Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 49/XVII ottobre 2017
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 49
Data: 26/10/2017

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

AVVERTENZA.. 1

Sezione I. 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI. 3

In evidenza a settembre 2017. 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di settembre 2017. 6

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della
L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di settembre 2017 o previste in scadenza
entro il 30 novembre 2017. 13

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 30 novembre 2017. 20

Sezione II. 25

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO.. 25

In evidenza a settembre 2017. 26

Note annunciate al 30 settembre 2017 in attuazione di atti di indirizzo. 31

Ministero della difesa. 31

Ministero dell’interno. 78

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 30 settembre 2017. 81

Sezione III. 83

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO

DI LEGGE.. 83

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento. 84

In evidenza a settembre 2017. 85

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-30 Settembre. 92

Relazioni governative. 92

Relazioni non governative. 103

 

 

 


 

AVVERTENZA

 

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.

La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.

Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.

Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione I

 

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di settembre 2017 (e nella prima parte del mese di ottobre 2017), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 30 novembre 2017 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 30 novembre 2017, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.


In evidenza a settembre 2017

 

La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di settembre 2017 nonché l'inizio di quello di ottobre 2017, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di novembre 2017. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di settembre 2017, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di novembre 2017 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.

 

IN QUESTO NUMERO:

 

- Il Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 ha deliberato in via definitiva la nomina di Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia ACI a seguito dei pareri favorevoli espressi dall’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato e dalla IX Commissione (Trasporti) della Camera nelle rispettive sedute del 19 e del 27 settembre 2017. Si anticipa che tale nomina è stata formalizzata con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 ottobre 2017 per il quadriennio olimpico 2017-2020.

 

- La IX Commissione della Camera ha inoltre avviato l’esame delle proposte di nomina di Stefano Commini, Enzo Vecciarelli e Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV senza aver ancora espresso alcun parere. L’8ª Commissione del Senato non ha ancora avviato l’esame delle medesime proposte di nomina.

 

- Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato di aver nominato, con propri decreti in data 3 agosto 2017, Anna Maria Ajello presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI, nonché Arduino Salatin e Roberto Ricci componenti del relativo consiglio di amministrazione per un quadriennio a decorrere dal 1° agosto 2017.

- Sempre il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca ha comunicato di aver nominato, con propri decreti in data 27 e 28 giugno 2017, Giovanni Biondi presidente dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE, nonché Giovanni Di Fede e Maria Francesca Cellai componenti del relativo consiglio di amministrazione per un quadriennio a decorrere dal 28 giugno 2017.

- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di aver provveduto, con propri decreti in data 12 e 27 giugno 2017, a prorogare il mandato del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Leonardo Deri, per la durata di sei mesi a decorrere dal 7 giugno 2017, nonché a nominare Tarcisio Agus commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dal 28 giugno 2017.

- Si anticipa che il Ministro della difesa, con lettera del 4 ottobre 2017, annunciata alla Camera il 6 ottobre 2017, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Piero Fabrizi a vicepresidente della Lega navale italiana LNI. Tale proposta di nomina è stata assegnata alla IV Commissione (Difesa) della Camera.

- Nel mese di settembre 2017 è scaduto il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale delle Cinque Terre, Vittorio Alessandro.

- Nel mese di ottobre 2017 scadono invece i mandati dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL. Scadranno inoltre i mandati dei presidenti degli Enti parco nazionale della Majella, Franco Iezzi, e del Pollino, Domenico Pappaterra, nonché quello del già ricordato commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Tarcisio Agus.

- Nel mese di novembre 2017 scadrà infine il mandato del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari.

 

Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.


 

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di settembre 2017

 

In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.

 

La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

 

Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

 

Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

 

Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.

 

Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

 


 


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

 

Data nomina

Procedura

di nomina

Automobile

Club d'Italia

ACI

 

Presidente:

 

Angelo

Sticchi Damiani

 

Pareri favorevoli

espressi dalla

8ª Commissione

del Senato

il 19/9/2017

e dalla

IX Commissione

della Camera

il 27/9/2017

6/10/2017

 

(Nomina deliberata        dal Consiglio dei ministri     del 28/9/2017)

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio d'intesa con

il Ministro delle

infrastrutture

e dei trasporti

previa elezione da parte dell’assemblea dell’Ente

 

 

La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 agosto 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 12 settembre 2017, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia ACI. Tale proposta di nomina è stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 19 settembre 2017, esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina è stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti) della Camera, che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 26 settembre 2017, ha parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 27 settembre 2017.

La nomina di Sticchi Damiani è stata quindi deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 e, si anticipa, è stata formalizzata con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 ottobre 2017 per la durata del quadriennio olimpico 2017-2020.

Presidente uscente dell’ACI è lo stesso Sticchi Damiani, che era stato nominato per un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 2012. Sticchi Damiani è stato rieletto dall'Assemblea dell'ACI il 10 novembre 2016. Come previsto infatti dall'art. 19, commi 1 e 2, dello Statuto dell'ACI, il presidente è eletto dall’assemblea dell'Ente ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa col Ministro vigilante. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Sono organi dell’ACI l’assemblea, il consiglio generale, il comitato esecutivo, il presidente, il consiglio sportivo nazionale, la giunta sportiva e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell'ACI presiede il comitato esecutivo e il consiglio generale.

Ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, l'ACI è la Federazione associativa degli Automobile Club regolarmente costituiti. Qualificato come ente pubblico non economico senza scopo di lucro, tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, rappresentandolo presso la Fédération Internationale de l’Automobile - F.I.A. e presso il CONI.

 


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

 

Data nomina

Procedura

di nomina

Parco geominerario storico

e ambientale

della Sardegna

 

Commissario straordinario:

 

Tarcisio Agus

Nomina comunicata

e annunciata

al Senato

il 12/9/2017

e alla Camera

il 2/8/2017

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

 

27/6/2017

 

(decorrenza: 28/6/2017)

Decreto

del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

 

 

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 28 luglio 2017, annunciata al Senato il 12 settembre 2017 e alla Camera il 2 agosto 2017, ha comunicato, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, di aver nominato, con proprio decreto in data 27 giugno 2017, Tarcisio Agus commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la durata di quattro mesi a decorrere dal 28 giugno 2017 e comunque non oltre la costituzione degli organi del consorzio del Parco, in particolare del presidente e del consiglio direttivo.

Il 28 giugno 2017 era scaduto il mandato del commissario straordinario uscente del Parco, Giovanni Pilia, che, inizialmente nominato con decreto ministeriale in data 28 ottobre 2016, era stato prorogato con analogo provvedimento in data 27 febbraio 2017 per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dal 28 febbraio 2017. Pilia era succeduto a Francesco Mascia, il quale era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale in data 11 marzo 2016.

            Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto in data 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Il Parco è gestito da un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Regione autonoma della Sardegna.


 


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

 

Data nomina

Procedura

di nomina

Ente parco nazionale

dell’Arcipelago

di La Maddalena

Commissario straordinario:

Leonardo Deri

Nomina comunicata

e annunciata

al Senato

il 12/9/2017

e alla Camera

il 2/8/2017

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

 

12/6/2017

 

(decorrenza:

7/6/2017)

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

 

 

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 28 luglio 2017 annunciata al Senato il 12 settembre 2017 e alla Camera il 2 agosto 2017, ha comunicato, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, di aver prorogato, con proprio decreto in data 12 giugno 2017, il mandato del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Leonardo Deri, per la durata di sei mesi a decorrere dal 7 giugno 2017 e comunque non oltre la nomina del presidente dell’Ente parco.

Il 7 giugno 2017 scadeva infatti il mandato dello stesso Deri, che era stato nominato per sei mesi con analogo decreto ministeriale del 7 dicembre 2016. Il commissaria­mento dell’Ente parco era seguito alla revoca del presidente e allo scioglimento del consiglio direttivo a causa di rilevate criticità programmatorie e gestionali.

Presidente uscente dell’Ente parco sardo è Giuseppe Bonanno, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 22 ottobre 2012. Per Bonanno si trattava del secondo mandato alla presidenza del predetto Ente parco essendovi già stato nominato con analogo decreto ministeriale del 31 maggio 2007.

            L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.


 

 


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

 

Data nomina

Procedura

di nomina

Lega

navale

italiana

LNI

 

Vicepresidente:

 

Piero Fabrizi

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

annunciata

alla Camera

il 6/10/2017

 

Procedura

di nomina

in corso

Decreto

del Ministro

della difesa

di concerto con

il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, sentito il Capo

di Stato maggiore della Marina

 

 

Si anticipa che il Ministro della difesa, con lettera del 4 ottobre 2017, annunciata alla Camera il 6 ottobre 2017, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Piero Fabrizi a vicepresidente della Lega navale italiana LNI. Tale proposta di nomina è stata assegnata alla IV Commissione (Difesa) della Camera.

Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 maggio 2017 Maurizio Gemignani è stato nominato presidente della LNI per la durata di un triennio. Il Ministro della difesa, con lettera del 20 aprile 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 3 maggio 2017, aveva inoltre richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Romano Sauro a vicepresidente della LNI. Tuttavia tale proposta di nomina non ha avuto seguito, malgrado il parere favorevole espresso dalla IV Commissione della Camera nella seduta del 17 maggio 2017; la 4ª Commissione (Difesa) del Senato, al riguardo, non aveva espresso alcun parere.

In precedenza, il 30 aprile 2017, era scaduto il mandato a commissario straordinario della Lega navale italiana del predetto Romano Sauro. Inizialmente nominato per un anno con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° luglio 2015, Sauro era stato confermato con analoghi decreti del 30 giugno 2016 e dell’8 novembre 2016. Il commissariamento dell’Ente era conseguito alla mancata nomina del presidente e del vicepresidente della LNI in seguito alle rinunce di Giuseppe Lertora e Pietro Vatteroni alle rispettive candidature. Il 30 marzo 2014 erano infatti scaduti i mandati del presidente e del vicepresidente uscenti, rispettivamente Franco Paoli e lo stesso Pietro Vatteroni, che erano stati nominati per tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011.

Ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 90/2010, che ha recepito le disposizioni del D.P.R. n. 205/2009 di riordino dell'Ente, il presidente nazionale della Lega navale italiana è coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di Stato maggiore della Marina militare, previo parere delle Commissioni parlamentari[1].

Altri organi della LNI sono l'assemblea generale dei soci, il consiglio direttivo nazionale (la cui composizione, a seguito del riordino, era stata ridotta da 13 a 10 membri compresi il presidente e il vicepresidente), il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri. Tutti gli incarichi hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta.

La Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. È sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza.


 

 

 

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di settembre 2017
o previste in scadenza entro il 30 novembre 2017

 

 

 

 

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

 

Data scadenza

Procedura

di nomina

Ente parco nazionale

delle Cinque terre

Presidente:

 

Vittorio Alessandro

Richieste di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

1/9/2017

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare, d'intesa

con le regioni  interessate

Ente parco nazionale

della Majella

Presidente:

 

Franco Iezzi

12/10/2017

Ente parco nazionale

del Pollino

Presidente:

 

Domenico Pappaterra

15/10/2017

Ente parco nazionale

della Sila

Commissario straordinario:

 

Sonia Ferrari

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

24/11/2017

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

 

 

Il 1° settembre 2017 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque terre, Vittorio Alessandro, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 1° agosto 2012 per cinque anni a decorrere dal 1° settembre 2012.

Già nominato commissario straordinario dello stesso Ente parco con decreto ministeriale del 18 aprile 2012, Alessandro era succeduto ai precedenti commissari straordinari Vincenzo Santoro, nominato con decreto ministeriale del 10 novembre 2011, e Aldo Cosentino, nominato con analogo provvedimento del 1° ottobre 2010 e affiancato dal subcommissario Silvio Vetrano dal 1° gennaio 2011. In precedenza il presidente dell'Ente parco ligure Franco Bonanini, che era stato confermato per un ulteriore mandato quinquennale con decreto ministeriale del 19 marzo 2010, si era dimesso il 29 settembre 2010.

Il 12 ottobre 2017 scade invece il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale della Majella, Franco Iezzi, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 12 ottobre 2012.

In precedenza Iezzi era stato nominato commissario straordinario dell’Ente parco abruzzese con decreto ministeriale in data 18 febbraio 2011 e detto mandato era stato varie volte prorogato fino alla sua nomina a presidente. In tale incarico commissariale Iezzi era succeduto a Giancarlo Giuliante, che, nominato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2010, era stato precedentemente nominato presidente dell’Ente parco della Majella con analogo provvedimento del 31 dicembre 2004.

Il 15 ottobre 2017 scadrà quindi il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 12 ottobre 2012 per la durata di cinque anni a decorrere dal 15 ottobre 2012.

Per Pappaterra si è trattato del secondo mandato alla presidenza dell’Ente parco calabrese, essendovi già stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 31 agosto 2007. In precedenza Pappaterra era stato nominato commissario straordinario dell’Ente parco del Pollino con decreto ministeriale del 7 maggio 2007 fino alla sua prima nomina a presidente.

Il 24 novembre 2017 scadrà infine il mandato del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, che era stata prorogata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 12 maggio 2017 per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 24 maggio 2017.

Ferrari era stata nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014 e il relativo mandato è già stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 2 aprile 2015, 8 ottobre 2015, 26 maggio 2016 e 10 novembre 2016. In precedenza Ferrari era stata nominata presidente dell'Ente parco della Sila per cinque anni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 febbraio 2009. Successivamente la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, fino al commissariamento dell’Ente parco e la ricordata nomina di Ferrari a commissario straordinario.

Sull'Ente parco nazionale in generale, vedasi supra alla sottosezione a).


 

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

 

Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto nazionale della previdenza sociale INPS

Componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza:

 

Pietro Iocca

(presidente)

 

Fabio Pontrandolfi

(vicepresidente)

 

Enrico Amadei

Donatello Bertozzi

Carlo Borio

Marco V. Broccati

Sebastiano Callipo

Roberto Caponi

Tiziana Cavallaro Alessandro Cosimi

Fabio Del Giudice

Giulia Dongiovanni

Claudio Durigon

Michele Gentile

Fiorito Leo

Elvira Massimiano

Gian Paolo Patta

Anita Pisarro

Luigi Scardaone

Giuseppe Soricaro

Sabina Valentini

Jole Vernola

 

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

1°/10/2017

Decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta

del Ministro

del lavoro

e delle

politiche sociali,

sulla base

delle designazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

 

            Il 1° ottobre 2017 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, che erano stati nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 agosto 2013 per quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013, data di effettivo insediamento dell'organo.

            Nella prima seduta il CIV aveva eletto, fra i propri componenti, Pietro Iocca quale presidente dell'organo, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nonché Fabio Pontrandolfi quale vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro.

            La composizione del CIV come inizialmente configurata dal ricordato D.P.C.M. dell’8 agosto 2013 è stata dapprima integrata con la nomina, avvenuta con analogo decreto in data 5 dicembre 2013 su designazione della Conferenza unificata di cui al D.Lgs. n. 281/1997, di Alessandro Cosimi quale componente di parte datoriale pubblica rappresentante delle regioni e delle autonomie locali. In seguito la composizione del CIV è stata modificata per via delle sostituzioni di alcuni membri dimissionari fino a raggiungere l’assetto rappresentato in tabella: su designazione delle rispettive rappresentanze di appartenenza sono stati infatti nominati, con D.P.C.M. in data 17 settembre 2014, Elvira Massimiano in sostituzione di Mauro Bussoni, nonché, con D.P.C.M. in data 13 maggio 2016, Michele Gentile e Claudio Durigon in sostituzione di Sandro Del Fattore e Pietro Giovanni Zoroddu. Si ricorda infatti che i componenti del CIV durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti o deceduti.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 479/1994, metà dei membri del CIV dell'INPS sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la restante metà è ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività.

            Per effetto del riassetto degli enti pubblici di previdenza ed assistenza operato dall'art. 7 del D.L. n. 78/2010, il consiglio di indirizzo e vigilanza costituisce l'unico organo collegiale di tali enti, essendo stato soppresso il consiglio di amministrazione. Il CIV definisce dunque i programmi, individua le linee di indirizzo e approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente previdenziale. Sono poi attribuite a tale organo competenze specifiche in relazione alla nomina del presidente dell'ente[2].

            Sul piano quantitativo la composizione originaria del CIV dell'INPS, come previsto dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 479/1994, era pari a 24 membri. Tuttavia l'art. 7, comma 9, del citato D.L. n. 78/2010, aveva previsto la riduzione in misura non inferiore al trenta per cento dei componenti del CIV con effetto dalla ricostituzione. D'altra parte, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'art. 21, comma 6, del D.L. n. 201/2011 aveva specificamente previsto l'integrazione nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS di altri 6 componenti[3]. Come specificato dal provvedimento di nomina dell’organo attualmente in scadenza, la riduzione del trenta per cento è stata applicata alla composizione originaria dell'organo (pari - come detto - a 24 componenti), aggiungendo al risultato di tale operazione i 6 componenti previsti dal D.L. n. 201/2011. La composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è dunque attualmente pari a 22 componenti.

             L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normativa c.d. “taglia-enti”, dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. n. 201/2011, ha incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della amministrazione pubblica INPDAP (che aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).

 


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

 

Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto nazionale per l'assicurazione contro

gli infortuni

sul lavoro

INAIL

 

Componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza:

 

Francesco Rampi

(presidente)

 

Riccardo Giovani

(vicario

del presidente)

 

Bruno Adinolfi

Pierangelo Albini

Luciano Bertozzi

Franco Bettoni

Sandro Biserna

G. Luigi De Gregorio

Fabiola Leuzzi

Romano Magrini

Achille Massenti

Salvatore Muscarella

Gaetana Pagano

Beatrice Sassi

Mario F. Scotti

Giovanni Tosco

Giuseppe Turudda

 

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

1°/10/2017

Decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta

del Ministro

del lavoro

e delle

politiche sociali,

su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per un componente,

su designazione  della Associazione nazionale mutilati

e invalidi

del lavoro

           

Il 1° ottobre 2017 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, che erano stati nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 agosto 2013 per quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013, data di effettivo insediamento dell'organo.

            Nella seduta di insediamento il CIV aveva eletto, fra i propri componenti, Francesco Rampi quale presidente dell'organo, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Nella successiva seduta del 23 ottobre 2013, il CIV aveva inoltre eletto, su proposta del presidente, Riccardo Giovani quale vicario del presidente, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi.

            La composizione del CIV come inizialmente configurata dal D.P.C.M. dell’8 agosto 2013 è stata modificata a seguito delle sostituzioni di alcuni membri dimissionari fino a raggiungere l’assetto rappresentato in tabella: su designazione delle rispettive rappresentanze di appartenenza sono stati infatti nominati, con D.P.C.M. in data 8 ottobre 2015, Sandro Biserna in sostituzione di Raffaella Sette, nonché, con D.P.C.M. in data 22 maggio 2017, Bruno Adinolfi in sostituzione di Giuseppe Errico.

Si ricorda in proposito che i componenti del CIV durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti o deceduti.

            Sul riordino degli enti pubblici previdenziali e sul ruolo del CIV, si rinvia a quanto riferito nella nota precedente. Si osserva tuttavia che il penultimo periodo del comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 479/1994 detta disposizioni specifiche circa la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL. Questo infatti era composto da 25 membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ANMIL. I restanti membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti per il corrispondente organo dell'INPS.

            Tuttavia l'art. 7, comma 9 del D.L. n. 78/2010, aveva previsto anche per il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL la riduzione in misura non inferiore al trenta per cento dei componenti dell'organo con effetto dalla sua ricostituzione. Pertanto la composizione del CIV dell'INAIL, come già previsto dal ricordato D.P.C.M. dell’8 agosto 2013, è stata ridotta a 17 componenti.

            L’INAIL persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori. Si ricorda che all'INAIL sono state attribuite, dall'art. 7 del citato D.L. n. 78/2010, le funzioni dei soppressi Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA ed Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL.

 


 

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

 

Data scadenza

Procedura

di nomina

Parco geominerario storico

e ambientale

della Sardegna

 

Commissario straordinario:

 

Tarcisio Agus

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

28/10/2017

 

Decreto

del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

 

 

Il 28 ottobre 2017 scadrà il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Tarcisio Agus, che - come riferito supra nella sottosezione a) - era stato nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 27 giugno 2017 per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dal 28 giugno 2017.

            Sul Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna vedasi più ampiamente supra nella sottosezione a).


 

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza entro il 30 novembre 2017

 

 

 

 

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

 

Data nomina

Procedura

di nomina

Agenzia nazionale per la sicurezza

del volo

ANSV

 

Componenti

del collegio:

 

Stefano Commini, Enzo Vecciarelli, Lorenzo

Schiano di Pepe

Richieste di parere parlamentare

ai sensi

dell'art. 2

del D.P.R.

n. 189/2010

annunciate

alla Camera

e al Senato

il 26 luglio 2017

Procedura

di nomina

in corso

D.P.C.M. previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri,

su proposta

dei Ministri

delle infrastrutture

e dei trasporti,

dell'interno

e della giustizia.

 

 

La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 25 luglio 2017, annunciate alla Camera e al Senato il 26 luglio 2017, ha richiesto i pareri parlamentari sulle proposte di nomina di Stefano Commini, Enzo Vecciarelli e Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV. Tali richieste di parere sono state assegnate all’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato, che non le ha ancora esaminate, e alla IX Commissione (Trasporti) della Camera, che le ha esaminate nelle sedute del 2 agosto, del 13, 20 e 27 settembre 2017 senza esprimere ancora alcun parere.

Il 7 aprile 2016 erano scaduti i mandati dei componenti del collegio uscente dell'ANSV, ossia Cesare Arnaudo, Michele Gasparetto ed Elda Turco Bulgherini, che erano stati nominati per cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 aprile 2011.

Commissario straordinario in carica dell’Agenzia è Bruno Franchi, che è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 agosto 2016 fino alla conclusione delle procedure di rinnovo degli organi dell’Agenzia. Lo stesso Franchi, tra l’altro, è stato confermato presidente dell'ANSV per la durata di un quinquennio con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 gennaio 2017. In precedenza Franchi era già stato nominato presidente dell’Agenzia con analoghi provvedimenti in data 3 febbraio 2011, 7 febbraio 2005 e 14 ottobre 1999. Franchi era stato altresì nominato commissario straordinario dell'ANSV con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2010.

            Ai sensi del D.P.R. n. 189/2010, che ha riordinato l'ANSV nell'ambito delle procedure previste dalla normativa c.d. taglia-enti (art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008), sono organi dell'Agenzia il presidente, il collegio (la cui composizione è stata ridotta da quattro componenti a tre) e il collegio dei revisori dei conti.

I componenti del collegio dell’ANSV sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia. Nella fattispecie Stefano Commini è stato proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Enzo Vecciarelli dal Ministro dell’interno e Lorenzo Schiano di Pepe dal Ministro della giustizia. I mandati durano cinque anni e possono essere confermati per una volta.

            Istituita dal D.Lgs. n. 66/1999 e posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’ANSV svolge inchieste tecniche sugli incidenti e sugli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, eventualmente emanando le opportune raccomandazioni di sicurezza. Svolge altresì attività di studio e di indagine per favorire il miglioramento della sicurezza del volo.

 

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

 

Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo

di istruzione

e di formazione

INVALSI

Presidente:

 

Anna Maria Ajello

 

Componenti

del consiglio

di amministrazione:

 

Arduino Salatin

e Roberto Ricci

 

Nomine comunicate

alla Camera

il 12/9/2017

ai sensi dell'art. 11, comma 5,

del D. Lgs. 213/2009

3/8/2017

 

(decorrenza:

1°/8/2017)

Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca

 

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera pervenuta alla Camera in data 1° settembre 2017 e annunciata il 12 settembre 2017, ha comunicato, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009, di aver nominato, con propri decreti in data 3 agosto 2017, Anna Maria Ajello presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI, nonché Arduino Salatin e Roberto Ricci componenti del relativo consiglio di amministrazione per la durata di un quadriennio a decorrere dal 1° agosto 2017.

A tale data infatti scadevano i mandati dei membri del consiglio di amministrazione uscente, ossia Cinzia Angelini e il già citato Arduino Salatin che erano stati nominati, insieme al presidente dell’Istituto Paolo Sestito, con decreti ministeriali in data del 29 luglio 2013 per quattro anni dal 1° agosto 2013[4]. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Sestito a decorrere dal 4 dicembre 2013, il Ministro, con proprio decreto del 5 febbraio 2014, aveva nominato la suddetta Anna Maria Ajello nuovo presidente dell’Istituto fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione.

Le nomine degli amministratori dell’INVALSI sono avvenute secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 213/2009, recante il riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Tale decreto ha stabilito, all'articolo 11, comma 5, che sulle candidature dei presidenti di tali enti non si esprimano più in via preventiva le Commissioni parlamentari competenti, rimanendo prevista solo la comunicazione al Parlamento delle nomine sia dei presidenti che dei consigli di amministrazione effettuate dal Ministro dell'istruzione dell’università e della ricerca.

Il D.Lgs. n. 213/2009 ha inoltre stabilito, all’art. 11, comma 3, che due componenti, tra cui il presidente, del consiglio di amministrazione dell’Ente, sono individuati dal Ministro (nella fattispecie Ajello e Salatin), mentre il terzo componente è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una consultazione definita nello statuto dell’Ente (nella fattispecie il consigliere Ricci).

Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione, tra cui il presidente, nominati con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, durano in carica quattro anni.

L’INVALSI, ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria, fa parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione SNV, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 80/2013. L’Istituto effettua verifiche sistematiche sulle conoscenze degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale. L’INVALSI predispone altresì i testi della nuova prova scritta dell’esame di Stato al terzo anno della scuola secondaria di primo grado.

 


 


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

 

Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto

nazionale

di documentazione, innovazione

e ricerca educativa

INDIRE

 

Presidente:

 

Giovanni Biondi

 

 

Nomine comunicate

alla Camera

il 12/9/2017

ai sensi dell'art. 11, comma 5,

del D.Lgs. 213/2009

27/6/2017

 

(decorrenza:

28/6/2017)

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca

Componente

del consiglio

di amministrazione:

 

Giovanni Di Fede

 

 

Componente

del consiglio

di amministrazione:

 

Maria Francesca Cellai

 

28/6/2017

 

 

           

Il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, con lettera pervenuta alla Camera in data 1° settembre 2017 e annunciata il 12 settembre 2017, ha comunicato, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 213/2009, di aver nominato, con propri decreti in data 27 e 28 giugno 2017, Giovanni Biondi presidente dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE, nonché Giovanni Di Fede e Maria Francesca Cellai componenti del relativo consiglio di amministrazione per la durata di un quadriennio a decorrere dal 28 giugno 2017. Il collegio si è insediato il 12 luglio 2017.

            Per Biondi e Di Fede si tratta del secondo mandato nelle rispettive cariche, essendo essi già stati nominati per quattro anni con analoghi decreti ministeriali in data 23 aprile 2013 insieme all’ulteriore membro del consiglio di amministrazione uscente Claudia Rebesani. In precedenza lo stesso Biondi era stato nominato commissario straordinario dell’Istituto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 agosto 2012 a decorrere dal 1° settembre 2012, incarico poi prorogato con analogo provvedimento del 27 marzo 2013.

            Si ricorda che, l'INDIRE, già soppresso dall'articolo 1, comma 611, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e le cui funzioni erano state rilevate dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica ANSAS, era stato ripristinato a far data dal 1° settembre 2012 per effetto dell'art. 19, comma 1, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011. Quest'ultima norma, abrogando la disposizione sopra citata, aveva contestualmente disposto la soppressione dell'ANSAS ed aveva altresì confermato la soppressione degli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE.

            Sono organi dell’INDIRE il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio tecnico-scientifico e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell'Istituto e gli altri due membri del consiglio di amministrazione (nominati nel rispetto del principio di pari opportunità) sono selezionati secondo le procedure previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 213/2009 per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Essi sono nominati con decreto del predetto Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Alla loro sostituzione si procede nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito.

            Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine, si ricorda che il citato D.Lgs. n. 213/2009, nel provvedere al riordino dei predetti enti di ricerca, ha stabilito che sulle candidature dei presidenti non si esprimano più in via preventiva le Commissioni parlamentari competenti, rimanendo prevista (ai sensi dell'art. 11, comma 5) solo la comunicazione al Parlamento delle nomine dei presidenti e dei consigli di amministrazione effettuate dal Ministro dell'istruzione dell’università e della ricerca.

            L'INDIRE, ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, fa parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione SNV, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 80/2013. L'Istituto cura la formazione in servizio del personale scolastico, in raccordo con i processi di innovazione tecnologica, e gestisce le attività di documentazione a sostegno dell'innovazione digitale della didattica e dell'autonomia scolastica, in collaborazione con le Università. All'INDIRE spetta inoltre la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico e degli archivi storici interni, essendo succeduto alla Biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'art. 292 del D.Lgs. n. 297/1994.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II

 

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.


In evidenza a settembre 2017

 


Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.


Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 8 mozioni, di 3 risoluzioni e di 2 ordini del giorno.

Di tali note 11 sono state trasmesse dal Ministero dell’interno e 2 dal Ministero della difesa.

 

Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 2 note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

 

1 dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3260, divenuto legge n. 10 del 2017, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Ministero dell’interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell’interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3260, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 4, di cui finora attuato 1;

 

1 attuazione dà seguito a un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4444, divenuto legge n. 96 del 2017, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell’interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 4444, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 116, di cui finora attuato 1.

 

 


 

Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

In particolare, nel periodo 1° - 30 settembre 2017 sono stati segnalati 94 ordini del giorno[5] dei quali:

 

75 riferiti alla legge n. 123 del 2017, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” (A.C. 4601).

14 sono stati inviati al Ministero dello sviluppo economico, 12 al Ministero dell'economia e delle finanze, 12 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 9 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 8 al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, 7 al Ministero dell’interno, 6 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 5 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 2 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2 al Ministero della giustizia;

 

17 riferiti alla legge n. 128 del 2017, concernente “Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico” (A.C. 1178).

15 sono stati inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 2 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

 

2 riferiti alla legge n. 127 del 2017, concernente “Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici” (A.C. 55-B), inviati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

            Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 17 mozioni[6]:

- RAMPELLI ed altri n. 1/01582 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta), concernente iniziative relative all’applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

- DONATI ed altri n. 1/01542 (Testo modificato nel corso della seduta), ABRIGNANI ed altri n. 1/01672 (Testo modificato nel corso della seduta), VIGNALI ed altri n. 1/01684 (Testo modificato nel corso della seduta) e GALGANO ed altri n. 1/01690 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative relative all’applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein, al Ministero dello sviluppo economico;

- RICCIATTI ed altri n. 1/01641 (Ulteriore nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta), concernente iniziative relative all’applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico;

- CARFAGNA, LUPI, ABRIGNANI, CASTIELLO, CIRIELLI, CHIARELLI ed altri n. 1/01557 (Testo modificato nel corso della seduta), BRIGNONE ed altri n. 1/01661 (Testo modificato nel corso della seduta), Silvia GIORDANO ed altri n. 1/01665, GADDA ed altri n. 1/01666 (Testo modificato nel corso della seduta), VARGIU ed altri n. 1/01667 (Testo modificato nel corso della seduta), FOSSATI ed altri n. 1/01669 (Testo modificato nel corso della seduta) e VEZZALI ed altri n. 1/01689 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative in materia di raccolta e donazione dei farmaci non utilizzati, al Ministero della salute;

- QUARTAPELLE PROCOPIO, ALLI, MARAZZITI, LOCATELLI ed altri n. 1/01695, ARCHI ed altri n. 1/01696 e VEZZALI ed altri n. 1/01697, concernenti la situazione di crisi nello Yemen, con particolare riferimento all'emergenza umanitaria e all'esportazione di armi verso i paesi coinvolti nel conflitto, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

- MOSCATT, ALLI ed altri n. 1/01699, concernente iniziative in materia di dislocazione, trasporto e acquisizione di armi nucleari in Italia, al Ministero della difesa.

 

E’ stata inoltre segnalata dal Servizio per il controllo parlamentare 1 risoluzione:

- TULLO ed altri n. 7/00931, concernente la limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 


 

Note annunciate al 30 settembre 2017
in attuazione di atti di indirizzo

 

Ministero della difesa

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00171

Risoluzione conclusiva

Bolognesi

Commissione

14/9/2017

IV

Riqualificazione energetica degli impianti e delle infrastrutture in uso alla Difesa

 

La risoluzione conclusiva Bolognesi n. 8/00171, accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 3 febbraio 2016, impegnava l'esecutivo: ad intraprendere ogni iniziativa utile al perseguimento di politiche energetiche ecocompatibili e a presentare al Parlamento una valutazione sistematica e documentata dell’efficienza del sistema energetico in uso alle Forze armate; a sottoporre al Parlamento un piano di interventi di medio-lungo termine finalizzato alla riqualificazione energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili nelle infrastrutture in uso alla Difesa, con riguardo anche alle criticità degli arsenali di Taranto e di La Spezia.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo, ed il Ministero della difesa per gli aspetti di propria competenza, sono particolarmente impegnati nel perseguimento di politiche energetiche ecocompatibili e finalizzate a coniugare l'efficientamento energetico con il rispetto dell'ambiente e la valorizzazione, proprio a fini energetici, dei propri sedimi.

Anche a questo scopo, con decreto del Ministro della difesa del 26 gennaio 2015, l'Amministrazione militare si è dotata della Struttura di Progetto Energia (SPE), la cui articolazione, attribuzioni e obiettivi sono stati definiti con successivo provvedimento del Capo di Gabinetto.

In particolare la SPE “costituisce referente unico in materia di energia per la Difesa e fornisce supporto tecnico per la definizione del quadro strategico di competenza dell'Autorità Politica per la connessa definizione del quadro programmatico relativo all'acquisto e alla produzione della stessa, nonché per tutte le attività finalizzate al contenimento dei consumi”.

Gli obiettivi della Difesa nel settore energetico, peraltro in linea con gli obiettivi perseguiti con l'atto di indirizzo in argomento, sono rappresentati dalla economicità degli approvvigionamenti mediante ricorso a fonti più economiche sul mercato libero, in tal senso stimolando la concorrenzialità tra i fornitori/distributori, la riduzione dei consumi mediante riduzione degli sprechi e l'aumento dell'efficienza degli impianti e ultimo, ma non da ultimo posto, la salvaguardia dell'ambiente da attuare mediante riduzione delle emissioni di CO2, ricorso a fonti rinnovabili, green procurement.

Numerose, in questo senso, le attività avviate dalla Struttura, tra le quali si richiamano i protocolli siglati dalla Difesa con le principali Università italiane, quali La Sapienza di Roma, l'Università di Genova ed il Consorzio delle Università della Campania e l'ENEA.

Tali intese consentiranno di sfruttare la competenza posseduta dalle controparti negli specifici campi professionali connessi a un uso efficiente dell'energia ed allo sviluppo di progetti di efficientamento energetico afferenti alle fonti rinnovabili, ottimizzati e dedicati alla multiforme realtà territoriale della Difesa (footprint ambientale), considerando anche la peculiarità di proiezione dello strumento militare. Altri protocolli d'intesa sono in via di definizione con il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con l'Agenzia del Demanio in qualità di “entry point” per l'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche.

In particolare la SPE ha promosso, nel 2015 e nel 2016, la presentazione di progetti (per un totale complessivo di circa 70 mln €) per il finanziamento a cura MISE nell'ambito della Legge 102 del 2014.

Nell'ambito della formazione del personale della Difesa la SPE sta promuovendo, a seguito del protocollo d'intesa siglato dalla Difesa con ENEA, lo svolgimento di corsi formativi per energy managers, finalizzato a fornire gli strumenti gestionali necessari ai fini della razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche delle Forze armate.

La strategia energetica della Difesa, mediante un approccio condiviso e multidimensionale, con riferimento ad uno specifico cronoprogramma, consentirà di dotare le Forze armate di un sistema centralizzato e coordinato di gestione delle attività di efficientamento e produzione di energia in uso alla Difesa, che garantisca di raggiungere gli obiettivi strategici della Sicurezza Energetica.

A questo scopo, ed in linea con le direttive europee in materia di efficientamento energetico e con la Strategia energetica nazionale (SEN), sono state recentemente predisposte e approvate le allegate Linee guida finalizzate alla definizione della Strategia energetica della Difesa, i cui contenuti danno riscontro della situazione e della prospettiva energetica di sviluppo auspicate nella risoluzione in oggetto”.


 

MINISTERO DELLA DIFESA

Linee guida al Piano per La Strategia Energetica della Difesa
(SED)

 

 

 

Struttura di Progetto Energia (SPE) 2016

 

 

Linee guida al Piano per la Strategia Energetica della Difesa (SED)                                                                        Pag. 1

MINISTERO DELLA DIFESA

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo le Linee Guida (Edizione 2015) inerente la Strategia Energetica della Difesa (SED), che definisce il quadro concettuale di indirizzo a supporto del processo di trasformazione dello strumento militare nel relativo settore energetico.

I concetti ivi espressi costituiscono le linee programmatiche per lo sviluppo di specifiche capacità di livello strategico e operativo tese a contribuire agli impegni assunti dalla nazione nel settore energetico e con inevitabili riflessi positivi nel settore ambientale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linee guida al Piano per la Strategia Energetica della Difesa (SED)                                                                              Pag. 2

1.    PREMESSA                                                                                4

2.    LA CORNICE NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE                                                  5

3.    ORIZZONTE TEMPORALE                                                                                7

4.    LE POTENZIALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO DELLA DIFESA                                     7

5.    LA SICUREZZA ENERGETICA                                                                           9

6.    LA GREEN ECONOMY E LA GOVERNANCE INDUSTRIALE                                          11

7.   IL PROCESSO PER LA STRATEGIA ENERGETICA                                                                       12

7  SVILUPPO DEL PIANO PER LA STRATEGIA ENERGETICA DELLA DIFESA                                            18

7.1 INDIVIDUAZIONE DEI PRIMI SETTORI D'INTERVENTO E INDICAZIONI PRELIMINARI                      19

7.1.1 SETTORE INFRASTRUTTURE                                                                                                 19

7.1.1.a  MAPPATURA ENERGETICA DEI SITI, AUDIT ENERGETICI E PROCESSO DI GESTIONE                      22

7.1.1.b  CONSIDERAZIONI SPECIFICHE IN BASE ALLA TIPOLOGIA INFRASTRUTTURALE                         24

7.1.2 MOBILITÀ - MEZZI E VEICOLI RUOTATI COMUNI                                                                     26

8 IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DEL PERSONALE                                                                         29

9     DEFINIZIONE DELLE AZIONI DISCENDENTI                                                                               29

10 CONCLUSIONI                                                                                                                      30

LISTA DEGLI ACRONIMI                                                                                                               32

GLOSSARIO                                                                                                                               33

RIFERIMENTI/BIBLIOGRAFIA/NORMATIVE E DIRETTIVE                                                                   39

LISTA ALLEGATI                                                                                                                          43

ALLEGATI                                                                                                                                  44

Linee guida al Piano per la Strategia Energetica della Difesa (SED)                                                                               Pag. 3

1. PREMESSA

La Comunità Internazionale e l'Unione europea (UE) da diversi anni hanno avviato una politica prioritaria orientata alla tutela ambientale per contrastare il cambiamento climatico. In particolare, come noto, l'UE si è impegnata a ridurre entro il 2020 le proprie emissioni totali almeno del 20% rispetto al 1990.

In tale contesto e nei rispettivi ambiti Nazionali, tutte le articolazioni pubbliche e, come già definito dalla direttiva comunitaria 2006/32/CE, anche le Forze Armate assumono un ruolo di primo piano nel raggiungimento degli obiettivi energetici ed ambientali fissati dall'Unione Europea, peraltro in taluni casi sono chiamati ad assolvere il ruolo virtuoso di riferimento rispetto ai soggetti privati.

Inoltre, valutato l'attuale contesto economico nazionale ed internazionale e considerata la politica energetica e di salvaguardia ambientale avviata da anni dalla UE, appare prioritario per il Paese perseguire un modello di crescita basato sulla sostenibilità. In tale ambito, il settore energetico assume un ruolo fondamentale per il progresso economico e costituisce una delle sfide più rilevanti per il futuro del nostro Paese. Di fatto, attraverso l'attuazione del programma di Strategia Energetica Nazionale — SEN, l'Italia ha definito il proprio intento teso al superamento degli obiettivi europei di produzione da fonti rinnovabili previsti dal Piano europeo Clima-Energia 2020 c.d. "Pacchetto 20-20-20" [Rif. 01] sia per contribuire all'abbattimento delle emissioni inquinanti, sia per garantire maggiore sicurezza energetica.

Pertanto, assume valenza strategica anche per la Difesa attuare politiche per lo sviluppo energetico sostenibile considerando un orizzonte di lungo periodo che prevede il radicale cambiamento del sistema di produzione con importanti riflessi sull'intero funzionamento e sulle forme di approvvigionamento energetico dell'intero comparto. Il focus delle attività oltre al settore infrastrutturale (efficientannento degli immobili così come previsto dal decreto legislativo del 4 luglio 2014 n. 102 [Rif. 04] che ha recepito la direttiva 2012/27/UE [Rif. 03]), dovrà essere orientato in modo efficace anche nella ricerca ed innovazione tecnologica di ulteriori settori a valenza strategica per la Difesa. L'end state auspicato, in linea anche con gli interessi comunitari, riguarda fondamentalmente la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili oltre che alla riduzione dei costi di gestione. Gli effetti attesi avranno ottimi riflessi strutturali a beneficio anche dell'intero Sistema Paese.

Il Piano, redatto per l'attuazione della Strategia Energetica della Difesa — SED, dovrà essere inteso come un documento dinamico suscettibile di revisione ed adattabile all'evoluzione degli scenari anche in risposta alle mutevoli esigenze. Considerato il rapido progresso tecnologico nel settore delle tecnologie dell'informazione e della Comunicazione-ICT e delle rinnovabili, pur mantenendo invariata la main route definita e gli obiettivi da raggiungere, le azioni dovranno esser aperte ad adattamenti ed aggiornamenti in corsa. Ciò anche in previsione di eventuali urgenze contingenti che la Difesa potrebbe dover fronteggiare e differenti scenari strategici che si potrebbero prospettare così come indicato nel "Libro bianco per la Sicurezza internazionale e la Difesa". Inoltre, pianificare uno strumento flessibile determina i presupposti di maggiore efficacia ed assicura la corretta aderenza al complesso di esigenze energetiche assimilabili alle più ampie questioni di sicurezza.

Le presenti Linee Guida costituiscono il documento propedeutico all'avvio del processo per la definizione della Strategia Energetica Difesa che dovrà essere condivisa tra le varie articolazioni del comparto. Le guide linee definiscono in prima istanza il periodo temporale a cui la strategia si dovrà riferire per assicurare l'efficacia di cambiamenti di ordine strutturale al sistema di gestione dei vettori energetici. Inoltre, sono stati individuati gli ambiti di intervento ponendo chiara distinzione tra settori di rapido intervento, come ad esempio il settore delle infrastrutture, il

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settore della sicurezza energetica, ed altri settori quali ad esempio l'armamento che necessitano di maggiore impegno e di vision da condividere anche con partner esterni all'Amministrazione Difesa (settori di ricerca ed industria) e degli alleati in ambito Nato. Le Linee Guida individuano la time line da seguire per la redazione del successivo Piano contenente la Strategia, inoltre è tratteggiata l'attribuzione di nuove funzioni che i vertici delle articolazioni della Difesa dovranno assumere per il comando/gestione del settore energia e degli effetti discendenti. Infine, le presenti linee guida contengono già delle indicazioni operative cui riferirsi nella successiva fase di redazione della Strategia. Il presente documento costituisce un indirizzo tecnico alla Strategia che dovrà definire anche i parametri economici, i costi e le pianificazioni oltre che determinare i benefici espressi in termini di risparmio per la spesa energetica e di riduzione della pressione ambientale.

2. LA CORNICE NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE

La strategia energetica dell'Unione europea è definita da leggi, atti, accordi e direttive sanciti da Commissione, Consiglio e Parlamento dell'Unione europea e ratificati dai singoli stati membri. Uno speciale dicastero della direzione generale della commissione europea, DG ENER, si occupa della strategia energetica in termini di politica energetica, mercato interno, rinnovabili, sviluppo, efficienza e sicurezza nucleare.

A livello Europeo tra le principali Direttive si rammenta la 2009/29/CE che costituisce il cosiddetto "pacchetto clima-energia 20-20-20" [Rif. 01]. Il 17 dicembre 2008 il Parlamento di Strasburgo ha approvato il pacchetto per la riduzione delle emissioni di gas serra responsabili del riscaldamento globale e per rafforzare la lotta ai cambiamenti climatici costituendo il portfolio di provvedimenti operativi con cui l'UE confermava la volontà degli Stati Membri dell'unione di continuare ad impegnarsi nel processo negoziale per la lotta ai cambiamenti climatici per il post-Kyoto, ovvero dopo il 2012. Tale pacchetto ha riaffermato la posizione di ridurre unilateralmente le emissioni del 20% entro il 2020 e, in caso di accordo internazionale, di impegnarsi progressivamente per il 2030 e il 2050 a ridurre rispettivamente del 30% e del 50% le proprie emissioni rispetto ai livelli del 1990.

Inoltre, si evidenziano la Direttiva 2010/31/UE [Rif. 09] che costituisce la direttiva europea concernente il rendimento energetico in edilizia denominata Energy Performance Building Directive (EPBD) e la Direttiva 2012/27/UE Energy Efficiency (EED) [Rif. 03] sull'efficienza energetica, entrata in vigore il 4 dicembre 2012 che costituisce il riferimento cardine per la definizione/attuazione dei programmi e delle azioni di implementazione di efficienza energetica. In ambito Nazionale, recepite le Direttive comunitarie, gli indirizzi del settore energetico sono contenuti principalmente nel Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica PAEE [Rif. 17] del 2014, redatto a cura dell'ENEA ed approvato con Decreto Interministeriale del 17 Luglio 2014 e nel già citato documento di Strategia Energetica Nazionale (SEN) approvato tramite Decreto Interministeriale, dell'8 Marzo 2013, dal Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) e dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

Tale documento prevede quattro obiettivi principali:

-         riduzione dei costi energetici;

-         pieno raggiungimento e superamento di tutti gli obiettivi europei in materia ambientale (obiettivi 20-20-20);

-         maggiore sicurezza di approvvigionamento;

sviluppo industriale del settore energia.

 

 

 

Linee guida al Piano per la Strategia Energetica della Difesa (SED)                                                                               Pag. 5

In aggiunta a queste priorità, soprattutto in ottica di più lungo periodo, il documento enfatizza l'importanza e propone azioni d'intervento per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, funzionali in particolare allo sviluppo dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e all'uso sostenibile di combustibili fossili.

Inoltre, merita menzione il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 [Rif. 04], di "attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE". Il provvedimento, in vigore dal 19 luglio del 2014, "stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico" che consiste "nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 Mln di tep di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale". Come noto il decreto tra le varie misure prevede un programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio pubblico, obblighi di diagnosi energetica per grandi aziende ed energivori, un fondo per l'efficienza energetica, ma anche un mandato all'AEEGSI (Autorità per l'Energia elettrica il gas e il Sistema Idrico) di intervenire su bollette e mercato elettrico.

Oltre al decreto sull'efficientamento delle infrastrutture si evidenziano il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 [Rif. 47] c.d. "Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83" (GU n.280 del 2-12-2014), che tra l'altro prevede la possibilità di attuare un programma per la realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici "plug in" per favorire l'impiego degli E.V. (electric vehicles). Ciò in recepimento delle Direttive Europee in materia di trasporti, tra cui la Direttiva 2009/33/CE16 del 23 aprile 2009 sulla "Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico" per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, che ha definito l'esigenza di un concreto "salto" tecnologico per una mobilità sostenibile a lungo termine.

In tale contesto si inserisce anche la questione dei "bio fuel" o "combustibili verdi" che oltre all'alimentazione di impianti statici possono essere impiegati sulle varie piattaforme di vettori incluse le flotte navali e velivoli destinati al supporto logistico. Il settore di azione dovrebbe prevedere, in sintesi, anche l'impiego di additivi di origine naturale ai carburanti minerali, secondo quanto già avviato nel 2003 dal Parlamento europeo e dal Consiglio con la Direttiva 2003/30/CE dell'8 maggio 2003 " Promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti" (successivamente abrogata con DIRETTIVA 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 [Rif. 05] — e dal più recente Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) del 10 ottobre 2014 "Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati".

Infine, si pone particolare rilievo alla pratica del Green Public Procurement (GPP) — (Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione) regolato dal cosiddetto PAN (Piano di Azione Nazionale per gli acquisti Verdi) aggiornato con D.M. 10 aprile 2013 [Rif. 18]. In particolare, si evidenzia l'Articolo 68-bis del Codice dei contratti D.Lgs. 163/2006, che prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nei documenti di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP.

 

 

 

 

Linee guida al Piano per la Strategia Energetica della Difesa (SED)                                                                               Pag. 6

3.    ORIZZONTE TEMPORALE

Il più prossimo orizzonte temporale fissato dall'Unione Europea, attualmente, è il 2020. Pertanto, il Piano per la Strategia Energetica della Difesa dovrà indicare chiaramente le azioni strategiche che l'Amministrazione Difesa intende intraprendere per raggiungere gli obiettivi previsti per il 2020 ma, considerando l'approssimarsi della scadenza e il nuovo quadro UE in materia clima ed energia per il 2030 presentato a Bruxelles il 22 Gennaio 2014, nonché gli obiettivi di lungo termine già fissati per il 2050 e, non per ultimi, gli impegni fissati in occasione del recente COP 21 di Parigi [Rif. 48] , appare opportuno prevedere un ambito temporale molto ampio definendo però dei valori e degli obiettivi intermedi per il 2020 e per il 2030.

Poiché non è possibile programmare in dettaglio misure e soprattutto stanziamenti finanziari concreti per un periodo così lungo, nel Piano per la SED dovranno essere distinte:

- misure dettagliate per i 5 anni successivi all'approvazione del Piano per la Strategia Energetica

che traducano le strategie e gli obiettivi per il lungo termine in azioni di breve e medio periodo;

- strategia di lungo periodo che comprenda obiettivi sino al 2030 da raggiungere mediante interventi di ordine strutturale (vision).

Sia la visione a lungo termine, sia le misure dettagliate di breve e medio termine devono costituire parte integrante della Strategia Energetica della Difesa.

 

4.      LE POTENZIALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO DELLA DIFESA

L'articolazione dell'Amministrazione Difesa è piuttosto complessa e ciò è funzione del ruolo istituzionale che prevede intense attività che trovano attuazione anche al di fuori dei confini nazionali. Oltre alle articolazioni centrali, per lo più concentrate in aree geografiche ben definite, le componenti dell'area tecnica operativa sono dislocate sull'intero territorio nazionale e in termini di estensione variano dalle modeste realtà locali ai ben più estesi comprensori militari altamente energivori. Oltre ai siti militari si aggiunge la componente strumentale che costituisce il complesso strategico/operativo/tattico il cui funzionamento implica l'impiego di significative quantità di risorse energetiche. Per quanto brevemente accennato, appare evidente che non tutti i settori della Difesa possono essere oggetto di ottimizzazione energetica diretta nei termini previsti dalla Direttiva 2012/27/UE. Tra questi, a titolo di esempio, il settore armamento ed il complesso dei dispositivi impiegati per le proiezioni fuori area, necessitano interventi strutturali che coinvolgano anche il settore dell'industria e dell'innovazione tecnologica, pertanto, è prioritario individuare gli ambiti di intervento nel rispetto delle attività strettamente operative nonché definire le azioni mirate che assicurino i requisiti di efficienza, efficacia e mantenendo elevati gli indici di sicurezza. La strategia nel settore energetico dovrà definire chiaramente sia i primi settori di intervento e sia un programma che riguardi settori ad alta valenza operativa dello strumento militare.

A tal proposito, si rileva che sia il patrimonio immobiliare del demanio in uso alla Difesa oltre che un discreto ambito di mezzi per il trasporto in dotazione all'AD, costituiscono i potenziali settori di intervento immediato e diretto su cui si attuare azioni mirate per il conseguimento delle finalità a breve termine del Piano Strategico Energetico della Difesa.

Visti gli impegni Nazionali e considerati i contenuti della Strategia Energetica Nazionale (SEN), attualmente per la Difesa non è stato sancito alcun obbligo quantitativo in termini di contributo alla riduzione di emissioni e, conseguentemente, alle percentuali di riduzione dei consumi, ovvero alla misura di diffusione degli impianti a fonte rinnovabile. A riguardo, dal recente "Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defence and Security Sector (CF SEDSS)" [Rif. 31] tenutosi a

 

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Bruxelles il 14 e 15 gennaio 2016 è emerso che anche per gli analoghi Ministeri della Difesa degli Stati appartenenti alla UE non sussistono obblighi normativi cogenti, pertanto, si è avviato un processo per fornire indicazioni più chiare e dettagliate in termini legislativi. Infatti, in attuazione della Direttiva 2012/27/UE, la Commissione Europea ha dato mandato all'European Defence Agency — EDA di avviare una consultazione tra i vari membri, nello specifico settore energetico, per raccogliere proposte da inserire in eventuali prossimi dispositivi normativi che riguarderanno in modo diretto i comparti difesa degli Stati membri. In figura 4.1 la definizione del sistema per la gestione della "Difesa Sostenibile" sia in termini energetici che ambientali.

Energy & Environrnent Programme

Projects on- going a planned

- Data Collection Analysis & Sharing project

- Energy Management System (EnMS) Training for Member States

- Technology Assessment

- Demand Management (Smart Camp) Technical Demostration

-     Water Management (Smart Blue Camp) project

- Using defence estate for energy generation

-     Biofuels

- Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defence and Security Sector (CFSEDSS)

 

Fig. 4.1 Estratto dagli atti del "Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defence and Security Sector (CF SEDSS)" [Rif. 31] organizzato dall'EDA e tenutosi a Bruxelles il 14 e 15 gennaio 2016. Si esplicita il concetto della gestione dell'energia finalizzata alla c.d. "Difesa sostenibile". Le tematiche affrontate riguardano la creazione di una banca dati ed un sistema di raccolta/analisi/condivisione, la definizione condivisa di Energy Management System, l'individuazione di progetti/programmi di intervento nel settore delle fonti alternative di energia e la definizione di progetti per la gestione della risorsa idrica. Inoltre si fa riferimento ad azioni di efficientamento energetico oltre che alla definizione di indirizzi strategici da perseguire e da attuare in armonia con eventuali disposti normativi.

Pertanto, si dovrà agire esprimendo al massimo le potenzialità di razionalizzazione, risparmio e riduzione dei consumi anche in relazione al "peso" del comparto Difesa in termini di consumi ed emissioni rispetto al settore pubblico. Il piano strategico, oltre che individuare i settori

 

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d'intervento, le azioni e le relative modalità di attuazione per il perseguimento degli obiettivi nazionali, avrà la funzione di determinare gli obiettivi anche, e soprattutto, in termini quantitativi. A tal proposito, è rilevante rammentare che in linea con le normative nazionali, già nel settore infrastrutture sono stati forniti da parte dello Stato Maggiore della Difesa e del Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti specifici indirizzi qualitativi per l'efficientamento ed il risparmio energetico, ed anche i singoli Stati maggiori delle F.A. hanno emanato direttive/circolari/norme volte ad affrontare e sensibilizzare sulle questioni energetico ambientali (in allegato, oltre ai citati documenti di indirizzo, l'analisi comparativa con evidenza delle peculiarità).

Tali direttive propongono in modo chiaro il metodo da perseguire ma non quantificano l'obiettivo in termini risparmio energetico e di emissioni evitate, inoltre si dovrà procedere ad un'armonizzazione e coordinamento dei documenti in modo che siano accomunati dalla medesima visione.

In altri settori gli aspetti di efficienza energetica/ambiente sono da tempo oggetto di interesse delle articolazione della Difesa. Si menzionano le attività di ricerca compiute per il settore armamento dal Segretariato Generale della Difesa, che promuovono progetti sempre più efficaci ed efficienti e gli impegni del CID - Centro Innovazione Difesa - III Reparto dello Stato Maggiore della Difesa nel settore della "sicurezza energetica". Infine, ma non per ultimo, anche il settore degli acquisti del comparto Difesa, mediante le preposte articolazioni centrali di pianificazione e bilancio e la Direzione Generale di COMMISERVIZI, oltre ad avere attuato una politica di razionalizzazione della spesa ha espresso efficace puntualità nel varare l'attuazione dei Green Public Procurement - (GPP).

Da quanto evidenziato la questione energetico/ambientale interessa trasversalmente tutti i settori

e   le articolazioni della Difesa e al fine di poter dare fattivo contributo nel perseguimento degli obiettivi nazionali occorre determinare delle soglie da raggiungere. La definizione quantitativa degli obiettivi è possibile unicamente attraverso lo studio e la definizione dello stato di fatto in termini di fabbisogni energetici e di emissioni.

Inoltre, si pone il rilievo sulla recente Risoluzione n. 7-00652 dell'On. Bolognesi ed altri, presentata alla IV Commissione della Camera, seduta del 9 Aprile 2015 e approvata il 3 Febbraio 2016, con la quale si impegna il Governo ad una dettagliata valutazione sistematica e documentata dell'efficienza del sistema energetico infuso alle Forze Armate e a presentare un programma di interventi di medio e lungo termine per la riqualificazione energetica da attuare presso gli impianti

e   le infrastrutture della Difesa.

5. LA SICUREZZA ENERGETICA

L'energia è annoverata tra i beni comuni di una Nazione e garantirne la tutela è uno dei compiti delle pubbliche autorità. Pertanto, la Sicurezza Energetica c.d. "Energy Security"- (ES) rientra tra gli impegni dello Stato nell'ambito del dovere di proteggere la sovranità nazionale e la sua sicurezza nel senso più ampio del termine.

Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), per "Sicurezza Energetica" si intende la disponibilità ininterrotta di rifornimenti energetici affidabili a prezzi accessibili [Rif. 29]. Storicamente, la sicurezza energetica è stata associata principalmente alla disponibilità di petrolio ma la crescente complessità dei sistemi energetici ha determinato la modifica degli scenari ed i livelli di vulnerabilità In particolare, le criticità riguardano altre fonti di combustibile, infrastrutture o settori di uso finale.

 

 

 

 

 

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Il concetto di "Energy Security", basato su 3 pilastri - Availability, Accessibility and Affordability, oltre agli aspetti strettamente energetici intesi in termini di approvvigionamento e di diversificazione delle fonti, implica l'intima relazione tra le sfere di protezione climatico/ambientale ed i temi di natura economica e geopolitica. A tale connessione si legano scenari di sicurezza nazionale ed internazionali a causa degli eventuali effetti e ripercussioni di una crisi energetica anche in una regione non strettamente prossima ai confini Nazionali. A ciò si aggiunge la considerazione che le risorse energetiche possono essere impiegate come strumento politico o persino come "sistemi d'arma" / "bersagli" geostrategici nel contesto di "hybrid warfare". Del resto basti pensare all'ingente richiesta energetica che ha caratterizzato evoluzione legata a tutti i processi tecnologici e che i principali giacimenti delle risorse energetiche sono concentrate in aree geografiche del pianeta caratterizzate da alta instabilità. Inoltre, nell'ambito delle "conventional warfare" o nelle "irregular warfare", il sistema di approvvigionamento, trasmissione e storage energetico, potenzialmente può essere oggetto anche di minacce terroristiche, pertanto, parimenti alla Cyber Security, a cui è strettamente connesso, il concetto di Energy Security assume maggiore rilevanza strategico politica.

 

 

 

 

Accessible/available supply

 

 

 

 

 

 


                                              

Fig. 5.1 Definizione di Sicurezza Energetica e indicazione dei requisiti fondamentali per assicurarne l'efficacia Estratto dal sito http://wwwiea.org/topics/enerqysecurity/fRif. 291

Da quanto evidenziato, si intuisce chiaramente l'impatto della Sicurezza Energetica sullo strumento militare, che è chiamato ad adeguarsi attraverso un programma per lo sviluppo della specifica capacità di livello strategico ed operativo, attraverso un approccio multidimensionale Approccio Nazionale Multidimensionale — ANMD (come suggerito anche dal Centro Innovazione Difesa nell'ambito di uno specifico studio già avviato)ed attuando attività integrate e di collaborazione anche con il settore civile mediante l'impiego delle tecnologie duali. Inoltre, è necessario programmare l'implementazione capacitiva per il supporto alla protezione delle infrastrutture energetiche critiche c.d. "Critica! Energy Infrastructures Protection"- (CEIP). E, a tal proposito, si evidenzia che il Piano di Strategia Energetica Nazionale (SEN) [Rif. 15], oltre a definire i quattro obiettivi fondamentali (1-Riduzione dei costi; 2-Riduzione dell'impatto ambientale; 3- Miglioramento della sicurezza; 4-Sviluppo economico) valuta le principali e molteplici minacce alla sicurezza energetica legate soprattutto a:

- instabilità politica di vari paesi produttori di energia;

- manipolazione delle forniture energetiche;

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-    competizione per le fonti di energia;

-    attacchi contro le infrastrutture di approvvigionamento;

-    incidenti, catastrofi naturali;

-    aumento del terrorismo.

Infine, si rileva che nel "Libro Bianco per la Sicurezza internazionale e la Difesa" (anno 2015) [Rif. 34] al Cap.2 —"Il quadro strategico" sono evidenziati "due fenomeni geopolitici concorrenti e concomitanti: una progressiva globalizzazione dei fenomeni e delle problematiche, che tende a trasformare il mondo in un "villaggio globale" ad alto livello d'interconnessione e, almeno per una parte del mondo, ad alta interdipendenza, e un parallelo processo di frammentazione, che genera indebolimento strutturale e destabilizzazione specialmente delle identità statali meno forti o di nuova costituzione". Inoltre, si afferma che "l'attuale situazione internazionale è caratterizzata da una diffusa e frequente instabilità, foriera di conflitti non sempre limitati e catalizzata da fattori politici, sociali, economici, ambientali o fideistici. Questo appare più probabile nelle aree con problemi economico-sociali o che il processo di trasformazione globale post guerra fredda ha privato di riferimenti tradizionali di guida e stabilità. Diversi fattori interagiscono nell'influenzare il futuro scenario di sicurezza internazionale e, confermando la trasversalità e l'imprevedibilità delle potenziali minacce, si includono i rischi connessi a possibili crisi energetiche o alla scarsità delle risorse".

Dall'analisi di questi scenari scaturisce la necessità/opportunità della definizione di un strategia in ambito Nazionale orientata alla Energy Security attraverso la sensibilizzazione della disciplina e la determinazione di un quadro organico in cui le diverse articolazione della Difesa congiuntamente agiscano condividendo obiettivi chiari e convergenti, e prevedendo anche l'integrazione delle risorse non direttamente militari ma provenienti dal mondo civile, mediante l'impiego delle tecnologie dual-use. Contestualmente, in analogia a quanto già avviene in altri settori, è necessario sviluppare capacità operative rivolte all'efficiente interoperabilità con le eventuali forze alleate in caso di crisi internazionale.

Nell'ambito della SED, quindi, si intende operare secondo il paradigma che presuppone l'integrazione delle risorse energetiche ed il principio dell'autoconsumo, ciò con la prospettiva di assicurare l'indipendenza delle aree critiche e una resilienza del sistema "arcipelago" inteso come evoluzione del sistema "isole energetiche", che possa essere in grado di resistere ad eventuali attacchi e costituire un serbatoio energetico, anche per la re-energizzazione delle reti soggette a black-out di qualsiasi natura.

 

6. LA GREEN ECONOMY E LA GOVERNANCE INDUSTRIALE

I vincoli e gli obiettivi in materia di politiche energetiche e di protezione ambientale, di fatto, costituiscono un'opportunità per i paesi che li applicano per ritrovare un nuovo vigore economico, industriale e tecnologico. Nella Comunicazione COM (2011) n.363 del 20 giugno 2011 della Commissione Europea [Rif. 30] per "Green economy" si intende "una economia che genera crescita, crea lavoro e sradica la povertà investendo e salvaguardando le risorse del capitale naturale da cui dipende la sopravvivenza del nostro pianeta". Generalmente, con il termine di Green economy si fa riferimento ad un'ideologia trasversale a tutti i settori del tessuto nazionale e, in particolare, riferendosi ad una definizione, essa è intesa come "un modello di sviluppo economico che prende origine da un'analisi econometrica del sistema e che, oltre ai benefici ottenuti da un certo regime di produzione, come l'aumento del Prodotto Interno Lordo, tiene conto anche dell'impatto ambientale e dei potenziali danni creati dall'intero ciclo di trasformazione".

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In tale contesto, anche il nostro paese ha già avviato l'adozione dei principi e dei paradigmi generali ed è interessante ricordare che di recente, con l'entrata in vigore della Legge, 28/12/2015 n° 221 (G.U. 18/01/2016) denominata - "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" - è stata conferita maggiore efficacia ai settori di specifico interesse.

E' interessante far rilevare che la Green Economy riguarda anche la cosiddetta innovazione che in tale ambito si definisce Eco-innovazione e i cui settori di attenzione sono:

-      l'efficienza energetica;

-      gli impianti a fonte rinnovabile;

-      i sistemi per la riduzione dei gas serra inclusi i sistemi di cattura della CO2;

-      sistema ambiente/territorio (Cambiamento climatico, Dissesto idrogeologico, Gestione del territorio e del capitale naturale);

mobilità sostenibile;

-      agricoltura a vocazione "green" (agricoltura di qualità ecologica).

Le aziende private (comprese le piccole e medie) e le pubbliche amministrazioni hanno assunto il ruolo di player di rilievo, anche se con discrete difficoltà, per dare attuazione ai dispositivi normativi nel settore della green economy.

Ricollegandosi al concetto di innovazione, si evidenzia che, come indicato nel Libro bianco "il mondo della scienza, della conoscenza e dell'innovazione tecnologica rappresenta il futuro del nostro Paese e pietra angolare della nostra sovranità. E', quindi, elemento fondamentale per la strategia di sicurezza internazionale e di difesa del Paese". Pertanto, la Difesa deve possedere uno strumento adeguato ad assicurare la tutela e la salvaguardia degli interessi nazionali e, in particolare, l'adeguatezza tecnologica si raggiunge mediante l'attuazione dei corretti processi e programmi di sviluppo. Sebbene la ricerca in ambito militare goda di una certa autonomia, i processi di sviluppo devono tenere presente i recenti principi di gorvernance che si basano sulla promozione dello sviluppo e l'introduzione di tecnologie ecosostenibili nei materiali per la difesa, puntando a ridurne l'impatto ambientale, sia in fase di realizzazione che d'impiego in servizio, Gli obiettivi si possono così sintetizzare:

-      contribuire a contenere i costi operativi e la dipendenza energetica delle Forze Armate;

-      stimolare l'impiego di tecnologie duali ed implementare il coinvolgimento del mondo accademico nella ricerca;

-      evitare future limitazioni d'impiego imposte da una normativa internazionale e nazionale in continua evoluzione.

Secondo questa analisi, l'attuazione dei principi della green economy, messi a sistema con gli aspetti della energy security, dell'efficienza energetica e delle questioni climatico/ambientali, determinano l'esigenza di definire delle priorità per l'inserimento di specifici progetti nel Piano Nazionale di Ricerca Militare (PNRM).

7. IL PROCESSO PER LA STRATEGIA ENERGETICA

La Strategia Energetica della Difesa (SED) sarà attuata mediante l'esecuzione dell'apposito Piano redatto nell'ambito di un processo che si prevede possa essere articolato su quattro macro fasi:

-         SVILUPPO E REDAZIONE

-         ASSEVERAMENTO

-         ATTUAZIONE

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- MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ /VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI/REVISIONE DEL

PIANO.

Lo schema riportato in figura 7.1 (Diagramma per il "Processo del Piano per la SED") descrive a grandi linee il Processo caratterizzante il Piano per la Strategia Energetica della Difesa e definisce la timeline di attuazione e le attività che costituiscono le milestones della strategia.

Ciascuna delle fasi descritte coinvolgerà diversi attori (articolazioni del comparto Difesa ed altri soggetti istituzionali esterni inseriti nel processo) che, in maniera sinergica, dovranno impegnarsi affinché venga raggiunto efficacemente l'obiettivo finale di riduzione dei consumi e delle emissioni.

In un primo momento si propone che il Processo venga seguito da un gruppo di lavoro - "Energy Working Group" composto da rappresentanti di SMD, di SGD/DNA, delle F.A. e coordinato dalla Struttura di Progetto Energia-SPE. Il Gruppo di Lavoro sarà diretto da un board avente funzione di indirizzo e coordinamento delle fasi di redazione del Piano per la Strategia Energetica delle Difesa e sarà deputato a curare i rapporti con i soggetti istituzionali esterni alla Difesa (Enti e istituti di ricerca) ed eventuali consulenti, coinvolti per la fase operativa di redazione del Piano.

Il board si prevede abbia alle dipendenze un "nucleo tecnico operativo" che provvederà alla compilazione del Piano congiuntamente ai soggetti esterni alla A.D. che saranno individuati. Successivamente l'approvazione del Piano, ovvero per le seguenti fasi operative il processo sarà coordinato e gestito nell'ambito del vertice delle Stato Maggiore delle Difesa a cui sarà attribuita la funzione di CENTRO DI GESTIONE ENERGETICA DELLA DIFESA - Energy Management Centre (EMC), si veda la fig. 7.2, i cui compiti specifici saranno definiti nel dettaglio nel Piano della SED. L'EMC assolverà la funzione di pianificare/programmare gli interventi a livello strategico/operativo, dare indirizzi alle articolazioni della Difesa per gli specifici settori, controllare e monitorare le attività in corso.

Lo "Sviluppo del Piano", in particolare, costituisce la fase di avvio del processo e coincide con l'inizio delle attività.

Saranno analizzati i settori di intervento distinti per Area e per ciascuno dovranno essere definiti gli end states (scelta del vertice politico) ovvero gli scenari di riferimento a cui puntare ed individuare gli obiettivi da raggiungere. Contemporaneamente, dovranno essere assegnate le rispettive funzioni per il coordinamento dell'intero processo. Fissati i targets sarà essere definita la strategia da attuare e, pertanto, occorrerà delineare la "base line", ovvero i livelli assunti a riferimento a cui rapportare le riduzioni in esito alle analisi sullo stato dei consumi ed emissioni negli ambiti specifici dando priorità ai settori di immediato interesse (infrastrutture, parco veicolare M1 e N1) distinti per Area (Centrale, Tecnico Operativa, Tecnico Amministrativa) e per singola Forza Armata.

Il quadro complessivo sarà dato dalle analisi dei dati di consumo dei vettori energetici dei singoli settori e dalla stima delle emissioni che verranno espresse in termini di tonnellate di CO2eq. Inoltre, seguirà la mappatura dei siti, che definirà in modo univoco per ciascun comprensorio/infrastruttura (oltre ai consumi ed alle emissioni) le componenti impiantistiche installate e la determinazione della consistenza dei parchi veicolari su piattaforma terrestre appartenenti alle categoria M1 e N1.

Questa fase sarà eseguita con l'apporto diretto delle articolazioni, degli enti, dei Distaccamenti e dei Reparti della Difesa con la partecipazione tecnica delle competenti articolazioni di Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti.

Nel corso del "censimento" dei consumi dei vettori di energia, delle emissioni, dei costi, nonché dei sistemi e mezzi impiegati, si potrà prevedere l'attivazione di una forma di "Consultazione" estesa al personale del Ministero della Difesa (a tutti i livelli) per creare un'indispensabile forma

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partecipativa del personale alle questioni sull'energia. Questa attività inclusiva consentirà, inoltre, di avviare una campagna di sensibilizzazione dalla quale si può prevedere sin da subito un ulteriore miglioramento dei comportamenti. Ovviamente, tale attività si pone a sostegno delle azioni già intraprese ad ogni livello di Comando per la promozione di atteggiamenti virtuosi per il contenimento energetico e l'abbattimento dei costi (azioni già previste nei documenti editi da SMD, SGD, nonché da ogni singola F.A. per il settore infrastrutturale — si vedano i documenti posti in Allegato).

Assunti i parametri iniziali seguirà la fase di "Definizione/redazione" della Strategia Energetica della Difesa (SED), che in relazione allo scenario complessivo, all'attuale contesto normativo e in armonia con quanto fissato dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN) [Rif. 15], definirà gli obiettivi (valori di riduzione dei consumi ed emissioni rispetto lo scenario attuale), le azioni generali e le modalità di attuazione. La stesura del Piano richiede delle competenze specialistiche pertanto, all'occorrenza, si dovrà ricorrere al supporto esperti del settore, Enti ed Istituti di ricerca e consulenze esterne all'A.D., le cui attività saranno coordinate centralmente.

In tale fase saranno definiti gli obiettivi di breve e medio periodo oltre che la vision al 2030. Dovranno essere individuati anche i parametri economici, i costi e le pianificazioni oltre che determinare i benefici espressi in termini di risparmio per la spesa energetica distinta per settore di intervento e di riduzione dei consumi di fonti primarie/convenzionali oltre che effettuare una stima delle riduzioni di emissioni di gas serra.

La fase di "Asseveramento" del Piano è un atto formale di estrema rilevanza poiché il documento proposto è esaminato da un Ente accreditato per la validazione, che verosimilmente sarà l'ENEA, e ne viene validata l'efficacia e la correttezza tecnica e formale.

Prima di essere sottoposto all'esame per l'approvazione, il Piano dovrà essere accettato dagli organi di vertice della Difesa. Con questa procedura i medesimi soggetti beneficiari degli effetti del Piano sono posti in condizione di esprimere il loro parere di concordanza sul documento e condividere gli obiettivi e le strategie attuative. Successivamente all'approvazione, il Piano per la Strategia Energetica della Difesa potrà essere adottato.

La fase successiva, l'"Attuazione del Piano", rappresenta il core dell'intero processo che deve essere compiuto mediante procedure che verranno definite all'interno del medesimo Piano. Questa fase è inclusiva della redazione dei Piani di Azione distinti per Area (sulla base di specifici obiettivi individuati nella SED) che dovranno comunque contenere la vision strategica generale. Inoltre, considerate le peculiarità intrinseche dei settori di intervento, i Piani d'Azione dovranno essere distinti per parco infrastrutturale e parco veicoli. Parallelamente saranno attuati gli interventi in ambito dell'Energy Security e sviluppati i programmi nei contesti multinazionali (NATO, E DA).

I Piani di Azione sono documenti operativi che dovranno contenere gli interventi per conseguire obiettivi di efficienza energetica con il duplice effetto di ridurre consumi ed emissioni e, parallelamente, ridurre i costi di gestione. Le attività finalizzate alla redazione dei Piani di Azione saranno eseguite dagli Stati Maggiori e coordinate a livello centrale per mantenere il carattere unitario.

Successivamente si passerà alle fasi attuative propriamente dette attraverso la definizione di programmi distinti per settore.

 

 

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"Monitoraggio/verifica/revisione". Nel corso della fase esecutiva del Piano, dovranno essere condotte le azioni di monitoraggio delle attività, di verifica dei risultati ottenuti ed apportati gli eventuali correttivi per adattare il Piano alle normali evoluzioni delle condizioni complessive. Si prevede che questa attività debba essere svolta a livello centrale e, pertanto, si propone che nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa sia costituito il CENTRO DI GESTIONE ENERGETICA DELLA DIFESA - Energy Management Centre (EMC).

Tale Centro, i cui compiti specifici saranno definiti nel dettaglio nel Piano SED, assumerà la funzione di volano delle attività nel settore energetico ed assolverà alla funzione di "Centrale di comando/gestione/monitoraggio". L'EMC si avvarrà del SUPPORTO TECNICO Al SISTEMI ENERGETICI - Energy Technical Support (ETS) la cui funzione si propone sia individuata nell'ambito del Segretariato Generale della Difesa.

Annualmente dovranno essere redatti dei report di rendicontazione per verificare l'efficacia degli interventi, l'aderenza alle previsioni e per definire, qualora necessario, interventi correttivi.

Inoltre, considerata la progressiva evoluzione tecnologica, le variabili dello scenario geopolitico e gli ulteriori fattori in gioco che possono concorrere a definire le scelte strategiche dell'A.D., il Piano della SED ed i discendenti Piani di Azione sono soggetti a cicli di feedback con cadenza massima di tre anni. L'attività di revisione assicura la costante efficacia dello strumento strategico ed operativo la validità e l'aderenza alle mutevoli esigenze.

Le attività di controllo/gestione/monitoraggio per la raccolta dei dati e per le prime elaborazioni, nonché per la formulazione delle indicazioni di livello operativo si propone possano essere assolte nell'ambito delle Forze Armate che individueranno dei NUCLEI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO PER L'ENERGIA - Energy performance measurment celi denominati (EPC). Tale funzione potrà essere assegnata nell'ambito dell'articolazione di vertice delle F.A.. ,ed i nuclei EPC si dovranno interfacciare verso il livello superiore con il CENTRO PER LA GESTIONE ENERGETICA DELLA DIFESA - Energy Management Centre (EMC) e verso i livelli inferiori con la rete degli Energy Manager. In particolare, al verificarsi di interventi di efficientamento/razionalizzazione/ottimizzazione energetica compiuti nei settori ove è possibile effettuare controlli immediati (siti/infrastrutture o dei parchi veicolari) dovrà essere aggiornata la "banca dati" (consumi/costi/emissioni) all'uopo costituita, si dovrà modificare il profilo energetico e la consistenza infrastrutturale.

I dati potranno essere inseriti in modo periferico direttamente dagli Enti interessati e successivamente analizzati e trattati ai livelli superiori attraverso un "Portale dell'Energia" da costituire e i cui dati potranno confluire in un'unica banca dati centrale.

Il flusso delle informazioni dovrà avvenire costantemente secondo il criterio bottom-up per consentire gli aggiornamenti mentre gli indirizzi e le disposizioni seguiranno il normale corso top­down proprio della catena di Comando e Controllo.

In particolare, già in questa sede è importante evidenziare che per il settore Infrastrutture, dovrà essere assunta l'impostazione già proposta con le "Linee Guida per il risparmio energetico, la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi, nonché l'efficientamento energetico degli edifici e degli impianti dell'Area Tecnico Amministrativa della Difesa — SGD Edizione 2012" (vedasi l'allegato A), che tra l'altro prevedeva l'attivazione del Portale Energia Difesa e l'individuazione all'interno delle singole organizzazioni, della figura del " Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" (c.d. Energy Manager) o EGE Esperto in Gestione dell'Energia (UNI CEI 11339:2009) . Infine, il controllo delle performance si propone siano attribuite all'Organismo Indipendente della Valutazione delle Performance—OlVnell'ambito degli Uffici di Diretta collaborazione del Ministro nel cui ambito potranno essere svolte, tra l'altro, le attività di NUCLEO DI VALUTAZIONE E PROMOZIONE - Energy Performance Management Cell (EPMC). Rimane inteso che rimarrà invariata l'autonomia di programmazione degli interventi (di efficientamento, di ottimizzazione,

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7 SVILUPPO DEL PIANO PER LA STRATEGIA ENERGETICA DELLA DIFESA

La strategia energetica della Difesa - (SED) è lo strumento di programmazione strategica in ambito energetico e ambientale con cui le Forze Armate definiranno le modalità per fare fronte agli impegni al 2020 in coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica della Programmazione Comunitaria 2014-2020 e della Road-Map al 2030.

La SED determina:

-    i fabbisogni energetici suddivisi per area e settore e le linee di azione, con riferimento alla riduzione delle emissioni di gas responsabili di variazioni climatiche, derivanti da processi di carattere energetico, allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate; al contenimento dei consumi energetici nei settori produttivo e abitativo, al miglioramento dell'efficienza nei diversi segmenti della filiera energetica;

-    le linee d'azione per promuovere la riduzione dei costi dell'energia;

-    i criteri sulla base dei quali esprimere la valutazione di sostenibilità dei nuovi impianti, che devono comunque considerare l'adozione della migliore tecnologia disponibile, la coerenza con le reti di collegamento energia elettrica e rete del metano e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate per la produzione termoelettrica.

La SED indica in particolare gli obiettivi di copertura da fonti energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, con la definizione degli obiettivi relativi alla copertura da fonti energetiche rinnovabili (di origine termica, fotovoltaica e da biogas) sul consumo finale lordo di energia, da raggiungere entro il 2020.

Il percorso valutativo durante la fase attuativa del Piano per la Strategia Energetica della Difesa è assicurato dal monitoraggio, che si pone quale strumento essenziale con cui verranno verificati gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Programma e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

La SED in via preliminare definisce gli orientamenti iniziali, raccogliendo un primo quadro di obiettivi, strategie ed azioni. Tale documentazione preliminare viene messa a disposizione delle diverse strutture della Difesa per dare modo di raccogliere eventuali contributi e osservazioni in sede di validazione finale del documento.

Gli obiettivi principali ed immediati della Strategia Energetica della Difesa riguardano gli edifici, le attrezzature, gli impianti e determinati mezzi di trasporto. Il piano predisposto con la SED dovrà includere anche gli interventi relativi alla produzione locale di elettricità (energia fotovoltaica, eolica, cogenerazione, miglioramento della produzione locale di energia) nonché generazione locale di riscaldamento/raffreddamento.

Si dovrà attuare strutturalmente la raccolta dei dati dettagliati e completi sul consumo energetico delle infrastrutture e del parco veicolare che sarà oggetto delle azioni incluse nel piano di SED.

Si tratta di implementare la procedura di contabilità energetica già avviata da alcune articolazione della Difesa e di concentrarle in dati discretizzati per categorie.

Inoltre si dovrà:

-      avviare le procedure per identificare tutti gli edifici e gli impianti posseduti / gestiti dall'autorità locale; tra questi, occorre preliminarmente individuare tutti i punti di approvvigionamento di energia (elettricità, gas naturale, serbatoi di olio combustibile, ...) ed identificare l'organo che riceve le fatture e i dati sull'energia;

-      organizzare una raccolta centralizzata di tali documenti/dati;

-      selezionare un adeguato sistema per archiviare e gestire i dati;

-      assicurare che i dati siano raccolti e introdotti nel sistema con periodicità. Sistemi di telemisura possono facilitare il processo di raccolta dei dati. Lo strumento esiste già ed è costituito dal sistema GEPADD-2 che dovrà essere adeguatamente completato e popolato.

Linee guida al Piano per la Strategia Energetica della Difesa (SED)                                                                             Pag. 18

Oltre al bilancio energetico delle FA, suddiviso per fonte e settore, occorrerà censire le infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica, le Infrastrutture di trasporto e stoccaggio del gas e la presenza di significativi strumenti di tutela paesaggistica, di tutela delle acque, dei vincoli idrogeologici anche al fine di individuare gli strumenti per l'attuazione dei programmi energetici ed i dispositivi di finanziamento della nuova programmazione e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche strategiche.

Informazioni preliminari vanno raccolte, infine, per individuare il coordinamento con altre pianificazioni territoriali e tra le strutture delle Difesa.

 

 

7.1      INDIVIDUAZIONE DEI PRIMI SETTORI D'INTERVENTO E INDICAZIONI PRELIMINARI

 

Lo scopo principale del Piano è quello di ridurre il consumo finale di energia in tutti i settori della Difesa, assicurando gli idonei livelli della capacità funzionale ed operativa dello strumento militare, mediante l'implementazione dell'efficienza, oltre che mediante il ricorso alle Best Available Technologies — BAT. In tale ottica, come già evidenziato, sarà necessario differenziare i programmi per l'efficienza energetica e per lo ricerca/sviluppo sostenibile, distinguendo le attività connesse al settore propriamente operativo (armamenti, strumenti e sistemi per le proiezioni fuori area, etc.) da settori in cui è possibile intervenire in tempi rapidi ed implementando i risultati già raggiunti grazie alle politiche di efficientamento avviate dalle Forze Armate. Di seguito sono evidenziati sostanzialmente i settori che saranno oggetto del Piano strategico e che riguardano le infrastrutture (edifici, attrezzature ed impianti) e la mobilità con particolare attenzione alla mobilità terrestre con funzione non strettamente operativa. Per quest'ultimo aspetto possono essere inclusi tutti i veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 come definiti dalla Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre — vedasi Circ. n.2979M368/2003 [Rif. 31]. A tal proposito, si evidenzia che in attuazione della recente normativa Europea e nazionale e considerati le sperimentazioni già da tempo avviate in ambito NATO nel settore della Green Defence, l'impiego dei bio-combustibili potrà essere sin da subito testato/previsto/disposto anche per i mezzi operativi propriamente detti.

 

 

7.1.1 SETTORE INFRASTRUTTURE

Si rende necessario attuare le misure tecniche volte a migliorare l'efficienza energetica e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili. È stato determinato che nell'Unione Europea, la domanda di energia negli edifici rappresenta il 40% (al 2005) di tutto il consumo finale di energia. Considerato l'elevato consumo, come pure l'alto rendimento potenziale delle misure di risparmio energetico si deduce che il raggiungimento degli obiettivi in questo settore dovrebbe essere prioritario. Le infrastrutture in uso al Ministero della Difesa ed appartenenti allo Stato (sia casi di Demanio Pubblico che casi di patrimonio indisponibile, previsti all'art. 826 del codice civile), rappresentano una realtà consistente nel complessivo quadro immobiliare italiano. Sul territorio dello Stato si contano circa 250 milioni di mc di fabbricati destinati ad accogliere attività correlate alla Difesa, trattasi di una realtà complessa e variegata per la molteplicità di tipologie costruttive ed edilizie, ognuna delle quali assolve del tutto alle esigenze di carattere istituzionale connesse alla natura delle attività da svolgere ed alle finalità di interesse nazionale nel settore della Difesa.

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Per avere un indicazione della vastità delle tipologie edilizie delle quali si tratta è possibile fare riferimento ad alcuni articoli del libro secondo del Codice dell'Ordinamento Militare - Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che di seguito si riportano integralmente:

"Art. 231 Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa

1.   Appartengono al demanio militare del Ministero della difesa le opere destinate alla difesa nazionale.

2.   Gli aeroporti militari.

3.   Appartengono al demanio culturale gli immobili in consegna al Ministero della difesa, non rientranti nel demanio militare di cui al comma 1, riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte di musei, pinacoteche, archivi, biblioteche a esso assegnati.

4.   Fatta salva l'applicazione dell' articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio per il personale militare realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio."

"Art. 232 Patrimonio indisponibile della Difesa

1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa."

"Art. 233 Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati

1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:

a)    sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico/operative dell'Arma dei carabinieri;

b)    opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai

servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e

addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia,

Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;

c)  aeroporti ed eliporti;

d)    basi navali;

e)  caserme;

f)   stabilimenti e arsenali;

g)    reti, depositi carburanti e lubrificanti;

h)    depositi munizioni e di sistemi d'arma;

i) comandi di unità operative e di supporto logistico;

I) basi missilistiche;

m)  strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;

n)  segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;

o)  strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;

p)  poligoni e strutture di addestramento;

q)   centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;

r)   opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale;

s)  installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;

t)   attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale."

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Gli edifici esistenti, facenti parte di tale patrimonio immobiliare, risalgono a differenti epoche di costruzione: da edifici storici di elevato pregio architettonico ed artistico, inglobati nei centri storici delle città, a strutture moderne sorte negli ultimi anni, in genere realizzate in aree più periferiche, in aggiunta alle quali si devono annoverare le infrastrutture in via di esecuzione, progettate scrupolosamente in ottemperanza alle vigenti normative.

Da ciò si evince l'impegno richiesto all'Amministrazione Militare per il mantenimento e la conduzione delle infrastrutture. I piani di gestione che ne derivano sono conformati alle differenti esigenze legate sia alle manutenzioni, ordinarie e straordinarie, sia agli ammodernamenti. Inoltre, poiché le esigenze della Difesa sono dinamiche e l'assetto sul territorio è in continua evoluzione, i piani di mantenimento e di sviluppo sono costantemente essere riorganizzati e coordinati.

Negli ultimi anni si è diffusa la consapevolezza che il settore pubblico debba svolgere un ruolo esemplare nel contesto nazionale, ponendosi quale virtuoso modello di riferimento in merito alla questione energetica. E le Forze Armate, già individuate dalla direttiva comunitaria 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia (successivamente abrogata dalla Direttiva 2012/24//UE [Rif. 03]), tra i soggetti che sono chiamati al rispetto di azioni finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica nelle proprie strutture, hanno aderito a contribuire, in tal senso, agli obiettivi nazionali.

Il comparto Difesa, nell'ambito dei doveri da assolvere nei confronti della Nazione, è chiamato ad individuare le migliori soluzioni per contribuire alla salvaguardia del patrimonio energetico ed al contenimento dei fattori di inquinamento ambientale

Accanto agli investimenti per l'adozione degli FER (ad es. fotovoltaico e solare termico) è necessario provvedere alla riqualificazione del patrimonio esistente sotto il profilo energetico prestazionale. Appare evidente quanto siano ampi gli ambiti di intervento, ma la riqualificazione energetica deve entrare a far parte dei piani di mantenimento e con questi essere sviluppata in modo organico.

Riqualificare è sinonimo di risparmiare("Guidebook - How to develop a Sustainable Energy Action Plan" edito a cura della Commissione Europea nel 2010, [Rif. 49]), anche a fronte di una spesa iniziale che, però, si annulla nel tempo se complessivamente valutata in relazione al ciclo di impiego e in rapporto alla vita utile dell'infrastruttura.

Gli ambiti di interesse evidenziati dalle prefate Linee Guida riguardano:

-         audit, misure di efficientamento tra cui il miglioramento dell'involucro;

-         comportamento adeguato degli occupanti degli edifici;

-         i sistemi di illuminazione

-         impiego di FER — impianti a fonte rinnovabile

-         produzione di calore/freddo ed elettricità

-         gestione e monitoraggio della domanda/consumo energetico

-         interventi di manutenzione agli impianti

-         misure specifiche per impianti assimilabili al settore produttivo.

Infine, un ulteriore passo verso l'armonizzazione con quanto contenuto nella Direttiva Europea è rappresentato dalla definizione di un sistema di bench-marking unico per le infrastrutture del parco immobiliare della Difesa. In tal modo, in relazione alla tipologia dell'infrastruttura e della destinazione di impiego, sarà possibile definire adeguati strumenti di analisi attraverso la parametrizzazione dei fattori di valutazione. Ciò scaturisce dall'esigenza pratica per cui non possono essere messi a confronto diretto infrastrutture aventi diversa destinazione (e.g. istituto di formazione e base operativa) per condurre analisi che vanno oltre alla determinazione dei valori assoluti di consumo.

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7.1.1.a MAPPATURA ENERGETICA DEI SITI, AUDIT ENERGETICI E PROCESSO DI GESTIONE La procedura di caratterizzazione "energetica" dei comprensori della Difesa e, in particolare, degli immobili che li costituiscono, può avvenire mediante l'implennentazione di strumenti già in uso alla A.D.. Si ritiene, che il citato sistema di Gestione del patrimonio Demaniale della Difesa (c.d. Ge.Pa.D.D.-2) sia il mezzo più idoneo allo scopo.

La mappatura energetica dei siti è necessaria non solo per le fasi propedeutiche alla redazione del Piano, definire le priorità di intervento o di attuazione dei programmi, ma soprattutto per la futura gestione del parco infrastrutturale in uso alla Difesa. L'obiettivo si concretizza con l'opportunità di avere una banca dati di riferimento basata su un anagrafe unica di "Attestati di Prestazione Energetica" APE che dovranno essere redatti per ciascun immobile nell'ambito di un comprensorio militare. Appare ovvio che, qualora l'infrastruttura sia costituita da un complesso di più unità, la caratterizzazione sarà eseguita oltre che mediante l'analisi dei singoli immobili attraverso lo studio esteso all'intero perimetro dell'area. Pertanto, i valori di consumo saranno estesi ai fabbisogni energetici degli impianti generali quali ad esempio l'impianto di illuminazione delle parti comuni (impianti esterni su viabilità interna, zone di sosta, etc.), impianti di sorveglianza, impianti particolari e/o speciali.

La gestione centralizzata (Portale Energia/Centrale di Monitoraggio) permetterà di aggiornare il sistema allorché, a seguito di interventi di efficientamento o di altra natura ai sistemi impiantistici, scaturiscano variazioni sulle performance energetiche descrivendo, in tal modo il trend per l'infrastruttura. In tal senso integrando il portale IPER dell'Agenzia del Demanio sul quale le Forze Armate ritengono di non inserire il patrimonio utilizzato ai fini operativi. Lo strumento da adottare è costituito dell'Audit Energetico" il cui obiettivo è quello di analizzare i flussi energetici negli edifici o nei processi, in modo da valutarne l'efficienza energetica. Inoltre, dall'analisi dei risultati si possono proporre le misure correttive per quei settori con uno scarso rendimento energetico. Le caratteristiche dell'edificio o delle attrezzature da sottoporre a verifica, così come le informazioni sul rendimento e sul consumo energetico, sono raccolte per mezzo di rilievi, misurazioni o fatture energetiche fornite dai gestori di servizi e dagli operatori o attraverso simulazioni effettuate con software riconosciuti e procedure certificate.

Dopo aver raccolto e analizzato correttamente i dati, sarà possibile proporre misure correttive volte a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio/impianto. Dai risultati degli audit dovrebbe essere possibile:

-             identificare e quantificare i potenziali di risparmio energetico;

-             proporre delle misure correttive o per il miglioramento dell'efficienza energetica;

-             quantificare gli investimenti per migliorare l'efficacia dell'efficienza energetica;

-             implementare un piano/programma per l'attuazione delle misure.

Un audit energetico è il primo passo prima di scegliere in maniera definitiva quali misure adottare per migliorare l'efficienza energetica. Inoltre, indipendentemente da ciò, con l'audit energetico si possono rivelare gestioni non adeguate e pratiche non corrette nel consumo dell'energia .

Dal punto di vista dell'efficienza energetica, mostrare agli utilizzatori il consumo energetico e i progressi ottenuti ha un effetto di sensibilizzazione che può portare ulteriori risparmi, dovuti al cambiamento dei comportamenti.

Mediante l'avvio della caratterizzazione energetica dei siti, attraverso l'esecuzione di specifici audit, si può prevedere l'implementazione di un sistema di gestione del parco delle infrastrutture basato anche su esigenze di carattere "energetico".

 

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La fase di esecuzione dell'intervento costituisce l'attuazione della progettazione finalizzata al miglioramento delle performance energetiche.

Conclusa la fase esecutiva si potranno avviare le procedure di controllo e gestione che presuppongono un Audit energetico post operam per verificare la corretta esecuzione dell'intervento e il raggiungimento degli obiettivi mediante l'analisi dei bench-mark previsti per la tipologia infrastrutturale.

Il sistema di monitoraggio avverrà direttamente a cura dell'Energy Manager competente che attraverso il "portale energia" (da costituire) inserirà i dati energetici di consumo ed i relativi costi (il "portale energia" sarà dotato di un'interfaccia per lo scambio dei dati relativi alla voce costi con le preposte articolazione centrali per il controllo della spesa e la programmazione finanziaria) nella banca dati .

Il dialogo tra l'Energy Manager (EM) e l'Energy Performance Measurement Cell - EPMC permetterà di assicurare il controllo costante anche delle emissioni.

Concluse le fasi di "data collection" seguiranno il monitoraggio e il "Data Analysis". Questa attività sarà condotta congiuntamente da l'Energy Performance Measurement Cell (EPC) e dall'Energy Managment Center (EMC) che per gli aspetti di supporto tecnico si potrà avvalere del Energy Technical Support (ETS).

Qualora nel corso dell'analisi dovesse emergere una criticità saranno messe in atto le misure la correzione con l'avvio del ciclo di processo.

Inoltre, il costante monitoraggio permette di programmare gli interventi correttivi e nei casi estremi di predisporre un eventuale intervento risolutivo e, pertanto, il ciclo riprende dallo step "Definizione dell'intervento".

 

7.1.1.b CONSIDERAZIONI SPECIFICHE IN BASE ALLA TIPOLOGIA INFRASTRUTTURALE Per il settore infrastrutture, dovranno essere assunti a riferimento i disposti normativi più recenti del settore energetico tra cui si rammentano il Decreto 26 giugno 2015, recante l'"Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", il Decreto del 26 giugno 2015, recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici".

E non per ultimo il Decreto del 26 giugno 2015, recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

a) NUOVE INFRASTRUTTURE

Per i nuovo edifici si dovranno assumere a riferimento i principi concettuali definiti dai cosiddetti Nearly Zero Energy Buildings — NZEB, edifici ad energia quasi zero ovvero edifici ad altissima prestazione energetica che minimizzano i consumi legati al riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, produzione di acqua calda sanitaria, utilizzando energia da fonti rinnovabili, elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento, sistemi di ombreggiamento.

A tal proposito si rammenta che la domanda di energia delle infrastrutture, in particolare degli edifici, si collega a un numero significativo di parametri relativi alla progettazione e all'uso, pertanto, le variabili su cui intervenire per ridurre i consumi energetici sono:

-       geometria dell'edificio;

-       orientamento dell'edificio;

-       involucro, isolamento e progettazione funzionale dell'edificio;

 

 

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-       attrezzature come il tipo di riscaldamento, i sistemi di condizionamento d'aria e l'illuminazione;

-       abitudini d'uso.

Le scelte fatte in fase di progettazione avranno quindi un impatto significativo sul rendimento energetico dell'edificio per molto tempo, pertanto, al fine di ridurre il consumo energetico a lungo termine, è fondamentale progettare/costruire i nuovi edifici secondo i più elevati standard energetici prevedendo la programmazione di interventi significatici dopo 30-50 anni dalla costruzione. In fase di progettazione dovranno essere condotte le opportune valutazioni economiche per l'impiego della migliore tecnologia disponibile nel settore dell'energia e garantire l'integrazione degli aspetti energetici con gli altri requisiti funzionali.

Di seguito si rammenta il metodo da applicare:

-      fare riferimento alle norme di rendimento energetico globale esistenti a livello nazionale/regionale e imporre dei requisiti minimi di rendimento energetico globale.. Questo lascia aperte ai progettisti tutte le possibili scelte su come raggiungere gli obiettivi (verificando il costo/efficacia delle soluzioni proposte). rispettare la produzione delle quantità di energia rinnovabile in armonia a quanto fissato dalle norme;

-      eseguire uno studio funzionale per contribuire a minimizzare i consumi energetici dell'edificio;

-      includere tassativamente tra i criteri di aggiudicazione delle gare d'appalto una stima dei consumi energetici. In questo caso, il consumo di energia dovrà essere calcolato secondo standard ben definiti;

indicare, tra i criteri di costo dell'opera, l'incidenza del consumo energetico per i prossimi 20­30 anni (non considerando solo i costi di costruzione dell'edificio). In questo caso, si dovranno ipotizzare i costi energetici per il futuro e il consumo energetico deve essere calcolato in base a standard chiari e ben definiti.

Inoltre, è prioritaria l'implementazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per ottimizzare il consumo energetico nei nuovi edifici. Con il termine "edifici intelligenti" o "smart building" si intendono quegli edifici ad alta efficienza energetica la cui progettazione, costruzione e funzionamento si integrano con delle tecniche ICT, come i sistemi di gestione intelligente degli edifici (Building Management Systems, BMS). Questi sistemi controllano gli impianti di riscaldamento, di raffreddamento, di ventilazione e d'illuminazione in base alle esigenze degli occupanti e possono gestire un software in grado di spegnere tutti i computer e monitor quando tutti sono andati a casa. I sistemi BMS possono anche essere utilizzati per la raccolta di dati al fine di identificare ulteriori opportunità di miglioramento dell'efficienza.

Si noti che anche se i criteri di efficienza energetica sono stati inclusi sin dalla fase progettuale , il rendimento energetico reale di un edificio può essere compromesso se i costruttori non seguono i progetti o se gli occupanti/utilizzatori non utilizzano i sistemi BMS come previsto o secondo le istruzioni. Supponendo che l'edificio sia stato progettato e costruito secondo le direttive, una cattiva conduzione o impiego dei sistemi dell'edificio, e una scarsa manutenzione possono ridurre in maniera significativa l'efficacia di qualsiasi sistema BMS. È quindi importante fornire la migliore formazione agli operatori del settore e informare gli utenti attraverso l'utilizzo di semplici apparecchiature, quali contatori o interfacce intelligenti assimilabili alle comuni piattaforme smart, ovvero mediante l'installazione di schermi di monitoraggio posti in aree comuni, in modo da indurre un cambiamento nei comportamenti e garantire l'efficacia delle azioni attuate. In tale ottica, dovranno essere definiti idonei protocolli informatici e gestione delle informazioni per assicurare i massimi livelli di Sicurezza energetica e nel rispetto dei principi della Cyber Security.

 

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b) EDIFICI ESISTENTI ED EDIFICI STORICI

Riguardo il patrimonio esistente gli interventi di ristrutturazione completa rappresentano l'opportunità ideale per migliorarne il rendimento energetico. A tal fine è consigliabile fare un audit energetico in modo da identificare le opzioni migliori per ridurre il consumo energetico e per poter preparare un idoneo piano d'investimento. L'intervento può prevedere la combinazione di armonizzata di più soluzioni riconducibili alle attività di efficienza energetica (interventi su involucro ed impiantistici), al ricorso di fonti alle fonti rinnovabili di produzione di energia, fino all'introduzione di sistemi smart gestiti con tecnologie dell'/CT. Sebbene gli obiettivi dell'intervento riguardano la riduzione dei costi energetici e la riduzione delle emissioni, si dovrà effettuare l'analisi dei costi per verificare i tempi di ritorno dell'investimento. È importante pianificare gli investimenti individuando le priorità ad es. intervenendo prima sull'involucro dell'edificio per ridurre la domanda di calore e, successivamente, installando sistemi impiantistici efficienti in modo da dimensionare adeguatamente il nuovo sistema tecnologico.

Il caso degli edifici di valore storico (o culturale, estetico, ecc.) è complesso. A causa delle limitazioni imposte per la tutela le opzioni per migliorarne l'efficienza energetica sono abbastanza limitate. Dovrà esser stabilito un giusto equilibrio tra la protezione del patrimonio architettonico e un miglioramento complessivo del rendimento energetico dei propri edifici.. A tal proposito dovranno essere assunte a riferimento le "Linee guida di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale" presentate dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali (MiBAC) il 28 Ottobre 2015.

 

7.1.2 MOBILITA - MEZZI E VEICOLI RUOTATI COMUNI

In termini generali è evidente che la Difesa possiede l'intera complessità delle piattaforme di mezzi per la mobilità terrestre, navale ed aerea.

Per ciò che attiene nello specifico la ricerca e lo sviluppo di mezzi navali, aerei nonché dei mezzi da combattimento, tattici e più ampiamente dal profilo prettamente operativo, l'indirizzo specifico energetico/ambientale è già trattato anche in ambito multinazionale ed è da tempo inserito nella "Politica Comune di Sicurezza e Difesa". A tal proposito, vale la pena rammentare che in ambito NATO sono stati avviati dei progetti nel settore della c.d. "Green Defence" che riguardano l'area di "environmental protection and environmental security" [Rif. 50] e che il 21 gennaio 2014 è stata emanata la risoluzione n. 407 denominata "New Energy ideas for NATO militaries: building accountability, reducing demand, securing supply". Ed ancora, del 12 Ottobre 2015 è la risoluzione n. 427 "Climate change and international security" [Rif. 50] che pone grande rilievo sulla questione ambientale e sulle intime connessioni con lo scenario di sicurezza internazionale.

Per quanto sopra, nelle more che piani di rinnovamento strutturale degli apparati della Difesa vengano attuati per fornire risposte concrete e condivise alle esigenze ambientali, si ritiene imprescindibile dare impulso ad azioni di semplice attuazione, che necessitano comunque di attenta pianificazione, in ambiti come il settore della mobilità, ove le scelte alternative "green" sono costituite da sistemi a tecnologia consolidata.

La concretizzazione di questo scenario può scontrarsi con le naturali e più radicate resilienze orientate a respingere le nuove tecnologie, ma lo stato dell'arte è tale che ulteriori rallentamenti potrebbero arrecare danno all'immagine della Difesa che, piuttosto, ha il dovere di rimanere saldamente al passo con lo sviluppo e l'innovazione tecnologica soprattutto per l'interesse dell'intero sistema Paese.

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In tale ottica, i classici motori endotermici devono essere affiancati da più moderni ed efficienti propulsori elettrici mentre i carburanti tradizionali dovranno cedere sempre più il passo a combustibili con elevate componenti "bio". Appare sempre più definita l'esigenza di attuare un "salto" tecnologico che determini l'auspicata mobilità sostenibile ed sempre più nitido l'obiettivo di "decarbonizzare" gradualmente ove possibile, il settore della mobilità.

Allo stato attuale, mettendo in parallelo le migliori tecnologie disponibili (BAT), in relazione alla natura dell'impiego, è possibile ottimizzare le risorse valorizzando lo strumento militare nell'ottica di garantire la massima sicurezza.

Per quanto sopra, il settore ove è possibile intervenire in tempi anche rapidi, senza alterare minimamente le specificità delle singole forze armate e senza creare interferenze con la sfera meramente operativa è costituito dai c.d. "mezzi ruotati e veicoli comuni". In particolare, come già anticipato, è stato identificato l'ambito dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 come da Circolare n.2979M368/2003 della Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre.

La pianificazione delle azioni nel settore appena definito deve essere avviata con l'attiva partecipazione dei rispettivi Comandi Logistici delle FF.AA, nonché con i Reparti Logistici che pianificano le esigenze ed ancora con le competenti articolazioni della Direzione degli Armamenti Terrestri che hanno il compito di effettuare gli acquisti e provvedere alle procedure di collaudo. La concertata attività di programmazione necessita di un approfondito studio propedeutico. Così come per il settore Infrastrutture è necessario formare la "banca dati" dei consumi energetici e della stima delle emissioni per i singoli compendi, anche per il settore di mobilità oggetto di interesse, si dovrà definire un "data base", un inventario che costituirà il riferimento dal quale definire lo start per le azioni e per fissare l'obietto in termini di abbattimento dei consumi e riduzione delle emissioni.

In analogia con gli studi condotti nel settore della mobilità civile in ambito nazionale, la procedura prevede i seguenti passi:

-      definizione del parco mezzi impiegato (ambito M1 e N1), questa analisi potrà essere distinta per Forza Armata e per tipologia di veicolo;

-      determinazione delle percorrenze annue, sulla base dei dati che gli Enti/Distaccamenti/Reparti forniranno secondo le indicazioni successivamente definite dal Piano SED che dovrà definire il "Sistema Centrale di Monitoraggio ed Analisi dei consumi e delle emissioni";

-      stima dei consumi e delle emissioni, mediante l'applicazione di software e applicativi impiegati similmente dall'ACI per le stime ed i report annuali di settore;

-      definizione di scenari sulla base di mozioni delle singole FF.AA per il tramite degli Stati Maggiori. Si ribadisce il ruolo attivo dei Comandi Logistici che dovranno promuovere attività di gestione e definire dei metodi di valutazione delle amissioni. In Fig. 7.4 è sintetizzato il processo per la determinazione dei costi di esercizio e la valutazione delle emissioni da considerare nei processi decisionali;

 

 

 

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Definito I'end state attraverso l'individuazione dei principali targets, successivamente potranno essere compilati dei Piani di Azione con valenza esecutiva, che mantenendo la visione unitaria e comune saranno impiegati dalle articolazioni della Difesa secondo un programma di attuazione suscettibile ad essere adattato in corso di esecuzione.

8 IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DEL PERSONALE

Il principio dell'ottimizzazione, che caratterizza da sempre le attività militari, implica i concetti dell'efficacia e dell'efficienza. In particolare, il concetto di "efficienza" apre a scenari che riguardano gli aspetti operativi, di supporto e di sostegno dello strumento militare ove la componente umana rappresenta il cardine dei sistemi e dei processi. Poiché tra gli obiettivi strategici, che dovranno essere inseriti nel Piano per la Strategia Energetica della Difesa, rientrano anche i c.d. comportamenti sostenibili (sustainable behavior) in tale contesto si concretizza l'opportunità/necessità di informare e formare a qualsiasi livello il personale dipendente. A tal fine, si potrà avviare un processo di sensibilizzazione teso al coinvolgimento attivo del personale dipendente dell'A.D. alle questioni energetico-ambientali, già nelle prime fasi della raccolta dei dati, ovvero è auspicabile costituire un forum per la formazione, l'informazione e la raccolta delle proposte degli utenti. Sostanzialmente può esser avviata una "consultazione aperta" ma riservata al personale del comparto Difesa.

Il coinvolgimento attivo di tutti i livelli della società e, pertanto anche del personale impiegato presso i pubblici uffici, era già stato lanciato alla fine del 2005 dalla Commissione Europea mediante la campagna "Energia Sostenibile per l'Europa - SEE". Tra gli scopi della campagna anche quello di accrescere la consapevolezza sull'utilizzo sostenibile dell'energia. Sebbene la campagna SEE sia stata attivata anche in Italia, attraverso iniziative per la promozione e divulgazione delle buone pratiche sulla sostenibilità energetica ed ambientale, i risultati raggiunti non sono soddisfacenti. Occorrono azioni ancora più concrete per la diffusione della cultura della sostenibilità, e in tal senso, il Piano Strategico dovrà fornire le indicazioni per programmi "educativi", in aggiunta a quanto già correttamente avviato dalle articolazioni della Difesa, per la responsabilizzazione del personale dipendente a tutti i livelli.

 

9 DEFINIZIONE DELLE AZIONI DISCENDENTI

Definiti gli obiettivi strategici sarà compito dell'Area tecnico operativa e dell'Area tecnico amministrativa sviluppare sinergicamente dei Piani d'Azione per l'attuazione del piano della Strategia Energetica della Difesa. I Piani d'Azione costituiscono dei documenti operativi che interpretano in chiave attuativa la linea strategica definita dalla SED. Stabiliti i settori di intervento ed i sistemi idonei per il conseguimento degli obiettivi fissati (in termini riduzione dei consumi finali di energia/riduzione delle emissioni/riduzione dei costi/implementazione dell'efficienza energetica) saranno pianificate le azioni ed i tempi oltre che individuate le responsabilità. I documenti redatti dovranno avere carattere di flessibilità per adattarsi all'evoluzione degli scenari. Difatti, un documento rigido e vincolante non consentirebbe gli adeguamenti necessari per effetto dell'evoluzione tecnologica, dei mutamenti degli scenari energetici non solo su scala nazionale, o semplicemente dei cambiamenti normativi. Deve essere previsto, come estrema conseguenza, che in esito a mutazioni della condizioni generali i piani di azione potranno essere prontamente ed integralmente rivisti e modificati.

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Nell'ambito delle attività da definire per la definizione dei Piani di Azione in via prioritaria si possono considerare:

-      modalità di attuazione di un programma per degli Audit energetici dei comprensori infrastrutturali in uso alla Difesa;

-      monitoraggio delle caratterizzazioni in termini di consumi ed emissioni del parco veicolare (distinto per impiego) appartenente alle categorie di mezzi M1 e Ni;

-      programmazioni degli interventi di efficientamento (inclusiva delle valutazioni economiche) distinte per:

a)  Settore infrastrutturale (immobili in uso alla Difesa) con il concorso dell' Area tecnico operativa, attraverso le competenti articolazioni dello Stato Maggiore della Difesa e delle singole FF.AA., ed il coinvolgimento dell'Area tecnico amministrativa mediante l'intervento della Direzione dei Lavori e del Demanio.

b)  Settore mobilità (parco circolante di mezzi appartenenti alle categorie M1 e Ni) con il concorso dell' Area tecnico operativa mediante le competenti articolazioni dello Stato Maggiore della Difesa e delle singole FF.AA. ed il coinvolgimento dell'Area tecnico/amministrativa mediante l'intervento della Direzione degli Armamenti Terrestri;

-      costituzione di matrici delle attività pianificate in attuazione degli specifici programmi temporali;

-      avvio delle fasi operative propriamente dette;

-      controllo ed gestione delle attività pianificate ed eseguite previste dai programmi. Il complesso delle attività di gestione e controllo dovrà avvenire sotto il coordinamento centralizzato nell'ambito dell'attuazione del dispositivo previsto.

Quanto sopra indicato costituisce l'elenco non esaustivo delle prime attività discendenti dal piano per la Strategia energetica della Difesa. Si rimanda alla fase di redazione dello stesso l'eventuale implementazione anche in relazione delle esigenze che saranno rappresentate dalle specifiche aree del comparto Difesa in esito ad un'attività di concertazione per la condivisione della visione e degli obiettivi.

 

10 CONCLUSIONI

Le questioni energetiche costituiscono sempre più l'oggetto di discussione e confronto in ambito internazionale sia per gli aspetti legati al clima/ambiente e sia per gli effetti sui sistemi economici, sull'innovazione tecnologica, sulla ricerca e non per ultima per la sicurezza energetica e gli effetti geopolitici che ne derivano. Il nostro Paese si è dotato di una propria Strategia Energetica Nazionale che chiama in prima linea tutte la articolazioni dello Stato per raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tale ambito, assume rilevanza per il Ministero della Difesa definire la strategia energetica, definita in armonia con gli indirizzi nazionali, che sia condivisa, chiara ed attuabile.

La Difesa, rapportata alle diverse articolazioni centrali dello Stato, è tra i principali consumatori finali di energia primaria e non solo per il mantenimento delle infrastrutture ma anche per le attività strettamente connesse alle finalità e agli scopi di ciascuna Forza Armata. A tal riguardo, da tempo la crescente sensibilità alle questioni energetico/climatico/ambientali ha determinato una notevole influenza sulle scelte del comparto (nel settore armamento, nella pianificazione degli interventi infrastrutturali nel settore degli acquisti, etc.) e, in tal senso, notevole impegno è stato profuso dallo Stato Maggiore della Difesa, dal Segretariato Generale della Difesa e dalle singole

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Forze Armate che hanno ottenuto risultati ragguardevoli per la sostenibilità energetico/ambientale.

Le azioni già avviate sono in sintonia anche con le attività promosse sia in ambito NATO, che ha costituito il Centro di Eccellenza per la Sicurezza Energetica (ENSEC COE), e sia con la Commissione Europea che, congiuntamente alla Agenzia Europea della Difesa, ha avviato un percorso teso al coinvolgimento dei Ministeri della Difesa dei rispettivi Stati Membri per accrescere la cultura dell'energia e condividere la vision della Unione Europea che punta alla così detta "Energy Union". Di recente il Ministro della Difesa ha costituito la Struttura di Progetto Energia per conferire maggiore impulso ed armonizzare le attività già avviate nel settore energetico e per definire un soggetto che promuova scenari integrati ed organici con il panorama tecnico/normativo nazionale ed adeguati allo strumento militare.

L'efficienza e l'efficacia di tale strumento è strettamente connessa al corretto impiego dei sistemi energetici, pertanto, le Linee Guida al Piano per la Strategia Energetica della Difesa - SED proposte, costituiscono il primo passo verso la definizione di un processo che coinvolgerà tutte le articolazioni della Difesa e interesserà direttamente il personale impiegato . Si è consapevoli che il percorso verso la definizione di un unico piano energetico con valenza strategica per la Difesa è sufficientemente complesso in relazione alle peculiarità, alle attività, alle finalità del comparto ma non per questo impossibile da definire. Tutto ciò costituisce non solo un obbligo per il raggiungimento degli impegni nazionali per la tutela ambientale ma anche un dovere per il mantenimento della sicurezza del Paese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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LISTA DEGLI ACRONIMI

CID                - Centro Innovazione Difesa

COM                    CODICE DELL'ORDINAMENTO MILIARE

COP 21            - Conference of Parties in Paris (si veda UNFCCC )

CFSEDSS         - Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defence and Security Sector

DG ENER        - Direzione generale dell'Energia presso la Commissione Europea

EDA                 - European Defence Agency

EPC                 - (Energy performance measurment Cell) Nuclei di Controllo e Monitoraggio per l'energia

denominati (da costituire)

EMC                - (Energy Management Centre) Centro per la gestione Energetica della Difesa

(da costituire)

ENEA             - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

EPBD              - Energy Performance of Buildings Directive

EPMC              - (Energy Performance Management Cell) "Nucleo di valutazione e promozione"

(da costituire)

EV                   - Electric Vehicles

FF.AA.              - Forze Armate

Ge.Pa.D.D - Gestione del Patrimonio Demaniale della Difesa

GPP                  - Green Public Procurement

FER                      Impianti a fonti rinnovabili

ICT                 - Information and Communications Technology

MATTM           - Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MD                 - Ministero della Difesa

MiBAC                  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

MiSE               - Ministero dello Sviluppo Economico

NATO             - North Atlantic Treaty Organization

OVI                 - Organismo Indipendente della Valutazione delle Performance

PA                   - Pubblica amministrazione

PAN                - Piano di Azione Nazionale per gli acquisti Verdi

PCCE               - Produzione combinata di calore ed elettricità

PSED              - Piano per la Strategia Energetica della Difesa

RES                 - Renewable Energy Sources

SGD/DNA - Segretariato Generale della Difesa/ Direzione Nazionale degli Armamenti

SED                - Strategia Energetica della Difesa

SEN                - Strategia Energetica Nazionale

SMA                - Stato Maggiore dell'Aeronautica

SMD               - Stato Maggiore delle Difesa

SME                - Stato Maggiore dell'Esercito

SMM                - Stato Maggiore delle Marina

SPE                 - Struttura di Progetto Energia

TEP                - Tonnellate equivalenti di petrolio

UE                   - Unione Europea

UNFCCC          - United Nation Framework Convention on Climate Change

 

 

 

 

 

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GLOSSARIO

 

Ammodernamento sostanziale

un ammodernamento il cui costo è superiore al 50 % dei costi di investimento per una nuova unità comparabile

 

Attestato di prestazione energetica

documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un'unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità dell'articolo 3 della DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia

Audit energetico

una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza

del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati

Auditor energetico

persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche

 

Azione individuale

un'azione che produce miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili ed è intrapresa in applicazione di una misura politica

Caldaia

complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione;

Calore utile

calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento

 

CEI

Comitato elettrotecnico italiano

Cogenerazione

produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica

Cogenerazione ad alto rendimento

la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato II della Direttiva 2012/27 UE

 

Consumo di energia finale

tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse

 

Contatore di fornitura

apparecchiatura di misura dell'energia consegnata dal fornitore del servizio

 

Contatore divisionale o individuale

apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale

 

Contratti di rendimento energetico

accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari

 

 

Linee guida al Piano per la Strategia Energetica della Difesa (SED)                                                                             Pag. 33

 

Contratto di rendimento energetico di prestazione energetica (EPC)

accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari

Distributore di energia

una persona fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali

 

Edificio

costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni

Edificio a energia quasi a zero

edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze

Efficientamento energetico

neologismo: sinonimo di miglioramento dell'efficienza energetica

 

Efficienza energetica

il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia

Elemento edilizio

sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio

Elettricità da cogenerazione

l'elettricità generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato I della Direttiva 2012/27 UE

Energia

tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1)

Energia da fonti rinnovabili

energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

Energia primaria

energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione

Fornitore di servizi energetici

una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale

Gestore del sistema  di distribuzione

un «gestore del sistema di distribuzione» quale definito, rispettivamente, nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2009/73/CE

Governo centrale

tutti i servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro

Impianto di condizionamento d’aria

complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento
dell'aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura

Involucro edilizio

Elementi integrati di un edificio che ne separano l’interno dall’ambiente esterno

 

 

 

 

 

Linee guida al Piano per la Strategia Energetica della Difesa (SED)                                                                            Pag. 34


 

Livello ottimale in  funzione dei costi

livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove: a) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla produzione di energia), se del caso, e degli eventuali costi di smaltimento; b) il ciclo di vita economico stimato è determinato da ciascuno Stato membro. Esso si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi. Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva

Miglioramento dell’efficienza energetica

l'incremento dell'efficienza        energetica        risultante da cambiamenti

tecnologici, comportamentali e/o economici

Misura politica

uno strumento normativo, finanziario, fiscale, volontario o inteso a fornire informazioni, formalmente stabilito e attuato in uno Stato membro per creare un quadro di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato a fornire e acquistare servizi energetici e ad adottare altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica

Mobilità sostenibile in ambito urbano/metropolitano

Distribuzione territoriale a servizio degli spostamenti sistematici e occasionali in ambito locale

Norma europea

norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico

Norma europea

norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico

Norma internazionale

una norma adottata dall'Organizzazione internazionale per la

normalizzazione e resa accessibile al pubblico

Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica (PAEE)

documento redatto ai sensi dell'articolo 17 che individua gli orientamenti nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e dei servizi energetici

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP)

Piano predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013

 

 

 

 

 

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Piccole e medie imprese

«PMI», imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( 1 ); la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR

Pompa di calore

macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale

Potenza nominale utile

potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal

costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore

 

Prestazione energetica di un edificio

quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il

fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa,

in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione

Rapporto elettricità/calore

il rapporto tra elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica

 

RECS

Renewable Energy Certificate System - il Sistema di certificazione dell'Energia Rinnovabile è un sistema volontario per il commercio internazionale nei certificati delle energie rinnovabili creato da RECS International per stimolare lo sviluppo internazionale di energia rinnovabile. Definisce gli standard per la produzione di energia rinnovabile e fornisce una metodologia che ne permette il commercio.

 

Rendimento complessivo

la somma annua della produzione di elettricità e di energia meccanica e della produzione termica utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità e di energia meccanica

Reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti

Riscaldamento e raffreddamento efficienti

un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui alla presente direttiva, tenendo conto dell’energia richiesta per l’estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione

 

 

 

r,

Linee guida al Piano per la Strategia Energetica della Difesa (SED)                                                                             Pag. 36


 

Riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti

un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che,rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

Risparmio energetico

quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico

Ristrutturazione importante

ristrutturazione di un edificio quando :a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25 % del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato; oppure b) la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell'involucro dell'edificio; gli Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) o quella di cui alla lettera b); si veda Direttiva 2010/31/UE

Servizio energetico

la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell'efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili

Sistema di gestione dell’energia

un insieme di elementi che interagiscono o sono inter-correlati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo

Sistema di misurazione intelligente o smart metering

un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica

Smart city

Un impianto urbanistico assume la connotazione smart quando :

-  impiega gli strumenti dell'ICT, secondo una visione strategica e in maniera organica, come supporto innovativo degli ambiti di gestione e nell'erogazione di servizi pubblici, grazie anche all'ausilio di partenariati pubblico-privati, per migliorare la vivibilità dei propri cittadini;

-   utilizza informazioni provenienti dai vari ambiti in tempo reale, e sfrutta risorse sia tangibili (ad es. infrastrutture di trasporto, dell'energia e delle risorse naturali) sia intangibili (capitale umano, istruzione e conoscenza, e capitale intellettuale delle aziende);

-   è capace di adattare se stessa ai bisogni degli utenti, promuovendo il proprio sviluppo sostenibile.

 

 

 

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Smart grid

è una rete elettrica che attraverso l'impiego di sistemi ICT integra le azioni di tutti gli utilizzatori (produttori e consumatori) ad essa connessi in modo da assicurare una fornitura energetica sostenibile sicura ed economica.

Si base sull'impiego di una rete di distribuzione attiva. Tali sono le reti equipaggiate con controlli per la gestione di risorse distribuite ed il controllo dei flussi di potenza.

Smart poligeneration grid

rete energetica intelligente che si basa sul principio della smart grid applicata ad un distretto. E' in grado di gestire in modo efficiente l'energia prodotta al suo interno (attraverso l'impiego diversificato dei sistemi di produzione) bilanciando generazione e carichi con conseguenti risparmi economici e riducendo l'impatto ambientale dal punto di vista delle emissioni di CO2

 

Sistema tecnico per l’edilizia

impianto tecnologico per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione di un edificio o di un'unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni

Superficie coperta utile totale di un edificio

la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui
l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni

Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti

un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore

Teleriscaldamento o telerinfrescamento

distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il rinfrescamento di spazi o di processi di lavorazione

Unità di cogenerazione

un'unità che è in grado di operare in cogenerazione

Unità di micro-cogenerazione

un'unità di cogenerazione con una capacità massima inferiore a 50 kWe

Unità di piccola cogenerazione

un'unità di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1 MWe

Veicoli a trazione elettrica

veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo

Veicoli a trazione ibrida

i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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RIFERIMENTI/BIBLIOGRAFIA/NORMATIVE E DIRETTIVE

1 DIRETTIVA 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (c.d. sulla REVISIONE DEL SISTEMA EU-ETS EUROPEAN UNION - EMISSION TRADING SCHEME, ovvero sull'estensione e miglioramento/ampiamento del sistema comunitario di scambio di quote d'emissione di gas serra per la riduzione delle emissioni stesse)

2 DECISIONE n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (c.d. sull'EFFORT SHARING EXTRA EU-ETS, ovvero sulla ripartizione degli sforzi di riduzione delle emissioni da settori non rientranti nel sistema EU-ETS di scambio quote, tipo trasporti non aerei, agricoltura, edilizia etc.)

3 DIRETTIVA 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (c.d. sull'EFFICIENZA ENERGETICA)

4 DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 - Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

5 DIRETTIVA 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (c.d. sulle FER — FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, ovvero sull'utilizzo incrementale di fonti d'energia non fossili come l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, tipo il metano, biogas etc.)

6 DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

7 DIRETTIVA 2009/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la Direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la Direttiva 93/12/CEE (c.d. sulla FUEL QUALITY, ovvero sul miglioramento dei combustibili per l'abbattimento dei gas serra da essi prodotti durante l'intero ciclo di vita, da ridursi del 6% 61 , con aumento della quota di biocarburanti, prioritariamente da produzione sostenibile)

8 DIRETTIVA 2009/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. sul meccanismo CCS - CARBON CAPTURE AND STORAGE, ovvero di opportuna cattura/sequestro e stoccaggio geologico del carbonio (atmosferico, i.e. come CO 2 ))

9 DIRETTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (c.d. EPBD - ENERGY PERFORMANCE IN BUILDING DIRECTIVE, od anche per gli edifici tendenzialmente ad energia zero)

 

Linee guida al Piano per la Strategia Energetica della Difesa (SED)                                                                             Pag. 39

10 DIRETTIVA 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della Direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle Direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. EUP - ENERGY-USING PRODUCTS DIRECTIVE)

11 TESTO UNICO (o CODICE) dell'AMBIENTE — DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in Materia Ambientale e s.m.i. (successive modifiche ed integrazioni), come p.e. dal combinato disposto dei Decreti Legislativi nn. 4/2008 e 128/2010

12 LEGGE 4 giugno 2010, n. 96 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - Legge comunitaria 2009 (concernente la DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE)

13 DECRETO LEGGE n. 63/2013 poi convertito con modificazioni dalla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90, recante Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

14 DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, come coordinato con vari provvedimenti correttivi/integrativi, dal D.Lgs. n. 311/2006 fino alla sopraccitata L. 90/2013 di conversione del D.L. n. 63/2013

15 STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE (SEN), Documento programmatico approvato con DECRETO Interministeriale dell'8 marzo 2013 dal Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) e dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)

16 PIANO PER LA RIDUZIONE DELLA CO 2, Documento programmatico approvato dal CIPE nel marzo 2013

17 (nuovo) PIANO d'AZIONE per l'EFFICIENZA ENERGETICA (PAEE) del 2014, Documento programmatico redatto dall'ENEA ed approvato con DECRETO Interministeriale del 17 Luglio 2014, che segue il (primo) PAEE 2007, il Piano Straordinario per l'Efficienza Energetica (dopo la prima valutazione da parte della Commissione Europea dei PAEE nazionali) ed il PAEE 2011

18 PIANO d'AZIONE NAZIONALE per lo SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI (PAN), Documento programmatico del MiSE del 30 giugno 2010, adottato ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva 2009/28/CE e trasmesso alla Commissione Europea il 31 luglio 2010, che definisce gli obiettivi nazionali e le misure al 2020, anche di carattere intermedio, per contenere i consumi finali e sviluppare quelli di energia da fonti rinnovabili, quantificando anche la quota conseguibile attraverso mezzi diversi dalla produzione nazionale, quali l'importazione di energia da altri paesi

19 Decreto Interministeriale 15 marzo 2012, del MISE di concerto con il MATTM - Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Provincie autonome (c.d. BURDEN SHARING)

20 Decreto Legislativo 30/5/2005 n.128 — Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

21 STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE: PER UN'ENERGIA PIÙ COMPETITIVA E SOSTENIBILE ELEMENTI CHIAVE DEL DOCUMENTO DI STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE - Marzo 2013, presentazione dal sito web MATTM

22 VIII RAPPORTO ENEA — ENERGIA E AMBIENTE 2006, presentato a Roma il 12 aprile 2007

23 Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012, del MiSE di concerto con il MATTM -Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di

Linee guida al Piano per la Strategia Energetica della Difesa (SED)                                                           Pag. 40

distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi

24 Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

25 L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'UTILIZZO DI FONTI ALTERNATIVE: IPOTESI DI RIDUZIONE DELLA DIPENDENZA DELLE FORZE ARMATE DALLE FONTI ENERGETICHE TRADIZIONALI - Rapporto di Ricerca 2011 (STEPI AE-SA-22), D.ssa S. Testarnnata, edito da STATO MAGGIORE DELLA DIFESA — CASD, CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI (CEMISS) — ROMA 30. CODICE dell'ORDINAMENTO MILITARE (COM 62) — DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

26 DIRETTIVA 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (c.d. sulla REVISIONE DEL SISTEMA EU-ETS EUROPEAN UNION - EMISSION TRADING SCHEME, ovvero sull'estensione e miglioramento/annpiamento del sistema comunitario di scambio di quote d'emissione di gas serra per la riduzione delle emissioni stesse)

27 DECISIONE n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (c.d. sull'EFFORT SHARING EXTRA EU-ETS, ovvero sulla ripartizione degli sforzi di riduzione delle emissioni da settori non rientranti nel sistema EU-ETS di scambio quote, tipo trasporti non aerei, agricoltura, edilizia etc.)

28 http://www.comitatoatlantico.it/it/studi/il-concetto-di-sicurezza-energetica-della-nato/

29 http://www.iea.org/topics/energysecurity/

30 COM(2011) 363 del 20.6.2011 — comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni - http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0363:FIN:IT:PDF

31 http://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2016/01/14/consultation-forum-for- sustainable-energy-in-the-defence-and-security-sector-put-in-action?utnn_source=EDA+e- newsletter&utnn_medium=newsletter&utm_campaign=January+2016 https://ec.europa.eu/energy/en/news/consultation-forum-sustainable-energy-defence-and-security- sector-put-action

32 CONTRATTO DI SERVIZIO, che disciplina i rapporti tra il Ministero della Difesa e la Società Difesa Servizi Spa, luglio 2011

33 LINEE GUIDA DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLE DIREZIONI GENERALI E TECNICHE PER L'ANNO 2015 E PER IL TRIENNIO 2015-2017 — SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI - ROMA, marzo 2015

34 LIBRO BIANCO PER LA SICUREZZA INTERNAZIONALE E LA DIFESA — LA NOSTRA DIFESA, del MINISTRO DELLA DIFESA (Direttiva Ministeriale) 63 , aprile 2015

35 DECRETO Ministeriale 10 aprile 2013, del MATTM - PIANO d'AZIONE NAZIONALE per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione — revisione 2013 (c.d. PAN GPP)

36 Linee guida per il risparmio energetico, la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi, nonché l'efficientannento energetico degli edifici e degli impianti dell'area tecnico-amministrativa della difesa (ed. 2012) — segretariato generale della difesa/direzione nazionale degli armamenti - ROMA, giugno 2013

37 DIRETTIVA DI "POLICY" PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI (ED. MARZO 2014) - STATO MAGGIORE DELLA DIFESA — ROMA

Linee guida al Piano per la Strategia Energetica della Difesa (SED)                                                                             Pag. 41

38 LA GESTIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE IN AMBITO F.A. - INFRA — 007 - ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO — ROMA, gennaio 2014

39 PUBBLICAZIONE N. G-5 - LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ARMA DEI CARABINIERI (ED. 2014) COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI — ROMA, maggio 2014

40 DIRETTIVA DI "POLICY" PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ED. MARZO 2015) — STATO MAGGIORE DELLA MARINA — ROMA

41 DECRETO Ministeriale 26 gennaio 2015, del Ministero della Difesa, inerente alla costituzione della STRUTTURA DI PROGETTO ENERGIA

42 DECRETO Dirigenziale 27 febbraio 2015, del CAPO DI GABINETTO del Ministero della Difesa recante disposizioni per il coordinamento e l'afflusso delie risorse umane, nonché per gli aspetti logistici per il funzionamento della "Struttura di Progetto Energia", di seguito denominata Struttura, di cui al Decreto del Ministero della Difesa 26 gennaio 2015

43 Fondamenti di sostenibilità energetico-ambientale — Livio de Santoli , Gino Moncada Lo Giudice Sapienza Università di Roma pubblicazione 2008

44 Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale Direzione Generale per Io Sviluppo del territorio, la programmazione ed progetti internazionali Roma, 10 aprile 2013;

45 REGOLAMENTO (CE) n. 443/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO 2 dei veicoli leggeri (c.d. sui NUOVI LIMITI D'EMISSIONE DI CO 2 PER LE AUTO)

46 "Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico" del 28 aprile 2010

47 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2014 Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. (GU Serie Generale n.280 del 2-12-2014)

48 Conference of Parties (COP) 21 Paris - http://www.cop21paris.org/

49 "Guidebook - How to develop a Sustainable Energy Action Plan" -2010 Commissione Europea - http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en.pdf

50 Testi Ufficiali della NATO - http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts.htm

51 Tesi di Master II livello in Diritto dell'ambiente presso Università degli Studi "Roma Tre" — A.A. 2014/15Titolo: "L'approccio d'indirizzo dell'amministrazione difesa all'efficienza energetica e valorizzazione ambientale dello strumento militare nel corrente quadro normativa (clima-energia) — Lineamenti" - autore T.CoI GArn Giuliano Cioccolo

 

 

 

 

 

 

Linee guida al Piano per la Strategia Energetica della Difesa (SED)                                                                         Pag. 42

LISTA ALLEGATI

A-    Linee Guida per il risparmio energetico, la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi, nonché l'efficientamento energetico degli edifici e degli impianti dell'Area Tecnico Amministrativa della Difesa SGD - Edizione 2012;

B-    Direttiva di Policy per l'efficientamento energetico delle infrastrutture militari - SMD - Edizione 2014;

C-    La gestione delle risorse energetiche in ambito F.A. INFRA — 007 - SME Edizione 2014;

D-    Direttiva di Policy per l'efficientamento energetico —SMM - Edizione 2015;

E-    "Linee guida per il contenimento dei consumi energetici e l'implementazione di sistemi di

autoproduzione energetica" - Direttiva SMA-LOG-019 - Edizione 2008;

F-      Pubblicazione G-5 "La gestione delle infrastrutture dell'arma dei carabinieri" All.L - Contenimento degli

oneri e dei consumi di energia - Ed. 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linee guida al Piano per la Strategia Energetica della Difesa (SED)                                                           Pag. 43


 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00179

Risoluzione conclusiva

Basilio

Commissione

14/9/2017

IV

Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze

 

La risoluzione conclusiva Basilio ed altri n. 8/00179, accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 12 maggio 2016, impegnava l'esecutivo ad intraprendere ogni iniziativa utile volta a preservare e potenziare le strutture e le competenze dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

                “Il Governo, ed il Ministero della difesa per quanto di precipua competenza, conferiscono una notevole importanza allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze in relazione al contributo per il sistema Paese in cui può tradursi l'importante attività che esso assicura.

            Prova ne sono le attività poste in essere dal Governo anche in sede di attuazione di altri atti di indirizzo parlamentare (9/2215-AR/22 e 9/2215/AR30).

            Come reso noto in occasione di altro atto di indirizzo incentrato sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (Risoluzione 8-00198), si conferma che attualmente lo Stabilimento continua a garantire importanti funzioni sia interne alle Forze armate, che di interesse più generale - come auspicato con l'atto di indirizzo in trattazione - che investono profili di collaborazione esterna, con l'Agenzia italiana del farmaco e con il Ministero della salute. Tali attività, di seguito sinteticamente riportate a titolo esemplificativo, hanno dato prova di quanto lo Stabilimento sia in grado di rinnovare le proprie competenze e le proprie professionalità e di quanto i laboratori siano stati altamente valorizzati in una prospettiva di servizio alla collettività e con l'apporto professionalmente sempre crescente del personale specializzato ivi impiegato.

            È in questa prospettiva che lo Stabilimento partecipa - anzi è componente fondamentale - del progetto “Cannabis”. Avviato nel mese di settembre 2014 il progetto ha visto concludersi, nel settembre del 2016, la fase di ricerca e sviluppo del Progetto pilota e sono stati resi disponibili i primi lotti di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis essiccata e macinata, denominata Cannabis FM2, da produrre in base alle richieste delle Regioni e di Pubbliche amministrazioni. Tali lotti sono rilasciati dallo SCFM di Firenze in conformità alle direttive comunitarie in materia di medicinali e sostanze farmacologicamente attive e autorizzati alla distribuzione dall'Organismo statale per la cannabis, che svolge le sue funzioni presso il Ministero della salute, come previsto dal DM 9/11/2015. Anche per quanto concerne i c.d. farmaci orfani, lo Stabilimento continua ad assicurare la produzione e la distribuzione di sei diversi prodotti per la cura di malattie rare e che, pertanto, risultano di difficile reperibilità (quali la Mexiletina 50 e 200 mg, la D- Penicillamina 150 mg, la Colestiramina 3 g, la Niaprazina 15 mg/5 ml, il Dimercaprolo (BAL) 200 mg/2 ml ed il Potassio ioduro 65 mg, Tiopronina 250 mg.).

            In relazione al quadro delle importanti attività condotte dallo Stabilimento in argomento, e dopo attenta valutazione in seno all'AD non si è dell'avviso, al momento, che occorrano interventi di carattere normativo per garantire la strategicità di tale importante struttura. Almeno non sul piano funzionale e degli interessi nazionali.

            Tale analisi, invece, è approdata ad esiti differenti per quanto attiene alla situazione del personale dipendente dello Stabilimento. Al riguardo, infatti, la Difesa sta al momento lavorando ad alcune diverse ipotesi di intervento normativo di carattere generale che coinvolge l'intera Agenzia Industrie Difesa, della quale lo Stabilimento è una delle unità produttive.

            In tale contesto potranno essere ulteriormente sviluppate, in un sinergico confronto con le altre amministrazioni interessate, soluzioni che soddisfino appieno le prospettive di sviluppo industriale dell'Agenzia e dello Stabilimento in particolare.

            Nel contempo, il Governo ha comunque assicurato all'Agenzia, e dunque anche allo stabilimento, la continuità necessaria alla prestazione di lavoro di specifiche professionalità, ai quali è stato possibile prorogare i contratti di collaborazione in virtù dell'intervento normativo adottato nell'ambito del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. proroga termini)”.


 

Ministero dell’interno

 

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/01560

Mozione

Brunetta

Assemblea

12/9/2017

I

Iniziative volte a garantire il funzionamento delle province

1/01646

Mozione

Civati

1/01648

Mozione

Melilla

1/01649

Mozione

Altieri

1/01650

Mozione

Rampelli

1/01652

Mozione

Rosato

1/01656

Mozione

Tancredi

1/01657

Mozione

Parisi

6/00336

Risoluzione

Pastorelli

9/4444-A/86

Ordine del giorno

D’Agostino

 

Le mozioni Brunetta ed altri n. 1/01560, Civati ed altri n. 1/01646, Melilla ed altri n. 1/01648, Altieri ed altri n. 1/01649, Rampelli ed altri n. 1/01650, Rosato ed altri n. 1/01652, Tancredi e Bosco n. 1/01656, Parisi ed altri n. 1/01657 e la risoluzione PASTORELLI ed altri n. 6/00336, accolte dal Governo ed approvate dall’Assemblea nella seduta del 4 luglio 2017, nonché l’ordine del giorno D’AGOSTINO n. 9/4444-A/86, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 31 maggio 2017, impegnavano l’esecutivo ad assumere iniziative volte a garantire, anche attraverso il reperimento di adeguate risorse finanziarie, il funzionamento delle province, garantendo l’erogazione ai cittadini dei servizi che rimangono di competenza delle stesse.

In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

            “Fermi restando gli elementi informativi eventualmente richiesti da codesto Servizio al Ministero dell'economica e delle finanze, si comunica che sulla situazione economico-finanziaria delle Province e delle città metropolitane sono stati recentemente adottati i seguenti provvedimenti:

            - decreto del Ministro dell'interno del 7 luglio 2017 con cui è stato prorogato al 30 settembre 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane e delle province, di cui all'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000);

            - legge 127/2017 di conversione del decreto legge 91/2017 che ha introdotto l'art. 15-quinquies in base al quale:

            a) in considerazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 12 luglio 2017, il contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,            con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stato attribuito per l'anno 2017 alla città metropolitana di Milano;

            b) alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato attribuito un contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane.

            Per quanto concerne la tematica della ridefinizione dell'assetto ordinamentale delle province, a seguito della c.d. Legge Delrio, quest'Ufficio è in attesa di ricevere gli elementi informativi da parte del competente Dipartimento per gli Affari interni e territoriali in merito alle iniziative già assunte o da assumere congiuntamente al Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”

 

 

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3260-A/3

Ordine del giorno

Marzano

Assemblea

28/9/2017

I

Protezione dei dati personali e delle informazioni sensibili trasmessi in esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Ministero dell’interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012

 

L’ordine del giorno Marzano n. 9/3260-A/3, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 luglio 2016, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni elemento utile alla protezione dei dati personali, per quanto di propria competenza, in esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Ministero dell’interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.

In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

            “Si comunica che a seguito del perfezionamento dello scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore dei trattati internazionali, il 22 giugno u.s. è entrato in vigore l’Accordo di cooperazione tra il Ministero dell’interno della Repubblica italiana ed il Ministero degli Affari Interni della Repubblica dell’Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.

            Riguardo all’esecuzione dell’Accordo, in particolare per quanto concerne il trattamento dei dati personali e sensibili disciplinato dall’art. 8 dell’intesa, si conferma che esso viene effettuato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché delle Convenzioni internazionali alle quali Italia ed Azerbaijan hanno aderito.”

 


 

 

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al
30 settembre 2017

 

 

 

Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

on. Altieri

Mozione

1/01649

78

on. Basilio

Risoluzione conclusiva

8/00179

76

on. Bolognesi

Risoluzione conclusiva

8/00171

31

on. Brunetta

Mozione

1/01560

78

on. Civati

Mozione

1/01646

78

on. D’Agostino

Ordine del giorno

9/4444-A/86

78

on. Marzano

Ordine del giorno

9/3260-A/3

79

on. Melilla

Mozione

1/01648

78

on. Parisi

Mozione

1/01657

78

on. Pastorelli

Risoluzione

6/00336

78

on. Rampelli

Mozione

1/01650

78

on. Rosato

Mozione

1/01652

78

on. Tancredi

Mozione

1/01656

78

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione III

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA
OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.


 

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento

 

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

 


In evidenza a settembre 2017

 

Con riferimento al periodo considerato dalla presente pubblicazione si segnalano in primo luogo le relazioni trasmesse alle Camere dalla Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento in attuazione delle disposizioni recate dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”), come sostituito dal comma 32 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il comma 1 prevede che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia siano adottati, anche separatamente, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettersi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il medesimo comma 1 prevede altresì che qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmetta alle Camere una relazione con cui ne indica le ragioni. Tale adempimento ha pertanto carattere eventuale.

Le relazioni pervenute, che si evidenziano in quanto attuano per la prima volta le previsioni recate dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, illustrano le ragioni per le quali il Governo non si è conformato ai pareri parlamentari con riferimento, rispettivamente: allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido (atto del Governo n. 341)[7]; allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane (atto del Governo n. 398)[8].

Ancora in quanto si tratta del primo adempimento si evidenzia la trasmissione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, quale Allegato II alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis), del rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali previsto dal comma 5-bis dell’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica). Tale comma, inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, dispone che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che si sovrappongano a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Il medesimo comma 5-bis stabilisce altresì che nell'indicazione degli interventi resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.

Il rapporto programmatico allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2017 ricostruisce preliminarmente la procedura di monitoraggio delle spese fiscali delineata, in attuazione dell’articolo 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (legge delega sulla riforma tributaria), dal decreto legislativo n. 160 del 2015. Quest’ultimo oltre a prevedere al comma 1 dell’articolo 1 il suddetto rapporto, con il comma 3, lettera b), del medesimo articolo 1 inserisce all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 11-bis. Con tale disposizione si stabilisce che “allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso[9]. Il comma 4 dell’articolo 1 dispone, inoltre, che per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali il Governo si avvalga di una Commissione di esperti istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[10].

Pertanto, la procedura di monitoraggio delle spese fiscali disciplinata dal decreto legislativo n. 160 del 2015 prevede la trasmissione alle Camere di due diversi strumenti con caratteristiche ben distinte: il rapporto programmatico, da allegare alla Nota di aggiornamento del DEF, che è redatto dal Governo (su cui si riferisce, in quanto trasmesso per la prima volta); il rapporto annuale di ricognizione delle spese fiscali affidato alla Commissione come organo tecnico[11]. La Commissione, istituita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 aprile 2016, ha provveduto a redigere il primo rapporto annuale sulle spese fiscali (2016), allegato allo stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

Per completezza, si ricorda altresì che la legge n. 196 del 2009, al comma 1 dell’articolo 10-bis.1, inserito dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2015, dispone che, contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF, sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, nonché, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.

Il comma 3 dell’articolo 10-bis.1 stabilisce inoltre che per la redazione del rapporto previsto dal comma 1, che deve essere corredato da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, si avvalga della “Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva”, predisposta da una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[12] [13].

Il primo rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, oltre a ricostruire, come si è detto, il quadro normativo in cui lo stesso si inscrive e che si è testé richiamato, illustra l’attività svolta dalla Commissione sulle tax expenditures, che ha portato alla redazione del Rapporto annuale sulle spese fiscali 2016, descrivendo in primo luogo la metodica a tal fine adottata. Al riguardo si osserva che, essendo rimessa alla discrezionalità della Commissione medesima la scelta dei modelli economici standard di riferimento, essa ha deciso di allinearsi ai Paesi che attuano le best practices nel campo della definizione delle spese fiscali, ossia il metodo del benchmark legale, nel quale il sistema tributario di riferimento è identificato con quello vigente (current tax law). Si espongono quindi le implicazioni di tale metodica ai fini della classificazione delle spese fiscali.

Il rapporto descrive quindi le linee programmatiche nel riordino delle agevolazioni fiscali e le prospettive di medio termine, a partire dal superamento della logica del taglio lineare di tutte le agevolazioni fiscali attuato nel 2011 al culmine della crisi finanziaria ed economica, per addivenire, a decorrere dal 2014, ad una strategia economica diretta ad utilizzare i limitati spazi di bilancio per introdurre misure con carattere moderatamente espansivo, a sostegno dell’occupazione e degli investimenti. In proposito si osserva che le linee programmatiche di un riordino delle spese fiscali devono tenere conto di almeno due importanti fattori costituiti dalla dimensione temporale e dalle modalità degli interventi di riordino delle tax expenditures. Nel rapporto si evidenzia altresì come l’attuato rafforzamento della base conoscitiva su cui fondare le scelte politiche sul riordino delle tax expenditures, sia volto a fornire al decisore politico un censimento aggiornato anno per anno delle spese fiscali esistenti e si sottolinea il carattere innovativo che assume, rispetto alle precedenti classificazioni delle spese fiscali, la scelta di fare riferimento alle missioni di spesa.

Nell’ambito dei documenti pervenuti alle Camere nel mese di settembre in adempimento di obblighi di legge si segnala inoltre, in quanto sana un ritardo rispetto al previsto termine di trasmissione, la relazione sull’attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, inviata dal Ministro della giustizia, con dati aggiornati al 30 giugno 2016 (Doc. CLXI, n. 4), in attuazione dell’articolo 19, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85. Si ricorda che la norma richiamata dispone che i Ministri dell’interno e della giustizia informino il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attività svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati, per le parti di rispettiva competenza: la precedente relazione del Ministro della giustizia, con dati aggiornati al 30 giugno 2015, (Doc. CLXI n. 3), era stata trasmessa alle Camere nel mese di settembre 2015[14].

Il Doc. CLXI n. 4, trasmesso nel mese di settembre 2017, riferisce in primo luogo in merito all’attività formativa rivolta al personale delle qualifiche iniziali dei ruoli tecnici del Corpo della polizia penitenziaria iniziata nel mese di settembre 2015, finalizzata a fornire a tale personale un’istruzione specialistica differenziata secondo i ruoli e le specialità di appartenenza. Per ciascun ruolo il corso di formazione si è concluso, in date diverse, con il superamento dell’esame finale. Nella relazione si segnala che a partire dall’inizio del 2016, con l’approssimarsi della scadenza prevista per l’avvio delle operazioni di prelievo del campione biologico sulla popolazione detenuta, è stato completato il percorso formativo rivolto al personale degli istituti addetto al prelievo medesimo[15].

La relazione dà quindi conto delle attività contrattuali poste in essere nel periodo considerato per l’accreditamento del laboratorio centrale dal punto di vista strutturale (ivi compresi impianti, macchinari e procedure operative), segnalando che la domanda di accreditamento è stata rivolta all'Ente Italiano di Accreditamento denominato “ACCREDIA” secondo le norme UNI EN ISO 17025/2005. Vengono altresì descritte le procedure attuate per la validazione interna della strumentazione scientifica, con i relativi costi, e si rappresenta che l'intero servizio tecnico, dedotto in contratto e suddiviso in quattro fasi principali di attività, risulta completamente eseguito alla data del 28 luglio 2016.

Quanto alle attività organizzative, si ricorda che con decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, è stato istituito nell'ambito della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, l’Ufficio VI - Laboratorio Centrale Banca dati DNA, con il compito di curare l'organizzazione e il funzionamento del Laboratorio medesimo, le relazioni con l’Autorità giudiziaria e i servizi di polizia giudiziaria. In data 26 maggio 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, relativo al Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85. Il Regolamento è entrato in vigore il 10 giugno 2016 e da quella data hanno avuto inizio negli Istituti penitenziari del territorio nazionale le operazioni di prelievo del campione biologico del DNA ad opera del personale di Polizia penitenziaria, specificatamente formato ed addestrato.

Da ultimo, la relazione richiama brevemente le attività propedeutiche all’avvio delle operazioni di prelievo svolte dal Servizio informatico penitenziario del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Sempre in quanto interviene a sanare un ritardo rispetto al termine atteso per l'adempimento dell'obbligo, si richiama l'attenzione sulla relazione, trasmessa dal Ministro dell'interno, sull'attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso, con dati relativi agli anni 2015 e 2016 (Doc. LXXXVIII n. 2), in attuazione dell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUOEL). Il comma 2, in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, prevede che il Ministro dell'interno presenti al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria degli enti sottoposti a gestione commissariale nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 143, assunte relativamente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Nella formulazione originaria del suddetto comma 2 dell'articolo 146 l'invio della relazione era previsto con cadenza semestrale. Il comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 20 maggio 2003, n. 116, in sede di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali”, ha modificato il comma 2, prevedendo che la relazione sia trasmessa annualmente. La precedente relazione ai sensi dell’articolo 146, con dati relativi agli anni dal 2010 al 2014 (Doc. LXXXVIII n. 1) è stata inviata alle Camere nel mese di dicembre 2015.

Il Doc. LXXXVIII n. 2, trasmesso nel mese di settembre 2017, si apre con una nota introduttiva che fornisce una sintesi dei principali contenuti della relazione con riferimento al biennio considerato, a cui pertanto si rimanda. In quest’ambito ci si limita a evidenziare che nel documento si dà conto dell’attività svolta negli anni 2015-2016 dalle commissioni straordinarie incaricate dell'amministrazione degli enti locali e di una azienda ospedaliera sciolti per infiltrazione/condizionamento della criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 143 decreto legislativo n. 267 del 2000[16]. A tal fine è stato preso in esame l'operato delle diverse gestioni commissariali, con particolare attenzione ai profili riguardanti: l'attività regolamentare; le iniziative dirette al miglioramento delle condizioni finanziarie dei comuni; gli interventi di riorganizzazione dell'apparato burocratico; le iniziative dirette al miglioramento dei servizi, principalmente in ambito sociale e ambientale; gli interventi nel settore edilizio ed urbanistico; i rapporti con la cittadinanza; l'utilizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose e le misure per il ripristino della legalità. Nella relazione riguardante il 2015, apposite sezioni sono dedicate alle gestioni commissariali che hanno interessato l'azienda ospedaliera di S. Anna e San Sebastiano di Caserta ed il Municipio X di Roma, sciolti, rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2015 e del 27 agosto 2015. Nella relazione si fa presente che nel caso dell'azienda ospedaliera casertana si è ritenuto opportuno soffermarsi sulle peculiarità che hanno caratterizzato il provvedimento dissolutorio, pur non essendo la prima volta che la misura di rigore prevista dall’articolo 143 è stata adottata nei confronti di un’azienda sanitaria[17]. Quanto al Municipio X di Roma Capitale, è il primo caso di scioglimento di una circoscrizione comunale, in virtù di quanto disposto dall'articolo 146 TUOEL, ed è intervenuto in conseguenza delle risultanze dell'indagine giudiziaria denominata “Mafia Capitale”.

Con riferimento all'anno 2016, nella relazione si evidenzia il provvedimento di rigore adottato nei confronti del consiglio comunale di Brescello in provincia di Reggio Emilia, che rappresenta il primo caso di scioglimento di un comune della regione Emilia Romagna ai sensi dell’articolo 143 del TUOEL[18]. In proposito si fa presente che importanti indagini giudiziarie - che hanno accertato la delocalizzazione/colonizzazione mafiosa - hanno confermato la presenza invasiva della criminalità organizzata nel settentrione, caratterizzata da una penetrante capacità di infiltrazione, soprattutto della 'ndrangheta, nell'economia legale di comuni anche di modeste dimensioni.

Ancora, nella parte della relazione riguardante il 2016 si è dato uno specifico spazio all'attività amministrativa condotta dalla commissione straordinaria operante nel Municipio X di Roma Capitale, atteso l'indubbio rilievo della vicenda e la particolare complessità della gestione di un ente che amministra una popolazione di 229.642 abitanti.

Riguardo al biennio in esame si riferisce inoltre sulla verifica dello stato di salute economico-finanziaria dei comuni sciolti, da cui emerge come gli enti che oltre a presentare situazioni di diffuso disordine amministrativo e/o grave stato di degrado amministrativo - che li rendono permeabili ad ingerenze esterne e, spesso, asserviti alle pressioni inquinanti delle organizzazioni criminali operanti sul territorio - versano altresì in condizioni di deficit finanziario, corrono maggiori rischi di vulnerabilità rispetto ai tentativi di infiltrazione mafiosa. Ancora, le stesse commissioni d'indagine hanno evidenziato che, in diversi casi, gli squilibri finanziari sono, almeno parzialmente, dovuti ad anomalie o irregolarità in materia d’imposizione e riscossione tributaria, spesso concretizzatesi in mancati introiti per i comuni.


 

 

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1°-30 Settembre

 

Relazioni governative

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 400/1988,

art. 5, co. 3,

lett. a-bis)

Stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano

(Trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al 2016,

Doc. LXXXIV, n. 5)

I Affari costituzionali

II Giustizia

III Affari esteri

VIII Ambiente

XII Affari sociali

12/9/2017

D.Lgs. 66/1999,

art. 12, co. 1*

Relazioni concernenti l'incidente occorso a un aeromobile a Volturara Appula (Foggia) il 16 settembre 2015 e l'incidente occorso a un aeromobile presso Arzana (Ogliastra) il 21 agosto 2015

 

Relazioni concernenti l’incidente occorso a un aeromobile a Cima di Zocca di Valmasino (Sondrio) il 31 luglio 2015 e l’incidente occorso a un aeromobile in prossimità aeroporto di marina di Campo (Livorno) il 22 settembre 2014

 

(Trasmesse dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento)

IX Trasporti

12/9/2017

 

 

 

 

 

 

15/9/2017

*Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente aereo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione - ANSV -, rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).

D.Lgs. 216/2010,

art. 6, co. 1*

 

 

Relazione concernente le motivazioni per cui il Governo non si è conformato ai pareri parlamentari, con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido (atto del Governo n. 341)**

 

Relazione concernente le motivazioni per cui il Governo non si è conformato ai pareri parlamentari, con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, recante adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane

(atto del Governo n. 398)***

(Trasmesse dalla Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento)

(PRIMA ATTUAZIONE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bilancio

Commissione

parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale

20/9/2017

 

*Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216 (recante “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”), sostituito dall’articolo 1, comma 32, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia siano adottati, anche separatamente, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettersi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il medesimo comma 1 prevede altresì che qualora il Governo ritenga di non conformarsi ai pareri espressi sugli schemi di decreto dalle competenti Commissioni parlamentari, trasmetta alle Camere una relazione con cui ne indica le ragioni. Tale adempimento ha pertanto carattere eventuale.

**Sull’atto del Governo n. 341 la Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 13 ottobre 2016 e la V Commissione (Bilancio) della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni nella seduta del 3 novembre 2016. La 5ª Commissione (Bilancio) del Senato, in data 13 ottobre 2016, condividendo i contenuti del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha formulato parere non ostativo.

***Sull’atto del Governo n. 398 la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 29 marzo 2017 e la V Commissione (Bilancio) della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni nella seduta del 6 aprile 2017. La 5ª Commissione (Bilancio) del Senato, in data 29 marzo 2017, condividendo i contenuti del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha formulato parere non ostativo.

 


 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 216/2011,

art. 13, co. 3*

Funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

(Dati aggiornati al 30 giugno 2017,

Doc. CCXXI, n. 7)

VIII Ambiente

12/9/2017

*Il decreto 18 maggio 2012, adottato di concerto fra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto che la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero si avvalga di DigitPA per la verifica del funzionamento del sistema SISTRI. Lo stesso DM (articolo 2) precisa le attività in cui si esplica la “verifica del funzionamento del sistema SISTRI"” e prevede (articolo 1, commi 2 e 3) che DigitPA predisponga rapporti semestrali sulla verifìca del funzionamento del sistema, anche ai fini dell'elaborazione e trasmissione al Parlamento della relazione semestrale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011, come convertito.

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'Agenzia per l'Italia Digitale è subentrata ai compiti in precedenza svolti da DigitPA, ente che è stato soppresso dall’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto n. 83.

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto*

Attività svolta dagli Enti parco nazionali,

dati aggiornati al 2016, corredati:

 

dal conto consuntivo 2015, dal bilancio di previsione 2016 e dalla pianta organica dei seguenti parchi nazionali: dell'Alta Murgia; della Sila; del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; dell'Arcipelago della Maddalena; del Gran Sasso e Monti della Laga; della Majella; dei Monti Sibillini; delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna; della Val Grande; del Pollino; dell'Abruzzo, Lazio e Molise; del Gran Paradiso; dell'Aspromonte; dell'Asinara; dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese; dell'Appennino tosco-emiliano; delle Dolomiti bellunesi; del Vesuvio; dell'Arcipelago toscano; delle Cinque Terre;

 

dal conto consuntivo 2015 e dalla pianta organica del parco nazionale del Circeo;

 

dai conti consuntivi 2014 e 2015, dal bilancio di previsione 2015 e dalla pianta organica del parco nazionale dello Stelvio;

 

dai conti consuntivi 2014 e 2015, dai bilanci di previsione 2015 e 2016 e dalla pianta organica del parco nazionale del Gargano.

VIII Ambiente

12/9/2017

*Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA*

(Dati riferiti al 2016, corredati dal bilancio preventivo e dal conto consuntivo per la medesima annualità, nonché dalla pianta organica)

VIII Ambiente

13/9/2017

*L'ISPRA è stato istituito dall’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha contestualmente soppresso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), trasferendone le funzioni al nuovo Istituto. La legge 28 giugno 2016, n. 132, all’articolo 4, qualifica l’ISPRA quale persona giuridica di diritto pubblico e ne disciplina i profili di autonomia, nell’ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, istituito dalla medesima legge n. 132.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto*

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Club alpino italiano – CAI

(Dati relativi all’attività svolta nel 2016, corredati dal bilancio di previsione e dal conto consuntivo per la medesima annualità, nonché dalla pianta organica)

VII Cultura

13/9/2017

*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici “non economici” sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Automobile Club d'Italia – ACI

(Dati relativi all’attività svolta nel 2016, corredati dal bilancio di previsione e dal conto consuntivo per la medesima annualità, nonché dalla pianta organica)

IX Trasporti

13/9/2017

 

D.L. 91/2013,

art. 1, co. 1,

lett. f-bis)*

Stato di avanzamento dei lavori ed eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei

(Predisposta dal Direttore generale del Grande Progetto Pompei)**

(Dati aggiornati al 30 giugno 2017,

Doc. CCXX n. 7)

VII Cultura

13/9/2017

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il direttore generale del Grande Progetto Pompei informi il Parlamento, con cadenza semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma.

**Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha previsto che, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto sia assicurato fino al 31 gennaio 2019. Dal 1° gennaio 2018, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiranno nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di ‘Soprintendenza Pompei’.

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Accademia nazionale dei Lincei

(Dati relativi al 2016, corredati dal bilancio di previsione, dal conto consuntivo e dalla pianta organica per la medesima annualità)

VII Cultura

18/9/2017

 

 

 

Ministero della difesa

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto*

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Lega navale italiana – LNI

(Dati riferiti all'attività svolta nel 2016, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità e dalla dotazione organica, nonché dal bilancio di previsione per il 2017)

IV Difesa

IX Trasporti

19/9/2017

*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici “non economici” sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Cassa di previdenza delle Forze Armate

(Dati riferiti all’attività svolta nel 2016, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità e dalla dotazione organica, nonché dal bilancio di previsione 2017)

IV Difesa

XI Lavoro

19/9/2017

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Unione italiana tiro a segno – UITS

(Dati riferiti all'attività svolta nel 2016, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità e dalla dotazione organica)

IV Difesa

19/9/2017

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA

(Dati riferiti all'attività svolta nel 2016, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità e dalla dotazione organica)

IV Difesa

19/9/2017

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2016,

Doc. CLXIV, n. 53)

I Affari costituzionali

V Bilancio

VI Finanze

12/9/2017

L. 488/1999,

art. 26, co. 5

 

 

Risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni

(Dati relativi al 2016,

Doc. CLXV, n. 5)

V Bilancio

12/9/2017

L. 243/2012

art. 6, co. 3 e 5*

Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali

(Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri quale Annesso alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017)

(Dati relativi all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo (MTO) già autorizzato con le risoluzioni di approvazione del Documento di economia e finanza 2017**, Doc. LVII, n. 5-bis)

V Bilancio

25/9/2017

*Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede che qualora il Governo, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali indicati al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna detti obiettivi programmatici. Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Ai sensi del comma 6 le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).

I commi 5-bis dell'articolo 10 e 6 dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotti, rispettivamente, dai commi 6, lettera e) e 7, lettera d) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, hanno previsto che la relazione possa essere presentata come annesso al DEF o alla Nota di aggiornamento.

Sulla relazione annessa alla Nota di aggiornamento del DEF 2017 e sulla richiesta di autorizzazione in essa contenuta l'Assemblea della Camera si è espressa favorevolmente nella seduta del 4 ottobre 2017, approvando, a maggioranza assoluta, la risoluzione Marchi, Tancredi, Tabacci e Monchiero n. 6-00349.

**L’Assemblea della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza Rosato, Lupi, Monchiero, Dellai, Pisicchio, Alfreider, Buttiglione, Bueno, Locatelli n. 6-00311 nella seduta del 26 aprile 2017; nella medesima data l’Assemblea del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza Luigi Zanda, Laura Bianconi, Karl Zeller e Cecilia Guerra n. 6-00236.

 


 

L. 196/2009,

art. 10-bis,

co. 3, 4 e 5*

Spese di investimento e relative leggi pluriennali

(Allegato I alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017,

Doc. LVII, n. 5-bis)

V Bilancio

25/9/2017

*L'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39, al comma 3, prevede che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata dalle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e dalle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Il comma 4 dispone che alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze alleghi un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, segnalando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare. Il comma 5 prevede che in apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 sia esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato.

L. 196/2009,

art. 10-bis,

co. 5-bis*

Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali

(Allegato II alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017,

Doc. LVII, n. 5-bis)

(PRIMO RAPPORTO)

V Bilancio

25/9/2017

*Il comma 5-bis dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160.

Il comma 5-bis prevede che la Nota di aggiornamento del DEF sia corredata da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che si sovrappongano a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.

L. 196/2009,

art. 10-bis. 1,

co. 1 e 3*

Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva**

(Allegati III e IV alla Nota di aggiornamento del DEF 2017, Doc. LVII n. 5-bis)

V Bilancio

VI Finanze

XI Lavoro

25/9/2017

*L'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160.

Il comma 1 dell'articolo 10-bis.1 stabilisce che, contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF, sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, nonché, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo deve indicare, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.

**Il comma 3 dell'articolo 10-bis.1 prevede che per la redazione del Rapporto il Governo “si avvale della ‘Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva’, predisposta da un'apposita Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”, in conformità del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. La Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2016.

 

Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 85/2009,

art. 19, co. 1

 

Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA

(Dati aggiornati al 30 giugno 2016,

Doc. CLXI, n. 4)

I Affari costituzionali

II Giustizia

12/9/2017

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto*

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria – EAP

(Dati relativi all'attività svolta nel 2016, corredati dal conto consuntivo e dalla pianta organica per la medesima annualità, nonché dal bilancio di previsione 2017)

XI Lavoro

19/9/2017

*Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

D.P.R. 115/2002,

art. 294, co. 1

Applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili

(Dati relativi agli anni 2015 e 2016,

Doc. XCVI, n. 5)

II Giustizia

20/9/2017

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2016, Doc. CLXIV, n. 55)

I Affari costituzionali

II Giustizia

V Bilancio

21/9/2017

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 99/2009,

art. 50, co. 1

Andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili

(Dati relativi al II semestre 2016,

Doc. LXXI-bis, n. 6)

IX Trasporti

12/9/2017

 

 

 

 

Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 267/2000,

art. 146, co. 2

 

Attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso

(Dati relativi agli anni 2015 e 2016,

Doc. LXXXVIII, n. 2)

I Affari costituzionali

12/9/2017

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

 

D.L. 185/2008,

art. 9, co. 1-ter*

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2016, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio,

Doc. CLXIV, n. 54)

I Affari costituzionali

V Bilancio

12/9/2017

*Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza degli organici dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

(Dati relativi all'attività svolta nel 2017, corredati dal bilancio di previsione 2017 e dalla dotazione organica dell'INAIL, nonché dalla dotazione organica dell'INPS)

XI Lavoro

12/9/2017

 

 

Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 135/1990,

art. 8, co. 3

Stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l’infezione da HIV

(Dati relativi al 2016,

Doc. XCVII, n. 6)

XII Affari sociali

12/9/2017

 

 

Ministro per lo sport

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto*

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)*

(Dati relativi all’attività svolta nel 2016, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità, dal bilancio di previsione 2017 e dalla pianta organica)

VII Cultura

13/9/2017

*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

 


Relazioni non governative

 

 

Fonte istitutiva

Presentatore

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensora civica della provincia autonoma di Bolzano

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2016,

Doc. CXXVIII, n. 53)

I Affari costituzionali

12/9/2017

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente per l’Abruzzo

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all'anno 2016)

VI Finanze

14/9/2017

L. 289/2002

art. 52, co. 4,

lett. c)

Regione Piemonte

Attuazione degli adempimenti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa

(Dati relativi all'anno 2016,

Doc. CLXVII, n. 5)

XII Affari sociali

20/9/2017

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente per la Valle d’Aosta

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all'anno 2016)

VI Finanze

27/9/2017

 

 



[1] Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 il parere parlamentare deve essere richiesto anche sulla proposta di nomina dei vicepresidenti degli enti pubblici.

[2] Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza, ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il CIV informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla legge n. 14/1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente anche l'intesa con il CIV, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

[3] In base all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012, quattro dei suddetti componenti integrativi dovevano riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP; gli altri due dovevano riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS. Per effetto di tale disposizione, il CIV in scadenza al 30 settembre 2013 aveva raggiunto la consistenza di 30 rappresentanti.

[4] Si ricorda che la nomina del consiglio di amministrazione dell'INVALSI, avvenuta con i citati decreti ministeriali del 29 luglio 2013, aveva fatto venir meno il commissariamento dell’Istituto, che era stato disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2011 a seguito delle dimissioni del presidente dell'INVALSI, Piero Cipollone, e del comitato di indirizzo dell'Istituto. Era stato perciò nominato commissario straordinario Giuseppe Cosentino, il cui mandato era stato poi prorogato con D.P.C.M. del 9 novembre 2011. A seguito quindi delle dimissioni rassegnate da Cosentino il 23 dicembre 2011, il mandato commissariale era stato conferito al già ricordato Paolo Sestito con D.P.C.M. del 29 febbraio 2012, in seguito prorogato con analoghi provvedimenti del 3 agosto 2012 e del 27 marzo 2013. Lo statuto dell’Ente, adottato il 2 settembre 2011, è stato da ultimo modificato il 25 giugno 2015.

[5] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.

[6] Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

 

[7]  Sull’atto del Governo n. 341, divenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, la Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 13 ottobre 2016 e la V Commissione (Bilancio) della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni nella seduta del 3 novembre 2016. La 5ª Commissione (Bilancio) del Senato, in data 13 ottobre 2016, condividendo i contenuti del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha formulato parere non ostativo.

[8]  Sull’atto del Governo n. 398, divenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, recante adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane, la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 29 marzo 2017 e la V Commissione (Bilancio) della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni nella seduta del 6 aprile 2017. La 5ª Commissione (Bilancio) del Senato, in data 29 marzo 2017, condividendo i contenuti del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha formulato parere non ostativo.

[9]  Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.

[10]  Il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2015 prevede che la Commissione sia composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie, di cui due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese.

[11]  Si veda in proposito quanto riportato a pag. 4 del rapporto programmatico.

[12] Il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva sono stati da ultimo trasmessi, rispettivamente, come Allegati III e IV alla Nota di aggiornamento del DEF 2017 (Doc. LVII n. 5-bis).

Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2015, dispone che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie, di cui un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese.

La Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 aprile 2016.

[13]  Con la lettera di trasmissione del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva del 13 ottobre 2016 il Ministro dell’economia e delle finanze rappresentava che la scansione temporale e la tempistica prevista per il rapporto programmatico sugli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali, di cui al comma 5-bis dell’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, non avrebbero consentito di procedere alla sua predisposizione, non essendo – allora - disponibile il rapporto annuale sulle spese fiscali, poi trasmesso, invece, come allegato allo stato di previsione dell'entrata nel disegno di legge di bilancio per il 2017.

[14]  L’ultima relazione del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, con dati relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 (Doc. CLXI-bis, n. 1) è stata trasmessa alle Camere nel mese di luglio 2015.

[15]  Nella lettera di trasmissione della relazione il Ministro della giustizia segnala che “le attività del Laboratorio saranno definitivamente avviate alla conclusione della complessa ed articolata procedura autorizzatoria gestita da ACCREDIA (Ente Nazionale Unico di Accreditamento) e che a tutt'oggi risultano effettuati già 42.559 prelievi di campione salivare della popolazione carceraria.

[16] Nel corso del 2015 sono stati sciolti, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL), complessivamente, 7 consigli comunali, l'organo di direzione generale dell'Azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta ed il Municipio X di Roma Capitale. Dei comuni interessati, nel 2015, da una gestione commissariale 2 erano già stati oggetto di provvedimenti dissolutori conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso: si tratta di Arzano (NA) e Nardodipace (VV), già raggiunti dalla misura dissolutoria rispettivamente nel 2008 e nel 2011. Per alcuni comuni, il cui periodo di gestione straordinaria di diciotto mesi è scaduto nel corso dell'anno, è stata disposta la proroga per ulteriori sei mesi, secondo le disposizioni recate dal citato articolo 143, comma 10, del TUOEL, in considerazione delle esigenze evidenziate dalle commissioni straordinarie di portare a compimento i programmi avviati. Le proroghe hanno riguardato i comuni di Sedriano (MI), Altavilla Milicia (PA), Ricadi (VV), Scalea (CS), Battipaglia (SA), Badolato (CZ) ed Africo (RC). Nel 2015, quindi, sono state presenti sul territorio nazionale 36 commissioni straordinarie che hanno amministrato 18 comuni in Calabria, 8 in Sicilia, 6 in Campania, 2 in Puglia nonché 1 comune del Lazio e 1 della Lombardia.

    Nel corso dell'anno 2016 sono stati sciolti, complessivamente, 8 consigli comunali. Dei comuni interessati nel 2016 da una gestione commissariale, 3 erano già stati oggetto di provvedimenti dissolutori conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Si tratta di Rizziconi (RC), Nicotera (VV), Marano di Napoli (NA), già raggiunti dalla misura dissolutoria rispettivamente nel 2000, nel 2005, e, per quanto attiene al Comune di Marano di Napoli, sia nel 1991 che nel 2004 (decreto presidenziale successivamente annullato in sede

giudiziale). Per alcuni comuni, il cui periodo di gestione straordinaria di diciotto mesi è scaduto nel corso dell'anno, è stata disposta la proroga per ulteriori sei mesi, ai sensi dell’articolo 143, comma 10, del TUOEL, in considerazione delle esigenze evidenziate dalle commissioni straordinarie di portare a compimento i programmi avviati. Le proroghe hanno riguardato i comuni di San Ferdinando (RC), Giardinello (PA), Bagnara Calabra (RC), Arzano (NA), Bovalino (RC), il Municipio X di Roma Capitale e l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Nel 2016, quindi, sono state presenti sul territorio nazionale 24 commissioni straordinarie, che hanno amministrato 11 comuni in Calabria, 6 in Sicilia, 3 in Campania, l in Puglia, l in Emilia Romagna, oltre che il Municipio X di Roma Capitale e l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

[17] Nella relazione si ricorda infatti che 5 sono stati i provvedimenti di scioglimento già disposti nei confronti di altrettante aziende sanitarie locali o provinciali mentre con il citato decreto del 23 aprile 2015 si è proceduto per la prima volta nei confronti di un’azienda ospedaliera.

[18]Si precisa che lo scioglimento che ha riguardato Brescello costituisce il settimo caso di provvedimento dissolutorio di un consiglio comunale del nord Italia e segue i decreti di scioglimento che hanno investito i comuni di Bardonecchia (Torino, 2 maggio 1995); Bordighera (Imperia, 24 marzo 2011, provvedimento successivamente annullato in sede giudiziale); Ventimiglia (Imperia, 6 febbraio 2012, provvedimento successivamente annullato in sede giudiziale); Leinì (Torino, 30 marzo 2012); Rivarolo Canavese (Torino, 25 maggio 20 12); Sedriano (Milano, 21 ottobre 2013).