Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 15/XVII SETTEMBRE 2014
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 15    Progressivo: 2014
Data: 19/09/2014
Descrittori:
ATTIVITA' PARLAMENTARE NON LEGISLATIVA   CONTROLLO SUL GOVERNO
NOMINE IN ENTI   ORDINI DEL GIORNO












Notiziario mensile

Numero 15/XVII

SETTEMBRE 2014

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare

INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza a luglio e agosto 2014 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nei mesi di luglio e agosto 2014 11

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2014 o previste in scadenza entro il 31 ottobre 2014 22

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 ottobre 2014 28

Sezione II 45

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 45

In evidenza a luglio-agosto 2014 46

Note annunciate al 31 agosto 2014 in attuazione di atti di indirizzo 53

Ministero degli affari esteri 53

Ministero della difesa 55

Ministero dell'economia e delle finanze 63

Ministero dell'interno 65

Ministero della salute 71

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 31 agosto 2014 80

Sezione III 81

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 81

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 82

In evidenza a luglio ed agosto 2014 83

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° luglio – 31 agosto 2014 98

Relazioni governative 98

Relazioni non governative 110

Nuove relazioni previste da fonti normative 112

Relazioni governative 112

Relazioni non governative 116


AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI


























La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nei mesi di luglio e agosto 2014 (e nella prima parte del mese di settembre 2014), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 ottobre 2014 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 ottobre 2014, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a luglio e agosto 2014


La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando i mesi di luglio e agosto 2014 nonché l'inizio di quello di settembre 2014, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di ottobre 2014. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2014, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di ottobre 2014 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.


IN QUESTO NUMERO:


- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti del 7 agosto, del 29 luglio e del 4 luglio 2014, ha confermato Vincenzo Di Marco commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari nonché Luciano Guerrieri commissario straordinario dell'Autorità portuale di Piombino per un periodo massimo di tre mesi, ed ha altresì nominato Vincenzo Cannatella presidente dell'Autorità portuale di Palermo per la durata di un quadriennio.


- Si anticipa che il Ministro dello sviluppo economico ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto in data 6 agosto 2014, Federico Testa commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, per la durata di dodici mesi e comunque non oltre la data di approvazione del decreto interministeriale di cui all'art. 37, comma 4, della L. n. 99/2009.


- Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto del 30 luglio 2014, ha nominato Stefano Antonio Sernia direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA per un periodo di tre anni.


- Si anticipa che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di aver confermato, con proprio decreto del 29 luglio 2014, il commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone, per sei mesi a decorrere dal 15 agosto 2014 e comunque non oltre la nomina del presidente.


- Si anticipa inoltre che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto in data 21 luglio 2014, Enrico Costa e Alberto Rosso componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana ASI per la durata di un quadriennio.

- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 2014 Anna Genovese è stata nominata componente della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB per sette anni.


- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 2014 Giorgio Alleva è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale di statistica ISTAT per la durata di un quadriennio.


- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 2014 Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi sono stati nominati, per la durata di sei anni, componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione.


- Il Consiglio dei ministri del 23 luglio 2014, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha deliberato la nomina di Ezio Castiglione a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e dalla 9ª Commissione (Agricoltura) del Senato il 3 e il 9 luglio 2014.


- La 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato e la VII Commissione (Cultura) della Camera, nelle rispetive sedute del 9 e del 16 luglio 2014, hanno espresso pareri favorevoli sulla proposta di nomina di Ludovico Ortona ad amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a.


- La VII Commissione della Camera e la 7ª Commissione del Senato, nelle rispettive sedute del 23 luglio 2014, hanno altresì espresso pareri favorevoli sulle proposte di nomina di Walter Pagliaro e Arnaldo Colasanti a membri del consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico INDA.


- Si anticipa infine che il Ministro della difesa, con lettera del 29 agosto 2014 annunciata alla Camera e al Senato il 4 settembre 2014, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Vatteroni a vicepresidente della Lega navale italiana LNI. Tale richiesta è stata assegnata dalla IV Commissione (Difesa) della Camera e alla 4ª Commissione (Difesa) del Senato.


- Nel mese di agosto 2014 sono scaduti il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale dello Stelvio, Ferruccio Tomasi, nonché i mandati di Carmine Canonico, Domenico Di Giorgio, Salvatore Grillo e Adolfo Orsini a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA.

- Nel mese di settembre 2014 scadono i mandati dei commissari straordinari delle Autorità portuali di Olbia e Golfo Aranci, Nunzio Martello, e di Catania, Giuseppe Alati, nonché dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, Vittorio Conti.


- Nel mese di ottobre 2014 sono infine previsti in scadenza i mandati del presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, Rino Tarelli, nonché quelli dei commissari straordinari dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Amilcare Troiano e delle Autorità portuali di Napoli, Francesco Karrer, di Gioia Tauro, Giovanni Grimaldi, e di Piombino, Luciano Guerrieri.


- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 2014, Licia Mattioli è stata nominata componente del consiglio di amministrazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per la durata di quattro anni. La nomina di Mattioli ha fatto seguito alle dimissioni rassegnate da Paolo Zegna a decorrere dal 5 giugno 2014. L'organo collegiale di amministrazione dell'ICE - Agenzia risulta pertanto composto, oltre che dalla citata Licia Mattioli, da Riccardo Maria Monti, presidente, da Giuseppe Mazzarella, Maurizio Melani e Luigi Pio Scordamaglia, che erano stati nominati (al pari del dimissionario Paolo Zegna) per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 20121. Il predeto ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è succeduto, insieme al Ministero dello sviluppo economico, all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero ICE, che era stato soppresso dall'art. 14, commi 17 e ss., del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/20112. L'ICE - Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Sono organi dell'ICE - Agenzia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione al proprio interno. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, uno dei quali è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Si precisa tuttavia che, mentre per il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione del soppresso ICE erano state effettivamente attivate le procedure di controllo parlamentare di cui alla L. n. 14/1978, per le nomine alle cariche dirigenziali dell'ICE - Agenzia non risulta espressamente prevista dalla nuova disciplina3, né al momento attivata, una analoga forma di controllo parlamentare.


- È stata pubblicata sulla G.U. n. 199 del 28 agosto 2014 la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Ai sensi dell'art. 17 di tale legge è istituita, per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge5 dovrà essere adottato lo statuto dell'Agenzia con apposito regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale6. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del citato regolamento, l’Istituto agronomico per l’Oltremare IAO è soppresso; le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferiti all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale7. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è scelto, all'esito di una procedura di selezione con evidenza pubblica, tra persone di comprovata qualificazione professionale ed in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. Il mandato dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Per la nomina del direttore dell'Agenzia non risulta espressamente prevista una forma di controllo parlamentare, sebbene l'Agenzia stessa, in quanto dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, sembra rientrare nell'ambito di applicazione della L. n. 14/1978. Per quanto non diversamente disposto dalla L. n. 125/2014, si applicano all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo le disposizioni generali sulle agenzie di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 300/1999.


    - È stato pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18 agosto 2014 il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. L'articolo 19 del predetto decreto-legge ha disposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (ossia dal 25 giugno 2014), la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP e il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche ANAC, che viene ridenominata Autorità nazionale anticorruzione. Il presidente di tale Autorità, entro il 31 dicembre 2014, dovrà presentare al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino della medesima, che dovrà essere approvato con apposito decreto da emanare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Al fine di concentrare l'attività di tale Autorità sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni già attribuite all'ANAC in materia di misurazione e valutazione della performance sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia dal 19 agosto 20148.

- Il citato D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, reca altresì disposizioni che riguardano le Autorità amministrative indipendenti. In particolare l'art. 22, comma 1, prevede che i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM, della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB, dell'Autorità di regolazione dei trasporti ART, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali CGS, alla cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una Autorità indipendente per un periodo di cinque anni9, a pena di decadenza.


- Inoltre l'art. 22, comma 13, del già citato D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, prevede l'abrogazione dell'art. 23, comma 1, lett. e) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, con il conseguente ripristino della antevigente composizione della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB, che torna ad essere quindi composta da cinque componenti compreso il presidente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia dal 19 agosto 2014. L'art. 22, comma 14, del predetto D.L. n. 90/2014, prevede inoltre che le deliberazioni della CONSOB concernenti determinati aspetti dell'organizzazione interna e del funzionamento della Commissione medesima, debbano essere adottate con non meno di quattro voti favorevoli. Le disposizioni concernenti tali quorum deliberativi si applicheranno dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Commissione.


- È stato infine pubblicato nella G.U. n. 175 del 30 luglio 2014 il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. L'art. 16 del predetto decreto-legge, al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, migliorare la promozione dell’offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, ha disposto la trasformazione dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Viene riconosciuta all'ENIT autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. L'attività dell'ENIT viene dunque ad essere disciplinata dalle norme di diritto privato. Fino all’insediamento dei nuovi organi l’attività dell'ENIT prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni del consiglio di amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo10. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (ossia entro il 27 novembre 2014) dovrà inoltre essere approvato il nuovo statuto dell’ENIT con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il nuovo statuto dovrà prevedere che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell’ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e l’altro sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Ciò comporta quindi la riduzione della composizione dell'organo collegiale di amministrazione dell'Ente, che in precedenza annoverava cinque membri tra cui il presidente. Lo statuto dovrà altresì prevedere l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo11, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi dell'ENIT. Ai sensi del comma 7 del predetto art. 16, è prevista poi la stipula di una apposita convenzione triennale tra il Ministero vigilante e l'ENIT, similmente a quanto stabilito per le agenzie governative dall'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Ai sensi infine del comma 10 del predetto art. 16, viene abrogato l’art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, che a sua volta aveva disposto la trasformazione dell'Ente nazionale del turismo ENIT nell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, qualificandola come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.


Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.


a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nei mesi di luglio e agosto 2014


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.


Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.


































Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità portuale di Cagliari



Commissario straordinario:


Vincenzo Di Marco



Nomine non ancora comunicate

alle Camere

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

7/8/2014


(decorrenza: 8/8/2014)

      Decreto del Ministro delle infrastrutture

      e dei trasporti

Autorità portuale di Piombino


Commissario straordinario:


Luciano Guerrieri



29/7/2014


(decorrenza:

30/7/2014)

Autorità portuale di Palermo




Presidente:


Vincenzo Cannatella

Pareri favorevoli espressi dalla

8ª Commissione

del Senato

il 24/6/2014

e dalla

IX Commissione

della Camera

il 25/6/2014


4/7/2014

      Decreto del Ministro delle infrastrutture

      e dei trasporti d'intesa

      con la regione nell'ambito

      di una terna proposta

      da province, comuni e camere

      di commercio


Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 7 agosto 2014, notificato all'interessato l'8 agosto 2014 e non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari, Vincenzo Di Marco, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dall'8 agosto 2014.

Il 30 luglio 2014 era infatti scaduto il mandato commissariale dello stesso Di Marco, che era stato nominato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale del 29 gennaio 2014, pure non comunicato alle Camere. Di Marco è succeduto a Piergiorgio Massidda, che era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 26 novembre 2013, dopo che la sentenza n. 4768/2013 del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 25 giugno 2013 (depositata il 26 settembre 2013) aveva annullato il decreto ministeriale del 23 settembre 2011 con il quale lo stesso Massidda era stato nominato presidente dell'Autorità portuale cagliaritana. Il Giudice Amministrativo di appello12 aveva in particolare ritenuto Massidda privo del requisito della "massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale" prescritto dall'art. 8 della L. n. 84/1994. Avverso tale pronuncia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva presentato, oltre che ricorso avanti alla Corte di Cassazione per motivi attinenti la giurisdizione, istanza di sospensione degli effetti, che è stata respinta con decreto monocratico n. 5100/2013 del 20 dicembre 2013 dal Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato, con rinvio all'udienza camerale del 28 gennaio 2014. Preso atto di tale pronuncia, il suddetto Ministro, con proprio decreto del 27 dicembre 2013, aveva preposto Massidda alla gestione dell'Autorità portuale fino alla decisione definitiva sull'istanza cautelare, con poteri limitati all'ordinaria amministrazione caratterizzati da indifferibilità ed urgenza. A seguito infine dell'ordinanza n. 364/2014 del 28 gennaio 2014 (depositata il 29 gennaio 2014), con cui il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha respinto la ricordata istanza cautelare, il Ministro ha provveduto alla revoca del mandato di Massidda nominando in sua vece Di Marco13.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 29 luglio 2014, notificato all'interessato il 30 luglio 2014 e anch'esso non ancora comunicato alle Camere, ha altresì prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Piombino, Luciano Guerrieri, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dal 30 luglio 2014.

Il 27 luglio 2014 era scaduto infatti il mandato commissariale dello stesso Guerrieri, che era già stato prorogato per sei mesi con decreto ministeriale del 27 gennaio 2014 non comunicato alle Camere. In precedenza Guerrieri era stato nominato con decreto ministeriale del 23 luglio 2013 per sei mesi a decorrere dal 25 luglio 2013, dopo che il 9 giugno 2013 era scaduto il suo secondo e ultimo mandato14 alla presidenza dell'Autorità portuale toscana, conferitogli con decreto ministeriale del 27 maggio 2009, notificato il 9 giugno 2009. Guerrieri era stato nominato per la prima volta presidente del predetto Ente con decreto ministeriale del 7 giugno 2005, notificato il 10 giugno 2005.

Infine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 4 luglio 2014, notificato in pari data all'interessato, ha nominato Vincenzo Cannatella presidente dell'Autorità portuale di Palermo per la durata di un quadriennio.

Come riferito nel precedente Bollettino, il suddetto Ministro, con lettera del 3 giugno 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 10 giugno 2014, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. Tale richiesta era stata assegnata all'8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato che, dopo averla esaminata nella seduta del 17 giugno 2014, ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 giugno 2014. La richiesta era stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti) della Camera che, dopo averla esaminata nella seduta del 24 giugno 2014, ha pure espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2014.

Per effetto della nomina a presidente, è automaticamente cessato il mandato a commissario straordinario dell'Autorità portuale palermitana dello stesso Cannatella, che era stato nominato con decreto ministeriale del 20 settembre 2013 per sei mesi a decorrere dal 21 settembre 2013, e che era stato prorogato con analogo decreto ministeriale del 21 marzo 2014.

In precedenza, il 20 settembre 2013 era scaduto il mandato del precedente commissario straordinario, Antonio Bevilacqua, che era stato nominato con decreto ministeriale del 15 marzo 2013 per sei mesi a decorrere dal 20 marzo 2013. Il 2 febbraio 2013 era inoltre scaduto il secondo e ultimo mandato quadriennale alla presidenza della citata Autorità portuale dello stesso Bevilacqua, che era stato nominato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2009, notificato il 2 febbraio 200915.

L'Autorità portuale, disciplinata dalla L. n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'Autorità portuale ha tra l'altro compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.

L’art. 8, commi 1 e 1-bis, della L. n. 84/1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli può richiedere, entro trenta giorni, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.

Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.

Infine, ai sensi, dell’art. 8, comma 2, della legge n. 84/1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

Ente

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e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia

e lo sviluppo economico sostenibile

ENEA


Commissario:


Federico Testa


Nomina comunicata

e annunciata

alla Camera

e al Senato

il 9/9/2014

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

6/8/2014


Decreto

del Ministro

dello sviluppo economico


Si anticipa che il Ministro dello sviluppo economico, con lettera del 5 settembre 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 9 settembre 2014, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, di aver nominato, con proprio decreto in data 6 agosto 2014, Federico Testa commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, per la durata di dodici mesi e comunque non oltre la data di approvazione del decreto interministeriale di cui all'art. 37, comma 4, della L. n. 99/2009.

Il 27 giugno 2014 era infatti scaduto il mandato del commissario uscente dell'Agenzia, Giovanni Lelli, insieme a quello dei subcommissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi. Detti mandati erano stati da ultimo prorogati per sei mesi con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 dicembre 2013, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera il 6 e il 7 febbraio 2014. Tali incarichi, già prorogati per dodici mesi a decorrere dal 28 settembre 2012 con decreto ministeriale del 5 ottobre 2012, erano stati ulteriormente prorogati per tre mesi con analogo decreto ministeriale in data 27 settembre 2013.

In precedenza il suddetto Ministro, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato commissario Lelli per dodici mesi, nonchè Pietro Maria Putti ed Enrico Elli in qualità di subcommissari, con il compito di coadiuvare il commissario svolgendo le attività dallo stesso delegate. Detti incarichi venivano successivamente prorogati, con analoghi decreti ministeriali, per ulteriori dodici mesi a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e successivamente dal 23 settembre 2011. Tuttavia, a seguito delle dimissioni rassegnate da Enrico Elli, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 27 settembre 2011, nominava in sua vece Piergiuseppe Maranesi.

L'Agenzia ENEA, che ha sostituito il soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente ENEA, è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile. L’Agenzia opera in autonomia sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Come peraltro previsto dall'art. 37, comma 4, della L. n. 99/2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono determinati tra l'altro gli organi di controllo e di amministrazione dell'Agenzia, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, e le procedure per l’erogazione delle risorse dell’Agenzia.


Ente

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e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Ente parco nazionale

del Vesuvio



Commissario straordinario:


Ugo Leone



Nomina comunicata

e annunciata

al Senato

il 3/9/2014

e alla Camera

il 4/9/2014

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978


29/7/2014


(decorrenza: 15/8/2014)


Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare



Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 6 agosto 2014, annunciata – si anticipa – al Senato e alla Camera rispettivamente il 3 e il 4 settembre 2014, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, di aver confermato, con proprio decreto del 29 luglio 2014, il commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone, per la durata di sei mesi a decorrere dal 15 agosto 2014 e comunque non oltre la nomina del presidente.

Come ricordato nel precedente numero della presente pubblicazione, il 15 agosto 2014 sarebbe infatti scaduto il mandato commissariale dello stesso Leone, che era stato nominato per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2014 con decreto ministeriale in data 11 febbraio 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 20 e il 24 febbraio 2014.

In precedenza sempre Leone era stato nominato presidente del predetto Ente parco con decreto ministeriale del 15 gennaio 2008 ed il relativo mandato quinquennale, prorogato al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 424, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), era cessato il 14 febbraio 2014, allo scadere della prorogatio di cui all'art. 3 del D.L. n. 293/1994 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994. Leone era succeduto ad Amilcare Troiano che, dopo aver presieduto l'Ente parco fino al 24 ottobre 2006, ne era stato in seguito nominato commissario straordinario.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco16. I mandati sono tutti quinquennali.


Ente

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e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto

di servizi

per il mercato agricolo

alimentare

ISMEA


Presidente:


Ezio Castiglione

Pareri favorevoli espressi dalla

XIII Commissione della Camera

il 3/7/2014 e dalla

9ª Commissione

del Senato

il 9/7/2014.


Procedura

di nomina

in corso



(nomina deliberata

dal Consiglio dei ministri

del 23/7/2014)

      D.P.R.

      su proposta

      del Presidente del Consiglio

      dei ministri, previa deliberazione

      del Consiglio

      dei ministri,

      su proposta

      del Ministro delle politiche agricole alimentari

      e forestali


Il Consiglio dei ministri del 23 luglio 2014, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha deliberato la nomina di Ezio Castiglione a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA. Tale nomina dovrà essere conclusivamente perfezionata con decreto del Presidente della Repubblica.

Si ricorda che la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Castiglione era stata trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettera dell'11 giugno 2014, annunciata in pari data alla Camera e al Senato. Tale richiesta era stata assegnata alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, che, dopo averla esaminata nella seduta del 25 giugno 2014, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 3 luglio 2014. La richiesta era stata altresì assegnata alla 9ª Commissione (Agricoltura) del Senato, che, dopo averla esaminata nella seduta del 25 giugno 2014, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 9 luglio 2014.

Il 22 febbraio 2014 era infatti scaduto il mandato del presidente uscente dell'ISMEA, Arturo Semerari, che era stato nominato con D.P.R. del 22 febbraio 2010. Per Semerari si è trattato del terzo mandato alla guida dell'Ente, essendo già stato nominato presidente dell'Istituto dapprima con D.P.R. del 26 febbraio 2002 e successivamente con D.P.R. del 22 dicembre 2005.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 200/2001, sono organi dell'ISMEA il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta17.

Il presidente dell'ISMEA è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Per quanto concerne invece il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro membri, vedasi infra nella sottosezione “b”.

L’ISMEA, ente pubblico economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, svolge funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione di dati concernenti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale SISTAN, di cui fa parte. L'Istituto, che partecipa anche del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, svolge altresì attività di ricerca, analisi e informazione per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari.


Ente

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e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Lega navale italiana

LNI

Vicepresidente:


Pietro Vatteroni



Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, annunciata

alla Camera

e al Senato

il 4/9/2014.


Procedura

di nomina

in corso



      D.M. del Ministro

      della difesa

      di concerto con

      il Ministro delle infrastrutture

      e dei trasporti, sentito il Capo

      di stato maggiore

      della Marina e

      le Commissioni parlamentari competenti

Si anticipa che il Ministro della difesa, con lettera del 29 agosto 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 4 settembre 2014, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Vatteroni a vicepresidente della Lega navale italiana LNI. Tale richiesta è stata assegnata dalla IV Commissione (Difesa) della Camera e alla 4ª Commissione (Difesa) del Senato.

Il 30 marzo 2014 era infatti scaduto il mandato alla vicepresidenza della LNI dello stesso Vatteroni, che era stato nominato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 marzo 2011 per la durata di tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011. Vatteroni era succeduto a Mario Maguolo che, già nominato vicepresidente della LNI con decreto ministeriale del 18 febbraio 2005, era stato confermato con analogo decreto del 6 marzo 2008. Si precisa che in riferimento alla carica di vicepresidente della Lega navale italiana, come esplicitamente ribadito dall'art. 69, comma 2, del D.P.R. n. 90/2010, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere il previo parere sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/197818.

Si ricorda inoltre che il Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 ha deliberato la nomina di Giuseppe Lertora a presidente della LNI dopo che sulla relativa proposta19 avevano espresso parere favorevole la 4ª Commissione del Senato e la IV Commissione della Camera nelle rispettive sedute del 4 e del 18 giugno 2014. La nomina di Lertora dovrà essere infine perfezionata con decreto del Presidente della Repubblica20.

La Lega navale italiana è stata riordinata con il D.P.R. n. 205/2009 nell'ambito delle procedure disposte dalla normativa c.d. "taglia-enti" di cui all'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008. Ai sensi del citato art. 69 del D.P.R. n. 90/2010, che ha recepito le disposizioni introdotte con il predetto provvedimento di riordino, il presidente nazionale della LNI è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell’art. 3 della L. n. 400/1988, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. È coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della L. n. 14/1978.

Altri organi della LNI sono l'assemblea generale dei soci, il consiglio direttivo nazionale (la cui composizione, a seguito del riordino, è stata ridotta da 13 a 10 membri compresi il presidente e il vicepresidente21), il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri. Tutti gli incarichi hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta.

La Lega navale italiana, istituita con R.D. del 28 febbraio 1907 e disciplinata dagli articoli 65-72 del citato D.P.R. n. 90/2010, è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. È sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.




b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2014
o previste in scadenza entro il 31 ottobre 2014






Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Autorità portuale di Olbia

e Golfo Aranci

Commissario straordinario:


Nunzio Martello

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

7/9/2014

Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Autorità portuale di Catania

Commissario straordinario:


Giuseppe Alati

21/9/2014

Autorità portuale di Napoli

Commissario straordinario:


Francesco Karrer

30/10/2014

Autorità portuale di Gioia Tauro

Commissario straordinario:


Giovanni Grimaldi


30/10/2014

Autorità portuale di Piombino

Commissario straordinario:


Luciano Guerrieri


30/10/2014

Il 7 settembre 2014 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Nunzio Martello, che era stato nominato con decreto ministeriale del 6 marzo 2014 per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 7 marzo 2014.

Il 6 marzo 2014 era infatti scaduto il mandato del commissario straordinario uscente dell'Autorità portuale sarda, Fedele Sanciu, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale il 5 settembre 2013 per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 6 settembre 2013. In precedenza, il secondo e ultimo mandato del presidente uscente, Paolo Silverio Piro22, era scaduto il 22 luglio 2013.

Il 21 settembre 2014 scade invece il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Catania, Giuseppe Alati, che era stato nominato con decreto ministeriale in data 18 marzo 2014 per la durata massima di sei mesi a decorrere dal 21 marzo 2014.

Il 15 marzo 2014 era infatti scaduto il mandato del commissario straordinario uscente dell'Autorità portuale etnea, Cosimo Aiello, che era stato nominato dapprima con decreto ministeriale del 10 agosto 2012 alla scadenza del secondo mandato quadriennale del presidente uscente, Santo Castiglione, e che era stato in seguito prorogato con analoghi decreti ministeriali del 15 febbraio 2013, del 14 agosto 201323 e infine del 13 settembre 2013.

Il 30 ottobre 2014, se non sarà stato nominato il presidente dell'Autorità portuale di Napoli, verrà a scadere il mandato del relativo commissario straordinario, Francesco Karrer, che era stato nominato per la durata massima di sei mesi con decreto ministeriale del 30 aprile 2014.

La nomina di Karrer ha fatto seguito alle dimissioni rassegnate dal commissario straordinario uscente, Felicio Angrisano, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale dell'11 dicembre 2013 per la durata massima di tre mesi, e il cui incarico era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale del 13 marzo 2014. Angrisano, a sua volta, era stato nominato in seguito alle dimissioni di Luciano Dassatti, già presidente dell'Autorità portuale partenopea, il quale era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 15 marzo 2013 ed era stato poi confermato con decreto ministeriale del 20 settembre 201324.

Sempre il 30 ottobre 2014, se non sarà stato nominato il presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, scadrà il mandato del commissario straordinario, Giovanni Grimaldi, che era stato nominato per la durata massima di sei mesi con decreto ministeriale del 30 aprile 2014.

Il 9 marzo 2014 era scaduto infatti il secondo e ultimo mandato alla presidenza dell'Autorità portuale calabrese dello stesso Grimaldi, che era stato nominato con decreto ministeriale del 25 febbraio 2010, notificato all'interessato il 9 marzo 2010. In precedenza Grimaldi era stato nominato presidente con decreto ministeriale del 20 febbraio 2006, notificato all'interessato il 22 febbraio 2006.

Ancora il 30 ottobre 2014, infine, se non sarà stato nominato il presidente dell'Autorità portuale di Piombino, scadrà il madato del commissario straordinario, Luciano Guerrieri, che, come riferito supra nella sottosezione “a”, è stato prorogato per un periodo non superiore a tre mesi con decreto ministeriale del 29 luglio 2014, notificato all'interessato il 30 luglio 2014.

Guerrieri, già prorogato per sei mesi con decreto ministeriale del 27 gennaio 2014, era stato nominato con analogo decreto del 23 luglio 2013 per sei mesi a decorrere dal 25 luglio 2013, dopo che il 9 giugno 201325 era scaduto il suo secondo e ultimo mandato alla presidenza dell'Autorità portuale toscana, conferitogli con decreto ministeriale del 27 maggio 2009, notificato il 9 giugno 2009. Guerrieri era stato nominato per la prima volta presidente del predetto Ente con decreto ministeriale del 7 giugno 2005, notificato il 10 giugno 2005.

Sull'Autorità portuale in generale, vedasi supra alla sottosezione “a”.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Ente parco nazionale

dello Stelvio






Presidente:


Ferruccio Tomasi

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

3/8/2014

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare, d'intesa

con la regione

e le province autonome interessate


Ente parco nazionale

del Cilento,

Vallo di Diano

e Alburni


Commissario straordinario:


Amilcare Troiano

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

11/10/2014

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare



Il 3 agosto 2014 è scaduto il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale dello Stelvio, Ferruccio Tomasi, che era stato confermato per un secondo mandato alla guida dell'Ente parco con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 3 agosto 2009, a seguito dell'acquisizione della prescritta intesa con la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tomasi era già stato nominato presidente del predetto Ente parco con analogo decreto ministeriale del 15 luglio 200426.

L'11 ottobre 2014 scadrà invece, se non sarà stato nominato il nuovo presidente, il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Amilcare Troiano, che era stato nominato con decreto ministeriale del 4 aprile 2014 per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dall'11 aprile 2014. La nomina di Troiano era stata comunicata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera del 6 maggio 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 12 e il 27 maggio 2014, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978.

Il 25 febbraio 2014 era scaduto infatti il mandato presidenziale dello stesso Troiano, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 25 febbraio 2009. Detto incarico è definitivamente cessato il 10 aprile 2014 allo scadere del periodo di prorogatio di 45 giorni previsto dall’art. 3 del D.L. n. 293/1994 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994.

Sugli Enti parco nazionali in generale, vedasi supra alla sottosezione “a”.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto

di servizi

per il mercato agricolo

alimentare

ISMEA


Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Carmine Canonico, Domenico Di Giorgio,

Salvatore Grillo e Adolfo Orsini.





Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978


4/8/2014

      Decreto

      del Ministro delle politiche agricole alimentari

      e forestali;

      1 soggetto è designato dalla Conferenza

      Stato, regioni

      e province autonome


Il 4 agosto 2014 sono scaduti i mandati di Carmine Canonico, Domenico Di Giorgio, Salvatore Grillo e Adolfo Orsini a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA.

Si ricorda che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto del 4 agosto 2010, comunicato alla Camera l'8 settembre 2010 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, aveva nominato quali componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto Domenico Di Giorgio, Ernesto Carbone, Paolo Giopp e Salvatore Grillo (quest'ultimo su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome), oltre al presidente dell'Ente, Arturo Semerari. A seguito poi delle dimissioni rassegnate nel 2011 da Paolo Giopp e nel 2013 da Ernesto Carbone, sono stati nominati in loro vece Carmine Canonico ed Adolfo Orsini, rispettivamente con decreti ministeriali del 13 settembre 2011 e del 27 settembre 2013 non comunicati alle Camere27.

Il consiglio di amministrazione dell'ISMEA è composto dal presidente dell'Ente e da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome28. Al riguardo si ricorda che, come riferito nella sottosezione “a”, il Consiglio dei ministri del 23 luglio 2014 ha deliberato la nomina di Ezio Castiglione a presidente dell'ISMEA, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e dalla 9ª Commissione (Agricoltura) del Senato il 3 e il 9 luglio 2014.

Sull'ISMEA in generale, vedasi più approfonditamente supra nella sottosezione “a”.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto nazionale della previdenza sociale

INPS


Commissario

straordinario:


Vittorio Conti

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9

della L. n. 14/1978


30/9/2014

Decreto

del Ministro

del lavoro

e delle politiche sociali

di concerto

con il Ministro dell'economia

e delle finanze



Il 30 settembre 2014, se non sarà stato nominato il nuovo presidente, scadrà il mandato del commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, Vittorio Conti, che era stato nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2014. La nomina di Conti era stata comunicata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con lettera in data 12 febbraio 2014, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 17 e il 20 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978.

La nomina di Conti a commissario straordinario è conseguita alle dimissioni rassegnate il 3 febbraio 2014 dal presidente uscente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, che era stato nominato per un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2008. La durata in carica di Mastrapasqua era stata successivamente differita fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, che aveva attribuito all'INPS le funzioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS contestualmente soppressi.

Come precisato nelle premesse del suddetto decreto, la nomina del commissario straordinario, che assume i poteri del presidente dell'INPS, serve ad assicurare la continuità nella gestione dell'Istituto, in attesa della definizione del processo normativo inteso alla revisione della governance degli enti previdenziali e assicurativi pubblici e alla nomina del nuovo presidente dell'INPS.

Si ricorda in proposito che il riassetto degli enti pubblici di previdenza ed assistenza operato dall'art. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 3 del D.Lgs. n. 479/1994, aveva comportato la soppressione del consiglio di amministrazione di tali enti e l'attribuzione al presidente delle relative funzioni. L'unico organo collegiale risulta dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), il quale definisce i programmi, individua le linee di indirizzo ed approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente previdenziale. Sono altresì attribuite al CIV29 competenze specifiche in relazione alla nomina del presidente dell'ente30.

L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normatva c.d. “taglia-enti”, dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. n. 201/2011, cosiddetto “Salva Italia”, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST ed i già citati ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).




c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza
entro il 31 ottobre 2014




Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Agenzia

per le erogazioni in agricoltura

AGEA


Direttore:


Stefano Antonio Sernia

Pareri favorevoli

espressi dalla

XIII Commissione

della Camera

il 3/7/2014

e dalla 9ª Commissione

del Senato il 9/7/2014.


30/7/2014



Decreto

del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali


Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto del 30 luglio 2014, ha nominato Stefano Antonio Sernia direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA per un periodo di tre anni.

Come ricordato nel precedente Bollettino, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Sernia era stata trasmessa, ai sensi dell'art. 12, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, con lettera del predetto Ministro in data 31 maggio 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 12 giugno 2014. Tale richiesta era stata assegnata alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, che dopo averla esaminata nella seduta del 25 giugno 2014, ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 luglio 2014. La richiesta era stata altresì assegnata alla 9ª Commissione (Agricoltura) del Senato, che l'ha esaminata nella seduta del 25 giugno 2014 ed ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 luglio 2014.

Con la nomina di Sernia a direttore dell'AGEA è contestualmente venuto meno l'incarico di commissario straordinario dell'Agenzia che era stato attribuito allo stesso Sernia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 giugno 2014, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Detto mandato era stato infatti conferito fino alla definizione della procedura di nomina del direttore dell'Agenzia e comunque per un periodo non superiore a due mesi decorrenti dal 1° giugno 2014.

Il commissariamento dell'Ente, disposto con il D.P.C.M. in data 8 agosto 2013 con la nomina di Giovanni Mainolfi, si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate il 26 giugno 2013 dal direttore dell'Agenzia, Guido Tampieri, che era stato nominato per un triennio dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto del 21 dicembre 2012.

La struttura organizzativa dell'AGEA è stata profondamente modificata dal citato D.L. n. 95/201231. In particolare, l'art. 12, commi 13 e 14, del predetto decreto-legge, ha previsto quali soli organi dell'AGEA il direttore ed il collegio dei revisori dei conti, sopprimendo il consiglio di amministrazione32. Quanto alla carica apicale, la nuova disciplina ha previsto che il direttore sia nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali per tre anni rinnovabili una sola volta. È stata altresì prevista la trasmissione della proposta di nomina del direttore alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere33. La ricordata nomina di Tampieri rappresentava dunque la nomina del primo direttore dell'AGEA.

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, istituita con il D.Lgs. n. 165/1999, è organismo pagatore dello Stato per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea. Le competenze e le funzioni dell'AGEA, in parte ridotte ai sensi dei commi 7 e ss. del citato art. 12 del D.L. n. 95/201234, sono state nuovamente rimodulate dall'art. 1, comma 295, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) che ha attribuito all'Agenzia le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR35.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Agenzia

spaziale italiana

ASI


Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Enrico Costa,

Alberto Rosso



Nomine comunicate

e annunciate

al Senato

il 3/9/2014

e alla Camera

il 4/9/2014

ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009


21/7/2014



Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca



Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 7 agosto 2014, annunciata – si anticipa – al Senato e alla Camera rispettivamente il 3 e il 4 settembre 2014, ha comunicato, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009, di aver nominato, con proprio decreto in data 21 luglio 2014, Enrico Costa e Alberto Rosso componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana ASI per la durata di un quadriennio.

Come ricordato nel precedente Bollettino, il suddetto Ministro aveva già nominato Roberto Battiston presidente dell'ASI, sempre per la durata di un quadriennio, con proprio decreto in data 16 maggio 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato l'11 giugno 2014.

Con le nomine di Costa e Rosso, designati rispettivamente dallo stesso Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e dal Ministro della difesa, è stato dunque ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, in attesa che con successivo decreto vengano nominati gli ulteriori due componenti dell'organo collegiale amministrativo dell'ASI, rispettivamente su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri.

Con la nomina del presidente e dei predetti componenti del consiglio di amministrazione è stato quindi avviato il ripristino della gestione ordinaria dell'ASI. Il 12 maggio 2014 era scaduto infatti il mandato del commissario straordinario dell'Ente, Aldo Sandulli, che era stato nominato per un periodo massimo di tre mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. Il commissariamento dell'Agenzia si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente dell'ASI, Enrico Saggese, e da due componenti del consiglio di amministrazione, Vito Pertosa e Marco Airaghi. Gli organi in carica dell’ASI erano stati dunque sciolti36, a eccezione del collegio dei revisori dei conti.

Si ricorda che il presidente e il consiglio di amministrazione dell'ASI sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, secondo la procedura speciale di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 213/2009, ai sensi della quale le Commissioni parlamentari non sono più chiamate a esprimere il proprio parere sulla proposta di nomina dei presidenti degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca. Per tali enti rimane prevista solo la comunicazione alle Camere delle nomine dei presidenti e dei consigli di amministrazione.

Istituita nel 1988, l’ASI ha la responsabilità, nell’ambito delle competenze del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e in coordinamento con i Ministeri della difesa, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, di promuovere, coordinare e condurre le attività spaziali nazionali e di predisporre ed attuare il Piano spaziale nazionale. Strumento operativo principale della politica di intervento pubblico nel settore spaziale, l’ASI opera sul fronte della scienza e della tecnologia nella sperimentazione e promozione dei servizi avanzati nelle telecomunicazioni, nella protezione civile, nella difesa, nel monitoraggio ambientale e nella gestione delle risorse naturali.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Commissione nazionale

per le società

e la borsa CONSOB


Componente:


Anna Genovese


Pareri favorevoli espressi dalla

6ª Commissione

del Senato

il 25/6/2014

e dalla

VI Commissione

della Camera

il 3/7/2014.


15/7/2014

D.P.R.

adottato

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri, sentite

le Commissioni parlamentari competenti


Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 2014 Anna Genovese è stata nominata componente della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB per la durata di sette anni.

La nomina di Genovese era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, su proposta del Presidente del Consiglio, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la 6ª Commissione (Finanze) del Senato e la VI Commissione (Finanze) della Camera, nelle rispettive sedute del 25 giugno e del 3 luglio 201437. Il parere parlamentare era stato richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 95/1974, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 216/1974, e dell'art. 1 della L. n. 14/1978, dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 giugno 2014 annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2014.

Il 15 dicembre 2013 era scaduto il mandato di Michele Pezzinga, nominato componente della CONSOB con D.P.R. del 15 dicembre 2006. La durata del mandato di Pezzinga, originariamente prevista in cinque anni rinnovabili, è stata prolungata a sette anni non rinnovabili, per effetto dell'art. 47-quater del D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31/2008.

La composizione della CONSOB era stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. e) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (c.d. "Salva Italia"), che ne aveva ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. Sulla base di siffatto quadro normativo, a seguito delle dimissioni rassegnate da Luca Enriques dal 16 giugno 2012, e della scadenza del mandato di Vittorio Conti avvenuta il 21 luglio 2013, non era seguita la nomina di un nuovo componente della CONSOB, che si era così allineata alla ridotta consistenza numerica prevista. A seguito poi della scadenza del mandato di Pezzinga, si è resa necessaria la nomina di un nuovo commissario. La CONSOB risulta pertanto attualmente composta da Giuseppe Vegas, presidente, Paolo Troiano e Anna Genovese.

Da ultimo si osserva tuttavia che l'art. 22, comma 13, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, ha abrogato il ricordato art. 23, comma 1, lett. e) del D.L. n. 201/2011, comportando così il ripristino della antevigente composizione della CONSOB, che torna dunque ad essere composta da cinque componenti compreso il presidente. Dovranno pertanto essere nominati due ulteriori membri della Commissione. Inoltre l'art. 22, comma 14, del D.L. n. 90/2014 prevede che le deliberazioni della CONSOB concernenti determinati aspetti dell'organizzazione interna e del funzionamento della Commissione medesima, debbano essere adottate con non meno di quattro voti favorevoli. Le disposizioni concernenti tali quorum deliberativi si applicheranno dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Commissione.

La CONSOB, istituita dall'art. 1 del D.L. n. 95/1974, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 216/1974, successivamente modificato dall'art. 1 della L. n. 281/1985, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Le funzioni della CONSOB, estese a tutti gli aspetti rilevanti per l'efficiente tutela del risparmio, riguardano i prodotti oggetto degli investimenti e i relativi emittenti, gli intermediari dei quali i risparmiatori si avvalgono per effettuare tali investimenti e i mercati nei quali essi vengono realizzati. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza di sua competenza, la CONSOB è tra l'altro dotata di poteri regolamentari, autorizzatori e sanzionatori.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale di statistica ISTAT


Presidente:


Giorgio Alleva

Pareri favorevoli con maggioranza superiore ai 2/3 dei componenti

espressi

dalla 1ª Commissione

del Senato il 19/6/2014 e dalla I Commissione

della Camera

il 2/7/2014.


15/7/2014


D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri, previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti

a maggioranza

dei 2/3

dei componenti


Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 2014 Giorgio Alleva è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale di statistica ISTAT per la durata di un quadriennio.

La nomina di Alleva era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole, con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti, la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato e la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera nelle rispettive sedute del 19 giugno e del 2 luglio 201438. Il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Alleva era stato richiesto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989, dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 giugno 2014 annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2014.

Con la nomina di Alleva è venuto dunque meno il mandato di Antonio Golini, che era stato incaricato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2013, di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti al presidente dell'ISTAT in attesa dell'avvio e del perfezionamento della procedura di nomina dello stesso39. In precedenza presidente dell'ISTAT era stato Enrico Giovannini, che, nominato per quattro anni con D.P.R. del 3 agosto 2009, aveva rassegnato le proprie dimissioni in seguito alla sua nomina a Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 28 aprile 2013.

Si ricorda che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera del 17 gennaio 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 20 e il 21 gennaio 2014, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto40. Su tale proposta la 1ª Commissione del Senato aveva espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti nella seduta del 22 gennaio 2014. La I Commissione della Camera aveva parimenti avviato l'esame della proposta di nomina nella seduta del 5 febbraio 2014, aveva proceduto all'audizione di Padoan nella seduta del 12 febbraio 2014, ed aveva espresso anch'essa parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti nella seduta del 14 febbraio 2014. Tuttavia tale procedura non ha più avuto seguito in conseguenza dell'avvenuta nomina di Padoan a Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989, modificato dall'art. 5, comma 1, della L. n. 196/2009, e recentemente modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. d) del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2013, il presidente dell'ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

L'ISTAT, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale. L'Istituto è stato riordinato dal D.P.R. n. 166/2010, emanato nell'ambito delle procedure previste dalla normativa taglia-enti introdotta dall'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008. Organi dell'Istituto sono, oltre al presidente, il consiglio (la cui composizione è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti), il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (la cui composizione è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22 compreso il presidente precedentemente previsti) e il collegio dei revisori dei conti. I mandati hanno tutti durata quadriennale.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari


Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità nazionale anticorruzione



(già Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

ANAC)


Componenti:





Michele Corradino Ida Angela Nicotra




Pareri favorevoli con maggioranze superiori ai 2/3

dei componenti

espressi dalla

1ª Commissione

del Senato

il 19/6/2014,

e dalla

I Commissione

della Camera

il 25/6/2014


11/7/2014



D.P.R.

previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri,

su proposta

del Ministro per

la semplificazione

e la pubblica amministrazione,

previo parere favorevole

delle Commissioni parlamentari competenti espresso

a maggioranza

dei due terzi

dei componenti

Componenti:





Francesco Merloni

Nicoletta Parisi

Pareri favorevoli con maggioranze superiori ai 2/3

dei componenti

espressi dalla

1ª Commissione

del Senato

il 19/6/2014.

Pareri favorevoli con maggioranze superiori ai 2/3

dei componenti

espressi dalla

I Commissione

della Camera

il 2/7/2014.



Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 2014, Michele Corradino, Ida Angela Nicotra, Francesco Merloni e Nicoletta Parisi sono stati nominati, per la durata di sei anni, componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione. Tali nomine erano state approvate dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014 su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, a seguito dei pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti, espressi con la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti.

Come riferito nel precedente Bollettino, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 giugno 2014 annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2014, aveva richiesto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009, il parere parlamentare sulle predette proposte di nomina. Tali richieste sono state assegnate alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato che, nella seduta del 19 giugno 2014, ha espresso su ciascuna di esse parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti. Le richieste sono state altresì assegnate alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera che, dopo averle esaminate nella seduta del 24 giugno 2014, in quella del 25 giugno 2014 ha espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti limitatamente alle proposte di nomina di Corradino e Nicotra; sulle proposte di nomina di Merloni e Parisi la proposta di parere favorevole è stata invece approvata senza raggiungere il quorum dei due terzi dei componenti prescritto dal citato art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009. Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 1° luglio 2014, annunciata alla Camera in pari data, ha tramesso quindi le richieste di parere parlamentare sulla conferma delle proposte di nomina di Merloni e Parisi a componenti della predetta Autorità. Le proposte sono state assegnate alla I Commissione della Camera che le ha esaminate nella seduta del 2 luglio 2014, esprimendo infine per entrambe parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT, che era già stata individuata come Autorità nazionale anticorruzione dall'art. 1 della L. n. 190/2012, ha assunto la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche ANAC. La denominazione è stata da ultimo mutata in Autorità nazionale anticorruzione dall'art. 19 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014.

Presidente dell'Autorità è Raffaele Cantone, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2014 per la durata di sei anni41. Cantone è subentrato a Romilda Rizzo, presidente della CIVIT dal 29 marzo 2009, che era stata nominata componente della predetta Commissione con D.P.R. del 15 novembre 2011. Gli altri componenti della CIVIT, Antonio Martone e Alessandro Natalini hanno rassegnato le proprie dimissioni in data 23 aprile 2014.

L'Autorità è composta dal presidente e da quattro componenti nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Per l'Autorità è stata dunque prevista dalla predetta normativa una composizione più ampia di quella da ultimo prevista per la CIVIT42.

Il presidente dell'Autorità è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno; i componenti sono nominati invece su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione43. Tutti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.

Sul piano dei requisiti soggettivi, l'art. 5, comma 5, del citato D.L. n. 101/2013 prevede che il presidente e i componenti dell'Autorità siano scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero sia nel settore pubblico che in quello privato; essi devono altresì possedere notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità.

L'Autorità nazionale anticorruzione esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa. Ulteriori poteri le sono stati attribuiti dall'art. 19 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/201444, che ha tra l'altro disposto, a decorrere dal 25 giugno 2014, la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP e il trasferimento dei relativi compiti e funzioni proprio all'Autorità nazionale anticorruzione. Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni già attribuitele in materia di misurazione e valutazione della performance sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia dal 19 agosto 201445. Il presidente dell'Autorità, entro il 31 dicembre 2014, dovrà presentare al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino della medesima Autorità, che dovrà essere approvato con apposito decreto.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Società

per lo sviluppo

dell'arte,

della cultura

e dello spettacolo

ARCUS S.p.a.


Amministratore unico:


Ludovico Ortona



Richiesta di parere parlamentare,

trasmessa ai sensi

dell'art. 10, comma 6, della L. n. 352/1997,

e dell'art. 4, comma 4,

del D.L. n. 95/2012 convertito,

con modificazioni,

dalla L. n. 135/2012,

annunciata alla Camera

il 1°/7/2014 e al Senato

il 2/7/2014.

Pareri favorevoli espressi

dalla 7ª Commissione

del Senato il 9/7/2014 e dalla VII Commissione della Camera

il 16/7/2014.


Procedura

di nomina

in corso



Decreto

del Ministro

per i beni e le attività culturali

di concerto con

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e con il Ministro dell'economia

e delle finanze



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera del 26 giugno 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 1° e il 2 luglio 2014, ha richiesto, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della L. n. 352/1997, e dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Ludovico Ortona ad amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a. Tale richiesta è stata assegnata alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 luglio 2014, e alla VII Commissione (Cultura) della Camera, che dopo averne avviato l'esame nella seduta del 15 luglio 2014, ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 luglio 2014.

Il 31 dicembre 2013 è infatti scaduto il mandato dello stesso Ortona, che era stato nominato fino a tale data amministratore unico di ARCUS S.p.a. con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2012. La nomina di Ortona, già presidente uscente di ARCUS S.p.a., ad amministratore unico della medesima, era stata disposta ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che aveva modificato la governance della società prevedendo appunto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione e del presidente.

Inoltre, l'art. 12 del predetto D.L. n. 95/2012 aveva previsto la messa in liquidazione della Società a decorrere dal 1° gennaio 2014, concorrendo con ciò a delimitare la durata del mandato dell'amministratore unico. Tuttavia in seguito, ad opera dell'art. 39, comma 1-bis del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013, sono state abrogate le disposizioni concernenti la messa in liquidazione di ARCUS S.p.a. Di conseguenza si è reso necessario nominare un nuovo amministratore unico della Società, stavolta per la durata ordinaria di tre esercizi, ossia fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016.

Si ricorda che in precedenza la carica apicale di ARCUS S.p.a. era rappresentata da un presidente, sulla cui proposta di nomina è previsto il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell’art. 10, comma 6, della L. n. 352/1997 (sostituito dall’art. 2 della L. n. 291/2003), che è la fonte normativa speciale del controllo parlamentare su ARCUS S.p.a.46. Alla stregua di tale norma, lo stesso Ortona, prima della nomina ad amministratore unico, era stato nominato presidente della Società con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 1° luglio 2010, in sostituzione del dimissionario Salvatore Italia, nominato con analogo decreto del 18 novembre 200847.

La richiesta di parere parlamentare da ultimo presentata dal Governo, concernente appunto la proposta di nomina di Ortona ad amministratore unico della Società, trova dunque fondamento nel combinato disposto delle due norme precedentemente citate. Mentre infatti l’art. 10, comma 6, della L. n. 352/1997 configura la previgente governance di ARCUS S.p.a. (consiglio di amministrazione e presidente) prevedendo il previo parere parlamentare sulla nomina del presidente, l'art. 4, comma 4, del D.L.n. 95/2012 prevede la possibilità di un diverso modello organizzativo della Società (la nomina dell'amministratore unico) senza però abrogare la disciplina della L. n. 352/1997 e senza far venir meno il controllo parlamentare ivi previsto. Richiedendo quindi il parere parlamentare sulla nomina dell'amministratore unico di ARCUS S.p.a., sebbene tale carica non risulti espressamente prevista dalla fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulla Società, il Governo ha dunque traslato l'onere del previo parere delle Commissioni sulla nuova carica apicale di ARCUS S.p.a., di fatto evitando in tal modo che venisse meno il controllo parlamentare su tale soggetto.

ARCUS S.p.a. è stata costituita nel febbraio 2004 dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi della citata L. n. 291/2003. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre i programmi di indirizzo sono oggetto di decreti annuali adottati dal Ministro per i beni le attività culturali, che esercita altresì i diritti dell’azionista, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Scopo della società è di sostenere, anche finanziariamente, progetti concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche nelle sue possibili interrelazioni con le infrastrutture del Paese.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico

INDA


Componenti

del consiglio

di amministrazione:



Walter Pagliaro e

Arnaldo Colasanti

Richiesta di parere parlamentare

trasmessa ai sensi

dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 20/1998,

annunciata

alla Camera l'8/7/2014

e al Senato

il 9/7/2014.

Pareri favorevoli

espressi dalla

VII Commissione

della Camera e dalla

7ª Commissione

del Senato

il 23/7/2014.


Procedura

di nomina

in corso


Decreto

del Ministro

per i beni e le attività culturali e del turismo, che designa un componente;

l'altro è designato

dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.




Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera del 2 luglio 2014, annunciata alla Camera e al Senato l'8 e il 9 luglio 2014, ha richiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 20/1998, il parere parlamentare sulle proposte di nomina di Walter Pagliaro e Arnaldo Colasanti a membri del consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico INDA. Le proposte sono state assegnate alla VII Commissione (Cultura) della Camera, che dopo averle esaminate nella seduta del 22 luglio 2014, ha espresso pareri favorevoli nella seduta del 23 luglio 2014. Le proposte sono state altresì assegnate alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato, che ha parimenti espresso pareri favorevoli nella seduta del 23 luglio 2014.

Il 25 febbraio 2013 erano infatti scaduti i mandati di Enza Signorelli Pupillo, Pietrangelo Buttafuoco, Monica Centanni e Antonino Portoghese a componenti di designazione governativa del consiglio di amministrazione dell'INDA, i quali erano stati nominati per quattro anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 25 febbraio 2009. Al termine del periodo di prorogatio48, il predetto Ministro, con proprio decreto in data 11 aprile 2013, aveva nominato Alessandro Giacchetti commissario straordinario dell'INDA fino al 31 dicembre 2013 e comunque non oltre la ricostituzione del consiglio di amministrazione. Il commissariamento dell'Ente si era reso necessario nelle more dell'approvazione della modifica dello statuto, deliberata dalla stessa Fondazione l'8 febbraio 2013 per ridurre da otto a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, in attuazione dell'art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.

La modifica all'art. 12 dello statuto della Fondazione INDA è stata approvata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la sempificazione, in data 14 febbraio 2014. Per effetto di tale modifica, sono stati ridotti da quattro a due i componenti del consiglio di amministrazione dell'INDA di designazione governativa, sulle cui proposte di nomina è previsto il previo parere delle Commissioni parlamentari. In particolare si tratta di un consigliere designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, con funzioni di consigliere delegato (art. 12, comma 1, lett. b) dello statuto dell'INDA), e di un consigliere designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (art. 12, comma 1, lett. c) del predetto statuto)49.

Nella fattispecie, le proposte di nomina trasmesse dal Governo concernono Walter Pagliaro, in qualità di consigliere delegato, e Arnaldo Colasanti in qualità di consigliere designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il consiglio di amministrazione dell'INDA consta altresì di tre ulteriori componenti non soggetti a controllo parlamentare, ossia: il sindaco pro tempore di Siracusa, in qualità di presidente dell'Istituto50, un consigliere designato dalla Regione Sicilia ed un consigliere designato dalla Conferenza unificata, fino a quando non si sarà verificata una partecipazione qualificata al patrimonio dell'Istituto da parte di soggetti privati, ai sensi della lettera g) del primo comma dell'art. 12 dello statuto. Tutti i consiglieri sono nominati per quattro anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 del citato D. Lgs. n. 20/1998.

L’Istituto, fondato nel 1914 e già disciplinato quale ente pubblico dalla legge n. 70/1975, è stato trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 20/1998. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 di tale decreto legislativo è la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine nell'Ente in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.

L’INDA ha la finalità di coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con gli enti locali, l'organizzazione e lo svolgimento di rappresentazioni nei teatri greci e romani, oltreché nei parchi archeologici, promuovendo la divulgazione del repertorio teatrale classico e delle altre attività culturali ed artistiche ad esso relative. Promuove inoltre, anche in collaborazione con le università, lo studio dei testi teatrali della letteratura greca e latina.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Commissione

di vigilanza

sui fondi pensione COVIP



Presidente:


Rino Tarelli




Richiesta di parere parlamentare ai sensi

dell'art. 18, comma 3,

del D.Lgs.

n. 252/2005

e dell'art. 1

della L. n. 14/1978


21/10/2014

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri

su proposta

del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze



Il 21 ottobre 2014 è prevista la scadenza del mandato del presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, Rino Tarelli, che era stato nominato fino a tale data con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 2014.

Si ricorda che con separato decreto del Presidente della Repubblica sempre in data 11 febbraio 2014 Antonella Valeriani e Francesco Massicci sono stati nominati per un quadriennio componenti della Commissione. Prima di tali nomine, poiché nei mesi di dicembre 2012 e febbraio 2013 erano scaduti i mandati del presidente Antonio Finocchiaro e del commissario Giuseppe Stanghini, la COVIP risultava composta e presieduta dal solo Rino Tarelli, che era stato precedentemente nominato componente della Commissione con D.P.R. del 22 ottobre 201051.

La composizione della COVIP è stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. g) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne ha ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. Il relativo mandato dura quattro anni ma, per effetto del divieto generale di conferma alla cessazione della carica previsto dall'art. 23, comma 3, dello stesso D.L. n. 201/2011, i componenti della COVIP non possono più essere confermati nell'incarico come inizialmente previsto dalla legge istitutiva. Per effetto di tale modificazione, scaduti nei mesi di febbraio ed agosto 2012 i mandati dei commissari Eligio Boni e Giancarlo Morcaldo, non sono stati nominati nuovi commissari in loro vece, consentendo con ciò alla COVIP di raggiungere la ridotta consistenza numerica prevista nel ricordato D.L. n. 201/2011.

I membri della COVIP sono nominati, nel rispetto della disciplina di cui alla L. n. 14/1978, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La COVIP, istituita con il D.Lgs. n. 124/1993, è regolata dall'art. 18 del D.Lgs. n. 252/2005 con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO




























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a luglio-agosto 2014


Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcuno modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.



Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 13 ordini del giorno, di 8 mozioni e di 1 risoluzione conclusiva.

Di tali attuazioni 7 sono state trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze, 7 dal Ministero della salute, 4 dal Ministero della difesa, 3 dal Ministero dell'interno, 1 dal Ministero degli affari esteri.

Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 13 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

5 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2215, divenuto legge n. 79 del 2014, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale”.Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero della salute.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2215, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 24, di cui finora attuati 6;


4 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2149, divenuto legge n. 28 del 2014, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero della difesa.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2149, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 23, di cui finora attuati 5;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 1540 divenuto legge n. 119 del 2013, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 1540, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 37, di cui finora attuati 4;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 1865 divenuto legge n. 147 del 2013, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” . Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 1865, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 248, di cui finora attuati 5;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 1920 divenuto legge n. 9 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero della salute.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 1920, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 46, di cui finora attuato 1;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 1309 divenuto legge n. 71 del 2014, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 1309, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 2, di cui finora attuato 1.


Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

In particolare, nel periodo 1° luglio - 31 agosto 2014 sono stati segnalati 182 ordini del giorno*, dei quali:


75 riferiti alla legge n. 106 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (A.C. 2426).

56 sono stati inviati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 16 al Ministero dell'economia e delle finanze, 4 al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 al Ministero della difesa, 3 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 2 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed 1 al Ministero degli affari esteri;


73 riferiti alla legge n. 89 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria” (A.C. 2433)

52 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 4 al Ministero degli affari esteri, 3 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 3 al Ministero della salute, 3 al Ministero dello sviluppo economico, 3 al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 2 al Ministero dell'interno, 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 1 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed 1 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie;


20 riferiti alla legge n. 97 del 2014, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche” (A.C. 2447).

15 sono stati inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 3 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 2 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

13 riferiti alla legge n. 93 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali” (A.C. 2365).

6 sono stati inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 4 al Ministero dell'economia e delle finanze, 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed 1 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;


1 riferito alla legge n. 96 del 2014, concernenteRatifica ed esecuzione dell’Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012” (A.C. 2280) inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 15 mozioni**:

- QUARTAPELLE PROCOPIO, SANTERINI, PALMIERI, BINETTI, Dorina BIANCHI, LOCATELLI, SCOTTO, SIBILIA ed altri n. 1/00326 (Ulteriore nuova formulazione), in materia di adozioni internazionali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

- GINEFRA, PALESE, LEONE, MATARRESE, FRATOIANNI, CERA, PISICCHIO ed altri n. 1/00134 e DE LORENZIS ed altri n. 1/00552, concernenti iniziative per il prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico e per l’ammodernamento della linea ferroviaria sulla dorsale adriatica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 7 risoluzioni:

- FRAGOMELI ed altri n. 8/00067, concernente la revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici, al Ministero dell'economia e delle finanze;

- LENZI ed altri n. 8/00068, concernente iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina, al Ministero della salute;

- L’ABBATE ed altri n. 8/00069, concernente interventi a tutela della produzione italiana di riso, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- PAGLIA ed altri n. 8/00070, concernente iniziative a sostegno degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti per l'acquisto di beni e servizi attraverso carte di debito, al Ministero dell'economia e delle finanze;

- ROSTELLATO ed altri n. 8/00071, concernente incentivi per l'assunzione di lavoratori provenienti dalla cosiddetta “piccola mobilità”, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- Pierdomenico MARTINO ed altri n. 8/00072, concernente il potenziamento della tratta Viareggio-Firenze ed efficientamento del trasporto pubblico locale ferroviario, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- META ed altri n. 8/00073, concernente la considerazione dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta come Autorità portuale di interesse nazionale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Note annunciate al 31 agosto 2014
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero degli affari esteri52


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00051

Risoluzione conclusiva

Amendola

Commissione

10/07/14

III

Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp) prevista per il 2015


La risoluzione conclusiva Amendola ed altri n. 8/00051, accolta dal Governo ed approvata dalle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) nella seduta del 17 aprile 2014, impegnava l'esecutivo, nell'imminenza della riunione preparatoria di New York della Conferenza per il riesame del trattato di non proliferazione nucleare, prevista per il 2015, ad assumere una pluralità di iniziative a sostegno delle misure di disarmo e di non proliferazione nucleare.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

“1. In occasione della riunione del Terzo Comitato Preparatorio della Conferenza di Riesame del Trattato di Non Proliferazione Nucleare (New York, 28 aprile-9 maggio 2014), l'Italia ha continuato a svolgere un ruolo attivo a sostegno delle misure di disarmo e di non proliferazione nucleare. Abbiamo riaffermato ancora una volta l'importanza del disarmo e della non proliferazione quali componenti essenziali della nostra politica estera richiamando espressamente, nella dichiarazione resa in apertura dei lavori, l'attenzione e l'impegno su questi temi del nostro Parlamento che, con la Risoluzione in parola, ha impegnato il Governo a svolgere un ruolo attivo per l'attuazione del Piano d'Azione 2010, per il rafforzamento del regime internazionale di non proliferazione, per l'entrata in vigore del Trattato sulla messa al bando totale dei test nucleari (CTBT), per l'attuazione del sistema delle «garanzie negative di sicurezza», per l'avvio di negoziati sul Trattato per la messa al bando della produzione di materiale fissile (FMCT), per l'universalizzazione del Protocollo Aggiuntivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA) e per l'istituzione di una Zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente. La partecipazione ai lavori del Comitato Preparatorio ha inoltre offerto l'occasione per annunciare che l'Italia ospiterà, nei primi mesi del 2015, un incontro del Gruppo di Persone Eminenti - di cui fa parte il Ministro degli Esteri Federica Mogherini - per promuovere l'entrata in vigore del CTBT. A margine dell'incontro sarà inoltre previsto un evento di alto livello con la partecipazione di esperti del mondo scientifico e accademico di fama internazionale. Durante i lavori dedicati ai cluster tematici, l'Italia ha ancora una volta ribadito il pieno sostegno al Facilitatore Jaakko Laajava per la convocazione di una Conferenza sull'istituzione di una Zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente, auspicando una sua nuova visita in Italia dopo quella del gennaio scorso. Il Governo giapponese non ha avanzato la proposta di svolgere la prossima Conferenza di riesame del TNP nelle città di Hiroshima e Nagasaki. La prossima Conferenza di Riesame si terrà pertanto a New York. In vista di questo fondamentale appuntamento l'Italia rimane impegnata a promuovere attivamente e in modo propositivo le tematiche del disarmo e della non proliferazione.

2. In ambito G7, su proposta italiana, è stato anticipato nella parte introduttiva della dichiarazione su disarmo e non proliferazione che sarà rilasciata congiuntamente al Comunicato Finale dei Leader, un riferimento all'obiettivo di un mondo senza armi nucleari, nel rispetto di quanto stabilito dal TNP e nell'ottica di mantenere il necessario equilibrio tra la dimensione del disarmo e quella della non proliferazione. Tale riferimento, già espresso lo scorso anno nella sezione sul disarmo nucleare, ha acquistato in tal modo maggiore visibilità, divenendo uno degli elementi portanti dell'intera dichiarazione”.


Ministero della difesa


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2149/15

Ordine del giorno

Basilio

Assemblea

10/07/14

IV

Informativa al Parlamento in merito alle spese per corsi di addestramento e formazione di forze armate libiche


L'ordine del giorno Basilio ed altri n. 9/2149/15, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2014, impegnava l'esecutivo ad informare il Parlamento sull'ammontare delle spese sostenute dallo Stato italiano per l'addestramento e la formazione in Italia di forze armate libiche ed in merito al contributo economico a tali spese da parte delle autorità libiche.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

In relazione all'impegno assunto dall'Ordine del Giorno in argomento il Governo, ed il Ministero della Difesa in particolare - nel pieno rispetto della centralità del Parlamento - per quanto attiene, nel caso di specie, alle tematiche della difesa e della sicurezza nazionale, rappresenta, preliminarmente, che l'esigenza di sostenere lo sforzo della Libia nell'ammodernamento e nell'addestramento della propria componente militare trae origine da un'iniziativa del Primo Ministro U.K., David Cameron che, nella sua qualità di Presidente del G8 svolto a Londra il 17 e 18 giugno 2013, ha presentato ai Governi Italiano, Statunitense, Inglese, Francese e Libico. Si tratta, complessivamente, della formazione e dell'addestramento di 15.000 uomini libici di cui 2.000 in un arco temporale di circa 2 anni, da condurre “a titolo oneroso” nel territorio dei Paesi aderenti all'iniziativa (al momento Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Turchia).

Le spese per i corsi di addestramento svolti a favore dei militari libici, infatti, non gravano sul bilancio dello Stato italiano, ma sono poste integralmente a carico del Paese nordafricano che le ristorerà - per quanto concerne l'Italia - secondo le modalità contenute nell'Intesa tecnica sottoscritta, a Roma, tra i ministri della difesa dei due Paesi, in data 28 novembre 2013.

Più in particolare l'attività di addestramento italiana, denominata “Operazione Coorte”, è stata demandata all'Esercito Italiano che, attesa la volontà del Governo di prendere parte al processo di stabilizzazione del Paese nordafricano, ha predisposto e fornito supporto per la formazione e l'addestramento delle Libyan Security Forces.

Ciò in ossequio alle intese tecniche siglate in data 28 novembre 2013, tra i Ministri della Difesa italiano e libico, corredate da “Lineamenti Organizzativi e didattico-addestrativi” per il supporto formativo da fornire (Terms of Reference).

In questo ambito, l'Italia si è assunta l'impegno di svolgere dei cicli di addestramento a favore di 450/500 militari libici ciascuno, fino al completamento delle 2.000 unità previste, nel periodo 2013-2015.

Questi cicli addestrativi, suddivisi in tre distinte fasi, sono così articolati:

- il primo, in territorio libico, di durata variabile, svolto congiuntamente con rappresentanti del Ministero della Difesa libico, è volto ad individuare, selezionare, sottoporre a visita medica ed infine trasportare in Italia il personale da addestrare. Tale primo ciclo si è già concluso e sono in corso le attività propedeutiche per iniziare un secondo ciclo sempre per 450/500 militari libici;

- il secondo, presso 1'80° Reggimento “Roma” in CASSINO, della durata di 14 settimane, è incentrato sull'addestramento di base di fanteria. Questo secondo ciclo, nel suo primo svolgimento, si è già concluso con il trasferimento dei militari libici presso la sede di Persano;

- il terzo, presso il Comprensorio Addestrativo in PERSANO, di 10 settimane, è finalizzato alle procedure tecnico-tattiche a livello compagnia di fanteria leggera, impiegabile in ogni contesto operativo compreso l'internal security. Tale ciclo è di prevista conclusione entro la prima decade di luglio.

Gli oneri che l'Italia ha già sostenuto/prevede di sostenere per il primo semestre 2014, ammontano, complessivamente, a circa 15 ML di €.

Tale somma, che ai sensi degli Accordi sottoscritti con le Autorità libiche dovrà essere da queste ultime integralmente ristorata, è comprensiva degli oneri relativi alla predisposizione e manutenzione delle infrastrutture nelle due sedi di Cassino e Persano (circa 2,6ML di €); per le esigenze alloggiative e di benessere del personale libico e del personale italiano (con compiti di istruzione, sostegno logistico e sicurezza) e per l'acquisizione del vestiario, degli equipaggiamenti e dei materiali di igiene e sanità a tutto il personale (circa 0,6ML di €); per la corresponsione del trattamento economico accessorio - compenso forfettario d'impiego e indennità di missione - al personale italiano impiegato per l'esigenza, pari a circa 300 militari provenienti da altre sedi e circa 200 stanziali (circa 7,0ML €); per la somministrazione del vitto, del supporto logistico, per i trasporti e per l'assistenza medica h-24, nonché per lo svolgimento di attività di sostegno, interpretariato, ecc. (circa 4,8ML di €) e, infine, per il disbrigo delle pratiche relative alla legge sull'immigrazione e per il pagamento dei relativi oneri (circa 0,1 ML di €)”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2149/8

Ordine del giorno

Di Stefano Manlio

Assemblea

21/07/14

IV

Informativa al Parlamento sulla partecipazione italiana alla ristrutturazione del Quartier Generale della NATO a Bruxelles


L'ordine del giorno Manlio Di Stefano ed altri n. 9/2149/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2014, impegnava l'esecutivo ad informare il Parlamento sulle spese sostenute dall'Italia per la costruzione del nuovo Quartier Generale della Nato a Bruxelles, anche rispetto al costo complessivo dell'opera, nonché sulle aziende vincitrici di appalti nella costruzione e messa in operatività della struttura in questione.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

II Governo, ed il Ministero della difesa per gli aspetti di specifica competenza, in relazione alla problematica sollevata dall'atto di indirizzo in questione rappresenta che la costruzione di un nuovo Quartier Generale della Nato fu decisa al più alto livello in occasione del Vertice tenutosi a Washington nell'aprile del 1999 per il 50° anniversario dell'Alleanza. L'espansione delle attività della NATO, sperimentata già allora, aveva rapidamente saturato la capacità ricettiva dell'attuale infrastruttura, la cui costruzione risale al 1967 e che era stata concepita per un'Alleanza che in quel frangente storico annoverava solo 15 Stati membri. Il progetto è stato ideato e sviluppato, dunque, per soddisfare l'esigenza di ospitare le delegazioni degli attuali 28 Paesi membri, le delegazioni di Paesi Partner, il Segretariato Internazionale civile e militare, per un totale di circa 4.500 persone. Alla fine del 2010 si è finalmente passati dalla fase di progettazione e scavo a quella della realizzazione, con l'inizio dei lavori di costruzione a gennaio 2011, mentre l'effettivo trasferimento è previsto per giugno 2016.

Il perimetro del Nuovo Quartier Generale si estende su un terreno di 44 ettari, localizzato di fronte alla attuale sede della NATO. Al suo interno, oltre alla struttura principale destinata ad ospitare le Delegazioni, il Segretariato, le sale riunioni e le altre facilities, troveranno spazio anche il nuovo Staff Centre e gli edifici industriali per la fornitura di energia e la continuità delle attività in caso di emergenza. Il corpo principale sarà strutturato da un agorà centrale e da varie ali. Le delegazioni nazionali saranno collocate nelle long wings, mentre il Segretariato occuperà le short wings e il piano terra delle long wings.

All'Italia, sulla base delle richieste a suo tempo presentate, saranno assegnati il quinto ed il sesto plano della long wing numero 2 (lato Boulevard Leopold III). L'ipotesi di lavoro sviluppata nel periodo 2006-2008 prevede la collocazione della Rappresentanza Italiana presso il Consiglio Atlantico al quinto piano e di Italstaff al sesto, eliminando l'attuale separazione che vede le due delegazioni posizionate in ali diverse dell'attuale edificio.

Inoltre, nel sesto piano sarà trasferita anche la Rappresentanza Militare presso l'Unione Europea, attualmente in affitto presso un edificio in centro città (Avenue de Kortenberg), consentendo, pertanto, di risparmiare sui costi di locazione attualmente sostenuti.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari, invece, si rappresenta che l'ultimo Long Term Program Budget (LTPB) approvato dal NAC prevede una spesa totale stimata per il progetto, pari a 1.048.386,147 M€ e una stima di completamento dei lavori a fine 2015 - inizio del 2016. Fino ad allora - e per un certo periodo - i due siti dovranno funzionare contestualmente.

La spesa totale risulta suddivisa in tre categorie:

- 904.984.685 M€ di costi a fondi comuni (CF-Common Funding), ripartiti tra i vari Paesi in base a una formula di cost share, che per l'Italia è del 6,9491%, peraltro più favorevole rispetto a quella in essere per il bilancio civile della NATO (8,7638%); la percentuale italiana è pari a 62.917.948 M€.

- 99.025.315 M€ di costi a carico delle Nazioni (NF-National Funding) per la costruzione delle varie delegazioni, ripartiti in funzione delle specifiche esigenze di ogni singola Nazione; la quota italiana è pari a 5.033.740 M€.

- 44.376.147 M€ di costi a carico delle nazioni per il c.d. fit-out (F0), per le modifiche, gli adattamenti ed i lavori addizionali richiesti specificamente dalle nazioni; la quota italiana è pari a 2.837.144 M€.

L'onere complessivo pianificato a carico dell'Italia, nell'ambito delle summenzionate 3 categorie (CF+NF+FO), ammonta a 70.788.832 M€.

Quanto ai finanziamenti, il nostro Paese ha inizialmente provveduto con la legge 1° agosto 2002, n. 182, recante Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles, ad autorizzare la spesa, per il periodo 2002-2008, di euro 24.622.025.

Purtroppo, a causa del ritardo verificatosi nell'attività di progettazione, i lavori sono iniziati solamente nel mese di ottobre del 2010 e pertanto solamente una parte del finanziamento stabilito con la citata legge è stato utilizzato, mentre la somma restante ha costituito economia di bilancio.

Per tale circostanza si è provveduto - mediante i provvedimenti di proroga delle missioni internazionali - a rifinanziare la legge 182 del 2002, con i seguenti importi:

- euro 11.818.704 per l'anno 2013, stanziati con il decreto-legge 28 dicembre 2012 n. 227;

- euro 11.647.276 per l'anno 2014 ed euro 34.665.051 per l'anno 2015, con il decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2.

Per quanto riguarda, invece, le aziende impegnate nella realizzazione del nuovo Quartier Generale si segnala che la costruzione del nuovo edificio, che vede il Belgio come Host Nation, è stata assegnata alla BAM, consorzio belga-olandese, mentre la parte infrastrutturale, denominata Active Network Infrastructure e per la quale la NATO Communication and Information Agency è Host Nation, è stata aggiudicata ad un consorzio guidato dalla Lockheed Martin Global Inc. che comprende le seguenti aziende: Cisco (USA), Citrix (USA), Dell (USA), Fortinet (USA), Microsoft (USA/BEL), Nexor (GBR), Polycom (USA), Prodata (BEL), Selex (ITA). L'appalto ha un valore complessivo di 62 M€ e la quota parte per Selex è pari al 12%”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2149/20

Ordine del giorno

Ciprini

Assemblea

21/07/14

IV

Rafforzamento di misure volte al riconoscimento, alla prevenzione, al monitoraggio e cura del rischio del disturbo da stress post traumatico (DSPT) del personale militare e di polizia coinvolto in missioni internazionali


L'ordine del giorno Ciprini ed altri n. 9/2149/20, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2014, impegnava l'esecutivo a rafforzare le misure volte al riconoscimento, alla prevenzione, al monitoraggio e alla cura del rischio del Disturbo da Stress Post Traumatico (DSPT) del personale militare e di polizia coinvolto in missioni internazionali, anche attraverso la predisposizione di adeguati interventi di supporto psicologico e di sostegno programmato e individuale, nonché di formazione ed addestramento che tengano conto anche degli aspetti emotivo-relazionali del personale operante in tali contesti.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

Il Governo, e l'Amministrazione della difesa in particolare, pongono da sempre la massima attenzione al mantenimento dello stato di benessere psico-fisico del personale militare, in particolare di quello che si trova ad essere impiegato in operazioni fuori dal territorio nazionale e pertanto esposto con maggiori probabilità a situazioni catalizzatrici di esperienze particolarmente impegnative sotto il profilo psicologico ed emotivo, oltreché fisico.

Gli scenari operativi nei quali le Forze armate sono chiamate ad operare, infatti, si caratterizzano per le condizioni di elevata instabilità sociale e politica, per condizioni ambientali sfavorevoli, nonché per la tipologia del conflitto, asimmetrico, in cui il nemico si presenta con modalità imprevedibili. Circostanza, questa, che sottopone il personale ad azioni/reazioni in grado di mettere a dura prova anche le più solide e addestrate capacità di adattamento dei militari che, se non adeguatamente trattate, possono comportare seri rischi per la salute mentale.

Proprio a tale scopo, e sulla scorta dell'esperienza maturata nel corso delle attività che hanno visto le Forze armate impiegate nei più diversi e impegnativi teatri operativi, il 3 agosto 2012 è stato costituito presso l'Ispettorato Generale della Sanità militare dello Stato maggiore della difesa, il Comitato tecnico scientifico (Board) per lo studio dei disturbi mentali nel personale militare, formato, in questa prima fase, dal Capo del I Reparto dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare (Coordinatore), dal Direttore dell'Osservatorio Epidemiologico, dal Capo Sezione Psichiatria e Psicologia dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, da Ufficiali Medici specialisti in Psichiatria, rappresentanti degli Stati Maggiori di F.A. / C.do Gen. CC e dal Capo Dipartimento Scienze Neurologiche e Psichiatriche del Policlinico Militare di Roma. Tale Comitato è stato individuato quale strumento adeguato per l'A.D, per delineare un quadro di situazione inerente i disturbi psichiatrici in ambito militare e definire delle linee guida con gli elementi di indirizzo per la gestione in termini preventivi clinici e medico-legali dei disturbi psichiatrici ed organizzare un modello di studio e monitoraggio permanente sulla psicopatologia militare.

Le linee guida - peraltro fruibili on-line sul sito istituzionale della Difesa (littp://www.difesa.it/GiornaleMedicina/) - sono state concepite, in particolare, per fornire alle figure professionali sanitarie militari gli elementi di base per poter operare i necessari interventi sul piano medico, psicologico e psichiatrico fin dalla comparsa dei primi sintomi psichici post-traumatici, tenendo conto dei modelli e dei criteri di riferimento approvati e condivisi dalla comunità scientifica internazionale.

Proprio allo scopo di realizzare gli obiettivi indicati nell'impegno assunto dal Governo con l'atto di indirizzo in titolo, nelle linee guida, la cui ultima edizione è del corrente anno, sono definite le indicazioni per gli operatori sanitari militari per poter:

In tal senso, le linee guida si riferiscono sia agli interventi in zone di operazione (fase di deployment) che a quelli al rientro dai Teatri operativi (fase post-deployment) nei casi di possibili manifestazioni cliniche connesse ad eventi traumatici.

Resta fermo che - come sopra evidenziato - scopo delle linee guida è quello di fornire un supporto tecnico/operativo a ciascuna Forza armata/Comando generale, che potrà adattare le procedure descritte alle proprie esigenze di impiego/realtà organizzativa, ivi incluse le attività formative, allo scopo di preservare i propri militari”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2149/31

Ordine del giorno

Prodani

Assemblea

21/07/14

IV

Revisione della normativa sulle indennità di servizio all'estero


L'ordine del giorno Prodani ed altri n. 9/2149/31, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2014, impegnava l'esecutivo a riconsiderare le disposizioni sulle indennità di missione per il personale militare, che attualmente assumono una base di calcolo differente a seconda del Paese in cui si svolge la missione, eventualmente già nel corso dell'iter parlamentare dei diversi progetti di legge presentati sulla partecipazione italiana alle missioni all'estero.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

Il Governo, ed il Ministero della difesa in particolare, coerentemente agli impegni assunti a livello internazionale dal Paese, sottopongono costantemente all'esame del Parlamento i provvedimenti che di volta in volta disciplinano la proroga delle missioni internazionali di pace e di cooperazione in cui sono impegnate le nostre Forze armate. È nell'ambito di tali provvedimenti - licenziati dal Governo nella forma del decreto-legge - che vengono fissate, in base all'aerea di operazione, le diarie del Paese da prendere a riferimento, tenendo conto delle condizioni ambientali e dei fattori di rischio e di disagio legati ad ogni specifica missione.

Per quanto attiene, in particolare, alle indennità percepite dal personale impiegato a Tampa (Florida - Stati Uniti) e da quello impiegato a Malta, si evidenzia che queste sono allineate, rispettivamente, a quelle corrisposte per l'impiego in Afghanistan e Libia, in relazione del supporto tecnico-logistico fornito alle rispettive missioni.

Per quanto concerne alle asserite differenze di trattamento economico esistenti tra il personale appartenente al Ministero degli affari esteri e quello della difesa si evidenzia, preliminarmente, che il personale appartenente alla carriera diplomatica è disciplinato, anche sotto questo aspetto, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante Ordinamento del Ministero degli affari esteri.

Tale provvedimento, all'articolo 171, specifica che l'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, ai quali è commisurata, e che tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. Ciò posto, per completezza di trattazione si evidenzia che ai sensi dell'articolo 39 comma 3 del Codice dell'ordinamento militare, al personale militare impiegato all'estero presso Ambasciate o Addettanze militari si applicano le stesse norme sul trattamento economico, per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero. Il personale che invece, ad esempio, è impiegato in missioni quali Atalanta, Ocean Shield, è percettore, se dirigente, della retribuzione per lavoro straordinario, in deroga ai limiti orari individuali previsti dalla vigente disciplina (articolo 10, comma 3, legge n. 231 del 1990), se non dirigente, invece, il personale viene retribuito con il compenso forfettario di impiego, in deroga ai limiti di impiego e di numero massimo dei giorni retribuibili annualmente. Anche in quest'ultimo caso opera una deroga della normativa vigente (articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007) che si applica anche in favore dei personale volontario in ferma annuale, in quanto non impiegato in uno specifico Paese estero, ma operante in acque internazionali.

Per quanto attiene, invece, alla vetustà delle disposizioni richiamate in premessa all'atto di indirizzo in argomento, ovvero il Regio Decreto 15 luglio 1926, n. 1345 ed il decreto legge 29 dicembre 2000, n. 393, si evidenzia che tali provvedimenti sono stati abrogati dagli articoli 2268, comma 1, n. 40 e n. 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, e riassettati nel medesimo corpus normativo negli articoli dal 1898 al 1903 per le fattispecie di indennizzo privilegiato per il personale aeronautico, e nell'articolo 881, per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali di pace.

A tal riguardo, si evidenzia che proprio con il citato Codice dell'ordinamento militare, il Governo, ed il Ministero della difesa in particolare, hanno proceduto al riordino sistematico delle plurime fonti normative e regolamentari che si sono succedute, stratificate e sovrapposte nel corso degli anni in materia di organizzazione, funzioni e attività della difesa, della sicurezza militare e delle Forze armate, nonché in materia di reclutamento, stato giuridico ed economico e avanzamento del personale militare, realizzando una reductio ad unum che ha consentito il conseguimento di uno dei più importanti obiettivi di semplificazione delle ultime legislature.

Sempre in materia di operazioni internazionali, inoltre, il Ministro della difesa, in occasione dell'esposizione al Senato delle linee programmatiche del dicastero, ha evidenziato la necessità e l'impegno di mettere a punto una legge quadro che colmi il vuoto normativo rispetto alla procedura da seguire in ordine alla deliberazione e all'autorizzazione di tali missioni, nonché la mancanza di un quadro legislativo stabile, in grado di assicurare una disciplina uniforme da applicare in tutti i casi di partecipazione del personale militare alle missioni internazionali.

A tal proposito il Governo, ed il Ministero della difesa in particolare, segue con molta attenzione l'iter parlamentare dei diversi disegni di legge presentati (A.C. 45, A.C. 933, A.C. 952), assegnati per esame congiunto in sede referente alle commissioni riunite 3a (Affari esteri e comunitari) e 4a (Difesa). Ciò posto, seppure l'iter parlamentare non abbia ancora previsto l'intervento formale del Governo, il Ministero della difesa, allorquando sarà chiamato ad intervenire in Commissione prima ed in Aula poi, non mancherà di offrire ogni utile contributo e proposta sul “testo unificato”, al momento ancora in corso di predisposizione da parte del Comitato ristretto costituito in seno alle predette commissioni”.


Ministero dell'economia e delle finanze


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00340

Mozione

Giorgetti Giancarlo

Assemblea

02/07/14

VI





Iniziative in merito agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il Veneto e l'Emilia Romagna nei mesi di gennaio e febbraio 2014




1/00354

Mozione

Zan

1/00364

Mozione

Gigli

1/00365

Mozione

Brunetta

1/00367

Mozione

Ferraresi

1/00370

Mozione

Pizzolante

1/00385

Mozione

Moretto


Le mozioni Giancarlo Giorgetti ed altri n. 1/00340, Zan ed altri n. 1/00354, Gigli ed altri n. 1/00364, Brunetta ed altri n. 1/00365, Ferraresi ed altri n. 1/00367, Pizzolante ed altri n. 1/00370 e Moretto ed altri n. 1/00385, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 25 marzo 2014, impegnavano l'esecutivo ad assumere una pluralità di iniziative finalizzate al sostegno dei comuni del Veneto e dell'Emilia Romagna colpiti dagli eccezionali eventi metereologici nei mesi di gennaio e febbraio 2014, tra cui la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari.

In merito a tale impegno il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

Tenuto conto delle deliberazioni dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2014, con riferimento alla Regione Emilia Romagna e, in data 8 aprile 2014, con riferimento alla Regione Veneto, si fa presente, per quanto di competenza, che, per i soggetti residenti o con sede operativa nei Comuni della provincia di Modena, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2014, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi” e del Veneto, indicati nell'allegato 1-bis del citato decreto, sono stati già sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e degli atti di accertamento esecutivo, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto.

Al riguardo, si segnala che le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto”.


Ministero dell'interno


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1540-A/22

Ordine del giorno

Fedriga

Assemblea

02/07/14

I

Possibilità di accesso degli ufficiali e agenti della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno


L'ordine del giorno Fedriga n. 9/1540-A/22, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 9 ottobre 2013, impegnava l'esecutivo ad avviare progetti sperimentali volti a consentire, attraverso la questura locale, l'accesso degli ufficiali e agenti della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, esclusivamente per i reati di violenza urbana a carattere predatorio.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 121/1981, l'accesso ai dati ed alle informazioni conservate negli archivi automatizzati del Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero dell'Interno e la loro utilizzazione “sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati”.

Una deroga a tale disposizione venne introdotta dall'articolo 16-quater del decreto legge n. 8/1993, convertito dalla legge n. 68/1993, in cui era contemplato l'accesso del personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il CED.

Più recentemente, l'articolo 8 della legge n. 125/2008, novellando il citato articolo 16-quater, ha previsto la possibilità dell'accesso della polizia municipale al CED in relazione allo “schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti”, nonché (per gli operatori in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza) “alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati”. Il predetto articolo 8 dispone, inoltre, che il personale addetto ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza possa essere, altresì, abilitato all'inserimento presso il CED “dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, acquisiti autonomamente”.

Sulla base di quanto previsto dalla norma, è stato già avviato con l'”Ancitel”, società per i servizi informatici dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'accordo per concedere al personale delle polizie municipali la possibilità di accedere alla banca dati SDI al fine di consultare i permessi di soggiorno, rilasciati e rinnovati, e anche di consultare e aggiornare gli schedari di veicoli e documenti d'identità da ricercare.

Ciò premesso, la proposta formulata con l'atto d'indirizzo in argomento, intesa ad avviare progetti sperimentali che consentano, attraverso le Questure, ulteriori possibilità d'accesso del personale delle polizie municipali al CED, ancorché limitatamente ai reati di “violenza urbana e a carattere predatorio”, potrebbe determinare l'insorgenza di talune conseguenti problematiche.

In primo luogo, infatti, occorre valutare gli ostacoli che una eventuale implementazione - anche se soltanto per una fase di sperimentazione - dei sistemi informativi attualmente in uso, comporterebbe, sia dal punto di vista tecnico che economico; inoltre, attesa l'estrema genericità della locuzione in parola, sarebbe necessario individuare le fattispecie delittuose ascrivibili alla stessa; si tratterebbe, altresì, di consentire la consultazione di notizie in genere conoscibili esclusivamente dalle Forze di polizia a competenza territoriale nazionale, competenza che, invece, non è riconosciuta alle polizie municipali.

Si soggiunge, infine, che l'accesso alle informazioni in argomento, nel loro contenuto descrittivo, attraverso la banca dati interforze “Sistema d'Indagine-SDI” può avvenire con due tipi di interrogazione, ognuna delle quali restituisce “risposte” teoricamente di ampio respiro, non confacenti all'obiettivo proposto dall'ordine del giorno in argomento. Infatti, se la banca dati viene interrogata con un dato anagrafico specifico (nome, cognome, data di nascita), restituisce la “storia criminale” del soggetto, fornendo, in tal modo, informazioni di particolare “sensibilità”, non divulgabili; se l'interrogazione è effettuata partendo da un fatto-reato, potrebbe, comunque, consentire la conoscenza di informazioni riguardanti i soggetti coinvolti (vittima/autore) nell'evento delittuoso preso in esame.

In entrambi i casi l'accessibilità alle informazioni di polizia censite in “SDI” andrebbe oltre le competenze di polizia giudiziaria delle polizie municipali, delimitate dalla legge per materia e per territorio”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1865-A/242

Ordine del giorno

Cera

Assemblea

02/07/14

I

Iniziative volte ad una razionalizzazione del trattamento economico accessorio del comparto difesa-sicurezza e soccorso pubblico


L'ordine del giorno Cera ed altri n. 9/1865-A/242, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 dicembre 2013, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte ad attuare una razionalizzazione del trattamento economico accessorio del comparto difesa-sicurezza e soccorso pubblico attraverso una concertazione economica, a saldi di spesa invariati.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

Si fa riferimento all'ordine del giorno in oggetto indicato, che impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte ad attuare una razionalizzazione del trattamento economico accessorio del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso attraverso una concertazione economica, a saldi di spesa invariati. Al riguardo, per i profili di competenza, si riferisce quanto segue.

Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 - recante il Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali dei pubblici dipendenti - ha previsto la proroga per l'anno 2014 delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica in materia di trattamenti economici.

Conseguentemente, anche per l'anno corrente il trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici, ivi compreso il personale della Polizia di Stato, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010.

Inoltre, non possono trovare applicazione i meccanismi di adeguamento retributivo, sulla base della percentuale annualmente definita dall'ISTAT, previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998. n. 448. nonché gli effetti economici derivanti dalla progressione automatica degli stipendi per scatti e classi e quelli derivanti dalle progressioni di carriera comunque denominate.

Si segnala, altresì, che il Regolamento emanato con il D.P.R. n. 122 del 4 settembre 2013 ha previsto la possibilità di dar corso alle procedure contrattuali per la sola parte normativa, senza possibilità di recupero per la parte economica, nel biennio 2013-2014. Tale disposizione è stata successivamente prorogata anche per il biennio 2015-2016 dall'articolo l, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014).

Si evidenzia, tuttavia, che taluni provvedimenti recentemente emanati garantiscono agli appartenenti al comparto Sicurezza - Difesa maggiori risorse destinate al trattamento economico.

Tra questi si segnala l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che ha previsto l'esclusione, per l'anno 2013, delle Forze di polizia e delle Forze armate dalla riduzione delle risorse stanziate per il trattamento economico accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Tale ultima deroga è stata successivamente confermata, anche per l'anno 2014, con il comma 103 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), laddove è previsto un ulteriore stanziamento (rispetto a quelli ordinari) di 100 milioni di euro al fine di incrementare i Fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze di polizia, destinati a remunerare il personale impegnato nello svolgimento delle attività operative e di quelle più disagevoli.

Inoltre, la stessa Legge di Stabilità per il 2014 ha previsto:

1. all'articolo 1, comma 466, la dotazione pari a 100 milioni di Euro per l'anno 2014 del fondo perequativo, di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto legge n. 78 del 2010, destinato a corrispondere al personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico assegni “una tantum” compensativi del noto “blocco retributivo”;

2. all'articolo 1, comma 467, un ulteriore incremento delle risorse destinate ad alimentare i fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali, tra gli altri, del personale della Polizia di Stato per l'anno 2014, attraverso l'utilizzo di una parte delle risorse del Fondo Unico di Giustizia, in misura non superiore al 50% delle stesse, da definire con decreti dei Ministri dell'Interno e della Giustizia.

Da ultimo e per completezza d'informazione, si soggiunge che rispetto allo stanziamento per il 2013, la Legge di Bilancio per il 2014 ha disposto, sul corrispondente capitolo gestionale, un incremento di circa 59 milioni di euro relativo alla componente dei compensi per lavoro straordinario per le Forze di polizia.

Per quanto riguarda il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si precisa che sia al personale non direttivo e non dirigente che a quello direttivo viene corrisposto, in aggiunta al compenso per lavoro straordinario, un trattamento economico accessorio in relazione alle singole voci che compongono il Fondo Unico di Amministrazione (per i non dirigenti e non direttivi) ed il Fondo di Produttività (per i direttivi).

Tra le varie tipologie di emolumenti accessori riferite al Fondo Unico di Amministrazione, da cui è possibile evincere la diretta correlazione con l'attività di servizio, si possono elencare a titolo esemplificativo: i servizi di vigilanza; le pratiche di prevenzione, le indennità di turno; le indennità per servizio esterno; il compenso di produttività; le indennità di volo piloti; le indennità di immersione.

Inoltre, tra i diversi emolumenti accessori relativi al Fondo di Produttività si possono indicare, tra gli altri: la reperibilità; l'incentivo ai corsi di formazione; l'indennità volo specialisti; l'indennità specialisti nautici.

Infine, sempre per quanto concerne il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia al personale a servizio giornaliero che a quello turnista vengono corrisposti i compensi per il lavoro straordinario sulla base delle ore prestate, in aggiunta al normale orario di servizio”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1309-A/2

Ordine del giorno

Bergamini

Assemblea

21/07/14

I

Contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema degli appalti inerenti la “Sezione transfrontaliera” della nuova linea Torino-Lione


L'ordine del giorno Bergamini ed altri n. 9/1309-A/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 novembre 2013, impegnava l'esecutivox ad esercitare la massima vigilanza ai fini del contrasto alle infiltrazioni capillari della criminalità organizzata e transnazionale, assicurando l'integrale attuazione della normativa antimafia.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

In relazione all'ordine del giorno indicato in oggetto, che nell'approvare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Francia per la nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, impegna il Governo ad esercitare la massima vigilanza nel contrasto alle infiltrazioni capillari della criminalità organizzata e transnazionale, assicurando l'integrale attuazione della normativa italiana antimafia, si rappresenta quanto segue.

Già dal 2011, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale di questo Ministero è stato costituito il Gruppo Interforze Tratta Alta Velocità (GITAV) per l'attività di vigilanza dei cantieri della TAV.

Detto Organismo è coordinato da un appartenente alle Forze di polizia, con qualifica o grado dirigenziale, in servizio presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, designato dal Capo della Polizia, ed è composto da appartenenti alla predetta Direzione Centrale, alla Direzione Investigativa Antimafia, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed al Corpo Forestale dello Stato, esperti in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nelle opere pubbliche, designati dai rispettivi organi di vertice.

Il GITAV svolge compiti di monitoraggio ed analisi delle informazioni concernenti le verifiche antimafia ed i risultati dei controlli effettuati presso i cantieri interessati alle opere connesse alla realizzazione della Tratta Alta Velocità Torino-Lyon, effettuati dal Gruppo interforze istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003.

Detta azione di monitoraggio è concentrata, in particolare, sulle attività legate al cosiddetto “ciclo del cemento”, fra le quali il trasporto di materiali a discarica, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti, la fornitura ed il trasporto di terra e di materiali inerti, calcestruzzo e bitume, i noli di macchinari ed i servizi di guardianìa dei cantieri.

Il GITAV provvede, altresì, direttamente alla raccolta ed alla verifica delle informazioni provenienti da altre province relative a possibili proiezioni di attività delle associazioni criminali di tipo mafioso sul territorio interessato dai lavori per la predetta opera pubblica, rendendo più celeri ed agevoli le procedure per i controlli antimafia.

In relazione all'Accordo bilaterale per la Nuova Linea Torino-Lione, sottoscritto in data 30 gennaio 2012, si rappresenta che 1'8 aprile 2014 il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato la convenzione tra i Governi delle Repubbliche italiana e francese volta a disciplinare le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario internazionale misto (merci-viaggiatori) tra il capoluogo piemontese e la città francese, nonché le condizioni di esercizio dell'opera, una volta realizzata.

In particolare, oggetto dell'Accordo sono:

- la “Sezione transfrontaliera” della parte comune italo-francese dell'infrastruttura strategica, nonché i raccordi alle linee storiche esistenti;

- la disciplina della costituzione e del funzionamento del “Promotore pubblico”, organo comune, dotato di personalità giuridica, con sede legale a Chambery (F) e direzione operativa a Torino, che avrà la gestione, nonché la titolarità dei relativi appalti/contratti per tutti gli interventi e le opere previste, anche quelle da realizzarsi in Italia.

Per quanto concerne la questione dell'applicazione della normativa antimafia nazionale, già nota ed oggetto di opportuni interventi nelle sedi interessate, la stessa potrà essere superata prevedendo che, nell'ambito del “Protocollo aggiuntivo”, che dovrà essere approvato dopo l'emanazione del regolamento di attuazione al richiamato Accordo, venga recepita l'osservanza delle specifiche disposizioni della legislazione antimafia italiana nel settore degli appalti pubblici, proprio al fine di garantire l'efficacia dei controlli per la prevenzione ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema degli appalti e dei relativi subappalti/subcontratti inerenti la “Sezione transfrontaliera” della Nuova Linea Torino-Lione”.


Ministero della salute


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00382

Mozione

Binetti

Assemblea

02/07/14

XII

Iniziative in materia di malattie rare


La mozione Binetti ed altri n. 1/00382, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 18 marzo 2014, impegnava l'esecutivo a porre in essere una serie di interventi volti alla tutela ed al riconoscimento giuridico ed economico delle malattie rare.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

L'attenzione del Ministero della salute nei riguardi delle malattie rare, della loro tutela e del loro riconoscimento giuridico ed economico, è stata già affermata fin dall'adozione del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.

Nel Piano si identifica nelle malattie rare una delle aree di priorità in Sanità Pubblica e si indica la necessità di intraprendere azioni integrate in questo settore: ciò si è concretizzato sia con l'adozione di una normativa specifica per il settore con il dm n. 279/2001, sia con interventi di natura economica che il Ministero della salute ha riservato alle Regioni, con specifici finanziamenti per le attività di programmazione e di organizzazione dell'assistenza specifica.

In particolare, la legge finanziaria n. 296/2006 ha inserito le Malattie Rare tra le materie oggetto del cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano, riservando loro una quota di 30 milioni di euro da assegnare alle Regioni; il decreto ministeriale 28 febbraio 2009 ha definito la ripartizione alle Regioni del fondo per l'anno 2007 e, per gli anni 2008 e 2009, le somme sono state assegnate alle Regioni che hanno presentato progetti sulle Malattie Rare. Per gli anni 2010-2012, una quota (20 milioni di euro/anno) del Fondo Sanitario Nazionale è stata vincolata alla realizzazione di obiettivi di Piano finalizzati all'area delle malattie rare e ripartita tra le Regioni, secondo i criteri fissati da un Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Sebbene l'insieme delle azioni intraprese configurino una strategia piuttosto avanzata, se confrontata con quelle di altri Stati membri dell'Unione Europea, il Ministero della salute ha già provveduto a predisporre uno schema di Piano nazionale per le malattie rare (PNMR), di cui è in corso di perfezionamento l'iter di adozione, tramite il quale indirizzare maggiormente la programmazione di interventi mirati per l'assistenza delle persone affette da malattia rara, quali la presa in carico, l'agevolazione dell'accesso alle cure attraverso opportuni percorsi e la propagazione delle migliori pratiche di diagnosi e cura, nonché la diffusione delle conoscenze scientifiche nell'ambito di una rete di strutture competenti che mantenga rapporti di collaborazione a livello internazionale.

In merito alla possibilità di verificare in che modo ci si prende cura delle persone affette da Malattie Rare, lo schema di Piano suggerisce che il Comitato permanente per la verifica dell'effettiva erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, introduca tra gli adempimenti da sottoporre a verifica gli interventi in attuazione dello stesso PNMR.

Quale strumento di governo del sistema, lo schema di PNMR suggerisce l'istituzione di un Comitato Nazionale, al quale partecipino tutti i soggetti coinvolti (il Ministero della salute e gli altri Ministeri interessati, le Regioni, l'AIFA, 1'ISS, Agenas e le Associazioni dei pazienti), con il compito di delineare le linee strategiche da attuare nei settori della diagnosi e dell'assistenza, della ricerca, della tutela e della promozione sociale, della formazione, informazione e del sistema informativo, di indicare le priorità di impiego delle risorse dedicate alle Malattie Rare e svolgere attività di monitoraggio.

Per garantire che la rete sia efficace nel realizzare la presa in carico multidisciplinare complessiva dei pazienti con Malattie Rare il PNMR suggerisce che siano utilizzati strumenti organizzativi, quali accordi specifici tra le Regioni, volti a realizzare “alleanze/coalizioni” almeno per le malattie più rare e complesse dal punto di vista diagnostico e terapeutico. Le modalità di relazione tra le singole strutture/Presidi, potranno essere definite tramite accordi interregionali che coinvolgano le Associazioni dei malati e dei loro familiari. Le Associazioni dei malati potranno fornire alle Regioni e al Ministero della salute il proprio parere nell'ambito del processo di valutazione continua della qualità dell'assistenza di tali strutture, realizzato mediante “audit” esterni, secondo modelli già in atto in diversi Paesi europei.

Ancora, l'individuazione dei Presidi della rete dovrà rispettare i requisiti previsti dalle raccomandazioni definite dall'European Union Committe of Experts Rate Diseases (EUCERD), inclusa la capacità di presa in carico dei pazienti e la collaborazione in ambito internazionale anche in attività di ricerca clinica. Dal momento di completamento di questo processo, essi potranno svolgere i compiti previsti per i centri di “expertise” europei e candidarsi per partecipare alle reti europee in corso di istituzione.

Riguardo alla sorveglianza delle Malattie Rare, si precisa che, ad oggi, il flusso dei dati è alimentato dalle strutture che le Regioni hanno abilitato a tale funzione e inviano i dati al Registro nazionale prevalentemente tramite Registri regionali. Nell'ambito degli accordi tra ISS e Regioni sulla ottimizzazione delle procedure per alimentare il flusso potrà senz'altro essere valutata la possibilità di estendere la sorveglianza ad ulteriori malattie non ancora presenti nell'elenco allegato al d.m. n. 279/2001.

Riguardo all'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, si segnala che, nell'ambito della definizione del nuovo Patto per la salute, questo Ministero e le Regioni hanno convenuto sulla necessità di aggiornare i Livelli Essenziali di Assistenza, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Tale aggiornamento comprende la revisione dell'elenco delle malattie rare che danno diritto all'esenzione.

L'Istituto Superiore di Sanità ha ribadito la piena disponibilità tecnico scientifica:

- per estendere la sorveglianza a tutte le malattie rare, oltre a quelle già incluse nel d.m 279/2001;

- per partecipare al Comitato nazionale delle malattie rare;

- per assicurare, in materia di malattie rare e farmaci orfani, una tempestiva e qualificata comunicazione con l'opinione pubblica attraverso i “media”, per evitare il diffondersi di false teorie, di false aspettative e di ingiustificati timori;

- per porre in essere tutte le iniziative atte a garantire la presa in carico dei malati affetti da malattie rare e delle loro famiglie;

- per assumere iniziative dirette ad aggiornare l'allegato n. 1 del regolamento di cui al d.m. n. 279/2001, contenente l'elenco delle malattie rare esentate dalla partecipazione al costo, prevedendo l'inserimento nello stesso di altre malattie rare finora escluse;

- per adottare iniziative che consentano l'accesso universale allo “screening” neonatale, che sarebbe in grado di individuare precocemente nei neonati decine di malattie metaboliche ereditarie, evitando così gravissimi stati di invalidità;

- per adottare le iniziative necessarie affinché le diagnosi di malattia rara siano effettuate dai presidi della rete di cui all'art. 2 del d.m. n. 279/2001;

- per portare a conclusione, il prima possibile, l'iter d'adozione del Piano nazionale sulle malattie rare, concertando con le Regioni un monitoraggio periodico delle fasi di attuazione;

- per assicurare l'istituzione e l'implementazione di “network” di ricerca relativi a singole malattie rare o a gruppi di esse, che tengano conto dei criteri già definiti in sede europea per l'identificazione di centri e di “network” di eccellenza, facendo sì che tali “network”, oltre a dimostrare il possesso dei requisiti di eccellenza, siano collegati in rete ai rispettivi “network” europei ed internazionali;

- per estendere la sorveglianza effettuata dal Registro nazionale delle malattie rare a tutte le malattie rare e non solo a quelle per le quali è prevista la gratuità dell'assistenza da parte del Servizio Sanitario Nazionale;

- per aggiornare l'elenco delle malattie rare esentate dalla partecipazione al costo, con cadenza almeno biennale;

- per garantire l'aggiornamento della rete nazionale delle malattie rare e delle esenzioni, nonché delle relative prestazioni sanitarie, predisponendo tutti gli atti necessari affinché quando una malattia rara è riconosciuta e certificata dai presidi della rete, questa sia inserita in tempo reale nel Registro nazionale delle malattie rare, snellendo gli “iter” burocratici che nulla hanno a che vedere con l'identificazione della malattia rara;

- per attivare iniziative finalizzate a rendere le persone con malattie rare consapevoli dei propri diritti e delle proprie potenzialità;

- per prevedere all'interno del Fondo sanitario nazionale risorse adeguate da destinare alle malattie rare.

In relazione alle attività che il Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità viene chiamato a svolgere, si conferma la disponibilità tecnico- scientifica:

- a coordinare le attività degli enti che svolgono attività di ricerca, promuovendo l'attività di aggiornamento dei dati presso medici e operatori sanitari;

- ad aggiornare il Registro delle malattie rare, in coordinamento con l'AIFA in materia di farmaci orfani;

- a promuovere le attività di formazione per medici ed operatori sanitari in materia di prevenzione, diagnosi ed assistenza socio sanitaria anche di tipo domiciliare;

- a definire i parametri e i criteri per l’elaborazione di linee guida e protocolli più avanzati sulle malattie rare;

- a elaborare linee di indirizzo e proposte da attuare nei settori della diagnosi e dell'assistenza, ricerca, tutela e promozione sociale e formazione;


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1920-A/26

Ordine del giorno

Colonnese

Assemblea

29/07/14

XII

Opportunità di avviare screening medici, con particolare riferimento all’incidenza dell’endometriosi, sulle popolazioni residenti in prossimità di siti inquinati


L'ordine del giorno Colonnese ed altri n. 9/1920-A/26, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 febbraio 2014, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di avviare screening medici, con particolare riferimento all’incidenza dell’endometriosi, sulle popolazioni residenti in prossimità di siti inquinati.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

“In riferimento all'ordine del giorno indicato in oggetto ed al relativo impegno per il Governo, il Ministero della salute risponde fornendo la valutazioni all'uopo pervenute dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

L'endometriosi è una patologia estrogeno-correlata, con un impatto significativo sulla qualità di vita delle donne che ne sono affette, soprattutto sulla loro salute riproduttiva. E' infatti caratterizzata da una eziopatogenesi ancora non chiara che comporta la presenza. in sede anomala (ectopica) di strutture tipiche dell'endometrio che causano uno stato di infiammazione cronica, con dolori pelvici (specialmente nel periodo mestruale) e infertilità. Le formazioni endometriosiche non sono in genere maligne o cancerogene, ma sono sensibili all'azione dell'attività ormonale ovarica.

L'incidenza dell'endometriosi è in costante aumento nei paesi industrializzati. Si stima che ad oggi le donne colpite da endometriosi in Italia siano circa 3 milioni (corrispondenti a circa il 30% delle donne in età fertile-fonte ONU), avendo così elevati costi sociali (sono state stimate in 33 milioni le giornate di lavoro annue perse in Italia: dati Fondazione Italiana Endometriosi) e sanitari per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in termini di terapie farmacologiche (126 milioni di €: la spesa annua per farmaci a carico dell'SSN - dati Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA), chirurgiche (20 mila le procedure chirurgiche annue a carico del SSN per 54 milioni di euro - dati dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali-Agenas) e di fecondazione assistita.

Sono state fatte molte ipotesi per l'insorgenza di endometriosi tra cui la teoria dei flussi retrogradi, la teoria linfo-ematica, la teoria genetica (che spiega solo una percentuale minima di casi familiari) e la teoria estrogenica, ma nessuna teoria presa singolarmente è in grado di coprire i vari aspetti della patologia per cui è molto probabile che sia una combinazione di cause a determinare la multi-fattorialità della etiopatogenesi. Le alterazioni del sistema immunitario e/o endocrino che insorgono sono con buona probabilità causate da una serie complessa di fattori.

Sono riportati nella letteratura scientifica dati contrastanti relativi ad un possibile ruolo delle specie reattive dell'ossigeno responsabili di stress ossidativo e quindi capaci di indurre stati infiammatori cronici e l'endometriosi; anche l'associazione con l'esposizione a contaminanti ambientali persistenti come i policloro-bifenili (PCBs) e le diossine non è stata definitivamente provata come unica causa di malattia: i dati spesso contrastanti, indicano al più un leggero aumento di rischio, solo per i livelli di esposizione più elevati. Non è quindi accertato che ci sia una correlazione tra esposizione a PCB e diossine e insorgenza di endometriosi. Per quanto riguarda gli Idrocarbuti Policiclici Aromatici (IPA) una associazione diretta con la patologia non è stata osservata.

Dati specifici sull'incremento della patologia nei siti contaminati non sono stati finora riportati. Si fa comunque presente che questo Istituto è impegnato in uno studio pilota da svolgere nell'area di Taranto (Progetto del Centro di Controllo delle Malattie - CCM 2014-2016: “Studi di biomonitoraggio e tossicità degli inquinanti presenti nel territorio di Taranto”) allo scopo di studiare il ruolo svolto dall'interazione tra esposizione a inquinanti ambientali di interesse per la situazione ambientale dell'area di Taranto (quali diossine, PCB, e IPA) e caratteristiche genetiche predisponenti ma non determinanti nell'insorgenza di endometriosi e verificare un possibile incremento di rischio della patologia nelle donne che vivono sul territorio, paragonate a donne che vivono in aree non contaminate. Lo studio si basa su risultati ottenuti su un piccolo gruppo di pazienti nell'area di Roma, che ha descritto l'esistenza di una possibile interazione gene-ambiente, per cui elevati livelli di esposizione in soggetti portatori di polimorfismi di geni a bassa penetranza ed alta prevalenza nella popolazione, come i geni che codificano per alcuni enzimi del metabolismo degli xenobiotici, potrebbe portare ad aumenti di rischio significativi. I risultati dello studio in collaborazione con la ASL di Taranto permetteranno di capire se l'incidenza della malattia si discosta dalla media nazionale, di migliorare la tempestività/qualità di diagnosi e cura e di pensare alle modalità più idonee per l'istituzione di registri per endometriosi possibilmente su base regionale, che tengano conto di eventuali bias derivanti dalla diversa attenzione alla patologia che potrebbe verificarsi in aree potenzialmente o non potenzialmente a rischio”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2215-AR/14

Ordine del giorno

Rondini

Assemblea

29/07/14

XII

Valutazione degli effetti applicativi della normativa in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope in considerazione dei variati contenuti di principio attivo (THC) nelle diverse presentazioni della cannabis


L'ordine del giorno Rondini ed altri n. 9/2215-AR/14, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 aprile 2014, impegnava l'esecutivo a valutare gli effetti applicativi della normativa in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope anche alla luce dei variati contenuti di principio attivo (THC) nelle diverse presentazioni della cannabis.

In merito a tale impegno il Ministero della salute, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“La normativa attualmente vigente in Italia sulle sostanze attive ad azione stupefacente va dalla riduzione dell'offerta alla riduzione della domanda ed è, quindi, onnicomprensiva della patologia in esame, ovvero la tossicodipendenza.

Il disegno di legge relativo è stato emanato al fine di rielaborare un testo sulle indicazioni della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014, aveva respinto ampie sezioni del Testo Unico.

La sussistenza del concetto di droghe leggere o pesanti non si evince in nessuna parte del testo. Per quanto concerne la dipendenza, sia essa più o meno radicata, il relativo percorso socio-sanitario di riabilitazione deve essere articolato. Lo stesso per le modalità, la quantità e la frequenza di assunzione che devono essere prese in considerazione dall'equipe curante al fine di elaborare un Piano terapeutico integrato (farmacologico con assistenza psicologica socio-sanitaria e di reinserimento socio-lavorativo) personalizzato.

Per quanto riguarda, infine, il titolo di principio attivo THC nella marijuana e nell'hashish, sebbene sia vero che da alcune decadi ad ora le percentuali di THC siano aumentate a causa di incroci botanici, è opportuno segnalare che le evidenze scientifiche attualmente reperibili (“World drug report” - UNODC pagina 97) mostrano che i contenuti di principio attivo THC nelle diverse presentazioni della cannabis sono mediamente i seguenti:

a - marijuana: 2 - l2% THC

b - hashish : 4 - 24% THC

c - olio di hashish : > 60% THC

Questo Ministero, pertanto, non è a conoscenza dell'esistenza di eventuali dati, quali quelli citati nell'ordine del giorno in esame, inerenti un potenziale principio nella marijuana e nell'hashish del 40%”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2215-AR/5

Ordine del giorno

Nicchi

Assemblea

01/08/14

XII

Iniziative per consentire la coltivazione della cannabis indica sul territorio nazionale finalizzata alla produzione di medicinali cannabinoidi, in particolare presso lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze

9/2215-AR/21

Ordine del giorno

Bernini Massimiliano

9/2215-AR/22

Ordine del giorno

Bernini

Paolo

9/2215-AR/30

Ordine del giorno

Capone


Gli ordini del giorno Nicchi ed altri n. 9/2215-AR/5, Massimiliano Bernini ed altri n. 9/2215-AR/21, Paolo Bernini ed altri n. 9/2215-AR/22 e Capone ed altri n. 9/2215-AR/30, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 aprile 2014, impegnavano l'esecutivo ad avviare le opportune iniziative legislative volte a consentire la coltivazione nel territorio nazionale della cannabis indica, finalizzata a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali e per uso terapeutico, individuando a tal fine le aree più idonee alla suddetta coltivazione, e i requisiti degli stabilimenti farmaceutici abilitati alla acquisizione e alla lavorazione dei prodotti delle suddette coltivazioni ai fini dello sviluppo dei medicinali, consentendo allo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze – previo Protocollo tra Ministero della difesa e Ministero della salute – di produrre medicinali cannabinoidi per i pazienti italiani.

In merito a tale impegno il Ministero della salute, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

In riferimento all'attuazione degli impegni contenuti negli ordini del giorno specificati in oggetto, relativi all'avviamento di opportune iniziative per consentire allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze di produrre medicinali cannabinoidi per i pazienti italiani, si fa presente quanto segue.

La normativa vigente in Italia sulle sostanze attive ad azione stupefacente prevede la possibilità di autorizzare la coltivazione di cannabis al fine di trasformare il prodotto vegetale in sostanza attiva, da utilizzare per l'allestimento di preparazioni magistrali su ricetta non ripetibile del medico curante (D.P.R. n. 309/1990; legge n. 94/1998; decreto legislativo n. 219/2006), senza ulteriori interventi normativi.

Nel D.P.R. n. 309/1990, tra l'altro, è previsto all'articolo 2 che il Ministro della salute, nell'ambito delle proprie competenze, conceda le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita, la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Riguardo alle leggi regionali, in Italia, dal 2010 in poi, nove regioni hanno emanato delibere o leggi regionali per definire le modalità di dispensazione di tali prodotti a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), ma non tutte hanno predisposto i relativi regolamenti attuativi. I procedimenti regionali auspicano che la fornitura al SSR sia garantita attraverso una convenzione con lo SCFM di Firenze, quale produttore della materia prima per l'allestimento di preparazioni magistrali in farmacia, anche al fine della riduzione della spesa sanitaria. Le regioni che hanno deliberato o legiferato in materia sono: Puglia, Toscana, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria e Sicilia.

Per quanto concerne l'uso di medicinali di origine vegetale a base di cannabis regolarmente importati in Italia, numerosi pazienti sono in terapia con tali preparazioni, con un consumo annuo di oltre 83 kg di cannabis nel 2013; i dati di consumo del I trimestre del 2014 sono di circa 18 kg, pari ad una proiezione di un consumo di circa 80 kg, su base annuale. I pazienti italiani in terapia sono per lo più ammalati di sclerosi multipla (SM) ma i medicinali importati vengono impiegati anche con altre indicazioni, in alternativa a medicinali registrati che non hanno mostrato efficacia, nella terapia del dolore, nell' inappetenza, quale antiemetico in corso di chemioterapia ed in altre patologie.

Un numero probabilmente molto maggiore di pazienti ricorre all'auto-prescrizione ed alla coltivazione non autorizzata, al fine di assicurarsi un succedaneo della terapia, ritenuta troppo costosa. Numerosi pazienti si sono autodenunciati attraverso associazioni di malati (ad esempio: Associazione "Luca Coscioni”; "Pazienti impazienti"; "La piantiamo"; "A buon diritto") per avere fatto ricorso a spacciatori che vendono illegalmente preparati concentrati di cannabis dalla composizione ignota.

In Italia attualmente, al fine di assicurare la continuità terapeutica ai pazienti in trattamento, l'importazione di tali prodotti, dietro preventiva autorizzazione del Ministero della salute, avviene in due modalità. La prima, in uso dal 2006, prevede l'importazione dei prodotti attraverso le farmacie ospedaliere su prescrizione del medico curante, per singolo paziente, come previsto nel d.m. 11 febbraio 1997, previa autorizzazione del Ministero della salute. La seconda modalità, in uso dal 2013, prevede l'importazione diretta da parte di grossisti espressamente autorizzati dal Ministero per la successiva distribuzione a farmacie pubbliche o private per l’allestimento di preparazioni magistrali su prescrizione del medico curante.

Nel rispetto degli ordini del giorno in esame, si comunica che, in data 16 luglio u.s. si è svolto un incontro preliminare, organizzato dal predetto Ministero e dal Ministero della difesa alla presenza dei rappresentanti dello Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze, per valutare la possibilità e la opportunità della produzione, in territorio nazionale, di medicinali a base di cannabis al fine dell'eventuale applicazione delle leggi regionali in materia.

In tale incontro è stata evidenziata la possibilità di effettuare tale produzione, anche in applicazione di un accordo quadro in via di definizione.

Tale Accordo prevede la produzione di medicinali carenti nel mercato nazionale, al fine di ridurre i costi di tali terapie e soprattutto i tempi di attesa per l'approvvigionamento dei prodotti da parte delle farmacie ospedaliere per l'erogazione in regime di rimborsabilità da parte del SSR e delle farmacie territoriali per la dispensazione a carico dei pazienti, dietro prescrizione magistrale da rinnovarsi volta per volta. Si tratterebbe quindi di un circuito di produzione e distribuzione limitato a personale sanitario qualificato.

Lo sviluppo del progetto potrebbe ridurre drasticamente il ricorso dei pazienti a prodotti illegali e non controllati, con riduzione della pratica, dichiarata da alcune associazioni di pazienti, di rivolgersi al mercato illegale o di coltivare da soli la pianta da assumere, senza alcuna certezza sulla qualità e quantità del principio attivo assunto e con rischio per la salute pubblica.

Lo SCFM di Firenze, per le competenze e le autorizzazioni di cui è attualmente in possesso e per l'organizzazione strutturale e tecnica di cui è dotato, potrebbe essere autorizzato alla coltivazione e alla fabbricazione di tali prodotti, sulla base di un accordo di collaborazione da sviluppare con l'Agenzia Industrie Difesa.

L'iniziativa in questione è tutt'ora in corso”.



Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate
al 31 agosto 2014



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Amendola

Risoluzione conclusiva

8/00051

53

On.

Basilio

Ordine del giorno

9/2149/15

55

On.

Bergamini

Ordine del giorno

9/1309-A/2

69

On.

Bernini Paolo

Ordine del giorno

9/2215-AR/22

77

On.

Bernini Massimiliano

Ordine del giorno

9/2215-AR/21

77

On.

Binetti

Mozione

1/00382

71

On.

Brunetta

Mozione

1/00365

63

On.

Capone

Ordine del giorno

9/2215-AR/30

77

On.

Cera

Ordine del giorno

9/1865-A/242

66

On.

Ciprini

Ordine del giorno

9/2149/20

59

On.

Colonnese

Ordine del giorno

9/1920-A/26

74

On.

Di Stefano Manlio

Ordine del giorno

9/2149/8

57

On.

Fedriga

Ordine del giorno

9/1540-A/22

65

On.

Ferraresi

Mozione

1/00367

63

On.

Gigli

Mozione

1/00364

63

On.

Giorgetti Giancarlo

Mozione

1/00340

63

On.

Moretto

Mozione

1/00385

63

On.

Nicchi

Ordine del giorno

9/2215-AR/5

77

On.

Pizzolante

Mozione

1/00370

63

On.

Prodani

Ordine del giorno

9/2149/31

61

On.

Rondini

Ordine del giorno

9/2215-AR/14

76

On.

Zan

Mozione

1/00354

63



















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove introdotte da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

In evidenza a luglio ed agosto 2014


Nell'ambito delle relazioni pervenute alle Camere nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, si segnala la trasmissione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della relazione sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché sullo stato e sull'adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo stabilimento, aggiornata al 4 giugno 2014 (Doc. CCIV, n. 3). Il documento di cui trattasi adempie congiuntamente a due obblighi introdotti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante “Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”, e dall'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, concernente “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 207 del 2012, prevede che il Ministro dell'ambiente riferisca semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativa a determinati stabilimenti di interesse strategico nazionale sottoposti, in quanto tali, a particolari procedure abilitative53. L'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge n. 61 del 2013, stabilisce che, al fine di consentire il monitoraggio sull'attività di ispezione e di accertamento svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA) in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61, sempre il Ministro dell'ambiente presenti alle Camere, anche in questo caso con cadenza semestrale, una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA54. Nella lettera di trasmissione del Doc. CCIV, n. 3 il Ministro fa presente che la presentazione di un'unica relazione è dovuta al fatto che le due previsioni a cui si dà attuazione sono strettamente connesse sul piano logico e temporale. Ciò premesso, si richiama l'attenzione sul Doc. CCIV, n. 3 in quanto costituisce il terzo adempimento dell'obbligo di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 207 del 2012 ma la prima attuazione della previsione recata dall'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge n. 61 del 2013.

Sempre in quanto si tratta del primo adempimento, si segnala la relazione, trasmessa alle Camere dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sull'attività svolta, con dati aggiornati al mese di luglio 2014 (Doc. CCXVI, n. 1), in ottemperanza di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione richiamata stabilisce che l'Autorità renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisca annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.

Si ricorda che l’Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quale organo collegiale55 chiamato ad operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. È competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori56.

La relazione inviata alle Camere57, come si legge in premessa, ripercorre gli atti di natura organizzativa adottati e le iniziative di regolazione intraprese dall'Autorità nei dieci mesi trascorsi dalla sua costituzione con l'insediamento del Consiglio a Torino il 17 settembre 2013 ed a sei mesi dalla sua entrata in operatività, avvenuta il 15 gennaio 201458.

Tra le relazioni pervenute si segnalano, in quanto intervengono a sanare un ritardo rispetto al previsto termine di trasmissione alle Camere, quelle inviate dal Ministro dell'economia e delle finanze sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa, con dati relativi al 2012 (Doc. LIV, n. 2) e al 2013 (Doc. LIV, n. 1)59, in adempimento dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”. Il citato articolo 5 che dispone, al comma 1, la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, al comma 16 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP SpA, sulla base di apposita relazione presentata dalla Cassa medesima, con cadenza annuale: la precedente relazione (Doc. CCXX, n. 4), contenente dati riferiti al 2011, era stata trasmessa alle Camere nel mese di luglio 2012.

Sempre in quanto in quanto interrompe un ritardo rispetto al termine di invio atteso, si segnala inoltre la relazione sull'applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, aggiornata a gennaio 2014 (Doc. CLIX, n. 1), trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 55-novies60, comma 2, lettera f), del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La disposizione richiamata prevede che l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura rediga una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento nell'accesso e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, oltre ad una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta: si ricorda che la precedente relazione al Parlamento, con dati riferiti all'anno 2011 (Doc. CCXXXIII, n. 2), era stata trasmessa nel mese di agosto 2012.

 Tra i documenti ricevuti dalle Camere nel periodo luglio-agosto si richiama infine l'attenzione sul rapporto sulle cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente e il piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio (Doc. XXVII, n. 12), trasmesso dal Sindaco di Roma Capitale, con lettera in data 4 luglio 2014, in ottemperanza dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Si ricorda che il citato articolo 16 introduce una serie di misure volte a fronteggiare la situazione di crisi finanziaria di Roma Capitale61. In particolare, il comma 1 prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 16, ossia entro il 4 luglio 2014, Roma Capitale trasmetta alle Camere (nonché al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti) un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 562. Il comma 2 dell'articolo 16 stabilisce inoltre che Roma Capitale rediga un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, al cui interno siano indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale, prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative, anch'esso da inviare alle Camere (nonché ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze ed alla Corte dei conti) entro il medesimo termine di cui al comma 1. La trasmissione del rapporto, avvenuta peraltro nel rispetto del prescritto termine, conclude l'obbligo, atteso che lo stesso aveva natura una tantum.

In premessa al documento inviato alle Camere si forniscono alcune precisazioni metodologiche, rilevando che, rispetto al contenuto letterale dell'articolo 16, comma 1, che fa riferimento “ad un concetto meramente contabile di disavanzo di parte corrente, la cui sopravvenienza e gestione sono regolati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il rapporto si concentra sull'individuazione dell'eventuale disavanzo strutturale di parte corrente, ovvero quello che si determinerebbe in assenza di correttivi di tipo straordinario o con effetti meramente contabili consentiti dalla normativa vigente”63.

Per quanto attiene ai nuovi obblighi64, si segnalano, in primo luogo, le previsioni recate dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, concernente “Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 9765. Nello specifico, l'articolo 1 del richiamato decreto ha apportato talune modificazioni all'articolo 4 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", l'articolo 4 del decreto-legge n. 43, al comma 1, ha prorogato al 31 marzo 2014 la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 201066; il comma 1-bis del medesimo articolo ha disposto l'invio al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, da parte del Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, di un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale67. L'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2014, oltre a prevedere (comma 1) l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2016 della gestione commissariale ha stabilito (comma 1-bis) che il rapporto da trasmettersi alle Camere riferisca anche sull'entità dei lavori ancora da eseguire, in tal modo ampliandone l'oggetto, e che lo stesso sia inviato, oltre che al Parlamento, anche all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP)68.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 73 modifica l'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, differendo al 31 dicembre 2016 (comma 1) la cessazione del commissario “ad acta” di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003)69, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per gli interventi di ricostruzione nei comuni in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981.

Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 dispone che il Commissario invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. Il secondo periodo del comma 2 stabilisce inoltre che il Commissario riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.

Ancora il decreto-legge n. 73 del 2014, all'articolo 3, comma 1-bis, dispone che il Commissario delegato per la gestione degli impianti di collettamento e di depurazione nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012,70 invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.

Il secondo periodo del comma 1-bis prevede inoltre che il Commissario riferisca alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 4022 del 2012 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 73 del 2014, ossia entro il 10 ottobre 2014.

Ancora per quanto attiene ai nuovi obblighi, si evidenzia che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 10271, recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013), all'articolo 11, comma 2, dispone che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico72, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2015, rediga una relazione sulle modalità di attuazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 11, e la sottoponga al Ministero dello sviluppo economico e alle competenti Commissioni parlamentari. L’articolo 11, finalizzato a massimizzare l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia, al comma 1, dispone che l'Autorità provveda, fra l’altro, a: previa valutazione entro il 30 giugno 2015 dei potenziali di aumento dell'efficienza energetica delle infrastrutture per il gas e l’energia elettrica, introdurre, relativamente alla rete di trasmissione, misure per eliminare componenti che possano pregiudicare l'efficienza e per promuovere la responsabilizzazione degli operatori di rete verso lo sfruttamento del potenziale di efficienza esistente; aggiornare la disciplina di accesso e uso della rete elettrica; verificare ed eventualmente aggiornare le misure di sostegno per la diffusione efficiente delle fonti rinnovabili e della generazione distribuita; definire criteri di modifica della disciplina del mercato elettrico e dei relativi servizi e individuare modalità applicative, al fine di consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda; regolare l'accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le modalità tecniche con cui i gestori organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori; adottare disposizioni affinché, nei vincoli derivanti dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell'energia elettrica sia effettuato con precedenza, a parità di offerta economica, nell'ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, ad altri impianti da fonti rinnovabili e a impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 10673, all'articolo 7, comma 1, ha previsto che, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenti alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi nell'ambito del piano strategico “Grandi progetti beni culturali”, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno74, con cui si individuano beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario ed urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

Tra le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2014 si segnala anche il comma 1 dell'articolo 16, che prevede la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico “economico”: tale disposizione rileva ai fini della valutazione degli obblighi di relazione nei confronti del Parlamento in quanto l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, stabilisce che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici “non economici” sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente: in quanto ente vigilante, il Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo era tenuto ad adempiere a tale obbligo con riferimento all'ENIT, in precedenza ente “non economico”75, obbligo che viene meno a seguito della mutata natura dell'ente vigilato76.

La legge 1° agosto 2014, n. 11377, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010”, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge medesima, mentre al comma 3 dispone che nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per farvi fronte.

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11478, all'articolo 18, comma 1, prevede la soppressione, a decorrere dal 1° luglio 2015, delle sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, la definizione delle modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Il comma 1-bis del medesimo articolo 18 prevede quindi che il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenti alle Camere, entro il 31 dicembre 2014, una relazione (avente quindi carattere una tantum) sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprenda un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. La medesima disposizione stabilisce inoltre che alla relazione sia allegato un piano di riorganizzazione, che preveda misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari.

Sempre il decreto-legge n. 90, all'articolo 19, comma 1, ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ossia dal 25 giugno 2014. Deve pertanto intendersi concluso l'obbligo per l'Autorità a riferire annualmente sull'attività svolta in conformità di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lett. h) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”79.

Il comma 2 dell’articolo 19 ha inoltre previsto che i compiti e le funzioni già svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture siano trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che viene ridenominata “Autorità nazionale anticorruzione”. Il comma 5-ter dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, ha quindi stabilito che nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 19080, l'Autorità nazionale anticorruzione dia conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 19, concernenti la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché la definizione delle funzioni e il piano di riorganizzazione della medesima Autorità nazionale anticorruzione, indicando altresì le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.

L'articolo 24 del decreto-legge n. 90 del 2014, al comma 1, prevede che entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvi l'Agenda per la semplificazione amministrativa per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al medesimo comma 1, viene istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. L'ultimo periodo del comma 1 dispone quindi che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustri alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisca sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

L'articolo 53 del decreto-legge n. 90 del 2014, al comma 1, provvede alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del Capo II (Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico) del Titolo IV (Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico) e la relativa copertura finanziaria. Il comma 3 dispone che, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alle misure adottate a copertura del maggior onere.

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11681, all'articolo 18, interviene in merito all'attribuzione di credito d'imposta a soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, quantificando, al comma 9, il relativo onere. L'ultimo periodo del medesimo comma 9 prevede quindi che qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti medesimi ed alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere82.

Un obbligo di analogo tenore è stato introdotto dal decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante “Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11783: il comma 1 dell'articolo 9 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 284 del decreto-legge n. 92 e provvede alla relativa copertura. Il comma 3 del medesimo articolo 9 stabilisce che qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

La legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”85, riforma integralmente il precedente assetto istituzionale della cooperazione allo sviluppo ed adegua la normativa italiana ai nuovi principi ed orientamenti emersi nella Comunità internazionale sulle grandi problematiche dell'aiuto allo sviluppo negli ultimi venti anni. Limitatamente alle disposizioni che attengono agli obblighi di relazione al Parlamento, si segnala, in primo luogo, l'articolo 12: tale articolo, al comma 4, prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale86, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisponga una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente che dia conto anche della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali; la relazione deve indicare, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione deve riferire in maniera dettagliata in merito ai progetti finanziati e il loro esito nonché a quelli in corso di svolgimento, ai criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e alle imprese e alle organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione devono essere altresì riportate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 12 dispone infine che la relazione, previa approvazione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 12587, venga trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12, che il Consiglio dei ministri approva entro il 31 marzo di ogni anno88. In base all’articolo 13 le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo, con l’allegata relazione sulle attività di cooperazione svolte nell’anno precedente.

L'articolo 14 della legge n. 125, al comma 2, dispone che al rendiconto generale dello Stato, che il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere entro il mese di giugno, sia allegata una relazione, curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Dicasteri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 12.

Infine, l'articolo 33, comma 2, quantifica gli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all'articolo 19 e dispone la relativa copertura finanziaria. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che, qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

Si segnala che la legge n. 125 del 2014, all'articolo 17, comma 1, ha previsto, per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: poiché l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede, come più volte ricordato, che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente, l'obbligo per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a riferire sembra trovare applicazione anche con riferimento all'operato della nuova Agenzia, una volta costituitasi.

Si fa inoltre presente che l'articolo 31, comma 1, lett. b) della legge n. 125 del 2014 dispone l'abrogazione della legge 26 febbraio 1987, n. 4989, che delineava il preesistente assetto della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Per quanto attiene allo specifico profilo degli obblighi di relazione al Parlamento, da detta abrogazione consegue la conclusione degli adempimenti nei confronti delle Camere previsti dalla richiamata legge n. 49. Nello specifico, si ricorda che l'articolo 2, comma 2, della legge n. 49 dispone che allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri venga allegata una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente, fra l'altro, le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e l'indicazione degli strumenti di intervento. Il medesimo comma dispone inoltre che il Parlamento discuta la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente, di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 390. Un'ulteriore relazione è inoltre prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 49 del 198791. Detto comma stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, predisponga annualmente una relazione sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali che dia conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani ed è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3.

Per quanto attiene alle nuove disposizioni che rilevano ai fini degli obblighi di relazione al Parlamento, si segnalano, infine, due modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 12692, che ha previsto disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. Nello specifico, l'articolo 1, comma 1, lett. aa) del decreto legislativo n. 126 del 2014 ha introdotto nel decreto legislativo n. 118 del 2011 l’articolo 77: la lett. c) del comma 1 di tale articolo ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 7693, facendo così venire meno l'obbligo di relazione da quest'ultimo previsto all'articolo 29, comma 2: detto comma dispone infatti che entro il 30 settembre di ciascun anno il Governo presenti al Parlamento una relazione sulle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito alle leggi delle regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione94. Si ricorda che, in ottemperanza di tale previsione, è stato da ultimo trasmesso, nel mese di novembre 2013, il Doc. LXXXVI n. 1, recante dati aggiornati al 30 settembre 2013.

Ancora a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 126 del 2014, si evidenzia che gli articoli dal 36 al 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 corrispondono agli attuali articoli da 78 a 80: pertanto, l'obbligo di relazione al Parlamento già previsto dall'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, è ora disciplinato dall'articolo 78, comma 2. Si ricorda che tale disposizione prevede che, al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal decreto legislativo n. 118 alle esigenze conoscitive della finanza pubblica, e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, è avviata, a decorrere dal 2012, una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I in materia di princìpi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale, di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze deve trasmettere alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione riguardante l'ultimo semestre della sperimentazione il Governo è chiamato inoltre a fornire una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione. L'ultima relazione in ottemperanza di tale obbligo, con dati riferiti al primo semestre 2013 (Doc. CCIII n. 2) è pervenuta alle Camere nel mese di ottobre 2013.



Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1° luglio – 31 agosto 2014


Relazioni governative




Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 185/1990,

art. 5, co. 1*

Operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Dati relativi al 2013,

Doc. LXVII, n. 2)

III Affari esteri

IV Difesa

X Attività produttive

1°/7/2014

*L'articolo 1, comma 1, lett. f), n. 1, del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, ha sostituito l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990, integrando il contenuto della relazione ivi già prevista. L'articolo 5, come riformulato, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri invii al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. Il comma 2 dell'articolo 5, rimasto immutato, stabilisce altresì che i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscano annualmente sulle attività di cui alla stessa legge n. 185 del 1990 al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. L'articolo 27, comma 4, della legge n. 185 del 1990, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del citato D.Lgs. n. 105/2012, prevede che la relazione al Parlamento contenga anche un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla legge n. 185 del 1990; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1. Infine, che l'articolo 4, comma 3, della L. n. 222/1992 ha previsto che con la relazione in oggetto il Presidente del Consiglio riferisca anche sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).



D.L. 78/2010

art. 14,

co. 13-quater*

Attività svolte dal Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale

(Trasmessa dal Commissario straordinario)

(Dati relativi all'anno 2013,

Doc. CC, n. 2)

I Affari costituzionali

V Bilancio

2/7/2014

*Il comma 13-quater, inserito dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, prevede che il Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune di Roma Capitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, invii annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

L. 234/2012,

art. 14, co. 1

Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea

(Trasmessa dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei)

(Dati riferiti al secondo trimestre 2014,

Doc. LXXIII-bis, n. 6)

Tutte le Commissioni permanenti

Commissione per le questioni regionali

29/7/2014

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto*

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)

(Trasmessa dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)**

(Dati relativi al 2013, con i relativi allegati)

VII Cultura

31/7/2014

*Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

**Il comma 19 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri (o al Ministro da lui delegato) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 le funzioni in materia di sport sono state delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delrio.

L. 400/1988,

art. 5, co. 3,

lett. a-bis)

Stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano

(Trasmessa dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati relativi al 2013,

Doc. LXXXIV, n. 2)

I Affari costituzionali

II Giustizia

III Affari esteri

VII Cultura

VIII Ambiente

XII Affari sociali

5/8/2014

D.Lgs. 198/2006

art. 55-novies,

co. 2 lett. f)

Applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati aggiornati a gennaio 2014,

Doc. CLIX, n. 1)

I Affari costituzionali

VI Finanze

X Attività produttive

6/8/2014




Ministero degli affari esteri95

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta

(Dati relativi all'anno 2013,

Doc. CLXIV, n. 16)

I Affari costituzionali

III Affari esteri

V Bilancio

3/7/2014

L. 231/2003,

art. 14, co. 1*

Partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso

(Predisposta congiuntamente al Ministero della difesa)

(Dati relativi al secondo semestre 2013, Doc. LXX, n. 3)

III Affari sociali

IV Difesa

8/7/2014

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscano al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso.



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 207/2012,

art. 1, co. 5


D.L. 61/2013

art. 1, co. 13-bis

Ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché stato e adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo stabilimento

(Dati aggiornati al 4 giugno 2014,

Doc. CCIV, n. 3)*

VIII Ambiente

X Attività produttive

2/7/2014

*Il Doc. CCIV, n. 3 ottempera congiuntamente a due obblighi introdotti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante “Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”, e dall'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, concernente “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Per quanto attiene quest'ultima previsione, il Doc. CCIV, n. 3 costituisce il primo adempimento.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto*


Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Agenzia nazionale del turismo – ENIT

(Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2012, con allegati il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la pianta organica riferiti alla medesima annualità)

X Attività produttive

10/7/2014

*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici “non economici” sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico “economico”; il comma 4 del medesimo articolo 16 ha inoltre disposto che fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività di ENIT prosegua nel regime giuridico vigente. Pertanto, l'obbligo per il Ministero vigilante di riferire al Parlamento in ottemperanza del comma quinto dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, si concluderà al completamento del processo di trasformazione dell'Ente, con la trasmissione dei dati relativi all'ultimo periodo dell'attività svolta dall'ENIT quale ente non economico.

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2013,

Doc. CLXIV, n. 18)

I Affari costituzionali

V Bilancio

VII Cultura

15/7/2014


Ministero della difesa

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto,

Tab. IV*

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Lega navale italiana – LNI

(Dati relativi all'attività svolta nel 2013, corredati dal bilancio di previsione per l'anno 2014 nonché dalla consistenza organica e dal conto consuntivo per l'anno 2013)

IV Difesa

IX Trasporti

7/8/2014

*Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Unione italiana tiro a segno – UITS

(Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2013, corredati dal bilancio di previsione per l'anno 2014 nonché dalla consistenza organica e dal conto consuntivo per l'anno 2013)

IV Difesa

7/8/2014

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori – ONFA

(Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2013, corredati dal bilancio di previsione per l'anno 2014 nonché dalla consistenza organica e dal conto consuntivo per l'anno 2013)

IV Difesa

7/8/2014



Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 269/2003,

art. 5, co. 16


Attività svolta e risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa

(Dati relativi al 2013,

Doc. LIV, n. 1)


(Dati relativi al 2012,

Doc. LIV, n. 2)

V Bilancio

VI Finanze

10/7/2014





30/7/2014

D.Lgs. 231/2007

art. 6, co. 5*

Rapporto sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF)

(Dati relativi al 2013, corredato della relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all'UIF e del parere del Comitato di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007)

II Giustizia

VI Finanze

10/7/2014

*L'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevede che entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF) trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF medesima.

L. 432/1993,

art. 2, co. 3


D.P.R. 398/2003,

art. 44, co. 3

Amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

(Dati relativi al 2013,

allegata al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 -A.C. 2541, conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze, parte I, volume IV)*

V Bilancio

17/7/2014**

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata in allegato al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato – conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Il disegno di legge “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013” (A.C. 2541) è stato presentato alla Camera il 15 luglio 2014 ed annunciato nella seduta del 17 luglio 2014.

D.L. 203/2005,

art. 3, co. 14

Stato dell’attività di riscossione al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza dell’attività svolta da Equitalia Spa

(Dati aggiornati al 2012,

Doc. CI, n. 2)

VI Finanze

30/7/2014

L. 196/2009,

art. 14, co. 4

Conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche

(Dati aggiornati al 31 marzo 2014,

comprensivi del raffronto con i risultati del precedente biennio,

Doc. XXV, n. 4)

V Bilancio

31/7/2014



Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2013,

Doc. CLXIV, n. 22)

I Affari costituzionali

II Giustizia

V Bilancio

7/8/2014



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68


D.L. 185/2008,

art. 9, co. 1-ter*

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2013,

corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio,

Doc. CLXIV, n. 20)

I Affari costituzionali

V Bilancio

VIII Ambiente

IX trasporti

25/7/2014

*Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 93/1998,

art. 6, co. 2

Attuazione della Convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)

(Dati relativi al 2013,

Doc. CXXXII, n. 2)

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di EUROPOL, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione

7/8/2014




Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.M. 7/2/2011

n. 26, art. 9*

Stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento

(Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento)

(Dati riferiti all'anno 2013)

VII Cultura

14/7/2014

*L'articolo 9 prevede che la Commissione, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni, rediga una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di cofinanziamento, da inviarsi entro il 31 gennaio di ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2013,

Doc. CLXIV, n. 17)

I Affari costituzionali

V Bilancio

XI Lavoro

XII Affari sociali

8/7/2014

L. 68/1999,

art. 21, co. 1

Stato di attuazione della legge n. 68 del 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili

(Dati relativi al biennio 2012-2013,

Doc. CLXXVIII, n. 1)

XI Lavoro

5/8/2014

L. 438/1998,

art. 3, co. 2

Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale

(Dati relativi al 2013,

Doc. CCV, n. 2)

XII Affari sociali

6/8/2014






Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2013,

Doc. CLXIV, n. 19)

I Affari costituzionali

V Bilancio

XIII Agricoltura

22/7/2014



Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 40/2004,

art. 15, co. 2

Stato di attuazione della legge n. 40 del 2004 recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”

(Dati relativi all'attività del 2012 dei centri di procreazione medicalmente assistita e relativi al 2013 per quanto concerne l'utilizzo dei finanziamenti,

Doc. CXLII, n. 2)

XII Affari sociali

9/7/2014

D.Lgs. 502/1992,

art. 15-quattuordecies,

co. 1


L. 120/2007,

art. 1, co. 4,

lett. g)*

Esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria

(Dati aggiornati al 2012,

Doc. CLXVIII, n. 2)

XII Affari sociali

21/7/2014

*Il comma 4 dell'articolo 1 della L. n. 120/2007 prevede che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici. Il comma 4-bis dell'articolo 1, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione n. 189/2012, ha previsto che con la relazione di cui all'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo n. 502/1992 venga data informazione al Parlamento sugli esiti delle verifiche regionali del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete, da concludere entro il 28 febbraio 2015.

L. 38/2010,

art. 11, co. 1

Stato di attuazione della legge n. 38 del 2010 recante “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”

(Dati relativi all'anno 2013,

Doc. CLXVI, n. 2)

XII Affari sociali

29/7/2014



L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2014/2125, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano-valori di arsenico

XII Affari sociali

XIV Politiche dell'Unione europea

6/8/2014

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.





Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2014/0289, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2013/10/UE che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

XII Affari sociali

XIV Politiche dell'Unione europea

1°/7/2014

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

L. 244/2007,

art. 3, co. 68


D.L. 185/2008,

art. 9, co. 1-ter*

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2013,

corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio,

Doc. CLXIV, n. 21)

I Affari costituzionali

V Bilancio

IX Trasporti

X Attività produttive

5/8/2014

*Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.




Relazioni non governative



Fonte istitutiva

Soggetto

competente

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 95/2012

art. 13, co. 5

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

Attività svolta

(Dati relativi al 2013 con aggiornamenti al mese di giugno 2014,

Doc. CXCVII, n. 2)

VI Finanze

1°/7/2014

L. 157/1992,

art. 19-bis,

co. 5


Regione Lombardia

Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE

(Dati relativi al 2013)

XIII Agricoltura

2/7/2014

D.P.C.M 168/2012,

art. 18, co. 3

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Risultati complessivi della gestione in correlazione con la programmazione finanziaria

(Conto finanziario per l'anno 2013, corredato dalla relazione illustrativa, approvato in data 6 giugno 2014)*

I Affari costituzionali

V Bilancio

XII Affari sociali

4/7/2014

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Garante trasmetta ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione sui risultati complessivi della gestione entro dieci giorni dall'approvazione, prevista entro il 30 aprile di ogni anno.

D.L. 16/2014,

art. 16,

co. 1 e 2


Roma capitale

Rapporto sulle cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente e piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio

(Doc. XXVII, n. 12)*

I Affari costituzionali

V Bilancio

8/7/2014

*Il comma 1 prevede che il rapporto sia trasmesso alle Camere, nonché ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze ed alla Corte dei conti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 16, ossia entro il 4 luglio 2014; stante la natura una tantum dell'obbligo previsto, lo stesso deve intendersi concluso.

D.L. 201/2011,

art. 37, co. 5

Autorità di regolazione dei trasporti

Attività svolta

(Dati aggiornati al mese di luglio 2014,

Doc. CCXVI, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

VIII Ambiente

IX Trasporti

18/7/2014

D.L. 35/2005,

art. 7, co. 2

Fondazione Ugo Bordoni

Attività svolta

(Dati relativi al 2013,

Doc. CCVIII, n. 2)

IX Trasporti

21/7/2014

L. 157/1992,

art. 19-bis,

co. 5


Regione Toscana

Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE

(Dati relativi al 2013)

XIII Agricoltura

21/7/2014

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Emilia-Romagna

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2013)

VI Finanze

29/7/2014

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della provincia autonoma di Bolzano

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2013)

VI Finanze

29/7/2014

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Piemonte

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2013)

VI Finanze

7/8/2014

L. 215/2004,

art. 8, co. 1

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interesse

(Dati aggiornati al mese di giugno 2014,

Doc. CLIII, n. 3)

I Affari costituzionali

7/8/2014







Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative


Fonte

Presentatore

Oggetto

D.L. 73/2014

art. 2, co. 2,

primo periodo*


Commissario “ad acta” per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981

Attività svolte, entità dei lavori ancora da eseguire e rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto

*Il testo del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2014, n. 97, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2014, n. 159.

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario “ad acta” di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto.

D.L. 73/2014

art. 2, co. 2,

secondo periodo*


Commissario “ad acta” per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981

Stato di avanzamento degli interventi realizzati ed utilizzo delle risorse a tal fine stanziate

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario riferisca alle competenti Commissioni parlamentari periodicamente e almeno ogni sei mesi sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.

D.L. 73/2014

art. 3, co. 1-bis,

primo periodo*


Commissario delegato per la gestione degli impianti di collettamento e di depurazione nella regione Campania

Attività svolte e rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario delegato per la gestione degli impianti di collettamento e di depurazione nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, i cui effetti cesseranno decorso il termine del 30 novembre 2014, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.



(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino.

D.L. 73/2014

art. 3, co. 1-bis,

secondo periodo*


Commissario delegato per la gestione degli impianti di collettamento e di depurazione nella regione Campania

Stato di avanzamento degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 ed utilizzo delle risorse a tal fine stanziate

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario riferisca alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi di cui all'ordinanza n. 4022 del 2012 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2014, ossia entro il 10 ottobre 2014.

D.L. 83/2014

art. 7, co. 1*

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Interventi realizzati e stato di avanzamento degli interventi avviati e non ancora conclusi nell'ambito del Piano strategico “Grandi progetti beni culturali”

*Il testo del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2014, n. 175.

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi nell'ambito del piano strategico “Grandi progetti beni culturali”, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con cui si individuano beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario ed urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

D.L. 90/2014,

art. 18, co. 1-bis*

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga trasmessa dal Governo senza specificare il Ministero competente

Assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali

*Il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2014, n. 190, S.O.

Il comma 1-bis dell'articolo 18 prevede che entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenti alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprenda un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. La medesima disposizione prevede inoltre che alla relazione sia allegato un piano di riorganizzazione, che preveda misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari.

D.L. 90/2014,

art. 24, co. 1*

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Stato di attuazione dell'Agenda della semplificazione amministrativa

*Il comma 1 dell'articolo 24 prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione riferisca sullo stato di attuazione dell'Agenda della semplificazione amministrativa entro il 30 aprile di ogni anno.



D.L. 90/2014,

art. 53, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni volte a garantire l’effettività del processo telematico e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*Il comma 3 dell'articolo 53 prevede che qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di copertura delle minori entrate, di cui al comma 1, derivanti dall'attuazione delle disposizioni volte a garantire l’effettività del processo telematico il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

D.L. 91/2014,

art. 18, co. 9*

Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*Il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014, n. 192, S.O.

Il comma 9 dell'articolo 18 prevede che qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 9, derivanti dall'attuazione delle disposizioni concernenti l'attribuzione di credito d'imposta a soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

D.L. 92/2014,

art. 9, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 92 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 117 del 2014, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*Il testo del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014, n. 192.

Il comma 1 dell'articolo 9 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 e provvede alla relativa copertura. Il comma 3 del medesimo articolo 9 stabilisce che qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 113/2014,

art. 3, co. 3*


Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa indicate all'articolo 3, comma 1, della legge n. 113 del 2014, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica

del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 1° agosto 2014, n. 113, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2014, n. 187.

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa quantificati al comma 1 del medesimo articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed all'adozione delle misure necessarie per la copertura finanziaria del maggior onere.

L. 125/2014,

art. 12, co. 4*

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministro dell'economia e delle finanze

Attività di cooperazione allo sviluppo

*La legge 11 agosto 2014, n. 125, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199.

L'ultimo periodo del comma 4 dispone che la relazione, previa approvazione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 125, venga trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12, che il Consiglio dei ministri deve approvare, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 marzo di ogni anno.

L. 125/2014,

art. 14, co. 2*

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale


Risultati conseguiti nelle politiche di cooperazione allo sviluppo ed utilizzo dei relativi stanziamenti

*L'articolo 14, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, dispone che al rendiconto generale dello Stato, che il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere entro il mese di giugno, sia allegata una relazione, curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli dicasteri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 12.



L. 125/2014,

art. 33, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 33 del la legge n. 125 del 2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*L'articolo 33, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, quantifica gli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all'articolo 19 e dispone la relativa copertura finanziaria. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che, qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.






Relazioni non governative


Fonte

Soggetto competente

Oggetto

D.Lgs. 102/2014

art.11, co. 2*

Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico

Attuazione delle misure finalizzate a massimizzare l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

*Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2014, n. 165.

L'articolo 11, finalizzato a massimizzare l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia, al comma 2, dispone che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2015, rediga una relazione sulle modalità di attuazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 11, e la sottoponga al Ministero dello sviluppo economico e alle competenti Commissioni parlamentari.




1Il 30 aprile 2012 lo stesso consiglio di amministrazione ha nominato, al suo interno, Riccardo Maria Monti presidente dell'ICE - Agenzia.

2In un primo momento, per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, era previsto che le funzioni e le risorse umane, strumentali e finanziarie del soppresso ICE venissero trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza. Successivamente, l'art. 22, comma 6 del D.L. n. 201/2011 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ha modificato i commi 18 e seguenti del citato art. 14 del D.L. n. 98/2011, prevedendo appunto l'istituzione della nuova ICE - Agenzia, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

3La nuova disciplina prevede infatti che il presidente dell'ente sia nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno, di fatto rendendo inapplicabile l'art. 1 della L. n. 14/1978 (invece per il presidente del soppresso ICE era il Ministro competente a richiedere il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina). La nuova disciplina prevede inoltre che la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avvenga non più con mero decreto ministeriale, bensì con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

4Tale nuova denominazione del Ministro è stata introdotta dall'art. 3 della medesima L. n. 125/2014.

5La legge è entrata in vigore il 29 agosto 2014, giorno successivo alla sua pubblicazione; il termine dei 180 giorni viene dunque a scadere il 24 febbraio 2015.

6Il relativo schema di regolamento è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. n. 125/2014.

7Ai sensi dell'art. 32, comma 6, della L. n. 125/2014.

8Si ricorda come la formulazione originaria dell'art. 5 del D.L. n. 101/2013 prevedesse che, al fine di concentrare l'attività della CIVIT (successivamente ridenominata ANAC dalla legge di conversione n. 125/2013) sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, fossero trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ARAN le funzioni, già attribuite alla CIVIT, in materia di misurazione e valutazione della performance. Conseguentemente la norma prevedeva l'integrazione del collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN con due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance e valutazione del personale. Si prevedeva parimenti il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni già proprie della CIVIT in materia di qualità dei servizi pubblici. Tali disposizioni sono state poi soppresse dalla legge di conversione n. 125/2013.

9Il testo originario del D.L. n. 90/2014 prevedeva invece un periodo di due anni.

10Come comunicato nel precedente Bollettino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 giugno 2014 Cristiano Radaelli è stato nominato, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, commissario straordinario dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo fino all'insediamento degli organi ordinari dell'Ente.

11In eventuale assenza delle agenzie regionali per il turismo, saranno rappresentati gli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale.

12Il ricorso contro il citato decreto di nomina, inizialmente respinto dal TAR Sardegna - Cagliari, Sez. I, con sentenza n. 520/2012, era stato proposto da Massimo Deiana, il cui nominativo era stato incluso, insieme a quello di Massidda, nella lista dei candidati sottoposta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

13Il decreto ministeriale del 7 agosto 2014 citato nel testo precisa infatti che il commissario straordinario Di Marco è preposto all'incarico fino all'esito dei rimedi giurisdizionali richiamati (in particolare del ricorso avanti la Corte di Cassazione), ovvero per il periodo strettamente necessario al completamento del procedimento di rinnovo della presidenza dell'Autorità portuale di Cagliari, già avviato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 27 novembre 2013, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

14Detto incarico è definitivamente cessato il 24 luglio 2013 al termine del periodo di prorogatio della durata di 45 giorni previsto dall’art. 3 del D.L. n. 293/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994.

15La prima nomina presidenziale di Bevilacqua era avvenuta con decreto ministeriale del 29 settembre 2004, notificato il 7 ottobre 2004, cui fece seguito la nomina del medesimo a commissario straordinario dell'Ente, avvenuta con decreto ministeriale dell'11 dicembre 2008 e protrattasi fino alla seconda nomina a presidente.

16Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 73/2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.

17La procedura per il secondo rinnovo dell’incarico di Semerari era stata avviata dal Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 nelle more del riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ed era stata consentita dal comma 1-bis dell’art. 3 del D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n. 14/2009, che aveva esteso anche agli enti predetti il dettato dell’art. 6, secondo comma della L. n. 14/1978, secondo il quale sono rinnovabili fino a due volte gli incarichi degli organi di governo degli enti pubblici.

18Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 il parere parlamentare deve essere richiesto anche sulla proposta di nomina dei vicepresidenti degli enti pubblici.

19La richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Lertora era stata trasmessa, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 maggio 2014, annunciata in pari data alla Camera e al Senato. La 4ª Commissione del Senato ha esaminato la richiesta nella seduta del 4 giugno 2014 esprimendo contestualmente parere favorevole. La IV Commissione della Camera dei deputati ha invece esaminato la richiesta nella seduta dell'11 giugno 2014 ed ha espresso parere favorevole nella successiva seduta del 18 giugno 2014.

20Il 30 marzo 2014 era scaduto il mandato del presidente uscente della LNI, Franco Paoli, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2011 per la durata di tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011. Paoli era succeduto a Marcello De Donno che, già nominato presidente della LNI con D.P.R. del 18 febbraio 2005, era stato confermato alla guida dell'Ente con D.P.R. del 18 marzo 2008.

21L'organo è stato rinnovato, nella composizione ridotta riferita nel testo, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 luglio 2013.

22Piro era stato nominato per la prima volta presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci con decreto ministeriale del 12 maggio 2005, notificato all'interessato il 18 maggio 2005. Piro era stato quindi confermato con decreto ministeriale del 9 luglio 2009, notificato all'interessato il 22 luglio 2009.

23In precedenza, con decreto ministeriale del 9 agosto 2013 il mandato commissariale di Aiello era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi. Tale decreto era stato però sostituito dal decreto ministeriale del 14 agosto 2013 che, alla luce dell'emergenza determinatasi per l'incremento dell'afflusso di migranti verso le coste italiane, riduceva a un mese il periodo di commissariamento dell'Ente.

24Si ricorda che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 1° ottobre 2013, annunciata alla Camera ed al Senato l'8 ottobre 2013, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Riccardo Villari a presidente dell'Autorità portuale di Napoli. Su tale richiesta aveva espresso parere favorevole l'8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato nella seduta del 22 ottobre 2013, mentre la IX Commissione (Trasporti) della Camera aveva espresso parere contrario nella seduta del 23 ottobre 2013.

25Detto incarico è definitivamente cessato il 24 luglio 2013 al termine del periodo di prorogatio della durata di 45 giorni previsto dall’art. 3 del D.L. n. 293/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994.

26Si ricorda che l'art. 1, comma 515, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto tra l'altro che mediante intese fra lo Stato e le province autonome di Trento e Bolzano devono essere definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio. Con apposite norme di attuazione si provvederà al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell’intesa. Con i predetti accordi, lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige devono individuare gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l’assunzione degli oneri.

27Si precisa che Orsini è stato nominato in luogo del dimissionario Gian Luca Galletti, che a sua volta era stato nominato con decreto ministeriale del 17 aprile 2013 in sostituzione del dimissionario Ernesto Carbone.

28La composizione corrente del consiglio di amministrazione consegue alle modifiche dell'art. 4 dello statuto dell'ISMEA, approvate con D.M. del 3 dicembre 2009, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4-sexiesdecies del D.L. n. 171/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 205/2008, che ha provveduto al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

29La cui composizione è stata ridotta in misura del trenta per cento dei componenti in occasione del loro rinnovo, avvenuto il 1° ottobre 2013, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2010. Per quanto specificamente concerne il CIV dell'INPS, si ricorda altresì che l'art. 21, comma 6, del D.L. n. 201/2011 ne ha disposto, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'integrazione con 6 ulteriori componenti.

30Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza, ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il CIV informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla legge n. 14/1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente anche l'intesa con il CIV, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

31Prima dell'emanazione del D.L. n. 95/2012 erano organi amministrativi dell'AGEA il presidente e il consiglio di amministrazione, composto dal predetto presidente e da quattro membri. In particolare, il presidente era nominato per tre anni (rinnovabili non più di due volte) con D.P.R. emanato su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sulla relativa proposta di nomina, anche per effetto del richiamo all'art. 3 della legge n. 400/1988 operato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 165/1999 istitutivo dell'AGEA, le Commissioni XIII della Camera e 9ª del Senato esprimevano il proprio parere ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978.

32Si ricorda che la sentenza del T.A.R. Lazio Sez. I del 17 gennaio 2012 aveva annullato il D.P.C.M. del 23 giugno 2011 che aveva disposto il commissariamento dell'Agenzia e la contestuale nomina di Mario Iannelli a commissario straordinario. Per effetto di tale pronuncia erano stati quindi reintegrati gli organi precedentemente in carica, ossia il presidente Dario Fruscio ed il consiglio di amministrazione composto da Carlo Liviantoni, Maria Antonietta Mazzone, Giorgio Piazza e il già citato Guido Tampieri. Tali organi sono successivamente decaduti per effetto delle disposizioni del ricordato decreto-legge n. 95/2012.

33In seguito all'emanazione del D.L. n. 95/2012, Tampieri era stato inizialmente nominato direttore dell'AGEA con D.M. in data 11 luglio 2012, non comunicato alle Camere. A seguito dell'introduzione (ad opera della legge di conversione n. 135/2012) del parere delle Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina del direttore, Tampieri è cessato da tale carica ed è stato nominato commissario straordinario dell'Agenzia con D.P.C.M. del 12 settembre 2012, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 30 ottobre e il 5 novembre 2012, nelle more della riedizione della procedura per la nomina del direttore. Tampieri è stato infine nominato direttore dell'AGEA con il D.M. 21 dicembre 2012 citato supra nel testo. Sulla relativa proposta di nomina la 9ª Commissione del Senato e la XIII Commissione della Camera avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 6 e del 28 novembre 2012.

34L'art. 12, comma 7, del D.L. n. 95/2012 aveva attribuito le funzioni di coordinamento relative al finanziamento della politica agricola comune al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che agiva quindi come unico rappresentante dello Stato nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai fondi FEAGA e FEASR. In conseguenza di ciò si prevedeva tra l'altro la riallocazione presso il predetto Ministero di parte delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia.

35Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti. Sono stati altresì abrogati i commi 8 e ss. dell'art. 12 del D.L. n. 95/2012 che prevedevano e disciplinavano la riallocazione di parte delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'AGEA presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

36Il consiglio di amministrazione uscente dell’ASI risultava composto, oltre che dal presidente Enrico Saggese e dai predetti Vito Pertosa (designato, al pari di Saggese, dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca) e Marco Airaghi (designato dal Ministro della difesa), anche da Ezio Bussoletti (designato dal Ministro degli affari esteri) e Nazzareno Mandolesi (designato dal Ministro dell’economia e delle finanze).

37La VI Commissione della Camera ha esaminato la proposta di nomina nelle sedute del 24 e del 25 giugno 2014 ed ha altresì proceduto all'audizione di Genovese in quella del 1° luglio 2014.

38La I Commissione della Camera ha avviato l'esame della proposta di nomina nella seduta del 25 giugno 2014 ed ha proceduto all'audizione di Alleva in quella del 26 giugno 2014.

39Come specificato dapprima nel comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 giugno 2013, e come precisato poi dai rappresentanti del Governo nelle sedute dell'Assemblea della Camera del 3 e del 5 luglio 2013, la nomina di Golini aveva carattere temporaneo e rispondeva all'esigenza di garantire, per un periodo contingente e transitorio, la continuità e la funzionalità dell'Istituto. L'individuazione di un soggetto facente funzioni era stata determinata anche dalla necessità di colmare il vuoto regolamentare determinato dalla mancata previsione della figura di un vicepresidente dell'Ente o di colui che svolga le funzioni del presidente in caso di sua assenza definitiva. Infatti la normativa di settore prevede solo l'ipotesi di sostituzione temporanea del presidente dell'ISTAT in caso di sua assenza o impedimento contingente, previa delega del medesimo ad un membro del consiglio ovvero ad un dirigente per specifiche funzioni. Viceversa l'assunzione da parte del presidente dell'Istituto dell'incarico di Ministro non può essere configurata alla stregua di un'assenza o di un impedimento contingente.

40Si precisa che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo aveva già richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padoan a presidente dell'ISTAT con lettera in data 30 dicembre 2013, annunciata alla Camera e al Senato l'8 gennaio 2014. La richiesta era stata assegnata alla I Commissione della Camera ed alla 1ª Commissione del Senato. Quest'ultima l'aveva esaminata nella seduta del 15 gennaio 2014 ed aveva espresso parere favorevole senza tuttavia raggiungere la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti. Di conseguenza il predetto Ministro ha confermato la richiesta di parere parlamentare con la lettera del 17 gennaio 2014 citata nel testo.

41La richiesta del parere parlamentare sulla proposta di nomina di Cantone era stata presentata il 19 marzo 2014 dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Su tale proposta avevano espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti la 1ª Commissione del Senato, nella seduta del 27 marzo 2014, e la I Commissione della Camera, nella seduta del 2 aprile 2014. La nomina di Cantone era stata infine deliberata dal Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014.

42La formulazione originaria dell'art. 5 del D.L. n. 101/2013 prevedeva invece il mantenimento della composizione all'epoca vigente per la CIVIT, pari a un presidente e due componenti, coerentemente con il disposto dell'art. 23, comma 1, lett. h) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011. Quest'ultima norma aveva ridotto in tale misura la composizione della CIVIT, altrimenti prevista in cinque componenti compreso il presidente dall'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009.

43Già per effetto dell'art. 34-bis del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012, la nomina del presidente della CIVIT era stata differenziata da quella dei membri della medesima Commissione sotto il profilo dei Ministri proponenti. Secondo la normativa antevigente, invece, il presidente della CIVIT era eletto dalla stessa Commissione fra i suoi componenti nella seduta di insediamento.

44Tra cui in particolare i poteri sanzionatori di cui all'art. 19, comma 5, lett. b). Inoltre, ai sensi del successivo comma 7, il presidente dell'Autorità formula proposte al Commissario unico del Governo per l'Expo Milano 2015 e alla omonima S.p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento.

45Vedasi al riguardo supra alla nota n. 8.

46Infatti ARCUS S.p.a., in quanto società di capitali, non sarebbe ricompresa nel campo di applicazione della legge generale n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici” ed è stata sempre ritenuta inapplicabile alle società di diritto comune.

47Prima della modifica della governance di ARCUS S.p.a. ad opera del citato D.L. n. 95/2012, il Ministro per i beni e le attività culturali aveva trasmesso, con lettera del 30 dicembre 2011, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Ortona a presidente della citata Società. Tale richiesta era stata assegnata alla 7ª Commissione del Senato ed alla VII Commissione della Camera, che avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 1° e del 2 febbraio 2012.

48Pari a 45 giorni, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 293/1994, convertito con modificazioni dalla L. n. 444/1994.

49Secondo il testo antevigente dell'art. 12, comma 1, dello statuto della Fondazione (nonché secondo l'art. 5 del D.Lgs. n. 20/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 33/2004), oltre ai due consiglieri di designazione governativa indicati nel testo, il Ministro per i beni e le attività culturali indicava un altro consigliere ai sensi della lettera c), nonché un ulteriore componente fintanto che non si fosse verificata una partecipazione qualificata al patrimonio dell'Istituto da parte di soggetti privati, ai sensi della lettera g) del predetto comma. Per tale ultima ipotesi, la nuova formulazione della disposizione statutaria ha riferito la designazione alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997.

50Attuale sindaco di Siracusa è Giancarlo Garozzo.

51In particolare l'art. 10, comma 1, del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013, aveva disposto che sino alla nomina degli altri componenti della COVIP, il componente in carica continuasse ad assicurare lo svolgimento delle funzioni demandate alla Commissione da norme di legge e di regolamento.

Si ricorda inoltre che nel corso del 2013 il Governo aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fiorella Kostoris a presidente della Commissione, la quale tuttavia non aveva avuto alcun seguito. In un primo momento il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare con lettera del 24 dicembre 2012, annunciata al Senato il 16 gennaio 2013 ed alla Camera il 22 gennaio 2013. Tale proposta, presentata alle Camere successivamente al loro scioglimento disposto con il D.P.R. 22 dicembre 2012, n. 225, era stata assegnata alla 11ª Commissione del Senato, che non l'aveva esaminata entro il termine previsto per l'espressione del parere. La proposta era stata altresì assegnata alla XI Commissione della Camera, che l'aveva esaminata nella seduta del 22 gennaio 2013 senza esprimere alcun parere e lasciando parimenti scadere infruttuosamente il termine regolamentare previsto.

Successivamente il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva rinnovato la predetta richiesta di parere parlamentare con lettera del 29 marzo 2013, annunciata alla Camera l'8 maggio 2013 e al Senato il 14 maggio 2013. Anche in questo caso le competenti Commissioni parlamentari non hanno espresso alcun parere.

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

52Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ha sostituito il numero 1), comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero degli affari esteri ha pertanto assunto la denominazione di “Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale” a decorrere dal 29 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, della stessa legge n. 125 del 2014.

53Per completezza si ricorda che il comma 5-bis del medesimo articolo 1 dispone inoltre che il Ministro della salute riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici: nessuna relazione è stata ancora trasmessa ai sensi della citata disposizione.

54Si ricorda che i commi 1 ed 1-bis dell'articolo 1 intervengono in merito al commissariamento straordinario di imprese, esercitate anche in forma di società, o di uno specifico ramo di azienda, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale.

55L'articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisce che l'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ossia con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, ovvero del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013 Andrea Camanzi, Barbara Marinali e Mario Valducci sono stati nominati rispettivamente presidente e componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Dette nomine erano state previamente deliberate dal Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2013, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I pareri favorevoli della 8a Commissione del Senato e della IX Commissione della Camera sono stati espressi il 31 luglio 2013.

56L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario), ha previsto che nell'ambito della relazione di cui articolo 37, comma 5, l'Autorità riferisca al Parlamento anche in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e doveri dei passeggeri del trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento all'anno precedente.

57La relazione è stata inoltre illustrata alla Camera dal presidente Camanzi il 16 luglio 2014.

58L'Autorità è entrata in operatività il 14 gennaio 2014 con delibera del Consiglio del 19 dicembre 2013, ai sensi di quanto previsto dal comma 6-bis dell'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito.

59La trasmissione della relazione contenente i dati relativi al 2013 (Doc. LIV, n. 1) ha preceduto quella della relazione con i dati riferiti al 2012 (Doc. LIV, n. 2).

60L'articolo 55-novies è stato introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196.

61La legge 5 maggio 2009, n. 42, all'articolo 24, ha previsto in sede di prima applicazione, fino all’attuazione della disciplina delle città metropolitane, norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale, configurato quale ente territoriale, i cui confini sono quelli del comune di Roma, dotato di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. In attuazione della delega di cui al comma 5 dell'articolo 24 sono intervenuti: il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, che disciplina gli organi di governo dell'ente (Assemblea capitolina, Giunta capitolina e Sindaco), il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che regola il conferimento delle funzioni amministrative già attribuite al nuovo ente dalla legge delega sul federalismo, nonché il decreto legislativo 26 aprile 2013, n. 51, che ha apportato talune modifiche al decreto legislativo n. 61. Ferme restando le disposizioni dei decreti legislativi già adottati su Roma Capitale, da ultimo è intervenuta la legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha disposto un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo anche l’istituzione (articolo 1, commi 101-103) della città metropolitana di Roma Capitale, e rinvia allo statuto di tale ente la disciplina dei rapporti tra la città metropolitana, Roma Capitale e gli altri comuni, al fine di garantire il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri.

62Il comma 5 dell'articolo 16 recita: “Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno”.

63V. Doc. XXVII, n. 12, pag. 5.

64Si ricorda che si dà conto degli obblighi di relazione al Parlamento introdotti da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nell'arco temporale considerato dalla presente pubblicazione.

65Il testo del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2014, n. 97, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2014, n. 159.

66Il termine dello stato di emergenza non era stato fissato espressamente dall’ordinanza 3858/2010. In assenza di indicazioni si presume applicabile il termine ordinario di 180 giorni, prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni ex articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Cfr. il Dossier del Servizio Bilancio e del Servizio Commissioni della Camera dei deputati n. 115 del 19 giugno 2014.

67L'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 43 del 2013, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 71, prevede inoltre che il Commissario riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.

68Per la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) v. infra.

69L'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), al comma 1, prevede che: “1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, sia nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione”.

70Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2014, come modificato nel corso dell’esame presso il Senato, dispone che, nelle more del completamento, da parte della Regione Campania, delle attività avviate per l'affidamento della gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo, ed al fine di non determinare soluzioni di continuità nella gestione degli impianti medesimi, continuino a produrre effetti, fino al 30 novembre 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 (Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di criticità in atto negli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania), nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima. Gli effetti dell'ordinanza cessano comunque decorso il termine del 30 novembre 2014.

71Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2014, n. 165.

72L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è stata istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. L'Autorità svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte. L’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha trasferito all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, in precedenza esercitate dall’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. L'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha quindi disposto che l'Agenzia per l'energia elettrica ed il gas assuma la denominazione di “Agenzia per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”.

73Il testo del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2014, n. 175.

74Il piano è adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

75La relazione trasmessa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo recante dati relativi all'attività svolta dall'ENIT nell'anno 2012, con allegati il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la pianta organica riferiti alla medesima annualità è stata trasmessa in data 9 luglio 2014.

76Il comma 4 dell'articolo 16 ha disposto che fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività di ENIT prosegua nel regime giuridico vigente. Pertanto, l'obbligo per il Ministero vigilante di riferire al Parlamento in ottemperanza del comma quinto dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, si concluderà al completamento del processo di trasformazione dell'Ente, con la trasmissione dei dati relativi all'ultimo periodo dell'attività svolta dall'ENIT quale ente non economico.

77La legge 1° agosto 2014, n. 113, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2014, n. 187.

78Il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2014, n. 190, S.O.

79Si ricorda che in ottemperanza della disposizione richiamata, l'Autorità ha trasmesso, da ultimo, nel mese di ottobre 2013 il Doc. XLIII, n. 1, concernente l'attività svolta nell'anno 2012.

80L'articolo 1, comma 2, lett. g) della legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche riferisca al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

81Il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014, n. 192, S.O.

82Sempre il decreto-legge n. 91 del 2014, all'articolo 17, introduce modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, che istituisce, in attuazione della direttiva 2008/56/CE, un quadro diretto all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020. L'articolo 4 del richiamato decreto legislativo n. 190 dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare eserciti la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal decreto medesimo, a tal fine avvalendosi di un apposito Comitato tecnico istituito presso lo stesso Dicastero. Il comma 9 dell'articolo 5, come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lett. 0a), n. 3), del decreto-legge n. 91 del 2014, dispone che il Comitato riferisca al Parlamento sull'attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui allo stesso decreto legislativo n. 190 “periodicamente” e non più, come originariamente previsto, con cadenza semestrale.

83Il testo del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014, n. 192.

84L'articolo 1 introduce modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”; l'articolo 2 del decreto-legge n. 92 del 2014 detta disposizioni transitorie per l'applicazione della nuova disciplina risarcitoria introdotta dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge.

85La legge 11 agosto 2014, n. 125, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199.

86Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ha sostituito il numero 1), comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero degli affari esteri ha pertanto assunto la denominazione di “Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale” a decorrere dal 29 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, della stessa legge n. 125 del 2014.

87Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) ha il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo, 4 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

88Il comma 1 dell'articolo 12 prevede che il Consiglio dei ministri approvi il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 125.

Il documento triennale, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

89L'articolo 31 della legge n. 125 del 2014 stabilisce che la legge n. 49 del 1987 sia abrogata dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 17, comma 13, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 125 (ossia entro il 25 febbraio 2015), ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si tratta del regolamento con cui viene adottato lo statuto disciplinante le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dal medesimo articolo 17, comma 1.

90La lettera c) del comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 49 del 1987 stabilisce che il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), istituito per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento nell'ambito del CIPE, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, verifichi periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione e approvi annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multilaterali, ordinari e straordinari nonché di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria.

91La relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per il 2014, allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, trasmessa dal Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 49 del 1987, è stata annunciata alla Camera nella seduta dell'Assemblea del 22 ottobre 2013. La relazione in ottemperanza dell'articolo 3, comma 6, lett. c), sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, con dati relativi al 2012 (Doc. LV n. 1), con allegata la relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione italiana alle risorse di detti organismi (Doc. LV n. 1-bis), di cui all'articolo 4, comma 2-bis, è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2013.

92Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199, S.O.

93Il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, reca “Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208”.

94L'ultimo periodo del comma 2 prevede che entro il 15 novembre di ciascun anno la relazione sia integrata dai rilievi e dagli esiti relativi alle leggi regionali rinviate al nuovo esame del Consiglio regionale, o per le quali il Governo abbia promosso la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale.

95Per il cambio di denominazione del Ministero, v. supra, nota n. 86, pag. 94.