Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Controllo Parlamentare |
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 44/XVII APRILE 2017 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 44 Progressivo: 2017 |
Data: | 21/04/2017 |
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Notiziario mensile Numero 44/XVII APRILE 2017 L’attività di controllo parlamentare
MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI
a cura del Servizio per il Controllo parlamentare |
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3
ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 31
Note annunciate al 31 marzo 2017 in attuazione di atti di indirizzo 41
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 41
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 61
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 71
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 72
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° - 31 marzo 2017 81
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di marzo 2017 (e nella prima parte del mese di aprile 2017), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 maggio 2017 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 maggio 2017, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di marzo 2017 nonché l'inizio di quello di aprile 2017, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di maggio 2017. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di marzo 2017 e di quelle da rinnovare entro la fine di maggio 2017 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.
IN QUESTO NUMERO:
- La 13a Commissione (Territorio) del Senato, nella seduta del 28 marzo 2017, e – si anticipa - l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera nella seduta del 5 aprile 2017, hanno espresso pareri favorevoli sulla proposta di nomina di Stefano Laporta a presidente dell’Istituto superiore per la protezione la ricerca ambientale ISPRA. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto in data 3 marzo 2017, ha inoltre nominato Bernardo De Bernardinis commissario straordinario dell’Istituto per un periodo di sei mesi e comunque non oltre la nomina del presidente.
- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti in data 13 e 7 marzo 2017, ha nominato Stefano Corsini presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale e Pino Musolino presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale per un quadriennio. Si anticipa che lo stesso Ministro, con decreti del 5 e 4 aprile 2017, ha altresì nominato Ugo Patroni Griffi presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale e Andrea Annunziata presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale per un quadriennio.
- La 7a Commissione (Istruzione pubblica) del Senato e la VII Commissione (Cultura) della Camera, nelle rispettive sedute del 21 e del 29 marzo 2017, hanno espresso pareri favorevoli sulla proposta di nomina di Giancarlo Giannini a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC.
- Il Consiglio dei ministri del 24 marzo 2017 ha approvato in via definitiva la nomina di Massimiliano Del Casale a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, a seguito dei pareri favorevoli espressi sulla relativa proposta di nomina dalla 4a Commissione (Difesa) del Senato e dalla IV Commissione (Difesa) della Camera nelle rispettive sedute del 15 e del 22 marzo 2017. Si anticipa che tale nomina è stata formalizzata con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 2017.
- La XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e la 9a Commissione (Agricoltura) del Senato, nelle sedute del 14 e del 22 marzo 2017, hanno espresso pareri favorevoli sulla nomina di Salvatore Parlato a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA. Si anticipa che tale nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 7 aprile 2017.
- Le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera, e le Commissioni riunite 10ª (Industria) e 13ª (Territorio) del Senato, nelle rispettive sedute del 14 marzo 2017 e del 28 febbraio 2017, hanno espresso pareri favorevoli sulla proposta di nomina di Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.
- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 marzo 2017 Mario Morcellini è stato nominato componente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM.
- Si anticipa che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di aver prorogato, con decreto in data 27 febbraio 2017, il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Giovanni Pilia, per un periodo di quattro mesi e comunque non oltre la costituzione degli organi del consorzio del Parco.
- Si anticipa che il Ministro dello sviluppo economico ha comunicato di aver prorogato, con decreto in data 6 dicembre 2016, il mandato del comitato di gestione della Cassa Conguaglio GPL fino alla conclusione del procedimento di riordino dell’Ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
- Nel mese di marzo 2017 sono scaduti i mandati dei presidenti dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia, Cesare Veronico, dell'Ente parco nazionale del Gargano, Stefano Pecorella, e dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, Fausto Giovanelli.
- Nel mese di aprile 2017 scade invece il mandato del commissario straordinario della Lega navale italiana LNI, Romano Sauro.
- Nel mese di maggio 2017 scadranno infine i mandati del presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, Tommaso Ferro, e dei componenti del relativo consiglio di amministrazione; quelli del presidente dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE, Giovanni Biondi, e dei componenti del relativo consiglio di amministrazione; nonchè quello del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari.
Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.
a)
Principali nomine effettuate (o in corso di
perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di
applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese
di marzo
2017
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale
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Presidente:
Andrea Annunziata |
Pareri favorevoli espressi dalla 8a Commissione del Senato il 21/3/2017 e dalla IX Commissione della Camera il 29/3/2017
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4/4/2017 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale
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Presidente:
Ugo Patroni Griffi |
Pareri favorevoli espressi dalla 8a Commissione del Senato il 28/2/2017 e dalla IX Commissione della Camera l’8/3/2017
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5/4/2017
(decorrenza: 10/4/2017) |
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Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale
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Presidente:
Stefano Corsini
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Pareri favorevoli espressi dalla 8a Commissione del Senato il 25/1/2017 e dalla IX Commissione della Camera il 1°/2/2017 |
13/3/2017 |
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Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale
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Presidente:
Pino Musolino |
7/3/2017
(decorrenza: 8/3/2017) |
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7 marzo 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 14 marzo 2017, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Andrea Annunziata a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. Tale richiesta è stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 21 marzo 2017 esprimendo parere favorevole, e alla IX Commissione (Trasporti) della Camera, che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 28 marzo 2017, ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 marzo 2017. Si anticipa che il predetto Ministro, con proprio decreto in data 4 aprile 2017, notificato all’interessato in pari data, ha nominato Annunziata presidente della citata Autorità di sistema portuale per la durata di un quadriennio.
L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale subentra alle soppresse Autorità portuali di Augusta e di Catania i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale di Augusta è Antonio Donato, che era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 maggio 2016. Donato era succeduto ad Alberto Cozzo, che era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 13 novembre 2014 ed era stato prorogato con analoghi decreti del 14 maggio 2015 e del 13 novembre 2015. Precedente commissario straordinario era stato Enrico Maria Pujia, nominato con decreto del 3 dicembre 2013 e prorogato con decreto del 4 giugno 2014. Il 6 ottobre 2013 era scaduto il mandato dell'ultimo presidente dell'Autorità portuale megarese, Aldo Garozzo. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale di Catania è invece Nunzio Martello, che era stato nominato con decreto ministeriale del 15 aprile 2016. Martello era succeduto nel predetto incarico commissariale a Cosimo Indaco che, nominato con decreto ministeriale del 22 settembre 2014, era stato prorogato con analoghi decreti del 9 aprile 2015 e del 13 ottobre 2015. Precedenti commissari straordinari erano stati Giuseppe Alati, nominato con decreto ministeriale del 18 marzo 2014, e Cosimo Aiello, nominato con decreto ministeriale del 10 agosto 2012 e più volte prorogato. Ultimo presidente dell'Autorità portuale etnea era stato invece Santo Castiglione, il cui secondo mandato quadriennale era scaduto il 2 luglio 2012.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16 febbraio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 21 febbraio 2017, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Ugo Patroni Griffi a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Tale richiesta è stata assegnata all’8ª Commissione del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta è stata altresì assegnata alla IX Commissione della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017, ha espresso parere favorevole nella seduta dell’8 marzo 2017. Si anticipa che il predetto Ministro, con decreto in data 5 aprile 2017, notificato all’interessato il 10 aprile 2017, ha nominato Patroni Griffi presidente della citata Autorità di sistema portuale per la durata di un quadriennio.
L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale subentra alle soppresse Autorità portuali di Bari e di Brindisi i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale barese è Francesco Palmiro Mariani, che, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 10 luglio 2015, è stato prorogato con analoghi decreti in data 11 gennaio 2016 e 14 luglio 2016. Mariani inoltre era già stato nominato due volte presidente dell'Autorità portuale di Bari per quattro anni con decreti ministeriali del 7 giugno 2011 e del 1° dicembre 2006, ed era già stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 19 gennaio 2011 prima della sua conferma a presidente. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale di Brindisi è invece Mario Valente che, nominato con decreto ministeriale del 10 luglio 2015, è stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 11 gennaio 2016 e 14 luglio 2016. Valente è succeduto al presidente uscente dell'Autorità portuale brindisina, Hercules Haralambides, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011 succedendo a Giuseppe Giurgiola, nominato presidente con decreto ministeriale del 5 aprile 2007.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 13 marzo 2017, ha nominato Stefano Corsini presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale per la durata di un quadriennio.
Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera in data 10 gennaio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 17 gennaio 2017. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 25 gennaio 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì assegnata alla IX Commissione della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 gennaio 2017, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2017.
L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale subentra alle soppresse Autorità portuali di Livorno e di Piombino, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale livornese è Giuliano Gallanti, che era stato da ultimo prorogato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 maggio 2016 e che, già prorogato con decreto ministeriale del 13 novembre 2015, era stato nominato commissario straordinario con analogo provvedimento del 14 maggio 2015. In precedenza Gallanti era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Livorno per quattro anni con decreto ministeriale in data 11 aprile 2011. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale di Piombino è invece Luciano Guerrieri, che, prorogato con decreti ministeriali in data 6 maggio 2016, 6 novembre 2015, 5 maggio 2015, 30 ottobre 2014, 29 luglio 2014 e 27 gennaio 2014, era stato nominato in data 23 luglio 2013 dopo la scadenza del suo secondo e ultimo mandato quadriennale alla presidenza dell'Autorità portuale toscana.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 7 marzo 2017, ha nominato Pino Musolino presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale per la durata di un quadriennio a decorrere dall’8 marzo 2017.
Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 10 gennaio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 17 gennaio 2017. La richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 25 gennaio 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì assegnata alla IX Commissione della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 gennaio 2017, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2017.
L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale subentra alla soppressa Autorità portuale di Venezia, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Presidente uscente dell’Autorità portuale lagunare è Paolo Costa, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 1° ottobre 2012. Già nominato presidente dell'Autorità portuale di Venezia con decreto ministeriale del 1° luglio 2008, Costa ne era stato nominato anche commissario straordinario: dapprima con decreto ministeriale del 23 maggio 2008 durante l'espletamento della procedura per la sua prima nomina a presidente, e poi con analogo decreto del 10 agosto 2012 nelle more della sua seconda nomina presidenziale.
Le Autorità di sistema portuale, disciplinate dal D.Lgs. n. 169/2016, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Istituite in numero di 15, subentrano alle Autorità portuali già previste dalla L. n. 84/1994 e sono parimenti sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA
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Presidente:
Salvatore Parlato
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Pareri favorevoli espressi dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera il 14/3/2017 e dalla 9a Commissione (Agricoltura) del Senato il 22/3/2017
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Procedura di nomina in corso
(Nomina deliberata dal Consiglio dei ministri del 7/4/2017)
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D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
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La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Salvatore Parlato a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA. Tale proposta di nomina era stata assegnata alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017, ha espresso parere favorevole nella seduta del 14 marzo 2017. Tale proposta di nomina è stata altresì assegnata alla 9a Commissione (Agricoltura) del Senato che l’ha esaminata nella seduta del 22 marzo 2017 esprimendo anch’essa parere favorevole. Si anticipa che tale nomina è stata deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 7 aprile 2017.
Commissario straordinario in carica dell’Ente è lo stesso Parlato, confermato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 26 gennaio 2017, fino alla definizione della procedura di nomina del presidente e del consiglio di amministrazione del CREA e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Il 2 gennaio 2017 erano scaduti il mandato commissariale dello stesso Parlato e quelli dei sub-commissari Alessandra Gentile e Michele Pisante, che erano stati prorogati per un periodo massimo di un anno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto del 31 dicembre 2015. Parlato, Gentile e Pisante erano stati inizialmente nominati dal predetto Ministro con decreti del 2 gennaio 2015 e del 31 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, commi 381 – 383, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), essendo stata disposta l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria INEA nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, che ha nel contempo assunto la nuova denominazione sopra indicata.
Il commissario straordinario si è sostituito agli organi di amministrazione del CRA, ossia al presidente Giuseppe Alonzo, che era stato nominato per quattro anni con D.P.R. del 13 marzo 2012, e al consiglio di amministrazione, composto altresì da Salvatore Tudisca, Francesco Adornato, Rita Clementi, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 luglio 2012, e Gianni Salvadori, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e nominato con decreto ministeriale del 13 novembre 2014.
Il CREA è l'ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico, ed è vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. All'interno del Consiglio operano numerose strutture scientifiche che, nell'ambito della riorganizzazione dell'Ente operata nel 2015, hanno dato vita a 12 centri di ricerca distribuiti sul territorio nazionale.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Cassa di previdenza delle Forze armate
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Presidente:
Massimiliano Del Casale
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Pareri favorevoli espressi dalla 4a Commissione del Senato il 15/3/2017 e dalla IV Commissione della Camera il 22/3/2017
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7/4/2017
(Nomina deliberata dal Consiglio dei ministri del 24/3/2017)
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D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro della difesa
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Componenti del consiglio di amministrazione:
Effettivi:
Massimiliano Del Casale, Stefano Barbieri, Roberto Comelli, Enzo Bernardini, Nicola Luisi, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Daniela Rota, Flavio V.V. De Pace Paolo Bianchi, Lucio Gervasi, Paolo Virgili, Roberto Tulletti,
Supplenti:
Antonio Zambuco, Emanuele Martina, Luigi Filippone, Angelo Agovino, Edoardo Lacrimini, Leandro Fiusco
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Nomine non ancora comunicate alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
10/2/2017 |
Decreto del Ministro della difesa 2 per la Marina, 2 per l'Aeronautica e 3 per l'Arma dei carabinieri, proposti in una terna segnalata al Ministro della difesa di stato maggiore della difesa; 1 magistrato contabile; 1 dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze; 1 esperto attuariale; 1 ufficiale in congedo) |
La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 28 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 1° marzo 2017, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Massimiliano Del Casale a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Tale proposta di nomina è stata assegnata alla 4a Commissione (Difesa) del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 15 marzo 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta è stata assegnata inoltre alla IV Commissione (Difesa) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 21 marzo 2017, ha espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 22 marzo 2017. Tale nomina è stata poi deliberata in via definitiva, su proposta della Ministra della difesa, dal Consiglio dei ministri del 24 marzo 2017. Si anticipa che la nomina di Del Casale a presidente della Cassa fino al 9 febbraio 2020, è stata formalizzata con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 2017.
Presidente uscente della Cassa è lo stesso Del Casale, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 2015 fino alla scadenza del consiglio di amministrazione dell'Ente, ossia fino al 24 ottobre 2016. Del Casale era subentrato a Vincenzo Porrazzo che era stato a sua volta nominato per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 2013 e che aveva maturato nel frattempo i requisiti per il collocamento in quiescenza.
Il presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate è scelto tra i membri effettivi del relativo consiglio di amministrazione designati tra il personale militare in servizio attivo o tra gli ulteriori componenti previsti dall'art. 76, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 90/2010 ed è nominato su proposta del Ministro della difesa secondo le modalità dell'art. 3 della L. n. 400/1988. Per tale nomina è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.
Il consiglio di amministrazione della Cassa è stato rinnovato con decreto del Ministro della difesa in data 10 febbraio 2017. La sua composizione dovrà essere comunque integrata con la nomina dell’esperto del settore attuariale o previdenziale. Tale organo infatti è costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, ed ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale. L'organo è composto anzitutto da personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di Forza armata, di cui due membri per l'Esercito, due per la Marina militare, due per l'Aeronautica militare e tre per l'Arma dei carabinieri; essi sono proposti rispettivamente dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro dal Capo di stato maggiore della difesa al Ministro della difesa; con le stesse modalità, dalle predette terne di candidati sono nominati anche i componenti supplenti, che possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. Il consiglio di amministrazione della Cassa è altresì composto da un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza; un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa; un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.
La Cassa di previdenza delle Forze armate è stata istituita dall'art. 2 del D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211, che ha disposto il riordino per accorpamento delle sei preesistenti Casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri. Sono organi della Cassa il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori, che restano in carica per 3 anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile. La Cassa, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. Essa gestisce i fondi previdenziali secondo principi di uniformità gestionale, fatti salvi il regime previdenziale e creditizio vigente per i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA |
Commissario straordinario:
Bernardo De Bernardinis |
Nomina non ancora comunicata alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
3/3/2017 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto del 3 marzo 2017 non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, ha nominato Bernardo De Bernardinis commissario straordinario dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA per la durata di sei mesi e comunque non oltre la nomina del presidente dell’Istituto.
Presidente uscente dell’ISPRA è lo stesso De Bernardinis, il cui mandato era scaduto il 16 gennaio 2017 essendo stato nominato per un periodo di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2014. Per De Bernardinis si è trattato del secondo mandato alla presidenza dell’Istituto, essendovi già stato nominato con analogo decreto del 5 ottobre 2010.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunque già richiesto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 123/2010, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Stefano Laporta a presidente dell’ISPRA. Al riguardo, oltre che sull’Istituto in generale, vedasi meglio infra alla sottosezione c).
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna
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Commissario straordinario:
Giovanni Pilia |
Nomina comunicata e annunciata alla Camera il 4/4/2017 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
27/2/2017
(decorrenza: 28/2/2017) |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Si anticipa che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 31 marzo 2017, annunciata alla Camera il 4 aprile 2017, ha comunicato di aver prorogato, con proprio decreto in data 27 febbraio 2017, il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Giovanni Pilia, per la durata di quattro mesi a decorrere dal 28 febbraio 2017 e comunque non oltre la costituzione degli organi del consorzio del Parco, in particolare del presidente e del consiglio direttivo.
Il 28 febbraio 2017 sarebbe infatti scaduto il mandato commissariale dello stesso Pilia, che era stato nominato per un periodo massimo di quattro mesi con analogo provvedimento del 28 ottobre 2016. Pilia era subentrato al commissario straordinario uscente, Francesco Mascia, che era stato nominato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale in data 11 marzo 2016. Mascia era a sua volta succeduto a Gian Luigi Pillola che, inizialmente nominato commissario straordinario con analogo decreto del 3 dicembre 2013, era stato poi prorogato con ulteriori decreti ministeriali del 10 giugno 2014, del 2 dicembre 2014, dell'11 giugno 2015 e del 3 dicembre 2015.
Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto in data 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Il Parco è gestito da un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Regione autonoma della Sardegna.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Cassa Conguaglio GPL
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Componenti del comitato di gestione:
Franco Terlizzese (presidente), Donatella Castrini, Valentina Di Bona, Stefano Bisogno, Lino Pietrobono (segretario)
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Nomine comunicate e annunciate alla Camera il 4/4/2017 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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6/12/2016
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Decreto del Ministro dello sviluppo economico
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Si anticipa che il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 29 marzo 2017, annunciata alla Camera il 4 aprile 2017, ha comunicato di aver prorogato, con proprio decreto in data 6 dicembre 2016, il comitato di gestione della Cassa Conguaglio GPL fino alla conclusione del procedimento in corso di riordino dell’Ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
Il 31 dicembre 2016 sarebbero infatti scaduti i mandati dei componenti del predetto comitato di gestione, che erano stati nominati con analogo decreto ministeriale del 16 aprile 2014 per il triennio 2014 - 2016. Si tratta di Franco Terlizzese, in qualità di presidente; Donatella Castrini, Valentina Di Bona, Stefano Bisogno, in qualità di componenti; Lino Pietrobono, in qualità di segretario.
Il comitato di gestione della Cassa Conguaglio GPL è composto da funzionari o personale di ruolo della pubblica amministrazione, designati rispettivamente in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico (il presidente Terlizzese e la componente Castrini) e del Ministero dell'economia e delle finanze (i componenti Di Bona e Bisogno e il segretario Pietrobono).
La Cassa conguaglio GPL è stata istituita con il provvedimento n. 44/1977 del Comitato interministeriale prezzi CIP, ai sensi del D.Lgs. n. 98/1948, ed è stata confermata quale ente pubblico non economico con il decreto interministeriale in data 19 novembre 2008, nell'ambito delle procedure previste dalla normativa “taglia-enti” di cui all'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008. Presso la Cassa è stato costituito, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 32/1998, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Alla Cassa sono state altresì attribuite le funzioni già proprie del Fondo Bombole Metano e dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, soppressi dall'art. 27 della L. n. 99/2009.
b)
Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non
ancora rinnovate
nel mese di marzo
2017
o
previste in scadenza entro il 31
maggio
2017
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell'Alta Murgia |
Presidente:
Cesare Veronico |
Richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978
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15/03/2017 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione competente
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Ente parco nazionale del Gargano |
Presidente:
Stefano Pecorella |
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Ente Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano |
Presidente:
Fausto Giovanelli |
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Ente parco nazionale della Sila |
Commissario straordinario:
Sonia Ferrari |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978
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25/5/2016 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Il 15 marzo 2017 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia, Cesare Veronico, che era stato nominato per la durata di cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 marzo 2012.
Già nominato commissario straordinario del predetto Ente parco con decreto ministeriale del 30 gennaio 2012, Veronico era subentrato a Massimo Avancini che, nominato anch’egli commissario straordinario con decreto ministeriale dell’11 febbraio 2011, era stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 9 maggio 2011, 10 agosto 2011 e 22 settembre 2011. Avancini era subentrato a Girolamo Pugliese, nominato commissario straordinario con decreto ministeriale dell’11 novembre 2010 e già nominato presidente dell’Ente per cinque anni con decreto ministeriale del l’8 giugno 2005.
Il 15 marzo 2017 è scaduto inoltre il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano, Stefano Pecorella, che era stato nominato per la durata di cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 marzo 2012.
In precedenza Pecorella era stato nominato commissario straordinario del predetto Ente parco con decreto ministeriale del 12 maggio 2010, subentrando al precedente commissario straordinario e già presidente dell’Ente parco Giacomo Diego Gatta. Pecorella era stato quindi prorogato con analoghi provvedimenti in data 6 agosto 2010, 27 ottobre 2010, 1° febbraio 2011, 3 marzo 2011, 31 maggio 2011, 30 agosto 2011 e 18 gennaio 2012.
Il 15 marzo 2017 è scaduto altresì il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, Fausto Giovanelli, che era stato nominato per la durata di cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 marzo 2012. Per Giovanelli si tratta del secondo mandato presidenziale alla guida dell'Ente parco, essendovi già stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 20 novembre 2006.
Il 25 maggio 2017 scadrà invece il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, che era stato prorogato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 10 novembre 2016 per la durata di sei mesi a decorrere dal 25 novembre 2016 e comunque non oltre la nomina del presidente.
Detto incarico commissariale era stato conferito a Ferrari con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014 ed era stato in seguito prorogato con analoghi provvedimenti in data 2 aprile 2015, 8 ottobre 2015 e 26 maggio 2016. In precedenza Ferrari era stata nominata presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto ministeriale del 13 febbraio 2009; detto incarico era definitivamente cessato il 29 marzo 2014 allo scadere della prorogatio. Successivamente la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, eletto dal consiglio direttivo al suo interno.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Lega navale italiana LNI |
Commissario straordinario:
Romano Sauro |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978
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30/4/2017
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Decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
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Il 30 aprile 2017 scade il mandato del commissario straordinario della Lega navale italiana LNI, Romano Sauro, che era stato confermato, fino alla nomina del presidente e del vicepresidente dell’Ente e comunque non oltre la predetta data, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 novembre 2016.
Inizialmente nominato per un anno con decreto interministeriale in data 1° luglio 2015, Sauro era già stato confermato con analogo decreto del 30 giugno 2016. Il commissariamento dell’Ente era conseguito alla mancata nomina del presidente e del vicepresidente della LNI in seguito alle rinunce di Giuseppe Lertora e Pietro Vatteroni alle rispettive candidature.
Il 30 marzo 2014 erano scaduti i mandati del presidente e del vicepresidente uscenti della LNI, rispettivamente Franco Paoli e il già citato Pietro Vatteroni, che erano stati nominati per tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011: Paoli era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2011, Vatteroni con decreto interministeriale del 28 marzo 2011. Ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 90/2010, che ha recepito le disposizioni del D.P.R. n. 205/2009 di riordino dell'Ente, il presidente nazionale della LNI è coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di Stato maggiore della Marina militare, previo parere delle Commissioni parlamentari.
Altri organi della LNI sono l'assemblea generale dei soci, il consiglio direttivo nazionale (la cui composizione, a seguito del riordino, era stata ridotta da 13 a 10 membri compresi il presidente e il vicepresidente), il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri. Tutti gli incarichi hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta.
La Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. È sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA |
Presidente:
Tommaso Ferro |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
8/5/2017 |
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica
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Componenti del consiglio di amministrazione:
Carlo Moscini, Mauro Lunardi, Cristiano Maria di Carlo, Rossana Colangelo
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
Decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica |
L’8 maggio 2017 scadrà il mandato del presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, Tommaso Ferro, che era stato nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 maggio 2014.
In pari data scadranno altresì i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ONFA, ossia Carlo Moscini, Mauro Lunardi, Cristiano Maria di Carlo e Rossana Colangelo. Tale organo era stato rinnovato per un triennio a decorrere dall' 8 maggio 2014 con decreto del Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, in data 16 maggio 2014.
L'organizzazione dell'ONFA è stata modificata in un primo momento dal D.P.R. n. 215/2009, che ha disposto il riordino dell'Ente in attuazione delle procedure recate dalla normativa "taglia-enti" di cui all'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008. La governance dell'ONFA è stata poi ulteriormente modificata con l'adozione del nuovo statuto che, approvato con decreto del Ministro della difesa del 13 gennaio 2011, recepiva anche il disposto dell'art. 6, comma 5 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, riducendo la composizione del consiglio di amministrazione1.
Sono dunque organi dell'ONFA il presidente e il consiglio di amministrazione, composto dallo stesso presidente e da altri quattro membri. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta. Tale composizione degli organi dell'ONFA è stata da ultimo recepita, a livello di legislazione primaria, dal D.P.R. n. 191/2012 che ha modificato in tal senso l'art. 55 del D.P.R. n. 90/2010, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
Istituito dal R.D. 21 agosto 1937, n.1585, l'ONFA è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della difesa, che provvede all’assistenza degli orfani del personale militare dell’Aeronautica militare.
c)
Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in
scadenza entro
il 31
maggio
2017
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA
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Presidente:
Stefano Laporta
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Pareri favorevoli espressi dalla 13a Commissione del Senato il 28/3/2017 e dalla VIII Commissione della Camera il 5/4/2017 ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 123/2010
|
Procedura di nomina in corso |
D.P.C.M, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari
|
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 16 marzo 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 21 marzo 2017, ha richiesto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 123/2010, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Stefano Laporta a presidente dell’Istituto superiore per la protezione la ricerca ambientale ISPRA. Tale proposta è stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio) del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 28 marzo 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina è stata altresì assegnata all’VIII Commissione (Ambiente) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 29 marzo 2017, ha proceduto – si anticipa - all’audizione informale di Laporta nella seduta del 5 aprile ed ha espresso parere favorevole nella stessa seduta del 5 aprile 2017.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 123/2010, il presidente dell'ISPRA è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Decorsi venti giorni dalla trasmissione alle Commissioni, ove il parere non sia stato reso, si procede comunque alla nomina.
Sono organi dell'ISPRA il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il collegio dei revisori dei conti. Il 7 settembre 2016 sono scaduti i mandati di Vittorio Amadio, Alfredo De Girolamo Vitolo, Michele Fina e Mauro Libè a membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto. L'organo era stato rinnovato per tre anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 7 settembre 2013. Come ricordato supra alla sottosezione a), lo stesso Ministro, con decreto del 3 marzo 2017, ha nominato Bernardo De Bernardinis commissario straordinario dell’Istituto per la durata di sei mesi e comunque non oltre la nomina del presidente.
L'ISPRA è stato istituito dall’art. 28 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, che ha attribuito all'Istituto le funzioni già proprie dei soppressi Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM. L’ISPRA fa parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente istituito dalla L. n. 132/2016. In tale contesto l’Istituto, oltre a provvedere al coordinamento del predetto Sistema, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente. Sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile. Per effetto dell’art. 4, comma 6, della L. n. 132/2016, i mandati dei componenti degli organi dell’ISPRA hanno durata quadriennale e possono essere confermati una sola volta.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
|
Data nomina |
Procedura di nomina |
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Giancarlo Giannini
|
Pareri favorevoli espressi dalla 7a Commissione del Senato il 21/3/2017 e dalla VII Commissione della Camera il 29/3/2017 ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 426/1997
|
Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su designazione dello stesso Ministro
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Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera del 3 marzo 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 14 marzo 2017, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giancarlo Giannini a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC. Tale richiesta è stata assegnata alla 7a Commissione (Istruzione pubblica) del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 21 marzo 2017 esprimendo parere favorevole, e alla VII Commissione (Cultura) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 28 marzo 2017, ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 marzo 2017.
Il suddetto Ministro, con propri decreti in data 6 dicembre 2016 e 26 gennaio 2017, aveva già nominato rispettivamente il presidente della Fondazione, Felice Laudadio, e i membri del consiglio di amministrazione, ossia Nicola Giuliano, Aldo Grasso, Carlo Verdone e Olga Cuccurullo. Tuttavia, a seguito delle dimissioni rassegnate dall’incarico da Nicola Giuliano, si è reso necessario procedere alla nomina di un nuovo componente del consiglio di amministrazione.
Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 426/1997, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 32/2004, il consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ed è composto, oltre che dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, da quattro componenti designati rispettivamente tre dallo stesso Ministro e uno (nella fattispecie Olga Cuccurullo) dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Centro sperimentale di cinematografia, nato nel 1935 e qualificato ente pubblico dalla legge n. 419/1942, è stato trasformato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 426/1997 nella Fondazione Scuola nazionale di cinema con personalità giuridica di diritto privato, successivamente ridenominata Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 32/2004. La Fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle sue disposizioni di attuazione per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 426/1997. L'articolo 6 di tale decreto legislativo è tuttavia la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.
Finalità della Fondazione, istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia che riunisce la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca nazionale, sono lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza; la conservazione e la promozione del patrimonio cinematografico; la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie e linguaggi innovativi nei campi connessi. Organi della Fondazione sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e possono essere confermati per non più di due volte.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare |
Presidente:
Ezio Mesini |
Pareri favorevoli espressi dalle Commissioni riunite 10a e 13a del Senato il 28/2/2017 nonché dalle Commissioni riunite VIII e X della Camera il 14/3/2017 ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 145/2015
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Procedura di nomina in corso |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti |
La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, ha richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 145/2015, sulla proposta di nomina di Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare. Tale proposta di nomina è stata assegnata alle Commissioni riunite 10ª (Industria) e 13ª (Territorio) del Senato, che l’hanno esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina è stata altresì assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera, che ne hanno avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017 e, dopo aver proceduto all’audizione informale di Mesini nella seduta del 14 marzo 2017, hanno espresso parere favorevole sempre nella seduta del 14 marzo 2017.
Istituito e disciplinato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 145/2015, il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare è composto dal presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, dal Sottocapo di Stato maggiore della Marina militare. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.
Il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti. Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta, non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico poiché, sebbene disponga di un organismo centrale e di articolazioni sul territorio, ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM |
Componente del consiglio:
Mario Morcellini
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Elezione da parte dall’Assemblea del Senato della Repubblica in data 1°/2/2017
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6/3/2017 |
D.P.R. previa nomina dell’Assemblea del Senato della Repubblica
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Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 marzo 2017, pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2017, Mario Morcellini è stato nominato componente del consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM fino alla scadenza ordinaria del mandato in corso, in sostituzione di Antonio Preto deceduto il 3 novembre 2016.
Morcellini era stato eletto dall’Assemblea del Senato della Repubblica il 1° febbraio 2017. Ai sensi infatti dell’art. 1, comma 3, della legge n. 249/1997, “… il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. … In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all’elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l’Autorità”. Nella fattispecie, Antonio Preto era stato nominato con D.P.R. in data 11 luglio 2012 per la durata di sette anni. Pertanto il mandato di Morcellini verrà a scadenza l’11 luglio 2019.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, primo, secondo e terzo periodo della legge n. 249/1997, sono organi dell'AGCOM il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti, e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari.
Attualmente il consiglio dell’AGCOM è composto da Angelo Marcello Cardani (nominato con D.P.R. in data 11 luglio 2012), e dai commissari Antonio Martuscello e Francesco Posteraro (anch’essi nominati con D.P.R. in data 11 luglio 2012), Antonio Nicita (nominato con D.P.R. in data 26 novembre 2013 in sostituzione di Maurizio Decina) e dal neonominato Mario Morcellini.
I commissari sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato. Peraltro, per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, i componenti del consiglio dell'Autorità sono stati ridotti da otto a quattro, escluso il presidente, ciò comportando altresì la riduzione da quattro a due, sempre escluso il presidente, dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti.
Il presidente ed i commissari durano in carica sette anni e, anche alla luce del divieto generale di conferma alla cessazione della carica previsto dall'articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201/2011, non possono essere riconfermati. Possono tuttavia essere confermati i commissari che siano stati eletti per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di altri commissari che non abbiano portato a termine il mandato.
L’AGCOM è un'autorità indipendente, istituita dalla legge n. 249/1997, che svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e delle poste. Spetta all'Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi e le libertà fondamentali degli utenti.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE
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Presidente:
Giovanni Biondi
Componenti del consiglio di amministrazione:
Giovanni Di Fede Claudia Rebesani
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Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009
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15/5/2017
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Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
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Il 15 maggio 2017 verranno a scadenza i mandati del presidente dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE, Giovanni Biondi, e dei componenti del relativo consiglio di amministrazione, Giovanni Di Fede e Claudia Rebesani, che erano stati nominati per quattro anni a decorrere dal 15 maggio 2013 con decreti del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca in data 23 aprile 2013.
Tali nomine avevano fatto venir meno la gestione commissariale dell'Istituto, che era stata disposta con la nomina a commissario straordinario dello stesso Biondi, avvenuta con il D.P.C.M. in data 3 agosto 2012 a decorrere dal 1° settembre 2012. Il mandato commissariale di Biondi era stato altresì prorogato con D.P.C.M. del 27 marzo 2013.
Si ricorda infatti che, l'INDIRE, già soppresso dall'articolo 1, comma 611, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e le cui funzioni erano state rilevate dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica ANSAS, era stato ripristinato a far data dal 1° settembre 2012 per effetto dell'art. 19, comma 1, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011. Quest'ultima norma, abrogando la disposizione sopra citata, aveva contestualmente disposto la soppressione dell'ANSAS ed aveva altresì confermato la soppressione degli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE.
Ai sensi dell'art. 9 dello statuto dell'INDIRE, il presidente dell'Istituto e gli altri due membri del consiglio di amministrazione (nominati nel rispetto del principio di pari opportunità) sono selezionati con le procedure previste dall'art. 11 del D. Lgs. n. 213/2009 per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Essi sono nominati con decreto ministeriale, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Alla loro sostituzione si procede nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito.
Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine, si ricorda che il richiamato D. Lgs. n. 213/2009, nel provvedere al riordino degli enti di ricerca, ha stabilito che sulle candidature dei presidenti non si esprimano più in via preventiva le Commissioni parlamentari competenti, rimanendo prevista (ai sensi dell'art. 11, comma 5) solo la comunicazione al Parlamento delle nomine dei presidenti e dei consigli di amministrazione effettuate dal Ministro dell'istruzione dell’università e della ricerca.
L'INDIRE, ente di ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, costituisce articolazione del Sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale. L'Istituto cura la formazione in servizio del personale scolastico, in stretto raccordo con i processi di innovazione tecnologica, attraverso attività di accompagnamento e riqualificazione professionale. L'Ente gestisce le attività di documentazione a sostegno dell'innovazione digitale della didattica e dell'autonomia scolastica, in collaborazione con le Università. All'INDIRE spetta inoltre la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico e degli archivi storici interni, essendo l'Istituto succeduto alla Biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'art. 292 del D. Lgs. n. 297/1994.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).
Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.
La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.
Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.
Le attuazioni governative:
Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 4 mozioni e di 16 ordini del giorno.
Di tali note 10 sono state trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 9 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed 1 dal Ministero della difesa.
Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 16 note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:
8 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'A.C. 4110, divenuto legge n. 225 del 2016 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 4110, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 67, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 8 note di attuazione;
4 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'A.C. 3953, divenuto legge n. 131 del 2016, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l’esercizio di delega legislativa”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3953, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 21, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 6 note di attuazione;
2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'A.C. 4158, divenuto legge n. 229 del 2016, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 4158, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 69, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 2 note di attuazione;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 3119, divenuto legge n. 154 del 2016, concernente “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3119, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 68, in ordine ai quali è stata finora trasmessa 1 nota di attuazione;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame degli Atti Camera 45-A e 45-C, divenuti legge n. 145 del 2016, “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero della difesa.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 45-A e 45-C, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 8, in ordine ai quali è stata finora trasmessa 1 nota di attuazione.
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 31 marzo 2017 sono stati segnalati 493 ordini del giorno*, dei quali:
236 riferiti alla legge n. 232 del 2016 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (A.C. 4127-bis-A).
71 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 41 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 21 al Ministero dello sviluppo economico, 18 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 16 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 13 al Ministero della salute, 12 al Ministero dell'interno, 10 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 9 al Ministero della giustizia, 7 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 7 al Ministero della difesa, 6 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 6 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 6 al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 4 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 2 al Ministro per lo sport, 1 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 1 al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;
48 riferiti alla legge n. 18 del 2017 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno” (A.C. 4200).
10 sono stati inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 9 al Ministero della salute, 7 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 6 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 6 al Ministero dell'economia e delle finanze, 5 al Ministero dello sviluppo economico, 2 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 2 al Ministero della giustizia, 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 1 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 1 al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;
62 riferiti alla legge n. 19 del 2017 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” (A.C. 4304).
14 sono stati inviati al Ministero della salute, 13 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 8 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 6 al Ministero dell'economia e delle finanze, 4 al Ministero dell'interno, 4 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 4 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 4 al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 al Ministero dello sviluppo economico, 2 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 1 al Ministero della difesa, 1 al Ministero della giustizia;
24 riferiti alla legge n. 24 del 2017 concernente “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (Atti Camera 259-A e 259-B).
28 sono stati inviati al Ministero della salute, 4 al Ministero dello sviluppo economico, 2 al Ministero della giustizia;
37 riferiti alla legge n. 30 del 2017 concernente “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile” (Atti Camera 2607-A e 2607-B).
27 sono stati inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 5 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 4 al Ministero dell'economia e delle finanze, 3 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 1 al Ministero della giustizia, 1 al Ministero dell'interno;
15 riferiti alla legge n. 238 del 2016 concernente “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” (Atti Camera 2236-A e 2236-B).
12 sono stati inviati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, 1 al Ministero della giustizia, 1 al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
31 riferiti alla legge n. 15 del 2017 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio” (A.C. 4280).
30 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze e 4 al Ministero della giustizia;
8 riferiti alla legge n. 17 del 2017 concernente “Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Romaeuropa Festival” (A.C. 4113), inviati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
6 riferiti alla legge n. 1 del 2017 concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l’avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l’8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016” (A.C. 4151).
3 sono stati inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 2 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, 1 al Ministero della salute;
5 riferiti alla legge n. 242 del 2016 concernente “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” (A.C. 1373).
3 sono stati inviati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e 3 al Ministero della salute;
4 riferiti alla legge n. 10 del 2017 concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Ministero dell’interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012” (A.C. 3260).
2 sono stati inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 1 al Ministero dell'interno;
3 riferiti alla legge n. 250 del 2016 concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012” (A.C. 3299).
1 è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed 1 al Ministero dell'economia e delle finanze;
2 riferiti alla legge n. 241 del 2016 concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l’8 febbraio 2011” (A.C. 2004), inviati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
2 riferiti alla legge n. 252 del 2016 concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015” (A.C. 3765).
1 è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed 1 al Ministero dell'economia e delle finanze;
2 riferiti alla legge n. 2 del 2017 concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull’adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016” (A.C. 4108).
1 è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed 1 al Ministero dell'interno;
2 riferiti alla legge n. 11 del 2017 concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Esecutivo della Repubblica dell’Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013” (A.C. 3946), inviati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
2 riferiti alla legge n. 12 del 2017 concernente “Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012” (A.C. 2710).
2 sono stati inviati al Ministero dell'interno ed 1 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
1 riferito alla legge n. 235 del 2016 concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007” (A.C. 2800), inviato al Ministero dell'economia e delle finanze;
1 riferito alla legge n. 246 del 2016 concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012” (A.C. 3941), inviato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
1 riferito alla legge n. 258 del 2016 concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009” (A.C. 3945), inviato al Ministero dell'economia e delle finanze;
1 riferito alla legge n. 20 del 2017 concernente “Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie»” (A.C. 3683), inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Nel periodo 1°-31 marzo 2017 sono state segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 9 risoluzioni**:
- ROSATO, LUPI, MONCHIERO, DELLAI, PISICCHIO, LOCATELLI, ALFREIDER, BUTTIGLIONE e BUENO n. 6/00297, Francesco Saverio ROMANO ed altri n. 6/00300, BRUNETTA ed altri n. 6/00302 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), ARTINI ed altri n. 6/00303 (Testo modificato nel corso della seduta), sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 9 e 10 marzo 2017, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- GAROFANI, CICCHITTO ed altri n. 6/00290 e VITO ed altri n. 6/00292, con riferimento alla Relazione delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1) (Doc. XVI, n. 3), al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero della difesa;
- SIBILIA ed altri n. 7/01204, sulle problematiche concernenti la definizione agevolata dei ruoli, al Ministero dell'economia e delle finanze;
- BERNARDO ed altri n. 8/00222, concernente iniziative per rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei capitali, al Ministero dell'economia e delle finanze;
- ZANIN ed altri n. 8/00223, concernente interventi a favore del settore pataticolo, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3953/18 Ordine del giorno |
Piras |
Assemblea |
23/3/2017 |
III |
Conflitto nel Sahara occidentale e estensione dei compiti della missione MINURSO con inclusione dei diritti umani |
L'ordine del giorno Piras ed altri n. 9/3953/18, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 luglio 2016, impegnava l'esecutivo a favorire la soluzione del conflitto in atto nel Sahara occidentale, prevedendo anche un ampliamento del mandato della missione MINURSO con l'inclusione di compiti in materia di diritti umani.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“Nella ricerca di una soluzione del conflitto, nell'ambito dei contatti esperiti dall'Italia con i Paesi “like minded” in vista dell'ingresso nel Consiglio di Sicurezza, si è evidenziata la necessità di lavorare, in primo luogo, per favorire il ritorno e la piena operatività di MINURSO, ciò anche in considerazione della situazione sul terreno che impone la necessità di un impegno collettivo per disinnescare le perduranti tensioni.
In quest'ottica appare altresì prioritario in questa fase dare nuovo slancio all'azione dell'inviato personale del Segretario Generale Amb. Christopher Ross che prevede di recarsi a breve in missione in Sahara Occidentale.
Insieme agli Stati Membri dell'Unione Europea, l'Italia si è impegnata ad evitare che la situazione del popolo saharawi finisca tra le cosiddette “crisi dimenticate”.
In questo spirito i Capi Missione dei Paesi UE ad Algeri hanno chiesto alla Commissione Europea che nel 2017 le risorse destinate ai profughi Saharawi vengano mantenute allo stesso livello degli anni precedenti.
In coerenza con questo approccio, anche nel 2016 la Cooperazione italiana è intervenuta a sostegno della popolazione Saharawi rifugiata nei campi collocati nell'area di Tindouf in Algeria e ha concesso un contributo del valore complessivo di un milione di euro a PAM (Programma Alimentare Mondiale) e UNICEF.
Con tale contributo potranno essere acquistate 200 tonnellate di cibo ad alto contenuto energetico che sarà distribuito a 42.000 bambini delle scuole primarie e degli asili, anche per incentivare la frequenza scolastica da parte dei minori.
La distribuzione verrà curata dall'ONG italiana CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli), da anni presente nelle attività di assistenza nei campi.
Il finanziamento italiano consentirà inoltre la riabilitazione di strutture scolastiche e asili infantili nel campo di Laayoune, colpito di recente dalle alluvioni”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3953/29 Ordine del giorno |
Guidesi |
Assemblea |
23/3/2017 |
III |
Collaborazione tra l'Occidente e la Federazione russa anche in relazione ai profili della sicurezza internazionale |
L'ordine del giorno Guidesi ed altri n. 9/3953/29, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 luglio 2016, impegnava l'esecutivo a sostenere in tutte le sedi competenti un rapporto costruttivo e collaborativo fra Occidente e Federazione russa, anche sul terreno della sicurezza.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo italiano annette particolare attenzione al dialogo con la Federazione Russa, sia sul piano bilaterale, che nei contesti multilaterali dei quali l'Italia è parte, nella convinzione che il suo progressivo recupero e rafforzamento costituisca un elemento determinante nel perseguimento di pace, stabilità, sicurezza e sviluppo a livello globale.
A livello europeo, continuiamo a riconoscere la rilevanza dell'interlocuzione con la Federazione Russa. Abbiamo con favore accolto l'iniziativa dell'Alto Commissario per la Politica estera Mogherini di attivare contatti con il Ministro degli Esteri russo Lavrov a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera (18 febbraio), quale segnale concreto dell'opportunità di affrontare assieme temi per i quali sussista un preciso interesse europeo, secondo un approccio a “doppio binario” (cd. dual track), volto a coniugare la necessaria fermezza sui principi con l'apertura all'interlocuzione.
Abbiamo continuato a tenere un atteggiamento ispirato alla ricerca del dialogo con la Federazione Russa sui temi di sicurezza, sia in ambito bilaterale che in ambito multilaterale. L'Italia continua a sostenere la cooperazione con la Russia nel contrasto al terrorismo, alla radicalizzazione e all'estremismo violento in tutti i principali fora multilaterali, incluse le Nazioni Unite, l'OSCE e il Global Counter Terrorism Forum (GCTF). Sul piano bilaterale, merita segnalare la prima riunione del Gruppo di Lavoro Italo - Russo sul Contrasto alle Sfide Globali, tenutasi a Roma lo scorso 14 ottobre, presieduta per parte italiana dal Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri On. Amendola, dedicata al contrasto al terrorismo e alle altre minacce transnazionali.
Rilevante è l'influenza del dossier siriano sulla postura che la comunità internazionale potrà verosimilmente assumere nei confronti della Russia, a cominciare dal volet umanitario, nel cui ambito l'Unione Europea e le Nazioni Unite sperano di poter produrre presto risultati concreti. Nell'ambito della crisi siriana, l'Italia riconosce pertanto il ruolo essenziale della Russia, che esortiamo ad assumere un atteggiamento costruttivo e volto a riaprire una via d'uscita politica alla crisi. Abbiamo salutato con favore il cessate-il-fuoco propiziato dall'iniziativa russo-turca per la Siria, da cui è scaturita la Conferenza di Astana (23-24 gennaio).
La situazione in evoluzione sul piano politico si riverbera sulla dimensione del contrasto al Daesh. Sulla carta, la Russia si è impegnata a incrementare lo sforzo militare contro il Daesh, finora modesto (con la singolare eccezione del blitz per prendere Palmyra nel marzo 2016, poi riconquistata dal Daesh). L'auspicato avvio a Ginevra di un processo politico credibile potrebbe creare le condizioni per l'eradicazione del Califfato e dei gruppi terroristici dalla Siria, anche grazie a un più efficace coordinamento tra la Russia e la coalizione anti-Daesh. Nel quadro dei nostri contatti con Washington e Mosca, sollecitiamo costantemente un approccio maggiormente coordinato in chiave anti-Daesh.
Sul dossier libico, l'Italia riconosce l'importante ruolo svolto dalla Russia, continuando a mostrare un atteggiamento inclusivo di Mosca in tutti i formati rilevanti sull'argomento. Condividiamo, in particolare, la posizione di sostegno al quadro istituzionale scaturito dall'Accordo Politico libico e sottolineiamo l'importanza di rafforzare l'inclusività delle istituzioni libiche.
In ambito NATO, a seguito delle decisioni assunte al Vertice di Varsavia dello scorso 8-9 luglio di rafforzamento della deterrenza e difesa sul fianco orientale, che nell'opinione italiana hanno sancito il completamento delle misure di rassicurazione degli Alleati Orientali a seguito delle azioni russe in Crimea, il dialogo con Mosca appare ancora più opportuno. Il Governo si è fatto portatore di tale esigenza riuscendo a far affermare il principio, contenuto nel comunicato finale del Vertice di Varsavia del “doppio binario” delle relazioni della NATO con la Russia: da un lato il rafforzamento della postura di deterrenza e difesa; dall'altro l'apertura a un dialogo con Mosca che sia “periodic, focused and meaningful” preservando lo strumento del Consiglio NATO-Russia (istituito nel 1997). L'ultima riunione del Consiglio (la terza del 2016, dopo quelle di aprile e luglio) si è svolta il 19 dicembre scorso in un'atmosfera complessivamente costruttiva. L'Italia si adopera affinché le sessioni del Consiglio diventino più frequenti e regolari, e sostiene con convinzione il dialogo tra l'Alleanza e la Russia, fondamentale non solo per il ruolo svolto da Mosca internazionalmente e nelle crisi che affliggono il Mediterraneo e il Medio Oriente, ma anche per ragioni riconducibili alla trasparenza ed alla riduzione dei rischi.
Gli obiettivi statutari dell'Alleanza Atlantica, che l'Italia riconosce e condivide, prevedono che le attività condotte dalla NATO - incluse le esercitazioni - abbiano finalità unicamente difensive e di deterrenza. Il nostro Paese si adopera affinché la postura difensiva e di deterrenza dell'Alleanza trovi attuazione, con la stessa efficacia, a 360 gradi e in tutte le direzioni strategiche”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3953/30 Ordine del giorno |
Giorgetti Giancarlo |
Assemblea |
23/3/2017 |
III |
Partecipazione militare italiana alle attività della NATO nei Paesi baltici e in Polonia e politica di riconciliazione con la Russia |
L'ordine del giorno Giancarlo Giorgetti ed altri n. 9/3953/30, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 luglio 2016, impegnava l'esecutivo: a valutare la partecipazione militare dell'Italia alle attività Nato di rassicurazione degli alleati baltici e polacchi, anche alla luce degli impegni militari assunti con ONU, UE e NATO; a vigilare affinché l'impiego dei missili SAMP-T rischierati in Turchia si mantenga negli stretti limiti previsti dalle regole di ingaggio della missione NATO per la difesa del territorio e della popolazione della Turchia contro le minacce poste da possibili lanci missilistici oltre il confine siriano; a continuare nella politica di riconciliazione con la Russia.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:
“Al Vertice NATO di Varsavia del luglio 2016 - al quale il Governo è stato rappresentato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri degli Esteri e della Difesa - è stato deciso il completamento delle misure di rassicurazione degli Alleati orientali, varate al Vertice del Galles del settembre 2014 a seguito dell'atteggiamento russo in Crimea. In particolare, è stato deciso il rafforzamento del dispositivo militare denominato enhanced Forward Presence (eFP), ovvero il dispiegamento di 4 battaglioni - ciascuno di circa 1.000 uomini - nei Paesi Baltici e in Polonia, a rotazione tra Framework Nations, ma comunque in permanenza e a composizione multinazionale. L'operatività dei 4 battaglioni, che avranno funzioni esclusivamente di deterrenza e difesa, è prevista entro giugno 2017. L'Italia contribuirà con un massimo di 160 unità e un mandato di otto mesi alla costituzione del battaglione a guida canadese che verrà schierato in Lettonia, a cui contribuiranno anche Albania, Polonia, Slovenia e Spagna. L'Italia ricoprirà inoltre il ruolo di Nazione Guida per la Task Force multinazionale di risposta rapida (VJTF) nel 2018.
L'Italia ha accettato queste misure come segno di solidarietà agli Alleati orientali e nell'ottica di un'alleanza 28x28 a 360 gradi. Proprio in base a questo principio, è stato deciso a Varsavia e ribadito nelle successive riunioni NATO dei Ministri degli Esteri (dicembre 2016) e della Difesa (ottobre 2016 e febbraio 2017), su forte impulso italiano, anche lo sviluppo di un ruolo della NATO a Sud. L'Italia si sta impegnando affinché il “Framework for the South” venga concretamente sviluppato lungo direttrici, sia militari che politiche, che consentano alla NATO di essere attiva nella regione mediterranea e mediorientale per “proiettare stabilità” ed affrontare anche eventuali minacce provenienti da attori non statuali. Tra le principali misure adottate in questo contesto vi sono: 1) la creazione, approvata alla Ministeriale Difesa del 15-16 febbraio 2017, di un apposito “Hub per il Sud”, istituito all'interno del Joint Force Command di Napoli, con importanti funzioni di monitoraggio e coordinamento rispetto alle sfide provenienti dal fronte sud e alla capacità della NATO di proiettare stabilità; 2) l'avvenuto avvio della nuova operazione navale Sea Guardian nel Mediterraneo centrale con funzioni di sicurezza marittima e di supporto dell'Operazione EUNAVFORMED Sophia dell'Unione Europea; 3) il rafforzamento dei progetti di capacity building a favore dei partner mediterranei e mediorientali; 4) il contributo alla Coalizione anti Daesh tramite i voli di ricognizione AWACS; 5) sviluppo della deterrenza al Sud. Si tratta di misure su cui l'Italia continua a lavorare, insieme agli Alleati, con l'obiettivo che la NATO dedichi adeguata attenzione e risorse allo sviluppo della propria capacità verso il fronte sud e nella proiezione di stabilità oltre i confini dell'Alleanza.
L'impiego della batteria SAMP-T si inquadra nell'ambito dell'operazione Active Fence, autorizzata dal Consiglio Atlantico (NAC) il 4 dicembre 2012, a seguito della richiesta della Turchia alla NATO di schierare batterie antimissili lungo il confine turco-siriano a difesa del proprio territorio. Visto il peggioramento delle condizioni di sicurezza dell'area, la NATO ha accolto la richiesta della Turchia di incrementare il dispositivo di difesa aerea integrato per difendere la popolazione dalla minaccia di eventuali lanci di missili dalla Siria.
Il contributo italiano è una manifestazione di solidarietà e risponde alla richiesta della NATO di supportare tale missione, nel contesto della difesa integrata e in un quadro di avvicendamento tra i Paesi aderenti all'Alleanza. Alla richiesta della Turchia hanno aderito nel tempo gli Stati Uniti, la Germania, l'Olanda e la Spagna con lo schieramento di batterie missilistiche Patriot. L'Italia partecipa, da giugno 2016, con una batteria SAMP-T esclusivamente con compiti di difesa antimissile (e non per “air defence”) e 130 unità di personale militare, contributi che si intende confermare per il 2017. L'impegno è quindi limitato ad attività di difesa antimissile del territorio turco esclusivamente contro missili balistici (Theatre Ballistic Missile Defence) provenienti dalla Siria, nel rispetto delle regole d'ingaggio.
Il dialogo con la Russia resta fondamentale, sia in ambito NATO che a livello bilaterale. In seno all'Alleanza Atlantica, il Governo si è fatto portatore di tale esigenza riuscendo a far affermare il principio, contenuto nel comunicato finale del Vertice di Varsavia del “doppio binario” delle relazioni della NATO con la Russia: da un lato il rafforzamento della postura di deterrenza e difesa; dall'altro l'apertura a un dialogo con Mosca che sia “periodic, focused and meaningful” preservando lo strumento del Consiglio NATO-Russia (istituito nel 1997). L'ultima riunione del Consiglio (la terza del 2016, dopo quelle di aprile e luglio) si è svolta il 19 dicembre scorso in un'atmosfera complessivamente costruttiva. L'Italia si adopera affinché le sessioni del Consiglio diventino più frequenti e regolari e sostiene con convinzione il dialogo tra l'Alleanza e la Russia, fondamentale non solo per il ruolo svolto da Mosca internazionalmente e nelle crisi che affliggono il Mediterraneo e il Medio Oriente, ma anche per ragioni riconducibili alla trasparenza ed alla riduzione dei rischi.
Su un piano più generale, abbiamo sempre propiziato la conservazione di canali di dialogo con Mosca. Anche in ambito UE sosteniamo l'approccio di “doppio binario” (fermezza sui principi in relazione a violazioni di norme di diritto internazionale, ma apertura al confronto su temi per i quali sussistano interessi precisi da parte UE) concordato tra i Ministri degli Esteri nel marzo scorso e ribadito anche in occasione dei Consigli Europei del 20-21 ottobre e del 15-16 dicembre.
A livello bilaterale, il Governo ha costantemente incoraggiato il rafforzamento della cooperazione politica ed economica, in settori non interessati da misure restrittive. Ciò è testimoniato dai frequentissimi contatti a livelli e con geometrie diverse, che nel 2016 hanno, tra gli altri, visto la partecipazione del Presidente del Consiglio, a luglio, al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo e la sessione plenaria (dopo quattro anni di interruzione) a Roma, in ottobre, del Consiglio Italo-Russo di Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria. Sono in programma anche per il 2017 missioni politiche di alto livello”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3953/31 Ordine del giorno |
Caparini |
Assemblea |
23/3/2017 |
III |
Dispiegamento dei missili NATO in Turchia |
L'ordine del giorno Caparini ed altri n. 9/3953/31, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 luglio 2016, impegnava l'esecutivo: a valutare la partecipazione militare dell'Italia alle attività NATO di rassicurazione degli alleati baltici e polacchi, alla luce degli impegni militari assunti con ONU, UE o NATO o prevedibili in altri scenari, a partire dal Mediterraneo; a vigilare affinché l'impiego dei missili SAMP-T rischierati in Turchia si mantenga negli stretti limiti previsti dalle regole di ingaggio della missione NATO per la difesa del territorio e della popolazione della Turchia contro le minacce poste da possibili lanci missilistici oltre il confine siriano.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:
“Al Vertice NATO di Varsavia del luglio 2016 è stato deciso il completamento delle misure di rassicurazione degli Alleati orientali, varate al Vertice del Galles del settembre 2014 a seguito dell'atteggiamento russo in Crimea. In particolare, è stato deciso il rafforzamento del dispositivo militare denominato enhanced Forward Presence (eFP), ovvero il dispiegamento di 4 battaglioni - ciascuno di circa 1.000 uomini - nei Paesi Baltici e in Polonia, a rotazione tra Framework Nations, ma comunque in permanenza e a composizione multinazionale. L'operatività dei 4 battaglioni, che avranno funzioni esclusivamente di deterrenza e difesa, è prevista entro giugno 2017. L'Italia contribuirà con un massimo di 160 unità e un mandato di otto mesi alla costituzione del battaglione a guida canadese che verrà schierato in Lettonia, a cui contribuiranno anche Albania, Polonia, Slovenia e Spagna. L'Italia ricoprirà inoltre il ruolo di Nazione Guida per la Task Force multinazionale di risposta rapida (VJTF) nel 2018.
L'Italia ha accettato queste misure come segno di solidarietà agli Alleati orientali e nell'ottica di un'alleanza 28x28 a 360 gradi. Proprio in base a questo principio, è stato deciso a Varsavia e ribadito nelle successive riunioni NATO dei Ministri degli Esteri (dicembre 2016) e della Difesa (ottobre 2016 e febbraio 2017), su forte impulso italiano, anche lo sviluppo di un ruolo della NATO a Sud. L'Italia si sta impegnando affinché il “Framework for the South” venga concretamente sviluppato lungo direttrici, sia militari che politiche, che consentano alla NATO di essere attiva nella regione mediterranea e mediorientale per “proiettare stabilità” ed affrontare anche eventuali minacce provenienti da attori non statuali. Tra le principali misure adottate in questo contesto vi sono: 1) la creazione, approvata alla Ministeriale Difesa del 15-16 febbraio 2017, di un apposito “Hub per il Sud”, istituito all'interno del Joint Force Command di Napoli, con importanti funzioni di monitoraggio e coordinamento rispetto alle sfide provenienti dal fronte sud e alla capacità della NATO di proiettare stabilità; 2) l'avvenuto avvio della nuova operazione navale Sea Guardian nel Mediterraneo centrale con funzioni di sicurezza marittima e di supporto dell'Operazione EUNAVFORMED Sophia dell'Unione Europea; 3) il rafforzamento dei progetti di capacity building a favore dei partner mediterranei e mediorientali; 4) il contributo alla Coalizione anti Daesh tramite i voli di ricognizione AWACS; 5) sviluppo della deterrenza al Sud. Si tratta di misure su cui l'Italia continua a lavorare, insieme agli Alleati, con l'obiettivo che la NATO dedichi adeguata attenzione e risorse allo sviluppo della propria capacità verso il fronte sud e nella proiezione di stabilità oltre i confini dell'Alleanza.
L'impiego della batteria SAMP-T si inquadra nell'ambito dell'operazione Active Fence, autorizzata dal Consiglio Atlantico (NAC) il 4 dicembre 2012, a seguito della richiesta della Turchia alla NATO di schierare batterie antimissili lungo il confine turco-siriano a difesa del proprio territorio. Visto il peggioramento delle condizioni di sicurezza dell'area, la NATO ha accolto la richiesta della Turchia di incrementare il dispositivo di difesa aerea integrato per difendere la popolazione dalla minaccia di eventuali lanci di missili dalla Siria.
Il contributo italiano è una manifestazione di solidarietà e risponde alla richiesta della NATO di supportare tale missione, nel contesto della difesa integrata e in un quadro di avvicendamento tra i Paesi aderenti all'Alleanza. Alla richiesta della Turchia hanno aderito nel tempo gli Stati Uniti, la Germania, l'Olanda e la Spagna con lo schieramento di batterie missilistiche Patriot. L'Italia partecipa, da giugno 2016, con una batteria SAMP-T esclusivamente con compiti di difesa antimissile (e non per “air defence”) e 130 unità di personale militare, contributi che si intende confermare per il 2017. L'impegno è quindi limitato ad attività di difesa antimissile del territorio turco esclusivamente contro missili balistici (Theatre Ballistic Missile Defence) provenienti dalla Siria, nel rispetto delle regole d'ingaggio.
Il dialogo con la Russia resta fondamentale, sia in ambito NATO che a livello bilaterale. In seno all'Alleanza Atlantica, il Governo si è fatto portatore di tale esigenza riuscendo a far affermare il principio, contenuto nel comunicato finale del Vertice di Varsavia del “doppio binario” delle relazioni della NATO con la Russia: da un lato il rafforzamento della postura di deterrenza e difesa; dall'altro l'apertura a un regolare dialogo con Mosca, preservando lo strumento del Consiglio NATO-Russia (istituito nel 1997). L'ultima riunione del Consiglio (la terza del 2016, dopo quelle di aprile e luglio) si è svolta il 19 dicembre scorso in un'atmosfera complessivamente costruttiva. L'Italia si adopera affinché le sessioni del Consiglio diventino più frequenti e regolari e sostiene con convinzione il dialogo tra l'Alleanza e la Russia, fondamentale non solo per il ruolo svolto da Mosca internazionalmente e nelle crisi che affliggono il Mediterraneo e il Medio Oriente, ma anche per ragioni riconducibili alla trasparenza ed alla riduzione dei rischi”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3119-A/71 Ordine del giorno |
Piras |
Assemblea |
23/3/2017 |
III |
Trattato tra il Governo italiano e il Governo francese che ridefinisce i confini marittimi al largo del confine fra Ventimiglia e Mentone e fra Sardegna e Corsica |
L'ordine del giorno Piras ed altri n. 9/3119-A/71, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2016, impegnava l'esecutivo a valutare le eventuali conseguenze sull'attività economica degli operatori della pesca liguri e sardi dell'applicazione del Trattato tra il Governo italiano e il Governo francese che ridefinisce i confini marittimi al largo del confine fra Ventimiglia e Mentone e fra Sardegna e Corsica; ad operare presso la sede internazionale affinché - nelle more dell'effettiva ratifica del trattato - le autorità francesi non procedano oltre nelle attività di fermo e respingimento delle imbarcazioni italiane.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:
“In esito alle questioni evidenziate con l'Ordine del Giorno n. 9/3119-A/71 dell'On. Piras, si ritiene opportuno premettere che il testo dell'Accordo sulle delimitazioni marittime tra Italia e Francia, firmato a Caen il 21 marzo 2015, non produce effetti giuridici non essendo ancora entrato in vigore, in quanto non presentato al Parlamento per il prescritto vaglio e l'eventuale approvazione della legge di ratifica.
Ciò posto, si sottolinea che le implicazioni derivanti dall'eventuale entrata in vigore del citato Accordo sull'attività economica degli operatori della pesca liguri e sardi e, se del caso, ipotesi di rimedi, sono in corso di valutazione, in coordinamento con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Ad ogni buon conto, in relazione ai contenuti dell'Accordo di cui trattasi, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento ai confini marittimi fra Sardegna e Corsica, si precisa che l'articolo 1 dell'Accordo riprende il dispositivo attualmente in vigore in base all'Accordo delle Bocche di Bonifacio del 1986, nonché le relative coordinate di delimitazione tra i rispettivi mari territoriali e le corrispondenti porzioni di piattaforma continentale.
Inoltre, all'articolo 2 dell'Accordo di Caen, al fine di salvaguardare le tradizioni di pesca dei due Paesi, le Parti concordano, quale conferma dell'intesa del 1986, di lasciare ai pescherecci costieri italiani e francesi la libertà di esercitare la pesca nei tratti di mare oggetto dell'Accordo. Nelle acque oltre le 12 miglia valgono - per tutti i pescherecci battenti bandiera di uno Stato UE - le norme comunitarie sulla pesca (Reg. 1380/2013).
Nel mare prospiciente la Liguria, il progetto di Convenzione sulle zone di pesca nella Baia di Mentone (che risale al 1892) si riferisce ai diritti di pesca nella suddetta baia, nell'ambito di acque territoriali che all'epoca non si estendevano oltre le due miglia marine dalla costa.
Mentre oggi solo 80 km di acque e fondali tra Corsica e Sardegna sono definiti dall'Accordo sulle Bocche di Bonifacio, l'Accordo di Caen garantirebbe - se ratificato - certezza di delimitazione su oltre 800 km per l'intera porzione di Tirreno e Mar Ligure su cui Italia e Francia si affacciano, sulla base del criterio dell'equidistanza.
Nell'Accordo di Caen l'Italia ha ottenuto di mantenere immutata la linea di base per l'Arcipelago toscano utilizzata per determinare l'estensione del mare territoriale nel DPR 816/1977. In tal modo sono state di molto spostate, a vantaggio dell'Italia, le delimitazioni verso la Corsica, che erano sempre state oggetto di opposizione francese. Un risultato negoziale, questo, che ha concretamente tutelato l'interesse nazionale, senza influire su alcuna altra parte del tracciato, inclusa quella al largo della Sardegna.
Si noti per inciso che alla luce di una recentissima pronuncia nel noto contenzioso tra Filippine e Cina in materia di delimitazioni marittime, il Tribunale arbitrale costituito per la controversia (in base all'Allegato VII della Convenzione ONU sul diritto del mare) ha osservato che ai fini della definizione delle linee di base le isole e gli isolotti sono rilevanti solo se abitati o comunque sede di attività umane continuative e stabili, posizione che rende il nostro risultato negoziale sulle linee di base dell'Arcipelago toscano ancora più prezioso, poiché oggi difficilmente riproducibile.
Occorre rilevare che la Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982 ha rivoluzionato il regime dei mari chiusi o semichiusi (come il Mediterraneo), superando il diritto preesistente improntato ad un'assoluta libertà dei mari. La Convenzione ONU riconosce infatti il diritto degli Stati costieri di imporre la propria legislazione fino alle 200 miglia e controllare le attività minerarie off-shore, la pesca e la tutela ambientale. La Francia ha quindi proclamato la propria Zona Economica Esclusiva nel 2011, entrata in vigore nel 2012.
Anche l'Italia ha istituito la propria Zona di Protezione Ecologica nel 2011. Con gli atti normativi interni di proclamazione di tali Zone, Francia e Italia hanno fissato - in via provvisoria - i limiti esterni delle rispettive giurisdizioni, in maniera costruttiva, in attesa dell'accordo di delimitazione con il Paese vicino.
A valle della vicenda del motopeschereccio “Mina” non risulta qui che si siano più verificati episodi di fermo o respingimento di pescherecci italiani da parte delle autorità francesi, le quali avevano già in tale occasione ammesso, con nota formale, di aver commesso un “deprecabile errore” di competenza, avendo fermato l'imbarcazione in acque territoriali italiane, e hanno pregato le Autorità italiane di voler accettare le loro sincere scuse. Tale risultato è il frutto della tempestiva e puntuale azione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, che si è immediatamente attivato sulla vicenda del “Mina” sia attraverso le Sedi periferiche (Consolato Generale di Nizza ed Ambasciata d'Italia a Parigi) sia a livello centrale. Non appena ottenuta conferma da parte del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e della Marina Militare, questo Ministero ha infatti sollevato formalmente nei confronti della Francia la questione della giurisdizione marittima sul punto di fermo e sequestro”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00966 Mozione |
Nicoletti |
Assemblea |
30/3/2017 |
III |
Iniziative per il rispetto dei diritti umani nella Corea del Nord, nonché in relazione alla politica degli armamenti di tale Paese |
La mozione Nicoletti ed altri n. 1/00966, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 febbraio 2016, impegnava l'esecutivo ad adoperarsi in tutte le sedi internazionali, in particolare presso l'ONU e l'Unione europea, al fine di bloccare la pericolosa escalation militare in atto in Corea del Nord; ad intervenire, per quanto di propria competenza, presso i pertinenti fori multilaterali cui l'Italia partecipa e a collaborare con i principali partner regionali asiatici affinché cessino al più presto le gravi violazioni dei diritti umani, si metta fine alle esecuzioni capitali e si chiudano i campi di prigionia e “rieducazione”.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“L'Italia, unitamente a tutta la comunità internazionale, considera il programma di proliferazione nucleare e balistica della Corea del Nord un elemento di destabilizzazione non solo per la penisola, ma per l'intera regione.
Nel 2016, la Farnesina ha emesso numerosi comunicati di condanna in occasione dei test nucleari e missilistici nordcoreani che sono avvenuti in grave violazione delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite e costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale e regionale. E' stato poi confermato l'impegno dell'Italia a rispondere in modo appropriato in tutte le Sedi, inclusi il G7 e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di cui fa parte dal 1° gennaio 2017.
In ambito G7, in relazione alla minaccia di una pericolosa escalation militare nella regione, l'Italia ha attivamente contribuito all'adozione delle dichiarazioni promosse dalla Presidenza Giapponese. Si ricorda la dichiarazione di Hiroshima dell'11 aprile 2016 sul disarmo nucleare e la non proliferazione, con cui vengono stigmatizzate le ripetute provocazioni di Pyongyang, nonché la dichiarazione sui recenti sviluppi in Asia del 20 settembre 2016, siglata in occasione dell'incontro dei Ministri degli Esteri a margine dell'Assemblea Generale ONU.
In particolare, nella più recente dichiarazione, a seguito del quinto test nucleare, si esorta la Corea del Nord ad adempiere ai suoi obblighi internazionali derivanti dalle pertinenti Risoluzioni ONU e dagli impegni assunti nell'ambito dei “Six-Party-Talks”. Nello stesso documento i Paesi firmatari hanno chiesto alla Corea del Nord di porre fine alle continue violazioni dei diritti umani e di impegnarsi anche in quest'ambito in un dialogo costruttivo e significativo con la Comunità Internazionale.
In ambito Nazioni Unite, l'Italia ha sostenuto, il 2 marzo 2016, l'adozione della Risoluzione n. 2270 del Consiglio di Sicurezza sulla Repubblica Democratica Popolare di Corea. Il testo prevede l'inasprimento del regime sanzionatorio nei confronti della Corea del Nord, con l'adozione di nuove misure, quali il divieto di commercializzazione delle armi leggere, la chiusura di attività di joint ventures con la Corea del Nord, il rafforzamento delle attività di ispezione a bordo di navi provenienti o dirette dalla Corea del Nord e di aerei battenti bandiera nordcoreana sospettati di carichi interdetti, il divieto di commercializzazione di materie prime (oro, titanio e altri metalli preziosi) provenienti dalla Corea del Nord, il rafforzamento della sorveglianza sulle transazioni bancarie da e verso Pyongyang.
In ambito Unione Europea, il Governo italiano ha inoltre sostenuto l'adozione, il 27 maggio scorso, di un pacchetto di sanzioni autonome aggiuntive rispetto a quelle stabilite in sede ONU.
Le misure restrittive supplementari adottate dall'Unione Europea in maggio comprendono: divieto di importazione di prodotti petroliferi e beni di lusso dalla Corea del Nord; divieto di fornitura, vendita o trasferimento alla Repubblica Popolare Democratica di Corea di altri prodotti, materiali, attrezzature relativi a beni e tecnologie a duplice uso e divieto di sostegno finanziario pubblico per gli scambi con la Corea del Nord.
Misure aggiuntive sono state adottate anche nel settore finanziario: divieto di trasferimenti di fondi da e verso Pyongyang, salvo per alcune finalità prestabilite e preventivamente autorizzate; divieto di ogni tipo di investimenti della Corea del Nord nell'Unione Europea; divieto di investimenti da parte di cittadini o entità dell'UE nei settori estrattivo, della raffinazione e chimico nonché in qualsiasi entità coinvolta nei programmi illegali della Corea del Nord;
Provvedimenti restrittivi analoghi hanno interessato, altresì, il settore dei trasporti: divieto di atterraggio, decollo o sorvolo del territorio dell'UE per ogni velivolo gestito da vettori nordcoreani o proveniente dalla Corea del Nord; divieto di ingresso nei porti dell'UE per qualsiasi nave posseduta, gestita o dotata di equipaggio da Pyongyang.
Come richiesto dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 2270/16, l'Italia ha provveduto nel luglio 2016 a trasmettere al competente Panel di esperti ONU un rapporto sullo stato di attuazione del regime sanzionatorio ONU, da cui risulta il puntuale adempimento del nostro Paese al quadro sanzionatorio vigente, con particolare riguardo al settore economico e finanziario.
Il Governo italiano continua, al contempo, a seguire con attenzione la grave situazione relativa alla tutela dei diritti umani nella Repubblica Democratica Popolare di Corea e sostiene attivamente le iniziative promosse in seno ai competenti organi delle Nazioni Unite volte a condannare le sistematiche violazioni perpetrate nel Paese.
A marzo 2016, il Consiglio Diritti Umani dell'ONU a Ginevra ha adottato, per consenso, con il sostegno dell'Italia e degli altri Paesi UE, la risoluzione annuale sui diritti umani in Corea del Nord. La risoluzione condanna fermamente le continue gravi, sistematiche e diffuse violazioni dei diritti umani nel Paese.
La stessa risoluzione ha rinnovato di un anno il mandato del Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani in Repubblica Democratica Popolare di Corea (figura attualmente ricoperta dall'argentino Tomàs Ojea Quintana), che sinora non ha avuto accesso al Paese, ed ha altresì richiesto all'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU di designare, per un periodo di sei mesi, due esperti indipendenti al fine di aiutare il Relatore Speciale nel suo lavoro sull' “accountability” per le violazioni dei diritti umani nel Paese e in particolare per quelle che si configurano come crimini contro l'umanità. Il rapporto delle esperte indipendenti sarà presentato nella sessione di marzo 2017 del CDU, durante la quale è anche prevista l'adozione di una nuova risoluzione sui diritti umani in Corea del Nord.
L'Italia continuerà a lavorare insieme agli altri Stati membri dell'Unione Europea e agli altri Paesi partner per valutare le iniziative più appropriate al fine di dare seguito alle raccomandazioni che verranno formulate dal Relatore Speciale e dal gruppo di esperti indipendenti.
Con il sostegno dell'Italia, l'Assemblea Generale dell'ONU adotta annualmente una risoluzione promossa dall'Unione Europea e dal Giappone sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord. La risoluzione più recente è stata adottata per consenso a dicembre 2016. La risoluzione ha rinnovato l'invito al Consiglio di Sicurezza ad occuparsi della situazione dei diritti umani in Nord Corea, anche in vista di un possibile deferimento del Paese alla Corte Penale Internazionale.
Il Governo italiano continuerà a monitorare la situazione nordcoreana ed a sostenere tutte le iniziative opportune nelle sedi internazionali, in particolare l'ONU e l'Unione Europea, garantendo al contempo una rigorosa attuazione delle sanzioni attualmente in vigore, con l'obiettivo di spingere Pyongyang a conformarsi ai suoi obblighi internazionali”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/01143 Mozione |
Baldassarre |
Assemblea |
30/3/2017 |
III
|
Iniziative in merito al rispetto dei diritti umani in Corea del Nord, nonché in relazione alla politica degli armamenti di tale Paese |
La mozione Baldassarre ed altri n. 1/01143, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 febbraio 2016, impegnava l'esecutivo a esercitare pressioni politico-diplomatiche, in raccordo con l'azione dell'Unione europea, nei confronti del Governo della Repubblica Popolare Cinese affinché Pechino assuma tutte le necessarie iniziative, inclusa l'eventuale adozione di stringenti sanzioni, al fine di indurre la Corea del Nord ad abbandonare i propri programmi di riarmo nucleare e missilistico.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“L'Italia ha condannato fermamente il programma di proliferazione nucleare di Pyongyang. Nel corso del 2016 sono stati emessi sei comunicati di condanna dei test nucleari e missilistici. Il 12 febbraio 2017 è stato emesso un nuovo comunicato a seguito del lancio di un missile balistico a raggio intermedio. Intensi sono stati anche gli sforzi a livello diplomatico, in ambito ONU e UE, per inviare segnali di fermezza e applicare misure rigide volte a contrastare le attività di proliferazione nucleare del regime nordcoreano, mirando al contempo al pieno coinvolgimento ed impegno da parte di Paesi, come la Cina, che hanno un maggiore capacità di influenzare politicamente ed economicamente il regime nordcoreano.
In particolare si segnala che dopo il quinto test nucleare del 9 settembre 2016, il 30 novembre 2016, dopo un serrato negoziato tra gli Stati Uniti e la Cina, il Consiglio di Sicurezza ha adottato all'unanimità, con il sostegno dell'Italia, la Risoluzione n. 2321, che ha introdotto ulteriori misure restrittive volte a colmare le lacune ancora presenti nel programma sanzionatorio derivante dalla Risoluzione n. 2270 (che aveva fatto seguito al quarto test nucleare del 6 gennaio 2016).
Tra le ulteriori significative misure previste dalla Risoluzione 2321 si segnalano: la previsione di una nuova “conventional arms dual-use list”; l'introduzione di un limite quantitativo alle esportazioni di carbone e acciaio; limitazioni alle esportazioni di argento, nickel, rame e zinco, limitazioni aggiuntive all'importazione di beni dual-use, elicotteri e navi, statue e beni di lusso; il rafforzamento delle misure relative al trasporto marittimo e delle misure finanziarie; la sospensione dei progetti di cooperazione scientifica e ulteriori restrizioni alla formazione di cittadini nordcoreani in materie sensibili; l'ampliamento delle liste di personalità (11) ed entità nordcoreane (10) sottoposte al divieto di espatrio e al congelamento dei beni.
Il consenso cinese all'inclusione nella Risoluzione 2321 di limiti quantitativi all'esportazione di carbone costituisce una significativa manifestazione di fermezza da parte di Pechino. La Cina costituisce infatti il principale importatore di carbone nordcoreano, una tra le più importanti fonti di introiti per il regime della Corea del Nord. Al fine di rispettare tale limite, la Cina ha comunicato in Consiglio di Sicurezza il 27 febbraio scorso la decisione di sospendere le importazioni di carbone dalla Corea del Nord per il 2017.
Si ricorda inoltre che nel quadro del mandato al Consiglio di Sicurezza, l'Italia sta svolgendo le funzioni di Presidenza del Comitato Sanzioni per la Corea del Nord (Comitato 1718), tra i cui compiti rientrano il monitoraggio dell'attuazione delle Risoluzioni (con il supporto del panel di Esperti), l'adozione di azioni appropriate a seguito di informazioni su presunte violazioni delle sanzioni, la designazione di individui ed entità, le decisioni sulle notifiche e sulle richieste di esenzione, l'esame degli Implementation Report prodotti dagli Stati Membri e la produzione di Report ogni 90 giorni al Consiglio di Sicurezza. Il Comitato (le cui prerogative sono state significativamente ampliate dalla Risoluzione 2321), è altresì incaricato di promuovere l'informazione sulle misure vigenti e condurre iniziative di sensibilizzazione per sostenere gli Stati membri nell'adozione di concrete ed efficaci misure di attuazione del quadro sanzionatorio. L'Italia ha tenuto il 2 febbraio scorso un briefing informativo sui contenuti dell'ultima Risoluzione.
Evocando tale briefing nell'ambito delle discussioni in Consiglio di Sicurezza che hanno fatto seguito all'ultimo test missilistico del 12 febbraio scorso, l'Italia ha ricordato l'importanza che tutti i Paesi compiano uno sforzo per attuare il regime sanzionatorio. Tale concetto è stato condiviso con le controparti cinesi anche in occasione dei più recenti incontri politici in cui si è discusso di tematiche regionali”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/01144 Mozione |
Parisi |
Assemblea |
30/3/2017 |
III |
Iniziative in merito al rispetto dei diritti umani in Corea del Nord, nonché in relazione alla politica degli armamenti di tale Paese |
La mozione Parisi ed altri n. 1/01144, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 febbraio 2016, impegnava l'esecutivo ad attivarsi in tutte le sedi istituzionali nazionali ed internazionali al fine di contrastare e limitare la progressione di attività balistiche e di proliferazione nucleare in Corea del Nord; a sostenere, per quanto di competenza, la ripresa e l'avanzamento del dialogo intercoreano e le iniziative volte alla stabilizzazione e alla denuclearizzazione della penisola coreana; ad adoperarsi, nell'ambito dei pertinenti fori multilaterali cui l'Italia partecipa, ai fini della ferma condanna delle violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime di Pyongyang; a intervenire, per quanto di competenza, nel contesto dell'azione portata avanti dall'Unione europea in collaborazione con i principali partner regionali asiatici, affinché si interrompa quanto prima l’escalation delle violazioni dei diritti umani perpetrate sulla popolazione.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“L'Italia, unitamente a tutta la comunità internazionale, considera il programma di proliferazione nucleare e balistica della Corea del Nord un elemento di destabilizzazione non solo per la penisola, ma per l'intera regione.
Nel 2016, la Farnesina ha emesso numerosi comunicati di condanna in occasione dei test nucleari e missilistici nordcoreani che sono avvenuti in grave violazione delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite e costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale e regionale. E' stato poi confermato l'impegno dell'Italia a rispondere in modo appropriato in tutte le Sedi, inclusi il G7 e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di cui fa parte dal 1° gennaio 2017.
Da ultimo, i Ministri degli Affari Esteri dei Paesi del G-7 hanno adottato, a margine della sessione di apertura della 71^ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, una dichiarazione sui recenti sviluppi in Asia con un linguaggio di forte condanna dei test nucleari e missilistici della Corea del Nord.
In ambito Nazioni Unite, l'Italia ha sostenuto, il 2 marzo 2016, l'adozione della Risoluzione n. 2270 del Consiglio di Sicurezza sulla Repubblica Democratica Popolare di Corea. Il testo prevede l'inasprimento del regime sanzionatorio nei confronti della Corea del Nord, con l'adozione di nuove misure, quali il divieto di commercializzazione delle armi leggere, la chiusura di attività di joint ventures con Pyongyang, il rafforzamento delle attività di ispezione a bordo di navi provenienti o dirette dalla Corea del Nord e di aerei battenti bandiera nordcoreana sospettati di carichi interdetti, il divieto di commercializzazione di materie prime (oro, titanio e altri metalli preziosi) provenienti dalla Corea del Nord, il rafforzamento della sorveglianza sulle transazioni bancarie da e verso Pyongyang.
In ambito Unione Europea, il Governo italiano ha inoltre sostenuto l'adozione, il 27 maggio scorso, di un pacchetto di sanzioni autonome aggiuntive rispetto a quelle stabilite in sede ONU.
Le misure restrittive supplementari adottate dall'Unione Europea in maggio comprendono: divieto di importazione di prodotti petroliferi e beni di lusso dalla Corea del Nord; divieto di fornitura, vendita o trasferimento alla Repubblica Popolare Democratica di Corea di altri prodotti, materiali, attrezzature relativi a beni e tecnologie a duplice uso e divieto di sostegno finanziario pubblico per gli scambi con la Corea del Nord.
Misure aggiuntive sono state adottate anche nel settore finanziario: divieto di trasferimenti di fondi da e verso la Corea del Nord, salvo per alcune finalità prestabilite e preventivamente autorizzate; divieto di ogni tipo di investimenti della Corea del Nord nell'Unione Europea; divieto di investimenti da parte di cittadini o entità dell'UE nei settori estrattivo, della raffinazione e chimico nonché in qualsiasi entità coinvolta nei programmi illegali della Corea del Nord.
Provvedimenti restrittivi analoghi hanno interessato, altresì, il settore dei trasporti: divieto di atterraggio, decollo o sorvolo del territorio dell'UE per ogni velivolo gestito da vettori nordcoreani o proveniente dalla Corea del Nord; divieto di ingresso nei porti dell'UE per qualsiasi nave posseduta, gestita o dotata di equipaggio da Pyongyang.
Come richiesto dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 2270/16, l'Italia ha provveduto nel luglio 2016 a trasmettere al competente Panel di esperti ONU un rapporto sullo stato di attuazione del regime sanzionatorio ONU, da cui risulta il puntuale adempimento del nostro Paese al quadro sanzionatorio vigente, con particolare riguardo al settore economico e finanziario.
Con riferimento all'auspicata ripresa del dialogo inter-coreano l'Italia non manca di svolgere una costante azione di coordinamento sia nell'ambito UE che con i principali partner europei e con gli Stati Uniti al fine di discutere periodicamente la situazione e valutare possibili iniziative.
Il Governo italiano continua, al contempo, a seguire con attenzione la grave situazione relativa alla tutela dei diritti umani nella Repubblica Democratica Popolare di Corea e sostiene attivamente le iniziative promosse nelle sedi internazionali, in particolare in seno ai competenti organi delle Nazioni Unite, volte a condannare le sistematiche violazioni perpetrate nel Paese.
A marzo 2016, il Consiglio Diritti Umani dell'ONU a Ginevra ha adottato, per consenso, con il sostegno dell'Italia e degli altri Paesi UE, la risoluzione annuale sui diritti umani in Corea del Nord. La risoluzione condanna fermamente le continue gravi, sistematiche e diffuse violazioni dei diritti umani nel Paese.
La stessa risoluzione ha rinnovato di un anno il mandato del Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani in Repubblica Democratica Popolare di Corea (figura attualmente ricoperta dall'argentino Tomàs Ojea Quintana), che sinora non ha avuto accesso al Paese, ed ha altresì richiesto all'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU di designare, per un periodo di sei mesi, due esperti indipendenti al fine di aiutare il Relatore Speciale nel suo lavoro sull'“accountability” per le violazioni dei diritti umani nel Paese e in particolare per quelle che si configurano come crimini contro l'umanità. Il rapporto delle esperte indipendenti sarà presentato nella sessione di marzo 2017 del CDU, durante la quale è anche prevista l'adozione di una nuova risoluzione CDU sui diritti umani in Corea del Nord.
L'Italia continuerà a lavorare insieme agli altri Stati membri dell'Unione Europea e agli altri Paesi partner per valutare le iniziative più appropriate al fine di dare seguito alle raccomandazioni che verranno formulate dal Relatore Speciale e dal gruppo di esperti indipendenti.
Con il sostegno dell'Italia, l'Assemblea Generale dell'ONU adotta annualmente una risoluzione promossa dall'Unione Europea e dal Giappone sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord. La risoluzione più recente è stata adottata per consenso a dicembre 2016. La risoluzione ha rinnovato l'invito al Consiglio di Sicurezza ad occuparsi della situazione dei diritti umani in Nord Corea, anche in vista di un possibile deferimento del Paese alla Corte Penale Internazionale.
Il Governo italiano continuerà a monitorare la situazione nordcoreana ed a sostenere tutte le iniziative opportune nelle sedi internazionali, in particolare l'ONU e l'Unione Europea, garantendo al contempo una rigorosa attuazione delle sanzioni attualmente in vigore, con l'obiettivo di spingere Pyongyang a conformarsi ai suoi obblighi internazionali”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/01150 Mozione |
Pini Gianluca |
Assemblea |
30/3/2017 |
III |
Iniziative in merito al rispetto dei diritti umani in Corea del Nord, nonché in relazione alla politica degli armamenti di tale Paese |
La mozione Gianluca Pini ed altri n. 1/01150, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 febbraio 2016, impegnava l'esecutivo ad adoperarsi in tutte le sedi internazionali competenti affinché vengano esercitate pressioni dirette ad ottenere un maggior rispetto dei diritti umani fondamentali da parte della Repubblica democratica popolare di Corea; a valutare, anche in relazione alla concessione futura di aiuti alla Corea del Nord, i progressi nel campo dei diritti umani da parte delle locali autorità; ad assumere in ambito internazionale, di concerto con gli Stati alleati, tutte le iniziative ritenute opportune per obbligare la Corea del Nord a rinunciare a tutte le armi nucleari ed ai programmi nucleari e missilistici esistenti, in maniera completa, verificabile ed irreversibile.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“L'Italia segue con attenzione la situazione dei diritti umani in Repubblica Democratica Popolare di Corea e sostiene attivamente le iniziative promosse nelle sedi internazionali, in particolare in seno ai competenti organi delle Nazioni Unite, volte a condannare le sistematiche violazioni perpetrate nel Paese.
A marzo 2016, il Consiglio Diritti Umani dell'ONU a Ginevra ha adottato, per consenso, con il sostegno dell'Italia e degli altri Paesi UE, la risoluzione annuale sui diritti umani in Corea del Nord. La risoluzione condanna fermamente le continue gravi, sistematiche e diffuse violazioni dei diritti umani nel Paese.
La stessa risoluzione ha rinnovato di un anno il mandato del Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani in Repubblica Democratica Popolare di Corea (figura attualmente ricoperta dall'argentino Tomàs Ojea Quintana), che sinora non ha avuto accesso al Paese, ed ha altresì richiesto all'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU di designare, per un periodo di sei mesi, due esperti indipendenti al fine di aiutare il Relatore Speciale nel suo lavoro sull' “accountability” per le violazioni dei diritti umani nel Paese e in particolare per quelle che si configurano come crimini contro l'umanità. Il gruppo di esperti indipendenti, composto da Sonja Biserko (Serbia) e Sara Hossai (Bangladesh), nominate a settembre scorso, ha peraltro il compito di proporre raccomandazioni su meccanismi pratici per assicurare verità e giustizia alle vittime, inclusa la Corte Penale Internazionale. Il rapporto delle due esperte sarà presentato durante la 34ma sessione del Consiglio Diritti Umani, a marzo 2017. Durante la stessa sessione, è prevista l'adozione di una nuova risoluzione del CDU sui diritti umani in Corea del Nord.
L'Italia continuerà a lavorare insieme agli altri Stati membri dell'Unione Europea e agli altri Paesi partner per valutare le iniziative più appropriate al fine di dare seguito alle raccomandazioni che verranno formulate dal Relatore Speciale e dal gruppo di esperti indipendenti.
Con il sostegno dell'Italia, l'Assemblea Generale dell'ONU adotta annualmente una risoluzione promossa dall'Unione Europea e dal Giappone sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord. La risoluzione più recente è stata adottata per consenso a dicembre 2016. La risoluzione ha rinnovato l'invito al Consiglio di Sicurezza ad occuparsi della situazione dei diritti umani in Nord Corea, anche in vista di un possibile deferimento del Paese alla Corte Penale Internazionale. Tale linguaggio era stato introdotto per la prima volta nella risoluzione del dicembre 2014, a seguito della quale il Consiglio di sicurezza ha formalmente riconosciuto la situazione dei diritti umani nella Corea del Nord quale potenziale minaccia per la pace e la sicurezza internazionale ed ha inserito “la situazione in Corea del Nord” nella sua agenda.
Il Governo italiano segue con attenzione, al contempo, il programma di proliferazione nucleare e balistica della Corea del Nord, valutato un elemento di destabilizzazione non solo per la penisola, ma per l'intera regione.
Nel 2016, la Farnesina ha emesso numerosi comunicati di condanna in occasione dei test nucleari e missilistici nordcoreani che sono avvenuti in grave violazione delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite e costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale e regionale. E' stato poi confermato l'impegno dell'Italia a rispondere in modo appropriato in tutte le Sedi, inclusi il G7 e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
In ambito Nazioni Unite, l'Italia ha sostenuto, il 2 marzo 2016, l'adozione della Risoluzione n. 2270 del Consiglio di Sicurezza sulla Repubblica Democratica Popolare di Corea. Il testo prevede l'inasprimento del regime sanzionatorio nei confronti della Corea del Nord, con l'adozione di nuove misure, quali il divieto di commercializzazione delle armi leggere, la chiusura di attività di joint ventures, il rafforzamento delle attività di ispezione a bordo di navi provenienti o dirette dalla Corea del Nord e di aerei battenti bandiera nordcoreana sospettati di carichi interdetti, il divieto di commercializzazione di materie prime (oro, titanio e altri metalli preziosi) provenienti dalla Corea del Nord, il rafforzamento della sorveglianza sulle transazioni bancarie da e verso Pyongyang.
In sede Unione Europea, il Governo italiano ha inoltre sostenuto l'adozione, il 27 maggio scorso, di un pacchetto di sanzioni autonome aggiuntive rispetto a quelle stabilite in sede ONU.
Le misure restrittive supplementari adottate dall'Unione Europea in maggio comprendono: divieto di importazione di prodotti petroliferi e beni di lusso dalla Corea del Nord; divieto di fornitura, vendita o trasferimento alla Repubblica Popolare Democratica di Corea di altri prodotti, materiali, attrezzature relativi a beni e tecnologie a duplice uso e divieto di sostegno finanziario pubblico per gli scambi con la Corea del Nord.
Misure aggiuntive sono state adottate anche nel settore finanziario: divieto di trasferimenti di fondi da e verso il regime di Pyongyang, salvo per alcune finalità prestabilite e preventivamente autorizzate; divieto di ogni tipo di investimenti della Corea del Nord nell'Unione Europea; divieto di investimenti da parte di cittadini o entità dell'UE nei settori estrattivo, della raffinazione e chimico nonché in qualsiasi entità coinvolta nei programmi illegali della Corea del Nord.
Provvedimenti restrittivi analoghi hanno interessato, altresì, il settore dei trasporti: divieto di atterraggio, decollo o sorvolo del territorio dell'UE per ogni velivolo gestito da vettori nordcoreani o proveniente dalla Corea del Nord; divieto di ingresso nei porti dell'UE per qualsiasi nave posseduta, gestita o dotata di equipaggio da Pyongyang.
Come richiesto dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 2270/16, l'Italia ha provveduto nel luglio 2016 a trasmettere al competente Panel di esperti ONU un rapporto sullo stato di attuazione del regime sanzionatorio ONU, da cui risulta il puntuale adempimento del nostro Paese al quadro sanzionatorio vigente, con particolare riguardo al settore economico e finanziario.
Il Governo italiano continuerà a monitorare la situazione nordcoreana ed a sostenere tutte le iniziative opportune nelle sedi internazionali, in particolare l'ONU e l'Unione Europea, garantendo al contempo una rigorosa attuazione delle sanzioni attualmente in vigore, con l'obiettivo di spingere Pyongyang a conformarsi ai suoi obblighi internazionali”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/45-C/1 Ordine del giorno |
Borghese |
Assemblea |
23/3/2017 |
IV
|
Modifica del criterio anagrafico di ammissione ai corsi di formazione per la conoscenza dei valori di pace e solidarietà alla base delle missioni internazionali |
L'ordine del giorno Borghese ed altri n. 9/45-C/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 luglio 2016, impegnava l'esecutivo a valutare la possibilità di modificare il comma 2 dell'articolo 92-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66, prevedendo che possano presentare la domanda di partecipazione ai corsi di formazione per la conoscenza dei valori di pace e solidarietà alla base delle missioni internazionali anche i cittadini italiani di età superiore ai trent'anni, nonché stranieri purché residenti in Italia, senza distinzione di sesso.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo, ed il Ministero della difesa in particolare, considerano la diffusione dei valori di pace e solidarietà che sono posti alla base della partecipazione italiana alle missioni internazionali, un compito irrinunciabile per le Forze armate.
E’ in questo spirito che con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248, recante “Ulteriori modifiche ed integrazioni al Codice dell'ordinamento militare” (c.d. Correttivo) è stato introdotto l'articolo 92-bis, rubricato “Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare tra i giovani”.
Tuttavia le ormai note contingenze economico finanziarie hanno comportato, al momento, l'interruzione della copertura finanziaria necessaria a continuare nell'iniziativa intrapresa. La legge 190 del 2014 (legge finanziaria per il 2015), infatti, ha abrogato l'articolo 565-bis del Codice dell'ordinamento militare, anch'esso a suo tempo introdotto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248, sterilizzando, di fatto, l'istituto.
Nondimeno, è possibile che nel quadro delle importanti riforme che stanno coinvolgendo le Forze armate e l'organizzazione della Difesa in generale, l'importante obiettivo di continuare a contribuire alla diffusione dei valori della cultura militare, della pace e della solidarietà, possa trovare, nuovamente, ulteriori spazi di realizzazione, anche estendendo la platea dei possibili destinatari”.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4110-AR/12 Ordine del giorno |
Burtone |
Assemblea |
14/3/2017 |
XI
|
Possibile estensione nei territori di crisi del cosiddetto anticipo pensionistico ai lavoratori ex mobilità in deroga, che abbiano almeno 60 anni di età e 35 di contributi |
L'ordine del giorno Burtone n. 9/4110-AR/12, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 novembre 2016, impegnava l'esecutivo a monitorare, attraverso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sulla base dei dati INPS, la situazione dei lavoratori che, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 83473 del 2014, sono privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito e a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della sperimentazione del cosiddetto anticipo pensionistico, l'estensione di questa fattispecie in territori di crisi anche ai lavoratori ex mobilità in deroga che abbiano almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“Con riferimento all'ordine del giorno, con il quale si impegna il Governo a monitorare la situazione di lavoratori privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito e di valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della sperimentazione della misura del cosiddetto anticipo pensionistico, la possibilità di ampliare questa fattispecie in territori di crisi anche ai lavoratori in ex mobilità in deroga che abbiano almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi, si rappresenta che l'iniziativa in esame appare suscettibile di determinare un notevole aggravio di spesa rispetto alla quale va individuata una adeguata copertura finanziaria.
Si segnala infine che l'eventuale estensione dell'anticipo pensionistico a favore dei soggetti sopra citati non può che essere subordinato a valutazioni di carattere strettamente politico, oltre che di ordine strettamente finanziario”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4110-AR/13 Ordine del giorno |
Di Salvo |
Assemblea |
14/3/2017 |
XI
|
Armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria |
9/4110-AR/38 Ordine del giorno |
Paglia |
Gli ordini del giorno Di Salvo ed altri n. 9/4110-AR/13 e Paglia ed altri n. 9/4110-AR/38, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 novembre 2016, impegnavano l'esecutivo a prevedere l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“Con riferimento agli ordini del giorno con i quali si impegna il Governo a dare attuazione all'articolo 1, comma 9-bis, del provvedimento meglio in oggetto specificato, prevedendo l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 1, comma. 9, del decreto-legge in questione: prevede che “…il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3…” (Agenzia delle entrate-Riscossione).
Come disposto dal successivo comma 9-bis, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, “sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958 n. 377”, ossia del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici.
II predetto Fondo, è un fondo obbligatorio integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e ad esso sono iscritti gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici la cui iscrivibilità è legata alla particolare attività svolta dal lavoratore - consistente nella riscossione dei tributi nazionali e locali - indipendentemente dalle modifiche normative che nel tempo hanno variato la figura del datore di lavoro (esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, concessionari, Equitalia e altre società addette alla riscossione).
La liquidazione delle prestazioni pensionistiche è subordinata al perfezionamento del requisito anagrafico e contributivo richiesto nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria contestualmente a quelli previsti dal Fondo. La pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria. per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'integrazione a carico del Fondo sono pagate in un'unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli iscritti, un'unica pensione complessiva.
Premesso quanto sopra, questo Ministero provvederà ad emanare il decreto utile ad individuare le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4110-AR/21 Ordine del giorno |
Abrignani |
Assemblea |
14/3/2017 |
XI
|
Condizioni per il raggiungimento della regolarità contributiva ai fini dell'ottenimento del DURC |
L'ordine del giorno Abrignani ed altri n. 9/4110-AR/21, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 novembre 2016, impegnava l'esecutivo ad intervenire affinché la richiesta di “rottamazione delle cartelle” ed il pagamento della prima rata siano la condizione con cui le aziende raggiungono la regolarità contributiva ai fini dell'ottenimento del DURC.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“Con riferimento all'ordine del giorno, con il quale si impegna il Governo ad intervenire affinché la richiesta di “rottamazione delle cartelle” ed il pagamento della prima rata siano le condizioni tramite le quali le aziende “raggiungono” la regolarità contributiva ai fini dell'ottenimento del DURC, si rappresenta che, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 3; comma 2, lettera. a), del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva - DURC), la richiesta di definizione agevolata ex articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 ed il pagamento della prima rata già attualmente danno luogo all'attestazione della regolarità contributiva”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4110-AR/33 Ordine del giorno |
Ricciatti |
Assemblea |
14/3/2017 |
XI
|
Misure di sostegno al reddito dei lavoratori residenti nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio ed Umbria, interessati dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 |
L'ordine del giorno Ricciatti ed altri n. 9/4110-AR/33, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 novembre 2016, impegnava l'esecutivo a predisporre misure di sostegno al reddito dei lavoratori residenti nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio ed Umbria, interessati dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“Con riferimento all'ordine del giorno, con il quale si impegna il Governo a valutare l'opportunità di disporre misure di sostegno al reddito dei lavoratori residenti nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, si rappresenta quanto segue.
Il Governo ha emanato il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 ottobre 2016 che ha previsto, agli articoli 45 e 48, rispettivamente, misure di sostegno al reddito dei lavoratori e proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi.
Al riguardo questo Ministero ha emanato una prima circolare (n. 38 del 16 dicembre 2016) recante indicazioni operative, nella quale si chiarisce che i datori di lavoro che presentano istanze di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché istanza di assegno ordinario e assegno di solidarietà, sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e di tutti i limiti temporali di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
La suddetta circolare chiarisce altresì che i periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria ottenuti in conseguenza degli eventi sismici non sono computati ai fini delle durate massime di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto Legislativo n. 148 del 2015. Inoltre le istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale sono state esentate dal pagamento dell’imposta di bollo fino al 31 dicembre 2017 (la proroga dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo al 31 dicembre 2017 riguardante le istanze presentate alla pubblica amministrazione da persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni del cratere è stata prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244).
Ad integrazione della circolare n. 38, è intervenuta la circolare n. 40 del 22 dicembre 2016 che, nel precisare che le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano ai Comuni indicati negli articoli 1 e 2 della medesima legge, prevede altresì che per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui agli articoli 45 e 48 del citato decreto-legge, si applicano solo ai soggetti danneggiati che dichiarano l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o della azienda, sempre che i medesimi soggetti abbiano trasmesso i relativi atti agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4110-AR/35 Ordine del giorno |
Airaudo |
Assemblea |
14/3/2017 |
XI
|
Destinazione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione |
L'ordine del giorno Airaudo ed altri n. 9/4110-AR/35, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 novembre 2016, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di destinare le risorse previste per il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione esclusivamente agli ammortizzatori sociali ed eventuali economie al finanziamento di politiche attive del lavoro di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“Con riferimento all'ordine del giorno meglio in oggetto specificato, con il quale si impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 193 del 2016 siano destinate esclusivamente agli ammortizzatori sociali ed eventuali economie siano destinate al finanziamento di politiche attive del lavoro, si rappresenta quanto segue.
Premesso che la dotazione finanziaria del suddetto Fondo è dedicata a sostenere la spesa dedicata prevalentemente alle prestazioni a sostegno del reddito, si evidenzia che l'esclusività della destinazione nel senso auspicato dall'Onorevole AIRAUDO va sottoposta a valutazioni di carattere politico”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4110-AR/63 Ordine del giorno |
Maestri Patrizia |
Assemblea |
14/3/2017 |
XI
|
Esenzione dal pagamento della cosiddetta “tassa sul licenziamento” per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore edile |
L'ordine del giorno Patrizia Maestri ed altri n. 9/4110-AR/63, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 novembre 2016, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di prevedere in via definitiva, già in sede di approvazione della legge di bilancio 2017, l'esenzione dal pagamento della cosiddetta “tassa sul licenziamento”, di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e ai casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“Con riferimento all’ordine del giorno, con cui il Governo si impegna a valutare l’opportunità di prevedere in via definitiva l’esenzione dal pagamento della cosiddetta tassa sui licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi d'appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, e nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere, si rappresenta che la legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 164, ha reso strutturale, nei casi sopra descritti, l’esonero dal versamento del ticket previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, a carico del datore di lavoro”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4110-AR/1 Ordine del giorno |
Moscatt |
Assemblea |
14/3/2017 |
XI
|
Proroga della sospensione dei pagamenti dei tributi e dei contributi a favore del comune di Lampedusa |
L'ordine del giorno Moscatt ed altri n. 9/4110-AR/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 novembre 2016, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di disporre l'immediata proroga a favore del Comune di Lampedusa della sospensione dei pagamenti dei tributi e dei contributi e ad adoperarsi al fine di prevedere che gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto della sospensione siano effettuati entro il 16 giugno 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:
“Con riferimento all'ordine del giorno, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU) convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015i, n. 34 prevede che il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 23, comma 12-octies; del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 15 dicembre 2016. Quanto, invece, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, lo stesso articolo 1-bis citato prevede la sospensione del loro versamento solo al 31 dicembre 2014, con la conseguenza che, a partire dal 1° gennaio 2015, in assenza di una disposizione di proroga, vanno assolti gli adempimenti relativi a tale contribuzione.
Poiché la proposta, pur meritevole di attenzione, è suscettibile di determinare oneri da quantificare, occorre sottoporre le conseguenti iniziative alle opportune valutazioni politico-finanziarie”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4158/29 Ordine del giorno |
Ferrara |
Assemblea |
14/3/2017 |
XI
|
Proroga dell'indennità prevista a favore dei lavoratori del settore privato colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 impossibilitati a prestare attività lavorativa |
9/4158/46 Ordine del giorno |
Carella |
Gli ordini del giorno Ferrara ed altri n. 9/4158/29 e Carella ed altri n. 9/4158/46, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 dicembre 2016, impegnavano l'esecutivo a valutare la possibilità di estendere fino a giugno 2017 l'indennità prevista a favore dei lavoratori del settore privato, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, per i lavoratori dei comuni colpiti dagli eventi sismici e impossibilitati a prestare l'attività lavorativa.
In merito a tali impegni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“Con riferimento all'ordine del giorno in oggetto, con il quale il Governo si è impegnato a valutare la possibilità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, fino a giungo 2017 l'indennità di cui all'articolo 45, comma 1, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, per i lavoratori colpiti dagli eventi sismici e impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, per quanto di competenza di questo Dicastero, si rappresenta quanto segue.
In attuazione dell'articolo 45, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, è stata stipulata, in data 23 gennaio 2017, la convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, al fine di definire la ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e l'erogazione delle prestazioni previste dal succitato articolo 45.
L'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, attualmente all'esame della VIII Commissione della Camera dei deputati, dispone la prosecuzione delle misure di sostegno al reddito, con la previsione della continuità operativa nel 2017 della Convenzione suddetta, fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni considerate, considerate quali limite massimo di spesa”.
Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 31 marzo 2017 |
Primo firmatario |
Tipo di Atto |
Numero |
Pag. |
|
On. |
Abrignani |
Ordine del giorno |
9/4110-AR/21 |
63 |
On. |
Airaudo |
Ordine del giorno |
9/4110-AR/35 |
65 |
On. |
Baldassarre |
Mozione |
1/01143 |
53 |
On. |
Borghese |
Ordine del giorno |
9/45-C/1 |
60 |
On. |
Burtone |
Ordine del giorno |
9/4110-AR/12 |
61 |
On. |
Caparini |
Ordine del giorno |
9/3953/31 |
46 |
On. |
Carella |
Ordine del giorno |
9/4158/46 |
68 |
On. |
Di Salvo |
Ordine del giorno |
9/4110-AR/13 |
62 |
On. |
Ferrara |
Ordine del giorno |
9/4158/29 |
68 |
On. |
Giorgetti Giancarlo |
Ordine del giorno |
9/3953/30 |
44 |
On. |
Guidesi |
Ordine del giorno |
9/3953/29 |
42 |
On. |
Maestri Patrizia |
Ordine del giorno |
9/4110-AR/63 |
66 |
On. |
Moscatt |
Ordine del giorno |
9/4110-AR/1 |
67 |
On. |
Nicoletti |
Mozione |
1/00966 |
50 |
On. |
Paglia |
Ordine del giorno |
9/4110-AR/38 |
62 |
On. |
Parisi |
Mozione |
1/01144 |
54 |
On. |
Pini Gianluca |
Mozione |
1/01150 |
57 |
On. |
Piras |
Ordine del giorno |
9/3953/18 |
41 |
On. |
Piras |
Ordine del giorno |
9/3119-A/71 |
48 |
On. |
Ricciatti |
Ordine del giorno |
9/4110-AR/33 |
64 |
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove introdotte da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.
Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.
Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.
Nell'ambito delle relazioni annunciate nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione si segnalano, in primo luogo, quei documenti la cui trasmissione alle Camere interviene a sanare un ritardo rispetto al termine atteso per l'adempimento dell'obbligo.
Sotto questo profilo, si richiama l'attenzione sulle relazioni, inviate dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sull'attività svolta dal Club alpino italiano – CAI, rispettivamente, negli anni 2013, 2014 e 2015, corredate dai bilanci di previsione, dalle piante organiche e dai conti consuntivi riferiti alle medesime annualità. Tali relazioni ottemperano l'obbligo recato dall'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70: la disposizione richiamata prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Il penultimo adempimento, avvenuto nel mese di gennaio 2016, ha avuto ad oggetto l'attività del CAI nel 20122.
Le relazioni trasmesse, che presentano un'analoga articolazione, descrivono preliminarmente ordinamento, struttura e scopi del Club Alpino Italiano. Segue l'illustrazione delle attività istituzionali svolte nell'anno di riferimento3: in particolare, per quanto attiene al 2015, si richiamano i contributi forniti dall'Ente sui temi dello sviluppo della montagna, dei cambiamenti climatici e della difesa del territorio, nonché attraverso la presentazione del nuovo Catasto dei ghiacciai, elaborato dal Comitato scientifico centrale del CAI. Sempre con riferimento all'attività 2015, si rappresenta che sul fronte internazionale sono state affrontate tre tematiche particolari: la collaborazione con le Associazioni aderenti alla FOEMA (Federation of European Mountaineering Associations) per individuare iniziative comuni prioritarie e strategiche anche in relazione alla seconda tematica, vertente sulle nuove strategie europee macroregionali; la terza tematica è stata relativa agli effetti dei cambiamenti climatici sui territori montani.
Nella relazione 2015 si riferisce inoltre sulla partecipazione del CAI in occasione di due importanti eventi che hanno caratterizzato quella annualità: l'EXPO e le commemorazioni della Grande Guerra. Altre iniziative hanno riguardato l'inserimento del CAI nel mondo della scuola come soggetto accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente. Il 2015 ha inoltre visto l'adozione del “protocollo informatico”, adempimento previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
La relazione 2015 (così come quelle riferite al 2013 e al 2014), contiene un prospetto che descrive la dotazione organica e le variazioni rispetto all'anno precedente.
Le relazioni 2013, 2014 e 2015 illustrano quindi la provenienza delle risorse nella disponibilità del CAI, segnalando, per tutti e tre gli anni rispettivamente considerati, come i contributi dei soci costituiscano la principale fonte di finanziamento. Si descrive quindi l'impiego delle risorse, anche attraverso l'ausilio, per ciascuna relazione, di un'apposita tabella che fornisce il raffronto, per ogni voce di impiego, con l'anno precedente.
I documento considerati, premesso che il C.A.I., a decorrere dall'esercizio 2004, adotta, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 lett. o) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, un sistema di contabilità ispirato a principi civilistici4, analizzano, rispettivamente per il 2013, il 2014 e il 2015, il bilancio di esercizio, composto dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa, corredati dalla relazione sulla gestione del Presidente e dalla relazione del collegio nazionale dei revisori dei conti, trasmessi in allegato.
Un'ulteriore relazione pervenuta alle Camere in ritardo rispetto al termine previsto di trasmissione, inviata dal Ministro della salute, riguarda i risultati dell’attività svolta dall'Istituto superiore di sanità relativi all'anno 2015. Il documento (Doc. XXIX, n. 4) attua la previsione recata dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità), secondo cui il Ministro per la sanità (ora della salute) presenta annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Dicastero, una relazione sul programma dell'Istituto per il futuro esercizio finanziario e sui risultati dell'attività svolta nel precedente esercizio. La penultima relazione, con dati riferiti all'anno 2014 (Doc. XXIX n. 3), era stata trasmessa alle Camere nel mese di luglio 2015. Si segnala che la legge n. 519 del 1973 è stata abrogata dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute”, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'Istituto e dei regolamenti di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 1065 6.
L'ampia ed articolata relazione consta di quattro parti, la prima delle quali delinea il quadro di riferimento in cui si iscrive l'attività dell'Istituto7. Si ripercorrono il profilo storico, la struttura organizzativa e le trasformazioni legislative, a livello nazionale ed europeo, dell'Istituto superiore di sanità (ISS), alla luce della trasformazione del sistema pubblico italiano. La relazione illustra la politica dell'Istituto sul versante della ricerca, quale attività indispensabile per fornire supporto a decisioni operative nei grandi settori di intervento della realtà sanitaria nazionale, e su quelli del controllo, della prevenzione, della consulenza e formazione suddivise per dipartimenti (e relativi reparti), centri e servizi, con una sintesi programmatica per il 2016. La relazione fornisce quindi un'estesa panoramica sulle attività coordinate dall'ISS a livello nazionale e internazionale. La parte terza del documento è dedicata all'illustrazione dei progetti speciali, mentre a conclusione si riportano, in elenco, le pubblicazioni prodotte nel 2015.
Sempre in quanto interviene in ritardo rispetto alla scadenza attesa si segnala la relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, predisposta dal Commissario straordinario del Governo per il medesimo piano, aggiornata al 31 dicembre 2016 (Doc. CC, n. 4), trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento in attuazione del comma 13-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il comma 13-quater, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, stabilisce che il Commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, invii annualmente al Parlamento e al Ministero dell'interno una relazione contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare8: la precedente relazione ai sensi della disposizione richiamata, con dati riferiti all'anno 2014 (Doc. CC, n. 3), era stata inviata alle Camere nel mese di maggio 2015.
Si ricorda che la gestione commissariale per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune di Roma e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso, è stata istituita dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 1129, a tal fine individuando (comma 1) quale Commissario straordinario del Governo il sindaco del comune di Roma. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 210, all'articolo 4, comma 8-bis, ha poi previsto la cessazione dalle funzioni di Commissario del sindaco dalla data di nomina del nuovo Commissario, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri11.
In conformità di quanto previsto dal comma 2, lettera a), dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di cui può avvalersi il Commissario straordinario sono stati individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008. Con il medesimo decreto (articolo 3) sono state altresì individuate le prescrizioni cui deve conformarsi il piano di rientro, in particolare per quanto attiene alla rilevazione della massa passiva.
Il comma 3 dell'articolo 78 stabilisce che la gestione commissariale assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.
La relazione pervenuta (Doc. CC, n. 4) ricostruisce il quadro normativo che disciplina la gestione commissariale, evidenziandone i profili derogatori rispetto alla normativa generale sul dissesto degli enti locali, in particolare con riferimento alla rilevazione della massa passiva e al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; vengono quindi descritte le risorse organizzative di cui può avvalersi la gestione commissariale.
La relazione illustra la quantificazione del debito effettuata con il primo Piano di rientro dall'indebitamento pregresso, presentato il 30 settembre 200812 dall'allora sindaco di Roma in qualità di Commissario straordinario del Governo pro tempore, e dal secondo Piano, approvato nel 2010, approntato sulla base della ricognizione definitiva della massa attiva e della massa passiva, disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, come convertito, nonché la composizione della massa passiva come individuata dai due Piani13. Il Doc. CC, n. 4 fornisce un raffronto tra i due Piani e ne descrive le differenze; vengono quindi richiamate le modifiche introdotte, con riferimento ai Piani di rientro, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, e dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016)14.
La relazione in esame si sofferma quindi sulla procedura per la rilevazione della massa passiva del debito pregresso del comune di Roma, quale stabilita del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, evidenziando le criticità riscontrate dall'attuale gestione commissariale15. Si osserva inoltre che il sistema di cui si dà conto spesso non contiene gli elementi chiave delle singole partite debitorie (estremi del creditore, importo, anzianità del debito, data di inserimento), né risultano chiare e univoche le regole contabili di riferimento, in particolare per il debito “commerciale”. Ulteriori criticità vengono ricondotte a una sostanziale commistione nella gestione contabile tra il conto ordinario di Roma Capitale e quello di competenza della gestione commissariale ed alla mancata disponibilità, riscontrata dall'attuale gestione commissariale all'atto dell'insediamento, della documentazione contrattuale per gran parte dei mutui di propria competenza. Sulla base delle considerazioni esposte si segnala che un piano di effettiva estinzione del debito potrà essere adottato solo all'esito della puntuale individuazione e quantificazione del debito commerciale e della costituzione, in termini oggettivi e attendibili, della massa passiva e della definitiva quantificazione della massa attiva.
Nel documento trasmesso alle Camere si descrive quindi l'attività di aggiornamento del Piano nel 2016.
Al fine di valutare la sostenibilità finanziaria del debito a carico della gestione commissariale, si riporta il calcolo del valore attuale delle partite creditorie e debitorie allo stato degli atti. La valutazione viene presentata in 3 sezioni che analizzano, rispettivamente: il valore attuale del debito finanziario; il valore attuale del saldo commerciale (differenza tra i debiti commerciali e la massa attiva); il valore attuale delle risorse finanziarie.
L'ultimo paragrafo della relazione espone la verifica dei flussi di cassa, finalizzata ad analizzare la liquidità prevista nei singoli esercizi, sulla base del presupposto che la situazione di liquidità costituisce un concetto distinto da quello di sostenibilità16. Al riguardo, la relazione riferisce che, sulla base dei flussi di cassa attesi, determinati sulle informazioni disponibili, la situazione attuale sembrerebbe determinare una possibile crisi di liquidità per la gestione commissariale dall'anno 2019.
Per quanto attiene all'individuazione dei nuovi obblighi17, si segnalano, in primo luogo, le previsioni introdotte dalla legge 8 marzo 2017, n. 2418, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Nello specifico, l'articolo 2, comma 4, della normativa citata dispone che in ogni regione sia istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, incaricato di raccogliere dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e di trasmetterli annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, a sua volta istituito dal successivo articolo 3 (comma 1)19.
Il comma 2 dell'articolo 320 stabilisce quindi che l'Osservatorio acquisisca dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso. Il medesimo comma prevede, inoltre, che l'Osservatorio individui idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie, anche mediante la predisposizione, con l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all’articolo 521, di linee di indirizzo. Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce quindi che il Ministro della salute trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio.
La legge 16 marzo 2017, n. 3022, all'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima23, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei princìpi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea24.
Il comma 7 dell'articolo 1 dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2, il Governo può adottare, ai sensi del comma 525, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.
Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 3526, è volto a recepire, sulla base della delega conferita dalla legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), la direttiva 2014/26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. Per quanto attiene agli obblighi di relazione al Parlamento, si segnala che l'articolo 28, al comma 527, dispone che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta al Parlamento ed agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 228, una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza.
Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/1999, art. 12, co. 1* |
Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile sull'aeroporto di Siena Ampugnano il 12 aprile 2016 (Trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento)
Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile a Farra di Soligo (Treviso) il 25 maggio 2011 (Trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento) |
IX Trasporti |
1°/3/2017
30/3/2017 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione - ANSV -, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine. |
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D.L. 78/2010 art. 14, co. 13-quater* |
Rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale (Predisposta dal Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale e trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento) (Dati aggiornati al 31 dicembre 2016, Doc. CC, n. 4) |
I Affari costituzionali V Bilancio |
29/3/2017 |
*Il comma 13-quater, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, prevede che il Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune di Roma Capitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, invii annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare. |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 484/1998, art. 4, co. 1, lett. c) |
Stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari (Dati relativi al 2016, Doc. CXXXIX, n. 5) |
III Affari esteri |
23/3/2017 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 15, co. 2* |
Relazioni concernenti le procedure d'infrazione avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
n. 2017/0127, sul mancato recepimento della direttiva 2015/720/UE che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;
n. 2017/0130, sul mancato recepimento della direttiva 2015/1480 che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente;
n. 2017/0131, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2016/774 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso |
VIII Ambiente XIV Politiche dell'Unione europea |
9/3/2017 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. |
D.L. 216/2011, art. 13, co. 3 |
Funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (Corredata dal rapporto sulla verifica del funzionamento del SISTRI, predisposta dall'Agenzia per l'Italia digitale)* (Dati aggiornati al 31 dicembre 2016, Doc. CCXXI, n. 6) |
VIII Ambiente |
14/3/2017 |
*Il decreto 18 maggio 2012, adottato di concerto fra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto che la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero si avvalga di DigitPA per la verifica del funzionamento del sistema SISTRI. Lo stesso decreto ministeriale (articolo 2) precisa le attività in cui si esplica la “verifica del funzionamento del sistema SISTRI” e prevede (articolo 1, commi 2 e 3) che DigitPA predisponga rapporti semestrali sulla verifìca del funzionamento del sistema, anche ai fini dell'elaborazione e trasmissione al Parlamento della relazione semestrale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011, come convertito. Con l'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'Agenzia per l'Italia Digitale è subentrata ai compiti in precedenza svolti da DigitPA, ente che è stato soppresso dall’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto n. 83. |
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto*
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Club alpino italiano – CAI (Dati relativi all'attività svolta negli anni 2013, 2014 e 2015 corredati dai bilanci di previsione, dalle piante organiche e dai conti consuntivi riferiti alle medesime annualità) |
VII Cultura |
20/3/2017 |
*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici “non economici” sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. |
Ministero dell'economia e delle finanze |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 91/2011, art. 25, co. 1* |
Risultati dell'attività di sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria (Dati riferiti al primo semestre 2016, Doc. XXVII, n. 29) |
V Bilancio |
7/3/2017 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sui relativi risultati. Il comma 1, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, prevede che la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, sia avviata a partire dal 2015. |
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L. 212/2000, art. 13, co. 13 |
Attività svolta dai Garanti del contribuente (Dati relativi al 2015, Doc. LII, n. 4) |
VI Finanze |
28/3/2017 |
Ministero della giustizia |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 553/1996, art. 6-ter, co. 1 |
Stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti (Trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento) (Dati relativi al II semestre 2016) |
II Giustizia |
21/3/2017 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 238/1993, art. 1, co. 3
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Stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (Dati aggiornati al 31 dicembre 2015, riferiti al contratto di programma 2012-2014 - parte servizi e al contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti) Doc. CXCIX n. 4 |
IX Trasporti |
20/3/2017 |
Ministero dell'interno |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 119/2014, art. 6, co. 2-bis*
D.Lgs. 142/2015, art. 20, co. 4**
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Funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale (Dati riferiti al 2015, Doc. CCXXXVI, n. 2) |
I Affari costituzionali |
15/3/2017 |
*Il comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, stabilisce che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, di cui al comma 2. In particolare, la disposizione richiamata stabilisce che la relazione debba contenere “dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi”. **Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), all'articolo 20, comma 4, ha stabilito che nell'ambito della relazione prevista dall’articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 119 del 2014 si dia atto degli esiti delle attività di controllo e monitoraggio, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20. Tali attività hanno ad oggetto la qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e di cui agli articoli 12 e 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 142, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 285/1997, art. 10, co. 1
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Stato di attuazione della legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (Dati relativi al 2014, Doc. CLXIII, n. 4) |
XII Affari sociali |
30/3/2017 |
Ministero della salute |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 519/1973, art. 25*
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Risultati dell’attività svolta dall'Istituto superiore di sanità (Dati relativi all'anno 2015, Doc. XXIX, n. 4) |
XII Affari sociali |
15/3/2017 |
*La legge 7 agosto 1973, n. 519, è stata abrogata dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'Istituto e dei regolamenti di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. Con i decreti del Ministro della salute 24 ottobre 2014 e 2 marzo 2016 sono stati approvati, rispettivamente, lo statuto ed il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità. |
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L. 125/2001, art. 8, co. 1 |
Interventi realizzati ai sensi della legge n. 125 del 2001, in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati (Dati relativi all'anno 2015 quanto agli interventi realizzati dalle regioni ed all'anno 2016 quanto agli interventi realizzati dal Ministero della salute, Doc. CXXV, n. 4) |
XII Affari sociali |
23/3/2017 |
Fonte istitutiva |
Presentatore |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Sardegna |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2016) |
VI Finanze |
7/3/2017 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Campania |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2016) |
VI Finanze |
9/3/2017 |
L. 215/2004 art. 8 co. 1 |
Autorità garante della concorrenza e del mercato |
Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interessi (Dati aggiornati al mese di dicembre 2016, Doc. CLIII, n. 8) |
I Affari costituzionali |
13/3/2017 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Umbria |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2016) |
VI Finanze |
21/3/2017 |
Fonte |
Ministero competente |
Oggetto |
L. 24/2017,* art. 3, co. 3 |
Ministro della salute |
Attività svolta dall'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità |
*La legge 8 marzo 2017, n. 24, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64. Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che il Ministro della salute trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, istituito dal comma 1 del medesimo articolo 3. |
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L. 30/2017 art. 1, co. 7 |
Presidente del Consiglio dei ministri |
Ragioni degli interventi integrativi o correttivi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 30 del 2017, che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni |
*La legge 16 marzo 2017, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2017, n. 66, all'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 4 gennaio 2018), uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei princìpi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea. Il comma 7 dell'articolo 1 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2, il Governo può adottare, ai sensi del comma 5, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto. |
(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.
Fonte |
Soggetto competente |
Oggetto |
D.Lgs. 35/2017, art. 28, co. 5*
|
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) |
Risultati dell'attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza |
*Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2017, n. 72. L'articolo 28, al comma 5, dispone che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta al Parlamento ed agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 2 del 2008 dispone che la vigilanza sulla SIAE sia esercitata dal Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza. |
1Tale norma prevede infatti che "... tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti".
*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.
**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
2La relazione è corredata dal budget per l'anno 2012, con le relative rimodulazioni, dal conto consuntivo consolidato e dal bilancio di esercizio per la medesima annualità, nonché da una scheda relativa alla situazione del personale al 31 dicembre 2012.
3Per quanto concerne l'attività svolta dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo e dal Comitato direttivo centrale, le relazioni rimandano, con riferimento all'anno rispettivamente considerato, all'elenco delle delibere assunte dai predetti organi nella medesima annualità.
4Ossia secondo i criteri previsti dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile.
5Con i decreti del Ministro della salute 24 ottobre 2014 e 2 marzo 2016 sono stati approvati, rispettivamente, lo statuto dell’Istituto superiore di sanità, nel testo deliberato dal commissario del predetto Istituto con disposizione n. 3 del 5 agosto 2014, ed il regolamento di organizzazione e funzionamento, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
6Si ricorda per completezza che sull'attività dell'Istituto superiore di sanità in quanto ente pubblico non economico il Ministero della salute è tenuto a riferire ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70. Nessuna relazione risulta trasmessa ai sensi della disposizione richiamata.
Inoltre, il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, ha riprodotto l'obbligo per il Ministro della salute di presentare, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto superiore di sanità e sul programma per il triennio successivo, già previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267. L'ultima relazione trasmessa in ottemperanza di tale previsione, con dati riferiti al triennio 1995-1997 (Doc. XXIX-bis, n. 1), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 10 marzo 1999.
7Nella prefazione alla relazione si precisa che la stessa “è stata redatta rispettando la struttura organizzativa e di funzionamento dell'ISS antecedente l'emanazione del nuovo regolamento di organizzazione e di funzionamento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016), la cui emanazione ha dato un nuovo aspetto all'ISS e conseguentemente anche alle sue attività”.
8Un obbligo a riferire annualmente alle Camere sullo stato di attuazione del programma degli interventi per Roma capitale, sugli eventuali ritardi e difficoltà determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli, era già previsto dall'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990 n. 396, recante “Interventi per Roma, capitale della Repubblica”, abrogato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 61 del 2012. L'articolo 6, al comma 1, stabiliva che il Ministro per i problemi delle aree urbane predisponesse annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorità vigilanti, una relazione analitica sullo stato di attuazione del programma, sugli eventuali ritardi e difficoltà determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli; il comma 2 disponeva che la relazione fosse sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri e successivamente trasmessa al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. L'ultima relazione pervenuta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 396 del 1990, con dati aggiornati al 31 dicembre 2011 (Doc. XXVII n. 45), inviata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 15 marzo 2013.
9Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.
11L’attuale commissario straordinario Silvia Scozzese è stata nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 agosto 2015.
12Nella relazione si ricorda che il primo Piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma è stato presentato dal Commissario straordinario del Governo pro tempore, il sindaco Gianni Alemanno, il 30 settembre 2008 e successivamente integrato con un'appendice il 22 ottobre 2008. L'approvazione del Piano è avvenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2008, che ha individuato un disavanzo di 9.571 milioni di euro.
13All'approvazione del secondo Piano di rientro è seguito, il 30 luglio 2010, il documento di “accertamento definitivo” del debito, approvato dapprima con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2010 e, successivamente, con legge, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e seguenti, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha individuato un disavanzo pari a 16.753 milioni di euro.
14L'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha inserito, all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, il comma 196-bis: esso dispone che, con appositi provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario possano essere accertate eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al Piano di cui all'articolo 14, comma 13-bis del decreto legge n. 78 del 2010. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha individuato un nuovo procedimento per l'aggiornamento del Piano di rientro.
15In proposito, si eccepisce, tra l'altro, che “Le valutazioni delle grandezze riferite al debito e le quantificazioni dei pagamenti riferiti alle partite derivanti dal bilancio del Comune di Roma prima del 2008 e afferenti al bilancio della Gestione Commissariale risultano basate, infatti, sulle risultanze del sistema informativo capitolino (gestito in via esclusiva dagli Uffici del Comune), che fornisce informazioni che non risultano complete né attendibili, e spesso non consentono di conoscere l'evoluzione delle partite debitorie in riferimento ai pagamenti effettuati”.
16Nella relazione si legge: “Si può infatti vantare una situazione sostenibile, in cui il valore attuale delle entrate è superiore a quello delle uscite, ma al contempo riversare in una crisi di liquidità, che, seppur circoscritta in determinati periodi, presuppone una insufficienza delle entrate a copertura delle uscite”. Cfr. Doc. CC, n. 4, pag 22.
17Si dà conto degli obblighi di relazione al Parlamento introdotti da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal presente Bollettino.
18La legge 8 marzo 2017, n. 24, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64.
19L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
20Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che l’Osservatorio, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvalga anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.
21L'articolo 5 recita: “1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
2. Nel regolamentare l’iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all’autonomia e all’indipendenza, all’assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all’individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;
c) le procedure di iscrizione all’elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.
3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all’articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
22La legge 16 marzo 2017, n. 30, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2017, n. 66.
23La legge 16 marzo 2017 entra in vigore il 4 aprile 2017.
24Gli ambiti di intervento dei decreti legislativi sono individuati dalle lettere da a) a o) del comma 1 dell'articolo 1.
25Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che si avvale, ai fini della predisposizione dei relativi schemi, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
26Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2017, n. 72.
27Per completezza si fa presenta che i primi quattro commi dell'articolo 28 (Rubricato “Relazione di trasparenza annuale”) del decreto n. 35 del 2017 dispongono che gli organismi di gestione collettiva, fermi gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, elaborano per ciascun esercizio finanziario, entro 8 mesi dalla fine dello stesso, una relazione di trasparenza annuale, che deve essere pubblicata sul proprio sito internet per almeno 5 anni (non si tratta quindi di un obbligo di riferire alle Camere, diversamente da quello disciplinato dal comma 5). La relazione deve contenere almeno le informazioni individuate nell'Allegato del decreto e include la relazione speciale (di cui al comma 3) riguardante l'eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da soggetti abilitati alla revisione dei conti: la relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto n. 35 per “organismo di gestione collettiva” si intende un soggetto, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti: a) è detenuto o controllato dai propri membri; b) non persegue fini di lucro.
28Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, dispone: “3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza”.