Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Controllo Parlamentare | ||
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 36/XVII LUGLIO 2016 | ||
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 36 Progressivo: 2016 | ||
Data: | 18/07/2016 | ||
Descrittori: |
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Notiziario mensile Numero 36/XVII LUGLIO 2016 L’attività di controllo parlamentare
MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI
a cura del Servizio per il Controllo parlamentare |
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3
ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 23
Note annunciate al 30 giugno 2016 in attuazione di atti di indirizzo 30
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 45
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 46
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° - 30 giugno 2016 57
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di giugno 2016 (e nella prima parte del mese di luglio 2016), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 agosto 2016 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 agosto 2016, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di giugno 2016 nonché l'inizio di quello di luglio 2016, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di agosto 2016. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di giugno 2016 e di quelle da rinnovare entro la fine di agosto 2016 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.
IN QUESTO NUMERO:
- Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto in data 30 giugno 2016, ha confermato il commissario straordinario della Lega navale italiana LNI, Romano Sauro, fino alla nomina del presidente e del vicepresidente dell'Ente e comunque non oltre il 31 ottobre 2016.
- La 13a Commissione (Territorio) del Senato e l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera, nelle sedute del 14 e del 29 giugno 2016, hanno espresso pareri favorevoli sulla proposta di nomina di Italo Cerise a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato nel frattempo di aver nominato lo stesso Cerise commissario straordinario dell'Ente parco per tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente.
- La 7a Commissione (Istruzione) del Senato e la VII Commissione (Cultura) della Camera, nelle rispettive sedute del 22 e del 28 giugno 2016, hanno espresso pareri favorevoli sulle proposte di nomina di Fabio Beltram e di Maria Luisa Meneghetti a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR.
- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 24 giugno 2016, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Pietro Preziosi, per un periodo massimo di sei mesi.
- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha altresì nominato, con decreto del 9 giugno 2016, Tommaso Navarra presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga per cinque anni. Lo stesso Ministro ha altresì comunicato di aver prorogato, con decreto in data 26 maggio 2016, il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, per un periodo massimo di sei mesi.
- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 2016 Lauralba Bellardi, Alessandro Bellavista, Domenico Carrieri, Orsola Razzolini e Giuseppe Santoro Passarelli sono stati nominati, su designazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, componenti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, per sei anni. Nella prima riunione della Commissione, Giuseppe Santoro Passarelli è stato eletto presidente dell'Autorità.
- Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato di aver nominato, con decreto in data 18 maggio 2016, Diederik Sybolt Wiersma presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM per quattro anni.
- Si anticipa che il Ministro dello sviluppo economico ha comunicato la nomina di Michele Scannavini, Giuseppe Mazzarella, Niccolò Ricci e Luigi Pio Scordamaglia a componenti del consiglio di amministrazione dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane per la durata di un quadriennio.
- Nel mese di giugno 2016 sono scaduti i mandati dei presidenti delle Autorità portuali di Marina di Carrara, Francesco Messineo, e di Messina, Antonino De Simone.
- Nel mese di luglio 2016 scadono invece i mandati dei commissari straordinari delle Autorità portuali di Bari, Francesco Palmiro Mariani, di Brindisi, Mario Valente, e di Taranto Sergio Prete.
- Nel mese di agosto 2016 scadranno infine i mandati dei commissari straordinari delle Autorità portuali di Civitavecchia, Pasqualino Monti, e di Trieste, Zeno D'Agostino.
- Il Consiglio dei ministri del 20 giugno 2016, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha deliberato l’istituzione, da realizzarsi con decreto del Presidente della Repubblica, dell’Ente Parco nazionale dell’isola di Pantelleria.
- Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 13 maggio 2016 annunciata alla Camera e al Senato il 17 maggio 2016, aveva trasmesso, ai sensi dell'art. 8, commi 1, lettera f), e 5 della L. n. 124/2015, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla L. n. 84/1994. Il predetto schema di decreto legislativo prevede l'istituzione, in luogo delle attuali 24 Autorità portuali, di 15 Autorità di sistema portuale, con sedi nei porti di: Genova, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Cagliari, Napoli, Palermo, Augusta, Gioia Tauro, Taranto, Bari, Ancona, Ravenna, Venezia e Trieste. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, scelto tra soggetti aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con i presidenti delle Regioni interessate, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta. Il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, che è altresì composto da un membro designato dalle Regioni il cui territorio è incluso nel sistema portuale, da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane incluse nel sistema portuale, da un componente designato dal sindaco di ciascuna città già sede di Autorità portuale eventualmente inclusa nel sistema portuale, e da un rappresentante dell’Autorità marittima (con diritto di voto sulle questioni di competenza). Tali componenti durano in carica per quattro anni rinnovabili una sola volta, e decadono in caso di nomina di un nuovo presidente. Le funzioni di segretario del comitato di gestione sono svolte dal segretario generale dell'Autorità. Detto schema di decreto legislativo è stato assegnato all'8a Commisione (Lavori pubblici) del Senato ed alla IX Commissione (Trasporti) della Camera, che – si anticipa – hanno espresso pareri favorevoli con condizioni e osservazioni nelle rispettive sedute del 6 e del 7 luglio 2016; lo schema è stato altresì assegnato - oltre che alla V Commissione (Bilancio) della Camera e alla 5a Commissione (Bilancio) del Senato, che non hanno ancora espresso i rispettivi pareri – anche alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 7 luglio 2016.
Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.
a)
Principali nomine effettuate (o in corso di
perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di
applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese
di giugno 2016
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Lega navale italiana LNI |
Commissario straordinario:
Romano Sauro |
Nomina non ancora comunicata alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978
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30/6/2016
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Decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
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Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 30 giugno 2016, il commissario straordinario della Lega navale italiana LNI, Romano Sauro, è stato confermato fino alla nomina del presidente e del vicepresidente dell'Ente e comunque non oltre il 31 ottobre 2016.
Il 1° luglio 2016 scadeva infatti il mandato commissariale di Sauro, che era stato nominato per un periodo massimo di un anno con analogo decreto interministeriale in data 1° luglio 2015. Il commissariamento della LNI era conseguito alla mancata nomina del presidente e del vicepresidente in seguito alle rinunce di Giuseppe Lertora e Pietro Vatteroni alle rispettive candidature1.
Il 30 marzo 2014 erano scaduti i mandati del presidente e del vicepresidente uscenti della LNI, rispettivamente Franco Paoli e il già citato Pietro Vatteroni, che erano stati nominati per tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011: Paoli era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2011, Vatteroni con decreto interministeriale del 28 marzo 2011. Ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 90/2010, che ha recepito le disposizioni del D.P.R. n. 205/2009 di riordino dell'Ente, il presidente nazionale della LNI è coadiuvato infatti dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, previo parere delle Commissioni parlamentari2.
Altri organi della LNI sono l'assemblea generale dei soci, il consiglio direttivo nazionale (la cui composizione, a seguito del riordino, era stata ridotta da 13 a 10 membri compresi il presidente e il vicepresidente), il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri. Tutti gli incarichi hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta.
La Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. È sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Gran Paradiso |
Presidente:
Italo Cerise |
Pareri favorevoli espressi dalla 13a Commissione del Senato il 14/6/2016 e dalla VIII Commissione della Camera il 29/6/2016.
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Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate
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Commissario straordinario:
Italo Cerise
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Nomina comunicata e annunciata alla Camera il 24/6/2016 e al Senato il 28/6/2016 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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10/6/2016 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
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Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga
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Presidente:
Tommaso Navarra |
Pareri favorevoli espressi dalla 13a Commissione del Senato il 13/4/2016 e dalla VIII Commissione della Camera il 20/4/2016.
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9/6/2016 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate |
Ente parco nazionale della Sila |
Commissario straordinario:
Sonia Ferrari |
Nomina comunicata e annunciata alla Camera e al Senato il 7/6/2016 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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26/5/2016 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 10 giugno 2016, annunciata alla Camera in pari data e al Senato il 21 giugno 2016, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Italo Cerise a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. Tale richiesta è stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio) del Senato, che l'ha esaminata nella seduta del 14 giugno 2016, esprimendo parere favorevole, e all'VIII Commissione (Ambiente) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 giugno 2016, e dopo aver proceduto all'audizione informale di Cerise nella seduta del 28 giugno 2016, ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 giugno 2016.
Nelle more della suddetta procedura di nomina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 20 giugno 2016 annunciata alla Camera e al Senato il 24 e il 28 giugno 2016, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, di aver nominato, con proprio decreto in data 10 giugno 2016, lo stesso Italo Cerise commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, per la durata di tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente.
Il 29 aprile 2016 era scaduto infatti il mandato dello stesso Cerise a presidente del predetto Ente parco, essendo stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 29 aprile 2011. Già nominato commissario straordinario del medesimo Ente con decreto ministeriale del 28 aprile 2010, e poi prorogato con analoghi decreti del 6 agosto 2010, del 27 ottobre 2010 e del 31 gennaio 2011, Cerise era succeduto a Giovanni Picco, a sua volta presidente dell'Ente parco per cinque anni dal 14 dicembre 2004 e commissario straordinario dal 16 febbraio 2010.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto in data 9 giugno 2016, ha nominato Tommaso Navarra presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga per la durata di un quinquennio.
Come ricordato nei precedenti numeri del Bollettino, il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Navarra con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio) del Senato, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 ed aver proceduto in pari data all'audizione informale di Navarra, ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.
Il 7 luglio 2015 era scaduto il mandato del presidente uscente del predetto Ente parco, Arturo Diaconale, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale in data 7 luglio 2010. Nel corso del susseguente periodo di prorogatio il consiglio direttivo dell'Ente parco, in data 18 agosto 2015, aveva nominato al suo interno Maurizio Pelosi quale vicepresidente: nelle more della nomina del nuovo presidente, infatti, la gestione dell'Ente parco è assicurata dal consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 27 maggio 2016 annunciata alla Camera e al Senato il 7 giugno 2016, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, di aver prorogato, con proprio decreto in data 26 maggio 2016, il commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, per la durata di sei mesi e comunque non oltre la nomina del presidente dell'Ente parco.
Il 14 aprile 2016 era scaduto il mandato commissariale della stessa Ferrari, che era stata da ultimo prorogata con decreto ministeriale in data 8 ottobre 2015 per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 14 ottobre 2015. Già prorogata con analogo decreto ministeriale del 2 aprile 2015, Ferrari era stata nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014. In precedenza era stata nominata presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto ministeriale del 13 febbraio 2009; detto incarico era definitivamente cessato il 29 marzo 2014 allo scadere della prorogatio. Successivamente la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, eletto dal consiglio direttivo al suo interno.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
|
Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci |
Commissario straordinario:
Pietro Preziosi
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Nomina non ancora comunicata alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
24/6/2016 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
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Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 24 giugno 2016, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Pietro Preziosi, fino al completamento del percorso di riforma del sistema portuale di cui all'art. 8, comma 1, lett. f) della L. n. 124/2015, e comunque per un periodo massimo di sei mesi.
Il 22 giugno 2016 scadeva infatti il mandato commissariale dello stesso Preziosi, che era stato nominato con decreto ministeriale del 19 giugno 2015 e prorogato con analogo provvedimento del 22 dicembre 2015. Preziosi era subentrato nel predetto incarico a Nunzio Martello che, nominato con decreto ministeriale del 6 marzo 2014, era stato prorogato con analoghi provvedimenti del 9 settembre 2014, del 9 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015. Martello era a sua volta subentrato a Fedele Sanciu, che era stato nominato commissario straordinario dell'Autorità portuale sarda con decreto ministeriale del 5 settembre 2013, dopo la scadenza del secondo e ultimo mandato quadriennale del presidente Paolo Silverio Piro.
L'Autorità portuale, disciplinata dalla L. n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'Autorità portuale ha tra l'altro compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.
L’art. 8, commi 1 e 1-bis, della L. n. 84/1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli può richiedere, entro trenta giorni, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.
Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.
Infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 84/1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
b)
Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non
ancora rinnovate nel mese
di giugno 2016
o previste in scadenza entro il 31 agosto
2016
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Marina di Carrara |
Presidente:
Francesco Messineo
|
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
19/6/2016 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione in una terna proposta da province, comuni e camere di commercio |
Autorità portuale di Messina |
Presidente:
Antonino De Simone |
21/6/2016 |
||
Autorità portuale di Bari |
Commissario straordinario:
Francesco Palmiro Mariani
|
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
14/7/2016 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
Autorità portuale di Brindisi |
Commissario straordinario:
Mario Valente
|
14/7/2016 |
||
Autorità portuale di Taranto |
Commissario straordinario:
Sergio Prete
|
14/7/2016 |
||
Autorità portuale di Civitavecchia |
Commissario straordinario:
Pasqualino Monti
|
5/8/2016 |
||
Autorità portuale di Trieste |
Commissario straordinario:
Zeno D'Agostino |
25/8/2016 |
Il 19 giugno 2016 è scaduto il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, Francesco Messineo, che era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 18 giugno 2012, per la durata di quattro anni a decorrere dal 19 giugno 2012.
Messineo era succeduto al commissario straordinario Dario Buzzelli, che era stato nominato con decreto ministriale del 27 febbraio 2012. Il 20 dicembre 2011 era scaduto il secondo e ultimo mandato a presidente dell'Autorità portuale carrarese di Luigi Guccinelli, che era stato nominato con decreto ministeriale del 17 dicembre 2007 per quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2007.
Il 21 giugno 2016 è scaduto altresì il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Messina, Antonino De Simone, che era stato nominato con decreto ministeriale in data 18 giugno 2012 per la durata di quattro anni a decorrere dal 21 giugno 2012.
De Simone era succeduto a Dario Lo Bosco, che era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 13 febbraio 2012. Il 20 dicembre 2011 era scaduto il mandato a presidente dell'Autorità portuale siciliana dello stesso Lo Bosco, che era stato nominato con decreto ministeriale del 17 dicembre 2007 per quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2007.
Il 14 luglio 2016 scade invece il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Bari, Francesco Palmiro Mariani, che era stato prorogato con decreto ministeriale in data 11 gennaio 2016 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 14 gennaio 2016.
Nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 10 luglio 2015, Mariani era già stato nominato due volte presidente dell'Autorità portuale barese per quattro anni con decreti ministeriali del 7 giugno 2011 e del 1° dicembre 2006. Mariani era stato altresì nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 19 gennaio 2011 prima della sua conferma a presidente.
Il 14 luglio 2016 scade inoltre il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Brindisi, Mario Valente, che era stato prorogato con decreto ministeriale in data 11 gennaio 2016 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 14 gennaio 2016.
Valente era stato nominato con decreto ministeriale del 10 luglio 2015 dopo che l'8 giugno 2015 era scaduto il mandato del presidente uscente dell'Autorità portuale brindisina, Hercules Haralambides. Nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011, Haralambides era subentrato a Giuseppe Giurgola, nominato presidente con decreto ministeriale del 5 aprile 2007.
Il 14 luglio 2016 scade altresì il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto, Sergio Prete, che era stato prorogato con decreto ministeriale dell'11 gennaio 2016 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo sei mesi a decorrere dal 14 gennaio 2016.
Prete era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 10 luglio 2015 dopo che il 7 giugno 2015 era scaduto il suo mandato a presidente dell'Autorità portuale tarantina, incarico nel quale era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011. Prete era succeduto a Salvatore Giuffrè, che era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 15 maggio 2008.
Il 5 agosto 2016 scadrà quindi il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Pasqualino Monti, che era stato prorogato con decreto ministeriale del 5 febbraio 2016 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi.
Monti era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 22 luglio 2015 dopo che il 7 giugno 2015 era scaduto il suo mandato a presidente dell'Autorità portuale laziale, conferitogli per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011. Monti era succeduto al commissario straordinario Fedele Nitrella, che era stato nominato con decreto ministeriale del 16 novembre 2010 e che era subentrato a Fabio Ciani, a sua volta nominato presidente della predetta Autorità portuale con decreto ministeriale del 18 luglio 2007.
Infine il 25 agosto 2016 scadrà il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Trieste, Zeno D'Agostino, che era stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale del 25 febbraio 2016, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi.
Già prorogato con decreto ministeriale del 20 agosto 2015, D'Agostino era stato nominato con analogo provvedimento del 17 febbraio 2015 subentrando alla presidente uscente Marina Monassi, la quale a sua volta era stata nominata per quattro anni con decreto ministeriale del 20 gennaio 2011 a seguito della scadenza del mandato presidenziale conferito a Claudio Boniciolli con decreto ministeriale in data 1° dicembre 2006.
Sulle Autorità portuali in generale, vedasi supra alla sottosezione “a”.
c)
Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in
scadenza entro
il 31 agosto 2016
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR |
Componenti del consiglio direttivo:
Fabio Beltram M.Luisa Meneghetti |
Pareri favorevoli espressi dalla 7a Commissione del Senato il 22/6/2016 e dalla VII Commissione della Camera il 28/6/2016 ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010
|
Procedura di nomina in corso |
D.P.R. su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca |
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, annunciate alla Camera e al Senato l'8 giugno 2016, ha richiesto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010, i pareri parlamentari sulle proposte di nomina di Fabio Beltram e di Maria Luisa Meneghetti a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR. Le richieste sono state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione) del Senato, che ha espresso pareri favorevoli nella seduta del 22 giugno 2016, nonché alla VII Commissione (Cultura) della Camera, che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 27 giugno 2016, ha espresso pareri favorevoli nella seduta del 28 giugno 2016.
Il 1° maggio 2016 sono scaduti infatti i mandati di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto, che erano stati nominati con D.P.R. del 22 febbraio 2011 su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia3. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 76/2010, in sede di prima applicazione del regolamento sulla struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei mandati dei membri del consiglio direttivo risultava sfalsata: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. I mandati del presidente Fantoni e di Benedetto duravano appunto cinque anni con decorrenza 1° maggio 2011, data dell'effettivo insediamento.
Il consiglio direttivo dell'ANVUR risulta dunque attualmente composto da Andrea Graziosi, nominato con D.P.R. del 4 novembre 2013 e nuovo presidente, nonché da Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini, nominati con D.P.R. del 19 ottobre 2015.
Il consiglio direttivo dell'Agenzia è costituito da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro.
L'ANVUR sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'ANVUR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, pur essendo sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
|
Data nomina |
Procedura di nomina |
ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
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Componenti del consiglio di amministrazione:
Michele Scannavini Giuseppe Mazzarella Niccolò Ricci e Luigi Scordamaglia |
Nomine comunicate e annunciate al Senato il 5/7/2016 e alla Camera il 6/7/2016.
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9/6/2016 |
D.P.R. su proposta del Ministro dello sviluppo economico previa delibera del Consiglio dei ministri |
Si anticipa che il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 giugno 2016, annunciata al Senato e alla Camera il 5 e il 6 luglio 2016, ha comunicato la nomina, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno 2016, di Michele Scannavini, Giuseppe Mazzarella, Niccolò Ricci e Luigi Pio Scordamaglia a componenti del consiglio di amministrazione dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per un quadriennio. Tali nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 31 maggio 2016, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Il 23 giugno 2016 il consiglio di amministrazione ha inoltre nominato Michele Scannavini presidente dell'ICE-Agenzia sempre per un quadriennio.
Il 18 aprile 2016 erano infatti scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione uscente dell'ICE-Agenzia, ossia Riccardo Maria Monti, presidente, Maurizio Melani e i già citati Giuseppe Mazzarella e Luigi Pio Scordamaglia (che erano stati tutti nominati per quattro anni con D.P.R. del 18 aprile 2012), ad eccezione di Licia Mattioli, che era stata invece nominata per quattro anni con D.P.R. dell'11 agosto 2014 in sostituzione del dimissionario Paolo Zegna.
Istitutita dall'art. 22, comma 6 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, l'ICE-Agenzia è subentrata al già soppresso Istituto per il commercio estero ICE. Sono organi dell'ICE-Agenzia il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione al proprio interno. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, uno dei quali è designato dal Ministro degli affari esteri, che durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Sul piano del controllo parlamentare sulle nomine nel suddetto Ente, si precisa che, mentre per il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione del soppresso ICE risultavano applicabili ed erano state effettivamente attivate le procedure di cui alla L. n. 14/1978, per le nomine degli organi di amministrazione dell'ICE - Agenzia non risulta espressamente prevista dalla nuova disciplina4 una analoga forma di controllo parlamentare. Si dà tuttavia atto che il Ministro dello sviluppo economico ha ritenuto opportuno attivarsi comunque in tal senso, comunicando alle Camere le predette nomine.
L'ICE-Agenzia ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali. L'ICE - Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, secondo le linee guida e di indirizzo strategico assunte dall'apposita cabina di regia istituzionale.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
|
Data nomina |
Procedura di nomina |
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
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Componenti:
Giuseppe Santoro Passarelli (presidente, eletto dalla Commissione il 15/6/2016)
Lauralba Bellardi, Alessandro Bellavista, Domenico Carrieri e Orsola Razzolini
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Designazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati effettuata il 31/5/2016
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1°/6/2016 |
D.P.R. previa designazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
|
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 2016, pubblicato nella G.U. n. 133 del 9 giugno 2016, Lauralba Bellardi, Alessandro Bellavista, Domenico Carrieri, Orsola Razzolini e Giuseppe Santoro Passarelli sono stati nominati, previa designazione congiunta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati avvenuta in data 31 maggio 2016, componenti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, per la durata di sei anni. I nuovi componenti della Commissione si sono insediati il 15 giugno 2016 e, come riferito nel comunicato diramato, nella prima riunione hanno eletto all'unanimità Giuseppe Santoro Passarelli presidente dell'Autorità.
Il 28 febbraio 2016 erano scaduti i mandati dei componenti uscenti della Commissione, ossia Roberto Alesse, Pietro Boria, Alessandro Forlani, Elena Montecchi, Nunzio Pinelli, Iolanda Piccinini e Salvatore Vecchione, che erano stati nominati con D.P.R. del 3 agosto 2009. Alesse, eletto presidente dalla Commissione il 21 novembre 2011, si era dimesso il 2 maggio 2016 e le funzioni presidenziali erano state temporaneamente svolte dal commissario decano Vecchione. In precedenza si erano altresì dimessi il presidente Giovanni Pitruzzella dal 18 novembre 2011 (dopo la sua nomina a presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM) e Gaetano Caputi dal 5 marzo 2013. La durata dei mandati, dapprima fissata in tre anni, era stata estesa a sei anni dai commi 23-duodecies e 23-terdecies dell’art. 1, del D.L. n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25/2010; la decorrenza era stata fissata nell'entrata in vigore della legge di conversione, il 28 febbraio 2010.
All'atto del rinnovo della Commissione è stata tra l'altro data attuazione al dettato dall'art. 23, comma 1, lett. i) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (cosiddetto "Salva Italia"), che aveva previsto la riduzione della consistenza dell'Autorità dai nove componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a cinque componenti compreso sempre il presidente.
La Commissione, i cui componenti sono scelti tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, è un’amministrazione indipendente tra le cui funzioni rilevano tra l'altro: la segnalazione all'autorità competente per la precettazione delle situazioni nelle quali dallo sciopero possa derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati; la valutazione dell'idoneità delle prestazioni minime ritenute indispensabili; l'invito al differimento dell'astensione dal lavoro qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti; l'imposizione di una "provvisoria regolamentazione" alle parti in sciopero e la sanzione delle condotte non rispettose dei dettami normativi.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
|
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM |
Presidente:
Diederik Sybolt Wiersma |
Nomina comunicata e annunciata alla Camera e al Senato il 7/6/2016 ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009
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18/5/2016 |
Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca |
Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera in data 19 maggio 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 7 giugno 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009, di aver nominato, con decreto del 18 maggio 2016, Diederik Sybolt Wiersma presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM per un quadriennio.
Wiersma succede a Massimo Inguscio, presidente uscente dell'INRIM, che si era dimesso il 19 febbraio 2016 a seguito della sua nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche CNR, avvenuta con decreto ministeriale del 15 febbraio 2016, a decorrere dal 20 febbraio 2016.
Il consiglio di amministrazione dell'INRIM risulta pertanto composto dal predetto presidente Wiersma e dai componenti Livio Battezzati e Aldo Godone, nominati per quattro anni con rispettivi decreti ministeriali del 20 febbraio 2014 e del 14 gennaio 2014.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il D.Lgs. n. 213/2009, in attuazione dell'art. 1 della L. n. 165/2007. Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine in tali enti, il D.Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Sono state altresì novellate le procedure di designazione e di nomina dei presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento dei decreti di nomina emanati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).
Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.
La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.
Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.
Le attuazioni governative:
Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 11 ordini del giorno.
Di tali attuazioni 7 sono state trasmesse dal Ministero della difesa e 4 dal Ministero dell'interno.
Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 11 attuazioni relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:
4 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'A.C. 2598-AR, divenuto legge n. 141 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero della difesa.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2598-AR, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 29, di cui finora attuati 21;
2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'A.C. 3393, divenuto legge n. 198 del 2015, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero della difesa.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3393, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 29, di cui finora attuati 16;
2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame degli Atti Camera 3-A e 3-bis-B, divenuti legge n. 52 del 2015, concernente “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero dell'interno.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 3-A e 3-bis-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 35, di cui finora attuati 9;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 3444, divenuto legge n. 208 del 2015, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero della difesa.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3444, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 344, di cui finora attuati 19;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 3513,
divenuto legge n. 21 del 2016, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell'interno.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3513, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 64, di cui finora attuati 3;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 3008,
divenuto legge n. 69 del 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell'interno.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3008, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 2, di cui finora attuato 1.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 30 giugno 2016 sono stati segnalati 92 ordini del giorno*, dei quali:
72 riferiti alla legge n. 106 del 2016 concernente “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” (Atti Camera 2617-A e 2617-B).
48 sono stati inviati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 5 al Ministero dell'economia e delle finanze, 4 al Ministero dell'interno, 3 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 3 al Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione, 2 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 2 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed 1 al Ministero dello sviluppo economico;
14 riferiti alla legge n. 112 del 2016, concernente “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” (Atti Camera 698-A e 698-B).
6 sono stati inviati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2 al Ministero dell'economia e delle finanze, 2 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero della giustizia e 1 al Ministero della salute;
3 riferiti alla legge n. 107 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013” (A.C. 3301), inviati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
3 riferiti alla legge n. 110 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015” (A.C. 3642), inviati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 9 mozioni**:
- MAZZIOTTI DI CELSO ed altri n. 1/01234 (Testo modificato nel corso della seduta), Simone VALENTE ed altri n. 1/01267 (Testo risultante dalla preclusione del primo capoverso del dispositivo), PANNARALE ed altri n. 1/01282 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), PALESE e PISICCHIO n. 1/01300 (Testo modificato nel corso della seduta), BARADELLO ed altri n. 1/01304 (Testo modificato nel corso della seduta), BUTTIGLIONE e BOSCO n. 1/01305 (Testo modificato nel corso della seduta), MANZI ed altri n. 1/01306, SECCO e OCCHIUTO n. 1/01307 (Testo risultante dalla votazione per parti separate) e RAMPELLI ed altri n. 1/01308 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), concernenti l'affidamento di servizi nel settore dei beni culturali, con particolare riferimento allo svolgimento di procedure di gara, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 3 risoluzioni:
- RUSSO, CATANIA, CENNI, GAROFALO, FANTINATI ed altri n. 6/00246 (Testo modificato nel corso della seduta) e CIRACI’ e PALESE n. 6/00247 (Testo modificato nel corso della seduta), sulla Relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo (Doc. XXII-bis, n. 5), al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri n. 8/00186, sull’impegno dell’Italia per il Fondo Globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3393-A/8 Ordine del giorno |
Matarrelli |
Assemblea |
7/6/2016 |
IV |
Opportunità di prorogare anche per il 2016 l’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi |
L'ordine del giorno Matarrelli ed altri n. 9/3393-A/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, impegnava l'esecutivo a valutare la possibilità di prorogare, anche per l'anno 2016, l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, in base alle specifiche richieste dell'Autorità nazionale palestinese.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo, ed il Ministero della difesa per gli aspetti di specifica competenza, hanno sempre posto una particolare attenzione alla individuazione degli impegni internazionali che vedono le nostre Forze armate schierate nei teatri operativi più impegnativi. Tra questi, notevole importanza è conferita a tutte le attività di training in grado di portare i Paesi in cui siamo impegnati ad un concreto accrescimento dei propri standard di sicurezza nazionale, in particolare modo per quanto riguarda la lotta al terrorismo, considerato in ogni forma in cui tale minaccia può concretizzarsi.
Tra le diverse forme di contrasto specifico al cui sviluppo l'Italia concorre, in Patria e all'estero, rivestono rilevanza strategica le operazioni MIADIT, acronimo di Missione Addestrativa Italiana.
In tali operazioni - come già rappresentato in occasione del riscontro all'ordine del giorno n. 9/3393 — A/2, dell'onorevole Artini, in cui si è data contezza dell'impegno italiano nelle operazioni MIADIT in Iraq - l'Italia ha sempre fornito il proprio contributo — in termini di uomini, di mezzi, e di specifiche professionalità anche con funzioni di training - anche alla stabilizzazione della delicata situazione palestinese.
Infatti, in piena sintonia con l'atto di indirizzo in argomento, l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67 recante “proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza” autorizza, fino al 31 dicembre 2016, la spesa per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi. Tale intervento è sostenuto dalla espressa richiesta dell'Autorità Nazionale Palestinese, sostenuta dallo Stato di Israele ed è svolta da un team di Carabinieri specializzati in cari rami professionali, dall'ordine pubblico alle investigazioni scientifiche.
Per completezza di trattazione occorre evidenziare che l'Italia concorre allo sviluppo capacitivo delle Forze di sicurezza palestinesi anche attraverso la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), prevista dall'azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 14 novembre 2005 e prorogata dalla decisione (PESC) 2015/1064 del Consiglio del 2 luglio 2015, e prevista dall'articolo 2, comma 8, del citato decreto legge.
Nell'ultimo trimestre 2015 sono stati addestrati 249 allievi, mentre nel periodo marzo — aprile 2016 circa 142 unità. La contribuzione media di personale, per il 2016, dovrebbe attestarsi su circa 16 unità”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2598-AR/5 Ordine del giorno |
Palazzotto |
Assemblea |
10/6/2016 |
IV |
Informativa al Parlamento in merito all’impegno italiano in Mali nell'ambito delle missioni MINUSMA e EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali |
L'ordine del giorno Palazzotto ed altri n. 9/2598-AR/5, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2014, impegnava l'esecutivo a riferire con urgenza in merito all'impegno italiano in Mali nell'ambito delle missioni MINUSMA e EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, nonché in merito agli ultimi sviluppi nei territori coinvolti.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo, ed il Ministero della difesa in particolare, hanno sempre considerato la centralità del Parlamento nella delicata materia concernente la presenza nei teatri operativi da parte delle Forze armate italiano per la partecipazione alle missioni di pace e di stabilizzazione nel mondo.
È proprio in questa ottica di centralità e di rispetto che, coerentemente con gli impegni assunti dal Governo con l'atto di indirizzo in argomento, il Parlamento è stato debitamente informato in merito all'impegno italiano in Mali con le missioni MINUSMA e EUCAP SAHEL Mali ed EUTM Mali.
In particolare, le citate missioni sono state inserite nel Documento programmatico pluriennale per il triennio 2015-2017 e confermate nell'edizione per il triennio 2016-2018 (tra gli impegni operativi che le Forze armate stanno portando avanti). Il Ministro della difesa, Sen. Roberta PINOTTI, inoltre, ne ha illustrato i contenuti e le caratteristiche nell'ambito della c.d. “quadrangolare”, ovvero in sede di “Comunicazioni del Governo sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione” di cui all'art. 10-bis della legge 24 febbraio 2012, n.13, svoltasi in data 29 luglio 2015 davanti alle Commissioni riunite Difesa ed Esteri di Camera e Senato.
In tale circostanza il Ministro Pinotti ha evidenziato come la comunità internazionale resti attiva anche in Mali, dove la situazione di sicurezza non può ancora dirsi stabilizzata, chiarendo che nell'ambito delle iniziative dell'ONU e dell'Unione europea l'Italia è impegnata, complessivamente, con circa 27 militari.
Successivamente, nell'ambito della successiva “quadrangolare” tenutasi il 6 ottobre 2015, il Ministro della difesa ha consegnato alle Commissioni parlamentari un compendio contenente delle schede di dettaglio sulle missioni internazionali in corso (ivi incluse quelle citate nell'atto di indirizzo in argomento).
Ulteriori elementi di informazione, infine, sono stati forniti nell'ambito delle relazioni semestrali relative al II semestre 2014, I semestre 2015, predisposte - in attuazione agli obblighi derivanti dalla legge 11 agosto 2003 n. 231 - a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con il concerto di questo Dicastero”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3444-A/323 Ordine del giorno |
Attaguile |
Assemblea |
10/6/2016 |
IV |
Possibile reintegrazione dei presidi territoriali dell’Arma dei Carabinieri, anche attraverso la riammissione dei Carabinieri ausiliari cessati senza demerito dal servizio svolto per almeno 4 anni |
L'ordine del giorno Attaguile ed altri n. 9/3444-A/323, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015, impegnava l'esecutivo a valutare la possibilità: di reintegrare in tempi brevi le capacità di presidio territoriale dell'Arma dei Carabinieri, ponendo allo studio gli strumenti, anche normativi, necessari per la rapida riammissione dei Carabinieri ausiliari cessati senza demerito dal servizio svolto per almeno 4 anni; di considerare l'ipotesi di intervenire sulla normativa della mobilitazione, allo scopo di mettere a disposizione delle Forze armate, all'occorrenza, un più ampio numero di effettivi nel minor tempo possibile.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo, ed il Ministero della difesa in particolare, ha da sempre posto una particolare attenzione alle aspirazioni del personale che negli anni, a vario titolo, ha prestato servizio con pieno merito nei ruoli delle Forze armate. Pertanto, proprio con riguardo all'impegno assunto con l'ordine del giorno in argomento, si rappresenta che il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha analizzato, sotto diversi profili e già da diversi anni, la tematica connessa al servizio prestato dai Carabinieri ausiliari.
Tuttavia occorre evidenziare come, per mantenere lo strumento militare in piena efficienza, e in questo contesto l'Arma dei Carabinieri in particolare, non si possa prescindere dal rispetto di uno dei requisiti fondamentali per l'accesso ai ruoli, ovvero una giovane età.
L'auspicata riammissione in servizio di carabinieri ausiliari che abbiano maturato un'anzianità di almeno 4 anni comporterebbe, inevitabilmente, sotto questo profilo, una serie di criticità. Tra queste la prima è che una tale circostanza non appare aderente all'impianto della professionalizzazione dello strumento militare, che concentra sui volontari provenienti dai ruoli delle Forze armate l'alimentazione sia della categoria del servizio permanente che quella delle carriere iniziali delle Forze di polizia.
Inoltre, come sopra accennato, l'eventuale assunzione, oggi, di personale proveniente dalla categoria dei carabinieri ausiliari comporterebbe l'inserimento in ruolo di personale già in età anagrafica piuttosto avanzata, atteso che le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva - del quale il servizio quale carabiniere ausiliario era sostitutivo - sono state sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005 ed hanno riguardato, per ultimi, i nati entro il 1985. Ne consegue che eventuali assunzioni nelle carriere iniziali avverrebbero con riguardo a personale già con 31 anni di età, quasi 10 anni in più dell'età media in possesso dei volontari provenienti dalle Forze armate.
Tale circostanza, inoltre, si riverbererebbe - non senza ulteriori criticità - anche in materia previdenziale.
Tenuto conto, infatti, dell'età anagrafica media dei carabinieri ausiliari in congedo dei quali si auspica sostanzialmente l'assunzione nell'atto di indirizzo in argomento, occorre evidenziare che per una parte non trascurabile di loro si porrebbe il problema di non riuscire a maturare la prevista contribuzione previdenziale minima prima della cessazione dal servizio per sopraggiunti limiti di età”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2598-AR/8 Ordine del giorno |
Pannarale |
Assemblea |
15/6/2016 |
IV |
Informativa sull'impiego del contingente italiano in Kosovo nonché sul fenomeno dell’addestramento e reclutamento di volontari jihadisti in quel territorio |
L'ordine del giorno Pannarale ed altri n. 9/2598-AR/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2014, impegnava l'esecutivo a riferire nelle sedi competenti in merito all'impegno dei contingenti italiani sul territorio del Kosovo, nonché sul fenomeno dell'addestramento e del reclutamento di volontari jihadisti in tale territorio.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“La stabilizzazione della regione balcanica riveste da sempre, per il nostro Paese un interesse strategico primario. Lo dimostrano i numerosi interessi afferenti a cooperazioni in campo economico e la coerenza del continuo e qualificato contributo che il Dicastero ha fornito e continua a fornire sin dal 1995 in Bosnia Herzegovina e dal 1999 in Kosovo.
Dal 12 giugno 1999, infatti, sulla base della UNSCR 1244 del 10 giugno 1999, alla missione KFOR (Kosovo Force) è demandata la responsabilità di garantire nel Paese un ambiente stabile e sicuro.
Nell'aprile del 2005 le autorità NATO decisero di raggruppare tutte le operazioni condotte dalla Nato nell'area balcanica in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all'operazione “Joint Enterprise” che comprendeva le attività di KFOR e i NATO Headquarters di Skopje e Sarajevo.
L'impegno del contingente nazionale di KFOR, oltre a favorire il dialogo Pristina- Belgrado promuovendo il processo di stabilizzazione dei Balcani, contribuisce a creare le condizioni per il raggiungimento del Safe and Secure Environment (SASE) quale “third responder” dopo la Kosovo Police ed EULEX.
In tale contesto, le forze di KFOR, vigilando sul territorio, coadiuvano - attraverso i propri assetti - le forze di polizia e sicurezza del Kosovo, nonché quelle di EULEX, al fine di prevenire e, ove necessario, reprimere qualsivoglia fenomeno criminale/terroristico che dovesse palesarsi.
Gli arresti dell'estate del 2014 di cittadini Kosovari presumibilmente legati ad attività jihadiste in Medioriente, se da un lato hanno posto sotto i riflettori il pericolo che il Kosovo possa divenire territorio ove reclutare potenziali terroristi, dall'altro hanno dimostrato l'elevato livello capacitivo raggiunto dalle forze di polizia e di sicurezza che hanno garantito la sicurezza interna dando segno tangibile di efficienza agli occhi dell'opinione pubblica internazionale. Questi risultati positivi sono stati confermati da una serie di attività portate avanti dalla polizia del Kosovo che nell'ambito del contrasto agli estremisti islamici che promuovono il terrorismo e che aiutano gli jihadisti nel reclutamento dei Foreign fighters, in particolare, sono stati conseguiti — negli ultimi due anni — importanti risultati, quali l'arresto di 14 imam e la chiusura di 19 associazioni musulmane ritenute fondamentaliste. Inoltre, nello scorso mese di dicembre 2015, l'arresto in Kosovo di un importante esponente di un gruppo terroristico ha portato, nell'ambito di un'operazione anti-terrorismo coordinata fra la polizia italiana e quella kosovara, all'arresto di quattro cittadini kosovari residenti nel bresciano.
In tal senso — come auspicato in occasione delle recenti Comunicazioni del Governo alle Commissioni riunite (esteri e difesa) di Camera e Senato - proprio per il gran numero di foreign fighters provenienti da questa regione è fondamentale rimanere attivamente presenti in Kosovo e garantire tanto la deterrenza, quanto una effettiva capacità d'intervento a sostegno delle autorità locali”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2598-AR/20 Ordine del giorno |
Grimoldi |
Assemblea |
15/6/2016 |
IV |
Distruzione dei materiali utilizzati a supporto delle attività operative nell’ambito delle missioni internazionali |
L'ordine del giorno Grimoldi n. 9/2598-AR/20, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2014, impegnava l'esecutivo a valutare l'assunzione di ogni iniziativa volta a prevedere che i mezzi e i materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa nell'ambito delle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi e che non è strategicamente opportuno cedere ai soggetti di cui all'articolo 312 del Codice dell'ordinamento militare, possano essere distrutti direttamente sul posto.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“In relazione all'impegno assunto con l'atto di indirizzo in argomento si rappresenta che esso, pur condivisibile sotto il profilo di merito, pone oggettive difficoltà per la sua attuazione, ovvero quando si tratti di procedere concretamente alla distruzione sul posto- cioè in Teatro operativo - di materiali e mezzi utilizzati a sostegno dell'attività operativa delle nostre Forze armate.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che alcuni materiali soggiacciono a vincoli e prescrizioni tali - quando caratterizzati da peculiari sistemi operativi - per i quali solo il rimpatrio garantisce il necessario rispetto della disciplina in materia di sicurezza militare.
Inoltre, per altri materiali pur meno sensibili, la distruzione sul posto comporterebbe dei costi elevati, magari superiori a quelli necessari per il rientro in patria, tenuto conto che le Forze armate sono certamente tenute al corretto smaltimento dei materiali di risulta; questa attività, peraltro, in talune realtà degradate o particolarmente arretrate, risulta impraticabile o quasi qualora - appunto - vada svolta nel rispetto dei vincoli e della disciplina nazionale e internazionale, sia in tema di tutela della salute che dell'ambiente.
Per i motivi sopra accennati l'Amministrazione della difesa, quando ne ricorrono i presupposti utilizza - previa richiesta del Paese interessato - la previsione di cui all'articolo 312 del Codice dell'ordinamento militare, per la cessione di materiali e mezzi il cui onere per il rimpatrio non appare conveniente a favore degli Stati sede della missione internazionale”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2598-AR/22 Ordine del giorno |
Bernini Paolo |
Assemblea |
21/6/2016 |
IV |
Base militare italiana nella Repubblica di Gibuti |
L'ordine del giorno Paolo Bernini n. 9/2598-AR/22, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2014, impegnava l'esecutivo: a fornire al Parlamento ogni informazione in merito agli accordi tra l'Italia e il Governo gibutino sulla base militare italiana nella Repubblica di Gibuti; a rendere noto alle Camere quali siano i canoni di affitto corrisposti al Governo di Gibuti, quale durata abbia il contratto di affitto stesso e quale sia lo status giuridico dei militari presenti nella base.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“In relazione all'impegno assunto con l'atto di indirizzo in argomento si rappresenta che la base militare italiana nella Repubblica di Gibuti è stata costituita a seguito di due accordi tecnici siglati a Gibuti nel 2012 tra il Ministro della difesa italiano pro tempore e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale gibutiano, discendenti dall'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002, ratificato dalla legge 31 ottobre 2003, n. 327.
Si tratta, in particolare, dell'Accordo di attuazione 8 luglio 2012, concernente la contropartita italiana per la presenza delle nostre Forze armate nel territorio gibutino, che fissa il canone di affitto in 3 ML di $ l'anno.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria di tale intesa, questa è stata assicurata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 179 del 2012, che ha garantito, fino al 2020, uno stanziamento di 2,6 ML di €/anno.
L'infrastruttura - dotata di una capacità massima di alloggiamento in emergenza operativa di 300 unità - è situata in un'area certamente strategica per la prosecuzione degli sforzi della Comunità internazionale, ed in particolare dell'Unione europea anche in riferimento ai riflessi sui Paesi del “Mediterraneo allargato”, intesi a contrastare l'espansione delle attività illegali (pirateria, immigrazione clandestina, traffico di droga) e l'incombente minaccia del terrorismo, attraverso il sostegno allo sviluppo di una capacità autosufficiente da parte degli Stati insistenti nella regione del Corno d'Africa. È stata costruita nel periodo settembre 2013-febbraio 2014 con l'impiego di personale del 6° reggimento genio pionieri “Trasimeno”. La base - in esercizio effettivo da marzo 2014 e ancora in fase di perfezionamento - assicura, per ora, il supporto logistico per le esigenze connesse con la partecipazione italiana alle missioni internazionali che interessano l'area del Corno d'Africa e le zone limitrofe (attualmente: missioni Atalanta, Ocean Shield, EUTM Somalia, EUCAP Nestor, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, nuclei militari di protezione antipirateria). Essa, ospitando un'aliquota stanziale minima di forze, organicamente inserita nella relativa struttura ordinativa, è in grado di garantire i servizi minimi di life support (force protection, attività amministrativa, manutenzione essenziale ordinaria, ecc.), secondo criteri di sostenibilità, flessibilità e modularità rispondenti ad un favorevole rapporto costo-efficacia. Allo scopo di contenere i costi di mantenimento e di esercizio, per la gestione della base è fatto ricorso, per quanto possibile, allo strumento dell'outsourcing presso ditte locali per la fornitura dei minimi servizi essenziali (ad es., vitto, billeting, manutenzione ordinaria, ecc.), nonché a sistemi in grado di ridurre al minimo indispensabile l'impiego delle risorse umane (quali ad es. sistemi di difesa passiva, videosorveglianza a circuito chiuso, ecc.).
La task force interforze, inizialmente costituita da 135 unità di media, necessarie per il funzionamento della base, per il completamento dei lavori infrastrutturali e per profili di sicurezza a regime sarà ridotta a sole 63 unità, che rappresentano lo stretto indispensabile per garantire turni di vigilanza e di guardia h 24 con un numero sufficiente di militari.
In merito allo status del personale militare italiano presente a Gibuti si evidenzia che, a livello bilaterale, la materia è definita dai seguenti documenti:
a) accordo quadro di cooperazione nel campo della Difesa (valido fino al 31 maggio 2014 ed in corso di rinnovo);
b) intesa tecnica relativa alla permanenza a Gibuti e allo status del personale militare e civile del Ministero della difesa italiano (valida fino all'8 luglio 2014 e rinnovata nel mese di febbraio 2015 con nota verbale a durata indeterminata);
c) intesa attuativa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione della Repubblica di Gibuti e il Ministero della difesa della Repubblica italiana concernente la contropartita italiana per la presenza delle Forze armate italiane nel territorio di Gibuti (valida fino all'8 luglio 2014 e rinnovata nel mese di febbraio 2015 con nota verbale a durata indeterminata).
In particolare, per ciò che attiene al riconoscimento dell'immunità funzionale dalla giurisdizione penale locale, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo accordo quadro di cui alla lettera a), al momento - come accennato - ancora in fase di negoziazione, in data 16 febbraio 2015, è stato concluso uno scambio di note verbali per il riconoscimento dell'immunità funzionale fino a nuove intese. Per completezza di trattazione si rappresenta che il personale (compreso quello italiano) inquadrato in EUNAVFOR MED, ovvero impiegato nell'ambito dell'operazione ATALANTA, quando è presente a Gibuti, beneficia, altresì, dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall'UE nella Repubblica di Gibuti, nel quadro dell'operazione militare dell'Unione europea Atalanta che, all'articolo 6, prevede, tra l'altro, che il personale EUNAVFOR MED goda dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3393-A/19 Ordine del giorno |
Pastorino |
Assemblea |
29/6/2016 |
IV |
Iniziative volte a favorire una soluzione consensuale tra il Governo iracheno e le autorità regionali del Kurdistan sulla ripartizione delle rendite petrolifere, e possibilità di impiegare forze del genio militare per lo sminamento delle aree liberate dal Daesh e di trasferire i feriti curdi negli ospedali militari italiani |
L'ordine del giorno Pastorino ed altri n. 9/3393-A/19, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, impegnava l'esecutivo a sensibilizzare il Governo iracheno al fine di trovare una soluzione consensuale al contenzioso interno con le autorità regionali del Kurdistan sulla ripartizione degli introiti petroliferi; a valutare la possibilità di impiegare le forze del genio militare nello sminamento di aree liberate dal Daesh; a prevedere la possibilità di trasferire eventuali feriti curdi negli ospedali militari italiani.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:
“Per quanto di competenza del Ministero della difesa si riferisce che la “Coalition of the willing” per la lotta contro il Daesh, costituita a suo tempo su iniziativa degli Stati Uniti, comprende oggi sessanta Paesi. Essa risponde alle richieste di aiuto umanitario e di supporto militare delle autorità regionali curde con il consenso delle autorità nazionali irachene. L'Italia - che si pone tra le maggiori nazioni contributrici - partecipa alla Coalizione in attuazione delle risoluzioni n. 7-00456 delle Commissioni riunite III Esteri e IV Difesa della Camera dei deputati e n. 34 Doc. XXIV delle Commissioni riunite 3a Esteri e 4a Difesa del Senato in data 20 agosto 2014 e in linea con le comunicazioni sulle misure di contrasto al terrorismo del Daesh rese dal Governo al Parlamento.
In particolare, il contributo nazionale messo a disposizione della Coalizione e da ultimo finanziato con il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, comprende:
- personale di staff presso i vari comandi della Coalizione;
- una componente aerea, con connessa cellula di supporto a terra, con compiti di ricognizione e rifornimento in volo;
- un contingente di personale, comprensivo di n. 100 unità appartenenti all'Arma dei carabinieri, per le attività di addestramento e di assistenza per il controllo del territorio a favore delle forze speciali irachene e delle unità regolari del Governo regionale del Kurdistan iracheno;
- a decorrere dal 1° aprile 2016, un dispositivo di «personnel recovery» per attività di ricerca, individuazione e recupero del personale rimasto isolato in ambiente ostile, composto di una ulteriore aliquota di personale (137 unità) e dei relativi assetti aeromobili;
- a decorrere dal 1° aprile 2016, un team di militari (circa 100 unità) per lo svolgimento delle necessarie attività di ricognizione e pianificazione, in sicurezza, propedeutiche all'eventuale, successivo impiego di un contingente aggiuntivo di personale di circa 400 unità con i compiti di garantire la protezione dell'area della grande diga di Mosul, opera strategica per tutta la regione, dove sta avviandosi il progetto per il suo consolidamento, per scongiurarne il crollo ed i conseguenti immensi danni che ne deriverebbero.
In merito al possibile impiego di Unità del genio militare per lo sminamento di aree liberate dalla presenza del Daesh, la Difesa possiede tale capacità che - al momento - non figura, tuttavia, tra le opzioni di contribuzione, in quanto per la sua tecnicità comporterebbe un non trascurabile incremento dei numeri, già alti, del personale impegnato in Iraq.
Si ritiene, invece, maggiormente favorevole - in rapporto di costo/efficacia - la formazione del personale, anche per la specifica esigenza, attività, peraltro, già in corso.
Infatti, sul piano bilaterale l'Italia sta conducendo attività di addestramento a beneficio delle forze governative del Kurdistan iracheno (KSF), segnatamente nel settore del demining ed attività di contrasto agli ordigni inesplosi/improvvisati.
Per quanto riguarda, infine, la possibilità di trasferire feriti curdi negli ospedali militari italiani, si evidenzia che allo stato il contributo nazionale all'operazione Inherent Resolve non prevede lo schieramento in Teatro operativo di un ospedale da campo e neppure sono presenti in Iraq strutture ospedaliere di Coalizione adeguate al trattamento in loco dei feriti gravi.
Ove venisse richiesto e risultasse necessario, e caso per caso, potrà essere considerata l'opportunità - come già praticato in passato - di sostenere cure in favore di combattenti previo trasporto degli interessati in territorio nazionale italiano”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3008/2 Ordine del giorno |
Marantelli |
Assemblea |
10/6/2016 |
I II |
Adozione di misure di protezione nei confronti degli amministratori pubblici oggetto di atti intimidatori |
L'ordine del giorno Marantelli ed altri n. 9/3008/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 maggio 2015, impegnava l'esecutivo a mettere in campo tutte le azioni necessarie a tutelare e difendere gli amministratori pubblici oggetto di minacce con una più completa e specifica sensibilizzazione delle prefetture, della magistratura e delle Forze dell'ordine; a valutare la necessità di predisporre le soluzioni legislative più adeguate sul piano della prevenzione e della repressione penale.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“Le misure di protezione sono adottate, sulla base della normativa vigente (D.L. n. 83 del 2002, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133 del 2002), a seguito di approfondite valutazioni sulla effettiva esposizione a rischio in sede locale, con la proposta del Prefetto sulla base delle risultanze della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia, e in sede centrale dall'Ufficio centrale Interforze per la Sicurezza personale (UCIS) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
In particolare, la valutazione sull'effettivo livello di rischio è volta a verificare l'attualità o meno dell'esposizione al pericolo e periodicamente viene effettuata una verifica del grado di esposizione, per garantire l'effettiva attuazione dei servizi di scorta.
Com'è noto, la materia è stata oggetto di alcuni correttivi, apportati dai decreti del Ministro dell'Interno del 23 novembre 2011 e del 3 dicembre 2012, nella prospettiva di una razionalizzazione dell'uso delle scorte e del contenimento dei relativi costi.
Essendo la valutazione delle Forze dell'Ordine collegata al rischio delle persone risulta che anche nei confronti degli amministratori locali rientranti nelle condizioni previste dalla legge sono stati impiegati dispositivi tutori, su determinazione dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale (UCIS), e servizi di vigilanza generica radiocollegata.
A tale ultimo proposito, si informa che presso il Ministero dell'Interno è stato istituito l'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, per sviluppare, con l'individuazione di strumenti di prevenzione e contrasto, il lavoro di monitoraggio svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli atti intimidatori.
Le sei Prefetture “pilota” (Cagliari, Foggia, Latina, Reggio Calabria, Reggio Emilia e Verona), individuate con la circolare del Ministero dell'Interno del 12 aprile 2016, sono state chiamate ad attivare Sezioni provinciali dell'Osservatorio Nazionale per una migliore disamina delle misure di prevenzione da attuare al fine di rendere ulteriormente più efficace il contrasto al fenomeno”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3-A/1 Ordine del giorno |
Taricco |
Assemblea |
29/6/2016 |
I
|
Adozione del criterio dell’estensione territoriale, oltre che del numero degli abitanti, nella distribuzione dei collegi elettorali e nella attribuzione dei seggi da eleggere in ciascuno di essi |
L'ordine del giorno Taricco n. 9/3-A/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 marzo 2014, impegnava l'esecutivo a tenere conto nella distribuzione dei collegi e nell'attribuzione dei seggi da eleggere in ciascuno di essi, dell'estensione territoriale oltre che del numero degli abitanti, in modo da non penalizzare eccessivamente i collegi a bassa densità abitativa e ad alta dispersione territoriale.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“Nel predisporre il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, il Governo ha dovuto tenere conto del perimetro delineato dai principi ed i criteri direttivi stabiliti dall'art. 3, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 361/57 e dall'art. 4, comma 1, della legge n. 52/15 vincolanti nel definire la consistenza numerica dei collegi in ogni circoscrizione e nella delimitazione territoriale dei collegi stessi.
In particolare, l'ultima versione dell'”Italicum”, successiva all'accoglimento del presente ordine del giorno, ha previsto che la popolazione di ciascun collegio possa discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20% in eccesso o in difetto. Ciò, tra l'altro, anche nel rispetto del principio dell'uguaglianza del voto, sancito dall'art. 48, secondo comma, della Costituzione”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3-A/4 Ordine del giorno |
De Menech |
Assemblea |
29/6/2016 |
I
|
Tutela delle minoranze linguistiche del bellunese nella composizione dei collegi plurinominali |
L'ordine del giorno De Menech n. 9/3-A/4, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 marzo 2014, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità: di considerare una strutturazione dei collegi plurinominali che tuteli le minoranze linguistiche del bellunese; di prevedere che il collegio della provincia di Belluno sia formato esclusivamente dal territorio della provincia stessa.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“Il Decreto Legislativo 7 agosto 2015, n. 122, in materia di determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati, testimonia l'ampia considerazione tenuta dal Governo in merito alla valutazione dell'omogeneità delle zone dal punto di vista storico-culturale-linguistico e della coerenza territoriale.
Ciò premesso, il rispetto di tutti i criteri contenuti nella delega è da considerarsi ineludibile ed il vincolo riguardante la consistenza demografica dei collegi della circoscrizione - di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della Legge n. 52/2015 - non permette la costituzione di un collegio contenente il solo territorio provinciale di Belluno; tale territorio, infatti, non raggiunge la soglia di popolazione richiesta dalla legge e cioè il limite per ogni collegio del 20% in più o in meno rispetto alla media demografica dei collegi della circoscrizione.
Pertanto, il Decreto Legislativo n. 122/2015 prevede, salvaguardando in ogni caso l'integrità della provincia di Belluno, la sua aggregazione ad una porzione di territorio della limitrofa provincia di Treviso, che risulta necessaria al raggiungimento di detta soglia di popolazione prevista dalla legge”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3513-A/17 Ordine del giorno |
D'Ambrosio |
Assemblea |
29/6/2016 |
I
|
Utilizzo delle risorse delle contabilità speciali intestate ai prefetti per l’istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani |
L'ordine del giorno D'Ambrosio n. 9/3513-A/17, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 febbraio 2016, impegnava l'esecutivo ad illustrare alle competenti Commissioni parlamentari l'utilizzo delle risorse di cui alle contabilità speciali intestate ai prefetti per l’istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“Ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 210/2015, convertito dalla L. 21/2016, i fondi accreditati sulle contabilità speciali delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani potranno essere utilizzati sino al prossimo 31 dicembre 2016.
Le risorse finanziarie in questione sono stanziate al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione degli interventi, di cui alle leggi istitutive delle rispettive province, nn. 146, 147 e 148 dell'11 giugno 2004, individuati nei D.P.C.M del 23 gennaio 2006, integrati con i D.P.C.M. del 16 novembre 2007 e, da ultimo, rimodulati con i D.P.C.M. in data 3 dicembre 2013.
Si comunica, infine, che per l'elaborazione della Relazione alle Camere sullo stato degli interventi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie, sono in fase di acquisizione dalle Prefetture interessate i necessari elementi istruttori”.
Elenco
dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note
di attuazione annunciate
|
Primo firmatario |
Tipo di Atto |
Numero |
Pag. |
|
On. |
Attaguile |
Ordine del giorno |
9/3444-A/323 |
32 |
On. |
Bernini Paolo |
Ordine del giorno |
9/2598-AR/22 |
36 |
On. |
D'Ambrosio |
Ordine del giorno |
9/3513-A/17 |
42 |
On. |
De Menech |
Ordine del giorno |
9/3-A/4 |
41 |
On. |
Grimoldi |
Ordine del giorno |
9/2598-AR/20 |
35 |
On. |
Marantelli |
Ordine del giorno |
9/3008/2 |
40 |
On. |
Matarrelli |
Ordine del giorno |
9/3393-A/8 |
30 |
On. |
Palazzotto |
Ordine del giorno |
9/2598-AR/5 |
31 |
On. |
Pannarale |
Ordine del giorno |
9/2598-AR/8 |
33 |
On. |
Pastorino |
Ordine del giorno |
9/3393-A/19 |
38 |
On. |
Taricco |
Ordine del giorno |
9/3-A/1 |
41 |
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove introdotte da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.
Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.
Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.
Nell'ambito delle relazioni pervenute alle Camere nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, si segnalano, in primo luogo, i documenti il cui invio sana un ritardo rispetto al previsto termine di trasmissione. Sotto questo profilo si richiama l'attenzione sulla relazione trasmessa dal Garante del contribuente per la Toscana sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2015, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione5 è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale: la precedente relazione, che illustrava dati relativi al primo semestre 20136, era stata trasmessa dal Garante del contribuente per la Toscana nel mese di dicembre 2013.
La relazione 2015 illustra l'attività svolta nell'anno di riferimento, fornendo i dati inerenti alle pratiche trattate. In proposito si segnala una leggera decrescita del numero di tali pratiche, che si ritiene in parte riconducibile ad una minore propensione dei potenziali utenti a rivolgersi al Garante, al quale si riterrebbero imputabili i difetti che vengono addebitati all'Amministrazione finanziaria. Nella relazione si segnala inoltre che le maggiori difficoltà nel rapportarsi con gli enti pubblici si riscontrano con i Comuni e con altri operatori, quali consorzi vari, sempre facenti capo all'amministrazione locale, dovute al loro operare sulla base di regolamenti comunali talvolta in contrasto con i principi dettati dalle norme di legge.
Nella relazione si osserva che una maggiore conoscenza del ruolo del Garante da parte dei contribuenti potrebbe incrementare il ricorso, da parte dei cittadini, a questo strumento di risoluzione del contenzioso e che il Garante medesimo potrebbe agevolmente svolgere anche compiti ulteriori: in particolare, potrebbe essere utilmente esercitata un’attività di consulenza nell'ambito del procedimento di mediazione, a maggiore garanzia dell’oggettività delle decisioni adottate dall'Amministrazione fiscale.
La relazione suggerisce, infine, l'urgenza di una rilettura, da parte del Parlamento, del Codice del contribuente, in considerazione del tempo trascorso dalla sua approvazione e delle numerose modifiche di dettaglio nel frattempo intervenute, nonché di un intervento organizzativo da parte dell'Amministrazione centrale per la maggiore funzionalità degli uffici del Garante.
Da ultimo si evidenzia l'opportunità della costituzione di un’idonea struttura nazionale di supporto e di coordinamento, per facilitare la complessiva azione dei Garanti, utile anche ad una uniformazione delle procedure e delle pronunce.
Sempre in quanto colma un ritardo nella trasmissione, si segnala l'invio, da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, della relazione sull'attuazione delle norme dell'Unione europea riguardanti l'esportazione dei beni culturali e la restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio nazionale, riferita agli anni 2011, 2012 e 2013 (Doc. XX, n. 1), in conformità dell'articolo 84, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: la precedente relazione in attuazione della disposizione richiamata, con dati relativi al triennio 2008-2010 (Doc. XX n. 1), era stata trasmessa alle Camere nel mese di febbraio 2012.
Il documento annunciato nel mese di giugno 2016 fornisce, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con riferimento all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3911/92 del Consiglio e (CEE) n. 752/93 della Commissione7, i dati numerici relativi, rispettivamente: agli attestati di libera circolazione dei beni culturali, alle importazioni temporanee, agli acquisti ed ai dinieghi all'esportazione ed alle autorizzazioni all'esportazione temporanea.
Per quanto riguarda la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, si fornisce, per il triennio di riferimento, la sintetica descrizione dello stato delle azioni di restituzione, gli esiti e le difficoltà riscontrate.
Si ricorda che, al fine di rafforzare la normativa che consente di ottenere la restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro superando i limiti riscontrati nell'applicazione della direttiva 93/7/CEE (legati, in particolare, alla ristrettezza del suo ambito di applicazione, risultante dalle condizioni stabilite nel suo allegato, dai termini brevi per l'avvio di un'azione di restituzione e dai costi legati alla medesima azione)8, è stata adottata la direttiva 2014/60/UE. La nuova direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale attraverso la modifica del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), attuata dal decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 2, in conformità di quanto previsto dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014”). Il decreto richiamato, nell'adeguare, come premesso, la normativa di riferimento in materia di circolazione di beni culturali9, ha novellato (all'articolo 1, comma 8, lett. c) il comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ossia la disposizione in adempimento della quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso il Doc. XX n. 1. In particolare, il comma 3, come riformulato, stabilisce ora che il Ministro predisponga e trasmetta al Parlamento due relazioni in luogo dell’unica relazione in precedenza prevista: una triennale, avente ad oggetto l’applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali, e l'altra, quinquennale, sull'attuazione della direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente del territorio di uno Stato membro e che modifica il Regolamento (UE) n. 1024/201210. La relazione quinquennale, ai sensi del comma 11 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 2 del 2016, dovrà essere presentata, per la prima volta, entro il 18 dicembre 2020.
Per quanto attiene all'introduzione di nuovi obblighi si segnala, in primo luogo, quanto previsto dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante “Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”11. Il provvedimento, secondo quanto riferito nella relazione illustrativa, è finalizzato a consentire una più immediata e concreta comprensione dell'azione pubblica, rendendo più stretto e trasparente il legame tra decisione parlamentare sull'allocazione delle risorse e risultati dell'azione amministrativa, ed una migliore previsione e gestione degli andamenti di finanza pubblica con particolare riferimento al fabbisogno e al debito pubblico, come richiesto dall'evoluzione delle regole fiscali sovranazionali. Infine, il potenziamento del ruolo del bilancio di cassa trova il suo fondamento nel tentativo di arginare il fenomeno della formazione dei residui attivi e passivi. Sempre nella relazione illustrativa del provvedimento si evidenzia che nell'esercizio della delega si è tenuto conto della sperimentazione del bilancio di cassa per gli anni 2011-2012 condotta con i Ministeri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e trasporti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, i cui risultati sono contenuti nel Rapporto (Doc. XXVII n. 44) trasmesso alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze nel mese di febbraio 201312.
Con riferimento alle sole previsioni che incidono sul novero degli obblighi di relazione al Parlamento, si segnala che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 93 del 2016 sostituisce l'articolo 34 della legge n. 196 del 2009: l'articolo 9 del medesimo decreto, al comma 4, stabilisce che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 come novellato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvii, a partire dal 1° ottobre 2016, una apposita sperimentazione della durata massima di dodici mesi. I termini di tale sperimentazione, le modalità di attuazione e le tipologie di spesa interessate dovranno essere definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (16 giugno 2016) del decreto legislativo n. 93. L'ultimo periodo del comma 4 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione.
Si ricorda che l'articolo 34 della legge n. 196 del 2009, alla cui attuazione è finalizzata la sperimentazione che sarà oggetto del rapporto, come riformulato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 93, reca norme relative alla definizione della nozione di “impegno”, già contenuta nel testo previgente, aggiungendo ad essa anche quella di “pagamento”. Nello specifico, nel nuovo testo del comma 1 dell'articolo 34 si è eliminata la necessità che sia la legge a definire le attribuzioni dei dirigenti. Il comma 2 dell'articolo 34, integralmente riscritto, prevede che con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate vengono assunti gli impegni di spesa nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. È stabilito poi che l'assunzione degli impegni, oltre alla sussistenza della occorrente copertura finanziaria, è possibile solo quando siano individuati i seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito; l'importo ovvero gli importi da pagare; l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento; il soggetto creditore univocamente individuato13. La norma impone quindi già all'atto della formalizzazione dell'impegno contabile, l'individuazione delle annualità in cui avverranno i relativi pagamenti, che formeranno oggetto poi del cronoprogramma14.
Il comma 3 dell'articolo 34, nella nuova formulazione, stabilisce che per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno sia subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto.
Il comma 4 dell'articolo 34 (che riformula le disposizioni di cui al previgente comma 5) prevede che le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale siano imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Si elimina tuttavia l'eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.
Il comma 5 dell'articolo 34 riprende il contenuto del comma 6 nel testo previgente, stabilendo che per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2, ora modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 93.
Il comma 6 dell'articolo 34, modificando il preesistente comma 7, prevede che alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a: a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.
Il comma 7 dell'articolo 34 stabilisce che, al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza – con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi – ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese; di tale piano viene data pubblicità. La relazione illustrativa evidenzia che il nuovo comma 7 rende permanente quanto disposto in via provvisoria dall'articolo 6, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, circa l'obbligo in sede di gestione, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di spesa.
I commi 8 e 9 dell'articolo 34, come novellato, specificano gli elementi necessari e le attività da espletare per procedere ai pagamenti in relazione al piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma). Il comma 10 stabilisce che gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del cronoprogramma, l'amministrazione inadempiente non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26 (per le spese obbligatorie), 28 (per le spese impreviste) e 29 (per le autorizzazioni di cassa), fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi. I commi 11 e 12 dell'articolo 34 prevedono che, a partire dal 1° gennaio 2017, sia fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati nonché che le predette spese sono pagate mediante mandati informatici.
Sempre con riferimento ai nuovi obblighi, si evidenzia che la legge 6 giugno 2016, n. 10615, conferisce al Governo apposite deleghe finalizzate ad introdurre misure per la riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale: ciò con l'intento di dar vita ad un sistema rinnovato che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno, nonché di uniformare e coordinare la disciplina della materia, adeguandolo alle mutate esigenze della società civile.
Ribadendo che nella presente pubblicazione si prendono in considerazione le sole disposizioni della legge in esame che prevedono obblighi informativi nei confronti delle Camere, si segnala che l'articolo 10, inserito al Senato, istituisce la Fondazione Italia Sociale quale ente di diritto privato con finalità pubbliche, prevedendo al comma 8 che, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge n. 106, la Fondazione trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro. Si ricorda che l'articolo 10 conferisce alla Fondazione lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati.
Ai sensi dell'articolo 10 la Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, è chiamata ad esercitare una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto16, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori17. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, alla Fondazione è assegnata una dotazione iniziale (sul cui utilizzo di chiede di riferire), per l'anno 2016, di un milione di euro, al cui finanziamento si è provveduto mediante corrispondente riduzione delle risorse che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (articolo 1, comma 187), ha destinato alla riforma del Terzo settore.
Un ulteriore obbligo di relazione alle Camere è stato introdotto dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 106 del 2016. La disposizione richiamata prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 618, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m). Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 7 dispone che le funzioni su cui si chiede di riferire siano esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve inoltre individuare modalità di coinvolgimento e raccordo anche con il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g)19 20.
Per quanto attiene alla riorganizzazione del sistema di registrazione, anch'essa oggetto della relazione prevista dall'articolo 12, si osserva che l'articolo 4, che disciplina i principi e i criteri direttivi cui dovranno uniformarsi i decreti attraverso i quali sarà attuato il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore mediante la redazione di un Codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, al comma 1, lettera m), prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni21, disponendo che se ne favorisca, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale.
La legge 22 giugno 2016, n. 112, reca “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”22. Il provvedimento, che si compone di dieci articoli, è volto a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Più specificamente i soggetti destinatari delle previste misure di assistenza, cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Le misure di cui trattasi sono definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili. La legge è altresì volta ad agevolare le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di beni immobili e mobili registrati, nonché di fondi speciali in favore dei disabili.
L'articolo 8 della legge n. 112 dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge medesima e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione deve illustrare altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.
In estrema sintesi si ricorda che l'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento mentre l'articolo 2 disciplina la definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018 (comma 1). Gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo sono individuati dall'articolo 4. L'articolo 5 eleva il limite di detrazione dall'imposta IRPEF da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave. L'articolo 6 disciplina le esenzioni ed agevolazioni tributarie per i seguenti negozi giuridici, destinati in favore di disabili gravi (come definiti dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): costituzione di trust; costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica, ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile (con conseguente limitazione dell'impiego dei beni conferiti e dei loro frutti per il solo scopo sottostante il vincolo); costituzione di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.
L'articolo7 prevede l'avvio di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri per diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla legge n. 112 e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave. In merito all'articolo 8 (rubricato “Relazione alle Camere”) si è detto preliminarmente, in quanto attiene specificatamente agli obblighi informativi nei confronti del Parlamento.
L'articolo 9 (Disposizioni finanziarie) quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, e le minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, e provvede alla relativa copertura finanziaria23; da ultimo, l'articolo 10 fissa l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/1999, art. 12, co. 1* |
Relazione d’inchiesta concernente l'incidente occorso a due aeromobili in località Tortoreto Lido (Teramo), il 31 maggio 2015 (Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento) |
IX Trasporti |
7/6/2016 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione - ANSV -, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine. |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68
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Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta (Dati relativi all'anno 2015, Doc. CLXIV, n. 37) |
I Affari costituzionali III Affari esteri V Bilancio |
7/6/2016 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 10/2013, art. 3, co. 2, lett. e) |
Risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato (Predisposta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico) (Dati aggiornati al mese di maggio 2016, Doc. CCXV, n. 3) |
VIII Ambiente |
7/6/2016 |
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 444/1998, art. 1, co. 4 |
Immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi della legge n. 444 del 1998, obiettivi perseguiti e risultati raggiunti (Dati relativi al 2013)* |
VII Cultura |
21/6/2016 |
*Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, le relazioni in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla medesima legge n. 444 del 1998, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti, riferite rispettivamente agli anni 2014 e 2015, in data 28 gennaio 2016. |
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D.Lgs. 42/2004, art. 84, co. 3 |
Attuazione delle norme dell'Unione europea riguardanti l'esportazione dei beni culturali e la restituzione dei beni culturali illegittimamente usciti dal territorio nazionale (Dati relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, Doc. XX, n. 1) |
VII Cultura |
30/6/2016 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68
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Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta (Dati relativi all'anno 2015, Doc. CLXIV, n. 38) |
I Affari costituzionali V Bilancio XI Lavoro XII Affari sociali |
7/6/2016 |
Ministero della salute |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 15, co. 2* |
Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2016/2013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione in riferimento al non corretto recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici |
XII Affari sociali XIV Politiche dell'Unione europea |
7/6/2016 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. |
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L. 244/2007, art. 3, co. 68 |
Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta (Dati relativi al 2015, Doc. CLXIV, n. 39) |
I Affari costituzionali V Bilancio XII Affari sociali |
21/6/2016 |
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 322/1989, art. 24, co. 1 |
Attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché stato di attuazione del programma statistico nazionale, cui è allegato il rapporto redatto dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 322 del 1989, riferito al medesimo anno* (Dati relativi al 2015, Doc. LXIX, n. 4) |
I Affari costituzionali |
7/6/2016 |
*Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevede che alla relazione sia allegato il rapporto annuale di cui all'articolo 12, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, da redigersi da parte della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica. Si ricorda che quest'ultima avrebbe dovuto essere soppressa alla sua scadenza in ottemperanza dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La Commissione è stata reistituita dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 322, come sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e si è costituita con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2013. |
Fonte istitutiva |
Presentatore |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Abruzzo |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2015) |
VI Finanze |
7/6/2016 |
L. 262/2005 art. 19, co. 4 |
Banca d'Italia |
Attività svolta (Dati relativi all’anno 2015, Doc. CXCVIII, n. 4) |
V Bilancio VI Finanze |
10/6/2016 |
D.L. 201/2011, art. 37, co. 5* |
Autorità di regolazione dei trasporti |
Attività svolta (Dati aggiornati al 31 maggio 2016, Doc. CCXVI, n. 3) |
VIII Ambiente IX Trasporti |
15/6/2016 |
*L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, ha previsto che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e doveri dei passeggeri del trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ha inoltre stabilito che sempre nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento anche in merito all’applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. Da ultimo, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, ha disposto che nell'ambito della relazione ex comma 5 dell'articolo 37 l'Autorità riferisca al Parlamento anche in ordine all'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. |
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L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis
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Garante del contribuente della regione Toscana |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2015) |
VI Finanze |
15/6/2016 |
L. 239/2004 art. 1, co. 89
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Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico |
Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita (Dati relativi al 2014, Doc. XCVIII, n. 4) |
X Attività produttive |
21/6/2016 |
L. 157/1992 art. 19-bis, co. 6 |
Regione Lombardia |
Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (Dati relativi al 2015) |
XIII Agricoltura |
28/6/2016 |
Fonte |
Ministero competente |
Oggetto |
D.Lgs. 93/2016, art. 9, co. 4* |
Ministro dell'economia e delle finanze |
Rapporto sulla sperimentazione dell'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come novellato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2016 |
*Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2016, n. 127. Il comma 4 dell'articolo 9 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sulla sperimentazione, da avviarsi a partire dal 1° ottobre 2016 e della durata massima di 12 mesi, finalizzata all'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 93. Il nuovo testo dell'articolo 34 ridefinisce la nozione di impegno di spesa, già contenuta nel testo previgente, aggiungendo ad essa la definizione della nozione di pagamento, anche allo scopo di ridurre il fenomeno della formazione dei residui. |
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L. 106/2016, art. 12, co. 1 |
Ministro del lavoro e delle politiche sociali |
Attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore e stato di attuazione del Registro unico nazionale del Terzo settore |
*La legge 6 giugno 2016, n. 106, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141. Il comma 1 dell'articolo 12 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m). |
(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino.
L. 112/2016, art. 8, co. 1 |
Ministro del lavoro e delle politiche sociali |
Stato di attuazione delle disposizioni in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui alla legge n. 112 del 2016, e utilizzo delle risorse previste a copertura degli oneri finanziari derivanti dalla legge medesima |
*La legge 22 giugno 2016, n. 112, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2016, n. 146. L'articolo 8 della legge n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge stessa e sull'utilizzo delle risorse previste a copertura degli oneri che ne conseguono, di cui all'articolo 9. La relazione deve illustrare altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. |
Fonte |
Soggetto competente |
Oggetto |
L. 106/2016, art. 10, co. 8*
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Fondazione Italia Sociale |
Attività svolta, risultati conseguiti ed utilizzo della dotazione finanziaria conferita alla Fondazione Italia sociale per l'anno 2016 |
*La legge 6 giugno 2016, n. 106, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141. Il comma 8 dell'articolo 10 dispone che, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 106, la Fondazione Italia sociale, da istituirsi ai sensi del comma 1, trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro conferito alla Fondazione stessa per l'anno 2016. |
1Si ricorda infatti che sebbene il Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 avesse deliberato la nomina di Lertora a presidente della LNI, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera nelle rispettive sedute del 4 e del 18 giugno 2014, tale nomina non era stata più formalizzata per la rinuncia all'incarico dello stesso Lertora. Anche Vatteroni aveva rinunciato alla candidatura a vicepresidente della LNI dopo che la relativa richiesta di parere parlamentare era stata annunciata alle Camere il 4 settembre 2014.
Come specificato nel decreto interministeriale 1° luglio 2015, non è stato possibile concludere positivamente le suddette procedure di nomina a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge n. 90/2014, che “... non hanno sin qui consentito di pervenire al rinnovo di dette cariche, in aderenza alle previsioni statutarie e alla prassi sin qui adottata per la scelta dei candidati alle accennate nomine”.
2Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 il parere parlamentare è previsto anche per la nomina dei vicepresidenti degli enti pubblici.
3L'art. 7 del D.P.R. n. 76/2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e nomina, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
4La nuova disciplina prevede infatti che il presidente dell'Ente sia nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno, di fatto rendendo inapplicabile l'art. 1 della L. n. 14/1978 (invece per il presidente del soppresso ICE era il Ministro competente a richiedere il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina). La nuova disciplina prevede inoltre che la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avvenga non più con mero decreto ministeriale, bensì con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.
*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.
**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
5Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 “Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione”.
6Non risultano pertanto trasmessi i dati relativi al secondo semestre 2013 ed all'anno 2014.
7Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, reca disposizione d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, relativo all'esportazione di beni culturali. Dalla sua adozione, il regolamento (CEE) n. 3911/92 è stato emendato più volte. A fini di razionalità e chiarezza, è abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008.
8Al riguardo si veda la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Atto del Governo n. 242).
9La lettera b) del comma 8 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 2 del 2016 sostituisce, all'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, le parole: “della direttiva CEE e del regolamento CEE” con le seguenti: “della direttiva UE e del regolamento CE”. Ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo n. 42 (come modificato dal decreto legislativo n. 2 del 2016) per “regolamento CE” è da intendersi il regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali; e come “direttiva UE” deve intendersi la direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.
10Ossia la normativa comunitaria che nel frattempo ha sostituito quella previgente (v. nota precedente).
11Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2016, n. 127, dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. La legge n. 89 del 2014 ha rinnovato la delega per il completamento della riforma del bilancio dello Stato prevista dall'articolo 42, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, rinviando integralmente ai principi e criteri direttivi della stessa e contestualmente fissando al 31 dicembre 2015 il termine per l'esercizio della delega medesima; tale termine, stabilito originariamente in due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 196 (vale a dire entro il 1° gennaio 2012, poi posposto di due anni) era scaduto il 1° gennaio 2014. Il termine del 31 dicembre 2015 è stato da ultimo prorogato al 15 febbraio 2016 dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185.
12Il Doc. XXVII, n. 44 è stato annunciato nella seduta dell'Assemblea del 15 marzo 2013.
13L'ultimo requisito, l'individuazione univoca del soggetto creditore, può essere tralasciato, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi, nei casi di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali l'esatta individuazione del creditore sia possibile solo a seguito del completamento di un iter procedurale legislativamente disciplinato.
14Cfr. Dossier del Servizio Studi n. 268 (4 marzo 2016) sull'atto del Governo sottoposto a parere n. 265.
15La legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141.
16Lo statuto della Fondazione, disciplinato dai commi 3 e 4 dell'articolo 10, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto dovrà essere trasmesso alle Camere perché su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.
17L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione (che per il raggiungimento dei propri scopi potrà instaurare rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero) sono ispirati ai princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale (commi 5 e 6).
18L'articolo 6 detta i principi e criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti legislativi attraverso i quali si provvederà al riordino ed alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale. In primo luogo, detti decreti dovranno procedere ad una precisa qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra a pieno titolo nel complesso degli enti del Terzo settore.
19L'articolo 5, comma 1, lettera g) prevede il superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p).
20Il comma 3 dell'articolo 7 stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, predisponga linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera o). Il medesimo comma 3 precisa che “Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato”.
21L'iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4, è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9.
22La legge 22 giugno 2016, n. 112, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016, n. 146.
23Il comma 1 dell'articolo 9 stabilisce che “Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede: a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero”.