Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 39/XVII NOVEMBRE 2016
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 39    Progressivo: 2016
Data: 25/11/2016












Notiziario mensile

Numero 39/XVII

NOVEMBRE 2016

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare


INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza a ottobre 2016 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di ottobre 2016 6

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di ottobre 2016 o previste in scadenza entro il 31 dicembre 2016 17

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 dicembre 2016 29

Sezione II 37

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 37

In evidenza a ottobre 2016 38

Note annunciate al 31 ottobre 2016 in attuazione di atti di indirizzo 45

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 45

Ministero della giustizia 49

Ministero dell'interno 52

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 31 ottobre 2016 53

Sezione III 55

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 55

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 56

In evidenza ad ottobre 2016 57

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° - 31 ottobre 2016 74

Relazioni governative 74

Relazioni non governative 82

Nuove relazioni previste da fonti normative 83

Relazioni governative 83


AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI


























La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di ottobre 2016 (e nella prima parte del mese di novembre 2016), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2016 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2016, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a ottobre 2016


La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di ottobre 2016 nonché l'inizio di quello di novembre 2016, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di dicembre 2016. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di ottobre 2016 e di quelle da rinnovare entro la fine di dicembre 2016 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.


IN QUESTO NUMERO:


- L’8a Commissione (Lavori pubblici) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera hanno espresso, nelle rispettive sedute del 26 ottobre e – si anticipa – del 2 novembre 2016, pareri favorevoli sulle proposte di nomina di Zeno D'Agostino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale e di Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Si anticipa altresì che D’Agostino e Prete sono stati effettivamente nominati nei rispettivi incarichi con separati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 novembre 2016.


- Le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera, nella seduta del 12 ottobre 2016, hanno espresso pareri favorevoli a maggioranza assoluta dei componenti sulle proposte di nomina di Maurizio Pernice a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN, nonché di Stefano Laporta, Laura Porzio e Vittorio d'Oriano a componenti della consulta dell'Ispettorato medesimo. Si anticipa che le suddette nomine sono state deliberate dal Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016.


- La IX Commissione (Trasporti) della Camera, nella seduta del 5 ottobre 2016, ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Bruno Franchi a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV.


- Si anticipa che l’8a Commissione del Senato, nella seduta dell’8 novembre 2016, ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Francesco Maria Di Majo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentionale.


- Si anticipa inoltre che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere parlamentare sulle proposte di nomina di Paolo Emilio Signorini a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, di Pietro Spirito a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, di Rodolfo Giampieri a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, e di Daniele Rossi a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentionale. Si anticipa altresì che lo stesso Ministro, con proprio decreto in data 10 novembre 2016, ha nominato Carla Roncallo commissario straordinario dell’Autorità portuale di La Spezia per un periodo massimo di tre mesi.


- Si anticipa infine che il Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016 ha deliberato, a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, le nomine di Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e di Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL.


    - Nel mese di ottobre 2016 sono scaduti i mandati del presidente dell'Autorità portuale di Venezia, Paolo Costa, dei commissari straordinari delle Autorità portuali di Catania e di Cagliari, Nunzio Martello e Roberto Isidori, del commissario straordinario della Lega navale italiana LNI, Romano Sauro, nonché quelli dei componenti del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate.


- Nel mese di novembre 2016 scadono invece i mandati dei presidenti delle Autorità portuali di Savona, Gian Luigi Miazza, e di Salerno, Andrea Annunziata, nonché quelli dei commissari straordinari delle Autorità portuali di Augusta, Antonio Donato, di Genova, Giovanni Pettorino, di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli (con il commissario straordinario aggiunto Davide Barbagiovanni Minciullo), di Livorno, Giuliano Gallanti, di Napoli, Antonio Basile, e di Piombino, Luciano Guerrieri. Nello stesso mese scadono poi i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC, nonché gli incarichi dei commissari straordinari dell'Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, Massimo De Felice.


- Nel mese di dicembre 2016 scadranno infine i mandati del commissario straordinario dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Pietro Preziosi, dei componenti del comitato di gestione della Cassa Conguaglio GPL, del direttore generale di progetto per la realizzazione del Grande progetto Pompei, Luigi Curatoli, e del presidente dell'Unione italiana tiro a segno UITS, Ernfried Obrist.


Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.


a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di ottobre 2016


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.


Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

































Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità

di sistema portuale

del Mare

Adriatico orientale



Presidente:


Zeno D'Agostino



Richieste di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978, annunciate

alla Camera

e al Senato

l'11/10/2016.

Pareri favorevoli

espressi dalla

8a Commissione

del Senato

il 26/10/2016 e dalla

IX Commissione

della Camera

il 2/11/2016.


8/11/2016


(decorrenza:

10/11/2016)

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

Autorità

di sistema portuale

del Mar Ionio

Presidente:


Sergio Prete

8/11/2016


(decorrenza:

10/11/2016)

Autorità

di sistema

portuale

del Mar Tirreno

centro-settentionale

Presidente:


Francesco

Maria

Di Majo

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978, annunciata

alla Camera

e al Senato

il 3/11/2016.

Parere favorevole espresso dalla

8a Commissione

del Senato

l’8/11/2016


Procedura

di nomina

in corso

Autorità

di sistema

portuale

del Mar Ligure occidentale

Presidente:


Paolo Emilio Signorini

Richieste di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978, annunciate

alla Camera

e al Senato

il 9/11/2016.


Autorità

di sistema

portuale

del Mar Tirreno

centrale

Presidente:


Pietro Spirito


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità

di sistema portuale

del Mare

Adriatico

centrale



Presidente:


Rodolfo Giampieri

Richieste di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978, annunciate

alla Camera

e al Senato

il 9/11/2016.

Procedura

di nomina

in corso

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

Autorità

di sistema portuale

del Mare

Adriatico

centro-settentionale



Presidente:


Daniele Rossi

Autorità portuale di La Spezia

Commissario straordinario:


Carla Roncallo


Nomina non ancora comunicata

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

10/11/2016

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato l'11 ottobre 2016, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Zeno D'Agostino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale. La richiesta è stata assegnata alla 8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 26 ottobre 2016 esprimendo parere favorevole. La richiesta è stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti) della Camera che ne ha avviato l’esame nella seduta del 26 ottobre 2016 e, si anticipa, ha espresso parere favorevole nella seduta del 2 novembre 2016. Si anticipa che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto dell’8 novembre 2016, notificato all’interessato il 10 novembre 2016, ha nominato D’Agostino presidente della suddetta Autorità di sistema portuale per la durata di un quadriennio a decorrere dal 10 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, istituita ai sensi del D.Lgs. n. 169/2016, subentra alla soppressa Autorità portuale di Trieste, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario uscente dell'Autorità portuale giuliana è lo stesso D'Agostino che, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 febbraio 2015, era stato successivamente prorogato con analoghi decreti del 20 agosto 2015, del 25 febbraio 2016 e del 29 agosto 2016. D'Agostino era subentrato alla presidente Marina Monassi, che era stata nominata per quattro anni con decreto ministeriale del 20 gennaio 2011.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato l'11 ottobre 2016, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Tale richiesta è stata assegnata alla 8ª Commissione del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 26 ottobre 2016 esprimendo parere favorevole. La richiesta è stata altresì assegnata alla IX Commissione della Camera che ne ha avviato l’esame nella seduta del 26 ottobre 2016 e, si anticipa, ha espresso parere favorevole nella seduta del 2 novembre 2016. Si anticipa che il predetto Ministro, con decreto in data 8 novembre 2016, notificato all’interessato il 10 novembre 2016, ha nominato Prete presidente della suddetta Autorità di sistema portuale per la durata di un quadriennio a decorrere dal 10 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio subentra alla soppressa Autorità portuale di Taranto, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario uscente dell'Autorità portuale pugliese è lo stesso Prete che, nominato con decreto ministeriale in data 10 luglio 2015, era stato successivamente prorogato con analoghi decreti dell'11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016. Prete inoltre era già stato nominato presidente dell'Autorità portuale tarantina per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011.

Si anticipa che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 27 ottobre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 3 novembre 2016, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Francesco Maria Di Majo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentionale. Tale richiesta è stata assegnata alla 8ª Commissione del Senato, che l’ha esaminata nella seduta dell’8 novembre 2016 esprimendo parere favorevole. La richiesta è stata altresì assegnata alla IX Commissione della Camera che non ha ancora espresso alcun parere.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentionale subentra alla soppressa Autorità portuale di Civitavecchia, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario in carica della suddetta Autorità portuale laziale è Ilarione Dell'Anna, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 agosto 2016 per un periodo non superiore a sei mesi. Il 5 agosto 2016 era scaduto il mandato del precedente commissario straordinario, Pasqualino Monti, che era stato nominato con decreto ministeriale del 22 luglio 2015, ed era stato prorogato con analogo decreto ministeriale del 5 febbraio 2016. In precedenza lo stesso Monti era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011.

Si anticipa che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Paolo Emilio Signorini a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Tale richiesta è stata assegnata alla IX Commissione della Camera ed alla 8ª Commissione del Senato.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale subentra alle soppresse Autorità portuali di Genova e di Savona, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale di Genova è Giovanni Pettorino, il cui mandato è stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale in data 23 maggio 2016. Presidente uscente dell’Autorità portuale di Savona è invece Gian Luigi Miazza, che era stato nominato con decreto ministeriale del 31 ottobre 2012 per quattro anni a decorrere dal 6 novembre 2012. Per ulteriori informazioni riguardanti tali cariche in scadenza, vedasi infra alla sottosezione b).

Si anticipa altresì che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 2 novembre 2016, annunciata alla Camera ed al Senato il 9 novembre 2016, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Spirito a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. La richiesta è stata assegnata alla IX Commissione della Camera ed alla 8ª Commissione del Senato.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale subentra alle soppresse Autorità portuali di Napoli e di Salerno, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Napoli è Antonio Basile, il cui mandato è stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale del 2 maggio 2016. Presidente uscente dell’Autorità portuale di Salerno è invece Andrea Annunziata, che era stato nominato con decreto ministeriale del 12 novembre 2012 per quattro anni a decorrere dal 19 novembre 2012. Per ulteriori informazioni riguardanti tali cariche in scadenza, vedasi infra alla sottosezione b).

Si anticipa inoltre che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Rodolfo Giampieri a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Tale richiesta è stata assegnata alla IX Commissione della Camera ed alla 8ª Commissione del Senato.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale subentra alla soppressa Autorità portuale di Ancona, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Presidente in carica dell’Autorità portuale di Ancona è lo stesso Giampieri, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 gennaio 2015. In precedenza Giampieri era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto ministeriale del 7 novembre 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti ministeriali del 9 maggio 2014 e del 12 novembre 2014. Giampieri era succeduto a Luciano Canepa, nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 marzo 2009 e in seguito commissario straordinario con analogo provvedimento del 7 maggio 2013.

Si anticipa ancora che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 3 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Daniele Rossi a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Tale richiesta è stata assegnata alla IX Commissione della Camera ed alla 8ª Commissione del Senato.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale subentra alla soppressa Autorità portuale di Ravenna, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale di Ravenna è Giuseppe Meli, il cui mandato è stato da ultimo prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale del 2 settembre 2016. Nominato con analogo decreto del 2 marzo 2016, Meli è succeduto al presidente Galliano Di Marco, a sua volta nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 27 febbraio 2012, notificato il 2 marzo 2012.

Si anticipa infine che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 10 novembre 2016, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, ha nominato Carla Roncallo commissario straordinario dell’Autorità portuale di La Spezia, fino alla nomina del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

La nomina commissariale di Roncallo si è resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate l’8 novembre 2016 dal presidente uscente dell’Autorità portuale spezzina, Giovanni Lorenzo Forcieri, che era stato nominato per la durata di un quadriennio con decreto ministeriale del 7 novembre 2013. Per Forcieri si trattava del secondo mandato alla presidenza dell'Ente, essendovi stato già nominato per un primo quadriennio con decreto ministeriale del 27 maggio 2009.

Le Autorità di sistema portuale, disciplinate dal D.Lgs. n. 169/2016, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Istituite in numero di 15, subentrano alle Autorità portuali già previste dalla L. n. 84/1994 e sono parimenti sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa1 con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta2.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale per l'assicurazione contro

gli infortuni

sul lavoro

INAIL


Presidente:


Massimo De Felice

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978, annunciata

alla Camera

e al Senato

il 13/9/2016.

Pareri favorevoli espressi dalla

11a Commissione

del Senato

il 21/9/2016

e dalla

XI Commissione

della Camera

il 28/9/2016.


Nomina deliberata

dal Consiglio

dei ministri

del 9/11/2016

D.P.R.

su proposta

del Presidente

del Consiglio

dei ministri, previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri adottata

su proposta

del Ministro

del lavoro e delle

politiche sociali,

di concerto

con il Ministro dell'economia

e delle finanze



Si anticipa che il Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016 ha deliberato la nomina di Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL. Tale nomina dovrà essere formalizzata con decreto del Presidente della Repubblica.

Come riferito nel precedente numero del Bollettino, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di De Felice a presidente dell'INAIL. Tale richiesta era stata assegnata alla 11a Commissione (Lavoro) del Senato, che l'ha esaminata nella seduta del 21 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla XI Commissione (Lavoro) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 20 settembre 2016, ha espresso anch'essa parere favorevole nella seduta del 28 settembre 2016.

De Felice è attualmente commissario straordinario dell'INAIL, essendo stato nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 25 agosto 2016, comunicato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con lettera del 9 settembre 2016 e annunciato al Senato e alla Camera il 13 e il 14 settembre 2016. Al commissario straordinario sono conferiti i poteri attribuiti al presidente dell'Istituto a decorrere dal 28 luglio 2016 fino alla conclusione della procedura per la nomina del presidente stesso e comunque non oltre il 30 novembre 2016.

Il 12 maggio 2016 era scaduto il precedente mandato alla presidenza dell'INAIL dello stesso De Felice, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2012. Tale nomina aveva comportato la chiusura della gestione commissariale alla quale era stato sottoposto l'INAIL a seguito del decesso del presidente Marco Fabio Sartori, avvenuto l'8 novembre 2011. Infatti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 novembre 2011 era stato nominato commissario straordinario dell'Istituto Gian Paolo Sassi. In seguito, con analogo decreto in data 10 aprile 2012, lo stesso De Felice era stato nominato commissario straordinario a decorrere dal 1° aprile 2012.

La procedura per la nomina del presidente dell'INAIL è stata parzialmente modificata dall'art. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, che ha modificato la governance degli enti pubblici di previdenza e assistenza, novellando il D.Lgs. n. 479/1994. In base alla citata disposizione il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla L. n. 14/1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente anche l'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. Nel caso di specie il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL ha espresso la propria intesa sulla nomina di De Felice con delibera approvata all'unanimità in data 7 settembre 2016.

Il consiglio di indirizzo e vigilanza (c.d. CIV) costituisce l'unico organo collegiale dell'INAIL, essendo stato soppresso il consiglio di amministrazione per effetto della ricordata novella. Il CIV dell'INAIL è stato rinnovato con D.P.C.M. dell'8 agosto 2013 per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013. All'atto del rinnovo, la composizione dell'organo è stata ridotta da 25 a 17 componenti, in attuazione dell'art. 7, comma 9, del citato D.L. n. 78/2010. Sia il presidente dell'INAIL che i componenti del CIV durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 479/1994, come modificato sempre dal D.L. n. 78/2010.

L’INAIL, com'è noto, persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori. All'INAIL sono state attribuite, dall'art. 7 del citato D.L. n. 78/2010, le funzioni dei soppressi Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA ed Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL.





Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto

per lo sviluppo della formazione professionale

dei lavoratori

ISFOL


Presidente:


Stefano Sacchi



Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978, annunciata

alla Camera

e al Senato

il 13/9/2016.

Pareri favorevoli espressi dalla

11a Commissione

del Senato

il 21/9/2016 e dalla

XI Commissione

della Camera

il 28/9/2016.


Nomina deliberata

dal Consiglio

dei ministri

del 9/11/2016



D.P.C.M.

previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri,

su proposta

del Ministro

del lavoro

e delle

politiche sociali



Si anticipa che il Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016 ha deliberato la nomina di Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL. Tale nomina dovrà essere successivamente formalizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Come riferito nel precedente numero del Bollettino, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Sacchi a presidente dell'ISFOL. Tale richiesta era stata assegnata alla 11a Commissione (Lavoro) del Senato, che l'ha esaminata nella seduta del 21 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla XI Commissione (Lavoro) della Camera, che, dopo averla esaminata nella seduta del 27 settembre 2016, ha espresso parere favorevole nella seduta del 28 settembre 2016.

Sacchi è attualmente commissario straordinario dell'ISFOL, essendo stato nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla data di conclusione delle procedure di nomina dei nuovi organi dell'Istituto. Il commissariamento dell'ISFOL si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate in data 21 dicembre 2015 da Pietro Antonio Varesi, che era stato nominato presidente dell'Istituto per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2012, nonché da Paola Antonia Profeta e da Renato Pirola, che erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto sempre per quattro anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 22 febbraio 2013.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2015, che ha previsto il trasferimento di parte delle risorse dell'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali deve provvedere al rinnovo degli organi del predetto Istituto. Il consiglio di amministrazione dell'ISFOL è stato altresì ridotto dai cinque membri tra cui il presidente sinora previsti, a tre componenti tra cui il presidente, tutti individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto. Due componenti, tra cui il presidente, sono designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; l'altro componente è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

Entro sessanta giorni dal rinnovo degli organi, dovranno essere inoltre modificati lo statuto e il regolamento dell'ISFOL. Si ricorda in proposito che un nuovo statuto dell’ISFOL era già stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 gennaio 2011 e che esso aveva ridotto la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto a quattro membri più il presidente (dagli otto precedentemente previsti, sempre oltre al presidente).

L'ISFOL, istituito con D.P.R. n. 478/1973, è, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 419/1999, ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per effetto dell'art. 7, comma 15, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, sono state trasferite ad esso le funzioni già proprie dell'Istituto affari sociali IAS, contestualmente soppresso, al quale l'ISFOL è succeduto in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.


b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di ottobre 2016
o previste in scadenza entro il 31 dicembre 2016





Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Autorità portuale

di Venezia

Presidente:


Paolo Costa

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

1/10/2016

Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

d'intesa con la regione in una terna proposta da

province, comuni

e camere

di commercio


Autorità portuale

di Catania

Commissario straordinario:


Nunzio Martello


Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

15/10/2016

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti

Autorità portuale

di Cagliari

Commissario straordinario:


Roberto Isidori


29/10/2016

Autorità portuale

di Napoli

Commissario straordinario:


Antonio Basile


2/11/2016

Autorità portuale

di Savona

Presidente:


Gian Luigi Miazza

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

6/11/2016

Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

d'intesa con la regione in una terna proposta da

province, comuni

e camere

di commercio


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Autorità portuale

di Piombino

Commissario straordinario:


Luciano Guerrieri


Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

7/11/2016

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e dei trasporti


Autorità portuale

di Gioia Tauro

Commissario straordinario:


Andrea Agostinelli


con il vice commissario straordinario


Davide Barbagiovanni

Minciullo


7/11/2016

Autorità portuale

di Livorno

Commissario straordinario:


Giuliano Gallanti


15/11/2016

Autorità portuale

di Augusta

Commissario straordinario:


Antonio Donato


16/11/2016

Autorità portuale di Salerno

Presidente:


Andrea Annunziata

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

19/11/2016

Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

d'intesa con la regione in una terna proposta da

province, comuni e camere

di commercio


Autorità portuale di Genova

Commissario straordinario:


Giovanni Pettorino


Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

24/11/2016

Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti


Autorità portuale di Olbia

e Golfo Aranci

Commissario straordinario:


Pietro Preziosi

24/12/2016

Il 1° ottobre 2016 è scaduto il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Venezia, Paolo Costa, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 1° ottobre 2012.

Già nominato presidente dell'Autorità portuale lagunare con decreto ministeriale del 1° luglio 2008, Costa ne era stato anche nominato commissario straordinario: dapprima con decreto ministeriale del 23 maggio 2008 durante l'espletamento della procedura per la sua prima nomina a presidente, sia poi con analogo decreto del 10 agosto 2012 nelle more della sua seconda nomina presidenziale.

Il 15 ottobre 2016 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Catania, Nunzio Martello, che era stato nominato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 15 aprile 2016.

Martello era succeduto nel predetto incarico commissariale a Cosimo Indaco che, nominato con decreto ministeriale del 22 settembre 2014, era stato prorogato con analoghi decreti del 9 aprile 2015 e del 13 ottobre 2015. Precedenti commissari straordinari erano stati Giuseppe Alati, nominato con decreto ministeriale del 18 marzo 2014, e Cosimo Aiello, nominato con decreto ministeriale del 10 agosto 2012 e più volte prorogato. Ultimo presidente dell'Autorità portuale etnea era stato invece Santo Castiglione, il cui secondo mandato quadriennale era scaduto il 2 luglio 2012.

Il 29 ottobre 2016 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari, Roberto Isidori, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 aprile 2016.

Nominato con decreto ministeriale del 30 ottobre 2015, Isidori era subentrato a Vincenzo Di Marco, nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 29 gennaio 2014 e prorogato con analoghi decreti del 7 agosto 2014, del 10 novembre 2014, del 23 gennaio 2015 e del 24 aprile 2015. Di Marco era succeduto a Piergiorgio Massidda, a sua volta nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 26 novembre 2013, dopo che la sentenza n. 4768/2013 del Consiglio di Stato aveva annullato la nomina dello stesso Massidda a presidente dell'Autorità portuale sarda.

Il 2 novembre 2016 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Napoli, Antonio Basile, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 maggio 2016.

Già prorogato con decreto ministeriale del 30 ottobre 2015, Basile era stato nominato il 30 aprile 2015 succedendo a Francesco Karrer, il quale, nominato a sua volta con decreto del 30 aprile 2014, era stato prorogato il 30 ottobre 2014. Karrer era subentrato a Felicio Angrisano, nominato l'11 dicembre 2013 e prorogato il 13 marzo 2014. Ultimo presidente dell'Autorità portuale partenopea è stato Luciano Dassatti fino al 4 febbraio 2013, nominato poi commissario straordinario con decreto ministeriale del 15 marzo 2013 e prorogato con analogo decreto del 20 settembre 2013.

Come già riferito supra nella sottosezione a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Spirito a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, la quale subentrerà, ai sensi del D.Lgs. n. 169/2016, alla suddetta Autorità portuale di Napoli e all’Autorità portuale di Salerno, sulla quale vedasi infra.

Il 6 novembre 2016 è scaduto il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Savona, Gian Luigi Miazza, che era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 ottobre 2012 per quattro anni a decorrere dal 6 novembre 2012.

Miazza era succeduto a Cristoforo Canavese, nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 21 settembre 2012 dopo la scadenza del suo secondo e ultimo mandato quadriennale alla presidenza dell'Autorità portuale ligure disposto con decreto ministeriale del 5 agosto 2008.

Come già riferito supra nella sottosezione a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Paolo Emilio Signorini a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, la quale subentrerà, ai sensi del D.Lgs. n. 169/2016, alla suddetta Autorità portuale di Savona e all’Autorità portuale di Genova, sulla quale vedasi infra.

Il 7 novembre 2016 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Piombino, Luciano Guerrieri, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 maggio 2016.

Già prorogato con decreti ministeriali del 6 novembre 2015, del 5 maggio 2015, del 30 ottobre 2014, del 29 luglio 2014 e del 27 gennaio 2014, Guerrieri era stato nominato commissario straordinario con provvedimento del 23 luglio 2013, dopo la scadenza del suo secondo e ultimo mandato quadriennale alla presidenza dell'Autorità portuale toscana.

Il 7 novembre 2016 sono scaduti i mandati del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, e del commissario straordinario aggiunto, Davide Barbagiovanni Minciullo, che erano stati prorogati per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2016.

Tali mandati erano stati inizialmente conferiti con decreto ministeriale del 5 novembre 2015. Precedenti commissari straordinari erano stati lo stesso Barbagiovanni Minciullo, nominato con decreto del 4 maggio 2015, e Giovanni Grimaldi, nominato con decreto ministeriale del 30 aprile 2014 alla scadenza del suo mandato presidenziale e prorogato con analogo decreto del 30 ottobre 2014.

Il 15 novembre 2016 scade il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Livorno, Giuliano Gallanti, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 maggio 2016.

Già prorogato con decreto ministeriale del 13 novembre 2015, Gallanti era stato nominato commissario straordinario con analogo provvedimento del 14 maggio 2015 e, dapprima, presidente dell'Autorità portuale livornese per quattro anni con decreto ministeriale in data 11 aprile 2011.

Il 16 novembre 2016 scade il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Augusta, Antonio Donato, che era stato nominato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 maggio 2016.

Donato era succeduto ad Alberto Cozzo, che era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 13 novembre 2014 ed era stato prorogato con analoghi decreti del 14 maggio 2015 e del 13 novembre 2015. Precedente commissario straordinario era stato Enrico Maria Pujia, nominato con decreto del 3 dicembre 2013 e prorogato con decreto del 4 giugno 2014. Il 6 ottobre 2013 era scaduto il mandato dell'ultimo presidente dell'Autorità portuale megarese, Aldo Garozzo.

Il 19 novembre 2016 scade il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Salerno, Andrea Annunziata, che era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 12 novembre 2012 per quattro anni a decorrere dal 19 novembre 2012. Per Annunziata si è trattato del secondo e ultimo mandato alla presidenza dell'Autorità portuale salernitana, alla quale era già stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 6 novembre 2008.

Il 24 novembre 2016 scade il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Genova, Giovanni Pettorino, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 maggio 2016.

Pettorino era stato nominato con decreto ministeriale del 23 novembre 2015 in seguito alle dimissioni del presidente uscente, Luigi Merlo, che era stato a sua volta nominato con decreto ministeriale del 16 gennaio 2012 per quattro anni a decorrere dall'8 febbraio 2012. Per Merlo si era trattato del secondo e ultimo mandato alla presidenza dell’Autorità portuale genovese, alla quale era già stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 6 febbraio 2008.

Infine il 24 dicembre 2016 scadrà il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Pietro Preziosi, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 24 giugno 2016.

Nominato con decreto ministeriale in data 19 giugno 2015 e prorogato con analogo provvedimento del 22 dicembre 2015, Preziosi era subentrato nel predetto incarico a Nunzio Martello che, nominato con decreto ministeriale del 6 marzo 2014, era stato prorogato con analoghi provvedimenti del 9 settembre 2014, del 9 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015. Martello era a sua volta subentrato a Fedele Sanciu, che era stato nominato commissario straordinario dell'Autorità portuale sarda con decreto ministeriale del 5 settembre 2013, dopo la scadenza del secondo e ultimo mandato quadriennale del presidente Paolo Silverio Piro.

Sulle Autorità portuali e sull'istituzione delle Autorità di sistema portuale, vedasi supra alla sottosezione “a”.







Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Cassa

di previdenza delle

Forze armate

Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Effettivi:


Massimiliano

Del Casale (presidente)


Sabino Imperscrutabile

Gennaro Cuciniello

Pasquale La Vacca

Nicola Luisi

Gustavo Piga

Fernanda Fraioli

Daniela Rota

Vincenzo Pasqualetto

Mauro Beniamini

Giampiero Trulli

Antonio Martino

Alessandro Ciampa



Supplenti:

Giuseppe Severino

Luigi Filippone

Andrea Vincenti

Filippo Di Bartola


Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

24/10/2016

Decreto

del Ministro

della difesa

(2 componenti per l'Esercito,

2 per la Marina, 2 per l'Aeronautica

e 3 per l'Arma dei carabinieri, proposti in una terna segnalata al Ministro

della difesa

dal Capo di stato maggiore

della difesa;

1 magistrato contabile;

1 dirigente

del Ministero dell'economia

e delle finanze;

1 esperto attuariale;

1 ufficiale

in congedo)

Il 24 ottobre 2016 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate. Presidente uscente della Cassa, nonché componente effettivo della stessa, è Massimiliano Del Casale, nominato alla presidenza dell'Ente con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 2015. Il consiglio di amministrazione della Cassa era stato nominato per la durata di tre anni con decreto del Ministro della difesa in data 24 ottobre 2013, ma la sua composizione è stata successivamente integrata e modificata con analoghi decreti ministeriali in data rispettivamente 31 marzo 2014, 16 gennaio 2015, 10 aprile 2015, 5 maggio 2015 e 20 aprile 2016, fino a pervenire alla composizione indicata nella tabella.

A seguito del rinnovo del consiglio di amministrazione della Cassa, dovrà essere quindi nominato anche il nuovo presidente della stessa. Esso infatti è scelto tra i membri effettivi dell'organo ed è nominato su proposta del Ministro della difesa secondo le modalità di cui all'art. 3 della L. n. 400/1988 e successive modificazioni. Per tale nomina è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.

La Cassa è stata istituita dall'art. 2 del D.P.R. n. 211/2009, che ha disposto il riordino per accorpamento delle sei preesistenti casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri.

Sono organi della Cassa il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori, che restano in carica per 3 anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.

Il consiglio di amministrazione della Cassa è costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, ed ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale. L'organo è composto anzitutto da personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di Forza armata, di cui due membri per l'Esercito, due per la Marina militare, due per l'Aeronautica militare e tre per l'Arma dei carabinieri; essi sono proposti rispettivamente dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro dal Capo di stato maggiore della difesa al Ministro della difesa. Con le stesse modalità dalle predette terne di candidati sono nominati anche i componenti supplenti, che possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. Il consiglio di amministrazione della Cassa è altresì composto da un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza; un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa; ed un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.

La Cassa di previdenza delle Forze armate, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. La Cassa gestisce i fondi previdenziali secondo principi di uniformità gestionale, fatti salvi il regime previdenziale e creditizio vigente per i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo.



Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Lega

navale

italiana

LNI

Commissario straordinario:


Romano Sauro

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


31/10/2016







Decreto

del Ministro della difesa

di concerto con

il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti


Il 31 ottobre 2016 è scaduto il mandato del commissario straordinario della Lega navale italiana LNI, Romano Sauro, che era stato confermato fino alla nomina degli organi direttivi dell'Ente e comunque non oltre la predetta data, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 30 giugno 2016.

Sauro era stato inizialmente nominato per un periodo massimo di un anno con analogo decreto interministeriale in data 1° luglio 2015. Il commissariamento della LNI era conseguito alla mancata nomina del presidente e del vicepresidente in seguito alle rinunce di Giuseppe Lertora e Pietro Vatteroni alle rispettive candidature3.

Il 30 marzo 2014 erano scaduti i mandati del presidente e del vicepresidente uscenti della LNI, rispettivamente Franco Paoli e il già citato Pietro Vatteroni, che erano stati nominati per tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011: Paoli era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2011, Vatteroni con decreto interministeriale del 28 marzo 2011. Ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 90/2010, che ha recepito le disposizioni del D.P.R. n. 205/2009 di riordino dell'Ente, il presidente nazionale della LNI è coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, previo parere delle Commissioni parlamentari.

Altri organi della LNI sono l'assemblea generale dei soci, il consiglio direttivo nazionale (la cui composizione, a seguito del riordino, era stata ridotta da 13 a 10 membri compresi il presidente e il vicepresidente), il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri. Tutti gli incarichi hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta.

La Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. È sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Ente parco nazionale

della Sila

Commissario straordinario:


Sonia Ferrari

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978


26/11/2016

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare


Il 26 novembre 2016 scade il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, che era stata da ultimo prorogata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 maggio 2016, per la durata di sei mesi e comunque non oltre la nomina del presidente dell'Ente parco.

Già prorogata con analoghi provvedimenti in data 8 ottobre 2015 e del 2 aprile 2015, Ferrari era stata nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014. In precedenza era stata nominata presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto ministeriale del 13 febbraio 2009; detto incarico era definitivamente cessato il 29 marzo 2014 allo scadere della prorogatio. Successivamente la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, eletto dal consiglio direttivo al suo interno.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.






Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto nazionale per l'assicurazione contro

gli infortuni

sul lavoro

INAIL

Commissario straordinario:


Massimo De Felice



Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978


30/11/2016

Decreto

del Ministro

del lavoro e delle

politiche sociali,

di concerto

con il Ministro dell'economia

e delle finanze



Il 30 novembre 2016 scade il mandato di Massimo De Felice a commissario straordinario dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL.

Come ricordato supra nella sottosezione a), De Felice era stato nominato commissario straordinario dell’INAIL nelle more della procedura per la nomina del presidente dell’Istituto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 25 agosto 2016. Al commissario straordinario sono conferiti i poteri attribuiti al presidente dell'INAIL a decorrere dal 28 luglio 2016 fino appunto alla conclusione della procedura per la nomina del presidente stesso e comunque non oltre il 30 novembre 2016.

Sull’INAIL in generale vedasi supra nella sottosezione a).


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Cassa Conguaglio GPL


Componenti

del comitato

di gestione:


Franco Terlizzese (presidente),

Donatella Castrini,

Valentina Di Bona,

Stefano Bisogno,

Lino Pietrobono

(segretario)


Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978


31/12/2016



Decreto

del Ministro dello sviluppo economico



Il 31 dicembre 2016 scadranno i mandati dei componenti del comitato di gestione della Cassa Conguaglio GPL per il triennio 2014 – 2016. Si tratta in particolare di: Franco Terlizzese, in qualità di presidente; Donatella Castrini, Valentina Di Bona, Stefano Bisogno, in qualità di componenti; Lino Pietrobono, in qualità di segretario. I suddetti componenti erano stati nominati dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto del 16 aprile 2014.

Il comitato di gestione della Cassa Conguaglio GPL è composto da funzionari o personale di ruolo della pubblica amministrazione, designati rispettivamente in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico (il presidente Terlizzese e la componente Castrini) e del Ministero dell'economia e delle finanze (i componenti Di Bona e Bisogno e il segretario Pietrobono).

La Cassa conguaglio GPL è stata istituita con il provvedimento n. 44/1977 del Comitato interministeriale prezzi CIP, ai sensi del D.Lgs. n. 98/1948, ed è stata confermata quale ente pubblico non economico con il decreto interministeriale in data 19 novembre 2008, nell'ambito delle procedure previste dalla normativa “taglia-enti” di cui all'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008. Presso la Cassa è stato costituito, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 32/1998, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Detto Fondo, costituito con i contributi versati da titolari di concessione e da gestori di impianti di distribuzione, è utilizzato per il pagamento di indennizzi, a seguito della chiusura di impianti, a favore di gestori e titolari di autorizzazione o concessione. Alla Cassa sono state altresì attribuite le funzioni già proprie del Fondo Bombole Metano e dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, soppressi dall'art. 27 della L. n. 99/2009.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Unione italiana tiro a segno

UITS


Presidente:


Ernfried Obrist



Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978


31/12/2016





D.P.R. su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri



Il 31 dicembre 2016 scadrà il mandato del presidente dell'Unione italiana tiro a segno UITS, Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 – 2016.

Già inserita nell'Allegato A di cui al soppresso comma 636 dell'art. 2 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), l'UITS è stata riordinata dal D.P.R. n. 209/2009 nell'ambito delle procedure previste dalla normativa “taglia-enti” di cui all'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 15 novembre 2011 è stato approvato lo statuto dell'UITS.

Sono organi centrali dell'UITS l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale4, dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi), il presidente nazionale (coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato dal Ministro della difesa), il consiglio direttivo (composto dal presidente e da dodici consiglieri eletti dall'assemblea e nominati dal Ministro della difesa), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) ed il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.

L'Unione italiana tiro a segno UITS è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa ed il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI. In particolare, sebbene ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 242/1999 le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.





c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza
entro il 31 dicembre 2016





Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

ANSV

Presidente:


Bruno Franchi


Pareri favorevoli

espressi dalla

8a Commissione

del Senato

il 20/9/2016 e dalla

IX Commissione

della Camera

il 5/10/2016

ai sensi dell'art. 2

del D.P.R. n. 189/2010


Procedura

di nomina

in corso

D.P.R. previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri,

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri


Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 189/2010, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Bruno Franchi a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV. Tale richiesta è stata assegnata alla 8a Commissione (Lavori pubblici) del Senato, che l'ha esaminata nella seduta del 20 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla IX Commissione (Trasporti) della Camera, che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 28 settembre 2016, ha parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 5 ottobre 2016.

Il 3 febbraio 2016 era scaduto il mandato a presidente dell'Agenzia dello stesso Franchi, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 2011. In precedenza Franchi era già stato nominato alla presidenza dell'Agenzia dapprima con D.P.R. del 14 ottobre 1999 e poi con D.P.R. del 7 febbraio 2005. Franchi era stato altresì nominato commissario straordinario dell'ANSV con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2010. Il 7 aprile 2016 sono scaduti inoltre i mandati dei componenti del collegio dell'ANSV, Cesare Arnaudo, Michele Gasparetto ed Elda Turco Bulgherini, che erano stati nominati per cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 aprile 2011.

Ai sensi del D.P.R. n. 189/2010, che ha riordinato l'ANSV nell'ambito delle procedure della normativa c.d. taglia-enti (art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008), sono organi dell'Agenzia il presidente, il collegio (la cui composizione è stata ridotta da quattro componenti a tre) e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari.

Istituita dal D.Lgs. n. 66/1999 e posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’ANSV svolge inchieste tecniche sugli incidenti e sugli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, eventualmente emanando le opportune raccomandazioni di sicurezza. Svolge altresì attività di studio e di indagine per favorire il miglioramento della sicurezza del volo.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari


Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Ispettorato nazionale

per la

sicurezza nucleare

e la radioprotezione

ISIN


Direttore:


Maurizio Pernice








Richieste di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 6,

commi 4 e 6,

del D.Lgs. n. 45/2014,

annunciate

alla Camera

e al Senato

il 13/9/2016.

Pareri favorevoli

espressi

a maggioranza assoluta dalle

Commissioni 10a e 13a del Senato

il 28/9/2016

e dalle

Commissioni VIII e X

della Camera

il 12/10/2016.


Nomine deliberate

dal Consiglio

dei ministri

del 9/11/2016

D.P.R. previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri

su proposta

del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare,

di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari

espresso

a maggioranza assoluta

dei componenti


Componenti

della consulta:


Stefano Laporta,

Laura Porzio e

Vittorio d'Oriano


Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 11 agosto 2016, annunciate alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, ha trasmesso le richieste di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Maurizio Pernice a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN, nonché sulle proposte di nomina a componenti della consulta dell'Ispettorato di Stefano Laporta (con funzioni di coordinamento organizzativo interno), Laura Porzio e Vittorio d'Oriano. Le richieste, inoltrate ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 45/2014, sono state assegnate alle Commissioni riunite 10ª (Industria) e 13ª (Territorio) del Senato, che le hanno esaminate nella seduta del 28 settembre 2016 esprimendo su ognuna parere favorevole a maggioranza assoluta dei componenti. Le richieste sono state assegnate altresì alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 20 settembre 2016 ed aver proceduto all'audizione informale dei candidati nella seduta del 28 settembre 2016, hanno parimenti espresso su ciascuna di esse parere favorevole a maggioranza assoluta dei componenti nella seduta del 12 ottobre 2016. Si anticipa che le suddette nomine sono state deliberate dal Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016.

L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione è stato istituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 45/2014, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. L'ISIN ha sostanzialmente assunto le funzioni e i compiti già propri della soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare5, che erano stati attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA in via transitoria e fino appunto all'adozione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea.

Sono organi dell'ISIN il direttore e la consulta, composta da tre esperti di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo interno. I mandati durano sette anni e non sono rinnovabili. Tali organi non sono stati finora mai nominati: la proposta di nomina di Antonio Agostini a direttore dell'ISIN, in riferimento alla quale il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento aveva chiesto il parere parlamentare con lettera in data 8 ottobre 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 9 ottobre 2014, non ha più avuto alcun seguito malgrado i pareri favorevoli espressi a maggioranza assoluta dalle competenti Commissioni del Senato e della Camera nelle rispettive sedute del 5 e del 6 novembre 2014.

Il direttore e i componenti della consulta dell'ISIN sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potrà essere effettuata in mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. L'art. 6, comma 10, del D.Lgs. n. 45/2014, prevede inoltre che il direttore e i componenti della consulta decadano dall'incarico al venir meno di determinati requisiti, accertato anch'esso con D.P.R. acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti6.

Per quanto propriamente attiene alla sua natura giuridica, l'ISIN presenta numerosi aspetti che tendono ad assimilarlo alle Autorità amministrative indipendenti, quali in particolare: l'autonomia regolamentare, gestionale, amministrativa7 e la mancata sottoposizione all'attività di vigilanza di un Ministero8; lo svolgimento di compiti e funzioni proprie di una Autorità prevista dall'ordinamento comunitario9; la previsione di una particolare forma di controllo parlamentare sulla nomina dei componenti10; la durata settennale e non rinnovabile del mandato degli stessi11; i requisiti soggettivi loro richiesti12. Sul piano contabile, viceversa13, il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ISIN costituiscono conti separati allegati ai corrispondenti documenti contabili dell'ISPRA14.

L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, nonché il controllo e la vigilanza (tra l'altro): delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione; degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e delle materie nucleari in genere; delle attività di trasporto delle materie radioattive, emanando altresì le prescritte certificazioni. L'ISIN fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile ed emana guide tecniche ai Ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. L'ISIN assicura inoltre gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie; assicura altresì la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza, nonché la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Fondazione

Centro sperimentale

di cinematografia

CSC


Presidente:


Stefano Rulli



Richieste di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 426/1997





14/11/12

Decreto

del Ministro

per i beni e le attività culturali


Componenti

del Consiglio

di amministrazione:


Nicola Giuliano,

Aldo Grasso,

Carlo Verdone e

Olga Cuccurullo




Decreto

del Ministro

per i beni

e le attività culturali,

di cui tre su designazione dello stesso Ministro e uno

su designazione del Ministro dell'economia

e delle finanze


Il 14 novembre 2016 scadono i mandati del presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC, Stefano Rulli, e dei membri del consiglio di amministrazione, ossia Nicola Giuliano, Aldo Grasso, Carlo Verdone e Olga Cuccurullo. Essi erano stati nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 14 novembre 2012.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 426/1997, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 32/2004, il consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro per i beni e le attività culturali ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze15.

Il Centro sperimentale di cinematografia, nato nel 1935 e qualificato ente pubblico dalla legge n. 419/1942, è stato trasformato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 426/1997 nella Fondazione Scuola nazionale di cinema con personalità giuridica di diritto privato, successivamente ridenominata Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 32/2004. La Fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle sue disposizioni di attuazione per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 426/1997. L'articolo 6 di tale decreto legislativo è tuttavia la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.

Finalità dell'Ente, istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia che riunisce la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca nazionale, sono lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza; la conservazione e la promozione del patrimonio cinematografico; la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie e linguaggi innovativi nei campi connessi. Organi della Fondazione sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e possono essere confermati per non più di due volte.



Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Grande progetto Pompei


Direttore generale di progetto:


Luigi Curatoli



Richiesta di parere

parlamentare ai sensi

dell'art. 1, comma 1,

del D.L. n. 91/2013, convertito,

con modificazioni, dalla L. n. 112/2013.


31/12/2016

D.P.C.M.

su proposta

del Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo

parere delle Commissioni parlamentari competenti



Il 31 dicembre 2016 scadrà il mandato a direttore generale di progetto per la realizzazione del Grande progetto Pompei di Luigi Curatoli, che era stato nominato fino a tale data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in data 4 febbraio 2016. Sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la VII Commissione (Cultura) della Camera e la 7a Commissione (Istruzione) del Senato nelle rispettive sedute del 13 e 21 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 112/2013.

L'art. 1, comma 1, del citato D.L. n. 91/2013 prevede che "al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei, ... il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina con proprio decreto ... previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore generale di progetto", nonché un vice direttore generale vicario”.

Tra i compiti del direttore generale di progetto rilevano in particolare: la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione previsti nell'ambito della realizzazione del Grande Progetto Pompei; la funzione di stazione appaltante, dando esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa S.p.a.; l'assunzione delle direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico. Il direttore generale di progetto - che collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici - riferisce con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del predetto D.L. n. 91/2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è costituita una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura è composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, nonché da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale.

Il Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'art. 2 del D.L. n. 34/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 75/2011, non costituisce un ente pubblico, né parimenti sembra assumere tale connotazione la struttura di supporto al direttore generale di progetto. Ciononostante, la nomina del direttore generale di progetto e del vice direttore vicario costituiscono nomine governative, cui si provvede previo parere parlamentare previsto da una legge speciale.



















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO




























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a ottobre 2016


Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.

Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 4 mozioni, 2 ordini del giorno e di 1 risoluzione.

Di tali note 4 sono state trasmesse dal Ministero della giustizia, 2 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed 1 dal Ministero dell'interno.

Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 2 note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:


1 dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 2803, divenuto legge n. 11 del 2015, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2803, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 137, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 14 note di attuazione;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 3301,

divenuto legge n. 107 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3301, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 3, in ordine ai quali è stata finora trasmessa 1 nota di attuazione.


Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

In particolare, nel periodo 1° - 31 ottobre 2016 sono stati segnalati 4 ordini del giorno*, dei quali:

2 riferiti alla legge n. 186 del 2016 concernente “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Iraq, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l’11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall’altra, fatto a Phnom Penh l’11 luglio 2012” (A.C. 3944).

1 è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed 1 al Ministero dell'interno;


1 riferito alla legge n. 190 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre” (A.C. 3768), inviato al Ministero dell'economia e delle finanze;


1 riferito alla legge n. 192 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014” (A.C. 3766), inviato al Ministero dell'interno.


Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 28 mozioni**:

- RAMPELLI ed altri n. 1/01344 (Testo modificato nel corso della seduta), TERZONI ed altri n. 1/01358 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), ZARATTI ed altri n. 1/01359 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), ROSATO, LUPI, MONCHIERO, DELLAI, PISICCHIO ed altri n. 1/01360 (Nuova formulazione), SALTAMARTINI ed altri n. 1/01361 (Testo modificato nel corso della seduta), PALESE ed altri n. 1/01362 (Testo modificato nel corso della seduta), BRIGNONE ed altri n. 1/01366 (Testo modificato nel corso della seduta), BRUNETTA ed altri n. 1/01367 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), concernenti iniziative a favore delle popolazioni e dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, nonché per la prevenzione dei rischi derivanti dai terremoti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

- CARNEVALI, MISURACA, MONCHIERO ed altri n. 1/01379 (Testo modificato nel corso della seduta), concernente iniziative in relazione al Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo (Catania), al Ministero dell'interno;

- VITO ed altri n. 1/01346, COZZOLINO ed altri n. 1/01384 (Testo modificato nel corso della seduta), FIANO, PIZZOLANTE, MONCHIERO, FAUTTILLI ed altri n. 1/01385, PIRAS ed altri n. 1/01386, Andrea MAESTRI ed altri n.1/01387 (Testo modificato nel corso della seduta), MOLTENI ed altri n. 1/01388 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), PALESE ed altri n.1/01389, RIZZETTO ed altri n. 1/01390 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative per il rinnovo dei contratti dei comparti dei Vigili del fuoco, delle Forze dell'ordine e delle Forze armate, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno ed al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

- NICCHI ed altri n. 1/01395 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), BINETTI ed altri n. 1/01399, RONDINI ed altri n. 1/01400 (Testo modificato nel corso della seduta), BRIGNONE ed altri n. 1/01402 (Testo modificato nel corso della seduta), PALESE ed altri n. 1/01403 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), LENZI ed altri n. 1/01404 e RAMPELLI ed altri n. 1/01408 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), sulla salvaguardia del Servizio sanitario nazionale e sulle politiche in materia di salute, al Ministero della salute;

- DADONE ed altri n. 1/01401 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), Andrea MAESTRI ed altri n. 1/01405 (Testo modificato nel corso della seduta), CARNEVALI, BINETTI, ABRIGNANI, MONCHIERO ed altri n. 1/01406 (Testo modificato nel corso della seduta), RAMPELLI e PALESE ed altri n. 1/01409 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), concernenti iniziative a sostegno dei cittadini colpiti dalla crisi economica, anche in relazione alle risorse attualmente destinate all'accoglienza dei migranti extracomunitari, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 21 risoluzioni:

- ROSATO, LUPI, MONCHIERO, DELLAI, PISICCHIO, ALFREIDER, FORMISANO, LOCATELLI, BUENO, PARISI, SOTTANELLI, TABACCI n. 6/00264 e ARTINI ed altri n. 6/00269 (Testo modificato nel corso della seduta), sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

- MARCHI ed altri n. 6/00272, relativa alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze;

- MORETTO ed altri n. 7/01107, concernente iniziative per consentire la riammissione alla rateazione dei debiti tributari in favore dei contribuenti decaduti dal beneficio anche in relazione alle somme già rateizzate ad esito di conciliazione giudiziale e mediazione, al Ministero dell'economia e delle finanze;

- PETRINI ed altri n. 7/01066 e RICCIATTI ed altri n. 7/01088, concernenti iniziative per incentivare gli investimenti nei settori dell’industria tessile e calzaturiera, ABRIGNANI ed altri n. 7/01109, riguardante iniziative per sostenere gli investimenti nel settore del tessile e della moda e VALLASCAS ed altri n. 7/01111, concernente iniziative per sostenere le piccole e medie imprese nei settori dell’industria tessile e calzaturiera, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dello sviluppo economico;

- BASSO ed altri n. 7/01020, sull’utilizzo dei servizi elettronici via recapito certificato (PEC), al Ministero dello sviluppo economico;

- ARTINI n. 8/00203, sul personale dell’aeroporto militare di Pisa “Arturo dell’Oro”, al Ministero della difesa;

- LAFFRANCO ed altri n. 8/00204, sull’estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall’abitazione, al Ministero dell'economia e delle finanze;

- PETRINI ed altri n. 8/00205, concernente l’introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni IVA, semplificazione dei controlli per i contribuenti che assicurino la tracciabilità dei pagamenti e degli adempimenti relativi alle ritenute fiscali, al Ministero dell'economia e delle finanze;

- ZANIN n. 8/00206, sul patrimonio demaniale del Ministero della difesa, al Ministero della difesa ed al Ministero dell'economia e delle finanze;




Note annunciate al 31 ottobre 2016
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00188

Risoluzione conclusiva

Spadoni

Commissione

14/10/16


III


Contrasto dell'accaparramento di terreni su larga scala

(c.d. land grabbing)


La risoluzione conclusiva Spadoni ed altri n. 8/00188, accolta dal Governo ed approvata dalle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive) nella seduta del 29 giugno 2016, impegnava l'esecutivo a considerare i nuovi termini della partecipazione dell'Italia alla Nuova Alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione, nata per conferire alle grandi società un ruolo chiave nello sviluppo agricolo in Africa, contrastando il fenomeno dell'“accaparramento delle terre” (c.d. land grabbing).

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

“Nell'ambito dell'aggiornamento della Strategia italiana di Cooperazione allo Sviluppo, coordinata dalla Farnesina e oramai in fase avanzata di perfezionamento attraverso la revisione del Documento Triennale di Programmazione ed Indirizzo della Cooperazione Italiana 2016-2018, si è posta particolare attenzione alle tematiche dei piccoli agricoltori, delle donne e della produzione sostenibile, anche in un'ottica di adeguamento agli impegni assunti dall'Italia con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, nonché di efficacia e di coerenza delle politiche di sviluppo. Del nuovo orientamento si terrà conto nella partecipazione italiana alle attività della Nuova Alleanza per la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione in Africa (c.d. New Alliance), lanciata nel 2012 dal G8. L'esercizio di programmazione della Cooperazione Italiana per il 2017, in fase di avvio, terrà in debita considerazione tali tematiche nel definire i singoli interventi e progetti di cooperazione, sia a livello bilaterale che multilaterale. In base alla prassi, codificata anche nella legge 125/2014, tali interventi sono soggetti ad un regime di ampia informazione e trasparenza, che la nuova Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) continuerà ad assicurare con strumenti quali la piattaforma Open Aid, la pubblicazione “La Cooperazione Italiana informa”, e, sul piano formale, la Relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo.

Nel quadro del Polo romano delle Nazioni Unite, l'Italia è tradizionalmente tra i soggetti più attivi nell'ambito del Comitato per la Sicurezza Alimentare mondiale (CFS) e, attualmente, anche quale membro supplente del suo organo direttivo intergovernativo (Bureau). Con risorse della Cooperazione allo Sviluppo, pari a 100.000 euro nel 2016, il nostro Paese contribuisce, inoltre, alle attività del meccanismo di coordinamento della società civile (CSM). Le VGGT (Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà Applicabili alla Terra, alla Pesca e alle Foreste nel Contesto della Sicurezza Alimentare Nazionale) e i RAI (Principi per l'investimento responsabile in agricoltura e nei sistemi alimentari) - che sono stati approvati dal CFS, rispettivamente, nel 2012 e nel 2014 - sono considerati oggi tra i risultati più avanzati, in termini di soft law. Essi costituiscono un importante quadro di riferimento per tutti i portatori di interessi (Stati, imprese, comunità locali, organizzazioni internazionali, ONG) nelle politiche volte a tutelare i diritti di proprietà e di accesso alle terre, alle foreste e alle risorse ittiche delle popolazioni locali dai rischi derivanti dalle acquisizioni di larga scala (Land grabbing) e a promuovere investimenti sostenibili. L'Italia ha partecipato attivamente al negoziato che ha condotto alla elaborazione e alla ratifica di tale quadro normativo volontario da parte del CFS e continuerà ad adoperarsi affinché nell'attività del Comitato venga data grande attenzione al fenomeno del Land grabbing. L'Italia si è impegnata, e continuerà ad impegnarsi, a rafforzare il ruolo del Comitato e del suo Segretariato nella promozione di tali quadri di riferimento a livello locale, nazionale e nell'ambito delle Nazioni Unite. A conferma dell'impegno italiano, è in corso di realizzazione il progetto multi-donatore della FAO denominato “Supporting Implementation of the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forestry”, che beneficia di un finanziamento ministeriale di 3,3 milioni di dollari, dedicato in particolare ad attività in Senegal e Niger. L'iniziativa, che proseguirà sino al 2017, è volta a promuovere attività di capacity-building che favoriscano la concreta attuazione di tali linee guida.

Nella programmazione delle Presidenze dei vertici G7, nonché in vista della Presidenza italiana prevista nel 2017, l'Italia si è impegnata, e continuerà a impegnarsi, affinché siano prese in considerazione iniziative per lo sviluppo locale di sistemi agro-alimentari, sostenibili e resilienti, orientati verso i piccoli produttori, l’empowerment delle donne e il miglioramento degli aspetti nutrizionali. Queste priorità sono state accolte, in sede di G7, nelle Dichiarazioni di Elmau, nel giugno 2015, e di Ise-Shima, nel maggio 2016, con l'adozione, rispettivamente, del “Broad Food Security and Nutrition Development Approach” e della “Vision for Action on Food Security and Nutrition”.

In definitiva, l'Italia ha assunto una forma di partecipazione “attenuata” nella veste di Guest della New Alliance e pertanto non di membro del suo organo governativo. In tale ambito, l'Italia è favorevole ad adoperarsi per realizzare sia un'azione di monitoraggio dei risultati raggiunti, che un'azione volta ad accrescere il ruolo della società civile all'interno di tale istanza al fine di migliorarne i meccanismi di accountability e oversight. Una simile azione di monitoraggio della New Alliance sarà altresì garantita dall'Italia in ambito G7 in sede di elaborazione del Rapporto di Accountability delle iniziative G7.

Anche grazie al contributo dell'Italia, l'Unione Europea partecipa attivamente ai lavori del Gruppo di lavoro intergovernativo incaricato della elaborazione di una Dichiarazione sui diritti dei contadini, in linea con gli strumenti internazionali esistenti. Il rapporto sui lavori della terza sessione di tale Gruppo di lavoro, tenutasi a Ginevra nel maggio scorso, a cui hanno partecipato anche rappresentanti della società civile e delle Organizzazioni Internazionali, è stato presentato, lo scorso 20 settembre, al Consiglio per i diritti umani dell'ONU a Ginevra. La bozza di dichiarazione sarà ulteriormente discussa nel corso della quarta sessione in programma nel 2017”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3301/1

Ordine del giorno

Carrescia

Assemblea

21/10/16


III


Promozione di investimenti nel settore delle tecnologie per l'ambiente nell'ambito dell'Accordo quadro di partenariato tra l'Unione europea e la Mongolia


L'ordine del giorno Carrescia n. 9/3301/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 maggio 2016, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di promuovere e sostenere con priorità, nell'ambito degli obiettivi dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA - Partnership and Cooperation Agreement) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Mongolia, dall'altra, investimenti privati e forme di partenariato tra enti pubblici e privati e joint venture ad alto contenuto di innovazione tecnologica nell'economia verde.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo italiano, consapevole dell'importanza di un rafforzamento della partnership tra l'Unione Europea e la Mongolia, ha sostenuto l'impegno negoziale della Commissione europea per la conclusione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA - Partnership and Cooperation Agreement) tra l'Unione europea e la Mongolia. Da parte italiana è stata accolta inoltre con favore la proposta della Commissione Europea, concordata con la controparte asiatica che ha ratificato l'Accordo Quadro in tempi rapidi il 28 giugno 2013, di anticipare prima della sua entrata in vigore, l'applicazione di alcuni capitoli del PCA di particolare interesse per gli Stati Membri, quali la cooperazione regionale ed internazionale, il commercio e gli investimenti, il dialogo e la cooperazione su principi, norme e standard.

Nel tenere conto che l'Accordo amplierà notevolmente la portata dell'impegno reciproco dell'UE e della Mongolia anche ad ambiti importanti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, oltre che al settore economico e commerciale, si segnala che il quadro istituzionale di riferimento si è basato finora sull'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, in vigore dal 1° marzo 1993, oltre che sui benefici previsti dal Sistema di Preferenze Generalizzate dell'Unione Europea di cui la Mongolia è destinatario dal 1991.

Per quanto riguarda in particolare le relazioni economico finanziarie, la collaborazione con l'UE e i suoi Stati Membri verrà ulteriormente consolidata, consentendo una maggiore integrazione della Mongolia nell'economia mondiale, nel quadro della cooperazione regionale ed internazionale, in modo coerente con i principi dell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) e con le iniziative regionali UE-ASEM (Asia Europe Meeting).

A tale riguardo, il Governo italiano ha condiviso gli obiettivi richiamati nelle conclusioni del Vertice ASEM “20 Years of ASEM: Partnership for the Future through Connectivity”, tenutosi ad Ulan Bator il 16 luglio scorso e al quale ha partecipato il Ministro Gentiloni. Il Ministro ha sostenuto in maniera convinta anche l'adozione della Dichiarazione di Ulan Bator, che ha decretato l'istituzione di un centro ASEM in Mongolia, finalizzato a promuovere ulteriormente la realizzazione concreta delle finalità dei tre pilastri dell'ASEM: dialogo politico, cooperazione economico-finanziaria, cooperazione in ambito sociale e culturale attraverso il dialogo people - to - people.

Tale iniziativa potrà senz'altro contribuire ad incentivare e sostenere anche gli investimenti privati, nonché forme di partenariato tra enti pubblici e privati, compresa la costituzione di joint venture che operino nel rispetto dell'ambiente, sostenendo la ricerca e l'innovazione tecnologica in tale ambito. Ciò potrà favorire anche la piena realizzazione degli obiettivi dell'Accordo quadro concluso con l'UE, ratificato dall'Italia, tenendo anche conto del forte interesse manifestato da Ulan Bator per una maggiore cooperazione e adeguamento a principi, norme e standard produttivi europei con la specifica finalità di rendere possibile l'adeguamento della struttura normativa e produttiva della Mongolia al modello europeo.

A tale riguardo, l'entrata in vigore del PCA - che contiene esplicite disposizioni in materia di scambi di informazioni, di esperti e di competenze - porrà le premesse per realizzare gli interessi della Mongolia, dell'UE nel suo insieme e degli Stati membri maggiormente impegnati in Asia, compresa l'Italia, che ha istituito, a decorrere dal 30 aprile 2016, una propria Ambasciata nella capitale mongola.

L'azione del Governo italiano sarà pertanto tesa a valorizzare gli ambiti di collaborazione delineati nel PCA, che richiama in materia ambientale l'impegno delle parti all'incentivazione di forme di cooperazione internazionale relative all'efficienza energetica, all'energia pulita ed alle fonti rinnovabili, al riciclaggio di rifiuti, all'agricoltura sostenibile ed alla gestione delle risorse idriche, in linea con i principi dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile.

La Mongolia ha delle enormi potenzialità e l'Italia è pronta a sostenerne la crescita.

La recente apertura della nostra Ambasciata a Ulan Bator, inaugurata dal Ministro Gentiloni lo scorso 14 luglio, potrà costituire un elemento di forza per lo sviluppo di relazioni sempre più strette tra i due Paesi grazie all'assistenza che essa potrà fornire alle nostre imprese, ai nostri connazionali e ai cittadini, nonché alle aziende mongole interessate all'Italia”.


Ministero della giustizia


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00924

Mozione

Sberna

Assemblea

24/10/2016


II


Iniziative volte a sospendere le procedure di espropriazione relative ad immobili adibiti ad abitazione principale

1/00926

Mozione

Binetti

1/00928

Mozione

Bazoli

1/00932

Mozione

Matarrese


Le mozioni Sberna ed altri n. 1/00924, Binetti ed altri n. 1/00926, Bazoli ed altri n. 1/00928 e Matarrese ed altri n. 1/00932, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 7 luglio 2015, impegnavano l'esecutivo ad intraprendere una serie di iniziative volte a tutelare i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, in caso di esproprio a seguito di pignoramento.

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

“Con riferimento alle iniziative di competenza di questo Dicastero, assunte in seguito dell'approvazione delle mozioni in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Va, preliminarmente, rilevato come la gran parte delle questioni poste esulino dalla competenza di quest'amministrazione, perché dirette a sollecitare iniziative:

- dirette a individuare misure di natura economica per la gestione dei mutui ipotecari per la prima casa;

- finalizzate a prevedere, nell'ambito delle dotazioni organiche e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un organismo a cui assegnare le funzioni di verifica dell'esatta dimensione del sovraindebitamento familiare e di individuazione delle misure amministrative necessarie per fronteggiare il fenomeno;

- volte a prevedere l'introduzione di misure per risolvere lo stato di indigenza di un gran numero di famiglie e per ridefinire i tempi e le modalità con cui Equitalia svolge le procedure di competenza nei confronti dei contribuenti;

- tese a concludere accordi tra il governo e il sistema bancario per la gestione dei mutui in sofferenza;

- finalizzate all'elaborazione di un programma pluriennale di social housing, unitamente all'adozione di misure tese all'incremento degli alloggi offerti in locazione, rafforzando lo strumento del canone concordato.

Quanto, invece, all'impegno assunto dal Governo, in forza dell'approvazione della mozione n. 1-00928 relativa alla istituzione di un osservatorio sul sovraindebitamento diretto a monitorare l'effettiva applicazione della legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento” nella prospettiva di valutare la necessità di apportare eventuali correttivi, si rileva che con decreto del Ministero della giustizia n. 202 in data 24 settembre 2014 è stato adottato il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”, che ha previsto, tra l'altro, la costituzione degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della legge citata.

Il decreto prevede, all'articolo 13, che il Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico per i soli procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, proceda, annualmente, al monitoraggio statistico delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, svolte presso gli organismi di conciliazione.

Secondo quanto previsto dal comma 2 del citato art. 13 del decreto ministeriale, il monitoraggio è condotto sulla base anche dei dati obbligatoriamente trasmessi dai medesimi organismi al Ministero entro il mese di dicembre di ogni anno, riguardanti:

a) il numero e la durata dei procedimenti previsti al capo II della legge n.3 del 2012, come modificata;

b) il numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonché sul numero dei casi di conversione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento in quelli di liquidazione del patrimonio;

c) l'ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonché accertati in sede di liquidazione;

d) la percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all'ammontare del passivo, verificato risultante all'esito dei procedimenti richiamati sub a), con indicazione specifica della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari;

e) il numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione;

f) l'ammontare delle spese di procedura.

Il decreto prevede, altresì, che l'articolazione ministeriale responsabile per il monitoraggio rilasci, a domanda e sulla base dei dati trasmessi dagli organismi di conciliazione, una certificazione di qualità all'organismo richiedente, nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, attraverso pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia e dell'organismo richiedente.

In considerazione dell'approssimarsi della prima scadenza, indicata nel 31 dicembre 2016, per la trasmissione dei dati da parte degli organismi di conciliazione, in virtù del decreto ministeriale citato, le articolazioni competenti di questo Dicastero stanno predisponendo le misure organizzative, anche telematiche, necessarie alla raccolta ed all'analisi.

Sulla base degli esiti del monitoraggio potrà, pertanto, essere valutata l'opportunità di eventuali interventi correttivi, utili per una migliore implementazione della normativa in vigore”.


Ministero dell'interno



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2803-A/20

Ordine del giorno

Labriola

Assemblea

21/10/16


I


Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


L'ordine del giorno Labriola n. 9/2803-A/20, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2015, impegnava l'esecutivo ad adottare tutte le misure necessarie ad addivenire ad un giusto contemperamento tra le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica e la funzionalità delle strutture impiegate nella tutela dell'incolumità pubblica e del territorio, come il Corpo dei vigili del fuoco, prorogando al 31 dicembre 2017 le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto all'art. 6-bis (“Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”), per la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, l'assunzione nei ruoli iniziali dei vigili del fuoco di 193 unità per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e, in caso di insufficienza della graduatoria, a quella relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con D.M. 6 novembre 2008.

La norma richiamata, al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, incrementa la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco di 400 unità.

Questa Amministrazione, inoltre, è stata autorizzata dal Dipartimento della Funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 14 dicembre 2015, a bandire un nuovo concorso pubblico per l'accesso ai ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un numero di 250 unità. Il relativo regolamento definito con D.M. n. 180 del 1 agosto 2016 è stato pubblicato sulla G.U. n. 214 del 13 settembre 2016”.



Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 31 ottobre 2016



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Bazoli

Mozione

1/00928

49

On.

Binetti

Mozione

1/00926

49

On.

Carrescia

Ordine del giorno

9/3301/1

47

On.

Labriola

Ordine del giorno

9/2803-A/20

52

On.

Matarrese

Mozione

1/00932

49

On.

Sberna

Mozione

1/00924

49

On.

Spadoni

Risoluzione conclusiva

8/00188

45




















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove introdotte da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

In evidenza ad ottobre 2016


Nell'ambito delle relazioni annunciate nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione si segnalano, innanzitutto, quei documenti il cui invio costituisce il primo adempimento dell'obbligo a riferire alle Camere.

Sotto questo profilo si evidenzia la trasmissione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze del Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva (Allegato II alla Nota di aggiornamento del DEF 2016, Doc. LVII n. 4-bis), in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), inserito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Il Rapporto è corredato dalla relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, predisposta ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 10-bis.116.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 10-bis.1 stabilisce che, contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF, sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento; il rapporto deve inoltre illustrare i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e degli effetti della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni. Il comma 1 prevede altresì che il rapporto contenga, ove possibile, i dati relativi al recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo deve inoltre indicare le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, nonché l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi prefissati.

Il comma 3 dell'articolo 10-bis.117 stabilisce che il rapporto debba essere corredato da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie utilizzate e che per la sua redazione il Governo, anche con il contributo delle regioni, relativamente ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, si avvalga della “Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva”, predisposta da una apposita Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze18. Il comma 4 dell'articolo 10-bis.1 dispone che la relazione della Commissione contenga a sua volta una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le stime e ne stabilisca le finalità19.

Il comma 5 dell'articolo 10-bis.1 specifica che, con riferimento all'obiettivo di stimare l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva, la relazione provvede a misurare il divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime di perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base al comma 6 i risultati del contrasto all'evasione e del miglioramento dell'adempimento spontaneo (di cui al comma 4, lett. e) sono misurati valutando separatamente le entrate risultanti dalle complessive attività di verifica e accertamento effettuate dalle amministrazioni – comprensive di quelle di cui al comma 5, lettere a) e b) – e l'andamento dell'adempimento spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti dichiarativi dei contribuenti. Tale andamento si considera approssimato dalla variazione, rispetto all'anno precedente, della parte del divario tra le basi imponibili dichiarate e quelle teoriche attribuita all'occultamento di basi imponibili, e dalla variazione, rispetto all'anno precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione. Nella valutazione dell'andamento dell'adempimento spontaneo rispetto all'anno precedente si tiene conto degli effetti dell'evoluzione del quadro macroeconomico di riferimento sugli aggregati di contabilità nazionale. Deve altresì darsi conto delle mancate entrate di cui al richiamato comma 5, lettere a), b) e d) sia complessivamente che separatamente, sia in valore assoluto che in rapporto alle basi imponibili teoriche, fornendo la massima disaggregazione possibile rispetto al tipo di imposta, alla categoria, al settore, alla dimensione dei contribuenti ed alla ripartizione territoriale20.

Il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, trasmesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 10-bis.1, ricorda preliminarmente che per la redazione del Rapporto medesimo il Governo si è avvalso (come previsto dal decreto legislativo n. 160 del 2015) della relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, contenente numerose novità rispetto al passato, inerenti tra l'altro le modalità di stima dell'evasione21 e la distinzione, ove possibile, del tax gap tra due componenti: il tax gap al netto dei mancati versamenti; il tax gap dovuto ai mancati versamenti.

Nel recepire i risultati presentati nella Relazione predisposta dalla Commissione, il Rapporto riserva particolare attenzione alla valutazione dei risultati dell'attività di contrasto e prevenzione all'evasione conseguiti nel 2015, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione (c.d. effetto diretto), sia a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, ovvero alla tax compliance (c.d. effetto indiretto).

Per quanto concerne il primo effetto, il paragrafo 2 del Rapporto presenta i principali risultati dell'attività di contrasto e prevenzione. Al riguardo, si evidenzia il notevole potenziamento del ruolo della prevenzione, attraverso la ricerca di un nuovo e più evoluto rapporto tra fisco e contribuente, basato sulla reciproca fiducia, sulla trasparenza e sulla semplificazione, che ha orientato l'attività dell'amministrazione finanziaria nel corso del 2015. Per quanto concerne il contrasto dell'evasione contributiva, particolare attenzione è stata rivolta all'illegalità nel lavoro ed al lavoro “nero”.

Per quanto concerne la misurazione della dinamica della tax non compliance, si osserva che il tax gap elaborato dalla Commissione, calcolato come il divario (gap) tra le imposte effettivamente versate e le imposte che i contribuenti avrebbero dovuto versare in un regime di perfetto adempimento agli obblighi tributari previsti a legislazione vigente, rappresenta una proxy dell'evasione fiscale. Sulla base di questa premessa, che risponde a una prassi consolidata e condivisa a livello internazionale, si è proceduto all'analisi dei metodi di stima del tax gap per l'IVA, l'IRAP, l'IRES, l'IRPEF, distinguendo tra lavoratori autonomi, imprese e lavoratori dipendenti irregolari, l'IMU sui fabbricati diversi dall'abitazione principale, e dell'evasione contributiva, distinguendo tra contributi evasi dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti irregolari. Le stime si riferiscono, per tutte le imposte, al periodo compreso tra il 2010 e il 2013, mentre per il 2014 sono disponibili solo alcune valutazioni preliminari relative ad alcune imposte. Il rapporto evidenzia che questa tempestività dei dati rappresenta una best practice a livello internazionale, considerato che, ad esempio, ad aprile del 2016 l'lnternal Revenue Service (IRS) statunitense ha pubblicato le stime del tax gap relative al periodo 2008-2013. Ciononostante, la Commissione conta di produrre nelle prossime settimane un aggiornamento dei dati relativi al 2014, così da incorporare la recentissima elaborazione dei Conti nazionali da parte dell'ISTAT, che ha comportato una significativa revisione delle stime relative a tale anno. Ciò influirà sulle quantificazioni del tax gap presentato, che allo stato attuale non si possono valutare, ma che, presumibilmente, registreranno una revisione al rialzo. In occasione dell'aggiornamento, saranno presentate anche le note metodologiche dettagliate relative alla misurazione del tax gap relativo alle singole imposte e contributi analizzati.

Il paragrafo 3 sintetizza quanto riportato dalla Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva sulla stima del tax gap, considerando circa il 70 per cento delle imposte ed il complesso dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti.

Il paragrafo 4 riporta la valutazione delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale da destinare al Fondo della riduzione della pressione fiscale, mentre il paragrafo 5 illustra indirizzi e prospettive strategiche per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

La relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, di cui al comma 3 dell'articolo 10-bis.1 della legge n. 196 del 2009, che correda il Rapporto è articolata in quattro capitoli, i cui contenuti sono sintetizzati dal Rapporto medesimo e che, anche il considerazione dell'entità dei dati in essa illustrati, possono necessariamente essere solo richiamati.

Il primo capitolo descrive il mandato della Commissione istituita presso il Ministero dell'economia e della finanze e l'attività svolta, delineando inoltre l'agenda di lavoro per il 2017. In merito si preannuncia particolare attenzione: alla stima del tax gap relativo ai tributi e ai contributi per i quali non è stato possibile finora produrre una valutazione; alle metodologie bottom-up per la stima delle imposte dirette; alla valutazione dei risultati dell'attività di contrasto e prevenzione, nonché di stimolo all'adempimento spontaneo; all'individuazione di linee di intervento e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché a quelle volte a migliorare la compliance.

La relazione descrive i metodi utilizzati per fornire una stima ufficiale delle entrate tributarie e contributive sottratte al bilancio pubblico. In proposito, si precisa che benché la Commissione abbia attentamente valutato la possibilità di stima del tax gap anche attraverso l'approccio bottom-up, tutte le metodologie utilizzate nella Relazione sono prevalentemente di tipo top-down22, anche in coerenza con quanto disposto dal comma 4, lettera b), dell'articolo 10-bis.1 della legge n. 196 del 2009. La relazione precisa altresì che le metodologie bottom-up per la stima delle imposte dirette sono state comunque accuratamente analizzate e sono state considerate meritevoli di ulteriori sviluppi futuri, anche in considerazione della circostanza che la presentazione di metodologie alternative tra loro coerenti assicurerebbe una maggiore robustezza alle stime.

Con riferimento ai principali risultati delle metodologie illustrate per la quantificazione dell'evasione fiscale e contributiva (sinteticamente riportati nelle Tabelle 1.C.l e 1.C.2), la relazione fa presente che, in media, per gli anni 2012 e 2013, si osserva un gap complessivo pari a 108,7 miliardi di euro, di cui 98,3 miliardi di mancate entrate tributarie e 10,4 miliardi di mancate entrate contributive. Dal 2012 al 2013 l'incremento delle mancate entrate tributarie risulta pari a 2,5 miliardi di euro, mentre la dinamica del gap riguardante le entrate contributive registra una leggera flessione (circa 280 milioni di euro).

La propensione al gap relativa alle entrate tributarie rilevata è pari, in media al 24 per cento. Considerando esclusivamente l'IRPEF per il lavoro autonomo e impresa, l'IRES, l'IVA e l'IRAP, la propensione media al gap risulta sensibilmente più elevata e pari al 34,2 per cento. Si osserva, in particolare, una propensione media al gap IRPEF pari al 55,9 per cento per i lavoratori autonomi e le imprese, in continua crescita dal 2010 al 2014, anno in cui si avvicina al 60 per cento. In generale, con la sola eccezione dell'IVA, nel 2013 si evidenzia un aumento nella propensione al gap rispetto al 2012 per tutte le tipologie di imposta considerate. Si segnala che la recente revisione al rialzo operata dall'lSTAT con riferimento al PIL del 2014, data l'assenza di revisione del gettito tributario, potrebbe condurre ad una crescita dei tax gap per tale anno, i cui ammontari verranno rideterminati in occasione della nota di aggiornamento delle valutazioni riportate che la Commissione prevede di pubblicare nelle prossime settimane.

Per quanto attiene al contrasto ed alla prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, si evidenzia la necessità di ripensare la strategia di contrasto all'evasione mediante interventi radicali volti a innovare profondamente il modello relazionale tra Amministrazione e cittadini, promuovendo un approccio “cooperativo”, di trasparenza e fiducia reciproca. Si segnala quindi che l'attività dell'Agenzia delle entrate sul fronte del contrasto all'evasione fiscale ha reso possibile nel corso del 2015 il recupero di somme evase pari a 14,9 miliardi di euro, di cui 7,7 miliardi derivanti dall'attività di accertamento e di controllo formale, 6,9 miliardi di somme riscosse a seguito dell'attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni e 0,3 miliardi di somme derivanti da versamenti spontanei, a seguito delle comunicazioni inviate ai contribuenti nel 2015 per consentire loro di rimediare ad errori e dimenticanze prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Sul fronte della prevenzione, si fa presente che il nuovo approccio si è riflesso in una maggiore propensione all'erogazione di servizi da parte dell'Amministrazione, principalmente, mediante la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti e l'introduzione di strumenti e procedure finalizzati ad agevolare la comunicazione con l'Amministrazione finanziaria, favorendo la riduzione dei costi di compliance e semplificando gli adempimenti. In tale ambito rientra a pieno titolo la dichiarazione precompilata, introdotta nel 2015, che nel 2016 ha interessato un bacino di circa 30 milioni di contribuenti. Si evidenzia poi il maggiore e consistente utilizzo, sempre ai fini dell'attività di prevenzione e contrasto, delle nuove tecnologie e degli strumenti telematici. Si dà quindi conto della strategia di azione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della Guardia di finanza e degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il secondo capitolo della relazione tratta dell'economia non osservata, di cui si fornisce preliminarmente la nozione, e se ne descrivono caratteristiche strutturali ed evoluzione nell'arco temporale 2011-2013; vengono, tra l'altro, illustrati i metodi di stima del sommerso economico introdotti nel 2014 e si forniscono i dati inerenti la quantificazione del sommerso economico incorporata nei conti nazionali23 e la stima della sotto-dichiarazione del valore aggiunto.

Il terzo capitolo ha ad oggetto ampiezza e diffusione dell'evasione fiscale e contributiva. Il capitolo si apre con un paragrafo che fornisce un quadro di sintesi delle imposte e dei contributi analizzati; si riferisce quindi in merito alla stima del tax gap per l'imposta sul valore aggiunto (IVA), per l'imposta regionale attività produttive (IRAP), per l'imposta sul reddito delle società (IRES), per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); si fornisce la stima del gap per i contributi sociali sul lavoro dipendente e per l'IMU. Un paragrafo è dedicato alla stima e valutazione dell'ammontare complessivo delle entrate sottratte al bilancio pubblico (nella media del periodo 2010-2014, il gap complessivo IRPEF da lavoro autonomo e da impresa, IRES, IVA e IRAP24 ammonta a 88,1 miliardi di euro) e si conclude con brevi considerazioni sugli indirizzi del triennio 2016-2018, in cui si ribadisce la particolare attenzione al miglioramento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Per quanto riguarda le strategie e gli interventi realizzati per il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, di cui tratta il quarto capitolo della relazione, vengono rappresentate le principali direttrici di intervento e si descrivono le attività poste in essere dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza.

In merito all'evasione contributiva, viene descritto l'operato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali , dell'INPS, dell'INAIL, nonché delle regioni e degli enti territoriali. In due distinti paragrafi si riferisce, rispettivamente, sulla cooperazione internazionale e in ambito contributivo.

Sempre in quanto si tratta del primo adempimento si evidenzia la relazione, trasmessa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'attività svolta dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) nell'anno 2015, sul bilancio consuntivo e sulla consistenza degli organici riferiti alla medesima annualità, nonché sul bilancio di previsione 2016, ai sensi del quinto comma dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Detto comma prevede che entro il 31 luglio di ogni anno ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi, le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Il documento trasmesso elenca preliminarmente i più rilevanti processi realizzati dall'INVALSI nel 201525, che viene presentato come un anno particolarmente intenso e proficuo, il primo di stabilità dei vertici dopo un lungo periodo di avvicendamenti. L'andamento positivo dell'anno considerato viene evidenziato anche con riferimento ai finanziamenti destinati all'Istituto, che ammontano in totale a 72,52 milioni di euro, sia pure riguardanti attività destinate a svolgersi in un arco temporale pluriennale. L'unica criticità finanziaria - segnalata come certamente non trascurabile - è costituita dal fatto che i nuovi finanziamenti acquisiti nel 2015 non hanno carattere strutturale e quindi non consentono di adeguare permanentemente la consistenza del personale alle necessità dell'INVALSI.

La relazione fornisce una sintesi delle informazioni istituzionali di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni: in proposito si ricorda che l'INVALSI è un ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria la cui attività è però in gran parte di tipo istituzionale, in quanto prevista dalla legge e realizzata sulla base delle priorità strategiche e degli obiettivi generali delle politiche educative nazionali definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprie direttive26. Ai compiti istituzionali iniziali dell'INVALSI, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”), si sono aggiunti i compiti connessi con il ruolo di soggetto coordinatore del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

La relazione, premesso che ogni progetto ha il proprio sistema di controllo interno, osserva che i risultati previsti27 sono stati complessivamente raggiunti e fa presente che con riferimento al 2015 si è scelto fornirne un'analisi più approfondita rappresentando “l'albero della performance” alla luce del mandato istituzionale in senso stretto, tenendo conto delle direttive ministeriali n. 85 del 2012 e n. 11 del 2014. Per la parte di competenza dell'anno 2015, la relazione riferisce che gli outcomes dichiarati sono stati raggiunti28 nonostante le esigue risorse a disposizione e che nel periodo considerato l'Istituto, oltre a conseguire gli obiettivi strategici previsti, ha anche prodotto risultati in continuità con la precedente governance, realizzando altresì la predisposizione del Piano triennale di attività (PTA) per il periodo 2016-2018, approvato il 25 ottobre 2015. In apposite tabelle gli obiettivi istituzionali, strategici ed operativi sono posti a raffronto con il livello di raggiungimento conseguito nel 2015 per ciascuno di essi.

Il documento illustra il rendiconto finanziario 2015 in rapporto al documento previsionale approvato con delibera del CdA n. 1 del 26 gennaio 2015 e dà conto dei provvedimenti con i quali sono state disposte le variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio 2015.

In merito al bilancio di previsione 2016, la relazione descrive l'assetto normativo da cui derivano i compiti dell'Istituto, per la cui realizzazione l'INVALSI ha strutturato le sue attività in due missioni (Attività istituzionali relative al Sistema nazionale di valutazione; Attività di ricerca, innovazione e sviluppo), ciascuna di esse articolata in filoni, come indicato nel PTA 2016-2018. Si indicano quindi le fonti di finanziamento e le spese previste per le attività istituzionali (comprese le spese di funzionamento dell'istituto), precisando che per gli organi dell'ente vengono iscritte in bilancio le somme previste negli esercizi precedenti. La relazione fornisce una tabella che descrive la dotazione organica come rimodulata del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 201329, indicando, per categoria, le unità di personale e le vacanze di organico. Si individuano quindi le uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi e l'ammontare delle spese per la missione attività di ricerca, innovazione e sviluppo.

In conclusione la relazione sottolinea positivamente il significativo consolidamento della situazione finanziaria dell'Istituto30, di cui si ribadisce l'impegno in funzione del miglioramento del sistema scolastico italiano.

Per quanto attiene alle relazioni il cui invio sana un ritardo rispetto al termine previsto, si segnala in primo luogo la trasmissione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, della relazione ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria, per gli anni 2012, 2013 e 2014, predisposta sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Doc. CLV, n. 2). La precedente relazione, con dati riferiti all'anno 2011 (Doc. CLV n. 1), era stata inviata alle Camere nel mese di febbraio 2014.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 545 del 1992, recante “Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”, all'articolo 29, comma 1, dispone che sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari eserciti l'alta sorveglianza il Presidente del Consiglio dei ministri e che quest'ultimo e il Ministro delle finanze (ora dell'economia e delle finanze) abbiano facoltà di chiedere al Consiglio di Presidenza e ai Presidenti delle Commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possano fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al Consiglio di presidenza.

Il comma 2 del medesimo articolo 29, come sostituito dalla lettera n) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento, entro il 30 ottobre di ogni anno, una relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza,con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso31.

La relazione pervenuta riassume, svolgendo nel merito considerazioni a commento, le due relazioni sull'andamento della giustizia tributaria trasmesse al Ministro da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT), la prima relativa al periodo l° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013; la seconda al periodo l° gennaio·- 31 dicembre 2014.

La relazione in esame ricorda innanzitutto che il Consiglio di presidenza svolge nel documento concernente gli esercizi 2013 - 201432 articolate valutazioni relative alle innovazioni legislative intervenute in detto biennio, che reputa positive specie per la costruzione di un sistema effettivamente fondato sulla parità delle parti processuali e sulla pienezza del diritto di difesa, segnalando tuttavia persistenti criticità riguardo ai sistemi di accesso alla magistratura tributaria, alla carriera interna e al regime delle incompatibilità.

La relazione riporta quindi le considerazioni svolte dal Consiglio di presidenza circa lo sviluppo del dibattito sull'introduzione o meno del giudice monocratico e sui temi dei corrispettivi economici riconosciuti ai giudici tributari. Il CPGT lamenta in particolare il proprio mancato coinvolgimento nella valutazione degli interventi di riforma che hanno inciso sui trattamenti economici dei giudici tributari a finalità di contenimento della spesa. Il CPGT riferisce inoltre di difficoltà incontrate a seguito dell'introduzione del contributo unificato nel processo tributario, che ha comportato notevoli carichi organizzativi, sia per la novità della materia nell'ambito della giustizia tributaria, sia per la repentinità dell'introduzione, con difficoltà procedimentali nell'ambito di strutture amministrative non orientate all'imposizione33. La relazione riporta inoltre le segnalazioni del CPGT circa la presenza di situazioni deficitarie relative a locali e archivi di alcune sedi34 sotto il profilo sia logistico sia della sicurezza.

La relazione, passando ad esaminare la relazione del CPGT per il 2014, riporta i dati concernenti l'arretrato, valutabile al 31 dicembre 2014 in circa 445.000 ricorsi pendenti innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e in circa 130.000 appelli pendenti innanzi alle Commissioni tributarie regionali, che riguardano – ad avviso della relazione ministeriale in esame - questioni sempre più complesse ed economicamente rilevanti, e dà conto delle carenze relative ai giudici tributari, il cui numero alla data del 31 dicembre 2014 risulta inferiore del 26,76 per cento, rispetto a quanto previsto nelle piante organiche. Per tale ragione il CPGT ritiene indispensabile una nuova fase concorsuale e una razionalizzazione della distribuzione territoriale dei giudici. Al riguardo il Ministero evidenzia tuttavia che al termine del 2014 si rilevano ancora 578 giudici tributari idonei in soprannumero e sottolinea la necessità, in considerazione del trend di complessiva riduzione dei ricorsi pendenti registrato negli ultimi anni, di procedere a una ridefinizione delle sezioni e conseguentemente del numero di giudici onorari necessari.

La relazione ministeriale espone quindi il punto di vista del CPGT circa le iniziative assunte e da assumere per garantire nell'ambito della giurisdizione tributaria la pienezza dei principi in materia di giusto processo e riferisce in merito ad alcune considerazioni formulate dalla Commissione ministeriale incaricata di attuare la delega fiscale, la cosiddetta “Commissione Gallo”.

La relazione esamina inoltre le questioni relative alla remunerazione dei giudici in connessione con i proventi derivanti dal contributo unificato e fornisce dati e notizie sulla durata media dei procedimenti, anche in relazione al riconoscimento del regime premiale previsto per i componenti degli organi giudicanti, e sulla riduzione dell'arretrato. Il documento in esame svolge inoltre considerazioni in ordine alla proposta di affidare ai Presidenti di Commissione poteri di direzione degli uffici di supporto e chiarisce i motivi per i quali, in sede di delega fiscale, la figura del giudice unico è stata prevista solo in sede di giudizio di ottemperanza.

La relazione, riferito che il CPGT evidenzia che le risorse finanziarie a sua disposizione si sono ridotte di oltre il 25 per cento negli ultimi 10 anni, riassume le modifiche intervenute nelle procedure di nomina, trasferimento ed assegnazione dei giudici tributari ed evidenzia l'esigenza rappresentata dal CPGT di essere audito dalle competenti Commissioni parlamentari ogniqualvolta siano al vaglio questioni attinenti alla competenza della magistratura tributaria.

Il documento riassume quindi i provvedimenti relativi alla digitalizzazione del processo tributario ed evidenzia anche per l'esercizio di riferimento problemi relativi alla riscossione del contributo unico35 e difficoltà derivanti da carenze negli spazi disponibili36, ricordando al riguardo le competenze dell'Agenzia del demanio in materia di piani di razionalizzazione degli spazi e l'istituzione di una Cabina di regia volta ad affrontare le criticità suesposte.

Sempre in quanto sana un ritardo, si segnalano le relazioni, trasmesse dalla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”, sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma37, della medesima legge n. 186 del 1982, riferite, rispettivamente, all'anno 2014 (Doc. LXI, n. 2) ed all'anno 2015 (Doc. LXI, n. 3). Si fa presente che i dati precedenti, relativi al 2013 (Doc. LX,I n. 1)38, erano stati trasmessi nel mese di febbraio 2015 e che la disposizione che ha introdotto l'obbligo dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati, riferisca al Parlamento sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti fuori ruolo con cadenza annuale.

Le relazioni pervenute sono articolate in tre parti39 concernenti rispettivamente: l'organizzazione ed il personale (sia di magistratura che di segreteria) in servizio presso il Consiglio di Stato ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nonché presso i tribunali amministrativi regionali, le sezioni staccate degli stessi, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano e presso gli uffici centrali della giustizia amministrativa; l'attività giurisdizionale svolta dagli organi della giustizia amministrativa; l'attività consultiva demandata al Consiglio di Stato e al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana.

Per quanto attiene alla parte I, la relazione avente ad oggetto i dati 201540 descrive, in primo luogo, l'operato del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nell'anno di riferimento, rilevando che quest'ultimo, oltre a definire gli affari correnti, ha adottato numerose delibere di carattere generale che hanno riguardato l'organizzazione dell'attività giurisdizionale e degli Uffici della giustizia amministrativa e le misure di efficientamento e di controllo dell'attività. In merito si ricorda l'adeguamento della disciplina delle ferie dei magistrati amministrativi all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (come modificato dalla legge l0 novembre 2014 n. 162), e la conseguente regolamentazione della partecipazione alle udienze in considerazione della riduzione del periodo feriale da 45 a 30 giorni; la precisazione dei criteri per l'esercizio del potere cautelare monocratico da parte dei Presidenti degli Uffici giudiziari (delibera del 3 luglio 2015) e l'individuazione, con delibera 29 gennaio 2015, del percorso per la copertura dei posti direttivi e semi-direttivi che si sarebbero resi vacanti al 31 dicembre 2015, a seguito del collocamento a riposo di coloro che erano in regime di trattenimento in servizio in relazione alle disposizioni di legge sul pensionamento dei magistrati41. Il Consiglio ha, inoltre, adottato una serie di linee guida per garantire la funzionalità e l'efficienza degli Uffici giudiziari, con particolare riguardo alle problematiche delle carenze di organico. A questo proposito nella relazione si evidenzia l'attenzione riservata dal Consiglio ai concorsi per l'immissione nei ruoli dei referendari di TAR e dei Consiglieri di Stato (entrambi banditi nel 2015) ed alla questione dell'autorizzabilità degli incarichi in posizione di fuori ruolo. L'attenzione alla funzionalità dell'attività giurisdizionale ha inoltre sollecitato l'avvio di un'attenta analisi dei dati sul contenzioso pendente presso gli Uffici giudiziari.

Altre iniziative hanno riguardato il rafforzamento (delibera del 6 novembre 2015) delle situazioni tutelate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, la modifica del regolamento interno del Comitato pari opportunità del personale di magistratura (ricostituito nel 2014), l'ammissione di 70 tirocinanti. Si forniscono inoltre notizie sull'attività del Consiglio di Presidenza in merito: al Processo Amministrativo Telematico (P.A.T.), in considerazione dei riflessi sul processo amministrativo e sull'organizzazione dell'attività degli Uffici giudiziari; all'attuazione del principio di sinteticità degli atti processuali in materia di appalti, introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; all'adozione della delibera (approvata nel primo Plenum dell'anno 2016) contenente i criteri per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali da parte dei magistrati amministrativi; all'elaborazione di una proposta di riforma della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte concernente i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati amministrativi. Da ultimo, la relazione ricorda le modifiche apportate dal Consiglio di Presidenza al proprio regolamento interno.

Con riferimento al personale di magistratura, si dà conto del numero dei magistrati in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e del numero dei magistrati collocati fuori ruolo, di cui si riporta l'elenco nominativo con l'indicazione dei dati di riferimento per ciascuno di essi. Si descrive quindi il ruolo organico del personale dirigente ed amministrativo. Un apposito paragrafo illustra gli aspetti finanziari inerenti la gestione delle risorse della giustizia amministrativa, a partire dal bilancio autonomo di previsione per l'anno 2015.

Vengono quindi illustrate le principali azioni intraprese dal Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione (SCITC) nel corso del 2015, con l'obiettivo di una migliore gestione delle limitate risorse disponibili e di una progressiva automazione dei processi.

La parte II della relazione concerne l'attività giurisdizionale. Nell'analizzare i dati statistici il documento evidenzia che l'organizzazione interna del sistema della giustizia amministrativa, caratterizzata dall'introduzione di specifici metodi di misurazione/determinazione degli affari che possono essere assegnati a ciascun magistrato42, ha concorso, unitamente all'impegno profuso da magistrati e personale di segreteria, a consentire in maniera rilevante anche per il 2015 (secondo un trend ormai costante da un periodo significativo) la diminuzione dell'arretrato43 44. Si fornisce quindi l'analisi della distribuzione territoriale e per materia dei ricorsi: in merito si osserva che permane la preoccupazione per l'elevato contenzioso riscontrato in regioni come la Campania (in totale, 9.546 nuovi ricorsi tra la sede principale di Napoli e quella distaccata di Salerno) e la Sicilia (6.877 ricorsi tra Palermo e la sede distaccata di Catania) e si ricorda che la materia prevalente dei ricorsi, come già negli ultimi dieci anni, è stata, anche nel 2015, quella dell'edilizia ed urbanistica (9.393 ricorsi, pari ad oltre il 15 per cento del totale).

Con riferimento ai procedimenti speciali si sottolinea il rilievo dei ricorsi in materia elettorale (297). Vengono quindi forniti dati inerenti i ricorsi giacenti in primo e secondo grado45.

La parte III della relazione analizza l'attività consultiva, che non presenta nel complesso un rilevante problema di arretrato: presso la sezione consultiva per gli atti normativi risultano pervenute, nell'anno 2015, 90 richieste di parere e sono stati esaminati 91 affari, dei quali si fornisce una tabella riepilogativa. Si dà infine conto dell'attività consultiva sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, dell'attività facoltativa e dell'attività consuntiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

In merito all'introduzione di nuovi obblighi si segnala, in primo luogo, quanto previsto dall'articolo 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”46. La disposizione richiamata, al comma 1, novella l'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, inserendo, dopo il comma 1, i commi da 1-bis a 1-septies. Le nuove disposizioni disciplinano la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e introducono (commi 1-ter e 1-quater) il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui per gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti del soggetto affidatario della concessione.

Nello specifico, il comma 1-bis stabilisce che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo. Ai sensi del comma 1-quinquies, la concessione è affidata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto e lo schema di convenzione sono trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi47, unitamente a una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione pubblica.

Si ricorda che il termine di scadenza della concessione in atto è stato da ultimo prorogato dal 6 maggio al 31 ottobre 2016 dall'articolo 216, comma 24, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai sensi del nuovo comma 1-sexies dell'articolo 49, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto la nuova concessione e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di scadenza della concessione in atto48, continuano a trovare applicazione concessione e la relativa convenzione in atto.

Sempre in merito alla previsione di nuovi obblighi di relazione, si evidenzia quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 18549, recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

La lettera e) inserisce all'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 14850, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater: quest'ultimo prevede che ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurino, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal comma 4-bis51. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter,52 agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 253. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 19654. Si fa presente che il rinvio così attuato sembra fare riferimento al testo del comma 12 dell'articolo 17 previgente alle modifiche introdotte dalla legge 4 agosto 2016, n. 163. L’articolo 3, comma 1, lettera f), di tale legge ha infatti sostituito l’originario comma 12, che stabiliva in via generale l'obbligo di riferire alle Camere con apposita relazione in caso di scostamenti dalle previsioni di spesa autorizzate da disposizioni di legge, con gli attuali commi 1255, 12-bis, 12-ter e 12-quater. A seguito di tale modifica, le cause che hanno determinato gli scostamenti devono ora essere esposte nelle relazioni che si prevede (comma 12-bis) corredino gli schemi di decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero del Presidente del Consiglio dei ministri, contenenti le misure da adottarsi per far fronte ai medesimi scostamenti, da sottoporre al parere delle Commissioni competenti.

Le considerazioni testé esposte sono parzialmente riferibili a quanto previsto dalla legge 3 ottobre 2016, n. 18656, recante “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012”. L'articolo 3, comma 1, della legge n. 186 quantifica l'onere derivante dall'articolo 38, comma 2, lettera e) dell'Accordo quadro con la Repubblica delle Filippine. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provveda al monitoraggio degli oneri di cui alla legge n. 186; nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto (comma 2) ad adottare le misure per far fronte al maggior onere. Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed all'adozione delle misure di cui al comma 2.

Obblighi di analogo tenore sono stati introdotti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 3, della legge 3 ottobre 2016, n. 188, concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011”57, dall'articolo 3, comma 3, della legge 3 ottobre 2016, n. 191, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012”58, dall'articolo 3, comma 3, della legge 3 ottobre 2016, n. 192, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014”59.


Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1° - 31 ottobre 2016


Relazioni governative



Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 54, co. 1

Attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei)

(Dati relativi al 2015,

Doc. CCXVIII, n. 3)

V Bilancio

VI Finanze

XIII Agricoltura

XIV Politiche dell'Unione europea

18/10/2016

L. 186/1982,

art. 31, co. primo


Stato della giustizia amministrativa e incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della legge n. 186 del 1982

(Trasmesse dalla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al 2014, Doc. LXI, n. 2

Dati relativi al 2015, Doc. LXI, n. 3)

II Giustizia

19/10/2016



Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 482/1999,

art. 19, co. 3

Attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane

(Dati relativi al 2015,

Doc. LXXX-bis, n. 4)

III Affari esteri

VII Cultura

5/10/2016



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 394/1991,

art. 33, co. 1

Stato di attuazione della legge quadro

n. 394 del 1991 sulle aree protette e attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali

(Dati aggiornati all'anno 2015,

Doc. CXXXVIII, n. 4)

VIII Ambiente

7/10/2016

L. 549/1993,

art. 13, co. 1*

Monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo

(Dati riferiti agli anni 2014 e 2015,

Doc. XXVII, n. 28)

VIII Ambiente

14/10/2016

*L’articolo 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, dispone che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, predisponga il monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e trasmetta al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle relative risultanze. Con la lettera di trasmissione delle relazioni riferite agli anni 2014 e 2015 (Doc. XXVII, n. 28), il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che sui contenuti delle relazioni medesime sono stati acquisiti in via preliminare gli assensi ai fini del concerto del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 19/1998,

art. 24, co. 3

Attività svolta dalla Fondazione “La Biennale di Venezia”

(Dati relativi al 2015, corredati dal bilancio d'esercizio per il medesimo anno, Doc. CLXX, n. 4)

VII Cultura

5/10/2016



Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 545/1992,

art. 29, co. 2


Andamento dell’attività degli organi di giurisdizione tributaria

(Predisposta sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

(Dati relativi al periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2014

Doc. CLV, n. 2)

II Giustizia

VI Finanze

12/10/2016

*Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, all'articolo 11, comma 1, lettera n), ha sostituito il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Ai fini di un più efficace monitoraggio, la modifica introdotta anticipa dal 31 dicembre al 30 ottobre di ciascun anno la data di presentazione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, della relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente, da predisporre anche sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Inoltre, al fine di rafforzare il contenuto informativo della relazione ministeriale, tra gli elementi da comunicare sono stati espressamente considerati quelli relativi alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.

D.Lgs. 231/2007,

art. 5, co. 1


D.Lgs. 231/2007,

art. 6, co. 5*

Attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

Corredata dal rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia

(Dati relativi al 2015,

Doc. CLX, n. 4)

II Giustizia

VI Finanze

14/10/2016

*L'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, ha disposto che alla relazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sia allegato il rapporto sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) che il direttore della UIF deve trasmettere ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 231, entro il 30 maggio di ogni anno al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF medesima.



L. 196/2009,

art. 10-bis. 1, co. 1*

Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, (corredato dalla Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva**)

(Allegato II alla Nota di aggiornamento del DEF 2016,

Doc. LVII n. 4-bis)

(PRIMO RAPPORTO)

V Bilancio

VI Finanze

XI Lavoro

17/10/2016

*L'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160.

Il comma 1 dell'articolo 10-bis.1 stabilisce che, contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF, sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, nonché, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo deve indicare, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.

**Il comma 3 dell'articolo 10-bis.1 prevede che per la redazione del Rapporto il Governo si avvalga della “Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva”, predisposta da un'apposita Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformità del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. La Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2016.

L. 882/1977,

art. 1, co. terzo*

Andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale

(Dati relativi al periodo 1° maggio 2015 – 30 aprile 2016;

Doc. CCXLIII, n. 1)

III Affari esteri

V Bilancio

26/10/2016

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale il Ministro per il tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) riferisse annualmente in sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero contenuta nel disegno di legge di bilancio, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ha modificato il terzo comma dell’articolo 1 della legge n. 882 del 1977, disponendo l’invio di un’apposita relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio. L’articolo 1, comma 3, lett. c), della legge 4 agosto 2016, n. 163, ha modificato l’articolo 7, comma 2, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, differendo il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio dal 15 al 20 ottobre di ogni anno.



Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 553/1996,

art. 6-ter, co. 1

Stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti

(Trasmessa dalla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al I semestre 2016)

II Giustizia

19/10/2016




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto*

Attività svolta, bilancio consuntivo, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Aero Club d'Italia (AeCI)

(Dati relativi all'attività 2015, corredati dal bilancio consuntivo 2015 e dal bilancio di previsione 2016)

VII Cultura

IX Trasporti

5/10/2016

*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi, le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.


Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto*


Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)

(Dati riferiti al 2015, corredati dal bilancio consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità e dal bilancio di previsione 2016)

(PRIMA RELAZIONE)*

VII Cultura

11/10/2016

*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi, le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

L'INVALSI, istituito come Centro europeo dell'educazione, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, è stato trasformato con il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59. L'INVALSI è stato da ultimo riordinato con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ed inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2016.







Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2015,

Doc. CLXIV, n. 44)

I Affari costituzionali

V Bilancio

XIII Agricoltura

7/10/2016


Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 266/1997,

art. 1, co. 1*

Interventi di sostegno alle attività economiche e produttive

(Dati aggiornati al 30 settembre 2016,

Doc. LVIII, n. 2)

X Attività produttive

6/10/2016

*La legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), all'articolo 14, comma 2, ha disposto che, a decorrere dal 2015, la relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sia predisposta dal Ministro delle sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, anche utilizzando le informazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto*

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Ente nazionale per il microcredito

(Dati riferiti al 2015, corredati dal bilancio preventivo, dal bilancio consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità)

VI Finanze

24/10/2016

*Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ciascun Ministero deve presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico.

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali*

(Dati riferiti al 2015, corredati dal bilancio preventivo, dal bilancio consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità)

I Affari costituzionali

24/10/2016

*Il Banco di prova, istituito con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 29 ottobre 2010, è stato successivamente soppresso dall’articolo 2, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. L'Ente è stato poi ripristinato per effetto dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha abrogato le disposizioni che ne avevano previsto la soppressione.



D.L. 133/2014,

art. 30, co 3-bis



L. 190/2014,

art. 1, co. 202,

terzo periodo*



Stato di avanzamento degli interventi e delle azioni previsti dal Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia

(Presentata dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane- ICE)

(Dati aggiornati al 30 settembre 2016,

Doc. CCXXXI, n. 2)

X Attività produttive

XIII Agricoltura

24/10/2016

*L'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 1, prevede che al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per il profili di competenza, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano è stato adottato con decreto emanato il 14 marzo 2015 dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e con Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il comma 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 stabilisce che l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane invii ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del Made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), al comma 202, terzo periodo, dell'articolo 1, ha poi disposto che con apposito rapporto, redatto annualmente dall'ICE-Agenzia e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 settembre di ciascun anno, siano evidenziati nel dettaglio “i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi”.



Relazioni non governative


Fonte istitutiva

Presentatore

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs 165/2001,

art. 46, co. 3*

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Rapporti sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti

(Dati aggiornati rispettivamente al 30 giugno

ed al 31 dicembre 2015)

V Bilancio

XI Lavoro

5/10/2016

*Il comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'articolo 58, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che l'ARAN predisponga a cadenza semestrale, ed invii al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle Commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti.

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della provincia autonoma di Bolzano

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all'anno 2015)

VI Finanze

12/10/2016





Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative



Fonte

Ministero competente

Oggetto

D.Lgs. 177/2005,

art. 49, co. 1-quinquies*

Ministro dello sviluppo economico

Esiti della consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

*Il comma 1-quinquies dell'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è stato inserito dall'articolo 9, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2016, n. 255.

Il comma 1-bis dell'articolo 49 stabilisce che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo. Ai sensi del comma 1-quinquies, la concessione è affidata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto e lo schema di convenzione, sono trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, insieme ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sugli esiti della consultazione pubblica.

Si ricorda che il termine di scadenza della concessione in atto è stato da ultimo prorogato dal 6 maggio al 31 ottobre 2016 dall'articolo 216, comma 24, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai sensi del nuovo comma 1-sexies dell'articolo 49, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto la nuova concessione e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di scadenza della concessione in atto (quindi fino al 31 gennaio 2017), continuano a trovare applicazione concessione e la relativa convenzione in atto.





(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino.





D.Lgs. 148/2015,

art. 43, co. 4-quater*

Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 148 del 2015

*Il comma 4-quater dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2016, n. 235, prevede che nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter del medesimo articolo 43 il Ministro dell'economia e delle finanze provveda agli eventuali maggiori oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione e riferisca alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai fini dell'interpretazione sistematica del rinvio al comma 12 dell'articolo 17, si ricorda che tale comma è stato sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 4 agosto 2016, n. 163, e che il nuovo testo del comma 12 non prevede più la trasmissione di un'apposita relazione in caso di scostamento dalle previsione di spesa autorizzate. Il comma 12-bis dell'articolo 17 (introdotto dalla ricordata legge n. 163) dispone ora che le cause che hanno determinato gli scostamenti siano esposte nelle relazioni che si prevede corredino gli schemi di decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero del Presidente del Consiglio dei ministri, contenenti le misure da adottarsi per far fronte ai medesimi scostamenti, da sottoporre al parere delle Commissioni competenti.

L. 186/2016

art. 3, co. 3*


Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 186 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 3 ottobre 2016, n. 186, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2016, n. 243, S.O.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 186: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 188/2016,

art. 3, co. 3*


Ministro dell'economia e delle finanze



Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 188 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 3 ottobre 2016, n. 188, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 188: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 191/2016,

art. 3, co. 3*


Ministro dell'economia e delle finanze



Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 191 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 3 ottobre 2016, n. 191, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2016, n. 246.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 191: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.



L. 192/2016,

art. 3, co. 3*


Ministro dell'economia e delle finanze



Cause degli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 192 del 2016, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 3 ottobre 2016, n. 192, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2016, n. 247.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 192: nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.





1In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'art. 14-quater della L. n. 241/1990.

2Con la modifica della L. n. 84/1994 ad opera del D.Lgs. n. 169/2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

3Si ricorda infatti che sebbene il Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 avesse deliberato la nomina di Lertora a presidente della LNI, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera nelle rispettive sedute del 4 e del 18 giugno 2014, tale nomina non era stata più formalizzata per la rinuncia all'incarico dello stesso Lertora. Anche Vatteroni aveva rinunciato alla candidatura a vicepresidente della LNI dopo che la relativa richiesta di parere parlamentare era stata annunciata alle Camere il 4 settembre 2014.

Come specificato nel decreto interministeriale 1° luglio 2015, non è stato possibile concludere positivamente le suddette procedure di nomina a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge n. 90/2014, che “... non hanno sin qui consentito di pervenire al rinnovo di dette cariche, in aderenza alle previsioni statutarie e alla prassi sin qui adottata per la scelta dei candidati alle accennate nomine”.

4Ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1981 n. 286 "Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale", "Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze Armate dello Stato".

5L'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita dall'art. 29 della L. n. 99/2009 e costituita con D.P.R. dell'11 febbraio 2011, è stata soppressa prima ancora di diventare operativa dall'art. 21, commi 13 - 21, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.

6Non può essere nominato direttore, né componente della consulta né può far parte dell'ISIN colui che esercita, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, è amministratore o dipendente di soggetti privati operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. Tale previsione può essere riconducibile al dettato dell'art. 2, comma 8, della L. n. 481/1995.

7Si osserva che nell'art. 6 del D.Lgs. n. 45/2014 non viene utilizzata la locuzione "opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione", che ricorre invece nell'art. 2, comma 5, della L. n. 481/1995 istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità nonché, sempre a titolo di esempio, nell'art. 1, comma 1, della L. n. 249/1997, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM e nell'art. 10, comma 2, della L. n. 287/1990, istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM. Occorre tuttavia sottolineare come l'attività svolta dall'ISIN consista in valutazioni di ordine prettamente tecnico e risulti vincolata al rispetto dei relativi parametri.

8Lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere (atto n. 58) prevedeva originariamente (art. 6, comma 11) la vigilanza sull'ISIN del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale previsione è venuta meno anche alla luce dei pareri favorevoli con condizioni espressi dalle Commissioni riunite VIII e X della Camera nella seduta dell'11 febbraio 2014 e dalle Commissioni riunite 10ª e 13ª del Senato nella seduta del 12 febbraio 2014.

9Anche l'Autorità di regolazione dei trasporti, ad esempio, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza in materia di diritti aeroportuali in attuazione dell'art. 11 della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009. Allo stesso modo l'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche ANAC (ridenominata Autorità nazionale anticorruzione dall'art. 19 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014) opera ai sensi dell'art. 1 della L. n. 190/2012 e in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. n. 116/2009, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. n. 110/2012.

10Il previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza qualificata (più precisamente con la maggioranza dei due terzi dei componenti) è previsto per la nomina del presidente dell'AGCOM, nonché per le nomine del presidente e dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione, dell'Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico AEEGSI, e dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

11Analoga durata presentano i mandati dei componenti di AGCM, AGCOM, AEEGSI nonché dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB e dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

12Sia il direttore che i componenti della consulta sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori di competenza dell'ISIN. Inoltre, per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il direttore dell'Ispettorato non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni, pena l'irrogazione di sanzioni amministrative. Tale previsione è riconducibile al dettato dell'art. 2, comma 9, della L. n. 481/1995.

13L'art. 2, comma 27, della L. n. 481/1995 prevede che il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione delle Autorità per la regolazione dei servizi di pubblica utilità sia soggetto al controllo della Corte dei Conti.

14Come specificato dal comma 16 dell'art. 6 citato nel testo, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA svolge sull'ISIN i compiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 123/2011.

15Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 6 del citato D.Lgs. 426/1997, il consiglio di amministrazione della Fondazione può essere integrato da "due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Essi restano in carica per l'anno cui si riferisce il contributo".

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

16Si segnala che il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante “Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23”, all'articolo 3, comma 2, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il comma 36.1 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, comma inserito dall’articolo 1, comma 299, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Il comma 36.1 oggetto di abrogazione prevedeva che il Ministro dell'economia e delle finanze presentasse annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale, che illustrasse le strategie adottate, le aggiornasse e confrontasse i risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

La previsione di cui al comma 36.1 è stata adempiuta per la prima volta con la trasmissione del Rapporto concernente i risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale nel 2012, costituente l'Allegato II alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1-bis), presentata alle Camere il 23 settembre 2013.

Nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo, di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all’articolo 6, comma 1, primo periodo, ha previsto la presentazione alle Camere da parte del Governo di un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto dell’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013, specificati per ciascuna regione, e nell’anno in corso (2014), nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti. L'ultimo periodo del richiamato comma 1 disponeva che, conseguentemente, per l'anno 2013, l'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, non fosse applicato. Il “Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale e sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso”, ai sensi del sopracitato articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, è stato trasmesso dal Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento il 3 ottobre 2014 (Doc. XXVII, n. 13).

Per il 2015 è tornato ad avere efficacia l'obbligo previsto dal comma 36.1: tale previsione è stata adempiuta con il “Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale” che costituisce l'Allegato II alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII n. 3-bis), trasmessa alle Camere il 19 settembre 2015.

17Il comma 2 dell'articolo 10-bis.1 stabilisce che le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.

18Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2015, la Commissione deve essere composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari.

La Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2016 e si è insediata presso il Ministero dell'economia e delle finanze il 7 giugno 2016.

19Si prevede che la relazione della Commissione, tra l'altro: recepisca e commenti le valutazioni effettuate dall'ISTAT sull'economia sommersa; stimi l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva e produca una stima ufficiale delle entrate sottratte al bilancio pubblico; valuti l'evoluzione nel tempo dell'evasione e del relativo gettito; illustri le strategie e i risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione tributaria e contributiva e le nuove iniziative programmatiche. La relazione deve essere redatta con la massima disaggregazione possibile a livello settoriale, territoriale e dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a tutti i principali tributi, anche locali, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria.

20V. Dossier dei Servizio studi della Camera dei deputati e del Senato sul decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160 (XVII Legislatura-ottobre 2015).

21Le innovazioni sulla stima dell'evasione riguardano tra l'altro: l'inclusione della stima dell'evasione degli oneri contributivi; la disaggregazione tra il gap IRES e quello IRPEF generato da imprese e lavoratori autonomi; la stima dell'evasione IRPEF dei lavoratori dipendenti irregolari.

22V. Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, pp. 8 e 9.

23A questo proposito si segnala che sulla base dei conti nazionali pubblicati a marzo del 2016, il valore aggiunto generato dal sommerso economico si avvicina, nel triennio 2011-2013 a 190 miliardi di euro, con un'incidenza crescente sul PIL, dall'11,4 per cento del 2011 all'11,8 per cento del 2013.

24Illustrate nel dettaglio nei paragrafi 3.B-3.E.

25Nella relazione si indicano i seguenti processi:

1) Prosecuzione delle rilevazioni nazionali con importanti arricchimenti nella qualità e quantità dei risultati restituiti alle scuole (andamento negli ultimi tre anni, disponibilità dei risultati anche per le classi successive a quelle dei livelli testati (prima secondaria di l° grado, prima secondaria di 2° grado);

2) Realizzazione dei main study di OCSE-PISA, IEA TIMSS e TIMSS Advanced e del field trial dell'ICCS;

3) Realizzazione della primo Rapporto di Autovalutazione (RAV) per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie (in collaborazione con il Miur);

4) Avvio della nuova programmazione Pon 2014-2020 con la presentazione di due nuovi progetti: “Ancoraggio e CBT” e “Value”;

5) Realizzazione dei lavori per la nuova sede dell'Istituto di Via Ippolito Nievo, 35 e trasloco degli uffici e del CED;

6) Costituzione della Conferenza per il coordinamento funzionale del SNV e avvio delle attività formative per i Nuclei esterni di valutazione.

26L'INVALSI, istituito come Centro europeo dell'educazione, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, è stato trasformato con il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59. L'INVALSI è stato da ultimo riordinato con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ed inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2016.

27Individuati ai sensi dell'articolo 17 del già richiamato decreto legislativo n. 213 del 2009 e dell'articolo 51 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

28Nel documento si osserva che “le criticità dell'Istituto non riguardano, infatti, i prodotti, che sono sempre all'altezza delle aspettative, ma l'estrema scarsità e precarietà delle risorse umane”.

29In attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

30Il documento esprime apprezzamento per gli stanziamenti destinati alle finalità dell'Istituto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, rilevando tuttavia che la somma prevista (8 milioni di euro annui), pur rilevante, non viene stanziata in via permanente, ma solo per il quadriennio 2016-2019.

31La novella, ai fini di un più efficace monitoraggio, ha anticipato il termine di presentazione dal 31 dicembre al 30 ottobre di ogni anno e ha contestualmente previsto che la relazione debba riferire con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.

32La relazione 2012 -2013 del CPGT si articola in due parti, la prima delle quali è composta da tre capi. Il capo primo reca le considerazioni generali sull'informativa che il Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria propone annualmente all'esame del Ministro dell'economia e delle finanze; il secondo descrive l'attività delle Commissioni che compongono il Consiglio di presidenza, mentre il terzo illustra l'attività della segreteria generale del Consiglio di presidenza. La parte seconda consiste in due capi, il primo dei quali contiene l'analisi dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie e il secondo dà conto delle strutture materiali a disposizione delle Commissioni tributarie medesime. Per quanto riguarda la strutturazione della relazione 2014 del CPGT, essa coincide sostanzialmente, per quanto riguarda la prima parte, con la relazione predisposta per i due esercizi precedenti. La seconda parte è articolata sempre in due capi: il capo primo contiene l'analisi dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie, ivi comprese le tabelle riepilogative del numero dei ricorsi pendenti in primo e secondo grado, dei dati relativi all'attività delle Commissioni tributarie e delle percentuali di soccombenza dell'amministrazione nei due gradi del giudizio di merito; il capo secondo, descrive le criticità registrate in alcune sedi delle Commissioni tributarie.

33L'introduzione del contributo unificato nel processo tributario è stata prevista dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

34La relazione fa riferimento, in particolare, alla situazione delle Commissioni tributarie regionali del Lazio e della Lombardia, nonché delle Commissioni tributarie provinciali di Ascoli Piceno, Bologna, Bergamo, Caltanissetta, Cosenza, Ragusa, Reggio Calabria, Roma e Siena.

35Il CPGT riferisce che nell'anno 2014 sono nuovamente evidenziate da diverse Commissioni tributarie, quali ad esempio Imperia, Savona, Grosseto, Ascoli Piceno, Matera, Messina, Ragusa, le difficoltà connesse all'introduzione del contributo unificato. In particolare, emergono due ordini di problemi: il diffondersi del fenomeno di omesso o insufficiente versamento del contributo e l'aggravio degli adempimenti a carico del personale amministrativo. Più specificatamente, l'omesso o insufficiente versamento del contributo unificato comporterebbe complesse procedure per il recupero del credito, con un aggravio amministrativo in materia, atteso che il gestore del servizio di riscossione è stato solo parzialmente in grado di offrire soluzione alle criticità emerse per il recupero coattivo del contributo in questione.

36La relazione ricorda che il CPGT evidenzia casi di inadeguatezza dei locali, con spazi insufficienti sia per gli archivi sia per il personale amministrativo (Commissioni tributarie provinciali di Roma, Trieste, Piacenza, Pisa, Ancona, Campobasso, Cosenza, Ragusa, Napoli, Biella, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caltanissetta, Cagliari e Commissioni tributarie regionali di Calabria e Lombardia).

37L'articolo 29, che disciplina il collocamento fuori ruolo dei magistrati, recita: “Il collocamento fuori ruolo può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni.

Fermo restando il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, la permanenza fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.

È consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962. n. 1114 .

In nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo dei magistrati oltre le 20 unità”.

38Non risultano pervenuti i dati riferiti agli anni 2010, 2011 e 2012.

39La relazione con i dati 2014 contiene una parte quarta consistente in una tabella illustrativa degli incarichi autorizzati con collocamento in posizione di fuori ruolo. I corrispondenti dati relativi all'anno 2015 sono contenuti nel paragrafo 3 (personale di magistratura) della Parte I del Doc. LXI, n. 3.

40Si è ritenuto di dare conto della relazione che offre i dati più aggiornati.

41Di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

42Prefissati secondo parametri di efficienza individuati dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da ultimo aggiornati con deliberazione 18 gennaio 2013.

43Più precisamente, per quanto riguarda l'attività giurisdizionale, il contenzioso in appello registra, per l'anno 2015, un lieve incremento (+ 0,01 per cento) mentre registrano una piccola flessione i ricorsi presentati in primo grado (il 3,2 per cento in meno rispetto all'anno precedente).

44Nella relazione (pag. 31) si osserva: “Il numero dei giudizi definiti presso il Consiglio di Stato e presso i TT.AA.RR. continua ad essere superiore ai nuovi ricorsi presentati (giudizi definiti: 97.198; ricorsi pervenuti: 72.546), con una consistente diminuzione delle pendenze (soprattutto in primo grado), che si attestano - al 31 dicembre 2015 - su un totale di circa 268.000 ricorsi, secondo una linea discendente che, negli ultimi sette anni, ha più che dimezzato le pendenze stesse (da 667.582 del 2009 agli attuali 286.246). Le pendenze totali, nel 2015, sono diminuite dell'8,22 per cento rispetto all'anno precedente. Tutto questo a fronte di una sostanziale invarianza dei ricorsi totali rispetto all'anno 2014.

Nel 2015 sono stati presentati ai TT.AA.RR. 61.723 nuovi ricorsi, con un decremento di circa il 3,2 per cento rispetto ai circa 64.000 dell'anno precedente. Presso il Consiglio di Stato, si registra invece un lievissimo aumento di 62 ricorsi rispetto ai 10.761 pervenuti l'anno precedente. I Tribunali amministrativi regionali hanno emesso 87.594 provvedimenti idonei a definire altrettanti affari. Le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato hanno emesso 9.604 provvedimenti idonei a definire i giudizi. Si deve evidenziare, in particolare, che i TT.AA.RR., nell'anno in riferimento, hanno definito un numero di ricorsi ben maggiore rispetto a quelli presentati”.

45In merito si segnala in particolare come significativa la diminuzione delle giacenze presso alcuni Tribunali amministrativi regionali, in particolare presso il T.A.R. di Roma (62.902 ricorsi giacenti rispetto ai 70.580 del 2014), il T.A.R. Sicilia, sede di Catania (42.324 ricorsi giacenti rispetto ai 49.662 del 2014), il T.A.R. Campania, sede di Salerno (meno 17,55 per cento di giacenze rispetto al 2014) e il T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro (meno 15,42 per cento di giacenze rispetto al 2014).

46La legge 26 ottobre 2016, n. 198, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2016, n. 255.

47Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto e l'annesso schema di convenzione possono comunque essere adottati. Essi sono sottoposti ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicati nella Gazzetta ufficiale. La convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è stipulata dal Ministero dello sviluppo economico.

48Il rinnovo dovrebbe pertanto intervenire entro il 31 gennaio 2017.

Il termine di scadenza della concessione è stato da ultimo prorogato dal maggio al 31 ottobre dall'articolo 216, comma 24, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 503.

49Il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2016, n. 235.

50Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, reca “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

51Il comma 4-bis dispone. “Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi”.

52Il comma 4-ter stabilisce; “Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati, in 57 milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.

53E' conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 4-ter fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo.

54L'ultimo periodo del comma 4-quater stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

55Il comma 12, nel testo attualmente vigente, stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni medesime: non prevede più, quindi, come in precedenza, l'obbligo di relazione.

56La legge 3 ottobre 2016, n. 186, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2016, n. 243, S.O.

57La legge 3 ottobre 2016, n. 188, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244.

58La legge 3 ottobre 2016, n. 191, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2016, n. 246.

59La legge 3 ottobre 2016, n. 192, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2016, n. 247.