Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 12/XVII MAGGIO 2014
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 12    Progressivo: 2014
Data: 15/05/2014
Descrittori:
ATTIVITA' PARLAMENTARE NON LEGISLATIVA   CONTROLLO SUL GOVERNO
NOMINE IN ENTI   ORDINI DEL GIORNO












Notiziario mensile

Numero 12/XVII

MAGGIO 2014

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare


INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza ad aprile 2014 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di aprile 2014 6

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di aprile 2014 o previste in scadenza entro il 30 giugno 2014 13

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 30 giugno 2014 21

Sezione II 27

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 27

In evidenza ad aprile 2014 28

Note annunciate al 30 aprile 2014 in attuazione di atti di indirizzo 35

Ministero della difesa 35

Ministero dell'interno 38

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 43

Ministero dello sviluppo economico 46

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 30 aprile 2014 55

Sezione III 57

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 57

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 58

In evidenza ad aprile 2014 59

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° – 30 aprile 2014 64

Relazioni governative 64

Relazioni non governative 69

Nuove relazioni previste da fonti normative 70

Relazioni governative 70


AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI


























La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di aprile 2014 (e nella prima parte del mese di maggio 2014), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 30 giugno 2014 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 30 giugno 2014, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza ad aprile 2014


La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di aprile nonché l'inizio di quello di maggio 2014, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di giugno 2014. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di aprile 2014, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di giugno 2014 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.



IN QUESTO NUMERO:



    - Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti del 30 aprile 2014, ha nominato Francesco Karrer commissario straordinario dell'Autorità portuale di Napoli e Giovanni Grimaldi commissario straordinario dell'Autorità portuale di Gioa Tauro per la durata massima di sei mesi e comunque non oltre le nomine dei rispettivi presidenti.

- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 aprile 2014 Franco Gallo è stato nominato presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa IEI per la durata di un quinquennio.


- Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2014 Raffaele Cantone è stato nominato presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche ANAC per la durata di sei anni.


- Il Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014 ha deliberato la nomina di Tommaso Ferro a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la 4ª Commissione (Difesa) del Senato e la IV Commissione (Difesa) della Camera.


- Il Presidente del Senato della Repubblica e la Presidente della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa il 2 aprile 2014, hanno nominato Gabriella Muscolo componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM per la durata di sette anni.


- Nel mese di aprile 2014 non risultano cariche in scadenza da segnalare.

- Nel mese di maggio 2014 scadono i mandati dei commissari straordinari dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, Giovanni Mainolfi, e dell'Autorità portuale di Ancona, Rodolfo Giampieri.


- Nel mese di giugno 2014 sono infine previsti in scadenza i mandati dei commissari straordinari dell'Autorità portuale di Augusta, Enrico Maria Pujia, del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Gian Luigi Pillola, della Fondazione Ordine Mauriziano FOM, Giovanni Zanetti, con il vice-commissario straordinario Cristiana Maccagno, nonché del commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, Giovanni Lelli, con i subcommissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi.


Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.


a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di aprile 2014


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.


Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.





























Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità portuale

di Napoli

Commissario

straordinario:


Francesco Karrer



Nomine non ancora comunicate

e annunciate

al Parlamento

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978


30/4/2014




D.M. del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Autorità portuale

di Gioia Tauro



Commissario straordinario:


Giovanni Grimaldi



30/4/2014


Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 30 aprile 2014, notificato all'interessato in pari data e non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha nominato Francesco Karrer commissario straordinario dell'Autorità portuale di Napoli per la durata massima di sei mesi e comunque non oltre la nomina del presidente.

La nomina di Karrer fa seguito alle dimissioni rassegnate dal commissario straordinario uscente, Felicio Angrisano, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale dell'11 dicembre 2013 per la durata massima di tre mesi, e il cui incarico era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale del 13 marzo 2014. Si ricorda che Angrisano era stato nominato in seguito alle dimissioni a sua volta rassegnate dal precedente commissario straordinario, Luciano Dassatti, che era stato nominato, alla scadenza del proprio mandato presidenziale, con decreto ministeriale del 15 marzo 2013 per sei mesi a decorrere dal 22 marzo 2013, ed era stato confermato con decreto ministeriale del 20 settembre 2013 per altri sei mesi a decorrere dal 23 settembre 20131.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con ulteriore proprio decreto del 30 aprile 2014, notificato all'interessato in pari data e non ancora comunicato alle Camere, ha nominato Giovanni Grimaldi commissario straordinario dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, per la durata massima di sei mesi e comunque non oltre la nomina del presidente.

Il 9 marzo 2014 era scaduto infatti il secondo e ultimo mandato alla presidenza dell'Autorità portuale calabrese dello stesso Grimaldi, che era stato nominato con decreto ministeriale del 25 febbraio 2010, notificato all'interessato il 9 marzo 2010. In precedenza Grimaldi era stato nominato presidente con decreto ministeriale del 20 febbraio 2006, notificato all'interessato il 22 febbraio 2006.

L'Autorità portuale, disciplinata dalla L. n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'Autorità portuale ha tra l'altro compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.

L’art. 8, commi 1 e 1-bis, della L. n. 84/1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli può richiedere, entro trenta giorni, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.

Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.

Infine, ai sensi, dell’art. 8, comma 2, della legge n. 84/1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.



Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa

IEI

Presidente:


Franco Gallo

Pareri favorevoli espressi dalla

VII Commissione della Camera

il 18/3/2014 e dalla

7ª Commissione

del Senato

il 19/3/2014


29/4/2014


D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri


Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 aprile 2014 Franco Gallo è stato nominato presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa IEI per la durata di un quinquennio.

Come ricordato nel precedente numero della presente pubblicazione, la nomina di Gallo era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014 dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la VII Commissione (Cultura) della Camera e la 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato nelle rispettive sedute del 18 e del 19 marzo 20142.

Gallo succede dunque a Giuliano Amato che, nominato presidente dell'Istituto per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2009, ha rivestito tale carica fino alla sua nomina a giudice della Corte costituzionale, avvenuta il 12 settembre 2013.

Si ricorda che il consiglio di amministrazione dell'Istituto, rinnovato per il triennio 2011-2013 dall’assemblea dei soci nella riunione del 28 aprile 2011, risulta attualmente composto da: Francesco Tatò (amministratore delegato), Luigi Abete, Franco Rosario Brescia, Pierluigi Ciocca, Marcello De Cecco, Ferruccio Ferranti, Paolo Garimberti, Fabrizio Gianni, Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli, Mario Romano Negri, Giovanni Puglisi, Gianfranco Ragonesi, Giuseppe Vacca.

L’Istituto dell’Enciclopedia italiana IEI fu fondato a Roma il 18 febbraio 1925 e ne fu nominato primo direttore scientifico Giovanni Gentile. Con R.D.L. 24 giugno 1933 n. 669, convertito dalla L. 11 gennaio 1934, n. 68, si ordinava l'Istituto che nel 1983 è stato trasformato in società per azioni. Il modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Istituto è stato adottato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, con delibera del 7 dicembre 2006. L’articolo 2 dello statuto, riguardante le finalità istituzionali dell'Ente, specifica che l’Istituto ha per oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possano comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale.


Ente

Carica di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura

di nomina

Opera nazionale per i figli

degli aviatori

ONFA

Presidente:


Tommaso Ferro

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, annunciata alla Camera e al Senato

il 5/2/2014.

Pareri favorevoli espressi dalla

4ª Commissione

del Senato

il 12/2/2014

e dalla

IV Commissione

della Camera

il 10/3/2014

Procedura

di nomina

in corso



(nomina deliberata

dal Consiglio dei ministri

del 4/4/2014)

D.P.R. emanato su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri

su proposta

del Ministro della difesa, sentito

il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica



Il Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014 ha deliberato la nomina di Tommaso Ferro a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA dopo che sulla relativa proposta3 avevano espresso parere favorevole la 4ª Commissione (Difesa) del Senato, nella seduta del 12 febbraio 2014, e la IV Commissione (Difesa) della Camera, nella seduta del 10 marzo 2014. La nomina di Ferro dovrà essere quindi formalizzata con decreto del Presidente della Repubblica.

Come ricordato nel precedente Bollettino, il 26 ottobre 2013 era scaduto il secondo mandato triennale del presidente uscente dell'ONFA, Piergiorgio Crucioli, che, nominato una prima volta con D.P.R. dell'8 giugno 2007, era stato confermato alla guida dell'Ente con D.P.R. del 26 ottobre 2010.

Si ricorda inoltre che il 9 novembre 2013 erano scaduti altresì i mandati triennali dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente, Nicola Lanza De Cristoforis, Claudio Salerno, Maria Laura Morì e Attilio Salutari, che erano stati nominati con decreto del Ministro della difesa del 9 novembre 2010.

Istituito dal R.D. 21 agosto 1937, n.1585, l'ONFA è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della difesa, che provvede all’assistenza degli orfani del personale militare dell’Aeronautica militare. L'organizzazione dell'ONFA è stata modificata in un primo momento dal D.P.R. n. 215/2009, che ha disposto il riordino dell'Ente in attuazione delle procedure recate dalla normativa "taglia-enti" di cui all'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008. La governance dell'ONFA è stata poi ulteriormente modificata con l'adozione del nuovo statuto che, approvato con decreto del Ministro della difesa del 13 gennaio 2011, recepiva anche il disposto dell'art. 6, comma 5 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, riducendo la composizione del consiglio di amministrazione4.

Sono dunque organi dell'ONFA il presidente ed il consiglio di amministrazione, composto dallo stesso presidente e da ulteriori quattro membri. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Tale composizione degli organi dell'ONFA è stata da ultimo recepita, a livello di legislazione primaria, dal D.P.R. n. 191/2012 che ha modificato in tal senso l'art. 55 del D.P.R. n. 90/2010, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati.



b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di aprile 2014
o previste in scadenza entro il 30 giugno 2014








Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Agenzia

per le erogazioni in agricoltura

AGEA


Commissario straordinario:


Giovanni Mainolfi

Comunicazione

al Parlamento

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


8/5/2014



Decreto

del Presidente del Consiglio

dei ministri,

su proposta

del Ministro delle politiche agricole, alimentari

e forestali



L'8 maggio 2014 scade il mandato del commissario straordinario dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, Giovanni Mainolfi, che era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in data 8 agosto 2013, non comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978.

La nomina di Mainolfi si era resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate il 26 giugno 2013 dal direttore dell'AGEA, Guido Tampieri, che era stato nominato per un periodo di tre anni dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto del 21 dicembre 20125.

La struttura organizzativa dell'AGEA è stata profondamente modificata dal D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/20126. In particolare, l'art. 12, commi 13 e 14, del citato decreto-legge, hanno previsto quali soli organi dell'AGEA il direttore ed il collegio dei revisori dei conti, sopprimendo il consiglio di amministrazione7. Quanto alla carica apicale, la nuova disciplina ha previsto che il direttore sia nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali per tre anni rinnovabili una sola volta. È stata altresì prevista la trasmissione della proposta di nomina del direttore alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere8. Quella di Tampieri rappresentava dunque la nomina del primo direttore dell'AGEA.

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, istituita con il D.Lgs. n. 165/1999, è organismo pagatore dello Stato per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea9. Le competenze e le funzioni dell'AGEA, in parte ridotte ai sensi dagli artt. 7 e ss. del citato D.L. n. 95/2012, sono state nuovamente rimodulate dall'art. 1, comma 295, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) che ha attribuito all'Agenzia le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR10.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Autorità portuale di Ancona

Commissario straordinario:


Rodolfo Giampieri

Comunicazione

al Parlamento

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

9/5/2014


D.M. del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Autorità portuale di Augusta



Commissario straordinario:


Enrico Maria Pujia



4/6/2014

Il 9 maggio 2014 scade il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Ancona, Rodolfo Giampieri, che era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 novembre 2013, non comunicato alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 9 novembre 2013.

L'8 novembre 2013 era infatti scaduto il mandato del commissario straordinario uscente della Autorità portuale anconetana, Luciano Canepa, che era stato nominato con decreto ministeriale del 7 maggio 2013 per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dall'8 maggio 2013. Il 23 marzo 2013 era altresì scaduto11 il mandato quadriennale a presidente dell'Autorità portuale dello stesso Canepa, che era stato nominato con decreto ministeriale del 20 marzo 2009, notificato il 23 marzo 2009.

Si ricorda in proposito che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 15 novembre 2013, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 20 e il 22 novembre 2013, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Giampieri a presidente dell'Autorità portuale di Ancona. Su tale richiesta hanno espresso parere favorevole la IX Commissione della Camera e l'8ª Commissione del Senato nelle rispettive sedute del 4 dicembre 2013.

Il 4 giugno 2014 scadrà invece il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Augusta, Enrico Maria Pujia, che era stato nominato con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013, non comunicato alle Camere, per la durata massima di sei mesi a decorrere dal 4 dicembre 2013 e comunque non oltre la nomina del presidente.

Pujia era stato nominato in seguito alla scadenza del mandato del presidente uscente dell'Autorità portuale megarese, Aldo Garozzo, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 24 settembre 2009, notificato all'interessato il 6 ottobre 2009. Il mandato presidenziale di Garozzo era infatti cessato definitivamente il 20 novembre 2013 allo scadere della prorogatio di 45 giorni ex art. 3 del D.L. n. 293/1994 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994.

Sull'Autorità portuale in generale, vedasi supra alla sottosezione a.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto



Data scadenza

Procedura

di nomina

Parco geominerario storico

e ambientale

della Sardegna

Commissario straordinario:


Gian Luigi Pillola

Comunicazione

al Parlamento

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


4/6/2014

D.M.

del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare



Il 4 giugno 2014 è prevista la scadenza del mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Gian Luigi Pillola, che era stato nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto del 3 dicembre 2013, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 4 dicembre 2013 e comunque non oltre la ricostituzione degli organi del consorzio del Parco. La nomina di Pillola era stata comunicata e annunciata al Senato e alla Camera rispettivamente il 19 e il 20 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978.

Pillola è succeduto ad Antonio Granara, il cui mandato commissariale era stato prorogato da ultimo con decreto ministeriale del 6 settembre 201312.

Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna.

Ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto, la gestione del Parco è affidata ad un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e dalla Regione. Organi del consorzio sono il presidente, il consiglio direttivo, la comunità del Parco ed il collegio dei revisori dei conti.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia

e lo sviluppo economico sostenibile

ENEA



Commissario:


Giovanni Lelli



Subcommissari:


Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi


Comunicazione

al Parlamento

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

27/6/2014


D.M.

del Ministro

dello sviluppo economico


Il 27 giugno 2014 scadrà il mandato del commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, Giovanni Lelli, nonché quello dei subcommissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi. Detti mandati erano stati prorogati dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto del 27 dicembre 2013, comunicato al Senato e alla Camera rispettivamente il 6 e il 7 febbraio 2014 ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, per la durata di sei mesi e comunque non oltre la data di approvazione del decreto interministeriale di cui all'art. 37, comma 4, della L. n. 99/2009.

I predetti incarichi, già prorogati per dodici mesi a decorrere dal 28 settembre 2012 con decreto ministeriale del 5 ottobre 2012, erano stati ulteriormente prorogati per tre mesi con analogo decreto ministeriale in data 27 settembre 2013.

Si ricorda che in precedenza il suddetto Ministro, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato per un periodo di dodici mesi Lelli commissario dell'Agenzia, che veniva a sostituire il soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente ENEA. Il Ministro aveva inoltre nominato Pietro Maria Putti ed Enrico Elli in qualità di subcommissari, con il compito di coadiuvare il commissario svolgendo le attività dallo stesso delegate. Detti incarichi venivano successivamente prorogati, con analoghi decreti ministeriali, per ulteriori dodici mesi a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e successivamente dal 23 settembre 2011. Tuttavia, a seguito delle dimissioni rassegnate da Enrico Elli dalla carica di subcommissario, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 27 settembre 2011, nominava in sua vece Piergiuseppe Maranesi.

L'Agenzia ENEA è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministro dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile. L’Agenzia opera in autonomia sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Come peraltro previsto dall'art. 37, comma 4, della L. n. 99/2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono determinati tra l'altro gli organi di controllo e di amministrazione dell'Agenzia, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, e le procedure per l’erogazione delle risorse dell’Agenzia.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Fondazione Ordine Mauriziano

FOM

Commissario

straordinario:


Giovanni Zanetti


(con il

Vice-commissario

straordinario

Cristiana Maccagno)


Comunicazione

al Parlamento

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

30/6/2014

Decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri




Il 30 giugno 2014, se non sarà adottato prima il nuovo statuto della Fondazione Ordine Mauriziano FOM, verranno a scadenza gli incarichi del commissario straordinario Giovanni Zanetti e del vice-commissario straordinario Cristiana Maccagno, che erano stati nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2013 per un periodo non superiore a dodici mesi.

In precedenza Zanetti e Maccagno erano stati nominati rispettivamente commissario e vice commissario della Fondazione con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 per un periodo di due anni, a seguito dello scioglimento degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza della FOM disposto, a causa del dissesto finanziario in cui versava l'Ente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'art. 30 del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 222/2007. Più precisamente, con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 venivano nominati, oltre a Zanetti e Maccagno, anche Alessandro Braja in qualità di vice-commissario, nonché un comitato di vigilanza composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, da un componente nominato dalla Regione Piemonte e da tre creditori dell'Ente individuati dal presidente del comitato.

I mandati di tutte le suddette cariche venivano prorogati per due anni con il successivo D.P.C.M. del 9 ottobre 2009. Con nota del 18 febbraio 2011, tuttavia, Braja rinunciava all'incarico di vice-commissario. Gli incarichi di Zanetti, Maccagno e del comitato di vigilanza sono stati quindi ulteriormente prorogati dal D.P.C.M. del 10 ottobre 2011 e dal D.P.C.M. dell'8 ottobre 2012 fino al 30 giugno 2013, per concludere gli adempimenti commissariali necessitati dalla procedura concorsuale.

In effetti, come specificato nelle premesse del citato D.P.C.M. del 1° luglio 2013, la gestione commissariale ha proceduto agli adempimenti conseguenti all'intervenuta approvazione del piano di soddisfazione e all'emanazione del provvedimento giudiziale di esdebitazione, fino alla chiusura della procedura concorsuale dichiarata dal comitato di vigilanza.

Tuttavia, il permanere di ulteriori incombenze legate alla predetta procedura e l'avvenuto riscontro, nella relazione finale del commissario, di carenze funzionali nella Fondazione e di lacune ed inadeguatezze della relativa disciplina legislativa e statutaria, hanno comportato un nuovo e diverso13 commissariamento della FOM prima di procedere alla ricostituzione dei suoi organi ordinari. Ai sensi infatti dell'art. 1, comma 4, del citato D.P.C.M. 1° luglio 2013 il commissario straordinario provvede: a redigere uno schema di statuto della Fondazione che ne definisca l'organizzazione alla luce del superamento della situazione emergenziale di dissesto; alla ricognizione delle risultanze economiche e patrimoniali ed all'attivazione dei rimedi idonei ad assicurare il recupero del loro equilibrio; a proporre progetti di valorizzazione del patrimonio culturale mauriziano da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. In attuazione di tale norma, è intervenuta la L. n. 1596/1962, recante appunto il nuovo ordinamento dell’Ordine. L'art. 2 del D.L. n. 277/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 4/2005, ha istituito la Fondazione Ordine Mauriziano, cui è stato trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine Mauriziano, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino), trasferiti invece all'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, istituita con legge della Regione Piemonte.

Scopo della FOM è la gestione del patrimonio e dei beni trasferiti, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di sua proprietà, ed il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sulla gestione del patrimonio della Fondazione è previsto vigili un comitato di cinque membri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalla regione Piemonte e dall'Ordinario diocesano di Torino.

La Fondazione è subentrata all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti concernenti l’esercizio delle attività sanitarie, come specificato dall'art. 1, commi 1349 e 1350, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 13 ottobre 2006, è stato approvato lo statuto della Fondazione Ordine Mauriziano.

In seguito, a causa del profondo dissesto finanziario della FOM, il legislatore ne ha disposto – come ricordato in precedenza - il commissariamento ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. n. 222/200714.


c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza
entro il 30 giugno 2014




Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche ANAC


Presidente:


Raffaele Cantone

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009 annunciata

alla Camera

e al Senato

il 19/3/2014.

Parere favorevole espresso a maggioranza

dei due terzi

dei componenti

dalla 1ª Commissione del Senato

il 27/3/2014

e dalla

I Commissione

della Camera

il 2/4/2014

4/4/2014

D.P.R. previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri,

su proposta

del Ministro

per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto

con il Ministro della giustizia

e il Ministro dell’interno,

previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza

dei due terzi

dei componenti


Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2014 Raffaele Cantone è stato nominato presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche ANAC per la durata di sei anni.

Come ricordato nel precedente numero della presente pubblicazione, la richiesta del parere parlamentare sulla proposta di nomina di Cantone era stata presentata il 19 marzo 2014 dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009. Su tale proposta avevano espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato, nella seduta del 27 marzo 2014, e la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera nella seduta del 2 aprile 2014. La nomina di Cantone era stata infine deliberata dal Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT, che era già stata individuata come Autorità nazionale anticorruzione dall'art. 1 della L. n. 190/2012, ha assunto la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni ANAC15.

Cantone è dunque il primo presidente dell'ANAC, nominato secondo la nuova disciplina, e subentra a Romilda Rizzo, presidente della CIVIT dal 29 marzo 2009, che era stata nominata componente della predetta Commissione con D.P.R. del 15 novembre 2011.

In effetti l'art. 5, comma 7, del D.L. n. 101/2013, prevede la permanenza in carica, fino alla nomina16 del nuovo presidente e dei nuovi componenti dell'ANAC, dei componenti della CIVIT già insediati, ossia la citata presidente Romilda Rizzo e i componenti Antonio Martone e Alessandro Natalini. Essi tuttavia hanno rassegnato le proprie dimissioni in data 23 aprile 2014, a seguito appunto della nomina di Cantone, che si è effettivamente insediato alla guida dell'ANAC il 28 aprile 2014.

Per la designazione poi degli ulteriori quattro componenti dell'ANAC, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione valuteranno le manifestazioni di interesse presentate dai candidati entro il 14 aprile 2014, ai sensi dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse pubblicato il 24 marzo 2014.

L'ANAC è composta infatti dal presidente e da quattro componenti nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Per l'ANAC è stata dunque prevista dalla predetta normativa una composizione più ampia di quella da ultimo prevista per la CIVIT17, verosimilmente anche in funzione delle nuove competenze attribuite in materia di lotta alla corruzione.

Il presidente dell'ANAC è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione18. Essi sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.

Sul piano dei requisiti soggettivi, l'art. 5, comma 5, del citato D.L. n. 101/2013 prevede che il presidente e i componenti dell'ANAC siano scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato; essi devono altresì possedere notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 190/2012, l'ANAC svolge attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. In tal senso l'ANAC approva tra l'altro il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica; esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali; esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa. L'ANAC presenta inoltre al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.



Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Data nomina


Data scadenza

Procedura

di nomina

Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM


Componente:


Gabriella Muscolo

2/4/2014

2/4/2021

Determinazione adottata d'intesa

dai Presidenti

del Senato

della Repubblica

e della Camera

dei deputati



Il Presidente del Senato della Repubblica e la Presidente della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa il 2 aprile 2014 e pubblicata nella G.U. n. 78 del 3 aprile 2014, hanno nominato, con mandato settennale e non rinnovabile, Gabriella Muscolo componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM.

Il 3 marzo 2014 era infatti scaduto il mandato settennale di Piero Barucci, che era stato nominato componente dell'Autorità con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti delle Camere in data 3 marzo 2007, pubblicata nella G.U. n. 53 del 5 marzo 2007.

Si ricorda che la composizione dell'AGCM è stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. d) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne ha ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente.

Per effetto di tale modificazione, a seguito della scadenza del mandato di Antonio Pilati nel dicembre 2011 e delle dimissioni rassegnate il 25 novembre 2013 da Carla Rabitti Bedogni, l'AGCM si era già allineata alla consistenza numerica ridotta prevista dal D.L. n. 201/2011. L'Autorità risulta dunque attualmente composta da Giovanni Pitruzzella, presidente, Salvatore Rebecchini e dalla predetta Gabriella Muscolo.

I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Il mandato dei componenti dell'AGCM dura sette anni e non può essere rinnovato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM (nota anche come antitrust), istituita dall’art. 10 della L. n. 287/1990, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, ha funzioni di vigilanza contro gli abusi di posizione dominante e le intese o cartelli che possano ledere o restringere la concorrenza. Controlla altresì le operazioni di concentrazione, valuta ed eventualmente sanziona i casi di conflitto d'interesse dei componenti del Governo, come stabilito dalla L. n. 215/2004. All’Autorità sono assegnate anche competenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, così come stabilito dal D.Lgs. n. 206/2005.



















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO




























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza ad aprile 2014


Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcuno modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.



Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 8 ordini del giorno e di 3 mozioni.

Di tali attuazioni 4 sono state trasmesse dal Ministero dell'interno, 3 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2 dal Ministero della difesa e 2 dal Ministero dello sviluppo economico.

Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 8 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

4 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 1865-A, divenuto legge n. 147 del 2013, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 1865-A, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 248, di cui finora attuati 4;


3 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame degli Atti Camera 1248-AR e 1248-B, divenuti legge n. 98 del 2013, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 1248-AR e 1248-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 199, di cui finora attuati 15;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2149, divenuto legge n. 28 del 2013, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero della difesa.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2149, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 23, di cui finora attuato 1.




Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.


In particolare, nel periodo 1° - 30 aprile 2014 sono stati segnalati 66 ordini del giorno*, dei quali:

53 riferiti alla legge n. 56 del 2014 concernente “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (Atti Camera 1542-A e 1542-B).

34 sono stati inviati al Ministero dell'interno, 6 al Ministero dell'economia e delle finanze, 5 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 4 al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 1 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed 1 al Ministero dello sviluppo economico;


5 riferiti alla legge n. 50 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi” (A.C. 2012), inviati al Ministero dell'economia e delle finanze;


4 riferiti alla legge n. 62 del 2014, concernente Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso” (Atti Camera 204-A e 204-B), inviati al Ministero della giustizia;


4 riferiti alla legge n. 65 del 2014, concernente Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell’anno 2014” (A.C. 2213), inviati al Ministero dell'interno.


Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 16 risoluzioni**:

- PASTORELLI ed altri n. 6/00063, concernente iniziative per l'esclusione dai vincoli previsti dal patto di stabilità interno delle spese volte a finanziare interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- PELLEGRINO ed altri n. 8/00043, sul rafforzamento delle politiche ambientali per favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- MUCCI ed altri n. 8/00044, concernente l'utilizzo dei fondi europei per gli ani 2014-2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed al Ministero dello sviluppo economico;

- MOGNATO ed altri n. 8/00046 e Cristian IANNUZZI ed altri n. 8/00047, concernenti la sosta dei veicoli su stalli a pagamento oltre l’orario autorizzato, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;


Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 13 mozioni:

Note annunciate al 30 aprile 2014
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero della difesa


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00125

Mozione

Speranza

Assemblea

30/04/14

IV

Partecipazione italiana al programma di realizzazione dell'aereo Joint Strike Fighter-F35


La mozione Speranza ed altri n. 1/00125, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 26 giugno 2013, impegnava l'esecutivo: a dare impulso, a partire dal Consiglio europeo di dicembre 2013, a concrete iniziative per la crescita della dimensione di Difesa comune europea in una prospettiva di condivisa razionalizzazione della spesa; al pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, allo scopo di garantire al Parlamento di esercitare le proprie prerogative;  in particolare, relativamente al programma F35, a non procedere a nessuna fase di ulteriore acquisizione senza che il Parlamento si sia espresso nel merito, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

Il Governo, da sempre attento al rispetto degli impegni assunti dinnanzi al Parlamento, pur nella considerazione che l'impegno accolto con la mozione in argomento risale all'Esecutivo guidato dal Presidente Letta, non si sottrae al dibattito sulla delicata questione, ma anzi evidenzia che, in linea con quanto già evidenziato nel corso dell'esposizione delle linee programmatiche del Dicastero, avvenuta innanzi alle Commissioni Difesa del Senato e della Camera dei deputati nelle sedute del 12 e 18 marzo scorso, l'intendimento dell'Amministrazione non è quello di affrontare singolarmente ciascuno dei programmi in cui si articola il programma di ammodernamento e sviluppo della Difesa, bensì quello di elaborare una discussione organica, volta ad esaminare in termini unitari i temi che compongono il complesso settore della Difesa e della politica industriale collegata a tale ambito.

Preliminarmente, dunque, sarà necessario procedere all'individuazione di risposte confacenti alla definizione del quadro geo-strategico in cui il nostro Paese si trova ad operare. Sarà questo il punto di partenza per definire, uno alla volta, ma in modo coordinato, i compiti da assegnare a ciascuna delle Forze armate, per mantenerle in grado di assicurare, in ogni circostanza, il pieno e tempestivo adempimento dei propri compiti istituzionali.

A questo scopo si è ritenuto indispensabile procedere ad una riflessione ampia e matura sulla Difesa nazionale attraverso la redazione di un “Libro bianco sulla sicurezza internazionale e la difesa”. Si tratta, pertanto, di raggiungere la sintesi politica fra le diverse necessità da soddisfare i vincoli e le aspettative imposte dalle circostanze finanziarie e che fornisca le linee guida per pianificare, nel medio e lungo periodo, le capacità di difesa.

All'interno di tale riflessione - come anzidetto ampia ed unitaria - rientrerà anche l'approfondimento delle scelte da operare in tema di ammodernamento delle Forze armate, al fine di valutare opportunamente le caratteristiche tecniche, i costi ed i vantaggi, per il sistema produttivo, degli equipaggiamenti da acquisire.

Centrale, a questo scopo, è l'esigenza di valorizzare appieno il ruolo di indirizzo, del Parlamento e delle sue prerogative, così come declinate anche nella legge delega n. 244 del 2012, nella considerazione che la democrazia parlamentare possiede tutti gli strumenti - come l'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma, tutt'ora in corso - per poter affrontare con la forza e la coerenza necessarie, anche tematiche di notevole spessore tecnico, oltre che di grande impatto politico ed economico.

Il Governo, pertanto, non esiterà a rimodulare grandi progetti avviati o ipotizzati, qualora mutati scenari internazionali o economici, valutati anche dal Parlamento, lo indicheranno come opportuno. In questo contesto anche un eventuale ulteriore intervento sull'attuale piano di acquisto degli F-35, pur “congelato” per il 2014, non potrà che derivare, questa volta, dall'esito delle richiamate riflessioni in corso per l'elaborazione del Libro bianco, per la cui predisposizione la Difesa auspica l'avvio in ambito parlamentare, ma anche in quello di studio e di ricerca, di un dibattito aperto, intelligente, trasparente e coinvolgente, volto a definire gli orizzonti strategici del Paese”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2149/35

Ordine del giorno

Baldassarre

Assemblea

30/04/14

IV

Comunicazione al Parlamento entro il 30 aprile 2014 della pianificazione delle attività militari connesse con la missione ISAF


L'ordine del giorno Baldassarre ed altri n. 9/2149/35, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2014, impegnava l'esecutivo ad adottare e comunicare entro il 30 aprile 2014 la pianificazione delle operazioni necessarie per la cessazione delle attività militari connesse con la missione ISAF in Afghanistan.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo, ed il Ministero della difesa in particolare, coerentemente agli impegni internazionali, stanno sviluppando l'attività di pianificazione concernente le operazioni internazionali che vedono impegnato il personale delle nostre Forze armate e, in particolare, tra, queste, quella relativa al teatro operativo afghano.

A questo riguardo, in attuazione dell'impegno assunto con l'Ordine del Giorno in argomento, si rappresenta che, come da tempo definito, la NATO terminerà il proprio mandato in ISAF il prossimo 31 dicembre 2014.

Allo stato attuale, l'Alleanza atlantica ha pianificato la permanenza in Afghanistan - per il post-2014 - nell'ambito di una nuova Missione denominata “Resolute Support Mission” (RSM), le cui caratteristiche - radicalmente diverse a fronte di quelle della International Security Assistance Force (ISAF) - saranno “no-combat” con focus sulle attività di “training, advise and assistance”, estesa all'intero Paese (definito “Approccio regionale”), con una presenza numerica di personale sensibilmente ridotta rispetto ad ISAF.

Allo scopo di fornire continuità all'impegno della Comunità internazionale in Afghanistan, l'Italia - previa preventiva approvazione da parte del Parlamento - intenderebbe proseguire il proprio impegno nel Paese anche nell'ambito di RSM, continuando ad essere Nazione di riferimento (“Framework Nation”) nel Settore Ovest, con un contributo previsionale attestabile su una media annua nell'ordine delle 850 unità per il 2015.

Qualora invece il Parlamento non dovesse autorizzare la partecipazione italiana all'operazione Resolute Support Mission (RSM), o nel caso in cui la NATO dovesse decidere di non avviare operativamente la nuova missione, le Forze armate italiane termineranno comunque, entro il 31 dicembre 2014, la partecipazione alla Missione ISAF attualmente in corso.

Nondimeno, un più completo quadro di situazione, ai fini della definizione delle operazioni di rientro dalla missione ISAF, si potrà ulteriormente delineare solo a seguito delle risultanze della recente tornata elettorale e dall'insediamento del nuovo Governo afghano con cui la Nato dovrà confrontarsi nel rispetto degli impegni internazionali già stabiliti”.



Ministero dell'interno



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1865-A/1

Ordine del giorno

Catanoso

Assemblea

16/04/14

I

Criteri di nomina dei nuovi sovrintendenti della Polizia di Stato


L'ordine del giorno Catanoso n. 9/1865-A/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 dicembre 2013, impegnava l'esecutivo ad attivarsi affinché i nuovi sovrintendenti della Polizia di Stato vengano nominati dalle graduatorie degli idonei dei concorsi del 2010, 2011 e 2012.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“L'interpretazione e l'ambito di applicabilità del principio generale dello scorrimento delle graduatorie pubbliche, disciplinato dall'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo n. 165 del 9 maggio 2001, sono state prese in esame dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, il quale, con sentenza n. 14 del 20 luglio 2011, ai paragrafi 50 e 51 ha ritenuto che:

- sul piano dell'ordinamento positivo, lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, quale modalità di reclutamento, costituisce la regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso è l'eccezione e richiede, pertanto, un'apposita e approfondita motivazione;

- la prevalenza delle procedure di scorrimento “non è comunque assoluta e incondizionata” essendo individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento mediante procedure concorsuali “risulta pienamente giustificabile”;

- in tale contesto si collocano “in primo luogo, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongono una precisa cadenza periodica del concorso collegata anche a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie”.

Ne consegue che, nell'ambito dell'ordinamento speciale della Polizia di Stato e con specifico riferimento al ruolo dei Sovrintendenti, incentrato sul principio dell'annualità delle procedure concorsuali, anche in funzione del peculiare meccanismo di progressione in carriera, non può trovare applicazione il principio di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie preesistenti. Ciò proprio in considerazione della specificità della norma contenuta nell'articolo 24-quater del Decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 53 del 2001, che impone l'annualità delle relative procedure concorsuali.

Si osserva, inoltre, che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare esplicativa del 22 febbraio 2011 ha chiarito, al paragrafo 8, che la proroga della vigenza delle graduatorie si riferisce solo a quelle relative ai concorsi pubblici, escludendo le graduatorie relative ai concorsi riservati.

Nel caso dell'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente, a conclusione di procedure di reclutamento qualificate “expressis verbis” come concorsi interni per titoli ed esame scritto ai sensi del richiamato articolo 24-quater del D.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982, non può quindi parlarsi di concorsi pubblici. Infatti, i destinatari della procedura concorsuale appartengono ad una specifica categoria di soggetti, peraltro regolata da un ordinamento speciale incentrato sul principio dell'annualità delle procedure concorsuali interne.

D'altro canto, l'eventuale scorrimento delle graduatorie dei concorsi precedenti, oltre ad essere in contrasto con la normativa vigente, pregiudicherebbe le aspettative di tutti coloro che, maturando il “requisito dei quattro anni di anzianità nel ruolo degli Assistenti ed Agenti della Polizia di Stato” successivamente al 31 dicembre di ogni anno, si vedrebbero preclusa la possibilità di partecipare alla selezione in parola.

Infine, la disposizione introdotta dall'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto-legge n. 227 del 28 dicembre 2012, convertita, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 1° febbraio 2013, ha autorizzato questo Ministero, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità semplificate per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente, senza nulla disporre in merito alla possibilità di deroga al principio dell'annualità delle selezioni. Tale intervento normativo ha consentito di bandire, con decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2013, un unico concorso interno con procedure e modalità semplificate, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti con una previsione di 7.563 posti.

Dette unità sono, comunque, suddivise anno per anno, ai sensi del citato articolo 24-quater del D.P.R. n. 335 del 1982, tra coloro che annualmente hanno maturato l'anzianità prescritta nella qualifica di Assistente Capo o nel ruolo degli Assistenti ed Agenti.

Alla luce di queste considerazioni, come si è avuto modo di evidenziare anche in sede di risposta ad una interrogazione parlamentare sullo stesso argomento (n. 5-02145 dell'On. Fiano), il cennato criterio generale di scorrimento delle graduatorie non può trovare applicazione per la fattispecie richiamata dall'atto parlamentare proposto dall'On. Catanoso Genoese”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1865-A/29

Ordine del giorno

Arlotti

Assemblea

16/04/14

I

Adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture

turistico-alberghiere


L'ordine del giorno Arlotti n. 9/1865-A/29, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 dicembre 2013, impegnava l'esecutivo ad aggiornare le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994, semplificando i requisiti prescritti in tema di disposizioni di prevenzione incendi, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, sospendendo i termini previsti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012 e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione del decreto medesimo.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

Il decreto del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994 prevedeva un termine di 5 anni entro il quale le strutture turistico-alberghiere esistenti avrebbero dovuto adeguarsi alla normativa antincendio; detto termine è stato sempre prorogato.

Nel frattempo, con analoghi provvedimenti del 16 marzo 2012 e del 15 maggio 2012, è stata data attuazione al piano straordinario biennale per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi degli esercizi ricettivi con oltre venticinque posti letto, previsto dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e dalla relativa legge di conversione.

La problematica inoltre è stata oggetto di attenzione in sede comunitaria sotto il profilo della sicurezza dei luoghi di lavoro, nell'ambito della procedura di infrazione 2010/4227, laddove era stato contestato il mancato pieno adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

In relazione a quanto precede e tenuto conto anche della circostanza che il processo di adeguamento è stato avviato da una parte significativa delle strutture interessate, ma non ancora ultimato, con il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, il termine per consentire il definitivo adeguamento alla normativa antincendio delle anzidette strutture, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2014.

Più in dettaglio, la proroga riguarda le strutture con oltre 25 posti letto, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al soprarichiamato piano straordinario biennale del 2012”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1865-A/249

Ordine del giorno

Ribaudo

Assemblea

29/04/14

I

Destinazione di risorse all'integrazione del trattamento economico accessorio del personale della Direzione Investigativa Antimafia


L'ordine del giorno Ribaudo n. 9/1865-A/249, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 dicembre 2013, impegnava l'esecutivo a valutare la possibilità di destinare parte dello stanziamento di 100 milioni di euro, costituito con l'approvazione della legge di stabilità per il 2014, all'integrazione del trattamento economico accessorio del personale della Direzione Investigativa Antimafia, come previsto all'articolo 4 della legge istitutiva n. 410 del 1991.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

In relazione all'ordine del giorno in oggetto indicato, che propone l'impiego di parte dei 100 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 103, della legge di stabilità per il 2014, ai fini dell'integrazione del trattamento economico accessorio del personale della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.), si rappresenta quanto segue.

Dinanzi alla ineludibile necessità di contenimento della spesa pubblica, la legge di stabilità per il 2012 è intervenuta sul trattamento economico accessorio del personale della Direzione Investigativa Antimafia.

Infatti, l'importo stanziato nel 2011 pari a euro 11.873.858,00 è stato ridotto a euro 4.300.000,00 per il 2012.

Per gli anni finanziari successivi, la misura complessiva del trattamento economico accessorio è stata incrementata sia alla luce delle disponibilità economiche, sia al fine di un riconoscimento del ruolo strategico da sempre assunto dalla D.I.A. nel contrasto alla criminalità organizzata:

Anno 2013: euro 5.196.725,00;

Anno 2014: euro 5.600.000,00.

Alla luce di quanto sopra, i 100 milioni di euro stanziati per il corrente anno al fine di incrementare i fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali delle Forze di polizia, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 103, della legge di stabilità per il 2014, sono destinati a remunerare il personale impegnato nello svolgimento delle attività operative e di quelle più disagevoli”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1865-A/80

Ordine del giorno

Rizzo

Assemblea

29/04/14

I

Retribuzione delle prestazioni lavorative rese nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo

infrasettimanale per gli

appartenenti alla Forze di

Polizia ed alle Forze Armate.


L'ordine del giorno Rizzo n. 9/1865-A/80, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 dicembre 2013, impegnava l'esecutivo a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 1, comma 476, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), che dispone che, per gli appartenenti alle Forze di Polizia ed alle Forze armate, la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà più diritto alla retribuzione a titolo di lavoro straordinario per intero, ma solo ed esclusivamente per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

L'atto parlamentare si riferisce alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 476, che detta il criterio di interpretazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, in materia di orario di lavoro degli appartenenti alle Forze di Polizia e delle Forze Armate, secondo il quale “la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero”. La disposizione fa salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore.

Al riguardo, si evidenzia che già con circolare del 18 dicembre 1981, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza di questo Ministero, riteneva che il lavoro prestato per particolari esigenze in un giorno festivo o domenicale, essendo oggetto di recupero, non dava diritto alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario se non per le ore eccedenti”.



Ministero del lavoro e delle politiche sociali



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1248-AR/13

Ordine del giorno

Baldassarre

Assemblea

29/04/14

XI


Effettiva operatività del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)

9/1248-AR/14

Ordine del giorno

Rostellato


Gli ordini del giorno Baldassarre ed altri n. 9/1248-AR/13 e Rostellato ed altri n. 9/1248-AR/14, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 luglio 2013, impegnavano l'esecutivo a porre in essere, nell'immediato e comunque entro il 31 dicembre 2013, ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Per quanto concerne l'ordine del giorno 9/1248-A-R/13 Baldassarre ed altri, nonché l'ordine del giorno 9/1248-A-R/14 Rostellato ed altri con i quali si chiede di porre in essere nell'immediato e comunque entro il 31 dicembre 2013 ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), si rappresenta che, purtroppo, nonostante gli sforzi profusi dal Governo, non è stato possibile rispettare tale temine, sia per la complessità dell'iter di approvazione, sia per l'elevato numero di soggetti coinvolti in tale iter, tra i quali vi sono Istituzioni che non appartengono al Governo, quali il Consiglio di Stato e il Garante per la protezione dei dati personali.

Ed infatti questo Ministero, in qualità di Amministrazione capofila per l’adozione del provvedimento, ha avuto cura di trasmettere il testo conclusivo dello schema di regolamento al Garante per la protezione dei dati personali in data 24 dicembre 2013, al fine di acquisirne il prescritto parere.

A questo proposito va osservato che lo schema di decreto concernente il SINP, alla cui adozione conseguirà l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, decorsi sei mesi dalla data della predetta adozione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 53, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008), aveva già ottenuto, in un primo tempo, il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, subordinato a numerose condizioni.

Successivamente, è stato ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni.

In seguito, il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere, nel quale ha formulato varie osservazioni, evidenziando, tra l'altro, il ruolo dei Ministeri della difesa e dell'interno nell'ambito del SINP e la necessità di individuare le modalità con le quali far confluire i dati attinenti a tali Dicasteri nel sistema, nonché, una volta modificate le parti indicate dello schema di decreto, la necessità di un successivo, ulteriore inoltro del medesimo al Garante per la Protezione dei dati personali, in particolare con riferimento all'osservazione che in relazione ai dati sensibili fossero individuati i tipi di dati e di operazioni eseguibili, in relazione a ciascun soggetto fruitore e ciascuna specifica finalità (nuovo inoltro effettuato appunto in data 24.12.2013).

A seguito delle predette osservazioni hanno avuto luogo varie riunioni di questo Dicastero con i predetti Ministeri, dalle quali è emersa la necessità di prevedere la partecipazione anche dei Ministeri della giustizia, per quanto riguarda la Polizia penitenziaria, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto attiene al Corpo forestale dello Stato.

Successivamente, l'INAIL ha effettuato incontri con le predette Amministrazioni al fine di individuare i dati e definire le modalità con le quali farli confluire nel SINP, effettuando una ricognizione sugli allegati dello schema di decreto.

Pertanto, una volte apportate le necessarie modifiche e trasmesso nuovamente il testo al Garante per la protezione dei dati personali, si resta tuttora in attesa di acquisirne il relativo parere che costituisce l'ultimo atto del complesso iter di formazione del provvedimento che potrà poi essere approvato in via definitiva”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1248-AR/139

Ordine del giorno

Zappulla

Assemblea

29/04/14

XI

Monitoraggio degli effetti applicativi delle norme di semplificazione degli

adempimenti in tema di

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro


L'ordine del giorno Zappulla ed altri n. 9/1248-AR/139, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 luglio 2013, impegnava l'esecutivo ad effettuare un monitoraggio puntuale degli effetti applicativi delle misure soppressive dell'articolo 54 e modificative dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, contenute nella legge n. 98 del 2013, miranti a semplificare le procedure di comunicazione e notifica di denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro, al fine di verificare la mancanza di ripercussioni negative, in termini di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e di valutare l'opportunità di approntare eventuali interventi normativi volti a rafforzare la tutela dei lavoratori medesimi.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Si rappresenta che è in corso di predisposizione - anche attraverso il coinvolgimento della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro - lo schema di decreto, con i relativi allegati, attuativo dell'art. 3, comma 13-bis del d.lgs. n. 81 del 2008. Nell'ambito di tale decreto, si prevede, tra l'altro, che entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei medesimo provvedimento, la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (istituita pressa questo Ministero) proceda al monitoraggio dell'applicazione delle procedure di semplificazione previste, rielaborando eventualmente la modulistica allegata al decreto. Si ritiene pertanto che tale specifica previsione inserita nello schema di decreto, possa fornire adeguata risposta a quanto richiesto nell'ordine del giorno in esame”.



Ministero dello sviluppo economico


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00186

Mozione

Giordano Giancarlo

Assemblea

29/04/14

X

Iniziative in ordine alla crisi di Irisbus e di Bredamenarini bus, anche in relazione alla situazione del trasporto pubblico locale


La mozione Giancarlo Giordano ed altri n. 1/00186, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 18 settembre 2013, impegnava l'esecutivo, tra l'altro: a dare immediatamente seguito alla richiesta avanzata dalla Conferenza delle regioni per l'attivazione urgente di un tavolo in tema di trasporto pubblico locale ed a definire sollecitamente un piano nazionale per il settore, che favorisca tra l'altro l'utilizzo delle tecnologie a più basso impatto ambientale; a predisporre un programma pluriennale per il rinnovamento del parco autobus circolante tramite bus ecologici; a promuovere l'attivazione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un tavolo nazionale per l'unificazione della vertenza BredaMenariniBus di Bologna e Irisbus di Avellino; a monitorare con particolare attenzione l'attuazione dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 35 del 2005 recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2005; a porre in essere ogni iniziativa di competenza volta ad impedire lo stanziamento di risorse per consentire la cassa integrazione dei lavoratori, senza preoccuparsi di verificare, se contestualmente, non vi siano stati casi di erogazione di fondi pubblici che hanno favorito di fatto le procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive da cui la predetta disoccupazione deriva.

In merito a tale impegno il Ministero dello sviluppo economico, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Con tale mozione sono richiamate le difficoltà delle aziende produttrici di autobus che sono sfociate in una vera e propria crisi con l'annunciata cessazione delle attività dello stabilimento IRISBUS (già gruppo IVECO - FIAT) di Flumeri-Valle Ufita, che si è concretizzata a fine 2011.

Una delle cause all'origine della crisi va ricercata nella drastica riduzione della domanda pubblica e privata di mezzi nuovi.

Ciò ha, fra l'altro, peggiorato le condizioni di efficienza e sicurezza in cui operano i mezzi in servizio nelle città e nei collegamenti interurbani. I recenti provvedimenti del Governo prevedono, come noto, lo stanziamento di 100 milioni/anno per il triennio 2014/2016 finalizzati all'acquisto di nuovi autobus e, in parte, anche al ricondizionamento di quelli in attività. Questo stanziamento, sommato alla domanda ancora esistente, può contribuire a invertire un trend negativo.

Il decreto attuativo è in fase di definizione presso il Ministero delle Infrastrutture e sarà varato entro breve tempo.

In questo quadro il Governo si è posto il problema di rilanciare e riqualificare l'industria italiana della produzione di autobus. Un'industria ridotta a pochissime unità ancora operative, ma non certamente in grado di competere con l'offensiva delle principali case straniere alle quali, negli ultimi anni, si sono aggiunte, anche, imprese con base nei maggiori Paesi del Far East.

Obiettivo dell'azione del Governo è favorire la nascita di un'impresa industriale che raccolga tutte le risorse professionali e impiantistiche ancora esistenti nel nostro Paese in un progetto industriale capace di garantire un'offerta qualificata ed economicamente sostenibile.

Come si può ben capire, è un obiettivo particolarmente ambizioso, che s'inserisce in un graduale degrado che ha visto cessare parecchie attività o mantenerle in vita a costo di pesantissime perdite spesso sostenute con denaro pubblico.

Va evidenziato, tuttavia, che si è riscontrata una disponibilità imprenditoriale a raccogliere la sfida della rinascita industriale di cui parliamo che, sommata agli stanziamenti cui si è fatto più sopra riferimento, induce il Governo a ben sperare che la strada imboccata possa diventare un'importante e positiva occasione per il Paese.

Nei giorni scorsi, in occasione di un incontro svolto presso il Ministero dello Sviluppo nell'ambito della crisi IRISBUS, è stato annunciato che il processo finalizzato alla creazione di una nuova società nella quale far confluire le maggiori attività italiane del settore, aveva registrato nelle ultime ore, importanti passi avanti.

Il Piano industriale e finanziario è stato definito da tempo nelle sue linee generali e, se tutto procederà come previsto, potrà essere illustrato anche alle parti sociali già entro la fine del prossimo mese di maggio. Va detto, per rispondere a una delle richieste formulate, che la nuova società avrà carattere prevalentemente privatistico, anche se rimarrà una partecipazione minoritaria di capitale a controllo pubblico. Il management sarà prevalentemente quello attualmente esistente a garanzia della salvaguardia delle competenze e delle eccellenze professionali rimaste nella nostra industria del trasporto collettivo su gomma”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00308

Mozione

Benamati

Assemblea

29/04/14

X

Iniziative volte alla salvaguardia dell'interesse nazionale in relazione agli assetti proprietari di aziende di rilevanza strategica per l'economia italiana


La mozione Benamati ed altri n. 1/00308, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 14 gennaio 2014, impegnava l'esecutivo ad attuare una pluralità di interventi finalizzati al rilancio della competitività e degli investimenti pubblici, al sostegno alle imprese, alla riduzione delle imposte sulle imprese medesime, del cuneo fiscale e dei costi energetici; alla semplificazione amministrativa, alla tutela delle produzioni nazionali, al rafforzamento delle normative anti contraffazione.

   In merito a tale impegno il Ministero dello sviluppo economico, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Con tale mozione viene richiamata la crisi finanziaria, economica e in seguito industriale che ha coinvolto le principali economie occidentali negli ultimi cinque anni e ha duramente provato il tessuto industriale e manifatturiero italiano, comportando il rischio di una vera e propria deindustrializzazione del Paese e di una irreversibile decadenza del made in Italy.

La mozione richiama, altresì, i segnali di miglioramento che sia pure debolmente iniziano a profilarsi, e rileva la necessità di avviare una nuova politica industriale, basata su scelte strategiche di settori prioritari d'intervento, su nuove e rafforzate politiche attive per il sistema manifatturiero (fra le misure più urgenti quelle per ampliare l'accesso al credito, per la riduzione del costo dell'energia, per rafforzare il processo di riduzione del carico fiscale sul costo del lavoro, per favorire l'internazionalizzazione) ma anche su azioni di semplificazione burocratica.

Stante quanto sopra, la mozione impegna il Governo ad adottare una serie di misure volte al rilancio della competitività, degli investimenti pubblici, di sostegno alle imprese, di riduzione delle imposte sulle imprese, del cuneo fiscale e dei costi energetici, alla concessione di nuovo credito alle aziende, a consentire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, a procedere con decisione sulla via della semplificazione amministrativa, così da creare un clima favorevole per le imprese esistenti e favorire la creazione di nuove e attrarre investimenti esteri, a promuovere le iniziative necessarie in sede comunitaria per rafforzare le normative in materia di anti contraffazione e adottare una norma che introduca l'obbligo d'indicazione di origine per tutti i prodotti per i quali non esista già una regolamentazione specifica in materia, a rafforzare le misure di riduzione del costo del lavoro sulle imprese e sui lavoratori contenute nella legge di stabilità per il 2014, in modo da incrementare l'occupazione e i redditi disponibili. A sviluppare nuove tecnologie, processi, prodotti, servizi e sistemi che possano offrire interessanti sbocchi occupazionali e di crescita economica.

Sul tema del rilancio della competitività, il Ministero dello sviluppo economico è impegnato su diversi fronti.

Il primo di essi è rilanciare le attività di ricerca e sviluppo, strategiche per la competitività del sistema Paese e per lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie, attraverso l'attivazione del credito d'imposta per l'assunzione di alte professionalità (previsto all'art. 24 del decreto legge n. 83/2012), e l'implementazione del credito d'imposta incrementale recato dall'art. 3 del decreto legge n. 145/2013 (Destinazione Italia).

La prima misura intende agevolare l'occupazione stabile di personale molto qualificato, contribuendo così all'innalzamento degli investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione da parte del sistema produttivo. È destinato a tutte le imprese, indistintamente dalle dimensioni, per un massimo di 200.000 euro a impresa, che possono detrarre il 35% dei costi sostenuti per le relative assunzioni di personale. Il decreto attuativo 23 ottobre 2013, che dispone le modalità di utilizzo del credito d'imposta, è stato pubblicato nella GURI 21 gennaio 2014, n. 16 e a breve sarà operativa la piattaforma informatica che consentirà di prenotare il beneficio.

La seconda misura (credito d'imposta incrementale) prevede l'introduzione di un credito d'imposta in favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Il beneficio, subordinato alla preventiva approvazione della Commissione europea, spetta nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, ed è determinato in misura corrispondente al 50% delle spese sostenute (valore minimo dell'investimento agevolabile pari a 50.000 euro) e spetta per un ammontare non superiore a 2,5 milioni annui per ciascuna impresa beneficiaria. Il beneficio spetta per le spese sostenute nel periodo compreso tra quello indicato dal decreto ministeriale di attuazione (che stabilirà la decorrenza) fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. Le modalità operative e la decorrenza sono da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che sarà emanato a seguito dell'adozione del programma operativo nazionale di riferimento.

Un secondo, importante fronte è rappresentato dalla definizione della Strategia nazionale per la ricerca e l'innovazione, precondizione per l'accesso al Programma “Horizon 2020”, che orienterà i fondi tematici europei per la ricerca nel prossimo settennio, dove sono disponibili, nel pilastro “Industrial Leadership”, 17 miliardi di euro per progetti mirati all'applicazione della ricerca, nelle fasi di sviluppo delle tecnologie più prossime al mercato.

Per favorire la massima partecipazione di imprese ed enti di ricerca italiani ai bandi europei e indirizzare altresì i fondi strutturali per l'innovazione alla realizzazione di specializzazioni intelligenti nei territori regionali, il Ministero dello sviluppo economico, in coordinamento con il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca, sta definendo la citata Strategia nazionale per la ricerca e innovazione al fine di attivare azioni e misure in linea con i principi e gli indirizzi formulati dall'Unione Europea, anche nel programma “HORIZON 2020”.

La strategia nazionale di ricerca e innovazione intende inoltre fornire una risposta concreta alla condizionalità ex ante richiesta dalla Commissione europea ai fini dell'accesso alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali.

La Strategia Nazionale costituisce il quadro di riferimento per l'identificazione delle priorità da realizzare da parte delle amministrazioni centrali e per l'attuazione delle politiche territoriali delle Regioni. L'obiettivo è evitare azioni frammentate e non coordinate, duplicazioni di attività sui singoli territori con conseguente spreco di risorse. La Strategia nazionale per la ricerca e innovazione consentirà di:

In conformità a queste priorità, verranno definiti interventi puntuali finalizzati allo sviluppo sostenibile, all'incremento della produttività e competitività del sistema produttivo, alla ricerca applicata e all'innovazione industriale delle imprese.

Un terzo fronte strategico è rappresentato dall'iniziativa, in sede europea, per il rilancio della politica industriale.

La necessità di una tale azione è emersa a valle del "Patto per la crescita e l'occupazione", convenuto dai capi di Stato e di Governo al Consiglio europeo di giugno 2012, che contempla numerose misure per aiutare l'Europa a superare la crisi economica e finanziaria e dare impulso a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, efficiente sotto il profilo delle risorse e creatrice di occupazione. A un anno di distanza dalla stipula del Patto per la crescita, molti Stati membri hanno richiesto che a questo, sia affiancato un patto per l'industria (industrial compact) che completi quello per il lavoro e che garantisca il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Tale patto dovrebbe essere disegnato per allineare l'industria ai cambiamenti strutturali garantendo al contempo il rafforzamento della governance europea in materia di politica industriale.

Il Ministero dello sviluppo economico è attualmente impegnato a portare avanti la discussione di questi temi sia a livello europeo, in sede di Consiglio competitività, sia a livello informale nell'ambito del processo chiamato "Amici dell'industria" che ha riunito a Roma, lo scorso 30 gennaio, 24 Ministri dell'industria europei. Durante la riunione, è stata elaborata una Dichiarazione congiunta che sarà inviata ai Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri, affinché il tema possa essere affrontato al massimo livello per favorire azioni concrete in vista dell'importante Consiglio europeo di marzo.

La tesi principale è che solo attraverso il rafforzamento dell'industria manifatturiera si può rilanciare la crescita economica e l'occupazione in Europa. Un rafforzamento da attuare nel breve termine, attraverso misure concrete e incisive finalizzate alla diversificazione dei settori produttivi, all'eliminazione di elementi di criticità che frenano la produzione, come la bolletta energetica e il differente costo del lavoro, e a favorire maggiori investimenti in ricerca e sviluppo. I Ministri Ue hanno concordato sulla necessità che per restituire all'industria un ruolo di rilevanza, non basta puntare sull'innalzamento dei differenziali competitivi tra le diverse economie, ma è necessario disegnare nuovi modelli in cui una quota crescente di valore aggiunto è prodotta dalla ricerca e da sistemi a essa connessi. Un focus particolare sull'energia affinché possa diventare a sua volta driver di sviluppo e di rilancio: un'energia più competitiva e sostenibile sarà, pertanto, una delle questioni su cui i Ministri presenti si sono impegnati.

Per quanto concerne l'impegno per “la tutela delle produzioni nazionali, a promuovere le iniziative necessarie in sede comunitaria per rafforzare le normative in materia di anti contraffazione e made in, con una nuova norma che introduca l'obbligo di indicazione di origine per tutti i prodotti per i quali non esista già una regolamentazione specifica in materia”, il Governo italiano sostiene da sempre la posizione a favore dell'indicazione di origine obbligatoria sui prodotti (cd. Made in) a livello europeo, in particolare, partecipa attivamente al processo normativo in corso presso le istituzioni comunitarie.

Come noto l'articolo 7 del nuovo Regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo, che prevede tale obbligo, riveste per l'Italia un carattere di strategicità.

In primo luogo l'indicazione di origine obbligatoria prevista all'articolo 7 è un tema cruciale per la sicurezza dei prodotti e per il corretto funzionamento del mercato interno, andando a colmare un vuoto legislativo a livello europeo e rafforzando la fiducia dei consumatori. Inoltre contribuisce a rafforzare la competitività delle produzioni italiane e a ristabilire parità di condizioni per gli operatori economici europei rispetto a Paesi partner commerciali dell'UE che rappresentano grandi mercati (ad esempio USA, Cina, Giappone), dove l'indicazione di origine è obbligatoria (anche se a volte per taluni prodotti).

Si evidenzia che da quando è iniziato l'esame in Consiglio della proposta di Regolamento, rispetto all'art. 7 si è sempre registrata una spaccatura in due blocchi: i Paesi favorevoli (tra cui Italia e Francia) e i Paesi contrari (in primis la Germania).

Circa il Parlamento europeo, la Commissione IMCO (mercato interno) ha adottato il suo rapporto sul regolamento, sostenendo l'art. 7 (17 ottobre 2013). Questo impedisce l'avvio del trilogo (riunione informale tra Parlamento, Consiglio e Commissione), per l'esame dell'insieme della proposta di regolamento.

In Consiglio la posizione dell'Italia è sempre stata di difesa dell'art. 7 e del principio dell'indicazione di origine obbligatoria. L'Italia ha mostrato la disponibilità a un compromesso sotto il profilo tecnico, in particolare con riferimento all'ambito di applicazione, ma solo a fronte di una concreta disponibilità al dialogo da parte dei Paesi avversi all'art. 7.

L'attuale Presidenza greca ha presentato diverse proposte di compromesso ma nessuna di queste è andata a buon fine, anche a causa della posizione contraria di alcuni Stati, la Germania in primis.

Il Parlamento Europeo, anche a seguito di questa intensa attività, in data 15 Aprile scorso ha approvato la proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è impegnato, inoltre, nella lotta alla contraffazione commerciale nell'ambito delle relazioni di cooperazione a livello multilaterale e bilaterale e principalmente in ambito UE.

Sotto tale profilo, si sta adoperando con grande impegno affinché siano introdotte, a livello UE e a livello di Stati membri, nuove disposizioni che consentano alle autorità doganali di controllare e sequestrare prodotti contraffatti provenienti da Paesi terzi e che sono in transito nel loro territorio. Tale questione è uno dei punti più delicati della riforma della normativa UE in materia di marchi d'impresa. Da alcuni mesi è in corso, infatti, il negoziato a Bruxelles e che si dovrebbe decidere nel corso del 2014.

Peraltro, il MiSE ha supportato i negoziati, condotti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno condotto all'approvazione del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, che è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio e dal quale ci si aspetta che le autorità doganali comunitarie rafforzino la tutela della proprietà intellettuale con una serie di nuove forme di intervento a garanzia del commercio legittimo.

Sulla salvaguardia degli interessi nazionali in relazione agli assetti proprietari di aziende di rilevanza strategica - impegno n. 13.

In relazione all'impegno “a completare rapidamente l'attuazione del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, così da esercitare i poteri speciali per tutelare l'interesse nazionale in caso di passaggio di proprietà straniera di importanti aziende italiane che possiedono reti strategiche, come nel caso di Telecom Italia, a tal fine anche valutando la possibilità di rivedere l'attuale disciplina dell'OPA, e garantendo in ogni caso che l'eventuale passaggio non costituisca un depauperamento del sistema economico e produttivo nazionale”, si fa presente quanto segue.

Il Governo sta completando il complesso di norme finalizzate alla salvaguardia degli interessi nazionali nei settori della sicurezza e della difesa e negli altri settori strategici (TLC, trasporti, energia), che mira a tutelare il know how e le tecnologie proprietarie delle imprese italiane che operano nei suddetti settori, strategici per il sistema Paese (cd. “Golden power”). Infatti, il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", è intervenuto a riformare la materia dei poteri speciali riconosciuti al Governo per la cura di interessi generali e fondamentali per la vita del Paese, a seguito della procedura d'infrazione n. 2009/2255, aperta a carico dell'Italia dalla Commissione europea, in relazione alla previgente disciplina recata dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, con riferimento alle sole società privatizzate (cd. “Golden share”).

In conseguenza, il citato decreto-legge n. 21 del 2012 ha inteso allineare la normativa italiana ai principi e alle regole del diritto dell'Unione.

In particolare, l'articolo 1 del provvedimento ha disciplinato l'esercizio dei poteri speciali nei confronti delle società, anche a capitale interamente privato, operanti nei settori della difesa e sicurezza nazionale in maniera distinta e separata rispetto agli altri settori pur ritenuti strategicamente rilevanti (art. 2), specie per quanto riguarda l'incisività con la quale i poteri medesimi sono in concreto esercitabili. Ciò in quanto, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i settori della difesa e sicurezza ammettono, in ragione della loro accentuata sensibilità, una più ampia autonomia degli Stati ai fini dell'adozione delle misure ritenute idonee a salvaguardare i propri interessi essenziali, anche in deroga ai principi del diritto comunitario e alle regole che presiedono al funzionamento del mercato interno; autonomia della quale, peraltro, si sono da tempo avvalsi anche i nostri principali partner europei, in particolare Francia e Germania.

Allo scopo di determinare l'ambito oggettivo di applicazione della normativa nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, il citato articolo 1 ha previsto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta - per i rispettivi ambiti di competenza - del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto - oltre che con il Ministro non proponente - con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli esteri e dello sviluppo economico, siano individuate le attività di rilevanza strategica, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, possono essere esercitati i poteri speciali riconosciuti allo Stato per la tutela di detti interessi. Inoltre, il comma 1-bis, aggiunto dalla legge di conversione, richiede che nel medesimo decreto siano altresì individuate le tipologie di atti o operazioni poste in essere nell'ambito.

Allo stato, è pressoché completato l'assetto normativo e regolamentare finalizzato a tutelare gli interessi strategici nel settore della sicurezza e della difesa: sia lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che integra le attività strategiche per la sicurezza nazionale nel DPCM n. 253/ 2012, il cui ambito oggettivo è attualmente circoscritto alle sole attività strategiche per la difesa, sia il decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati recentemente adottati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda le attività strategiche nei settori dell'energia, è da rilevare che, per essere in linea con le direttive dell'Unione europea, favorendo la concorrenza e riducendo il differenziale di costo dell'energia con gli altri Paesi europei, il Governo si è dotato della Strategia Energetica Nazionale (SEN) con obiettivi e priorità chiare: i) riduzione dei costi energetici, ii) pieno raggiungimento e superamento di tutti gli obiettivi europei in materia ambientale, maggiore sicurezza di approvvigionamento e iv) sviluppo industriale del settore.

In particolare, per quanto riguarda l’efficienza energetica entro la fine del mese di aprile sarà definitivamente adottato il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sull'efficienza energetica che consentirà di fare notevoli passi avanti verso il raggiungimento degli obiettivi europei, seppur non vincolanti, in questo settore.

L'elevata incidenza dell'energia nel nostro Paese è un problema che è sempre stato oggetto di grande attenzione da parte del Ministero dello sviluppo economico che, a tal proposito, ha anche varato la Strategia Energetica Nazionale (SEN) ove si è esplicitamente previsto l’obiettivo di “riduzione dei costi energetici e progressivo allineamento dei prezzi dell'energia ai livelli europei” in modo da rendere più competitiva l'industria nazionale, oltre che ridurre la spesa energetica per le famiglie”.

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti

cui sono riferite le note di attuazione

annunciate al 30 aprile 2014



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Arlotti

Ordine del giorno

9/1865-A/29

40

On.

Baldassarre

Ordine del giorno

9/2149/35

36

On.

Baldassarre

Ordine del giorno

9/1248-AR/13

43

On.

Benamati

Mozione

1/00308

48

On.

Catanoso

Ordine del giorno

9/1865-A/1

38

On.

Giordano

Giancarlo

Mozione

1/00186

46

On.

Ribaudo

Ordine del giorno

9/1865-A/249

41

On.

Rizzo

Ordine del giorno

9/1865-A/80

42

On.

Rostellato

Ordine del giorno

9/1248-AR/14

43

On.

Speranza

Mozione

1/00125

35

On.

Zappulla

Ordine del giorno

9/1248-AR/139

44




















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove introdotte da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

In evidenza ad aprile 2014


Nell'ambito delle relazioni pervenute al Parlamento nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione, si segnala, in quanto si tratta del primo adempimento, la relazione, trasmessa dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini ed imprese, relativa all'anno 2013 (Doc. CCXIV, n. 1), in ottemperanza dell'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante " Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese". L'articolo citato, che dispone in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, prevede al comma 1 che, allo scopo di diminuire gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, debbano recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi a carico di cittadini e imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. A tal fine, l'ultimo periodo del comma 1 precisa che “per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione”. Il comma 2 rimanda ad apposito regolamento, da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 180, la definizione dei criteri e delle modalità con cui gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione.

Il comma 3 dell'articolo 7 prevede quindi che il Dipartimento della funzione pubblica predisponga, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuti il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmetta al Parlamento.

In premessa al documento presentato si evidenzia che le disposizioni che ne sono oggetto si collocano nel quadro delle misure finalizzate a prevenire l'introduzione di nuove complicazioni burocratiche attraverso meccanismi di controllo ex ante sull'introduzione di nuovi oneri informativi e che l'obbligo di redigere l'elenco, di allegarlo all'atto e di pubblicarlo risponde ad una duplice finalità: 1) responsabilizzare le amministrazioni nell'individuazione degli adempimenti introdotti, in modo da prevenire l'introduzione o il mantenimento di oneri eccessivi o sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 2) rendere immediatamente conoscibili gli adempimenti introdotti o eliminati legati al provvedimento adottato, in modo da assicurare certezza all'applicazione delle nuove disposizioni.

Sempre in premessa si osserva inoltre che i criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi e l'adozione delle relative linee sono stati disciplinati con un apposito regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252: la prima relazione presentata fa pertanto riferimento all'arco temporale compreso tra tale data e il 31dicembre 2013.

Ancora in quanto si tratta del primo adempimento, si evidenzia la trasmissione della relazione, costituente parte integrante del Documento di economia e finanza 201419, predisposta in ottemperanza dell'articolo 6, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Quest'ultima reca disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi del nuovo sesto comma dell’articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, il quale dispone che il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali ed i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni siano stabiliti con legge da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale20.

Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243 prevede che il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione – avente quindi carattere eventuale - con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. In ottemperanza delle previsioni richiamate, l'esame del Documento di economia e finanza 2014 si è concluso nella seduta dell'Assemblea del 17 aprile con l'accoglimento di due distinti atti di indirizzo: la risoluzione Marchi, Tancredi, Librandi, De Mita, e Tabacci n. 6-00064, approvata con la prescritta maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, concernente l'autorizzazione allo scostamento dagli obiettivi programmatici e l'approvazione del piano di rientro; la risoluzione Speranza, De Girolamo, Andrea Romano, Dellai, Pisicchio e Di Lello n. 6-00066 riferita al DEF 2014 nel suo complesso21.

Con riferimento alle relazioni pervenute nel mese di aprile si evidenzia, inoltre, in quanto sana un ritardo nella trasmissione alle Camere, la relazione, trasmessa dal Garante del contribuente per le Marche, sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, per l'anno 2013, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 istituisce, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, il Garante del contribuente: quest'ultimo è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione22 è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. In conformità del comma 13-bis, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale: la precedente relazione trasmessa dal Garante del contribuente per la regione Marche era stata trasmessa nel mese di marzo 2012 e forniva dati relativi al 201123.

Si fa presente che in conformità di quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce a sua volta, sempre con cadenza annuale, alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento dei Garanti del contribuente, all'efficacia dell'azione da essi svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni dei Garanti stessi: l'ultima relazione pervenuta ai sensi di tale previsione, elaborata sulla base delle relazioni scmestrali inviate dai Garanti del contribuente operanti presso ciascuna regione e provincia autonoma secondo la previsione di cui al comma 12 dell'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, è stata trasmessa nel mese di febbraio 2014 e fornisce dati relativi al 2012 (Doc. LII n. 1).

Sul versante dei nuovi obblighi si segnala la previsione introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54, recante “Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri”24: la disposizione richiamata inserisce nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e di finanza pubblica), l'articolo 10-ter. Quest'ultimo, al comma 1, stabilisce che l’Ufficio parlamentare di bilancio istituito dall’articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 125, svolga le attività previste dall’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ossia effettui, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, analisi, verifiche e valutazioni in merito alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, tenendo conto anche delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria. Ai sensi del comma 3, qualora i risultati della valutazione evidenzino un errore significativo rispetto alle risultanze di consuntivo, che si ripercuota sulle previsioni macroeconomiche per un periodo di almeno quattro anni consecutivi, il Governo deve trasmettere una relazione al Parlamento (avente pertanto carattere eventuale) nella quale indica le ragioni dello scostamento, nonché le eventuali azioni che intende intraprendere.

Per completezza, si ricorda che l'obbligo di cui al nuovo articolo 10-ter della legge n. 196 del 2009, si aggiunge a quanto già previsto dal comma 6 dall'articolo 10-bis, introdotto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39: tale comma stabilisce che qualora il Governo intenda aggiornare gli obiettivi programmatici individuati nel Documento di economia e finanza, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, debba trasmettere una relazione al Parlamento nella quale si indicano le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare. In ottemperanza dell'articolo 10-bis della legge n. 196 il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 settembre 2013, hanno trasmesso, da ultimo, il Doc. LVII-bis, n. 2, avente ad oggetto gli effetti sulla finanza pubblica e sull'economia delle misure contenute nel decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”.

Ancora sul versante dei nuovi obblighi si evidenzia, da ultimo, quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 14 aprile 2014, n. 6326, recante “Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri”. La norma richiamata prevede che il Comitato nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 227 con il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura, l'arte, l'opera e l'attualità di Alberto Burri, trasmetta alle Camere, al termine delle celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse.



Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1° – 30 aprile 2014


Relazioni governative


Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2014/2006, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per violazione del diritto dell'Unione europea da parte della normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi (violazione della direttiva 2009/147/CE)

XIII Agricoltura

XIV Politiche dell'Unione europea

2/4/2014

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

L. 196/2009,

art. 10, co. 9

Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e relativi indirizzi

(Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri)

(Allegato III al Documento di economia e finanza 2014 - Doc. LVII, n. 2)

V Bilancio

e per il parere tutte le Commissioni permanenti e la

Commissione per le questioni regionali

10/4/2014

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 91/2013,

art. 5-bis, co. 4*

Attività svolta dal Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna ed utilizzo dei contributi pubblici ricevuti

(Predisposta dal medesimo Centro)

(Dati riferiti al 2013,

Doc. CCXII, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)**

VII Cultura

9/4/2014

*L'articolo 5-bis prevede che il Centro Pio Rajna, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmetta ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e degli affari esteri, i quali la trasmettono alle Camere entro il 15 febbraio, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, nonché sull’utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al comma 2, inerenti lo sviluppo della ricerca su Dante e sulla sua opera, nonché all’informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI).

**Il Doc.CCXII, n. 1 è stato già trasmesso dal Ministero degli affari esteri con lettera in data 11 febbraio 2014 ed annunciato nella seduta dell'Assemblea del 17 febbraio 2014.


Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2014/0142, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE

VI Finanze

XIV Politiche dell'Unione europea

8/4/2014

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

L. 196/2009,

art. 3, co. 1

Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica

(Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri)

(Dati relativi al 2013, Allegato I al Documento di economia e finanza 2014 - Doc. LVII, n. 2)

V Bilancio

e per il parere tutte le Commissioni permanenti e la

Commissione per le questioni regionali

10/4/2014

L. 244/2007,

art. 2, co. 576

Fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip

(Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri)

(Dati aggiornati al 2013,

Allegato IV al Documento di economia e finanza 2014 - Doc. LVII, n. 2)

V Bilancio

e per il parere tutte le Commissioni permanenti e la

Commissione per le questioni regionali

10/4/2014

L. 243/2012

art. 6, co. 3

Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali

(Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

(Dati relativi all'indebitamento netto e al debito pubblico,

Sezione I, capitolo III del Documento di economia e finanza 2014 -

Doc. LVII, n. 2)

(PRIMA RELAZIONE)

V Bilancio

e per il parere tutte le Commissioni permanenti e la

Commissione per le questioni regionali

10/4/2014




Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 194/1978,

art. 16, co. terzo*

Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”

(Dati relativi al 2013, comprensiva dei dati relativi al periodo 1995-2013,

Doc. XXXVII-bis, n. 1)

II Giustizia

XII Affari sociali

14/4/2014

*L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio, il Ministro della sanità (ora della salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 289/2002,

art. 71, co. 6*

Stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, concernente il programma di realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale

(Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)*

(Programma delle infrastrutture strategiche, Allegato V al Documento di economia e finanza 2014,

Doc. LVII, n. 2)**

V Bilancio

e per il parere tutte le Commissioni permanenti e la

Commissione per le questioni regionali

10/4/2014

*Il comma 6 dell'articolo 71 prevede che il Governo proceda annualmente ad una verifica, e riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale. A partire dal 2005 l'obbligo di riferire al Parlamento è stato assolto, in via di prassi, con la trasmissione del cd. Allegato infrastrutture al DPEF, predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in quanto in tale Allegato si dà conto anche dello stato di attuazione delle infrastrutture strategiche. Pertanto, la relazione di cui al comma 6 dell'articolo 71 della legge n. 289 del 2002 non è stata più trasmessa come documento autonomo. L'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39, ha previsto che il programma di cui alla legge n. 443 del 2001, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia trasmesso in allegato al DEF (da presentarsi alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno).

**Si ricorda che l'aggiornamento al settembre 2013 del programma delle infrastrutture strategiche è stato annunciato nella seduta del 30 settembre 2013 come allegato III alla Nota di aggiornamento del DEF 2013, Doc. LVII n. 1-bis.





Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto,

Tab. II

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT)

(Dati relativi al 2012, corredati dai conti consuntivi della sede centrale e consolidato nonché dalla pianta organica per il medesimo anno)

XII Affari sociali

24/4/2014



Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 180/2011,

art. 7, co. 3

Stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese

(Dati relativi all'anno 2013,

Doc. CCXIV, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

I Affari costituzionali

X Attività produttive

4/4/2014



Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 196/2009,

art. 10, co. 7*

Interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate

(Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

(Dati aggiornati al 2013,

Allegato VI al Documento di economia e finanza 2014,

Doc. LVII, n. 2)

V Bilancio

e per il parere tutte le Commissioni permanenti e la

Commissione per le questioni regionali

10/4/2014

*La relazione è integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88: tale disposizione prevede che relazione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisca elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.


Relazioni non governative



Fonte istitutiva

Soggetto

competente

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Umbria

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2013)

VI Finanze

2/4/2014

D.Lgs 165/2001,

art. 46, co. 3

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2013)

V Bilancio

XI Lavoro

3/4/2013

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore civico della regione Emilia-Romagna

Attività svolta

(Dati relativi all'anno 2013,

Doc. CXXVIII, n. 15)

I Affari costituzionali

17/4/2014

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore civico della regione Toscana

Attività svolta

(Dati relativi all'anno 2013,

Doc. CXXVIII, n. 16)

I Affari costituzionali

17/4/2014

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore civico della regione Basilicata

Attività svolta

(Dati relativi all'anno 2013,

Doc. CXXVIII, n. 17)

I Affari costituzionali

17/4/2014

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore civico della regione Lombardia

Attività svolta

(Dati relativi all'anno 2013,

Doc. CXXVIII, n. 18)

I Affari costituzionali

17/4/2014

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Marche

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2013)

VI Finanze

22/4/2014

L. 112/2011,

art. 3, co. 1, lett. p)

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Attività svolta

(Dati relativi al 2013,

Doc. CCI, n. 2)

I Affari costituzionali

XII Affari sociali

23/4/2014

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore civico della provincia autonoma di Trento

Attività svolta

(Dati relativi all'anno 2013,

Doc. CXXVIII, n. 19)

I Affari costituzionali

24/4/2014

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore civico della regione Liguria

Attività svolta

(Dati relativi all'anno 2013,

Doc. CXXVIII, n. 20)

I Affari costituzionali

29/4/2014




Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative




Fonte

Presentatore

Oggetto

L. 196/2009

art. 10-ter, co. 3

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga trasmessa dal Governo senza specificare il Ministero competente

Ragioni dello scostamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria rispetto alle risultanze di consuntivo e eventuali azioni da intraprendere

*L'articolo 10-ter è stato introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2014, n. 76. Il comma 3 prevede che il Governo, qualora le valutazioni e le verifiche effettuate dall'Ufficio parlamentare di bilancio, istituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, evidenzino un errore significativo delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria rispetto alle risultanze di consuntivo, che si ripercuota sulle previsioni macroeconomiche per un periodo di almeno quattro anni consecutivi, trasmetta una relazione al Parlamento (avente pertanto carattere eventuale) sulle ragioni dello scostamento e sulle eventuali azioni che intende intraprendere.

L. 63/2014,

art. 4, co. 3*

Comitato nazionale per le celebrazioni

Iniziative promosse per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri

*La legge 14 aprile 2014, n. 63, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014.

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Comitato trasmetta alle Camere una relazione sulle iniziative promosse al termine delle celebrazioni.




(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino.






1Si ricorda che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 1° ottobre 2013, annunciata alla Camera ed al Senato l'8 ottobre 2013, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Riccardo Villari a presidente dell'Autorità portuale di Napoli. Su tale richiesta aveva espresso parere favorevole l'8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato nella seduta del 22 ottobre 2013, mentre la IX Commissione (Trasporti) della Camera aveva espresso parere contrario nella seduta del 23 ottobre 2013.

2Si precisa che la richiesta di parere parlamentare sulla proposta in oggetto era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo con lettera del 14 febbraio 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 27 febbraio 2014. Tale richiesta è stata assegnata alla VII Commissione della Camera che, dopo averla esaminata nella seduta dell'11 marzo 2014, ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 marzo 2014. La richiesta è stata altresì assegnata alla 7ª Commissione del Senato, che l'ha esaminata nella seduta del 19 marzo 2014 esprimendo parimenti parere favorevole.

3La richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera del 3 febbraio 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 5 febbraio 2014.

4Tale norma prevede infatti che "... tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti".

5In precedenza lo stesso Tampieri era stato nominato commissario straordinario dell'AGEA con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2012, fino alla definizione delle procedure per la nomina del direttore dell'Agenzia e comunque per un periodo massimo di nove mesi. Tale decreto era stato comunicato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, con lettera del 26 ottobre 2012, annunciata alla Camera il 30 ottobre 2012 e al Senato il 5 novembre 2012

6Prima dell'emanazione del suddetto decreto-legge, erano organi dell'AGEA il presidente ed il consiglio di amministrazione, composto dal predetto presidente e da ulteriori quattro membri. In particolare, il presidente era nominato per tre anni (rinnovabili non più di due volte) con D.P.R. emanato su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sulla relativa proposta di nomina, anche per effetto del richiamo all'art. 3 della legge n. 400/1988 operato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 165/1999 istitutivo dell'AGEA, le Commissioni XIII della Camera e 9ª del Senato erano chiamate ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978.

7Si ricorda che la sentenza del T.A.R. Lazio Sez. I del 17 gennaio 2012 aveva annullato il D.P.C.M. del 23 giugno 2011 che aveva disposto il commissariamento dell'Agenzia e la contestuale nomina di Mario Iannelli a commissario straordinario. Per effetto di tale pronuncia erano stati quindi reintegrati gli organi precedentemente in carica, ossia il presidente Dario Fruscio ed il consiglio di amministrazione composto da Carlo Liviantoni, Maria Antonietta Mazzone, Giorgio Piazza e il già citato Guido Tampieri. Tali organi sono successivamente decaduti per effetto delle disposizioni del ricordato decreto-legge n. 95/2012.

8In base al testo originario del decreto-legge n. 95/2012, Tampieri era stato inizialmente nominato direttore dell'AGEA con D.M. in data 11 luglio 2012, non comunicato alle Camere. A seguito dell'introduzione (ad opera della legge di conversione n. 135/2012) del parere delle Commissioni parlamentari competenti sulla proposta di nomina del direttore, Tampieri è cessato dalla carica di direttore ed è stato nominato commissario straordinario dell'Agenzia con il ricordato D.P.C.M. del 12 settembre 2012, nelle more della riedizione della procedura per la nomina del direttore. Tampieri è stato infine nominato direttore dell'AGEA con il D.M. 21 dicembre 2012 citato supra nel testo. Sulla relativa proposta di nomina la 9ª Commissione (Agricoltura, produzione agroalimentare) del Senato e la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 6 e del 28 novembre 2012.

9L'art. 12, comma 7, del D.L. n. 95/2012 aveva attribuito le funzioni di coordinamento relative al finanziamento della Politica agricola comune al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che agiva quindi come unico rappresentante dello Stato nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai fondi FEAGA e FEASR. In conseguenza di ciò si prevedeva tra l'altro la riallocazione presso il predetto Ministero di parte delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia.

10Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti.

Sono stati altresì abrogati i commi 8 e ss. del D.L. n. 95/2012 che prevedevano e disciplinavano la riallocazione di parte delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'AGEA presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

11Il mandato presidenziale di Canepa è cessato definitivamente il 7 maggio 2013 allo scadere della prorogatio di 45 giorni prevista dall’art. 3 del D.L. n. 293/1994 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994.

12Come specificato nelle premesse del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva segnalato, con propria nota del 29 ottobre 2013, che l'ente in questione aveva registrato per il secondo esercizio consecutivo un disavanzo finanziario di competenza e che pertanto si rendeva necessaria la nomina di un nuovo commissario straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011.

13In effetti con il D.P.C.M. in data 1° luglio 2013 Zanetti e Maccagno sono stati rispettivamente nominati “commissario straordinario” e “vice-commissario straordinario”, mentre con i precedenti provvedimenti erano stati nominati “commissario” e “vice-commissario” in funzione appunto del commissariamento della FOM disposto ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. n. 222/2007.

14Si segnala che benché la Fondazione Ordine Mauriziano appaia un ente pubblico (in tal senso depongono le pronunce rese dalla Corte dei Conti, Sez. Giur. reg. Piemonte, 1° settembre 2005, n. 223, nonché dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2010, n. 3511) ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, non risultano precedenti di trasmissione al Parlamento da parte del Governo di proposte o comunicazioni di nomina nell'Ente stesso.

15La formulazione originaria dell'art. 5 del D.L. n. 101/2013 prevedeva che, al fine di concentrare l'attività della CIVIT sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, fossero trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ARAN le funzioni, già attribuite alla CIVIT, in materia di misurazione e valutazione della performance; conseguentemente si prevedeva l'integrazione del collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN con due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance e valutazione del personale. Si prevedeva parimenti il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni già proprie della CIVIT in materia di qualità dei servizi pubblici. Tali disposizioni sono state soppresse dalla legge di conversione.

16Secondo l'art. 5, comma 7, del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2013, le relative proposte di nomina avrebbero dovuto essere formulate entro trenta giorni dal 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione (ossia entro il 30 novembre 2013).

17La formulazione originaria della norma prevedeva invece il mantenimento per l'ANAC della composizione all'epoca vigente per la CIVIT, pari a un presidente e due componenti, coerentemente con quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. h) del D.L. n. 201/2011, cosiddetto "Salva Italia", convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011. Quest'ultima norma aveva ridotto in tale misura la composizione della CIVIT, altrimenti prevista in cinque componenti compreso il presidente dall'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009.

18Come precisato nei precedenti numeri del Bollettino, già per effetto dell'articolo 34-bis del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012, la disciplina della nomina del presidente della CIVIT era stata differenziata da quella prevista per i membri della medesima Commissione sotto il profilo dei Ministri proponenti. Secondo la normativa antevigente, invece, il presidente della CIVIT era eletto dalla stessa Commissione fra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento.

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

19Si veda la Sezione I, capitolo III, del Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2).

20Sull'argomento si veda “L'attuazione del principio del pareggio di bilancio”, in “Temi dell'attività parlamentare”, www.camera.it.

21La risoluzione Marchi, Tancredi, Librandi, De Mita, e Tabacci n. 6-00064 è stata approvata con 373 voti favorevoli; la risoluzione Speranza, De Girolamo, Andrea Romano, Dellai, Pisicchio e Di Lello n. 6-00066 con 348 voti favorevoli.

22Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 “Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione”.

23Non risultano pertanto inviati alle Camere i dati riferiti all'anno 2012.

24Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 1° aprile 2014.

25La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), all'articolo 5, comma 1, lettera f) ha previsto l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. Per la disciplina degli aspetti applicativi, la legge costituzionale rinvia ad una successiva legge, da approvare con una maggioranza qualificata. La legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, tra le altre cose, istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) e ne regola le caratteristiche principali: la composizione dell'organo di vertice, il mandato, la dotazione di risorse umane e strumentali, la libertà di accesso all'informazione (articoli 16-19).

L'articolo 16, comma 2, della citata legge n. 243, dispone che l'Ufficio parlamentare di bilancio “è costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti dal Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari”. In ottemperanza di tale previsione, con decreto del 30 aprile 2014, adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2014, n. 101, sono stati nominati membri del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio Giuseppe Pisauro, con funzioni di Presidente, Chiara Goretti e Alberto Zanardi.

26La legge n. 63 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014.

27L'articolo 3 della legge n. 63 del 2014 dispone che il Comitato sia composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o da un suo delegato, dal presidente della Fondazione Palazzo Albizzini, da tre esponenti della cultura nazionale nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione Umbria e con gli enti locali interessati, nonché da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Città di Castello e Fondazione.

Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati che intendano promuovere la figura e l'opera di Alberto Burri, anche in relazione ai programmi di attività di volta in volta individuati.