Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 28/XVII NOVEMBRE 2015
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 28    Progressivo: 2015
Data: 17/11/2015
Descrittori:
ATTIVITA' PARLAMENTARE NON LEGISLATIVA   CONTROLLO SUL GOVERNO












Notiziario mensile

Numero 28/XVII

NOVEMBRE 2015

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare



INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza a ottobre 2015 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di ottobre 2015 6

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di ottobre 2015 o previste in scadenza entro il 31 dicembre 2015 17

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 dicembre 2015 21

Sezione II 35

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 35

In evidenza a ottobre 2015 36

Note annunciate al 31 ottobre 2015 in attuazione di atti di indirizzo 43

Ministero dell'interno 43

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 47

Ministero della salute 48

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 31 ottobre 2015 51

Sezione III 53

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 53

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 54

In evidenza ad ottobre 2015 55

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° – 31 ottobre 2015 68

Relazioni governative 68

Nuove relazioni previste da fonti normative 75

Relazioni governative 75


AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI


























La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di ottobre 2015 (e nella prima parte del mese di novembre 2015), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2015 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2015, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a ottobre 2015


La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di ottobre nonché l'inizio di quello di novembre 2015, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di dicembre 2015. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di ottobre 2015, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di dicembre 2015 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.


IN QUESTO NUMERO:



- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti in data 30 e 13 ottobre 2015, ha nominato Roberto Isidori commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari ed ha confermato Antonio Basile e Cosimo Indaco commissari straordinari delle Autorità portuali di Napoli e di Catania fino alla nomina dei rispettivi presidenti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.


- Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini sono stati nominati componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR per la durata di quattro anni.


- Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato di aver nominato, con propri decreti in data 14 ottobre e 30 settembre 2015, i presidenti e i componenti dei consigli di amministrazione di diversi enti di ricerca, quali in particolare: l'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN, il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS, l'Istituto nazionale di astrofisica INAF, la Stazione zoologica “Anton Dohrn”, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV, l'Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” INDAM, l'Istituto italiano di studi germanici e il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.


- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 ottobre 2015 Filippo Nicola Sugar è stato nominato presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori SIAE per la durata di un quadriennio in sostituzione di Gino Paoli, dimissionario.


- Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha comunicato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 ottobre 2015, Sandro Biserna è stato nominato componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL.


- Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto in data 5 ottobre 2015, ha nominato Gianmaria Melotti, Riccardo Preve, Silvano Saviolo e Maria Grazia Tagliabue membri del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi ENR, per la durata di un quadriennio.


- La II Commissione (Giustizia) della Camera, il 1° ottobre 2015, ha espresso pareri favorevoli sulle proposte di nomina di Mauro Palma, Emilia Rossi e Francesco D'Agostino a presidente e membri del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale


- Si anticipa che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di aver prorogato, con propri decreti in data 8 ottobre 2015, i mandati dei commissari straordinari degli Enti parco nazionali del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Amilcare Troiano, e della Sila, Sonia Ferrari, per un periodo massimo di sei mesi e comunque non oltre la nomina dei relativi presidenti.


- Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2015 sono scaduti i mandati di Enzo Iarocci, Gennaro Ferrara e Roberto Della Marina a componenti dei consigli di amministrazione rispettivamente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, del Consiglio nazionale delle ricerche CNR e del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.


- Nel mese di novembre 2015 scadono i mandati dei commissari straordinari delle Autorità portuali di Gioia Tauro, Davide Barbagiovanni Minciullo, di Piombino, Luciano Guerrieri, di Livorno, Giuliano Gallanti, e di Augusta, Alberto Cozzo. Nello stesso mese scade altresì il mandato del titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora.


- Nel mese di dicembre 2015 scadranno quindi i mandati dei commissari straordinari del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Gian Luigi Pillola, e dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Pietro Preziosi, nonché quelli di Andrea Corte, Lucio d'Alessandro e Roberto Serrentino a componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC. Scadrà infine il mandato di Paolo Baratta a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.


Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.


a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di ottobre 2015


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.


Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
































Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità portuale di Napoli



Commissario straordinario:


Antonio Basile


Nomine non ancora comunicate

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978


30/10/2015


(decorrenza:

2/11/2015)

Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Autorità portuale di Cagliari



Commissario straordinario:


Roberto Isidori


30/10/2015

Autorità portuale

di Catania

Commissario straordinario:


Cosimo Indaco


13/10/2015


Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 30 ottobre 2015, notificato all'interessato il 2 novembre 2015 e non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Napoli, Antonio Basile, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 2 novembre 2015.

Il 1° novembre 2015 scadeva infatti il mandato commissariale dello stesso Basile, che era stato nominato con decreto ministeriale del 30 aprile 2015 per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 1° maggio 2015. Basile è subentrato nel predetto incarico a Francesco Karrer, il quale, nominato con decreto ministeriale del 30 aprile 2014, era stato prorogato con analogo decreto del 30 ottobre 2014. Karrer era subentrato a Felicio Angrisano, nominato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 2013 e prorogato con analogo decreto del 13 marzo 2014. Ultimo presidente dell'Autorità portuale partenopea è stato Luciano Dassatti fino al 4 febbraio 2013, nominato poi commissario straordinario con decreto ministeriale del 15 marzo 2013 e prorogato con analogo decreto del 20 settembre 20131.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con ulteriore decreto del 30 ottobre 2015, notificato all'interessato in pari data e non ancora comunicato alle Camere, ha nominato Roberto Isidori commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Isidori subentra nel predetto incarico commissariale a Vincenzo Di Marco, che era stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale in data 24 aprile 2015 per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 29 aprile 2015. Inizialmente nominato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2014 e già prorogato con analoghi decreti del 7 agosto 2014, del 10 novembre 2014 e del 23 gennaio 2015, Di Marco era succeduto a Piergiorgio Massidda, che era stato a sua volta nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 26 novembre 2013, dopo che la sentenza n. 4768/2013 del Consiglio di Stato aveva annullato il decreto ministeriale con il quale lo stesso Massidda era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Cagliari il 23 settembre 20112.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 13 ottobre 2015, notificato all'interessato in pari data e non ancora comunicato alle Camere, ha infine prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Catania, Cosimo Indaco, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Il 10 ottobre 2015 era infatti scaduto il mandato commissariale dello stesso Indaco, che, inizialmente nominato per sei mesi con decreto ministeriale del 22 settembre 2014, era stato prorogato con analogo decreto del 9 aprile 2015 per ulteriori sei mesi a decorrere dal 10 aprile 2015.

Precedenti commissari straordinari dell'Autorità portuale catanese sono stati Giuseppe Alati, nominato con decreto ministeriale del 18 marzo 2014, e in precedenza Cosimo Aiello, nominato con decreto ministeriale del 10 agosto 2012 e prorogato con analoghi decreti del 15 febbraio 2013, del 14 agosto 2013 e del 13 settembre 2013. Ultimo presidente dell'Autorità portuale etnea era stato invece Santo Castiglione, il cui secondo mandato quadriennale era scaduto il 2 luglio 2012.

L'Autorità portuale, disciplinata dalla L. n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'Autorità portuale ha tra l'altro compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.

L’art. 8, commi 1 e 1-bis, della L. n. 84/1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli può richiedere, entro trenta giorni, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.

Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.

Infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 84/1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Società italiana degli autori

ed editori

SIAE

Presidente

del consiglio

di gestione:


Filippo Nicola Sugar

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

annunciata alla Camera e al Senato

l'8/9/2015.

Pareri favorevoli

espressi dalla

VII Commissione

della Camera

e dalla

7a Commissione

del Senato

il 16/9/2015.


12/10/2015



D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri,

di concerto con il Ministro per

i beni e le attività culturali

ed il Ministro dell’economia

e delle finanze






Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 ottobre 2015 Filippo Nicola Sugar è stato nominato presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori SIAE per la durata di un quadriennio in sostituzione di Gino Paoli, dimissionario. Sulla proposta di nomina di Sugar avevano espresso parere favorevole la VII Commissione (Cultura) della Camera e la 7a Commissione (Istruzione pubblica) del Senato nelle rispettive sedute del 16 settembre 20153.

Si ricorda che a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente Gino Paoli4 il 24 febbraio 2015, il consiglio di gestione5 della SIAE aveva anzitutto provveduto, in data 4 marzo 2015, alla nomina nel suo ambito di Andrea Purgatori, già componente del consiglio di sorveglianza della stessa SIAE6. Nella seduta del 19 marzo 2015, il consiglio di sorveglianza aveva successivamente cooptato Antonino Biocca in sostituzione del predetto Andrea Purgatori, e aveva designato Filippo Nicola Sugar quale presidente del consiglio di gestione7.

Sugar faceva già parte del consiglio di gestione della SIAE in qualità di vicepresidente. Il consiglio di gestione, infatti, era stato eletto dal consiglio di sorveglianza il 13 marzo 2013 e risultava composto dal dimissionario Gino Paoli, presidente, dal citato Filippo Nicola Sugar, vicepresidente, nonché da Biagio Proietti, Federico Monti Arduini e Domenico Luca Scordino.

Lo statuto della SIAE è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Ai sensi dell'art. 7 dello statuto, sono organi della SIAE l'assemblea, il consiglio di sorveglianza8, il consiglio di gestione e il collegio dei revisori. In base al successivo art. 19, il presidente del consiglio di gestione è nominato tra i suoi componenti previa designazione del consiglio di sorveglianza con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente del consiglio di gestione, che ha la rappresentanza legale della SIAE, convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio di gestione. I componenti del consiglio di gestione, ivi incluso il presidente, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Istituita nel 1882 come Società italiana degli autori, la SIAE assume l'attuale denominazione nel 1927 e, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 2/2008, è ente pubblico economico a base associativa che svolge le funzioni attribuite dalla legge in materia di diritto d'autore9. La SIAE quindi concede le autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere protette, percepisce i proventi derivanti da dette autorizzazioni e ripartisce tali proventi tra gli aventi diritto. Gestisce altresì servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato, ma l'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale per l'assicurazione contro

gli infortuni

sul lavoro

INAIL


Componente

del consiglio

di indirizzo

e vigilanza:


Sandro Biserna


Nomina comunicata

e annunciata

alla Camera

il 28/10/2015

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978


8/10/2015

Decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta

del Ministro

del lavoro

e delle

politiche sociali



Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 28 ottobre 2015, annunciata alla Camera in pari data ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha comunicato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 ottobre 2015, Sandro Biserna è stato nominato componente del consiglio di indirizzo e vigilanza (c.d. CIV) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL.

La nomina di Biserna è avvenuta su designazione dell'Unione italiana del lavoro UIL in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e in sostituzione di Raffaella Sette, dimissionaria, la quale era stata nominata, sempre su designazione della UIL, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013 che aveva disposto il rinnovo dell'organo di indirizzo e vigilanza dell'Ente. L'incarico di Biserna durerà quindi per il restante periodo di mandato del predetto organo, il quale dura in carica quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013, data di effettivo insediamento del CIV.

Per effetto del riassetto degli enti pubblici di previdenza ed assistenza operato dall'art. 7 del D.L. n. 78/201010, che ha modificato l'art. 3 del D.Lgs. n. 479/1994, il consiglio di indirizzo e vigilanza costituisce l'unico organo collegiale di tali enti, essendo stato soppresso il relativo consiglio di amministrazione. Il CIV definisce dunque i programmi, individua le linee di indirizzo e approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente previdenziale. Sono altresì attribuite a tale organo competenze specifiche in relazione alla nomina del presidente dell'ente11.

D'altra parte, ai sensi del comma 9 del predetto art. 7 del D.L. n. 78/2010, che aveva previsto la riduzione in misura non inferiore al trenta per cento dei componenti di tale organo, la composizione del CIV dell'INAIL è stata ridotta a 17 componenti dai 25 originariamente previsti dal penultimo periodo del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 479/1994. Alla stregua di tale disposizione uno dei componenti del CIV è nominato in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ANMIL, i restanti componenti sono nominati per metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, mentre la restante metà è ripartita tra le omologhe organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività.

I componenti del CIV dell'INAIL sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle citate rappresentanze sociali.

Il CIV dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. I suoi componenti cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti o deceduti.

L’INAIL, com'è noto, persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Nell'ottica di contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori.

Si ricorda inoltre che l'art. 7 del citato D.L. n. 78/2010, aveva altresì disposto la soppressione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA, nonchè dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL, attribuendo le relative funzioni all'INAIL che è così subentrato ai citati enti in tutti i rapporti attivi e passivi.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Ente parco nazionale

del Cilento,

Vallo di Diano

e Alburni

Commissario straordinario:


Amilcare Troiano



Nomine comunicate

e annunciate

al Senato

il 3/11/2015

e alla Camera

il 4/11/2015

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

8/10/2015


(decorrenza: 11/10/2015)

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

Ente parco nazionale

della Sila

Commissario straordinario:


Sonia Ferrari



8/10/2015


(decorrenza;

14/10/2015)

Si anticipa che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 29 ottobre 2015 annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente il 3 e il 4 novembre 2015, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, di aver prorogato, con proprio decreto in data 8 ottobre 2015, il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Amilcare Troiano, per la durata di sei mesi a decorrere dall'11 ottobre 2015, e comunque non oltre la nomina del presidente dell'Ente parco medesimo.

L'11 ottobre 2015 scadeva infatti il mandato commissariale dello stesso Troiano, che era stato da ultimo prorogato con analogo decreto ministeriale del 2 aprile 2015, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 21 e il 23 aprile 2015.

Già presidente dell'Ente parco campano per cinque anni dal 25 febbraio 2009, Troiano ne era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 4 aprile 2014, annunciato alla Camera e al Senato il 12 e il 27 maggio 2014. Detto incarico era stato quindi prorogato con analogo decreto del 30 settembre 2014, annunciato alla Camera e al Senato il 10 e il 21 ottobre 2014.

Si anticipa inoltre che lo stesso Ministro, con lettera del 29 ottobre 2015 annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente il 3 e il 4 novembre 2015, ha altresì comunicato, sempre ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, di aver parimenti prorogato, con proprio ulteriore decreto in data 8 ottobre 2015, il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, per la durata di sei mesi a decorrere dal 14 ottobre 2015, e comunque non oltre la nomina del presidente.

Il 14 ottobre 2015 scadeva infatti il mandato commissariale della stessa Ferrari, che era stato già prorogato con decreto ministeriale del 2 aprile 2015, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 21 e il 23 aprile 2015.

Nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014, annunciato alla Camera e al Senato il 22 ottobre 2014, Ferrari era già stata nominata per cinque anni presidente dell'Ente parco calabrese con decreto ministeriale del 13 febbraio 2009. Tale incarico era definitivamente cessato il 29 marzo 2014 allo scadere del periodo di prorogatio. Successivamente la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, eletto dal consiglio direttivo al suo interno12.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Ente nazionale risi

ENR

Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Gianmaria Melotti,

Riccardo Preve,

Silvano Saviolo,

M. Grazia Tagliabue




Nomina non ancora comunicata

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978


5/10/2015

Decreto

del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto in data 5 ottobre 2015, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha nominato Gianmaria Melotti, Riccardo Preve, Silvano Saviolo e Maria Grazia Tagliabue componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi ENR, per la durata di un quadriennio.

Con la nomina del consiglio di amministrazione si completa dunque il rinnovo degli organi dell'ENR, che era stato avviato con la conferma di Paolo Carrà alla presidenza dell'Ente per un quadriennio, disposta con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 201513. Si ricorda che il 3 e il 7 febbraio 2015 erano scaduti rispettivamente il primo mandato presidenziale di Carrà e gli incarichi dei componenti del consiglio di amministrazione uscente, cioé Mario Preve, Mario Francese, Gianmaria Melotti e Massimo Camandona. Pertanto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto in data 19 marzo 2015, aveva nominato Paolo Carrà commissario straordinario dell’ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Lo statuto dell'ENR, modificato con decreto interministeriale in data 19 marzo 2010, prevede che il mandato del presidente, della durata di quattro anni, possa essere rinnovato al massimo due volte, mentre il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione, pure quadriennale, possa essere rinnovato una sola volta. Il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto dal presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome14, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola. La scelta di questi ultimi tre membri deve assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera.

L'Ente nazionale risi ENR, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si occupa della tutela del settore risicolo conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali. L’Ente è inoltre organismo pagatore degli aiuti e degli interventi per conto dell'Unione europea. L’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.



b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di ottobre 2015
o previste in scadenza entro il 31 dicembre 2015






Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Autorità portuale di Gioia Tauro

Commissario straordinario:


Davide Barbagiovanni Minciullo


Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

5/11/2015

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Autorità portuale

di Piombino

Commissario straordinario:


Luciano Guerrieri

6/11/2015

Autorità portuale

di Livorno

Commissario straordinario:


Giuliano Gallanti

14/11/2015

Autorità portuale

di Augusta

Commissario straordinario:


Alberto Cozzo


15/11/2015

Autorità portuale

di Olbia

e Golfo Aranci

Commissario

straordinario:


Pietro Preziosi

22/12/2015

Il 5 novembre 2015 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, Davide Barbagiovanni Minciullo, che era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 4 maggio 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 5 maggio 2015.

Barbagiovanni Minciullo è subentrato nel citato incarico commissariale a Giovanni Grimaldi, che era stato prorogato con decreto ministeriale del 30 ottobre 2014 notificato il 4 novembre 2014. Grimaldi era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 30 aprile 2014, dopo che il 9 marzo 2014 era scaduto il suo secondo e ultimo mandato alla presidenza dell'Ente.

Il 6 novembre 2015 è scaduto altresì il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Piombino, Luciano Guerrieri, che era stato prorogato con decreto ministeriale del 5 maggio 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 6 maggio 2015.

Già prorogato con analoghi decreti ministeriali del 30 ottobre 2014, del 29 luglio 2014 e del 27 gennaio 2014, Guerrieri era stato nominato commissario straordinario con decreto del 23 luglio 2013, dopo che il 9 giugno 2013 era scaduto il suo secondo e ultimo mandato alla presidenza dell'Autorità portuale toscana.

Il 14 novembre 2015 scade invece il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Livorno, Giuliano Gallanti, che era stato nominato con decreto ministeriale del 14 maggio 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

Il 13 aprile 2015 era scaduto infatti il mandato a presidente dell'Autorità portuale livornese dello stesso Gallanti, che era stato nominato con decreto ministeriale dell'11 aprile 2011 per quattro anni a decorrere dal 13 aprile 2011. Gallanti era già stato nominato commissario straordinario dell'Ente dal 19 gennaio 2011 fino alla sua nomina a presidente, succedendo a Roberto Piccini, il cui quadriennio presidenziale era scaduto il 5 dicembre 2010.

Il 15 novembre 2015 scade inoltre il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Augusta, Alberto Cozzo, che era stato prorogato con decreto ministeriale del 14 maggio 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 15 maggio 2015.

Cozzo era stato inizialmente nominato per sei mesi con decreto ministeriale del 13 novembre 2014. La sua nomina era seguita alle dimissioni rassegnate il 12 novembre 2014 dal precedente commissario straordinario, Enrico Maria Pujia, che, nominato per sei mesi con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013, era stato poi prorogato con analogo decreto del 4 giugno 2014. Il 6 ottobre 2013 era scaduto il mandato quadriennale del presidente uscente dell'Autorità portuale megarese, Aldo Garozzo.

Infine il 22 dicembre 2015 scadrà il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Pietro Preziosi, che era stato nominato con decreto ministeriale in data 19 giugno 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 22 giugno 2015.

Preziosi è subentrato nel predetto incarico commissariale a Nunzio Martello che, nominato con decreto ministeriale del 6 marzo 2014, era stato prorogato con analoghi decreti ministeriali del 9 settembre 2014, del 9 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015. Martello era a sua volta subentrato a Fedele Sanciu, che era stato nominato commissario straordinario dell'Autorità portuale sarda con decreto ministeriale in data 5 settembre 2013, dopo la scadenza del secondo e ultimo mandato quadriennale del presidente uscente Paolo Silverio Piro.

Sulle Autorità portuali in generale, vedasi supra alla sottosezione “a”.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Parco geominerario storico

e ambientale

della Sardegna

Commissario straordinario:


Gian Luigi Pillola

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

4/12/2015







Decreto

del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare


Il 4 dicembre 2015 scadrà il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Gian Luigi Pillola, che era stato prorogato fino alla ricostituzione degli organi del consorzio del Parco e comunque per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 giugno 2015, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 23 giugno e il 1° luglio 2015.

Il mandato di Pillola, inizialmente nominato con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera il 19 e il 20 dicembre 2013, era già stato prorogato con decreto ministeriale del 10 giugno 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 23 e il 25 giugno 2014, nonché con analogo decreto del 2 dicembre 2014, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera il 7 e il 9 gennaio 2015.

Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto in data 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Il Parco è gestito da un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Regione autonoma della Sardegna.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Ente nazionale per l'aviazione civile

ENAC

Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Andrea Corte, Lucio d'Alessandro e Roberto Serrentino


Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

9/12/2015







Decreto

del Presidente del Consiglio

dei ministri,

su proposta del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti


Il 9 dicembre 2015 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC, ossia Andrea Corte, Lucio d'Alessandro e Roberto Serrentino, i quali (insieme a Franco Pronzato che si è dimesso nel giugno 201115) erano stati nominati per un quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 9 dicembre 2010.

Il riordino dell'ENAC, disposto dal D.P.R. n. 188/2010 nell'ambito delle procedure previste dalla normativa c.d. taglia-enti (art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008), ha comportato la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente, che è passato dalla consistenza iniziale di sette membri compreso il presidente, a quella attuale di cinque membri compreso il presidente. Il consiglio di amministrazione rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Il predetto riordino ha altresì comportato il prolungamento da quattro a cinque anni del mandato del presidente dell'Ente, rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo.

Attuale presidente dell'ENAC è Vito Riggio, che è stato nominato per un quinquennio con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2013.

L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'Enac rientrano: il controllo della sicurezza (sia in quanto progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeromobili, nonché idoneità degli operatori aerei e del personale di volo, sia in quanto sicurezza a terra ed a bordo degli aeromobili per la prevenzione degli atti illeciti) nonché la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero (seguendo le indicazioni dell'Unione europea, l'Ente ha redatto infatti la Carta dei Diritti del Passeggero e la Carta dei Servizi Standard aeroportuali). L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.


c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza
entro il 31 dicembre 2015





Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Agenzia nazionale di valutazione

del sistema universitario

e della ricerca ANVUR


Componenti

del

consiglio direttivo:


Daniele Checchi,

Paolo Miccoli,

Raffaella Rumiati

e Susanna Terracini

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010, annunciata alla Camera e al Senato l'8/9/2015.

Pareri favorevoli espressi dalla

7a Commissione

del Senato

il 16/9/2015 e dalla

VII Commissione della Camera

il 24/9/2015.


19/10/2015


(nomine deliberate

dal Consiglio dei ministri

del 12/10/2015)

D.P.R.

su proposta

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca



Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 2015, Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini sono stati nominati componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR per la durata di quattro anni.

Tali nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, dopo che la 7a Commissione (Istruzione pubblica) del Senato e la VII Commissione (Cultura) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina16. Le richieste di parere parlamentare, come ricordato nel precedente Bollettino, erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010.

I componenti del consiglio direttivo uscente dell'ANVUR, ossia Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli, erano stati nominati per quattro anni con D.P.R. del 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia17. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, con decorrenza 31 maggio 2013, Andrea Graziosi è stato nominato in sua vece componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. del 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni18.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76/2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si è reso dunque necessario procedere alla nomina di quattro nuovi componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia.

Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito infatti da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro19.

L'ANVUR sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'ANVUR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, pur essendo sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale


Presidente:


Mauro Palma





Richiesta di parere parlamentare ai sensi

dell'art. 7, comma 2,

del D.L. n. 146/2013,

convertito,

con modificazioni,

dalla L. n. 10/2014,

annunciata alla Camera e al Senato

il 9/9/2015.

Pareri favorevoli espressi dalla

2a Commissione

del Senato

il 30/9/2015 e dalla

II Commissione

della Camera

il 1°/10/2015.


Procedure

di nomina

in corso

D.P.R.

previa delibera del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari

competenti

Componente:


Emilia Rossi




Componente:


Francesco D'Agostino


Parere contrario espresso dalla

2a Commissione

del Senato

il 30/9/2015.

Parere favorevole espresso dalla

II Commissione

della Camera

il 1°/10/2015.


Come anticipato nel precedente Bollettino, la 2a Commissione (Giustizia) del Senato, nella seduta del 30 settembre 2015, ha espresso pareri favorevoli sulle proposte di nomina di Mauro Palma ed Emilia Rossi rispettivamente a presidente e a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, ed ha espresso parere contrario sulla proposta di nomina di Francesco D'Agostino a componente del Garante medesimo. La II Commissione (Giustizia) della Camera, dopo aver avviato l'esame nella seduta del 30 settembre 2015, ha espresso invece pareri favorevoli su tutte e tre le suddette proposte di nomina nella seduta del 1° ottobre 2015.

Il parere parlamentare sulle predette proposte di nomina era stato richiesto dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere dell'8 settembre 2015 annunciate alla Camera e al Senato il 9 settembre 2015, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 146/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10/2014.

Le proposte di nomina in oggetto si riferiscono alla prima costituzione del predetto Garante. Esso è costituito in collegio ed è composto dal presidente e da due membri, che restano in carica per cinque anni non prorogabili, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Il suddetto Garante, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con gli omologhi garanti territoriali ovvero con altre figure istituzionali che hanno competenza nelle stesse materie, vigila affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti e delle altre persone private della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. Il Garante tra l'altro visita i luoghi di detenzione o di accoglienza delle predette persone e verifica il rispetto degli adempimenti connessi a determinati diritti presso i centri di identificazione e di espulsione. Il Garante tramette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico: esso è istituito presso il Ministero della giustizia e si avvale delle strutture e delle risorse da quest'ultimo messe a disposizione. Alle dipendenze del Garante è istituito un ufficio, composto da personale del predetto Ministero, la cui struttura e composizione sono determinate con regolamento del Ministro della giustizia20. Malgrado ciò, l'espressione del parere parlamentare sulle proposte di nomina del presidente e dei componenti del Garante nazionale, che costituiscono a tutti gli effetti nomine governative, è prevista dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 146/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10/2014.

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale di fisica nucleare INFN



Presidente:


Fernando Ferroni

Nomina comunicata

e annunciata

alla Camera

il 13/10/2015

e al Senato

il 14/10/2015 ai sensi

dell'art. 11, comma 5,

del D. Lgs. n. 213/2009


30/9/2015


(decorrenza:

22/10/2015)

Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca,

su designazione del consiglio direttivo dell'Istituto


Componenti

del consiglio direttivo:


Maurizio Biasini

e Fabio Zwirner


Nomine comunicate

e annunciate

alla Camera

il 30/10/2015

e al Senato

il 3/11/2015

ai sensi

dell'art. 11, comma 5,

del D. Lgs. n. 213/2009


14/10/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

Museo storico della fisica

e Centro di studi

e ricerche

Enrico Fermi”

Presidente:


Luisa Cifarelli


14/10/2015

Componente

del consiglio di amministrazione:


Giovanni Batignani


14/10/2015

Istituto nazionale di oceanografia

e di geofisica sperimentale

OGS


Presidente:


Maria Cristina Pedicchio


14/10/2015

Componente

del consiglio di amministrazione:


Giorgio Cassiani


14/10/2015

Componente

del consiglio di amministrazione:


Silvestro Greco

14/10/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione della comunità scientifica


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale di astrofisica

INAF


Presidente:


Nicolò D'Amico


Nomine comunicate

e annunciate

alla Camera

il 30/10/2015

e al Senato

il 3/11/2015

ai sensi

dell'art. 11, comma 5,

del D. Lgs. n. 213/2009

23/9/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

Componenti

del consiglio di amministrazione:


Eugenio Coccia

e Marco Tavani


Stazione zoologica

Anton Dohrn”



Componente

del consiglio di amministrazione:


Mauro Magnani


14/10/2015

Componente

del consiglio di amministrazione:


Serena Fonda


14/10/2015


(decorrenza:

22/10/2015)

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione della comunità scientifica


Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

INGV


Componenti

del consiglio di amministrazione:


Claudio Faccenna

e Giancarlo Neri



14/10/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca su designazione dello stesso Ministro


Istituto nazionale di alta matematica

Francesco Severi”

INDAM


Presidente:


Giorgio Patrizio



14/10/2015

Componente

del consiglio di amministrazione:


Gioconda Moscariello



14/10/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

eletta dalla comunità scientifica


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale di alta matematica

Francesco Severi”

INDAM


(segue)


Componente

del consiglio di amministrazione:


Pierangelo Marcati

Nomine comunicate

e annunciate

alla Camera

il 30/10/2015

e al Senato

il 3/11/2015

ai sensi

dell'art. 11, comma 5,

del D. Lgs. n. 213/2009


14/10/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca

su designazione dello stesso Ministro


Istituto italiano

di studi germanici


Componente

del consiglio di amministrazione:


Michele Cometa


14/10/2015

Consorzio

per l'area

di ricerca scientifica

e tecnologica

di Trieste


Componente

del consiglio di amministrazione:


Michele Morgante


14/10/2015

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera in data 2 ottobre 2015, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 13 e il 14 ottobre 2015, ha comunicato, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 di aver nominato, con proprio decreto del 30 settembre 2015 e su designazione del consiglio direttivo dell'Ente, Fernando Ferroni presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN per la durata di un quadriennio a decorrere dal 22 ottobre 2015.

Per Ferroni si tratta del secondo e ultimo mandato alla guida dell'Istituto, essendovi già stato nominato per quattro anni con analogo decreto ministeriale del 21 ottobre 2011.

Il predetto Ministro, con lettera in data 20 ottobre 2015 annunciata alla Camera il 30 ottobre 2015 e – si anticipa - al Senato il 3 novembre 2015, ha altresì comunicato di aver nominato, con proprio decreto in data 14 ottobre 2015, Maurizio Biasini e Fabio Zwirner componenti del consiglio direttivo del suddetto Istituto in rappresentanza del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, per la durata di un quadriennio. Fabio Zwirner è altresì componente della giunta esecutiva dell'INFN, come previsto dall'art. 14, comma 3, dello statuto dell'Ente. Il 10 agosto 2015 erano scaduti infatti i corrispondenti mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi, che erano stati nominati con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha altresì comunicato (sempre con lettera del 20 ottobre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 30 ottobre e il 3 novembre 2015, al pari di tutte le altre nomine che seguono nella presente nota) di aver nominato, con proprio decreto del 14 ottobre 2015, Luisa Cifarelli presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, nonché Giovanni Batignani componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione del medesimo Ente. Entrambi i mandati sono quadriennali e possono essere rinnovati una volta sola. Per Cifarelli si tratta del secondo e ultimo mandato alla guida dell'Ente, essendovi già stata nominata con analogo decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Il 10 agosto 2015 era scaduto invece il mandato di Francesco Triscari Binoni a membro del consiglio di amministrazione di designazione governativa. Con ulteriore decreto ministeriale dovrà comunque essere nominato un ulteriore componente dell'organo di amministrazione dell'Ente, su designazione dell'Ente medesimo (al riguardo, vedasi infra in questa stessa sottosezione).

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha inoltre comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 14 ottobre 2015, Maria Cristina Pedicchio presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS, nonché Giorgio Cassiani e Silvestro Greco membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la durata di un quadriennio. In particolare Cassiani è stato nominato su designazione del predetto Ministro, mentre Greco è stato nominato su designazione della comunità scientifica di riferimento. Per Pedicchio si tratta del secondo ed ultimo mandato alla presidenza dell'Ente, essendovi già stata nominata con analogo decreto ministeriale in data 10 agosto 2011. Il 10 agosto 2015 erano invece scaduti i mandati dei membri del consiglio di amministrazione uscente dell'Istituto, Gianluca Valensise e Sergio Persoglia.

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato quindi di aver nominato, con proprio decreto in data 23 settembre 2015, Nicolò D'Amico presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica INAF, nonché Eugenio Coccia e Marco Tavani membri di designazione governativa del consiglio di amministrazione dell'Istituto, per la durata di un quadriennio. I mandati dei precedenti membri del consiglio di amministrazione dell'Ente, ossia Giovanni Fabrizio Bignami, presidente, Andrea Ferrara, Monica Tosi, Sergio Molinari e Massimo Capaccioli, erano scaduti tra il 10 agosto e il 15 settembre 2015. Con ulteriore decreto ministeriale dovranno comunque essere nominati altri due componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato poi di aver nominato, con proprio decreto del 14 ottobre 2015, Mauro Magnani e Serena Fonda componenti del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn” per la durata di un quadriennio. Per Magnani, componente di designazione governativa, si tratta del secondo e ultimo mandato, essendo stato già nominato membro dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Fonda è stata invece nominata su designazione della comunità scientifica di riferimento a decorrere dal 22 ottobre 2015, alla scadenza cioè del mandato di Silvano Focardi, che era stato nominato con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011. Presidente in carica dell'Ente è Roberto Danovaro, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 4 dicembre 2013.

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 14 ottobre 2015, Claudio Faccenna e Giancarlo Neri componenti di designazione governativa del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV per la durata di un quadriennio. Il 10 agosto 2015 erano infatti scaduti i mandati di Antonio Meloni, Nicola Alessandro Pino e Bernardino Chiaia, che erano stati nominati componenti dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Presidente in carica dell'Istituto è Stefano Gresta, nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 27 marzo 2012. Ulteriore membro del consiglio di amministrazione in carica è Domenico Giardini, nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 10 maggio 2012.

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato altresì di aver rinnovato, con decreto del 14 ottobre 2015, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” INDAM, nominando per un quadriennio Giorgio Patrizio presidente dell'Istituto, nonché Pierangelo Marcati e Gioconda Moscariello componenti dell'organo di amministrazione. In particolare Marcati è stato nominato su designazione dello stesso Ministro, mentre Moscariello è stata nominata in qualità di esperto eletto dalla comunità scientifica. Il 10 agosto 2015 erano scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione uscente, ossia Vincenzo Ancona, presidente, nonché Vincenzo Vespri ed Elisabetta Strickland, che erano stati nominati per un quadriennio con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha inoltre comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 14 ottobre 2015, Michele Cometa componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di studi germanici per la durata di un quadriennio. Il 10 agosto 2015 erano scaduti infatti i mandati dei componenti dell'organo di amministrazione uscente, ossia Sergio Belardinelli e Giorgio Manacorda, che erano stati nominati con decreto ministeriale del 10 agosto 2011 insieme al presidente Fabrizio Cambi, che aveva tuttavia rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico il 2 ottobre 2013. Con decreto ministeriale del 7 agosto 2015, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera l'8 e il 10 settembre 2015, Roberta Ascarelli è stata nominata presidente dell'Istituto per un quadriennio. Con ulteriore decreto ministeriale dovrà essere nominato infine il componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto designato dal presidente del Consiglio universitario nazionale.

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha infine comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 14 ottobre 2015, Michele Morgante componente di designazione governativa del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per la durata di un quadriennio. Il 10 agosto 2015 era infatti scaduto il mandato di Paola Secchiero, che era stata nominata componente dell'organo di amministrazione dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Per la scadenza del presidente dell'Ente e dell'ulteriore componente del consiglio di amministrazione, vedasi infra in questa stessa sottosezione.

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Museo storico della fisica

e Centro di studi

e ricerche

Enrico Fermi”

Componente

del consiglio di amministrazione:


Enzo Iarocci


Comunicazione

al Parlamento

ai sensi

dell'art. 11, comma 5

del D.Lgs. n. 213/2009

21/10/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione

dell'università

e della ricerca,

su designazione

dell'Istituto

stesso


Consiglio nazionale

delle ricerche CNR

Componente

del consiglio di amministrazione:


Gennaro Ferrara


26/10/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione

dell'università

e della ricerca,

su designazione di: ricercatori CNR, CRUI, Conferenza Stato-Regioni, Confindustria

e Unioncamere


Consorzio

per l'area

di ricerca scientifica

e tecnologica

di Trieste


Componente

del consiglio di amministrazione:


Roberto

Della Marina

11/11/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca,

su designazione dello stesso Ministro



Il 21 ottobre 2015 è scaduto il mandato a componente del consiglio di amministrazione del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” di Enzo Iarocci, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca in data 21 ottobre 2011 su designazione del presidente del Museo e sentiti i responsabili delle attività scientifiche multidisciplinari nelle quali il Museo stesso è impegnato. Per la nomina del presidente dell'Ente e del membro del consiglio di amministrazione di designazione governativa, vedasi supra in questa stessa sottosezione.

Il 26 ottobre 2015 è scaduto poi il mandato a componente del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche CNR di Gennaro Ferrara, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale in data 26 ottobre 2011 su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il 10 agosto 2015 sono già scaduti i mandati di Maria Cristina Messa e Gloria Saccani, che erano state nominate componenti del consiglio di amministrazione del CNR su designazione del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

mentre il 15 settembre 2015 è scaduto il mandato di Vico Valassi, che era stato nominato membro dell'organo di amministrazione su designazione di Unioncamere. Attuale presidente del CNR è Luigi Nicolais, nominato per quattro anni su designazione dello stesso Ministro con decreto del 20 febbraio 2012, a seguito delle dimissioni rassegnate il 30 gennaio 2012 da Francesco Profumo21.

Infine l'11 novembre 2015 scade il mandato a componente del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste di Roberto Della Marina, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale dell'11 novembre 2011 su designazione della comunità scientifica e disciplinare di riferimento. Presidente in carica dell'Ente è Adriano De Maio, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 febbraio 2012, su designazione del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, a seguito delle dimissioni rassegnate da Corrado Clini22. Per la nomina del nuovo componente del consiglio di amministrazione di designazione governativa, vedasi supra in questa stessa sottosezione.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il D.Lgs. n. 213/2009, in attuazione dell'art. 1 della L. n. 165/2007. Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine in tali enti, il D.Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Sono state altresì novellate le procedure di designazione e di nomina dei presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento dei decreti di nomina emanati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Data nomina


Data scadenza

Procedura

di nomina

Autorità garante

per l'infanzia

e l'adolescenza


Componente:


Vincenzo Spadafora

29/11/2011


29/11/2015


Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica


Il 29 novembre 2015 scade il mandato del titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora, che era stato nominato con Determinazione adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati il 29 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 279 del 30 novembre 2011.

L'Autorità è stata istituita dall'art. 1 della L. n. 112/2011, "al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali ... dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti". L'Autorità "esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati ... con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica".

Come precisato dall'art. 2 della L. n. 112/2011, l'Autorità garante è organo monocratico. Il mandato, della durata di quattro anni, è rinnovabile una sola volta. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età.

Gli artt. 3 e 4 della citata L. n. 112/2011 attribuiscono all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza funzioni consultive, di indirizzo e di segnalazione, anche nei confronti del Governo, nonché il compito di promuovere attività conoscitive e di indagine segnatamente in sinergia con: la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. L'Autorità garante riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta.



Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Fondazione

La Biennale

di Venezia

Presidente:


Paolo Baratta



Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 19/1998


21/12/2015

Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari



Il 21 dicembre 2015 scadrà il mandato a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia di Paolo Baratta, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21 dicembre 2011, a seguito dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 19/1998 e successive modifiche, dalla VII Commissione (Cultura) della Camera e dalla 7ª Commissione (Istruzione) del Senato nelle rispettive sedute del 20 dicembre 2011. Per Baratta si tratta del secondo mandato consecutivo alla presidenza della Fondazione, essendovi già stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 19 dicembre 2007 a seguito delle dimissioni rassegnate da Davide Croff.

Il 21 dicembre 2015 scadrà altresì il consiglio di amministrazione della Fondazione, che era stato parimenti nominato per quattro anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali il 21 dicembre 2011, e che risulta attualmente composto, oltre al presidente Baratta, da Luigi Brugnaro (sindaco di Venezia, vicepresidente), Luca Zaia (presidente della Regione Veneto), Cesare Castelli (commissario della Provincia di Venezia) e Adriano Rasi Caldogno, membro di nomina ministeriale23.

La Fondazione La Biennale di Venezia è subentrata all'ex Ente autonomo La Biennale di Venezia, che era stata trasformata dal citato D.Lgs. n. 19/1998 in Società di cultura, figura giuridica di diritto privato atipica, e in seguito ulteriormente trasformata dal D.Lgs. n. 1/2004 in Fondazione di preminente interesse nazionale con personalità giuridica di diritto privato.

Sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Tra gli organi di amministrazione della Fondazione, solo la nomina del presidente è soggetta a controllo parlamentare, essendo previsto per essa il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 19/1998. Tale disposizione è dunque la fonte normativa speciale del controllo parlamentare su tale nomina, poiché la Fondazione, in quanto ente di diritto privato, non è ricompresa nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 che riguarda solo gli “istituti ed enti pubblici, anche economici”.

La Biennale di Venezia, le cui origini datano al 1895, organizza manifestazioni internazionali nelle arti contemporanee, come la Mostra internazionale d'arte cinematografica, l'Esposizione internazionale d'arte, la Mostra internazionale di architettura e il Festival della danza. Negli stessi ambiti, la Biennale promuove iniziative editoriali e, per mezzo dell'Archivio storico delle arti contemporanee, cura la conservazione della documentazione sulla sua storia.





















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO




























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a ottobre 2015


Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcuno modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.



Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 8 ordini del giorno e di 1 risoluzione.

Di tali attuazioni 7 sono state trasmesse dal Ministero dell'interno, 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed 1 dal Ministero della salute.


Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 8 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:


3 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame degli Atti Camera 3-A e 3-bis-B, divenuti legge n. 52 del 2015, concernente “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 3-A e 3-bis-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 34, di cui finora attuati 3;


2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2803, divenuto legge n. 11 del 2015, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2803, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 137, di cui finora attuati 12;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2496, divenuto legge n. 117 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subìto un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2496, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 38, di cui finora attuati 3;

1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 2893, divenuto legge n. 43 del 2015, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2893, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 15, di cui finora attuati 6;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 3104, divenuto legge n. 91 del 2015, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero della salute.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3104, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 31, di cui finora attuato 1.


Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

In particolare, nel periodo 1° - 31 ottobre 2015 sono stati segnalati 33 ordini del giorno* dei quali:

21 riferiti alla legge n. 167 del 2015, concernente “Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto” (A.C. 2722).

17 sono stati inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 2 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero dell'economia e delle finanze ed 1 al Ministero dello sviluppo economico;


8 riferiti alla legge n. 173 del 2015 concernente “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare” (A.C. 2957).

6 sono stati inviati al Ministero della giustizia, 1 al Ministero dell'economia e delle finanze ed 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;


3 riferiti alla legge n. 171 del 2015, concernente “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2015” (A.C. 3305).

2 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze ed 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;


1 riferito alla legge n. 165 del 2015, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007” (A.C. 3155), inviato al Ministero dello sviluppo economico.


Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 44 mozioni**:

- BALDELLI, BERNARDO, MATARRESE, ALLASIA, GIGLI, RAMPELLI, RIZZETTO ed altri n. 1/00967 (Testo modificato nel corso della seduta), RICCIATTI ed altri n. 1/00984 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), RUOCCO ed altri n. 1/00985 (Testo modificato nel corso della seduta), ALLASIA ed altri n. 1/00986 (Testo modificato nel corso della seduta), VARGIU, CAPELLI ed altri n. 1/00995 (Testo modificato nel corso della seduta) e BENAMATI ed altri n. 1/00996, concernenti iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori nei confronti degli operatori del mercato dell'energia elettrica e del gas, al Ministero dello sviluppo economico;

- RONDINI ed altri n. 1/01008 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), DI VITA ed altri n. 1/01009 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), Dorina BIANCHI ed altri 1/01010 (Nuova formulazione), NICCHI ed altri n. 1/01011 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), PALESE n. 1/01012 (Testo modificato nel corso della seduta), LENZI ed altri n. 1/01013, MONCHIERO e VARGIU n. 1/01014 (Testo modificato nel corso della seduta), GIGLI e DELLAI n. 1/01015 (Testo modificato nel corso della seduta), RAMPELLI ed altri n. 1/01016 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate) e BALDASSARRE ed altri n. 1/01017 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), concernenti iniziative per assicurare adeguate risorse al Servizio sanitario nazionale e per l'introduzione del sistema dei costi standard quale presupposto per l'effettività del diritto alla salute, al Ministero della salute;

- BENEDETTI ed altri n. 1/00720 (Ulteriore nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), ZACCAGNINI ed altri n. 1/01019 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), Dorina BIANCHI ed altri n. 1/01022, OLIVERIO, MONCHIERO, PASTORELLI ed altri n. 1/01023, PALESE ed altri n. 1/01024 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta) e FAENZI ed altri n. 1/01026 (Testo modificato nel corso della seduta), in materia di autorizzazione alla commercializzazione e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- ALLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, LOCATELLI ed altri n. 1/00956 (Nuova formulazione), SPADONI ed altri n. 1/01018 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), VARGIU ed altri n. 1/01027 (Testo modificato nel corso della seduta), PALAZZOTTO ed altri n. 1/01030 (Nuova formulazione - Testo risultante dalla votazione per parti separate), SBERNA ed altri n. 1/01038 (Testo modificato nel corso della seduta), PALESE ed altri n. 1/01040 (Testo modificato nel corso della seduta) e RAMPELLI ed altri n. 1/01041, concernenti iniziative per rafforzare la cooperazione allo sviluppo a favore dei paesi africani, anche nella prospettiva della riduzione dei flussi migratori, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

- BUSINAROLO ed altri n. 1/00783 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), SCOTTO ed altri n. 1/00912 (Testo modificato nel corso della seduta), MISIANI ed altri n. 1/01032, GUIDESI ed altri n. 1/01034, TANCREDI ed altri n. 1/01036, PALESE n. 1/01037, MUCCI ed altri n. 1/01042, MAZZIOTTI DI CELSO e MONCHIERO n. 1/01043 e RAMPELLI ed altri 1/01044, concernenti iniziative per assicurare maggiore trasparenza e partecipazione nelle procedure di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate dallo Stato e da altri soggetti pubblici, al Ministero dell'economia e delle finanze;

- RAVETTO, TOTARO ed altri n. 1/00989, FIANO ed altri n. 1/01035, MAROTTA ed altri n. 1/01039, PALAZZOTTO ed altri n. 1/01045, ARTINI ed altri n. 1/01047, MAZZIOTTI DI CELSO e MONCHIERO n. 1/01048, concernenti iniziative volte all'istituzione presso i tribunali ordinari di sezioni specializzate per i procedimenti giurisdizionali in materia di immigrazione, al Ministero della giustizia.


Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 6 risoluzioni:

- SIMONETTI ed altri n. 7/00765, concernente l’attivazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013 per il riconoscimento della salvaguardia pensionistica a lavoratori in congedo o fruitori di permessi per assistere familiari con disabilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- PAGANO ed altri n. 8/00139, concernente l’estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, al Ministero dell'economia e delle finanze;

- ALBERTI ed altri n. 8/00140, concernente la fissazione al 30 novembre del termine di scadenza per la presentazione del modello 770 e la riduzione dei dati richiesti in tale ambito, al Ministero dell'economia e delle finanze;

- SANI ed altri n. 8/00141, concernente iniziative per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- PIRAS ed altri n. 8/00142, per il riconoscimento di indennizzi per la limitazione dell'attività di pesca alle cooperative di pescatori dei comuni adiacenti il poligono di tiro di Capo Frasca, al Ministero della difesa;

- BARBANTI n. 8/00143, concernente l’attuazione della normativa che prevede la pianificazione dei punti di raccolta del gioco per contrastare i fenomeni di dipendenza, al Ministero dell'economia e delle finanze.



Note annunciate al 31 ottobre 2015
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero dell'interno


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2496-A/45

Ordine del giorno

Invernizzi

Assemblea

27/10/2015

I

Opportunità di ridurre il “servizio scorte” a favore di maggiori controlli sul territorio


L'ordine del giorno Invernizzi n. 9/2496-A/45, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 luglio 2014, impegnava l'esecutivo ad adottare le opportune iniziative per ridurre considerevolmente il “servizio scorte” così da permettere l'impiego di un maggior numero di unità di personale dell'Arma dei carabinieri a presidio del territorio e consentire che, attraverso maggiori controlli, i detenuti scontino effettivamente la pena residua presso il proprio domicilio.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“L'impiego del personale appartenente alle varie Forze di Polizia nei servizi di tutela viene stabilito nell'ambito delle Riunioni Tecniche di Coordinamento che, presiedute dal Prefetto territorialmente competente, valutano l'istituzione dei dispositivi tutori in capo ai soggetti il cui profilo di rischio richieda l'applicazione di una misura di protezione.

Anche il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in linea con le direttive emanate da questo Ministero, ha richiamato l'attenzione dei Comandi provinciali dipendenti circa l'importanza di fornire, in sede di riunione tecnica di coordinamento, ogni utile contributo all'attività istruttoria finalizzata a:

- esaminare l'adozione dei dispositivi di protezione personale, valutando la sussistenza di concreti e sostanziali elementi di esposizione a rischio;

- attuare, in. sede di revisione periodica delle misure, una più efficace verifica dei presupposti e degli indicatori di rischio”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2803-A/82

Ordine del giorno

Rizzo

Assemblea

27/10/2015

I

Avvio di corsi teorico-pratici per le guardie giurate che chiedono di prestare servizio a bordo delle navi battenti bandiera italiana in funzione anti-pirateria

9/2803-A/143

Ordine del giorno

Duranti


Gli ordini del giorno Rizzo n. 9/2803-A/82 e Duranti n. 9/2803-A/143, rispettivamente accolto ed accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2015, impegnavano l'esecutivo a non prorogare oltre la scadenza del 30 giugno 2015 la previsione di cui comma 5 dell'articolo 5 decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, e ad avviare al più presto i corsi teorico-pratici per le guardie giurate che chiedono di prestare servizio a bordo delle navi battenti bandiera italiana in funzione anti-pirateria.

In merito a tali impegni il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“In relazione agli ordini del giorno in oggetto indicati, si comunica che il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha firmato, lo scorso 24 febbraio 2015, il Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria e che alle competenti articolazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di questo Ministero sono arrivate richieste di approvazione dei programmi da parte di strutture formative specializzate”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2893-AR/18

Ordine del giorno

Fontana

Gregorio

Assemblea

27/10/2015

I

Opportunità di rimodulare il Piano nazionale di impiego delle Forze armate, con l’inserimento delle province di Bergamo e Brescia, ai fini di prevenzione e contrasto del terrorismo


L'ordine del giorno Gregorio Fontana ed altri n. 9/2893-AR/18, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 marzo 2015, impegnava l'esecutivo a modificare, ex articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 27 febbraio 2015, il piano di impiego del contingente militare, al fine di valutare l'opportunità di inserire le province di Bergamo e di Brescia nella Tabella 2, allegata al piano stesso, che definisce le unità operative assegnate alle singole province per servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, per straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Con Decreto urgente del 28 maggio 2015 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, di rimodulazione del Piano nazionale di Impiego delle Forze Armate, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto interministeriale del 27 febbraio u.s, è stata assegnata al Prefetto di Brescia, a decorrere dal 3 giugno 2015, un'aliquota di 15 militari per la vigilanza a siti ed obiettivi sensibili di quel territorio, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, nell'ambito del contingente complessivo di 5.400 unità delle Forze Armate impiegate in concorso con le Forze di Polizia ai sensi dell'art. 7-bis del d.l. 92/2008, convertito dalla legge 125/2008.

Con riguardo, invece, alla provincia di Bergamo, verrà presa in considerazione l'assegnazione di un eventuale contingente di militari, compatibilmente con le esigenze delle altre province, qualora dovessero essere segnalate specifiche necessità collegate alla vigilanza dei siti ed obiettivi sensibili”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3-A/18

Ordine del giorno

Bragantini

Matteo

Assemblea

27/10/2015

I

Procedimento di registrazione dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno


L'ordine del giorno Matteo Bragantini n. 9/3-A/18, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 marzo 2014, impegnava l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa di sua competenza al fine di introdurre un procedimento di registrazione dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno, che preveda: l'esigenza della sottoscrizione di ciascun contrassegno da parte di almeno 5.000 cittadini iscritti alle liste elettorali; il divieto per ogni elettore della possibilità di sottoscrivere più di un contrassegno; l'esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni per i partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale;la validità per dieci anni dei contrassegni registrati.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“In relazione all'ordine del giorno in oggetto indicato, si rappresenta che i competenti uffici di questo Dicastero stanno approfondendo la questione, anche in relazione alla diretta incidenza sull'elettorato passivo”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3-bis-B/3

Ordine del giorno

Nesci

Assemblea


27/10/2015

I

Esercizio del diritto di voto in luogo diverso da quello di residenza pur nell'ambito del territorio nazionale

9/3-bis-B/25

Ordine del giorno

Ricciatti


Gli ordini del giorno Nesci n. 9/3-bis-B/3 e Ricciatti ed altri n. 9/3-bis-B/25, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 maggio 2015, impegnavano l'esecutivo a valutare l'adozione di iniziative, anche legislative, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto ai “fuori sede” nel luogo del loro domicilio, inteso quale luogo di studio o di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“In relazione all'ordine del giorno in oggetto indicato, si rappresenta che sono allo studio dei competenti uffici di questo Dicastero le problematiche connesse alle possibilità di votare nel luogo del loro domicilio, inteso quale luogo di studio o di lavoro, diverso rispetto a quello di residenza”.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00127

Risoluzione conclusiva

Tripiedi

Commissione

26/10/2015

XI

Iniziative per la tutela occupazionale di lavoratori della società Micron Semiconductor Italia Srl


La risoluzione conclusiva Tripiedi ed altri n. 8/00127, accolta dal Governo ed approvata dalla XI Commissione (Lavoro) nella seduta del 15 luglio 2015, impegnava l'esecutivo a verificare che, secondo quanto assicurato dalla società Micron, sia garantita la salvaguardia occupazionale dei lavoratori della medesima società, attualmente beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), avente scadenza al 22 luglio 2015.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“In data 20 luglio 2015, la Società e le Organizzazioni sindacali del comparto di riferimento si sono incontrate presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali di questo Ministero per la definizione della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, avviata dall'azienda in data 4 maggio 2015.

In occasione di tale riunione, la Società ha dichiarato di voler revocare la procedura di licenziamento collettivo convenendo con le Organizzazioni sindacali presenti che i dodici profili professionali dichiarati eccedentari vengano distaccati presso il Consorzio R2 in Agrate”.

Ministero della salute


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3104-A/16

Ordine del giorno

Rostellato

Assemblea

13/10/2015

XII

Estensione in etichetta” fino al 31 ottobre 2015 del prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO, al fine di salvaguardare le coltivazioni di basilico aggredite dal fungo peronospora


L'ordine del giorno Rostellato ed altri n. 9/3104-A/16, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 giugno 2015, impegnava l'esecutivo, al fine di salvaguardare le coltivazioni di basilico in Liguria aggredite dal fungo peronospora, ad adottare ogni utile iniziativa volta all'estensione in etichetta fino al 31 ottobre 2015 del prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

Il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione nel mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, detta disposizioni per la valutazione, l'autorizzazione e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari nel mercato comunitario.

Come recita il “considerando” n. 8: “Scopo del presente regolamento è di assicurare un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura della Comunità. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui donne incinte, neonati e bambini. Il principio di precauzione dovrebbe essere applicato e il presente regolamento dovrebbe assicurare che l'industria dimostri che le sostanze o i prodotti fabbricati o immessi sul mercato non hanno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente”.

L'Italia ha pertanto adottato le prescrizioni previste dal Regolamento citato per il rilascio delle autorizzazioni (registrazioni) dei prodotti fitosanitari. Le attività di valutazione dei dossier presentati a corredo delle istanze di registrazione, esperite da enti pubblici scientifici, sono confermate dall'apposita Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari (CCPF).

E' appena il caso di segnalare che nella predetta Commissione sono presenti i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero delle politiche agricole e del Ministero dello sviluppo economico, per i diversi profili di competenza.

Per quanto attiene nello specifico all'impegno indicato, si fa presente che il Regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede espressamente, all'articolo 53:

Deroghe - Situazioni di emergenza fitosanitaria

1. In deroga all'articolo 28, in circostanze particolari uno Stato membro può autorizzare, per non oltre centoventi giorni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari per un uso limitato e controllato, ove tale provvedimento appaia necessario a causa di un pericolo che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole. Lo stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione del provvedimento adottato, fornendo informazioni dettagliate sulla situazione e sulle misure prese per garantire la sicurezza dei consumatori.

2. La Commissione può chiedere all'Autorità di emettere un parere o di fornire assistenza scientifica o tecnica.

L'Autorità fornisce alla Commissione il suo parere o i risultati del suo lavoro entro un mese dalla data della richiesta.

3. Se necessario, è adottata una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3, per stabilire quando e a quali condizioni lo Stato membro: a) possa o meno prorogare o ripetere la durata del provvedimento, o b) revochi o modifichi il provvedimento.

4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati, salvo ove il relativo rilascio sia stato accettato conformemente alla direttiva 2001/18/CE.”

La procedura indicata dall'articolo 53, attivata dalla Regione Liguria, è stata utilizzata negli anni 2013-2014 e la CCPF ha sempre concesso l'autorizzazione straordinaria, che come previsto non può, per Regolamento, superare i 120 giorni.

Il decreto, rilasciato anche nel 2015, prevede che i 120 giorni si concludano 1'8 settembre 2015.

Pur comprendendo la necessità di tutelare una produzione così tipica della realtà italiana, va ricordato che il mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento può portare, in una prima fase, ad una richiesta da parte della Commissione europea di chiarimenti sulle motivazioni che hanno indotto le Autorità italiane a prorogare un termine, peraltro condiviso in sede comunitaria. E', infatti, obbligo di questo Ministero di comunicare alla Commissione europea e agli altri Stati membri il rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 53. Va altresì rappresentato che il regolamento, proprio per tenere conto di realtà legate a colture molto limitate, abbia definito una apposita procedura all'articolo 51.

Estensione delle autorizzazioni per usi minori

1. Il titolare dell'autorizzazione, gli organismi ufficiali o scientifici che si occupano di attività agricole, le organizzazioni professionali agricole o gli utilizzatori professionali possono chiedere che l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario già autorizzato nello Stato membro interessato sia estesa per usi minori, non ancora coperti dall'autorizzazione.

2. Gli Stati membri estendono l'autorizzazione se:

a) L'uso previsto è, per sua natura, minore;

b) Sono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 3, lettere b), d), ed e), e dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera i);

c) L'estensione è d'interesse pubblico;

d) Le persone o gli organismi di cui al paragrafo 1 hanno presentato la documentazione e le informazioni a sostegno dell'estensione dell'impiego, in particolare i dati sulla quantità dei residui e, se del caso, sulla valutazione del rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti.

3. Gli stati membri possono adottare misure per facilitare o incoraggiare la presentazione di domande intese ad estendere a usi minori l'autorizzazione di prodotti fitosanitari già autorizzati.

4. L'estensione può consistere in una modifica dell'autorizzazione esistente, oppure in un'autorizzazione distinta, secondo le procedure amministrative dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati Membri che estendano un'autorizzazione per un uso minore informano, se necessario, il titolare dell'autorizzazione e lo invitano a cambiare di conseguenza l'etichettatura del prodotto. Qualora il titolare dell'autorizzazione si rifiuti, gli Stati membri assicurano che gli utilizzatori abbiano accesso, per mezzo di una pubblicazione ufficiale o di un sito web ufficiale, ad informazioni complete e specifiche per quanto riguarda le modalità d'impiego. IT L. 309/26 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24.11.2009.

La pubblicazione ufficiale o, se del caso, l'etichetta contiene un riferimento alla responsabilità della persona che utilizza il prodotto fitosanitario, per quanto riguarda la mancata efficacia o la citotossicità del prodotto per il quale è stato autorizzato l'uso minore. L'estensione dell'autorizzazione per un impiego minore è indicata separatamente sull'etichetta.

6. Le estensioni a titolo del presente articolo sono indicate separatamente ed è necessario fare specifico riferimento alle limitazioni di responsabilità.

7. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono altresì chiedere l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per usi minori, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, purché tale prodotto fitosanitario sia autorizzato nello Stato membro interessato. Gli Stati membri autorizzano tali impieghi, conformemente al disposto dell'articolo 41, purché detti usi siano considerati minori anche negli Stati membri in cui è stata presentata la domanda.

8. Gli Stati membri stabiliscono e aggiornano regolarmente un elenco di usi minori.

9. Entro il 9 dicembre 2011 la Commissione presenta un Fondo europeo per gli usi minori corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

10. Salvo se altrimenti specificato, si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti le autorizzazioni”.


Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate
al 31 ottobre 2015



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Bragantini Matteo

Ordine del giorno

9/3-A/18

45

On.

Duranti

Ordine del giorno

9/2803-A/143

44

On.

Fontana Gregorio

Ordine del giorno

9/2893-AR/18

44

On.

Invernizzi

Ordine del giorno

9/2496-A/45

43

On.

Nesci

Ordine del giorno

9/3-bis-B/3

46

On.

Ricciatti

Ordine del giorno

9/3-bis-B/25

46

On.

Rizzo

Ordine del giorno

9/2803-A/82

44

On.

Rostellato

Ordine del giorno

9/3104-A/16

48

On.

Tripiedi

Risoluzione conclusiva

8/00127

47





















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove introdotte da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

In evidenza ad ottobre 2015

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione si segnalano, in primo luogo, quei documenti la cui trasmissione alle Camere interviene a sanare un ritardo rispetto al termine atteso per l'adempimento dell'obbligo.

Sotto questo profilo si richiama l'attenzione sulla relazione trasmessa dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 11524, concernente gli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, aggiornata al 30 giugno 2015 (Doc. LVIII, n. 1). La precedente relazione, con dati riferiti al 2012, trasmessa d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Doc. XXVII, n. 46), era stata inviata alle Camere nel mese di marzo 2013.

La relazione da ultimo pervenuta è introdotta da una nota metodologica che in primo luogo definisce la portata del termine “agevolazioni (o incentivi) alle imprese” che è in generale riferibile a una moltitudine di strumenti (differenziati tra loro), predisposti attraverso norme giuridiche o provvedimenti amministrativi, che si sostanziano in una forma di “aiuto” economico concesso e erogato da un soggetto pubblico con l'obiettivo di favorire il finanziamento, lo sviluppo e la nascita dell'attività di impresa. Occorre precisare, tuttavia, che non tutti i trasferimenti pubblici alle imprese sono qualificabili come aiuti. Nella relazione si precisa che vengono monitorate esclusivamente le forme di trasferimento alle imprese che si configurano come aiuti di Stato. Le agevolazioni alle imprese prese in considerazione, pertanto, si inseriscono nel quadro più ampio della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

La nota metodologica circoscrive ulteriormente l'ambito del monitoraggio svolto, precisando che le informazioni riportate attengono esclusivamente agli interventi per il sostegno alle attività produttive (non solo industriali) e sono, perciò, rilevati solamente i dati riguardanti gli aiuti all'investimento delle imprese. Sono esclusi, invece, gli aiuti per le infrastrutture e per le imprese operanti nel settore agricolo, mentre sono censiti gli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive “la cui fonte è la Pubblica Amministrazione”.

Riguardo alla perimetrazione dell'oggetto della relazione, compiuta in sede di nota metodologica, giova richiamare il citato articolo 1, comma 1, della legge n. 266 del 1997, nella parte in cui definisce oggetti e scopi della relazione. Detta norma prevede infatti che, “al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, il Governo presenta [...] una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione”. Lo scopo perseguito dal legislatore e l'ambito della relazione da trasmettere sembrerebbero pertanto di portata più ampia rispetto a quanto indicato nella nota metodologica, sia in termini di platea degli interventi da monitorare25 sia in termini di finalità perseguita.

L'articolo 14, comma 2, della legge n. 115 del 2015, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014”, stabilisce, in effetti, che le informazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 14), siano utilizzate anche ai fini della redazione della relazione in esame, ma il citato comma 2, nel prevedere che essa sia predisposta “al fine di illustrare le caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, per una valutazione dei provvedimenti in questione e per fornire, in forma articolata, elementi di monitoraggio”26 non sembra avere inteso restringerne l'ambito alla sola materia degli aiuti di Stato.

Infine, per completezza, si segnala che nella relazione non vi sono parti dedicate all'analisi di dati relativi “all'impatto occupazionale attivato”, come invece richiesto dalla disposizione istitutiva dell'obbligo a riferire.

Quanto alla struttura della relazione vera e propria, si segnala che nel primo capitolo è esposto il contesto economico generale (sia internazionale sia nazionale) in cui agiscono gli operatori pubblici e privati; ciò al fine di contestualizzare le politiche di incentivazione al tessuto produttivo.

Il secondo capitolo illustra il quadro generale degli andamenti registrati nel periodo 2009-2014 per l'insieme degli strumenti agevolativi nazionali e regionali di incentivazione alle imprese, per offrire una panoramica generale sui principali trend evolutivi delle agevolazioni.

II terzo capitolo concentra l'attenzione sulle dinamiche degli strumenti d'incentivazione alle attività economiche e produttive gestiti dalle Amministrazioni centrali.

Il quarto capitolo dedica un'analisi autonoma al Fondo centrale di garanzia, ripercorrendo il processo evolutivo in atto sul piano normativo e i trend manifestatisi nel periodo 2009-2014.

Infine, nel capitolo quinto, sono esaminati gli interventi agevolativi gestiti a livello regionale, concentrando l'attenzione sulla dimensione territoriale della spesa, sulla natura delle agevolazioni e sul quadro finanziario.

Al termine della relazione è riportata un'ampia appendice statistica che, attraverso apposite tabelle, dà conto delle risorse e dei finanziamenti concessi ed erogati, suddivisi per tipologie di intervento, pertinenza statale o regionale, obiettivi perseguiti e destinazione territoriale.

Alla relazione sono infine allegati due gruppi di “schede di sintesi”, il primo riguardante gli interventi agevolativi nazionali, il secondo quelli regionali. Dette schede di sintesi sono ulteriormente distinte sulla base delle specifiche norme istitutive degli interventi monitorati. Per quanto riguarda gli interventi di carattere nazionale, la suddivisione tiene conto altresì del dicastero competente. 
Ciascuna scheda si compone di una griglia fissa che indica l'amministrazione di riferimento, il soggetto attuatore, il regime e l'inquadramento comunitario di riferimento, le finalità, le aree in cui si applica, la tipologia dei soggetti beneficiari, la tipologia dell'agevolazione e quella del procedimento, nonché il genere di spese agevolabili, le spese di investimento. In ciascuna scheda sono anche contenute tabelle finanziarie riepilogative, che riportano i dati relativi alle agevolazioni concesse, a quelle erogate e a quelle revocate. Un'altra tabella specifica, in ciascuna scheda, le spese ammesse, con riferimento agli esercizi 2008-2014. Per gli interventi di carattere nazionale sono presenti tabelle che illustrano la distribuzione delle risorse tra le varie regioni.

La relazione è preceduta da un “sommario esecutivo” che fornisce informazioni e valutazioni di sintesi relative ai dati contenuti nella relazione medesima, offrendo elementi di raffronto con altri importanti Paesi europei e con l'insieme dell'Europa a 27, anche mediante appositi grafici. Nell'ambito di tale raffronto, il sommario sottolinea, in primo luogo, che il valore percentuale (calcolato sul valore complessivo degli aiuti) degli interventi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, vede l'Italia seconda solo alla Spagna; al contrario, la percentuale (calcolata sul medesimo parametro) di spesa in aiuti destinata alla “tutela ambientale”, in Italia e in Francia è ben al di sotto della media europea per tutto il periodo considerato (2008-2013).

Il sommario evidenzia come la popolazione statistica di riferimento delle agevolazioni monitorate nella relazione sia costituita complessivamente da 971 strumenti di intervento agevolativo, di cui 56 nazionali e 915 regionali, mentre il monitoraggio per l'anno precedente ne riportava 845, di cui 45 nazionali e 800 regionali. Peraltro, l'aumento degli strumenti operativi di carattere nazionale è solo apparente, in quanto si prendono in considerazione strumenti previsti da disposizioni frattanto abrogate, che risultano tuttavia ancora attive sul fronte delle erogazioni. Gli strumenti realmente idonei a determinare nuove concessioni da parte delle amministrazioni centrali sarebbero ormai solo 2527.

Per quanto riguarda il volume delle agevolazioni concesse ed erogate rispetto ai livelli fatti registrare nel 2009, il sommario evidenzia che, nel corso del periodo di monitoraggio (2009-2014) si è registrata una generale flessione dei volumi complessivi delle agevolazioni. Tale tendenza si è invertita nel 2014, con un aumento, rispetto all'esercizio precedente, sia delle domande sia del numero delle erogazioni.

In dettaglio, le agevolazioni concesse presentano una variazione positiva, rispetto al 2013, pari a oltre il 20 per cento e si attestano a quasi 5 miliardi di euro; le agevolazioni erogate crescono, invece, di poco più del 3 per cento e risultano pari a circa 3,4 miliardi di euro nell'ultimo anno di rilevazione.

Di segno negativo è, invece, la variazione - registratasi nel 2014 rispetto all'esercizio precedente - degli investimenti agevolati (-20 per cento), i cui livelli si attestano a circa 9,7 miliardi di euro.

Nel corso degli ultimi due anni oggetto delle rilevazione, l'inversione di tendenza registrata può essere spiegata dalla chiusura della programmazione comunitaria 2007-2013. Nel 2014 (così come nel 2015), infatti, è stato possibile per le amministrazioni assumere impegni e disporre erogazioni facendo affidamento su tale programmazione.

Il sommario evidenzia inoltre i “Contratti di sviluppo”, che nel 2014 contribuiscono alle concessioni di agevolazioni per un importo pari a circa 771 milioni di euro, con un incremento di oltre 650 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente (+947 per cento circa). Inoltre hanno contribuito all'incremento delle agevolazioni concesse gli interventi nelle zone franche urbane (ZFU), pari a 518 milioni di euro. Il sommario giudica anche significativi gli interventi di cui agli articoli 12 e 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2000, in materia di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, del MIUR (il cui ammontare supera di oltre 460 milioni di euro quanto concesso nel 2013) e il “Bando Investimenti Innovativi” del MISE che ha determinato circa 340 milioni di euro di concessioni nel solo 2014.

Il sommario segnala, altresì, che gli importi delle agevolazioni concesse da parte delle amministrazioni centrali hanno superato le agevolazioni concesse dalle regioni. Dopo un quadriennio (2009-2012) di tendenziale decremento nei volumi, gli strumenti delle amministrazioni centrali hanno, infatti, invertito il loro andamento a partire dal 2012, fino ad attestarsi nel 2014 a 3,1 miliardi di euro (circa 1,3 miliardi in più delle agevolazioni concesse a livello regionale). Secondo il sommario, nel periodo 2009-2014 si registra una prevalenza delle agevolazioni concesse a favore delle piccole e medie imprese (PMI) con circa 14,l miliardi di euro (73 per cento del totale) a fronte dei circa 5,2 miliardi di euro a favore delle grandi imprese (GI).

Il rapporto evidenzia l'elevata capacità del Centro-Nord di assorbire (nel periodo 2009-2014) la parte maggioritaria delle agevolazioni, con riguardo a tutte le variabili analizzate, sottolineando, tuttavia, come un'analoga dinamica non emerga nell'ultimo anno di rilevazione, cioè nel 2014, in cui il Mezzogiorno (coerentemente con l'incremento delle concessioni effettuate attraverso il ricorso alla dotazione della programmazione comunitaria 2007-2013) registra una maggiore capacità di assorbimento. Nel Mezzogiorno, infatti, si concentrano le agevolazioni concesse con quasi 2,6 miliardi di euro, rappresentativi del 52 per cento circa delle concessioni totali.

Il Centro-Nord si attesta, invece, a poco più del 36 per cento del totale delle agevolazioni concesse, ma conserva il primato per quanto riguarda le agevolazioni erogate (52 per cento) e gli investimenti agevolati (56,9 per cento).

Nel 2014 l'ammontare delle agevolazioni erogate per il Centro-Nord raggiunge quasi 1,8 miliardi di euro, dato lievemente in calo rispetto a quanto registrato nel 2013 (circa 1,9 miliardi di euro). Il Mezzogiorno nel 2014 registra una capacità di assorbimento delle erogazioni pari a circa 1,5 miliardi di euro, in crescita rispetto all'anno precedente (circa 1,2 miliardi di euro).

Le due finalità che registrano, secondo il sommario, i più elevati livelli di agevolazioni (complessive) concesse (circa 2,1 miliardi di euro) ed erogate (1,2 miliardi di euro) sono Sviluppo produttivo e territoriale” e “Ricerca, Sviluppo e Innovazione” (di seguito R&S&I), rispettivamente quasi 1,4 miliardi di euro (di concessioni) e oltre 1,4 miliardi di euro (di erogazioni).

Rispetto all'anno precedente, il 2014 si caratterizza per un aumento del gap dei volumi di concessioni fatti registrare dai due principali obiettivi di politica industriale: il maggior peso dell'obiettivo “Sviluppo produttivo e territoriale” risulta, infatti, ancor più consolidato nel 2014 (da 1,5 miliardi di euro nel 2013 a circa 2,1 miliardi nel 2014). La finalità R&S&I”, ne1 2014, si attesta a circa 1,4 miliardi di euro. Sul fronte delle erogazioni R&S&I” mantiene il primato, con un delta rispetto all'obiettivo Sviluppo territoriale” di circa 300 milioni di euro. Nel corso del 2014, infatti, le amministrazioni centrali hanno notevolmente aumentato le concessioni per il perseguimento dell'obiettivo “Sviluppo territoriale” (si passa dal 18,47 per cento del 2013 al 39,55 per cento del 2014), anche se l'incidenza relativa rispetto al totale delle concessioni per tale voce resta al di sotto dell'incidenza fatta registrare dagli interventi regionali (pari al 48,43 per cento). In tema di R&S&I”, le amministrazioni centrali, seppur in misura più contenuta, continuano a destinare una percentuale di risorse più elevata rispetto alle regioni.

Per quel che concerne, infine, gli obiettivi “Internazionalizzazione” e Nuova imprenditorialità”, le amministrazioni centrali “preservano una focalizzazione delle risorse superiore rispetto al dato delle amministrazioni regionali”.

Il sommario prende in esame, quindi, l'intervento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Detto intervento - che la relazione chiama (mutuando la denominazione comunemente invalsa) “nuova Sabatini” - ha avuto, sempre secondo quanto rappresentato dal sommario, un forte impatto operativo, concentrato soprattutto al Centro-Nord. In base ai dati aggiornati al 30 giugno 2015 sono 5.249 le domande pervenute da micro, piccole e medie imprese, per un investimento deliberato pari a un totale di quasi 1,7 miliardi di euro e finanziamenti deliberati anch'essi vicini ai 1,7 miliardi.

Tali operazioni hanno comportato un impegno di risorse complessive pari a oltre 125 milioni di euro; quasi 112 milioni di euro risultano le risorse decretate nei confronti di 4.648 imprese.

Il sommario illustra quindi l'andamento del “Fondo di Garanzia per le PMI” che considera “per operatività ed effetto leva sulla propensione a 'investire' dei privati lo strumento di agevolazione perno dell'intero sistema italiano di sostegno al tessuto economico e produttivo”. Nel corso del periodo 2008-2014, il Fondo ha concesso garanzie per 32,3 miliardi di euro circa, attivando finanziamenti garantiti per 56,5 miliardi di euro circa. Si è passati, per quanto riguarda il suddetto Fondo, da circa 2,3 miliardi di euro di finanziamenti garantiti nel 2008 (sulla base di garanzie concesse di circa 1,1 miliardi di euro) all'attivazione di circa 12,9 miliardi di euro di finanziamenti garantiti nel 2014 (a fronte di 8,3 miliardi di euro di garanzie concesse). La crescita dello strumento agevolativo appare ancora più evidente per le PMI, se si confronta il volume delle domande accolte tra il 2008 e il 2014: dalle 13.947 domande del 2008 si passa infatti alle 86.236 domande accolte del 2014, con una crescita di circa il 518 per cento.

Il rapporto tra le garanzie concesse e l'importo accantonato (circa 3,3 miliardi di euro per il periodo in esame) dimostra, secondo il sommario, un'elevata efficacia dello strumento, con un effetto moltiplicatore (per tutto il periodo considerato) di circa 9,8 volte l'ammontare delle risorse pubbliche accantonate, che aumenta ulteriormente se si considera l'effetto moltiplicatore rispetto ai finanziamenti garantiti (l'effetto leva sale a circa 17 volte l'importo accantonato).

Il sommario sottolinea poi la quasi totale assenza negli esercizi 2012-2014 di agevolazioni in conto capitale di pertinenza nazionale. A livello di amministrazione centrale è, infatti, il Contributo misto” a detenere il peso percentuale più significativo, con circa il 73 per cento del totale. La seconda tipologia più utilizzata (circa il 17 per cento) è il credito d'imposta o il bonus fiscale. Per contro il sommario segnala che, a livello regionale, è il contributo in conto capitale a rappresentare la tipologia agevolativa più significativa, con circa il 35 per cento del totale, seguito dal finanziamento agevolato e dal contributo misto.

Per quanto attiene all'individuazione di nuovi obblighi28, si segnala in primo luogo la previsione introdotta dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 15829 che, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge delega per la riforma del sistema fiscale 11 marzo 2014, n. 23, rivede il sistema penale tributario, intervenendo sul decreto legislativo n. 74 del 2000 (Titolo I), e modifica l'impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II).

Il citato articolo 33 (Disposizione finanziaria), al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dallo stesso decreto n. 158, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014. Il comma 2 dell'articolo 33 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento delle finanze) e l'Agenzia delle entrate monitorino gli effetti finanziari in termini di minor gettito derivante dalla rimodulazione delle sanzioni previste dal decreto e, nel caso si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento un'apposita relazione indicante le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La legge 24 settembre 2015, n. 161, di “Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010”30, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla legge medesima e dispone la relativa copertura: il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate a copertura finanziaria del maggior onere determinatosi.

Obblighi di analogo tenore sono stati introdotti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 3, della legge 29 settembre 2015, n. 165, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007”31, e all'articolo 3, comma 3, della legge 29 settembre 2015, n. 169, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014”32.

Sempre con riferimento alle disposizioni di nuova introduzione che incidono sugli obblighi informativi nei confronti delle Camere, si richiamano le previsioni di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 15633”. Il comma 1 dell'articolo 11, alla lettera n), modifica il comma 2 dell'articolo 29 (rubricato “Alta sorveglianza”), del decreto legislativo n. 545 del 199234. Quest'ultima disposizione, nella formulazione originaria, prevede che il Ministro delle finanze presenti al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria, sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria35. Ai fini di un più efficace monitoraggio, il decreto legislativo n. 156 del 2015 anticipa dal 31 dicembre al 30 ottobre di ciascun anno la data di presentazione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, della relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente e ne rafforza il contenuto informativo, stabilendo che tra gli elementi da comunicare siano espressamente considerati quelli relativi alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.

Con riferimento alla conclusione di obblighi vigenti e alla loro sostituzione con nuove previsioni, si segnala quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante “Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23”36. Il citato comma 2 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il comma 36.1 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, comma inserito dall’articolo 1, comma 299, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Il comma 36.1 oggetto di abrogazione prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale, che descriva le strategie adottate, le aggiorni e confronti i risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

Tale obbligo è stato adempiuto per la prima volta con la trasmissione del Rapporto concernente i risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale svolta nel 2012, costituente l'Allegato II alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1-bis), presentata alle Camere il 23 settembre 2013.

Nelle more dell'attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e di rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo, di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all’articolo 6, comma 1, primo periodo, ha previsto la presentazione alle Camere da parte del Governo di un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto dell’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013, specificati per ciascuna regione, e nell’anno in corso (2014), nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti. L'ultimo periodo del richiamato comma 1 disponeva che, conseguentemente, per l'anno 2013, l'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, non fosse applicato.

Il “Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale e sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso”, ai sensi del sopracitato articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, è stato trasmesso dal Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento il 3 ottobre 2014 (Doc. XXVII, n. 13).

Per il 2015 è tornato ad avere efficacia l'obbligo previsto dal comma 36.1: tale previsione è stata adempiuta con il “Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale” nell'anno 2014, che costituisce l'Allegato II alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII n. 3-bis), trasmessa alle Camere il 19 settembre 2015. Stante l'abrogazione del comma 36.1, disposta, come si è detto, dall'articolo 3 (comma 2) del decreto legislativo n. 160 del 2015, la trasmissione del Rapporto sul 2014 conclude l'obbligo.

Nel primo capitolo del Rapporto anzidetto sono evidenziati i risultati dell'attività di contrasto all’evasione fiscale svolta nell’anno 2014 dalle strutture dell’Amministrazione finanziaria, inclusivi degli effetti prodotti nel periodo considerato da specifiche misure normative introdotte negli anni precedenti. Si evidenzia che il gettito incassato nel 2014 è risultato di 14,2 miliardi di euro (tributi erariali e tributi non erariali), in linea con il dato relativo all’annualità precedente. Peraltro, il rapporto segnala, considerando un arco temporale più lungo, una crescita costante del livello delle riscossioni. Viene quindi descritta l'attività effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, nonché dalla Guardia di finanza, anche con riferimento alla lotta all'evasione internazionale.

Il secondo capitolo del Rapporto riguarda l’evoluzione dal punto di vista normativo e applicativo della valutazione delle maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale nel corso dell’ultimo triennio, evidenziando, in particolare, l’ammontare delle risorse destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Inoltre, un ampio paragrafo è dedicato alle novità introdotte37 dallo schema di decreto legislativo (Atto Governo n. 182) attuativo degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Legge delega recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), divenuto il decreto legislativo n. 160 del 2015.

Il terzo capitolo del Rapporto illustra le metodologie utilizzate e la stima della tax non compliance per le principali imposte, ottenuta attraverso la quantificazione del c.d. tax gap, ovvero la differenza tra l’ammontare del gettito teorico di ciascuna imposta e l’ammontare del gettito effettivamente riscosso. E’, inoltre, illustrata la dinamica temporale del tax gap nel corso degli ultimi anni. Si precisa che la misurazione del tax gap è elaborata attraverso la metodologia top-down, ossia attraverso il confronto tra i dati di contabilità nazionale e i dati amministrativi fiscali dell'anagrafe tributaria, con riferimento all’IVA, all’IRAP e all’IRPEF per lavoratori autonomi e imprese. Nel rapporto viene introdotta per la prima volta anche una stima bottom-up con riferimento al tax gap IRPEF e IRAP38. Infine, sempre per la prima volta viene riportata anche una quantificazione preliminare del tax gap dell'IMU per il biennio 2012-2013.

Un paragrafo del capitolo III è dedicato al confronto internazionale basato sul gap IVA, mentre il successivo analizza l'effetto deterrenza dell'attività di controllo e accertamento esercitata dall'Amministrazione fiscale sui contribuenti.

Il quarto capitolo indica, infine, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale caratterizzate dal consolidamento dei risultati conseguiti nel 2014 e dall'avvio di un processo di evoluzione del rapporto tra fisco e contribuente, improntato ad un patto di reciproca fiducia, che mira a trasformare il cittadino in protagonista attivo della propria posizione fiscale. Si evidenzia peraltro che un approccio teso al miglioramento della compliance non comporterà l'abbandono da parte dell'Amministrazione finanziaria della necessaria fase del controllo, consentendo tuttavia al fisco di concentrare le proprie risorse nei confronti dei contribuenti meno collaborativi ritenuti maggiormente a rischio.

Tornando all'esame delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 160 del 2015, si evidenzia che l'abrogazione del comma 36.1, di cui si è appena dato conto, si inquadra nella logica più complessiva a cui si ispira l'impianto del decreto medesimo: quest'ultimo, infatti, ha inteso intervenire in modo continuo e strutturale sul monitoraggio e sulla revisione delle cosiddette 'spese fiscali' e sulla rilevazione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché sul monitoraggio della sua evoluzione e dei risultati conseguiti nell'azione di contrasto, inserendoli in modo sistematico nelle procedure di bilancio”39. In quest'ottica, il venir meno dell'obbligo per il Ministro dell'economia e delle finanze a presentare il rapporto annuale ex articolo 2, comma 36. 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 160 è conseguenza delle nuove previsioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto n. 160, che inserisce nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), l'articolo 10-bis.1.

Il nuovo articolo, al comma 1, prevede che il Governo, contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF40, presenti al Parlamento un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse, nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento; il rapporto deve inoltre illustrare i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e degli effetti della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni. È, altresì, previsto allo stesso comma che il rapporto contenga, ove possibile, i dati relativi al recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo dovrà inoltre indicare le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, nonché l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi prefissati.

Il comma 341 del nuovo articolo 10-bis.1 dispone che il rapporto debba essere corredato da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie utilizzate e che per la sua redazione il Governo, anche con il contributo delle regioni, relativamente ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, si avvalga della “Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva”, che dovrà essere predisposta da una apposita Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 4 dispone, in particolare, che la relazione della Commissione contenga a sua volta una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le stime42.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2015, la Commissione deve essere composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie43. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari.

Il decreto legislativo n. 160 contiene ulteriori disposizioni concernenti l'attività di monitoraggio. In particolare, l'articolo 1, comma 1, introduce nell'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009 il nuovo comma 5-bis.

Quest'ultimo prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione di tali interventi “resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma”.

Sempre con specifico riguardo agli obblighi informativi, si evidenzia che il decreto legislativo n. 160, all'articolo 1, comma 3, lettera a), modifica il comma 11, lettera a), dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, facendo venire meno l'allegato informativo sulle spese fiscali previsto nella nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata. Il contenuto di tale allegato viene fatto rifluire nel Rapporto annuale sulle spese fiscali44, da allegare anch'esso allo stato di previsione dell'entrata, ai sensi di quanto previsto dal nuovo comma 11-bis dell'articolo 21 della legge n. 196, introdotto dalla lettera b) del citato comma 3. Il rapporto dovrà elencare qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile e dell'imposta ovvero regime di favore. Esso dovrà inoltre evidenziare in maniera specifica le spese fiscali introdotte nell’anno precedente e nei primi sei mesi dell’anno in corso e, per ciascuna tipologia di spesa fiscale, dovrà fornire una descrizione della stessa, indicarne la tipologia di beneficiari e, ove possibile, gli effetti finanziari e il numero dei beneficiari stessi. Il rapporto annuale dovrà tra l'altro valutare gli effetti finanziari delle spese fiscali, assumendo a riferimento modelli standard di tassazione e prendendo in considerazione anche le spese fiscali negative. Il nuovo comma 11-bis stabilisce inoltre che il rapporto effettui confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa aventi medesime finalità e analizzi gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.

Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 stabilisce che per la redazione del rapporto il Governo si avvalga di un’apposita Commissione di quindici esperti45 nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie, istituita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.




Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1° – 31
ottobre 2015


Relazioni governative


Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 54, co. 1*

Attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei)

(Dati relativi al 2014,

Doc. CCXVIII, n. 2)

V Bilancio

VI Finanze

XIII Agricoltura

XIV Politiche dell'Unione europea

1°/10/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, presieduto dal Ministro per gli affari europei o da un suo delegato, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee sia ridenominato “Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea” e che presenti annualmente una relazione al Parlamento.

L. 234/2012,

art. 14, co. 1*

Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea

(Dati riferiti al terzo trimestre 2015,

Doc. LXXIII-bis, n. 11)

Tutte le Commissioni permanenti

Commissione Parlamentare per le questioni regionali

28/10/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

L. 269/1998,

art. 17, co. 1



Stato di attuazione della legge

n. 269 del 1998, recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”

(Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento)

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2013,

Doc. CX, n. 2)

II Giustizia

28/10/2015





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 42/2004,

art. 84, co. 2*


Attuazione delle norme sulla circolazione dei beni culturali ed attuazione in Italia e all'estero degli atti comunitari indicati dalla legge riguardante la circolazione dei beni culturali appartenenti agli Stati membri e la restituzione dei beni illecitamente usciti da uno Stato dell'Unione europea

(Dati relativi all'anno 2014,

allegata al disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”,

stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

Tab. 13, A.S. 2112)

VII Cultura

27/10/2015**

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia inviata in allegato al disegno di legge di bilancio, stato di previsione della spesa del Ministero, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno.

**La data riportata è quella dell'annuncio al Senato della presentazione del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018” (A.S. 2112).

D.Lgs. 19/1998,

art. 24, co. 3

Attività svolta dalla Fondazione “La Biennale di Venezia”

(Dati relativi al 2014, corredati dal bilancio d'esercizio per il medesimo anno, Doc. CLXX, n. 3)

VII Cultura

28/10/2015





Ministero della difesa

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1,

lett. a)

Spesa complessiva per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente

(Dati relativi alla previsione per il 2016, allegata al disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”, stato di previsione del Ministero della difesa, Tab. 11, A.S. 2112)

IV Difesa

27/10/2015*

*La data riportata è quella dell'annuncio al Senato della presentazione del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018” (A.S. 2112).

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1

lett. b)

Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2014,

allegata al disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”, stato di previsione del Ministero della difesa, Tab. 11, A.S. 2112)

IV Difesa

27/10/2015

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1

lett. c)

Attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, opere, mezzi e beni destinati direttamente alla difesa nazionale

(Dati relativi al 2014,

allegata al disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”, stato di previsione del Ministero della difesa, Tab. 11, A.S. 2112)

IV Difesa

27/10/2015

D.Lgs. 66/2010,

art. 548, co. 1,

lett. d)

Stato di attuazione dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2014,

allegata al disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”, stato di previsione del Ministero della difesa, Tab. 11, A.S. 2112)

IV Difesa

27/10/2015

Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 882/1977,

art. 1, co. terzo*


Andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale

(Dati relativi al periodo 1° maggio 2014 – 30 aprile 2015;

allegata al disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”,

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

Tab. 2, A.S. 2112)

V Bilancio

27/10/2015**

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale il Ministro per il tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) riferisca annualmente in sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero.

**La data riportata è quella dell'annuncio al Senato della presentazione del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018” (A.S. 2112).

D.Lgs. 143/1998,

art. 18, co. 1

Attività svolta dalla SIMEST S.p.a. quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano

(Dati relativi al 2014,

Doc. XXXV-bis, n. 3)

X Attività produttive

30/10/2015

L. 212/2000,

art. 13, co. 13

Attività svolta dai Garanti del contribuente

(Dati relativi al 2014,

Doc. LII, n. 3)

VI Finanze

30/10/2015



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2015/0303 avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)

IX Trasporti

13/10/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.





Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 230/1998,

art. 20, co. 1

Organizzazione, gestione e svolgimento del servizio civile ai sensi della legge n. 230 del 1998, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(Dati relativi al 2014,

Doc. CLVI, n. 3)

I Affari costituzionali

12/10/2015

L. 845/1978,

art. 20,

co. secondo*

Stato e previsioni delle attività di formazione professionale

(Dati relativi al 2014)

V Bilancio

XI Lavoro

30/10/15

*L'articolo 20, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) dispone che la relazione sia presentata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora del lavoro e delle politiche sociali) “in allegato alla tabella del bilancio di previsione.


Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 178/2012

art. 8, co. 5*

Stato di attuazione del decreto legislativo n. 178 del 2012, recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)

(Dati aggiornati al 30 giugno 2015,

Doc. CCVI, n. 5)

XII Affari sociali

1°/10/2015

*Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, successivamente, dall'articolo 7, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha previsto una graduale privatizzazione dell'Ente Croce Rossa Italiana: a decorrere dal 1° gennaio 2016, si procederà alla costituzione di una nuova associazione privata di interesse pubblico, denominata "Associazione della Croce rossa italiana", mentre contestualmente la CRI, che mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico, assumerà la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana". Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, l'Ente sarà soppresso e messo in liquidazione e tutte le funzioni da esso esercitate saranno trasferite all'Associazione.

L. 194/1978,

art. 16, co. primo


Stato di attuazione della legge

n. 194 del 1978, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”

(Dati preliminari 2014 e definitivi 2013, Doc. XXXVII, n. 3)

XII Affari sociali

30/10/2015


Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 266/1997,

art. 1, co. 1


L. 115/2015

art. 14, co. 2*

Interventi di sostegno alle attività economiche e produttive

(Dati aggiornati al 30 giugno 2015,

Doc. LVIII, n. 1)

X Attività produttive

6/10/2015

*L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ha integrato il contenuto della relazione e previsto che la relazione sia predisposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (previo parere della Conferenza Stato-Regioni o, rispettivamente, della Conferenza Stato-Città, a seconda della pertinenza degli interventi monitorati in sede periferica). Il medesimo articolo aveva anche disposto che la relazione fosse presentata in allegato al DPEF (poi DEF), ma tale ultima previsione è stata soppressa dal combinato disposto del comma 7 dell'articolo 23 e dal numero 32 dell'allegato 1, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

La legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), all'articolo 14, comma 2, ha poi previsto che, a decorrere dal 2015, la relazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 266 del 1997, sia predisposta dal Ministro delle sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, anche utilizzando le informazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

D.L. 73/2014

art. 2, co. 2*

Attività svolta dal Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entità dei lavori ancora da eseguire e rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto

(Trasmessa dal medesimo Commissario)

(Dati aggiornati al 30 settembre 2015,

Doc. CCXIX, n. 3)

VIII Ambiente

12/10/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario “ad acta” di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (le cui funzioni, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto.

Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, ha modificato l'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prorogando al 31 dicembre 2016 l'incarico del commissario.


Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative


Fonte

Presentatore

Oggetto

L. 196/2009,

art. 10-bis, co. 5-bis*


Il Governo

Rapporto programmatico sulle spese fiscali

*Il comma 5-bis dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) è stato inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015, n. 233, S.O.

Il comma 5-bis prevede che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.

L. 196/2009,

art. 10-bis.1, co. 1*


Il Governo

Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva

*L'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160.

Il comma 1 stabilisce che, contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF, sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo deve indicare, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.

L. 196/2009,

art. 21, co. 11-bis*

Il Governo

Rapporto sulle spese fiscali

*Il comma 11-bis dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) è stato inserito dall'articolo 1, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160.

Il comma 11-bis dispone che allo stato di previsione dell'entrata sia allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.



(*) Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.



D.Lgs. 158/2015,

art. 33, co. 2*


Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di minor gettito derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 158 del 2015, recante “Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23” e misure adottate per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica

*Il testo del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015, n. 233, S.O.

Il comma 2 dell'articolo 33 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento delle finanze) e l'Agenzia delle entrate effettuino il monitoraggio degli effetti finanziari in termini di minor gettito derivante dalla rimodulazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 158 del 2015 e, nel caso si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento un'apposita relazione indicante le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L. 161/2015,

art. 3, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze


Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 161 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 24 settembre 2015, n. 161, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2015, n. 235.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 161: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 165/2015,

art. 3, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze


Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 165 del 2015, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 29 settembre 2015, n. 165, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2015, n. 244.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 165: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 169/2015,

art. 3, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze


Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 169 del 2015, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 29 settembre 2015, n. 169, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2015, n. 247, S.O.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 169: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.



1Si ricorda che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 1° ottobre 2013, annunciata alla Camera ed al Senato l'8 ottobre 2013, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Riccardo Villari a presidente dell'Autorità portuale di Napoli. Su tale richiesta aveva espresso parere favorevole l'8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato nella seduta del 22 ottobre 2013, mentre la IX Commissione (Trasporti) della Camera aveva espresso parere contrario nella seduta del 23 ottobre 2013.

2Il Consiglio di Stato aveva ritenuto Massidda privo del requisito della "massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale" prescritto dall'art. 8 della L. n. 84/1994. Avverso tale pronuncia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva presentato, oltre che ricorso avanti alla Corte di Cassazione per motivi attinenti la giurisdizione, istanza di sospensione degli effetti, che è stata respinta con decreto monocratico n. 5100/2013 del 20 dicembre 2013 dal Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato. Preso atto di tale pronuncia, il Ministro, con proprio decreto del 27 dicembre 2013, aveva preposto Massidda alla gestione dell'Autorità portuale fino alla decisione definitiva sull'istanza cautelare, con poteri limitati all'ordinaria amministrazione caratterizzati da indifferibilità ed urgenza. A seguito infine dell'ordinanza n. 364/2014 del 28 gennaio 2014, con cui il Consiglio di Stato, Sez. IV, aveva respinto la ricordata istanza cautelare, il Ministro ha revocato il mandato di Massidda nominando in sua vece Di Marco. I ricorsi proposti avanti la Corte di Cassazione da Massidda, dal Ministero e dalla Provincia di Cagliari, sono stati respinti dalle Sezioni Unite Civili della predetta Corte, con sentenza n. 27341/2014.

3Il parere parlamentare era stato richiesto dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettera del 28 luglio 2015, annunciata alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015.

4Gino Paoli era stato nominato con D.P.R. del 21 maggio 2013.

5Secondo l'art. 33 dello statuto della SIAE, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione e il presidente del consiglio di gestione sono, si intendono e costituiscono ad ogni effetto, rispettivamente l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il presidente della SIAE di cui all'art. 1, comma 4, della L. n. 2/2008.

6Come previsto infatti dall'art. 16, comma 18, dello statuto della SIAE, qualora vengano a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, questo deve integrarsi per cooptazione alla prima riunione utile. Ai fini della cooptazione il consiglio di gestione deve prioritariamente tener conto dell'eventuale presenza, nella lista da cui era stato tratto al momento dell'elezione il consigliere cessato dalla carica, di altri candidati tutt'ora con i requisiti per divenire componenti del consiglio di gestione.

7Come previsto infatti dall'art. 16, comma 14, secondo periodo, dello statuto della SIAE, qualora occorra procedere per qualsiasi causa alla sostituzione del presidente del consiglio di gestione per il periodo residuo del quadriennio, esso è designato dal consiglio di sorveglianza a maggioranza relativa dei voti.

8Il 1° marzo 2013 l'assemblea degli associati ha nominato il consiglio di sorveglianza, composto da 34 membri (17 per gli autori e 17 per gli editori), che resta in carica per quattro anni. Il 18 marzo 2013 si è tenuta la prima riunione del predetto consiglio, che ha eletto il proprio presidente, Franco Micalizzi, ed il proprio vicepresidente, Paolo Franchini.

9In particolare l'art. 180 della L. n. 633/1941, e successive modificazioni, riserva in via esclusiva alla SIAE l'attività di intermediazione per l'esercizio del diritto d'autore, senza tuttavia pregiudicare la facoltà per l'autore di esercitare direttamente i propri diritti.

10Convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.

11Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza, ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il CIV informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla legge n. 14/1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente anche l'intesa con il CIV, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

12Nella fattispecie l'incarico di vicepresidente dell'Ente parco è stato ricoperto da Wanda Ferro, eletta dal consiglio direttivo il 19 gennaio 2012. In precedenza Ferro era stata nominata componente del consiglio direttivo con decreto ministeriale del 3 ottobre 2011 su designazione della comunità del parco, di cui faceva parte in quanto presidente della provincia di Catanzaro. Per effetto quindi del rinnovo del consiglio provinciale di Catanzaro, il 13 ottobre 2014 è cessato il predetto incarico di Ferro nell'Ente parco, rendendosi così necessario nominare un commissario straordinario nelle more della nomina del nuovo presidente.

13Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9a Commissione (Agricoltura) del Senato nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 2015.

14Nel nuovo consiglio di amministrazione dell'ENR tale designazione ha riguardato la nomina di Silvano Saviolo.

15Il consiglio di amministrazione dell'ENAC ha quindi continuato ad operare con tre soli consiglieri.

16In particolare la VII Commissione della Camera aveva avviato l'esame delle proposte di nomina nella seduta del 15 settembre 2015 e aveva proceduto all'audizione informale dei candidati nella seduta del 22 settembre 2015, prima di esprimere pareri favorevoli nelle sedute del 24 settembre 2015.

17L'art. 7 del D.P.R. n. 76/2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e nomina, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

18La nomina di Graziosi era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2013, dopo che la 7ª Commissione del Senato e la VII Commissione della Camera avevano espresso, nelle rispettive sedute dell'8 e del 14 ottobre 2013, parere favorevole sulla relativa proposta di nomina. Essa era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo con lettera del 24 settembre 2013 ed era stata annunciata alla Camera ed al Senato in pari data.

19L'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 prevede tra l'altro che "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".

20La relazione al disegno di legge C. 1921 in proposito precisava: “La necessità di coniugare rapidità ed effettività dell'intervento con le ormai strutturali esigenze di bilancio hanno suggerito di prevedere che la costituzione dell'organismo abbia luogo presso il Ministero della giustizia, avvalendosi del personale messo a disposizione dallo stesso Ministero, senza che peraltro dall'istituzione del Garante nazionale possa derivare alcun onere a carico dello Stato”.

21Profumo era stato nominato presidente del CNR con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, contestualmente alla nomina di Messa e Saccani.

22Clini era stato nominato presidente dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, contestualmente alla nomina di Paola Secchiero.

23Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 19/1988, come modificato dal D.Lgs. n. 1/2004, il consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto, oltre che dal presidente della Fondazione, dal sindaco di Venezia (che assume la vicepresidenza della Fondazione), dal presidente della Regione Veneto (o un suo delegato), dal presidente della Provincia di Venezia (o un suo delegato) e da componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti ed enti che conferiscono una percentuale definita del patrimonio della Fondazione e che assicurano un determinato apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione medesima; tuttavia, qualora non vi siano soggetti conferenti o la loro partecipazione non raggiunga le percentuali prescritte, in loro vece è il Ministro per i beni e le attività culturali a designare un componente del consiglio di amministrazione. Con decreto ministeriale del 21 dicembre 2011 era stato nominato quale componente di designazione ministeriale Emmanuele Francesco Maria Emanuele, a seguito delle cui dimissioni, con decreto ministeriale dell'11 dicembre 2012, è stato nominato in sua vece Adriano Rasi Caldogno.

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

24L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ha integrato il contenuto della relazione e previsto che la stessa fosse predisposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (previo parere della Conferenza Stato-Regioni o, rispettivamente, della Conferenza Stato-Città, a seconda della pertinenza degli interventi monitorati in sede periferica).

Il medesimo articolo aveva anche disposto che la relazione fosse presentata in allegato al DPEF (poi DEF), ma tale ultima previsione è stata soppressa dal combinato disposto del comma 7 dell'articolo 23 e dal numero 32 dell'allegato 1, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

La legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), all'articolo 14, comma 2, ha poi previsto che, a decorrere dal 2015, la relazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 266 del 1997, sia predisposta dal Ministro delle sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, anche utilizzando le informazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

25Come ricorda la nota metodologica, perché una erogazione possa essere qualificata aiuto di Stato, ai sensi degli articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), è necessaria la presenza delle seguenti condizioni: 1) fonte statale del finanziamento da intendersi in senso ampio (comprensivo quindi anche delle amministrazioni locali); 2) idoneità a concedere un vantaggio selettivo; 3) idoneità degli aiuti ad incidere sugli scambi tra Stati membri; 4) idoneità a falsare, anche a livello potenziale, la concorrenza.

26L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 115 del 2015 dispone: “Il Ministero dello sviluppo economico individua con proprio provvedimento le ulteriori informazioni utili alla predisposizione della relazione di cui al presente comma, che devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese”.

27Il sommario riconduce la riduzione del numero complessivo degli interventi agevolativi realmente attivi a livello di amministrazioni centrali alla riforma degli incentivi operata con l'attuazione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. V. Doc. LVIII, n. 1, pag. 5.

28Si ricorda che si dà conto degli obblighi di relazione al Parlamento introdotti da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal presente Bollettino.

29Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015, n. 233, S.O.

30La legge 24 settembre 2015, n. 161, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2015, n. 235.

31La legge 29 settembre 2015, n. 165, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2015, n. 244.

32La legge 29 settembre 2015, n. 169, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2015, n. 247, S.O.

33Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015, n. 233, S.O.

34Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, reca “Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”.

35Si ricorda che ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 febbraio 2014, ha da ultimo trasmesso la relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria, predisposta sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, riferita all'anno 2011 (Doc. CLV, n. 1).

36Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015, n. 233, S.O.

37In merito a tali novità, limitatamente alle previsioni concernenti l'attività di monitoraggio, v. infra.

38Per l'analisi degli aspetti metodologici della stima del tax gap con il metodo bottom-up, cfr. Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale, Allegato II alla Nota di aggiornamento del DEF 2015, pag. 70 e ss.

39In proposito si veda la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo (Atto Governo n. 182), poi divenuto il decreto legislativo n. 160 del 2015, nonché il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale, Allegato II alla Nota di aggiornamento del DEF 2015, pag. 42 e ss.

40Nella relazione illustrativa dell'Atto Governo n. 182-bis (v. nota precedente), si precisa che “In accoglimento alla osservazione della 5ª Commissione Bilancio del Senato – contenuta nel parere espresso il 5 agosto 2015 - nonché della terza condizione della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati – di cui al parere approvato il 15 luglio 2015 -, il suddetto Rapporto viene presentato come documento autonomo rispetto alla Nota di Aggiornamento al DEF”.

Quanto alla finalità della modifica richiesta, la quinta condizione contenuta nel parere espresso dalla 5ª Commissione Bilancio del Senato recita: “il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva potrebbe essere presentato come documento autonomo rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF, anziché in allegato a quest'ultima, ferma restando la contestuale presentazione dei due documenti sia per rendere più ampio il tempo di esame del provvedimento, sia per consentire alle Commissioni di merito un esame più puntuale del Rapporto stesso”.

41Il comma 2 stabilisce che “Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo”.

42Si prevede che la relazione della Commissione, tra l'altro: recepisca e commenti le valutazioni effettuate dall'ISTAT sull'economia sommersa; stimi l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva e produca una stima ufficiale delle entrate sottratte al bilancio pubblico; valuti l'evoluzione nel tempo dell'evasione e del relativo gettito; illustri le strategie e i risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione tributaria e contributiva e le nuove iniziative programmatiche. La relazione deve essere redatta con la massima disaggregazione possibile a livello settoriale, territoriale e dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a tutti i principali tributi, anche locali, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria. Cfr. relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo n. 160 del 2015 (Atto Governo n. 182).

43Di cui: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari.

44Per l'analisi delle differenze tra i due documenti, riconducibili a diverse definizioni di spesa fiscale o tax expenditur, si veda il Focus a pag. 43 e ss del Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale, Allegato II alla Nota di aggiornamento del DEF 2015.

45La Commissione dovrà essere composta da: due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri; cinque rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze; un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; un rappresentante della Banca d’Italia; tre professori universitari. La commissione potrà avvalersi di esperti provenienti da associazioni di categoria, ordini professionali, organizzazioni sindacali e associazioni familiari.