Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Riconoscimento della funzione sociale dello sport e delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di attività sportive - Schede di lettura - Elementi per l'istruttoria legislativa - A.C. 1680
Riferimenti:
AC N. 1680/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 160
Data: 12/05/2014
Descrittori:
EDUCAZIONE FISICA   LEGGE DELEGA
SPORT   TESTI UNICI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


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Riconoscimento della funzione sociale dello sport e delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di attivitĂ  sportive

12 maggio 2014
Schede di lettura - Elementi per l'istruttoria legislativa


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|NecessitĂ  dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|CompatibilitĂ  comunitaria|Formulazione del testo|


Contenuto

La proposta di legge intende riconoscere la Obiettivifunzione sociale dello sport e favorire la diffusione dell’attività sportiva di base, anche attraverso lo sviluppo dell’impiantistica sportiva, affidandone la promozione alle istituzioni pubbliche centrali e territoriali, chiamate ad operare in una logica di sistema con altri soggetti, anche privati, interessati.

Nell’esplicitare gli obiettivi del provvedimento, l’art. 1 enuclea, in particolare, i risvolti sociali dell’attività sportiva di base, facendo riferimento, fra l’altro, alla sua valenza come strumento di inclusione, solidarietà, dialogo, diffusione di valori di lealtà, correttezza, rispetto delle regole e legalità, in particolare in contesti disagiati e caratterizzati da un alto rischio di criminalità e dispersione scolastica.

Evidenzia, altresì, che il provvedimento reca principi fondamentali per il riconoscimento e per la diffusione dell’attività sportiva di base.

I riferimenti soggettivi presenti negli articoli a seguire sono vari: in particolare, in alcuni casi il riferimento è a tutte le associazioni sportive dilettantistiche, in altri alle associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, in altri ancora alle società e alle associazioni sportive.

L’art. 2 Responsabilità per le obbligazioni delle associazioni dilettantistiche senza personalità giuridicaintroduce una disciplina particolare per le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica che rispondano ai requisiti indicati, volta ad attenuare la responsabilità dei loro rappresentanti per le obbligazioni dell’associazione.

Preliminarmente, si ricorda che la disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall’art. 90 della L. 289/2002, il cui co. 17 – come successivamente modificato dall’art. 4 del D.L. 72/2004 (L. 128/2004) – specifica che esse possono assumere una delle seguenti forme: associazione sportiva priva di personalità giuridica (artt. 36 e ss. c.c.); associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (DPR 361/2000); società sportiva di capitali o cooperativa senza scopo di lucro.
Il co. 18 – anch’esso modificato dall’art. 4 del D.L. 72/2004 – dispone che lo statuto deve espressamente prevedere, tra l’altro, l'assenza di fini di lucro e che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
L’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, ossia l’unico soggetto che può riconoscerle a fini sportivi, è il CONI, come ha confermato l’art. 7 del D.L. 136/2004 (L. 186/2004).
A tal fine, nonché allo scopo di trasmettere annualmente all’Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, il CONI ha istituito un registro telematico, soggetto a verifica annuale (delibera del Consiglio Nazionale n. 1288 dell’11 novembre 2004, successivamente modificata dalla delibera del Consiglio Nazionale n. 1394 del 19 giugno 2009). Al registro possono essere iscritte le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali o a discipline sportive associate e/o a enti di promozione sportiva.
Con riferimento alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate, si ricorda che le stesse (art. 15 del d.lgs. 242/1999) hanno natura di associazione con personalitĂ  giuridica di diritto privato. Esse svolgono l'attivitĂ  sportiva in armonia con le deliberazioni delle federazioni internazionali e del CONI; non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. citato, alla disciplina recata dal codice civile. A fini sportivi, esse sono riconosciute dal Consiglio nazionale.
Le discipline sportive associate sono strutturate come le federazioni ma, diversamente da queste, sono preposte al governo ed all’organizzazione di discipline sportive non olimpiche.
Gli enti di promozione sportiva sono organizzazioni polisportive d’importanza nazionale che svolgono attività di diffusione e promozione dello sport: la qualifica viene riconosciuta dal CONI (art. 32, co. 2, del DPR 157/1986) e ne consegue l’attribuzione di contributi. In base allo Statuto del CONI e al Regolamento degli enti di promozione sportiva, questi ultimi – che, per statuto, non hanno fini di lucro – si distinguono in enti nazionali e enti su base regionale. In particolare, per il riconoscimento a livello nazionale, è necessario avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate non inferiore a 1.000, con un numero di iscritti tesserati non inferiore a 100.000.

In particolare, l’art. 2 prevede che le associazioni indicate rispondono per le obbligazioni sociali esclusivamente nei limiti del fondo comune.

Si ricorda che il codice civile prevede un diverso regime di responsabilità per i rappresentanti di associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica) o non riconosciute. Dal punto di vista patrimoniale, solo le obbligazioni sociali delle prime possono essere soddisfatte esclusivamente rivalendosi sul fondo comune dell’associazione (costituito, ai sensi dell’art. 37c.c., dai contributi degli associati e dai beni acquistati con detti contributi).
Al contrario, ai sensi dell’art. 38 c.c., i rappresentanti di associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute rispondono per dette obbligazioni sia col fondo comune che personalmente e solidalmente col proprio patrimonio (c.d. autonomia patrimoniale imperfetta). Ciò comporta la possibilità per i terzi creditori di escutere indifferentemente la sfera patrimoniale dell’associazione, tramite il fondo, ovvero quella del suo rappresentante (di regola, il presidente).
Va inoltre precisato che l’art. 38 c.c. prevede la responsabilità personale e solidale, oltre che dei rappresentanti dell’ente, anche di coloro “che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”, ovvero dei titolari di attività negoziale per conto dell’associazione.
Tale tipo di responsabilità “allargata” è una conseguenza della mancanza di personalità giuridica dell’ente e risponde all’esigenza di tutela dei terzi che vengono ad avere rapporti patrimoniali con l’associazione; la mancanza di controllo e di pubblicità legale garantita all’associazione dalla sua forma giuridica impedisce, infatti, ai terzi di verificarne l’effettiva consistenza patrimoniale.

Le condizioni richieste perché alle associazioni non riconosciute si applichi quanto previsto dall’art. 2 sono le seguenti:

  • devono essersi costituite per atto pubblico o con scrittura privata autenticata (sono escluse, dunque, quelle costituite con scrittura privata registrata).
L’art. 14 c.c. prevede che le associazioni debbano essere costituite con atto pubblico.
Tale previsione è integrata, per gli enti sportivi, oltre che dal citato art. 90, co. 18, della L. 289/2002, dall’art. 148 del DPR 917/1986, a mente del quale le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono:
- con atto pubblico;
- con scrittura privata autenticata;
- con scrittura privata registrata (presso l’Agenzia delle Entrate);
  • devono essere iscritte nel registro del CONI;
  • devono essersi conformate agli obblighi contabili previsti per le ONLUS dall’art. 20-bis del DPR 600/1973, finalizzati ad assicurarne la trasparenza dell’operato e l’affidabilitĂ  a tutela dei terzi.
Il predetto art. 20-bis prevede che le ONLUS diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, redigono scritture contabili cronologiche e sistematiche per ogni periodo di gestione, nonché un documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, concernente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, anche con modalità semplificate, in proporzione all’ammontare degli introiti.

Ulteriori condizioni per beneficiare dell’autonomia patrimoniale perfetta (escussione sul solo fondo sociale) riguardano la presenza obbligatoria di specifiche clausole statutarie, che sono, dunque, ulteriori rispetto a quelle recate dall’art. 90, co. 18, della L. 289/2002:

  • obbligo di istituzione (ove manchi) e accrescimento del fondo comune dell’associazione ex art. 37 c.c.;
  • per garantire le obbligazioni dell’associazione, obbligo di vincolare al fondo comune i contributi, le quote associative annuali e i beni durevoli con essi acquistati e divieto di destinazione di tali risorse al finanziamento di spese correnti;
  • obbligo di copertura dell’eventuale disavanzo di gestione con gli avanzi di gestione delle precedenti annualitĂ  nonchĂ©, in caso di insufficienza delle risorse, con versamenti di denaro da parte degli associati da eseguire entro l’esercizio successivo a quello di formazione del disavanzo.

L’art. 3 disciplina i criteri da seguire nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento ai privati della Gestione degli impianti sportivi pubblicigestione di impianti sportivi pubblici, prevedendo che:

  • deve essere sempre utilizzato il criterio dell'offerta economicamente piĂą vantaggiosa e, quindi, è vietato ricorrere al solo criterio del prezzo piĂą basso;
  • il bando di gara deve stabilire i criteri di valutazione dell'offerta tenendo conto, oltre che di quelli elencati dal Codice dei contratti pubblici (art. 83, co. 1, del d.lgs. 163/2006), anche di criteri che valorizzano il ruolo delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo sportivo.
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 90, co. 25, della L. 289/2002 prevede che, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Prevede, inoltre, che le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

Si ricorda, altresì, che l’art. 81 del d.lgs. 163/2006 dispone che nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tale secondo caso, ai sensi dell’art. 83, co. 1, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. Lo stesso comma elenca una serie di criteri a titolo esemplificativo (fra i quali, il prezzo e la qualità e, in caso di concessioni, anche la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti).
Si ricorda, peraltro, che, ai sensi dell’art. 30 del medesimo decreto, le disposizioni del Codice non si applicano alle concessioni di servizi, in cui potrebbe essere configurato anche il contratto pubblico contemplato dalla norma in commento.
Da ultimo, si segnala che le nuove direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni (definitivamente approvate l’11 febbraio 2014 ed entrate in vigore il 18 aprile 2014, ossia 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, avvenuta il 28 marzo 2014: a partire dalla data di entrata in vigore, gli Stati membri avranno 24 mesi per recepirle nell'ordinamento nazionale), recano una serie di principi innovativi, tra i quali la preferenza, nei criteri di aggiudicazione, per il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa e la valutazione degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali (quale potrebbe essere quello della promozione di organizzazioni di volontariato e dell’associazionismo sportivo, contemplata dalla norma in esame) dell’offerta medesima. La nuova direttiva sulle concessioni, inoltre, disciplina organicamente anche le concessioni di servizi.

Andrebbe in ogni caso operato un coordinamento con l’art. 90, co. 25, della L. 289/2002, tenendo conto, peraltro, del fatto che in tale materia alcune regioni hanno già disciplinato con proprie leggi le modalità di affidamento della gestione degli impianti (più ampiamente, si veda par. Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente stabilite).

L’art. 4 prevede che i Spazi per l'attività fisica di baseprogrammi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, attuativi degli accordi di programma concordati tra Stato e regioni, per la realizzazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, sono finalizzati anche a promuovere spazi per l'attività fisica di base.

A tal fine, aggiunge il co. 6-bis all'art. 11 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), che ha istituito il Piano nazionale di edilizia abitativa.

Sul punto, si veda par. Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente stabilite.

Il Piano nazionale di edilizia abitativa istituito dall'art. 11 del D.L. 112/2008 è stato approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009. Il Piano può essere attuato con la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, finalizzati a migliorare l’abitabilità, in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano.

L’art. 5 intende riconoscere il Volontariato sportivovolontariato sportivo.

In particolare,il co. 1 riconosce alle “associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro” affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva (e non anche, dunque, alle discipline sportive associate) la qualifica di “organizzazioni promotrici” di volontariato sportivo, richiamando l’art. 2 della legge-quadro sul volontariato (L. 266/1991).

Al riguardo, occorre valutare se il riferimento più congruo non sia all’art. 3 della L. 266/1991, che definisce le organizzazioni di volontariato (mentre, invece, l'art. 2 definisce l'attività di volontariato). Inoltre, in considerazione di quanto disposto dall’art. 90, co. 18, della L. 289/2002, la condizione relativa all’assenza dello scopo di lucro, recata dal testo, sembrerebbe superflua.

Il co. 2 inserisce il volontariato sportivo tra le attivitĂ  attraverso le quali si attua una delle finalitĂ  del servizio civile nazionale, ossia quella di contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

A tal fine, novella l'art. 1, co. 1, lett. e), della L. 64/2001, che ha istituito il servizio civile nazionale.

Le aree di intervento nelle quali è attualmente possibile prestare il servizio civile nazionale sono riconducibili ai settori: assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero.

L’art. 6 è volto a tutelare i Segni distintivi delle associazioni e delle società sportivesegni distintivi “di proprietà” delle “società e associazioni sportive”, qualificandoli come appartenenti alle stesse in via esclusiva, anche in deroga alle prescrizioni in merito al requisito di novità del marchio di impresa, di cui all’art. 12 del Codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005).

Occorre chiarire, preliminarmente, se i destinatari delle disposizioni recate dall’art. 6 siano le associazioni sportive dilettantistiche – come indicato nella relazione illustrativa – ovvero tutte le società e associazioni sportive, o, ancora, solo le società e associazioni sportive professionistiche, come risulterebbe, rispettivamente, dall’espressione “società e associazioni sportive” e dal riferimento alle attività “agonistico-sportive”.

In base all’art. 12 del d.lgs. 30/2005, per costituire oggetto di registrazione, il marchio deve essere nuovo, non presentare, cioè, caratteri di identità o similitudine con marchi già depositati, relativi a prodotti o servizi identici o affini, con segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, con segni già noti come ditta, denominazione, ragione sociale, insegna o nome a dominio aziendali. La novità non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da più di due anni o decaduto per non uso ultraquinquennale.

L'elenco dei segni distintivi che si intende tutelare comprende i marchi, i loghi, le denominazioni, i simboli, i colori sociali e i trofei che ne contraddistinguono le attivitĂ  in senso esteso, ovvero:

- attivitĂ  agonistico-sportive;

- attivitĂ  commerciali, connesse o non connesse a quelle agonistico-sportive;

- attività di licenza d'uso dei predetti segni distintivi e di merchandising (che viene tipizzato, al co. 3, sotto il profilo contrattuale, come l'accordo con il quale il titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivo concede la facoltà di uso del marchio stesso a un altro soggetto per apporlo su prodotti o per abbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro diritto esclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza).

Tali segni distintivi non possono costituire oggetto di registrazione come marchio da parte di soggetti diversi dalle societĂ  e associazioni sportive.

Al riguardo, al comma 2 andrebbe valutata l’opportunità di inserire, in fine, la precisazione “a cui appartengono ai sensi del comma 1”.

In pratica, l’art. 6 configura una sorta di normativa di tutela parallela a quella già prevista per i marchi d’impresa dal Codice della proprietà industriale, anche in considerazione della “atipicità” dei segni distintivi delle società e associazioni sportive.

Se, dunque, lo scopo della norma è di garantire una ulteriore forma di tutela per tale tipologia di segni distintivi, aggiuntiva o alternativa all’acquisizione della proprietà industriale, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere uno specifico meccanismo di accertamento delle violazioni (ad esempio, la registrazione di un marchio in violazione del comma 2), con l’individuazione di un organo responsabile, e un sistema sanzionatorio.



L'art. 7 estende la Estensione delle agevolazioni fiscali per l'iscrizione ad associazioni sportive detrazione fiscale delle spese per l'iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico ai soggetti di etĂ  pari o superiore a sessanta anni.
La relazione illustrativa fa, invece, riferimento ai soggetti di etĂ  superiore a 65 anni.
Attualmente, l’art. 15, co. 1, lett. i-quinquies), del DPR 917/1986 (TUIR) prevede la possibilità di detrarre il 19% delle spese, per un importo non superiore a € 210, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto (al riguardo, si veda il D.M. 28 marzo 2007- GU n. 106 del 9 maggio 2007). Tale possibilità vige dal 1° gennaio 2007.
Occorrerebbe, pertanto, novellare l’articolo 15, co. 1, lett. i-quinquies), del DPR 917/1986.

Con l'art. 8 si introducono una serie di modifiche in materia fiscale applicabili alle associazioni e alle societĂ  sportive dilettantistiche.
In particolare, i Disposizioni fiscali a favore delle società sportive dilettantistiche e detraibilità delle erogazioni liberalico. 1 e 2 elevano, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, da € 250.000 a € 350.000 la soglia massima dei proventi commerciali conseguiti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, per accedere alla forfettizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), di cui alla L. 398/1991.
Il co. 3 eleva da € 7.500 a € 10.000 l'ammontare di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, fra gli altri, dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto (art. 67, co. 1, lett. m), DPR 917/1986), che non concorre a formare il reddito del percipiente (art. 69, co. 2, DPR 917/1986).
Al riguardo si ricorda che l'art. 35, co. 5, D.L. 207/2008 (L. 14/2009), ha disposto che nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, di cui all’art. 67, co. 1, lett. m), del DPR 917/1986, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Il co. 4 estende il regime di esenzione dall'imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, giĂ  previsto per le federazioni sportive e per gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, alle societĂ  e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dallo stesso CONI (art. 27-bis della tab. B del DPR 642/1972).
Al riguardo si rileva che, mentre con la disposizione in esame si prevede l’estensione delle agevolazioni a tutte le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI – e, dunque, anche a quelle affiliate alle discipline sportive associate – la stessa agevolazione non è prevista – né in base alla legislazione vigente, né in base alla disposizione in esame – per le medesime discipline sportive associate.

Il co. 5 eleva il limite di deducibilità da € 200.000 a € 400.000 per le sovvenzioni a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, considerate spese di pubblicità (art. 90, co. 8, L. 289/2002).
Al riguardo la relazione illustrativa evidenzia che il limite di deducibilità attualmente previsto si è rivelato di ostacolo al reperimento di mezzi finanziari da destinare a finalità istituzionali e non ha recato apprezzabili benefici all’erario.
Si ricorda, peraltro, che, in base all’art. 108, co. 2, del DPR 917/1986, le spese di pubblicità sono deducibili (interamente) nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

Il co. 6 eleva da € 1.500 a € 3.000 il limite entro il quale è possibile detrarre dall’IRPEF, per ciascun periodo d’imposta, il 19% dell'ammontare delle erogazioni liberali eseguite in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 15, co. 1, lett. i-ter), DPR 917/1986). In virtù del rinvio contenuto nell’art. 78, co. 1, del DPR 917/1986, il medesimo nuovo limite risulterà elevato anche ai fini della detraibilità dall’IRES.
L'art. 9 prevede l'aggiornamento del limite annuo complessivo entro il quale determinati proventi sono esclusi dal reddito imponibile delle societĂ  e associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della forfetizzazione dell'IVA e dell'IRES.
In base all’art. 25, co. 2, della L. 133/1999, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto MEF-MIBACT, i proventi realizzati dalle associazioni:
a) nello svolgimento di attivitĂ  commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) per il tramite di raccolte pubbliche di fondi.
Attualmente è vigente il limite di 100 milioni di lire, pari ad € 51.645,69, fissato con DM 10 novembre 1999 (GU n. 275 del 23 novembre 1999).
In particolare, l’art. 9 prevede che l’aggiornamento è effettuato con decreto MEF-MIBACT entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e, successivamente, con cadenza almeno quadriennale. Dispone, altresì, che, in sede di prima applicazione, il limite è almeno raddoppiato rispetto a quello vigente.

L’art. 10 esclude il pagamento dell’Esclusione dei compensi dovuti per l'uso di musica registrataequo compenso per l’uso di musica registrata in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche effettuate o organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, nonché da associazioni o società sportive iscritte nel registro del CONI.
Al riguardo la relazione illustrativa fa presente che per varie discipline sportive dilettantistiche – quali il nuoto sincronizzato, la danza sportiva, la ginnastica artistica, il pattinaggio – l’esecuzione di musica registrata perde la connotazione di pubblica utilizzazione, in quanto finalizzata a fondersi, in funzione strumentale, nella realizzazione della specifica disciplina sportiva che ne deve fare uso.

In materia si ricorda che, in base all’art. 73 della L. 633/1941 (come modificato dall’art. 12 del d.lgs. 68/2013, di recepimento della direttiva 2001/29/UE), il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti o esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. Il compenso non è dovuto per l’utilizzazione a fini di insegnamento o di comunicazione istituzionale fatta da amministrazioni statali o da enti autorizzati dallo Stato.
In base all’art. 73-bis della medesima legge – inserito dall’art. 9 del d.lgs. 685/1994, di recepimento della direttiva 92/100/UEE, e che assieme al già citato art. 73 disciplina i c.d. diritti di comunicazione al pubblico –, il compenso è dovuto anche quando l’utilizzazione è effettuata a scopo non di lucro.
L’art. 8, par. 2, della direttiva 92/100/UE stabilisce, infatti, che gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa sia versata qualora un fonogramma pubblicato a scopi commerciali è utilizzato per una radiodiffusione o per una qualsiasi comunicazione al pubblico.
Ai sensi dell’art. 10 della medesima direttiva, eccezioni sono consentite da parte degli Stati membri nelle seguenti ipotesi:
- quando si tratti di utilizzazione privata;
- quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualitĂ ;
- quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;
- quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
Si ricorda, altresì, che con sentenza nella causa C-135/10 (Trasmessa alla Camera il 16 marzo 2012 - Doc. LXXXIX, n. 16) la Corte di giustizia UE ha stabilito che “la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di uno studio odontoiatrico privato (…), a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà. Siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici”.

Occorre, dunque, valutare la compatibilità delle disposizioni recate dall’art. 10 con la normativa UE.

L'art. 11 introduce disposizioni in materia di controlli fiscali. In particolare, estende alle società sportive dilettantistiche l’Esoneri in materia di controlli fiscaliesonero dall’onere di trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali (mediante il modello EAS) al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste.
Si ricorda che, ai sensi dei commi 3 e 3-bis dell'art. 30 del D.L. 185/2008 (L. 2/2009), l'onere della trasmissione deve essere assolto anche dalle societĂ  sportive dilettantistiche, tranne quelle iscritte nel registro del CONI che non svolgono attivitĂ  commerciale.
Con Circolare 12/E del 9 aprile 2009 e Circolare 45/E del 29 ottobre 2009, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per converso, sono tenute all’invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.

Occorre, dunque, coordinare il contenuto dell’art. 11 con quanto dispongono i commi 3 e 3-bis dell’art. 30 del D.L. 185/2008.

L’art. 12 conferisce una Delega al Governodelega al Governo per la redazione di un testo unico della normativa in materia di attività sportiva, da emanare con decreto legislativo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Lo schema di d.lgs. è adottato su proposta del Ministro delegato per lo sport e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere del Consiglio di Stato – da rendere entro 45 giorni dalla data di trasmissione – nonché previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorsi questi ultimi, il decreto può comunque essere adottato.
Nel caso in cui il termine per l’espressione del parere parlamentare scade nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o successivamente, il termine stesso è prorogato di sessanta giorni.
Potrebbe essere utile esplicitare nel testo che lo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle Camere dopo l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato.
Si ricorda, infatti, che, con lettera inviata al Presidente del Consiglio il 12 febbraio 1998, i Presidenti delle Camere esprimevano l’esigenza che il testo trasmesso alle Camere per il parere avesse completato la fase procedimentale interna all’Esecutivo, tenendo conto anche del parere del Consiglio di Stato.
In seguito, lo stesso invito è stato espresso dal Comitato per la legislazione, in sede di parere su progetti di legge (cfr. sedute del 2/10/2008 e del 14/10/2009).

Con riguardo al contenuto del testo unico, questo, in base al co. 1, deve recare “le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo”. Tale indirizzo viene declinato prevedendo fra i principi e criteri direttivi, in particolare, il coordinamento delle disposizioni vigenti – anche attraverso la ricognizione delle disposizioni implicitamente abrogate –, nonché l’aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.
Peraltro, il co. 2 dispone che nell’esercizio della delega il Governo deve assicurare ulteriori obiettivi.
Occorre, dunque, coordinare il co. 1 – che attribuisce al testo unico la natura di testo ricognitivo delle disposizioni vigenti – con il co. 2, in base al quale lo stesso testo unico è finalizzato ad assicurare (evidentemente introducendo nuove disposizioni) ulteriori obiettivi.
Gli ulteriori obiettivi sono così individuati:
a) tutela dei vivai e dei giovani talenti sportivi, garantendone la partecipazione alle competizioni di alto livello, quali i campionati.
In materia si ricorda che l’art. 3, co. 231, della L. 549/1995 ha disposto che il CONI destina almeno il 5% dei proventi derivanti dalle scommesse alle attività dei settori giovanili e allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali.
Inoltre, l’art. 27, co. 5-bis, del d.lgs. 286/1998 ha disposto che nella delibera adottata dal CONI per la ripartizione annuale degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita tra le federazioni sportive nazionali, sono stabiliti, altresì, i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica “anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili”.
A sua volta, l’art. 2, co. 4-bis, dello Statuto del CONI dispone che “il CONI detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili”.
Con direttiva 15 luglio 2004, n. 1276, il Consiglio nazionale del CONI ha indicato quale obiettivo da conseguire a decorrere dalla stagione agonistica 2006/2007 la presenza, nelle squadre che partecipano ai campionati di livello nazionale, di giocatori formati nei vivai giovanili nazionali non inferiore al 50% del totale dei giocatori compresi nel referto arbitrale.
Si ricorda, infine, che, durante la XVI legislatura, il 24 novembre 2009 sono state approvate, in testi riformulati, le mozioni 1-00222, 1-00274 e 1-00286, che impegnavano il Governo a tutelare i vivai nazionali;

b) incentivi statali e agevolazioni fiscali e tributarie per le società e le associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell’incremento e delle manutenzione degli impianti sportivi;
c) rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni finanziarie e tributarie;
d) introduzione di livelli standard di insegnamento dell’attività sportiva nella scuola, a partire dalla scuola primaria.
Il 2 dicembre 2009 è stato, poi, presentato un progetto pilota per l’alfabetizzazione motoria nella scuola primaria, nato dalla collaborazione fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MIUR e CONI, con il supporto del Comitato italiano paralimpico (CIP), la cui ultima annualità si è svolta nell’a.s. 2012-2013.
Con nota prot. n. 304 del 17 gennaio 2014 sono state emanate le linee generali del progetto nazionale per l'educazione fisica nella scuola primaria per l’a.s. 2013/2014. La nota, dando conto del fatto che il 4 dicembre 2013 è stato sottoscritto un nuovo Protocollo d'Intesa tra MIUR e CONI (valido per gli aa.ss. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016), evidenzia che è prevista, tra l'altro, la rivisitazione del progetto di alfabetizzazione motoria. Nelle more della definizione del nuovo modello di intervento, per l'a.s. 2013/2014 si garantirà la prosecuzione delle attività sulla scorta di quanto realizzato negli anni precedenti.
Si ricorda, inoltre, che, come evidenziato dal rappresentante del Governo il 20 febbraio 2014, nella risposta all’interrogazione 4-02953, nell’ambito del protocollo di intesa CONI-Presidenza del Consiglio definito nell’ottobre 2013 è stato rifinanziato, anche per il 2014, il progetto «Alfabetizzazione motoria», per un importo di € 3.450.000 a valere sui fondi delle «Politiche per lo sport» della tabella di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sempre all'interno del citato protocollo di intesa è stato, inoltre, finanziato il «Progetto Doposcuola», con un importo di € 4.000.000 per favorire iniziative per promuovere, anche in orario extrascolastico, la diffusione dello sport di base.
Si ricorda, infine, l’Intesa MIUR-CIP (anch’essa valida per gli aa.ss. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016) che ha tra i propri obiettivi quello di sostenere e implementare, con risorse finanziarie appositamente individuate, l’attività ludico-motoria per disabili nella scuola, e quello di sperimentare metodologie e percorsi didattici innovativi;
e) intervento delle regioni in materia sanitaria con visite mediche specifiche annuali e gratuite per tutti gli atleti, anche di etĂ  superiore a diciotto anni, tesserati delle societĂ  e delle associazioni sportive dilettantistiche.
In materia si ricorda che l’art. 7, co. 11, del D.L. 158/2012 (L. 189/2012), al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, aveva disposto che con decreto interministeriale fosse previsto, fra l’altro, l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti. Il D.I. 24 aprile 2013 (G.U. 20 luglio 2013, n. 169) ha poi definito nel dettaglio le diverse tipologie di attività e la corrispondente certificazione richiesta.
In particolare, il decreto ha definito attivitĂ  sportive non agonistiche quelle praticate: dagli alunni che svolgono attivitĂ  fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attivitĂ  parascolastiche; da coloro che svolgono attivitĂ  organizzate dal CONI, da societĂ  sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti; da coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
Successivamente, l’obbligo della certificazione per l’attività amatoriale (praticata da soggetti non tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI) è stato soppresso dall’art. 42-bis, co. 1, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).
Per quanto riguarda l'attività sportiva non agonistica il co. 2 del citato art. 42-bis – come successivamente modificato dall’art. 4, co. 10-septies, del D.L. 101/2013 (L. 125/2013) – ha confermato l’obbligo di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport, ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del CONI. Ai fini del rilascio di tali certificati, i medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida che devono essere approvate con decreto del Ministro della salute.
Al riguardo, rispondendo all’interpellanza urgente n. 2-00277 l’8 novembre 2013, il rappresentante del Governo ha fatto presente che, al fine di avviare l'iter di definizione delle linee guida e poter ristabilire una maggiore coerenza e linearità interpretativa della disciplina normativa in vigore, il Ministero della salute ha attivato un tavolo di confronto;

f) l’introduzione di strumenti per favorire intese con l’ANCI e con l’UPI, per l’utilizzo in orari extrascolastici delle strutture sportive degli istituti scolastici, nonché intese con le amministrazioni locali per conferire maggiore rilevanza agli interventi che realizzano sinergie fra i territori e diffondono buone prassi, innalzando, soprattutto nelle aree più svantaggiate, il livello di pratica motoria.
Al riguardo si ricorda che l’art. 90, co. 26, della L. 289/2002 dispone che gli impianti sportivi di pertinenza di istituti scolastici, quali palestre, aree di gioco ed altre analoghe attrezzature, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, anche extracurriculari, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nello stesso Comune in cui si trova l'istituto scolastico, o in Comuni confinanti.
Il co. 24 del medesimo articolo stabilisce, altresì, che l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

L’art. 13 quantifica gli oneri in Oneri e norma di copertura20 milioni di euro annui a decorrere dal 2013 e dispone che alla loro copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del MEF (art. 1, co. 139, L. 228/2012).
Si segnala che l’autorizzazione di spesa indicata è stata soppressa dall’art. 1, co. 408, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
Le risorse del Fondo, pertanto, hanno costituito economie di spesa, a copertura degli oneri recati dalla legge di stabilitĂ  medesima.
Occorre, altresì, aggiornare l’anno di decorrenza dell’onere.

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.


NecessitĂ  dell'intervento con legge

L’intervento con legge è necessario perché si dispone l’utilizzo di risorse del bilancio dello Stato.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento appare riconducibile prevalentemente alla materia ordinamento sportivo, che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera fra le materie di legislazione concorrente.

Al riguardo si ricorda che, con sentenza n. 424/2004, la Corte costituzionale, evidenziando che non si può dubitare che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell’ordinamento sportivo, ha chiarito che “lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l’esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 118, co. 1, della Costituzione”.

Alla luce di ciò, le disposizioni statali che erano state impugnate da parte di alcune Regioni sono state ritenute non invasive delle competenze regionali, in quanto recanti principi fondamentali.
Tali, in particolare, sono stati configurati i citati co. 24 e 25 dell’art. 90 della L. 289/2002.
Ad analoghe conclusioni la Corte è giunta con riferimento al già citato co. 26 dell’art. 90. In quest’ultimo caso, la Corte ha, infatti, rilevato che la disposizione intende salvaguardare, innanzitutto, l'utilizzazione di impianti sportivi scolastici, perché siano soddisfatte integralmente le esigenze della scuola, curriculari ed extracurriculari. Solo subordinatamente a tali esigenze, per finalità di interesse collettivo, è prevista la utilizzazione degli impianti mediante il loro affidamento a società sportive e ad associazioni sportive dilettantistiche e, dunque, per il loro tramite, alla collettività insediata nel Comune sede dell'istituzione scolastica o in Comuni contermini. In tal modo si garantisce una fruibilità generale degli impianti stessi, salvaguardando prioritariamente, da un lato, le esigenze della scuola e, dall'altro, la funzionalità delle strutture annesse agli istituti scolastici.

Rilevano, peraltro, altri profili.

In particolare, quanto all’art. 3, si segnala che la sentenza n. 401/2007 ha ricondotto i vari ambiti di legislazione in tema di contratti pubblici a un novero di materie di competenza legislativa esclusiva statale (tra le quali la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost.).

Alla materia ordinamento civile è riconducibile anche la disciplina recata dall’art. 6.

Con riguardo all’art. 4, rilevano aspetti inerenti l’edilizia e l’urbanistica, che sono ricompresi nell’ambito materiale del governo del territorio, assegnato alla competenza concorrente.

Al riguardo, si segnala che la norma integra il contenuto dei programmi di edilizia residenziale e di riqualificazione, che sono attuati con accordi di programma tra Stato e regioni giĂ  stipulati.


CompatibilitĂ  comunitaria


Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il ruolo dell’UE nello sport è quello di sostenere, integrare e coordinare le azioni degli Stati membri e di sviluppare una dimensione europea dello sport, tenendo conto, fra l’altro, della sua funzione sociale ed educativa (Art. 165 TFUE).

Nel maggio 2011 il Consiglio dell’UE ha approvato la risoluzione 2011/C/162/01 su un piano di lavoro dell’UE per lo sport per il 2011-2014.

La risoluzione, riconosciuto che lo sport può contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 ai fini di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, include fra i settori prioritari d’intervento i valori sociali dello sport (salute, inclusione sociale, educazione).

Il 31 gennaio 2014 la Commissione europea ha trasmesso la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2011-2014 (COM(2014) 22 final), assegnata in sede primaria alla VII Commissione.

La relazione rappresenta la base per un nuovo piano di lavoro dalla metĂ  del 2014 in poi.

Per quanto disposto dall’art. 10 in rapporto alla normativa UE, si veda il par. Contenuto.


Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Nel novembre 2013 il Consiglio ha adottato formalmente la raccomandazione, proposta dalla Commissione europea ad agosto 2013, volta a promuovere un'attivitĂ  fisica salutare ("health-enhancing physical activity" - HEPA): si tratta della prima proposta di raccomandazione del Consiglio in materia di sport.

Lo stesso Consiglio nel 2012 aveva invitato la Commissione a presentare una proposta per promuovere un approccio trasversale all'attività fisica salutare ("health-enhancing physical activity" - HEPA) sulla base delle linee d'azione raccomandate dall'UE in materia di attività fisica del 2008. Tali linee di azione riprendono le raccomandazioni dell'OMS sui livelli minimi di attività fisica, sottolineano l'importanza di un approccio all'HEPA trasversale ai settori e definiscono 41 linee di azione concrete. La raccomandazione è stata elaborata anche tenendo conto delle risultanze del lavoro degli esperti nel quadro dell'attuazione del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport per il 2011-2014.

La raccomandazione prende le mosse dalla constatazione che negli Stati membri, cui compete la promozione dell'attività fisica salutare, le politiche di promozione dell'HEPA non sono state efficaci. Questa situazione non solo è in contrasto con la strategia Europa 2020, che riconosce la necessità di combattere le disparità nelle condizioni di salute quale premessa indispensabile per la crescita e la competitività, ma è anche incompatibile con gli obiettivi politici dell'Unione nei settori dello sport e della sanità.

Gli Stati membri sono pertanto invitati a sviluppare una strategia nazionale e un piano d'azione per la promozione intersettoriale dell'attività fisica salutare sulla base delle linee d'azione raccomandate dall'UE in materia di attività fisica e a monitorare i livelli di attività fisica e l'attuazione delle politiche. La Commissione è invitata ad assistere gli Stati membri nel loro impegno per la promozione effettiva dell'attività fisica salutare fornendo loro assistenza per l'istituzione del quadro di monitoraggio, nonché a riferire regolarmente sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione.


Formulazione del testo

All’art. 12, co. 1, lett. a), le parole “del testo vigente delle disposizioni” dovrebbero essere sostituite con le parole “del testo delle disposizioni vigenti”.

Al co. 3, le parole “che si esprime entro 45 giorni dalla data di trasmissione” potrebbero essere soppresse, in quanto si tratta del termine generale previsto dall’art. 17, co. 27, della L. 127/1999.

Allo stesso co. 3, in base alla denominazione presente nell’attuale Governo, occorre sostituire le parole “per la pubblica amministrazione e la semplificazione” con le parole “per la semplificazione e la pubblica amministrazione”. Inoltre, poiché le competenze in materia di sport, in base all’art. 1, co. 19, del D.L. 181/2006 (L. 233/2006) fanno capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, le parole “del Ministro delegato per lo sport” dovrebbero essere sostituite con le parole “del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per lo sport” (in senso analogo, v. art. 1, co. 3, L. 128/2011).