Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Schema di D.Lgs. sull'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - A.G. 419
Riferimenti:
SCH.DEC 419/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 420
Data: 07/06/2017
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
L N. 106 DEL 06-GIU-16     


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Schema di D.Lgs. sull'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

7 giugno 2017
Atti delGoverno


Indice

Presupposti normativi|La vigente disciplina del 5 per mille|Contenuto del provvedimento|


Presupposti normativi

Lo schema di decreto legislativo in esame è emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, la quale reca, tra l'altro, all'articolo 9, i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.

Tra i principi e criteri direttivi indicati nella norma, si rammentano, all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d):

  • il completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti, in favore degli enti del settore suddetto – vale a dire, il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi – nonché la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio e, inoltre, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 2007, ha sottolineato che il 5 per mille "opera un meccanismo fiscale di de tax diretto a favorire, mediante una riduzione dell'imposta, il finanziamento delle attività eticamente o socialmente meritevoli, svolte dal soggetto indicato dal contribuente quale beneficiario del finanziamento. Tale riduzione del tributo erariale è coerente con l'intento del legislatore di perseguire una politica fiscale diretta a valorizzare, in correlazione con un restringimento del ruolo dello Stato, la partecipazione volontaria dei cittadini alla copertura dei costi della solidarietà sociale e della ricerca".
  • l'introduzione, per i soggetti beneficiari di cui sopra, di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g) della medesima legge n. 106/2016.

In merito alla definizione di enti del settore in questione, si ricorda che è all'esame delle Camere anche lo schema di decreto legislativo recante Codicedel Terzo settore, (A.G. 417) previsto dall'art. 1, co. 2, lett. b), della legge 106/2016.

Il Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore e delimita il campo di applicabilità delle disposizioni dello stesso Codice, chiarendo che queste si utilizzano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche per gli enti del settore medesimo definiti da una disciplina particolare. Inoltre, specifica che agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione nel caso di lacune di previsione accertate nel Codice stesso, previa verifica di compatibilità. Si rammenta, che le disposizioni del Codice non si applicano alle fondazioni bancarie.
Più in particolare, e per quanto qui interessa, il provvedimento delimita il perimetro del Terzo settore, enumerando gli entiche ne fanno parte individuati in: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, e introduce la nozione di ente del terzo settore definito come "ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi".
Il Titolo VI del Codice disciplina l'istituzione ed il funzionamento, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, ciascuna delle quali è dedicata ad una delle categorie di enti definite dal Codice. Il Registro è gestito operativamente e con modalità informatiche su base territoriale, da ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, una struttura indicata come Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.
L'attuazione completa del Registro è prevista entro un anno dall'entrata in vigore del Codice. Entro tale termine, un decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-regioni, definisce la procedura per l'iscrizione nel Registro, nonché per la tenuta e la conservazione dello stesso. Le Regioni e le Province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sopra citato disciplinano con proprie leggi i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore, e sulla base della struttura informatica unitaria rendono operativo il Registro unico.

La vigente disciplina del 5 per mille

L'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito è stato introdotto in via sperimentale per l'esercizio finanziario 2006 dall'articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), il quale ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca.

L'istituto è stato via via confermato, da apposite norme di legge, anche negli esercizi finanziari successivi fino all'anno 2014, ed è stato reso definitivo a partire dall'esercizio 2015, con la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 194/2014), che ha previsto la stabilizzazione dell'istituto del 5 per mille IRPEF, confermandone a regime la disciplina sulla base della normativa vigente.

A differenza di quanto disposto per il del primo anno di applicazione (2006, in cui le somme corrispondenti alla quota del 5 per mille sono state determinate "sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti come risultanti dal rendiconto generale dello Stato"), negli anni successivi è stata introdotta una specifica autorizzazione legislativa di spesa, disposta in termini di limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 154, della citata legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall'anno 2015 (cap. 3094/Ministero dell'economia e delle finanze).

La norma dispone, inoltre, che le somme iscritte sul capitolo, non impegnate alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre) possano essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La necessità di una tale disposizione - che consente il mantenimento in bilancio delle somme del 5 per mille che, secondo la normativa contabile, se non utilizzate, alla chiusura dell'esercizio costituirebbero economie di bilancio - è connessa alla complessa procedura per il riparto delle somme che si svolge di media nell'arco di due anni, in considerazione sia dei tempi necessari per l'esame dei soggetti ammissibili al contributo sia anche i relativi ricorsi che questi possono presentare.

 

La tabella che segue riporta gli importi stanziati annualmente per le finalità del 5 per mille IRPEF a partire dall'anno 2007 (in milioni di euro):

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 e succ.

Importi annuali

467

405

415

420

383

400

400

400

500

Il citato articolo 1, comma 154, della legge di stabilità 2015 ha inoltre stabilizzato la disciplina del cinque per mille IRPEF estendendo l'applicazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. n. 40 del 2010– che introdotte per il riparto del 5 per mille dell'esercizio finanziario 2010 erano state via via estese agli anni successivi con apposite norme di legge - nonché l'applicazione delle norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010.

 

Si rammenta che nei primi anni di applicazione, dal 2006 fino all'esercizio 2009, l'istituto del 5 per mille dell'IRPEF ha presentato una notevole variabilità, con riguardo sia all'individuazione dei soggetti ammissibili al beneficio, che sono stati più volte oggetto di modifica, che alle sue norme applicative, con l'emanazione di specifici DPCM annuali. Dall'esercizio 2010, i soggetti ammessi al riparto sono rimasti invariati e l'istituto è stato riproposto per ogni annualità senza modifiche, confermando sia le disposizioni recate dall'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del DL n. 40 del 2010, sia quelle contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010.
La necessità della stabilizzazione della disciplina del 5 per mille dell'IRPEF era stata peraltro più volte messa in evidenza dalla Corte dei Conti (cfr. in particolare la Relazione concernente la "Destinazione e gestione del 5 per mille dell'IRPEF" di dicembre 2013), la quale rilevava come la mancata stabilizzazione dell'istituto attraverso una legge organica - in grado di garantire la certezza degli introiti nel corso di un arco temporale ragionevole e la definizione di tempi certi per l'erogazione dei fondi, al fine di permettere ai beneficiari di programmare, con congruo anticipo, le attività da finanziare – avesse prodotto inefficienze ed inutili appesantimenti burocratici sulla funzionalità dell'istituto.

 

La normativa (art.9 del D.P.C.M. del 23.4. 2010) dà facoltà al contribuente di scegliere di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, la quota del 5 per mille della propria IRPEF ad una delle finalità cui il beneficio è destinato (eventualmente, direttamente ad un soggetto specifico, attraverso l'indicazione del codice fiscale del soggetto). La scelta del contribuente concorre proporzionalmente a determinare l'entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato.

L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo d'imposta considerato, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche (articolo 11,comma 1, del D.P.C.M suddetto).
Gli importi saranno ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.
Per consentire una più efficace gestione della procedura di erogazione delle devoluzioni del 5 per mille disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, l'articolo 9, comma 5, del D.L. n. 174/2012 ha previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con l'Agenzia delle entrate.

I contribuenti possono destinare le risorse del 5 per mille – ai sensi dell'articolo 2, comma 4-novies, del D.L. n. 40/2010 - alle seguenti finalità:

  • sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale (tenuti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali) e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori (assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, promozione della cultura tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale);
  • finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
  • finanziamento della ricerca sanitaria;
  • attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  • sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
  • a decorrere dall'anno finanziario 2012, finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23, comma 46, D.L. n. 98/2011).

In attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 30 maggio 2012 ha fissato le modalità di presentazione della richiesta e di predisposizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto.

 

In relazione alle suddette finalità si segnala che l'articolo 8, comma 1-quaterdecies, dell'A.C. 4144-A, recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera, prevede che a decorrere dall'anno 2017 gli enti gestori delle aree protette siano inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF. In ordine a tale comma la Commissione Bilancio (seduta del 17 maggio u.s.) ha posto una condizione ai sensi dell'articolo 81 Cost., in cui si prevede che la decorrenza dell'inclusione suddetta sia dall'anno 2018, anziché dall'anno 2017.

 

Il decreto-legge n. 40/2010, all'articolo 2, comma 4-undecies, prevede uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

 

Il D.P.C.M. 23 aprile 2010 reca la disciplina attuativa della normativa sul 5 per mille. Esso stabilisce finalità e soggetti ammissibili al beneficio, disciplina le modalità ed i termini degli adempimenti a carico dei beneficiari e le attività che le amministrazioni devono porre in essere per il riparto e la corresponsione delle quote; lo stesso regolamenta, altresì, gli obblighi successivi all'attribuzione degli importi, cioè la rendicontazione e l'eventuale recupero dei contributi.

Il decreto del 2010 è stato recentemente integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014, il quale, ai fini di una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle somme, ha introdotto ulteriori disposizioni volte a definire le modalità di redazione della rendicontazione delle somme erogate per il regime del 5 per mille dell'IRPEF, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione nonché di pubblicazione, sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice, degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo e dei rendiconti trasmessi.

 

Il comma 154 della legge di stabilità 2015 ha, inoltre, previsto sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web da parte dell'amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.

In tali casi, la norma prevede l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013, in tema di responsabilità dirigenziale.

Il citato articolo 46 prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili, a meno che il responsabile non dimostri che tale inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile.
L'articolo 47 reca le sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione o violazione degli obblighi di comunicazione.
 

Per approfondimenti in merito all'utilizzo delle risorse del 5 per mille e alle problematiche emerse nel corso degli anni inerenti la disciplina dell'istituto, si rinvia all'ultima Relazione della Corte dei conti concernente la "Destinazione e gestione del 5 per mille dell'IRPEF: le azioni intraprese a seguito delle deliberazioni della corte dei conti", trasmessa alla Camera il 5 novembre 2015.


Contenuto del provvedimento

Lo schema di decreto legislativo in esame è predisposto in attuazione della delega di cui all'art. 9, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 106 del 2016.

Il provvedimento si propone il completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per mille, mediante: la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; la revisione della disciplina sanzionatoria.

 

Lo schema in esame si compone di 10 articoli.

 

L'articolo 1 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento.

 

L'articolo 2 richiama i principi e i criteri della delega conferita al Governo, in attuazione dei quali lo schema provvede alla revisione organica dell'istituto del cinque per mille e a disciplinare la destinazione del relativo contributo in base alle scelte espresse dai contribuenti.

 

L'articolo 3 individua le finalità e i soggetti destinatari della scelta del contribuente, secondo una logica di continuità con la vigente normativa.

In particolare, il comma 1 prevede, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, che una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF sia destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a)    sostegno degli enti, di cui all'articolo 1 della legge n. 106/2016, iscritti nel Registro unico nazionaledegli enti del terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge;

b)    finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c)    finanziamento della ricerca sanitaria;

d)    attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e)    sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Resta inoltre ferma la destinazione della quota del cinque per mille a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, introdotta tra le finalità ammissibili al beneficio del 5 per mille a decorrere dal 2012 ai sensi dell'articolo 23, comma 46, del D.L. n. 98/2011.

Rispetto alla normativa vigente, l'elemento innovativo attiene ai soggetti indicati alla lettera a) dell'articolo 3: tale lettera individua quali soggetti destinatari del beneficio del 5 per mille gli enti del terzo settoreiscritti nel Registro unico nazionale, anziché riproporre l'elencazione delle singole tipologie di enti (organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute, ecc.) che operano nei settori dell'assistenza sociale, assistenza, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, promozione della cultura tutela dei diritti civili, ecc., come invece previsto dall'articolo 2, comma 4-novies del D.L. n. 40/2010.

Come precisato nella Relazione illustrativa, la nuova formulazione è coerente con il nuovo assetto normativo discendente dalla legge n. 106 del 2016, che presenta una nozione di ente del Terzo settore onnicomprensiva e prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore, mediante la previsione di un Registro unico nazionale, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Come sopra già sottolineato, la legge n. 106/2016 introduce la nozione di Terzo settore, intendendo come tale il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Inoltre, come anche in tal caso già sottolineato, in merito alla definizione di enti del Terzo settore, si ricorda che è all'esame delle Camere anche lo schema di decreto legislativo recante Codicedel Terzo settore, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. b), della legge 106/2016. Lo schema delimita il perimetro del Terzo settore, enumerando gli enti che ne fanno parte individuati in: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso.

In ragione della complessità del processo istitutivo del citato Registro unico nazionale del Terzo settore, il comma 2 dell'articolo 3 disciplina l'applicabilità delle nuove disposizioni dall'anno solare successivo a quello di operatività del Registro. Fino a tale data, il contributo del 5 per mille continua ad essere destinato al sostegno degli enti di cui all'articolo 2, comma 4-novies, del D.L. n. 40/2010.

In sostanza, il comma 2 opera una abrogazione implicita delle disposizioni dell'articolo 2, comma 4-novies, lettera a) del D.L. n. 40/2010, laddove prevede che esse non siano più applicabili successivamente all'operatività del Registro nazionale.

L'articolo 4 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del 5 per mille, per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti nonché per la pubblicazione degli elenchi annuali.

Sotto tale profilo, si ricorda che il D.P.C.M. 7 luglio 2016 - che ha introdotto, nell'ambito del D.P.C.M. 23 arile 2010, nuove disposizioni volte a semplificare gli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille(articolo 6-bis) - già dispone che l'iscrizione al riparto della quota del cinque per mille - e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo - esplichi effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione (con ciò già prevedendo, sostanzialmente, il carattere permanente dell'iscrizione negli appositi elenchi per l'ammissione al contributo) e disponendo, altresì, la costituzione di un apposito elenco stabile con i nominativi degli enti ammessi al beneficio, da aggiornare annualmente (con i nuovi iscritti o in presenza di variazioni), e pubblicare sul sito web dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione.
 

L'articolo 5 introduce disposizioni in tema di riparto ed erogazione del contributo, per la cui disciplina rinvia al medesimo D.P.C.M. di cui all'articolo 4.

In particolare, il suddetto D.P.C.M. dovrà fissare i criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, nonché le modalità di riparto del cd. 'inoptato', riguardante le "scelte non espresse".

Con riferimento alla determinazione della soglia minima, si ricorda che attualmente, per ragioni di economicità amministrativa, essa è fissata in 12 euro, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del D.P.C.M. 23 aprile 2010.
Ai fini del riparto del cinque per mille, l'articolo 10 del D.P.C.M. 23 aprile 2010 stabilisce che ai soggetti definitivamente individuati come beneficiari spettano le quote del cinque per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma i sede di dichiarazione dei redditi, hanno, altresì, indicato il codice fiscale dei soggetti. Ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille - ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o irriferibile - le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.
Ai comuni spettano le quote del cinque per mille dell'IRPEF dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma.

L'articolo 5 prevede altresì che con il medesimo DPCM siano stabilite anche le modalità per ilpagamento del contributo ed i termini entro cui i beneficiari debbono comunicare, alle amministrazioni erogatrici, i dati necessari per il pagamento delle somme loro assegnate, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.

La norma prevede che la mancata o tardiva comunicazione dei dati comporta la decadenzadal beneficio delle somme ad essi attribuite.

Dette somme – fatta eccezione per i casi di contenzioso con i beneficiari - vanno ad incremento, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, del Fondo per il riparto del 5 per mille per l'esercizio successivo.

Ciò in quanto, si sottolinea nella relazione illustrativa, uno dei motivi di dilatazione dei tempi di erogazione del contributo è rinvenibile proprio nella mancata o tardiva comunicazione da parte dei beneficiari dei dati occorrenti per l'erogazione delle somme entro il termine biennale di conservazione in bilancio delle somme stanziate per il 5 per mille.
La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti è effettuata, si ricorda, dalle seguenti amministrazioni (cui, come già esposto in precedenza, si aggiunge il MIBACT ai sensi dell'articolo 23, comma 46, del decreto-legge n.90 del 2011), sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del DPCM 23 aprile 2010:
  • dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli enti di volontariato e assistenza sociale;
  • dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i contributi alla ricerca scientifica e universitaria;
  • dal Ministero della salute per i contributi relativi alla ricerca sanitaria;
  • dal Ministero dell'interno per i comuni;
  • dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le associazioni sportive dilettantistiche.

 

Al fine di velocizzare ulteriormente le procedure di erogazione delle risorse, l'articolo 6 stabilisce che per il riparto delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative, in ciò innovando rispetto alla disciplina vigente.

Le modalità attuative della disposizione sono demandate anch'esse al D.P.C.M. di cui all'articolo 4.

 

L'articolo 7 conferma il divieto di utilizzo delle somme percepite a titolo di 5 per mille per coprire le spese per campagne pubblicitarie intese alla sensibilizzazione sulla destinazione del medesimo contributo.

In aggiunta, rispetto alla normativa vigente, si prevede, a titolo sanzionatorio, il recupero della quota di contributo utilizzata in violazione del divieto.

Tale divieto, si ricorda, è già espresso dall'articolo 12, comma 6, del D.P.C.M. 23 aprile 2010, il quale dispone espressamente chele somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.

 

L'articolo 8 introduce obblighi di trasparenza e di informazione, a carico dei beneficiari e dell'amministrazione erogatrice sulla destinazione delle somme derivanti dal 5 per mille.

Si tratta di disposizioni in parte analoghe a quelle già contenute nella vigente normativa, di cui al D.L. n. 40/2010 (come l'obbligo di rendicontazione dell'utilizzo delle somme ricevute), ovvero recentemente introdotte nella disciplina applicativa dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge di stabilità per il 2015, espressamente volte alla definizione delle modalità di redazione della rendicontazione delle somme erogate per il regime del 5 per mille dell'IRPEF, di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione nonché di pubblicazione, sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice, degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo e dei rendiconti trasmessi.

Sui soggettibeneficiari grava un duplice obbligo:

  • il primo concerne la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, e la trasmissione dello stesso all'amministrazione erogatrice entro i successivi 30 giorni, unitamente alla relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l'utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità (comma 1).
Si rammenta che il decreto-legge n. 40/2010, all'articolo 2, comma 4-undecies, prevede uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari. Le modalità di redazione del rendiconto sono definite nell'articolo 12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016, il quale ne prevede, altresì la trasmissione, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo.
  • il secondo obbligo, non previsto dalla vigente disciplina, concerne la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i 7 giorni successivi (comma 2).

Si segnala che in base alla vigente disciplina, secondo quanto recentemente disposto dal D.P.C.M. 7 luglio 2016 ('articolo 12-bisdel D.P.C.M. 23 aprile 2010), grava invece sulle amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille l'obbligo di pubblicare in apposita sezione del proprio sito web, entro un mese dalla ricezione, i rendiconti e le relazioni illustrative al rendiconto medesimo, trasmessi dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo.

Rispetto alla disciplina vigente, inoltre, la norma in esame introduce, in caso di inadempimento, un sistema sanzionatorio ispirato al principio di gradualità, prevedendo una preventiva diffida ad adempiere entro 30 giorni e, qualora persista l'inadempimento, l'applicazione di una sanzione pecuniaria corrispondente al 25% del contributo percepito (comma 3).

La disciplina di dettaglio, comprensiva delle modalità di versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato, è demandata al DPCM di cui all'articolo 4.

 

Sulle amministrazioni erogatrici grava l'obbligo di pubblicare sul proprio sito webl'elenco dei destinatari con l'indicazione dell'importo, entro 90 giorni dall'erogazione del contributo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario, entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi forniti dal beneficiario (comma 4).

L'obbligo di pubblicazione, in apposita sezione del proprio sito web, degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, della data di erogazione e del relativo importo, è stato introdotto con il D.P.C.M. 7 luglio 2016 (articolo 11-bis del D.P.C.M. 23 aprile 2010).
 

Il comma 5 dispone, infine, che in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione da parte amministrazioni erogatrici, trovano applicazione nei loro confronti le sanzioni previste dalla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 46 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013, in tema di responsabilità dirigenziale.

Si ricorda che già il comma 154 della legge di stabilità 2015 ha disposto sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web da parte dell'amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari, prevedendo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013, in tema di responsabilità dirigenziale.
In base ai citati articoli, tale inadempimento, oltre ad essere presupposto di applicazione di sanzione pecuniaria, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

 

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendosi che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ed, infine, l'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legislativo in esame il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

 

Si ritiene utile riportare da ultimo, nelle due tabelle che seguono, con riferimento agli ultimi dati disponibili, le risultanze delle scelte dei contribuenti per l'anno di imposta 2014 e la percentuale delle risorse assegnate per amministrazione di destinazione delle stesse. Le tabelle sono tratte dalla documentazione che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame.

Scelta dei contribuenti nell'anno di imposta 2014

 

 

Enti

Scelte
(contribuenti che hanno effettuato la scelta)

Importo

Enti del volontariato

42.338

11.121.664

332.644.013,89

Enti della ricerca scientifica

437

2.161.052

63.864.097,90

Enti della ricerca sanitaria

106

2.301.409

64.276.201,30

Comuni

7.882

563.764

15.353.038,42

Associazioni sportive dilettantistiche

8.327

401.879

12.464.389,74

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo

19

70.863

2.406.153,02

Totale

59.109

16.620.631

491.007.894,27

 

 

Percentuali di risorse assegnate per Amministrazione

 

 

AMMINISTRAZIONE

2015*

2014

2013

2012

2011

2010

Medie

Ministero lavoro

67,7%

68,4%

67,8%

67,4%

66,3%

66,2%

67,3%

MIUR

13,0%

13,4%

13,6%

14,1%

14,6%

14,5%

13,9%

Ministero Salute

13,1%

12,0%

12,5%

12,9%

13,9%

14,2%

13,1%

Ministero Interno

3,1%

3,0%

3,1%

3,3%

3,2%

3,2%

3,1%

PCM

2,6%

2,5%

2,3%

2,1%

2,1%

1,9%

2,3%

MIBAC

0,5%

0,7%

0,6%

0,2%

 

 

0,5%

* Il 2015 costituisce l'ultimo anno di assegnazione del contributo (marzo 2017).