Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||||
Titolo: | La decisione di bilancio per il 2014 - A.C. 1865 e A.C. 1866 - Profili di interesse della VII Commissione Cultura, Scienza, Istruzione | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 96 Progressivo: 7 | ||||||
Data: | 02/12/2013 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
La decisione di
bilancio per il 2014 A.C. 1865 e A.C. 1866 |
Profili di
interesse della VII Commissione Cultura, Scienza, Istruzione |
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n. 96/7 |
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2 dicembre 2013 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Cultura ( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it |
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I dossier dei servizi e degli uffici
della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
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deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o
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File: CU0070.doc |
INDICE
Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Tab. 7)
Il disegno di legge di
bilancio
§
Analisi per missione/programma
§
Disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio
§
Stanziamenti recati da altri stati di previsione
Le tabelle allegate al
disegno di legge di stabilita’
Le modifiche apportate
con la nota di variazioni
Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tab. 13)
Il disegno di legge di
bilancio
§
Analisi per missione/programma
§
Disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio
Le tabelle allegate al
disegno di legge di stabilita’
Le modifiche apportate
con la nota di variazioni
Ministero
dell’economia e delle finanze (Tab. 2) (Informazione
ed editoria)
Il disegno di legge di
bilancio
§
Stanziamenti recati da altri stati di previsione
Le tabelle allegate al
disegno di legge di stabilità
Le modifiche apportate con
la nota di variazioni
Ministero
dell’economia e delle finanze (Tab. 2) (Sport)
Il disegno di legge di
bilancio
Le tabelle allegate al
disegno di legge di stabilita’
Le modifiche apportate
con la nota di variazioni
Il
disegno di legge di stabilità per il 2014: disposizioni di interesse della VII Commissione
§
Articolo 1, commi 6-9 (Fondi per programma “Aree interne del
Paese”)
§
Articolo 1, comma 10 (Formazione giovani extraeuropei - Agenzia
ICE)
§
Articolo 1, commi 61 e
62 (Risorse per infrastrutture destinate
a beni e attività culturali)
§
Articolo 1, comma 165 (Fondo
per il finanziamento ordinario delle università)
§
Articolo 1, comma 166 (Scuole paritarie)
§
Articolo 1, comma 167 (Fondo
straordinario per il sostegno all'editoria)
§
Articolo 1, comma 186 (Interventi vari a favore degli italiani nel
mondo)
§
Articolo 1, comma 191 (Fondo finanziamento esigenze indifferibili)
§
Articolo 1, comma 192 (Risorse per il Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi)
§
Articolo 1, comma 193 (Risorse
per la proroga della convenzione con Radio radicale)
§
Articolo 1, comma 194 e
195 (Celebrazione del Centenario della
Prima Guerra Mondiale)
§
Articolo 1, comma 206 e
207 (Fondazioni lirico-sinfoniche)
§
Articolo 1, comma 210 (Trasferimento a Fintecna della società
Cinecittà Luce S.p.A. )
§
Articolo 1, comma 211 (Modernizzazione
del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)
§
Articolo 1, comma 213 (Proroga
della sospensione di agevolazioni tariffarie
postali editoriali)
§
Articolo 1, commi 246 e
247 (Policlinici universitari gestiti da
università non statali )
§
Articolo 1, commi
251-253 (Contributi statali alle istituzioni culturali)
§
Articolo 1, comma 257 (Dismissione beni immobili dell’INDIRE)
§
Articolo 1, comma 258 (Organizzazione periferica uffici regionali
scolastici)
§
Articolo 1, comma 277 (Fabbisogno
finanziario programmato delle università statali)
§
Articolo 1, comma 289 (Riduzione dei trasferimenti correnti alle
imprese)
§
Articolo 1, comma 290 (Riduzione spesa per consumi intermedi)
§
Articolo 1, commi
307-310 (Facoltà assunzionali delle PA (turn-over))
§
Articolo 1, commi
387-390 (Razionalizzazione della spesa
per crediti d’imposta)
§
Articolo 1, commi 529 e
530 (Collaboratori scolastici Ufficio
scolastico provinciale di Palermo)
La nota integrativa alla tabella 7 individua le priorità politiche sulle quali il MIUR intende concentrare l’impegno.
Per l’istruzione scolastica rientrano tra le linee di intervento:
§ l’attuazione del sistema di autovalutazione e valutazione esterna delle scuole (di cui al DPR 80/2013);
§ il potenziamento degli istituti tecnici e professionali e degli istituti di istruzione tecnica superiore (ITS), anche al fine di realizzare il raccordo dei sistemi di istruzione, di formazione e lavoro;
§ il rafforzamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso la promozione dell’organico dell’autonomia (di cui all’art. 50 del D.L. 95/2012).
§ gli interventi in materia di edilizia scolastica, anche per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole;
§ il sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica.
Con riferimento all’istruzione universitaria, sono messi in evidenza:
§ la promozione del diritto allo studio universitario (di cui al d.lgs. 68/2012).
In particolare, si prevede di agire finanziariamente a livello statale e regionale, identificando
al contempo strumenti specifici per assicurare agli studenti migliori di poter ottenere un titolo di studio
universitario;
§ il consolidamento dei nuovi modelli di governance e dei meccanismi di valutazione del sistema universitario;
§ la promozione della dimensione internazionale delle Università.
A tal fine, verrà favorita la capacità del sistema di
attrarre risorse finanziarie a livello europeo e saranno incrementati i processi di mobilità dei giovani talenti.
In
tema di Alta
formazione artistica, musicale e coreutica, le politiche indicate riguardano:
§ interventi di riordino complessivo della governance e degli ordinamenti didattici, con particolare
riguardo ad una maggiore razionalizzazione territoriale e una forte osmosi con
il mondo universitario;
§ una maggiore apertura all’internazionalizzazione.
Per la ricerca, le linee di intervento concernono, in particolare:
§ la promozione di iniziative di ricerca industriale da parte di startup innovative;
§ interventi di semplificazione e riordino;
§ lo sviluppo di strategie per la crescita, il rilancio e la valorizzazione della ricerca pubblica, nonché la promozione di forme di collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e quello privato;
§ la promozione di iniziative che incentivino i ricercatori che vincono i grant europei;
§ la partecipazione a organismi e iniziative internazionali e il rafforzamento della capacità di attrarre i finanziamenti di Horizon 2020.
Tra le priorità politiche per il triennio la nota include anche il processo di razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa interna centrale, perseguendo politiche rivolte a migliorarne l’efficienza gestionale, secondo canoni di trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dei processi. In tale ambito, si procederà anche ad una riduzione degli assetti organizzativi.
Secondo quanto previsto dall’art. 21, co. 11, lett. a), della L. 196/2009, la nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione reca anche il Piano degli obiettivi per Missioni e Programmi, nonché le schede obiettivo e le schede illustrative del contenuto di ciascun programma di spesa, con l’indicazione dei corrispondenti stanziamenti nel bilancio triennale.
Si
evidenzia, preliminarmente, che lo stato di previsione del MIUR è comprensivo
degli effetti delle disposizioni legislative adottate nel corso degli ultimi
esercizi, fra cui, in particolare:
· l’art. 5 del D.L. 35/2013 (L. 64/2013), in materia
di pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, in
attuazione del quale il relativo piano di rientro è stato
approvato con
decreto MIUR-MEF 1° agosto
2013[1];
· il D.L. 69/2013 (L. 98/2013), recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
·
il D.L.
104/2013 (L. 128/2013), recante misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca.
Lo stato di previsione del MIUR reca, per l’esercizio finanziario 2014, spese in conto competenza per 51.040,0 milioni di euro[2], di cui:
· 48.888,4 (95,8%) per spese correnti, dei quali 40.181,5 milioni destinati a spese per il personale;
· 2.127,8 (4,2%) per spese in conto capitale.
La restante parte è rappresentata – secondo quanto previsto dall’art. 25, co. 2, lett. b), della L. 196/2009 – da un’autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari a 23,8 milioni di euro.
L’incidenza
percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari al 8,8% (a
fronte del 8,9% riferito al dato
assestato 2013).
Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2013 – quali riportate nel ddl di bilancio 2014 – si registra, all’esito di variazioni di segno opposto, una riduzione di 491,2 milioni di euro (di cui –514,4 per la parte corrente, +56,7 per la parte in conto capitale e –33,5 per il rimborso di passività finanziarie).
Di seguito si riportano le previsioni complessive degli stanziamenti di competenza relative al triennio 2014-2016.
(in milioni di euro)
|
2014 |
2015 |
2016 |
Parte corrente
|
48.888,4 |
48.880,5 |
48.962,9 |
Conto capitale |
2.127,8 |
2.151,6 |
2.139,7 |
Rimborso passività finanziarie |
23,8 |
22,9 |
23,8 |
Totale |
51.040,0 |
51.055,1 |
51.126,4 |
La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2014 è valutata in 2.042,3 milioni di euro (di cui 1.242,6 milioni per la parte corrente, 753,5 milioni per la parte in conto capitale e 46,2 milioni per la parte relativa al rimborso di passività finanziarie).
La consistenza dei residui presunti è superiore a quella prevista nella legge di bilancio 2013 (581,3 milioni di euro). Tuttavia, occorre tener presente che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione presenta carattere di provvisorietà, condizionata com’è dal concreto evolversi della gestione.
Le autorizzazioni di cassa ammontano per il 2014 a 51.409,3 milioni di euro.
Data una massa spendibile[3] di 53.082,2 milioni di euro, le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione[4] del 96,8%, che misura la capacità di spesa che il MIUR ritiene di poter raggiungere nel 2014.
Con riferimento alla struttura del bilancio
del MIUR, si ricorda preliminarmente che il DPR 132/2011, recante modifiche al regolamento di riorganizzazione dello stesso MIUR, ha disposto, tra l’altro,
modifiche nelle competenze di alcune Direzioni generali – operanti all’interno
dei 3 Dipartimenti[5], che
costituiscono l’unità organizzativa di primo livello – e la soppressione della previsione che ognuno dei 18 uffici
scolastici regionali costituisce un autonomo centro di responsabilità
amministrativa. E’ stata soppressa anche la previsione che l’USR assegna alle istituzioni scolastiche, nell’ambito dei capitoli di
bilancio affidati alla sua gestione, le
risorse finanziarie.
Le dotazioni finanziarie del Ministero per
l’esercizio finanziario 2014 fanno capo alle seguenti Missioni (fra parentesi è indicato il numero della missione nella
classificazione generale):
·
1. Istruzione scolastica (n. 22);
·
2. Istruzione universitaria (n. 23);
·
3.
Ricerca e
innovazione (n. 17);
·
4.
L’Italia in Europa e nel mondo (n. 4);
·
5. Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32);
·
6. Fondi da
ripartire (n. 33[6]).
Le unità di voto, costituite dai Programmi di spesa, sono 20, come nell’esercizio precedente.
A seguire, si opererà un’analisi relativa
alle singole Missioni e ai più significativi Programmi, in cui verrà anche dato
conto delle differenze – indicate tra parentesi, ove presenti – con le
previsioni assestate 2013.
1.
Missione
Istruzione scolastica (22)
Per l’anno 2014 alla missione Istruzione scolastica – articolata in 9 programmi – è assegnata, come ante indicato, la dotazione di € 41.044,7 mln (pari all’80,4% dello stanziamento del Ministero) (– € 227,1 mln, pari a – 0,6%).
I programmi
che subiscono le più rilevanti riduzioni
rispetto al bilancio assestato 2013 sono quelli relativi all’istruzione prescolastica (– € 968,1 mln) e alle
istituzioni scolastiche non statali (– € 228,1 mln: per queste ultime si veda,
tuttavia, quanto previsto dall’art. 1, co. 166, del ddl di stabilità). Si registra, invece, un aumento di fondi
sul programma relativo all’istruzione primaria (+ € 997,2 mln).
Ad eccezione delle variazioni registrate sul programma relativo alle istituzioni scolastiche non statali, le altre variazioni indicate afferiscono tutte al macroaggregato di parte corrente Funzionamento che comprende principalmente le spese per stipendi, indennità ed altri assegni dovuti al personale del Ministero operante nel settore dell’istruzione[7]. Tali spese, di natura obbligatoria, non sono rimodulabili (art. 21, co. 6, L.196/2009).
Al riguardo si ricorda che, in relazione
all’introduzione del c.d. “cedolino
unico”[8], gli
stanziamenti relativi alle competenze fisse e accessorie per il personale della scuola (docenti e ATA)
sono allocati in un unico capitolo di ciascuno
dei programmi di spesa dei vari gradi di istruzione[9].
Per il 2014,
questi capitoli recano complessivamente stanziamenti per € 36.384,1 mln (+ € 64,0 mln); le note
ai capitoli evidenziano che le variazioni sono proposte in relazione alla
situazione di fatto del personale. Relativamente al cap. 2149, afferente l’istruzione secondaria
di secondo grado la nota evidenzia anche che la variazione (– € 66,2 mln) è
disposta in attuazione:
-
dell’art. 18 del D.L.
104/2013 (L.
128/2013)[10];
-
del piano di rientro disposto con D.I. 1°
agosto 2013 (v. supra).
Le risorse allocate sui capitoli afferenti il
“cedolino unico” per le supplenze brevi[11] recano uno
stanziamento complessivo pari ad € 677,6 mln.
I capitoli recanti le somme da
assegnare agli enti locali per il pagamento del servizio di mensa scolastica per gli insegnanti[12] recano
uno stanziamento complessivo pari ad €
62,8 mln [13].
Si ricorda che, in conseguenza dell’introduzione del c.d. “cedolino
unico”, l’originario Fondo per le
competenze dovute al personale (con esclusione
delle spese per stipendi del personale a tempo determinato ed indeterminato),
istituito dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 601, L. 296/2006)[14], è stato
utilizzato nel 2012 per il pagamento del personale incaricato di supplenze brevi e per la
mensa scolastica, mutando in tal senso la sua denominazione: “Fondo per le
competenze dovute al personale supplente breve e saltuario, per la mensa
scolastica, per le aree a rischio a forte processo immigratorio e per la
dispersione scolastica”.
A partire
dall’esercizio finanziario 2013, facendo seguito all’estensione della
disciplina del “cedolino unico” al personale
supplente breve, e alla conseguente istituzione di nuovi capitoli, le
denominazioni dei capitoli
relativi all’originario Fondo per le competenze dovute al personale hanno
ulteriormente modificato la propria denominazione in “Somma da assegnare per il
pagamento della mensa scolastica”.
Al macroaggregato Funzionamento fanno capo anche – sempre nell’ambito di ciascuno dei programmi relativi ai vari gradi di istruzione – gli stanziamenti afferenti al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche[15], istituito anch’esso dall’art. 1, co. 601, della L. finanziaria 2007. Il Fondo (che rientra nell’ambito delle spese rimodulabili) reca uno stanziamento complessivo di € 872,4 mln[16] (– € 31,8 mln) (si veda, però, infra, quanto dispone l’art. 1, co. 530, del ddl di stabilità).
Nelle note ai capitoli di riferimento l’amministrazione motiva tale variazione in relazione all’attuazione:
- dell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013)[17];
-
del piano di rientro disposto con D.I. 1°
agosto 2013;
-
degli artt. 5, 6, 7, 8
e 11 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) .
In
particolare, la nota al cap. 1204 evidenzia che la relativa diminuzione
(– € 22,9 mln) si riferisce, per € 11,4 mln, all’attuazione dell’art. 7 del D.L. 104/2013, che ha
previsto l’avvio, in via sperimentale per l'a.s. 2013/2014, di un programma
di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione
scolastica.
Si
segnala, tuttavia, che, a seguito delle modifiche intervenute durante
l’esame parlamentare, il programma, prioritariamente riferito dal D.L. alla
scuola primaria, riguarderà le scuole di ogni ordine e grado.
La nota al cap. 1194 evidenzia che la relativa variazione (– € 6,2 mln) è
dovuta, tra l’altro, all’attuazione degli artt. 5, 6, 8 e 11[18] del D.L.
104/2013. In particolare, l’art. 8 reca norme volte al potenziamento delle attività di orientamento degli studenti ai fini della
prosecuzione degli studi, prevedendo, tra l'altro, a decorrere dall'a.s.
2013-2014, l'avvio dei percorsi di
orientamento nelle scuole secondarie di secondo grado già a partire dal quarto anno.
Si segnala, tuttavia, che,
in base alle modifiche intervenute
durante l’esame parlamentare, sono previsti percorsi di orientamento anche
nell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado.
La nota al cap.
1196 evidenzia che la relativa variazione (+ € 2,4 mln) è dovuta, tra
l’altro, all’attuazione degli artt. 6 e 11[19] del medesimo
D.L.
Al medesimo macroaggregato Funzionamento
fanno capo anche i capitoli relativi al rimborso
forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo[20], che
recano uno stanziamento complessivo di €
25,0 mln[21].
Infine, sempre nell’ambito del macroaggregato
Funzionamento sono allocate le risorse per il funzionamento della Scuola per l’Europa di Parma, in
applicazione della legge 115/2009, concernente riconoscimento giuridico e
funzionamento della medesima. Per il funzionamento
della Scuola, nel programma relativo a programmazione
e coordinamento dell’istruzione scolastica, cap. 1250, è allocato uno stanziamento
di € 9,6 mln.
Con riferimento al macroaggregato Investimenti, si evidenzia, in particolare,
l’istituzione – nel programma relativo a Programmazione
e coordinamento dell’istruzione scolastica – del cap. 1515, con uno stanziamento di € 15,0 mln, da assegnare alle regioni per il welfare dello studente,
in attuazione dell’art. 1 del D.L. 104/2013[22].
Nell’ambito del medesimo macroaggregato sono
allocate le risorse destinate all’edilizia
scolastica.
In particolare, sul cap. 7105, relativo al Fondo
unico per l’edilizia scolastica - sul quale, ai sensi dell’art. 11, co. 4-sexies, del D.L. 179/2012-L. 221/2012,
devono confluire tutte le risorse
iscritte nel bilancio dello Stato destinate a finanziare interventi di
edilizia scolastica - risultano allocati € 20
mln
Si tratta della somma che, in base all’art.
2, co. 276, della L. 244/2007, ha
incrementato, dal 2008, il fondo per interventi straordinari della Presidenza
del Consiglio dei ministri (art. 32-bis
D.L. 269/2003 – L. 326/2003), per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonché di costruzione di
nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili
a sostituire quelli a rischio sismico. Essa era stata allocata, fino al 2013,
sul cap. 7449 dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze.
Con riferimento ad ulteriori 700 mila euro che
risultano allocati sul medesimo capitolo del MEF e che, in base alla scheda
illustrativa 2014-2016 dei fondi settoriali presente nell’A.S. 1120, hanno
finalizzazione analoga, si fa presente che gli stessi, in realtà, riguardano,
come risulta dall’autorizzazione di spesa (art. 2, co. 263, L. finanziaria
244/2007), l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali
dei Giochi del Mediterraneo che si sono tenuti a Pescara nel 2009.
Nello stesso stato di previsione, inoltre, ulteriori somme risultano allocate, in particolare, sul cap. 7289. Nello specifico, esse derivano dal disposto di cui all’art. 18, co. 8-bis, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), che ha autorizzato una spesa di 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico, ai fini della predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici di cui al co. 8 dello stesso art. 18.
Peraltro, ulteriori somme destinate ad
interventi di edilizia scolastica – per complessivi € 8,8 mln – continuano a rimanere allocate in altri capitoli dello
stato di previsione del MIUR (capp. 7545,
7625, 7645, 7785[23] ), né
risultano essere state trasferite sul capitolo relativo al Fondo unico per
l’edilizia scolastica le risorse già allocate, per lo stesso ambito, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[24].
Sembrerebbe,
pertanto, opportuno un chiarimento.
Infine, sul nuovo
cap. 7106 (esposto in tabella E della legge di stabilità),
istituito in applicazione dell’art. 10 del D.L. 104/2013, sono allocati € 40
mln a decorrere dal 2015, quale
contributo alle regioni per oneri di
ammortamento dei mutui stipulati dalle regioni per interventi di edilizia
scolastica.
L'art. 10 del D.L. 104/2013 ha stanziato contributi per 40 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, a copertura delle rate
di ammortamento di mutui stipulati dalle regioni per interventi di edilizia scolastica.
Si segnala, peraltro, che, a seguito delle modifiche
intervenute nel corso dell’esame parlamentare, è stato previsto che tale
possibilità riguarda anche gli interventi su immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti
universitari, di proprietà degli enti locali.
Con riguardo agli altri programmi si espone
quanto segue.
Al Programma 1.8 Iniziative per lo
sviluppo del sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio sono assegnati € 48,5 mln (+ € 3,3 mln).
Lo stanziamento
del programma è impegnato principalmente (€ 45,2 mln) in spese di funzionamento
(competenze per il personale, gestione delle strutture); in particolare, € 11,9 mln (cap. 1466) sono stanziati per la realizzazione delle sezioni
sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, c.d. “sezioni primavera”[25].
Altri € 3,3 mln sono destinati a spese per interventi. In particolare, € 2,2 mln sono assegnati alla prosecuzione degli studi di studenti meritevoli (cap. 1512, nell’ambito del programma di valorizzazione delle eccellenze[26].
Il Programma 1.9 Istituzioni scolastiche non statali è dotato di € 274,2 mln (- € 228,1 mln).
In particolare, € 273,9 mln sono allocati sul cap. 1477 (Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d’Aosta).
Risulta, invece, privo di risorse il cap. 1299 (Somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie) (si veda, però, infra, quanto dispone l’art. 1, co. 166, del ddl di stabilità).
Al riguardo, si ricorda che per il 2013 sul cap. 1299 sono stati appostati
€ 223 mln, stanziati dall’art. 1, co. 263, della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), che si sono aggiunti ad € 275,9 mln allocati sul cap. 1477.
Rispondendo
all’interrogazione 5-00383 il 2 agosto 2013, il Governo ha fatto presente che, per quanto riguarda i fondi del cap.
1477, il Ministero ne aveva disposto la ripartizione con DM n. 3 del 12 marzo
2013, assegnandone la gestione agli USR. Per i fondi allocati sul cap. 1299,
invece, era in corso una trattativa con il MEF, in relazione all’accantonamento
di € 80 mln effettuato a seguito dell’art. 2 del D.L. 174/2012.
Nel medesimo programma figura, altresì, lo
stanziamento destinato al funzionamento della scuola europea di Ispra-Varese (cap. 2193, esposto in tab. C della legge di stabilità), pari ad € 0,3 mln[27].
Il Programma 1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l’istruzione e formazione professionale reca uno stanziamento in conto competenza pari ad € 15,8 mln.
L’importo è in gran parte destinato al Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, cap. 1464, sul quale sono allocati € 13,8 mln (+ € 0,3 mln).
In proposito, si ricorda che l’art. 1, co. 875, della
L. 296/2006, istitutivo del Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica
superiore (come modificato dall’art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012),
ha disposto che al medesimo Fondo confluisce quota parte, pari ad € 14
mln, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della L.
296/2006, da destinare ai percorsi
formativi degli Istituti tecnici superiori.
Con riferimento al Programma 1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione, che reca uno stanziamento in conto competenza pari ad € 160,1 mln (– € 27,9 mln), si evidenzia che risulta soppresso il cap. 2136 (Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti scolastici), sul quale nell’anno finanziario 2013 erano allocati € 2,7 mln.
La nota al capitolo evidenzia che tale soppressione è
operata in attuazione dell’art. 28 del CCNL 15 luglio
2010 area V (quadriennio
normativo 2006-2009; primo biennio economico 2006-2007) che ha disapplicato
l’art. 42 del precedente CCNL 11 aprile
2006 area V (quadriennio
normativo 2002-2005; primo biennio economico 2002-2003), in base al quale detta
assicurazione era stata attivata per tutti i dirigenti dell’area.
2. Missione Istruzione universitaria (23)
Lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione universitaria, articolata in 3 programmi, è pari ad € 7.648,0 mln (pari al 15,0% dello stanziamento del Ministero) (- € 139,9 mln, pari a –1,8%).
Nel programma 2.1 Diritto allo studio nell’istruzione universitaria, che registra uno stanziamento in conto competenza pari ad € 182,5 mln (– € 34,6 mln), rientrano, in particolare:
a) le risorse relative al Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, pari ad € 112,7 mln, allocate sul cap. 1710 (– € 38,0 mln). La variazione è operata in attuazione dell’art. 2 del D.L. 104/2013, che ha incrementato la dotazione del Fondo di € 100 mln annui, a decorrere dal 2014;
b) le somme destinate
alla Fondazione per il merito,
istituita dall’art. 9 del D.L. 70/2011 (L. 106/2011), per un importo di € 1,0
mln (cap. 1649);
c) i contributi a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti (cap. 1696), pari ad € 13,4 mln (+ € 0,2 mln).
d) le assegnazioni alle università per le spese inerenti l’attività sportiva universitaria e i relativi impianti (cap. 1709, esposto in tabella C della legge di stabilità, rimodulabile), pari ad € 5,2 mln (– € 1,4 mln).
e) i contributi per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (cap. 7273, esposto in tabella C della legge di stabilità), pari ad € 18,1 mln (– € 0,4 mln).
Nello stesso ambito si segnalano, in particolare:
- il cap. 7274 (Limiti d’impegno per alloggi e residenze universitarie), con uno stanziamento pari ad € 27,5 mln;
-
il cap. 9500 (Somme da erogare per il
pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui per alloggi
e residenze universitarie), con uno stanziamento di € 3,4 mln;
-
il cap. 1700 (Somme da erogare per il pagamento della quota interessi delle rate di
ammortamento dei mutui per alloggi e residenze universitarie), con uno
stanziamento di € 0,8 mln.
Pertanto, l’importo complessivamente disponibile per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari risulta pari ad € 49,8 mln (+ € 5,5 mln).
Il programma 2.2 Istituti di alta cultura registra uno stanziamento in conto competenza pari ad € 435,7 mln (– € 4,9 mln).
Le risorse sono concentrate principalmente sul capitolo 1603, con € 381,3 mln destinati alle competenze fisse ed accessorie del personale degli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM).
Nel medesimo programma si segnala, inoltre, l’istituzione di due nuovi capitoli, in attuazione delle disposizioni recate dal D.L. 104/2013. In particolare:
a) il cap. 1780 (Borse di studio per gli studenti AFAM), con uno stanziamento di € 6 mln , istituito in applicazione dell’art. 3.
Al riguardo, si evidenzia, che, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare, è stata disposta l'erogazione di premi –
e non più di borse di studio, come previsto nel testo del D.L. – a favore degli
studenti iscritti, nell'a.a. 2013-2014, presso le Istituzioni AFAM, autorizzando per l'anno 2014, una spesa di € 3 mln (e non più 6, come previsto nel testo del D.L.);
b) il cap. 1781 (Contributi agli istituti superiori di studi musicali non statali), con uno stanziamento di € 3 mln, istituito in applicazione dell’art. 19.
Al riguardo, si evidenzia, che, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame
parlamentare, il finanziamento agli Istituti
superiori di studi musicali non statali[28] – che il D.L. stabiliva in € 3 mln per il 2014 – è stato aumentato ad € 5 mln.
Peraltro, sempre
nel corso dell’esame parlamentare, è stato altresì previsto un finanziamento di
€ 1 mln per il 2014 per le accademie
di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali
(art. 19, co. 5-bis)[29].
Il programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria – nel cui ambito rientrano prevalentemente le risorse volte a garantire i finanziamenti alle università, compresa l’edilizia universitaria – registra uno stanziamento in conto competenza pari ad € 7.029,8 mln (– € 100,5 mln).
Le principali voci di spesa relative a questo programma, alcune delle quali esposte in tabella C della legge di stabilità, riguardano:
a) il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)[30] (cap. 1694, rimodulabile) con una dotazione di € 6.853,6 mln (+ € 158,9 mln). Al riguardo, si veda, inoltre, quanto previsto dall’art. 1, co. 165, del ddl di stabilità.
Con riferimento a tale stanziamento (superiore
di € 279,3 mln rispetto a quanto presente, per il 2014, nel D.M. n.
111878 del 31 dicembre 2012, di
ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio
2013-2015), la nota relativa al cap. 1694 evidenzia che esso tiene conto sia di
quanto disposto dagli artt. 58, co. 2, e
60, co. 1 e 3, del D.L. 69/2013
(L. 98/2013)[31], sia
di quanto disposto dall’art. 27 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).
Al riguardo si ricorda che l’art. 27, co. 2, lett. e), del D.L. 104/2013 aveva previsto che alla copertura degli oneri
recati dallo stesso D.L. si provvedeva, tra l’altro, mediante riduzione per € 1,4 mln a
decorrere dal 2015, degli
stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione
del MIUR, programma Sistema universitario
e formazione post-universitaria.
A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame
parlamentare, la riduzione a carico degli stanziamenti rimodulabili di
parte corrente iscritti nel programma richiamato è stata peraltro ridefinita in
€ 385.000 per l’anno 2013, € 2,3 mln per il 2014 ed € 3,7 mln a decorrere dal
2015.
Al contempo, si ricorda che
gli artt. 2, co.
10, e 12, co. 1,
lett. f), del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) – non citati
nella nota al cap. 1694 - hanno previsto una riduzione del FFO di € 7,6 mln nel 2014, da
destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli
studenti iscritti ai corsi di laurea nell'a.a. 2013-2014, finalizzato alla
promozione dell'alternanza tra studio e lavoro.
b) I contributi alle università
e agli istituti superiori non statali (cap. 1692, esposto in tabella C della legge di stabilità) con dotazione
di € 72,4 mln (+ € 3,0 mln) (si veda,
al riguardo, quanto dispone l’art. 60, co. 1, del D.L. 69/2013).
c) Le Borse di studio post laurea (cap. 1686) con una dotazione di € 10,7 mln (– € 157,0 mln). In particolare, risulta soppresso il piano gestionale relativo alle borse di studio post laurea (pg. 2).
Risulta, inoltre, soppresso il cap. 1690, relativo al Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario[32], in corrispondenza del quale, nell’assestamento 2013, erano allocate risorse per € 43,0 mln.
Per entrambi i casi, si veda, in nota ante, quanto disposto dall’art. 60, co. 1, del D.L. 69/2013.
d) Il Fondo per il sostegno
dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti[33] (cap.
1713) con una dotazione per il 2014 di €
5 mln (– € 64,8 mln), in attuazione degli artt. 59 e 60 del
D.L. 69/2013[34]. Risultano, invece, soppressi i piani gestionali
relativi agli assegni di ricerca (pg.
2) e al contributo alla Scuola di ateneo
per la formazione europea Jean Monnet[35] (pg. 3).
Anche in tal caso, si veda quanto disposto
dall’art. 60, co. 1, del D.L. 69/2013.
e) I contributi
per interventi di edilizia universitaria,
allocati sul cap. 7264, di nuova
istituzione[36], per un importo
pari ad € 27,0 mln.
Con
riferimento alle somme da erogare per il pagamento della quota capitale e della
quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle università, si registra sui rispettivi
capitoli (capp. 9501 e 1773) uno stanziamento complessivo di € 29,0 mln.
Le
note ai capp. 7264, 9501 e 1773 evidenziano che le variazioni sono proposte
“per una diversa ripartizione delle somme da pagare tra interessi, quota
capitale per l’ammortamento dei mutui contratti dall’università ed erogazione
diretta”.
Nello
stesso ambito, risulta invece soppresso
– come riferisce la nota al capitolo: “non prevedendosi, in atto, spese per
tale titolo” – il cap. 7266, relativo al Fondo
per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche,
istituito dall’art. 5, co. 1, lett. b),
della L. 537/1993, e sul quale in assestamento 2013 permanevano solo residui
per € 20,5 mln.
3. Missione Ricerca e innovazione (17)
Lo stanziamento complessivo per la missione Ricerca e innovazione, articolata in 3 programmi, è pari ad € 1.912,9 mln (pari al 3,7% dello stanziamento del Ministero) (- € 48,8 mln, pari a – 2,5%).
Il programma 3.1 Ricerca per la didattica reca in conto competenza uno stanziamento pari a € 1,6 mln, quasi interamente destinato (€ 1,5 mln) ai contributi ad Enti ed istituti operanti nel settore dell’istruzione (cap. 1261, esposto in tabella C della legge di stabilità).
Con riferimento al programma 3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata, che reca uno stanziamento in conto competenza pari ad € 3,4 mln (– € 42,2 mln), si evidenzia che il cap. 7320, relativo a parte del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST, non registra stanziamenti in competenza per nessuno degli anni del triennio 2014-2016 (si veda, invece, programma 3.3).
In corrispondenza del programma 3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base si registra uno stanziamento in conto competenza pari ad € 1.907,8 mln (– € 6,5 mln). In tale programma rientrano, in particolare:
a) il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (cap. 7236, esposto in tabella C della legge di stabilità), con una dotazione di 1.771,3 milioni di euro (+ € 2,8 mln). La nota al capitolo evidenzia che lo stanziamento è determinato tenendo conto di quanto disposto dall’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013)[37] e dall’art. 24, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013)[38].
Nella scheda illustrativa relativa al Fondo si evidenzia che 12,8 milioni di euro sono destinati all’INDIRE[39] e all’INVALSI.
b) Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST (cap. 7245) con una dotazione di € 62,6 mln (– € 8,8 mln).
La nota al
capitolo evidenzia che la variazione è operata in attuazione dell’art. 27 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), che al co. 2, lett. f), ha previsto una riduzione del FIRST
a decorrere dal 2015[40].
c) Il contributo dello Stato per la ricerca scientifica (cap. 1678), con € 43,8 mln (– € 0,3 mln).
In particolare,
i piani di gestione del capitolo evidenziano che: € 23,1 mln sono assegnati
quale contributo alle spese di gestione del programma nazionale di ricerca aerospaziale
PRORA; € 20,3 mln sono assegnati quale contributo alle esigenze del laboratorio
di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble; € 0,3 mln sono da trasferire
al CNR per la costituzione di un osservatorio sul mercato creditizio regionale.
Ulteriori € 10,2 mln (– € 0,2 mln) sono allocati
sul cap. 7230, finalizzato al
finanziamento di iniziative tese a favorire la diffusione della cultura scientifica;
d) I contributi ad enti, istituti, associazioni, ed altri organismi (cap. 1679, esposto in tabella C della legge di stabilità), con € 4,5 mln;
e) Il finanziamento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) (cap. 7235, esposto in tabella E della legge di stabilità), per un importo di € 12 mln [41].
4. Missione L’Italia in Europa e nel mondo (4)
Alla missione in esame, articolata nei due programmi 4.1 Cooperazione in materia culturale e 4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica, sono destinati € 173,2 mln (pari allo 0,3% dello stanziamento complessivo del Ministero) (+ € 38,2 mln, pari a +28,3).
Tale stanziamento è allocato principalmente (€ 165,7 mln ) sul programma 4.2 e, in particolare, sui capitoli di spesa relativi alla partecipazione a progetti internazionali.
Si tratta, in particolare, di: cap. 7291: Programma
europeo di cooperazione scientifica e tecnologica e Convenzione istitutiva del
Centro europeo di previsioni meteorologiche a medio termine (€ 5,9 mln); cap.
7292: Centro europeo di ricerche nucleari-CERN e Agenzia internazionale
dell’energia atomica-AIEA (€ 120 mln); cap. 7293: Laboratorio europeo di
biologia molecolare (€ 14,3 mln); cap. 7294: Centro di Fisica teorica di
Trieste (€ 20,6 mln). Le note ai capitoli evidenziano che le variazioni sono
proposte al fine di adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze.
5. Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
(32)
Alla missione sono assegnati complessivi € 49,0 mln (pari allo 0,1% dello stanziamento del Ministero) (- 0,6 mln, pari a – 1,2%).
Essa è articolata in due programmi, denominati 5.1 Indirizzo politico – con una dotazione di € 13,5 mln (– € 0,8 mln) e 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, con una dotazione di € 35,5 mln (+ 0,2 mln), che riguardano le spese di funzionamento dell’apparato amministrativo.
6. Missione Fondi da ripartire (33)
La missione,
articolata in un unico programma 6.1 Fondi da assegnare, è dotata di uno stanziamento
di € 212,1 mln (pari allo 0,4% dello stanziamento
del Ministero) (- € 113,0 mln, pari
a – 34,7%). Nel programma rientrano, in
particolare:
a) il Fondo da ripartire per la
valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica (cap. 1296), in corrispondenza del
quale sono allocati € 3,9 mln (– € 79,5 mln).
L’istituzione del Fondo è stata
prevista, a decorrere dal 2012, dall’art. 4, co. 82, della L. 183/2011, che ha disposto che ad
esso affluiscono le economie di
spesa derivanti dai commi da 68 a 70[42] e da 73 a 81[43] del medesimo art. 4 e non destinate al raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica (di cui all’art. 10, co. 2, del D.L. 98/2011-L.
111/2011). La dotazione Fondo –
inizialmente fissata in € 64,8 mln per il 2012, € 168,4 mln per il 2013 e € 126,7
mln a decorrere dal 2014 – è stata successivamente ridotta dall’art. 1, co. 52,
della L. 228/2012 di € 83,6 mln
nel 2013, di € 119,4 mln nel 2014 e di € 122,4 mln a decorrere dall’anno 2015.
b) Le somme stanziate sul cap. 1298, per un importo di € 198,8 mln (– € 31 mln), destinate a incrementare le risorse contrattuali per la valorizzazione e lo sviluppo della carriera del personale della scuola, ai sensi dell’art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008.
La nota al capitolo evidenzia che la variazione è apportata in attuazione del CCNL 13 marzo 2013 per il reperimento
delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, co. 14, del D.L.
78/2010 (L. 122/2010) (come da ultimo modificato dall’art. 4, co. 83, della
L. 183/2011)[44].
L’articolo 7 autorizza per l’anno finanziario 2014 l’impegno e il pagamento delle spese del MIUR indicate nello stato di previsione di cui all’allegata tabella 7 (comma 1).
Il comma 2 autorizza il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, a
ripartire, con propri decreti, i fondi
iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma Fondi da assegnare, nell’ambito della missione Fondi da ripartire dello stato di
previsione del MIUR.
Ai sensi del comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica, nonché tra i capitoli relativi al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del MIUR.
Il comma 4 dispone che l’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per il 2014 è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di € 2,6 mln, a favore dell’Istituto di biologia cellulare per l’attività internazionale afferente all’area di Monterotondo.
In base al comma 5, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma ricerca scientifica e tecnologica di base del MIUR delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’art. 9 del D.L. 321/1996 (L. 421/1996)[45].
Il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del MIUR e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
Infine, l’art. 2, comma 21, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, ad apportare, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le variazioni compensative occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del MIUR i fondi occorrenti per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR)[46] (che, si ricorda, è istituito nello stato di previsione del MEF).
Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze (Tabella n. 2), nell’ambito della missione Istruzione scolastica, programma 16.1 Sostegno all’istruzione (cap. 3044) sono allocati € 15,8 mln da trasferire alle regioni per l’assegnazione di borse di studio ad alunni delle scuole dell’obbligo[47] (- € 0,4 mln).
In materia di ricerca, lo stesso stato di previsione prevede, nell’ambito della missione Ricerca e innovazione, programma 12.1 Ricerca di base e applicata:
§ lo stanziamento di € 23,4 mln (cap. 7310) per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) (di cui all’art. 1, co. 3, del d.lgs. 204/1998) (- €1,0 mln);
§ lo stanziamento di € 98,5 mln (cap. 7380) per l’Istituto italiano di tecnologia, (- € 0,7 mln)[48].
Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno (Tabella n. 8), nell’ambito della Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (cap. 7243) sono allocati € 103,0 mln per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo ed il comodato nella scuola superiore.
L’art. 23, co.
5, del D.L. 95/2012 ha
autorizzato, a decorrere dal 2013,
la spesa di € 103 mln affinché i
comuni provvedano, ai sensi dell’art. 27, co. 1, della L. 448/1998[49], a garantire la
gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che
adempiono l'obbligo scolastico, in possesso dei requisiti richiesti, e la
fornitura in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, in
possesso dei requisiti richiesti.
La
Tabella A, recante gli stanziamenti da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente, destinati alla copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati per il triennio 2014-2016, prevede accantonamenti per il MIUR pari a
593 mila euro nel 2014 e a 9 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016[50].
La nota illustrativa
all’A.S. 1120 specificava che tale accantonamento comprende le risorse
destinate all’attuazione dell’art. 12, co. 4, del D.L. 35/2012 (L. 64/2013) e
le risorse per le scuole non statali[51].
La Tabella B, recante gli stanziamenti da includere nel Fondo speciale di conto capitale, per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2014-2016, non prevede accantonamenti sullo stato di previsione del MIUR.
Anche la tabella
B della legge di stabilità per il
2013 non prevedeva per il MIUR accantonamenti per il triennio 2013-2015.
La Tabella C[52] reca gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità. Si riporta, di seguito, l’elenco delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012) – con il riferimento al programma ed alla missione ai quali afferiscono i capitoli – ponendo a fronte le dotazioni proposte dal ddl di stabilità per il triennio 2014-2016.
(in
migliaia di euro)
Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca |
Legge di
stabilità 2013 |
Disegno di legge di stabilità 2014-2016 |
||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Ricerca e innovazione |
||||
Ricerca scientifica e
tecnologica di base |
||||
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (cap. 1679) |
4.540 |
4.505 |
4.250 |
4.250 |
D.lgs. 204/1998: Coordinamento,
programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica (cap. 7236) |
1.768.497 |
1.771.328 |
1.770.099 |
1.772.099 |
Ricerca per la didattica |
||||
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi (cap. 1261) |
1.550 |
1.538 |
1.478 |
1.478 |
Istruzione scolastica |
||||
Istituzioni scolastiche
non statali |
||||
L. 181/1990: Funzionamento
della scuola europea di Ispra (VA) (cap. 2193) |
324 |
270 |
284 |
293 |
Istruzione universitaria |
||||
Diritto allo studio
nell'istruzione universitaria |
||||
L. 394/1977: Potenziamento
attività sportiva universitaria (cap. 1709) |
5.323 |
5.216 |
4.953 |
4.965 |
L. 338/2000, art. 1, co. 1: Alloggi
e residenze per studenti universitari (cap. 7273) |
18.505 |
18.145 |
18.013 |
18.052 |
Sistema universitario e
formazione post-universitaria |
||||
L. 243/1991: Università
non statali legalmente riconosciute (cap. 1692) |
71.522 |
72.445 |
69.147 |
69.305 |
L. 245/1990: Piano
triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (cap. 1690)
|
43.933 |
--[53] |
-- |
-- |
La Tabella
E, recante gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da leggi pluriennali, con
evidenziazione dei rifinanziamenti,
delle riduzioni e delle rimodulazioni, reca esposizione delle
seguenti autorizzazioni pluriennali di spesa, cui si è già accennato (v.
paragrafo Analisi per missione/programma):
§
finanziamento
della Scuola Gran Sasso Science
Institute (GSSI), nell’ambito del programma Ricerca
scientifica e tecnologica di base della missione Ricerca e innovazione (cap. 7235), per € 12 mln per gli esercizi
finanziari 2014 e 2015 (settore 13 – Interventi nel settore della
ricerca);
§
contributo
alle regioni per oneri di ammortamento
dei mutui per l’edilizia scolastica, nell’ambito del programma Programmazione e coordinamento
dell’istruzione scolastica della missione Istruzione scolastica (cap. 7106),
per € 40 mln a decorrere dal 2015
(fino al 2044) (settore
17 – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio,
scolastica).
Con la nota di variazioni, che recepisce gli effetti del disegno di legge di stabilità con le modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato, lo stanziamento di competenza del MIUR (tabella 7) è rideterminato, per l’esercizio finanziario 2014, in 51.422,0 milioni di euro (in conto competenza), di cui 49.270,4 mln per spese correnti, 2.127,8 mln per spese in conto capitale e 23,8 mln per rimborso passività finanziarie; si riscontra, pertanto, rispetto al ddl di bilancio, un aumento complessivo di 382 milioni di euro, interamente attribuibile alla spesa corrente.
In particolare:
(in milioni di euro)
Variazioni
proposte con la nota di variazione rispetto alle previsioni Iniziali |
||||
Capitolo |
ddl stabilità |
2014 |
2015 |
2016 |
1195, 1204, 1196, 1194 (Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche) |
art. 1, comma 530 |
+12,0 |
-- |
-- |
1299 (Somme da trasferire alle
regioni per il sostegno alle scuole paritarie) |
art. 1, comma 166 |
+220,0 |
-- |
-- |
1694 (Fondo per il finanziamento ordinario delle università) |
art. 1, comma 165 |
+150,0 |
-- |
-28,0 |
TOTALE |
|
+382,0 |
|
-28,0 |
Nella
tabella che segue si riportano a confronto gli stanziamenti di competenza
assegnati alle Missioni e ai Programmi del Ministero nella legge di bilancio 2013 (L. 229/2012), le
previsioni assestate 2013 - quali riportate nella Tabella n. 7 del ddl di
bilancio 2014 - e gli stanziamenti di competenza risultanti per il triennio 2014-2016 a seguito della nota
di variazioni.
(milioni di
euro)
La nota integrativa alla tabella 13 fa presente che la delicata congiuntura economica ha obbligato l’Amministrazione a perseguire un piano di azione mirato al contenimento dei costi e alla razionalizzazione, al contempo garantendo la qualità dei servizi, nella consapevolezza che gli interventi inerenti i beni e le attività culturali si collocano al centro degli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica del paese.
In particolare, il vertice politico-amministrativo deve adeguatamente ponderare le scelte da compiere, mentre a tutte le strutture sul territorio è richiesto un impegno articolato e coeso. In tale contesto, assume una rilevanza peculiare il monitoraggio costante degli interventi pianificati.
La nota ricorda anche che, in base alla L. 71/2013, al Ministero sono state trasferite le competenze in materia di turismo, e dà conto dell’insediamento di due Commissioni: si tratta della Commissione per il rilancio dei beni culturali e del turismo e per la riforma del Ministero in base alla disciplina per la revisione della spesa e della Commissione per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Con riferimento alla prima Commissione, il 6 novembre
2013 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha
presentato alla stampa la relazione da essa predisposta. Nel comunicato
stampa si legge che “Al
centro delle proposte di riforma del Ministero il tema dell’innovazione, con la
creazione di una direzione generale che si occuperà della digitalizzazione e
dell’informatizzazione, e quello della formazione continua del personale, che
elaborerà programmi in collaborazione con centri specializzati e sedi
universitarie. Inoltre, la relazione propone l’individuazione di efficaci
sinergie tra pubblici poteri e intervento di soggetti privati nella gestione
dei beni culturali e delle attività legate al turismo. Il Ministero dei beni,
delle attività culturali e del turismo valuterà con attenzione le proposte
contenute nella relazione presentata oggi, al fine di conferire una maggiore e
concreta efficienza organizzativa all’intera struttura, tra direzioni centrali
e direzioni regionali e tra queste ultime e gli uffici periferici che operano
sul territorio”.
Secondo quanto
previsto dall’art. 21, co. 11, lett. a),
della L. 196 del 2009, la nota integrativa reca il Piano degli obiettivi per missione e programmi, nonché le schede obiettivo,
e le schede illustrative del
contenuto di ciascun programma di
spesa, con l’indicazione dei corrispondenti stanziamenti nel bilancio
triennale.
Si evidenzia,
preliminarmente, che lo stato di previsione del MIBACT è comprensivo degli
effetti delle disposizioni legislative adottate nel corso degli ultimi
esercizi, fra cui, in particolare:
· l’art. 12, co.
3, lett. c), del D.L. 35/2013 (L. 64/2013), in materia di pagamento dei
debiti scaduti delle
Amministrazioni dello Stato, che ha previsto (a decorrere dal 2015) riduzioni lineari
delle spese rimodulabili che, per il
MIBACT, ammontano a € 25,8 mln[54];
· il D.L. 91/2013 (L. 112/2013), concernente
disposizioni urgenti per la tutela,
la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività
culturali.
Lo stato di previsione del MIBACT reca, per l’esercizio finanziario 2014, un totale per spese in conto competenza pari a 1.557,2 milioni di euro, di cui:
· 1.305,9 per spese correnti (83,9%);
· 211,3 per spese in conto capitale (13,6%).
La restante parte è rappresentata da un’autonoma previsione di spesa per il rimborso di passività finanziarie, pari a 40,0 milioni di euro (2,6%).
L’incidenza
percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,3%, percentuale
che non è variata rispetto al dato assestato 2013.
Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2013[55] si registra, all’esito di variazioni di segno opposto, un decremento complessivo di 49,9 milioni di euro (di cui – 2,9 per la parte corrente, – 52,4 per la parte in conto capitale, +5,4 di rimborso passività finanziarie).
Di seguito si riportano le previsioni complessive delle dotazioni di competenza relative al triennio 2014-2016:
(in milioni di
euro)
|
2014 |
2015 |
2016 |
Parte corrente
|
1.305,9 |
1.252,6 |
1.236,6 |
Conto capitale |
211,3 |
170,7 |
170,0 |
Rimborso passività finanziarie |
40,0 |
41,8 |
43,5 |
Totale |
1.557,2 |
1.465,0 |
1.450,2 |
La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2014 è valutata in 120,4 milioni di euro (di cui, 48,3 per la parte corrente e 72,1 per la parte in conto capitale).
La consistenza dei residui presunti è inferiore a quella prevista nella legge di bilancio 2013 (161,7 milioni di euro). Tuttavia, occorre tener presente che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione presenta carattere di provvisorietà, condizionata com’è dal concreto evolversi della gestione.
Le autorizzazioni
di cassa per il 2014 ammontano a 1.592,0 milioni di euro.
Data
una massa spendibile di 1.677,6
milioni di euro, le autorizzazioni di cassa
assicurano un coefficiente di
realizzazione del 94,9%, che
misura la capacità di spesa che il MIBACT ritiene di poter raggiungere nel
2014.
Le dotazioni
finanziarie del Ministero per l’esercizio finanziario 2014 fanno capo alle
seguenti Missioni:
·
1. Tutela
e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (n. 21);
· 2. Ricerca e innovazione (n. 17);
· 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32);
· 4. Fondi da ripartire (n. 33).
· 6. Turismo (n. 31).
Le unità di voto, costituite dai Programmi di spesa, sono 14, una in più rispetto all’esercizio precedente, derivante dal trasferimento al Ministero delle competenze in materia di Turismo.
A seguire, si opererà un’analisi relativa
alle singole Missioni e ai Programmi – limitatamente a quelli afferenti al
settore dei beni e delle attività culturali[56] –, in
cui verrà anche dato conto delle differenze significative – indicate tra
parentesi, ove presenti – con le previsioni assestate 2013.
A livello generale, nello stato di previsione
del MIBACT si riscontra un grande ricorso all’istituto della flessibilità di
cui all’art. 23 della L. 196/2006, che ha determinato lo spostamento di fondi
fra capitoli.
· 1. Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)
Per l’anno 2014 la missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – articolata in 9 programmi – prevede uno stanziamento complessivo di € 1.377,7 mln (pari all’88,5% dello stanziamento complessivo del Ministero) (– € 70,0 mln, pari a – 4,8%).
Programma 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, con stanziamento pari a € 416,8 mln (- € 15,1 mln).
Nel programma rientrano, in particolare:
a) gli stanziamenti per il Fondo
unico per lo spettacolo di cui alla L. 163/1985[57], per un importo complessivo di € 382,1 mln (– € 16,5 mln)[58]. In base alla tabella
C del ddl di stabilità, in cui i capitoli in questione sono esposti, l’importo
che sarà attribuito al FUS per il 2014 ammonta, invece, a € 411,1 mln (v. anche all. 1 del ddl di stabilità, in cui sono
riportate le variazioni da apportare al bilancio triennale a legislazione
vigente ai sensi dell’art. 11, co. 3, lett. d),
della L. 196/2009). Al riguardo, però, si veda quanto dispone l’art. 1, comma 289, del ddl di
stabilità.
Rinviando all’apposito approfondimento web, qui si dà conto solamente delle risorse presenti sui capitoli relativi al FUS nel periodo 2008-2014:
(milioni
di euro)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Interventi |
||||||
cap. 1390 |
0,7 |
0,7 |
0,3 |
0,4 |
0,8 |
0,5 |
cap. 1391 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
cap. 6120 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
cap. 6620 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
cap. 6621 |
232,2 |
198,8 |
190,4 |
206,6 |
193,4 |
182,0 |
cap. 6622 |
69,9 |
54,1 |
55,5 |
57,6 |
58,0 |
57,7 |
cap. 6623 |
90,7 |
61,9 |
18,0 |
20,5 |
21,2 |
25,5 |
cap. 6624 |
10,2 |
8,5 |
9,5 |
10,0 |
10,3 |
10,0 |
cap. 6626 |
-- |
-- |
43,0 |
45,8 |
45,3 |
40,2 |
Investimenti |
||||||
cap. 8570 |
31 |
31,2 |
4,3 |
20,0 |
20,0 |
20,4 |
cap. 8571 |
38,9 |
71,4 |
31,0 |
14,6 |
21,0 |
18,7 |
cap. 8573 |
31,4 |
28,4 |
40,5 |
41,5 |
35,5 |
36,9 |
cap. 8721 |
7,7 |
5,8 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,2 |
|
||||||
TOTALE |
513,0 |
461,0 |
398,9 |
423,4 |
412,0 |
398,5 |
b) il contributo per
il sostegno e la valorizzazione dei festival
musicali ed operistici di cui alla
L. 238/2012, ossia Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival
dei due mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni e Fondazione Festival
Pucciniano (cap. 6632, di nuova
istituzione), con un importo di € 4 mln;
c) le annualità quindicennali per gli interventi di competenza della società di cultura La Biennale di Venezia (cap. 8357), con € 0,3 mln (- € 0,1 mln)[59];
d) i contributi straordinari al Teatro comunale dell’Opera Carlo Felice di Genova (cap. 6650), pari a € 0,9 mln (- € 0,2 mln);
e) i contributi alle Fondazioni lirico sinfoniche, nonché al Teatro dell’Opera di Roma e al Teatro alla Scala di Milano (cap. 6652), pari a € 4,7 mln (- € 1,2 mln);
f) il contributo per il finanziamento del nuovo Auditorium –Teatro dell’Opera di Firenze (cap. 8742, di nuova istituzione, esposto in tab. E della legge di stabilità), pari a € 5 mln. La nota al capitolo evidenzia che il relativo stanziamento è a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico di cui all’art. 32, co. 1, del D.L. 98/2011, in attuazione della delibera CIPE 134/2012.
Al riguardo, si
ricorda che la citata delibera CIPE, pubblicata nella GU del 15 aprile 2013, ha
disposto, per il finanziamento del «Nuovo Auditorium – Teatro dell’opera di
Firenze», secondo stralcio, primo lotto funzionale, l’assegnazione definitiva,
a favore del Mibac, dell’importo di 15 milioni di euro, già programmaticamente
assegnato con la delibera n. 97/2012, a valere sulle risorse di cui all’art.
32, co. 1, del D.L. 98/2011, in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2012, 2013 e 2014.
Programma 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale, con uno stanziamento pari a € 5,3 mln (- € 0,6 mln).
I capitoli inseriti in questo programma concernono il funzionamento del comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.
Programma 1.6 Tutela dei beni archeologici, con uno stanziamento pari a € 199,7 mln (- € 4,7 mln).
Le somme assegnate a questo programma concernono, essenzialmente, le competenze fisse e accessorie al personale (in particolare, il cap. 4001 presenta uno stanziamento di € 163,7 mln).
Risultano, inoltre, istituiti – in attuazione dell’art. 1, co. 1, del D.L. 91/2013[60] – due nuovi capitoli (capp. 4020 e 4021) inerenti alle spese di funzionamento e alle spese di personale per la realizzazione del “Grande Progetto Pompei”, con uno stanziamento complessivo di € 0,8 mln.
Programma 1.9 Tutela dei beni archivistici, con uno stanziamento di € 128,9 mln (- € 1,2 mln).
Anche le somme assegnate a questo programma concernono, essenzialmente, le competenze fisse e accessorie al personale (in particolare, il cap. 3001 presenta uno stanziamento di € 89,9 mln).
Programma 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria, con uno stanziamento pari a € 111,9 mln (- € 12,7 mln).
La maggior parte delle somme stanziate riguardano le competenze fisse e accessorie relative al personale (in particolare, sul cap. 3501 è allocato un importo pari a € 70,0 mln).
Nel medesimo programma sono, altresì ricomprese:
a) le somme destinate al funzionamento:
§ della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (cap. 3609), pari ad € 1,1 mln (+ € 0,8 mln);
§ della Biblioteca
nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma (cap. 3610, esposto in tabella C della legge di stabilità), con € 1,2 mln
(+ € 0,2 mln)[61].
La nota
al capitolo evidenzia che lo stanziamento tiene conto, fra l’altro, della
variazione in aumento – per € 433 mila[62] –
proposta in applicazione della normativa in materia di flessibilità del
bilancio (art. 23 della L. 196/2006).
Di quest’ultima non tiene conto la tabella C del ddl di stabilità, che
reca un’autorizzazione di spesa pari ad €
0,8 mln;
§ dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (cap. 3611, esposto in tabella C della legge di stabilità), con uno stanziamento di € 1,3 mln[63];
La nota
al capitolo evidenzia che lo stanziamento tiene conto della variazione in
aumento per € 433 mila[64].
Di quest’ultima non tiene conto la tabella C del ddl di stabilità, che
reca un’autorizzazione per € 0,9 mln;
§ del Museo dell’audiovisivo (cap. 3613), con uno stanziamento pari ad € 0,7 mln (+ € 0,3mln)[65];
§ del Centro per il libro e la lettura (cap. 3614), pari ad € 0,5 mln;
b) i contributi a istituzioni sociali (cap. 3631), per € 4,5 mln.
Tali importi
sono comprensivi dei contributi destinati alla Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza, ai Comitati nazionali per le celebrazioni
e alle Edizioni nazionali, al Centro Nazionale del Libro parlato, al Centro Internazionale del Libro parlato di
Feltre, alla Società di studi
fiumani.
La nota al
capitolo evidenzia che lo stanziamento tiene conto, altresì, del trasporto di
fondi, per
complessivi € 1,6 mln ai capp. 3609, 3610, 3611, 3613 e 3671.
c) le somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 3670), pari ad € 5,3 mln (- € 4,5 mln) e i contributi ad enti e istituti culturali (cap. 3671), pari ad € 2,7 mln (- € 2,4 mln), per uno stanziamento complessivo di € 7,9 mln.
In base alla tabella C del ddl di stabilità, in cui i capitoli in questione sono esposti, l’importo attribuito ai due capitoli, unitariamente considerati, nel 2014, ammonta, invece, a € 14,1 mln[66].
In proposito, si evidenzia che l’allegato 1 del ddl di stabilità – in cui, come già detto,
sono riportate le variazioni da apportare al bilancio triennale a legislazione
vigente ai sensi dell’art. 11, co. 3, lett. d),
della L. 196/2009) – espone un importo a
legislazione vigente di tabella C (riferito alla somma dei due capitoli)
pari a € 6,2 mln, a fronte di un
importo indicato nel ddl di bilancio
pari a € 7,9 mln[67].
d) i contributi in favore:
§ dell’Accademia Nazionale dei Lincei (cap. 3630, esposto in tabella C della legge di stabilità) pari ad € 2,2 mln (- € 319.157). In base alla tabella C del ddl di stabilità l’importo ammonta a € 0,9 mln[68], poiché in tale tabella non è compresa l’autorizzazione di spesa di € 1,3 mln annui, a decorrere dal 2012, disposta dall’art. 30, co. 6, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011)[69].
§ del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea con sede in Milano (cap. 3633), pari a € 0,1 mln (- € 0,1 mln)[70];
§ dell’Accademia della Crusca (cap. 3635), pari a € 0,6 mln (- € 0,1 mln)[71];
§ di istituzioni sociali pubbliche per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del Medioevo italiano ed europeo (cap. 3636), pari a € 0,5 mln (- € 0,1 mln)[72] e di istituzioni sociali private per il medesimo fine (cap. 3637), pari a € 1,3 mln (- € 0,2 mln)[73];
§ del Centro Pio Rajna, in Roma, (cap. 3638, di nuova istituzione), in applicazione dell’art. 5-bis, co. 1, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), pari ad € 0,5 mln;
§
delle pubblicazioni
periodiche di elevato valore culturale (cap. 3650), pari a € 0,4
mln. Al riguardo si veda anche quanto dispone l’art. 1, comma 289, del ddl di
stabilità.
La nota al capitolo evidenzia che lo stanziamento è
dovuto al trasporto di fondi, per complessivi € 0,4 mln, provenienti dai capp.
3630, 3633, 3635, 3637, 2092[74], in
applicazione alla normativa in materia di flessibilità del bilancio.
Programma 1.12 Tutela delle belle arti, dell’architettura e dell’arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio, con uno stanziamento pari ad € 289,8 mln (+ 1,6 mln), dei quali € 220,1 mln allocati sul cap. 4501, relativo alle competenze fisse ed accessorie del personale.
Nel programma, tra l’altro, sono compresi:
§ le somme destinate al Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale (cap. 5054), pari ad € 0,1 mln;
§ i contributi in conto interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione del patrimonio culturale immobiliare (cap. 4650), pari ad € 12,9 mln;
§ le somme destinate al funzionamento della Fondazione La Grande Brera (cap. 4651), pari ad € 2,0 mln;
§ le somme destinate al Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah, allocate, per ciò che concerne il funzionamento, sul cap. 5170, per € 0,4 mln (- € 0,4 mln), e, per ciò che riguarda la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede, sul cap. 7483 – esposto in tab. E della legge di stabilità, istituito in applicazione dell’art. 5, co. 2, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013)[75] –, per € 3 mln;
§ le somme per la prosecuzione dei lavori relativi ai Nuovi Uffizi (cap. 7482 – esposto in tab. E della legge di stabilità, istituito in applicazione dell’art. 5, co. 1, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013)[76] –, pari ad € 7 mln;
§ le annualità per gli interventi di competenza della società di cultura La Biennale di Venezia (cap. 8410), pari ad € 1,2 mln (- € 0,4 mln).
Programma 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale, con uno stanziamento pari ad € 11,9 mln (- € 10,8 mln).
Nell’ambito di tale programma si ricordano, in particolare:
§ le somme stanziate a favore della Fondazione MAXXI–Museo nazionale delle arti del XXI secolo (cap. 5514), con € 6,4 mln (+ 4,1 mln). Lo stanziamento tiene conto, fra l’altro, come evidenzia la nota al capitolo, dell’incremento di € 5 mln disposto dall’art. 6, co. 5-bis, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013)[77];
§ le somme occorrenti per la tutela e fruizione dei siti Unesco italiani: cap. 1442 (macroaggregato Interventi) e cap. 7305 (macroaggregato Investimenti), esposti in tab. C della legge di stabilità, con stanziamenti rispettivamente, di € 0,1 mln e € 1,3 mln (- € 0,4 mln), nonché la somma di € 0,1 mln per interventi urgenti di tutela dei siti del patrimonio Unesco in provincia di Ragusa (cap. 7486, esposto in tab. E della legge di stabilità, istituito in applicazione di quanto disposto dall’art. 5-quater, co. 1, del D.L. 91/2013 – L. 112/2013)[78];
§ i fondi per attività museali di promozione culturale per mostre ed esposizioni nazionali e internazionali (cap. 1323), pari ad € 0,4 mln (-0,6 mln);
§ le somme stanziate per gli interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale (cap. 7801), pari ad € 1,1 mln (- € 0,3 mln).
Programma 1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, con uno stanziamento pari ad € 5,3 mln (- € 0,2 mln).
Nell’ambito del programma si ricordano, in particolare:
§ le
spese per la progettazione e realizzazione di interventi di conservazione del patrimonio mondiale in
pericolo in conseguenza di eventi bellici o calamità naturali (cap. 7302), con uno stanziamento di € 0,3 mln;
§ le
spese per il funzionamento dell’antenna
della cultura (cap. 2045), con uno stanziamento pari ad € 37.857[79];
§ le
spese connesse ai programmi e alle azioni europee Capitali europee della cultura e marchio europeo per il patrimonio culturale (cap. 2047), con uno
stanziamento di € 18.734.
Programma 1.15 Tutela
del patrimonio culturale, con uno stanziamento pari ad € 208,1 mln (- € 26,1 mln).
Nell’ambito del programma si ricordano, in particolare:
§
le somme per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla
salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici (cap. 1321), pari ad € 19,8
mln (- € 8,1 mln). In particolare, la nota
al capitolo evidenzia che la variazione tiene conto della riduzione per € 7,8
mln disposta in attuazione del D.L. 91/2013 (L. 112/2013)[80];
§ il Fondo giovani per la cultura (cap. 1325, istituito in applicazione dell’art. 2, co. 5-bis, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) e dell’art. 2, co. 1, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), con uno stanziamento di € 3,5 mln.
L’art. 2, co. 5-bis,
del D.L. 76/2013 ha disposto l’istituzione del “Fondo mille giovani per la cultura” nello stato di previsione del MIBACT,
con una dotazione pari ad € 1 mln
per il 2014. Il Fondo è destinato alla promozione di tirocini formativi e di
orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a
soggetti fino a 29 anni di età[81].
L’art. 2 del D.L. 91/2013 ha previsto un programma straordinario per lo sviluppo delle attività di
inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale
italiano, finanziato con 2,5 milioni
di euro nel 2014, nel quale saranno utilizzati 500 giovani di età inferiore a 35 anni[82];
§ le somme per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali provenienti dal recupero delle minori entrate per l’ingresso gratuito del personale docente della scuola nei musei (cap. 1326, istituito in applicazione dell’art. 16, co. 3, del D.L. 104/2013-L. 128/2013)[83], per € 10 mln;
§ le spese per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza a tutela di beni che presentano gravi rischi di deterioramento, nonché per celebrazioni di particolare interesse (cap. 1327, istituito in attuazione dell’art. 5, co. 3-bis, del D.L. 91/2013-L. 112/2013), pari ad € 7 mln.
L’art.
5, co. 3-bis, del D.L. 91/2013 (L.
112/2013) ha autorizzato la spesa di € 8 mln, di cui € 1 mln per il 2013 e € 7
mln per il 2014, per fare fronte ad interventi di particolare rilevanza
attinenti alla tutela di beni culturali
che presentano gravi rischi di deterioramento e alla celebrazione di particolari ricorrenze.
Per
l’individuazione degli interventi, il co. 3-bis
ha previsto l’intervento di un decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare, in base al co. 4, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto.
Il 5 novembre
2013 è stato presentato alle Camere lo schema di
decreto n. 37, che individua solo gli interventi da finanziare per il 2013.
§ le spese per il restauro del Mausoleo di Augusto (cap. 7485, istituito in attuazione dell’art. 5, co. 3, del D.L. 91/2013 – L. 112/2013), pari ad € 2 mln;
§ le spese per interventi di restauro e sicurezza in musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale, nonché per interventi di restauro della Domus Aurea (cap. 8092), per € 1,3 mln (-0,8 mln)[84], e le somme destinate specificatamente ad interventi per il restauro e la sicurezza della Domus Aurea e dell’area archeologica centrale di Roma (cap. 8095), per € 1,5 mln;
§ le spese per il restauro, la conservazione del patrimonio culturale, la valorizzazione dei beni architettonici e l’adeguamento strutturale e funzionale di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato (cap. 7224) per € 2,1 mln (+ € 0,2 mln);
· 2. Missione Ricerca e innovazione (17)
La missione,
articolata in un solo programma, 2.1 Ricerca in materia di beni e attività
culturali, prevede uno stanziamento di € 29,7 mln (pari all’1,9% dello stanziamento del Ministero) (- € 10,2
mln, pari a – 25,7%).
Nel programma indicato rientrano, in particolare, le assegnazioni per il funzionamento:
§ dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro (cap. 2040), pari ad € 0,5 mln (- € 0,1 mln);
§ dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (cap. 2041), pari ad € 0,3 mln (- € 0,1 mln);
§ dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (cap. 2043), pari a 0,3 mln (- € 0,1 mln);
§ dell’Opificio delle pietre dure di Firenze (cap. 2044), pari ad € 28.321 (- € 0,2 mln)
I primi tre capitoli citati sono esposti nella tab. C della legge di stabilità.
Inoltre, è presente il contributo alla scuola archeologica italiana di Atene (cap. 4132), pari ad € 0,5 mln (+ € 0,1 mln).
· 3. Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
La missione – articolata in 2 programmi – prevede uno stanziamento complessivo di € 36,7 mln (pari al 2,4% dello stanziamento del Ministero) (+ € 2,7 mln, pari a +8,0%).
3.1 Indirizzo politico, al quale sono assegnati € 11,4 mln e che comprende, per la quasi totalità, oneri di Funzionamento.
3.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, con uno stanziamento di € 25,3 mln (+ € 2,7 mln), anch’esso pressoché totalmente riferito a spese di Funzionamento.
In tale programma è allocato il cap. 1308, inerente le spese per il funzionamento del Museo tattile statale Omero di Ancona, con uno stanziamento di € 0,6 mln, che tiene conto dell’autorizzazione di spesa di € 0,5 mln annui per il triennio 2013-2015 disposta dall’art. 5-ter del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).
· 4. Missione Fondi da ripartire (33)
La missione, strutturata in un solo programma, 4.1 Fondi da assegnare, prevede uno stanziamento di € 82,4 mln (pari al 5,3% dello stanziamento del Ministero) (- € 3,2 mln, pari a – 3,7%).
Nel programma indicato rientrano, in particolare:
§ il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali (cap. 2300), pari ad € 59,5 mln (– € 2,7 mln);
§ il Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all’elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2008[85] (cap. 2401), con € 21,8 mln (- €7,0 mln). La nota al capitolo evidenzia che lo stanziamento tiene conto della variazione in diminuzione per € 6,4 mln apportata in attuazione dell’art. 3 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013)[86].
L’articolo 13 autorizza per l’anno finanziario 2014 l’impegno e il pagamento delle spese del Mibact indicate nello stato di previsione di cui all’allegata tabella 13 (comma 1).
Inoltre, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, le variazioni compensative di bilancio (in termini di residui, competenza e cassa) tra i capitoli relativi al Fondo unico per lo spettacolo (comma 2).
Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse per il 2014, autorizza altresì lo stesso Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei Conti per la registrazione, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli del bilancio di previsione del Mibact relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché all’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico e bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche (comma 3).
Sempre il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l’anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, necessarie al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 4).
Al riguardo si segnala che occorre fare
riferimento all’art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, e non
all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43.
Infine, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, nello stato di previsione del Mibact, per l’anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, necessarie per la ripartizione del Fondo per il recupero delle minori entrate per l’ingresso gratuito del personale docente della scuola nei musei e in altri luoghi della cultura previsto dall’art. 16, co. 3, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013 – v. ante) (comma 5).
La Tabella A non prevede accantonamenti per il Mibact.
Nella Tabella B è presente l’accantonamento di € 5 mln per il 2014, di € 30 mln per il 2015 e di € 50 mln per il 2016.
La nota illustrativa all’A.S. 1120 specificava che l’accantonamento comprende risorse per interventi di tutela e restauro dei beni culturali.
Specificava, inoltre, che l’accantonamento relativo al MEF comprende risorse per le celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale.
Con riferimento alla Tabella
C, si evidenzia, in particolare, che, a
seguito delle modifiche introdotte al
Senato, l’importo attribuito in tabella
C ai capp. 3670 e 3671,
unitariamente considerati, è stato incrementato per il 2014 di 1 milione di euro, per un totale di € 15,1 mln.
Di seguito, si riporta l’elenco delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012) - con il riferimento al programma ed alla missione ai quali afferiscono i capitoli - ponendo a fronte le dotazioni proposte dal ddl di stabilità per il triennio 2014-2016, nel testo modificato dal Senato.
(in migliaia di euro)
Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo |
Legge di
stabilità |
Disegno di legge di stabilità 2014-2016 |
||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Ricerca e innovazione |
||||
Ricerca in materia di beni
e attività culturali |
||||
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del
Ministero (capp. 2040, 2041, 2043) |
1.447 |
1.125 |
1.105 |
1.105 |
Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali e paesaggistici |
||||
Sostegno, valorizzazione e
tutela del settore dello spettacolo |
||||
L. 163/1985: Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 1390, 1391,
6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) |
399.596 |
411.065 |
396.864 |
397.712 |
Tutela dei beni librari,
promozione e sostegno del libro e dell'editoria |
||||
L. 190/1975: Biblioteca
nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (cap. 3610) |
995 |
812 |
755 |
757 |
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni
per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (cap. 3611) |
1.159 |
891 |
844 |
846 |
L. 466/1988: Contributo
Accademia nazionale dei Lincei (cap. 3630) |
1.182 |
925 |
875 |
877 |
L. 549/1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica, art. 1, co. 43 (capp. 3670 e 3671) |
9.694 |
15.112 |
7.416 |
7.431 |
Valorizzazione del
patrimonio culturale |
||||
L. 77/2006, art. 4, comma 1: Interventi per i siti italiani posti sotto la tutela dell’UNESCO (capp.
1442 e 7305) |
1.723 |
1.379 |
1.312 |
1.315 |
La tabella E prevede i seguenti interventi nel settore 27 (Interventi diversi), nell’ambito della Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:
§
Programma 1.2 Sostegno,
valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:
- finanziamento del nuovo Auditorium –Teatro dell’Opera di Firenze (cap. 8742), per € 5 mln per il 2014.
§ Programma 1.12 Tutela delle belle arti, dell’architettura e dell’arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio:
- prosecuzione dei lavori relativi ai Nuovi Uffizi (cap. 7482), per € 7 mln per il 2014;
- prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah (cap. 7483), per € 3 mln per il 2014.
§
Programma
1.13 Valorizzazione del patrimonio
culturale:
-
interventi urgenti di tutela dei siti del
patrimonio Unesco in provincia di Ragusa
(cap. 7486), per € 0,1 mln per
gli esercizi finanziari 2014 e 2015 (v.
ante).
A seguito della nota di variazioni, lo stanziamento di competenza del MIBAC (tabella 13) per l’esercizio finanziario 2014 è rideterminato, per l’esercizio finanziario 2014, in 1.591,2 milioni di euro (in conto competenza), di cui 1.335,9 mln per spese correnti, 215,3 mln per spese in conto capitale e 40,0 mln per rimborso passività finanziarie; si riscontra, pertanto, rispetto al ddl di bilancio, un aumento complessivo di 34,0 milioni di euro, per la gran parte attribuibile alla spesa corrente.
In particolare:
(in milioni di euro)
Variazioni
proposte con la nota di variazione rispetto alle previsioni Iniziali |
||||
Capitolo |
ddl stabilità |
2014 |
2015 |
2016 |
6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8721, 8573 (Fondo unico per lo
spettacolo) |
Tabella C art. 1, comma 289, e
allegato 4 |
+25,2 |
+25,3 |
25,3 |
3650 (Contributi alle
pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale) |
art. 1, comma 289, e allegato
4 |
-0,0 |
-- |
-- |
3670, 3671 (Contributi a enti, istituti culturali, associazioni,
fondazioni e altri organismi) |
Tabella C |
+8,9 |
-- |
-- |
TOTALE |
|
34,0 |
|
|
Peraltro – come già evidenziato nell’analisi del ddl di bilancio per missioni e programmi (v. ante) – anche in base a quanto riportato in bilancio con la nota di variazioni, la somma complessiva dei capitoli 3670 e 3671, pari a € 16,8 mln, differisce dall’importo indicato in tabella C, pari a € 15,1 mln.
Al riguardo, dunque, è necessario un
chiarimento.
Nella
tabella che segue si riportano a confronto gli stanziamenti di competenza
assegnati alle Missioni e ai Programmi del Ministero nella legge di bilancio 2013 (L. 229/2012), le
previsioni assestate 2013 - quali riportate nella Tabella n. 13 del ddl di
bilancio 2014 - e gli stanziamenti risultanti per il triennio 2014-2016 a seguito della nota di variazioni.
(milioni
di euro)
|
Missioni |
Legge di Bilancio 2013 |
Previsioni assestate 2013 |
Previsioni risultanti dalla nota di variazioni |
||
|
Programmi |
2014 |
2015 |
2016 |
||
1 |
Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali e paesaggistici (21) |
1.381,3 |
1.447,6 |
1.411,7 |
1.313,6 |
1.295,2 |
1.2 |
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello
spettacolo (21.2) |
428,4 |
432,0 |
442,0 |
422,1 |
420,1 |
1.5 |
Vigilanza, prevenz. e repress. in materia di
patrimonio culturale (21.5) |
5,8 |
5,8 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
1.6 |
Tutela dei beni archeologici (21.6) |
202,7 |
204,4 |
199,7 |
184,0 |
181,0 |
1.9 |
Tutela dei beni archivistici (21.9) |
129,9 |
130,2 |
128,9 |
125,5 |
119,9 |
1.10 |
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del
libro e dell’editoria (21.10) |
121,2 |
124,6 |
120,7 |
108,9 |
107,3 |
1.12 |
Tutela delle belle arti, dell’architettura e dell’arte contemporanee; tutela e
valorizzazione del paesaggio (21.12) |
271,4 |
288,2 |
289,8 |
267,5 |
260,9 |
1.13 |
Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13) |
22,6 |
22,8 |
11,9 |
11,2 |
11,1 |
1.14 |
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del
patrimonio culturale (21.14) |
5,5 |
5,5 |
5,3 |
5,2 |
5,2 |
1.15 |
Tutela del patrimonio culturale (21.15) |
193,7 |
234,2 |
208,1 |
183,8 |
184,5 |
2 |
Ricerca e innovazione (17) |
41,9 |
39,9 |
29,7 |
24,2 |
23,9 |
2.1 |
Ricerca in materia di beni ed attività culturali
(17.4) |
41,9 |
39,9 |
29,7 |
24,2 |
23,9 |
3 |
Servizi
istituzionali e generali delle Amm.ni pubbliche (32) |
33,4 |
34,0 |
36,7 |
35,0 |
34,8 |
3.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
10,3 |
11,4 |
11,4 |
11,2 |
11,6 |
3.2 |
Servizi e affari generali per le Amm.ni di
competenza (32.3) |
23,0 |
22,6 |
25,3 |
23,8 |
23,2 |
4 |
Fondi da
ripartire (33) |
90,2 |
85,6 |
82,4 |
81,0 |
81,0 |
4.1 |
Fondi da assegnare (33.1) |
90,2 |
85,6 |
82,4 |
81,0 |
81,0 |
6 |
Turismo
(31) |
-- |
-- |
30,8 |
30,4 |
30,4 |
6.1 |
Sviluppo e competitività del turismo (31.1) |
-- |
-- |
30,8 |
30,4 |
30,4 |
|
TOTALE |
1.546,8 |
1.607,1 |
1.591,2 |
1.484,1 |
1.465,4 |
La
maggior parte delle spese per interventi di sostegno ai settori
dell’informazione e dell’editoria, di competenza del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio, sono allocate nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze (Tabella 2), all’interno della missione Comunicazioni (15),
Programma Sostegno all’editoria (15.4).
Il programma Sostegno
all’editoria reca stanziamenti complessivi in conto competenza pari ad €
172,3 mln, di cui 162,0 per spese correnti e 10,3 per spese in conto capitale.
Rispetto all’assestamento 2013, si
registra una diminuzione di € 42,1 mln, interamente ascrivibile alla riduzione
di parte corrente relativa al Fondo per
gli interventi dell’editoria; si registra, invece, un marginale incremento in
conto capitale del Fondo per gli investimenti del Dipartimento
dell’editoria (v. infra).
In materia si veda
anche quanto dispongono l’art. 1, commi
167 e 191 (quest’ultimo nel combinato disposto con l’elenco 1), del disegno
di legge di stabilità.
Nell’ambito degli stanziamenti di competenza
relativi al 2014[87], si evidenzia che:
§ € 130,6 mln sono assegnati al Fondo occorrente per gli interventi dell’editoria (cap. 2183, esposto in tab. C della legge di
stabilità) (- € 42,1 mln). Al riguardo,
tuttavia, si veda quanto dispone l’art.
1, comma 186, lett. e) e f), del ddl di stabilità;
§ € 10,3
mln sono assegnati al Fondo occorrente
per gli investimenti del Dipartimento dell’editoria (cap. 7442, esposto in tab. C della legge di
stabilità) (+ € 0,6 mln).
§
€ 31,4 mln
sono assegnati al cap. 1501, e
sono finalizzati alla corresponsione alle concessionarie dei servizi di
telecomunicazioni dei rimborsi per le
agevolazioni tariffarie per le imprese editrici, comprese le somme relative
agli anni pregressi. Al riguardo, tuttavia, si
veda quanto dispone l’art. 1, comma 289,
del ddl di stabilità, nel combinato
disposto con l’allegato 4.
Parte delle spese per
gli interventi nel settore dell’informazione insistono, a partire
dall’esercizio 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
al quale l’art. 1, co. 7, del D.L. 85/2008 (L. 121/2008) ha trasferito le
funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale.
Nell’ambito della
missione Comunicazioni, programma Servizi di comunicazione elettronica e
radiodiffusione, sono previsti stanziamenti di parte corrente
riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva.
Si tratta, in
particolare, di € 39,5 mln per contributi alle emittenti radiofoniche e
televisive in ambito locale (cap. 3121), (- € 57,4 mln). Al riguardo, si veda
anche quanto dispone l’art. 1, comma 289,
del ddl di stabilità, nel combinato disposto con l’allegato 4.
Al riguardo si ricorda che l’art. 32-bis, co. 6, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012) ha disposto
una riduzione dei contributi
all’emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale (di cui
all’art. 27, co. 10, della L. n. 488 del 1999[88]) – quantificata
in € 11,9 mln per l'anno 2012 e
in € 0,5 mln a decorrere dal 2013 – al fine di provvedere alla copertura
dell’onere recato dalle disposizioni di cui al medesimo art. 32-bis, in materia di liquidazione dell’IVA
secondo la contabilità di cassa.
A sua volta, l’art. 7, co. 11, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha ridotto gli stessi
contributi di € 20 mln per l’anno 2013 e di € 30 mln a decorrere dall’anno 2014.
Non risultano,
invece, stanziamenti per il servizio di
trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (cap. 3021). Al
riguardo si veda, tuttavia, quanto dispone l’art. 1, comma 193, del ddl di stabilità.
Con riferimento alla tabella C, si riporta, di seguito, un raffronto tra l’autorizzazione di spesa disposta dalla legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012) e le dotazioni proposte dal ddl di stabilità per il triennio 2014-2016.
(in migliaia di euro)
Ministero dell’economia e delle finanze |
Legge di
stabilità 2013 |
Disegno di legge di stabilità 2014-2016 |
||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Comunicazioni |
||||
Sostegno all’editoria |
||||
L. 67/1987: Rinnovo
della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l’editoria (capp. 2183, 7442) |
137.472 |
140.889 |
119.919 |
120.232 |
Con la nota di variazioni, le somme complessivamente allocate nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione Comunicazioni, programma Sostegno all’editoria, sono rideterminate, per l’esercizio finanziario 2014, in 220,3 milioni di euro (in conto competenza). Si riscontra, pertanto, rispetto al ddl di bilancio, un aumento di 48,1 milioni di euro.
(in milioni di euro)
Variazioni
proposte con la nota di variazione rispetto alle previsioni Iniziali |
||||
Capitolo |
ddl stabilità |
2014 |
2015 |
2016 |
1501 (Somma da corrispondere alle concessionarie dei servizi di
telecomunicazioni a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese
editrici ivi comprese le somme afferenti agli anni pregressi) |
art. 1, comma 289, e
allegato 4 |
-3,1 |
-3,1 |
-3,1 |
2183 (Fondo occorrente per gli interventi dell’editoria) |
art. 1, comma 186, lett.
e) e f) |
+1,2 |
-- |
-- |
2190 (Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria) |
l’art. 1, co. 167 |
+50,0 |
+40,0 |
+30,0 |
TOTALE |
|
+48,1 |
+36,9 |
+26,9 |
3073/p (Fondo per le esigenze indifferibili)[89] – Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di San Marino (art. 1, co. 16-novies, del D.L. 225/2010-L. 10/2011[90]) |
art. 1, comma 191, e
elenco 1 |
+6,0 |
-- |
-- |
Si riportano, di
seguito, le previsioni complessive delle dotazioni di competenza del programma Sostegno all’editoria relative al triennio
2014-2016, quali risultanti a seguito della nota di variazioni:
(in milioni di euro)
|
2014 |
2015 |
2016 |
Parte corrente |
210,0 |
178,1 |
168,4 |
Conto capitale |
10,3 |
10,0 |
10,1 |
Totale |
220,3 |
188,2 |
178,5 |
Con riferimento allo
stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, missione Comunicazioni, programma Servizi di comunicazione elettronica e
radiodiffusione, a seguito della nota di variazioni, le somme allocate sul
cap. 3021 sono rideterminate in 10 milioni di euro per ciascuno degli
esercizi finanziari 2014 e 2015;
quelle allocate sul cap. 3121 sono
rideterminate, rispettivamente, in 35,7
milioni di euro per il 2014, in 33,7 milioni di euro per il
2015 e in 38,5 milioni di euro per il 2016.
(in milioni di euro)
Variazioni
proposte con la nota di variazione rispetto alle previsioni Iniziali |
||||
Capitolo |
ddl stabilità |
2014 |
2015 |
2016 |
3021 (Oneri per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari) |
art. 1, comma 193 |
+10,0 |
+10,0 |
-- |
3121 (Contributo e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti
radiofoniche e televisive in ambito locale) |
art. 1, comma 289, e
allegato 4 |
-3,8 |
-3,6 |
-4,1 |
La maggior parte
delle spese in materia di sport, di competenza del Dipartimento per gli affari
regionali, il turismo e lo sport[91] della Presidenza del Consiglio, trovano
collocazione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, all’interno della missione Giovani e Sport (30), programma Attività
ricreative e sport (30.1).
Il programma Attività
ricreative e sport della missione Giovani e sport reca stanziamenti
complessivi per il 2014, in conto
competenza, pari ad € 609,0 mln, di cui 407,7 per spese correnti e
201,4 per spese in conto capitale. Rispetto al dato assestato 2013, si registra una riduzione di € 9,6 mln. Al riguardo, tuttavia, si veda quanto dispone
l’art. 1, comma 192 del ddl di
stabilità.
Nell’ambito degli
stanziamenti relativi al 2014[92], si segnalano, in particolare:
§ € 407,7 mln per il finanziamento del CONI (cap. 1896) (- €
3,6 mln);
§
€ 61,2 mln da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per gli investimenti in materia
di sport (cap. 7450);
§
€ 140,2 mln quale annualità quindicennale per la realizzazione
di interventi necessari allo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali “Torino 2006” (cap. 7366).
Risulta, invece, soppresso il cap. 2111, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per le politiche
dello sport, che nel bilancio assestato 2013 recava
uno stanziamento di € 6 mln. La nota al capitolo evidenzia che la soppressione
è operata per cessazione della spesa di cui all’art. 4 del DL. 5/2012 (L. 35/2012).
Al riguardo, si veda, tuttavia, quanto dispone l’art. 1, comma 191, del disegno di legge di stabilità, nel combinato
disposto con l’elenco 1.
Al riguardo, si evidenzia che la disposizione citata nella nota al
capitolo si riferisce, in particolare, al comma
5 dell’art. 4 del D.L. 5/2012, che, tuttavia, ha previsto un’autorizzazione
di spesa, pari a € 6 mln, per il solo anno 2012, a valere sulle
risorse del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili di cui all’art. 7-quinquies, co. 1, del DL. 5/2009 (L.
33/2009), la cui dotazione finanziaria è stata modificata successivamente più
volte, a favore del Comitato italiano
paralimpico, al fine di dare continuità all’attività di preparazione in
vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012.
Peraltro, uno stanziamento pari a € 6 mln per
il 2013 è stato iscritto nel cap. 2111 sulla base di quanto disposto dall’art.
1, co. 276, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che ha finalizzato lo
stesso stanziamento alle attività istituzionali del Comitato italiano
paralimpico.
Ulteriori somme risultano allocate, nell’ambito del
programma Protezione civile della missione Soccorso civile, sul cap.
7449 (esposto in tab. E della legge di stabilità).
In particolare, come evidenzia la scheda illustrativa 2014-2016 dei fondi
settoriali, il cap. 7449 – che reca uno stanziamento complessivo di € 13,1 mln
– ricomprende:
§ un contributo di € 4 mln per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, in relazione all’art. 11-quaterdecies del D.L. 203/2005 (L. 248/2005), per i Campionati mondiali di nuoto e per i Giochi del Mediterraneo 2009 che si sono svolti, rispettivamente, a Roma e a Pescara[93]. Le risorse sono divise in parti uguali fra i due eventi;
§ un contributo di € 3 mln per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, sempre finalizzato allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto e ai Giochi del Mediterraneo 2009, disposto in relazione all’art. 1, co. 1292, della L. 296/2006[94];
§ un contributo di € 0,4 mln per ciascuno degli anni del triennio, sempre finalizzato allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto 2009, disposto in relazione all’art. 2, co. 271, della L. 244/2007[95];
§ un contributo di € 0,7 mln per ciascuno degli anni del triennio, sempre finalizzato allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo 2009, disposto in relazione all’art. 2, co. 263, della L. 244/2007[96].
In materia di sport la tabella E riporta, nell’ambito del settore 24 (Impiantistica sportiva), le dotazioni riferibili al cap. 7449/p (v. ante) per complessivi € 8,1 mln.
Con la nota di variazioni, le somme complessivamente allocate sul Programma Attività ricreative e sport della missione Giovani e sport sono rideterminate, per l’esercizio finanziario 2014, in 619,0 milioni di euro (in conto competenza); si riscontra, pertanto, rispetto al ddl di bilancio, un aumento di 10 milioni di euro (interamente imputabile all’istituzione del cap. 7455).
Variazioni
proposte con la nota di variazione rispetto alle previsioni Iniziali |
||||
Capitolo |
ddl stabilità |
2014 |
2015 |
2016 |
7455 (Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri
per il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento,
attrezzatura e acquisto di impianti sportivi compresa l’acquisizione di aree
da parte di società o associazioni sportive o soggetto pubblico o privato che
persegua finalità sportive) |
art. 1, comma 289, e
allegato 4 |
+10,0 |
+15,0 |
+20,0 |
3073/p (Fondo per le esigenze indifferibili)[97] – Comitato italiano paralimpico |
art. 1, comma 191, e
elenco 1 |
+ 6,0 |
-- |
-- |
Si riportano, di
seguito, le previsioni complessive delle dotazioni di competenza del programma Attività ricreative e sport relative al triennio 2014-2016, quali risultanti a
seguito della nota di variazioni:
(in milioni di euro)
|
2014 |
2015 |
2016 |
Parte corrente |
407,7 |
405,3 |
407,0 |
Conto capitale |
211,4 |
216,4 |
221,4 |
Totale |
619,0 |
621,6 |
628,3 |
Nell’ambito del
programma Protezione civile della
missione Soccorso civile, non risultano, invece, variazioni riferite al cap. 7449.
Articolo 1,
commi 6-9
(Fondi per programma “Aree interne del
Paese”)
I commi da 6 a 9 riguardano il finanziamento della "strategia per le Aree interne", predisposta dal Ministro per la coesione territoriale, unitamente ad altri Ministeri ed enti pubblici, con lo specifico obiettivo di contribuire al rilancio economico e sociale di ampie porzioni del territorio nazionale che si trovano in condizioni socio-economiche marginali o di insufficiente valorizzazione.
Come ricordato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge (A.S. 1120), le "Aree interne" rappresentano una delle opzioni strategiche di intervento del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, perché riguardano tutto il territorio nazionale senza distinzioni tra Nord e Sud.
Con il concetto di aree interne, il territorio nazionale è stato suddiviso a livello comunale non in base ad un criterio minimo di popolazione, né secondo parametri altimetrici, ma secondo un criterio di capacità di offerta di alcuni servizi essenziali, che sono stati identificati nella presenza sul territorio di un istituto di scuola secondaria superiore, di una struttura ospedaliera sede di un DEA di primo livello e di una stazione ferroviaria classificata non inferiore a”Silver”.
In base alla compresenza di questi tre requisiti sono stati individuati i “poli urbani” e poi i “poli intercomunali”, composti da quei comuni tra loro vicini nei quali erano presenti “congiuntamente” i tre servizi essenziali.
Conseguentemente i comuni non rientranti nei poli sono stati classificati in base ad un indicatore di “accessibilità”, calcolato in termini di minuti di percorrenza per raggiungere il polo più prossimo: i limiti sono stati fissati in meno di 20 minuti (aree periurbane o di cintura), tra 20 e 40 minuti (aree intermedie), tra 40 e 75 minuti (aree periferiche) e oltre i 75 minuti (aree ultraperiferiche). I comuni con tempi di accessibilità superiori ai 20 minuti dal polo più vicino sono stati classificati “aree interne”.
A favore di queste aree, il comma 6 autorizza la spesa di 3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge n. 183 del 1987.
Per quanto riguarda l’operatività del Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie si
rinvia alla scheda di lettura relativa ai successivi commi da 151 a 158, nonché
a quella relativa al rifinanziamento di risorse disposto dalla Tabella E.
Ai sensi del comma 7, l'autorizzazione di spesa è finalizzata al finanziamento di progetti pilota volti a perseguire il riequilibrio dell'offerta di servizi di base nelle aree selezionate, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari.
I criteri e le modalità attuative di tali interventi dovranno essere previste dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014 - 2020.
I progetti pilota cui si fa riferimento dovranno - sempre secondo quanto illustrato nella Relazione illustrativa - applicarsi ad un numero ristretto di aree: non più di una per ogni regione dove le condizioni siano mature, selezionate da parte delle Regioni stesse secondo criteri generali condivisi.
L'Accordo di Partenariato è lo strumento previsto dalla proposta di Regolamento della Commissione Europea COM (2011) 615/2, del 14 marzo 2012, per stabilire la strategia - risultati attesi, priorità, metodi di intervento - di impiego dei fondi comunitari per il ciclo di programmazione 2014-2020. L'accordo finale, che ciascuno Stato membro predisporrà, sarà approvato dalla Commissione europea.
Per le Aree interne esso propone interventi volti a raggiungere tre obiettivi distinti e interconnessi: mettere in sicurezza il territorio, promuovere la diversità naturale e culturale presente in quelle aree e valorizzare le risorse potenziali non utilizzate per innescare processi di crescita che avranno riflessi positivi su tutto il paese.
Gli interventi individuati nell'Accordo di partenariato e finanziati con i fondi europei a finalità strutturale dovranno, secondo quanto stabilito nel comma 8, vedere la cooperazione di diversi livelli di governo interessati (la norma indica, a livello di amministrazioni centrali i Ministeri dell’Infrastrutture e dei trasporti, dell’Istruzione, dell’università e ricerca e della Salute), mediante la sottoscrizione di accordi di programma quadro, e dovranno essere coordinati dal Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.
La legge n. 662 del 1996, all'articolo 2, comma 203, dispone che gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, possono essere regolati sulla base di vari tipi di accordi, tra cui l'accordo di programma-quadro. Questo é così definito: l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni o dalle province autonome in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano.
Il comma 9 prevede che i risultati degli interventi pilota vengano annualmente (entro il 30 settembre) sottoposti al CIPE dal Ministro responsabile, per la valutazione in ordine ai successivi rifinanziamenti.
Articolo 1,
comma 10
(Formazione giovani extraeuropei -
Agenzia ICE)
Il comma 10, inserito durante l’esame al Senato, destina 1 milione di euro all'agenzia ICE per l'anno 2014 per l'attivazione di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine.
L’attivazione dei percorsi formativi e la concessione delle borse di studio devono avvenire, secondo la norma, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia.
Si evidenzia che la norma non specifica la tipologia delle Università per le quali è prevista la collaborazione ai fini dell’attivazione di percorsi formativi e della concessione di borse di studio. In Sicilia, le università statali esistenti sono quelle di Catania, Messina e Palermo. Vi è inoltre la libera Università degli studi Enna, denominata “Università Kore di Enna”, legalmente riconosciuta con Decreto Ministeriale 15 settembre 2004 n. 284.
I giovani interessati devono essere in possesso almeno di istruzione superiore.
Articolo 1,
commi 61 e 62
(Risorse per infrastrutture destinate a
beni e attività culturali)
I commi 61 e 62 sono finalizzati a ridefinire le modalità di calcolo e l’assegnazione, per il triennio 2014-2016, della riserva del 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali.
La quota di risorse delle infrastrutture riservata a favore dei beni culturali è attualmente stabilita dalle disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 32, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), che hanno peraltro ridefinito, dal 2012, quanto previsto in materia dal comma 4 dell’art. 60 della L. 289/2002 (L. Finanziaria 2003).
In particolare, il comma 61 dispone l’abrogazione del comma 16 dell'art. 32 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), che ha introdotto una procedura sostituiva rispetto a quella prevista dal citato comma 4 dell’articolo 60 della legge finanziaria per il 2003 (v. infra), prevedendo che, dal 2012, la percentuale è calcolata fino al 3 per cento come quota-parte delle risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico[98]. L’abrogazione delle predetta disposizione sarebbe finalizzata, secondo quanto specificato dalla norma, a garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali.
La procedura disciplinata dal predetto comma 16 prevede che l’assegnazione della quota del 3% sia disposta con delibera CIPE, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’applicazione di tale procedura, inizialmente prevista a regime, è stata limitata all’anno 2016 dall’art. 12, comma 29, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), ma la norma è stata successivamente abrogata dall’art. 39, comma 1-bis, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) comportando pertanto il venir meno del termine del 2016.
Si evidenzia che la limitazione al 2016 era stata
introdotta in quanto il Fondo in questione è destinato a cessare a tale data
ove non rifinanziato per le annualità successive, e pertanto, dopo questo
termine, sarebbe presumibilmente tornato ad essere operativo il meccanismo di
finanziamento previsto dall’art. 60, co. 4, della L. n. 289/2002.
Il comma 62 riscrive la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 60 della L. 289/2002, stabilendo che la percentuale di riserva da destinare alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è, fino al 3 per cento, calcolata per il triennio 2014-2016 e comunque nel limite di 100 milioni di euro annui, sulle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE:
§ nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili;
§ su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
§ sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali.
Si ricorda che l’art.
60, comma 4, della L. 289/2002 – la
cui applicazione è stata ridefinita nei termini previsti dal citato comma 16,
art. 32, del D.L. 98/2011 a decorrere dal 2012 – riserva una quota del 3% degli
stanziamenti per le infrastrutture ad interventi a favore dei beni e delle
attività culturali rinviando, per la definizione dei criteri di utilizzo e
destinazione di tale quota, ad un regolamento interministeriale che è stato
emanato - dopo una fase transitoria – in data 24 settembre 2008 (D.I. n.
182/2008, pubblicato sulla G.U. 18 novembre 2008, n. 270).
Si osserva che la norma sostituisce il comma 4 dell’art. 60 della legge
289/2012, che reca una norma per la destinazione del 3 per cento degli
stanziamenti previsti per le infrastrutture a interventi in favore dei beni e
delle attività culturali in cui non è fissato alcun limite temporale per la sua
applicazione, con una disposizione applicabile con specifico riferimento al triennio
2014-2016. Tale disposizione destina una quota fino al 3% delle risorse
aggiuntive annualmente previste per infrastrutture, fissando un limite di 100
milioni di euro annui, mentre la norma vigente fa riferimento al 3 per cento
degli stanziamenti previsti per infrastrutture.
Si osserva, inoltre, che non appare chiaro a chi spetti la
predisposizione del programma di interventi in favore dei beni culturali.
Articolo 1,
comma 165
(Fondo per il finanziamento ordinario delle università)
L'art. 1, comma 165, incrementa il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 150 milioni di euro per l’anno 2014.
Considerato che nel disegno di legge di bilancio (che, si ricorda, è formulato secondo la legislazione vigente) lo stanziamento per il 2014 (cap. 1694) è pari a 6.853,6 milioni di euro, lo stanziamento definitivo, a seguito dell’incremento disposto dal comma in esame, risulta pari a 7.003,6 milioni di euro.
Rimandando, per
un’esposizione dettagliata sul FFO all’apposito approfondimento web, nonché alle schede di
lettura relative allo stato di previsione del MIUR, di seguito si riporta solo
l'andamento delle risorse (in milioni di euro) allocate sul cap. 1694 negli
anni 2008-2013:
|
2008 (consuntivo) |
2009 (consuntivo) |
2010 (consuntivo) |
2011 (consuntivo) |
2012 (consuntivo) |
2013 (assestamento) |
cap. 1694 |
7.443,7 |
7.513,1 |
6.681,3 |
6.969,3 |
6.999,5 |
6.694,7 |
Articolo
1, comma 166
(Scuole paritarie)
L’articolo 1, comma 166, autorizza, per l’anno 2014, la spesa di 220 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all’art. 2, co. 47, della legge finanziaria 2009 (L. 203/2008), concernenti il sostegno alle scuole paritarie (ad esclusione di quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano, ex art. 2, co. 109, L. 191/2009)[99].
Il finanziamento, attribuito alle regioni in virtù della loro competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali, si sommerà a quello previsto a legislazione vigente nel disegno di legge di bilancio per il 2014, nel Programma 1.9 - Istituzioni scolastiche non statali, cap. 1477, pari a 273,9 milioni di euro, per un totale di 493,9 milioni di euro (a fronte di 501,9 milioni di euro risultanti, per il 2013, dalla legge di assestamento).
La competenza amministrativa relativa ai contributi
alle scuole non statali è attribuita alle regioni dall'art. 138, co. 1, lett. e),
del d.lgs. 112/1998.
A sua volta, l’art. 1-bis del D.L. 250/2005 (L.
27/2006) ha ricondotto le scuole non
statali alle due tipologie di scuole
paritarie riconosciute ai sensi della L. 62/2000 - abilitate, tra l’altro,
al rilascio di titoli di studio aventi valore legale - e di scuole non paritarie.
L’art. 1, co.
635, della legge finanziaria 2007,
al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle
scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, ha
incrementato, per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007,
gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base “Scuole non statali”
dello stato di previsione del MIUR, da destinare prioritariamente alle scuole
per l’infanzia.
Con sentenza n.
50 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per
violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle regioni, l’erogazione
di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle
funzioni amministrative di competenza regionale. La medesima sentenza,
peraltro, ha fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non
esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a
diritti fondamentali dei destinatari[100].
L’art. 2, co.
47, della L. 203/2008 (L.
finanziaria 2009) ha poi disposto che i
criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie
occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi
in materia di istruzione sono stabiliti, fermo il rispetto delle prerogative
regionali in materia, con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Contestualmente, infatti, la legge di bilancio per il 2009 (L. 204/2008) ha inserito nello stato
di previsione del MIUR – esclusivamente per l’esercizio 2009 –, nell’ambito
della Missione Istruzione scolastica, un nuovo programma 1.10 –
Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di
euro per il 2009. Le risorse sono state allocate nel capitolo 1299 – Somme da trasferire alle regioni per il
sostegno delle scuole paritarie, di nuova istituzione[101].
L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, co. 47,
della L. finanziaria 2009 è stata rifinanziata per gli anni successivi[102]. In
particolare, per il 2010, l’art. 2, co. 250, della L. 191/2009 ha assegnato
(elenco 1, allegato) € 130 mln provenienti dal cosiddetto “scudo fiscale”; per
il 2011, l’art. 1, co. 40, della L. 220/2010, disponendo un rifinanziamento per
il 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti (di cui all'art. 7-quinquies,
co. 1, del D.L. 5/2009), ha destinato al programma di interventi l’importo di €
245 mln; per il 2012, l’art. 33, co. 16, della L. 183/2011 ha, a sua volta,
autorizzato la spesa di € 242 mln; per il 2013 l'art. 1, co. 263, della L.
228/2012 ha autorizzato la spesa di € 223 mln, escludendo tale contributo dalle
spese computate ai fini del patto di stabilità delle regioni.
Il secondo periodo
del comma in esame esclude le spese effettuate
dalle regioni, con le risorse ad esse attribuite dallo Stato, per il sostegno alle scuole paritarie dal computo ai fini del patto di stabilità
interno per il 2014, nel limite di 100 milioni di euro.
Si ricorda che la
disciplina del patto di stabilità interno – dettata dall'articolo 32 della
legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) e dall'articolo 1, commi 448-472, della legge L.228/2012 (legge di stabilità 2013) a cui le norme del disegno di legge in esame recano modifiche – pone annualmente un limite al
complesso delle spese finali di ogni singola regione. Dalle spese
considerate ai fini della verifica del patto di stabilità sono escluse una
serie di spese o perché sottoposte ad una disciplina di contenimento specifica
come nel caso delle spese per la sanità, oppure perché considerate come
“dovute”, come nel caso delle spese finanziate dal fondo
per il trasporto pubblico locale e ferroviario. Il lungo elenco delle spese
escluse dal computo ai fini del patto di stabilità è contenuto nel comma 4
dell'articolo 32 della citata legge 183/2011.
L’esclusione dal complesso delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità per il 2014 opera nel solo limite di 100 milioni di euro.
Le regioni, dunque,
potranno effettuare spese per il sostegno alle scuole paritarie nel 2014 nel
limite di 100 milioni di euro, a valere sul complesso
delle risorse ad esse attribuite dallo Stato per tale finalità.
Gli effetti finanziari derivanti dai pagamenti effettuati dalle regioni in deroga ai limiti del patto di stabilità sono compensati attraverso la riduzione di pari importo (100 milioni di euro) delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[103].
Articolo 1,
comma 167
(Fondo straordinario per il sostegno all'editoria)
L'articolo 1, comma 167, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, con la dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015, 30 milioni di euro per il 2016.
Il Fondo è destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Al riguardo, viene fatto salvo il rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, relativo agli aiuti di importanza minore – “de minimis” –, la cui validità, tuttavia, termina il 31 dicembre 2013.
Si ricorda che la normativa europea vieta gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza, tranne i casi esplicitamente indicati. Le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto devono essere comunicate alla Commissione, che ne valuta la compatibilità. A tale proposito l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, TCE) contempla l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE (ex articolo 87, paragrafo 1, TCE).
A norma dell’art. 2 del regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98, la Commissione può adottare regolamenti che stabiliscono le condizioni in base alle quali alcuni aiuti di stato sono dispensati dalla procedura di notifica. Tali regolamenti, prima di essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’UE (GUCE), devono essere sottoposti a consultazione delle parti interessate e, in particolare, del comitato consultivo in materia di aiuti di stato, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
A tale riguardo, l’art. 2 del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 – che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 – stabilisce, in particolare, che gli aiuti concessi ad una medesima impresa che non superano la soglia dei 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari non vengono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (c.d. aiuti de minimis).
La consultazione sul progetto di
nuovo regolamento si è chiusa il 9
settembre 2013 e, dunque, il nuovo testo dovrebbe essere pubblicato sulla
GUCE prima della scadenza del regolamento attualmente vigente.
Alla ripartizione annuale delle risorse del Fondo si provvede con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con altri Ministri (lavoro e politiche sociali; sviluppo economico; economia e finanze), sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa.
Al riguardo si ricorda che, allo scopo di contribuire
all’obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell’anno 2013, l’art. 29,
co. 3, del D.L. n. 201/2011 ha disposto la cessazione
del sistema di erogazione dei contributi diretti all’editoria dal 31 dicembre
2014, con riferimento alla gestione 2013, nonché la revisione, dal 1° gennaio
2012, del DPR n. 223/2012 - che, in attuazione dell’art. 44 del D.L. n.
112/2008 (L. n. 133/2008), aveva riordinato la disciplina - al fine di una più
rigorosa selezione nell’accesso alle risorse e di un risparmio di spesa. Ha
anche disposto che il risparmio conseguito, compatibilmente con le esigenze del
pareggio di bilancio, sarà destinato alla ristrutturazione
delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all’innovazione tecnologica del settore, a
fronteggiare l’aumento del costo delle materie
prime, all’informatizzazione
della rete distributiva.
In tale contesto, le modifiche al DPR n. 223/2010 sono
state poi apportate dal D.L. n. 63/2012 (L. n. 103/2012), con il quale è stata
dettata una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta
ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale. Le disposizioni
decorrono a partire dai contributi relativi all’anno 2012 o, in alcuni casi,
2013.
Quasi contestualmente all’emanazione del D.L. n.
63/2012, il Governo ha presentato un disegno di legge (A.C. 5270) che conferiva una delega per la definizione, a
regime, di nuove forme di sostegno all’editoria e per lo sviluppo del mercato
editoriale. Fra l’altro, si prevedevano il riordino della normativa vigente, al
fine di contenere gli oneri e consentire una maggiore selezione dei
beneficiari, nonché incentivi per
l’avvio di nuove imprese editoriali, per l’innovazione tecnologica e per la
multimedialità.
Durante l’esame parlamentare, il 7 dicembre 2012 la
VII Commissione ha adottato un nuovo testo che prevedeva l’istituzione di un Fondo per il pluralismo dell’informazione
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da utilizzare per i contributi
diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, per sostenere
l’innovazione tecnologica delle imprese editrici, per incentivare l’avvio di
nuove imprese editrici e per sostenere i trattamenti di pensione di vecchiaia
anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione. L’esame
del provvedimento non si è concluso entro la fine della XVI legislatura.
Pertanto, le finalità del Fondo di cui il
comma in esame prevede l’istituzione coincidono, in parte, con le finalità del
Fondo previsto dal nuovo testo dell’A.C. 5270, adottato nel corso della XVI
legislatura.
Più ampiamente, si veda l’approfondimento
web
presente nella Documentazione di inizio legislatura.
Articolo 1, comma
186
(Interventi vari a favore degli italiani
nel mondo)
Il comma 186, introdotto al Senato, reca interventi
a favore di diversi settori di interesse degli italiani all’estero. In
particolare:
§
la lettera a) dispone lo stanziamento nel 2014 di 2 milioni di euro finalizzati allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi di rappresentanza
degli italiani all’estero (COMITES e CGIE);
§
la lettera b) dispone lo stanziamento nel 2014 di un milione di euro a favore degli enti gestori di corsi di lingua e cultura
italiana all’estero;
§
la lettera c) rifinanzia per 600.000 euro nel 2014 le
attività assistenziali dirette e indirette per i connazionali residenti
all’estero che versano in condizioni di indigenza;
§
la lettera d) attribuisce 200.000 euro nel 2014 a favore del Museo dell’emigrazione italiana di Roma;
§
la lettera e) stanzia 200.000
euro nel 2014 a favore delle Agenzie di stampa specializzate per i servizi
di interesse degli italiani all’estero;
§
la lettera f) integra di un milione di euro per il 2014 lo stanziamento di cui all’art. 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n.
63[104] a
favore della stampa italiana all’estero –
l’art. 1-bis in questione autorizzata
“la corresponsione dell'importo
complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di
periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni
con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente
all'estero da almeno tre anni”.
In base alla vigente normativa, i COMITES (Comitati degli italiani all’estero) sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna Circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'Autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivono meno di tremila cittadini italiani.
I COMITES, istituiti originariamente dalla legge n. 205 del 1985, sono attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 (regolamento di attuazione). Tra gli elementi di maggior rilievo della disciplina si segnala in primo luogo l'introduzione del voto per corrispondenza per l’elezione dei Comitati; la legge rinvia alle procedure previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha dettato più in generale le disposizioni necessarie per la partecipazione dei cittadini italiani residenti all’estero alle elezioni politiche nazionali ed alle consultazioni referendarie.
I COMITES sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in circoscrizioni consolari con un numero minore o maggiore di centomila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato utilizzato per eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale. Il Comitato, una volta eletto, può successivamente decidere di cooptare 4 o 6 componenti, cittadini stranieri di origine italiana. Elemento di particolare novità è costituito dall'art. 1, co. 2 della legge 286/2003, che definisce per la prima volta i COMITES “organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari”; in tal modo, si valorizza il loro ruolo, tanto nei confronti delle collettività di cui sono espressione, tanto dell'Autorità consolare. La legge sottolinea infatti gli stretti rapporti di collaborazione e cooperazione che debbono instaurarsi fra Autorità consolare e Comitati, anche attraverso il “regolare flusso di informazioni”.
A seguito delle elezioni del 2004, operano oggi 124 COMITES in 38 Paesi: quanto alle aree geografiche in cui sono presenti i COMITES, 67 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e Oceania e 7 in Africa.
Con riguardo alle loro funzioni, i COMITES, anche attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; particolare cura viene assicurata alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero. Sono anche chiamati a cooperare con le autorità consolari nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella Circoscrizione consolare.
Il CGIE è composto da 94 membri, di cui 65 eletti direttamente dagli italiani all’estero e 29 nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e designati da associazioni nazionali dell’emigrazione, da partiti politici, confederazioni sindacali, Federazione della stampa in Italia e all’estero, organizzazione dei lavoratori transfrontalieri.
Il Consiglio generale degli Italiani all’estero è presieduto dal Ministro degli Affari esteri, e si articola in:
§ un’Assemblea plenaria, che si riunisce in via ordinaria due volte l’anno presso il Ministero degli Affari esteri su convocazione del Segretario Generale del CGIE;
§ un Comitato di Presidenza, che si riunisce almeno sei volte l’anno e si compone in totale di diciassette membri, tra cui, oltre al Presidente e al Segretario generale, figurano anche quattro Vicesegretari generali (tre sono eletti per ciascuna delle tre aree geografiche – Europa e Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni extraeuropei – e uno tra i ventinove membri di nomina governativa, cfr. più avanti l’attuale composizione del Comitato) ed undici rappresentanti delle varie aree. I componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea fra i membri del Consiglio. Il Comitato si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui due volte a margine delle riunioni dell'Assemblea plenaria;
§ otto Commissioni tematiche, tre Commissioni Continentali, una Commissione di nomina Governativa;
§ gruppi di lavoro ad hoc costituiti dall’Assemblea per approfondire argomenti specifici.
Ai lavori del CGIE partecipano poi, con solo diritto di parola, rappresentanti ed esperti di Ministeri, delle regioni e province autonome, del CNEL, della RAI ed altre emittenti nazionali private, delle organizzazioni dei datori di lavoro. L’ordine dei lavori di ciascuna sessione è comunicato anche ai Presidenti delle due Camere, i quali possono designare fino a sette parlamentari per partecipare alle riunioni del CGIE con solo diritto di parola.
Il Consiglio svolge funzioni di analisi e di studio sui problemi delle comunità italiane all’estero e formula pareri, proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle Regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità di italiani all’estero.
Il CGIE è inoltre chiamato ad esprimere pareri obbligatori sulle proposte del Governo concernenti: stanziamenti dello Stato in favore delle comunità italiane all’estero; programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale; criteri per l’erogazione dei contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione, programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all’estero; linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.
Il CGIE è stato completamente rinnovato il 26 giugno 2004, mentre le elezioni alle cariche interne elettive sono state effettuate il 27 luglio 2004.
L'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 207 del 2008[105] ha operato un primo rinvio del termine per le elezioni dei COMITES, e come conseguenza anche del CGIE. Successivamente, in tale materia, sono stati disposte due ulteriori proroghe: la prima, prevista, dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 63/2010[106], ha differito il termine al 31 dicembre 2012, mentre l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/2012[107], ha ulteriormente disposto il differimento delle elezioni entro e non oltre la fine del 2014.
Sul piano ordinamentale, si segnala che il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, di riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri, ha istituito un’apposita Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie, con le seguenti attribuzioni:
a) promuovere, sviluppare e coordinare le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;
b) provvedere ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo;
c) curare la promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane all’estero;
d) provvedere agli affari consolari;
e) seguire, d’intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le questioni concernenti gli stranieri in Italia;
Successivamente, in attuazione della delega conferita dalle legge di semplificazione 2005, è intervenuto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, che ha riordinato le funzioni degli Uffici consolari, con evidenti ricadute sulle collettività italiane all’estero.
Va altresì ricordato che l’art. 40, commi 3 e 6-9, del decreto-legge n. 1/2012[108] ha dettato disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti. Sulla stessa materia i commi 1-2 dell’ art. 2 del decreto-legge n. 179/2012[109], hanno previsto ulteriori innovazioni.
Il Museo nazionale dell’emigrazione italiana è stato istituito con Decreto del Ministro degli Affari esteri, in base all’art. 2, comma 70 della legge finanziaria 2008, che stanziava 14 milioni di euro per il 2008 a favore di varie iniziative di interesse degli italiani all’estero. Il Museo è struttura permanente del Ministero degli Affari esteri, e acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio della emigrazione italiana. Il Museo, tra l’altro, realizza il collegamento in rete dei musei dell’emigrazione esistenti in Italia e all’estero, creando la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture.
E’ istituito un Comitato scientifico che formula iniziative e proposte al Direttore in merito alle attività scientifiche e didattiche promosse dal Museo e in merito alla raccolta ed alla conservazione del materiale documentale presso lo stesso. Il Comitato esprime, altresì, proposte e pareri in merito alla ricerca ed alla scelta del materiale espositivo.
Il Direttore del Museo è nominato dal Ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri, sentito il Comitato scientifico, di cui all’articolo 3, comma 1, e sovrintende alla organizzazione e alla gestione del Museo, coordinandone le attività scientifiche, tecniche e amministrative.
Articolo 1,
comma 191
(Fondo finanziamento esigenze
indifferibili)
Il comma 191, modificato al Senato, prevede l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze.
Le risorse del fondo sono destinate alle finalità indicate nell’elenco 1, allegato al provvedimento in esame.
Nel corso dell’esame al Senato la dotazione del Fondo, originariamente prevista in 107,6 milioni di euro, è stata rideterminata in 24,631 milioni di euro per l’anno 2014.
La riduzione è dovuta a specifiche disposizioni del provvedimento in esame, introdotte nel corso dell’esame al Senato, che hanno finanziato direttamente alcune delle autorizzazioni legislative indicate nell’Elenco 1, che pertanto sono state espunte dall’elenco.
Si tratta, in particolare:
§ dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativa agli interventi per la Fiera di Verona, rifinanziata per 5 milioni per l'anno 2014 dal comma 65 (l’autorizzazione di spesa in questione era presente nell’Elenco 1 con un finanziamento di 3 milioni di euro);
§ dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, commi 32 e 33, della legge n. 183/2011, relativa al finanziamento dei policlinici universitari e delle strutture ospedaliere, il cui rifinanziamento è stato disposto nella misura di 50 milioni nel 2014 in favore dei policlinici universitari dal comma 246 e di 30 milioni per il 2014 delle
§ strutture ospedaliere dal comma 247 (l’autorizzazione di spesa in questione, era presente nell’Elenco 1 con un finanziamento di 80 milioni di euro).
L’Elenco, modificato dal Senato, reca le seguenti finalità, con i relativi importi:
§ Misure anti-tratta (art. 12, legge n. 228/2003): 5 milioni;
§
Comitato italiano paralimpico (art. 1, co. 276, legge n. 228/2012): 6 milioni;
§ Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (legge n. 282/1998; legge n. 24/1996; legge n. 379/1993): 6,331 milioni[110];
§ Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (art. 1, co. 16-novies, D.L. n. 225/2010): 6 milioni;
§ Vittime del terrorismo (legge n. 206/2004): 1 milione;
§ Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (D.P.R. n. 126/1981): 300.000 euro (finalità inserita nel corso dell’esame al Senato).
La ripartizione delle risorse del Fondo tra le suddette finalità è demandata ad un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
Si ricorda che un Fondo del tutto analogo a quello qui in esame, anch’esso denominato “Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili”, da ripartirsi tra le finalità indicate in apposito Elenco allegato alla legge di stabilità medesima, è stato istituito per l’anno 2013 dalla legge di stabilità dello scorso anno (art. 1, comma 270, legge n. 228/2012), con una dotazione di 16 milioni di euro per l’anno 2013. Tale fondo risulta iscritto al cap. 3080 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze. Nel disegno di legge di bilancio per il 2014-2016 (A.S. 1121) tale capitolo non presenta tuttavia alcuna dotazione.
Tale fondo, si ricorda, è stato finalizzato ad essere ripartito, con D.P.C.M., previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, tra una serie di esigenze indifferibili, indicate nell’elenco 3 della legge n. 228/2012[111].
Sul relativo schema di D.P.C.M. di riparto (presentato alla V Commissione bilancio della Camera, ai fini dell’espressione del parere, in data 22 gennaio 2013), la Commissione ha peraltro deliberato di non esprimere alcun parere. Il decreto ha provveduto ad assegnare l’intero stanziamento del Fondo ad una sola delle finalità indicate nell’elenco 3 della legge di stabilità 2013, ed in particolare, al finanziamento delle misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, in ragione della necessità di adottare interventi diretti a fronteggiare la attuale condizione carceraria, che è all’origine della recente Sentenza di condanna dello stato italiano da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dell’8 gennaio 2013 (D.P.C.M. 15 febbraio 2013).
Articolo
1, comma 192
(Risorse per il Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi)
L'articolo 1, comma 192, istituisce una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi – istituito dall’art. 90, co. 12, della L. n. 289/2002 –, con un ammontare pari a 10 milioni di euro per il 2014, 15 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per l’anno 2016.
L’art. 90, co. 12, della L. n. 289/2002 (L. finanziaria 2003), come modificato dall’art. 64, co. 3-ter, del D.L. n. 83/2012 (L: n. 134/2012), ha istituito presso l'Istituto per il credito sportivo un Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.
Il comma stabilisce, altresì, che tali importi sono amministrati dall’Istituto per il credito sportivo sulla base di criteri che tengano dell’esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale, per la fruibilità, nonché per lo sviluppo e ammodernamento degli impianti sportivi.
Anche la procedura di definizione dei criteri per la gestione delle somme differisce da quella consueta. Si prevede, infatti, che i medesimi criteri siano approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, rispetto a quanto dispone l’art. 90, co. 13, della L. n. 289/2002, non è previsto il coinvolgimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) mentre si prevede quello dei responsabili dei due dicasteri.
Ai sensi dell’art. 90, commi 13[112] e 14, della L. n. 289/2002, il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall’Istituto per il credito sportivo, sulla base di criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall’autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano.
La dotazione finanziaria del fondo è costituita dall’importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all’art. 5 della L. n. 1295/1957[113], nonché dei premi riservati al CONI a norma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 496/1948 colpiti da decadenza[114] (art. 90, co. 16, L. n. 289/2002). Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici (art. 90, co. 13, ultimo periodo, L. n. 289/2002).
Da ultimo, l’art. 64 del D.L. n. 83/2012 (L. n. 134/2012), nell’istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti (comma 1), ha destinato una quota – pari a 5 milioni di euro – della dotazione finanziaria del nuovo fondo (fino a 23 milioni di euro per il 2012), al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi (comma 3-bis).
Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 254/2013 (pubblicata nella GU serie Corte costituzionale n. 45 del 6 novembre 2013) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 64, co. 1 e 2[115], del D.L. n. 83/2012: in particolare, la Corte, evidenziato che la destinazione del fondo in questione è ascrivibile all’ambito materiale di competenza concorrente “ordinamento sportivo”, ha ricordato che, in base all’art. 119 della Costituzione, non è consentito al legislatore statale prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati.
Articolo
1, comma 193
(Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale)
Il comma 193 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per le finalità di cui all’articolo 2, co. 3, del D.L. n. 194/2009 (L. n. 25/2010). Si tratta, sostanzialmente, della proroga, per due ulteriori anni, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A, titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
Si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art.
1, co. 1, della L. n. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento
della convenzione da stipulare a seguito
di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro
dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni[116], ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con
decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione
a suo tempo stipulata[117] tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.
Le successive proroghe sono state autorizzate e
finanziate, prima per trienni di spesa, poi per singole annualità[118]. In particolare, con riferimento all’ultimo periodo:
§
per ciascuno degli anni 2010 e il 2011, il citato D.L. n. 194/2009,
all’art. 2, co. 3, ha stanziato 9,9 milioni di euro, esplicitamente per la
proroga della convenzione;
§
per il 2012, l’art. 33, co. 38, della legge di stabilità 2012 (L. n. 183/2011)
ha sostanzialmente prorogato di un ulteriore anno la disposizione del
richiamato art. 2, co. 3, del D.L. n. 194/2009, stabilendo, per le finalità
previste dalla stessa, un’autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro.
§
Successivamente, l’art. 28, co. 1, del D.L. n. 216/2011 (L. n. 14/2012),
al fine esplicito di consentire la proroga per tutto lo stesso anno della
predetta convenzione, ha autorizzato la spesa di 7 milioni di euro. Dunque, la
complessiva autorizzazione di spesa per il 2012 è stata di10 milioni di euro;
§
per il 2013, l’art. 33-sexies
del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di
euro.
Tali somme risultano
allocate sul cap. 3021 dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Dal punto di vista della formulazione del
testo, sembrerebbe opportuno utilizzare la seguente formulazione: “E’
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015
per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il
Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224”.
Non appare, infatti, corretto il richiamo
delle finalità dell’art. 2, co. 3, dello stesso D.L. 194/2009, poiché esso
riguarda la proroga della convenzione fino al 31 dicembre 2011.
Articolo 1,
comma 194 e 195
(Celebrazione del Centenario della Prima
Guerra Mondiale)
I commi 194 e 195 dispongono specifiche autorizzazioni di spese per la celebrazione del Centenario e per la promozione della conoscenza degli eventi della Prima Guerra mondiale.
In proposito si ricorda che il D.P.C.M. 3 agosto 2012 ha istituito il Comitato storico scientifico per il “Centenario della Prima Guerra mondiale”, considerata l’esperienza acquisita nella celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Le celebrazioni del Centenario cadranno nell’anno 2014 e il piano di interventi riguarda, principalmente, l’organizzazione di mostre, convegni e manifestazioni a carattere storico e commemorativo, il miglioramento complessivo delle capacità organizzative e ricettive dei centri maggiormente coinvolti e la programmazione di spettacoli. Il Comitato, ai cui componenti[119] non spetta alcun compenso, opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
E’ previsto che il Comitato concluda i propri lavori non oltre il 31 dicembre 2015.
In particolare, il comma 194 dispone l’autorizzazione della spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, finalizzata a consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della Memoria» nel quadro degli eventi programmati.
In proposito, tra i “Luoghi della Memoria”, il Ministero della Difesa fa riferimento ai sacrari militari dove sono custodite le spoglie dei Caduti della Prima guerra mondiale, quali il Vittoriano, a Roma, il Sacrario militare italiano di Redipuglia (GO), il Sacrario Militare dei Caduti d'oltremare di Bari ed il Sacrario del Monte Grappa.
Il comma 195 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, finalizzata alla promozione della conoscenza degli eventi della Prima Guerra Mondiale e alla preservazione della memoria degli stessi attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico.
Articolo
1, comma 206 e 207
(Fondazioni lirico-sinfoniche)
L'articolo 1, comma 206, modificando l’art. 11 del D.L. n. 91/2013 (L. n. 112/2013), reca una nuova disciplina per la definizione delle fondazioni lirico-sinfoniche[120] che possono dotarsi di forme organizzative speciali, da individuare, entro il 28 febbraio 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Al riguardo, infatti, si ricorda
che il DPR
n. 117 del 2011 – emanato in attuazione dell’art. 1, co. 1,
lett. f), del D.L. n. 64/2010 (L. n. 100/2010)[121] –, che aveva stabilito criteri e modalità
per il riconoscimento di forme organizzative speciali
per le fondazioni lirico-sinfoniche, è stato successivamente annullato con sentenza del TAR
del Lazio, sezione prima, n. 10262 del 7 dicembre 2012. L’annullamento è stato
confermato dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con sentenza 3119
del 6 giugno 2013[122].
Nell’individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali, il decreto interministeriale tiene conto della presenza di evidenti peculiarità concernenti:
§ la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana;
§ l’assoluta rilevanza internazionale;
§ le eccezionali capacità produttive;
§ i rilevanti ricavi propri;
§ il significativo e continuativo apporto finanziario di privati.
Si tratta, sostanzialmente, di requisiti analoghi a quelli recati dall’art. 1, co. 1, lett. f), del D.L. 64/2010 (L. n. 100/2010), di cui la disposizione in esame fa comunque salvo il rispetto.
Sempre il comma 206 dispone che le fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali adeguano i propri statuti:
§ “nei termini indicati al comma 16” dell’art. 11 del D.L. n. 91/2013 (L. n. 112/2013).
§
L’intenzione sembrerebbe essere quella di
confermare, anche per le fondazioni dotate di forma organizzativa speciale, la validità del termine temporale per l’adeguamento degli statuti, fissato al 30 giugno
2014 dal comma 15 (e non dal
comma 16) dell’art. 11 del D.L. n. 91/2013.
Al riguardo, dunque, sembrerebbe necessario un
chiarimento. Peraltro, laddove tale interpretazione fosse ritenuta corretta,
occorrerebbe modificare di conseguenza il riferimento.
§
in deroga a quanto disposto dall’art. 11, co. 15, lett. a), numero 2), e lett. b),
del D.L. n. 91/2013 (L. n. 112/2013).
§
Le norme
richiamate disciplinano, rispettivamente, la presenza e la composizione dell’organo di indirizzo e la partecipazione dei
soci privati.
Al riguardo, pertanto, potrebbe essere opportuno
precisare meglio gli aspetti derogabili dagli statuti delle fondazioni
lirico-sinfoniche dotate di forma organizzativa speciale.
Il comma 207 dispone che le funzioni di indirizzo della Fondazione Teatro alla Scala sono svolte dal Consiglio di Amministrazione. Pertanto, alla medesima fondazione non si applica la prescrizione relativa alla presenza del consiglio di indirizzo (di cui al già citato art. 11, co. 15, lett. a), numero 2), del D.L. n. 91/2013), valida per la generalità delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Sotto
il profilo della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di intervenire
direttamente novellando l’art. 11, co. 15, lett. a), numero 2), del D.L.
91/2013 (in maniera analoga a quanto dispone il numero 1) della medesima lett.
a) per la Fondazione dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia).
L’art. 11, comma 15, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ), al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza, prevede che (tutte) le fondazioni
lirico-sinfoniche devono adeguare i
propri statuti entro il 30 giugno
2014, attenendosi alle disposizioni indicate. In particolare, i nuovi
statuti devono prevedere:
a)
una struttura organizzativa
articolata nei seguenti organi:
-
presidente, nella persona del sindaco del
comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero di persona da lui nominata,
con funzioni di rappresentanza giuridica
dell'ente. Questa prescrizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è
presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni
di sovrintendente;
-
consiglio di indirizzo, composto dal presidente e
dai membri designati da ciascuno dei fondatori
pubblici e dai soci privati che,
anche in associazione fra loro, versino almeno il 5% del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio
non può comunque essere superiore a 7, con la maggioranza in ogni caso
costituita da membri designati da fondatori pubblici; in base al comma 17 del
medesimo art. 11, l’organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con
l’obbligo di assicurare il pareggio del
bilancio[123];
-
sovrintendente, quale unico organo di gestione,
nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del consiglio di indirizzo;
il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore
amministrativo;
-
collegio dei revisori dei
conti, composto da 3 membri, uno, con funzioni di
presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati
della Corte, e uno in rappresentanza, rispettivamente, di MEF e MIBACT[124].
b)
la partecipazione dei soci
privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al
patrimonio della fondazione, non inferiori al 3 per cento;
c)
l’articolazione del patrimonio della fondazione in un fondo di dotazione, indisponibile e
vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese
correnti di gestione dell'ente.
Ai sensi del comma 16 del medesimo art. 11 del D.L.
n. 91/2013 il mancato adeguamento nei termini indicati dal comma 15 determina
l'applicazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 367/1996[125]. Le nuove disposizioni statutarie si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, ferma restando la
possibilità di anticipare l’entrata in vigore, in caso di rinnovo degli organi
in scadenza.
Articolo 1,
comma 210
(Trasferimento a Fintecna della società
Cinecittà Luce S.p.A. )
Il comma 210, introdotto dal Senato, modifica le procedure previste per la liquidazione ed il trasferimento della società Cinecittà Luce S.p.A. alla società Fintecna S.p.A., o ad una società da essa interamente controllata.
Rispetto alla legislazione vigente di cui al comma 11 del DL. 98/2011 (L. 111/2011), che dispone la messa in liquidazione della società ai fini del successivo trasferimento, viene pertanto anteposta la fase del trasferimento – da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità – a quella liquidazione. Quest’ultima deve essere deliberata dalla società cui sarà trasferita Cinecittà Luce S.p.A. entro 30 giorni dall’avvenuto trasferimento.
Con la modifica della disposizione inoltre viene eliminato il riferimento al rendiconto finale delle attività e alla situazione economico-patrimoniale aggiornata, alla cui redazione sono tenuti, in base al testo vigente del comma 11, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso Cinecittà Luce S.p.A., entro 30 giorni dalla messa in liquidazione della la società, ai fini del suo trasferimento.
La finalità della norma, come peraltro rilevato nella RT presentata durante l’esame in prima lettura al Senato (emendamento 9.100 del Governo), è quella di superare le criticità applicative e interpretative della procedura prevista a legislazione vigente dai commi 11 e 12 dell’articolo 14 del DL. 98/2011, finalizzata alla messa in liquidazione e al trasferimento delle partecipazioni della società Cinecittà Luce S.p.A. alla Fintecna S.p.A. o a una società controllata al 100% (società trasferitaria).
Peraltro, lo stesso art. 14 ha disposto (comma 6) la costituzione di una società a responsabilità limitata, denominata “Istituto Luce – Cinecittà”, con sede a Roma, demandando (comma 8) ad un decreto di natura non regolamentare del MiBAC, di concerto con il MEF, entro 30 giorni dalla costituzione della stessa S.r.l, l’individuazione delle risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti a Cinecittà Luce S.p.A., da trasferire a titolo gratuito alla nuova società Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.. Tuttavia, come peraltro evidenziato dalla Corte dei conti nella Relazione sul controllo eseguito su tale istituto per l’esercizio 2011 (Det. 31/2013), alla data del 30 aprile 2013, il DM di cui al comma 8 non risulta adottato e pertanto non è stato ancora possibile disporre la messa in liquidazione della società.
La RT evidenzia altresì che il nuovo termine fissato dalla norma, che prevede 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2014) entro il quale completare il trasferimento di Cinecittà Luce S.p.A., dovrebbe consentire la conclusione delle procedure di assunzione dei dipendenti di Cinecittà Luce S.p.A. presso il MiBACT, possibilità peraltro prevista al comma 13 del citato articolo 14.
Il corrispettivo del trasferimento viene determinato in base alle procedure previste al successivo comma 12.
Il primo periodo del comma 12, come modificato dalla disposizione in commento, stabilisce che entro i 30 giorni successivi alla messa in liquidazione di Cinecittà Luce S.p.A. si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, rispettivamente, uno dalla società trasferitaria, uno dal MiBACT e uno dal MEF, quest’ultimo con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro 90 giorni da tale designazione, una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione della società trasferita.
La modifica, inoltre, è finalizzata,
coerentemente con il comma precedente, ad eliminare
il riferimento alla consegna della situazione
economico-patrimoniale della società Cinecittà Luce S.p.A. ai fini della
valutazione estimativa da parte del collegio dei tre periti designati che, in
base alla legislazione vigente, dovrebbe essere fatta dai medesimi periti entro
90 giorni dalla tale consegna.
Il corrispettivo del trasferimento, anche secondo quanto disposto dai restanti periodi del comma 12, dovrà essere determinato sulla base della stima del valore della liquidazione fatta dai periti nominati.
Al riguardo appare opportuno un chiarimento, anche a seguito delle
modifiche procedurali che antepongono la fase del trasferimento a quella della
messa liquidazione di Cinecittà Luce S.p.A., su come verrà valutato il valore
stimato della società, da parte dei periti, prima dell’esito finale della
liquidazione, in considerazione del fatto che è stato eliminato il riferimento al
rendiconto finale delle attività e alla situazione economico-patrimoniale aggiornata
della società posta in liquidazione.
L’articolo 5-bis,
comma 1, del DL. 118/1993 (L. 202/1993) ha disposto la trasformazione dell’Ente autonomo di gestione per il cinema
in società per azioni costituito con DPR 575/1958, per provvedere alla gestione
delle partecipazioni statali nel settore della produzione cinematografica.
In seguito,
l’Ente cinema S.p.A. ha assunto la denominazione di Cinecittà Holding S.p.A. con delibera assembleare del 30 marzo 1998[126]. Essa rimane
configurata come una società di diritto privato interamente partecipata dallo
Stato, in quanto diretta a fini di interesse generale, e sottoposta al
controllo dello Corte dei Conti. L’articolo 12 della L. 237/1999, modificando
il comma 2 del citato articolo 5-bis,
ha successivamente stabilito che, in attesa del riordino della disciplina
generale delle partecipazioni societarie, i diritti dell’azionista vengono esercitati dal Ministero per i beni e le
attività culturali[127] che, sulla base
dei programmi approvati, assegna ed eroga le relative sovvenzioni a valere sul
FUS di cui alla L. 163/1985.
Nel maggio 2009,
si è poi perfezionata la fusione per
incorporazione dell’Istituto Luce in
Cinecittà Holding S.p.A., a seguito del quale il Ministero per i beni e le
attività culturali ha emanato due atti di indirizzo[128] per la nuova società denominata Cinecittà Luce S.p.A., in qualità di
unico azionista. Tuttavia, come già osservato dalla Corte dei conti, da ultimo
nella Relazione sul controllo eseguito su tale istituto per l’esercizio 2009 (Det. 98/2010), con riferimento alle attività indicate dall’azionista,
il ruolo di servizio della società è di pieno
supporto al settore cinematografico e coerente con la dismissione delle
attività e delle partecipazioni strettamente di mercato, tuttavia “non trova corrispondenza in un adeguato ed
aggiornato quadro normativo di riferimento, dal quale risultino
compiutamente i nuovi compiti della Società”.
Per completezza
della ricostruzione normativa, i co. da 6 a 14 dell’art. 14 del DL. 98/2011,
già in parte sopra illustrati, hanno disciplinato la costituzione della società
a responsabilità limitata Istituto Luce
– Cinecittà S.r.L., prevedendo contestualmente la liquidazione ed il
trasferimento delle partecipazioni statali della Cinecittà Luce alla Fintecna
S.p.A. o ad una società da essa interamente controllata.
Articolo
1, comma 211
(Modernizzazione del sistema di vendita
della stampa quotidiana e periodica)
L'articolo 1, comma 211 differisce (dal 1° gennaio 2013) al 31 dicembre 2014 il termine, fissato dall’art. 4, co. 1, del D.L. 63/2012 (L. 103/2012), a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici. Inoltre, prevede la possibilità di accedere, nel 2014, al credito d’imposta già previsto dalla medesima disposizione per l’anno 2012.
Al riguardo, la relazione tecnica all’emendamento del Governo 1.900, presentato al
Senato, evidenziava che tale credito
d’imposta “non ha avuto alcuna
applicazione concreta e, conseguentemente, non ha generato ad oggi alcun
onere finanziario”.
L’art. 4, comma
1, del D.L. 63/2012 (L. 103/2012), al fine di favorire la modernizzazione
del sistema del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e
periodica, ha reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la tracciabilità delle vendite e delle rese di
quotidiani e periodici, attraverso l’utilizzo di opportuni strumenti informatici
e telematici basati sulla lettura del
codice a barre. La gestione degli strumenti informatici e della rete
telematica è svolta, in maniera condivisa, con la partecipazione di tutti i
componenti della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori),
che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i
costi di collegamento.
Il medesimo comma, inoltre,
per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, prevedeva – nel
rispetto della regola “de minimis”,
di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006
(per il quale si v. ante, scheda
relativa all’art. 1, co. 167) – l’attribuzione di un credito di imposta per l’anno 2012, per
un importo comunque non superiore a 10 milioni di euro e pari ai risparmi effettivamente conseguiti dall’attuazione
del comma 3 (volto a porre termine
ad un contenzioso instauratosi in relazione all'art. 56, co. 4, della L.
99/2009, in materia di agevolazioni postali per la spedizione di prodotti
editoriali)[129].
I risparmi
derivanti dal comma 3 dovevano essere accertati
con apposito DPCM ovvero con decreto del Sottosegretario delegato[130]. Inoltre, con DPCM, di concerto con il MEF, dovevano
essere, inoltre, definiti condizioni,
termini e modalità di attuazione di tali disposizioni, anche con riguardo
alla fruizione del credito di imposta.
La già citata relazione tecnica sottolineava, altresì, che “la complessa vicenda si sta concludendo in questi giorni, con la
determinazione del quantum dovuto a
Poste italiane rispetto ai 50 milioni già previsti in bilancio; in particolare,
è stato definito che il risparmio congiuntamente stimato dovrebbe attestarsi
intorno ai 5 milioni di euro. La
differenza – appositamente richiamata dal fondo delle partite perente del
bilancio della PCM – sarà corrisposta a Poste Italiane entro dicembre 2013.
Soltanto in quel momento sarà possibile adottare il provvedimento di
accertamento dei risparmi conseguiti e, successivamente, il D.P.C.M., da
adottarsi di concerto con il MEF, che definirà condizioni, termini e modalità
di applicazione del presente credito di imposta”.
Aggiungeva, infine, che, ad integrazione delle risorse
accertate, si sarebbero aggiunte quelle provenienti
dall’applicazione dell’art. 1, comma 212 (per il quale v. infra), fermo restando il tetto massimo
di spesa già stabilito in 10 milioni di
euro dalla disciplina vigente.
Articolo 1,
comma 212
(Soppressione
del credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno e
trasferimento di somme a favore
del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico
degli operatori dell’editoria)
L'articolo 1, comma
212, prevede la soppressione
del credito d’imposta riconosciuto
per gli anni 2013, 2014 e 2015 alle imprese che sviluppano nel
territorio italiano piattaforme telematiche
per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali.
Al riguardo, la relazione
tecnica all’emendamento del Governo 1.900, presentato al Senato, evidenziava
che il citato credito d’imposta non ha trovato alcuna concreta attuazione,
anche in ragione della eccessiva indeterminatezza della fattispecie e dei
criteri per il riconoscimento dell’agevolazione.
In particolare, il comma 212 abroga,
con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui all’art. 1,
comma 387, l’art. 11-bis del D.L. n. 179/2012 (L.
n. 221/2012), limitatamente ai commi 1, 2 e 3.
Si dispone, inoltre, che le somme destinate per l’anno 2014 al sopprimendo credito d'imposta – come rideterminate ai sensi del già citato D.P.C.M. – sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del credito d’imposta attribuito per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori dell’editoria, di cui all’art. 4, co. 1, del D.L. n. 63/2012 (L. n. 103/2012), sul quale interviene anche l’art. 1, co. 211 (v. supra).
L’art. 11-bis, co. 1, del D.L. n. 179/2012 (L.
n. 221/2012), al fine di migliorare l’offerta legale di opere dell’ingegno[131] mediante le
reti di comunicazione elettronica, ha attribuito – nel rispetto della regola “de
minimis”, di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006 (per il quale si v. ante,
scheda relativa all’art. 1, co. 167) – un credito d’imposta pari al 25
per cento dei costi sostenuti alle imprese che sviluppano nel territorio
italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio
di opere dell’ingegno digitali.
Ai sensi del comma
2, l’agevolazione si applica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a
esaurimento delle risorse disponibili.
Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 3, essa:
§ non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
§ non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’Irap dovute per il periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese;
§ non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo.
L’eventuale eccedenza
è utilizzabile in compensazione a
decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al
quale il credito è concesso.
Ai sensi del comma
4, alla copertura del relativo onere
si provvede - con decreti dirigenziali dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato - mediante incremento della
misura del prelievo erariale unico in materia di giochi
pubblici, nonché della percentuale del compenso per le
attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare
maggiori entrate in misura non inferiore
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Articolo 1,
comma 213
(Proroga della sospensione di agevolazioni tariffarie
postali editoriali)
L'articolo 1, comma 213, conferma la sospensione del regime tariffario postale agevolato per la spedizione di alcuni prodotti editoriali fino al 31 dicembre 2016. Il termine era in scadenza al 31 dicembre 2013.
Si tratta delle spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri.
La sospensione dell’agevolazione era stata disposta dal comma 1-bis dell’articolo 2 del D.L. n. 125/2010, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2010 e il 31 dicembre 2012, poi prorogato al 2013.
Il regime tariffario applicabile successivamente alla sospensione delle agevolazioni è contenuto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 23 novembre 2010, n. 274, che ha individuato le tariffe massime applicabili per tale periodo alle spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi.
Anche per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche si applica fino al 31 dicembre 2016 il regime tariffario del decreto ministeriale 21 ottobre 2010, come già previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 216/2011 per il periodo fino al 31 dicembre 2013.
Le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro destinatarie dell’agevolazione sono le seguenti:
§
le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del
D.Lgs. n. 460/1997;
§ le organizzazioni di volontariato, di cui alla legge n. 266/1991;
§
le
organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della
legge n. 49/1987:
§
le
associazioni di promozione sociale, di cui alla legge n. 383/2000;
§ le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi;
§
gli
enti ecclesiastici;
§
le
associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la
conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale;
§ le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica;
§
le
associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati.
Le associazioni combattentistiche, vigilate dalla Presidenza del Consiglio o dal Ministero della difesa o dal Ministero dell’interno, sono indicate dalla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e aderiscono alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane, costituitasi nel 1979; le associazioni d’arma, vigilate dal Ministero della difesa, sono indicate dall’articolo 941 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) e sono iscritte in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa.
Articolo
1, comma 214
(Disciplina transitoria per la concessione dei contributi ai
periodici italiani diffusi all’estero)
L'articolo 1, comma
214, stabilisce la reviviscenza
dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi alla stampa
periodica italiana diffusa all’estero stabiliti dal D.P.R. n. 48 del
1983, già abrogato dall’art. 6 del D.L. n. 63/2012 (L. n. 103/2012). La
disciplina è reintrodotta nelle more dell’emanazione del decreto del
Presidente della Repubblica che, ai sensi dell’art. 1-bis, co. 3, del medesimo D.L. n. 63/2012,
dovrà ridefinire criteri e modalità di accesso alle provvidenze.
La relazione
tecnica all’emendamento 1.900 del Governo, presentato al Senato,
evidenziava che “la proroga si rende indispensabile, posto che il complesso
iter di approvazione del nuovo regolamento di settore (…) non si è ancora concluso”.
Sottolinea, inoltre, che con tale proroga “viene resa pertanto possibile
l’erogazione dei fondi già stanziati dall’art. 1-bis del D.L. n. 63/2012”.
Come si evince dal comunicato stampa presente sul sito
del Governo, lo schema di D.P.R. è stato approvato in via preliminare
dal Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2013 e non è stato ancora
trasmesso alle Camere per l’espressione del parere.
L’art. 1-bis, del D.L. n. 63/2012 (L. n. 103/2012)[132] ha stabilito
una nuova disciplina per la concessione dei contributi per la stampa periodica
italiana diffusa all’estero, autorizzando, in
particolare, a decorrere dai
contributi relativi all’anno 2012,
la spesa di 2 milioni di euro annui
in favore dei periodici italiani
pubblicati all’estero da almeno tre
anni e delle pubblicazioni con
periodicità almeno trimestrale edite in
Italia e diffuse prevalentemente all’estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a
titolo oneroso per le pubblicazioni on
line[133]. Al riguardo, si veda anche supra,
quanto dispone l’art. 1, comma 186,
del ddl di stabilità.
In particolare, il comma 2 dell’art. 1-bis
ha stabilito i parametri per la determinazione della misura dei contributi[134].
Il comma 3
ha affidato a un D.P.R. – da
emanarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
sentite le competenti Commissioni parlamentari – la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei
contributi, tenendo conto del numero di uscite annue, del
numero di pagine pubblicate e del numero di copie vendute, anche in formato
digitale, e riservando un’apposita quota parte alle testate che esprimono
specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.
In conseguenza della nuova disciplina introdotta, l’art. 6 del D.L. n. 63/2012 ha disposto, tra l’altro, l’abrogazione dell’art. 26 della L. n. 416/1981 e del
D.P.R. n. 48/1983.
In particolare, l’art.
2 del D.P.R. n. 48/1983
prevedeva che i contributi fossero destinati:
1)
a giornali e riviste, pubblicati e diffusi
all'estero, che trattano, con testi scritti prevalentemente in lingua
italiana, argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dei lavoratori italiani
all'estero;
2)
a pubblicazioni che siano effettivamente
uscite con almeno quattro numeri nel corso dell'anno solare di riferimento, edite in Italia, diffuse prevalentemente all'estero, che trattino argomenti
concernenti i fatti italiani e i problemi dell'emigrazione e la cui impresa
editrice sia iscritta al Registro nazionale della stampa (ora al ROC).
Articolo 1,
comma 237
(Modifiche alla disciplina dei finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012 )
Il comma 237 esenta le Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio (nei territori dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) dal divieto, per l’anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva.
La norma, finalizzata a consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, prevede che le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1-quater, non si applicano alle Università che hanno sede nei territori colpiti.
Il comma 1-quater dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, inserito dalla legge n. 228 del 2012 (articolo 1, comma 138), vieta, per l’anno 2013, a tutte le amministrazioni pubbliche di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo il caso di rinnovi ovvero nel caso in cui la locazione sia stipulata, a condizioni più vantaggiose per sostituire immobili dismessi o per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.
Si ricorda, inoltre, che lo stesso articolo 12 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 1).
A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto di verifica è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento (comma 1-bis).
Articolo 1,
commi 246 e 247
(Policlinici universitari gestiti da
università non statali )
I commi in oggetto, introdotti durante l’esame al Senato, dispongono, per l’anno 2014, il finanziamento di 50 milioni di euro, e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, il finanziamento di 35 milioni di euro annui in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, quale concorso dello Stato agli oneri per lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle medesime università.
L’erogazione del finanziamento è
subordinata alla sottoscrizione di
protocolli di intesa[135] tra le singole università e
la regione interessata, che comprendano, eventualmente, la regolazione
condivisa di pregressi contenziosi, mentre il riparto del predetto importo tra i citati policlinici è definito
con decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell’economia e
delle finanze.
L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 517/1999[136], alle università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica per analogia, la disciplina del decreto medesimo, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere derogate le disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di personale.
Va ricordato che l’articolo 33, comma 32, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha disposto un finanziamento di 70 milioni di euro per il 2012 in favore dei citati policlinici universitari. Successivamente l’articolo 1, comma 275, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha autorizzato, per l'anno 2013, la spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali ai sensi dell'articolo 33, comma 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Articolo
1, commi 251-253
(Contributi statali alle istituzioni culturali)
I commi da 251 a 253 prevedono la delegificazione della materia relativa all’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali, attualmente regolata, fra le altre disposizioni, dalla L. n. 534/1996, alla quale (sola) il testo fa riferimento.
In materia, si
ricorda che la L. n. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali,
disponendo una razionalizzazione delle
diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio
1997[137].
In particolare:
§ l’art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali in possesso di specifici requisiti inseriti in una tabella triennale;
§ l’art. 7 prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali possa concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella per “singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca”;
§ l’art. 8 autorizza il Ministro ad erogare contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella di cui all’art. 1, i quali siano comunque in possesso di alcuni requisiti minimi.
Successivamente, l'art. 32, co.
2 e 3, della L. n. 448/2001 (L. finanziaria 2002) ha dettato ulteriori disposizioni
per il contenimento e la razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in
favore di enti, associazioni, fondazioni. In particolare, il co. 2, rinviando
alla Tabella 1 l'individuazione degli enti destinatari di contributi statali,
ha disposto che gli importi sono iscritti in un'unica unità previsionale di
base dello stato di previsione di ciascun Ministero e che il riparto è
effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il co. 3 ha stabilito
che la dotazione delle UPB è quantificata annualmente nella tabella C della
legge di stabilità[138].
In relazione a tale previsione normativa, è stato
istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali un nuovo capitolo, ora 3670,
nel quale, fino all'esercizio
finanziario 2007, sono confluiti anche i contributi ordinari e straordinari
assegnati ad istituzioni culturali ai sensi, rispettivamente, degli artt. 1, 7
e 8 della L. 534/1996.
Ancora in seguito, l’art. 2, co. 396, della legge
finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) ha previsto, per i finanziamenti ai sensi
della L. n. 534/1996, la costituzione, dal 1° gennaio 2008, di un apposito
capitolo di bilancio e la disapplicazione di quanto previsto dall'art. 32, co.
2 e 3, della L. n. 448/2001. E' stato, pertanto, istituito il nuovo capitolo 3671.
Sembrerebbe dunque opportuno
chiarire se il riferimento debba essere costituito solo dalla L. n. 534/1996.
Il comma 251 dispone che il regolamento di delegificazione (art. 17, co. 2, L. n. 400/1988), con il quale si intende razionalizzare la normativa recata dalla L. n. 534/1996, è adottato, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Ai sensi del comma 253, sullo schema di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 30 giorni dalla ricezione, decorsi i quali il regolamento è comunque emanato.
Il comma 252 individua le norme generali regolatrici della materia alle quali occorre attenersi nell’emanazione del regolamento.
Con riferimento a quanto dispone l’art. 17, co. 2, della L. n. 400/1988,
si segnala, tuttavia, che le disposizioni in commento non individuano le norme
da abrogare a seguito dell’entrata in vigore del regolamento e che le parole
“principi e criteri direttivi” devono essere sostituite con le parole “norme
generali regolatrici della materia”.
Esse attengono a:
§
trasparenza, pubblicità, semplificazione e celerità del procedimento (lett. a) e b)) e definizione delle procedure concorsuali per l’accesso ai
contributi[139] (lett. h));
§
individuazione
dei requisiti soggettivi degli
istituti culturali che possono beneficiare dei contributi (lett. c)). La
disposizione ne cita alcuni, non escludendo, in base alla formulazione
utilizzata, che il regolamento ne possa individuare altri.
Fra quelli citati, alcuni sono analoghi a quelli previsti dall’art. 2 della L. n. 534/1996. Si tratta di:
§
possesso della personalità giuridica (requisito che
nella L. n. 534/1996 è alternativo alla istituzione dell’ente con legge dello
Stato);
§
assenza di fine di lucro;
§
possesso di un consistente patrimonio culturale
pubblicamente fruibile in maniera
continuativa anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie[140];
§
erogazione di servizi di accertato e rilevante valore
culturale;
§
storicità della presenza dell’istituzione nel
sistema culturale italiano[141];
Inoltre, sono citati i seguenti, nuovi, requisiti:
§
rilevanza nazionale e internazionale dell’attività svolta. Al riguardo, la lett. e) prevede anche che i contributi sono orientati prioritariamente e
prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale,
anche al fine di evitare duplicazioni con i contributi erogati da regioni ed
enti locali.
Per
questa parte si riprende, dunque, la previsione presente nel disegno di legge
governativo della XVI legislatura A.S. 2324;
§
svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e
internazionale[142], elaborati anche in collaborazione fra più istituti
culturali;
§
capacità di attrazione di capitali privati;
§
razionalizzazione
del sistema di contribuzione statale e programmazione delle risorse statali
anche tenendo conto dei contributi
erogati dal MIBACT in base a disposizioni legislative (lett. d)).
Al riguardo si ricorda - con esclusivo riferimento, a
titolo di esempio, ad enti inclusi nella Tabella triennale 2012-2014 (v. supra) - che:
-
l’art. 1 della L. n. 155/2009 ha riconosciuto alla
Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC), a decorrere dal 2009, un contributo annuo di 300.000 euro;
-
gli artt. 1 e 2
della L. n. 169/2011 hanno disposto,
a decorrere dal 2012, un contributo annuo di 600.000 euro alla Società
internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), di 450.000 euro alla Fondazione
Ezio Franceschini, di 500.000 euro a favore dell’Istituto storico italiano per il medioevo;
-
l’art. 30, co. 6, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) ha
autorizzato la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, per l’Accademia della Crusca.
- Inoltre, per completezza, si ricorda, in relazione al dubbio esposto in apertura della scheda, circa l’ambito della prevista razionalizzazione, che la L. n. 238/2012 ha previsto la concessione di un contributo straordinario di un milione di euro ciascuno, a decorrere dal 2013, in favore di quattro soggetti: Fondazione Festival dei due mondi, Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Festival Pucciniano, che già ricevono contributi ai sensi dell’art. 32, co. 2 e 3, della L. n. 448/2001;
§
previsione di una
tabella di istituti culturali
beneficiari del contributo statale, adottata su proposta del Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
e sottoposta a revisione triennale (lett. f));
Si conferma, dunque, l’elaborazione di una tabella triennale degli istituti culturali ammessi al beneficio[143]. Rispetto a quanto dispone l’art. 1 della L. 534/1996, non è però prevista l’acquisizione del parere del competente Comitato di settore[144].
Al
contempo, la lett. l) dispone l’elaborazione di una norma transitoria che faccia salve, fino all’entrata in vigore del
regolamento, le eventuali richieste di contributi statali ai sensi dell’art. 1
della L. n. 534/1996.
Al riguardo si
ricorda che con D.I. 31 agosto 2012 (pubblicato nella GU n. 248 del 23 ottobre 2012) è
stata emanata la Tabella delle
Istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per
il triennio 2012-2014;
§
previsione di contributi per progetti di elevato valore
culturale presentati da reti di
istituti culturali e attinenti alle finalità istituzionali degli stessi (lett. g));
Il riferimento a
progetti presentati da reti di istituti rappresenta una novità;
§
individuazione di
forme di vigilanza sulla gestione
economico-finanziaria delle istituzioni ammesse al contributo, attuate dal
MIBACT, di concerto con il MEF.
Al riguardo si ricorda che l’art. 4 della L. n. 534/1996 ha attribuito al MIBAC funzioni di controllo sulla destinazione dei fondi assegnati alle istituzioni culturali inserite nella tabella; le stesse, a tal fine, sono tenute a trasmettere al Ministero i bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni sull’attività svolta e i programmi di quella da svolgere, nonché altri atti e documenti che il Ministero richieda, a pena di eventuale esclusione dal contributo, ovvero della sospensione della sua erogazione. Specificamente per quest’ultimo caso, l’art. 5 dispone che, se la sospensione si protrae per sistematica inattività, l’istituzione è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.
Articolo 1,
comma 257
(Dismissione beni immobili dell’INDIRE)
Il comma 257 prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca siano individuati i beni immobili appartenenti all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) da trasferire all’Agenzia del demanio per la successiva dismissione. Il citato decreto dovrà essere emanato entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2014.
L'INDIRE è un ente di ricerca dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, ed è sottoposto alla vigilanza del MIUR. Esso è stato ripristinato dal 1° settembre 2012 con l'articolo 19 del D.L. n. 98 del 2011, subentrando all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (istituita con la L. 296/2006).
L’Istituto ha sede legale a Firenze e si articola in tre nuclei territoriali interregionali, con sedi a Torino, Roma e Napoli.
Si segnala che in base all'articolo 7 dello Statuto, approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 5 del 21 dicembre 2012, si avvale del patrimonio costituito dai beni mobili e immobili, dalle strutture ed infrastrutture e dalle attrezzature strumentali di sua proprietà e da quello recepito dagli ex-Irre.
Articolo 1,
comma 258
(Organizzazione periferica uffici
regionali scolastici)
Il comma 258 è finalizzato a modificare l’organizzazione periferica del MIUR per le competenze di istruzione non universitaria, per consentire di articolare gli Uffici scolastici regionali anche in livelli dirigenziali non generali, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione.
A tale scopo è disposta una novella all’articolo 75, co. 3, del D.Lgs. n. 300 del 1999 con la quale si prevede l’inserimento negli USR, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, anche dei dirigenti, in alternativa ai dirigenti generali.
La modifica è volta ad ottemperare agli obiettivi di riduzione della spesa di cui al DL 95/2012 (L. 135/2012), in quanto consentirà di diminuire il numero degli uffici dirigenziali generali. Si segnala che, attualmente, gli Uffici scolastici regionali (USR) sono tutti di livello dirigenziale generale.
La norma non definisce il livello di popolazione studentesca al di sotto della quale non è consentito affidare l’USR ad un livello dirigenziale non generale.
Articolo 1,
comma 277
(Fabbisogno finanziario programmato delle università statali)
Il comma 277, dispone che, in considerazione degli effetti derivanti dall’adozione del bilancio unico d’ateneo, il fabbisogno finanziario programmato, riferito alle università statali, per il 2014 è determinato con riferimento al fabbisogno programmato per il 2013, incrementato del 3 per cento.
Al riguardo, si ricorda che il D.Lgs. n. 18/2012 – emanato sulla base di una delle deleghe conferite dall’art. 5 della L. n. 240/2010 – ha disposto che, entro il 1° gennaio 2014, le università devono adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo, e dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione[145].
La nuova disciplina interviene nell’ambito regolato dall’art. 1, co. 116, della L. n. 228/2012, che ha esteso al triennio 2013-2015 l’applicabilità – per quanto qui interessa – dei criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università statali, recati dall’art. 1, co. 637, della L. n. 296/2006.
L’art. 1, co. 637, della L. n. 296/2006 (L. finanziaria 2007) ha stabilito che il fabbisogno finanziario generato dal sistema universitario statale in ciascun anno non può essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il MIUR procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative[146].
Rispetto alla disciplina finora applicata, il comma in esame stabilisce, per l’anno 2014, che il fabbisogno finanziario programmato delle università statali sia determinato con riferimento al fabbisogno programmato per il 2013, anziché al fabbisogno determinato a consuntivo di tale esercizio, applicando ad esso l’incremento del 3 per cento.
Al riguardo, la relazione
illustrativa all’A.S. 1120, ricordando che “l’adozione del bilancio unico
d’ateneo, con la conseguente chiusura dei conti di tesoreria intestati ai
Dipartimenti universitari” deve essere attuata entro il 1° gennaio 2014, evidenzia che a seguito di tale chiusura,
gli effetti contabili dei trasferimenti dei fondi dai conti di
tesoreria intestati ai Dipartimenti ai conti di tesoreria unica degli atenei
potrebbero determinare una diminuzione
del livello di fabbisogno finanziario complessivo realizzato nell'anno 2013
tale da generare, in base alle attuali regole di calcolo, un fabbisogno finanziario programmato per
l'anno 2014 non adeguato a garantire la piena operatività del sistema
universitario. Al fine di neutralizzare tali effetti, si prevede, pertanto,
che il fabbisogno finanziario da assegnare nell'anno 2014 sia stabilito sulla
base di un dato che non risenta degli effetti del bilancio unico di ateneo.
Articolo 1,
comma 278
(Predisposizione di un piano di
ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate o interamente
detenute dal MiBACT)
Il comma 278 prevede la possibilità per il MiBACT, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, di predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante operazioni di fusione e di incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute, che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing .
Al riguardo,
la norma non specifica la natura del decreto e pertanto sarebbe opportuno un
chiarimento.
Si ricorda che, in base all’art. 22, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33 del 2013, in tema di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, è previsto l’obbligo, per ciascuna amministrazione di aggiornare annualmente l’elenco delle società di cui si detengono direttamente quote di partecipazione, anche minoritaria, indicandone l’entità, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
Nel sito del MiBACT, come previsto dal co. 3 del citato art. 22, è inserito il collegamento dei siti istituzionali delle seguenti società partecipate al 100%:
§ ARCUS S.p.A. per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, nel cui Statuto sono riportate, tra l’altro, le finalità della promozione e del sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali;
§ A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi S.p.A., società in house che svolge attività di supporto agli uffici tecnico-amministrativi del Ministero, per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.
Per quanto riguarda l’in house providing può ricordarsi, e plurimis, la sentenza della Corte di giustizia UE 11 gennaio 2005 (C-26/03, Stadt Halle, punti 48 e 49, e 10 settembre 2009, C-573/07, Sea s.r.l.), che ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche “autoprodurre” beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una “relazione organica” (c.d. affidamento in house).
Il meccanismo dell'affidamento diretto a soggetti in house, deve, però, essere strutturato in modo da evitare che esso possa risolversi in una ingiustificata compromissione dei principi che presiedono al funzionamento del mercato e, dunque, in una violazione delle prescrizioni contenute nel Trattato a tutela della concorrenza.
In altri termini, il modello operativo in esame non deve costituire il mezzo per consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (art. 345 TFUE).
Articolo 1,
comma 279
(Deroghe per le istituzioni culturali ai
limiti sul numero dei componenti degli organi di amministrazione)
Il comma
279 stabilisce che il limite massimo
di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto
dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, a condizione che
comprovino la gratuità dei relativi incarichi e che la maggioranza dei
componenti dell’organo sia costituita dai membri designati dai fondatori
pubblici.
La disposizione sembra favorire l’intervento
congiunto di soggetti pubblici e privati negli organi di amministrazione che,
altrimenti, un numero ristretto di componenti potrebbe sacrificare; viene
assicurato al contempo che l’ampiezza della partecipazione non abbia effetti
finanziari.
In merito, si ricorda che l’articolo 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.
Si valuti l’opportunità di
prevedere la disposizione in esame attraverso un intervento di novella al fine di
assicurare l’omogeneità e l’immediata riconoscibilità dei testi per
l’interprete.
Articolo 1,
commi 285-288
(Spending
review per la spesa dello Stato e degli
enti territoriali e riduzione dei regimi di agevolazione fiscale)
I commi da 285 a 288 recano una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, mediante cui viene affidato al Commissario straordinario per la spending review, il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017, disponendo nel contempo, in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni annui a decorrere dal 2016. Le misure di risparmio dovranno operare anche nei confronti delle regioni, per 344 milioni a decorrere dal 2015, nonché degli enti locali, per 344 milioni a decorrere dal 2016. Viene inoltre prevista l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un DPCM recante riduzioni delle agevolazioni e detrazioni fiscali e riduzioni della misura delle agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi dal 2017; cui peraltro potrà non procedersi (in tutto in parte) qualora entro il 15 gennaio 2015, vengano emanati provvedimenti che reperiscano risorse mediante la riduzione della spesa pubblica.
Nel dettaglio il comma 285 prevede che, sulla base delle attività svolte dal Commissario straordinario per la spending review, sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all’articolo 49-bis, del decreto-legge n.69 del 2013, siano adottate misure di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture e di ottimizzazione dell’uso degli immobili tali da assicurare una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni non inferiore a 60 milioni di euro per l’anno 2014, 700 milioni di euro nell’anno 2015 e 1.410 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017[147]. Il Commissario deve riferire ogni tre mesi al Comitato interministeriale in ordine allo stato di adozione delle misure.
Si segnala che gli importi in questione sono stati modificati dal Senato, risultando ora superiori per un ammontare complessivo di 360 milioni a quello indicato nel testo iniziale del disegno di legge di stabilità in esame, ove si prevedevano riduzioni di spesa per 600 milioni nel 2015 e 1.310 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
Quanto poi al citato articolo 49-bis del decreto-legge n. 69 del 2013[148], lo stesso ha dettato una nuova disciplina dell’attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, che sostituisce, semplificandola e rifondendola in un unico articolo, quella recata dagli articoli da 1 a 6 del decreto-legge n.52 del 2012 (primo decreto sulla spending review). Tale articolo ha in particolare istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui è affidato il compito di svolgere attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, nonché delle società controllate non quotate, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri. La medesima disposizione prevede inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possa nominare un Commissario straordinario[149], che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di organizzazione amministrativa.
Com’è noto, nel Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2013 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha nominato Carlo Cottarelli come Commissario straordinario per la spending review., che, come disposto dal suddetto articolo 49-bis, per l’esercizio delle sue funzioni si avvarrà, senza oneri per il bilancio dello Stato, delle risorse umane e strumentali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, potrà disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. In data 19 novembre 2013 il Commissario ha inviato alle Camere (DOC.XXVII, n.5) secondo quanto dispone il comma 6 dell’articolo citato, il programma di lavoro per l’attività di revisione della spesa pubblica per il periodo novembre 2014-ottobre 2016 che, quanto agli obiettivi quantitativi, è finalizzato a perseguire i risparmi di ammontare analogo a quelli definiti nei commi in commento, vale a dire 3,6 miliardi nel 2015, 8,3 miliardi nel 2016 e 11,3 miliardi a decorrere dal 2017.
Va
segnalato come tali cifre corrispondano all’importo complessivo dei risparmi di
spesa indicati nel testo originario
del d.d.l. di stabilità in esame, che si sono sopra indicati, vale a dire dal
comma 32 dell’articolo 10 (ora comma 285), nonché degli obiettivi
dell’intervento di riduzione delle agevolazioni e detrazioni d’imposta di cui
al comma 35 dello stesso articolo (ora comma 288), cui non si procederà, come
di seguito si illustra, in presenza dell’ottenimento di corrispondenti risparmi
di spesa dall’attività di revisione della spesa pubblica.
Nelle more della definizione di tali interventi correttivi,
il comma 286 dispone che siano accantonate e rese indisponibili, per
gli importi di 256 milioni di euro per
l’anno 2015 e 622 milioni di euro
annui per gli anni 2016 e 2017, le dotazioni finanziarie iscritte
a legislazione vigente delle spese
rimodulabili[150] delle missioni di
spesa di ciascun Ministero, secondo quanto indicato nell'Allegato 3, di seguito riportato:
(milioni di euro)
Programma di spending
review – somme accantonate e rese indisponibili |
||
|
2015 |
2016 e sgg. |
Ministero dell’economia e
delle finanze |
109,8 |
255,0 |
Ministero dello sviluppo
economico |
4,8 |
10,4 |
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali |
1,2 |
2,7 |
Ministero della giustizia |
7,8 |
20,4 |
Ministero degli affari
esteri |
5,3 |
12,8 |
Ministero dell’interno |
10,2 |
25,4 |
Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare |
1,9 |
4,6 |
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti |
38,0 |
86,7 |
Ministero della difesa |
74,6 |
198,4 |
Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali |
1,9 |
4,2 |
Ministero della salute |
0,5 |
1,4 |
|
|
|
|
256,0 |
622,0 |
L’accantonamento in questione ha una finalità prudenziale, atteso che il comma medesimo precisa che a seguito dell’adozione degli interventi di riduzione della spesa di cui al comma 32, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate.
Da tali accantonamenti sono escluse:
- le spese del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- le spese della Missione "Ricerca e innovazione”;
- gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- gli stanziamenti per la realizzazione di opere e attività connesse al grande evento Expo Milano.
Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 10, commi 36 e 37 (riduzione di spesa per trasferimenti alle imprese e consumi intermedi), e dell’articolo 17, commi 4 e 5 (percentuale di fruizione dei crediti di imposta).
Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative tra gli accantonamenti interessati, anche tra missioni diverse, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica; è invece preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. .È comunque prevista una clausola di salvaguardia: qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio sopra riportate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà alla riduzione delle somme accantonate in misura da consentire il raggiungimento degli obiettivi.
Va rammentato come nel
corso dell’attuale legislatura – ma in tal senso si è frequentemente
operato anche nella legislatura precedente – varie disposizioni legislative hanno operato riduzioni lineari alle spese rimodulabili del bilancio statale,
ovvero di specifiche missioni e categorie economiche di spesa del medesimo.
Limitandosi agli interventi quantitativamente più rilevanti
possono in particolare citarsi:
§ l’articolo 12 comma 3, lettera c), del D.L. n. 35/2013 (legge n. 64/2013) ha disposto - a parziale copertura degli oneri recati dalle maggiori emissioni del debito pubblico operate dal decreto-legge allo scopo di reperire la liquidità necessaria per i pagamenti dei debiti commerciali pregressi della P.A. - una riduzione lineare, per complessivi 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, delle spese rimodulabili dei Ministeri;
§ l’articolo 12, comma 4, del D.L. n. 35 medesimo, che ha disposto l’accantonamento, sempre sulle spese rimodulabili dei Ministeri, di 559,5 milioni per l'anno 2014, accantonamento che opera nelle more dell’accertamento delle maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dallo stesso D.L. n. 35;
§ l’articolo 8, comma 1, lettera d) del D.L. n. 114/2013[151] che ha stabilito, a parziale copertura delle misure recate dal provvedimento, l’accantonamento e l’indisponibilità di 39,1 milioni per il 2013 nell'ambito delle dotazioni rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa, che potranno eventualmente essere rese disponibili in base agli esiti degli accertamenti di entrata previsti nel provvedimento;
§ l’articolo 3, comma 1, del D.L. n.120 2013[152], il cui d.d.l. di conversione è in corso d’esame presso le Camere (A.C. 1690), che dispone l’accantonamento e l’indisponibilità delle spese (senza peraltro specificare che si tratti di quelle rimodulabili, benché non possa essere altrimenti) dei Ministeri, per 980 milioni nel 2013:
Il comma 287
disciplina il concorso di regioni ed
enti locali ai risparmi di spesa
Per quanto concerne le regioni e le province autonome, queste devono assicurare - per gli anni 2015, 2016 e 2017 - a valere sui risparmi connessi alle misure di riduzione/razionalizzazione di spesa di cui al comma 285, un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro[153]. La norma precisa, in ordine alle modalità applicative della stessa, che tale contributo viene realizzato “mediante gli importi”[154] stabiliti per il patto di stabilità regionale, vale a dire secondo quelli fissati:
§ dal comma 449-bis dell’articolo 1 della legge n.228/2012 (stabilità 2013) – comma introdotto dal comma 329 del disegno di legge in esame, al cui commento si rinvia più avanti nel presente dossier -, nel quale viene indicato per ciascuna regione a statuto ordinario per gli anni dal 2014 al 2017 il limite massimo delle spese finali;
§ dal comma 454 della legge 228 medesima, - anche esso come modificato dall’articolo 13 del disegno di legge[155] in esame, al cui commento si rinvia più avanti - ove è indicato l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile per le regioni ad autonomia speciale,
Per quanto concerne gli enti locali, devono assicurare anch'essi - per gli anni 2016 e 2017 - un contributo per complessivi 344 milioni di euro annui (275 milioni di euro per i comuni e 69 milioni di euro per le province). Analogamente a quanto stabilito per le regioni, anche per gli enti locali tale contributo viene assicurato con riguardo agli obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti medesimi, vale a dire con riferimento alle percentuali di spesa corrente sostenuta nei periodi di riferimento ai fini del calcolo del saldo obiettivo medesimo, percentuali stabilite dai commi 2 e 6 della legge n.183/2011 (stabilità 2012), come modificate dall’articolo 14[156] del disegno di legge
Il comma 288 prevede infine che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia - sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti.
Tali variazioni e riduzioni devono assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2015, 7 miliardi di euro per l’anno 2016 e 10 miliardi di euro a decorrere dal 2017.
Il comma prevede tuttavia che tali misure possano non essere adottate (o adottate on misura ridotta) qualora - entro la stessa data del 1° gennaio 2015 - siano approvati provvedimenti normativi in grado di assicurare, in tutto o in parte, maggiori entrate ovvero risparmi di spesa di pari importo mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
In proposito si rinvia a quanto segnalato all’inizio della presente scheda circa gli obiettivi di risparmio contenuti nel programma di lavoro presentato alle Camere dal Commissario straordinario il 18 novembre u.s.
Va rilevato come il rinvio, che in questa fase di appena iniziata attività da parte del Commissario straordinario è fatto necessariamente in termini generici, a “provvedimenti normativi”, sembra da intendersi come rinvio a disposizioni di carattere primario, il che comporta che il comma in commento abbia natura essenzialmente programmatica. A conferma di ciò, nel prospetto recante gli effetti finanziari della norma questa viene iscritta in termini di maggiori entrate, atteso il carattere futuro dei provvedimenti di spending review, solo al cui effettivo intervenire gli effetti medesimi potranno venire iscritti in qualità di minore spesa.
Un primo intervento volto a ridurre la misura delle agevolazioni era contenuto nel decreto-legge 98 del 2011, il cui articolo 40, comma 1-ter, disponeva la riduzione del 5 per cento nel 2013 e del 20 per cento a decorrere dal 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell’allegato C-bis al decreto-legge medesimo.
Il successivo comma 1-quater prevedeva la non applicazione di
tale riduzione ove, entro il 30 settembre 2013, fossero stati adottati
provvedimenti di riordino della spesa sociale, nonché la eliminazione o
riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale sovrapposti alle
prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè
riduzioni), ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di
euro per il 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014. In
seguito l’articolo 1, comma 6 del
decreto-legge n. 138 del 2011 ha modificato i richiamati commi 1-ter e 1-quater anticipando, rispettivamente, al 30 settembre 2012 e a
decorrere dal 2013 gli effetti finanziari ivi previsti, al fine di determinare un
ulteriore effetto positivo, in termini di gettito, pari a 4 miliardi nel 2012 e
a 16 miliardi nel 2013.
Con l’articolo 18 del decreto-legge n. 201 del 2011 il legislatore ha inteso “sterilizzare” le suddette riduzioni delle agevolazioni fiscali. Sostituendo il comma 1-ter si prevedeva, al posto delle riduzioni percentuali delle agevolazioni, l’incremento di 2 punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento (che sarebbero passate al 12 e al 22 per cento) a decorrere dal 1° ottobre 2012. Inoltre, si disponeva un ulteriore aumenti di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2014. Si modificava il comma 1-quater, prevedendo che il riordino della spesa sociale e dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale dovessero entrare in vigore (e non solo essere adottati) al 30 settembre 2012 ai fini della non applicazione dell’aumento dell’IVA. Gli effetti positivi attesi erano rideterminati in 13.119 milioni di euro per l’anno 2013 e 16.400 milioni annui a decorrere dall’anno 2014.
Successivamente,
l’articolo 21 del D.L. 95/2012:
-
ha posticipato (comma 1) l’incremento delle
aliquote IVA del 2 per cento al 1o luglio 2013 e fino al 31 dicembre
2013 e previsto la rideterminazione, dal 1o gennaio 2014, di dette
aliquote, con un incremento dell'1 per cento, anziché del 2,5 per cento (vale a
dire nella misura dell’11 e del 22 per cento);
- ha demandato alla legge di stabilità 2013 - al fine di evitare il predetto aumento dell’IVA - l’indicazione delle misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica (previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012) e le disposizioni di riordino dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale.
-
La legge
di stabilità 2013 ha quindi sostituito
il richiamato articolo 40, comma 1-ter:
- espungendo il riferimento al termine finale del 31 dicembre 2013; dunque dal 1° luglio 2013 l’aliquota IVA del 21 per cento viene rideterminata al 22 per cento (e non al 23 per cento) senza prevedere ulteriori aumenti nel 2014;
- mantenendo l’aliquota ridotta al 10%;
Da ultimo, il decreto-legge n. 76 del 2013 (articolo 11) ha posticipato dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento. Viene altresì abrogata la norma che sterilizzava l'aumento dell'IVA in caso di introduzione, entro il 30 giugno 2013, di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione con effetti sull'indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euro annui. In sostanza dal 1° ottobre 2013 le aliquote IVA sono le seguenti: 22 per cento (ordinaria, che aumenta così dall’attuale valore del 21 per cento), 10 per cento (ridotta) e 4 per cento (super-ridotta).
La ricognizione delle spese fiscali (tax expenditures)
Con il termine erosione fiscale si intendono tutti gli scostamenti previsti dalla normativa (inclusi i regimi sostitutivi di favore) rispetto al principio generale dell’imposizione fiscale, che in qualche modo trascende rispetto alla legislazione vigente e fa riferimento a un modello ideale di sistema fiscale ispirato a principi generali.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, nell’ambito del disegno di legge di bilancio, gli allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione delle entrate) recano gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
Tale disposizione tra l’altro prevede, per le entrate, che la nota integrativa al bilancio di previsione specifichi gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti evidenziando separatamente gli effetti di quelle introdotte nell’esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l’indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
Nel rispetto della citata disposizione, l’allegato A del bilancio di previsione per il 2014 considera gli effetti delle disposizioni in materia di esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio ivi incluse; l’allegato B contiene solo gli effetti di quelle introdotte nell’esercizio, ossia le disposizioni intervenute successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2013. Nell’allegato B sono, dunque, inclusi unicamente gli effetti delle disposizioni introdotte da ottobre 2012 a settembre 2013.
Rispetto alle misure dell’allegato A inserito nella nota integrativa dello stato di previsione delle entrate per l’anno finanziario 2014 il numero delle disposizioni recanti esenzioni o riduzione del prelievo obbligatorio, nel complesso, comprende 284 misure, quali risultanti dalla variazione in aumento derivante dall’ingresso di nuove disposizioni (Allegato B) introdotte nell’esercizio e da quella in diminuzione correlata alle disposizioni non più in vigore.
Gli effetti indicati, riferiti al triennio 2014-2016, sono stati aggiornati per tener conto degli affinamenti delle metodologie di stima di alcune misure nonché dei dati delle dichiarazioni dei redditi ultimi disponibili, con estrapolazione all’anno 2014 e proiezioni per il biennio successivo (2015-2016).
L’ammontare complessivo degli effetti dei 284 regimi agevolativi indicato nell’allegato A è pari a 152.667 milioni per il 2014, a 151.958 milioni per il 2015 e a 151.633 milioni per il 2016.
L’allegato B indica un ammontare degli effetti delle 14 agevolazioni introdotte da ottobre 2012 a settembre 2013 pari a 220 milioni per il 2014, a 241 milioni per il 2015 e a 218 milioni per il 2016. Tali importi sono comunque contabilizzati anche nell’allegato A.
La relazione
finale del Gruppo di lavoro sull’erosione fiscale
Si ricorda che
nell’ambito dell’istruttoria relativa al disegno di legge delega per una
riforma del sistema fiscale presentato dal Governo nella passata Legislatura –
anche al fine di conoscere le risorse finanziarie disponibili – il governo
aveva individuato quattro aree da analizzare con il supporto di quattro gruppi di lavoro:
§ il primo presieduto dal professor Piero Giarda,
dell'Università cattolica del Sacro Cuore, al fine di analizzare il bilancio
pubblico per cercare di ridurre la spesa
pubblica e il patrimonio pubblico, verificando la realizzabilità di un programma di dismissioni;
§ il secondo, presieduto dal professor Enrico
Giovannini, Presidente dell'ISTAT, avente il compito di analizzare le
caratteristiche dell’«economia non
osservata» e del suo impatto sui flussi finanziari;
§ il terzo, presieduto dal dottor Vieri Ceriani, capo
del Servizio rapporti fiscali della Banca d'Italia, avente il compito di
analizzare l'area dell'erosione fiscale,
in particolare il regime delle esenzioni e delle agevolazioni;
§ infine, il quarto gruppo di lavoro, presieduto dal
professor Mauro Marè, membro del Consiglio degli esperti del Ministero
dell'economia e delle finanze, attualmente distaccato all'OCSE, avente il
compito di analizzare l'area della
sovrapposizione tra Stato fiscale e Stato sociale.
L'articolo 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2010
aveva quindi previsto l'istituzione del Tavolo
per la riforma fiscale, finalizzato all'acquisizione dei contributi degli
Enti competenti nonché delle parti sociali interessate per la redazione di un
progetto di riforma dell'ordinamento fiscale.
Il 22 novembre 2011 è stata
presentata la relazione finale del Gruppo
di lavoro sull’erosione fiscale (http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=28892) costituito presso il
Ministero dell’economia e delle finanze con la partecipazione di 32
organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e ordini professionali,
coordinato da Vieri Ceriani. Partendo come base dall’elenco delle agevolazioni
contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (242 misure), il
Gruppo di lavoro lo ha integrato considerando ulteriori misure e regimi, fino a
indicare nell’elenco ben 720 misure
per un ammontare di 253,7 miliardi di
euro, articolate come esposto nella successiva tabella riepilogativa per
tipologia di agevolazione:
Agevolazioni a favore
delle persone fisiche, di cui: |
104,864 |
- Agevolazioni per la casa |
9,489 |
- Agevolazioni per la famiglia |
21,056 |
- Agevolazioni per lavoro e pensioni |
58,095 |
- Agevolazioni per erogazioni liberali e al terzo settore |
0,130 |
- Altre agevolazioni (comprese) |
0,216 |
- Agevolazioni fiscalità finanziaria |
15,878 |
|
|
Agevolazioni in materia
di enti non commerciali |
0,392 |
Agevolazioni reddito
impresa |
31,954 |
Misure che legano
l'imponibile alla rendita catastale |
63,955 |
Agevolazioni in materia
di accisa |
2,372 |
Agevolazioni in materia
di IVA |
40,944 |
Agevolazioni in materia
di bollo, registro e imposte ipocastali |
4,015 |
Misure in materia di
imposte sulle assicurazioni private |
1,229 |
TOTALE AGEVOLAZIONI ERARIALI |
249,725 |
Agevolazioni enti
territoriali (ICI, IPT, TOSAP, ecc) |
4,029 |
TOTALE AGEVOLAZIONI ERARIALI E LOCALI |
253,754 |
La Relazione finale sottolinea che “il riformatore” non potrà esimersi
da una disamina e da un vaglio attento delle singole misure, per decidere
riguardo alla loro conservazione, soppressione o riduzione. Alcune misure incluse
nell’elenco delle spese fiscali servono a rendere il nostro ordinamento compatibile con quello comunitario e
con gli accordi internazionali. Altre misure, come le detrazioni Irpef per il lavoro dipendente o per i familiari a carico,
costituiscono aspetti strutturali dell’attuale sistema impositivo e appare
opportuno che la loro eventuale abolizione (o riduzione, o riformulazione) sia
inserita nell’ambito di riforme di più ampia portata, che ne contemperino gli
effetti e ne considerino tutte le implicazioni. Altre misure sono volte ad evitare doppie imposizioni; per altre
l’eventuale soppressione potrebbe comportare problemi di compatibilità con principi costituzionalmente garantiti; altre
ancora hanno finalità di semplificazione,
o intendono favorire l’emersione di imponibili.
Si ricorda, infine, che nella proposta di legge delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvata dalla Camera e ora all'esame del Senato (A.S. 1058), l’articolo 4 dispone la redazione annuale di un rapporto annuale allegato al disegno di legge di bilancio sulle spese fiscali, sulla base di metodi che consentano anche un confronto con i programmi di spesa e la realizzazione di valutazioni sull'efficacia delle singole misure agevolative, prevedendo a tal fine l’eventuale costituzione di una Commissione indipendente. Il Governo è inoltre delegato ad adottare decreti legislativi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate, fermo restando determinate priorità socio-economiche. Le maggiori entrate rivenienti dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
Tale articolo ha disposto la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione ad un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene quindi una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza.
Si prevede quindi (articolo 2, comma 36.1) la presentazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, in allegato alla Nota di aggiornamento al DEF, di un Rapporto annuale contenente i risultati conseguiti in materia di contrasto all’evasione fiscale, indicando le strategie relative alla predetta finalità, aggiornandole e confrontando i risultati con gli obiettivi prefissati. Laddove possibile, nel Rapporto dovrà essere evidenziato il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.
Il Rapporto 2013 (Allegato II al Doc. LVII, n. 1-bis), nell’analizzare i risultati 2012 dell’attività di contrasto all’evasione fiscale, imputa la leggera flessione delle entrate (da 12,7 miliardi del 2011 a 12,5 miliardi nel 2012) al fatto che il decreto-legge n. 16 del 2012 ha previsto una maggior flessibilità della rateizzazione dei debiti tributari, che ha determinato uno slittamento agli anni successivi di parte della quota relativa al 2012.
Il Rapporto evidenzia tuttavia un risultato positivo rispetto all’obiettivo fissato (10 miliardi) dalla Convenzione che regola i rapporti tra Ministero e Agenzia delle entrate in attuazione degli atti di indirizzo ministeriali. Osservando l’evoluzione storica, si evidenzia come la riscossione complessiva da attività di accertamento e controllo sia passata dai 4,3 miliardi del 2006, ai 9,1 miliardi del 2009, fino a stabilizzarsi al 12,5-12,7 miliardi dell’ultimo biennio 2011-2012. Con riferimento alle tipologie di controllo, si evidenzia che 7,2 miliardi riguardano le attività di accertamento e controllo “formale” e 5,3 miliardi le attività di liquidazione delle imposte.
Limitando l’analisi alle sole entrate erariali (bilancio dello Stato) dalla lotta all’evasione (quindi escludendo l’IRAP e le entrate locali), nel 2012 si registrano entrate pari a 10,2 miliardi, con un leggero incremento rispetto al 2011 (10,1 miliardi). Nel 2006 tali entrate risultavano pari a 2,7 miliardi.
Articolo 1,
comma 289
(Riduzione dei trasferimenti correnti
alle imprese)
Il comma 289 riduce le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell’allegato 4 per un importo complessivo pari a 60,2 milioni nel 2014, a 57,9 milioni nel 2015 e 58,7 milioni a decorrere dal 2016.
Come riportato nella Relazione tecnica (A.S. 1120), la riduzione media è valutabile intorno al 10% degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate e non attiene ai crediti d’imposta fruiti dalle imprese, né a rate ammortamento mutui già attivati, contributi in conto interessi, rimborsi di spese pregressi o ripianamento perdite d’esercizio.
Nella successiva tabella sono riportate le autorizzazioni di spesa che sono ricompresse nell’Allegato 4, con l’indicazione dell’Amministrazione competente, l’oggetto e l’ammontare delle somme portate in riduzione:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
§ legge 5 agosto 1981, n. 416, articolo 28: Somma da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici: riduzioni di 3.139.000 euro per ciascuna annualità;
§ legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3: somma da erogare alle Poste italiane spa per i servizi offerti in convenzione allo Stato, inclusi i rimborsi editoriali e quelli connessi con il servizio universale nel settore dei recapiti postali ivi compresi gli importi afferenti agli anni pregressi: riduzioni di 29.160.000 euro per ciascuna annualità;
§ legge 30 dicembre 1989, n. 440, articolo 3, comma 1: esecuzione dell’Accordo italo-ungherese per il rimborso all'impresa Ferrovie dello Stato s.p.a. delle agevolazioni tariffarie per il trasporto delle merci: riduzioni di 10.000 euro nel 2014, di 9.000 euro nel 2015 e di 10.000 euro a decorrere dal 2016;
§ legge 15 dicembre 1990, n. 385: somma da erogare all'ENAV s.p.a. per i servizi resi in condizioni di non remunerazione diretta dei costi nell'ambito del contratto di servizio: riduzioni di 1.817.000 euro per ciascuna annualità;
§ decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, articolo 4, comma 2: fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali - trattamento fiscale in favore dei lavoratori marittimi imbarcati: riduzioni di 540.000 euro per ciascuna annualità;
§ decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, articolo 9, comma 1: fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali – trattamento di fine rapporto: riduzioni di 650.000 euro per ciascuna annualità;
§ decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, articolo 9, comma 8: contributo al fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali: riduzioni di 1.890.000 euro per ciascuna annualità;
§ legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 132: somma da versare alla RAI per l'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni concessa agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per anziani: riduzioni di 2.111.000 euro nel 2014, di 1.996.000 euro nel 2015 e di 2.001.000 euro a decorrere dal 2016;
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
§ legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 10, sesto periodo:
contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale: riduzioni di 3.783.000
euro nel 2014, di 3.566.000 euro nel 2015 e di 4.090.000 euro a decorrere
dal 2016;
§ legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 43: somma da erogare
a enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi: riduzioni di 1.201.000 euro nel 2014, di 1.322.000 euro nel 2015 e di 1.366.000
euro a decorrere dal 2016;
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
§ decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 24, comma 27: fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento dell'occupazione
giovanile e delle donne: riduzione di 1.709.000
euro nel 2014;
§ decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, articolo 44: somma da erogare ad
imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici
economici, le associazioni sindacali dei lavoratori ed i centri di formazione
professionale, per il finanziamento dei
progetti di azioni positive: riduzioni di 20.000 euro nel 2014, di 18.000 euro nel 2015 e di 10.000 euro a
decorrere dal 2016;
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
§ decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, articolo 2, comma 3: somme assegnate al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori: riduzioni di 7.381.000 euro nel 2014, di 7.166.000 euro nel 2015 e di 7.403.000 euro a decorrere dal 2016;
MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
§ legge 8 agosto 1991, n. 267, articolo 1, comma 1, numero 5: spese a
favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la
realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e
qualificazione professionale: riduzioni di 360.000
euro nel 2014, di 341.000 euro nel 2015 e di 342.000 euro a decorrere dal
2016;
§ decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 30-bis comma 4: spese per gli interventi relativi allo sviluppo del settore ippico: riduzioni di 2.500.000 euro per ciascuna annualità;
§ decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, articolo 10, comma 1-bis: spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca: riduzioni di 69.000 euro nel 2014, di 66.000 euro nel 2015 e di 66.000 euro a decorrere dal 2016;
§ decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, articolo 2, comma 5: contributi alle organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per l'attuazione di iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli: riduzioni di 24.000 euro nel 2014, di 23.000 euro nel 2015 e di 23.000 euro a decorrere dal 2016;
MINISTERO DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E
DEL TURISMO
§ legge 25 febbraio 1987, n. 67, articolo 18, comma 1: contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale: riduzione di 42.000 euro nel 2014;
§ legge 30 aprile 1985, n. 163, articolo 2, comma 1: ripartizione del fondo unico per lo spettacolo: riduzioni di 3.836.000 euro nel 2014, di 3.694.000 euro nel 2015 e di 3.702.000 euro a decorrere dal 2016.
Articolo 1,
comma 290
(Riduzione spesa per consumi intermedi)
Il comma 290 dispone con decorrenza dal 2014 una riduzione lineare delle spese
del bilancio dello Stato per consumi
intermedi per un importo di 152
milioni per il 2014 e a 151 milioni per le altre annualità, secondo gli
importi indicati nell'allegato 5 al disegno di legge in esame (vedi tabella riportata di seguito).
Sono tuttavia escluse da tali riduzioni:
§ le spese iscritte negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
§ le spese iscritte nell’ambito della Missione "Ricerca e innovazione” (che è presente negli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della difesa e del Ministero della salute).
Dati
in milioni di euro
Spesa per consumi intermedi (*) |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Ministeri |
Taglio |
BLV |
Taglio |
BLV |
Taglio |
BLV |
Economia
e finanze |
48,8 |
6.323,2 |
48,6 |
6.333,3 |
48,5 |
6.321,1 |
Sviluppo
economico |
0,8 |
33,3 |
0,8 |
33,0 |
0,8 |
33,2 |
Lavoro
e politiche sociali |
1,1 |
61,6 |
1,2 |
59,8 |
1,2 |
59,8 |
Giustizia |
15,5 |
1.335,9 |
15,6 |
1.317,6 |
16,3 |
1.325,0 |
Affari
esteri |
7,4 |
126,4 |
7,4 |
122,7 |
6,9 |
120,2 |
Interno |
21,8 |
1.116,2 |
22,7 |
1.103,5 |
23,1 |
1.120,0 |
Ambiente |
1,0 |
105,9 |
1,0 |
117,5 |
1,0 |
123,0 |
Infrastrutture
e trasporti |
8,1 |
171,7 |
7,9 |
168,9 |
7,9 |
172,6 |
Difesa |
41,8 |
820,8 |
39,9 |
774,2 |
39,7 |
775,1 |
Politiche
agricole |
2,8 |
148,0 |
3,0 |
145,6 |
2,9 |
145,7 |
Salute |
3,0 |
98,3 |
3,0 |
94,7 |
2,9 |
94,9 |
TOTALE |
152,0 |
|
151,0 |
|
151,0 |
|
(*) Il dato BLV ricomprende anche gli
stanziamenti della missione “Ricerca e innovazione”.
Su proposta delle
Amministrazioni, per effettive, motivate e documentate esigenze, possono essere
disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, purché sia
garantita l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni.
Si ricorda che la
riduzione delle spese per consumi intermedi a copertura di oneri legislativi è
stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi provvedimenti legislativi, da
ultimo, dall’articolo 15, comma 3, lettera a),
del D.L. n. 102 del 2013 (D.L. IMU), che ha previsto una riduzione di circa 150
milioni delle spese per consumi intermedi con l’eccezione di quella
dei Ministeri dell’istruzione e dei beni e attività culturali.
Articolo 1,
commi 307-310
(Facoltà assunzionali delle PA (turn-over))
I commi da 307 a 310 recano disposizioni in materia di assunzioni nella P.A., in particolare riducendo le percentuali del turn over in determinate pubbliche amministrazioni (commi 307 e 308) e stabilendo specifiche disposizioni per il Comparto Sicurezza (commi 309 e 310).
Il comma 307, apportando alcune modifiche all’articolo 66 del D.L. 112/2008 (più specificamente intervenendo sui commi 9, 13-bis e 14), rimodula la percentuale di assunzioni effettuabili dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle cessazioni verificatesi nell’anno precedente.
L’articolo 66, comma 9, del D.L. 112/2008 dispone la facoltà (per il 2015) per determinate amministrazioni pubbliche[157], di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.
Il successivo comma 13-bis ha disposto che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50% per il biennio 2014-2015 e del 100% a decorrere dall'anno 2016. Con il D.M. 22 ottobre 2012, n. 297, è stata effettuata l’attribuzione dei contingenti per ogni Università.
Infine, il comma 14 ha disposto un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. In particolare, tali enti:
§ hanno avuto la facoltà, limitatamente al 2010, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall’articolo 1, comma 643, della L. 296/2006[158].
§ possono procedere, per il successivo triennio 2011-2013, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente; tale limite viene elevato nella misura del 50% nel biennio 2014-2015 e nella misura del 100% a decorrere dal 2016.
Più specificamente:
§ si riduce al 40% (dal 50%) il limite di spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente (relativo al 2015, ex comma 9 del richiamato articolo 66), in relazione al quale determinate pubbliche amministrazioni possono assumere contingenti di personale a tempo indeterminato (lettera a));
§ viene modificato il limite percentuale, relativo alle risorse concernenti la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente, utile ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e di ricercatori effettuabili nelle Università statali (di cui al comma 13-bis del richiamato articolo 66): tale limite (attualmente pari al 50% nel biennio 2014-2015 e al 100% a decorrere dal 2016), inalterato per il biennio 2014-2015, viene ridotto al 60% nel 2016, nell'80% nel 2017 e torna ad essere apri al 100% a decorrere dal 2018 (lettera b));
§ analoga riduzione viene disposta al limite percentuale delle entrate correnti complessive entro il quale gli enti di ricerca, ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 66, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Tale limite, attualmente pari al 50% nel biennio 2014-2015 e al 100% dal 2016, risulta quindi essere rimodulato in misura pari al 60% nel 2016, all’80% nel 2017 e al 100% dal 2018 (restando inalterato al 50% per il biennio 2014-2015) (lettera c)).
Il comma 308 modifica i primi due periodi dell’articolo 9, comma 8, del D.L. 78/2010, concernente la limitazione (a decorrere dal 2016) delle assunzioni per specifiche pubbliche amministrazioni.
Tale disposizione
prevede che, a decorrere dal 2016,
le amministrazioni[159] interessate dalle limitazioni al turn
over possano procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente (primo periodo). In ogni caso il numero delle unità di
personale da assumere non potrà eccedere quello delle unità cessate nell'anno
precedente (secondo periodo). In tal senso, l’effetto della disposizione
in oggetto è il ritorno al reintegro del turn over (che costituiva la
regola prima dell'entrata in vigore del D.L. 112/2008), con la generalizzazione
di un regime che fino a quel momento troverà applicazione solo nei confronti
dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco[160].
In particolare, per effetto delle modifiche apportate, tali amministrazioni - nel 2016 - potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Tale facoltà assunzionale è successivamente incrementata nella misura dell'80% nel 2017 e del 100% a decorrere dal 2018.
I commi 309 e 310 recano norme relative al Comparto Sicurezza.
In particolare, il comma 309 prevede l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente[161], al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso.
Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il turn over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5%), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza[162].
A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2015.
Ai sensi del comma 310, infine, le richiamate assunzioni possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con specifico D.P.C.M., su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
Articolo 1,
commi 387-390
(Razionalizzazione della spesa per
crediti d’imposta)
I commi dal 387 al 390 recano disposizioni finalizzate al riordino di specifiche agevolazioni tributarie e dei crediti d’imposta. Le norme prevedono che con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d’imposta indicati all’elenco n. 2 (che si allega di seguito), sono stabilite le percentuali di fruizione dei crediti d’imposta in misura pari ad almeno l’85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente. Per l’anno 2014 la riduzione dello stanziamento non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori. Dall’attuazione di tali norme devono derivare effetti positivi sul saldo netto da finanziare (214 milioni di euro per il 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dal 2015) e su fabbisogno e indebitamento netto (87 milioni di euro per il 2014 e a 197 milioni di euro a decorrere dal 2015). Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull’andamento della fruizione dei predetti crediti d’imposta e ridetermina le percentuali di fruizione qualora stia per verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati.
In particolare, il comma 387 prevede l'emanazione - entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - di un D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, in cui per ciascuno dei crediti d’imposta indicati all’elenco n. 2 (allegato al testo in esame) sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta non inferiori all’85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d’imposta,
La definizione delle percentuali di fruizione - adottata anche al fine di riallineare gli stanziamenti iscritti in bilancio all’effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti - deve essere tale da assicurare effetti positivi non inferiori:
§ a 214 milioni di euro per l’anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 in termini di saldo netto da finanziare;
§ a 87 milioni di euro per l’anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti individuati sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze a seguito dell’adozione del predetto DPCM (comma 388).
Nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto il comma 389 con il quale è stata esclusa, per l’anno 2014, la riduzione dello stanziamento per il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.
Il comma 390 prescrive infine il monitoraggio, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sull’andamento della fruizione dei crediti d’imposta citati.
Qualora stia per verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel precedente comma, si procede (con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze) a rideterminare le percentuali di fruizione.
Articolo 1,
commi 529 e 530
(Collaboratori scolastici Ufficio
scolastico provinciale di Palermo)
Il comma 529 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga alla normativa vigente in materia, a prorogare per l’anno 2014 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo, prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della L. n. 124/1999 nei compiti degli enti locali.
La proroga deve avvenire nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla L. n. 191/2009[163] e in deroga all'articolo 1, comma 449, della L. n. 296/2006.
L’articolo 8 della L. n. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale ATA già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado. Alla disposizione è stata data attuazione con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999.
L’articolo 1, comma 449, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) interviene sulla disciplina degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo l’obbligo per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.
Il comma 530 autorizza, per il 2014, la spesa di 12 milioni di euro per l’estinzione dei debiti del MIUR dovuti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con riferimento ai rapporti convenzionali per le funzioni di collaboratore scolastico, di cui all’art. 9, comma 15-bis, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010), maturati nel corso del 2013 e a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti.
Il comma 15-bis del citato D.L. 78/2010, in particolare, ha autorizzato il MIUR a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali. In proposito, l’articolo 8 della L. 124 del 1999, a cui è stata data attuazione con DM 23 luglio 1999, ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale ATA già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti e nelle scuole statali di ogni ordine e grado.
Per l’anno 2013, si ricorda che il finanziamento del rinnovo dei rapporti convenzionali per le funzioni di collaboratore scolastico, di cui all’art. 9, comma 15-bis, del D.L. 78/2010, era previsto nell’ambito del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, istituito dall’articolo 1, comma 270, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2008), come indicato nell’Elenco 3 allegato.
In sede di riparto del Fondo, tuttavia, l’intero stanziamento del Fondo è stata destinato ad una sola delle finalità indicate nell’elenco 3 della legge di stabilità 2013 (ed in particolare, al finanziamento delle misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti), per cui la finalità che qui interessa non ha ricevuto risorse.
La copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame sono posti a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che viene a tal fine ridotto di 12 milioni di euro nel 2014.
Per una ricostruzione della dotazione del Fondo conseguenti alle norme contenute nel provvedimento in esame si rimanda alla scheda di lettura del comma 143.
[1] La norma citata ha previsto che, per garantire il concorso al pagamento dei debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31.12.2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è rifinanziato il Fondo per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali, istituito ai sensi dell’art. 1, co. 50, della L. 266/2005. Ha inoltre disposto che i Ministeri interessati devono definire, per la quota di debiti non soddisfatta con il Fondo, un piano di rientro – definito con apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – volto al conseguimento dei necessari risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa, anche al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie.
[2] Le cifre sono indicate in milioni di euro, utilizzando l’arrotondamento matematico alla prima cifra decimale, tendendo conto della seconda (da 0 a 4, arrotondamento all’unità inferiore; da 5 a 9, arrotondamento all’unità superiore). Dall’arrotondamento possono derivare alcuni piccoli scostamenti sui totali.
[3] Residui + Competenza.
[4] Rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile.
[5] Dipartimento
per l’istruzione, Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca, Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
[6]
Le
Missioni nn. 32 e 33 hanno carattere trasversale. Esse sono destinate a
raggruppare, rispettivamente, le spese di funzionamento dell’apparato amministrativo
ed alcuni fondi di riserva e speciali che non hanno – in sede di
predisposizione del disegno di legge di bilancio – una collocazione specifica.
L’attribuzione di tali fondi è poi demandata ad atti e provvedimenti successivi
adottati in corso di gestione.
[7] In dettaglio, v. Allegati 3 e ss. Spese per le competenze fisse al personale, relativi ai programmi afferenti alla Missione Istruzione scolastica).
[8] L’art. 4, co. 4-septies, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ha disposto che per il personale scolastico il pagamento delle competenze accessorie è effettuato congiuntamente a quello delle competenze fisse tramite ordini collettivi di pagamento. Da ultimo, l’art. 7, co. 38, del D.L. 95/2012 (135/2012) – nel novellare l’art. 4, co. 4-septies, del D.L. 78/2010 – ha esteso la disciplina del cosiddetto “cedolino unico” al personale supplente breve.
[9] Cap.
2156 per l’istruzione prescolastica; cap. 2154 per l’istruzione primaria; cap.
2155 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 2149 per l’istruzione
secondaria di secondo grado.
[10] L’art. 18 del D.L. 104/2013 ha autorizzato il MIUR ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, quantificato in 8,1 milioni di euro dal 2014, si fa fronte attraverso una riduzione dell’autorizzazione di spesa per la corresponsione dei compensi ai presidenti e ai commissari delle commissioni esaminatrici degli esami di Stato al termine dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, conseguente alla restrizione dell’ambito territoriale nel quale gli stessi possono essere nominati.
[11] Cap. 1227 per
l’istruzione prescolastica; cap. 1228 per l’istruzione primaria; cap. 1229 per
l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 1230 per l’istruzione secondaria
di secondo grado.
[12] L’art. 7, co.
41, del D.L. 95/2012 ha disposto che il contributo agli enti locali per le
spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica per gli
insegnanti, previsto dall’art. 3 della L. 4/1999, è assegnato agli enti locali
(non più alle scuole) in proporzione al numero di classi che accedono al
servizio di mensa (non più in base al numero dei pasti effettivamente erogati),
con riferimento all’anno scolastico che ha termine nell’anno finanziario di riferimento.
[13] Cap. 1188 per
l’istruzione prescolastica; cap. 1179 per l’istruzione primaria; cap. 1183 per
l’istruzione secondaria di primo grado. Il cap. 1203, relativo all’istruzione secondaria di
secondo grado, è stato soppresso a decorrere dall’esercizio finanziario 2013.
[14] Nel “Fondo per le competenze dovute al personale
delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del
personale a tempo indeterminato e determinato” confluivano originariamente
le risorse per: supplenze brevi; compensi e indennità per il miglioramento
dell’offerta formativa; spese per gli esami di Stato; spese per la fruizione
gratuita della mensa scolastica da parte del personale della scuola
dell’infanzia, elementare e media; compensi e indennità per gli esami di
idoneità, licenza, qualifica professionale, per i corsi integrativi e per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione; oneri sociali a carico
dell’amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti; somme dovute
per l’IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
[15] Nella Nota 24 gennaio 2007, prot. 1361, il Ministro della pubblica istruzione ha specificato che nel Fondo citato affluiscono le risorse per il funzionamento amministrativo didattico; per le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici); per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche; per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili.
[16]
Cap. 1195 per l’istruzione
prescolastica; cap. 1204 per l’istruzione primaria; cap. 1196 per l’istruzione
secondaria di primo grado; cap. 1194 per l’istruzione secondaria di secondo
grado.
[17] L’art. 58 del D.L. 69/2013 ha ridotto le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati, a seguito dell’introduzione di un tetto di spesa, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, per l’acquisto di servizi esternalizzati delle istituzioni scolastiche ed educative statali. I risparmi conseguenti a tali riduzioni sono utilizzati, tra l’altro, a copertura degli oneri derivanti dall’aumento della facoltà di assunzione delle università e degli enti di ricerca, disposto dal medesimo articolo.
[18] L’art. 5
del D.L. 104/2013 reca disposizioni volte all’ampliamento
dell’offerta formativa, prevedendo, in particolare, l’introduzione, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, di un'ora (settimanale) di insegnamento di "geografia generale ed
economica" in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali (laddove non sia già previsto l'insegnamento
di geografia).
[19] Gli artt. 6 e 11 del D.L. 104/2013 prevedono l'assegnazione di risorse, rispettivamente, per l'acquisto di libri di testo e dispositivi
per la lettura di materiali didattici digitali da
concedere in comodato d’uso agli
studenti, e per assicurare alle scuole secondarie statali, prioritariamente di
secondo grado, la realizzazione della connettività wireless.
[20] L’art. 17, co. 5, punto b), del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha stabilito che, a decorrere dall’esercizio
2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua degli
stanziamenti destinati agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici
assenti dal servizio per malattia, non potendo tale onere restare a carico
delle aziende sanitarie locali e gravare sul finanziamento del SSN.
Successivamente, l’art. 14, co.
27, del D.L. 95/2012 ha inserito il co. 5-bis
nell’art. 17 del D.L. 98/2011, in base al quale la quota di pertinenza del MIUR
di cui al co. 5 è destinata, a decorrere dal 2012, al rimborso
forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti
medico-legali effettuati dalle ASL sul personale scolastico ed educativo
assente dal servizio per malattia. Entro
il mese di novembre di ciascun anno il MIUR provvede a ripartire detto fondo
tra le regioni al cui finanziamento del SSN concorre lo Stato, in proporzione
all’organico di diritto delle regioni con riferimento all’anno scolastico che
si conclude in ogni esercizio finanziario.
[21]
Cap. 1214 per l’istruzione
prescolastica; cap. 1215 per l’istruzione primaria; cap. 1216 per l’istruzione
secondaria di primo grado; cap. 1217 per l’istruzione secondaria di secondo
grado.
[22] L’art. 1 del D.L. 104/2013 ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra le regioni, per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che, in possesso di condizioni economiche individuate sulla base dell’ISEE, abbiano esigenza di servizi di trasporto.
[23] I capitoli richiamati, ciascuno relativo ai differenti gradi di istruzione, sono denominati Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole e afferiscono, rispettivamente, agli obiettivi strategici del MIUR nn. 67, 68, 69 e 69 (Promuovere interventi nell’edilizia scolastica).
[24] In
particolare, dalle schede obiettivo del Ministero si evince che in
corrispondenza dell’obiettivo 128 (Gestione ed attuazione del programma di
adeguamento degli edifici scolastici) risultano stanziati per il 2014 in conto
competenza € 18,7 mln.
[25]
La L. 53/2003 aveva previsto in via
sperimentale la possibilità di iscrizione alla scuola dell’infanzia dei bambini
che compivano 3 anni entro il 30 aprile dell’a.s. di riferimento (c.d.
anticipo). In seguito, in base a quanto disposto dall’art. 1, co. 630, della L.
296/2006 (L. finanziaria 2007) – che ha abrogato la possibilità sopra ricordata
– sono stati attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata, progetti sperimentali di formazione rivolti a
bambini dai 24 ai 36 mesi di età (c.d. classi o sezioni primavera).
Successivamente, il Piano programmatico per la razionalizzazione dell’utilizzo
delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico, adottato in
attuazione dell’art. 64, co. 3, D.L. 112/2008, ha previsto la reintroduzione,
nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e con apposito atto
normativo, dell’istituto dell’anticipo nell’iscrizione alla scuola
dell’infanzia, nonché la prosecuzione della sperimentazione delle sezioni primavera.
Per l’a.s. 2013/2014 l’accordo
sull’attivazione delle sezioni primavera è stato raggiunto nella Conferenza
Unificata dell'1.08.2013 (si veda la nota MIUR prot. 4903 del 19 settembre 2013).
[26]
Per la definizione
del programma nazionale di promozione delle eccellenze degli studenti delle
scuole di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie, per l'a.s. 2013/2014
si veda il DM 30 luglio 2013.
[27] L’autorizzazione
di spesa è recata dalla L. 181/1990.
[28] Gli Istituti
superiori di studi musicali sono gestiti dagli enti locali
dove hanno sede.
[29] Una previsione
analoga era stata disposta con l'art.
1-quater del D.L. 7/2005 (L. 43/2005) che aveva
autorizzato la somma di 1,5 milioni di euro per l'anno 2007 (allocata sul cap.
1718 dello stato di previsione del Ministero
dell’Università e della ricerca – Tabella 17). La
liquidazione del contributo era stata disposta con D.D. 7 dicembre 2007.
[30] Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall’art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, attiene al funzionamento degli atenei e comprende anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria.
[31]
L'art. 58 del D.L. 69/2013 ha
disposto un incremento del FFO di €
21,4 mln nel 2014 e di €
42,7 mln a decorrere dal 2015 al fine di consentire agli atenei –
tramite la modifica dell’art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) – di procedere
ad assunzioni, già nel 2014, nella misura del 50% (in luogo del 20%) della
spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente.
L'art. 60, co. 1, del D.L. 69/2013 ha disposto che, a decorrere dal 2014, nel FFO
(e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute) confluiscono
le risorse già destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema
universitario (cap. 1690), alle borse di studio post laurea (cap.
1686/pg. 2), nonché al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilità degli studenti (cap. 1713).
Il co. 3, invece, ha disposto
che, a decorrere dal 2014, le risorse destinate all’ANVUR ai sensi
dell’art. 2, co. 142, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006) sono incrementate di 1
milione di euro e che alla copertura dell’onere si provvede, quanto a 500.000 euro annui, mediante
corrispondente riduzione del FFO e,
quanto a 500.000 euro annui, mediante riduzione del Fondo ordinario per gli
enti di ricerca.
[32]
Il Fondo
per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, previsto
dall’art. 5, co. 1, lett. c), della L. 537/1993, include le risorse destinate al finanziamento di
specifiche iniziative, attività e progetti, comprese le nuove iniziative
didattiche. Con
riferimento all’assegnazione delle risorse del fondo, si ricorda che l’art. 3,
co. 4 e 5, del DM 23 dicembre 2010, n.
50, ha previsto che esse fossero suddivise tra le università statali
(compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le università non statali.
[33] Il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti è stato istituito dall’art. 1 del D.L. 105/2003 (L. 170/2003) che ha assegnato al Fondo istituito dall’art. 4, co. 1, della L. 370/1999 le finalità di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti e potenziarne la mobilità internazionale, incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, nonché cofinanziare gli assegni di ricerca.
[34] L’art. 59, co. 8, del D.L. 69/2013 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l’anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, per l’erogazione delle borse di mobilità previste dal medesimo articolo.
[35] L’autorizzazione di spesa in favore della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet era stata disposta dall’art. 1, co. 278, della L. 311/2004, che contestualmente ha trasformato la Scuola in Facoltà della seconda università degli studi di Napoli.
[36] Per completezza si ricorda che, con riferimento all’esercizio finanziario 2012, il cap. 7264 era stato soppresso, con trasporto di fondi ai capp. 1773 e 9501, in applicazione dell’art. 30, co. 4, della L. 196/2009, che prevedeva una distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi.
[37] L'art. 58 del D.L. 69/2013 ha anticipato di un anno la possibilità
che gli enti di ricerca effettuino assunzioni nella misura del 50% (in luogo
del 20%) della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente
cessato dal servizio nell'anno precedente. A tal fine ha disposto un incremento del FOE di € 3,6 mln nel 2014 e di € 7,1 mln a decorrere dal 2015.
[38] L’art.
24, co. 1, del D.L. 104/2013 ha
autorizzato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ad assumere complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla
ricerca, nel quinquennio 2014-2018,
in scaglioni annuali di 40 unità
di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a € 2 mln per il 2014, a € 4 mln per il
2015, a € 6 mln per il 2016, a € 8 mln per il 2017 e a € 10 mln a partire dal
2018.
[39] L’INDIRE è stato
ripristinato dall’art. 19, co. 1,
del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) a decorrere dal 1° settembre 2012. Il co. 3 del
medesimo art. 19 ha stabilito, che con decreto interministeriale MIUR-MEF sono
individuate – per il triennio 2012-2014 – le risorse finanziarie da destinare
ad un nuovo fondo (da istituire
nello stato di previsione del MIUR), finalizzato al finanziamento del sistema
nazionale di valutazione, e che, a decorrere dal 2013, tali risorse
confluiscono sul Fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca per essere
destinate al funzionamento di INDIRE e
INVALSI.
[40] Per un
importo pari a € 0,6 mln per il 2015, € 2,6 mln per il 2016, € 4,6 mln per il
2017 ed € 6,6 mln dal 2018.
[41] L’art.
31-bis del D.L. 5/2012 (L. 35/2012)
ha istituito sperimentalmente, a decorrere dall’a.a. 2013-2014, e per un
triennio, la Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science
Institute (GSSI), attivata dall’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
Il co. 5 ha autorizzato la spesa di € 12 mln per ciascuno degli anni 2013, 2014
e 2015.
[42] Relativi alla riduzione di personale
scolastico fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica e alla
riduzione di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali
e amministrativi.
[43] Concernenti il personale e gli organi delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM),
il congedo dei professori e assistenti universitari per attività di studio e
ricerca, nonché i posti di assistente tecnico nella scuola secondaria di
secondo grado.
[44] L’art.
8, co. 14, del D.L. 78/2010 ha
disposto che il 30% delle economie di spesa discendenti dalle misure di
razionalizzazione previste dall'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) sono riservate al settore scolastico e,
in particolare, sono finalizzate ad incrementare le risorse contrattuali
stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo
professionale della carriera del personale della scuola, a decorrere dall'anno
2010. La relazione tecnica riferita al maxiemendamento al D.L. 78/2010
presentato al Senato rilevava, peraltro, che con le modifiche apportate
all’art. 9, co. 23 – nel quale era stato fatto salvo il disposto dell’art. 8,
co. 14 – “è possibile utilizzare il 30% delle economie di cui all’art. 64,
comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133, previa prescritta certificazione
delle stesse, per il personale docente e ATA della scuola, ai fini di un
graduale sblocco degli scatti di
anzianità, congelati per effetto del citato comma 23, mediante
compensazione delle correlate economie di spesa”. Per il 2010, con DM 14
gennaio 2011 (GU n. 66 del 22 marzo 2011), è stata disposta la destinazione di
320 milioni di euro, discendenti dalle economie realizzate, al recupero degli scatti stipendiali bloccati dal
D:L. 78/2010. In seguito, l’art. 4, co.
83, della L. 183/2011, novellando l’art. 8, co. 14, del D.L. 78/2010, ha
previsto che alle medesime finalità possono essere destinate ulteriori risorse da individuare in una
specifica sessione negoziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. E’ stato, conseguentemente, firmato il CCNL 13 marzo 2013,
finalizzato a consentire il recupero dell’utilità 2011. Si veda, in
particolare, l’art. 2 dello stesso CCNL, che dispone, fra l’altro, il ricorso a
risorse del Fondo per l’istituzione scolastica, non assegnate alle scuole in
conseguenza della riduzione del numero dei plessi e dei posti di organico per
l’a.s. 2010/2011, nonché, dal 2013, il ricorso a risorse destinate al
trattamento accessorio del personale.
[45] La norma citata autorizza il riutilizzo
delle somme non impiegate per la gestione del programma nazionale di ricerche
aerospaziali (PRORA).
[46]
L'art. 1, co. 3, del d.lgs. 204/1998 prevede
l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo integrativo
speciale per la ricerca (FISR), destinato a specifici interventi di particolare
rilevanza strategica indicati nel Programma nazionale ricerca (PNR). L'art. 2,
co. 1, lett. b), del medesimo
provvedimento stabilisce che il CIPE deliberi in ordine all'utilizzo del fondo
speciale.
[47] La destinazione e l’autorizzazione di spesa sono recati dall’art. 1, co. 9 e 12, della L. 62/2000. Le borse di studio, per le quali la legge autorizzava una spesa per 300 miliardi di lire, equivalenti a 154,9 milioni di euro, sono riservate ad alunni della scuola dell’obbligo frequentanti scuole statali e paritarie.
[48] In proposito, si ricorda che l’art. 1, co. 578, della L. 266/2005 (L. finanziaria 2006) ha rideterminato in 80 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009 l'autorizzazione di spesa a favore dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT), di cui all'art. 4, co. 10, D.L. 269/2003 (L. 326/2003).
[49] Per
approfondimenti in materia, si veda la scheda web relativa ai libri di testo.
[50] La tabella A della legge di stabilità per il 2013 prevedeva per il MIUR, per il triennio 2013-2015, l’accantonamento di € 8,0 mln per il 2014 e di € 1,5 mln per il 2015.
[51] L’art. 12, co. 4, del D.L. 35/2013 ha disposto, per assicurare la copertura di cui al co. 3, lett. b), del medesimo art. 12, l’accantonamento di complessivi € 559,5 mln per il 2014, per gli importi riferiti a ciascun ministero, indicati nell’Allegato 1. Per il MEF, in corrispondenza del programma 25.2 Fondi di riserva e speciali, cui afferisce il cap. 6856 (Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso), è previsto un accantonamento di € 4,7 mln.
[52] Si ricorda che, in applicazione dell’art. 52 della L. 196/2009, dalla tabella C sono state stralciate le spese obbligatorie, contestualmente riallocate in appositi capitoli di spesa nell’ambito del disegno di legge di bilancio. Ai sensi dell’art. 21, co. 6, della L. 196/2009, sono obbligatorie le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.
[53] Nel ddl di bilancio, il cap. 1690 risulta soppresso (v. ante).
[54] L’art. 12, co. 3, lett. c), del D.L. 35/2013 ha disposto che all’onere derivante dall'attuazione degli interventi previsti dal medesimo D.L. si provvede, quanto a € 570,45 mln a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio statale a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1. Per completezza, si evidenzia che lo stesso allegato reca, altresì, l’indicazione delle somme accantonate e rese indisponibili per assicurare la copertura di cui al co. 3, lett. b), del medesimo articolo 12 (art. 12, co. 4, D.L. 35/2013), per un importo complessivo di € 559,5 mln per il 2014. Per il MIBACT gli accantonamenti (per il 2014) ammontano a € 23,2 mln.
[55] Quali riportate nello stesso ddl di bilancio 2014.
[56] La competenza in materia di Turismo fa capo alla X Commissione, Attività produttive.
[57] Interventi: Cap. 1390 – Osservatorio per lo spettacolo; cap. 1391 – Consiglio nazionale dello spettacolo e interventi integrativi per i singoli settori; capp. 6120 e 6620 – Commissioni per l’erogazione dei contributi; cap. 6621 – Fondazioni lirico sinfoniche; cap. 6622 – Attività musicali; cap. 6623 –Attività teatrali di prosa; cap. 6624 – Danza; cap. 6626 – Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati. Investimenti: cap. 8721 – Attività circensi e spettacolo viaggiante; cap. 8570 – Produzione cinematografica; cap. 8571 – Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche; cap. 8573 – Promozione cinematografica.
[58] La tabella C della legge di stabilità 2013 recava, in corrispondenza del 2014, un importo pari a € 396,8 mln.
Nelle note relative alla maggior parte dei capitoli relativi al FUS è
evidenziato che la variazione in diminuzione – il cui importo è indicato – è
disposta in attuazione delle riduzioni lineari delle spese rimodulabili di cui
al già citato art. 12, co. 3, lett. c), del D.L. 35/2013 (L. 64/2013). Al riguardo si
evidenzia che la riduzione imputata al programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo è
pari, per il 2015, a € 16,7 mln.
Le note ai capp. 6621
(Fondazioni lirico-sinfoniche) e 8573 (Promozione cinematografica) evidenziano, altresì, che il relativo stanziamento è
incrementato in attuazione dell’art. 10 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), che ha previsto che ai soggetti che operano nel settore dei
beni e delle attività culturali, anche con personalità giuridica di diritto
privato, vigilati o comunque finanziati dal MIBACT, non si applicano le disposizioni di limitazione della spesa recate
dall’art. 6, co. 8 (spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità, rappresentanza) e 12 (spesa per missioni), del D.L. 78/2010 (L.
122/2010). Inoltre, per gli stessi soggetti, a decorrere dal 2014, viene ridotta la misura di contenimento della spesa per consumi
intermedi, diminuendo la percentuale di riduzione, precedentemente fissata
al 10%, all'8% delle spese sostenute
nel 2010.
La nota al cap. 8573 evidenzia, inoltre, che si apportano variazioni in diminuzione in attuazione dell’art. 14 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), concernente il riordino di Cinecittà Luce s.p.a., interamente partecipata dallo Stato, attraverso la costituzione di Istituto Luce – Cinecittà s.r.l., che ha demandato ad un decreto interministeriale l’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire al MIBAC, mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà Luce S.p.A. In attuazione di tali disposizioni è intervenuto il D.I. 24 aprile 2013, di cui è stata data notizia nella G.U. n. 199 del 26 agosto 2013.
[59] Si veda anche il cap. 8410 del programma Tutela delle belle arti, dell’architettura e dell’arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio.
[60] In
particolare, la norma citata ha previsto, al fine di accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, la nomina di un direttore
generale di progetto, cui spetterà, fra l’altro, definire e approvare i
progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione,
assicurare l’efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara per
l’affidamento dei lavori e l’appalto dei servizi e delle forniture, nonché
seguire la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti.
[61] La tabella C della legge di stabilità 2013 recava, in corrispondenza del 2014, un importo pari a € 0,8 mln.
[62] Provenienti
dal cap. 3631 (v. infra).
[63] La tabella C della legge di stabilità 2013 recava, in corrispondenza del 2014, un importo complessivo pari a € 7,1 mln.
[64] Provenienti
dal cap. 3631, in applicazione della normativa in materia di flessibilità del
bilancio.
[65] La
nota al capitolo evidenzia che lo stanziamento tiene conto, altresì, della
variazione in aumento – per € 200 mila, provenienti dal cap. 3631 – proposta in
applicazione della normativa in materia di flessibilità del bilancio.
[66] La tabella C della legge di stabilità 2013 recava, in corrispondenza del 2014, un importo pari a € 7,1 mln.
[67] Le note ai capitoli richiamati
evidenziano che:
§ lo stanziamento del cap. 3670 tiene conto, tra
l’altro, del trasporto di € 0,8 mln al cap. 3671, in applicazione alla
normativa in materia di flessibilità del bilancio;
§ lo stanziamento del cap. 3671 tiene conto, tra
l’altro, della variazione in aumento per € 0,9 mln, per fondi provenienti dai
capp. 3631 e 3670, in applicazione alla normativa in materia di flessibilità
del bilancio.
Di tali modifiche (che porterebbero ad un
aumento complessivo di € 0,1 mln) non tiene
conto la tabella C del ddl di stabilità.
[68] La tabella C della legge di stabilità 2013 recava, in corrispondenza del 2014, un importo pari a € 0,9 mln.
[69] La
nota al cap. 3630 evidenzia che lo stanziamento tiene conto, altresì, del
trasporto di € 60 mila al cap. 3650, in applicazione della normativa in materia
di flessibilità del bilancio. Di tali modifiche non tiene conto la tabella C del
ddl di stabilità.
[70] La nota al capitolo
evidenzia che lo stanziamento tiene conto, altresì, del trasporto di € 0,1 mln
al cap. 3650, in applicazione alla normativa in materia di flessibilità del
bilancio
[71] La
nota al capitolo evidenzia che lo stanziamento tiene conto, altresì, del
trasporto di € 50 mila al cap. 3650, in applicazione alla normativa in materia
di flessibilità del bilancio.
[72] La
nota al capitolo evidenzia che lo stanziamento tiene conto, altresì, del
trasporto di € 56.267 al cap. 3650, in applicazione alla normativa in materia
di flessibilità del bilancio.
[73] La
nota al capitolo evidenzia che lo stanziamento tiene conto, altresì, del
trasporto di € 0,1 mln al cap. 3650, in applicazione alla normativa in materia
di flessibilità del bilancio.
[74] Contributo
da corrispondere al comune di Sassocorvaro per l’organizzazione del premio
annuale “Arca dell’arte-Premio nazionale
Rotondi ai salvatori dell’arte”.
[75] L’art. 5, co. 2, del D.L. 91/2013 ha autorizzato la spesa di € 4 mln, di cui € 1 mln per il 2013 e € 3 mln per il 2014.
[76] L’art. 5, co. 1, del D.L. 91/2013 ha autorizzato la spesa di € 8 mln, di cui € 1 mln per il 2013 e € 7 mln per il 2014, per la prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto “Nuovi Uffizi”.
[77] La
norma citata ha autorizzato la spesa annua di € 5 mln, a decorrere dal 2014.
[78] La norma citata ha autorizzato la spesa di
100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
[79]
L'Antenna Culturale Europea è il Punto di
Contatto Cultura italiano (Cultural Contact Point - CCP) per il
Programma Cultura dell'Unione Europea: http://www.antennaculturale.beniculturali.it/.
[80] Al riguardo, si ricorda che il D.L. 91/2013 ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali (disposta dall’art. 1, co. 1, lett. b), del D.L. 34/2011-L. 75/2011):
· all’art. 6, co. 5, nel limite massimo (così definito dall’art. 15, co. 2-bis, del medesimo D.L. 91/2013) di € 2 mln dal 2014, al fine di favorire la realizzazione di spazi di creazione e produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei;
· all’art. 6, co. 5-bis, per € 5 mln dal 2014, a copertura delle (già citate) maggiori somme stanziate a favore della Fondazione MAXXI–Museo nazionale delle arti del XXI secolo (cap. 5514);
· all’art. 9, co. 7, per € 216 mila dal 2014, al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’esenzione dall’imposta di bollo disposta dal comma 6 del medesimo articolo;
· all’art. 15, co. 2, per € 600 mila annui per il 2014 e 2015, di cui € 500 mila in favore del Museo tattile statale “Omero” (cap. 1308: v. infra) e € 100 mila per la tutela dei siti Unesco in provincia di Ragusa (cap. 7486: v. ante).
[81] I criteri e le modalità per l’accesso al Fondo devono essere definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, che doveva essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.
[82] In particolare, in base al co. 2 dell’art. 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., il Mibact indice una procedura concorsuale pubblica per la selezione di 500 giovani, che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data di entrata in vigore del decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma, ovvero in possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato indicati nella tab. B del DPR 1409/1963. I giovani così selezionati devono essere formati per 12 mesi nelle attività di inventariazione e digitalizzazione presso gli istituti e i luoghi della cultura statali. Al termine del programma, ai partecipanti che lo abbiano portato a termine è rilasciato un attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali, successive, procedure selettive del MIBACT e degli Istituti dallo stesso vigilati.
[83] La norma citata ha previsto l’accesso gratuito del personale docente della scuola ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato. Il beneficio è concesso nel limite complessivo della disponibilità di un Fondo per il recupero delle minori entrate, appositamente istituito nello stato di previsione del MIIBACT, con la dotazione finanziaria di € 10 mln per il 2014.
[84] La nota al capitolo evidenzia che lo stanziamento tiene conto della variazione in diminuzione per € 767.779 che si apporta in attuazione dell’art. 12, co. 3, lett. c), del D.L. 35/2013 (L. 64/2013).
[85]
L’art.
2, co. 615-617, della L. 244/2007 (L. finanziaria 2008) prevede il divieto
di iscrizione negli stati di previsione dei Ministeri delle entrate derivanti
dai provvedimenti legislativi indicati nell’elenco 1, e, in correlazione a
versamenti all’entrata, l'istituzione di Fondi in cui confluisce parte di tali
somme.
[86]
L’art.
3, co. 3, del D.L. 91/2013 ha disposto che all’onere dalla riassegnazione
allo stato di previsione del MIBACT, a decorrere dal 2014, delle somme dei
proventi relativi a istituti o luoghi della cultura appartenenti o in consegna
allo Stato si provvede, quanto a € 6,4
mln, mediante riduzione della dotazione del fondo istituito ai sensi dell’art.
2, co. 616, della L. 244/2007 (cap. 2401).
[87] Fra parentesi è indicata l’eventuale variazione rispetto al dato assestato 2013, quale riportato nel ddl di bilancio 2014.
[88] La norma citata ha autorizzato la spesa di 82
miliardi di lire – pari a circa € 42,3 mln –
a decorrere dal 2000. Per completezza si evidenzia che il nomenclatore degli
atti elenca in corrispondenza del cap. 3121 ulteriori autorizzazioni di spesa.
[89] Allocato
nell’ambito del programma Fondi da
assegnare della missione Fondi da
ripartire.
[90] La
disposizione citata prevedeva la proroga al 31 dicembre 2011 della fornitura
dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fino alla ratifica del nuovo
accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo, firmato in data 5
marzo 2008. Un’ulteriore proroga
fino al 31 dicembre 2012 era stata disposta con l’art. 28, co. 2-bis, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012). Al
riguardo, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 573/1
del 23 gennaio 2012.
[91] In
funzione delle disposizioni di cui al DPCM 15 febbraio 2012, l’Ufficio per lo
sport è stato inserito nel Dipartimento per gli affari regionali che, a seguito
del DPCM 21 giugno 2012, è stato riorganizzato divenendo Dipartimento per gli
affari regionali, il turismo e lo sport (http://www.sportgoverno.it/ufficio/competenze.aspx).
[92] Fra parentesi è indicata l’eventuale variazione rispetto al dato assestato 2013, quale riportato nel ddl di bilancio 2014.
[93] L’art. 11-quaterdecies del DL 203/2005 aveva disposto uno stanziamento complessivo annuale, per quindici anni, di € 2 mln a partire dal 2007, incrementato con altri € 2 mln a partire dal 2008, da ripartire in parti uguali fra le due manifestazioni e aveva autorizzato il Dipartimento della protezione civile a provvedervi con contributi quindicennali.
[94] L’art. 1, co. 1292, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato contributi quindicennali per le due manifestazioni, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dall’art. 11-quaterdecies del D.L. 203/2005. In particolare, ha autorizzato la spesa annua di € 0,5 mln a decorrere dal 2007, incrementata di € 0,5 mln annui a decorrere dal 2008, per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto, e la spesa annua di € 1 mln a decorrere dal 2007, incrementata di € 1 mln a decorrere dal 2008, per le medesime finalità per i Giochi del Mediterraneo.
[95] L’art. 2, co. 271, della L. finanziaria 2008 ha autorizzato lo stanziamento di € 0,4 mln per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo di nuoto di Roma nel 2009.
[96] L’art. 2, co. 263, della L. finanziaria 2008 ha autorizzato la spesa di € 0,4 mln per l’anno 2008 e di € 0,7 mln per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo, in aggiunta agli stanziamenti previsti dall’art. 11-quaterdecies del D.L. 203/2005.
[97] Allocato nell’ambito del programma Fondi da assegnare della missione Fondi da ripartire.
[98] Istituito dal comma 1 dello stesso articolo 32 del D.L. 98/2011 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
[99] L’art. 2, co. 109, della L. finanziaria 2010, abrogando gli artt. 5 e 6 della L. 386/1989, ha eliminato – a partire dal 2010 – la partecipazione delle province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il medesimo comma ha fatto salvi i contributi sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici già definiti.
[100] In tale sentenza la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del 2005)." La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della “istruzione” attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2. del Considerato in diritto). Pertanto il comma 635 dell'art. 1 della finanziaria 2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."
[101] Il D.M. 28 maggio 2009, con il quale è stata data attuazione al citato art. 2, co. 47, nel ripartire fra le regioni l’importo di 120 mln di euro, ha precisato che tali risorse erano destinate a integrare i contributi perle istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado.
[102] Le disposizioni di rifinanziamento hanno fatto riferimento, fino al 2011, anche all’art. 1, co. 635, della L. 296/2006 che, tuttavia, come evidenziato nel testo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 50/2008.
[103] Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo per le suddette finalità si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.
[104] Recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
[105] Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
[106] Recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2010, n. 98.
[107] Recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.
[108] Recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
[109] Recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
[110] Tale importo risulta ridotto di 300.000 euro rispetto a quello originariamente previsto nell’Elenco, a copertura dell’inserimento in Elenco stesso dell’ulteriore finalità in favore dell’Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti.
[111] Le finalità indicate nell’elenco erano le seguenti: collegi universitari legalmente riconosciuti; Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza; Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; Fondo per il finanziamento delle missioni di pace; Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva; misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti; giustizia digitale; interventi di carattere sociale; comitato istituzionale dei mondiali di ciclismo 2013; Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.Ri.Fo.R Onlus; I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e formazione ANMIL Onlus; Istituto europeo per ricerca, la formazione e l’orientamento professionale I.E.R.F.O.P Onlus.
[112] Come modificato, da ultimo dall’art. 47, co. 1, lett. a), del D.L. n. 69/2013-L. n. 98/2013.
[113] Si tratta di un fondo speciale costituito presso il medesimo Istituto per il credito sportivo, alimentato con il versamento da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dell’aliquota del 2,45% della posta dei concorsi pronostici su base sportiva, spettante all’Istituto in virtù dell’art. 5 del regolamento di cui al D.M. 179/2003 (come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 283, della L. n. 311/2004).
[114] Ai sensi dell’art. 17 del D.M. n. 179/2003 (come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 10, del D.M. n. 185/2009), i vincitori dei concorsi pronostici decadono dal diritto alla riscossione dei premi, nonché alla riscossione dei rimborsi, presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non sia effettuata nel termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale degli esiti dei concorsi.
[115] In base all’art. 64, co. 2, del D.L. n. 83/2012, i criteri per l’erogazione delle risorse dovevano essere definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI e la Conferenza unificata. Con successivo decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli affari regionali dovevano essere individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento.
[116] La norma faceva implicito riferimento al
disegno di legge A.S. 1138 “Disciplina del sistema delle comunicazioni”
presentato al Senato il 31 luglio 1996 e,
all’epoca, in corso d’esame.
[117] La convenzione era stata stipulata ai sensi
dell’art. 9, co. 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, successivamente decaduto
(il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene
mediante gara”). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La
disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti
misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte
reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L.
545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei
decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua
validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che,
come già anticipato sopra, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un
triennio.
[118] Per la proroga della convenzione scaduta il 21
novembre 2000, l’art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la
spesa di lire 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;
l’art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha a autorizzato la spesa di 8,5
milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006; l’art. 1, co. 1242, della L.
finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
[119] Partecipano al Comitato, oltre al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che ne è il Presidente, anche i sottosegretari al Ministero dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e, come successivamente disposto con D.P.C.M. 14 settembre 2012, anche i Ministri per gli affari europei, e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nonché il Sottosegretario al Ministero degli affari esteri. Il Presidente del Comitato, vale a dire il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è chiamato a riferire sulle attività svolte ogni quattro mesi al Consiglio dei Ministri, che ne informa il Parlamento.
[120] L’art.
6 della L. 800/1967 ha riconosciuto come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna,
il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale
fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo
Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano,
il Teatro San Carlo di Napoli,
il Teatro Massimo di Palermo,
il Teatro dell'Opera di Roma,
il Teatro Regio di Torino,
il Teatro Comunale Giuseppe
Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – ed ha individuato l’Accademia nazionale di S.
Cecilia di Roma e l’Istituzione dei concerti e del teatro
lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora Fondazione teatro lirico di
Cagliari), quali istituzioni concertistiche
assimilate. Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L.
310/2003, la Fondazione Petruzzelli e
Teatri di Bari. Attualmente, pertanto le fondazioni
lirico-sinfoniche sono 14.
Con il d.lgs. 367/1996, gli enti di
prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati
trasformati in fondazioni di diritto
privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura
pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al
finanziamento statale.
[121] Il D.L. 64/2010 (L. 100/2010) ha previsto, tra l’altro,
interventi di riordino del settore lirico-sinfonico, disponendo, in
particolare, l’adozione di uno o più regolamenti
di delegificazione, sulla base dei criteri indicati all’art. 1, co. 1 e 1-bis. Nello specifico, l’art. 1, co. 1, lett. f), riguarda l’eventuale previsione di forme organizzative
speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche, in relazione alla loro
peculiarità, assoluta rilevanza internazionale, eccezionali capacità
produttive, rilevanti ricavi propri, significativo e continuativo apporto
finanziario di privati. Con riferimento allo statuto delle fondazioni dotate di
forme organizzative speciali, si dispone che lo stesso deve prevedere che
l’erogazione del contributo statale avviene sulla base di programmi di attività
triennale, avendo riferimento ad una percentuale minima prestabilita a valere
sul Fondo unico per lo spettacolo, con successiva verifica dei programmi stessi
da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, con
particolare riguardo allo statuto dell’Accademia nazionale di S. Cecilia, si
prevede la presenza del presidente–sovrintendente e della componente del corpo
accademico, eletti direttamente dall’assemblea degli accademici.
Il D.L.
n. 64/2010 ha, peraltro, determinato un intervento della Corte costituzionale che, con sentenza 153/2011,
ha ribadito la qualificazione in
senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché da tempo privatizzati a
seguito del D.Lgs. n. 367/1996.
[122] Sulla base del D.P.R. n. 117/2011 era stata
riconosciuta la forma organizzativa speciale all’Accademia di S. Cecilia (D.M.
23 gennaio 2012) e al Teatro alla Scala (D.M. 16 aprile
2012).
[123] La violazione di
tale obbligo comporta – oltre all'applicazione dell'art. 21 del d.lgs. 367/1996,
per il quale v. infra – la
responsabilità personale prevista, per i soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, dall’art. 1 della L.
20/1994.
[124] L’incarico dei
membri del collegio dei revisori dei conti è (l’unico) rinnovabile per non più di due mandati.
[125] Ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 367/1996, il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell’ente quando risultino gravi irregolarità amministrative, gravi violazioni di norme, ovvero in caso di bilancio preventivo in perdita.
Lo scioglimento è obbligatorio quando il conto economico registra per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30% del patrimonio o qualora siano previste perdite di analoga gravità.
Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o
più commissari straordinari, viene
determinata la durata del loro incarico nonché il compenso loro spettante. I
commissari straordinari esercitano tutti i poteri del c.d.a.;
provvedono alla gestione della fondazione e ad accertare e rimuovere le
irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini
istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione. Ricorrendone i
presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle
prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari. Spetta loro, infine,
l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto
consiglio di amministrazione, previa autorizzazione ministeriale.
[126] V. anche Corte dei conti, Relazione allegata alla Delibera n. 20/2005 sulla gestione finanziaria di Cinecittà Holding s.p.a. - esercizio 2003, p. 7 (assetto societario).
[127] Sentito il Ministero del tesoro per i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
[128] Atti di indirizzo del Mibac del 3 aprile 2009 che ha integrato, per le attività allora in corso, quello emanato il 6 giugno 2008, e del 10 dicembre 2009.
[129] In
particolare, il comma 3 individuava il criterio per determinare il rimborso
spettante a Poste Italiane nel periodo intercorrente tra il 1.1.2010 e il 31.3.2010 (data di cessazione
dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie), identificando la “convenzione
più favorevole” con le tariffe stabilite, per l’anno 2012, dal D.M. 21 ottobre
2010, per gli invii non omologati
destinati alle aree extraurbane.
Si ricorda infatti che l’applicazione delle
tariffe agevolate era stata sospesa, per l’anno 2010, a decorrere dal 1.4.2010,
dal D.M. 30 marzo 2010, emanato in applicazione dell’art. 10-sexies, co.
2, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Quest’ultimo articolo aveva destinato al
rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria un
importo di 50 milioni di euro per il 2010.
Per ulteriori approfondimenti, si v. dossier del Servizio Studi n.
657 del 2 luglio 2012.
[130] Le
somme dovevano essere versate all’entrata del bilancio dello Stato ai fini
della loro rassegnazione, nel medesimo anno, ad apposito capitolo dello stato
di previsione del MEF.
[131] Le principali fonti della normativa in materia di diritto d’autore, a livello nazionale, sono costituite dal codice civile, che dedica ai diritti sulle opere dell’ingegno alcune disposizioni di carattere generale (artt. 2575- 2583), e dalla legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, con il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369. La legge speciale 22 aprile 1941 n. 633 è stata successivamente aggiornata e integrata seguendo l’evoluzione e i progressi della scienza e delle tecnologie: un profondo aggiornamento della legislazione si è avuto con la legge 18 agosto 2000, n. 248 e con il decreto legislativo 68 del 9 aprile 2003 che recepisce la direttiva europea 29/2001/CE. Altra importante fonte normativa è rappresentata dalle convenzioni internazionali per la protezione del diritto d’autore, le cui disposizioni sono state recepite nell’ordinamento giuridico italiano.
[132] Per un
quadro generale, si rinvia alla scheda relativa all’art. 1, co. 167, del ddl di
stabilità, relativa al Fondo straordinario per il sostegno all'editoria, ovvero all’approfondimento web presente nella
Documentazione di inizio legislatura.
[133] In
particolare, rispetto alla normativa
previgente – costituita essenzialmente dall’art. 26 della L. 416/1981 e dal relativo provvedimento di
attuazione, emanato con DPR n. 48/1983 – la novità è costituita principalmente dalla
previsione di un requisito temporale
minimo di anzianità di pubblicazione o di diffusione necessario per poter
accedere ai contributi.
[134] A tal
fine, si tiene conto della diffusione delle pubblicazioni presso le comunità
italiane all’estero, dell’apporto alla diffusione della lingua e della cultura
italiane, del contributo alla promozione del “sistema Italia” all’estero, della
consistenza informativa.
[135] Cfr. art. 1, comma 2 del D.Lgs. 517/1999.
[136] Disciplina dei rapporti fra
Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30
novembre 1998, n. 419.
[137] In
precedenza la materia era regolata dalla L. n. 123/1980, i cui articoli 1, 2, 3
e 6 - specificamente riferiti all’argomento - sono stati abrogati dall’art. 11
della L. n. 534/1996.
[138] Disposizioni
analoghe a quelle recate dall'art. 32 della L. n. 448/2001 erano già previste
dalla L. n. 549/1995 (art. 1, co. 40-44). Peraltro, il fatto che, dopo tale
intervento, erano state approvate varie disposizioni recanti finanziamenti a
specifici enti, ha indotto il legislatore ad intervenire nel 2001 per accorpare
nuovamente il complesso degli stanziamenti all'interno di un'unica UPB.
[139] Attualmente vige la circolare del MIBAC 4 febbraio 2002, n. 16 che, sostituendo le precedenti - ha precisato le condizioni per
l’ammissione ai contributi e gli adempimenti richiesti.
[140] L’art. 2 della L. n. 534/1996 fa riferimento al possesso di un rilevante patrimonio documentario (bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo) pubblicamente fruibile in forma continuativa.
[141] L’art. 2 della L. n. 534 del 1996 prevede che per il primo inserimento in tabella le istituzioni culturali devono essere costituite e svolgere attività da almeno 5 anni.
Inoltre, prevede, quali ulteriori requisiti, i seguenti: svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile; sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati rilevanti per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica; operare sulla base di una programmazione almeno triennale; documentare l’attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo e presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati; disporre di sede ed attrezzature idonee e adeguate.
[142] In base all’art. 3 della L. n. 534/1996, lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale, non è un requisito, ma costituisce uno degli elementi di cui occorre tenere conto prioritariamente ai fini della determinazione del contributo. Gli altri elementi sono costituiti da: consistenza del patrimonio librario storico e crescita di quello corrente, valorizzato dall’adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; consistenza e arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico.
[143] Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 53471996, non possono essere inserite nella tabella le istituzioni culturali che operino sotto la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal MIBAC. Le istituzioni comprese nella tabella possono, tuttavia, ricevere altri contributi per “compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministeri diversi”. I contributi erogati in base alla legge sono, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento.
[144] Al riguardo, si ricorda che l’art. 13 del D.L. n. 91/2013 (L. n. 112/2013) reca disposizioni finalizzate a consentire l’operatività, presso il MIBACT, fra gli altri, di organismi collegiali con competenze tecniche che hanno cessato di operare in base alle disposizioni derivanti dalla c.d. “spending review”, quali i 7 Comitati tecnico-scientifici di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 233/2007.
[145] In base al D.Lgs. n. 18/2012, il quadro informativo economico-patrimoniale delle
università è formato da: bilancio unico d’ateneo di previsione annuale
autorizzatorio; bilancio unico d’ateneo di previsione triennale; bilancio
unico d’ateneo di esercizio; bilancio consolidato con le proprie aziende,
società, o altri enti controllati, composto da stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa. Le sole università
considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, co. 2, L. n. 196/2009 (ovvero, rientranti nel
conto economico della P.A., redatto annualmente dall’ISTAT: da ultimo, v. elenco pubblicato nella G.U.
n. 229 del 30 settembre 2013, in base al quale risultano
inserite nel conto economico consolidato le università e gli istituti di
istruzione universitaria pubblici) sono tenute anche a predisporre un bilancio preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio e un rendiconto unico d’ateneo in contabilità
finanziaria, al fine di
consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni
pubbliche.
Più ampiamente, si v. Dossier
del Servizio Studi n. 356/0, XVI legislatura, relativo all’
Atto del Governo n. 395.
[146] Per completezza, si ricorda che, in base all’art. 1, co. 642, della
L. n. 296/2006 – la cui applicabilità al
triennio 2013-2015 è stata parimenti estesa dal medesimo art. 1, co. 116, L. n.
228/2012 – il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema
universitario statale dal comma 637 è incrementato degli oneri contrattuali del
personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
[147] Benché la norma non precisi espressamente che per il biennio 2016-2017 l’importo indicato sia da intendersi come importo annuo, tale circostanza è comunque contenuta nella relazione tecnica.
[148] Decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
[149] Con oneri che, secondo quanto dispone il comma 8 dell’articolo 49-bis in commento, non potranno superare 150 mila euro nel 2013, 300 mila euro annui per il 2014 ed il 2015 e 200 mila euro per il 2016
[150] Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.
Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”. Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate: nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
[151] Proroga delle missioni internazionali delle
Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione.
[152] Recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica, nonché in materia di immigrazione, in corso d’esame.
[153] Sulla base del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento (Allegato 3), si tratta di un importo annuo, per tutti gli anni indicati nella norma: Sarebbe pertanto opportuno precisare in tal senso la norma.
[154] Vale a dire, è da ritenere, che tali importi devono essere conseguiti includendo, come concorso al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, il contributo di 344 milioni di euro richiesto dalla norma.
[155] Si segnala che, evidentemente per un mero refuso, il testo del comma 34 in commento indica, in luogo degli articoli 13 e 14 del ddl in esame, gli articolo 14 e 15.
[156] Vedi nota precedente.
[157] Indicate all’articolo 1, comma 523, della L.
296/2006 (Legge finanziaria per il 2007). Si tratta delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali
di cui al D.lgs. 300/1999, degli enti pubblici non economici e degli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma
4, del D.Lgs. 165/2001. Sono
invece esplicitamente esclusi (anche se rientranti nel richiamato comma 523)
i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
[158] Tale comma ha disposto che per il biennio
2008-2009 tali enti potessero procedere ad assunzioni di personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate
correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel
precedente anno.
[159] Sono le stesse individuate ai sensi dell’articolo 66, comma 9, del D.L. 112/2008 (vedi sopra), cioè quelle individuate dall’articolo 1, comma 523, della L. 296/2006, compresi però i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
[160] Si ricorda che il comma 8 ha altresì abrogato
l'articolo 1, comma 103, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005), il quale
prevede che a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001,
possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni
a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi
nell'anno precedente.
[161] Al riguardo, l’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008 ha stabilito, per il biennio 2010-2011 che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere, secondo le specifiche modalità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Tale facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nel 2015 e del 100% a decorrere dal 2016.
L’articolo 1, comma 91, della L. 228/2012 ha stabilito che le assunzioni nel Comparto difesa-sicurezza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in deroga alle percentuali del turn over stabilite dall’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008, possano essere incrementate (con specifico decreto, v. al riguardo il D.P.C.M. 23 settembre 2013) fino al 50% per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% per il 2015.
[162] Si ricorda che per il Corpo nazionale dei vigile del fuoco, un incremento di 1.000 unità della dotazione organica è stata previsto dall'articolo 8 del D.L. 101/2013.
[163] Che prevede per l’anno 2010 uno stanziamento di 370 milioni di euro per la proroga delle attività di cui all’art. 78, co. 31, della L. 388/2000.