Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Controllo Parlamentare |
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 43/XVII MARZO 2017 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 43 Progressivo: 2017 |
Data: | 20/03/2017 |
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Notiziario mensile Numero 43/XVII MARZO 2017 L’attività di controllo parlamentare
MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI
a cura del Servizio per il Controllo parlamentare |
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3
ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 21
In evidenza a febbraio 2017 22
Note annunciate al 28 febbraio 2017 in attuazione di atti di indirizzo 26
Presidenza del Consiglio dei ministri 26
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31
Ministero dello sviluppo economico 33
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 37
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 38
In evidenza a febbraio 2017 39
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° - 28 febbraio 2017 51
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di febbraio 2017 (e nella prima parte del mese di marzo 2017), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 30 aprile 2017 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 30 aprile 2017, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di febbraio 2017 nonché l'inizio di quello di marzo 2017, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di aprile 2017. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di febbraio 2017 e di quelle da rinnovare entro la fine di aprile 2017 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.
IN QUESTO NUMERO:
- L’8a Commissione (Lavori pubblici) del Senato, nella seduta del 28 febbraio 2017, ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Ugo Patroni Griffi a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Si anticipa che anche la IX Commissione (Trasporti) della Camera ha espresso al riguardo parere favorevole nella seduta dell’8 marzo 2017.
- Le Commissioni 10ª (Industria) e 13ª (Territorio) del Senato, nella seduta del 28 febbraio 2017, hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 145/2015, sulla proposta di nomina di Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.
- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto in data 27 febbraio 2017 non ancora comunicato alle Camere, ha prorogato il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Giovanni Pilia, per un periodo massimo di quattro mesi e comunque non oltre la costituzione degli organi del consorzio del Parco
- La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Salvatore Parlato a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA. Tale proposta di nomina è stata assegnata alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e alla 9a Commissione (Agricoltura) del Senato.
- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 2017 Enrico Corali è stato nominato presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, per un quadriennio.
- L’8a Commissione del Senato e la IX Commissione della Camera, nelle rispettive sedute del 25 gennaio 2017 e del 1° febbraio 2017, hanno espresso pareri favorevoli sulle proposte di nomina di Stefano Corsini a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale e di Pino Musolino a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. Si anticipa che Musolino è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2017 per un quadriennio a decorrere dall’8 marzo 2017.
- Si anticipa infine che la Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 1° marzo 2017, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Massimiliano Del Casale a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. La proposta di nomina è stata assegnata alla IV Commissione (Difesa) della Camera e alla 4a Commissione (Difesa) del Senato.
- Nel mese di febbraio 2017 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell’Autorità portuale di Messina, Antonino De Simone.
- Nel mese di marzo 2017 scadono i mandati dei presidenti dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia, Cesare Veronico, dell'Ente parco nazionale del Gargano, Stefano Pecorella, e dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, Fausto Giovanelli.
- Nel mese di aprile 2017 scadrà infine il mandato del commissario straordinario della Lega navale italiana LNI, Romano Sauro.
Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.
a)
Principali nomine effettuate (o in corso di
perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di
applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese
di febbraio
2017
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale
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Presidente:
Ugo Patroni Griffi |
Pareri favorevoli espressi dalla 8a Commissione del Senato il 28/2/2017 e dalla IX Commissione della Camera l’8/3/2017
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Procedura di nomina in corso |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione interessata |
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale
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Presidente:
Stefano Corsini
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Pareri favorevoli espressi dalla 8a Commissione del Senato il 25/1/2017 e dalla IX Commissione della Camera il 1°/2/2017 |
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Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale
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Presidente:
Pino Musolino |
7/3/2017
(decorrenza: 8/3/2017) |
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16 febbraio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 21 febbraio 2017, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Ugo Patroni Griffi a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Tale richiesta è stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta è stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti) della Camera che, si anticipa, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017, ha espresso parere favorevole nella seduta dell’8 marzo 2017.
L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale subentra alle soppresse Autorità portuali di Bari e di Brindisi i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale barese è Francesco Palmiro Mariani, che, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 10 luglio 2015, è stato prorogato con analoghi decreti in data 11 gennaio 2016 e 14 luglio 2016. Mariani inoltre era già stato nominato due volte presidente dell'Autorità portuale di Bari per quattro anni con decreti ministeriali del 7 giugno 2011 e del 1° dicembre 2006, ed era già stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 19 gennaio 2011 prima della sua conferma a presidente. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale di Brindisi è invece Mario Valente che, nominato con decreto ministeriale del 10 luglio 2015, è stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 11 gennaio 2016 e 14 luglio 2016. Valente è succeduto al presidente uscente dell'Autorità portuale brindisina, Hercules Haralambides, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011 succedendo a Giuseppe Giurgiola, nominato presidente con decreto ministeriale del 5 aprile 2007.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 10 gennaio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 17 gennaio 2017, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Stefano Corsini a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Tale richiesta è stata assegnata all’8ª Commissione del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 25 gennaio 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta è stata altresì assegnata alla IX Commissione della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 gennaio 2017, ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2017.
L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale subentra alle soppresse Autorità portuali di Livorno e di Piombino, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale livornese è Giuliano Gallanti, che era stato da ultimo prorogato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 maggio 2016 e che, già prorogato con decreto ministeriale del 13 novembre 2015, era stato nominato commissario straordinario con analogo provvedimento del 14 maggio 2015. In precedenza Gallanti era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Livorno per quattro anni con decreto ministeriale in data 11 aprile 2011. Commissario straordinario in carica dell’Autorità portuale di Piombino è invece Luciano Guerrieri, che, prorogato con decreti ministeriali in data 6 maggio 2016, 6 novembre 2015, 5 maggio 2015, 30 ottobre 2014, 29 luglio 2014 e 27 gennaio 2014, era stato nominato in data 23 luglio 2013 dopo la scadenza del suo secondo e ultimo mandato quadriennale alla presidenza dell'Autorità portuale toscana.
Si anticipa che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 7 marzo 2017, ha nominato Pino Musolino presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale per la durata di un quadriennio a decorrere dall’8 marzo 2017.
Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 10 gennaio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 17 gennaio 2017. La richiesta è stata assegnata all’8ª Commissione del Senato, che l’ha esaminata nella seduta del 25 gennaio 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta è stata altresì assegnata alla IX Commissione della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 gennaio 2017, ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2017.
L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale subentra alla soppressa Autorità portuale di Venezia, i cui organi restano in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Presidente uscente dell’Autorità portuale lagunare è Paolo Costa, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 1° ottobre 2012. Già nominato presidente dell'Autorità portuale di Venezia con decreto ministeriale del 1° luglio 2008, Costa ne era stato nominato anche commissario straordinario: dapprima con decreto ministeriale del 23 maggio 2008 durante l'espletamento della procedura per la sua prima nomina a presidente, e poi con analogo decreto del 10 agosto 2012 nelle more della sua seconda nomina presidenziale.
Le Autorità di sistema portuale, disciplinate dal D.Lgs. n. 169/2016, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Istituite in numero di 15, subentrano alle Autorità portuali già previste dalla L. n. 84/1994 e sono parimenti sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna
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Commissario straordinario:
Giovanni Pilia |
Nomina non ancora comunicata alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
27/2/2017
(decorrenza: 28/2/2017) |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto in data 27 febbraio 2017 non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha prorogato il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Giovanni Pilia, per la durata di quattro mesi a decorrere dal 28 febbraio 2017 e comunque non oltre la costituzione degli organi del consorzio del Parco, in particolare del presidente e del consiglio direttivo.
Il 28 febbraio 2017 sarebbe infatti scaduto il mandato commissariale dello stesso Pilia, che era stato nominato per un periodo massimo di quattro mesi con analogo provvedimento del 28 ottobre 2016. Pilia era subentrato al commissario straordinario uscente, Francesco Mascia, che era stato nominato per un periodo massimo di sei mesi con decreto ministeriale in data 11 marzo 2016. Mascia era a sua volta succeduto a Gian Luigi Pillola che, inizialmente nominato commissario straordinario con analogo decreto del 3 dicembre 2013, era stato poi prorogato con ulteriori decreti ministeriali del 10 giugno 2014, del 2 dicembre 2014, dell'11 giugno 2015 e del 3 dicembre 2015.
Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto in data 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Il Parco è gestito da un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Regione autonoma della Sardegna.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA
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Presidente:
Salvatore Parlato
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alla Camera e al Senato il 23/2/2017.
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Procedura di nomina in corso
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D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
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La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Salvatore Parlato a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA. Tale proposta di nomina è stata assegnata alla 9a Commissione (Agricoltura) del Senato e alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, che – si anticipa - ne ha avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017 senza esprimere ancora alcun parere.
Commissario straordinario in carica dell’Ente è lo stesso Parlato, confermato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 26 gennaio 2017, fino alla definizione della procedura di nomina del presidente e del consiglio di amministrazione del CREA e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Il 2 gennaio 2017 erano scaduti il mandato commissariale dello stesso Parlato e quelli dei sub-commissari Alessandra Gentile e Michele Pisante, che erano stati prorogati per un periodo massimo di un anno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto del 31 dicembre 2015. Parlato, Gentile e Pisante erano stati inizialmente nominati dal predetto Ministro con decreti del 2 gennaio 2015 e del 31 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, commi 381 – 383, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), essendo stata disposta l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria INEA nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, che ha nel contempo assunto la nuova denominazione sopra indicata.
Il commissario straordinario si è sostituito agli organi di amministrazione del CRA, ossia al presidente Giuseppe Alonzo, che era stato nominato per quattro anni con D.P.R. del 13 marzo 2012, e al consiglio di amministrazione, composto altresì da Salvatore Tudisca, Francesco Adornato, Rita Clementi, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 luglio 2012, e Gianni Salvadori, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e nominato con decreto ministeriale del 13 novembre 2014.
Il CREA è l'ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico, ed è vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. All'interno del Consiglio operano numerose strutture scientifiche che, nell'ambito della riorganizzazione dell'Ente operata nel 2015, hanno dato vita a 12 centri di ricerca distribuiti sul territorio nazionale.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA
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Presidente:
Enrico Corali
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Pareri favorevoli espressi dalla XIII Commissione della Camera e dalla 9a Commissione del Senato il 24/1/2017
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16/2/2017
(Nomina deliberata dal Consiglio dei ministri del 27/1/2017)
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D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
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Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 2017 Enrico Corali è stato nominato presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, per la durata di un quadriennio.
La nomina di Corali era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2017 a seguito dei pareri favorevoli espressi sulla relativa proposta di nomina dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e dalla 9a Commissione (Agricoltura) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2017.
Come riferito nel precedente Bollettino, il 7 gennaio 2017 erano scaduti il mandato dello stesso Corali a commissario straordinario dell'ISMEA, nonché quelli dei subcommissari Gabriele Beni e Francesco Laratta, che erano stati nominati per un anno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreti rispettivamente in data 7 e 13 gennaio 2016. Il commissariamento dell'ISMEA era stato previsto dall'art. 1, commi 659 – 664, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in conseguenza dell'incorporazione di diritto nel predetto Istituto della Società istituto sviluppo agroalimentare ISA S.p.a. e della Società gestione fondi per l'agroalimentare SGFA s.r.l.
Presidente uscente dell'Istituto era Ezio Castiglione, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 2014. Il consiglio di amministrazione uscente era altresì composto da Adolfo Orsini e dai predetti Francesco Laratta e Gabriele Beni, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 19 settembre 2014, oltre che da Gianni Fava, nominato con analogo decreto del 13 novembre 2014, su designazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
L’ISMEA, ente pubblico economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, svolge funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione di dati concernenti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale SISTAN, di cui fa parte. L'Istituto, che partecipa anche del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, svolge altresì attività di ricerca, analisi e informazione per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Cassa di previdenza delle Forze armate
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Presidente:
Massimiliano Del Casale
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alla Camera e al Senato il 1°/3/2017
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Procedura di nomina in corso
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D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro della difesa
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Si anticipa che la Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 28 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 1° marzo 2017, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Massimiliano Del Casale a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Tale proposta di nomina è stata assegnata alla IV Commissione (Difesa) della Camera e alla 4a Commissione (Difesa) del Senato.
Presidente uscente della Cassa è lo stesso Del Casale, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 2015 fino alla scadenza del consiglio di amministrazione dell'Ente, ossia fino al 24 ottobre 2016. Del Casale era subentrato a Vincenzo Porrazzo che era stato a sua volta nominato per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 2013 e che aveva maturato nel frattempo i requisiti per il collocamento in quiescenza.
Il presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate è scelto tra i membri effettivi del relativo consiglio di amministrazione designati tra il personale militare in servizio attivo o tra gli ulteriori componenti previsti dall'art. 76, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 90/2010 ed è nominato su proposta del Ministro della difesa secondo le modalità dell'art. 3 della L. n. 400/1988. Per tale nomina è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.
La Cassa di previdenza delle Forze armate è stata istituita dall'art. 2 del D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211, che ha disposto il riordino per accorpamento delle sei preesistenti Casse militari di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri. Sono organi della Cassa il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori, che restano in carica per 3 anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile. La Cassa, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa. Essa gestisce i fondi previdenziali secondo principi di uniformità gestionale, fatti salvi il regime previdenziale e creditizio vigente per i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo.
b)
Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non
ancora rinnovate
nel mese di febbraio
2017
o
previste in scadenza entro il 30
aprile
2017
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Messina |
Commissario straordinario:
Antonino De Simone
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Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
5/2/2017 |
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
Il 5 febbraio 2017 è scaduto il mandato del commissario straordinario dell’Autorità portuale di Messina, Antonino De Simone, che era stato nominato per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 agosto 2016.
Il 21 giugno 2016 era scaduto infatti il mandato alla presidenza dell'Autorità portuale siciliana dello stesso De Simone, che era stato nominato con decreto ministeriale in data 18 giugno 2012 per quattro anni a decorrere dal 21 giugno 2012. De Simone era succeduto a Dario Lo Bosco, che era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 13 febbraio 2012. Il 20 dicembre 2011 era scaduto il mandato presidenziale dello stesso Lo Bosco, che era stato nominato con decreto ministeriale del 17 dicembre 2007 per quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2007.
Sulle Autorità portuali e sull'istituzione delle Autorità di sistema portuale, vedasi supra nella sottosezione a). Si precisa tuttavia che, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 169/2016, nelle Autorità portuali per le quali non siano state ancora costituite le Autorità di sistema portuale subentranti, restano comunque in carica, ancorché scaduti, gli organi da ultimo nominati (tra i quali il presidente o eventualmente il commissario straordinario) sino all’insediamento dei nuovi organi delle Autorità di sistema portuale subentranti.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell'Alta Murgia |
Presidente:
Cesare Veronico |
Richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978
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15/03/2017 |
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione competente
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Ente parco nazionale del Gargano |
Presidente:
Stefano Pecorella |
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Ente Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano |
Presidente:
Fausto Giovanelli |
Il 15 marzo 2017 scade il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia, Cesare Veronico, che era stato nominato per la durata di cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 marzo 2012.
Già nominato commissario straordinario del predetto Ente parco con decreto ministeriale del 30 gennaio 2012, Veronico era subentrato a Massimo Avancini che, nominato anch’egli commissario straordinario con decreto ministeriale dell’11 febbraio 2011, era stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 9 maggio 2011, 10 agosto 2011 e 22 settembre 2011. Avancini era subentrato a Girolamo Pugliese, nominato commissario straordinario con decreto ministeriale dell’11 novembre 2010 e già nominato presidente dell’Ente per cinque anni con decreto ministeriale del l’8 giugno 2005.
Il 15 marzo 2017 scade inoltre il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano, Stefano Pecorella, che era stato nominato per la durata di cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 marzo 2012.
In precedenza Pecorella era stato nominato commissario straordinario del predetto Ente parco con decreto ministeriale del 12 maggio 2010, subentrando al precedente commissario straordinario e già presidente dell’Ente parco Giacomo Diego Gatta. Pecorella era stato quindi prorogato con analoghi provvedimenti in data 6 agosto 2010, 27 ottobre 2010, 1° febbraio 2011, 3 marzo 2011, 31 maggio 2011, 30 agosto 2011 e 18 gennaio 2012.
Il 15 marzo 2017 scade infine il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, Fausto Giovanelli, che era stato nominato per la durata di cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 marzo 2012. Per Giovanelli si tratta del secondo mandato presidenziale alla guida dell'Ente parco, essendovi già stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 20 novembre 2006.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Lega navale italiana LNI |
Commissario straordinario:
Romano Sauro |
Comunicazione alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978
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30/4/2017
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Decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
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Il 30 aprile 2017 scadrà il mandato del commissario straordinario della Lega navale italiana LNI, Romano Sauro, che era stato confermato, fino alla nomina del presidente e del vicepresidente dell’Ente e comunque non oltre la predetta data, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 novembre 2016.
Inizialmente nominato per un anno con decreto interministeriale in data 1° luglio 2015, Sauro era già stato confermato con analogo decreto del 30 giugno 2016. Il commissariamento dell’Ente era conseguito alla mancata nomina del presidente e del vicepresidente della LNI in seguito alle rinunce di Giuseppe Lertora e Pietro Vatteroni alle rispettive candidature.
Il 30 marzo 2014 erano scaduti i mandati del presidente e del vicepresidente uscenti della LNI, rispettivamente Franco Paoli e il già citato Pietro Vatteroni, che erano stati nominati per tre anni a decorrere dal 30 marzo 2011: Paoli era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2011, Vatteroni con decreto interministeriale del 28 marzo 2011. Ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 90/2010, che ha recepito le disposizioni del D.P.R. n. 205/2009 di riordino dell'Ente, il presidente nazionale della LNI è coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di Stato maggiore della Marina militare, previo parere delle Commissioni parlamentari.
Altri organi della LNI sono l'assemblea generale dei soci, il consiglio direttivo nazionale (la cui composizione, a seguito del riordino, era stata ridotta da 13 a 10 membri compresi il presidente e il vicepresidente), il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri. Tutti gli incarichi hanno durata triennale e possono essere confermati una sola volta.
La Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. È sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza.
c)
Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in
scadenza entro
il 30
aprile
2017
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare |
Presidente:
Ezio Mesini |
Parere favorevole espresso dalle Commissioni 10a e 13a del Senato il 28/2/2017 ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 145/2015
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Procedura di nomina in corso |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti |
La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017 ha richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 145/2015, sulla proposta di nomina di Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare. Tale proposta di nomina è stata assegnata alle Commissioni 10ª (Industria) e 13ª (Territorio) del Senato, che l’hanno esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina è stata altresì assegnata alle Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera, che – si anticipa – ne hanno avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017 senza esprimere ancora alcun parere.
Istituito e disciplinato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 145/2015, il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare è composto dal presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, dal Sottocapo di Stato maggiore della Marina militare. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.
Il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti. Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta, non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico poiché, sebbene disponga di un organismo centrale e di articolazioni sul territorio, ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).
Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.
La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.
Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.
Le attuazioni governative:
Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 6 mozioni, di 1 risoluzione e di 2 ordini del giorno.
Di tali note 6 sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 dal Ministero dell'interno, 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed 1 dal Ministero dello sviluppo economico.
Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 2 note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:
1 dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 3867, divenuto legge n. 214 del 2016 concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 3867, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 3, in ordine ai quali è stata finora trasmessa 1 nota di attuazione;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 4080,
divenuto legge n. 220 del 2016, concernente “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 4080, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 27, in ordine ai quali è stata finora trasmessa 1 nota di attuazione.
Nel periodo 1°-28 febbraio 2017 sono state segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 18 mozioni**:
- BERGAMINI ed altri n. 1/01249 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), COLLETTI ed altri n. 1/00239 (Nuova formulazione - Testo risultante dalla votazione per parti separate), PALESE ed altri n. 1/01513 (Nuova formulazione - Testo risultante dalle votazioni per parti separate), MAROTTA e BOSCO n. 1/01515, MATTIELLO ed altri n. 1/01516, Andrea MAESTRI ed altri n. 1/01517 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), VEZZALI ed altri n. 1/01518 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), MOLTENI ed altri n. 1/01519 (Testo risultante dalla votazione per parti separate), RAMPELLI ed altri n. 1/01520 (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate), concernenti iniziative volte ad agevolare il trasferimento di detenuti stranieri nei paesi d'origine, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed al Ministero della giustizia;
- VEZZALI, VALIANTE, CALABRÒ, FITZGERALD NISSOLI ed altri n. 1/01412 (Testo modificato nel corso della seduta), RONDINI ed altri n. 1/01495, PALESE ed altri n. 1/01496 (Testo modificato nel corso della seduta), BINETTI ed altri n. 1/01497 (Testo modificato nel corso della seduta), AMATO ed altri n. 1/01498 (Testo modificato nel corso della seduta), BRIGNONE ed altri n. 1/01499 (Testo modificato nel corso della seduta), GULLO ed altri n. 1/01500 (Testo modificato nel corso della seduta), VARGIU ed altri n. 1/01501 (Testo modificato nel corso della seduta) e NICCHI ed altri n. 1/01502 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative volte a prevenire e contrastare la diffusione del citomegalovirus, al Ministero della salute.
Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 3 risoluzioni:
- TIDEI ed altri n. 8/00219, sulla tutela dei difensori dei diritti umani, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- CICCHITTO ed altri n. 8/00220, sugli sviluppi della crisi politica ed umanitaria in Venezuela, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- VILLAROSA ed altri n. 8/00221, concernente l’estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Presidenza del Consiglio dei ministri
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/01250 Mozione |
Vezzali |
Assemblea |
23/2/2017 |
I
|
Iniziative, anche in ambito internazionale, finalizzate al contrasto dei fenomeni di violenza contro le donne, alla luce delle aggressioni occorse a Colonia e in altre città europee nella notte del 31 dicembre 2015 |
1/01254 Mozione |
Binetti |
||||
1/01260 Mozione |
Spadoni |
||||
1/01261 Mozione |
Palese |
||||
1/01264 Mozione |
Iori |
||||
1/01273 Mozione |
Milanato |
Le mozioni VEZZALI ed altri n. 1/01250, BINETTI ed altri n. 1/01254, SPADONI ed altri n. 1/01260, PALESE ed altri n. 1/01261, IORI ed altri n. 1/01264 e MILANATO ed altri n. 1/01273, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 17 maggio 2016, impegnavano l'esecutivo ad assumere una pluralità di iniziative di contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne e a sostegno dell'integrazione e dell'accoglienza degli stranieri, anche alla luce delle aggressioni occorse a Colonia e in altre città europee nella notte del 31 dicembre 2015.
In merito a tali impegni la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, con riferimento ai profili di competenza del Ministero dell'interno, la seguente nota:
“La Polizia di Stato si avvale da tempo di unità specialistiche per prevenire e contrastare, a livello sia centrale che territoriale, la violenza contro le donne e la più ampia violenza “di genere”.
In ambito centrale la struttura di riferimento è il Servizio Centrale Operativo (SCO) della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato che ha funzioni di impulso e coordinamento informativo ed operativo sia delle Squadre Mobili che delle Divisioni Anticrimine delle Questure. Inoltre, svolge funzioni di monitoraggio e impulso delle attività degli organismi territoriali impegnati nella prevenzione e nel contrasto della violenza “di genere”, ruolo accresciutosi nel corso degli anni.
Anche la Scuola Superiore di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza fornisce sia una preparazione giuridica e tecnico-operativa che una formazione più completa volta all'approfondimento dei temi relativi ai reati di violenza contro le donne. Infatti, sia per i corsi di formazione iniziale destinati ai Commissari che per quelli rivolti ai Medici, i piani didattici comprendono moduli specifici sul tema (sotto i profili psicologico/criminologico, operativo/investigativo e normativo/giuridico), mentre per i c.d. corsi di “alta formazione" è stato istituito un corso ad hoc dal titolo “Violenza di genere”', i cui programmi sono stati elaborati di concerto con il sopracitato Servizio Centrale Operativo e sono destinati a funzionari, in servizio presso le Squadre Mobili e le Divisioni Anticrimine delle Questure, che, a loro volta, svolgono il ruolo di formatori presso gli Uffici di appartenenza, con focus, in particolare, sulle problematiche connesse agli interventi in caso di violenze domestiche.
Di fondamentale importanza la collaborazione interistituzionale con le associazioni private che possono offrire il necessario supporto logistico, legale e psicologico per la vittima, in sinergia con i diversi attori coinvolti. La Polizia di Stato già da anni promuove questi interventi: dal 2004 collabora con associazioni e mondo accademico per la formazione e l'elaborazione di procedure operative per la migliore attività di valutazione del rischio, quale strumento di prevenzione che consente di proteggere efficacemente le vittime e individuare, proponendole all'Autorità giudiziaria, le misure cautelari più idonee nei confronti di chi è responsabile delle violenze.
Anche la sinergia con la Facoltà di Psicologia dell'Università “La Sapienza” di Roma ha prodotto fruttuose iniziative, quali il Progetto “A.Vi.Cri. (Attention for Victims of Crime)", culminato nella definizione di un pacchetto formativo per le Forze di polizia volto ad affrontare le problematiche più rilevanti connesse al rapporto con le vittime del crimine, con specifico riferimento alle donne, entrato nei common curricula di CEPOL (European Police Academy) e il Progetto “Mu.T.A.Vi. - Multimedia Tools AgainstViolence” (2011-2012), cui ha partecipato anche la ONG “Istituto per il Mediterraneo”, che ha consentito di realizzare pacchetti formativi multimediali rivolti al personale che effettua il primo intervento cd il supporto delle vittime di violenza domestica.
Per quanto concerne la mozione n. 1-01254 dell'On. Binetti, si fa presente che il nuovo ciclo di programmazione della Commissione europea ha previsto due strumenti finanziari per il periodo 2014-2020: il Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami) e il Fondo sicurezza interna (Fsi).
In particolare, il Fondo Asilo e Migrazione si concentra sullo sviluppo della partecipazione attiva dei cittadini di Paesi terzi e della società d'accoglienza: sul miglioramento e l'effettività delle misure di integrazione rivolte ai bisogni specifici di target vulnerabili; sull'accrescimento della cooperazione tra livelli di governance delle politiche migratorie, incoraggiando l'azione a livello locale e l'approccio bottom-up agli interventi; sull'elaborazione, nei Paesi di origine, di misure pre-partenza a sostegno dell'integrazione dei cittadini di Paesi terzi.
Inoltre, alla luce dell'esperienza maturata nella gestione dei fondi europei, relativa al periodo 2007-2013, è emersa come priorità, tra le altre, anche quelle di privilegiare la formazione linguistica, la promozione dell'accesso al lavoro, il sostegno all'integrazione dei minori in ambito scolastico, il rafforzamento dei servizi pubblici, con particolare attenzione alle categorie vulnerabili, la mediazione sociale; avendo riguardo all'ambito territoriale come dimensione più adeguata a sviluppare i servizi per l'integrazione e l'inclusione sociale e promuovendo azioni di sistema che garantiscano l'erogazione strutturale di servizi sui territorio nazionale.
Per quanto concerne le mozioni n. 1-1260 dell'On. Spadoni ed altri, n. 1-1261 dell'On. Palese ed altri e n. 1-01273 dell'On. Milanato ed altri, si fa presente che con D.P.R. 14 settembre 2011 n. 179, entrato in vigore il 10 marzo 2012, è stato emanato il “Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato”. Con tale Regolamento si è stabilito che i cittadini stranieri, di età superiore ai 16 anni, che facciano ingresso in Italia e richiedano un permesso di soggiorno di validità superiore ad un anno, dovranno sottoscrivere un accordo di integrazione. Con tale accordo si intende stipulare un patto ove le parti - lo straniero e lo Stato - si impegnano reciprocamente al rispetto di alcune condizioni.
Da una parte lo Stato si impegna a garantire allo straniero il godimento dei diritti fondamentali e a fornire gli strumenti che consentano di acquisire la conoscenza della lingua italiana, della cultura e dei principi della Costituzione. Dall'altra parte, il cittadino straniero si impegna al rispetto delle regole della società civile, all'acquisizione di determinate conoscenze, quali la lingua e la cultura civica e la vita civile italiana, nonché allo svolgimento di determinate attività come percorsi di istruzione e formazione professionale, per conseguire un ordinato percorso di integrazione.
Il Regolamento prevede, tra l'altro, entro due anni, prorogabili di un ulteriore anno, la verifica dell'accordo, che si concretizza nel conseguimento di un minimo di almeno 30 crediti affinché ne sia decretato l'adempimento.
Inoltre, il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, di attuazione della direttiva 2011/95/UE (recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché sui contenuto della protezione riconosciuta), ha previsto, tra l'altro, la promozione di ogni adeguata iniziativa per il superamento della condizione di svantaggio dei beneficiari della protezione internazionale e per la promozione dell'integrazione.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 - comma 3 del citato decreto legislativo, sí è pertanto insediato, presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione di questo Ministero, il Tavolo di Coordinamento Nazionale allo scopo di programmare gli interventi e le misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate, della Commissione Nazionale per il riconoscimento del diritto di asilo, di ANCI e UPI, dell'UNIICR e delle Organizzazioni di volta in volta eventualmente necessarie sulla base degli argomenti trattati.
Nell'ambito del Tavolo, è stato istituito un Gruppo Tecnico di Lavoro per l'elaborazione del Piano di Integrazione Nazionale, che individuerà le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei soggetti destinatari, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione, nonché al contrasto delle discriminazioni.
Il Piano predetto si avvale della collaborazione delle Regioni che sono state chiamate ad individuare ed evidenziare, anche in collaborazione con i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, non solo le criticità e i bisogni, ma anche le attività poste in essere, o programmate a livello territoriale, per favorire l'effettiva integrazione dei rifugiati, nonché le misure e gli interventi di eccellenza che potrebbero essere replicati anche in altri territori e contesti.
Il Piano Nazionale cosi formato risponderà all'intento di tratteggiare lo stato attuale dei percorsi di integrazione e fornire, quindi, al decisore politico elementi concreti per implementare ulteriori percorsi di integrazione.
Infine, per quanto riguarda la mozione n. 1-1260 dell'On. Spadoni ed altri, in ordine alla possibilità di stipulare protocolli d 'intesa con i diversi attori che si occupano del supporto alle donne e di contrasto alla violenza di genere, si fa presente che è stato stipulato un Protocollo con il CONI per favorire l'attività sportiva e conseguentemente l'inclusione sociale dei minori. Inoltre sono stati adottati Protocolli finalizzati all'integrazione dei rifugiati, nella considerazione della generale vulnerabilità della loro situazione, anche con Confindustria, con la Pontificia Università Lateranense e con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, tutti volti a favorire il processo di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, attraverso percorsi di formazione lavorativa o di istruzione superiore per coloro che non hanno potuto terminare il percorso di studi intrapreso nel proprio Paese”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
8/00178 Risoluzione conclusiva |
Rizzo Gianluca |
Commissione |
15/2/2017 |
I
|
Estensione ai carabinieri ausiliari delle misure di inserimento lavorativo previste per i volontari di truppa |
La risoluzione conclusiva Gianluca Rizzo ed altri n. 8/00178, accolta dal Governo ed approvata dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) nella seduta del 12 maggio 2016, impegnava l'esecutivo ad attivarsi per riconoscere il possesso dei requisiti minimi professionali e di formazione necessari per l'idoneità a guardia particolare giurata non solo a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno un anno come volontari di truppa delle Forze armate, ma anche, espressamente, a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, nonché a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatorio per un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“La Commissione Consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 del TULPS, costituita ai sensi dell'articolo 260-quater del regolamento d'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sta procedendo all'elaborazione del provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 138 del T.U.L.P.S., secondo cui con decreto del Ministro dell'Interno sono individuati i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.
A tal fine, sono state costituite due Sottocommissioni che si occupano della predisposizione dei programmi di formazione minimi obbligatori e degli aspetti giuslavoristici connessi alla formazione professionale delle guardie giurate.
In tale sede, si è convenuto che il servizio prestato per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate ovvero presso le Forze di polizia, sia ad ordinamento militare che civile, costituirà condizione necessaria e sufficiente ad ottenere il riconoscimento a guardia particolare giurata con percorsi semplificati e differenziati ratione materiae.
Tali percorsi sono attualmente al vaglio delle Sottocommissioni. Comunque, in tal senso, sono già state raggiunte intese preliminari con il Segretariato Generale della Difesa. Le Sottocommissioni concluderanno i propri lavori entro il primo semestre di quest'anno”.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4080/13 Ordine del giorno |
Rostellato |
Assemblea |
15/2/2017 |
XI
|
Opportunità di ricondurre le aziende dello spettacolo nell'ambito di applicazione della disciplina del documento unico di regolarità contrIbutiva (DURC) |
L'ordine del giorno Rostellato n. 9/4080/13, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 novembre 2016, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di ricondurre la disciplina relativa al certificato di agibilità, operante nelle aziende dello spettacolo, in quella del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), alla stregua della generalità delle aziende private, abrogando le disposizioni che disciplinano l'obbligo di rilascio preventivo del certificato di agibilità per le aziende dello spettacolo e valutando una emissione periodica o su richiesta anziché per ogni avviamento.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“Con riferimento all'ordine del giorno, con il quale il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di ricondurre la disciplina relativa al certificato di agibilità operante per le aziende dello spettacolo, nella disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), valevole per la generalità delle aziende private, abrogando le disposizioni che disciplinano l'obbligo di rilascio preventivo del certificato di agibilità per le aziende dello spettacolo e valutando un'emissione periodica o su richiesta anziché per ogni avviamento, per quanto di competenza di questo Dicastero e tenuto conto dei contributi pervenuti dalla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali nonché dall'INPS, si rappresenta quanto segue.
Il certificato di agibilità - la cui fonte normativa è da rinvenirsi nel combinato disposto degli artt. 6, 9 e 10 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 - ha rivestito per molti anni una duplice funzione: di protezione sociale per i lavoratori dello spettacolo da un lato e di contrasto all'evasione e all'elusione contributiva dall'altro.
Nell'ordinamento giuridico attuale, tuttavia: sono presenti nuovi strumenti atti a garantire un'efficace e più agevole protezione sociale ai lavoratori - Unilav, Durc on-line, Uniemens - in grado di fornire gli elementi informativi relativi al rapporto assicurativo, dapprima deducibili solo dal certificato di agibilità.
Per quel che concerne poi la verifica in ordine alla regolarità contributiva delle imprese operanti nel settore dello spettacolo, è indubbio che le medesime finalità tuzioristiche sottese alla disciplina del certificato di agibilità sono alla base delle attuali norme disciplinanti il documento unico di regolarità contributiva, stante la valenza e portata di carattere generale delle afferenti disposizioni.
In particolare, un decisivo ampliamento dell'applicabilità della normativa in materia di DURC è ravvisabile nelle disposizioni di cui all'art. l, comma 1175 della legge n. 296 del 2006, che subordinano la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia dì lavoro e legislazione sociale al possesso del documento unico di regolarità contributiva.
Va precisato inoltre che, in presenza di contratti pubblici per servizi e forniture, anche nel settore dello spettacolo, è obbligatorio richiedere - da parte delle amministrazioni appaltanti, delle amministrazioni procedenti e di quelle concedenti - il documento unico di regolarità contributiva con riferimento ad ogni singolo procedimento o fase del contratto da stipulare con le imprese di spettacolo interessate.
Da ultimo, va menzionata l'avvenuta abrogazione delle norme che subordinavano erogazione di contributi e sovvenzioni pubbliche - in favore delle imprese del settore dello spettacolo - ad una apposita certificazione, la cd. “attestazione líberatoria”, comprovante l'assenza di pendenze contributive in relazione alla specifica attività sovvenzionata.
Ciò premesso e considerato, ai fini della razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti in materia di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro/committenti del settore dello spettacolo, tenuto conto altresì della confluenza ENPALS nell'INPS, è intendimento del Governo individuare le modalità più consone per ricondurre la disciplina del certificato di agibilità nell'alveo della disciplina del documento unico per la regolarità contributiva, abrogando contestualmente la relativa normativa di riferimento che, alla luce delle modifiche apportate dalle recenti disposizioni legislative, appare di dubbia utilità e ancor più incerta utilità”.
Ministero dello sviluppo economico
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3867-A/2 Ordine del giorno |
Fontana Gregorio |
Assemblea |
9/2/2017 |
X
|
Promozione di una campagna informativa sulle opportunità offerte al mondo dell’impresa dal sistema del brevetto unitario e dall’entrata in funzione del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) |
L'ordine del giorno Gregorio Fontana ed altri n. 9/3867-A/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 settembre 2016, impegnava l'esecutivo a svolgere campagne di informazione sulle opportunità offerte al mondo dell’impresa dal sistema del brevetto unitario e dall’entrata in funzione del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), promuovendo inoltre accordi con le associazioni di categoria del mondo dell'impresa e dell'innovazione tecnologica.
In merito a tale impegno il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso la seguente nota:
“Negli ultimi anni, in ambito UE si è lavorato verso l'adozione definitiva del brevetto unitario, un unico titolo brevettuale che sarà immediatamente efficace negli Stati Membri UE aderenti.
L'Italia, che inizialmente non faceva parte della cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, vi ha aderito il 30 settembre 2015, portando a 26 il numero dei paesi che partecipano al sistema. Il nuovo sistema del brevetto unitario diventerà operativo solo con l'entrata in funzione del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), che potrà avvenire dopo che almeno 13 dei paesi UE coinvolti avranno ratificato l'Accordo TUB, inclusi obbligatoriamente Francia, Germania e Regno Unito.
Finora hanno ratificato 11 paesi, inclusa la Francia, mentre la ratifica della Germania e del Regno Unito è attesa nel 2017 (Il Governo del Regno Unito ha comunicato a fine novembre 2016 che procederà alla ratifica dell'Accordo TUB prima dell'attivazione dell'art. 50 del Trattato di Lisbona, a seguito della Brexit). Hanno completato l'iter parlamentare e devono depositare lo strumento di ratifica i seguenti paesi: Slovenia, Italia, Lituania.
L'Italia ha approvato al Senato in via definitiva il DDL di ratifica dell'Accordo TUB lo scorso 18 ottobre. La Legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 24 novembre 2016. Lo strumento di ratifica è in corso di deposito ed atteso per i primi giorni di febbraio c.a..
Il Comitato Preparatorio del TUB stima che entro fine 2017 il Tribunale possa diventare operativo. Attualmente il MiSE sta lavorando con le altre amministrazioni competenti (MAECI, DPE, Ministero Giustizia, MEF) per rendere operativa la sede locale del TUB, che verrà collocata a Milano. Inoltre è stato approvato, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 gennaio 2017, lo schema di disegno di legge, recante “Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016”.
Il MiSE nell'ultimo triennio ha promosso attivamente la conoscenza del sistema del brevetto unitario e del TUB presso le associazioni imprenditoriali e presso gli utenti con varie modalità:
- in occasione delle riunioni del “Tavolo Associazioni delle Imprese e dei Commercianti” (che si tengono presso la scrivente Direzione Generale con periodicità almeno semestrale), nel follow up delle suddette riunioni, attraverso la nota informativa che viene inviata periodicamente alle 28 associazioni che fanno parte dello stesso Tavolo,
- attraverso l'organizzazione di eventi/seminari informativi specificamente dedicati al tema,
- attraverso la pubblicazione di informazioni sul suo sito web.
Nel corso del 2017 verranno organizzati altre attività promozionali e seminari informativi, anche in collaborazione con EPO, ancora in via di pianificazione, in quanto si attende prima di avere informazioni più aggiornate ed attendibili dai partner UE circa la tempistica per l'effettiva entrata in funzione del TUB, aspetto di importanza strategica per le imprese.
Informazioni sugli eventi passati e futuri e sulle principali novità in ambito normativa nazionale ed europeo connesse al brevetto unitario e al TUB sono reperibili sul sito UIBM www.uibm.gov.it e sulla newsletter mensile “IP Link” disponibile online”.
Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 28 febbraio 2017 |
Primo firmatario |
Tipo di Atto |
Numero |
Pag. |
|
On. |
Binetti |
Mozione |
1/01254 |
26 |
On. |
Fontana Gregorio |
Ordine del giorno |
9/3867-A/2 |
33 |
On. |
Iori |
Mozione |
1/01264 |
26 |
On. |
Milanato |
Mozione |
1/01273 |
26 |
On. |
Palese |
Mozione |
1/01261 |
26 |
On. |
Rizzo Gianluca |
Risoluzione conclusiva |
8/00178 |
30 |
On. |
Rostellato |
Ordine del giorno |
9/4080/13 |
31 |
On. |
Spadoni |
Mozione |
1/01260 |
26 |
On. |
Vezzali |
Mozione |
1/01250 |
26 |
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove introdotte da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.
Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.
Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.
Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di febbraio 2017 si segnala in primo luogo, in quanto costituisce il primo adempimento dell'obbligo, il rapporto, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo agli “effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun” con dati relativi al 2016 (Doc. CCLI, n. 1), ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 1451. La disposizione istitutiva dell'obbligo stabilisce che il citato dicastero, anche avvalendosi dell'ISPRA, trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun.
Il documento2 ricostruisce preliminarmente il quadro normativo interno, comunitario e internazionale che regola le attività delle prospezioni in mare, approfondendo in particolare le procedure previste in ambito italiano ed europeo per il rilascio della Valutazione di impatto ambientale (VIA) per le attività di prospezione e ricerca di idrocarburi in mare; vengono quindi illustrate le “Linee guida per la tutela dei mammiferi marini” contenute in strumenti interni, internazionali e comunitari di recente adozione.
Il rapporto espone poi le diverse tecniche utilizzate per le indagini geofisiche ricomprese nell'ambito delle tecniche airgun, rappresentando - anche mediante grafici, tabelle e schemi tecnici - le diverse caratteristiche sia delle apparecchiature sorgente sia delle apparecchiature di ricezione. Sono inoltre descritte le caratteristiche di alcune “navi sismiche” ordinariamente operanti nei mari italiani.
Il documento illustra inoltre le modalità di propagazione del suono in ambiente marino a seconda delle frequenze e delle metodiche impiegate e dà conto delle attività svoltesi nei mari italiani nel periodo di riferimento e di quelle per le quali sono in corso le prescritte procedure autorizzatorie, relative in particolare alla ricerca di idrocarburi. Al riguardo, il documento espone gli esiti della ricognizione circa lo stato delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico nel periodo 2015-2016 e dà conto dell'andamento dei contenziosi relativi ai provvedimenti di VIA assunti in ambito nazionale. Sono quindi esaminate le attività inerenti alla ricerca scientifica svolta con tali tecniche.
Il rapporto esamina le ricadute delle tecniche airgun sull'ambiente marino - in primo luogo gli effetti, fisiologici e comportamentali, sui pesci - e sulla pesca commerciale. Sono inoltre descritte le conseguenze osservabili sugli invertebrati, sui rettili marini e infine sui mammiferi marini ed illustrate le misure e le migliori pratiche in uso in ambito internazionale volte a mitigare l'impatto delle tecniche airgun sull'ecosistema e sugli organismi marini. Sono quindi analizzate le misure prescritte mediante i decreti relativi alla VIA nazionale e sono delineati possibili sviluppi futuri volti ad promuovere, in un quadro di cooperazione internazionale, nuove e più efficaci strategie di mitigazione delle conseguenze a carico dell'ecosistema.
Il rapporto reca ampi riferimenti bibliografici e una corposa documentazione di corredo, che comprende l'elenco delle procedure VIA relative ai permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi relative agli anni 2015 e 2016 e delle prospezione geofisiche effettuate nelle acque territoriali italiane e nelle zone limitrofe nel periodo 2001 - 2016. Si riporta inoltre in allegato lo schema di quadro prescrittivo contenuto nei provvedimenti VIA relativi ai progetti di prospezione e ricerca di idrocarburi in mare che prevedono l'utilizzo dell'airgun, nonché le linee guida per la gestione dell'impatto di rumore antropogenico sui cetacei dell'area Accobams e la sintesi delle linee guida del Joint nature conservation commitee.
Tra i documenti pervenuti nel mese di febbraio si segnala la trasmissione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del primo “Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi”, con dati relativi al 2015 (Doc. CCLII, n. 1), ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”.
Il comma 1 dell'articolo 68 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a sostegno dell'attuazione degli impegni comunitari3, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi della disposizione richiamata, per la redazione del Catalogo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. Il comma 2 dell'articolo 68 prevede che il Catalogo sia aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno e che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invii alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti di tale aggiornamento.
Il Catalogo ora pervenuto, è preceduto da una introduzione e da una premessa, e reca una sintesi iniziale in cui sono riassunti i dati salienti in esso contenuti. Il documento illustra quindi, nel paragrafo 1, la definizione di sussidio e dà conto dei criteri che sono stati applicati per individuare rispettivamente i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) e quelli ambientalmente favorevoli (SAF). Nel paragrafo 2 si ricostruisce il quadro internazionale, comunitario e nazionale di riferimento, temi approfonditi in specifici sotto-paragrafi. Sono illustrate in particolare le iniziative svoltesi nell'ambito dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), dell'Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) e del G20. Sono altresì esaminate, rispettivamente, le politiche relative ai sussidi alle fonti fossili in Cina e negli Stati Uniti, le attività svoltesi in ambito G7 e nel quadro del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), del The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), del Fondo Monetario Internazionale (FMI), della Banca Mondiale (WB), nonché dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Sono inoltre illustrati gli sviluppi registratisi nell'ambito dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) e dell'International Maritime Organization (IMO), e sono approfondite le tematiche relative al trasporto aereo e marittimo. Il documento descrive quindi le attività svolte nell'ambito della materia dei sussidi ambientali dalla Commissione Europea, dall'Institute for European Environmental Policy (IEEP), dall'Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), nonché da Eunomia. Sono quindi esaminate alcune esperienze nazionali in materia di sussidi ambientali4.
Il catalogo fornisce notizie in merito al dibattito scientifico svoltosi in materia di sussidi nell'ambito di alcuni Think Tank di rilievo internazionale e ripercorre le esperienze svoltesi in Italia, illustrando gli sviluppi intervenuti nell'ultimo quarantennio5.
Il documento tratta inoltre le raccomandazioni rivolte all'Italia in ambito internazionale, dando conto dell'Analisi del potenziale di riforma EEA (2011), delle Raccomandazioni OCSE (2013) e di quelle assunte nell'ambito dei Semestri europei tra il 2011 e il 2016, nonché delle Raccomandazioni del Consiglio Nazionale della Green Economy. Si riferisce inoltre circa le posizioni e le proposte avanzate dal mondo industriale (in particolare Confindustria), dell'associazionismo e da quello dell'università e della ricerca in merito alla tematica dei sussidi.
Il paragrafo 3 descrive preliminarmente le metodologie e gli strumenti che possono essere impiegati per identificare un SAD e un SAF e riferisce sulle modalità concretamente impiegate in Italia per giungere a detta qualificazione.
Il paragrafo 4 si apre con una introduzione metodologica e tratta la materia dei sussidi nel settore dell'agricoltura6, dell'energia, dei trasporti, nonché, in via residuale, i restanti settori di attività. Sono oggetto di specifico approfondimento i regimi agevolati dell'IVA. Il Catalogo, ricapitolate le principali raccomandazioni in materia messe a punto in ambito internazionale, evidenzia quindi i sussidi non compresi nel documento, che non considera in particolare i fondi strutturali utilizzati nei Programmi Operativi Nazionali (PON) e nei Programmi Operativi Regionali (POR), i sussidi diretti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ivi inclusi quelli erogati attraverso le Regioni, nonché i sussidi diretti autonomamente da esse erogati.
Il documento è corredato di appendici: l'appendice A) contiene le schede di riepilogo dei singoli sussidi; l'appendice B) compie una prima ricognizione dei sussidi in campo agricolo (B.1), fornendo dati riepilogativi in materia (B.2); l'appendice C) esamina la materia delle spese fiscali, compiendo (C.1) una prima ricognizione dei sussidi in campo economico-finanziario e fornendo dati quantitativi (C.2); l'appendice D) tratta gli incentivi relativi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, tra cui gli incentivi del conto energia relativo alla fonte fotovoltaica (D.1), gli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico (D.2), gli incentivi per fonti energetiche rinnovabili termiche e per interventi volti all'efficienza energetica (D.3). Infine l'appendice E) tratta il tema della metodologia di stima quantitativa dell'IVA, mentre l'Appendice F) è dedicata alla stima quantitativa per le agevolazioni di cui al punto 11 del testo unico delle accise, relative alla produzione di energia elettrica mediante combustibili fossili.
Per quanto attiene all'individuazione dei nuovi obblighi7, si segnalano, innanzitutto, le disposizioni introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 2378, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.
Un primo obbligo di relazione è previsto dal comma 1 dell'articolo 9, articolo compreso nel Capo I del provvedimento (articoli da 1 a 12), che regola la concessione della garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, sulle passività di nuova emissione da parte di banche aventi sede legale in Italia. In particolare, le norme contenute nel suddetto Capo disciplinano le caratteristiche che gli strumenti finanziari debbono possedere per poter fruire della garanzia, i limiti e le condizioni entro cui essa può essere fornita e il corrispettivo finanziario a carico degli istituti di credito beneficiari. Sono inoltre definite la procedura di ammissione alla garanzia e le modalità per l'esercizio dell'escussione del credito. Il Capo I regolamenta inoltre l'erogazione di liquidità di emergenza per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.
Il citato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 237 del 2016, come convertito, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenti alla Commissione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del sistema regime previsto. Il comma 1 specifica che la relazione deve fornite informazioni circa ciascuna emissione di strumenti garantiti, l’ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.
Un secondo obbligo di relazione è stato introdotto dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 237 del 2016, con riferimento alle misure di rafforzamento patrimoniale delle banche italiane che ne facciano richiesta mediante un diretto intervento dello Stato, in presenza di determinate condizioni. Ai fini di tale intervento, gli istituiti interessati devono predisporre uno specifico programma di rafforzamento patrimoniale, che indichi l'entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che la banca emittente intende intraprendere e il termine per la realizzazione del suddetto programma, che viene quindi sottoposto alla valutazione dell'Autorità competente (a seconda dei casi Banca Centrale Europea o Banca d'Italia)9. Ove l'attuazione del piano sia insufficiente a realizzare il necessario rafforzamento patrimoniale, la banca interessata può richiedere l'intervento dello Stato per l'acquisizione di quote di nuova emissione del proprio capitale azionario. Le disposizioni contenute nel Capo II regolano analiticamente le procedure per l'autorizzazione e la realizzazione dell'intervento, le caratteristiche che devono avere le azioni acquistate dallo Stato e le modalità per il calcolo del prezzo di sottoscrizione delle azioni medesime. Specifiche disposizioni riguardano le banche di credito cooperativo e Monte Paschi S.P.A., nonché la ripartizione degli oneri fra i creditori al fine di contenere il ricorso ai fondi pubblici.
Il citato articolo 23-bis del decreto-legge n. 237 del 2016 prevede quindi, al comma 1, che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati ai sensi del Capo II, nella quale siano indicati l’ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa. Il comma 2 precisa che nella relazione devono essere indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l’emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all’uno per cento del patrimonio netto.
Il terzo obbligo di relazione è previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016, la cui rubrica reca “Disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale”. Il comma 3 del suddetto articolo prevede, in particolare, che il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adotti, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il programma per una “Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale”. Il comma 3 detta altresì i principi ispiratori a cui la suddetta Strategia deve conformarsi. Il comma 5 dispone che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della strategia, che può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 3, da adottarsi con le medesime procedure disciplinate dal comma 410. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 237, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria11, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.
Diverse disposizioni che riguardano obblighi di relazione al Parlamento sono state introdotte dal decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 1812.
L'articolo 1 del decreto-legge n. 243 modifica in più parti l'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, nonché proroga in materia di progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni”, con cui sono state adottate misure volte ad accelerare la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, attualmente in amministrazione straordinaria. In particolare, la lettera b) del comma 1 introduce all'articolo 1 del decreto-legge n. 191 i nuovi commi 8.4 e 8.5. Il comma 8.4 interviene sul termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria, disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 201413, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi della procedura delineata dal comma 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 o di altra norma di legge. Al riguardo, nelle more della procedura di cui ai commi 8 e 8.1, il comma 8.1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 201514 ha disposto che il termine del 30 giugno 2017 (di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20), sia prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, se antecedente alla suddetta data15.
Entro il termine ultimo per l’attuazione del Piano, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti ARPA Puglia e ISPRA, ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell’ambito del ciclo produttivo. Il nuovo comma 8.4 stabilisce altresì l’obbligo per i Commissari straordinari di specificare, nella relazione prevista dal comma 10-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale, nonché lo stato di attuazione degli interventi stessi.
Si ricorda che il comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore (3 febbraio 2016) della legge 1° febbraio 2016, n. 13, di conversione del medesimo decreto, i commissari del Gruppo ILVA inviino alle Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo: la relazione in ottemperanza del comma 10-bis (Doc. XXVII, n. 26) è stata inviata alle Camere dai commissari straordinari di ILVA Spa nel mese di luglio 2016.
Sempre l’articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016, alla lettera b) del comma 1, inserisce all'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 un nuovo comma 8.5. Tale comma prevede che il programma della procedura di amministrazione straordinaria sia integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, deve conformarsi alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni suddetti per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. I criteri di selezione sono resi pubblici nei siti internet istituzionali dei comuni medesimi.
Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, si autorizza un importo di 300.000 euro, che viene posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare “Imprese e competitività 2014-2020”, approvato dal CIPE con la deliberazione n. 10/2016 del 1° maggio 2016.
Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali concessi (di cui all’articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191 del 201516) fino ad un ammontare di 800 milioni di euro. In particolare, la lettera a) del comma 2 dispone che dette risorse, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, vengano destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del piano di cui al comma 8.5. A tal fine le risorse in oggetto sono mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e i commissari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti per le attività di sostegno assistenziale, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale. L'ultimo periodo della lettera a) dispone che la relazione sia inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 stabilisce che le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali, nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario. Il comma 3 dell'articolo 1 prevede quindi che il progetto di cui alla lettera b) del comma 2, inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, sia trasmesso dalla regione Puglia e venga approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente17 integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute. Il comma 3 prevede altresì che la regione Puglia presenti al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell’anno precedente. La relazione deve essere inviata dal Ministro della salute alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
L'articolo 2 intende affrontare le questioni sottese alle procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034, in materia di realizzazione e di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, sfociate rispettivamente nelle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13).
Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 243 del 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sia nominato un unico Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi18 19.
Il comma 2 dell'articolo 2 precisa quindi che al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi volti a garantire l’ottemperanza nel minor tempo possibile delle sopra ricordate sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea, evitando l’aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del decreto-legge20.
Lo stesso comma 2 stabilisce, infine, che il Commissario straordinario del Governo presenti annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi sopra descritti e sulle criticità eventualmente riscontrate al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede a sua volta ad inviarla alle Camere, per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Un ulteriore obbligo di relazione è previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, introdotto dalla legge di conversione. Detto articolo, rubricato “Principi per il riequilibrio territoriale”, al comma 1 prevede che il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno curi l’applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione21 e dagli accordi con l’Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).
Il comma 2 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, siano stabilite le modalità con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali, individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno22, se e in quale misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse amministrazioni si siano conformate all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima direttiva. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le modalità con le quali è monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, del suddetto obiettivo, anche in termini di spesa erogata.
Il comma 3 stabilisce quindi che, a seguito dell’avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenti annualmente alle Camere una relazione sull’attuazione di quanto previsto dall'articolo 7-bis, con l’indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie23.
Sempre per quanto attiene alla previsione di nuovi obblighi, si segnala, infine, che la legge 25 gennaio 2017, n. 1024, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012”, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa. Il comma 2 prevede che il Ministro dell'interno provveda, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al monitoraggio di tali oneri e riferisca in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma “Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” e, comunque, della missione “Ordine pubblico e sicurezza” dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce, quindi, che il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
Obblighi di relazione di analogo tenore sono stati introdotti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 3, della legge 25 gennaio 2017, n. 1125, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Esecutivo della Repubblica dell’Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013”, e dall'articolo 3, comma 3, della legge 25 gennaio 2017 , n. 1226 recante “Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012”.
Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/1999, art. 12, co. 1* |
Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile in località Sassofortino (Grosseto) il 26 agosto 2015 (Trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento) |
IX Trasporti |
21/2/2017 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione - ANSV -, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine. |
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L. 124/2007, art. 38, co. 1 |
Politica dell'informazione per la sicurezza (Dati relativi al 2016, con allegato il Documento di sicurezza nazionale*, Doc. XXXIII, n. 4) |
I Affari costituzionali |
28/2/2017 |
*L'articolo 38, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, introdotto dall'articolo 9, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 133, prevede che alla relazione di cui al comma 1 sia allegato il Documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica. |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 145/2015, art. 25, co. 3* |
Effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun (Dati relativi al 2016, Doc. CCLI, n. 1) (PRIMA RELAZIONE) |
VIII Ambiente X Attività produttive |
16/2/2017 |
*Il comma 3 dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 agosto 2015 dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun. |
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L. 221/2015 art. 68, co. 2* |
Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi (Dati relativi al 2015, Doc. CCLII, n. 1) (PRIMO RAPPORTO) |
VIII Ambiente |
16/2/2017 |
*L'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al comma 1, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a sostegno dell'attuazione degli impegni comunitari, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il Catalogo sia aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno e che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invii alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento. |
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 91/2013, art. 1, co. 1, lett. f-bis)* |
Stato di avanzamento dei lavori e eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei (Predisposta dal direttore generale del Grande Progetto Pompei)** (Dati aggiornati al 31 dicembre 2016, Doc. CCXX, n. 6) |
VII Cultura |
1°/2/2017 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il direttore generale del Grande Progetto Pompei informi il Parlamento, con cadenza semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma. **Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha previsto che, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto sia assicurato fino al 31 gennaio 2019. Dal 1° gennaio 2018, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiranno nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di ‘Soprintendenza Pompei’. |
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L. 444/1998, art. 1, co. 4 |
Immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi della legge n. 444 del 1998, obiettivi perseguiti e risultati raggiunti (Dati relativi al 2016) |
VII Cultura |
21/2/2017 |
Ministero della difesa |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/2010, art. 12, co. 2* |
Stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate (Dati relativi all'anno 2016, Doc. XXXVI-bis, n. 4) |
IV Difesa |
27/2/2017 |
*Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2013, n. 115, è stato emanato il regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione: l'articolo 4, comma 1, di detto regolamento ha disposto che nell’ambito della relazione di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall’anno 2014 e fino al completamento del processo di riordino, il Ministro della difesa informi il Parlamento sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo regolamento e circa il processo di reimpiego del personale. Il Doc. XXXVI-bis, n. 3, trasmesso il 4 febbraio 2016, evidenzia che il processo di riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione si è concluso nel 2014 con l’adozione di tutti i provvedimenti previsti. Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, all'articolo 11, comma 1, lett. a), ha introdotto nel decreto legislativo n. 66 l'articolo 2188-quinquies. Quest'ultimo, al comma 4, dispone che, nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto, il Ministro della difesa dia evidenza, a consuntivo, tenuti presenti anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. |
Ministero dell'interno |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 8/1991, art. 16, co. 1
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Programmi di protezione, loro efficacia e modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia (Dati relativi al II semestre 2015 e al I semestre 2016, Doc. XCI, n. 8) |
II Giustizia |
23/2/2017 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 152/2001, art. 19, co. 1 |
Costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e assistenza sociale, nonché strutture, attività ed andamento economico degli istituti stessi (Dati relativi al 2015, Doc. CXCIII, n. 4) |
XI Lavoro |
13/2/2017 |
Ministero della salute |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 234/2012, art. 15, co. 2* |
Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2017/0129, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio |
XIII Agricoltura XIV Politiche dell'Unione europea |
9/2/2017 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. |
Ministero dello sviluppo economico |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 179/2012, art. 32, co. 7*
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Stato di attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative (Dati aggiornati al 30 giugno 2016, Doc. CCXIII, n. 3) |
X Attività produttive |
22/2/2017 |
*Il comma 7 dell'articolo 32 dispone che il Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione previsto al comma 2, presenti alle Camere entro il 1° settembre di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, indicandone in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative. |
Fonte istitutiva |
Presentatore |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Emilia-Romagna |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2016) |
VI Finanze |
6/2/2017 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Calabria |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2016) |
VI Finanze |
9/2/2017 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Piemonte |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2016) |
VI Finanze |
13/2/2017 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Sicilia |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2016) |
VI Finanze |
21/2/2017 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Veneto |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2016) |
VI Finanze |
21/2/2017 |
D.Lgs. 165/2001, art. 46, co. 3 |
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni |
Rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti (Dati aggiornati al 30 giugno 2016) |
V Bilancio XI Lavoro |
23/2/2017 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Puglia |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2016) |
VI Finanze |
24/2/2017 |
Fonte |
Ministero competente |
Oggetto |
D.L. 237/2016, art. 9, co. 1* |
Ministero dell'economia e delle finanze
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Funzionamento del regime previsto dal Capo I del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, in materia di garanzia dello Stato su passività di nuove emissione di banche aventi sede legale in Italia |
*Il testo del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2017, n. 43. L'articolo 9 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenti alla Commissione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime delineato dal Capo I del decreto-legge n. 237 in materia di garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia. La relazione deve fornire informazioni circa ciascuna emissione di strumenti garantiti, l’ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie. |
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D.L. 237/2016, art. 23-bis, co. 1*
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Ministro dell'economia e delle finanze |
Istanze presentate e interventi effettuati ai sensi del Capo II, del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, in materia di rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito |
*L'articolo 23-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, prevede, al comma 1, che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati ai sensi del Capo II, del suddetto decreto-legge, in materia di rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito, nella quale siano indicati l’ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa. Il comma 2 precisa che nella relazione devono essere fornite, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l’emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all’uno per cento del patrimonio netto. |
(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.
D.L. 237/2016, art. 24-bis, co. 5*
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Il Governo |
Stato di attuazione della “Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale” |
*Il comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adotti, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso, il programma per una “Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale”; il comma 3 detta altresì i principi ispiratori a cui la suddetta strategia deve conformarsi. Il comma 5 dispone che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia, che può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 3. |
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D.L. 243/2016 art. 1, co. 2, lett. a)*
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Ministero vigilante |
Attività relative alla predisposizione e realizzazione del Piano di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate dei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, di cui al comma 8.5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016, e al trasferimento delle risorse occorrenti |
*Il testo del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 18, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2017, n. 49. L’articolo 1 del decreto-legge n. 243, al comma 1, lett. b), inserisce all'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 un nuovo comma 8.5. Tale comma prevede che il programma della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA sia integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, deve essere approvato dal Ministro dello sviluppo economico. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, come convertito. In particolare, la lettera a) del comma 2 dispone che dette risorse, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, vengano destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del piano di sostegno di cui al sopracitato comma 8.5. A tal fine le risorse in oggetto sono mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e i commissari del Gruppo ILVA, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti per le attività di sostegno assistenziale, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale. L'ultimo periodo della lettera a) dispone che la relazione sia inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia. |
D.L. 243/2016 art. 1, co. 3* |
Ministro della salute
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Attività svolte nell'ambito del progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 243 del 2016, finalizzato all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari all'ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, risorse utilizzate e interventi realizzati |
*La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, stabilisce che le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all’articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191 del 2015, come convertito, nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario. Il comma 3 dell'articolo 1 prevede quindi che il progetto di cui alla lettera b) del comma 2, inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, sia trasmesso dalla regione Puglia e venga approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute. Il comma 3 prevede altresì che la regione Puglia presenti al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell’anno precedente. La relazione deve essere inviata dal Ministro della salute alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia. |
D.L. 243/2016 art. 2, co 2* |
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Stato di attuazione degli interventi per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione conseguenti alle sentenze di condanna dell'Italia pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014 dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e criticità eventualmente riscontrate |
*L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevede che il Commissario straordinario del Governo incaricato della realizzazione e dell'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, conseguenti alle sentenze di condanna dell'Italia pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014 dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea a seguito dell'avvio, rispettivamente, delle procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034, presenti annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di propria competenza e sulle criticità eventualmente riscontrate al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede, a sua volta ad inviarla alle Camere, per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia. |
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D.L. 243/2016 art. 7- bis, co 3*
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Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno |
Attuazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive in favore delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna |
*Il comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevede che il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno curi l’applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l’Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). Il comma 2 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, da emanare entro il 30 giugno 2017, siano stabilite le modalità con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali, individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se e in quale misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse amministrazioni si siano conformate all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle regioni sopra indicate un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima direttiva. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le modalità con le quali è monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, del suddetto obiettivo, anche in termini di spesa erogata. Il comma 3 stabilisce quindi che, a seguito dell’avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenti annualmente alle Camere una relazione sull’attuazione di quanto previsto dall'articolo 7-bis, con l’indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie. |
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L. 10/2017, art. 3, co. 3*
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Ministro dell'economia e delle finanze |
Cause dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 10 del 2017, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere |
*La legge 25 gennaio 2017, n. 10, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2017, n. 37. Detta legge, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla sua attuazione: nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere. |
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L. 11/2017, art. 3, co. 3* |
Ministro dell'economia e delle finanze |
Cause dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 11 del 2017, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Esecutivo della Repubblica dell’Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere |
*La legge 25 gennaio 2017, n. 11, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2017, n. 38. Detta legge, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla sua attuazione: nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere. |
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L. 12/2017, art. 3, co. 3* |
Ministro dell'economia e delle finanze
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Cause dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 2017 , n. 12 recante “Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere |
*La legge 25 gennaio 2017, n. 12, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2017, n. 39. Detta legge, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla sua attuazione: nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il comma 3 stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere. |
**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
1Detto decreto legislativo prevede, in attuazione della direttiva 2013/30/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154, i requisiti minimi volti a prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.
2Il rapporto è stato predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il coordinamento della Direzione protezione della natura e del mare, con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il contributo della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA) per gli aspetti di competenza inerenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA). Il documento precisa che l'utilizzo delle sorgenti di tipo airgun non è limitato alla sola esplorazione finalizzata alla ricerca di idrocarburi nei fondali marini da parte del settore petrolifero ma è comunemente applicato anche per scopi di ricerca scientifica. Per tale ragione è stata effettuata una ricognizione dei dati ufficiali e delle principali informazioni tecnico-scientifiche rese disponibili sia per le attività di prospezione e ricerca idrocarburi sottoposte a VIA nazionale sia per scopi scientifici. Sono stati inoltre richiesti dati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alle Capitanerie di porto e ai principali enti pubblici di ricerca, quali: il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), il Centro interdisciplinare di bioacustica e ricerche ambientali (CIBRA), il Consorzio interuniversitario per la ricerca sul mare (CoNISMa), oltre che allo stesso ISPRA.
3Si tratta degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva” [COM (2010) 2020 definitivo], dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012.
4Sono descritte le esperienze compiute dai Paesi del Consiglio Nordico (composto da Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, oltre che dai territori autonomi delle Isole Åland, delle Isole Faroe e della Groenlandia) e da Irlanda, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, USA, Messico, India, Indonesia, Malesia e Ucraina.
5In questa parte il catalogo descrive dapprima i tentativi di riforma delle spese fiscali risalenti agli anni settanta del secolo scorso, quindi l'intervento di riforma di cui alla legge 29 dicembre 1990. n. 408, per poi passare a ricordare il rapporto Ceriani del 2011 e, in materia di sussidi diretti alle imprese, il rapporto Giavazzi del 2012. Sono quindi esaminati alcuni interventi normativi contenuti nella legge 11 marzo 2014, n. 23, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, con particolare riferimento agli articoli da 4 a 15. Il documento esamina inoltre i contenuti della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e le risultanze della Commissione Marè sulle agevolazioni fiscali.
6Si specifica che il Catalogo ha potuto fare riferimento alla prima ricognizione dei sussidi in campo agricolo, agroalimentare e forestale avviata dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Centro Politiche e Bioeconomia. La valutazione sul potenziale impatto ambientale è stata elaborata tenendo conto della valutazione preliminare fatta dal CREA.
7Si dà conto degli obblighi di relazione al Parlamento introdotti da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal presente Bollettino.
8Il testo del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2017, n. 43.
9Per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, secondo le modalità e nei casi previsti dalle norme UE che ripartiscono i compiti di vigilanza tra le autorità nazionali e la BCE (in particolare del regolamento UE del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013, col quale sono attribuite alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi). Si veda il Dossier n. 519/3 del Servizio Studi della Camera dei deputati sull'A.C. 4280-A (febbraio 2017), pag. 40.
10Il comma 4 stabilisce che lo schema del programma di cui al comma 3 sia trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendersi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma può comunque essere adottato.
11Il Comitato, che ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, è composto da undici membri ed è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonché il direttore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
12Il testo del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 18, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2017, n. 49.
13Il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) nonché, in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2013, la conclusione dei procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012, con esclusione di quelli che devono essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano (v. Dossier del Servizio Studi n. 520/2, pag. 9).
14Il comma 8.1-bis è stato inserito dall’articolo 6, comma 10-bis, lett. c), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
15Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il termine indicato è prorogabile per un periodo non superiore a 18 mesi su istanza dell’aggiudicatario dei complessi aziendali.
16I primi quattro periodi del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 stabiliscono che i commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come eventualmente modificato e integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento. I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita dallo stesso comma 6-bis.
17Di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.
18Il comma 1 altresì recita: “Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l’ordinamento applicabile. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario”.
19Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, come convertito, a decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico.
20La norma precisa che i compiti del Commissario includono la gestione degli impianti fino a quando l’agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell’ambito ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
21La disciplina del Fondo è recata dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Si veda al riguardo il Dossier del Servizio Studi n. 520/2, pagina 69.
22Il comma 2 specifica che la direttiva deve essere emanata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
23Il comma 4 stabilisce infine che: “Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.
24La legge 25 gennaio 2017, n. 10, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2017, n. 37.
25La legge 25 gennaio 2017, n. 11, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2017, n. 38.
26La legge 25 gennaio 2017, n. 12, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2017, n. 39.