Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive - A.C. 3309 - Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 454 | ||||
Data: | 01/06/2016 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive
1 giugno 2016
|
ContenutoLa proposta di legge reca disposizioni volte a favorire la diffusione della cultura e della pratica sportiva, anche prevedendo l'estensione di alcune agevolazioni fiscali, e a sostenere il percorso formativo degli studenti atleti. Introduce, inoltre, nell'ordinamento, le nuove figure professionali dell'educatore motorio-sportivo e del manager dello sport. La relazione illustrativa sottolinea che la proposta di legge appare necessaria per proseguire concretamente il cammino verso la piena applicazione della Carta europea dello sport, adottata dall'Italia e dagli altri Stati membri dell'Unione europea nel maggio 1992, durante la 7^ Conferenza dei Ministri europei responsabili dello sport, che contiene i principi fondamentali e le linee guida per le istituzioni pubbliche per l'applicazione di corrette politiche sportive. In particolare, allo scopo di promuovere lo sport quale importante fattore per lo sviluppo umano, i governi europei si sono impegnati ad adottare le misure necessarie per "dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport" e per "proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport".
La medesima relazione sottolinea, inoltre, l'importanza dello sport e dell'attività fisica quali strumenti di prevenzione e cura per il cittadino (e, dunque, utili per il controllo della spesa sanitaria), quali possibilità per l'economia del paese, dal momento che l'indotto sportivo è oggi valutabile intorno al 2-3% del PIL, nonché quali strumenti di integrazione, di cultura del rispetto del prossimo e di rifiuto dell'odio e del razzismo.
Â
Al riguardo si ricorda che, secondo la pubblicazione CONI-ISTAT, Lo sport in Italia. Numeri e contesto 2014, il 42% della popolazione italiana in età superiore a 3 anni non pratica sport né altro tipo di attività fisica, il 27,7% pratica qualche attività fisica e solo il 30% pratica sport (di cui, il 21,3% in modo continuativo e l'8,7% in modo saltuario).
L'articolo 1 enuncia le Finalità finalità del provvedimento, sancendo, in particolare, il principio secondo cui la Repubblica riconosce lo sport quale importante fattore per lo sviluppo umano, efficace strumento educativo, di prevenzione e di riabilitazione sanitaria e sociale, nonché strumento di inclusione sociale, di solidarietà e di pluralismo, e garantisce il diritto di tutti all'esercizio dell'attività motoria e sportiva. In particolare, dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono la diffusione dell'attività motoria organizzata e della cultura sportiva, intendendo per cultura sportiva i princìpi dettati dalla Carta olimpica, quali la solidarietà , la lealtà e il rispetto dei principi etici fondamentali universali. La Carta olimpica è un documento ufficiale approvato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), da ultimo il 2 agosto 2015, che contiene un insieme di regole per l'organizzazione dei Giochi olimpici ed il governo del Movimento olimpico, codificandone i principi fondamentali.
Inoltre, prevede, in via generale, che lo Stato impedisce l'abuso politico o commerciale dello sport e degli atleti e "agevola le realtà sportive che contribuiscono allo sviluppo etico e sociale della comunità in cui operano". Gli articoli da 2 a 4 concernono il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive. In particolare, l'articolo 2 istituisce la Educatore motorio-sportivofigura professionale dell'educatore motorio-sportivo, cui spettano i compiti di preparazione fisica e atletica nell'ambito dello sport dilettantistico e professionistico, nonché di conduzione e di valutazione delle attività motorie e sportive, individuali e di gruppo, a carattere educativo, ricreativo o per la promozione della salute. Per l'esercizio della professione è richiesto il possesso, alternativamente, di: - una laurea appartenente alla classe delle lauree L-22, Scienze delle attività motorie e sportive. In base al DM 16 marzo 2007 relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie, i principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe L-22 sono costituiti da attività di professionista delle attività motorie e sportive nelle strutture pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive e dell'associazionismo ricreativo e sociale, con particolare riferimento a:
a) conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, adattativo, educativo, ludico-ricreativo, sportivo finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico mediante la promozione di stili di vita attivi;
b) conduzione, gestione e valutazione di attività del fitness individuali e di gruppo.
- il diploma di educazione fisica rilasciato dagli ex Istituti superiori di educazione fisica (ISEF); - titoli universitari, anche conseguiti all'estero, dichiarati equipollenti ai precedenti in base alla legislazione vigente. Con riferimento a titoli di studio relativi all'insegnamento superiore conseguiti in Italia, la L. 136/2002 ha sancito l'equiparazione, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali, dei diplomi in educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma (ISEF) e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'art. 28 della L. 88/1958, alle lauree afferenti alla classe 33 – Scienze delle attività motorie e sportive, istituita ai sensi del DM 509/1999 (vecchio ordinamento).
Successivamente alla definizione delle classi di laurea del nuovo ordinamento (DM 270/2004), la tab. 2 del D.I. 11 novembre 2011 (GU n. 44 del 22 febbraio 2012), emanato in attuazione dell'art. 17 della L. 240/2010, ha equiparato alle lauree della classe L-22, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, sia il diploma universitario – che, si ricorda, è triennale – in scienze motorie, istituito ai sensi della L. 341/1990, sia le lauree della classe 33.
Con riferimento a titoli di studio relativi all'insegnamento superiore conseguiti all'estero, si evidenzia, invece, che l'equipollenza è una forma complessa di riconoscimento accademico che si basa sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero con lo scopo di verificare se esso corrisponde in modo dettagliato per livello e contenuti a un analogo titolo universitario italiano tanto da poterlo definire equivalente e dargli così lo stesso peso giuridico definendolo "equipollente".
La competenza relativa alla valutazione dei titoli conseguiti all'estero (in paesi UE ed extra-UE) è rimessa, in base agli artt. 2 e 3 della L. 148/2002 – con la quale è stata ratificata la Convenzione fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 – alle singole università , che la esercitano nell'ambito della loro autonomia, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.
Qui maggiori informazioni.
L'articolo 3Manager dello sport istituisce la figura professionale del manager dello sport, cui spettano i compiti di: - conduzione e gestione di strutture pubbliche e private per le attività motorie ludiche e ricreative e per le attività connesse alla cura della salute, nonché organizzazione e gestione di attività sportive e motorie; - gestione delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e delle associazioni sportive; - verifica di qualità delle strutture e dei servizi per lo sport e le attività motorie, compresi gli eventi sportivi; - gestione economico-aziendale delle organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle aziende che producono e commercializzano strumenti, tecnologie, beni e servizi relativi alle attività motorie e sportive. Per l'esercizio della professione è richiesto il possesso, alternativamente, di: - una laurea magistrale appartenente alla classe delle lauree magistrali LM-47, Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie. In base al DM 16 marzo 2007 relativo alla determinazione delle classi di laurea magistrali, i laureati nei corsi di laurea magistrale della classe LM-47 acquisiscono le competenze necessarie, tra l'altro, per: progettare, organizzare e gestire le diverse tipologie di servizi e strutture per lo sport e le attività motorie; svolgere funzioni di progettazione, coordinamento e direzione manageriale delle attività sportive presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva e organizzazioni sportive; svolgere funzioni di direzione, programmazione e coordinamento, nonché di gestione in ottica economico-aziendale, di organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle attività motorie; organizzare e gestire eventi sportivi; svolgere attività di progettazione, coordinamento e direzione presso aziende che forniscono strumenti, tecnologie, beni e servizi per la pratica sportiva.
- un titolo universitario, anche conseguito all'estero, equipollente a una laurea della classe LM-47 in base alla legislazione vigente. Con riferimento a titoli di studio relativi all'insegnamento superiore conseguiti in Italia, il D.I. 9 luglio 2009 ha stabilito l'equiparazione, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, tra le lauree magistrali della classe LM-47 (DM 270/2004), le lauree specialistiche della classe 53/S (DM 509/1999) e i diplomi di laurea (quadriennali) in scienze motorie (L. 341/1990).
- un titolo di master universitario di primo o di secondo livello in materia di management dello sport. In base all'art. 3 del DM 270/2004, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati, rispettivamente, i master universitari di primo e di secondo livello.
L'articolo 4 prevede che gli educatori motori-sportivi e i manager Associazioni professionalidello sport possono costituire associazioni professionali, con l'obiettivo, tra l'altro, di curare la costante formazione professionale degli iscritti. Preliminarmente si evidenzia che il modello di associazione professionale delineato ricalca, sia pure con alcune peculiarità , la disciplina contenuta nella L. 4/2013, che ha previsto, per le professioni non organizzate in ordini o collegi (c.d. professioni non ordinistiche), la possibilità per i professionisti di costituire associazioni professionali. La L. 4/2013 stabilisce che obiettivo delle associazioni è la valorizzazione delle competenze degli associati, nonché la garanzia del rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Le associazioni hanno natura privatistica, non hanno finalità di lucro, sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice e promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore. Le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti attestazioni su molteplici aspetti (ad esempio, regolare iscrizione del professionista, requisiti e standard qualitativi, possesso della polizza assicurativa) previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali. Tali attestazioni non rappresentano tuttavia requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
In particolare, prevede che le associazioni professionali di educatori motori-sportivi e di manager dello sport abbiano le seguenti caratteristiche:
Occorre approfondire le ragioni della previsione relativa all'acquisto della personalità giuridica per queste specifiche associazioni professionali, che comporta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture e l'obbligo di sottoporre al procedimento di riconoscimento ogni successiva variazione nell'atto costitutivo.
Si tratta di un principio già affermato dall'art. 2, co. 1, della L. 4/2013, che può essere interpretato tanto come la possibilità , in relazione a ciascuna attività professionale, di coesistenza di diverse associazioni, quanto come possibilità , per il singolo professionista, di aderire a diverse associazioni professionali o di non aderire ad alcuna.
Per completezza, si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali – abrogato dall'art. 25 del d.lgs. 15/2016 con decorrenza 10 febbraio 2016 –, il Ministero della giustizia teneva un diverso registro, sempre relativo alle associazioni delle professioni non regolamentate, finalizzato a individuare, con il concorso del CNEL, le associazioni che, in base al possesso di determinati requisiti, erano considerate rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate e dei servizi non intellettuali, e che pertanto potevano essere "sentite" dalle autorità competenti in sede di elaborazione delle piattaforme comuni europee.
Al riguardo occorrerebbe chiarire se il registro di cui si prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia debba riguardare le associazioni di tutte le professioni e debba essere inteso come sostitutivo dell'elenco pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico.
Â
L'articolo 5 indica interventi e principi per la promozione dell'attività motoria e sportiva e della cultura sportiva presso tutte le fasce della popolazione. In particolare, gli ambiti specificatamente considerati riguardano scuole, istituti penitenziari, centri di accoglienza e centri di identificazione ed espulsione, anziani e disabili.  Sport nelle scuoleRelativamente alla promozione dello sport nelle scuole (lett. a)), prevede, in particolare, che nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado "pubbliche", la formazione motoria e sportiva - che include anche attività di educazione alimentare, nonché l'apprendimento della cultura sportiva e della storia dello sport italiano e internazionale - non è inferiore a due ore settimanali. Dunque, si estendono anche alla scuola primaria – in via legislativa – le disposizioni vigenti per gli altri ordini di scuole. Al riguardo si ricorda, anzitutto che, in base all'art. 1, co. 1, della L. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
Occorre, dunque, chiarire se con il riferimento alle scuole "pubbliche" si intenda fare riferimento alle scuole statali e a quelle paritarie appartenenti agli enti locali. Per quanto concerne i curricoli del primo ciclo di istruzione, la normativa vigente (DPR 89/2009) stabilisce unicamente per la scuola secondaria di primo grado il quadro orario settimanale e annuale delle discipline, nel quale è previsto lo svolgimento di due ore settimanali di scienze motorie e sportive.
Le vigenti Indicazioni nazionali per il primo ciclo – che costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole, e che sono state emanate (in attuazione dell'art. 1, co. 4, del DPR 89/2009) con D.M. 16 novembre 2012, n. 254 – individuano le discipline oggetto di insegnamento per tutto il ciclo – includendovi l'educazione fisica – senza definire la quota oraria per ciascuna disciplina.
Per il secondo ciclo, in base ai DPR 87/2010, 88/2010 e 89/2010, recanti i regolamenti per il riordino, rispettivamente, di istituti professionali, istituti tecnici e licei, l'insegnamento di scienze motorie e sportive è previsto per due ore settimanali (unica eccezione è costituita dalla sezione coreutica del liceo musicale e coreutico, nell'ambito della quale, tuttavia, pur non essendo previsto l'insegnamento di scienze motorie e sportive, sono previste otto ore settimanali di insegnamento di tecniche della danza oltre che, nel primo biennio, 4 ore settimanali di insegnamento di laboratorio coreutico)
Â
Si ricorda, peraltro, che l'art. 1, co. 7, lett. g), della L. 107/2015 ha inserito fra gli obiettivi dell'espansione dell'offerta formativa per le scuole di ogni ordine e grado il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.
Prevede, altresì, che (anche) la formazione motoria e sportiva nelle scuole deve essere affidata ad educatori motori-sportivi. Occorrerebbe chiarire se tale disposizione intenda consentire l'insegnamento di scienze motorie e sportive, nelle scuole di ogni ordine e grado, a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea (triennale) appartenente alla classe delle lauree L-22 Scienze delle attività motorie e sportive o di un diploma rilasciato dagli ex ISEF (o diplomi equipollenti). Andrebbe, inoltre, chiarito, se si intenda modificare la disciplina dell'abilitazione all'insegnamento. Al riguardo, si ricorda, infatti, il principio generale in base al quale per l'insegnamento nelle scuole è richiesto il possesso della specifica abilitazione all'insegnamento.
In particolare, per l'insegnamento di scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di primo grado è richiesto, in base al DPR 19/2016, il possesso dell'abilitazione nella classe A-49 (alla quale possono accedere, in particolare, i soggetti in possesso di lauree magistrali relative alle classi LM 47-Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; LM 67-Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate; LM 68-Scienze e tecniche dello sport), ovvero dell'abilitazione del pregresso ordinamento 30/A "Educazione fisica nella scuola media".
Per l'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è richiesto, in base al medesimo DPR 19/2016, il possesso dell'abilitazione nella classe A-48 (alla quale possono accedere, in particolare, i soggetti in possesso delle lauree magistrali già indicate per la classe A-49), ovvero dell'abilitazione del pregresso ordinamento 29/A "Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado".
Con riguardo all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, da ultimo, l'art. 1, co. 20, della L. 107/2015 ha disposto, fra l'altro, che sono utilizzati docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti (dunque, non necessariamente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria), ai quali è assicurata una specifica formazione.
ConSport in carcere riguardo alla promozione dello sport negli istituti penitenziari (lett. b)), prevede, oltre che lo svolgimento di attività motoria e sportiva, anche la proposta di attività culturali relative al mondo sportivo, in modo da coniugare contenuti coerenti con i valori dello sport con gli obiettivi dei programmi di rieducazione. Si tratta di una previsione sostanzialmente già presente nell'ordinamento. Si ricorda, infatti, che l'art. 27 della L. 354/1975 ha disposto che negli istituti penitenziari devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. Lo stesso articolo ha affidato l'organizzazione delle attività ad una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.
L'art. 59 del DPR 230/2000, emanato ai sensi dell'art. 87, primo comma, della L. 354/1975, ha disposto che i programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate e che i programmi delle attività sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani, stabilendo, altresì, che per il loro svolgimento deve essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attività sportive.
Su tali basi normative, il 3 dicembre 2013 è stato sottoscritto un protocollo di intesa fra il Ministero della giustizia e il CONI, valido per il quadriennio olimpico 2013-2016, che ha dato avvio all'iniziativa "sport in carcere", diretta non solo al miglioramento della condizione psico-fisica dei detenuti, ma anche alle esigenze rieducative. In particolare, le parti hanno concordato di dare inizio alla collaborazione attraverso il modello già in corso di sviluppo presso gli istituti di Roma (Rebibbia femminile) e Bologna (Casa circondariale) e di proseguire analoga sperimentazione, entro sei mesi dalla stipula del protocollo, presso gli istituti di Firenze (Sollicciano), Milano, Torino (Lorusso Cotugno), Padova (Casa di reclusione), Napoli Secondigliano, Bari (Casa circondariale). Si sono altresì impegnate, al termine della sperimentazione, a predisporre un cronoprogramma volto a dare la massima diffusione su tutto il territorio nazionale al modello di pratica sportiva.
Da ultimo, il 10 febbraio 2016, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra il Ministero della giustizia e l'Unione italiana "sport per tutti" (che fa seguito a precedenti protocolli del 1997, 2008 e 2011), valido tre anni, con il quale le parti si sono impegnate, fra l'altro, a realizzare interventi volti all'acquisizione di una cultura sportiva fondata sui valori della continuità di pratica, dell'autodisciplina e dell'aggregazione.
Relativamente alla promozione dello sport nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e migranti, nonché nei centri di identificazione ed espulsione, sancisce che la stessa ha fini di inclusione Sport per richiedenti asilo e migrantisociale e di integrazione, nonché di svago ricreativo (lett. c)).  Si segnala l'opportunità di aggiornare i riferimenti testuali ai Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), ai Centri di identificazione ed espulsione (CIE), ai Centri di accoglienza (CDA), per tener conto delle novità introdotte dal d.lgs. 142/2015, che ha ridisegnato complessivamente il sistema di accoglienza degli immigrati.
Con Sport per anzianiriferimento alle persone anziane, prevede che, attraverso il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva (non anche le discipline sportive associate), sono promossi percorsi di avvicinamento al movimento e allo sport, sia come strumento di prevenzione e di tutela della salute, sia come occasione di svago e di socialità . Le relative attività devono essere organizzate e condotte da personale qualificato (lett. d)).  Per i soggetti disabili, Sport per soggetti disabiliprevede che il Ministero della salute, le regioni e gli enti locali, in collaborazione con il Comitato italiano paralimpico (CIP) e con il CONI, promuovono e organizzano attività motorie adattate, sia a fini di inclusione sociale, miglioramento delle capacità funzionali e autonomia degli stessi, sia, anche in tal caso, come occasione di svago e di socialità (lett. e)). Al riguardo si ricorda che, nell'ambito del Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva, firmato il 26 settembre 2012 e approvato con DM 29 ottobre 2012, che ha esplicato efficacia per 12 mesi, le linee direttrici III e IV riguardavano, rispettivamente, gli interventi per le persone diversamente abili (oltre che per le categorie deboli, come metodo di inclusione sociale, di prevenzione di patologie e di recupero di deficit funzionali), e per gli anziani, come metodo di socializzazione e di prevenzione di patologie.
Su questa base, il 10 agosto 2012 era stato siglato un accordo di programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il MIUR, per la realizzazione di un progetto pilota per la diffusione della pratica fisica e motoria nella terza età . Il progetto era riferito all'arco temporale 2012-2014 ed era stato finanziato con € 200.000 (posti a carico del cap. 984 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Sempre su questa base, il 18 ottobre 2012 era stato firmato un protocollo di intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il CIP per la promozione dell'attività fisica fra le persone con disabilità . Il progetto era riferito all'arco temporale 2012-2013 ed era stato finanziato con € 400.000 (di cui, 300 posti a carico del cap. 984 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 100 a carico del CIP).
Â
Si ricorda, inoltre, che nel gennaio 2013 il Ministero della Salute ha pubblicato il documento finale del gruppo di lavoro istituito con l'obiettivo di chiarire le competenze del Laureato in Scienze motorie riguardo la c.d. "Attività Fisica Adattata-AFA". Ribadito il concetto che l'attività fisica è necessaria per tutti, il documento si concentra sulle modalità per garantire la giusta dose di movimento anche per quelle categorie di soggetti "fragili", come persone anziane, con diverse abilità o con malattie croniche quali il diabete. Il documento indica i limiti per l'accesso all'AFA e stabilisce che le regioni, nel dare l'avvio a programmi di attività fisica adattata, dovranno indicare ai cittadini quale sia l'offerta riabilitativa nelle varie fasi (acuta, post-acuta, cronica, di mantenimento), evidenziando che l'AFA non sostituisce in alcun modo la fisioterapia e tanto meno qualsiasi intervento riabilitativo. Il Ministero chiarisce anche che i costi dei programmi di AFA dovranno essere a carico del cittadino, in quanto attività non sanitaria.
Infine, Accesso agli impianti sportividispone che l'accesso agli impianti e alle attività sportive o ricreative è garantito a tutti, senza distinzioni di alcun tipo (tra cui: sesso, razza, lingua, religione, opinioni, origine, condizione economica) (lett. f)). In materia, si ricorda, anzitutto, che l'art. 90, co. 24, della L. 289/2002 ha disposto che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
Â
Da ultimo, la L. 12/2016 ha inteso assicurare il tesseramento dei minori stranieri residenti in Italia presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline sportive associate, o agli enti di promozione sportiva, con le stesse procedure previste per i cittadini italiani.
L'articolo 6 Giornata nazionale della cultura sportiva e dell'educazione motoriaistituisce la Giornata nazionale della cultura sportiva e dell'educazione motoria, da celebrare, ogni anno, il primo venerdì di ottobre. Nel corso di tale giornata le amministrazioni pubbliche e i soggetti del mondo sportivo (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società sportive professionistiche, associazioni benemerite, atleti vincitori di medaglie olimpiche), anche in coordinamento con le scuole di ogni ordine e grado, organizzano iniziative volte a promuovere la cultura sportiva e la storia dello sport italiano, nonché la funzione educativa dell'attività motoria, anche quale strumento per l'integrazione sociale e per il rifiuto del razzismo, nonché per il rispetto delle regole e per il rifiuto dell'utilizzo di strumenti sleali di competizione quali il doping.  L'articolo 7 intendePercorso scolastico degli studenti atleti sostenere il percorso formativo e scolastico degli studenti che intraprendono un percorso sportivo "di alto livello" e che intendono partecipare a competizioni sportive nazionali o internazionali. In particolare, dispone che allo studente atleta iscritto presso una federazione sportiva nazionale, che voglia partecipare, avendone i requisiti, a una competizione sportiva nazionale o internazionale, è concessa, a seguito di richiesta scritta, una parziale esenzione dall'obbligo di frequenza scolastica. L'art. 2, co. 10, del DPR 122/2009- che ha coordinato le norme vigenti per la valutazione degli alunni – ha disposto che nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (richiesta dall'art. 11, co. 1, del d.lgs. 59/2004, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni), le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Disposizioni analoghe per la scuola secondaria di secondo grado sono contenute all'art. 14, co. 7.
Se lo studente è minorenne, la richiesta di parziale esenzione dall'obbligo di frequenza scolastica deve essere "sottoscritta da almeno uno dei genitori o, solo in caso di impossibilità di questi, da un soggetto maggiorenne a cui il minore è affidato". Si evidenzia, preliminarmente, che il concetto di "affidamento" sembrerebbe essere usato in senso atecnico. Inoltre, si ricorda che, in base all'art. 316 c.c., ad entrambi i genitori, di comune accordo, spetta, di norma, l'esercizio della responsabilità genitoriale. In base all'art. 317 c.c., nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. Ai sensi dell'art. 320 c.c., peraltro, gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Pertanto, sembrerebbe opportuno sostituire la locuzione sopra indicata con la seguente: "sottoscritta da almeno uno dei genitori che esercita la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci".  Prevede, inoltre, che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il MIUR sottoscrive un protocollo di intesa con le federazioni sportive nazionali per la tutela del percorso sportivo e formativo dello studente atleta, che include anche la previsione di percorsi di recupero didattico. La relazione illustrativa aggiunge che ciò non comporta oneri aggiuntivi per lo studente e per la sua famiglia.
 In materia, si ricorda che già l'art. 1, co. 7, lett. g), della L. 107/2015 ha incluso fra gli obiettivi dell'espansione dell'offerta formativa l'attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Come emerso durante la discussione in Commissione, si è inteso fare riferimento ai periodi, a volte lunghi, di assenza dalle lezioni degli studenti che svolgono tale attività . Rispondendo, il 4 febbraio 2016, all'interrogazione 5-07658, il rappresentante del Governo ha fatto presente che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla L. 107/2015, il 1° febbraio 2016 è stato presentato dal MIUR un programma sperimentale rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di II grado che praticano attività sportiva di alto livello, realizzato dallo stesso MIUR in collaborazione con Coni, Cip e Lega Serie A. Il progetto, che vedrà coinvolti inizialmente 1342 studenti-atleti appartenenti alle categorie «allievi» e «primavera» della Lega Serie A (di cui, come evidenziato in un comunicato stampa del MIUR, 326 con contratto professionistico e 13 già esordienti nel massimo campionato) e che dal prossimo a.s. sarà esteso agli studenti-atleti di tutte le discipline sportive, prevede la possibilità di seguire le lezioni tramite una piattaforma web che consentirà di dialogare e interagire con i docenti o con i compagni e di avere a disposizione tutti i materiali didattici. Ciascuno studente sarà affiancato da due tutor, uno scolastico e uno sportivo, e le attività di e-learning potranno essere equiparate ai fini della valutazione a quelle svolte in presenza, per una quota massima del 25% del monte orario annuale. Le verifiche, sia orali che scritte, valide anche ai fini della ammissione alla classe successiva, non potranno essere effettuate tramite la piattaforma digitale. Ha concluso evidenziando che, all'esito dei progetti sperimentali in corso (che, in base al comunicato stampa prima citato, avranno durata triennale), saranno valutati gli elementi volti ad integrare il quadro legislativo in materia.
L'articolo 8 fissa il Trasmissione in chiaro di eventi sportiviprincipio per il quale la trasmissione di contenuti audiovisivi in chiaro tramite apparecchi radiotelevisivi è considerata uno strumento rilevante per la diffusione dell'educazione motoria e della cultura sportiva. A tal fine, dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni modifica l'art. 2 della deliberazione n. 8/1999 del 9 marzo 1999, al fine di ampliare la lista degli eventi sportivi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, eliminando l'attuale requisito della presenza di squadre italiane o della squadra nazionale italiana. In materia, si ricorda che, da ultimo, l'art. 32-ter del d.lgs. 177/2005, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 44/2010, ha disposto che, con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è compilata una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita. L'Autorità determina altresì se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale.
In attuazione, è intervenuta la delibera 131/12/CONS che contiene, in allegato, l'indicazione degli eventi per i quali è prevista la trasmissione in chiaro.
In particolare, gli eventi attualmente inclusi nella delibera, per quanto qui interessa, sono i seguenti: a) le Olimpiadi estive ed invernali; b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio; c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio; d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali; e) la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane; f) il Giro d'Italia; g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1; h) il Gran Premio d'Italia motociclistico di Moto GP; i) le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; l) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana; m) la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d'Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani; n) il campionato mondiale di ciclismo su strada.
Â
La disciplina sopra descritta attua quanto previsto in sede europea dalla direttiva 2010/13/UE che dispone che ciascuno Stato membro possa adottare misure compatibili con il diritto dell'Unione volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure che hanno adottato ed entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto dell'Unione e le comunica agli altri Stati membri chiedendo il parere del comitato di contatto (previsto dall'art. 29 della direttiva).
Il citato comitato di contatto ha peraltro individuato i parametri ai quali gli Stati devono attenersi nell'identificazione degli eventi di cui si tratta con il documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3. Al fine di essere inseriti nell'elenco tali eventi devono soddisfare almeno due delle seguenti condizioni:
Â
Quanto alla possibilità di trasmettere in chiaro i singoli eventi afferenti ad un torneo indipendentemente dal fatto che sia parte dell'evento la rappresentativa nazionale del Paese (fatti salvi i parametri di rilevanza dell'evento che giustifichino l'applicabilità della disciplina in commento) il Tribunale dell'Unione, con le sentenze relative alle cause T-385/07 e T-68/08, ha precisato che, pur in mancanza di una presa di posizione specifica delle disposizioni della direttiva "non sussistono validi motivi per concludere che solo le partite "prime" – ossia quelle che vedono impegnate la rappresentativa nazionale – possono senz'altro considerarsi eventi di particolare rilevanza per la società mentre è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri la scelta se includere o meno nella lista anche le partite "non prime"".
Alla luce del quadro normativo descritto, si valuti l'opportunità di intervenire inserendo il principio nell'ambito dell'art. 32-ter del d.lgs. 177/2005, essendo l'attuazione di tale norma rimessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In ogni caso, occorrerebbe sostituire il riferimento all'art. 2 della delibera 8/1999 con quello all'art. 2, co. 1, degli allegati A e B della delibera 131/12/CONS.  L'articolo 9 estende l'ambito di Detrazione iscrizione impianti sportiviapplicazione della detrazione fiscale del 19% prevista per i ragazzi tra i 5 e i 18 anni per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 26 anni, a condizione che il beneficiario sia convivente e a carico di almeno uno dei genitori, nonché ai soggetti di età superiore a 60 anni. L'art. 15, co. 1, lett. i-quinquies), del DPR 917/1986 (TUIR), introdotto dalla L. 296/2006 a decorrere dal 1° gennaio 2007, prevede la detrazione dall'imposta sui redditi del 19% delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La detrazione si calcola su un massimo di 210 euro per ciascun ragazzo.
In base al DM 28 marzo 2007, conseguentemente adottato, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni sportive dilettantistiche disciplinate dall'art. 90, co. 17 e ss, della L. 289/2002, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica. Per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, si intendono tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici (diversi dalle società e dalle associazioni dilettantistiche) pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.
Occorre individuare la copertura finanziaria per l'estensione dell'agevolazione fiscale. |
Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge è corredata di relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeL'intervento con legge appare necessario per la determinazione dei titoli di accesso alle nuove professioni di cui si dispone l'istituzione, nonché per l'estensione di una misura di agevolazione fiscale. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteGli interventi previsti dalla proposta di legge attengono, anzitutto, alle materie "ordinamento sportivo" e "professioni" che rientrano, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa. Nell'ambito relativo alle professioni, peraltro, secondo l'indirizzo della Corte costituzionale, la determinazione dei titoli per l'accesso spetta allo Stato (ex plurimis, sentenze nn. 329/2003, 12/2004, 153/2006, 424/2006, 57/2007, 179/2008, 138/2009, 27172009, 328/2009, 98/2013).
Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 7, rileva, altresì, la materia "norme generali sull'istruzione", affidata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.). Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 8, rileva la materia "ordinamento della comunicazione", affidata alla competenza legislativa concorrente. Al riguardo, si ricorda, peraltro, che la Corte costituzionale ha rilevato, nella sentenza 336/2005, come tale materia possa intersecarsi con le materie di competenza esclusiva statale "concorrenza" e "coordinamento informativo e statistico" (art. 117, secondo comma, lett. e) ed r), Cost.).
Infine, con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 9, rileva la materia "sistema tributario e contabile dello Stato", affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.). |
Compatibilità comunitaria |
Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitariaIl ruolo dell'UE nello sport è quello di sostenere, integrare e coordinare le azioni degli Stati membri e di sviluppare una dimensione europea dello sport (art. 165 TFUE). In tale quadro, a novembre 2013, il Consiglio ha adottato la raccomandazione, proposta dalla Commissione europea ad agosto 2013, volta a promuovere un'attività fisica salutare. Gli Stati membri sono stati invitati a sviluppare una strategia nazionale e un piano d'azione per la promozione intersettoriale dell'attività fisica salutare e a monitorare i livelli di attività fisica e l'attuazione delle politiche. Inoltre, il 24 gennaio 2014, la Commissione ha presentato la relazione sull'attuazione del piano di lavoro dell'UE per lo sport per il 2011-2014 dalla quale risulta che, nel complesso, le attività svolte hanno ottenuto risultati molto buoni nei settori prioritari definiti (fra i quali, la promozione dell'attività fisica e la partecipazione nello sport di base). In seguito è stato adottato il Piano di lavoro dell'UE per lo sport 2014-2017, che mira ad integrare e rafforzare l'impatto delle attività avviate nel quadro del programma Erasmus + nel campo dello sport. Sulla base dell'esperienza positiva del Piano di lavoro precedente, il Piano attuale inserisce fra i settori prioritari d'intervento quello relativo a sport e società , con riferimento, fra l'altro, ai vantaggi in termini di salute provenienti dall'attività fisica. Da ultimo, la Commissione europea ha promosso, dal 7 al 13 settembre 2015, la prima Settimana europea dello sport, con iniziative da svolgere a livello europeo, nazionale, regionale e locale, avendo riguardo a 4 temi: l'educazione ambientale, i luoghi di lavoro, le attività all'aperto e i centri di fitness. Qui maggiori informazioni.
Per il diritto europeo, i professionisti sono, al pari delle imprese, soggetti alle regole di concorrenza (dettate dall'art. 101 del Trattato sull'Unione europea, ex art. 81 del TCE). L'UE è dunque particolarmente attenta ai c.d. diritti esclusivi, ovvero a tutte le regolamentazioni che riservino alcune attività a una ristretta categoria di professionisti. In particolare, l'art. 16 della "direttiva servizi" (Direttiva n. 2006/123/UE) prevede, fra l'altro, che gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi: a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società , dell'ubicazione della sede legale; b) necessità : i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente; c) proporzionalità : i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. Il punto (56) dei considerando della direttiva, peraltro, evidenzia che "motivi imperativi di interesse generale" – tra i quali rientrano, in particolare, per quanto qui interessa, la tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi, art. 4, punto 8), della direttiva – "possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni", fatto salvo il rispetto dei citati principi di necessità e proporzionalità .
In maniera analoga dispone il d.lgs. 59/2010, emanato in attuazione della direttiva citata. In particolare – ribadita all'art. 8 la definizione di "motivi imperativi d'interesse generale" recata dall'art. 4 della direttiva – gli artt. 14 e 15 prevedono che, fatte salve le disposizioni istitutive relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi devono essere, tra l'altro: non discriminatorie; commisurate all'obiettivo di interesse generale; chiare ed inequivocabili; oggettive; rese pubbliche preventivamente; trasparenti e accessibili.
|
Incidenza sull'ordinamento giuridico |
Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normativeL'art. 8 interviene sul merito di una valutazione che l'ordinamento nazionale, ai sensi dell'art. 32-ter del d.lgs. 177/2005, rimette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. |
Attribuzione di poteri normativiAll'art. 4 è prevista l'emanazione di un DPCM. Per l'oggetto, si veda par. Contenuto. |
Collegamento con lavori legislativi in corsoLa VII Commissione della Camera sta svolgendo l'esame dell'A.C. 1680 e abb., che intende riconoscere la funzione sociale dello sport come strumento di inclusione, solidarietà , dialogo, diffusione di valori di lealtà , correttezza, rispetto delle regole e legalità , in particolare in contesti disagiati e caratterizzati da un alto rischio di criminalità e dispersione scolastica. Intende, altresì, favorire la diffusione dell'attività sportiva di base, anche attraverso lo sviluppo dell'impiantistica sportiva. Il 7 luglio 2015 la Commissione ha adottato come testo base un testo unificato. |
Formulazione del testoAgli artt. 1, co. 4, e 5, co. 1, alinea, occorre sostituire la parola "Stato" con la parola "Repubblica". All'art. 9, occorre precisare il riferimento normativo, costituito dall'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi. |