Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 14/XVII LUGLIO 2014
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 14    Progressivo: 2014
Data: 17/07/2014
Descrittori:
ATTIVITA' PARLAMENTARE NON LEGISLATIVA   CONTROLLO SUL GOVERNO
NOMINE IN ENTI   ORDINI DEL GIORNO












Notiziario mensile

Numero 14/XVII

LUGLIO 2014

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare


INDICE


AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza a giugno 2014 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di giugno 2014 9

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di giugno 2014 o previste in scadenza entro il 31 agosto 2014 24

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 agosto 2014 31

Sezione II 47

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 47

In evidenza a giugno 2014 48

Note annunciate al 30 giugno 2014 in attuazione di atti di indirizzo 54

Ministero degli affari esteri 54

Ministero della salute 58

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 30 giugno 2014 68

Sezione III 69

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 69

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 70

In evidenza a giugno 2014 71

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° – 30 giugno 2014 77

Relazioni governative 77

Relazioni non governative 84

Nuove relazioni previste da fonti normative 85

Relazioni governative 85

Relazioni non governative 86


AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI


























La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di giugno 2014 (e nella prima parte del mese di luglio 2014), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 agosto 2014 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 agosto 2014, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a giugno 2014


La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di giugno 2014 nonché l'inizio di quello di luglio 2014, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di agosto 2014. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di giugno 2014, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di agosto 2014 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.



IN QUESTO NUMERO:



- Il Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 ha deliberato la nomina di Giuseppe Lertora a presidente della Lega navale italiana LNI, dopo che sulla relativa proposta di nomina hanno espresso parere favorevole la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera nelle rispettive sedute del 4 e del 18 giugno 2014.


- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 giugno 2014, gli incarichi del commissario straordinario della Fondazione Ordine Mauriziano FOM, Giovanni Zanetti, e del vice-commissario straordinario, Cristiana Maccagno, sono stati prorogati fino all'adozione del nuovo statuto della Fondazione e comunque per un periodo massimo di dodici mesi.


- La 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato, nella seduta del 19 giugno 2014, e la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera, nelle sedute del 25 giugno 2014 e – si anticipa - del 2 luglio 2014, hanno espresso pareri favorevoli con maggioranze superiori ai due terzi dei componenti sulle proposte di nomina di Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche ANAC.


- La 6ª Commissione (Finanze) del Senato ha espresso, nella seduta del 25 giugno 2014, parere favorevole sulla proposta di nomina di Anna Genovese a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB. Si anticipa che anche la VI Commissione (Finanze) della Camera ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 luglio 2014.


- L'8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della Camera, nelle rispettive sedute del 24 e del 25 giugno 2014, hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Vincenzo Cannatella a presidente dell'Autorità portuale di Palermo. Si anticipa che il Ministro dello infrastrutture e dei trasporti ha conseguentemente proceduto alla nomina di Cannatella con proprio decreto del 4 luglio 2014 per la durata di un quadriennio.


- La 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato, nella seduta del 19 giugno 2014, ha espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti sulla proposta di nomina di Giorgio Alleva a presidente dell'Istituto nazionale di statistica ISTAT. Si anticipa che anche la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera ha espresso, nella seduta del 2 luglio 2014, analogo parere favorevole.


- Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto del 16 giugno 2014, ha nominato, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Cristiano Radaelli commissario straordinario dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo fino all'insediamento degli organi ordinari dell'Ente.


- Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera del 31 maggio 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 12 giugno 2014, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Stefano Antonio Sernia a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA. Si anticipa che la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura) del Senato hanno espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 3 e del 9 luglio 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 giugno 2014 Sernia era stato nominato commissario straordinario dell'AGEA per un periodo massimo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2014.


- Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera dell'11 giugno 2014, annunciata in pari data alla Camera e al Senato, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Ezio Castiglione a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA. Si anticipa che la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9ª Commissione (Agricoltura) del Senato hanno espresso al riguardo pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 3 e del 9 luglio 2014.


- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 4 giugno 2014, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Augusta, Enrico Maria Pujia, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 6 giugno 2014.


- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato alla Camera e al Senato di aver prorogato, con proprio decreto del 10 giugno 2014, il commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Gian Luigi Pillola, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 4 giugno 2014.


- Il Ministro dello sviluppo economico ha comunicato alla Camera e al Senato di aver nominato, con proprio decreto del 16 aprile 2014, Franco Terlizzese, Donatella Castrini, Valentina Di Bona, Stefano Bisogno e Lino Pietrobono quali componenti del comitato di gestione della Cassa Conguaglio GPL per il triennio 2014 – 2016.


- Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato alla Camera e al Senato di aver nominato, con propri decreti rispettivamente del 16 maggio 2014 e del 5 febbraio 2014, Roberto Battiston presidente dell'Agenzia spaziale italiana ASI per la durata di un quadriennio, ed Anna Maria Ajello presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI fino alla scadenza del consiglio di amministrazione in carica.


- Si anticipa che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera del 26 giugno 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 1° ed il 2 luglio 2014, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Ludovico Ortona ad amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a. Su tale proposta la 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 luglio 2014.


- Si anticipa infine che sempre il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera del 2 luglio 2014, annunciata alla Camera e al Senato l'8 e il 9 luglio 2014, ha richiesto i pareri parlamentari sulle proposte di nomina di Walter Pagliaro e Arnaldo Colasanti a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico INDA. Tali richieste sono state assegnate alla VII Commissione (Cultura) della Camera e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato.


- Nel mese di giugno 2014 sono scaduti i mandati del commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, Giovanni Lelli, e dei subcommissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi.


- Nel mese di luglio 2014 scadono invece i mandati dei commissari straordinari delle Autorità portuali di Piombino, Luciano Guerrieri, e di Cagliari, Vincenzo Di Marco.


- Nel mese di agosto 2014 sono infine previsti in scadenza i mandati del presidente dell'Ente parco nazionale dello Stelvio, Ferruccio Tomasi, nonché dei commissari straordinari dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, Stefano Antonio Sernia, e dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone. Nello stesso mese scadono altresì i mandati di Carmine Canonico, Domenico Di Giorgio, Salvatore Grillo e Adolfo Orsini a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA.


    - È stato pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2014 il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Il relativo disegno di legge di conversione è stato presentato in prima lettura alla Camera (A.C. 2486) ed è stato assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali). L'articolo 19 del predetto decreto-legge dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (ossia dal 25 giugno 2014), la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP e il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche ANAC, che viene ridenominata Autorità nazionale anticorruzione. Il presidente di tale Autorità, entro il 31 dicembre 2014, dovrà presentare al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino della medesima, che dovrà essere approvato con apposito decreto. Al fine di concentrare l'attività di tale Autorità sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni già attribuite all'ANAC in materia di misurazione e valutazione della performance sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto1.

- Il citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 reca altresì disposizioni che riguardano le Autorità indipendenti. In particolare l'art. 22, comma 1, prevede che i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM, della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali CGS, all'atto della cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una Autorità indipendente per un periodo di due anni, a pena di decadenza.


- Infine l'art. 22, comma 13, del già citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 prevede l'abrogazione dell'art. 23, comma 1, lett. e) del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, con il conseguente ripristino della antevigente composizione della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB, che torna ad essere quindi composta da cinque componenti compreso il presidente. Inoltre l'art. 22, comma 14, del D.L. n. 90/2014, prevede che le deliberazioni della CONSOB concernenti determinati aspetti dell'organizzazione interna e del funzionamento della Commissione medesima, debbano essere adottate con non meno di quattro voti favorevoli. Le disposizioni concernenti tali quorum deliberativi si applicheranno dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Commissione.


Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.


a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di giugno 2014


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.


Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.





























Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Lega navale italiana

LNI

Presidente:


Giuseppe Lertora



Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, annunciata alla Camera e al Senato

il 29/5/2014.

Pareri favorevoli espressi dalla

4ª Commissione

del Senato

il 4/6/2014

e dalla

IV Commissione

della Camera

il 18/6/2014.


Procedura

di nomina

in corso


(Nomina deliberata

dal Consiglio dei ministri

del 30/6/2014)

      D.P.R. previa deliberazione

      del Consiglio

      dei ministri,

      su proposta

      del Ministro della difesa,

      di concerto con

      il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo

      di stato maggiore

      della Marina


Il Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 ha deliberato la nomina di Giuseppe Lertora a presidente della Lega navale italiana LNI, dopo che sulla relativa proposta2 hanno espresso parere favorevole la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera nelle rispettive sedute del 4 e del 18 giugno 2014. La nomina di Lertora dovrà essere infine formalizzata con decreto del Presidente della Repubblica.

Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, lo scorso 30 marzo 2014 era scaduto il mandato del presidente uscente della LNI, Franco Paoli, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2011 per la durata di tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011. Paoli era succeduto a Marcello De Donno che, già nominato presidente della LNI con D.P.R. del 18 febbraio 2005, era stato confermato alla guida dell'Ente con D.P.R. del 18 marzo 2008.

Il 30 marzo 2014 è altresì scaduto il mandato del vicepresidente della LNI, Pietro Vatteroni, che era stato nominato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 marzo 2011 per la durata di tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011. Vatteroni era succeduto a Mario Maguolo che, già nominato vicepresidente della LNI con decreto ministeriale del 18 febbraio 2005, era stato confermato con analogo decreto del 6 marzo 2008. Anche in riferimento a tale carica, come esplicitamente ribadito dall'art. 69, comma 2, del D.P.R. n. 90/2010, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, le Commissioni parlamentari dovranno esprimere il previo parere sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/19783.

La Lega navale italiana è stata riordinata con il D.P.R. n. 205/2009 nell'ambito delle procedure disposte dall'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, nell'ambito della normativa "taglia-enti". Ai sensi del citato art. 69 del D.P.R. n. 90/2010, che ha recepito le disposizioni introdotte con il predetto provvedimento di riordino, il presidente nazionale della LNI è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell’art. 3 della L. n. 400/1988, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. È coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della L. n. 14/1978.

Altri organi della LNI sono l'assemblea generale dei soci, il consiglio direttivo nazionale (la cui composizione, a seguito del riordino, è stata ridotta da 13 a 10 membri compresi il presidente e il vicepresidente4), il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri. Tutti gli incarichi hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta.

La Lega navale italiana, istituita con R.D. del 28 febbraio 1907 e disciplinata dagli articoli 65-72 del citato D.P.R. n. 90/2010, è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. È sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.




Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Fondazione Ordine Mauriziano

FOM

Commissario

straordinario:


Giovanni Zanetti


(con il

vice-commissario

straordinario

Cristiana Maccagno)


Nomina non ancora comunicata

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

26/6/2014

Decreto

del Presidente del Consiglio

dei ministri




Gli incarichi del commissario straordinario della Fondazione Ordine Mauriziano FOM, Giovanni Zanetti, e del vice-commissario straordinario, Cristiana Maccagno, sono stati prorogati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 giugno 2014, fino all'adozione del nuovo statuto della Fondazione e comunque per un periodo massimo di dodici mesi.

Zanetti e Maccagno erano stati nominati nei predetti incarichi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2013, per un periodo non superiore a dodici mesi, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 419/1999, ossia nelle more della revisione statutaria della Fondazione. Come infatti specificato nelle premesse del citato D.P.C.M. del 1° luglio 2013, anche a seguito della chiusura della procedura concorsuale che aveva caratterizzato il precedente commissariamento dell'Ente, erano state riscontrate carenze funzionali nella Fondazione nonché lacune e inadeguatezze della relativa disciplina legislativa e statutaria, tali da comportare un nuovo e diverso5 commissariamento della FOM prima di procedere alla ricostituzione dei suoi organi ordinari6. In tal senso il summenzionato D.P.C.M. del 26 giugno 2014 dà atto della predisposizione da parte dell'organo commissariale di uno schema di nuovo statuto della Fondazione, attualmente sottoposto alle amministrazioni competenti e dunque in corso di perfezionamento anche al fine del recepimento di eventuali osservazioni.

Si ricorda che in precedenza Zanetti e Maccagno erano stati nominati commissario e vice commissario della Fondazione con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 per un periodo di due anni, a seguito dello scioglimento degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza della FOM disposto, a causa del dissesto finanziario in cui versava l'Ente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'art. 30 del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 222/2007. Più precisamente, con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 venivano nominati, oltre a Zanetti e Maccagno, anche Alessandro Braja in qualità di vice-commissario, nonché un comitato di vigilanza (composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali; da un componente nominato dalla Regione Piemonte e da tre creditori dell'Ente, individuati dal presidente del comitato). I mandati di tutte le suddette cariche venivano prorogati per due anni con il successivo D.P.C.M. del 9 ottobre 2009. Con nota del 18 febbraio 2011, tuttavia, Braja rinunciava all'incarico di vice-commissario. Gli incarichi di Zanetti, Maccagno e del comitato di vigilanza sono stati quindi ulteriormente prorogati dal D.P.C.M. del 10 ottobre 2011 e dal D.P.C.M. dell'8 ottobre 2012 fino al 30 giugno 2013, procedendosi infine agli adempimenti conseguenti all'intervenuta approvazione del piano di soddisfazione e all'emanazione del provvedimento giudiziale di esdebitazione, fino alla chiusura della procedura concorsuale dichiarata dal comitato di vigilanza.

L'Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. In attuazione di tale norma, è intervenuta la L. n. 1596/1962, recante appunto il nuovo ordinamento dell’Ordine. L'art. 2 del D.L. n. 277/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 4/2005, ha istituito la Fondazione Ordine Mauriziano, cui è stato trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine Mauriziano, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino), trasferiti invece all'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, istituita con legge della Regione Piemonte.

Scopo della FOM è la gestione del patrimonio e dei beni trasferiti, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di sua proprietà, e il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sulla gestione del patrimonio della Fondazione è previsto vigili un comitato di cinque membri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalla regione Piemonte e dall'Ordinario diocesano di Torino.

La Fondazione è subentrata all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti concernenti l’esercizio delle attività sanitarie, come specificato dall'art. 1, commi 1349 e 1350, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 13 ottobre 2006, è stato approvato lo statuto della Fondazione Ordine Mauriziano.

In seguito, a causa del profondo dissesto finanziario della FOM, il legislatore ne ha disposto – come ricordato supra - il commissariamento ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 222/20077.


Ente

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di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità portuale di Palermo




Presidente:


Vincenzo Cannatella

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

annunciata alla Camera e al Senato

il 10/6/2014.

Pareri favorevoli espressi dalla

8ª Commissione

del Senato

il 24/6/2014

e dalla

IX Commissione

della Camera

il 25/6/2014.


4/7/2014

      Decreto del Ministro delle infrastrutture

      e dei trasporti d'intesa

      con la regione nell'ambito

      di una terna proposta

      da province, comuni

      e camere

      di commercio

Autorità portuale di Augusta

Commissario straordinario:


Enrico Maria Pujia


Nomina non ancora comunicata

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978


4/6/2014


(decorrenza: 6/6/2014)

      Decreto del Ministro delle infrastrutture

      e dei trasporti


Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 3 giugno 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 10 giugno 2014, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Vincenzo Cannatella a presidente dell'Autorità portuale di Palermo. Tale richiesta è stata assegnata all'8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato che, dopo averla esaminata nella seduta del 17 giugno 2014, ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 giugno 2014. La richiesta è stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti) della Camera che, dopo averla esaminata nella seduta del 24 giugno 2014, ha pure espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2014.

Si anticipa che il Ministro dello infrastrutture e dei trasporti ha conseguentemente proceduto alla nomina di Cannatella con proprio decreto del 4 luglio 2014, notificato all'interessato in pari data, per la durata di un quadriennio. Per effetto della sua nomina a presidente, cessa automaticamente il mandato a commissario straordinario dell'Autorità portuale palermitana dello stesso Cannatella, che era stato nominato con decreto ministeriale del 20 settembre 2013 per sei mesi a decorrere dal 21 settembre 2013, e che era stato prorogato con analogo decreto ministeriale del 21 marzo 2014.

In precedenza, il 20 settembre 2013 era scaduto il mandato del precedente commissario straordinario, Antonio Bevilacqua, che era stato nominato con decreto ministeriale del 15 marzo 2013 per sei mesi a decorrere dal 20 marzo 2013. Il 2 febbraio 2013 era inoltre scaduto il secondo e ultimo mandato quadriennale alla presidenza della citata Autorità portuale dello stesso Bevilacqua, che era stato nominato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2009, notificato il 2 febbraio 20098.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 4 giugno 2014, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 e notificato all'interessato in data 6 giugno 2014, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Augusta, Enrico Maria Pujia, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 6 giugno 2014.

Il 4 giugno 2014 scadeva infatti il mandato commissariale dello stesso Pujia, che era stato nominato con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013 per la durata massima di sei mesi a decorrere dal 4 dicembre 2013. La nomina di Pujia era seguita alla scadenza del mandato del presidente uscente dell'Autorità portuale megarese, Aldo Garozzo, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 24 settembre 2009, notificato all'interessato il 6 ottobre 2009. Il mandato presidenziale di Garozzo era definitivamente cessato il 20 novembre 2013 allo scadere della prorogatio di 45 giorni ex art. 3 del D.L. n. 293/1994 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994.

L'Autorità portuale, disciplinata dalla L. n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'Autorità portuale ha tra l'altro compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.

L’art. 8, commi 1 e 1-bis, della L. n. 84/1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli può richiedere, entro trenta giorni, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.

Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.

Infine, ai sensi, dell’art. 8, comma 2, della legge n. 84/1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.


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Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Agenzia nazionale

del turismo

ENIT



Commissario straordinario:


Cristiano Radaelli


Nomina non ancora comunicata

alle Camere

ai sensi dell’art. 9

della L. n. 14/1978

16/6/2014




Decreto

del Presidente

del Consiglio

dei ministri,

su proposta del Ministro dei beni

e delle attività culturali

e del turismo


Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto del 16 giugno 2014, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, ha nominato, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Cristiano Radaelli commissario straordinario dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo fino all'insediamento degli organi ordinari dell'Ente.

Come ricordato nel precedente numero della presente pubblicazione, il commissariamento dell'Ente è stato previsto dall'art. 16, comma 4, del D.L. n. 83/2014, in corso di conversione in legge, che ha disposto la trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico. Più specificamente la norma citata prevede che fino all'insediamento degli organi dell'Ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività dell'ENIT prosegua nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione siano svolte da un commissario straordinario.

Si ricorda che il consiglio di amministrazione uscente dell'ENIT era stato rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2011, in base al quale erano stati nominati: Mauro Di Dalmazio, quale coordinatore degli assessori regionali in materia di turismo; Maurizio Melucci, quale componente designato dalla Conferenza Stato-Regioni-Province autonome; Flavia Coccia, quale componente designato dal Ministro per il turismo; Bernabò Bocca, quale componente designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. A seguito poi delle dimissioni rassegnate da Bernabò Bocca il 1° febbraio 2013, Claudio Albonetti è stato nominato in sua vece con D.P.C.M. del 18 marzo 2013.

Il 14 maggio 2014 si è invece dimesso il presidente dell’ENIT, Pier Luigi Celli, che era stato nominato per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2012. Celli era succeduto a Matteo Marzotto che, già presidente dell'ENIT dal 24 luglio 2008, ne era stato poi nominato commissario straordinario con decreto del Ministro del turismo del 31 luglio 2009.

Nata a seguito della trasformazione disposta dall'art. 12 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2005, l'Agenzia nazionale del turismo ENIT era subentrata nell'attività del soppresso Ente nazionale italiano per il turismo ENIT. Ai sensi del citato art. 16 del D.L. n. 83/2014, in corso di conversione, l'Agenzia ENIT viene dunque trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. L'attività dell'ENIT viene perciò ad essere disciplinata dalle norme di diritto privato.

Sono organi dell'Ente: il presidente, che è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; il consiglio di amministrazione; il collegio dei revisori dei conti.

Il nuovo statuto dell'ENIT, che dovrà essere approvato entro il 27 novembre 2014 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dovrà prevedere tra l'altro che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell’ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, e l’altro scelto tra gli imprenditori del settore. Ciò comporterà quindi una riduzione della composizione dell'organo, rispetto all'ultima configurazione di cinque componenti compreso il presidente dell'Ente.

Lo statuto dovrà altresì prevedere l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo9, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi dell'ENIT. Ai sensi poi dell'art. 16, comma 7, del citato D.L. n. 83/2014, è prevista la stipula di una apposita convenzione triennale tra il Ministero vigilante e l'ENIT, similmente a quanto stabilito per le agenzie governative dall'art. 8 del D.Lgs. n. 300/1999.

Come infine specificato dall'art. 16, comma 2, del suddetto D.L. n. 83/2014, l'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali nonchè i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.


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e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto

di servizi

per il mercato agricolo

alimentare

ISMEA


Presidente:


Ezio Castiglione

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

annunciata alla Camera e al Senato

l'11/6/2014.

Pareri favorevoli espressi dalla

XIII Commissione della Camera

il 3/7/2014 e dalla

9ª Commissione

del Senato

il 9/7/2014.


Procedura

di nomina

in corso

      D.P.R.

      su proposta

      del Presidente del Consiglio

      dei ministri, previa deliberazione

      del Consiglio

      dei ministri,

      su proposta

      del Ministro delle politiche agricole alimentari

      e forestali


Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera dell'11 giugno 2014, annunciata in pari data alla Camera e al Senato, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Ezio Castiglione a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA. Tale richiesta è stata assegnata alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, che l'ha esaminata nella seduta del 25 giugno 2014, e che, si anticipa, ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 luglio 2014. La richiesta è stata altresì assegnata alla 9ª Commissione (Agricoltura) del Senato, che l'ha esaminata nella seduta del 25 giugno 2014 e che, si anticipa, ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 luglio 2014.

Il 22 febbraio 2014 era infatti scaduto il mandato del presidente uscente dell'ISMEA, Arturo Semerari, che era stato nominato con D.P.R. del 22 febbraio 2010. Per Semerari si è trattato del terzo mandato alla guida dell'Ente, essendo già stato nominato presidente dell'Istituto dapprima con D.P.R. del 26 febbraio 2002 e successivamente con D.P.R. del 22 dicembre 2005.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 200/2001, sono organi dell'ISMEA il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta10.

Il presidente dell'ISMEA è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome11. Al riguardo, vedasi più approfonditamente infra nella sottosezione “b”.

L’ISMEA, ente pubblico economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, svolge funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione di dati concernenti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale SISTAN, di cui fa parte. L'Istituto, che partecipa anche del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, svolge altresì attività di ricerca, analisi e informazione per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari.


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e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Parco geominerario storico

e ambientale

della Sardegna

Commissario straordinario:


Gian Luigi Pillola

Nomina comunicata

e annunciata

alla Camera

il 23/6/2014

ed al Senato

il 25/6/2014

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


10/6/2014


(decorrenza: 4/6/2014)

Decreto

del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare



Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 18 giugno 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 23 e il 25 giugno 2014, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, di aver prorogato, con proprio decreto del 10 giugno 2014, il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Gian Luigi Pillola, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 4 giugno 2014 e comunque non oltre la ricostituzione degli organi del consorzio del Parco.

Il 4 giugno 2014 era infatti scaduto il mandato dello stesso Pillola, che era stato nominato per sei mesi a decorrere dal 4 dicembre 2013 con analogo decreto ministeriale del 3 dicembre 2013, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera rispettivamente il 19 e il 20 dicembre 2013.

Pillola è succeduto ad Antonio Granara, il cui mandato commissariale era stato prorogato da ultimo con decreto ministeriale del 6 settembre 201312.

Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna.

Ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto, la gestione del Parco è affidata ad un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e dalla Regione. Organi del consorzio sono il presidente, il consiglio direttivo, la comunità del Parco ed il collegio dei revisori dei conti.


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di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Agenzia

per le erogazioni in agricoltura

AGEA


Commissario straordinario:


Stefano Antonio Sernia

Nomina non ancora comunicata

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


6/6/2014


(decorrenza:

1°/6/2014)



Decreto

del Presidente del Consiglio

dei ministri,

su proposta

del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali



Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 giugno 2014, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Antonio Sernia è stato nominato commissario straordinario dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA fino alla definizione della procedura di nomina del direttore dell'Agenzia, e comunque per un periodo non superiore a due mesi decorrenti dal 1° giugno 2014. Il suddetto decreto di nomina, in corso di perfezionamento, non è stato ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978.

La nomina di Sernia consegue alla scadenza del mandato commissariale di Giovanni Mainolfi, che era stato dapprima nominato per nove mesi con analogo D.P.C.M. in data 8 agosto 2013, non comunicato alle Camere, e che era stato successivamente prorogato fino al 31 maggio 2014 con ulteriore D.P.C.M. in data 8 maggio 2014, parimenti non comunicato al Parlamento.

Il commissariamento dell'Ente si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate il 26 giugno 2013 dal direttore dell'AGEA, Guido Tampieri, che era stato nominato per un triennio dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto del 21 dicembre 2012.

Occorre peraltro sottolineare che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera del 31 maggio 2014 annunciata alla Camera ed al Senato il 12 giugno 2014, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Sernia a direttore dell'AGEA. Su tale richiesta, presentata ai sensi della disciplina speciale di cui all'art. 12, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, vedasi infra nella sottosezione “c”.

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, istituita con il D.Lgs. n. 165/1999, è organismo pagatore dello Stato per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea. Le competenze e le funzioni dell'AGEA, in parte ridotte ai sensi dei commi 7 e ss. del citato art. 12 del D.L. n. 95/201213, sono state nuovamente rimodulate dall'art. 1, comma 295, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) che ha attribuito all'Agenzia le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR14.



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e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Cassa Conguaglio GPL


Componenti

del comitato

di gestione:


Franco Terlizzese (presidente),

Donatella Castrini,

Valentina Di Bona,

Stefano Bisogno,

Lino Pietrobono

(segretario)


Nomina comunicata e annunciata

alla Camera

il 16/6/2014

e al Senato

il 17/6/2014

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


16/4/2014



Decreto

del Ministro dello sviluppo economico



Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera del 24 aprile 2014, integrata da successiva documentazione inviata il 10 giugno 2014, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 16 e il 17 giugno 2014, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, di aver nominato, con proprio decreto del 16 aprile 2014, i componenti del comitato di gestione della Cassa Conguaglio GPL per il triennio 2014 – 2016. Essi sono: Franco Terlizzese, in qualità di presidente; Donatella Castrini, Valentina Di Bona, Stefano Bisogno, in qualità di componenti; Lino Pietrobono, in qualità di segretario. Come specificato dall'art. 1, comma 2, del citato decreto di nomina, i mandati dei predetti componenti durano in carica fino al 31 dicembre 2016.

Il comitato di gestione della Cassa Conguaglio GPL è composto da funzionari o personale di ruolo della pubblica amministrazione, designati rispettivamente in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico (il presidente Terlizzese e la componente Castrini) e del Ministero dell'economia e delle finanze (i componenti Di Bona e Bisogno e il segretario Pietrobono).

La Cassa conguaglio GPL è stata istituita con il provvedimento n. 44/1977 del Comitato interministeriale prezzi CIP, ai sensi del D.Lgs. n. 98/1948, ed è stata confermata quale ente pubblico non economico con il decreto interministeriale in data 19 novembre 2008, nell'ambito delle procedure previste dalla normativa “taglia-enti” di cui all'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008. Presso la Cassa è stato costituito, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 32/1998, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Detto Fondo, costituito con i contributi versati da titolari di concessione e da gestori di impianti di distribuzione, è utilizzato per il pagamento di indennizzi, a seguito della chiusura di impianti, a favore di gestori e titolari di autorizzazione o concessione. Alla Cassa sono state altresì attribuite le funzioni già proprie del Fondo Bombole Metano e dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, soppressi dall'art. 27 della L. n. 99/2009.


b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di giugno 2014
o previste in scadenza entro il 31 agosto 2014








Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia

e lo sviluppo economico sostenibile

ENEA



Commissario:


Giovanni Lelli



Subcommissari:


Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi


Comunicazione

al Parlamento

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

27/6/2014


Decreto

del Ministro

dello sviluppo economico


Il 27 giugno 2014 è scaduto il mandato del commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, Giovanni Lelli, nonché quello dei subcommissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi. Detti mandati erano stati prorogati dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto del 27 dicembre 2013, comunicato al Senato e alla Camera rispettivamente il 6 e il 7 febbraio 2014 ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, per la durata di sei mesi e comunque non oltre la data di approvazione del decreto interministeriale di cui all'art. 37, comma 4, della L. n. 99/2009.

I predetti incarichi, già prorogati per dodici mesi a decorrere dal 28 settembre 2012 con decreto ministeriale del 5 ottobre 2012, erano stati ulteriormente prorogati per tre mesi con analogo decreto ministeriale in data 27 settembre 2013.

Si ricorda che in precedenza il suddetto Ministro, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato per un periodo di dodici mesi Lelli commissario dell'Agenzia, che veniva a sostituire il soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente ENEA. Il Ministro aveva inoltre nominato Pietro Maria Putti ed Enrico Elli in qualità di subcommissari, con il compito di coadiuvare il commissario svolgendo le attività dallo stesso delegate. Detti incarichi venivano successivamente prorogati, con analoghi decreti ministeriali, per ulteriori dodici mesi a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e successivamente dal 23 settembre 2011. Tuttavia, a seguito delle dimissioni rassegnate da Enrico Elli dalla carica di subcommissario, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 27 settembre 2011, nominava in sua vece Piergiuseppe Maranesi.

L'Agenzia ENEA è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile. L’Agenzia opera in autonomia sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Come peraltro previsto dall'art. 37, comma 4, della L. n. 99/2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono determinati tra l'altro gli organi di controllo e di amministrazione dell'Agenzia, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, e le procedure per l’erogazione delle risorse dell’Agenzia.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Autorità portuale di Piombino

Commissario straordinario:


Luciano Guerrieri


Comunicazione

al Parlamento

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

27/7/2014

Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Autorità portuale

di Cagliari

Commissario straordinario:


Vincenzo Di Marco


29/7/2014

Il 27 luglio 2014 scade il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Piombino, Luciano Guerrieri, che era stato prorogato per sei mesi con decreto ministeriale del 27 gennaio 2014 non comunicato alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978. Guerrieri era stato nominato con analogo decreto ministeriale del 23 luglio 2013 per sei mesi a decorrere dal 25 luglio 2013, dopo che il 9 giugno 201315 era scaduto il suo secondo e ultimo mandato alla presidenza dell'Autorità portuale toscana, conferitogli con decreto ministeriale del 27 maggio 2009, notificato il 9 giugno 2009. Guerrieri era stato nominato per la prima volta presidente del predetto Ente con decreto ministeriale del 7 giugno 2005, notificato il 10 giugno 2005.

Il 29 luglio 2014 scadrà invece il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari, Vincenzo Di Marco, che era stato nominato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale del 29 gennaio 2014, pure non comunicato alle Camere.

Come ricordato nei precedenti numeri del Bollettino, Di Marco è succeduto a Piergiorgio Massidda, che era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 26 novembre 2013, dopo che la sentenza n. 4768/2013 del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 25 giugno 2013 (depositata il 26 settembre 2013) aveva annullato il decreto ministeriale del 23 settembre 2011 con il quale lo stesso Massidda era stato nominato presidente dell'Autorità portuale cagliaritana. Il Giudice Amministrativo di appello16 aveva in particolare ritenuto Massidda privo del requisito della "massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale" prescritto dall'art. 8 della L. n. 84/1994. Avverso tale pronuncia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva presentato, oltre che ricorso avanti alla Corte di Cassazione per motivi attinenti la giurisdizione, istanza di sospensione degli effetti, che è stata respinta con decreto monocratico n. 5100/2013 del 20 dicembre 2013 dal Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato, con rinvio all'udienza camerale del 28 gennaio 2014. Preso atto di tale pronuncia, il suddetto Ministro, con proprio decreto del 27 dicembre 2013, aveva preposto Massidda alla gestione dell'Autorità portuale fino alla decisione definitiva sull'istanza cautelare, con poteri limitati all'ordinaria amministrazione caratterizzati da indifferibilità ed urgenza. A seguito infine dell'ordinanza n. 364/2014 del 28 gennaio 2014 (depositata il 29 gennaio 2014), con cui il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha respinto la ricordata istanza cautelare, il Ministro ha provveduto alla revoca del mandato di Massidda nominando in sua vece Di Marco17.

Sull'Autorità portuale in generale, vedasi supra alla sottosezione “a”.




Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto



Data scadenza

Procedura

di nomina

Agenzia

per le erogazioni in agricoltura

AGEA


Commissario straordinario:


Stefano Antonio Sernia

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


1°/8/2014



Decreto

del Presidente del Consiglio

dei ministri,

su proposta

del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali



Il 1° agosto 2014, se non sarà stato nominato il direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, è prevista la scadenza del mandato del commissario straordinario dell'Ente, Stefano Antonio Sernia, che è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 giugno 2014, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per un periodo non superiore a due mesi decorrenti dal 1° giugno 2014.

In proposito si osserva che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera del 31 maggio 2014, annunciata alla Camera ed al Senato il 12 giugno 2014, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Sernia a direttore dell'AGEA. Su tale richiesta, presentata ai sensi della disciplina speciale di cui all'art. 12, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, vedasi infra nella sottosezione “c”.

Il commissariamento dell'Ente si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate il 26 giugno 2013 dal direttore dell'AGEA, Guido Tampieri, che era stato nominato per un triennio dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto del 21 dicembre 2012.

Sull'AGEA in generale, vedasi più approfonditamente supra alla sottosezione “a”.




Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Ente parco nazionale

dello Stelvio






Presidente:


Ferruccio Tomasi

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

3/8/2014

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare, d'intesa

con la regione

e le province autonome interessate


Ente parco nazionale

del Vesuvio



Commissario straordinario:


Ugo Leone

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

15/8/2014

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare



Il 3 agosto 2014 è prevista la scadenza del mandato del presidente dell’Ente parco nazionale dello Stelvio, Ferruccio Tomasi, che era stato confermato per un secondo mandato alla guida dell'Ente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 3 agosto 2009, a seguito dell'acquisizione della prescritta intesa con la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tomasi era già stato nominato presidente del predetto Ente parco con analogo decreto ministeriale del 15 luglio 2004.

Il 15 agosto 2014, se non sarà stato nominato il nuovo presidente dell'Ente, è altresì prevista la scadenza del mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone, che era stato nominato per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2014 con decreto ministeriale in data 11 febbraio 2014, comunicato alla Camera ed al Senato il 20 e il 24 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978.

Il 31 dicembre 2013 era scaduto il mandato a presidente del predetto Ente parco dello stesso Leone, che era stato nominato con decreto ministeriale in data 15 gennaio 2008, ed il cui mandato era stato prorogato fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 424, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013). Come peraltro precisato nelle premesse del ricordato decreto di commissariamento, il mandato presidenziale di Leone è definitivamente cessato il 14 febbraio 2014, allo scadere della prorogatio di cui all'art. 3 del D.L. n. 293/1994 convertito con modificazioni dalla L. n. 444/1994. Leone era succeduto ad Amilcare Troiano che, dopo aver presieduto l'Ente parco fino al 24 ottobre 2006, ne era stato in seguito nominato commissario straordinario.

Gli Enti parco nazionali, disciplinati dall'art. 9 della L. n. 394/1991, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco18. I mandati sono quinquennali.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto

di servizi

per il mercato agricolo

alimentare

ISMEA


Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Carmine Canonico, Domenico Di Giorgio,

Salvatore Grillo e Adolfo Orsini.





Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978


4/8/2014

      Decreto

      del Ministro delle politiche agricole alimentari

      e forestali;

      1 soggetto è designato dalla Conferenza

      delle Regioni

      e delle Province autonome


Il 4 agosto 2014 sono previsti in scadenza i mandati di Carmine Canonico, Domenico Di Giorgio, Salvatore Grillo e Adolfo Orsini a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA.

Si precisa che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto in data 4 agosto 2010, comunicato alla Camera l'8 settembre 2010 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, aveva nominato quali componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto Domenico Di Giorgio, Ernesto Carbone, Paolo Giopp e Salvatore Grillo (quest'ultimo su designazione dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome), oltre al presidente dell'Ente, Arturo Semerari. Successivamente, a seguito delle dimissioni rassegnate nel 2011 da Paolo Giopp e nel 2013 da Ernesto Carbone, sono stati nominati componenti dell'organo di amministrazione Carmine Canonico ed Adolfo Orsini, rispettivamente con decreti ministeriali del 13 settembre 2011 e del 27 settembre 2013 non comunicati alle Camere19.

Il consiglio di amministrazione dell'ISMEA è composto, oltre che dal presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome20. Al riguardo si ricorda che, come più specificamente illustrato supra nella sottosezione “a”, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera dell'11 giugno 2014, annunciata in pari data alla Camera e al Senato, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Ezio Castiglione a presidente dell'Istituto.

Sull'ISMEA in generale, vedasi più approfonditamente supra nella sottosezione “a”.


c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza
entro il 31 agosto 2014




Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

ANAC


Componenti:





Michele Corradino Ida Angela Nicotra




Pareri favorevoli con maggioranze superiori ai 2/3

dei componenti

espressi dalla

1ª Commissione

del Senato

il 19/6/2014,

e dalla

I Commissione

della Camera

il 25/6/2014


Procedura

di nomina

in corso

D.P.R. previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri,

su proposta

del Ministro

per la pubblica amministrazione e semplificazione,

previo parere favorevole

delle Commissioni parlamentari competenti espresso

a maggioranza

dei due terzi

dei componenti

Componenti:





Francesco Merloni

Nicoletta Parisi

Pareri favorevoli con maggioranze superiori ai 2/3

dei componenti

espressi dalla

1ª Commissione

del Senato

il 19/6/2014.

Pareri favorevoli con maggioranze superiori ai 2/3

dei componenti

espressi dalla

I Commissione

della Camera

il 2/7/2014.



Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 giugno 2014 annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2014, ha richiesto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009, il parere parlamentare sulle proposte di nomina di Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche ANAC.

Tali richieste sono state assegnate alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato che, nella seduta del 19 giugno 2014, ha espresso su ciascuna di esse parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti. Le richieste sono state altresì assegnate alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera che, dopo averle esaminate nella seduta del 24 giugno 2014, in quella del 25 giugno 2014 ha espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti limitatamente alle proposte di nomina di Corradino e Nicotra; sulle proposte di nomina di Merloni e Parisi la proposta di parere favorevole è stata invece approvata senza raggiungere il quorum dei due terzi dei componenti prescritto dal citato art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009.

Si anticipa che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 1° luglio 2014, annunciata alla Camera in pari data, ha tramesso quindi le richieste di parere parlamentare sulla conferma delle proposte di nomina di Merloni e Parisi a componenti della predetta Autorità. Le proposte sono state assegnate alla I Commissione della Camera che le ha esaminate nella seduta del 2 luglio 2014, esprimendo infine per entrambe parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT, che era già stata individuata come Autorità nazionale anticorruzione dall'art. 1 della L. n. 190/2012, ha assunto la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche ANAC.

Presidente dell'ANAC è Raffaele Cantone, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2014 per la durata di sei anni21. Cantone è subentrato a Romilda Rizzo, presidente della CIVIT dal 29 marzo 2009, che era stata nominata componente della predetta Commissione con D.P.R. del 15 novembre 2011. Gli altri componenti della CIVIT, Antonio Martone e Alessandro Natalini hanno rassegnato le proprie dimissioni in data 23 aprile 2014.

L'ANAC è composta dal presidente e da quattro componenti nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Per l'ANAC è stata dunque prevista dalla predetta normativa una composizione più ampia di quella da ultimo prevista per la CIVIT, anche in funzione delle nuove competenze attribuitele in materia di lotta alla corruzione22.

Il presidente dell'ANAC è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno; i componenti sono nominati invece su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione23. Tutti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.

Sul piano dei requisiti soggettivi, l'art. 5, comma 5, del citato D.L. n. 101/2013 prevede che il presidente e i componenti dell'ANAC siano scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato; essi devono altresì possedere notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità.

L'ANAC esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa. Ulteriori poteri le sono stati attribuiti dall'art. 19 del D.L. n. 90/2014, in corso di conversione in legge24, che ha tra l'altro disposto, a decorrere dal 25 giugno 2014, la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP e il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all'ANAC, che viene ridenominata Autorità nazionale anticorruzione. Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni già attribuitele in materia di misurazione e valutazione della performance, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto25. Il presidente dell'ANAC, entro il 31 dicembre 2014, dovrà presentare al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino della medesima, che dovrà essere approvato con apposito decreto.



Ente

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e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Commissione nazionale

per le società

e la borsa CONSOB


Componente:


Anna Genovese


Richiesta di parere parlamentare,

trasmessa ai sensi

dell'art. 1, comma 3

del D.L. n. 95/1974, convertito dalla

L. n. 216/1974,

e dell'art. 1 della

L. n. 14/1978,

annunciata

alla Camera

e al Senato

il 17/6/2014.

Pareri favorevoli espressi dalla

6ª Commissione

del Senato

il 25/6/2014

e dalla

VI Commissione

della Camera

il 3/7/2014.


Procedura

di nomina

in corso

D.P.R.

adottato

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri, sentite

le Commissioni parlamentari competenti



Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2014 annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2014, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 95/1974, convertito dalla L. n. 216/1974, e dell'art. 1 della L. n. 14/1978, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Anna Genovese a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB. La richiesta è stata assegnata alla 6ª Commissione (Finanze) del Senato, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2014, ed alla VI Commissione (Finanze) della Camera, che l'ha esaminata nelle sedute del 24 e 25 giugno 2014. Si anticipa che la VI Commissione ha altresì proceduto all'audizione informale di Genovese nella seduta del 1° luglio 2014, ed ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 luglio 2014.

Il 15 dicembre 2013 è infatti scaduto il mandato di Michele Pezzinga, che era stato nominato componente della CONSOB con D.P.R. del 15 dicembre 2006. La durata del mandato di Pezzinga, originariamente prevista in cinque anni rinnovabili, è stata prolungata a sette anni non rinnovabili, per effetto dell'art. 47-quater del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008.

I componenti della CONSOB sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto delle norme della L. n. 14/1978.

Si ricorda che la composizione della CONSOB era stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. e) del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne aveva ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. Sulla base di siffatto quadro normativo, a seguito delle dimissioni rassegnate da Luca Enriques a decorrere dal 16 giugno 2012, nonché della scadenza del mandato di Vittorio Conti avvenuta il 21 luglio 2013, non aveva fatto seguito la nomina di un nuovo componente della CONSOB, che si era così allineata alla ridotta consistenza numerica prevista. A seguito poi della scadenza del mandato di Pezzinga, si è resa necessaria la nomina di un nuovo commissario.

Al riguardo si osserva tuttavia che l'art. 22, comma 13, del D.L. n. 90/2014, in corso di conversione, prevede l'abrogazione del citato art. 23, comma 1, lett. e) del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, così comportando il ripristino della antevigente composizione della CONSOB, che torna dunque ad essere composta da cinque componenti compreso il presidente. Inoltre l'art. 22, comma 14, del citato D.L. n. 90/2014, prevede che le deliberazioni della CONSOB concernenti determinati aspetti dell'organizzazione interna e del funzionamento della Commissione medesima, debbano essere adottate con non meno di quattro voti favorevoli. Le disposizioni concernenti tali quorum deliberativi si applicheranno dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Commissione.

La CONSOB, istituita dall'art. 1 del D.L. n. 95/1974, convertito con modificazioni dalla L. n. 216/1974, successivamente modificato dall'art. 1 della L. n. 281/1985, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Le funzioni della CONSOB, estese a tutti gli aspetti rilevanti per l'efficiente tutela del risparmio, riguardano i prodotti oggetto degli investimenti e i relativi emittenti, gli intermediari dei quali i risparmiatori si avvalgono per effettuare tali investimenti e i mercati nei quali essi vengono realizzati. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza di sua competenza, la CONSOB è tra l'altro dotata di poteri regolamentari, autorizzatori e sanzionatori.



Ente

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di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale di statistica ISTAT


Presidente:


Giorgio Alleva

Richiesta di parere parlamentare

trasmessa ai sensi dell'art. 16, comma 1,

del D.Lgs. n. 322/1989,

e annunciata

alla Camera e al Senato

il 17/6/2014.

Pareri favorevoli con maggioranza superiore ai 2/3 dei componenti

espressi

dalla 1ª Commissione

del Senato il 19/6/2014 e dalla I Commissione

della Camera

il 2/7/2014.


Procedura

di nomina

in corso

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri, previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti

a maggioranza

dei 2/3

dei componenti


Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2014 annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2014, ha richiesto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giorgio Alleva a presidente dell'Istituto nazionale di statistica ISTAT.

Tale richiesta è stata assegnata alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato, che nella seduta del 19 giugno 2014, ha espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti. La richiesta è stata altresì assegnata alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera, che, dopo averla esaminata nella seduta del 25 giugno 2014, e dopo aver proceduto all'audizione di Alleva nella seduta del 26 giugno 2014, ha espresso anch'essa – si anticipa - parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti nella seduta del 2 luglio 2014.

Presidente uscente dell'ISTAT è Enrico Giovannini, che era stato nominato per quattro anni con D.P.R. del 3 agosto 2009, e che ha rassegnato le proprie dimissioni in seguito alla sua nomina a Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 28 aprile 2013. In seguito a ciò, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto del 13 giugno 2013, ha incaricato Antonio Golini di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti al presidente dell'ISTAT, in attesa dell'avvio e del perfezionamento della procedura di nomina dello stesso26.

Si ricorda che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera del 17 gennaio 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 20 e il 21 gennaio 2014, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto27. Su tale proposta la 1ª Commissione del Senato aveva espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti nella seduta del 22 gennaio 2014. La I Commissione della Camera aveva parimenti avviato l'esame della proposta di nomina nella seduta del 5 febbraio 2014, aveva proceduto all'audizione di Padoan nella seduta del 12 febbraio 2014, ed aveva espresso anch'essa parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti nella seduta del 14 febbraio 2014. Tuttavia tale procedura non ha più avuto seguito in conseguenza dell'avvenuta nomina di Padoan a Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989, modificato dall'art. 5, comma 1, della L. n. 196/2009, e recentemente modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. d) del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2013, il presidente dell'ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

L'ISTAT, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale. L'Istituto è stato riordinato dal D.P.R. n. 166/2010, emanato nell'ambito delle procedure previste dalla normativa taglia-enti introdotta dall'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008. Organi dell'Istituto sono, oltre al presidente, il consiglio (la cui composizione è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti), il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (la cui composizione è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22 compreso il presidente precedentemente previsti) e il collegio dei revisori dei conti. I mandati hanno tutti durata quadriennale.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Agenzia

per le erogazioni in agricoltura

AGEA


Direttore:


Stefano Antonio Sernia

Richiesta di parere parlamentare trasmessa ai sensi

dell'art. 12, co. 14,

del D.L. n. 95/2012

convertito

con modificazioni

dalla L. n. 135/2012, annunciata

alla Camera

e al Senato

il 12/6/2014.

Pareri favorevoli

espressi dalla

XIII Commissione

della Camera

il 3/7/2014

e dalla

9ª Commissione

del Senato

il 9/7/2014.


Procedura

di nomina

in corso



Decreto

del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali


Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera del 31 maggio 2014, annunciata alla Camera ed al Senato il 12 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 12, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Stefano Antonio Sernia a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agrcoltura AGEA. Tale richiesta è stata assegnata alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, che l'ha esaminata nella seduta del 25 giugno 2014 e che, si anticipa, ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 luglio 2014. La richiesta è stata altresì assegnata alla 9ª Commissione (Agricoltura) del Senato, che l'ha esaminata nella seduta del 25 giugno 2014 e che, si anticipa, ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 luglio 2014.

Come riferito nelle precedenti sottosezioni della presente pubblicazione, Sernia è commissario straordinario in carica dell'AGEA, essendo stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 giugno 2014, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, fino alla definizione della procedura di nomina del direttore dell'Agenzia, e comunque per un periodo non superiore a due mesi decorrenti dal 1° giugno 2014.

Il commissariamento dell'Ente, disposto con il D.P.C.M. in data 8 agosto 2013 che aveva disposto la nomina di Giovanni Mainolfi, era stato disposto a seguito delle dimissioni rassegnate il 26 giugno 2013 dal direttore dell'Agenzia, Guido Tampieri, che era stato nominato per un triennio dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto del 21 dicembre 2012.

La struttura organizzativa dell'AGEA è stata profondamente modificata dal D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/201228. In particolare, l'art. 12, commi 13 e 14, del citato decreto-legge, ha previsto quali soli organi dell'AGEA il direttore ed il collegio dei revisori dei conti, sopprimendo il consiglio di amministrazione29. Quanto alla carica apicale, la nuova disciplina ha previsto che il direttore sia nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali per tre anni rinnovabili una sola volta. È stata altresì prevista la trasmissione della proposta di nomina del direttore alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere30. La ricordata nomina di Tampieri rappresentava dunque la nomina del primo direttore dell'AGEA.

Sull'AGEA in generale, vedasi più approfonditamente supra alla sottosezione “a”.



Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Società

per lo sviluppo

dell'arte,

della cultura

e dello spettacolo

ARCUS S.p.a.


Amministratore unico:


Ludovico Ortona



Richiesta di parere parlamentare, trasmessa ai sensi

dell'art. 10, comma 6, della L. n. 352/1997,

e dell'art. 4, comma 4,

del D.L. n. 95/2012 convertito,

con modificazioni,

dalla L. n. 135/2012,

annunciata

alla Camera

il 1°/7/2014

e al Senato

il 2/7/2014.

Parere favorevole espresso dalla

7ª Commissione

del Senato

il 9/7/2014.


Procedura

di nomina

in corso



Decreto

del Ministro

per i beni e le attività culturali

di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e con il Ministro dell'economia

e delle finanze



Si anticipa che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera del 26 giugno 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 1° ed il 2 luglio 2014, ha richiesto, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della L. n. 352/1997, e dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Ludovico Ortona ad amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a. Tale richiesta è stata assegnata alla VII Commissione (Cultura) della Camera ed alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 luglio 2014.

Il 31 dicembre 2013 è infatti scaduto il mandato dello stesso Ortona, che era stato nominato fino a tale data amministratore unico di ARCUS S.p.a. con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2012. La nomina di Ortona, già presidente uscente di ARCUS S.p.a., ad amministratore unico della medesima, era stata disposta ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che aveva modificato la governance della società prevedendo appunto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione e del presidente.

Inoltre, l'art. 12 del predetto D.L. n. 95/2012 aveva previsto la messa in liquidazione della Società a decorrere dal 1° gennaio 2014, concorrendo con ciò a delimitare la durata del mandato dell'amministratore unico. Tuttavia in seguito, ad opera dell'art. 39, comma 1-bis del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013, sono state abrogate le disposizioni concernenti la messa in liquidazione di ARCUS S.p.a. Di conseguenza, allo stato attuale, è necessario nominare un nuovo amministratore unico della Società, stavolta per la durata ordinaria di tre esercizi, ossia fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016.

Si ricorda che in precedenza la carica apicale di ARCUS S.p.a. era rappresentata da un presidente, sulla cui proposta di nomina è previsto il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell’art. 10, comma 6, della L. n. 352/1997 (sostituito dall’art. 2 della L. n. 291/2003), che è la fonte normativa speciale del controllo parlamentare su ARCUS S.p.a.31. Alla stregua di tale norma, lo stesso Ortona, prima della nomina ad amministratore unico, era stato nominato presidente della Società con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 1° luglio 2010, in sostituzione del dimissionario Salvatore Italia, nominato con analogo decreto del 18 novembre 200832.

La richiesta di parere parlamentare da ultimo presentata dal Governo, concernente appunto la proposta di nomina di Ortona ad amministratore unico della Società, trova dunque fondamento nel combinato disposto delle due norme precedentemente citate. Mentre infatti l’art. 10, comma 6, della L. n. 352/1997 configura la previgente governance di ARCUS S.p.a. (consiglio di amministrazione e presidente) prevedendo il previo parere parlamentare sulla nomina del presidente, l'art. 4, comma 4, del D.L.n. 95/2012 prevede la possibilità di un diverso modello organizzativo della Società (la nomina dell'amministratore unico) senza però abrogare la disciplina della L. n. 352/1997 e senza far venir meno il controllo parlamentare ivi previsto. Richiedendo quindi il parere parlamentare sulla nomina dell'amministratore unico di ARCUS S.p.a., sebbene tale carica non risulti espressamente prevista dalla fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulla Società, il Governo ha dunque traslato l'onere del previo parere parlamentare sulla nuova carica apicale di ARCUS S.p.a., di fatto evitando in tal modo che venisse meno il controllo parlamentare su tale soggetto.

ARCUS S.p.a. è stata costituita nel febbraio 2004 dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi della citata L. n. 291/2003. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre i programmi di indirizzo sono oggetto di decreti annuali adottati dal Ministro per i beni le attività culturali, che esercita altresì i diritti dell’azionista, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Scopo della società è di sostenere, anche finanziariamente, progetti concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche nelle sue possibili interrelazioni con le infrastrutture del Paese.


Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico

INDA


Componenti

del consiglio

di amministrazione:



Walter Pagliaro e

Arnaldo Colasanti

Richiesta di parere parlamentare

trasmessa ai sensi

dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 20/1998,

annunciata

alla Camera

l'8/7/2014

e al Senato

il 9/7/2014.



Procedura

di nomina

in corso


Decreto

del Ministro

per i beni e le attività culturali e del turismo, che designa un componente;

l'altro è designato

dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.




Si anticipa che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera del 2 luglio 2014, annunciata alla Camera e al Senato l'8 e il 9 luglio 2014, ha richiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 20/1998, il parere parlamentare sulle proposte di nomina di Walter Pagliaro e Arnaldo Colasanti a membri del consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico INDA. Le proposte sono state assegnate alla VII Commissione (Cultura) della Camera e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato.

Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, il 25 febbraio 2013 erano scaduti i mandati di Enza Signorelli Pupillo, Pietrangelo Buttafuoco, Monica Centanni ed Antonino Portoghese a componenti di designazione governativa del consiglio di amministrazione dell'INDA, i quali erano stati nominati per quattro anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 25 febbraio 2009. Al termine del periodo di prorogatio della durata di 45 giorni33, il predetto Ministro, con proprio decreto in data 11 aprile 2013, aveva nominato Alessandro Giacchetti commissario straordinario dell'INDA fino al 31 dicembre 2013 e comunque non oltre la ricostituzione del consiglio di amministrazione. Il commissariamento dell'Ente si era reso necessario nelle more dell'approvazione della modifica dello statuto, che era stata deliberata dalla stessa Fondazione l'8 febbraio 2013 per risurre da otto a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, in attuazione dell'art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.

La modifica all'art. 12 dello statuto della Fondazione INDA è stata approvata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la publica amministrazione e la sempificazione, in data 14 febbraio 2014. Per effetto di tale modifica, sono stati ridotti da quattro a due i componenti del consiglio di amministrazione dell'INDA di designazione governativa, sulle cui proposte di nomina è previsto il previo parere delle Commissioni parlamentari. In particolare si tratta di un consigliere designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, con funzioni di consigliere delegato (art. 12, comma 1, lett. b) dello statuto dell'INDA), e di un consigliere designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (art. 12, comma 1, lett. c) del predetto statuto)34.

Nella fattispecie, le proposte di nomina trasmesse dal Governo concernono Walter Pagliaro, in qualità di consigliere delegato, e Arnaldo Colasanti in qualità di consigliere designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il consiglio di amministrazione dell'INDA consta altresì di tre ulteriori componenti non soggetti a controllo parlamentare, ossia: il sindaco pro tempore di Siracusa, in qualità di presidente dell'Istituto35, un consigliere designato dalla Regione Sicilia ed un consigliere designato dalla Conferenza unificata, fintanto che non si sarà verificata una partecipazione qualificata al patrimonio dell'Istituto da parte di soggetti privati, ai sensi della lettera g) del primo comma dell'art. 12 dello statuto. Tutti i consiglieri sono nominati per quattro anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 4 del citato D. Lgs. n. 20/1998.

L’Istituto, fondato nel 1914 e già disciplinato quale ente pubblico dalla legge n. 70/1975, è stato trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 20/1998. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 di tale decreto legislativo è la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine nell'Ente in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.

L’INDA ha la finalità di coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con gli enti locali, l'organizzazione e lo svolgimento di rappresentazioni nei teatri greci e romani, oltreché nei parchi archeologici, promuovendo la divulgazione del repertorio teatrale classico e delle altre attività culturali ed artistiche ad esso relative. Promuove inoltre, anche in collaborazione con le università, lo studio dei testi teatrali della letteratura greca e latina.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Agenzia

spaziale italiana

ASI


Presidente:


Roberto Battiston



Nomina comunicata

e annunciata

alla Camera

e al Senato

l'11/6/2014 ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009


16/5/2014



Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca



Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con lettera del 28 maggio 2014, annunciata alla Camera ed al Senato l'11 giugno 2014 ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009, ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto in data 16 maggio 2014, Roberto Battiston presidente dell'Agenzia spaziale italiana ASI per la durata di un quadriennio.

Come ricordato infatti nel precedente Bollettino, il 12 maggio 2014 era scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Ente, Aldo Sandulli, che era stato nominato per un periodo massimo di tre mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. Il commissariamento dell'Agenzia si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente dell'ASI, Enrico Saggese, e da due componenti del consiglio di amministrazione, Vito Pertosa e Marco Airaghi. Gli organi in carica dell’ASI erano stati dunque sciolti, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti.

Con la nomina di Battiston è stato quindi avviato il ripristino della gestione ordinaria dell'ASI. Con successivo provvedimento dovrà essere nominato il nuovo consiglio di amministrazione.

Si ricorda che il presidente e il consiglio di amministrazione uscenti erano stati nominati con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca del 10 agosto 2011, secondo la procedura speciale prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 213/2009, ai sensi della quale le Commissioni parlamentari non sono più chiamate ad esprimere il proprio parere sulla proposta di nomina dei presidenti degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca. Per tali enti rimane prevista solo la comunicazione alle Camere delle nomine dei presidenti e dei consigli di amministrazione, effettuate dal suddetto Ministro36.

Il consiglio di amministrazione dell’ASI risultava quindi composto, oltre che dal presidente Enrico Saggese e dai predetti Vito Pertosa (designato, al pari di Saggese, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e Marco Airaghi (designato dal Ministro della difesa), anche da Ezio Bussoletti (designato dal Ministro degli affari esteri) e Nazzareno Mandolesi (designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e nominato con D.M. del 15 settembre 2011).

Istituita nel 1988, l’ASI ha la responsabilità, nell’ambito delle competenze del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e in coordinamento con i Ministeri della difesa, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, di promuovere, coordinare e condurre le attività spaziali nazionali e di predisporre ed attuare il Piano spaziale nazionale. Strumento operativo principale della politica di intervento pubblico nel settore spaziale, l’ASI opera sul fronte della scienza e della tecnologia nella sperimentazione e promozione dei servizi avanzati nelle telecomunicazioni, nella protezione civile, nella difesa, nel monitoraggio ambientale e nella gestione delle risorse naturali.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo

di istruzione

e formazione

INVALSI


Presidente:


Anna Maria Ajello

Nomina comunicata

e annunciata

alla Camera

il 16/6/2014

ed al Senato

il 18/6/2014 ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D.lgs. n. 213/2009


5/2/2014

Decreto

del Ministro dell'istruzione dell'università

e della ricerca


Il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, con lettera dell’11 giugno 2014 annunciata alla Camera ed al Senato rispettivamente il 16 e il 18 giugno 2014, ha comunicato, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009, di aver nominato, con proprio decreto in data 5 febbraio 2014, Anna Maria Ajello presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione in carica, ossia fino al 1° agosto 2017.

La nomina di Ajello si è resa necessaria in conseguenza delle dimissioni rassegnate, a decorrere dal 4 dicembre 2013, da Paolo Sestito, che era stato nominato presidente dell’INVALSI per quattro anni a decorrere dal 1° agosto 2013 con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca in data 29 luglio 2013, comunicato alla Camera ed al Senato rispettivamente l'8 e il 29 ottobre 2013. Con analogo decreto ministeriale, parimenti in data 29 luglio 2013, Cinzia Angelini e Arduino Salatin erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, anch’essi per quattro anni a decorrere dal 1° agosto 2013.

Le nomine di Sestito, Angelini e Salatin avevano comportato la cessazione del commissariamento dell'INVALSI, che era stato disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, in seguito alle dimissioni del presidente dell'INVALSI, Piero Cipollone, e del comitato di indirizzo dell'Istituto. Era stato dunque nominato commissario straordinario Giuseppe Cosentino, il cui mandato era stato prorogato con D.P.C.M. del 9 novembre 2011. Nel frattempo, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca adottava in via sostitutiva, con decreto direttoriale del 2 settembre 2011, il nuovo statuto dell'INVALSI37. A seguito poi delle dimissioni rassegnate da Cosentino il 23 dicembre 2011, il mandato commissariale è stato conferito per un semestre al predetto Paolo Sestito con D.P.C.M. del 29 febbraio 2012; detto mandato è stato in seguito prorogato con D.P.C.M. del 3 agosto 2012 e, da ultimo, con D.P.C.M. del 27 marzo 2013.

Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti ed il consiglio tecnico-scientifico. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. In particolare, il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale ed internazionale, dei quali almeno uno deve provenire dal mondo della scuola o dell’amministrazione scolastica.

L’INVALSI è l'ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto l’eredità del Centro europeo dell’educazione CEDE. L’istituto effettua verifiche sistematiche sulle conoscenze degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale.

















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO



























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a giugno 2014


Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcuno modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.



Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 2 ordini del giorno, di 1 mozione e di 1 risoluzione conclusiva.

Di tali attuazioni 3 sono state trasmesse dal Ministero della salute ed 1 dal Ministero degli affari esteri.

Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 2 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

1 dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame degli Atti Camera 282-A e 282-B, divenuti legge n. 23 del 2014, concernente “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero della salute.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 282-A e 282-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 83, di cui finora attuato 1;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2215 divenuto legge n. 79 del 2014, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero della salute.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2215, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 24, di cui finora attuato 1.


Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

In particolare, nel periodo 1° - 30 giugno 2014 sono stati segnalati 126 ordini del giorno*, dei quali:


82 riferiti alla legge n. 80 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” (A.C. 2373).

47 sono stati inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 28 al Ministero dell'economia e delle finanze, 5 al Ministero dell'interno, 3 al Ministero della giustizia ed 1 al Ministero della difesa;


33 riferiti alla legge n. 81 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” (A.C. 2325).

27 sono stati inviati al Ministero della salute, 4 al Ministero della giustizia e 2 al Ministero dell'interno;


11 riferiti alla legge n. 87 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico” (A.C. 2385) sono stati inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.





Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 11 mozioni**:

- BINETTI, ZAMPA, DALL’OSSO, LOCATELLI, PALESE, PALAZZOTTO ed altri n. 1/00209 e Dorina BIANCHI ed altri n. 1/00506, concernenti iniziative in relazione al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- Dorina BIANCHI ed altri n. 1/00511 e SCANU ed altri n. 1/00513, concernenti iniziative in ordine alla realizzazione del sistema di trasmissione satellitare denominato Muos nella base militare di Niscemi, al Ministero della difesa.


Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 11 risoluzioni:

- BINDI, FAVA, DI LELLO, DADONE, MATTIELLO, SCOPELLITI, GARAVINI, BRUNO BOSSIO, ATTAGUILE, Dorina BIANCHI, PIEPOLI, VECCHIO, D’UVA, TAGLIALATELA n. 6/00075, sulla Relazione sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Doc. XXIII, n. 1), al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia;

- DI LELLO ed altri n. 6/00076 (Testo modificato nel corso della seduta), concernente iniziative a favore delle vittime dell'amianto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri n. 7/00389, sui recenti sviluppi della situazione in Myanmar, al Ministero degli affari esteri;

- BASSO ed altri n. 8/00059, concernente la competitività delle attività di progettazione e la realizzazione del materiale rotabile e dei sistemi connessi, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dello sviluppo economico;

- TULLO ed altri n. 8/00060, concernente la disciplina dei veicoli adibiti al soccorso che effettuano trasporti sanitari, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- CIMBRO ed altri n. 8/00061, sulla stesura di un “Protocollo Milano” sull’efficienza della catena agroalimentare, in seno all’Expo 2015, al Ministero degli affari esteri;

- PORTA ed altri n. 8/00062, sulla situazione in Venezuela, al Ministero degli affari esteri;

- DI BATTISTA ed altri n. 8/00063, sulle relazioni con l'ALBA (Alianza Bolivariana para América Latina y el Caribe), al Ministero degli affari esteri;

- GHIZZONI ed altri n. 8/00064, sui lavori delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- MOLEA ed altri n. 8/00065, sull'insegnamento dello sport nelle scuole di ogni ordine e grado, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- ARTINI ed altri n. 8/00066, sull'attuazione delle decisioni del Consiglio relative all'avvio di un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centro Africana (EUFOR RCA), al Ministero degli affari esteri ed al Ministero della difesa.

Note annunciate al 30 giugno 2014
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero degli affari esteri



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00037

Risoluzione conclusiva

Quartapelle Procopio

Assemblea

23/06/14

III

Situazione in Libia al

momento della Conferenza internazionale di Roma

(6 marzo 2014)


La risoluzione conclusiva Quartapelle Procopio ed altri n. 8/00037, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 5 marzo 2014, impegnava l'esecutivo: a contribuire con le proprie capacità a rafforzare un processo di riconciliazione nazionale in Libia quanto più inclusivo possibile;  a contribuire nei limiti delle proprie possibilità a stabilizzare il Paese, prendendo in considerazione azioni diplomatiche multilaterali con altri attori internazionali capaci di influire sulla stabilità del Paese, a cominciare dall'occasione offerta dalla Conferenza internazionale sul sostegno alla Libia del 6 marzo 2014;  a proseguire e a supportare attività di cooperazione, iniziative diplomatiche e della società civile volte a rafforzare il processo di institution-building messo in atto dalla comunità internazionale, e in particolare dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con lo scopo di rafforzare il quadro organico istituzionale del Paese, evitandone una sua divisione o frammentazione;  a proseguire nel programma di sostegno e addestramento delle forze armate libiche con lo scopo di accrescere la capacità libica di garantire la sicurezza e il controllo sul proprio territorio.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“La risoluzione sulla situazione in Libia adottata dalla Commissione Esteri della Camera alla vigilia della Conferenza di Roma del 6 marzo 2014 è stata ampiamente valorizzata con gli interlocutori libici negli incontri a margine della riunione ministeriale e rappresenta un'ulteriore conferma della costante attenzione che l'Italia dedica al processo di transizione in Libia. Sussiste da parte libica un fortissimo apprezzamento per l'impegno del nostro Paese, tra gli altri in uno dei settori di cooperazione che presenta interessanti prospettive di approfondimento, quello della cooperazione interparlamentare che potrebbe fornire un utile contributo al rafforzamento delle istituzioni parlamentari del Paese, che si tratti dell'attuale Congresso Generale Nazionale, della futura Assemblea Parlamentare o della Assemblea di Redazione Costituzionale che si è insediata a Beida il 21 aprile scorso e che nonostante l'attuale, turbolenta, fase che sta attraversando il processo politico ha avviato i lavori preparatori mantenendo una posizione di marcata neutralità verso i più recenti sviluppi politici ed istituzionali.

Nelle settimane successive alla Conferenza di Roma si erano registrati segnali di rivitalizzazione delle dinamiche politiche interne libiche che, attraverso l'affidamento dell'incarico di Primo Ministro al Ministro della Difesa AI Thinni, pareva aver rilanciato la cooperazione istituzionale indispensabile per affrontare le più urgenti priorità del Paese, in particolare il protratto blocco delle esportazioni petrolifere. Affidandosi pragmaticamente al dialogo, Al Thinni ha effettivamente conseguito il 6 aprile un'intesa con il movimento federalista per la riapertura in tempi brevi dei porti petroliferi di Zuetina e Hariga. Sulla scia di questo risultato, 1'8 aprile il “General National Congress” gli conferiva pieno mandato a guidare un governo d'emergenza sino allo svolgimento delle elezioni. Tuttavia il 13 aprile Al Thinni ha rimesso il mandato sia per considerazioni di ordine politico, connesse alle difficoltà di trovare un'intesa sulla formazione dell'Esecutivo di emergenza, sia per motivazioni legate alla sicurezza personale del Premier e della sua famiglia. Il successivo 4 maggio il Congresso, nel corso di una seduta turbolenta, eleggeva l'uomo d'affari di Misurata Ahmed Maitig all'incarico di Primo Ministro con i consensi di Giustizia e Costruzione (partito vicino alla Fratellanza Mussulmana), del raggruppamento Onore ai Martiri (islamista radicale), del Fronte Nazionale (islamista moderato), di diversi deputati indipendenti e di alcuni esponenti del fronte liberale. La validità del voto è stata tuttavia immediatamente contestata da alcuni rappresentanti del Congresso ed Al Thinni si è appellato alla Corte Suprema avverso la legittimità della decisione. Dopo una fase di acuta tensione culminata nei gravi scontri del 16-17 maggio a Bengasi e Tripoli, il 25 maggio il Congresso ha concesso la fiducia al Governo Maitig con 83 voti su 94 presenti. Si tratta di un voto fortemente divisivo e dalle basi politiche (e giuridiche) poco solide che alimenta ulteriormente la già marcata polarizzazione del Paese. La Libia rimane oggi preda di un grave stallo istituzionale e di fronte al bivio che divide la costruzione di una nuova democrazia e di un futuro stabile da uno stato di conflittualità diffusa e prolungata dagli esiti imprevedibili. Al momento non si sono registrate reazioni da parte delle milizie contrapposte e se per ora il quadro di sicurezza complessivo nella capitale sembra tenere (nonostante episodi circoscritti che hanno riguardato anche Maitig), grazie alle discussioni in corso tra le forze di Zintan e le milizie avverse, oltre che alla moderazione che stanno mostrando le formazioni di Misurata. La transizione dei poteri dovrebbe prendere dai 3 ai 7 giorni, tuttavia entrambi i contendenti appaiono decisi a non fare passi indietro. Maitig sembra determinato ad andare avanti, assicurando che le elezioni parlamentari si terranno il 25 giugno ma, al contempo, insistendo in maniera contraddittoria sull'esigenza di un governo di almeno 6-8 mesi che possa prendere decisioni vitali per il futuro del Paese. Per il PM designato, l'unica via d'uscita dall'attuale crisi è rappresentata da un accordo con Al Thinni che preveda l'ingresso di quest'ultimo nel governo come Ministro della Difesa. Per parte sua Al Thinni insiste sull'illegittimità sia della nomina di Maitig sia della fiducia concessa al governo, nega che sia in corso alcun trasferimento dei poteri come invece affermato dall'avversario e non intende lasciare il Palazzo del Primo Ministro, pronto a pagarne tutte le conseguenze. Nella visione di Al Thinni, Maitig rappresenta il terminale eterodiretto della maggioranza islamista del Congresso che intende andare al potere e governare per un lasso non breve di tempo, pronta a rinviare o depotenziare le elezioni. Al contrario di Maitig, per Al Thinni la soluzione risiede in una mediazione non tra i due contendenti bensì tra le due ali del Congresso, quella islamista maggioritaria e quella liberale minoritaria, che stanno combattendo la battaglia sul nuovo esecutivo. In questo contesto fluido un elemento importante sarà in ogni caso la conferma della decisione di tenere le elezioni della nuova Assemblea parlamentare nei tempi previsti (idealmente entro la fine di giugno anche se sarebbe politicamente accettabile uno slittamento fisiologico ai primi di agosto, a termine del Ramadan).

L'avvio di un processo di riconciliazione nazionale, quanto più inclusivo possibile, continua a rappresentare la precondizione assoluta per il successo del processo di transizione democratica in Libia e per una stabilizzazione sostenibile del Paese. Si tratta tuttavia di un processo che deve essere rimesso in toto ai libici, nel pieno rispetto del principio di ownership libica della transizione. In tale contesto appare fondamentale l'azione di facilitazione condotta dalla Missione UNSMIL e dal Rappresentante Speciale ONU Tarek Mitri, che noi sosteniamo pienamente, in vista della possibile riunione entro la fine di giugno di una ampia conferenza di dialogo e riconciliazione nazionale sotto egida ONU. Questo ruolo di facilitazione dell'ONU potrà giovarsi del sostegno politico dei principali partner della Libia, ed in particolare l'Italia continuerà a sostenere con convinzione e determinazione a Tripoli ed in tutti i fori internazionali gli sforzi di Tarek Mitri in questa direzione. In tale contesto si colloca la decisione dei principali partner internazionali della Libia di nominare inviati speciali che avranno il compito di accompagnare e sostenere l'azione dell'inviato speciale ONU. Dal nostro punto di vista è del tutto condivisibile l'aspettativa ONU che i vari Inviati Speciali mantengano uno stretto raccordo con la Missione UNSMIL a cui deve continuare a fare capo il coordinamento dell'assistenza internazionale al processo di transizione in Libia, in linea con il mandato conferito dal Consiglio di Sicurezza. Il 22 maggio 2014 il Ministro Mogherini ha conferito all'Ambasciatore d'Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, l'incarico di Inviato Speciale dell'Italia per la Libia.

Lo svolgimento nei tempi previsti della Conferenza di Roma sulla Libia, nonostante la delicata situazione politica e di sicurezza in Libia, rappresenta di per sé un chiaro segnale dell'immutato impegno del nostro Paese a favore della stabilizzazione sostenibile della Libia. Essa ha contribuito a dare rinnovato slancio ad un processo politico che si era arenato da mesi. Sulla scia della Conferenza di Roma, e dei principi politici contenuti nelle conclusioni finali della riunione, prosegue ora a Tripoli e nelle rispettive Capitali l'efficace collaborazione tra i principali partner internazionali della Libia (in particolare i c.d. P3+438) in vista della concreta attuazione degli impegni assunti a Roma attraverso l'adozione dei due Compacts in materia di Governance e Sicurezza, Giustizia e Stato di Diritto. In tale contesto l'Italia mantiene la leadership riconosciutale a livello internazionale sul dossier libico. Analoga azione coordinata tra i partner interazionali del P3+4 si registra a livello politico come dimostrato con l'adozione dell'allegata dichiarazione sulla situazione in Libia del 22 maggio 2014, frutto di un determinato impulso italiano nei confronti degli altri partner.

Sin dai primi giorni della rivoluzione libica l'Italia è riuscita a stabilire un canale privilegiato di relazione con i partner libici e ad affermarsi a livello internazionale come punto di riferimento nell'assistenza internazionale alla transizione in corso nel Paese. I rapporti bilaterali e l'assistenza dell'Italia al processo di stabilizzazione democratica si inquadrano nella cornice della Dichiarazione di Tripoli, firmata dall'allora Presidente del Consiglio Monti e dal Primo Ministro Al Kiib il 21 gennaio 2012 che sancisce la comune volontà di rilanciare le relazioni bilaterali sulla base dei tradizionali vincoli sociali, economici e culturali e dei condivisi valori di democrazia, libertà e rispetto dei diritti dell'uomo.

Sin dall'avvio della nostra azione di assistenza privilegiamo un approccio organico, per favorire, nell'emergenza della situazione dell'amministrazione pubblica libica, la sistematicità delle attività nei diversi ambiti, onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni. Superata la fase dell'emergenza umanitaria, l'offerta italiana si è focalizzata sul settore della sicurezza e del controllo delle frontiere, cui Autorità libiche e la Comunità Internazionale attribuiscono prioritaria rilevanza. A complemento dei consistenti interventi condotti in questo campo, abbiamo infatti dedicato particolare attenzione allo sviluppo delle competenze della P.A. libica, con una serie di progetti già avviati e in via di definizione, nonché al rafforzamento della società civile. A tutto ciò si aggiungono le iniziative in favore della ripresa e differenziazione dell'economia libica.

Nel citato settore della sicurezza e del controllo dei confini, l'impegno più consistente è dei Ministeri della Difesa, dell'Interno e degli Affari Esteri, attraverso un ampio pacchetto di programmi di cooperazione, consulenza, addestramento e forniture di mezzi ed equipaggiamenti. A tale impegno sul canale bilaterale, si aggiungono le offerte formative italiane inserite nel cosiddetto G8 Security Compact presentato all'allora PM Zidane a margine del Vertice G8 di Lough Erne e che prevede complessivamente l'addestramento di circa 6000 unità di personale. L'Italia è il primo Paese ad aver avviato il programma e il primo contingente di 340 reclute, giunto in Italia lo scorso 9 gennaio ha quasi completato il primo ciclo addestrativo di 14 settimane a Cassino e inizierà a breve una seconda fase di 10 settimane a Persano (SA). A margine della Conferenza di Roma sulla Libia è stata offerta la disponibilità ad addestrare ulteriori 4000 unità di personale”.


Ministero della salute


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2215-AR/25

Ordine del giorno

Ciprini

Assemblea

11/06/14

XII

Conferimento ai farmacisti titolari di parafarmacie della facoltà di vendere anche farmaci di fascia C


L'ordine del giorno Ciprini n. 9/2215-AR/25, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 aprile 2014, impegnava l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa, anche di tipo normativo, volta ad aumentare la concorrenza nel settore della distribuzione dei farmaci e migliorare l'accessibilità del servizio ai cittadini dando la facoltà ai farmacisti titolari di parafarmacie di vendere anche i farmaci di fascia C.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

“La materia che costituisce l'oggetto dell'ordine del giorno in esame è disciplinata dal combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché dall'articolo 32 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che già consentono la vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia “C” non dispensabili dietro ricetta medica.

A tal riguardo occorre ricordare che la questione è stata oggetto di una decisione della Corte di Giustizia Europea che, nelle cause riunite da C-159/12 a C-161/12, ha affermato quanto segue:

50 (...) la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali prevede che la distribuzione di tutti i medicinali soggetti a prescrizione medica sia riservata alle sole farmacie (.....)

55 Ciò considerato, la normativa di cui trattasi nei procedimenti principali, che riserva alle sole farmacie, la cui apertura è subordinata a un regime di pianificazione, la distribuzione dei farmaci soggetti a prescrizione medica, compresi quelli che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, bensì vengono pagati interamente dall'acquirente, è atta a garantire la realizzazione dell'obiettivo di assicurare un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità nonché, pertanto, la tutela della salute.”

Proprio a tal fine, il Governo durante la seduta dell'Aula in cui è stato votato l'ordine del giorno in questione, ha chiesto che fosse espunto dal testo del medesimo il riferimento alla possibilità per le parafarmacie di erogare medicinali di fascia C “dispensabili dal Servizio Sanitario Nazionale”, riferimento erroneo, perché tali farmaci, come è già noto, non possono mai essere erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma solo a carico del paziente.

In conclusione, la riformulazione proposta e accolta anche dall'Onorevole proponente, è utile per non creare equivoci tra il riferimento erroneo di medicinali di fascia C “dispensabili dal Servizio Sanitario Nazionale” e medicinali dispensabili dietro ricetta medica”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/282-A/44

Ordine del giorno

Binetti

Assemblea

11/06/14

XII

Assunzione di iniziative volte a rendere più efficaci le misure di contrasto alla dipendenza da gioco d’azzardo patologico


L'ordine del giorno Binetti ed altri n. 9/282-A/44, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 settembre 2013, impegnava l'esecutivo a valutare quali iniziative possano risultare più efficaci per una applicazione concreta della normativa in materia di gioco d'azzardo, anche potenziando il sistema sanzionatorio in caso di inosservanza; ad investire risorse di diversa natura in un'ampia azione di comunicazione e di prevenzione dei danni connessi al gioco, per evitarne la trasformazione in dipendenza patologica.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

“Nell'ambito dei lavori per la predisposizione del nuovo Patto per la salute, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali hanno condiviso la necessità di aggiornare i Livelli essenziali di assistenza (L. E. A.) nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. A tal fine, hanno convenuto sull'opportunità di istituire alcuni gruppi di lavoro con l'obiettivo di rivedere i contenuti dello schema di provvedimento predisposto da questo Ministero, in collaborazione con le Regioni, negli anni 2008-2010 e di apportarvi le opportune modifiche, con particolare attenzione alla promozione dell'appropriatezza clinica e organizzativa. Per quanto riguarda la dipendenza da gioco d'azzardo patologico, la proposta del 2008 prevedeva di ampliare la definizione del (sotto)livello assistenziale trasformando l'attuale “Assistenza sanitaria e sociosanitaria alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool” in “Assistenza socio-sanitaria alle persone con dipendenze patologiche”; tale ampliamento comporterà la presa in carico da parte dei servizi territoriali delle persone affette da ogni tipo di dipendenza patologica, inclusa quella da gioco d'azzardo.

Si confida che l'iter di revisione dei L. E. A. possa essere portato a termine entro il corrente anno 2014”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00045

Mozione

Migliore

Assemblea

13/06/14

XII

Diritto all'obiezione di coscienza in ambito medico-sanitario


La mozione Migliore ed altri n. 1/00045, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 giugno 2013, impegnava l'esecutivo a garantire la piena applicazione su tutto il territorio nazionale della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, con particolare riferimento agli articoli 5, 7 e 9, anche attraverso la costituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio con gli assessori regionali.

In merito a tale impegno il Ministro della salute ha trasmesso la seguente nota:

“In tema di monitoraggio sulla corretta attuazione della legge n. 194 del 1978 e facendo seguito agli impegni assunti, come Ministro della salute, in occasione dell'approvazione della mozione n. 1-00045 dell'On. Migliore nel mese giugno 2013, con specifico riguardo all'applicazione della citata legge su tutto il territorio nazionale parametrata all'attività dei consultori familiari e all'esercizio del diritto dell'obiezione di coscienza degli operatori rispetto alle attività connesse all'IVG, comunico quanto segue.

Presso il Ministero della Salute è stato attivato un “Tavolo tecnico” a cui sono stati invitati a partecipare tutti gli Assessori regionali, allo scopo di avviare un monitoraggio sulle attività di IVG e sull'obiezione di coscienza a livello di singola struttura di ricovero e nei consultori familiari, per individuare eventuali criticità nell'applicazione dell'anzidetta legge, in riferimento agli aspetti sopra menzionati. Le schede, predisposte per tale monitoraggio, allegate alla presente relazione (All. 1 e 2), sono state restituite di recente dalle Regioni al Ministero, che sta analizzando i dati, al fine di renderne pubblici i risultati. Ad oggi sono comunque disponibili le elaborazioni riguardanti le strutture di ricovero.

Si specifica che il monitoraggio è stato effettuato relativamente a tutte le strutture ospedaliere con almeno un ginecologo in organico. Il totale delle strutture rilevate a livello nazionale è stato di 710, di cui in 409 si pratica l’IVG, pari al 58% del totale.

La Tabella 1 mostra il confronto, in valori assoluti, fra il totale delle strutture e i punti IVG per ogni regione; dai dati emerge che solo in due casi, relativamente a Regioni molto piccole, si ha un numero di punti IVG inferiore al 25% delle strutture censite, come evidenziato anche nel Grafico 1. Per il resto la copertura è soddisfacente.

Al fine di poter considerare lo stato di attuazione della legge 194/78, nel quadro dell'organizzazione del SSN riferito agli eventi che riguardano la gravidanza, si ritiene opportuno contestualizzare i dati dell'IVG rispetto a quelli sui punti nascita.

Delle 710 strutture nazionali censite, 538 sono punti nascita, pari al 76% del totale.

I nati in Italia nel 2012 sono pari a 534.186; nello stesso anno le IVG sono state 103.193, con un rapporto di 5,2:1, mentre quello fra i punti nascita e punti IVG è di 1,3:1.

In altre parole, mentre le IVG sono il 20% delle nascite, i punti IVG e i punti nascita sono quasi in rapporto 1:1, con una leggera prevalenza dei punti nascita.

Nella Tabella 2 viene riportato il confronto fra punti nascita e punti IVG, non in valore assoluto, ma normalizzati rispetto alla popolazione femminile in età fertile.

A livello nazionale, ogni 100.000 donne in età fertile (15-49 anni), si contano 4,0 punti nascita, contro 3,0 punti IVG, con un rapporto di 1,3:1. Segnatamente su 3 strutture in cui si fa IVG, ce ne sono 4 in cui si partorisce.

Pertanto, considerando sia il numero assoluto dei punti IVG che quello normalizzato alla popolazione di donne in età fertile, la numerosità dei punti IVG appare più che sufficiente, rispetto al numero delle IVG effettuate, tanto più nel confronto con i punti nascita.

Va anche riferito che, in molte Regioni c'è un numero maggiore di punti IVG rispetto a quello dei punti nascita (Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Abruzzo), il che è addirittura in controtendenza rispetto al rapporto fra nascite e IVG.

Ma anche nei casi in cui il rapporto è più basso (es.: Campania, ogni 4,8 punti nascita ci sono 1,9 punti IVG, e nel Lazio, dove ogni 3,5 punti nascita, ci sono 1,8 punti IVG), comunque il rapporto è sempre superiore a quello che ci sarebbe se si seguissero le proporzioni fra nascite e IVG. In questi due casi, comunque, si è in presenza di Regioni in cui è prevista una riduzione dei punti nascita a seguito di iniziative di riorganizzazione; una volta a regime, il rapporto fra punti nascita e IVG sarà più simile a quello delle altre Regioni.

Si coglie l'occasione per ricordare, che uno degli obiettivi della politica sanitaria italiana, secondo l'Accordo Stato-Regioni del dicembre 2010, è proprio la messa in sicurezza dei punti nascita; è infatti prevista una riorganizzazione degli stessi con la chiusura di quelli in cui si effettuano meno di 500 parti l'anno. L'obiettivo di ridurre i punti nascita è finalizzato a concentrare i parti in strutture più adeguate, con personale più esperto, in grado di garantire una maggiore sicurezza dell'evento nascita per una piena tutela della salute della donna e del bambino.

Secondo tale approccio sarebbe opportuno monitorare, per quanto riguarda le IVG, i punti che ne effettuano poche, analogamente a quanto accade per i punti nascita. Tale considerazione vale ancor di più per le IVG tardive, quelle dopo il primo trimestre di gravidanza, casi in cui l'intervento andrebbe effettuato solo nelle strutture con un reparto di terapia intensiva neonatale, considerando la necessità di assistere l'eventuale nato vivo, a seguito di IVG tardiva.

Si ritiene utile, inoltre, ricordare che la legge n. 194 del 1978 all'articolo 7 prevede quanto segue:

Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.

Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

(Art. 6 lettera a): quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna)”.

Preso atto che il numero delle strutture è più che adeguato alle IVG effettuate in Italia, si approfondisce di seguito il rapporto tra IVG e operatori sanitari non obiettori.

Per quanto riguarda il numero di IVG a settimana, il carico di lavoro di ogni ginecologo non obiettore, come mostra la tabella 3, viene sostanzialmente confermato rispetto a quanto già indicato nell'ultima relazione al Parlamento, dove i dati erano stati raccolti su base aggregata regionale e non per singola struttura. Il monitoraggio più di dettaglio effettuato conferma, quindi, la bontà del dato aggregato regionale già comunicato negli anni passati.

Entrando nel merito dei dati, quelli relativi al 2012 confermano il trend di quelli del 2011: considerando 44 settimane lavorative in un anno, il numero di IVG per ogni non obiettore, settimanalmente, va dalle 0,4 della Valle D'Aosta alle 4,3 del Lazio.

I dati non sono significativamente diversi se si contano i ginecologi non obiettori per numero, piuttosto che in termini di FTE (Full Time Equivalent). L'FTE corrisponde al numero di unità riparametrato rispetto ad un lavoratore a tempo pieno. Un FTE equivale ad una persona che lavora a tempo pieno, un lavoratore part-time al 50 corrisponde a 0,5 FTE.

I due dati sono stati rilevati per escludere la possibilità di contare più volte uno stesso operatore presente in strutture diverse, e comunque il valore in FTE permette di considerare le risorse in relazione al tempo di lavoro effettivo presso la struttura.

Si conferma quindi quanto già osservato nella scorsa relazione al Parlamento relativa all'applicazione della legge n.194 del 1978, dati anno 2011, e cioè:

il numero di obiettori di coscienza non impedisce ai non obiettori di svolgere anche altre attività oltre le IVG, e quindi gli eventuali problemi nell'accesso al percorso IVG sono dovuti eventualmente ad una inadeguata organizzazione territoriale, che attualmente, dopo questo monitoraggio, sarà più facile individuare.

Un'analisi approfondita della situazione all'interno delle singole Regioni sarà oggetto di lavoro del Tavolo tecnico ministeriale nelle prossime settimane.

Tabella 1 Strutture di ricovero con reparto di ginecologia per Regione.


Regione

tot.
strutture

in cui si
pratica IVG


Regione

tot.
strutture

in cui si
pratica IVG

%

Piemonte

46

35

76 %

Marche

17

13

76%

Valle d’Aosta

1

1

100 %

Lazio

64

23

36%

Lombardia

93

60

65 %

Abruzzo

13

13

100%

P.A. Bolzano

9

2

22 %

Molise

4

1

25%

P.A. Trento

9

4

44 %

Campania

85

26

31%

Veneto

45

33

73 %

Puglia

48

25

52%

Friuli V. Giulia

14

10

71 %

Basilicata

7

3

43%

Liguria

14

11

79 %

Calabria

30

13

43%

Emilia-Romagna

58

40

69 %

Sicilia

78

38

49%

Toscana

38

29

76 %

Sardegna

23

15

65%

Umbria

14

14

100 %

tot.

710

409

58%


Grafico 1 Mappa dell'Italia con la percentuale per Regione delle strutture che effettuano Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG) (Fonte: Istat - dati fine 2013).






T


abella 2 Tasso dei punti nascita e punti IVG per Regione ogni 100.000 donne in età fertile (15 - 49 anni)


regione

n° di punti
nascita
per 100.000
donne 15-49

anni

n° di strutture in

cui si pratica IVG
per 100.000

donne 15-49 anni

regione

n° di punti

nascita
per 100.000

donne 15-49 anni

n° di strutture in

cui si pratica IVG
per 100.000

donne 15-49 anni

Piemonte

3,4

3,7

Marche

5, 0

3,9

Valle d'Aosta

3,6

3,6

Lazio

3,5

1,8

Lombardia

3,4

2,8

Abruzzo

4,1

4,4

P.A. Bolzano

6,8

1,7

Molise

4,3

1,4

P.A. Trento

5,9

3,4

Campania

4,8

1,9

Veneto

3,6

3,0

Puglia

4,1

2,6

Friuli Venezia Giulia

4,3

3,9

Basilicata

4,6

2,3

Liguria

3,5

3,5

Calabria

3,7

2,8

Emilia-Romagna

3,3

4,2

Sicilia

5,3

3,2.

Toscana

3,4

3,7

Sardegna

4,8

4,0

Umbria

5,7

7,2

tot.

4,0

3,0









Tabella 3 Carico di lavoro settimanale per IVG per ginecologo non obiettore (considerando 44 settimane lavorative all'anno)



Regione

Carico di lavoro settimanale
IVG per non obiettore

(dato relazione 2011)

Carico di lavoro settimanale IVG
per non obiettore

(dato rilevazione 2012 - per
numero non obiettori)

Carico di lavoro settimanale
IVG per non obiettore

(dato rilevazione 2012 - per
FTE non obiettori)

Piemonte

1.5

1.3

1.5

Valle D'Aosta

0.5

0.4

0.5

Lombardia

1.3

1.2 (*)

non disponibile

P.A. Bolzano

2.2

1.5

3.3

P.A. Trento

1.4

1.2

1.2

Veneto

1.8

1.3

1.6

Friuli Venezia Giulia

0.8

0.9

0.9

Liguria

1.7

1.4

1.6

Emilia-Romagna

1.2

non disponibile

non disponibile

Toscana

1.5

1.0

1.1

Umbria

1.2

. 1.1

1.7

Marche

1.2

1.1

1.4

Lazio

4.0

4.3

non disponibile

Abruzzo

3.3

2.8

non disponibile

Molise

2.6

non disponibile

non disponibile

Campania

3.8

3.3

non disponibile

Puglia

1.8

2.4

2.5

Basilicata

1.1

2.8

2.8

Calabria

1.7

2.2

2.2

Sicilia

3.0

0.9

1.3

Sardegna

0.6

0.6

0.6

TOT

1,6





(*) dati parziali


Allegato 1


Monitoraggio anno 2012

IVG e obiezione di coscienza ginecologi presso

STRUTTURE con GINECOLOGO in organico


Regione __________________________________________


Codice USL territoriale______________ Codice Azienda ______________________


Codice struttura _____________________ Denominazione

struttura ______________________




n° parti effettuati nel 2012

n° ginecologi con contratto a tempo indeterminato al 31/12/2012

n° ginecologi con contratto a tempo determinato

(inclusi contratti a gettone e altro) al 31/12/2012

Nella struttura si pratica IVG?

(Sì/No)

TOTALE

di cui obiettori

TOTALE

di cui obiettori

n° unità

FTE (*)

n° unità

FTE (*)

n° unità

FTE (*)

n° unità

FTE (*)











proseguire nella compilazione solo se nella struttura si pratica IVG


n° IVG per età

gestazionale


n° IVG minorenni (incluse straniere)


n° IVG straniere


n° IVG per tecnica

entro i primi 90 gg

oltre i 90 gg




n° totale

di cui minorenni


RU486

(entro 49 gg)

Altre tecniche











n° IVG per tempo d'attesa tra certificato ed intervento

entro 14 gg

fra 15 e 21 gg

fra 22 e 28 gg

oltre 28 gg

non rilevato









n° certificati con urgenza

n° certificati rilasciati da

consultorio familiare pubblico

medico di fiducia

servizio ostetrico-ginecologico della struttura

altra struttura socio-sanitaria

mancante per immediato pericolo di vita della donna








(*) Full Time Equivalent (FTE): indicare il numero di unità riparametrando rispetto ad un lavoratore a tempo pieno. Un FTE equivale ad una persona che lavora a tempo pieno, un lavoratore part-time al 50% corrisponde a 0,5 FTE.



Dati da fornire al Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione – Ufficio X, per il

tramite delle Regioni, entro il 10 dicembre 2013

Allegato 2


Monitoraggio anno 2012

IVG e obiezione di coscienza dei ginecologi che operano nei

CONSULTORI FAMILIARI



Regione _________________________________________________


Codice USL territoriale_______________________ Comune ________________________________


Indirizzo (*) ______________________________ Cap ______________________________


Telefono ______________________________ Tipologia sede (**) ________________________




n° ginecologi presenti nella struttura con contratto a tempo indeterminato


n° ginecologi presenti nella struttura con contratto a tempo determinato (inclusi contratti a gettone e altro) al 31/12/2012

TOTALE

di cui obiettori


TOTALE

di cui obiettori

FTE (***)

ore annue

FTE (***)

ore annue


FTE (***)

ore annue

FTE (***)

ore annue














che prestano servizio anche in struttura di ricovero e cura

di cui obiettori


che prestano servizio anche in struttura di ricovero e cura

di cui obiettori

FTE (***)

ore annue

FTE (***)

ore annue


FTE (***)

ore annue

FTE (***)

ore annue
















n° donne che hanno fatto un colloquio IVG

n° certificati rilasciati


n° donne che hanno fatto controlli post IVG







(*) dati da verificare rispetto a quanto pubblicato sul portale del Ministero (www.salute.gov.it)

(**) Indicare Principale o Distaccata


(***) Full Time Equivalent (FTE): indicare il numero di unità riparametrando rispetto ad un lavoratore a tempo pieno. Un FTE equivale ad una persona che lavora a tempo pieno, un lavoratore part-time al 50% corrisponde a 0,5 FTE.







Dati da fornire al Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione – Ufficio X, per il tramite delle Regioni, entro il 10 dicembre 2013

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti

cui sono riferite le note di attuazione

annunciate al 30 giugno 2014



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Binetti

Ordine del giorno

9/282-A/44

59

On.

Ciprini

Ordine del giorno

9/2215-AR/25

58

On.

Migliore

Mozione

1/00045

60

On.

Quartapelle Procopio

Risoluzione conclusiva

8/00037

54


















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove introdotte da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

In evidenza a giugno 2014


Nell'ambito delle relazioni trasmesse al Parlamento nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, si segnala, in quanto si tratta del primo adempimento, il documento recante i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato, con dati riferiti all'anno 2013 (Doc. CCXV, n. 1), trasmesso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La relazione di cui trattasi ottempera quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lett. e), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”: l'articolo richiamato prevede che il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, istituito, ai sensi del comma 1, presso il Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare39, effettui azioni di monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 11340, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato (lett. a) e predisponga una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore.

L'articolo 4 della legge n. 10 del 2013, al comma 1, dispone inoltre che, in allegato alla relazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, d'intesa con le regioni e i comuni, presenti un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti. Nella relazione pervenuta alle Camere si richiama espressamente la disposizione di cui all'articolo 4 della legge n. 10, osservando che tale previsione denota la consapevolezza da parte del legislatore che “Il tema del verde urbano incrocia per la sua stessa natura quello, essenziale, delle scelte di governo del territorio”, che costituirebbe anzi un punto strategico e qualificante della nuova normativa, giacché essa prevede altresì (articolo 4, comma 2) che “I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno”. Nella relazione medesima, si fa peraltro presente che le modalità della predisposizione del rapporto saranno definite nell'ambito del Tavolo comune che il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico sta attivando insieme a Regioni e ANCI41.

Tra le relazioni pervenute alle Camere nel mese di giugno che adempiono ad obblighi di legge si segnala inoltre, in quanto sana un ritardo nella trasmissione rispetto al termine previsto, la relazione sullo stato di attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, con dati aggiornati al 31 dicembre 2012 (Doc. CX, n. 1), trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della medesima legge n. 269. La disposizione richiamata prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenti al Parlamento, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3 dell'articolo 17: quest'ultimo dispone che, nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri: a) acquisisca dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati; b) promuova, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori; c) partecipi, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

Si ricorda che la precedente relazione in conformità del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 269 del 1998, con dati aggiornati al mese di settembre 2011 (Doc. CX, n. 2), era stata trasmessa nel mese di ottobre 201242.

Per quanto attiene all'introduzione di nuovi obblighi43, si segnala quanto previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 8944, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”. L'articolo 6 del citato decreto (Strategie di contrasto all’evasione fiscale), al comma 1, dispone che nelle more dell’attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e di rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11 marzo 2014, n. 2345, il Governo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 66 (ossia entro il 23 giugno 2014), presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013, specificati per ciascuna regione, e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 66 del 2014 stabilisce che, conseguentemente, non si applichi all'anno 2013 l'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Si ricorda che il comma 36.1 è stato introdotto dall'articolo 1, comma 299, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (da trasmettere alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno)46, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto deve altresì indicare le strategie per il suddetto contrasto, aggiornarle e confrontare i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti47.

L'articolo 16-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, al comma 3, ridetermina per gli anni 2015, 2016 e 2017 il contingente di cui all'articolo 15248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (recante “Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri”), quantificando il relativo onere. Il comma 4 del medesimo articolo dispone che, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 19649, il Ministro degli affari esteri provveda al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3 e riferisca in merito al Ministro dell’economia e delle finanze e che quest'ultimo, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle quantificazioni indicate, adotti le misure necessarie alla copertura finanziaria del maggior onere e riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed all'adozione delle misure assunte.

Infine, un ulteriore nuovo obbligo di relazione alle Camere è stato introdotto dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, recante “Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali”50.

Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'articolo 1 del richiamato decreto n. 74, al comma 1, autorizza il presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario per la ricostruzione nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 7451, ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 (individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50), limitatamente a quelli già colpiti dal sisma. Le disposizioni di cui all'articolo 1, fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili, specificato al comma 5 del medesimo articolo 1, si applicano anche ai territori colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, dichiarativa dello stato di emergenza, e in attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013. Il comma 9-quater dell'articolo 1 del decreto-legge n. 74, inserito nel corso dell’esame in Commissione, dispone che il Presidente della Regione Emilia-Romagna trasmetta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati dall'articolo 1 e sull'utilizzo delle risorse stanziate.



Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1° – 30 giugno 2014


Relazioni governative


Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 180/2011,

art. 17, co. 1,

lett. e)*

Attività svolta dal Garante per le micro, piccole e medie imprese

(Predisposa dal Garante e trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati relativi all'anno 2013,

Doc. CCII, n. 2)

X Attività produttive

9/6/2014

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Garante, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, trasmetta, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio, il quale la invia, entro i successivi trenta giorni, al Parlamento.

L. 269/1998,

art. 17, co. 1


Stato di attuazione della legge

n. 269 del 1998, recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2012,

Doc. CX, n. 1)

II Giustizia

12/6/2014


Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 10/2013

art. 3, co. 2,

lett. e)*

Risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato

(Predisposta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico)

(Dati riferiti all'anno 2013,

Doc. CCXV, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

VIII Ambiente

10/6/2014

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 4 della legge n. 10 del 2013, al comma 1, dispone inoltre che, in allegato alla relazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, d'intesa con le regioni e i comuni, presenti un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

Ministero degli affari esteri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 496/1995,

art. 9, co. 2,

lett. c)

Stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall’Italia

(Dati relativi al 2013,

Doc. CXXXI, n. 2)

III Affari esteri

10/6/2014

L. 484/1998,

art. 4, co. 1,

lett. c)

Stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari

(Dati relativi al 2013,

Doc. CXXXIX, n. 2)

III Affari esteri

10/6/2014

L. 374/1997,

art. 9, co. 2

Stato di attuazione della legge recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona”

(Trasmessa dal Ministro degli affari esteri per la parte di propria competenza)*

(Dati relativi al secondo semestre 2013, Doc. CLXXXII, n. 4)

III Affari esteri

IV Difesa

X Attività produttive

10/6/2014

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria (ora sviluppo economico). In data 30 novembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, essendo cessate le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona, di non avere più competenza sulla materia e pertanto di non avere alcun contributo da formulare per la predisposizione della relazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 374 del 1997. A seguito di un'analoga comunicazione del Ministero della difesa del 28 marzo 2012, l'obbligo risulta superato per entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo.

L. 411/1985,

art. 3, co. 2

Attività svolta dalla Società

Dante Alighieri

(Dati relativi all'attività 2013 con allegato il bilancio consuntivo riferito alla medesima annualità)

III Affari esteri

VII Cultura

10/6/2014


Ministero della difesa

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68


D.L. 185/2008,

art. 9, co. 1-ter*

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2013, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, Doc. CLXIV, n. 13)

I Affari costituzionali

IV Difesa

V Bilancio

18/6/2014

*Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

D.Lgs. 66/2010,

art. 536, co. 1*

Documento programmatico pluriennale per la Difesa

(Dati relativi al triennio 2014-2016)

IV Difesa

V Bilancio

23/6/2014

*L'articolo 536 è stato sostituito dall’articolo 4, comma 2, lett. a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

L'articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto che in sede di presentazione del Documento il Ministro della difesa riferisca riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.



Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68


Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2013,

Doc. CLXIV, n. 14)

I Affari costituzionali

V Bilancio

VI Finanze

18/6/2014

L. 488/1999,

art. 26, co. 5

Risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni

(Dati relativi al 2013,

Doc. CLXV, n. 2)

V Bilancio

23/6/2014

Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 159/2011,

art. 49, co. 1

Consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca

(Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento)

(Dati aggiornati al mese di marzo 2014, Doc. CLIV, n. 3)

II Giustizia

18/6/2014




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 166/2002,

art. 30, co. 7*

Stato di attuazione degli interventi del programma pluriennale straordinario per la realizzazione di infrastrutture e impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture delle Forze di polizia

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2013, Doc. LXXVII, n. 1)

I Affari costituzionali

IV Difesa

26/6/2014





Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 67/1997

art. 3, co. 1

Relazioni sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche finanziati con i contributi erariali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 1997, relativi a lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana*

(Dati relativi all'anno 2013)

I Affari costituzionali

V Bilancio

VII Cultura

VIII Ambiente

XI Lavoro

17/6/2014

*Le relazioni sono state predisposte dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo e trasmesse dal Ministero, in conformità di quanto previsto dalla disposizione istitutiva dell'obbligo.

D.Lgs 159/2011,

art. 109, co. 1,

primo periodo

Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA)

(Dati relativi al II semestre 2013,

Doc LXXIV, n. 3)

I Affari costituzionali

II Giustizia

19/6/2014





Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 252/2005,

art. 19, co. 7

Attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)

(Dati relativi al 2013,

Doc. CXIX, n. 2)

VI Finanze

XI Lavoro

19/6/2014


Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 376/2000,

art. 8, co. 1

Stato di attuazione della legge concernente “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” e attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive*

(Dati relativi al 2013,

Doc. CXXXV, n. 2)

XII Affari sociali

17/6/2014

*Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le funzioni esercitate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive sono state trasferite al Comitato tecnico sanitario, istituito dal medesimo articolo 2.

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse e grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2013,

Doc. CLXIV, n. 15)

I Affari costituzionali

V Bilancio

XII Affari sociali

25/6/2014





Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 322/1989,

art. 24, co. 1

Attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché stato di attuazione del programma statistico nazionale

(Dati relativi al 2013,

Doc. LXIX, n. 2)

I Affari costituzionali

25/6/2014



Relazioni non governative


Fonte istitutiva

Soggetto

competente

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore civico della provincia autonoma di Bolzano

Attività svolta

(Dati relativi all'anno 2013,

Doc. CXXVIII, n. 21)

I Affari costituzionali

9/6/2014

L. 262/2005

art. 19, co. 4

Banca d'Italia

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2013,

Doc. CXCVIII, n. 2)

V Bilancio

VI Finanze

11/6/2014

D.Lgs. 196/2003,

art. 154, co. 1,

lett. m)

Garante per la protezione dei dati personali

Attività svolta e stato di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali

(Dati relativi all'anno 2013, Doc. CXXXVI, n. 2)

II Giustizia

13/6/2014

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore civico della regione Veneto

Attività svolta

(Dati relativi all'anno 2013 e al primo trimestre 2014,

Doc. CXXVIII, n. 22)

I Affari costituzionali

16/6/2014

L. 157/1992,

art. 19-bis,

co. 5


Regione Piemonte

Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE

(Dati relativi al 2013)

XIII Agricoltura

23/6/2014

L. 481/1995,

art. 2, co. 12,

lett. i)*


L. 239/2004,

art. 1, co. 12,

primo e secondo periodo

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

Stato dei servizi ed attività svolta dall'Autorità

(Dati aggiornati al 31 marzo 2014, Doc. CXLI, n. 2)

VIII Ambiente

X Attività produttive

26/6/2014

*Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, all'articolo 3, comma 1, lett. m) ha disposto che l'Autorità integri la relazione al Governo e al Parlamento di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge n. 481 con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato.







Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative




Fonte

Presentatore

Oggetto

D.L. 66/2014,

art. 6, co. 1*

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga trasmessa dal Governo senza specificare il Ministero competente

Risultati conseguiti nella realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale

*Il testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2014, n. 143.

Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che il Governo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 66, ossia entro il 23 giugno 2014, presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013, specificati per ciascuna regione, e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti.

D.L. 66/2014,

art. 16-bis, co. 4*

Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa indicate all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2014, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*Il comma 4 dell'articolo 16-bis prevede che qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto agli oneri relativi alla rideterminazione del contingente di personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come quantificati dal comma 3 del medesimo articolo 16-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed all'adozione delle misure necessarie per la copertura finanziaria del maggior onere.




(*) Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione.








Relazioni non governative


Fonte

Soggetto competente

Oggetto

D.L. 74/2014,

art. 1, co. 9-quater*

Presidente della Regione Emilia-Romagna

Stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014, ed utilizzo delle risorse stanziate

*Il testo del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, coordinato con la legge di conversione 26 giugno 2014, n. 93, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2014, n. 148.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 74, al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, autorizza il presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario per la ricostruzione, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 (individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50), limitatamente a quelli già colpiti dal sisma. Le disposizioni di cui all'articolo 1, fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5 del medesimo articolo, si applicano anche ai territori colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013. Il comma 9-quater dell'articolo 1 prevede che il presidente della regione Emilia-Romagna trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati dall'articolo 1 e sull'utilizzo delle risorse stanziate con cadenza annuale.





1Si ricorda come la formulazione originaria dell'art. 5 del D.L. n. 101/2013 prevedesse che, al fine di concentrare l'attività della CIVIT (successivamente ridenominata ANAC dalla legge di conversione) sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, fossero trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ARAN le funzioni, già attribuite alla CIVIT, in materia di misurazione e valutazione della performance. Conseguentemente la norma prevedeva l'integrazione del collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN con due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance e valutazione del personale. Si prevedeva parimenti il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni già proprie della CIVIT in materia di qualità dei servizi pubblici. Tali disposizioni sono state poi soppresse dalla legge di conversione n. 125/2013.

2La richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Lertora era stata trasmessa, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 maggio 2014, annunciata in pari data alla Camera e al Senato. La 4ª Commissione (Difesa) del Senato ha esaminato la richiesta nella seduta del 4 giugno 2014 esprimendo contestualmente parere favorevole. La IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati ha invece esaminato la richiesta nella seduta dell'11 giugno 2014 ed ha espresso parere favorevole nella successiva seduta del 18 giugno 2014.

3Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 il parere parlamentare deve essere richiesto anche sulla proposta di nomina dei vicepresidenti degli enti pubblici.

4L'organo è stato rinnovato, nella composizione ridotta riferita nel testo, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 luglio 2013.

5In effetti con il D.P.C.M. 1° luglio 2013 Zanetti e Maccagno sono rispettivamente nominati “commissario straordinario” e “vice-commissario straordinario”, mentre con i precedenti provvedimenti (cfr. infra nel testo) erano stati nominati “commissario” e “vice-commissario” in funzione del commissariamento della FOM disposto ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 222/2007.

6Ai sensi infatti dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1° luglio 2013 il commissario straordinario provvede: a redigere uno schema di statuto della Fondazione che ne definisca l'organizzazione alla luce del superamento della situazione emergenziale di dissesto; alla ricognizione delle risultanze economiche e patrimoniali ed all'attivazione dei rimedi idonei ad assicurare il recupero del loro equilibrio; a proporre progetti di valorizzazione del patrimonio culturale mauriziano da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7Si segnala che benché la Fondazione Ordine Mauriziano appaia un ente pubblico (in tal senso depongono le pronunce rese dalla Corte dei Conti, Sez. Giur. reg. Piemonte, 1° settembre 2005, n. 223, nonché dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2010, n. 3511) ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, non risultano precedenti di trasmissione al Parlamento da parte del Governo di proposte o comunicazioni di nomina nell'Ente stesso.

8La prima nomina presidenziale di Bevilacqua era avvenuta con decreto ministeriale del 29 settembre 2004, notificato il 7 ottobre 2004, cui fece seguito la nomina del medesimo a commissario straordinario dell'Ente, avvenuta con decreto ministeriale dell'11 dicembre 2008 e protrattasi fino alla seconda nomina a presidente.

9In eventuale assenza delle agenzie regionali per il turismo, saranno rappresentati gli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale.

10La procedura per il secondo rinnovo dell’incarico di Semerari era stata avviata dal Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 nelle more del riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed era stata consentita dal comma 1-bis dell’art. 3 del D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n. 14/2009, che aveva esteso anche agli enti predetti il dettato dell’art. 6, secondo comma della L. n. 14/1978, secondo il quale sono rinnovabili fino a due volte gli incarichi degli organi di governo degli enti pubblici.

11La composizione corrente del consiglio di amministrazione consegue alle modifiche dell'art. 4 dello statuto dell'ISMEA, approvate con D.M. del 3 dicembre 2009, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4-sexiesdecies del D.L. n. 171/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 205/2008, che ha provveduto al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

12Il Ministero dell'economia e delle finanze aveva sottolineato, con propria nota del 29 ottobre 2013, come l'Ente in questione registrasse per il secondo esercizio consecutivo un disavanzo finanziario di competenza, e come pertanto si rendesse necessaria la nomina di un nuovo commissario straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011.

13L'art. 12, comma 7, del D.L. n. 95/2012 aveva attribuito le funzioni di coordinamento relative al finanziamento della politica agricola comune al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che agiva quindi come unico rappresentante dello Stato nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai fondi FEAGA e FEASR. In conseguenza di ciò si prevedeva tra l'altro la riallocazione presso il predetto Ministero di parte delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia.

14Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti. Sono stati altresì abrogati i commi 8 e ss. dell'art. 12 del D.L. n. 95/2012 che prevedevano e disciplinavano la riallocazione di parte delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'AGEA presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

15Detto incarico è definitivamente cessato il 24 luglio 2013 al termine del periodo di prorogatio della durata di 45 giorni previsto dall’art. 3 del D.L. n. 293/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994.

16Il ricorso contro il citato decreto di nomina, inizialmente respinto dal TAR Sardegna - Cagliari, Sez. I, con sentenza n. 520/2012, era stato proposto da Massimo Deiana, il cui nominativo era stato incluso, insieme a quello di Massidda, nella lista dei candidati sottoposta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

17Il provvedimento di nomina precisa altresì che il commissario straordinario Di Marco è preposto all'incarico fino all'esito dei rimedi giurisdizionali richiamati (in particolare del ricorso avanti la Corte di Cassazione), ovvero per il periodo strettamente necessario al completamento del procedimento di rinnovo della presidenza dell'Autorità portuale di Cagliari, già avviato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 27 novembre 2013, e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

18Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 73/2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.

19Orsini è stato nominato in sostituzione del dimissionario Gian Luca Galletti, che a sua volta era stato nominato con decreto ministeriale del 17 aprile 2013 in sostituzione del dimissionario Ernesto Carbone.

20La composizione corrente del consiglio di amministrazione consegue alle modifiche dell'art. 4 dello statuto dell'ISMEA, approvate con D.M. del 3 dicembre 2009, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4-sexiesdecies del D.L. n. 171/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 205/2008, che ha provveduto al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

21La richiesta del parere parlamentare sulla proposta di nomina di Cantone era stata presentata il 19 marzo 2014 dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Su tale proposta avevano espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti la 1ª Commissione del Senato, nella seduta del 27 marzo 2014, e la I Commissione della Camera nella seduta del 2 aprile 2014. La nomina di Cantone era stata infine deliberata dal Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014.

22La formulazione originaria dell'art. 5 del D.L. n. 101/2013 prevedeva invece il mantenimento della composizione all'epoca vigente per la CIVIT, pari a un presidente e due componenti, coerentemente con il disposto dell'art. 23, comma 1, lett. h) del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011. Quest'ultima norma aveva ridotto in tale misura la composizione della CIVIT, altrimenti prevista in cinque componenti compreso il presidente dall'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009.

23Già per effetto dell'art. 34-bis del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012, la nomina del presidente della CIVIT era stata differenziata da quella dei membri della medesima Commissione sotto il profilo dei Ministri proponenti. Secondo la normativa antevigente, invece, il presidente della CIVIT era eletto dalla stessa Commissione fra i suoi componenti nella seduta di insediamento.

24Tra cui in particolare i poteri sanzionatori di cui all'art. 19, comma 5, lett. b). Inoltre, ai sensi del successivo comma 7, il presidente dell'ANAC formula proposte al Commissario unico del Governo per l'Expo Milano 2015 e alla omonima S.p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento.

25Vedasi al riguardo supra alla nota n. 1.

26Come specificato dapprima nel comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 giugno 2013, e come precisato poi dai rappresentanti del Governo nelle sedute dell'Assemblea della Camera del 3 e del 5 luglio 2013, la nomina di Golini ha carattere temporaneo e risponde all'esigenza di garantire, per un periodo contingente e transitorio, la continuità e la funzionalità dell'Istituto. L'individuazione di un soggetto facente funzioni è stata determinata anche dalla necessità di colmare il vuoto regolamentare determinato dalla mancata previsione della figura di un vicepresidente dell'Ente o di colui che svolga le funzioni del presidente in caso di sua assenza definitiva. Infatti la normativa di settore prevede solo l'ipotesi di sostituzione temporanea del presidente dell'ISTAT in caso di sua assenza o impedimento contingente, previa delega del medesimo ad un membro del consiglio ovvero ad un dirigente per specifiche funzioni. Viceversa l'assunzione da parte del presidente dell'Istituto dell'incarico di Ministro non può essere configurata alla stregua di un'assenza o di un impedimento contingente.

27Si precisa che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo aveva già richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padoan a presidente dell'ISTAT con lettera in data 30 dicembre 2013 annunciata alla Camera e al Senato l'8 gennaio 2014. La richiesta era stata assegnata alla I Commissione della Camera ed alla 1ª Commissione del Senato. Quest'ultima l'aveva esaminata nella seduta del 15 gennaio 2014 ed aveva espresso parere favorevole senza tuttavia raggiungere la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti. Di conseguenza il predetto Ministro ha confermato la richiesta di parere parlamentare con la lettera del 17 gennaio 2014 citata nel testo.

28Prima dell'emanazione del suddetto decreto-legge, erano organi dell'AGEA il presidente ed il consiglio di amministrazione, composto dal predetto presidente e da ulteriori quattro membri. In particolare, il presidente era nominato per tre anni (rinnovabili non più di due volte) con D.P.R. emanato su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sulla relativa proposta di nomina, anche per effetto del richiamo all'art. 3 della legge n. 400/1988 operato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 165/1999 istitutivo dell'AGEA, le Commissioni XIII della Camera e 9ª del Senato erano chiamate ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978.

29Si ricorda che la sentenza del T.A.R. Lazio Sez. I del 17 gennaio 2012 aveva annullato il D.P.C.M. del 23 giugno 2011 che aveva disposto il commissariamento dell'Agenzia e la contestuale nomina di Mario Iannelli a commissario straordinario. Per effetto di tale pronuncia erano stati quindi reintegrati gli organi precedentemente in carica, ossia il presidente Dario Fruscio ed il consiglio di amministrazione composto da Carlo Liviantoni, Maria Antonietta Mazzone, Giorgio Piazza e il già citato Guido Tampieri. Tali organi sono successivamente decaduti per effetto delle disposizioni del ricordato decreto-legge n. 95/2012.

30In seguito all'emanazione del D.L. n. 95/2012, Tampieri era stato inizialmente nominato direttore dell'AGEA con D.M. in data 11 luglio 2012, non comunicato alle Camere. A seguito dell'introduzione (ad opera della legge di conversione n. 135/2012) del parere delle Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina del direttore, Tampieri è cessato da tale carica ed è stato nominato commissario straordinario dell'Agenzia con D.P.C.M. del 12 settembre 2012, comunicato alla Camera e al Senato il 30 ottobre e il 5 novembre 2012, nelle more della riedizione della procedura per la nomina del direttore. Tampieri è stato infine nominato direttore dell'AGEA con il D.M. 21 dicembre 2012 citato supra nel testo. Sulla relativa proposta di nomina la 9ª Commissione del Senato e la XIII Commissione della Camera avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 6 e del 28 novembre 2012.

31Infatti ARCUS S.p.a., in quanto società di capitali, non sarebbe ricompresa nel campo di applicazione della legge generale n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici” ed è stata sempre ritenuta inapplicabile alle società di diritto comune.

32Prima della modifica della governance di ARCUS S.p.a. ad opera del citato D.L. n. 95/2012, il Ministro per i beni e le attività culturali aveva trasmesso, con lettera del 30 dicembre 2011, la richiesta di parere parlamentare sulla nomina dello stesso Ortona a presidente della citata Società. Tale richiesta era stata assegnata alla 7ª Commissione del Senato ed alla VII Commissione della Camera, che avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 1° e del 2 febbraio 2012.

33Ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 293/1994, convertito con modificazioni dalla L. n. 444/1994.

34Secondo il testo antevigente dell'art. 12, comma 1, dello statuto della Fondazione (nonché secondo l'art. 5 del D.Lgs. n. 20/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 33/2004), oltre ai due consiglieri di designazione governativa indicati nel testo, il Ministro per i beni e le attività culturali indicava un altro consigliere ai sensi della lettera c), nonché un ulteriore componente fintanto che non si sarebbe verificata una partecipazione qualificata al patrimonio dell'Istituto da parte di soggetti privati, ai sensi della lettera g) del predetto comma. Per tale ultima ipotesi, la nuova formulazione della disposizione statutaria ha riferito la designazione alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997.

35Attuale sindaco di Siracusa è Giancarlo Garozzo.

36È pertanto dubbio che il decreto di nomina degli "altri amministratori" (come i commissari straordinari) sia anch'esso soggetto ad obbligo di comunicazione al Parlamento: così sarebbe se, in assenza di espressa menzione nel citato comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 213/2009, si ritenesse ancora applicabile a tali nomine l'art. 9 della legge generale n. 14/1978; viceversa, ove l'applicabilità della legge generale dovesse ritenersi esclusa in presenza della norma speciale di cui al D.Lgs. n. 213/2009, non sussisterebbe più alcun obbligo di comunicazione a carico del Governo e le nomine degli "altri amministratori" degli enti di ricerca non sarebbero più soggette al controllo parlamentare. Tale seconda interpretazione sembra essere quella seguita dal Governo.

37Pubblicato sulla G.U. n. 229 del 1° ottobre 2011.

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

38 Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Unione Europea e Nazioni Unite

39Il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 10 del 2013 ha istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito organo collegiale, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, demandando ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione della sua composizione e delle sue modalità di funzionamento. Il decreto 18 febbraio 2013, n. 51, con il quale sono state definite la composizione e il funzionamento del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico ha previsto, fra l'altro, che siano nominate persone di particolare e comprovata competenza ed esperienza tecnica, culturale, professionale o giuridica nel settore ambientale. Con decreti 28 marzo 2013, n. 105, 9 aprile 2013, n. 116, 19 aprile 2013, n. 130, e 25 aprile 2013, n. 149, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati i componenti non di diritto del predetto Comitato. Con decreto 19 giugno 2013, n. 185, il nuovo Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato le nomine operate dal suo predecessore. Nel Doc. CCXV, n. 1, trasmesso alle Camere, si evidenzia che sia il decreto con il quale sono state definite la composizione e il funzionamento del Comitato, sia i decreti di nomina dei componenti non di diritto sono stati impugnati dinanzi al TAR Lazio dal Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, che ha messo in discussione soprattutto l'individuazione come componente di diritto del Presidente pro tempore di un ordine professionalmente concorrente, la circostanza che il Ministro che ha operato le nomine dei componenti non di diritto non avrebbe potuto farlo essendo il Governo ormai dimissionario, e, più in generale, l'inadeguata qualificazione dei componenti nominati. Con ordinanza della VI Sezione n. 3803 del 26 settembre 2013, il Consiglio di Stato ha dapprima respinto in sede cautelare la richiesta di sospensiva avanzata nei confronti dei decreti anzidetti. Indi, con sentenza n. 3024 del 19 marzo 2014, della Sezione Il bis, il Tar Lazio ha sancito la piena legittimità dell'operato del Ministero dell'ambiente. Cfr. Doc. CCXV, n. 1, paragrafo 2.1, pag. 33 e ss.

40La legge 29 gennaio 1992, n. 113, reca “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”.

41Cfr. Doc. CCXV, n. 1, paragrafo 1.1, pag. 12.

42Il Doc. CX, n. 2 è stato trasmesso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero, alla quale le funzioni di coordinamento delle attività relative alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 269 del 1998, erano state delegate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2013 (art. 1, co. 3).

43Si tratta di obblighi previsti da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione.

44Il testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2014, n. 143.

45L'articolo 3 (Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale) della legge n. 23 del 2014 conferisce delega al Governo al fine di introdurre nell’ordinamento disposizioni dirette a:

a) attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi;

b) definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;

c) prevedere che i risultati della rilevazione siano calcolati e pubblicati con cadenza annuale;

d) istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze una commissione, senza diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese, composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Banca d'Italia e dalle altre amministrazioni interessate; la commissione, che si avvale del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni familiari e delle autonomie locali, redige un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, al fine di:

1) diffondere le misurazioni sull'economia non osservata, assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;

2) valutare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva, effettuando una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione fiscale e contributiva e assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;

3) illustrare le strategie e gli interventi definiti e attuati dall'amministrazione pubblica per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva;

4) evidenziare i risultati ottenuti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva;

5) individuare le linee di intervento e di prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;

e) definire le linee di intervento per favorire l'emersione di base imponibile, anche attraverso l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti, selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente esposte al mancato rispetto dell'obbligo tributario, definendo attraverso i decreti legislativi le più opportune fasi applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria nelle fasi di attuazione;

f) prevedere che il Governo rediga annualmente, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, da presentare alle Camere contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni; prevedere che il Governo indichi, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, e che esso aggiorni e confronti i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

L'articolo 9 (Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo) delega il Governo a:

a) rafforzare i controlli mirati da parte dell'amministrazione finanziaria, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche di dati e prevedendo, ove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche nazionali, europee e internazionali, al fine di migliorare l'efficacia delle metodologie di controllo, con particolare rafforzamento del contrasto delle frodi carosello, degli abusi nelle attività di incasso e trasferimento di fondi (money transfer) e di trasferimento di immobili, dei fenomeni di alterazione delle basi imponibili attraverso un uso distorto del transfer pricing e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché delle fattispecie di elusione fiscale;

b) prevedere l'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento; prevedere l'effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; rafforzare il contraddittorio nella fase di indagine e la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale;

c) potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e promuovendo adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea, nonché favorendo una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari;

d) incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti;

e) verificare la possibilità di introdurre meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori;

f) rafforzare la tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica;

g) prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

h) procedere alla revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie;

i) prevedere l'introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede europea, tenendo anche conto delle esperienze internazionali, di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale;

l) rafforzare il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici del Ministero dell'economia e delle finanze sulla società Equitalia.

46Tale previsione è stata ottemperata per la prima volta con la trasmissione dell'Allegato II alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII n. 1-bis).

47Il comma 300 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 ha contestualmente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un obbligo preesistente, di contenuto sostanzialmente analogo, già previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ai sensi del quale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze era tenuto a presentare al Parlamento una relazione che definisse i risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale.

48Si tratta del contingente complessivo di personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere, previa autorizzazione dell'amministrazione centrale, per proprie esigenze di servizio.

49Il comma 12 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) recita: “12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi”.

50Il testo del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, coordinato con la legge di conversione 26 giugno 2014, n. 93, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2014, n. 148.

51Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, reca “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012”.