Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Controllo Parlamentare | ||
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 27/XVII OTTOBRE 2015 | ||
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 27 Progressivo: 2015 | ||
Data: | 16/10/2015 | ||
Descrittori: |
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Notiziario mensile Numero 27/XVII OTTOBRE 2015 L’attività di controllo parlamentare
MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI
a cura del Servizio per il Controllo parlamentare |
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3
In evidenza a settembre 2015 4
ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 27
In evidenza a settembre 2015 28
Note annunciate al 30 settembre 2015 in attuazione di atti di indirizzo 35
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 35
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 51
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 52
In evidenza a settembre 2015 53
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° – 30 settembre 2015 76
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di settembre 2015 (e nella prima parte del mese di ottobre 2015), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 30 novembre 2015 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 30 novembre 2015, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di settembre nonché l'inizio di quello di ottobre 2015, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di novembre 2015. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di settembre 2015, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di novembre 2015 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.
IN QUESTO NUMERO:
- La 2a Commissione (Giustizia) del Senato, nella seduta del 30 settembre 2015, ha espresso parere favorevole sulle proposte di nomina di Mauro Palma ed Emilia Rossi rispettivamente a presidente e a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, ed ha espresso invece parere contrario sulla proposta di nomina di Francesco D'Agostino a componente del Garante medesimo. Si anticipa che la II Commissione (Giustizia) della Camera, nella seduta del 1° ottobre 2015, ha espresso parere favorevole su tutte e tre le suddette proposte di nomina.
- La 7a Commissione (Istruzione pubblica) del Senato e la VII Commissione (Cultura) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, hanno espresso pareri favorevoli sulle proposte di nomina di Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini a membri del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR.
- La VII Commissione della Camera e la 7a Commissione del Senato, nelle rispettive sedute del 16 settembre 2015, hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Filippo Nicola Sugar a presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori SIAE.
- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato alle Camere di aver prorogato, con decreto del 24 luglio 2015, il commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 15 agosto 2015.
- Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato alle Camere di aver nominato, con proprio decreto del 7 agosto 2015, Roberta Ascarelli presidente dell'Istituto italiano di studi germanici per la durata di un quadriennio.
- Nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2015 sono scaduti e risultano in scadenza alcuni incarichi di componente del consiglio di amministrazione presso diversi enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, quali in particolare: l'Istituto nazionale di astrofisica INAF, il Consiglio nazionale delle ricerche CNR, il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, l'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN, la Stazione zoologica “Anton Dohrn” e il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.
- Nel mese di ottobre 2015 scadono i mandati dei commissari straordinari dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Amilcare Troiano, e dell'Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, nonché gli incarichi dei commissari straordinari delle Autorità portuali di Catania, Cosimo Indaco, e di Cagliari, Vincenzo Di Marco.
- Nel mese di novembre 2015 scadranno i mandati dei commissari straordinari delle Autorità portuali di Napoli, Antonio Basile, di Gioia Tauro, Davide Barbagiovanni Minciullo, di Piombino, Luciano Guerrieri, di Livorno, Giuliano Gallanti, e di Augusta, Alberto Cozzo. Nello stesso mese scade altresì il mandato del titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora.
- È stato pubblicato sul S.O. n. 53/L alla G.U. n. 221 del 23 settembre 2015 il D.Lgs. n. 149/2015 recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione della legge n. 183/2014. L'art. 1 del decreto legislativo prevede l'istituzione dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, recante la denominazione di Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL. L'Ispettorato è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di autonomia organizzativa e contabile, ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo sono organi dell'Ispettorato: il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori. I mandati sono triennali e rinnovabili una sola volta. Per quanto concerne gli organi di amministrazione, il direttore dell'Ispettorato è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di amministrazione è nominato invece con decreto del predetto Ministro, ed è composto da 4 dirigenti con funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, di cui uno designato dall'INPS e uno designato dall'INAIL; uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro vigilante, le funzioni di presidente. Per quanto attiene ai profili relativi al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, si osserva che l'Ispettorato, sebbene istituito ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 300/1999, risulta in realtà essere un ente pubblico in quanto provvisto della personalità giuridica di diritto pubblico. Di conseguenza sembrerebbe soggiacere alla disciplina generale sul controllo parlamentare di cui alla L. n. 14/1978, e in particolare al disposto del relativo art. 9, che prevede l'obbligo di comunicazione alle Camere delle nomine degli amministratori diversi dal presidente e dal vicepresidente.
- È stato pubblicato sul S.O. n. 53/L alla G.U. n. 221 del 23 settembre 2015 il D.Lgs. n. 150/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive in attuazione della legge n. 183/2014. L'art. 4 del decreto legislativo prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL, cui è attribuito il coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro. Dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, l'ANPAL è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo sono organi dell'ANPAL: il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori. I mandati sono triennali e rinnovabili una sola volta. Per quanto concerne gli organi di amministrazione, il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di vigilanza è composto da 10 membri, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio interno il presidente. Per quanto attiene ai profili relativi al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, si osserva che, a seguito del parere favorevole con osservazioni reso dall'11a Commissione (Lavoro) del Senato nella seduta del 5 agosto 2015 sul relativo schema di decreto legislativo, tale Agenzia risulta dotata di personalità giuridica, verosimilmente di diritto pubblico. Pertanto, anche se ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. n. 300/1999 per quanto non specificamente previsto, l'ANPAL sembrerebbe soggiacere alla disciplina generale sul controllo parlamentare di cui alla L. n. 14/1978 per quanto concerne la nomina del presidente e degli altri amministratori.
- L'art. 10 del predetto D.Lgs. n. 150/2015 dispone che, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provveda al rinnovo degli organi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL, parte delle cui risorse sono trasferite all'ANPAL. Il consiglio di amministrazione dell'ISFOL viene altresì ridotto, dai cinque membri tra cui il presidente attualmente previsti, a tre componenti tra cui il presidente. In particolare due componenti, tra cui il presidente, saranno designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; l'altro componente sarà designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Tutti e tre i componenti saranno individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto.
Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.
a)
Principali nomine effettuate (o in corso di
perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di
applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese
di settembre 2015
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Società italiana degli autori ed editori SIAE |
Presidente del consiglio di gestione:
Filippo Nicola Sugar |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alla Camera e al Senato l'8/9/2015. Pareri favorevoli espressi dalla VII Commissione della Camera e dalla 7a Commissione del Senato il 16/9/2015. |
Procedura di nomina in corso
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D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell’economia e delle finanze
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Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 28 luglio 2015, annunciata alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Filippo Nicola Sugar a presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori SIAE. Tale richiesta è stata assegnata alla VII Commissione (Cultura) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 10 settembre 2015, ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 settembre 2015. Tale richiesta è stata altresì assegnata alla 7a Commissione (Istruzione pubblica) del Senato, che ha espresso anch'essa parere favorevole nella seduta del 16 settembre 2015.
A seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente Gino Paoli1 il 24 febbraio 2015, il consiglio di gestione2 della SIAE ha anzitutto provveduto, in data 4 marzo 2015, alla nomina nel suo ambito di Andrea Purgatori, già componente del consiglio di sorveglianza della stessa SIAE3. Nella seduta del 19 marzo 2015, il consiglio di sorveglianza ha successivamente cooptato Antonino Biocca in sostituzione del predetto Andrea Purgatori, e ha designato Filippo Nicola Sugar quale presidente del consiglio di gestione4.
Sugar faceva già parte del consiglio di gestione della SIAE in qualità di vicepresidente. Il consiglio di gestione, infatti, era stato eletto dal consiglio di sorveglianza il 13 marzo 2013 e risultava composto dal dimissionario Gino Paoli, presidente, dal citato Filippo Nicola Sugar, vicepresidente, nonché da Biagio Proietti, Federico Monti Arduini e Domenico Luca Scordino.
Il nuovo statuto della SIAE è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Ai sensi dell'articolo 7 del nuovo statuto, sono organi della SIAE l'assemblea, il consiglio di sorveglianza5, il consiglio di gestione ed il collegio dei revisori. In base al successivo articolo 19, il presidente del consiglio di gestione è nominato tra i suoi componenti previa designazione del consiglio di sorveglianza con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente del consiglio di gestione, che ha la rappresentanza legale della SIAE, convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio di gestione. I componenti del consiglio di gestione, ivi incluso il presidente, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta.
Istituita nel 1882 come Società italiana degli autori, la SIAE assume l'attuale denominazione nel 1927 e, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 2/2008, è ente pubblico economico a base associativa che svolge le funzioni attribuite dalla legge in materia di diritto d'autore6. La SIAE quindi concede le autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere protette, percepisce i proventi derivanti da dette autorizzazioni e ripartisce tali proventi tra gli aventi diritto. Gestisce altresì servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato, ma l'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Vesuvio
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Commissario straordinario:
Ugo Leone |
Nomina comunicata e annunciata al Senato l'8/9/2015 e alla Camera il 10/9/2015 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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24/7/2015
(decorrenza: 15/8/2015)
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Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 4 agosto 2015, annunciata al Senato e alla Camera l'8 e il 10 settembre 2015 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha comunicato di aver prorogato, con proprio decreto in data 24 luglio 2015, il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone, per la durata di sei mesi a decorrere dal 15 agosto 2015, e comunque non oltre la nomina del presidente.
Il 15 agosto 2015 sarebbe scaduto infatti il mandato commissariale dello stesso Leone, che era stato prorogato per sei mesi con decreto ministeriale del 18 febbraio 2015, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 9 e il 10 marzo 2015. Il predetto incarico era stato inizialmente conferito a Leone per sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2014 con decreto ministeriale dell'11 febbraio 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 20 e il 24 febbraio 2014. Il mandato era stato quindi prorogato per ulteriori sei mesi a decorrere dal 15 agosto 2014 con decreto ministeriale del 29 luglio 2014, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera il 3 e il 4 settembre 2014.
In precedenza Leone era stato nominato presidente dell'Ente parco campano con decreto ministeriale del 15 gennaio 2008 e il relativo mandato quinquennale, prorogato al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 424, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), era definitivamente cessato il 14 febbraio 2014 allo scadere del periodo di prorogatio7. Leone era succeduto ad Amilcare Troiano che, presidente dell'Ente parco fino al 24 ottobre 2006, ne era stato poi nominato commissario straordinario.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.
b)
Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non
ancora rinnovate nel mese
di settembre 2015
o previste in scadenza entro il 30
novembre 2015
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Catania |
Commissario straordinario:
Cosimo Indaco |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
10/10/2015 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
Autorità portuale di Cagliari |
Commissario straordinario:
Vincenzo Di Marco |
29/10/2015 |
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Autorità portuale di Napoli |
Commissario straordinario:
Antonio Basile |
1/11/2015 |
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Autorità portuale di Gioia Tauro |
Commissario straordinario:
Davide Barbagiovanni Minciullo
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5/11/2015 |
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Autorità portuale di Piombino |
Commissario straordinario:
Luciano Guerrieri |
6/11/2015 |
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Autorità portuale di Livorno |
Commissario straordinario:
Giuliano Gallanti |
14/11/2015 |
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Autorità portuale di Augusta |
Commissario straordinario:
Alberto Cozzo |
15/11/2015 |
Il 10 ottobre 2015 scade il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Catania, Cosimo Indaco, che, inizialmente nominato per sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 settembre 2014, era stato prorogato con decreto ministeriale del 9 aprile 2015 per un ulteriore periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 10 aprile 2015.
Precedenti commissari straordinari dell'Autorità portuale etnea sono stati Giuseppe Alati, nominato con decreto ministeriale del 18 marzo 2014, e in precedenza Cosimo Aiello, nominato con decreto ministeriale del 10 agosto 2012 e prorogato con analoghi decreti del 15 febbraio 2013, del 14 agosto 2013 e del 13 settembre 2013. Ultimo presidente dell'Autorità portuale siciliana era stato invece Santo Castiglione, il cui secondo mandato quadriennale era scaduto il 2 luglio 2012.
Il 29 ottobre 2015 scade il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari, Vincenzo Di Marco, che era stato prorogato con decreto ministeriale del 24 aprile 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 29 aprile 2015.
Di Marco, inizialmente nominato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2014, era già stato prorogato con analoghi decreti ministeriali del 7 agosto 2014, del 10 novembre 2014 e del 23 gennaio 2015. Di Marco è succeduto a Piergiorgio Massidda, che era stato a sua volta nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 26 novembre 2013, dopo che la sentenza n. 4768/2013 del Consiglio di Stato aveva annullato il decreto ministeriale con il quale lo stesso Massidda era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Cagliari il 23 settembre 20118.
Il 1° novembre 2015 scadrà il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Napoli, Antonio Basile, che era stato nominato con decreto ministeriale del 30 aprile 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 1° maggio 2015.
Basile è succeduto nel predetto incarico commissariale a Francesco Karrer, il quale, nominato con decreto ministeriale del 30 aprile 2014, era stato prorogato con analogo decreto del 30 ottobre 2014. Karrer era subentrato a Felicio Angrisano, nominato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 2013 e prorogato con decreto del 13 marzo 2014. Ultimo presidente dell'Autorità portuale partenopea è stato Luciano Dassatti fino al 4 febbraio 2013, nominato poi commissario straordinario con decreto ministeriale del 15 marzo 2013 e prorogato con analogo decreto del 20 settembre 20139.
Il 5 novembre 2015 scadrà quindi il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, Davide Barbagiovanni Minciullo, che era stato nominato con decreto ministeriale del 4 maggio 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 5 maggio 2015.
Barbagiovanni Minciullo è succeduto nel citato incarico commissariale a Giovanni Grimaldi, che era stato prorogato con decreto ministeriale del 30 ottobre 2014 notificato il 4 novembre 2014. Grimaldi era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 30 aprile 2014, dopo che il 9 marzo 2014 era scaduto il suo secondo e ultimo mandato alla presidenza dell'Ente.
Il 6 novembre 2015 scadrà invece il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Piombino, Luciano Guerrieri, che era stato prorogato con decreto ministeriale del 5 maggio 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 6 maggio 2015.
Già prorogato con analoghi decreti ministeriali del 30 ottobre 2014, del 29 luglio 2014 e del 27 gennaio 2014, Guerrieri era stato nominato commissario straordinario con decreto del 23 luglio 2013, dopo che il 9 giugno 2013 era scaduto il suo secondo e ultimo mandato alla presidenza dell'Autorità portuale toscana.
Il 14 novembre 2015 scadrà inoltre il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Livorno, Giuliano Gallanti, che era stato nominato con decreto ministeriale del 14 maggio 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 14 maggio 2015.
Il 13 aprile 2015 era scaduto il mandato a presidente dell'Autorità portuale livornese dello stesso Gallanti, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale dell'11 aprile 2011, notificato il 13 aprile 2011. Gallanti era già stato nominato commissario straordinario dell'Autorità portuale di Livorno dal 19 gennaio 2011 fino alla sua nomina a presidente, succedendo a Roberto Piccini, il cui quadriennio presidenziale era scaduto il 5 dicembre 2010.
Infine il 15 novembre 2015 scadrà il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Augusta, Alberto Cozzo, che era stato prorogato con decreto ministeriale del 14 maggio 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 15 maggio 2015.
Cozzo era stato inizialmente nominato per sei mesi con decreto ministeriale del 13 novembre 2014, notificato il 14 novembre 2014. La sua nomina era seguita alle dimissioni rassegnate il 12 novembre 2014 dal precedente commissario straordinario, Enrico Maria Pujia, che, nominato per sei mesi con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013, era stato poi prorogato con analogo decreto del 4 giugno 2014. Il 6 ottobre 2013 era scaduto il mandato quadriennale del presidente uscente dell'Autorità portuale megarese, Aldo Garozzo.
L'Autorità portuale, disciplinata dalla L. n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'Autorità portuale ha tra l'altro compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.
L’art. 8, commi 1 e 1-bis, della L. n. 84/1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli può richiedere, entro trenta giorni, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.
Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.
Infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 84/1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Commissario straordinario:
Amilcare Troiano |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
11/10/2015 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Ente parco nazionale della Sila |
Commissario straordinario:
Sonia Ferrari |
14/10/2015 |
L'11 ottobre 2015 scade il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Amilcare Troiano, che era stato prorogato per sei mesi a decorrere dall'11 aprile 2015, e comunque non oltre la nomina del presidente, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 2 aprile 2015, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 21 e il 23 aprile 2015.
Presidente dell'Ente parco per cinque anni dal 25 febbraio 2009, Troiano ne era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 4 aprile 2014, annunciato alla Camera e al Senato il 12 e il 27 maggio 2014. Detto incarico era stato quindi prorogato con analogo decreto ministeriale del 30 settembre 2014, annunciato alla Camera e al Senato il 10 e il 21 ottobre 2014.
Il 14 ottobre 2015 scade inoltre il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, che era stato prorogato per sei mesi a decorrere dal 14 aprile 2015, e comunque non oltre la nomina del presidente, con decreto ministeriale del 2 aprile 2015, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 21 e il 23 aprile 2015.
Nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014, annunciato alla Camera e al Senato il 22 ottobre 2014, Ferrari era stata nominata per cinque anni presidente dell'Ente parco calabrese con decreto ministeriale del 13 febbraio 2009. Tale incarico era definitivamente cessato il 29 marzo 2014 allo scadere del periodo di prorogatio. Successivamente la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, eletto dal consiglio direttivo al suo interno10.
Sull'Ente parco nazionale in generale, vedasi supra alla sottosezione “a”.
c)
Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in
scadenza entro
il 30 novembre 2015
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
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Presidente:
Mauro Palma
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 146/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10/2014, annunciata alla Camera e al Senato il 9/9/2015. Pareri favorevoli espressi dalla 2a Commissione del Senato il 30/9/2015 e dalla II Commissione della Camera il 1°/10/2015.
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Procedure di nomina in corso |
D.P.R. previa delibera del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti |
Componente:
Emilia Rossi
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Componente:
Francesco D'Agostino
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Parere contrario espresso dalla 2a Commissione del Senato il 30/9/2015. Parere favorevole espresso dalla II Commissione della Camera il 1°/10/2015.
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La 2a Commissione (Giustizia) del Senato, nella seduta del 30 settembre 2015, ha espresso parere favorevole sulle proposte di nomina di Mauro Palma ed Emilia Rossi rispettivamente a presidente e a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, ed ha espresso invece parere contrario sulla proposta di nomina di Francesco D'Agostino a componente del Garante medesimo. Si anticipa che la II Commissione (Giustizia) della Camera, dopo aver avviato l'esame nella seduta del 30 settembre 2015, ha espresso pareri favorevoli su tutte e tre le suddette proposte di nomina nella seduta del 1° ottobre 2015.
Come anticipato nel precedente Bollettino, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere dell'8 settembre 2015 annunciate alla Camera e al Senato il 9 settembre 2015, aveva richiesto il parere parlamentare sulle predette proposte di nomina ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 146/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10/2014.
Le proposte di nomina in oggetto si riferiscono alla prima costituzione del predetto Garante. Esso è costituito in collegio ed è composto dal presidente e da due membri, che restano in carica per cinque anni non prorogabili, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
Il suddetto Garante, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con gli omologhi garanti territoriali ovvero con altre figure istituzionali che hanno competenza nelle stesse materie, vigila anzitutto affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti e delle altre persone private della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. Il Garante tra l'altro visita i luoghi di detenzione o di accoglienza delle predette persone, verifica il rispetto degli adempimenti connessi a determinati diritti presso i centri di identificazione e di espulsione, richiede informazioni e documenti alle amministrazioni interessate e formula raccomandazioni alle stesse se accerta violazioni di norme o la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti. Il Garante tramette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.
Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico: esso è istituito presso il Ministero della giustizia e si avvale delle strutture e delle risorse da quest'ultimo messe a disposizione. Alle dipendenze del Garante è istituito un ufficio, composto da personale del predetto Ministero, la cui struttura e composizione sono determinate con regolamento del Ministro della giustizia11. Malgrado ciò, l'espressione del parere parlamentare sulle proposte di nomina del presidente e dei componenti del Garante nazionale, che costituiscono a tutti gli effetti nomine governative, è prevista dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 146/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10/2014.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR
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Componenti del consiglio direttivo:
Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010, annunciata alla Camera e al Senato l'8/9/2015. Pareri favorevoli espressi dalla 7a Commissione del Senato il 16/9/2015 e dalla VII Commissione della Camera il 24/9/2015.
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Procedura di nomina in corso |
D.P.R. su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
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Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015, ha richiesto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010, il parere parlamentare sulle proposte di nomina di Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR. Tali richieste sono state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione pubblica) del Senato, che ha espresso pareri favorevoli nella seduta del 16 settembre 2015. Tali richieste sono state altresì assegnate alla alla VII Commissione (Cultura) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 15 settembre 2015 ed aver proceduto all'audizione informale dei candidati nella seduta del 22 settembre 2015, ha espresso pareri favorevoli nelle sedute del 24 settembre 2015.
I componenti del consiglio direttivo uscente dell'ANVUR, ossia Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli, erano stati nominati per quattro anni con D.P.R. del 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia12. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, con decorrenza 31 maggio 2013, Andrea Graziosi è stato nominato in sua vece componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. del 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni13.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76/2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risulta sfalsata: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'Anvur risulta allo stato effettivamente composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si è reso dunque necessario procedere alla nomina di quattro nuovi componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia.
Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro14.
L'ANVUR sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'ANVUR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, pur essendo sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto italiano di studi germanici
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Presidente:
Roberta Ascarelli |
Nomina comunicata e annunciata al Senato l'8/9/2015 e alla Camera il 10/9/2015 ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
7/8/2015 |
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
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Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera in data 13 agosto 2015, annunciata al Senato e alla Camera l'8 e il 10 settembre 2015, ha comunicato di aver nominato, con decreto in data 7 agosto 2015, Roberta Ascarelli presidente dell'Istituto italiano di studi germanici per la durata di un quadriennio. Ascarelli succede a Fabrizio Cambi, che si era dimesso dall'incarico il 2 ottobre 2013. Il 10 agosto 2015 sono scaduti i membri del consiglio di amministrazione Giorgio Manacorda e Sergio Belardinelli, che erano stati nominati con decreto ministeriale del 10 agosto 2011 rispettivamente su designazione del presidente del Consiglio universitario nazionale e del Ministro.
L'Istituto italiano di studi germanici è un ente di ricerca vigilato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in ordine ai quali vedasi più specificamente infra.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di astrofisica INAF
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Componente del consiglio di amministrazione:
Massimo Capaccioli
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Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 213/2009 |
15/9/2015 |
Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, su designazione dello stesso Ministro
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Consiglio nazionale delle ricerche CNR
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Componente del consiglio di amministrazione:
Vico Valassi
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15/9/2015 |
Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, su designazione di: ricercatori CNR, CRUI, Conferenza Stato-Regioni, Confindustria e Unioncamere. |
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Componente del consiglio di amministrazione:
Gennaro Ferrara |
26/10/2015 |
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” |
Componente del consiglio di amministrazione:
Enzo Iarocci
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Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 213/2009 |
21/10/2015 |
Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, su designazione dell'Istituto stesso
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Istituto nazionale di fisica nucleare INFN |
Presidente:
Fernando Ferroni
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21/10/2015 |
Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, su designazione del consiglio direttivo dell'Istituto
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Stazione zoologica “Anton Dohrn” |
Componente del consiglio di amministrazione:
Silvano Focardi
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21/10/2015 |
Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, su designazione della comunità scientifica
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Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
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Componente del consiglio di amministrazione:
Roberto Della Marina |
11/11/2015 |
Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, su designazione dello stesso Ministro
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Nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2015 sono scaduti e risultano in scadenza i mandati quadriennali di diversi componenti dei consigli di amministrazione di alcuni enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
Il 15 settembre 2015 è scaduto il mandato a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di astrofisica INAF di Massimo Capaccioli, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca in data 15 settembre 2011. Il 10 agosto 2015 sono già scaduti i mandati del presidente dell'Istituto, Giovanni Fabrizio Bignami, nonché quelli degli altri componenti del consiglio di amministrazione, ossia Monica Tosi, Sergio Molinari e Andrea Ferrara. In particolare, il presidente Bignami e i consiglieri Capaccioli e Ferrara sono stati nominati dal predetto Ministro con proprio decreto e su propria designazione; Tosi e Molinari sono stati invece designati dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento15.
Il 15 settembre 2015 è scaduto anche il mandato di Vico Valassi a componente del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche CNR. Il 26 ottobre 2015 scade altresì il mandato di Gennaro Ferrara sempre a componente del medesimo consiglio di amministrazione. Valassi e Ferrara erano stati nominati per quattro anni con separati decreti del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, su designazione rispettivamente di Unioncamere e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il 10 agosto 2015 sono già scaduti i mandati degli altri due componenti del consiglio di amministrazione: Maria Cristina Messa e Gloria Saccani, che erano state nominate dal predetto Ministro con proprio decreto e su propria designazione. Presidente del CNR è Luigi Nicolais, nominato per quattro anni con decreto del suddetto Ministro, su propria designazione, in data 20 febbraio 2012, a seguito delle dimissioni rassegnate il 30 gennaio 2012 da Francesco Profumo16.
Il 21 ottobre 2015 scade invece il mandato a componente del consiglio di amministrazione del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” di Enzo Iarocci, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011 su designazione del presidente del Museo e sentiti i responsabili delle attività scientifiche multidisciplinari nelle quali il Museo stesso è impegnato. Il 10 agosto 2015 sono già scaduti i mandati della presidente del Museo Luisa Cifarelli e dell'altro componente del consiglio di amministrazione, Francesco Triscari Binoni, che erano stati nominati per quattro anni dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione.
Il 21 ottobre 2015 scade altresì il mandato del presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN, Fernando Ferroni, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011 su designazione del consiglio direttivo dell'Istituto stesso. Il 10 agosto 2015 sono già scaduti i mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi a componenti del consiglio direttivo dell'Istituto in rappresentanza del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Bracco e Bonifazi (quest'ultimo componente anche della giunta esecutiva dell'Istituto) sono stati nominati dal predetto Ministro con proprio decreto e su propria designazione.
Sempre il 21 ottobre 2015 scade il mandato a componente del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, di Silvano Focardi, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 21 ottobre 2011, su designazione della comunità scientifica e disciplinare di riferimento. Il 10 agosto 2015 è già scaduto il mandato dell'altro componente del consiglio di amministrazione, Mauro Magnani, mentre l'incarico del presidente Roberto Danovaro scadrà il 4 dicembre 201717. In particolare Magnani e Danovaro sono stati nominati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione.
Infine l'11 novembre 2015 scadrà il mandato a componente del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste di Roberto Della Marina, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale dell'11 novembre 2011 su designazione della comunità scientifica e disciplinare di riferimento. Il 10 agosto 2015 è già scaduto il mandato dell'altra componente del consiglio di amministrazione dell'Ente, Paola Secchiero, che era stata nominata dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione. Scadrà invece il 23 febbraio 2016 il mandato del presidente dell'Ente, Adriano De Maio, che era stato nominato dallo stesso Ministro con proprio decreto del 23 febbraio 2012, su propria designazione, a seguito delle dimissioni rassegnate da Corrado Clini18.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il D. Lgs. n. 213/2009, in attuazione dell'art. 1 della L. n. 165/2007. Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine in tali enti, il D. Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Sono state altresì novellate le procedure di designazione e di nomina dei presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento dei decreti di nomina emanati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
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Componente:
Vincenzo Spadafora |
29/11/2011
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29/11/2015
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Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
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Il 29 novembre 2015 scadrà il mandato del titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora, che era stato nominato con Determinazione adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati il 29 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 279 del 30 novembre 2011.
Tale Autorità è stata istituita dall'art. 1 della L. n. 112/2011, "al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali ... dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti". L'Autorità "esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati ... con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica".
Come precisato dall'art. 2 della L. n. 112/2011, l'Autorità garante è organo monocratico. Il mandato, della durata di quattro anni, è rinnovabile una sola volta. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età.
Gli artt. 3 e 4 della citata L. n. 112/2011 attribuiscono all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza funzioni consultive, di indirizzo e di segnalazione, anche nei confronti del Governo, nonché il compito di promuovere attività conoscitive e di indagine segnatamente in sinergia con: la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. L'Autorità garante riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).
Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.
La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcuno modo.
Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.
Le attuazioni governative:
Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 5 mozioni, di 3 ordini del giorno e di 1 risoluzione.
Di tali attuazioni 8 sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed 1 dal Ministero della difesa.
Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 3 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:
1 dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2598, divenuto legge n. 141 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2598, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 29, di cui finora attuati 15;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame degli Atti Camera 831-A e 831-B, divenuti legge n. 55 del 2015, concernente “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”.
Tale nota di attuazione è stata inviata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 831-A e 831-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 4, di cui finora attuato 1;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 2753, divenuto legge n. 62 del 2015, concernente “Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan”. Tale nota di attuazione è stata inviata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2753, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 3, di cui finora attuato 1.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 30 settembre 2015 sono stati segnalati 288 ordini del giorno* dei quali:
119 riferiti alla legge n. 125 del 2015, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” (A.C. 3262).
51 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 17 al Ministero dell'interno, 12 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 9 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 8 al Ministero della salute, 6 al Ministero dello sviluppo economico, 5 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 4 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 4 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 4 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 4 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e 3 al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
103 riferiti alla legge n. 124 del 2015 concernente “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (A.C. 3098).
32 sono stati inviati al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 19 al Ministero dell'interno, 9 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 9 al Ministero dello sviluppo economico, 7 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 7 al Ministero dell'economia e delle finanze, 7 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 4 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 3 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 3 al Ministero della salute, 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 2 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 2 al Ministero della difesa;
25 riferiti alla legge n. 132 del 2015, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” (A.C. 3201).
13 sono stati inviati al Ministero della giustizia, 3 al Ministero dell'economia e delle finanze, 3 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2 al Ministero della salute, 2 al Ministero dello sviluppo economico ed 1 al Ministero dell'interno;
24 riferiti alla legge n. 134 del 2015, concernente “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie” (A.C. 2985).
23 sono stati inviati al Ministero della salute e 2 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
9 riferiti alla legge n. 141 del 2015 concernente “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” (Atti Camera 303-A e 303-B), inviati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
8 riferiti alla legge n. 117 del 2015, di “Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED” (A.C. 3249).
7 sono stati inviati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e 2 al Ministero della difesa.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 28 mozioni**:
- COZZOLINO ed altri n. 1/00962 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta), BUSIN ed altri n. 1/00957 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta), MARCON ed altri n. 1/00969 (Testo modificato nel corso della seduta), MARTELLA ed altri n. 1/00970 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta), CAUSIN e Dorina BIANCHI n. 1/00971 (Testo modificato nel corso della seduta), SEGONI ed altri n. 1/00972 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta), BRUNETTA ed altri n. 1/00973 (Testo modificato nel corso della seduta) e RAMPELLI ed altri n. 1/00974 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative in favore delle popolazioni del Veneto colpite da calamità naturali l’8 luglio 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze;
- DAMBRUOSO, PAGANO, CAPEZZONE, CATANIA, FAUTTILLI ed altri n. 1/00760 (Nuova formulazione), CARFAGNA ed altri n. 1/00827 (Nuova formulazione), BINETTI ed altri n. 1/00483 (Ulteriore nuova formulazione), GRANDE ed altri n. 1/00849 (Testo modificato nel corso della seduta), BECHIS ed altri n. 1/00856 (Testo modificato nel corso della seduta), PREZIOSI ed altri n. 1/00857 (Nuova formulazione), PALAZZOTTO ed altri n. 1/00859 (Nuova formulazione) e RAMPELLI ed altri n. 1/00862 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative in sede europea e internazionale per la protezione dei perseguitati per motivi religiosi, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- DI SALVO ed altri n. 1/00988, POLVERINI ed altri n. 1/00992, AIRAUDO ed altri n. 1/00994 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate) e PIZZOLANTE ed altri n. 1/00998 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative volte a sospendere o revocare il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- OCCHIUTO ed altri n. 1/00923 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta), Franco BORDO ed altri n. 1/00987 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), PARENTELA ed altri n. 1/00990 (Nuova formulazione - Testo risultante dalla votazione per parti separate), BARBANTI ed altri n. 1/00991, Dorina BIANCHI ed altri n. 1/00993 (Testo modificato nel corso della seduta), BRUNO BOSSIO ed altri n. 1/00999, MATARRESE ed altri n. 1/01001 e RAMPELLI ed altri n. 1/01004, concernenti iniziative per la conclusione dei lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e il potenziamento del sistema dei trasporti della regione Calabria, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 12 risoluzioni:
- ROSATO ed altri n. 6/00155, sulla Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 e sul Programma di lavoro della Commissione per il 2015 e sul Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (Doc. LXXXVII-bis, n. 3-A), alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- AMENDOLA ed altri n. 7/00768, sulla codificazione del diritto umano alla conoscenza, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- AMENDOLA ed altri n. 8/00130, concernente la tutela internazionale del patrimonio artistico e culturale minacciato dal Daesh, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- MONTRONI ed altri n. 7/00589 e Luigi GALLO ed altri 8/00131, sulle strategie per una politica spaziale sostenibile, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dello sviluppo economico;
- OLIVERIO ed altri n. 8/00132, concernente l’etichettatura e la tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- DA VILLA ed altri n. 8/00133, RICCIATTI ed altri 8/00134 e ARLOTTI ed altri n. 8/00135, concernenti la revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere, al Ministero dell'interno;
- ZAMPA ed altri n. 8/00136, sul processo di transizione democratica in Myanmar, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- SPADONI ed altri n. 8/00137, sul Vertice per l’adozione dell’Agenda di sviluppo post-2015, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- BINETTI ed altri n. 8/00138, concernente iniziative in materia di malattie rare, al Ministero della salute.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2598-AR/21 Ordine del giorno |
Artini |
Assemblea |
17/9/2015 |
III |
Utilizzo di territori turchi per corridoi umanitari verso la Siria e cooperazione con le autorità autonome della regione di Rojava in Siria |
L'ordine del giorno Artini n. 9/2598-AR/21, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 settembre 2014, impegnava l'esecutivo: a intervenire sul Governo turco per chiedere la piena fruizione dei valichi di frontiera non controllati dall'ISIS anche per il coordinamento degli aiuti umanitari; ad operare affinché la sperimentazione democratica in atto nei tre cantoni di Rojava in Siria possa rafforzarsi, nella prospettiva di un Paese libero, democratico e pluriconfessionale, ed affinché le Nazioni Unite possano cooperare con le autorità autonome di Rojava con invio di aiuti e mettendo sotto la propria egida i campi profughi ospitati in questa zona.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“L'autoproclamata regione autonoma di Rojava è un'amministrazione de facto non riconosciuta internazionalmente, installatasi nel 2012 nei tre cantoni curdi della Siria settentrionale, e articolata su tre governi locali distinti. Vi sono rappresentate alcune forze politiche e comunità etnico-confessionali, ivi compresi alcuni esponenti di etnia non curda. Nella regione autonoma di Rojava, l'attore dominante è il Partito dell'Unione Democratica (PYD), collegato al partito turco PKK. Quest'ultima formazione è tuttora considerata un'organizzazione terroristica in Turchia e in Europa. L'Italia non riconosce la regione autonoma di Rojava ed ha riaffermato, nei rilevanti fori, i principi della sovranità, integrità e indipendenza della Siria. Ciò nondimeno, il MAECI ha avviato un dialogo con esponenti della Rojava, anche alla luce della grave crisi umanitaria che ha colpito la popolazione dei tre cantoni.
Quanto all'accesso umanitario in Siria, in applicazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 2191 sono operativi i due valichi turco-siriani di Bab al-Salam e Bab al-Hawa, nonché il valico tra la Giordania e la Siria. Da parte turca, è stato reso utilizzabile sporadicamente anche il valico di Qamishli/Nusaybin, controllato dal Governo siriano e legalmente accessibile ai convogli delle NU in base alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 2139. Purtroppo la fruibilità di tale passaggio dipende dalle condizioni di sicurezza e soprattutto dai difficili rapporti tra il governo turco e il PYD, il Partito dell'Unione Democratica.
Nonostante l'annuncio del Governo di Ankara di aver temporaneamente chiuso i valichi terrestri a seguito di segnalazioni di possibili minacce alla sicurezza nazionale, le Autorità turche continuano a garantire la possibilità di entrare in Turchia via terra in caso di emergenza umanitaria. A titolo di esempio, nel mese di giugno, a seguito degli scontri tra Daesh e PYD a Tel Abyad, sono affluiti in Turchia tra i 10.000 e i 20.000 profughi siriani di etnia araba e confessione musulmana. Una gran parte di essi è rientrata in Siria nei giorni successivi, dopo l'assunzione del controllo da parte del PYD e del FSA.
Per quanto riguarda l'andamento del conflitto nel nord della Siria, gli scontri tra milizie jihadiste dell'ISIL/Daesh e combattenti curdo-siriani sono diventati particolarmente cruenti a partire dal 2013. Nel 2014, Daesh ha sferrato una violenta campagna militare nel cantone di Kobane (in arabo, Ain el Arab), a ridosso del confine turco, causando l'evacuazione della stragrande maggioranza della popolazione civile ivi residente. Oltre 150.000 curdi si sono riversati in Turchia, nel distretto curdo di Suruc, per sfuggire alle violenze. Per salvare Kobane, l'Inviato Speciale dell'ONU, Staffan De Mistura, aveva esortato a inizio ottobre la Turchia ad agevolare il “diritto all'autodifesa” della popolazione curda. Aderendo alle pressioni internazionali, nonché ad una richiesta del leader curdo- iracheno Barzani, il 20 ottobre il Governo turco ha autorizzato il transito dei peshmerga iracheni sul territorio turco per recarsi a Kobane e sostenere i combattenti del PYD contro l'ISIL. Il Presidente Erdogan ha altresì annunciato l'autorizzazione al transito dei combattenti del “Free Syrian Army” (FSA) verso Kobane. Sempre nel mese di ottobre, sono cominciati i bombardamenti aerei della coalizione anti-ISIL, contro le postazioni dei jihadisti e le linee di rifornimento.
L'arrivo a Kobane di rinforzi esterni e i raid aerei della coalizione hanno permesso di respingere l'offensiva del Daesh. A partire dal 25 gennaio, le forze curde di Kobane hanno sferrato una controffensiva contro le postazioni dei jihadisti, riconquistando in poco tempo il centro urbano e le aree rurali circostanti. A partire dal 23 febbraio, sono tuttavia ripresi gli scontri tra il Daesh e il PYD nelle aree a est di Kobane, ed in particolare nei pressi di Ras el Ayn e Hasake, ove risiedono curdi e cristiani. In un susseguirsi di cruenti scontri, i miliziani del PYD hanno conquistato un'ampia porzione del nordest siriano. Uno sviluppo cruciale si è avuto nel mese di giugno, quando il PYD, coadiuvato da combattenti arabo-siriani del FSA, ha preso la cittadina frontaliera di Tel Abyad, circostanza che ha permesso di ricongiungere il cantone orientale di Qamishli-Hasake (chiamato anche Jazira o Cizre) con l'enclave di Kobane. La situazione è ancora volatile, poiché il Daesh ha lanciato - finora senza successo - controffensive in località strategiche (Tel Abyad, Hasake), e appare in grado di sferrare attacchi all'interno della cosiddetta Rojava, impiegando attentatori suicidi. Rimangono inoltre delicati i rapporti tra curdi e arabi sunniti, poiché il conflitto ha riacceso animosità e tensioni a carattere etnico-confessionale. Da ultimo, lo scorso 23 luglio, in seguito all'attacco da parte del Daesh della cittadina turca di Suruc, che ha causato 32 morti tra i cittadini turchi, la Turchia ha avviato operazioni aeree contro le forze di Daesh in territorio siriano.
Il diffondersi delle violenze in tutto il nordest siriano ha ulteriormente aggravato la situazione umanitaria. Della criticità del quadro per la popolazione civile ha fatto stato una delegazione curdo-siriana durante recenti incontri al Parlamento italiano, nel cui ambito ha avuto luogo un colloquio (25 giugno u.s.) con il Ministro Gentiloni. I curdo-siriani hanno ringraziato l'Italia per l'invio di aiuti umanitari (recapitati attraverso il Kurdistan iracheno, v. infra) ed ha auspicato un incremento delle attività di assistenza umanitaria, incluso nel settore dello sminamento. La posa di mine anti-uomo da parte di entrambi i belligeranti e la presenza di ordigni inesplosi è una delle conseguenze del conflitto che impediscono il ritorno degli sfollati e l'invio di aiuti umanitari. Il Ministro Gentiloni ha rassicurato le controparti circa la continuazione ed il consolidamento dei programmi di assistenza, estendendoli, ove ne ricorrano le condizioni, ai distretti remoti (Kobane, Efrin) e rafforzando le sinergie col sistema delle ONG italiane già operanti sul terreno.
Dal canto suo il Governo italiano, nel rispetto dei principi guida dell'aiuto umanitario, rivolge la sua azione in Siria verso tutta la popolazione civile che versa in stato di bisogno, sia nelle aree controllate dal Governo, sia in quelle controllate dall'opposizione e quelle sotto controllo delle autorità, de facto curdo siriane. Nello scorso mese di maggio la Cooperazione italiana ha effettuato una spedizione di farmaci e materiali sanitari destinati ai campi profughi e agli ospedali pubblici del Governatorato di Hassake. L'operazione, del valore complessivo di circa 90.000 Euro e realizzata in collaborazione con il Deposito della Nazioni Unite di Brindisi, l'ONG Un Ponte Per ... e con il supporto dell'Ambasciata in Baghdad/Ufficio di Erbil, ha permesso la distribuzione di attrezzature e kit sanitari contenenti farmaci di base per una popolazione di 20.000 persone per un periodo di tre mesi, nonché di kit per assicurare una prima assistenza a pazienti traumatizzati. La spedizione, la prima ad essere realizzata dalla Cooperazione italiana nell'area, potrà essere seguita da ulteriori interventi umanitari che verranno individuati sulla base delle esigenze dei beneficiari e delle condizioni di sicurezza nella Regione.
La priorità del Governo italiano è evitare un nuovo, repentino aggravamento della situazione umanitaria. In quest'ottica, l'Italia sta moltiplicando gli sforzi - tanto in ambito multilaterale che nel quadro dei rapporti bilaterali con i Paesi della regione - per assicurare l'invio di aiuti umanitari ai civili nelle zone minacciate dal Daesh tramite i valichi con la Turchia e con l'Iraq. Per quanto riguarda le attività umanitarie, esse sono realizzate perlopiù tramite le agenzie dell'Onu, la Mezza Luna Rossa Siriana, e le nostre ONG. Tali attività, finanziate dalla Farnesina, potranno essere eventualmente ampliate, in funzione della situazione e delle esigenze sul piano umanitario”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/831-B/1 Ordine del giorno |
Garavini |
Assemblea |
17/9/2015 |
III |
Possibilità di garantire pari trattamento, nella registrazione dell'atto di divorzio e/o separazione tra coniugi, ai cittadini italiani residenti all'estero |
L'ordine del giorno Garavini n. 9/831-B/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 aprile 2015, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di individuare in tempi celeri una soluzione per garantire pari trattamento tra cittadini residenti all'estero e cittadini residenti in Italia per quanto riguarda la registrazione dell'atto di divorzio e/o separazione.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“Per quanto di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, si segnala quanto segue.
Gli articoli 6 e 12 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162, hanno consentito la degiurisdizionalizzazione di alcuni procedimenti di scioglimento del matrimonio, coerentemente con la priorità del Governo di ridurre l'arretrato nei processi civili.
In particolare, l'articolo 6 consente ai coniugi di definire, con la negoziazione assistita da avvocati, la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo tra i coniugi, munito del nulla osta o dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, sostituisce i provvedimenti giudiziari altrimenti obbligatori. Il legale che ha assistito nella negoziazione dell'accordo trasmette la convenzione al Comune per la trascrizione e annotazione nei registri di stato civile.
L'articolo 12 prevede, invece, un'ulteriore semplificazione: se non hanno figli minori o maggiorenni non autosufficienti e non intendono stipulare patti di trasferimento patrimoniale, i coniugi possono ottenere la separazione consensuale, lo scioglimento del matrimonio o la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, presentando domanda congiunta all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o alternativamente, di trascrizione o iscrizione dell'atto di matrimonio. La competenza esclusiva dei Comuni deriva pertanto dalla legge e non dalla “circolare” del MAECI che è citata nelle premesse dell'ordine del giorno.
Non si determina quindi una disparità di trattamento tra cittadini residenti all'estero e cittadini residenti in Italia. La negoziazione assistita può essere utilizzata infatti anche dagli italiani residenti all'estero senza bisogno dell'intervento dell'Autorità diplomatico-consolare, ma semplicemente rivolgendosi ad un avvocato.
Per quanto attiene all'art. 12 va ricordato che, in alternativa alla procedura semplificata attivabile esclusivamente in Italia, i cittadini italiani iscritti A.I.R.E. possono sempre avvalersi delle procedure di scioglimento del matrimonio previste negli ordinamenti dei Paesi esteri di residenza rivolgendosi alle eventuali istanze locali. I relativi provvedimenti, se rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27 novembre 2003 o dalla legge n. 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato, devono essere poi presentati ai consolati per la trascrizione nei registri di stato civile.
Questo Ministero non ha emanato alcuna “circolare” sull'argomento, ma ha solo diramato alla rete diplomatico-consolare le circolari esplicative nn. 16 e 19/2014 emanate dal Ministero dell'Interno, che chiariscono i criteri per individuare il Comune competente e gli adempimenti degli ufficiali di stato civile. Considerato il dato normativo vigente, tali circolari non avrebbero, per contro, potuto prevedere alcun ruolo degli uffici consolari”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2753/2 Ordine del giorno |
Pagano |
Assemblea |
17/9/2015 |
III |
Iniziative a sostegno della proposta di accordo bilaterale sugli investimenti (BIA) tra il Governo di Taiwan e l'Unione europea |
L'ordine del giorno Pagano n. 9/2753/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 aprile 2015, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di sostenere la proposta di un accordo BIA (Bilateral Investment Agreement) tra l'Unione europea e Taiwan e l'avvio dei colloqui tra le parti al fine di definire i contenuti dell'Accordo sugli investimenti e l'accesso al mercato (risoluzione Commissione UE n. 2675, approvata dal Parlamento europeo il 9 ottobre 2013).
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“Relativamente alla valutazione che viene richiesta al Governo dell'opportunità di sostenere in sede europea la proposta di un accordo BIA (Bilateral Investment Agreement) dell'Unione Europea con Taiwan e l'avvio dei relativi colloqui esplorativi, si premette che, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la protezione degli investimenti è diventata di competenza esclusiva dell'Unione Europea, in quanto parte integrante della politica commerciale comune.
Va sottolineato come rientri tra le prerogative della Commissione, che ha potere esclusivo di iniziativa in materia, valutare l'esistenza o meno sia dell'interesse europeo che dell'opportunità a negoziare un Accordo in materia di investimenti con un Paese terzo. Ad oggi l'Esecutivo comunitario non ha proposto agli Stati membri l'approvazione di direttive per la conclusione di Accordi di natura politica o commerciale con Taiwan, né tantomeno è stata finora espressa l'intenzione di avviare iniziative in tal senso.
Al riguardo, del resto, non risulta che a livello UE sia mai stata avviata una discussione, anche informale, da cui emerga da parte europea l'intendimento di concludere un Accordo in materia di protezione degli investimenti UE-Taiwan. Nella prassi occorre fare riferimento all'esistenza o meno di una raccomandazione formale a negoziare, che viene preceduta dall'avvio di un esercizio di esplorazione dei limiti da rispettare che mira a definire il livello di ambizione e la portata dell'Accordo.
Nel considerare inoltre come la politica commerciale comune sia entrata a far parte a pieno titolo del più ampio contesto delle relazioni esterne dell'UE, quale strumento prioritario, non solo a favore della crescita e dell'occupazione ma anche quale importante contributo per realizzare gli obiettivi di politica estera dell'UE, il Governo italiano ritiene che l'iniziativa di avviare un negoziato con Taiwan debba nascere, ove del caso, in primo luogo nell'ambito del dialogo bilaterale UE-Taiwan.
L'opportunità di sostenere e approvare eventuali direttive negoziali dovrà poi essere sottoposta al vaglio del Consiglio dell'Unione Europea, che peraltro dovrà esprimersi all'unanimità, una volta che sia stata ravvisata l'opportunità politica e giuridica di concludere un Accordo in tal senso. In ogni caso, la decisione a livello europeo non può non tenere conto anche delle ripercussioni che ciò potrebbe avere nel più ampio contesto della strategia europea in Asia, ed in particolare in merito alle relazioni con Pechino.
In adesione alla One China Policy, i Paesi dell'Unione Europea riconoscono la Repubblica Popolare di Cina (Pechino), nella sua integrità e sovranità territoriale, quale unica entità statuale cinese. Di conseguenza non intrattengono con Taiwan relazioni diplomatiche, bensì sviluppano con l'Isola rapporti pragmatici di collaborazione di carattere economico-commerciale e culturale. Nel caso dell'Italia, tali rapporti sono facilitati dalla presenza di un Ufficio di Rappresentanza di Taipei a Roma e di una Delegazione Diplomatica Speciale italiana a Taiwan (denominata “Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale”).
In tale contesto, l'Unione Europea sostiene la partecipazione di Taiwan nelle Organizzazioni Internazionali, la cui membership non implichi il riconoscimento di forme di statualità.
Taiwan ha aderito invece, nel 2002, all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), quale “Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu (Chinese Taipei)” e dal 2008 ha aderito all'Accordo in materia di appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione ginevrina (Government Procurement Agreement). Taiwan è altresì osservatore presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con la denominazione - tollerata da Pechino - di Chinese Taipei. Facendo riferimento alla medesima denominazione, una delegazione di Taiwan è stata inoltre invitata, nel settembre 2013, a partecipare ai lavori della 38ma Assemblea dell'ICAO (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile), quale “ospite” del Presidente del Consiglio dell'Organizzazione stessa.
Alla luce della rilevanza economica di Taipei, è comunque in atto una costante consultazione bilaterale a livello tecnico tra UE e Taiwan al fine di assicurare coordinamento e coerenza alle questioni di comune interesse. Ogni anno, infatti, si tiene regolarmente un dialogo strutturato tra le Parti nel corso del quale vengono affrontate tutte le questioni di natura commerciale. Il predetto meccanismo di consultazione UE-Taiwan prevede quattro gruppi di lavoro a livello tecnico, che esaminano tutti i temi commerciali, comprese le questioni multilaterali afferenti ai negoziati OMC”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00785 Mozione |
Iori |
Assemblea |
17/9/2015 |
III |
Iniziative in merito all'emergenza umanitaria relativa al campo profughi di Yarmouk, in Siria, con particolare riferimento alla situazione dei minori |
1/00792 Mozione |
Di Stefano Manlio |
||||
1/00840 Mozione |
Artini |
||||
1/00846 Mozione |
Rampelli |
Le mozioni Iori ed altri n. 1/00785, Manlio Di Stefano ed altri n. 1/00792, Artini ed altri n. 1/00840, Rampelli ed altri n. 1/00846, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 6 maggio 2015, impegnavano l'esecutivo: a farsi promotore, di concerto con la comunità internazionale, di una forte iniziativa tesa alla protezione dei rifugiati palestinesi e alla loro eventuale evacuazione dal campo di Yarmouk, anche attraverso l'attivazione di corridoi umanitari sotto l'egida della Croce rossa internazionale; a promuovere permanenze temporanee in Italia dei bambini profughi da Yarmouk, alla stregua di quanto già fatto positivamente in passato, in altre occasioni drammatiche; a chiedere il pieno riconoscimento della pari dignità dei rifugiati palestinesi con gli altri rifugiati nell'ambito del sistema di protezione dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati; ad assumere iniziative per provvedere allo stanziamento di una somma congrua destinata a finanziare la United nations relief and work agency (UNRWA); a sostenere gli sforzi internazionali volti a ottenere la cessazione del conflitto in Siria, nonché a combattere il terrorismo internazionale.
In merito a tali impegni il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso, per i profili di propria competenza, la seguente nota:
“A cinque anni dall'inizio del conflitto siriano, la situazione sul terreno resta drammatica. Ad una frammentazione de facto del Paese (zone sotto controllo del regime siriano, aree controllate dagli insorti, aree di Jabhat al Nusra, Daesh, zone curde) si aggiunge una protratta crisi umanitaria, con gravi ripercussioni sulla stabilità dell'intera regione.
L'Italia sostiene l'attività diplomatica dell'Inviato Speciale delle Nazioni Unite, Staffan De Mistura, che mira al raggiungimento di una transizione politica percorribile e realistica alla crisi siriana e che permetta di attenuare il livello delle violenze e arginare l'espansione del Daesh. Tanto nei fori multilaterali, quanto negli incontri bilaterali con i principali attori regionali e internazionali, il nostro Paese incoraggia un più incisivo sostegno all'ipotesi di una soluzione negoziata, in attuazione del Comunicato di Ginevra, e sostiene convintamente la proposta di De Mistura, già avallata dal Consiglio di Sicurezza, di avviare consultazioni strutturate tra tutte le parti politiche siriane per giungere a un governo transitorio inclusivo.
La situazione umanitaria ha raggiunto livelli drammatici. Secondo l'Ufficio ONU preposto al coordinamento delle operazioni umanitarie (OCHA), si tratta della più grande crisi protratta a livello globale, con 7,6 milioni di profughi sfollati internamente alla Siria ed oltre 4 milioni di rifugiati nei paesi limitrofi, mentre le vittime accertate avrebbero superato la soglia di 220.000 (anche se mancano dati ufficiali).
Il 1° aprile 2015, il Daesh ha preso temporaneamente controllo del campo di rifugiati di Yarmouk, sito a circa otto chilometri a Sud di Damasco. La situazione del campo, già precaria, ha visto l'incremento della violenza e la fuga di molti rifugiati ivi rimasti. Dopo alcune settimane di scontri, le forze palestinesi presenti nel campo - coadiuvate dalle forze lealiste - sono riuscite a espellere il Daesh da Yarmouk. Dei 18.000 residenti prima di questa nuova esplosione di violenza, si è passati a poche migliaia. I palestinesi sfollati si sono sparsi nei dintorni nel campo, presso strutture educative dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi (UNRWA), in condizioni di forte precarietà ed estremo disagio psicologico e materiale. Nel quadro dei regolari contatti con UNRWA, è emerso che la situazione nel campo di Yarmouk sarebbe da ultimo lievemente migliorata, a seguito del ritiro del Daesh. Anche se alcune migliaia di palestinesi scappati dal campo lo scorso mese di aprile ha fatto ritorno - secondo l'UNRWA - alle proprie abitazioni all'interno del campo, resta delicata la questione sotto il profilo umanitario, rimanendo problematico l'accesso degli aiuti, a causa dei posti di blocco delle parti belligeranti. Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Multilaterale continua a sollevare, nelle pertinenti sedi multilaterali, la questione dell'accesso umanitario in Siria, e a mantenere un elevato livello di attenzione e di impegno sul versante della risposta umanitaria.
All'apice della crisi umanitaria, il Ministro Gentiloni ha sottolineato l'esigenza di costituire corridoi umanitari che facilitassero l'ingresso di aiuti alla popolazione civile. Su impulso del Ministro, la Cooperazione Italiana è prontamente intervenuta incrementando gli aiuti destinati alla popolazione siriana. E' stato così autorizzato, sul canale degli aiuti d'emergenza, della Cooperazione Italiana, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro - ad oggi interamente erogato - destinato a sostenere le attività dell'UNRWA per un valore di 1 milione di euro, e le attività dell'UNICEF rivolte ai bambini sfollati, per un importo di 500.000 euro.
Il tempestivo finanziamento ad UNRWA ha consentito di realizzare interventi di assistenza umanitaria a favore delle famiglie palestinesi travolte dalla crisi, e realizzati dall'Agenzia a Yalda, Babila, Beit Saham e Tadamon, dove ha trovato temporaneamente riparo la popolazione evacuata dal campo di Yarmouk. Anche grazie al contributo italiano, è stato possibile distribuire alle famiglie cibo, acqua potabile, indumenti e altri beni di prima necessità, oltre che garantire l'erogazione di servizi sanitari essenziali, e una sistemazione provvisoria nei centri di accoglienza collettivi.
Il sostegno all'UNICEF è stato invece indirizzato prevalentemente a favore dei minori, mediante interventi umanitari nei rifugi di emergenza di Yalda, Babila, Beit Saham e Tadamon. Grazie al contributo italiano, è stato possibile continuare a distribuire vaccini ed attrezzature per la catena del freddo al fine di consentire la prosecuzione delle campagne di profilassi contro le principali malattie. E' stato inoltre possibile garantire i servizi nutrizionali a favore di oltre 7.000 beneficiari, tra bambini e donne incinte o in fase di allattamento, nei pressi di Yalda, mediante la distribuzione di biscotti ad alto valore energetico e di alimenti terapeutici, nonché attività di monitoraggio nutrizionale e controlli medici per la prevenzione e la cura della malnutrizione neonatale e infantile. Sul versante della protezione dei minori, si è fornito un supporto psicosociale a bambini e adolescenti, si è distribuito materiale ludico e altri aiuti materiali.
Si ricorda infine che la Cooperazione Italiana è storicamente uno dei più importanti donatori dell'UNRWA. Con il contributo straordinario per il campo di Yarmouk, si prevede di erogare ad UNRWA nell'anno in corso circa 7,2 milioni di euro.
Con riferimento all'ipotesi di promuovere permanenze temporanee in Italia dei bambini di Yarmouk, in caso di predisposizione di programmi solidaristici di accoglienza da parte di altri Dicasteri che hanno una competenza primaria in materia (in particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), la Farnesina è ovviamente disponibile - in presenza di un programma approvato e finanziato dalle Amministrazioni italiane coinvolte - a collaborare per facilitare l'ingresso dei minori, nel rispetto della normativa in vigore, mediante l'emissione di visti con validità territoriale limitata (VTL) per motivi umanitari.
Si segnala, inoltre, che il MAECI, d'intesa con il Ministero della Salute, sta favorendo l'arrivo in Italia di un limitato numero di minori palestinesi provenienti dalla Siria, affetti da gravi patologie. L'operazione umanitaria, nata su impulso del Comitato Italiano dell'UNRWA, prevede di far arrivare, in diversi scaglioni, 13 piccoli pazienti palestinesi dalla Siria (alcuni dei quali dal campo di Yarmouk), che necessitano di cure mediche in Italia. I minori, che saranno temporaneamente ospitati insieme a un genitore accompagnatore in una struttura d'accoglienza messa a disposizione da una ONLUS, saranno sottoposti a interventi chirurgici in Italia, grazie a uno stanziamento ad hoc del Ministero della Salute”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00920 Mozione |
Cicchitto |
Assemblea |
17/9/2015 |
III |
Iniziative volte alla revoca delle sanzioni dell'Unione europea contro la Federazione russa e al raggiungimento di una soluzione politico-diplomatica della crisi ucraina |
La mozione Cicchitto ed altri n. 1/00920, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 25 giugno 2015, impegnava l'esecutivo: a intensificare e rafforzare la propria azione politico-diplomatica verso la Russia, al fine di spingere il Governo russo ad attuare gli accordi di Minsk, ad esercitare la propria influenza sui separatisti e a ripristinare il pieno rispetto del diritto internazionale in Ucraina; ad incentivare il Governo ucraino nella realizzazione delle riforme istituzionali richieste dall'accordo di Minsk, affinché possa trovare attuazione un ordinamento che assicuri una prospettiva di decentramento e uno status speciale alle aree russofone del Donbass; a sostenere l'azione dell'Unione europea e qualsiasi ulteriore sforzo della comunità internazionale che vada nella medesima direzione e, in questo quadro, ad aprire in sede di Unione europea un confronto su possibili misure compensative adeguate a sostenere le imprese e i sistemi di filiera più colpiti dagli effetti dell'embargo russo; a fare esso stesso quanto in proprio potere per alleviare le condizioni di difficoltà che il settore agroalimentare italiano sta registrando a causa dell'embargo russo; a procedere in linea con le decisioni della comunità internazionale rispetto alle sanzioni contro la Russia, mantenendole in essere finché non vi sarà una diversa determinazione comunemente assunta sulla base di positivi sviluppi e di un ripristinato rispetto del diritto internazionale.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso, per i profili di propria competenza, la seguente nota:
“A fronte di evoluzioni non incoraggianti della situazione sul terreno in Ucraina orientale e di un panorama politico interno ancora caratterizzato da manifestazioni di dissenso sull'operato del Presidente della Repubblica da parte di movimenti di estrema destra suscettibili di condizionare il dialogo di riconciliazione nazionale, il Governo, assieme agli altri partner europei ed internazionali (ivi inclusi i Paesi G7) ha continuato ad adoperarsi a sostegno della linea del compromesso nei fori negoziali esistenti.
Orizzonte temporale e sostanziale di riferimento rimane la piena attuazione degli Accordi di Minsk entro il 31 dicembre prossimo, cui rimane al momento legata anche la durata delle misure sanzionatorie economiche disposte nei confronti della Federazione Russa.
La stabilizzazione della situazione in Ucraina è rimasta al centro dei colloqui bilaterali del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Affari Esteri con i propri omologhi europei ed occidentali, affinché potesse essere assicurato il necessario coordinamento e l'opportuno sostegno tanto agli sforzi del quartetto normanno, quanto dell'OSCE e delle sue articolazioni sul terreno e nei gruppi di lavoro tematici per l'attuazione dei singoli capitoli dell'intesa di Minsk.
Due risultati sembrano in particolare degni di menzione. Il primo riguarda il raggiungimento (21 luglio) di una intesa per il ritiro di mezzi pesanti e artiglieria fino a 100 mm dalla linea di contatto, per una distanza minima di 15 km da ciascuna parte, secondo un processo graduale, monitorato dal gruppo di lavoro con competenza sulle questioni di sicurezza. Si tratta di uno sviluppo essenziale, che al momento risulta ancora non pienamente attuato, ma che il Governo italiano incoraggia come condizione per la de-escalation e la stabilizzazione sul terreno.
Il secondo sviluppo è invece rappresentato da una prima votazione da parte della Rada del testo di riforma costituzionale relativo ai rapporti fra centro e periferia (16 luglio, con 288 voti favorevoli e 57 contrari). Il testo, che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale lo scorso 31 luglio, è stato approvato in prima lettura il 31 agosto, con 265 voti a favore su 368 presenti. Esso dovrà ora essere esaminato in seconda lettura dalla Rada ed approvato con i due terzi dei voti.
Anche grazie alle pressioni esercitate su Kiev (anche dal Governo italiano) ed all'azione di mediazione di Francia e Germania nel formato Normandia, si è riusciti ad ottenere alcuni emendamenti all'iniziale proposta del Presidente Poroshenko, assicurando la possibilità di introduzione di “regimi speciali” in alcune aree degli oblast di Donetsk e Lugansk tramite il più agevole strumento della legge ordinaria. Ciò a beneficio della piena attuazione degli Accordi di Minsk nella loro componente politica (clausola 11, relativa al decentramento ed allo status speciale).
Parallelamente, il Governo non ha mancato di incoraggiare il dialogo con la Federazione Russa, per facilitare il recupero di una interlocuzione costruttiva con Mosca anche a beneficio di una soluzione durevole della crisi in Ucraina. A Mosca si è non soltanto chiesto un approccio più collaborativo nel quadro dei formati negoziali esistenti, ma anche gesti di concreta distensione interrompendo il sostegno ai separatisti ed avviando visibili iniziative di persuasione sulla dirigenza di quei gruppi rispetto al dialogo con Kiev sul futuro dell'Ucraina.
Soltanto azioni positive da parte russa potranno infatti essere valorizzate in occasione della revisione del vigente regime sanzionatorio di carattere economico, che il Consiglio Affari esteri del 22 giugno scorso ha prorogato fino al prossimo 31 gennaio. Il margine di tempo a disposizione fra quest'ultima data e quella fissata per l'attuazione degli Accordi di Minsk (31 dicembre) consentirà il necessario approfondimento delle evoluzioni sul terreno e dei progressi negoziali. Ciò al fine di rispettare pienamente i principi di gradualità, proporzionalità, efficacia e non retroattività che costituiscono l'architrave dell'impianto sanzionatorio UE.
Il Governo continua peraltro a sostenere in tutte le sedi internazionali la natura deterrente delle sanzioni, che non possono sostituirsi all'azione politica e diplomatica nei confronti dei Paesi colpiti. Per tale ragione, anche le misure restrittive nei confronti della Russia si inseriscono in una più ampia strategia volta a privilegiare il dialogo e a promuovere una soluzione concordata della crisi ucraina basata sulla completa attuazione delle Intese di Minsk.
Benché le misure restrittive abbiano inciso sulla contrazione dell'importante interscambio commerciale tra Italia e Federazione Russa, il Governo ha continuato a incoraggiare la collaborazione economica, compatibilmente alle restrizioni in atto, e l'esplorazione di forme innovative di partenariato. L'economia italiana è fortemente diversificata e dispone pertanto degli strumenti per rafforzare la presenza su altri mercati, sia tradizionali che emergenti, grazie anche alle risorse messe a disposizione dal Governo, in particolare con il Piano straordinario per il Made in Italy. In questo quadro, ci si è quindi attivati per accompagnare le imprese del settore verso nuovi sbocchi all'export agricolo e agroalimentare, con particolare riguardo al mercato nordamericano.
Rispetto alle contromisure russe relative al divieto di esportazione di alcune produzioni agricole ed agro-alimentari, grazie alla proficua collaborazione con la Commissione Europea, si è riusciti ad ottenere un regolamento europeo (in via di approvazione) per nuove misure a favore del settore ortofrutticolo colpito dall'embargo russo. Esso prevede in particolare per l'Italia un plafond di ritiri complessivo di circa 50 mila tonnellate di prodotto e in particolare di: mele e pere (17.500 tonnellate), pesche e nettarine (9.200 tonnellate), agrumi (3.300 tonnellate), susine, kiwi e uva da tavola (15.300 tonnellate) e altri ortaggi (650 tonnellate). A questo si aggiunge anche un ulteriore plafond da 3 mila tonnellate che può essere gestito a livello nazionale. Si tratta di misure di sicuro rilievo per i nostri imprenditori di comparto. Esse confermano l'attenzione del Governo italiano a misure compensative per gli operatori di settore. Già in passato, sotto la Presidenza italiana dell'UE, infatti, abbiamo operato attivamente affinché fossero poste in essere specifiche iniziative della Commissione volte a limitare gli effetti delle sanzioni russe.
Il Governo continuerà a monitorare con attenzione gli sviluppi della crisi ucraina ed i loro riverberi sulla sicurezza e sul complesso delle relazioni economiche con Kiev e con Mosca”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
8/00093 Risoluzione conclusiva |
Rizzo |
Commissione |
11/9/2015 |
IV |
Impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica Predator |
La risoluzione conclusiva Rizzo ed altri n. 8/00093, accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 17 dicembre 2014, impegnava l'esecutivo ad avviare un'istruttoria interministeriale per verificare se fosse possibile sotto il profilo tecnico-operativo e opportuno o vantaggioso sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici utilizzare aeromobili a pilotaggio remoto (APR) civili o militari (e in questo caso eventualmente anche di classe strategica “Predator”) per il monitoraggio, la sorveglianza e il controllo - in concorso con le Forze armate e di polizia dislocate in loco - del territorio campano della cosiddetta “Terra dei fuochi”, a fini di prevenzione e repressione dei delitti a carattere ambientale, tenendo informata la Commissione in relazione alle valutazioni raggiunte nell'ambito della predetta istruttoria.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo nelle circostanze in cui esigenze di carattere eccezionale (calamità naturali o di emergenza pubblica) lo abbiano richiesto, ha sempre favorito la sinergica collaborazione delle potenzialità operative e capacitive delle Forze armate con quelle delle Forze di polizia e della protezione civile.
È in questa ottica che, nonostante la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rientri tra le competenze del Ministero dell'interno, le Forze armate hanno spesso fornito un importante contributo di uomini e di mezzi, ponendoli a disposizione, in caso di eccezionali esigenze, dei Prefetti preposti alla gestioni di importanti e gravi emergenze.
In concreto l'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del 2008 e successive modificazioni, ha autorizzato, a decorrere dall'agosto del 2008, l'impiego di un contingente delle Forze armate in supporto delle Forze dell'ordine per specifiche, eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ed in sostanza per un maggior controllo del territorio.
Anche più strettamente connesso, poi, con l'esigenza rappresentata dall'atto di indirizzo in argomento, risulta l'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2013 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 6 del 2014), che ha autorizzato, per l'esigenza della “Terra dei fuochi”, i Prefetti delle province di Napoli e Caserta ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione ai sensi dell'articolo 13, della legge n. 121 del 1981.
Proprio al fine di implementare tale forma di sinergica collaborazione sono già state svolte, in passato, forme di cooperazione che hanno realizzato l'impiego di velivoli ADR in attività non tipicamente militari, nel corso delle quali il “Predator” si è rivelato alquanto versatile, come nel caso del suo impiego per contribuire alla sicurezza interna in occasione di alcuni “grandi eventi”, quali il vertice intergovernativo Russia-Italia, tenutosi a Bari nel marzo 2007, e del G8 dell'Aquila del 2009.
Al fine di ottimizzare tali esperienze di concorso - ed in linea con lo spirito e lo scopo dell'atto di indirizzo in argomento - lo Stato Maggiore dell'Aeronautica militare ha stipulato due distinti protocolli di intesa - corredati da apposito disciplinare tecnico-operativo - rispettivamente con la Polizia di Stato e con l'Arma dei Carabinieri.
Tali accordi regolano i criteri di base e le modalità attuative per il concorso ad attività istituzionali delle Forze dell'ordine di aeromobili a pilotaggio remoto di tipo “Predator”, in dotazione all'Aeronautica Militare.
Oggi, sono dunque delineate le procedure di impiego e quelle di ristoro degli oneri economici e sarà pertanto possibile, per le Forze dell'ordine, poter fruire ben più agevolmente dei sistemi APR in dotazione alla Difesa, laddove la competente Autorità ne ravvisi la necessità operativa.
I richiamati protocolli prevedono, in particolare, la valutazione della fattibilità degli interventi richiesti, le procedure per l'impiego degli APR, la pianificazione e l'esecuzione dell'attività (tempi, durata e modalità dell'intervento) nonché lo svolgimento di addestramento congiunto del personale dell'Aeronautica militare con quello della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, volto ad illustrare le potenzialità dei sistemi APR ed alla familiarizzazione con le procedure di impiego.
Quanto all'ipotesi di un eventuale impiego di tale risorsa nella “Terra dei fuochi”, questo risulta essere nella portata operativa dei “Predator” dell'Aeronautica militare mentre, per missioni di minore complessità, ove necessari e sufficienti, la Difesa dispone comunque in loco (presso la base aerea di Grazzanise) di un'unità “Fucilieri dell'aria”, dotata di sistemi APR Strix (classe mini APR).
Inoltre, e per ultimo, proprio per disciplinare in termini ancor più mirati le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto per il controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, l'articolo 5, comma 3-sexies del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)”.
Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite
le note di attuazione annunciate
|
Primo firmatario |
Tipo di Atto |
Numero |
Pag. |
|
On. |
Artini |
Ordine del giorno |
9/2598-AR/21 |
35 |
On. |
Artini |
Mozione |
1/00840 |
41 |
On. |
Cicchitto |
Mozione |
1/00920 |
44 |
On. |
Di Stefano Manlio |
Mozione |
1/00792 |
41 |
On. |
Garavini |
Ordine del giorno |
9/831-B/1 |
38 |
On. |
Iori |
Mozione |
1/00785 |
41 |
On. |
Pagano |
Ordine del giorno |
9/2753/2 |
39 |
On. |
Rampelli |
Mozione |
1/00846 |
41 |
On. |
Rizzo |
Risoluzione conclusiva |
8/00093 |
47 |
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove introdotte da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.
Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.
Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.
Nell'ambito delle relazioni annunciate nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione si segnalano, in primo luogo, quei documenti la cui trasmissione alle Camere interviene a sanare un ritardo rispetto al termine atteso per l'adempimento dell'obbligo.
Sotto questo profilo, si richiama in primo luogo l'attenzione sulle relazioni trasmesse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sull'attività svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) negli anni 2013 e 2014, corredate dai bilanci di previsione per i medesimi anni, dal rendiconto generale per gli anni 2012, 2013 e 2014 e dalla consistenza degli organici aggiornata al 31 dicembre 2014. I documenti richiamati ottemperano quanto previsto dall'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”. La disposizione citata prevede che ciascun Ministero debba presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico19. La precedente relazione, avente ad oggetto l'attività dell'ISPRA nell'anno 2012, accompagnata dal bilancio di previsione e dalla pianta organica riferiti al medesimo anno e dal rendiconto generale per l'anno 2011, risaliva al mese di dicembre 2013.
Si ricorda che L'ISPRA è stato istituito ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Il medesimo articolo 28 ha contestualmente soppresso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), trasferendone le funzioni al nuovo Istituto, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari straordinari di cui al comma 5 sempre dell'articolo 28 (effettivamente nominati con decreto del ministro dell'ambiente del 23 luglio 2008).
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, l'ISPRA svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche postuniversitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma.
La relazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sull'attività svolta dall'ISPRA nel 201420, ripercorso il processo che ha portato alla nascita dell'Istituto, evidenzia, quanto alle funzioni da esso svolte, che la peculiarità di quest'ultimo si sostanzia nella duplice natura delle attività dallo stesso condotte: da una parte il supporto non solo tecnico-scientifico fornito sia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia ad altre amministrazioni statali; dall'altra la ricerca, gli studi, le attività di divulgazione in materia ambientale, le pubblicazioni e i convegni.
Ricordato che anche nell'esercizio 2014 l'atto di indirizzo politico delle attività tecnico - scientifiche che l'Istituto ha reso a supporto delle strutture del Ministero è stata costituita dalla “Direttiva generale sullo svolgimento delle funzioni e sui compiti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”, adottata con decreto del Ministro in data 19 marzo 201221, si evidenzia che già da tempo, in Parlamento si discute di un disegno di legge teso ad introdurre un vero e proprio sistema delle Agenzie Ambientali Regionali (ARPA) e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (APPA), facente capo all'Istituto, con il compito di verificare l'attuazione delle normative ambientali e di vigilare sul rispetto delle stesse, nella veste di qualificato interlocutore tecnico- scientifico di livello nazionale ed internazionale.
Premesso che per quanto attiene alla descrizione di dettaglio delle attività svolte nel 2014 la relazione del Ministero rinvia ai documenti trasmessi dall'ISPRA, allegati alla relazione medesima22, sul piano dei risultati conseguiti si segnala l'impulso dato dalla presenza di esperti ISPRA in discussioni, negoziati e gruppi di lavoro su una pluralità di temi23, nonché il contributo offerto in termini di partecipazione a numerose audizioni parlamentari nelle quali l'Istituto ha riferito su specifici contesti, oggetto di particolare attenzione per il Paese.
Oltre alle attività svolte a diretto supporto del Ministero dell'ambiente, si segnalano convenzioni stipulate con altri enti pubblici, nonché attività finanziate da altri enti o società nazionali o organismi internazionali.
Per quanto concerne la ricerca, si osserva che l'ISPRA svolge tale attività finalizzandola, in via prioritaria, ad una migliore conoscenza delle fenomenologie e dei processi per perseguire la protezione ambientale in senso lato, rendendo più efficace e solida, sia sul piano tecnico che scientifico, l'azione dell'ente nell'espletamento delle altre funzioni proprie e di supporto al Ministero.
Con riferimento alla presentazione dei dati contabili24, si ricorda che la struttura del bilancio dell'Istituto per l'esercizio 2014, rimasta sostanzialmente invariata a partire dal bilancio 2009, è articolata in 16 Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA)25 e che il Ministero dell'ambiente provvede al trasferimento delle risorse finanziarie afferenti al contributo ordinario destinato al medesimo Istituto, allocato sullo stato di previsione del Ministero a gravare sui pertinenti capitoli di bilancio. Raffrontando le ultime annualità, si registra una crescita dell'ammontare del contributo ordinario erogato all'Istituto per il 2014 rispetto ai finanziamenti ordinari assestati per i tre anni precedenti26.
Sempre in quanto pervenute in ritardo, si richiama l'attenzione sulle relazioni previste dall'articolo 68, comma 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” trasmesse il 5 agosto 2015 (Doc. CLXIV, n. 33 e Doc. CLXIV, n. 34) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Detto comma prevede che entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmetta alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. La precedente relazione, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, riferita all'anno 2012 (Doc. CLXIV, n. 12), era stata inviata alle Camere nel mese di novembre 2013.
Entrambe le relazioni sono corredate dai rapporti sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, previste dal già citato comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008. Detto comma dispone che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un’analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni
Le due relazioni trasmesse, di cui si dà conto, hanno un'articolazione pressoché identica, presentando solo lievi variazioni. Come previsto dai commi 68 e 69 del sopra citato articolo 3 della legge n. 244 del 2007, le relazioni (denominate rapporto di performance) sono state predisposte dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV), secondo le indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico operante presso il Ministro per l’attuazione del programma di Governo, con le Linee guida del marzo 2011, come specificato nella premessa di entrambe le relazioni.
Viene quindi in primo luogo riferito l'assetto dei programmi di bilancio del Ministero, segnalando, per entrambi gli esercizi, che i programmi di spesa, definiti ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, non hanno subito modifiche. Si evidenzia, altresì, come il quadro dei programmi sia stato stabilito con l’obiettivo di evitare il frazionamento di un medesimo programma su più CDR (Centri di Responsabilità), al fine di convogliare le risorse di ciascun programma nella gestione esclusiva di un solo CDR. Una tabella illustra quindi la ripartizione delle missioni e dei programmi tra Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro, il Segretariato generale e le Direzioni Generali. Nel 2013 e nel 2014 tale ripartizione è restata immutata.
Le relazioni descrivono l’articolazione degli obiettivi del Ministero, distinguendo tra obiettivi di primo livello (strategici e strutturali) e di secondo livello (operativi)27. Le relazioni segnalano incrementi del numero degli obiettivi operativi, per una più puntuale considerazione delle attività svolte in modo continuativo dall’amministrazione.
Le relazioni riconoscono che “l’ordine di grandezza e i contenuti di programmazione” per entrambi gli esercizi “sono rimasti sostanzialmente immutati rispetto agli anni precedenti” e descrivono l'assetto degli indicatori per obiettivi del Ministero, raffrontando i volumi e le tipologie di indicatori. Per ambedue gli esercizi le relazioni rilevano un incremento del numero complessivo degli obiettivi operativi (del 10 per cento tra il 2012 e il 2013, e del 35,5 per cento circa tra il 2013 e il 201428).
La relazione per il 2014 segnala, in merito alla tipologia degli indicatori, che la nuova metodologia di programmazione, introdotta dall’amministrazione nell'esercizio di riferimento, recependo le indicazioni metodologiche dell’OIV, distingue tra obiettivi operativi di risultato e obiettivi operativi di attività.
Le relazioni si soffermano quindi sull'organizzazione del Ministero, con riferimento, in primo luogo, agli interventi attuativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
Con l’entrata in vigore del Regolamento di riorganizzazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, il Ministero è stato organizzato in cinque Direzioni generali, coordinate dal Segretario Generale, titolare anche di uno specifico CDR.
Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale29, ha istituito, nell'ambito della struttura del Ministero, l’Ispettorato generale che, in fase di prima attuazione e in attesa della istituzione di un apposito CDR, si è avvalso – secondo quanto riportato da entrambe le relazioni - del CDR di competenza del Segretariato generale, come previsto dal decreto ministeriale 12 luglio 2010 n. 119.
Secondo la relazione 2014, “Il protrarsi delle attività connesse all’attuazione del nuovo assetto organizzativo nel corso del secondo semestre 2014 ha comportato alcune criticità nello svolgimento delle attività dell’amministrazione, ma non ha pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di risultato e di attività assegnati”.
La relazione relativa al 2013 segnala30 che l'attività dell’OIV, nonostante le difficoltà dovute alla carenza di adeguate competenze all’interno della struttura tecnica e la scarsa attenzione prestata in generale dall’amministrazione ai temi della programmazione e del controllo dei livelli di performance, si è svolta secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalle delibere in materia dell’Autorità nazionale anticorruzione (ex CiVIT).”
In un apposito capoverso, denominato ”Criticità dell'Organizzazione”, entrambe le relazioni, segnalano “che […] il personale dell’amministrazione rappresenta solo una parte dell’effettiva forza lavoro impiegata per la realizzazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Piano della performance. L’amministrazione si avvale, infatti, in modo consistente del contributo fornito dall’ISPRA, da Sogesid SpA31 e da altri soggetti coinvolti nell’ambito di rapporti di agenzia”.
Ambedue le relazioni riportano poi l’organigramma dell’amministrazione e il riepilogo del numero di addetti relativo al periodo 2011-2014 (numero che risulta in diminuzione dal 2011) e la retribuzione lorda media delle diverse categorie di personale dipendente per gli anni 2013 e 2014, come desunta dal contratto collettivo (e quindi non rilevata dai dati di consuntivo n.d.r), che risulta invariata nei due esercizi.
La relazione 2014 rileva che il “riepilogo del numero di dipendenti da evidenza della progressiva erosione della dotazione di risorse umane. L’indagine svolta dall’OIV in relazione al livello di benessere organizzativo con riferimento il periodo 2013/2014, evidenzia come siano presenti diversi elementi di criticità”.
Le relazioni passano quindi a illustrare, al punto 1.1 della Sezione I, le priorità politiche per i due esercizi di riferimento. La priorità politica n. 1, che nel 2013 era individuata in “qualità dell'aria, e energia pulita”, diviene nel 2014 “qualità dell'aria, clima ed energia pulita”.32 Le altre priorità mantengono la stessa denominazione: “Rifiuti e bonifiche”, “Gestione risorse idriche e uso del territorio”, “Tutela e conservazione della biodiversità”, “Comunicazione ed educazione ambientale”. Tuttavia nell'esercizio 2014, “Gestione risorse idriche e uso del territorio” diviene la priorità 3 (in precedenza costituiva la priorità 2), invertendo la sua posizione con “Rifiuti e bonifiche” (passata dalla posizione 3 alla posizione 2), evidentemente ritenuta in questa fase più rilevante.
Le relazioni svolgono per ciascuna priorità politica una descrizione sintetica degli specifici obiettivi, con l'indicazione degli interventi prioritari adottati e degli indicatori di performance monitorati al riguardo (e riportando gli specifici risultati conseguiti per ciascuno di essi.).
Le relazioni contengono poi una “Sezione I - 1.2 quadro delle risorse” che espone il quadro contabile riassuntivo dei rendiconti del 2013 e del 2014, con il confronto tra stanziamenti iniziali e stanziamenti definitivi, nonché il dettaglio degli obiettivi derivanti dalle descritte priorità politiche, con l’indicazione delle risorse finanziarie riportate in apposite tabelle.
Sono quindi evidenziate le principali variazioni intervenute tra gli stanziamenti iniziali in conto competenza, iscritti nella legge di bilancio, e stanziamenti definitivi in conto competenza derivanti dai successivi assestamenti, con annesse sintesi per programma e sintesi per tipologia di spesa.
La relazione 2013 riferisce poi in merito alle due principali categorie di spesa che subiscono variazioni nell'esercizio, segnalando in particolare che, per quanto riguarda la riassegnazione delle entrate relative al danno ambientale, le variazioni in corso d’anno sono strutturali, in quanto legate in massima parte ai versamenti a favore dei sottoscrittori di accordi transattivi per la bonifica dei siti inquinati. La relazione specifica al riguardo che si tratta di programmi già avviati e fornisce poi dettagli circa la reiscrizione dei residui.
Essa, poi, richiama una serie di rilevi tratti dalla Relazione della Corte dei conti relativa all'esercizio 2013, riportando al riguardo gli elementi di approfondimento prodotti dall’amministrazione circa le criticità evidenziate. Le due relazioni proseguono descrivendo il complesso delle attività svolte in corso d'anno dal Gabinetto e dagli Uffici di diretta collaborazione, da ciascuna Direzione Generale e dal Segretariato generale, suddivise per CDR (Sezione I, 1.3). Esse espongono, altresì, l'attività dell'Ispettorato generale. In tal modo è fornita una panoramica dell'attività compiuta dal Dicastero nel corso degli esercizi esaminati.
Nella Sezione II di entrambe le relazioni si dà conto analiticamente delle posizioni debitorie del Ministero, evidenziandone l'andamento nel tempo, in attuazione, come premesso, del comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008. La relazione 2014 contiene, altresì, il riscontro degli adempimenti previsti dall’articolo 36 del decreto-legge n. 66 del 201433, recante “Misure per la competitività e la giustizia sociale”, e dell’apposita circolare MEF n. 18 del 5 giugno 2014. In esecuzione di tali obblighi, il Ministero ha rappresentato al MEF la complessiva situazione debitoria, che la relazione espone mediante un'apposita tabella.
La Sezione II si sofferma inoltre sulle singole situazioni debitorie, illustrandone le cause, sovente riconducibili alla strutturale insufficienza dei finanziamenti ordinari rispetto alle esigenze finanziarie.
Le relazioni si concludono con la Sezione III – funzionamento del ciclo della performance.
Entrambe lamentano che il Ministero dell’ambiente abbia formalizzato il Piano della performance (rispettivamente per il triennio 2013-2016 e per il triennio 2014-2016) in ritardo in entrambi gli esercizi (rispettivamente a luglio 2013 e a ottobre 2014), sottolineando, tuttavia, come detto ritardo non abbia interferito con la programmazione delle attività, dal momento che l’amministrazione si era dotata della direttiva per l’azione amministrativa e delle direttive di secondo livello. Pertanto, il ritardo nell’adozione del Piano della performance non ha comportato una riduzione della frequenza di monitoraggio degli obiettivi operativi.
Le relazioni individuano, in termini analoghi, alcuni elementi di criticità, in merito all’applicazione dei criteri minimi di definizione del Sistema di misurazione e valutazione come enunciati nella delibera CiVIT n. 89 del 2010.
Esse evidenziano, in primo luogo, che gli obiettivi strategici e strutturali collegati al processo di programmazione economico-finanziaria risultano, spesso, ancora definiti in modo generico, rispetto all’effettivo risultato che l’amministrazione sarà in grado di determinare.
La relazione 2014 rileva che l’amministrazione ha invece compiuto, seppur parzialmente, miglioramenti quanto alla programmazione a livello operativo.
Le relazioni lamentano la quasi totale assenza di indicatori di outcome e la mancanza di una adeguata rappresentazione del perimetro di intervento dell’amministrazione ,che possa consentire agli stakeholder di individuare gli impatti di effettiva competenza dell’amministrazione, nonché la mancata caratterizzazione degli indicatori secondo le schede anagrafiche e i relativi test di qualità e fattibilità proposti dalla ex CiVIT.
I documenti evidenziano come la rilevazione effettiva della performance avvenga con frequenza semestrale, in assenza di schemi di caratterizzazione degli indicatori che consentano un controllo di tipo oggettivo; per questo l’OIV è intervenuto, definendo una metodologia di validazione della relazione sulla performance basata su una verifica non soltanto dei contenuti dei documenti di rendicontazione trasmessi ma anche dei relativi indicatori.
Le relazioni segnalano - in merito al livello di coerenza degli obiettivi dell’amministrazione, formulati nel Piano della performance, con i requisiti metodologici previsti dalla normativa vigente - come la rilevanza e pertinenza rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell’amministrazione risultino non sempre direttamente comprensibili.
La relazione 2014 ribadisce quanto affermato dalla relazione 2013 circa la non adeguatezza della specificità e misurabilità in termini concreti e chiari degli obiettivi, pur dando atto, al riguardo, di un miglioramento rispetto all'esercizio precedente.
Le relazioni rimarcano, inoltre, come l'idoneità a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi appaia rilevante solo per un numero limitato di obiettivi.
Le relazioni evidenziano anche come il sistema non consenta la commisurazione a valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe.
In merito al ciclo della performance, le due relazioni segnalano più in generale analoghe criticità, di seguito riassunte.
In primo luogo il livello di differenziazione nelle valutazioni dirigenziali relative alla performance 2014 risulta basso34. Tuttavia la valutazione dei dirigenti di I livello assume, per la prima volta, una contenuta differenziazione, legata in particolare alla valutazione dei comportamenti organizzativi.
Il personale non dirigente non è sottoposto ad alcuna forma di valutazione, i sistemi informativi a supporto del ciclo della performance risultano del tutto inadeguati; inoltre non sono presenti strumenti per il controllo di gestione.
L’amministrazione non ha proceduto alla mappatura dei processi e alla definizione di adeguati standard di qualità per i servizi erogati; permane la mancanza di un sistema informatico integrato per il controllo di gestione e per il monitoraggio dello stato di attuazione della Direttiva.
Come già evidenziato, al fine di ottemperare alle indicazioni fornite da ANAC, l’OIV ha definito una metodologia di validazione della relazione sulla performance, applicata a partire dall’anno 2014 sui risultati del 2013. Tale metodologia è stata definita con l’obiettivo di verificare il contenuto degli strumenti di monitoraggio e l’effettivo raggiungimento dei risultati rendicontati35.
Nel mese di settembre 2015 sono state inviate al Parlamento due relazioni sulle quali si richiama l'attenzione in quanto costituiscono il primo adempimento del relativo obbligo di legge.
Sotto questo profilo si evidenzia che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la relazione sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché sullo stato e sull'adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo stabilimento, con dati aggiornati al 31 luglio 2015 (Doc. CCIV, n. 5): nell'ambito di tale documento si è data attuazione, per la prima volta, a quanto prescritto dal comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”36. Il decreto-legge di cui trattasi, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, estende alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, quale l'ILVA S.p.A., la disciplina stabilita per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, delineata dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2015 consente che il commissario straordinario dell'impresa di interesse strategico nazionale in crisi, nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 6137, presenti l'istanza per l'ammissione dell'impresa medesima alla procedura di amministrazione straordinaria e possa essere nominato egli stesso commissario di tale procedura di amministrazione straordinaria.
L'articolo 2 (Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.) del decreto-legge n. 1 del 2015, al comma 1, stabilisce che l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 determina la cessazione della precedente gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo commissariale38 nei poteri attribuiti per l'attuazione del Piano delle misure e delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 201439. Il comma 4-bis dell'articolo 2 dispone quindi che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati.
Nella lettera di trasmissione alle Camere il Ministro dell'ambiente specifica che la relazione inviata (Doc. CCIV, n. 5), oltre a fornire informazioni sullo stato di attuazione del Piano e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati, in adempimento del testé richiamato comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, costituisce il quinto rapporto semestrale al Parlamento (relativo al periodo gennaio-luglio 2015) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, che testualmente dispone che “il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo”. Sempre il medesimo documento riporta anche le informazioni sullo stato dei controlli ambientali per il semestre di riferimento, in ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 6140.
La relazione pervenuta, ricostruito il quadro normativo vigente per lo stabilimento siderurgico della società ILVA e ricordate le finalità e gli interventi da ultimo operati con il decreto-legge n. 1 del 2015, dà conto degli esiti delle attività poste in essere, nel periodo di riferimento, nell'ambito delle Conferenze dei servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 201341, per la realizzazione delle opere e dei lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA), dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 e dal piano industriale42. In proposito si ricorda che il citato comma 9 ha introdotto una speciale disciplina procedimentale per l'acquisizione di autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'AIA, dal piano ambientale e dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, prevedendo a tal fine la convocazione di una conferenza dei servizi da parte del Ministero dell'ambiente, su proposta del commissario straordinario, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per quanto attiene allo stato di attuazione del decreto di riesame dell'AIA del 26 ottobre 2012, nonché del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 ed alle risultanze dei controlli ambientali effettuati43 il Ministero dell'ambiente fa presente che il documento recante le informazioni più aggiornate è costituito dall'ultima relazione trimestrale, relativa al periodo 17 aprile-27 luglio 2015, prevista dalla prescrizione n. 17 (articolo 1, comma 3) del decreto di riesame dell'AIA sopracitato, che ILVA SpA in amministrazione straordinaria ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPA: tale relazione è stata allegata al Doc. CCIV, n. 5.
La relazione del Ministero riferisce inoltre in merito a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015: tale comma dispone che “il piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, nel rispetto dei termini massimi già previsti dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 61”. A seguito della trasmissione all'amministrazione straordinaria dell'ILVA dei criteri per l'identificazione delle prescrizioni in scadenza al 31 luglio 2015 da parte del Ministero, formulati in accordo con l'ISPRA, l'ILVA ha inviato il riepilogo delle prescrizioni in scadenza al 31 luglio 2015, anch'esso trasmesso in allegato al documento inviato alle Camere44.
La situazione dell'ILVA di Taranto è oggetto anche della prima relazione (Doc. CCIV-bis n.1) trasmessa dal Ministro della salute in attuazione dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma richiamato prevede che, per tutti gli stabilimenti di interesse strategico nazionale il Ministro della salute riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul “documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici.”
Il documento è redatto secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 24 aprile 2013, recante “Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS)”, emanato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, della disposizione di legge sopra citata, norma che prevede l’effettuazione, con aggiornamento almeno annuale, di una valutazione del danno sanitario per tutti gli stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale (di fatto al momento solo ILVA di Taranto). Il citato decreto ministeriale ha provveduto altresì a denominare “rapporto” il documento recante la VDS 45.
Il paragrafo A esordisce “[...] rimarcando che il quadro ambientale di riferimento [...] riflette il quadro emissivo attuale, fortemente condizionato dalla transitoria chiusura di buona parte delle cokerie, che rappresentano la sorgente più rilevante di inquinanti cancerogeni nell’area di Taranto [...]”.
Nel sotto-paragrafo 1 (qualità ambientale) la relazione tratta, in primo luogo, “della valutazione comparativa con i limiti normativi delle misure delle concentrazioni ambientali dei contaminanti di interesse ai fini della valutazione del rischio inalatorio”, evidenziando per i dati riferiti all’anno 2013, l’assenza di superamenti dei valori limite e obiettivo previsti dalle leggi nazionali.”
Secondo il rapporto il decremento46 è collegato, oltre che, come detto, alla riduzione dell'attività dell'ILVA, alle modifiche di gestione, introdotte in seguito alle attività della magistratura e all’attivazione del Piano per il risanamento dell’aria nell’area di Taranto e Statte della Regione Puglia.
Per quanto riguarda il sotto-paragrafo 2 (Profilo di salute generale della popolazione) la relazione segnala che il rapporto è stato redatto, quanto alla valutazione del quadro epidemiologico, secondo la metodologia dello studio “Sentieri” dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), attraverso l’analisi della mortalità nel comune di Taranto (periodo 2006-2011), dell’ospedalizzazione nel comune di Taranto (periodo 2006-2013) e dell’incidenza tumorale nella provincia di Taranto (periodo 2006-2008).
Al riguardo la relazione osserva che “le patologie per le quali “Sentieri” indica un’evidenza a priori (sufficiente o limitata) di associazione con le esposizioni ambientali nel SIN47 di Taranto sono: tumore maligno della trachea, bronchi e polmoni; mesotelioma della pleura; malattie dell’apparato respiratorio (acute e croniche); asma.”
Secondo la relazione “In estrema sintesi, nei periodi esaminati, si registrano eccessi rispetto al dato regionale di mortalità per alcune patologie oncologiche (tutti i tumori, tumore della pleura, tumore del polmone, tumore del fegato), per le patologie cardiovascolari e per le patologie respiratorie.
L’esame dell’andamento temporale suggerisce che per il sesso maschile i valori relativi alle cause di morte individuate dallo studio Sentieri come associate all’inquinamento ambientale del SIN appaiono in decremento, con l’eccezione delle malattie dell’apparato respiratorio che risultano stabili; per tutte le cause, con l’eccezione dell’infarto miocardico acuto, i tassi del Comune di Taranto appaiono più elevati di quelli rilevati nel resto della regione; per il sesso femminile appaiono stabili i tassi relativi alla mortalità generale e a tutti i tumori maligni, in decremento quelli dell’apparato circolatorio, in incremento le patologie respiratorie, neoplastiche e non”.
La relazione considera particolarmente rilevanti i dati di ospedalizzazione che forniscono informazioni su un periodo temporale successivo all’entrata in vigore del decreto di riesame dell’AIA di ILVA S.p.A. del 24 ottobre 2012: “si evidenziano per i Comuni di Taranto e Statte negli anni 2006-2013 eccessi statisticamente significativi di ospedalizzazione in entrambi i generi per tutte le cause naturali, tutti i tumori maligni, diverse sedi tumorali (stomaco, fegato, pancreas, laringe, polmone, pleura, vescica, rene, tiroide), malattie neurodegenerative, malattie dell’apparato cardiocircolatorio, soprattutto di natura ischemica, malattie cerebrovascolari, BPCO, malattie dell’apparato digerente, cirrosi”.
La relazione osserva che “i valori relativi alle patologie individuate dallo studio Sentieri come associate all’inquinamento ambientale del SIN appaiono tutti in decremento, anche se i tassi del comune di Taranto e del SIN nel complesso rimangono più elevati di quelli regionali, con l’eccezione dell’ospedalizzazione per malattie respiratorie nei maschi del SIN e nelle donne a Taranto e nel SIN; nelle donne si osserva una convergenza verso i valori regionali nell’ultimo periodo per tutte le cause di ospedalizzazione”.
In conclusione la relazione rileva che “il rapporto di Valutazione di Danno Sanitario evidenzia che le misure delle concentrazioni ambientali dei contaminanti di interesse per il rischio inalatorio non superano, per l’ultimo anno considerato (2013), i livelli fissati dalle norme. Di conseguenza, sulla base di quanto previsto dalla Tabella 1 del punto 2.2.1 (Valutazioni di primo livello) del decreto interministeriale 24 aprile 2013, la valutazione si arresta a questo stadio48. Si evidenzia, altresì, che persistono criticità nel profilo di salute della popolazione, anche con specifico riferimento alle patologie che, secondo lo studio “Sentieri” dell’ISS, risultano associate con un grado di evidenza sufficiente o limitata alle esposizioni ambientali presenti nel SIN di Taranto49”.
La relazione ribadisce con forza che il quadro ambientale “potrebbe mutare anche drasticamente, determinando un impatto misurabile sulla salute” quando, terminate le procedure previste dall’AIA e conformemente alle prescrizioni in essa contenute, nel 2016, tutti gli impianti potranno produrre fino a 8 milioni di tonnellate annue di acciaio, “come peraltro già evidenziato attraverso l’applicazione della metodologia del Risk Assessment Document for Coke Oven MACT Residual Risk dell’US EPA”.
Con riferimento al paragrafo B (Misure di cura e prevenzione messe in atto e loro benefici) la relazione richiama alcune delibere adottate dalla Giunta Regionale (di seguito DGR) pugliese dal 2012 ad oggi, volte sistematizzare le attività istituzionali di cura e prevenzione, in primo luogo la DGR 1980/2012, che ha adottato il Piano straordinario salute ambiente, individuando nel Centro salute e ambiente (CSA) il fulcro delle azioni strategiche e programmatiche da svolgere.
La missione principale del Centro è quella di valutare la correlazione tra esposizioni ambientali attraverso tutte le matrici e gli effetti sulla salute umana, implementando specifiche attività di monitoraggio, vigilanza, controllo e ricerca, le relative dotazioni strutturali e infrastrutturali e, parallelamente, attività di prevenzione primaria e secondaria e di potenziamento e ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici delle patologie correlate all’inquinamento ambientale50. La relazione descrive quindi la struttura organizzativa del centro e le concrete iniziative svolte nel corso del 2014.
La relazione poi illustra, tra l'altro, il “Programma di prevenzione primaria del rischio cardiovascolare e di salute respiratoria nella popolazione tarantina” e rappresenta gli interventi previsti dalla DGR 1403/2014, con cui è stato adottato il Programma operativo 2013-2014 volto a proseguire e rafforzare l'azione di qualificazione dell’assistenza sanitaria, migliorando l'offerta sanitaria ospedaliera e quella territoriale. La relazione ricorda, infine, la DGR 2731/2014, che stanzia ulteriori 5.200.000 euro per il Centro salute ambiente, estende alcune attività anche alle aree di Brindisi e Lecce e recepisce il Piano delle prestazioni sanitarie dell’ASL di Taranto; detto Piano amplia le attività già identificate nell’ambito della macro-area 3 del CSA51, utilizzando allo scopo il finanziamento di 8 milioni di euro, assegnato con la legge n. 6 del6 febbraio 2014, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 136 del 2013, recante“ disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”.
Per quanto attiene alla conclusione di obblighi vigenti si evidenzia che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha inviato, in data 11 agosto 2015, la relazione, redatta ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 6 maggio 2015, n. 52, relativa allo schema di decreto legislativo in materia di “Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei Deputati”.
La legge 6 maggio 2015, n. 52, prevede all’articolo 4, comma 1, la delega al Governo ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il successivo comma 3 del citato articolo 4 dispone che lo schema del decreto legislativo sia trasmesso alle Camere, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia. Il parere deve essere formulato entro venticinque giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione al riguardo. Pertanto, stante la natura una tantum dell'obbligo, la trasmissione della relazione determina la conclusione dell'obbligo medesimo.
La I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati e la 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato hanno espresso il parere sullo schema di decreto in data 30 luglio 2015.
Il parere espresso dalla Camera reca condizioni e osservazioni; il parere espresso dal Senato esclusivamente osservazioni.
Si ricorda che le condizioni contenute nel citato parere della I Commissione sono due. La prima è che nella circoscrizione Veneto, nell’ambito del collegio Veneto 01 sia inserito anche il comune di Segusino e nell’ambito del collegio Veneto 02 sia inserito anche il collegio uninominale 1993 di Bassano del Grappa.
In proposito, la relazione, dà atto del recepimento di tale condizione segnalando come in Veneto, sia “risultato necessario aggiungere al collegio plurinominale Veneto-02 l'indicazione del collegio uninominale del 1993 di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, poiché era stato considerato ai fini degli aggregati di popolazione ma non era stato inserito nella tabella descrittiva. Per analoghe ragioni, il comune di Segusino, in provincia di Treviso, è stato aggregato al collegio plurinominale Veneto-01, a maggior ragione poiché faceva parte del collegio uninominale di Feltre, che comprendeva il medesimo comune e una parte dei comuni della provincia di Belluno”.
La seconda condizione, contenuta nel parere espresso dalla I Commissione della Camera, prevede che nella circoscrizione Sicilia, il collegio Sicilia 01 sia limitato al solo territorio del comune di Palermo, inserendo i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica nel collegio Sicilia 03, e che nell’ambito del collegio Sicilia 03 siano inseriti anche il collegio uninominale 1993 di Bagheria ed il comune di Camporeale.
Dalla relazione (che non contiene riferimenti ai comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica) emerge che la condizione sopra richiamata, nella parte relativa all'aggregazione del comune di Camporeale al collegio plurinominale Sicilia-03, non è stata invece recepita, a seguito della mutata configurazione dei collegi plurinominali Sicilia-02 e Sicilia-03, verificatasi per effetto del recepimento parziale dell'osservazione contenuta nel parere del Senato, che ha determinato l'attribuzione del comune di Camporeale al collegio Sicilia-02.
La relazione fa presente che la condizione, nella parte invece inerente all'inserimento del collegio uninominale 1993 di Bagheria fra quelli che compongono il collegio plurinominale Sicilia-03 è stata accolta, poiché il precedente assetto era derivante da un mero errore materiale nell'inserimento dei collegi plurinominali nella tabella.
Per quanto riguarda le osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, la relazione illustra ampiamente il metodo adottato per il loro esame, osservando come esse siano state esaminate dal Governo, secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di delega, sotto il profilo della reciproca coerenza, delle necessarie valutazioni dal lato dell'omogeneità, nonché dei possibili effetti sulla circoscrizione cui si riferiscono, considerata nel suo complesso.
All'esito di tale esame, sono state valutate le osservazioni proposte e le soluzioni attraverso le quali realizzarne il recepimento52, specificando le ragioni per le quali, in taluni casi, le osservazioni sono state state disattese. La relazione procede quindi a illustrare nel dettaglio le modifiche apportate, soffermandosi più analiticamente sui profili aventi ad oggetto la regione Sardegna53.
Da ultimo, la relazione segnala che cogliendo l'occasione rappresentata dalla modifica della Tabella A, necessaria per l'attuazione delle condizioni poste dalla Camera, è stata altresì compiuta una revisione, di carattere meramente formale, degli enunciati contenuti nella medesima Tabella. Nell'ambito di tale intervento, è stato introdotto il riferimento ai “territori” di ciascuna partizione amministrativa o elettorale citata. L'obiettivo di tale modifica è costituito dalla maggiore aderenza ai principi della delega stabiliti dall'articolo 4 della citata legge n. 52 del 2015. Essi, infatti, nel richiamare partizioni amministrative come le province o partizioni elettorali come i collegi uninominali del 1993, si riferiscono al relativo territorio o alla relativa estensione territoriale54.
Per quanto attiene alle partizioni amministrative, tale revisione è volta a scollegare l'individuazione dei territori dei collegi plurinominali dalle vicende giuridiche che possono coinvolgere detti enti.
In merito all'individuazione di nuovi obblighi55, si richiamano in primo luogo le previsioni contenute nell'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 14256, che reca le disposizioni di recepimento delle direttive dell'Unione europea n. 33 del 2013 (cd. direttiva “accoglienza”), concernente le condizioni dell'accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, e n. 32 del 2013 (cd. direttiva “procedure”), relativa alle procedure circa l'ottenimento o la perdita della protezione internazionale: il decreto di cui trattasi ridisegna, pertanto il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, intervenendo su profili quali: l'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; le procedure di esame delle domande di protezione internazionale; la durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale; il trattenimento del richiedente.
Con riferimento specificatamente agli obblighi di relazione al Parlamento, si evidenzia che il citato articolo 20 (Monitoraggio e controllo) introduce talune disposizioni tese a rafforzare le attività di controllo e monitoraggio sulla gestione di tutte le strutture di accoglienza oggetto del decreto legislativo n. 142. Dette attività sono assegnate al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno che le svolge anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, le quali possono a tal fine avvalersi dei servizi sociali del comune (comma 1).
L'attività di controllo e monitoraggio cui al comma 1 ha per oggetto la verifica della qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali previsti dall'articolo 21, comma 857, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e dagli articoli 12 e 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 142, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori; la verifica riguarda altresì le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 14 a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo58 di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
Il comma 459 dell'articolo 20 dispone che degli esiti dell'attività monitoraggio e controllo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, sia dato atto nella relazione di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146. Tale decreto, che introduce misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, con la disposizione richiamata prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture di accoglienza, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione. Sempre il comma 2-bis stabilisce che la prima relazione in attuazione dell'obbligo ricordato deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 201460. Per completezza, si fa presente che anche il comma 261 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2014 ha introdotto un obbligo di relazione, stabilendo che, entro il 30 giugno 2015, il Ministro dell'interno invii alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui si dà conto dell'utilizzo del Fondo istituito dal medesimo comma 2 al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale flusso di stranieri sul territorio nazionale e dei risultati conseguiti62 63.
Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, in attuazione della direttiva 2013/30/UE64 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154, dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti65. Il Capo V del decreto legislativo su cui si richiama l'attenzione, reca disposizioni in materia di trasparenza e condivisione delle informazioni. In particolare, l'articolo 25, al comma 3, stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun66.
Ancora sul versante dei nuovi obblighi, si segnala quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 14967, che introduce “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Il comma citato, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché allo scopo di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, con il compito di svolgere le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL68.
Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 149 qualifica l'Ispettorato quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. Poiché l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza69, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente, tale obbligo insorgerà per il dicastero vigilante – in questo caso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – anche con riferimento all'Ispettorato, una volta che l'ente si sarà costituito70.
Analoghe considerazioni trovano applicazione in riferimento all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 15071, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. L'ANPAL72, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie, ed esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro73, in considerazione del primario interesse all'esercizio unitario delle funzioni amministrative collegate alla fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva74.
Da ultimo si evidenzia che la legge 4 agosto 2015, n. 138, “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010”75, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate a copertura finanziaria del maggior onere determinatosi.
Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.P.R. 309/1990, art. 131, co. 1 |
Stato delle tossicodipendenze in Italia (Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento) (Dati riferiti al 2014 ed al primo semestre 2015, Doc. XXX, n. 3) |
II Giustizia XII Affari sociali |
8/9/2015 |
L. 52/2015 art. 4, co. 3* |
Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, in ordine al decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati |
I Affari costituzionali |
8/9/2015 |
*Il comma 3 dell'articolo 4 dispone che il Governo, qualora ritenga di non conformarsi al parere parlamentare sullo schema del decreto legislativo che è delegato ad adottare, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla legge n. 52 del 2015, invii al Parlamento, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, una relazione contenente adeguata motivazione. Sullo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati (atto n. 189) in data 30 luglio 2015 la Commissione Affari costituzionali della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni; nella medesima data la Commissione Affari costituzionali del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni. Il decreto legislativo n. 122 del 7 agosto 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015. |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto* |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) (Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento) (Dati relativi al 2014, corredati dal bilancio d'esercizio per il medesimo anno e dal budget per l'anno 2015) |
VII Cultura |
10/9/2015 |
*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede entro che il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Il comma 19 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri (o al Ministro da lui delegato) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 374/1997, art. 9, co. 2 |
Stato di attuazione della legge recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona” (Trasmessa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la parte di propria competenza)* (Dati relativi al primo semestre 2015, Doc. CLXXXII, n. 7) |
III Affari esteri IV Difesa X Attività produttive |
17/9/2015 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'industria (ora sviluppo economico). In data 30 novembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, essendo cessate le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona, di non avere più competenza sulla materia e pertanto di non avere alcun contributo da formulare per la predisposizione della relazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 374 del 1997. A seguito di un'analoga comunicazione del Ministero della difesa del 28 marzo 2012, l'obbligo risulta superato per entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo. L'ultima relazione predisposta da tutti e tre i Dicasteri interessati, relativa al 2008 (Doc. CLXXXII, n. 2), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2010. |
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L. 180/1992, art. 1, co. 3 |
Attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (Dati relativi al 2014, Doc. LXXXI, n. 3) |
III Affari esteri |
28/9/2015 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68
D.L. 185/2008, art. 9, co. 1-ter* |
Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Dati relativi al 2013, Doc. CLXIV, n.33 Dati relativi al 2014, Doc. CLXIV, n. 34 Corredate dai rapporti sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio) |
I Affari costituzionali V Bilancio VIII Ambiente |
9/9/2015 |
*Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. |
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L. 394/1991, art. 33, co. 1 |
Stato di attuazione della legge quadro n. 394 del 1991 sulle aree protette e attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali (Dati aggiornati all'anno 2014, Doc. CXXXVIII, n. 3) |
VIII Ambiente |
9/9/2015 |
D.L. 216/2011 art. 13, co. 3 |
Funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (Dati aggiornati al 30 giugno 2015, Doc. CCXXI, n. 4) |
VIII Ambiente |
9/9/2015 |
D.L. 207/2012, art. 1, co. 5
D.L. 61/2013 art. 1, co. 13-bis
D.L. 1/2015, art. 2, co. 4-bis
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Ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché stato e adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo stabilimento (Dati aggiornati al 31 luglio 2015, Doc. CCIV, n. 5)* |
VIII Ambiente X Attività produttive |
10/9/2015 |
*Il Doc. CCIV, n. 5 ottempera congiuntamente a tre obblighi introdotti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante “Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”, dall'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, concernente “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”, e dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 , recante “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”. Per quanto riguarda quest'ultimo obbligo il Doc. CCIV n. 5 costituisce il primo adempimento. |
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L. 70/1975, art. 30, co. quinto* |
Attività svolta dagli Enti parco nazionali, aggiornata al 31 luglio 2015, corredata:
dal conto consuntivo 2013 e dal bilancio di previsione 2014, nonché dalla dotazione organica aggiornata al 2013, relativi ai parchi nazionali: dell'Abruzzo, Lazio e Molise; dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese; dell'Arcipelago della Maddalena; del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna; del Gran Sasso e Monti della Laga; dei Monti sibillini; della Sila; della Val Grande; del Vesuvio;
dal bilancio di previsione 2014 e dalla dotazione organica aggiornata al medesimo anno, relativi al parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano;
dal conto consuntivo 2013 e dal bilancio di previsione 2014, relativi ai parchi nazionali: dell'Asinara; dell'Aspromonte; delle Cinque Terre; del Gran Paradiso; della Majella; dello Stelvio;
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VIII Ambiente |
10/9/2015 |
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dal conto consuntivo 2013, dal bilancio di previsione 2014, nonché dalla dotazione organica aggiornata al 2014, relativi ai parchi nazionali: dell'Arcipelago toscano; delle Dolomiti bellunesi; del Gargano; del Pollino
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*Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70. |
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L. 70/1975, art. 30, co. quinto
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA* (Dati relativi all'attività svolta negli anni 2013 e 2014, corredati dai bilanci di previsione per i medesimi anni, dal rendiconto generale per gli anni 2012, 2013 e 2014 e dalle piante organiche per gli anni 2012, 2013 e 2014) |
VIII Ambiente |
11/9/2015 |
*L'ISPRA è stato istituito dall’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il comma 1 dell'articolo 28 stabilisce che l'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e, come tale, ricade nelle previsioni dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70. Il medesimo articolo 28 ha contestualmente soppresso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), trasferendone le funzioni al nuovo Istituto. |
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L. 234/2012, art. 15, co. 2* |
Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2015/0307, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2014/77/UE recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel |
VIII Ambiente XIV Politiche dell'Unione europea |
23/9/2015 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. |
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto* |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Accademia nazionale dei Lincei (Dati relativi all'attività 2014, corredati dal bilancio di previsione, dalla pianta organica e dal conto consuntivo relativi alla medesima annualità) |
VII Cultura |
15/9/2015 |
*Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. |
Ministero dell'economia e delle finanze |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 269/2003, art. 5, co. 16 |
Attività svolta e risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa (Dati relativi al 2014, Doc. LIV, n. 3) |
V Bilancio VI Finanze |
8/9/2015 |
D.Lgs. 231/2007, art. 5, co. 1
D.Lgs. 231/2007, art. 6, co. 5* |
Attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Corredata dal rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia - Dati relativi al 2014, Doc. CLX, n. 3) |
II Giustizia VI Finanze |
11/9/2015 |
*L'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, ha disposto che alla relazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sia allegato il rapporto sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) che il direttore della UIF deve trasmettere ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 231, entro il 30 maggio di ogni anno al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF medesima. |
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D.L. 95/1974, art. 1, co. tredicesimo |
Attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB) (Dati relativi al 2014, Doc. XXVIII, n. 2) |
VI Finanze |
14/9/2015 |
L. 196/2009, art. 10-bis, co. 3, 4 e 5* |
Spese di investimento e relative leggi pluriennali (Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze) (Allegato I alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, Doc. LVII, n. 3-bis) |
V Bilancio
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21/9/2015** |
*L'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato introdotto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39. Il comma 3 dell'articolo 10-bis prevede che le relazioni siano trasmesse con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, da presentarsi entro il 20 settembre di ogni anno. **La data indicata è quella dell'annuncio in Assemblea della trasmissione della Nota di aggiornamento (Doc. LVII, n. 3-bis). |
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D.L. 138/2011, art. 2, co. 36.1* |
Risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale (Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze) (Allegato II alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, dati aggiornati al 2014, Doc. LVII n. 3-bis) |
V Bilancio
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21/09/15 |
*Il comma 36.1 è stato introdotto dall'articolo 1, comma 299, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013). Tale disposizione prevede che il rapporto venga presentato annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, ossia entro il 20 settembre di ogni anno, indichi le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le aggiorni e confronti i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. |
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L. 243/2012 art. 6, co. 3 e 5
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Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali (Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze) (Dati relativi all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo (MTO) contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, Allegato III alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, Doc. LVII, n. 3-bis) |
V Bilancio
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21/9/2015 |
Ministero della giustizia |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 553/1996, art. 6-ter, co. 1 |
Stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti (Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento) (Dati relativi al I e II semestre 2014) |
II Giustizia |
9/9/2015 |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto* |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria – EAP (Dati relativi all'attività svolta nel 2014, corredati dal bilancio preventivo, dal conto consuntivo e dalla pianta organica riferiti alla medesima annualità) |
XI Lavoro |
17/9/2015 |
*Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. |
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D.P.R. 115/2002, art. 294, co. 1 |
Applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali (Dati aggiornati al 31 dicembre 2014, Doc. XCVI, n. 4) |
II Giustizia |
17/9/2015 |
L. 85/2009, art. 19, co. 1 |
Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (Dati aggiornati al 30 giugno 2015, Doc. CLXI, n. 3) |
I Affari costituzionali II Giustizia |
17/9/2015 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 194/1998, art. 1, co. 4 |
Andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo (Dati relativi al II semestre 2014, Doc. LXXI, n. 5) |
IX Trasporti |
8/9/2015 |
L. 234/2012, art. 15, co. 2* |
Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2015/0202 avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione |
IX Trasporti, XI Lavoro XIV Politiche dell'Unione europea |
9/9/2015 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. |
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L. 70/1975, art. 30, co. quinto* |
Attività svolta, bilancio consuntivo, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Aero Club d'Italia (AeCI) (Dati relativi all'attività 2014, corredati dal bilancio consuntivo per il medesimo anno e dal bilancio di previsione per l'anno 2015) |
VII Cultura IX Trasporti |
11/9/2015 |
*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi, le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. |
Ministero dell'interno |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 15, co. 2* |
Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2015/0304, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2013/29/UE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) |
I Affari costituzionali XIV Politiche dell'Unione europea |
14/9/2015 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. |
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D.L. 67/1997 art. 3, co. 1 |
Relazioni sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche finanziati con i contributi erariali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 1997, relativi a lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana* (Dati relativi all'anno 2014) |
I Affari costituzionali V Bilancio VII Cultura VIII Ambiente XI Lavoro |
30/9/2015 |
*Le relazioni sono state predisposte dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo e trasmesse dal Ministero dell'interno, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 15, co. 2* |
Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2015/0305, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele |
XI Lavoro XII Affari sociali XIV Politiche dell'Unione europea |
14/9/2015 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. |
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68 |
Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Dati relativi al 2014, Doc. CLXIV, n. 35) |
I Affari costituzionali V Bilancio XIII Agricoltura |
9/9/2015 |
Ministero della salute |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 115/1987, art. 2, co. 3 |
Stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione (Dati aggiornati al 31 dicembre 2014, Doc. LXIII, n. 2) |
XII Affari sociali |
8/9/2015 |
D.Lgs. 502/1992, art. 15-quattuordecies*, co. 1
L. 120/2007, art. 1, co. 4, lett. g) |
Esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria (Dati aggiornati al 2013, Doc. CLXVIII, n. 3)
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XII Affari sociali |
9/9/2015 |
*Il comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 120 del 2007 prevede che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici. Il comma 4-bis dell'articolo 1, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione n. 189 del 2012, ha previsto che con la relazione di cui all'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo n. 502 del 1992 venga data informazione al Parlamento sugli esiti delle verifiche regionali del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete, da concludere entro il 28 febbraio 2015. |
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L. 376/2000, art. 8, co. 1 |
Stato di attuazione della legge recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” e attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive* (Dati relativi al 2014, Doc. CXXXV, n. 3) |
XII Affari sociali |
9/9/2015 |
*L'articolo 2, comma 1, lett. h) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, ha previsto che le funzioni esercitate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive siano trasferite al Comitato tecnico sanitario, istituito dal medesimo articolo 2, ed articolato in tredici sezioni, tra le quali la sezione h), denominata Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. I componenti del Comitato tecnico sanitari sono stati nominati con decreto ministeriale 20 maggio 2015, parzialmente modificato dal decreto 4 giugno 2015. La Commissione ha continuato ad operare per tutto il 2014. |
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D.L. 207/2012, art. 1, co. 5-bis |
Valutazione del danno sanitario, stato di salute della popolazione coinvolta, misure di cura e prevenzione messe in atto e loro benefici in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (Dati aggiornati al 31 luglio 2015, concernenti lo stabilimento ILVA di Taranto, Doc. CCIV-bis, n. 1) (PRIMA RELAZIONE) |
VIII Ambiente X Attività produttive XII Affari sociali |
10/9/2015 |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto* |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) (Dati riferiti all'anno 2014, corredati dalla pianta organica e dal bilancio di esercizio per il medesimo anno, nonché dal bilancio di previsione per l'anno 2015) |
XII Affari sociali |
11/9/2015 |
*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi, le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. |
Ministero dello sviluppo economico |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68
D.L. 185/2008, art. 9, co. 1-ter* |
Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio - Dati relativi al 2014, Doc. CLXIV, n. 32) |
I Affari costituzionali V Bilancio IX Trasporti X Attività produttive |
9/9/2015 |
*Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. |
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L. 70/1975, art. 30 co. quinto |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali* (Dati riferiti al 2014, corredati dal bilancio di previsione e dal conto consuntivo per il medesimo anno) |
I Affari costituzionali |
28/9/2015 |
*Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ciascun Ministero deve presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico. Il Banco di prova, istituito con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 29 ottobre 2010, è stato successivamente soppresso dall’articolo 2, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. L'Ente è stato poi ripristinato per effetto dell'articolo 62 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha abrogato le disposizioni che ne avevano previsto la soppressione. |
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L. 70/1975, art. 30 co. quinto |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza degli organici dell'Ente nazionale per il microcredito (Dati relativi al 2014, corredati dal bilancio di previsione e dal conto consuntivo per il medesimo anno) |
VI Finanze |
29/09/15 |
Fonte istitutiva |
Soggetto competente |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 157/1992 art. 19-bis, comma 5 |
Regione Toscana |
Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (Dati relativi al 2014) |
XIII Agricoltura |
9/9/2015 |
D.Lgs. 102/2004, art. 17, co. 5-ter |
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) |
Attività svolta in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole (Dati relativi al 2014, Doc. XCII, n. 3) |
VI Finanze XIII Agricoltura |
17/9/2015 |
L. 127/1997, art. 16, co. 2 |
Difensore civico della provincia autonoma di Bolzano |
Attività svolta (Dati relativi al 2014, Doc. CXXVIII, n. 37) |
I Affari costituzionali |
30/9/2015 |
Fonte |
Presentatore |
Oggetto |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto* |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ispettorato nazionale del lavoro |
*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O, all'articolo 1, comma 1, istituisce l'Ispettorato nazionale del lavoro; il comma 3 del medesimo articolo conferisce all'ente personalità giuridica di diritto pubblico e lo sottopone alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per il quale pertanto insorge l'obbligo a riferire in merito all'Ispettorato in adempimento del comma quinto dell'articolo 30, una volta che lo stesso si sarà costituito. |
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L. 70/1975, art. 30, co. quinto* |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) |
*Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O, all'articolo 4, comma 1, istituisce l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Il comma 2 del medesimo articolo conferisce all'ente personalità giuridica e lo sottopone alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per quest'ultimo, pertanto, insorge l'obbligo a riferire in merito all'Agenzia in adempimento del comma quinto dell'articolo 30, una volta che la stessa si sarà costituita. |
(*) Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.
L. 138/2015, art. 3, co. 3* |
Ministro dell'economia e delle finanze
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Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 138 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere |
*La legge 4 agosto 2015, n. 138, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 2015, n. 204, S.O. L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 138: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere. |
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D.Lgs. 145/2015, art. 25, co. 3* |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun |
*Il testo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2015, n. 215. Il comma 3 dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun. |
1Gino Paoli era stato nominato con D.P.R. del 21 maggio 2013. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 17 maggio 2013, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la VII Commissione della Camera e la 7a Commissione del Senato nelle rispettive sedute del 15 maggio 2013.
2Secondo l'art. 33 del nuovo statuto della SIAE, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione e il presidente del consiglio di gestione sono, si intendono e costituiscono ad ogni effetto, rispettivamente l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il presidente della SIAE di cui all'art. 1, comma 4, della L. n. 2/2008.
3Come previsto infatti dall'art. 16, comma 18, del nuovo statuto della SIAE, qualora vengano a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, questo deve integrarsi per cooptazione alla prima riunione utile. Ai fini della cooptazione il consiglio di gestione deve prioritariamente tener conto dell'eventuale presenza, nella lista da cui era stato tratto al momento dell'elezione il consigliere cessato dalla carica, di altri candidati tutt'ora con i requisiti per divenire componenti del consiglio di gestione.
4Come previsto infatti dall'art. 16, comma 14, secondo periodo, del nuovo statuto della SIAE, qualora occorra procedere per qualsiasi causa alla sostituzione del presidente del consiglio di gestione per il periodo residuo del quadriennio, esso è designato dal consiglio di sorveglianza a maggioranza relativa dei voti.
5Il 1° marzo 2013 l'assemblea degli associati ha nominato il consiglio di sorveglianza, composto da 34 membri (17 per gli autori e 17 per gli editori), che resta in carica per quattro anni. Il 18 marzo 2013 si è tenuta la prima riunione del predetto consiglio, che ha eletto il proprio presidente, Franco Micalizzi, ed il proprio vicepresidente, Paolo Franchini.
6In particolare l'art. 180 della L. n. 633/1941, e successive modificazioni, riserva in via esclusiva alla SIAE l'attività di intermediazione per l'esercizio del diritto d'autore, senza tuttavia pregiudicare la facoltà per l'autore di esercitare direttamente i propri diritti.
7Della durata di 45 giorni, ai sensi dall’art. 3 del D.L. n. 293/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994.
8Il Consiglio di Stato aveva ritenuto Massidda privo del requisito della "massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale" prescritto dall'art. 8 della L. n. 84/1994. Avverso tale pronuncia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva presentato, oltre che ricorso avanti alla Corte di Cassazione per motivi attinenti la giurisdizione, istanza di sospensione degli effetti, che è stata respinta con decreto monocratico n. 5100/2013 del 20 dicembre 2013 dal Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato. Preso atto di tale pronuncia, il Ministro, con proprio decreto del 27 dicembre 2013, aveva preposto Massidda alla gestione dell'Autorità portuale fino alla decisione definitiva sull'istanza cautelare, con poteri limitati all'ordinaria amministrazione caratterizzati da indifferibilità ed urgenza. A seguito infine dell'ordinanza n. 364/2014 del 28 gennaio 2014, con cui il Consiglio di Stato, Sez. IV, aveva respinto la ricordata istanza cautelare, il Ministro ha revocato il mandato di Massidda nominando in sua vece Di Marco. I ricorsi proposti avanti la Corte di Cassazione da Massidda, dal Ministero e dalla Provincia di Cagliari, sono stati respinti dalle Sezioni Unite Civili della predetta Corte, con sentenza n. 27341/2014.
9Si ricorda che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 1° ottobre 2013, annunciata alla Camera ed al Senato l'8 ottobre 2013, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Riccardo Villari a presidente dell'Autorità portuale di Napoli. Su tale richiesta aveva espresso parere favorevole l'8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato nella seduta del 22 ottobre 2013, mentre la IX Commissione (Trasporti) della Camera aveva espresso parere contrario nella seduta del 23 ottobre 2013.
10Nella fattispecie l'incarico di vicepresidente dell'Ente parco è stato ricoperto da Wanda Ferro, eletta dal consiglio direttivo il 19 gennaio 2012. In precedenza Ferro era stata nominata componente del consiglio direttivo con decreto ministeriale del 3 ottobre 2011 su designazione della comunità del parco, di cui faceva parte in quanto presidente della provincia di Catanzaro. Per effetto quindi del rinnovo del consiglio provinciale di Catanzaro, il 13 ottobre 2014 è cessato il predetto incarico di Ferro nell'Ente parco, rendendosi così necessario nominare un commissario straordinario nelle more della nomina del nuovo presidente.
11La relazione al disegno di legge C. 1921 in proposito precisava: “La necessità di coniugare rapidità ed effettività dell'intervento con le ormai strutturali esigenze di bilancio hanno suggerito di prevedere che la costituzione dell'organismo abbia luogo presso il Ministero della giustizia, avvalendosi del personale messo a disposizione dallo stesso Ministero, senza che peraltro dall'istituzione del Garante nazionale possa derivare alcun onere a carico dello Stato”.
12L'art. 7 del D.P.R. n. 76/2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e nomina, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
13La nomina di Graziosi era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2013, dopo che la 7ª Commissione del Senato e la VII Commissione della Camera avevano espresso, nelle rispettive sedute dell'8 e del 14 ottobre 2013, parere favorevole sulla relativa proposta di nomina. Essa era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo con lettera del 24 settembre 2013 ed era stata annunciata alla Camera ed al Senato in pari data.
14L'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 prevede tra l'altro che "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".
15Originariamente, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'INAF Giovanni Fabrizio Bignami (in qualità di presidente), Nazzareno Mandolesi, Stefano Cristiani, Monica Tosi e Maria Renata Schirru. A seguito delle dimissioni rassegnate da Mandolesi, con decreto ministeriale del 15 settembre 2011 veniva nominato in sua sostituzione per la durata di quattro anni Massimo Capaccioli. A seguito poi delle dimissioni rassegnate da Maria Rosaria Schirru, con decreto ministeriale del 2 ottobre 2013 è stato nominato in sua sostituzione Sergio Molinari per il restante periodo del quadriennio di nomina. A seguito infine delle dimissioni rassegnate da Stefano Cristiani, con decreto ministeriale del 20 febbraio 2014 è stato nominato in sua sostituzione Andrea Ferrara per il restante periodo del quadriennio di nomina.
16Profumo era stato nominato presidente del CNR con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, contestualmente alla nomina di Messa e Saccani.
17Originariamente, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, presidente della Stazione zoologica “Anton Dohrn” era stato nominato Enrico Alleva, contestualmente alla nomina di Mauro Magnani. A seguito poi delle dimissioni rassegnate da Alleva, con analogo decreto ministeriale del 4 dicembre 2013, veniva nominato in sua sostituzione Roberto Danovaro per la durata di un quadriennio.
18Clini era stato nominato presidente dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, contestualmente alla nomina di Secchiero.
*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.
**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
19La disposizione di cui all'articolo 30 reca un obbligo di carattere generico, ossia non riferito specificatamente ad un determinato ente pubblico e solo a quello, ma che trova applicazione, a carico del Ministero cui è attribuita la vigilanza, anche con riferimento agli enti di nuova istituzione, una volta costituitisi, se ad essi è conferita la natura di ente pubblico non economico.
20Si è scelto di illustrare la relazione che dà conto dei dati più recenti.
21La nuova direttiva 2015-2017, emanata ai sensi del decreto ministeriale 10 giugno 2015, n. 108, è stata trasmessa all'Ufficio centrale del bilancio ed alla Corte dei conti nel mese di giungo 2015.
22La relazione dell'ISPRA contiene in premessa la ricognizione delle principali linee di attività svolte dall'Istituto nel periodo gennaio-dicembre 2014. Il documento dà conto distintamente dell'operato della Presidenza, della Direzione generale e dei diversi Dipartimenti, nonché con riferimento all'ex INCRAM e all'ex INFS. Alla relazione sono allegate due tabelle che riassumono le attività prevalenti dell'Istituto derivanti da obblighi legislativi e i pareri SIN 2014. Analoga articolazione presenta la relazione dell'ISPRA avente ad oggetto l'attività svolta nel 2013.
23A titolo di esempio si citano: la Convenzione sulla Diversità Biologica nel semestre di Presidenza UE dell'Italia; la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici; la Convenzione di Minamata sul mercurio, la Convenzione sulla diversità biologica e il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, i Protocolli di Cartagena e Nagoya; l'elaborazione di contributi e pareri ISPRA al Piano d'azione su produzione e consumo sostenibile per il Mediterraneo e la rappresentanza italiana nel relativo Centro di Produzione e il Consumo Sostenibile; il gruppo di studio sul riassetto e la codificazione della legislazione ambientale costituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; la rappresentanza italiana e il contributo alle attività e riunioni del Network della comunicazione ambientale europea “Green Spider” durante la Green Week a Bruxelles.
24Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 che correda la relazione del Ministero è composto da: nota preliminare; preventivo finanziario decisionale suddiviso in parte I (entrate) parte II (uscite); quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; distribuzione avanzo di amministrazione presunto; preventivo economico; relazione programmatica annuale 2014, relazione del presidente al bilancio di previsione 2014 ed al bilancio di previsione triennale 2014-2016. Il bilancio di previsione triennale 2014-2015-2016 è composto da: nota preliminare; preventivo finanziario decisionale suddiviso in parte I (entrate) parte II (uscite); relazione programmatica triennale 2014-2015-2016. Analoga articolazione presentano il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e il bilancio di previsione triennale 2013-2014-2015.
Alle relazioni del Ministero dell'ambiente sull'attività svolta dall'ISPRA nel 2013 e nel 2014 sono inoltre allegati il conto consuntivo ISPRA per l'anno finanziario 2014 e per gli anni 2012 e 2013. Questi ultimi documenti constano di una nota integrativa (a sua volta composta di: considerazioni introduttive; risultanze di esercizio in termini di competenza e di cassa; riaccertamento dei residui attivi e passivi; situazione amministrativa; analisi per indici; situazione del personale; criteri di ammortamento; situazione patrimoniale; conto economico) e degli schemi di bilancio (tabella sinottica; rendiconto decisionale, rendiconto gestionale, stato patrimoniale; conto economico).
25Si rappresenta infatti, che nonostante lo statuto dell'ISPRA sia stato approvato con decreto ministeriale n. 356 del 19 dicembre 2013, non risulta ancora adottato il relativo regolamento di organizzazione.
26La relazione del Ministero dell'ambiente sull'attività dell'ISPRA nel 2013 evidenzia invece (v. pag. 2) un andamento decrescente dell'ammontare del contributo ordinario erogato all'Istituto che per l'anno considerato è pari a circa 80.000.000 di euro, cui vanno aggiunti circa 3.000.000 di euro impegnati nel medesimo esercizio, in forza di contratti o convenzioni da parte dei diversi centri di responsabilità del Ministero.
27La relazione 2013 definisce gli obiettivi come strategici e operativi. La tabella però, identica nella struttura a quella del 2014, chiarisce che al riguardo l'articolazione è rimasta la medesima.
28Tale incremento è da ricondurre all’introduzione, in fase di monitoraggio della performance annuale e su richiesta dell’OIV, di un set di indicatori integrativo per ciascuno degli obiettivi operativi definiti dall’amministrazione.
29In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.
30Nella stessa relazione si segnala, in particolare, che “il Ministro dell’Ambiente ha proceduto alla nomina di un nuovo Organismo indipendente di valutazione (OIV), costituito in forma monocratica e composto dal Dr. Davide Galli che ha assunto le sue funzioni a partire dal mese di ottobre.”
31Al riguardo, nella relazione della Corte dei conti- trasmessa alla Camera il 31 marzo di quest'anno - relativa all'esercizio 2013 di Sogesid S.P.A (Doc. 15, n. 248) si legge: “Ancora nel 2013 si deve porre in evidenza il fenomeno dell'impiego di personale della Sogesid presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i cui costi sono coperti dai corrispettivi delle relative convenzioni per attività cui il predetto Dicastero dovrebbe far fronte con il proprio organico. In questo senso le attività del personale della società dovrebbero essere limitate a quelle con specifico contenuto tecnico-scientifico, escludendo comunque quelle attinenti agli ordinari compiti degli uffici ministeriali. Rimane, peraltro, come già evidenziato nella precedente relazione, il rischio di elusione delle norme in materia di reclutamento del personale.”
32Si ritiene comunque opportuno segnalare che il primo intervento prioritario dell'obiettivo n. 1 del 2014 consiste nel “Presidiare le politiche per la qualità dell’aria anche agevolando le innovazioni di processo e di prodotto. L’Esecutivo intende promuovere il raggiungimento degli standard europei di qualità dell’aria su tutto il territorio nazionale attraverso politiche integrate indirizzate ai settori che maggiormente contribuiscono ai fenomeni di inquinamento. A tal fine è necessario provvedere alla corretta e rapida attuazione delle norme di recepimento della direttiva 2008/50/CE che hanno ridisegnato i rapporti fra il ministero e le altre amministrazioni competenti in materia”.
33Il comma 2 dell'articolo 36 recita. “E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. Entro il 30 giugno 2014, le amministrazioni possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'elenco dei debiti di cui al presente comma, al fine della attribuzione delle relative risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2014, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla base di apposita istruttoria sulle partite debitorie al fine della verifica della sussistenza della neutralità in termini di indebitamento netto. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, il predetto fondo è ripartito in proporzione ai debiti assentibili per ciascuna amministrazione”.
34La relazione 2013 segnala, infatti, che il livello di differenziazione nelle valutazioni relative alla performance 2012 risulta inesistente: il livello di raggiungimento degli obiettivi operativi e degli obiettivi strategici e strutturali risulta pari al 100% in tutti i casi e la valutazione dei comportamenti organizzativi dei dirigenti di prima e di seconda fascia risulta massima per tutti i soggetti.
35Per ulteriori approfondimenti entrambe le relazioni rinviamo alla “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni” che è stata redatta ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e tiene conto della delibere emanate dall’ANAC (ex CiVIT) n. 4/2012 e n. 23/2013, recante “Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni”. La Relazione riferisce sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni con l’obiettivo di evidenziarne criticità e punti di forza.
36Con la trasmissione del Doc. CCIV, n. 5 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adempiuto congiuntamente a tre obblighi introdotti, rispettivamente, oltre che dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 1 del 2015, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante “Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”e dall'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, concernente “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”. In proposito cfr. infra.
37Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, all'articolo 1, comma 1, recita: “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata, dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche "a.i.a.". Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario. Al commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a”.
38In data 21 gennaio 2015 il Commissario Gnudi (già nominato ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013) ha presentato, in conformità di quanto consentito dal decreto-legge n. 1 del 2015, l'istanza per l'ammissione immediata della ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2003. Tale istanza è stata accolta con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2015, con cui è stato contestualmente nominato il collegio commissariale della S.p.a. Ilva.
39Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, prevede: le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); nonché, in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6) la conclusione di tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012, con esclusione di quelli che dovranno essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano.
40Il comma 13-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dispone che, al fine di consentire il monitoraggio sull'attività di ispezione e di accertamento svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA) in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA. Si ricorda che i commi 1 ed 1-bis dell'articolo 1 intervengono in merito al commissariamento straordinario di imprese, esercitate anche in forma di società, o di uno specifico ramo di azienda, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale.
41Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 ha disposto che per l’attuazione degli interventi previsti dal “piano ambientale” (approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014), il procedimento di cui al comma 9 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 sia avviato su proposta del commissario entro 15 giorni dalla comunicazione dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, dei visti e dei nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del citato piano devono essere resi dalle amministrazioni o dagli enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo.
42Si segnala che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha realizzato sul proprio sito web un'area dedicata (aia.minambiente.it/Ilva.aspx) nella quale è possibile eseguire specifiche ricerche nella documentazione, nei procedimenti e nei provvedimenti riguardanti lo stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, in particolare sulle Conferenze dei servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013) per la realizzazione delle opere e dei lavori previsti dall'AIA, dal DPCM del 14 marzo 2014 e del piano industriale.
43Si ricorda che lo stato di attuazione del Piano e le risultanze dei controlli ambientali effettuati costituiscono l'oggetto dell'obbligo a riferire di cui all'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge n. 1 del 2015, cui si è dato per la prima volta adempimento.
44Ulteriori allegati alla relazione trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono costituti dalla relazione sulle attività della gestione commissariale, aggiornata al 30 aprile 2015, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2013 (Allegato II) e dalla relazione inviata nel mese di giugno 2015 dall'ISPRA al Ministero dell'ambiente in merito all'attività ispettiva svolta dal personale di ISPRA e ARPA presso lo stabilimento ILVA in data 14 e 15 aprile 2014 (Allegato III).
45 La VDS per il complesso produttivo dell’ILVA di Taranto è stata condotta da ARPA Puglia (che assicura altresì il coordinamento), dalla ASL di Taranto e da AReS Puglia e valutata, “stante il contenuto tecnico scientifico e la valenza istituzionale”, quanto ai contenuti, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
46Il rapporto precisa che “il numero di superamenti di PM10 nelle centraline del quartiere Tamburi subisce un netto decremento a partire da settembre 2012, così come i livelli di benzopirene BaP. Per quest’ultimo inquinante, che dal 2012 non supera il valore obiettivo pari a 1 ng/m3, si registrano valori raffrontabili nei diversi siti in cui viene monitorato.” Il sito di via Machiavelli (selezionato nell’ambito della Rete Regionale della Qualità dell’Aria gestita da Arpa Puglia) secondo il rapporto non corrisponde al punto di massima ricaduta delle emissioni dello stabilimento ILVA. Infatti, durante il monitoraggio diagnostico semestrale, effettuato giornalmente nel 2011, i valori ivi rilevati erano largamente inferiori a quelli riscontrati nel sito del Cimitero. Anche per il PM10 e il PM2.5, i valori rilevati in via Machiavelli sono risultati sistematicamente più bassi rispetto a quelli osservati nel sito di via Orsini, (sempre nel quartiere Tamburi) a poche centinaia di metri dal complesso siderurgico. Tale sito di rilevazione attivo solo dall’anno 2013 rileva, tuttavia, anche contributi legati al traffico. Il rapporto segnala che l'unico inquinante di cui si rileva un leggero incremento nel 2013 in via Machiavelli è costituito dal benzene, i cui livelli restano comunque molto al di sotto del valore limite annuale pari a 5 μg/m3.
47Con decreto del Ministro dell'ambiente 10 gennaio 2000 è stato perimetrato il Sito di Interesse Nazionale di Taranto. L'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale” ha individuato l'area industriale di Taranto come intervento di bonifica di interesse nazionale.
48Si segnala al riguardo che la tabella A allegata al più volte citato decreto interministeriale 24 aprile 2013, recante “criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario” al punto 2.2.2, primo periodo, prevede che “Le valutazioni precedenti possono identificare un profilo di salute che merita approfondimenti e/o un quadro ambientale compromesso, per gli specifici contaminanti correlati alle emissioni dello stabilimento. Il passaggio al successivo livello può essere effettuato valutando la necessità di disporre di stime dell'esposizione della popolazione interessata che vive sul territorio identificato e/o studi epidemiologici specifici (in particolare studi di coorti residenziali)” La norma sembra implicare la possibilità di compiere una scelta discrezionale, volta al passaggio al successivo livello quando sussistano, anche alternativamente, i due requisiti consistenti rispettivamente in “un profilo di salute che merita approfondimenti e/o un quadro ambientale compromesso”.
49La relazione segnala che in data 1° settembre 2014 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Dipartimento di Epidemiologia del SSR della Regione Lazio per la realizzazione di studi di coorte residenziale sugli effetti delle esposizioni ambientali nelle aree di Taranto e Brindisi.
50Il programma è stato finanziato con 8.milioni di euro, la metà dei quali destinati ad interventi di natura strutturale e infrastrutturale dei laboratori ARPA collocati all’interno dell’ex ospedale Testa di Taranto nonché degli spazi destinati agli operatori del Dipartimento di prevenzione e dei distretti socio-sanitari delle aree oggetto di studio. Con la DGR 2337/2013, è stato previsto uno stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro ed è stata rimodulata la pianificazione delle attività del Centro salute e ambiente, alla luce delle attività inserite non solo nel Piano straordinario, ma anche nel progetto CCM 2013 - Ministero della Salute Osservatorio ILVA. Il progetto CCM “Studi di biomonitoraggio e tossicità degli inquinanti presenti nel territorio di Taranto”, coordinato dall’ISS, che si concluderà nel marzo 2016 per un costo di 450 mila euro, ha come obiettivo generale la valutazione dell’esposizione di gruppi di popolazione residente in aree della città di Taranto prossime allo stabilimento ILVA, a confronto con aree non “impattate” dalle emissioni dell’ILVA stessa, e del possibile impatto sulla salute riproduttiva femminile e su funzioni cognitive in popolazioni pediatriche.
51La Macroarea 3 comprende le attività di prevenzione, promozione attiva della salute e la sorveglianza sanitaria.
52Talvolta, infatti, l'osservazione non prevede una specifica modalità realizzativa o, in altri casi in cui pure è stata indicata, l'esame che è stato svolto ha portato ad individuare soluzioni la cui parziale difformità, comunque riguardante sempre esclusivamente i collegi plurinominali richiamati, ha costituito un effetto necessario ai fini della coerenza dell'intervento.
53Osserva la relazione che - pur non essendo state formulate osservazioni o condizioni al riguardo - nella premessa del parere espresso dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera si invita a tener conto delle conseguenze istituzionali del referendum popolare tenutosi il 6 maggio 2012 (il cui risultato è stato promulgato con il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 66 del 25 maggio 2012.), che ha abrogato la legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, recante disposizioni in materia di “Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali”. In particolare, nel parere si sottolinea l'esigenza di considerare, nella definizione dei collegi, i territori delle quattro province d’istituzione statale, non soppresse in esito a tale referendum. La relazione tuttavia osserva come occorra rilevare che, a seguito dell'abrogazione sopra ricordata, con la legge regionale n. 15 del 2013, la regione Sardegna, ha disposto la continuità delle funzioni delle province soppresse, prevedendo la nomina di commissari straordinari per ciascuna di esse, La legge regionale n. 17 del 2013 ha disposto, altresì, la continuità di funzioni di detti organismi con riferimento alla materia del lavoro e del settore sociale. La relazione rileva inoltre come la vicenda istituzionale sopra illustrata abbia avuto un ulteriore svolgimento avanti il Consiglio di Stato che, con sentenza depositata il 17 marzo 2015, oltre ad accogliere uno dei motivi di ricorso, attinente alla durata in carica dei titolari di organi elettivi, ha sospeso il giudizio e, con ordinanza n. 135 del 14/04/2015, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale, ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate alcune questioni di legittimità costituzionale relative sia alla conformità del procedimento di soppressione delle province di istituzione regionale alle previsioni dell'art. 43 dello Statuto della Regione Sardegna, sia alla conformità dello scioglimento anticipato dei consigli provinciali con lo stesso Statuto e con i principi di cui agli articoli 1, 48 e 51 della Costituzione. Pertanto, prosegue la relazione, nelle more della pronuncia da parte della Corte costituzionale e in considerazione del principio di delega contenuto nella legge n. 52 del 2015, sulla base del quale ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di una provincia, per la determinazione dei collegi plurinominali occorre far riferimento all'attuale assetto territoriale. Nel caso di specie i territori corrispondenti alle soppresse province di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio sono stati così denominati in quanto esistenti nella loro dimensione geografico territoriale, non avendo ancora assunto una nuova configurazione istituzionale.
54Oltre che alla vicenda riguardante la soppressione delle Province comprese nella circoscrizione Sardegna prima illustrata, la questione assume rilievo anche con riferimento alla Sicilia, dove la legge regionale del 27 marzo 2013, n. 7 aveva disposto che si provvedesse alla sostituzione delle province regionali dettando, al riguardo, disposizioni provvisorie. Sulla materia è poi intervenuta la legge regionale istitutiva dei liberi consorzi comunali, approvata definitivamente dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 262 del 30 luglio 2015 (a oggi non ancora pubblicata).
55Si ricorda che si dà conto degli obblighi di relazione al Parlamento introdotti da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal presente Bollettino.
56Il testo del decreto legislativo n. 142 del 2015 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214.
57L'articolo 21 (Modalità di trattenimento), comma 8, del “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, stabilisce che il Ministro dell'interno impartisce direttive per assicurare che le modalità di trattenimento degli stranieri garantiscano la necessaria assistenza e il pieno rispetto della loro dignità e che sulla base di tali direttive il prefetto adotti le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite.
58Si tratta del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito dall'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
59Il comma 3 dell'articolo 20 autorizza il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ai fini delle attività di controllo, ad avvalersi di figure professionali esterne, selezionate anche tra funzionari della pubblica amministrazione in posizione di collocamento a riposo, ovvero di competenti organizzazioni internazionali o intergovernative.
60Nessuna relazione risulta trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, come convertito.
61L'articolo 6 (Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati), al comma 2, recita: “ Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo con una dotazione finanziaria di euro 62.700.000 per l'anno 2014, la cui ripartizione è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Entro il 30 giugno 2015, il Ministro dell'interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui dà conto dell'utilizzo del Fondo di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale”.
62La relazione di cui trattasi non risulta ancora pervenuta.
63Si ricorda che una previsione analoga è stata introdotta in precedenza dal decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica, nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137: l'articolo 1, al comma 2, stabilisce che al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza, nonché di quelle concernenti i comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa. Il comma 2-bis del medesimo articolo 1 dispone che, al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014, il Ministro dell'interno presenti una relazione alle Camere per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi sia delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, sia di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. La relazione di cui trattasi non risulta pervenuta.
64La direttiva 2013/30/UE, relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, modifica la direttiva 2004/35/CE, già recepita in Italia con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
65Il testo del decreto legislativo 8 agosto 2015, n. 145 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2015, n. 215.
66Si evidenzia che quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 25 ottempera la condizione di cui al numero 8 contenuta nel parere (favorevole con condizioni ed osservazioni) espresso dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) nella seduta del 4 agosto 2015 sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Si ricorda inoltre che tra le premesse alla proposta alternativa di parere contrario sullo schema di decreto, presentata dal gruppo M5S, si richiamano le considerazioni contenute nel rapporto dell'ISPRA (2012) “Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani” in merito agli effetti sugli organismi acquatici, in particolare sui mammiferi marini dell'esposizione sia a rumori molto forti, come le esplosioni a breve distanza, sia a rumori di basso livello, e si osserva che: “il decreto legislativo avrebbe dovuto recepire la norma del divieto della tecnica di airgun e l'esplorazione geosismica”.
67Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.
68Le funzioni e le attribuzioni dell'Ispettorato sono disciplinate dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2015. In merito si segnalano le seguenti: esercizio e coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; accertamento in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali; emanazione delle circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle direttive operative rivolte al personale ispettivo; individuazione, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche, nonché monitoraggio sulla loro realizzazione; formazione e aggiornamento del personale ispettivo; prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare; attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza; coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.
69Come già osservato con riferimento alla relazione trasmessa dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sull'attività svolta dall'ISPRA, la disposizione di cui all'articolo 30 reca un obbligo di carattere generale, che non concernente un determinato ente pubblico e solo quello, ma che trova applicazione, a carico del Ministero cui di volta in volta è attribuita la vigilanza, anche con riferimento agli enti pubblici non economici di nuova istituzione.
70Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 149 del 2015 sono organi dell'Ispettorato il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori. I mandati sono triennali e rinnovabili una sola volta. Il direttore dell'Ispettorato, scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del predetto Ministro, è composto da quattro dirigenti con funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, di cui uno indicato dall'INPS e uno dall'INAIL; uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro vigilante, le funzioni di presidente. Lo statuto dell'Ispettorato dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149, ossia entro l'8 novembre 2015.
71Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.
72Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 sono organi dell'ANPAL: il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori. I mandati sono triennali e rinnovabili una sola volta. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di vigilanza è composto da dieci membri, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno in rappresentanza del Ministero medesimo e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. Lo statuto dell'ANPAL dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150, ossia entro l'8 novembre 2015.
73Le funzioni ed i compiti dell'Agenzia sono disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Ad essa spettano, in particolare, funzioni di coordinamento, a livello nazionale, dei servizi pubblici per l'impiego e delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati; di determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione; di sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro; di accreditamento dei servizi per l'impiego privati; di gestione diretta di programmi operativi nazionali, di progetti cofinanziati dai fondi comunitari, di alcuni programmi di reimpiego e di ricollocazione, nonché di programmi sperimentali; di definizione e gestione di programmi nelle aree in cui i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro non siano state rispettate o in cui vi sia il rischio di un mancato rispetto, anche con interventi di gestione diretta, a supporto delle regioni, dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nei casi di mancato rispetto dei livelli essenziali; di assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali; di controllo e vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.
74Cfr. la relazione illustrativa dello schema di decreto.
75La legge 4 agosto 2015, n. 138, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 2015, n. 204, S.O.