Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 25/XVII LUGLIO 2015
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 25    Progressivo: 2015
Data: 14/07/2015
Descrittori:
ATTIVITA' PARLAMENTARE NON LEGISLATIVA   CONTROLLO SUL GOVERNO












Notiziario mensile

Numero 25/XVII

LUGLIO 2015

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare



INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza a giugno 2015 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di giugno 2015 9

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n.14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di giugno 2015 o previste in scadenza entro il 31 agosto 2015 21

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 agosto 2015 29

Sezione II 37

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 37

In evidenza a giugno 2015 38

Note annunciate al 30 giugno 2015 in attuazione di atti di indirizzo 45

Ministero della giustizia 45

Ministero dell'interno 48

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 51

Ministero della salute 57

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 30 giugno 2015 59

Sezione III 61

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 61

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 62

In evidenza a giugno 2015 63

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° – 30 giugno 2015 71

Relazioni governative 71

Relazioni non governative 76

Nuove relazioni previste da fonti normative 78

Relazioni governative 78


AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI


























La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di giugno 2015 (e nella prima parte del mese di luglio 2015), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 agosto 2015 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 agosto 2015, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a giugno 2015


La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di giugno nonché l'inizio di quello di luglio 2015, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di agosto 2015. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di giugno 2015, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di agosto 2015 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.



IN QUESTO NUMERO:


- Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 giugno 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 30 giugno 2015, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Pongiglione a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova. Su tale richiesta, si anticipa, hanno espresso pareri favorevoli la XII Commissione (Affari sociali) della Camera e la 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato nelle rispettive sedute dell'8 luglio 2015.


- Lo stesso Ministro, con lettera in data 24 giugno 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 25 giugno 2015, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Evelina Christillin a presidente dell'Agenzia nazionale del turismo ENIT. Tale richiesta è stata assegnata alla X Commissione (Attività produttive) della Camera e alla 10a Commissione (Industria) del Senato. Quest'ultima, si anticipa, ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 luglio 2015.


- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto in data 19 giugno 2015, ha nominato Pietro Preziosi commissario straordinario dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 22 giugno 2015.


- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 2015, Massimiliano Del Casale è stato nominato presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Tale nomina era stata approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015.


- Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2015, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Paolo Carrà a presidente dell'Ente nazionale risi ENR. Tale richiesta è stata assegnata alla 9a Commissione (Agricoltura) del Senato ed alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera che, si anticipa, ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 luglio 2015.


- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato alla Camera e – si anticipa – al Senato di aver prorogato, con proprio decreto in data 11 giugno 2015, il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Gian Luigi Pillola, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 4 giugno 2015.


    - Nel mese di giugno 2015 sono scaduti i mandati dei presidenti delle Autorità portuali di Civitavecchia, Pasqualino Monti, di Bari, Francesco Palmiro Mariani, di Taranto, Sergio Prete e di Brindisi, Hercules Haralambides. Nello stesso mese sono altresì scaduti gli incarichi del commissario straordinario della Fondazione Ordine Mauriziano FOM, Giovanni Zanetti, e del vice-commissario straordinario Cristiana Maccagno. Sempre in questo mese è scaduto il consiglio di amministrazione di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.

- Nel mese di luglio 2015 scadono invece i mandati del presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Arturo Diaconale, e del commissario dell'Istituto superiore di sanità ISS, Gualtiero Ricciardi.


- Nel mese di agosto 2015 scadranno infine i mandati dei commissari straordinari dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone, e dell'Autorità portuale di Trieste, Zeno D'Agostino, nonché l'incarico del commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, Federico Testa. Nello stesso mese scadranno altresì numerosi incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione presso diversi enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, quali in particolare: il Consiglio nazionale delle ricerche CNR, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, l'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN, il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, la Stazione zoologica “Anton Dohrn”, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV, l'Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” INDAM, l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS, l'Istituto nazionale di astrofisica INAF e l'Istituto italiano di studi germanici.


    - Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 giugno 2015, comunicata e annunciata alla Camera e al Senato in pari data, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 1, commi 7, lett. l), e 11, della L. N. 183/2014, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. L'art. 1 dello schema di decreto prevede l'istituzione dell’Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, recante la denominazione di Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, assorbendone le relative attività nella successiva fase a regime. L'Ispettorato è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di autonomia organizzativa e contabile, ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi dell'art. 3 dello schema di decreto sono organi dell'Ispettorato: il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori. I mandati sono triennali e rinnovabili una sola volta. In particolare, il direttore dell'Ispettorato, scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di amministrazione è nominato invece con decreto del predetto Ministro, ed è composto da 4 dirigenti con funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, di cui uno designato dall'INPS e uno designato dall'INAIL; uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro vigilante, le funzioni di presidente. Lo statuto dell'Ispettorato dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Per quanto attiene ai profili relativi al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, si osserva che l'Ispettorato, sebbene istituito ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 300/1999, risulta in realtà essere un ente pubblico in quanto provvisto della personalità giuridica di diritto pubblico. Di conseguenza dovrebbe soggiacere alla disciplina generale sul controllo parlamentare di cui alla L. n. 14/1978, ed in particolare al disposto del relativo art. 9, che prevede l'obbligo di comunicazione alle Camere delle nomine degli amministratori diversi dal presidente e dal vicepresidente.

- Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 giugno 2015, comunicata e annunciata alla Camera e al Senato in pari data, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 1, commi 3, 4 e 11, della L. n. 183/2014, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. L'art. 4 dello schema di decreto prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL, cui è attribuito il coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro. Dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, l'ANPAL è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi dell'art. 6 dello schema di decreto sono organi dell'ANPAL: il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori. I mandati sono triennali e rinnovabili una sola volta. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di vigilanza è composto da 10 membri, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio interno il presidente. Per quanto attiene ai profili relativi al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, si osserva che tale Agenzia, anche in virtù del rimando (operato dall'art. 4, comma 1, dello schema di decreto) all'art. 8 del D. Lgs. n. 300/1999 per quanto non specificamente previsto, sembra non dotata della personalità giuridica di diritto pubblico ed in quanto tale sottratta alla disciplina generale di cui alla L. n. 14/1978.


- L'art. 10 del predetto schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive dispone che, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provveda al rinnovo degli organi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL, parte delle cui risorse sono trasferite all'ANPAL. Il consiglio di amministrazione dell'ISFOL viene altresì ridotto, dai cinque membri tra cui il presidente attualmente previsti, a tre componenti tra cui il presidente. In particolare due componenti, tra cui il presidente, saranno designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; l'altro componente sarà designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Tutti e tre i componenti saranno individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto.


- Infine il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 5 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 17, comma 13, della L. n. 125/2014, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante lo statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Su tale schema hanno espresso parere favorevole la V Commissione (Bilancio) e la III Commissione (Affari esteri) della Camera nelle rispettive sedute del 17 e del 18 giugno 2015. Ai sensi degli artt. 2 e 3 dello schema di decreto, l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell'art. 4 dello schema di decreto sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Come previsto dall'art. 17, comma 5, della L. n. 125/2014, il direttore è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il comitato direttivo è composto dal direttore, che lo presiede, e da altri 4 componenti, di cui due sono i capi delle strutture di livello dirigenziale generale dell' Agenzia, e gli altri due sono dirigenti dell'Agenzia (di cui uno con funzioni di segretario) scelti dal direttore stesso. Per quanto attiene ai profili relativi al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, si osserva che tale Agenzia, sebbene sia regolata tra l'altro dal D. Lgs. n. 300/1999, risulta in realtà essere un ente pubblico in quanto provvista della personalità giuridica di diritto pubblico. Di conseguenza dovrebbe soggiacere alla disciplina generale sul controllo parlamentare di cui alla L. n. 14/1978, ed in particolare al disposto del relativo art. 9 che prevede l'obbligo di comunicazione alle Camere delle nomine degli amministratori diversi dal presidente e dal vicepresidente.


Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.


a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di giugno 2015


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.


Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.



































Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto

di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini”

di Genova

Presidente:


Pietro Pongiglione

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

annunciata alla Camera e al Senato

il 30/6/2015.

Pareri favorevoli

espressi dalla

XII Commissione della Camera

l'8/7/2015

e dalla

12a Commissione

del Senato l'8/7/2015.


Procedura

di nomina

in corso

D.P.R.

su proposta

del Ministro della salute, previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri



Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 giugno 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 30 giugno 2015, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Pongiglione a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova. Tale richiesta è stata assegnata alla XII Commissione (Affari sociali) della Camera che, si anticipa, dopo averne inizato l'esame nella seduta del 7 luglio 2015, ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 luglio 2015. La richiesta è stata altresì assegnata alla 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato che, parimenti si anticipa, ha espresso anch'essa parere favorevole nella seduta dell'8 luglio 2015.

Il 29 gennaio 2015 è scaduto infatti il mandato del presidente uscente, Vincenzo Lorenzelli, che era stato nominato per cinque anni con D.P.R. del 29 gennaio 2010. Prima della nomina a presidente, Lorenzelli era stato nominato commissario straordinario dell'Istituto il 28 ottobre 2005.

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS sono ospedali di eccellenza con finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari. La disciplina di tali istituti, originariamente dettata dal D.P.R. n. 617/1980, è stata riordinata dapprima dal D. Lgs. n. 269/1993 e successivamente dal D. Lgs. n. 288/2003. L'Istituto “G. Gaslini”, in tale contesto, è sempre stato destinatario di norme speciali: se l'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 617/1980 prevedeva l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, tale disposizione è stata mantenuta in vigore dapprima dall'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 269/1993, e poi dall'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 288/2003, come modificato dal D.L. n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2008. Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del citato D.P.R. n. 617/1980, il presidente dell'Istituto “G. Gaslini” è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.

Soggetto distinto dal predetto Istituto è la Fondazione Gerolamo Gaslini, eretta in ente pubblico dalla L. n. 897/1950 e trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall'art. 6 del D.L. n. 79/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 131/2012. Tra gli scopi della Fondazione rileva il potenziamento dell'Istituto “Giannina Gaslini”, il cui presidente viene designato dal consiglio di amministrazione della Fondazione e, una volta nominato, entra a far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa. A tal proposito si ricorda che il testo originario dell'art. 2, comma 4, del D. Lgs. n. 288/2003 aveva previsto, con norma speciale, l'accorpamento della Fondazione Gerolamo Gaslini e dell'Istituto “Giannina Gasilini”, nell'ambito delle procedure previste per la trasformazione degli IRCCS di diritto pubblico in Fondazioni di rilievo nazionale. Tale trasformazione non è invece avvenuta, essendo stata la predetta norma speciale abrogata dal D.L. n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2008. In senso contrario alla trasformazione dispone anche l'art. 9 della Legge della Regione Liguria n. 7/2006, come modificata dall'art. 25 della successiva Legge regionale n. 57/2009.

Gli IRCCS, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 288/2003, sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica, soggetti alla vigilanza del Ministero della salute; spettano invece alle regioni le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti. Gli IRCCS possono essere di diritto pubblico o di diritto privato. I primi possono essere trasformati, ferma restandone la natura pubblica, in Fondazioni di rilievo nazionale (c.d. “Fondazioni IRCCS”), aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e comunque vigilate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, IRCCS di diritto pubblico specializzato in pediatria, è stato fondato nel 1938 ed eretto in ente morale con R.D. n. 1468/1940. Il Ministro della salute, da ultimo con decreto dell'8 giugno 2012, ne ha confermato per tre anni il carattere scientifico per la disciplina “materno – infantile”. Il riconoscimento del carattere scientifico conferisce agli IRCCS il diritto a fruire, in aggiunta al finanziamento regionale, di un ulteriore finanziamento statale finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell'attività di ricerca relativa alle materie riconosciute.



Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Agenzia nazionale del turismo

ENIT


Presidente:


Evelina Christillin


Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

annunciata alla Camera e al Senato

il 25/6/2015.

Parere favorevole

espresso dalla

10a Commissione

del Senato

l'8 luglio 2015.


Procedura

di nomina

in corso

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

su proposta

del Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo


Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 giugno 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 25 giugno 2015, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Evelina Christillin a presidente dell'Agenzia nazionale del turismo ENIT. Tale richiesta è stata assegnata alla X Commissione (Attività produttive) della Camera che, si anticipa, ne ha iniziato l'esame nella seduta del 7 luglio 2015 senza ancora esprimere alcun parere. La richiesta è stata altresì assegnata alla 10a Commissione (Industria) del Senato che, pure si anticipa, ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 luglio 2015.

L'ENIT versa attualmente in gestione commissariale. Commissario straordinario dell'Agenzia è Cristiano Radaelli, che è stato nominato, fino all'insediamento degli organi ordinari dell'Ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 giugno 2014, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il commissariamento dell'Ente era stato previsto dall'art. 16, comma 4, del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2014, che aveva disposto la trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico1.

Si ricorda che il consiglio di amministrazione uscente dell'ENIT era stato rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2011, in base al quale erano stati nominati: Mauro Di Dalmazio, quale coordinatore degli assessori regionali in materia di turismo; Maurizio Melucci, quale componente designato dalla Conferenza Stato-Regioni-Province autonome; Flavia Coccia, quale componente designato dal Ministro per il turismo; Bernabò Bocca, quale componente designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. A seguito poi delle dimissioni rassegnate da Bernabò Bocca il 1° febbraio 2013, Claudio Albonetti è stato nominato in sua vece con D.P.C.M. del 18 marzo 2013.

Il 14 maggio 2014 si era invece dimesso il presidente dell’ENIT, Pier Luigi Celli, che era stato nominato per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2012. Celli era succeduto a Matteo Marzotto che, già presidente dell'ENIT dal 24 luglio 2008, ne era stato poi nominato commissario straordinario con decreto del Ministro del turismo del 31 luglio 2009.

Nata a seguito della trasformazione disposta dall'art. 12 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2005, l'Agenzia nazionale del turismo ENIT era subentrata nell'attività del soppresso Ente nazionale italiano per il turismo ENIT. Ai sensi dunque del citato art. 16 del D.L. n. 83/2014, l'Agenzia ENIT è stata trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. L'attività dell'ENIT sarà quindi disciplinata dalle norme di diritto privato.

Il nuovo statuto dell'ENIT è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2015 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Esso presiede il consiglio di amministrazione che è altresì composto da due membri nominati dallo stesso Ministro: di essi, uno è designato della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e l’altro è designato sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta3.

L'ENIT, nel perseguimento della sua missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali nonchè i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’estero. Ai sensi dell'art. 16, comma 7, del ricordato D.L. n. 83/2014, l'ENIT stipula una apposita convenzione triennale con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, similmente a quanto stabilito per le agenzie governative dall'art. 8 del D.Lgs. n. 300/1999.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità portuale di Olbia

e Golfo Aranci



Commissario straordinario:


Pietro Preziosi




Nomina non ancora comunicata

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

19/6/2015


(decorrenza: 22/6/2015)

Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti


Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 19 giugno 2015, notificato all'interessato il 22 giugno 2015 e non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha nominato Pietro Preziosi commissario straordinario dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 22 giugno 2015.

Il 18 giugno 2015 era infatti scaduto il mandato del commissario straordinario uscente della Autorità portuale sarda, Nunzio Martello, che, inizialmente nominato con decreto ministeriale del 6 marzo 2014, era stato successivamente prorogato con analoghi decreti ministeriali del 9 settembre 2014, del 9 dicembre 2014 e, da ultimo, del 18 marzo 2015. Martello era succeduto a Fedele Sanciu, che era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 5 settembre 2013, dopo la scadenza del secondo e ultimo mandato del presidente uscente Paolo Silverio Piro.

L'Autorità portuale, disciplinata dalla L. n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'Autorità portuale ha tra l'altro compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.

L’art. 8, commi 1 e 1-bis, della L. n. 84/1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli può richiedere, entro trenta giorni, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.

Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.

Infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 84/1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Cassa

di previdenza delle Forze armate


Presidente:


Massimiliano

Del Casale


Pareri favorevoli

espressi dalla

IV Commissione della Camera

il 20/5/2015

e dalla

4a Commissione

del Senato

il 21/5/2015.


18/6/2015


(nomina deliberata

dal Consiglio dei ministri

dell'11/6/2015)

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri, previa

deliberazione

del Consiglio

dei ministri adottata

su proposta

del Ministro della difesa



Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 2015, Massimiliano Del Casale è stato nominato presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate fino alla scadenza del consiglio di amministrazione dell'Ente. Tale nomina era stata approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015.

Come ricordato nel precedente Bollettino, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 12 maggio 2015, annunciata alla Camera e al Senato in pari data. La IV Commissione (Difesa) della Camera aveva iniziato l'esame della proposta di nomina nella seduta del 19 maggio 2015 e aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 maggio 2015, mentre la 4a Commissione (Difesa) del Senato aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 21 maggio 2015.

Presidente uscente dalla Cassa di previdenza delle Forze armate è Vincenzo Porrazzo, che era stato nominato per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 2013. Porrazzo tuttavia aveva maturato nel frattempo i requisiti per il collocamento in quiescenza e pertanto non poteva continuare a ricoprire la carica di presidente della Cassa né quella di componente del relativo consiglio di amministrazione4 ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 77, comma 1, del D.P.R. n. 90/2010. Si è reso pertanto necessario nominare in sua vece, con decreto del Ministro della difesa in data 5 maggio 2015 non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, Massimiliano Del Casale quale componente del consiglio di amministrazione della Cassa e procedere conseguentemente alla nomina del nuovo presidente dell'Ente.

Il presidente della Cassa infatti è scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione designati tra il personale militare in servizio attivo o tra gli ulteriori componenti previsti dall'art. 76, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 90/2010 ed è nominato su proposta del Ministro della difesa secondo le modalità dell'art. 3 della L. n. 400/1988. Per tale nomina è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.

Il consiglio di amministrazione della Cassa è costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa. L'organo è composto anzitutto da personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di Forza armata, di cui due membri per l'Esercito, due per la Marina militare, due per l'Aeronautica militare e tre per l'Arma dei carabinieri5. Il consiglio di amministrazione della Cassa è altresì composto da: un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza; un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa; un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria. È altresì prevista la nomina di nove componenti supplenti (sempre in riferimento al personale militare in servizio attivo) che possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

Il consiglio di amministrazione in carica è stato nominato con decreto del Ministro della difesa in data 24 ottobre 2013, per la durata di un triennio. La composizione dell'organo è stata integrata con la nomina di Gustavo Piga, quale esperto del settore attuariale o previdenziale di cui all'art. 76, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 90/2010, avvenuta con decreto del Ministro della difesa in data 16 gennaio 2015. Con analogo decreto ministeriale del 10 aprile 2015 era stato pure nominato Vincenzo Pasqualetto quale membro effettivo in sostituzione di Rocco La Padula6. Tali decreti non sono stati ancora comunicati alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978.

La Cassa di previdenza delle Forze armate è stata istituita dall'art. 2 del D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211, che ha disposto il riordino per accorpamento delle sei preesistenti Casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri.

Sono organi della Cassa il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori, che restano in carica per 3 anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.

La Cassa, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. Essa gestisce i fondi previdenziali secondo principi di uniformità gestionale, fatti salvi il regime previdenziale e creditizio vigente per i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Ente

nazionale

risi

ENR


Presidente:


Paolo Carrà

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

annunciata alla Camera e al Senato

il 17/6/2015.

Parere favorevole

espresso dalla

XIII Commissione

della Camera

il 7/7/2015.


Procedura

di nomina

in corso

D.P.R.

su proposta

del Presidente

del Consiglio

dei ministri, previa

deliberazione

del Consiglio

dei ministri

adottata

su proposta

del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali



Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2015, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Paolo Carrà a presidente dell'Ente nazionale risi ENR. Tale richiesta è stata assegnata alla 9a Commissione (Agricoltura) del Senato ed alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, che – si anticipa - ne ha iniziato l'esame nella seduta del 1° luglio 2015 ed ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 luglio 2015.

Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, il 3 febbraio 2015 era scaduto il mandato a presidente dell'ENR dello stesso Carrà, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 2011. Il 7 febbraio 2015 erano altresì scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, ossia Mario Preve, Mario Francese, Gianmaria Melotti e Massimo Camandona, che erano stati nominati per quattro anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 febbraio 2011.

Successivamente sempre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto del 19 marzo 2015 non comunicato alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, ha nominato Paolo Carrà commissario straordinario dell’ENR sino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Lo statuto dell'ENR, modificato da ultimo con decreto interministeriale in data 19 marzo 2010, prevede che il mandato del presidente, della durata di quattro anni, possa essere rinnovato al massimo due volte (in precedenza era ammesso un solo rinnovo), mentre il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione, pure di durata quadriennale, possa essere rinnovato una sola volta. Lo stesso statuto prevede inoltre, all'art. 6, che il consiglio di amministrazione dell'Ente sia composto, oltre che dal presidente, da un membro in rappresentanza delle Regioni interessate alla risicoltura designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola. La scelta di questi ultimi tre membri è effettuata in maniera da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera.

L'Ente nazionale risi ENR, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, si occupa della tutela del settore risicolo, fornendo assistenza tecnica agli agricoltori e conducendo in generale azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente controlla altresì la commercializzazione del riso italiano, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevola la filiera a porre in essere azioni volte a orientare le scelte commerciali. L’Ente è inoltre organismo pagatore degli aiuti e degli interventi per conto dell'Unione europea. L’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Parco geominerario storico

e ambientale

della Sardegna

Commissario straordinario:


Gian Luigi Pillola

Nomina comunicata e annunciata

alla Camera

il 23/6/2015

e al Senato

il 1°/7/2015

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


11/6/2015


(decorrenza:

4/6/2015)





Decreto

del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare



Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 18 giugno 2015 annunciata alla Camera il 23 giugno 2015 e, si anticipa, al Senato il 1° luglio 2015, ha comunicato ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 di aver prorogato, con proprio decreto dell'11 giugno 2015, il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Gian Luigi Pillola, per la durata di sei mesi a decorrere dal 4 giugno 2015, e comunque non oltre la ricostituzione degli organi del consorzio.

Il 4 giugno 2015 scadeva infatti il mandato dello stesso Pillola, che era stato prorogato per sei mesi a decorrere dal 4 dicembre 2014 con analogo decreto del 2 dicembre 2014, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera il 7 e il 9 gennaio 2015. Pillola, che era stato già prorogato per sei mesi a decorrere dal 4 giugno 2014 con decreto ministeriale del 10 giugno 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 23 e il 25 giugno 2014, era stato inizialmente nominato con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera il 19 e il 20 dicembre 2013, succedendo ad Antonio Granara, il cui mandato commissariale era stato prorogato da ultimo con decreto ministeriale del 6 settembre 2013.

Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto, la gestione del Parco è affidata ad un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Regione autonoma della Sardegna. Organi del consorzio sono il presidente, il consiglio direttivo, la comunità del Parco ed il collegio dei revisori dei conti.



b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di giugno 2015
o previste in scadenza entro il 31 agosto 2015




Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Autorità portuale di Civitavecchia

Presidente:


Pasqualino Monti


Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

7/6/2015

Decreto del

Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti d'intesa

con la regione nell'ambito

di una terna proposta

da province, comuni

e camere

di commercio

Autorità portuale di Bari

Presidente:


Francesco Palmiro Mariani


7/6/2015

Autorità portuale di Taranto

Presidente:


Sergio Prete


7/6/2015

Autorità portuale di Brindisi

Presidente:


Hercules Haralambides

8/6/2015

Autorità portuale di Trieste

Commissario straordinario:


Zeno D'Agostino

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

24/8/2015

Decreto del

Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Il 7 giugno 2015 è scaduto il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Pasqualino Monti, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 giugno 2011 notificato in pari data. Monti era succeduto al commissario straordinario Fedele Nitrella, che era stato nominato con decreto ministeriale del 16 novembre 2010 subentrando al precedente presidente dell'Autorità portuale laziale, Fabio Ciani, nominato con decreto ministeriale del 18 luglio 2007.

Sempre il 7 giugno 2015 è scaduto il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Bari, Francesco Palmiro Mariani, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011 notificato in pari data. Per Mariani si è trattato del secondo ed ultimo quadriennio alla presidenza dell'Autorità portuale barese, essendovi già stato nominato con decreto ministeriale del 1° dicembre 2006. Mariani era stato altresì nominato commissario straordinario del medesimo Ente con decreto ministeriale del 19 gennaio 2011 prima della sua conferma nell'incarico presidenziale.

Il 7 giugno 2015 è scaduto anche il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Taranto, Sergio Prete, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011 notificato in pari data. Prete era succeduto al commissario straordinario Salvatore Giuffrè, che era stato nominato con decreto ministeriale del 15 maggio 2008.

L'8 giugno 2015 è scaduto invece il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Brindisi, Hercules Haralambides, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011 notificato l'8 giugno 2011, subentrando al presidente Giuseppe Giurgola nominato con decreto ministeriale del 5 aprile 2007. Si ricorda che il T.A.R. Puglia, Lecce - Sezione I, con sentenza depositata il 26 giugno 2012, aveva disposto l'annullamento della nomina di Haralambides in quanto privo della cittadinanza italiana, requisito ritenuto indispensabile per accedere alla suddetta carica7. Di conseguenza, con decreto ministeriale del 26 luglio 2012, Ferdinando Lolli era stato nominato commissario straordinario dell'Autorità portuale brindisina. Successivamente il Consiglio di Stato, Sez. IV, con ordinanza pronunciata l'8 gennaio 2013 e depositata il 9 gennaio 2013, ha sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado sopra citata e ha disposto il reintegro di Haralambides alla presidenza dell'Autorità portuale. Successivamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, II Sez., con sentenza del 10 settembre 2014, ha accertato che l'art. 45, par. 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso di non consentire ad uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'esercizio delle funzioni di presidente di una Autorità portuale. Di conseguenza il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 1210 depositata il 10 marzo 2015, ha accolto in via definitiva l'appello proposto da Haralambides riformando la sentenza impugnata.

Il 24 agosto 2015 scadrà infine il mandato del commissario straordinario dell’Autorità portuale di Trieste, Zeno D’Agostino, che era stato nominato con decreto ministeriale del 17 febbraio 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 24 febbraio 2015.

Il 20 gennaio 2015 era scaduto infatti il mandato della presidente uscente dell'Autorità portuale giuliana, Marina Monassi, che era stata nominata per quattro anni con decreto ministeriale del 20 gennaio 2011. Monassi era già stata nominata presidente del suddetto Ente con decreto ministeriale del 16 luglio 2004; dimessasi il 27 aprile 2006, con decreto ministeriale in pari data ne era stata nominata commissario straordinario. Tale incarico commissariale veniva in seguito affidato a Paolo Castellani con analogo decreto del 9 giugno 2006. Con successivo decreto ministeriale del 1° dicembre 2006, notificato all'interessato il 5 dicembre 2006, veniva poi nominato presidente dell'Autorità portuale Claudio Boniciolli, e alla scadenza del relativo mandato aveva quindi fatto seguito la seconda nomina presidenziale di Monassi.

Sull'Autorità portuale in generale, vedasi supra alla sottosezione a).


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Fondazione Ordine Mauriziano

FOM

Commissario

straordinario:


Giovanni Zanetti


(con il

vice-commissario

straordinario

Cristiana Maccagno)


Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

26/6/2015

Decreto

del Presidente del Consiglio

dei ministri




Il 26 giugno 2015 sono scaduti i mandati del commissario straordinario della Fondazione Ordine Mauriziano FOM, Giovanni Zanetti, e del vice-commissario straordinario, Cristiana Maccagno, che erano stati prorogati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 giugno 2014 fino all'adozione del nuovo statuto della Fondazione e comunque per un periodo massimo di dodici mesi.

Zanetti e Maccagno erano stati nominati nei predetti incarichi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2013, per un periodo non superiore a dodici mesi, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 419/1999, ossia nelle more della revisione statutaria della Fondazione. Come infatti specificato nelle premesse del citato D.P.C.M. del 1° luglio 2013, anche a seguito della chiusura della procedura concorsuale che aveva caratterizzato il precedente commissariamento dell'Ente, erano state riscontrate carenze funzionali nella Fondazione nonché lacune e inadeguatezze della relativa disciplina legislativa e statutaria, tali da comportare un nuovo e diverso8 commissariamento della FOM prima di procedere alla ricostituzione dei suoi organi ordinari9. In tal senso il D.P.C.M. del 26 giugno 2014 sopra citato dà atto della predisposizione da parte dell'organo commissariale di uno schema di nuovo statuto della Fondazione, attualmente sottoposto alle amministrazioni competenti e dunque in corso di perfezionamento anche al fine del recepimento di eventuali osservazioni.

Si ricorda che in precedenza Zanetti e Maccagno erano stati nominati commissario e vice commissario della Fondazione con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 per un periodo di due anni, a seguito dello scioglimento degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza della FOM disposto, a causa del dissesto finanziario in cui versava l'Ente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'art. 30 del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 222/2007. Più precisamente, con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 venivano nominati, oltre a Zanetti e Maccagno, anche Alessandro Braja in qualità di vice-commissario, nonché un comitato di vigilanza10. I mandati di tutte le suddette cariche venivano prorogati per due anni con il successivo D.P.C.M. del 9 ottobre 2009. Con nota del 18 febbraio 2011, tuttavia, Braja rinunciava all'incarico di vice-commissario. Gli incarichi di Zanetti, Maccagno e del comitato di vigilanza sono stati quindi ulteriormente prorogati dal D.P.C.M. del 10 ottobre 2011 e dal D.P.C.M. dell'8 ottobre 2012 fino al 30 giugno 2013, procedendosi infine agli adempimenti conseguenti all'intervenuta approvazione del piano di soddisfazione e all'emanazione del provvedimento giudiziale di esdebitazione, fino alla chiusura della procedura concorsuale dichiarata dal comitato di vigilanza.

L'Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. In attuazione di tale norma, è intervenuta la L. n. 1596/1962, recante appunto il nuovo ordinamento dell’Ordine. L'art. 2 del D.L. n. 277/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 4/2005, ha istituito la Fondazione Ordine Mauriziano, cui è stato trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine Mauriziano, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino), trasferiti invece all'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, istituita con legge della Regione Piemonte.

Scopo della FOM è la gestione del patrimonio e dei beni trasferiti, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di sua proprietà, e il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sulla gestione del patrimonio della Fondazione è previsto vigili un comitato di cinque membri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalla regione Piemonte e dall'Ordinario diocesano di Torino.

La Fondazione è subentrata all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti concernenti l’esercizio delle attività sanitarie, come specificato dall'art. 1, commi 1349 e 1350, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 13 ottobre 2006, è stato approvato lo statuto della Fondazione Ordine Mauriziano. In seguito, a causa del profondo dissesto finanziario della FOM, il legislatore ne ha disposto – come ricordato supra - il commissariamento ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 222/200711.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Ente parco nazionale

del Gran Sasso

e dei

Monti della Laga


Presidente:

Arturo Diaconale

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

7/7/2015

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare, d'intesa

con la regione interessata.


Ente parco nazionale

del Vesuvio

Commissario straordinario:


Ugo Leone

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

15/8/2015

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare.


Il 7 luglio 2015 scade il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Arturo Diaconale, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 luglio 2010.

Già commissario straordinario dell'Ente parco abruzzese - inizialmente nominato con decreto ministeriale del 2 marzo 2009, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato l'11 e il 12 marzo 2009, e poi più volte prorogato con analoghi decreti comunicati e annunciati alle Camere – Diaconale era succeduto ai commissari straordinari Giandonato Morra (nominato con decreto ministeriale del 16 luglio 2008, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera il 31 luglio 2008 e il 4 agosto 2008) e Stefano Allavena, quest'ultimo nominato (con decreto ministeriale del 2 marzo 2007, comunicato e annunciato alle Camere il 13 marzo 2007) alla scadenza del mandato presidenziale di Walter Mazziti.

Il 15 agosto 2015, se non sarà stato nominato prima il presidente, scadrà invece il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone, che era stato prorogato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 18 febbraio 2015, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 9 e il 10 marzo 2015, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2015.

Detto incarico commissariale era stato inizialmente conferito a Leone per sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2014 con analogo decreto ministeriale dell'11 febbraio 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 20 e il 24 febbraio 2014. Il mandato era stato quindi prorogato per ulteriori sei mesi a decorrere dal 15 agosto 2014 con decreto ministeriale del 29 luglio 2014, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera il 3 e il 4 settembre 2014.

In precedenza Leone era stato nominato presidente dell'Ente parco campano con decreto ministeriale del 15 gennaio 2008 e il relativo mandato quinquennale, prorogato al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 424, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), era definitivamente cessato il 14 febbraio 2014, allo scadere del periodo di prorogatio di cui all'art. 3 del D.L. n. 293/1994 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994. Leone era succeduto ad Amilcare Troiano che, presidente dell'Ente parco fino al 24 ottobre 2006, ne era stato poi nominato commissario straordinario.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto

superiore

di sanità

ISS


Commissario:


Gualtiero Ricciardi

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

10/7/2015

Decreto

del Ministro della salute

di concerto

con il Ministro

dell'economia

e delle finanze


Il 10 luglio 2015 scade il mandato del commissario dell'Istituto superiore di sanità ISS, Gualtiero Ricciardi, che, inizialmente nominato per sei mesi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 luglio 2014, era stato prorogato per ulteriori sei mesi con analogo decreto interministeriale del 15 gennaio 2015. Tali decreti non sono stati comunicati alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978.

Il commissariamento dell'ISS era stato disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011, essendo stata riscontrata dall'Autorità di vigilanza una situazione di disavanzo di competenza dell'Istituto per due esercizi consecutivi, relativi agli anni 2011 e 2012. La suddetta norma prevede in tal caso la decadenza degli organi dell'Ente, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, e la nomina di un commissario per l'espletamento dei compiti connessi al ripristino dell'equilibrio finanziario.

La nomina di Ricciardi aveva pertanto comportato la decadenza del presidente dell'ISS, Fabrizio Oleari, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2013. Allo stesso modo sono decaduti i mandati di Francesca Basilico D'Amelio, Alessandro Cosimi, Paolo Di Loreto e Michele Pandolfelli a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto, i quali erano stati nominati per quattro anni con decreto del Ministro della salute in data 28 marzo 2013. Il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'Istituto, si era insediato il 2 maggio 201312.

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 70/2001, non abrogato dall'art. 8 del D. Lgs. n. 106/2012 che ne ha previsto il riordino, l'Istituto superiore di sanità ISS è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute. Organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, l'ISS svolge in particolare funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia

e lo sviluppo economico sostenibile

ENEA


Commissario:


Federico Testa


Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

6/8/2015


Decreto

del Ministro

dello sviluppo economico


Il 6 agosto 2015 scadrà il mandato del commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, Federico Testa, che era stato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 agosto 2014, comunicato e annunciato alle Camere il 9 settembre 2014 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, per la durata di dodici mesi e comunque non oltre la data di approvazione del decreto interministeriale di cui all'art. 37, comma 4, della L. n. 99/2009. Il 29 aprile 2015 si sono invece dimessi i sub commissari dell'Agenzia, Cristina Corazza e Tullio Fanelli, che erano stati nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 ottobre 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 13 e il 14 ottobre 2014.

Il commissario Testa è succeduto al commissario Giovanni Lelli ed ai sub commissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi, i cui mandati erano scaduti il 27 giugno 2014, essendo stati da ultimo prorogati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2013, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera il 6 e il 7 febbraio 2014. Tali incarichi, già prorogati per dodici mesi a decorrere dal 28 settembre 2012 con analogo decreto ministeriale del 5 ottobre 2012, erano stati ulteriormente prorogati per tre mesi con decreto ministeriale del 27 settembre 2013. In precedenza il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato commissario Lelli per dodici mesi, nonché Pietro Maria Putti ed Enrico Elli in qualità di subcommissari. Detti incarichi erano stati successivamente prorogati con analoghi decreti ministeriali per ulteriori dodici mesi a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e quindi dal 23 settembre 2011. A seguito poi delle dimissioni di Enrico Elli, il suddetto Ministro aveva nominato in sua vece Piergiuseppe Maranesi, con decreto del 27 settembre 2011.

L'Agenzia ENEA, che ha sostituito il soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente ENEA, è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile. L’Agenzia opera in autonomia sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Come peraltro previsto dall'art. 37, comma 4, della L. n. 99/2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono determinati tra l'altro gli organi di controllo e di amministrazione dell'Agenzia, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, e le procedure per l’erogazione delle risorse dell’Agenzia.




c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza
entro il 31 agosto 2015



Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

RAI

Radiotelevisione italiana S.p.a.

Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Anna Maria Tarantola (presidente)

Marco Pinto





Nominati dall'assemblea

degli azionisti

su designazione

del Ministro

dell'economia

e delle finanze.

Per la nomina

del presidente

è richiesto

il parere favorevole della Commissione

di vigilanza

sulla RAI,

a maggioranza dei 2/3 dei componenti,

ai sensi dell'art. 20,

comma 9, secondo periodo, della

L. n. 112/2004.


31/12/2014



organo

da rinnovare

entro

180 giorni

(entro

il 30/6/2015)



7 componenti

sono designati dalla Commissione

di vigilanza

sulla RAI

ed eletti dall'assemblea degli azionisti;

2 componenti

(tra cui il presidente)

sono designati dall'azionista

di maggioranza (Ministro dell'economia

e delle finanze)

ed eletti dall'assemblea degli azionisti.

Componenti

del consiglio di amministrazione:


Benedetta Tobagi,

Rodolfo

De Laurentiis,

Antonio Verro,

Guglielmo Rositani,

Gherardo Colombo e Antonio Pilati

Nominati dall'assemblea

degli azionisti

su designazione

della Commissione

di vigilanza

sulla RAI, ai sensi

dell'art. 20, comma 9,

primo periodo, della L. n. 112/2004


Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nominati dall'assemblea degli azionisti il 5 luglio 2012, è scaduto il 31 dicembre 2014. Secondo lo statuto della RAI, gli amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica: nella fattispecie, entro 180 giorni dal 31 dicembre 2014. Pertanto il consiglio di amministrazione avrebbe dovuto essere rinnovato entro il 30 giugno 2015.

Il consiglio di amministrazione dell’Azienda è composto da Benedetta Tobagi, Rodolfo De Laurentiis, Antonio Verro, Guglielmo Rositani, Gherardo Colombo ed Antonio Pilati, che erano stati designati (al pari di Luisa Todini, che ha rassegnato le sue dimissioni il 19 novembre 2014), dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella quinta votazione a scrutinio segreto svoltasi durante la seduta del 5 luglio 201213. Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione della RAI Marco Pinto, indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze quale proprio rappresentante, ed Anna Maria Tarantola, indicata dal medesimo Ministero come presidente della RAI. Il 10 luglio 2012 il consiglio di amministrazione dell'Azienda ha nominato Anna Maria Tarantola presidente della RAI, ma tale nomina è divenuta efficace il 12 luglio 2012, a seguito del parere favorevole espresso, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del presidente di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, è disciplinata dall'art. 20, comma 9, della L. n. 112/2004. È tuttavia in corso di esame in sede referente presso l'8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato il disegno di legge del Governo A.S. 1880 recante la riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, che prevede anzitutto la riduzione da 9 a 7 dei componenti del consiglio di amministrazione della società. L'elezione di tali componenti avviene sulla base di una lista composta da quattro membri eletti dal Parlamento (due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato), due membri di nomina governativa designati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ed un membro designato dall’assemblea dei dipendenti14. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dallo stesso organo nell’ambito dei suoi membri. L’amministratore delegato è anch'esso nominato dal consiglio di amministrazione, rimane in carica per tre anni e non può essere dipendente della RAI15. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, alla quale il consiglio di amministrazione della RAI riferisce annualmente.

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Consiglio nazionale

delle ricerche CNR


Componenti

del consiglio

di amministrazione:


M. Cristina Messa

e Gloria Saccani


Comunicazione

al Parlamento

ai sensi

dell'art. 11, co. 5

del D.Lgs. 213/2009

10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

su designazione dello stesso Ministro


Consorzio

per l'area

di ricerca scientifica

e tecnologica

di Trieste


Componente

del consiglio

di amministrazione:


Paola Secchiero

Istituto nazionale di fisica nucleare INFN


Componenti

del consiglio direttivo:


Angela Bracco

e Paolo Bonifazi


Museo storico della fisica

e Centro di studi

e ricerche

Enrico Fermi”


Presidente:


Luisa Cifarelli


Componente

del consiglio

di amministrazione:


Francesco

Triscari Binoni


Stazione zoologica “Anton Dohrn”

Componente

del consiglio

di amministrazione:


Mauro Magnani


Istituto nazionale di geofisica

e vulcanologia INGV


Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Bernardino Chiaia,

Antonio Meloni

e Alessandro Nicola Pino


Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

di cui 1 designato

dallo stesso Ministro e 2 dalla comunità scientifica

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” INDAM


Presidente:


Vincenzo Ancona


Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Vincenzo Vespri

ed Elisabetta Strickland


Comunicazione

al Parlamento

ai sensi

dell'art. 11, co. 5

del D.Lgs. 213/2009

10/8/2015

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca

di cui 2, compreso

il presidente, sono designati dallo stesso Ministro

e 1 dalla comunità scientifica


Istituto nazionale di oceanografia

e di geofisica sperimentale OGS


Presidente:


Maria Cristina Pedicchio


Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Gianluca Valansise e Sergio Persoglia


Istituto nazionale di astrofisica INAF


Presidente:

Giovanni Fabrizio Bignami


Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Monica Tosi,

Sergio Molinari

e Andrea Ferrara

Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca

di cui 2, tra cui

il presidente, designati dallo stesso Ministro

e 2 dalla comunità scientifica


Istituto italiano

di studi germanici



Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Sergio Belardinelli e

Giorgio Manacorda



Decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca,

di cui 1 designato

dal Ministro

e 1 dal presidente

del Consiglio universitario nazionale

Il 10 agosto 2015 scadranno i mandati di diversi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i quali erano stati tutti nominati per quattro anni con vari decreti ministeriali emanati il 10 agosto 2011, comunicati e annunciati al Senato e alla Camera il 4 e il 18 ottobre 2011 ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009.

Di seguito si indicano nel dettaglio le nomine in scadenza per i singoli enti.

Scadono anzitutto i mandati di Maria Cristina Messa e Gloria Saccani a componenti del consiglio di amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR. Messa e Saccani erano state nominate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente sono Vico Valassi e Gennaro Ferrara, nominati con analoghi decreti ministeriali del 15 settembre 2011 e del 26 ottobre 2011, rispettivamente su designazione di Unioncamere e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Attuale presidente del CNR è Luigi Nicolais, nominato con decreto del predetto Ministro, su propria designazione, in data 20 febbraio 2012, a seguito delle dimissioni rassegnate il 30 gennaio 2012 da Francesco Profumo16.

Scade inoltre il mandato di Paola Secchiero a componente del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Secchiero era stata nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente sono Roberto Della Marina, nominato dal predetto Ministro con proprio decreto dell'11 novembre 2011 su designazione della comunità scientifica e disciplinare di riferimento, e il presidente dell'Ente, Adriano De Maio, nominato dallo stesso Ministro con proprio decreto del 23 febbraio 2012, su propria designazione, a seguito delle dimissioni rassegnate da Corrado Clini17.

Scadono altresì i mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi a componenti del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN, in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Bracco e Bonifazi (quest'ultimo componente altresì della Giunta esecutiva dell'Istituto) sono stati nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione.

Scadono quindi i mandati di Luisa Cifarelli a presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, nonché quello di Francesco Triscari Binoni a componente del consiglio di amministrazione dell'Ente. Tale organo è altresì composto da Enzo Iarocci, il cui mandato scade il 21 ottobre 2015. In particolare, la presidente Cifarelli ed il consigliere Triscari Binoni sono stati nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione; Iarocci è stato invece designato dal Museo stesso.

Scade quindi il mandato di Mauro Magnani a componente del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica “Anton Dohrn”. Tale organo è altresì composto da Silvano Focardi, il cui mandato scade il 21 ottobre 2015, ed è presieduto da Roberto Danovaro, il cui mandato scadrà invece il 4 dicembre 201718. In particolare Magnani e Danovaro sono stati nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione, mentre Focardi è stato designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento.

Sempre il 10 agosto 2015 scadono quindi i mandati di Bernardino Chiaia, Antonio Meloni e Alessandro Nicola Pino a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV. In particolare, Chiaia era stato nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione, mentre Meloni e Pino sono stati designati dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento. Altri componenti del consiglio di amministrazione sono Stefano Gresta, presidente dell'Istituto, nominato con decreto ministeriale del 27 marzo 2012, e Domenico Giardini, nominato componente del consiglio di amministrazione con analogo decreto del 10 maggio 201219.

Scadono altresì il presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” INDAM, Vincenzo Ancona, e gli altri due componenti del consiglio di amministrazione, Vincenzo Vespri ed Elisabetta Strickland. In particolare, Ancona e Vespri erano stati nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione, (Vespri quale esperto di alta amministrazione); Strickland era stata invece nominata dal predetto Ministro su designazione della comunità scientifica di riferimento.

Scadono quindi il presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale OGS, Maria Cristina Pedicchio, e gli altri due componenti del consiglio di amministrazione, Gianluca Valansise e Sergio Persoglia. In particolare, Pedicchio e Valansise erano stati nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione; Persoglia era stato invece nominato in qualità di esperto scientifico-economico designato dallo stesso Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale.

Scadono inoltre i mandati di Giovanni Fabrizio Bignami a presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica INAF, nonché quelli di Monica Tosi, Sergio Molinari e Andrea Ferrara a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Tale organo è altresì composto da Massimo Capaccioli, il cui mandato scade il 15 settembre 2015. In particolare, il presidente Bignami e i consiglieri Capaccioli e Ferrara sono stati nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto e su propria designazione; invece Tosi e Molinari sono stati designati dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento20.

Scadono infine i mandati di Giorgio Manacorda e Sergio Belardinelli a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di studi germanici. Manacorda era stato nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto su designazione del presidente del Consiglio universitario nazionale, mentre Belardinelli era stato designato dallo stesso Ministro, al pari del presidente dell'Ente, Fabrizio Cambi, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico il 2 ottobre 2013.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il D. Lgs. n. 213/2009, in attuazione dell'art. 1 della L. n. 165/2007. Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine in tali enti, il D. Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Sono state altresì novellate le procedure di designazione e nomina dei presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento dei decreti di nomina emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.




















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO




























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a giugno 2015


Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcuno modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.



Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 14 ordini del giorno.

Di tali attuazioni 9 sono state trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2 dal Ministero della giustizia, 2 dal Ministero dell'interno ed 1 dal Ministero della salute.

Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 9 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:


4 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'A.C. 2803, divenuto legge n. 11 del 2015, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. Tali note di attuazione sono state inviate dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2803, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 137, di cui finora attuati 8;


4 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame degli Atti Camera 1248-AR e 1248-B, divenuti legge n. 98 del 2013, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 1248-AR e 1248-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 199, di cui finora attuati 19;


3 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 1682, divenuto legge n. 125 del 2013, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 1682, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 66, di cui finora attuati 5;


2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 1328, divenuto legge n. 113 del 2013, concernente “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamento interno. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 1328, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 5, di cui finora attuati 3;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2496, divenuto legge n. 117 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subìto un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2496, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 38, di cui finora attuato 1.



Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

In particolare, nel periodo 1° - 30 giugno 2015 sono stati segnalati 12 ordini del giorno dei quali:

6 riferiti alla legge n. 68 del 2015 concernente “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” (Atti Camera 342-A e 342-B).

4 sono stati inviati al Ministero della giustizia e 2 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;


4 riferiti alla legge n. 55 del 2015, concernente “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi” (Atti Camera 831-A e 831-B).

3 sono stati inviati al Ministero della giustizia ed 1 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;


2 riferiti alla legge n. 69 del 2015, concernente “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”(A.C. 3008)

2 sono stati inviati al Ministero della giustizia ed 1 al Ministero dell'interno*.


Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 35 mozioni**:

- ROSATO ed altri n. 1/00892, concernente iniziative in materia di trascrizione dei matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso, al Ministero dell'interno;

- DAMBRUOSO, FIANO, CICCHITTO, MAZZIOTTI DI CELSO ed altri n. 1/00771, ARTINI ed altri n. 1/00906 (Testo modificato nel corso della seduta), Gianluca PINI ed altri n. 1/00910 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), BRUNETTA ed altri n. 1/00911 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto della minaccia terroristica di matrice Jihadista, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- GRILLO ed altri n. 1/00767 (Testo modificato nel corso della seduta), MIOTTO ed altri n. 1/00899 (Testo modificato nel corso della seduta), CALABRO’ ed altri n. 1/00900, PALESE e FUCCI n. 1/00905 (Testo modificato nel corso della seduta), VARGIU ed altri n. 1/00907 (Testo modificato nel corso della seduta), RONDINI ed altri n. 1/00908 (Testo modificato nel corso della seduta), GIGLI ed altri n. 1/00909 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative di competenza in merito al personale del servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza, al Ministero della salute;

- CICCHITTO, AMENDOLA, MAZZIOTTI DI CELSO, MARAZZITI, LOCATELLI ed altri n. 1/00920, concernente iniziative volte alla revoca delle sanzioni dell'Unione europea contro la Federazione russa e al raggiungimento di una soluzione politico-diplomatica della crisi ucraina, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed al Ministero dello sviluppo economico.


Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 12 risoluzioni:

Note annunciate al 30 giugno 2015
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero della giustizia


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2803-A/168

Ordine del giorno

Tidei

Assemblea

3/6/2015

II

Proroga del termine per l'esercizio da parte del Governo della delega in materia di pene detentive non carcerarie


L'ordine del giorno Tidei n. 9/2803-A/168, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2015, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di prorogare il termine entro cui esercitare la delega in materia di pene detentive non carcerarie ex articolo 1, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:

“In relazione all'ordine del giorno 9/2803-A/168 a firma dell'On. Tidei, teso ad impegnare il Governo a valutare l'opportunità di prorogare il termine entro cui esercitare la delega di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 28 aprile 2014, n. 67, finalizzata alla introduzione di pene edittali diverse da quelle detentive e accessorie storicamente presenti nel codice penale, si esprime parere ampiamente positivo, considerato il carattere fortemente innovativo della precitata normativa.

Si ritiene, infatti, che la proroga del termine per l'esercizio della suddetta delega consentirà al Governo di poter adottare uno o più decreti legislativi volti a riformare il nostro sistema penale, mediante l'introduzione di “pene detentive non carcerarie” nel rispetto di quei principi e criteri direttivi che risultano già espressamente fissati dall'art. 1, comma 1, lett. a)-n), della L. 67/2014.

A tal fine si propone l'adozione del seguente intervento normativo:

Art. 1 - Proroga del termine in materia di pene detentive non carcerarie.

1. Alla legge 28 aprile 2014, n. 67 è apportata la seguente modificazione:

all'articolo l, comma 2, le parole: “entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015”.

Va evidenziato, in particolare, che proprio in attuazione dell'art. 1, comma l, lettera m) della citata Legge 67/2014, è intervenuto il recente D.Lgs 16 marzo 2015, n. 28, recante “disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto” (pubblicato nella G.U. n. 64 del 18 marzo 2015).

Ciò premesso va segnalato, inoltre, che la predetta proroga del termine utile all'esercizio della delega da parte del Governo, consentirebbe, nel contempo, di poter sviluppare le proposte di modifica alla disciplina processuale e penitenziaria contenute nel disegno di legge delega 2798/C (“Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena”), attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2803-A/10

Ordine del giorno

Di Stefano

Fabrizio

Assemblea

3/6/2015

II

Assunzione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico a 50 posti di educatore C2


L'ordine del giorno Fabrizio Di Stefano ed altri n. 9/2803-A/10, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2015, impegnava l'esecutivo ad attivarsi concretamente per l'assunzione nell'amministrazione penitenziaria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico a 50 posti di educatore C2, bandito il 16 aprile 2004.

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:

“Per quanto attiene all'Ordine del giorno 9/2803-A/10 a firma degli On.li Di Stefano e Catanoso teso ad impegnare il Governo ad attivarsi concretamente affinché i vincitori e gli idonei del concorso pubblico a 50 posti di Educatore C2 (ora Funzionario giuridico pedagogico, Area III-F3) siano assunti, si comunica quanto segue.

A) A seguito dell'approvazione del D.P.C.M. 31 gennaio 2012, con il quale si è proceduto alla rideterminazione (riduzione) delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione Penitenziaria in conformità a quanto previsto dall'art. 74, comma 1 lett. a) e c) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la Legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 2, comma 8-bis del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, si è potuto dare avvio all'assunzione di una parte dei vincitori del concorso a n. 50 posti del profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico.

A) 1- In data 26 marzo 2012 hanno assunto servizio, nelle rispettive sedi di destinazione, n. 27 unità vincitrici del concorso in argomento (su n. 32 aventi diritto). La posizione in graduatoria dell'ultima vincitrice assunta è la n. 47.

A) 2- Alla normativa sopra citata sono seguite ulteriori disposizioni che hanno disposto altre riduzioni di organico, pena il blocco delle assunzioni: in primis l'art. l, comma 3, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, con cui è stata prevista la necessità di una aggiuntiva rideterminazione (riduzione), - mediante altro DPCM ovvero DPR - delle dotazioni organiche, pena - in caso di inadempienza (condizione in cui è incorsa questa Amministrazione) - un altro blocco delle assunzioni a decorrere dal 1° aprile 2012; a ciò deve aggiungersi che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 (spending review), ha previsto una ulteriore riduzione delle dotazioni organiche, in mancanza della quale resta tuttora vigente il blocco delle assunzioni per l'Amministrazione penitenziaria.

B) Allo stato, quindi, permane il blocco delle assunzioni quale penalità per non aver ridotto le dotazioni organiche ai sensi delle norme indicate nel precedente paragrafo.

B) 1- Tale condizione permarrà almeno fino a quando a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, verificata la sussistenza di posti disponibili nella relativa dotazione organica, potrà essere inoltrata, agli Organi competenti, la richiesta di autorizzazione all'assunzione di numero complessivo di unità di personale pari al 40% delle cessazioni dal servizio che sono intervenute al 31 dicembre 2014, nonché di valutazione della sussistenza delle condizioni per applicabilità, all'Amministrazione penitenziaria, delle disposizioni, nel contempo intervenute, relative alla proroga dei termini per l'attivazione delle procedure autorizzatorie riferite alle cessazioni dal servizio di personale agli anni precedenti al 2014”.


Ministero dell'interno


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2803-A/145

Ordine del giorno

Matarrelli

Assemblea

3/6/2015

I

Assunzione di iniziative normative volte ad agevolare i processi di gestione associata dei piccoli comuni


L'ordine del giorno Matarrelli ed altri n. 9/2803-A/145, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2015, impegnava l'esecutivo ad assumere iniziative legislative finalizzate ad agevolare i processi di gestione associata dei piccoli comuni.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“L'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dall'art. 19, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti - ovvero fino a 3.000 se appartenenti a comunità montane - sono obbligati ad esercitare in forma associata, mediante unione o convenzione (comma 28), le funzioni fondamentali elencate nella medesima disposizione (comma 27), e cioè:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi locali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dalla Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) servizi in materia statistica.

In relazione ai tempi dell'attuazione, la legge di stabilità 2014 - lasciando immutata la scadenza del 1° gennaio 2013 per almeno tre funzioni fondamentali di cui al comma 28 - aveva introdotto il termine intermedio del 30 giugno 2014 per l'esercizio di ulteriori tre, e il termine finale del 31 dicembre 2014 per tutte quelle restanti. Successivamente, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aveva modificato il solo termine del 30 giugno 2014, prorogato al 30 settembre 2014.

Da ultimo, scaduto il predetto termine finale del 31 dicembre 2014, l'art. 4, comma 6-bis, legge 27 febbraio 2015, n. 11, in vigore dal 1° marzo 2015, in sede di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 ha previsto: “I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015”.

Sul piano applicativo, con circolare di questo Ministero del 12 gennaio 2015, sono state fornite indicazioni ai Prefetti in ordine all'applicazione del comma 31-quater dell'art. 14 cit. - concernente il potere di assegnare a ciascun ente inadempiente, dopo il 31 dicembre 2014, un termine ulteriore entro cui provvedere - ed, in particolare, era stata segnalata l'esigenza di una preliminare ricognizione delle specifiche criticità emergenti a livello locale e di assicurare agli enti ogni eventuale, adeguato supporto.

In seguito, l'attuazione del disegno legislativo è stata oggetto di specifico esame nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 22 gennaio scorso, che, nella prospettiva di accompagnare il percorso dei processi associativi, ha condiviso la necessità che - per una più proficua e leale collaborazione - il delicato iter di costituzione dei modelli di governance locale trovi la sede naturale di verifica e confronto nelle Conferenze provinciali permanenti, con il contributo delle rappresentanze territoriali dell'Anci, al fine di registrare e valutare le diverse criticità, anche interpretative, emergenti nelle singole realtà locali.

In tal senso sono state impartite indicazioni ai Prefetti”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2496-A/43

Ordine del giorno

Grimoldi

Assemblea

24/6/2015

I

Destinazione di risorse all'Arma dei carabinieri


L'ordine del giorno Grimoldi n. 9/2496-A/43, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 luglio 2014, impegnava l'esecutivo a destinare ulteriori risorse all'Arma dei carabinieri, al fine di consentire un maggiore e più capillare controllo del territorio.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“L'Arma dei Carabinieri ha da tempo avviato un'analisi quantitativa delle esigenze finanziarie volte a sopperire alle carenze strumentali e di organico registrate negli ultimi tempi e adeguare la capacità di prontezza operativa alle accresciute esigenze di sicurezza.

All'esito di tale valutazione, è emersa l'opportunità di ammodernare il parco autoveicoli, le strutture, gli equipaggiamenti speciali, il materiale di armamento ed il munizionamento.

Al controllo del territorio, unitamente alle Forze di polizia continuano a provvedere anche i militari delle Forze armate. Infatti, il Decreto-Legge 18 febbraio 2015, n. 7 “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”, all'art. 5 dispone in merito a “Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate”.

In particolare, il comma 1 dell'art. 5, al fine di assicurare, fino al 30 giugno 2015, la prosecuzione del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia (c.d. Operazione strade sicure) e nel territorio della Campania (c.d. Operazione terra dei fuochi), anche in relazione alle esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, prevede che il piano di impiego relativo all'“Operazione strade sicure”, possa essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente, pari a 3.000 unità, sia incrementato di 1.800 unità. Per l'esigenza dell'“Operazione terra dei fuochi” il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente ad un contingente non inferiore a 200 unità.

Con riguardo alle esigenze di sicurezza del sito Expo 2015 viene, altresì, autorizzato l'impiego di un ulteriore contingente di 600 unità delle Forze armate dal 15 aprile 2015 al 1° novembre 2015.

Infine, vista l'urgente necessità di incrementare le citate 600 unità di personale militare, sempre per le esigenze del sito ove si svolge l'evento EXPO e delle strutture collegate, è stato autorizzato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile u.s., l'impiego di un ulteriore contingente di militari delle Forze armate non superiore alle 1.255 unità”.



Ministero del lavoro e delle politiche sociali


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1248-AR/141

Ordine del giorno

Giacobbe

Assemblea

30/6/2015

XI

Mantenimento della validità dei provvedimenti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’INAIL sottoposti a procedura di verifica a seguito di un’indagine avviata dalla Procura di Genova


L'ordine del giorno Giacobbe ed altri n. 9/1248-AR/141, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 luglio 2013, impegnava l'esecutivo a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a mantenere validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, rendendo, inoltre, senza effetti – salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva – i provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“A tale riguardo, si osserva che l'impegno contenuto nell'ordine del giorno n. 9/1248-A-R/141 è stato attuato mediante l'adozione della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), che all'art. 1, comma 112, ha previsto che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tenga conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1248-AR/144

Ordine del giorno

Sbrollini

Assemblea

30/6/2015

XII

Adozione di misure strutturali di sostegno per le famiglie e la non autosufficienza


L'ordine del giorno Sbrollini ed altri n. 9/1248-AR/144, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 luglio 2013, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di: rendere immediatamente operativo il sistema di invio telematico dei certificati di gravidanza, di parto o di interruzione della gestazione; prevedere un riordino delle misure relative ai congedi parentali; adottare misure strutturali di sostegno per i giovani e le famiglie, tanto italiane quanto migranti, non solo di carattere prettamente economico, ma anche inerenti lo sviluppo della rete dei servizi sul territorio, a partire dai consultori familiari, dagli asili nido, dal sostegno alla non autosufficienza, allo sviluppo generale delle azioni per la domiciliarità.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Si evidenzia che la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto il finanziamento, anche per il 2014, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, prevedendo un ammontare di 350 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento, per l'anno 2013, di 275 milioni di euro.

In particolare, la richiamata legge di stabilità 2014, all'art. 1, commi 199 - 200, ha così disposto:

- “Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014” (comma 199); - “Il Fondo di cui al comma 199 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica” (comma 200).

Lo stanziamento di tali ingenti risorse per il 2014 è anche il frutto dell'impegno del Governo a seguito di una serie di incontri tecnici fra le Amministrazioni interessate durante la seconda metà del 2013 ed al confronto con rappresentanti del mondo dell'associazionismo grazie al quale sono stati individuati alcuni punti di discussione su cui orientare le decisioni del Parlamento”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1248-AR/146

Ordine del giorno

Scuvera

Assemblea

30/6/2015

XII

Semplificazione delle procedure amministrative relative al riconoscimento, al mantenimento ed alle eventuali verifiche dei benefici previsti per i soggetti con disabilità


L'ordine del giorno Scuvera ed altri n. 9/1248-AR/146, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 luglio 2013, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di: promuovere una reale e concreta cultura volta al superamento delle problematiche dell'integrazione delle persone disabili; semplificare tutte le procedure burocratiche relative al riconoscimento, al mantenimento ed alle eventuali verifiche riguardanti l'invalidità.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Con riferimento all'ordine del giorno n. 9/1248-A-R/146, si evidenzia che l'art. 25 del d.l. n. 90 del 2014 ha effettuato vari interventi di semplificazione in materia di procedure amministrative concernenti il riconoscimento dei benefici per i soggetti con disabilità”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1248-AR/61

Ordine del giorno

Nicchi

Assemblea

30/6/2015

XI

Avvio di una campagna straordinaria di ispezioni sul rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei comparti lavorativi più a rischio


L'ordine del giorno Nicchi ed altri n. 9/1248-AR/61, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 luglio 2013, impegnava l'esecutivo a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, la possibilità di promuovere, a partire dall'autunno 2013, una campagna straordinaria di ispezioni, della durata almeno trimestrale, sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei comparti più a rischio (edilizia, trasporti), coordinando tutte le risorse umane disponibili (ispettorati del lavoro, delle ASL, dell'INPS, dell'INAIL, etc.), sulla base di un programma elaborato dai Ministeri del lavoro e della salute.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“La competente Direzione generale per l'attività ispettiva di questo Dicastero, in data 25 ottobre 2013, ha avviato una campagna straordinaria di vigilanza, denominata “campagna ok”, per l'ultimo periodo dell'anno 2013, al fine di dare ulteriore impulso all'azione di contrasto al fenomeno infortunistico nel settore dell'edilizia”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1328/2

Ordine del giorno

Gallo Luigi

Assemblea

30/6/2015

XI

Attivazione di un monitoraggio sulle possibili disparità di trattamento contrattuale tra marittimi italiani e personale non comunitario

9/1328/4

Ordine del giorno

Boccuzzi


Gli ordini del giorno Luigi Gallo ed altri n. 9/1328/2 e Boccuzzi n. 9/1328/4, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 settembre 2013, premesso che l'istituzione del cosiddetto “doppio registro marittimo o registro internazionale” ha consentito agli armatori di firmare contratti differenziati con i marittimi a seconda dei rispettivi paesi d'origine, favorendo in questi ultimi anni l'imbarco di personale straniero a basso costo, impegnavano l'esecutivo ad attivare un monitoraggio in ordine ai profili tecnico-giuridici della questione, anche al fine di individuare eventuali disparità di trattamento ed in tal caso di valutare possibili conseguenti correttivi normativi.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“E' stato effettuato un monitoraggio in ordine ai profili tecnico-giuridici della questione concernente le implicazioni dell'art. 3 del d.l. n. 457 del 1997, il quale prevede, come è noto, che il rapporto di lavoro dei marittimi italiani o comunitari italiani imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sia disciplinato dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento (che normalmente è la c.d. “legge della bandiera”, ossia la legge nazionale della nave sulla quale essi sono arruolati), mentre quello del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel predetto Registro, sia regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo.

All'esito di tale monitoraggio, è stato escluso che dalla disposizione sopra citata derivino profili di disparità di trattamento, anche per il fatto che la medesima disposizione, come si è detto, prevede che il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, sia comunque regolamentato nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1682-A/71

Ordine del giorno

Fontana Cinzia Maria

Assemblea

30/6/2015

XI

Inclusione, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico anticipato, dei congedi e dei permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992

9/1682-A/87

Ordine del giorno

Di Vita


Gli ordini del giorno Cinzia Maria Fontana ed altri n. 9/1682-A/71 e Di Vita n. 9/1682-A/87, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 ottobre 2013, impegnavano l'esecutivo a valutare l'opportunità di: includere anche i permessi per l'assistenza di cui alla legge n. 104 del 1992 nel calcolo dei giorni di lavoro effettivo ai fini pensionistici; sanare le situazioni di quei lavoratori che sono stati impossibilitati ad andare in pensione, ovvero hanno dovuto subire una decurtazione della pensione, a causa dell'impossibilità di vedersi riconosciuti i periodi relativi ai permessi per la donazione del sangue e congedi parentali.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Si osserva che gli impegni contenuti negli ordini del giorno n. 9/1682-A/71 e 9/1682-A/87 sono stati attuati mediante l'adozione della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), che all'art. 1, comma 493, ha previsto che concorrano ad escludere la riduzione percentuale del trattamento pensionistico anticipato i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992.

Successivamente, peraltro, l'art. 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), ha migliorato la tutela per i soggetti che accedono al trattamento pensionistico anticipato, prevedendo che le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovino applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1682-A/80

Ordine del giorno

Tinagli

Assemblea

30/6/2015

XI

Sperimentazione di un dispositivo per agevolare la ricollocazione di persone inoccupate o disoccupate


L'ordine del giorno Tinagli n. 9/1682-A/80, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 ottobre 2013, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di predisporre provvedimenti normativi finalizzati ad attivare la sperimentazione di un dispositivo in grado di agevolare la ricollocazione di persone inoccupate o disoccupate, titolari di trattamento di disoccupazione o di mobilità, con la facoltà di optare per un contratto di ricollocazione, stipulato con le agenzie accreditate liberamente scelte, che tenga conto delle capacità professionali e delle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona, ferme comunque restando le prerogative delle regioni e province a statuto speciale.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“L'impegno contenuto nell'ordine del giorno n. 9/1682-A/80 è stato attuato mediante l'adozione del d.lgs. n. 22 del 2015, che all'art. 17 ha previsto che il soggetto in stato di disoccupazione abbia diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, disciplinato dal medesimo articolo”.


Ministero della salute


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2803-A/22

Ordine del giorno

Castelli

Assemblea

10/6/2015

XII

Tutela della qualità e della sicurezza dei prodotti del sangue destinati alla trasfusione


L'ordine del giorno Castelli n. 9/2803-A/22, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2015, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di assicurare al più presto la qualità e la sicurezza dei prodotti del sangue destinati alla trasfusione, anche al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

“Come è noto, il processo di qualificazione della rete trasfusionale nazionale è scaturito dall'attuazione dell'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010, (sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica) e del successivo Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 (Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti), attraverso le procedure di autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali e delle Unità di raccolta, intrapreso dalle Regioni e Province autonome.

In particolare, l'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010, in attuazione dell'articolo 19 della legge 21 ottobre 2005, n 219, in conformità alle normative europee di settore recepite, ha definito i requisiti minimi dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta, prevedendo un percorso di qualificazione da svolgersi in 36 mesi, finalizzato a garantire la piena conformità alle norme dei servizi trasfusionali responsabili anche della raccolta del plasma da inviare alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati, regolata dalla specifica normativa di settore.

Sul percorso attuativo descritto è intervenuto poi il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (c.d. legge milleproroghe) che, tra l'altro, ha fissato la data del 31 dicembre 2014, quale scadenza del periodo transitorio previsto per il completamento del percorso di 36 mesi tracciato dall'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010.

Tale periodo transitorio è stato quindi previsto con la finalità di consentire che le Regioni e Province autonome ponessero in atto le iniziative per rendere i servizi trasfusionali e le unità di raccolta, che raccolgono anche plasma quale materia prima da inviare all'industria per la produzione dei medicinali, rispondenti ai requisiti previsti dalle norme nazionali e di derivazione europea, ivi incluso il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, relativo al codice comunitario dei medicinali.

Il percorso delineato dall'Accordo 16 dicembre 2010 è stato poi implementato con l'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, con il quale sono state definite le Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, in attuazione dell'articolo 20, legge 219 del 2005, finalizzate a garantire, in modo omogeneo e uniforme sul territorio nazionale, adeguati livelli di qualità, sicurezza ed efficienza delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, la qualificazione ed efficienza delle attività di produzione degli emocomponenti e la razionalizzazione dei processi diagnostici di qualificazione biologica degli emocomponenti nonché quello di conseguire, nell'ambito delle suddette attività, i livelli di qualità e standardizzazione previsti dalle norme vigenti ed il contenimento dei costi di produzione a vantaggio della complessiva economicità ed efficienza del sistema trasfusionale nell'ambito del SSN.

Ciò premesso, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, considerata la complessità organizzativa del sistema, (costituito da circa 280 servizi trasfusionali e 2350 unità di raccolta), hanno intrapreso l'impegnativo percorso di autorizzazione e accreditamento, da completare entro il 31 dicembre 2014, comprendente anche l'effettuazione delle visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta al fine della verifica della conformità degli stessi alle norme nazionali ed europee.

Stanti le difficoltà riscontrate connesse alla disomogeneità sul territorio nazionale del processo di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali all'interno delle Regioni, che hanno percorsi diversi in termini procedurali, organizzativi, di criteri di valutazione, di composizione delle équipe di verifica, di tempistiche ecc., il termine del 31 dicembre 2014, per la conclusione del percorso di qualificazione del sistema trasfusionale nazionale, è stato prorogato al 30 giugno 2015 dal decreto legge 31 dicembre 2014, n 192 (articolo 7, comma 1), recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

Pertanto, entro il termine del 30 giugno 2015, il percorso di qualificazione, mediante il rilascio dei provvedimenti definitivi di autorizzazione e accreditamento dei Servizi trasfusionali e delle Unità di raccolta da parte dei competenti Uffici regionali, sarà completato offrendo la garanzia della piena conformità del sistema trasfusionale regionale alle normative vigenti e quindi l'erogazione dei previsti Livelli essenziali di assistenza”.


Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate
al 30 giugno 2015



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Boccuzzi

Ordine del giorno

9/1328/4

54

On.

Castelli

Ordine del giorno

9/2803-A/22

57

On.

Di StefanoFabrizio

Ordine del giorno

9/2803-A/10

46

On.

Di Vita

Ordine del giorno

9/1682-A/87

55

On.

Fontana Cinzia Maria

Ordine del giorno

9/1682-A/71

55

On.

Gallo Luigi

Ordine del giorno

9/1328/2

54

On.

Giacobbe

Ordine del giorno

9/1248-AR/141

51

On.

Grimoldi

Ordine del giorno

9/2496-A/43

49

On.

Matarrelli

Ordine del giorno

9/2803-A/145

48

On.

Nicchi

Ordine del giorno

9/1248-AR/61

53

On.

Sbrollini

Ordine del giorno

9/1248-AR/144

52

On.

Scuvera

Ordine del giorno

9/1248-AR/146

53

On.

Tidei

Ordine del giorno

9/2803-A/168

45

On.

Tinagli

Ordine del giorno

9/1682-A/80

55





















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove introdotte da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

In evidenza a giugno 2015


Nell'ambito delle relazioni annunciate nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione si segnalano, in primo luogo, quei documenti la cui trasmissione alle Camere interviene a sanare un ritardo rispetto al termine atteso per l'adempimento dell'obbligo.

Sotto questo profilo si richiama l'attenzione sulla relazione trasmessa dal Ministro dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sulle attività svolte da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa21, riferita all'anno 2013 (Doc. CLXII, n. 1). Il citato comma 1, come modificato dall'articolo 1, comma 463, lett. d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), prevede che Invitalia presenti annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisca alle Camere. Si ricorda che la relazione precedente, avente ad oggetto l'attività svolta dall'Agenzia nell'anno 2010 (Doc. CLXII, n. 1)22 era stata inviata alle Camere nel mese di luglio 2012.

La relazione, predisposta da Invitalia, annunciata nella seduta dell'Assemblea del 3 giugno 2015, è accompagnata da una breve nota del Ministro dello sviluppo economico che ne riassume le principali evidenze. Il documento di cui trattasi consta di una premessa in cui sono riepilogati alcuni elementi, ritenuti significativi, riferiti allo scenario economico nazionale nell'anno di riferimento, caratterizzato da una grave e perdurante crisi economica e finanziaria, che contiene cenni sul ruolo e posizionamento di Invitalia nell'ambito di tale scenario.

La relazione si suddivide quindi in due sezioni: la prima concernente gli aspetti normativi, societari ed organizzativi; la seconda sezione descrive le attività svolte dall'Agenzia e dalle società del gruppo. Nella prima sezione, a sua volta articolata in tre capitoli, si dà conto dell'evoluzione della normativa di riferimento nell'anno 2013, delle principali azioni poste in essere dall'Agenzia nel medesimo anno e si illustra il modello organizzativo di Invitalia e il suo organigramma. Sempre nella prima sezione si descrivono il gruppo e le principali società partecipate; viene inoltre riepilogato il piano di riordino e dismissioni, ormai concluso, e le residue operazioni societarie intervenute nel 2013. L'ultimo capitolo della prima sezione è dedicato all'organizzazione e formazione del personale ed alla gestione delle relazioni sindacali.

Nella sezione seconda sono rappresentate in dettaglio le attività realizzate nell'ambito del gruppo Invitalia e vengono sintetizzati i principali provvedimenti legislativi che hanno rafforzato il ruolo dell'Agenzia nell'ambito delle politiche industriali nazionali, anche con riferimento all'azione di riprogrammazione delle risorse comunitarie.

Sempre in quanto interviene in ritardo si segnala la relazione, trasmessa dal Garante del contribuente per la Valle d'Aosta, sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2014, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico, operante in piena autonomia, scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione23 è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale, mentre la precedente relazione, che illustrava dati relativi al 201224, era stata trasmessa dal Garante del contribuente per la Valle d'Aosta nel mese di giugno 2013.

La relazione da ultimo inviata descrive l'attività svolta nel 2014, richiamando le risoluzioni più significative adottate. Nel paragrafo dedicato alle conclusioni finali si prospetta l'opportunità di introdurre talune modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), riconsiderando la figura del Garante, la cui attuale denominazione dovrebbe essere modificata in “Garante del Sistema Tributario”, quale struttura presente in ogni regione che, forte della terzietà ed autonomia, colleghi innovativamente contribuenti e fisco sul fronte dell'intermediazione, “fuori della via giurisdizionale ma persuasiva25”.

Con riferimento alla prima attuazione di obblighi vigenti, si evidenzia che il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso la prima relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici della Cassa conguaglio GPL, riferita all'anno 2013, corredata dal conto consuntivo per il medesimo anno, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”. La disposizione citata prevede che ciascun Ministero debba presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico26.

La Cassa conguaglio GPL (Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto) è un ente pubblico non economico istituito con il provvedimento n. 44 del 28 ottobre 1977 del Comitato interministeriale prezzi, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98. La Cassa, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, gestisce il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, costituito con i contributi versati da titolari di concessione e da gestori di impianti di distribuzione dei carburanti. Il Fondo viene utilizzato per il pagamento di indennizzi, a seguito della chiusura di impianti, a favore di gestori e titolari di autorizzazione o concessione.

Dal 2009 la Cassa ha acquisito, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la gestione del Fondo bombole per metano e le funzioni dell’Agenzia nazionale delle scorte di riserva. Nella relazione pervenuta alle Camere si precisa peraltro che il Fondo bombole metano è pienamente operativo mentre l'Agenzia nazionale delle scorte è un organismo mai decollato e la materia delle scorte di petrolio e dei prodotti petroliferi è stata completamente rivista con il decreto legislativo de1 31 dicembre 2012, n. 249, in recepimento della direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. Pertanto l'attività della Cassa per quanto concerne la soppressa Agenzia nazionale delle scorte è limitata all'attivazione delle procedure per il recupero dei crediti ancora esistenti di tale organismo.

Il documento trasmesso, illustrati gli aspetti ordinamentali ed il contesto e richiamata la normativa di riferimento, dà conto dell'attività della Cassa27 nel settore della ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti e attraverso la gestione del Fondo bombole metano.

Quanto al primo profilo, la relazione descrive gli elementi di criticità, evidenziando, tra l'altro, come in Italia il settore della distribuzione dei carburanti, per quanto attiene la rete sia stradale che autostradale, soffra di importanti problemi strutturali, particolarmente evidenti nel confronto con i principali Paesi europei, e sia caratterizza da una estrema frammentazione e da un elevato numero degli impianti (circa il doppio di quelli presenti in altri paesi comparabili), a fronte di dimensioni medie limitate (in termini di litri erogati e di metri quadrati per punto vendita), di elevata vetustà e di scarsa diversificazione nei settori cosiddetti non-oil (solo il 3 per cento dei ricavi, contro l'oltre 30 per cento in altri Paesi). Si evidenzia altresì che il comparto è stato finora caratterizzato28, per gli impianti di proprietà delle Compagnie petrolifere, da una presenza predominante del modello della cessione in comodato d'uso gratuito dell'impianto al gestore, al quale è abbinato un contratto di fornitura in esclusiva di carburante da parte della Compagnia stessa, con accluso regime di prezzi consigliati e politiche di sconto decise dalle Compagnie medesime, sistema la cui sostenibilità si è molto indebolita in una situazione di domanda e margini calante.

Nel documento si descrive quindi la gestione del Fondo bombole metano29, evidenziando che l'esercizio 2013 ha consolidato il trend di crescita dei consumi del metano per autotrazione già registrato negli ultimi anni, risultante di due fattori: l'economicità del carburante metano in controtendenza con l'aumento del prezzo dei carburanti di derivazione petrolifera e la necessità di rivolgere sempre maggiore attenzione al rispetto dell'ambiente. A tali fattori si sommano l'immissione sul mercato di nuovi modelli di autovetture alimentate a gas metano da parte delle principali case automobilistiche italiane ed estere, che ha ottenuto una risposta estremamente positiva dall'utenza, ed il potenziamento della rete distributiva.

La relazione fornisce, infine, i principali dati di bilancio.

Sempre in attuazione della previsione recata dal sopracitato articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, si segnala che il Ministro della salute ha trasmesso la prima relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà, riferita all'anno 2014, corredata dal bilancio di previsione per l'anno 2015.

L'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), istituito nel 2007 con decreto del Ministero della salute in applicazione dell’articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale progetto di sperimentazione gestionale, è stato trasformato in ente con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal medesimo Ministero, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 18930.

L’Istituto, che costituisce il centro di riferimento della rete nazionale per l’assistenza socio-sanitaria alle popolazioni migranti e a quelle in condizioni di svantaggio sociale e di povertà, nonché per la mediazione transculturale in campo sanitario, fornisce un’importante opera di assistenza integrata - clinica, sociale e psicologica con l’aiuto di mediatori culturali esperti nel campo della salute - a immigrati regolari e non, a senza dimora, a poveri e nuovi poveri. Nella relazione si elencano le prestazioni ambulatoriali erogate, evidenziando che dal 2007 a oggi sono state effettuate 275 mila visite, per circa 78 mila pazienti, tra cui molti immigrati di diverse provenienze, ma anche italiani di differenti fasce sociali, e che nell’anno 2014 sono stati erogati oltre 46.000 accessi a 18.200 persone31. Sempre con riferimento all'attività svolta, si ricorda inoltre che l'istituto presta una rilevante attività di outreach svolta attraverso l’ambulatorio mobile con il quale si raggiungono direttamente sottogruppi di popolazione che restano spesso esclusi dai servizi “statici”, anche in collaborazione con altre istituzioni sanitarie e con il terzo settore, che nel 2014 ha consentito l’erogazione di circa 3.800 visite mediche in luoghi particolarmente svantaggiati.

Si ricorda, inoltre, l’azione dell'Istituto in situazioni di particolare necessità e urgenza, quale l’incremento degli sbarchi di migranti o la promozione sanitaria nelle carceri o le vaccinazioni nelle popolazioni di Rom, Sinti e Camminanti, ma anche al di fuori dei confini del territorio italiano attraverso lo svolgimento di specifici progetti, di cui si fornisce l'elenco.

Da ultimo, si dà conto dell'attività di formazione svolta dall'INMP attraverso la realizzazione nel 2014 di 8 corsi residenziali accreditati ECM e di numerosi eventi realizzati anche all’estero, nonché della sistematizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione, in particolare con l’istituzione di un Osservatorio nazionale su migrazioni e povertà32.

Ancora il Ministro della salute ha trasmesso, sempre ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la prima relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), riferita all'anno 2013, corredata dalla pianta organica e dal bilancio di esercizio per il medesimo anno, nonché dal bilancio di previsione per l'anno 2014.

Si ricorda che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è stata istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quale ente non economico33 34 dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale,35al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo.

La relazione trasmessa illustra i principali risultati raggiunti nel 2013, raggruppati a seconda dell'ambito di attività, sulla base della premessa che l'Agenzia ha orientato il suo operato, nel periodo considerato, in coerenza con il mandato istituzionale e in rispondenza alle tre direttrici etiche e di mission che si è assegnata: appartenenza, trasparenza e responsabilità. In particolare, si espongono gli sviluppi nell'anno di riferimento del progetto interno concernente la realizzazione di un nuovo sistema informativo volto al raggiungimento di obiettivi strategici per l'AIFA, quali la valorizzazione delle competenze e delle conoscenze dell'Agenzia, l'automazione dei processi di lavoro e la loro tracciabilità, la dematerializzazione, la qualità dei dati e la sicurezza. Si dà quindi conto dell'attivazione della banca dati farmaci (BDF), nonché dell'ideazione e realizzazione di percorsi decisionali relativi alla più appropriata terapia farmacologica per diverse patologie, allo scopo di permettere ai pazienti di beneficiare della terapia più idonea al momento disponibile e rendere trasparente, oggettivo e tracciabile in ogni momento il percorso di identificazione del farmaco da utilizzare.

Nella relazione si segnala quindi l’attività svolta dall'AIFA in ambito internazionale, mentre per quanto attiene all'adeguamento strutturale ed organizzativo, si rileva l'implementazione del piano di reclutamento con la prosecuzione, nel corso del 2013, dell'attività concorsuale programmata36. Si riportano inoltre i risultati conseguiti nel 2013 relativi ai settori “core” dell'AIFA, in primo luogo quelli della farmacovigilanza e della ricerca e sperimentazione clinica.

La relazione sull'attività dell'AIFA è accompagnata dall'illustrazione dei dati del bilancio di previsione 2014 e del bilancio di esercizio 2013, quest'ultimo corredato da una nota integrativa in cui vengono fornite informazioni supplementari, anche sotto forma di prospetti e tabelle illustrative.

Per completezza si ricorda che sempre in materia di farmacovigilanza nel mese di marzo 2015 il Ministro della salute ha trasmesso la relazione, predisposta dall'AIFA, con dati riferiti al 2013 (Doc. CLXXXV n. 2), in ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 129, comma 2, lett. f), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE37”.

Per quanto attiene all'individuazione di nuovi obblighi, si segnala che la legge 16 giugno 2015, n. 79, recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013”38, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate a copertura finanziaria del maggior onere determinatosi. Obblighi di analogo tenore sono stati introdotti, rispettivamente, dall'articolo 27, comma 139, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, concernente “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”40, e dall'articolo 56, comma 241, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”42.

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1° – 30 giugno 2015


Relazioni governative


Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 196/2009,

art. 10-bis,

co. 6*

Effetti finanziari sugli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla applicazione dei princìpi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015

(Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze)

(Doc. LVII-bis, n. 3)

V Bilancio

9/6/2015

*L'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39, prevede che qualora il Governo intenda aggiornare gli obiettivi programmatici individuati nel Documento di economia e finanza, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, debba trasmettere al Parlamento una relazione nella quale siano indicate le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

La discussione del Doc. LVII-bis, n. 3 si è svolta nella seduta del 17 giugno 2015 ai sensi dell'articolo 118-bis, commi 2 e 4, del Regolamento e si è conclusa con l'approvazione della risoluzione Marchi, Tancredi, Fauttilli, Librandi, Di Gioia, Alfreider n. 6-00141.

D.Lgs. 66/1999,

art. 1, co. 2

Attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV

(Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al 2014,

Doc. LXXV, n. 3)

IX Trasporti

12/6/2015

D.Lgs. 66/1999,

art. 12, co. 1*

Relazione di inchiesta concernente l'incidente occorso a un aeromobile a Roma, in località Trigoria, il 7 febbraio 2009

(Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento)

IX Trasporti

12/6/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione - ANSV, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.





Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 374/1997,

art. 9, co. 2

Stato di attuazione della legge n. 374 del 1997, recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona”

(Trasmessa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la parte di propria competenza)*

(Dati relativi al secondo semestre 2014, Doc. CLXXXII, n. 6)

III Affari esteri

IV Difesa

X Attività produttive

15/6/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'industria (ora sviluppo economico). In data 30 novembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, essendo cessate le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona, di non avere più competenza sulla materia e pertanto di non avere alcun contributo da formulare per la predisposizione della relazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 374 del 1997. A seguito di un'analoga comunicazione del Ministero della difesa del 28 marzo 2012, l'obbligo risulta superato per entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo.

L'ultima relazione predisposta da tutti e tre i Dicasteri interessati, relativa al 2008 (Doc. CLXXXII, n. 2), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2010.

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta

(Dati relativi all'anno 2014,

Doc. CLXIV, n. 24)

I Affari costituzionali

III Affari esteri

V Bilancio

16/6/2015




Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 10/2013

art. 3, co. 2,

lett. e)

Risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato

(Predisposta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico)

(Dati riferiti all'anno 2014,

Doc. CCXV, n. 2)

VIII Ambiente

5/6/2015







Ministero della difesa

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68


D.L. 185/2008,

art. 9, co. 1-ter*

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2014, corredati dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, Doc. CLXIV, n. 25)

I Affari costituzionali

IV Difesa

V Bilancio

30/6/2015

*Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.



Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 8/1991,

art. 16, co. 1

Programmi di protezione, loro efficacia e modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia

(Dati relativi al II semestre 2014,

Doc. XCI, n. 6)

II Giustizia

16/6/2015

L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Relazione concernente la procedura di infrazione n. 2014/58/UE avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva di esecuzione 2014/58/UE che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici

I Affari costituzionali

XIV Politiche dell'Unione europea

23/6/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.


Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto*


Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP)

(Dati riferiti all'anno 2014, corredati dal bilancio di previsione per l'anno 2015)

(PRIMA RELAZIONE)

XII Affari sociali

16/6/2015

*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.



D.L. 282/1986,

art. 8, co. 5

Attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia

(Dati relativi al 2014,

Doc. LXXVI, n. 3)

XII Affari sociali

19/6/2015

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto


Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)

(Dati riferiti all'anno 2013, corredati dalla pianta organica e dal bilancio di esercizio per il medesimo anno, nonché dal bilancio di previsione per l'anno 2014)

(PRIMA RELAZIONE)

XII Affari sociali

22/6/2015








Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto


Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto)*

(Dati riferiti all'anno 2013, corredati dal conto consuntivo per il medesimo anno)

(PRIMA RELAZIONE)

X Attività produttive

9/6/2015

*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.




Relazioni non governative


Fonte istitutiva

Soggetto

competente

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 262/2005

art. 19, co. 4

Banca d'Italia

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2014,

Doc. CXCVIII, n. 3)

V Bilancio

VI Finanze

3/6/2015

L. 239/2004

art. 1, co. 89


Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

Relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita

(Dati relativi al 2013, Doc. XCVIII, n. 3)

X Attività produttive

3/6/2015

D.Lgs 165/2001,

art. 46, co. 3

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2014)

V Bilancio

XI Lavoro

3/6/2015

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Sardegna

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2014)

VI Finanze

4/6/2015

L. 287/1990,

art. 23,

co. 1*

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Attività svolta

(Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al 2014,

Doc. XLV, n. 3)

X Attività produttive

5/6/2015

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Emilia-Romagna

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2014)

VI Finanze

5/6/2015

D.Lgs. 1/1999,

art. 4, co. 1

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (Invitalia)

Attività svolta

(Trasmessa dal Ministro dello sviluppo economico)

(Dati relativi al 2013,

Doc. CLXII, n. 1)

V Bilancio

X Attività produttive

3/6/2015

D.P.C.M 168/2012,

art. 18, co. 3

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Risultati complessivi della gestione in correlazione con la programmazione finanziaria

(Conto finanziario per l'anno 2014, corredato dalla relazione illustrativa, approvato in data 25 maggio 2015)*

I Affari costituzionali

V Bilancio

XII Affari sociali

10/6/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Garante trasmetta ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione sui risultati complessivi della gestione entro dieci giorni dall'approvazione, prevista entro il 30 aprile di ogni anno.

L. 112/2011,

art. 3, co. 1,

lett. p)

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Attività svolta

(Dati relativi al 2014,

Doc. CCI, n. 3)

I Affari costituzionali

XII Affari sociali

22/6/2015

L. 157/1992

art. 19-bis,

comma 5

Regione Piemonte

Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(Dati relativi al 2014)

XIII Agricoltura

22/6/2015

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Valle d'Aosta

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2014)

VI Finanze

23/6/2015

D.L. 35/2005

art. 7, co. 2

Fondazione Ugo Bordoni

Attività svolta

(Dati relativi al 2014,

Doc. CCVIII, n. 3)

IX Trasporti

30/6/2015







Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative


Fonte

Presentatore

Oggetto

L. 79/2015,

art. 3, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze



Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 79 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 16 giugno 2015, n. 79, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2015, n. 143.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 79: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

D.Lgs. 80/2015,

art. 27, co. 1*

Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 2015, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e misure adottate per farvi fronte

*Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, S.O.

L'articolo 26, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 2 a 24 del decreto: l'articolo 27 stabilisce che nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui all'articolo 26, il Ministro dell'economia e delle finanze provveda con proprio decreto, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli, avuto riguardo, in particolare, a quanto stabilito dagli articoli da 7 a 10, e riferisca alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).



(*) Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.



D.Lgs. 81/2015,

art. 56, co. 2*

Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di minori entrate contributive di cui all'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e misure adottate per farvi fronte

*Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, S.O.

L'articolo 56, al comma 1, quantifica le minori entrate contributive derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e da 52 a 54 del decreto: il comma 2 del medesimo articolo indica le misure da adottarsi nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 e prevede che, in tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).











1Più specificamente la norma citata prevede che fino all'insediamento degli organi dell'Ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività dell'ENIT prosegua nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione siano svolte da un commissario straordinario.

2L'art. 7 dello statuto dell'ENIT prevede inoltre l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi dell'ENIT.

3La composizione del consiglio di amministrazione dell'ENIT si è in tal modo ridotta a tre membri, dai cinque in precedenza previsti.

4Porrazzo infatti era stato nominato in quanto rappresentante del personale militare in servizio attivo.

5Essi sono proposti rispettivamente dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro dal Capo di stato maggiore della difesa al Ministro della difesa. Con le stesse modalità dalle predette terne di candidati sono nominati anche i componenti supplenti.

6I componenti effettivi dell'organo risultano pertanto essere attualmente: Del Casale, Imperscrutabile, Mottola, Cuciniello, Luisi, De Pretris, Ferrigno, Pasqualetto, Beniamini, Trulli, Martino, Ciampa e Piga.

7Il ricorso era stato proposto da Calogero Casilli, il cui nominativo era stato incluso nella terna di candidati sottoposta dalla Provincia di Brindisi al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8In effetti con il D.P.C.M. 1° luglio 2013 Zanetti e Maccagno sono rispettivamente nominati “commissario straordinario” e “vice-commissario straordinario”, mentre con i precedenti provvedimenti (cfr. infra nel testo) erano stati nominati “commissario” e “vice-commissario” in funzione del commissariamento della FOM disposto ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 222/2007.

9Ai sensi infatti dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1° luglio 2013, il commissario straordinario provvede: a redigere uno schema di statuto della Fondazione che ne definisca l'organizzazione alla luce del superamento della situazione emergenziale di dissesto; alla ricognizione delle risultanze economiche e patrimoniali ed all'attivazione dei rimedi idonei ad assicurare il recupero del loro equilibrio; a proporre progetti di valorizzazione del patrimonio culturale mauriziano da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10Composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali; da un componente nominato dalla Regione Piemonte e da tre creditori dell'Ente, individuati dal presidente del comitato.

11Si segnala che benché la Fondazione Ordine Mauriziano appaia un ente pubblico (in tal senso depongono le pronunce rese dalla Corte dei Conti, Sez. Giur. reg. Piemonte, 1° settembre 2005, n. 223, nonché dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2010, n. 3511) ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, non risultano precedenti di trasmissione al Parlamento da parte del Governo di proposte o comunicazioni di nomina nell'Ente stesso.

12Il decreto interministeriale, citato nel testo, che ha disposto il commissariamento dell'ISS, ha disposto anche la decadenza del Comitato scientifico dell'Istituto.

13Avevano infatti avuto luogo quattro votazioni nelle sedute del 26 giugno, del 3 e del 4 luglio 2012, che non avevano comunque consentito di procedere alla designazione dei componenti di indicazione parlamentare della lista da sottoporre all'assemblea degli azionisti della Rai.

14Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti attribuiti dallo statuto e dalla legge, approva il piano industriale, il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale e gli investimenti superiori a 10 milioni di euro.

15L'amministratore delegato risponde della gestione aziendale, assicura coerenza nella programmazione con la linea editoriale, firma atti e contratti, propone all’approvazione del consiglio di amministrazione i piani annuali, attua il piano investimenti, il piano finanziario, i piani del personale, i piani di ristrutturazione e i progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione. L’amministratore delegato definisce altresì criteri e modalità di reclutamento del personale nel rispetto della disciplina relativa alle società a totale partecipazione pubblica.

16Profumo era stato nominato presidente del CNR con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, contestualmente alla nomina di Messa e Saccani.

17Clini era stato nominato presidente dell'Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, contestualmente alla nomina di Secchiero.

18Originariamente, con decreto ministeriale del 10 agosto 2015, presidente della Stazione zoologica “Anton Dohrn” era stato nominato Enrico Alleva, contestualmente alla nomina di Mauro Magnani. A seguito poi delle dimissioni rassegnate da Alleva, con analogo decreto ministeriale del 4 dicembre 2013, veniva nominato in sua sostituzione Roberto Danovaro per la durata di un quadriennio.

19Originariamente, con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, Giardini e Gresta erano stati nominati rispettivamente presidente dell'Istituto e componente del consiglio di amministrazione. Giardini si era tuttavia dimesso dall'incarico il 19 dicembre 2011.

20Originariamente, con decreto ministeriale del 10 agosto 2015, erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'INAF Giovanni Fabrizio Bignami (in qualità di presidente), Nazzareno Mandolesi, Stefano Cristiani, Monica Tosi e Maria Renata Schirru. A seguito delle dimissioni rassegnate da Mandolesi, con decreto ministeriale del 15 settembre 2011 veniva nominato in sua sostituzione per la durata di quattro anni Massimo Capaccioli. A seguito poi delle dimissioni rassegnate da Maria Rosaria Schirru, con decreto ministeriale del 2 ottobre 2013 è stato nominato in sua sostituzione Sergio Molinari per il restante periodo del quadriennio di nomina. A seguito infine delle dimissioni rassegnate da Stefano Cristiani, con decreto ministeriale del 20 febbraio 2014 è stato nominato in sua sostituzione Andrea Ferrara per il restante periodo del quadriennio di nomina.

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

21Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti di azionista, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, che svolge le funzioni di indirizzo e controllo sulla società medesima. Quest'ultima è stata istituita come società per azioni Sviluppo Italia ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, con lo scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. La società ha assunto la denominazione di Invitalia dal mese di luglio 2008, ai sensi dell’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.

Dal 2008 Invitalia ha attraversato un profondo processo di ristrutturazione: il piano di riordino e dismissioni previsto dal comma 461 dell'articolo 1 della legge n. 296 si è praticamente concluso nel 2012. Nel corso degli anni 2012 e 2013 il ruolo di Invitalia quale soggetto preposto all'attuazione delle politiche di sviluppo nazionale è stato rafforzato. In particolare, all'Agenzia è stato attribuito il compito di accelerare la realizzazione degli investimenti strategici, anche agendo direttamente quale centrale di committenza per la gestione degli appalti pubblici (comma 2-bis dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aggiunto dall'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) e come soggetto responsabile per l'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo (articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98). Inoltre, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che all'articolo 10, comma 1, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, al comma 2, lett. f-bis, prevede che la Presidenza del Consiglio possa avvalersi del contributo di Invitalia per rafforzare l'attuazione della politica di coesione.

22Non risultano pertanto trasmesse le relazioni concernenti le attività svolte da Invitalia negli anni 2011 e 2012.

23Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 “Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione”.

24Non risultano pertanto trasmessi i dati relativi al 2013.

25Nella relazione (pag. 14) si legge: “Il “Garante del sistema tributario”, organo monocratico, in forza della Sua professionalità diventerebbe un “Mediateur”, l'interlocutore non solo per la legittimità degli atti ma Autority della credibilità perché le entrate (tributi) e le uscite (spese) dei bilanci pubblici (alimentati dagli Italiani) non siano guardati come numeri incomprensibili o pesi insopportabili (da scaricare) ma strumento per la governabilità”.

26La disposizione di cui all'articolo 30 reca un obbligo di carattere generico, ossia non riferito specificatamente ad un determinato ente pubblico e solo a quello, ma che trova applicazione, a carico del Ministero cui è attribuita la vigilanza, anche con riferimento agli enti di nuova istituzione, una volta costituitisi, se ad essi è conferita la natura di ente pubblico non economico.

27Inizialmente tale attività era legata alla perequazione dei costi di trasporto di gas di petrolio liquefatto in relazione alla esigenza di garantire il rifornimento a costi uniformi in tutto il mercato nazionale. Ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 20 del 31 luglio 1991 tale attività è cessata (Cfr. relazione, pag. 3).

28Si ricorda che la relazione illustra dati riferiti al 2013.

29Il Fondo bombole metano è stato istituito con la legge 8 luglio 1950, n. 640, per sostenere le spese per lo svolgimento dei servizi di pubblico interesse relativi alla sicurezza nell'uso delle bombole per metano per autotrazione. Il Fondo è gestito dalla Cassa attraverso il comitato di gestione del Fondo bombole per metano ed è alimentato da un contributo che è parte integrante del prezzo del metano pagato da tutti gli utenti al momento del rifornimento.

30Il funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto sono stati disciplinati con decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2013, n. 56, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge n. 158.

31Nella relazione si fa presenta che l’utenza italiana è stata di circa un terzo nell’intero periodo ma risulta in progressivo aumento negli anni più recenti.

32Il principale progetto avviato nell’ambito dell’Osservatorio riguarda la creazione della rete degli Studi Longitudinali Metropolitani (SLM), quale strumento per il monitoraggio di morbosità, mortalità, e uso dei servizi in relazione alle condizioni socio-demografiche e per la popolazione immigrata, volto a consentire una programmazione più efficace delle azioni di prevenzione e assistenza.

33L’articolo 48, comma 8, lett. c-bis) del decreto-legge n. 269 del 2003, così come modificato dall’articolo 5, comma 5-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, consente che l'AIFA possa svolgere anche attività di natura commerciale essendo espressamente previsto che l’Agenzia possa far fronte alle spese di funzionamento anche “mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell’Agenzia”.

34Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute: a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente; c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

35In conformità di quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, il regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA è stato emanato con decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, modificato dal decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53, in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

36L’articolo 1, comma 135, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha autorizzato l’Agenzia italiana del farmaco, al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite all’Agenzia dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell’articolo 10, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e già banditi alla data di entrata in vigore dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché all’assunzione dei vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino a riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell’Agenzia come rideterminata.

37L'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, al comma 1, dispone che il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all'AIFA. Il comma 2 del medesima articolo, alla lettera f) stabilisce che l'AIFA provvede, avvalendosi della Commissione tecnico scientifica e in collaborazione con il Consiglio superiore di sanità, a predisporre la relazione annuale al Parlamento sulla farmacovigilanza. Ai sensi dell'articolo 1, comma 345, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), l'articolo 129 è abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui al comma 344, di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con cui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, n. 228 del 2012 (1° gennaio 2013), devono essere individuate le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza: sullo schema di decreto interministeriale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le ragioni e la province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso parere favorevole in data 25 marzo 2015.

38La legge 16 giugno 2015, n. 79, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2015, n. 143.

39Il comma 1 dell'articolo 27 stabilisce che nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa quantificati all'articolo 26, derivanti dagli articoli da 2 a 24, il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici previsti dal provvedimento, avuto riguardo, in particolare, a quanto stabilito dagli articoli da 7 a 10. In tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

40Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, S.O.

41L'articolo 56, al comma 1, quantifica le minori entrate contributive derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e da 52 a 54 del decreto: il comma 2 del medesimo articolo indica le misure da adottarsi nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 e prevede che, in tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

42Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, S.O.