Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 18/XVII DICEMBRE 2014
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 18    Progressivo: 2014
Data: 18/12/2014
Descrittori:
ATTIVITA' PARLAMENTARE NON LEGISLATIVA   CONTROLLO SUL GOVERNO












Notiziario mensile

Numero 18/XVII

DICEMBRE 2014

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare



INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza a novembre 2014 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di novembre 2014 6

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di novembre 2014 o previste in scadenza entro il 31 gennaio 2015 13

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 gennaio 2015 21

Sezione II 27

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 27

In evidenza a novembre 2014 28

Note annunciate al 30 novembre 2014 in attuazione di atti di indirizzo 35

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 35

Ministero della difesa 51

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 54

Ministero dell'interno 57

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 30 novembre 2014 58

Sezione III 59

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 59

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 60

In evidenza a novembre 2014 61

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° – 30 novembre 2014 68

Relazioni governative 68

Nuove relazioni previste da fonti normative 74

Relazioni governative 74

Relazioni non governative 77


AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI


























La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di novembre 2014 (e nella prima parte del mese di dicembre 2014), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 gennaio 2015 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 gennaio 2015, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a novembre 2014


La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di novembre 2014 nonché l'inizio di quello di dicembre 2014, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di gennaio 2015. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di novembre 2014, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di gennaio 2015 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.


IN QUESTO NUMERO:


- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 13 novembre 2014, ha nominato Alberto Cozzo commissario straordinario dell'Autorità portuale di Augusta per un periodo massimo di sei mesi. Lo stesso Ministro, con propri decreti in data 12 e 10 novembre 2014, ha inoltre prorogato i mandati del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Ancona, Rodolfo Giampieri, per un periodo massimo di sei mesi, e del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari, Vincenzo Di Marco, fino al 31 dicembre 2014.


- Le Commissioni riunite 10ª (Industria) e 13ª (Territorio) del Senato nonché le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera, nelle rispettive sedute del 5 e del 6 novembre 2014, hanno espresso pareri favorevoli a maggioranza assoluta dei componenti sulla proposta di nomina di Antonio Agostini a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN.


- Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto in data 8 ottobre 2014, Alessandro Aresu e Sergio Marchisio componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana ASI per il rimanente periodo di durata in carica dell'organo, costituito per un quadriennio con analogo decreto ministeriale del 21 luglio 2014.


- Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha comunicato la nomina di Elvira Massimiano a componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 settembre 2014.


- Nel mese di novembre 2014 non risultano cariche scadute e non ancora rinnovate da segnalare.

    - Nel mese di dicembre 2014 scadono i mandati dei commissari straordinari del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Gian Luigi Pillola, e delle Autorità portuali di Olbia e Golfo Aranci, Nunzio Martello, e di Cagliari, Vincenzo Di Marco; nello stesso mese scadono altresì i mandati dei componenti del consiglio e del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica ISTAT.


- Il 31 dicembre 2011 scadrà inoltre il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione di RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., nominato il 5 luglio 2012. Secondo lo statuto della RAI, infatti, gli amministratori restano in carica per la durata di tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica (nella fattispecie, l'assemblea deve essere convocata entro 180 giorni dal 31 dicembre 2014). Il consiglio di amministrazione dovrà quindi essere rinnovato entro il 30 giugno 2015.


- Nel mese di gennaio 2015 scadranno infine il mandato del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di economia agraria INEA, Giovanni Cannata, nonché i mandati del presidente dell'Autorità portuale di Trieste, Marina Monassi, e del presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova, Vincenzo Lorenzelli.


- Il 30 novembre 2014 l'Assemblea della Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis-A). L'art. 2, commi 127 - 129 del testo approvato, attualmente all'esame del Senato, prevede l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria INEA nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria1, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi compresi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti. La disposizione prevede altresì la nomina, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un commissario straordinario, il cui mandato annuale è prorogabile una sola volta, per predisporre lo statuto del Consiglio e un piano triennale di rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, nonché per svolgere ulteriori interventi di riduzione e razionalizzazione delle strutture e delle attività. Con lo stesso decreto il Ministro può nominare anche due sub-commissari da affiancare al predetto commissario, e provvede altresì a stabilire il mandato del commissario che si sostituisce agli organi statutari del CRA.


Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.


a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di novembre 2014


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.


Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.



































Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità portuale di Augusta

Commissario straordinario:


Alberto Cozzo

Nomine non ancora comunicate

alle Camere

ai sensi dell’art. 9

della L. n. 14/1978

13/11/2014


(decorrenza:

14/11/2014)

Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Autorità portuale di Ancona

Commissario straordinario:


Rodolfo Giampieri

12/11/2014


(decorrenza:

13/11/2014)


Autorità portuale di Cagliari



Commissario straordinario:


Vincenzo Di Marco



10/11/2014


(decorrenza:

11/11/2014)


Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 13 novembre 2014, notificato all'interessato il 14 novembre 2014 e non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha nominato Alberto Cozzo commissario straordinario dell'Autorità portuale di Augusta, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 14 novembre 2014.

La nomina di Cozzo consegue alle dimissioni rassegnate il 12 novembre 2014 dal precedente commissario straordinario dell'Autorità portuale megarese, Enrico Maria Pujia, che era stato nominato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013 e che era stato successivamente prorogato con analogo decreto ministeriale del 4 giugno 2014. In precedenza, il 6 ottobre 2013 era scaduto il mandato del presidente uscente dell'Autorità portuale di Augusta, Aldo Garozzo, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 24 settembre 2009, notificato all'interessato il 6 ottobre 2009.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 12 novembre 2014, notificato il 13 novembre 2014 e non ancora comunicato alle Camere, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Ancona, Rodolfo Giampieri, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 13 novembre 2014.

Il 12 novembre 2014 scadeva infatti il mandato commissariale di Giampieri, che era stato prorogato per sei mesi con decreto ministeriale del 9 maggio 2014, notificato all'interessato il 12 maggio 2014. Giampieri era stato inizialmente nominato per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 9 novembre 2013 con analogo decreto ministeriale del 7 novembre 20132.

Si ricorda che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 15 novembre 2013, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 20 e il 22 novembre 2013, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Giampieri a presidente dell'Autorità portuale marchigiana. Su tale richiesta hanno espresso parere favorevole la IX Commissione (Trasporti) della Camera e l'8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato nelle rispettive sedute del 4 dicembre 2013.

Tuttavia, come ribadito nelle premesse del citato decreto ministeriale del 12 novembre 2014, poiché non è stato possibile assumere le determinazioni definitive in ordine alla nomina di Giampieri alla presidenza del predetto Ente alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 4768/2013, che ha interpretato la nomativa in materia enucleando criteri di scelta e requisiti di idoneità per i soggetti chiamati all'incarico di presidente di Autorità portuale, il nuovo mandato commissariale di Giampieri è stato conferito fino alla nomina del presidente ovvero per il tempo strettamente necessario all'acquisizione di elementi di giudizio definitivi sulla corretta applicazione del quadro normativo di riferimento e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 10 novembre 2014, notificato l'11 novembre 2014 e non ancora comunicato alle Camere, ha parimenti prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari, Vincenzo Di Marco, fino alla nomina del presidente e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

L'8 novembre 2014 sarebbe infatti scaduto il mandato di Di Marco, che era stato prorogato per tre mesi con decreto ministeriale del 7 agosto 2014, notificato l'8 agosto 2014. In precedenza Di Marco era stato nominato per sei mesi con decreto ministeriale del 29 gennaio 2014 succedendo a Piergiorgio Massidda, che era stato a sua volta nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 26 novembre 2013, dopo che la summenzionata sentenza n. 4768/2013 del Consiglio di Stato3 aveva annullato il decreto ministeriale con il quale lo stesso Massidda era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Cagliari il 23 settembre 2011. Il Giudice Amministrativo di appello4 aveva in particolare ritenuto Massidda privo del requisito della "massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale" prescritto dall'art. 8 della L. n. 84/1994. Avverso tale pronuncia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva presentato, oltre che ricorso avanti alla Corte di Cassazione per motivi attinenti la giurisdizione, istanza di sospensione degli effetti, che è stata respinta con decreto monocratico n. 5100/2013 del 20 dicembre 2013 dal Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato, con rinvio all'udienza camerale del 28 gennaio 2014. Preso atto di tale pronuncia, il suddetto Ministro, con proprio decreto del 27 dicembre 2013, aveva preposto Massidda alla gestione dell'Autorità portuale fino alla decisione definitiva sull'istanza cautelare, con poteri limitati all'ordinaria amministrazione caratterizzati da indifferibilità ed urgenza. A seguito infine dell'ordinanza n. 364/2014 del 28 gennaio 2014 (depositata il 29 gennaio 2014), con cui il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha respinto la ricordata istanza cautelare, il Ministro ha provveduto alla revoca del mandato di Massidda nominando in sua vece Di Marco5.

L'Autorità portuale, disciplinata dalla L. n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'Autorità portuale ha tra l'altro compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.

L’art. 8, commi 1 e 1-bis, della L. n. 84/1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli può richiedere, entro trenta giorni, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.

Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.

Infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 84/1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale della previdenza sociale

INPS

Componente

del consiglio

di indirizzo

e vigilanza:


Elvira Massimiano


Nomina comunicata

e annunciata

alla Camera

il 4/11/2014

e al Senato

il 5/11/2014

ai sensi dell’art. 9

della L. n. 14/1978

17/9/2014

Decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri

su proposta

del Ministro

del lavoro

e delle

politiche sociali

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 novembre 2014 annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 4 e il 5 novembre 2014, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, la nomina, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 17 settembre 2014, di Elvira Massimiano a componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, su designazione della Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi (Confesercenti), in rappresentanza dei datori di lavoro del settore privato, in sostituzione di Mauro Bussoni, dimissionario. Il mandato di Elvira Massimiano dura fino alla naturale scadenza del mandato in corso dell'organo.

Il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'INPS era stato rinnovato, per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013, data di effettivo insediamento dell'organo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 agosto 2013, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 5 e il 18 novembre 20136. La composizione dell'organo era stata quindi completata con la nomina, avvenuta con analogo decreto in data 5 dicembre 2013, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 16 e il 21 gennaio 2014, di Alessandro Cosimi, su designazione della Conferenza unificata, quale componente di parte datoriale pubblica rappresentante delle regioni e delle autonomie locali.

Si ricorda che il riassetto degli enti pubblici di previdenza ed assistenza operato dall'art. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 3 del D.Lgs. n. 479/1994, ha comportato la soppressione del consiglio di amministrazione di tali enti e l'attribuzione al presidente delle relative funzioni. L'unico organo collegiale dell'INPS risulta dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione è stata parimenti ridotta all'atto del rinnovo7, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 9, del citato D.L. n. 78/2010, e dell'art. 21, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011. Il CIV definisce i programmi, individua le linee di indirizzo e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente previdenziale. Sono altresì attribuite al CIV prerogative specifiche nell'ambito della procedura per la nomina del presidente dell'Istituto8.

L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normatva c.d. “taglia-enti”, dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. n. 201/2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).



b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di novembre 2014
o previste in scadenza entro il 31 gennaio 2015







Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Autorità portuale di Olbia

e Golfo Aranci

Commissario straordinario:


Nunzio Martello

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

9/12/2014

Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Autorità portuale di Cagliari



Commissario straordinario:


Vincenzo Di Marco


31/12/2014

Autorità portuale di Trieste

Presidente:


Marina Monassi

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

20/1/2015

Decreto del

Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti d'intesa

con la regione nell'ambito

di una terna proposta

da province, comuni e camere di commercio

Il 9 dicembre 2014 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Nunzio Martello, che era stato prorogato per un periodo massimo di tre mesi con decreto ministeriale del 9 settembre 2014, notificato all'interessato in pari data. Martello era stato inizialmente nominato per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 7 marzo 2014 con analogo decreto ministeriale del 6 marzo 2014. Il 6 marzo 2014 era infatti scaduto il mandato del precedente commissario straordinario dell'Autorità portuale sarda, Fedele Sanciu, che era stato a sua volta nominato con decreto ministeriale del 5 settembre 2013 per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 6 settembre 2013. In precedenza, il secondo e ultimo mandato del presidente uscente, Paolo Silverio Piro, era scaduto il 22 luglio 2013.

Il 31 dicembre 2014 scade inoltre il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari, Vincenzo Di Marco, che, come riferito supra nella sottosezione “a” alla quale si rinvia, era stato nominato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2014 ed è stato prorogato con analoghi decreti del 7 agosto 2014 e, da ultimo, del 10 novembre 2014.

Infine il 20 gennaio 2015 scadrà il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Trieste, Marina Monassi, che era stata nominata per quattro anni con decreto ministeriale del 20 gennaio 2011. Succeduta nella presidenza dell'Ente a Claudio Boniciolli, Monassi era già stata nominata presidente dell'Autorità portuale triestina con decreto ministeriale del 16 luglio 2004; dimessasi il 27 aprile 2006, con decreto ministeriale in pari data era stata nominata commissario straordinario dell'Ente, fino alla nomina del successivo commissario straordinario, Paolo Castellani, avvenuta con analogo decreto del 9 giugno 2006. Con decreto ministeriale del 1° dicembre 2006, notificato all'interessato il 5 dicembre 2006, è stato quindi nominato presidente dell'Autorità portuale Claudio Boniciolli, e alla scadenza del relativo mandato ha fatto seguito la seconda nomina presidenziale di Monassi.

Sull'Autorità portuale in generale, vedasi supra alla sottosezione “a”.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Parco geominerario storico

e ambientale

della Sardegna

Commissario straordinario:


Gian Luigi Pillola

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


4/12/2014



Decreto

del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare


Il 4 dicembre 2014 è scaduto il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Gian Luigi Pillola, che era stato prorogato, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 4 giugno 2014, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 10 giugno 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 23 e il 25 giugno 2014 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978.

Pillola era stato nominato per sei mesi a decorrere dal 4 dicembre 2013 con analogo decreto ministeriale del 3 dicembre 2013, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera rispettivamente il 19 e il 20 dicembre 2013. Pillola è succeduto ad Antonio Granara, il cui mandato commissariale era stato prorogato da ultimo con decreto ministeriale del 6 settembre 2013.

Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna.

Ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto, la gestione del Parco è affidata ad un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e il turismo e dalla Regione autonoma della Sardegna. Organi del consorzio sono il presidente, il consiglio direttivo, la comunità del Parco ed il collegio dei revisori dei conti.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto nazionale

di statistica

ISTAT

Componenti

del comitato

di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica:


Alessandra Del Boca,

Emilia Mazzuca,

Fabio Bartolomeo,

Biagio Mazzotta,

Maria Cannata,

Luigi Fabbris,

Adriano Bellone,

Leonardo Martinello,

Gaetano Palombelli,

Claudio Gagliardi,

Luigi Cannari,

Antonietta Mundo,

Patrizia Farina e

Guglielmo Weber


Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

22/12/2014


Decreto

del Presidente del Consiglio

dei ministri



Componenti

del consiglio:


Luigi Paganetto,

Pasquale Lucio Scandizzo,

Emilia Mazzuca e

Biagio Mazzotta

23/12/2014

Il 22 ed il 23 dicembre 2014 scadono i mandati dei componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e del consiglio dell'Istituto nazionale di statistica ISTAT. I due organi collegiali, entrambi presieduti dal presidente dell'Istituto, erano stati rinnovati per un quadriennio con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri rispettivamente in data 22 e 23 dicembre 2010 e con analoghi decreti ne era stata modificata la composizione9. L'attuale10 presidente dell'ISTAT, Giorgio Alleva, è stato nominato per un quadriennio con D.P.R. del 15 luglio 2014, conformemente ai pareri favorevoli espressi, con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti, dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato e dalla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera nelle rispettive sedute del 19 giugno e del 2 luglio 2014, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989.

Si ricorda che il D.P.R. n. 166/2010, emanato nell'ambito della seconda procedura “taglia-enti” prevista dall'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo tra l'altro la riduzione della consistenza11 e la modifica della composizione dei due organi collegiali summenzionati.

In particolare, il consiglio dell'ISTAT, cui spetta la programmazione, l'indirizzo e il controllo dell'attività dell'Istituto, è composto, oltre che dal presidente del medesimo, da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica, e da ulteriori due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica12. I membri del consiglio diversi dal presidente durano in carica quattro anni.

Il comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale ed esercita le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica13 costituiti ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 322/1989. Il comitato è composto, oltre che dal presidente dell’Istituto, che lo presiede: da due membri in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell’ISTAT; da tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata; da un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere; da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d’informazione; da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche e affini14. Il comitato dura in carica quattro anni; i suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.

Come specificato dall'art. 1 del ricordato D.P.R. n. 166/2010, l'ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo ed internazionale.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto nazionale

di economia agraria

INEA


Commissario straordinario:


Giovanni Cannata

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

3/1/2015

Decreto

del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali


Il 3 gennaio 2015 scadrà il mandato del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di economia agraria INEA, Giovanni Cannata, che era stato nominato, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. La nomina di Cannata era avvenuta con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 3 gennaio 2014, non comunicato alla Camera e al Senato ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978.

La nomina del commissario straordinario, la cessazione del presidente dell'Istituto e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, sono stati disposti ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'INEA, il quale prevede il commissariamento dell'Ente “per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse”, ai sensi di quanto a sua volta previsto dall'art. 13, comma 1, lett. q) del D. Lgs. n. 419/1999.

Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 2010 Tiziano Zigiotto era stato nominato presidente dell'INEA per la durata di un quadriennio, e che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 dicembre 2010 Giorgio Zoppello, Antonio Leoni, Angelo Frascarelli e Dario Stefano15 erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto sempre per la durata di un quadriennio.

Sono infatti organi dell'INEA il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri, di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'art. 4 – sexiesdecies del D.L. n. 171/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 205/2008.

L'INEA, ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, è stato istituito, con personalità giuridica e gestione autonoma, con R.D. n. 1418/1928, allo scopo di eseguire indagini e studi di economia agraria e forestale con particolare riguardo alle necessità della legislazione agraria, dell'amministrazione rurale e delle classi agricole. Ricompreso tra gli enti del comparto ricerca dalla L. n. 70/1975, con D.P.R. n. 1708/1965 l'INEA è stato designato quale organo di collegamento tra lo Stato italiano e l'Unione europea per la creazione e la gestione della Rete d'informazione contabile agricola (RICA). Inserito, con D.M. 31 marzo 1990, nel Sistema statistico nazionale (SISTAN), l'INEA è stato riordinato dal D.Lgs. n. 454/1999 che ha riorganizzato il settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della L. n. 59/1997.

Si fa presente che l'art. 2, commi 127 - 129 del disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis-A), approvato in prima lettura alla Camera e attualmente all'esame del Senato, prevede l'incorporazione dell'INEA nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi compresi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti. La disposizione prevede inoltre la nomina, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di un commissario straordinario con il compito di predisporre lo statuto del Consiglio e un piano triennale di rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, nonché per svolgere ulteriori interventi di riduzione e razionalizzazione delle strutture e delle attività.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto

di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini”

di Genova

Presidente:


Vincenzo Lorenzelli

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

29/1/2015

D.P.R.

su proposta

del Ministro della salute, previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri


Il 29 gennaio 2015 scadrà il mandato del presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini" di Genova, Vincenzo Lorenzelli, che era stato nominato per cinque anni con D.P.R. del 29 gennaio 2010. La nomina di Lorenzelli era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2010 su proposta del Ministro della salute, facendo seguito ai pareri favorevoli espressi dalla Commissione XII (Affari sociali) della Camera il 21 gennaio 2010 e dalla Commissione 12a (Igiene e sanità) del Senato il 26 gennaio 2010. Prima della nomina a presidente, Lorenzelli era stato nominato commissario straordinario dell'Istituto il 28 ottobre 2005.

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS sono ospedali di eccellenza con finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari. La disciplina di tali istituti, originariamente dettata dal D.P.R. n. 617/1980, è stata riordinata dapprima dal D. Lgs. n. 269/1993 e successivamente dal D. Lgs. n. 288/2003. L'Istituto “G. Gaslini”, in tale contesto, è sempre stato destinatario di norme speciali: se l'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 617/1980 prevedeva l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, tale disposizione è stata mantenuta in vigore dapprima ad opera dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 269/1993, e in seguito dall'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 288/2003, come modificato dal D.L. n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2008. Di conseguenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del richiamato D.P.R. n. 617/1980, il presidente dell'Istituto “G. Gaslini” è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità.

Soggetto distinto dal predetto Istituto è la Fondazione Gerolamo Gaslini, eretta in ente pubblico dalla L. n. 897/1950 e trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall'art. 6 del D.L. n. 79/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 131/2012. Tra gli scopi della Fondazione rileva il potenziamento dell'Istituto “Giannina Gaslini”, il cui presidente viene designato dal consiglio di amministrazione della Fondazione e, una volta nominato, entra a far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa. A tal proposito si ricorda che il testo originario dell'art. 2, comma 4, del D. Lgs. n. 288/2003 aveva previsto, con norma speciale, l'accorpamento della Fondazione Gerolamo Gaslini e dell'Istituto “Giannina Gasilini”, nell'ambito delle procedure previste per la trasformazione degli IRCCS di diritto pubblico in Fondazioni di rilievo nazionale. Tale trasformazione non è invece avvenuta, essendo stata la predetta norma speciale abrogata dal D.L. n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2008. In senso contrario alla trasformazione dispone anche l'art. 9 della Legge della Regione Liguria n. 7/2006, come modificata dall'art. 25 della successiva Legge regionale n. 57/2009.

Gli IRCCS, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 288/2003, sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica, soggetti alla vigilanza del Ministero della salute; spettano invece alle regioni le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti. Gli IRCCS possono essere di diritto pubblico e di diritto privato. I primi possono essere trasformati, ferma restandone la natura pubblica, in Fondazioni di rilievo nazionale (c.d. “Fondazioni IRCCS”), aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e comunque vigilate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, IRCCS di diritto pubblico specializzato in pediatria, è stato fondato nel 1938 ed eretto in ente morale con R.D. n. 1468/1940. Il Ministro della salute, da ultimo con decreto in data 8 giugno 2012, ne ha confermato per un periodo di tre anni il carattere scientifico per la disciplina “materno – infantile”. Il riconoscimento del carattere scientifico conferisce agli IRCCS il diritto alla fruizione, in aggiunta al finanziamento regionale, di un ulteriore finanziamento statale finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell'attività di ricerca relativa alle materie riconosciute.



c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza
entro il 31 gennaio 2015






Ente

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di riferimento

e titolari


Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare

e la radioprotezione

ISIN


Direttore:


Antonio Agostini

Richiesta di parere parlamentare ai sensi

dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 45/2014,

annunciata

alla Camera

e al Senato

il 9/10/2014.

Pareri favorevoli

a maggioranza assoluta dei componenti espressi

dalle Commissioni

10ª e 13ª riunite

del Senato

il 5/11/2014,

e dalle Commissioni VIII e X riunite

della Camera

il 6/11/2014.


Procedura

di nomina

in corso

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri

su proposta

del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare,

di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari

espresso

a maggioranza assoluta

dei componenti



Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 ottobre 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 9 ottobre 2014, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Antonio Agostini a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN. La richiesta, inoltrata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 45/2014, è stata assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera che, dopo aver avviato l'esame nella seduta del 28 ottobre 2014, hanno proceduto all'audizione di Agostini nella seduta del 4 novembre 2014, hanno esaminato la richiesta nella seduta del 5 novembre 2014 ed hanno espresso parere favorevole a maggioranza assoluta dei componenti nella seduta del 6 novembre 2014. La richiesta è stata altresì assegnata alle Commissioni riunite 10ª (Industria) e 13ª (Territorio) del Senato che, dopo aver proceduto anch'esse all'audizione di Agostini nella seduta del 4 novembre 2014, hanno parimenti espresso parere favorevole a maggioranza assoluta dei componenti nella seduta del 5 novembre 2014.

L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione è stato istituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 45/2014, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. L'ISIN ha sostanzialmente assunto le funzioni e i compiti già propri della soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare16, che erano stati attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA in via transitoria e fino appunto all'adozione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea.

Sono organi dell'ISIN il direttore e la consulta, composta da tre esperti di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo interno. I mandati durano sette anni e non sono rinnovabili.

Il direttore dell'ISIN (nonché i componenti della consulta) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potrà essere effettuata in mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. L'art. 6, comma 10, del D.Lgs. n. 45/2014, prevede inoltre che il direttore e i componenti della consulta decadano dall'incarico al venir meno di determinati requisiti17, accertato anch'esso con D.P.R. acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti.

Per quanto propriamente attiene alla sua natura giuridica, l'ISIN presenta numerosi aspetti che tendono ad assimilarlo alle Autorità amministrative indipendenti, quali in particolare: l'autonomia regolamentare, gestionale, amministrativa18 e la mancata sottoposizione all'attività di vigilanza di un Ministero19; lo svolgimento di compiti e funzioni proprie di una Autorità prevista dall'ordinamento comunitario20; la previsione di una particolare forma di controllo parlamentare sulla nomina dei componenti21; la durata settennale e non rinnovabile del mandato degli stessi22; i requisiti soggettivi loro richiesti23. Sul piano contabile, viceversa24, il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ISIN costituiscono conti separati allegati ai corrispondenti documenti contabili dell'ISPRA25.

L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, nonché il controllo e la vigilanza (tra l'altro): delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione; degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e delle materie nucleari in genere; delle attività di trasporto delle materie radioattive, emanando altresì le prescritte certificazioni. L'ISIN fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile ed emana guide tecniche ai Ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. L'ISIN assicura inoltre gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie; assicura altresì la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza, nonché la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare.

Ente

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di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

RAI

Radiotelevisione italiana S.p.a.

Componenti

del consiglio di amministrazione:


Anna Maria Tarantola (presidente)

Marco Pinto





Nominati dall'assemblea degli azionisti

su designazione del Ministro

dell'economia

e delle finanze.

Per la nomina

del presidente

è richiesto

il parere favorevole della Commissione

di vigilanza

sulla RAI, a maggioranza dei 2/3 dei componenti

ai sensi dell'art. 20,

comma 9, secondo periodo, della

L. n. 112/ 2004


31/12/2014



organo

da rinnovare

entro 180 giorni

(entro il 30/6/2015)



7 componenti

sono designati dalla Commissione di vigilanza sulla RAI ed eletti dall'assemblea degli azionisti;

2 componenti

(tra cui il presidente)

sono designati dall'azionista

di maggioranza (Ministro dell'economia

e delle finanze)

ed eletti dall'assemblea degli azionisti.

Componenti

del consiglio di amministrazione:


Benedetta Tobagi,

Rodolfo

De Laurentiis,

Antonio Verro,

Guglielmo Rositani,

Gherardo Colombo e

Antonio Pilati


Nominati dall'assemblea degli azionisti

su designazione

della Commissione di vigilanza sulla RAI, ai sensi

dell'art. 20,

comma 9,

primo periodo, della

L. n. 112/ 2004




Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione S.p.a., nominati dall'assemblea degli azionisti il 5 luglio 2012, scadrà il 31 dicembre 2014. Secondo lo statuto della RAI, infatti, gli amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica: nella fattispecie, entro 180 giorni dal 31 dicembre 2014. Il consiglio di amministrazione dovrà pertanto essere rinnovato entro il 30 giugno 2015.

Il consiglio di amministrazione dell’Azienda è composto da Benedetta Tobagi, Rodolfo De Laurentiis, Antonio Verro, Guglielmo Rositani, Gherardo Colombo ed Antonio Pilati, che erano stati designati (al pari di Luisa Todini, che ha rassegnato le sue dimissioni il 19 novembre 2014), dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella quinta votazione a scrutinio segreto svoltasi durante la seduta del 5 luglio 201226. Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione della RAI Marco Pinto, indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze quale proprio rappresentante, ed Anna Maria Tarantola, indicata dal medesimo Ministero come presidente della RAI. Il 10 luglio 2012 il consiglio di amministrazione dell'Azienda ha nominato Anna Maria Tarantola presidente della RAI, ma tale nomina è divenuta efficace il 12 luglio 2012, a seguito del parere favorevole espresso, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La normativa riguardante la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del presidente di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, che realizza canali televisivi, radiofonici e satellitari, è stata modificata dalla L. n. 112/2004. In particolare l’art. 20, comma 9, della suddetta legge, stabilisce che “fino a che il numero delle azioni alienate non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Agenzia

spaziale italiana

ASI


Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Alessandro Aresu,

Sergio Marchisio.



Nomine comunicate

e annunciate

alla Camera

il 30/10/2014

e al Senato

l'11/11/2014

ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009


8/10/2014



Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca


Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 23 ottobre 2014, annunciata alla Camera il 30 ottobre 2014 e al Senato l'11 novembre 2014, ha comunicato, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009, di aver nominato, con proprio decreto in data 8 ottobre 2014, Alessandro Aresu e Sergio Marchisio componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana ASI per il rimanente periodo di durata in carica dell'organo.

Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, il suddetto Ministro aveva già nominato Roberto Battiston presidente dell'ASI, per la durata di un quadriennio, con proprio decreto in data 16 maggio 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato l'11 giugno 2014. Il Ministro aveva inoltre nominato, con proprio decreto del 21 luglio 2014, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera il 3 e il 4 settembre 2014, Enrico Costa e Alberto Rosso membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la durata di un quadriennio. Costa e Rosso erano stati designati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e dal Ministro della difesa.

Con le nomine di Aresu e Marchisio, a loro volta designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si è dunque completata la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nonché il pieno ripristino della gestione ordinaria dell'ASI.

Il 12 maggio 2014 era scaduto infatti il mandato del commissario straordinario dell'Ente, Aldo Sandulli, che era stato nominato per un periodo massimo di tre mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. Il commissariamento dell'Agenzia si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente dell'ASI, Enrico Saggese, e da due componenti del consiglio di amministrazione, Vito Pertosa e Marco Airaghi27.

Si ricorda che il presidente e il consiglio di amministrazione dell'ASI sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, secondo la procedura speciale di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 213/2009, ai sensi della quale le Commissioni parlamentari non sono più chiamate a esprimere il proprio parere sulla proposta di nomina dei presidenti degli enti di ricerca vigilati dal predetto Ministro. Per tali enti rimane prevista solo la comunicazione alle Camere delle nomine dei presidenti e dei consigli di amministrazione.

Istituita nel 1988, l’ASI ha la responsabilità, nell’ambito delle competenze del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e in coordinamento con i Ministeri della difesa, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, di promuovere, coordinare e condurre le attività spaziali nazionali e di predisporre ed attuare il Piano spaziale nazionale.

















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO




























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a novembre 2014


Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.



Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 18 ordini del giorno.

Di tali attuazioni 13 sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 2 dal Ministero della difesa, 2 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed 1 dal Ministero dell'interno.

Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 18 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:


13 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2498, divenuto legge n. 125 del 2014, concernente Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo ”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2498, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 15, di cui finora attuati 13;


2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2215, divenuto legge n. 79 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero della difesa.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2215, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 24, di cui finora attuati 7;


2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2373, divenuto legge n. 80 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2373, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 82, di cui finora attuati 3;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame degli Atti Camera 2486-AR e 2486-B, divenuti legge n. 114 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 2486-AR e 2486-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 138, di cui finora attuato 1.






Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

In particolare, nel periodo 1° - 30 novembre 2014 sono stati segnalati 227 ordini del giorno*, dei quali:


131 riferiti alla legge n. 164 del 2014, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” (A.C. 2629).

44 sono stati inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 27 al Ministero dell'economia e delle finanze, 26 al Ministero dello sviluppo economico, 14 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 8 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 8 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 4 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 3 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 2 al Ministero della salute, 1 al Ministero dell'interno ed 1 al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;


48 riferiti alla legge n. 161 del 2014, concernente Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis” (Atti Camera 1864-A e 1864-B)

13 sono stati inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 al Ministero dell'interno, 9 al Ministero dello sviluppo economico, 4 al Ministero della salute, 3 al Ministero della giustizia, 3 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2 al Ministero dell'economia e delle finanze, 1 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;


47 riferiti alla legge n. 162 del 2014, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (A.C. 2681).

43 sono stati inviati al Ministero della giustizia, 3 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed 1 al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;


1 riferito alla legge n. 173 del 2014, recante “Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l’America latina e i Caraibi” (A.C. 2079), inviato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed al Ministero dell'economia e delle finanze.


Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 25 mozioni**:


Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 6 risoluzioni:




Note annunciate al 30 novembre 2014
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2498-A/2

Ordine del giorno

Locatelli

Assemblea

5/11/2014

III

Riforma della disciplina generale sulla cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle politiche per l’eguaglianza di genere e contro la violenza sulle donne e sui minori


L'ordine del giorno Locatelli ed altri n. 9/2498-A/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2014, impegnava l'esecutivo, nell'ambito delle politiche di cooperazione, a conferire priorità alle azioni per l'uguaglianza di genere e per il contrasto alla violenza sulle donne e sui minori; a includere nella futura Agenda per lo sviluppo i principi del Cairo ’94, così come contenuti nello Statement of Commitment sottoscritto da 260 parlamentari di 134 Paesi.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Le priorità indicate dall'ordine del giorno in oggetto sono parte integrante delle “Linee Guida per l'uguaglianza di genere e empowerment delle donne” della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), approvate nel 2010 e attuate regolarmente nella programmazione delle iniziative del sistema italiano di cooperazione.

La DGCS, nel corso degli ultimi cinque anni, pur in periodo di notevole scarsità di risorse, ha realizzato una “strategia di genere” incentrata: sul rafforzamento della partecipazione delle donne ai processi di sviluppo in alcune aree prioritarie (Afghanistan, Libano, Palestina e Senegal); sulla realizzazione di iniziative pilota sui diritti umani delle donne (messa al bando delle mutilazioni genitali femminili e Gender Based Violence) e sull'inizio di un'attività di mainstreaming nel settore dello sviluppo rurale. Tale approccio, basato su casi concreti con risultati verificabili soprattutto a livello di programmazione paese, ha permesso di accrescere le capacità della DGCS nella valorizzazione delle tematiche di genere nel contesto delle attività di cooperazione. Tuttavia, nonostante i risultati raggiunti, i nuovi standard proposti a livello internazionale ed europeo in materia richiedono uno sforzo ulteriore per valorizzare l'iniziativa della DGCS su questi temi, non solo al proprio interno, ma anche rispetto al “sistema italiano di cooperazione”. In particolare, come segnalato dalla Peer Review dell'OCSE/DAC del 2014, è necessario accrescere la capacità di rendere “trasversale” l'attenzione all'uguaglianza di genere attraverso un sistema di analisi delle risorse destinate a tale scopo (applicazione del Gender Marker), l'utilizzo di indicatori che consentano di verificare l'efficacia delle iniziative, un indirizzo strategico che dia conto in tutte le fasi delle attività di cooperazione (dalla programmazione alla valutazione ex-post) dell'applicazione del principio di uguaglianza di genere e dell'attuazione di un approccio a “doppio binario”, che consenta di utilizzare anche specifiche iniziative per l'empowerment delle donne.

La maggior parte dei programmi della Cooperazione italiana sono dedicati all'empowerment economico delle donne, soprattutto nel settore dello sviluppo rurale e della sicurezza alimentare, anche in preparazione della partecipazione dei Paesi partner all' EXPO 2015. I programmi di lotta alla violenza contro le donne operano principalmente nei Paesi in conflitto prioritari per la cooperazione italiana, come l'Afghanistan e la Palestina, ma anche in El Salvador, dove è in avvio, in collaborazione con UNWomen, un programma di appoggio a “Ciudad Mujer”, iniziativa rivolta alle vittime di violenza. Nelle azioni di lotta alla violenza sono comprese le iniziative per il contrasto alle Mutilazioni Genitali Femminili e alle pratiche nocive come i matrimoni precoci e forzati. A tal riguardo si sottolinea che nel decennio 2004-2014 la Cooperazione italiana ha contribuito al lancio della campagna internazionale sulle mutilazioni genitali femminili, sia in collaborazione con le agenzie multilaterali che attraverso programmi bilaterali, con un impegno complessivo per circa 18 milioni di euro.

Per quanto riguarda la salute riproduttiva e la salute materno-infantile, numerosi programmi recentemente approvati sono realizzati dalle ONG, soprattutto nell'Africa Sub-Sahariana. Si specifica inoltre che la gran parte delle iniziative del settore sanitario ha per obiettivo la salute materno infantile, secondo i principi del Piano d'azione del Cairo, come ribadito dalle nuove Linee Guida sulla Salute, approvate dal Comitato Direzionale della DGCS del 7 ottobre scorso. Andranno, a questo punto, avviate specifiche azioni di mainstreaming.

Si segnala che, per i motivi accennati in premessa, la DGCS è attualmente impegnata a definire un programma, da avviare nei primi mesi del 2015, per la valutazione e il monitoraggio delle attività relative all'uguaglianza di genere e all'empowerment delle donne, con l'utilizzo di indicatori che rendano possibile sistematizzare l'analisi delle risorse destinate a tale scopo in tutti i programmi della cooperazione italiana. Si ritiene infatti che tale esercizio sia essenziale per le funzioni attribuite alla DGCS/ MAECI dalla nuova normativa (L.125/2014).

Si sottolinea, inoltre, l'intenzione di varare con il Centro Sviluppo dell'OCSE una collaborazione che possa permettere di sviluppare metodologie più appropriate di rilevazione di dati e indici, anche orientati ai risultati ottenuti, delle iniziative di gender avviate dall'Italia a livello paese.

Sul piano multilaterale, la programmazione dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali tiene conto e continuerà a tenere conto dei settori ricordati nell'ordine del giorno (uguaglianza di genere, empowerment delle donne, contrasto alla violenza contro le donne e i minori). Ad esempio, nel 2014 sono stati previsti importanti contributi per UNICEF, UNWOMEN e UNFPA, oltre ad un ulteriore contributo, nel quadro del tradizionale impegno su tale tema della cooperazione multilaterale, al Programma specifico UNICEF/UNFPA contro le Mutilazioni Genitali Femminili. L'Italia, tra l'altro, ospita e finanzia il Centro di Ricerca Innocenti, centro di eccellenza dell'UNICEF per la ricerca sulle problematiche dei minori e dell'infanzia, con sede a Firenze.

Nel quadro dei progetti finanziati attraverso OMS, FAO, UNIDO e IDLO, viene mantenuta un'attenzione costante alle attività che puntano a promuovere rispettivamente: la salute materno-infantile; empowerment femminile nel quadro di progetti di sviluppo agricolo sostenibile ed equo accesso ai mercati nazionali e internazionali; promozione e sviluppo dell'imprenditorialità femminile (piccole e medie imprese) soprattutto nel settore industriale agro-alimentare; equo accesso di donne e minori alla giustizia.

È stato altresì rinnovato recentemente l'impegno italiano a finanziare le attività della “Global Partnership for Education”, una delle principali iniziative internazionali per lo sviluppo, con un'attenzione particolare al tema dell'accesso scolastico delle bambine, dell'istruzione di base e avanzata a favore di bambini e minori nei Paesi in via di sviluppo, con particolare riferimento all'Africa.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcune delle iniziative volte a favorire uguaglianza di genere ed empowerment femminile, recentemente approvate dal Comitato Direzionale:

- Mozambico - “Programma di appoggio all'empowerment socio-economico delle donne (PESED)”.

L'iniziativa, del valore totale di 632.000 euro, verrà realizzata interamente a gestione diretta ed è finalizzata ad effettuare una ricognizione complessiva ed a stimolare una maggiore consapevolezza su temi quali l'accesso da parte delle donne agli strumenti finanziari per lo svolgimento di attività economiche, i nessi esistenti tra promozione economica e sociale ed il relativo impatto sul contesto socio-economico e culturale del Mozambico del riequilibrio di genere all'interno dei processi di sviluppo economico in corso. In tale contesto, verrà definita un'agenda innovativa di intervento finalizzata ad aumentare l'accesso delle donne al credito e ai servizi finanziari e a migliorare la posizione socio-economica delle donne imprenditrici nel Paese, aumentando le loro possibilità di impiego. Nell'ambito delle attività previste dal programma, inoltre, alcuni studi ed interventi saranno funzionali alla formulazione del nuovo programma italiano di cooperazione a credito d'aiuto a sostegno dell'imprenditoria femminile e dell'empowerment socio-economico delle donne, già inserito nella programmazione della DGCS e nella bozza di Programma Paese Italia- Mozambico 2014-2016, tuttora allo studio delle Autorità mozambicane.

- Egitto, Libano e Tunisia. Contributo finalizzato all'Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB) per l'iniziativa “Gender mainstreaming” nelle azioni di sviluppo rurale sostenibile e di sicurezza alimentare.

Il Comitato Direzionale della DGCS del 29 luglio 2014 ha approvato un contributo di 869.910 euro allo IAMB di Bari per la promozione di politiche di genere, attraverso azioni di capacity e institutional building nei 3 Paesi in questione. Esso si colloca nel quadro delle attività già avviate dalla DGCS per dare compiuta attuazione al Piano d'Azione sulle Donne e per la valorizzazione del loro ruolo nelle iniziative di sviluppo sostenibile in vista di Expo 2015, tenuto conto della forte connessione tra i temi donne - acqua - agricoltura. Una componente specifica per la Tunisia sarà volta ad analizzare potenziali partenariati strategici per l'empowerment femminile, attraverso attività di capacity building e la diffusione di best practices a livello nazionale e internazionale. L'iniziativa sarà, inoltre, presentata in occasione di Expo Milano-2015, nell'ambito del programma Feeding Knowledge, che lo IAMB sta realizzando con il Politecnico di Milano.

- Iraq (Kurdistan iracheno): per un valore pari a 668.000 euro, l'iniziativa in questione mira a rafforzare il programma di lotta e prevenzione delle mutilazioni genitali femminili ed eliminazione di ogni forma di violenza di genere. Essa assume particolare rilevanza specie dopo l'approvazione da parte del Parlamento curdo di una severa legge contro le violenze domestiche, in particolare le pratiche di mutilazione genitale femminile. La diffusione di tale pratica è confermata dalle ultime statistiche dell'UNICEF, che indicano un tasso di diffusione medio tra le donne (19-45 anni) nel Kurdistan iracheno pari al 44%, con punte del 75% in alcuni distretti. Sulla base dell'analisi dei dati e grazie alla forte ownership del Kurdish High Council of Women's Affairs, UNICEF e UN Women hanno elaborato un piano d'azione condiviso fra tutti gli attori coinvolti e che la Cooperazione italiana ha deciso di accogliere”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2498-A/5

Ordine del giorno

Santerini

Assemblea

5/11/2014

III

Valorizzazione delle attività di cooperazione svolte dagli enti autorizzati per le adozioni internazionali


L'ordine del giorno Santerini n. 9/2498-A/5, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2014, impegnava l'esecutivo a valorizzare l'attività di cooperazione per lo sviluppo e di aiuto umanitario esercitata dagli Enti autorizzati per le adozioni internazionali.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“In passato, diverse associazioni attive nel campo delle adozioni internazionali hanno cooperato con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) e ricevuto finanziamenti dallo stesso per iniziative realizzate nei Paesi in via di sviluppo (PVS), ma non specificamente per progetti di adozione internazionale. Tra gli altri, il CIAI, Comitato Italiano per le Adozioni Internazionali, è l'organizzazione non governativa che ha avuto in assoluto il maggior numero (tre) di progetti finanziati nell'ambito del bando 2014, che si aggiungono ai due già finanziati sul bando 2013.

I progetti delle associazioni attive nel settore delle adozioni internazionali non sono infatti, per definizione, finalizzati a sviluppare competenze in loco e a favorire lo sviluppo dei PVS. Pertanto non rientrano nei criteri che le Delibere del Comitato Direzionale (73/2006, 185/2013) impongono per i progetti co-finanziati dal MAECI (durata definita e limitata nel tempo, presenza di una controparte locale che collabori in tutta la fase di progettazione ed esecuzione del progetto e si assuma la responsabilità della gestione dei risultati al termine del progetto stesso, ecc.).

Alla luce della nuova normativa di cui alla legge n. 125 del 2014, ed in particolare dell'art. 26 secondo cui “sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro”, anche gli enti autorizzati per adozioni internazionali, qualora soddisfino i criteri ed i parametri fissati dal Comitato Congiunto per l'inserimento nell'apposito elenco pubblicato ed aggiornato dall'Agenzia ex articolo 26, comma 3, potranno adeguatamente partecipare alle procedure comparative pubbliche (articolo 26, comma 4) mediante le quali l'Agenzia potrà concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2498-A/15

Ordine del giorno

Chaouki

Assemblea

5/11/2014

III

Inserimento nella programmazione triennale per le attività della cooperazione allo sviluppo del tema dell’istruzione delle minori e le questioni oggetto dell’Expo di Milano 2015


L'ordine del giorno Chaouki n. 9/2498-A/15, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2014, impegnava l'esecutivo ad inserire nella prossima programmazione triennale per la cooperazione allo sviluppo il tema dell'educazione delle minori e le questioni al centro dell'EXPO di Milano, al fine di allineare la cooperazione italiana con gli orientamenti di intervento europei ed internazionali.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“1. Quello dei minori è un settore che è stato a lungo fra quelli prioritari nell'attività della Cooperazione allo sviluppo italiana. Nonostante la contrazione delle risorse disponibili verificatasi nell'ultimo decennio e la necessità di avviare un processo di concentrazione settoriale delle attività, anche in osservanza dei principi di efficacia degli aiuti e dello sviluppo affermatisi sul piano internazionale, la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha deciso di confermare la propria attenzione a tale settore riservando all'istruzione di base una posizione di primo piano nelle Linee Guida Triennali 2014-2016.

Infatti, come segnalato dalle Linee Guida della DGCS sui minori, approvate dal Comitato Direzionale nel 2011, la Cooperazione Italiana considera l'istruzione un principio fondamentale per lo sviluppo del minore e promuove politiche nazionali per l'inclusione dei minori in contesti educativi di livello adeguato e senza disparità di genere, ispirandosi al Dakar Framework for Action, Education for All (EFA) (2000).

Pertanto, in vista dell'esercizio di programmazione per il 2015 e della predisposizione del documento triennale di programmazione ed indirizzo previsto dall'art.12 della legge 125/2014, sarà cura della Cooperazione allo sviluppo italiana mantenere una costante attenzione su un tema particolarmente sensibile che mira a tutelare i minori, che sono fondamentali agenti di sviluppo per se stessi e per il loro contesto.

2. Proprio in considerazione del ruolo centrale che i temi della sicurezza alimentare e nutrizionale, della lotta agli sprechi, dell'agricoltura sostenibile e della biodiversità rivestono nell'azione della Cooperazione italiana, e come peraltro anticipato già nelle Linee Guida Triennali 2014-2016, il MAECI, attraverso la DGCS, ha deciso di essere presente ad EXPO 2015 in maniera diffusa, consapevole del fatto che si tratti di un'occasione unica per svolgere un'azione di sensibilizzazione del pubblico sui temi dello sviluppo e della relazione tra comportamenti e scelte individuali e processi globali, nonché per valorizzare le realizzazioni della Cooperazione italiana e la capacità italiana di proporre, insieme ai paesi partner, modelli produttivi e di consumo sostenibile.

Tale partecipazione si concretizzerà dunque sia attraverso un percorso multimediale incentrato sulle proprie attività e programmi in materia, sia con l'organizzazione di circa 30 convegni, seminari e workshop, dedicati a quei temi ed organizzati in collaborazione con gli altri principali attori della Cooperazione (Nazioni Unite, Commissione Europea, ONG, università, istituzioni scientifiche e di ricerca, settore privato)”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2498-A/3

Ordine del giorno

Di Lello

Assemblea

5/11/2014

III

Opportunità di considerare le organizzazioni impegnate nel sostegno a distanza come soggetti e strumenti di cooperazione internazionale


L'ordine del giorno Di Lello ed altri n. 9/2498-A/3, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2014, impegnava l'esecutivo a valutare la possibilità che le organizzazioni impegnate in progetti di adozione a distanza (SAD) siano considerate soggetti e strumenti di cooperazione internazionale e di collaborazione con le Ambasciate italiane nei Paesi coinvolti in tali progetti.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“In passato, diverse associazioni attive nel campo del sostegno a distanza hanno cooperato con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) e ricevuto da esso finanziamenti per iniziative realizzate nei Paesi in via di sviluppo (PVS), anche se non specificamente per progetti di sostegno a distanza. Tali progetti, infatti, difficilmente rientrano nei criteri che le delibere del Comitato Direzionale (73/2006, 185/2013) richiedono per i progetti co-finanziati dal MAECI (durata definita e limitata nel tempo, presenza di una controparte locale che collabori in tutta la fase di progettazione ed esecuzione del progetto e si assuma la responsabilità della gestione dei risultati al termine del progetto stesso, ecc.).

Nella legge di riforma della cooperazione, le associazioni attive nel campo del sostegno a distanza non sono incluse in quanto tali nell'elenco delle “organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza fine di lucro” di cui all'articolo 26. Ciò non esclude peraltro che le associazioni in questione possano essere considerate “soggetti e strumenti di cooperazione” nella misura in cui si ritenga che esse soddisfino i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) dello stesso articolo 26”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2498-A/1

Ordine del giorno

Alli

Assemblea

5/11/2014

III

Coinvolgimento di soggetti finanziari privati nella gestione del fondo rotativo per la cooperazione affidato alla Cassa depositi e prestiti


L'ordine del giorno Alli ed altri n. 9/2498-A/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2014, impegnava l'esecutivo a dare indicazioni alla Cassa depositi e prestiti, nel rispetto della sua autonomia, affinché la stessa favorisca il coinvolgimento nella gestione del fondo rotativo per la cooperazione, ad essa affidata dall'articolo 8 della legge n. 125 del 2014, anche di soggetti finanziari privati, selezionati con adeguate procedure, garantendo al contempo una gestione unitaria del fondo stesso.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Il ruolo di soggetti finanziari privati in attività di cooperazione allo sviluppo, anche mediante l'azione di Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) quale ente gestore del fondo rotativo, è riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, con particolare riguardo ai crediti agevolati per il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste nei Paesi partner (art. 27 della legge 125/2014). Il comma 3, lettera b) dello stesso articolo 27 prevede altresì possibilità di finanziamento o erogazione di altre forme di agevolazione identificate dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) di imprese miste in Paesi partner attraverso risorse del fondo rotativo.

Nel pieno rispetto della sua autonomia, una volta autorizzata ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 125 del 2014, la CDP procederà a selezionare gli investitori privati tramite procedure ad evidenza pubblica. Saranno in tal modo garantite al contempo le esigenze di allargamento della platea dei soggetti di cooperazione e di una gestione unitaria e coerente delle risorse del fondo rotativo”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2498-A/6

Ordine del giorno

Picchi

Assemblea

5/11/2014

III

Opportunità di sottoporre la designazione del direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo al parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti


L'ordine del giorno Picchi n. 9/2498-A/6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2014, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di sottoporre la designazione del direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo al parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale sta predisponendo gli atti regolamentari previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 per consentire la loro approvazione nei tempi previsti dalla norma e per il conseguente avvio della attività della Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

La selezione per la nomina del Direttore dell'Agenzia da parte del Presidente del Consiglio si inquadra nei principi cardine previsti dalla legge, integrati da disposizioni contenute nello Statuto dell'Agenzia stessa, come richiesto dall'articolo 17, comma 13, lettera d, della medesima legge n. 125/2014. In questo quadro, nel rispetto dei criteri di trasparenza e dei requisiti professionali previsti dalla legge 125/2014, si valuterà altresì l'opportunità di prevedere un utile coinvolgimento delle competenti commissioni parlamentari”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2498-A/14

Ordine del giorno

Quartapelle Procopio

Assemblea

5/11/2014

III

Criteri di selezione del personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo


L'ordine del giorno Quartapelle Procopio n. 9/2498-A/14, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2014, premesso che con l'articolo 17 della legge n. 125 del 2014 sulla riforma della cooperazione italiana si istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, impegnava l'esecutivo a selezionarne il personale attraverso l'indizione di un concorso pubblico che tenga conto della professionalità acquisita in Italia ed all'estero sui temi obiettivo della Agenzia stessa.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sta predisponendo gli atti regolamentari previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 per consentire la loro approvazione nei tempi previsti dalla norma e per il conseguente avvio delle attività dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L'Amministrazione sta inoltre procedendo ad un'informale ricognizione delle intenzioni del personale interessato all'inquadramento ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a) e b) della legge n. 125 del 2014, così da consentire un più rapido dispiegarsi delle relative procedure e l'effettivo inquadramento del personale in parola una volta operativa l'Agenzia. Analoga ricognizione informale si sta effettuando per gli esperti di cui all'articolo 32, commi 4 e 5, della legge 125/2014.

Concluse le operazioni di inquadramento previste dall'articolo 19, comma 2, lettere a) e b), l'Agenzia potrà procedere ad assunzioni mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione del personale, sia dirigenziale che appartenente alle aree funzionali, e secondo quanto disposto dallo Statuto dell'Agenzia, nella misura necessaria per il completamento degli organici, nei limiti delle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, come specificato dall'articolo 19, comma 2, lettera d), della legge 125/2014. Tali procedure selettive permetteranno all'Agenzia, attraverso l'articolazione delle prove d'esame e la valutazione dei titoli, di dotarsi di personale idoneo allo svolgimento delle attività connesse a interventi di cooperazione allo sviluppo”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2498-A/7

Ordine del giorno

Tinagli

Assemblea

10/11/2014

III

Applicazione della nuova disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 125 del 2014, con particolare riferimento alle attività svolte dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale


L'ordine del giorno Tinagli n. 9/2498-A/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2014, impegnava l'esecutivo, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ed al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizione di competenze e responsabilità, a riordinare e coordinare la ripartizione di compiti e responsabilità tra la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) e l'istituenda Agenzia.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sta predisponendo gli atti regolamentari previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 per consentire la loro approvazione nei tempi previsti dalla norma e per il conseguente avvio delle attività dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Sarà pertanto in questa fase attentamente curata la ripartizione di compiti e responsabilità tra la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) e l'istituenda Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, al fine di rispettare il dettato normativo dell'articolo 20 comma 1, citato dall'Onorevole.

Infatti, sulla base di quanto previsto dalla legge 125/2014, la DGCS coadiuverà il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in tutte le funzioni e i compiti riservate dalla stessa legge n. 125/2014 e, in particolare, nell'elaborazione di indirizzi e programmazione, mentre l'Agenzia opererà “sulla base di direttive emanate dal Ministro”, concentrando la sua azione soprattutto sulle attività a carattere tecnico-operativo.

Dopo l'avvio della piena operatività della nuova architettura del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, si potranno valutare l'efficacia dei provvedimenti di attuazione adottati e l'eventuale opportunità di adottare ulteriori iniziative normative”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2498-A/8

Ordine del giorno

Di Stefano Manlio

Assemblea

10/11/2014


III


Riduzione delle spese di carattere amministrativo da parte delle organizzazioni non governative (ONG)


L'ordine del giorno Manlio Di Stefano n. 9/2498-A/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2014, impegnava l'esecutivo a verificare che la destinazione dei fondi a favore dei progetti di cooperazione allo sviluppo sia in linea con le obbligazioni assunte e che le organizzazioni non governative (ONG) coinvolte lavorino per la costante riduzione della incidenza delle spese di carattere amministrativo, generali e di esercizio.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“La normativa attuale (Delibera del Comitato Direzionale n. 185 del 14 novembre 2013, allegato 11, sez. 8) fissa al 12% la percentuale massima di spese generali per ogni singolo progetto, in linea peraltro con quanto previsto dall'Unione Europea per i progetti da essa finanziati. La verifica del rispetto di tale percentuale è da sempre effettuata dalla Direzione Generale della Cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) nell'ambito del controllo dei rendiconti trasmessi dalle ONG, prima del loro inoltro all'Ufficio Centrale di Bilancio e della successiva liquidazione.

Nella predisposizione dei provvedimenti attuativi alla legge n. 125 de1 2014, la DGCS, l'Agenzia e gli organi previsti dalla stessa legge terranno in debito conto tale aspetto tra i criteri che dovranno regolare la concessione di contributi ai soggetti della società civile senza scopo di lucro”.



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2498-A/9

Ordine del giorno

Di Battista

Assemblea

12/11/2014


III


Periodicità della programmazione delle attività di cooperazione internazionale


L'ordine del giorno Di Battista n. 9/2498-A/9, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2014, impegnava l'esecutivo a consentire, qualora particolari esigenze di sviluppo lo prevedano, una programmazione delle attività di cooperazione internazionale di durata quinquennale.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“L'articolo 12 della legge n. 125/2014, come approvato dal Parlamento lo scorso 11 agosto, prevede l'elaborazione di un documento triennale di programmazione ed indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, che indichi la “visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo”.

In osservanza al dettato normativo il documento in questione dovrà avere una durata triennale, risultando, peraltro, in linea con la manovra di finanza pubblica, la quale ha un periodo di riferimento - per l'appunto - triennale, al fine di dare attuazione agli obiettivi programmatici definiti con il Documento di economia e finanza.

Ribadendo pertanto il principio generale di una periodicità triennale della programmazione delle attività di cooperazione allo sviluppo, solo qualora particolari esigenze di sviluppo lo prevedano, si potrà valutare l'adozione, in deroga, di una programmazione di durata quinquennale”.



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2498-A/10

Ordine del giorno

Spadoni

Assemblea

12/11/2014

III


Misurabilità mediante un sistema di indicatori delle attività di cooperazione e dei risultati conseguiti


L'ordine del giorno Spadoni n. 9/2498-A/10, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2014, premesso che l'articolo 12, comma 4, della legge n. 125 del 2014, prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale predisponga una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente evidenziando i risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori, impegnava l'esecutivo a prevedere che tali indicatori siano misurabili e verificabili in termini qualitativi e quantitativi e ad aggiornarli periodicamente, in modo tale da identificarne e sperimentarne di più precisi e adatti alle nuove dimensioni della cooperazione.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Il secondo High Level Forum sull'efficacia dell'aiuto, svoltosi a Parigi nel 2005, si concluse con la condivisione da parte dei partecipanti, tra cui l'Italia, della Dichiarazione di Parigi che identificava cinque “Pilastri” su cui basare le attività di cooperazione allo sviluppo. Tra questi Pilastri vi è la Gestione per Obiettivi (Results Management), principio in base al quale sia i Paesi in via di sviluppo che quelli donatori devono identificare chiari risultati di sviluppo da raggiungere e sistemi di misura che permettano di verificarne il grado di raggiungimento.

Il successivo Forum sull'efficacia dell'aiuto, tenutosi nel 2011 a Busan, in Corea del Sud, lanciò l'iniziativa dei Building Blocks, identificando 8 aree da studiare congiuntamente, su cui si sarebbe dovuta concentrare l'attenzione degli attori mondiali per lo sviluppo. Tra queste figura ancora come prioritario il tema “Results and accountabilty”.

La Commissione Europea, una delle istituzioni che più ha sostenuto questo tema a Busan, nel 2011 ha costituito nella Direzione Generale DEVCO un Gruppo di Lavoro aperto alla partecipazione degli esperti degli Stati Membri che, partendo dall'esperienza maturata negli ultimi anni da alcune Agenzie bilaterali e Banche di sviluppo, definisse un “Common Framework to measure and communicate the results of development policy”, cioè un Quadro degli Obiettivi, con relativi indicatori, che potesse essere adottato dalla Commissione e dagli Stati Membri dell'UE.

Il sistema di Results Management messo a punto recentemente dalla Commissione, sintetizzato appunto in un Quadro degli Obiettivi (Results Framework), dovrebbe essere operativo nel 2015.

Esso prevede quattro livelli di obiettivi, con relativi target ed indicatori di avanzamento:

1) Gli obiettivi di primo livello sono quelli globali di lungo termine scelti dalla Commissione Europea (CE) tra gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale (attualmente i Millennium Goals).

2) Gli obiettivi di secondo livello sono quelli perseguiti nei singoli Paesi in via di sviluppo in cui opera la CE, verso cui dovranno essere indirizzati gli obiettivi delle singole iniziative (es. aumento nel triennio della scolarizzazione nelle scuole primarie).

3) 4) Quelli di terzo e quarto livello sono gli obiettivi di performance dell'Organizzazione. Più specificamente essi riferiscono rispettivamente all'efficienza ed all'efficacia di DEVCO.

La DGCS sta seguendo molto attentamente il dibattito in sede OCSE, le esperienze maturate dalle altre organizzazioni e lo sforzo della Commissione Europea per dotarsi di tale strumento, condividendo pienamente il concetto che il Results Framework sia uno strumento necessario per le attività di cooperazione, ai fini strategici, di accountability nei confronti dell'opinione pubblica italiana e di mutual accountability, nei confronti dei Paesi Partner. Con tale convinzione ha organizzato recentemente vari seminari sull'argomento per tutti suoi dipendenti, condotti da funzionari interni e della Commissione Europea.

Come sottolineato nell'ordine del giorno, la legge 125/14 si uniforma a questo concetto, prevedendo esplicitamente all'art. 12, comma 4, che la Relazione annuale sulle attività di cooperazione evidenzi i risultati conseguiti, mediante un sistema di indicatori misurabili secondo gli indicatori formulati dall'OCSE DAC (quando, ovviamente questo organismo li avrà definitivamente formulati). Per logica connessione, tale previsione non può essere disgiunta da quanto stabilito ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 12 in merito alla preliminare elaborazione di documenti di Programmazione e di Indirizzo Triennali con definiti Obiettivi di azione.

Pertanto nella definizione in corso delle modalità con cui opererà il nuovo sistema di cooperazione italiano, verrà posta molta attenzione all'elaborazione di un quadro strategico coerente con queste “acquisizioni” e all'adozione di indicatori in linea con quelli proposti dall'OCSE e dalla Commissione Europea.

Per quanto riguarda gli indici di sviluppo umano dell'UNDP, si fa presente che essi sono utilizzati dalla DGCS nei criteri di identificazione dei Paesi Prioritari e sicuramente potranno rappresentare un importante riferimento per la definizione di indicatori degli obiettivi previsti nel Results Framework italiano, che come già scritto, dovranno essere coerenti con quelli standard, attualmente allo studio in sede OCSE/DAC e UE.

Infine in merito alla Global Reporting Initiative, questo Ministero condivide pienamente la finalità di rendere pienamente consapevole il Parlamento e l'opinione pubblica dei risultati raggiunti dall'attività di cooperazione e, quindi, del grande valore dell'investimento di risorse pubbliche nell'aiuto ai Paesi poveri anche in momenti di difficile congiuntura economica.

Per tale motivo nel luglio scorso è stato aperto un Portale Internet denominato “ ” per rendere pubblici tutti i dati sull'Aiuto Pubblico allo Sviluppo italiano, sia complessivi che specifici per singole iniziative. In prospettiva tale informazione pubblica dovrà privilegiare i risultati attesi e lo stato di avanzamento verso di essi, misurato con indicatori quali-quantitativi condivisi a livello internazionale”.



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2498-A/11

Ordine del giorno

Scagliusi

Assemblea

12/11/2014

III


Attuazione della nuova disciplina generale sulla cooperazione internazionale


L'ordine del giorno Scagliusi n. 9/2498-A/11, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2014, impegnava l'esecutivo, nell'attuazione della nuova disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, a porre in essere atti coerenti con: a) i princìpi generali e condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC); b) le procedure contrattuali e di monitoraggio previste per la parte Fondo Europeo di Sviluppo (FES) e di bilancio dall’EuropeAid Cooperation Office; c) i criteri di accreditamento previsti dal Framework Partnership Agreement di ECHO, nonché, in tema di regolamenti finanziari, dal DEVCO Companion to financial and contractual procedures più aggiornato della Commissione europea.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“1. La Cooperazione italiana è da tempo impegnata nel percorso intrapreso insieme agli altri donatori in materia di efficacia degli aiuti. L'agenda internazionale della “aid and development effectiveness”, discussa nel ciclo dei fori sull'efficacia degli aiuti (Roma 2003, Parigi 2005, Accra 2008 e Busan 2011, Città del Messico 2014) ha prodotto un insieme di principi e raccomandazioni cui il nostro Paese sta progressivamente adeguandosi. Tale impegno si è finora svolto e continuerà a svolgersi, anche nel nuovo contesto normativo delineato dalla legge n. 125 del 2014, in base ai canoni operativi e alle raccomandazioni del Comitato Aiuto Pubblico allo Sviluppo (DAC) dell'OCSE, nonché nell'ambito delle politiche di sviluppo dell'Unione Europea.

2. L'articolo 6, comma 2, della legge 125/2014 prevede la partecipazione dell'Italia ai programmi di gestione indiretta di fondi destinati allo sviluppo dell'Unione Europea di norma mediante l'Agenzia. Il successivo articolo 17, comma 4, della medesima legge specifica che l'Agenzia acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione Europea.

Al fine di consentire l'accesso dell'Agenzia alla gestione indiretta dei fondi dell'Unione Europea, la Commissione valuterà preventivamente, attraverso una procedura di audit prevista all'articolo 56 del Regolamento (UE) 1605/2002 e all'articolo 61 del Regolamento (UE) 966/2012, l'idoneità a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione da parte dell'Agenzia. Tale tutela dovrà essere equivalente a quella richiesta dai Regolamenti finanziari degli strumenti finanziari dell'UE e dal Regolamento finanziario del Fondo Europeo di Sviluppo. Pertanto, sia lo Statuto dell'Agenzia sia il regolamento interno di contabilità della stessa dovranno essere conformi ai principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, istituendo un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, utilizzando un attendibile sistema di contabilità, applicando norme e procedure analoghe ai regolamenti finanziari dell'UE e al DEVCO Companion to financial and contratual procedure per l'erogazione di finanziamenti tramite sovvenzioni, appalti e altri strumenti finanziari”.



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2498-A/12

Ordine del giorno

Sibilia

Assemblea

12/11/14


III


Iscrizione dei soggetti beneficiari di finanziamenti da parte dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in un apposito albo


L'ordine del giorno Sibilia n. 9/2498-A/12, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2014, impegnava l'esecutivo, nell'attuazione della nuova disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, a prevedere che i soggetti beneficiari di finanziamenti da parte dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo siano iscritti, a seguito delle previste verifiche, in un apposito albo istituito, aggiornato e pubblicato periodicamente dall'Agenzia e che presentino almeno ogni due anni un documentato rapporto sull'attività svolta.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Il testo definitivo della legge dell'11 agosto 2014, n. 125, all'articolo 26, comma 3, recepisce integralmente la proposta dell'Onorevole Sibilia. Secondo il disposto del suddetto articolo, infatti, le organizzazioni e gli altri soggetti beneficiari di finanziamenti da parte della costituenda Agenzia dovranno essere iscritti in un apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.

Inoltre, sempre per espressa previsione di legge, la verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti sarà rinnovata con cadenza almeno biennale”.


Ministero della difesa


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto


9/2215-AR/22

Ordine del giorno


Bernini Paolo

Assemblea

10/11/2014

IV

Assunzione di iniziative per consentire la coltivazione della cannabis indica sul territorio nazionale finalizzata alla produzione di medicinali cannabinoidi, in particolare presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze

9/2215-AR/30

Ordine del giorno

Capone


Gli ordini del giorno Paolo Bernini ed altri n. 9/2215-AR/22 e Capone ed altri n. 9/2215-AR/30, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 aprile 2014, impegnavano l'esecutivo ad avviare le necessarie iniziative affinché lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze avvii la produzione di medicinali cannabinoidi, anche stipulando con lo stesso una apposita convenzione.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“In relazione all'impegno accolto dal Governo con gli atti di indirizzo in titolo si rappresenta, preliminarmente, che il Ministero della difesa - per il tramite dell'Agenzia Industrie Difesa - già nel marzo 2012 ha stipulato con l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) un accordo di collaborazione per il monitoraggio e l'intervento nei casi di carenza di medicinali per la cura di malattie gravi e invalidanti.

In tale contesto lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze è già intervenuto, con la propria produzione e sta già ordinariamente producendo, a beneficio della collettività nazionale e, prossimamente, anche dell'Unione europea cinque diversi medicinali (Mexiletilina cloridrato, D-Penicillamina, Ketoconazolo, Colestiramina e Niaprazina) mentre altri principi attivi sono già in fase di pre-produzione.

Per quanto concerne le sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis, queste sono state inserite, il 23 gennaio 2013, con il decreto del Ministro della salute, nella Tabella 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze).

Ne è consentita, pertanto, la prescrizione con ricetta medica in quanto riconosciuti efficaci come adiuvanti della terapia del dolore, nel trattamento di patologie neurodegenerative, quali la sclerosi multipla ed altre gravi patologie.

Per completezza di informazione si evidenzia, inoltre, che il Governo ha recentemente provveduto, con il decreto legislativo 14 febbraio 2014, n. 17, a dare attuazione alla disciplina comunitaria di cui alla direttiva 2011/62/UE (modifica alla direttiva 2001/83/CE) che, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale, istituisce un Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

Con tale provvedimento, in particolare, è stato introdotto l'obbligo, per i produttori di sostanze attive, della sola registrazione presso l'AIFA, venendo meno, pertanto, per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, il requisito del possesso dell'autorizzazione alla fabbricazione di sostanze attive ai fini della produzione di sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis.

Conseguentemente, allo scopo dell'avvio di tale produzione per la prima volta in Italia, è necessario che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (dopo essere stato registrato all'AIFA), indichi un Ente e/o un'impresa addetti alla coltivazione, previa autorizzazione da parte del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. n. 309/90.

Premesso quanto sopra la Difesa - per il tramite dell'Agenzia Industrie Difesa e dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare da essa dipendente - per le capacità possedute è in condizione di agire essa stessa come produttore di sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis ad uso medicinale. Ciò consentirebbe di rendere il prodotto terapeutico disponibile a costi contenuti e di garantire una migliore accessibilità al farmaco da parte dei pazienti, scongiurando, nel contempo, la possibilità del ricorso all'acquisto di prodotti non controllati.

È in tale ulteriore prospettiva che il Ministro della difesa, Sen. Roberta PINOTT1 ed il Ministro della salute, On. Beatrice LORENZIN, hanno sottoscritto, lo scorso 18 ottobre 2014, un “Accordo di collaborazione” tra i rispettivi dicasteri per l'avvio di un “Progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis”.

Al fine di realizzare tale “progetto pilota” è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, della difesa, delle politiche agricole e forestali, dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché delle Regioni e Province autonome, allo scopo di definire in un protocollo operativo la programmazione delle operazioni da compiere, la quantificazione dei fabbisogni in relazione alle patologie da trattare, la fitosorveglianza da esercitare, le verifiche da effettuare e le tariffe da applicare ai prodotti.

Il predetto protocollo, una volta perfezionato, sarà trasmesso al parere del Consiglio superiore di sanità per ottenerne il parere.

Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, acquisite le prescritte autorizzazioni potrà quindi iniziare ad effettuare le operazioni di coltivazione, fabbricazione della sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis e il confezionamento della stessa in imballi da distribuire - su richiesta delle Regioni e Province autonome - alle farmacie territoriali e ospedaliere per l'allestimento di preparazioni magistrali da dispensare dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile, al fine di soddisfare il fabbisogno della popolazione assistita.

Successivamente, sulla base dei risultati ottenuti dalla fase di ricerca e sviluppo del progetto pilota, sarà predisposta una convenzione per la produzione industriale della sostanza attiva e per la distribuzione del prodotto sul territorio nazionale per la successiva dispensazione ad uso umano, dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile”.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2373/60 Ordine del giorno


Mariani

Assemblea

24/11/2014

VIII



Riforma organica della disciplina dei contratti pubblici


9/2373/80 Ordine del giorno

Cozzolino


Gli ordini del giorno Mariani ed altri n. 9/2373/60 e Cozzolino ed altri n. 9/2373/80, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 maggio 2014, impegnavano l'esecutivo a procedere ad una riforma organica delle disposizioni in materia di appalti pubblici e delle concessioni, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti e le procedure relative ai contratti pubblici e di ridurre il contenzioso, anche mediante il ricorso a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

In merito a tali impegni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la seguente nota:

“Gli ordini del giorno citati traggono spunto dall'analisi delle misure urgenti in materia di politiche abitative introdotte dal decreto legge n. 47/2014 che, essendo stato adottato con lo scopo, tra gli altri, di far fronte incisivamente al grave fenomeno dell'emergenza casa e avendo introdotto, per il perseguimento del medesimo scopo, ulteriori parziali modifiche al Codice dei contratti pubblici, già oggetto di ripetute variazioni e deroghe, ha indotto a ritenere ormai inderogabile l'esigenza di procedere ad una riforma dell'anzidetto Codice, attraverso un'accurata opera di revisione e semplificazione legislativa in grado di eliminare le criticità nel tempo emerse e conferire maggiore organicità ed efficacia operativa alle norme ivi contenute.

E’ opportuno segnalare, in proposito, che in data 29 agosto u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di delega al Governo per il recepimento e l'attuazione delle nuove direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, rispettivamente, 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e che abroga la direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE e 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Nell'ambito dell'attuazione di tale delega è stata altresì contemplata la revisione dell'intero corpo normativo della materia attraverso la redazione di un nuovo Codice che sostituisca e abroghi l'attuale Codice dei contratti pubblici e la previsione, nel contempo, di un adeguato regime normativo transitorio.

In particolare, è stato previsto che il Governo, mediante decreto legislativo, recepisca le disposizioni dettate dalle nuove direttive europee, attenendosi ai principi e ai criteri individuati dalla legge delega, i principali dei quali vengono appresso riportati:

- razionalizzazione del quadro normativo in materia di appalti e di concessioni pubbliche al fine di conseguire un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti. Tale criterio appare di primaria importanza considerato che l'attuale cornice normativa di riferimento per il settore dei contratti pubblici risulta caratterizzata da un numero eccessivo e non organico di disposizioni nuove o di modifica del Codice dei contratti pubblici;

- semplificazione e armonizzazione delle disposizioni in materia di affidamento degli appalti e delle concessioni, attraverso anche la promozione di soluzioni innovative in materia di insediamenti nazionali produttivi strategici e in materia di vincoli idrogeologici;

- trasparenza e pubblicità delle procedure di gara, e delle fasi prodromiche e successive, salvo i casi espressamente previsti, anche tenendo conto delle esigenze di concorrere, con la definizione di idonee misure, alla lotta alla corruzione nel settore dei contratti pubblici;

- riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti, semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti;

- riduzione delle stazioni appaltanti e razionalizzazione delle loro attività;

- razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato;

- revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza anche introducendo misure di premialità connesse a criteri “reputazionali” basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi di esecuzione dei contratti eseguiti. Il recepimento delle direttive potrà quindi essere un'importante occasione per sviluppare meccanismi per la valutazione, della reputazione “positiva” delle imprese in grado di mettere a disposizione delle S. A. degli indici di performance, per assicurare una maggiore qualità delle future prestazioni ed, al contempo, un rafforzamento della competitività, consentendo esplicitamente alle S. A. medesime di tenere conto delle esperienze maturate in precedenza con gli operatori economici;

- razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale anche in materia di esecuzione del contratto.

Il testo della legge delega dovrà affrontare il previsto iter parlamentare, all'esito del quale il Governo italiano potrà procedere all'emanazione del decreto legislativo il cui termine è fissato per il 16 febbraio 2016 (anticipando di due mesi la tempistica di recepimento delle direttive prevista entro il 18 aprile 2016).

Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo in questione, potranno essere emanate disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei medesimi principi operativi.

Da ultimo, si rappresenta che tanto presso questo Dicastero quanto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, operano gruppi di lavoro aventi proprio le finalità segnalate come prioritarie in seno all'atto parlamentare odiernamente riscontrato, e segnatamente, per promuovere un'attività di studio e consultiva strettamente collegata al recepimento normativo delle citate nuove direttive europee, così da creare una sinergia di coordinamento trasversale fra tutte le Amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte dall'attuazione della normativa degli appalti pubblici”.




Ministero dell'interno


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2486-B/77 Ordine del giorno

Caparini

Assemblea

24/11/2014

I

Ripristino in capo al Ministero dell’interno degli oneri relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio finalizzati alla selezione degli aspiranti Vigili del fuoco volontari


L'ordine del giorno Caparini ed altri n. 9/2486-B/77, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2014, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di esonerare gli aspiranti Vigili del Fuoco volontari dal pagamento degli oneri relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, trasferendone la spesa in capo all'Amministrazione dell'interno.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“La revisione dell'art. 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha posto a carico degli aspiranti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco gli oneri connessi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio propedeutici alla loro iscrizione negli appositi elenchi, comporterebbe un aumento di spesa in contrasto con gli obiettivi di risparmio previsti dal decreto-legge n. 138/2011 in materia di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

L'eventuale ripristino della previgente normativa, che poneva invece a carico dell'Amministrazione dell'Interno i predetti oneri, comporterebbe la necessità dell'individuazione di risorse per la copertura finanziaria non rinvenibili nell'ambito delle attuali disponibilità del Ministero dell'Interno”.


Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate
al 30 novembre 2014



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Bernini Paolo

Ordine del giorno

9/2215-AR/22

51

On.

Mariani

Ordine del giorno

9/2373/60

54

On.

Alli

Ordine del giorno

9/2498-A/1

41

On.

Caparini

Ordine del giorno

9/2486-B/77

57

On.

Capone

Ordine del giorno

9/2215-AR/30

51

On.

Chaouki

Ordine del giorno

9/2498-A/15

39

On.

Cozzolino

Ordine del giorno

9/2373/80

54

On.

Di Battista

Ordine del giorno

9/2498-A/9

45

On.

Di Lello

Ordine del giorno

9/2498-A/3

40

On.

Di Stefano Manlio

Ordine del giorno

9/2498-A/8

45

On.

Locatelli

Ordine del giorno

9/2498-A/2

35

On.

Picchi

Ordine del giorno

9/2498-A/6

42

On.

Quartapelle Procopio

Ordine del giorno

9/2498-A/14

43

On.

Santerini

Ordine del giorno

9/2498-A/5

38

On.

Scagliusi

Ordine del giorno

9/2498-A/11

48

On.

Sibilia

Ordine del giorno

9/2498-A/12

49

On.

Spadoni

Ordine del giorno

9/2498-A/10

46

On.

Tinagli

Ordine del giorno

9/2498-A/7

44



















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove introdotte da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

In evidenza a novembre 2014


Nell'ambito delle relazioni pervenute alle Camere nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, si segnala in primo luogo, in quanto sana un ritardo rispetto al previsto termine di trasmissione, la relazione sullo stato di avanzamento delle attività di risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli, con dati relativi al periodo 1° gennaio 2010 - 1° ottobre 2014 (Doc. CXXIX, n. 1), trasmessa dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001). La norma richiamata prevede che il Ministro presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996 (Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni): la precedente relazione in ottemperanza di tale obbligo, trasmessa al Parlamento nel mese di maggio 2010, riferiva sulle attività relative al triennio 2006-2009 e sulla rendicontazione dei costi sostenuti dalla Bagnolifutura S.p.A. con riferimento sia all'anticipo, che al 2° e 3° stato di avanzamento degli interventi di bonifica previsti ed era stata predisposta dalla Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli investimenti ambientali - COVIS28.

Sempre il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato alle Camere le relazioni sul funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), aggiornate rispettivamente al 31 dicembre 2012 (Doc. CCXXI, n. 1) e al 30 settembre 2013 (Doc. CCXXI, n. 2), ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative). Il citato comma 3 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 216, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI29 30. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca31. I documenti pervenuti al Parlamento si evidenziano in quanto costituiscono la prima attuazione dell'obbligo.

In tema di prime trasmissioni si segnala anche l'invio, ancora da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della rendicontazione generale dal 2005 al 2012 e dei bilanci di previsione dal 2005 al 2013, nonché la dotazione organica 2012, relativi al parco nazionale delle Cinque Terre; dei bilanci consuntivi dal 2005 al 2012 e dei bilanci di previsione dal 2005 al 2013, relativi al parco nazionale dello Stelvio; della rendicontazione generale dal 2005 al 2011, del bilancio consuntivo 2012 e dei bilanci di previsione dal 2005 al 2013, nonché della dotazione organica 2013, relativi al parco nazionale del Gargano. I documenti richiamati sono stati trasmessi contestualmente all'invio della relazione, con dati aggiornati al 31 luglio 2014, sull'attività svolta dai 23 parchi nazionali attualmente costituiti32, in ottemperanza dell'obbligo di cui all'articolo 30, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70. Tale disposizione prevede genericamente che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) qualifica l'ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

Con riferimento agli enti parco nazionale delle Cinque Terre, dello Stelvio e del Gargano i dati pervenuti alle Camere sanano un'inadempienza a lungo protratta nel tempo, atteso che l'obbligo sopra richiamato non era mai stato ottemperato in precedenza.

 Un'ulteriore relazione ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge n. 70 del 1975 sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Ente nazionale per il microcredito33, riferita all'anno 2013, corredata dal bilancio di previsione e dal conto consuntivo per il medesimo anno, è stata trasmessa dal Ministro dello sviluppo economico: anche per quanto attiene all'Ente nazionale per il microcredito si tratta della prima trasmissione.

Sotto il profilo della prima trasmissione, si segnala infine la relazione, inviata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato del trasporto pubblico locale, predisposta dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008). Il comma richiamato, oltre a disporre l'istituzione dell’Osservatorio34 presso il Ministero dei trasporti, prevede che l’Osservatorio medesimo presenti annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale, in precedenza mai pervenuta35.

Per quanto attiene all'individuazione di nuovi obblighi36, si segnalano, in primo luogo, le previsioni introdotte dall'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”37. L'articolo citato, che dispone in materia di raccolta dei dati, al comma 2-bis, stabilisce che il Ministro della giustizia trasmetta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita, contenente, in particolare, i dati trasmessi dal Consiglio nazionale forense, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell’anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.

L'articolo 22 del citato decreto-legge n. 132, al comma 1, quantifica le minori entrate derivanti dall'attuazione del decreto medesimo: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate a copertura finanziaria del maggior onere determinatosi: previsioni di analogo tenore sono state introdotte, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 3, della legge 17 ottobre 2014, n. 16738, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012”, dall'articolo 1, comma 3, della legge 24 novembre 2014, n. 173 recante “Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi”39,, e dall'articolo 3, comma 3, della legge 21 novembre 2014, n. 174, concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999”40.

Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 16441, contiene più disposizioni volte ad introdurre nuovi obblighi di relazione al Parlamento.

Nello specifico, l'articolo 7, al comma 1, lettera i) sostituisce i commi da 1 a 5 dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”: il nuovo comma 3-bis stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenti alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dallo stesso decreto legislativo n. 152, poste a carico: delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito (EGATO); degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato (SII); degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

L'articolo 30 del decreto-legge n. 133, al comma 1, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con riferimento alle azioni rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, adotti con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 133 (ossia entro il 12 novembre 2014), un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia volto ad ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia. Il comma 2 individua le azioni che devono essere oggetto del Piano42 e le relative dotazioni finanziarie, mentre il comma 3 stabilisce che l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provveda nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali all'attuazione del piano di cui al comma 1. Il comma 3-bis dell'articolo 30 dispone inoltre che l'ICE trasmetta ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del Made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero.

Ancora l'articolo 30, al comma 8, dispone che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 1 e sui risultati raggiunti.

L'articolo 43 del decreto-legge n. 133 reca misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale. Il comma 5-quater stabilisce che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, siano adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al secondo periodo, il decreto può comunque essere adottato. L'ultimo periodo del comma 5-quater prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmetta alle Camere una relazione con cui indica le ragioni della mancata conformità.

Per completezza si fa presente che la legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”43, all’articolo 22, comma 10, integra il contenuto di un obbligo già esistente, prevedendo che nell'ambito della relazione annuale al Parlamento44 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dia sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, come integrate ai sensi dello stesso articolo 22, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.

Ancora con riferimento all'integrazione del contenuto di obblighi già esistenti, si segnala che il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 16945, concernente “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, all'articolo 3, comma 4, ha disposto che l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART)46, nell'abito della relazione annuale sull'attività svolta di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21447, riferisca al Parlamento anche in merito all’applicazione del suddetto regolamento ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.



Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1° – 30 novembre 2014


Relazioni governative




Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/1999,

art. 1, co. 2

Attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV

(Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al 2013,

Doc. LXXV, n. 2)

IX Trasporti

4/11/2014

D.Lgs. 66/2010,

art. 10, co. 2

Stato della disciplina militare e dell'organizzazione delle Forze armate

(Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al 2013,

Doc. XXXVI, n. 2)

IV Difesa

12/11/2014





Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 394/1991,

art. 33, co. 1

Stato di attuazione della legge quadro n. 394 del 1991 sulle aree protette e attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali

(Dati riferiti all'anno 2013,

Doc. CXXXVIII, n. 2)

VIII Ambiente

10/11/2014

L. 388/2000,

art. 114, co. 19


Stato di avanzamento delle attività riguardanti la bonifica ed il recupero ambientale dell'area ex industriale di Bagnoli

(Dati aggiornati al 1° ottobre 2014,

Doc. CXXIX, n. 1)

VIII Ambiente

12/11/2014

D.L. 216/2011

art. 13, co. 3*


Funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2012,

Doc. CCXXI, n. 1

Dati aggiornati al 30 settembre 2013,

Doc. CCXXI, n. 2)

(PRIME RELAZIONI)

VIII Ambiente

13/11/2014

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011 (28 febbraio 2012), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetta alle Camere, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto

Tab. IV*

Attività svolta dagli Enti parco nazionali, aggiornata al 31 luglio 2014, corredata da:


i bilanci consuntivi e di previsione 2012 e 2013, relativi ai parchi nazionali: della Sila; del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; dell'Arcipelago della Maddalena; del Gran Sasso e Monti della Laga; della Majella; delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna; della Val Grande; del Pollino; del Gran Paradiso;


i bilanci consuntivi e di previsione 2012 e 2013, nonché la dotazione organica 2013, relativi ai parchi nazionali: dei Monti sibillini; del Vesuvio; delle Dolomiti bellunesi; dell'Arcipelago toscano;

VIII Ambiente

17/11/2014


la rendicontazione 2011, il bilancio consuntivo 2012 e i bilanci di previsione 2012 e 2013, nonché la dotazione organica 2013, relativi ai parchi nazionali: dell'Aspromonte; dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese; dell'Appennino

tosco-emiliano;


la rendicontazione 2011, il bilancio consuntivo 2012 e i bilanci di previsione 2012 e 2013, relativi ai parchi nazionali: del Circeo; dell'Asinara;


i bilanci consuntivi 2011 e 2012 e i bilanci di previsione 2012 e 2013, relativi ai parchi nazionali: dell'Alta Murgia; dell'Abruzzo, Lazio e Molise;


la rendicontazione generale dal 2005 al 2012 e i bilanci di previsione dal 2005 al 2013, nonché la dotazione organica 2012, relativi al parco delle Cinque Terre (PRIMA RELAZIONE);


i bilanci consuntivi dal 2005 al 2012 e i bilanci di previsione dal 2005 al 2013, relativi al parco nazionale dello Stelvio (PRIMA RELAZIONE);


la rendicontazione generale dal 2005 al 2011, il bilancio consuntivo 2012 e i bilanci di previsione dal 2005 al 2013, nonché la dotazione organica 2013, relativi al parco nazionale del Gargano (PRIMA RELAZIONE)**



*Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

**Il Ministero ha riferito sull'attività di tutti gli Enti parco nazionali sopra richiamati con un'unica relazione, aggiornata al 31 luglio 2014: con riferimento agli Enti parco nazionale delle Cinque Terre, dello Stelvio e del Gargano tale relazione, corredata dai bilanci consuntivi, preventivi e (per quanto riguarda i parchi delle Cinque Terre e del Gargano) dalla dotazione organica, costituisce il primo adempimento dell'obbligo.


Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 163/1985,

art. 6, co. unico

Utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e andamento complessivo dello spettacolo

(Dati relativi al 2013,

Doc. LVI, n. 2)

VII Cultura

24/11/2014



Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 196/2009,

art. 14, co. 4

Conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche

(Dati aggiornati al 30 settembre 2014,

comprensivi del raffronto con i risultati del precedente biennio,

Doc. XXV, n. 5)

V Bilancio

13/11/2014





Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 1, co. 300

Stato del trasporto pubblico locale

(Predisposta dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale)

(Dati aggiornati al 30 settembre 2014,

Doc. CCXXII, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

IX Trasporti

19/11/2014


Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Relazione concernente le procedure d'infrazione n. 2014/2235 e

n. 2014/2126, avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per violazione del diritto dell'Unione in relazione, rispettivamente, al non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e alla presunta violazione del regolamento (CE) n. 604/2013 (regolamento Dublino) e della direttiva 2005/85/CE (direttiva procedure)

I Affari costituzionali

XIV Politiche dell'Unione europea

24/11/2014

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 845/1978,

art. 20,

secondo co.


Stato e previsioni delle attività di formazione professionale

(Allegata allo stato di previsione del Ministero per il 2015,

Dati relativi al 2013)

V Bilancio

XI Lavoro

12/11/2014

L. 285/1997,

art. 10, co. 1

Stato di attuazione della legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

(Dati relativi al 2012,

Doc. CLXIII, n. 2)

XII Affari sociali

17/11/2014


Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30

co. quinto*

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza degli organici dell'Ente nazionale per il microcredito

(Dati relativi al 2013, corredati dal bilancio di previsione e dal conto consuntivo per il medesimo anno)

(PRIMA RELAZIONE)

VI Finanze

30/11/2014

*Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ciascun Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, deve presentare al Parlamento una relazione sull'attività svolta da ogni ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico.



Nuove relazioni previste da fonti normative (*)



Relazioni governative


Fonte

Presentatore

Oggetto

D.L. 132/2014

art. 11, co. 2-bis*

Ministro della giustizia

Stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita

*Il testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261, S.O.

Il comma 2-bis stabilisce che la relazione sia trasmessa alle Camere dal Ministro della giustizia con cadenza annuale e che tale relazione contenga, in particolare, i dati trasmessi dal Consiglio nazionale forense, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell’anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.

D.L. 132/2014

art. 22, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di minori entrate di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*L'articolo 22, al comma 1, quantifica le minori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge n. 132: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per farvi fronte.















(*) Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.

D.L. 133/2014,

art. 30, co. 3-bis*

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane-ICE

Interventi realizzati, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del Made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero

*Il testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2014, n. 262, S.O.

L'articolo 30, al comma 3-bis, dispone che l'ICE trasmetta ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del Made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero.

D.L. 133/2014,

art. 30, co. 8*

Ministro dello sviluppo economico

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

Stato di attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia

*L'articolo 30, al comma 8, dispone che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui al comma 1 dell'articolo 30, e sui risultati raggiunti.

D.L. 133/2014,

art. 43, co. 5-quater*



Ministro dell'economia e delle finanze

Ragioni della mancata conformità ai pareri parlamentari espressi sullo schema di decreto recante la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario

*L'articolo 43 del decreto-legge n. 133 reca misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale. Il comma 5-quater stabilisce che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni siano adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al secondo periodo, il decreto può comunque essere adottato. L'ultimo periodo del comma 5-quater prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmetta alle Camere una relazione con cui indica le ragioni della mancata conformità.

L. 167/2014

art. 3, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 167 del 2014, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 17 ottobre 2014, n. 167, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2014, n. 265.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 167: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 173/2014

art. 1, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 173 del 2014, recante “Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 24 novembre 2014, n. 173, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2014, n. 276.

L'articolo 1, al comma 2, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 173: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 174/2014

art. 3, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 174 del 2014, recante “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari

(COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno

1999”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 21 novembre 2014, n. 174, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014, n. 277, S.0.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 174: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.







Relazioni non governative


Fonte

Soggetto competente

Oggetto

D.Lgs. 152/2006

art. 172, co. 3-bis*

Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico

Attuazione delle prescrizioni recate dal decreto legislativo n. 152 del 2006 per la gestione del servizio idrico integrato

*Il comma 3-bis è stato introdotto dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2014, n. 262, S.O.

La disposizioni istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenti alle Camere la relazione entro il 31 dicembre 2014 e, successivamente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.




1La denominazione utilizzata nel testo originario dell'art. 32 del disegno di legge di stabilità 2015 era “Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria”.

2L'8 novembre 2013 era scaduto il mandato del precedente commissario straordinario dell'Autorità portuale di Ancona, Luciano Canepa, che era stato nominato con decreto ministeriale del 7 maggio 2013 per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dall'8 maggio 2013. Il 23 marzo 2013 era altresì scaduto il mandato quadriennale a presidente dell'Autorità portuale dello stesso Canepa, che era stato nominato con decreto ministeriale del 20 marzo 2009, notificato il 23 marzo 2009.

3Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013 (depositata il 26 settembre 2013).

4Il ricorso contro il citato decreto di nomina, inizialmente respinto dal TAR Sardegna - Cagliari, Sez. I, con sentenza n. 520/2012, era stato proposto da Massimo Deiana, il cui nominativo era stato incluso, insieme a quello di Massidda, nella lista dei candidati sottoposta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5Il decreto ministeriale del 10 novembre 2014 citato nel testo precisa infatti che il commissario straordinario Di Marco è preposto all'incarico fino alla nomina del presidente dell'Autorità portuale (essendo stata avviata la relativa procedura), ovvero fino alla determinazione degli effetti prodotti dai rimedi giurisdizionali richiamati nelle premesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

6Nello specifico l'organo risultava composto da: Pietro Iocca (presidente) Fabio Pontrandolfi (vicepresidente), Enrico Amadei, Donatello Bertozzi, Carlo Borio, Marco V. Broccati, Mauro Bussoni, Sebastiano Callipo, Roberto Caponi, Tiziana Cavallaro, Sandro Del Fattore, Fabio Del Giudice, Giulia Dongiovanni, Fiorito Leo, Gian Paolo Patta, Anita Pisarro, Luigi Scardaone, Giuseppe Soricaro, Sabina Valentini, Jole Vernola, Pietro G. Zoroddu. Nella prima seduta il CIV ha eletto, fra i propri componenti, Pietro Iocca quale presidente dell'organo, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nonché Fabio Pontrandolfi quale vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro.

7La composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è stata ridotta del trenta per cento all'atto del rinnovo dell'organo, avvenuto il 1° ottobre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010. D'altra parte, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'art. 21, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, aveva specificamente previsto l'integrazione nel CIV dell'INPS di sei ulteriori componenti, quattro dei quali da riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP, e altri due da riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS, secondo quanto successivamente specificato dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012. Per effetto delle riferite modifiche, la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è scesa dai 24 membri originariamente previsti dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 479/1994, ai 22 componenti attualmente in carica.

8Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza, ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il CIV informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla legge n. 14/1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente anche l'intesa con il CIV, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

9Per quanto concerne il consiglio dell'Istat, Emilia Mazzuca è stata nominata con D.P.C.M. del 6 giugno 2012. Per quanto concerne invece il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, Luigi Cannari è stato nominato con D.P.C.M. del 5 agosto 2011, Emilia Mazzuca con D.P.C.M. del 5 ottobre 2011, Maria Cannata con D.P.C.M. del 13 settembre 2012 e Patrizia Farina con D.P.C.M. del 31 gennaio 2013.

10Alla data di costituzione dei due organi, presidente dell'Istat era Enrico Giovannini, nominato con D.P.R. del 3 agosto 2009.

11In particolare la composizione del consiglio è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti; la composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22 compreso il presidente precedentemente previsti.

12Nell'attuale consiglio Biagio Mazzotta ed Emilia Mazzuca sono stati per l'appunto nominati su designazione del comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica di cui erano già componenti.

13Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

14Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

15Stefano si era dimesso dall'incarico a seguito della sua elezione al Senato della Repubblica nel febbraio 2013.

16L'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita dall'art. 29 della L. n. 99/2009 e costituita con D.P.R. dell'11 febbraio 2011, è stata soppressa prima ancora di diventare operativa dall'art. 21, commi 13 - 21, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.

17Non può essere nominato direttore, né componente della consulta né può far parte dell'ISIN colui che esercita, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, è amministratore o dipendente di soggetti privati operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. Tale previsione può essere riconducibile al dettato dell'art. 2, comma 8, della L. n. 481/1995: cfr. infra nota n. 23.

18Si osserva che nell'art. 6 del D.Lgs. n. 45/2014 non viene utilizzata la locuzione "opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione", che ricorre invece nell'art. 2, comma 5, della L. n. 481/1995 istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità nonché, sempre a titolo di esempio, nell'art. 1, comma 1, della L. n. 249/1997, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM e nell'art. 10, comma 2, della L. n. 287/1990, istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM. Occorre tuttavia sottolineare come l'attività svolta dall'ISIN consista in valutazioni di ordine prettamente tecnico e risulti vincolata al rispetto dei relativi parametri.

19Lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere (atto n. 58) prevedeva originariamente (art. 6, comma 11) la vigilanza sull'ISIN del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale previsione è venuta meno anche alla luce dei pareri favorevoli con condizioni espressi dalle Commissioni riunite VIII e X della Camera nella seduta dell'11 febbraio 2014 e dalle Commissioni riunite 10ª e 13ª del Senato nella seduta del 12 febbraio 2014.

20Anche l'Autorità di regolazione dei trasporti, ad esempio, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza in materia di diritti aeroportuali in attuazione dell'art. 11 della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009. Allo stesso modo l'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche ANAC (ridenominata Autorità nazionale anticorruzione dall'art. 19 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014) opera ai sensi dell'art. 1 della L. n. 190/2012 e in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. n. 116/2009, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. n. 110/2012.

21Il previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza qualificata (con la maggioranza dei due terzi dei componenti) è previsto per la nomina del presidente dell'AGCOM, nonché per le nomine del presidente e dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione, dell'Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico AEEGSI, e dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

22Analoga durata presentano i mandati dei componenti di AGCM, AGCOM, AEEGSI nonché dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB e dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

23Sia il direttore che i componenti della consulta sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori di competenza dell'ISIN. Inoltre, per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il direttore dell'Ispettorato non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. Tale previsione è riconducibile all'art. 2, comma 9, della L. n. 481/1995.

24L'art. 2, comma 27, della L. n. 481/1995 prevede che il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione delle Autorità per la regolazione dei servizi di pubblica utilità sia soggetto al controllo della Corte dei Conti.

25Come specificato dal comma 16 dell'art. 6 citato nel testo, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA svolge sull'ISIN i compiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 123/2011.

26Avevano infatti avuto luogo quattro votazioni nelle sedute del 26 giugno, del 3 e del 4 luglio 2012, che non avevano comunque consentito di procedere alla designazione dei componenti di indicazione parlamentare della lista da sottoporre all'assemblea degli azionisti della Rai.

27Il consiglio di amministrazione uscente dell’ASI risultava composto, oltre che dal presidente Enrico Saggese e dai predetti Vito Pertosa (designato, al pari di Saggese, dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca) e Marco Airaghi (designato dal Ministro della difesa), anche da Ezio Bussoletti (designato dal Ministro degli affari esteri) e Nazzareno Mandolesi (designato dal Ministro dell’economia e delle finanze).

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

28Il compito di assolvere a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi riguardanti le attività di vigilanza, controllo e di referto al Parlamento sull'attuazione del Piano di recupero di Bagnoli è stato conferito alla COVIS con decreto ministeriale del 12 ottobre 2009. La Commissione è decaduta nell'agosto del 2013 e non è stata più ricostituita. Il Doc. CXXIX, n. 1 è stato pertanto predisposto dalla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche. Cfr. pag. 4.

29Si ricorda che il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), previsto dall’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è disciplinato con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la regione Campania.

30Si fa presente che il comma 3 dell'articolo 13, oltre ad introdurre l'obbligo di relazione, ha modificato l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, differendo dal 9 febbraio al 30 giugno 2012 il termine di entrata in operatività del SISTRI stesso.

31Nella lettera di trasmissione dei Doc. CCXXI, nn. 1 e 2 si precisa che il Ministero si è avvalso delle competenze tecniche dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA) relativamente alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, ai sensi del decreto ministeriale 18 maggio 2011. Nella relazione concernente il semestre giugno-dicembre 2012 si precisa che con l'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'Agenzia per l'Italia digitale è subentrata ai compiti in precedenza svolti da DigitPA, ente che è stato soppresso; conseguentemente, le predette disposizioni normative sono da riferire al costituendo nuovo soggetto.

32Contestualmente alla relazione riepilogativa dell'attività svolta, unica per tutti gli enti parco costituiti, il Ministero ha trasmesso, su supporto informatico, ulteriori dati, riferiti a periodo temporali non omogenei, inerenti specificamente ciascuno degli enti di cui trattasi (bilancio preventivi e consuntivi, piante organiche aggiornate): per l'elencazione dettagliata si veda la tabella relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'interno del paragrafo “Relazioni annunciate nel periodo 1°-30 novembre 2014”.

33Il Comitato nazionale per il microcredito, nato nel 2005 per dare attuazione alle finalità di cui alle risoluzioni ONU 53/197 e 58/221, è divenuto Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in virtù delI'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Successivamente, per effetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al fine di promuovere l’accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese, il Comitato permanente è stato trasformato in ente pubblico non economico, denominato Ente nazionale per il microcredito, con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall’Unione europea, nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione europea.

34Ai sensi del comma 1 dell'articolo 300, l’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, è istituito al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma. I criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

35Si fa presente che l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui è demandata la predisposizione della relazione, è stato costituito con decreto interministeriale n. 325 del 25 novembre 2011, sottoscritto tra i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dei rapporti con le regioni, e si è insediato il 4 luglio 2012.

36Si ricorda che si dà conto degli obblighi di relazione al Parlamento introdotti da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dalla presente pubblicazione.

37Il testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261, S.O.

38La legge 17 ottobre 2014, n. 167, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2014, n. 265.

39La legge 24 novembre 2014, n. 173, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2014, n. 276.

40La legge 21 novembre 2014, n. 174, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014, n. 277, S.O.

41Il testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2014, n. 262, S.O.

42Le azioni previste dal comma 2 sono le seguenti:

“a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;

b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;

g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;

h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia”.

43La legge 30 ottobre 2014 n. 161, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2014, n. 261, S.O.

44La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), all'articolo 1, comma 12, dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenti al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

45Il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2014, n. 271.

46L’Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quale organo collegiale chiamato ad operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. È competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori.

47Il comma 5 dell'articolo 37 prevede che l'Autorità renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisca annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, ha previsto che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento anche in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e doveri dei passeggeri del trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. La prima relazione ai sensi dell'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011 (Doc. CCXVI, n. 1), con dati aggiornati al mese di luglio 2014, è stata trasmessa alle Camere nel mese di luglio 2014.