Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 26/XVII SETTEMBRE 2015
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 26    Progressivo: 2015
Data: 21/09/2015
Descrittori:
ATTIVITA' PARLAMENTARE NON LEGISLATIVA   CONTROLLO SUL GOVERNO












Notiziario mensile

Numero 26/XVII

SETTEMBRE 2015

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare


INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza a luglio e agosto 2015 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nei mesi di luglio e agosto 2015 8

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2015 o previste in scadenza entro il 31 ottobre 2015 29

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 ottobre 2015 32

Sezione II 45

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 45

In evidenza a luglio-agosto 2015 46

Note annunciate al 31 agosto 2015 in attuazione di atti di indirizzo 53

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 53

Ministero della difesa 68

Ministero dell'interno 77

Ministero della salute 80

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 31 agosto 2015 84

Sezione III 85

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 85

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 86

In evidenza a luglio ed agosto 2015 87

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° luglio – 31 agosto 2015 110

Relazioni governative 110

Relazioni non governative 122

Nuove relazioni previste da fonti normative 124

Relazioni governative 124


AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI


























La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nei mesi di luglio e agosto 2015 (e nella prima parte del mese di settembre 2015), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 ottobre 2015 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 ottobre 2015, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a luglio e agosto 2015


La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando i mesi di luglio e agosto nonché l'inizio di quello di settembre 2015, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di ottobre 2015. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2015, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di ottobre 2015 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.


IN QUESTO NUMERO:


- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 2015 Paolo Carrà è stato confermato presidente dell'Ente nazionale risi ENR per la durata di un quadriennio. Sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9a Commissione (Agricoltura) del Senato nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 2015.


- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti emanati nei mesi di agosto e luglio, ha nominato i commissari straordinari delle Autorità portuali di Trieste, Zeno D'Agostino, di Bari, Francesco Palmiro Mariani, di Taranto, Sergio Prete, di Brindisi, Mario Valente, e di Civitavecchia, Pasqualino Monti, fino alla nomina dei presidenti e comunque per un periodo massimo di sei mesi.


- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2015, Gualtiero Ricciardi è stato nominato presidente dell'Istituto superiore di sanità ISS per la durata di quattro anni. Sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato e la XII Commissione (Affari sociali) della Camera, nelle rispettive sedute del 29 luglio 2015 e del 5 agosto 2015.


- Il 5 agosto 2015 l’Assemblea degli azionisti della RAI-radiotelevisione italiana S.p.a. ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Azienda: Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Arturo Diaconale, Franco Siddi, Rita Borioni, Paolo Messa e Giancarlo Mazzuca, sono stati designati dalla Commissione di vigilanza sulla RAI nella seduta del 4 agosto 2015; Marco Fortis e Monica Maggioni sono stati invece indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La nomina di Maggioni a presidente della RAI è divenuta efficace a seguito del parere favorevole espresso il 5 agosto 2015 dalla Commissione di vigilanza sulla RAI a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.


- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 2015 Pietro Pongiglione è stato nominato presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova per la durata di un quinquennio. Sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la XII Commissione (Affari sociali) della Camera e la 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato nelle rispettive sedute dell'8 luglio 2015.


- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 2015 Evelina Christillin è stata nominata presidente dell'Agenzia nazionale del turismo ENIT per la durata di un triennio. Sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la 10a Commissione (Industria) del Senato e la X Commissione (Attività produttive) della Camera, nelle rispettive sedute dell'8 e del 15 luglio 2015. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, con propri decreti del 3 luglio 2015, ha altresì nominato Fabio Maria Lazzerini e Antonio Preiti membri del consiglio di amministrazione dell'ENIT per la durata di un triennio.


- Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto in data 21 luglio 2015, ha prorogato il mandato del commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, Federico Testa, per dodici mesi a decorrere dal 6 agosto 2015.


- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 luglio 2015 sono stati prorogati gli incarichi del commissario straordinario della Fondazione Ordine Mauriziano FOM, Giovanni Zanetti, e del vice-commissario straordinario, Cristiana Maccagno, fino all'insediamento degli organi di ordinaria amministrazione della Fondazione e comunque non oltre il 31 gennaio 2016.


- Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 1° luglio 2015, Romano Sauro è stato nominato commissario straordinario della Lega navale italiana LNI fino alla nomina del presidente e del vicepresidente dell'Ente e comunque per un periodo non superiore ad un anno.


- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato alle Camere di aver prorogato, con propri decreti emanati nei mesi di luglio e giugno, i mandati dei commissari straordinari del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Gian Luigi Pillola, e, si anticipa, dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone, per un periodo massimo di sei mesi.


- Si anticipa che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato alle Camere di aver nominato, con proprio decreto del 7 agosto 2015, Roberta Ascarelli presidente dell'Istituto italiano di studi germanici per la durata di un quadriennio.

- Si anticipa che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Filippo Nicola Sugar a presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori SIAE. Tale richiesta è stata assegnata alla VII Commissione (Cultura) della Camera ed alla 7a Commissione (Istruzione pubblica) del Senato.


- Si anticipa inoltre che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha richiesto il parere parlamentare sulle proposte di nomina di Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini a membri del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR. Anche tali richieste sono state assegnate alla VII Commissione (Cultura) della Camera ed alla 7a Commissione (Istruzione pubblica) del Senato.


- Si anticipa infine che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha richiesto il parere parlamentare sulle proposte di nomina di Mauro Palma a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché di Francesco D'Agostino ed Emilia Rossi a componenti del medesimo Garante. Tali richieste sono state assegnate alla II Commissione (Giustizia) della Camera ed alla 2a Commissione (Giustizia) del Senato.


- Nel mese di luglio 2015 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Arturo Diaconale.


- Nei mesi di di agosto, settembre e ottobre 2015 sono scaduti e risultano in scadenza numerosi incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione presso diversi enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, quali in particolare: il Consiglio nazionale delle ricerche CNR, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, l'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN, il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, la Stazione zoologica “Anton Dohrn”, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV, l'Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” INDAM, l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS, l'Istituto nazionale di astrofisica INAF e il già citato Istituto italiano di studi germanici.


- Nel mese di ottobre 2015 scadranno infine i mandati dei commissari straordinari dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Amilcare Troiano, e dell'Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, nonché gli incarichi dei commissari straordinari delle Autorità portuali di Catania, Cosimo Indaco, e di Cagliari, Vincenzo Di Marco.


- È stato pubblicato sulla G.U. n. 175 del 30 luglio 2015 il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 113 del 22 luglio 2015 concernente il regolamento recante lo statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Ai sensi degli artt. 2 e 3 l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell'art. 4 sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Come previsto dall'art. 17, comma 5, della L. n. 125/2014, il direttore è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il comitato direttivo è composto dal direttore, che lo presiede, e da altri quattro componenti, di cui due sono i capi delle strutture di livello dirigenziale generale dell'Agenzia, e gli altri due sono dirigenti dell'Agenzia (di cui uno con funzioni di segretario) scelti dal direttore stesso. Per quanto attiene ai profili relativi al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, si osserva che tale Agenzia, sebbene sia regolata tra l'altro dal D. Lgs. n. 300/1999, risulta in realtà essere un ente pubblico in quanto provvista della personalità giuridica di diritto pubblico. Di conseguenza dovrebbe soggiacere alla disciplina generale sul controllo parlamentare di cui alla L. n. 14/1978, ed in particolare al disposto del relativo art. 9 che prevede l'obbligo di comunicazione alle Camere delle nomine degli amministratori diversi dal presidente e dal vicepresidente.


- È stata pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 la legge 7 agosto 2015 n. 124 recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. L'art. 8 di tale legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi (art. 8, comma 1, lett. f)): “riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all’individuazione di autorità di sistema nonché alla governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti”. Per quanto concerne più specificamente le nomine governative negli enti pubblici, rilevano anche i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) n. 3): [definire] “i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand’anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri”.


Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.


a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nei mesi di luglio e agosto 2015


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.


Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

































Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Ente

nazionale

risi

ENR


Presidente:


Paolo Carrà

Pareri favorevoli

espressi dalla

XIII Commissione

della Camera

il 7/7/2015

e dalla

9a Commissione

del Senato

il 15/7/2015.


31/8/2015


(nomina deliberata

dal Consiglio dei ministri

del 6/8/2015)

D.P.R.

su proposta

del Presidente

del Consiglio

dei ministri, previa

deliberazione

del Consiglio

dei ministri

adottata

su proposta

del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali



Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 2015 Paolo Carrà è stato confermato presidente dell'Ente nazionale risi ENR per la durata di un quadriennio.

Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9a Commissione (Agricoltura) del Senato nelle rispettive sedute del 7 e del 15 luglio 20151.

Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, il 3 febbraio 2015 era scaduto il mandato a presidente dell'ENR dello stesso Carrà, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 2011. Il 7 febbraio 2015 erano altresì scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, ossia Mario Preve, Mario Francese, Gianmaria Melotti e Massimo Camandona, che erano stati nominati per quattro anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 febbraio 2011.

Successivamente lo stesso Ministro, con proprio decreto del 19 marzo 2015, aveva nominato Paolo Carrà commissario straordinario dell’ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Lo statuto dell'ENR, modificato con decreto interministeriale in data 19 marzo 2010, prevede che il mandato del presidente, della durata di quattro anni, possa essere rinnovato al massimo due volte, mentre il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione, pure quadriennale, possa essere rinnovato una sola volta. Il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto dal presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola. La scelta di questi ultimi tre membri deve assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera.

L'Ente nazionale risi ENR, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, si occupa della tutela del settore risicolo conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali. L’Ente è inoltre organismo pagatore degli aiuti e degli interventi per conto dell'Unione europea. L’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità portuale di Trieste



Commissario straordinario:


Zeno D'Agostino


Nomine non ancora comunicate

alle Camere

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978


20/8/2015

Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Autorità portuale

di Civitavecchia


Commissario straordinario:


Pasqualino Monti


22/7/2015



Autorità portuale di Bari


Commissario straordinario:


Francesco Palmiro Mariani


10/7/2015




Autorità portuale

di Taranto


Commissario straordinario:


Sergio Prete


10/7/2015



Autorità portuale

di Brindisi


Commissario straordinario:


Mario Valente


10/7/2015


(decorrenza:

13/7/2015)




Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 20 agosto 2015, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Trieste, Zeno D'Agostino, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

Il 24 agosto 2015 sarebbe infatti scaduto il mandato commissariale dello stesso D'Agostino, che era stato nominato con decreto ministeriale del 17 febbraio 2015 per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 24 febbraio 2015. Il 20 gennaio 2015 era scaduto a sua volta il mandato di Marina Monassi, che era stata nominata presidente dell'Autorità portuale giuliana per quattro anni con decreto ministeriale del 20 gennaio 2011. Monassi era già stata nominata presidente del suddetto Ente con decreto ministeriale del 16 luglio 2004; dimessasi il 27 aprile 2006, con decreto ministeriale in pari data ne era stata nominata commissario straordinario. Tale incarico commissariale veniva in seguito affidato a Paolo Castellani con analogo decreto del 9 giugno 2006. Con successivo decreto ministeriale del 1° dicembre 2006, notificato all'interessato il 5 dicembre 2006, veniva poi nominato presidente dell'Autorità portuale Claudio Boniciolli, e alla scadenza del relativo mandato aveva fatto seguito la seconda nomina presidenziale di Monassi.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 22 luglio 2015, non comunicato alle Camere, ha nominato Pasqualino Monti commissario straordinario dell'Autorità portuale di Civitavecchia, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

Il 7 giugno 2015 era scaduto infatti il mandato a presidente dell'Autorità portuale laziale dello stesso Monti, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011 notificato in pari data. Monti era succeduto al commissario straordinario Fedele Nitrella, che era stato nominato con decreto ministeriale del 16 novembre 2010 e che era subentrato a Fabio Ciani, a sua volta nominato presidente dell'Autorità portuale laziale con decreto ministeriale del 18 luglio 2007.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 10 luglio 2015 non comunicato alle Camere, ha nominato Francesco Palmiro Mariani commissario straordinario dell'Autorità portuale di Bari, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

Il 7 giugno 2015 era scaduto infatti il mandato a presidente dell'Autorità portuale barese dello stesso Mariani, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011 notificato in pari data. Per Mariani si era trattato del secondo e ultimo quadriennio alla presidenza dell'Autorità portuale barese, essendovi già stato nominato con decreto ministeriale del 1° dicembre 2006. Mariani altresì era già stato nominato commissario straordinario del medesimo Ente con decreto ministeriale del 19 gennaio 2011 prima della sua conferma nell'incarico presidenziale.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con separato decreto in data 10 luglio 2015, non ancora comunicato alle Camere, ha nominato Sergio Prete commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

Il 7 giugno 2015 era infatti scaduto il mandato a presidente dell'Autorità portuale tarantina dello stesso Prete, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011 notificato in pari data. Prete era succeduto al commissario straordinario Salvatore Giuffrè, che era stato a sua volta nominato con decreto ministeriale del 15 maggio 2008.

Infine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con ulteriore decreto in data 10 luglio 2015, notificato all'interessato il 13 luglio 2015 e non ancora comunicato alle Camere, ha nominato Mario Valente commissario straordinario dell'Autorità portuale di Brindisi, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 13 luglio 2015.

L'8 giugno 2015 era scaduto infatti il mandato del presidente uscente di tale Autorità portuale, Hercules Haralambides, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011, notificato l'8 giugno 2011, e che era subentrato a Giuseppe Giurgola, nominato presidente con decreto ministeriale del 5 aprile 2007. Si ricorda che il T.A.R. Puglia, Lecce - Sezione I, con sentenza depositata il 26 giugno 2012, aveva disposto l'annullamento della nomina di Haralambides in quanto privo della cittadinanza italiana, requisito ritenuto indispensabile per accedere alla suddetta carica2. Di conseguenza, con decreto ministeriale del 26 luglio 2012, Ferdinando Lolli era stato nominato commissario straordinario dell'Autorità portuale brindisina. Successivamente il Consiglio di Stato, Sez. IV, con ordinanza pronunciata l'8 gennaio 2013 e depositata il 9 gennaio 2013, aveva sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado sopra citata ed aveva disposto il reintegro di Haralambides alla presidenza dell'Autorità portuale. Infine la Corte di giustizia dell'Unione europea, II Sez., con sentenza del 10 settembre 2014, ha accertato che l'art. 45, par. 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso di non consentire ad uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'esercizio delle funzioni di presidente di una Autorità portuale. Di conseguenza il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 1210 depositata il 10 marzo 2015, ha accolto in via definitiva l'appello proposto da Haralambides riformando la sentenza impugnata.

L'Autorità portuale, disciplinata dalla L. n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'Autorità portuale ha tra l'altro compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.

L’art. 8, commi 1 e 1-bis, della L. n. 84/1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli può richiedere, entro trenta giorni, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.

Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.

Infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 84/1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto superiore

di sanità

ISS

Presidente:


Gualtiero Ricciardi

Pareri favorevoli

espressi dalla

12a Commissione

del Senato

il 29/7/2015

e dalla XII Commissione

della Camera

il 5/8/2015


7/8/2015


Decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri

su proposta

del Ministro della salute.



Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2015, Gualtiero Ricciardi è stato nominato, su proposta del Ministro della salute, presidente dell'Istituto superiore di sanità ISS per la durata di quattro anni. Il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina era stato richiesto dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettera del 21 luglio 2015, annunciata alla Camera e al Senato in pari data. Tale richiesta era stata assegnata alla 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 29 luglio 2015, esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì esaminata dalla XII Commissione (Affari sociali) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 28 luglio 2015, e dopo aver proceduto all'audizione informale di Ricciardi nella seduta del 30 luglio 2015, aveva espresso infine parere favorevole nella seduta del 5 agosto 2015.

Il 10 luglio 2015 era scaduto il mandato dello stesso Ricciardi a commissario dell'ISS. Inizialmente nominato per sei mesi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 luglio 2014, Ricciardi era stato prorogato per ulteriori sei mesi con analogo decreto interministeriale del 21 gennaio 2015. Il commissariamento dell'Istituto era stato disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011, essendo stata riscontrata dall'Autorità di vigilanza un disavanzo di competenza dell'ISS per due esercizi consecutivi, relativi agli anni 2011 e 2012.

Il commissariamento dell'Istituto aveva pertanto comportato la decadenza del presidente, Fabrizio Oleari, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2013. Allo stesso modo erano decaduti i mandati di Francesca Basilico D'Amelio, Alessandro Cosimi, Paolo Di Loreto e Michele Pandolfelli a componenti del consiglio di amministrazione dell'ISS, i quali erano stati nominati per quattro anni con decreto del Ministro della salute in data 28 marzo 2013.

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 70/2001, non abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 106/2012 che ne ha previsto il riordino, l'Istituto superiore di sanità ISS è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute. Organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, l'ISS svolge in particolare funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto

di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini”

di Genova

Presidente:


Pietro Pongiglione

Pareri favorevoli

espressi dalla

XII Commissione della Camera

e dalla

12a Commissione

del Senato

l'8/7/2015


24/7/2015


(nomina deliberata

dal Consiglio dei ministri

del 17/7/2015)

D.P.R.

su proposta

del Ministro della salute, previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri



Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 2015 Pietro Pongiglione è stato nominato presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova per la durata di un quinquennio. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015 su proposta del Ministro della salute, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la XII Commissione (Affari sociali) della Camera e la 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato nelle rispettive sedute dell'8 luglio 20153.

Il 29 gennaio 2015 era scaduto il mandato del presidente uscente, Vincenzo Lorenzelli, che era stato nominato per cinque anni con D.P.R. del 29 gennaio 2010. Prima della nomina a presidente, Lorenzelli era stato nominato commissario straordinario dell'Istituto il 28 ottobre 2005.

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS sono ospedali di eccellenza con finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari. La disciplina di tali istituti, originariamente dettata dal D.P.R. n. 617/1980, è stata riordinata dapprima dal D.Lgs. n. 269/1993 e successivamente dal D.Lgs. n. 288/2003. L'Istituto “G. Gaslini”, in tale contesto, è sempre stato destinatario di norme speciali: se l'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 617/1980 prevedeva l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, tale disposizione è stata mantenuta in vigore dapprima dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 269/1993, e poi dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 288/2003, come modificato dal D.L. n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2008. Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del citato D.P.R. n. 617/1980, il presidente dell'Istituto “G. Gaslini” è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.

Soggetto distinto dal predetto Istituto è la Fondazione Gerolamo Gaslini, eretta in ente pubblico dalla L. n. 897/1950 e trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall'art. 6 del D.L. n. 79/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 131/2012. Tra gli scopi della Fondazione rileva il potenziamento dell'Istituto “Giannina Gaslini”, il cui presidente viene designato dal consiglio di amministrazione della Fondazione e, una volta nominato, entra a far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa. A tal proposito si ricorda che il testo originario dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 288/2003 aveva previsto, con norma speciale, l'accorpamento della Fondazione Gerolamo Gaslini e dell'Istituto “Giannina Gasilini”, nell'ambito delle procedure previste per la trasformazione degli IRCCS di diritto pubblico in Fondazioni di rilievo nazionale. Tale trasformazione non è invece avvenuta, essendo stata la predetta norma speciale abrogata dal D.L. n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2008. In senso contrario alla trasformazione dispone anche l'art. 9 della Legge della Regione Liguria n. 7/2006, come modificata dall'art. 25 della successiva Legge regionale n. 57/2009.

Gli IRCCS, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 288/2003, sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica, soggetti alla vigilanza del Ministero della salute; spettano invece alle regioni le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti. Gli IRCCS possono essere di diritto pubblico o di diritto privato. I primi possono essere trasformati, ferma restandone la natura pubblica, in Fondazioni di rilievo nazionale (c.d. “Fondazioni IRCCS”), aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e comunque vigilate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, IRCCS di diritto pubblico specializzato in pediatria, è stato fondato nel 1938 ed eretto in ente morale con R.D. n. 1468/1940. Il Ministro della salute, da ultimo con decreto dell'8 giugno 2012, ne ha confermato per tre anni il carattere scientifico per la disciplina “materno – infantile” ed è attualmente in corso l’iter di riconferma. Il riconoscimento del carattere scientifico conferisce agli IRCCS il diritto a fruire, in aggiunta al finanziamento regionale, di un ulteriore finanziamento statale finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell'attività di ricerca nelle materie riconosciute.


Ente

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e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Agenzia nazionale del turismo

ENIT


Presidente:


Evelina Christillin


Pareri favorevoli

espressi dalla

10a Commissione

del Senato

l'8/7/2015

e dalla

X Commissione

della Camera

il 15/7/2015

24/7/2015


(nomina deliberata

dal Consiglio dei ministri

del 17/7/2015)

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

su proposta

del Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo


Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Fabio M. Lazzerini

e Antonio Preiti


Nomine non ancora comunicate

alle Camere

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

3/7/2015

      Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,

      di cui uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni,

      e uno designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente

      rappresentative

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 2015 Evelina Christillin è stata nominata presidente dell'Agenzia nazionale del turismo ENIT per la durata di un triennio. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la 10a Commissione (Industria) del Senato e la X Commissione (Attività produttive) della Camera nelle rispettive sedute dell'8 e del 15 luglio 20154.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con propri decreti del 3 luglio 2015, ha nominato altresì, come riferito in una nota del Ministero, Fabio Maria Lazzerini e Antonio Preiti membri del consiglio di amministrazione dell'ENIT per la durata di un triennio. Lazzerini è stato designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, mentre Preiti è stato designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Con le predette nomine è dunque automaticamente cessata la gestione commissariale dell'Ente, che era stata prevista dall'art. 16, comma 4, del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2014, laddove aveva disposto la trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico5. Il commissario straordinario uscente dell'Agenzia, Cristiano Radaelli, era stato infatti nominato fino all'insediamento degli organi ordinari dell'Ente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 giugno 2014, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Prima del commissariamento, il consiglio di amministrazione dell'ENIT era stato rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2011, in base al quale erano stati nominati: Mauro Di Dalmazio, Maurizio Melucci, Flavia Coccia e Bernabò Bocca6. Il 14 maggio 2014 si era invece dimesso il presidente dell’ENIT, Pier Luigi Celli, che era stato nominato per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 20127.

Nata a seguito della trasformazione disposta dall'art. 12 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2005, l'Agenzia nazionale del turismo ENIT era subentrata nell'attività del soppresso Ente nazionale italiano per il turismo ENIT. Ai sensi dunque del citato art. 16 del D.L. n. 83/2014, l'Agenzia ENIT è stata trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. L'attività dell'ENIT viene quindi ad essere disciplinata dalle norme di diritto privato.

Il nuovo statuto dell'ENIT è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2015 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti8. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Esso presiede il consiglio di amministrazione che è altresì composto da due membri nominati dallo stesso Ministro: di essi, uno è designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e l’altro è designato sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta9.

L'ENIT, nel perseguimento della sua missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali nonché i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’estero. Ai sensi dell'art. 16, comma 7, del ricordato D.L. n. 83/2014, l'ENIT stipula una apposita convenzione triennale con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, similmente a quanto stabilito per le agenzie governative dall'art. 8 del D.Lgs. n. 300/1999.


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e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia

e lo sviluppo economico sostenibile

ENEA


Commissario:


Federico Testa


Nomina non ancora comunicata

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

21/7/2015


(decorrenza:

6/8/2015)


Decreto

del Ministro

dello sviluppo economico

Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto in data 21 luglio 2015, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha prorogato il mandato del commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, Federico Testa, per la durata di dodici mesi a decorrere dal 6 agosto 2015.

Il 6 agosto 2015 sarebbe infatti scaduto il mandato commissariale dello stesso Testa, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale in data 6 agosto 2014, comunicato e annunciato alle Camere il 9 settembre 2014. Il 29 aprile 2015 si erano invece dimessi i sub commissari dell'Agenzia, Cristina Corazza e Tullio Fanelli, che erano stati nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 ottobre 2014, annunciato alla Camera e al Senato il 13 e il 14 ottobre 2014.

Testa era succeduto al commissario Giovanni Lelli ed ai sub commissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi, i cui mandati erano scaduti il 27 giugno 2014, essendo stati da ultimo prorogati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2013, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera il 6 e il 7 febbraio 2014. Tali incarichi, già prorogati per dodici mesi a decorrere dal 28 settembre 2012 con analogo decreto ministeriale del 5 ottobre 2012, erano stati ulteriormente prorogati per tre mesi con decreto ministeriale del 27 settembre 2013. In precedenza il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato commissario Lelli per dodici mesi, nonché Pietro Maria Putti ed Enrico Elli in qualità di subcommissari. Detti incarichi erano stati successivamente prorogati con analoghi decreti ministeriali per ulteriori dodici mesi a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e quindi dal 23 settembre 2011. A seguito poi delle dimissioni di Enrico Elli, il suddetto Ministro aveva nominato in sua vece Piergiuseppe Maranesi, con decreto del 27 settembre 2011.

L'Agenzia ENEA, che ha sostituito il soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente ENEA, è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile. L’Agenzia opera in autonomia sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Come peraltro previsto dall'art. 37, comma 4, della L. n. 99/2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono determinati tra l'altro gli organi di controllo e di amministrazione dell'Agenzia, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, e le procedure per l’erogazione delle risorse dell’Agenzia.


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e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Fondazione Ordine Mauriziano

FOM

Commissario

straordinario:


Giovanni Zanetti


(con

il vice-commissario

straordinario

Cristiana Maccagno)


Nomina non ancora

comunicata

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

3/7/2015

Decreto

del Presidente del Consiglio

dei ministri



Gli incarichi del commissario straordinario della Fondazione Ordine Mauriziano FOM, Giovanni Zanetti, e del vice-commissario straordinario, Cristiana Maccagno, sono stati prorogati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 luglio 2015, fino all'insediamento degli organi di ordinaria amministrazione della Fondazione e comunque non oltre il 31 gennaio 2016.

Zanetti e Maccagno erano stati nominati nei predetti incarichi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2013, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 419/1999, ossia nelle more della revisione statutaria della Fondazione. Tali mandati erano stati poi prorogati con analogo decreto in data 26 giugno 2014 fino all'adozione del nuovo statuto della Fondazione e comunque per un periodo massimo di dodici mesi. Come infatti specificato nelle premesse del D.P.C.M. in data 1° luglio 2013, anche a seguito della chiusura della procedura concorsuale che aveva caratterizzato il precedente commissariamento dell'Ente, erano state riscontrate carenze funzionali nella Fondazione nonché lacune e inadeguatezze della relativa disciplina legislativa e statutaria, tali da comportare un nuovo e diverso10 commissariamento della FOM prima di procedere alla ricostituzione dei suoi organi ordinari11. In tal senso i successivi D.P.C.M. del 26 giugno 2014 e del 3 luglio 2015 danno atto della predisposizione da parte dell'organo commissariale di uno schema di nuovo statuto della Fondazione, attualmente sottoposto alle amministrazioni competenti e dunque in corso di perfezionamento.

In precedenza Zanetti e Maccagno erano stati nominati commissario e vice commissario della Fondazione con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 per un periodo di due anni, a seguito dello scioglimento degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza della FOM disposto, a causa del dissesto finanziario in cui versava l'Ente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'art. 30 del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 222/2007. Più precisamente, con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 venivano nominati, oltre a Zanetti e Maccagno, anche Alessandro Braja in qualità di vice-commissario, nonché un comitato di vigilanza12. I mandati di tutte le suddette cariche venivano prorogati per due anni con il successivo D.P.C.M. del 9 ottobre 2009. Con nota del 18 febbraio 2011, tuttavia, Braja rinunciava all'incarico di vice-commissario. Gli incarichi di Zanetti, Maccagno e del comitato di vigilanza sono stati quindi ulteriormente prorogati dal D.P.C.M. del 10 ottobre 2011 e dal D.P.C.M. dell'8 ottobre 2012 fino al 30 giugno 2013, procedendosi infine agli adempimenti conseguenti all'intervenuta approvazione del piano di soddisfazione e all'emanazione del provvedimento giudiziale di esdebitazione, fino alla chiusura della procedura concorsuale dichiarata dal comitato di vigilanza.

L'Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. In attuazione di tale norma, è intervenuta la L. n. 1596/1962, recante appunto il nuovo ordinamento dell’Ordine. L'art. 2 del D.L. n. 277/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 4/2005, ha istituito la Fondazione Ordine Mauriziano, cui è stato trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine Mauriziano, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino), trasferiti invece all'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, istituita con legge della Regione Piemonte.

Scopo della FOM è la gestione del patrimonio e dei beni trasferiti, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di sua proprietà, e il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sulla gestione del patrimonio della Fondazione è previsto vigili un comitato di cinque membri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalla regione Piemonte e dall'Ordinario diocesano di Torino.

La Fondazione è subentrata all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti concernenti l’esercizio delle attività sanitarie, come specificato dall'art. 1, commi 1349 e 1350, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 13 ottobre 2006, è stato approvato lo statuto della Fondazione Ordine Mauriziano. In seguito, a causa del profondo dissesto finanziario della FOM, il legislatore ne ha disposto – come ricordato supra - il commissariamento ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 222/200713.


Ente

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di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Lega

navale

italiana

LNI

Commissario straordinario:


Romano Sauro

Nomina non ancora comunicata

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


1°/7/2015







Decreto

del Ministro della difesa

di concerto con

il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti



Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 1° luglio 2015, Romano Sauro è stato nominato commissario straordinario della Lega navale italiana LNI fino alla nomina del presidente e del vicepresidente dell'Ente e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con la nomina del commissario straordinario, che esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria degli organi statutari, sono cessati dalle funzioni gli altri organi statutari dell'Ente, tra cui il consiglio direttivo, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti.

Il commissariamento della Lega navale italiana è stato necessitato dalla mancata nomina del presidente e del vicepresidente. Si ricorda infatti che sebbene il Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 avesse deliberato la nomina di Giuseppe Lertora a presidente della LNI, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera nelle rispettive sedute del 4 e del 18 giugno 2014, tale nomina non era stata stata più formalizzata per la rinuncia all'incarico dello stesso Lertora. Allo stesso modo Pietro Vatteroni aveva rinunciato alla candidatura a vicepresidente della LNI, dopo che la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta era stata annunciata alle Camere il 4 settembre 201414.

Tale situazione, come specificato nelle premesse del citato decreto interministeriale, ha impedito il funzionamento del consiglio direttivo della LNI e l'approvazione del bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015, rendendosi così necessario autorizzare l'Ente alla gestione provvisoria.

Si ricorda che il 30 marzo 2014 erano scaduti i mandati del presidente e del vicepresidente uscenti della LNI, rispettivamente Franco Paoli e il già citato Pietro Vatteroni, che erano stati nominati per la durata di tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011: Paoli era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2011, Vatteroni con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 marzo 2011.

La Lega navale italiana è stata riordinata con il D.P.R. n. 205/2009 nell'ambito delle procedure disposte dalla normativa c.d. "taglia-enti" di cui all'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008. Ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 90/2010, che ha recepito le disposizioni introdotte con il predetto provvedimento di riordino, il presidente nazionale della LNI è coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/197815.

Altri organi della LNI sono l'assemblea generale dei soci, il consiglio direttivo nazionale (la cui composizione, a seguito del riordino, era stata ridotta da 13 a 10 membri compresi il presidente e il vicepresidente16), il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri. Tutti gli incarichi hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta.

La Lega navale italiana, istituita con R.D. del 28 febbraio 1907 e disciplinata dagli artt. 65-72 del citato D.P.R. n. 90/2010, è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. È sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Parco geominerario storico

e ambientale

della Sardegna

Commissario straordinario:


Gian Luigi Pillola

Nomina comunicata e annunciata

alla Camera

il 23/6/2015

e al Senato

il 1°/7/2015

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


11/6/2015


(decorrenza:

4/6/2015)





Decreto

del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare


Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 18 giugno 2015 annunciata alla Camera e al Senato il 23 giugno e il 1° luglio 2015, ha comunicato ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 di aver prorogato, con decreto dell'11 giugno 2015, il commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Gian Luigi Pillola, per sei mesi a decorrere dal 4 giugno 2015, e comunque non oltre la ricostituzione degli organi del consorzio.

Il 4 giugno 2015 scadeva infatti il mandato dello stesso Pillola, che era stato prorogato per sei mesi a decorrere dal 4 dicembre 2014 con analogo decreto del 2 dicembre 2014, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera il 7 e il 9 gennaio 2015. Pillola, che era stato già prorogato per sei mesi a decorrere dal 4 giugno 2014 con decreto ministeriale del 10 giugno 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 23 e il 25 giugno 2014, era stato inizialmente nominato con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera il 19 e il 20 dicembre 2013, succedendo ad Antonio Granara.

Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Il Parco è gestito da un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Regione autonoma della Sardegna.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Società italiana degli autori

ed editori

SIAE

Presidente:


Filippo Nicola Sugar

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1974

annunciata alla Camera e al Senato

l'8/9/2015


Procedura

di nomina

in corso



D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri

su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri e

di concerto con il Ministro per

i beni e le attività culturali

ed il Ministro dell’economia

e delle finanze



Si anticipa che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 28 luglio 2015, annunciata alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Filippo Nicola Sugar a presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori SIAE. Tale richiesta è stata assegnata alla 7a Commissione (Istruzione pubblica) del Senato ed alla VII Commissione (Cultura) della Camera, che ne ha avviato l'esame nella seduta del 10 settembre 2015.

A seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente Gino Paoli17 il 24 febbraio 2015, il consiglio di gestione18 della SIAE ha anzitutto provveduto, in data 4 marzo 2015, alla nomina nel suo ambito di Andrea Purgatori, già componente del consiglio di sorveglianza della stessa SIAE19. Nella seduta del 19 marzo 2015, il consiglio di sorveglianza ha successivamente cooptato Antonino Biocca in sostituzione del predetto Andrea Purgatori, e ha designato Filippo Sugar quale presidente del consiglio di gestione20.

Sugar faceva già parte del consiglio di gestione della SIAE in qualità di vicepresidente. Il consiglio di gestione, infatti, era stato eletto dal consiglio di sorveglianza il 13 marzo 2013, e risultava composto dal dimissionario Gino Paoli, presidente, dal citato Filippo Sugar, vicepresidente, nonché da Biagio Proietti, Federico Monti Arduini e Domenico Luca Scordino.

Il nuovo statuto della SIAE è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Ai sensi dell'articolo 7 del nuovo statuto, sono organi della SIAE l'assemblea, il consiglio di sorveglianza21, il consiglio di gestione ed il collegio dei revisori. In base al successivo articolo 19, il presidente del consiglio di gestione è nominato tra i suoi componenti previa designazione del consiglio di sorveglianza con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente del consiglio di gestione, che ha la rappresentanza legale della SIAE, convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio di gestione. I componenti del consiglio di gestione, ivi incluso il presidente, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Istituita nel 1882 come Società italiana degli autori, la SIAE assume l'attuale denominazione nel 1927 e, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 2/2008, è ente pubblico economico a base associativa che svolge le funzioni attribuite dalla legge in materia di diritto d'autore22. La SIAE quindi concede le autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere protette, percepisce i proventi derivanti da dette autorizzazioni e ripartisce tali proventi tra gli aventi diritto. Gestisce altresì servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato, ma l'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Ente parco nazionale

del Vesuvio


Commissario straordinario:



Ugo Leone

Nomina comunicata

e annunciata

al Senato

l'8/9/2015

e alla Camera

il 10/9/2015

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978


24/7/2015


(decorrenza:

15/8/2015)


Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare



Si anticipa che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 4 agosto 2015, annunciata al Senato e alla Camera l'8 e il 10 settembre 2015 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha comunicato di aver prorogato, con proprio decreto in data 24 luglio 2015, il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone, per la durata di sei mesi a decorrere dal 15 agosto 2015, e comunque non oltre la nomina del presidente.

Il 15 agosto 2015 sarebbe scaduto infatti il mandato commissariale dello stesso Leone, che era stato prorogato con analogo decreto ministeriale del 18 febbraio 2015, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 9 e il 10 marzo 2015. Il predetto incarico era stato inizialmente conferito a Leone per sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2014 con decreto ministeriale dell'11 febbraio 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 20 e il 24 febbraio 2014. Il mandato era stato quindi prorogato per ulteriori sei mesi a decorrere dal 15 agosto 2014 con decreto ministeriale del 29 luglio 2014, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera il 3 e il 4 settembre 2014.

In precedenza Leone era stato nominato presidente dell'Ente parco campano con decreto ministeriale del 15 gennaio 2008 e il relativo mandato quinquennale, prorogato al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 424, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), era definitivamente cessato il 14 febbraio 2014 allo scadere del periodo di prorogatio23. Leone era succeduto ad Amilcare Troiano che, presidente dell'Ente parco fino al 24 ottobre 2006, ne era stato poi nominato commissario straordinario.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.


b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2015
o previste in scadenza entro il 31 ottobre 2015








Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Ente parco nazionale

del Gran Sasso

e dei

Monti della Laga


Presidente:

Arturo Diaconale

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

7/7/2015

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare, d'intesa

con la regione interessata


Ente parco nazionale

del Cilento,

Vallo di Diano

e Alburni

Commissario straordinario:


Amilcare Troiano

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

11/10/2015

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

Ente parco nazionale

della Sila

Commissario straordinario:


Sonia Ferrari

14/10/2015

Il 7 luglio 2015 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Arturo Diaconale, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 luglio 2010.

Come riferito infra nella sottosezione “c”, il 5 agosto 2015 Diaconale è stato tra l'altro nominato componente del consiglio di amministrazione della RAI-radiotelevisione italiana S.p.a. e ha di conseguenza annunciato le sue dimissioni dalla presidenza dell'Ente parco abruzzese, incarico nel quale risultava ancora permanere in regime di prorogatio24. Il 18 agosto 2015 il consiglio direttivo dell'Ente parco ha quindi nominato al suo interno Maurizio Pelosi quale vicepresidente: nelle more della nomina del nuovo presidente, infatti, la gestione dell'Ente parco è assicurata proprio dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

L'11 ottobre 2015, se non sarà stato nominato prima il presidente, scadrà altresì il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Amilcare Troiano, che era stato da ultimo prorogato per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dall'11 aprile 2015 con decreto ministeriale del 2 aprile 2015, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 21 e il 23 aprile 2015.

Già nominato presidente dell'Ente parco cilentano con decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, Troiano ne era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 4 aprile 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 12 e il 27 maggio 2014. Detto incarico era già stato prorogato con analogo decreto ministeriale del 30 settembre 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 10 e il 21 ottobre 2014.

Il 14 ottobre 2015, sempre se non sarà stato nominato prima il presidente, scadrà infine il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 14 aprile 2015 con decreto ministeriale del 2 aprile 2015, annunciato alla Camera e al Senato il 21 e il 23 aprile 2015.

Nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 22 ottobre 2014, Ferrari era stata nominata per cinque anni presidente dell'Ente parco calabrese con decreto ministeriale del 13 febbraio 2009. Tale incarico era definitivamente cessato il 29 marzo 2014 allo scadere del periodo di prorogatio. Successivamente la gestione dell'Ente parco è stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, eletto dal consiglio direttivo dell'Ente parco al suo interno25.

Sugli Enti parco nazionali in generale, vedasi supra alla sottosezione “a”.





Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Autorità portuale

di Catania

Commissario straordinario:


Cosimo Indaco

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

10/10/2015

Decreto del

Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Autorità portuale di Cagliari

Commissario straordinario:


Vincenzo Di Marco

29/10/2015

Il 10 ottobre 2015, se non sarà stato nominato il presidente, scadrà il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Catania, Cosimo Indaco, che, nominato dapprima con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 settembre 2014, era stato prorogato poi per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 10 aprile 2015 con decreto ministeriale del 9 aprile 2015.

Precedenti commissari straordinari dell'Autorità portuale etnea sono stati Giuseppe Alati, nominato con decreto ministeriale del 18 marzo 2014, e in precedenza Cosimo Aiello, nominato con decreto ministeriale del 10 agosto 2012 e prorogato con analoghi decreti del 15 febbraio 2013, del 14 agosto 2013 e del 13 settembre 2013. Ultimo presidente dell'Autorità portuale siciliana era stato invece Santo Castiglione, il cui secondo mandato quadriennale era scaduto il 2 luglio 2012.

Il 29 ottobre 2015, se non sarà stato nominato il presidente, scadrà il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari, Vincenzo Di Marco, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 29 aprile 2015 con decreto ministeriale del 24 aprile 2015.

Di Marco, inizialmente nominato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2014, era già stato prorogato con analoghi decreti ministeriali del 7 agosto 2014, del 10 novembre 2014 e del 23 gennaio 2015. Di Marco è succeduto a Piergiorgio Massidda, che era stato a sua volta nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 26 novembre 2013, dopo che la sentenza n. 4768/2013 del Consiglio di Stato aveva annullato il decreto ministeriale con il quale lo stesso Massidda era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Cagliari il 23 settembre 201126.


c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza
entro il 31 ottobre 2015





Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

RAI

Radiotelevisione italiana S.p.a.

Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Monica Maggioni (presidente)

Marco Fortis




Nominati dall'assemblea

degli azionisti

il 5/8/2015

su designazione

del Ministro

dell'economia

e delle finanze.


Maggioni

presidente

a decorrere

dal 5/8/2015,

con il parere favorevole della Commissione

di vigilanza sulla RAI

espresso in pari data

a maggioranza dei 2/3 dei componenti,

ai sensi dell'art. 20,

comma 9, secondo periodo, della

L. n. 112/2004.


5/8/2015



7 componenti

sono designati dalla Commissione

di vigilanza

sulla RAI

ed eletti dall'assemblea degli azionisti;

2 componenti

(tra cui il presidente)

sono designati dall'azionista

di maggioranza (Ministro dell'economia

e delle finanze)

ed eletti dall'assemblea degli azionisti.

Componenti

del consiglio di amministrazione:


Carlo Freccero,

Guelfo Guelfi, Arturo Diaconale,

Franco Siddi,

Rita Borioni,

Paolo Messa e

Giancarlo Mazzuca

Nominati dall'assemblea

degli azionisti

il 5/8/2015

su designazione

della Commissione

di vigilanza

sulla RAI, ai sensi

dell'art. 20, comma 9,

primo periodo, della L. n. 112/2004

Il 5 agosto 2015 l’Assemblea degli azionisti della RAI-radiotelevisione italiana S.p.a. ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Azienda. Ne fanno parte Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Arturo Diaconale, Franco Siddi, Rita Borioni, Paolo Messa e Giancarlo Mazzuca, che sono stati designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 4 agosto 2015; fanno altresì parte dell'organo di amministrazione della RAI Marco Fortis, indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze quale proprio rappresentante, e Monica Maggioni, indicata dal medesimo Ministero come presidente della RAI. Il 5 agosto 2015 il consiglio di amministrazione dell'Azienda ha effettivamente nominato Monica Maggioni presidente della RAI. Tale nomina è divenuta efficace a seguito del parere favorevole espresso in pari data dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione uscente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nominati dall'assemblea degli azionisti il 5 luglio 2012, era scaduto il 31 dicembre 2014. Secondo lo statuto della RAI, infatti, gli amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e scadono tuttavia alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica: nella fattispecie il 25 maggio 2015. Il precedente consiglio di amministrazione era composto da Benedetta Tobagi, Rodolfo De Laurentiis, Antonio Verro, Guglielmo Rositani, Gherardo Colombo e Antonio Pilati (designati, al pari di Luisa Todini, che si è dimessa il 19 novembre 2014, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 5 luglio 2012), nonché Marco Pinto e la presidente Anna Maria Tarantola (indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze).

La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del presidente di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, è disciplinata dall'art. 20, comma 9, della L. n. 112/2004. Il 31 luglio 2015 il Senato ha tuttavia approvato in prima lettura il disegno di legge del Governo A.S. 1880 recante la riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, che prevede anzitutto la riduzione da 9 a 7 dei componenti del consiglio di amministrazione della società. L'elezione di tali componenti avviene sulla base di una lista composta da quattro membri eletti dal Parlamento (due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato), due membri di nomina governativa designati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, e un membro designato dall’assemblea dei dipendenti. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dallo stesso organo nell’ambito dei suoi membri. L’amministratore delegato è anch'esso nominato dal consiglio di amministrazione e rimane in carica per tre anni. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, alla quale il consiglio di amministrazione della RAI riferisce annualmente.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Consiglio nazionale

delle ricerche CNR


Componenti

del consiglio

di amministrazione:


M. Cristina Messa

e Gloria Saccani


Comunicazione

al Parlamento

ai sensi

dell'art. 11, co. 5

del D.Lgs. 213/2009

10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione dello stesso Ministro


Componente

del consiglio

di amministrazione:


Vico Valassi


15/9/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione di: ricercatori CNR, CRUI, Conferenza Stato-Regioni, Confindustria

e Unioncamere.


Componente

del consiglio

di amministrazione:


Gennaro Ferrara


26/10/2015

Consorzio

per l'area

di ricerca scientifica

e tecnologica

di Trieste


Componente

del consiglio

di amministrazione:


Paola Secchiero

10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione dello stesso Ministro


Istituto nazionale di fisica nucleare INFN


Componenti

del consiglio direttivo:


Angela Bracco

e Paolo Bonifazi


10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione dello stesso Ministro


Presidente:


Fernando Ferroni


21/10/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione del consiglio direttivo dell'Istituto

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Museo storico della fisica

e Centro di studi

e ricerche

Enrico Fermi”


Presidente:


Luisa Cifarelli



Componente

del consiglio

di amministrazione:


Francesco

Triscari Binoni


Comunicazione

al Parlamento

ai sensi

dell'art. 11, co. 5

del D.Lgs. 213/2009

10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione dello stesso Ministro

Componente

del consiglio

di amministrazione:


Enzo Iarocci

21/10/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione

dell'Istituto

stesso


Stazione zoologica “Anton Dohrn”

Componente

del consiglio

di amministrazione:


Mauro Magnani


10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione dello stesso Ministro


Componente

del consiglio

di amministrazione:


Silvano Focardi


21/10/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione

della comunità scientifica


Istituto nazionale di geofisica

e vulcanologia INGV


(segue)


Componente

del consiglio

di amministrazione:



Antonio Meloni

e

Alessandro Nicola Pino


10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione dalla comunità scientifica


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

(segue)


Istituto nazionale di geofisica

e vulcanologia INGV




Componente

del consiglio

di amministrazione:


Bernardino Chiaia



Comunicazione

al Parlamento

ai sensi

dell'art. 11, co. 5

del D.Lgs. 213/2009

10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione dello stesso Ministro


Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” INDAM


Presidente:


Vincenzo Ancona


Componente

del consiglio

di amministrazione:


Vincenzo Vespri


10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione dello stesso Ministro


Componente

del consiglio

di amministrazione:


Elisabetta Strickland




10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione dalla comunità scientifica


Istituto nazionale di oceanografia

e di geofisica sperimentale OGS


Presidente:


Maria Cristina Pedicchio


Componente

del consiglio

di amministrazione:


Gianluca Valansise



10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione dello stesso Ministro

Componente

del consiglio

di amministrazione:


Sergio Persoglia


10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione dell'Istituto stesso


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto nazionale di astrofisica INAF


Presidente:

Giovanni Fabrizio Bignami


Componente

del consiglio

di amministrazione:


Andrea Ferrara


Comunicazione

al Parlamento

ai sensi

dell'art. 11, co. 5

del D.Lgs. 213/2009

10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione dello stesso Ministro

Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Monica Tosi,

Sergio Molinari

10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione dalla comunità scientifica


Componente

del consiglio

di amministrazione:


Massimo Capaccioli


10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione dello stesso Ministro


Istituto italiano

di studi germanici



Componente

del consiglio

di amministrazione:


Sergio Belardinelli



10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione dello stesso Ministro


Componente

del consiglio

di amministrazione:


Giorgio Manacorda


10/8/2015


Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione

del presidente

del Consiglio universitario nazionale


Nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015 sono scaduti e risultano in scadenza i mandati di diversi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. La maggior parte di tali nomine, tutte di durata quadriennale, erano avvenute con vari decreti del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca emanati il 10 agosto 2011, comunicati e annunciati al Senato e alla Camera il 4 e il 18 ottobre 2011 ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 213/2009.

Di seguito si indicano nel dettaglio le nomine scadute o in scadenza per i singoli enti.

Il 10 agosto 2015 sono anzitutto scaduti i mandati di Maria Cristina Messa e Gloria Saccani a componenti del consiglio di amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR. Messa e Saccani erano state nominate dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione. Il 15 settembre 2015 e il 26 ottobre 2015 scadono invece i mandati degli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente: Vico Valassi e Gennaro Ferrara, nominati rispettivamente su designazione di Unioncamere e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Attuale presidente del CNR è Luigi Nicolais, nominato con decreto del predetto Ministro, su propria designazione, in data 20 febbraio 2012, a seguito delle dimissioni rassegnate il 30 gennaio 2012 da Francesco Profumo27.

Il 10 agosto 2015 è scaduto anche il mandato di Paola Secchiero a componente del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Secchiero era stata nominata dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente sono Roberto Della Marina, nominato dal predetto Ministro con proprio decreto dell'11 novembre 2011 su designazione della comunità scientifica e disciplinare di riferimento, e il presidente dell'Ente, Adriano De Maio, nominato dallo stesso Ministro con proprio decreto del 23 febbraio 2012, su propria designazione, a seguito delle dimissioni rassegnate da Corrado Clini28.

Sempre il 10 agosto 2015 sono scaduti pure i mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi a componenti del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN, in rappresentanza del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Bracco e Bonifazi (quest'ultimo componente anche della giunta esecutiva dell'Istituto) sono stati nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione. Il 21 ottobre 2015 scadrà invece il mandato del presidente dell'Istituto, Fernando Ferroni, che era stato nominato con decreto del predetto Ministro su designazione del consiglio direttivo dell'Istituto stesso.

Il 10 agosto 2015 sono altresì scaduti i mandati di Luisa Cifarelli a presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, nonché quello di Francesco Triscari Binoni a componente del consiglio di amministrazione dell'Ente. Tale organo è altresì composto da Enzo Iarocci, il cui mandato scade il 21 ottobre 2015. In particolare, la presidente Cifarelli e il consigliere Triscari Binoni sono stati nominati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione; Iarocci è stato invece designato dal presidente del Museo sentiti i responsabili delle attività scientifiche multidisciplinari nelle quali il Museo stesso è impegnato.

Il 10 agosto 2015 è scaduto poi il mandato di Mauro Magnani a componente del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn”. Tale organo è altresì composto da Silvano Focardi, il cui mandato scade il 21 ottobre 2015, ed è presieduto da Roberto Danovaro, il cui mandato scadrà invece il 4 dicembre 201729. In particolare Magnani e Danovaro sono stati nominati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione, mentre Focardi è stato designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento.

Sempre il 10 agosto 2015 sono scaduti i mandati di Bernardino Chiaia, Antonio Meloni e Alessandro Nicola Pino a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV. In particolare, Chiaia era stato nominato dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione, mentre Meloni e Pino sono stati designati dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento. Altri componenti del consiglio di amministrazione sono Stefano Gresta, presidente dell'Istituto, nominato con decreto ministeriale del 27 marzo 2012, e Domenico Giardini, nominato componente del consiglio di amministrazione con analogo decreto del 10 maggio 201230.

Il 10 agosto 2015 sono altresì scaduti il presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” INDAM, Vincenzo Ancona, e gli altri due componenti del consiglio di amministrazione, Vincenzo Vespri ed Elisabetta Strickland. In particolare, Ancona e Vespri erano stati nominati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione (Vespri quale esperto di alta amministrazione); Strickland era stata invece nominata dal predetto Ministro su designazione della comunità scientifica di riferimento.

Il 10 agosto 2015 sono scaduti pure il presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale OGS, Maria Cristina Pedicchio, e gli altri due componenti del consiglio di amministrazione, Gianluca Valansise e Sergio Persoglia. In particolare, Pedicchio e Valansise erano stati nominati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione; Persoglia era stato invece nominato in qualità di esperto scientifico-economico designato dallo stesso Istituto.

Il 10 agosto 2015 sono scaduti inoltre i mandati di Giovanni Fabrizio Bignami a presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica INAF, nonché quelli di Monica Tosi, Sergio Molinari e Andrea Ferrara a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Tale organo è altresì composto da Massimo Capaccioli, il cui mandato scade il 15 settembre 2015. In particolare, il presidente Bignami e i consiglieri Capaccioli e Ferrara sono stati nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione; Tosi e Molinari sono stati invece designati dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento31.

Sempre il 10 agosto 2015 sono infine scaduti i mandati di Giorgio Manacorda e Sergio Belardinelli a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di studi germanici. Manacorda era stato nominato dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto su designazione del presidente del Consiglio universitario nazionale, mentre Belardinelli era stato designato dallo stesso Ministro, al pari del presidente dell'Ente, Fabrizio Cambi, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico il 2 ottobre 2013.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il D. Lgs. n. 213/2009, in attuazione dell'art. 1 della L. n. 165/2007. Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine in tali enti, il D.Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Sono state altresì novellate le procedure di designazione e nomina dei presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento dei decreti di nomina emanati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.



Ente

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e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto italiano

di studi germanici



Presidente:


Roberta Ascarelli

Nomina comunicata

e annunciata

al Senato

l'8/9/2015

e alla Camera

il 10/9/2015

ai sensi

dell'art. 11, comma 5,

del D. Lgs. n. 213/2009


7/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca



Si anticipa che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera in data 13 agosto 2015, annunciata al Senato e alla Camera l'8 e il 10 settembre 2015, ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 7 agosto 2015 , Roberta Ascarelli presidente dell'Istituto italiano di studi germanici per la durata di un quadriennio. Ascarelli succede a Fabrizio Cambi, che aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico il 2 ottobre 2013.

Riguardo l'Istituto italiano di studi germanici e in generale gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, vedasi supra nella presente sottosezione “c”.

Ente

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di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Agenzia nazionale di valutazione

del sistema universitario

e della ricerca ANVUR


Componenti del consiglio direttivo:


Daniele Checchi,

Paolo Miccoli,

Raffaella Rumiati

e Susanna Terracini

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010, annunciata alla Camera e al Senato l'8/9/2015


Procedura

di nomina

in corso

D.P.R.

su proposta

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca



Si anticipa che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015, ha richiesto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010, il parere parlamentare sulle proposte di nomina di Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR. Tali richieste sono state assegnate alla VII Commissione (Cultura) della Camera ed alla 7a Commissione (Istruzione pubblica) del Senato.

Il componenti del consiglio direttivo uscente dell'ANVUR, ossia Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli, erano stati nominati per quattro anni con D.P.R. del 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia32. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, con decorrenza 31 maggio 2013, Andrea Graziosi è stato nominato in sua vece componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. del 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni33.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76/2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risulta sfalsata: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'Anvur risulta allo stato effettivamente composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si è reso dunque necessario procedere alla nomina di quattro nuovi componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia.

Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro34.

L'ANVUR sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'ANVUR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, pur essendo sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale


Presidente:


Mauro Palma





Richiesta di parere parlamentare

ai sensi

dell'art. 7, comma 2,

del D.L. n. 146/2013,

convertito,

con modificazioni,

dalla L. n. 10/2014,

annunciata alla Camera e al Senato

il 9/9/2015


Procedure

di nomina

in corso

D.P.R.

previa delibera del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari


Componenti:


Francesco D'Agostino,

Emilia Rossi



Si anticipa che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 8 settembre 2015, annunciate alla Camera e al Senato il 9 settembre 2015, ha richiesto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 146/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10/2014, il parere parlamentare sulle proposte di nomina di Mauro Palma a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché di Francesco D'Agostino ed Emilia Rossi a componenti del medesimo Garante. Tali richieste sono state assegnate alla II Commissione (Giustizia) della Camera ed alla 2a Commissione (Giustizia) del Senato.

Le proposte di nomina in oggetto si riferiscono alla prima costituzione del predetto Garante. Esso è costituito in collegio ed è composto dal presidente e da due membri, che restano in carica per cinque anni non prorogabili, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari.

Il suddetto Garante, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con gli omologhi garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali che hanno competenza nelle stesse materie, vigila anzitutto affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti e delle altre persone private della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. Il Garante tra l'altro visita i luoghi di detenzione o di accoglienza delle predette persone, verifica il rispetto degli adempimenti connessi a determinati diritti presso i centri di identificazione e di espulsione, richiede informazioni e documenti alle amministrazioni interessate e formula raccomandazioni alle stesse se accerta violazioni di norme o la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti. Il Garante trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico: esso è istituito presso il Ministero della giustizia e si avvale delle strutture e delle risorse da esso messe a disposizione. Alle sue dipendenze è istituito un ufficio, composto da personale dello stesso Ministero, la cui struttura e composizione sono determinate con regolamento del Ministro della giustizia35. Malgrado ciò, l'espressione del parere parlamentare sulle proposte di nomina del presidente e dei componenti del Garante nazionale, che costituiscono a tutti gli effetti nomine governative, è prevista dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 146/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10/2014.






















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO




























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.


In evidenza a luglio-agosto 2015


Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcuno modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.



Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 12 ordini del giorno e di 1 risoluzione.

Di tali attuazioni 9 sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 2 dal Ministero dell'interno, 1 dal Ministero della difesa ed 1 dal Ministero della salute.


Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 12 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:


5 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2893, divenuto legge n. 43 del 2015, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2893, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 15, di cui finora attuati 5;


2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2598, divenuto legge n. 141 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2598, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 29, di cui finora attuati 14;


2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2803, divenuto legge n. 11 del 2015, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2803, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 137, di cui finora attuati 10;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 2149, divenuto legge n. 28 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”. Tale nota di attuazione è stata inviata dal Ministero della difesa.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2149, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 23, di cui finora attuati 15;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2496, divenuto legge n. 117 del 2014, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subìto un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2496, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 38, di cui finora attuati 2;


1 attuazione dà seguito all'unico ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 1743, divenuto legge n. 13 del 2015, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell’Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

In particolare, nel periodo 1° luglio - 31 agosto 2015 sono stati segnalati 261 ordini del giorno dei quali:


165 riferiti alla legge n. 107 del 2015, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (Atti Camera 2994-A e 2994-B).

151 sono stati inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 13 al Ministero dell'economia e delle finanze, 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 2 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2 al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed 1 al Ministero dello sviluppo economico;


32 riferiti alla legge n. 114 del 2015, concernente “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014” (A.C. 3123).

23 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 3 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2 al Ministero della salute, 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed 1 al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;


31 riferiti alla legge n. 91 del 2015 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali” (A.C. 3104).

22 sono stati inviati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 4 al Ministero dell'economia e delle finanze, 2 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero della salute ed 1 al Ministero dello sviluppo economico;


22 riferiti alla legge n. 109 del 2015, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” (A.C. 3134).

22 sono stati inviati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2 al Ministero dell'economia e delle finanze ed 1 al Ministero dello sviluppo economico*;


7 riferiti alla legge n. 115 del 2015, concernente “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014” (A.C. 2977).

3 sono stati inviati al Ministero dello sviluppo economico, 2 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 2 al Ministero dell'interno;


2 riferiti alla legge n. 101 del 2015 concernente “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996” (Atti Camera 1589-A e 1589-B), entrambi inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero della giustizia;


1 riferito alla legge n. 93 del 2015, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003” (A.C. 2574), inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;


1 riferito alla legge n. 98 del 2015, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010” (A.C. 2575), inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 15 mozioni**:

- SBERNA ed altri n. 1/00924 (Nuova formulazione), BINETTI e Dorina BIANCHI n. 1/00926 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta), BAZOLI ed altri n. 1/00928, MATARRESE ed altri n. 1/00932, concernenti iniziative volte a sospendere le procedure di espropriazione relative ad immobili adibiti ad abitazione principale, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- BECHIS, ZAMPA, MARAZZITI ed altri n. 1/00937 (Testo modificato nel corso della seduta), concernente iniziative di competenza in relazione alla vicenda della cooperativa “Il Forteto”, al Ministero della giustizia;

- LOCATELLI, ZAMPA, BERGAMINI, BINETTI, GALGANO, GIGLI, SPADONI, NICCHI, GEBHARD, Giorgia MELONI, BECHIS ed altri n. 1/00553 (Ulteriore nuova formulazione), concernente iniziative in ambito internazionale in relazione al fenomeno dei matrimoni precoci e forzati di minori, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

- RONDINI ed altri n. 1/00945 (Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta), concernente iniziative in ambito internazionale in relazione al fenomeno dei matrimoni precoci e forzati di minori, al Ministero della giustizia;

- PELLEGRINO ed altri n. 1/00815 (Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), Stella BIANCHI ed altri n. 1/00941 (Testo modificato nel corso della seduta), BUSTO ed altri n. 1/00951 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), PALESE ed altri n. 1/00953 (Testo modificato nel corso della seduta), MATARRESE ed altri n. 1/00954 (Testo modificato nel corso della seduta), SEGONI ed altri n. 1/00955 (Testo modificato nel corso della seduta) e ALLASIA ed altri n. 1/00961 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative per contrastare i cambiamenti climatici, anche in vista della Conferenza di Parigi di dicembre 2015, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 8 risoluzioni:

- BERGONZI, BERLINGHIERI, CAMANI, ALBINI, BONOMO, Michele BORDO, TANCREDI, MAZZIOTTI DI CELSO n. 6/00151, sulle Relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2) e per l'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3), alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

- BENEDETTI ed altri n. 7/00666 e VENITTELLI ed altri n. 7/00681 (Nuova formulazione), concernenti iniziative relative al fermo pesca biologico, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- LENZI ed altri n. 8/00125, sull’applicazione delle linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, al Ministero della salute;

- GIACOBBE ed altri n. 8/00126, concernente l’inserimento di attività svolte nel settore florovivaistico tra le attività a carattere stagionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- TRIPIEDI ed altri n. 8/00127, concernente iniziative per la tutela occupazionale di lavoratori della società Micron Semiconductor Italia Srl, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- CULOTTA ed altri n. 8/00128 e MANNINO ed altri n. 8/00129, sull’efficienza e manutenzione delle infrastrutture di trasporto in Sicilia, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Note annunciate al 31 agosto 2015
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1743-A/1

Ordine del giorno

Sibilia

Assemblea

6/7/2015

III

Iniziative volte al contrasto della coltivazione e commercio illegali di oppio


L'ordine del giorno Sibilia ed altri n. 9/1743-A/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 giugno 2014, impegnava l'esecutivo a sostenere, nelle sedi internazionali competenti, ogni iniziativa volta a individuare un'efficace strategia di contrasto alla coltivazione e al commercio illegali di oppio, anche attraverso eventuali programmi di riconversione delle colture illecite di oppio in Afghanistan in colture legali, finalizzate all'utilizzazione dell'oppio medesimo per le terapie del dolore.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Dopo oltre 13 anni dalla prima Conferenza di Bonn del dicembre 2001, l'Afghanistan, nonostante vari progressi registrati in materia sociale ed economica e di consolidamento democratico, ottenuto grazie anche al fondamentale aiuto della comunità internazionale, continua a soffrire di accentuate debolezze strutturali. Il traffico di droga, alimentato dall'abbondanza di oppio di cui il Paese è primo produttore al mondo e da un quadro di sicurezza molto fragile, resta uno dei principali problemi. Nelle aree più remote si continua a registrare un proliferare di laboratori mobili di raffinazione, nonché la presenza di immigrati con esperienza nel settore chimico, che fanno presumere un collegamento con mercati illeciti. Inoltre i proventi del narcotraffico - fenomeno sempre più interconnesso con il terrorismo, la criminalità organizzata e vari traffici illeciti transnazionali - possono essere utilizzati per finanziare atti criminali, il terrorismo interno e internazionale, nonché per finalità di riciclaggio e di sviluppo delle organizzazioni criminali transnazionali.

In questo quadro, risulta ancora molto difficile proporre in sede internazionale l'inserimento dell'Afghanistan nei progetti pilota che prevedono già la coltivazione legale a fini terapeutici dell'oppio. La strategia adottata a livello internazionale è infatti diretta piuttosto verso il sostegno ai programmi di sviluppo alternativo, che mirino a riconvertire le coltivazioni illegali di sostanze stupefacenti e migliorare la situazione socioeconomica dei piccoli produttori coinvolti dei progetti.

Il finanziamento dei programmi di sviluppo alternativo e la facilitazione dell'accesso ai mercati per i prodotti che ne derivano, resi possibili grazie all'intervento dei Paesi donatori e della comunità internazionale, si sono dimostrati essenziali per una strategia sostenibile di controllo dei raccolti.

L'Italia segue con molta attenzione gli scenari relativi alla produzione ed al traffico di stupefacenti tra Afghanistan, Iran e Pakistan e collabora attivamente nella lotta al traffico di droga, agendo in tale settore prevalentemente nella cornice multilaterale delle Nazioni Unite, della NATO, del Gruppo Roma-Lione del G7 e dell'Unione Europea, con un approccio multilaterale, rafforzato da collaborazioni bilaterali.

A livello Nazioni Unite, a sostenere e incoraggiare questi programmi vi è innanzitutto la Commissione Droga (CND) che, nell'ambito delle attività dell'Ufficio ONU per la Droga e il Crimine (UNODC), ha adottato la Dichiarazione Politica e al Piano d'Azione del 2009 sul problema mondiale della droga e ha promosso l'adozione dei Principi ONU sullo Sviluppo Alternativo del 2013 e la dichiarazione di Lima sullo Sviluppo Alternativo. La Dichiarazione Ministeriale sulla prima revisione quinquennale della Dichiarazione Politica e del Piano d'Azione sul problema mondiale della droga, adottata nella sessione di alto livello della CND di Vienna del marzo 2014, ha confermato tale impostazione.

Oltre il 70% della produzione di oppio afghana viene trasportata attraverso Iran e Pakistan, a loro volta tra i principali crocevia del transito di oppio ed eroina, verso i mercati dell'Europa. Proprio per rispondere alla dimensione regionale e transnazionale del fenomeno, UNODC ha elaborato un “Programma Regionale per l'Afghanistan ed i Paesi limitrofi”. Tra gli obiettivi del programma vi è il miglioramento dei controlli delle frontiere, l'incremento dello scambio di informazioni tra i Paesi della regione, nonché il coordinamento delle investigazioni. UNODC ha inoltre lanciato nel giugno 2007 una “Triangular Initiative” volta a favorire la cooperazione tra Afghanistan, Iran e Pakistan nel contrasto al narcotraffico.

L'Italia, nel quadro del suo impegno in ambito UNODC, contribuisce a tenere alta l'attenzione sull'Afghanistan. Da ultimo il nostro Paese ha sostenuto, con una riallocazione di fondi per circa 518.000 USD, il “Regional Program Counter-0Narcotics” dell'UNODC, per la cooperazione interregionale in materie legali e prevenzione e trattamento tossico-dipendenza tra i gruppi vulnerabili.

Entro l'estate 2015 verrà avviato un progetto congiunto NATO-UNODC rivolto alla formazione di personale di medio livello proveniente da Afghanistan, Pakistan e dai cinque Paesi centro-asiatici, appartenente ad agenzie specializzate nel controllo dei traffici di droga, nonché a forze di polizia, dogane, sicurezza nazionale. Il progetto mira a rafforzare le capacità di tali enti nel contrasto al traffico di droga entro i confini nazionali, nonché a sviluppare la cooperazione transfrontaliera in tale ambito.

Il progetto NATO-UNODC prosegue idealmente le attività di formazione già condotte in precedenti iniziative UNODC, fra cui rileva soprattutto quella condotta nell'alveo del Consiglio NATO-Russia (NRC), il “Project on Counter-Narcotics Training of Afghan, Central Asian and Pakistani Personnel” operativo dal 2008 ed interrotto a seguito della decisione presa dalla NATO di sospendere tutte le attività di cooperazione pratica con la Federazione Russa, in risposta alle azioni russe in Ucraina.

Il nuovo progetto, che verrà condotto senza la partecipazione della Russia, potrà pertanto trarre vantaggio dai risultati già conseguiti dal precedente percorso formativo che ha visto coinvolti più di venti Paesi alleati. In particolare, il progetto continuerà a prevedere attività formative nei sette Paesi beneficiari, nonché presso enti specializzati, fra cui l'accademia di formazione della DEA (Drug Enforcement Administration) negli Stati Uniti. L'Italia dovrebbe partecipare al nuovo progetto offrendo attività formative, in continuità con quanto già fatto nel precedente progetto NRC, sostenuto con l'invio di esperti italiani appartenenti all'Arma dei Carabinieri ai corsi organizzati presso il centro russo di Domededovo.

Il Paris Pact, di cui sono partner circa 70 tra Stati (inclusa l'Italia) ed Organizzazioni Internazionali, trae origine dagli esiti della Conferenza ministeriale di Parigi del 22 maggio 2003 ed assiste, con programmi dedicati, le iniziative volte a rafforzare il contrasto ai traffici di droga dall'Asia Centrale verso l'Europa. UNODC fornisce sostegno a tale iniziativa, attraverso un'assistenza tecnica progettuale, che facilita una periodica consultazione strategica tra i Paesi partner, al fine di identificare azioni atte a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti lungo queste rotte.

Anche in ambito G7/G8, il problema del traffico di stupefacenti nell'area è oggetto di particolare attenzione. In occasione della sessione del marzo 2015 del G7/Gruppo Roma-Lione, da parte americana è stata rilevata la persistente debolezza del contesto politico e socioeconomico afghano, che permette alla criminalità organizzata di sfruttare senza timori il lucroso commercio di stupefacenti. Sembra che solo una minima parte dei proventi derivanti dal traffico di oppiacei venga sequestrata e che diversi gruppi terroristici investano nel settore, traendo profitti dal traffico. E' pertanto emersa l'esigenza di rafforzare l'insieme di iniziative previste anche in base al citato Paris Pact.

A livello bilaterale, l'Italia mira ad un rafforzamento della cooperazione con l'Afghanistan al fine di rendere maggiormente efficace la lotta alla droga. A seguito della finalizzazione del suo iter di ratifica in Parlamento è imminente l'entrata in vigore dell'Accordo di Cooperazione fra Italia e Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, firmato a Roma il 2 giugno 2011. Tale strumento s'inserisce idealmente nel quadro dell'Accordo bilaterale di Partenariato e Cooperazione di lungo periodo, che rappresenta la cornice unitaria cui vengono ricondotte anche le altre intese settoriali. Obiettivo dell'accordo è quello di rafforzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta al narcotraffico e, in buona sostanza, di contrastare il traffico illecito attraverso scambio di informazioni, tecniche investigative, studio, ricerca e analisi congiunta sulle organizzazioni dedita al narcotraffico. Presso l'Ambasciata d'Italia è in servizio un esperto per la sicurezza specializzato in materia di antidroga.

Sul piano della cooperazione regionale, l'Italia partecipa ai lavori del gruppo concernente il contrasto al narcotraffico relative alle Confidence Building Measures (CBM) dell'iniziativa Heart of Asia/Processo di Istanbul, meccanismo di cooperazione regionale avviato su iniziativa turca, basato sulla progressiva adozione di misure di costruzione della fiducia, politiche e di sicurezza, economiche, giuridiche, culturali-educative, il cui obiettivo principale è favorire la pace in Afghanistan e di cui l'Italia ricopre il ruolo di Supporting Country.

Nella medesima ottica di cooperazione sul piano regionale s'inserisce altresì il Memorandum of Understanding per lo sviluppo e la stabilizzazione dell'Afghanistan firmato tra Iran e Italia nel settembre 2013, che prevede iniziative di collaborazione tra Roma, Teheran e Kabul nei settori della lotta al narcotraffico, oltre che in materia di infrastrutture (in particolare nella provincia di Herat), commercio ecc.. Tale Memorandum risulta al momento in avanzata fase di attuazione proprio nel campo della lotta al traffico di droga, dove è in progetto l'organizzazione di un evento formativo a beneficio di esponenti della Polizia afghana da svolgersi presso l'Accademia di Teheran, con il coinvolgimento della polizia antidroga iraniana e dell'esperto antidroga della nostra Ambasciata a Teheran”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2893-AR/3

Ordine del giorno

Romanini

Assemblea

8/7/2015

III

Partecipazione italiana alla missione MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) ed alle iniziative di sostegno al popolo Saharawi

9/2893-AR/36

Ordine del giorno

Palazzotto


Gli ordini del giorno Romanini ed altri 9/2893-AR/3 e Palazzotto ed altri 9/2893-AR/36, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 marzo 2015, impegnavano l'esecutivo a valutare l'opportunità di non interrompere la partecipazione italiana alla missione delle Nazioni Unite MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) e alle iniziative di sostegno al popolo Saharawi, e comunque a proseguire l'attività diplomatica mirata all'ottenimento di una giusta ed equa soluzione al problema del Sahara occidentale.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“1) La “United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara” (MINURSO) è stata istituita nel 1991 con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 690, in accordo con le “Settlement Proposals” del 1988, approvate dal Marocco e dal Fronte Polisario, sotto l'egida delle Nazioni Unite. Esse prevedono un periodo di transizione durante il quale la Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU, responsabile della MINURSO, attualmente la canadese Kim Bolduc, svolge il compito di seguire tutte le questioni relative all'organizzazione di un referendum relativo alla scelta da parte della popolazione del Sahara Occidentale tra l'indipendenza e l'integrazione con il Marocco, referendum che tuttavia finora non è stato possibile organizzare. La risoluzione n. 690 ha anche stabilito che, nell'espletamento del proprio compito, il Rappresentante Speciale sia assistito dalla missione MINURSO; si segnala che il mandato della Missione è stato rinnovato senza significative modifiche dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 aprile 2015 con la risoluzione n. 2218.

2) L'Italia ha partecipato alla MINURSO dal 1991 al 30 marzo scorso, quando - in occasione dell'approvazione del Decreto Missioni per il 2015 - è stato stabilito il ritiro del personale italiano (5 osservatori militari). Il nostro Paese - settimo contributore al bilancio delle Nazioni Unite - continua a sostenere finanziariamente MINURSO nel quadro del contributo ordinario per le operazioni di pace.

Inoltre, tenuto conto che la situazione umanitaria dei rifugiati saharawi è da molti anni oggetto di forte attenzione da parte della nostra opinione pubblica, il Governo si è impegnato a mantenere il proprio sostegno annuale ai programmi dedicati alla realizzazione di scambi di visite tra familiari saharawi residenti nel Sahara Occidentale e nei campi profughi di Tindouf, in Algeria (dove si stima risiedano circa 120.000 rifugiati), separati da oltre 35 anni a causa del protrarsi del contenzioso.

Altrettanto rilevante è l'assistenza offerta con l'invio di beni alimentari e la realizzazione di programmi di emergenza e riabilitazione, per garantire migliori condizioni igienico-sanitarie nei campi saharawi e prevenire l'insorgere di malattie. L'Italia ha pertanto accordato annualmente un contributo complessivo pari a un milione di euro, veicolato tramite le Agenzie onusiane che ospitano le popolazioni nei campi di Tindouf. Contributo che è stato deliberato anche per l'anno 2015.

3) A livello politico, i negoziati tra le parti sono ripresi recentemente, dopo un'interruzione di oltre nove mesi dovuta all'irrigidimento nei rapporti tra il Marocco da un lato e l'Inviato personale del Segretario Generale dell'ONU per il Sahara occidentale, Christopher Ross, e il Rappresentante Speciale Bolduc dall'altro. La situazione di stallo è stata sbloccata grazie a un intervento del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, su Re Mohamed VI, a fine gennaio. E' così ripartita la "shuttle diplomacy" di Ross, successivamente recatosi in Algeria per visitare i campi Saharawi e preparare un nuovo round di negoziati tra Polisario e Marocco.

L'Italia ha sempre mantenuto una posizione equilibrata, ribadendo che solo il dialogo diretto tra Marocco e Fronte Polisario, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, può definire una soluzione giusta e duratura che garantisca il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi. Nell'assenza di una posizione comune europea su questo dossier, il nostro Paese ha, a più riprese, invitato Marocco e Polisario a mantenere un dialogo franco, aperto e senza precondizioni; l'unico che possa consentire progressi concreti nel processo negoziale”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2893-AR/34

Ordine del giorno

Brugnerotto

Assemblea

8/7/2015

III

Cancellazione o sospensione del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan) dalla lista delle organizzazioni terroristiche


L'ordine del giorno Brugnerotto n. 9/2893-AR/34, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 marzo 2015, impegnava l'esecutivo, qualora il rinnovato processo di dialogo tra il Governo turco e i vertici del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan) desse esiti positivi, il PKK rinunciasse all'uso delle armi a scopo politico e rinnegasse il proprio passato di militanza armata, a proporre la cancellazione o – in subordine – la sospensione del PKK medesimo dalla lista delle organizzazioni terroristiche; ciò al fine di rafforzare sia il fronte anti Daesh sia l'avvio di un dialogo e di un negoziato tra le parti teso a determinare una soluzione equa e duratura della questione curda.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) si è reso nell'arco di un trentennio autore di numerosi, sanguinosi attentati terroristici che hanno mietuto circa 30.000 vittime e che sono sempre stati oggetto di viva condanna da parte del Governo italiano e dell'Unione Europea, fino alla sua inclusione nella lista UE delle organizzazioni terroristiche

Il Governo di Ankara ha avviato negli ultimi anni un negoziato estremamente delicato con il suo leader Abdullah Ocalan e con il comando generale del PKK. Sin dal suo avvento al potere nel 2002, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo di Recep Tayyip Erdogan (AKP) è stato fautore di un approccio innovativo nei confronti della questione, operando un'apertura nei confronti delle istanze della popolazione curda, pur senza ridimensionare l'azione di risoluto contrasto alle attività terroristiche del PKK. Il processo di normalizzazione graduale ha avuto inizio con l'abolizione dello stato di emergenza nelle Province del Sud-Est del Paese, dove si concentra la popolazione di etnia curda fino all'adozione, nell'agosto 2009, del cosiddetto “piano di apertura democratica”. Quest'ultimo prevedeva l'introduzione di nuove norme in materia di autonomia locale; il riconoscimento della lingua e della cultura curde; la previsione di una forma di amnistia verso i militanti del PKK che si siano adeguati alla “legge del pentimento” contenuta nel Codice penale.

Dopo la riconferma dell'AKP al Governo con le elezioni del 2011, l'Esecutivo turco ha dichiarato di voler trovare una soluzione alla questione curda nella riscrittura della Costituzione. Tuttavia, la Commissione ad hoc non è riuscita a trovare un accordo e l'impasse nel processo di riforma costituzionale ha indotto il PKK a riprendere in pieno le operazioni di guerriglia al confine, riaprendo la spirale di scontro con Ankara nel periodo 2011-2012.

Nuove aperture sono seguite all'appello di Ocalan del 21 marzo 2013 a ricercare una soluzione pacifica. Dopo le elezioni presidenziali dell'agosto 2014, tuttavia, il processo di soluzione della questione curda è stata messa a dura prova dagli sviluppi della crisi in Siria e dalla percezione di indifferenza di Ankara rispetto alle sorti della città di Kobane, simbolo della resistenza dei curdo-siriani nei confronti degli jihadisti dell'ISIS. A seguito delle manifestazioni che, all'inizio di ottobre 2014, hanno causato oltre trenta morti nell'est e nel sud-est della Turchia, sia il Governo dell'AKP che lo stesso Ocalan sono intervenuti con dichiarazioni volte a ridurre la tensione.

Agli inizi di dicembre 2014, il Governo Davutoglu ha manifestato pubblicamente l'intenzione di rilanciare nuovamente il processo di pace sulla base di un “progetto di cornice negoziale” e sono ripresi gli incontri tra delegazioni governative, la formazione filocurda Partito democratico dei Popoli (HDP), Ocalan e il comando del PKK a Qandil, con l'obiettivo di giungere all'avvio di formali sessioni negoziali con un Consiglio di monitoraggio imparziale e la proclamazione del disarmo del PKK. Lo stesso Ocalan, in occasione della festività curda del Newroz (marzo 2015), ha affermato la necessità di tenere un congresso per fermare la lotta armata del PKK, a condizione della formazione di un comitato indipendente di monitoraggio del negoziato e di una Commissione per la verità e la riconciliazione. Le successive dichiarazioni del Presidente Erdogan di contrarietà a meccanismi di monitoraggio indipendenti e a favore invece della supervisione esclusiva da parte del Servizio d'informazione (MIT), hanno portato di fatto ad una sospensione del negoziato, in attesa degli esiti delle elezioni politiche.

Il voto nazionale del 7 giugno scorso ha comportato la perdita della maggioranza assoluta in Parlamento del partito del Presidente Erdogan, l'AKP, mentre il leader dell'HDP, il curdo Selahattin Demirtas, ha sfiorato il 13% dei consensi, riuscendo a far eleggere circa 80 deputati (su un totale di 550) nella Grande Assemblea Nazionale Turca. Fino alle precedenti elezioni politiche, gli esponenti curdi si candidavano e venivano eletti come indipendenti (per poter aggirare l'ostacolo dello sbarramento al 10%) per riunirsi poi sotto le insegne del partito nel gruppo parlamentare. Ora, per la prima volta, il partito si è presentato come tale, su base nazionale, riuscendo a superare la fatidica soglia di sbarramento. Nelle more della formazione del nuovo governo turco - verosimilmente un governo di coalizione che potrebbe insediarsi entro la metà del mese di agosto - è prematuro effettuare previsioni circa il futuro del processo di pace.

Il processo di soluzione negoziale è sempre stato considerato dall'Unione Europea come una questione interna alla Turchia su cui misurare il livello di democratizzazione e come tale giudicata nel “Progress Report 2014” sullo stato di avanzamento dei negoziati di adesione all'UE della Turchia, che cita la questione curda sempre in connessione al processo di riforme dello stato di diritto in Turchia.

Alla luce di quanto precede, emerge come qualsivoglia valutazione o proposta volta a sospendere o rimuovere il PKK dalla lista UE di organizzazioni considerate terroristiche appaia a questo stadio prematura. Un'iniziativa di “delisting” viene peraltro solitamente promossa dallo stesso Stato Membro che ha proposto l'inclusione di un determinato gruppo nella lista UE - nel caso in esame il “listing” del PKK si basa su una decisione nazionale britannica - e deve essere poi discussa e concordata tra i 28 Stati Membri, con una valutazione congiunta e nell'ambito di modalità procedurali strutturate.

Diverso sarebbe il caso qualora si realizzassero le condizioni politiche per tale svolta, tra cui il raggiungimento di una stabile soluzione politica alla questione curda in Turchia accompagnata dalla piena e verificabile rinuncia alle armi da parte del PKK e dalla denuncia del proprio passato terroristico, quando non addirittura dal suo scioglimento: è solo in tale contesto che si potrebbe considerare una sospensione o rimozione del PKK dalle note liste. Peraltro, anche il contributo curdo nel contrasto all'ISIS (in un teatro diverso dal territorio turco), che avviene tramite un'altra formazione, ossia il PYD (partito democratico curdo siriano, affiliato al PKK) non può certo far passare in secondo piano le attività terroristiche del PKK”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2893-AR/28

Ordine del giorno

Rizzo

Assemblea

8/7/2015

III

Risorse da destinare all’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale


L'ordine del giorno Rizzo ed altri n. 9/2893-AR/28, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 31 marzo 2015, impegnava l'esecutivo a mantenere un adeguato livello di risorse in favore dell'Unità di crisi della Farnesina, anche al fine di assicurare l'adozione dei piani di emergenza e di tutte le misure necessarie per affrontare le situazioni di pericolo nelle quali siano coinvolti connazionali, ove necessario.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Le risorse finanziarie attribuite all'Unità di Crisi hanno subìto nel corso degli ultimi cinque anni una progressiva erosione in conseguenza delle misure di contenimento della spesa, essendo il relativo capitolo di bilancio classificato tra le spese rimodulabili del Ministero, che sono state sottoposte a tagli lineari in occasione delle manovre correttive susseguitesi in questo arco di tempo. Per l'anno 2015 l'Unità dispone di uno stanziamento di bilancio di Euro 1.022.397, con un decremento di circa il 70% negli ultimi cinque anni.

In questi anni, la Farnesina ha provveduto, in corso di esercizio, a reintegrare il relativo stanziamento, ricorrendo soprattutto a strumenti straordinari di finanziamento, quali i decreti di proroga degli interventi delle missioni internazionali di pace, in considerazione anche del fatto che la maggiore incidenza di situazioni di crisi si verifica proprio nelle aree cui sono destinati gli interventi previsti dai “decreti missioni”.

E' stato così possibile finanziare le spese per gli interventi di emergenza e le ordinarie attività dell'Unità di Crisi volte ad assicurare alle Sedi diplomatico-consolari all'estero adeguate attrezzature e misure di sicurezza, da utilizzarsi a protezione dei connazionali.

In tal modo, le dotazioni finanziarie dell'Unità di Crisi hanno ricevuto integrazioni annue nell'ordine di 10-15 milioni di euro, che hanno permesso di assicurare l'adozione dei piani di emergenza e di tutte le misure necessarie per affrontare le situazioni di pericolo nelle quali sono stati coinvolti connazionali; si pensi all'evacuazione dalla Libia o all'assistenza in occasione dell'attentato al Museo del Bardo a Tunisi e del terremoto in Nepal”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2598-AR/15

Ordine del giorno

Fitzgerald Nissoli

Assemblea

8/7/2015

III

Assunzione di iniziative per favorire la partecipazione degli aventi diritto alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES)


L'ordine del giorno Fitzgerald Nissoli ed altri n. 9/2598-AR/15, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2014, impegnava l'esecutivo ad attivarsi affinché ogni cittadino italiano iscritto all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) e avente diritto al voto venga tempestivamente informato in merito alla necessità di registrarsi, anche per corrispondenza, nell'apposito elenco degli elettori presso i consolati, al fine di ricevere in tempi utili il plico elettorale.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Il 19 settembre 2014 sono state indette le elezioni per il rinnovo dei Com.It.Es., gli organi di rappresentanza dei cittadini italiani all'estero nei rapporti con gli Uffici diplomatico-consolari, disciplinati dalla legge n. 286 del 26 ottobre 2003. Con il Decreto-Legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141, è stata introdotta un’innovazione nelle modalità per l'esercizio del diritto di voto per l'elezione dei Comitati, prevedendo il voto per corrispondenza con l'invio del plico elettorale ai soli elettori che abbiano richiesto all'Ufficio consolare competente l'iscrizione nell'elenco elettorale.

Fin dal precedente mese di agosto, su precise disposizioni del MAECI, gli Uffici diplomatico-consolari hanno assicurato la più ampia diffusione della necessità di iscrizione nell'elenco elettorale per partecipare all'elezione dei Com.It.Es., prevista dal DL 109/2014. A tal fine gli Uffici consolari si sono avvalsi: della pubblicazione di comunicati all'interno degli Uffici consolari, all'Albo Consolare e sui siti internet delle Sedi; dei social media; di trasmissioni radiofoniche; dell'invio ai Com.It.Es. ed alle associazioni degli italiani all'estero di note informative sulle elezioni e sulle nuove modalità di esercizio del diritto di voto; di incontri con gli organi di rappresentanza e con associazioni della collettività. E' stato chiesto ai Com.It.Es. ed alle associazioni di adoperarsi per la più ampia diffusione dell'informazione, veicolata anche dalla stampa dell'emigrazione che ha accettato di pubblicare la notizia a titolo gratuito. Nel mese di ottobre 2014, subito dopo la conversione in legge del DL 109/2014, accogliendo la richiesta di rappresentanti degli italiani all'estero e del mondo politico, si è proceduto ad un'informazione capillare: sono stati stanziati 2 milioni di euro per l'invio di una comunicazione ad ogni nucleo famigliare in cui, sulla base dei dati delle anagrafi consolari, risultava presente almeno un cittadino maggiorenne alla data delle elezioni. Sono state così inviate dagli Uffici diplomatico-consolari oltre 2,6 milioni di lettere ad altrettanti nuclei famigliari. Il fac-simile di domanda di iscrizione nell'elenco elettorale - il cui uso non è peraltro vincolante, potendo la domanda essere formulata in carta libera - è stato pubblicato sui siti internet delle Sedi oltre che del MAECI, e messo a disposizione degli utenti negli Uffici consolari, oltre che inviato a Com.It.Es. ed associazioni degli italiani all'estero per la più ampia diffusione.

Il MAECI ha anche deciso l'erogazione di un finanziamento integrativo ai Com.It.Es. stessi per la realizzazione di una campagna informativa per le elezioni, da affiancare a quella promossa dagli Uffici diplomatico-consolari e dal MAECI.

Il MAECI, a tal proposito, ha chiesto alla RAI la diffusione di spot informativi sulle elezioni che ha appositamente realizzato in due differenti versioni: l'una destinata alla trasmissione sulle reti generaliste (RAI 1, RAI 2 e RAI 3), visibili via satellite in Europa, l'altra per la diffusione su RAI Italia, visibile fuori Europa. Gli spot, inseriti dalla RAI nella propria programmazione, sono stati trasmessi più volte al giorno. Inoltre, a seguito di specifici accordi tra la RAI e il MAECI, particolare risalto all'argomento è stato dedicato all'interno del programma “Community” trasmesso da RAI Italia, anche con la partecipazione ad una delle puntate da parte del Direttore Generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie, Ambasciatore Ravaglia. L'Ambasciatore Ravaglia è anche intervenuta nel corso della rubrica “Punto Europa” del programma di RAI Parlamento trasmesso su RAI 2. Filmati e spot sono stati pubblicati sul sito internet del MAECI e resi disponibili alle Sedi all'estero per la più ampia diffusione.

Anche del differimento del termine per la richiesta di iscrizione nell'elenco elettorale e del rinvio delle elezioni al 17 aprile 2015, gli Uffici consolari ed il MAECI hanno assicurato la più ampia diffusione attraverso una campagna informativa sui canali radio-televisivi, contatti regolari con i Com.It.Es. e le associazioni, l'affissione di materiale presso le Sedi e l'utilizzo delle piattaforme informatiche.

Sono oltre 250.000 gli elettori italiani residenti all'estero che hanno quindi chiesto di partecipare alle elezioni dei Com.It.Es. ed hanno ricevuto al proprio domicilio il plico elettorale. Le elezioni si sono tenute il 17 aprile ed hanno visto una partecipazione vicina al 7% degli aventi diritto”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2598-AR/16

Ordine del giorno

Garavini

Assemblea

8/7/2015

III

Assunzione di iniziative per favorire la partecipazione degli aventi diritto alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES)


L'ordine del giorno Garavini ed altri n. 9/2598-AR/16, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2014, impegnava l'esecutivo a proiettare anche sulle scadenze elettorali successive a quella di settembre 2014 l'esito del complesso lavoro preparatorio realizzato per il rinnovo dei COMITES, ad assicurare un'adeguata informazione agli aventi diritto in merito alle procedure per la partecipazione al voto ed a rendere permanente la registrazione presso i Consolati ai fini del voto per corrispondenza.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Il 19 settembre 2014 sono state indette le elezioni per il rinnovo dei COMITES, gli organi di rappresentanza dei cittadini italiani all'estero nei rapporti con gli Uffici diplomatico-consolari, disciplinati dalla legge n. 286 del 26 ottobre 2003. Con il Decreto-Legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141, è stata introdotta un’innovazione nelle modalità per l'esercizio del diritto di voto per l'elezione dei Comitati, prevedendo il voto per corrispondenza con l'invio del plico elettorale ai soli elettori che abbiano richiesto all'Ufficio consolare competente l'iscrizione nell'elenco elettorale. Tale previsione consente agli Uffici consolari di disporre dell'indirizzo aggiornato dell'elettore cui inviare il plico elettorale, evitando la possibile dispersione di plichi inviati ad elettori che abbiano cambiato indirizzo di residenza, omettendo di comunicarlo al Consolato di riferimento, e consentendo di realizzare un consistente contenimento delle spese.

La disposizione legislativa è peraltro espressamente riferita alle sole consultazioni per il rinnovo dei COMITES “fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1”, previsto dal decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2012, n. 67, per stabilire le modalità di votazione e scrutinio nei seggi “anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica”.

Su precise disposizioni del MAECI gli Uffici diplomatico-consolari fin dalla presentazione del DL 109/2014 hanno assicurato la più ampia informazione ai connazionali all'estero circa la necessità di iscrizione nell'elenco elettorale per il voto per l'elezione dei COMITES: in particolare le Sedi si sono avvalse dell'affissione e pubblicazione di avvisi e comunicati all'interno degli Uffici consolari, all'Albo Consolare e sui siti internet delle Sedi; dei social media; di trasmissioni radiofoniche; dell'invio ai COMITES ed alle associazioni degli italiani all'estero di note informative sulle elezioni e sulle nuove modalità di esercizio del diritto di voto; di incontri con COMITES, CGIE, associazioni degli italiani all'estero e di ogni utile occasione di incontro con la collettività. E' stato chiesto ai COMITES ed alle associazioni di adoperarsi per la più ampia diffusione dell'informazione, veicolata anche dalla stampa dell'emigrazione che ha accettato di pubblicare la notizia a titolo gratuito. Subito dopo la conversione in legge del DL 109/2014 ed accogliendo la richiesta di rappresentanti degli italiani all'estero e del mondo politico, si è proceduto ad un'informazione capillare: lo stanziamento previsto per le attività di informazione, pari a 2 milioni di euro, ha consentito l'invio di una comunicazione ad ogni nucleo famigliare in cui, sulla base dei dati delle anagrafi consolari, risultava presente almeno un cittadino maggiorenne alla data delle elezioni. Sono state così inviate dagli Uffici diplomatico-consolari oltre 2,6 milioni di lettere ad altrettanti nuclei famigliari.

Il MAECI ha inoltre deciso l'erogazione di un finanziamento integrativo ai COMITES per la realizzazione di una campagna informativa per le elezioni, da affiancare a quella messa in atto degli Uffici diplomatico-consolari e dal MAECI.

Il MAECI ha chiesto alla RAI la diffusione di spot informativi sulle elezioni che ha appositamente realizzato in due differenti versioni: l'una destinata alla trasmissione sulle reti generaliste (RAI 1, RAI 2 e RAI 3), visibili via satellite in Europa, l'altra per la diffusione su RAI Italia, visibile fuori Europa. Gli spot, inseriti dalla RAI nella propria programmazione, sono stati trasmessi più volte al giorno. Inoltre, a seguito di accordi tra la RAI e il MAECI, particolare risalto all'argomento è stato dedicato all'interno del programma “Community” trasmesso da RAI Italia, anche con la partecipazione ad una delle puntate del Direttore Generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie, Ambasciatore Ravaglia. L'Ambasciatore Ravaglia è anche intervenuta nel corso della rubrica “Punto Europa” del programma di RAI Parlamento trasmesso su RAI 2.

Filmati e spot sono stati pubblicati sul sito internet del MAECI e resi disponibili alle Sedi all'estero per la più ampia diffusione.

Anche del differimento del termine per la richiesta d'iscrizione nell'elenco elettorale e del rinvio delle elezioni al 17 aprile 2015, gli Uffici consolari ed il MAECI hanno assicurato la più ampia diffusione attraverso una campagna informativa sui canali radio-televisivi, contatti regolari con i COMITES e le associazioni, l'affissione di materiale presso le Sedi e l'utilizzo delle piattaforme informatiche”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00107

Risoluzione conclusiva

Di Stefano Manlio

Commissione

8/7/2015

III

Detenzione del connazionale Roberto Berardi in Guinea Equatoriale


La risoluzione conclusiva Manlio Di Stefano ed altri n. 8/00107, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 5 maggio 2015, impegnava l'esecutivo a fornire al signor Roberto Berardi, arrestato senza mandato il 18 gennaio 2013 nella sua casa di Bata in Guinea Equatoriale, ogni possibile assistenza per quanto attiene alla tutela dei suoi diritti e della sua incolumità fisica anche dopo la scarcerazione; a farsi carico, per quanto di competenza e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, degli oneri connessi alla prestazione nei confronti del connazionale di terapie medicinali.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“La nostra costante azione di sensibilizzazione nei confronti delle autorità equato-guineane a favore del Signor Berardi prosegue con determinazione anche in queste ore, tanto nell'ambito dei rapporti bilaterali quanto in ambito europeo, perché siano pienamente tutelati i diritti del connazionale.

Sul piano bilaterale, il caso è stato nuovamente portato all'attenzione del Ministero degli Affari Esteri di Malabo per ribadire le preoccupazioni italiane circa le condizioni detentive di Berardi e sollecitarne la liberazione. Il nostro Ambasciatore a Yaoundè ha inoltre sensibilizzato i principali esponenti della comunità internazionale in Guinea Equatoriale. Si segnalano i recenti interventi svolti presso le Ambasciate di Stati Uniti, Francia e Spagna (anche il Consolato Generale spagnolo in Guinea Equatoriale è stato investito della questione).

Sul piano europeo, la vicenda è stata oggetto di ripetuti contatti fra la nostra Rappresentanza Permanente presso l'Unione Europea ed il SEAE, che già ha sollevato il caso nel corso della propria attività di interlocuzione con la Guinea Equatoriale. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale inoltre, nell'ambito del dialogo consolare UE-USA, ha sensibilizzato la Rappresentanza Permanente degli Stati Uniti presso l'UE.

Per ciò che concerne l'assistenza consolare, il Corrispondente consolare Massimo Spano resta costantemente a disposizione del signor Berardi per le esigenze di carattere medico, o latu sensu umanitarie, che il connazionale dovesse manifestare. Il 13 ed il 20 giugno, su richiesta dell'Ambasciatore Isopi, ha effettuato due visite consolari presso il penitenziario e l'ha contattato anche successivamente. Mantiene inoltre, su indicazione della Farnesina, i contatti con la famiglia in Italia ed in Germania.

La Farnesina, anche tramite l'Ambasciata a Yaoundè e il Corrispondente consolare a Bata, continuerà a porre in essere ogni iniziativa utile ed opportuna a tutela di Roberto Berardi con il forte auspicio che possa giungersi ad una positiva soluzione della vicenda che lo riguarda”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2893-AR/11

Ordine del giorno

Rondini

Assemblea

23/7/2015

III

Progetto di allestimento e gestione di campi profughi in Africa, allo scopo di vagliare in loco le richieste di concessione dello status di rifugiato


L'ordine del giorno Rondini n. 9/2893-AR/11, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 marzo 2015, impegnava l'esecutivo a perseguire in tutte le sedi competenti la realizzazione del progetto di allestimento e gestione di tre grandi campi profughi in Africa, allo scopo di gestirvi congiuntamente le pratiche per la concessione o negazione dell'asilo politico, nonché di provvedere alla successiva assegnazione dei rifugiati ai singoli Stati membri dell'Ue.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“La realizzazione del progetto - pur opportuna e condivisibile - di aprire campi profughi in Africa per la gestione in loco delle domande di asilo presenta nell'immediato una serie di criticità.

Da un lato, una tale iniziativa presupporrebbe un'intesa a monte sulla ripartizione dei richiedenti asilo tra i Paesi dell'Unione europea; intesa che, al momento, appare complessa da raggiungere come dimostra il dibattito in corso sulla ricollocazione emergenziale di 40.000 richiedenti asilo da Italia e Grecia verso gli altri Stati membri. Dall'altro, le Autorità dei Paesi che in prospettiva sarebbero chiamati ad ospitare i campi non si sono, fino a questo momento, particolarmente attivate nel dare seguiti concreti al progetto in questione. Tale ultima circostanza deve essere letta anche alla luce delle delicate congiunture vissute in questa fase da alcuni dei vicini della Libia, in alcuni dei quali (segnatamente Tunisia ed Egitto) sono recentemente occorsi gravissimi attentati terroristici.

Anche in considerazione di tali difficoltà, l'Agenda Europea sulla Migrazione dello scorso maggio non indica prioritariamente questa iniziativa tra quelle da adottare in relazione alla gestione del fenomeno migratorio. Tuttavia, la stessa Agenda propone il lancio di un progetto pilota in Niger, importante crocevia del traffico dei migranti, che condivide con il progetto in parola alcuni elementi. L'iniziativa proposta prevede infatti l'apertura di un “centro polifunzionale” in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (UNHCR). Il centro informerà i migranti sui rischi della migrazione irregolare, offrendo loro valide opzioni di ritorno volontario. Al contempo, assisterà le persone realmente bisognose di protezione internazionale con informazioni sulla possibilità di ottenerla in loco o di accedere a programmi di reinsediamento. In questo senso, l'iniziativa in parola potrebbe essere funzionalmente prodromica ad un'eventuale adozione e realizzazione del progetto suggerito dall'o.d.g. in questione.

D'altra parte, il Consiglio Europeo del 25-26 giugno scorsi ha dato il suo accordo ad una iniziativa di reinsediamento verso l'Unione europea di 20.000 rifugiati in provenienza da campi profughi in Paesi terzi. L'esercizio, che sarà condotto in collaborazione con le Organizzazioni internazionali e le Agenzie specializzate competenti, è concepito primariamente come un gesto di solidarietà verso quei Paesi che subiscono un eccezionale afflusso di richiedenti asilo in ragione della loro prossimità alle principali aree di crisi. Esso è in definitiva una sorta di versione alternativa del progetto di aprire centri in Africa per lo scrutinio delle domande di asilo e potrà fornire utili elementi di valutazione in direzione di una sua messa in atto.

Più in generale, l'Italia lavora affinché l'attenzione dei nostri partner verso le tematiche dell'asilo con riferimento a quell'area resti alta. Il nostro Paese si è offerto di coordinare il Programma Regionale di Sviluppo e Protezione (RDPP) in quella regione e che avrà nella Tunisia e nel Marocco i suoi perni (mentre una simile iniziativa sarà lanciata nel Corno d'Africa). Il programma mira a sostenere i Paesi di queste regioni nella creazione e nello sviluppo in loco di sistemi di protezione internazionale efficaci, così come nella migliore gestione della pressione migratoria in quanto Paesi di transito. Pur essendo formalmente limitato, per la componente guidata dall'Italia, alla sola regione del Nord Africa, tale programma aspira inoltre a creare utili sinergie con le iniziative in corso in altri Paesi come Mauritania e in Niger.

Anche alla luce degli esiti dei programmi sopra citati, l'Italia si impegnerà a proporre in sede europea l'avvio del progetto in parola”.


Ministero della difesa


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2149/47

Ordine del giorno

Caparini

Assemblea

6/7/2015

IV

Presentazione di una relazione al Parlamento sulle attività svolte nell’ambito dell’operazione Mare Nostrum


L'ordine del giorno Caparini ed altri 9/2149/47, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2014, impegnava l'esecutivo a presentare nel più breve tempo possibile una dettagliata relazione sulle attività svolte nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo, ed il Ministero della difesa in particolare, in attuazione dell'impegno assunto con l'accoglimento dell'atto di indirizzo in argomento e nel rispetto della centralità del Parlamento trasmette la sottostante relazione - aggiornata al 31 dicembre 2014 - concernente le attività svolte nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum:

1. Generalità

L'Operazione Mare Nostrum (OMN) è stata a suo tempo avviata dal Governo Letta a partire dal 18 ottobre 2013, quale prima risposta allo straordinario incremento del fenomeno migratorio registrato a decorrere dalla seconda metà del 2013, anche nel tentativo di porre un argine ai tragici naufragi che si sono verificati al largo delle coste italiane, quale quello avvenuto a largo di Lampedusa il 3 ottobre 2013.

L'operazione si è protratta fino al 31 ottobre 2014, quando il Governo ha disposto il termine dell'Operazione ed il contestuale dispiegamento del Dispositivo Navale di Sorveglianza e Sicurezza Marittima operante dal 1 novembre al 31 dicembre 2014.

Mare Nostrum, in particolare, è stata caratterizzata dal potenziamento del Dispositivo aeronavale della Marina per il Controllo dei Flussi Migratori (CFM), avviato già dal 2004 con l'operazione “Constant Vigilance” (OCV), derivante dal quadro normativo nazionale sviluppatosi a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e della legge 30 luglio 2002, n. 189 recante Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (c.d. legge Bossi/Fini).

L'Operazione ha avuto il duplice scopo di:

• incrementare la cornice complessiva di sicurezza marittima, contrastando nel Mediterraneo centrale le attività illecite via mare, con particolare riferimento ai traffici di esseri umani;

• rispondere all'emergenza in atto nel Mediterraneo centrale, assicurando un “presidio” navale d'altura per la salvaguardia della vita umana in mare e l'assistenza umanitaria.

Le capacità tecniche e logistiche proprie delle Unità navali della Marina - incluse quelle medico/sanitarie - hanno consentito di far fronte all'emergenza umanitaria e di prestare soccorso ad un ingente numero di persone.

I Comandanti delle navi della Marina sono intervenuti per catturare le “navi madre” e per fermare i trafficanti di esseri umani, nell'esercizio delle specifiche prerogative di polizia dell'alto mare che sono loro conferite dal diritto internazionale e dalle leggi dello Stato.

La presenza, in una significativa parte della Flotta, anche di funzionari del Ministero dell'interno imbarcati, ha assicurato, inoltre, un'attenta sorveglianza verso possibili infiltrazioni di cellule terroristiche/eversive che avrebbero potuto sfruttare i predetti flussi migratori quali canali di ingresso nei Paesi europei.

I medici del Ministero della salute che hanno operato in perfetto coordinamento con quelli delle Organizzazioni di volontariato inviati a bordo delle navi della Marina, hanno garantito le visite in loco dei migranti e, all'occorrenza, hanno consentito di iniziare le cure del caso durante la navigazione, prima ancora di toccare terra, classificando i pazienti in modo da poterli inviare, sin dal momento dello sbarco, presso gli ospedali specializzati per i necessari approfondimenti.

E’ stato possibile raggiungere questi accennati risultati solo attraverso il costante pattugliamento aeronavale del Mediterraneo centrale e dello Stretto di Sicilia, pattugliamento realizzato attraverso l'impiego - in media - di 5 Unità Navali e dei relativi assetti aerei della Marina Militare, nonché con l'utilizzo di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) dell'Aeronautica Militare e di aeromobili delle altre Forze Armate e delle Forze di Polizia.

2. Quadro di riferimento

Nell'ambito del controllo dei flussi migratori, la Marina Militare ha assolto le proprie funzioni a norma dell'articolo 111 del Codice dell'ordinamento militare, che prevede il concorso della Forza Armata per la prevenzione ed il contrasto del traffico dei migranti via mare nelle acque internazionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia FRONTEX. Tale quadro normativo è stato a suo tempo recepito nel Decreto Interministeriale 14 luglio 2003 che ha ripartito le competenze tra le varie Amministrazioni, nella specifica materia, nei seguenti termini:

• il Ministero dell'Interno è l'Autorità Nazionale responsabile delle attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina;

• la Marina militare è responsabile del controllo delle acque internazionali, del raccordo delle fasi di pianificazione delle attività e del coordinamento operativo in alto mare, oltre le 24 miglia dalla linea di base;

• la Guardia di Finanza è responsabile del coordinamento operativo all'interno delle 24 miglia dalla linea di base.

3. Missione dell'Operazione Mare Nostrum (OMN)

Condurre operazioni di sorveglianza finalizzate alla localizzazione, identificazione e tracciamento, per quanto possibile occulto, di natanti sospettati di traffico di clandestini diretti verso le coste italiane, sulla base delle informazioni fornite dalla Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell'Interno e dalle pertinenti organizzazioni informative istituzionali, ovvero a titolo di deterrenza allo scopo di concorrere al controllo dei flussi migratori illegali.

Esercitare il diritto di visita sulle unità sospette nei casi previsti dal diritto internazionale e, quando autorizzato, dai Paesi di bandiera.

Concorrere nei casi di necessità ed urgenza, su richiesta della Direzione Centrale, alle attività di polizia giudiziaria, condotte entro le acque territoriali ed interne.

Assicurare la salvaguardia della vita umana in mare e fornire assistenza umanitaria, in relazione alla situazione di emergenza in atto nel Mediterraneo centrale.

4. Catena di Comando e Controllo

Il Capo di stato maggiore della difesa ha conferito, alla Marina Militare, il comando dell'Operazione che è stato esercitato dal Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV), con sede a Santa Rosa (Roma). Nella Centrale Operativa della Marina è stato inoltre assicurato il coordinamento interagenzia ed interrninisteriale con le sale operative delle altre Amministrazioni e dei Corpi armati dello Stato coinvolti.

Il dettaglio della catena di comando è di seguito riportato:

Comando Operativo (OPCOM): Capo di Stato Maggiore della Marina, su delega del Capo di Stato Maggiore della Difesa;

• Controllo Operativo (OPCON): Comandante in Capo della Squadra Navale (CINCNAV);

• Comando Tattico (TACOM): Comandante del 29° Gruppo Navale (COMGRUPNAV 29).

5. Assetti impiegati

La tipologia di assetti della Marina impiegati per l'Operazione è stata la seguente:

• una LPD (Landing Platform Dock) Nave anfibia, con elevate capacità di comando e controllo, una rilevante capacità medico-ospedaliera ed ampi spazi di ricovero per naufraghi;

• una/due Fregate e due Unità navali d'altura di seconda linea (Pattugliatori o Corvette) con ampia autonomia logistica e capacità medico sanitaria imbarcata;

• un'Unità navale minore tipo MTC (Moto Trasporto Costiero Classe GORGONA) per esigenze di supporto logistico, pronta a muovere dal porto di Augusta con breve preavviso;

• elicotteri imbarcati (rischierabili a Lampedusa/Catania su base di necessità);

team della Brigata Marina SAN MARCO imbarcati con compiti di ispezione natanti e mantenimento della sicurezza durante il trasporto dei migranti;

• Rete Radar Costiera e stazioni AIS (Automatic Identification System) della Marina Militare;

• velivolo MPA (Maritime Patrol Aircraft) tipo ATLANTIC 1 di base a Sigonella (CT);

• velivolo P180 M.M. dotato di FLIR (Forward Looking Infrared) di massima a Catania;

• due Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) CAMCOPTER imbarcati su Nave SAN GIUSTO;

Forward Logistic Site (FLS) - a Lampedusa per il supporto logistico di terra alle unità navali appartenenti al dispositivo Mare Nostrum.

Hanno inoltre cooperato all'Operazione i seguenti assetti della Difesa:

• APR tipo Predator “B” dell'Aeronautica militare (voli sospesi dal 23 giugno 2014);

• elicottero reso disponibile dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a Lampedusa dal 16 dicembre 2013.

A questi si sono aggiunti i seguenti assetti forniti dal Ministero dell'interno:

Task Force della Polizia di Stato (Dipartimento Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere) per attività di foto segnalamento e mediazione linguistica, imbarcati sulla nave anfibia;

• elicottero della Polizia di Stato rischierato - di massima - a Lampedusa, dal 1° dicembre 2013;

• velivolo della Polizia di Stato rischierato di massima a Palermo e a Pratica di Mare.

Infine sono da menzionare:

• i mezzi aeronavali della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera (C.P./G.C.) e Guardia di Finanza (G.d.F.) che hanno concorso per la compilazione della situazione tattica in mare;

• il flusso informativo ed i dati provenienti dagli assetti impegnati nell'ambito delle Joint Operations operanti nel Mediterraneo Centrale sotto egida della “Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE” (c.d. FRONTEX).

In un'ottica interministeriale, a bordo dell'Unità anfibia hanno operato anche i medici appartenenti agli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) del Ministero della salute, in base all'accordo di collaborazione tra la Marina Militare e il Ministero della salute - sottoscritto il 18 giugno 2014 - che ha consentito di ridurre il rischio di importazione di malattie infettive legato ai flussi migratori e la possibilità di gestire pazienti contagiosi attraverso un collegamento diretto con i centri epidemiologici nazionali.

Inoltre, a bordo delle Unità del dispositivo sono stati imbarcati i volontari della fondazione FRANCESCA RAVA, i volontari del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta), i volontari del Corpo delle Infermiere Volontarie e del Corpo militare della Croce Rossa Italiana (CRI).

Per quanto concerne, invece, la partecipazione di altri Paesi a Mare Nostrum, ha preso parte all'operazione unicamente la Marina Slovena con il Pattugliatore (PV) TRIGLAV 11 (dal 15 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014). Tale Unità navale ha operato in Supporto Associato all'Operazione nazionale, in accordo con quanto previsto dalla Letter of Intent (LoI) e dal Technical Arrangement (TA) tra Italia e Slovenia, firmati entrambi il 12 dicembre 2013.

6. Coordinamento interministeriale

Il dispositivo aeronavale della Difesa ha operato, sotto il controllo della Marina, in stretta sinergia con i Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell'interno (Direzione Centrale dell'Immigrazione e Polizia delle Frontiere e Polizia di Stato) e dell'economia e delle finanze (Guardia di Finanza - GDF).

Le informazioni inerenti la sicurezza marittima (salvaguardia della vita in mare, sicurezza delle linee di comunicazione marittime, prevenzione di attività illegali, tutela dell'ambiente marittimo, etc.) - acquisite dalla Marina con i propri mezzi/tramite fonti alleate o da canali di cooperazione militare - hanno concorso alla compilazione di un unico quadro di situazione, che è stato poi condiviso con tutti i Dicasteri e Corpi armati dello Stato interessati, tramite la Centrale operativa della Marina. La condivisione delle informazioni ed il coordinamento interministeriale, così realizzato, ha incrementato il rendimento operativo complessivo ed ottimizzato l'impiego di personale e di risorse, evitando duplicazioni nelle attività di sorveglianza ed intervento. È stato inoltre attivo e costante lo scambio informativo tra le Unità navali impegnate in OMN e gli assetti operanti sotto egida FRONTEX. A tal proposito, per rendere più efficace il coordinamento delle attività in mare, è stato anche impiegato presso Comando in Capo della Squadra Navale un funzionario di FRONTEX in qualità di Ufficiale di collegamento tra l'Italia e l'agenzia UE.

7. Aspetti operativi

Dopo 379 giorni di attività, condotta continuativamente ed in ogni condizione meteorologica dalle Unità della Marina, i migranti assistiti nell'ambito di 477 eventi SAR (Search and Rescue - ricerca e soccorso) sono stati oltre 170.000, con punte di circa 9.300 migranti a settimana.

I naufragi occorsi nel Mediterraneo centrale - durante l'Operazione Mare Nostrum - sono avvenuti tutti al di fuori delle aree di pattugliamento di OMN. L'azione delle navi ha consentito di ridurre il numero di decessi di migranti in mare, anche se il recupero di 171 salme, dall'inizio dell'operazione, evidenzia la gravità dell'emergenza umanitaria.

I presunti scafisti, fermati e consegnati all'Autorità Giudiziaria, grazie anche alla cooperazione con le Procure interessate, sono stati 385 e 10 le “navi madre” sequestrate.

Per la raccolta degli elementi probatori sono stati efficacemente usati dei sommergibili, che hanno documentato in maniera occulta le attività criminali.

Durante l'operazione, il 99% dei migranti è stato intercettato prima dell'arrivo sul territorio nazionale azzerando - di fatto - il numero di migranti giunti via mare senza essere preventivamente scoperti e controllati e, di conseguenza, annullando anche il guadagno delle organizzazioni criminali in Italia che provvedevano alla gestione dei migranti sbarcati sul territorio nazionale. Inoltre, grazie alle capacità di accoglienza a bordo delle Unità navali della Marina, è stato possibile distribuire i migranti nei porti nazionali designati dal Ministero dell'Interno, evitando il gravare della pressione migratoria solo su Lampedusa o sui porti siciliani.

Tali risultati sono stati raggiunti grazie all'impiego di 34 Unità navali che si sono avvicendate da inizio operazione, tra cui 3 Unità anfibie in qualità di Unità sede Comando, un Cacciatorpediniere, 10 Fregate, 3 Pattugliatori d'altura, 6 Pattugliatori, 4 Corvette, 2 Rifornitrici di Squadra, 3 Unità minori per supporto logistico e 2 Sommergibili, per un totale di oltre 50.000 ore di moto effettuate e l'impegno di circa 900 militari al giorno.

L'impiego degli assetti aerei per la localizzazione e riporto dei naufraghi in mare, nonché il lancio dagli stessi di zattere di salvataggio/salvagente individuali in prossimità dei barconi in precarie condizioni di galleggiabilità, ha offerto un mezzo di soccorso immediato e fondamentale per la salvaguardia della vita umana, in attesa dell'arrivo delle Unità navali sulla scena d'azione.

Le capacità della Marina, in termini di comando/controllo e di assetti aeronavali idonei ad operare in alto mare, unitamente all'attività di intelligence assicurata dalla Difesa, si sono rivelate essenziali per l'efficacia dell'operazione. A partire dalla seconda metà del 2013, si è infatti rilevata la tendenza delle organizzazioni criminali di impiegare barconi più grandi, anche con 500 persone a bordo (il 4 maggio sono stati salvati 887 migranti stipati su un unico barcone), privilegiando le linee di transito via mare con origine dalle coste del Maghreb, quasi esclusivamente quelle libiche a fronte di una iniziale tendenza ad alimentare anche rotte dirette con partenze da altri Paesi quali l'Egitto.

La vastità dell'area di operazione - la sola area di pattugliamento era pari a circa 71.000 km2 (per confronto la Sicilia ha una superficie di circa 26.000 km2) - e la consistenza del flusso migratorio, hanno reso necessario l'impegno delle navi della Marina caratterizzate da grandi dimensioni, elevata autonomia e capacità di operare ognitempo. Caratteristiche determinanti per un efficace intervento umanitario, oltre che di sorveglianza.

8. Collaborazione con altre Amministrazioni/Organizzazioni

Come già evidenziato, gli equipaggi sono stati efficacemente coadiuvati dal personale appartenente altre ad Amministrazioni/Organizzazioni imbarcato sulle Unità navali di Mare Nostrum.

L'operato della Task Force Polizia di Stato è risultato importante in termini sia di collaborazione diretta sul posto, sia di coordinamento con organi a terra. La presenza di un team della Polizia di Stato sulle Unità della Marina ha consentito di svolgere, già dalle fasi iniziali a bordo, le opportune azioni di Polizia Giudiziaria (PG), volte al riconoscimento/foto-rilevamento del personale migrante (15.608 migranti foto rilevati da inizio operazione), unitamente alla raccolta del maggior numero di informazioni utili ai fini delle indagini legate al controllo flussi migratori. L'impiego del predetto team ha garantito, inoltre, il coordinamento e lo sviluppo delle attività di PG successive al recupero di personale migrante (riconoscimento di scafisti, emanazione di fermi/arresti o sequestro), assicurando il coordinamento con gli organi a terra prima dell'arrivo in porto.

Le collaborazioni con le Organizzazioni Non Governative (ONG) hanno rappresentato un valore aggiunto per l'operazione. I volontari della fondazione RAVA, del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta) e della CRI (Croce Rossa Italiana) infatti hanno consentito di migliorare il supporto umanitario ai migranti e accrescere le capacità delle componenti sanitarie di bordo. Il personale volontario imbarcato sulle navi della Marina ha fornito un prezioso contributo, in termini di esperienza professionale e disponibilità nell'arco delle 24h, rinforzando le capacità sanitarie delle Unità navali. Nel corso dell'operazione sono state condotte 60 evacuazioni sanitarie urgenti con gli elicotteri organici di bordo, a favore di personale affetto da varie patologie come: diabete, shock da disidratazione, ipotermia, insufficienza respiratoria da inalazione di vapori nocivi, ustioni, ferite lacero contuse, donne in stato di gravidanza e persone tetraplegiche.

L'imbarco sulle navi dei medici degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ha consentito, inoltre, di costituire un importante filtro contro il rischio d'importazione di malattie infettive e di diffusive legato ai movimenti internazionali di persone. In tale contesto, sono stati condotti tutti i controlli sanitari preventivi, dimostratisi fondamentali sia per le successive attività di sbarco, sia per gli equipaggi potenzialmente esposti al rischio di contagio. Ciò ha permesso di conoscere l'effettivo stato di salute dei migranti prima dell'arrivo nei porti italiani e nelle strutture ricettive e, nel contempo, di tutelare la salute dei cittadini italiani e dei migranti.

A corredo della profferta esposizione si allegano alcune tavole di sintesi riepilogative dei principali dati statistici concernenti l'operazione Mare Nostrum”.


OPERAZIONE “MARE NOSTRUM”

PRINCIPALI DATI STATISTICI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA

(riferiti al 31 dicembre 2014)





Contatti d’interesse localizzati

941

Eventi SAR con diretto coinvolgimento mezzi del Dispositivo Aeronavale

477

Numero migranti/naufraghi assistiti

170.030 (totali) / 101.859 (con coinvolgimento diretto di mezzi della Marina Militare)



Migranti/naufraghi

recuperati a bordo di Unità navali della Marina Militare

101.859

Migranti/naufraghi recuperati da altri mezzi (CP, GdF e M/V) e trasbordati su Unità della Marina Militare

11.524

Migranti trasferiti in porto sicuro con Unità della Marina Militare

104.976

Migranti trasbordati da Unità navali della Marina militare su altri mezzi (CP, GdF e M/V) e trasferiti in porto sicuro

4.928


Migranti/naufraghi recuperati a bordo da altri mezzi (CP,GdF e M/V) e trasferiti in porto sicuro

52.171

Numero migranti/naufraghi foto rilevati36

15.608

Interventi sanitari

60

Controlli ispettivi effettuati37

15

Navi catturate

9

Numero dei presunti scafisti fermati e consegnati all’Autorità giudiziaria nazionale

366





OPERAZIONE “MARE NOSTRUM”

PRINCIPALI DATI STATISTICI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA

(riferiti a settembre 2014)

ETNIE MIGRANTI RECUPERATI







Ministero dell'interno


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2803-A/17

Ordine del giorno

Mucci

Assemblea

8/7/2015

X

Adeguamento alle norme antincendio da parte delle strutture ricettive turistico-alberghiere di piccole dimensioni


L'ordine del giorno Mucci ed altri n. 9/2803-A/17, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2015, impegnava l'esecutivo a valutare la possibilità di differire al 31 dicembre 2015, il termine per l'adeguamento alle norme antincendio da parte delle strutture ricettive turistico-alberghiere di piccole dimensioni.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“Il decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 prevedeva un termine di 5 anni entro il quale le strutture turistico-alberghiere esistenti avrebbero dovuto adeguarsi alla normativa antincendio; tale termine è stato oggetto di successive e ripetute proroghe. Tale prassi è stata oggetto di attenzione in sede comunitaria nell'ambito di una procedura d'infrazione, poi archiviata in occasione della proroga del termine al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, del Decreto-Legge n. 216/2011 (conversione dalla Legge n. 14/2012).

In quest'ultimo caso non si è trattato di una proroga tout court, in quanto subordinata ad un provvedimento amministrativo di ammissione ad un piano straordinario biennale a domanda degli interessati (da presentare entro il 30 ottobre 2012), concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del citato D.M. 9 aprile 1994, previa ricorrenza di alcune misure di sicurezza minime, secondo le procedure dettate con apposito decreto del Ministro dell'Interno emanato il 16 marzo 2012.

Contestualmente, il richiamato D.L. n. 216/2011 aveva previsto una sanzione interdittiva dell'attività in caso di mancata presentazione dell'istanza di ammissione al piano, di rigetto dell'istanza o di mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2013 per il completo adeguamento da parte delle strutture ammesse al piano.

Il successivo Decreto-Legge n. 150/2013 (convertito in Legge n. 15/2014), tenuto conto anche del fatto che il processo di adeguamento era stato avviato da un numero significativo di strutture interessate, anche se non ultimato, aveva differito al 31 dicembre 2014 il termine ultimo di adeguamento per le strutture in possesso dei requisiti di ammissione al predetto piano straordinario.

Infine, il Decreto-Legge n. 192/2014 (convertito in Legge n. 11/2015), ha ulteriormente differito al 31 ottobre 2015 il termine ultimo per consentirne il definitivo adeguamento alla normativa antincendio”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2496-A/37

Ordine del giorno

Borghesi

Assemblea

28/7/2015

I

Assunzione di iniziative per garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di turn over


L'ordine del giorno Borghesi n. 9/2496-A/37, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 luglio 2014, impegnava l'esecutivo a rendere disponibili le risorse necessarie per garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle Forze di polizia e per l'esecuzione delle espulsioni e per le attività connesse e consequenziali, comprensive di ulteriori dotazioni di uomini e mezzi anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di turn over.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, è stata disposta, in via straordinaria, l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato indetto nell'anno 2013.

In applicazione di detta disposizione di legge, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, in data 16 settembre 2014 sono stati avviati al corso di formazione i 502 idonei non vincitori presenti in graduatoria.

Successivamente, come previsto dal comma 3-quater del citato articolo, in data 2 febbraio 2015 sono stati avviati al relativo corso di formazione i 650 vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014.

Si rappresenta, altresì, che il piano assunzionale per l'anno 2015, determinato ai sensi dell'art. 66, commi 9-bis e 10, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, risulta sottoposto al vincolo del 50% del turn over e permette di richiedere l'autorizzazione all'assunzione nei vari ruoli della Polizia di Stato (commissari, ispettori, ruoli tecnici, atleti dei Gruppi sportivi FF.OO.) per un totale di 861 unità a fronte di 1.722 cessazioni intervenute nel 2014.

Per quanto concerne i mezzi di trasporto della Polizia di Stato, si rappresenta che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza di questo Dicastero ha comunicato di aver soddisfatto i fabbisogni richiesti nel precedente esercizio finanziario per la manutenzione del parco veicolare.

Altresì, il citato Dipartimento ha comunicato che il Decreto-Legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni con Legge 17 ottobre 2014, n. 146, recante: “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno”, ha destinato, per gli anni 2014 e 2015, ulteriori risorse finanziarie che saranno destinate a garantire e a rafforzare il controllo del territorio e tutte le attività istituzionali”.


Ministero della salute


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2803-A/190

Ordine del giorno

Miotto

Assemblea

23/7/2015

XII

Normativa in materia di trasferimento della titolarità delle farmacie


L'ordine del giorno Miotto n. 9/2803-A/190, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2015, premesso che l'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge n. 192 del 2014, divenuto legge n. 11 del 2015, introduce una moratoria nell'applicazione dell'articolo 12 della legge n. 475 del 1968, riguardante il trasferimento della titolarità delle farmacie, in deroga alla normale autorizzazione da concedere a seguito di espletamento del concorso pubblico che periodicamente viene indetto per assegnare le sedi resesi vacanti, impegnava il Governo a limitare, anche in via amministrativa, ad un solo requisito fra quelli previsti dall'articolo 12 predetto, la possibilità di deroga ai fini del trasferimento della titolarità della farmacie per il biennio 2015/2018.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

“La finalità dell'ordine del giorno è stata espletata con le due note, rispettivamente in data 10 marzo 2015 e 26 maggio 2015, trasmesse dall'Ufficio Legislativo dello scrivente Ministero alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani (F.O.F.I.), che ad ogni buon fine si allegano.

Nota del Ministero della salute del 10 marzo 2015

Il comma 4-quater, primo periodo, dell'art. 7 recante "Proroga di termini in materia sanitaria", introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 192/2014, ha disposto, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge, e fino al 31 dicembre 2016, e ad eccezione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'art. 11 del decreto legge n. 1/2012 ( L. n. 27/2012), il differimento dell'efficacia (quindi la sospensione) delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia, di cui all'art. 12 della legge 475/1968, e successive modificazioni.

Ciò posto, il tenore letterale della suddetta previsione normativa di cui al predetto comma 4-quater, primo periodo, potrebbe indurre, prima facie, a ritenere che la disposta sospensione, seppur limitata fino al 31 dicembre 2016, riguardi tutti i requisiti dettati dal predetto art. 12.

Tuttavia, ad un più attento esame del dato testuale ed alla luce di una lettura sistematica della norma in esame, emerge che la sospensione riguarda “l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento di farmacia” e, quindi, non dell'efficacia dei criteri o delle condizioni, in base ai quali il trasferimento è ritenuto valido, bensì dei requisiti soggettivi che devono sussistere in capo al farmacista interessato e che vanno rinvenuti, esclusivamente, nelle previsioni dell'ottavo comma dell'art. 12 sopra citato.

Come noto, infatti, il predetto art. 12 consente il trasferimento della titolarità di farmacia solo ove ricorrano determinate condizioni, peraltro sospensive, ritenute indispensabili ai fini della validità del trasferimento dell'azienda farmaceutica, come ad esempio le seguenti:

• E' consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi 3 anni dalla conseguita titolarità.

• Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.

• Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.

• A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.

• Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.

• Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa.

• Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale.

• Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

Alla luce della predetta elencazione, è evidente che l'unica previsione dell'art. 12 citato, concernente i requisiti soggettivi che devono sussistere in capo al farmacista, va rinvenuta nell'ottavo comma della predetta norma il quale dispone che “Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente”, cui, quindi, va applicata la sospensione operata dal citato comma 4-quater dell'art. 7, primo periodo, del decreto legge n. 192/2014.

Va, altresì, soggiunto che ai fini della corretta interpretazione del primo periodo del comma 4-quater dell'art. 7 del decreto legge n. 192/2014 deve tenersi conto dell'inquadramento sistematico dello stesso, ed in particolare della sua correlazione con il successivo secondo periodo il quale dispone che “Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti”.

Tale specifica previsione, infatti, induce a ritenere che l'intento del legislatore (per come emerge, peraltro, dagli stessi lavori parlamentari intervenuti nel corso dell'esame del provvedimento di cui trattasi) è quello di delimitare l'ambito di applicazione del disposto differimento ai soli requisiti soggettivi individuati dall'ottavo comma dell'art. 12.

Ne consegue, quindi, che la prevista sospensione, pur limitata nel tempo, va riferita esclusivamente alla previsione del solo requisito soggettivo dell'idoneità, previsto ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia per trasferimento.

Diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione estensiva della norma che pregiudicherebbe gli effetti e le finalità delle condizioni dell'art. 12 della legge 475/68 e successive modificazioni, alterando, conseguentemente, l'intero sistema delineato dal legislatore in tema di trasferimento della titolarità di farmacia.

Nota del Ministero della salute del 26 maggio 2015

Si fa riferimento alle note di codeste Federazioni, rispettivamente del 19 e 20 maggio u.s., aventi analogo contenuto, con le quali - facendo seguito ai chiarimenti forniti dallo scrivente Ufficio in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa in oggetto indicata - si chiede di fornire un ulteriore chiarimento relativo all'eventuale estensione della prevista sospensione del solo requisito soggettivo dell'idoneità per il trasferimento della titolarità di farmacia, anche ai farmacisti che intendano esercitare la titolarità della farmacia in forma societaria ai sensi dell'art. 7 della legge 362/1991.

Al riguardo, esaminata la questione, si ritiene quanto segue.

Come evidenziato da questo Ufficio nel precedente parere, reso in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa in oggetto indicata, ciò che emerge dal dato testuale del comma 4-quater dell'art. 7 del DL 192/2014 è la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi, e non di condizioni, per il trasferimento della titolarità della farmacia e, in particolare, del requisito dell'idoneità da parte del farmacista che intende acquisire la titolarità della farmacia; titolarità, come noto, riservata a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 362/1991, che va letto in stretta correlazione con le previsioni dettate per il trasferimento di titolarità dall'art. 12 della legge 475/1968, e successive modificazioni.

Ne consegue, pertanto, che la prevista sospensione del requisito soggettivo dell'idoneità non può che trovare applicazione anche ai farmacisti che intendano esercitare la titolarità della farmacia nelle forme societarie; ciò anche in ragione dello stesso richiamo al comma 2 del predetto art. 7 della legge 362/1991 che, per le predette fattispecie, fa riferimento al possesso, per i soci farmacisti, dell'iscrizione all'albo e del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 475/1968.

Tenuto conto, peraltro, della finalità perseguita dalla norma di cui al comma 4-quater dell'art. 7 del DL 192/ 2014 - che ha disposto la sospensione, seppur limitata nel tempo, del predetto requisito - una diversa interpretazione della norma de qua rischierebbe di pregiudicare i soggetti che intendano esercitare la titolarità della farmacia nelle forme societarie, che verrebbero, senza alcun motivo, discriminati, ai fini dell'acquisto della titolarità dell'esercizio della farmacia, rispetto ai soggetti che esercitino la titolarità della farmacia in forma individuale”.




Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate
al 31 agosto 2015



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Borghesi

Ordine del giorno

9/2496-A/37

78

On.

Brugnerotto

Ordine del giorno

9/2893-AR/34

58

On.

Caparini

Ordine del giorno

9/2149/47

68

On.

Di Stefano

Manlio

Risoluzione conclusiva

8/00107

65

On.

Fitzgerald

Nissoli

Ordine del giorno

9/2598-AR/15

61

On.

Garavini

Ordine del giorno

9/2598-AR/16

63

On.

Miotto

Ordine del giorno

9/2803-A/190

80

On.

Mucci

Ordine del giorno

9/2803-A/17

77

On.

Palazzotto

Ordine del giorno

9/2893-AR/36

56

On.

Rizzo

Ordine del giorno

9/2893-AR/28

60

On.

Romanini

Ordine del giorno

9/2893-AR/3

56

On.

Rondini

Ordine del giorno

9/2893-AR/11

66

On.

Sibilia

Ordine del giorno

9/1743-A/1

53



















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove introdotte da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

In evidenza a luglio ed agosto 2015


Nell'ambito dei documenti pervenuti alle Camere nei mesi di luglio e agosto 2015 si segnalano, in primo luogo, le relazioni trasmesse dal Ministro dell'interno sull'attività della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la medesima banca dati (Doc. CLXI-bis, n. 1) e dal Ministro della giustizia sull'attività del suddetto Laboratorio (Doc. CLXI, n. 2). Entrambe le relazioni richiamate ottemperano l'obbligo previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, recante adesione dell'Italia al Trattato di Prum e istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la medesima banca dati, e su di esse si richiama l'attenzione in quanto il loro invio interviene a sanare un ritardo rispetto al termine atteso per l'adempimento dell'obbligo. Si ricorda che l'Italia ha aderito al Trattato di Prum del 27 maggio 2005, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera tra gli Stati europei, al fine di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, facendo ricorso all'uso dei dati del DNA nelle indagini di polizia. Allo scopo di identificare gli autori dei delitti, è stata prevista l’istituzione della Banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell'interno (Dipartimento della pubblica sicurezza), e del Laboratorio centrale per la medesima banca dati, presso il Ministero della giustizia (Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria). Il comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 85 ha quindi disposto che i Ministri dell’interno e della giustizia informino il Parlamento, per le parti di rispettiva competenza, “con cadenza annuale”, sulle attività svolte, nel periodo di riferimento, e sullo stato di attuazione delle norme concernenti l'istituzione della banca dati e del relativo laboratorio. In ottemperanza di tale obbligo il Ministro della giustizia aveva inviato la precedente relazione (Doc. CLXI, n. 1), con dati riferiti agli anni 2011 e 2012, nel mese di agosto 2013; sempre ai sensi del comma 1 dell'articolo 19, il Ministro dell'interno aveva trasmesso alle Camere il Doc. CLXI-bis, n. 2, con dati relativi agli anni 2010 e 2011, nel mese di luglio 2012.

Nella relazione inviata alle Camere dal Ministro della giustizia nel mese di luglio 2015 si fa presente che con il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e con successivi decreti interministeriali si è provveduto all'integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione dei ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale del DNA. Si dà quindi conto dell'attività delle procedure di collaudo del materiale informatico per il funzionamento del laboratorio, della stesura dei protocolli di lavoro e delle procedure tecniche necessari ai fini dell'accreditamento del laboratorio stesso. Vengono inoltre descritte le operazioni inerenti l'assetto strutturale del laboratorio e le attività concernenti la formazione del personale di polizia incaricato di effettuare il prelievo dei campioni di DNA ed addetto al trasporto del campione medesimo.

La relazione trasmessa nel medesimo periodo dal Ministro dell'interno con riferimento ai profili di propria competenza, descrive le attività realizzate nel biennio 2012-2014 finalizzate all'istituzione presso il servizio per il sistema informatico interforze delle direzione centrale della polizia criminale della Banca dati nazionale del DNA, anche con riferimento alle risorse a tal fine stanziate, sulla base dell'articolato schema di regolamento38 previsto dall'articolo 16 della legge n. 8539. Su quella base si illustrano le iniziative amministrative assunte inerenti la fornitura dell'hardware, del software e dei servizi professionali necessari a rendere operativa l'istituenda Banca dati, nonché alla definizione e all'implementazione delle competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto.

Nel periodo luglio-agosto 2015 sono state trasmesse al Parlamento più relazioni sulle quali si richiama l'attenzione in quanto costituiscono il primo adempimento del relativo obbligo di legge.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la prima relazione sull'attuazione dell'attività di cooperazione allo sviluppo riferita all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, che ha integralmente riformato il precedente assetto istituzionale della cooperazione allo sviluppo, adeguando la normativa italiana ai nuovi principi ed orientamenti emersi nella Comunità internazionale sulle grandi problematiche dell'aiuto allo sviluppo negli ultimi venti anni. Il comma 4 dell'articolo 12 prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisponga una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente che dia conto anche della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali; la relazione deve indicare, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione deve riferire in maniera dettagliata in merito ai progetti finanziati e il loro esito nonché a quelli in corso di svolgimento, ai criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e alle imprese e alle organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione devono essere altresì riportate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 12 dispone infine che la relazione, previa approvazione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS)40, di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 12541, venga trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12, che il Consiglio dei ministri è chiamato ad approvare entro il 31 marzo di ogni anno42. In base all’articolo 13 le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo, con l’allegata relazione sulle attività di cooperazione svolte nell’anno precedente43.

La relazione sull'attività 2014 analizza in primo luogo l'aiuto pubblico nazionale allo sviluppo nel suo complesso, evidenziando come la percentuale raggiunta dall'Italia nel 2014 sarà presumibilmente44 poco maggiore dello 0,16 per cento, confermando così l'impegno sancito anche dall'articolo 30 della legge n. 125, ad un graduale riallineamento dell'Italia agli standard internazionali. Si rileva inoltre che i dati riportati, sebbene ancora provvisori, confermano il Ministero dell'economia e finanze, tra le Amministrazioni dello Stato, come il principale erogatore di APS italiano con 2,32 miliardi di dollari corrispondenti a circa il 70 per cento del totale nazionale.

La relazione illustra quindi l'attività di cooperazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale45, soffermandosi tra l'altro, sulle attività legate alla Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea (UE). Specifici paragrafi riguardano la i canali d'intervento tramite cui si realizza l'attività di cooperazione, gli strumenti finanziari e le risorse disponibili, nonché le azioni finalizzate a dare visibilità alla cooperazione italiana ed a sensibilizzare l'opinione pubblica.

La relazione descrive l'attività di cooperazione allo sviluppo con riferimento alle diverse aree geografiche di intervento (Africa subsahariana, area del Mediterraneo, Medio Oriente e Balcani, Asia meridionale, Sud Est asiatico, Paesi andini, America centrale e Caraibica), mentre singoli capitoli sono dedicati alla partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali, nonché all'attività di cooperazione svolta dalle altre amministrazioni pubbliche (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, Istituto nazionale di statistica, Provincia autonoma di Bolzano, Regioni Basilicata, Lazio, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto).

Per completezza, si ricorda che la legge n. 125, oltre all'obbligo informativo di cui si è dato conto, introdotto dall'articolo 12, comma 4, dispone all'articolo 14, comma 246, che al Rendiconto generale dello Stato, da presentarsi alle Camere entro il mese di giugno di ogni anno, sia allegata una relazione, curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Dicasteri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel già richiamato Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo. Si ricorda inoltre che già la legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplinava la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo fino alla riforma attuata con la legge n. 125, e che è stata abrogata da quest'ultima47, prevede all'articolo 2, comma 2, che allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri sia allegata annualmente una relazione previsionale e programmatica del Ministro48 contenente, fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori di attuazione della cooperazione allo sviluppo e l'indicazione degli strumenti di intervento e che tale relazione sia discussa dal Parlamento insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3 della medesima legge n. 4949. Quest'ultima, all'articolo 4, comma 2-bis, prevede inoltre la trasmissione annuale alle Camere di una relazione, da predisporsi da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, che dia conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani50. La legge n. 125, nel ridefinire l'architettura dell'intero sistema di cooperazione ha quindi sostanzialmente confermato, pur diversamente articolati, gli obblighi informativi in materia di cooperazione già previsti dalla disciplina preesistente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la prima relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia dei requisiti di accesso alla pensione previgenti all'entrata in vigore della riforma pensionistica ex articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), con particolare riferimento al numero dei lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate (Doc. CCXXX, n. 1): la relazione, predisposta sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, ottempera a quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, recante “Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico”. Si ricorda che la legge n. 147 è intervenuta sulla questione dei cosiddetti esodati, in particolare prevedendo all'articolo 2, commi 1 e 2, l’applicazione a categorie di lavoratori ulteriori rispetto ai contingenti già individuati da precedenti interventi normativi, dei requisiti di accesso alla pensione e del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 (c.d. sesta salvaguardia). L'articolo 2 determina inoltre la dotazione numerica – pari complessivamente a 32.100 unità - del nuovo contingente, articolata per singole categorie di beneficiari (commi 1 e 6). Il comma 4 dell'articolo 2 stabilisce che l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dalle categorie di lavoratori individuate dai commi 1 e 2 i quali intendano avvalersi dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro51. Il comma 5 dell'articolo 2 dispone quindi che, sulla base dei dati del suddetto monitoraggio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

Nella relazione presentata si premette che l'introduzione ex post di disposizioni di salvaguardia per talune tipologie di lavoratori in situazione di necessità nei confronti dei quali l'elevazione dei predetti requisiti, unitamente all'eliminazione delle pensioni di anzianità caratterizzate dalle cosiddette quote (somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva) avrebbe comportato il venir meno sia della retribuzione che della copertura pensionistica è stata resa necessaria dall'innalzamento repentino dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti pensionistici operato dalla cosiddetta riforma Fornero.

Il documento riferisce che la misura di salvaguardia, consistente nell'applicazione dei requisiti vigenti al 31 dicembre 2011, ancorché maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (data dell'entrata in vigore della riforma delle pensioni) è stata finora riservata a ben tipizzate categorie di lavoratori, variamente delimitate nei diversi provvedimenti normativi. Si descrivono quindi, le categorie di lavoratori individuate quali beneficiarie e gli esiti delle sei operazioni di salvaguardia finora previste ai sensi: dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214); dell'articolo 22 del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135); dell'articolo 1, commi 231 e seguenti della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013); dell'articolo 11 e 11-bis del decreto-legge n. 102 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124); dell'articolo 1, commi 194 e seguenti e dell'articolo 2 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); dell'articolo 2 della legge n. 147 del 2014.

Per quanto concerne l'attuale stato di attuazione delle operazioni di salvaguardia (certificazioni accolte, certificazioni inviate, pensioni liquidate, ecc.) si rinvia all'allegato “Report salvaguardie - situazione al 13 luglio 2015” pubblicato dall'INPS.

I dati relativi agli oneri sostenuti per l'attuazione delle salvaguardie sono contenuti invece nell'allegata tabella denominata “Prospetto riepilogativo oneri salvaguardie”, frutto anch'esso del monitoraggio effettuato dall'INPS e trasmessa dall'Istituto in data 21 luglio 2015.

Nel prospetto, oltre che lo stanziamento previsto legislativamente salvaguardia per salvaguardia e i connessi oneri finanziari sostenuti, sono indicati anche gli importi derivanti dalle future certificazioni, nonché la differenza, anno per anno, tra la copertura finanziaria prevista e il totale degli oneri, sostenuti e ancora da sostenere52.

Ancora con riferimento ai primi adempimenti, si segnala che il Ministro della giustizia ha trasmesso la prima relazione, con dati aggiornati al 31 maggio 2015 (Doc. CCXXVIII, n. 1), sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”. Il Capo II (artt. 3-8) della legge n. 67 disciplina, anche nel processo penale ordinario, la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, prevedendo all'articolo 7, comma 2, che il Ministro della giustizia, entro il 31 maggio di ciascun anno, riferisca alle Commissioni parlamentari in merito all'attuazione del nuovo istituto.

Nel documento trasmesso alle Camere si evidenzia che il procedimento speciale di estinzione del reato introdotto nel sistema processuale, rispondendo ad esigenze deflattive, consente una rapida conclusione dei procedimenti penali che hanno ad oggetto reati di minore allarme sociale attraverso un percorso che contempera un programma di obblighi e prescrizioni, di attività di riparazione e risarcimento che, nel loro insieme assicurano le esigenze di prevenzione e di compenso del danno causato alla collettività e alle vittime del reato. La nuova misura introdotta adegua così il sistema penale italiano ai modelli vigenti in Europa e si colloca nell'ambito di un complesso di interventi predisposti per rimuovere i fattori di criticità evidenziati dalla Corte europea dei diritti umani, che aveva sollecitato all'Italia l'adozione di provvedimenti per limitare il sovraffollamento penitenziario, incrementare il ricorso alle sanzioni di comunità e migliorare il funzionamento del sistema penale53.

Ai fini di una riflessione valutativa sugli effetti del nuovo istituto sul sistema di esecuzione penale e sulle prospettive di sviluppo dell'istituto medesimo quale strumento utile di differenziazione della sanzione penale, la relazione illustra l'andamento statistico della messa alla prova nel primo anno di applicazione della legge. In proposito si fa presente come il dato delle richieste mostri una dinamica crescente, a conferma dell'interesse con il quale gli attori del processo guardano al nuovo istituto.

La relazione offre inoltre spunti di riflessione derivanti dall'analisi delle caratteristiche degli imputati messi alla prova, con riferimento al titolo del reato; alla condizione lavorativa; al tipo di lavoro di pubblica utilità svolto dai soggetti che hanno eseguito la prova nel periodo considerato.

Sul piano dell'azione amministrativa di impulso per l'applicazione della messa alla prova, si sottolineano i risultati positivi conseguiti in termini di incremento del numero degli enti convenzionati per il lavoro di pubblica utilità, al cui svolgimento è subordinata la prova dell'imputato, e di impulso dei rapporti con il volontariato.

La relazione individua invece le criticità evidenziate nella prima fase di applicazione della messa alla prova nel ruolo affidato agli uffici di esecuzione penale esterna, anche con riferimento al meccanismo adottato dalla legge n. 69 per l'avvio del procedimento. Alla luce di quanto rilevato, si rappresenta pertanto l'esigenza di operare affinché la nuova politica delle pene avviata sul piano normativo si traduca nel riequilibrio o comunque nell'integrazione delle risorse assegnate al settore dell'esecuzione penale esterna, nella prospettiva che il peso delle sanzioni eseguite nella comunità vada nel tempo progressivamente aumentando. Conclusivamente, si fa presente che il percorso riformatore dovrà essere completato predisponendo ed attuando un cambiamento del sistema, che riformi la struttura incaricata di gestire il settore del probation secondo le linee di indirizzo contenute nella Raccomandazione R(2010)1 del Consiglio d'Europa.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha trasmesso la prima relazione sui dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato (Doc. CCXXIX, n. 1), in adempimento dell'articolo 1, comma 5-quater del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”. L'articolo 1, al comma 5, ha previsto che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)54 non possa essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12255. Tale previsione si inscrive in un più ampio quadro di interventi del legislatore volto a restringere sempre più i margini di spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, al fine di centrare gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea56. Il comma 5-bis dispone che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettano, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato. Il comma 5-quater, ai sensi del quale è stata trasmessa la relazione di cui si dà conto, dispone che entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenti alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis57.

Il documento su cui si richiama l'attenzione contiene una nota metodologica volta a precisare che il Dipartimento della funzione pubblica ha preso a riferimento i dati contenuti nel Conto annuale 2014 pubblicato dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base delle informazioni immesse dalle amministrazioni pubbliche sul SICO (sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche). Il Conto è stato ritenuto la fonte più idonea a rappresentare il fenomeno oggetto della rilevazione, consentendo di disporre di dati tra loro raffrontabili, così da poter trarre andamenti tendenziali affidabili e disarticolati per comparto, su base regionale nonché per tipologia di rapporto giuridico58.

La relazione fornisce, con riferimento all'annualità 201359, i risultati della rielaborazione delle informazioni contenute nelle tabelle (allegate in Appendice) che fanno riferimento: al numero, alla spesa e alla durata dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), nonché al numero di persone diverse con contratti di co.co.co., al numero e alla spesa per incarichi libero professionali, di studio, ricerca e consulenza attivi nel corso dell'anno, al numero e alla spesa per contratti aventi ad oggetto prestazioni consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge60 attivi nel corso dell'anno, al numero di anni/persona a tempo determinato utilizzati nel corso dell'anno e alla spesa sostenuta nel corso dell'anno per contratti a tempo determinato.

Le tabelle riportano i dati aggregando le amministrazioni nel comparto del Servizio sanitario nazionale, nel comparto Università, nel comparto Regioni e autonomie locali (comprese Regioni a statuto speciale e province autonome) e infine in un blocco residuale che abbraccia gli altri comparti (Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, enti pubblici di ricerca, enti pubblici non economici, enti ex articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

L'aggregazione del dato avviene anche su base regionale per i soli tre gruppi, mentre i dati relativi ai restanti comparti raggruppati residualmente sono disponibili solo su scala nazionale.

La relazione trasmessa ricorda conclusivamente che la previsione di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013 prevede un obbligo di trasmissione di dati che formano oggetto anche di altre rilevazioni previste da disposizioni di legge, con le quali si opera un raffronto61. Sotto questo profilo si richiama in primo luogo il monitoraggio del lavoro flessibile previsto dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale disposizione stabilisce che, al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione62, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che redige una relazione annuale al Parlamento. Con riferimento a tale obbligo63, si precisa che dalla rilevazione ex articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013 esulano le forme del lavoro socialmente utile, dei contratti di somministrazione di lavoro, delle prestazioni di lavoro accessorio e dei contratti di formazione e lavoro.

In tema di rilevazioni su incarichi si ricorda infine l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, istituita dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presso il Dipartimento della funzione pubblica con il fine di monitorare e controllare la spesa pubblica destinata agli incarichi e ora disciplinata dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In merito nella relazione si osserva che l'anagrafe ha ad oggetto esclusivamente gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali sia coordinate e continuative, ma non ricomprende in alcun modo i contratti a tempo determinato. L'ambito soggettivo dell'anagrafe, inoltre, è rivolto alle amministrazioni dell'articolo l, comma 2, del decreto-legislativo n. 165 del 2001 mentre quello dell'articolo l, comma 5-quater, del decreto legislativo n. 101 è rivolto alle amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT. Si ricorda che la relazione ai sensi del comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con dati relativi agli anni 2012 e 2013 (Dati raccolti attraverso l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, Doc. CLI n. 2), è stata presentata alle Camere dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel mese di dicembre 2014.

Il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso la prima relazione sull'attività svolta, il bilancio di previsione e la consistenza dell’organico dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), con dati riferiti all'anno 2013, corredati dal bilancio di previsione consuntivo e dal conto consuntivo per il medesimo anno, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”. La disposizione citata prevede che ciascun Ministero debba presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico64.

L'Agenzia è stata istituita quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'Agenzia, oltre che al Ministero dello sviluppo economico, sono state trasferite le funzioni originariamente attribuite all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), soppresso dal comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011.

La relazione presentata, ricostruito il quadro ordinamentale in cui si colloca l'ICE-Agenzia, ne illustra l'operato nel primo anno di effettiva operatività65, sottolineando come tale operato si sia svolto in un contesto economico internazionale ed interno ancora molto difficile per le economie avanzate, in particolare nel primo semestre dell'anno, mentre la ripresa del secondo semestre 2013 ha influito positivamente sull'andamento del commercio internazionale con un deciso miglioramento degli scambi commerciali di beni in volume, per l'operare combinato di un aumento dell'export verso i paesi extra e di una flessione di quello verso i Paesi dell'Unione europea. In riduzione sono risultate le importazioni.

La relazione, richiamati gli obiettivi strategici a carattere pluriennale dell'Agenzia66, descrive le iniziative realizzate ed i risultati conseguiti nell'anno di riferimento: in proposito, evidenziato che l'Agenzia ha intensificato la collaborazione con le categorie produttive, accrescendo il sostegno ai settori innovativi e, nel contempo, verso i mercati emergenti, si indicano gli ambiti merceologici sui quali, in linea con le indicazioni programmatiche, si sono concentrate, nel complesso, le iniziative realizzate nel 201367; relativamente alle aree geoeconomiche, lo sforzo prevalente è stato diretto verso i mercati dell'Estremo Oriente (Pacifico e altri Paesi asiatici), seguiti dai mercati “maturi” del Nord America e dall'Unione europea. Si ricorda inoltre l'avvio nell'ultimo periodo dell'anno, della prima annualità del Piano Export per le regioni della Convergenza (di durata triennale), finalizzato a supportare l'internazionalizzazione delle imprese delle 4 regioni meridionali della Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).

La relazione presentata fornisce i dati relativi agli stanziamenti pubblici per l'ICE, con l'ammontare delle risorse complessive. Si analizza quindi la spesa per l'attività promozionale, volta al sostegno e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con la premessa che detta attività risulta ininfluente per definizione ai fini della determinazione del risultato di esercizio in quanto prevede per sua natura una gestione in pareggio, atteso che l'ammontare dei costi complessivi è sempre interamente coperto dalla compartecipazione finanziaria di aziende, regioni ed altri enti.

Si forniscono altresì i dati inerenti l'attività istituzionale (funzionamento e spese obbligatorie) dell'ICE-Agenzia, premettendo che “nonostante la riduzione di risorse subìta, registra un avanzo di esercizio di 2.078 migliaia di euro quale risultato della somma tra stanziamenti pubblici (cap. 2530 e cap. 2532) pari a 77.012 migliaia di euro, ed ammontare delle entrate proprie per 4,931 migliaia di euro, al netto dei costi sostenuti per un totale di 79.865 migliaia di euro”.

Da ultimo, il documento trasmesso riporta dati sull'organizzazione degli uffici, la consistenza del personale e la dotazione organica.

Nel mese di luglio 2015 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha trasmesso la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità medesima (con dati aggiornati al 31 marzo 2015, Doc. CXLI, n. 3)68, nell'ambito della quale si è dato attuazione, per la prima volta, a quanto prescritto dal comma 3-bis dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), inserito dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Il citato comma 3-bis ha previsto che entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenti alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal citato decreto legislativo n. 152 per la gestione del servizio idrico integrato: si tratta di prescrizioni a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito; a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio69.

Alla luce di quanto previsto dal comma 3-bis sopra richiamato, il Capitolo 4 del Doc. CXLI, n. 3 (Stato dei servizi idrici), fornisce una rappresentazione dello stato di riordino dell'assetto locale del settore idrico, illustrando i primi esiti del monitoraggio condotto dall'Autorità. Tale monitoraggio ha ad oggetto la congruità della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), la tempestività della costituzione dei relativi enti di governo, l'osservanza dell'obbligo di partecipazione da parte degli enti locali, il rispetto della previsione di affidare le infrastrutture in concessione d'uso gratuito da parte dei medesimi, nonché l'individuazione degli enti di governo che non hanno ancora perfezionato l'iter di affidamento del servizio idrico integrato70.

Quanto alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, ricordata la normativa vigente, che pone delle soglie dimensionali minime in corrispondenza dei confini delle province o delle città metropolitane, la relazione evidenzia come le dimensioni degli ATO risultino molto eterogenee sul territorio nazionale71, preannunciando l'intento dell'Autorità di avviare specifici controlli in ordine alla coerenza tra la decisione di affidamento per ambiti inferiori al territorio della regione - verificando che non sia comunque inferiore al territorio corrispondente delle province o delle città metropolitane – e le possibili maggiori efficienze conseguibili in base alla dimensione di scala dell'ATO. Taluni elementi di criticità vengono rappresentati anche con riferimento alla costituzione degli enti di governo dell'ambito.

Quanto al rispetto dell'obbligo di partecipazione da parte degli enti locali agli enti di governo dell'ambito, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 147, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, le informazioni acquisite dall'Autorità confermano che una delle criticità riscontrabili nel settore idrico è rappresentata da enti locali72 che, sulla base delle informazioni comunicate, non risultano avere aderito agli enti di governo dell'ambito.

Con riferimento all'osservanza della previsione, di cui all'articolo 153 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di affidare le infrastrutture idriche in concessione d'uso gratuito da parte degli enti locali, come disciplinata dell'articolo 172 del medesimo decreto, nel documento in esame si dà in particolare conto delle situazioni di mancato affidamento del servizio, nonché in ordine alla diffusa permanenza di porzioni del territorio che, per uno o più servizi, non sono ancora serviti dal gestore affidatario, in ragione della presenza di gestori salvaguardati o di resilienti gestioni in economia che non hanno ancora consegnato gli impianti.

La relazione si sofferma ampiamente sulle tariffe applicate all'utenza e sui criteri di valutazione delle stesse, in particolare in coerenza con l'identificazione degli obiettivi da perseguire sul territorio73 ed ai relativi costi.

Con riferimento alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato, si dà conto degli esiti dell'attività di monitoraggio e verifica degli standard qualitativi attualmente previsti dalla Carte dei servizi, nonché dei livelli di raggiungimento degli standard medesimi da parte dei gestori, in special modo riguardo all'uso civile domestico. Si riferisce in ordine alla frequenza di fatturazione, alle rettifiche di fatturazione con riferimento al tempo di attesa delle stesse, ai tempi impiegati dai gestori nel procedere alla verifica dei misuratori su richiesta dell'utenza, alla frequenza con la quale i gestori procedono alla lettura dei misuratori, al termine massimo per la risposta scritta di informazione, alle modalità di pagamento messe a disposizione degli utenti, alla gestione degli sportelli aperti al pubblico, alla qualità dei call center74.

Ancora con riferimento ai primi adempimenti, si richiama da ultimo l'attenzione sulla presentazione alla Camera, il 2 luglio 2015, da parte del suo presidente, Raffaele Cantone, della relazione sull'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione riferita all'anno 2014, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lett. g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. La relazione sull'attività nell'anno 2014 può considerarsi la prima attuazione dell'obbligo, atteso che detta relazione è stata preceduta dal “Rapporto sul primo anno di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (Doc. XXVII, n. 8)75 trasmesso alle Camere dal presidente dell'allora Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (divenuta Autorità nazionale anticorruzione dal giugno 2014) Rizzo, con il quale si era ritenuto opportuno analizzare lo “stato dell'arte” delle politiche di contrasto della corruzione “quale momento preliminare rispetto all’attuazione della previsione di cui all’articolo l, comma 2, lett. g) della legge n. 190”. Peraltro, il presidente Cantone, nel suo intervento76, ha premesso che la relazione al Parlamento per il 2014 ha per l'Autorità il significato di “una sorta di 'battesimo ufficiale' se si considera l'anno trascorso quello in cui si è effettivamente strutturata nel nostro Paese un'Autorità con il compito di occuparsi della prevenzione della corruzione”.

Ferma restando l'illustrazione dei contenuti del documento da parte del presidente Cantone, alle cui considerazioni si rimanda senz'altro77, in merito alle previsioni introdotte dalla legge n. 190, si ricorda che il richiamato articolo 1, al comma 2, ha previsto che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)78 operi anche quale Autorità nazionale anticorruzione e che, in tale veste, riferisca annualmente alle Camere sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. La Commissione ha assunto la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.) ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ne ha contestualmente modificato la composizione e le modalità di nomina dei componenti. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all’articolo 19, comma 1, ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e previsto (comma 2) che i compiti e le funzioni da essa svolti siano trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, di conseguenza ulteriormente ridenominata “Autorità nazionale anticorruzione” (A.N.A.C.). Il comma 5-ter dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha quindi previsto che nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge n. 190 del 2012, l'Autorità nazionale anticorruzione dia altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 19, inerenti l'assunzione dei compiti già spettanti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed alla conseguente riorganizzazione, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.

Le tappe del processo di strutturazione dell'Autorità sono state descritte, anche con riferimento alle problematiche sottese a tale processo, nella presentazione della relazione da parte del presidente Cantone; la relazione stessa (parte I), descrive diffusamente il contesto normativo ed istituzionale della nuova ANAC, sulla base della premessa che “il repentino compimento del percorso avviato dal legislatore alla fine del 2012 va anche ricondotto alla situazione di grave allarme sociale determinatasi all’indomani dei casi giudiziari che hanno visto coinvolti, nei mesi immediatamente precedenti l’adozione del d.l. 90/2014, importanti appalti legati alla realizzazione dell’Esposizione Universale di Milano (Expo 2015) e del Modulo sperimentale elettromeccanico (Mose) della laguna di Venezia, proseguita con le successive inchieste del filone c.d. “Mafia Capitale”.

Stante l'ampiezza e la complessità della relazione presentata alla Camera, ci si limita a richiamarne i contenuti con riferimento alla struttura della relazione medesima, che si articola in tre parti: nella prima, oltre ad illustrare, come già ricordato il piano di riordino e la nuova organizzazione dell'ANAC, si dà conto dei rapporti istituzioni e delle relazioni internazionali instaurate. La parte II del documento riguarda i contratti pubblici ed è suddivisa in sei capitoli aventi ad oggetto: il contesto di riferimento; l'attività di vigilanza; le misure straordinarie per la gestione dei contratti pubblici; all'attività consultiva; la risoluzione delle controversie; l'arbitrato e le attività della camera arbitrale; la regolazione del mercato.

La parte III riferisce in merito alla prevenzione della corruzione e la trasparenza ed è suddivisa in capitoli concernenti: gli ambiti di intervento dell'ANAC; la prevenzione della corruzione; la trasparenza; i limiti della normativa vigente e qualche ipotesi di correzione79.

In merito alla conclusione di obblighi vigenti, si segnala la trasmissione, da parte del Ministro della difesa della relazione sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”. Il comma 3-bis dell'articolo 5 autorizza la spesa per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, stabilendo che il Governo riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate: trattandosi di un adempimento previsto con carattere una tantum, la trasmissione della relazione esaurisce l'obbligo.

Il documento pervenuto alle Camere descrive le caratteristiche e gli esiti dell'operazione nazionale Mare Sicuro80, avviata il 12 marzo 2015 a seguito dell'evolversi della crisi libica, che ha reso necessario un potenziamento del dispositivo aeronavale della Marina militare dispiegato nel Mediterraneo Centrale - Stretto di Sicilia, al fine di tutelare gli interessi nazionali nell'area - esposti a crescenti rischi determinati dalla presenza di entità estremiste - ed assicurare adeguati livelli di sicurezza marittima81. Il documento trasmesso alle Camere illustra quindi i risultati finora ottenuti dall'operazione82 con riferimento ai compiti di missione83, ricordando che ancorché Mare Sicuro sia un'operazione militare di sorveglianza, protezione e sicurezza marittima, non espressamente mirata alla salvaguardia della vita umana in mare, le unità partecipanti sono regolarmente chiamate ad intervenire in operazioni di ricerca e soccorso84.

Per quanto attiene all'individuazione di nuovi obblighi85, si richiamano in primo luogo le previsioni introdotte dall'articolo 6 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 9186.

Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue nelle regioni del Mezzogiorno, l'articolo 6, al comma 1, dispone la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 51, della gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, ed il trasferimento delle relative funzioni ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali87. Si ricorda che l'articolo 19 ha disciplinato il trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività residue dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), disponendo al comma 5 che per le funzioni attribuite al Ministero delle risorse (ora politiche) agricole quest'ultimo provvedesse tramite un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato: il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 51, come convertito, ha ora stabilito che il Ministero provveda ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla soppressa gestione commissariale, nonché i relativi impegni e gli eventuali residui, e che le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 siano trasmesse anche alle Camere.

La legge n. 107 del 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”88, all'articolo 1, comma 152, prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvii, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 13 novembre 2015), un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 6289, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il penultimo periodo del comma citato dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenti annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica.

L'articolo 15, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014)90, ha introdotto nella legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), l'articolo 45-bis: tale articolo, al comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri assicuri l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e che le relazioni siano trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica91.

L'articolo 18 della legge n. 115 regola la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per i cittadini dell'Unione europea, i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e per i beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali della medesima assicurazione per i lavoratori autonomi e nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali. Il comma 9 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 18 e stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”92, all'articolo 9 introduce misure concernenti le regioni e in tema di sanità ed università. Il comma 11 del citato articolo 9 aggiunge un periodo al comma 377 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): in virtù della modifica introdotta i finanziamenti previsti dallo stesso comma 377 a titolo di concorso statale agli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali dirette a fini istituzionali continuano ad applicarsi in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 51793, a sua volta introdotto dal comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78, come convertito. Tali finanziamenti ammontano a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 e la loro erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il comma 11 dell'articolo 9, ultimo periodo, dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 37894 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.

Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, concernente “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”95, all'articolo 7 disciplina la procedura per l’adesione al regime dell’adempimento collaborativo, istituito dall'articolo 396, stabilendo le competenze amministrative. In particolare, il comma 4 di detto articolo individua i destinatari del nuovo regime in fase di prima applicazione97. Il comma 4 stabilisce inoltre che il termine finale della fase di prima applicazione del regime sia fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre 2016 e che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato dell'attuazione del regime di adempimento collaborativo. La prima relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 luglio 2017.

Sempre per quanto attiene alla previsione di nuovi obblighi si segnala che la legge 15 giugno 2015, n. 89, “Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011”98, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate a copertura finanziaria del maggior onere determinatosi. Obblighi di analogo tenore sono stati introdotti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 3, della legge 15 giugno 2015, n. 90, “Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011”99, dall'articolo 3, comma 3, della legge 16 giugno 2015, n. 93, “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003”100, dall'articolo 3, comma 3, della legge 16 giugno 2015, n. 94, “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012”101, dall'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 2015, n. 97, “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009”102, dall'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 2015, n. 98, “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010103”, dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 luglio 2015, n. 120, “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012”104.

Ancora, il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109105, all'articolo 6, comma 1, sostituisce il comma 302 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure ed i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS. Il comma 2 del medesimo articolo 6 quantifica gli oneri derivanti dal comma 1, mentre il comma 3-ter prevede che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate a per farvi fronte.




Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1° luglio – 31 agosto 2015


Relazioni governative


Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 279/2002,

art. 5, co. 1

Stato di attuazione della legge n. 279 del 2002, recante modifica degli articoli

4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario

(Predisposta dal Ministero della giustizia e trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento)*

(Dati relativi al triennio 2012-2014,

Doc. CXVII, n. 1)

II Giustizia

6/7/2015

*L'articolo 5, comma 1, della legge 23 dicembre 2002, n. 279, recante “Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario”, prevede che ogni tre anni il Presidente del Consiglio dei ministri presenti al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 279.

L. 234/2012,

art. 14, co. 1

Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei)

(Dati riferiti al secondo trimestre 2015,

Doc. LXXIII-bis, n. 10)

Tutte le Commissioni permanenti

Commissione per le questioni regionali

23/7/2015

L. 400/1988,

art. 5, co. 3,

lett. a-bis)

Stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati relativi al 2014,

Doc. LXXXIV, n. 3)

I Affari costituzionali

II Giustizia

III Affari esteri

VIII Ambiente

XI Lavoro

XII Affari sociali

24/7/2015



L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Relazione riferita alla procedura d'infrazione n. 2014/4170, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea, in materia di divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-casearie (ex EU Pilot 5697/13/AGRI).

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei)

XIII Agricoltura

XIV Politiche dell'Unione europea

31/7/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.





Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 482/1999,

art. 19, co. 3

Attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane

(Dati relativi al 2014,

Doc. LXXX-bis, n. 3)

III Affari esteri

VII Cultura

3/7/2015

L. 58/2001,

art. 6, co. 1

Stato di attuazione della legge n. 58 del 2001 concernente l’istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario

(Dati relativi al 2014,

Doc. CLXXIII, n. 3)

III Affari esteri

3/7/2015



L. 125/2014,

art. 12, co. 4*

Attività di cooperazione allo sviluppo

(Dati relativi al 2014)

(PRIMA RELAZIONE)

III Affari esteri

7/7/2015**

*Il comma 4 dell'articolo 12 prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisponga una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, che dia conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali. L'ultimo periodo del comma 4 dispone che la relazione, previa approvazione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), istituito dall'articolo 15 della stessa legge n. 125, venga trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12, che il Consiglio dei ministri deve approvare, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 marzo di ogni anno.

**La data riportata è quella dell'annuncio in Assemblea della richiesta di parere parlamentare sullo schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2015-2017 (atto n. 187), cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2014.

L. 231/2003,

art. 14, co. 1*

Partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso

(Predisposta congiuntamente al Ministero della difesa)

(Dati relativi al secondo semestre 2014,

Doc. LXX, n. 5)

III Affari esteri

IV Difesa

23/7/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa riferiscano al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso.



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2015/2043, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea, in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa – Valori limiti di biossido di azoto (NO2) – Attuazione della direttiva 2008/50/CE

(ex EU Pilot 6686/14/ENVI)

VIII Ambiente

XIV Politiche dell'Unione europea

28/7/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.




Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2014,

Doc. CLXIV, n. 30)

I Affari costituzionali

V Bilancio

VII Cultura

X Attività produttive

23/7/2015

D.L. 91/2013,

art. 1, co. 1,

lett. f-bis)

Stato di avanzamento dei lavori e eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei

(Predisposta dal direttore generale del Grande Progetto Pompei)

(Dati aggiornati al 30 giugno 2015,

Doc. CCXX, n. 3)

VII Cultura

27/7/2015



Ministero della difesa

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 7/2015

art. 5, co. 3-bis*

Sviluppi della situazione e misure adottate per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale

(UNA TANTUM)

I Affari costituzionali

IV Difesa

2/7/2015

*Il comma 3-bis dell'articolo 5 autorizza la spesa per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, stabilendo che il Governo riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate.



Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 196/2009,

art. 14, co. 4

Conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche

(Dati aggiornati al 31 marzo 2015,

comprensivi del raffronto con i risultati del precedente biennio,

Doc. XXV, n. 7)

V Bilancio

13/7/2015

L. 432/1993,

art. 2, co. 3


D.P.R. 398/2003,

art. 44, co. 3

Amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

(Dati relativi al 2014,

allegata al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 -A.S. 2008, conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze,

parte I, volume IV, tomo II)*

V Bilancio


14/7/2015**

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata in allegato al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato - conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Il disegno di legge “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014” (A.S. 2008) è stato presentato al Senato il 14 luglio 2015.

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2014,

Doc. CLXIV, n. 29)

I Affari costituzionali

V Bilancio

VI Finanze

21/7/2015









Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 354/1975,

art. 20,

ultimo comma

Stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti

(Dati riferiti al 2014,

Doc. CXVIII, n. 3)

II Giustizia

6/7/2015

L. 67/2014,

art. 7, co. 2*

Stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato

(Dati aggiornati al 31 maggio 2015,

Doc. CCXXVIII, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

II Giustizia

10/7/2015

*Il comma 2 stabilisce che il Ministro della giustizia riferisca alle Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato entro il 31 maggio di ciascun anno.

L. 85/2009,

art. 19, co. 1*



Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA

(Dati aggiornati al 30 giugno 2014,

Doc. CLXI, n. 2)

I Affari costituzionali

II Giustizia

15/7/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che i Ministri dell'interno e della giustizia informino il Parlamento, in ordine alle attività svolte, nel periodo di riferimento, per le parti di rispettiva competenza.

La relazione del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 85 del 2009 (Dati relativi al 2012-2014, Doc. CLXI-bis, n. 1) è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 9 luglio 2015 (v. infra).

D.L. 98/2011,

art. 37, co. 16*

Stato delle spese di giustizia

(Dati relativi al secondo semestre 2014 e al primo semestre del 2015,

Doc. XCV, n. 3)

II Giustizia

16/7/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, a decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenti alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprenda anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

D.P.R. 115/2002,

art. 294, co. 1

Applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili

(Dati relativi agli anni 2013 e 2014,

Doc. XCVI, n. 3)

II Giustizia

16/7/2015

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2014,

Doc. CLXIV, n. 28)

I Affari costituzionali

II Giustizia

V Bilancio

21/7/2015







Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Relazione riferita alla procedura d'infrazione n. 2015/2008, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2013/38/UE recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

IX Trasporti

XIV Politiche dell'Unione europea

31/7/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.



Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 85/2009,

art. 19, co. 1*



Attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati

(Dati relativi al 2012-2014,

Doc. CLXI-bis, n. 1)

I Affari costituzionali

II Giustizia

9/7/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che i Ministri dell'interno e della giustizia informino il Parlamento, in ordine alle attività svolte, nel periodo di riferimento, per le parti di rispettiva competenza.

La relazione trasmessa dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 85 del 2009 (con dati aggiornati al 30 giugno 2014, Doc. CLXI, n. 2) è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 15 luglio 2015 (v. supra).

D.Lgs. 159/2011,

art. 109, co. 1

Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA)

(Dati relativi al II semestre 2014,

Doc. LXXIV, n. 5)

I Affari costituzionali

II Giustizia

15/7/2015

L. 244/2007,

art. 3, co. 68


D.L. 185/2008,

art. 9, co. 1-ter*

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2014, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio,

Doc. CLXIV, n. 31)

I Affari costituzionali

V Bilancio

4/8/2015

*Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.




Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2014,

Doc. CLXIV, n. 27)

I Affari costituzionali

V Bilancio

XI Lavoro

XII Affari sociali

15/7/2015

L. 147/2014

art. 2, co. 5*

Attuazione delle disposizioni di salvaguardia dei requisiti di accesso alla pensione, con particolare riferimento al numero dei lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate

(Dati aggiornati al 31 luglio 2015,

Doc. CCXXX, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

XI Lavoro

3/8/2015


*Il comma 5 dell'articolo 2 dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione in ordine agli esiti delle disposizioni di salvaguardia destinate alle categorie di lavoratori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate, sulla base dei dati del monitoraggio attuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi del comma 4.






Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 40/2004,

art. 15, co. 2

Stato di attuazione della legge n. 40 del 2004 recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”

(Dati relativi all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita nell'anno 2013 e all'utilizzo dei finanziamenti nell'anno 2014,

Doc. CXLII, n. 3)

XII Affari sociali

2/7/2015

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2014,

Doc. CLXIV, n. 26)

I Affari costituzionali

V Bilancio

XII Affari sociali

13/7/2015

L. 519/1973,

art. 25*

Risultati dell’attività svolta dall'Istituto superiore di sanità

(Dati relativi all'anno 2014,

Doc. XXIX, n. 3)

XII Affari sociali

28/7/2015

*La legge 7 agosto 1973, n. 519, è stata abrogata dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'Istituto e dei regolamenti di cui all'articolo 3 dello stesso D.Lgs. 106/2012. Lo statuto dell'ISS è stato approvato con decreto interministeriale 24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014, n. 268: l'abrogazione della legge n. 519 del 1973, pertanto, si perfezionerà con l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 106/2012.





Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 101/2013,

art. 1,

co. 5-quater

Dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato

(Doc. CCXXIX, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

I Affari costituzionali

XI Lavoro

23/7/2015





Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE)*

(Dati riferiti all'anno 2013, corredati dal bilancio di previsione consuntivo e dal conto consuntivo per il medesimo anno)

(PRIMA RELAZIONE)

X Attività produttive

3/7/2015

*Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ciascun Ministero deve presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico.

L'Agenzia è stata istituita quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

All'Agenzia, oltre che al Ministero dello sviluppo economico, sono state trasferite le funzioni originariamente attribuite all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), soppresso dal comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011.



L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Relazioni concernenti le procedure d'infrazione avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


n. 2015/0199, sul mancato recepimento della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II);


n. 2015/0200, sul mancato recepimento della direttiva 2014/51/UE che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)

VI Finanze

XIV Politiche dell'Unione europea

13/7/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

D.L. 120/1989,

art. 8, co. 11


Stato di attuazione del programma di promozione industriale

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2014,

Doc. XLIX, n. 2)*

X Attività produttive

21/7/2015

*La relazione è accompagnata dal documento illustrativo predisposto dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, Invitalia S.p.A., in qualità di soggetto attuatore del Piano di promozione industriale.




Relazioni non governative



Fonte istitutiva

Soggetto

competente

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 190/2012

art. 1, co. 2,

lett. g)

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed efficacia delle disposizioni vigenti in materia

(Dati relativi all'attività 2014)

(PRIMA RELAZIONE)

I Affari costituzionali

II Giustizia

2/7/2015*

*La data riportata è quella della presentazione della relazione alla Camera da parte del Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone.

L. 481/1995,

art. 2, co. 12,

lett. i)


L. 239/2004,

art. 1, co. 12,

primo e secondo periodo

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

Stato dei servizi ed attività svolta dall'Autorità

(Dati aggiornati al 31 marzo 2015,

Doc. CXLI, n. 3)

VIII Ambiente

X Attività produttive

2/7/2015

D.Lgs.

152/2006

art. 172,

co. 3-bis

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

Attuazione delle prescrizioni recate dal decreto legislativo n. 152 del 2006 per la gestione del servizio idrico integrato

(PRIMA RELAZIONE)

(Doc. CXLI, n. 3)*

VIII Ambiente

X Attività produttive

2/7/2015

*Il comma 3-bis dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), inserito dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenti alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal citato decreto legislativo n. 152.

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha riferito in ottemperanza del comma 3-bis nell'ambito della relazione “Stato dei servizi ed attività svolta dall'Autorità” (Doc. CXLI, n. 3), volume I, capitolo 4 (Stato dei servizi idrici).

L. 95/2012

art. 13, co. 5

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

Attività svolta

(Dati relativi al 2014 con aggiornamenti al mese di giugno 2015,

Doc. CXCVII, n. 3)

VI Finanze

6/7/2015

L. 157/1992

art. 19-bis,

comma 5

Regione Lombardia

Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(Dati relativi al 2014)

XIII Agricoltura

8/7/2015

D.L. 201/2011,

art. 37, co. 5*

Autorità di regolazione dei trasporti

Attività svolta

(Dati aggiornati al 30 giugno 2015,

Doc. CCXVI, n. 2)

VIII Ambiente

IX Trasporti

15/7/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisca annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, ha previsto che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e doveri dei passeggeri del trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.

L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ha inoltre stabilito che sempre nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento anche in merito all’applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.

Da ultimo, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, ha disposto che nell'ambito della relazione ex comma 5 dell'articolo 37 l'Autorità riferisca al Parlamento anche in ordine all'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.

L. 215/2004

art. 8 co. 1

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interesse

(Dati aggiornati al mese di giugno 2015,

Doc. CLIII, n. 5)

I Affari costituzionali

27/7/2015

L. 102/1990,

art. 10, co. 1

Regione Lombardia

Stato di attuazione della legge n. 102 del 1990, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987

(Dati relativi al 2014,

Doc. CVIII, n. 3)

VIII Ambiente

31/7/2015

Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative


Fonte

Presentatore

Oggetto

L. 234/2012,

art. 45-bis, co. 1*

Presidente del Consiglio dei ministri

Adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale e sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico

*L'articolo 45-bis è stato inserito dall’articolo 15, comma 1, della 29 luglio 2015, n. 115, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2015, n. 178.

Il comma 1 dell'articolo 45-bis dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri assicuri l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e che le relazioni siano trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.




(*) Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.

D.L. 51/2015,

art. 6, co. 1*

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali


Gestione delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con particolare riferimento alle grandi strutture irrigue

*Il testo del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2015, n. 91, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2015, n. 152.

Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 51 dispone che le relazioni trimestrali al CIPE sulle attività dell'ex AGENSUD trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, siano trasmesse anche alle Camere.

D.L. 65/2015,

art. 6, co. 3-ter*

Ministero dell'economia e delle finanze


Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 65 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 109 del 2015, derivanti dalla razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS e misure adottate per farvi fronte

*Il testo del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2015, n. 109, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166.

Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 65, recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”, sostituisce il comma 302 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure ed i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS. Il comma 2 del medesimo articolo 6 quantifica gli oneri derivanti dal comma 1, mentre il comma 3-ter prevede che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate a per farvi fronte.



D.L. 78/2015,

art. 9, co. 11*

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga trasmessa dal Governo senza specificare il Ministero competente

Erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti da università non statali in attuazione dei commi 377 e 378 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), loro finalizzazione e stato degli eventuali contenziosi pregressi e in essere

*Il testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2015, n. 188, S.O.

Il comma 11 dell'articolo 9 modifica il comma 377 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): in virtù della modifica introdotta i finanziamenti previsti dallo stesso comma 377 a titolo di concorso statale agli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali dirette a fini istituzionali continuano ad applicarsi in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini stabiliti dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517, a sua volta introdotto dal comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015. Il comma 11 dell'articolo 9, ultimo periodo, dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.

L. 89/2015,

art. 3, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze


Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 89 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 15 giugno 2015, n. 89, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2015, n. 152.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 89: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 90/2015,

art. 3, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze


Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 90 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 15 giugno 2015, n. 90, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2015, n. 152.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 90: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 93/2015,

art. 3, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze


Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 93 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 16 giugno 2015, n. 93, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2015, n. 154.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 93: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 94/2015,

art. 3, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze


Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 94 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 16 giugno 2015, n. 94, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2015, n. 154.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 94: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 97/2015,

art. 3, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze


Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 97 del 2015, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 18 giugno 2015, n. 97, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2015, n. 156.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 97: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.



L. 98/2015,

art. 3, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze


Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 98 del 2015, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 18 giugno 2015, n. 98, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2015, n. 156.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 98: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 107/2015,

art. 1, co. 152*

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Esiti delle attività di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica

*La legge 13 luglio 2015, n. 107, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.

Il comma 152 dell'articolo unico della legge n. 107 del 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvii, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 13 novembre 2015), un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62. Il penultimo periodo del comma 152 dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenti annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica.



L. 115/2015

art. 18, co. 9*

Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 18, comma 9, della legge n. 115 del 2015, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 29 luglio 2015, n. 115, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2015, n. 178.

Il comma 9 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 18 che dispone in materia di cumulo di periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali: il medesimo comma 9 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 120/2015,

art. 3, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze


Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 120 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 24 luglio 2015, n. 120, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2015, n. 184, S.O.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 120: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.



D.Lgs. 128/2015,

art. 7, co. 4

Ministero dell'economia e delle finanze


Stato di attuazione del regime di adempimento collaborativo

*Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190.

L'articolo 7 disciplina la procedura per l’adesione al regime dell’adempimento collaborativo, istituito dall'articolo 3 con la finalità di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l’amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. Il comma 4 di detto articolo individua i destinatari del nuovo regime in fase di prima applicazione e prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato dell'attuazione del suddetto regime. La prima relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 luglio 2017.





1La richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettera in data 16 giugno 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2015.

2Il ricorso era stato proposto da Calogero Casilli, il cui nominativo era stato incluso nella terna di candidati sottoposta dalla Provincia di Brindisi al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3La richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 giugno 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 30 giugno 2015. Tale richiesta è stata assegnata alla XII Commissione della Camera che, dopo averne inizato l'esame nella seduta del 7 luglio 2015, ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 luglio 2015. La richiesta è stata altresì assegnata alla 12a Commissione del Senato che ha espresso anch'essa parere favorevole nella seduta dell'8 luglio 2015.

4La richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 giugno 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 25 giugno 2015. Tale richiesta era stata assegnata alla 10a Commissione del Senato che ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 luglio 2015. La richiesta è stata altresì assegnata alla X Commissione della Camera che, dopo averla esaminata nelle sedute del 7 e del 14 luglio 2015, e dopo aver altresì proceduto all'audizione informale di Christillin nella seduta del 14 luglio 2015, ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 luglio 2015.

5Più specificamente la norma citata prevedeva che fino all'insediamento degli organi dell'Ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività dell'ENIT proseguisse nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione fossero svolte da un commissario straordinario.

6Quali rispettivamente: coordinatore degli assessori regionali in materia di turismo; componente designato dalla Conferenza Stato-regioni-province autonome; componente designato dal Ministro per il turismo; componente designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. A seguito poi delle dimissioni rassegnate da Bernabò Bocca il 1° febbraio 2013, con D.P.C.M. del 18 marzo 2013 era stato nominato in sua vece Claudio Albonetti.

7Celli era succeduto a Matteo Marzotto che, già presidente dell'ENIT dal 24 luglio 2008, ne era stato poi nominato commissario straordinario con decreto del Ministro del turismo del 31 luglio 2009.

8L'art. 7 dello statuto dell'ENIT prevede inoltre l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi dell'ENIT.

9La composizione del consiglio di amministrazione dell'ENIT si è in tal modo ridotta a tre membri, dai cinque in precedenza previsti.

10In effetti con il D.P.C.M. 1° luglio 2013 Zanetti e Maccagno sono rispettivamente nominati “commissario straordinario” e “vice-commissario straordinario”, mentre con i precedenti provvedimenti (cfr. infra nel testo) erano stati nominati “commissario” e “vice-commissario” in funzione del commissariamento della FOM disposto ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 222/2007.

11Ai sensi infatti dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1° luglio 2013, il commissario straordinario provvede: a redigere uno schema di statuto della Fondazione che ne definisca l'organizzazione alla luce del superamento della situazione emergenziale di dissesto; alla ricognizione delle risultanze economiche e patrimoniali ed all'attivazione dei rimedi idonei ad assicurare il recupero del loro equilibrio; a proporre progetti di valorizzazione del patrimonio culturale mauriziano da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

12Composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali; da un componente nominato dalla Regione Piemonte e da tre creditori dell'Ente, individuati dal presidente del comitato.

13Si segnala che benché la Fondazione Ordine Mauriziano appaia un ente pubblico (in tal senso depongono le pronunce rese dalla Corte dei Conti, Sez. Giur. reg. Piemonte, 1° settembre 2005, n. 223, nonché dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2010, n. 3511) ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, non risultano precedenti di trasmissione al Parlamento da parte del Governo di proposte o comunicazioni di nomina nell'Ente stesso.

14Come specificato nelle premesse del decreto interministeriale che ha disposto il commissariamento dell'Ente, non è stato possibile concludere positivamente le procedure di nomina indicate nel testo a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge n. 90/2014, che “... non hanno sin qui consentito di pervenire al rinnovo di dette cariche, in aderenza alle previsioni statutarie e alla prassi sin qui adottata per la scelta dei candidati alle accennate nomine”.

15Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 il parere parlamentare deve essere richiesto anche sulla proposta di nomina dei vicepresidenti degli enti pubblici.

16L'organo era stato rinnovato, nella composizione ridotta riferita nel testo, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 luglio 2013.

17Gino Paoli era stato nominato con D.P.R. del 21 maggio 2013. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 17 maggio 2013, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la VII Commissione della Camera e la 7a Commissione del Senato nelle rispettive sedute del 15 maggio 2013.

18Secondo l'art. 33 del nuovo statuto della Siae, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione e il presidente del consiglio di gestione sono, si intendono e costituiscono ad ogni effetto, rispettivamente l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il presidente della SIAE di cui all'art. 1, comma 4, della L. n. 2/2008.

19Come previsto infatti dall'art. 16, comma 18, del nuovo statuto della SIAE, qualora vengano a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, questo deve integrarsi per cooptazione alla prima riunione utile. Ai fini della cooptazione il consiglio di gestione deve prioritariamente tener conto dell'eventuale presenza, nella lista da cui era stato tratto al momento dell'elezione il consigliere cessato dalla carica, di altri candidati tutt'ora con i requisiti per divenire componenti del consiglio di gestione.

20Come previsto infatti dall'art. 16, comma 14, secondo periodo, del nuovo statuto della SIAE, qualora occorra procedere per qualsiasi causa alla sostituzione del presidente del consiglio di gestione per il periodo residuo del quadriennio, esso è designato dal consiglio di sorveglianza a maggioranza relativa dei voti.

21Il 1° marzo 2013 l'assemblea degli associati ha nominato il consiglio di sorveglianza, composto da 34 membri (17 per gli autori e 17 per gli editori), che resta in carica per quattro anni. Il 18 marzo 2013 si è tenuta la prima riunione del predetto consiglio, che ha eletto il proprio presidente, Franco Micalizzi, ed il proprio vicepresidente, Paolo Franchini.

22In particolare l'art. 180 della L. n. 633/1941, e successive modificazioni, riserva in via esclusiva alla SIAE l'attività di intermediazione per l'esercizio del diritto d'autore, senza tuttavia pregiudicare la facoltà per l'autore di esercitare direttamente i propri diritti.

23Della durata di 45 giorni, ai sensi dall’art. 3 del D.L. n. 293/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994.

24Della durata di 45 giorni, ai sensi dall’art. 3 del D.L. n. 293/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994.

25Nella fattispecie l'incarico di vicepresidente dell'Ente parco è stato ricoperto da Wanda Ferro, eletta dal consiglio direttivo il 19 gennaio 2012. In precedenza Ferro era stata nominata componente del consiglio direttivo con decreto ministeriale del 3 ottobre 2011 su designazione della comunità del parco, di cui faceva parte in quanto presidente della provincia di Catanzaro. Per effetto quindi del rinnovo del consiglio provinciale di Catanzaro, il 13 ottobre 2014 è cessato il predetto incarico di Ferro nell'Ente parco, rendendosi così necessario nominare un commissario straordinario nelle more della nomina del nuovo presidente.

26Il Consiglio di Stato aveva ritenuto Massidda privo del requisito della "massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale" prescritto dall'art. 8 della L. n. 84/1994. Avverso tale pronuncia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva presentato, oltre che ricorso avanti alla Corte di Cassazione per motivi attinenti la giurisdizione, istanza di sospensione degli effetti, che è stata respinta con decreto monocratico n. 5100/2013 del 20 dicembre 2013 dal Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato. Preso atto di tale pronuncia, il Ministro, con proprio decreto del 27 dicembre 2013, aveva preposto Massidda alla gestione dell'Autorità portuale fino alla decisione definitiva sull'istanza cautelare, con poteri limitati all'ordinaria amministrazione caratterizzati da indifferibilità ed urgenza. A seguito infine dell'ordinanza n. 364/2014 del 28 gennaio 2014, con cui il Consiglio di Stato, Sez. IV, aveva respinto la ricordata istanza cautelare, il Ministro ha revocato il mandato di Massidda nominando in sua vece Di Marco. I ricorsi proposti avanti la Corte di Cassazione da Massidda, dal Ministero e dalla Provincia di Cagliari, sono stati respinti dalle Sezioni Unite Civili della predetta Corte, con sentenza n. 27341/2014.

27Profumo era stato nominato presidente del CNR con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, contestualmente alla nomina di Messa e Saccani.

28Clini era stato nominato presidente dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, contestualmente alla nomina di Secchiero.

29Originariamente, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, presidente della Stazione zoologica “Anton Dohrn” era stato nominato Enrico Alleva, contestualmente alla nomina di Mauro Magnani. A seguito poi delle dimissioni rassegnate da Alleva, con analogo decreto ministeriale del 4 dicembre 2013, veniva nominato in sua sostituzione Roberto Danovaro per la durata di un quadriennio.

30Originariamente, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, Giardini e Gresta erano stati nominati rispettivamente presidente dell'Istituto e componente del consiglio di amministrazione. Giardini si era tuttavia dimesso dall'incarico il 19 dicembre 2011.

31Originariamente, con decreto ministeriale del 10 agosto 2015, erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'INAF Giovanni Fabrizio Bignami (in qualità di presidente), Nazzareno Mandolesi, Stefano Cristiani, Monica Tosi e Maria Renata Schirru. A seguito delle dimissioni rassegnate da Mandolesi, con decreto ministeriale del 15 settembre 2011 veniva nominato in sua sostituzione per la durata di quattro anni Massimo Capaccioli. A seguito poi delle dimissioni rassegnate da Maria Rosaria Schirru, con decreto ministeriale del 2 ottobre 2013 è stato nominato in sua sostituzione Sergio Molinari per il restante periodo del quadriennio di nomina. A seguito infine delle dimissioni rassegnate da Stefano Cristiani, con decreto ministeriale del 20 febbraio 2014 è stato nominato in sua sostituzione Andrea Ferrara per il restante periodo del quadriennio di nomina.

32L'art. 7 del D.P.R. n. 76/2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e nomina, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

33La nomina di Graziosi era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2013, dopo che la 7ª Commissione del Senato e la VII Commissione della Camera avevano espresso, nelle rispettive sedute dell'8 e del 14 ottobre 2013, parere favorevole sulla relativa proposta di nomina. Essa era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo con lettera del 24 settembre 2013 ed era stata annunciata alla Camera ed al Senato in pari data.

34L'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 prevede tra l'altro che "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".

35La relazione al disegno di legge C. 1921 in proposito precisava: “La necessità di coniugare rapidità ed effettività dell'intervento con le ormai strutturali esigenze di bilancio hanno suggerito di prevedere che la costituzione dell'organismo abbia luogo presso il Ministero della giustizia, avvalendosi del personale messo a disposizione dallo stesso Ministero, senza che peraltro dall'istituzione del Garante nazionale possa derivare alcun onere a carico dello Stato”.

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

** Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

36 Con l’intervento del Personale presente a bordo delle Unità navali della Marina militare, appartenente alla Direzione Centrale per l’immigrazione e controllo delle frontiere – Polizia di Stato

37 Boarding su mezzi navali sospetti (nave senza bandiera, sospetto di traffico illecito, etc.)

38L'articolo 16, comma 1, della legge n. 85 del 2009 dispone che “con uno o più regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 85, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV” - Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita -, “sono disciplinati, in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi della presente legge:

a) il funzionamento e l’organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;

b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;

c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;

d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 15 al CNBBSV;

e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall’articolo 13;

f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

39Il Consiglio dei ministri ha deliberato l'approvazione in via preliminare del regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che disciplina le modalità di funzionamento e organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati nella riunione del 7 luglio 2015.

40Il CICS ha approvato la relazione con propria delibera n. 3/2015 dell'11 giugno 2015.

41Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) ha il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo, 4 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il CICS ha approvato il regolamento interno con propria delibera n. 1/2015 dell'11 giugno 2015.

42Il comma 1 dell'articolo 12 prevede che il Consiglio dei ministri approvi il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 125.

Il Documento triennale, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

43La relazione sull'attività 2014 è stata presentata alla Camera allegata allo schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2015-2017 (Atto n. 187). L'esame dell'Atto n. 187 ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento presso la III Commissione (Affari esteri) ha avuto inizio nella seduta del 23 luglio 2015.

44Nella relazione si precisa che il processo di raccolta, elaborazione e notifica dei dati al Comitato aiuto pubblico allo sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è ancora in corso e si dovrebbe concludere - da prassi - entro la fine dell'estate 2015.

45Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ha sostituito il numero 1), comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero degli affari esteri ha pertanto assunto la denominazione di “Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale” a decorrere dal 29 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, della stessa legge n. 125 del 2014.

46Il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 125 prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore (29 agosto 2014) della legge medesima, tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo siano indicati in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ossia allo stato di previsione per il 2016). Considerato che detto allegato non potrà che contenere gli stanziamenti per gli anni 2016-2018, la prima relazione in ottemperanza del comma 2 dell'articolo 14, che deve contenere i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, potrà essere allegata al rendiconto generale dello Stato per il 2016, atteso entro il 30 giugno 2017.

47L'articolo 31, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, ha previsto che la legge 26 febbraio 1987, n. 49, sia abrogata dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 17, comma 13, della legge n. 125 da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (ossia entro il 25 febbraio 2015), ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si tratta del regolamento con cui viene adottato lo statuto disciplinante le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dal medesimo articolo 17, comma 1. Detto regolamento è stato adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, entrato in vigore il 31 luglio 2015. La legge n. 49 è pertanto abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2016.

48La relazione con i dati relativi alla previsione per il 2015, allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2015, Tab. 6, è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 27 ottobre 2014.

49La relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lett. c), della legge n. 49 del 1987, con dati relativi all'anno 2013 (Doc. LV n. 29), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 2014.

50La legge 24 novembre 2014, n. 173, all'articolo 3, comma 1, lett. b), ha sostituito l'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 4 della legge n. 49 del 1987, disponendo che la relazione, riferita alle attività svolte nell'anno precedente, sia trasmessa alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno e non più, come originariamente previsto, in allegato alla relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 3, comma 6, lett. c) della legge n. 49 del 1987.

La relazione ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 4, con dati relativi al 2014 (Doc. LV n. 3-bis), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 16 aprile 2015.

51L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell’attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 2, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dall'articolo 2.

52Nella relazione si precisa che nel prospetto non è riportata la prima salvaguardia, in quanto, come riferisce l'Istituto, si registra un numero di certificazioni rilasciate e un onere sostenuto perfettamente allineati al contingente di beneficiari individuato (65.000 soggetti) e allo stanziamento previsto (5.070 mln di euro).

53Cfr. Doc. CCXXVIII, n. 1, pp. 1-2.

54Sono escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario.

55Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

56In merito alla successione degli interventi normativi volti a fissare limiti alla spesa annua per incarichi e consulenze si veda il Doc. CCXXIX, n. 1, pagg. 39-40.

57Nella relazione (pag. 38) si precisa che la previsione di cui al comma 5-bis circoscrive l'esame dei dati sulla spesa ad un perimetro identificabile nei soli incarichi e contratti a tempo determinato, derivando pertanto l'esclusione dalla rilevazione delle forme del lavoro socialmente utile, dei contratti di somministrazione di lavoro, delle prestazioni di lavoro accessorio e dei contratti di formazione e lavoro.

58Nella nota metodologica contenuta nella relazione si precisa che per la rilevazione dell'anno 2013 si è reso necessario il riallineamento della base anagrafica delle amministrazioni pubbliche del conto annuale con quelle della lista S13, che è l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle amministrazioni pubbliche (settore S13), in quanto la rilevazione prevista ex articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013 ha ad oggetto l'universo dei soggetti censiti nella lista S13. Peraltro (v. nota 3, pag. 6) fra le amministrazioni pubbliche individuate dalla lista S13 figuravano alcune tipologie di enti non comprese nel conto annuale: gli organi costituzionali (quelli di rilevanza costituzionale - Corte dei Conti, CNEL etc. - sono invece rilevati), le federazioni sportive, le autorità portuali, le casse previdenziali, le fondazioni lirico sinfoniche, i consorzi universitari ed alcune società per azioni.

59La relazione (pag. 7) precisa che “Al fine di offrire una rappresentazione più significativa dell'andamento tendenziale dei fenomeni si offre un orizzonte temporale più ampio che copre dall'anno 2011 all'anno 2013, oggetto della previsione normativa. Ciò consentirà di commentare i dati secondo una prospettiva diacronica che consente di coglierne i trend nonché di apprezzare l'impatto della normativa finanziaria restrittiva succedutasi nel tempo”.

60In tali fattispecie sono ricompresi, tra l'altro, gli incarichi conferiti in conformità alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici, compresi quelli concessi a società di professionisti, gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 150 del 2000 (uffici stampa delle PP.AA.), gli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione, gli incarichi conferiti ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, qualsiasi altro tipo di incarico assegnato per servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa. Tali incarichi possono essere conferiti qualora le istituzioni non dispongano di professionalità adeguate nel proprio organico e non si possa far fronte alla carenza con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane. Cfr. Doc. CCXXIX, n. 1, pagg. 17 e 18.

61In ordine all'opportunità di addivenire ad una semplificazione degli attuali oneri informativi in modo tale da richiedere alle PP.AA. adempimenti integrati e unitari, stante la proliferazione di rilevazioni e monitoraggi su ambiti oggettivi astrattamente sovrapponibili (quale è il caso della rilevazione del conto annuale della RGS, del monitoraggio del lavoro flessibile e dell'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, istituita dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) che può determinare, oltre agli aggravi gestionali connessi con gli oneri informativi a carico delle PP.AA., la discordanza dei dati come conseguenza della confluenza degli stessi su basi informative eterogenee e non integrate, Cfr. Nota metodologica, pag. 5.

62V. la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 16 febbraio 2010, n. 2/2010.

63La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), all'articolo 1, comma 39, ha disposto che la relazione sulle tipologie di lavoro flessibile, di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia integrata con i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Nessuna relazione è stata trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

64La disposizione di cui all'articolo 30 reca un obbligo di carattere generico, ossia non concernente un determinato ente pubblico e solo quello, che trova quindi applicazione, a carico del Ministero cui è attribuita la vigilanza, anche con riferimento agli enti di nuova istituzione, una volta costituitisi, se ad essi è conferita la natura di ente pubblico non economico.

65Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2012 e il Collegio dei revisori con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 maggio 2012. Lo Statuto, deliberato in data 9 agosto 2012, è stato approvato dalle amministrazioni competenti con decreto interministeriale del 6 settembre 2012; inoltre, con decreto interministeriale del 28 dicembre 2012 è stato approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012 si è provveduto, infine, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso ICE, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. In base a quanto disposto dal citato DPCM del 28 dicembre, l'operatività dell'ICE-Agenzia ha avuto pertanto concreto avvio a decorrere dal 1° gennaio 2013.

66Gli obiettivi indicati sono i seguenti: contribuire al raggiungimento del piano nazionale per l'export, promuovendo la qualità dei servizi specializzati di promozione, informazione, formazione e assistenza alle imprese esportatrici e favorendo l'attrazione degli investimenti esteri; accrescere la capacità di innovazione e la competitività per l'ampliamento della clientela, promuovendo una cultura di comunicazione globale e l'integrazione di sistema con gli altri soggetti preposti all'internazionalizzazione; assicurare l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa, attraverso lo sviluppo di sistemi e procedure operative per la migliore fruizione dei servizi da parte degli stakeholders interni ed esterni.

67Si tratta degli ambiti merceologici dei sistemi moda-persona-tempo libero e meccanica elettronica, seguiti da agroalimentare, chimica-ambiente e abitare.

68Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha trasmesso la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità, aggiornata al 31 marzo 2015 (Doc. CXLI, n. 3), ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 12, primo e secondo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

69Il decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014, n. 133, delinea l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato all'articolo 147. Ai sensi di tale articolo:

“1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unicità della gestione;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148.

3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni”.

70Si veda la Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, Doc. CXLI, n. 3, Vol. I, Capitolo 4 “Stato dei servizi idrici”, pp. 209 e ss.

71In dieci regioni (Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia, e Sardegna) è stato individuato un unico ambito territoriale, coincidente con il territorio delle regioni; in quattro regioni (Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Sicilia) è prevista una pluralità di ATO, di dimensioni non inferiori al territorio delle province o città metropolitane, come previsto dalla normativa vigente; in cinque regioni (Liguria, Lombardia, Veneto, Marche e Campania) si riscontra la ripartizione del territorio regionale in più ambiti, alcuni dei quali di dimensioni inferiori al territorio delle corrispondenti province o città metropolitane

72Concentrati in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia, cfr. Vol. I, pag. 217.

73La ricognizione delle criticità registrate nei relativi territori ha evidenziato, con riferimento alle aree del Sud e delle isole una significativa incidenza della discontinuità del servizio idropotabile, delle perdite di rete, nonché della carenza di sistemi fognari e depurativi; l'area Centro ha segnalato criticità riferite all'assenza di misuratori o a limiti delle attività di lettura, mentre nelle aree Nord-Est e Nord-Ovest si riscontrano situazioni di criticità riguardo allo stato di conservazione di reti e impianti. Cfr. Vol, I, pag 227.

74Si rileva che il monitoraggio degli ultimi due parametri ricordati è di particolare interesse perché, a differenza dei settori energetici, aperti alla concorrenza, il settore idrico è connotato da un regime di monopolio naturale che fa venire meno l'incentivo alla fidelizzazione dell'utenza.

75Annunciato nella seduta dell’Assemblea del 13 gennaio 2014.

76Il testo dell'intervento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità nazionale anticorruzione.

77Si veda la registrazione dell'evento all'indirizzo http://webtv.camera.it/evento/8096.

78La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) è stata istituita, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.

79Per una più ampia sintesi dei contenuti della relazione, si veda l'Introduzione, pp. 1-16.

80Nella relazione si ricorda che l'operazione Mare Sicuro rappresenta un'evoluzione delle operazioni che la Marina militare svolge da anni nel Mediterraneo centrale, di cui si fornisce sintetico riepilogo nell'Allegato 1.

81Cfr. relazione, pag. 1.

82Di cui si forniscono i dati statistici nell'Allegato 3.

83I principali compiti includono: la sorveglianza e l'eventuale protezione delle piattaforme petrolifere ubicate in acque internazionali in prossimità della costa libica e date in concessione/operate dalla Società ENI; la protezione dei mezzi nazionali intenti ad operare in attività di ricerca e soccorso da possibili azioni di organizzazioni criminali; la deterrenza ed il contrasto nei confronti di organizzazioni criminali dedite ai traffici illeciti prevedendo altresì misure che impediscano il recupero dei natanti utilizzati per le suddette attività. Gli ultimi due compiti sono da porre in relazione alle tattiche recentemente adottate in mare dalle reti criminali dei trafficanti di esseri umani, che hanno fatto ricorso all'uso delle armi per riappropriarsi dei natanti impiegati nel traffico di migranti.

84Gli eventi di particolare rilievo nell'ambito dell'operazione Mare sicuro sono esposti nell'Allegato 2.

85Si ricorda che si dà conto degli obblighi di relazione al Parlamento introdotti da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal presente Bollettino.

86Il testo del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2015, n. 91, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2015, n. 152.

87Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 51 del 2015 specifica che al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, nonché in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

88 La legge 13 luglio 2015, n. 107, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.

89Il comma 4 della legge n. 62 del 2000 recita: “ La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore”.

90La legge 29 luglio 2015, n. 115, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2015, n. 178.

91Il comma 2 dell'articolo 45-bis prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza sulla base dei predetti dati. Le relazioni sono trasmesse al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1 da presentare alla Commissione europea.

92Il testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2015, n. 188, S.O.

93Il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419” recita: “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle università non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo”.

94Il comma 378 prevede, per l’anno 2014, un’autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro in favore dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”.

95Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190.

96Il regime dell'adempimento collaborativo ha la finalità di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l’amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.

97Il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al progetto pilota sul regime di adempimento collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro.

98La legge 15 giugno 2015, n. 89, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2015, n. 152.

99La legge 15 giugno 2015, n. 90, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2015, n. 152.

100La legge 16 giugno 2015, n. 93, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2015, n. 154.

101La legge 1 giugno 2015, n. 94, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2015, n. 154.

102La legge 18 giugno 2015, n. 97, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2015, n. 156.

103La legge 18 giugno 2015, n. 98, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2015, n. 156.

104La legge 24 luglio 2015, n. 120, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2015, n. 184, S.O.

105Il testo del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2015, n. 109, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166.