Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 20/XVII FEBBRAIO 2015
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 20    Progressivo: 2015
Data: 11/02/2015
Descrittori:
ATTIVITA' PARLAMENTARE NON LEGISLATIVA   CONTROLLO SUL GOVERNO












Notiziario mensile

Numero 20/XVII

FEBBRAIO 2015

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare



INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza a gennaio 2015 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di gennaio 2015 6

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di gennaio 2015 o previste in scadenza entro il 31 marzo 2015 15

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 marzo 2015 21

Sezione II 25

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 25

In evidenza a gennaio 2015 26

Note annunciate al 31 gennaio 2015 in attuazione di atti di indirizzo 30

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 30

Ministero della salute 39

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 31 gennaio 2015 41

Sezione III 43

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 43

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 44

In evidenza a gennaio 2015 45

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° – 31 gennaio 2015 54

Relazioni governative 54

Relazioni non governative 62

Nuove relazioni previste da fonti normative 63

Relazioni governative 63


AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI


























La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di gennaio 2015 (e nella prima parte del mese di febbraio 2015), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 marzo 2015 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 marzo 2015, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a gennaio 2015


La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di gennaio 2015 nonché l'inizio di quello di febbraio 2015, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di marzo 2015. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di gennaio 2015, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di marzo 2015 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.



IN QUESTO NUMERO:



- La XI Commissione (Lavoro) della Camera, nella seduta del 28 gennaio 2015, ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Tito Boeri a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS. Si anticipa che anche l'11a Commissione (Lavoro) del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 2 febbraio 2015.


- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti del 23 gennaio 2015, ha nominato Rodolfo Giampieri presidente dell'Autorità portuale di Ancona per la durata di un quadriennio ed ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari, Vincenzo Di Marco, per un periodo massimo di tre mesi.


- Il Ministro della salute, con decreto emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 15 gennaio 2015, ha prorogato il mandato del commissario dell'Istituto superiore di sanità ISS, Gualtiero Ricciardi, per la durata di sei mesi.


- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di aver prorogato, con proprio decreto in data 2 dicembre 2014, il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Gian Luigi Pillola, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 4 dicembre 2014.


- Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto del 2 gennaio 2015, ha nominato Salvatore Parlato commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria per la durata di un anno.

- Nel mese di gennaio 2015 sono scaduti i mandati del presidente dell'Autorità portuale di Trieste, Marina Monassi, e del presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova, Vincenzo Lorenzelli.


- Nel mese di febbraio 2015 scadono invece i mandati del presidente dell'Ente nazionale risi ENR, Paolo Carrà, e dei membri del relativo consiglio di amministrazione. Scadono altresì i mandati del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone, e del presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande, Pierleonardo Zaccheo. Scadono inoltre i mandati di Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi e Massimo Castagnaro rispettivamente a presidente e componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR.


- Nel mese di marzo 2015 scadrà infine il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Nunzio Martello.


Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.


a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di gennaio 2015


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.


Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.


































Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità portuale

di Cagliari

Commissario straordinario:


Vincenzo Di Marco

Nomina non ancora comunicata

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

23/1/2015


(decorrenza: 26/1/2015)


Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Autorità portuale di Ancona

Presidente:


Rodolfo Giampieri

Pareri favorevoli espressi dalla

IX Commissione della Camera e dalla

8ª Commissione

del Senato

il 4/12/2013


23/1/2015


(decorrenza: 26/1/2015)

Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti d'intesa

con la regione nell'ambito

di una terna proposta

da province, comuni e camere

di commercio



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 23 gennaio 2015, notificato all'interessato in data 26 gennaio 2015 e non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari, Vincenzo Di Marco, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 26 gennaio 2015.

Il 31 dicembre 2014 era infatti scaduto il mandato commissariale di Di Marco che, inizialmente nominato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2014, era stato successivamente prorogato con analoghi decreti ministeriali del 7 agosto 2014 e del 10 novembre 2014. Di Marco è succeduto a Piergiorgio Massidda, che era stato a sua volta nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 26 novembre 2013, dopo che la sentenza n. 4768/2013 del Consiglio di Stato1 aveva annullato il decreto ministeriale con il quale lo stesso Massidda era stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Cagliari il 23 settembre 2011. Il Giudice Amministrativo di appello2 aveva in particolare ritenuto Massidda privo del requisito della "massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale" prescritto dall'art. 8 della L. n. 84/1994. Avverso tale pronuncia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva presentato, oltre che ricorso avanti alla Corte di Cassazione per motivi attinenti la giurisdizione3, istanza di sospensione degli effetti, che è stata respinta con decreto monocratico n. 5100/2013 del 20 dicembre 2013 dal Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato, con rinvio all'udienza camerale del 28 gennaio 2014. Preso atto di tale pronuncia, il suddetto Ministro, con proprio decreto del 27 dicembre 2013, aveva preposto Massidda alla gestione dell'Autorità portuale fino alla decisione definitiva sull'istanza cautelare, con poteri limitati all'ordinaria amministrazione caratterizzati da indifferibilità ed urgenza. A seguito infine dell'ordinanza n. 364/2014 del 28 gennaio 2014 (depositata il 29 gennaio 2014), con cui il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha respinto la ricordata istanza cautelare, il Ministro ha provveduto alla revoca del mandato di Massidda nominando in sua vece Di Marco.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con separato decreto sempre in data 23 gennaio 2015, notificato all'interessato il 26 gennaio 2015, ha nominato Rodolfo Giampieri presidente dell'Autorità portuale di Ancona per la durata di quattro anni a decorrere dal 26 gennaio 20154. La richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina era stata trasmessa dallo stesso Ministro con lettera del 15 novembre 2013, annunciata alla Camera e al Senato il 20 e il 22 novembre 2013. Su tale richiesta avevano espresso parere favorevole la IX Commissione (Trasporti) della Camera e l'8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato nelle rispettive sedute del 4 dicembre 2013.

Con la nomina a presidente dell'Autorità portuale marchigiana, è automaticamente venuto meno il mandato di commissario straordinario della medesima attribuito allo stesso Giampieri con decreto ministeriale del 7 novembre 2013. Tale mandato era stato successivamente prorogato con analoghi decreti ministeriali del 9 maggio 2014 e del 12 novembre 2014. Giampieri succede dunque, nella presidenza del predetto Ente, a Luciano Canepa, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 20 marzo 2009. Il commissariamento dell'Autorità portuale di Ancona era stato disposto con decreto ministeriale in data 7 maggio 2013 che prevedeva la nomina a commissario straordinario dello stesso Canepa, cui avrebbe fatto seguito la nomina commissariale di Giampieri.

L'Autorità portuale, disciplinata dalla L. n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'Autorità portuale ha tra l'altro compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.

L’art. 8, commi 1 e 1-bis, della L. n. 84/1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli può richiedere, entro trenta giorni, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.

Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri.

Infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 84/1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto superiore di sanità ISS

Commissario:


Gualtiero Ricciardi



Nomina non ancora

comunicata

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


15/1/2015


Decreto

del Ministro della salute

di concerto

con il Ministro

dell'economia

e delle finanze



Il mandato del commissario dell'Istituto superiore di sanità ISS, Gualtiero Ricciardi, è stato prorogato per sei mesi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 15 gennaio 2015, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978. Come ricordato nel precedente Bollettino, Ricciardi era stato nominato per sei mesi con analogo decreto interministeriale del 10 luglio 2014.

Il commissariamento dell'ISS è stato disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011, essendo stata riscontrata dall'Autorità di vigilanza una situazione di disavanzo di competenza dell'Istituto per due esercizi consecutivi, relativi agli anni 2011 e 2012. La suddetta norma prevede in tal caso la decadenza degli organi dell'Ente ad eccezione del collegio dei revisori dei conti e la nomina di un commissario per l'espletamento dei compiti connessi al ripristino dell'equilibrio finanziario.

Con la nomina di Ricciardi è pertanto contestualmente decaduto il presidente dell'ISS, Fabrizio Oleari, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 2013. Allo stesso modo sono decaduti i mandati di Francesca Basilico D'Amelio, Alessandro Cosimi, Paolo Di Loreto e Michele Pandolfelli a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto, che erano stati nominati per quattro anni con decreto del Ministro della salute in data 28 marzo 2013. Il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'Istituto, si era insediato il 2 maggio 20135.

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 70/2001, non abrogato dall'art. 8 del D. Lgs. n. 106/2012 che ne ha previsto il riordino, l'Istituto superiore di sanità ISS è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute. Organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale, l'ISS svolge in particolare funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Consiglio

per la ricerca

in agricoltura

e l'analisi

dell'economia agraria


Commissario straordinario:


Salvatore Parlato

Nomina non ancora comunicata

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


2/1/2015




Decreto

del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto del 2 gennaio 2015, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, ha nominato Salvatore Parlato commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. L'incarico ha durata annuale ed è prorogabile una sola volta per motivate esigenze.

La nomina di Parlato è avvenuta ai sensi dell'art. 1, commi 381 – 383, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha disposto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria INEA nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, che ha nel contempo assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Tra i compiti del commissario straordinario rientrano, tra l'altro, la predisposizione dello statuto dell'Ente e di un piano triennale di rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, oltre la messa in opera di ulteriori interventi di riduzione e razionalizzazione delle strutture e delle attività.

Il commissario straordinario si è sostituito agli organi statutari di amministrazione del CRA, ossia al presidente Giuseppe Alonzo, che era stato nominato per quattro anni con D.P.R. del 13 marzo 2012, e al consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'Ente, e composto altresì da Salvatore Tudisca, Francesco Adornato, Rita Clementi, nominati anch'essi per quattro anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 11 luglio 2012, e Gianni Salvadori, da ultimo nominato con analogo decreto ministeriale in data 13 novembre 2014, su designazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali saranno nominati due sub-commissari, da individuare fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare, che affiancheranno il commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria subentra dunque nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi compresi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti. Come ricordato nei precedenti numeri del Bollettino, l'INEA versava in regime commissariale a seguito della nomina del commissario straordinario Giovanni Cannata, avvenuta con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 3 gennaio 2014. La nomina di tale commissario straordinario6, la cessazione del presidente dell'Istituto e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, erano stati disposti ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'INEA, il quale prevedeva il commissariamento dell'Ente “per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse”, ai sensi di quanto a sua volta previsto dall'art. 13, comma 1, lett. q) del D. Lgs. n. 419/1999.

Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 2010 era stato nominato presidente dell'INEA per la durata di un quadriennio Tiziano Zigiotto, e che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 dicembre 2010 Giorgio Zoppello, Antonio Leoni, Angelo Frascarelli e Dario Stefano7 erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto sempre per la durata di un quadriennio8.

L'INEA, ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, era stato istituito, con personalità giuridica e gestione autonoma, con R.D. n. 1418/1928, allo scopo di eseguire indagini e studi di economia agraria e forestale con particolare riguardo alle necessità della legislazione agraria, dell'amministrazione rurale e delle classi agricole. Con D.P.R. n. 1708/1965 era stato designato quale organo di collegamento tra lo Stato italiano e l'Unione europea per la creazione e la gestione della Rete d'informazione contabile agricola (RICA). Inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN), l'INEA era stato riordinato dal D.Lgs. n. 454/1999.

Il CRA, istituito con il predetto D.Lgs. n. 454/1999, è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, con istituti distribuiti sul territorio. Il CRA ha personalità giuridica di diritto pubblico, è vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. All'interno del Consiglio operano gli istituti scientifici e tecnologici e le relative sezioni operative, mantenendo la propria autonomia scientifica, amministrativa, contabile e finanziaria. Tali attività sono svolte anche nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le università e le loro strutture di ricerca, con gli istituti e i laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche CNR e con altri enti pubblici di ricerca.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Parco geominerario storico

e ambientale

della Sardegna

Commissario straordinario:


Gian Luigi Pillola

Nomina comunicata

e annunciata

al Senato

il 7/1/2015

e alla Camera

il 9/1/2015

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978


2/12/2014


(decorrenza:

4/12/2014)



Decreto

del Ministro dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare



Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 19 dicembre 2014, annunciata al Senato e alla Camera il 7 e il 9 gennaio 2015, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, di aver prorogato, con proprio decreto in data 2 dicembre 2014, il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Gian Luigi Pillola, per la durata di sei mesi a decorrere dal 4 dicembre 2014 e comunque non oltre la ricostituzione degli organi del consorzio del Parco.

Il 4 dicembre 2014 sarebbe infatti scaduto il mandato commissariale di Pillola, che era stato prorogato per sei mesi a decorrere dal 4 giugno 2014 con analogo decreto ministeriale del 10 giugno 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 23 e il 25 giugno 2014.

Pillola era stato inizialmente nominato per sei mesi a decorrere dal 4 dicembre 2013 con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera rispettivamente il 19 e il 20 dicembre 2013, succedendo ad Antonio Granara, il cui mandato commissariale era stato prorogato da ultimo con decreto ministeriale del 6 settembre 2013.

Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto, la gestione del Parco è affidata ad un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Regione autonoma della Sardegna. Organi del consorzio sono il presidente, il consiglio direttivo, la comunità del Parco ed il collegio dei revisori dei conti.



b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di gennaio 2015
o previste in scadenza entro il 31 marzo 2015









Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Autorità portuale di Trieste

Presidente:


Marina Monassi

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

20/1/2015

Decreto del

Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti d'intesa

con la regione nell'ambito

di una terna proposta

da province, comuni e camere di commercio

Autorità portuale

di Olbia

e Golfo Aranci

Commissario straordinario:


Nunzio Martello

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

10/3/2015





Decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Il 20 gennaio 2015 è scaduto il mandato della presidente dell'Autorità portuale di Trieste, Marina Monassi, che era stata nominata per quattro anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 gennaio 2011. Monassi era già stata nominata presidente dell'Autorità portuale triestina con decreto ministeriale del 16 luglio 2004; dimessasi il 27 aprile 2006, con decreto ministeriale in pari data era stata nominata commissario straordinario dell'Ente, fino alla nomina del successivo commissario straordinario, Paolo Castellani, avvenuta con analogo decreto del 9 giugno 2006. Con decreto ministeriale del 1° dicembre 2006, notificato all'interessato il 5 dicembre 2006, è stato quindi nominato presidente dell'Autorità portuale Claudio Boniciolli, e alla scadenza del relativo mandato ha fatto seguito la seconda nomina presidenziale di Monassi.

Il 10 marzo 2015, se non sarà stato nominato il presidente, scadrà inoltre il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, Nunzio Martello, che era stato prorogato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 9 dicembre 2014 per la durata massima di tre mesi a decorrere dal 10 dicembre 2014.

Martello era stato inizialmente nominato per sei mesi a decorrere dal 7 marzo 2014 con decreto ministeriale del 6 marzo 2014 ed era stato successivamente prorogato per ulteriori tre mesi con analogo decreto ministeriale del 9 settembre 2014. In precedenza, con decreto ministeriale del 5 settembre 2013, era stato nominato per sei mesi commissario straordinario dell'Autorità portuale Fedele Sanciu, a seguito della scadenza del secondo e ultimo mandato quadriennale del presidente uscente, Paolo Silverio Piro.

Sull'Autorità portuale in generale, vedasi supra alla sottosezione “a”.


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto

di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini”

di Genova

Presidente:


Vincenzo Lorenzelli

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

29/1/2015

D.P.R.

su proposta

del Ministro della salute, previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri


Il 29 gennaio 2015 è scaduto il mandato del presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini" di Genova, Vincenzo Lorenzelli, che era stato nominato per cinque anni con D.P.R. del 29 gennaio 2010. La nomina di Lorenzelli era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2010 su proposta del Ministro della salute, facendo seguito ai pareri favorevoli espressi dalla Commissione XII (Affari sociali) della Camera il 21 gennaio 2010 e dalla Commissione 12a (Igiene e sanità) del Senato il 26 gennaio 2010. Prima della nomina a presidente, Lorenzelli era stato nominato commissario straordinario dell'Istituto il 28 ottobre 2005.

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS sono ospedali di eccellenza con finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari. La disciplina di tali istituti, originariamente dettata dal D.P.R. n. 617/1980, è stata riordinata dapprima dal D. Lgs. n. 269/1993 e successivamente dal D. Lgs. n. 288/2003. L'Istituto “G. Gaslini”, in tale contesto, è sempre stato destinatario di norme speciali: se l'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 617/1980 prevedeva l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, tale disposizione è stata mantenuta in vigore dapprima dall'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 269/1993, e poi dall'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 288/2003, come modificato dal D.L. n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2008. Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del citato D.P.R. n. 617/1980, il presidente dell'Istituto “G. Gaslini” è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute.

Soggetto distinto dal predetto Istituto è la Fondazione Gerolamo Gaslini, eretta in ente pubblico dalla L. n. 897/1950 e trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall'art. 6 del D.L. n. 79/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 131/2012. Tra gli scopi della Fondazione rileva il potenziamento dell'Istituto “Giannina Gaslini”, il cui presidente viene designato dal consiglio di amministrazione della Fondazione e, una volta nominato, entra a far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa. A tal proposito si ricorda che il testo originario dell'art. 2, comma 4, del D. Lgs. n. 288/2003 aveva previsto, con norma speciale, l'accorpamento della Fondazione Gerolamo Gaslini e dell'Istituto “Giannina Gasilini”, nell'ambito delle procedure previste per la trasformazione degli IRCCS di diritto pubblico in Fondazioni di rilievo nazionale. Tale trasformazione non è invece avvenuta, essendo stata la predetta norma speciale abrogata dal D.L. n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2008. In senso contrario alla trasformazione dispone anche l'art. 9 della Legge della Regione Liguria n. 7/2006, come modificata dall'art. 25 della successiva Legge regionale n. 57/2009.

Gli IRCCS, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 288/2003, sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica, soggetti alla vigilanza del Ministero della salute; spettano invece alle regioni le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti. Gli IRCCS possono essere di diritto pubblico e di diritto privato. I primi possono essere trasformati, ferma restandone la natura pubblica, in Fondazioni di rilievo nazionale (c.d. “Fondazioni IRCCS”), aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e comunque vigilate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, IRCCS di diritto pubblico specializzato in pediatria, è stato fondato nel 1938 ed eretto in ente morale con R.D. n. 1468/1940. Il Ministro della salute, da ultimo con decreto dell'8 giugno 2012, ne ha confermato per tre anni il carattere scientifico per la disciplina “materno – infantile”. Il riconoscimento del carattere scientifico conferisce agli IRCCS il diritto a fruire, in aggiunta al finanziamento regionale, di un ulteriore finanziamento statale finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell'attività di ricerca relativa alle materie riconosciute.



Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Ente nazionale risi

ENR



Presidente:


Paolo Carrà



Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

3/2/2015

D.P.R.

su proposta

del Presidente

del Consiglio

dei ministri, previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri

adottata

su proposta

del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali


Componenti

del consiglio

di amministrazione:


Mario Preve,

Mario Francese,

Gianmaria Melotti,

Massimo Camandona.


Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

7/2/2015

Decreto

del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali


Il 3 febbraio 2015 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente nazionale risi ENR, Paolo Carrà, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 2011. Il 7 febbraio 2015 sono altresì scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, ossia Mario Preve, Mario Francese, Gianmaria Melotti e Massimo Camandona, che erano stati nominati per quattro anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 febbraio 2011. Il consiglio di amministrazione si era effettivamente insediato il 3 marzo 2011.

Lo statuto dell'ENR, modificato da ultimo con decreto interministeriale in data 19 marzo 2010, prevede che il mandato del presidente, della durata di quattro anni, possa essere rinnovato al massimo due volte (in precedenza era ammesso un solo rinnovo), mentre il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione, pure di durata quadriennale, possa essere rinnovato una sola volta. Lo stesso statuto prevede inoltre, all'art. 6, che il consiglio di amministrazione dell'Ente sia composto, oltre che dal presidente, da un membro in rappresentanza delle Regioni interessate alla risicoltura designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, e da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola. La scelta di questi ultimi tre membri è effettuata in maniera da assicurare una calibrata rappresentanza delle componenti della filiera.

L'ENR, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, si occupa della tutela del settore risicolo, fornendo assistenza tecnica agli agricoltori, servizio di analisi e, in generale, conducendo azioni volte al miglioramento della produzione. L'Ente attua altresì il controllo di tutta la commercializzazione del riso italiano stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento, e agevolando la filiera ad attuare azioni per orientare le scelte commerciali. L’Ente svolge anche l'attività di organismo pagatore degli aiuti e degli interventi per conto dell'Unione europea. L’attività dell’ENR è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.



Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura

di nomina

Ente parco nazionale

del Vesuvio



Commissario straordinario:


Ugo Leone



Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

15/2/2015

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare


Ente parco nazionale

della Val Grande



Presidente:


Pierleonardo Zaccheo

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1

della L. n. 14/1978

16/2/2015

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

d'intesa

con la regione

competente



Il 15 febbraio 2015 scade il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone, che era stato prorogato per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 15 agosto 2014 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 29 luglio 2014, comunicato e annunciato al Senato e alla Camera il 3 e il 4 settembre 2014.

Il mandato commissariale era stato inizialmente conferito a Leone per sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2014 con analogo decreto ministeriale dell'11 febbraio 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 20 e il 24 febbraio 2014. In precedenza Leone era stato nominato presidente del suddetto Ente parco con decreto ministeriale del 15 gennaio 2008 ed il relativo mandato quinquennale, prorogato al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 424, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), era definitivamente cessato il 14 febbraio 2014, allo scadere della prorogatio di cui all'art. 3 del D.L. n. 293/1994 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994. Leone era succeduto ad Amilcare Troiano che, dopo aver presieduto l'Ente parco fino al 24 ottobre 2006, ne era stato in seguito nominato commissario straordinario.

Il 16 febbraio 2015 scade altresì il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande, Pierleonardo Zaccheo, che era stato nominato per un quinquennio con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 16 febbraio 2010. In precedenza Zaccheo era stato nominato commissario straordinario dell’Ente parco piemontese con decreto ministeriale del 20 luglio 2009, alla scadenza del mandato presidenziale di Alberto Actis, ed era stato prorogato con analoghi decreti dell’8 ottobre 2009 e del 15 dicembre 2009. Tali provvedimenti di nomina sono stati tutti comunicati e annunciati alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/19789.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco10. I mandati sono tutti quinquennali.


c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza
entro il 31 marzo 2015








Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura

di nomina

Istituto nazionale della previdenza sociale

INPS


Presidente:


Tito Boeri

Richiesta di parere parlamentare ai sensi

dell'art. 3, comma 3,

del D.Lgs. n. 479/1994

e dell’art. 1

della L. n. 14/1978

annunciata alla Camera

e al Senato il 13/1/2014.

Pareri favorevoli espressi dalla

XI Commissione

della Camera

il 28/1/2015 e dalla

11a Commissione

del Senato il 2/2/2015.


Procedura

di nomina

in corso

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri, previa delibera del Consiglio

dei ministri,

adottata

su proposta

del Ministro

del lavoro e delle

politiche sociali di concerto

con il Ministro dell'economia

e delle finanze.


Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 12 gennaio 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 13 gennaio 2015, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 come richiamato dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 479/1994, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Tito Boeri a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS. Tale richiesta è stata assegnata alla XI Commissione (Lavoro) della Camera, che ne ha iniziato l'esame nella seduta del 20 gennaio 2015, lo ha proseguito nella seduta del 27 gennaio 2015, procedendo anche all'audizione informale di Boeri, ed ha espresso parere favorevole nella seduta del 28 gennaio 2015. La richiesta è stata altresì assegnata alla 11a Commissione (Lavoro) del Senato, che, si anticipa, ha parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 2 febbraio 2015.

L'avvio della procedura per la nomina di Boeri era stato deliberato dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Su tale proposta di nomina è stata altresì acquisita - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 479/1994, come modificato dall'art. 7, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 - l'intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, formalizzata con la delibera n. 1 del 13 gennaio 2015 del predetto organo.

Commissario straordinario in carica dell'INPS, cui sono attualmente attribuiti i poteri del presidente dell'Istituto, è Tiziano Treu, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 ottobre 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato rispettivamente il 10 e il 14 ottobre 2014 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978. Treu è succeduto nel suddetto incarico commissariale a Vittorio Conti, che era stato nominato con analogo decreto del 12 febbraio 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato rispettivamente il 17 e il 20 febbraio 2014.

La nomina di Conti era conseguita alle dimissioni rassegnate il 3 febbraio 2014 dal presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2008. La durata in carica di Mastrapasqua era stata successivamente differita fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, che aveva attribuito all'INPS le funzioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS contestualmente soppressi.

Si ricorda che il riassetto degli enti pubblici di previdenza ed assistenza operato dall'art. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 3 del D.Lgs. n. 479/1994, ha comportato la soppressione del consiglio di amministrazione di tali enti e l'attribuzione al presidente delle relative funzioni. L'unico organo collegiale dell'INPS risulta dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione è stata parimenti ridotta all'atto del rinnovo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2010, e dell'art. 21, comma 6, del D.L. n. 201/2011. Il CIV definisce i programmi, individua le linee di indirizzo e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente previdenziale11.

La ricordata modifica dell'art. 3 del D. Lgs. n. 479/1994 ha altresì attribuito al CIV prerogative specifiche nell'ambito della procedura per la nomina del presidente dell'Istituto. Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza, ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il CIV informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla legge n. 14/1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente anche l'intesa con il CIV, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normatva c.d. “taglia-enti”, dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. n. 201/2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST ed i già citati ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).


Ente

Carica

di riferimento

e titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Agenzia nazionale di valutazione

del sistema universitario

e della ricerca

ANVUR


Componenti del consiglio direttivo:


Stefano Fantoni

(presidente),


Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi,

Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi,

Massimo Castagnaro.


Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010


22/2/2015

D.P.R.

su proposta

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca, sentite

le Commissioni parlamentari competenti



Il 22 febbraio 2015 scade il mandato del presidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, Stefano Fantoni, e scadono altresì i mandati di Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi e Massimo Castagnaro a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia medesima.

I suddetti, insieme a Giuseppe Novelli, erano stati nominati per quattro anni con D.P.R. del 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2011 e conformemente ai pareri favorevoli espressi dalla VII Commissione (Cultura) della Camera e dalla 7a Commissione (Istruzione pubblica) del Senato nelle rispettive sedute del 9 e del 16 febbraio 2011. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia12. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, con decorrenza 31 maggio 2013, Andrea Graziosi è stato nominato in sua vece componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. del 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni13.

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 76/2010, il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro14.

L'ANVUR sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'ANVUR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, pur essendo sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.


















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO




























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a gennaio 2015


Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcuno modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.



Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 6 mozioni, 4 ordini del giorno e di 1 risoluzione.

Di tali attuazioni 6 sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e 5 dal Ministero della salute.

Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 4 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:


3 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2598, divenuto legge n. 141 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2598, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 29, di cui finora attuati 3;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2568, divenuto legge n. 116 del 2014, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero della salute.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 2568, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 121, di cui finora attuato 1.






Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

In particolare, nel periodo 1° - 31 gennaio 2015 sono stati segnalati 396 ordini del giorno*, dei quali:


393 riferiti alla legge n. 190 del 2014, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” (Atti Camera 2679-bis-A e 2679-bis-B).

118 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 59 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 36 al Ministero dello sviluppo economico, 32 al Ministero della salute, 27 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 27 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 20 al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 17 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 14 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 13 al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 12 al Ministero dell'interno, 10 al Ministero della giustizia, 9 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 7 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e 7 al Ministero della difesa;


3 riferiti alla legge n. 191 del 2014, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017(Atti Camera 2680-A e 2680-B).

2 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze ed 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Nel periodo considerato è stata inoltre segnalata dal Servizio per il controllo parlamentare 1 risoluzione**:


Note annunciate al 31 gennaio 2015
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00291

Mozione

Ottobre

Assemblea

9/1/2015

III

Iniziative a tutela del cittadino italiano Enrico Forti, condannato e detenuto negli Stati Uniti

1/00406

Mozione

Corda


Le mozioni Ottobre ed altri n. 1/00291 e Corda ed altri n. 1/00406, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 24 settembre 2014, impegnavano l'esecutivo ad assumere ogni iniziativa utile a tutelare il concittadino Enrico Forti, condannato e detenuto negli Stati Uniti, interessando formalmente a tal fine il Governo americano.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“La vicenda di Chico Forti ha continuato ad essere seguita con la massima attenzione dal Governo come testimoniato, da ultimo, dal fatto che il Ministro degli Esteri, nella sua recente missione a Washington, ha inserito il tema in questione nei suoi colloqui con il Segretario di Stato americano Kerry. A quest'ultimo, il Ministro Gentiloni ha infatti consegnato un promemoria con la richiesta di sostegno del Governo alle autorità statunitensi di fronte alla possibile revisione del processo.

L'impegno del Governo italiano nella vicenda di Chico Forti si è anche evidenziato nella recente visita compiuta al connazionale dal Sottosegretario agli Esteri, Giro il quale, riaffermando la necessità di una previa definizione di una strategia difensiva per riaprire il procedimento giudiziario, non ha mancato di ribadire al connazionale la piena disponibilità a sostenere la sua causa.

Al termine dello scorso mese di settembre, il Sottosegretario alla Giustizia, Ferri, nel suo incontro a Washington con l'Attorney General Eric Holder, aveva rappresentato i dubbi della famiglia Forti sull'andamento della vicenda processuale che ha riguardato il congiunto. Quindi, in adesione alla dichiarazione interpretativa formulata dal Governo in sede di accoglimento delle mozioni parlamentari, il Sottosegretario Ferri ha illustrato le iniziative che la famiglia stessa ha assunto al fine di poter presentare istanza di revisione del processo, auspicando che possa essere accolta la richiesta di riapertura del processo, nel momento in cui essa verrà presentata. Dal canto suo, l'Attorney General ha assicurato l'attenzione del Dipartimento della Giustizia americano per la vicenda.

Inoltre, a margine della ministeriale UE-USA in ambito Giustizia e Affari Interni (tenutasi a Washington dal 12 al 13 novembre 2014), la delegazione italiana, d'intesa con il Ministro della Giustizia Orlando, ha compiuto un passo sul Dipartimento della Giustizia americano rinnovando la richiesta di sostegno in vista della possibile presentazione dell'istanza di revisione sopra indicata.

Si conferma, con l'occasione, che la Farnesina, anche per il tramite dell'Ambasciata a Washington e del Consolato Generale a Miami, potrà accompagnare e sostenere l'azione del nuovo studio legale che assiste Forti, una volta che lo studio stesso avrà effettivamente presentato l'istanza di revisione del processo presso il competente foro giudiziario statunitense. La presentazione dell'istanza, giova ancora ricordarlo, è premessa indispensabile per provare a riaprire il caso”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00083

Risoluzione conclusiva

Spadoni

Commissione

9/1/2015

III

Rispetto dei diritti dell'infanzia e delle donne in Iraq in riferimento alla questione delle spose bambine


La risoluzione conclusiva Spadoni ed altri n. 8/00083, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 22 ottobre 2014, impegnava l'esecutivo a mantenere alta l'attenzione sul progetto di legge adottato dal precedente Governo iracheno ed ereditato dall'attuale Parlamento avente lo scopo di abbassare dai 18 ai 9 anni l'età matrimoniale per le bambine, legalizzare lo stupro familiare e portare a numerose restrizioni che ridurrebbero le donne in un vero e proprio stato di segregazione, anche in vista di possibili futuri passi che si dovessero rendere necessari per impedire la sua eventuale adozione, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti e ratificati a difesa della dignità umana e dei diritti dell'infanzia e delle donne.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“La Risoluzione n. 8-00083 impegna il Governo italiano a mantenere alta l'attenzione sul progetto di legge adottato dal precedente Governo iracheno ed ereditato dall'attuale Parlamento e comunemente definito Jaafari personal status law. La Risoluzione impegna altresì il Governo ad intervenire con possibili futuri passi che si dovessero rendere necessari per impedire l'eventuale adozione del progetto di legge in oggetto.

Come ricordato nella stessa Risoluzione, la Jaafari personal status law è stata introdotta nel Parlamento iracheno nel febbraio 2014. Il progetto di legge aveva lo scopo di abbassare l'età matrimoniale per le bambine dai 18 ai 9 anni e introduceva una serie di restrizioni in materia di diritti delle donne e delle bambine.

In ossequio alle linee di indirizzo della Risoluzione, l'Italia ha continuato a monitorare gli sviluppi parlamentari del progetto di legge, anche in sede di coordinamento europeo a Baghdad. L'importanza del progetto di legge è apparsa attenuarsi progressivamente, successivamente all'insediamento del nuovo Governo iracheno.

Il 3 novembre scorso a Ginevra, il tema della tutela dei diritti delle donne e delle bambine in Iraq è stato sollevato nell'ambito dell'esercizio periodico di monitoraggio della situazione dei diritti umani (UPR - Universal Periodic Review) svolto dal Consiglio Diritti Umani dell'ONU. La delegazione irachena, guidata dal Vice Ministro per i Diritti Umani Al-Janabi, ha confermato in quell'occasione che la Jaafari personal status law è stata ritirata definitivamente. L'Italia ha comunque raccomandato all'Iraq di assicurare il rispetto degli obblighi e standard internazionali in materia di protezione dei diritti delle donne e dei bambini. Al riguardo, da parte irachena è stato riaffermato l'impegno del Governo a tutela dei diritti delle donne, menzionando quali esempi la normativa contro le violenze domestiche, le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci e forzati, l'istituzione di un'Unità nazionale per l'adozione delle raccomandazioni della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna e il Piano Nazionale di prevenzione della violenza contro le donne in corso di attuazione.

La situazione dei diritti delle donne e dei minori in Iraq continua ad essere attentamente monitorata dall'Italia e dai partner europei”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2598-AR/17

Ordine del giorno

Pini Gianluca

Assemblea

9/1/2015

III

Adozione di iniziative per la distensione dei rapporti tra Unione europea e Federazione russa


L'ordine del giorno Gianluca Pini n. 9/2598-AR/17, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2014, impegnava l'esecutivo ad adoperarsi in tutte le sedi competenti in favore di una distensione dei rapporti euro-russi.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Le relazioni fra Unione Europea e Federazione Russa, già da alcuni anni ben al di sotto del loro potenziale strategico (come dimostrato dagli esiti solo in parte soddisfacenti degli ultimi Vertici UE-Russia), hanno subìto un considerevole raffreddamento in concomitanza con la crisi ucraina e con le correlate responsabilità di Mosca prima in azioni mirate alla violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina (annessione della Crimea alla Federazione) e successivamente alla destabilizzazione delle regioni orientali dell'Ucraina, anche ricorrendo al sostegno militare ai separatisti del Donbass.

A fronte di tale scenario, l'introduzione progressiva di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa ha costituito un ulteriore fattore di rarefazione dell'interlocuzione e di limitazione del livello del dialogo.

Sul piano politico, l'Italia è stata fra quei Paesi che, pur facendo prevalere il principio di solidarietà europea nelle scelte dell'UE rispetto alla Federazione Russa, ha lavorato perché fossero tenuti aperti possibili canali di dialogo con Mosca, prevenendo derive di confronto negativo, che non facilitano in prospettiva il graduale recupero di un dialogo strutturato fra l'Unione Europea e Mosca.

Con specifico riferimento alla crisi ucraina, abbiamo sostenuto gli sforzi di mediazione della Commissione Europea perché fosse raggiunta un'intesa sul prezzo del gas fra Kiev e Mosca, evitando da un lato l'aggravamento delle condizioni umanitarie in Ucraina e dall'altro rispettando l'esigenza della regolarità dei flussi energetici verso l'Europa. Continuiamo a lavorare perché pieno adempimento sia dato alle intese raggiunte il 30 ottobre scorso.

Abbiamo inoltre sostenuto l'applicazione posticipata delle clausole commerciali (DCFTA) dell'Accordo di Associazione fra UE ed Ucraina, consentendo così a Kiev di proseguire con Mosca il dialogo sugli effetti economici nel mercato russo dell'entrata in vigore di detto Accordo. Riteniamo che in tal modo sia possibile trovare opportuni aggiustamenti pragmatici ed evitare l'irrigidimento delle posizioni russe, che finirebbe inevitabilmente per riverberare effetti negativi sul complesso del dialogo con l'Unione Europea.

Abbiamo lavorato, anche nella nostra attuale veste di Presidenti di turno del COREPER (il comitato dei Rappresentanti Permanenti dei Paesi UE a Bruxelles, al quale è stata delegata in diverse occasioni l'adozione e la concreta articolazione delle misure restrittive decise a livello politico), affinché il regime sanzionatorio nei confronti di Mosca risultasse proporzionato alle oggettive responsabilità russe e che fosse comunque assicurato il rispetto dei principi di gradualità, sostenibilità e reversibilità, che sottendono all'impianto sanzionatorio. Rimaniamo infatti convinti che il valore politico delle sanzioni non risieda nella loro funzione “punitiva”, che è anzi estranea all'architettura delle misure nel suo complesso, ma nella loro forza preventiva e persuasiva.

Le sanzioni servono a ricostituire un dialogo franco, genuino ed effettivo con Mosca, non a deprimere le prospettive di interlocuzione esistenti. Su queste basi, il Governo italiano lavora assieme ai partner internazionali, anche al di fuori del quadro di riferimento della UE, affinché tale principio politico continui a trovare piena affermazione. Esso giustifica altresì il costo economico temporaneo delle sanzioni, che appare inevitabile, poiché giustificato dalla violazione grave di principi e valori condivisi del diritto internazionale, ma che si è al contempo cercato di contenere e distribuire in maniera quanto più equa fra i Paesi interessati.

Rispetto alle occasioni di incontro, il Governo italiano ha facilitato incontri con il Presidente della Federazione Russa, da ultimo a margine del Vertice ASEM di Milano (17 ottobre 2014), ove il Presidente Putin ha avuto modo di incontrare oltre al Presidente del Consiglio Renzi, anche il cancelliere tedesco, il Primo Ministro inglese, il Presidente della Repubblica francese, i vertici UE e soprattutto il Presidente ucraino Poroshenko, in un esercizio di dialogo diretto fra Mosca e Kiev che può rappresentare la chiave di una soluzione politica durevole della crisi in corso.

Quanto ai contenuti del dialogo fra UE e Federazione Russa, oltre ai richiamati effetti degli Accordi di associazione (a partire da quello con l'Ucraina) sull'economia russa, il Governo italiano ha lavorato perché fosse dedicata una specifica attenzione ai processi di integrazione euroasiatica. In tale contesto, durante l'ultima riunione del Consiglio Affari esteri dell'UE, si è convenuto, su impulso italiano, di approfondire i temi dell'integrazione economica regionale con particolare riferimento alla possibile evoluzione delle relazioni tra UE ed Unione Economica Euroasiatica (UEE), modello di integrazione che rimane di assoluta priorità per la dirigenza russa. Si ricorda che proprio sul dialogo fra UE ed UEE si erano arenati, quando ancora non impediti dalle sanzioni vigenti, i negoziati sul nuovo Accordo di Partenariato e Cooperazione fra UE e Mosca.

Particolare attenzione è stata poi annessa dal Governo italiano a temi non controversi, fortemente caratterizzati dal dialogo fra società civili. Fra questi, ricordo il turismo, valorizzato a livello bilaterale in un “Anno incrociato” tematico (lanciato in occasione del Vertice Intergovernativo di Trieste del novembre 2013), che ci prepariamo a concludere con un evento a Mosca che dovrebbe vedere la partecipazione del Ministro per i Beni Culturali. L'Italia ha altresì ritenuto opportuno valorizzare la scienza e la collaborazione in ambito tecnologico. E' stato organizzato a Trieste un importante evento scientifico a conclusione del “2014, Anno UE-Russia della scienza”, mentre siamo tutti spettatori della partecipazione di un'astronauta italiana, Samantha Cristoforetti, ai programmi di collaborazione tra Agenzie Spaziali europea e russa in materia di ricerca ed esplorazione dello spazio, anche avvalendoci delle opportunità offerte dalla permanenza sulla “Stazione Spaziale Internazionale”, con equipaggio italiano, USA e russo.

A fronte del rischio di chiusure totali del dialogo con la Russia, il Governo italiano ha sempre agito alla ricerca dell'equilibrio tra la tutela e la promozione dei valori e dei principi di convivenza democratica fra Stati (denunciandone e stigmatizzandone le violazioni) e la salvaguardia di un bagaglio di fiducia e collaborazione costruito a fatica nell'ultimo ventennio tra Mosca e le strutture europee ed euro-atlantiche. La crisi ucraina ha determinato sostanziali passi indietro, per recuperare i quali saranno necessari gesti concreti di distensione da parte di Mosca. Il Governo italiano sostiene i non semplici sforzi dell'Unione Europea finalizzati all'obiettivo di ricostruire collaborazione e fiducia con Mosca, nella convinzione che il progetto politico condiviso di spazi integrati di libera circolazione di merci, capitali e persone da Mosca a Vladivostok sia ancora un obiettivo possibile”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2598-AR/27

Ordine del giorno

Nesci

Assemblea

9/1/2015

III

Richiesta alla Organizzazione mondiale per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) di una relazione al Parlamento sullo smaltimento dell'arsenale chimico siriano


L'ordine del giorno Nesci ed altri n. 9/2598-AR/27, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2014, impegnava l'esecutivo a chiedere all'Organizzazione mondiale per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) una dettagliata relazione al Parlamento sull'esito finale dello smaltimento dell'arsenale chimico siriano, in particolare sul trattamento e la destinazione dei suoi residui.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Il Piano per la distruzione delle armi chimiche siriane adottato dall'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) il 25 novembre 2013, sulla base delle Decisioni del suo Consiglio Esecutivo e della Risoluzione 2118 del Consiglio di Sicurezza, aveva previsto il trasferimento all'estero degli agenti chimici più pericolosi e la loro distruzione in acque internazionali, mediante idrolisi, a bordo della nave statunitense Cape Ray. La designazione del porto di Gioia Tauro per lo svolgimento delle operazioni di trasbordo di tali agenti dalla nave danese Ark Futura alla nave Cape Ray, era stata annunciata al Parlamento italiano il 16 gennaio 2014.

Gli agenti chimici dichiarati dalla Siria sono stati rimossi dal territorio siriano il 23 giugno, mentre le operazioni di trasbordo dei 78 container destinati al processo di neutralizzazione si sono svolte con successo presso il porto calabrese - in anticipo rispetto ai tempi previsti - nella giornata del 2 luglio. Il processo di neutralizzazione delle sostanze chimiche più pericolose [di c.d. Priorità 1: iprite (HD) e precursore del gas sarin (DF)] negli impianti mobili installati a bordo della nave Cape Ray si è concluso con successo il 18 agosto. Risulta in fase di ultimazione la distruzione delle sostanze di minore pericolosità (di Priorità 2) nelle industrie chimiche presenti in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. È infine prevista, entro la prima metà del 2015, l'ultimazione delle distruzioni degli effluenti del processo di neutralizzazione degli agenti di Priorità 1 negli impianti chimici localizzati in Finlandia e Germania.

Secondo le informazioni disponibili nel XIV rapporto mensile del Direttore Generale dell'OPAC del 24 novembre 2014 - presentato in Consiglio di Sicurezza il 26 novembre e riguardante l'attuazione della citata Risoluzione 2118 sulla distruzione delle armi chimiche siriane - è stato distrutto il 97,8% dello stock dichiarato dal Governo di Damasco (incluso l'isopropanolo, eliminato nel territorio siriano), mentre il rimanente 2,2% verrebbe distrutto entro gennaio 2015.

Di seguito i dettagli delle distruzioni dell'arsenale chimico dichiarato dalla Siria alla data di stesura del rapporto:

  1. Il 100% degli agenti di Priorità 1 e 2 e il 24,7% dell'effluente dell'agente chimico DF (precursore del sarin) presenti nello stabilimento di Ekokem in Finlandia sono stati distrutti. Il processo di distruzione dell'effluente è previsto terminare entro la metà del 2015.

  2. Il 65% dell'agente chimico HF presente nello stabilimento di Veolia ES Technical Solutions LLC negli Stati Uniti è stato distrutto. La distruzione delle restanti quantità dell'agente è prevista entro gennaio 2015.

  3. Un solo agente chimico (HF) doveva essere eliminato, alla data del 24 novembre scorso, presso la Mexichem IK Limited, in Gran Bretagna; la distruzione è prevista terminare entro gennaio 2015. Il Segretariato Tecnico dell'OPAC ha inoltre verificato la completa distruzione di tutti i restanti agenti chimici presso la britannica Veolia Environment Services, annunciata dal Governo del Regno Unito il 7 agosto scorso.

  4. L'effluente dell'agente HD (iprite) è stato consegnato nel porto di Brema, in Germania, il 5 settembre scorso e trasportato nello stabilimento di GEKA MBH di Munster; al 24 novembre è stato distrutto il 34,3% dell'effluente. Il processo di distruzione dell'effluente è previsto terminare entro marzo 2015”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2598-AR/29

Ordine del giorno

Scagliusi

Assemblea

9/1/2015

III

Ripresa dei negoziati fra il Regno del Marocco e il Fronte Polisario e stanziamento di fondi da destinare agli aiuti umanitari per la popolazione del saharawi


L'ordine del giorno Scagliusi ed altri n. 9/2598-AR/29, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2014, impegnava l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa utile sul piano internazionale volta a favorire la ripresa dei negoziati diretti, sotto l'egida delle Nazioni Unite, tra Regno del Marocco e Fronte Polisario, al fine di giungere, nel più breve tempo possibile, a una soluzione conforme alle risoluzioni delle Nazioni Unite, che rispetti il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi; ad attivarsi nelle opportune sedi internazionali, affinché il mandato della missione MINURSO venga aggiornato sulla base dei più recenti analoghi modelli approvati dal Consiglio di Sicurezza, che includono anche specifici compiti in materia di rispetto dei diritti umani; ad adottare, raccordandosi con i partner europei e con le istituzioni comunitarie, ogni iniziativa utile sul piano diplomatico, volta a favorire l'effettivo riconoscimento della libertà di accesso e di circolazione in Sahara Occidentale di osservatori internazionali indipendenti, della stampa e delle organizzazioni umanitarie; a stanziare fondi destinati agli aiuti umanitari per la popolazione saharawi rifugiata nei campi di rifugiati Tindouf (Algeria).

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“L'Italia ha continuato, nei pertinenti consessi internazionali multilaterali e soprattutto nelle occasioni di incontro bilaterale, a invitare a più riprese le parti in conflitto, ossia il Marocco e il Fronte Polisario, a mantenere un dialogo franco, aperto e senza precondizioni, che consenta concreti progressi nell'ambito del processo negoziale sotto l'egida dell'ONU. Proprio in virtù degli eccellenti rapporti che intratteniamo con tutti gli attori coinvolti nella vicenda, e della nostra tradizionale posizione di equidistanza fra le Parti, abbiamo in passato anche offerto i nostri buoni uffici per lo sviluppo del dialogo tra le Parti.

In ogni occasione l'Italia ha reiterato la necessità di arrivare quanto prima a una soluzione politica equa, duratura e mutualmente accettabile, che garantisca l'autodeterminazione del popolo saharawi in conformità alle pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale della Nazioni Unite.

Per favorire il rilancio dei negoziati, abbiamo assicurato il nostro sostegno all'azione dell'Inviato Speciale delle Nazioni Unite, l'Ambasciatore Ross, che sta compiendo ogni sforzo per riattivare dinamiche costruttive fra le parti, anche in vista di un ripensamento del suo mandato nonché dei compiti e delle attribuzioni della MINURSO stessa, che rimane una determinazione di esclusiva competenza del Consiglio di Sicurezza.

Inoltre, in ambito Unione Europea, sebbene non esista formalmente una posizione comune sulla questione del Sahara Occidentale, l'Italia contribuisce attivamente a sostenere le iniziative diplomatiche di volta in volta adottate dal SEAE e dalle Delegazioni UE, cercando di favorire, in linea con la propria posizione di equidistanza, il dialogo diretto fra le Parti. In tale contesto abbiamo proseguito, durante il nostro Semestre di Presidenza, nel pieno rispetto della suddivisione delle competenze previste dal Trattato di Lisbona in materia di politica esterna dell'Unione, lungo tali consolidate linee di azione sulla questione in parola. In particolare, abbiamo sensibilizzato gli altri Stati Membri sull'importanza di garantire sostegno alle cosiddette crisi dimenticate, fra le quali figura anche quella del Sahara Occidentale.

La Cooperazione italiana da molti anni contribuisce regolarmente al finanziamento di programmi di assistenza sul canale bilaterale e su quello multi-bilaterale, nella misura complessiva di 1 milione di euro.

Manteniamo ogni anno il nostro sostegno ai programmi dedicati alla realizzazione di scambi di visite tra familiari saharawi residenti nel Sahara Occidentale e nei campi profughi di Tindouf, in Algeria (dove si stima vi siano circa 120.000 profughi), separati da oltre 35 anni a causa del protrarsi del contenzioso.

Altrettanto rilevante è stata l'assistenza offerta attraverso l'invio di beni alimentari sul canale bilaterale, a cui si aggiungono i contributi ad organismi internazionali (PAM-UNHCR) per la realizzazione di programmi di emergenza e riabilitazione, i contributi alla realizzazione di progetti promossi da ONG italiane, nonché le borse di studio per corsi di laurea e specializzazione post-laurea presso Università italiane.

Solo lo scorso anno l'Italia ha fornito un contributo volontario di 900.000 euro per l'assistenza ai campi saharawi per garantire migliori condizioni igienico-sanitarie e per prevenire l'insorgere di malattie legate alla cattiva gestione ambientale.

Per il 2014 è stata garantita continuità agli interventi di assistenza alimentare e contrasto alla malnutrizione acuta e l'anemia, sostenendo il PAM con un contributo di 250.000 euro per la distribuzione di cibo ed il supporto nutrizionale ai gruppi vulnerabili in collaborazione con l'ONG italiana CISP. Inoltre è stato stanziato, nel quadro di un'iniziativa multi-bilaterale, un contributo di 750.000 euro da realizzarsi in collaborazione con l'UNICEF, volta a garantire una serie di servizi primari nella salute e nell'istruzione a favore dei bambini nelle scuole, oltre che a favorire l'inserimento sociale dei giovani presenti nei campi dell'area di Tindouf.

Non mancheremo pertanto di continuare il nostro sostegno umanitario anche nel 2015, in considerazione delle risorse che si renderanno disponibili”.



Ministero della salute


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2568-AR/181

Ordine del giorno

Zanin

Assemblea

9/1/2015

XII

Modifica del decreto del Ministero della salute del 16 maggio 2007 e dematerializzazione del Modello IV ad esso allegato, in materia di documento di scorta per la movimentazione degli animali vivi


L'ordine del giorno Zanin ed altri n. 9/2568-AR/181, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 agosto 2014, impegnava l'esecutivo a modificare il decreto del Ministero della salute del 16 maggio 2007, in materia di documento di scorta per la movimentazione degli animali vivi, e a dematerializzare il Modello IV ad esso allegato.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

Questo Ministero garantirà l’adempimento degli impegni assunti dal Governo collaborando sia per la modifica del decreto del Ministero della salute del 16 maggio 2007, sia per l’informatizzazione del Modello IV”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00633

Mozione

Brunetta

Assemblea

27/1/2015

XII

Iniziative riguardanti i profili di prevenzione sanitaria correlati al fenomeno migratorio

1/00643

Mozione

Amato

1/00646

Mozione

Rampelli

1/00655

Mozione

Palazzotto


Le mozioni Brunetta ed altri n. 1/00633, Amato ed altri n. 1/00643, Rampelli ed altri n. 1/00646 e Palazzotto ed altri n. 1/00655, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta dell'11 novembre 2014, impegnavano l'esecutivo a porre in essere iniziative volte a prevenire e monitorare la diffusione del virus Ebola, anche in relazione al flusso di migranti provenienti dai Paesi africani.

In merito a tale impegno il Ministero della salute, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Per contrastare l'epidemia da Virus Ebola, oltre alle raccomandazioni ed istruzioni fornite al Servizio Sanitario Nazionale ed altre Amministrazioni che, a qualsiasi titolo, potrebbero essere coinvolte sia nella gestione di viaggiatori internazionali che nella gestione di casi sospetti e confermati di malattie infettive, il Ministero della salute ha predisposto una sezione del proprio Portale web in cui sono forniti i dati costantemente aggiornati sull'evoluzione dell'epidemia, sono illustrate le misure di prevenzione, anche mediante un sistema di domande più frequenti (FAQ), e sono raccolte tutte le circolari emanate sulla problematica.

Inoltre, grazie anche alla collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, vengono fornite ai viaggiatori internazionali in arrivo e in partenza dagli Aeroporti e dai Porti Nazionali, informazioni sul rischio di Ebola nei Paesi dell'Africa occidentale e sulle misure di precauzione appropriate, sia durante la permanenza in tali Paesi che al momento del ritorno in Italia.

Per quanto riguarda il potenziamento delle strutture sanitarie specializzate per le malattie infettive in Italia, si ricorda che nella legge di stabilità 2015 sono state inserite previsioni di spesa per il primo funzionamento e lo sviluppo dell'unità per alto isolamento presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, individuata per far fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale.

L'Istituto Lazzaro Spallanzani è anche in prima linea, fin dal marzo 2014, nella risposta all'epidemia di Ebola nei Paesi dell'Africa occidentale colpiti, mediante l'allestimento ed il funzionamento di laboratori mobili di alto biocontenimento del Consorzio Europeo finanziato dalla Commissione Europea, e mediante il dispiegamento di personale sanitario (clinici e laboratoristi) nei Progetti finanziati dal Ministero degli affari esteri in Sierra Leone.

A tali attività si aggiungono i progetti di ricerca, finanziati dalla Unione Europea, portati avanti dallo Spallanzani, che ha gestito con successo il caso del medico italiano contagiato in Sierra Leone e rimpatriato il 25 novembre 2014.

Il Ministero degli affari esteri ha messo a diposizione dei progetti delle Organizzazioni Non Governative (ONG) italiane attive in Africa e in particolare nei Paesi affetti da Ebola, oltre 7 milioni di Euro, di cui circa un milione e mezzo già erogati, per attività sanitarie e di formazione, nel campo sanitario e della nutrizione.

Da ultimo, per quanto riguarda l'Operazione Triton, si comunica che in data 21 novembre 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra i Ministri dell'interno, della difesa e della salute per un impegno a cooperare nelle attività di assistenza ai migranti che arrivano in Italia attraverso flussi irregolari, al fine di rafforzare le misure e gli interventi a tutela delle salute, tanto dei migranti quanto della collettività che li ospiterà, anche contro il rischio di importazione di malattie infettive e diffusive, effettuando i relativi controlli sanitari a bordo delle unità navali, come già avvenuto nel corso di Operazione Mare Nostrum, o nei centri di primo smistamento”.

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate
al 31 gennaio 2015



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Amato

Mozione

1/00643

39

On.

Brunetta

Mozione

1/00633

39

On.

Corda

Mozione

1/00406

30

On.

Nesci

Ordine del giorno

9/2598-AR/27

35

On.

Ottobre

Mozione

1/00291

30

On.

Palazzotto

Mozione

1/00655

39

On.

Pini Gianluca

Ordine del giorno

9/2598-AR/17

32

On.

Rampelli

Mozione

1/00646

39

On.

Scagliusi

Ordine del giorno

9/2598-AR/29

36

On.

Spadoni

Risoluzione conclusiva

8/00083

31

On.

Zanin

Ordine del giorno

9/2568-AR/181

39




















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove introdotte da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

In evidenza a gennaio 2015


Nell'ambito delle relazioni pervenute alle Camere nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, si segnala in primo luogo, in quanto sana un ritardo rispetto al previsto termine di trasmissione, la relazione del Ministro dell'interno che ottempera l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 278, concernente la concessione alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di un contributo straordinario per gli anni 2005, 2006 e 2007 finalizzato alla realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati. Il richiamato comma 3 dispone che la Federazione invii al Governo, che la trasmette alle Camere, una relazione sull'impiego delle risorse erogate ai sensi della legge n. 278 e sullo stato di avanzamento dei lavori del Centro con cadenza annuale, mentre la precedente relazione, riferita all'anno 2010 (Doc. XVII, n. 32), era stata inviata al Parlamento nel mese di dicembre 201115. Nella relazione annunciata nella seduta dell'Assemblea del 13 gennaio 2015, la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi illustra le azioni intraprese volte a superare le difficoltà che non hanno finora consentito la realizzazione del Centro16, che si ricorda essere destinato ad un'utenza particolarmente impegnativa sul piano riabilitativo ed assistenziale.

Interrompe un ritardo nella trasmissione anche la relazione inviata dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche, riferita all'anno 2013 (Doc. XLIV, n. 1). Il precedente invio, risalente al mese di febbraio 2013, aveva ad oggetto dati relativi al 2011 (Doc. XLIV, n. 5)17.

Si ricorda che l'articolo 8 del decreto-legge n. 79, al comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 2918, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possano procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara (…)19. Il comma 1-bis stabilisce che, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro del tesoro (ora dell'economia e delle finanze) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti, indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l'entità complessiva delle cessioni dei crediti e il prezzo medio delle cessioni medesime.

Per completezza, si fa presente che l'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e successive modificazioni, ha disciplinato la cessione e la cartolarizzazione dei crediti INPS in deroga a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 79, prevedendo al comma 1 che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora dell'economia e delle finanze), sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisca al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti INPS, di cui al comma 4 dell'articolo 13, sui risultati economico-finanziari conseguiti20.

Sempre per il ritardo nella trasmissione si segnala la relazione sullo stato di attuazione del programma di promozione industriale, aggiornata al 31 dicembre 2013 (Doc. XLIX, n. 1), inviata alle Camere dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181: la precedente relazione, con dati aggiornati al 30 giugno 2010 (Doc. XLIX, n. 6) era stata trasmessa nel mese di settembre 2011.

Il decreto-legge n. 120 del 1989, come convertito, con gli articoli da 5 ad 8 ha istituito un fondo speciale destinato a finanziare la realizzazione di interventi sostitutivi nelle zone colpite dalla crisi siderurgica, da localizzare nelle aree prioritarie di Genova, Terni, Napoli e Taranto e nei bacini di Massa, Lovere, Piombino, Trieste e Villadossola, localizzazioni poi estese sulla base di successivi interventi normativi21. L'articolo 8, al comma 11, dispone che il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (ora Ministro dello sviluppo economico), per le iniziative localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti occupazionali, presentino alle competenti Commissioni parlamentari una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti attivati ed ai connessi riflessi occupazionali.

La relazione da ultimo trasmessa in ottemperanza di tale obbligo dà conto della situazione al 31 dicembre 2013, suddivisa per area di crisi, del programma di promozione industriale nonché dei fondi impegnati ed erogati ed è accompagnata dai documenti illustrativi, relativi al 30 giugno 2012 e al 31 dicembre 2013, predisposti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA) in qualità di soggetto attuatore del programma22.

Interrompe un ritardo nella trasmissione anche la relazione sullo stato sanitario del Paese, riferita agli anni 2012 e 2013 (Doc. L, n. 1), inviata alle Camere dal Ministro della salute, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”. La precedente trasmissione, avente ad oggetto dati riferiti al 2011 (Doc. L, n. 3), era stata annunciata del mese di dicembre 2012.

L'articolo 8, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, demandava originariamente al Consiglio sanitario nazionale23, contestualmente istituito con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano sanitario nazionale, la predisposizione di una relazione annuale sullo stato sanitario del paese, prevedendo che su tale relazione il Ministro della sanità riferisse al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno. L'articolo 1, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni24, ha poi stabilito che la relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanità (ora della salute): a) illustri le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale; b) descriva le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale; c) esponga i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale; d) riferisca sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali; e) fornisca indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.

Alla luce di tali prescrizioni, la relazione sullo stato sanitario del Paese (RSSP) si pone “quale strumento di valutazione del processo attuativo del piano sanitario nazionale e risponde all’esigenza di produrre una periodica informativa al Parlamento, e conseguentemente ai cittadini, sullo stato di salute della popolazione e sull’attuazione delle politiche sanitarie”. La relazione costituisce pertanto “una componente essenziale per la pianificazione e programmazione del Servizio sanitario nazionale, in quanto funge da strumento organico di valutazione degli obiettivi di salute raggiunti e delle strategie poste in essere per il loro conseguimento, al fine di valorizzare la promozione della salute e riorganizzare le reti assistenziali, riposizionando gli assistiti al centro di un sistema di cure integrate”25 .

La relazione inviata al Parlamento nel mese di gennaio 2015 è un documento ampio ed articolato, i cui contenuti sono presentati attraverso una sintesi che costituisce la parte introduttiva del documento medesimo. Ci si limita pertanto a ricordare che essa illustra i livelli di governo e le politiche del Servizio sanitario nazionale, analizzandone la governance, e descrivendo l'assetto dei modelli sanitari regionali e le politiche sanitarie nazionali nell'ambito delle strategie comunitarie e globali. Nel documento si prende in esame lo stato di salute della popolazione, con riferimento sia alle cause patologiche che alla mortalità e disabilità ascrivibili a cause esterne, nonché in rapporto alle fasi della vita e in alcuni gruppi di popolazione (salute materna e neonatale, nell'infanzia, adolescenza, nella popolazione anziana, negli immigrati); sono inoltre oggetto di valutazione i fattori determinanti per la salute (ambiente, stili di vita...). Nella relazione vengono sviluppate le tematiche inerenti le risposte fornite dal Servizio sanitario nazionale, con riferimento, tra l'altro, ai piani e programmi nazionali di tutela della salute, alla prevenzione, alla rete ospedaliera, all'integrazione tra i livelli essenziali di assistenza, ai farmaci, alla sicurezza alimentare, alla ricerca sanitaria. Tra i molti profili trattati si ricordano ancora quelli riguardanti la misurazione della qualità del Servizio sanitario nazionale, l'analisi delle problematiche emergenti e delle prospettive future.

Il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso la prima relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, con dati riferiti al 2013, corredati dal bilancio di previsione e dal conto consuntivo per il medesimo anno, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70. Tale disposizione prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Si ricorda che l'ENEA Agenzia è stata istituita quale ente di diritto pubblico non economico, vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 37, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il comma 3 dell'articolo 37 ha contestualmente previsto la soppressione del preesistente Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA)26, a decorrere dalla data di insediamento del commissario e dei due subcommissari da nominarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico per garantire l'ordinaria amministrazione (ex comma 5 dell'articolo 37), emanato in data 15 settembre 2009.

Il processo di definizione e di organizzazione dell'Agenzia si concluderà, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 37, con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sentite le Commissioni parlamentari competenti con cui saranno determinati, tra l'altro, gli organi di controllo e di amministrazione, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, e le procedure per l’erogazione delle risorse dell’Agenzia. Nelle more dell'emanazione del richiamato decreto è stata definita una struttura organizzativa transitoria per assicurare la funzionalità dell'Agenzia e lo svolgimento delle attività di ricerca, innovazione tecnologica e la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile. Tale gestione commissariale è stata prorogata, con successivi decreti, fino al 6 agosto 2015.

Nella relazione pervenuta si delinea il quadro ordinamentale ed il contesto di riferimento in cui si colloca l'ENEA Agenzia, con particolare riferimento alla strategia energetica nazionale (SEN), illustrando l'attività svolta nel 2013 in relazione alla missione dell'ente; si forniscono altresì i principali dati di bilancio, nonché in merito ad organizzazione e dotazione organica.

Ancora in quanto si tratta del primo adempimento dell'obbligo, si evidenzia la relazione sull'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti, con dati al 31 dicembre 2014 (Doc. CCXXIV, n. 1), trasmessa dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto “Codice ambientale”. A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, il comma 1-bis dell'articolo 180 ha previsto che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti, entro il 31 dicembre 2012, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti27 ed elabori indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152. Il medesimo comma 1-bis dispone inoltre che entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale, contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

La relazione trasmessa in conformità della richiamata normativa si articola in sei capitoli: i primi due inquadrano il tema della prevenzione dei rifiuti sia politicamente, anche con un sintetico richiamo ai principali documenti di indirizzo della Commissione e del Parlamento europei, che dal punto di vista normativo, con una sezione dedicata alla descrizione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il terzo capitolo illustra i provvedimenti con i quali le regioni hanno inteso inserire la prevenzione dei rifiuti nella pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e recepire le indicazioni del Programma nazionale, mentre il quarto capitolo delinea un quadro generale del bagaglio di conoscenze ed esperienze che l’Italia ha maturato negli anni precedenti. Il quinto capitolo riferisce in merito a quanto è stato fatto nel primo anno di vita del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed il sesto, infine, descrive le attività previste per il futuro prossimo, in particolare le proposte di intervento elaborate dal Comitato tecnico scientifico per l’implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, istituito con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 18 luglio 201428.

Con riferimento alle prime trasmissioni si richiama infine l'attenzione sul rapporto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente i compensi per gli amministratori con deleghe delle società non quotate controllate dal medesimo Ministero, riferito all'anno 2013, inviato in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 24 dicembre 2013, n. 166. Tale decreto regolamenta i compensi per gli amministratori con deleghe delle società non quotate29, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sulla base di quanto stabilito dal comma 5-bis30 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20131 (comma introdotto dall'articolo 2, comma 20-quater, lett. b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), che fissa l'ammontare massimo di detti compensi in misura non superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

Il decreto ministeriale n. 166 del 2013, all'articolo 4, comma 4, dispone che, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere un rapporto circa lo stato di attuazione del decreto medesimo, predisposto sulla base dei contenuti delle relazioni con le quali i consigli di amministrazione delle società non quotate (quindi soggette alla regolamentazione di cui si monitorano gli effetti) riferiscono alle rispettive assemblee in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.

Nel primo rapporto inviato alle Camere nel mese di gennaio 2015 si specifica il perimetro dell'analisi effettuata: in particolare si ricorda che il limite all'ammontare dei compensi per gli amministratori con deleghe si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi amministrativi successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012 (15 agosto 2012)32. Poiché il rapporto pervenuto si concentra sulle politiche di remunerazione adottate dai consigli di amministrazione delle società assoggettate alla soprarichiamata disciplina normativa per l'anno 2013, si fa presente che il vincolo alla quantificazione dei compensi in favore degli amministratori investiti di particolari funzioni ha trovato concreta applicazione esclusivamente nei confronti delle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, i cui consigli di amministrazione sono stati rinnovati nel corso del 2013, di cui si allegano singole schede illustrative (ANAS; INVITALIA; CONI Servizi; SOGIN; MEFOP; Invimit). Pertanto, si rinvia al prossimo rapporto, riferito all'anno 2014, l'illustrazione delle iniziative di rideterminazione dei compensi per gli amministratori con deleghe in società non quotate in ottemperanza delle disposizioni i cui effetti si sono prodotti nel 2014: si fa riferimento in particolare all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha disposto che, a decorrere dal 1º maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione sia fissato in 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

Tra le relazioni ricevute dalle Camere nel mese di gennaio 2015 si evidenziano, inoltre, quelle la cui trasmissione ha determinato la conclusione del relativo obbligo. Sotto questo profilo si segnala in primo luogo l'invio, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, della relazione sui risultati della sperimentazione di un bilancio dello Stato “a base zero” (Doc. XXVII, n. 17), ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 24333. La disposizione che ha introdotto l'obbligo autorizza, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, una sperimentazione degli effetti che deriverebbero per il sistema di contabilità e finanza pubblica dall'adozione di un bilancio “a base zero” e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio, effettuata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. L'ultimo periodo del comma 1 prevede che, entro il mese di giugno 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione in merito all'attività di sperimentazione di cui si è detto. Trattandosi di un adempimento a carattere una tantum, l'effettiva trasmissione della relazione, come anticipato, ha determinato la conclusione dell'obbligo.

Nel documento inviato, come si legge nelle considerazioni di sintesi, “si descrive il processo di formazione di un bilancio a base zero nella sua impostazione teorica, indicando alcuni dei presupposti richiesti per la sua effettiva implementazione. Si analizzano modelli sperimentati in altri Paesi al fine di valutare i possibili risvolti applicativi e di evidenziare i punti di forza e di debolezza di questo modello”, osservando che “la sperimentazione condotta con il Ministero degli affari esteri offre spunti utili per formulare prime valutazioni relative al contesto italiano”34.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 44935, l'ultima relazione, predisposta dal Comitato amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS, concernente l'esito delle verifiche degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati a carico del Fondo a gestione bilaterale per la riorganizzazione e il risanamento della società Ferrovie dello Stato Spa, riferita all'anno 2013 (Doc. XXVII, n. 18)36. L'articolo 59, recante disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità, al comma 6 - quarto, quinto e sesto periodo - prevedeva l'istituzione, attraverso un accordo collettivo da stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria, di un fondo a gestione bilaterale finalizzato a favorire la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario. Il comma 6 stabiliva quindi che, con cadenza annuale, si procedesse ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati, anche con riferimento alle misure a carico del medesimo fondo istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, e che sull'esito delle suddette verifiche il Governo riferisse alle competenti Commissioni parlamentari. L'articolo 3, comma 47, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), ha abrogato il quarto, quinto e sesto periodo del comma 6 dell'articolo 59, a decorrere dal primo gennaio 2014. Con la trasmissione al Parlamento della relazione riferita al 2013 l'obbligo risulta pertanto concluso.

Nel documento trasmesso si ripercorrono le procedure che hanno portato alla costituzione del fondo, nonché al trasferimento della gestione del fondo medesimo all'INPS, al rinnovo del Comitato amministratore e alla rimodulazione delle prestazioni dallo stesso erogate. Si dà quindi conto degli interventi attuati con le delibere adottate nel 2013 e si illustrano i dati inerenti allo stato patrimoniale a fine esercizio.

Per quanto attiene all'individuazione di nuovi obblighi37, si segnalano le previsioni introdotte dalla legge 12 gennaio 2015, n. 5, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l’8 maggio 2012”38. L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla legge n. 5; il comma 3 del medesimo articolo dispone che nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa individuate, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure assunte per farvi fronte.






Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1° – 31 gennaio 2015


Relazioni governative




Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 241/1990,

art. 27, co. 5

Trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione

(Predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)*

(Dati relativi al 2013,

Doc. LXXVIII, n. 2)

I Affari costituzionali

9/1/2015

*Il comma 5 dell'articolo 27 prevede che la relazione sia redatta e presentata alle Camere dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 27.

D.Lgs. 66/1999,

art. 12, co. 1*

Relazioni di inchiesta concernenti:

- l'inconveniente grave occorso ad aeromobili nello spazio aereo di Perugia il 20 maggio 2011;

- l'incidente occorso a un aeromobile nell'aeroporto di Catania Fontanarossa il 6 aprile 2013;

- l'incidente occorso a un aeromobile nei pressi dell'aviosuperficie di Montalto Dora (Torino) il 15 marzo 2012

(Trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo)

IX Trasporti

12/1/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione - ANSV -, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

L. 234/2012,

art. 14, co. 1

Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei)

(Dati riferiti al quarto trimestre 2014,

Doc. LXXIII-bis n. 8)

Tutte le Commissioni permanenti

Commissione per le questioni regionali

21/1/2015

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 4/2007,

art. 2, co. 2-bis

Situazione della missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

(Dati relativi al 2013,

Doc. LIII, n. 2)

III Affari esteri

IV Difesa

12/1/2015

L. 231/2003,

art. 14, co. 1*

Partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso

(Predisposta congiuntamente al Ministero della difesa)

(Dati relativi al primo semestre 2014,

Doc. LXX, n. 4)

III Affari esteri

IV Difesa

12/1/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscano al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso.

Il decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, ha disposto la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso al 31 dicembre 2014.

L. 482/1999,

art. 19, co. 3

Attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane

(Dati relativi al 2013,

Doc. LXXX-bis, n. 2)

III Affari esteri

VII Cultura

12/1/2015

L. 80/1999,

art. 1, co. 2

Attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell’uomo, tutela e rispetto dei diritti umani in Italia

(Dati relativi al 2013,

Doc. CXXI, n. 2)

III Affari esteri

12/1/2015

L. 368/1989,

art. 2, co. 1,

lett. d)

Valutazioni del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE)

(Dati relativi al 2013 con proiezione per il triennio 2014-2016,

Doc. CXLIX, n. 2)

III Affari esteri

12/1/2015

L. 948/1982,

art. 3, co. quarto

Attività svolta dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri

(Dati relativi al 2013,

Doc. CLXXII, n. 2)

III Affari esteri

12/1/2015


Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs 152/2006,

art. 180,

co. 1-bis*


Aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2014,

Doc. CCXXIV, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

VIII Ambiente

19/1/2015

*L'obbligo è stato introdotto a seguito della modifica del comma 1-bis, attuata dal comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28.





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 352/1997,

art. 10, co. 8

Attività svolta dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa*

(Dati relativi al 2013,

Doc. CCX, n. 2)

VII Cultura

15/1/2015

*Ai sensi dell'articolo 12, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'ARCUS Spa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione dal 1° gennaio 2014; il comma 24 è stato tuttavia abrogato dall’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.


Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 243/2012

art. 21, co. 1

Risultati della sperimentazione di un bilancio dello Stato “a base zero”

(Doc. XXVII, n. 17)

(UNA TANTUM)

V Bilancio

15/1/2015

L. 196/2009,

art. 14, co. 4

Conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche

(Dati aggiornati al 30 settembre 2014,

comprensivi del raffronto con i risultati del precedente biennio,

Doc. XXV, n. 6)

V Bilancio

16/1/2015

D.L. 79/1997,

art. 8, co. 1-bis


Attuazione della procedura di cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche

(Dati relativi al 2013,

Doc. XLIV, n. 1)

V Bilancio

20/1/2015

L. 48/2012,

art. 3, co. 3*

Applicazione della clausola di salvaguardia prevista per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 48 del 2012, recante “Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009”

III Affari esteri

V Bilancio

21/1/2015

*Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 aprile 2012, n. 48, prevede che qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa quantificati al comma 1 del medesimo articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed all'adozione delle misure necessarie per la copertura finanziaria del maggior onere.

D.M. 166/2013,

art. 4, co. 4

Stato di attuazione del regolamento di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2013, n. 166, concernente i compensi per gli amministratori con deleghe delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze

(Dati relativi al 2013)

(PRIMO RAPPORTO)

V Bilancio

21/1/2015



Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria – EAP

(Dati relativi all'attività svolta nel 2013, corredati dal bilancio preventivo, dal conto consuntivo e dalla pianta organica riferiti alla medesima annualità)

XI Lavoro

12/1/2015

*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi, le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 264/2006,

art. 15, co. 4

Stato di attuazione degli interventi relativi all'adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea

(Dati relativi agli interventi realizzati nel 2013 e previsti per l'anno 2014,

Doc. XCIII, n. 2)

VIII Ambiente

IX Trasporti

XIV Politiche dell'Unione europea

9/1/2015

L. 449/1997,

art. 59, co. 6*

Esito delle verifiche degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati a carico del Fondo a gestione bilaterale per la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato Spa

(Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al 2013,

Doc. XXVII, n. 18)

IX Trasporti

XI Lavoro

15/1/2015

*Il comma 6 dell'articolo 59 è stato soppresso dall'articolo 3, comma 47, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Pertanto, la trasmissione della relazione riferita all'esercizio 2013 conclude l'obbligo.

D.Lgs. 162/2007,

art. 7, co. 4

Attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie*

(Dati relativi al 2013,

Doc. CLXXX, n. 2)

IX Trasporti

20/1/2015

*La relazione, predisposta dalla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata trasmessa in allegato al Rapporto annuale sulla sicurezza delle ferrovie, redatto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.


Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 278/2005,

art. 1, co. 3


Relazione della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi sull'impiego delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 278 del 2005

(Predisposta dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi)

(Dati relativi all'anno 2014)

XII Affari sociali

13/1/2015

D.Lgs. 159/2011,

art. 109, co. 1,

prima parte*

Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA)

(Dati relativi al I semestre 2014,

Doc. LXXIV, n. 4)

I Affari costituzionali

II Giustizia

19/1/2015

*Un obbligo di analogo contenuto era già previsto dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, articolo 5, comma 1, prima parte, abrogato dall'articolo 120, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.





Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 81/2008

art. 6, co. 8,

lett. e)*

Stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e suo possibile sviluppo

(Dati relativi al 2014)

XI Lavoro

XII Affari sociali

19/1/2015

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga redatta dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.












Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto,

Tab. VI*

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Istituto nazionale di economia agraria – INEA**

(Dati relativi all'attività svolta nel 2013, con allegati il conto consuntivo riferito alla medesima annualità e il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014)

XIII Agricoltura

12/1/2015

*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi, le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

**Il comma 381 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha disposto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che conserva la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione.

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA*

(Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2013, con allegati il conto consuntivo riferito alla medesima annualità e il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014)

XIII Agricoltura

12/1/2015

*Per effetto della soppressione dell'INRAN, disposta dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono stati attribuiti al CRA (ai sensi del comma 2 dell'art. 12, come modificato dall'art. 1, comma 269, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013) le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 454 del 1999 e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette, mentre le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA (Istituto nazionale conserve alimentari) sono state soppresse.

A seguito dell'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria – INEA (v. supra) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA, quest'ultimo assume la denominazione di “Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria”. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti.


Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 833/1978,

art. 8, co. terzo

Stato sanitario del Paese

(Dati relativi agli anni 2012 e 2013,

Doc. L, n. 1)

XII Affari sociali

26/1/2015



Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto*


Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA**

(Dati riferiti al 2013,

corredati dal bilancio di previsione e dal conto consuntivo per il medesimo anno)

(PRIMA RELAZIONE)

X Attività produttive

9/1/2015

*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi, le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

**L'Agenzia è stata istituita quale ente di diritto pubblico non economico, vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 37, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che al comma 3 ha contestualmente previsto la soppressione del preesistente Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, a decorrere dalla data di insediamento del commissario e dei due subcommissari nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per garantire l'ordinaria amministrazione (ex comma 5 dell'articolo 37), effettivamente emanato in data 15 settembre 2009.

Il processo di definizione e di organizzazione dell’Agenzia si concluderà, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 37, con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sentite le Commissioni parlamentari competenti. Nelle more dell’emanazione del richiamato decreto è stata definita una struttura organizzativa transitoria per assicurare la funzionalità dell'Agenzia e lo svolgimento delle attività di ricerca, innovazione tecnologica e la prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile.

Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 6 agosto 2014, ha disposto la proroga del commissariamento dell'Agenzia fino al 6 agosto 2015.

D.L. 120/1989,

art. 8, co. 11


Stato di attuazione del programma di promozione industriale

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2013,

Doc. XLIX, n. 1)

X Attività produttive

21/1/2015



Relazioni non governative



Fonte istitutiva

Soggetto

competente

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 112/2008,

art. 81, co. 18

Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico*

Attività di vigilanza svolta dall'Autorità sul divieto di traslazione dell'onere della maggiorazione di imposta (cosiddetta Robin Hood Tax sui prezzi al consumo)

(Dati relativi al 2014,

Doc. XXVII, n. 16)

X Attività produttive

9/1/2015

*L’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto che all’Autorità per l’energia elettrica e il gas siano trasferite le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, in precedenza esercitate dall’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. L'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto che l'Agenzia per l'energia elettrica ed il gas assuma la denominazione di “Agenzia per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”.

L. 289/2002,

art. 52, co. 4,

lett. c)

Regione Piemonte

Attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa

(Dati relativi al 2013,

Doc. CLXVII, n. 2)

XII Affari sociali

9/1/2015

D.Lgs 165/2001,

art. 46, co. 3

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti

(Dati aggiornati al 30 giugno 2014)

V Bilancio

XI Lavoro

15/1/2015

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Sicilia

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2014)

VI Finanze

22/1/2015

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della provincia di autonoma Trento

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2014)

VI Finanze

22/1/2015

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Umbria

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2014)

VI Finanze

27/1/2015

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Lazio

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2013)

VI Finanze

27/1/2015





Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative


Fonte

Presentatore

Oggetto

L. 5/2015

art. 3, co. 3*

Ministro dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 5 del 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l’8 maggio 2012”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 12 gennaio 2015, n. 5, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio gennaio 2015, n. 5.

L'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 5: il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.





(*) Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.


1Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013 (depositata il 26 settembre 2013).

2Il ricorso contro il citato decreto di nomina, inizialmente respinto dal TAR Sardegna - Cagliari, Sez. I, con sentenza n. 520/2012, era stato proposto da Massimo Deiana, il cui nominativo era stato incluso, insieme a quello di Massidda, nella lista dei candidati sottoposta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3I ricorsi proposti avanti alla Corte di Cassazione da Massidda, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Provincia di Cagliari sono stati respinti dalle Sezioni Unite Civili della predetta Corte, con sentenza 17 giugno – 23 dicembre 2014, n. 27341.

4Come specificato nel decreto ministeriale 23 gennaio 2015, la nomina presidenziale di Giampieri è disposta fatti salvi gli effetti delle disposizioni eventualmente adottate in attuazione dell'art. 29, comma 1, del D.L. n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 164/2014, essendo stato avviato l'iter istruttorio volto all'approvazione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che dovrà prevedere tra l'altro la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle Autorità portuali esistenti.

5L'art. 1 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 luglio 2014, che ha disposto il commissariamento dell'Istituto, ha disposto anche la decadenza del Comitato scientifico dell'ISS.

6Il cui mandato annuale era previsto in scadenza per il 3 gennaio 2015.

7Stefano si era dimesso dall'incarico a seguito della sua elezione al Senato della Repubblica nel febbraio 2013.

8Erano infatti organi dell'INEA il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione era composto dal presidente e da quattro membri, di cui uno designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 4 – sexiesdecies del D.L. n. 171/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 205/2008.

9In particolare, il decreto ministeriale del 20 luglio 2009 è stato comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 27 e il 31 luglio 2009; il decreto ministeriale dell'8 ottobre 2009 è stato comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 18 e il 24 novembre 2009; il decreto ministeriale del 15 dicembre 2009 è stato comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 4 e il 27 gennaio 2010.

10Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 73/2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.

11La composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è stata ridotta del trenta per cento all'atto del rinnovo dell'organo, avvenuto il 1° ottobre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010. D'altra parte, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'art. 21, comma 6, del D.L. n. 201/2011 aveva specificamente previsto l'integrazione nel CIV dell'INPS di sei ulteriori componenti, quattro dei quali da riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP, e altri due da riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS, secondo quanto successivamente specificato dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012. Per effetto delle riferite modifiche, la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è scesa dai 24 membri originariamente previsti dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 479/1994, ai 22 componenti attualmente in carica.

12L'art. 7 del D.P.R. n. 76/2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e nomina, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

13La nomina di Graziosi era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2013, dopo che la 7ª Commissione del Senato e la VII Commissione della Camera avevano espresso, nelle rispettive sedute dell'8 e del 14 ottobre 2013, parere favorevole sulla relativa proposta di nomina. Essa era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo con lettera del 24 settembre 2013 ed era stata annunciata alla Camera ed al Senato in pari data.

14L'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 prevede tra l'altro che "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

15Nel Doc. XVII, n. 32 si richiamano le ragioni che si erano fino ad allora frapposte all'avvio dei lavori per la realizzazione del Centro polifunzionale, auspicando l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti necessari a garantire la futura erogazione della quota di contributo straordinario stabilito dall'articolo 1 della citata legge n. 278 del 2005 relativa all'anno 2007.

16Tra le misure attuate, la Federazione fa presente di avere dato luogo a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo l della legge n. 278 del 2005, costituendo il Comitato di Coordinamento composto dai rappresentanti della Federazione, dell'UICI, della FAND, della FISH e della Regione Lazio, allegando, quale parte integrante della relazione annuale, l'atto notarile di insediamento del Comitato, unitamente al parere espresso dal Comitato stesso, nel corso della prima riunione, concernente la valutazione del progetto inviato al Ministero nel luglio 2014.

17Non risultano pertanto trasmessi alle Camere i dati riferiti al 2012.

Per l'anno 2013, come per l'anno 2011, la relazione si limita ad elencare gli enti che hanno comunicato di non aver disposto alcuna cessione di crediti; per il 2013, in particolare, si tratta di 30 comuni, di un consorzio, di un'azienda ASL, di due Comunità Montane, di una università e di un Istituto zooprofilattico.

18Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993 sono ora contenute nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

19Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione.

20L'ultima relazione del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, con dati aggiornati al 15 aprile 2010 (Doc. CXIV, n. 3), è stata trasmessa al Parlamento nel mese di gennaio 2011.

21Per il riepilogo delle estensioni del sistema agevolativo di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, come convertito, si veda la relazione trasmessa (Doc. XLIX, n. 1), pag. 5 e ss.

22L'articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 1989, come convertito, demandava la predisposizione del programma di promozione industriale alla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.), poi confluita nella società Sviluppo Italia S.p.A, per effetto dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, successivamente integrato dal decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3. I commi da 459 a 464 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), hanno introdotto una serie di disposizioni volte ad un complessivo riassetto della società Sviluppo Italia S.p.A, che ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

23Il Consiglio sanitario nazionale è stato soppresso dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 “Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421”.

24L'articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 è stato prima modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e successivamente sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

25V. Doc. L n. 1, introduzione.

26Il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, istituito con la legge 11 agosto 1960, n. 933, e riordinato con le leggi 15 dicembre 1971, n. 1240, e 5 marzo 1982, n. 84, ha assunto la denominazione di “Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)” ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 282. Tale legge, all'articolo 3, comma 7, prevedeva l'invio alle Camere da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, della relazione annuale sull'attività svolta dall'ENEA di cui all'articolo 4, secondo comma, numero 2, della legge 18 marzo 1982, n. 85. L'articolo 5, comma 7, della legge n. 282 disponeva inoltre che entro il mese di ottobre di ciascun anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisse al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma triennale e degli eventuali aggiornamenti.

La legge n. 282 del 1991 è stata abrogata dal decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, che ha riordinato l'ENEA, stabilendo, per quanto riguarda gli obblighi informativi (articolo 12, comma 1), che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'ambiente, trasmettesse al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'Ente e dalle società o consorzi da esso comunque partecipate. Tale obbligo è stato ribadito dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (che ha ulteriormente riordinato l'ENEA abrogando il decreto legislativo n. 36 del 1999) ed è venuto meno in conseguenza della soppressione dell'ENEA Ente, disposta dall'articolo 37, comma 3, della legge n. 99 del 2009, che ha istituito l'ENEA Agenzia: l'ultima relazione ricevuta dalle Camere in ottemperanza del comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 257 del 2003, contenente dati relativi al 2007 (Doc. CCIV, n. 1), è stata trasmessa dal Ministro dello sviluppo economico nel mese di maggio 2009.

27Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti è stato approvato ed adottato con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2013, n. 245.

28Il Comitato, che rimarrà in carica fino al 2017, ha la funzione di supportare il Ministero nella definizione delle misure attuative del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti nei settori prioritari di intervento delineati nell’allegato al decreto direttoriale 7 ottobre 2013 (Cfr. nota precedente).

29Ai sensi dell'articolo 34, comma 38, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per “società quotate” le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

30Il comma 5-bis recita: “Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente”.

31Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

32Si veda il comma 20-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012.

33La legge 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, è finalizzata ad attuare quanto previsto dal nuovo sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, il quale stabilisce che le norme fondamentali volte ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni siano stabilite da una apposita legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

34L'ordine del giorno G/1121/1/3/Tab. 6 (testo 2), accolto dal Governo nella seduta della 3ª Commissione del Senato del 29 ottobre 2013, in sede di discussione del disegno di legge di bilancio 2014, ha impegnato l'esecutivo a intraprendere una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio “a base zero” da parte del Ministero degli affari esteri.

35La legge n. 449 del 1997 introduce “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.

36La relazione con i dati riferiti al 2012 (Doc. XVII, n. 6) è stata trasmessa alle Camere nel mese di novembre 2013.

37Si ricorda che si dà conto degli obblighi di relazione al Parlamento introdotti da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal presente Bollettino.

38La legge 12 gennaio 2015, n. 5, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2015, n. 23.