Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Controllo Parlamentare |
Altri Autori: | Servizio Studi - Segreteria , Servizio Bilancio dello Stato , Servizio Commissioni |
Titolo: | La normativa taglia-enti/03 |
Serie: | Documentazione sullo stato di attuazione delle leggi Numero: 3 Progressivo: 2014 |
Data: | 28/11/2014 |
Camera dei
deputati
XVII
LEGISLATURA
Documentazione
sullo stato
di attuazione
delle leggi
LA NORMATIVA
TAGLIA-ENTI
n. 3
Novembre 2014
_______________________________________________________
Servizio responsabile:
SERVIZIO PER IL
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( 066760-2174 /
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I dati contenuti nel presente dossier sono
aggiornati al 31 ottobre 2014.
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle
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I N D I C E
PREMESSA 1
§ IN
QUESTO NUMERO 5
SEZIONE I
LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA TAGLIA-ENTI 9
§ 1.
Complessità della materia e problematicità dell'intervento 9
§ 2.
Le normative taglia-enti emanate dal 2001 al 2007 10
§ 3.
Il decreto-legge n. 112/2008 12
§ 4.
Criticità evidenziatesi nella normativa taglia-enti adottata dal 2008 a oggi 13
§ 5.
Profili per una analisi dell'efficacia della normativa taglia-enti 28
SEZIONE II
RICOSTRUZIONE SINTETICA DELLA NORMATIVA TAGLIA-ENTI 39
§ 1. I
tentativi di razionalizzazione effettuati nella XIV e nella XV Legislatura 39
§ 2. La
normativa taglia-enti: l’articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008 41
§ 3.
Il decreto-legge n. 78/2010 52
§ 4.
Il decreto-legge n. 98/2011 57
§ 5.
L’articolo 1, comma 31, del decreto-legge n. 138/2011 59
§ 6.
Il decreto-legge n. 201/2011 (c.d. “Salva Italia”) 60
§ 7.
Ulteriori interventi di riordino 63
§ 8.
Ulteriori interventi di ripristino e soppressione di enti pubblici 68
§ 9.
Il decreto-legge n. 95/2012 (c.d. “Spending rewiev n. 2”) 69
§ 10.
Ulteriori interventi successivi al decreto-legge n. 95/2012 72
§ 11.
Provvedimenti adottati dall’inizio della XVII Legislatura 73
SEZIONE III
QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI EFFETTI CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE
DELLA NORMATIVA TAGLIA-ENTI 89
§ Tabella
Riassuntiva 95
§ Riepilogo
degli enti pubblici nazionali attualmente previsti dall’ordinamento statale 102
§ Ricognizione
delle agenzie esistenti nell'ordinamento statale 110
SEZIONE IV
APPROFONDIMENTI 117
§ L’ATTUAZIONE
DELLA NORMATIVA TAGLIA-ENTI E LE SUE RIPERCUSSIONI SUL COMPLESSO DEGLI ENTI
PUBBLICI PREVIDENZIALI 117
§ LA
NASCITA DEL “SUPER INPS” 133
La riduzione del numero degli enti pubblici e il loro riordino all’interno di un sistema in cui la sussistenza dei singoli enti è giustificata dalle funzioni in concreto svolte, ha rappresentato uno degli obiettivi più insistentemente perseguiti dal legislatore. D’altra parte, a fronte dei ripetuti interventi normativi, i risultati conseguiti sono generalmente considerati insoddisfacenti e assai distanti da quelli che Governo e Parlamento si erano prefissati. Per questa ragione, il riordino degli enti pubblici costituisce un tema per il quale si presenta con forza l’esigenza di un’attenta verifica dello stato di attuazione della legislazione approvata, anche nella prospettiva dell’eventuale adozione di ulteriori misure o della revisione di quelle vigenti.
Il presente dossier, nella prima parte, procede ad una analisi dello stato di attuazione dei numerosi interventi normativi che, dal 2001 a oggi, sono stati adottati con la finalità di razionalizzare il sistema, assai articolato e per certi versi caotico, degli enti pubblici nazionali. L'intento di detta analisi è di evidenziare le criticità che sono emerse e, al tempo stesso, di dar conto dei risultati comunque conseguiti.
Nella seconda parte della presente pubblicazione sono ricostruite in modo sintetico la successione, le caratteristiche ed i contenuti salienti dei suddetti interventi normativi.
La terza parte del dossier offre quindi un quadro riepilogativo degli effetti conseguenti all'attuazione della normativa taglia-enti, proponendo altresì un primo contributo per una mappatura il più possibile esaustiva degli enti pubblici nazionali attualmente previsti dall'ordinamento.
Sono forniti infine, nella quarta ed ultima parte del dossier, degli approfondimenti sulle
modalità e sugli effetti delle procedure di soppressione o di riordino di
specifici enti pubblici.
Dalla verifica sullo stato di attuazione emerge che la produzione normativa finalizzata alla razionalizzazione e riduzione degli enti pubblici nazionali ha mostrato, in primo luogo, i limiti di un’insufficiente analisi preliminare della questione, in termini sia di assenza di una ricognizione puntuale ed esauriente degli enti pubblici esistenti, sia di una valutazione delle funzioni a essi demandate, anche sotto il profilo dell’effettiva sussistenza di un interesse pubblico da perseguire mediante una apposita struttura organizzativa di natura pubblicistica.
La successione degli interventi normativi ha altresì manifestato un’evidente incertezza nella identificazione dell’approccio metodologico più appropriato e più efficace, per effetto della quale sono state a più riprese modificate le modalità di intervento, con l’inevitabile conseguenza di bloccare e spesso lasciare incomplete le procedure di attuazione delle misure che, a livello legislativo, erano state di volta in volta approvate.
Un esame puntuale dello stato di attuazione della legislazione permette altresì di riconoscere le difficoltà e i limiti connessi a procedimenti di riordino non soltanto complessi, ma anche frammentati tra diversi attori. Ciò non ha mancato di incidere sulla stessa produzione normativa, inducendo, in misura sempre più frequente, all’adozione, mediante decretazione d’urgenza, di disposizioni immediatamente precettive, che sono andate a sovrapporsi l’una sull’altra. Ha altresì favorito la tendenza crescente a centralizzare la direzione e la realizzazione delle procedure di riordino, trasferendole, almeno parzialmente, dalle amministrazioni di settore, più sensibili alle sollecitazioni a mantenere gli enti esistenti, a un livello istituzionale più alto (la Presidenza del Consiglio dei ministri).
Il ricorso a misure adottate con decreti-legge, spesso anche a breve distanza di tempo uno dall’altro, attesta, infine, la sempre più accentuata incidenza delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, che, in un contesto di grave crisi economica e finanziaria, hanno finito per prendere il sopravvento rispetto agli altri parametri, criteri e finalità, ai quali un’opera di riordino e razionalizzazione degli enti pubblici nazionali avrebbe dovuto prestare attenzione (si pensi, ad esempio, alla valutazione, sotto il profilo dell’interesse pubblico, dei compiti effettivamente esercitati, alla eliminazione di sovrapposizioni di funzioni e attività, all’impiego del personale degli enti soppressi in strutture e ruoli idonei a valorizzarne le specifiche competenze).
Il complesso di queste difficoltà ha determinato ricadute negative sia sul piano della qualità della legislazione e del coordinamento tra le disposizioni di volta in volta approvate, sia su quello dell’informazione alle Camere circa gli esiti delle strategie di intervento che sono state, nelle diverse fasi, prescelte.
Queste considerazioni non devono peraltro offuscare la consapevolezza che l’attuazione della normativa sinteticamente indicata come “taglia-enti” negli ultimi sei anni ha permesso di conseguire, sia pur faticosamente, risultati non trascurabili, che sono esaminati nella prima sezione del dossier (si veda, in particolare, il paragrafo 5.3) e che potranno essere valutati adeguatamente in un’ottica di medio-lungo periodo.
La presente pubblicazione costituisce l’aggiornamento periodico del dossier “La normativa taglia-enti”,
nell’ambito della collana “Documentazione sullo stato di attuazione delle
leggi”, a cura del Servizio per il Controllo parlamentare, in collaborazione
con il Servizio Bilancio dello Stato, il Servizio Commissioni e il Servizio Studi.
Rispetto all’ultimo numero, pubblicato nel mese di ottobre 2013, il
presente dossier dà conto delle
seguenti modificazioni nel frattempo intervenute nel panorama degli enti
pubblici di rilevanza nazionale e del relativo quadro normativo di riferimento:
§
Trasformazione
della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT
in Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza
delle pubbliche amministrazioni ANAC, con ampliamento della relativa
composizione, ad opera del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 125/2013, e quindi in Autorità nazionale anticorruzione, ad
opera del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014;
§
Soppressione
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP
e trasferimento delle relative funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione,
ad opera del citato D.L. n. 90/2014;
§
Ampliamento
della composizione della Commissione
nazionale per le società e la borsa CONSOB, previsto ancora dal D.L. n.
90/2014;
§
Introduzione
di nuove norme concernenti limiti temporali per la nomina nelle Autorità
indipendenti da parte di soggetti già nominati in altre Autorità, nonché introduzione
di nuove disposizioni volte ad operare una ricognizione degli enti pubblici,
sempre ad opera del D.L. n. 90/2014;
§
Istituzione
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con soppressione dell’Istituto agronomico per l’Oltremare, disposte dalla L. 125/2014;
§
Trasformazione
dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico, con
contestuale riduzione della composizione del consiglio di amministrazione,
disposto dal D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2014;
§
Istituzione
dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione ISIN, per effetto del D.Lgs. n.
45/2014;
§
Cambio
di denominazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in Autorità per l’energia elettrica, il gas e
il sistema idrico, per effetto del D.L. n. 145/2013, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 9/2014;
§
Avvenuta
soppressione della Fondazione Valore
Italia a decorrere dal 1°/1/2014, come previsto dal D.L. n. 95/2012,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012;
§
Introduzione
di disposizioni volte a temperare il limite dimensionale degli organi di
amministrazione negli enti culturali, ad opera dell’art. 1, comma 420, L.
143/2013 (legge di stabilità 2014); in precedenza, due pronunce del Consiglio
di Stato (Sez I, ad. 6 luglio 2011; Comm. Spec., ad.
4 luglio 2012) avevano ritenuto non applicabile a taluni enti pubblici a base
associativa il limite previsto dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.
§
Integrazione,
disposta dall’art. 1, comma 422, della L. 143/2013 (legge di stabilità 2014)
dei soggetti subentranti alla Stazione
Sperimentale delle Pelli e delle Materie concianti, già soppressa
dall’allegato 2 di cui all’art. 7, comma 20, del citato D.L. n. 78/2010;
§
Adozione
degli statuti dell’Agenzia per l’Italia digitale e dell’Agenzia per la coesione territoriale, nei quali è affermato il possesso
della personalità giuridica di diritto pubblico da parte di tali enti,
precedentemente non specificato nelle rispettive leggi istitutive;
§
Presentazione
di un disegno di legge governativo (A.S. 1328), attualmente in esame in
Commissione in sede referente, recante tra l’altro una delega al Governo per il
riordino degli enti vigilati Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
§
Presentazione
di un disegno di legge governativo (A.S. 1577), attualmente in esame in
Commissione in sede referente, recante norme volte ad una riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
§
Presentazione
del disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679), che prevede
l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria INEA nel Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione CRA, che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per
l’analisi dell’economia agraria.
La quarta e ultima parte del dossier
propone infine due nuovi approfondimenti tematici: una sintetica ricognizione
sull’attuazione della normativa taglia-enti nello specifico ambito degli enti
pubblici di previdenza e assistenza, e una disamina del processo di
concentrazione in capo all’INPS delle funzioni e delle strutture organizzative
proprie dei vari Enti da esso progressivamente incorporati, con riferimento
anche alle problematiche inerenti l’evoluzione della governance dell’Istituto.
Una valutazione complessiva dell’impatto della normativa “taglia-enti”[1] emanata dal 2001 a oggi non può innanzitutto prescindere dal notevole grado di difficoltà che qualunque intervento di riforma del sistema degli enti pubblici ha sperimentato nel nostro Paese fin dagli anni Cinquanta del secolo scorso.
È infatti noto agli interpreti il preoccupante disordine che ostacola uno studio coerente e completo del predetto sistema[2], e tale situazione deve ricondursi non solo alla vastità ed alla eterogeneità dell’area che va sotto il nome di pubblica amministrazione, ma anche a problematiche riconducibili alla qualità della legislazione e della formulazione dei testi normativi.
Oltre alla quantità, considerevole ed imprecisata, degli enti pubblici esistenti ed esistiti, rileva difatti - a un primo sforzo classificatorio - la varietà delle specie nelle quali potrebbe suddividersi la categoria degli enti pubblici: economici, non economici, con base associativa, di ricerca, di previdenza e assistenza, solo per citarne alcuni. Le difficoltà per l'interprete aumentano poi notevolmente allorquando la norma istitutiva di un determinato ente non ne puntualizzi l'appartenenza a una certa specie, ed ancor più qualora non chiarisca il possesso o meno della personalità giuridica di diritto pubblico. Altre volte, invece, il legislatore attribuisce agli enti delle denominazioni che in pratica non si rivelano dirimenti, in quanto il loro utilizzo è stato nel tempo fortemente ampliato dallo stesso legislatore fino a ricomprendervi fattispecie del tutto diverse tra loro: è il caso ad esempio delle agenzie, nel cui novero possono rinvenirsi sia enti sprovvisti di personalità giuridica di diritto pubblico, sia enti che ne sono viceversa dotati (quali ad esempio le agenzie fiscali), e, nel recente passato, anche autorità amministrative indipendenti.
Ma a parte le criticità di ordine tassonomico generale, l'ampiezza della platea dei soggetti da esaminare comporta in concreto la difficoltà di conoscere dettagliatamente strutture e caratteristiche dei tanti enti pubblici. Ciò anche e soprattutto a causa della compresenza e della stratificazione di numerose disposizioni, ricomprese talora nella normativa primaria e talora in quella secondaria, che disciplinano l’organizzazione degli enti stessi nonché il loro riordino, la loro trasformazione e la loro soppressione.
Questo stato di fatto ha reso quindi arduo e problematico il compito degli ideatori e degli attuatori degli interventi di riforma del settore che si sono succeduti negli anni. Non a caso il legislatore ha indugiato più volte nella perimetrazione del campo d'azione (per lo più restringendolo) e ha ripetutamente oscillato nella scelta del criterio più efficace per individuare gli enti da sopprimere. Ciò ha finito per produrre una sovrapposizione ben poco lineare di meccanismi e di discipline che, paradossalmente, hanno contribuito a rendere caotico il già complesso quadro normativo di riferimento.
Nel considerare gli interventi normativi adottati in materia negli ultimi tredici anni, è possibile distinguere due distinte fasi temporali. La prima fase prende le mosse dall'emanazione della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) per concludersi con l'approvazione della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), senza conseguire risultati quantitativamente significativi.
La seconda fase, certamente più incisiva e in quanto tale al centro dell'analisi svolta nel presente dossier, trova origine nel complesso delle procedure introdotte attraverso il decreto-legge n. 112/2008 e conseguentemente attivate su iniziativa dei Ministeri competenti, e si è successivamente sviluppata nel corso della XVI Legislatura attraverso l’emanazione e la stratificazione di ulteriori misure (a tratti sistemiche, a tratti settoriali o microsettoriali) immediatamente precettive, introdotte sempre per mezzo di provvedimenti d'urgenza (quali in particolare i decreti-legge n. 78/2010, n. 98/2011, n. 201/2011 e n. 95/2012). L’evoluzione del fenomeno nella fase iniziale della XVII Legislatura si pone essenzialmente in continuità con il trend precedente: l’azione del Governo si è sostanziata nell’emanazione per decreto-legge di misure immediatamente vincolanti che, in una ottica tendenziale sempre più particolaristica e sempre meno “di sistema”, hanno di volta in volta disposto la soppressione o l’accorpamento o la riorganizzazione o l’istituzione di singoli enti pubblici. In controtendenza occorre tuttavia segnalare come risultino attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari in sede referente due disegni di legge governativi recanti rispettivamente disposizioni volte a riorganizzare uno specifico comparto di enti pubblici (quelli vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e norme finalizzate a tracciare finalmente una geografia ordinata e aggiornata di tutti gli insiemi e i sottoinsiemi dei soggetti rientranti nel c.d. “perimetro della pubblica amministrazione”.
Le indecisioni metodologiche segnalate in precedenza (vd. § 1) sono emerse con chiarezza già nella prima fase temporale sopra ricordata. Infatti, se da principio l'articolo 28 della legge n. 448/2001 era imperniato sul criterio in base al quale il Governo individuava gli "enti ... ai quali non fossero affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale" per disporne la trasformazione o la soppressione (il Governo individuava quindi gli enti da tagliare), appena un anno dopo tale meccanismo veniva abbandonato e se ne adottava uno sostanzialmente opposto. L'articolo 34, comma 23, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) riscriveva l'articolo 28 della predetta legge n. 448/2001 prevedendo invece che il Governo individuasse gli enti ritenuti indispensabili (eventualmente riordinandoli), sopprimendo a una data scadenza (meccanismo della c.d. ghigliottina) tutti gli altri enti per i quali non fosse stato assunto alcun provvedimento (ossia il Governo individuava gli enti da mantenere in vita).
A fronte delle difficoltà applicative, che non a caso si traducevano in reiterate proroghe dei termini previsti, un nuovo cambiamento di rotta si registrava con l'articolo 1, comma 482, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), che riscriveva di nuovo il citato articolo 28 della legge n. 448/2001, prevedendo un riordino organico del settore, abolendo il meccanismo della ghigliottina e prevedendo la trasformazione o la soppressione degli enti ritenuti meno importanti (tornando quasi alla ratio originaria della legge n. 448/2001). Invece, l'anno successivo, l'articolo 2, commi 634-640, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), abrogava definitivamente l'articolo 28 della legge n. 448/2001, prevedeva il riordino organico del settore e la soppressione o trasformazione degli enti meno importanti (come la legge n. 296/2006), reintroducendo però una forma di ghigliottina per un limitato elenco di enti (indicati nell'Allegato A della medesima legge) se non riordinati o trasformati entro un certo termine (decidendo cioè quali enti mantenere, come nella legge n. 289/2002).
Successivamente, il decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, ha abrogato la ghigliottina specifica della legge n. 244/2007, per introdurre due distinte procedure taglia-enti, pure improntate a un meccanismo generale di ghigliottina. Secondo la prima procedura, gli enti pubblici non economici aventi una dotazione organica sotto le 50 unità (seppur con varie eccezioni) sarebbero stati soppressi se non appositamente confermati con decreto interministeriale entro il 19 novembre 2008. Con la seconda procedura, sarebbero stati parimenti soppressi gli enti pubblici non economici aventi una dotazione organica pari o superiore alle 50 unità (con le medesime eccezioni di cui sopra) per i quali non fossero stati adottati i relativi schemi di regolamento di riordino, in via preliminare entro il 31 ottobre 2009 e in via definitiva entro il 31 ottobre 2010[3].
A partire dal decreto-legge n. 112/2008, dunque, la scelta metodologica si è univocamente concentrata sulla individuazione e il riordino dei soli enti necessari, con la conseguente soppressione di tutti gli altri. L’adozione del criterio alternativo negli anni precedenti aveva infatti costantemente fornito risultati deludenti o addirittura nulli[4], come rilevato anche dalla Corte dei conti nel 2007[5].
Con la scelta in favore della sopravvivenza “per esclusione” a una soppressione altrimenti generalizzata, il decreto-legge n. 112/2008 ha quindi di fatto comportato il superamento della precedente fase della politica di intervento.
Ciò non toglie, peraltro, che anche la normativa taglia-enti introdotta a partire dal 2008 – sia quella in senso proprio, collegata cioè ai ricordati meccanismi della ghigliottina introdotti dal decreto-legge n. 112/2008, sia quella in senso lato introdotta con i successivi provvedimenti d’urgenza (vd. § 4.3) - abbia presentato nella sua attuazione una serie di aspetti problematici, che ancora oggi si pongono con evidenza all’attenzione degli osservatori e soprattutto dei soggetti istituzionali (Parlamento, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ulteriori Ministri competenti, Commissario straordinario per la revisione della spesa, Corte dei conti) chiamati a porre in essere ulteriori iniziative di razionalizzazione del settore.
Sui risultati finora conseguiti e sulla stratificazione prodottasi nell'ambito della normativa taglia-enti ha con ogni probabilità influito la mancanza di una specifica fase preliminare di ricognizione e censimento degli enti pubblici esistenti, a differenza di quanto accaduto per meccanismi analoghi, come ad esempio nel caso del c.d. procedimento taglia-leggi, che si basava invece sulla previsione di una fase istruttoria di individuazione dello stock di atti normativi primari vigenti[6].
Ad esempio tale mancata ricognizione potrebbe avere ingenerato l’iniziale convinzione che fossero molto numerosi gli enti di piccole dimensioni assoggettabili alla prima procedura di riordino e soppressione prevista, ossia quella riguardante gli enti con una dotazione organica inferiore alle 50 unità: convinzione che è stata invece smentita nelle fasi successive del procedimento[7]. Ciò potrebbe trovare conferma in quanto inizialmente previsto dall’articolo 1, comma 31, del decreto-legge n. 138/2011, con il quale si intendeva ampliare la platea degli enti di piccole dimensioni ricompresi nella procedura di cui sopra, sia mediante l’innalzamento a 70 dipendenti del limite della dotazione organica, sia mediante la riduzione delle categorie escluse dal procedimento[8].
Va in proposito rilevato che, nell’ambito delle attività riconducibili all’attuazione della normativa taglia-enti, il Governo non ha pubblicato un quadro conoscitivo ufficiale, esaustivo ed aggiornato degli enti pubblici nazionali esistenti. Una simile valenza non può d’altra parte essere precipuamente riconosciuta a determinati repertori e documenti che, per quanto assai utili in chiave ricognitiva, sono stati predisposti da talune amministrazioni dello Stato con finalità e metodologie non commensurabili con quelle sottese alla predetta normativa taglia-enti.
In tal senso occorre ricordare che nel 2009 il Governo si era impegnato davanti alla Commissione parlamentare per la semplificazione ad acquisire e rendere disponibile alle Camere il quadro completo degli enti pubblici inclusi nel “taglia-enti”. Nella stessa sede[9] aveva altresì annunciato l’avvio di una ricognizione di tutti gli enti destinatari di contributi pubblici, volta a considerare l’opportunità di confermare o meno tale forma di finanziamento, alla luce della loro natura giuridica e della loro attività. Non risultano successive comunicazioni ufficiali da parte del Governo sull’esito dell’una e dell’altra ricognizione.
Anche in sede parlamentare è stato riconosciuto che la “questione dirimente” al riguardo è “conoscere con precisione quali e quanti siano gli enti pubblici non economici esistenti, la loro effettiva dimensione, il loro costo”: così recitava l’ordine del giorno C. 9/04865-B/075, a firma Favia ed altri, accolto dal Governo nella seduta del 23 febbraio 2012, che impegnava il Governo “ad adoperarsi tempestivamente, per quanto di sua competenza e con le modalità più opportune, per una ricognizione ed un censimento degli enti pubblici non economici esistenti”. In attuazione di tale ordine del giorno il Governo ha trasmesso alla Camera, in data 19 luglio 2012, una nota del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione in cui, confermato che “a causa delle numerose eccezioni introdotte durante l’iter di conversione del decreto-legge n. 112/2008, nonché delle resistenze fatte valere dalle amministrazioni vigilanti è stato possibile realizzare solo parzialmente l’obiettivo, voluto dal legislatore, di riduzione effettiva degli enti in questione” (su ciò vedasi infra §§ 4.2 e 4.4), si affermava che “tuttavia il procedimento di riorganizzazione attuato [fino ad allora], seppur limitato, [aveva] comportato una razionalizzazione degli organi collegiali con l’eliminazione di 480 componenti e una contrazione della spesa strutturale delle amministrazioni vigilanti con un risparmio complessivo per il 2009 di circa 415 milioni di euro”[10].
Deve comunque riconoscersi come, nel corso degli ultimi anni, in un contesto economico-finanziario caratterizzato da pressanti esigenze di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche (cfr. infra §, 4.5) ed a fronte di una sempre più insistente domanda volta a conoscere quanti e quali siano gli enti pubblici, e quanto costino, siano stati adottati provvedimenti e predisposti strumenti in grado di aumentare l’informazione e la trasparenza nel settore, consentendo con ciò di pervenire ad una ragionevole perimetrazione del campo di indagine.
In tal senso un contributo importante è stato dato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013 che hanno tra l’altro imposto ai singoli Ministeri di rendere disponibili on line (attraverso il link “Amministrazione trasparente”) i dati concernenti i rispettivi enti pubblici vigilati[11], e a questi ultimi di pubblicare allo stesso modo i dati relativi ai propri organi di indirizzo politico-amministrativo.
Nella stessa direzione occorre rilevare come anche la Relazione sul rendiconto generale dello Stato presentata annualmente dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti abbia progressivamente fornito una informazione sempre più esauriente e strutturata in merito alla platea degli enti pubblici vigilati da ciascun Ministero ed ai mutamenti della relativa consistenza per effetto dell’attuazione della normativa “taglia-enti”.
L’obiettivo di una catalogazione esauriente e ufficiale del sistema degli enti pubblici ricorre comunque, con diverse sfumature, nei più recenti disegni di legge di iniziativa governativa: l’art. 17 del decreto-legge n. 90/2014 ha disposto la predisposizione di un sistema informativo di acquisizione di dati e di proposte concernenti la razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Nello stesso senso una indicazione più esaustiva e sistematica si rinviene nel disegno di legge A.S. n. 1577 presentato dal Governo al Senato il 23 luglio 2014, il cui articolo 8 enuncia una successione di definizioni concernenti differenti amministrazioni pubbliche, volta a ricomprendere in una serie ordinata di insiemi e sottoinsiemi tutti i soggetti (e quindi tutte le tipologie di ente pubblico) rientranti nel c.d. “perimetro della pubblica amministrazione”. L’articolo 8 prevede altresì che per ciascuna di tali definizioni debba essere redatto un elenco dei soggetti ivi ricompresi, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ciascun elenco dovrà essere aggiornato annualmente.
Connessa e complementare alla lacuna sopra descritta appare poi la mancanza di un’analisi delle funzioni effettivamente esercitate dagli enti pubblici interessati dalla normativa stessa. Come rilevato a suo tempo dallo stesso Ministro Brunetta[12], la possibilità di derogare ai meccanismi soppressivi previsti dalla normativa taglia-enti avrebbe frequentemente ingenerato il ricorso a tali esclusioni sulla base di difese acritiche e in assenza di una seria analisi delle funzioni svolte e dei servizi resi. Peraltro, una siffatta analisi delle funzioni è stata di fatto impedita dall'assenza, come sopra riferito (§ 4.1), di un quadro conoscitivo completo sugli enti medesimi.
Viceversa l’analisi delle funzioni si rivela un’attività prodromica fondamentale nel procedimento taglia-enti, non per niente identificato nell’accezione comune come “soppressione degli enti inutili”. Ed in tal senso basta ricordare come già i princìpi ed i criteri direttivi recati dall'articolo 1, comma 482, della legge n. 296/2006 e, ancor più specificamente, dall'art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007[13] basavano proprio sulle funzioni svolte l’identificazione degli enti da sopprimere e degli enti da riordinare. In particolare si prevedeva infatti: la fusione degli enti e delle strutture che svolgessero attività analoghe o complementari; la trasformazione degli enti che non svolgessero funzioni di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato o la loro soppressione e liquidazione; la fusione, trasformazione o soppressione degli enti attivi in materie attribuite alle regioni o agli enti locali.
La necessità di colmare siffatta lacuna è stata opportunamente sottolineata dalla Corte dei conti che, da ultimo, ha offerto un contributo per l’elaborazione di appropriati strumenti di analisi nel proprio Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica: “La rilevazione effettuata - che dovrà costituire lo spunto per una linea di lavoro continuativa – intende ricostruire il quadro della distribuzione di competenze e dei corrispondenti costi per l’Erario che, nei diversi settori di intervento, vede la compresenza delle strutture ministeriali e di numerosi enti strumentali e società partecipate. Una compresenza che, quando non sia finalizzata a fornire, con una chiara distinzione di ruoli, ben identificati servizi alla collettività, può determinare sovrapposizioni di compiti, talvolta duplicando funzioni e costi. Una duplicazione che può riguardare anche la distribuzione di funzioni tra enti e società[14]”.
Sotto altro aspetto, occorre tenere presente che già l'articolo 2, comma 634, lett. g) della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), prevedeva non la cessazione ma solo il mero trasferimento delle funzioni già proprie degli enti soppressi alle amministrazioni con preminente competenza in materia. Tale principio è stato riproposto e sviluppato dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008, laddove ha disposto la successione a titolo universale delle amministrazioni vigilanti agli enti soppressi in ogni rapporto anche controverso, con la conseguente acquisizione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale.
Appare quindi connaturata al meccanismo della normativa taglia-enti la pressoché generalizzata sopravvivenza delle funzioni esercitate dagli enti pubblici oggetto di soppressione o accorpamento[15]. Solo in rare circostanze, infatti, le funzioni già esercitate da un ente sono venute meno a seguito della soppressione di quello, e comunque ciò è avvenuto per espressa e specifica disposizione di legge[16]. In tutti gli altri casi, le funzioni degli enti soppressi o accorpati sono state trasferite ad altri soggetti pubblici, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Può semmai osservarsi come la ricordata regola che individuava nell'amministrazione (almeno preminentemente) vigilante il successore dell'ente soppresso, sia stata sovente derogata a partire dal decreto-legge n. 78/2010, con l'individuazione dei successori degli enti soppressi in altri enti pubblici di pari rango.
Questo dato non deve essere trascurato nella quantificazione dei risparmi di spesa potenzialmente conseguibili a seguito di soppressioni e accorpamenti. Sembrano allora assumere preminente interesse, sotto il profilo della riduzione della spesa pubblica complessiva e della corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento, le ipotesi di fusione di enti che svolgono attività analoghe e complementari, nonché l'abolizione del finanziamento diretto o indiretto a carico del bilancio dello Stato per gli enti soppressi o privatizzati, secondo quanto previsto segnatamente dalle lett. a) ed f) del comma 634 dell'articolo 2, della legge n. 244/2007 (comma che - si ricorda - era stato espressamente richiamato nel testo dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008 ai fini della seconda procedura taglia-enti dallo stesso introdotta).
Un altro fattore che ha caratterizzato l'attuazione della normativa taglia-enti è stato costituito dalla notevole complessità del procedimento e, di conseguenza, dalle difficoltà nella sua gestione da parte dell’Esecutivo (su quest'ultimo aspetto, vd. § 4.4).
Tali complessità e difficoltà appaiono innanzitutto riconducibili alla qualità del dettato normativo, che fin dalla legge n. 448/2001 non era parso sempre univoco e preciso, e che negli anni a seguire aveva scontato l'introduzione di numerose modifiche, integrazioni e sostituzioni. Le stesse disposizioni introdotte dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 hanno presentato non pochi e non secondari profili problematici, quanto alla loro interpretazione e raccordo. Ciò ha provocato, in particolare, il sorgere di dubbi e incertezze circa l’assoggettamento o meno al procedimento di alcune categorie di enti, come quelli esclusi dalla prima procedura (ad esempio, gli Enti parco), quelli che non ricevevano finanziamenti dal bilancio dello Stato (come il Club alpino italiano CAI), quelli che esercitavano funzioni di competenza anche degli enti territoriali (come ad esempio, le Autorità portuali) e quelli istituiti o già riordinati di recente (come ad esempio l’Ente italiano per la montagna EIM e l’Agenzia nazionale per i giovani).
Anche una volta risolti tali dubbi e incertezze, ha continuato a gravare sulla gestione del procedimento la complessità della procedura per l’emanazione dei regolamenti di riordino, che originariamente prevedeva la coproponenza di tre Ministri[17], l’approvazione preliminare degli schemi di decreto da parte del Consiglio dei ministri, l’audizione delle organizzazioni sindacali in caso di trasferimento di personale, il parere del Consiglio di Stato sugli schemi approvati, il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione normativa e, da ultimo, l’adozione da parte del Consiglio dei ministri del testo definitivo del regolamento.
Tali complessità si sono rivelate fin dall’inizio come fattori critici, tanto da determinare ripetuti interventi normativi - peraltro non sempre andati a buon fine[18] - finalizzati, da un lato, a meglio delimitare il campo di applicazione del meccanismo della ‘ghigliottina’, e dall'altro a razionalizzare la procedura per l’emanazione dei regolamenti di riordino.
Si spiega dunque con l'esigenza di superare tali difficoltà, (oltre che per le criticità emergenti in proposito all’interno del Governo, su cui vd. § 4.4), l'avvenuta immissione nel procedimento taglia-enti di dosi sempre maggiori di “interventismo” e “decisionismo”, attraverso l'emanazione sempre più frequente e più estesa di norme di legge che disponessero e disciplinassero con effetto immediato la soppressione, l'accorpamento, la successione o il riordino di singoli enti pubblici o di intere categorie di essi. A partire dall'emanazione del decreto-legge n. 78/2010 e a seguire con ulteriori provvedimenti d'urgenza[19] fino a oggi, è stato emanato un numero rilevante di disposizioni immediatamente precettive in materia di riordino e soppressione di enti pubblici, in controtendenza quindi rispetto alla previsione di meccanismi generali quali quelli disciplinati dal decreto-legge n. 112/2008: questi ultimi infatti richiedevano da parte dei Ministri competenti una successiva fase di attuazione più o meno discrezionale, che i decreti-legge sopravvenuti in materia cercavano per quanto possibile di evitare. Sullo stesso piano si è parallelamente registrata la tendenza verso una crescente concentrazione delle decisioni a un livello sempre più alto e in particolare nella Presidenza del Consiglio dei ministri (su quest'ultimo aspetto, vd. § 4.4)
Questa tendenza "decisionista", che appare chiaramente avvertibile nell’analisi dell’evoluzione della normativa taglia-enti, non sembra peraltro aver conseguito pienamente gli obiettivi cui mirava, né essere a sua volta scevra di possibili conseguenze non positive sul procedimento.
Il crescente livello di “interventismo” legislativo, infatti, richiedeva che le norme di legge di cui si rendeva via via necessaria l’introduzione fossero il più possibile complete, chiare e perfettamente definite, oltre che tempestive. In altre parole, la compiutezza delle disposizioni primarie diventava requisito sempre più indispensabile perché esse fossero immediatamente precettive, ai fini della progressiva riduzione della discrezionalità e di possibili divergenze nella successiva fase di attuazione. Si trattava peraltro di un requisito difficile da soddisfare in un contesto di per sé caratterizzato dall’oggettiva complessità tecnica della materia, e nel quale hanno successivamente assunto sempre maggiore rilievo gli obiettivi di finanza pubblica determinati dagli sviluppi della crisi economico-finanziaria internazionale (vd. § 4.5).
L’obiettivo della compiutezza delle disposizioni primarie diveniva poi quanto mai difficile da raggiungere anche a causa delle ricadute negative sulla qualità dei testi normativi provocate dal sempre più frequente ed onnicomprensivo ricorso alla decretazione d'urgenza. Già in riferimento al decreto-legge n. 78/2010 - ma l'osservazione potrebbe verosimilmente estendersi anche ad altri provvedimenti d'urgenza successivamente intervenuti in materia - la Corte dei conti lamentava una lacunosità ed una insufficiente compiutezza delle disposizioni di legge, stigmatizzando al riguardo "l’uso di una tecnica legislativa non sufficientemente organica e adeguata a disciplinare vicende istituzionali tanto complesse[20]".
Sotto altro profilo, il richiamato crescente livello di “decisionismo” governativo nel procedimento taglia-enti non sembra essere stato in grado di evitare le divergenze di intenti emerse all'interno dell'Esecutivo. Lo stesso Governo ha ripetutamente indicato come uno dei principali fattori che hanno impedito il pieno conseguimento degli obiettivi della normativa taglia-enti l'insorgenza di vere e proprie conflittualità tra i soggetti coinvolti nella manovra in esame.
Risulta infatti chiaro da espresse e ripetute dichiarazioni in sedi ufficiali[21] come l’azione degli organi governativi centrali cui spettava dare impulso e coordinamento all’intero procedimento (in particolare il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa) sia da subito entrata in contrasto, in misura più o meno accentuata a seconda dei casi, con quella dei Ministeri vigilanti sugli enti interessati. Questi si sono dimostrati molto più portati ad attestare l’indispensabilità degli enti stessi e a sostenere le ragioni della loro conferma, piuttosto che ad appoggiare l’opera volta alla loro soppressione o al loro riordino, risultando “in conflitto di interessi con il taglio apportato per ragioni politiche, economiche o di organizzazione”[22].
Questo dato sembra emergere con evidenza dal fatto che per tutti gli enti rientranti nella prima procedura di riordino e soppressione di cui al decreto-legge n. 112/2008 (cioè con dotazione organica inferiore alle 50 unità) è intervenuta, come ricordato (§ 4.1), un’espressa dichiarazione di insopprimibilità da parte delle Amministrazioni vigilanti. Analogamente si può osservare che anche nell’ambito della seconda procedura di riordino e soppressione di cui al predetto decreto-legge, dove il ruolo dei Ministeri vigilanti era comunque rilevante, il previsto meccanismo della ‘ghigliottina’ non abbia portato ad alcuna effettiva soppressione o accorpamento, almeno fra gli enti di maggiori dimensioni[23].
L’esperienza della normativa taglia-enti sembra dunque confermare le difficoltà di attuazione che nell’ordinamento italiano trovano frequentemente le normative la cui effettività dipende dalla volontà di più soggetti nella fase attuativa, come pure le difficoltà che il soggetto istituzionalmente incaricato della promozione e del coordinamento dell’attività dei Ministri, cioè il Presidente del Consiglio dei ministri, può incontrare nel mantenere l’unità di indirizzo politico e amministrativo con i mezzi ordinari a sua disposizione.
Potrebbe quindi spiegarsi anche per questa via il progressivo rafforzamento della posizione del Presidente del Consiglio nel procedimento taglia-enti, con un’azione che non sembra comunque essere riuscita ad assicurare un valido ed efficace coordinamento delle amministrazioni coinvolte nelle procedure.
Una prima manifestazione di questa tendenza "accentratrice" e "decisionista" si è potuta riscontrare nel citato (§ 4.1) comma 31 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 138/2011, soppresso dalla legge di conversione n. 148/2011. Tale norma attribuiva infatti al solo Presidente del Consiglio il potere di individuare i casi di esclusione dal procedimento.
In seguito l’articolo 12, comma 19, del decreto-legge n. 95/2012, ha modificato l’articolo 2, comma 634, della legge n. 244/2007 stabilendo che i regolamenti finalizzati al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici, sono emanati (anche sulla base delle proposte del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa[24]) su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sia pure di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.
Si evince dunque una tendenza verso la concentrazione ai livelli superiori di governo dei poteri di gestione dell'intero procedimento taglia-enti, la cui efficacia nell'assicurare il coordinamento delle amministrazioni e degli ulteriori soggetti istituzionali[25] coinvolti nelle procedure potrà essere valutata meglio in futuro.
Il già di per sé elevato livello di difficoltà gestionale del procedimento taglia-enti pare inoltre essere stato ulteriormente accresciuto dalla progressiva accentuazione della finalità del risparmio di spesa rispetto alle altre cui pure esso rispondeva, tra cui in primo luogo quella di un riordino del sistema degli enti e degli organismi pubblici.
Certamente la finalità di “conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita” e di “ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche” (nonché di “incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi”), ha presieduto sin dall'originaria formulazione dell'articolo 28 della legge n. 448/2001 ogni normativa emanata per la razionalizzazione del sistema della pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici. Non a caso pressoché tutti gli interventi normativi in materia sono stati introdotti con leggi finanziarie o decreti-legge di manovra economica o con altri provvedimenti comunque di natura prevalentemente economico-finanziaria.
Negli anni più recenti, tuttavia, sotto la spinta della particolare contingenza determinatasi in Italia in conseguenza della crisi economico-finanziaria mondiale, il profilo del contenimento della spesa pubblica appare divenuto assolutamente prevalente su tutti gli altri, tanto che l’intero procedimento taglia-enti, almeno da un certo momento in poi, sembrerebbe essere stato considerato più come una branca della complessiva manovra di “rientro” dei conti pubblici (con la connessa necessità di “fare cassa” nell’immediato), che non piuttosto una politica autonoma di settore.
Questa valutazione appare supportata in primo luogo dal considerevole numero di provvedimenti che in rapida successione hanno riguardato negli ultimi anni anche gli enti pubblici non economici già interessati dalla normativa taglia-enti intesa in senso proprio, talora sovrapponendovisi e interferendo con la sua attuazione in vista del conseguimento di obiettivi dichiaratamente di tipo finanziario.
Si pensi, inoltre, alle ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento dei costi delle pubbliche amministrazioni introdotte dal decreto-legge n. 194/2009 e seguite dall’intervento di c.d. “riduzione del perimetro della pubblica amministrazione” operato con il decreto-legge n. 78/2010, in un momento in cui “molte amministrazioni erano ancora alle prese con l’applicazione delle precedenti omologhe norme, in particolare con la c.d. ‘riduzione degli assetti organizzativi’ prevista in generale dall’art. 74 del decreto-legge n. 112/2008 e con gli interventi sugli enti ed organismi pubblici [...] previsti dall’art. 17 del decreto-legge n. 78/2009; interventi, questi ultimi, che non hanno poi avuto una conclusione in quanto confluiti nella citata legge 25/2010”[26].
Le stesse evidenti finalità di
contenimento della spesa pubblica soggiacevano anche a quella ulteriore forma
di riordino, in senso lato, prevista dall'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge n. 78/2010, in base alla quale, tutti gli enti pubblici,
anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di
diritto privato, devono adeguare i rispettivi statuti per assicurare che gli
organi di amministrazione e quelli di controllo, se non già costituiti in forma
monocratica, siano costituiti da un numero non superiore a cinque e a tre
componenti. L'allineamento universale[27]
a siffatti limiti dimensionali, oltre a costituire un ulteriore profilo di
riorganizzazione del sistema degli enti pubblici, segnatamente dal punto di
vista della loro struttura interna, ha comportato per altra via l'enucleazione
di un ulteriore parametro di controllo sugli enti stessi: la mancata adozione
dei necessari provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione
determina infatti responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Al riguardo non sono
mancate situazioni di criticità, sia pur limitate e specifiche, legate a un
formale disallineamento dai predetti limiti dimensionali da parte di taluni
enti pubblici. Ciò tuttavia ha finito per tradursi, in sede giurisdizionale[28], in
un parziale temperamento dei predetti obblighi in riferimento agli organi
collegiali degli enti pubblici a base associativa, e, in sede legislativa[29], nella
previsione di ipotesi derogatorie in favore delle istituzioni culturali. Appare
invece ancora prematura la formazione di una consolidata giurisprudenza in
merito ai meccanismi sanzionatori previsti dalla legge[30].
Sempre nello stesso senso, è utile infine osservare che, in base all’art. 7, comma 30, del decreto-legge n. 78/2010, dal taglia-enti sono stati espressamente esclusi, a procedimento già iniziato, gli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione predisposto dall'ISTAT ai sensi della legge n. 196/2009. Da quel momento, dunque, non sono più rientrati nel disegno di riordino gli enti non ricompresi nel comparto istituzionale delle amministrazioni pubbliche contabilizzato ai fini della determinazione del debito pubblico in sede europea, cioè quelli che non “pesano” sui conti di finanza pubblica vincolanti per il nostro Paese, “e che tuttavia, con molta probabilità, sono enti di minore rilevanza di quelli che ci si accinge a sopprimere”[31].
L’obiettivo di concentrarsi invece sugli enti contabilizzati e di procedere con immediatezza e urgenza a una riduzione e al riordino degli stessi, prestando attenzione al solo elemento del risparmio di spesa ottenibile e da rappresentare in sede europea, sembra dunque aver fatto premio sulla necessità di un riordino organico dell’intero sistema degli enti pubblici non economici, tenendone fuori proprio quelli che con ogni probabilità avrebbero dovuto invece rientrarvi per primi.
Almeno a partire dal 2009-2010, sembrerebbe dunque doversi parlare molto più di obiettivi di risparmio di spesa conseguiti mediante il riordino, la trasformazione o la soppressione di enti pubblici, piuttosto che di riduzione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni nonché di revisione organica del sistema degli enti pubblici, come probabilmente era ancora all’inizio degli anni Duemila. Occorre d’altra parte riscontrare come il Governo, nella Relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione 2010-2011, sembra porre ancora i due tipi di obiettivi all’incirca sullo stesso piano[32]. Una simile ambivalenza sembra tuttora caratterizzare le recenti iniziative poste in essere dall’Esecutivo nella materia taglia-enti: se da un lato esse tendono senz’altro a collocarsi nel più generale contesto della c.d. spending review[33], dall’altro lato annoverano anche significativi tentativi di pervenire ad una organica riorganizzazione del sistema per via legislativa[34].
L’effetto combinato delle criticità fin qui rilevate ha di fatto impedito che l’andamento della produzione e dell'attuazione della normativa taglia-enti procedesse in modo ordinato e coerente, forse in assenza di una strategia di fondo unitaria e di una chiara visione d’insieme degli interventi da mettere in atto, anche a causa del rilievo sempre minore rivestito dall'obiettivo di attuare una riforma organica del sistema degli enti pubblici[35].
In effetti, nel dispiegarsi del procedimento taglia-enti si è visto un po’ di tutto: categorie di enti da esso espressamente escluse che si è tentato di ricomprendervi a fini di riordino (come gli Enti parco e le Autorità portuali) ed altre categorie in esso pienamente ricomprese ma non interessate da alcuna iniziativa di riordino (ad esempio, le Casse conguaglio); enti di cui era espressamente prevista la soppressione ove non riordinati, rimasti in essere senza alcun riordino (ad esempio, l’Unione accademica nazionale UAN) ed enti espressamente confermati in essere in quanto necessari, successivamente soppressi (come l’Ente teatrale italiano ETI e l’Agenzia per le ONLUS); enti di cui era espressamente previsto un doppio riordino, prima in base a norme speciali e poi ai sensi del “taglia-enti”, riordinati invece una volta sola (gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali[36], eccetto UNIRE, ENSE, INRAN ed AGEA); enti che dopo il riordino sono subito tornati a necessitare di ulteriori interventi, in quanto non ottemperanti alle nuove norme introdotte in materia dopo il loro riordino, salvo esserne poi sostanzialmente esentati in sede giurisdizionale (Unione italiana di tiro a segno UITS e Lega navale italiana LNI, non allineati ai nuovi limiti massimi al numero dei componenti degli organi direttivi[37]); enti prima riordinati e poi soppressi, anche a breve distanza di tempo (come l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione); enti prima riordinati poi privatizzati (come l'Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia UNUCI); enti istituiti appositamente per subentrare ad altri enti soppressi, poi soppressi a loro volta (è il caso dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI); enti prima soppressi o accorpati e poi tornati in essere, anche a breve distanza di tempo (come i Consorzi per i grandi laghi prealpini); autorità amministrative indipendenti la cui composizione numerica è stata dapprima ridotta e successivamente ripristinata (come la CONSOB e l’Autorità nazionale anticorruzione, già ANC, già CIVIT); per finire con il caso di un ente prima riordinato, poi soppresso a quattro mesi di distanza e infine ritornato in essere poco più di un anno dopo con tanto di attribuzione di nuove funzioni (il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali).
Non sembra potersi affermare che il trend testé descritto sia mutato significativamente a seguito dell’alternarsi dei vari Governi che si sono succeduti nella gestione del procedimento.
Sotto altro punto di vista si segnala come determinati filoni di razionalizzazione del sistema siano rimasti di fatto incompiuti. Fatte salve le procedure di riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare[38], non risultano essere state intraprese ulteriori iniziative per completare l'iter dei rimanenti schemi di regolamento approvati dal Governo in via preliminare entro il 31 ottobre 2009 e non pervenuti all’approvazione definitiva entro il 31 ottobre 2010 (nell'ambito delle attività di riordino previste dalla seconda procedura taglia-enti introdotta dal decreto-legge n. 112/2008). Risultano parimenti incomplete o in uno stato di attuazione ancora assai limitato ulteriori procedure di razionalizzazione di determinate aree del sistema, previste da discipline specifiche parallele o antecedenti alla normativa taglia-enti propriamente intesa: si tratta ad esempio dell’unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici[39], e della trasformazione in soggetti di diritto privato degli enti vigilati dal Ministero della difesa[40]. Nello stesso senso occorre osservare che gli interventi disposti dall’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge n. 171/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2008, sugli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, benché previsti "in vista del relativo necessario riordino", si sono di fatto dimostrati interventi definitivi, non essendo seguito alcun ulteriore provvedimento in tal senso[41]; peraltro, tre di questi enti sono stati successivamente soppressi per effetto di quei successivi provvedimenti d'urgenza ispirati a una matrice di più diretto interventismo che, come è stato visto (§ 4.3), hanno caratterizzato la più recente produzione normativa taglia-enti[42].
La Corte dei conti non ha mancato di sottolineare le grandi difficoltà che si incontrano nella valutazione delle politiche di riordino degli enti pubblici, segnatamente per stabilire il mancato conseguimento degli obiettivi perseguiti ed eventualmente in quale grado. E se già nel 2007 poteva dirsi che per una serie di motivi restava "difficile una valutazione sulla incidenza di circa mezzo secolo di attività”[43], ciò può valere a maggior ragione per gli interventi degli ultimi anni, non solo a causa della ricordata abbondante stratificazione normativa, ma anche a causa dell’assenza di dati e informazioni adeguati ed aggiornati, necessari per svolgere una compiuta valutazione al riguardo.
Per quanto in particolare riguarda il Parlamento, il complesso degli elementi conoscitivi a sua disposizione per la valutazione di questa politica di intervento appare decisamente limitato, per via delle carenze riscontrate nell’attività informativa resa dal Governo alle Camere su tale materia.
Anche sotto questo aspetto non appaiono significative differenze nell’azione dei Governi succedutisi nell’ultimo decennio. Ai sensi infatti della legge n. 296/2006, art. 1, comma 480), il Governo, nel riferire entro il 30 settembre 2007 alle Camere sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, doveva altresì presentare “un apposito documento” che desse conto dei provvedimenti adottati in merito ai previsti meccanismi di riordino, trasformazione, soppressione e messa in liquidazione degli enti e degli altri organismi pubblici. Il secondo Governo Prodi non diede seguito a tale obbligo, mentre il subentrato quarto Governo Berlusconi vi provvide con il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato presentato nel 2009, che risultava però privo del predetto documento da presentare in allegato, anche perché nel frattempo era intervenuta la nuova disciplina della materia recata dal decreto-legge n. 112/2008. Del mancato seguito agli impegni informativi successivamente assunti in sede parlamentare dai Ministri dello stesso quarto Governo Berlusconi si è già detto, così come delle lacune riscontrabili nella nota di attuazione presentata alle Camere il 18 luglio 2012 dal subentrato Governo Monti (vd. § 4.1).
A queste carenze nell’operato governativo deve aggiungersi la disattenzione mostrata sul tema dello stesso legislatore, che in tutta l’imponente mole di norme approvate dal 2008 in poi per la disciplina del procedimento taglia-enti, non risulta aver inserito alcuna disposizione che obblighi il Governo a riferire periodicamente alle Camere sull’andamento del procedimento stesso e sui risultati ottenuti[44].
Come risultato, a tutt’oggi non perviene al Parlamento alcuna informativa completa, organica e periodicamente aggiornata sull’impatto e gli effetti della politica pubblica di intervento condotta nel settore degli enti pubblici negli ultimi dieci anni[45]. Le principali informazioni di fonte governativa disponibili in materia sono contenute nella Relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione[46], che peraltro non è centrata sulla specifica normativa taglia-enti e ha un oggetto ben più generale, nell’ambito del quale i dati e gli altri elementi inerenti il riordino del sistema degli enti pubblici si diluiscono e si rarefanno.
Dall'analisi sin qui condotta si evince dunque con chiarezza come il complesso delle attività regolamentari ed amministrative poste in essere in attuazione della normativa taglia-enti abbia consentito il raggiungimento di un risultato parziale e in qualche modo sottodimensionato sia rispetto alla mole degli strumenti normativi via via messi in campo, sia rispetto alle esigenze di contenimento finanziario progressivamente emergenti, sia infine rispetto alle aspettative - probabilmente non del tutto chiare all'origine del progetto - in termini di riassetto organico del sistema degli enti pubblici.
In quest'ottica si segnalano in particolare la mancata approvazione in via definitiva di taluni schemi di riordino (riferiti a enti diversi da quelli soppressi per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010), nonché l'attuazione in scala tutto sommato ridotta di taluni strumenti, come la privatizzazione degli enti che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico. Essi avrebbero forse permesso il conseguimento di ulteriori risultati, magari “di nicchia” e meno spendibili in determinati contesti politico-finanziari, ma comunque utili in una ottica complessiva di sistema.
Purtuttavia, l'impressione che può ricavarsi dell'esperienza della normativa taglia-enti come di un'opera tormentata e incompiuta non deve indurre a una sottovalutazione dei risultati comunque conseguiti, seppur faticosamente, in questi anni. Risultati che, segnatamente sotto il profilo del risparmio di spesa pubblica ed in termini di "alleggerimento" della macchina burocratica, non possono ridursi a una sbrigativa quantificazione dell'immediato risparmio di cassa, ma devono più opportunamente essere valutati in termini strutturali e pertanto in una ottica di medio-lungo periodo.
I risultati dell'attuazione della normativa taglia-enti in senso lato, semplificati con ragionevole approssimazione - dovuta alla disaggregazione ed all'articolazione propria dei dati cui si riferiscono - possono riassumersi nei termini seguenti.
Sono stati soppressi circa 50 enti ed istituti pubblici non economici statali, quasi tutti con dotazione organica pari o superiore a cinquanta unità di personale. Altri 4 enti pubblici non economici sono stati privatizzati[47]. Tali soppressioni e privatizzazioni hanno comportato il venir meno di un numero pressoché corrispondente di incarichi di Presidenti di enti pubblici di nomina governativa. Per effetto delle predette soppressioni e privatizzazioni, nonché all'esito delle diverse procedure di riordino di varie categorie di enti pubblici, sono venuti meno in tutto circa 650 altri incarichi di amministratore in enti pubblici, il cui conferimento rientrava nel campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine. Per contro sono stati istituiti 12 nuovi enti pubblici, prevedendo altrettante nuove cariche apicali di cui circa la metà soggette a controllo parlamentare ed introducendo un totale di 35 nuovi incarichi di amministratore.
Pressoché tutte le soppressioni sono intervenute per mezzo di specifica norma di legge. Fatto salvo il riordino per accorpamento delle sei Casse militari nella Cassa di previdenza delle Forze Armate, non risultano casi di soppressione conseguenti alle due procedure introdotte dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008, che hanno del resto portato a 3 delle 4 privatizzazioni sopra citate.
Ai fini di una valutazione meramente quantitativa del fenomeno, l'ammontare delle ricordate soppressioni e privatizzazioni può essere raffrontato al totale degli enti pubblici nazionali attualmente esistenti, la cui consistenza può essere ragionevolmente stimata in circa 200 unità, dalle quali vanno però scomputati – per le loro caratteristiche ed in quanto sottratti alla normativa taglia-enti – gli ordini professionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici[48] (cfr. la sezione III), che sfiorano complessivamente le 50 unità. La soppressione, quindi, ha interessato più o meno un quarto degli enti preesistenti.
Per una completa valutazione dell’impegno profuso e del lavoro svolto, giova infine segnalare come le complesse procedure di riordino, descritte nel paragrafo 4.3, siano state attivate e portate a termine anche in presenza di modesti risparmi di spesa, derivanti, generalmente, dalla riduzione del numero dei componenti degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e controllo[49].
Come già accennato, dal 2001 al 2007 l'obiettivo di razionalizzare il
complesso degli enti pubblici è stato perseguito dal Legislatore introducendo a
più riprese, all’interno di successive leggi finanziarie, la previsione di
specifiche procedure la cui attuazione era affidata al Governo.
I risultati di tale prima fase sono stati però assai limitati. A fronte delle difficoltà attuative di volta in volta riscontrate, i compiti previsti non sono stati di fatto esercitati dagli Esecutivi in carica. Il Legislatore, di conseguenza, è ripetutamente intervenuto oscillando nell’individuazione del più adeguato criterio organizzativo della materia, a scapito però della univocità e della coerenza della normativa di settore che veniva in tal modo stratificandosi.
Inizialmente l’articolo 28 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), aveva previsto che il Governo
individuasse “gli enti pubblici, le
amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi ai quali non siano affidati
compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, … disponendone la
trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la
fusione o l’accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o
complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione”. Pertanto,
l’idea di fondo era sostanzialmente quella di identificare gli enti da
tagliare.
Successivamente l’articolo 34,
comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il
2003), riscriveva il testo dell’articolo 28 della legge n. 448/2001, prevedendo
invece che il Governo individuasse “gli
enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato,
ritenuti indispensabili … disponendone se necessario anche la trasformazione
in società per azioni o in fondazioni di diritto privato,
ovvero la fusione o l’accorpamento con enti od organismi che svolgono attività
analoghe o complementari”. Veniva altresì prevista
l’automatica soppressione (c.d. “ghigliottina”) degli ulteriori enti, organismi
ed agenzie per i quali non fosse stato adottato alcun provvedimento. Il
differente criterio sotteso a tale nuova disciplina era dunque l’individuazione
degli enti da mantenere in funzione.
In seguito, per effetto dei commi
482 e ss. dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria per il 2007), l’articolo 28 della predetta legge n. 488/2001 veniva
nuovamente riscritto. Si prevedeva infatti che “il Governo … procede al riordino, alla trasformazione o alla
soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici” nel rispetto di taluni principi e
criteri direttivi tra cui in particolare: “a)
fusione degli enti … che svolgono attività analoghe o complementari …”; “b) trasformazione degli enti ed organismi
pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in
soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli
stessi …”. Quest’ultimo
criterio direttivo, in particolare, sembra richiamare quello sotteso alla
stesura originaria dell’articolo 28 della legge n. 488/2001.
L’articolo 28 della legge n. 448/2001 è stato infine superato e soppresso dalla disciplina prevista nei commi da 634 a 641 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).
Il comma 634 prevede che con uno o più regolamenti fossero “riordinati, trasformati o soppressi e messi
in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali”, nel rispetto di
taluni principi e criteri direttivi, tra cui: “a) fusione di enti … che svolgono attività analoghe o complementari …”;
“b) trasformazione degli enti ed
organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in
liquidazione degli stessi …”; … “d) …
“riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali
almeno del 30 per cento”; … “g)
trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella
materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi”. I
criteri direttivi di cui alle lettere a) e b) riproducevano quelli già
enunciati nella precedente L. n. 296/2006.
Il comma 636 dell’articolo 2
della predetta legge n. 244/2007 prevedeva altresì la soppressione
(a mezzo di una specifica forma di “ghigliottina”)
degli 11 enti elencati nell’Allegato A
se non riordinati entro il 30 giugno 2008.
Si trattava specificamente dei seguenti enti, organismi e strutture: Unione italiana di tiro a segno UITS; Unione nazionale degli ufficiali in congedo d’Italia UNUCI; Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia EIPLI; Ente irriguo umbro toscano EIUT; Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”; Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA; Ente opere laiche palatine pugliesi; Istituto nazionale di beneficenza “Vittorio Emanuele III”; Pio istituto elemosiniere; Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani; Unione accademica nazionale UAN.
All’inizio della XVI Legislatura, l’articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008), ha introdotto una nuova disciplina riferita a un campo di applicazione più ristretto: i soli enti pubblici non economici statali.
Della legge n. 244/2007 è stata conservata la disciplina concernente i regolamenti di riordino degli enti pubblici, ma sono stati abrogati il comma 636 dell'articolo 2 e l’allegato A: gli 11 enti ed organismi pubblici interessati venivano così a rientrare nella disciplina di nuova introduzione.
L’impianto generale della disciplina recata dall’articolo 26 del D.L. n. 112/2008 è ispirato al meccanismo della ghigliottina, in quanto dispone direttamente la soppressione degli enti pubblici non economici, ad eccezione di quelli espressamente confermati o riordinati. Il criterio sotteso è dunque sostanzialmente quello della individuazione degli enti da mantenere.
Il procedimento prevede due diverse procedure, a seconda se gli enti interessati dispongano o meno di una dotazione organica di personale inferiore a 50 unità.
Ai sensi della prima procedura sono
soppressi gli enti pubblici non economici statali con dotazione organica
inferiore a 50 unità, a eccezione di talune categorie di enti indicate
dal primo comma dello stesso articolo 26, e ad eccezione degli enti
espressamente confermati con decreto dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa.
Sono stati quindi sottratti alla prima procedura, in quanto
espressamente indicati dal primo comma dell’articolo 26 del D.L. n. 112/2008: gli ordini professionali e loro
federazioni; le federazioni sportive; gli enti non inclusi nell’elenco ISTAT
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; gli
enti funzionali alla conservazione e nella trasmissione della memoria storica;
le autorità portuali; gli enti parco; gli enti di ricerca.
Sono stati altresì sottratti
alla prima procedura, in quanto confermati con decreto interministeriale del 19
novembre 2008, i seguenti
enti: Accademia della Crusca; Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale; Cassa conguaglio trasporti di gas di
petrolio liquefatto; Cassa conguaglio settore elettrico; Comitato
olimpico nazionale italiano CONI; Istituto italiano per l’Africa e
l’oriente ISIAO; Lega italiana per la lotta ai tumori LILT; Unione
nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia UNUCI; Ente teatrale
italiano ETI.
In base alla seconda procedura sono soppressi gli enti pubblici non economici statali con dotazione organica pari o superiore a 50 unità, per i quali alla data del 31 ottobre 2009 non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 della legge n. 244/2007.
Il termine del 31 ottobre 2009 è stato ritenuto comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Tuttavia qualora i regolamenti di riordino, già tempestivamente approvati in via preliminare, non fossero stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, gli enti relativi avrebbero dovuto essere considerati soppressi, eccetto quelli oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura.
Come chiarito con successive norme di interpretazione
autentica[50],
sono stati sottratti dalla soppressione prevista dalla seconda procedura gli
enti già espressamente esclusi dalla prima procedura (ovvero gli enti
espressamente indicati dal primo comma dell’articolo 26 del D.L. n. 112/2008 e
gli enti confermati dal D.I. 19 novembre 2008; per questi ultimi, peraltro, si
prevedeva che potessero essere oggetto di provvedenti di riordino), nonché gli
enti comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione individuati dall’ISTAT.
Per entrambe le procedure descritte, l’articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008 prevedeva l’obbligo per i Ministri vigilanti di comunicare al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa l’elenco degli enti che risultassero conseguentemente soppressi. Tale disposizione, di fatto non è stata applicata (cfr. infra § 2.4).
Era inoltre previsto che l’amministrazione vigilante succedesse all’ente soppresso a titolo universale, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisse le risorse.
Ulteriori puntuali interventi di soppressione o riorganizzazione di enti pubblici sono stati effettuati da altre specifiche disposizioni del decreto-legge n. 112/2008.
Anzitutto il comma 3 dell’articolo 26 di tale decreto-legge, abrogando il comma 580 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto la soppressione dell’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione.
Inoltre, l’articolo 28 del medesimo decreto-legge n. 112/2008, ha istituito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA, contestualmente sopprimendo l’Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APAT, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e l’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM.
Infine, l’articolo 83, comma 13, del ricordato decreto-legge n. 112/2008, modificando l'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 300/1999, ha ridotto da sei (oltre il direttore) a quattro (oltre il direttore) il numero dei componenti dei comitati di gestione delle agenzie fiscali.
Ente soppresso |
Eventuale ente incorporante |
Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione. |
Nessuno |
Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici APAT |
Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale ISPRA (di nuova istituzione) |
Istituto nazionale per la fauna selvatica
INFS |
|
Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM |
L’articolo 27, comma 2, della legge n. 69/2009, aveva escluso l’applicabilità della seconda procedura di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008 agli enti di ricerca di cui alla legge n. 165/2007, cioè agli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i quali fossero adottati entro il 31 dicembre 2009 i decreti legislativi attuativi della delega al riordino ivi prevista.
In effetti, con il decreto legislativo n. 213/2009 è stato disposto il riordino di tali enti, prevedendo tra l’altro: la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione; la modifica della composizione dei medesimi organi e delle relative modalità di nomina; l’abolizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sulle candidature dei presidenti; la previsione della mera comunicazione al Parlamento delle nomine dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione di tali enti effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.
Il decreto legislativo n.
213/2009 ha pertanto comportato il riordino dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche CNR;
Agenzia spaziale italiana ASI; Consorzio per l`area di ricerca scientifica
e tecnologica di Trieste; Istituto italiano di studi germanici; Istituto
nazionale di alta matematica "Francesco Severi" INDAM; Istituto
nazionale di astrofisica INAF; Istituto nazionale di fisica nucleare
INFN; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV; Istituto
nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS; Istituto
nazionale di ricerca metrologica INRIM; Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI; Museo
Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi”; Stazione
zoologica "Anton Dohrn".
L’articolo 27, comma 2, della legge n. 69/2009, aveva parimenti escluso l’applicabilità della seconda procedura di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008 anche ad alcuni altri enti, qualora riordinati entro il 31 dicembre 2009 tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007.
Nella fattispecie, tuttavia, il termine non è stato rispettato e tali enti sarebbero dovuti rientrare nell’ambito di applicazione del decreto-legge n. 112/2008. Tali enti sono stati comunque riordinati o soppressi da ulteriori specifiche normative (vd. § 2.5).
Si trattava in particolare dell’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR;
dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS;
dell’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM; dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione INVALSI.
Uno speciale procedimento, preliminare al riordino da effettuarsi ai sensi della normativa taglia-enti, riguardava gli enti controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
In base all’articolo 4-sexiesdecies del decreto-legge n. 171/2008, introdotto dalla legge di conversione n. 205/2008, gli enti e le società controllate o vigilate dal Ministero, dovevano, “in vista del relativo necessario riordino”, adeguare i propri statuti entro il 30 aprile 2009 allo scopo di prevedere un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Conseguentemente, nei trenta giorni successivi all’adeguamento, doveva procedersi al rinnovo dei relativi organi di amministrazione.
L’ambito di applicazione di tale disposizione era più vasto di quello della normativa taglia-enti, in quanto riguardava anche gli enti pubblici economici[51] e le società partecipate dal Ministero.
Nel corso del 2009 risultano
aver modificato i propri statuti, riducendo a 5 i componenti dei rispettivi consigli di
amministrazione, i seguenti enti
pubblici: Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA; Istituto
nazionale di economia agraria INEA; Unione nazionale per l’incremento
delle razze equine UNIRE; Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura CRA; Istituto di servizi per il mercato agricolo e
alimentare ISMEA; Istituto nazionale per gli alimenti e la nutrizione
INRAN; Ente nazionale sementi elette ENSE, Ente nazionale risi
ENR.
Nessuna modificazione statutaria risultava invece approvata per l’Ente
per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e
Lucania EIPLI.
In attuazione della seconda procedura prevista dall’art. 26 del decreto-legge n. 112/2008, alla data del 31 ottobre 2009 il Governo aveva approvato in via preliminare 29 schemi di regolamenti di riordino.
L’adozione in via preliminare dello schema di riordino valeva intanto la conferma per gli enti interessati, che altrimenti, ai termini di legge, avrebbero dovuto essere soppressi. I suddetti schemi di riordino avrebbero dovuto essere definitivamente approvati entro il 31 ottobre 2010.
Tuttavia ciò è avvenuto solo parzialmente. Per alcuni di questi schemi di regolamento, l’iter
si è interrotto a seguito delle obiezioni avanzate dal Consiglio di Stato
nell’ambito del prescritto parere. Per un’altra parte dei suddetti schemi, l'iter si è parimenti
arrestato per effetto delle sopravvenute disposizioni del decreto-legge n.
78/2010 che, con effetto immediato, hanno disposto la soppressione di alcuni
degli enti per i quali era
stata per l'appunto avviata la procedura di riordino (vd.
§ 3).
Come risultato, alla scadenza del 31 ottobre 2010 posta dalla legge per l’adozione dei regolamenti definitivi di riordino, i provvedimenti effettivamente adottati nell’ambito della seconda procedura taglia-enti sono stati soltanto 16; tutti gli altri 13 schemi di regolamento di riordino non sono pervenuti all’approvazione definitiva.
Di conseguenza, i 14 enti pubblici non economici così riordinati e non trasformati in enti di diritto privato dovevano essere gli unici, interessati dalla normativa taglia-enti, ad essere confermati dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2010.
Tutti gli altri enti non riordinati avrebbero dovuto intendersi soppressi, ma di fatto ciò non è avvenuto: non risulta infatti che alcun Ministro vigilante abbia comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa l’elenco degli enti soppressi previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008. A conferma di ciò, risulta piuttosto che alcuni di tali enti non riordinati sono stati considerati pienamente vigenti dalle disposizioni recate da successivi provvedimenti legislativi intervenuti nel solco della normativa tagli-enti.
Enti oggetto di riordino |
Approvazione
preliminare (data del Consiglio dei ministri) |
Approvazione
definitiva (data del D.P.R.) |
|
Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” |
|
3 ottobre 2008 |
D.P.R. 13 dicembre 2009 - privatizzato |
Lega navale italiana |
|
6 marzo 2009 |
D.P.R. 12 novembre
2009, n. 205 |
Unione italiana tiro a segno UITS |
|
D.P.R. 12 novembre
2009, n. 209 |
|
Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI |
|
D.P.R. 12 novembre
2009, n. 203 |
|
Casse militari |
6 casse militari |
D.P.R. 4 dicembre
2009, n. 211 Accorpate nella Cassa
di previdenza delle Forze armate |
|
Opera nazionale per i figli aviatori ONFA |
|
28 maggio 2009 |
D.P.R. 12 novembre 2009, n. 215 |
Enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell’economia e delle finanze |
- Istituto di studi ed
analisi economica ISAE; - Fondo di previdenza
del personale dell'ex Ministero delle Finanze; -Fondo assistenza per
i finanzieri; - Cassa ufficiali Guardia
di Finanza; - Fondo di previdenza
dei ruoli ispettori della Guardia di Finanza |
26 giugno 2009 |
ISAE soppresso dal D.L. n. 78/2010 |
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV |
|
15 ottobre 2009 |
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 189 |
Istituto opere laiche palatine pugliesi |
|
D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 263 - privatizzato |
|
Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III |
|
15 ottobre 2009 |
D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 261 - privatizzato |
Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali |
|
D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222 |
|
Ente italiano montagna EIM |
|
28 ottobre 2009 |
soppresso dal D.L. n. 78/2010 |
Agenzia nazionale per i giovani |
|
|
|
Automobile club d’Italia ACI |
|
|
|
Club alpino italiano CAI |
|
|
|
Agenzia nazionale per il turismo ENIT |
|
|
|
Istituto postelegrafonici IPOST |
|
soppresso dal D.L. n. 78/2010 |
|
Enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
-
Enti parco; - Ente
parco nazionale Gran Paradiso; -
Consorzio del parco nazionale dello Stelvio; - Consorzio
dell’Adda, -
Consorzio dell’Oglio -
Consorzio del Ticino; - Comitato marchio comunitario di qualità ecologica |
|
|
Enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
- INPS; - INAIL; - INPDAP; - ENPALS; - IPSEMA; - ENAPPSMSAD; - ISFOL |
IPSEMA ed ENAPPSMSAD soppressi dal D.L. n. 78/2010 |
|
Scuola archeologica italiana di Atene |
|
|
|
Fondazione Guglielmo Marconi |
|
|
|
Unione accademica nazionale |
|
|
|
Enti vigilati dal Ministero della salute |
- Agenzia italiana del farmaco AIFA; - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali AGENAS; - Croce Rossa Italiana; - Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro ISPESL; - Istituto superiore di sanità ISS |
28 ottobre 2009 |
ISPESL soppresso dal D.L. n. 78/2010 |
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione |
|
D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 237 |
|
Istituto agronomico per l’oltremare |
|
D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243 |
|
Fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato |
|
D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244 |
|
Enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
- Aero club d’Italia; - Ente nazionale per l’aviazione civile; - Istituto nazionale di studi ed esperienza di architettura navale INSEAN; - Autorità portuali |
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188, solo per: Aero Club d’Italia; Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC INSEAN soppresso dal D.L. n. 78/2010 |
|
Accademia nazionale dei Lincei |
|
D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 232 |
|
Istituto nazionale di statistica ISTAT |
|
D.P.R. 7 settembre
2010, n. 166 |
|
Ente irriguo umbro toscano EIUT |
|
Non approvato il 28 ottobre 2009 |
|
Ulteriori provvedimenti di riordino, adottati nel corso della XVI Legislatura ai sensi di disposizioni di legge diverse dall’articolo 26 del decreto-legge n. 112/208, riguardano i seguenti enti pubblici:
Enti oggetto di
riordino |
Approvazione
preliminare (data Consiglio dei ministri) |
Approvazione
definitiva (data del D.P.R.) |
Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA, trasformata in Ente nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni DigitPA |
24 luglio 2009 |
D.P.R. 1° dicembre 2009, n. 177 |
Unificazione della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici |
28 ottobre 2009 |
Non approvati definitivamente malgrado il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari |
Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS |
17 dicembre 2009 |
|
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI |
Non approvato definitivamente |
|
Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM |
17 dicembre 2009 |
Non approvati definitivamente. Enti soppressi dal D.L. n. 78/2010 |
Stazioni sperimentali per l’industria |
23 aprile 2010 |
|
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR |
24 luglio 2009 |
D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76 |
Istituto per il credito sportivo |
5 maggio 2011 |
D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 207 |
Per quanto riguarda in particolare INVALSI, ANSAS, ENAM e ANVUR si ricorda (vd. § 2.3.1) che essi erano venuti a rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008, in quanto era infruttuosamente scaduto il termine del 31 dicembre 2009 di cui all’articolo 27, comma 3, della legge n. 69/2009.
Tuttavia l’INVALSI è stato comunque riordinato, praticamente in
contemporanea, con l’art. 17 del decreto legislativo n. 213/2009 con cui si è
attuata la riforma degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Tale riforma avrebbe dovuto
applicarsi anche all’ANSAS, la cui soppressione è stata però
successivamente disposta dal decreto legge n. 98/2011. Il D.Lgs.
n. 213/2009 non avrebbe dovuto invece applicarsi all’ENAM, perché non
avente natura di ente di ricerca sebbene vigilato dal suddetto Ministero; tale
ente peraltro è stato successivamente soppresso dal decreto-legge n. 78/2010.
Per quanto infine concerne l’ANVUR, il suo riordino è di fatto
avvenuto al di fuori della disciplina di cui al decreto-legge n. 112/2008,
mediante l’approvazione del D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, adottato tenendo
conto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 634 dell’articolo 2
della legge n. 244/2007.
Il decreto-legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge n.
122/2010) è intervenuto sulla materia oggetto della normativa taglia-enti sia
determinando direttamente la soppressione e l’incorporazione di numerosi enti
pubblici, sia procedendo a un sostanziale riordino di una categoria di enti
pubblici, sia infine introducendo misure di riorganizzazione di ordine
generale.
In particolare, gli effetti immediatamente dispiegati dal decreto-legge n. 78/2010 si sono sovrapposti alle attività connesse all’attuazione delle procedure previste dal decreto-legge n. 112/2008, talvolta di fatto neutralizzandole.
La previsione della soppressione di taluni enti pubblici
di previdenza e di assistenza, nonché quella del riordino complessivo di
tale categoria di enti pubblici, sono infatti intervenute quando non era ancora scaduto il termine del
31 ottobre 2010 per l’adozione dei regolamenti definitivi di riordino previsti
dalla seconda procedura del D.L. n. 112/2008.
Nel caso specifico poi della
soppressione dell’Ente teatrale italiano ETI, essa è stata disposta
malgrado tale ente fosse stato confermato dal D.I. 19 novembre 2008, in esito
alla prima procedura del D.L. n. 112/2008.
Su un piano più generale, infine, le misure introdotte dal D.L. n. 78/2010 hanno anche sovente derogato il principio (già sancito dall'art. 26, comma 2, del D.L. n. 112/2008) per cui, in caso di soppressione di un ente, era l’amministrazione vigilante a dovergli succedere, acquisendone le risorse: in numerosi casi, invece, le funzioni e le risorse degli enti soppressi dal D.L. n. 78/2010 sono state attribuite a ulteriori enti pubblici subentranti.
L’articolo 7 e l’Allegato 2 del decreto-legge n. 78/2010 hanno disposto le soppressioni e le incorporazioni di enti pubblici riassunte nella seguente tabella:
Enti soppressi o
trasformati |
Enti o
amministrazioni subentranti |
Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA |
Istituto nazionale per l'assicurazione
degli infortuni sul lavoro INAIL |
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL |
|
Istituto postelegrafonici IPOST |
Istituto nazionale previdenza sociale INPS |
Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM |
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP |
Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMSAD |
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS |
Istituto affari sociali IAS |
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL |
Istituto di studi e analisi economica ISAE |
Ministero dell’economia e delle finanze e ISTAT |
Ente italiano montagna EIM |
Presidenza del Consiglio dei Ministri |
Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari SSICA |
CCIAA Parma |
Stazione sperimentale del vetro |
CCIAA Venezia |
Stazione sperimentale per la seta |
CCIAA Milano |
Stazione sperimentale per i combustibili |
CCIAA Milano |
Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per la carta SSCCP |
CCIAA Milano |
Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi SSOG |
CCIAA Milano |
Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi SSEA |
CCIAA Reggio Calabria |
Stazione sperimentale pelli e materie concianti |
CCIAA Napoli, nonché Pisa e Vicenza (introdotte dall’art. 1, comma 442, L. n. 127/2013, Legge di stabilità 2014) |
Istituto per la promozione industriale IPI |
Ministero dello sviluppo economico |
Istituto nazionale conserve alimentari INCA |
INRAN |
Ente nazionale delle sementi elette ENSE |
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Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali |
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO |
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Ente teatrale italiano ETI |
Ministero per i beni e attività culturali |
Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN |
Consiglio nazionale delle ricerche CNR |
Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali AGES |
Ministero dell’interno |
Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali |
CCIAA Brescia (introdotto dall’art. 2, commi 5-quater e 5-quinquies, del D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011) |
L’articolo 7 del decreto-legge n. 78/2010 ha altresì proceduto a un riassetto della governance degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui alla legge n. 479/1994.
In tal senso è stata anzitutto stabilita la soppressione dei consigli di amministrazione di tali enti, attribuendone alcune funzioni ai presidenti.
È stata peraltro prevista la riduzione della consistenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dei predetti enti in misura non inferiore al trenta per cento, all’atto del loro rinnovo.
Il rinnovo dei consigli di indirizzo e vigilanza (CIV) dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL
e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale INPS è stato disposto con
separati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 agosto 2013, a
decorrere dal 1° ottobre 2013.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL è passato da
una composizione iniziale di 25 membri ad una consistenza di 17 componenti.
Per quanto concerne invece l’INPS, la composizione originaria
dell’organo, pari a 24 membri, era stata integrata con ulteriori 6 componenti in
rappresentanza dei consigli di indirizzo e vigilanza dei soppressi INPDAP ed ENPALS[52],
ai sensi dell'art. 21, comma 6, del decreto-legge
n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011[53].
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013 ha
precisato, anche al fine di salvaguardare le istanze di rappresentatività, che la
riduzione del trenta per cento è stata applicata alla composizione originaria
dell'organo, aggiungendo al risultato di tale operazione i componenti previsti
dal decreto-legge n. 201/2011. Di conseguenza la composizione del nuovo
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è pari a 22 componenti.
Inoltre, ai fini della nomina dei presidenti di tali enti, in aggiunta al parere delle Commissioni parlamentari, è stata introdotta la prescrizione della previa intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Ente, che deve intervenire entro trenta giorni[54].
L’articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010 ha disposto che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica: essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. La violazione di queste norme determina responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati[55].
Lo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010 ha altresì previsto la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi di tutti gli enti ed organismi pubblici: inclusi, quindi, anche gli enti ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato[56], devono adeguare i rispettivi statuti per assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Le amministrazioni vigilanti provvedono all’adeguamento della disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244/2007, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati.
La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione comporta anche in questo caso responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati.
Sulla inapplicabilità di tale limite massimo agli enti
pubblici a base associativa, si è successivamente pronunciato il Consiglio di
Stato, con il parere n. 4079/2012 del 26 settembre 2012 della Commissione
speciale (adunanza del 4 luglio 2012), il quale ha tra l’altro ritenuto che,
viceversa, l’applicazione della suddetta disposizione “lederebbe, alterandoli, i meccanismi di rappresentanza specifica
dell’ente a base associativo-federativa e potrebbe condurre, in assenza di più
specifiche previsioni, alla paralisi del sistema di governo dell’intera
federazione.” In proposito vedasi più approfonditamente supra alla Sez. I § 4.5 e alla
nota 28.
Il decreto-legge n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.
111/2011) è intervenuto sulla materia oggetto della normativa taglia-enti
introducendo norme di tipo
interpretativo e disposizioni recanti soppressioni, incorporazioni e
riorganizzazioni di enti pubblici.
Sul piano interpretativo, l'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 98/2011 chiarisce che le amministrazioni a cui sono trasferiti i compiti e le attribuzioni precedentemente spettanti agli enti soppressi dal decreto-legge n. 78/2010, subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che gli stessi siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
Gli articoli 15 e 19 del decreto-legge n. 98/2011 hanno disposto le soppressioni e le incorporazioni di enti pubblici riassunte nella seguente tabella:
Enti soppressi o
trasformati |
Enti o
amministrazioni subentranti |
Istituto per il commercio estero ICE |
Ministero dello sviluppo economico Ministero degli affari esteri |
Unione nazione per l’incremento delle razze equine UNIRE |
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI (di nuova istituzione) |
Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS |
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE (di nuova istituzione)
|
Per quanto specificamente concerne la soppressione dell’ANSAS e il ripristino dell’INDIRE a far data dal 1° settembre 2012, si ricorda che in precedenza, i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) avevano viceversa istituito l'ANSAS e soppresso l'INDIRE.
Ulteriori prescrizioni concernenti enti pubblici prevedevano
l’attribuzione di nuove funzioni e competenze alla Commissione di vigilanza
per i fondi pensione COVIP e la delega al Ministro della salute a
modificare, entro il 30 giugno 2013, l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il
contrasto delle malattie della povertà INMP[57].
L’articolo 15 del decreto-legge n. 98/2011 ha altresì introdotto nuove disposizioni in materia di liquidazione degli enti in stato di dissesto finanziario.
Sulla base di queste disposizioni, l’Istituto italiano per l’Africa
e l’Oriente ISIAO è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, con
la conseguente nomina di un commissario liquidatore, mediante decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, dell’11 novembre 2011.
L’articolo 1, comma 31, del decreto-legge n. 138/2011, interveniva direttamente nella normativa taglia-enti modificando il campo di applicazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008.
In particolare veniva ampliata la platea degli enti pubblici non economici ricompresi nella prima procedura di cui al decreto-legge n. 112/2008, innalzando da 50 a 70 dipendenti il limite della dotazione organica, e riducendo le categorie di enti escluse dal procedimento. Nello specifico non erano più esentati dalla procedura gli enti di ricerca, che potevano quindi essere interessati dalla soppressione anche se da poco riordinati con il decreto legislativo n. 213/2009.
Ulteriori esclusioni dalla prospettata soppressione generalizzata potevano essere stabilite per enti “di particolare rilievo” identificati dal Presidente del Consiglio dei ministri (anziché dai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa) con apposito decreto da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.
Era poi previsto che, sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici o di stati passivi potessero essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
Tuttavia, a seguito dell’esame parlamentare, il comma 31 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 138/2001 è stato
soppresso dalla legge di conversione n. 148/2011.
Anche il decreto-legge n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 214/2011) è intervenuto sulla materia oggetto della normativa taglia-enti,
sia determinando direttamente la soppressione e l’incorporazione di numerosi
enti pubblici, sia disponendo la riduzione della composizione di numerose
autorità amministrative indipendenti, sia infine introducendo misure di
riorganizzazione di ordine generale.
Gli articoli 21 e 22 del decreto-legge n. 201/2011 hanno anzitutto disposto le soppressioni e le incorporazioni di enti pubblici riassunte nella seguente tabella:
Enti soppressi o trasformati |
Enti o
amministrazioni subentranti |
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP |
Istituto nazionale della previdenza sociale
INPS[58] |
Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i lavoratori dello spettacolo ENPALS |
|
Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI |
Enti regionali |
Consorzio del Ticino |
Consorzio
nazionale per i grandi laghi prealpini
(di nuova istituzione) |
Consorzio dell’Oglio |
|
Consorzio dell’Adda |
|
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua |
Autorità per energia elettrica e gas e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Agenzia per la sicurezza nucleare |
Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (e successivamente al Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) |
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni |
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche |
Nessuno |
L’articolo 22 del decreto-legge n. 201/2011 ha inoltre istituito l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia – ICE), modificando l'articolo 14 del decreto-legge n. 98/2011 che aveva soppresso l'Istituto per il commercio estero ICE (vd. § 4.2).
L'articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011 ha altresì delegato il Governo ad individuare una, tra le Autorità amministrative indipendenti esistenti, cui attribuire specifiche funzioni in materia di liberalizzazione del settore dei trasporti. Tale previsione è stata successivamente modificata dall’articolo 36 del decreto-legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, che ha istituito una nuova Authority, denominata Autorità di regolazione dei trasporti.
Occorre d’altra parte segnalare che il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, nel quale si sarebbero dovuti accorpare i Consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda, è stato viceversa soppresso, prima della sua costituzione, dall’articolo 27-bis del decreto-legge n. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2012. A decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, sono stati quindi ricostituiti i predetti Consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda, e sono state riattribuite loro le funzioni precedentemente esercitate. Tale norma d’altra parte prevedeva che con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare venissero approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione degli organi di amministrazione dei Consorzi ricostituiti. Il Consorzio dell’Adda ed il Consorzio del Ticino hanno apportato nel corso del 2011 le predette modifiche, che hanno tra l’altro comportato la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione[59].
L’articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011 ha previsto la riduzione delle spese di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e degli enti e degli organismi strumentali comunque denominati.
Con regolamenti governativi di delegificazione dovevano essere riordinati, entro sei mesi, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei predetti soggetti, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti a decorrere dal primo rinnovo.
L’articolo 23 del decreto-legge n. 201/2011 ha altresì previsto la riduzione del numero dei componenti di alcune Autorità amministrative indipendenti:
AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI |
COMPONENTI |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM |
Da 8 a 4 componenti del Consiglio (-4) |
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture |
Da 7 a 3 componenti (-4) |
Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Autorità garante della concorrenza e del mercato |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP |
Da 6 a 3 componenti (-3) |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali |
Da 9 a 5 componenti (-4) |
In precedenza la legge n. 112/2011 aveva istituito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, avente composizione monocratica.
L’articolo 46 del decreto-legge n. 5/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012) ha introdotto nuove disposizioni sugli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa: tali enti possono essere trasformati, con appositi regolamenti di delegificazione, in soggetti di diritto privato sulla base dei princìpi e criteri direttivi dettati dall’articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge n. 244/2007.
Tale procedimento è stato sinora adottato esclusivamente in riferimento all'"Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia" - UNUCI, trasformata in ente di diritto privato dal D.P.R. n. 50/2013. Il Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2012 aveva infatti approvato in via preliminare uno schema di regolamento, trasmesso al Senato ed alla Camera rispettivamente il 21 ed il 22 gennaio 2013. La 4ª Commissione (Difesa) del Senato aveva espresso parere favorevole il 13 febbraio 2013. Lo schema di regolamento era stato infine approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2013.
L'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. 26 settembre 2012, n. 191 (recante tra l'altro ulteriori modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) ha altresì previsto la riduzione da 6 a 5 membri del consiglio di amministrazione dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, modificando l'articolo 55 del predetto Testo Unico di cui al D.P.R. n. 90/2010.
È stato così recepito anche a livello normativo l’adeguamento al limite introdotto dal decreto-legge n. 78/2010: in tal senso si era già espresso l'articolo 10 del nuovo statuto dell’ONFA, adottato con decreto del Ministro della difesa del 13 gennaio 2011, successivamente al riordino dell’ente effettuato con il D.P.R. n. 215/2009 (ai sensi della seconda procedura prevista dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008).
Un primo schema di riordino di tali enti era stato approvato solo in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 nell’ambito della seconda procedura prevista dal decreto-legge n. 112/2008.
Esso riguardava i seguenti enti: Agenzia italiana del farmaco AIFA; Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali AGENAS; Croce
Rossa Italiana CRI; Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro ISPESL; Istituto superiore di sanità ISS.
Successivamente l’articolo 2 della legge n. 183/2010 aveva delegato il Governo a riorganizzare gli enti vigilati dal Ministero della salute sulla base di specifici principi e criteri direttivi. Un nuovo schema di decreto legislativo veniva quindi approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 22 settembre 2011. Esso tuttavia non veniva approvato in via definitiva entro i termini previsti, sebbene fossero stati espressi i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari. Il decreto-legge. n. 216/2011 prorogava quindi fino al 30 giugno 2012 il termine per l’esercizio della delega, aggiungendo nuovi principi e criteri direttivi.
Lo schema riguardava i seguenti enti: Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali AGENAS; Istituto superiore di sanità ISS;
Lega italiana per la lotta contro i tumori LILT; Istituti
zooprofilattici sperimentali; Associazione italiana della Croce rossa[60].
In attuazione delle predette norme,
il Governo ha quindi predisposto un nuovo schema di riordino, che è stato
approvato definitivamente divenendo il decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106. Esso prevede tra l’altro la riduzione
della composizione dei consigli di amministrazione dei suddetti enti nei limiti
già stabiliti dal decreto-legge n. 78/2010.
A seguito di una ulteriore proroga del termine per l’esercizio della delega, è stato poi emanato il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente la riorganizzazione della Croce rossa italiana. Tale decreto prevede un processo di graduale trasformazione dell’attuale ente pubblico in associazione privata di interesse pubblico, distinto in tre fasi. Le scadenze di tale processo sono state successivamente modificate dal decreto-legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013.
Nella prima fase l’attuale ente pubblico Associazione
italiana della Croce rossa CRI assumerà un ordinamento provvisorio e si
predisporranno gli atti preparatori alla fase successiva. L’8 febbraio 2013
l’Assemblea straordinaria, convocata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera
c) del decreto legislativo n.
178/2012, ha eletto il presidente e due vicepresidenti, che resteranno in
carica fino al 1° gennaio 2015.
Nella seconda fase, dal 1° gennaio 2015, l’attuale CRI,
pur mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico, assumerà la denominazione
di “Ente strumentale alla Croce rossa italiana” come ente non economico non
più a natura associativa, separato dalla nuova associazione privata di
interesse pubblico denominata Associazione della Croce rossa italiana, da
qualificarsi come associazione di promozione sociale. A tale Associazione sono
trasferite le funzioni già svolte dalla CRI a decorrere del 1° gennaio 2015.
L’Ente pubblico rimarrà limitato a funzioni di concorso allo sviluppo
dell’Associazione mediante supporto tecnico-logistico. Il nuovo Ente pubblico
gestirà il patrimonio per ripianare i debiti e provvederà a ricollocare il
personale in eccedenza
Nella terza fase, dal 1° gennaio 2017, è prevista la
soppressione e la messa in liquidazione dell’Ente e il trasferimento
all’Associazione di tutti i beni mobili e immobili rimasti di proprietà
dell’Ente nonché degli altri rapporti attivi e passivi dell’ente.
L’articolo 2 della legge n. 183/2010 delegava il Governo a riorganizzare, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, anche gli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tuttavia tale delega non è stata esercitata e non è stato adottato alcuno schema.
Il D.P.R. n. 73/2013 ha disposto il riordino di alcuni enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Lo schema di riordino di tali enti era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009, nell’ambito della seconda procedura prevista dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008.
Esso riguardava i seguenti enti: Enti parco nazionale;
Ente parco nazionale del Gran Paradiso; Consorzio del parco nazionale
dello Stelvio; Consorzio dell’Adda; Consorzio dell’Oglio; Consorzio
del Ticino; Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna;
Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per
il sistema comunitario di ecogestione ed audit.
Detto schema, malgrado il termine per la sua approvazione definitiva fosse scaduto il 31 ottobre 2010, è stato presentato per la prima volta alle Camere il 19 giugno 2012. Esso è stato peraltro ritirato il 25 luglio 2012, ed è stato infine ripresentato il 7 dicembre 2012. Su di esso hanno espresso parere favorevole con condizioni sia la 13ª Commissione del Senato, il 18 dicembre 2012, sia l’VIII Commissione della Camera, il 22 gennaio 2013. Lo schema di riordino è stato infine approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2013.
Rispetto allo schema di riordino, il D.P.R. n. 73/2013 è intervenuto su un novero più ristretto di enti pubblici[61]. Esso ha disposto il riordino degli Enti parco nazionali, riducendo la consistenza dei consigli direttivi e delle giunte esecutive di tali enti; parimenti sono stati riordinati gli organi collegiali del consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. Dette cariche tuttavia non rientrano nell’ambito del controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Era stato infine disposto il riordino del consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, ma tali disposizioni sono state annullate dal TAR Lazio, sede di Roma, Sez. I, con sentenza breve del 13 novembre 2013, che ha accolto il ricorso presentato dalla Regione autonoma della Sardegna[62]. L’Ente è rimasto pertanto in regime commissariale.
L’articolo 62 del decreto-legge n.
5/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012) ha abrogato le
disposizioni (articolo 2, commi 5-quater
e 5-quinquies, del decreto-legge. n. 225/2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011), che avevano disposto la
soppressione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e
per le munizioni commerciali. L’ente
è pertanto tornato in essere nel giugno 2012.
L’Ente era stato già riordinato con il D.P.R. n. 222/2010 (ai
sensi della seconda procedura prevista dall’articolo 26 del decreto-legge n.
112/2008). Successivamente, ai sensi del citato decreto-legge n. 225/2010
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011, l’Ente era stato
soppresso e le funzioni erano state trasferite alla CCIAA di Brescia. Dopo il
ripristino, a norma del citato articolo 62 del decreto-legge n. 5/2012, all’Ente
sono state attribuite ulteriori funzioni dall’articolo 23 del decreto-legge n.
95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012.
L’articolo 8, comma 23, del decreto-legge n. 16/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012) ha disposto la soppressione dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e il trasferimento dei relativi compiti, funzioni e risorse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
L’Ente era stato ridenominato
Agenzia per il Terzo settore dall’art. 1 del D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51.
Benché all’Agenzia non fosse stata espressamente attribuita la personalità
giuridica di diritto pubblico, la stessa risultava ricompresa fra le Autorità
amministrative indipendenti nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato predisposto dall’ISTAT.
L'Agenzia era stata
peraltro già confermata dal decreto interministeriale del 19 novembre 2008, in
esito alla prima procedura prevista dall'art. 26 del D.L. n. 112/2008.
Il decreto-legge n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.
135/2012) è intervenuto sulla materia oggetto della normativa
taglia-enti sia determinando direttamente la soppressione, l’incorporazione e
il riordino di diversi enti pubblici, sia introducendo talune misure
riorganizzative generali.
L’articolo 12 del decreto-legge n. 95/2012 ha anzitutto disposto le soppressioni e le incorporazioni di enti pubblici riassunte nella seguente tabella:
Enti soppressi |
Enti incorporanti |
Agenzia del territorio |
Agenzia delle entrate |
Amministrazione autonoma Monopoli dello Stato AAMS (non ente pubblico) |
Agenzia delle dogane (che diventa Agenzia delle dogane e dei monopoli) |
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI |
Ministero politiche agricole, alimentari e forestali Agenzia delle dogane e dei monopoli |
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN |
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA |
Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti” |
Ministero dello sviluppo economico, previa verifica della sussistenza e attualità dell’interesse pubblico delle relative funzioni |
Fondazione Valore Italia |
Ministero dello sviluppo economico (dal
1/1/2014) |
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo ISVAP |
Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS (di nuova istituzione, ex art. 13 del D.L.) |
Per quanto specificamente concerne la soppressione dell’INRAN, si precisa che le sue funzioni sono state trasferite al CRA, eccetto quelle in materia di sementi elette trasferite invece all’Ente nazionale risi ENR. Sono state invece soppresse le funzioni già trasferite all’INRAN dal soppresso Istituto nazionale conserve alimentari INCA (vd. § 3.1).
In seguito, le funzioni in materia di sementi elette saranno
pure trasferite al CRA per effetto dell’articolo 1, comma 269 della legge n.
228/2012 (legge di stabilità 2013): cfr. infra § 10.2.
Per quanto concerne invece la Fondazione Valore Italia, essa è stata in effetti soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2014: con decreto del Prefetto di Roma del 16 gennaio 2014 è stato nominato il commissario liquidatore.
Un nuovo riordino è stato disposto per l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA. Quanto alla sua organizzazione, in particolare, è stato soppresso il consiglio di amministrazione e la carica di presidente è stata sostituita da quella del direttore (nominato sempre previo parere delle Commissioni parlamentari competenti)[63]. Sono state invece trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni di coordinamento relative al finanziamento della politica agricola comune dell’Unione europea.
A seguito della soppressione di Buonitalia S.p.a. in liquidazione, sono state attribuite all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE (vd. § 6.1) le competenze in tema di internazionalizzazione delle imprese agricole e di promozione all’estero delle produzioni agroalimentari italiane.
Si segnala peraltro che la legge n. 135/2012 di conversione del decreto-legge n. 95/2012 ha espunto dal testo di quest’ultimo le norme che disponevano la soppressione di due enti pubblici, rimasti quindi regolarmente in essere.
Si tratta in primo luogo della Commissione di vigilanza per i fondi pensione COVIP, le cui funzioni, secondo il testo originario dell’articolo 13 del decreto-legge n. 95/2012, avrebbero dovuto essere rilevate, insieme a quelle dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale IVARP, di nuova e contestuale istituzione. Il testo dell’articolo 13 definitivamente convertito in legge ha invece istituito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS, attribuendogli le funzioni del solo ISVAP, conseguentemente soppresso, senza nulla più disporre in ordine alla COVIP.
È parimenti rimasto in vita l’Ente nazionale per il microcredito, che era stato costituito in ente pubblico non economico dall’articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011.
In precedenza, con provvedimenti legislativi analogamente
coevi ma comunque separati da quelli direttamente inerenti la materia
taglia-enti, era stato istituito un Comitato nazionale italiano per il 2005 –
anno internazionale del microcredito (in ottemperanza
a talune risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite), trasformato
nel Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito,
costituito presso il Ministero degli affari esteri, dall’articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge n. 2/2006,
convertito dalla legge n. 81/2006. A tale Comitato è stata attribuita la
personalità giuridica di diritto pubblico dall’articolo 2, comma 185, della legge
n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), spostandone l’attività presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. La vigilanza è stata poi trasferita al
Ministero per lo sviluppo economico dall’articolo 7, comma 31 del decreto-legge
n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010.
L’articolo 12, comma 19, del decreto-legge n. 95/2012 ha modificato l’articolo 2, comma 634, della legge n. 244/2007 stabilendo che i regolamenti finalizzati al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici, sono emanati (anche sulla base delle proposte del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi[64]) su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.
Tale disposizione contribuisce dunque a una progressiva concentrazione dei poteri di gestione dell’intero procedimento taglia-enti ai livelli superiori di governo, secondo una tendenza già osservata in precedenti provvedimenti legislativi d’urgenza (in tal senso si ricorda il comma 31 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 138/2001, poi soppresso dalla legge di conversione n. 148/2011; vd. § 5)
L’articolo 14 del decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012, ha costituito come ente pubblico l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP, inizialmente costituito come progetto gestionale in via di sperimentazione. (Cfr. supra § 4.2 e nota n. 57)
L’articolo 1, comma 269, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) ha trasferito al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA le funzioni in materia di sementi elette già attribuite al soppresso Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN che erano state inizialmente trasferite all’Ente nazionale risi ENR.
La legge n. 127/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha apportato modifiche di dettaglio ad alcune disposizioni di legge precedentemente introdotte nell’ambito della normativa taglia-enti in generale.
L’articolo 1, comma 442, ha modificato l’allegato 2 di cui all’articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, prevedendo quali soggetti subentranti alla soppressa Stazione Sperimentale delle Pelli e delle Materie concianti, anche le CCIAA di Pisa e Vicenza, che si aggiungono alla già prevista CCIAA di Napoli.
L’articolo 1, comma 295, ha invece rimodulato le competenze dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA e le funzioni di coordinamento relative al finanziamento della Politica agricola comune, abrogando le disposizioni da ultimo introdotte dall’articolo 12, commi 7 e ss., del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, comprese quelle volte a riallocare parte delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'AGEA presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (cfr. supra § 9.1 e nota 63).
Infine, l’articolo 1, comma 420, ha previsto che, al fine di favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione (introdotto dall’art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010) non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi[65].
La stratificazione di taluni interventi normativi, successivamente adottati nella fase conclusiva della XVI Legislatura ed in quella iniziale della XVII Legislatura, ha comportato la trasformazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT nell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni ANAC, che ha assunto da ultimo la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione.
Nel corso della XVI Legislatura la CIVIT era stata istituita dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 150/2009, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale.
I componenti della CIVIT erano nominati previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente della CIVIT veniva eletto dalla Commissione al suo interno nella prima seduta di insediamento. La composizione della CIVIT, inizialmente prevista in cinque componenti compreso il presidente, era stata ridotta a tre componenti compreso il presidente dall’articolo 23, comma 1, lett. h) del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 (cfr. § 6.3). Il mandato era stato altresì reso non rinnovabile.
L’articolo 1 della legge n. 190/2012 ha per la prima volta individuato la CIVIT quale Autorità nazionale anticorruzione, attribuendo ad essa ulteriori specifiche competenze e funzioni in tema di prevenzione e contrasto dell’illegalità e della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
In seguito l’articolo 34-bis del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 ha previsto per il presidente della CIVIT una procedura di nomina differenziata rispetto a quella degli altri componenti[66].
All’inizio della XVII Legislatura, l’articolo 5 del decreto-legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, ha mutato la denominazione della CIVIT in Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni ANAC.
La formulazione originaria dell'articolo 5 del decreto-legge
n. 101/2013 prevedeva che, al fine di concentrare l'attività della CIVIT sui
compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni, fossero trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni ARAN le funzioni, già attribuite alla CIVIT, in
materia di misurazione e valutazione della performance[67];
Si prevedeva parimenti il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica
delle funzioni già proprie della CIVIT in materia di qualità dei servizi
pubblici. Tali disposizioni sono tuttavia state soppresse dalla legge di
conversione n. 125/2013.
A seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 101/2013, la composizione dell’ANAC comprendeva un presidente e quattro componenti, tornando così ad eguagliare la consistenza inizialmente prevista per la CIVIT[68]. Rimanevano invece inalterate: la durata del mandato (6 anni non rinnovabili); la necessità, ai fini della nomina di tutti i membri, del previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti; la previsione di procedure differenziate, quanto ai Ministri proponenti, per la nomina del presidente e dei componenti[69].
Da ultimo l'articolo 19 del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 ha nuovamente modificato la denominazione dell’Ente in Autorità nazionale anticorruzione attribuendo ad essa nuovi poteri volti a perseguire la trasparenza e la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, nonché trasferendo alla medesima l compiti e le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP.
Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, entro
il 31 dicembre 2014, dovrà presentare al Presidente del Consiglio dei ministri
un piano per il riordino della medesima, che dovrà essere approvato con
apposito decreto da emanare previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Le funzioni già attribuite all'ANAC in materia di misurazione e
valutazione della performance sono state
trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Sono rimaste inalterate le disposizioni, già previste per l’ANAC, concernenti la composizione dell’Autorità e le procedure di nomina, comprese quelle inerenti il relativo controllo parlamentare.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha mutato denominazione in Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per effetto del decreto-legge n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2014.
Si ricorda che l’articolo 21 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (cfr. supra § 6.3), aveva attribuito a tale Autorità le funzioni su regolazione e controllo dei servizi idrici, prima attribuite alla soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, individuate con il D.P.C.M. 20 luglio 2012.
L’articolo 22, comma 1, del citato decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, ha altresì previsto che i componenti di numerose Autorità indipendenti, alla cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una Autorità indipendente per un periodo di cinque anni, a pena di decadenza.
La norma riguarda i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
AGCM, della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB,
dell'Autorità di regolazione dei trasporti ART, dell'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni AGCOM, del Garante per la protezione dei dati personali,
dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui
fondi pensione COVIP e della Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali CGS.
Inoltre l'articolo 22, comma 13, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, ha abrogato l'articolo 23, comma 1, lett. e) del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (cfr. supra § 6.3), con ciò ripristinando l’originaria composizione della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB, pari a cinque componenti compreso il presidente.
L'articolo 22, comma 14, del predetto decreto-legge n.
90/2014 prevede inoltre che le deliberazioni della CONSOB concernenti
determinati aspetti dell'organizzazione interna e del funzionamento della
Commissione medesima, debbano essere adottate con non meno di quattro voti
favorevoli. Le disposizioni concernenti tali quorum deliberativi si applicheranno dalla data di nomina
dell'ultimo dei cinque componenti della Commissione.
Occorre inoltre segnalare che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 45/2014, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, ha istituito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN quale soggetto designato a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica nell’ambito della gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
L'ISIN è venuto sostanzialmente ad assumere le funzioni e i compiti già propri della soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare, e che erano stati attribuiti all'ISPRA in via transitoria dal decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 (§ 6.1) fino all'adozione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea.
Sono organi dell'ISIN il direttore e la consulta, composta da tre esperti di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo interno.
Per quanto attiene alla natura giuridica, l'ISIN presenta numerosi aspetti che tendono ad assimilarlo alle Autorità amministrative indipendenti, quali tra l’altro: l'autonomia regolamentare, gestionale, amministrativa; la mancata sottoposizione alla vigilanza di un Ministero; la previsione di una particolare forma di controllo parlamentare sulla nomina dei componenti[70]; la durata settennale e non rinnovabile del mandato dei componenti; i requisiti soggettivi di questi ultimi.
L'articolo 16 del decreto-legge n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014 ha disposto la trasformazione dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'attività dell'ENIT viene dunque ad essere disciplinata dalle norme di diritto privato[71].
La nuova organizzazione interna dell’ENIT prevede che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell’ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e l’altro sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. In precedenza il consiglio di amministrazione dell'Ente era composto di cinque membri tra cui il presidente.
L'articolo 17 della legge n. 125/2014 ha istituito l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale[72].
Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia, l’Istituto agronomico per l’Oltremare IAO è soppresso; le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferite all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.
Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è scelto all'esito di una procedura di selezione con evidenza pubblica. Il mandato dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta[73].
L’Agenzia per la coesione territoriale è stata istituita dall’articolo 10 del decreto-legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, ed è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
Sono organi dell’Agenzia il direttore generale, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti[74].
L'Agenzia per la coesione territoriale ha autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Per quanto non specificato nelle norme di legge istitutive, si applica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 300/1999. Lo statuto dell’Agenzia è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 luglio 2014[75].
Quanto infine ai profili relativi al controllo parlamentare sulle nomine, si osserva che il possesso della personalità giuridica di diritto pubblico da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale, sebbene non specificato nelle norme della legge istitutiva, è stato invece affermato dall’art. 1 dello statuto. Di conseguenza, se tale Agenzia viene a configurarsi come un vero e proprio ente pubblico, e non come una mera agenzia sprovvista di personalità giuridica pubblica, dovrebbe soggiacere alla disciplina generale di cui alla legge n. 14/1978, e quindi segnatamente agli obblighi di comunicazione della nomina degli “altri amministratori” di cui all’ articolo 9 di tale legge.
L’Agenzia per l’Italia digitale, istituita dall’articolo 19 del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato.
All'Agenzia sono state attribuite: le funzioni già svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; le funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione ISCOM (organo tecnico-scientifico del Ministero dello sviluppo economico) in materia di sicurezza delle reti; le funzioni di coordinamento, indirizzo e regolazione già affidate a DigitPA, e quelle dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, che sono stati soppressi dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge.
Sono organi dell’Agenzia il direttore generale, il comitato di indirizzo[76] e il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto dell’Agenzia è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 gennaio 2014[77].
In riferimento al controllo parlamentare sulle nomine, si osserva che il possesso della personalità giuridica di diritto pubblico da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, sebbene non specificato nelle norme della legge istitutiva, è stato invece affermato dall’art. 1 dello statuto. Di conseguenza, se tale Agenzia viene a configurarsi come un vero e proprio ente pubblico, e non come una mera agenzia sprovvista di personalità giuridica pubblica, dovrebbe soggiacere alla disciplina generale di cui alla legge n. 14/1978, e quindi segnatamente all’obbligo di comunicazione della nomina degli “altri amministratori” previsto dall’ art. 9 della suddetta legge. Tale obbligo era stato tra l’altro regolarmente adempiuto con riferimento alle nomine dei componenti del soppresso ente DigitPA.
Enti soppressi o trasformati |
Enti subentranti o di nuova
istituzione |
|
|
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP |
Autorità nazionale anticorruzione |
|
|
Stazione Sperimentale delle Pelli e delle Materie concianti |
CCIAA Napoli, Pisa e Vicenza |
|
|
Istituto agronomico per l’Oltremare IAO |
l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo |
|
|
Competenze già transitoriamente trasferite all’Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale ISPRA alla soppressione
dell’Agenzia per la sicurezza nucleare |
Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN |
|
|
Competenze già proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri |
Agenzia per la coesione territoriale |
|
|
Enti per i quali è
stata modificata la composizione
dei relativi organi |
Numero dei componenti |
||
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT |
Da 3 a 5 componenti (+2) |
||
Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB |
Da 3 a 5 componenti (+2) |
||
ENIT-Agenzia nazionale del turismo |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
||
Il disegno di legge A.S. n. 1328, presentato il 21 febbraio 2014 in prima lettura al Senato, ed attualmente all’esame della 9ª Commissione, prevede all’articolo 7 una delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il citato articolo 7 prevede che la suddetta delega sia conferita in attuazione del principio di revisione integrale della spesa pubblica di cui all’art. 01 del decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, tenendo altresì conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi delle nuove norme sulla spending review introdotte dall’articolo 49-bis del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013. In tale contesto normativo non è stato tuttavia menzionato l’articolo 4-sexiesdecies del decreto-legge n. 171/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2008, che pure a suo tempo aveva introdotto misure concernenti la composizione dei consigli di amministrazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali "in vista del relativo necessario riordino".
Fra i principi e criteri direttivi della delega rileva in particolare la riduzione di tali enti mediante: la riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA[78]; l’istituzione di un unico ente preposto alla ricerca e alla sperimentazione in agricoltura ed all’analisi dell’economia agraria previo accorpamento del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA e l’Istituto nazionale di economia agraria INEA; la razionalizzazione del sistema dei servizi finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari trasferendo all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA anche le funzioni e le risorse dell’Istituto sviluppo agroalimentare ISA s.p.a. di cui si prevede la soppressione e la messa in liquidazione.
Il
disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. n. 2679), presentato in prima lettura
alla Camera il 23 ottobre 2014, interviene a sua volta in materia[79]
prevedendo all’articolo 32 l’incorporazione dell’Istituto nazionale di
economia agraria INEA nel Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, che assume la
denominazione di Agenzia unica per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l’analisi dell’economia
agraria. L’Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi
dell’INEA, ivi compresi i compiti e le funzioni ad esso attribuite[80].
L’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, ha altresì previsto che al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti.
Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato.
Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, viene pubblicato l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento.
Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti degli organi.
Si segnala da ultimo il disegno di legge A.S. n. 1577 presentato dal Governo al Senato il 23 luglio 2014, concernente la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, attualmente in esame in sede referente presso la I Commissione.
In particolare l’articolo 8, comma 1, del disegno di legge enuncia una successione di definizioni concernenti differenti amministrazioni pubbliche, volta a ricomprendere in una serie ordinata di insiemi e sottoinsiemi tutti i soggetti rientranti nel c.d. “perimetro della pubblica amministrazione”.
Come specificato nella relazione tecnica al disegno di legge, la disposizione persegue “finalità di chiarezza e certezza dell’ambito di applicazione delle norme” comportando tra l’altro “una riduzione delle varie criticità interpretative emerse al riguardo”[81]. D’altra parte, ed è la finalità che maggiormente interessa in questa sede, per ciascuna delle suddette definizioni dovrà essere redatto un elenco con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ciascun elenco dovrà essere aggiornato annualmente.
Nello specifico le definizioni riportate nell’articolo 8, comma 1, del
disegno di legge A.S. 1577 sono le seguenti:
a) «amministrazioni statali»: Presidenza del Consiglio dei ministri,
Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocatura dello Stato, Ministeri, agenzie
fiscali, altre agenzie governative nazionali, ivi comprese quelle istituite ai
sensi del decreto legislativo n. 300/1999, escluse le amministrazioni di cui
alla lettera d);
b) «amministrazioni nazionali»: le amministrazioni statali di cui alla lett. a) nonché CNEL, autorità indipendenti e commissioni
di garanzia, enti pubblici non economici nazionali, escluse le amministrazioni
di cui alla lettera d);
c) «amministrazioni territoriali»: regioni, province, comuni, città
metropolitane, comunità montane o isolane, agenzie regionali o locali,
amministrazioni regionali o locali a ordinamento autonomo, aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale SSN, Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura CCIAA, istituti autonomi per le case popolari IACP, enti pubblici
non economici regionali o locali, escluse le amministrazioni di cui alla
lettera d);
d) «amministrazioni di istruzione e cultura»: scuole statali di ogni
ordine e grado, università statali, istituti di istruzione universitaria a
ordinamento speciale, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica AFAM, istituzioni educative pubbliche, enti pubblici nazionali di
ricerca, musei, archivi e biblioteche dello Stato e delle amministrazioni
territoriali;
e) «amministrazioni pubbliche»: amministrazioni nazionali, territoriali,
di istruzione e cultura, nonché gli ordini professionali;
f) «soggetti di rilievo pubblico»: amministrazioni pubbliche nonché
aziende ed enti pubblici economici, società a partecipazione pubblica che
svolgono attività strumentali per conto di amministrazioni pubbliche o funzioni
amministrative esternalizzate, altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie,
fondazioni e altri soggetti la cui attività è finanziata in modo maggioritario
dalle amministrazioni pubbliche;
g) «organismi privati di interesse pubblico»: gestori di servizi
pubblici, società a partecipazione pubblica che operano in regime di
concorrenza, con esclusione di quelle quotate in mercati regolamentati, scuole
paritarie, università non statali, istituzioni non statali dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, soggetti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, federazioni sportive, consorzi a cui aderiscono amministrazioni pubbliche
e soggetti privati, soggetti comunque tenuti al rispetto dei princìpi del
procedimento amministrativo.
Gli effetti dell’attuazione della normativa taglia-enti sin qui riepilogata possono riassumersi nei termini seguenti.
Sono stati privatizzati 4 enti pubblici non economici: Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, Istituto nazionale di beneficienza “Vittorio Emanuele III”, Ente opere laiche palatine pugliesi, Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia UNUCI.
Ad essi si dovrà aggiungere anche l’Associazione della Croce rossa italiana, al termine della procedura di riordino, previsto per il gennaio 2017.
Sono stati soppressi 52 enti pubblici nazionali.
A tale ammontare occorre peraltro aggiungere la peculiare soppressione dei seguenti soggetti: Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente ISIAO (in liquidazione coatta amministrativa); Istituto agronomico per l’Oltremare IAO (a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore del regolamento di adozione dello statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).
Al computo occorre aggiungere inoltre i seguenti enti istituiti ma mai costituiti: Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche e Consorzio nazionale per i grandi laghi alpini.
Nel conteggio potrebbe altresì tenersi conto delle seguenti ulteriori particolari soppressioni: Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI (mai costituita, ma non dotata di personalità giuridica di diritto pubblico); Pio istituto elemosiniere (trasformato in Azienda pubblica di servizi alla persona, rientrando in materia attribuita alla competenza regionale); Ente irriguo umbro-toscano EIUT (soppresso in base alla normativa speciale che lo riguardava; non fu approvato lo schema di riordino che lo avrebbe trasformato in ente pubblico economico).
Tenendo quindi conto di tutte le fattispecie testé descritte, il totale degli enti per i quali è stata disposta la soppressione si amplia fino a comprendere un totale di 59 soggetti pubblici, con il conseguente trasferimento delle relative funzioni e risorse ad altri enti e pubbliche amministrazioni.
Nel computo sono compresi i seguenti 5 enti configurabili come autorità amministrative indipendenti: Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua; Agenzia per la sicurezza nucleare; Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale; Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo ISVAP; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP. Nel computo non è ricompresa la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT, per la quale è stato previsto il mero cambio di denominazione in Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni ANAC e successivamente in Autorità nazionale anticorruzione[82]. Per la stessa ragione non si è tenuto conto nemmeno dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas AEEG, ridenominata Autorità per l’emergia elettrica, il gas e il sistema idrico.
Sono stati invece istituiti i seguenti 12 nuovi enti pubblici nazionali: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (risultante dall’accorpamento di 3 enti precedentemente esistenti); Cassa di previdenza delle Forze Armate (che accorpa le 6 casse militari precedenti); Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE; Autorità di regolazione dei trasporti, autorità amministrativa indipendente; Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, autorità amministrativa indipendente monocratica; Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS, autorità amministrativa indipendente subentrata all’ISVAP; Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE; Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP; Agenzia per l’Italia digitale AGID; Agenzia per la coesione territoriale; Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN[83], assimilabile sotto alcuni aspetti alle autorità amministrative indipendenti; Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
Con le citate soppressioni sono venuti meno 48 incarichi di presidente in enti pubblici di nomina governativa (tra le quali rientrano anche le 5 Autorità amministrative indipendenti già ricordate) soggetti a forme di controllo parlamentare.
A tale ammontare potrebbero peraltro aggiungersi gli incarichi di presidente di: ISIAO (in liquidazione coatta amministrativa); Istituto agronomico per l’Oltremare IAO (a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore del regolamento di adozione dello statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo); Agenzia del territorio (la carica apicale è attribuita a un direttore); Fondazione Valore Italia. Potrebbero altresì aggiungersi gli incarichi di presidente dei 4 enti pubblici privatizzati e della Croce Rossa Italiana (privatizzata dal gennaio 2017).
Tenendo quindi conto di tutte le
fattispecie testé descritte, il totale
degli incarichi apicali decaduti si amplia fino a comprendere un totale di 57
unità.
Per contro sono stati introdotti 5 nuovi incarichi presidenziali soggetti a forme di controllo parlamentare. Si tratta in particolare dei presidenti di: ISPRA, Cassa di previdenza delle Forze Armate, Autorità di regolazione dei trasporti, INDIRE, e ISIN.
Ad essi devono aggiungersi 6 ulteriori incarichi presidenziali, in ordine ai quali non è stata finora attivata una analoga procedura di controllo parlamentare. Si tratta in particolare dei presidenti di: Agenzia ICE (il cui presidente è nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia) e IVASS (la carica di presidente è attribuita dalla legge istitutiva, ratione muneris, al direttore generale della Banca d’Italia). Si tratta inoltre dei direttori di: INMP; Agenzia per l’Italia digitale; Agenzia per la coesione territoriale e Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
In totale sono stati dunque introdotti 11 nuovi incarichi apicali[84].
Per effetto delle ricordate soppressioni di enti pubblici non economici, sono venuti meno 447 incarichi di altri amministratori (per lo più componenti dei consigli di amministrazione[85]), il cui conferimento rientrava nel campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine.
A tale ammontare potrebbero peraltro aggiungersi gli incarichi di componenti del consiglio di amministrazione di: ISIAO (in liquidazione coatta amministrativa); Fondazione Valore Italia; Agenzia del territorio e IAO (i cui organi collegiali sono denominati comitato di gestione). Potrebbero altresì aggiungersi gli incarichi analoghi negli enti pubblici privatizzati.
Tenendo quindi conto di tutte le fattispecie testé descritte, l’ammontare degli incarichi venuti meno per effetto della soppressione o privatizzazione degli enti pubblici di riferimento si amplia fino a comprendere 496 unità.
Una ulteriore riduzione degli incarichi di amministratore in enti pubblici nazionali è stata conseguita attraverso i vari provvedimenti di riordino. In particolare sono venuti meno altri 158 incarichi di amministratore, così distribuiti: 25 incarichi di componente a seguito della riduzione della composizione e della soppressione di alcune Autorità amministrative indipendenti[86]; 42 incarichi di amministratore all’esito della seconda procedura prevista dall’articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008; 16 incarichi analoghi a seguito del riordino preliminare degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali; 14 incarichi a seguito del riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute; 36 incarichi in seguito al riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 25 ulteriori incarichi a seguito di singoli interventi di riordino di specifici enti (ossia: 4 incarichi in seguito alla riorganizzazione dell’AGEA; 7 incarichi in seguito alle modifiche apportate agli statuti del Consorzio dell’Adda e del Consorzio del Ticino; 4 incarichi a seguito della modifica dello statuto dell’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria; 2 incarichi a seguito della trasformazione dell’Agenzia nazionale del turismo-ENIT in ente pubblico economico; 8 incarichi di componente dei comitati di gestione delle agenzie fiscali, venuti meno per effetto dell’articolo 83, comma 13, del D.L. n. 112/2008).
Quindi per effetto della soppressione, della privatizzazione o del riordino di numerosi enti pubblici, gli incarichi di amministratore complessivamente venuti meno raggiungerebbero almeno le 654 unità.
Per contro, infine, sono stati previsti 35 nuovi incarichi di amministratore.
Essi sono relativi ai seguenti enti di nuova costituzione: ISPRA; Cassa di previdenza delle Forze Armate; Agenzia ICE; INDIRE; INMP (due componenti del consiglio di indirizzo di nomina ministeriale); Agenzia per l’Italia digitale AGID; Agenzia per la coesione territoriale.
Nel computo non rientrano gli 8 nuovi incarichi venuti in essere a seguito della istituzione dell’IVASS, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’ISIN e dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza[87].
Nel computo non rientrano nemmeno i 6 componenti integrativi del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, introdotti a seguito della soppressione di INPDAP ed ENPALS[88].
Nella tabella di seguito riportata sono riepilogati gli effetti degli interventi normativi per la razionalizzazione del sistema degli enti pubblici nazionali, con l'indicazione degli enti soppressi o trasformati e delle amministrazioni subentranti nell'esercizio delle funzioni affidate agli enti soppressi (tra le amministrazioni subentranti sono distintamente evidenziati gli enti di nuova istituzione).
ENTI
SOPPRESSI O TRASFORMATI e relative nomine governative venute meno |
AMMINISTRAZIONI SUBENTRANTI nei compiti e nelle
funzioni degli enti soppressi |
Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici APAT 1 Presidente e 4 componenti del Consiglio di Amministrazione |
Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale ISPRA (di nuova istituzione) dotato di 1 Presidente e 6 componenti del CDA |
Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
|
Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare ICRAM 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
|
Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA 1 Presidente, 4 componenti del CDA e 12 componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni
sul lavoro INAIL (è stato ridotto
di 8 componenti il Consiglio di
indirizzo e vigilanza; è stato soppresso
Il CDA con 6 componenti) |
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro ISPESL 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
|
Istituto postelegrafonici IPOST 1 Presidente, 6 componenti del CDA e 14 componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
Istituto nazionale della previdenza sociale INPS (per il CDA ed il
CIV vedasi infra) |
Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM 1 Presidente e 10 componenti del CDA |
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica INPDAP (poi soppresso: cfr. infra) |
Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori,
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMSAD 1 Presidente e 12 componenti del CDA |
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo ENPALS (poi a sua volta soppresso: cfr. infra) |
Istituto affari sociali IAS 1 Presidente e 5 componenti del CDA |
Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori ISFOL |
Istituto studi e analisi economica ISAE 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
Ministero dell'economia e delle finanze |
Ente italiano montagna EIM 1 Presidente e 2 componenti del CDA |
Presidenza del Consiglio dei ministri |
Stazione sperimentale per l'industria delle conserve
alimentari SSICA 1 Presidente e 17 componenti del CDA |
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA Parma |
Stazione sperimentale del vetro 1 Presidente e 17 componenti del CDA |
CCIAA Venezia |
Stazione sperimentale per la seta 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
CCIAA Milano |
Stazione sperimentale per combustibili 1 Presidente e 11 componenti del CDA |
|
Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per la carta SSCCP 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
|
Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei
grassi SSOG 1 Presidente e 17 componenti del CDA |
|
Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi SSEA 1 Presidente e 17 componenti del CDA |
CCIAA Reggio Calabria |
Stazione sperimentale pelli e materie concianti 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
CCIAA Napoli, Pisa e Vicenza |
Istituto promozione industriale IPI 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Ministero dello sviluppo economico |
Centro per la formazione in economia e politica dello
sviluppo rurale 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Ministero per le politiche agricole e forestali |
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il
Governo e la FAO 7 componenti della Giunta esecutiva |
|
Ente teatrale italiano ETI 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Ministero per i beni e le attività culturali |
Ente nazionale sementi elette ENSE[89] 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione INRAN (poi a sua volta soppresso: cfr. infra) |
Istituto nazionale conserve alimentari INCA 1 Presidente e 10 componenti del CDA |
|
Istituto nazionale studi e esperienze di architettura
navale INSEAN 1 Presidente e 9 componenti del CDA |
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed altri enti e istituzioni
di ricerca |
Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei
segretari comunali e provinciali AGES 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
Ministero dell’interno |
Istituto per il commercio estero ICE 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Ministero dello sviluppo economico e Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane ICE (di nuova istituzione) 1 Presidente e 4 componenti CDA |
Unione nazionale per l’incremento delle razze equine
UNIRE 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Inizialmente: Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico ASSI (di nuova istituzione, ma soppressa prima dell’effettiva
costituzione dalla legge n. 135/2012) Successivamente: Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali e Agenzia delle dogane e dei monopoli |
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica INPDAP 1 Presidente, 6 componenti del CDA e 24 componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
Istituto nazionale della previdenza sociale INPS (è stato soppresso il CDA con 8 componenti; il Consiglio di indirizzo e vigilanza è stato ridotto di 8 componenti e integrato di ulteriori 6) |
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo ENPALS 1 Presidente, 4 componenti del CDA e 12 componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
|
Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI 1 Presidente, 3 vicepresidenti, 64 componenti del CDA (Erano altresì previsti 3 deputazioni di sezione,
composte in media da 18 membri, e 3 comitati esecutivi in seno alle
deputazioni, composti da 8 membri ciascuno. L’Ente era peraltro in gestione
commissariale dal 1979) |
Soggetto non ancora specificato (da costituirsi
o individuarsi da parte delle Regioni interessate) |
6 Casse militari per un totale di 34 componenti compresi i presidenti |
Cassa di previdenza delle Forze Armate 13 membri compreso il presidente |
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in
materia di acqua 1 Presidente e 2 componenti |
Autorità per l’energia elettrica e il gas e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare |
Agenzia
nazionale di regolamentazione del settore postale 1 Presidente e 2 componenti |
Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni AGCOM |
Agenzia per la sicurezza nucleare 1 Presidente e 4 componenti |
In via transitoria: Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale ISPRA (di nuova istituzione: cfr. supra) Successivamente, in via definitiva: Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare |
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) 1 Presidente e 4 componenti |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Ente nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche
amministrazioni DigitPA 1 Presidente e 3 componenti del CDA (già Centro
Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione CNIPA con identica
consistenza di organi) |
Agenzia per l’Italia digitale 1 Direttore
generale e 7 componenti del Comitato di indirizzo (composto altresì dai
membri del Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenza digitale italiana) |
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l’innovazione 1 Presidente e 8 componenti del CDA, già ridotti a 4 a seguito del riordino precedente alla soppressione |
|
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione INRAN 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, tranne che per le funzioni attribuite all’INRAN a seguito della soppressione dell’INCA, che vengono soppresse |
Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi
Luzzatti” 1 Presidente e 15 componenti del CDA |
Ministero dello sviluppo economico, previo accertamento della sussistenza e attualità dell’interesse pubblico delle funzioni |
Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica ANSAS 1 Commissario straordinario (lo statuto dell’ente non era mai stato approvato ed esso si trovava in regime commissariale fin dal momento della costituzione) |
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa INDIRE (di nuova istituzione) 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
di interesse collettivo ISVAP 1 Presidente e 6 componenti |
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS (di nuova istituzione), presieduto dal Direttore generale della Banca d'Italia e dotato di 2 consiglieri |
Agenzia del territorio 1 Direttore e 4 componenti del Comitato di gestione |
Agenzia delle entrate |
Fondazione Valore Italia 1 Presidente e 5 componenti del CDA |
Ministero dello sviluppo economico |
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente ISIAO 1 Presidente e 7 componenti del CDA |
(In liquidazione coatta amministrativa) Ministero degli affari esteri |
Commissione per la
valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT 1 Presidente e 2 componenti Successivamente Autorità nazionale
anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche
amministrazioni ANAC 1 Presidente e 4 componenti Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP 1 Presidente e 3 componenti |
Autorità nazionale anticorruzione 1 Presidente e 4 componenti |
Istituto
agronomico per l’Oltremare 1 Direttore generale e 4 componenti del Comitato di gestione |
Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo (di nuova istituzione) 1 direttore |
Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti
delle amministrazioni pubbliche |
Enti soppressi prima di essere costituiti |
Consorzio nazionale grandi laghi alpini |
|
Pio istituto elemosiniere |
Trasformato in Azienda pubblica di servizi alla persona, (materia attribuita alla competenza regionale) |
Ente irriguo umbro-toscano EIUT |
Ente soppresso in base alla normativa speciale che lo riguardava; non approvato lo schema di riordino |
Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" 1 Presidente e 16 componenti del CDA |
Enti trasformati in soggetti di diritto privato |
Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio Emanuele III" 1 Presidente e 6 componenti del CDA |
|
Ente opere laiche palatine pugliesi 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
|
Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia UNUCI 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
|
NB: L'istituzione dei nuovi enti indicati a lato non è direttamente riconducibile alla soppressione di altri enti pubblici preesistenti |
Autorità di regolazione dei trasporti (di nuova istituzione) 1 presidente e 2 componenti |
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP (di nuova istituzione) 1 direttore e un Consiglio di indirizzo di 5 membri (di cui 2 di nomina governativa) |
|
Agenzia per la
coesione territoriale (di nuova istituzione) 1 Direttore generale e 4 componenti del Comitato direttivo |
|
Ispettorato nazionale per la sicurezza
nucleare e la
radioprotezione ISIN (di nuova istituzione) 1 Direttore e 3 componenti della Consulta |
Il seguente elenco rappresenta un primo contributo del Servizio per il Controllo parlamentare volto a una mappatura il più possibile esaustiva degli enti pubblici nazionali attualmente previsti dall'ordinamento[90].
Oltre agli enti costituiti e in funzione, sono segnalati anche gli enti pubblici la cui istituzione è disposta da norme di legge tutt'ora in vigore ma che non sono stati ancora costituiti (ossia per i quali non sono stati nominati i relativi organi). Non figurano dunque gli enti soppressi o privatizzati per effetto della normativa taglia-enti, già riportati nella precedente tabella riassuntiva.
L'elencazione concerne esclusivamente gli enti pubblici nazionali. Non sono quindi compresi gli enti pubblici di livello regionale o infraregionale (quali ad esempio i consorzi di bonifica) o a composizione mista Stato-Regioni (quali ad esempio le Autorità di bacino).
Sul piano metodologico, si precisa che l'elenco è stato compilato raccogliendo in primo luogo tutti gli enti pubblici che, per effetto della normativa taglia-enti, sono stati oggetto di riordino o di modifica o sono succeduti ad altri enti soppressi. Successivamente detto indice è stato integrato inserendo gli altri enti pubblici, non direttamente interessati dalla normativa taglia-enti, i cui dati, ricavati da diversi repertori già esistenti e disponibili (quali tra gli altri l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT; la Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato; gli elenchi degli enti vigilati pubblicati dai singoli Ministeri sui rispettivi siti internet), sono stati successivamente confrontati e riscontrati anche sulla base delle informazioni censite nelle banche dati del Servizio per il Controllo parlamentare.
Per facilitare la consultazione dell'elenco, gli enti riportati sono stati raggruppati per aree tematiche, le quali non coincidono necessariamente con le competenze dei singoli Ministeri.
Come precedentemente accennato (Sezione I, § 5.3) e come si evince dall’elenco seguente, gli enti pubblici nazionali esistenti sono circa 200; vanno però considerati a parte – ai fini della presente indagine – gli ordini professionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Si tratta infatti di due categorie di enti espressamente qualificati come pubblici dalla normativa di carattere generale (rispettivamente: art. 3 del DPR n. 68 del 1986 e art. 2 del decreto legislativo n. 288 del 2003) ma che, alla luce delle rispettive peculiari connotazioni (inserimento all’interno di particolari sistemi o ordinamenti[91], compresenza al loro interno di fattispecie differenziate[92], accentuata interazione a livello locale della loro attività[93], finalità di rappresentanza – per gli ordini – di particolari categorie professionali) appaiono, anche nella prassi, rappresentare dei sottoinsiemi “a latere” nel complesso panorama degli enti pubblici, e che non a caso non sono stati coinvolti (ed anzi, gli ordini professionali ne sono stati espressamente esclusi[94]) dalla manovra taglia-enti[95].
Autorità amministrative indipendenti
1 |
Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM |
2 |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM |
3 |
Autorità nazionale anticorruzione (già ANAC, già CIVIT) |
4 |
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico |
5 |
Autorità per la regolazione dei trasporti |
6 |
Commissione
nazionale per la società e la borsa CONSOB |
7 |
Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni IVASS |
8 |
Commissione di vigilanza per i fondi pensione COVIP |
9 |
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali CGS |
10 |
Autorità garante per la protezione dei dati personali |
11 |
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza |
12 |
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN |
Area cultura, istruzione, università e ricerca
13 |
Accademia della Crusca |
14 |
Accademia nazionale dei Lincei |
15 |
Unione accademica nazionale UAN |
16 |
Agenzia spaziale italiana ASI |
17 |
Consiglio nazionale delle ricerche CNR |
18 |
Consorzio per l`area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste |
19 |
Istituto italiano di studi germanici |
20 |
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" INDAM |
21 |
Istituto nazionale di astrofisica INAF |
22 |
Istituto nazionale di fisica nucleare INFN |
23 |
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV |
24 |
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS |
25 |
Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM |
26 |
Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche Enrico Fermi |
27 |
Stazione zoologica "Anton Dohrn" |
28 |
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI |
29 |
Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa INDIRE |
30 |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca ANVUR |
31 |
Giunta
centrale per gli studi storici (1) |
32 |
Istituto italiano di numismatica (1) |
33 |
Istituto storico italiano per il medio evo (1) |
34 |
Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (1) |
35 |
Istituto italiano per la storia antica (1) |
36 |
Istituto per la storia del Risorgimento italiano (1) |
37 |
Istituto internazionale di studi Garibaldi (1) |
38 |
Domus mazziniana (1) |
39 |
Museo storico della liberazione |
40 |
Scuola archeologica italiana di Atene SAIA |
41 |
Società italiana degli autori e degli editori SIAE |
42 |
Fondazione Ordine Mauriziano FOM |
Area salute e affari sociali
43 |
Agenzia italiana del farmaco AIFA |
44 |
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali AGENAS |
45 |
Croce rossa
italiana CRI (2) |
46 |
Istituto superiore di sanità ISS |
47 |
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP |
48 |
Lega italiana per la lotta ai tumori LILT |
Area attività produttive, commercio, turismo e sport
49 |
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE |
50 |
Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Unioncamere |
51 |
Ente nazionale per il microcredito |
52 |
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA |
53 |
Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto CCGPL |
54 |
Cassa conguaglio settore elettrico CCSE |
55 |
Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali |
56 |
Agenzia nazionale del turismo ENIT |
57 |
Aero Club d'Italia AeCI |
58 |
Automobile Club d'Italia ACI |
59 |
Club alpino italiano CAI |
60 |
Comitato olimpico nazionale italiano CONI |
61 |
Istituto per il credito sportivo ICS |
Area politiche agricole ed alimentari
62 |
Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA |
63 |
Agenzia
nazionale per la sicurezza alimentare (3) |
64 |
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA |
65 |
Ente nazionale risi ENR |
66 |
Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare ISMEA |
67 |
Istituto nazionale di economia agraria INEA |
Area difesa
68 |
Agenzia industrie difesa AID |
69 |
Cassa di previdenza delle Forze Armate |
70 |
Lega navale italiana LNI |
71 |
Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA |
72 |
Unione Italiana Tiro a Segno UITS |
Area lavoro e previdenza sociale
73 |
Istituto nazionale della previdenza sociale INPS |
74 |
Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro INAIL |
75 |
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL |
76 |
Agenzia per la
formazione e l'istruzione professionale (4) |
Area ambiente
77 |
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA |
78 |
Consorzio del parco nazionale dello Stelvio |
79 |
Consorzio dell'Adda |
80 |
Consorzio dell'Oglio |
81 |
Consorzio del Ticino |
82 |
Ente parco nazionale del Gran Paradiso |
83 |
Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano |
84 |
Ente parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena |
85 |
Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise |
86 |
Ente parco nazionale dei Monti Sibillini |
87 |
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
88 |
Ente parco nazionale del Circeo |
89 |
Ente parco nazionale del Gargano |
90 |
Ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu (5) |
91 |
Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga |
92 |
Ente parco nazionale del Pollino |
93 |
Ente parco nazionale del Vesuvio |
94 |
Ente parco nazionale dell'Alta Murgia |
95 |
Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri e Lagonegrese |
96 |
Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano |
97 |
Ente parco nazionale dell'Asinara |
98 |
Ente parco nazionale dell'Aspromonte |
99 |
Ente parco nazionale della Majella |
100 |
Ente parco nazionale della Sila |
101 |
Ente parco nazionale della Val Grande |
102 |
Ente parco nazionale della Cinque Terre |
103 |
Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi |
104 |
Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona, Campigna |
105 |
Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna |
Area pubblica amministrazione affari interni, giustizia ed esteri
106 |
Istituto nazionale di statistica ISTAT |
107 |
Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni ARAN |
108 |
Agenzia per
l'Italia digitale |
109 |
Agenzia per la
coesione territoriale |
110 |
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ANBSC |
111 |
Fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato |
112 |
Scuola superiore della magistratura |
113 |
Cassa delle ammende |
114 |
Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari |
115 |
Ente di assistenza per il personale dell’amministrazione penitenziaria |
116 |
Istituto agronomico per l'oltremare IAO alla soppressione subentrerà Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo |
Area economia e finanze
117 |
Agenzia del demanio |
118 |
Agenzia delle dogane e dei monopoli |
119 |
Agenzia delle entrate |
120 |
Cassa ufficiali della Guardia di Finanza |
121 |
Fondo assistenza per i finanzieri FAF |
122 |
Fondo di previdenza per il personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri |
123 |
Fondo di previdenza del personale ex Ministero delle finanze |
Area infrastrutture e trasporti
124 |
Autorità portuale di Ancona |
125 |
Autorità portuale di Augusta |
126 |
Autorità portuale di Bari |
127 |
Autorità portuale di Brindisi |
128 |
Autorità portuale di Cagliari |
129 |
Autorità portuale di Catania |
130 |
Autorità portuale di Civitavecchia |
131 |
Autorità portuale di Genova |
132 |
Autorità portuale di Gioia Tauro |
133 |
Autorità portuale di La Spezia |
134 |
Autorità portuale di Livorno |
135 |
Autorità portuale di Manfredonia |
136 |
Autorità portuale di Marina di Carrara |
137 |
Autorità portuale di Messina |
138 |
Autorità portuale di Napoli |
139 |
Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci |
140 |
Autorità portuale di Palermo |
141 |
Autorità portuale di Piombino |
142 |
Autorità portuale di Ravenna |
143 |
Autorità portuale di Salerno |
144 |
Autorità portuale di Savona |
145 |
Autorità portuale di Taranto |
146 |
Autorità portuale di Trieste |
147 |
Autorità portuale di Venezia |
148 |
Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC |
149 |
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV |
150 |
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ANSF |
151 |
Agenzia per i
trasporti terrestri e delle infrastrutture
(6) |
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS pubblici
152 |
Azienda ospedaliera universitaria S. Martino - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro – Genova IST |
153 |
Centro neurolesi Bonino Pulejo - Messina |
154 |
Centro di riferimento oncologico - Aviano |
155 |
Centro di riferimento oncologico della Basilicata - Rionero in Vulture |
156 |
Ente ospedaliero specializzato in gastroenterologia - Castellana grotte |
157 |
Fondazione Ca' Granda - Ospedale maggiore policlinico - Milano |
158 |
Fondazione Istituto neurologico C. Besta - Milano |
159 |
Fondazione Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano |
160 |
Fondazione Policlinico S. Matteo - Pavia |
161 |
Istituti fisioterapici ospitalieri - Istituto dermatologico S. Maria e S. Gallicano - Roma IFO |
162 |
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "G. Gaslini" di Genova |
163 |
Istituto per le malattie infettive L. Spallanzani - Roma |
164 |
Istituto nazionale tumori Fondazione Giovanni Pascale - Napoli |
165 |
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani - Ancona |
166 |
Istituto ortopedico Rizzoli - Bologna |
167 |
Istituto oncologico veneto - Padova |
168 |
Istituto delle scienze neurologiche - Bologna |
169 |
Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia - Reggio Emilia |
170 |
Istituto tumori Giovanni Paolo II - Bari |
171 |
Ospedale infantile Burlo Garofolo - Trieste |
Ordini professionali
172 |
Ordine nazionale forense |
173 |
Consiglio nazionale del notariato |
174 |
Ordine nazionale dei giornalisti |
175 |
Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili |
176 |
Collegio nazionale degli agrotecnici |
177 |
Consiglio nazionale dei periti agrari |
178 |
Consiglio nazionale degli ingegneri |
179 |
Consiglio
nazionale dei chimici |
180 |
Consiglio nazionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori |
181 |
Ordine nazionale degli attuari |
182 |
Federazione nazionale ordine dei medici
chirurghi e odontoiatri |
183 |
Federazione nazionale ordini veterinari |
184 |
Federazione degli ordini dei farmacisti |
185 |
Consiglio nazionale dei geologi |
186 |
Ordine nazionale dei biologi |
187 |
Ordine nazionale dei dottori agronomi e
dottori forestali |
188 |
Ordine nazionale dei consulenti del lavoro |
189 |
Ordine nazionale degli psicologi |
190 |
Ordine degli assistenti sociali |
191 |
Ordine dei tecnologi alimentari |
192 |
Ordine dei consulenti in proprietà
industriale |
193 |
Consiglio nazionale degli spedizionieri
doganali |
194 |
Consiglio nazionale dei periti industriali |
195 |
Consiglio nazionale dei geometri |
196 |
Federazione nazionale dei collegi delle
ostetriche |
197 |
Federazione nazionale collegi degli
infermieri e dei vigilanti dell’infanzia |
198 |
Federazione nazionale dei collegi dei
tecnici di radiologia |
NOTE
(1) Unificazione strutturale in attesa di regolamento di attuazione (D.Lgs. n. 419/1999).
(2) Per la riorganizzazione della Croce rossa italiana e la sua graduale trasformazione in associazione privata di interesse pubblico, vd. supra Sez. II § 7.2.
(3) La norma istitutiva (art. 11 D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31/2008) non esplicita il possesso della personalità giuridica di diritto pubblico. Non risulta ancora costituita.
(4) La norma istitutiva (art. 88 D.Lgs. n. 300/1999) non esplicita il possesso della personalità giuridica di diritto pubblico. Non risulta ancora costituita.
(5) Istituito dal D.P.R. 30 marzo 1998, ma non risulta ancora costituito.
(6) La norma istitutiva (art. 44 D.Lgs. n. 300/1999) non esplicita il possesso della personalità giuridica di diritto pubblico. Non risulta ancora costituita.
Agenzie
costituenti Autorità amministrative indipendenti |
|
Denominazione |
Status |
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale |
soppressa |
Agenzia per la sicurezza nucleare |
soppressa |
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua |
soppressa |
Agenzie non esplicitamente
qualificate come enti pubblici[96] |
|
Denominazione |
Status |
Agenzia nazionale per i giovani |
attiva |
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) |
soppressa |
Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali |
soppressa |
Agenzia per le ONLUS (poi denominata "per il terzo settore") |
soppressa |
Agenzia per le normative ed i controlli tecnici |
soppressa |
Agenzia per la proprietà industriale |
soppressa |
Agenzia per il servizio civile |
soppressa |
Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale |
non costituita |
Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare |
non costituita |
Agenzia per i trasporti terrestri e delle infrastrutture |
non costituita |
Agenzie qualificate
come enti pubblici[97] |
||
Denominazione |
Connotazione |
Status |
Agenzia spaziale italiana |
ente pubblico di ricerca |
attiva |
Agenzia del demanio |
ente pubblico economico |
attiva |
Agenzia nazionale del turismo ENIT |
ente pubblico economico |
attiva |
Agenzia delle entrate |
ente pubblico non economico |
attiva |
Agenzia delle dogane e dei monopoli |
ente pubblico non economico |
attiva |
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia ICE) |
ente pubblico non economico |
attiva |
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) |
ente pubblico non economico |
attiva |
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) |
ente pubblico non economico |
attiva |
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ANSF |
ente pubblico non economico |
attiva |
Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) |
ente pubblico non economico |
attiva |
Agenzia industrie difesa (AID) |
ente pubblico non economico |
attiva |
Agenzia italiana del farmaco (AIFA) |
ente pubblico non economico |
attiva |
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.) |
ente pubblico non economico |
attiva |
Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) |
ente pubblico non economico |
attiva |
Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) |
ente pubblico non economico |
attiva |
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) |
ente pubblico non economico |
attiva |
Agenzia per l'Italia digitale |
ente pubblico non economico |
attiva |
Agenzia per la coesione territoriale |
ente pubblico non economico |
attiva |
Agenzia del territorio |
ente pubblico non economico |
Incorporata nell'Agenzia delle Entrate |
Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) |
ente pubblico non economico |
soppressa |
Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) |
ente pubblico non economico |
soppressa |
Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione |
ente pubblico non economico |
soppressa |
Agenzia per la formazione dei dirigenti e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della p.a. |
ente pubblico non economico |
soppressa |
Agenzia autonoma dei segretari comunali e provinciali |
ente pubblico non economico |
soppressa |
Agenzia per la protezione civile |
ente pubblico non economico |
soppressa |
Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 |
ente pubblico non economico |
in liquidazione[98] |
Nella presente sezione vengono riportati due approfondimenti monografici: il primo effettua una sintetica ricognizione sull’attuazione della normativa taglia-enti facendo specifico riferimento al complesso degli enti pubblici di previdenza e assistenza; il secondo analizza, anche in una prospettiva storica, il processo di concentrazione in capo all’INPS delle funzioni e delle strutture organizzative proprie dei vari Enti operanti nel settore e progressivamente incorporati, anche ricostruendo le problematiche inerenti l’evoluzione della governance dell’Istituto.
La normativa taglia enti, nell’accezione individuata nelle sezioni precedenti della presente pubblicazione, è intervenuta sul complesso degli enti pubblici previdenziali a più riprese.
In un primo momento, nell’ambito della seconda procedura prevista dall’art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, il Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 aveva approvato in via preliminare uno schema di regolamento di riordino concernente i seguenti enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali: INPS, INAIL, INPDAP, ENPALS, IPSEMA, ENAPPSMSAD e ISFOL.
Tale schema di regolamento di riordino non è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri entro la data prevista del 31 ottobre 2010. Allo stesso modo non è stata esercitata la delega volta alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’art. 2 della L. n. 183/2010. È intervenuto invece sulla materia l’art. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010. Tale provvedimento d’urgenza ha disposto con effetto immediato la soppressione dell’IPOST, dell’ENAM[99] e dell’ENAPPSMSAD, con il contestuale trasferimento delle relative funzioni e risorse rispettivamente nell’INPS, nell’INPDAP e nell’ENPALS; esso ha disposto altresì la soppressione dell’ISPESL e dell’IPSEMA, le cui funzioni e risorse sono state trasferite all’INAIL. Si osserva pertanto come, rispetto all’originario schema di riordino del settore, il D.L. n. 78/2010 abbia da un lato soppresso due degli enti ivi ricompresi (IPSEMA ed ENAPPSMSAD) e dall’altro lato abbia soppresso un altro ente non originariamente previsto nello stesso schema di riordino (l’IPOST).
Per effetto quindi della prima operazione di concentrazione disposta dal D.L. n. 78/2010, si sono ridotti a 4 i principali enti pubblici operanti nel settore della previdenza e dell’assistenza pubblica: come evidenziato dalle tavole seguenti, da un lato il cosiddetto “polo della previdenza pubblica”, vede dimezzarsi (da 6 a 3) il numero degli enti pubblici esistenti (INPS, INPDAP ed ENPALS); dall’altro lato il cosiddetto “polo della salute e della sicurezza” viene a concentrarsi su un unico ente (INAIL).
Sono pertanto venute meno: 5 cariche di presidente di ente pubblico (IPOST, ENAM, ENAPPSMSAD, ISPESL, IPSEMA) per la cui nomina era necessario richiedere il previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978; 40 cariche di componente del consiglio di amministrazione (rispettivamente: 6 per l’IPOST, 10 per l’ENAM, 12 per l’ENAPPSMSAD, 8 per l’ISPESL e 4 per l’IPSEMA) e 26 cariche di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza (rispettivamente: 14 per l’IPOST e 12 per l’IPSEMA, mentre per l’ENAM, l’ENAPPSMSAD e l’ISPESL non era prevista la presenza dei CIV dalle rispettive organizzazioni interne). Le nomine dei componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli di indirizzo e vigilanza erano entrambe soggette all’obbligo di comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978.
D’altra parte il D.L. n. 78/2010 aveva previsto anche per gli enti previdenziali incorporanti la soppressione del consiglio di amministrazione, comportando in tal modo il venire meno di ulteriori 24 cariche di componente del consiglio di amministrazione (rispettivamente: 8 per l’INPS, 6 per l’INPDAP, 4 per l’ENPALS e 6 per l’INPS).
L’art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2010 aveva inoltre previsto per gli enti previdenziali incorporanti la riduzione di almeno il 30% dei componenti dei CIV, all’atto del loro rinnovo. Tali organi erano stati nominati, in tutti e quattro gli enti “superstiti”, con D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 e sarebbero pertanto scaduti il 2 gennaio 2013. Di conseguenza la predetta disposizione avrebbe spiegato il relativo effetto solo in tale data.
Successivamente, per effetto dell’art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla L. n. 214/2011, venivano soppressi l’INPDAP e l’ENPALS, trasferendo le relative funzioni e risorse all’INPS.
Per effetto di questa seconda operazione di concentrazione sono venuti meno: 2 cariche di presidente di ente pubblico e 36 cariche di componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza (24 per l’INPDAP e 12 per l’ENPALS); riguardo queste ultime cariche, infatti, non era ancora intervenuto il rinnovo dei relativi organi e quindi non era ancora intervenuta la prevista riduzione del 30%.
D’altra parte, lo stesso D.L. n. 201/2011 aveva previsto l’integrazione nel CIV dell’INPS di 6 ulteriori componenti proprio in rappresentanza dei soppressi INPDAP ed ENPALS (con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 2 aprile 2012 si chiarirà che tali nuovi componenti integrativi devono riferirsi 4 per le rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP e 2 per quelle del soppresso ENPALS). In attuazione di tale prescrizione il CIV dell’INPS aveva raggiunto nel 2012, prima della fine del mandato, la consistenza di 30 componenti. Successivamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2013 con cui è stato disposto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il rinnovo del CIV dell’INPS, ha chiarito come la prevista riduzione del 30% dovesse ritenersi applicabile solo alla composizione originaria dell’organo (24 componenti), aggiungendo al risultato di tale operazione i 6 componenti integrativi previsti dal D.L. n. 201/2011. Per effetto di tale norma la consistenza attuale del CIV dell’INPS è pari a 22 componenti. Con il rinnovo del CIV dell’INAIL, avvenuto con analogo D.P.C.M. dell’8 agosto 2013, è stata parimenti applicata la prevista riduzione del 30%: la consistenza numerica del CIV è quindi scesa da 25 a 17 componenti. Pertanto l’attuazione della norma di cui all’art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2010 ha comportato, in riferimento ai soli enti “superstiti” INPS ed INAIL, la riduzione di ulteriori 16 cariche di componente dei consigli di indirizzo e vigilanza.
In conclusione, le due manovre di concentrazione degli enti pubblici di previdenza assistenza nell’INPS (polo della previdenza) e nell’INAIL (polo della salute e della sicurezza) hanno comportato in totale:
- la soppressione di 7 enti (IPOST, ENAM, ENAPPSMSAD, IPSEMA, ISPESL, INPDAP ed ENPALS);
- la soppressione di 7 cariche di presidente;
- la soppressione di 64 cariche di componente del consiglio di amministrazione;
- la soppressione di 78 cariche di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.
In totale sono dunque venute meno 149 nomine governative in enti pubblici previdenziali.
L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA
TAGLIA-ENTI NEL SETTORE PREVIDENZIALE (POLO
DELLA PREVIDENZA PUBBLICA)
L’ATTUAZIONE
DELLA NORMATIVA TAGLIA-ENTI
NEL SETTORE PREVIDENZIALE
(POLO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA)
Situazione antecedente al D.L.
n. 78/2010
Situazione conseguente al D.L.
n. 78/2010
Concentrando l’attenzione del presente approfondimento sugli enti del “polo della previdenza pubblica” (i fenomeni paralleli attinenti al “polo della salute e della sicurezza dei lavoratori” saranno oggetto di uno specifico focus nel prossimo numero della presente pubblicazione) è necessario dare conto dell’emanazione dei provvedimenti attuativi delle ricordate operazioni di incorporazione.
I decreti ministeriali che, come previsto dalle norme di legge che disponevano la soppressione dei predetti enti, ne disponevano il trasferimento delle funzioni e delle risorse strumentali, umane e finanziarie, sono stati emanati nei termini riportati nella seguente tabella:
Data decorrenza incorporazione (data della relativa norma di legge) |
Ente soppresso |
Ente incorporante |
Termine di legge per l’emanazione del decreto attuativo |
Decreto ministeriale di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie |
31/5/2010 |
IPOST |
INPS |
Entro 60 gg. dal 31/5/2010 |
D.M. 27 luglio 2012 (G.U. 7 dicembre 2012) |
31/5/2010 |
ENAM |
INPDAP |
Entro 60 gg. dal 31/7/2010 |
D.M. 2 ottobre 2013 (G.U. 24 gennaio
2014) |
31/5/2010 |
ENAPPSMSAD |
ENPALS |
Entro 60 gg. dal 31/7/2010 |
D.M. 22 luglio 2011 (G.U. 18 novembre 2011) |
1/1/2012 |
INPDAP |
INPS |
Entro 60 gg. dalla approvazione
dei bilanci di chiusura, da effettuare entro il 31/3/2012 |
D.M. 5 luglio 2013 (G.U. 23 settembre 2013) |
1/1/2012 |
ENPALS |
INPS |
D.M. 28 marzo 2013 (G.U. 11 giugno 2013) |
Dalla tabella si evince che tutti i provvedimenti suddetti sono adottati oltre il termine previsto dalla norma di legge soppressiva dell’ente.
Alcuni di essi sono stati anzi adottati dopo che erano intervenute le incorporazioni di altri enti: in particolare il decreto di trasferimento all’INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie dell’IPOST è intervenuto il 27 luglio 2012 dopo che il decreto-legge n. 201/2011 aveva disposto, con decorrenza 1° gennaio 2012, l’incorporazione dell’INPDAP e dell’ENPALS sempre da parte dell’INPS.
Ancora più evidente il ritardo nell’emanazione dell’analogo provvedimento concernente l’ENAM: secondo l’art. 7 del decreto-legge n. 78/2010 che ne disponeva la soppressione, le relative risorse strumentali, umane e finanziarie avrebbero dovuto essere trasferite all’INPDAP; il decreto ministeriale di trasferimento è stato invece emanato solo il 2 ottobre 2013 quando ormai anche l’INPDAP era stato assorbito dall’INPS. Tale decreto risultava pertanto rubricato “Trasferimento all’INPS, gestione ex INPDAP, delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso ENAM”.
La tavola seguente mostra come la concentrazione in capo all’INPS delle funzioni, dei compiti e delle risorse degli enti pubblici previdenziali soppressi dalla normativa taglia-enti negli anni 2010-2011, non costituisca un fenomeno isolato o del tutto innovativo nella storia dell’Istituto, rilevando in tal senso non pochi precedenti di similari operazioni disposte dal Legislatore negli ultimi decenni del secolo scorso.
I dettagli concernenti i singoli enti incorporati e le operazioni di concentrazione più risalenti sono riferiti infra, nella seconda parte del successivo focus.
D’altra parte, con esclusivo riferimento alla più recente normativa taglia-enti, il grado di concentrazione prodottasi appare ancora più evidente se si considera come gli stessi enti confluiti nell’INPS traessero a loro volta origine da ulteriori, e ormai risalenti, operazioni di concentrazione. L’INPDAP infatti era stato istituito nel 1994 attraverso la fusione dell’Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali ENPAS, dell’Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali INADEL, e dell’Ente nazionale previdenza dipendenti enti diritto pubblico ENPDEP. L’ENAPPSMSAD era stato a sua volta istituito nel 1978 con la fusione dell’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, della Cassa nazionale assistenza musicisti, della Cassa nazionale assistenza previdenza scrittori italiani, e della Cassa nazionale assistenza previdenza autori drammatici. Anche l’ENAM, nel lontano 1947, era stato istituito con la fusione dell’Istituto nazionale orfani dei maestri con l’Istituto nazionale di assistenza magistrale.
RIEPILOGO DEI PRINCIPALI ENTI
PREVIDENZIALI
DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE
INCORPORATI DALL’INPS
NOTA
L’anno indicato accanto all’acronimo dell’Ente si riferisce all’epoca di emanazione del provvedimento normativo di soppressione, che non necessariamente coincide con quella di attuazione dell’incorporazione.
LEGENDA
· INPS: Istituto nazionale della previdenza sociale;
· INPDAP: Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica;
· CPDEL: Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali;
· CPI: Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;
· CPS: Cassa per le pensioni ai sanitari;
· CPUG: Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori;
· ENAM: Ente nazionale assistenza magistrale;
· INOM: Istituto nazionale orfani dei maestri;
· ENPAS: Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali;
· INADEL: Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali;
· ENPDEP: Ente nazionale previdenza dipendenti enti diritto pubblico;
· ENPALS: Ente nazionale previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
· ENAPPSMSAD: Ente nazionale assistenza e previdenza pittori, scultori, musicisti, scrittori, e autori drammatici;
· ENAPPS: Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori;
· CNAM: Cassa nazionale assistenza musicisti;
· CNAPSI: Cassa nazionale assistenza previdenza scrittori italiani;
· CNAPAD: Cassa nazionale assistenza previdenza autori drammatici;
· IPOST: Istituto postelegrafonici;
· SPORTASS: Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi;
· INPDAI: Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
· SCAU: Servizio contributi agricoli unificati;
· ENAOLI: Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
· INAM: Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie;
· INAPLI: Istituto nazionale per l’addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell’industria:
· ENALC: Ente nazionale per l’addestramento dei lavoratori del commercio;
· INIASA: Istituto nazionale per l’istruzione e l’addestramento nel settore artigiano.
La tavola seguente intende infine offrire un primo contributo per una mappatura dei principali enti nazionali, pubblici e privati, che si occupano della previdenza e dell’assistenza dei lavoratori.
Dall’osservazione di tale quadro, prescindendo da ogni considerazione inerente i specifici parametri dimensionali dei singoli soggetti ivi riportati (quali ad esempio il numero dei lavoratori impiegati, la platea dei beneficiari dei servizi offerti, altri dati patrimoniali e di bilancio), possono trarsi le seguenti considerazioni.
a) La maggior parte degli enti previdenziali hanno natura giuridica di diritto privato: per effetto del D.Lgs. n. 509/1994 e del D.Lgs. n. 103/1996 sono stati privatizzati diversi enti che gestivano le casse di previdenza e assistenza di varie categorie professionali. Di conseguenza i 20 enti privati che gestiscono le suddette casse non rientrano nell’ambito della legge sul controllo parlamentare sulle nomine governative negli enti pubblici. Tali enti, anche se privati, sono comunque soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
b) Hanno parimenti connotazione privatistica diversi altri enti che svolgono importanti attività con finalità assistenziali o di patronato[100] (in tabella sono indicati alcuni tra i più noti, tra cui in particolare l’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro ANMIL, la quale tra l’altro designa uno dei componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL).
c) Con l’attuazione della normativa taglia-enti la platea degli enti pubblici nel settore previdenziale si è notevolmente ristretta, riducendo sensibilmente anche il numero delle cariche di nomina governativa in tali soggetti. Come illustrato precedentemente, i due poli della previdenza e della sicurezza coincidono ormai rispettivamente con l’INPS e l’INAIL.
d) A latere di tali enti, sempre più risultanti di processi di progressiva concentrazione, resiste una “frangia” composta da pochi altri enti pubblici che svolgono funzioni di natura assistenziale e previdenziale con riferimento a determinate categorie di lavoratori pubblici. Tali enti sono stati comunque interessati dalla normativa taglia-enti. In particolare, la Cassa di previdenza delle Forze Armate è stata istituita con l’accorpamento delle sei preesistenti casse militari, nell’ambito dei procedimenti di riordino avvenuti ai sensi della seconda procedura di cui al D.L. n. 112/2008. L’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA è stata parimenti riordinata nell’ambito della seconda procedura di cui al D.L. n. 112/2008, ed ha altresì allineato la consistenza del proprio consiglio di amministrazione ai limiti dimensionali di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010, alla stessa stregua dell’Ente di assistenza per il personale dell’amministrazione penitenziaria. Altri enti ancora (Fondo di assistenza della Polizia di Stato, Fondo di previdenza del personale dell’ex Ministero delle finanze, Cassa Ufficiali della Guardia di finanza; Fondo assistenza Finanzieri, Fondo di Previdenza per il personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri della Guardia di Finanza) erano stati parimenti oggetto di ulteriori schemi di regolamento di riordino nell’ambito della seconda procedura di cui al D.L. n. 112/2008, che però non sono stati approvati in via definitiva.
e) Infine sussistono alcuni altri enti con connotazione giuridica di diritto privato che svolgono funzioni di natura assistenziale e previdenziale con riferimento a determinate categorie di dipendenti pubblici (in alcuni casi si tratta di enti privati e società cooperative, costituiti tra i dipendenti di una amministrazione pubblica, la cui attività rientra nella previsione di cui all'art.112, comma 7, del D. Lgs. n. 385/1993, Testo Unico Bancario).
QUADRO RIEPILOGATIVO DEI
PRINCIPALI ENTI PREVIDENZIALI (PUBBLICI E PRIVATI) NAZIONALI
LEGENDA
·
EPPI: Ente di
previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
·
EPAP: Ente di
previdenza e assistenza pluricategoriale (agronomi,
dottori forestali, attuari, chimici, geologi);
·
ENPAB: Ente di
previdenza obbligatoria per gli esercenti l’attività professionale di biologo
·
ENPAP: Ente di
previdenza e assistenza degli psicologi;
·
ENPAPI: Ente
nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica;
·
ONAOSI: Opera
Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani;
·
INARCASSA: Cassa
di previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti;
·
CIPAG: Cassa
italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti;
·
CNPADC: Cassa
nazionale di previdenza e assistenza dottori commercialisti;
·
CNPR: Cassa
nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali;
·
ENPACL: Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;
·
ENPAV: Ente
nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;
·
ENPAF: Ente
nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti;
·
ENPAM: Ente
nazionale di previdenza ed assistenza medici e odontoiatri;
·
ENPAIA: Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per gli addetti e gli impiegati in
agricoltura;
·
ENASARCO: Ente
nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;
·
INPGI: Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
·
FASC: Fondo
agenti spedizionieri e corrieri;
·
ANMIL:
Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro;
·
ANMIC:
Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (già Unione generale invalidi
civili)
·
UNMS: Unione
nazionale mutilati per servizio;
·
ANPVI: Associazione
nazionale privi della vista e ipovedenti;
·
UIC: Unione
italiana ciechi;
·
ENS: Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi
·
ONFA: Opera
nazionale figli aviatori
L’articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 183, ha regolato la soppressione e la contestuale confluenza dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti amministrazioni pubbliche (INPDAP) e dell’Ente nazionale previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS) nell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
Con ciò si è verificata una delle
più importanti operazioni di concentrazione organica mai avvenute nella storia
amministrativa italiana; basti pensare che il personale interessato supera le
trentatremila unità (25 mila già nei ruoli INPS,
6870 di ruolo, 692 soprannumerari e 52 ex ENAM
di provenienza INPDAP, 342 di
provenienza ENPALS) e che le risorse
finanziarie amministrate dall’Ente, secondo quanto riporta il bilancio
preventivo dell’INPS per l’anno 2014, in termini di competenza ammontano,
quanto a spese per prestazioni previdenziali, assistenziali e pensionistiche, a
304 miliardi 724 milioni di euro (pari a circa il 19,1 per cento del Prodotto
nazionale lordo italiano). Il sito
dell’Ente riporta alcuni dati che testimoniano il ruolo fondamentale che esso
svolge nella vita economica e sociale del Paese. L’INPS ha oltre 40 milioni di
utenti, tra cui 23,4 milioni di lavoratori dipendenti, 1,4 milioni di imprese,
16 milioni di pensionati; eroga 21 milioni di pensioni ogni mese, compresi i
trattamenti agli invalidi civili; 4 milioni di persone ricevono prestazioni a
sostegno del reddito. L’Ente spende annualmente 10,4 miliardi di euro per il
sostegno alle famiglie, e 22,7 miliardi di euro per il sostegno del reddito.
Questa radicale trasformazione nel mondo degli Enti previdenziali, pur realizzata per decreto-legge, sull’onda dell’emergenza finanziaria e quasi d’improvviso, segue a una lunga gestazione dottrinale e ad approfonditi dibattiti: essa può essere considerata il frutto maturo di quella filosofia amministrativa che attraverso fusioni e accorpamenti, condotti in una logica “taglia enti”, si è imposta come linea portante dei processi di ristrutturazione amministrativa in corso.
Alla base della scelta compiuta militano sia le ragioni generalmente addotte per promuovere processi di fusione di tale natura, sia ragioni specifiche, attinenti alla tematica previdenziale, particolarmente delicata sul piano politico sociale e finanziario.
Sotto il primo profilo, è stata via via più avvertita l’esigenza di eliminare gli sprechi e le duplicazioni derivanti dalla frammentazione del mondo degli enti di previdenza: al riguardo i comitati di indirizzo e vigilanza e gli altri organi di vertice avevano più volte auspicato la creazione e il potenziamento di sinergie in diversi ambiti operativi, ma non vi è dubbio che la concentrazione in un unico ente rappresenti il contesto ideale per giungere a soluzioni di piena efficienza; si pensi alla razionalizzazione dell’acquisto di beni e servizi sul mercato, alla integrazione dei sistemi informatici, alla gestione del personale.
Da un altro punto di vista, come segnala indirettamente l’incipit del citato articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 201 del 2011, la fusione degli Enti pubblici previdenziali è funzionale alla divisata convergenza dei sistemi pensionistici, sia nel senso che ne è conseguenza, sia che può essere causa di un ulteriore sviluppo del processo di armonizzazione stesso.
E’ evidente che se, sul piano operativo, i processi interni volti all’erogazione di prestazioni al pubblico, almeno nella prima fase, tendono a svolgersi nell’ambito delle strutture e delle procedure preesistenti alla fusione, è altrettanto vero però che i decisivi recuperi di efficienza possono verificarsi solo a condizione che un radicale processo di reingegnerizzazione delle procedure possa condurre allo sviluppo di “linee di erogazione dei servizi integrate”, che riconducano le varie tipologie di rapporto con l’utenza a un limitato numero di genera, non suddivisi secondo gli originari confini operativi delle varie gestioni.
La quasi ventennale esperienza dell’INPDAP, essa stessa scaturita da un complesso processo di fusione di Enti e strutture di differente tradizione amministrativa, dimostra quanto i processi di integrazione delle funzioni, di omogeneizzazione delle procedure, di reingegnerizzazione dei processi, scontino una particolare viscosità. Nel caso in esame poi la differente platea dei soggetti assicurati e dei datori di lavoro e le notevoli differenze che permangono tra lavoro pubblico e privato costituiscono un’ulteriore sfida. Proprio per questo però il nuovo Ente unificato è destinato a diventare un attore importante, titolare di uno specifico interesse a promuovere tutte le forme possibili di omogeneizzazione e razionalizzazione normativa capaci di supportare la riorganizzazione strutturale e la reingegnerizzazione e la razionalizzazione delle procedure.
La Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l’invalidità degli
operai fu istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350, e gestiva, su base
esclusivamente volontaria, la prima forma assicurativa a carattere
previdenziale.
Nel primo dopoguerra, il decreto
luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 introdusse l’obbligatorietà
dell'assicurazione, trasformando la denominazione dell’Ente in Cassa
nazionale per le assicurazioni sociali.
Già prima del 1919 la Cassa aveva progressivamente assorbito alcuni fondi
settoriali di previdenza, grazie anche alla possibilità prevista dalla legge
istitutiva di assumere la gestione di altri istituti fondati da soggetti
pubblici o privati a scopo previdenziale. La Cassa era retta da un consiglio
di amministrazione.
L’art.
15 del citato decreto prevedeva che il consiglio di amministrazione fosse
nominato con Regio Decreto promosso dai Ministri per l’industria, il commercio
ed il lavoro e per il tesoro, e fosse composto da 6 rappresentanti dei
datori di lavoro e 8 rappresentanti degli assicurati obbligatori,
designati gli uni e gli altri dalle rispettive principali organizzazioni […], da
2 rappresentanti degli assicurati facoltativi, di cui uno designato dalle
società di mutuo soccorso, cooperative di consumo, di produzione e lavoro e
congeneri associazioni che abbiano inscritto collettivamente i propri soci alla
Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, da 5 esperti in materia di
assicurazioni sociali, e da 1 rappresentante ciascuno dei Ministeri
dell’industria, commercio e lavoro, tesoro, dai direttori dell’Istituto
nazionale delle assicurazioni, della Cassa nazionale di assicurazione degli
infortuni e degli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro.[101]
Con Regio Decreto Legge 27 marzo
1933, n. 371, la Cassa muta la sua denominazione e diviene Ente di
diritto pubblico dotato di personalità giuridica e gestione autonoma, con lo
scopo di garantire la previdenza sociale ai lavoratori.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n, 639 individuava anzitutto, quali organi dell’Istituto, il presidente, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.
La
norma indicava inoltre i seguenti organi: i comitati preposti per legge a
gestioni, fondi e casse; i comitati regionali; i comitati provinciali; il collegio
dei sindaci dell’Istituto; i collegi dei sindaci previsti dalla legge per
determinati Fondi e Casse.
Il consiglio di amministrazione era composto da 39 membri, compreso il Presidente dell’Istituto, nominati su designazione delle rispettive organizzazioni esponenziali delle parti sociali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il Tesoro.
La composizione dell’organo, nel dettaglio, comprendeva: 18 rappresentanti dei lavoratori dipendenti[102]; 4 rappresentanti dei lavoratori autonomi[103]; 9 rappresentanti dei datori di lavoro[104]; 2 rappresentanti del personale dell'Istituto[105]; 3 funzionari dell'Amministrazione dello Stato[106]. Erano inoltre componenti di diritto il Presidente deIl’INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e il Presidente dell’INAM (Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie).
Il comitato esecutivo era invece composto da 13 soggetti. Presieduto dal presidente dell'Istituto, era altresì composto da 2 vicepresidenti, da 6 consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da 2 consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro, e da 2 consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi in seno al Consiglio[107].
Il presidente dell’Istituto, con poteri anche gestionali, era nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, nell’ambito di una terna di nominativi proposta dal consiglio di amministrazione.
I vicepresidenti dell’istituto erano eletti a maggioranza assoluta (e a scrutinio segreto) dal plenum del consiglio di amministrazione.
La soluzione fornita dal legislatore del 1970 risolveva dunque la questione della governance dell’Istituto affidando al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo la funzione di punti di equilibrio del sistema, chiamati a contemperare le diverse istanze e individuando nelle organizzazioni sindacali la magna pars alla quale attribuire un compito primario e per certi versi prioritario ed eminente.
La legge 9 marzo 1989, n. 88 modifica ma non stravolge il quadro istituzionale degli organi di Governo dell’INPS.
L’art. 2 della L. n. 88/1989 sostituisce il primo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 639/1970, prevedendo anzitutto quali organi dell’Istituto: il presidente, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.
La
norma indicava inoltre i seguenti organi: i comitati amministratori delle
Gestioni, Fondi e Casse; i comitati regionali; i comitati provinciali; il
collegio dei sindaci; il direttore generale.
L’art. 4 della L. n. 88/1989 sostituì l’art. 3 del D.P.R. n. 639/1970, modificando la consistenza delle categorie dei componenti del consiglio di amministrazione, che rimaneva comunque composto da 39 membri.
Essi erano nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, previa designazione,
per i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei
datori di lavoro, delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative
a livello nazionale.
Il
consiglio di amministrazione era composto, oltre che dal presidente
dell'Istituto, che lo presiedeva, da 20 rappresentanti dei lavoratori
dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti d’azienda, da 4
rappresentanti dei lavoratori autonomi, da 9 rappresentanti dei datori
di lavoro, dal presidente dell’INAIL, da 4 funzionari dell'amministrazione
dello Stato[108].
I
rappresentanti del lavoratori dipendenti passarono da diciotto a venti e fu
soppressa l’analitica suddivisione che in precedenza regolava la composizione
della delegazione. Restava salva la necessità che un consigliere fosse nominato
in rappresentanza dei dirigenti di azienda.
La
novella non prevedeva più che in consiglio fossero presenti due rappresentanti
eletti dai lavoratori dell’Istituto. Nel consiglio entrava poi un rappresentante
del Ministero della funzione pubblica, portando i funzionari di designazione
ministeriale da 3 a 4. I componenti di diritto scesero da due a uno (il presidente
dell’INAIL) essendo stato nel frattempo soppresso l’INAM.
L’art. 6 della L. n. 88/1989 sostituì il primo comma dell’art. 6 del D.P.R. n. 639/1970, prevedendo una nuova composizione per il comitato esecutivo che risultò costituito dal presidente dell'Istituto, dai 2 vicepresidenti, da 6 consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da 2 consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro, da 2 consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del Tesoro in seno al consiglio di amministrazione[109]. Il numero totale dei componenti salì da 13 a 15.
La novità più significativa in materia di governance era rappresentata dalla previsione nell’art. 7 della L. n. 88/1989 che affidava al comitato esecutivo i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, assumendo i provvedimenti di carattere generale attinenti all'organizzazione ed al personale dell'Istituto. Al comitato spettavano inoltre tutte le attribuzioni demandate da leggi e regolamenti e le funzioni non comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto.
Il comitato esecutivo divenne quindi l’organo a competenza generale al quale era affidata la gestione effettiva dell’Ente.
Le competenze attribuite invece al consiglio di amministrazione dall’art. 5 della L. n. 88/1989, per quanto ampie e variegate, denotavano una linea di tendenza volta a far emergere uno specifico ruolo di indirizzo in capo a tale organo.
Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 affrontò in modo profondamente innovativo la tematica della governance degli enti previdenziali.
Fino
a quel momento ciascun Ente aveva visto regolato l’assetto dei suoi organi da
specifiche disposizioni emanate caso per caso e quindi con una disciplina
tendenzialmente differenziata, anche se non priva di elementi comuni.
L’art.
1 del D.Lgs. n. 479/1994 ha invece determinato
principi comuni e generali per la gestione delle forme di previdenza e assistenza
obbligatorie esercitate da enti previdenziali specificamente individuati. Tali
enti sono, oltre all’INPS, l’INAIL, l’IPSEMA e l’INPDAP (questi ultimi
istituiti ai sensi degli articoli 2 e 4 del medesimo decreto).
Non
rientrava nella previsione della norma l’ENPALS, i cui organi continuavano a
essere regolati dal D.P.R. n. 26/1950. Solo in seguito l’art. 43 della legge n.
289/2002 (legge finanziaria 2003) ha esteso anche all’ENPALS la disciplina
prevista dall’art. 3 del D.Lgs. n. 479/1994 per gli
organi dell’IPSEMA.
L’articolo 3 del D. Lgs. n. 479/1994 nella sua formulazione originaria prevedeva per gli enti pubblici previdenziali i seguenti organi: il presidente, il consiglio di amministrazione; il consiglio di indirizzo e vigilanza; il collegio dei sindaci; il direttore generale.
La nuova struttura rispondeva all’esigenza di separare nettamente le funzioni gestionali da quelle di indirizzo e vigilanza: tale modello organizzativo è stato denominato “sistema duale”.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) era composto da 24 membri nell’INPS, nell’INPDAP e nell’INAIL (in quest’ultimo Ente diventeranno 25 per effetto della modifica introdotta dall’art. 55, comma 4, della L. n. 144/1999); nell’IPSEMA e in seguito nell’ENPALS era composto invece da 12 membri, in considerazione della minore ampiezza di tali Enti sotto il profilo finanziario e dimensionale. La legge riserva la metà dei posti ai rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La restante metà è ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro, e, per l'INPS e l'INAIL, dei lavoratori autonomi, secondo criteri parametrati “alle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun Ente corrispondono”[110].
I consigli di indirizzo e vigilanza sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza Sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni più rappresentative.
I consigli di indirizzo e vigilanza individuano le linee d’indirizzo generale degli enti; determinano gli obiettivi strategici pluriennali; approvano il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati. I consigli di indirizzo e vigilanza approvano inoltre le direttive di carattere generale relative all'attività istituzionale dell'Ente; essi approvano inoltre il proprio regolamento interno ed eleggono il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
Nonostante l’ampiezza dei poteri affidati al consiglio di indirizzo e vigilanza, l’asse del governo effettivo dell’Ente si attestava sul consiglio di amministrazione e sul presidente.
Rispetto
alla configurazione delineata nelle discipline più risalenti, il consiglio di amministrazione,
cessava di rappresentare il punto di confluenza delle rappresentanze dei
lavoratori, dei datori di lavoro e delle rappresentanze ministeriali, assumendo
piuttosto il ruolo di organo a competenza generale sul quale s’incentravano
tutte le competenze non affidate ad altri organi, competenze che esso stesso
definiva laddove non delimitate da specifiche fonti normative esterne. In ciò
subentrava nelle funzioni del soppresso comitato esecutivo.
Il consiglio di amministrazione
era composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiedeva, e da 6 esperti
(per l'INPS e l'INAIL) o 4 (per l’IPSEMA), di cui 2 (per l’INPS e per l’INAIL)
o 1 (per l’IPSEMA) scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre
in posizione di fuori ruolo. L’art. 3, comma 27, della legge n. 335/1995 ampliò la composizione del consiglio
di amministrazione dell’INPS portandolo da 6 a 8 membri, nulla innovando per i
restanti Enti[111].
Il consiglio di amministrazione era nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica.
Tale organo, oltre a deliberare il regolamento del personale, l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, deliberava anche i regolamenti di cui all'art.10 della legge n. 48/1988, ossia regolamenti capaci di incidere su disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall’INPS, “l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, alla riscossione e all’accreditamento della contribuzione, e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici”[112].
Il consiglio di amministrazione predisponeva inoltre i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approvava i piani annuali nell'ambito della programmazione; deliberava i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento.
Si
tratta di compiti che ponevano il consiglio di amministrazione e il presidente
in una posizione di effettiva primazia.
Conseguentemente,
l’art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 479/1994 prevedeva che il consiglio di
amministrazione trasmettesse trimestralmente al consiglio di indirizzo e
vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al
processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione
che venisse richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza.
Infine il presidente era (ed è) nominato, nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine governative negli enti pubblici, e secondo la procedura di cui all'art. 3 della legge n. 400/1988: ossia con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Quindi
mentre il consiglio di amministrazione esprimeva il punto di equilibrio
tra più dicasteri (lavoro e previdenza sociale, Tesoro e funzione pubblica) il presidente
risultava collegato con un vincolo più stretto al Ministro del lavoro.
Il presidente (titolare della rappresentanza legale dell’Istituto e che - nell’impianto originario dall’art. 3 della D.Lgs. 479/1994 - convocava e presiedeva il consiglio di amministrazione) e il consiglio di amministrazione erano organi caratterizzati da una duplice e contestuale valenza politica (in quanto espressione dell’indirizzo di Governo) e tecnica (in quanto formati da esperti in parte provenienti dall’amministrazione pubblica). Di qui lo svilupparsi di linee di tensione tra di essi, nonché tra di essi e il consiglio di indirizzo e di vigilanza, il direttore generale e la tecnostruttura, assumendo in parte natura di organi di indirizzo politico, in parte di organi gestionali.
Conclusivamente, per quanto riguarda le nomine governative negli organi amministrativi dell’INPS, il D.Lgs. n. 479/1994 ridusse da 35 a 7 i componenti del consiglio di amministrazione (compreso il presidente dell’Istituto). Considerando tuttavia anche i 24 componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza, il numero dei componenti degli organi amministrativi dell’Ente passò da 35 a 31.
Successivamente, per effetto del’art. 3, comma 27, della legge n. 335/1995, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione
dell’INPS (sempre compreso il presidente dell’Istituto) aumentò da 7 a 9.
Il quadro normativo sopra delineato è stato radicalmente mutato dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il cui articolo 7. comma 7 e seguenti, ha novellato l'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
L’intervento ha in primo luogo determinato la soppressione del consiglio di amministrazione concentrandone tutti i poteri nella persona del presidente.
Gli organi risultano dunque essere il presidente ed il consiglio di indirizzo e vigilanza, oltre al collegio dei sindaci e al direttore generale.
Il novellato comma 3 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 479/1994 prevede ora che il presidente debba essere scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente.
La nomina del presidente resta regolata dalle procedure sopra illustrate. In aggiunta viene ora richiesta, contestualmente all’espressione del previo parere delle Commissioni parlamentari, l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente sulla designazione del candidato da parte del Governo, intesa che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In mancanza della tempestiva formazione dell’intesa, si procede, in ogni caso, alla nomina del Presidente.
Per quanto concerna invece i consigli di indirizzo e vigilanza, il comma 9 dell’art. 7 del D.L. n. 78/2010, stabiliva la riduzione della loro composizione in misura non inferiore al 30 per cento, con effetto dalla loro prima ricostituzione. Per INPS, INAIL e INPDAP ciò ha determinato consigli di indirizzo e vigilanza ridotti da 24 a 16 componenti, mentre per ENPALS il numero di componenti previsti scendeva da 12 a 8[113].
In seguito l’art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, disponendo la soppressione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), e la confluenza delle funzioni, del patrimonio e del personale nell’INPS, ha disposto un’ultima modifica della governance dell’Istituto.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza viene infatti incrementato con ulteriori 6 componenti, onde rappresentare lavoratori iscritti e datori di lavoro degli Enti soppressi. Alla ricostituzione dell’organo, per effetto del combinato disposto della riduzione del 30 per cento prevista dal D.L. n. 78/2010 e della integrazione dei 6 componenti ulteriori prevista dal D.L. n. 201/2011, il consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS è sceso a 22 unità.
Da ultimo, l’articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99/2013, ha trasferito all’INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la gestione diretta delle attività inerenti all’accertamento e alla riscossione dei contributi e all’erogazione delle prestazioni previdenziali con riferimento all’indennità di malattia, maternità, disabilità e donazione sangue per il personale assicurato presso il soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA[114]. Sono invece rimaste assegnate all'INAIL le funzioni relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'INPS provvede ad assolvere alle nuove attribuzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
È in tal modo quasi virtualmente concluso un processo di progressiva concentrazione in un unico Ente pubblico di quasi tutte le funzioni previdenziali non gestite da enti privatizzati, dando vita a un soggetto che per numero di utenti (iscritti e pensionati) e per volume delle risorse amministrate non ha confronti nel panorama europeo.
La questione della governance rimane tuttavia aperta; il decreto con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze avevano nominato Vittorio Conti commissario straordinario dell’INPS il 12 febbraio 2014 faceva infatti esplicito riferimento alla “necessità di assicurare, in attesa della definizione del processo normativo inteso alla revisione della governance degli enti previdenziali e assicurativi pubblici e alla nomina del nuovo Presidente dell’INPS, la continuità di gestione dell’Istituto […][115].
Gli sviluppi futuri diranno in quale direzione andrà l’evoluzione del quadro degli organi di governo dell’Istituto, nella ricerca di un equilibrio tra indirizzo politico di governo, ruolo fondamentale delle parti sociali ed efficienza amministrativa.
Nelle pagine seguenti viene svolta una breve disamina del processo di progressiva concentrazione nell’INPS delle funzioni precedentemente svolte da altri enti pubblici prevalentemente di previdenza e assistenza.
L’art. 2 del D.P.R. n. 10/1972 dispose la soppressione:
- dell’Istituto nazionale per l’addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell’industria (INAPLI);
- dell’Ente nazionale per l’addestramento dei lavoratori del commercio
(ENALC);
- dell’Istituto
nazionale per l’istruzione e l’addestramento nel settore artigiano (INIASA).
Le funzioni svolte da tali Enti e il personale in servizio presso le sedi periferiche furono trasferiti alle Regioni e quello degli uffici centrali in parte alle regioni ed in parte all’INPS.
L’art. 12-bis della L. n. 386/1974 dispose lo scioglimento del consiglio d’amministrazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie (INAM).
L’art. 1-bis della L. n. 641/1978 dispose la soppressione dell’Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI), con decorrenza 6 novembre 1978. Dal 1° aprile 1979 le funzioni del soppresso Ente passarono ai comuni per le attività di assistenza, all’INPS per gli assegni di assistenza, all’INAM per l’assistenza sanitaria. Il personale fu trasferito in parte alle regioni, in parte all’INPS.
Gli artt. 74 e 76 della L. n. 833/1978 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) attribuirono all’INPS nuove funzioni in materia di riscossione di contributi e di erogazione di prestazioni previdenziali economiche per malattia e per maternità previste dalle legge in materia, già erogate dagli Enti, Casse, Servizi e Gestioni autonome estinti e posti in liquidazione a decorrere dal 1 gennaio 1980 ai sensi del D.L. n. 264/1974, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 386/1974. Il D.L. n. 663/1979 (artt. 1, 2, e 3) precisò ulteriormente le funzioni affidate all’INPS.
L’art. 19 della L. n. 724/1994 dispose la soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), con decorrenza 1°luglio 1995. Da tale data tutte le strutture, le funzioni e il personale sono stati trasferiti all’INPS e all’INAIL, secondo le rispettive competenze.
L’art. 42 della L. n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha disposto la soppressione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), con decorrenza 1° gennaio 2003. Da tale data tutte le strutture e le funzioni del soppresso Ente, già privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994, sono trasferite all’INPS che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
L’art. 28 del D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 222/2007, ha disposto la soppressione della Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS), con decorrenza 3 ottobre 2007. Da tale data sono stati trasferiti all’INPS tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, mentre sono trasferiti all’INAIL tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, del ramo assicurativo.
L’art. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, ha disposto la soppressione dell’Istituto postelegrafonici (IPOST), con decorrenza 31 maggio 2010. Da tale data tutte le funzioni sono state trasferite all’INPS, che succede al soppresso Istituto in tutti i rapporti attivi e passivi.
L’art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, dispone la soppressione dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) Dal 1° gennaio 2012 le relative funzioni sono attribuite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dei soppressi Enti. Inizia una complessa fase di riorganizzazione volta a realizzare il processo di integrazione.
L’ampiezza degli interventi succedutisi nel tempo volti a promuovere l’opera di semplificazione soggettiva intervenuta in materia di enti previdenziali può essere meglio apprezzata ove si consideri che alcuni degli enti da ultimo assorbiti derivavano da processi di concentrazione progressiva, spesso di particolare complessità. Di seguito si darà una sintetica descrizione delle vicende genetiche che avevano interessato gli enti di maggior rilievo nel tempo.
L’art. 4 del D. Lgs. n. 479/1994, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. n. 537/1993, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, nell’istituire l’INPDAP, aveva affidato a detto Ente pubblico i compiti in precedenza svolti:
- dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i dipendenti statali (ENPAS);
Istituito
con L. n. 22/1942, all’atto della soppressione l’ENPAS erogava il trattamento
di buonuscita per il personale civile e militare dello Stato assicurando
altresì prestazioni di carattere assistenziale. Erano organi di gestione dell’Ente
il presidente, il comitato esecutivo e il consiglio di amministrazione. A
seguito della novella del 1953, il consiglio di amministrazione si ampliò a
ventuno membri; il comitato esecutivo era invece composto dal presidente e da
otto consiglieri designati dallo stesso consiglio.
- dall'Istituto nazionale per l'assistenza ai
dipendenti degli enti locali (INADEL);
Istituito
con R.D.L. n. 1605/1925, convertito dalla L. n. 562/1926, istituì la previsione
dell’iscrizione del personale degli enti locali ai fini della corresponsione
dell’indennità di premio servizio prevista dalla L. n. 733/1930.
Organi
di gestione dell’INADEL erano il presidente, il consiglio di amministrazione
(composto da diciotto membri effettivi e quattro supplenti) e la Giunta
esecutiva (composta dal presidente e da quattro membri).
- dall'Ente nazionale di previdenza per i
dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEP).
Istituito
con L. n. 1436/1939, era competente a
erogare le previdenze previste dall’art. 3 della legge istitutiva diverse da
quelle di natura medico-sanitaria trasferite al Sistema sanitario nazionale.
Erano
organi di gestione dell’Ente il presidente, il comitato esecutivo (composto dal
presidente e da quattro membri) e il consiglio di amministrazione (composto da
undici membri).
Detti Enti, tutti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, furono soppressi e tutti i rapporti attivi e passivi, unitamente al rispettivo personale, furono trasferiti al nuovo Ente.
Inoltre all’INPDAP furono affidate le funzioni (e il relativo personale) delle seguenti Casse, in precedenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, organismi privi di personalità giuridica:
- Cassa per le pensioni per i dipendenti degli
enti locali
L’iscrivibilità alla CPDEL, amministrata dalla soppressa
Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, era
stabilita dal R.D.L. n. 680/1938 per i comuni, le province, i consorzi, le opere
pie con personalità giuridica pubblica, le aziende municipalizzate, le aziende
speciali degli enti locali, le aziende di promozione turistica (ex aziende
autonome di soggiorno) oltreché per gli enti iscritti per espressa disposizione
di norme statali o regionali. Il D. Lgs. n. 267/2000,
attribuendo agli enti locali l’autonomia statutaria, ha reso possibile,
attraverso diversificati moduli organizzativi, la gestione di servizi pubblici
locali, che può essere effettuata in concessione a terzi, a mezzo di aziende,
istituzioni o società private a prevalente capitale pubblico. Al riguardo,
alcuni enti, pur mutando la propria natura giuridica, conservano il connotato
pubblicistico (art. 114 del T.U. n. 267/2000 – aziende speciali ed istituzioni),
continuando così ad essere scritti obbligatoriamente alla CPDEL ai soli fini
pensionistici.
- Cassa per le pensioni agli insegnanti di
asilo e di scuole elementari parificate
La
L. n. 176/1941 istitutiva della CPI, all’art. 6 obbligava all’iscrizione gli
insegnanti d’asilo dipendenti dei comuni, gli insegnanti delle scuole
elementari parificate, gli insegnanti degli asili infantili eretti in enti
morali.
-
Cassa per le pensioni ai sanitari
Nella
Cassa pensioni sanitari (CPS), istituita con la L. n. 1035/1939, affluivano i
contributi dei medici, veterinari e ufficiali sanitari dei comuni, dei medici
chirurghi dello Stato e delle province, dei sanitari delle IPAB e degli enti
parastatali di diritto pubblico (enti morali), dei primari e, con la L. n.
1593/1962, quelli degli assistenti e aiuti degli istituti ospedalieri. Il
D.P.R. 761/1979 estendeva inoltre l’iscrizione obbligatoria ai sanitari e a
tutto il personale dipendente delle A.S.l. (ex USL).
- Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari
e ai coadiutori
La
Cassa pensioni ufficiali giudiziari (CPUG) istituita con il R.D. n. 2312/1934,
obbligava all’iscrizione gli Ufficiali Giudiziari. Successivamente la L. n.
167/1981, con effetto dal 1° agosto 1975,
ha esteso tale obbligo ai Coadiutori Ufficiali Giudiziari ovvero agli operatori
UNEP (uffici notificazioni esecuzioni e protesti) delle Corti d’Appello, i
quali con la L. n. 321/1991 sono stati qualificati impiegati civili dello
Stato.
Per effetto del comma 3 bis dell’art. 7 del D.L. n. 78/2010, inserito in sede di conversione con la L. n. 122/2010, è stato soppresso, con contestuale devoluzione all’INPDAP dei rapporti attivi e passivi ad esso riferibili, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1346/1947, ratificato dalla L. n. 90/1953 e successive modificazioni: l'ENAM era sorto dalla fusione dell'Istituto nazionale orfani dei maestri (INOM) con l'Istituto nazionale di assistenza magistrale (INAM).
Come sopra ricordato, con l’art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, è stata disposta la soppressione dell’INPDAP. Dal 1° gennaio 2012 le relative funzioni sono attribuite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
Con D. Lgs.
del Capo provvisorio dello Stato, n 708/1947, la Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori nello spettacolo
(istituita con contratto collettivo 28 agosto 1934) assunse la denominazione di
Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). È degna di nota la
circostanza che la Cassa fosse scaturita essa stessa dall’unificazione di
precedenti istituti, la Cassa nazionale assistenza e previdenza degli
orchestrali, bandisti, corali e tersicorei (Cassa O.B.C.T.), la Cassa nazionale di assistenza e previdenza
degli artisti lirici, drammatici, dell'operetta, rivista e spettacoli
viaggianti e la Cassa nazionale malattie del personale addetto allo spettacolo.
Il D.P.R. n. 26/1950,
prevedeva che fossero organi di detto Ente il presidente, il consiglio
di amministrazione, il comitato esecutivo e il collegio dei sindaci.
Ai sensi dell’art. 2, il presidente era
nominato con Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto
con il Ministro per il Tesoro.
Il consiglio di amministrazione era formato
dal presidente, da 7 rappresentanti dei lavoratori, 5 rappresentanti dei datori
di lavoro, 1 rappresentante del personale dell'Ente; 1 rappresentante del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, 1 rappresentante del Ministero
del Tesoro, 1 rappresentante dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,
1 rappresentante della Presidenza del Consiglio – Direzione generale dello
spettacolo, dal presidente dell'INPS o da
un suo delegato, dal presidente dell'INAIL o da un suo delegato.
Il
consiglio di amministrazione comprendeva quindi 20 componenti[116]
ed eleggeva nel suo seno due
vice-presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori e uno fra
i rappresentanti dei datori di lavoro.
Il
comitato esecutivo era composto dal presidente, dai due vice-presidenti,
dal consigliere designato dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e
da tre consiglieri designati dal consiglio di amministrazione, dei quali due fra
i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti dei datori di
lavoro, per un totale di 7 componenti[117].
La L. n. 366/1973, estese ai calciatori e agli allenatori di calcio, di serie A, B e C, le forme di previdenza ed assistenza gestite dall’Ente. Conseguentemente fu istituito un nuovo organismo, il comitato di vigilanza, specificamente competente in merito al fondo speciale autonomo riferito a tali peculiari categorie di lavoratori, ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente.
Tale
organismo era presieduto dal presidente dell’Ente ed era composto dai rappresentanti
dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del Tesoro, del turismo e
dello spettacolo e della sanità nel consiglio di amministrazione dell'Ente, da
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da due
rappresentanti delle società sportive, da due rappresentanti dei giocatori di
calcio, da un rappresentante degli allenatori di calcio[118].
Il Direttore Generale dell'Ente partecipava alle sedute con voto
consultivo. L’organismo era quindi composto da 11 persone, più un partecipante
con voto consultivo.
Con D.P.R. n. 357/2003, fu esteso all’Ente il modello duale previsto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 479/1994, prevedendo che gli organi dell’Ente fossero, come per gli altri enti pubblici previdenziali, il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci, il direttore generale.
Il
presidente veniva nominato, ai sensi della L. n. 14/1978, con la procedura
di cui all'art. 3 della L. n. 400/1988, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il
consiglio di indirizzo e vigilanza, era nominato ai sensi dell'art. 3,
comma 8, del D. Lgs. n. 479/1994, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. L’art. 9 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 608/1996, richiese che la proposta Ministro del lavoro e della previdenza
sociale avvenisse di concerto con il Ministro del Tesoro.
La
nomina avveniva previa designazione da parte delle confederazioni sindacali e
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L’organo era formato da 6 membri in rappresentanza dei lavoratori (4 in rappresentanza del
settore dello spettacolo e 2 degli sportivi professionisti) e 6 membri in rappresentanza
dei datori di lavoro, (4 in rappresentanza
del settore dello spettacolo e 2 delle società sportive). L’organo aveva quindi 12 membri.
Il
consiglio di amministrazione,
sempre nominato ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D. Lgs.
n. 479/1994, era composto dal presidente dell'Ente, che lo presiedeva e da 4
esperti, uno dei quali scelto tra dirigenti di pubbliche amministrazioni, da porre in posizione di fuori ruolo, secondo le
disposizioni dei vigenti ordinamenti d’appartenenza, da prescegliere tra
persone di riconosciuta competenza,
professionalità, di indiscussa moralità e indipendenza[119].
L’art. 7, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, novellando l’art. 33, del D. Lgs. n. 479/1994, ha disposto la soppressione negli enti previdenziali del consiglio di amministrazione le cui funzioni sono state affidate al presidente dell’ente. Il successivo comma 9 dello stesso articolo ha poi disposto la riduzione del numero dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza del trenta per cento all’atto del loro rinnovo[120].
In forza dell’art. 7, comma 16, del D.L. n. 78/2010, è stato soppresso, a decorrere dal 31 maggio 2010, l’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD) con contestuale trasferimento delle relative funzioni all’ENPALS, che assumeva la titolarità in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso.
L’ENAPPSMSAD a sua volta scaturiva da un processo di concentrazione soggettiva derivante dal disposto dell’articolo unico del D.P.R. n. 202/1978, che aveva soppresso, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 70/1971, la Cassa nazionale assistenza musicisti, la Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici, disponendo la loro fusione con l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, che assunse la denominazione di Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, con contestuale inserimento nella categoria II della tabella allegata alla L. n. 70/1975.
Tale
accorpamento traeva il suo fondamento giuridico dall’art. 3 della L. n. 70/1975, recante delega
al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; il citato D.P.R. n. 202/1978
nella sua motivazione evidenziava come l’accorpamento fosse necessario in
quanto, da un lato, tali Enti presentavano “sufficienti
e decisivi indici di pubblicità” dall’altro che “singolarmente considerati, non sono necessari ai fini indicati nel articolo
3“ della legge n. 70/1975.
Detto
art. 3 prevedeva che l’inclusione degli enti nell'elenco di quelli ritenuti
necessari – ai sensi delle disposizione della stessa L. n. 70/1975 - ovvero la valutazione
dell'opportunità della loro soppressione, ristrutturazione o fusione, avvenisse
alla luce di specifici criteri:
1)
la rilevanza ai fini dell'attuazione di una programmazione delle scelte
produttive, della qualificazione dello studio e della ricerca scientifica,
dello sviluppo culturale, dell'orientamento a favore dei consumi sociali;
2) l’economicità dei singoli enti nell'attuazione
dei loro fini istituzionali in relazione anche alle esigenze di una
riqualificazione e selezione della spesa pubblica;
3) la convenienza che i singoli enti, per la
funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione
diretta dello Stato;
4) della competenza delle regioni.
Infine, come già ricordato, con l’art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, è stata sancita la soppressione dell’ENPALS. Dal 1° gennaio 2012 le relative funzioni sono attribuite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
La L. n. 1408/1942 aveva costituito presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, un ente di diritto pubblico, dotato di propria personalità giuridica, denominato Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.
Con la legge n. 208/1952, l’Ente assunse la denominazione di Istituto postelegrafonici, dettando altresì una prima disciplina degli organi dell’Ente.
Il D.P.R. n. 542/1953, in forza della delega di cui all’art. 5 della L. n. 208/1952, provvedeva alla fusione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla L. n. 1407/1942, con l'Istituto postelegrafonici. Provvedeva quindi al riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto risultante.
L’art. 3 del D.P.R. n. 542/1953 stabiliva che erano organi il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori.
L’art. 4 stabiliva che il consiglio di amministrazione
dell'Istituto postelegrafonici fosse nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, e
fosse composto da un presidente, scelto anche fra estranei all’amministrazione
statale; da un Consigliere di Stato, dal Direttore generale delle poste e delle
telecomunicazioni (che era anche, di diritto, vicepresidente dell’Ente), da un
funzionario del Ministero del Tesoro, da un sostituto Avvocato generale dello
Stato; di quattro rappresentanti del personale di cui all'art. 77, secondo
comma, del D.P.R. n. 656/1952 (si tratta del personale degli uffici locali, dei
titolari di agenzia, dei ricevitori e dei portalettere) e da quattro
rappresentanti del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, scelti su terne proposte dalle rispettive organizzazioni
a carattere nazionale.
Era
previsto un potere di designazione sostitutivo del Ministro per le poste e le telecomunicazioni
in caso di mancata trasmissione da parte delle organizzazioni sindacali delle
designazioni di propria competenza. L’art. 38, comma 2, della L. n. 325/1968 ha
elevato da quattro a cinque (di cui uno in quiescenza) il numero dei
rappresentanti del “personale degli uffici locali ed agenzie
postelegrafoniche” .
Per
effetto di tale incremento, il totale dei componenti del consiglio salì a 14[121].
L’assetto degli organi fu profondamente modificato dapprima dal regolamento di organizzazione dell'Istituto Postelegrafonici, adottato con Decreto ministeriale 12 giugno 1995, n. 329, che aveva ristretto la composizione del consiglio di amministrazione (facendone un organo a valenza tecnico amministrativa) e poi con il Decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n 523, che completava il disegno istituzionale dell’Ente sulla falsariga di quanto previsto per la generalità degli Enti pubblici dall’art. 3 del D Lgs. n. 479/1994.
L’art. 1 prevedeva che fossero organi dell’Ente il presidente; il consiglio
di amministrazione; il consiglio di indirizzo e vigilanza; il collegio
dei sindaci; il direttore generale. Tutti gli organi, a eccezione
del direttore generale, avevano durata quadriennale e i componenti erano
riconfermabili una sola volta.
Il
presidente dell’ente era
nominato con la procedura di cui all'art. 3 della L. n. 400/1988, su proposta del
Ministro delle comunicazioni. L’incarico doveva essere affidato a soggetti,
anche estranei alla pubblica amministrazione, di riconosciuta e documentata competenza
ed esperienza in materia di amministrazione e organizzazione, preferibilmente
nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente
Mediante una novella dell’art. 3 del citato Decreto
interministeriale n. 329/1995 la riforma del 1997 aveva previsto il consiglio
di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni. Esso era composto da 7 membri designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori postelegrafonici maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, 2 dal Ministro delle comunicazioni, 1 dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, 1 dal Ministro del Tesoro, 1 dal Ministro
per la funzione pubblica, 1 dall'Ente Poste Italiane.
Il
presidente dell’ente era componente ratione muneris del comitato. In tutti gli altri enti dove era
previsto il comitato di indirizzo e vigilanza, ciò non era previsto. Il consiglio di indirizzo e vigilanza
era composto da 14 membri.
L’art.
4 prevedeva che il consiglio di amministrazione fosse nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni.
Oltre
al presidente dell’ente che lo presiedeva, tale organo era composto da 2 membri
designati dal Ministro delle comunicazioni, da 1 designato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da 1 designato dal Ministro del Tesoro, 2
membri designati dall'Ente Poste Italiane. Il consiglio di amministrazione era
composto da 7 membri[122].
La previdenza e l’assistenza del Gruppo Poste è stata gestita dall’Istituto Postelegrafonici fino al 31 maggio 2010 quando l'IPOST, con D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, è stato soppresso e tutte le sue funzioni sono state trasferite all'INPS.
L’art. 1 della L. n. 967/1953
aveva stabilito che l'Istituto di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali (istituito con delibera 10 dicembre 1929 dal Consiglio
direttivo della Federazione dirigenti di aziende industriali, e designato a
gestire la previdenza obbligatoria dei dirigenti di aziende industriali
dall'art. 6 del contratto collettivo 28 ottobre 1937), assumesse la
denominazione di Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali, con personalità di diritto pubblico e sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale[123].
Con D.P.R. n. 1667/1956
fu approvato il Regolamento per “l'ordinamento
ed il funzionamento” dell'Istituto.
Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento erano organi dell’istituto il presidente,
il consiglio di
amministrazione, il comitato
esecutivo, il collegio dei sindaci.
Il
presidente era nominato,
secondo quanto previsto dall’art. 2, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione
dell'organizzazione sindacale dei dirigenti
più rappresentativa a carattere nazionale.
Il
consiglio di amministrazione
era formato dal presidente dell'Istituto,
da 1 rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 1 rappresentante del Ministero del Tesoro, 13
rappresentanti dei dirigenti e 3
rappresentanti dei datori di
lavoro[124].
Il consiglio di amministrazione
nominava nel suo seno due vicepresidenti e risultava quindi composto da 19
membri.
Il
comitato esecutivo era composto dal presidente, dai due vicepresidenti,
dal consigliere in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da cinque consiglieri designati dal consiglio
di amministrazione. Esso era
dunque composto da 9 componenti[125].
Il D.P.R. n. 427/1974, prevedeva una nuova composizione per il consiglio di amministrazione.
Esso
risultava composto dal presidente, da un funzionario del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, da un
funzionario del Ministero del Tesoro (entrambi da individuare tra il personale
avente qualifica non inferiore a primo dirigente, a direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata),
undici rappresentanti dei dirigenti,
tre rappresentanti dei datori di
lavoro e due rappresentanti del personale dell'Istituto, designati dal personale con votazione a scrutinio
segreto ed a maggioranza di
voti.
Pertanto,
oltre la modificazione delle qualifiche soggettive dei rappresentanti
ministeriali, la norma stabiliva una riduzione di due unità della
rappresentanza in consiglio dei dirigenti iscritti, e la contestuale creazione di
due componenti espressi dal personale dell’Istituto.
Il
numero totale dei consiglieri rimaneva invariato.
Successivamente, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 509/1994, l’INPDAI è stato trasformato in ente di diritto privato a decorrere dal 1° gennaio 1995.
Infine, ai sensi dell’art. 42 della L.
n. 289/2002 (legge finanziaria per
il 2003), l’INPDAI è stato soppresso e tutte le strutture e le funzioni
sono state trasferite all'INPS.
[1] Nella presente pubblicazione la locuzione “normativa taglia-enti” indica convenzionalmente, in senso lato, il complesso delle norme e delle procedure adottate e stratificatesi negli ultimi tredici anni al fine di ridurre e razionalizzare il parco degli enti pubblici statali esistenti; in senso stretto si riferisce più specificatamente alla disciplina introdotta dall’articolo 26 del decreto-legge n.112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.
[2] N. Niglio, Il riordino degli enti pubblici nazionali alla luce delle recenti disposizioni legislative, p. 1., in www.lexitalia.it, ora anche in wikisp1.wikispaces.com/file/view/enti.pdf.
[3] I termini originariamente previsti per il riordino sono stati ripetutamente differiti; nel testo sono indicati quelli da ultimo fissati dal decreto-legge n. 194/2009, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 25/2010. Erano altresì fatti salvi dalla soppressione gli enti oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nella XVI Legislatura.
[4] Niglio, op. cit., p. 3 giudica tale fase della politica taglia-enti “decisamente poco incisiva e deludente sul piano dei risultati raggiunti”.
[5] Corte dei conti, Misure adottate ed attività svolta ai fini della trasformazione e della soppressione di enti pubblici disposta dall’art. 28 della legge n. 448/2001, p. 44: “sul piano normativo si è evidenziata con chiarezza la grande difficoltà di individuare gli enti e le amministrazioni pubbliche i cui scopi siano cessati, non siano più perseguibili, si trovino in condizioni economiche di grave dissesto, siano nella concreta impossibilità di attuare i propri fini statutari. Ne sono prova sia il mancato esercizio da parte del Governo delle deleghe via via attribuitegli, sia la constatazione che (dal 1957) i soli enti assoggettati alle procedure di liquidazione sono, in definitiva, quelli interessati da leggi settoriali o di riforma, quali quelle riguardanti la sanità (metà degli enti chiusi erano casse mutue provinciali o categoriali), la formazione professionale, l’istituzione delle Regioni con conseguenti attribuzioni e deleghe di materie”
[6] L'analitica fase ricognitiva effettuata nell'ambito del procedimento taglia-leggi non ha comunque messo completamente al riparo da ripensamenti e dalla necessità di ripetuti interventi correttivi, che hanno talora determinato – tra l'altro – la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.
[7] Come riferito dallo stesso Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta, nel corso della sua audizione presso la Commissione parlamentare per la semplificazione il 16 dicembre 2009, gli enti rispondenti alle caratteristiche individuate dalla legge per l’inclusione in tale procedura sono risultati in tutto soltanto nove, tutti confermati, previa richiesta delle rispettive amministrazioni vigilanti, con il D.I. del 19 novembre 2008.
[8] Tale intervento comportava in pratica la riapertura e la rivisitazione dell’intera e già esaurita prima fase di quel procedimento taglia-enti, i cui risultati dovevano evidentemente essere stati valutati insoddisfacenti o comunque migliorabili. Tuttavia la disposizione che prevedeva tale meccanismo è stata soppressa dalla legge n. 148/2011 di conversione del decreto-legge n. 138/2011.
[9] Rispettivamente nelle sedute del 16 dicembre 2009 e del 4 novembre 2009.
[10] La nota ripeteva al riguardo le cifre già fornite dal Ministro Calderoli nella seduta dell'Assemblea della Camera del 3 febbraio 2010, in sede di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. La nota aggiungeva inoltre che “in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 200 del 2008, che prevede la verifica della natura e delle finalità dei soggetti che ricevono finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, si sta procedendo ad acquisire dagli Enti interessati la documentazione necessaria per effettuare il monitoraggio richiesto”. Il monitoraggio in questione riguarderebbe comunque un ambito differente di quello interessato dalla normativa taglia-enti, in quanto vi rientrerebbero i soli enti pubblici non economici che ricevono finanziamenti dal bilancio dello Stato, mentre resterebbero esclusi tutti quelli che non ricevono tali finanziamenti. Quand’anche disponibili, dunque, i risultati di tale monitoraggio difficilmente potrebbero essere utilizzati per un’adeguata valutazione complessiva dell’impatto e degli effetti della normativa taglia-enti. Nella predetta nota non compare invece alcun riferimento al più vasto “censimento degli enti pubblici non economici esistenti” che pure costituiva l’oggetto proprio dell’impegno assunto dal Governo.
Nello stesso senso, più recentemente l’art. 1, commi 382 e ss. della legge n. 143/2013 (legge di stabilità 2014) aveva previsto, al fine di razionalizzare la normativa in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge n. 534/1996, l’emanazione di un regolamento volto a redigere una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale.
[11] Nonché gli enti privati vigilati e le società partecipate.
[12] Sempre nel corso della sua audizione presso la Commissione parlamentare per la semplificazione svoltasi il 16 dicembre 2009, già ricordata nel testo al § 4.1.
[13] La disposizione in esame, nell'autorizzare il Governo all'adozione di regolamenti di delegificazione, usa la stessa terminologia prevista per la delega legislativa. Ciò potrebbe indurre il dubbio che si sia in presenza di una dequalificazione della procedura (da delega a delegificazione), indotta dalla necessità di non superare i limiti di contenuto della legge finanziaria (che non può contenere deleghe al Governo).
[14] Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica, Sintesi e conclusioni, p. XIV e s. In proposito, la Corte precisa inoltre che “Il criterio generale di riferimento è stato quello di “censire” gli enti, gli organismi e le società sottoposte alla vigilanza di uno o più Ministeri o della Presidenza del Consiglio, allargando opportunamente il perimetro osservato all’elenco ISTAT relativo alle amministrazioni centrali, poco meno della metà delle quali risulta soggetta alla vigilanza. In coerenza con tale scelta estensiva, ai flussi di spesa per settori di attività direttamente riferibili al bilancio dello Stato sono stati affiancate informazioni sulle erogazioni a qualsiasi titolo destinate agli enti e alle società vigilate, sulla base di una complessa estrazione di dati contabili per ciascuno dei soggetti istituzionali censiti. Si è, in tal modo, proposta una misurazione della spesa che il bilancio dello Stato mobilita per il funzionamento dell’intera costellazione riferibile, secondo le stime della Corte, all’amministrazione centrale, nei diversi programmi o settori di attività”.
“Considerazioni più operative, che affrontano i quesiti più critici in tema di mantenimento, soppressione o, comunque, revisione organizzativa e della spesa, sono avanzate nell’ambito di due specifici approfondimenti settoriali, relativi alla cultura e all’agricoltura, comparti nei quali la struttura organizzativa rilevata dalla Corte si articola, rispettivamente, in 27 e 25 enti e società direttamente riferibili ai ministeri vigilanti. Attraverso un esame dell’attività e dell’organizzazione dei principali enti (e società) dei due settori prescelti si esprimono alcune valutazioni sulla sovrapposizione con le competenze affidate agli organi ministeriali o esercitate da altri soggetti istituzionali operanti nel medesimo comparto e, di conseguenza, sulla razionalità dell’assetto consolidato e sulla congruità del costo a carico della finanza statale”.
[15] In proposito è utile ricordare che la lettera a) del comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) prevedeva la privatizzazione ovvero la soppressione degli "enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico". Sul piano prettamente interpretativo, si osserva tuttavia che anche a voler ipotizzare lo svolgimento di funzioni di non rilevante interesse pubblico da parte di un ente per tale ragione soppresso, le stesse funzioni sembrerebbero doversi comunque trasferire all'amministrazione con preminente competenza in materia, in forza del disposto generale di cui alla successiva lettera g) dello stesso comma 634, collocato in chiusura dell'elenco dei principi e criteri direttivi da seguire nel riordino della materia.
[16] Le funzioni dell’Istituto nazionale conserve alimentari INCA, soppresso dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78/2010, in un primo momento attribuite all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN, sono state espressamente soppresse dal terzo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95/2012, in conseguenza della soppressione dello stesso INRAN disposto nel precedente comma 1. Nello stesso senso, si segnala che l'articolo 12, comma 52, del decreto-legge n. 95/2012, in riferimento alla soppressione dell’Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" prevista dal precedente comma 49, dispone l’effettivo trasferimento delle funzioni già svolte dall’ente soppresso al Ministero dello sviluppo economico subordinatamente al previo accertamento della sussistenza e dell'attualità dell’interesse pubblico allo svolgimento delle funzioni stesse. Non a caso si tratta, in entrambi i casi, di soppressioni di enti (e di funzioni) disposte in via diretta da provvedimenti d'urgenza ispirati - come sarà chiarito nel successivo § 4.3 - ad una matrice maggiormente decisionista ed interventista in materia.
[17] Quelli per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e per l’attuazione del programma di governo.
[18] Ad esempio con il decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 il potere di proposta per l’adozione dei regolamenti di riordino, originariamente posto in capo ai tre predetti Ministri, è stato attribuito ai Ministri vigilanti sugli enti interessati dal riordino. Invece sempre nel corso del 2009 non sono state adottate, a causa della contrarietà del Ministero dell’economia e delle finanze per asserite ragioni di impatto finanziario, altre modificazioni proposte dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (cfr. l’audizione del Ministro Brunetta presso la Commissione parlamentare per la semplificazione svoltasi il 16 dicembre 2009, già ricordata nel testo al § 4.1).
[19] Si tratta in particolare dei decreti-legge n. 98/2011, n. 201/2011 e n. 95/2012, citati nel testo al § 2. Ad essi vanno comunque aggiunti ulteriori provvedimenti che hanno disposto il riordino di specifiche aree del sistema degli enti pubblici, quali ad esempio il decreto-legge n. 171/2008, concernente gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed il decreto legislativo n. 213/2009, concernente il riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Un percorso di riordino a parte hanno parimenti ricevuto gli enti di ricerca operanti nell'ambito della pubblica istruzione. Devono altresì considerarsi le misure, talvolta anche microsettoriali, introdotte dai seguenti decreti-legge: n. 5/2012; n. 16/2012; n. 83/2012; n. 158/2012; n. 101/2013; n. 83/2014 e n. 90/2014.
[20] Corte dei conti, Verifica dello stato di attuazione del processo di soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici disciplinato dal D.L. n. 78/10 (convertito nella legge n. 122/10), p. 54.
[21] Si vedano, ad esempio, la più volte citata audizione del Ministro Brunetta da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione normativa del 16 dicembre 2009 e la nota di attuazione relativa all'ordine del giorno C. 9/04865-B/075 a firma Favia ed altri, trasmessa dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione alla Camera dei deputati il 19 luglio 2012 (vd. nel testo § 4.1). Anche nella seduta dell'Assemblea della Camera del 3 febbraio 2010, in sede di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (citata nel testo al § 4.1), il Ministro Calderoli dichiarava espressamente che “il percorso iniziato con il decreto-legge n. 112 del 2008 non ha consentito di raggiungere i risultati sperati in termini di riduzione del numero degli enti pubblici non economici a causa delle discutibili ma, purtroppo, insindacabili resistenze delle amministrazioni vigilanti che hanno l’onere di dichiarare l’utilità di un ente”.
[22] Così sempre il Ministro Brunetta, nella
ricordata audizione presso la Commissione parlamentare per la
semplificazione il 16 dicembre 2009.
[23] Fa eccezione il riordino per accorpamento delle sei Casse militari nella Cassa di previdenza delle Forze Armate.
[24] Il comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica e l’eventuale nomina di un apposito commissario straordinario sono stati inizialmente previsti dagli artt. 1 e 2 del D.L. n. 52/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 94/2012.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 49-bis del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, il comitato interministeriale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dell’interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell’attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede altresì che “ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo”.
[25] L’art. 7 del disegno di legge del Governo A.S. 1328, attualmente in esame in sede referente presso la 9ª Commissione del Senato, al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica “anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell’articolo 49-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
[26] Relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione 2010-2011, p. 48.
[27] Non bisogna dimenticare infatti che obblighi di adeguamento degli statuti allo scopo di prevedere analoghi limiti massimi alla consistenza degli organi di amministrazione, erano già stati previsti dall'art. 4-sexiedecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, per gli enti vigilati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, nonché dall'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
[28] Il Consiglio di Stato, con il parere n. 4079/2012 del 26 settembre 2012 della Commissione speciale (adunanza del 4 luglio 2012) ribadendo quanto precedentemente sostenuto con parere n. 2984/2011 del 25 luglio 2011 della Sez. I (adunanza del 6 luglio 2011) in riferimento all’ACI, ha ritenuto parimenti non applicabile l’art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010 alla LNI, all’UITS, al CAI e in parte all’UNUCI, in considerazione della loro natura associativa assolutamente peculiare, della loro base federativa e “dell’estrema difficoltà … per la varietà delle procedure elettorali coinvolte nella formazione dell’organo, di operare le citate riduzioni quantitative automatiche senza incidere sulla generale rappresentatività dell’organo di amministrazione quale delineata dallo statuto in assenza di specifiche indicazioni normative che salvaguardino gli interessi in giuoco delineandone un nuovo equilibrio”. L’applicazione della predetta disposizione “lederebbe, alterandoli, i meccanismi di rappresentanza specifica dell’ente a base associativo-federativa e potrebbe condurre, in assenza di più specifiche previsioni, alla paralisi del sistema di governo dell’intera federazione.”
[29] L’art. 1, comma 420, della L. n. 127/2013 (Legge di stabilità per il 2014) prevede che, al fine di favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.
[30] Pur con riferimento a un ente pubblico non economico non statale, rileva la sentenza del 24 novembre 2011 con cui il T.A.R. Lombardia, Sez. III, ha dichiarato nulle la nomina del consiglio direttivo dell'Automobil Club Milano e la conseguente nomina del presidente dello stesso.
[31] F. Giglioni, Il taglio degli enti pubblici. Commento all’art. 1, c. 31, D.L. n. 138 del 2011, p. 4.
[32] “Il nuovo intervento di razionalizzazione operato sugli enti pubblici nazionali ha concluso, dunque, un percorso normativo cominciato oramai numerose manovre or sono con il persistente obiettivo di realizzare un progetto di riordino del sistema degli enti ed organismi pubblici e conseguire stabili miglioramenti sui livelli dell’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni” (Relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione 2010-2011, p. 58).
[33] La soppressione di taluni enti pubblici era stata ad esempio prospettata (insieme alla fusione di alcuni enti di ricerca) nelle “Proposte per una revisione della spesa pubblica (2014-2016)” presentate dal Commissario straordinario per la revisione della spesa nel marzo 2014.
[34] Vedasi in particolare il disegno di legge A.S. n. 1577, citato supra nel § 4.1.
[35] Appaiono dunque condivisibili ed estensibili all’intero procedimento taglia-enti le considerazioni che la Corte dei conti, nella Verifica dello stato di attuazione del processo di soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici disciplinato dal D.L. n. 78/10 (convertito nella legge n. 122/10), p. 4, espressamente riferì al decreto-legge n. 78/2010 sulla “irrinunciabilità che operazioni di architettura istituzionale del tipo considerato siano supportate da un’attenta opera di valutazione degli effetti sulle realtà incise e, comunque, abbiano fondamento in intenti univoci. Ciò per scongiurare che il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, miglioramento dell’efficienza organizzativa e riduzione della spesa cui sono preordinate venga, nella pratica attuazione, sostanzialmente vanificato”.
[36] Al riguardo si ricorda inoltre la presentazione dell’A.S. 1328 in corso di esame in Commissione in sede referente al Senato (cfr. nt. 25), nonché da ultimo le disposizioni di cui all’art. 32 del disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679), in corso di esame in Commissione alla Camera.
[37] In particolare vedasi Consiglio di Stato, parere n. 4079/2012 del 26 settembre 2012 della Commissione speciale (adunanza del 4 luglio 2012) citato supra alla nota 28.
[38] Il cui iter si è concluso con l’emanazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73.
[39] Ai sensi del decreto legislativo n. 419/1999
[40] Tale procedimento, previsto dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012, risulta attualmente essere stato attivato e portato a compimento solo per l'"Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia" - UNUCI, privatizzata dal D.P.R. 18 marzo 2013.
[41] Anche il disegno di legge A.S. 1328, attualmente all’esame in sede referente della 9ª Commissione del Senato, non reca alcun riferimento all’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge n. 171/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2008, né al “relativo necessario riordino” da quest’ultima norma a suo tempo prefigurato. Analoga osservazione vale per l’art. 32 del disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679).
[42] L'Ente nazionale sementi elette ENSE è stato soppresso dall'art. 7, comma 20, del decreto-legge n. 78/2010; l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine UNIRE è stato trasformato dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 98/2011 nell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI; la stessa ASSI e l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN sono stati da ultimo soppressi rispettivamente dall'articolo 23-quater, comma 9, e dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012.
[43] Corte dei conti, Misure adottate ed attività svolta ai fini della trasformazione e della soppressione di enti pubblici disposta dall’art. 28 della legge n. 448/2001, p. 23. Tale affermazione giungeva al termine di un’indagine che “al fine di prospettare un quadro completo dell’attività di soppressione degli enti pubblici, ha preso in considerazione tutte le operazioni effettuate a partire dalla legge n. 1404/1956” (p. 3).
[44] Come avviene invece per gli analoghi procedimenti di riordino e soppressione ancora in gestione sulla base di normative precedenti al 2001. Su di essi, il Governo riferisce annualmente al Parlamento mediante la Relazione annuale sullo stato della liquidazione degli enti pubblici di cui alla legge n. 1404 del 1956.
[45] Sono state viceversa trasmesse dal Governo alle Camere relazioni riguardanti specifiche operazioni di riordino: vedasi in tal senso la relazione, prevista dall’art. 23-quater, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, sulla riorganizzazione delle agenzie fiscali, trasmessa dal Ministro dell’economia e delle finanze il 30 ottobre 2012.
[46] La più recente Relazione è stata presentata nell’ottobre 2011 con riferimento agli anni 2010-2011.
[47] Si tratta in particolare della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, trasformata con il D.P.R. 13 ottobre 2009, n. 180, dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III (D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 261), dell’Ente opere laiche palatine pugliesi (D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 263), e della ricordata Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia" - UNUCI (D.P.R. 18 marzo 2013, in attesa di pubblicazione.
[48] La cifra indicativa è comprensiva anche di taluni enti non ancora costituiti, la cui norma istitutiva è peraltro vigente. La cifra comprende altresì alcuni soggetti (ad esempio determinate agenzie) la cui norma istitutiva non specifica o non chiarisce univocamente il possesso della personalità giuridica di diritto pubblico, e quindi la natura di ente pubblico. Tale dato non ha peraltro impedito ad alcuni di questi soggetti di rientrare nelle procedure di riordino previste dalla normativa taglia-enti.
[49] A titolo esemplificativo, da un’analisi delle relazioni tecniche allegate agli schemi di riordino sottoposti al parere della Commissione parlamentare per la semplificazione emerge che dal riordino dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (poi DPR 203/2009) e della Lega Navale italiana (poi DPR 205/2009) si prevedevano risparmi annuali pari – rispettivamente a 5.635 e 2.482 euro.
[50] Articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010 (come modificato dall'articolo 7, comma 30, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010).
[51] Quale ad esempio l’Ente nazionale risi ENR e l’Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare ISMEA.
[52] In base all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012, 4 dei suddetti componenti integrativi devono riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP; gli altri 2 devono riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS.
[53] Sulla soppressione dell’Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP e dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico ENPALS, cfr. infra § 6.1.
[54] In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.
[55] L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 6 elenca peraltro gli enti per i quali tale disposizione non si applica.
[56]
In tal senso rileva la deliberazione
approvata in data 8 febbraio 2013 dal consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto nazionale per il dramma
antico INDA, approvata con decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
in data 14 febbraio 2014, con la quale è stato per l’appunto modificato, in ottemperanza
al dettato dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010 citato nel
testo, lo statuto della predetta Fondazione INDA. Si ricorda che quest’ultima
ha personalità giuridica di diritto privato, sebbene il decreto legislativo n.
20/1998 preveda una forma di controllo parlamentare sulla nomina di due
componenti del consiglio di amministrazione.
[57] Il relativo progetto di sperimentazione
gestionale veniva quindi prorogato al 31 dicembre 2013. Venivano altresì
previste la soppressione e la liquidazione
in caso di mancato raggiungimento dei risultati.
[58] L’articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 ha integrato la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con 6 componenti in rappresentanza dei consigli di indirizzo e vigilanza dei soppressi INPDAP ed ENPALS. Cfr. supra § 3.2 e nota 52.
[59] L’articolo 27-bis del decreto-legge n. 216/2011 prevedeva che le modifiche statutarie inerenti la composizione degli organi di amministrazione dei tre Consorzi ricostituiti potevano avvenire anche in deroga all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010.
Il Consorzio del Ticino e il Consorzio dell’Adda hanno comunque adeguato i rispettivi statuti (approvati rispettivamente con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 12 maggio 2011 e 8 novembre 2011) rispettando i limiti dimensionali di cui al citato decreto-legge n. 78/2010.
Entrambi i consigli di amministrazione di tali Consorzi risultano adesso composti dal presidente e da quattro rappresentanti degli utenti eletti dall’assemblea del consorzio. In precedenza la più ampia composizione di tali consigli di amministrazione comprendeva anche rappresentanti delle province interessate e dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e dell’economia e delle finanze.
Complessivamente sono 7 i componenti di nomina ministeriale dei consigli di amministrazione dei due Consorzi venuti meno per effetto delle intervenute modifiche statutarie (rispettivamente 4 membri per il consiglio di amministrazione del Consorzio del Ticino e 3 per l’organo collegiale del Consorzio dell’Adda).
Il Consorzio dell’Oglio invece
risulta aver mantenuto la precedente configurazione del consiglio di
amministrazione, composto dal presidente e da ulteriori 14 componenti, di cui
solo 6 di nomina governativa (altri 4 sono nominati dalle province ed altri 4
sono eletti dall’Assemblea del consorzio).
[60] Quest’ultima era oggetto di un separato schema di decreto legislativo, pure approvato solo in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, malgrado avesse ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari.
[61] Per quanto concerne in particolare il Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione ed audit, la soppressione dal testo definitivo del regolamento delle disposizioni che lo riguardavano era stata prospettata nelle condizioni poste dalle Commissioni parlamentari nei rispettivi pareri, motivandola con il fatto che detto Comitato “pur essendo plesso istituito e disciplinato direttamente dai Regolamenti comunitari CE 66/2010 e CE 1221/2009, non sembra provvisto delle caratteristiche necessarie per atteggiarsi nel diritto interno ad autonomo ente con personalità giuridica”. Allo stesso modo la soppressione delle disposizioni relative ai Consorzi del Ticino, dell’Adda e dell’Oglio era stata inserita nelle condizioni apposte ai predetti pareri, anche in considerazione della natura speciale della norma (l’articolo 27-bis del decreto-legge n. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2012) che ne aveva previsto il ripristino. Per quanto concerne poi le modifiche apportate agli statuti dei predetti Consorzi, vedasi supra § 6.1.
[62] La Regione autonoma della Sardegna aveva infatti espresso la prescritta intesa su un testo del tutto diverso rispetto a quello contenuto nel decreto in seguito emanato, in violazione - tra l'altro - dell'art. 114, decimo comma, della L. n. 388/2000 che aveva previsto l'istituzione del Parco.
[63]
Quanto invece alle le funzioni di
coordinamento relative al finanziamento della politica agricola comune
dell’Unione europea, si osserva che le competenze e le funzioni dell'AGEA, in
parte ridotte ai sensi dagli artt. 7 e ss. del citato art. 12 del D.L. n.
95/2012, sono state nuovamente rimodulate dall'art. 1, comma 295, della L. n.
147/2013 (legge di stabilità per il 2014) che ha attribuito all'Agenzia le
attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui
all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del
21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello
Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni
relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione
europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla
politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture
del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Sono stati altresì
abrogati i commi 8 e ss. dell’art. 12 del D.L. n. 95/2012 che riallocavano
parte delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'AGEA presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
[64] Il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi è stato istituito dall’articolo 2 del decreto-legge n. 52/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94/2012. Cfr. supra nota 25.
[65]
Sui limiti all’applicabilità di tale
limite massimo a determinate tipologie di enti, in particolare agli enti
pubblici a base associativa, si è pronunciato il Consiglio di Stato, con il
parere n. 4079/2012 del 26 settembre 2012 della Commissione speciale (adunanza
del 4 luglio 2012). In proposito vedasi più approfonditamente supra Sez. I, §
4.5 e nota 28.
[66] Tale norma prevedeva che il presidente della CIVIT fosse nominato, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.
[67] Conseguentemente si prevedeva l'integrazione del collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN con due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance e valutazione del personale.
[68] La formulazione originaria dell’art. 5 del D.L. n. 101/2013 prevedeva invece il mantenimento della composizione all'epoca vigente per la CIVIT, pari a un presidente e due componenti.
[69] Il presidente dell'ANAC era nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno; i componenti erano nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Veniva in tal senso confermato l’orientamento avviato dall’articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012, citato supra nel testo, abrogato dall’articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 101/2013.
[70] Il direttore e i componenti della consulta dell'ISIN sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potrà essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. Il direttore e i componenti della consulta decadono dall'incarico al venir meno di determinati requisiti, accertato sempre con decreto del Presidente della Repubblica acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti.
[71]
In precedenza l’articolo 12 del
decreto-legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005,
e successive modificazioni (ora abrogato dall’articolo 16, comma 10, del decreto-legge
n. 83/2014 citato nel testo), aveva trasformato l'Ente nazionale del turismo
ENIT nell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, ente dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico sottoposto all'attività di indirizzo e vigilanza
del Ministro delle attività produttive.
[72] Tale nuova denominazione del Ministro è stata introdotta dall'articolo 3 della medesima legge n. 125/2014.
[73] Per la nomina del direttore dell'Agenzia non risulta espressamente prevista una forma di controllo parlamentare, sebbene l'Agenzia stessa, in quanto dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, sembra rientrare nell'ambito di applicazione della legge n. 14/1978.
[74] Il direttore generale, scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato. Il comitato direttivo, pure nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto, oltre che dal direttore dell’Agenzia, da 4 membri (di cui 2 dirigenti dei principali settori di attività dell’Agenzia, e 2 rappresentanti delle amministrazioni territoriali designati dalla Conferenza unificata; di questi ultimi 1 è nominato in rappresentanza delle regioni ed 1 in rappresentanza degli enti locali). I mandati sono triennali e possono essere rinnovati una sola volta.
[75] Pubblicato in G.U. n. 191 del 19 agosto 2014.
[76] Composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno del Ministero per la pubblica amministrazione, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana.
[77] Pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014.
[78] Anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento affidate all’AGEA e in particolare del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle partecipazioni detenute dall’AGEA, e la razionalizzazione o la soppressione della società AGECONTROL s.p.a., anche mediante la sua confluenza in strutture ministeriali.
[79] Sono peraltro ribadite le premesse metodologiche già viste per l’A.S. n. 1328, ossia l’attuazione del principio di revisione integrale della spesa pubblica di cui all’art. 01 del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011, tenendo altresì conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi delle nuove norme sulla spending review introdotte dall’art. 49-bis del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 98/2013. Anche in questa disposizione non è menzionato l’art. 4-sexiesdecies del D.L. n. 171/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 205/2008, su cui supra nel testo.
[80] Ai fini dell’attuazione della disposizione è prevista la nomina di un commissario straordinario, che dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una volta sola.
[81]
Come specificato altresì nella
relazione introduttiva, le suddette definizioni non riguardano solo l’ambito di
applicazione del disegno di legge cui afferiscono, ma anche quello di tutte le
future disposizioni normative che vi faranno espresso riferimento. La relazione
specifica inoltre che la norma è volta a fornire “al futuro legislatore uno spettro di definizioni di diversa ampiezza,
che gli consentiranno di scegliere consapevolmente l'ambito di applicazione
delle disposizioni normative in materia, in relazione alla logica e allo scopo
delle norme”. Scopo della norma è anche quello di evitare “il ricorso generalizzato o improprio a
definizioni dettate per scopi specifici, come quello della disciplina del
rapporto di lavoro o come quelli statistici”.
[82]
Come previsto infatti dall’articolo 5,
comma 7, del decreto-legge n. 101/2013, i componenti della CIVIT già insediati
sono rimasti in carica, malgrado il cambio di denominazione dell’Ente (e la
mutata previsione della relativa composizione) fino alla nomina del nuovo
presidente e dei nuovi componenti dell'ANAC. Quanto agli attuali componenti
dell’Autorità nazionale anticorruzione, la cui procedura di nomina era stata
avviata prima del secondo cambiamento di denominazione, il D.P.R. 11 luglio
2014 li nomina appunto “componenti
dell’Autorità nazionale anticorruzione, così ridenominata
ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90”.
[83] Per le stesse ragioni richiamate nel paragrafo precedente, non sono computate: l’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni ANAC, poi Autorità nazionale anticorruzione; né l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, poi Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
[84] L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, per via della sua composizione monocratica, non è stata computata in questa sede, bensì infra nel saldo delle cariche di componente di Autorità indipendenti venute meno.
[85]
Sono computati anche gli
incarichi venuti meno nei consigli di amministrazione e nei consigli di
indirizzo e vigilanza negli enti previdenziali per effetto delle disposizioni
di cui all’art. 7 del D.L. n. 78/2010, nonché gli ulteriori incarichi venuti
meno in seguito alla ricostituzione in composizione ridotta dei consigli di
indirizzo e vigilanza dell’INPS e dell’INAIL (al netto dell’integrazione del
CIV dell’INPS con 6 ulteriori componenti).
[86]
Il dato riportato nel testo rappresenta il saldo tra i 19 incarichi venuti meno
(al netto dei presidenti) a seguito della soppressione delle 5 Autorità
indipendenti indicate supra
nel testo, gli ulteriori 14 incarichi venuti meno a seguito della riduzione
della composizione di altre Authorities, e gli 8 nuovi incarichi (sempre al netto dei
presidenti) venuti in essere a seguito della istituzione dell’IVASS,
dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’ISIN e dell’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza.
[87] Tali 8 nuovi incarichi (sempre al netto dei presidenti) sono stati infatti portati a saldo degli incarichi complessivamente venuti meno presso le Autorità amministrative indipendenti, secondo quanto riportato supra alla nota 86
[88] Essi infatti sono stati detratti dal numero dei componenti dei CIV venuti meno per effetto dell’attuazione dell’art. 7 del D.L. n. 78/2010, secondo quando riportato supra nella nota n. 85.
[89] Lo statuto dell’ENSE era già stato modificato nel 2009 in attuazione dell’art. 4-sexiesdecies del D.L. n. 171/2008, convertito dalla legge n. 205/2008, con la riduzione da 9 a 5 dei componenti del CDA (cfr. infra).
[90] Gli enti pubblici nazionali oggetto della presente indagine afferiscono alla galassia delle amministrazioni pubbliche latamente intese ma non rientrano nell’ambito più ristretto delle amministrazioni dello Stato, tanto che sono stati anche denominati “amministrazioni parallele”.
[91] Gli IRCCS pubblici fanno parte del Servizio sanitario nazionale; gli ordini professionali sono previsti dalle normative di settore che fissano l’ordinamento delle rispettive professioni.
[92] Sussistono infatti anche IRCCS privati e privatizzati (trasformati cioè in fondazioni di rilievo nazionale), ovviamente non computati ai fini della presente ricerca; all’interno degli ordini professionali rilevano anche i collegi.
[93] Riguardo agli IRCCS, ferme restando le funzioni di vigilanza e controllo spettanti al Ministero della salute, competono alle Regioni le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività svolte da tali Enti. Gli ordini professionali sono strutturati secondo una rete territoriale articolata per distretti; taluni di essi costituiscono infatti federazione nazionale ed altri (non computati ai fini della presente ricerca) hanno rilevanza locale (regionale o provinciale).
[94] Articolo 26, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008.
[95] Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in un primo tempo inclusi a titolo sperimentale nella procedura delineata dall’articolo 28 della legge n. 448/2001, ne sono stati esclusi poco dopo in forza dell’art. 2, comma 640 della legge n. 244/2007.
[96] In quanto sprovviste (o non espressamente dotate dalla norma istitutiva) della personalità giuridica di diritto pubblico.
[97] Cioè espressamente dotate di personalità giuridica di diritto pubblico.
[98] Ai sensi dell'art. 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, l'attività del commissario liquidatore di tale Agenzia è prorogata non oltre il 31 dicembre 2014.
[99] Anche per l’ENAM era stato approvato in via preliminare, dal Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009, uno schema di regolamento di riordino (ai sensi di disposizioni di legge diverse però dall’art. 26 del D.L. n. 112/2008) che tuttavia non era stato poi approvato definitivamente.
[100] Sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti 23 istituti di patronato di assistenza sociale: ACAI - Associazione Cristiana Artigiani Italiani; ANMIL - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro; CLAAI - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane; EASA - Ente Assistenza Sociale Artigiani; ENAC – Ente Nazionale di Assistenza al Cittadino; ENAPA - Ente Nazionale di Assistenza e Patrocinio Agricoltori; ENAS - Ente Nazionale di Assistenza Sociale; ENASC - Ente Nazionale di Assistenza Sociale ai Cittadini; 50&PIU’ ENASCO - Ente Nazionale di Assistenza Sociale per gli Esercenti Attività Commerciali; ENCAL - Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori; EPACA - Ente di Patronato e di Assistenza per i cittadini e l’agricoltura; EPAS - Ente di Patronato e di Assistenza Sociale; EPASA - Ente di Patronato e di Assistenza Sociale per gli Artigiani; FENALCA - Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti Artigiani; INAC - Istituto Nazionale di Assistenza per i Cittadini; INAPA - Istituto Nazionale di Assistenza e Patronato per l’Artigianato; INPAL - Istituto Nazionale per l'assistenza dei Lavoratori; INAPI - Istituto Nazionale Assistenza Piccoli Imprenditori; INPAS - Istituto Nazionale di Previdenza e di Assistenza Sociale; ITACO - Istituto per la Tutela e l’Assistenza degli Esercenti Attività Commerciali, Turistiche e di Servizi Labor; SBR - Sozialer Beratungsring; Se.N.A.S. - Servizio Nazionale per l’Assistenza Sociale; SIAS - Servizio Italiano di Assistenza Sociale.
[101] È interessante osservare come, sin dal suo esordio, il principale organismo di previdenza pubblica sia stato amministrato mediante un coinvolgimento di quelle che oggi sono chiamate le parti sociali, di rappresentanti dei principali dicasteri interessati, di esperti. Questo aspetto ha sempre caratterizzato quindi la tematica del governo degli Enti previdenziali, in considerazioni di esigenze che pur variamente ponderate, hanno caratterizzato la governance delle strutture di previdenza pubblica fin dai suoi esordi e che si ripropongono in vista dei divisati interventi di riforma.
[102] Dei quali: otto per i lavoratori dell'industria; quattro per i lavoratori dell'agricoltura; tre per i lavoratori del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie; due per i lavoratori del credito, assicurazione e servizi tributari; uno per i dirigenti di azienda.
[103] Dei quali: uno in rappresentanza dei coltivatori diretti e uno dei mezzadri e coloni; uno in rappresentanza degli artigiani e uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali.
[104] Dei quali: quattro in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria; due dei datori di lavoro dell'agricoltura; due in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie; uno in rappresentanza dei datori di lavoro del credito, assicurazione e servizi tributari.
[105] Eletti dal personale medesimo.
[106] Aventi la qualifica di Direttore generale o equiparata in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del Tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
[107] Degna di nota è la circostanza che sia i vicepresidenti dell’Ente, sia gli altri membri del comitato fossero eletti a maggioranza assoluta (e a scrutinio segreto) dal plenum del consiglio di amministrazione. Pertanto anche il vicepresidente dell’Ente e i membri del comitato esecutivo, tratti dalla delegazione datoriale in sua rappresentanza erano eletti da un organo caratterizzato in modo predominante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; non era prevista in seno all’organo la presenza di commissari di provenienza ministeriale.
[108] In rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del Tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica.
[109] Quindi le differenze di maggior rilievo consistevano da un lato, nella previsione di un meccanismo atto a garantire che tutti e quattro i rappresentanti dei lavoratori autonomi nel Consiglio potessero entrare a far parte dell’organismo a turno (salvaguardando in tal modo il ruolo di organizzazioni sindacali strutturalmente minoritarie in consiglio di amministrazione), dall’altro nella presenza ratione muneris nel comitato esecutivo di due rappresentanti della delegazione ministeriale (sui quattro presenti in consiglio).
[110] Quindi, anche se la disposizione mirava a creare un sistema tendenzialmente identico, le differenze riscontrabili nella platea dei soggetti iscritti e nella tipologia dei datori di lavoro determina una importante differenza nella composizione degli organismi, All’INPS e all’INAIL la presenza delle organizzazioni sindacali risulta preponderante, ove si consideri la delegazione dei lavoratori autonomi (rappresentati però da organizzazioni sindacali diverse da quelle che associano i lavoratori dipendenti e portatrici di istanze non sempre coincidenti). I CIV dell’INPDAP e dell’IPSEMA invece vedevano la presenza paritaria di datori di lavoro e lavoratori. Nell’INPDAP, la parte datoriale era poi rappresentata da funzionari pubblici, ministeriali e non, portatori di specifici orientamenti amministrativi che non trovavano espressione negli altri CIV.
[111] I componenti del consiglio di amministrazione erano scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti doveva essere comprovato dal curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La carica di consigliere di amministrazione era incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.
[112] Dopo l’adozione da parte del consiglio di amministrazione dell’Ente competente (la legge cita solo INPS e INAIL) dette delibere entrano in vigore a seguito della loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi entro sessanta giorni dal ricevimento. La norma chiarisce che restano esclusi i diritti soggettivi e le disposizioni dettate in materia di dirigenza e pubblico impiego di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72.
[113] Risulta opportuno segnalare che il comma 10 dell’art. 7 del D.L. n. 78/2010 prevedeva analoga riduzione, con effetto dalla ricostituzione, dei comitati amministratori delle Gestioni, Fondi e Casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), del D.P.R. n. 639/1970, e successive modificazioni, nonché dei comitati previsti dagli articoli 42 e 44 della L. n. 88/1989. Si ricorda che detti organi, specifici dell’ordinamento dell’INPS, prima della riforma introdotta dall’art. 3 del D.Lgs. n.479 del 1994, avevano lo status di organi dell’Ente.
[114] L’IPSEMA era stato soppresso dall’art. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e le relative funzioni erano state trasferite all’INAIL (cfr. supra Sez II, § 3.1).
[115] In tal senso si veda, da ultimo, la seguente dichiarazione resa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nella seduta dell’Assemblea della Camera dei deputati del 29 ottobre 2014, rispondendo alla interrogazione a risposta immediata Baldassarre n. 3-01128: “Peraltro, questo incarico straordinario [la nomina del nuovo commissario straordinario dell’INPS] si giustifica anche per la necessità … di rivedere la governance dell’INPS, operazione complessa e delicata, a cui si sta già lavorando con impegno per produrre, quanto prima, un buon esito della stessa”.
[116] I rappresentanti delle parti sociali erano scelti dai Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali competenti più rappresentative a carattere nazionale. In caso di mancata designazione entro il termine stabilito dal Ministro, quest’ultimo poteva provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.
[117] L’art. 9 prevedeva che le funzioni di sindaci dell'Ente fossero esercitate da un collegio costituito da un rappresentante della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte medesima, con funzioni di presidente, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza, sociale e da un funzionario del Ministero del Tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale. Il collegio dei sindaci veniva nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il Tesoro, per un mandato quadriennale riconfermabile. L’organo era quindi composto da cinque membri.
[118] I membri non componenti del consiglio di amministrazione erano nominati, sempre per un quadriennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo. Per i rappresentanti delle parti sociali la nomina richiedeva la designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative su base nazionale.
[119] Il collegio dei sindaci era composto da un rappresentante della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte medesima, con funzioni di presidente, un funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dello spettacolo, scelti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, uno in rappresentanza delle società sportive, uno in rappresentanza dei giocatori di calcio e uno degli allenatori di calcio, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. L’organo era quindi composto da otto membri.
Il collegio dei sindaci era nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e durava in carica quattro anni. I componenti potevano essere riconfermati.
Il Direttore generale era nominato, tra i dirigenti dell'Ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Ente stesso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile.
[120] Ciò per il CIV dell’ENPALS di fatto non avvenne perché, come si vedrà in seguito, l’Ente fu soppresso prima della scadenza del mandato dei componenti del CIV.
[121] L’art. 12, come modificato dall’articolo unico dalla L. n. 39/1967, regolava la costituzione e la composizione del collegio dei revisori, che risultava composto da un funzionario del Ministero del Tesoro (Ragioneria generale dello Stato) che lo presiedeva, un rappresentante del Ministero del bilancio, da un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da due rappresentanti del personale (iscritto) scelti con le stesse modalità previste per i due componenti del consiglio di amministrazione. Veniva cosi meno nel collegio la presenza di un magistrato della Corte dei Conti in qualità di presidente (come previsto nel testo originario). Il collegio dei revisori era nominato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. I suoi componenti duravano in carica quattro anni ed era possibile la loro riconferma. Il collegio era composto quindi da 5 membri.
[122] Il numero totale di componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza era pari a 20 (data la contemporanea presenza del presidente dell’ente in entrambi gli organi), a fronte dei 14 membri previsti originariamente nel consiglio di amministrazione.
Il collegio dei revisori dei conti era nominato con decreto del Ministro delle comunicazioni ed era composto da tre membri effettivi, designati rispettivamente dal Ministro del Tesoro, dal Ministro delle comunicazioni, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il membro designato dal Ministro del Tesoro svolgeva le funzioni di presidente. I componenti del collegio dei revisori erano scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.
Il numero totale di componenti dell’organo era quindi sei (tre effettivi e tre supplenti) a fronte dei cinque membri effettivi originariamente previsti.
Il Direttore generale era nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 639/1970, così come modificato dall'art. 12 della L. n. 88/1989.
[123] Secondo la previsione dell’art. 3 della norma istitutiva, l'Istituto poteva attuare i propri scopi istituzionali anche a mezzo di Casse, Fondi e Gestioni aziendali o interaziendali purché fosse garantito agli iscritti un trattamento complessivo non inferiore a quello praticato dall'Istituto, che nel consiglio di amministrazione della Cassa Fondo e Gestione aziendale o interaziendale venisse incluso un rappresentante dell'Istituto e che il relativo bilancio fosse sottoposto alla approvazione del consiglio di amministrazione dell'INPDAI entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio.
[124] I membri di emanazione ministeriale potevano farsi sostituire da altro soggetto della propria amministrazione. I membri del consiglio erano nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per quanto concerne i membri in rappresentanza delle parti sociali, delle associazioni sindacali competenti più rappresentative a base nazionale. In caso d’inerzia delle organizzazioni sindacali, oltre il termine stabilito dallo stesso Ministro, quest’ultimo avrebbe potuto provvedere direttamente alla nomina di tali rappresentanti.
[125] Le funzioni di sindaci dell'ente erano esercitate da un collegio costituito da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del Tesoro, (designati dai rispettivi Ministri), da due rappresentanti dei dirigenti e da un rappresentante dei datori di lavoro, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i nominativi designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali competenti più rappresentative a carattere nazionale. Il collegio dei sindaci era nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che provvedeva anche, con le stesse modalità, alla nomina di un sindaco supplente per ciascun sindaco effettivo. I sindaci duravano in carica tre anni e potevano essere riconfermati. Il collegio dei sindaci nominava nel suo seno il presidente. Il collegio era quindi composto da cinque sindaci effettivi e cinque supplenti, per un totale di dieci membri.