Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 40/XVII DICEMBRE 2016
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 40    Progressivo: 2016
Data: 20/01/2017












Notiziario mensile

Numero 40/XVII

DICEMBRE 2016

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare

INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza a novembre 2016 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di novembre 2016 7

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di novembre 2016 o previste in scadenza entro il 31 gennaio 2017 21

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 gennaio 2017 30

Sezione II 37

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 37

In evidenza a novembre 2016 38

Note annunciate al 30 novembre 2016 in attuazione di atti di indirizzo 46

Presidenza del Consiglio dei ministri 46

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 47

Ministero della difesa 49

Ministero dell'interno 51

Ministero della salute 52

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 30 novembre 2016 53

Sezione III 55

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 55

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 56

In evidenza a novembre 2016 57

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° - 30 novembre 2016 69

Relazioni governative 69

Relazioni non governative 75

Nuove relazioni previste da fonti normative 76

Relazioni governative 76

Relazioni non governative 80


AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI


























La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di novembre 2016 (e nella prima parte del mese di dicembre 2016), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 gennaio 2017 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 gennaio 2017, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a novembre 2016


La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di novembre 2016 nonché l'inizio di quello di dicembre 2016, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di gennaio 2017. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di novembre 2016 e di quelle da rinnovare entro la fine di gennaio 2017 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.


IN QUESTO NUMERO:


- La 7a Commissione (Istruzione) del Senato e la VII Commissione (Cultura) della Camera, nelle sedute del 23 e del 28 novembre 2016, hanno espresso pareri favorevoli sulla proposta di nomina di Felice Laudadio a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC.


- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti in data 24, 10 e 8 novembre 2016, ha nominato Francesco Maria Di Majo presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentionale, Zeno D'Agostino presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale e Sergio Prete presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio per un periodo di quattro anni, nonché Carla Roncallo commissario straordinario dell’Autorità portuale di La Spezia per un periodo massimo di tre mesi.


- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 2016 Massimo De Felice è stato confermato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL per la durata di un quadriennio.


- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 2016 Maurizio Pernice è stato nominato direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN, per la durata di sette anni. Con analoghi decreti in pari data Stefano Laporta, Laura Porzio e Vittorio d'Oriano sono stati nominati componenti della consulta dell'Ispettorato sempre per sette anni.


- L’8a Commissione (Lavori pubblici) del Senato, nella seduta del 16 novembre 2016 ha espresso parere contrario sulla proposta di nomina di Pietro Spirito a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. La IX Commissione (Trasporti) della Camera, nella seduta del 28 novembre 2016, ha espresso viceversa parere favorevole. Si anticipa che tali Commissioni, nelle rispettive sedute del 6 e del 7 dicembre 2016, hanno altresì espresso pareri favorevoli sulla proposta di nomina di Carla Roncallo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale.


- Il Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016 ha deliberato la nomina di Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL.


- Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 novembre 2016, Romano Sauro è stato confermato commissario straordinario della Lega navale italiana LNI a decorrere dal 1° novembre 2016 fino alla nomina del presidente e del vicepresidente dell’Ente e comunque non oltre il 30 aprile 2017.


- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di aver prorogato, con decreto in data 10 novembre 2016, il commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, per un periodo massimo di sei mesi. Lo stesso Ministro ha altresì comunicato di aver nominato, con decreto del 28 ottobre 2016, Giovanni Pilia commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per un periodo massimo di quattro mesi.


- Si anticipa che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti in data 1° dicembre 2016, ha nominato Paolo Emilio Signorini presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Rodolfo Giampieri presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale e Daniele Rossi presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale per un periodo di quattro anni.


- Nel mese di novembre 2016 sono scaduti i mandati dei presidenti delle Autorità portuali di Savona, Gian Luigi Miazza, e di Salerno, Andrea Annunziata, nonché quelli dei commissari straordinari delle Autorità portuali di Augusta, Antonio Donato, di Genova, Giovanni Pettorino, di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli (con il commissario straordinario aggiunto Davide Barbagiovanni Minciullo), di Livorno, Giuliano Gallanti, di Napoli, Antonio Basile, e di Piombino, Luciano Guerrieri.


- Nel mese di dicembre 2016 scadono invece i mandati del commissario straordinario dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Pietro Preziosi, dei componenti del comitato di gestione della Cassa Conguaglio GPL, del direttore generale di progetto per la realizzazione del Grande progetto Pompei, Luigi Curatoli, e del presidente dell'Unione italiana tiro a segno UITS, Ernfried Obrist.


- Nel mese di gennaio 2017 scadranno quindi i mandati del commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA, Salvatore Parlato, e dei sub-commissari Alessandra Gentile e Michele Pisante, nonché quelli del commissario straordinario dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, Enrico Corali, e dei subcommissari Gabriele Beni e Francesco Laratta. Scadranno infine i mandati di Francesco Palmiro Mariani e di Mario Valente a commissari straordinari delle Autorità portuali di Bari e di Brindisi, nonché il mandato di Bernardo De Bernardinis a presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA.


Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.


a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di novembre 2016


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.


Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

































Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità

di sistema

portuale

del Mar Tirreno

centro-settentionale

Presidente:


Francesco

Maria

Di Majo

Pareri favorevoli espressi dalla

8a Commissione

del Senato

l’8/11/2016 e dalla

IX Commissione

della Camera

il 15/11/2016


24/11/2016


(decorrenza:

25/11/2016)

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

Autorità

di sistema portuale

del Mar Ligure orientale

Presidente:


Carla Roncallo

Pareri favorevoli espressi dalla

8a Commissione

del Senato

il 6/12/2016 e dalla

IX Commissione

della Camera

il 7/12/2016


Procedura

di nomina

in corso

Autorità portuale di La Spezia

Commissario straordinario:


Carla Roncallo


Nomina non ancora comunicata

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

10/11/2016

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti

Autorità

di sistema portuale

del Mare

Adriatico orientale



Presidente:


Zeno D'Agostino



Pareri favorevoli

espressi dalla

8a Commissione

del Senato

il 26/10/2016

e dalla

IX Commissione

della Camera

il 2/11/2016

8/11/2016


(decorrenza:

10/11/2016)

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

Autorità

di sistema portuale

del Mar Ionio

Presidente:


Sergio Prete

8/11/2016


(decorrenza:

10/11/2016)

Autorità

di sistema

portuale

del Mar Tirreno

centrale

Presidente:


Pietro Spirito

Parere contrario espresso dalla

8a Commissione

del Senato

il 16/11/2016.

Parere favorevole espresso dalla

IX Commissione

della Camera

il 28/11/2016.


Procedura

di nomina

in corso

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità

di sistema

portuale

del Mar Ligure occidentale

Presidente:


Paolo Emilio Signorini

Pareri favorevoli espressi dalla

8a Commissione

del Senato

il 16/11/2016 e dalla

IX Commissione

della Camera

il 28/11/2016


1°/12/2016

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

Autorità

di sistema portuale

del Mare

Adriatico

centrale


Presidente:


Rodolfo Giampieri

Pareri favorevoli espressi dalla

8a Commissione

del Senato

il 22/11/2016

e dalla

IX Commissione

della Camera

il 28/11/2016

1°/12/2016

Autorità

di sistema portuale

del Mare

Adriatico

centro-settentionale


Presidente:


Daniele Rossi

1°/12/2016

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto in data 24 novembre 2016, notificato all’interessato il 25 novembre 2016, ha nominato Francesco Maria Di Majo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale per un quadriennio a decorrere dal 25 novembre 2016. Lo stesso Ministro, con lettera del 27 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 3 novembre 2016, aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, sulla quale avevano espresso parere favorevole l’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera nelle rispettive sedute dell’8 e del 15 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentionale subentra alla soppressa Autorità portuale di Civitavecchia, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario in carica della suddetta Autorità portuale è Ilarione Dell'Anna, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 agosto 2016 per un periodo non superiore a sei mesi. Il 5 agosto 2016 era scaduto il mandato del precedente commissario straordinario, Pasqualino Monti, che era stato nominato con decreto ministeriale del 22 luglio 2015 ed era stato prorogato con analogo decreto ministeriale del 5 febbraio 2016. In precedenza lo stesso Monti era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 10 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 23 novembre 2016, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Carla Roncallo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. La richiesta è stata assegnata all’8ª Commissione del Senato, che – si anticipa - l’ha esaminata nella seduta del 6 dicembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla IX Commissione della Camera che, dopo averla esaminata nella seduta del 6 dicembre 2012, ha espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 7 dicembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale subentra alle soppresse Autorità portuali di La Spezia e di Marina di Carrara, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario dell’Autorità portuale carrarese è Francesco Messineo, che era stato nominato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale del 3 agosto 2016. Per quanto concerne invece l’Autorità portuale di La Spezia, il predetto Ministro, con proprio decreto in data 10 novembre 2016, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, ne ha nominato commissario straordinario la stessa Carla Roncallo fino appunto alla nomina del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

La nomina commissariale di Roncallo si è resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate l’8 novembre 2016 dal presidente uscente dell’Autorità portuale spezzina, Giovanni Lorenzo Forcieri, che era stato nominato per la durata di un quadriennio con decreto ministeriale del 7 novembre 2013. Per Forcieri si trattava del secondo mandato alla presidenza dell'Ente, essendovi stato già nominato per un primo quadriennio con decreto ministeriale del 27 maggio 2009.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 8 novembre 2016, notificato all’interessato il 10 novembre 2016, ha nominato Zeno D’Agostino presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale per la durata di un quadriennio a decorrere dal 10 novembre 2016. Lo stesso Ministro, con lettera in data 6 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato l'11 ottobre 2016, aveva trasmesso la relativa proposta di nomina sulla quale avevano espresso pareri favorevoli l’8ª Commissione del Senato e la IX Commissione della Camera nelle rispettive sedute del 26 ottobre e del 2 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale subentra alla soppressa Autorità portuale di Trieste, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario uscente dell'Autorità portuale giuliana è lo stesso D'Agostino che, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 febbraio 2015, era stato successivamente prorogato con analoghi decreti del 20 agosto 2015, del 25 febbraio 2016 e del 29 agosto 2016. D'Agostino era subentrato alla presidente Marina Monassi, che era stata nominata per quattro anni con decreto ministeriale del 20 gennaio 2011.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 8 novembre 2016, notificato all’interessato il 10 novembre 2016, ha nominato Sergio Prete presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio per la durata di un quadriennio a decorrere dal 10 novembre 2016. Lo stesso Ministro, con lettera in data 6 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato l'11 ottobre 2016, aveva trasmesso la relativa proposta di nomina sulla quale avevano espresso pareri favorevoli l’8ª Commissione del Senato e la IX Commissione della Camera nelle rispettive sedute del 26 ottobre e del 2 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio subentra alla soppressa Autorità portuale di Taranto, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario uscente dell'Autorità portuale pugliese è lo stesso Prete che, nominato con decreto ministeriale in data 10 luglio 2015, era stato successivamente prorogato con analoghi decreti dell'11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016. Prete inoltre era già stato nominato presidente dell'Autorità portuale tarantina per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 2 novembre 2016, annunciata alla Camera ed al Senato il 9 novembre 2016, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Spirito a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. La richiesta è stata assegnata all’8ª Commissione del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 16 novembre 2016 esprimendo parere contrario, nonché alla IX Commissione della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, ha viceversa espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale subentra alle soppresse Autorità portuali di Napoli e di Salerno, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Napoli è Antonio Basile, il cui mandato è stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale del 2 maggio 2016. Presidente uscente dell’Autorità portuale di Salerno è invece Andrea Annunziata, che era stato nominato con decreto ministeriale del 12 novembre 2012 per quattro anni a decorrere dal 19 novembre 2012. Per ulteriori informazioni riguardanti tali cariche in scadenza, vedasi infra alla sottosezione b).

Si anticipa che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 1° dicembre 2016, ha nominato Paolo Emilio Signorini presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Signorini con lettera in data 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 16 novembre 2016, esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, ha espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale subentra alle soppresse Autorità portuali di Genova e di Savona, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale di Genova è Giovanni Pettorino, il cui mandato è stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale in data 23 maggio 2016. Presidente uscente dell’Autorità portuale di Savona è invece Gian Luigi Miazza, che era stato nominato con decreto ministeriale del 31 ottobre 2012 per quattro anni a decorrere dal 6 novembre 2012. Per ulteriori informazioni riguardanti tali cariche in scadenza, vedasi infra alla sottosezione b).

Si anticipa che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 1° dicembre 2016, ha nominato Rodolfo Giampieri presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giampieri con lettera in data 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 8ª Commissione del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 22 novembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, ha espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale subentra alla soppressa Autorità portuale di Ancona, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Presidente in carica dell’Autorità portuale di Ancona è lo stesso Giampieri, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 gennaio 2015. In precedenza Giampieri era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto ministeriale del 7 novembre 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti ministeriali del 9 maggio 2014 e del 12 novembre 2014. Giampieri era succeduto a Luciano Canepa, nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 marzo 2009 e in seguito commissario straordinario con analogo provvedimento del 7 maggio 2013.

Si anticipa altresì che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con ulteriore decreto in data 1° dicembre 2016, ha nominato Daniele Rossi presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Rossi con lettera in data 3 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 8ª Commissione del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 22 novembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, ha espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale subentra alla soppressa Autorità portuale di Ravenna, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale di Ravenna è Giuseppe Meli, il cui mandato è stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale del 2 settembre 2016. Nominato con analogo decreto del 2 marzo 2016, Meli è succeduto al presidente Galliano Di Marco, a sua volta nominato con decreto ministeriale del 27 febbraio 2012 per quattro anni a decorrere dal 2 marzo 2012.

Le Autorità di sistema portuale, disciplinate dal D.Lgs. n. 169/2016, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Istituite in numero di 15, subentrano alle Autorità portuali già previste dalla L. n. 84/1994 e sono parimenti sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa1 con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta2.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale per l'assicurazione contro

gli infortuni

sul lavoro

INAIL


Presidente:


Massimo De Felice

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978, annunciata

alla Camera

e al Senato

il 13/9/2016.

Pareri favorevoli espressi dalla

11a Commissione

del Senato

il 21/9/2016

e dalla

XI Commissione

della Camera

il 28/9/2016.


15/11/2016


(Nomina deliberata

dal Consiglio

dei ministri

del 9/11/2016)

D.P.R.

su proposta

del Presidente

del Consiglio

dei ministri, previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri adottata

su proposta

del Ministro

del lavoro e delle

politiche sociali,

di concerto

con il Ministro dell'economia

e delle finanze



Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 2016 Massimo De Felice è stato confermato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL per la durata di un quadriennio. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016.

Come riferito nel precedente numero del Bollettino, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di De Felice a presidente dell'INAIL. Tale richiesta era stata assegnata alla 11a Commissione (Lavoro) del Senato, che l'ha esaminata nella seduta del 21 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla XI Commissione (Lavoro) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 20 settembre 2016, ha espresso anch'essa parere favorevole nella seduta del 28 settembre 2016.

Con la nomina presidenziale di De Felice è venuto automaticamente meno il mandato commissariale che era stato affidato allo stesso De Felice con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 25 agosto 2016, comunicato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con lettera del 9 settembre 2016 e annunciato al Senato e alla Camera il 13 e il 14 settembre 2016. Al commissario straordinario erano stati conferiti i poteri attribuiti al presidente dell'INAIL dal 28 luglio 2016 fino alla conclusione della procedura per la nomina del presidente stesso e comunque non oltre il 30 novembre 2016.

Il 12 maggio 2016 era scaduto il precedente mandato alla presidenza dell'INAIL dello stesso De Felice, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2012. Tale nomina aveva comportato la chiusura della gestione commissariale alla quale era stato sottoposto l'INAIL a seguito del decesso del presidente Marco Fabio Sartori, avvenuto l'8 novembre 2011. Infatti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 novembre 2011 era stato nominato commissario straordinario dell'Istituto Gian Paolo Sassi. In seguito, con analogo decreto in data 10 aprile 2012, lo stesso De Felice era stato nominato commissario straordinario a decorrere dal 1° aprile 2012.

La procedura per la nomina del presidente dell'INAIL è stata parzialmente modificata dall'art. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, che ha modificato la governance degli enti pubblici di previdenza e assistenza, novellando il D.Lgs. n. 479/1994. In base alla citata disposizione il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla L. n. 14/1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente anche l'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. Nel caso di specie il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL ha espresso la propria intesa sulla nomina di De Felice con delibera approvata all'unanimità in data 7 settembre 2016.

Il consiglio di indirizzo e vigilanza (c.d. CIV) costituisce l'unico organo collegiale dell'INAIL, essendo stato soppresso il consiglio di amministrazione per effetto della ricordata novella. Il CIV dell'INAIL è stato rinnovato con D.P.C.M. dell'8 agosto 2013 per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013. All'atto del rinnovo, la composizione dell'organo è stata ridotta da 25 a 17 componenti, in attuazione dell'art. 7, comma 9, del citato D.L. n. 78/2010. Sia il presidente dell'INAIL che i componenti del CIV durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 479/1994, come modificato sempre dal D.L. n. 78/2010.

L’INAIL, com'è noto, persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori. All'INAIL sono state attribuite, dall'art. 7 del citato D.L. n. 78/2010, le funzioni dei soppressi Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA ed Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Ente parco nazionale

della Sila

Commissario straordinario:


Sonia Ferrari

Nomina comunicata e annunciata

alla Camera

il 16/11/2016

ed al Senato

il 22/11/2016

ai sensi dell’art. 9

della L. n. 14/1978


10/11/2016


(decorrenza:

25/11/2016)

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare


Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto in data 10 novembre 2016, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato rispettivamente il 16 e il 22 novembre 2016 ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, per la durata di sei mesi a decorrere dal 25 novembre 2016, e comunque non oltre la nomina del presidente.

Il 25 novembre 2016 scadeva infatti il mandato commissariale della stessa Ferrari che, nominata con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014, è stata in seguito prorogata con analoghi provvedimenti in data 8 ottobre 2015, 2 aprile 2015 e, da ultimo, 26 maggio 2016. In precedenza Ferrari era stata nominata presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto ministeriale del 13 febbraio 2009; detto incarico era definitivamente cessato il 29 marzo 2014 allo scadere della prorogatio. Successivamente la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, eletto dal consiglio direttivo al suo interno.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto

per lo sviluppo della formazione professionale

dei lavoratori

ISFOL


Presidente:


Stefano Sacchi



Pareri favorevoli espressi dalla

11a Commissione

del Senato

il 21/9/2016 e dalla

XI Commissione

della Camera

il 28/9/2016.


Nomina deliberata

dal Consiglio

dei ministri

del 9/11/2016



D.P.C.M.

previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri,

su proposta

del Ministro

del lavoro

e delle

politiche sociali



Il Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016 ha deliberato la nomina di Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL. Tale nomina dovrà essere formalizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Come riferito nel precedente numero del Bollettino, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Sacchi a presidente dell'ISFOL. Tale richiesta era stata assegnata alla 11a Commissione (Lavoro) del Senato, che l'ha esaminata nella seduta del 21 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla XI Commissione (Lavoro) della Camera, che, dopo averla esaminata nella seduta del 27 settembre 2016, ha espresso parere favorevole nella seduta del 28 settembre 2016.

Sacchi è attualmente commissario straordinario dell'ISFOL, essendo stato nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla data di conclusione delle procedure di nomina dei nuovi organi dell'Istituto. Il commissariamento dell'ISFOL si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate in data 21 dicembre 2015 da Pietro Antonio Varesi, che era stato nominato presidente dell'Istituto per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2012, nonché da Paola Antonia Profeta e da Renato Pirola, che erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto sempre per quattro anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 22 febbraio 2013.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2015, che ha previsto il trasferimento di parte delle risorse dell'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali deve provvedere al rinnovo degli organi del predetto Istituto. Il consiglio di amministrazione dell'ISFOL è stato altresì ridotto dai cinque membri tra cui il presidente sinora previsti, a tre componenti tra cui il presidente, tutti individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto. Due componenti, tra cui il presidente, sono designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; l'altro componente è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

Entro sessanta giorni dal rinnovo degli organi, dovranno essere inoltre modificati lo statuto e il regolamento dell'ISFOL. Si ricorda in proposito che un nuovo statuto dell’ISFOL era già stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 gennaio 2011 e che esso aveva ridotto la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto a quattro membri più il presidente (dagli otto precedentemente previsti, sempre oltre al presidente).

L'ISFOL, istituito con D.P.R. n. 478/1973, è, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 419/1999, ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per effetto dell'art. 7, comma 15, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, sono state trasferite ad esso le funzioni già proprie dell'Istituto affari sociali IAS, contestualmente soppresso, al quale l'ISFOL è succeduto in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Lega

navale

italiana

LNI

Commissario straordinario:


Romano Sauro

Nomina non ancora comunicata

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


8/11/2016


(decorrenza:

1°/11/2016)



Decreto

del Ministro della difesa

di concerto con

il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti


Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 novembre 2016, Romano Sauro è stato confermato commissario straordinario della Lega navale italiana LNI a decorrere dal 1° novembre 2016 fino alla nomina del presidente e del vicepresidente dell’Ente e comunque non oltre il 30 aprile 2017.

Inizialmente nominato per un anno con decreto interministeriale in data 1° luglio 2015, Sauro era già stato confermato con analogo decreto del 30 giugno 2016. Il commissariamento della LNI era conseguito alla mancata nomina del presidente e del vicepresidente in seguito alle rinunce di Giuseppe Lertora e Pietro Vatteroni alle rispettive candidature.

Il 30 marzo 2014 erano scaduti i mandati del presidente e del vicepresidente uscenti della LNI, rispettivamente Franco Paoli e il già citato Pietro Vatteroni, che erano stati nominati per tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011: Paoli era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2011, Vatteroni con decreto interministeriale del 28 marzo 2011. Ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 90/2010, che ha recepito le disposizioni del D.P.R. n. 205/2009 di riordino dell'Ente, il presidente nazionale della LNI è coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, previo parere delle Commissioni parlamentari.

Altri organi della LNI sono l'assemblea generale dei soci, il consiglio direttivo nazionale (la cui composizione, a seguito del riordino, era stata ridotta da 13 a 10 membri compresi il presidente e il vicepresidente), il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri. Tutti gli incarichi hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta.

La Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. È sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Parco geominerario storico

e ambientale

della Sardegna

Commissario straordinario:


Giovanni Pilia

Nomina comunicata e annunciata

al Senato

il 15/11/2016

e alla Camera

il 23/11/2016,

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


28/10/2016

Decreto

del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto in data 28 ottobre 2016, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera rispettivamente il 15 e il 23 novembre 2016 ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, ha nominato Giovanni Pilia commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la durata di quattro mesi e comunque non oltre la costituzione degli organi del consorzio, in particolare del presidente e del consiglio direttivo.

Pilia subentra al commissario straordinario uscente, Francesco Mascia, che era stato nominato con decreto ministeriale in data 11 marzo 2016. Mascia era succeduto a Gian Luigi Pillola che, inizialmente nominato con provvedimento del 3 dicembre 2013, era stato poi prorogato con decreti ministeriali del 10 giugno 2014, del 2 dicembre 2014, dell'11 giugno 2015 e del 3 dicembre 2015.

Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto in data 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Il Parco è gestito da un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Regione autonoma della Sardegna.




b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di novembre 2016
o previste in scadenza entro il 31
gennaio 2017





Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Autorità portuale

di Napoli

Commissario straordinario:


Antonio Basile


Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

2/11/2016

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti


Autorità portuale

di Savona

Presidente:


Gian Luigi Miazza

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

6/11/2016

Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

d'intesa con la regione in una terna proposta da

province, comuni

e camere

di commercio


Autorità portuale

di Piombino

Commissario straordinario:


Luciano Guerrieri

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

7/11/2016

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti

Autorità portuale

di Gioia Tauro

Commissario straordinario:


Andrea Agostinelli


con il vice commissario straordinario


Davide Barbagiovanni

Minciullo


7/11/2016



Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Autorità portuale

di Livorno

Commissario straordinario:


Giuliano Gallanti


Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

15/11/2016

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti

Autorità portuale

di Augusta

Commissario straordinario:


Antonio Donato


16/11/2016

Autorità portuale di Salerno

Presidente:


Andrea Annunziata

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

19/11/2016

Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

d'intesa con la regione in una terna proposta da

province, comuni e camere

di commercio


Autorità portuale di Genova

Commissario straordinario:


Giovanni Pettorino


Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

24/11/2016

Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti


Autorità portuale di Olbia

e Golfo Aranci

Commissario straordinario:


Pietro Preziosi

24/12/2016

Autorità portuale di Bari

Commissario straordinario:


Francesco Palmiro Mariani


15/1/2017

Autorità portuale di Brindisi

Commissario straordinario:


Mario Valente

15/1/2017

Il 2 novembre 2016 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Napoli, Antonio Basile, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 maggio 2016.

Già prorogato con decreto ministeriale del 30 ottobre 2015, Basile era stato nominato il 30 aprile 2015 succedendo a Francesco Karrer, il quale, nominato a sua volta con decreto del 30 aprile 2014, era stato prorogato il 30 ottobre 2014. Karrer era subentrato a Felicio Angrisano, nominato l'11 dicembre 2013 e prorogato il 13 marzo 2014. Ultimo presidente dell'Autorità portuale partenopea è stato Luciano Dassatti fino al 4 febbraio 2013, nominato poi commissario straordinario con decreto ministeriale del 15 marzo 2013 e prorogato con analogo decreto del 20 settembre 2013.

Come già riferito supra nella sottosezione a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Spirito a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, la quale subentrerà, ai sensi del D.Lgs. n. 169/2016, alla suddetta Autorità portuale di Napoli e all’Autorità portuale di Salerno, sulla quale vedasi infra.

Il 6 novembre 2016 è scaduto il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Savona, Gian Luigi Miazza, che era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 ottobre 2012 per quattro anni a decorrere dal 6 novembre 2012.

Miazza era succeduto a Cristoforo Canavese, nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 21 settembre 2012 dopo la scadenza del suo secondo e ultimo mandato quadriennale alla presidenza dell'Autorità portuale ligure disposto con decreto ministeriale del 5 agosto 2008.

Come già riferito supra nella sottosezione a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Paolo Emilio Signorini a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, la quale subentrerà, ai sensi del D.Lgs. n. 169/2016, alla suddetta Autorità portuale di Savona e all’Autorità portuale di Genova, sulla quale vedasi infra.

Il 7 novembre 2016 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Piombino, Luciano Guerrieri, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 maggio 2016.

Già prorogato con decreti ministeriali del 6 novembre 2015, del 5 maggio 2015, del 30 ottobre 2014, del 29 luglio 2014 e del 27 gennaio 2014, Guerrieri era stato nominato commissario straordinario con decreto del 23 luglio 2013, dopo la scadenza del suo secondo e ultimo quadriennio alla presidenza dell'Autorità portuale toscana disposto con decreto ministeriale del 27 maggio 2009.

Il 7 novembre 2016 sono scaduti i mandati del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, e del commissario straordinario aggiunto, Davide Barbagiovanni Minciullo, che erano stati prorogati per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2016.

Tali mandati erano stati inizialmente conferiti con decreto ministeriale del 5 novembre 2015. Precedenti commissari straordinari erano stati lo stesso Barbagiovanni Minciullo, nominato con decreto del 4 maggio 2015, e Giovanni Grimaldi, nominato con decreto ministeriale del 30 aprile 2014 alla scadenza del suo mandato presidenziale e prorogato con analogo decreto del 30 ottobre 2014.

Il 15 novembre 2016 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Livorno, Giuliano Gallanti, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 maggio 2016.

Già prorogato con decreto ministeriale del 13 novembre 2015, Gallanti era stato nominato commissario straordinario con analogo provvedimento del 14 maggio 2015 e, dapprima, presidente dell'Autorità portuale livornese per quattro anni con decreto ministeriale in data 11 aprile 2011.

Il 16 novembre 2016 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Augusta, Antonio Donato, che era stato nominato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 maggio 2016.

Donato era succeduto ad Alberto Cozzo, che era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 13 novembre 2014 ed era stato prorogato con analoghi decreti del 14 maggio 2015 e del 13 novembre 2015. Precedente commissario straordinario era stato Enrico Maria Pujia, nominato con decreto del 3 dicembre 2013 e prorogato con decreto del 4 giugno 2014. Il 6 ottobre 2013 era scaduto il mandato dell'ultimo presidente dell'Autorità portuale megarese, Aldo Garozzo.

Il 19 novembre 2016 è scaduto il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Salerno, Andrea Annunziata, che era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 12 novembre 2012 per quattro anni a decorrere dal 19 novembre 2012. Per Annunziata si è trattato del secondo e ultimo mandato alla presidenza dell'Autorità portuale salernitana, alla quale era già stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 6 novembre 2008.

Il 24 novembre 2016 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Genova, Giovanni Pettorino, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 maggio 2016.

Pettorino era stato nominato con decreto ministeriale del 23 novembre 2015 in seguito alle dimissioni del presidente uscente, Luigi Merlo, che era stato a sua volta nominato con decreto ministeriale del 16 gennaio 2012 per quattro anni a decorrere dall'8 febbraio 2012. Per Merlo si era trattato del secondo e ultimo mandato alla presidenza dell’Autorità portuale genovese, alla quale era già stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 6 febbraio 2008.

Il 24 dicembre 2016 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Pietro Preziosi, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 24 giugno 2016.

Nominato con decreto ministeriale in data 19 giugno 2015 e già prorogato con analogo provvedimento del 22 dicembre 2015, Preziosi era subentrato nel predetto incarico a Nunzio Martello che, nominato con decreto ministeriale del 6 marzo 2014, era stato prorogato con analoghi provvedimenti del 9 settembre 2014, del 9 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015. Martello era a sua volta subentrato a Fedele Sanciu, che era stato nominato commissario straordinario dell'Autorità portuale sarda con decreto ministeriale del 5 settembre 2013, dopo la scadenza del secondo e ultimo mandato quadriennale del presidente Paolo Silverio Piro.

Il 15 gennaio 2017 scade il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Bari, Francesco Palmiro Mariani, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 luglio 2016.

Nominato con decreto ministeriale del 10 luglio 2015, Mariani era già stato prorogato con analogo provvedimento in data 11 gennaio 2016. Mariani inoltre era già stato nominato due volte presidente dell'Autorità portuale barese per quattro anni con decreti ministeriali del 7 giugno 2011 e del 1° dicembre 2006, ed era era stato altresì nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto ministeriale del 19 gennaio 2011 prima della sua conferma a presidente.

Il 15 gennaio 2017 scade inoltre il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Brindisi, Mario Valente, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 luglio 2016.

Nominato con decreto ministeriale del 10 luglio 2015, Valente era già stato prorogato con analogo provvedimento in data 11 gennaio 2016. Valente era succeduto al presidente uscente dell'Autorità portuale brindisina, Hercules Haralambides, che a sua volta era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011 ed era succeduto a Giuseppe Giurgiola, nominato presidente con decreto ministerale del 5 aprile 2007.

Sulle Autorità portuali e sull'istituzione delle Autorità di sistema portuale, vedasi supra alla sottosezione “a”. Si precisa che, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 169/2016, nelle Autorità portuali per le quali non siano state ancora costituite le Autorità di sistema portuale subentranti, restano comunque in carica, ancorché scaduti, gli organi da ultimo nominati (tra i quali il presidente o eventualmente il commissario straordinario) sino all’insediamento dei nuovi organi delle Autorità di sistema portuale subentranti.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Cassa Conguaglio GPL


Componenti

del comitato

di gestione:


Franco Terlizzese (presidente),

Donatella Castrini,

Valentina Di Bona,

Stefano Bisogno,

Lino Pietrobono

(segretario)


Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978


31/12/2016



Decreto

del Ministro dello sviluppo economico



Il 31 dicembre 2016 sono scaduti i mandati dei componenti del comitato di gestione della Cassa Conguaglio GPL per il triennio 2014 – 2016. Si tratta in particolare di: Franco Terlizzese, in qualità di presidente; Donatella Castrini, Valentina Di Bona, Stefano Bisogno, in qualità di componenti; Lino Pietrobono, in qualità di segretario. I suddetti componenti erano stati nominati dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto del 16 aprile 2014.

Il comitato di gestione della Cassa Conguaglio GPL è composto da funzionari o personale di ruolo della pubblica amministrazione, designati rispettivamente in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico (il presidente Terlizzese e la componente Castrini) e del Ministero dell'economia e delle finanze (i componenti Di Bona e Bisogno e il segretario Pietrobono).

La Cassa conguaglio GPL è stata istituita con il provvedimento n. 44/1977 del Comitato interministeriale prezzi CIP, ai sensi del D.Lgs. n. 98/1948, ed è stata confermata quale ente pubblico non economico con il decreto interministeriale in data 19 novembre 2008, nell'ambito delle procedure della normativa “taglia-enti” ex art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008. Presso la Cassa è stato costituito, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 32/1998, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Detto Fondo, costituito con i contributi versati da titolari di concessione e da gestori di impianti di distribuzione, è utilizzato per il pagamento di indennizzi, a seguito della chiusura di impianti, a favore di gestori e titolari di autorizzazione o concessione. Alla Cassa sono state altresì attribuite le funzioni già proprie del Fondo Bombole Metano e dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, soppressi dall'art. 27 della L. n. 99/2009.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Unione italiana tiro a segno

UITS


Presidente:


Ernfried Obrist



Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978


31/12/2016





D.P.R. su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri



Il 31 dicembre 2016 è scaduto il mandato del presidente dell'Unione italiana tiro a segno UITS, Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 – 2016.

L'UITS è stata riordinata dal D.P.R. n. 209/2009 nell'ambito delle procedure previste dalla normativa “taglia-enti” di cui all'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 15 novembre 2011 è stato approvato lo statuto dell'Ente.

Sono organi centrali dell'UITS l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale3, dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi), il presidente nazionale (coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato dal Ministro della difesa), il consiglio direttivo (composto dal presidente e da dodici consiglieri eletti dall'assemblea e nominati dal Ministro della difesa), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) ed il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.

L'Unione italiana tiro a segno UITS è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa ed il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI. In particolare, sebbene ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 242/1999 le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Consiglio

per la ricerca

in agricoltura

e l'analisi

dell'economia agraria

CREA


Commissario straordinario:


Salvatore Parlato


Sub-commissari:


Alessandra Gentile

Michele Pisante

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978


2/1/2017




Decreto

del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali



Il 2 gennaio 2017 scadono i mandati del commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA, Salvatore Parlato, e dei sub-commissari Alessandra Gentile e Michele Pisante, che erano stati prorogati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto del 31 dicembre 2015 per la durata di un anno e comunque non oltre la nomina degli organi ordinari di amministrazione.

Parlato, Gentile e Pisante erano stati inizialmente nominati dal predetto Ministro con propri decreti in data 2 gennaio 2015 e 31 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, commi 381 – 383, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che aveva disposto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria INEA nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, il quale ha nel contempo assunto la nuova denominazione sopra indicata. Tra i compiti del commissario straordinario4 rientrano, tra l'altro, la predisposizione dello statuto dell'Ente e di un piano triennale di rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, nonché la messa in opera di ulteriori interventi di riduzione e razionalizzazione delle strutture e delle attività.

Il CREA è l'ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico, ed è vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. All'interno del Consiglio operano numerose strutture scientifiche che, nell'ambito della riorganizzazione dell'Ente operata nel 2015, hanno dato vita a 12 centri di ricerca ampiamente distribuiti sul territorio nazionale.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

ISMEA


Commissario straordinario:


Enrico Corali




Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978


7/1/2017




Decreto

del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali


Sub-commissari:


Gabriele Beni

Francesco Laratta



Il 7 gennaio 2017 scadono i mandati del commissario straordinario dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, Enrico Corali, nonché quelli dei subcommissari Gabriele Beni e Francesco Laratta, i quali erano stati nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreti rispettivamente in data 7 e 13 gennaio 2016 per la durata di un anno e comunque non oltre la scadenza del mandato del commissario straordinario.

Il commissariamento dell'ISMEA è stato previsto dall'art. 1, commi 659 – 664, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in conseguenza dell'incorporazione di diritto nel predetto Istituto della Società istituto sviluppo agroalimentare ISA S.p.a. e della Società gestione fondi per l'agroalimentare SGFA s.r.l. Tra i compiti del commissario straordinario rientrano la predisposizione di un piano triennale di rilancio, razionalizzazione e sviluppo del settore di riferimento dell'ISMEA, e la predisposizione del nuovo statuto dell'Ente, che conserva la sua natura di ente pubblico economico. I due sub-commissari coadiuvano il commissario straordinario rispettivamente per gli aspetti relativi alla definizione del suddetto piano di rilancio delle attività dell'Istituto in materia di credito (Beni) e per gli aspetti relativi al trasferimento e all'inquadramento del personale già precedentemente in servizio presso le società incorporate (Laratta).

Presidente uscente dell'ISMEA era Ezio Castiglione, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2014. Il consiglio di amministrazione uscente era altresì composto da Adolfo Orsini e dai predetti Francesco Laratta e Gabriele Beni, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 19 settembre 2014, oltre che da Gianni Fava, nominato con analogo decreto del 13 novembre 2014, su designazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L’ISMEA, ente pubblico economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, svolge funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione di dati concernenti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale SISTAN, di cui fa parte. L'Istituto, che partecipa anche del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, svolge altresì attività di ricerca, analisi e informazione per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari.






c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza
entro il 31 gennaio 2017




Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Fondazione

Centro sperimentale

di cinematografia

CSC


Presidente:


Felice Laudadio



Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 6 del

D. Lgs. n. 426/1997,

dalla 7a Commissione

del Senato

il 23/11/2016 e dalla

VII Commissione

della Camera

il 28/11/2016.


Procedura

di nomina

in corso

Decreto

del Ministro

per i beni e le attività culturali


Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 10 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 15 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 426/1997, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Felice Laudadio a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC. Tale richiesta è stata assegnata alla 7a Commissione (Istruzione) del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 23 novembre 2016 esprimendo parere favorevole. La richiesta è stata altresì assegnata alla VII Commissione (Cultura) della Camera, che ne ha avviato l’esame nella seduta del 25 novembre 2016 ed ha espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.

Il 14 novembre 2016 erano scaduti i mandati del presidente uscente della Fondazione, Stefano Rulli, e dei membri del consiglio di amministrazione, ossia Nicola Giuliano, Aldo Grasso, Carlo Verdone e Olga Cuccurullo. Essi erano stati nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 14 novembre 2012.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 426/1997, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 32/2004, il consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ed è composto, oltre che dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, da quattro componenti designati rispettivamente tre dallo stesso Ministro e uno (nella fattispecie Olga Cuccurullo) dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Centro sperimentale di cinematografia, nato nel 1935 e qualificato ente pubblico dalla legge n. 419/1942, è stato trasformato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 426/1997 nella Fondazione Scuola nazionale di cinema con personalità giuridica di diritto privato, successivamente ridenominata Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 32/2004. La Fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle sue disposizioni di attuazione per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 426/1997. L'articolo 6 di tale decreto legislativo è tuttavia la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.

Finalità dell'Ente, istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia che riunisce la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca nazionale, sono lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza; la conservazione e la promozione del patrimonio cinematografico; la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie e linguaggi innovativi nei campi connessi. Organi della Fondazione sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e possono essere confermati per non più di due volte.



Ente

Carica

di riferimento

e titolari


Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Ispettorato nazionale

per la

sicurezza nucleare

e la radioprotezione

ISIN


Direttore:


Maurizio Pernice








Richieste di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 6,

commi 4 e 6,

del D.Lgs. n. 45/2014,

annunciate

alla Camera

e al Senato

il 13/9/2016.

Pareri favorevoli

espressi

a maggioranza assoluta dalle

Commissioni 10a e 13a del Senato

il 28/9/2016

e dalle

Commissioni VIII e X

della Camera

il 12/10/2016.


15/11/2016


(Nomine deliberate

dal Consiglio

dei ministri

del 9/11/2016)

D.P.R. previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri

su proposta

del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare,

di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari

espresso

a maggioranza assoluta

dei componenti


Componenti

della consulta:


Stefano Laporta,

Laura Porzio e

Vittorio d'Oriano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 2016 Maurizio Pernice è stato nominato direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN, per la durata di sette anni. Con analoghi decreti in pari data sono stati altresì nominati componenti della consulta dell'ISIN Stefano Laporta (con funzioni di coordinamento organizzativo interno), Laura Porzio e Vittorio d'Oriano, sempre per la durata di sette anni. Le suddette nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016.

Come ricordato nei precedenti numeri del Bollettino, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 45/2014, le richieste di parere parlamentare sulle relative proposte di nomina con lettere in data 11 agosto 2016, annunciate alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016. Le richieste erano state assegnate alle Commissioni riunite 10ª (Industria) e 13ª (Territorio) del Senato, che le hanno esaminate nella seduta del 28 settembre 2016 esprimendo su ognuna parere favorevole a maggioranza assoluta dei componenti. Le richieste erano state assegnate altresì alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 20 settembre 2016 ed aver proceduto all'audizione informale dei candidati nella seduta del 28 settembre 2016, hanno parimenti espresso su ciascuna di esse parere favorevole a maggioranza assoluta dei componenti nella seduta del 12 ottobre 2016.

L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione è stato istituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 45/2014, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. L'ISIN ha sostanzialmente assunto le funzioni e i compiti già propri della soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare5, che erano stati attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA in via transitoria e fino appunto all'adozione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea.

Sono organi dell'ISIN il direttore e la consulta, composta da tre esperti di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo interno. I mandati durano sette anni e non sono rinnovabili. Tali organi non erano stati finora mai nominati: la proposta di nomina di Antonio Agostini a direttore dell'ISIN, in riferimento alla quale il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento aveva chiesto il parere parlamentare con lettera in data 8 ottobre 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 9 ottobre 2014, non ha più avuto alcun seguito malgrado i pareri favorevoli espressi a maggioranza assoluta dalle competenti Commissioni del Senato e della Camera nelle rispettive sedute del 5 e del 6 novembre 2014.

Il direttore e i componenti della consulta dell'ISIN sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina può essere effettuata in mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. L'art. 6, comma 10, del D.Lgs. n. 45/2014, prevede inoltre che il direttore e i componenti della consulta decadano dall'incarico al venir meno di determinati requisiti, accertato anch'esso con D.P.R. acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti6.

Per quanto propriamente attiene alla sua natura giuridica, l'ISIN presenta numerosi aspetti che tendono ad assimilarlo alle Autorità amministrative indipendenti, quali in particolare: l'autonomia regolamentare, gestionale, amministrativa e la mancata sottoposizione all'attività di vigilanza di un Ministero7; lo svolgimento di compiti e funzioni proprie di una Autorità prevista dall'ordinamento comunitario; la previsione di una particolare forma di controllo parlamentare sulla nomina dei componenti; la durata settennale e non rinnovabile del mandato degli stessi; i requisiti soggettivi loro richiesti. Sul piano contabile, viceversa, il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ISIN costituiscono conti separati allegati ai corrispondenti documenti contabili dell'ISPRA.

L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, nonché il controllo e la vigilanza (tra l'altro): delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione; degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e delle materie nucleari in genere; delle attività di trasporto delle materie radioattive, emanando altresì le prescritte certificazioni. L'ISIN fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile ed emana guide tecniche ai Ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. L'ISIN assicura inoltre gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie; assicura altresì la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza, nonché la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare.

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Grande progetto Pompei


Direttore generale di progetto:


Luigi Curatoli



Richiesta di parere

parlamentare ai sensi

dell'art. 1, comma 1,

del D.L. n. 91/2013, convertito,

con modificazioni, dalla L. n. 112/2013.


31/12/2016

D.P.C.M.

su proposta

del Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo

parere delle Commissioni parlamentari competenti



Il 31 dicembre 2016 è scaduto il mandato a direttore generale di progetto per la realizzazione del Grande progetto Pompei di Luigi Curatoli, che era stato nominato fino a tale data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in data 4 febbraio 2016. Sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la VII Commissione (Cultura) della Camera e la 7a Commissione (Istruzione) del Senato nelle rispettive sedute del 13 e 21 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 112/2013.

L'art. 1, comma 1, del citato D.L. n. 91/2013 prevede che "al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei, ... il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina con proprio decreto ... previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore generale di progetto", nonché un vice direttore generale vicario”.

Tra i compiti del direttore generale di progetto rilevano in particolare: la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione previsti nell'ambito della realizzazione del Grande Progetto Pompei; la funzione di stazione appaltante, dando esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa S.p.a.; l'assunzione delle direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico. Il direttore generale di progetto - che collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici - riferisce con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del predetto D.L. n. 91/2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è costituita una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura è composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, nonché da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale.

Il Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'art. 2 del D.L. n. 34/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 75/2011, non costituisce un ente pubblico, né parimenti sembra assumere tale connotazione la struttura di supporto al direttore generale di progetto. Ciononostante, la nomina del direttore generale di progetto e del vice direttore vicario costituiscono nomine governative, cui si provvede previo parere parlamentare previsto da una legge speciale.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto superiore per la protezione

e la ricerca ambientale

ISPRA


Presidente:


Bernardo

De Bernardinis


Richiesta di parere

parlamentare ai sensi

dell'art. 5, comma 1,

del D.M. n. 123/2010.


16/1/2017


D.P.C.M, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari



Il 16 gennaio 2017 scade il mandato del presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA, Bernardo De Bernardinis, che era stato nominato per un periodo di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2014.

Per De Bernardinis si è trattato del secondo mandato alla presidenza dell’Istituto, essendovi già stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2010.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 123/2010, il presidente dell'ISPRA è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Decorsi venti giorni dalla trasmissione alle Commissioni, ove il parere non sia stato reso, si procede comunque alla nomina.

Sono organi dell'ISPRA il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il collegio dei revisori dei conti. Tutti gli incarichi hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta. Il 7 settembre 2016 sono scaduti i mandati di Vittorio Amadio, Alfredo De Girolamo Vitolo, Michele Fina e Mauro Libè a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto. L'organo era stato rinnovato per tre anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 7 settembre 2013.

L'ISPRA è stato istituito dall’art. 28 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, che ha attribuito all'Istituto le funzioni già proprie dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM, conseguentemente soppressi.

Sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA è ente pubblico di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile. L'Istituto svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, informazione e formazione in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo e della biodiversità marina e terrestre.

















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO




























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a novembre 2016


Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.

Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 5 ordini del giorno.

Di tali note 1 è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,1 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 1 dal Ministero della difesa, 1 dal Ministero dell'interno ed 1 dal Ministero della salute.

Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 5 note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:


1 dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 3444, divenuto legge n. 208 del 2015, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3444, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 344, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 23 note di attuazione;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 3513,

divenuto legge n. 21 del 2016, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero della difesa.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3513, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 64, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 5 note di attuazione;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame degli Atti Camera 698-A e 698-B, divenuti legge n. 112 del 2016, concernente “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 698-A e 698-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 14, in ordine ai quali è stata finora trasmessa 1 nota di attuazione;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 3504,

divenuto legge n. 167 del 2016, concernente “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero della salute.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3504, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 7, in ordine ai quali è stata finora trasmessa 1 nota di attuazione;


1 attuazione dà seguito all'unico ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 3238, divenuto legge n. 199 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.







Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

In particolare, nel periodo 1° - 30 novembre 2016 sono stati segnalati 134 ordini del giorno*, dei quali:

43 riferiti alla legge n. 199 del 2016 concernente “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” (A.C. 4008).

25 sono stati inviati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 10 al Ministero della giustizia, 4 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2 al Ministero dell'interno, 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 1 al Ministero dello sviluppo economico;


30 riferiti alla legge n. 198 del 2016, concernente “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale” (Atti Camera 3317-A e 3317-B).

12 sono stati inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 6 al Ministero dello sviluppo economico, 5 al Ministero dell'economia e delle finanze, 1 al Ministero dell'interno, 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;


27 riferiti alla legge n. 220 del 2016, concernente “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” (A.C. 4080).

26 sono stati inviati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 2 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 2 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;


7 riferiti alla legge n. 196 del 2016, concernente “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2016” (A.C. 3974).

3 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 3 al Ministero della salute, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;


7 riferiti alla legge n. 197 del 2016, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa” (A.C. 4025), inviati al Ministero della giustizia;


3 riferiti alla legge n. 204 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015” (A.C. 4079).

3 sono stati inviati al Ministero dello sviluppo economico ed 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;


3 riferiti alla legge n. 209 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d’Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l’11 luglio 2014” (A.C. 3086).

2 sono stati inviati al Ministero dell'interno ed 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri;


3 riferiti alla legge n. 213 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011” (A.C. 3285), inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri;


3 riferiti alla legge n. 214 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013” (A.C. 3867). 2 sono stati inviati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed 1 al Ministero dello sviluppo economico;


2 riferiti alla legge n. 207 del 2016, concernente “Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza” (A.C. 3450), inviati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;


2 riferiti alla legge n. 208 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010” (A.C. 3530), inviati al Ministero dell'economia e delle finanze;


1 riferito alla legge n. 210 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015” (A.C. 3332), inviato al Ministero dell'economia e delle finanze;


1 riferito alla legge n. 215 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009” (A.C. 3511), inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;


1 riferito alla legge n. 216 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012” (A.C. 3529), inviato al Ministero dell'economia e delle finanze;


1 riferito alla legge n. 217 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015” (A.C. 3462), inviato al Ministero dell'economia e delle finanze.



Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 16 mozioni**:

- CIPRINI ed altri n. 1/01309 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), BRIGNONE ed altri n. 1/01422 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), BENAMATI, PIZZOLANTE, PALLADINO ed altri n. 1/01426, POLVERINI e OCCHIUTO n. 1/01430, RAMPELLI ed altri n. 1/01432 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), concernenti iniziative relative al settore delle cooperative, al Ministero dello sviluppo economico;

- LUPI, ROSATO ed altri n. 1/01419 (Nuova formulazione), VARGIU ed altri n. 1/01420 (Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta), CAPEZZONE ed altri n. 1/01423 (Testo modificato nel corso della seduta), SANTERINI ed altri n. 1/01425, Gianluca PINI ed altri n. 1/01428 (Testo modificato nel corso della seduta), BRUNETTA ed altri n. 1/01429 (Testo modificato nel corso della seduta) e PALAZZOTTO ed altri n. 1/01431 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative in ambito europeo e internazionale in relazione alla situazione in Siria, con particolare riferimento all'emergenza umanitaria e alla condizione dei bambini nella città di Aleppo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

- CENTEMERO ed altri n. 1/01357, Giovanna SANNA, BUTTIGLIONE, CAPELLI ed altri n. 1/01414, BRIGNONE ed altri n. 1/01415 e BINETTI ed altri n. 1/01418, concernenti iniziative per celebrare il 90° anniversario dell’assegnazione del premio Nobel a Grazia Deledda, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 2 risoluzioni:

- MOGNATO ed altri n. 8/00211, sugli incidenti ferroviari causati da comportamenti individuali impropri e conseguenti sanzioni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.




Note annunciate al 30 novembre 2016
in attuazione di atti di indirizzo


Presidenza del Consiglio dei ministri


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/698-A/8

Ordine del giorno

Carrescia

Assemblea

23/11/2016


XII


Campagne informative sulle forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave


L'ordine del giorno Carrescia n. 9/698-A/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 febbraio 2016, impegnava l'esecutivo ad avviare campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni contenute nella legge n. 112 del 2016, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, coinvolgendo nelle forme e modi opportuni le regioni, le Associazioni di volontariato, le Fondazioni e le ONLUS più rappresentative che si occupano delle persone affette da disabilità grave.

In merito a tale impegno la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso la seguente nota del Dipartimento per l'informazione e l'editoria:

“Si rende noto che questo Dipartimento, nell'ambito delle proprie funzioni in materia di comunicazione istituzionale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 giugno 2000, n.150, redige annualmente il piano di comunicazione del Governo che individua e raccoglie tutte le iniziative di comunicazione delle amministrazioni centrali dello Stato.

Nell'ambito di tale piano, il Ministero del Lavoro ha previsto di promuovere e diffondere i principi della Convenzione ONU sui diritti dei disabili. Inoltre, ha organizzato la “V Conferenza nazionale sulle politiche in materia di disabilità”. Al fine di promuovere la Conferenza, ha realizzato uno spot televisivo e radiofonico di cui ha chiesto a questo Dipartimento la programmazione sulle reti Rai dal 3 settembre p.v.

A seguito dell'ordine del giorno in oggetto, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea della Camera dei Deputati del 3.2.2016, questo Dipartimento sarà disponibile a promuovere la comunicazione della normativa in materia, attraverso campagne di comunicazione istituzionali, garantendo le sinergie con le amministrazioni competenti”.


Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3238/1

Ordine del giorno

Locatelli

Assemblea

3/11/2016


III


Formulazione della dichiarazione opzionale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 19 dicembre 2011


L'ordine del giorno Locatelli ed altri n. 9/3238/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 novembre 2015, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di provvedere alla formulazione della dichiarazione opzionale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo del Protocollo, direttamente all'atto della ratifica del Protocollo, come auspicato dalle associazioni del Terzo settore che si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Il Terzo Protocollo opzionale alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo è stato aperto alla firma nel febbraio 2012 ed è entrato in vigore nell'aprile 2014. Ad oggi, il Protocollo è stato firmato da 50 Stati e ratificato da 29.

L'Italia è stata tra i primi Paesi a firmarne il testo durante la cerimonia ufficiale di apertura del Protocollo alla firma, in linea con l'importanza prioritaria che da parte italiana si attribuisce alla protezione e promozione dei diritti dei bambini e con il costante impegno profuso dal nostro Paese su tale tema a livello internazionale, sia sul piano bilaterale che multilaterale. A seguito della conclusione dell'iter parlamentare di ratifica e del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia è divenuta Stato parte del Terzo Protocollo opzionale il 4 febbraio 2016.

L'articolo 12 del Terzo Protocollo opzionale prevede che ciascuno Stato parte possa, in qualsiasi momento, dichiarare di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti del fanciullo a ricevere e considerare comunicazioni con cui uno Stato parte del Protocollo afferma che un altro Stato Parte non rispetta gli obblighi derivanti dalla Convenzione dei diritti del fanciullo o da uno dei primi due Protocolli Opzionali, concernenti rispettivamente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e la vendita di minori, la prostituzione infantile e la pedopornografia. Le comunicazioni interstatali sono ricevibili solo da parte di quegli Stati che abbiano a loro volta dichiarato di accettare la competenza del Comitato. La dichiarazione di riconoscimento della competenza del Comitato dei diritti del fanciullo può essere presentata o ritirata in qualsiasi momento.

Ad oggi, 8 su 29 Stati Parte del Terzo Protocollo opzionale hanno effettuato la dichiarazione prevista dall'articolo 12: Albania, Belgio, Cile, Finlandia, Germania, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia.

In ossequio alle linee di indirizzo dell'ordine del giorno, anche in esito al coordinamento con le Amministrazioni interessate, si sta provvedendo a depositare presso il Segretariato delle Nazioni Unite la dichiarazione prevista all'articolo 12 del Terzo Protocollo opzionale”.



Ministero della difesa



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3513-A/4

Ordine del giorno

Tullo

Assemblea

16/11/2016


IV


Modalità di concessione delle ricompense al valor militare per i caduti, per i comuni e le province


L'ordine del giorno Tullo n. 9/3513-A/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 febbraio 2016, impegnava l'esecutivo ad adottare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che preveda: modalità, tempi e soggetti legittimati a presentare istanza/proposta di riconoscimento delle onorificenze al valore militare e, ove ritenuto necessario anche istanza/proposta di riconoscimento della qualifica di partigiano, considerando in particolare la peculiare posizione delle province; che la definizione delle proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province disponga l'acquisizione del parere espresso da un comitato etico, da costituirsi presso il Ministero della difesa, composto da un presidente e tre rappresentanti delle Forze armate, prescelti dal Ministro della difesa, e da sei altri componenti designati dalle tre associazioni partigiane (ANPI, FIVL e FIAP); la gratuità per la partecipazione all'anzidetto comitato; il recupero delle attribuzioni di Commissione di secondo grado in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo, ed il Ministero della difesa in particolare, hanno sempre promosso e sostenuto le iniziative culturali e celebrative della resistenza partigiana, nella profonda convinzione che tributare il giusto riconoscimento a chi ha sacrificato la propria vita e combattuto per la nostra libertà sia un imprescindibile esempio per le giovani generazioni.

Tale impegno, peraltro, è attestato anche dalla recente istituzione, nel 2015, della “Medaglia commemorativa del 70° anniversario della liberazione”, fortemente voluta e realizzata dal Ministro Roberta Pinotti.

E’ con questo spirito che il Governo ha recepito con slancio e condivisione le previsioni contenute nell'articolo 1, commi da 7-bis a 7-quinquies, del decreto-legge 210 del 2015, che ha previsto la riapertura, fino al 25 aprile 2016, del termine per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province e per i riconoscimenti partigiani.

Pertanto, in attuazione dell'impegno assunto con l'atto di indirizzo in argomento, su proposta del Ministro della difesa è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2016 che disciplina le “Modalità di concessione di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province e per la concessione delle qualifiche partigiane e delle decorazioni al valor militare”.

Il provvedimento, in particolare, nel richiamare espressamente al rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, prevede la costituzione presso la Direzione generale per il personale militare- - che ne supporterà tutte le attività - di un Comitato preposto all'esame delle istanze, composto da tre rappresentanti delle Forze armate e da 6 rappresentanti designati ANPI, FIVL e FIAP.

Questo Dicastero, ricevute tutte le designazioni dei componenti il Comitato, sta attualmente perfezionando il relativo decreto di costituzione ed è pronto a dare tempestivo avvio alle conseguenti attività istruttorie. Si procederà, quindi, ai prescritti conferimenti, secondo la nuova disciplina vigente, con decreto del Ministro della difesa”.


Ministero dell'interno



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3444-A/166

Ordine del giorno

Lombardi

Assemblea

3/11/2016


I


Stanziamento in favore della Polizia postale e delle comunicazioni di parte del fondo destinato alla cyber security


L'ordine del giorno Lombardi n. 9/3444-A/166, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015, impegnava l'esecutivo ad adottare ogni provvedimento utile e necessario al fine di stanziare una parte del fondo destinato dal Governo alla cyber security in favore della Polizia postale e delle comunicazioni.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“Ai sensi dell'articolo 1, comma 965, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, è stato espressamente disposto che un decimo del fondo di € 150 milioni per il 2016, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, sia destinato al rafforzamento della formazione del personale del Servizio della Polizia Postale, nonché all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha appostato le risorse su uno specifico Fondo e la ripartizione dello stesso verrà stabilita con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si soggiunge, infine, che, presso la Direzione Centrale per le Specialità della Polizia di Stato di questo Ministero, è stato istituito un apposito Gruppo di Lavoro con lo specifico mandato di effettuare una ricognizione della situazione delle infrastrutture della Polizia Postale e delle Comunicazioni e di redigere uno studio di fattibilità per l'ammodernamento tecnologico delle medesime”.



Ministero della salute


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3504-A/2

Ordine del giorno

Fontana Gregorio

Assemblea

16/11/2016


XII


Opportunità del ricorso al Garante per la protezione dei dati personali ai fini della protezione dei dati personali relativi agli esiti degli screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie


L'ordine del giorno Gregorio Fontana ed altri n. 9/3504-A/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 giugno 2016, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento per fare quanto di propria competenza per garantire la protezione dei dati personali trattati relativi agli esiti degli screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

“Attesa la condivisione della finalità generale dell'ordine del giorno, sarà cura di questo Ministero valutare l'opportunità di investire il Garante per la protezione dei dati personali, in occasione delle diverse fasi attuative della legge 19 agosto 2016, n. 167”.


Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 30 novembre 2016



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Carrescia

Ordine del giorno

9/698-A/8

46

On.

Fontana Gregorio

Ordine del giorno

9/3504-A/2

52

On.

Locatelli

Ordine del giorno

9/3238/1

47

On.

Lombardi

Ordine del giorno

9/3444-A/166

51

On.

Tullo

Ordine del giorno

9/3513-A/4

49




















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove introdotte da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

In evidenza a novembre 2016


Nell'ambito delle relazioni annunciate nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione si segnalano, innanzitutto, quei documenti il cui invio costituisce il primo adempimento dell'obbligo a riferire alle Camere.

Sotto questo profilo si evidenzia la trasmissione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernente un regime sperimentale di accesso alla pensione anticipata di anzianità per le lavoratrici, con dati aggiornati al 30 settembre 2016 (Doc. CCXLVIII, n. 1), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Si ricorda che il suddetto comma 281 estende la sperimentazione relativa alla facoltà di accesso anticipato al trattamento pensionistico, prevista per le lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti di anzianità anagrafica e contributiva (cosiddetta “opzione donna”), di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 23 agosto 2004, n. 243, anche alle lavoratrici che abbiano maturato tali requisiti9 entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione10.

Il medesimo comma 281 stabilisce quindi che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio effettuato dall'INPS, trasmetta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti. Qualora dall'attività di monitoraggio risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del comma 281, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.

Il documento trasmesso descrive preliminarmente il regime sperimentale introdotto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (che, nell'originaria previsione del legislatore avrebbe dovuto concludersi il 31 dicembre 2015) e fornisce una tabella contenente i dati del ricorso all'opzione donna nel periodo 2008-201511.

Ricordate le novità determinate dal comma 281 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, la relazione illustra quindi le modalità con le quali l'INPS procede al monitoraggio degli oneri previdenziali derivanti dall'attuazione di tale comma12 e fornisce il numero delle lavoratrici che hanno esercitato l'opzione e conseguito il trattamento pensionistico nel periodo 1° gennaio - 6 settembre 2016, pari a 10.336 unità (7.958 nel settore privato e 2.378 in quello pubblico), per un importo complessivo, nel periodo di riferimento, di 81.545.534 euro. Considerato che la spesa preventiva e finanziata per l'intero 2016 ammonta a 160 milioni di euro (stante un numero ipotizzato di fruitrici dell'opzione pari a 17.400 soggetti per la gestione privata e a 5.500 per la gestione pubblica), la relazione stima invece, anche sulla base delle domande giacenti, in 16.291 le opzioni prevedibili, con una spesa, al 31 dicembre 2016, pari a 102.061.534 euro.

Con riferimento all'andamento riscontrato, la relazione osserva che la modifica introdotta con il comma 281, riconoscendo un diritto soggettivo compiuto ed esercitabile in qualunque momento, ha determinato anche scelte individuali di scaglionamento del pensionamento meno precipitate rispetto a quanto originariamente previsto (circa il 50 per cento il primo anno di applicazione, in luogo del 70-75 per cento ipotizzato).

In merito all'introduzione di nuovi obblighi13 si segnala, in primo luogo, quanto previsto dalla legge 29 ottobre 2016, n. 19914, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”.

In particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera e), della citata legge n. 199 del 2016 modifica l'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, inserendo i commi aggiuntivi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

Si ricorda che l'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 dispone, al comma 1, l'istituzione presso l'INPS della “Rete del lavoro agricolo di qualità”, alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso di specifici requisiti15.

Il comma 2 del medesimo articolo 6 prevede che alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovraintenda una Cabina di regia16; il comma 3 precisa che, ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese agricole in possesso dei necessari requisiti presentino un'istanza in via telematica, i cui elementi essenziali devono essere definiti dalla stessa Cabina di regia entro trenta giorni dal suo insediamento.

Il comma 4 prevede che la Cabina di regia svolga i seguenti compiti: a) deliberi entro 30 giorni dalla presentazione sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità; b) escluda dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdano i requisiti previsti; c) rediga e aggiorni l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e ne curi la pubblicazione sul sito internet dell'INPS; d) formuli proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 199 integra i compiti e le funzioni della Cabina di regia, aggiungendo al comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 le lettere c-bis) e c-ter).

In particolare, la lettera c-bis) stabilisce che la Cabina proceda a monitoraggi costanti dell’andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all’instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l’INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l’immigrazione.

La lettera c-ter) affida alla Cabina di regia l'ulteriore compito di promuovere iniziative, d’intesa con le autorità competenti e sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale e assistenza dei lavoratori stranieri immigrati17.

Il nuovo comma 4-quater, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge n. 199 del 2016, prevede che la Cabina di regia trasmetta ogni anno alle Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma18.

Il secondo obbligo di relazione stabilito dalla legge n. 199 del 2016 in esame è previsto dal comma 2 dell'articolo 9. Detto articolo, rubricato “Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli”, prevede, al comma 1, che al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’interno predispongano congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge19, un apposito piano di interventi, da adottarsi previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che preveda misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.

Il comma 2 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’interno predispongano congiuntamente e trasmettano alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.

Il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 20120, istituisce, in attuazione della direttiva 2014/89/UE, un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo21 al fine (articolo 1) di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.

L'articolo 8 del decreto legislativo in esame, al comma 1, demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'esercizio delle funzioni di Autorità competente ai sensi del decreto stesso22 e ne stabilisce le attività ulteriori23 (comma 2) rispetto a quanto previsto dagli articoli da 9 a 11 (in materia di pubblicità e condivisione dei dati nonché di cooperazione tra Stati): in particolare, la lettera d) del comma 2 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Autorità competente, relazioni annualmente al Parlamento in merito alle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi posti dal decreto.

Due nuovi obblighi di relazione sono stati introdotti, nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, dai decreti legislativi 25 novembre 2016, n. 21824, e 29 ottobre 2016, n. 221, che hanno attuato, rispettivamente, l'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e l'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122, concernente “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016”.

Nello specifico, il decreto legislativo n. 218, che interviene in materia di semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, è volto a recepire i principi della Carta Europea dei ricercatori e le migliori prassi internazionali nel settore della ricerca, armonizzando in un unico provvedimento le diverse disposizioni vigenti e svincolando le procedure per il funzionamento degli Enti pubblici di ricerca (EPR) dalla maggior parte di quelle della Pubblica Amministrazione e accostandole a quelle delle Università.

I principi generali del decreto sono rivolti a 20 enti, individuati dall'articolo 1 (ai quali l'articolo 3, comma 1, del decreto riconosce autonomia statutaria e regolamentare), 14 dei quali vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed ulteriori 6 sottoposti alla vigilanza di altre amministrazioni (Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)25.

Le misure contenute nel decreto sono altresì rivolte all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca ad esso trasferite ai sensi del decreto-legge n. 78 del 201026 che, all'articolo 7, commi 1, 4 e 5, ha soppresso l'IPSEMA e l'ISPESL e ha trasferito le relative funzioni all'INAIL, nonché all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL, limitatamente al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.

Con riferimento ai soli profili che attengono agli obblighi a riferire al Parlamento, si segnala che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 218 prevede (comma 1) che gli enti oggetto del decreto recepiscano nei propri statuti e regolamenti la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE), tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers, e assicurino ai ricercatori e ai tecnologi, tra l'altro, libertà di ricerca, portabilità dei progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca.

Il comma 327 dell'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 2018, entro il mese di aprile di ciascun anno, i Ministeri vigilanti monitorino28 l'attuazione da parte degli Enti vigilati di quanto disposto dal comma 1; il comma 5 dell'articolo 2 stabilisce che per l'efficacia dell'azione di monitoraggio, a decorrere dall'anno 2018, in apposita sezione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali siano riportati ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.

Il comma 6 prevede quindi che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, recante anche la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante, entro il mese di settembre di ciascun anno, pubblica sul proprio sito istituzionale e trasmette al Parlamento.

Il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 22129, reca disposizioni legislative in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime: in particolare, si prevedono norme di semplificazione degli adempimenti amministrativi da parte degli armatori, in materia di riordino fiscale e modifiche al regime previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Al riguardo, si interviene sulla composizione degli equipaggi, prevedendo che le navi appartenenti alle tipologie traghetti ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, possano usufruire delle previste agevolazioni fiscali, previdenziali e assistenziali nel caso in cui sia imbarcato a bordo personale esclusivamente italiano e comunitario.

Infatti, la legge delega 7 luglio 2016, n. 122, in attuazione del cui articolo 24 è stato emanato il decreto legislativo n. 221 del 2016, al comma 12, lettera b), prevede tra i principi e criteri direttivi l'attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi alle sole imprese che imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario30.

Ciò premesso, per quanto attiene alle nuove relazioni, si segnala che il decreto n. 221, all'articolo 9, comma 3, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite le competenti direzioni generali, assicuri il monitoraggio sugli effetti del decreto medesimo per il settore marittimo, anche attraverso controlli periodici, rilevando le variazioni del numero delle imprese nazionali ed europee iscritte nel registro internazionale, del numero dei lavoratori occupati, nonché gli effetti sulla finanza pubblica, e invii al Parlamento una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio31.

Due ulteriori nuovi obblighi di relazione sono stati previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 22032, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, con la quale si è inteso dettare una disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, razionalizzando le misure di investimento previste per tali settori; attraverso la previsione di una delega legislativa per un “Codice dello spettacolo” si delinea inoltre la riorganizzazione del settore dello spettacolo dal vivo, con l'introduzione di nuove previsioni e la revisione della disciplina esistente.

In merito agli obblighi di relazione, si evidenzia che l'articolo 12 della legge n. 220, al comma 6, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponga e trasmetta alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge medesima.

Detta relazione deve considerare l’impatto economico, industriale e occupazionale e l’efficacia delle agevolazioni tributarie previste e contenere una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari. L'obbligo di relazione decorre dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 3 dell'articolo 1233. Si tratta dei decreti ministeriali e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti a dare attuazione alle disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della legge in esame, rubricato “Finanziamento e Fiscalità”, che comprende gli articoli da 12 a 27. Al riguardo, si osserva che la norma non fissa un termine per l'emanazione dei suddetti decreti34.

Un secondo obbligo di relazione è previsto dall'articolo 31 della legge n. 220 del 2016.

Il comma 1 di tale articolo stabilisce che lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell’esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali. Il comma 2 dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, e prevede che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato operi nei modi e nei termini di cui all’articolo 1635 di tale legge.

Il comma 3 stabilisce che l’Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, adotti i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalità previste dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle città capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell’esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche nei settori della produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici. I poteri dell'Autorità in materia appaiono pertanto particolarmente penetranti, attesa la possibilità di intervenire su concentrazioni operanti a livello regionale, nonché di capoluogo di regione.

Il comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 220 del 2016 prevede che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmetta annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.


Da ultimo, sempre per quanto attiene alla previsione di nuovi obblighi, si segnala che la legge 3 novembre 2016, n. 20936, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d’Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l’11 luglio 2014”, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa. Il comma 2 prevede che il Ministro dell'interno provveda, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al monitoraggio degli oneri conseguenti e riferisca in merito al Ministro dell’economia e delle finanze.

Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell’ambito del programma “Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” e, comunque, della missione “Ordine pubblico e sicurezza” dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce, infine, che il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

Obblighi di relazione di analogo tenore sono stati introdotti, rispettivamente, dall'articolo 4, comma 3, della legge 3 novembre 2016, n. 21137, concernente “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005”, dall'articolo 3, comma 3, della legge 3 novembre 2016, n. 21338, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011”, dall'articolo 3, comma 3, della legge 3 novembre 2016, n. 21539, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009”.


Si fa presente che le disposizioni segnalate appaiono derogare dalla disciplina ora prevista, in via generale, dai commi 12, 12-bis, 12-ter e 12 quater dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, come novellati dall'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 4 agosto 2016, n. 163. L'obbligo di relazione appare infatti modellato su quello stabilito dal comma 12 dell'articolo 17 della legge n. 196 anteriormente alla modifica richiamata40.



Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1° - 30 novembre 2016


Relazioni governative



Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 14, co. 1*

Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei)

(Dati riferiti al terzo trimestre 2016,

Doc. LXXIII-bis, n. 15)

Tutte le Commissioni permanenti e Commissione parlamentare per le questioni regionali

2/11/2016

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

D.Lgs. 66/1999,

art. 12, co. 1*

Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile sull'aeroporto di Roma Fiumicino, il 29 settembre 2013

(Trasmessa dalla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento)

IX Trasporti

3/11/2016

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione - ANSV -, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

D.Lgs. 66/2010,

art. 10, co. 2

Stato della disciplina militare e dell'organizzazione delle Forze armate

(Trasmessa dalla Ministra per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al 2015,

Doc. XXXVI, n. 4)

IV Difesa

23/11/2016



Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 80/1999,

art. 1, co. 2

Attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell’uomo, tutela e rispetto dei diritti umani in Italia

(Dati relativi al 2015,

Doc. CXXI, n. 4)

III Affari esteri

14/11/2016

L. 180/1992,

art. 1, co. 3

Attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale

(Dati relativi al 2015,

Doc. LXXXI, n. 4)

III Affari esteri

15/11/2016








Ministero della difesa

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1,

lett. a)*

Spesa complessiva per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente

(Dati relativi alla previsione per il 2017,

Doc. CCXLIV, n. 1)

IV Difesa

V Bilancio

15/11/2016

*Il comma 1 dell’articolo 548 prevede che la relazione illustri la spesa complessiva prevista per il personale militare con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell’ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa.

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1,

lett. b)

Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi

(Dati riferiti all'anno 2015,

Doc. CCXLV, n. 1)

IV Difesa

V Bilancio

15/11/2016

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1,

lett. c)

Attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, opere, mezzi e beni direttamente destinati alla difesa nazionale

(Dati riferiti all'anno 2015,

Doc. CCXLVI, n. 1)

IV Difesa

V Bilancio

15/11/2016

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1,

lett. d)

Stato di attuazione dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture

(Dati riferiti all'anno 2015,

Doc. CCXLVII, n. 1)

IV Difesa

V Bilancio

15/11/2016





Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 209/2000,

art. 6, co. 1

Stato di attuazione della legge n. 209 del 2000, recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati

(Dati aggiornati al 30 giugno 2016,

Doc. CLXXXIII, n. 4)

III Affari esteri

3/11/2016



Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 67/1997,

art. 3, co. 1

Relazioni sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche finanziati con i contributi erariali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 1997, relativi a lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana*

(Dati relativi al 2015)

I Affari costituzionali

V Bilancio

VII Cultura

VIII Ambiente

XI Lavoro

14/11/2016

*Le relazioni sono state predisposte dal comune e dalla città metropolitana di Napoli e dal comune di Palermo e trasmesse dal Ministero, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 si è provveduto al riparto parziale per l'anno 2015 del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in favore del Ministero dell'interno, ai fini dell'erogazione del contributo straordinario alla Città metropolitana e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2016/2095, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento delle decisioni quadro 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e 2008/616/GAI relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI, note come “decisioni di Prüm

I Affari costituzionali

II Giustizia

XIV Politiche dell'Unione europea

15/11/2016

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 845/1978,

art. 20,

co. secondo

Stato e previsioni delle attività di formazione professionale

(Dati relativi al 2015 -

allegata allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019)

V Bilancio

XI Lavoro

23/11/2016

L. 208/2015,

art. 1, co. 281*

Regime sperimentale di accesso alla pensione anticipata di anzianità per le lavoratrici

(Dati aggiornati al 30 settembre 2016,

Doc. CCXLVIII, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

XI Lavoro

23/11/2016

*Il comma 281 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, estende la sperimentazione relativa alla facoltà di accesso anticipato al trattamento pensionistico, prevista per le lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, anche alle lavoratrici che abbiamo maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Il medesimo comma 281 stabilisce quindi che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio effettuato dall'INPS, trasmetta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della sperimentazione, come disciplinata anche ai sensi dello stesso comma 281, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti.




Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 282/1986,

art. 8, co. 5

Attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia

(Dati relativi al 2015,

Doc. LXXVI, n. 4)

XII Affari sociali

15/11/2016

L. 135/1990,

art. 8, co. 3

Stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l’infezione da HIV

(Dati relativi al 2015,

Doc. XCVII, n. 5)

XII Affari sociali

23/11/2016


Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 73/2014

art. 2, co. 2*

Attività svolta dal Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entità dei lavori ancora da eseguire e rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto

(Trasmessa dal medesimo Commissario)

(Dati aggiornati al 30 settembre 2016,

Doc. CCXIX, n. 5)**

VIII Ambiente

2/11/2016

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario “ad acta” di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (le cui funzioni, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto.

Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, ha modificato l'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prorogando al 31 dicembre 2016 l'incarico del commissario.

**In base a quanto preannunciato nella prima relazione alle Camere, trasmessa il 30 settembre 2014, le scadenze per l’adempimento dell’obbligo sono da intendersi al 31 marzo ed al 30 settembre.



Relazioni non governative


Fonte istitutiva

Presentatore

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 102/1990,

art. 10, co. 1

Regione Lombardia

Stato di attuazione della legge n. 102 del 1990, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987

(Dati relativi al 2015,

Doc. CVIII, n. 4)

VIII Ambiente

2/11/2016

D.Lgs. 102/2004,

art. 17,

co. 5-ter

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)

Attività svolta in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole

(Dati relativi al 2015,

Doc. XCII, n. 4)

VI Finanze

XIII Agricoltura

28/11/2016





Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative


Fonte

Ministero competente

Oggetto

L. 199/2016,

art. 9, co. 2*


Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ministero dell’interno

Stato di attuazione del piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli

*La legge 29 ottobre 2016, n. 199, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2016, n. 257.

L'articolo 9, al comma 1, prevede che, al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’interno predispongano congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 199 (4 novembre 2016), un apposito piano di interventi, da adottarsi previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata. Il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede che i suddetti Ministeri predispongano congiuntamente e trasmettano alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.

D.Lgs. 201/2016,

art. 8, co. 2, lett. d)*


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di promozione della crescita sostenibile delle economie marittime, dello sviluppo sostenibile delle zone marine e dell'uso sostenibile delle risorse marine, in attuazione della direttiva 2014/89/UE

*Il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2016, n. 260.

L'articolo 1 del decreto istituisce, in attuazione della direttiva 2014/89/UE, un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico.

L'articolo 8, al comma 1, individua nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Autorità competente ai sensi del decreto stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della direttiva 2014/89/UE, indicandone (comma 2) i compiti, tra i quali quello (lett. d) di relazionare annualmente al Parlamento in merito alle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi posti dal decreto.



(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.

L. 209/2016,

art. 3, co. 3*



Ministro dell'economia e delle

finanze

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 209 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d’Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l’11 luglio 2014” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 3 novembre 2016, n. 209, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2016, n. 272.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 209: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 211/2016,

art. 4, co. 3*




Ministro dell'economia e delle finanze



Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 211 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;

b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 3 novembre 2016, n. 211, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 2016, n. 273.

L'articolo 4, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 211: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 213/2016,

art. 3, co. 3*




Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 213 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 3 novembre 2016, n. 213, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2016, n. 274.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 213: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 215/2016,

art. 3, co. 3*



Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 215 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 3 novembre 2016, n. 215, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2016, n. 275.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 215: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

D.Lgs. 218/2016

art. 2, co. 6*


Presidenza del Consiglio dei ministri

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero della salute

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Esiti del monitoraggio sull'attuazione da parte degli enti di ricerca vigilati delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 e sui risultati attesi di cui al Programma nazionale per la ricerca (PNR)

*Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2016, n. 276.

L'articolo 2, al comma 3, dispone che, a decorrere dal 2018, i Ministeri che esercitano la vigilanza sugli enti di ricerca individuati dagli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo n. 218 del 2016, entro il mese di aprile di ciascun anno, monitorino l'attuazione da parte degli enti vigilati delle prescrizioni di cui al medesimo decreto n. 218; il comma 5 stabilisce che per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, sempre a decorrere dall'anno 2018, in apposita sezione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali siano riportati, in apposita sezione, ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.

Il comma 6 dell'articolo 2 prevede quindi che gli esiti dell'attività di monitoraggio siano illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, recante anche la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante, entro il mese di settembre di ciascun anno, pubblica sul proprio sito istituzionale e trasmette al Parlamento.

L. 220/2016

art. 12, co. 6


Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo


Stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge

n. 220 del 2016, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”

*La legge 14 novembre 2016, n. 220, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277.

L'articolo 12, al comma 6, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponga e trasmetta alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge medesima. Detta relazione deve considerare l’impatto economico, industriale e occupazionale e l’efficacia delle agevolazioni tributarie previste e contenere una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

L'obbligo di relazione decorre dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali e del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti dal comma 3 dell'articolo 12, volti a dare attuazione alle disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della legge n. 220 del 2016, rubricato “Finanziamento e Fiscalità”, che comprende gli articoli da 12 a 27, per la cui emanazione non è fissato alcun termine.



D.Lgs. 221/2016

art. 9, co. 3*


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti


Monitoraggio degli effetti sul settore marittimo del decreto legislativo n. 221 del 2016

*Il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277.

L'articolo 9, comma 3, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite le competenti direzioni generali, assicuri il monitoraggio sugli effetti per il settore marittimo del decreto n. 221 del 2016, anche attraverso controlli periodici, rilevando le variazioni del numero delle imprese armatoriali nazionali ed europee iscritte nel registro internazionale, del numero dei lavoratori occupati, nonché gli effetti sulla finanza pubblica, e invii al Parlamento una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio.

Il comma 1 dell'articolo 9 prevede che le imprese armatoriali si adeguino alle disposizioni contenute nel decreto entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore (ossia entro il mese di giugno 2018). Il successivo comma 2 subordina l’efficacia del decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in materia di aiuti di Stato.







Relazioni non governative



Fonte

Soggetto competente

Oggetto

D.L. 91/2014,

art. 6, co. 4-quater*


Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo


Attività svolta dalla Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo

*Il comma 4-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è stato introdotto (unitamente ai commi 4-bis e 4-ter) dall'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 29 ottobre 2016, n. 199, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2016, n. 257.

Il comma 4-quater prevede che la Cabina di regia che sovraintende alla Rete del lavoro agricolo di qualità trasmetta ogni anno alle Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e, in particolare, sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma, anch'essa introdotta dalla legge n. 199 del 2016 (articolo 8, comma 1, lett. d).

L. 220/2016

art. 31, co. 4*


Autorità garante della concorrenza e del mercato


Stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica

*La legge 14 novembre 2016, n. 220, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277.

La legge n. 220 del 2016 introduce misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche: il comma 4 dell'articolo 31 stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmetta annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.




1In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'art. 14-quater della L. n. 241/1990.

2Con la modifica della L. n. 84/1994 ad opera del D.Lgs. n. 169/2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

3Ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1981 n. 286 "Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale", "Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze Armate dello Stato".

4Il quale si è sostituito agli organi di amministrazione del CRA, ossia al presidente Giuseppe Alonzo, che era stato nominato per quattro anni con D.P.R. del 13 marzo 2012, e al consiglio di amministrazione, composto altresì da Salvatore Tudisca, Francesco Adornato, Rita Clementi, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 luglio 2012, e Gianni Salvadori, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e nominato con decreto ministeriale del 13 novembre 2014.

5L'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita dall'art. 29 della L. n. 99/2009 e costituita con D.P.R. dell'11 febbraio 2011, è stata soppressa prima ancora di diventare operativa dall'art. 21, commi 13 - 21, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.

6Non può essere nominato direttore, né componente della consulta né può far parte dell'ISIN colui che esercita, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, è amministratore o dipendente di soggetti privati operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. Tale previsione può essere riconducibile al dettato dell'art. 2, comma 8, della L. n. 481/1995.

7Lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere (atto n. 58) prevedeva originariamente (art. 6, comma 11) la vigilanza sull'ISIN del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale previsione è venuta meno anche alla luce dei pareri favorevoli con condizioni espressi dalle Commissioni riunite VIII e X della Camera nella seduta dell'11 febbraio 2014 e dalle Commissioni riunite 10ª e 13ª del Senato nella seduta del 12 febbraio 2014.

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

8Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”, conferma in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 57 anni, per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, a condizione che optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

9Come adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

10Pertanto, per effetto del comma 281, la data del 31 dicembre 2015 è ora esclusivamente il termine ultimo entro il quale dovevano essere perfezionati i requisiti contributivo e anagrafico per conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2007, anche successivamente alla predetta data (Cfr. Doc. CCXLVIII, n. 1, pag. 3).

Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione in esame, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della stessa legge n. 208 del 2015, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017.

11La relazione precisa che nella relazione tecnica (che copriva solo il periodo fino al 2013) si stimavano le fruitrici della facoltà concessa dalla legge n. 243 in circa 6 mila l'anno. La tabella riporta la cifra totale, di fonte INPS, di 62.464 opzioni negli anni 2008-2015.

12In applicazione del richiamato comma 281, I'INPS effettua il monitoraggio dell'onere previdenziale derivante dall'attuazione della sperimentazione, attraverso: a) la verifica del numero delle pensioni erogate alle lavoratrici che hanno esercitato l'opzione donna (di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, come modificato dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015; b) il raffronto tra l'onere previdenziale derivante dalla liquidazione delle pensioni in favore delle lavoratrici di cui alla lettera a) e la copertura finanziaria per l'applicazione del citato articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica), esplicitata nella tabella contenuta nella relazione tecnica alla legge di stabilità 2016 (con riferimento agli anni 2016-2022), che viene riportata dalla relazione in esame.

13Si dà conto degli obblighi di relazione al Parlamento introdotti da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal presente Bollettino.

14La legge 29 ottobre 2016, n. 199, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2016, n. 257.

15Il comma 1 dell'articolo 6 recita: “E' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti: a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a); c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi”.

Si ricorda che l'articolo 2135 del codice civile delinea la figura dell'imprenditore agricolo: il possesso dei suddetti requisiti sembrerebbe pertanto doversi riferire a tale soggetto, piuttosto che all'impresa agricola.

16Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 prevede che la Cabina di regia sia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che ne facciano parte anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La Cabina di regia è presieduta dal rappresentante dell'INPS. Secondo il dettato del citato comma 2 la Cabina di regia doveva essere costituita entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2014 (21 agosto 2014). Con decreto del 9 gennaio 2015 sono stati nominati tre rappresentanti sindacali dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura; con decreto 24 marzo 2016 sono stati nominati, in rappresentanza delle suddette parti sociali, i membri supplenti. Entrambi i decreti sono stati emanati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

17Per completezza si riportano anche i successivi commi (da 5 a 8) dell'articolo 6 del decreto legge n. 91 del 2014: “5. La partecipazione alla Cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La Cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8. 6. Al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 7. E' fatta salva comunque la possibilità per le amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente. 8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”.

18Si segnala che il comma 4-quater prevede che la relazione riferisca sullo svolgimento dei compiti della Cabina di regia di cui al comma 4, senza fare menzione degli ulteriori compiti ad essa affidati dal nuovo comma 4-bis.

19La legge 29 ottobre 2016, n. 199, è entrata in vigore il 4 novembre 2016.

20Il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2016, n. 260.

21L'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto definisce la pianificazione dello spazio marittimo “un processo mediante il quale vengono analizzate ed organizzate le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali”.

22Il Ministero è individuato quale Autorità competente ad attuare la direttiva 2014/89/UE ai sensi dell'articolo 13 della direttiva medesima.

23Oltre alla redazione della relazione, l'Autorità competente: effettua la ricognizione iniziale degli atti e delle ordinanze dell'Autorità marittima, dei programmi e processi di pianificazione e di gestione degli usi e degli spazi marittimi prescritti dalla legislazione vigente ed esistenti a livello regionale, nazionale, europeo o internazionale e delle esistenti valutazioni ambientali strategiche; invia alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo, compreso il pertinente materiale esplicativo esistente sull'attuazione della direttiva 2014/89/UE, entro tre mesi dalla loro approvazione, nonché gli aggiornamenti successivi dei piani entro tre mesi dalla pubblicazione; trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato della direttiva 2014/89/UE e le relative modifiche, entro sei mesi dalla data in cui queste hanno effetto; cura, con il supporto del Comitato di cui all'articolo 7, il monitoraggio dello stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo.

24Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2016, n. 276.

25Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il decreto n. 218 del 2016 si applica ai seguenti Enti:

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park;

Agenzia Spaziale Italiana – ASI;

Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR;

Istituto Italiano di Studi Germanici;

Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;

Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” - INDAM;

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV;

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS;

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – INRIM;

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”;

Stazione Zoologica “Anton Dohrn”;

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – INDIRE (vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca);

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA (sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile – ENEA (vigilato dal Ministero dello sviluppo economico);

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1°dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche – INAPP) (vigilato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);

Istituto Superiore di Sanità – ISS (vigilato dal Ministero della salute);

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132 (vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT (sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri, delegata al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, articolo 1, lett. g).

26Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

27Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 218 del 2016, i ricercatori e i tecnologi devono:

a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca;

b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedimentali vigenti;

c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile;

d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza;

e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati;

f) favorire la divulgazione delle attività di ricerca;

g) rendere verificabili le attività di ricerca espletate;

h) garantire un aggiornamento professionale continuo.

28Il comma 4 dell'articolo 2 stabilisce che, ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 3, i Ministeri vigilanti verifichino in particolare:

a) l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle prescrizioni del presente decreto e ai documenti internazionali di cui al comma 2;

b) l'elaborazione di prassi applicative virtuose;

c) l'adozione di adeguate iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione e disseminazione dei risultati delle ricerche;

d) la programmazione di iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato;

e) l'adozione di specifiche misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti;

f) l'individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della proprietà intellettuale connesse anche a strumenti di valutazione interna;

g) l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca;

h) il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalità e competenza e il livello di competitività e attrattività delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri;

i) l'equilibrio tra sostegno alle attività di ricerca e programmazione finanziaria.

29Il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277.

30Cfr. la relazione illustrativa dello schema di decreto, Atto del Governo n. 321.

31Quanto ai profili temporali, il comma 1 dell'articolo 9 prevede che le imprese armatoriali si adeguino alle disposizioni contenute nel decreto entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore (ossia entro il mese di giugno 2018). Il successivo comma 2 subordina l’efficacia del decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in materia di aiuti di Stato.

32La legge 14 novembre 2016, n. 220, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277.

33Il comma 3 recita: “Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo [si tratta del Capo III rubricato “Finanziamento e Fiscalità”], adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall’Unione europea. Le medesime disposizioni: a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell’internazionalizzazione delle imprese; b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese; c) incoraggiano l’innovazione tecnologica e manageriale; d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute; e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza”.

34Inoltre, stante l'ampiezza degli interventi contenuti nel suddetto Capo III, appare verosimile che la loro attuazione sia demandata ad una pluralità di decreti attuativi. Potrebbe quindi porsi il problema se sia sufficiente l'entrata in vigore di uno solo di essi per far decorrere il termine per l'adempimento dell'obbligo.

35L'articolo 16 recita: “1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità”.

36La legge 3 novembre 2016, n. 209, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2016, n. 272.

37La legge 3 novembre 2016, n. 211, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 2016, n. 273.

38La legge 3 novembre 2016, n. 213, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2016, n. 274.

39La legge 3 novembre 2016, n. 215, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2016, n. 275.

40Il testo del comma 12 precedente alla modifica recitava: “La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi”.

L'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 163 del 2016 ha sostituito integralmente il comma 12 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, aggiungendo altresì i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater. Il nuovo testo del comma 12 prevede ora che il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

Il comma 12-bis stabilisce che, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell’economia e delle finanze provveda con proprio decreto, sentito il Ministro competente, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo 21 delle legge n. 196, norma che individua le spese inderogabili non suscettibili di rimodulazione. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla sopra ricordata lettera a) del comma 5 dell’articolo 21. Gli schemi dei relativi decreti sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. In particolare, il comma 12-bis dispone che gli schemi di decreto siano corredati da un'apposita relazione in cui vengano illustrate le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine sopraindicato, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

Secondo il disposto del comma 12-ter, nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell’esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si procede ai sensi del comma 13, ossia mediante idonee iniziative legislative volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Per gli esercizi successivi a quello in corso, il comma 12-quater stabilisce che si provveda alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.