Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Controllo Parlamentare | ||
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 2/XVII GIUGNO 2013 | ||
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 2 Progressivo: 2013 | ||
Data: | 14/06/2013 | ||
Descrittori: |
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Notiziario mensile Numero 2/XVII GIUGNO 2013 L’attività di controllo parlamentare
MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI
a cura del Servizio per il Controllo parlamentare |
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3
ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 33
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 37
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 38
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° – 31 maggio 2013 46
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di maggio 2013 (e nella prima parte del mese di giugno 2013), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 luglio 2013 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 luglio 2013, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di maggio 2013 e l'inizio di quello di giugno 2013, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di luglio 2013. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di maggio 2013, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di luglio 2013 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.
IN QUESTO NUMERO:
- La 13ª Commissione del Senato e, si anticipa, l'VIII Commissione della Camera hanno espresso parere favorevole sulle proposte di nomina di Giuseppe Bombino a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte e di Luca Santini a presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.
- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini di Oliviero Olivieri, dopo averlo confermato, con proprio decreto del 13 maggio 2013, commissario straordinario del medesimo Ente parco per un periodo massimo di due mesi.
- Si anticipa che lo stesso Ministro, con propri decreti, ha confermato per un periodo massimo di tre mesi i commissari straordinari dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte, Antonio Alvaro, e dell'Ente parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, nonché quello del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Antonio Granara, per un periodo massimo di un mese.
- Con D.P.R. del 21 maggio 2013, Gino Paoli è stato nominato per la durata di un quadriennio presidente della Società italiana degli autori ed editori SIAE. Sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la VII Commissione della Camera e la 7ª Commissione del Senato nelle rispettive sedute del 15 maggio 2013.
- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 14 maggio 2013, ha prorogato fino ad un massimo di sei mesi il mandato, in scadenza il 16 maggio 2013, del commissiario straordinario dell'Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC, Vito Riggio.
- Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 2013 è stata approvata la nomina di Salvatore Rossi a direttore generale della Banca d'Italia per sei anni. Rossi pertanto viene ad assumere anche la presidenza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS.
- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 7 maggio 2013, ha nominato Luciano Canepa commissario straordinario dell'Autorità portuale di Ancona per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dall'8 maggio 2013.
- Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha rinnovato la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fiorella Kostoris a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, già trasmessa alle Camere successivamente al loro scioglimento.
- Nel mese di maggio 2013 è scaduto il mandato del presidente dell'Autorità portuale di La Spezia, Giovanni Lorenzo Forcieri, ed avrebbero dovuto concludersi le procedure per la nomina del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM.
- Nel mese di giugno 2013 scadono invece i mandati del presidente dell'Autorità portuale di Piombino, Luciano Guerrieri, dei commissari straordinari dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Luca Santini, e del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, Antonio Granara, nonché del commissario della Fondazione Ordine Mauriziano FOM, Giovanni Zanetti, con il vice-commissario Cristiana Maccagno.
- Nel mese di luglio 2013 scadranno infine i mandati del presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, Alberto Gauzolino, e dei componenti del consiglio di amministrazione; scadranno poi i mandati del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini, Oliviero Olivieri, del presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Paolo Silverio Piro, nonché di Vittorio Conti a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB.
- È stato pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 2013 il decreto del Presidente della Repubblica n. 50 del 18 marzo 2013, con il quale è stata disposta la trasformazione in ente di diritto privato dell'Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia UNUCI. Il relativo schema di regolamento, approvato in via preliminare il 16 novembre 2012, era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2013, dopo che la 4ª Commissione (Difesa) del Senato aveva espresso parere favorevole il 13 febbraio 2013. La procedura di privatizzazione dell'UNUCI era stata attivata ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012. Tale disposizione prevede infatti che gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, quale appunto era l'UNUCI, possono essere trasformati, con appositi regolamenti di delegificazione, in soggetti di diritto privato sulla base dei princìpi e criteri direttivi dettati dall’articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008). Si ricorda peraltro che in passato l'ente pubblico UNUCI, già confermato ai sensi del decreto interministeriale del 19 novembre 2008 e perciò sottratto alla "ghigliottina" di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, era stato comunque riordinato con il D.P.R. 12 novembre 2009, n. 203; la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente era stata peraltro ridotta da sei a cinque componenti in applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010. Da ultimo, per effetto del ricordato D.P.R. n. 50/2013 che ne ha sancito la privatizzazione, viene meno il controllo parlamentare sulle nomine nell'UNUCI: le nomine del presidente, del vicepresidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente erano infatti avvenute in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 della legge n. 14/1978.
- È stato pubblicato sulla G.U. n. 116 del 20 maggio 2013 il decreto del Presidente della Repubblica n. 53 del 18 marzo 2013, ossia il regolamento recante il nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia (AeCI) ed il nuovo statuto tipo degli Aero Club locali federati. Ai sensi dell'articolo 1, l'AeCI è un ente di diritto pubblico a carattere culturale, didattico e sportivo, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della difesa, del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze. Finalità dell'Ente sono la promozione, la disciplina e l'inquadramento di tutte le attività tese allo sviluppo dell’aviazione nei suoi aspetti culturali, didattici, turistici, sportivi, promozionali, di utilità sociale e civile, nonché delle attività collegate. In base all'articolo 2 del predetto statuto, l'AeCI, in quanto esercita attività sportiva, è per gli sport aeronautici l’unica federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI. D'altra parte, sebbene ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 242/1999 le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'AeCI aveva mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico. Sono organi dell'AeCI l'Assemblea, il consiglio federale, il presidente, la commissione centrale sportiva aeronautica, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell’AeCI è nominato, su designazione dell’assemblea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente dura in carica 4 anni e può essere nominato consecutivamente per non più di tre mandati.
Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.
a)
Principali nomine effettuate (o in corso di
perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di
applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di maggio 2013
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "d", nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dei Monti Sibillini |
Commissario straordinario:
Oliviero Olivieri
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Nomina comunicata ed annunciata alla Camera il 28/5/2013 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
13/5/2013
(decorrenza: 11/5/2013) |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Presidente:
Oliviero Olivieri |
Richiesta di parere parlamentare trasmessa ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, annunciata alla Camera ed al Senato il 29/5/2013
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Procedura di nomina in corso |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le regioni competenti |
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Ente parco nazionale dell'Aspromonte |
Presidente:
Giuseppe Bombino
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Pareri favorevoli espressi dalla 13ª Commissione del Senato il 30/5/2013 e dalla VIII Commissione della Camera il 5/6/2013
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Procedura di nomina in corso |
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Commissario straordinario:
Antonio Alvaro |
Nomina comunicata ed annunciata alla Camera il 5/6/2013 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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10/5/2013
(decorrenza: 8/5/2013) |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
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Presidente:
Luca Santini
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Pareri favorevoli espressi dalla 13ª Commissione del Senato il 30/5/2013 e dalla VIII Commissione della Camera il 5/6/2013
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Procedura di nomina in corso |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le regioni competenti |
Ente parco nazionale del Circeo |
Commissario straordinario:
Gaetano Benedetto |
Nomina comunicata ed annunciata alla Camera il 5/6/2013 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
10/5/2013
(decorrenza: 7/5/2013) |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 24 maggio 2013, annunciata alla Camera ed al Senato il 29 maggio 2013, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Oliviero Olivieri a presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini. Tale richiesta è stata assegnata all'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ed alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato.
Lo stesso Ministro, con altra lettera del 24 maggio 2013, annunciata alla Camera il 28 maggio 2013, ha inoltre comunicato di aver confermato, con proprio decreto del 13 maggio 2013, lo stesso Oliviero Olivieri nell'incarico di commissario straordinario del suddetto Ente parco per la durata di due mesi a decorrere dall'11 maggio 2013, e comunque non oltre la nomina del presidente.
Olivieri era stato nominato commissario straordinario del predetto Ente parco per tre mesi a decorrere dall'11 febbraio 2013, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 7 febbraio 2013, annunciato alla Camera ed al Senato il 15 marzo 2013.
Il 3 maggio 2012 era infatti scaduto il mandato quinquennale del presidente uscente dell'Ente parco, Massimo Marcaccio, il quale, nominato con decreto ministeriale del 4 maggio 2007, aveva proseguito ad operare fino al 17 giugno 2012 nel regime di prorogatio della durata di 45 giorni previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. La successiva gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso, sotto la guida del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Alla scadenza del consiglio direttivo, avvenuta il 27 dicembre 2012, anche tale gestione è stata protratta in regime di prorogatio, per ulteriori 45 giorni fino al 10 febbraio 2013, data oltre la quale si è resa necessaria la ricordata nomina di Olivieri a commissario straordinario.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 5 marzo 2013, annunciata alla Camera l'8 maggio 2013 ed al Senato il 14 maggio 2013, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giuseppe Bombino a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte. Tale richiesta è stata assegnata alla 13ª Commissione del Senato, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 maggio 2013, nonché all'VIII Commissione della Camera che, si anticipa, ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 giugno 2013.
In proposito si anticipa inoltre che lo stesso Ministro, con lettera del 3 giugno 2013, annunciata alla Camera il 5 giugno 2013, ha comunicato di aver confermato, con proprio decreto del 10 maggio 2013, Antonio Alvaro nella carica di commissario straordinario del suddetto Ente parco per la durata di tre mesi a far data dall'8 maggio 2013, e comunque non oltre la nomina del presidente.
Alvaro infatti era stato già nominato commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte con decreto ministeriale del 9 novembre 2012, annunciato alla Camera ed al Senato rispettivamente il 21 ed il 22 novembre 2012, per la durata massima di tre mesi a decorrere dall'8 novembre 2012; era stato altresì confermato per ulteriori tre mesi a decorrere dall'8 febbraio 2013 con decreto ministeriale del 23 gennaio 2013, annunciato alla Camera ed al Senato il 15 marzo 2013.
In precedenza, il 3 maggio 2012, era scaduto il mandato quinquennale del presidente uscente dell'Ente parco calabrese, Leo Autelitano, il quale, nominato con decreto ministeriale del 4 maggio 2007, aveva proseguito ad operare fino al 17 giugno 2012 nel regime di prorogatio della durata di 45 giorni previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Successivamente la gestione dell'Ente parco è stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Nella fattispecie, l'incarico di vicepresidente dell'Ente parco è stato ricoperto dal predetto Antonio Alvaro. Alla successiva scadenza del consiglio direttivo, avvenuta il 23 settembre 2012, anche tale gestione è stata protratta in regime di prorogatio, per ulteriori 45 giorni fino al 7 novembre 2012, data oltre la quale si è resa necessaria la nomina del commissario straordinario.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 16 aprile 2013, annunciata alla Camera ed al Senato l'8 e il 14 maggio 2013, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Luca Santini a presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Anche tale richiesta è stata assegnata alla 13ª Commissione del Senato, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 maggio 2013, e all'VIII Commissione della Camera che, si anticipa, ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 giugno 2013.
Santini era già stato nominato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 20 marzo 2013, commissario straordinario dell'Ente parco predetto per la durata massima di tre mesi a decorrere dal 21 marzo 2013.
Il 3 maggio 2012 era infatti venuto a scadere il mandato quinquennale del presidente uscente dell'Ente parco, Luigi Sacchini, che era stato nominato con decreto ministeriale del 4 maggio 2007. Tale mandato è definitivamente scaduto il 17 giugno 2012, a seguito della decorrenza dell'ulteriore periodo di prorogatio della durata di 45 giorni previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Successivamente la gestione dell'Ente parco è stata assicurata dal consiglio direttivo che, essendo stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 21 marzo 2008, è venuto a scadenza il 20 marzo 2013 ed è scaduto definitivamente, parimenti decorsi i 45 giorni di prorogatio, il 4 maggio 2013.
In seguito, l'articolo 1, comma 424, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha stabilito che "al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa ed amministrativa degli Enti parco nazionali ... , le scadenze dei mandati del presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013". Di conseguenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato all'Ente parco in questione la proroga della durata del consiglio direttivo a tutto il 2013.
Ciononostante, come si evince dalle premesse del relativo decreto, la nomina del commissario straordinario dell'Ente parco si era resa necessaria per assicurare nell'immediato lo svolgimento delle specifiche funzioni presidenziali, ivi compresi i compiti di rappresentanza legale, tenuto anche conto del lasso di tempo trascorso dalla scadenza del presidente uscente.
Si anticipa infine che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 3 giugno 2013, annunciata alla Camera il 5 giugno 2013, ha comunicato di aver confermato, con proprio decreto del 10 maggio 2013, Gaetano Benedetto nella carica di commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Circeo per la durata di tre mesi a far data dal 7 maggio 2013, e comunque non oltre la nomina del presidente.
Benedetto, già nominato per cinque anni presidente dell'Ente parco pontino con decreto ministeriale del 2 luglio 2007, alla scadenza di tale mandato era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 7 agosto 2012, annunciato al Senato ed alla Camera il 6 ed il 10 settembre 2012, per un periodo massimo di tre mesi. Tale incarico commissariale era stato poi confermato con decreto ministeriale del 29 ottobre 2012, annunciato alla Camera il 14 novembre 2012 ed al Senato il 20 novembre 2012, per ulteriori tre mesi a decorrere dal 7 novembre 2012. Benedetto è stato poi confermato per altri tre mesi a decorrere dal 7 febbraio 2013 con decreto ministeriale del 23 gennaio 2013, annunciato alla Camera ed al Senato il 15 marzo 2013.
Gli Enti parco nazionali, disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, legge quadro sulle aree protette, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Oltre al presidente, sono organi dell'Ente parco il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. Tutti i mandati sono di durata quinquennale.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna |
Commissario straordinario:
Antonio Granara |
Nomina comunicata ed annunciata alla Camera il 5/6/2013 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
10/5/2013
(decorrenza: 4/5/2013) |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Si anticipa che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 3 giugno 2013, annunciata alla Camera il 5 giugno 2013, ha comunicato di aver confermato, con proprio decreto del 10 maggio 2013, Antonio Granara nella carica di commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la durata di un mese a far data dal 4 maggio 2013, e comunque non oltre la ricostituzione degli organi del Consorzio del Parco.
Granara era già stato nominato nel suddetto incarico il 3 febbraio 2009 ed il suo mandato è stato più volte prorogato, da ultimo per la durata massima di tre mesi a decorrere dal 4 febbraio 2013 con decreto ministeriale del 23 gennaio 2013, annunciato alla Camera ed al Senato il 15 marzo 2013.
Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il decreto del 9 marzo 2004, recante lo statuto dell’ente, all’art. 1 stabilisce che: per la gestione del Parco (...) riconosciuto dall'UNESCO, è costituito il Consorzio di cui all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 4 del decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/999, adottato d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Il Consorzio è un ente di diritto pubblico, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e dalla Regione, ed ha sede nel Comune di Iglesias. L’ente promuove e conserva il patrimonio geominerario, artistico e culturale dell’area ed è governato dal presidente, dal consiglio direttivo e dalla comunità del Parco.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Società italiana degli autori ed editori SIAE |
Presidente:
Gino Paoli
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Pareri favorevoli espressi dalla VII Commissione della Camera e dalla 7ª Commissione del Senato il 15/5/2013 |
21/5/2013 |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell’economia e delle finanze
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Con decreto del P residente della Repubblica del 21 maggio 2013, Gino Paoli è stato nominato per la durata di un quadriennio presidente della Società italiana degli autori ed editori SIAE.
Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 17 maggio 2013 dopo che sulla relativa proposta - trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 23 aprile 2013, annunciata alla Camera ed al Senato rispettivamente l'8 ed il 14 maggio 2013 - avevano espresso parere favorevole la VII Commissione (Cultura) della Camera e la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato nelle relative sedute del 15 maggio 2013.
Come ricordato nei precedenti numeri del Bollettino, il 31 marzo 2013 erano scaduti i mandati del commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori SIAE, Gian Luigi Rondi, e dei subcommissari Mario Stella Richter e Domenico Luca Scordino. Dette nomine commissariali, effettuate in seguito delle dimissioni rassegnate nel novembre 2010 dal presidente della SIAE Giorgio Assumma, erano state inizialmente disposte con il D.P.R. 9 marzo 2011, ed erano state prorogate dapprima fino al 30 novembre 2012 per effetto del D.P.R. 5 aprile 2012, e successivamente fino al 31 marzo 2013 in base al disposto del D.P.R. 23 novembre 2012.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato approvato il nuovo statuto della SIAE, il cui schema era stato deliberato dal commissario straordinario dell'Ente in ottemperanza al mandato previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato D.P.R. 9 marzo 2011.
Ai sensi dell'articolo 7 del nuovo statuto, sono organi della SIAE l'assemblea, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione ed il collegio dei revisori1. In base al successivo articolo 19, il presidente del consiglio di gestione è nominato tra i suoi componenti previa designazione del consiglio di sorveglianza con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente del consiglio di gestione, che ha la rappresentanza legale della SIAE, convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio di gestione.
Il 1° marzo 2013 l'assemblea degli associati ha nominato il consiglio di sorveglianza, composto da 34 membri (17 per gli autori e 17 per gli editori), che resterà in carica per quattro anni. Il 18 marzo 2013 si è tenuta la prima riunione del predetto consiglio, che ha eletto il proprio presidente, Franco Micalizzi, ed il proprio vicepresidente, Paolo Franchini. Il consiglio di sorveglianza ha inoltre nominato quali componenti del consiglio di gestione Gino Paoli, designato presidente, Federico Monti Arduini, Biagio Proietti, Domenico Luca Scordino e Filippo Sugar.
Istituita nel 1882 come Società italiana degli autori, la SIAE assume l'attuale denominazione nel 1927 e, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, è ente pubblico economico a base associativa che svolge le funzioni attribuite dalla legge in materia di diritto d'autore2. La SIAE quindi concede le autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere protette, percepisce i proventi derivanti da dette autorizzazioni e ripartisce tali proventi tra gli aventi diritto. Gestisce altresì servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato, ma l'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC |
Commissario straordinario:
Vito Riggio |
Nomina non ancora comunicata al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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14/5/2013
(decorrenza: 16/5/2013) |
D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
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Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 14 maggio 2013, ha prorogato fino ad un massimo di sei mesi il mandato, in scadenza il 16 maggio 2013, del commissiario straordinario dell'Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC, Vito Riggio.
Come ricordato nel precedente numero del Bollettino, Riggio era stato nominato commissario straordinario dell'ENAC per sei mesi, nelle more della nomina del presidente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 novembre 2012.
Presidente uscente dell'ENAC è lo stesso Riggio, che era stato confermato alla guida dell'Ente per un quadriennio dal D.P.R. del 27 settembre 2007. Il mandato presidenziale di Riggio era stato peraltro prolungato di un anno per effetto del riordino dell'Ente operato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188. Detto mandato, concluso il 27 settembre 2012, è definitivamente scaduto il 9 novembre 2012, al termine del regime di prorogatio della durata di 45 giorni previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
Si ricorda peraltro che Riggio era stato già nominato presidente dell'ENAC per quattro anni con D.P.R. dell'11 agosto 2003, dopo che ne era stato nominato commissario straordinario con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2003.
Il presidente dell'ENAC, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Il ricordato D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188, che ha disposto il riordino dell'ENAC modificando la disciplina prevista dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente, ha portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente, prevedendo altresì la possibilità che detto incarico possa essere rinnovato per due mandati consecutivi dopo il primo. Secondo la disciplina antevigente era invece ammesso un solo eventuale rinnovo.
Il D.P.R. n. 188 del 2010 ha comportato altresì la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione del'Ente, che è passato dalla consistenza iniziale di sette membri compreso il presidente, a quella attuale di cinque membri compreso il presidente. I componenti di tale organo sono scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta.
L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'Ente rientrano: il controllo della sicurezza (sia in quanto progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeromobili, nonché idoneità degli operatori aerei e del personale di volo, sia in quanto sicurezza a terra ed a bordo degli aeromobili per la prevenzione degli atti illeciti); la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero (seguendo le indicazioni dell'Unione Europea, ha redatto la Carta dei Diritti del Passeggero e la Carta dei Servizi Standard aeroportuali); nonché il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Ancona |
Commissario straordinario:
Luciano Canepa
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Nomina non ancora comunicata al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
7/5/2013
(decorrenza: 8/5/2013) |
D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
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Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 7 maggio 2013 non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 14/1978, ha nominato Luciano Canepa commissario straordinario dell'Autorità portuale di Ancona fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dall'8 maggio 2013.
Si ricorda che il 23 marzo 2013 è venuto a scadenza il mandato dello stesso Canepa a presidente dell'Autorità portuale anconetana, essendo stato nominato per quattro anni dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto in data 20 marzo 2009, notificato all'interessato il 23 marzo 2009. Tale mandato era peraltro definitivamente scaduto il 7 maggio 2013 allo scadere del regime di prorogatio della durata di 45 giorni previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Canepa era succeduto a Giovanni Montanari, il cui mandato quadriennale alla guida dell'Autorità portuale predetta era scaduto l'8 febbraio 2009.
L'Autorità portuale, disciplinata dalla legge n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'Autorità ha tra l'altro compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.
L’articolo 8, commi 1 e 1-bis, della legge n. 84/1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli, con atto motivato, può richiedere, entro trenta giorni dalla richiesta, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.
Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.
Infine, ai sensi, dell’art. 8, comma 2, della legge n. 84/1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP |
Presidente:
Fiorella Kostoris
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Richiesta di parere parlamentare trasmessa ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, annunciata alla Camera l'8/5/2013 ed al Senato il 14/5/2013
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Procedura di nomina in corso
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D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 29 marzo 2013, annunciata alla Camera l'8 maggio 2013 ed al Senato il 14 maggio 2013, ha rinnovato la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fiorella Kostoris a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP. Tale proposta è stata assegnata alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera ed alla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato.
La suddetta richiesta era già stata trasmessa alle Camere successivamente al loro scioglimento, con lettera del 24 dicembre 2012, ed era stata annunciata al Senato ed alla Camera nelle rispettive sedute del 16 e del 22 gennaio 2013. Detta proposta era stata assegnata alla 11ª Commissione del Senato, che non l'aveva esaminata entro il termine previsto per l'espressione del parere, ed alla XI Commissione della Camera, che l'aveva esaminata nella seduta del 22 gennaio 2013 senza tuttavia esprimere alcun parere.
Il 3 dicembre 2012 è scaduto il mandato quadriennale del presidente uscente della COVIP, Antonio Finocchiaro, il quale era stato nominato con D.P.R. del 3 dicembre 2008.
I componenti della COVIP sono infatti nominati, nel rispetto della disciplina di cui alla legge n. 14/1978, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Si ricorda che la composizione della COVIP è stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lettera g) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne ha ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. Il relativo mandato dura quattro anni ma, per effetto del divieto generale di conferma alla cessazione della carica previsto dall'articolo 23, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 201/2011, i componenti della COVIP non possono più essere confermati nell'incarico come inizialmente previsto dalla legge istitutiva. Per effetto di tale modificazione, scaduti nei mesi di febbraio ed agosto 2012 i mandati dei commissari Eligio Boni e Giancarlo Morcaldo, non sono stati nominati nuovi commissari in loro vece, consentendo con ciò alla COVIP di raggiungere la ridotta consistenza numerica prevista nel ricordato decreto-legge n. 201/2011.
Inoltre con l'avvenuta scadenza dei mandati del presidente uscente Antonio Finocchiaro e del commissario Giuseppe Stanghini, la Commissione risulta attualmente composta e presieduta da Rino Tarelli.
La COVIP, istituita con il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall'articolo 18 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
b)
Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non
ancora rinnovate nel mese
di maggio 2013
o previste in scadenza entro il 31 luglio
2013
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di La Spezia |
Presidente:
Giovanni Lorenzo Forcieri |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
28/5/2013 |
D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio |
Autorità portuale di Piombino |
Presidente:
Luciano Guerrieri |
9/6/2013 |
||
Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci |
Presidente:
Paolo Silverio Piro |
22/7/2013 |
Il 28 maggio 2013 è scaduto il mandato del presidente dell'Autorità portuale di La Spezia, Giovanni Lorenzo Forcieri, che era stato nominato per un quadriennio con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2009, notificato all'interessato il 28 maggio 2009. Forcieri era succeduto a Cirillo Orlandi, il cui mandato presidenziale alla guida dell'autorità portuale spezzina si era concluso il 2 maggio 2009.
Il 9 giugno 2013 scadrà invece il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Piombino, Luciano Guerrieri, che era stato confermato per quattro anni con decreto ministeriale del 27 maggio 2009, notificato all'interessato il 9 giugno 2009. Per Guerrieri si tratta quindi del secondo ed ultimo mandato alla presidenza dell'Autorità portuale toscana, essendovi già stato nominato con decreto ministeriale del 7 giugno 2005, notificato all'interessato il 10 giugno 2005.
Il 22 luglio 2013 scadrà infine il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Paolo Silverio Piro, che era stato confermato per quattro anni con decreto ministeriale del 9 luglio 2009, notificato all'interessato il 22 luglio 2009. Anche per Piro si tratta del secondo ed ultimo mandato alla presidenza dell'Autorità portuale sarda, essendo già stato nominato con con decreto ministeriale del 12 maggio 2005, notificato il 18 maggio 2005. Piro era stato anche nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 2 luglio 2009 nelle more della sua seconda nomina alla presidenza della predetta Autorità portuale.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il presidente dell'Autorità portuale dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
Sulle Autorità portuali in generale, vedasi supra alla sottosezione "a".
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna |
Commissario straordinario:
Antonio Granara |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
4/6/2013 |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Il 4 giugno 2013 scade il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Antonio Granara che, come già anticipato nella sottosezione "a", è stato confermato per la durata massima di un mese a decorrere dal 4 maggio 2013 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 10 maggio 2013, annunciato alla Camera il 5 giugno 2013. Granara era già stato nominato nel suddetto incarico il 3 febbraio 2009 ed il suo mandato è stato più volte prorogato.
Sul Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna in generale, vedasi supra alla sottosezione "a".
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
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Commissario straordinario:
Luca Santini
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Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
21/6/2013 |
D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Ente parco nazionale dei Monti Sibillini |
Commissario straordinario:
Oliviero Olivieri
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11/7/2013 |
Il 21 giugno 2013 scadrà il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Luca Santini, che era stato nominato per la durata massima di tre mesi a decorrere dal 21 marzo 2013, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 20 marzo 2013, annunciato alla Camera il 16 aprile 2013.
Si osserva peraltro che, come riferito supra nella sezione "a" alla quale si rimanda, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 16 aprile 2013, annunciata alla Camera l'8 maggio 2013 ed al Senato il 14 maggio 2013, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Luca Santini a presidente dell'Ente parco predetto; su tale richiesta la 13ª Commissione del Senato e l'VIII Commissione della Camera hanno espresso parere favorevole.
L'11 luglio 2013 scadrà infine il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini, Oliviero Olivieri che, come parimenti riferito supra nella sezione "a", è stato confermato per la durata massima di due mesi a decorrere dall'11 maggio 2013 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 maggio 2013, annunciato alla Camera il 28 maggio 2013.
Si osserva peraltro che, come riferito sempre nella sezione "a", il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 24 maggio 2013, annunciata alla Camera ed al Senato il 29 maggio 2013, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Oliviero Olivieri a presidente dell'Ente parco predetto.
Sugli Enti parco nazionali in generale, vedasi più specificamente supra alla sottosezione "a".
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Fondazione Ordine Mauriziano FOM |
Commissario:
Giovanni Zanetti
(con il Vice-commissario Cristiana Maccagno)
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Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
30/6/2013 |
D.P.C.M., sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per i beni e le attività culturali
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Il 30 giugno 2013 verranno a scadenza gli incarichi del commissario della Fondazione Ordine Mauriziano FOM, Giovanni Zanetti, del vice-commissario Cristiana Maccagno, e del comitato di vigilanza, i cui mandati erano stati prorogati sino a tale data, e comunque non oltre il completamento delle attività liquidatorie e conservative, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2012, pubblicato nella G.U. n. 301 del 28 dicembre 2012.
Zanetti e Maccagno erano stati originariamente nominati con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 per un periodo di due anni, a seguito del commissariamento della predetta Fondazione (e dello scioglimento dei relativi organi di amministrazione, controllo e vigilanza) disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Più precisamente, con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 venivano nominati, oltre a Zanetti e Maccagno, anche Alessandro Braja in qualità di vice-commissario, nonché un comitato di vigilanza composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, da un componente nominato dalla Regione Piemonte e da tre creditori dell'Ente individuati dal presidente del comitato.
I mandati di tutte le suddette cariche venivano prorogati per due anni con il successivo D.P.C.M. del 9 ottobre 2009. Con nota del 18 febbraio 2011, tuttavia, Braja rinunciava all'incarico di vice-commissario. Gli incarichi di Zanetti e Maccagno (nonché del comitato di vigilanza) sono stati quindi ulteriormente prorogati per un anno dal D.P.C.M. del 10 ottobre 2011, e da ultimo fino al 30 giugno 2013 dal ricordato D.P.C.M. dell'8 ottobre 2012, allo scopo di concludere gli adempimenti commissariali necessitati dalla procedura concorsuale in atto.
In effetti, come specificato nelle premesse dell'ultimo decreto di proroga, la gestione commissariale ha attivato gli adempimenti conseguenti all'approvazione del piano di soddisfazione e all'emanazione del provvedimento giudiziale di esdebitazione, divenuto definitivo, ai fini dell'adozione del formale provvedimento di chiusura della procedura concorsuale da parte dell'organo di vigilanza. Permanevano altresì esigenze di ulteriori adempimenti commissariali sia per il completamento delle operazioni connesse alle attività liquidatorie e alla relativa vigilanza, sia per la gestione delle attività conservative.
L'Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. In attuazione di tale norma, è intervenuta la legge 5 novembre 1962, n. 1596, recante appunto il nuovo ordinamento dell’Ordine. L'articolo 2 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, ha istituito la Fondazione Ordine Mauriziano, cui è stato trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine Mauriziano, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino), trasferiti invece all'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, istituita con legge della Regione Piemonte.
Scopo della FOM è la gestione del patrimonio e dei beni trasferiti, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di sua proprietà, ed il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sulla gestione del patrimonio della Fondazione è previsto vigili un comitato di cinque membri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalla regione Piemonte e dall'Ordinario diocesano di Torino.
La Fondazione è subentrata all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti concernenti l’esercizio delle attività sanitarie, come specificato dall'articolo 1, commi 1349 e 1350, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 13 ottobre 2006, è stato approvato lo statuto della Fondazione Ordine Mauriziano.
In seguito, a causa del profondo dissesto finanziario della FOM, il legislatore ne ha disposto il commissariamento, ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Al commissario sono attribuite tra l'altro l'attività di gestione e liquidazione nel rispetto dei valori storico-culturali. Tali attività sono peraltro controllate, come ricordato all'inizio, da un comitato di vigilanza.
Si segnala che, benché la Fondazione Ordine Mauriziano appaia un ente pubblico3 ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, non risultano precedenti di trasmissione al Parlamento da parte del Governo di proposte o comunicazioni di nomina nell'Ente stesso.
Il 1° luglio 2013 scadranno i mandati del presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate e dei componenti effettivi e supplenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente.
Il presidente ed il consiglio di amministrazione della Cassa erano stati nominati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2010 e con decreto del Ministro della difesa del 21 aprile 2010, entrambi per la durata di tre anni con decorrenza dal 1° luglio 2010. Tuttavia, in seguito alla nomina a Sottocapo di Stato maggiore della difesa del presidente della Cassa, Cristiano Bettini, con D.P.R. 11 luglio 2011 è stato nominato un nuovo presidente dell'Ente, Alberto Gauzolino, il cui mandato, con decorrenza 1° luglio 2011, verrà comunque a scadere in contemporanea con quello dei componenti del consiglio di amministrazione della Cassa.
Al riguardo si ricorda che il consiglio di amministrazione era stato integrato dei due membri effettivi mancanti con la nomina, intervenuta con successivo decreto ministeriale del 27 luglio 2010, di Gustavo Piga e Paolo Palmieri. Con ulteriori decreti successivamente emanati, e non comunicati alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 14/1978, sono stati sostituiti alcuni dei componenti effettivi e supplenti dell'organo, sino a raggiungere la composizione riportata nella tabella precedente4.
La Cassa di previdenza delle Forze armate è stata istituita dall'art. 2 del D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211, che ha disposto il riordino per accorpamento nel suddetto Ente delle sei preesistenti Casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri5.
Sono organi della Cassa il consiglio di amministrazione, il presidente ed il collegio dei revisori, che restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.
Il consiglio di amministrazione della Cassa è costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale. Formano il consiglio: a) personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di Forza armata, di cui due membri per l'Esercito, due per la Marina militare, due per l'Aeronautica militare e tre per l'Arma dei carabinieri, proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di Stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministro della difesa dal Capo di Stato maggiore della difesa, in modo da garantire anche la piena libertà di scelta nella nomina del presidente. Con le stesse modalità, dalla medesima terna di candidati sono altresì nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento; b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza, nonché un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa; c) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.
Il presidente della Cassa è scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione, ed è nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Per la nomina a tale carica è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate. Il presidente è il legale rappresentante della Cassa, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa.
La Cassa di previdenza delle Forze armate, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. La Cassa gestisce i fondi previdenziali in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla normativa di riferimento, e secondo criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo stesso.
c)
Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in
scadenza entro
il 31 luglio 2013
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS
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Presidente:
Salvatore Rossi
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Da intendersi assorbito in quanto l'incarico è attribuito direttamente dalla legge |
10/5/2013 |
D.P.R. adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su designazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia
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Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 2013, pubblicato nella G.U. n. 126 del 31 maggio 2013, è stata approvata la nomina di Salvatore Rossi a direttore generale della Banca d'Italia per sei anni. Rossi succede a Fabrizio Saccomanni, che aveva rassegnato le proprie dimissioni in seguito alla sua nomina a Ministro dell'economia e delle finanze il 28 aprile 2013.
A norma dell'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, spetta al direttore generale della Banca d'Italia la presidenza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS. Rossi pertanto viene ad assumere anche la presidenza dell'Istituto che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutte le funzioni, le competenze, i poteri ed i rapporti attivi e passivi al soppresso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo ISVAP.
Sono organi dell'IVASS, oltre al presidente, il consiglio ed il direttorio della Banca d'Italia in composizione integrata. Il consiglio, cui spetta l'amministrazione generale dell'Istituto, è composto dal presidente dell'IVASS e da due consiglieri, Riccardo Cesari e Alberto Corinti, che sono stati nominati per sei anni con D.P.R. del 24 dicembre 2012. I due consiglieri, il cui mandato è rinnovabile una sola volta, sono scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo. Essi integrano altresì il direttorio della Banca d'Italia per il solo esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa e previdenziale.
L'IVASS, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, è stato istituito al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. L'Istituto opera in base a principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Codice delle assicurazioni private. L'IVASS ed i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia ed indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM
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Commissario straordinario:
Rodolfo Zich
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Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
15/5/2013 |
D.M. del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
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Entro il 15 maggio 2013 avrebbero dovuto completarsi le procedure previste dall'art. 11 del D. Lgs. n. 213/2009 per la nomina del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM.
Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto6 del 14 febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013, ha sciolto gli organi in carica dell'INRIM, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, ed ha contestualmente nominato Rodolfo Zich commissario straordinario dello stesso Istituto, con compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla data di insediamento degli organi dell'Ente. Questi avrebbero dovuto essere nominati entro novanta giorni dalla data del riferito decreto di commissariamento.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 165/2007 il Governo può procedere, con decreto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti, al commissariamento degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in caso, tra l'altro, di comprovata difficoltà di funzionamento degli stessi. Detta ipotesi è stata ravvisata dal Governo nella fattispecie, alla luce delle dimissioni rassegnate il 12 dicembre 2012 da Paolo Vigo e da Aldo Godone dalla carica di componente del consiglio di amministrazione dell'INRIM7. Detto organo, infatti, risultava composto dai due membri dimissionari e dal presidente uscente dell'Ente, Alberto Carpinteri.
L'INRIM è stato costituito nel 2006 a seguito della fusione dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" (IEN) e dell'Istituto di Metrologia "Gustavo Colonnetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMGC). L'Istituto svolge e promuove attività di ricerca scientifica nei campi della scienza delle misure e dei materiali e sulle tecnologie innovative. In particolare l'INRIM effettua studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di base e derivate del Sistema Internazionale.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB
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Componente:
Vittorio Conti
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 95/1974, convertito dalla L. n. 216/1974, e dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
21/7/2013 |
D.P.R. adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio stesso, sentite le Commissioni parlamentari competenti
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Il 21 luglio 2013 verrà a scadenza il mandato di Vittorio Conti a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB. Conti era infatti stato nominato con D.P.R. del 21 luglio 2006 e sulla relativa proposta di nomina, annunciata alle Camere il 28 giugno 2006, avevano espresso parere favorevole la Commissione 6ª (Finanze e tesoro) del Senato il 12 luglio 2006 e la Commissione VI (Finanze) della Camera il 18 luglio 2006. Si ricorda peraltro che la durata del mandato di Conti, originariamente prevista in cinque anni non rinnovabili, è stata prolungata a sette anni non rinnovabili, per effetto dell'art. 47-quater del decreto-legge n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008.
I componenti della CONSOB sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto della legge n. 14/1978.
Occorre d'altra parte sottolineare che, la composizione della CONSOB è stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne ha ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente.
Sulla base di siffatto quadro normativo, all'avvenuta scadenza del mandato di Vittorio Conti non farà verosimilmente seguito la nomina di un nuovo componente della suddetta Commissione, analogamente per quanto avvenuto a seguito delle dimissioni rassegnate il 23 maggio 2012 da Luca Enriques a decorrere dal 16 giugno 2012. Di conseguenza, scaduto anche il mandato di Conti, la CONSOB risulterà composta dal presidente Giuseppe Vegas e dai commissari Paolo Troiano e Michele Pezzinga, allineandosi con ciò alla ridotta consistenza numerica prevista nel ricordato decreto-legge n. 201/2011.
La CONSOB, istituita dall'art. 1 del decreto-legge n. 95/1974, convertito con modificazioni dalla L. n. 216/1974, successivamente modificato dall'art. 1 della L. n. 281/1985, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Le funzioni della CONSOB, estese a tutti gli aspetti rilevanti per l'efficiente tutela del risparmio, riguardano i prodotti oggetto degli investimenti e i relativi emittenti, gli intermediari dei quali i risparmiatori si avvalgono per effettuare tali investimenti, e i mercati nei quali essi vengono realizzati. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza di sua competenza, la CONSOB è tra l'altro dotata di poteri regolamentari, autorizzatori e sanzionatori.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).
Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamenti esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumento regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.
La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcuno modo.
Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 31 maggio 2013 sono stati segnalati 11 ordini del giorno* riferiti alla legge n. 57 del 2013, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria” (A.C. 734).
10 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero della salute e 2 al Ministero della giustizia.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 2 risoluzioni**:
- REALACCI ed altri n. 8/00001, sulle misure a sostegno della riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- CAPEZZONE ed altri n. 8/00002, concernente interventi per una maggiore flessibilità dei meccanismi di riscossione coattiva del tributi, al Ministero dell'economia e delle finanze.
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.
Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.
Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.
Nell'ambito degli obblighi di informazione al Parlamento adempiuti nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, si segnala in primo luogo la relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa, riferita al contratto di programma 2007-2011, aggiornata al 31 dicembre 2012 (Doc. CXCIX, n. 1), trasmessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 luglio 1993, n. 238. L'invio del documento si evidenzia in quanto interviene a sanare un ritardo davvero significativo, considerato che la disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro riferisca a ciascuna Camera sullo stato di attuazione dei contratti di programma con cadenza annuale, mentre la relazione precedente (Doc. CLXXVII, n. 1) era stata trasmessa nel mese di agosto 2006 ed aveva ad oggetto lo stato di attuazione dei contratti di programma 1994-2000 e 2001-2005.
Si segnalano, inoltre, una serie di relazioni che rappresentano la prima attuazione dell'obbligo legislativo ai sensi del quale sono state trasmesse al Parlamento.
Sotto tale profilo, si richiama, innanzitutto, la relazione riferita all'anno 2012 (Doc. CC, n. 1), inviata dal Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale, avente ad oggetto la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale, in ottemperanza dell'articolo 14, comma 13-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, invii annualmente al Parlamento e al Ministero dell'interno una relazione contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare. Un obbligo a riferire annualmente alle Camere sullo stato di attuazione del programma degli interventi per Roma capitale, sugli eventuali ritardi e difficoltà determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli, era già previsto dall'articolo 6 della legge n. 396 del 1990, abrogato dall'articolo 3, comma 6, del citato decreto legislativo n. 61 del 20128.
Si ricorda che la gestione commissariale è stata istituita dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune di Roma e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
Un'ulteriore prima relazione è stata trasmessa dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112, ed ha ad oggetto l'attività svolta dalla medesima Autorità nell'anno 2012 (Doc. CCI, n. 1): il citato comma 1, nell'elencare le competenza dell'Autorità, prevede infatti, alla lettera p), che essa presenti alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza9 di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.
Si ricorda che l'Autorità è stata istituita dall'articolo 1 della legge n. 112 al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto, da un lato, dall’articolo 31 della Costituzione (“La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”) e, dall’altro lato, dalle disposizioni internazionali quali la Convenzione sui diritti del fanciullo approvata il 20 novembre 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York, che, negli articoli 12 e 18, fa riferimento ad istituzioni specifiche per la cura degli interessi e dei diritti dei bambini e degli adolescenti nei Paesi aderenti alla Convenzione, e la “Strategia per l’infanzia” adottata nel 1996 dal Consiglio d’Europa.
L'Autorità esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica10.
Il Ministro per il rapporti con il Parlamento ha trasmesso la prima relazione, predisposta dal Garante per le micro, piccole e medie imprese, sull'attività svolta dal Garante medesimo nell'anno 2012 (Doc. CCII, n. 1), in ottemperanza di quanto previsto art. 17, comma 1, lett. e) della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”. Tale disposizione prevede che il Garante11, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, trasmetta, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio, il quale la invia, entro i successivi trenta giorni, al Parlamento. Ai sensi della norma istitutiva dell'obbligo, la relazione deve contenere una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle micro, piccole e medie imprese e individuare le misure da attuare per favorirne la competitività.
Come si legge nella premessa, il documento trasmesso, dopo aver analizzato il quadro di riferimento per le micro, piccole e medie imprese, sia economico che normativo (capitolo 1), evidenzia negli altri capitoli le attività svolte dal Garante. Utilizzando il metodo di lavoro previsto dallo Statuto delle imprese, che contempla il coinvolgimento stabile del mondo delle associazioni imprenditoriali, sono state raccolte ed elaborate valutazioni e proposte sulle normative in itinere. In particolare, nel capitolo 3, si evidenziano i principali interventi normativi adottati nel 2012 con impatto sul mondo imprenditoriale, con l'evidenziazione di eventuali criticità. Nel capitolo 4 vengono riportate le proposte considerate prioritarie dal Garante al fine di accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inoltre trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2011, n. 26, la prima relazione sullo stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento, riferita all'anno 2012. Il decreto richiamato disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'articolo 9 del decreto n. 26 prevede che la Commissione12 che provvede all'istruttoria dei progetti per la realizzazione degli interventi, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 338 del 2000, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rediga annualmente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di cofinanziamento, da inviarsi entro il 31 gennaio di ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
La relazione trasmessa concerne esclusivamente gli interventi oggetto di richiesta di cofinanziamento del III bando, ai sensi del decreto ministeriale n. 26 del 2011. Nel documento vengono richiamate, a titolo puramente informativo, le finalità della legge n. 338 del 200013 e lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati ai sensi dei decreti ministeriali n. 116 del 2001 (primo bando) e n. 42 del 2007 (secondo bando).
Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse alle Camere, da parte dei Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, le prime relazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”. Tale provvedimento ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal Trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione ed all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima, interamente abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 61 della stessa legge n. 234 del 2012, conteneva diversi obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di previsioni che non trovano riscontro nella normativa previgente.
Le relazioni trasmesse in ottemperanza dell'articolo 15 della legge n. 234 del 2012 soddisfano appunto un obbligo che non trova riscontro nella normativa previgente. La disposizione in questione, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. Nello specifico, le relazioni trasmesse dal Ministro dell'economia e delle finanze hanno ad oggetto: la procedura d'infrazione n. 2012/2156, del 21 febbraio 2013, avviata per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla disciplina in materia di imposta di successione, con riferimento all'esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro (fondazioni e associazioni costituite all'estero); la procedura d'infrazione n. 2012/2157, del 21 febbraio 2013, avviata per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla disciplina in materia di imposta di successione, con riferimento al regime dei titoli di Stato; la procedura d'infrazione n. 2013/0043, del 30 gennaio 2013, avviata per mancato recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE; la procedura d'infrazione n. 2013/0044, del 30 gennaio 2013, avviata per mancato recepimento della direttiva 2011/90/UE della Commissione, che modifica l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale.
La relazione trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente la procedura d'infrazione n. 2013/4009, del 21 febbraio 2013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non conformità di alcune disposizioni italiane (carta acquisti e assegni per il nucleo familiare e di maternità) con la direttiva 2003/109/CE.
Infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la prima relazione sui risultati della sperimentazione dell'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I del medesimo decreto legislativo, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, riferita all'anno 2012 (Doc. CCIII, n. 1).
La disposizione che ha introdotto l'obbligo di relazione ha previsto che, al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal decreto legislativo n. 118 del 2011 alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, venga avviata, a decorrere dal 2012, una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I in materia di princìpi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale, di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze deve trasmettere alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione riguardante l'ultimo semestre della sperimentazione il Governo è chiamato inoltre a fornire una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione.
Come si legge nella premessa alla relazione, la disciplina della sperimentazione, unitamente ai contenuti applicativi della riforma, è stata definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, con cui sono state individuate le amministrazioni da coinvolgere nella sperimentazione, tenendo conto della collocazione geografica e della dimensione demografica degli enti candidati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'UPI e dall' ANCI. Sempre nella relazione presentata si rileva che, “considerato che la maggior parte degli enti in sperimentazione si è avvalsa della facoltà di rinviare al 2013 l'attuazione della contabilità economico patrimoniale, del piano dei conti e del bilancio consolidato, il primo anno di sperimentazione ha riguardato soprattutto l'attuazione del principio della competenza finanziaria "potenziata", l'adozione del bilancio annuale di cassa, del bilancio pluriennale autorizzatorio, degli schemi di bilancio per missioni e programmi, la codifica della transazione elementare e il piano degli indicatori”.
Sul versante dei nuovi obblighi si segnalano le due relazioni introdotte dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, recante “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”, che sembrano dettate dall'esigenza di fornire al Parlamento informazioni e documentazione utili a valutare l'attuazione della disciplina in esso prevista sia per quanto riguarda il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (articolo 1), sia per quanto attiene all'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali (articolo 2).
La prima relazione, avente natura una tantum, è prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera d)-bis, che novella l'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, introducendo il comma 8-bis. In base a tale nuova disposizione, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia comunicano alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 novembre 2013, lo stato di attuazione dei programmi regionali relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in particolare il grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale. Si ricorda che il decreto-legge n. 24 del 2013 proroga di un anno (e cioè al 1° aprile 2014) l'effettiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) già fissata al 31 marzo 2013, in considerazione dei ritardi occorsi in sede di adozione degli atti attuativi di competenza statale e dispone interventi di perfezionamento del percorso attuativo da parte delle Regioni, con particolare riferimento ai contenuti dei programmi regionali volti alla realizzazione delle strutture sanitarie territoriali e all'adozione di percorsi riabilitativi e di reinserimento sociale degli (ex) internati.
La seconda relazione è disciplinata dall'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge n. 24 del 2013: in base a tale disposizione, il Ministero della salute, almeno con cadenza semestrale, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sugli esiti dell'attività di controllo, valutazione e monitoraggio relativa all'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e all'impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, nonché sull'utilizzo delle risorse stanziate per la sperimentazione.
Tale sperimentazione clinica, coordinata dall'Istituto superiore di sanità, da completare entro 18 mesi a decorrere dal 1° luglio 2013, concerne l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali. Oltre alla relazione, il Ministero della salute è tenuto a trasmettere agli stessi soggetti anche informazioni dettagliate sulle indicazioni terapeutiche per le quali è stato avviato il trattamento, sullo stato di salute dei pazienti e su ogni altro elemento utile alla valutazione degli esiti e degli eventi avversi, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità dei pazienti.
Si ricorda che il decreto reca altresì una norma transitoria, la quale consente alle strutture pubbliche, in cui siano stati avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, il completamento - sotto la responsabilità del medico prescrittore - dei trattamenti medesimi.
Per quanto attiene alla conclusione di obblighi esistenti, si rileva che con decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 2013, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 14 maggio 2013, è stata disposta la trasformazione in ente di diritto privato dell'Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia UNUCI14. La procedura di privatizzazione dell'UNUCI è stata attivata ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Tale disposizione prevede che gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, quale appunto è l'UNUCI, possano essere trasformati, con appositi regolamenti di delegificazione, in soggetti di diritto privato sulla base dei princìpi e criteri direttivi dettati dall’articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). In conseguenza della trasformazione così disposta, cessa l'applicabilità all'UNUCI dell'obbligo previsto dall'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, disposizione in base alla quale ciascun Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, deve presentare al Parlamento una relazione sull'attività svolta, il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico di ogni ente pubblico non economico su quale quel dicastero esercita la propria vigilanza.
Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/1999, art. 1, co. 2 |
Attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV (Dati relativi al 2012, Doc. LXXV, n. 1) |
IX Trasporti |
14/5/2013 |
D.L. 78/2010 art. 14, co. 13-quater |
Rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale (Trasmessa dal Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale) (Dati relativi all'anno 2012, Doc. CC, n. 1) (PRIMA RELAZIONE) |
I Affari costituzionali V Bilancio |
14/5/2013 |
*Il comma 13-quater è stato inserito dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune di Roma Capitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, invii annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare. Un obbligo a riferire annualmente alle Camere sullo stato di attuazione del programma degli interventi per Roma capitale, sugli eventuali ritardi e difficoltà determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli, era già previsto dall'articolo 6 della legge n. 396 del 1990, abrogato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 61 del 2012. |
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L. 180/2011, art. 17, co. 1, lett. e)* |
Attività svolta dal Garante per le micro, piccole e medie imprese (Predisposta dal Garante e trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) (Dati relativi al 2012, Doc. CCII, n. 1) (PRIMA RELAZIONE) |
X Attività produttive |
28/5/2013
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*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Garante, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, trasmetta, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio, il quale la invia, entro i successivi trenta giorni, al Parlamento. |
Ministero degli affari esteri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 496/1995, art. 9, co. 2, lett. c) |
Stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall’Italia (Trasmessa dal Viceministro agli affari esteri) (Dati relativi al 2012, Doc. CXXXI, n. 1) |
III Affari esteri |
8/5/2013 |
L. 484/1998, art. 4, co. 1, lett. c) |
Stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari (Trasmessa dal Viceministro agli affari esteri) (Dati relativi al 2012, Doc. CXXXIX, n. 1) |
III Affari esteri |
8/5/2013 |
L. 344/1991, art. 9 |
Stato di attuazione della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani (Dati relativi al 2012, Doc. CVI, n. 1) |
III Affari esteri |
22/5/2013 |
Ministro per gli affari europei |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 14, co. 1* |
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (Dati aggiornati al primo trimestre 2013, Doc. LXXIII-bis, n. 1) |
Tutte le Commissioni permanenti |
17/5/2013 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti. Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-bis, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 61 della legge n. 234 del 2012. L'ultima relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Doc. LXXIII-bis, n. 13) è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 23 ottobre 2012. |
Ministero della difesa |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 107/2011 art. 9, co. 2* |
Missioni internazionali militari e di polizia di cui al decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (Predisposta dal Ministro della difesa e trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) (Dati relativi all'anno 2012, Doc. LI, n. 1) |
III Affari esteri IV Difesa |
14/5/2013 |
*Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come sostituito dalla legge di conversione 9 agosto 2011, n. 130, prevede che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il Governo presenti al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al decreto-legge stesso con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare. La proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia fino al 30 settembre 2013 è stata disposta, da ultimo, con il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12. |
Ministero dell'economia e delle finanze |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 488/1999, art. 26, co. 5 |
Risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni (Dati relativi al 2012, Doc. CLXV, n. 1) |
V Bilancio |
14/5/2013 |
L. 234/2012, art. 15, co. 2* |
Ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea: Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2012/2156, del 21 febbraio 2013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla disciplina in materia di imposta di successione, con riferimento all'esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro (fondazioni e associazioni costituite all'estero); Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2012/2157, del 21 febbraio 2013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla disciplina in materia di imposta di successione, con riferimento al regime dei titoli di Stato; Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2013/0043, del 30 gennaio 2013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE; Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2013/0044, del 30 gennaio 2013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/90/UE della Commissione, che modifica l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale |
VI Finanze XIV Politiche dell'Unione Europea |
20/5/2013 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con procedura di infrazione avviata dall'Unione europea. |
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D.Lgs. 118/2011, art. 36, co. 2, sesto periodo* |
Risultati della sperimentazione dell'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (Dati riferiti all'anno 2012, Doc. CCIII, n. 1) (PRIMA RELAZIONE) |
V Bilancio |
30/5/2013 |
*L'articolo 36, comma 1, prevede l'avvio, a partire dal 2012, di un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi. Ai sensi del comma 2, sesto periodo, al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione riguardante l'ultimo semestre della sperimentazione il Governo è chiamato inoltre a fornire una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione. |
Ministero della giustizia |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 404/1977, art. 10, co. unico |
Stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria (Dati relativi al 2012, Doc. CXVI, n. 1) |
II Giustizia |
15/5/2013 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 238/1993, art. 1, co. 3
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Stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (riferita al contratto di programma 2007-2011, Dati aggiornati al 31 dicembre 2012, Doc. CXCIX, n. 1) |
IX Trasporti |
14/5/2013 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.M. 7/2/2011, n. 26, art. 9* |
Stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) (Dati riferiti all'anno 2012) (PRIMA RELAZIONE) |
VII Cultura |
28/5/2013 |
*L'articolo 9 prevede che la Commissione, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni, rediga una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di cofinanziamento, da inviarsi entro il 31 gennaio di ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 81/2008 art. 6, co. 8, lett. e)* |
Stato di applicazione della normativa sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro e suo possibile sviluppo (Dati relativi al 2012) |
XI Lavoro XII Affari sociali |
8/5/2013 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga redatta dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs 81/2008. |
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L. 234/2012, art. 15, co. 2* |
Ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea: Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2013/4009, del 21 febbraio 2013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non conformità di alcune disposizioni italiane (carta acquisti e assegni per il nucleo familiare e di maternità) con la direttiva 2003/109/CE |
XI Lavoro XII Affari sociali XIV Politiche dell'Unione europea |
29/5/2013 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con procedura di infrazione avviata dall'Unione europea. |
Fonte istitutiva |
Soggetto competente |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Piemonte |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2012) |
VI Finanze |
8/5/2013 |
L. 127/1997, art. 16, co. 2 |
Difensore civico della regione Liguria |
Attività svolta (Dati relativi all'anno 2012, Doc. CXXVIII, n. 7) |
I Affari costituzionali |
14/5/2013 |
D.Lgs. 196/2003, art. 154, co. 1, lett. m) |
Garante per la protezione dei dati personali |
Attività svolta e stato di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali (Dati relativi all'anno 2012, Doc. CXXXVI, n. 1) |
II Giustizia |
16/5/2013 |
L. 112/2011, art. 3, co. 1, lett. p) |
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza* |
Attività svolta (Dati relativi al 2012) (PRIMA RELAZIONE) |
I Affari costituzionali XII Affari sociali |
21/5/2013 |
*L'Autorità è stata istituita dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, ed esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. |
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L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Umbria |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2012) |
VI Finanze |
27/5/2013 |
Nuove relazioni previste da fonti normative (*)
Fonte |
Ministero competente |
Oggetto |
D.L. 211/2011 art. 3-ter, co. 8-bis* |
Ministero della salute Ministero della giustizia |
Stato di attuazione dei programmi regionali relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera d)-bis, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, pubblicato, nel testo coordinato con la relativa legge di conversione 23 maggio 2013, n. 57, nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2013. Tale disposizione prevede che il Ministro della salute e il Ministro della giustizia comunichino alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 novembre 2013, lo stato di attuazione dei programmi regionali relativi al superamento degli ospedali psichiatrici e in particolare il grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale. |
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D.L. 24/2013 art. 2 co. 4-bis* |
Ministero della salute |
Esito dell'attività di controllo, valutazione e monitoraggio sull'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e sull'impiego terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica |
*Il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, è stato pubblicato, nel testo coordinato con la relativa legge di conversione 23 maggio 2013, n. 57, nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2013. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministero della salute, almeno con cadenza semestrale, trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sugli esiti dell'attività di controllo, valutazione e monitoraggio sull'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e sull'impiego terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. Oltre a tale relazione il Ministero è tenuto a trasmettere alle Commissioni parlamentari ed alla Conferenza anche la documentazione relativa alle indicazioni terapeutiche per le quali è stato avviato il trattamento e allo stato di salute dei pazienti e ogni altro elemento utile alla valutazione degli esiti e degli eventi avversi. |
(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino.
1Secondo l'articolo 33 del nuovo statuto, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione e il presidente del consiglio di gestione sono, si intendono e costituiscono ad ogni effetto, rispettivamente l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il presidente della SIAE di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 2/2008.
2In particolare l'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, riserva in via esclusiva alla SIAE l'attività di intermediazione per l'esercizio del diritto d'autore, senza tuttavia pregiudicare la facoltà per l'autore di esercitare direttamente i propri diritti.
3In tal senso segnatamente depongono le pronunce rese dalla Corte dei Conti, Sez. Giur. reg. Piemonte, 1° settembre 2005, n. 223, nonché dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2010, n. 3511.
4In luogo dei membri effettivi Corrado Lauretta, Raffaele Tortora e Paolo Palmieri, originariamente nominati, sono stati in seguito rispettivamente nominati Giuseppe Fabbri, Gennaro Cuciniello e Nicola Luisi.
In luogo dei membri supplenti Giuseppe Giannuzzi e Arnaldo D'Orazio, originariamente nominati, sono stati in seguito rispettivamente nominati Salvatore Niccoli e Roberto Sernicola.
5La disciplina della Cassa di previdenza delle Forze armate è stata successivamente trasfusa negli articoli 73 e ss. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
6La 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato, nella seduta del 23 gennaio 2013, aveva espresso parere favorevole condizionato sul relativo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che era stato annunciato al Senato ed alla Camera rispettivamente il 16 ed il 22 gennaio 2013.
7Dimissioni accettate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 19 dicembre 2012.
*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.
**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
8 L'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990 n. 396, recante “Interventi per Roma, capitale della Repubblica” prevedeva al comma 1, che il Ministro per i problemi delle aree urbane predisponesse annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorità vigilanti, una relazione analitica sullo stato di attuazione del programma, sugli eventuali ritardi e difficoltà determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli; al comma 2, che la relazione fosse sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri e successivamente trasmessa al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. L'ultima relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 396 del 1990, con dati aggiornati al 31 dicembre 2011 (Doc. XXVII n. 45), inviata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea de 15 marzo 2013.
9 I commi 6 e 7 dell'articolo 3 recitano : “6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante. 7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe”.
10 Il Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112, è stato emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2012.
11 Il Garante è stato nominato il 16 marzo 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera.
12 Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 338 del 2000, la Commissione è nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni.
13 La legge n. 338, approvata il 14 novembre 2000, prevede, per alcuni soggetti pubblici (regioni, province autonome, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, università statali, università non statali, istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, collegi universitari) e privati (cooperative di studenti, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro), la possibilità di richiedere un cofinanziamento statale (pari massimo al 50% dell'importo complessivo dell'intervento) per eseguire opere su edifici già esistenti (abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione), nonché per eseguire lavori di ampliamento, realizzazione di nuovi edifici e acquisto di immobili da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari.
14 Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 50, l'ente pubblico non economico a base associativa, di rilevanza nazionale “Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia” è trasformato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in associazione con personalità giuridica di diritto privato, di rilevanza nazionale e senza fini di lucro con la medesima denominazione.