Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Ammissione di minori stranieri nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o negli enti di promozione sportiva - Schede di lettura - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1949/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 212
Data: 04/08/2014
Descrittori:
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE   FEDERAZIONI SPORTIVE
MINORI   STRANIERI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


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Ammissione di minori stranieri nelle societĂ  sportive appartenenti alle federazioni nazionali o negli enti di promozione sportiva

4 agosto 2014
Schede di lettura - Elementi per l'istruttoria legislativa


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|NecessitĂ  dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|


Contenuto

La proposta di legge intende assicurare il FinalitĂ tesseramento dei minori stranieri residenti in Italia presso le societĂ  sportive appartenenti alle federazioni nazionali o "presso le associazioni di promozione sportiva", con le stesse procedure previste per i cittadini italiani.

Attualmente, le procedure per il tesseramento sono fissate dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, sulla base dei principi stabiliti dal CONI (v. infra).

Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che occorre rimuovere le regole e le procedure che "impediscono il tesseramento di giovani non in possesso della cittadinanza italiana nel momento del passaggio dall'attivitĂ  sportiva di base a quella agonistica".

La medesima relazione evidenzia che ciò può impedire a giovani talenti, figli di genitori di Paesi non dell'UE e nati o cresciuti in Italia, che hanno iniziato un percorso sportivo, di poter proseguire l'attività per motivi legati al possesso della cittadinanza.
Inoltre, sottolinea la valenza di integrazione sociale che assume l'attivitĂ  sportiva non professionale (ossia, l'attivitĂ  non esercitata a titolo oneroso).
In materia, si ricorda che il Libro bianco sullo sport del 2007 (COM(2007)391 definitivo) precisa che "Lo sport promuove un senso comune di appartenenza e partecipazione e può quindi essere anche un importante strumento d'integrazione degli immigrati".
Si ricorda, altresì, che il CONI – confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate ( Cfr. art. 2 del d.lgs. 242/1999) –, cui è affidata l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (adottato dal Consiglio nazionale l'11 giugno 2014) detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione di atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede la possibilitĂ  di tesseramento prima indicata per i Platea dei destinatariminori di 18 anni che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno da quando hanno compiuto 10 anni.

Attualmente, alcune federazioni nazionali hanno adottato disposizioni volte ad equiparare gli atleti stranieri nati in Italia agli atleti italiani.

In particolare, con Circolare FIH n. 20 del 14 ottobre 2013 la Il c.d. Ius soli sportivoFederazione italiana hockey ha reso noto che con deliberazione n. 153/2013 del 28 settembre 2013 il Consiglio Federale ha stabilito che gli atleti di nazionalitĂ  non italiana ma nati in Italia sono da considerarsi italiani a tutti gli effetti, per tutti gli eventi organizzati e/o autorizzati dalla Federazione. Conseguentemente, le procedure di tesseramento da seguire saranno quelle riferite ad atleti italiani (c.d. Tesseramento Ius soli).
Il concetto è ribadito nella Circolare FIH n. 2 del 17 giugno 2014, in materia di tesseramento per l'anno sportivo 2014/2015. In particolare, sono definiti "italiani" gli "atleti che possiedono la cittadinanza della Repubblica italiana e assimilati e quanti, pur non avendo la cittadinanza italiana, risultano nati in Italia (cosiddetto "ius soli"); nel caso di nazionalità plurima, quella italiana è considerata prevalente".
In base a un comunicato del 19 dicembre 2013, risulta aver disposto in maniera analoga anche la Federazione pugilistica italiana.
Relativamente alle procedure per il tesseramento stabilite da Le procedure per il tesseramento alla FIGCaltre federazioni, si evidenzia, a titolo esemplificativo, che, ai sensi dell'art. 40, co. 3, delle Norme organizzative interne della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), il tesseramento di minori di 16 anni può essere autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei mesi nella regione sede della Società per la quale si chiede lo stesso (o che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza); in caso contrario, il tesseramento può essere autorizzato, tra l'altro, previa presentazione della certificazione di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
Con specifico riguardo al tesseramento di calciatori stranieri, gli artt. 40, co. 6, e 40-quater prevedono che possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia che non siano mai stati tesserati per federazione estera. Il presidente federale può autorizzare comunque il tesseramento di calciatori già tesserati per società appartenenti a federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla federazione di provenienza, con il limite, per i calciatori extra-comunitari, di due unità (per i calciatori di cittadinanza comunitaria il numero è illimitato), e purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia. In particolare, il permesso di soggiorno deve avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore richiede il tesseramento.
I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella CittĂ  del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani (art. 40, co. 12).
Per quanto concerne il primo tesseramento e il trasferimento internazionale di minori stranieri, occorre invece fare riferimento alla normativa FIFA e, nello specifico, all'art. 19 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, che stabilisce che gli stessi sono soggetti all'approvazione di una sottocommissione appositamente nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori, secondo le procedure indicate nell'allegato 2 al medesimo Regolamento, che specifica anche la documentazione da presentare.

Occorrerebbe chiarire il motivo per cui la proposta di legge prevede la possibilità per i minori stranieri di essere tesserati con le stesse procedure degli italiani presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali (nonché presso gli enti di promozione sportiva), e non anche presso le società sportive facenti capo alle discipline sportive associate.

Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attivitĂ  sportiva in armonia con le deliberazioni delle federazioni internazionali e del CONI, sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale dello stesso CONI, e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna e del principio di partecipazione all'attivitĂ  sportiva da parte di chiunque in condizioni di paritĂ  (artt. 15 e 16 del d.lgs. 242/1999).
In base agli artt. 26 e ss. dello Statuto del CONI, sono riconosciute quali enti di promozione sportiva le associazioni che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attivitĂ  motorie-sportive con finalitĂ  ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Da tale riconoscimento consegue l'attribuzione di contributi da parte del CONI.
Gli enti di promozione sportiva – che, come le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, sono costituiti da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati – si distinguono in enti nazionali e enti su base regionale. In particolare, in base a quanto dispone l'art. 27, per il riconoscimento a livello nazionale è necessario avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate non inferiore a 1.000, con un numero di iscritti tesserati non inferiore a 100.000.
Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento degli enti di promozione sportiva, approvato dal Consiglio nazionale del CONI il 17 dicembre 2010, gli enti di promozione sportiva promuovono e organizzano attivitĂ  motorio-sportive, sia a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, sia agonistiche, e formative (pubblicazioni, convegni, ecc.).

In base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, il tesseramento "ValiditĂ  del tesseramentoresta valido per un anno dal compimento del diciottesimo anno di etĂ  nelle more della conclusione delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana" da parte di coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Tale disposto sembra basarsi sulla previsione, relativa all'acquisto della cittadinanza, recata dall'art. 4, co. 2, della L. 91/1992. Occorre, tuttavia, considerare quanto in materia ha di recente disposto l'art. 33, co. 2, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

Si ricorda, infatti, che, in base all'art. 4, co. 2, della L. 91/1992, lo straniero che sia nato in Italia può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento dei 18 anni, di voler acquistare la cittadinanza italiana. L'art. 33, co. 2, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha poi disposto che gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato la possibilità di esercitare tale diritto. In mancanza di tale comunicazione, il diritto può essere esercitato anche oltre il compimento del diciannovesimo anno di età.
Inoltre, in base all'art. 4, co. 1, della giĂ  citata L. 91/1992, lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino, tra l'altro, se, al raggiungimento della maggiore etĂ , risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Sembrerebbe, dunque, opportuna una riflessione circa la congruitĂ  del periodo indicato dal comma 2, anche in considerazione dei tempi richiesti per il completamento dell'iter per l'effettiva acquisizione della cittadinanza italiana.

Occorrerebbe, inoltre, chiarire se con l'espressione "resta valido" si intenda stabilire che il tesseramento non ha bisogno di rinnovi, ovvero se si intenda prevedere che il medesimo tesseramento "è possibile fino" al termine indicato.

La questione deve essere valutata anche alla luce del fatto che il comma 1 fa riferimento all'applicazione delle stesse procedure previste per i cittadini italiani, il cui tesseramento, in base alle decisioni delle singole federazioni sportive, ha, di norma, durata annuale.


Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.


NecessitĂ  dell'intervento con legge

Le previsioni della proposta di legge sembrerebbero individuare un "principio fondamentale" nella materia "ordinamento sportivo".


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'articolo 117, terzo comma, Cost. include l'"ordinamento sportivo" fra le materie di legislazione concorrente.

Pertanto, in tale ambito, lo Stato può emanare i "principi fondamentali", spettando poi alle regioni la disciplina di dettaglio.


Incidenza sull'ordinamento giuridico


Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestĂ  normative

La proposta di legge riguarda l'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale, al quale, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 220/2003 (L. 280/2003), la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia.

In particolare, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

L'art. 2 dello stesso D.L. dispone che, in applicazione del principio di autonomia, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivitĂ  sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.


Collegamento con lavori legislativi in corso

La VII Commissione sta esaminando le proposte di legge A.C. 1680 e abb., in materia di funzione sociale dello sport, disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.

Inoltre, presso la I Commissione è in corso l'esame delle proposte di legge A.C. 9 e abb., recanti norme in materia di cittadinanza.


Formulazione del testo

Nel titolo, occorrerebbe fare riferimento a tutti i soggetti sportivi citati nel testo.

Al comma 1, le parole "associazioni di promozione sportiva" dovrebbero essere sostituite con le parole "enti di promozione sportiva".