Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Recepimento della direttiva 2011/77/UE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi - Schema di decreto legislativo n. 45
Riferimenti:
SCH.DEC 45/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 51
Data: 20/12/2013
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   DIRITTO D' AUTORE
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


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Recepimento della direttiva 2011/77/UE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

20 dicembre 2013
Elementi per l'istruttoria normativa



Indice

Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|



Contenuto

Lo schema di decreto legislativo amplia da 50 a 70 anni la durata dei diritti connessi degli artisti, interpreti o esecutori, sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma, nonché dei produttori dei fonogrammi, ai fini del recepimento di parti della direttiva 2011/77/UE (v. anche la rettifica della stessa) - inserita nell'all. B della L. 96/2013 (legge di delegazione europea 2013) -, che ha modificato la direttiva 2006/116/UE.

Come indicato nel considerando n. 5 della direttiva, infatti, gli artisti, interpreti o esecutori, in genere iniziano la loro carriera in giovane età, per cui la durata della protezione fissata in 50 anni è insufficiente a proteggere le loro esecuzioni per tutto l'arco della loro vita – costringendo taluni a trovarsi di fronte a un calo di reddito negli ultimi anni – oltre che a limitare l'uso discutibile delle loro esecuzioni quando sono ancora in vita.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore riguardano i diritti riconosciuti non direttamente all'autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini. I diritti connessi più importanti sono quelli spettanti agli artisti interpreti ed esecutori (v. art. 80 L. 633/1941), ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive, alle emittenti radiofoniche e televisive.

Con riferimento alle prescrizioni in materia di diritto d'autore recate dalla direttiva, la relazione illustrativa evidenzia che le stesse (art. 1, n. 1 e, in parte, n. 3), relative alle composizioni musicali con testo create da soggetti diversi relativamente al testo e alla musica, non richiedono recepimento, in considerazione di prescrizioni analoghe già recate dall'art. 26 della L. 633/1941.

Al riguardo, si ricorda che il termine di durata dei diritti di utilizzazione dell'opera originariamente recato dall'art. 26 della L. 633/1941 è stato anch'esso elevato a 70 anni – con una modifica non testuale – dall'art. 17, co. 1, della L. 52/1996.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 1° novembre 2013. Ciò ha determinato, tra l'altro – come meglio si vedrà infra – la previsione di applicazione retroattiva delle disposizioni introdotte dallo schema in esame.

Per quanto concerne, invece, il termine per l'esercizio della delega conferita dalla L. 96/2013, fissato al 4 dicembre 2013, si evidenzia che lo schema in esame fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2013, in prossimità della scadenza. In questo modo il Governo si è avvalso, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall'art. 31, co. 3, della L. 234/2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base a tale norma, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (vale a dire, nel caso di specie, fino al 4 marzo 2014).

Diritti del produttore di fonogrammi (art. 1)

L'art. 1 riguarda la durata dei diritti del produttore di fonogrammi. Esso novella l'art. 75 dellaL. 633/1941, recependo l'art. 1, punto 2, lett. b), della direttiva.

In particolare, confermando che la durata dei diritti del produttore di fonogrammi è di 50 anni dalla fissazione, dispone che, se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono 70 anni dopo (e non più 50 anni dopo) la data della prima pubblicazione lecita. Inoltre, introduce la previsione che, nel caso in cui non sono effettuate pubblicazioni lecite, ma comunicazioni lecite al pubblico, i diritti scadono 70 anni dopo la prima di esse.

- la "fissazione" è l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo;
- il "fonogramma" è qualsiasi fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un'opera cinematografica o in altra opera audiovisiva;
- la "pubblicazione" di un'esecuzione fissata o di un fonogramma è la messa a disposizione del pubblico, con il consenso del titolare del diritto, di esemplari di tale esecuzione o fonogramma in quantità sufficiente;
- la "comunicazione al pubblico" di un'esecuzione o di un fonogramma è la trasmissione al pubblico, mediante qualsiasi mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma.
Inoltre, in base all'art. 12, co. 3, della L. 633/1941, richiamato nel testo vigente dell'art. 75 della medesima legge, è considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
A sua volta, la relazione illustrativa fa presente che i termini "pubblicazione" e "comunicazione" indicano, rispettivamente, l'esecuzione artistica fissata su supporto fisico o diffusa a distanza, elettronicamente.

Diritti degli artisti interpreti o esecutori (artt. 2, 3 e 4)

L'art. 4 riguarda la durata dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori. Esso novella l'art. 85 dellaL. 633/1941, recependo l'art. 1, punto 2, lett. a), della direttiva.

In particolare, conferma che la durata dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori è di 50 anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione, mentre specifica che la previsione (già vigente) in base alla quale, ove una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, il medesimo termine di 50 anni decorre dalla prima pubblicazione lecita o, se anteriore, dalla prima comunicazione lecita, è applicabile solo alle fissazioni con mezzo diverso dal fonogramma.

Parallelamente, introduce la previsione secondo cui, nel caso di fissazione in un fonogramma, i diritti durano 70 anni a decorrere dalla prima pubblicazione lecita o, se anteriore, dalla prima comunicazione lecita al pubblico.

L'art. 2 inserisce l'art. 84-bis nella L. 633/1941, recependo l'art. 1, punto 2, lett. c), par. da 2-ter a 2-sexies, della direttiva che, come risulta dai considerando da n. 10 a n. 14 della stessa, recano "misure di accompagnamento" necessarie per garantire che gli artisti interpreti o esecutori che hanno trasferito o ceduto i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi beneficino effettivamente dell'estensione della durata della protezione.

In particolare, per gli artisti interpreti o esecutori il cui contratto di trasferimento o cessione preveda il diritto ad una remunerazione non ricorrente (cioè, unica: v. infra), dispone che:

  • lo stesso artista ha diritto ad una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ciascun anno completo successivo al cinquantesimo dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Il diritto in questione è irrinunciabile;
  • l'importo complessivo della remunerazione annua supplementare è pari al 20% del ricavo - prima della detrazione delle spese (v. il considerando n. 11 della direttiva) - che il produttore di fonogrammi ha percepito nell'anno precedente dalla riproduzione, distribuzione, messa a disposizione, del fonogramma;
  • il diritto ad ottenere la remunerazione annua supplementare è amministrato dalle società di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi, in possesso dei requisiti di cui al DPCM 19 dicembre 2012 che, si ricorda, è stato emanato in attuazione dell'art. 39, co. 2 e 3, del D.L. 1/2012 (L. 27/2012) al fine di liberalizzare il settore (l'elenco delle società attualmente autorizzate è disponibile all'indirizzo http://www.governo.it/DIE/diritto_autore_intermediari.html);
Per approfondimenti, si veda il dossier del Servizio Studi n. 606 del 6 marzo 2012, predisposto in occasione dell'esame del D.L. 1/2012;
  • i produttori di fonogrammi, su richiesta degli artisti o delle società intermediarie dei diritti connessi, devono fornire le informazioni necessarie per garantire il pagamento della remunerazione annua supplementare.

Per gli artisti interpreti o esecutori che hanno diritto a pagamenti ricorrenti dispone, invece, che, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dalla sua lecita comunicazione al pubblico, dai pagamenti non è detratto nessun pagamento anticipato, né alcuna deduzione prevista contrattualmente.

Al riguardo, il considerando n. 9 della direttiva fa presente che, all'avvio di una relazione contrattuale con un produttore di fonogrammi, mentre alcuni artisti, quale contropartita per il trasferimento o la cessione dei loro diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione, noleggio e messa a disposizione della fissazione delle loro esecuzioni, ricevono un anticipo sulle royalties e beneficiano di pagamenti solo quando il produttore ha recuperato l'anticipo iniziale e operato alcune detrazioni previste dal contratto, altri trasferiscono o cedono i loro diritti esclusivi dietro corresponsione di un pagamento unico (remunerazione non ricorrente). Si tratta, in particolare, di artisti che hanno un ruolo meno importante e il cui nome non viene menzionato ("artisti non affermati"), ma, talvolta, anche di artisti il cui nome viene menzionato ("artisti affermati").

Sull'argomento, si veda anche quanto dispone l'art. 6, co. 2, dello schema in esame.

L'art. 3 inserisce l'art. 84-ter nella L. 633/1941, recependo l'art. 1, punto 2, lett. c), par. 2-bis, della direttiva.

Si tratta di un'ulteriore misura volta a garantire che gli artisti interpreti o esecutori che hanno trasferito o ceduto i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi beneficino effettivamente dell'estensione della durata della protezione.

In particolare, esso dispone che se, decorsi 50 anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dalla sua prima comunicazione lecita al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie o non lo mette a disposizione del pubblico su filo o senza filo, in modo che ogni utente possa accedervi dal luogo e nel momento scelti, l'artista interprete o esecutore può recedere dal contratto con cui ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione al produttore di fonogrammi.

Al riguardo si ricorda che, in base all'art. 16 della L. 633/1941, il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera – spettante al produttore di fonogrammi per la durata e alle condizioni stabilite dagli artt. 72 e ss. della L. 633/1941 – ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telefono, la radio, la televisione, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

In particolare, il recesso – che è un diritto irrinunciabile e che determina la decadenza dei diritti del produttore sul fonogramma – può essere esercitato se quest'ultimo, entro un anno dalla comunicazione dell'intenzione dell'artista di recedere, non mette in vendita un numero sufficiente di copie e non mette il fonogramma a disposizione del pubblico.

Ove un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di più artisti, essi possono recedere dai contratti di trasferimento o cessione con il consenso di tutti, in conformità con quanto dispone l'art. 10 della medesima L. 633/1941.

Se uno o più artisti rifiutano ingiustificatamente di recedere, l'Autorità giudiziaria accerta il diritto di recesso da parte degli artisti richiedenti.

In particolare, l'art. 10 della L. 633/1941 dispone che se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto d'autore appartiene in comune a tutti i coautori, e sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

Applicazione (art. 5)

L'art. 5, che recepisce l'art. 1, punto 3, par. 5, della direttiva (come risultante dalla rettifica ante indicata), dispone che le disposizioni della L. 633/1941 novellate e quelle introdotte dallo schema si applicano, oltre che alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi alla data del 1° novembre 2013, anche a quelli per i quali, alla medesima data, l'artista interprete o esecutore e il produttore di fonogrammi erano protetti ai sensi delle disposizioni previgenti.

L'analisi tecnico-normativa evidenzia, al riguardo, che la retroattività delle disposizioni in questione alla data del 1° novembre 2013 si rende necessaria per evitare disparità di trattamento rispetto agli altri Stati europei destinatari della direttiva che, come già ante indicato, prevede l'entrata in vigore delle sue disposizioni a decorrere da tale data.

Disposizioni transitorie sui contratti di trasferimento o cessione dei diritti sul fonogramma (art. 6)

L'art. 6, recependo l'art. 1, punto 4, par. 1, della direttiva, reca misure transitorie inerenti i contratti di trasferimento o cessione dei diritti sul fonogramma.

In particolare, prevede che, salvo che il contratto disponga diversamente, i contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del provvedimento continuano a produrre i loro effetti anche nel periodo di estensione della durata della protezione, di cui allo schema in esame.

Il considerando n. 15 evidenzia che la previsione è finalizzata a garantire la certezza del diritto.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, punto 4, par. 2, della direttiva – che concede agli Stati membri la facoltà di disporre in tal senso –, prevede che i contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto che prevedono la remunerazione ricorrente dell'artista possono essere rinegoziati dalle parti, dopo 50 anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dopo la sua lecita comunicazione al pubblico, a vantaggio dello stesso artista. Se la rinegoziazione non ha esito positivo, può essere promossa la procedura di conciliazione di cui all'art. 194-bis della L. 633/1941.

Al riguardo, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) evidenzia che "si è deciso di rendere possibile tale facoltà anche nell'ordinamento italiano in quanto la stessa concede ad entrambi i contraenti una possibilità, ossia richiedere una rinegoziazione di una situazione di interessi, con una nuova definizione degli interessi a vantaggio dell'artista, interprete od esecutore (ritenuto il contraente più debole) qualora lo stesso non la ritenga più soddisfacente. Tale previsione corrisponde ad un interesse dell'artista, interprete od esecutore, che potrà ricavare un introito maggiore, ma anche dei produttori di fonogrammi che potranno addivenire a nuovi accordi con gli artisti per lo sfruttamento del fonogramma".
Ai sensi del considerando n. 16, è rimessa altresì agli Stati membri la definizione delle procedure per disciplinare i casi in cui la rinegoziazione non vada a buon fine. Al riguardo si ricorda che l'art. 194-bis della L. 633/1941 disciplina lo svolgimento della procedura di conciliazione, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente e da consegnare al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore (di cui all'art. 190 della medesima legge), finalizzata a consentire l'esercizio delle eccezioni in materia di utilizzo delle opere o dei materiali protetti da misure tecnologiche, cui fa riferimento l'art. 71-quinquies, co. 4, della medesima legge.

Invarianza finanziaria (art. 7)

L'art. 7 dispone che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La direttiva che si recepisce
Definizione di diritti connessi
Termine per il recepimento
Termine per l'esercizio della delega
Definizioni
Misure di accompa- gnamento


Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto legislativo sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), l'analisi tecnico-normativa (ATN).

In particolare, la relazione illustrativa è corredata di una tabella di raffronto fra le disposizioni recate dalla direttiva e le disposizioni di attuazione presenti nello schema di decreto legislativo, ovvero quelle già vigenti nell'ordinamento nazionale.



Incidenza sull'ordinamento giuridico



Coordinamento con la normativa vigente

Lo schema di decreto legislativo utilizza la tecnica della novella di parti della L. 633/1941.

Si segnala, peraltro, la necessità di disporre l'abrogazione delle norme contenute nell'art. 17 della L. 52/1996 incompatibili con l'estensione del periodo di durata della protezione previsto dallo schema in esame.



Collegamento con lavori legislativi in corso

Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.



Formulazione del testo

- Al nuovo art. 84-bis, secondo comma, della L. 633/1941 le parole "al precedente comma" devono essere sostituite con le parole "al primo comma" e, al quarto comma, le parole "al precedente comma" devono essere sostituite con le parole "al terzo comma".

Nel terzo comma, dopo le parole "gestione collettiva," dovrebbero essere inserite le parole "in possesso dei requisiti".

- Al novellato art. 85, primo comma, lett. b), della L. 633/1941, dopo le parole "fissazione dell'esecuzione" dovrebbero essere inserite le parole ", rappresentazione o recitazione", anche per uniformità con quanto dispone la lett. a) del medesimo comma.

- All'art. 6, co. 2, dello schema, dopo le parole "di cui all'articolo 194-bis" occorre inserire le parole "della legge 22 aprile 1941, n. 633".