Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Controllo Parlamentare | ||
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 19/XVII GENNAIO 2015 | ||
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 19 Progressivo: 2015 | ||
Data: | 20/01/2015 | ||
Descrittori: |
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Notiziario mensile Numero 19/XVII GENNAIO 2015 L’attività di controllo parlamentare
MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI
a cura del Servizio per il Controllo parlamentare |
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3
b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di dicembre 2014 o previste in scadenza entro il 28 febbraio 2015 14
ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 31
In evidenza a dicembre 2014 32
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 37
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 38
In evidenza a dicembre 2014 39
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° – 31 dicembre 2014 44
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di dicembre 2014 (e nella prima parte del mese di gennaio 2015), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 28 febbraio 2015 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 28 febbraio 2015, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di dicembre 2014 nonché l'inizio di quello di gennaio 2015, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di febbraio 2015. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di dicembre 2014, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di febbraio 2015 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.
IN QUESTO NUMERO:
- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 9 dicembre 2014, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Nunzio Martello, per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 10 dicembre 2014.
- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto del 2 dicembre 2014, ha prorogato il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Gian Luigi Pillola, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 4 dicembre 2014. Si anticipa che la nomina è stata comunicata e annunciata al Senato e alla Camera il 7 e il 9 gennaio 2015.
- Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 18 novembre 2014, Ludovico Ortona è stato nominato amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a. fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016.
- Si anticipa che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 12 gennaio 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 13 gennaio 2015, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Tito Boeri a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS. Tale richiesta è stata assegnata alla XI Commissione (Lavoro) della Camera e alla 11a Commissione (Lavoro) del Senato.
- Si anticipa inoltre che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto del 2 gennaio 2015, ha nominato Salvatore Parlato commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria per la durata di un anno.
- Nel mese di dicembre 2014 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio e del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica ISTAT, nonché quello del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari, Vincenzo Di Marco.
- Il 31 dicembre 2014 è scaduto inoltre il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione di RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., nominato il 5 luglio 2012. Secondo lo statuto della RAI, infatti, gli amministratori restano in carica per la durata di tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica (nella fattispecie, l'assemblea deve essere convocata entro 180 giorni dal 31 dicembre 2014). Il consiglio di amministrazione dovrà quindi essere rinnovato entro il 30 giugno 2015.
- Nel mese di gennaio 2015 scadono invece i mandati del commissario dell'Istituto superiore di sanità ISS, Gualtiero Ricciardi, del presidente dell'Autorità portuale di Trieste, Marina Monassi, e del presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova, Vincenzo Lorenzelli.
- Nel mese di febbraio 2015 scadranno quindi i mandati del presidente dell'Ente nazionale risi ENR, Paolo Carrà, e dei membri del relativo consiglio di amministrazione. Scadranno altresì i mandati del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone, e del presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande, Pierleonardo Zaccheo. Scadranno infine i mandati di Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi e Massimo Castagnaro rispettivamente a presidente e componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR.
- È stata pubblicata nella G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014 la legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (c.d. “Jobs Act”). L'art. 1, comma 4, lett. c), tra i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega prevista dal precedente comma 3, prevede l'istituzione, anche ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 300/1999, di una Agenzia nazionale per l’occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla quale dovranno essere attribuite competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e assicurazione sociale per l'impiego. Le parti sociali dovranno essere coinvolte nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia. Dovranno essere inoltre previsti meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l’Agenzia e l’Istituto nazionale della previdenza sociale INPS al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito: dovranno analogamente essere previste forme di raccordo e coordinamento tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità. L'art. 1, comma 7, lett. i), della medesima L. n. 183/2014, tra i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega prevista dal medesimo comma 7, prevede altresì la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 300/1999 (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. Quanto alla natura giuridica dei due soggetti istituendi, dalla formulazione dei principi e dei criteri direttivi si desume anzitutto che l'Agenzia nazionale per l'occupazione potrà essere costituita anche come mera agenzia ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 300/1999, non sembrando pertanto esclusa la possibilità che venga viceversa configurata come un vero e proprio ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Per quanto concerne invece l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, il modulo organizzativo sembra necessariamente circoscritto a quello dell'agenzia di cui al predetto art. 8 del D. Lgs. n. 300/1999, non provvista della personalità giuridica di diritto pubblico, né quindi rientrante nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine governative negli enti pubblici. Ogni più approfondita considerazione a riguardo potrà essere comunque sviluppata all'atto dell'effettivo esercizio della delega legislativa da parte del Governo.
- È stata pubblicata nel S.O. n. 99 alla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). L'art. 1, commi 381 – 383, prevede l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria INEA nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria1, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi compresi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti. Entro il 1° marzo 2015 il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dal commissario straordinario in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al Consiglio. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni inerenti l'incorporazione dell'INEA nel CRA, è prevista la nomina di un commissario straordinario, che si sostituisce agli organi statutari di amministrazione del CRA. Come riferito supra, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto del 2 gennaio 2015, ha per l'appunto affidato detto incarico commissariale a Salvatore Parlato.
Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.
a)
Principali nomine effettuate (o in corso di
perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di
applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese
di dicembre 2014
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci |
Commissario straordinario:
Nunzio Martello |
Nomina non ancora comunicata alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978
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9/12/2014
(decorrenza: 10/12/2014)
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Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 9 dicembre 2014, notificato all'interessato il 10 dicembre 2014 e non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Nunzio Martello, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 10 dicembre 2014.
Il 9 dicembre 2014 sarebbe infatti scaduto il mandato commissariale di Martello, che era stato inizialmente nominato per sei mesi a decorrere dal 7 marzo 2014 con decreto ministeriale del 6 marzo 2014 ed era stato successivamente prorogato per ulteriori tre mesi con analogo decreto ministeriale del 9 settembre 2014. Si ricorda che in precedenza, con decreto ministeriale del 5 settembre 2013, era stato nominato per sei mesi commissario straordinario dell'Autorità portuale Fedele Sanciu, a seguito della scadenza del secondo e ultimo mandato quadriennale del presidente uscente, Paolo Silverio Piro.
L'Autorità portuale, disciplinata dalla L. n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'Autorità portuale ha tra l'altro compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.
L’art. 8, commi 1 e 1-bis, della L. n. 84/1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli può richiedere, entro trenta giorni, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.
Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.
Infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 84/1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna |
Commissario straordinario:
Gian Luigi Pillola |
Nomina comunicata e annunciata al Senato il 7/1/2015 e alla Camera il 9/1/2015 ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978
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2/12/2014
(decorrenza: 4/12/2014)
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Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Si anticipa che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 19 dicembre 2014, annunciata al Senato e alla Camera il 7 e il 9 gennaio 2015, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, di aver prorogato, con proprio decreto in data 2 dicembre 2014, il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Gian Luigi Pillola, per la durata di sei mesi a decorrere dal 4 dicembre 2014 e comunque non oltre la ricostituzione degli organi del consorzio del Parco.
Il 4 dicembre 2014 sarebbe infatti scaduto il mandato commissariale di Pillola, che era stato prorogato per sei mesi a decorrere dal 4 giugno 2014 con analogo decreto ministeriale del 10 giugno 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 23 e il 25 giugno 2014.
Pillola era stato inizialmente nominato per sei mesi a decorrere dal 4 dicembre 2013 con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera rispettivamente il 19 e il 20 dicembre 2013, succedendo ad Antonio Granara, il cui mandato commissariale era stato prorogato da ultimo con decreto ministeriale del 6 settembre 2013.
Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto, la gestione del Parco è affidata ad un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Regione autonoma della Sardegna. Organi del consorzio sono il presidente, il consiglio direttivo, la comunità del Parco ed il collegio dei revisori dei conti.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
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Commissario straordinario:
Salvatore Parlato |
Nomina non ancora comunicata alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978
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2/1/2015
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Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
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Si anticipa che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto del 2 gennaio 2015, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, ha nominato Salvatore Parlato commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. L'incarico ha durata annuale ed è prorogabile una sola volta per motivate esigenze.
La nomina di Parlato è avvenuta ai sensi dell'art. 1, commi 381 – 383, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha disposto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria INEA nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, che ha nel contempo assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Tra i compiti del commissario straordinario rientrano, tra l'altro, la predisposizione dello statuto dell'Ente e di un piano triennale di rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, oltre la messa in opera di ulteriori interventi di riduzione e razionalizzazione delle strutture e delle attività.
Il commissario straordinario si è sostituito agli organi statutari di amministrazione del CRA, ossia al presidente Giuseppe Alonzo, che era stato nominato per quattro anni con D.P.R. del 13 marzo 2012, e al consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'Ente, e composto altresì da Salvatore Tudisca, Francesco Adornato, Rita Clementi, nominati anch'essi per quattro anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 11 luglio 2012, e Gianni Salvadori, da ultimo nominato con analogo decreto ministeriale in data 13 novembre 2014, su designazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali saranno nominati due sub-commissari, da individuare fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare, che affiancheranno il commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria subentra dunque nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi compresi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti. Come ricordato nel precedente Bollettino, l'INEA versava in regime commissariale a seguito della nomina del commissario straordinario Giovanni Cannata, avvenuta con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 3 gennaio 2014. La nomina di tale commissario straordinario2, la cessazione del presidente dell'Istituto e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, erano stati disposti ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'INEA, il quale prevedeva il commissariamento dell'Ente “per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse”, ai sensi di quanto a sua volta previsto dall'art. 13, comma 1, lett. q) del D. Lgs. n. 419/1999.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 2010 era stato nominato presidente dell'INEA per la durata di un quadriennio Tiziano Zigiotto, e che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 dicembre 2010 Giorgio Zoppello, Antonio Leoni, Angelo Frascarelli e Dario Stefano3 erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto sempre per la durata di un quadriennio4.
L'INEA, ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, era stato istituito, con personalità giuridica e gestione autonoma, con R.D. n. 1418/1928, allo scopo di eseguire indagini e studi di economia agraria e forestale con particolare riguardo alle necessità della legislazione agraria, dell'amministrazione rurale e delle classi agricole. Con D.P.R. n. 1708/1965 era stato designato quale organo di collegamento tra lo Stato italiano e l'Unione europea per la creazione e la gestione della Rete d'informazione contabile agricola (RICA). Inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN), l'INEA era stato riordinato dal D.Lgs. n. 454/1999.
Il CRA, istituito con il predetto D.Lgs. n. 454/1999, è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, con istituti distribuiti sul territorio. Il CRA ha personalità giuridica di diritto pubblico, è vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. All'interno del Consiglio operano gli istituti scientifici e tecnologici e le relative sezioni operative, mantenendo la propria autonomia scientifica, amministrativa, contabile e finanziaria. Tali attività sono svolte anche nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le università e le loro strutture di ricerca, con gli istituti e i laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche CNR e con altri enti pubblici di ricerca.
b)
Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non
ancora rinnovate nel mese
di dicembre 2014
o previste in scadenza entro il 28 febbraio
2015
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di statistica ISTAT |
Componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica:
Alessandra Del Boca, Emilia Mazzuca, Fabio Bartolomeo, Biagio Mazzotta, Maria Cannata, Luigi Fabbris, Adriano Bellone, Leonardo Martinello, Gaetano Palombelli, Claudio Gagliardi, Luigi Cannari, Antonietta Mundo, Patrizia Farina e Guglielmo Weber
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
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del Presidente del Consiglio dei ministri
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Componenti del consiglio:
Luigi Paganetto, Pasquale Lucio Scandizzo, Emilia Mazzuca e Biagio Mazzotta |
Il 22 e il 23 dicembre 2014 sono scaduti i mandati dei componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e del consiglio dell'Istituto nazionale di statistica ISTAT. I due organi collegiali, entrambi presieduti dal presidente dell'Istituto, erano stati rinnovati per un quadriennio con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri rispettivamente in data 22 e 23 dicembre 2010 e con analoghi decreti ne era stata modificata la composizione5. L'attuale6 presidente dell'ISTAT, Giorgio Alleva, è stato nominato per un quadriennio con D.P.R. del 15 luglio 2014, conformemente ai pareri favorevoli espressi, con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti, dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato e dalla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera nelle rispettive sedute del 19 giugno e del 2 luglio 2014, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989.
Si ricorda che il D.P.R. n. 166/2010, emanato nell'ambito della seconda procedura “taglia-enti” prevista dall'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo tra l'altro la riduzione della consistenza7 e la modifica della composizione dei due organi collegiali summenzionati.
In particolare, il consiglio dell'ISTAT, cui spetta la programmazione, l'indirizzo e il controllo dell'attività dell'Istituto, è composto, oltre che dal presidente del medesimo, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da ulteriori due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica8. I membri del consiglio diversi dal presidente durano in carica quattro anni.
Il comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale ed esercita le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica9 costituiti ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 322/1989. Il comitato è composto, oltre che dal presidente dell’Istituto, che lo presiede: da due membri in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell’ISTAT; da tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata; da un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere; da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d’informazione; da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche e affini10. Il comitato dura in carica quattro anni; i suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.
Come specificato dall'art. 1 del ricordato D.P.R. n. 166/2010, l'ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo ed internazionale.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Cagliari
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Commissario straordinario:
Vincenzo Di Marco
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
31/12/2014 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
Autorità portuale di Trieste |
Presidente:
Marina Monassi |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
20/1/2015 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio
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Il 31 dicembre 2014 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari, Vincenzo Di Marco, che era stato inizialmente nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 gennaio 2014 ed è stato successivamente prorogato con analoghi decreti ministeriali del 7 agosto 2014 e, da ultimo, del 10 novembre 2014. Di Marco è succeduto a Piergiorgio Massidda, nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 26 novembre 2013, dopo che la sentenza n. 4768/2013 del Consiglio di Stato aveva annullato il decreto ministeriale con il quale lo stesso Massidda era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Cagliari il 23 settembre 201111.
Il 20 gennaio 2015 scade inoltre il mandato della presidente dell'Autorità portuale di Trieste, Marina Monassi, che era stata nominata per quattro anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 gennaio 2011. Monassi era già stata nominata presidente dell'Autorità portuale triestina con decreto ministeriale del 16 luglio 2004; dimessasi il 27 aprile 2006, con decreto ministeriale in pari data era stata nominata commissario straordinario dell'Ente, fino alla nomina del successivo commissario straordinario, Paolo Castellani, avvenuta con analogo decreto del 9 giugno 2006. Con decreto ministeriale del 1° dicembre 2006, notificato all'interessato il 5 dicembre 2006, è stato quindi nominato presidente dell'Autorità portuale Claudio Boniciolli, e alla scadenza del relativo mandato ha fatto seguito la seconda nomina presidenziale di Monassi.
Sull'Autorità portuale in generale, vedasi supra alla sottosezione “a”.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto superiore di sanità ISS |
Commissario:
Gualtiero Ricciardi
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978
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10/1/2015
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Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
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Il 10 gennaio 2015 è scaduto il mandato del commissario dell'Istituto superiore di sanità ISS, Gualtiero Ricciardi, che era stato nominato per sei mesi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 luglio 2014, non comunicato alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978.
Il commissariamento dell'ISS è stato disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011, essendo stata riscontrata dall'Autorità di vigilanza una situazione di disavanzo di competenza dell'Istituto per due esercizi consecutivi, relativi agli anni 2011 e 2012. La suddetta norma prevede in tal caso la decadenza degli organi dell'Ente ad eccezione del collegio dei revisori dei conti e la nomina di un commissario per l'espletamento dei compiti connessi al ripristino dell'equilibrio finanziario.
Con la nomina di Ricciardi è pertanto contestualmente decaduto il presidente dell'ISS, Fabrizio Oleari, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2013. Allo stesso modo sono decaduti i mandati di Francesca Basilico D'Amelio, Alessandro Cosimi, Paolo Di Loreto e Michele Pandolfelli a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto, che erano stati nominati per quattro anni con decreto del Ministro della salute in data 28 marzo 2013. Il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'Istituto, si era insediato il 2 maggio 201312.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 70/2001, non abrogato dall'art. 8 del D. Lgs. n. 106/2012 che ne ha previsto il riordino, l'Istituto superiore di sanità ISS è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute. Organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale, l'ISS svolge in particolare funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova |
Presidente:
Vincenzo Lorenzelli |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
29/1/2015 |
D.P.R. su proposta del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
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Il 29 gennaio 2015 scadrà il mandato del presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini" di Genova, Vincenzo Lorenzelli, che era stato nominato per cinque anni con D.P.R. del 29 gennaio 2010. La nomina di Lorenzelli era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2010 su proposta del Ministro della salute, facendo seguito ai pareri favorevoli espressi dalla Commissione XII (Affari sociali) della Camera il 21 gennaio 2010 e dalla Commissione 12a (Igiene e sanità) del Senato il 26 gennaio 2010. Prima della nomina a presidente, Lorenzelli era stato nominato commissario straordinario dell'Istituto il 28 ottobre 2005.
Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS sono ospedali di eccellenza con finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari. La disciplina di tali istituti, originariamente dettata dal D.P.R. n. 617/1980, è stata riordinata dapprima dal D. Lgs. n. 269/1993 e successivamente dal D. Lgs. n. 288/2003. L'Istituto “G. Gaslini”, in tale contesto, è sempre stato destinatario di norme speciali: se l'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 617/1980 prevedeva l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, tale disposizione è stata mantenuta in vigore dapprima dall'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 269/1993, e poi dall'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 288/2003, come modificato dal D.L. n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2008. Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del citato D.P.R. n. 617/1980, il presidente dell'Istituto “G. Gaslini” è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.
Soggetto distinto dal predetto Istituto è la Fondazione Gerolamo Gaslini, eretta in ente pubblico dalla L. n. 897/1950 e trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall'art. 6 del D.L. n. 79/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 131/2012. Tra gli scopi della Fondazione rileva il potenziamento dell'Istituto “Giannina Gaslini”, il cui presidente viene designato dal consiglio di amministrazione della Fondazione e, una volta nominato, entra a far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa. A tal proposito si ricorda che il testo originario dell'art. 2, comma 4, del D. Lgs. n. 288/2003 aveva previsto, con norma speciale, l'accorpamento della Fondazione Gerolamo Gaslini e dell'Istituto “Giannina Gasilini”, nell'ambito delle procedure previste per la trasformazione degli IRCCS di diritto pubblico in Fondazioni di rilievo nazionale. Tale trasformazione non è invece avvenuta, essendo stata la predetta norma speciale abrogata dal D.L. n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2008. In senso contrario alla trasformazione dispone anche l'art. 9 della Legge della Regione Liguria n. 7/2006, come modificata dall'art. 25 della successiva Legge regionale n. 57/2009.
Gli IRCCS, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 288/2003, sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica, soggetti alla vigilanza del Ministero della salute; spettano invece alle regioni le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti. Gli IRCCS possono essere di diritto pubblico e di diritto privato. I primi possono essere trasformati, ferma restandone la natura pubblica, in Fondazioni di rilievo nazionale (c.d. “Fondazioni IRCCS”), aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e comunque vigilate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
L'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, IRCCS di diritto pubblico specializzato in pediatria, è stato fondato nel 1938 ed eretto in ente morale con R.D. n. 1468/1940. Il Ministro della salute, da ultimo con decreto dell'8 giugno 2012, ne ha confermato per tre anni il carattere scientifico per la disciplina “materno – infantile”. Il riconoscimento del carattere scientifico conferisce agli IRCCS il diritto a fruire, in aggiunta al finanziamento regionale, di un ulteriore finanziamento statale finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell'attività di ricerca relativa alle materie riconosciute.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente nazionale risi ENR
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Presidente:
Paolo Carrà
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
3/2/2015 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
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Componenti del consiglio di amministrazione:
Mario Preve, Mario Francese, Gianmaria Melotti, Massimo Camandona.
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
7/2/2015 |
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali |
Il 3 febbraio 2015 scadrà il mandato del presidente dell'Ente nazionale risi ENR, Paolo Carrà, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 2011. Il 7 febbraio 2015 scadranno altresì i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, ossia Mario Preve, Mario Francese, Gianmaria Melotti e Massimo Camandona, che erano stati nominati per quattro anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 febbraio 2011. Il consiglio di amministrazione si è effettivamente insediato il 3 marzo 2011.
Lo statuto dell'ENR, modificato da ultimo con decreto interministeriale in data 19 marzo 2010, prevede che il mandato del presidente, della durata di quattro anni, possa essere rinnovato al massimo due volte (in precedenza era ammesso un solo rinnovo), mentre il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione, pure di durata quadriennale, possa essere rinnovato una sola volta. Lo stesso statuto prevede inoltre, all'art. 6, che il consiglio di amministrazione dell'Ente sia composto, oltre che dal presidente, da un membro in rappresentanza delle Regioni interessate alla risicoltura designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola. La scelta di questi ultimi tre membri è effettuata in maniera da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera.
L'ENR, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, si occupa della tutela del settore risicolo, fornendo assistenza tecnica agli agricoltori, servizio di analisi e, in generale, conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente attua altresì il controllo di tutta la commercializzazione del riso italiano stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevolando la filiera ad attuare azioni per orientare le scelte commerciali. L’Ente svolge anche l'attività di organismo pagatore degli aiuti e degli interventi per conto dell'Unione europea. L’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Vesuvio
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Commissario straordinario:
Ugo Leone
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
15/2/2015 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Ente parco nazionale della Val Grande
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Presidente:
Pierleonardo Zaccheo |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
16/2/2015 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione competente
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Il 15 febbraio 2015, se non sarà stato nominato prima il presidente, scadrà il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 15 agosto 2014 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 29 luglio 2014, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera rispettivamente il 3 e il 4 settembre 2014.
Il mandato commissariale era stato inizialmente conferito a Leone per sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2014 con analogo decreto ministeriale dell'11 febbraio 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 20 e il 24 febbraio 2014. In precedenza Leone era stato nominato presidente del predetto Ente parco con decreto ministeriale del 15 gennaio 2008 ed il relativo mandato quinquennale, prorogato al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 424, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), era cessato il 14 febbraio 2014, allo scadere della prorogatio di cui all'art. 3 del D.L. n. 293/1994 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994. Leone era succeduto ad Amilcare Troiano che, dopo aver presieduto l'Ente parco fino al 24 ottobre 2006, ne era stato in seguito nominato commissario straordinario.
Il 16 febbraio 2015 scadrà altresì il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande, Pierleonardo Zaccheo, che era stato nominato per un quinquennio con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 16 febbraio 2010. In precedenza Zaccheo era stato nominato commissario straordinario dell’Ente parco piemontese con decreto ministeriale del 20 luglio 2009, alla scadenza del mandato presidenziale di Alberto Actis, ed era stato prorogato con analoghi decreti dell’8 ottobre 2009 e del 15 dicembre 2009. Tali provvedimenti di nomina sono stati tutti comunicati e annunciati alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/197813.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco14. I mandati sono tutti quinquennali.
c)
Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in
scadenza entro
il 28 febbraio 2015
Si anticipa che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 12 gennaio 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 13 gennaio 2015, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 come richiamato dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 479/1994, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Tito Boeri a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS. Tale richiesta è stata assegnata alla XI Commissione (Lavoro) della Camera e alla 11a Commissione (Lavoro) del Senato.
L'avvio della procedura per la nomina di Boeri era stato deliberato dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Su tale proposta di nomina dovrà essere altresì acquisita l'intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 479/1994, come modificato dall'art. 7, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.
Commissario straordinario in carica dell'INPS, cui sono attualmente attribuiti i poteri del presidente dell'Istituto, è Tiziano Treu, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 ottobre 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato rispettivamente il 10 e il 14 ottobre 2014 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978. Treu è succeduto nel suddetto incarico commissariale a Vittorio Conti, che era stato nominato con analogo decreto del 12 febbraio 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato rispettivamente il 17 e il 20 febbraio 2014.
La nomina di Conti era conseguita alle dimissioni rassegnate il 3 febbraio 2014 dal presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2008. La durata in carica di Mastrapasqua era stata successivamente differita fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, che aveva attribuito all'INPS le funzioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS contestualmente soppressi.
Si ricorda che il riassetto degli enti pubblici di previdenza ed assistenza operato dall'art. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 3 del D.Lgs. n. 479/1994, ha comportato la soppressione del consiglio di amministrazione di tali enti e l'attribuzione al presidente delle relative funzioni. L'unico organo collegiale dell'INPS risulta dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione è stata parimenti ridotta all'atto del rinnovo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2010, e dell'art. 21, comma 6, del D.L. n. 201/2011. Il CIV definisce i programmi, individua le linee di indirizzo e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente previdenziale15.
La ricordata modifica dell'art. 3 del D. Lgs. n. 479/1994 ha altresì attribuito al CIV prerogative specifiche nell'ambito della procedura per la nomina del presidente dell'Istituto. Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza, ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il CIV informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla legge n. 14/1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente anche l'intesa con il CIV, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.
L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normatva c.d. “taglia-enti”, dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. n. 201/2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST ed i già citati ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a.
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Amministratore unico:
Ludovico Ortona
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Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della L. n. 352/1997, e dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, dalla 7ª Commissione del Senato il 9/7/2014 e dalla VII Commissione della Camera il 16/7/2014
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18/11/2014
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Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze
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Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 18 novembre 2014, Ludovico Ortona è stato nominato amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a. fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016.
Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Ortona era stata richiesta, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della L. n. 352/1997, e dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera del 26 giugno 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 1° e il 2 luglio 2014. Tale richiesta era stata assegnata alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 luglio 2014, e alla VII Commissione (Cultura) della Camera, che dopo averne avviato l'esame nella seduta del 15 luglio 2014, ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 luglio 2014.
Il 31 dicembre 2013 era infatti scaduto il mandato dello stesso Ortona, che era stato nominato fino a tale data amministratore unico di ARCUS S.p.a. con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2012. La nomina di Ortona, già presidente uscente di ARCUS S.p.a., ad amministratore unico della medesima, era stata disposta ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che aveva modificato la governance della società prevedendo appunto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione e del presidente16.
Inoltre, l'art. 12 del predetto D.L. n. 95/2012 aveva previsto la messa in liquidazione della Società a decorrere dal 1° gennaio 2014, concorrendo con ciò a delimitare la durata del mandato dell'amministratore unico. Tuttavia in seguito, ad opera dell'art. 39, comma 1-bis del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, sono state abrogate le disposizioni concernenti la messa in liquidazione di ARCUS S.p.a. Di conseguenza si è reso necessario nominare un nuovo amministratore unico della Società, stavolta per la durata ordinaria di tre esercizi.
Come accennato supra, in precedenza la carica apicale di ARCUS S.p.a. era rappresentata da un presidente, sulla cui proposta di nomina è previsto il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell’art. 10, comma 6, della L. n. 352/1997 (sostituito dall’art. 2 della L. n. 291/2003), che è la fonte normativa speciale del controllo parlamentare su ARCUS S.p.a.17. Alla stregua di tale norma, lo stesso Ortona, prima della nomina ad amministratore unico, era stato nominato presidente della Società con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 1° luglio 2010, in sostituzione del dimissionario Salvatore Italia, nominato con analogo decreto del 18 novembre 200818.
La richiesta di parere parlamentare da ultimo presentata dal Governo, concernente appunto la proposta di nomina di Ortona ad amministratore unico della Società, trova dunque fondamento nel combinato disposto delle due norme precedentemente citate. Mentre infatti l’art. 10, comma 6, della L. n. 352/1997 configura la previgente governance di ARCUS S.p.a. (consiglio di amministrazione e presidente) prevedendo il previo parere parlamentare sulla nomina del presidente, l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 prevede la possibilità di un diverso modello organizzativo della Società (la nomina dell'amministratore unico) senza però abrogare la disciplina della L. n. 352/1997 e senza far venir meno il controllo parlamentare ivi previsto. Richiedendo quindi il parere parlamentare sulla nomina dell'amministratore unico di ARCUS S.p.a., sebbene tale carica non risulti espressamente prevista dalla fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulla Società, il Governo ha dunque traslato l'onere del previo parere delle Commissioni sulla nuova carica apicale di ARCUS S.p.a., di fatto evitando in tal modo che venisse meno il controllo parlamentare su tale soggetto.
ARCUS S.p.a. è stata costituita nel febbraio 2004 dal Ministro per i beni e le attività culturali. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre i programmi di indirizzo sono oggetto di decreti annuali adottati dal Ministro per i beni le attività culturali, che esercita altresì i diritti dell’azionista, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Scopo della società è di sostenere, anche finanziariamente, progetti concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche nelle sue possibili interrelazioni con le infrastrutture del Paese.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Anna Maria Tarantola (presidente)
Marco Pinto
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Nominati dall'assemblea degli azionisti su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Per la nomina del presidente è richiesto il parere favorevole della Commissione di vigilanza sulla RAI, a maggioranza dei 2/3 dei componenti ai sensi dell'art. 20, comma 9, secondo periodo, della L. n. 112/2004
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31/12/2014
organo da rinnovare entro 180 giorni (entro il 30/6/2015)
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7 componenti sono designati dalla Commissione di vigilanza sulla RAI ed eletti dall'assemblea degli azionisti; 2 componenti (tra cui il presidente) sono designati dall'azionista di maggioranza (Ministro dell'economia e delle finanze) ed eletti dall'assemblea degli azionisti. |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Benedetta Tobagi, Rodolfo De Laurentiis, Antonio Verro, Guglielmo Rositani, Gherardo Colombo e Antonio Pilati |
Nominati dall'assemblea degli azionisti su designazione della Commissione di vigilanza sulla RAI, ai sensi dell'art. 20, comma 9, primo periodo, della L. n. 112/2004 |
Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nominati dall'assemblea degli azionisti il 5 luglio 2012, è scaduto il 31 dicembre 2014. Secondo lo statuto della RAI, gli amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica: nella fattispecie, entro 180 giorni dal 31 dicembre 2014. Il consiglio di amministrazione dovrà pertanto essere rinnovato entro il 30 giugno 2015.
Il consiglio di amministrazione dell’Azienda è composto da Benedetta Tobagi, Rodolfo De Laurentiis, Antonio Verro, Guglielmo Rositani, Gherardo Colombo ed Antonio Pilati, che erano stati designati (al pari di Luisa Todini, che ha rassegnato le sue dimissioni il 19 novembre 2014), dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella quinta votazione a scrutinio segreto svoltasi durante la seduta del 5 luglio 201219. Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione della RAI Marco Pinto, indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze quale proprio rappresentante, ed Anna Maria Tarantola, indicata dal medesimo Ministero come presidente della RAI. Il 10 luglio 2012 il consiglio di amministrazione dell'Azienda ha nominato Anna Maria Tarantola presidente della RAI, ma tale nomina è divenuta efficace il 12 luglio 2012, a seguito del parere favorevole espresso, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del presidente di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, è disciplinata dalla L. n. 112/2004. In particolare l’art. 20, comma 9, di tale legge, stabilisce che “fino a che il numero delle azioni alienate non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., (...) ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR
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Componenti del consiglio direttivo:
Stefano Fantoni (presidente),
Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro.
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010
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D.P.R. su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari competenti |
Il 22 febbraio 2015 scadrà il mandato del presidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, Stefano Fantoni, e scadranno altresì i mandati di Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi e Massimo Castagnaro a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia medesima.
I suddetti, insieme a Giuseppe Novelli, erano stati nominati per quattro anni con D.P.R. del 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2011 e conformemente ai pareri favorevoli espressi dalla VII Commissione (Cultura) della Camera e dalla 7a Commissione (Istruzione pubblica) del Senato nelle rispettive sedute del 9 e del 16 febbraio 2011. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, ha quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia20. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, con decorrenza 31 maggio 2013, Andrea Graziosi è stato nominato in sua vece componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. del 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni21.
Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 76/2010, il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro22.
L'ANVUR sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'ANVUR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, pur essendo sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).
Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.
La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcuno modo.
Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 31 dicembre 2014 sono stati segnalati 116 ordini del giorno*, dei quali:
68 riferiti alla legge n. 183 del 2014, concernente “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” (A.C. 2660).
60 sono stati inviati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 3 al Ministero dell'economia e delle finanze, 3 al Ministero della giustizia, 3 al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
48 riferiti alla legge n. 186 del 2014, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” (A.C. 2247).
39 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 5 al Ministero della giustizia, 3 al Ministero dello sviluppo economico, 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 19 mozioni**:
- Dorina BIANCHI ed altri n. 1/00657 (Testo modificato nel corso della seduta), CAPARINI ed altri n. 1/00658 (Testo modificato nel corso della seduta), BERGAMINI e PALESE n. 1/00663 (Testo modificato nel corso della seduta), QUARANTA ed altri n. 1/00664 (Testo modificato nel corso della seduta), BRUNO BOSSIO ed altri n. 100678 (Testo modificato nel corso della seduta), GALGANO ed altri n. 1/00681 (Testo modificato nel corso della seduta), RAMPELLI e TOTARO n. 1/00682 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative volte alla separazione societaria della infrastruttura della rete di telecomunicazione e alla definizione del relativo modello di governance, al Ministero dello sviluppo economico;
- VARGIU ed altri n. 1/00668 (Testo modificato nel corso della seduta) e PELUFFO ed altri n. 1/00683, in materia di esenzione dal pagamento e di disdetta del canone RAI, al Ministero dell'economia e delle finanze;
- DI GIOIA ed altri n. 1/00602 (Nuova formulazione) (Testo modificato nel corso della seduta), PRATAVIERA ed altri n. 1/00639 (Testo risultante dalla votazione per parti separate) e CIPRINI ed altri n. 1/00650 (Testo modificato nel corso della seduta, come risultante dalla votazione per parti separate), concernenti iniziative per l’impiego di parte del risparmio previdenziale per interventi a sostegno dell’economia, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- NICOLETTI ed altri n. 1/00603 (Testo modificato nel corso della seduta), SANTERINI ed altri n. 1/00604 (Testo modificato nel corso della seduta), Manlio DI STEFANO ed altri n. 1/00605 (Testo modificato nel corso della seduta), PALAZZOTTO ed altri n. 100616 (Nuova formulazione) (Testo modificato nel corso della seduta), Dorina Bianchi ed altri n. 1/00617 (Testo modificato nel corso della seduta), RAMPELLI ed altri n. 1/00654, BRUNETTA ed altri n. 1/00619, in materia di diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, con particolare riferimento alla revisione del regolamento dell’Unione europea noto come “Dublino III”, al Ministero dell'interno.
Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 9 risoluzioni:
- LOCATELLI ed altri n. 6/00105 (Testo modificato nel corso della seduta), in materia di diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, con particolare riferimento alla revisione del regolamento dell’Unione europea noto come “Dublino III”, al Ministero dell'interno;
- D’INCECCO ed altri n. 7/00166, riguardante iniziative per tutelare la salute delle persone affette da diabete e garantire cure appropriate, al Ministero della salute;
- CICCHITTO ed altri n. 8/00089 e SCAGLIUSI ed altri n. 8/00090, sulle iniziative della comunità internazionale in merito alla crisi in Siria, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- LODOLINI n. 8/00091, riguardante interventi sul regime tributario delle aziende di autotrasporto e cabotaggio estere operanti in Italia, al Ministero dell'economia e delle finanze;
- MANZI ed altri n. 8/00092, sulla realizzazione di iniziative, anche didattiche, relative alla memoria della prima guerra mondiale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- RIZZO ed altri n. 8/00093, sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica Predator, al Ministero della difesa;
- FRAGOMELI ed altri n. 8/00094, Sandra SAVINO ed altri n. 8/00095 e PAGANO n. 8/00096, concernenti modifiche al regime IMU dei terreni agricoli montani, al Ministero dell'economia e delle finanze.
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove introdotte da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.
Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.
Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.
Nell'ambito delle relazioni pervenute alle Camere nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, si segnalano in primo luogo, in quanto sanano un ritardo rispetto al previsto termine di trasmissione, le relazioni sull'attività svolta dalla Fondazione La Biennale di Venezia nell'anno 2012 (Doc. CLXX, n. 1) e nell'anno 2013 (Doc. CLXX, n. 2), corredate dai bilanci d'esercizio per i medesimi anni, trasmesse dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in ottemperanza dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni. La disposizione richiamata prevede che il Ministero (titolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24, del potere di vigilanza sulla gestione della Fondazione) presenti alle Camere una relazione sulle attività della Fondazione medesima, che contenga l'analisi in dettaglio delle entrate, delle spese e dei programmi dell'ente, nonché l'ultimo bilancio, entro il 30 settembre di ogni anno: la precedente relazione inviata alle Camere, con dati riferiti al 2011, risaliva al mese di novembre 2012.
Come si ricorda nei documenti trasmessi, la Fondazione La Biennale di Venezia, cui il legislatore ha attribuito il carattere di “preminente interesse nazionale”, non persegue fini di lucro e, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, ha lo scopo: di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attività stabili di ricerca, nonché manifestazioni, sperimentazioni e progetti; agevolare la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorire, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artistico-documentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università; svolgere attività commerciale ed altre accessorie, in conformità agli scopi istituzionali, a condizione che gli utili non siano distribuiti, ma destinati agli scopi medesimi; la Fondazione può altresì partecipare, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, con capitale non inferiore al 51 per cento, a società di capitali, o promuoverne la costituzione in conformità agli scopi istituzionali24.
Il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali, riferita all'anno 2013, corredata dal bilancio di previsione e dal conto consuntivo per il medesimo anno. La disposizione richiamata prevede genericamente che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente: per quanto attiene al Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali, la relazione pervenuta costituisce il primo adempimento dell'obbligo.
Si ricorda che il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali è l'organo nazionale competente per la prova delle munizioni e il controllore tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme tecniche e di legge, anche con funzioni di ufficio anagrafe di tutte le armi prodotte in Italia e della maggior parte di quelle importate.
Il Banco di prova, istituito con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, era stato inizialmente riordinato con decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 29 ottobre 2010, adottato nell’ambito delle procedure previste dalla normativa cosiddetta taglia-enti, di cui all’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva, tra l'altro, la riduzione della composizione del consiglio di amministrazione a 5 membri. L'Ente è stato successivamente soppresso (e le competenze attribuite alla Camera di commercio di Brescia) dall’articolo 2, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Il Banco di prova è stato tuttavia ripristinato per effetto dell'articolo 62 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha abrogato le disposizioni che ne avevano previsto la soppressione, ed è conseguentemente ritornato applicabile il citato DPR n. 222 del 2010.
Nella relazione presentata, oltre a segnalarsi l'impegno assunto dal Ministro dello sviluppo economico a promuovere una modifica del DPR n. 222, si evidenzia che tale decreto “ha delineato un regime ibrido, che combina aspetti privatistici con alcuni riferimenti specifici alla disciplina degli enti pubblici non economici dettata dalla legge n. 70/75: infatti, mentre da un lato viene ribadita l'applicazione delle norme civilistiche sia per la contabilità che per la gestione dei rapporti di lavoro subordinato, dall'altro lato è prevista l'applicazione dell'art. 30 della citata legge n. 70/75 sul controllo contabile dei bilanci degli enti pubblici non economici, l'introduzione del collegio dei revisori e l'obbligo di corredare i bilanci con la relazione di tale organo di controllo; non è invece prevista la diretta applicazione delle norme di contenimento della spesa. Tale situazione, se analizzata anche alla luce del contesto economico-istituzionale in cui opera il Banco, suggerirebbe una riconsiderazione complessiva dell'assetto normativo dell'ente, volta a verificare una sua possibile configurazione come ente pubblico economico che conferirebbe all'ente la flessibilità necessaria per la risposta alle richieste di servizio secondo criteri di economicità”: in merito alla valutazione riportata, si segnala che la trasformazione del Banco in prova in ente economico determinerebbe il venir meno dell'obbligo di relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge n. 70 del 1975, previsione in ottemperanza della quale è stata trasmessa la relazione di cui si è dato conto25.
Per quanto attiene all'individuazione di nuovi obblighi26, si segnalano, in primo luogo, le previsioni introdotte dalla legge 21 novembre 2014, n. 179, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l’8 settembre 2009”27. L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla legge n. 179; il comma 3 dello stesso articolo dispone che nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa individuate, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure assunte per farvi fronte.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”28, contiene più disposizioni volte ad introdurre nuovi obblighi di relazione al Parlamento.
In primo luogo, il comma 202 dell'articolo unico della legge n. 190, che incrementa per gli anni 2015-2017 le risorse assegnate all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane29 per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 16430, dispone che le linee guida relative al piano straordinario siano comunicate, con apposito rapporto del Ministero dello sviluppo economico, alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2015. Il medesimo comma stabilisce inoltre che i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi siano evidenziati nel dettaglio con apposito rapporto redatto dall'ICE e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 settembre di ciascun anno. Per completezza, si ricorda che il comma 3-bis del già citato articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014 ha previsto che l'ICE trasmetta ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero; l'articolo 30, al comma 8, dispone inoltre che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano straordinario di cui al comma 1 e sui risultati raggiunti.
La legge di stabilità 2015, al comma 229, stabilisce che, in coerenza con i contratti di programma – parte investimenti e parte servizi stipulati con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegua, attraverso i connessi programmi di investimento, i seguenti assi di intervento: a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale; b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture31. Il comma 231 prevede che, relativamente ai programmi di cui al comma 229, entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo sulle attività dell'anno precedente, RFI presenti al Ministero vigilante (ossia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), per la trasmissione al CIPE nonché alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma.
Sempre per quanto attiene agli elementi di novità introdotti dalla legge di stabilità 2015 con riferimento alle relazioni al Parlamento, si segnala, da ultimo, la previsione recata dal comma 703, che interviene in merito alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020. Nello specifico, la lettera c) del comma citato prescrive un'integrazione del contenuto della relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), stabilendo che tale relazione32 illustri informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti rispetto ai piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, da definirsi, con l'indicazione dei risultati attesi, delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, nonché della relativa stima finanziaria, secondo le modalità disciplinate dallo stesso comma 70333.
Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 144/1999, art. 1, co. 6 |
Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e sul codice unico di progetto (Dati relativi al I semestre 2013, Doc. IX-bis n. 3;
Dati relativi al II semestre 2013, Doc. IX-bis n. 4)* |
V Bilancio |
10/12/2014 |
*Le relazioni trasmesse sono state approvate nella seduta del CIPE del 1° agosto 2014. |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 401/1990, art. 3, co. 1, lett. g) |
Attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero (Dati relativi al 2013, Doc. LXXX, n. 2) |
III Affari esteri VII Cultura |
11/12/2014 |
L. 49/1987, art. 3, co. 6, lett. c)*
L. 49/1987, art. 4, co. 2-bis* |
Attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Dati relativi all'anno 2013, Doc. LV, n. 2)
Attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e partecipazione italiana alle risorse di detti organismi (Predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e allegata alla relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo) (Dati relativi al 2013, Doc. LV, n. 2-bis)
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III Affari esteri
III Affari esteri |
18/12/2014
18/12/2014 |
*L'articolo 31, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, ha previsto che la legge 26 febbraio 1987, n. 49, sia abrogata dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 17, comma 13, della legge n. 125, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (ossia entro il 25 febbraio 2015), ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui viene adottato lo statuto disciplinante le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dal comma 1 del medesimo articolo 17. L'articolo 12 della legge n. 125 del 2014, al comma 4, ha peraltro disposto che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisponga una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, che dia conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali: la nuova disposizione ha così sostanzialmente riprodotto gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 6, lett. c), e all'articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 49 del 1987. |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs 190/2010 art. 5, co. 9
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Attività svolta dal Comitato tecnico per il conseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo n. 190 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Predisposta dal Comitato)* (Dati aggiornati al 31 agosto 2014, Doc. CCXXIII, n. 1) |
VIII Ambiente |
4/12/2014 |
*L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, prevede che per il coordinamento delle strategie per l'ambiente marino e per l'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere entro il 2020 un buono stato ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga di un Comitato tecnico, istituito presso il Dicastero stesso, composto (ai sensi dell'articolo 5, comma 1) di rappresentanti dei Ministeri, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Unione province d'Italia e dell'Associazione nazionale comuni d'Italia. Il comma 9 dell'articolo 5 dispone che il Comitato riferisca periodicamente al Parlamento sulla attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo n. 190 del 2010. |
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 19/1998, art. 24, co. 3
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Attività svolta dalla Fondazione "La Biennale di Venezia" (Dati relativi al 2012 Doc. CLXX, n. 1; (Dati relativi al 2013 Doc. CLXX, n. 2, corredati dai bilanci d'esercizio per i medesimi anni) |
VII Cultura |
16/12/2014 |
Ministero dell'economia e delle finanze |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 118/2011, art. 78, co. 2*
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Risultati della sperimentazione dell'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (Dati riferiti al primo semestre 2014, Doc. CCIII, n. 3)** |
V Bilancio |
2/12/2014 |
*A seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 118 del 2011 dal decreto legislativo n. 126 del 2014, l'obbligo di relazione al Parlamento già previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, è ora disciplinato dall'articolo 78, comma 2. Tale disposizione prevede che, al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal decreto legislativo n. 118 alle esigenze conoscitive della finanza pubblica, e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, è avviata, a decorrere dal 2012, una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I in materia di princìpi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale, di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze deve trasmettere alle Camere una relazione sui relativi risultati. **La precedente relazione (Doc. CCIII n. 2, annunciata nella seduta dell'Assemblea del 3 ottobre 2013) conteneva dati riferiti al primo semestre del 2013: non risultano pertanto trasmessi i dati relativi al secondo semestre 2013. |
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 296/2006, art. 1, co. 591 |
Dati relativi alla partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche a consorzi e società (Dati relativi all'anno 2013, aggiornati al mese di settembre 2014, Doc. CIII, n. 2) |
I Affari costituzionali V Bilancio |
18/12/2014 |
D.Lgs. 165/2001, art. 53, co. 16 |
Dati raccolti attraverso l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni (Dati relativi agli anni 2012 e 2013, Doc. CLI, n. 2) |
I Affari costituzionali XI Lavoro |
18/12/2014 |
Ministero dello sviluppo economico |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30 co. quinto* |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali** (Dati riferiti al 2013, corredati dal bilancio di previsione e dal conto consuntivo per il medesimo anno) (PRIMA RELAZIONE) |
I Affari costituzionali |
16/12/2014 |
*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. **Il Banco di prova, istituito con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 29 ottobre 2010, è stato successivamente soppresso dall’articolo 2, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. L'Ente è stato poi ripristinato per effetto dell'articolo 62 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha abrogato le disposizioni che ne avevano previsto la soppressione. |
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L. 234/2012, art. 15, co. 2* |
Relazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/4139, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione in relazione alla materia degli agenti in brevetto – restrizioni alla libera prestazione dei servizi – condizioni di residenza |
X Attività produttive XIV Politiche dell'Unione europea |
16/12/2014 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
L. 179/2014 art. 3, co. 3* |
Ministro dell'economia e delle finanze |
Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 179 del 2014, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l’8 settembre 2009”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere |
*La legge 21 novembre 2014, n. 179, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 2014, n. 287. L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 179: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere. |
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L. 190/2014, art. 1, co. 202, secondo periodo* |
Ministero dello sviluppo economico |
Linee guida relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti |
*La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministero dello sviluppo economico comunichi con apposito rapporto alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno 2015, le linee guida relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. |
(*) Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.
L. 190/2014, art. 1, co. 202, terzo periodo* |
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane-ICE |
Stato di avanzamento, risorse impegnate e risultati conseguiti relativi agli interventi attuati nell'ambito del piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - rediga un rapporto, da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 settembre di ciascun anno, in cui siano evidenziati nel dettaglio, con riferimento al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi. |
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L. 190/2014, art. 1, co. 231* |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
Risorse finanziarie effettivamente contabilizzate, stato di avanzamento dei lavori e consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento nell'ambito del contratto di programma – parte investimenti, stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e società Rete ferroviaria italiana (RFI) ed eventuali scostamenti registrati rispetto al programma medesimo |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo delle attività dell'anno precedente, la società Rete ferroviaria italiana (RFI) presenti al Ministero vigilante (ossia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) per la trasmissione al CIPE, nonché alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per gli investimenti, all'avanzamento dei lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nell'ambito del contratto di programma – parte investimenti stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e società Rete ferroviaria italiana (RFI), e ad eventuali scostamenti registrati rispetto al programma medesimo. |
1La denominazione utilizzata nel testo originario dell'art. 32 del disegno di legge di stabilità 2015 era “Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria”.
2Il cui mandato annuale era previsto in scadenza per il 3 gennaio 2015.
3Stefano si era dimesso dall'incarico a seguito della sua elezione al Senato della Repubblica nel febbraio 2013.
4Erano infatti organi dell'INEA il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione era composto dal presidente e da quattro membri, di cui uno designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 4 – sexiesdecies del D.L. n. 171/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 205/2008.
5Per quanto concerne il consiglio dell'Istat, Emilia Mazzuca è stata nominata con D.P.C.M. del 6 giugno 2012. Per quanto concerne invece il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, Luigi Cannari è stato nominato con D.P.C.M. del 5 agosto 2011, Emilia Mazzuca con D.P.C.M. del 5 ottobre 2011, Maria Cannata con D.P.C.M. del 13 settembre 2012 e Patrizia Farina con D.P.C.M. del 31 gennaio 2013.
6Alla data di costituzione dei due organi, presidente in carica dell'Istat era Enrico Giovannini, nominato con D.P.R. del 3 agosto 2009.
7In particolare la composizione del consiglio è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti; la composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22 compreso il presidente precedentemente previsti.
8Nell'attuale consiglio Biagio Mazzotta ed Emilia Mazzuca sono stati per l'appunto nominati su designazione del comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica di cui erano già componenti.
9Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
10Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.
11Il Giudice Amministrativo di appello aveva in particolare ritenuto Massidda privo del requisito della "massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale" prescritto dall'art. 8 della L. n. 84/1994. Avverso tale pronuncia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva presentato, oltre che ricorso avanti alla Corte di Cassazione per motivi attinenti la giurisdizione, istanza di sospensione degli effetti, che è stata respinta con decreto monocratico n. 5100/2013 del 20 dicembre 2013 dal Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato, con rinvio all'udienza camerale del 28 gennaio 2014. Preso atto di tale pronuncia, il suddetto Ministro, con proprio decreto del 27 dicembre 2013, aveva preposto Massidda alla gestione dell'Autorità portuale fino alla decisione definitiva sull'istanza cautelare, con poteri limitati all'ordinaria amministrazione caratterizzati da indifferibilità ed urgenza. A seguito infine dell'ordinanza n. 364/2014 del 28 gennaio 2014 (depositata il 29 gennaio 2014), con cui il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha respinto la ricordata istanza cautelare, il Ministro ha provveduto alla revoca del mandato di Massidda nominando in sua vece Di Marco.
Il decreto ministeriale del 10 novembre 2014 citato nel testo precisa che il commissario straordinario Di Marco è preposto all'incarico fino alla nomina del presidente dell'Autorità portuale (essendo stata avviata la relativa procedura), ovvero fino alla determinazione degli effetti prodotti dai rimedi giurisdizionali richiamati nelle premesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
12L'art. 1 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 luglio 2014, che ha disposto il commissariamento dell'Istituto, ha disposto anche la decadenza del Comitato scientifico dell'ISS.
13In particolare, il decreto ministeriale del 20 luglio 2009 è stato comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 27 e il 31 luglio 2009; il decreto ministeriale dell'8 ottobre 2009 è stato comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 18 e il 24 novembre 2009; il decreto ministeriale del 15 dicembre 2009 è stato comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 4 e il 27 gennaio 2010.
14Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 73/2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.
15La composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è stata ridotta del trenta per cento all'atto del rinnovo dell'organo, avvenuto il 1° ottobre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010. D'altra parte, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'art. 21, comma 6, del D.L. n. 201/2011 aveva specificamente previsto l'integrazione nel CIV dell'INPS di sei ulteriori componenti, quattro dei quali da riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP, e altri due da riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS, secondo quanto successivamente specificato dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012. Per effetto delle riferite modifiche, la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è scesa dai 24 membri originariamente previsti dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 479/1994, ai 22 componenti attualmente in carica.
16In tal senso l'art. 14 dello statuto di ARCUS S.p.a. dispone che, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri o da un amministratore unico. Entrambi sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
17Infatti ARCUS S.p.a., in quanto società di capitali, non sarebbe ricompresa nel campo di applicazione della legge generale n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici” ed è stata sempre ritenuta inapplicabile alle società di diritto comune.
18Prima della modifica della governance di ARCUS S.p.a., il Ministro per i beni e le attività culturali aveva trasmesso, con lettera del 30 dicembre 2011, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Ortona a presidente della Società. Su tale richiesta avevano espresso parere favorevole la 7ª Commissione del Senato e la VII Commissione della Camera nelle sedute del 1° e del 2 febbraio 2012.
19Avevano infatti avuto luogo quattro votazioni nelle sedute del 26 giugno, del 3 e del 4 luglio 2012, che non avevano comunque consentito di procedere alla designazione dei componenti di indicazione parlamentare della lista da sottoporre all'assemblea degli azionisti della Rai.
20L'art. 7 del D.P.R. n. 76/2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e nomina, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
21La nomina di Graziosi era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2013, dopo che la 7ª Commissione del Senato e la VII Commissione della Camera avevano espresso, nelle rispettive sedute dell'8 e del 14 ottobre 2013, parere favorevole sulla relativa proposta di nomina. Essa era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo con lettera del 24 settembre 2013 ed era stata annunciata alla Camera ed al Senato in pari data.
22L'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 prevede tra l'altro che "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".
*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.
**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
23Il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, reca “Trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Fondazione La Biennale di Venezia», a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
24Cfr. Doc. CLXX, nn. 1 e 2.
25L'obbligo di cui trattasi, infatti, come ricordato in precedenza, trova applicazione con riferimento agli enti pubblici “non economici”.
26Si ricorda che si dà conto degli obblighi di relazione al Parlamento introdotti da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal presente Bollettino.
27La legge 21 novembre 2014, n. 179, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2014, n. 287.
28La legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.
29L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è stata istituita dall'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d’intesa con il Ministero degli affari esteri (ora affari esteri e cooperazione internazionale) e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. I membri del CDA dell'Agenzia sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2012. L'ICE, cui sono state trasferite le funzioni originariamente attribuite all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), soppresso dal comma 17 dell'articolo 14, ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali.
30Si ricorda che ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, il piano straordinario, volto ad ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo e sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con riferimento alle azioni rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 133 (ossia entro il 12 novembre; il decreto è stato trasmesso l'8 gennaio 2015 dal Ministero dello sviluppo economico ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazioni internazionale e delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'acquisizione della prescritta intesa). Si ricorda inoltre che il comma 2 dell'articolo 30 individua le azioni che devono essere oggetto del Piano e le relative dotazioni finanziarie, mentre il comma 3 stabilisce che all'attuazione del piano di cui al comma 1 provveda l'ICE nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali.
31Il comma 230 stabilisce che all'interno del programma di investimento di cui alla lettera b) e, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione con le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.
32Si ricorda che l'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, prevede che il Ministro dello sviluppo economico presenti alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi. L'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha attribuito le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, al Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, commi 26, 27 e 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, è stato da ultimo delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, al Sottosegretario Delrio.
Si ricorda che l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha previsto che la relazione di cui all'articolo 10, comma 7 della legge n. 196 del 2009 fornisca elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni, di cui al decreto medesimo, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Si ricorda inoltre che il comma 11 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), aveva disposto che nella relazione di cui all'articolo 10 della legge n. 196, fossero indicate le revoche delle assegnazioni tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione, da effettuarsi con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delegato per la coesione territoriale, entro il 1° marzo 2014, ai sensi dei commi 8 e 10, unitamente alla valutazione dei relativi impatti: il comma 11 è stato abrogato dal comma 704, lettera b), dell'articolo unico della legge n. 190 del 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Si segnala, infine, che l'ultima relazione alle Camere ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 196 del 2009 è stata trasmessa come Allegato VI al Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2).
33Al riguardo si ricorda che il comma 703 fa salve le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per specifiche finalità e che l’80 per cento delle risorse deve essere impiegata per interventi da realizzare nei territori delle regioni meridionali. La lettera a) del comma 703 prevede che la dotazione finanziaria del FSC sia impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come definita dalla Commissione europea nell’ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
La lettera b) dispone che entro il 31 marzo 2015, il Ministro, o Sottosegretario di Stato, delegato per la coesione territoriale, denominato “Autorità politica per la coesione”, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individui le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunichi alle competenti Commissioni parlamentari. Ai sensi della lettera c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità politica per la coesione, è istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l’indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell’articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l’analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale.