Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni per la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica - A.C. 353 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 353/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 114
Data: 31/01/2014
Descrittori:
COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE   INSEGNANTI
INTERVENTI IN AREE DEPRESSE   ISOLE MINORI
SCUOLA     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
XI-Lavoro pubblico e privato


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Disposizioni per la continuitĂ  didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densitĂ  demografica

31 gennaio 2014
Schede di letturaElementi per l'istruttoria legislativa


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|


Contenuto

La proposta di legge reca disposizioni finalizzate a garantire la funzionalitĂ  e la continuitĂ  didattica, e dunque il diritto allo studio e le pari opportunitĂ , in alcune situazioni disagiate.

Essa riprende una tematica di cui era stato avviato l’esame nella XVI legislatura: in particolare, il 5 dicembre 2012 le Commissioni riunite VII e XI avevano adottato un testo unificato degli AA.C. 4093, 4995 e 5268, sul quale si erano espresse la I Commissione (parere favorevole con condizioni e osservazioni del 21 dicembre 2012) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali (parere favorevole dell’11 dicembre 2012).
La proposta di legge ora in esame riprende solo in parte il testo unificato adottato nella scorsa legislatura.

Individuazione delle realtĂ  di riferimento e relative definizioni (artt. 1 e 2)

Gli artt. 1 e 2 fanno riferimento alle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole, nonché nei territori a bassa densità demografica.

Per “scuole di montagna” si intendono i plessi scolastici che, al contempo, siano:

  • situati a oltre 1000 metri sul livello del mare (si eleva così l’altitudine prevista da una disposizione poi abrogata – v. infra);
  • distanti piĂą di 20 chilometri da un centro abitato ove è presente una scuola del medesimo ordine e grado.

Per “scuole delle piccole isole” si intendono i plessi scolastici situati nelle isole minori.

In base all’all. A della L. 448/2001, si tratta di: Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane, del Mar Ligure. L’elenco dei comuni presenti nelle isole minori è presente nel sito http://www.ancim.it/comuni.asp?com=all.

Per “scuole dei territori a bassa densità demografica” si intendono i plessi scolastici situati in territori che hanno una densità di popolazione inferiore a 80 abitanti per chilometro quadrato.

Gli interventi necessari per garantire i fini indicati, riportati negli articoli da 3 a 7 e 9, riguardano in linea generale le scuole di montagna e delle piccole isole, mentre solo in alcuni casi si riferiscono anche le scuole dei territori a bassa densitĂ  demografica.

Risorse per nuove tecnologie informatiche per le scuole di montagna e delle piccole isole (art. 3)

L’art. 3 dispone che il MIUR, annualmente, destina alle (sole) scuole di montagna e delle piccole isole un finanziamento per l’acquisto di sussidi didattici e per l’installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche, iscrivendo nel bilancio statale uno stanziamento pari alle necessità rilevate.

In materia, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 8, co. 1-bis, del DPR 81/2009, introdotto dall’art. 11, co. 3, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012), prevede che nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, le regioni e gli enti locali stipulano convenzioni con il MIUR per l’istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Per completezza, inoltre, si rammenta che l’art. 11 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha autorizzato la spesa di 5 e 10 milioni di euro, rispettivamente per il 2013 e il 2014, al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente a quelle di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici. Con DM 804 del 9 ottobre 2013 sono state definite le modalità applicative.
In materia si ricorda, inoltre, che l’art. 50 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) ha previsto, tra l’altro, l’adozione di linee guida (ad oggi, non intervenute) per il potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle istituzioni scolastiche, previo avvio di apposito progetto sperimentale. A sua volta, il rapporto sulla spending review del maggio 2012 aveva annunciato (pag. 32) l’istituzione del “Fondo di funzionamento dell’autonomia”, che doveva includere tutte le fonti di finanziamento ministeriali.

Organico del personale delle scuole (art. 4)

L’art. 4 prevede che, al fine di assicurare la stabilità dell’organico del personale, nelle scuole di tutte le realtà considerate è costituito l’organico funzionale di istituto, che è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell’arco di almeno 3 anni consecutivi.

In materia, si ricorda che il già citato art. 50 del D.L. 5/2012(L. 35/2012) ha previsto che le linee guida da emanare sono finalizzate, fra l’altro, alla definizione, per ogni istituzione scolastica, di un “organico dell’autonomia” e, con riferimento a reti territoriali di scuole, di un “organico di rete”. La determinazione della consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete è stata rimessa ad un decreto MIUR-MEF emanato con cadenza triennale, sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare. Lo stesso articolo ha previsto che gli organici dell’autonomia e di rete sono costituiti sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio su singola scuola, reti di scuole e ambiti provinciali, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.
Peraltro, si evidenzia che il citato organico dell’autonomia potrebbe “richiamare” l’organico funzionale di cui all’art. 1, co. 72, della L. 662/1996 – poi abrogato dall’art. 24 del DPR 81/2009 (sul quale vedi anche infra) –, che ne aveva disposto l’introduzione limitatamente alla scuola materna e alla scuola elementare. Successivamente, la materia era stata disciplinata prima dall’art. 21, co. 9, della L. 59/1997 e poi, a livello generale, per tutti gli ordini di scuole, dall’art. 5 del DPR 233/1998, che aveva affidato ai dirigenti dell’amministrazione scolastica periferica la definizione dell’organico funzionale di ogni scuola, entro il limite della dotazione organica provinciale complessiva, sulla base di vari elementi, tra i quali le esigenze specifiche delle istituzioni operanti nelle comunità montane e nelle piccole isole.

Al riguardo, dunque, occorre chiarire il raccordo delle nuove previsioni con quelle relative all’organico dell’autonomia recate dalla normativa vigente.

Interventi per la continuitĂ  didattica (artt. 5, 6 e 9)

Gli artt. 5 e 6 prevedono incentivi per la continuitĂ  didattica.

In particolare, per le (sole) scuole di montagna e delle piccole isole si dispone:

  • la precedenza di nomina, nell’ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato per il “personale direttivo”, docente, e ATA che chiede di effettuare il servizio nelle scuole di riferimento e che dimostra di avere “la residenza e l’abituale dimora” nei territori in cui sono situate le stesse scuole.
Si ricorda che, in base all’art. 43 c.c., la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il domicilio è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

E’ dunque necessario un chiarimento.

Con riferimento all’accesso ai ruoli del personale docente, si ricorda che, in base all’art. 399 del d.lgs. 297/1994 – come modificato, in particolare, dall’art. 1 della L. 124/1999 –, esso ha luogo per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il 50%, attingendo alle graduatorie (ora) ad esaurimento, aggiornabili, ex art. 9, co. 20, D.L. 70/2011 (L. 106/2011), ogni tre anni.
Le graduatorie sono predisposte in ogni provincia in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole del territorio e sono articolate in 3 fasce - cui, a seguito dell'art. 14, co. 2-ter, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012) si è affiancata una fascia aggiuntiva-, graduate in base ai requisiti posseduti dagli aspiranti.
A seguito dell’art. 9, co. 20, del D.L. 70/2011, vi è possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza.

Per la deroga al principio generale di utilizzazione delle graduatorie, si veda il Par. “Rispetto degli altri principi costituzionali”.

Per quanto attiene al personale ATA, l’art. 554 del D.lgs. 297/1994 ne ha disposto l’ammissione ai concorsi provinciali per l’accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale. In particolare, ai richiamati concorsi viene ammesso il personale ATA non di ruolo, con almeno 2 anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. Il personale ATA non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore. I titoli di studio richiesti sono stabiliti da regolamento.

  • la precedenza assoluta nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee di durata non superiore ad un mese, ai docenti che dimostrano di avere “la residenza e l’abituale dimora” (v. osservazione ante) nel territorio nel quale è conferita la supplenza. Le supplenze non sono prorogabili.
Si ricorda chel’art. 4 della L. 124/1999 distingue tre tipologie di supplenze - che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato - e indica a quali graduatorie si attinge per le nomine dei docenti:
  • supplenze annuali, per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che presumibilmente rimarranno tali per l'intero a.s.;
  • supplenze temporanee fino al termine delle attivitĂ  didattiche, per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'a.s., ovvero per la copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
  • supplenze temporanee piĂą brevi, nei casi diversi da quelli citati.
Nei casi di supplenze annuali e di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per l’assegnazione degli incarichi si utilizzano prioritariamente le graduatorie provinciali. Per le supplenze temporanee (brevi) si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto.
In particolare, ai sensi degli artt. 5 e 7 del regolamento di cui al D.M. 131/2007, il dirigente scolastico, sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivitĂ  didattiche, per i posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento, e delle supplenze temporanee (brevi).
Per ciascun posto di insegnamento viene costituita presso l’istituto una graduatoria, distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine. In particolare, la I Fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; la II Fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione o idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; la III Fascia comprende gli aspiranti semplicemente laureati, purché forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Anche in questo caso, dunque, si rinvia al Par. “Rispetto degli altri principi costituzionali”.

Dispone, altresì, sempre con riferimento solo alle scuole di montagna e delle piccole isole, che il servizio effettivamente prestato in modo continuativo dal personale docente con contratto a tempo determinato assegnato a pluriclassi è valutato in misura doppia.

A tale riguardo, si ricorda che la tabella di valutazione dei titoli allegata al D.L. 97/2004 (L. 143/2004) aveva previsto che per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statale sono attributi, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti, fino ad un massimo di 12 punti per ciascun a.s. Per quanto qui maggiormente interessa, aveva, altresì, previsto (Paragrafo B.3), lett. h) che il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna - intendendosi per tali quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare -, nelle isole minori e negli istituti penitenziari, fosse valutato in misura doppia.
Dopo l’intervento dell’art. 8-nonies del D.L. 136/2004 (L. 186/2004) - che, effettuando un’interpretazione autentica, aveva stabilito che il servizio valutabile in misura doppia è solo quello prestato nella sede ubicata in comune classificato come di montagna e non anche quello prestato in sedi diverse della stessa scuola -, l’art. 1, co. 605, lett. c), della L. 296/2006 aveva disposto l’abrogazione della disposizione sulla doppia valutazione dei titoli con effetto dal 1° settembre 2007, facendo salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente a tale data.
Nel frattempo, la Corte costituzionale, con sentenza 10-26 gennaio 2007, n. 11, aveva dichiarato l’illegittimità del par. B.3), lett. h), sopra citato, nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limitava l’attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse (come aveva previsto, invece, in precedenza, la L. 90/1957). La Corte era giunta a questa conclusione rilevando che il riconoscimento del meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico contrastava con gli artt. 3 e 97 Cost.

Per tutte le istituzioni scolastiche di riferimento si dispone, inoltre:

  • la durata triennale (intesa come durata vincolata) degli incarichi a tempo determinato nelle stesse scuole.

Occorrerebbe chiarire se si intenda fare riferimento agli attuali incarichi di supplenza annuale previsti dall’art. 4, co. 1, della L. 124/1998 (v. ante);

  • la possibilitĂ  per il personale direttivo, docente e ATA non residente – assunto a tempo determinato per tre anni o a tempo indeterminato – che presta servizio continuativo nelle scuole considerate, di accedere al diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri per i residenti, ove applicato.

Per il medesimo personale, prevede anche la corresponsione di una indennitĂ  per sede disagiata, a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo.

Attualmente, la contrattazione collettiva del comparto scuola non prevede, come in altri settori (ad es., cfr. gli artt. 42 e 43 del CCNL per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti del 25 gennaio 2008 - vigenza 2008-2011), specifici incentivi economici come quelli indicati nel testo.

L’art. 9 dispone, inoltre, che il riconoscimento degli incentivi deve essere oggetto di apposita contrattazione sindacale.

Si segnala che il testo non specifica a quale livello di contrattazione debba farsi riferimento.

Deroghe alla normativa vigente (art. 7)

L’art. 7 dispone che, nelle scuole situate nei territori di riferimento, sono ammesse deroghe – da individuare in sede di Conferenza unificata, sentiti i sindaci dei comuni interessati – rispetto a quanto previsto dal DPR 81/2009 e dalDPR 119/2009.

E’ necessario precisare già nel testo che le deroghe, una volta individuate in sede di Conferenza unificata, dovranno essere inserite nel tessuto normativo apportando novelle ai DPR 81/2009 e 119/2009.

Inoltre, l’art. 7 prevede, al co. 3, che a tutte le scuole considerate non si applica “quanto previsto dall’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183” (L. di stabilità 2012) e che le deroghe sono individuate in sede di Conferenza unificata.

L’intenzione sembrerebbe quella di riferirsi ai commi 69 e 70 dell’art. 4 della L. 183/2011, con i quali è stato novellato l’art. 19 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), che è intervenuto in materia di dimensionamento della rete scolastica, materia già affrontata dal DPR 81/2009.

E’, peraltro, necessario un chiarimento esplicito.

Il DPR 81/2009, emanato sulla base dell’art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) aveva, infatti, previsto (art. 1) che alla definizione dei criteri e dei parametri per tale dimensionamento (base per il conseguimento dell’autonomia a partire dal DPR 233/1998) si provvedesse con D.I., previa intesa in Conferenza unificata. Tale percorso non è, però, giunto a compimento a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 200/2009, che ha confermato l’esclusiva competenza delle regioni in materia di determinazione della rete scolastica.
In tale ambito, da ultimo, con l’art. 12, co. 1 e 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) è stata superata la previsione di determinazione a livello legislativo del numero minimo di alunni necessario per l’acquisizione dell’autonomia scolastica.
In particolare, le disposizioni citate hanno previsto che i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) saranno definiti con un accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Sulla base di tale accordo, le regioni provvederanno autonomamente al dimensionamento scolastico. Fino al termine dell’a.s. nel corso del quale tale accordo sarà adottato, continua ad applicarsi la disciplina recata dall’art. 19, co. 5 e 5-bis, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011).
In base tali disposizioni – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 4, co. 69 e 70, della L. 183/2011 (L. di stabilità 2012) –, non è consentita l’assegnazione di un dirigente scolastico e di un DSGA alle scuole con un numero inferiore a 600 alunni, ridotti a 400 nelle zone di montagna, piccole isole o zone caratterizzate da specificità linguistiche.
Più ampiamente, si veda l’apposito approfondimento web.
Il DPR 81/2009 reca, altresì, disposizioni sul numero minimo e massimo di alunni per la costituzione delle classi, con previsionispecifiche per le scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.
Si ricorda, inoltre - anche in relazione a quanto prevede l’art. 4 dell’A.C. 353 (v. ante), - che il DPR 81/2009 prevede anche che le dotazioni organiche complessive del personale docente sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali (in questo secondo caso sentita la Conferenza unificata, anche ai fini della distribuzione), in base, tra l’altro a: a) previsione di entità e composizione della popolazione scolastica; b) grado di densità demografica delle province di ogni regione e distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale; c) caratteristiche geo-morfologiche dei territori e condizioni socio-economiche e di disagio delle diverse realtà.
Prevede, altresì, che i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali ripartiscono le consistenze organiche a livello provinciale, avendo cura di promuovere interlocuzioni con le regioni e gli enti locali al fine di realizzare una piena coerenza tra le previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse. Nella determinazione dei contingenti provinciali di organico si tiene conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo, fra l’altro, ai comuni montani e piccole isole.
Ulteriori disposizioni attengono alla determinazione delle cattedre e dei posti di insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado.
Il DPR 119/2009 - anch’esso emanato sulla base del citato art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) - individua i criteri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). In particolare, esso dispone che la consistenza numerica complessiva dei posti di personale ATA definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata, con riguardo, fra l’altro, a specificità degli ambiti territoriali interessati, peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche, diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche. Nella ripartizione si tiene conto, fra l’altro, in relazione ai diversi contesti territoriali, anche dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, delle condizioni logistico-strutturali, delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole.

Copertura finanziaria (art. 8)

L’art. 8 dispone che all’onere derivante dall’attuazione della legge – non quantificato – si provvede a carico degli stanziamenti relativi alla spesa per il personale del MIUR.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di indicare con maggiore precisione le modalità di copertura.

Peraltro, la disposizione contenuta all’art. 8 (secondo cui la copertura dell'onere è a valere su risorse già stanziate) sembrerebbe in contrasto con quanto dispone l’art. 3, co. 2, nella parte in cui si prevede che, ai fini del reperimento delle risorse ivi indicate, si provvede iscrivendo annualmente nel bilancio statale uno stanziamento pari alle necessità rilevate.


Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.


NecessitĂ  dell'intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario poiché si verte in materia di norme generali sull’istruzione e di ordinamento e in materia di organizzazione amministrativa dello Stato, e poiché si dispone l’utilizzo di fondi del bilancio dello Stato.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n); alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e formazione professionale (art. 117, terzo comma).

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279/2005 ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai “principi fondamentali”, i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose».

In tale prospettiva, la Corte ha considerato espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato, per quanto qui più direttamente interessa, la scelta della tipologia contrattuale da utilizzare per gli incarichi di insegnamento facoltativo da affidare agli esperti e l’individuazione dei titoli richiesti ai medesimi esperti e la definizione dei compiti e dell’impegno orario del personale docente, dipendente dallo Stato (in questo caso, però, si tratta di questioni che rientrano nella materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”, che rileva nella proposta in esame in relazione agli aspetti connessi al rapporto di lavoro del personale).

La Corte è tornata sull’argomento con la sentenza n. 200/2009, nella quale ha individuato nei contenuti degli art. 33 e 34 Cost. la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di “norme generali sull'istruzione”. Sul piano della legislazione ordinaria, la Corte ha fatto riferimento agli ambiti individuati dalla L. 53/2003, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle “norme generali sull'istruzione” evidenziando, quindi, che ai sensi della stessa, rientrano in tale ambito, fra l’altro, la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime, la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, i princípi della valutazione complessiva del sistema, i princípi di formazione degli insegnanti.


Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Con riferimento alle disposizioni relative all’ordine di nomina e al conferimento di supplenze temporanee di durata non superiore ad un mese nelle scuole considerate, sembrerebbe introdursi una deroga al principio generale di utilizzazione delle graduatorie (v. ante, Contenuto), basata sul criterio di“ residenza e abituale dimora”.

Possono in proposito richiamarsi le pronunce della Corte costituzionale che hanno interpretato l’art. 51, primo comma, Cost. (parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici), e l’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza, in raccordo con il criterio di ragionevolezza)