Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Controllo Parlamentare | ||
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 33/XVII APRILE 2016 | ||
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 33 Progressivo: 2016 | ||
Data: | 18/04/2016 | ||
Descrittori: |
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Notiziario mensile Numero 33/XVII APRILE 2016 L’attività di controllo parlamentare
MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI
a cura del Servizio per il Controllo parlamentare |
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3
ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 31
Note annunciate al 31 marzo 2016 in attuazione di atti di indirizzo 38
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 38
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 82
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 137
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 138
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° - 31 marzo 2016 143
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di marzo 2016 (e nella prima parte del mese di aprile 2016), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 maggio 2016 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 maggio 2016, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di marzo 2016 nonché l'inizio di quello di aprile 2016, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di maggio 2016. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di marzo 2016 e di quelle da rinnovare entro la fine di maggio 2016 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.
IN QUESTO NUMERO:
- Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto in data 23 marzo 2016, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha nominato Federico Testa presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA per la durata di quattro anni. Con lo stesso decreto Alessandro Lanza e Mauro Libè sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia ENEA sempre per quattro anni.
- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto in data 11 marzo 2016, Francesco Mascia commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per per un periodo massimo di sei mesi.
- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 2016 Mario Padula è stato nominato presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP per un quadriennio.
- Con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in data 3 marzo 2016, Michele Ainis è stato nominato componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM per un periodo di sette anni.
- Con ulteriore determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sempre in data 3 marzo 2016, Filomena Albano è stata nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per un periodo di quattro anni.
- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 marzo 2016 Daniela de Robert è stata nominata componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale per la durata di un quinquennio.
- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 2 marzo 2016, ha nominato il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Ravenna, Giuseppe Meli, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 3 marzo 2016.
- Si anticipa che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere del 29 marzo 2016, annunciate alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016, ha richiesto i pareri parlamentari sulle proposte di nomina di Tommaso Pellegrino a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, di Agostino Casillo a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, e di Tommaso Navarra a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Tali richieste sono state assegnate all'VIII Commissione (Ambiente) della Camera e alla 13a Commissione (Territorio) del Senato.
- Nel mese di marzo 2016 sono scaduti i mandati dei presidenti dell'Automobile club d'Italia ACI, Angelo Sticchi Damiani, e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV, Stefano Gresta.
- Nel mese di aprile 2016 scadono invece i mandati dei componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV, nonché quelli dei commissari straordinari delle Autorità portuali di Catania, Cosimo Indaco, e di Cagliari, Roberto Isidori. Scadono inoltre i mandati dei commissari straordinari dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Amilcare Troiano, e dell'Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, nonché quello del presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, Italo Cerise.
- Nel mese di maggio 2016 scadranno infine i mandati dei commissari straordinari delle Autorità portuali di Napoli, Antonio Basile, di Piombino, Luciano Guerrieri, di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli (con il commissario straordinario aggiunto Davide Barbagiovanni Minciullo), di Livorno, Giuliano Gallanti, di Augusta, Alberto Cozzo, e di Genova Giovanni Pettorino. Nello stesso mese scadranno altresì i mandati del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, Massimo De Felice, nonché quelli di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto a presidente e componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR.
Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.
a)
Principali nomine effettuate (o in corso di
perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di
applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese
di marzo 2016
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA
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Presidente:
Federico Testa |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, annunciata alla Camera e al Senato il 9/3/2016. Pareri favorevoli espressi dalla X Commissione della Camera e dalla 10a Commissione del Senato il 23/3/2016.
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23/3/2016 |
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Componenti del consiglio di amministrazione:
Mauro Libè e Alessandro Lanza
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Nomine non ancora comunicate alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
23/3/2016 |
Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto in data 23 marzo 2016, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha nominato Federico Testa presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA per la durata di quattro anni.
Il Ministro dello sviluppo economico aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Testa con lettera in data 7 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 marzo 2016. Su tale richiesta la 10a Commissione (Industria) del Senato1 ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016; la X Commissione (Attività produttive) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 marzo 2016, ha parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016 dopo aver proceduto in pari data all'audizione informale di Testa.
Con il medesimo decreto sopra citato, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha nominato altresì Alessandro Lanza e Mauro Libè componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia ENEA, sempre per la durata di quattro anni. In particolare, Lanza è stato nominato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, Libè in rappresentanza di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per effetto delle nomine suddette è venuto dunque meno il regime commissariale al quale era stata finora sottoposta l'Agenzia ENEA a partire dal precedente riordino avvenuto nel 2009, all'esito del quale era succeduta al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente ENEA. Come riferito infatti nei precedenti numeri del Bollettino, l'art. 37 della L. n. 99/2009 è stato novellato dall'art. 4 della L. n. 221/2015, ai sensi del quale il consiglio di amministrazione dell'Ente è formato da tre componenti incluso il presidente ed è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la durata di quattro anni, rinnovabili una sola volta.
Commissario uscente dell'Agenzia ENEA è il predetto Federico Testa, che era stato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2014 ed era stato prorogato con analogo decreto del 21 luglio 2015 per dodici mesi a decorrere dal 6 agosto 2015. Il 29 aprile 2015 si erano invece dimessi i sub commissari dell'Agenzia, Cristina Corazza e Tullio Fanelli, che erano stati nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 ottobre 2014. Testa era succeduto al commissario Giovanni Lelli ed ai sub commissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi2.
Sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia ENEA è ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile; assolve altresì alle funzioni di agenzia per l’efficienza energetica di cui al D.Lgs. n. 115/2008. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna |
Commissario straordinario:
Francesco Mascia |
Nomina comunicata e annunciata al Senato il 31/3/2016 e alla Camera il 1°/4/2016 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978. |
11/3/2016 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 22 marzo 2016 annunciata al Senato il 31 marzo 2016 e alla Camera - si anticipa – il 1° aprile 2016, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, di aver nominato, con decreto in data 11 marzo 2016, Francesco Mascia commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la durata di sei mesi e comunque non oltre la ricostituzione degli organi del consorzio del Parco.
Il 5 marzo 2016 era scaduto infatti il mandato del commissario straordinario uscente, Gian Luigi Pillola, che era stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale del 3 dicembre 2015 per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 5 dicembre 2015. Inizialmente nominato con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013, Pillola era già stato prorogato con decreti ministeriali del 10 giugno 2014, del 2 dicembre 2014 e dell'11 giugno 2015.
Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto in data 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Il Parco è gestito da un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Regione autonoma della Sardegna.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Ravenna
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Commissario straordinario:
Giuseppe Meli
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Nomina non ancora comunicata alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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2/3/2016
(decorrenza: 3/3/2016) |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 2 marzo 2016, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha nominato Giuseppe Meli commissario straordinario dell'Autorità portuale di Ravenna, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 3 marzo 2016.
Il 2 marzo 2016 scadeva infatti il mandato del presidente uscente della predetta Autorità, Galliano Di Marco, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 27 febbraio 2012, notificato all'interessato il 2 marzo 2012. Di Marco era succeduto a Giuseppe Parrello, che, già nominato presidente dell'Autorità portuale ravennate con decreto ministeriale del 27 novembre 2003, ne era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale dell'11 gennaio 2008, ed era stato infine confermato alla presidenza del suddetto Ente per un secondo quadriennio con ulteriore decreto ministeriale del 6 febbraio 2008.
L'Autorità portuale, disciplinata dalla L. n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'Autorità portuale ha tra l'altro compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.
L’art. 8, commi 1 e 1-bis, della L. n. 84/1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli può richiedere, entro trenta giorni, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.
Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.
Infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 84/1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
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Presidente:
Tommaso Pellegrino
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Richieste di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, annunciate alla Camera e al Senato il 5/4/2016.
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Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate |
Ente parco nazionale del Vesuvio |
Presidente:
Agostino Casillo
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Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga
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Presidente:
Tommaso Navarra |
Si anticipa che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Tommaso Pellegrino a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Tale richiesta è stata assegnata all'VIII Commissione (Ambiente) della Camera, ed alla 13a Commissione (Territorio) del Senato.
Come approfondito infra nella sottosezione “b”, l'11 aprile 2016 scade infatti il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco salernitano, Amilcare Troiano, che era stato da ultimo prorogato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 ottobre 2015 per sei mesi a decorrere dall'11 ottobre 2015 e comunque non oltre la nomina del presidente.
Si anticipa inoltre che lo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con separata lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016, ha parimenti richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Agostino Casillo a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio. Anche tale richiesta è stata assegnata all'VIII Commissione della Camera ed alla 13a Commissione del Senato.
Come ricordato nel precedente numero del Bollettino, il 15 febbraio 2016 era scaduto il mandato del commissario straordinario del predetto Ente parco, Ugo Leone, che era stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale del 24 luglio 2015 per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 15 agosto 2015.
Detto incarico commissariale era stato inizialmente conferito a Leone con decreto ministeriale dell'11 febbraio 2014 ed era già stato prorogato con ulteriori decreti ministeriali del 29 luglio 2014 e del 18 febbraio 2015. In precedenza Leone era stato nominato presidente dell'Ente parco vesuviano con decreto ministeriale del 15 gennaio 2008 e il relativo mandato quinquennale, prorogato al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 424, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), era cessato il 14 febbraio 2014 allo scadere del periodo di prorogatio. Leone era succeduto al sopra citato Amilcare Troiano che, già presidente dell'Ente parco del Vesuvio dal 24 ottobre 2001 fino al 24 ottobre 2006, ne era stato poi nominato commissario straordinario.
Si anticipa infine che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con ulteriore lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Tommaso Navarra a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Tale richiesta è stata altresì assegnata all'VIII Commissione della Camera ed alla 13a Commissione del Senato.
Il 7 luglio 2015 era scaduto infatti il mandato del presidente uscente del predetto Ente parco, Arturo Diaconale, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale in data 7 luglio 2010. Nel corso del susseguente periodo di prorogatio il consiglio direttivo dell'Ente parco, in data 18 agosto 2015, aveva nominato al suo interno Maurizio Pelosi quale vicepresidente: nelle more della nomina del nuovo presidente, infatti, la gestione dell'Ente parco è assicurata proprio dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.
b)
Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non
ancora rinnovate nel mese
di marzo 2016
o previste in scadenza entro il 31 maggio 2016
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Automobile Club d'Italia ACI |
Presidente:
Angelo Sticchi Damiani |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
13/3/2016 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro vigilante, previa designazione dell'assemblea dell'Ente
|
Il 13 marzo 2016 è scaduto il mandato del presidente dell'Automobile Club d'Italia ACI, Angelo Sticchi Damiani, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 2012.
Sticchi Damiani era stato eletto dall'Assemblea dell'ACI il 1° dicembre 2011, in vista della scadenza del mandato del presidente in carica Enrico Gelpi. Come previsto infatti dall'articolo 19, commi 1 e 2, dello Statuto dell'ACI, il presidente è eletto dall’assemblea dell'Ente ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa col Ministro vigilante. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.
Sono organi dell’ACI l’assemblea, il consiglio generale, il comitato esecutivo, il presidente, la commissione sportiva automobilistica italiana e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell'ACI presiede il comitato esecutivo e il consiglio generale, organo di esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea, che durano in carica per lo stesso quadriennio di validità dell’incarico del presidente.
L'ACI, eretto in ente morale con R.D. 14 novembre 1926, n. 2481, è stato posto sotto la vigilanza del commissariato per il turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal D.P.R. 8 settembre 1950, n. 881, che ha approvato e reso esecutivo il nuovo statuto dell'ente, tutt'ora in vigore, ancorché più volte modificato. Successivamente la vigilanza sull'Ente è passata al Ministero per il turismo e lo spettacolo, nonché da ultimo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Ai sensi dell'articolo 1 dello statuto, l'ACI è la Federazione associativa degli Automobile Club regolarmente costituiti. Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo. Per conto dello Stato l'ACI gestisce, attraverso i propri uffici provinciali, il pubblico registro automobilistico. L'ACI altresì riscuote e controlla l'imposta provinciale di trascrizione e le tasse automobilistiche.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
|
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni |
Commissario straordinario:
Amilcare Troiano |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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11/4/2016 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Ente parco nazionale della Sila |
Commissario straordinario:
Sonia Ferrari |
14/4/2016 |
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Ente parco nazionale del Gran Paradiso |
Presidente:
Italo Cerise |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
29/4/2016 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni competenti |
L'11 aprile 2016 scade il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Amilcare Troiano, che era stato prorogato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 ottobre 2015 per la durata di sei mesi a decorrere dall'11 ottobre 2015, e comunque non oltre la nomina del presidente dell'Ente parco.
Già presidente dell'Ente parco campano per cinque anni dal 25 febbraio 2009, Troiano ne era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 4 aprile 2014. Detto incarico era stato quindi prorogato con analoghi decreti del 30 settembre 2014 e del 2 aprile 2015.
Come già riferito supra nella sottosezione “a”, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha già richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Tommaso Pellegrino a presidente dell'Ente parco salernitano.
Il 14 aprile 2016 scade inoltre il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, che era stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2015 per la durata di sei mesi a decorrere dal 14 ottobre 2015, e comunque non oltre la nomina del presidente dell'Ente parco medesimo.
Nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014, e prorogata con analogo decreto del 2 aprile 2015, Ferrari era già stata nominata per cinque anni presidente dell'Ente parco calabrese con decreto ministeriale del 13 febbraio 2009. Tale incarico era definitivamente cessato il 29 marzo 2014 allo scadere del periodo di prorogatio. Successivamente la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, eletto dal consiglio direttivo al suo interno3.
Il 29 aprile 2016 scadrà infine il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, Italo Cerise, che era stato nominato per la durata di un quinquennio con decreto ministeriale del 29 aprile 2011. Già commissario straordinario del predetto Ente parco, essendo stato nominato con decreto ministeriale del 28 aprile 2010 e poi prorogato con analoghi decreti del 6 agosto 2010, del 27 ottobre 2010 e del 31 gennaio 2011, Cerise era succeduto a Giovanni Picco che a sua volta, già nominato presidente per cinque anni con decreto ministeriale del 14 dicembre 2004, era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 16 febbraio 2010 fino alla ricordata nomina commissariale di Cerise.
Sul'Ente parco nazionale in generale, vedasi supra, alla sottosezione “a”.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Catania |
Commissario straordinario:
Cosimo Indaco
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
13/4/2016 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
Autorità portuale di Cagliari |
Commissario straordinario:
Roberto Isidori
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30/4/2016 |
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Autorità portuale di Napoli |
Commissario straordinario:
Antonio Basile
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2/5/2016 |
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Autorità portuale di Piombino |
Commissario straordinario:
Luciano Guerrieri
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6/5/2016 |
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Autorità portuale di Gioia Tauro |
Commissario straordinario:
Andrea Agostinelli
con il commissario straordinario aggiunto Davide Barbagiovanni Minciullo
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6/5/2016 |
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Autorità portuale di Livorno |
Commissario straordinario:
Giuliano Gallanti
|
15/5/2016 |
||
Autorità portuale di Augusta |
Commissario straordinario:
Alberto Cozzo
|
16/5/2016 |
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Autorità portuale di Genova |
Commissario straordinario:
Giovanni Pettorino
|
23/5/2016 |
Il 13 aprile 2016 scade il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Catania, Cosimo Indaco, che era stato prorogato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 ottobre 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi. Già prorogato con analogo decreto del 9 aprile 2015, Indaco era stato nominato con decreto ministeriale del 22 settembre 2014.
Precedenti commissari straordinari dell'Autorità portuale catanese sono stati Giuseppe Alati, nominato con decreto ministeriale del 18 marzo 2014, e in precedenza Cosimo Aiello, nominato con decreto ministeriale del 10 agosto 2012 e prorogato con analoghi decreti del 15 febbraio 2013, del 14 agosto 2013 e del 13 settembre 2013. Ultimo presidente dell'Autorità portuale etnea era stato invece Santo Castiglione, il cui secondo mandato quadriennale era scaduto il 2 luglio 2012.
Il 30 aprile 2016 scadrà invece il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari, Roberto Isidori, che era stato nominato con decreto ministeriale del 30 ottobre 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi.
Isidori era subentrato a Vincenzo Di Marco, nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 29 gennaio 2014 e prorogato con decreti del 7 agosto 2014, del 10 novembre 2014, del 23 gennaio 2015 e del 24 aprile 2015. Di Marco era succeduto a Piergiorgio Massidda, a sua volta nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 26 novembre 2013, dopo che la sentenza n. 4768/2013 del Consiglio di Stato aveva annullato il decreto ministeriale con il quale lo stesso Massidda era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Cagliari il 23 settembre 2011.
Il 2 maggio 2016 scadrà poi il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Napoli, Antonio Basile, che era stato prorogato con decreto ministeriale del 30 ottobre 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 2 novembre 2015.
Basile era stato nominato con decreto ministeriale del 30 aprile 2015 succedendo a Francesco Karrer, il quale, nominato a sua volta con analogo decreto del 30 aprile 2014, era stato prorogato con decreto ministeriale del 30 ottobre 2014. Karrer era subentrato a Felicio Angrisano, nominato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 2013 e prorogato con analogo decreto del 13 marzo 2014. Ultimo presidente dell'Autorità portuale partenopea è stato Luciano Dassatti fino al 4 febbraio 2013, nominato poi commissario straordinario con decreto ministeriale del 15 marzo 2013 e prorogato con analogo decreto del 20 settembre 20134.
Il 6 maggio 2016 scadrà quindi il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Piombino, Luciano Guerrieri, che era stato da ultimo prorogato con decreto ministeriale in data 6 novembre 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi.
Già prorogato con analoghi decreti ministeriali del 5 maggio 2015, del 30 ottobre 2014, del 29 luglio 2014 e del 27 gennaio 2014, Guerrieri era stato nominato commissario straordinario con decreto del 23 luglio 2013, dopo che il 9 giugno 2013 era scaduto il suo secondo e ultimo mandato quadriennale alla presidenza dell'Autorità portuale toscana.
Il 6 maggio 2016 scadrà anche il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, che era stato nominato con decreto ministeriale in data 5 novembre 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 6 novembre 2015. In pari data scade altresì il mandato del commissario straordinario aggiunto Davide Barbagiovanni Minciullo, che era stato nominato con il medesimo decreto con il compito di coadiuvare il commissario straordinario Agostinelli per la durata del relativo mandato.
In precedenza lo stesso Barbagiovanni Minciullo era stato nominato commissario straordinario dell'Autorità portuale gioiese con decreto ministeriale del 4 maggio 2015. Precedente commissario straordinario era stato Giovanni Grimaldi, nominato con decreto ministeriale in data 30 aprile 2014 e prorogato con analogo decreto del 30 ottobre 2014, dopo che il 9 marzo 2014 era scaduto il suo secondo e ultimo mandato quadriennale alla presidenza dell'Ente.
Il 15 maggio 2016 scadrà invece il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Livorno, Giuliano Gallanti, che era stato prorogato con decreto ministeriale del 13 novembre 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 15 novembre 2015.
Il conferimento di tale incarico commissariale, avvenuto con decreto ministeriale del 14 maggio 2015, aveva fatto seguito alla scadenza del mandato presidenziale dello stesso Gallanti, che era stato nominato presidente dell'Autorità portuale livornese con decreto ministeriale dell'11 aprile 2011 per quattro anni a decorrere dal 13 aprile 2011. Gallanti era già stato nominato commissario straordinario dell'Ente dal 19 gennaio 2011 fino alla sua nomina a presidente, succedendo a Roberto Piccini, il cui quadriennio presidenziale era scaduto il 5 dicembre 2010.
Il 16 maggio 2016 scadrà poi il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Augusta, Alberto Cozzo, che era stato prorogato con decreto ministeriale del 13 novembre 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 16 novembre 2015.
Già prorogato con decreto ministeriale del 14 maggio 2015, Cozzo era stato inizialmente nominato con analogo decreto del 13 novembre 2014 a seguito delle dimissioni del precedente commissario straordinario, Enrico Maria Pujia, il quale era stato nominato con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013 ed era stato prorogato con analogo decreto del 4 giugno 2014. Il 6 ottobre 2013 era scaduto il mandato quadriennale del presidente uscente dell'Autorità portuale megarese, Aldo Garozzo.
Il 23 maggio 2016 scadrà infine il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Genova, Giovanni Pettorino, che era stato nominato con decreto ministeriale in data 23 novembre 2015 fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
La nomina di Pettorino è conseguita alle dimissioni del presidente uscente dell'Autorità portuale genovese, Luigi Merlo, che era stato nominato con decreto ministeriale del 16 gennaio 2012 per quattro anni a decorrere dall'8 febbraio 2012. Per Merlo si è trattato del secondo e ultimo mandato alla presidenza dell'Ente, essendovi già stato nominato con decreto ministeriale del 6 febbraio 2008.
Sulle Autorità portuali in generale, vedasi supra alla sottosezione “a”.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
|
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL
|
Presidente:
Massimo De Felice |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 1/1978 |
12/5/2016 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
|
Il 12 maggio 2016 scadrà il mandato del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, Massimo De Felice, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2012.
La nomina di De Felice era stata deliberata dal Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2012, in assenza di un parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari5. D'altra parte, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 14/1978, l'organo di governo cui compete la nomina "può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni".
Con la nomina di De Felice a presidente dell'INAIL era cessata la gestione commissariale alla quale era stato sottoposto l'Istituto a seguito del decesso del presidente Marco Fabio Sartori, avvenuto l'8 novembre 2011: con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 novembre 2011 era stato infatti nominato commissario straordinario Gian Paolo Sassi; con analogo decreto del 10 aprile 2012, il predetto De Felice era stato quindi nominato commissario straordinario fino alla nomina del nuovo presidente.
La procedura per la nomina del presidente dell'INAIL è stata parzialmente modificata dall'art. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, che ha provveduto al riassetto degli enti pubblici di previdenza e assistenza, novellando il D.Lgs. n. 479/1994. La citata disposizione infatti, nel ribadire che la nomina del presidente avvenga previo il parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi della L. n. 14/1978, prevede altresì che venga acquisita l'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza (c.d. CIV) costituisce l'unico organo collegiale dell'INAIL, essendo stato soppresso il relativo consiglio di amministrazione. Il CIV definisce dunque i programmi, individua le linee di indirizzo e approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Ente. Il CIV dell'INAIL è stato rinnovato con D.P.C.M. dell'8 agosto 2013 per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013. All'atto del rinnovo, la composizione del CIV è stata ridotta da 25 a 17 componenti, in attuazione dell'art. 7, comma 9, del citato D.L. n. 78/2010.
L’INAIL, com'è noto, persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori. Si ricorda che all'INAIL sono state attribuite, dall'art. 7 del citato D.L. n. 78/2010, le funzioni dei soppressi Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA, nonchè dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL.
c)
Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in
scadenza entro
il 31 maggio 2016
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP
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Presidente:
Mario Padula
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, della L. n. 14/1978, e dell'art. 18 del D.Lgs. n. 252/2005 annunciata alla Camera e al Senato il 4/2/2016. Pareri favorevoli espressi dalla 11a Commissione del Senato il 16/2/2016 e dalla XI Commissione della Camera il 18/2/2016.
|
7/3/2016
(Nomina deliberata dal Consiglio dei ministri del 26/2/2016) |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
|
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 2016 Mario Padula è stato nominato presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP per un quadriennio.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padula con lettera del 3 febbraio 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 4 febbraio 2016. Su tale richiesta la 11a Commissione (Lavoro) del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2016; la XI Commissione (Lavoro) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 17 febbraio 2016 ed aver proceduto in pari data all'audizione di Padula, ha espresso anch'essa parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. La nomina di Padula è stata quindi approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 2014, Rino Tarelli era stato nominato presidente della COVIP fino al 21 ottobre 2014. Con analogo decreto in pari data erano stati nominati componenti della Commissione, per la durata di un quadriennio, Antonella Valeriani e Francesco Massicci: quest'ultimo, a seguito della scadenza del mandato di Tarelli, ha finora operato in qualità di presidente facente funzione della Commissione.
La composizione della COVIP è stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. g) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne ha ridotto la consistenza numerica dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. Il relativo mandato dura quattro anni ma, per effetto del divieto generale di conferma alla cessazione della carica previsto dall'art. 23, comma 3, dello stesso D.L. n. 201/2011, i componenti della Commissione non possono più essere confermati nell'incarico come inizialmente previsto dalla legge istitutiva. La COVIP si era già allineata alla ridotta consistenza numerica prevista dal D.L. n. 201/2011 nel corso del 2012, con la scadenza dei mandati di Eligio Boni e Giancarlo Morcaldo, cui non aveva fatto momentaneamente seguito la nomina di nuovi commissari.
La COVIP, istituita con il D.Lgs. n. 124/1993, è regolata dall'art. 18 del D.Lgs. n. 252/2005 con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l'alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM
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Componente:
Michele Ainis |
3/3/2016 |
3/3/2023 |
Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
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Con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in data 3 marzo 2016, pubblicata nella G.U. n. 53 del 4 marzo 2016, Michele Ainis è stato nominato componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM per un periodo di sette anni.
Ainis subentra a Salvatore Rebecchini, dimissionario, che era stato nominato componente dell'Autorità con analoga determinazione del 12 febbraio 2009 e che si era insediato il 5 marzo 2009.
La composizione dell'AGCM è stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. d) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne ha ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. Con la conclusione dei mandati di Antonio Pilati nel dicembre 2011 e di Carla Rabitti Bedogni nel novembre 2013, l'AGCM si era già allineata alla ridotta consistenza numerica prevista. L'Autorità è dunque attualmente composta da Giovanni Pitruzzella, presidente, da Gabriella Muscolo (subentrata il 2 aprile 2014 a Piero Barucci) e da Michele Ainis.
I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Il mandato dei componenti dell'AGCM dura sette anni e non può essere rinnovato.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM (c.d. antitrust), istituita dall’art. 10 della L. n. 287/1990, vigila sugli abusi di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione e sulle intese o i cartelli che possano ledere la concorrenza. Come stabilito dalla L. n. 215/2004, valuta ed eventualmente sanziona i casi di conflitto d'interesse in cui incorrano i componenti del Governo. Spettano all’Autorità competenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
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Titolare:
Filomena Albano |
3/3/2016
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3/3/2020
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Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati |
Con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in data 3 marzo 2016, pubblicata nella G.U. n. 53 del 4 marzo 2016, Filomena Albano è stata nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per quattro anni. Albano subentra a Vincenzo Spadafora, il cui mandato era scaduto il 29 novembre 2015, essendo stato nominato con analoga determinazione del 29 novembre 2011.
La predetta Autorità è stata istituita dall'art. 1 della L. n. 112/2011, "al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali ... dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti". L'Autorità "esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati ... con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica".
Come precisato dall'art. 2 della L. n. 112/2011, l'Autorità garante è organo monocratico. Il mandato, della durata di quattro anni, è rinnovabile una sola volta. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età.
Spettano all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza funzioni consultive, di indirizzo e di segnalazione, anche nei confronti del Governo, nonché la promozione di attività conoscitive e di indagine segnatamente in sinergia con: la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. L'Autorità garante riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
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Componente:
Daniela de Robert
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 146/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10/2014, annunciata alla Camera e al Senato il 13/1/2016. Pareri favorevoli espressi dalla II Commissione della Camera il 21/1/2016 e dalla 2a Commissione del Senato il 16/2/2016.
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3/3/2016
(Nomina deliberata dal Consiglio dei ministri del 26/2/2016) |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti |
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 marzo 2016 Daniela de Robert è stata nominata componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale per la durata di un quinquennio. La nomina era stata approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro della giustizia.
La 2a Commissione (Giustizia) del Senato, nella seduta del 16 febbraio 2016, aveva espresso - ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 146/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10/2014 - parere favorevole sulla relativa proposta di nomina, che era stata esaminata nelle sedute del 9 e del 10 febbraio 2016. Detta proposta – trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettera del 13 gennaio 2016, annunciata alla Camera e al Senato in pari data - era stata assegnata anche alla II Commissione (Giustizia) della Camera che, dopo averla esaminata nella seduta del 19 gennaio 2016, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 21 gennaio 2016.
Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 2016 Mauro Palma ed Emilia Rossi erano già stati nominati rispettivamente presidente e componente del predetto Garante per la durata di un quinquennio. Le nomine erano state approvate dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, sempre su proposta del Ministro della giustizia. Sulle relative proposte di nomina avevano espresso pareri favorevoli la 2a Commissione del Senato e la II Commissione della Camera nelle rispettive sedute del 30 settembre 2015 e del 1° ottobre 2015.
Si ricorda inoltre che la proposta di nomina di Francesco D'Agostino a componente del Garante, per la quale era stato richiesto il parere parlamentare contestualmente alle proposte di nomina di Palma e Rossi, non ha avuto alcun seguito, avendo la 2a Commissione del Senato espresso parere contrario nella seduta del 30 settembre 2015, malgrado il parere favorevole espresso dalla II Commissione della Camera nella seduta del 1° ottobre 2015.
Le nomine in oggetto si riferiscono alla prima costituzione del predetto Garante. Esso è costituito in collegio ed è composto dal presidente e da due membri, che restano in carica per cinque anni non prorogabili, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani.
Il Garante vigila affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti e delle altre persone private della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. Il Garante tra l'altro visita i luoghi di detenzione o di accoglienza delle predette persone e verifica il rispetto degli adempimenti presso i centri di identificazione e di espulsione. Il Garante tramette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.
Malgrado le relative nomine siano effettivamente operate dal Governo, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico: esso è istituito presso il Ministero della giustizia e si avvale delle strutture e delle risorse da quest'ultimo messe a disposizione. Alle dipendenze del Garante è istituito un ufficio, composto da personale del predetto Ministero, la cui struttura e composizione sono determinate con regolamento del Ministro della giustizia6.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV |
Presidente:
Stefano Gresta |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 213/2009 |
27/3/2016 |
Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro
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Il 27 marzo 2016 è scaduto il mandato del presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV, Stefano Gresta, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca in data 27 marzo 2012. Come ricordato nei precedenti numeri del Bollettino, il suddetto Ministro ha già comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 14 ottobre 2015, Claudio Faccenna e Giancarlo Neri componenti di designazione governativa del consiglio di amministrazione dell'INGV, nonché, con proprio ulteriore decreto del 13 novembre 2015, Alessandro Nicola Pino e Giulio Selvaggi componenti di tale organo su designazione della comunità scientifica di riferimento.
Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il D. Lgs. n. 213/2009, in attuazione dell'art. 1 della L. n. 165/2007. Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine in tali enti, il D. Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Sono state altresì novellate le procedure di designazione e di nomina dei presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento dei decreti di nomina emanati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV |
Componenti del collegio:
Cesare Arnaudo, Michele Gasparetto ed Elda Turco Bulgherini
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 189/2010 |
7/4/2016 |
D.P.C.M. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della giustizia. |
Il 7 aprile 2016 sono scaduti i mandati dei componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV, Cesare Arnaudo, Michele Gasparetto ed Elda Turco Bulgherini, che erano stati nominati per cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 aprile 2011.
Si ricorda che il 3 febbraio 2016 era scaduto il mandato del presidente dell'ANSV, Bruno Franchi, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 2011. Per Franchi si è trattato del terzo mandato alla presidenza dell'Agenzia, essendo stato dapprima nominato con D.P.R. del 14 ottobre 1999 e poi confermato con D.P.R. del 7 febbraio 2005. Franchi era stato altresì nominato commissario straordinario dell'ANSV con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2010.
Ai sensi del D.P.R. n. 189/2010, che ha riordinato l'ANSV nell'ambito delle procedure previste dalla normativa c.d. taglia-enti (art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008), sono organi dell'Agenzia il presidente, il collegio (la cui composizione è stata ridotta da quattro componenti a tre) e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Gli altri componenti del collegio sono nominati invece con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, rispettivamente su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia. I mandati durano cinque anni e possono essere confermati per una volta: tale disposizione non si applicava però in sede di prima attuazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 189/2010.
Istituita dal D.Lgs. n. 66/1999 e posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’ANSV svolge inchieste tecniche sugli incidenti e sugli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, eventualmente emanando le opportune raccomandazioni di sicurezza. Svolge altresì attività di studio e di indagine per favorire il miglioramento della sicurezza del volo.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR |
Componenti del consiglio direttivo:
Stefano Fantoni e Sergio Benedetto |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 |
1°/5/2016 |
D.P.R. su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca |
Il 1° maggio 2016 scadranno i mandati di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR.
Fantoni e Benedetto erano stati nominati per quattro anni con D.P.R. del 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia7.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 76/2010, in sede di prima applicazione del regolamento sulla struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei mandati dei membri del consiglio direttivo risultava sfalsata: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. I mandati del presidente Fantoni e di Benedetto durano appunto cinque anni con decorrenza 1° maggio 2011, data di effettivo insediamento.
Il consiglio direttivo dell'ANVUR risulta attualmente composto da Andrea Graziosi, nominato
con D.P.R. del 4 novembre 2013, da Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini, nominati con D.P.R. del 19 ottobre 2015, e dai citati Stefano Fantoni e Sergio Benedetto.
Il consiglio direttivo dell'Agenzia è costituito infatti da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro8.
L'ANVUR sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'ANVUR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, pur essendo sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).
Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.
La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcuno modo.
Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.
Le attuazioni governative:
Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 24 ordini del giorno, di 16 mozioni e di 1 risoluzione.
Di tali attuazioni 26 sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 8 dal Ministero della salute, 3 dal Ministero della difesa, 3 dal Ministero dell'interno ed 1 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 24 attuazioni relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:
11 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'A.C. 3393, divenuto legge n. 198 del 2015, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero della difesa.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3393, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 29, di cui finora attuati 11;
8 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'A.C. 3444, divenuto legge n. 208 del 2015, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3444, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 344, di cui finora attuati 9;
3 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame degli Atti Camera 3-A e 3-bis-B, divenuti legge n. 52 del 2015, riguardante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero dell'interno.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 3-A e 3-bis-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 34, di cui finora attuati 7;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 2598, divenuto legge n. 141 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero della difesa.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2598, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 29, di cui finora attuati 17;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 3513, divenuto legge n. 21 del 2016, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3513, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 64, di cui finora attuato 1.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 31 marzo 2016 sono stati segnalati 79 ordini del giorno*, dei quali:
64 riferiti alla legge n. 21 del 2016 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (A.C. 3513).
13 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 10 al Ministero dell'interno, 9 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 8 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 6 al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 5 al Ministero della salute, 3 al Ministero della difesa, 3 al Ministero dello sviluppo economico, 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 2 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 1 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed 1 al Ministero della giustizia;
15 riferiti alla legge n. 41 del 2016, concernente “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274” (Atti Camera 3169-A e 3169-B).
12 sono stati inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 5 al Ministero della giustizia, 3 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero dell'interno ed 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 15 mozioni**:
- LUPI ed altri n. 1/01124 (Nuova formulazione), SBERNA ed altri n. 1/01146, NICCHI ed altri n. 1/01170 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), PALESE ed altri n. 1/01171, VEZZALI ed altri n. 1/01172 (Testo modificato nel corso della seduta), OCCHIUTO ed altri n. 1/01173, SBROLLINI ed altri n. 1/01174, BECHIS ed altri n. 1/01176 (Testo modificato nel corso della seduta), Giorgia MELONI ed altri n. 1/01180 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti politiche a sostegno della famiglia, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- ZAMPA, LOCATELLI, MARTELLI, BINETTI, SANTERINI, VEZZALI ed altri n. 1/01182, CENTEMERO, Giorgia MELONI ed altri n. 1/01184 (Testo modificato nel corso della seduta), SALTAMARTINI ed altri n. 1/01185 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), SPADONI ed altri n. 1/01186 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), RIZZETTO ed altri n. 1/01189 e BECHIS ed altri n. 1/01190, concernenti iniziative in relazione al settantesimo anniversario del voto alle donne, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 4 risoluzioni:
- BINDI ed altri n. 6/00211, sulla Relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Doc. XXIII, n. 6) al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia;
- CATANIA ed altri n. 6/00212 sulla Relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo (Doc. XXII-bis, n. 1), al Ministero della giustizia;
- CENNI ed altri n. 6/00213, sulla Relazione sulla contraffazione nel settore tessile: il caso del distretto produttivo di Prato, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo (Doc. XXII-bis, n. 2), al Ministero dello sviluppo economico;
- GHIZZONI ed altri n. 8/00175, sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell’ISEE, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/01087 Mozione |
Cicchitto |
Assemblea |
9/3/2016 |
III |
Iniziative per rilanciare la collaborazione con la Russia in relazione alla minaccia terroristica di matrice jihadista, nonché per riconsiderare la questione delle sanzioni europee connesse alla crisi ucraina |
La mozione Cicchitto ed altri n. 1/01087, accolta dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2015, impegnava l'esecutivo a intensificare e rafforzare la propria azione politico-diplomatica verso la Russia e l'Ucraina, al fine di ottenere il pieno rispetto degli accordi di Minsk e del diritto internazionale in Ucraina, il superamento dello stato di tensione e di crisi dell'area e un'adeguata tutela dei diritti umani delle persone e delle minoranze, con particolare riguardo alle condizioni dei rifugiati in entrambi i Paesi; a sostenere l'azione dell'Unione europea e qualsiasi ulteriore sforzo della comunità internazionale che vada nella medesima direzione e, in questo quadro, ad aprire in sede di Unione europea un confronto su possibili misure compensative adeguate a sostenere le imprese e i sistemi di filiera più colpiti dagli effetti dell'embargo russo, con particolare riferimento al settore agroalimentare italiano; a rispettare le decisioni in sede europea circa le sanzioni nei confronti della Russia, riproponendo ogni necessario e serio approfondimento sull'attualità e sull'efficacia delle stesse alla luce dei passi avanti auspicati nell'implementazione degli accordi di Minsk e del miglioramento del contesto politico e di dialogo.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo italiano ha continuato a seguire con attenzione costante le evoluzioni della crisi ucraina e le prospettive di una sua soluzione, sostenendo gli sforzi negoziali condotti sia dal gruppo di Normandia che nel quadro del gruppo trilaterale moderato dall'OSCE.
Parallelamente, a livello bilaterale, il Governo ha colto ogni utile occasione di confronto con la Russia e l'Ucraina per incoraggiare un approccio costruttivo volto a favorire l'attuazione piena e tempestiva degli accordi di Minsk, che rappresentano al momento l'unica piattaforma di compromesso possibile. Da parte italiana si ritiene infatti che non vi possa essere una stabilità duratura, né una ripresa economica, né un progressivo risanamento del tessuto sociale senza una pace vera, fondata su un compromesso solido che assicuri, da un lato, l'integrità territoriale, l'indipendenza e la piena autonomia dell'Ucraina e, dall'altro, venga incontro alle legittime aspirazioni delle minoranze di quel Paese.
Proprio per tale ragione, i recenti interventi dei negoziatori si sono focalizzati sulle clausole politiche dell'accordo di Minsk, con particolare riferimento all'approvazione tempestiva del progetto di riforma della Carta Costituzionale volta a porre le condizioni per il futuro conferimento di uno “status speciale” alle aree del Donbass sotto controllo dei gruppi separatisti.
Nel contempo, si è insistito affinché fosse data piena applicazione alla roadmap definita nell'ambito del gruppo di Normandia, in particolare nelle riunioni di Parigi (2 ottobre 2015) e Berlino (6 novembre 2015), relativamente alla tenuta di elezioni locali nelle aree controllate dai separatisti. Al momento, restano ancora aperti i nodi della normativa applicabile, della definizione degli elettori attivi e passivi e dell'individuazione delle autorità competenti a vigilare sulle consultazioni.
Per quanto concerne gli aspetti legati alla sicurezza, è stato sollecitato il mantenimento del cessate-il-fuoco, il rilascio dei prigionieri e lo sminamento delle aree a più alta concentrazione di civili. A seguito delle pressioni coerenti e mirate dei negoziatori, fortemente sostenute da parte italiana sia a titolo bilaterale che nel più ampio contesto dell'Unione Europea e dell'OSCE, si stanno delineando sviluppi piuttosto incoraggianti quanto alla situazione sul terreno e un cauto ottimismo rispetto al processo negoziale. Si sono infatti registrate delle aperture sia da parte russa (la designazione, quale capo negoziatore, di una personalità politica vicina al Presidente Putin, Boris Gryzlov, che ha subito reso, nella sua prima riunione, dichiarazioni costruttive), sia da parte ucraina (annunciata estradizione dei cittadini russi Yevgeny Yerofeyev e Alexander Alexandrov, detenuti dal maggio 2015 a Kiev).
Accanto alle iniziative volte a facilitare una soluzione della crisi in Ucraina, il Governo ha assicurato una graduale e progressiva ripresa del dialogo con la Federazione Russa, anche alla luce del rinnovato impegno di Mosca sui principali dossier internazionali, a partire da quelli mediterranei e mediorientali. Nelle recenti occasioni di contatto abbiamo infatti incoraggiato Mosca a contribuire in maniera costruttiva alla soluzione delle crisi internazionali, al fine di promuovere un clima di fiducia reciproca con l'UE e i partner internazionali che possa facilitare anche discussioni su temi delicati e controversi, come la soluzione della crisi in Ucraina. Ai nostri interlocutori è stato in particolare sottolineato come una maggiore distensione nel dialogo complessivo possa avere risvolti positivi nelle discussioni relative al rinnovo delle misure restrittive con la Federazione Russa.
Al riguardo, si segnala che in occasione del Consiglio Europeo del 21 dicembre scorso da parte italiana si è incoraggiata una discussione politica sulle sanzioni, di cui resta immutato ed indiscusso il significato ed il valore politico, affinché non fossero prorogate senza alcun tipo di confronto. Il Governo italiano ha anzi posto all'attenzione degli Stati membri la necessità di coerenza nell'approccio verso la Federazione Russa, che non può basarsi su restrizioni puramente formali, ma deve inquadrare in modo nuovo e diverso le relazioni complessive con Mosca. Il fine ultimo delle sanzioni è infatti preventivo e persuasivo, e non punitivo.
In tale prospettiva, il Governo ritiene necessario approfondire, in vista della prossima scadenza, non soltanto l'utilità delle misure restrittive rispetto al loro obiettivo - ovvero indurre Mosca a tornare ad essere un partner e non uno spoiler - ma anche gli effetti della loro applicazione sull'economia russa e sulle economie degli Stati membri. Il calo dell'interscambio con la Federazione Russa - che, secondo gli ultimi dati Istat, si assesta al 21% nei primi nove mesi del 2015 rispetto al corrispondente periodo del 2014 (con un ammontare totale di 16,3 miliardi di euro) - non può d'altra parte ricondursi alla sola applicazione delle sanzioni europee. Tale dato è infatti legato anche alla generale debolezza dell'economia russa (decremento del PIL di 3,7 punti percentuale secondo fonti locali) ed al crollo del prezzo del petrolio, pilastro fondante e portante del sistema economico locale.
A dispetto del quadro sanzionatorio e della fragilità dell'economia russa, il Governo italiano ha incoraggiato la prosecuzione di contatti fra imprese italiane e russe, anche e soprattutto per futuri investimenti congiunti in settori non colpiti dalle misure restrittive. Tali prospettive di collaborazione sono state in particolare approfondite in occasione di recenti colloqui del Vice Primo Ministro russo Dvorkovich con i Ministri degli Affari Esteri, dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole, nel corso della sua missione in Italia nel gennaio scorso. In tale ambito si è concordato di prevedere nuovi e decisivi incontri già a partire dalla prossima primavera.
Per quanto concerne, infine, le iniziative volte a sostenere i settori dell'economia nazionale danneggiati dalle sanzioni e dalle contromisure russe, si fa presente che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è da subito fortemente attivato in seno al Consiglio Agricoltura e Pesca della UE (Agrifish), sia durante il semestre di Presidenza italiano che in seguito, per spingere la Commissione ad adottare i provvedimenti necessari per contrastare gli effetti dell'embargo russo sui prodotti agroalimentari europei.
A partire dal mese di agosto 2014, dopo il Consiglio Agrifish straordinario convocato dalla Presidenza italiana, la Commissione Europea ha deciso di predisporre un piano di emergenza della politica agricola comune per ridurre l'offerta di una serie di prodotti deperibili sul mercato europeo. In tale ambito, sono state adottate specifiche misure di sostegno per i settori più penalizzati dall'embargo russo, in particolare nel comparto ortofrutticolo e lattiero-caseario.
Nel giugno 2015, a seguito della decisione della Federazione Russa di prorogare le sanzioni fino ad agosto 2016, la Commissione UE ha deciso, a sua volta, di prorogare per un ulteriore anno il ritiro dal mercato di ulteriori 75.000 tonnellate di taluni prodotti ortofrutticoli abitualmente esportati in Russia. Tale decisione è stata assunta su impulso del Consiglio, a cui l'Italia ha fortemente contribuito.
Infine, a settembre dello scorso anno, sempre su impulso dell'Italia e degli altri Stati membri, la Commissione ha deciso un nuovo pacchetto di misure, del valore complessivo di 500 milioni di euro, per contrastare la difficile situazione del mercato agricolo dell'Unione, e in particolare dei comparti lattiero-caseario e delle carni, determinata in parte anche dal protrarsi delle restrizioni commerciali con la Federazione Russa. Tali nuove misure sono al momento in corso di applicazione”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2679-bis-A/247 Ordine del giorno |
Nicoletti |
Assemblea |
9/3/2016 |
III |
Reclutamento del personale delle istituzioni scolastiche e formative italiane all'estero con particolare riferimento al personale della Provincia autonoma di Trento |
L'ordine del giorno Nicoletti n. 9/2679-bis-A/247, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 novembre 2014, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità per il personale scolastico alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento, nonché di altre amministrazioni autonome, di accedere ai posti nelle istituzioni scolastiche e formative italiane all'estero alle medesime condizioni del personale dipendente dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca; a promuovere in tempo utile un accordo specifico fra i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, e la Provincia uutonoma di Trento, nonché eventuali altre amministrazioni autonome.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“L'utilizzo del personale scolastico presso le istituzioni scolastiche e formative all'estero è disciplinato in via generale dal Decreto Legislativo 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) - nonché dai contratti collettivi relativi alle diverse categorie professionali- e, per quanto concerne più specificatamente la Provincia Autonoma di Trento, dalla legge provinciale 5/2006 (Sistema Educativo di Istruzione e formazione del Trentino). Su tali basi, tutto il personale docente, amministrativo e dirigente, ivi incluso quello in servizio presso le Amministrazioni autonome, può accedere ai posti nelle istituzioni scolastiche all'estero alle medesime condizioni.
In questo quadro, la Provincia Autonoma di Trento ha sottoposto il 6 agosto scorso al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) una bozza di intesa volta a regolare l'invio all'estero di dirigenti ed insegnanti in servizio nella suindicata Provincia, nella misura rispettivamente di 2 e 18 unità per anno scolastico, nonché la questione dell'assunzione delle relative spese. In particolare, si prevede che tutti gli oneri connessi all'utilizzazione del personale all'estero, sia relativi alla retribuzione metropolitana che a carattere previdenziale e pensionistico, siano a carico dell'Amministrazione centrale.
In questa fase la Farnesina ha svolto un'azione di impulso, coordinandosi con il Ministero dell'Istruzione per gli aspetti di competenza di quel Dicastero, come quelli relativi al trattamento economico metropolitano, e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli aspetti afferenti la sostenibilità finanziaria della proposta. Come comunicato direttamente alla Provincia Autonoma di Trento, il MIUR ha risposto ritenendo che la proposta di accordo non potesse essere accolta, in quanto la copertura delle spese retributive, previdenziali e pensionistici da parte dell'Amministrazione centrale comporterebbe un onere aggiuntivo a carico dello Stato, per il quale non sussiste al momento la necessaria copertura finanziaria. In raccordo con la Farnesina, da parte del MIUR è stata comunque manifestata la disponibilità ad approfondire ulteriormente la questione con le parti interessate, anche alla luce di eventuali modifiche sul piano tecnico-giuridico.
In merito alla proposta di una “quota” di personale proveniente dalla Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del contingente scolastico destinato a prestare servizio all'estero - il cui numero complessivo massimo si attesta per il 2016 a 624 posti - la Farnesina ha effettuato un'approfondita verifica dal punto di vista tecnico- giuridico. Ne è emerso che tale proposta non appare in linea con la normativa vigente in materia di procedure di selezione e assegnazione sui posti all'estero. Per quanto concerne il personale docente e amministrativo, sono infatti previste apposite graduatorie a livello nazionale, il cui scorrimento avviene in base ai posti che si rendono vacanti all'estero, mentre per i dirigenti scolastici vi sono avvisi pubblici aperti a tutti. Un'eventuale intesa specifica con la Provincia Autonoma di Trento volta ad introdurre delle limitazioni nel contingente in favore del personale proveniente da tale Provincia determinerebbe pertanto una disparità di trattamento all'interno del comparto scuola, non compatibile con l'impianto normativo attuale”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
8/00151 Risoluzione conclusiva |
Spadoni |
Commissione |
9/3/2016 |
III |
Rispetto dei diritti umani nell'estrazione e commercializzazione di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio |
La risoluzione conclusiva Spadoni ed altri n. 8/00151, approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 5 novembre 2015, impegnava l'esecutivo a sostenere in seno al Consiglio dell'Unione europea la tracciabilità obbligatoria dei minerali provenienti dalle zone di conflitto e ad alto rischio, nonché la revisione del regolamento proposto dal Parlamento europeo e dal Consiglio a due anni dalla sua applicazione e successivamente ogni tre anni.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“1. La proposta di regolamento relativa alla istituzione di un sistema volontario di tracciabilità di quattro metalli (stagno, tantalio, tungsteno ed oro) e dei loro minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio è stata presentata dalla Commissione Europea nel marzo 2014 al fine di contrastare il finanziamento dei gruppi armati, risultando coerente con la nuova strategia della Commissione in materia di politica commerciale e commercio sostenibile (recentemente rifusa nella Comunicazione “Commercio per tutti” dello scorso 14 ottobre). In seguito agli emendamenti approvati dal Parlamento Europeo in occasione della plenaria dello scorso 20 maggio, che hanno modificato la proposta introducendo un obbligo di certificazione, il dossier è passato all'esame del Consiglio.
2. In sede di comitato tecnico competente (Gruppo di lavoro sulle questioni commerciali, seguito in primis dal Ministero per lo Sviluppo Economico) la Presidenza lussemburghese ha inizialmente presentato un suo testo di compromesso volto a recepire le indicazioni del Parlamento Europeo in merito all'obbligatorietà del regime, incontrando tuttavia l'opposizione della maggioranza delle delegazioni. A seguito di ciò, in occasione della riunione dell'11 novembre, la Presidenza, constatata l'impossibilità di procedere sul testo emendato dal Parlamento Europeo, ha quindi deciso di tornare alla iniziale proposta della Commissione che prevede l'introduzione di un sistema di due diligence e di certificazione della provenienza dei metalli ad adesione volontaria. Il rappresentante italiano nel gruppo consiliare, pur sottolineando che da parte italiana si sosteneva una proposta coerente con l'impegno contenuto nella risoluzione in oggetto, non ha potuto far altro che prendere atto del sostegno accordato dalla maggioranza delle delegazioni alla nuova proposta della Presidenza.
3. Il testo del Consiglio è stato quindi sottoposto alla procedura negoziata del c.d. trilogo con le altre due Istituzioni per giungere alla definizione di una posizione di possibile compromesso che la Commissione ha presentato il 22 gennaio. Tale nuova proposta - che prevede l'obbligatorietà del sistema di certificazione per gli importatori dei quattro metalli, ma che lascia tuttavia ancora indefiniti alcuni aspetti del regolamento e, in particolare, l'indicazione precisa delle zone di conflitto e ad alto rischio e delle misure di accompagnamento per le PMI - verrà discussa nelle prossime riunioni del competente gruppo consiliare”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3393-A/25 Ordine del giorno |
Palazzotto |
Assemblea |
10/3/2016 |
III |
Iniziative volte a sostenere la ricostruzione della città siriana di Kobane e la stabilizzazione dei territori a prevalenza curda |
L'ordine del giorno Palazzotto ed altri n. 9/3393-A/25, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, impegnava l'esecutivo a supportare, allorché le condizioni di sicurezza lo consentiranno, la ricostruzione della città siriana di Kobane e degli altri territori distrutti dallo Stato Islamico, prevedendo iniziative anche per la stabilizzazione dei territori a prevalenza curda.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“L'Italia è intervenuta immediatamente dopo lo scoppio del conflitto siriano, mettendo a disposizione sino ad oggi un contributo complessivo pari ad oltre 84 milioni di euro. In particolare, sono stati realizzati interventi in favore della popolazione sfollata all'interno del Paese (29%) e per sostenere gli sforzi dei Paesi di accoglienza dei rifugiati, soprattutto Libano (37%) e Giordania (19%), mentre una quota minore è stata destinata ai rifugiati in Iraq (4%) e in Turchia, anche attraverso operazioni di trasporto transfrontaliere al valico con la Siria (4%), oltre che per iniziative di respiro regionale (7%). Sul piano multilaterale, il nostro Paese è inoltre intervenuto attraverso lo strumento dei Fondi Fiduciari, contribuendo al Syria Recovery Trust Fund (SRTF) tedesco-emiratino con 3.4 milioni di Euro e divenendo membro fondatore del Trust Fund europeo (EUTF) per la Siria con un contributo di 3 milioni di Euro.
Nel 2016, il Governo italiano rafforzerà sensibilmente il proprio impegno in risposta alla crisi siriana, assicurando un contributo di 45 Milioni di euro a dono (pari a circa 50 Milioni di dollari), articolato in interventi di emergenza ed in progetti volti a favorire lo sviluppo economico dei Paesi della Regione. Come annunciato durante la Conferenza dei donatori sulla Siria, tenutasi a Londra lo scorso 4 febbraio, tali iniziative si inseriscono nel quadro di un impegno complessivo per il triennio 2016¬2018 pari a circa 400 milioni di dollari. A valere sulle risorse in questione, sono già stati finanziati due interventi di emergenza dell'importo complessivo di 3 milioni di Euro che verranno realizzati dal Programma Alimentare Mondiale-PAM (2 Milioni) e dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari-OCHA (1 Milione) rispettivamente nei settori della fornitura di beni alimentari (farina, legumi, zucchero, olio vegetale) e della distribuzione di generi di prima necessità (tende, stufe, combustibile) a favore dei civili in fuga dalle aree assediate in prossimità di Aleppo.
In linea di continuità con l'attività svolta negli anni corsi, si prevede di realizzare iniziative di assistenza umanitaria anche nella città di Kobane e nelle aree limitrofe, compatibilmente all'esistenza di adeguate condizioni di sicurezza in Siria”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3393-A/35 Ordine del giorno |
Micillo |
Assemblea |
16/3/2016 |
III |
Azione di sensibilizzazione sul Governo turco affinché favorisca il transito di aiuti umanitari verso la regione siriana del Rojava |
L'ordine del giorno Micillo n. 9/3393-A/35, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, impegnava l'esecutivo a intervenire sul Governo turco affinché favorisca il transito di aiuti umanitari verso le istituzioni del Rojava.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“L'autoproclamata regione autonoma di Rojava è un'amministrazione de facto non riconosciuta dalla comunità internazionale, installatasi nel 2012 in tre distretti a maggioranza curda della Siria settentrionale e articolata in tre governi locali distinti (Efrin, Kobane e Cizre). La forza politica dominante è il Partito dell'Unione Democratica (PYD), collegato al partito turco PKK, al quale sono associate altre forze politiche e comunità etnico-confessionali. L'Italia non riconosce la regione autonoma di Rojava ed ha riaffermato, nei rilevanti fori, i principi della sovranità, integrità e indipendenza della Siria. Ciò nondimeno, la Farnesina ha avuto contatti con esponenti politici curdo-siriani, anche alla luce della grave crisi umanitaria che ha colpito la popolazione locale.
Gli scontri tra milizie jihadiste del Daesh e combattenti curdo-siriani sono infatti diventati particolarmente cruenti a partire dall'estate 2014, quando il Daesh ha lanciato una violenta campagna militare nel cantone di Kobane, a ridosso del confine turco, causando l'evacuazione della stragrande maggioranza della popolazione civile. Dal mese di ottobre 2014, sono cominciati i bombardamenti aerei della coalizione anti-ISIL in Siria, che hanno consentito ai combattenti del PYD di respingere l'offensiva, strappando al Daesh un'ampia porzione di territorio.
A seguito dell'intervento russo, il PYD si è avvantaggiato dell'indebolimento del Nusra e dei gruppi ribelli per acquisire nuovi territori a nord di Aleppo, con l'obiettivo dichiarato di ricongiungere tutti i territori nel nord della Siria. Tale strategia ha tuttavia suscitato la ferma condanna da parte delle autorità turche, che considerano il PYD alla stregua di un'organizzazione terroristica per il suo legame con il PKK (inserita nella lista di organizzazioni terroristiche stilata dall'Unione Europea). Lo scorso 12 febbraio, la Turchia ha pertanto sferrato attacchi d'artiglieria nel nord della Siria contro obiettivi del PYD, senza tuttavia arrestare l'avanzata delle milizie pro-PYD, che hanno sospinto a nord i ribelli siriani, finendo per trovarsi a diretto contatto con il Daesh.
A fronte degli sviluppi militari a nord di Aleppo e delle crescenti tensioni lungo il confine turco-siriano, l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea, d'intesa con l'Italia e altri Stati membri, ha invitato tutte le parti belligeranti, inclusa la Russia, ad arrestare le operazioni militari, rivolgendo lo stesso appello alla Turchia e alle milizie curde operanti in Siria.
Sotto il profilo umanitario, i territori a prevalenza curda nel nord della Siria sono classificati dalle Nazioni Unite quali “aree difficilmente raggiungibili” dai convogli umanitari. In applicazione della Risoluzione n. 2165 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le agenzie ONU possono infatti utilizzare soltanto i due valichi turco- siriani di Bab al-Salam e Bab al-Hawa, il valico tra la Giordania e la Siria (nei pressi di Deraa) e un valico sul confine siro-iracheno. Nei confronti delle aree a prevalenza curda vige peraltro un embargo da parte delle autorità turche, parzialmente mitigato dalla sporadica apertura, su richiesta dell'ONU, del varco di Nusaybin (nei pressi di Qamishli) ai convogli del World Food Programme (WFP). Gli aiuti umanitari riescono comunque a raggiungere il nordest siriano dai valichi informali aperti con il Kurdistan iracheno e dai precari canali di comunicazione con le aree sotto controllo del regime o dei ribelli. Nonostante la tensione tra Turchia e PYD contribuisca ad aggravare il quadro umanitario, soprattutto nel caso di una escalation militare su vasta scala lungo il confine turco-siriano, la situazione umanitaria non rientra al momento tra quelle che presentano maggiore criticità.
L'Italia, sia all'interno dell'ISSG (International Syria Support Group) che nel quadro dei contatti bilaterali con gli attori regionali e internazionali, sostiene la prospettiva di una soluzione politica al conflitto siriano, attraverso l'attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n.2254 del dicembre 2015 e, da ultimo, attraverso la piena operatività delle intese raggiunte alla Ministeriale di Monaco (11 febbraio 2016) per favorire il superamento della crisi umanitaria e la cessazione delle ostilità. Sul fronte umanitario, l'Italia ha immediatamente disposto un pacchetto di interventi del valore di 3 Milioni di euro per la distribuzione di generi alimentari e di beni di prima necessità da parte del Programma Alimentare Mondiale-PAM e dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli aiuti umanitari- OCHA a favore dei civili in fuga dagli scontri e dai bombardamenti nel Governatorato di Aleppo. Nuovi interventi potranno essere decisi in futuro, sulla base degli sviluppi della situazione umanitaria.
Il nostro Paese, coerentemente con la posizione assunta nei pertinenti fori multilaterali, continua d'altra parte a sollecitare l'ampliamento del numero dei varchi a disposizione delle agenzie dell'ONU e delle ONG internazionali per l'invio di aiuti urgenti alla popolazione civile, ivi includendo i valichi sul confine turco-siriano, quale quello di Nusaybin, al fine di consentire l'accesso alle zone sotto assedio. Nonostante si siano recentemente registrati alcuni sviluppi incoraggianti sul terreno, riteniamo sia indispensabile proseguire lungo la strada tracciata a Monaco al fine di consentire il regolare invio di aiuti alla popolazione siriana”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3393-A/1 Ordine del giorno |
Quartapelle Procopio |
Assemblea |
16/3/2016 |
III |
Rafforzamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo in favore della Repubblica libanese |
L'ordine del giorno Quartapelle Procopio ed altri n. 9/3393-A/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, impegnava l'esecutivo a rafforzare gli interventi di cooperazione allo sviluppo in favore della Repubblica libanese, con particolare riguardo a programmi orientati alla stabilizzazione, alla ricostruzione e alla riabilitazione delle realtà territoriali e delle comunità libanesi e di rifugiati più vulnerabili, assicurando priorità ai programmi di scolarizzazione dei minori.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“La Cooperazione Italiana ha una presenza ormai consolidata in Libano ed è uno dei principali donatori internazionali, collocandosi al secondo posto fra i Paesi europei in termini di cooperazione allo sviluppo, con oltre 50 programmi in corso per un ammontare complessivo di 155 milioni di Euro tra crediti d'aiuto e finanziamenti a dono.
Fin dall'esplosione della guerra civile siriana, che ha determinato il massiccio afflusso in Libano di profughi in fuga dal conflitto, la Cooperazione italiana è intervenuta tempestivamente al fine di portare soccorso sia ai siriani in fuga che alle comunità ospitanti libanesi, con un impegno complessivo che ammonta fino ad oggi a oltre 31 milioni di euro. Nel quadro degli interventi attuati dall'Italia in risposta alla crisi siriana, il Libano rappresenta infatti il maggiore beneficiario delle iniziative di cooperazione.
Attualmente, sono in corso iniziative per un valore di 5,32 milioni di euro sul canale bilaterale in favore dei rifugiati siriani in Libano e delle comunità ospitanti per la realizzazione di progetti nei settori socio-sanitario, materno-infantile, educativo, nonché per interventi finalizzati al rafforzamento dei servizi di base e ambientali e alla creazione di attività generatrici di reddito. L'approccio operativo adottato prevede l'esecuzione di attività di “cash for work” per la realizzazione di opere di piccola manutenzione programmate in partenariato con le municipalità locali. In tal modo, i rifugiati siriani possono acquisire esperienza professionale e guadagnare piccole somme di denaro per il sostentamento delle proprie famiglie, mentre la comunità ospitante beneficia delle opere e dei servizi realizzati, partecipando attivamente alle attività finanziate. Le iniziative sono realizzate dall'Ambasciata a Beirut con il concorso delle varie ONG italiane operanti nel Paese.
Sul piano multilaterale, il Governo italiano ha sostenuto nel corso degli ultimi due anni il “Regional Response Plan” delle Nazioni Unite, tramite contributi al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia-UNICEF (2.100.000 euro) per interventi nel settore dell'istruzione, dell'acqua e dell'igiene; all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati-UNHCR (2,7 milioni di euro) per attività multisettoriali rivolte al rafforzamento dei servizi di base; al Programma Alimentare Mondiale-PAM (3 milioni di euro) per l'assistenza alimentare mediante la distribuzione di voucher elettronici; al Comitato Internazionale della Croce Rossa-CICR (1.000.000 euro) per attività di natura sanitaria; all'Organizzazione Internazionale del Lavoro-ILO (400.000 Euro) per migliorare i servizi all'impiego e rispondere al bisogno crescente di lavoro sia per i rifugiati che per le comunità libanesi più vulnerabili.
L'Italia fornisce inoltre un contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo-UNDP (3.200.000 euro) nell'ambito del Programma a supporto delle municipalità e delle comunità ospitanti in Libano, che mira a promuovere l'inclusione economica e sociale delle fasce più povere della popolazione, con particolare attenzione alle donne e ai giovani, attraverso la realizzazione di attività di cash for work, in particolare con interventi per la conservazione e la salvaguardia ambientale, la sanità e l'igiene pubblica.
In ambito europeo, il nostro Paese partecipa con un contributo di 3 milioni di euro Fondo Fiduciario europeo in risposta alla crisi siriana (EUTF), istituito a fine 2014 e di cui l'Italia è membro fondatore. Tra le linee prioritarie di intervento del Fondo vi sono: l’assistenza per la stabilizzazione e la resilienza per i rifugiati e le comunità ospitanti in Iraq, Libano, Giordania, Turchia ed Egitto, sostenendo in particolare le capacità di lungo periodo degli Stati ospitanti di affrontare i flussi dei rifugiati; il finanziamento di interventi mirati ai bisogni dei rifugiati, in particolare in materia di istruzione primaria, "Vocational Training", e istruzione superiore.
Come riaffermato pubblicamente in occasione della recente Conferenza sulla crisi siriana, svoltasi a Londra il 4 febbraio scorso, il Governo italiano intende rafforzare ulteriormente gli interventi di cooperazione in Libano e, più in generale, il proprio impegno per far fronte alla crisi siriana. In tale occasione, il Ministro Gentiloni ha infatti annunciato un ambizioso pacchetto di aiuti per il triennio 2016/2018, articolato in 150 milioni di dollari in interventi a dono, 200 milioni di dollari in crediti di aiuto a beneficio di Libano e Giordania e 50 milioni di dollari di cancellazione del debito bilaterale vantato nei confronti dei predetti due Paesi mediorientali.
Il documento triennale di programmazione e indirizzo 2015-2017, approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 luglio 2015, stabilisce che il nostro Paese deve proseguire il sostegno ai Paesi a rischio di destabilizzazione a seguito della crisi siriana, con particolare riferimento al Libano. Il focus tematico degli interventi della cooperazione italiana rimarrà, anche per il prossimo triennio, il sostegno al settore dell'istruzione e la creazione di opportunità di reddito e di impiego per i profughi, con una particolare attenzione alle condizioni delle donne e dei giovani”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3444-A/187 Ordine del giorno |
Sibilia |
Assemblea |
10/3/2016 |
III |
Gestione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in coerenza con le specifiche finalità di cooperazione |
L'ordine del giorno Sibilia n. 9/3444-A/187, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015, impegnava l'esecutivo: a valutare l'opportunità di adottare le necessarie disposizioni affinché sia il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a gestire unitariamente i fondi per banche e fondi di sviluppo proprio allo scopo di garantire la coerenza delle politiche e di tutte le attività di cooperazione; ad assumere le necessarie determinazioni per assicurare la trasparenza nell'erogazione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, sulla destinazione finale e sul relativo esito.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“La Legge di Riforma della Cooperazione italiana (L. 125/2014), all'art. 11, comma 1, attribuisce la responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione. La legge pone, inoltre, un forte accento sulla necessaria coerenza delle politiche di cooperazione, assegnando al Ministro degli Affari Esteri ed al Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo sviluppo la competenza ad assicurarne il rispetto.
In tale quadro, nel rispetto dell'art. 5, comma 5 della citata legge, la Farnesina si è sempre adoperata - e continuerà a farlo anche in futuro - per rafforzare ulteriormente il coordinamento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di gestione dei contributi italiani alle banche ed ai fondi di sviluppo (ivi inclusa, ovviamente, la verifica circa la trasparenza e l'efficacia di tale gestione), anche nella fase della programmazione strategica degli interventi.
A ulteriore prova di quanto sopra, si segnala che il Documento triennale di programmazione e di indirizzo è predisposto, ai sensi dell'art. 12 della Legge 125/2014, dalla Farnesina di concerto con il MEF, proprio al fine di assicurare la necessaria coerenza delle politiche di cooperazione.
Infine, la trasparenza nell'erogazione dei fondi, sulla destinazione finale e sul relativo esito viene assicurata ogni anno dalla predisposizione da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il MEF, di una relazione dettagliata sulle attività cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, incluse la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della l. 125/2014”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3393-A/30 Ordine del giorno |
Grande |
Assemblea |
10/3/2016 |
III |
Reintroduzione nei futuri decreti-legge di proroga delle missioni internazionali delle disposizioni relative ai programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge n. 58 del 2001 |
L'ordine del giorno Grande n. 9/3393-A/30, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, impegnava l'esecutivo a valutare la possibilità di reinserire, a partire dal prossimo decreto-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali, le disposizioni relative alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo italiano, e la Farnesina in particolare, hanno sempre riconosciuto l'importanza che le attività di sminamento umanitario rivestono ai fini della stabilizzazione, del consolidamento dei processi di pace e della creazione delle condizioni necessarie allo sviluppo economico dei Paesi interessati. Dimostrazione concreta di tale attenzione è il fatto che l'Italia si colloca tra i pochi Paesi che dispongono di una Legge “ad hoc” in materia, ovvero la nr. 58 del 2001, che istituisce il “Fondo per lo Sminamento Umanitario”.
La gestione di tale Fondo è affidata alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che agisce di concerto con la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza e le Direzioni Generali competenti per area geografica nel definirne l'utilizzo.
All'interno del Fondo per lo sminamento confluiscono sia le risorse assegnate dalla Legge di Stabilità, sia quelle stanziate dal cosiddetto Decreto Missioni. Per l'anno 2015, il Fondo per lo sminamento umanitario ha potuto contare complessivamente su stanziamenti di competenza pari a 3.453.476 euro (di cui € 590.049 derivanti dalla Legge di stabilità 2015, € 1.163.427 dal residuo di stanziamento 2014 e € 1.700.000 dal Decreto missioni gennaio-settembre 2015), cifra superiore di oltre un milione rispetto alla media degli anni precedenti.
Nell'ambito di tale importo, sono state deliberate nel corso del 2015 iniziative per un ammontare complessivo pari a € 2.701.683, concernenti progetti della comunità internazionale in Bosnia, Afghanistan, Colombia, Striscia di Gaza, Sudan, Somalia e Siria.
La presenza di residui attivi rispetto alla dotazione finanziaria iniziale non ha dunque reso necessario richiedere, in fase di programmazione, l'allocazione di risorse aggiuntive per il Fondo in sede di predisposizione del Decreto Missioni Internazionali relativo all'ultimo trimestre del 2015.
Per il 2016, la Farnesina ha formulato una richiesta di finanziamento a valere sul Decreto Missioni pari a 1.700.000 Euro, che si aggiunge all'importo di 1.750.000 Euro previsto per la programmazione dalla Legge di Stabilità 2016. Ciò consentirà all'Italia di mantenere inalterato, rispetto al 2015, l'impegno finanziario complessivo nel settore dello sminamento umanitario, assicurando la necessaria coerenza e continuità delle risorse”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3393-A/46 Ordine del giorno |
Scagliusi |
Assemblea |
16/3/2016 |
III |
Stato di attuazione del progetto di cooperazione in Siria dell’Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB) |
L'ordine del giorno Scagliusi n. 9/3393-A/46, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, impegnava l'esecutivo a valutare lo stato di attuazione del progetto di cooperazione in Siria messo a punto con l'Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB).
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“Nel corso degli ultimi anni, gli interventi della cooperazione italiana in risposta alla crisi siriana non si sono concentrati esclusivamente sulla pura emergenza, ma hanno preso in considerazione la resilienza delle comunità ospitanti, il rafforzamento delle autorità locali, la riabilitazione delle infrastrutture di base (reti idriche/elettriche, strade, scuole, ospedali), il sostegno all'erogazione dei servizi pubblici essenziali (sanità, istruzione, gestione dei rifiuti), la creazione di opportunità di lavoro ed il sostegno allo sviluppo agricolo e rurale.
Grazie alle diverse esperienze acquisite, l'Italia è capofila per il settore agricoltura e sicurezza alimentare del Gruppo di Lavoro per la ripresa economica e lo sviluppo del Gruppo degli Amici del Popolo Siriano (GFSP).
Nel dicembre 2013 a Seoul, l'Italia ha presentato al GFSP un programma da realizzare nelle zone sotto il controllo dell'opposizione siriana, messo a punto con l'Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB), che è stato in seguito approvato dal GFSP.
Il progetto prevede, tra l'altro, il finanziamento di interventi ad impatto immediato (come il ripristino di infrastrutture, l'acquisto di macchinari agricoli, sementi e vaccinazione di bestiame, la fornitura di fertilizzanti, etc.) utili per la ripresa della produzione agricola in alcune aree e per l'accesso degli agricoltori ai servizi di base, oltre che la realizzazione di attività di formazione ed assistenza tecnica a sostegno del neocostituito Ministero dell'Agricoltura del Governo siriano ad interim.
Tale programma è attualmente in corso di realizzazione, con il contributo di 2,2 milioni di euro della Cooperazione italiana, al quale si è recentemente aggiunto un ulteriore contributo, pari a 0,68 milioni di euro, del Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale britannico.
Lo IAMB collabora pertanto attivamente con la Cooperazione Italiana nel settore agricolo, con specifico riferimento alla fornitura di input agricoli a favore delle comunità siriane delle aree liberate, operando in stretto raccordo anche con la Cooperazione britannica ed il Ministero degli Esteri turco. Non svolgendo direttamente attività in Siria, i tecnici IAMB operano da Gaziantep (Turchia) al fine di rispondere alle esigenze agronomiche e zootecniche delle comunità locali interessate”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3393-A/10 Ordine del giorno |
Maestri |
Assemblea |
17/3/2016 |
III |
Coinvolgimento dei rappresentanti della comunità curdo-siriana nell’ambito dei negoziati sulla Siria |
L'ordine del giorno Maestri ed altri n. 9/3393-A/10, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, impegnava l'esecutivo a sollecitare l'inviato speciale dell'ONU per la Siria affinché ai negoziati sotto gli auspici dell'ONU fossero invitati anche i rappresentanti della comunità curdo-siriana.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“Dopo cinque anni di efferate violenze e distruzioni, la crisi siriana sta attraversando una fase cruciale, in cui si comincia a esplorare concretamente la via di una soluzione politica al sanguinoso conflitto. Come affermato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Gentiloni in occasione del Question Time in Aula Camera del 24 febbraio scorso, la recente proposta di Russia e Stati Uniti rappresenta un passo importante verso la cessazione delle ostilità nel Paese e il superamento della crisi umanitaria, che l'Italia ha fortemente sostenuto e incoraggiato nell'ambito del “Gruppo di Supporto Internazionale per la Siria” ISSG - detto anche “Processo di Vienna” - di cui siamo parte.
L'Italia ha sempre mantenuto un approccio costruttivo e realistico nell'ambito dell'ISSG, che ha permesso di definire importanti obiettivi di breve e medio termine per il raggiungimento di una soluzione politica al sanguinoso conflitto siriano. Come noto, tali obiettivi, condivisi tra gli stakeholders regionali e internazionali, sono stati fissati dal Consiglio di Sicurezza all'interno della Risoluzione 2254 del dicembre 2015, che ha dato ulteriore impulso agli sforzi della comunità internazionale.
Il nostro Paese ha inoltre assicurato pieno e costante sostegno all'azione dell'Inviato Speciale delle Nazioni Unite (UNSE) De Mistura, al quale il Consiglio di Sicurezza ha affidato il difficile compito di mediare tra le parti siriane. Un caposaldo del nostro approccio, pienamente condiviso da De Mistura, è l'inclusività del processo politico, tanto nella sua dimensione regionale (coinvolgimento degli attori più influenti, quali Arabia Saudita e Iran) quanto sul piano delle varie componenti politiche, etniche e confessionali siriane.
L'Italia si è sempre espressa, in ogni consesso internazionale utile, a favore di una soluzione politica al dramma siriano, sostenendo pienamente l'attuazione del percorso politico-diplomatico tracciato dall'ISSG. In tale ottica, il Governo italiano è ora fortemente impegnato - in raccordo con l'Inviato Speciale dell'ONU De Mistura, con i partner regionali e internazionali, e con diversi interlocutori siriani - al fine di incoraggiare le parti siriane a dare immediata attuazione alle intese raggiunte alla Ministeriale ISSG di Monaco (11 febbraio 2016), con riferimento sia all'invio di aiuti umanitari alla popolazione siriana che alla cessazione immediata delle ostilità, senza avanzare precondizioni che rischierebbero di bloccare l'intero processo. A tal fine, l'Italia partecipa attivamente ai lavori della Task Force umanitaria e a quella sul cessate il fuoco create dall'UNSE De Mistura, che si riuniscono incessantemente a Ginevra.
La forte pressione politica per progressi tangibili sul versante umanitario non deve, tuttavia, far perdere di vista l'obiettivo principale, che è quello di riannodare quanto prima le fila del dialogo politico intra-siriano per avviare una transizione politica in Siria che porti alla pace. La recente intesa rappresenta in tale contesto un'opportunità importante da cogliere, che potrebbe consentire presto il riavvio dei colloqui a Ginevra - inizialmente sotto forma di proximity talks - aperti a tutte le componenti politiche, etniche e confessionali della Siria, che si impegnino a rispettare i principi fissati nel Comunicato di Ginevra e nelle Dichiarazioni di Vienna, ivi includendo l'unità, integrità e sovranità della Siria, e il carattere non confessionale non settario dello Stato siriano.
Da parte italiana si esprime pertanto massima fiducia e pieno sostegno all'azione dell'Inviato Speciale de Mistura, che deciderà - sulla base dei margini di manovra conferitigli dal Consiglio di Sicurezza - tempi e modalità dei colloqui con le forze politiche più rappresentative delle varie comunità etnico-confessionali, ivi incluse le autorità de facto curde nella regione settentrionale del Paese. Al pari dell'UNSE De Mistura, il Governo italiano ritiene nondimeno che la comunità curda sia parte integrante della società e della vita politica siriana, in grado di dare un importantissimo contributo per un futuro di unità nazionale, coesistenza, prosperità e pace in Siria”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3444-A/154 Ordine del giorno |
Bianchi Stella |
Assemblea |
17/3/2016 |
III |
Finanziamento di progetti di cooperazione in materia di lotta ai cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile, in linea con gli impegni assunti nella XXI Conferenza delle Parti (CoP 21) di Parigi |
L'ordine del giorno Stella Bianchi ed altri n. 9/3444-A/154, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di destinare una quota adeguata dei fondi per la cooperazione allo sviluppo agli impegni assunti in attuazione dell'accordo raggiunto nella XXI Conferenza delle Parti (CoP 21) di Parigi in materia di contrasto ai cambiamenti climatici.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“La Cooperazione allo Sviluppo italiana è impegnata da oltre un decennio a realizzare e finanziare interventi che hanno come obiettivo, diretto o indiretto, il rafforzamento della mitigazione, nonché l'adattamento e la resilienza ai cambiamenti climatici nei Paesi beneficiari, anticipando per metodologie e approccio integrato l'Agenda per lo Sviluppo 2030 e le priorità riaffermate in occasione della XXI Conferenza delle Parti (CoP 21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). In coerenza con tale impegno, la Farnesina ha già segnalato al Comitato di Aiuto allo Sviluppo dell'OCSE l'obiettivo di destinare per il prossimo triennio una media di 51 milioni di euro all'anno per interventi e finanziamenti a valenza climatico-ambientale, che si aggiungono alle risorse messe a disposizione da altri Dicasteri, in particolare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
L'Agenda 2030 e il quadro globale di lotta ai cambiamenti climatici emerso alla Conferenza di Parigi configurano l'assistenza ai Paesi più fragili sul piano ambientale come una delle linee portanti della cooperazione internazionale allo sviluppo. In particolare, a Parigi sono stati assunti impegni espliciti a sostegno delle capacità di mitigazione e adattamento al riscaldamento globale nei Paesi in via di sviluppo, che rendono imprescindibile una più vasta azione di sostegno alla tutela e alla rivitalizzazione dei loro ecosistemi (tramite i cosiddetti “ecosystem based approaches”).
Fra gli “ecosystem based approaches” figurano diverse linee di intervento in cui la Cooperazione italiana dispone di comprovata esperienza e capacità operativa: la riforestazione, l'ammodernamento sostenibile delle aree urbane, la tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide e dei bacini fluviali (spesso di dimensione transfrontaliera), la gestione sostenibile della pesca, che si affiancano in particolare al recupero delle terre degradate come strumenti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Occorre peraltro considerare che il degrado dei suoli già oggi comporta la perdita di circa 12 milioni di ettari all'anno e incide sulle vite di più di un miliardo e mezzo di persone in 168 Paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo, mettendo a rischio la sicurezza alimentare delle popolazioni rurali e spingendo le persone a migrare.
Innescando potenzialmente dei cicli di benefici cumulativi sul piano della lotta al riscaldamento globale, della sicurezza alimentare, della crescita economica, del disincentivo alle migrazioni forzate e della sicurezza locale e internazionale, i cosiddetti “ecosystem based approaches” rappresentano approcci operativi prioritari per la Cooperazione italiana nelle diverse aree geografiche di intervento.
Di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si intende pertanto sviluppare ulteriormente l'azione della cooperazione in materia di lotta ai cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile, mantenendo una priorità per gli ecosistemi più vulnerabili, in particolare zone soggette a desertificazione, isole e montagne.
Nell'ottica di integrare coerentemente i risvolti ecosistemici e socio-economici dell'azione ambientale e climatica, la Cooperazione continuerà inoltre ad adeguare anche agli obiettivi di mitigazione, resilienza e adattamento i propri programmi in diversi settori, come quello dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e della conservazione della biodiversità”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3393-A/33 Ordine del giorno |
Nesci |
Assemblea |
17/3/2016 |
III |
Possibilità di includere il Libano, Israele e la Palestina tra i Paesi in cui sperimentare l’intervento dei Corpi civili di pace |
9/3393-A/37 Ordine del giorno |
Caso |
Gli ordini del giorno Nesci n. 9/3393-A/33 e Caso n. 9/3393-A/37, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, impegnavano l'esecutivo a valutare l'opportunità, ove ricorrano le condizioni di sicurezza, di includere la Repubblica del Libano, Israele e la Palestina tra i Paesi nei quali sperimentare l'azione dei Corpi civili di pace, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
In meriti a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“Con l'approvazione della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 sono stati istituiti in Italia in via sperimentale, per il triennio 2014-2016, i corpi civili di pace, una novità di assoluto rilievo nel panorama nazionale, al fine di promuovere la solidarietà e la cooperazione, sia a livello nazionale che internazionale, attraverso azioni di pace non governative.
Il decreto interministeriale del 7 maggio 2015, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha quindi disciplinato i dettagli dell'organizzazione del contingente dei corpi civili di pace, stabilendo i settori, i campi di azione e le aree di intervento in cui potranno essere realizzate le attività sperimentali. In base all'articolo 2 del summenzionato decreto, le attività di sostegno ai processi di democratizzazione, di mediazione e di riconciliazione, le iniziative a sostegno delle capacità operative e tecniche della società civile locale, il monitoraggio del rispetto dei diritti umani e le attività umanitarie e di educazione alla pace si esplicheranno infatti sia nelle aree di conflitto, a rischio di conflitto e post-conflitto, sia nelle aree di emergenza ambientale.
Secondo quanto regolato dall'articolo 3 del citato decreto, i Paesi esteri in cui possono svolgersi i progetti sono individuati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), di concerto con il Dipartimento per la Gioventù e il Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DGSCN-PCM), tenendo conto delle diverse aree geografiche del mondo e delle tipologie di intervento previste dalla predetta normativa (conflitto, rischio di conflitto, post-conflitto, emergenza ambientale).
Nell'elenco dei Paesi contenuto nell'avviso agli enti relativo alla “Presentazione dei progetti per l'avvio al servizio di 200 volontari da impegnare nella sperimentazione dei corpi civili di pace” pubblicato il 30 dicembre 2015, sono stati inseriti 47 Paesi, tra cui il Libano e la Giordania per l'area mediorientale. Si assicura che nell'arco del triennio di sperimentazione si valuterà l'opportunità, anche sulla base dell'evoluzione delle condizioni di sicurezza, di includere Israele e Palestina nelle prossime fasi dell'azione dei Corpi Civili di Pace”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3444-A/300 Ordine del giorno |
Romano Francesco Saverio |
Assemblea |
17/3/2016 |
III |
Opportunità di rafforzare la cooperazione interistituzionale tra Stato e Terzo settore e la partecipazione degli enti associativi a finalità sociale ai programmi di cooperazione allo sviluppo |
L'ordine del giorno Francesco Saverio Romano n. 9/3444-A/300, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di rafforzare la cooperazione interistituzionale tra Stato e Terzo settore e assicurare pari opportunità di partecipazione ai processi e programmi di cooperazione tra gli enti associativi le cui finalità statutarie sono orientate all'attenuazione dell'emarginazione sociale e delle disparità economiche, consentendo agli stessi enti di concorrere all'implementazione dei programmi di sviluppo economico nelle aree economicamente svantaggiate.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“Come noto, la legge 11 agosto 2014, n. 125 identifica (art. 26, comma 2) una serie di organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, dei quali viene promossa la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo.
A tali soggetti è riservata la possibilità di chiedere e ottenere l'iscrizione in un apposito elenco, sulla base di una serie di parametri e criteri all'uopo fissati dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge. Ai soli soggetti iscritti nell'elenco è poi riservata la possibilità di concorrere, mediante procedure comparative pubbliche, alla concessione di contributi o all'affidamento della realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo (art. 26, comma 4).
Il Governo si è tempestivamente attivato per adottare, nei termini previsti dalla normativa vigente (31 gennaio 2016, in base al combinato disposto dell'art. 26, commi 3 e 4 L. 125/2014 e degli artt. 17 e 18 comma 2 dello Statuto dell'Agenzia) i provvedimenti necessari a dare piena esecuzione alla norma di cui all'art. 26. In particolare, il Comitato congiunto ha approvato il 29 gennaio scorso le procedure per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 26 comma 3, nonché la disciplina delle procedure comparative pubbliche di cui al comma 4.
Gli enti associativi le cui finalità statutarie sono orientate all'attenuazione di forme di emarginazione sociale e delle disparità economiche potranno concorrere alla concessione di contributi destinati alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ovvero all'affidamento delle stesse, secondo quanto previsto dalla legge 125/2014, nella misura in cui possiedano i requisiti previsti dalla normativa vigente”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00483 Mozione |
Binetti |
Assemblea |
23/3/2016 |
III |
Iniziative in sede europea e internazionale per la protezione dei perseguitati per motivi religiosi |
La mozione Binetti ed altri n. 1/00483, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 23 settembre 2015, impegnava l'esecutivo: a promuovere l'istituzione di una giornata europea per ricordare coloro che sono stati uccisi a causa della propria fede religiosa; ad adoperarsi affinché i diritti umani e le libertà fondamentali siano al centro delle politiche di aiuto allo sviluppo, fermo restando il rispetto dei principi guida dell'aiuto umanitario: imparzialità, neutralità, indipendenza ed umanità; ad organizzare e a partecipare a incontri con i rappresentanti delle minoranze religiose presenti in Italia per acquisire informazioni dirette sulle loro condizioni e potere, quindi, realizzare interventi umanitari più efficaci; ad inserire il tema del rispetto della libertà religiosa nell'agenda degli incontri internazionali tra i membri del Governo italiano e i Governi di altri Paesi; ad assicurare protezione ai perseguitati per motivi religiosi, in coerenza con le deliberazioni delle Nazioni Unite; ad assumere iniziative affinché parte degli aiuti destinati ad altri Paesi siano devoluti a progetti per la promozione delle minoranze religiose; ad assumere e partecipare, in particolare, a iniziative politiche in sede europea e internazionale a tutela della libertà di religione o credo; ad aggiornare periodicamente la Camera dei deputati sullo stato dei lavori e sui risultati ottenuti.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“La libertà di religione o credo e la protezione dei diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose sono una priorità dell'azione dell'Italia nel mondo, in riconoscimento del fatto che esse rappresentano un elemento imprescindibile di società inclusive, pluralistiche e stabili, a garanzia della pace e della sicurezza internazionali e dello sviluppo sostenibile.
L'Italia è pienamente cosciente della drammaticità della situazione delle minoranze religiose e in particolare cristiane in varie parti del mondo e si è pertanto fortemente attivata per contribuire a portare il tema della libertà di religione al centro del dibattito internazionale. Il Governo italiano sostiene sul piano bilaterale, europeo e multilaterale tutte quelle iniziative che possono concorrere alla promozione della libertà di religione o credo, alla tutela attiva delle comunità minoritarie vittime di violenza, alla promozione del dialogo culturale e interreligioso, alla primazia del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
In ambito multilaterale, l'Italia continua a svolgere un ruolo attivo in primo luogo nell'azione negoziale, evidenziando la libertà di religione e i diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose nelle Risoluzioni dell'Assemblea Generale ONU e del Consiglio Diritti Umani e lavora con gli Stati membri e con il Segretariato per la loro applicazione. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York ha adottato per consenso il 17 dicembre 2015 la risoluzione annuale sulla libertà di religione o credo presentata dall'Unione Europea. Come già negli scorsi anni, anche grazie al contributo italiano, la risoluzione riafferma il diritto di tutti alla libertà di religione e condanna con fermezza le violenze e gli atti terroristici commessi a danno di individui e appartenenti a gruppi religiosi minoritari per motivi religiosi. La risoluzione incoraggia altresì gli Stati ad incrementare gli sforzi per proteggere e promuovere la libertà di religione o credo.
In ambito europeo, anche grazie al contributo dell'Italia, la libertà di religione o credo continua ad essere una priorità dell'Unione Europea in materia di diritti umani. Le Conclusioni del Consiglio Affari Esteri del 15 febbraio 2016 sulle priorità UE nei fori ONU competenti in materia di diritti umani nel 2016 affermano che l'Unione Europea continuerà a promuovere la libertà di religione o credo, a contrastare con fermezza l'intolleranza religiosa e a chiedere maggiore protezione per le persone appartenenti alle minoranze religiose e altre minoranze vittime di persecuzione e violenza.
Il tema è incluso nell'agenda degli incontri bilaterali quando rilevante ed è oggetto di discussione anche con rappresentanti di gruppi religiosi minoritari di Paesi terzi a livello tecnico e politico. L'Italia solleva inoltre la tutela della libertà di religione o credo e i diritti delle minoranze etniche e religiose, indirizzando mirate raccomandazioni nell'ambito della Revisione Periodica Universale (UPR), l'esercizio di monitoraggio della situazione dei diritti umani cui tutti gli Stati membri dell'ONU partecipano con cadenza quadriennale a Ginevra.
La tutela delle persone appartenenti alle minoranze religiose riveste prioritaria importanza anche nei programmi della cooperazione italiana allo sviluppo. Sebbene vincolato al rispetto dei principi guida di umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità, lo strumento dell'aiuto umanitario può essere infatti sincronizzato per assicurare tutela e protezione alle minoranze religiose vittime di violenza. A tale impostazione risponde l'attività umanitaria della Cooperazione italiana allo sviluppo, che non si limita a realizzare concrete attività sul terreno, ma svolge anche un'azione di “advocacy” insieme ai partner europei affinché il tema del rispetto delle minoranze, anche religiose, sia oggetto di attenzione della comunità internazionale.
In tale contesto, numerosi sono, ad esempio, i progetti che più di recente sono stati finanziati dall'Italia per fornire assistenza alle popolazioni colpite dall'offensiva del Daesh in Iraq.
Sono state finanziate (500.000 Euro) le attività dell'UNICEF volte a recare sollievo alle popolazioni sfollate nella Regione Autonoma del Kurdistan, tra cui quasi 300 ragazze yazide, rapite e violentate dal Daesh, che sono oggi ospitate in un centro di accoglienza a Duhok, dove l'UNICEF e una efficiente rete di volontarie locali garantiscono ospitalità e supporto psicologico. Il progetto, della durata di un anno, è stato approvato nel primo semestre del 2015 ed è tuttora in corso.
Ulteriori interventi (2,5 milioni di Euro) in favore dell'UNICEF sono stati finanziati per attività di sostegno a circa 5 mila famiglie di sfollati, appartenenti alle comunità cristiane e yazida, attualmente accolte nei campi di Erbil, Duhok, Zakho, Acre, Amedi e Alqosh, e per attività di contrasto alle mutilazioni genitali femminili.
La Cooperazione italiana è, inoltre, intervenuta (2,5 milioni di Euro) in favore del Funding Facility for Immediate Stabilization (FFIS) gestito all'interno del programma Local Area Development Program di UNDP, che include anche attività di community reconciliation, ovvero programmi di aiuto a leader locali e gruppi comunitari per rafforzare coesione e dialogo sociale.
Sul canale bilaterale, un contributo italiano di 500.000 Euro è stato erogato per potenziare la capacità di risposta del sistema sanitario del Governatorato di Duhok, in relazione all'incremento di domanda che i servizi sanitari devono affrontare a causa della migrazione di gran parte della popolazione cristiana sciita, yazida delle aree limitrofe”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00827 Mozione |
Carfagna |
Assemblea |
23/3/2016 |
III |
Iniziative in sede europea e internazionale per la protezione dei perseguitati per motivi religiosi |
La mozione Carfagna ed altri n. 1/00827, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 23 settembre 2015, impegnava l'esecutivo a sostenere, nel quadro delle iniziative promosse dall'Unione europea e a livello internazionale, ogni azione volta a: riconoscere la persecuzione nei confronti dei cristiani come priorità assoluta, affinché sia condannata e contrastata con ogni mezzo; fornire adeguata protezione alle minoranze religiose e garantire il diritto di tutti ad esercitare e professare la propria fede in sicurezza e libertà; favorire - fermo restando l'impegno dell'Italia a rispettare i principi guida dell'aiuto umanitario, imparzialità, neutralità, indipendenza e umanità - in coordinamento con i partner dell'Unione europea, un effettivo impegno degli Stati per la tolleranza e la libertà religiosa, in particolare dei cristiani e delle altre minoranze perseguitate, laddove risulti minacciata o compressa; promuovere nelle competenti sedi internazionali, di concerto con i partner dell'Unione europea, il rafforzamento del rispetto del principio di libertà religiosa, la tutela delle minoranze religiose, la lotta contro la cristianofobia e il monitoraggio delle violazioni, dando concreta attuazione agli strumenti internazionali esistenti.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“La libertà di religione o credo e la protezione dei diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose sono una priorità dell'azione dell'Italia nel mondo, in riconoscimento del fatto che esse rappresentano un elemento imprescindibile di società inclusive, pluralistiche e stabili, a garanzia della pace e della sicurezza internazionali e dello sviluppo sostenibile.
L'Italia è pienamente cosciente della drammaticità della situazione delle minoranze religiose e in particolare cristiane in varie parti del mondo e si è pertanto fortemente attivata per contribuire a portare il tema della libertà di religione al centro del dibattito internazionale. Il Governo italiano sostiene sul piano bilaterale, europeo e multilaterale tutte quelle iniziative che possono concorrere alla promozione della libertà di religione o credo, alla tutela attiva delle comunità minoritarie vittime di violenza, alla promozione del dialogo culturale e interreligioso, alla primazia del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
In ambito multilaterale, l'Italia continua a svolgere un ruolo attivo in primo luogo nell'azione negoziale, evidenziando la libertà di religione e i diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose nelle Risoluzioni dell'Assemblea Generale ONU e del Consiglio Diritti Umani e lavora con gli Stati membri e con il Segretariato per la loro applicazione. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York ha adottato per consenso il 17 dicembre 2015 la risoluzione annuale sulla libertà di religione o credo presentata dall'Unione Europea. Come già negli scorsi anni, anche grazie al contributo italiano, la risoluzione riafferma il diritto di tutti alla libertà di religione e condanna con fermezza le violenze e gli atti terroristici commessi a danno di individui e appartenenti a gruppi religiosi minoritari per motivi religiosi. La risoluzione incoraggia altresì gli Stati ad incrementare gli sforzi per proteggere e promuovere la libertà di religione o credo.
In ambito europeo, anche grazie al contributo dell'Italia, la libertà di religione o credo continua ad essere una priorità dell'Unione Europea in materia di diritti umani. Grazie all'impegno negoziale dell'Italia, il Piano d'Azione dell'Unione Europa per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato il 20 luglio 2015, include impegni concreti per le Istituzioni europee e gli Stati membri in materia di libertà di religione o credo, quali la protezione dei diritti degli appartenenti alle minoranze religiose e il dialogo interreligioso e interculturale, con particolare riferimento al ruolo dei leader religiosi. In attuazione del Piano d'Azione e ad integrazione delle Linee Guida sulla libertà di religione o credo adottate dall'Unione Europea nel 2013, il Gruppo di lavoro del Consiglio UE per i diritti umani (COHOM) ha definito a fine 2015 una nota di orientamento sull'attuazione delle Linee Guida ad uso interno delle delegazioni dell'Unione Europea nel mondo.
Le Conclusioni del Consiglio Affari Esteri del 15 febbraio 2016 sulle priorità UE nei fori ONU competenti in materia di diritti umani nel 2016 affermano che l'Unione Europea continuerà a promuovere la libertà di religione o credo, a contrastare con fermezza l'intolleranza religiosa e a chiedere maggiore protezione per le persone appartenenti alle minoranze religiose e altre minoranze vittime di persecuzione e violenza.
L'Italia ha sostenuto il dibattito sulla tutela delle minoranze etniche e religiose durante il semestre di presidenza dell'Unione Europea, al fine di condividere le esperienze tra gli Stati membri UE ed aumentare la consapevolezza del problema, in piena adesione ai quattro principi fondamentali dell'aiuto umanitario: umanità, imparzialità, neutralità ed indipendenza.
L'Italia continua a svolgere questa azione, anche in vista del World Humanitarian Summit in programma ad Istanbul il 23 e 24 Maggio 2016, quando il tema della tutela delle minoranze in situazioni di conflitto sarà al centro del dibattito. È importante al riguardo sottolineare il ruolo che le Organizzazioni di matrice religiosa (Faith Based Organizations — FBO) possono svolgere nelle situazioni di conflitto per favorire il dialogo, aprire corridoi umanitari e sensibilizzare le parti in causa sulla necessità di assicurare il rispetto del diritto internazionale umanitario.
L'Italia è impegnata, sia sul canale bilaterale che multilaterale, con programmi di cooperazione allo sviluppo e di assistenza umanitaria a sostegno delle comunità maggiormente minacciate. Si segnalano, in particolare, i progetti concreti che più di recente la Cooperazione italiana allo sviluppo ha realizzato per garantire protezione e tutela alle minoranze etniche e religiose, vittime di violenza e di sopraffazione.
In tale contesto, numerosi sono, ad esempio, i progetti finanziati dall'Italia per fornire assistenza alle popolazioni colpite dall'offensiva del Daesh in Iraq.
Sono state finanziate (500.000 Euro) le attività dell'UNICEF volte a recare sollievo alle popolazioni sfollate nella Regione Autonoma del Kurdistan, tra cui quasi 300 ragazze yazide, rapite e violentate dal Daesh, che sono oggi ospitate in un centro di accoglienza a Duhok, dove l'UNICEF e una efficiente rete di volontarie locali garantiscono ospitalità e supporto psicologico. Il progetto, della durata di un anno, è stato approvato nel primo semestre del 2015 ed è tuttora in corso.
Ulteriori interventi (2,5 milioni di Euro) in favore dell'UNICEF sono stati finanziati per attività di sostegno a circa 5 mila famiglie di sfollati, appartenenti alle comunità cristiane e yazida, attualmente accolte nei campi di Erbil, Duhok, Zakho, Acre, Amedi e Alqosh, e per attività di contrasto alle mutilazioni genitali femminili.
La Cooperazione italiana ha, inoltre, sostenuto interventi (2,5 milioni di Euro) anche in favore del Funding Facility for Immediate Stabilization (FFIS) gestito all'interno del programma Local Area Development Program di UNDP, che include anche attività di community reconciliation, ovvero programmi di aiuto a leader locali e gruppi comunitari per rafforzare coesione e dialogo sociale.
Sul canale bilaterale, un contributo italiano di 500.000 Euro è stato erogato per potenziare la capacità di risposta del sistema sanitario del Governatorato di Duhok, in relazione all'incremento di domanda che i servizi sanitari devono affrontare a causa della migrazione di gran parte della popolazione cristiana sciita, yazida delle aree limitrofe”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00760 Mozione |
Dambruoso |
Assemblea |
23/3/2016 |
III |
Iniziative in sede europea e internazionale per la protezione dei perseguitati per motivi religiosi |
La mozione Dambruoso ed altri n. 1/00760, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 23 settembre 2015, impegnava l'esecutivo a rendersi promotore e a sostenere nelle sedi europee e internazionali ogni iniziativa necessaria ad assicurare la concreta protezione dei perseguitati per motivi religiosi, in coerenza con le deliberazioni delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o credo e con gli indirizzi già approvati dal Parlamento italiano; ad assumere e partecipare a iniziative in sede europea e internazionale, tese a rafforzare la collaborazione con i principali attori regionali e le autorità locali, a tutela della libertà di religione o credo, onde reagire alle violenze più efferate e tutelare le popolazioni e comunità oggetto di massacri e di persecuzioni per ragioni di fede religiosa; ad aggiornare periodicamente la Camera dei deputati sullo stato dei lavori e sui risultati ottenuti.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“La libertà di religione o credo e la protezione dei diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose sono una priorità dell'azione dell'Italia nel mondo, in riconoscimento del fatto che esse rappresentano un elemento imprescindibile di società inclusive, pluralistiche e stabili, a garanzia della pace e della sicurezza internazionali e dello sviluppo sostenibile.
L'Italia è pienamente cosciente della drammaticità della situazione delle minoranze religiose e in particolare cristiane in varie parti del mondo e si è pertanto fortemente attivata per contribuire a portare il tema della libertà di religione al centro del dibattito internazionale. Il Governo italiano sostiene sul piano bilaterale, europeo e multilaterale tutte quelle iniziative che possono concorrere alla promozione della libertà di religione o credo, alla tutela attiva delle comunità minoritarie vittime di violenza, alla promozione del dialogo culturale e interreligioso, alla primazia del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
In ambito multilaterale, l'Italia continua a svolgere un ruolo attivo in primo luogo nell'azione negoziale, evidenziando la libertà di religione e i diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose nelle Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio Diritti Umani e lavora con gli Stati membri e con il Segretariato per la loro applicazione. L'Assemblea Generale ONU a New York ha adottato per consenso il 17 dicembre 2015 la risoluzione annuale sulla libertà di religione o credo presentata dall'Unione Europea. Come già negli scorsi anni, anche grazie al contributo italiano, la risoluzione riafferma il diritto di tutti alla libertà di religione e condanna con fermezza le violenze e gli atti terroristici commessi a danno di individui e appartenenti a gruppi religiosi minoritari per motivi religiosi. La risoluzione incoraggia altresì gli Stati ad incrementare gli sforzi per proteggere e promuovere la libertà di religione o credo.
In ambito europeo, l'Italia è fortemente impegnata nell'applicazione delle Linee Guida UE sulla Libertà di Religione (adottate nel 2013), che indirizzano la politica europea nei Paesi terzi in tale materia e si riferiscono non solo alla libertà di religione quale diritto individuale, ma anche nella sua dimensione collettiva, proprio a tutela delle minoranze.
Con il pieno sostegno dell'Italia, la libertà di religione o credo continua ad essere una priorità dell'Unione Europea in materia di diritti umani. Le Conclusioni del Consiglio Affari Esteri del 15 febbraio 2016 sulle priorità UE nei fori ONU competenti in materia di diritti umani nel 2016 affermano che l'Unione Europea continuerà a promuovere la libertà di religione o credo, a contrastare con fermezza l'intolleranza religiosa e a chiedere maggiore protezione per le persone appartenenti alle minoranze religiose e altre minoranze vittime di persecuzione e violenza.
Grazie all'impegno negoziale dell'Italia, il Piano d'Azione dell'Unione Europea per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato il 20 luglio 2015, include impegni concreti per le Istituzioni europee e gli Stati membri in materia di libertà di religione o credo, quali la protezione dei diritti degli appartenenti alle minoranze religiose e il dialogo interreligioso e interculturale, con particolare riferimento al ruolo dei leader religiosi. In attuazione del Piano d'Azione e ad integrazione delle Linee Guida sulla libertà di religione o credo adottate dall'Unione Europea nel 2013, il Gruppo di lavoro del Consiglio UE per i diritti umani (COHOM) ha definito a fine 2015 una nota di orientamento sull'attuazione delle Linee Guida ad uso interno delle delegazioni dell'Unione Europea nel mondo”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00849 Mozione |
Grande |
Assemblea |
23/3/2016 |
III |
Iniziative in sede europea e internazionale per la protezione dei perseguitati per motivi religiosi |
La mozione Grande ed altri n. 1/00849, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 23 settembre 2015, impegnava l'esecutivo: ad adoperarsi affinché, fermi restando i principi guida dell'aiuto umanitario (imparzialità, neutralità, indipendenza e umanità) il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a partire dalla libertà religiosa, siano al centro delle politiche di aiuto allo sviluppo e garantiti nella negoziazione di accordi internazionali; ad organizzare e partecipare a incontri tra rappresentanti del Governo ed esponenti delle minoranze religiose di diversi Paesi per acquisire informazioni dirette e poter realizzare interventi più efficaci per assicurare la concreta protezione dei perseguitati per motivi religiosi; ad inserire il tema del rispetto della libertà religiosa tra le tematiche da trattare durante gli incontri tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e i loro omologhi di altri Paesi, soprattutto se in questi Paesi tale diritto non è pienamente garantito; ad assumere iniziative affinché parte degli aiuti destinati ad altri Paesi siano devoluti a progetti per la promozione e la tutela delle minoranze religiose, con particolare attenzione all'educazione e ai diversi livelli dell'istruzione; a prevedere la possibilità di sviluppare ulteriori programmi di integrazione che riguardino anche l'ambito religioso in funzione di un'educazione alla tolleranza.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“La libertà di religione o credo e la protezione dei diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose sono una priorità dell'azione dell'Italia nel mondo, in riconoscimento del fatto che esse rappresentano un elemento imprescindibile di società inclusive, pluralistiche e stabili, a garanzia della pace e della sicurezza internazionali e dello sviluppo sostenibile.
L'Italia è pienamente cosciente della drammaticità della situazione delle minoranze religiose e in particolare cristiane in varie parti del mondo e si è pertanto fortemente attivata per contribuire a portare il tema della libertà di religione al centro del dibattito internazionale.
L'Italia continua a promuovere il rispetto della libertà di religione o credo e la tutela delle minoranze religiose sia in ambito multilaterale sia in ogni utile occasione di confronto con i Paesi partner a livello bilaterale. Il tema è incluso nell'agenda degli incontri bilaterali quando rilevante ed è oggetto di discussione anche con rappresentanti di gruppi religiosi minoritari di Paesi terzi a livello tecnico e/o politico. L'Italia solleva inoltre la tutela della libertà di religione o credo e i diritti delle minoranze etniche e religiose, indirizzando mirate raccomandazioni nell'ambito della Revisione Periodica Universale (UPR), l'esercizio di monitoraggio della situazione dei diritti umani cui tutti gli Stati membri dell'ONU partecipano con cadenza quadriennale a Ginevra.
Nel 2014 l'Italia ha promosso l'inserimento delle tensioni religiose e del ruolo dei leader religiosi nei parametri di valutazione del rischio da parte dell'ONU per la prevenzione delle atrocità di massa (il cd. “Framework of Analysis for the prevention of mass atrocities”). Quale seguito operativo del Framework, l'Ufficio del Consigliere Speciale per la Prevenzione del Genocidio delle Nazioni Unite, Adama Dieng, sta promuovendo una serie di seminari a porte chiuse sul ruolo dei leader religiosi nella prevenzione delle atrocità di massa. Il primo seminario regionale, con leader religiosi dell'area europea, è stato ospitato dall'Italia a Treviso il 17-18 settembre 2015. Nel corso del seminario sono state identificate alcune azioni nel settore dell'educazione ai diritti umani e alla tolleranza, circa l'utilizzo dei social media per contrastare messaggi di odio e violenza e il rafforzamento delle sinergie tra leader religiosi e altri attori, che valorizzano il ruolo dei leader religiosi quali promotori di messaggi di pace.
L'Italia continua a sostenere, anche finanziariamente, le attività dell'Ufficio del Consigliere Speciale per la Prevenzione del Genocidio delle Nazioni Unite, in vista della presentazione di un Piano d'Azione e una Dichiarazione sul ruolo dei leader religiosi nella prevenzione dei crimini d'odio che conducono alla commissione di atrocità di massa a fine 2016, sulla base degli esiti dei seminari regionali.
L'Italia è impegnata, sia sul canale bilaterale che multilaterale, con programmi di cooperazione allo sviluppo e di assistenza umanitaria a sostegno delle comunità maggiormente minacciate. Si segnalano, in particolare, i progetti concreti che più di recente la Cooperazione italiana allo sviluppo ha realizzato per garantire protezione e tutela alle minoranze etniche e religiose, vittime di violenza e di sopraffazione.
In tale contesto, numerosi sono, ad esempio, i progetti finanziati dall'Italia per fornire assistenza alle popolazioni colpite dall'offensiva del Daesh in Iraq.
Sono state finanziate (500.000 Euro) le attività dell'UNICEF volte a recare sollievo alle popolazioni sfollate nella Regione Autonoma del Kurdistan, tra cui quasi 300 ragazze yazide, rapite e violentate dal Daesh, che sono oggi ospitate in un centro di accoglienza a Duhok, dove l'UNICEF e una efficiente rete di volontarie locali garantiscono ospitalità e supporto psicologico. Il progetto, della durata di un anno, è stato approvato nel primo semestre del 2015 ed è tuttora in corso.
Ulteriori interventi (2,5 milioni di Euro) in favore dell'UNICEF sono stati finanziati per attività di sostegno a circa 5 mila famiglie di sfollati, appartenenti alle comunità cristiana e yazida, attualmente accolte nei campi di Erbil, Duhok, Zakho, Acre, Amedi e Alqosh, e per attività di contrasto alle mutilazioni genitali femminili.
La Cooperazione italiana ha, inoltre, sostenuto interventi di 2,5 milioni di Euro in favore del Funding Facility for Immediate Stabilization (FFIS) gestito all'interno del programma Local Area Development Program di UNDP, che include anche attività di community reconciliation, ovvero programmi di aiuto a leader locali e gruppi comunitari per rafforzare coesione e dialogo sociale.
Sul canale bilaterale, un contributo italiano di 500.000 Euro è stato erogato per potenziare la capacità di risposta del sistema sanitario del Governatorato di Duhok, in relazione all'incremento di domanda che i servizi sanitari devono affrontare a causa della migrazione di gran parte della popolazione cristiana sciita, yazida delle aree limitrofe”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00856 Mozione |
Bechis |
Assemblea |
23/3/2016 |
III |
Iniziative in sede europea e internazionale per la protezione dei perseguitati per motivi religiosi |
La mozione Bechis ed altri n. 1/00856, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 23 settembre 2015, impegnava l'esecutivo a sostenere, nel quadro delle iniziative promosse dall'Unione europea e a livello internazionale, ogni azione volta a riconoscere la persecuzione nei confronti dei professanti qualsiasi religione come priorità, affinché sia condannata e contrastata con ogni mezzo; a porre in essere, in coordinamento con i partner dell'Unione europea e internazionali, ogni iniziativa volta a rafforzare la capacità dei Paesi alleati e dei Paesi che sostiene con gli strumenti della cooperazione internazionale di fornire adeguata protezione a tutti i fedeli di qualsiasi confessione religiosa e di garantire il loro diritto ad esercitare e a professare la loro fede in sicurezza e libertà, fermo restando l'impegno dell'Italia a rispettare i principi giuda dell'aiuto umanitario (imparzialità, neutralità, indipendenza ed umanità); a promuovere nelle competenti sedi internazionali, di concerto con i partner dell'Unione europea, iniziative atte a rafforzare il rispetto del principio di libertà religiosa, laddove risulti minacciata o compressa, la tutela delle minoranze religiose, la lotta contro la discriminazione religiosa e il monitoraggio delle violazioni, dando concreta attuazione agli strumenti internazionali esistenti.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“L'Italia si è fortemente attivata per contribuire a portare il tema della libertà di religione al centro del dibattito internazionale e sostiene sul piano bilaterale, europeo e multilaterale tutte quelle iniziative che possono concorrere alla promozione della libertà di religione o credo, alla tutela attiva delle comunità minoritarie vittime di violenza, alla promozione del dialogo culturale e interreligioso, alla primazia del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
In ambito multilaterale, l'Italia continua a svolgere un ruolo attivo in primo luogo nell'azione negoziale, evidenziando la libertà di religione e i diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose nelle Risoluzioni dell'Assemblea Generale ONU e del Consiglio Diritti Umani e lavora con gli Stati membri e con il Segretariato per la loro applicazione. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York ha adottato per consenso il 17 dicembre 2015 la risoluzione annuale sulla libertà di religione o credo presentata dall'Unione Europea. Grazie al contributo italiano, la risoluzione riafferma il diritto di tutti alla libertà di religione e condanna con fermezza le violenze e gli atti terroristici commessi a danno di individui e appartenenti a gruppi religiosi minoritari per motivi religiosi. La risoluzione incoraggia altresì gli Stati ad incrementare gli sforzi per proteggere e promuovere la libertà di religione o credo.
In ambito europeo, l'Italia è fortemente impegnata nell'applicazione delle Linee Guida UE sulla Libertà di Religione (adottate nel 2013), che indirizzano la politica europea nei Paesi terzi in tale materia e si riferiscono non solo alla libertà di religione quale diritto individuale, ma anche nella sua dimensione collettiva, proprio a tutela delle minoranze.
Con il pieno sostegno dell'Italia, la libertà di religione o credo continua ad essere una priorità dell'Unione Europea in materia di diritti umani. Il Piano d'Azione dell'Unione Europea per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato il 20 luglio 2015, include, grazie all'impegno negoziale dell'Italia, impegni concreti per le Istituzioni europee e gli Stati membri in materia di libertà di religione o credo: protezione dei diritti degli appartenenti alle minoranze religiose, consentendo loro di manifestare la propria religione o il proprio credo senza timore di violenze, discriminazioni, pressioni politiche, censure o persecuzioni e dialogo interreligioso e interculturale, con particolare riferimento al ruolo dei leader religiosi.
In attuazione del Piano d'Azione e ad integrazione delle Linee Guida sulla libertà di religione o credo adottate dall'Unione Europea 2013, il Gruppo di lavoro del Consiglio UE per i diritti umani (COHOM) ha definito a fine 2015 una nota di orientamento sull'attuazione delle Linee Guida ad uso interno delle delegazioni dell'Unione Europea nel mondo. Le Conclusioni del Consiglio Affari Esteri del 15 febbraio 2016 sulle priorità UE nei fori ONU competenti in materia di diritti umani nel 2016 affermano che l'Unione Europea continuerà a promuovere la libertà di religione o credo, a contrastare con fermezza l'intolleranza religiosa e a chiedere maggiore protezione per le persone appartenenti alle minoranze religiose e altre minoranze vittime di persecuzione e violenza.
L'Italia ha sostenuto il dibattito sulla tutela delle minoranze etniche e religiose durante il semestre di presidenza dell'Unione Europea, al fine di condividere le esperienze tra gli Stati membri UE ed aumentare la consapevolezza del problema, in piena adesione ai quattro principi fondamentali dell'aiuto umanitario: umanità, imparzialità, neutralità ed indipendenza. L'Italia continua a svolgere questa azione, anche in vista. del World Humanitarian Summit in programma ad Istanbul il 23 e 24 Maggio 2016, quando il tema della tutela delle minoranze in situazioni di conflitto sarà al centro del dibattito. È importante al riguardo sottolineare il ruolo che le Organizzazioni di matrice religiosa (Faith Based Organizations - FBO) possono svolgere nelle situazioni di conflitto per favorire il dialogo, aprire corridoi umanitari e sensibilizzare le parti in causa sulla necessità di assicurare il rispetto del diritto internazionale umanitario.
L'Italia è impegnata, sia sul canale bilaterale che multilaterale, con programmi di cooperazione allo sviluppo e di assistenza umanitaria a sostegno delle comunità maggiormente minacciate. Si segnalano, in particolare, i progetti concreti che più di recente la Cooperazione italiana allo sviluppo ha realizzato per garantire protezione e tutela alle minoranze etniche e religiose, vittime di violenza e di sopraffazione.
In tale contesto, numerosi sono, ad esempio, i progetti finanziati dall'Italia in Iraq.
Sono state finanziate (500.000 Euro) le attività dell'UNICEF volte a recare sollievo alle popolazioni sfollate nella Regione Autonoma del Kurdistan, tra cui quasi 300 ragazze yazide, rapite e violentate dal Daesh, che sono oggi ospitate in un centro di accoglienza a Duhok, dove l'UNICEF e una efficiente rete di volontarie locali garantiscono ospitalità e supporto psicologico. Il progetto, della durata di un anno, è stato approvato nel primo semestre del 2015 ed è tuttora in corso.
Ulteriori interventi (2,5 milioni di Euro) in favore dell'UNICEF sono stati finanziati per attività di sostegno a circa 5 mila famiglie di sfollati, appartenenti alle comunità cristiane e yazida, attualmente accolte nei campi di Erbil, Duhok, Zakho, Acre, Amedi e Alqosh, e per attività di contrasto alle mutilazioni genitali femminili.
La Cooperazione italiana è intervenuta (2,5 milioni di Euro) anche in favore del Funding Facility for Immediate Stabilization (FFIS) gestito all'interno del programma Local Area Development Program di UNDP, che include anche attività di community reconciliation, ovvero programmi di aiuto a leader locali e gruppi comunitari per rafforzare coesione e dialogo sociale.
Sul canale bilaterale, un contributo italiano di 500.000 Euro è stato erogato per potenziare la capacità di risposta del sistema sanitario del Governatorato di Duhok, in relazione all'incremento di domanda che i servizi sanitari devono affrontare a causa della migrazione di gran parte della popolazione cristiana sciita, yazida delle aree limitrofe”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00857 Mozione |
Preziosi |
Assemblea |
23/3/2016 |
III |
Iniziative in sede europea e internazionale per la protezione dei perseguitati per motivi religiosi |
La mozione Preziosi ed altri n. 1/00857, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 23 settembre 2015, impegnava l'esecutivo a rafforzare, in vista dell'entrata in vigore della nuova Agenda per lo sviluppo sostenibile, l'applicazione della libertà di religione e della protezione delle minoranze religiose nei Paesi a rischio, nel rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; a rendere la questione della reciprocità religiosa e del rispetto delle minoranze un tema di discussione nell'ambito delle negoziazioni diplomatiche e culturali bilaterali con i Paesi dove questi diritti non sono tutelati; a destinare parte dei fondi per la cooperazione allo sviluppo al sostegno di progetti di tutela delle minoranze religiose e alla promozione di una cultura di tolleranza religiosa.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“La libertà di religione o credo e la protezione dei diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose sono una priorità dell'azione dell'Italia nel mondo, in riconoscimento del fatto che esse rappresentano un elemento imprescindibile di società inclusive, pluralistiche e stabili, a garanzia della pace e della sicurezza internazionali e dello sviluppo sostenibile.
L'Italia continua a promuovere il rispetto della libertà di religione o credo e la tutela delle minoranze religiose sia in ambito multilaterale sia in ogni utile occasione di confronto con i Paesi partner a livello bilaterale. Il tema è incluso nell'agenda degli incontri bilaterali quando rilevante ed è oggetto di discussione anche con rappresentanti di gruppi religiosi minoritari di Paesi terzi a livello tecnico e/o politico. L'Italia solleva inoltre la tutela della libertà di religione o credo e i diritti delle minoranze etniche e religiose, indirizzando mirate raccomandazioni nell'ambito della Revisione Periodica Universale (UPR), l'esercizio di monitoraggio della situazione dei diritti umani cui tutti gli Stati membri dell'ONU partecipano con cadenza quadriennale a Ginevra.
La tutela dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze religiose riveste prioritaria importanza anche nei programmi della cooperazione italiana allo sviluppo.
L'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile adottata al Vertice di New York nel settembre 2015 contiene nella parte preambolare del documento (Dichiarazione Politica) un significativo riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e alla Carta delle Nazioni Unite circa l'obbligo degli Stati-membri di promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali senza alcuna discriminazione basata sulla razza, colore, sesso, lingua, religione o opinione politica. Tale riferimento è richiamato anche in relazione all'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) n. 10 – “Riduzione delle diseguaglianze dentro e fra i Paesi”, allorché si tratta della promozione politica, economica e sociale. Anche al fine di favorire l'attuazione dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile, i progetti umanitari centrati sulla tutela delle minoranze religiose rivestono importanza prioritaria per il Governo. Grazie agli accresciuti stanziamenti assicurati dalla Legge di Stabilità alle attività di Cooperazione allo Sviluppo, il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale intensificherà l'azione umanitaria in tutti i principali teatri di crisi. Una quota dei fondi in questione verrà destinata ad intensificare i progetti volti a tutelare le minoranze religiose, in particolare nell'area medio-orientale (Siria e Iraq), pur nel rispetto dei principi guida dell'aiuto umanitario di neutralità, imparzialità, indipendenza ed umanità.
In tale contesto, si segnalano, in particolare, i progetti concreti che più di recente la Cooperazione italiana allo sviluppo ha realizzato per garantire protezione e tutela alle minoranze etniche e religiose, vittime di violenza e di sopraffazione.
Numerosi sono, ad esempio, i progetti finanziati dall'Italia per fornire assistenza alle popolazioni colpite dall'offensiva del Daesh in Iraq.
Sono state finanziate (500.000 Euro) le attività dell'UNICEF volte a recare sollievo alle popolazioni sfollate nella Regione Autonoma del Kurdistan, tra cui quasi 300 ragazze yazide, rapite e violentate dal Daesh, che sono oggi ospitate in un centro di accoglienza a Duhok, dove l'UNICEF e una efficiente rete di volontarie locali garantiscono ospitalità e supporto psicologico. Il progetto, della durata di un anno, è stato approvato nel primo semestre del 2015 ed è tuttora in corso.
Ulteriori interventi (2,5 milioni di Euro) in favore dell'UNICEF sono stati impegnati per attività di sostegno a circa 5 mila famiglie di sfollati, appartenenti alle comunità cristiane e yazida, attualmente accolte nei campi di Erbil, Duhok, Zakho, Acre, Amedi e Alqosh, e per attività di contrasto alle mutilazioni genitali femminili.
La Cooperazione italiana ha, inoltre, sostenuto interventi di 2,5 milioni di Euro in favore del Funding Facility for Immediate Stabilization (FFIS) gestito all'interno del programma Local Area Development Program di UNDP, che include anche attività di community reconciliation, ovvero programmi di aiuto a leader locali e gruppi comunitari per rafforzare coesione e dialogo sociale.
Sul canale bilaterale, un contributo italiano di 500.000 Euro è stato erogato per potenziare la capacità di risposta del sistema sanitario del Governatorato di Duhok, in relazione all'incremento di domanda che i servizi sanitari devono affrontare a causa della migrazione di gran parte della popolazione cristiana sciita, yazida delle aree limitrofe”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00859 Mozione |
Palazzotto |
Assemblea |
23/3/2016 |
III |
Iniziative in sede europea e internazionale per la protezione dei perseguitati per motivi religiosi |
La mozione Palazzotto ed altri n. 1/00859, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 23 settembre 2015, impegnava l'esecutivo ad assicurare protezione internazionale ai perseguitati per motivi religiosi e a rendersi promotore, nell'ambito dell'Unione europea e presso gli organismi internazionali cui l'Italia partecipa, di iniziative volte a riaffermare i principi di libertà religiosa oltre che del rispetto dei diritti civili; a favorire il dialogo tra i popoli e interreligioso, nonché la cessazione delle persecuzioni religiose da parte dei Governi che non garantiscono la libertà di credo; ad adoperarsi presso gli Stati europei, nell'ambito dell'Unione europea e nelle sedi internazionali, al fine di ampliare il fronte di solidarietà contro le esortazioni alla violenza di esponenti del radicalismo di qualsiasi natura e delle organizzazioni di qualsiasi tipo che incitano all'odio religioso ed etnico; a riferire periodicamente sugli obiettivi raggiunti, a partire dagli impegni presi dal Governo a seguito delle mozioni approvate dalla Camera dei deputati il 2 luglio 2014.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“La libertà di religione o credo e la protezione dei diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose sono una priorità dell'azione dell'Italia nel mondo, in riconoscimento del fatto che esse rappresentano un elemento imprescindibile di società inclusive, pluralistiche e stabili, a garanzia della pace e della sicurezza internazionali e dello sviluppo sostenibile.
L'Italia è pienamente cosciente della drammaticità della situazione delle minoranze religiose e in particolare cristiane in varie parti del mondo e si è pertanto fortemente attivata per contribuire a portare il tema della libertà di religione al centro del dibattito internazionale. Il Governo italiano sostiene sul piano bilaterale, europeo e multilaterale tutte quelle iniziative che possono concorrere alla promozione della libertà di religione o credo, alla tutela attiva delle comunità minoritarie vittime di violenza, alla promozione del dialogo culturale e interreligioso, alla primazia del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Grazie al contributo dell'Italia, la libertà di religione o credo continua ad essere una priorità dell'Unione Europea in materia di diritti umani. Le Conclusioni del Consiglio Affari Esteri del 15 febbraio 2016 sulle priorità UE nei fori ONU competenti in materia di diritti umani nel 2016 affermano che l'Unione Europea continuerà a promuovere la libertà di religione o credo, a contrastare con fermezza l'intolleranza religiosa e a chiedere maggiore protezione per le persone appartenenti alle minoranze religiose e altre minoranze vittime di persecuzione e violenza.
Nel 2014 l'Italia ha promosso l'inserimento delle tensioni religiose e del ruolo dei leader religiosi nei parametri di valutazione del rischio da parte dell'ONU per la prevenzione delle atrocità di massa (il cd. “Framework of Analysis for the prevention of mass atrocities”). Quale seguito operativo del Framework, l'Ufficio del Consigliere Speciale per la Prevenzione del Genocidio delle Nazioni Unite, Adama Dieng, sta promuovendo una serie di seminari a porte chiuse sul ruolo dei leader religiosi nella prevenzione delle atrocità di massa.
Il primo seminario regionale, con leader religiosi dell'area europea, è stato ospitato dall'Italia a Treviso il 17-18 settembre 2015. Nel corso del seminario sono state identificate alcune azioni nel settore dell'educazione ai diritti umani e alla tolleranza, circa l'utilizzo dei social media per contrastare messaggi di odio e violenza e il rafforzamento delle sinergie tra leader religiosi e altri attori, che valorizzano il ruolo dei leader religiosi quali promotori di messaggi di pace.
L'Italia continua a sostenere, anche finanziariamente, le attività dell'Ufficio del Consigliere Speciale per la Prevenzione del Genocidio delle Nazioni Unite, in vista della presentazione di un Piano d'Azione e una Dichiarazione sul ruolo del leader religiosi nella prevenzioni dei crimini d'odio che conducono alla commissione di atrocità di massa a fine 2016, sulla base degli esiti dei seminari regionali”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00862 Mozione |
Rampelli |
Assemblea |
23/3/2016 |
III |
Iniziative in sede europea e internazionale per la protezione dei perseguitati per motivi religiosi |
La mozione Rampelli ed altri n. 1/00862, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 23 settembre 2015, impegnava l'esecutivo a intraprendere e sostenere ogni iniziativa in ambito europeo ed internazionale volta a garantire il rispetto della libertà religiosa nel mondo e a contrastare le persecuzioni e le violenze; a condannare in ogni sede le violenze nei confronti delle minoranze religiose e ad adoperarsi affinché siano scongiurate attraverso le opportune iniziative internazionali; a rendere il tema della reciprocità religiosa e del rispetto delle minoranze centrale nell'ambito del dialogo politico e delle negoziazioni diplomatiche e culturali bilaterali con i Paesi dove questi diritti non siano tutelati; ad impegnarsi nelle competenti sedi internazionali affinché il tema della libertà religiosa sia oggetto di un indirizzo condiviso tra i Paesi che possa formare la base per una collaborazione tra gli stessi, anche nelle politiche di aiuto ai rifugiati.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“La libertà di religione o credo e la protezione dei diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose sono una priorità dell'azione dell'Italia nel mondo, in riconoscimento del fatto che esse rappresentano un elemento imprescindibile di società inclusive, pluralistiche e stabili, a garanzia della pace e della sicurezza internazionali e dello sviluppo sostenibile.
L'Italia è pienamente cosciente della drammaticità della situazione delle minoranze religiose e in particolare cristiane in varie parti del mondo e si è pertanto fortemente attivata per contribuire a portare il tema della libertà di religione al centro del dibattito internazionale. Il Governo italiano sostiene sul piano bilaterale, europeo e multilaterale tutte quelle iniziative che possono concorrere alla promozione della libertà di religione o credo, alla tutela attiva delle comunità minoritarie vittime di violenza, alla promozione del dialogo culturale e interreligioso, alla primazia del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
In ambito multilaterale, l'Italia continua a svolgere un ruolo attivo in primo luogo nell'azione negoziale, evidenziando la libertà di religione e i diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose nelle Risoluzioni dell'Assemblea Generale ONU e del Consiglio Diritti Umani e lavora con gli Stati membri e con il Segretariato per la loro applicazione. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York ha adottato per consenso il 17 dicembre 2015 la risoluzione annuale sulla libertà di religione o credo presentata dall'Unione Europea. Come già negli scorsi anni, anche grazie al contributo italiano, la risoluzione riafferma il diritto di tutti alla libertà di religione e condanna con fermezza le violenze e gli atti terroristici commessi a danno di individui e appartenenti a gruppi religiosi minoritari per motivi religiosi. La risoluzione incoraggia altresì gli Stati ad incrementare gli sforzi per proteggere e promuovere la libertà di religione o credo.
In ambito europeo, anche grazie al contributo dell'Italia, la libertà di religione o credo continua ad essere una priorità dell'Unione Europea in materia di diritti umani. Le Conclusioni del Consiglio Affari Esteri del 15 febbraio 2016 sulle priorità UE nei fori ONU competenti in materia di diritti umani nel 2016 affermano che l'Unione Europea continuerà a promuovere la libertà di religione o credo, a contrastare con fermezza l'intolleranza religiosa e a chiedere maggiore protezione per le persone appartenenti alle minoranze religiose e altre minoranze vittime di persecuzione e violenza.
Grazie all'impegno negoziale dell'Italia, il Piano d'Azione dell'Unione Europea per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato il 20 luglio 2015, include impegni concreti per le Istituzioni europee e gli Stati membri in materia di libertà di religione o credo, quali la protezione dei diritti degli appartenenti alle minoranze religiose e il dialogo interreligioso e interculturale, con particolare riferimento al ruolo dei leader religiosi. In attuazione del Piano d'Azione e ad integrazione delle Linee Guida sulla libertà di religione o credo adottate dall'Unione Europea nel 2013, il Gruppo di lavoro del Consiglio UE per i diritti umani (COHOM) ha definito a fine 2015 una nota di orientamento sull'attuazione delle Linee Guida ad uso interno delle delegazioni dell'Unione Europea nel mondo”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3444-A/146 Ordine del giorno |
Locatelli |
Assemblea |
31/3/2016 |
III |
Finanziamento della partecipazione italiana alla Global Strategy for Women’s and Children’s Health delle Nazioni Unite |
L'ordine del giorno Locatelli ed altri n. 9/3444-A/146, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015, impegnava l'esecutivo, nel quadro degli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del Vertice G7 per il triennio 2016-2018, ad autorizzare lo stanziamento di 15 milioni di euro aggiuntivi a decorrere dall'anno 2016, finalizzato al finanziamento della partecipazione italiana alla Global Strategy for Women's and Children's Health.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“La Cooperazione italiana è da tempo impegnata a sostegno della salute delle donne e dei bambini, sia attraverso interventi bilaterali che contributi a carattere multilaterale.
In ambito multilaterale, l'Italia sostiene l'iniziativa specifica dedicata alla salute materna e infantile lanciata nel 2010 dalla Presidenza canadese in occasione del Vertice G8 di Muskoka. Tale iniziativa - basata su un approccio integrato agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG) relativi alla mortalità infantile (n.3) e alla salute materna (n.5), nonché correlata agli obiettivi in tema di nutrizione (n.1) e contrasto dell'HIV/AIDS, malaria e altre malattie (n.6) - è finalizzata a rafforzare le attività di cooperazione nel settore sanitario, individuando una serie di linee di intervento su cui canalizzare gli investimenti dei Paesi G8 e altri donatori.
Dai dati recentemente confermati alla luce dell'applicazione della specifica metodologia di calcolo di Muskoka da parte della Presidenza giapponese del G7, emerge che, per gli anni 2011-2014, l'erogazione di fondi da parte italiana è stata pari a 537,62 milioni di dollari (rispetto ai 528.72 milioni previsti). Tale dato parziale, che andrà nuovamente verificato una volta che saranno disponibili i dati relativi al 2015, denota un miglioramento rispetto al mantenimento dell'impegno italiano assunto a Muskoka, in parte da imputare al ripristino del contributo italiano al Fondo Globale per la lotta all'AIDS, la malaria e la tubercolosi.
Nel quadro della programmazione degli impegni finanziari della cooperazione allo sviluppo per il 2016, attualmente in fase di predisposizione, la Cooperazione italiana continuerà ad attribuire notevole importanza alla salute materna e infantile, anche alla luce della rilevanza che tale tema riveste nell'Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3444-A/282 Ordine del giorno |
Sereni |
Assemblea |
31/3/2016 |
III |
Promozione della cooperazione territoriale in materia di sviluppo locale e coinvolgimento di enti locali e reti territoriali nell’attività di cooperazione internazionale allo sviluppo |
L'ordine del giorno Sereni ed altri n. 9/3444-A/282, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità: di garantire, già a partire dal 2016 nell'ambito delle priorità della cooperazione italiana e dei Paesi partner e con l'utilizzo dei fondi stanziati con la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), programmi quadro di cooperazione territoriale sul tema dello sviluppo locale concertati con gli Enti locali e le Reti territoriali della cooperazione decentrata italiana; di prevedere, già nel 2016, che una parte dei fondi stanziati sia riservata a bandi per finanziare progetti di cooperazione internazionale, di educazione allo sviluppo e sensibilizzazione aperti alla partecipazione degli Enti locali, delle Associazioni di Enti locali e delle Reti territoriali, e che, per i soggetti sopracitati, siano previsti anche bandi specifici con obiettivi legati al rafforzamento della democrazia, del decentramento, azioni di capacity building, sviluppo economico locale e di trasmissione del know how territoriale italiano.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“L'attuale scenario di crisi in costante evoluzione impone di pianificare l'uso dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo in base alle priorità geografiche e alla gravità delle situazioni su cui è necessario intervenire, non potendosi contemplare riserve di fondi in base alla tipologia degli attori di cooperazione che vi accedono.
La Farnesina è nondimeno consapevole dell'alto impegno e potenziale degli enti territoriali nelle attività di cooperazione allo sviluppo ed è impegnata a sostenerli, in un'ottica di Sistema-Paese. La cooperazione territoriale è stata peraltro riconosciuta anche dalla “peer review” del Comitato di Aiuto allo Sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) come uno degli elementi di originalità e di identità della cooperazione italiana. Un ruolo attivo di regioni ed enti locali non solo è utile ai Paesi in via di sviluppo, ma promuove allo stesso tempo un rafforzamento della consapevolezza e della responsabilità delle nostre comunità nei confronti del mondo attorno a noi.
Nell'imminente futuro, la contemporanea applicazione della legge di riforma della cooperazione allo sviluppo n. 125/2014 e dell'“Agenda dello Sviluppo Sostenibile” aprirà nuovi spazi di intervento per le realtà locali e regionali: in particolare, la logica del co-sviluppo e la dimensione della sostenibilità fanno emergere il trasferimento di esperienze fra territori come uno strumento imprescindibile. I territori sono infatti in grado di mobilitare forze, saperi e dinamismi capaci di andare incontro alle esigenze umane e di sviluppo delle comunità e alle fragilità concrete degli ecosistemi da coinvolgere in un percorso di co-sviluppo.
Il coordinamento e la sinergia fra l'iniziativa governativa e le iniziative territoriali sono pertanto chiamati ad intensificarsi, attuandosi concretamente attraverso strumenti formali già previsti, quali i tavoli di consultazione tematica e la rappresentanza delle realtà territoriali sia nell'ambito del Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) che del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS), nonché attraverso canali informali che si delineeranno in risposta alla crescita dei partenariati. La Farnesina ha peraltro già instaurato una prassi di visite, coinvolgimento e partecipazione del Coordinamento per la Cooperazione Territoriale al fine di promuovere la mutua conoscenza da cui far scaturire modalità concrete di sinergia. Lo stesso Coordinamento opera inoltre per favorire, presso i territori e nella dinamica territori-Amministrazione centrale, il raccordo con la componente universitaria e imprenditoriale in una logica di sistema, anche per promuovere le opportunità di crescita economica derivanti dal coinvolgimento nella cooperazione.
La nuova legge sulla cooperazione riconosce altresì la rilevanza dei partenariati territoriali per lo sviluppo, partenariati tra territori del nord e del sud in cui le amministrazioni e i diversi attori locali operano per lo sviluppo umano sostenibile attraverso processi di governance democratica.
In tale ottica, la Farnesina si sta adoperando per favorire la collaborazione tra la cooperazione nazionale, quella territoriale e quella delegata nell'ambito dell'Unione Europea in un dialogo strutturato che comprenda:
- il coinvolgimento della cooperazione territoriale nella programmazione della Cooperazione italiana per Paesi prioritari, nel quadro della divisione del lavoro promossa dall'Unione europea, individuando valori aggiunti e competenze per i settori scelti, dal livello nazionale a quello locale;
- l'individuazione di azioni e strumenti di coinvolgimento, collaborazione e cofinanziamento, che potranno fare riferimento a risorse locali, nazionali, europee e multilaterali;
- la realizzazione e l'aggiornamento delle banche dati sulla cooperazione territoriale per ogni paese prioritario, grazie anche al mandato conferito all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di avviare una banca dati comprensiva, con un rilievo particolare per il censimento e raccordo delle iniziative e delle competenze in tema di sostenibilità;
- la collaborazione a livello nazionale e territoriale sul tema cruciale dell'educazione allo sviluppo;
- il sostegno alle “reti” di autocoordinamento d'iniziativa delle diverse realtà territoriali;
- un nuovo ruolo della “cooperazione territoriale” nelle azioni di rafforzamento delle governance locali, nella promozione presso i Paesi partner di una cultura di pianificazione urbana e dei servizi sostenibili e nel coinvolgimento delle comunità migranti in Italia in progetti di co-sviluppo”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3393-A/42 Ordine del giorno |
Bernini Paolo |
Assemblea |
31/3/2016 |
III |
Iniziative volte a sostenere il processo di stabilizzazione e alfabetizzazione del continente africano, a promuovere l’adeguamento al cambiamento climatico e a incrementare il Fondo Globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria |
L'ordine del giorno Paolo Bernini n. 9/3393-A/42, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, impegnava l'esecutivo: a sostenere un concreto processo di stabilizzazione del continente africano, in particolare dell'area del Corno d'Africa, attraverso il rafforzamento della cooperazione decentrata; a valutare l'opportunità di promuovere un incremento del fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, che porti alla messa a punto di nuovi farmaci e vaccini contro le malattie trasmissibili e a un piano di assistenza sanitaria per combattere la mortalità infantile; a promuovere, anche nell'ambito della Conferenza CoP 21 di Parigi del dicembre 2015, la possibilità di adottare una convenzione internazionale per il riconoscimento dello status di profugo e di rifugiato “ambientale”; a sostenere il processo di alfabetizzazione del continente attraverso un'azione coordinata della UE con le organizzazioni internazionali e le ONG.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:
“L'azione della Cooperazione Italiana in Africa è complessivamente rivolta a stabilizzare il continente africano e a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, sia attraverso strumenti di cooperazione allo sviluppo, che mediante interventi umanitari e di emergenza nelle aree di crisi. In tale contesto, si evidenzia il significativo aumento delle risorse per la cooperazione allo sviluppo disposto dal Governo, con un incremento di circa il 40% degli stanziamenti ordinari nel 2016 ed ulteriori, significativi aumenti per gli anni a seguire. I principali settori di intervento ai fini della stabilizzazione sono quelli tradizionali della cooperazione italiana: agricoltura e sicurezza alimentare, servizi di base, quali sanità, istruzione e servizi idrici (cosiddetto WASH-water, sanitation and hygiene) e assistenza allo sviluppo del settore privato. A questi si sono aggiunti di recente la valorizzazione del ruolo delle diaspore per lo sviluppo dei Paesi d'origine, l'assistenza ai gruppi più vulnerabili e le politiche di genere, la resilienza (ovvero lo sviluppo della capacità autonoma di risposta alle crisi delle popolazioni locali), nonché il rafforzamento dei sistemi finanziari delle istituzioni statuali, quale fattore di finanziamento endogeno dello sviluppo. Nel quadro della legge organica di riforma della cooperazione, la Farnesina è inoltre impegnata a valorizzare sempre di più anche il ruolo della cooperazione decentrata, specificamente disciplinata dall'articolo 25 della Legge 125/2014 come uno dei principali strumenti di intervento.
La cooperazione italiana è inoltre fortemente impegnata in Africa a sostegno del processo di alfabetizzazione, sia a livello bilaterale che in coordinamento con la UE e le Organizzazioni internazionali. Nel Corno d'Africa, l'Italia dal 2014 contribuisce con 1.000.000 di euro al programma del Governo somalo, denominato “Go-2-School”, per il recupero culturale delle generazioni esposte a decenni di conflitto mediante la loro alfabetizzazione, che ha un budget complessivo di 117 milioni per tre anni ed è sostenuto dall'UNICEF, di concerto con il PAM e l'UNESCO, e dal Governo danese. Sempre in Africa Orientale, si ricorda l'iniziativa in Etiopia GEQIP “General Education Quality Improvement Programme, GEQIP II” del Ministero dell'Educazione etiope, con il sostegno di un fondo fiduciario della Banca mondiale, per la quale è stato disposto un contributo di 7,5 milioni di Euro nel triennio 2013-15. Nell'area dell'Africa Occidentale e del Sahel, merita segnalare in particolare il contributo della Cooperazione Italiana a sostegno dell'educazione femminile in Senegal attraverso il programma PAEF Plus, che verrà rifinanziato anche per il prossimo triennio. L'iniziativa mira a promuovere l'uguaglianza di genere attraverso l'eliminazione delle disparità d'accesso all'educazione primaria e secondaria, sostenendo l'attuazione delle Politiche di genere e del “Programma di miglioramento della qualità, dell'uguaglianza e della trasparenza – PAQUET” per il settore dell'istruzione e della formazione 2013-2025, messo a punto dal Governo del Senegal (per un valore di tre milioni di Euro nel prossimo triennio). E' inoltre previsto, per il triennio 2016-18, un programma di educazione inclusiva in Burkina del valore di 1,5 milioni di euro che, oltre a migliorare il quadro giuridico e istituzionale per le persone disabili, è volto ad una educazione inclusiva delle persone con handicap attraverso il rafforzamento delle capacità del personale operante nelle scuole e negli istituti specializzati. Per quel che concerne l'Africa australe, in Mozambico la Cooperazione Italiana finanzia, con un contributo di circa 3,5 milioni di euro, il Fondo comune sull'educazione FASE, che si propone di contribuire finanziariamente e tecnicamente allo sviluppo del sistema educativo del Paese, con particolare riferimento all'uso coordinato, efficiente ed efficace delle risorse tecniche e finanziarie a tal fine destinate.
Particolare attenzione viene inoltre dedicata da parte della cooperazione al settore sanitario, che riveste un'importanza cruciale per garantire lo sviluppo dei Paesi più poveri e sconfiggere alcune delle principali cause di mortalità. In tale ambito, il Governo ha garantito per il triennio 2014-2016 un contributo di 100 milioni di euro al Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Fund), di cui l'Italia è membro fondatore. Il nostro Paese è pertanto tornato ad essere uno dei maggiori contributori del Global Fund, che svolge un ruolo fondamentale per raggiungere l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dell'ONU (SDG) relativo alla promozione della salute e del benessere (nr. 3) e porre fine, entro il 2030, alla pandemia di AIDS, tubercolosi e malaria nel mondo. Al momento, è ancora in via di definizione l'impegno della Cooperazione italiana per il successivo triennio 2017¬2019, che sarà comunque almeno pari a quello precedente, con la possibilità di un ulteriore incremento previa verifica delle risorse finanziarie disponibili.
Infine, si segnala che la Cooperazione allo Sviluppo italiana è impegnata da oltre un decennio a realizzare e finanziare interventi che hanno come obiettivo, diretto o indiretto, il rafforzamento della mitigazione, nonché l'adattamento e la resilienza ai cambiamenti climatici nei Paesi beneficiari, anticipando per metodologie e approccio integrato l'Agenda per lo Sviluppo 2030 e le priorità riaffermate in occasione della XXI Conferenza delle Parti (CoP 21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). In coerenza con tale impegno, la Farnesina ha già segnalato al Comitato di Aiuto allo Sviluppo dell'OCSE l'obiettivo di destinare per il prossimo triennio una media di 51 milioni di euro all'anno per interventi e finanziamenti a valenza climatico-ambientale, che si aggiungono alle risorse messe a. disposizione da altri Dicasteri, in particolare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Da parte italiana vi è infatti piena consapevolezza del ruolo del cambiamento climatico quale causa e catalizzatore di crisi e conflitti, soprattutto in aree già caratterizzate da tensioni latenti in relazione a disponibilità ed accesso alle risorse prime essenziale. Clima, degrado dei suoli, sicurezza alimentare, disponibilità e accesso all'acqua, urbanizzazioni incontrollate, migrazioni interne ed internazionali sono infatti tutti aspetti intimamente correlati e potenziali cause di instabilità e conflitto. L'assistenza ai Paesi più fragili sul piano ambientale continuerà pertanto a rappresentare uno degli assi portanti della cooperazione allo sviluppo italiana, che adegua anche agli obiettivi di mitigazione, resilienza e adattamento i propri programmi in diversi settori, come quello dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e della conservazione della biodiversità”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3393-A/19 Ordine del giorno |
Pastorino |
Assemblea |
31/3/2016 |
III |
Iniziative volte a favorire una soluzione consensuale tra il Governo iracheno e le autorità regionali del Kurdistan sulla ripartizione delle rendite petrolifere, nonché sulla possibilità di impiegare forze militari per lo sminamento delle aree liberate da Daesh e di trasferire i feriti curdi negli ospedali militari italiani |
L'ordine del giorno Pastorino ed altri n. 9/3393-A/19, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, impegnava l'esecutivo a sensibilizzare il Governo iracheno al fine di trovare una soluzione consensuale al contenzioso interno con le autorità regionali del Kurdistan sulla ripartizione degli introiti petroliferi; a valutare la possibilità di impiegare le forze del genio militare nello sminamento di aree liberate dal Daesh; a prevedere la possibilità di trasferire eventuali feriti curdi negli ospedali militari italiani.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“La Regione Autonoma del Kurdistan (KRG) costituisce un'articolazione territoriale dell'Iraq su base federale ed è dotata di una larga autonomia amministrativa e legislativa, nonché di proprie forze di sicurezza. Per far fronte alla grave crisi finanziaria derivante principalmente dalla lotta a Daesh e dal crollo del prezzo del petrolio, Erbil sta attualmente lavorando ad un piano di riforme strutturali.
Per quanto concerne la ripartizione delle risorse finanziarie ed i criteri di sfruttamento di quelle energetiche, a dicembre 2014 è stata siglata un'intesa con il Governo federale, con la quale Erbil si impegnava a trasferire a Baghdad 250 mila barili di petrolio al giorno - in aggiunta ai 300 mila provenienti da Kirkuk - mentre il Governo federale avrebbe contestualmente disposto lo sblocco delle risorse finanziarie costituzionalmente spettanti alla KRG (17% del bilancio nazionale). Tale intesa non ha tuttavia trovato finora applicazione pratica a causa di controversie interpretative e ritardi reciproci.
Dopo un periodo di forti tensioni e mutue recriminazioni - durante il quale il Presidente della KRG Barzani ha evocato l'ipotesi di referendum per l'indipendenza - le parti sembrerebbero aver individuato da ultimo una soluzione consensuale. Accettando la proposta del Primo Ministro iracheno Abadi, il Governo di Erbil ha promesso di interrompere l'esportazione autonoma delle risorse naturali attraverso l'oleodotto che si dirige dal Kurdistan iracheno in Turchia (Ceyhan) in cambio del pagamento da parte di Baghdad degli stipendi ai dipendenti pubblici della KRG (ca. 750 milioni di dollari al mese).
In occasione dei recenti incontri del Presidente del Consiglio Renzi con il Primo Ministro iracheno Abadi (Roma, 10 febbraio 2016) e del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Gentiloni con il Presidente Barzani (Monaco di Baviera, 12 febbraio 2016), il Governo italiano è tornato a sensibilizzare le autorità federali e quelle del Kurdistan iracheno sulla necessità di trovare una soluzione al contenzioso sulla ripartizione delle risorse petrolifere e del bilancio federale, invitando entrambe le parti al dialogo e alla collaborazione necessari per fronteggiare sia le sfide più immediate, quali la lotta a Daesh e la crisi finanziaria, che quelle di lungo periodo, relative al consolidamento di un Iraq democratico, inclusivo e federale.
Quanto all'azione di contrasto a Daesh, si evidenzia come l'Italia offra un contributo qualificato e multidimensionale alla Coalizione internazionale anti-Daesh. Nel quadro di tale impegno, l'Italia ha ospitato il 2 febbraio u.s. la terza riunione dei Ministri degli Esteri dello Small Group della Coalizione, co-presieduta dal Ministro Gentiloni e dal Segretario di Stato americano Kerry, che ha consentito di tracciare un bilancio delle attività e dei progressi realizzati nel 2015 e di rafforzare e accelerare lo sforzo collettivo al fine di far fronte alle sfide ancora aperte. Tra gli importanti risultati finora raggiunti, si ricorda che rispetto al 2014 Daesh ha perso oltre il 40% del territorio che controllava in Iraq e centinaia di chilometri quadrati in Siria.
All'interno della Coalizione, l'Italia è in particolare leader nell'addestramento e nella formazione sia delle forze di sicurezza curde che della polizia federale e locale irachena. Ad Erbil, il contingente italiano - attualmente composto da circa 200 militari - è stato nella seconda metà del 2015 Lead Nation del Kurdistan Training Coordination Center (KTCC), che ha addestrato complessivamente oltre 6.000 Peshmerga, di cui circa 3.000 direttamente dalle forze italiane. I programmi di formazione sono focalizzati nei settori in cui sono risultate maggiori le necessità irachene: sminamento, tiratori di precisione, controcarro, “counter-IED”.
Nell'ambito della stabilizzazione delle aree liberate, l'Italia guida gli sforzi della Coalizione anche nell'addestramento delle forze di polizia irachene. L'Arma dei Carabinieri offre corsi regolari a livello di battaglione (fino a 900 unità in addestramento) ed oltre 2.100 unità della polizia locale (circa 1500) e federale (circa 600) sono state addestrate dal giugno scorso fino ad oggi. Circa 200 reclute addestrate dai Carabinieri provengono dalla provincia dell'Anbar e molti di essi sono stati dispiegati a Ramadi assieme a personale della polizia federale, parimenti formato dall'Arma. A partire da marzo 2016, i nostri addestratori hanno avviato tre corsi counter-IED per membri selezionati delle Forze Armate e di Polizia irachene, di fondamentale importanza per la bonifica delle aree liberate (a partire dalla città di Ramadi, ove Daesh ha disseminato un gran numero di ordigni esplosivi). È inoltre previsto il dispiegamento di 15 Carabinieri ad Erbil per l'avvio di corsi formativi alla polizia locale.
Quale ulteriore dimostrazione del suo ruolo di primo piano nel settore della formazione delle forze di polizia irachene, l'Italia ha presieduto il 19 febbraio scorso a Roma una riunione del gruppo di lavoro sul “police training” per fare il punto sulle attività di addestramento dell'Arma dei Carabinieri in Iraq, valorizzandone in particolar modo i positivi risultati raggiunti sul campo, come riconosciuto sia dai partner della Coalizione che dalle istituzioni irachene. L'incontro ha fornito inoltre l'occasione per sollecitare contributi anche da parte degli altri membri della Coalizione anti-Daesh, che potranno concretizzarsi secondo varie modalità (personale, equipaggiamento, contributi finanziari).
Sempre nell'ambito degli sforzi volti alla stabilizzazione dell'Iraq, si segnala che il nostro Paese contribuisce con 7 milioni di euro all'iniziativa “Funding Facility for Immediate Stabilization” (FFIS) del Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), che prevede la realizzazione di interventi urgenti nelle aree liberate. Nell'ambito della prima tranche di 2,5 milioni di euro già versata dall'Italia, circa 1,9 milioni sono stati impegnati dall'UNDP per interventi di ripristino dell'energia elettrica a Ramadi e per l'approvvigionamento dell'acqua potabile a Tikrit, che verranno realizzati nel corso del 2016. Una volta ricevuta l'approvazione da parte delle autorità irachene (presumibilmente inizio primavera), saranno inoltre resi disponibili ulteriori 4,5 milioni di euro derivanti dal riorientamento di un credito di aiuto concesso e finora non utilizzato.
Per quanto riguarda, infine, l'assistenza in campo sanitario, il Governo italiano, nell'ambito degli sforzi della Coalizione internazionale e a conferma del rinnovato impegno del nostro Paese nella lotta a Daesh, sta valutando il dispiegamento ad Erbil di un contingente composto da circa 130 militari italiani e di elicotteri per “protezione e soccorso”, che consentiranno missioni di recupero di feriti in combattimento. La Farnesina sta inoltre valutando l'adozione di misure per favorire le cure in Italia per i combattenti curdo-iracheni e siriani rimasti feriti nel quadro delle operazioni anti-Daesh appoggiate dalla Coalizione internazionale”.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3513-A/8 Ordine del giorno |
Terzoni |
Assemblea |
31/3/2016 |
VIII |
Sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI |
L'ordine del giorno Terzoni n. 9/3513-A/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 febbraio 2016, impegnava l'esecutivo a trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) una relazione illustrativa in ordine alle risorse complessive erogate dallo Stato per il sistema Sistri sin dalla sua progettazione, l'ammontare dei contributi pagati dalle imprese, nonché l'iter della procedura di affidamento in concessione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti da parte di Consip.
In merito a tale impegno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la seguente nota:
“Come previsto dall'ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 febbraio 2016 relativo all'Atto camera n. 3513, divenuto legge n. 21 del 25 febbraio 2016, concernente “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210” e relativo, in particolare, al Sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, si trasmette lo Schema di “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e all'ottimizzazione del sistema della tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, inviato al Ministero della Giustizia per il previsto iter relativo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quale primo adempimento indicato nell'ordine del giorno.
Entro i tempi indicati dal citato ordine del giorno, sarà cura del Ministero trasmettere la relazione illustrativa relativa alle risorse complessivamente erogate dallo Stato per il SISTRI e fornire uno stato dell'arte della procedura in corso per l'affidamento in concessione del nuovo sistema SISTRI.
ALLEGATO
Schema di “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e all'ottimizzazione del sistema della tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188 bis, comma 4 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”
VISTA la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte Quarta;
VISTO l'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che dispone che “Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale”;
VISTO l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e, in particolare, l'articolo 14-bis;
VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”;
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'articolo 11, che disciplina la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 99 del 30 aprile 2014, recante “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
VISTO l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ai sensi del quale: “Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 15 gennaio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 48 del 27 febbraio 2015, recante “Interconnessione SISTRI con il Corpo forestale dello Stato”;
CONSIDERATO quanto emerso dalle consultazioni delle associazioni di categoria interessate effettuate nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, con legge 30 ottobre 2013, n. 125;
CONSIDERATI gli esiti delle interlocuzioni stabilite con l'Agenzia per l'Italia Digitale relative alla verifiche tecniche e alla congruità dei costi afferenti alla semplificazione ed ottimizzazione del sistema SISTRI, alla stregua di quanto disposto dal citato articolo 188 bis, comma 4 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
ACQUISITI gli assensi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e trasporti resi in data 17 dicembre 2015;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 5 novembre 2015 e del 14 gennaio 2016;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto n. 400, con nota n. 0002742/GAB del 4 febbraio 2016;
adotta
il seguente regolamento
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrate con le seguenti:
a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale»: le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) «delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, eventualmente delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del sistema;
c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate a qualsiasi titolo nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente, a tempo pieno, a tempo parziale, anche se temporaneamente assente. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino;
d) «dispositivo»: il dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonché il dispositivo USB per l'interoperabilità di cui all'articolo 18;
e) «operatore»: il soggetto obbligato ad aderire al SISTRI, nonché il soggetto che aderisce al SISTRI su base volontaria;
f) «SISTRI»: il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
g) «titolare del dispositivo»: ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;
h) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica del dispositivo USB e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilità;
i) «unità locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività che determinano la produzione di rifiuti da cui deriva l'obbligo o la facoltà di adesione al SISTRI;
1) «unità operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.
ARTICOLO 2
PROCEDURE
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono definite le procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI, l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonché quelle da applicare nei casi in cui, in ragione delle peculiarità degli stessi, si richiedano disposizioni differenziate o specifiche. Con le medesime modalità si procede alle modifiche dell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento, e alla revisione dell'entità dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria, che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento.
2. La società concessionaria del servizio di gestione del SISTRI predispone ed aggiorna la modulistica descrittiva, i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e ne cura la pubblicazione sul portale informativo SISTRI (www.sistri.it) previo visto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
ARTICOLO 3
GESTIONE DEI FLUSSI DI INFORMAZIONI ACQUISITI CON IL SISTRI
1. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI.
2. Al fine di intensificare l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, le informazioni detenute dal SISTRI sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, secondo modalità da definirsi con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
ARTICOLO 4
ISCRIZIONE AL SISTRI
1. Sono tenuti ad aderire al SISTRI i soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
2. Rientrano nell'ambito delle categorie individuate ai sensi del comma 1, in particolare, i seguenti soggetti:
a) nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, nonché le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;
b) nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
c) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
3. Possono aderire su base volontaria al SISTRI i soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i soggetti non obbligati ad aderire ai sensi delle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
ARTICOLO 5
RIFIUTI URBANI DELLA REGIONE CAMPANIA
1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 99 del 28 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania.
TITOLO II
OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL SISTRI
ARTICOLO 6
PROCEDURE DI ADESIONE AL SISTRI
1. Gli operatori obbligati ai sensi degli articoli 4 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attività o al verificarsi dei presupposti previsti dagli articoli medesimi, con le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Gli operatori di cui all'articolo 4, comma 3 che intendono aderire volontariamente al SISTRI comunicano espressamente tale volontà, compilando la sezione resa disponibile sul portale informativo del SISTRI (www.sistri.it). L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza, a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell'operatore che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.
3. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.
4. Gli Enti pubblici titolari dell'autorizzazione all'esercizio di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI è effettuata a nome del soggetto gestore.
ARTICOLO 7
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AL SISTRI
1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI a carico degli operatori iscritti è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale, nella misura e con le modalità indicate nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Il contributo è versato da ciascun operatore iscritto per Ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi, il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Tale disposizione si applica anche agli operatori che hanno aderito volontariamente al SISTRI anche qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno al sistema cartaceo:
3. Qualora al momento del pagamento del contributo annuale sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.
ARTICOLO 8
CONSEGNA DEI DISPOSITIVI
1. Nei trenta giorni successivi al perfezionamento della procedura di iscrizione al SISTRI, agli operatori iscritti vengono consegnati i dispositivi USB e le relative credenziali per l'accesso al sistema e per l'inserimento dei dati .
2. Gli operatori sono tenuti a dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale dell'ente o impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, è disciplinata la dotazione dei dispositivi USB per fattispecie specifiche. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa.
3. Gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per unità locali e unità operative già iscritte con le modalità ed alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Fino al termine indicato nel decreto di cui all'articolo 23, comma 4, ciascun operatore che effettua l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all'azienda, da installare presso le officine autorizzate nell'ambito del sistema SISTRI, nonché di un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti, associato alla black box.
5. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le condizioni previste nell'articolo 18 possono- chiedere la consegna dei dispositivi USB per l'interoperabilità corrispondendo gli importi indicati nell'allegato 1.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9, alla consegna dei dispositivi provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attività di cui al presente comma le Camere di commercio possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, delle associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale o delle società di servizi di diretta emanazione delle stesse.
7. Per le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, alla consegna dei dispositivi provvedono le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo medesimo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 17, del predetto articolo 212.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 6, la consegna dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 3 e dei dispositivi per l'interoperabilità di cui al comma 5, avviene tramite servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta.
9. La consegna del dispositivo può comunque essere effettuata direttamente dal concessionario del sistema SISTRI all'operatore, quando ciò si renda necessario in considerazione delle specifiche circostanze del caso.
10. I dispositivi vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i dispositivi solo per le finalità previste nel regolamento e custodire i medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita, distruzione, manomissione o danneggiamento che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la sostituzione sono a carico dei richiedenti, nella misura indicata nell'Allegato 1.
11. I dispositivi USB sono tenuti presso l'unità o la sede dell'ente o impresa a cui sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, è consentito custodire i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
12. Nel caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi degli stessi, gli operatori inoltrano apposita comunicazione al concessionario del sistema SISTRI che provvederà a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento o alla sostituzione degli stessi.
13. I dispositivi USB per l'interoperabilità sono custoditi con le modalità indicate all'articolo 18, comma 3.
ARTICOLO 9
MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI ISCRITTI AL
SISTRI
1. Gli impianti di discarica, di incenerimento dei rifiuti nonché di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.
2. L'installazione, la disinstallazione, la manutenzione, la sostituzione e l'accesso alle apparecchiature di cui al comma 1 sono riservati al personale del concessionario del sistema SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI, fatti salvi i casi in cui la sostituzione si renda necessaria per cause imputabili al gestore.
3. In presenza di condizioni che non garantiscono un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, ovvero qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature medesime, il concessionario del sistema SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3, è tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione è effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.
4. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio è a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalità delle predette apparecchiature.
ARTICOLO 10
INFORMAZIONI DA FORNIRE AL SISTRI
1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività mediante la compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico e della scheda SISTRI - Area movimentazione, con le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede SISTRI di cui al comma 1 sono rese disponibili sul portale informativo SISTRI (ww.sistri.it).
3. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. Le informazioni relative allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, sono compilate e firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dal completamento del trasporto.
4. I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione della transazione stessa.
5. L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi gli operatori adempiono agli obblighi di tracciabilità secondo le previsioni di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantiere, la cui attività lavorativa non si protragga oltre i sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, le schede SISTRI sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, l'attività del cantiere è calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale è titolare.
7. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI copia del documento di movimento di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata, restituito dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell'Elenco verde di cui all'art. 3, paragrafi 2 e 4, del suddetto regolamento, l'Allegato VII del Regolamento medesimo.
ARTICOLO 11
COORDINAMENTO TRA SOGGETTI ISCRITTI AL SISTRI E SOGGETTI NON ISCRITTI
AL SISTRI
1. I produttori non obbligati all'adesione al sistema e che non vi aderiscono volontariamente comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore del rifiuto inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso.
2. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della Scheda SISTRI -Area movimentazione completa, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità del produttore medesimo.
3. I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI devono essere accompagnati dal formulario di trasporto, secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Nel caso di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali pericolosi, non iscritto al SISTRI, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella propria registrazione cronologica. Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di rifiuti speciali non pericolosi, non iscritto al SISTRI, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella propria registrazione cronologica quando abbia aderito volontariamente al sistema per tale tipologia di rifiuti.
TITOLO III
PROCEDURE SPECIALI
ARTICOLO 12
PROCEDURE DI EMERGENZA
1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari agli adempimenti degli obblighi derivanti dall'iscrizione al SISTRI, la compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della stessa. Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema alla cessazione delle condizioni che hanno procurato la mancata compilazione della scheda SISTRI, nei termini e secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilità di accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettività ad internet, le schede SISTRI sono compilate dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato di altra unità locale dell'ente o dell'impresa.
3. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata e ad inserire i dati relativi alle .movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.
ARTICOLO 13
PROCEDURE PER LA GESTIONE DI SPECIALI CATEGORIE DI RIFIUTI
1. Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, la scheda SISTRI - Area registro cronologico è compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'ente o impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione, da scaricarsi dal portale SISTRI (www.sistrilt) accedendo all'area autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
4. Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento, non si effettua la compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono disciplinate le procedure da applicare alla movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento.
ARTICOLO 14
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TRASPORTATORI
1. Il trasportatore di rifiuti che aderisce al SISTRI deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da indicare nella parte della Scheda da compilare disponibile per le annotazioni.
2. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti inserisce come allegato nel sistema SISTRI.
3. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite procedure e tempistiche specifiche per le attività di microraccolta e per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) .
4. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.
5. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e degli scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, non superare i sei giorni.
6. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti, le informazioni della scheda SISTRI - Area movimentazione relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario, deve essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario.
ARTICOLO 15
IMPIANTI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI
1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 di cui all'Allegato C della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e deposito preliminare D15 di cui all'allegato B della Parte Quarta del medesimo decreto legislativo, effettuata da soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1, la scheda SISTRI - Area movimentazione, stampata e firmata dal gestore, è consegnata all'impresa di trasporto ed accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.
2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilità del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 16.
3. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun Comune.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
ARTICOLO 16
ATTESTAZIONE DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEL PRODUTTORE DEI
RIFIUTI
1. Ai soggetti che aderiscono al sistema al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. In caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, è tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI all'indirizzo di posta elettronica indicato nel portale medesimo ed alla Provincia territorialmente competente.
2. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite le procedure da applicare nel caso di produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica delle schede SISTRI.
ARTICOLO 17
PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE AL SISTRI
1. Sul portale informativo SISTRI, nel sito www.sistri.it, è attivata un'apposita sezione dedicata per tutte le comunicazioni da inviare al SISTRI e sono indicati i riferimenti del call-center gratuito.
2. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell'evento al Registro delle imprese e provvedere alla restituzione dei dispositivi dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, con le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi USB e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, gli operatori subentranti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle attività interessate, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, devono inviare al SISTRI la documentazione che attesti le suddette variazioni ed effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità rilasciati al precedente operatore, con le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
4. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, gli operatori provvedono, successivamente alla comunicazione della modifica al Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica sul portale SISTRI in area autenticata.
5.In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva variazione e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, il SISTRI richiede all'operatore, a seguito di proprie verifiche, di asseverare i dati comunicati.
6. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui al presente articolo, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi dovuti.
7. Le modalità per effettuare le comunicazioni di cui al presente articolo sono definite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
ARTICOLO 18
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEROPERABILITÀ
1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni oggetto del sistema SISTRI e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto disciplinato nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilità. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attività soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unità locali o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale.
2. Può essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilità per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilità.
3. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unità locali o unità operative, il dispositivo USB per l'interoperabilità potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilità è custodito è indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.
4. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.
TITOLO V
MODALITA' OPERATIVE SEMPLIFICATE
ARTICOLO 19
DELEGA DELLA GESTIONE OPERATIVA
1. I soggetti produttori e trasportatori di propri rifiuti, che aderiscono al SISTRI, cui spetta comunque la responsabilità delle informazioni inserite nel sistema, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse. A tal fine i soggetti indicati, dopo la propria iscrizione, possono delegare o incaricare le suddette associazioni imprenditoriali o società di servizi, che sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria. La compilazione della scheda, SISTRI - Area registro cronologico può essere effettuata ogni quarantacinque giorni, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.
2. I soggetti che producono rifiuti in quantità non superiore a duecento chilogrammi o litri per anno, sono tenuti alla compilazione trimestrale della scheda SISTRI - Area registro cronologico, che deve essere comunque compilata prima della movimentazione dei rifiuti predetti.
ARTICOLO 20
CONVENZIONE CON IL GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA O CON LA
PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO
1. I produttori obbligati ad aderire al SISTRI e regolarmente iscritti, che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma.
3. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilità del produttore dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia completa della scheda SISTRI - Area movimentazione.
4. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, della copia delle schede SISTRI - Area movimentazione relative ai rifiuti prodotti.
TITOLO VI
CATASTO DEI RIFIUTI
ARTICOLO 21
TRASMISSIONE DEI DATI AL CATASTO DEI RIFIUTI, ALL'ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI E AL SITRA
1. Il SISTRI è interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).
2. La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunica al SISTRI i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal SISTRI, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali.
5. Il SISTRI è interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.
6. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati agli organi ed ai soggetti interessati.
ARTICOLO 22
CATASTO TELEMATICO DEI RIFIUTI
1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:
a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal SISTRI attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 21;
b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine le amministrazioni competenti comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente, segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione o dell'iscrizione stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, sono comunicate all'ISPRA dalle amministrazioni competenti utilizzando le procedure di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La comunicazione è effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornata attraverso interconnessione diretta;
d) una banca dati contenente le informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania.
2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale ed ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai Regolamenti e dalle Direttive comunitarie in materia di rifiuti.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI
ARTICOLO 23
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
2. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento, fino all'approvazione delle procedure operative con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili nel sito SISTRI (www.sistri.it), previo visto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. In attuazione dell'articolo 11, comma 9-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le procedure di affidamento del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assicurano:
a) la razionalizzazione e la semplificazione del sistema, attraverso l'abbandono dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del presente decreto e l'individuazione di strumenti idonei a garantire l'efficace resa del servizio di tracciabilità dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in modalità off-line e trasmissione asincrona dei relativi dati, nonché la generazione automatica del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della dematerializzazione della corrispondente documentazione;
c) la semplificazione degli obblighi informativi alle imprese attraverso l'interazione e il coordinamento con banche dati in uso alla Pubblica Amministrazione, garantendo, per quanto possibile, l'acquisizione automatica delle informazioni disponibili;
d) la garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro società di servizi e realizzazione di specifici sistemi per le imprese che non dispongono di sistemi gestionali;
e) la sostenibilità dei costi;
f) la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione per le imprese.
4. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono disciplinati termini e modalità per la sospensione degli obblighi di installazione e di utilizzo delle black box di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) ed eventualmente anche dei dispositivi USB ad esse collegati previa verifica di sostenibilità tecnico-economica condotta dall'Agenzia per l'Italia digitale con l'attuale concessionario del sistema SISTRI, senza oneri a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è disciplinata la rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori.
ARTICOLO 24
ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
1. Le modifiche agli oneri informativi per cittadini e imprese sono riportati nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Gian Luca Galletti
Allegato 2 (articoli 16, 17 e 22)
Oneri introdotti
Denominazione: Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti
Riferimento normativo interno: Art. 16, comma 1
Comunicazione e dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
- - X -
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: trattasi di adempimento già previsto in forma cartacea dall'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e convertito in formato elettronico nel sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti
Oneri introdotti
Denominazione: Procedure di comunicazione da effettuare al SISTRI
Riferimento normativo interno: Art. 17, comma 2
Comunicazione e dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
X - - -
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: trattasi di adempimento da svolgere per segnalare l'interruzione dell'attività o dell'unità operativa cui è legato la dotazione dei dispositivi token in possesso dell'utente SISTRI.
Oneri introdotti
Denominazione: Catasto telematico dei rifiuti
Riferimento normativo interno: Art. 22, comma 1, lett. b)
Comunicazione e dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
X - - -
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: adempimenti già svolti e previsti dalla normativa con la trasmissione cartacea ed ora trasmigrati nel sistema informatico per i soggetti obbligati al SISTRI
Allegato 1
(Articoli 2 e 7)
CONTRIBUTI SISTRI E COSTI DEI DISPOSITIVI
Parte 1
CONTRIBUTI SISTRI
Sezione 1
RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER CATEGORIA DI SOGGETTI(*)
PRODUTTORI / DETENTORI |
ADDETTI per unità locale |
CONTRIBUTO PERICOLOSI |
CONTRIBUTO NON PERICOLOSI |
< 10 |
euro 120 |
euro 60 |
Da 11 a 50 |
euro 180 |
euro 90 |
Da 51 a 250 |
euro 300 |
euro 150 |
Da 251 a 500 |
euro 500 |
euro 250 |
> 500 |
euro 800 |
euro 400 |
(*) nelle tabelle sono riportati gli importi riferiti sia ai soggetti obbligati ad aderire a SISTRI che ai soggetti che possono aderire su base volontaria.
N.B. Rientrano nella categoria di produttori di rifiuti pericolosi anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
ENTI E IMPRESE PRODUTTORI DI RIFIUTI CON MENO DI 10 ADDETTI |
ADDETTI per unità locale |
Quantitativi annui |
CONTRIBUTO |
Da 1 a 5 |
fino a 200 kg |
euro 50 |
Da 1 a 5 |
oltre 200 kg e fino a 400 kg |
euro 60 |
Da 6 a 10 |
fino a 400 kg |
euro 60 |
IMPRENDITORI AGRICOLI |
ADDETTI per unità locale |
Quantitativi annui |
CONTRIBUTO |
Da 1 a 5 |
fino a 200 kg |
euro 30 |
Da 1 a 5 |
oltre 200 kg e fino a 400 kg |
euro 50 |
Da 6 a 10 |
fino a 400 kg |
euro 50 |
COMUNI (non ubicati nella Regione Campania) |
|
ABITANTI |
CONTRIBUTO RIFIUTI PERICOLOSI |
Inferiore a 5.000 abitanti |
euro 60 |
I Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.
COMUNI (Regione Campania) |
|
ABITANTI |
CONTRIBUTO Rifiuti Urbani |
inferiore a 5.000 abitanti |
euro 60 |
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 |
euro 90 |
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 |
euro 150 |
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 |
euro 250 |
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 |
euro 300 |
superiore o uguale a 500.000 abitanti |
euro 400 |
TRASPORTATORI |
|||
Quantità annua autorizzata |
CONTRIBUTO PERICOLOSI |
CONTRIBUTO |
Art.
212, comma 8, D.Igs. |
inferiore a 3.000 tonn. |
euro 120 |
euro 60 |
euro O |
superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn. |
euro 140 |
euro 70 |
|
superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn. |
euro 180 |
euro 90 |
|
superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn. |
euro 250 |
euro 125 |
|
superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn. |
euro 350 |
euro 175 |
|
superiore o uguale a 200.000 tonn. |
euro 500 |
euro 250 |
|
|
TRASPORTATORI |
|||
|
|
|
CONTRIBUTO PERICOLOSI |
CONTRIBUTO
NON |
Art. 212, comma 8, D.Igs. 152/2006 |
Per ogni trasporto |
mezzo |
di |
euro 150 |
euro 150 |
Fino a due veicoli: euro 100 per veicolo |
|
|
|
|
|
Oltre i due veicoli: euro 150 per veicolo |
TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA |
|
Popolazione complessivamente servita autorizzata |
CONTRIBUTO RIFIUTI URBANI |
inferiore a 5.000 abitanti |
euro 60 |
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 |
euro 70 |
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 |
euro 90 |
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 |
euro 125 |
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 |
euro 175 |
superiore o uguale a 500.000 abitanti |
euro 250 |
TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA |
|
|
CONTRIBUTO RIFIUTI URBANI |
PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO |
euro 150 |
DISCARICHE (D1, D5, D12) |
|||
Quantità in tonnellate/anno |
CONTRIBUTO PERICOLOSI |
CONTRIBUTO NON PERICOLOSI |
CONTRIBUTO INERTI |
|
|||
< 1.000 |
euro 300 |
euro 150 |
euro 100 |
tra 1.000 e 5.000 |
euro 500 |
euro 250 |
euro 200 |
tra 5.000 e 20.000 |
euro 800 |
euro 400 |
euro 300 |
tra 20.000 e 50.000 |
euro 1.200 |
euro 600 |
euro 500 |
tra 50.000 e 100.000 |
euro 1.800 |
euro 900 |
euro 700 |
tra 100.000 e 250.000 . |
euro 2.500 |
euro 1.200 |
euro 1.000 |
tra 250.000 e 1.000.000 |
euro 3.000 |
euro 1.500 |
euro 1.200 |
> 1.000.000 |
euro 4.000 |
euro 2.000 |
euro 1.500 |
DEMOLITORI E ROTTAMATORI |
|
|
Quantità in tonnellate/anno |
CONTRIBUTO |
|
< 1.000 |
|
euro 300 |
tra 1.000 e 5.000 |
|
euro 500 |
tra 5.000 e 20.000 |
|
euro 800 |
tra 20.000 e 50.000 |
|
euro 1.200 |
tra 50.000 e 100.000 |
|
euro 1.800 |
oltre 100.000 |
|
euro 2.500 |
FRANTUMATORI |
|
|
Quantità in tonnellate/anno |
CONTRIBUTO |
|
< 1.000 |
|
euro 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
|
euro 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
|
euro 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
|
euro 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
|
euro 900 |
tra 100.000 e 250.000 |
|
euro 1.200 |
oltre 250.000 |
|
euro 1.500 |
INCENERITORI RIFIUTI PERICOLOSI (D10) |
|
Quantità in tonnellate/anno |
CONTRIBUTO |
< 1.000 |
euro 300 |
tra 1.000 e 5.000 |
euro 500 |
tra 5.000 e 20.000 |
euro 800 |
tra 20.000 e 50.000 |
euro 1.200 |
tra 50.000 e 100.000 |
euro 1.800 |
oltre 100.000 |
euro 2.500 |
INCENERITORI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D10) |
|
|
Quantità in tonnellate/anno |
CONTRIBUTO |
|
< 1.000 |
|
euro 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
|
euro 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
|
euro 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
|
euro 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
|
euro 900 |
oltre 100.000 |
|
euro 1.200 |
IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1) |
||
Quantità in tonnellate/anno |
CONTRIBUTO PERICOLOSI |
CONTRIBUTO NON PERICOLOSI |
< 1.000 |
euro 300 |
euro 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
euro 500 |
euro 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
euro 800 |
euro 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
euro 1.200 |
euro 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
euro 1.800 |
euro 900 |
oltre 100.000 |
euro 2.500 |
euro 1.200 |
IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) * |
||
Quantità in tonnellate/anno |
CONTRIBUTO PERICOLOSI |
CONTRIBUTO NON PERICOLOSI |
< 1.000 |
euro 300 |
euro 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
euro 500 |
euro 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
euro 800 |
euro 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
euro 1.200 |
euro 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
euro 1.800 |
euro 900 |
oltre 100.000 |
euro 2.500 |
euro 1.200 |
ATTIVITA' DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13) E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15) |
||
Quantità in tonnellate/anno |
CONTRIBUTO PERICOLOSI |
CONTRIBUTO NON PERICOLOSI |
< 1.000 |
euro 300 |
euro 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
euro 500 |
euro 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
euro 800 |
euro 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
euro 1.200 |
euro 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
euro 1.800 |
euro 900 |
oltre 100.000 |
euro 2.500 |
euro 1.200 |
IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9)* |
||
Quantità in tonnellate/anno |
CONTRIBUTO PERICOLOSI |
CONTRIBUTO NON PERICOLOSI |
.< 1.000 |
euro 300 |
euro 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
euro 500 |
euro 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
euro 800 |
euro 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
euro 1.200 |
euro 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
euro 1.800 |
euro 900 |
oltre 100.000 |
euro 2.500 |
euro 1.200 |
*inclusi gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTIONE ANEAEROBICA (R3) |
|
Quantità in tonnellate/anno |
CONTRIBUTO NON PERICOLOSI |
< 1.000 |
euro 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
euro 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
euro 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
euro 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
euro 900 |
oltre 100.000 |
euro 1.200 |
Le quantità e la popolazione complessivamente servita indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantità e alla popolazione complessivamente servita autorizzate.
I contributi da versare relativi alle quantità indicate nelle diverse tabelle sono da riferirsi alle quantità prodotte, smaltite e/o trattate nell'anno precedente.
CATEGORIE DI SOGGETTI A CONTRIBUTO ANNUO UNICO |
|
CONSORZI |
euro 2.500 |
INTERMEDIARI |
euro 100 |
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E LORO SOCIETA' DI SERVIZI |
euro 100 |
TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI |
euro 100 |
CENTRO RACCOLTA / PIATTAFORMA |
euro 500 |
Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.
Il contributo è versato da ciascun soggetto per ciascuna unità locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
Sezione 2
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto:
per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca o gestisca rifiuti;
per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca o gestisca rifiuti.
Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali è stato richiesto un dispositivo per ciascuna unità operativa, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna unità operativa.
B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).
Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).
Le seguenti tipologie di impianti:
discariche (D1, D5, D12);
demolitori/rottamatori;
frantumatori;
inceneritori (D10);
impianti di coincenerimento (R1);
impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);
impianti compostaggio e di digestione anaerobica;
impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);
sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attività di gestione dei rifiuti" Pertanto, una unità che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, più operazioni di recupero/smaltimento è tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.
Per le "attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero o smaltimento svolta nell'unità locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni quante sono le attività di recupero o smaltimento svolte nell'unità locale o operativa di riferimento.
Per i demolitori, i rottamatori ed i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero o smaltimento effettuate dall'impianto. II contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.
Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori ed a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.
D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale, per le eventuali unità locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.
Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.
Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli è dovuto unicamente pei- l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.
E) Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.
Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applica il contributo previsto per i veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.
F) Per i comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.
G) Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
H) Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e società di servizi di diretta emanazione delle stesse, il contributo dovuto è determinato con riferimento alla specifica categoria.
Il pagamento del contributo è effettuato mediante:
- un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali;
- in più versamenti distinti per ciascuna unità locale;
- per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.
Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, riceve un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo possibile, deve effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.
Il pagamento dei contributi può avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel Portale Informativo SISTRI.
Il pagamento può avvenire nei seguenti modi:
presso qualsiasi ufficio postale mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla TESORERIA DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI VIA C. COLOMBO, 44 - 00147 ROMA.
Nella causale di versamento occorre indicare: - contributo SISTRI/anno di riferimento;
- il Codice fiscale dell'Operatore
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;
- presso gli sportelli del proprio istituto di credito mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427
CIN: L ABI: 07601 CAB: 03200 N. CONTO: 000002595427
CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI VIA C. COLOMBO 44 00147 - ROMA CODICE FISCALE 97047140583
Nella causale di versamento occorre indicare:
- contributo SISTRI/anno di riferimento;
- il Codice fiscale dell'Operatore;
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.
Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori devono comunicare, accedendo all'applicazione GESTIONE AZIENDE, i seguenti estremi di pagamento:
il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO o TRN) del bonifico bancario;
l'importo del versamento;
il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
Nei casi di prima iscrizione, gli Operatori devono comunicare l'avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.
A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, l'operatore è contattato dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o dalle società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e dei dispositivi black box. In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non può procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.
Parte 2
SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI
Gli operatori devono utilizzare i dispositivi solo per le finalità previste nel regolamento e custodire gli stessi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei dispositivi predetti. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono istallati, i costi per la sostituzione dei dispositivi sono a carico dei richiedenti e sono i seguenti:
Dispositivo USB euro 40
Black Box euro 250
In tutte le ipotesi sopra indicate, gli operatori sono tenuti a comunicare al SISTRI, entro ventiquattro ore dall'evento, la perdita, la manomissione o il danneggiamento dei dispositivi e richiederne la sostituzione. Nel caso di perdita dei dispositivi black box conseguente al furto dei veicoli sui quali erano istallati, il richiedente deve anche sporgere tempestivamente denuncia alle autorità di pubblica sicurezza ed inviare a SISTRI, entro ventiquattro ore dalla denuncia, l'originale o la copia conforme di tale denuncia.
Il SISTRI provvede a predisporre i dispositivi sostitutivi ed a comunicare al richiedente la data ed il luogo dove, previo pagamento dei costi sopra indicati, è possibile provvedere al ritiro del dispositivo USB e l'elenco delle officine autorizzate presso cui procedere all'installazione dei dispositivi black box sostitutivi.
Nel caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi degli stessi, gli operatori devono comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvede a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento o alla sostituzione dei dispositivi:
- entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software;
- entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware.
Parte 3
DUPLICAZIONE DEI DISPOSITIVI, DISPOSITIVI PER INTEROPERABILITA' E AGGIUNTIVI
Sezione 1
Duplicazione dei dispositivi
In caso di richiesta di duplicazione di un dispositivo USB, l'operatore è tenuto a versare un contributo di euro 40 per due annualità consecutive a partire dal momento della richiesta.
Sezione 2
Dispositivi per interoperabilità
Il dispositivo USB per l'interoperabilità può essere richiesto per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilità. Per ciascun dispositivo USB l'operatore è tenuto a versare un contributo di euro 40 per due annualità consecutive a partire dal momento della richiesta.
Sezione 3
Dispositivi aggiuntivi
I soggetti interessati possono richiedere un numero di dispositivi USB aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente assegnati entro i limiti massimi indicati nelle tabelle che seguono. È, comunque, possibile prevedere, eccezionalmente, l'accoglimento della richiesta di un numero maggiore di dispositivi, oltre i limiti stabiliti, previa presentazione ed accettazione dei motivi alla base della richiesta e nei limiti della disponibilità tecnologica. L'entità del contributo per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto è stabilito in euro 100,00 da versare in una unica soluzione all'atto della richiesta.
Imprese ed enti (addetti per unità locale):
fino a 20 addetti: numero massimo dispositivi 2;
da 21 a 50 addetti: numero massimo dispositivi 4;
da 51 a 250 addetti: numero massimo dispositivi 6;
da 251 a 500 addetti: numero massimo dispositivi 8;
oltre 500 addetti: numero massimo dispositivi 10.
Enti e comuni Regione Campania:
inferiori a 20.000 abitanti: numero massimo dispositivi 2;
da 20.000 a 50.000 abitanti: numero massimo dispositivi 4;
da 50.000 a 100.000 abitanti: numero massimo dispositivi 6;
superiori a 100.000 abitanti: numero massimo dispositivi 10.
Attività di trasporto rifiuti urbani: Regione Campania o iscrizione volontaria (art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006):
Classe iscrizione Albo:
inferiore a 20.000 abitanti: numero massimo dispositivi 2;
inferiore a 50.000 abitanti e sup. o uguale a 20.000: numero massimo dispositivi 4;
inferiore a 100.000 abitanti e sup. o uguale a 50.000: numero massimo dispositivi 6;
inferiore a 500.000 abitanti e sup. o uguale a 100.000: numero massimo dispositivi 10;
superiore o uguale a 500.000 abitanti: numero massimo dispositivi 10.
Attività di trasporto rifiuti speciali (art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006):
Classe iscrizione Albo quantità autorizzata:
inferiore a 6.000 tonn.: numero massimo dispositivi 2;
superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.: numero massimo dispositivi 4;
superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.: numero massimo dispositivi 6;
superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.: numero massimo dispositivi 10;
oltre a 200.000 tonn.: numero massimo dispositivi 10”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3393-A/24 Ordine del giorno |
Piras |
Assemblea |
8/3/2016 |
IV |
Previsione di attività di sorveglianza e soccorso nell'ambito delle operazioni connesse al flusso migratorio dei profughi nel Mediterraneo |
L'ordine del giorno Piras ed altri n. 9/3393-A/24, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, impegnava l'esecutivo a valutare la possibilità di prevedere anche compiti di ricerca e soccorso (S.A.R.) in relazione alle straordinarie esigenze connesse al flusso migratorio dei profughi nel mar Mediterraneo e ad informare le Commissioni parlamentari sullo stato della missione, nell'ambito delle previste comunicazioni.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo riconosce particolare importanza all'attività di sorveglianza e soccorso ai migranti e da sempre sostiene - anche in tutte le sedi internazionali, quali l'UE e l'ONU - la necessità di una risposta unitaria europea ed internazionale per affrontare una crisi umanitaria che non ha eguali sin dal secolo scorso.
Con particolare riguardo al degenerare della crisi libica ed alla conseguente crescente emergenza del fenomeno migratorio proveniente, via mare, dal nord Africa, l'Italia ha ravvisato la necessità di mitigare/contrastare le minacce agli interessi nazionali nell'alto mare, essendo - al contempo - pronti per azioni di autodifesa e protezione dei cittadini e degli assetti italiani.
A tale scopo, lo scorso 12 marzo 2015, è stata avviata l'operazione MARE SICURO, con baricentro nelle acque internazionali prospicenti la Libia ed obiettivo di assicurare adeguate condizioni in mare concorrenti ad una miglior tutela degli interessi nazionali.
In particolare, l'operazione sta assicurando:
- la sorveglianza e l'eventuale protezione delle installazioni off-shore in concessione/gestite da ENI ed ubicate nelle acque internazionali prospicienti la costa libica;
- la protezione dei mezzi nazionali della Guardia Costiera ed altri mezzi nazionali impegnati in attività di SAR;
- la deterrenza ed il contrasto di traffici illeciti;
- la raccolta informativa di elementi/evidenze inerenti ad attività di movimenti di matrice terroristica, nonché sull'organizzazione dei traffici illeciti e dei punti di partenza delle imbarcazioni;
- la presenza, la sorveglianza e la sicurezza marittima nell'Area di Operazioni.
Tuttavia, ancorché MARE SICURO sia un'operazione militare di sorveglianza, protezione e sicurezza marittima, la sua funzione non è stata e non è preminentemente orientata alla salvaguardia della vita umana in mare.
Nel periodo che va dal citato 12 marzo fino al 26 ottobre 2015, le forze nazionali appartenenti a questa missione e poi alle Capitanerie di porto e alla Guardia di finanza hanno arrestato complessivamente 470 scafisti.
In tale contesto, d'altro verso, nella piena considerazione dell'obbligo - legale e morale - di prestare soccorso in caso di naufragio o di condizioni di pericolo, le Unità partecipanti sono state e sono regolarmente a disposizione per intervenire in operazioni SAR, coerentemente alla vigente normativa internazionale.
Sono stati portati a compimento, infatti, oltre 660 eventi di salvataggio su quasi 200 barconi di legno e 470 gommoni. La maggioranza di questi, rispettivamente 177 barconi e 261 gommoni, sono affondati dopo il salvataggio dei naufraghi, per le loro pessime condizioni e perché rappresentavano un pericolo per la navigazione. Quello del salvataggio è un dovere codificato dalle leggi del mare a cui nessuno, militare o civile, né può e né intende sottrarsi ed al quale, coerentemente, le unità impegnate nelle operazioni nelle acque antistanti la Libia non sono mai venute meno.
Quale dato esemplificativo dell'impegno comunque profuso anche in tale attività si evidenzia che alla data dell' 11 febbraio 2016, nell'ambito dell'operazione MARE SICURO, sono stati gestiti complessivamente 866 interventi SAR, per un totale di circa 135.931 migranti tratti in salvo”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2598-AR/10 Ordine del giorno |
Marcon |
Assemblea |
18/3/2016 |
IV |
Tutela della piena autonomia dell’intervento umanitario delle istituzioni e delle organizzazioni non governative italiane rispetto all’operatività dei contingenti militari italiani impegnati nelle missioni internazionali |
L'ordine del giorno Marcon ed altri n. 9/2598-AR/10, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2014, impegnava l'esecutivo a prevedere che all'intervento umanitario delle istituzioni e delle organizzazioni non governative italiane siano garantiti piena autonomia e indipendenza dall'operatività dei contingenti militari italiani impegnati nelle missioni internazionali.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Le situazioni di crisi degli ultimi anni in cui le nostre Forze armate sono chiamate ad operare sotto l'egida delle Nazioni Unite, della Nato o dell'Unione europea, sono sempre più caratterizzate per il forte coinvolgimento della popolazione civile, circostanza questa, che ha provocato il massiccio afflusso, nell'area delle operazioni, di personale appartenente alle Organizzazioni Internazionali, Governative e Non Governative. È così aumentato, in modo imponente, il numero degli interlocutori con cui la componente militare presente nelle zone di intervento è utile e necessario interagisca e si coordini. Le odierne operazioni militari implicano, dunque un constante contatto con l'ambiente civile, costituito dalle istituzioni e dalle autorità locali (talvolta, purtroppo, da quel che ne resta); dalle Organizzazioni Internazionali Governative e Non Governative; dalle Agenzie internazionali e, principalmente, dalla popolazione.
In tale contesto non sfugge che lo scopo centrale dell'attività civile e militare in esame, sia pure da diverse prospettive, è quello di ricercare, instaurare e mantenere una piena e fattiva cooperazione tra la forza militare schierata in teatro operativo, la popolazione e le autorità civili locali e le citate organizzazioni internazionali governative e non governative, al fine di concorrere a creare le condizioni che diano - a chi opera ed alle popolazioni - i maggiori vantaggi morali, materiali e operativi in relazione all'ambiente politico, economico, religioso e sociale di rispettivo riferimento.
Nel medio e lungo termine tali attività, sviluppate ad un livello appropriato con i citati interlocutori tendono, altresì, a favorire e sostenere le condizioni che facilitano il raggiungimento degli obiettivi di ritorno alla normalità assegnati ed il perseguimento di una strategia che consenta il graduale passaggio della responsabilità alle autorità governative locali, con il conseguente ritiro della forza militare dal teatro di intervento.
Al riguardo, il ruolo primario della componente militare è quello di fornire sicurezza e stabilità nell'area d'interesse; pertanto ogni intervento nel campo civile deve essere visto come un'eccezione, legata a colmare contingenti gap capacitivi (di spazio e di tempo) degli attori non-militari, in un'ottica di necessità e di urgenza.
Ogni operazione umanitaria, pertanto, pur se condotta con il supporto di assetti militari, conserva la sua natura e carattere civile, salvaguardando la piena autonomia ed indipendenza delle organizzazioni umanitarie sostenute.
In particolare, nei diversi teatri ove vengono condotte attività di cooperazione civile-militare vi sono meccanismi in atto (incontri con organizzazioni internazionali/organizzazioni non governative/organizzazioni governative, riunioni presso i diversi ministeri locali) e spazi dedicati (CIMIC Centers per la parte militare) nei quali si ricerca e si persegue una temporanea sinergia tra i vari attori allo scopo di evitare duplicazioni degli sforzi, lasciandosi sempre e comunque, reciprocamente, libertà d'azione e di intendimenti.
La partecipazione delle varie organizzazioni a tali forum, infatti, è sempre stata - e tale deve rimanere - libera e senza preclusione alcuna, in un clima di estrema imparzialità e trasparenza, finalizzata alla ricerca della libera adesione delle popolazioni civili ai programmi portati avanti con gli impegni di cooperazione delle organizzazioni governative e non governative”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3444-A/21 Ordine del giorno |
Fusilli |
Assemblea |
23/3/2016 |
IV |
Destinazione di risorse alla progettazione, sviluppo, integrazione e produzione di sistemi di guerra elettronica finalizzati al contrasto e alla prevenzione dei rischi derivanti dal terrorismo internazionale |
L'ordine del giorno Fusilli ed altri n. 9/3444-A/21, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di riservare una quota significativa delle risorse assegnate al fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, ad investimenti da destinare a progettazione, sviluppo, integrazione e produzione di sistemi di guerra elettronica tramite inibizione dell'uso efficace dello spettro elettromagnetico, anche tenendo conto delle eccellenze produttive presenti in Abruzzo, con particolare riguardo ai: a) Sistemi di contromisure elettroniche (ECM), contro-contromisure elettroniche (ECCM) e misure di supporto elettroniche (ESM); b) Sistemi C-RCIED (Counter – Radio Controlled Improvised Explosive Device), realizzati tramite sistemi integrati di disturbo (jamming) comprendenti: apparecchiature di disturbo, sistemi radianti, protezioni meccaniche ed elettriche, interfacce di comunicazione, controllo remoto o locale.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo - ed il Ministero della difesa per quanto di precipuo interesse e competenza - è particolarmente impegnato a sostenere gli studi e le attività di ricerca in materia di contrasto e prevenzione dai rischi derivanti dal terrorismo internazionale nel predisporre idonee misure di sicurezza rispetto alla sempre più sofisticata minaccia che il terrorismo internazionale rappresenta.
A tal riguardo, nell'ambito dei sistemi di Electronic Counter Measures (ECM) e di Electronic Support Measures (ESM), la competente direzione generale del Ministero della difesa ha stipulato con l'Università dell'Aquila e con la Ditta INTECS S.p.A. il contratto n. 5 di Repertorio sin dal 21 maggio 2014, relativo al "C-SENSE", denominato “Sviluppo di una soluzione innovativa per il cooperative spectrum sensing tramite software defined radio per il rilevamento di interferenze e per la realizzazione di radio intelligenti”.
Gli obiettivi generali del progetto consistono nello studio, sviluppo e sperimentazione di un dimostratore tecnologico di un sistema di sensing in radiofrequenza (RF) multidimensionale distribuito, basato su tecnologia Software Defined Radio (SDR), in grado di rilevare la presenza di trasmissioni e sorgenti di interferenze/jamming in frequenza, tempo e posizione geografica, esistenti in una determinata aerea, tramite l'elaborazione distribuita di dati rilevati sul campo da sensori cooperanti.
Il progetto è suddiviso in tre fasi successive con i seguenti obiettivi:
Fase 1: concerne la realizzazione e la sperimentazione, in laboratorio, di un primo dimostratore tecnologico di sensori per Cooperative Spectrum Sensing (CSS), per il rilevamento di sorgenti di trasmissioni e di interferenza e loro ricostruzione nello spazio tridimensionale (tempo, frequenza, posizione);
Fase 2 (opzionale): prevede la Definizione e l'implementazione di un protocollo di comunicazione tra i predetti sensori.
Fase 3 (opzionale): nell'ambito della quale realizzare e sperimentare un secondo dimostratore tecnologico di sensori Cooperative Spectrum Sensing (CSS), per il rilevamento di sorgenti di trasmissioni e di interferenza e la loro ricostruzione nello spazio tridimensionale (tempo, frequenza, posizione).
Tali contributi verranno forniti come parte dei risultati del progetto sotto forma di software, che potrà essere agevolmente integrato con sistemi ed equipaggiamenti esistenti. In particolare, si ritiene che sarà possibile l'impiego delle tecniche oggetto della presente R&D fondamentalmente nel contesto di Forza NEC, come ad esempio:
- iniziative quali il Soldato Futuro, la cui visione è incentrata sul punto di vista operativo dei singoli elementi che portano avanti la missione in autonomia controllata;
- essendo un Sistema di Monitoraggio cooperante diffondibile sul territorio, la sua architettura potrà essere studiata per essere facilmente integrata con altri possibili sistemi di monitoraggio come, ad esempio, quelli per la individuazione preventiva degli IED.
Al momento, solamente la prima delle tre fasi costituenti il P.N.R.M. in oggetto è stata finanziata, dato che le altre due sono opzionali, ed il relativo collaudo è previsto entro il corrente mese di marzo 2016”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3-A/16 Ordine del giorno |
Crivellari |
Assemblea |
31/3/2016 |
I |
Tutela dell’omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali dei singoli collegi plurinominali, con particolare riferimento al territorio di Rovigo |
L'ordine del giorno Crivellari n. 9/3-A/16, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 marzo 2014, nell'ambito della determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati, di cui alla legge n. 52 del 2015 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), impegnava l'esecutivo a valutare la possibilità di garantire la coerenza territoriale dei singoli collegi plurinominali, salvaguardandone l'omogeneità economico-sociale e le caratteristiche storico-culturali, con particolare riferimento ai territori che risulterebbero “smembrati” in una ipotesi di semplice accorpamento di precedenti collegi.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“Il Decreto Legislativo 7 agosto 2015, n. 122, di delimitazione dei collegi, mantiene integro il territorio di Rovigo, che nella tabella del Decreto Legislativo n. 536/1993 risultava invece suddiviso in tre collegi uninominali.
E' prevista, inoltre, l'aggregazione della provincia stessa a porzioni di territorio delle limitrofe province di Padova (ex collegi uninominali di Este e Piove di Sacco) e di Venezia (ex collegio di Chioggia), al fine di raggiungere la soglia richiesta per la popolazione del collegio dalla Legge n. 52/2015, e cioè al massimo il 20% in più o in meno dalla media demografica dei collegi circoscrizionali”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3-A/15 Ordine del giorno |
Blazina |
Assemblea |
31/3/2016 |
I |
Accesso alla rappresentanza della minoranza slovena, con particolare riguardo alla costituzione dei collegi plurinominali nel Friuli-Venezia Giulia |
L'ordine del giorno Blazina ed altri n. 9/3-A/15, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 marzo 2014, impegnava l'esecutivo nell'ambito dell'attuazione della legge n. 52 del 2015 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati) a valutare l'opportunità di adottare ogni atto di indirizzo o strumento volto a favorire realmente l'accesso della minoranza slovena alla rappresentanza, con particolare riguardo alla costituzione dei collegi plurinominali nel Friuli-Venezia Giulia.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“Il Decreto Legislativo 7 agosto 2015, n. 122 in materia di determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati, testimonia quanto la tutela dei cittadini italiani di lingua slovena sia all'attenzione del Governo.
Infatti, il lavoro svolto, muovendosi negli ambiti delineati dai criteri stabiliti dall'art. 4 della Legge n. 52 del 6 maggio 2015 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), ha continuato ad assicurare l'omogeneità socio-culturale-economica dei territori da aggregare ai fini della formazione dei collegi.
Nella specifica situazione della circoscrizione del Friuli-Venezia Giulia, vengono istituiti due collegi plurinominali, di cui uno comprendente tutti i comuni di minoranza slovena sulla base della tabella del D.P.R. del 12 settembre 2007, a norma dell'art. 4 della Legge n. 38/2001 (“Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia”).
Tale collegio risulta, quindi, costituito dalle province di Trieste, Gorizia e da parti di territorio della provincia di Udine nelle quali rientrano, tra l'altro, tutti i comuni a minoranza linguistica slovena attuando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. g) della succitata Legge n. 52/2015, in linea con l'art. 26 della Legge n. 38/2001”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3-A/21 Ordine del giorno |
Borghi |
Assemblea |
31/3/2016 |
I |
Salvaguardia, nella determinazione dei collegi plurinominali, delle specificità dei territori provinciali del Verbano Cusio Ossola, di Sondrio e di Belluno |
L'ordine del giorno Borghi ed altri n. 9/3-A/21, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 marzo 2014, impegnava l'esecutivo, in sede di attuazione della delega per la determinazione dei collegi plurinominali di cui alla legge n. 52 del 2015 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), a salvaguardare le caratteristiche dei territori provinciali del Verbano Cusio Ossola, di Sondrio e di Belluno in considerazione della loro specificità montana, nonché delle caratteristiche di omogeneità economico-sociale e storico-culturale.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“Al riguardo, si fa presente che con il Decreto Legislativo 7 agosto 2015, n. 122, di delimitazione dei collegi, si mantengono integri i territori provinciali del Verbano-Cusio-Ossola, di Sondrio e di Belluno.
Come disposto dall'art. 4, comma l, lett. b), della Legge n. 52/2015, la popolazione di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto. Il rispetto di tale criterio inderogabile comporta che, essendo le citate province scarsamente popolate rispetto ad altre province delle rispettive circoscrizioni, esse debbano necessariamente essere aggregate ad altri territori, individuati rispettivamente nelle province di Novara, di Lecco ed in parte del territorio provinciale di Treviso”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/01063 Mozione |
Binetti |
Assemblea |
8/3/2016 |
XII |
Iniziative per la cura dei tumori rari |
1/01073 Mozione |
Baroni |
||||
1/01074 Mozione |
Miotto |
||||
1/01075 Mozione |
Vargiu |
||||
1/01076 Mozione |
Nizzi |
||||
1/01079 Mozione |
Nicchi |
Le mozioni Binetti ed altri n. 1/01063, Baroni ed altri n. 1/01073, Miotto ed altri n. 1/01074, Vargiu ed altri n. 1/01075, Nizzi ed altri n. 1/01076 e Nicchi ed altri n. 1/01079, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 3 dicembre 2015, impegnavano l'esecutivo:
a promuovere in tempi rapidi iniziative per assicurare la continuità operativa dell'attuale Rete nazionale delle malattie rare, così da inserire la Rete tumori rari nel Servizio sanitario nazionale; ad assumere una pluralità di misure per la cura dei tumori rari e garantire, tra l'altro, ai malati affetti da tali patologie l'accesso all'uso compassionevole dei farmaci attraverso l'aggiornamento del decreto ministeriale 8 maggio 2003 (“Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica”); a supportare la Commissione europea nella procedura di valutazione e selezione dei centri di riferimento italiani che entreranno a far parte delle European Reference Network su base rigorosamente meritocratica, con indicatori precisi e condivisi; a incentivare la collaborazione tra i nodi di eccellenza e i diversi operatori del servizio sanitario nazionale, in modo da favorire la conoscenza reciproca e lo scambio di competenze necessarie per garantire un'attività scientifica e assistenziale sempre più efficace sull'intero territorio nazionale.
In merito a tali impegni il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:
“La promozione di una rete nazionale dei tumori rari è una delle linee progettuali individuate dall'Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2012, per l'utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.
Tale Accordo prevede anche che l'attività di coordinamento strategico della rete venga assicurato da un gruppo tecnico di lavoro, istituito presso il Ministero della salute. Facendo seguito a tale impegno, con decreto del Ministro della salute pro tempore del 14 febbraio 2013, è stato istituito un Gruppo tecnico di lavoro, col mandato di:
fornire indirizzi per la progettazione e valutazione dei progetti regionali attuativi;
formulare “proposte per il pieno raggiungimento degli scopi della rete, in particolare raccogliendo informazioni sul suo effettivo funzionamento, sullo sviluppo degli strumenti necessari a favorire gli scambi tra i ‘nodi’ della rete (condivisione percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, reti informatiche, ecc.) e fornendo indirizzi e indicazioni per favorire il superamento di eventuali difficoltà”;
elaborare proposte per aumentare l'accesso ai farmaci nel trattamento dei tumori rari;
stabilire criteri e metodi per la classificazione nosologica dei tumori rari.
Tale Gruppo, in carica per due anni, ha concluso i lavori nella seduta del 21 aprile 2015, con la realizzazione di un documento tecnico di indirizzo (corredato di quattro allegati).
Sulla base dei lavori del Gruppo, sono state avanzate al Sig. Ministro della salute, in data 24 giugno 2015, alcune proposte di azioni, approvate e di seguito ricapitolate.
1) Definire una proposta di Intesa Stato-Regioni su criteri e obiettivi per la formalizzazione di una Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR), quale risorsa permanente del Servizio Sanitario Nazionale, e che definisca:
l'integrazione della RNTR con le reti regionali e con la rete europea;
gli standard e i requisiti organizzativi, strutturali e di risorse per i nodi della rete e per le funzioni di coordinamento nazionale della rete (incluso il sistema informativo);
l'attuazione di uno schema di armonizzazione tra Regioni per la definizione delle “prestazioni per la rete”;
la interoperabilità dei sistemi gestionali regionali per la RNTR.
2) Costituire un Gruppo di lavoro per la promozione e monitoraggio della RNTR, presso AGENAS, che abbia come componenti i referenti del Ministero della salute e delle Regioni, e che promuova:
le iniziative di “capacitv building” e di "empowerment” di professionisti e cittadini;
la valutazione di fattibilità di un sistema informativo integrato nel nuovo sistema informativo sanitario (NSIS);
la strutturazione di rapporti con le società scientifiche e le associazioni di riferimento;
la elaborazione di proposte di linee guida e/o procedure e/o raccomandazioni, per il miglior funzionamento della RNTR.
3) Proporre una Linea progettuale - per l'attuazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, dedicata alla implementazione di una Rete Nazionale dei Tumori Rari.
4) Compiere attività istruttoria sul possibile uso della nuova classificazione dei Tumori Rari elaborata dal Gruppo di lavoro.
Tra i risultati attesi dalle suddette azioni, per rilevanza istituzionale e di merito, assume una priorità (anche temporale) assoluta, la preparazione di un'Intesa Stato- Regioni per la istituzione della Rete Nazionale dei Tumori Rari.
A seguito della discussione delle mozioni (n. 1-01075; 1-01076; 1-01063; 1-01079; 1-01073; 1-01074), sono stati accolti “impegni del Governo” che definiscono obiettivi da realizzare mediante azioni idonee, raggruppabili per aree omogenee.
I contenuti di merito di tali azioni sono rilevabili nella relazione, sopra sintetizzata, del Gruppo di lavoro sulla rete dei tumori rari, la cui attuazione è espressamente richiamata anche dagli stessi impegni parlamentari.
Le azioni riguardano le seguenti aree di intervento:
ASSETTO DI GOVERNANCE: strutturazione della rete, le responsabilità e le -funzioni di governo; nonché i rapporti con le realtà istituzionali italiane e europee.
IDENTIFICAZIONE DEI CENTRI (NODI DELLA RETE): identificazione dei criteri per l'individuazione dei nodi della rete e la definizione dei conseguenti criteri di accreditamento.
RICERCA: proposte di politiche della ricerca.
FARMACI: proposte di regolamentazione dei farmaci.
Le azioni che scaturiscono da tali aree di intervento sono sintetizzate in schede (allegati).
La realizzazione delle conseguenti iniziative verrà sviluppata e coordinata dal Ministero della salute.
ALLEGATO l
Schematizzazione degli impegni assunti sulla base della discussione parlamentare
Item |
Mozione |
AZIONI |
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1-01063 |
1-01075 |
1-01073 |
1-01076 |
1-01074 |
1-01079 |
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Attuare le conclusioni del GDL (DM del 14.02.13) |
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V |
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Azione 1 / Assetto di governance |
Potenziare registro tumori |
V |
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V |
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V |
V |
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Integrazione con la Comm. E per la identificazione degli ERN |
V |
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V |
V |
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Proporre modelli di integrazione/collaborazione con gli operatori del SSN |
V |
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Presenza delle associazioni dei pazienti |
V |
V |
V |
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V |
V |
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Investire nella sicurezza dei pazienti |
V |
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Investire nell’aggiornamento MMG/PLS |
V |
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V |
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Riferimento dei pazienti attraverso sistema informativo |
V |
V |
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Finanziamento con gli obiettivi di PSN |
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V |
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AGENAS (coordinamento e promozione) |
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V |
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Costituzione di un Gruppo di lavoro |
V |
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|
Criteri di accreditamento (INDIVIDUAZIONE) dei centri |
V |
V |
V |
V |
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V |
Azione 2 Istruttoria per criteri di selezione dei centri + fase di identificazione criteri accreditamento |
Valorizzare e monitorare l’eccellenza già esistente |
V |
V |
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Inserire nella ricerca clinica e sanità pubblica |
V |
V |
V |
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Azione 3 Ricerca |
Facilitare la ricerca farmacologica |
V |
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Fiscalità di vantaggio/finanziamenti dedicati per ricerca farmaci |
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V |
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V |
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Accesso uso compassionevole |
V |
V |
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V |
Azione 4 farmaci |
Accesso a farmaci alto costo |
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V |
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Facilitare accesso off-label |
V |
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V |
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V |
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Accelerare autorizzazione farmaci orfani |
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V |
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Formalizzare lista tumori |
V |
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V |
V |
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Potenziare la prevenzione primaria |
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V |
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ALLEGATO 2
Area di intervento: ASSETTO DI GOVERNANCE
Titolo: ASSETTO DI GOVERNANCE DELLA RETE NAZIONALE DEI TUMORI RARI
Razionale
Questa azione riguarda gli item derivanti dagli impegni del Governo (v. Allegato l -prima sezione) e dalla Relazione del GdL ( di cui al DM del 14.02.13) che fornisce le principali indicazioni attuative. I contenuti sono pertinenti:
- all'assetto “interno” della Rete. La Rete sì è sinora prevalentemente caratterizzata in una dimensione tecnico-professionale con una significativa, anche se a volte disomogenea, partecipazione delle associazioni di pazienti (ad es. tumori pediatrici). L'assetto interno deve quindi valorizzare le esperienze già definite “sul campo” (in particolare dai professionisti di settore) e coniugarle con le responsabilità istituzionali nazionali e regionali derivanti dall'assetto di sistema del Servizio sanitario (in particolare reti oncologiche, di cui all'intesa Stato-Regioni del 30/10/14 che ha approvato il documento “Guida per la costituzione di reti oncologiche regionali”). Fa parte sostanziale dell'assetto istituzionale, il fatto di organizzare una unica “rete nazionale” come interlocutore di riferimento a livello europeo ma contemporaneamente dì articolarla in strutturazioni di Percorsi Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali (PDTA.) per ognuna delle 12 famiglie di tumori rari identificate dalla “relazione” del citato GdL. I temi di maggior rilievo in questa definizione di una architettura della rete sono: la stabilità, la sostenibilità, la accessibilità, la strutturazione del coinvolgimento delle associazioni di pazienti.
- Alla definizione delle funzioni di coordinamento, governo clinico, monitoraggio, valutazione.
Obiettivi:
- definire l'assetto istituzionale della rete, in relazione: agli assetti organizzativi regionali (in particolare reti oncologiche); agli assetti di governo centrale (rapporti con AGENAS, Registro Tumori ecc); all'iniziativa europea ERN; alla valorizzazione delle esperienze di rete già definite
- definire le principali funzioni di tipo scientifico e assistenziale (e relative responsabilità) della RNTR
- realizzare una facility per l'informazione, l'integrazione delle associazioni dei pazienti, la gestione nazionale delle prestazioni di telemedicina (portale web presso il Ministero)
- definire meccanismi specifici di allocazione delle risorse.
Metodo:
- definizione di un “gruppo di scrittura” presso il Ministero (DD DG-Prev) con rappresentanti regionali, del Ministero, delle reti, delle società scientifiche di principale riferimento, delle associazioni di principale riferimento
- elaborazione di un modello di RNTR, che tenga conto dei vari aspetti della governance
- Realizzare un prototipo di portale mediante progetto CCM
- predisposizione di una bozza di Intesa Stato-Regioni (da sottoporre all'Iter istituzionale previsto),
Prodotti:
- DM sulla istituzione di un gruppo di coordinamento presso AGENAS, presieduto dal Ministero, con rappresentanti istituzionali, delle società scientifiche. e delle associazioni dei pazienti
- Intesa Stato Regioni sulla RNTR.
IPOTESI DI ARCHITETTURA DELLA RETE NAZIONALE
Alla luce degli impegni conseguenti alla discussione parlamentare nonché dei contenuti della Relazione del GdL (di cui al DM del 14.02.13) si individua una ipotesi di architettura della Rete nazionale (tale architettura presuppone l'identificazione dei Centri che devono far parte della Rete; identificazione avverrà sulla base dei criteri di cui al seguente Allegato 3 e nel rispetto degli assetti istituzionali dei servizi sanitari regionali).
Legenda:
- Coordinamento organizzativo (presso AGENAS): promozione, monitoraggio e valutazione della RNTR. Il coordinamento viene istituito con decreto del Ministro e comprende rappresentanti del Ministero, delle Regioni, dell'AIRTUM, delle società scientifiche e delle associazioni di prevalente riferimento
- Coordinamento scientifico: ricerca epidemiologica, rapporti con EU (ERN + ricerca); in accordo a quanto richiesto negli “impegni” sintetizzati nell'Allegato 1( e in particolare nella Mozione 01063), il Centro di riferimento è identificato nell'Istituto Tumori di Milano.
- Piattaforma web: la creazione di un portale risponde ai seguenti obiettivi:
- creare una community: per generare consenso, fornire informazioni, gestire il bisogno, creare alleanze con i professionisti del SSN e con le associazioni
- creare una facility: supportare strutturalmente (telemedicina) la RNTR da parte del Ministero
- creare un leva: stimolare la crescita quali-quantitativa.
- PDTA (Percorsi Diagnostico, Terapeutici, Assistenziali): sulla base dei centri identificati come nodi della rete, valorizza la aggregazione, di tipo tecnico-professionale, per “famiglia di tumori”. Il referente coordina la produzione di Linee Guida, la formazione, i processi di valutazione ecc. e si interfaccia con il coordinamento generale della Rete.
ALLEGATO 3
Identificazione dei centri (nodi della rete)
Titolo: Definizione dei criteri di selezione dei centri e identificazione di criteri di accreditamento
Razionale
Questa azione riguarda gli item derivanti dagli impegni del Governo (v. Allegato l-seconda sezione) e dalla Relazione che fornisce le principali indicazioni attuative. I contenuti sono pertinenti:
- alla definizione dei criteri per l'identificazione dei nodi della rete
- alla compensazione geografica
- alle dinamiche di sviluppo della RNTR.
Obiettivi:
- definire l'assetto istituzionale della rete, in relazione: agli assetti organizzativi regionali (in particolare reti oncologiche); agli assetti di governo centrale; all'iniziativa europea ERN; alla valorizzazione delle esperienze già definite
- definire le principali funzioni di tipo scientifico e assistenziale (e relative responsabilità) della RNTR
- definire meccanismi specifici di allocazione delle risorse
Metodo:
-dare mandato (CCM) all'ISS di analizzare gli archivi SDO e di formulare gli scenari che saranno proposti dal “gruppo di scrittura” su-menzionato
- formulare criteri di identificazione
- formulare proposte di criteri di accreditamento per il tavolo TRAC
Prodotti: Allegato tecnico all’intesa Stato-Regioni
ALLEGATO 4
Area di intervento: RICERCA
Titolo: promuovere la ricerca applicata nella RNTR
Razionale
L'attività di ricerca clinica è resa spesso problematica sia dall'impossibilità intrinseca di condurre studi di potenza adeguata a causa della rarità della patologia e del conseguente insufficiente numero di pazienti con caratteristiche inclusive di omogeneità nelle rispettive sottopopolazioni affette pur dallo stesso tipo di tumore raro, sia dalla difficoltà di creare ampi network collaborativi con adeguata expertise necessari proprio per le premesse illustrate. Una conseguenza diretta e più evidente di tali considerazioni è la difficoltà di produrre un livello di evidenza scientifico che sia compatibile con i requisiti minimi (e.g. esistenza di studi almeno di Fase II) previsti dalle normative nazionali che regolano le varie modalità di accesso ai farmaci nel nostro Paese. L'esistenza di network accreditati consentirebbe di incrementare anche la capacità di generare evidenze scientifiche, non solo potenziando la ricerca clinica, ma anche consentendo, laddove ritenuto opportuno, un monitoraggio costante sia dell'outcome clinico che del volume dei farmaci utilizzati al di fuori di programmi di ricerca.
A livello internazionale, anche in campo regolatorio, si discute sulle modalità per ottimizzare e potenziare la capacità di generare conoscenza nell'ambito dei tumori rari. A ottobre 2014, nell'ambito di un workshop organizzato in EMA, è stato presentato il consensus position paper promosso da Rare Cancers Europe, un'iniziativa multi-stakeholder promossa da società scientifiche, associazioni di pazienti e industria, che formula proposte sui possibili approcci metodologici innovativi alla ricerca in tale ambito, con l'utilizzo a fini regolatori di end-poit surrogati, ponendo particolare enfasi alla necessità di creare network efficienti non solo per favorire la ricerca clinica e garantire la migliore appropriatezza prescrittiva, ma anche per favorire la possibilità di generare evidenze scientifiche dagli usi compassionevoli e off-label, già oggi sono molto diffusi nell'ambito dei tumori rari. Tali considerazioni costituiscono ragioni specifiche per considerare il sostegno alla ricerca e all'innovazione come un obiettivo strutturale della RNTR.
Obiettivi
- Definire programmi di ricerca clinica e sanità pubblica
- Facilitare la ricerca farmacologica
- Definire proposte di “Fiscalità di vantaggio” per generare finanziamenti dedicati alla ricerca (in particolare farmacologica)
Metodo
Costituire un tavolo di lavoro tematico, per la elaborazione di proposte per la prioritarizzazione e l'uso di fondi per la ricerca tra CCM, Direzione Generale ricerca e innovazione, AIFA”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3444-A/205 Ordine del giorno |
Grillo |
Assemblea |
23/3/2016 |
XII |
Allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni da parte del Servizio Sanitario Nazionale con quelle rese in regime di libera professione intramuraria |
L'ordine del giorno Grillo ed altri n. 9/3444-A/205, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015, al fine del progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, in attuazione di quanto disposto dalla lettera g), comma 4, articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 120, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di prevedere: l'assegnazione all'Agenas del compito di misurazione e descrizione delle buone pratiche per singolo professionista o équipe all'interno delle diverse discipline, includendo tra i compiti anche il monitoraggio del confronto tra i tempi di attesa per le attività intramuraria e intramuraria allargata e per quelle erogate dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, con la pubblicazione sul sito istituzionale degli esiti e delle buone pratiche individuate, che dovranno essere implementate da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale; la sospensione dell’attività libero-professionale al momento del superamento dei tempi delle liste d'attesa delle corrispondenti prestazioni erogate in regime istituzionale.
In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:
“Riguardo alla possibilità di prevedere la sospensione dell'attività libero professionale al momento del superamento dei tempi delle liste di attesa delle corrispondenti prestazioni erogate in regime istituzionale, è opportuno precisare quanto segue.
La tutela del fondamentale diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione, trova la sua espressione qualificante nella libera scelta delle cure e del medico da parte del cittadino e nella garanzia della continuità delle cure medesime, nel rispetto dei reali bisogni assistenziali e del rapporti di fiducia caratteristico, ineludibile e proprio del rapporti medico- paziente.
In questa prospettiva, l'attività libero professionale intramuraria contribuisce al processo riorganizzativo dei servizi assistenziali offerti ai pazienti, anche in termini di uguali opportunità di accesso alle attività ed alle prestazioni sanitarie medesime.
Al contempo, la disciplina vigente in materia mira a garantire l'effettività del diritto, spettante ai sanitari che abbiano optato per l'esclusività del rapporti di lavoro, di svolgere l'attività libero professionale intramuraria nell'ambito delle strutture aziendali.
A tal proposito l'art. 15 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 reca: “Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività libero professionale nelle seguenti tipologie: a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali [...]”. Pertanto, tale disposizione precisa che il rapporto di lavoro esclusivo comporta il “diritto” all'esercizio della libera professione intramuraria.
Con il D.P.C.M. 27 marzo 2000, recante “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale” sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi di detta attività.
Il predetto atto di indirizzo e coordinamento ha demandato la regolamentazione ultima dell'attività libero professionale intramuraria ai Direttori generali delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, in linea con le direttive di emanazione regionale.
Ed ancora, l'Accordo siglato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 18 novembre 2010 ha consolidato alcuni aspetti già fissati da precedenti norme, demandando alle Regioni e alle Province Autonome le modalità di esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari ed ha, altresì, introdotto alcuni nuovi elementi.
In conclusione, si fa presente che l'art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha modificato ed integrato la legge 3 agosto 2007, n. 120, al fine di favorire il passaggio al regime ordinario della suddetta attività, nel rispetto di modalità operative che assicurino tracciabilità, trasparenza e controllo dei volumi prestazionali.
In particolare, la normativa citata prevede che le Regioni e le Province Autonome debbano garantire, anche attraverso la adozione di proprie linee guida, che gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero professionale intramuraria al fine di assicurarne il corretto esercizio.
Dal quadro normativo sopra delineato si evince che le modalità di esercizio dell'attività in questione rientrano nella competenza delle Aziende sanitarie locali di riferimento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, che ben possono prevedere nei relativi regolamenti aziendali la sospensione dell'attività libero professionale al momento del superamento dei tempi delle liste di attesa delle corrispondenti prestazioni erogate in regime istituzionale”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3444-A/93 Ordine del giorno |
Gregori |
Assemblea |
23/3/2016 |
IV XII |
Riordino dell’Associazione della Croce Rossa Italiana |
L'ordine del giorno Gregori ed altri n. 9/3444-A/93, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di: provvedere all'attuazione delle deleghe per il riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016); a tutelare tutti i livelli occupazionali esistenti (sanitari, tecnici ed amministrativi), anche quelli a carattere precario, garantendone l'inquadramento professionale e i livelli di retribuzione già in essere; a valutare la necessità di integrare il Corpo Militare della Croce Rossa all'interno del comparto della Difesa, garantendone i livelli di inquadramento professionale e salariale; a rimodulare l'impegno economico pubblico destinato alla Croce Rossa per fronteggiare la crisi delle associazioni di Croce Rossa locali e regionali, che hanno subìto pesanti tagli e sofferenze nel corso del processo di privatizzazione.
In merito a tale impegno il Ministero della salute, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Il decreto legislativo n. 178/2012 ha sancito che sia posta a carico del Ministero della salute la predisposizione di taluni provvedimenti necessari a darne attuazione.
In particolare, sono stati predisposti i seguenti schemi di decreti previsti:
- dall'articolo 1, comma 6, il decreto ministeriale con cui si è stabilita la misura massima per l'utilizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le associazioni di promozione sociale. Il decreto è stato inoltrato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'acquisizione del preventivo parere;
- dall'articolo 6, comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione delle tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale appartenente al Corpo militare e il personale civile a tempo indeterminato), sul quale hanno già espresso il proprio parere sia il Ministero della difesa che quello dell'economia e delle finanze.
Per quanto attiene alla previsione dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale su proposta del Presidente nazionale di determina dei rapporti attivi e passivi della CRI, cui subentra l'Associazione, sulla base degli statuti provvisori di Ente e Associazione, si sono tenuti degli incontri preliminari con la CRI, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della difesa e si è in attesa di ricevere la proposta definitiva da parte del Presidente.
Infine, con il decreto ministeriale 29 dicembre 2015 sono stati nominati gli organi dell'Ente, previsti nell'articolo 2, comma 3, lettera a), b) e c) del citato d.lgs. n. 178/2012, ed è stato predisposto lo schema di statuto provvisorio dell'Ente, successivamente trasmesso al Ministero della difesa e a quello dell'economia e delle finanze per l'acquisizione dei relativi pareri”.
Elenco
dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note
di attuazione annunciate
|
Primo firmatario |
Tipo di Atto |
Numero |
Pag. |
|
On. |
Baroni |
Mozione |
1/01073 |
123 |
On. |
Bechis |
Mozione |
1/00856 |
65 |
On. |
Bernini Paolo |
Ordine del giorno |
9/3393-A/42 |
76 |
On. |
Bianchi Stella |
Ordine del giorno |
9/3444-A/154 |
53 |
On. |
Binetti |
Mozione |
1/00483 |
57 |
On. |
Binetti |
Mozione |
1/01063 |
123 |
On. |
Blazina |
Ordine del giorno |
9/3-A/15 |
120 |
On. |
Borghi |
Ordine del giorno |
9/3-A/21 |
121 |
On. |
Carfagna |
Mozione |
1/00827 |
59 |
On. |
Caso |
Ordine del giorno |
9/3393-A/37 |
55 |
On. |
Cicchitto |
Mozione |
1/01087 |
38 |
On. |
Crivellari |
Ordine del giorno |
9/3-A/16 |
120 |
On. |
Dambruoso |
Mozione |
1/00760 |
62 |
On. |
Fusilli |
Ordine del giorno |
9/3444-A/21 |
118 |
On. |
Grande |
Ordine del giorno |
9/3393-A/30 |
49 |
On. |
Grande |
Mozione |
1/00849 |
63 |
On. |
Gregori |
Ordine del giorno |
9/3444-A/93 |
134 |
On. |
Grillo |
Ordine del giorno |
9/3444-A/205 |
133 |
On. |
Locatelli |
Ordine del giorno |
9/3444-A/146 |
73 |
On. |
Maestri |
Ordine del giorno |
9/3393-A/10 |
52 |
On. |
Marcon |
Ordine del giorno |
9/2598-AR/10 |
116 |
On. |
Micillo |
Ordine del giorno |
9/3393-A/35 |
44 |
On. |
Miotto |
Mozione |
1/01074 |
123 |
On. |
Nesci |
Ordine del giorno |
9/3393-A/33 |
55 |
On. |
Nicchi |
Mozione |
1/01079 |
123 |
On. |
Nicoletti |
Ordine del giorno |
9/2679-bis-A/247 |
41 |
On. |
Nizzi |
Mozione |
1/01076 |
123 |
On. |
Palazzotto |
Ordine del giorno |
9/3393-A/25 |
43 |
On. |
Palazzotto |
Mozione |
1/00859 |
70 |
On. |
Pastorino |
Ordine del giorno |
9/3393-A/19 |
78 |
On. |
Piras |
Ordine del giorno |
9/3393-A/24 |
115 |
On. |
Preziosi |
Mozione |
1/00857 |
68 |
On. |
Quartapelle Procopio |
Ordine del giorno |
9/3393-A/1 |
46 |
On. |
Rampelli |
Mozione |
1/00862 |
71 |
On. |
Romano Francesco Saverio |
Ordine del giorno |
9/3444-A/300 |
56 |
On. |
Scagliusi |
Ordine del giorno |
9/3393-A/46 |
50 |
On. |
Sereni |
Ordine del giorno |
9/3444-A/282 |
74 |
On. |
Sibilia |
Ordine del giorno |
9/3444-A/187 |
48 |
On. |
Spadoni |
Risoluzione conclusiva |
8/00151 |
42 |
On. |
Terzoni |
Ordine del giorno |
9/3513-A/8 |
82 |
On. |
Vargiu |
Mozione |
1/01075 |
123 |
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove introdotte da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.
Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.
Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.
Nel mese di marzo 2016 sono state trasmesse al Parlamento due relazioni sulle quali si richiama l'attenzione in quanto costituiscono il primo adempimento del relativo obbligo di legge.
Sotto questo profilo si segnala la relazione, inviata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, riguardante la gestione delle attività della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD) per il periodo giugno-dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Il comma richiamato, al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue nelle regioni del Mezzogiorno, dispone la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 51, della gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, ed il trasferimento delle relative funzioni ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali9. Si ricorda che l'articolo 19 ha disciplinato il trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività residue dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), disponendo al comma 5 che per le funzioni attribuite al Ministero delle risorse (ora politiche) agricole quest'ultimo provvedesse tramite un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato: il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 51, come convertito, ha ora stabilito che il Ministero provveda ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla soppressa gestione commissariale, nonché i relativi impegni e gli eventuali residui, e che le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 siano trasmesse anche alle Camere.
La relazione dà conto delle funzioni trasferite al Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole n. 1998 del 9 giugno 2015, e affidate alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DGPQAI).
In particolare, con riferimento al decreto del commissario ad acta n. 222 del 7 dicembre 2010 avente ad oggetto la concessione di nuovi contributi a favore delle produzioni mediterranee di qualità, la relazione segnala la proroga delle convenzioni di finanziamento ancora in vigore; ciò al fine di consentire ai soggetti beneficiari di completare i progetti finanziati.
Per quanto attiene alle attività svolte relativamente alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, concernente il “Progetto speciale promozionale delle aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici. Progetto speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Campania”10, la relazione osserva che a fronte dell'approvazione iniziale di 147 progetti, al momento del trasferimento delle funzioni 69 risultavano chiusi e archiviati. Per quanto riguarda i restanti, il documento rileva che alcuni sono stati oggetto di revoca totale o parziale; per gli altri la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica sta procedendo alle istruttorie volte alla verifica dei progetti, mentre continua a seguire i contenziosi generati dalle suddette revoche. Si riferisce quindi sulle verifiche in corso relative a contenziosi e recuperi finanziari relativi alla revoca, totale o parziale di 24 progetti di finanziamento concessi con la delibera CIPE del 13 marzo 1996 (progetto speciale n. 33 Mezzogiorno interno ex Casmez).
La relazione dà conto inoltre dell'esistenza di due ulteriori procedimenti volti al recupero di somme erogate in forza di convenzioni sottoscritte, ai sensi della legge n. 231 del 2005, con organismi di valorizzazione e di tutela delle produzioni agricole di qualità, nonché di una transazione intervenuta relativamente alla stessa materia.
Infine la relazione rende noto che, con decreto n. 89181 del 30 dicembre 2015, la Direzione generale sopra richiamata ha provveduto ad impegnare l'importo di 1.925.499,68 euro per il pagamento degli obblighi assunti relativamente alle convenzioni di finanziamento di cui al già citato decreto commissariale n. 222 del 2010.
Il Ministro dell'interno ha trasmesso la prima relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri nel territorio nazionale, riferita al periodo novembre 2013 – dicembre 2014 (Doc. CCXXXVI, n. 1), in adempimento dell'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146. Il citato comma 2-bis stabilisce che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2. La disposizione richiamata stabilisce che la prima relazione debba riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 2014 e debba contenere “dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi”11 12.
Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), all'articolo 20, comma 4, ha previsto che nell'ambito della relazione in esame si dia altresì atto degli esiti delle attività di controllo e monitoraggio, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 2013.
La relazione pervenuta fornisce in primo luogo dati che evidenziano l'intensificarsi del fenomeno migratorio: nel 2014 si sono registrati il triplo degli sbarchi avvenuti nel 2011, anno in cui era stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria per l'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dai Paesi del nord Africa a causa del conflitto in Libia e dell'evoluzione degli assetti politico-sociali nel Maghreb e in Egitto14. La relazione sottolinea che dal 28 dicembre 2012, data in cui è stato dichiarato chiuso il suddetto stato di emergenza, la questione migrazione è stata fronteggiata tramite strumenti di gestione ordinaria, incentrati sulla concertazione con gli enti locali e mediante la rete delle prefetture. La relazione descrive quindi il sistema in atto, strutturato in fasi di prima e seconda accoglienza, illustrando le funzioni dei Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA), dei Centri di accoglienza (CDA) e dei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA).
Il paragrafo 3, intitolato “Prassi attuative” illustra, in primo luogo, le circolari ministeriali che nel corso del 2014 hanno via via disposto l'incremento della capacità ricettiva dei centri, per fronteggiare gli afflussi sul territorio nazionale, dettando al contempo criteri per l'aggiudicazione dei servizi di accoglienza. Sono quindi analizzate le iniziative e le disposizioni ministeriali volte a garantire monitoraggio e vigilanza adeguati circa i servizi resi.
Il paragrafo 4 è dedicato al “Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari” sul quale è stata raggiunta il 10 giugno 2014 l'intesa tra Governo, regioni e enti locali. Il paragrafo 5 tratta, nell'ambito dell'organizzazione volta alla seconda accoglienza, il Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), gestito dal Ministero tramite l'ANCI, fornendo notizie relative all'attività svolta nel 2014.
I paragrafi 6 e 7 sono dedicati ai profili finanziari. Il paragrafo 6 ricapitola in particolare le risorse utilizzate dal sistema di accoglienza negli anni 2013 e 2014, con riferimento alle strutture temporanee e ai centri governativi, mentre il paragrafo 7, con riferimento alle medesime annualità, riporta i dati relativi allo SPRAR.
Accompagnano la relazione due allegati. L'allegato A) ricapitola, per ogni provincia e regione, il dato complessivo di presenze al 31 dicembre 2014, evidenziando alla stessa data le disponibilità residue. L'allegato B) fornisce invece, per ogni singola struttura impiegata nell'accoglienza, la capienza teorica, quella effettiva, le presenze registrate al 31 dicembre 2014 e gli eventuali posti disponibili alla stessa data.
Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 124/2007, art. 38, co. 1 |
Politica dell'informazione per la sicurezza (Dati relativi al 2015, con allegato il Documento di sicurezza nazionale*, Doc. XXXIII, n. 3) |
I Affari costituzionali |
3/3/2016 |
*Il comma 1-bis dell'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, introdotto dall'articolo 9, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 133, prevede che alla relazione sia allegato il Documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica. |
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L. 144/1999, art. 1, co. 6* |
Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto (Dati relativi al I e II semestre 2014 e al I semestre 2015, Doc. IX-bis, n. 5) |
V Bilancio |
23/3/2016 |
*La relazione è stata approvata dal CIPE con la delibera n. 124 del 23 dicembre 2015. |
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L. 234/2012, art. 13, co. 2 |
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento) (Dati relativi all'anno 2015, Doc. LXXXVII, n. 4) |
Tutte le Commissioni permanenti e Commissione per le questioni regionali |
30/3/2016 |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 484/1998, art. 4, co. 1, lett. c) |
Stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari (Dati relativi al 2015, Doc. CXXXIX, n. 4) |
III Affari esteri |
29/3/2016 |
L. 496/1995, art. 9, co. 2, lett. c) |
Stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall’Italia (Dati relativi al 2015, Doc. CXXXI, n. 4) |
III Affari esteri |
31/3/2016 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 388/2000, art. 114, co. 19 |
Stato di avanzamento delle attività riguardanti la bonifica ed il recupero ambientale dell'area ex industriale di Bagnoli (Dati aggiornati al 31 dicembre 2015, Doc. CXXIX, n. 2) |
VIII Ambiente |
2/3/2016 |
D.Lgs 152/2006, art. 180, co. 1-bis* |
Aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (Dati aggiornati al 31 dicembre 2015, Doc. CCXXIV, n. 2) |
VIII Ambiente |
2/3/2016 |
*Il comma 1-bis dell'articolo 180 dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi del medesimo comma 180, contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. |
Ministero della difesa |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto, Tab. IV* |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Lega navale italiana – LNI (Dati relativi all'attività svolta nel 2014, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità, dal bilancio di previsione per l'anno 2015 e dalla consistenza organica) |
IV Difesa IX Trasporti |
23/3/2016 |
*Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. |
|||
L. 70/1975, art. 30, co. quinto, |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Unione italiana tiro a segno - UITS (Dati relativi all'attività svolta nel 2014, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità, dal bilancio di previsione 2015 e dalla consistenza organica) |
IV Difesa |
23/3/2016 |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto, |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori - ONFA (Dati relativi all'attività svolta nel 2014, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità, dal bilancio di previsione 2015 e dalla consistenza organica) |
IV Difesa |
23/3/2016 |
Ministero dell'economia e delle finanze |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 15, co. 2* |
Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2016/0105, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE |
VI Finanze XIV Politiche dell'Unione europea
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15/3/2016 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 238/1993, art. 1, co. 3 |
Stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (Dati aggiornati al 31 dicembre 2014 riferiti al contratto di programma 2012-2014 - parte servizi e al contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti), Doc. CXCIX, n. 3) |
IX Trasporti |
16/3/2016 |
Ministero dell'interno |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 119/2014, art. 6, co. 2-bis*
D.Lgs. 142/2015, art. 20, co. 4** |
Funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale (Dati riferiti al periodo novembre 2013 – dicembre 2014, Doc. CCXXXVI, n. 1) (Prima relazione) |
I Affari costituzionali |
29/3/2016 |
*Il comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2. La prima relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 2014. La relazione “deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi”. **Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), all'articolo 20, comma 4, ha stabilito che nell'ambito della relazione prevista dall’articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 119 del 2014 si dia atto degli esiti delle attività di controllo e monitoraggio, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20. Tali attività hanno ad oggetto la qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e di cui agli articoli 12 e 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 142, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. |
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L. 278/2005, art. 1, co. 3* |
Relazione della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi sull'impiego delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 278 del 2005 (Predisposta dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi) (Dati relativi al 2015) |
XII Affari sociali |
30/3/2016 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga predisposta dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi e trasmessa alle Camere dal Governo. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 152/2001, art. 19, co. 1 |
Costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e assistenza sociale, nonché strutture, attività ed andamento economico degli istituti stessi (Dati relativi al 2014, Doc. CXCIII, n. 3) |
XI Lavoro |
11/3/2016 |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto*
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL (Dati relativi agli anni 2014 e 2015, corredati dai bilanci di previsione riferiti alle medesime annualità e relativi allegati) |
XI Lavoro |
16/3/2016 |
*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi, le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. |
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L. 70/1975, art. 30, co. quinto
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS (Dati relativi agli anni 2014 e 2015, corredati dai bilanci di previsione riferiti alle medesime annualità e relativi allegati) |
XI Lavoro |
16/3/2016 |
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 157/1992, art. 33, co. 2 |
Rapporti informativi delle regioni in merito a vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria (Dati relativi all'anno 2013: delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna, Doc. CLXXVII, n. 2;
relativi all'anno 2014: delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Sicilia e Sardegna, Doc. CLXXVII, n. 3) |
XIII Agricoltura |
7/3/2016 |
D.L. 51/2015, art. 6, co. 1* |
Gestione delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Dati riferiti al periodo giugno-dicembre 2015) (PRIMA RELAZIONE) |
XIII Agricoltura |
7/3/2016 |
Ministero della salute |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 125/2001, art. 8, co. 1 |
Interventi realizzati ai sensi della legge n. 125 del 2001, in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati (Dati relativi all'anno 2014 quanto agli interventi realizzati dalle regioni ed all'anno 2015 quanto agli interventi realizzati dal Ministero della salute, Doc. CXXV, n. 3) |
XII Affari sociali |
14/3/2016 |
Ministero dello sviluppo economico |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 100/1990, art. 2, co. 3
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Stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all’estero (Trasmessa dal Viceministro dello sviluppo economico) (Dati relativi al 2014, Doc. LXXXV, n. 3) |
X Attività produttive |
8/3/2016 |
Fonte istitutiva |
Presentatore |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Piemonte |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2015) |
VI Finanze |
16/3/2016 |
L. 127/1997, art. 16, co. 2 |
Difensore civico della regione Piemonte |
Attività svolta (Dati relativi al 2015) |
I Affari costituzionali |
22/3/2016 |
1Il presidente della 13a Commissione (Territorio) del Senato aveva comunicato, nella seduta della Commissione del 16 marzo 2016, di aver chiesto al Presidente del Senato di valutare la riassegnazione della proposta di nomina in oggetto alle Commissioni riunite 10a e 13a; il Presidente del Senato ha però confermato l'assegnazione alla sola 10a Commissione, come riferito nella relativa seduta del 22 marzo 2016.
2I mandati di Lelli, Putti e Maranesi erano stati prorogati con decreti ministeriali del 27 dicembre 2013, del 27 settembre 2013 e del 5 ottobre 2012. In precedenza il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato commissario Lelli, nonché Putti ed Enrico Elli come subcommissari. Detti incarichi erano stati poi prorogati con analoghi decreti ministeriali a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e poi dal 23 settembre 2011. A seguito delle dimissioni di Enrico Elli, il Ministro aveva nominato in sua vece Piergiuseppe Maranesi, con decreto del 27 settembre 2011.
3Nella fattispecie l'incarico di vicepresidente dell'Ente parco è stato ricoperto da Wanda Ferro, eletta dal consiglio direttivo il 19 gennaio 2012. In precedenza Ferro era stata nominata componente del consiglio direttivo con decreto ministeriale del 3 ottobre 2011 su designazione della comunità del parco, di cui faceva parte in quanto presidente della provincia di Catanzaro. Per effetto quindi del rinnovo del consiglio provinciale di Catanzaro, il 13 ottobre 2014 è cessato il predetto incarico di Ferro nell'Ente parco, rendendosi così necessario nominare un commissario straordinario nelle more della nomina del nuovo presidente.
4Si ricorda che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 1° ottobre 2013, annunciata alla Camera ed al Senato l'8 ottobre 2013, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Riccardo Villari a presidente dell'Autorità portuale di Napoli. Su tale richiesta aveva espresso parere favorevole l'8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato nella seduta del 22 ottobre 2013, mentre la IX Commissione (Trasporti) della Camera aveva espresso parere contrario nella seduta del 23 ottobre 2013.
5In particolare, la XI Commissione (Lavoro) della Camera aveva proceduto, nella seduta del 26 aprile 2012, alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina di De Felice; constatata tuttavia la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, il presidente della Commissione aveva rinviato il seguito dell'esame della proposta di nomina. Il 28 aprile 2012 era infine scaduto infruttuosamente il termine per l'espressione del parere.
6La relazione al disegno di legge C. 1921 in proposito precisava: “La necessità di coniugare rapidità ed effettività dell'intervento con le ormai strutturali esigenze di bilancio hanno suggerito di prevedere che la costituzione dell'organismo abbia luogo presso il Ministero della giustizia, avvalendosi del personale messo a disposizione dallo stesso Ministero, senza che peraltro dall'istituzione del Garante nazionale possa derivare alcun onere a carico dello Stato”.
7L'art. 7 del D.P.R. n. 76/2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e nomina, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
8L'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 prevede tra l'altro che "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".
*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.
**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
9Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 51 del 2015 specifica che al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, nonché in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
10Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999, S.O.
11Il comma 2 dell'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria, per l'anno 2014, di 62.700.000 euro, prevedendo altresì che entro il 30 giugno 2015 il Ministro dell'interno invii alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui si dia conto dell'utilizzo del Fondo medesimo e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale. Tale relazione, avente natura una tantum, non risulta ancora pervenuta.
Si ricorda che l'articolo 6, al comma 1 dispone - al fine di favorire l'ampliamento del sistema di protezione finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria - un incremento per l'anno 2014 di 50.850.570 euro del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito presso il Ministero dell'interno dall'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
12Si ricorda che nel mese di febbraio 2016 il Ministro dell'interno ha trasmesso la relazione una tantum sullo stato di utilizzo e sugli effettivi impieghi delle risorse finalizzate a fronteggiare le esigenze connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale (Doc. XXVII, n. 24), ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137. Del contenuto di tale relazione si è dato conto nel numero di marzo 2016 del presente Bollettino.
13Tali attività hanno ad oggetto la qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e di cui agli articoli 12 e 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 142, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
14Il numero dei migranti affluiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 è stato di 170.100 unità a fronte delle 42.925 unità registrate nel 2013.