno stanziamento di € 216,8 mln (invariato rispetto al dato
assestato 2016).
Missione 3 Ricerca e innovazione (17)
Lo stanziamento
complessivo per la missione Ricerca e
innovazione – articolata in unico programma
–, pari, come si è visto a €
2.284,0 mln, corrisponde al 4,1%
dello stanziamento del Ministero (+ € 360,3 mln rispetto all’assestamento
2016).
Più nel dettaglio, si
evidenzia che, per il 2017, le risorse relative al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati
dal MIUR (FOE), risultano ora allocate,
oltre che sul cap. 7236, sul nuovo cap. 7336.
Il nuovo capitolo include € 10 mln per il 2017, destinati dall’art. 1, co. 177, della L. 190/2014 all’INAF per
il progetto SKA-Square Kilometer
Array, afferente al campo della radioastronomia, e per il progetto CTA-CherenKov Telescope Array,
afferente al campo dell’astronomia a raggi gamma, e € 15 mln per il 2017 e
il 2018, destinati dall’art. 1, co. 373, della L. 208/2015 all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), allo scopo di sostenere le
attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare.
Complessivamente il FOE
reca uno stanziamento di € 1.702,5 mln
(– € 10,7 mln).
Le risorse relative al Fondo
per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST sono allocate sul cap. 7245 e ammontano a € 48,3 mln (– € 18,9 mln).
Risulta inoltre istituito il nuovo cap. 7310, recante le risorse per
il Fondo integrativo speciale per la
ricerca (FISR), con una dotazione di €
25,8 mln, nonché il nuovo cap. 7289, recante le risorse per il Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo per
il monitoraggio del rischio sismico, con una dotazione di € 0,6 mln, e, in corrispondenza, risultano soppressi gli omologhi capitoli dello stato di previsione del MEF (Tab. 2).
Lo stanziamento
assegnato alla missione – articolata in 2
programmi – pari, come si è visto a €
82,5 mln, corrisponde allo 0,1% dello stanziamento del Ministero (– € 9,0
mln rispetto all’assestamento 2016).
Per quanto attiene al MIUR – come evidenziato nella tabella –, non sono presenti variazioni che hanno inciso sugli importi complessivi a legislazione vigente 2017 derivanti da rimodulazione (art. 23, co. 3, lett. a), L. 196/2009).
Sono, invece, presenti
variazioni derivanti da rifinanziamenti, defininanziamenti
e riprogrammazioni (art. 23, co. 3, lett. b), L. 196/2009).
In particolare, le principali modifiche – come evidenziato nella tabella – hanno riguardato il programma Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica (+ € 289,5 mln per il 2017) e il programma Istruzione del primo ciclo (+ € 70,0 mln per il 2017).
In base alla tabella allegata allo stato di previsione del
Ministero che espone le autorizzazioni
legislative di spesa su cui sono state effettuate variazioni ai sensi dell’art. 23, co. 3, lett.
b), della legge di contabilità (A.C.
4127-bis, Volume II, pag.
533 e ss.), il prospetto dei rifinanziamenti, definanziamenti
e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente è il
seguente:
L. n.
107 del 2015, art. 1, co. 202 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti |
|||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
|
BLV |
91.343.000 |
60.890.868 |
20.853.000 |
2.503.933.000 |
|
Riduzione / Rifinanziamento |
+300.000.000 |
+400.000.000 |
+500.000.000 |
+40.000.000.000 |
|
Totale esposto in tabella |
391.343.000 |
460.890.868 |
520.853.000 |
42.503.933.000 |
|
D.L. n.
66 del 2014, art. 49, co. 2 – Riaccertamento
straordinario di residui |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
10.000.000 |
3.777.729 |
6.100.300 |
10.200.600 |
Riduzione / Rifinanziamento |
–10.000.000 |
–1.000.000 |
–1.000.000 |
–2.000.000 |
Totale esposto in tabella |
-- |
2.777.729 |
5.100.300 |
8.200.600 |
Si segnala che, per
evidente mero errore materiale, nella tabella l’importo riferito agli anni 2020
e ss. all’esito della riduzione è indicato pari a 0.
D.L. n. 85
del 2008, art. 1, co. 5 – Trasferimento al MIUR delle funzioni e delle
risorse del Ministero dell’università e della ricerca |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
336.446 |
336.446 |
336.446 |
20.523.206 |
Riduzione / Rifinanziamento |
–219.000 |
–219.000 |
–219.000 |
–13.359.000 |
Totale esposto in tabella |
117.446 |
117.446 |
117.446 |
7.164.206 |
R.D. n.
1058 del 1929, art. 8 – Ruoli di spese fisse per il pagamento dei canoni di
locazione degli stabili privati e per le spese d'ufficio dei servizi
dipendenti |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
327.052 |
327.052 |
45.354 |
1.405.974 |
Riduzione / Rifinanziamento |
–327.052 |
–327.052 |
–45.354 |
–1.405.974 |
Totale esposto in tabella |
-- |
-- |
-- |
-- |
L. n. 416
del 1981, art. 13 – Pubblicità di amministrazioni pubbliche |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
1.269.652 |
1.249.452 |
1.269.652 |
64.752.252 |
Riduzione / Rifinanziamento |
–1.000 |
–1.000 |
–1.000 |
–51.000.000 |
Totale esposto in tabella |
269.652 |
249.452 |
269.652 |
13.752.252 |
L. n. 449
del 2001, art. 2, co. 2 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (ripartizione di
risorse MEF) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
1.900.449 |
1.870.214 |
1.900.449 |
1.900.449 |
Riduzione / Rifinanziamento |
–100 |
–100 |
–100 |
–100.000 |
Totale esposto in tabella |
1.800.449 |
1.770.214 |
1.800.449 |
1.800.449 |
L. n. 62
del 2000, art. 1, co. 13 – Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
272.530.089 |
268.194.231 |
272.530.089 |
8.448.432.759 |
Riduzione / Rifinanziamento |
1.650.000 |
550.000 |
1.500.000 |
381.300.000 |
Totale esposto in tabella |
274.180.089 |
268.744.231 |
274.030.089 |
8.829.732.759 |
L. n.
208 del 2015, art. 1, co. 947– Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2016) (contributo alle
regioni per l’esercizio delle funzioni relative all'assistenza di alunni con
disabilità fisiche o sensoriali) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
-- |
-- |
-- |
-- |
Riduzione / Rifinanziamento |
70.000.000 |
-- |
-- |
-- |
Totale esposto in tabella |
70.000.000 |
-- |
-- |
-- |
L. n.
190 del 2014, art. 1, co. 173 – Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2015) (finanziamento di
interventi per i collegi universitari di merito) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
4.000.000 |
-- |
-- |
-- |
Riduzione / Rifinanziamento |
1.500.000 |
5.600.000 |
8.400.000 |
814.800.000 |
Totale esposto in tabella |
5.500.000 |
5.600.000 |
8.400.000 |
814.800.000 |
L. n. 537
del 1993, art. 5, co. 1 – Interventi correttivi di finanza pubblica (FFO) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
6.007.098.345 |
5.988.416.290 |
5.993.194.575 |
370.336.699.075 |
Riduzione / Rifinanziamento |
–1.500.000 |
–1.500.000 |
–1.500.000 |
–91.500.000 |
Totale esposto in tabella |
6.005.598.345 |
5.986.916.290 |
5.991.694.575 |
370.245.199.075 |
D.L. n. 262
del 2006, art. 2, co. 142 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria (Risorse per l’ANVUR) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
2.307.523 |
2.304.067 |
2.302.114 |
140.428.954 |
Riduzione / Rifinanziamento |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
183.000.000 |
Totale esposto in tabella |
5.307.523 |
5.304.067 |
5.302.114 |
323.428.954 |
L. n. 6
del 2000, art. 2, co. 1 –Iniziative per la diffusione della cultura
scientifica |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
6.028.092 |
6.028.092 |
6.028.092 |
66.309.012 |
Riduzione / Rifinanziamento |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
22.000.000 |
Totale esposto in tabella |
8.028.092 |
8.028.092 |
8.028.092 |
88.309.012 |
D.lgs.
n. 204 del 1998, art. 7 – Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati
dal MIUR (FOE) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
1.610.367.905 |
1.606.204.695 |
1.604.427.985 |
98.282.769.955 |
Riduzione / Rifinanziamento |
–1.500.000 |
–1.500.000 |
–1.500.000 |
–91.500.000 |
Totale esposto in tabella |
1.608.867.905 |
1.604.704.695 |
1.602.927.985 |
98.191.269.955 |
D.L. 85
del 2008, art. 1, co. 5 – Trasferimento al MIUR delle funzioni e delle
risorse del Ministero dell’università e della ricerca |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
312.165 |
312.165 |
312.165 |
4.994.640 |
Riduzione / Rifinanziamento |
–219.000 |
–219.000 |
–219.000 |
–3.504.000 |
Totale esposto in tabella |
93.165 |
93.165 |
93.165 |
1.490.640 |
Nella tabella
A, recante i fondi speciale di parte corrente destinati alla copertura di
provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell’anno, non sono
presenti stanziamenti relativi al MIUR.
Nella tabella
B, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di
provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell’anno, sono
presenti € 10 mln per il 2017, € 20 mln per il 2018 ed € 30 mln per il 2019.
La relazione
illustrativa non fornisce specifiche indicazioni sulla destinazione di tali
risorse.
Lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo (A.C. 4127-bis - Tab. 13) si articola in 4 missioni e 15 programmi.
Nella Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono
evidenziate le priorità dell’azione
amministrativa del Ministero, come stabilite dall’Atto di indirizzo del
Ministro, e i Centri di responsabilità
amministrativa (CRA) coinvolti nella definizione degli obiettivi del
ministero.
Il c.d. Piano degli obiettivi
del Ministero è riportato nella Sezione I della Nota integrativa, in una
apposita Tabella, in cui sono indicati, per il triennio 2017-2019, le risorse attribuite – in termini sia di
stanziamenti in c/competenza, sia di costi totali (budget) – ai predetti obiettivi
iscritti in ciascuna missione e in ciascun
programma, facenti capo ai diversi Centri di responsabilità amministrativa.
Sono, inoltre, riportate le singole schede obiettivo che rendono conto della
natura dell’obiettivo stesso e dei corrispondenti indicatori di risultato.
Si rammenta che tali indicatori – previsti dagli articoli 21, 35 e 39
della legge di contabilità n. 196 del 2009 - costituiscono lo strumento di misurazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi del Piano, necessari sia per la trasparenza che per la
valutazione delle politiche di bilancio di ciascuna amministrazione. Per essi
si rinvia a quanto più dettagliatamente illustrato nel dossier n. 510 del Servizio Studi relativo alla Sezione I del ddl di bilancio (A.C. 4127-bis).
Nella Sezione II della Nota integrativa sono riportate le schede illustrative dei programmi -
che, come detto, rappresentano le unità di voto parlamentare – in cui si dà
conto delle attività sottostanti i programmi stessi e degli stanziamenti ad essi
afferenti, ripartiti tra le diverse categorie economiche di spesa, con
specifica indicazione delle spese rimodulabili o non rimodulabili del programma
medesimo.
La Nota integrativa fa
presente che si è proceduto alla definizione delle priorità politiche per il
triennio 2017-2019 e alla connessa programmazione strategico-finanziaria,
tenendo conto dell’attuale situazione economica e delle correlate esigenze di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
Si sofferma, inoltre,
ampiamente sulla riforma del Ministero operata con il DPCM 171/2014, che ha
determinato una struttura complessivamente più snella ed efficiente, nonché con
i successivi decreti ministeriali che, in particolare, hanno previsto:
· la fusione delle Soprintendenze Archeologia
con le Soprintendenze Belle arti e paesaggio, creando, quindi, le
Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, quali articolazioni della
Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (DM 23 gennaio 2016);
· la creazione dell’Istituto centrale per
l’archeologia, incardinato nella Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
(DM 13 maggio 2016);
· l’istituzione di parchi archeologici di
interesse nazionale (DM 23 gennaio 2016);
· l’istituzione prima di 20 musei autonomi e
dei poli museali regionali (DM 23 dicembre 2014) e, poi, di ulteriori 10 nuovi luoghi e
istituti della cultura dotati di autonomia speciale (DM 23 gennaio 2016 e D.I. 28 giugno 2016);
· la definizione di nuovi criteri per
l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi
della cultura (DM 30 giugno 2016).
Sottolinea, inoltre, che i
musei e i luoghi della cultura sono stati inseriti fra i servizi pubblici
essenziali con il D.L. 146/2015 (L. 182/2015).
Evidenzia, infine, che
il nuovo volto assunto dal Ministero si accompagna con una rinnovata
disponibilità finanziaria, testimone dell’importanza attribuita al settore
della cultura e del turismo, quale traino della ripresa della crescita
economica del Paese. Al contempo, deve essere proseguito il cammino volto ad un
sempre maggior coinvolgimento dei privati nelle azioni di tutela, conservazione
e restauro del patrimonio culturale (ART-BONUS, D.L. 83/2014).
Lo stato di previsione
del MIBACT per il 2017 reca spese
in conto competenza per €
2.107,4 mln, di cui:
· €
1.615,4 mln (76,7%) per spese correnti;
· €
446,4 mln (21,2%) per spese in conto capitale.
La restante parte è
rappresentata – secondo quanto previsto dall’art. 25, co. 2, lett. b), della
L. 196/2009 – da un’autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari
a € 45,6 mln.
L’incidenza percentuale delle spese
finali del MIBACT– escluse dunque le spese relative alle operazioni di
rimborso di passività finanziarie – sul totale delle spese finali del bilancio
dello Stato è pari allo 0,3% (percentuale
che non è variata rispetto al dato assestato 2016).
Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio
finanziario 2016 – quali riportate nel ddl di
bilancio 2017 – si registra, all’esito di variazioni di segno opposto, una diminuzione di € 49,0 mln (di cui – €
71,4 mln per la parte corrente, + 20,5 mln per la parte in conto capitale e + €
1,9 mln per il rimborso di passività finanziarie).
(dati in conto competenza, valori in
milioni di euro)
|
L. Bilancio 2016 |
Assestato |
ddl bilancio integrato 2017 |
Diff. |
ddl bilancio integrato 2018 |
ddl bilancio integrato 2019 |
Spese correnti |
1.673,5 |
1.686,8 |
1.615,4 |
-71,4 |
1.292,4 |
1.274,3 |
Spese in c/capitale |
411,2 |
425,9 |
446,4 |
20,5 |
411,6 |
402,9 |
Rimborso passività finanziarie |
43,7 |
43,7 |
45,6 |
1,9 |
47,5 |
41,8 |
TOTALE |
2.128,4 |
2.156,4 |
2.107,4 |
-49,0 |
1.751,6 |
1.719,0 |
La consistenza dei residui
passivi presunti al 1° gennaio 2017 è valutata pari a € 545,2 mln.
Nella legge
di bilancio 2016 la consistenza dei residui presunti era pari a € 336,6 mln.
Le autorizzazioni di cassa
ammontano per il 2017 a € 2.435,6 mln.
Con riferimento
specifico alle previsioni di spesa per il
2017, le modifiche apportate alla legislazione
vigente dal disegno di legge di bilancio, non registrano variazioni
derivanti dagli effetti delle disposizioni contenute nella I sezione, mentre registrano un aumento di € 284,5 mln derivante da modifiche intervenute direttamente sulla II sezione (interamente attribuibili a spese
correnti).
(dati in conto competenza, valori in
milioni di euro)
|
2016 |
2017 |
||||
Assestato |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sezI+SezII |
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
||
Spese correnti |
1.686,8 |
1.330,9 |
284,5 |
1.615,4 |
-- |
1.615,4 |
Spese in c/capitale |
425,9 |
446,4 |
-- |
446,4 |
-- |
446,4 |
Rimborso passività finanziarie |
43,7 |
45,6 |
-- |
45,6 |
-- |
45,6 |
TOTALE |
2.156,4 |
1.822,8 |
284,5 |
2.107,4 |
-- |
2.107,4 |
- La colonna (B), sulle
modifiche derivanti dalla sezione II, contiene sia le rimodulazioni che i
rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni
ai sensi dell’art 23, comma 3 della legge di contabilità;
- La colonna (E) corrisponde
alla somma delle colonne (C) e (D);
La dotazione finanziaria
del Ministero per l’esercizio finanziario 2017 fa capo alle seguenti Missioni:
· 1.
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (n. 21);
· 2.
Ricerca e innovazione (n. 17);
· 3.
Turismo (n. 31)
· 4.
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32).
Nel Bilancio
2016 era presente anche la Missione Fondi da ripartire (n. 33).
Le unità di voto, costituite dai Programmi
di spesa, sono 15, come nell’esercizio precedente, ma
con alcune variazioni. In particolare (oltre alla soppressione del programma Fondi da assegnare, nella missione Fondi da ripartire), è stato istituito
il nuovo programma Sostegno,
valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo, dove confluiscono
le risorse finanziarie gestite dalla Direzione generale Cinema, in precedenza
collocate nel programma Sostegno,
valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, che ora
resta univocamente gestito dalla Direzione generale Spettacolo.
La tabella seguente
indica le previsioni di bilancio per
ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo per il 2017, a raffronto con i dati dell’assestamento dell’esercizio 2016. La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di
bilancio ha apportato alla legislazione
vigente 2017, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini
della determinazione delle previsioni di
spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di bilancio.
A seguire, si opererà
un’analisi relativa alle singole Missioni e ai più significativi Programmi –
limitatamente a quelli afferenti al settore dei beni e delle attività culturali[55] –, in cui verrà anche dato conto delle differenze – indicate tra
parentesi, ove presenti – con le previsioni assestate 2016.
(dati in conto competenza, valori in milioni
di euro)
|
MIBACT |
|||||||
Missione/Programma |
2016 |
2017 |
||||||
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez
II |
|||
Rimodul. |
Variazioni |
|||||||
1 |
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
e paesaggistici (21) |
2.026,5 |
1.671,6 |
0,0 |
284,5 |
1.956,2 |
0,0 |
1.956,2 |
1.1 |
Sostegno, valorizzazione e
tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2) |
351,8 |
362,1 |
0,0 |
0,0 |
362,1 |
0,0 |
362,1 |
1.2 |
Vigilanza, prevenzione e
repressione in materia di patrimonio culturale (21.5) |
5,9 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
6,4 |
0,0 |
6,4 |
1.3 |
Tutela dei beni archeologici (21.6) |
141,5 |
98,0 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
0,0 |
98,0 |
1.4 |
Tutela e valorizzazione dei beni
archivistici (21.9) |
138,7 |
136,5 |
0,0 |
0,0 |
136,5 |
0,0 |
136,5 |
1.5 |
Tutela e valorizzazione dei beni
librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria (21.10) |
145,0 |
141,2 |
0,0 |
0,0 |
141,2 |
0,0 |
141,2 |
1.6 |
Tutela delle belle arti e tutela
e valorizzazione del paesaggio (21.12) |
135,6 |
129,0 |
0,0 |
0,0 |
129,0 |
0,0 |
129,0 |
1.7 |
Valorizzazione del patrimonio
culturale e coordinamento del sistema museale (21.13) |
246,3 |
298,6 |
0,0 |
0,0 |
298,6 |
0,0 |
298,6 |
1.8 |
Coordinamento ed indirizzo per
la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14) |
14,2 |
12,3 |
0,0 |
0,0 |
12,3 |
0,0 |
12,3 |
1.9 |
Tutela del patrimonio culturale
(21.15) |
693,1 |
344,7 |
0,0 |
284,5 |
629,2 |
0,0 |
629,2 |
1.10 |
Tutela e promozione dell’arte e
dell’architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16) |
13,6 |
14,4 |
0,0 |
0,0 |
14,4 |
0,0 |
14,4 |
1.11 |
Sostegno, valorizzazione e
tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18) |
140,8 |
128,6 |
0,0 |
0,0 |
128,6 |
0,0 |
128,6 |
2 |
Ricerca e innovazione (17) |
22,2 |
24,3 |
0,0 |
0,0 |
24,3 |
0,0 |
24,3 |
2.1 |
Ricerca educazione e formazione
in materia di beni e attività culturali (17.4) |
22,2 |
24,3 |
0,0 |
0,0 |
24,3 |
0,0 |
24,3 |
3 |
Turismo (31) |
46,6 |
46,3 |
0,0 |
0,0 |
46,3 |
0,0 |
46,3 |
3.1 |
Sviluppo e competitività del
turismo (31.1) |
46,6 |
46,3 |
0,0 |
0,0 |
46,3 |
0,0 |
46,3 |
4 |
Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche (32) |
61,1 |
80,7 |
0,0 |
0,0 |
80,7 |
0,0 |
80,7 |
4.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
10,1 |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
8,5 |
0,0 |
8,5 |
4.2 |
Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza (32.3) |
51,0 |
72,2 |
0,0 |
0,0 |
72,2 |
0,0 |
72,2 |
|
TOTALE |
2.156,4 |
1.822,8 |
0,0 |
284,5 |
2.107,4 |
0,0 |
2.107,4 |
Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali e paesaggistici (21)
La dotazione assegnata
per l’anno 2017 alla missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali e paesaggistici – articolata in 11 programmi –, pari, come si è visto ad € 1.956,2 mln, corrisponde al 92,8% dello stanziamento del
Ministero (– € 70,3 mln
rispetto all’assestamento 2016).
I programmi che
registrano gli incrementi più
rilevanti rispetto al bilancio
assestato 2016 sono quelli relativi a valorizzazione
del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (+ €
52,3 mln) e a sostegno, valorizzazione
e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (+ € 10,3). Le riduzioni più importanti, invece,
si registrano in corrispondenza dei programmi relativi alla tutela del
patrimonio culturale (– € 63,9 mln), alla tutela dei beni archeologici (– €
43,5 mln) e a sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e
audiovisivo (– € 12,3 mln).
In particolare, si evidenzia, per il 2017,
che gli stanziamenti per il Fondo unico
per lo spettacolo di cui alla L. 163/1985[56] – per i quali il disegno di legge di
bilancio non riporta, rispetto al bilancio a legislazione vigente, variazioni
derivanti né dalla sezione I né dalla sezione II – ammontano a € 418,9 mln (– € 10,8 mln rispetto al
dato assestato 2016).
Le risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, istituito dall’art.
1, co. 9, della L. 190/2014 (cap. 8099),
ammontano a € 100 mln.
Per l’attuazione degli interventi del Piano strategico “Grandi progetti beni culturali”,
di cui all’art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), sul cap. 8098 sono stanziati € 70 mln (+ € 20 mln).
Le risorse destinate a enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi (ex art. 32, co. 2 e 3, L. 448/2001, cap. 3670) sono pari a € 15,1 mln
(+ € 0,2 mln), mentre i contributi ad enti e istituti culturali (ex L. 534/1996, cap. 3671) ammontano a € 12,7 mln (+ € 0,2 mln).
Missione 2 Ricerca e innovazione (17)
Lo stanziamento complessivo per la missione Ricerca e innovazione - articolata in un unico programma - pari, come si è visto a € 24,3 mln, corrisponde
al 1,2% dello stanziamento del Ministero (+ € 2,1 mln rispetto all’assestamento
2016).
Missione 4 Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche (32)
Lo stanziamento
complessivo per la missione Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche – articolata in 2 programmi –, pari, come si è visto a € 80,7
mln, corrisponde al 3,8% dello stanziamento del Ministero (+ € 19,6 mln
rispetto all’assestamento 2016).
Anche per quanto attiene al Mibact – come evidenziato nella tabella –, non sono presenti variazioni che hanno inciso sugli importi complessivi a legislazione vigente 2017 derivanti da modifiche da rimodulazione.
Le modifiche derivanti da variazioni ex art. 23 lett. b) – come evidenziato nella tabella – hanno riguardato solo il programma relativo alla tutela del patrimonio culturale (+ € 284,5 mln per il 2017).
In base alla tabella allegata allo stato di previsione del
Ministero che espone le autorizzazioni
legislative di spesa del Ministero su cui sono state effettuate variazioni ai sensi dell’art. 23, co.
3, lett. b), della legge di contabilità (A.C.
4127-bis, Volume II,
pag. 917), il prospetto dei rifinanziamenti, definanziamenti
e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente è il
seguente:
L. n.
296 del 2006, art. 1, co. 1142 – Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. finanziaria 2007) (Autorizzazione di
spesa per - fra l’altro - interventi urgenti al verificarsi di emergenze) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
10.450.324 |
10.305.956 |
10.450.324 |
836.025.920 |
Riduzione / Rifinanziamento |
–5.450.324 |
–5.305.956 |
–5.450.324 |
–836.025.920 |
Totale esposto in tabella |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
-- |
L. n. 208
del 2015, art. 1, co. 979 – Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2016) (Card cultura per i
giovani) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
-- |
-- |
-- |
-- |
Riduzione / Rifinanziamento |
290.000.000 |
-- |
-- |
-- |
Totale esposto in tabella |
290.000.000 |
-- |
-- |
-- |
Nella tabella A, recante i fondi
speciali di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che
potrebbero essere approvati nel corso dell’anno, sono presenti € 5 mln per il
2017, € 10 mln per il 2018, € 15 mln per il 2019.
La relazione illustrativa non
fornisce specifiche indicazioni sulla destinazione di tali risorse.
Nella tabella B, recante i fondi
speciale di parte capitale, non sono presenti stanziamenti relativi al Mibact.
Le dotazioni finanziarie
del MEF di interesse della VII Commissione fanno capo ai seguenti programmi:
§ 10.2 Sostegno all’editoria (15.4), nell’ambito della missione 10 Comunicazioni (15).
§ 11.1
Ricerca di base e applicata (17.15), nell’ambito della missione 11 Ricerca e innovazione (17);
§
18.1 Attività
ricreative e sport (30.1), nell’ambito della missione 18 Giovani e sport (30).
La tabella seguente
indica le previsioni di bilancio per
ciascun programma di spesa di interesse, per il 2017, a raffronto con i dati dell’assestamento dell’esercizio 2016. La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di
bilancio ha apportato alla legislazione
vigente 2017, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini
della determinazione delle previsioni di
spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di bilancio.
A seguire, si opererà un’analisi più dettagliata dei singoli programmi,
in cui verrà anche dato conto delle differenze – indicate tra parentesi, ove
presenti – con le previsioni assestate 2016.
|
MEF |
|||||||
Missione/Programma |
2016 |
2017 |
||||||
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb integrato sez I+Sez II |
|||
Rimodul. |
Variazioni |
|||||||
10.2 |
Sostegno all’editoria (15.4) |
157,9 |
136,1 |
0,0 |
27,8 |
163,9 |
0,0 |
163,9 |
11.1 |
Ricerca di base e applicata
(17.15) |
176,9 |
99,4 |
0,0 |
0,0 |
99,4 |
10,0 |
109,4 |
18.1 |
Attività ricreative e sport
(30.1) |
684,8 |
653,3 |
0,0 |
15,2 |
668,5 |
0,0 |
668,5 |
Programma 10.2
Sostegno all’editoria
La dotazione assegnata
per l’anno 2017 al programma Sostegno
all’editoria – nel quale sono allocate la maggior parte delle spese per
interventi di sostegno ai settori dell’informazione e dell’editoria, di
competenza del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è
pari, come si è visto a € 163,9 mln (+ € 6,0 mln rispetto all’assestamento 2016).
In particolare, nel
programma sono allocati:
§ € 127,4 mln per il Fondo occorrente per gli
interventi dell’editoria (cap. 2183) (+ € 27,0 mln);
§ € 8,2 mln per il Fondo occorrente per gli
investimenti del Dipartimento dell’editoria (cap. 7442) (– € 0,2 mln);
§ € 28,3 mln per la corresponsione alle
concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi per le
agevolazioni tariffarie per le imprese editrici (cap. 1501) (– € 0,1 mln).
Al riguardo, si segnala
che la tabella 2 non contiene ancora le modifiche derivanti dalla L. 198/2016,
istitutiva del nuovo Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione,
pubblicata nella GU n. 255 del 31 ottobre 2016 (dunque, successivamente alla
presentazione del disegno di legge di bilancio). Corrispondentemente, nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (v. infra), si riscontrano ancora le risorse
relative all’emittenza radiotelevisiva locale che, invece, in base alla stessa
L. 198/2016, confluiscono nel nuovo Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione.
Programma 11.1
Ricerca di base e applicata
La dotazione assegnata
per l’anno 2017 al programma Ricerca di
base e applicata è pari, come si è visto, a € 109,4 mln (– € 67,5 mln rispetto
all’assestamento 2016).
In particolare, nel
programma sono allocati:
§ € 98,6 mln (cap. 7380) per la valorizzazione
dell’Istituto italiano di tecnologia
e € 0,8 mln (cap. 7381) per il rimborso alla cassa depositi e prestiti delle
operazioni finanziarie destinate al finanziamento del medesimo istituto;
§ € 10,0 mln (nuovo cap. 7382) da assegnare
alla Fondazione per la realizzazione del progetto Human Technopole.
Programma
18.1 Attività ricreative e sport
La dotazione assegnata
per l’anno 2017 al programma Attività
ricreative e sport – nel quale sono allocate la maggior parte delle spese in
materia di sport, di competenza del Dipartimento
per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – è pari, come si è visto a € 668,5 mln (– € 16,3 mln rispetto
all’assestamento 2016).
In particolare, nel
programma sono allocati:
§ € 419,5 mln per il finanziamento del CONI (cap. 1896) (+ € 12,1 mln), di cui € 5,4 mln ascrivibili a modifiche alla
II sezione, ai sensi dell’art. 23, co. 3, lett. b), della L. 196/2009.
La nota al capitolo evidenzia che lo stanziamento
comprende la variazione di € 4 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per lo
svolgimento dei mondiali di pallavolo e la variazione di € 5,4 mln dal 2017 al
2027 per lo svolgimento della Ryder Cup nel 2022.
§ € 16,7 mln per il finanziamento del Comitato
italiano paralimpico (CIP) (cap. 2132) (+ €
9,9 mln);
§ € 30,0 mln per il Fondo sport e periferie
(cap. 7457, art. 15 D.L. 185/2015-L.
9/2016) (– € 20,0 mln).
§ € 140,2 mln quale annualità quindicennale per
la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX giochi
olimpici invernali “Torino 2006”
(cap. 7366);
§ € 0,5 mln da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri
per le politiche dello sport (cap. 2111);
§ € 61,2 mln da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per gli investimenti in materia di
sport (cap. 7450);
§ € 0,5 mln
da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all’emarginazione sociale
attraverso lo sport (cap. 2096) (– €
0,1 mln).
In base alla tabella allegata allo stato di previsione del
Ministero che espone le autorizzazioni
legislative di spesa su cui sono state effettuate variazioni ai sensi dell’art. 23, co. 3, lett.
b), della legge di contabilità (A.C.
4127-bis, Volume II, pagg. 204 e ss.), il prospetto dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste
a legislazione vigente è il seguente:
L. n. 67
del 1987 – Rinnovo della L. 416/1981, recante disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l’editoria |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
97.086.085 |
95.627.360 |
97.086.085 |
7.682.906.930 |
Riduzione / Rifinanziamento |
+27.843.875 |
+26.962.249 |
+26.916.742 |
+2.155.741.180 |
Totale esposto in tabella |
124.929.960 |
122.589.609 |
124.002.827 |
9.838.648.110 |
Si segnala che, per
evidente mero errore materiale, nella tabella l’importo riferito agli anni 2020
e ss. all’esito del rifinanziamento è indicato pari a 571.046.350.
D.lgs.
n. 303 del 1999 – Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
norma dell’art. 11 della L. 59/1997 |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
-- |
Riduzione / Rifinanziamento |
–50.000 |
–54.298 |
–54.300 |
-- |
Totale esposto in tabella |
450.000 |
445.702 |
445.700 |
-- |
L. n.
311 del 2004, art. 1, co. 282 – Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. finanziaria 2005) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
46.140.000 |
45.469.567 |
42.140.000 |
42.140.000 |
Riduzione / Rifinanziamento |
+5.400.000 |
+5.400.000 |
+5.400.000 |
+43.200.000 |
Totale esposto in tabella |
51.540.000 |
50.869.567 |
47.540.000 |
85.340.000 |
L. n.
190 del 2014, art. 1, co. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2015) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
6.790.000 |
6.681.973 |
6.790.000 |
101.850.000 |
Riduzione / Rifinanziamento |
+9.864.200 |
+9.808.916 |
+9.805.806 |
+147.087.090 |
Totale esposto in tabella |
16.654.200 |
16.490.889 |
16.595.806 |
248.937.090 |
L. n.
208 del 2015, art. 1, co. 408 – Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2016) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
10.500.000 |
Riduzione / Rifinanziamento |
–25.750 |
–30.048 |
–30.050 |
–631.050 |
Totale esposto in tabella |
474.250 |
469.952 |
469.950 |
9.868.950 |
Parte delle spese per gli
interventi nel settore dell’informazione insistono, a partire dall’esercizio
2009, nello stato di previsione del MISE
(Tabella 3), al quale l’art. 1, co. 7, del D.L. 85/2008 (L. 121/2008) ha
trasferito le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale.
Nello specifico,
nell’ambito della missione 5 Comunicazioni
(15), programma 5.2 Servizi di comunicazione elettronica, di
radiodiffusione e postali (15.8), sono previsti stanziamenti riguardanti la
materia radiotelevisiva. Si tratta, in particolare, di:
§ €
1,4 mln per rimborso
oneri alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (cap. 3121) (– € 0,8 mln);
§ €
67,9 mln per il Fondo
per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (cap. 3125) (+ € 19,8 mln).
Al
riguardo, si veda quanto evidenziato con riferimento allo stato di previsione
del MEF.
In base alla tabella allegata allo stato di previsione del
Ministero che espone le autorizzazioni
legislative di spesa del Ministero su cui sono state effettuate variazioni ai sensi dell’art. 23, co.
3, lett. b), della legge di contabilità (A.C.
4127-bis, Volume II, pagg. 325 e ss.), il prospetto dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste
a legislazione vigente è il seguente:
L. n. 208
del 2015, art. 1, co. 162 – Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2016) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
47.871.017 |
46.347.210 |
46.312.178 |
4.568.872.319 |
Riduzione / Rifinanziamento |
+20.000.000 |
+20.000.000 |
+20.000.000 |
+1.600.000.000 |
Totale esposto in tabella |
67.871.017 |
66.347.210 |
66.312.178 |
6.168.872.319 |
[1] La disciplina degli abbonamenti alle
radioaudizioni e alla televisione è stata introdotta dal R.D.L. 246/1938 (L.
880/1938).
[2] Ai sensi della L. 13 giugno 1935, n. 1184,
come modificato dal d.lgs.lgt. 8 febbraio 1946, n. 56.
[3] A tal fine, l’art. 10, co. 1, ha novellato l’art. 1, co. 160, lett. b), della L. 208/2015, che aveva destinato fino a € 50 mln annui provenienti dal canone RAI al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, destinato (solo) all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
[4] Per l’a.a. 2016/2017, il DM 29 marzo 2016, n. 201 ha definito l’importo minimo della tassa di iscrizione in € 201,58.
[5] Ad esempio, nel caso di uno studente con ISEE pari a 14.000 euro, il contributo non può superare 80 euro; nel caso di uno studente con ISEE pari a 25.000 euro, il contributo non può superare 960 euro.
[6] Ad esempio, nel caso di uno studente con ISEE pari a 14.000
euro, il contributo non può superare 200 euro; nel caso di uno studente con
ISEE pari a 25.000 euro, il contributo non può superare 1.440 euro.
[7] L’art. 8 del
D.Lgs. 42/2012 definisce il costo standard unitario
di formazione per studente in corso come il costo di riferimento attribuito al
singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio,
determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni
dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e
infrastrutturali in cui opera l'università. Per il triennio 2014-2016, il costo
standard per studente in corso è stato definito con DI 9 dicembre 2014, n. 893.
[8] Le funzioni amministrative e legislative statali in materia di Università degli studi di Trento sono state delegate alla provincia autonoma di Trento dall’art. 2, co. 122, della L. 191/2009. I contenuti della delega sono stati specificati con il d.lgs. 142/2011.
[9] I criteri per la ripartizione delle risorse destinate al funzionamento delle istituzioni AFAM per l'anno 2016 sono stati stabiliti con DM 20 giugno 2016, n. 488.
[10] L’art. 4 della L. 240/2010 ha istituito presso il MIUR un nuovo fondo per la promozione dell’eccellenza e del merito fra gli studenti universitari dei corsi di laurea e di laurea magistrale, destinato a erogare premi di studio, fornire buoni studio e garantire la solvibilità dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito. Gli interventi sono cumulabili con le borse di studio. I beneficiari delle provvidenze sono individuati mediante prove nazionali standard per gli iscritti al primo anno per la prima volta e mediante criteri nazionali standard di valutazione per gli iscritti agli anni successivi al primo.
[11] Peraltro, lo stesso art. 9 non reca contenuti che attengono ad eventuali funzioni della Fondazione nell’ambito del sistema scolastico.
[12] Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento.
[13] Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera.
[14] Con riferimento alle attività di alternanza scuola-lavoro.
[15] Convenzioni con enti pubblici e privati finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente.
[16] A titolo di
esempio, si vedano l’art. 5 del regolamento dell’università di Torino e l’art. 7 del regolamento dell’università di Pavia.
[17] In base all’art. 1, co. 1, della L. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
[18] In base all’art. 2, co. 1, della L. 508/1999, le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Qui l’elenco delle Istituzioni AFAM.
[19] In base all’art. 6, co. 1, della L. 240/2010, il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno (1.500 ore) o a tempo definito (750 ore).
[20] Il FIRB, di cui
all’art. 104 della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), era stato istituito
presso il MIUR, a decorrere dall'esercizio 2001, al fine di favorire
l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la
capacità competitiva a livello internazionale.
[21] I Programmi di
ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) prevedono proposte di ricerca
libere e autonome, nell’ambito delle 14 aree disciplinari di cui al D.M. 175 del 4 ottobre 2000. Il MIUR cofinanzia gli stessi, attraverso la
pubblicazione di un bando a ricerca libera. Con D.D. 4 novembre 2015, n. 2488, modificato con D.D. 14 dicembre 2015, n. 3265, è stato emanato il bando PRIN 2015.
[22] In base all’art. 15 della L. 240/2010, i settori concorsuali per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari. I settori concorsuali sono stati rideterminati, da ultimo, con D.M. 30 ottobre 2015 n. 855, rettificato, relativamente all’all. D, con D.M. 22 giugno 2016, n. 494.
[23] A seguito delle modifiche da ultimo apportate dall’art. 1, co. 460, della L. 147/2013, si tratta del contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% per il 2014 e il 2015, al 60% per il 2016, all’80% per il 2017 e al 100% dal 2018, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Successivamente, l’art. 1, co. 346, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e l’art. 1, co. 251, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), hanno introdotto previsioni finalizzate a facilitare, in determinate condizioni, la stipula di contratti a tempo determinato relativi a ricercatori.
[24] Criteri e contingente assunzionale delle singole università statali per l’anno 2015 sono stati definiti con D.M. 21 luglio 2015 n. 503 e, per l’anno 2016, con D.M. 5 agosto 2016, n. 619.
[25] Con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo.
[26] I controlli in questione sono quelli previsti dall’art. 125, par. 5, del richiamato Regolamento (UE) 1303/2013, secondo cui, nell’ambito delle funzioni dell'autorità di gestione (responsabile della gestione del programma operativo nazionale conformemente al principio della sana gestione finanziaria), la stessa procede, tra l’altro, alle verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e alle verifiche sul posto delle operazioni.
[27] Si veda, a titolo di esempio, lo Statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa.
[28] Da ultimo, la designazione dei componenti del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca - previsto dall’art. 21 della L. 240/2010 - è stata operata con DM 3 novembre 2015, n. 861.
[29] Si tratta di: Area 01 - Scienze matematiche e informatiche; Area 02 - Scienze fisiche; Area 03 - Scienze chimiche; Area 04 - Scienze della terra; Area 05 - Scienze biologiche; Area 06 - Scienze mediche; Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie; Area 08 - Ingegneria civile e Architettura; Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione; Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Area 12 - Scienze giuridiche; Area 13 - Scienze economiche e statistiche; Area 14 - Scienze politiche e sociali.
[30] In statistica, i quantili sono le n parti uguali in cui si suddivide l’intera distribuzione di frequenza, dopo aver ordinato i valori. Quando la distribuzione si suddivide in 4 parti uguali, si parla di quartili; in 5 parti uguali, si parla di quintili; in 10 parti uguali, si parla di decili; in 100 parti uguali, si parla di percentili.
[31] La relazione tecnica evidenzia che detti aumenti e riduzioni non comportano incrementi alla stima della spesa complessiva fatta sull’importo base, in quanto il numero dei dipartimenti che riceve una maggiorazione (del 10% o del 20%) è identico al numero di dipartimenti che riceve una decurtazione della stessa entità.
[32] I programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’UE
o dal MIUR, sono stati individuati, da ultimo, con DM 28
dicembre 2015.
[33] In base allo stesso art. 1, co. 5, (tutti) i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
[34] Al riguardo si ricorda che l’art. 8 della L.
124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale
ATA, già dipendente degli enti locali, in servizio nelle scuole statali. Alla
disposizione è stata data attuazione con il D.I. 23 luglio 1999, in base al cui
art. 9, considerato che le funzioni ausiliarie e di pulizia erano svolte, in
alcuni comuni o province, a mezzo di contratti di servizio con aziende di varia
natura (c.d. “appalti storici”), ovvero erano svolte da personale ex LSU
(lavoratori socialmente utili), lo Stato è subentrato anche nei contratti e
nelle convenzioni stipulati dagli enti locali. A seguito dell'apertura di una
procedura di infrazione da parte della Commissione europea nel 2002, che
contestava l'affidamento dei relativi servizi senza procedure di gara, è stata
poi prevista l'indizione di bandi di gara europei. In particolare, l’art. 1, co. 449, della L. 296/2006 ha disposto che tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le
istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le
convenzioni-quadro CONSIP. L’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013)
ha poi disposto, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, un
tetto alla spesa per l’acquisto di servizi esternalizzati (v., più ampiamente, infra): da tali previsioni sono
scaturiti alcuni problemi occupazionali.
[35] L’importo è stato trasferito dal Fondo
sviluppo e coesione al MIUR (cap. 7105) con
il D.M. 86958 del 2014.
[36] Al relativo onere si è provveduto, in base al
comma 354, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica.
[37] In particolare, l’accordo prevedeva che le
risorse necessarie per la copertura degli eventuali periodi di cassa
integrazione guadagni in deroga sarebbero state decurtate dallo stanziamento
complessivo di 170 milioni di euro, con conseguente riduzione del numero degli
interventi di manutenzione previsti per il secondo semestre 2015 e per il primo
trimestre 2016.
[38] Come peraltro precisato nel preambolo della Delibera CIPE n. 73/2015.
[39] Nel preambolo della delibera 73/2015, si illustra come dell’importo complessivo pari a 170 milioni di euro, necessario alla data del 6 agosto 2015 al completamento del Piano “Scuole belle”, è prevista una copertura finanziaria, per l'anno 2015, rispettivamente a carico del MIUR per € 10 mln e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per € 50 mln (D.L. 154/2015); e, per l'anno 2016, rispettivamente a carico del MIUR per € 30 mln e del MEF per € 20 mln. I residui € 60 mln di fabbisogno sono stati posti a carico, dal disposto della delibera 73 medesima, del FSC della programmazione 2014-2020 nella misura di € 50 mln per il 2015 e di € 10 mln per il 2016.
[40] La relazione tecnica all’A.S. 2299 precisava che l’autorizzazione di spesa di € 64 mln si riferiva ai periodi dal 1° maggio al 15 giugno 2016 e dal 16 settembre al 30 novembre 2016.
Evidenziava, infatti, che:
-
sebbene l’accordo
del 30 luglio 2015 prevedesse la prosecuzione del progetto fino al 31 marzo
2016, in realtà le aziende avrebbero portato a compimento nel mese di aprile
2016 gli interventi previsti (iniziati, con un mese di ritardo, ad agosto 2015)
a valere sulle risorse già presenti nei pertinenti capitoli di bilancio del
MIUR;
- il periodo di sospensione dell’attività didattica, durante il quale il Governo si è impegnato ad accogliere richieste di cassa integrazione in deroga, poteva essere ipotizzato dal 16 giugno al 15 settembre 2016 ed era coperto nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga per il 2016.
[41] Secondo informazioni fornite dal MIUR, la quota MIUR è stata coperta, in sede di previsione di bilancio, mediante riduzione per € 10 mln delle economie sui servizi di pulizia di cui all’art. 58, co. 6 del DL 69/2013 e per € 20 mln mediante riduzione del fondo funzionamento scuole (in particolare, la quota ex L. 440/1997).”
[42] In particolare,
le tasse erariali (la cui misura è
stata determinata dal DPCM 18 maggio 1990) sono costituite da: tassa di iscrizione (€ 6,04), esigibile “una
tantum”, all’atto dell’iscrizione al quarto anno; tassa di frequenza (€ 15,13);
tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di
abilitazione (€ 12,09), tassa di rilascio dei relativi diplomi (€ 15,13).
[43] Il D.P.C.M. dispone l’approvazione di un progetto esecutivo, allegato al decreto, che si presenta come un Masterplan redatto in lingua inglese, riferito a differenti e distinti piani di intervento. L’articolo 2, co. 1 del decreto dispone che l’IIT deve provvedere, entro trenta giorni dalla data del medesimo decreto (16 settembre 2016), ad avviare il progetto e a rendere operativo un “apposito ente” indicato in premessa, da costituire entro 24 mesi dalla medesima data.
[44] Recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
[45] Si tratta del c.d. decreto “sbloccascuola”
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20160427.pdf
[46] Il risultato di amministrazione, (l'articolo 187 del Dlgs 267/2000) è costituito da fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Esso può determinarsi sommando quello dell'anno precedente con il risultato della gestione di competenza (accertamenti meno impegni) e con il risultato della gestione dei residui (residui passivi cancellati, meno residui attivi cancellati, più i maggiori residui attivi accertati) e va conteggiato al netto del Fondo pluriennale vincolato. Quest’ultimo, a sua volta, è un saldo finanziario (rilevante principalmente nelle spese di conto capitale, dove l’acquisizione dei mezzi di copertura può precedere anche di molto la copertura dell’investimento) costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni dell’ente già contratte ma esigibili in esercizi successivi, ed è pertanto finalizzato a garantire la copertura degli impegni imputati ad esercizi futuri.
[47] Di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.281/1997.
[48] Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la nota di variazioni.
[49] Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base alle Relazioni relative all'efficacia dell'introduzione delle azioni che saranno predisposte dal MEF - Ragioneria generale dello Stato, d’intesa con la Corte dei conti, a partire dall'esercizio 2017 in sede di rendiconto 2017.
[50] In questo contesto, sono state ridefinite le procedure per il monitoraggio del grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la previsione, dopo l'approvazione della legge di bilancio, di appositi accordi triennali tra il Ministro dell’economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi entro il 1° marzo di ciascun anno. Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell’anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente. In relazione alla nuova procedura di programmazione finanziaria, è stato soppresso il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità n. 196 del 2009, da considerarsi sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi.
[51] Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.
[52] Le cifre sono indicate in milioni di euro, utilizzando l’arrotondamento matematico alla prima cifra decimale, tendendo conto della seconda (da 0 a 4, arrotondamento all’unità inferiore; da 5 a 9, arrotondamento all’unità superiore). Dall’arrotondamento possono derivare alcuni piccoli scostamenti sui totali.
[53] Fra parentesi è indicato il numero della missione nella classificazione generale.
[54] Destinata a raggruppare le spese di funzionamento dell’apparato amministrativo.
[55] La competenza in materia di Turismo fa capo alla X Commissione, Attività produttive.
[56] Cap. 1390 – Osservatorio per lo spettacolo; cap. 1391 – Consiglio nazionale dello spettacolo e interventi integrativi per i singoli settori; capp. 6120 e 6620 – Commissioni per l’erogazione dei contributi; cap. 6621 – Fondazioni lirico sinfoniche; cap. 6622 – Attività musicali; cap. 6623 –Attività teatrali di prosa; cap. 6624 – Danza; cap. 6626 – Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati; cap. 8721 – Attività circensi e spettacolo viaggiante; cap. 8570 – Produzione cinematografica; cap. 8571 – Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche; cap. 8573 – Promozione cinematografica.