Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Schema di decreto ministeriale recante princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università - Atto del Governo 22 -Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 21 | ||||
Data: | 17/09/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VII-Cultura, scienza e istruzione |
Schema di decreto ministeriale recante princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le universitÃ
17 settembre 2013
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Indice |
Presupposti normativi|Contenuto|Osservazioni| |
Presupposti normativiLo schema di decreto ministeriale - Atto n. 22 - disciplina i principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università ed è adottato ai sensi degli articoli 2 e 7, comma 1, del D.Lgs. n. 18 del 27 gennaio 2012.  Il D.Lgs. 18/2012, emanato sulla base di una delle deleghe conferite dalla L. 240/2010 (art. 5, co. 1, lett. b), primo periodo, e co. 4, lett. a)), ha disposto che, entro il termine del 1° gennaio 2014, le università devono adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale. In base all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 18/2012, il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è formato da:
Le università sono inoltre tenute - nell'ambito della propria autonomia – ad adottare sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione.
Inoltre, per quanto specificamente riguarda le università considerate amministrazioni pubblicheai sensi dell'articolo 1, co. 2, L. 196/2009 – dunque, le università rientranti nell'elenco degli enti e degli organismi facenti parte del conto economico della P.A., annualmente redatto dall'ISTAT (cfr. elenco pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2012, che include le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici secondo i criteri dettati dal sistema dei conti pubblici europei SEC 95) esse, ai sensi del citato articolo 1 del D.Lgs. n. 18, sono altresì tenute a predisporre un bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e un rendicontounico d'ateneo in contabilità finanziaria, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.
Tale obbligo è conforme a quanto previsto nel D.Lgs. n. 91/2011, il quale, nel recare norme sull'armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio delle PP.AA. diverse dagli enti territoriali, dispone che le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità civilistica predispongono un budget economico. Tale budget è predisposto sulla base dei criteri fissati nella Direttiva Direttoriale del Ministero dell'economia del 23 marzo 2013 al fine di assicurare il consolidamento dei conti pubblici, e dunque al fine di garantire la raccordabilità di tale documento con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria.
Inoltre, le PP.AA. in regime di contabilità civilistica sono tenute alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di liquidità predisposto secondo i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità (OIC) (articolo 16); e devono assicurare a trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria predisponendo un conto consuntivo avente natura finanziaria.
Infine, le pubbliche amministrazioni in regime di contabilità civilistica, sono tenute a riclassificare i propri dati contabili attraverso la rilevazione del Sistema informativo di codifica uniforme delle operazioni di incasso e pagamento degli enti pubblici (SIOPE). Ciò, in relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica (articolo 17).
Infine, si ricorda che le amministrazioni pubbliche non territoriali di cui all'articolo 1 comma 2 della legge di contabilità nazionale, hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato con le proprie aziende, società e altri enti controllati (articolo 18). Lo schema di tale bilancio consolidato dovrà essere individuato con D.M. da adottarsi entro il 31 dicembre 2013.
 Per quanto in questa sede più direttamente interessa, l'articolo 2del d.lgs. n. 18/2012ha rimesso ad un decreto MIUR-MEF (costituito dallo schema di decreto in esame), sentita la CRUI la definizione dei principi contabili e degli schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale, che costituiscono la base di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili previsti dalla nuova disciplina, alla quale – si ricorda - devono uniformarsi anche leuniversità non statali. Il D.Lgs. n. 18, all'articolo 5, comma 7, dispone infatti che i documenti di bilancio che compongono il quadro informativo contabile economico patrimoniale delle università devono essere adottati oltre che dalle università statali (con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico per gli aspetti di competenza), anche dalle università non statali (sulla base delle modalità e delle procedure definite dagli statuti di queste. A tale riguardo è opportuno precisare che le università non statali – attualmente presenti in numero di 18 – possono essere, oltre che di natura privata, anche di natura pubblica, in quanto promosse da enti territoriali, fondazioni od altri enti pubblici o di diretta emanazione pubblica. Circa l'applicazione del D.L.gs. n. 18/2012 a tale tipologia di università , si richiama al riguardo la relazione illustrativa all'Atto del Governo n. 395, della XVI legislatura, il quale, successivamente alla sottoposizione a parere parlamentare, è divenuto appunto il D.Lgs. n. 18/2012.
La relazione motiva l'applicazione alle università non statali legalmente riconosciute delle disposizioni del citato provvedimento relative all'adeguamento degli schemi di bilancio e dei principi contabili per ragioni di comparazione e per obblighi di trasmissione legati al contributo pubblico di cui beneficiano.
 Come si è prima accennato, le università statali sono invece quelle incluse nel Conto economico della PA (lista S13), ed in esso rientrano tutte le università pubbliche nonché quelle che sulla base dei criteri di funzionamento – vale a dire per controllo e finanziamento - sono a prevalenza pubblica.  L'articolo 2 del D.Lgs. n. 18/2012 dispone inoltre che il decreto ministeriale recante i principi e gli schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale per le università deve essere adottato in conformità alle disposizioni di cui al già commentato D.Lgs. n. 91/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 della L. 196/2009.  Lo schema di decreto in esame è inviato alle Camere per l'espressione del relativo parere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7del D.lgs. n. 18/2012. Si ricorda che tale articolo dispone, al comma 1, l'adozione del decreto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs.(il decreto qui in esame doveva dunque essere adottato entro il 23 giugno 2012) e dispone altresì che il relativo schema sia trasmesso ad entrambi i rami del Parlamento, ai fini dell'espressione, entro venti giorni, dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine li decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il D.M. potrà subire aggiornamenti con la stessa procedura di cui agli articoli 2 e 7. E' infine opportuno evidenziare che, per il completamento della disciplina attuativa del D.Lgs. 18/2012, sarà necessario l'intervento di ulteriori due decreti : uno recante la classificazione della spesa delle università per missioni e programmi e un altro relativo alla definizione dei criteri – i cosiddetti principi di consolidamento – del bilancio consolidato delle università . Il primo dei due provvedimenti (Atto n. 23) è stato presentato dal Governo alle Camere e anch'esso è all'esame delle commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. |
ContenutoLo schema di decreto – corredato di relazione illustrativa e relazione tecnica – consta di 9 articoli e di 2 allegati, che ne costituiscono parte integrante. Lo schema in esame è corredato:
La relazione illustrativa ricorda che destinatari del provvedimento sono gli atenei statali e non statali. Quanto al contenuto analitico dell'Atto n. 22 in esame, l'articolo 1 dispone che le università sono tenute ad attenersi ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti nel provvedimento. Tali principi e schemi sono aggiornati sempre con D.M. del MIUR-MEF, sentita la CRUI, in coerenza con il D.Lgs. n. 91/2011. Nello schema sono analizzate le poste di bilancio particolarmente significative per il settore universitario e, per quanto non espressamente in esso previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Si ricorda che l'articolo 2423 del codice civile, – in modo analogo rispetto a quanto disposto dall'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 18/2012 e l'articolo 3, comma 1, dello schema in esame – prevede, con riferimento alla disciplina societaria, che gli amministratori delle società per azioni devono redigere il bilancio di esercizio, che è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Infine, si ricorda che l'articolo 2423-bis del codice civile indica la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, consentendo una ulteriore ripartizione delle voci (precedute in numeri arabi) che compongono ciascuno di essi.
Le voci dello stato patrimoniale e il relativo schema è dato dall'articolo 2424 e 2424-bis cc.
Mentre, lo schema di conto economico è fornito nell'articolo 2425 e 2425-bis cc., e il contenuto della nota integrativa è indicato nell'articolo 2427.
Infine, si ricorda che il codice civile prevede, all'articolo 2428, – allo stesso modo che l'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 18/2012 - la presentazione di una relazione sulla gestione, a corredo del bilancio di esercizio.
Il bilancio di esercizio, secondo il citato articolo 2423, deve essere redatto con chiarezza, deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Si consente – al fine della rappresentazione veritiera dei dati economico patrimoniali – la possibilità di derogare a norme contabili vigenti che impediscono tale rappresentazione, con l'obbligo di motivare la deroga nella nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
Infine, si ricorda che l'OIC predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali.
 L'articolo 2 individua i principi contabili generali o postulati da rispettare nell'ambito del processo di formazione dei bilanci degli atenei.  Come evidenzia la relazione illustrativa. essi in larga misura sono ripresi dai principi generali di bilancio fissati dalle legge di contabilità nazionale (legge n. 196/2009). Si ricorda al riguardo che la citata legge di contabilità , all'articolo 20, stabilisce il principio dell'annualità della gestione finanziaria dello Stato, coincidente con l'anno solare, e basata sul bilancio annuale di previsione; e all'articolo 24, reca i principi generali dell'integrità , dell'universalità e dell'unità del bilancio statale, quali criteri informativi ai principi sanciti dall'articolo 81 della Costituzione, che ora, nel testo recentemente novellato, vede al suo interno il principio generale del pareggio (equilibrio) di bilancio.
Per ciò che concerne i principi generali dell'armonizzazione degli schemi contabili e di bilancio sanciti nel D. Lgs. n. 91/2011 in attuazione della legge di contabilità nazionale si ricordano, e ai quali deve informarsi dell'intero comparto della P.A.., oltre ai già richiamati criteri previsti dalla legge di contabilità dell'equilibrio, dell'annualità , dell'unità , dell'universalità , dell'integrità , gli ulteriori criteri - che in sostanza costituiscono corredo dei primi - della veridicità , attendibilità , correttezza, chiarezza, trasparenza, significatività e rilevanza, flessibilità , congruità , prudenza, coerenza, continuità , costanza e verificabilità , nonché imparzialità , prevalenza della sostanza sulla forma. Inoltre, indica il D.Lgs. indica il principio della competenza finanziaria e della competenza economica.
L'articolo 2 dello schema richiama dunque in sostanza i sopra indicati principi dell'armonizzazione, e, in particolare, i postulati della:
il bilancio unico di ateneo di esercizio deve fornire una rilevazione e rappresentazione corretta di tutte le operazioni gestionali dell'esercizio, illustrate nella nota integrativa.
rispetto, nei documenti contabili, formale e sostanziale delle norme. Tale aspetto non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì anche alla correttezza economica e alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile ottenuto dall'applicazione oculata dei procedimenti di valutazione adottati.
Applicazione indipendente e imparziale dei principi contabili verso tutti i destinatari, senza servire o favorire logiche o esigenze di gruppi particolari. Tra i requisiti di imparzialità si cita, in particolare, il mantenimento di criteri di valutazione costanti nel tempo.
Tale principio, strettamente connesso con quello della veridicità , asserisce che le previsioni devono essere sostenute da accurateanalisi.
Le informazioni devono essere in grado di supportare le valutazioni economiche degli utilizzatori, in modo da permettere loro di analizzare eventi passati, presenti o futuri, e le prospettive. A tale funzione risponde sia la nota integrativa sia il bilancio unico d'ateneo di esercizio.
Tale principio – specifico per la realtà contabile degli atenei - di fatto, è connesso a quello generale della significatività dei fatti economici per gli utilizzatori. I dati devono essere completi, analitici e intelligibili, oltre che attendibili e a tal fine devono essere fornite tutte le informazioni complementari necessarie affinché il bilancio sia di concreta utilità per il maggior numero di destinatari (studenti, comunità scientifica, comunità locale, enti pubblici e privati finanziatori, creditori, dipendenti e investitori).
Il principio della chiarezza o comprensibilità rafforza il contenuto del principio della veridicità , in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero.
Il bilancio unico di ateneo, assolvendo una funzione informativa verso gli utilizzatori, deve essere pubblico.
Ai fini della comparazione, vi deve essere un nesso logico senza contraddizione tra tutti i documenti contabili, siano essi tecnico finanziari, descrittivi ovvero di indirizzo politico. le strutture dei conti revisionali e dei rendiconti devono essere comparabili.
Si riferisce, per motivi di coerenza, ai documenti contabili di previsione e di rendicontazione, i quali fanno riferimento ad un periodo o esercizio coincidente con l'anno solare.
La valutazione delle voci deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'istituzione e dunque deve essere fondata su criteri capaci di essere validi nel tempo.
In particolare, nel bilancio di previsione annuale devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo considerato; le componenti negative sono limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Nel bilancio di esercizio non devono essere contabilizzate le componenti positive non realizzate, mentre le componenti negative devono essere contabilizzate anche se non definitivamente realizzate.
In tutti i documenti di bilancio devono essere iscritti tutti gli elementi componenti le singole voci, evitando compensazioni di partite e raggruppamenti.
L'applicazione di tale principio consente di paragonare documenti contabili di differenti esercizi. La deroga a tale principio si può effettuare in casi eccezionali e motivati.
Nei documenti di bilancio devono essere considerate tutte le grandezze finanziarie, patrimoniali ed economiche. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.
Poiché il singolo ateneo è un'entità unica, deve essere unico il suo bilancio di previsione annuale e unico il suo bilancio di esercizio. i documenti non possono essere articolati in modo da destinare determinati ricavi solo alla copertura di certi costi o determinate fonti alla copertura solo di certi impieghi, salvo diverse disposizioni normative.
I documenti contabili di previsione possono essere aggiornati al fine di evitare rigidità gestionali e di fronteggiare gli effetti derivanti da circostanze imprevedibili e straordinarie.
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si lega fortemente al principio della veridicità e della significatività di ogni sistema di bilancio. I fatti devono essere rilevati contabilmente e secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale, in conformità alla loro sostanza e alla realtà che li ha generati.
l'effetto delle operazioni deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
il costo va inteso come criterio di base della valutazioni di bilancio e va inteso come complesso degli oneri sostenuti per procurarsi un dato bene/servizio, compresi quelli indiretti per quota ragionevolmente imputabile. Tale principio è connesso a quello della competenza economica.
Il bilancio preventivo unico d'ateneo deve essere approvato garantendone il pareggio. Nel budget economico del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio si possono utilizzare riserve patrimoniali non vincolate per assorbire eventuali disequilibri di competenza. La gestione dell'ateneo deve perseguire il mantenimento nelle tempo delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.
Si rammenta che il principio dell'equilibrio di bilancio, principio costituzionale operante per l'intero comparto della P.A, ha valenza generale, in quanto da rispettarsi in fase di previsione, ma anche in fase di rendicontazione, vista la necessità di una comparabilità dei documenti contabili. Come enunciato nel D.Lgs. n. 91/2011, "il principio degli equilibri di bilancio rappresenta una versione complessiva e analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale di ogni P.A. che questa deve realizzare nel suo continuo operare".
 Il bilancio unico d'ateneo di esercizio – ai sensi dell'articolo 3 – è costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, e Nota Integrativa, che contiene le informazioni tecnico contabili sulla gestione dell'ateneo e ogni informazione, anche di natura non contabile, per una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del precedente esercizio, nonché l'elenco delle società e degli enti partecipati dall'ateneo (comma 1). Gli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario sono riportati nell'allegato 1 . L'articolo 3 precisa che le voci obbligatorie possono essere articolate al loro interno in relazione ad eventuali specificità del singolo ateneo (comma 2). E' presumibile che le voci obbligatorie dei conti (Stato patrimoniale e Conto economico) cui fa riferimento l'articolo 3 per le università inserite nel Conto della PA siano quelle di cui agli schemi in allegato 1, in cui tali voci sono indicate, passando progressivamente da quelle generali a quelle di maggior dettaglio, con lettera maiuscola, numero romano e numerazione ordinaria. Su tale ipotesi apparirebbe tuttavia necessaria un conferma.  Per quanto concerne invece le altre università non inserite in tale conto, l'articolo 3, comma 5 dello schema dispone espressamente che la struttura obbligatoria dello stato patrimoniale e del conto economico sia limitata alle voci dei predetti conti precedute da lettere maiuscole e numeri romani. In via generale, l'articolo 3 prevede che, in calce allo stato patrimoniale devono essere esposte, fra l'altro, le garanzie prestate direttamente o indirettamente, l'ammontare complessivo degli impegni assunti con soggetti terzi, non ancora tradotti in scritture contabili, ed ogni altra posta classificabile tra i Conti d'Ordine secondo il principio contabile n. 22 (i quali comunque richiamano la disciplina del codice civile, art. 2424 cc. cfr. supra). La definizione degli schemi di budget economico e budget degli investimenti del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale è, invece, demandata ad un successivo decreto interministeriale MIUR-MEF, da emanarsi, sentita la CRUI, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore dello schema in esame (articolo 3, comma 6). L'articolo 4 reca alcune delle voci di Stato Patrimoniale e di Conto Economico indicate con i relativi principi di valutazione. La relazione illustrativa chiarisce che quelle definite nell'articolo 4 sono le principali poste caratterizzanti i bilanci delle università e che esse riflettono i contenuti degli schemi di cui all'allegato 1.  Per lo Stato Patrimoniale, sono descritte le seguenti voci:
a)      Immobilizzazioni immateriali Beni o costi pluriennali non tangibili che manifestano benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi e non solo in quello di sostenimento dei costi. Sono iscritte al costo di acquisto e di produzione, e il costo deve essere ammortizzato in ogni esercizio. Le percentuali di ammortamento devono essere descritte in nota integrativa. Si tratta, tra l'altro, di costi di impianto, diritti di brevetto, concessioni, licenze e marchi.
b)     Immobilizzazioni materiali Sono elementi patrimoniali di proprietà dell'ateneo, acquisiti per la realizzazione delle proprie attività .
I beni messi a disposizione da terzi, quali Stato e PP.AA concedenti beni materiali in uso gratuito agli atenei non vi sono inclusi, in quanto sono indicati nei conti d'ordine.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o produzione e sono forniti criteri di contabilizzazione dei costi di manutenzione, ordinaria e straordinaria degli stessi beni.
Inoltre, specifici criteri sono forniti per la valutazione di una serie di poste che fanno parte di tale categoria, quali il patrimonio librario, i beni di valore culturale, storico, artistico e museale, nonché donazioni, lasciti testamentari e altre liberalità . Del pari che il patrimonio librario che non perde valore nel tempo, anche i predetti beni non sono oggetto di ammortamento.
Sono poi forniti tre metodi di contabilizzazione del patrimonio librario che perde valore nel tempo.
c)      Immobilizzazioni finanziarie vi rientrano le immobilizzazione destinate ad un investimento durevole, le partecipazioni in aziende, società ed enti controllatati e collegati, valutate sulla base del "patrimonio netto" ex art. 2426,c.c.
Nell'ambito dell'attivo circolante, sono indicate le: d)       Rimanenze Esse sono valutate al costo di acquisto o produzione o al valore di realizzazione di mercato. Tra essi rientrano i beni destinati all'attività didattica e alla vendita all'interno delle università e i beni dell'assistenza sanitaria.
e)      Crediti Qualificati come diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari, per essi si deve indicare l'origine (recte: il titolo), la natura, la data e l'entità di presumibile realizzo. I crediti o contributi devono essere identificati per soggetto debitore(ad es. MIUR, enti pubblici e privati, studenti per tasse e contributi). Evidenza separata deve essere data ai crediti già maturati. Inoltre si prevede un Fondo svalutazione crediti, attraverso il quale compensare le perdite per inesigibilità , manifestatasi temute o latenti.
f)       Disponibilità liquide si fa riferimento ai depositi monetari, presso banche, anche Tesoreria unica, depositi postali etc.
Sono poi enunciati i: g)Â Â Â Â Â Â rateie risconti attivi, nella voce devono essere iscritti rispettivamente, i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Si tratta in particolare dei ratei attivi per progetti e ricerche in corso finanziate o co-finanziate da soggetti terzi.
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g)Â Â rateie riscontri passivi sono iscritti rispettivamente i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro l'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Si tratta in particolare dei riscontri passivi per progetti e ricerche in corso finanziate o co-finanziate da terzi.
 La relazione illustrativa afferma che nella contabilizzazione si è dato ampio spazio alla valorizzazione dei ratei attivi e dei risconti passivi relativi ai progetti e alle ricerche in corso, finanziate e co finanziate.
h)Â Â Â Â Â Â patrimonionetto, Articolato in Fondo di dotazione, patrimonio vincolato e non vincolato.
i)Â Â Â Â Â Â Â Â fondiper rischi ed oneri Essi possono essere utilizzati per rettificare i valori dell'attivo oppure attuare politiche di bilancio con fondi rischi ed oneri privi di giustificazione economica.
Per il Conto Economico, sono descritte le seguenti voci: j)Â Â Â Â Â Â Â Â Proventi per la didattica, Rientrano nella categoria generale dei proventi operativi.
k)Â Â Â Â Â Contributi Rientrano anch'essi nella categoria generale dei proventi operativi.
Viene evidenziata la distinzione tra contributi in conto esercizio (proventi finalizzati al funzionamento dell'ateneo) i contributi in conto capitale (finalizzati ad investimenti). In questi ultimi rientrano i contributi pubblici o privati per l'acquisizione di beni durevoli, sono i contributi a destinazione vincolata legislativamente stabilita.
Infine trova precisazione la contabilizzazione dei costi e degli oneri relativi alle: l)        Operazionie partite in moneta estera.   L'articolo 5 individua i criteri ai quali gli atenei – tenendo conto delle proprie specificità – sono tenuti ad attenersi nella predisposizione del primo Stato Patrimoniale. I criteri riguardano: patrimonio immobiliare e terreni di proprietà ; immobili e terreni di terzi a disposizione; beni mobili e patrimonio librario; contributi in conto capitale; immobilizzazioni finanziarie; disponibilità liquide; residui attivi e passivi; crediti e debiti tributari; mutui; avanzo di amministrazione (libero o vincolato); progetti finanziati; fondo di dotazione dell'ateneo (ove confluisce l'eventuale differenza tra attivo e passivo del primo Stato Patrimoniale). Il primo Stato Patrimoniale deve essere accompagnato da una specifica Nota Integrativa che illustra dettagliatamente le modalità di contabilizzazione delle singole poste attive e passive.  Al contempo, l'art. 9 dispone che in sede di predisposizione del primo bilancio unico d'ateneo di esercizio,devono essere predisposte tabelle di raccordo tra i saldi di bilancio ottenuti secondo i principi contabili pregressi e i saldi di bilancio ottenuti in applicazione dei nuovi principi. Inoltre, ad integrazione dei sopra indicati prospetti, si prevede che nella Nota Integrativa siano riportate adeguate annotazioni circa le principali modifiche apportate alle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto economico.  La relazione illustrativa afferma al riguardo che quanto previsto dall'articolo 9 è essenzialmente finalizzato a rendere possibile la comparazione dei dati tra l'esercizio di chiusura in contabilità finanziaria ed il primo esercizio in contabilità economico-patrimoniale.   Per le università che sono amministrazioni pubbliche ai sensi del già citato articolo 1, comma 2 della legge n. 196/2009, l'articolo 6 prevede l'obbligo di adozione di un piano dei conti, a decorrere dal 1 gennaio 2014. L'articolo dispone inoltre l'obbligo di aggiornamento delle codifiche SIOPE (ossia, le codifiche – uniformi su tutto il territorio nazionale – relative agli incassi e ai pagamenti delle università , stabiliti con decreto del MEF, sentita la Conferenza unificata) che deve avvenire sulla base della struttura del medesimo piano. La struttura del comune piano dei conti per le università facenti parte del comparto della pubblica amministrazione è rimessa ad un successivo Decreto del MIUR-MEF, del quale non viene tuttavia indicato un termine per l'adozione, da adottarsi "in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 196/2009". Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che il rinvio si è reso necessario, nell'attesa di definire il piano dei conti, per permettere la divulgazione in tempi brevi dei principi contabili al Sistema universitario.
Si rammenta che l'adozione del piano dei conti non è richiamata nell'ambito del D. Lgs. 18/2012. Essa è stata tuttavia inserita - per ragioni di evidente sistematicità – nel provvedimento all'esame sulla base di una apposita interlocuzione MIUR-RGS poi intervenuta nel corso della stesura del D.Lgs. medesimo. Le codifiche SIOPE (ossia, le codifiche – uniformi su tutto il territorio nazionale – degli incassi e ai pagamenti) delle università devono essere conseguentemente aggiornate secondo la struttura del piano dei conti, con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, L. 196/2009 (dunque, con Decreto del Ministero dell'economia e finanze). Si ricorda che il D. Lgs. 91/2011 prevede l'adozione di un piano dei conti integrato, per le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria. Esso è costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali ed è redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione. Le voci del piano – che saranno definite con D.P.R. – costituiscono la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle P.A. Inoltre, le codifiche del sistema di rilevazione degli incassi e dei pagamenti della pubblica amministrazione devono essere adeguate alla struttura del piano dei conti, ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge n. 196/2009. Tale norma rimette ad un decreto del Ministero dell'economia e finanze la definizione delle codifica (articolo 4). Il livello del piano dei conti rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche(articolo 7).
Per quanto concerne le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, il D. Lgs. n. 91 prevede che esse devono definire una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio, volta a consentire la trasformazione in sede di esercizio dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria, in coerenza con l'articolazione del piano dei conti integrato (articolo 17).
L'articolo 7 detta i criteri per la predisposizione – da parte delle università facenti parte del comparto delle amministrazioni pubbliche – del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, secondo gli schemi di cui all'allegato 2. In particolare, i documenti sono predisposti acquisendo dalla contabilità le informazioni, articolate per natura, relative ai cicli di acquisizione di beni, servizi e investimenti, nonché ai cicli di acquisizione delle risorse per il finanziamento delle spese correnti e di quelle in conto investimento, tenendo conto della tassonomia degli enti in contabilità civilistica, di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 91/2011. Inoltre, per incassi e pagamenti avvenuti nell'anno si specificano quelli di competenza dell'esercizio corrente e quelli di competenza di esercizi precedenti (residui).  Infine, l'articolo 8 prevede la predisposizione (e l'aggiornamento periodico) da parte del MIUR, che a tal fine si avvale della Commissione per la Contabilità economico-patrimoniale delle università di cui all'art. 9 del d.lgs. 18/2012, di un manuale tecnico-operativo di supporto delle attività gestionali. |
OsservazioniNella premessa del decreto occorrerà fare riferimento ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari. |