| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||||||
| Titolo: | Modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012 - A.C. 3828, A.C. 2648, A.C. 2897-A | ||||||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Progetti di legge Numero: 452 Progressivo: 1 | ||||||||
| Data: | 21/06/2016 | ||||||||
| Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||||||
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Camera dei deputati |
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XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
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Modifiche alla legge
n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione
dell’art. 15 A.C. 3828, A.C.
2648, A.C. 2897-A |
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Schede di lettura |
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n. 452/1 |
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21 giugno 2016 |
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Servizio responsabile: |
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Servizio Studi –
Dipartimento Bilancio ( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it |
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La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
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INDICE
§ Articolo 2 (Bilancio
di previsione)
§ Articolo 3 (Copertura
finanziaria delle leggi)
§ Articolo 4 (Classificazione
delle spese)
§ Articolo 5 (Assestamento
e variazioni di bilancio)
§ Articolo 6 (Impegni e pagamenti)
§ Articolo 7 (Definizione dei saldi di cassa)
§ Articolo 8 (Conto riassuntivo del Tesoro)
§ Articolo 9 (Gestioni delle amministrazioni statali
presso il sistema bancario e postale)
§ Articolo 10 (Ricorso al mercato da parte delle pubbliche
amministrazioni)
§ Articolo 13 (Comitato per gli indicatori di benessere
equo e sostenibile)
§ Articolo 15 (Copertura
finanziaria)
La proposta di legge in esame A.C. 3828 - alla quale sono state abbinate le proposte di legge C. 2648 e C. 2897 - si innesta nel processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che nell’introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio ne ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata (in quanto da approvarsi a maggioranza assoluta di ciascuna Camera) la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste “il contenuto della legge di bilancio”, come previsto espressamente dall’articolo 5, comma 6, della legge medesima.
È stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante, per l’appunto, le disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio, il cui articolo 15 definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio. Questa dovrà ora assumere un contenuto profondamente diverso dalla disciplina che ne detta ora la vigente legge di contabilità n.196 del 2009, che fa riferimento alla natura formale del bilancio conseguente al previgente terzo comma dell’articolo 81 della Costituzione, a norma del quale, si rammenta, con la legge di bilancio “non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.
Con la mancata riproposizione di tale norma del nuovo testo dell’articolo 81 introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 si è ora determinato il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio. L’innovazione comporta significative conseguenze sul piano dei contenuti di tale legge, consentendo il passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – ad uno schema radicalmente diverso che vedrà la presentazione di un unico provvedimento, costituito dalla legge di bilancio: questa, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.
In tal senso si esprime l’articolo 15 della legge n. 243/2012, il cui primo comma prevede che il disegno di legge di bilancio rechi “disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria”, nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente.
L’implementazione di questi contenuti – nonché delle altre disposizioni recate dall’articolo- nella disciplina contabile ordinaria viene demandata dallo stesso articolo 15 ad apposita legge dello Stato, con la quale si dovranno conseguentemente apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla vigente legge di contabilità e finanza pubblica: ciò in quanto la legge n. 196 del 2009 sebbene già più volte modificata nel corso del tempo, riflette ancora un impianto di base che risale ad un’epoca anteriore – quanto al riferimento costituzionale - all’introduzione delle nuove regole di bilancio ad opera della legge costituzionale n. 1 del 2012.
L’aggiornamento delle regole contabili previste dall’attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 costituisce pertanto l’oggetto della proposta di legge in esame, il cui principale obiettivo è quello di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità. L’integrazione persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avviene attualmente, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
In estrema sintesi, e rinviandosi per il resto alla illustrazione degli articoli, nella proposta in esame la nuova legge di bilancio viene articolata in due sezioni la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti dell’attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Viene mantenuta, ma arricchita di contenuti, la Nota tecnico-illustrativa da allegare al disegno di legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine essa espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell’esame parlamentare.
La proposta di legge muta i tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto ora disciplinato dall’articolo 7 della legge di contabilità. In particolare viene posposta al 27 settembre, rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, e al 20 ottobre, rispetto attuale data del 15 ottobre, il termine per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. Si interviene inoltre sul Documento programmatico di bilancio (DPB), disponendo che nello stesso termine (15 ottobre) ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna dell’ordinamento, che non prevede al momento tale trasmissione.
Vengono poi ampliati i contenuti del DEF, nel quale si sistematizza la disciplina (di cui all’articolo 6 della legge n. 243/2012) che concerne l’ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall’obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro verso il medesimo, prevedendosi in tal caso che la relativa relazione debba essere presentata come annesso al DEF o come annesso alla Nota di aggiornamento. La relazione medesima potrà altresì essere presentata qualora i suddetti eventi eccezionali si verifichino nell’imminenza della presentazione del DEF o della Nota. L’aumento dei contenuti informativi del Documento di Economia e Finanza si completa poi con riguardo al benessere equo e sostenibile (BES), prevedendosi che in allegato al Documento sia riportato l’andamento nell’ultimo triennio degli indicatori BES, selezionati da un Comitato appositamente istituito presso l’ISTAT dalla proposta di legge in esame; entro il 15 febbraio di ciascun anno dovrà inoltre essere presentata alle Camere una relazione in cui si evidenzi l’evoluzione degli indicatori suddetti sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio. Le disposizioni in materia di BES sono altresì oggetto della proposta di legge Marcon ed altri A.C. 2897, che è stata abbinata alla pdl in esame.
Risulta altresì arricchito il contenuto della Nota di aggiornamento, prevedendo che la stessa rechi i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
Un ulteriore ampliamento dei contenuti, rispetto a quanto ora prevede la legge n. 196/2009, concerne la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, che si prevede debba contenere, oltre alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell’ambito della prima sezione, anche i criteri principali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione. Il riferimento a quest’ultima (vale dire la ex legge di bilancio) ha la finalità di consentire di valutare l’attendibilità dei criteri utilizzati per l’elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra. La relazione dovrà altresì riportare indicazioni in ordine alla coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l’indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di aggiornamento.
Vengono modificate anche alcune disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo agli scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, vale a dire nel caso che gli stessi eccedano le previsioni di spesa. Viene a tale scopo introdotta una specifica disciplina – diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi - applicabile in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, pervenendosi in tal modo al superamento delle cosiddette clausole di salvaguardia, in ragione di talune criticità insite nella procedura applicativa delle clausole medesime. Sempre con riferimento alle leggi di spesa, l’esame in Commissione ha confermato, senza apportarvi modificazioni, la norma prevista nel testo inziale – nonché contenuta nella proposta di legge C. 2648 - con cui si esclude per la copertura finanziaria delle leggi che comportino oneri possa ricorrersi all’utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale.
Parimenti è stato confermato l’analogo divieto disposto dalla proposta di legge anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
Si interviene poi sul processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in particolare:
§ eliminando il vincolo secondo il quale le proposte di rimodulazione delle risorse finalizzate alla realizzazione di obiettivi del dicastero dovessero essere formulate tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa;
§ prevedendo che, a determinate condizioni, all’interno di ciascuno stato di previsione possano essere rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nonché alle autorizzazioni di spesa per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti);
§ consentendo di procedere al rifinanziamento, definanziamento ed alla riprogrammazione, per un periodo temporale anche pluriennale, degli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente, limitatamente alle sole spese di fattore legislativo.
Tale disposizione è in sostanza finalizzata a spostare nell’ambito della seconda sezione del ddl di bilancio le operazioni ora facenti capo alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità: tali tabelle, dunque, non sarebbero più rappresentate in via autonoma, ma verrebbero riassorbite negli ordinari stanziamenti di bilancio e manterrebbero una separata evidenza solo per finalità conoscitive in appositi allegati (come previsto dal successivo comma 3-ter dell’articolo 23).
Oltre ad alcune modifiche alla disciplina
sperimentale del bilancio di genere
(recentemente introdotta nella legge di contabilità dal D.Lgs. n. 90/2016) è da
segnalare infine, rinviandosi per il resto all’illustrazione delle singole
norme in cui si articola la proposta di legge, come il carattere sostanziale
della legge di bilancio non venga esteso alla legge di assestamento, alla quale vengono affidate soltanto
variazioni compensative (limitatamente all’esercizio in corso) tra le dotazioni
finanziarie, anche se appartenenti ad unità di voto diverse. Viene comunque
arricchito il contenuto informativo di tale disegno di legge, prevedendosi che
esso sia corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza
del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi
programmatici definiti dal Documento di economia e finanza, relazione che dovrà
essere aggiornata all’atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Prima di passare all’esame del contenuto delle singole disposizioni recate dalla proposta di legge, va rammentato come essa faccia per molti aspetti riferimento a quanto emerso nel corso dell’indagine conoscitiva condotta dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. Nell’esporre le risultanze dell’indagine, il documento conclusivo approvato in data 10 novembre 2015 segnalava, unitamente ai principali aspetti che erano emersi, come il processo di riforma dell’ordinamento contabile, avviato dopo la riforma della governance della finanza pubblica a livello europeo con la legge costituzionale n. 1 del 2012 - che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio - e proseguito con la legge rinforzata n. 243 del 2012, necessitasse di essere portato al più presto a compimento attraverso l’introduzione di modifiche e integrazioni alla legge di contabilità e finanza pubblica.
Va da ultimo segnalato come le modifiche alla legge di contabilità prefigurate nella proposta di legge in esame intervengono su un testo della legge medesima che è stato di recente oggetto di due decreti legislativi attuativi di due distinte deleghe a suo tempo disposte dalla stessa legge n. 196/2009, costituite la prima dalla delega sul completamento della struttura del bilancio dello Stato prevista dall’articolo 40 e la seconda dalla delega sulla disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.
Si tratta dei seguenti due provvedimenti:
§ decreto legislativo 12 maggio 2016, n.90 recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40 della legge n. 196/2009;
§ decreto legislativo 12 maggio 2016, n.93 recante il riordino della disciplina del bilancio dello Stato ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42 della legge n. 296/2009.
In particolare il D.Lgs.
n. 90/2016 ha innovato in più parti il testo della legge di contabilità n.
196/2009 ridefinendo la struttura del
bilancio dello Stato, prevedendo:
§
la revisione delle missioni e dei programmi nonché della classificazione delle spese nel
cui ambito, tra l'altro, l'attuale distinzione tra spese rimodulabili e non
rimodulabili è sostituita da una nuova classificazione articolata in oneri
inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno;
§
la modifica della struttura delle note
integrative del disegno di legge di bilancio, nonché di quelle
allegate al rendiconto;
§
l'introduzione della contabilità integrata – vale a dire
di un sistema di contabilità economico-patrimoniale – in affiancamento alla
contabilità finanziaria, nonché del piano
dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le
spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico patrimoniali,
entrambi redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione;
§ la modifica, infine, delle disposizioni inerenti la
disciplina delle contabilità speciali, al fine della progressiva eliminazione delle gestioni da
ricondurre a contabilità ordinaria.
Quanto al D.Lgs. n.93/2016, anche esso ha
apportato numerose modifiche alla legge di contabilità, disponendo:
§
norme volte alla razionalizzazione
dell’accertamento delle entrate e
degli impegni delle spese, con
imputazione di questi ultimi agli esercizi in cui le obbligazioni divengono
esigibili;
§
modifiche alla
normativa in tema di accertamento e mantenimento in bilancio dei residui passivi, inserendo a tal fine i
due nuovi articoli 34-bis e ter nella legge medesima;
§
rafforzando il ruolo programmatorio del bilancio di
cassa, in particolare ridisciplinando, rispetto a quanto ora previsto, l’
obbligo per i dirigenti responsabili di
predisporre un piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma);
§ prevedendo il raccordo
tra il bilancio statale e le gestione di
tesoreria, mediante apposito allegato al rendiconto in cui vanno riportate
a fini conoscitivi indicazioni sull’intermediazione della tesoreria dello Stato
sulle somme erogate dal bilancio statale.
Trattandosi di modifiche che sono intervenute in prossimità dell’avvio dell’esame presso la Camera della proposta di legge, nel testo a fronte riportato nel presente dossier si è ritenuto opportuno inserire sia il testo tuttora vigente delle legge n. 196, sia quello come risulta a seguito delle modifiche apportate dai due decreti legislativi, evidenziandosi in colore, a tal fine, le modifiche da essi operate sulla legge di contabilità. In riferimento a tale testo si riportano poi, nella terza colonna, le ulteriori modifiche ad esso apportate dalla proposta di legge in esame, come modificata in Commissione. Ciò al fine di fornire una più esaustiva rappresentazione dell’ampiezza del complessivo intervento di manutenzione ed adeguamento attualmente in corso sulla legge di contabilità.
Articolo
1
(Controllo
parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e
di bilancio)
L’articolo 1 interviene sugli articoli da 6 a 10 e 10-bis della legge di contabilità, recanti disposizioni sul controllo parlamentare della spesa e sul ciclo e sugli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio.
In particolare, il comma 1 modifica l’articolo 6 della legge n. 196 del 2009 in materia di accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, nel quale si dispone che ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica le Camere hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica. L’intervento recato dal comma consiste nel disporre che tale accesso, oltre a concernere tutte le informazioni risultanti da tali banche, ha altresì la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. Viene inoltre specificato, con il comma 2, inserito durante l’esame in Commissione, che i software utilizzati ai fini della pubblicazione della legge di bilancio e di quelle di assestamento e rendiconto (di cui rispettivamente agli articoli 21, 33 e 35 della legge di contabilità), nonché dei corrispondenti disegni di legge, siano in formato aperto e riutilizzabile di sensi degli articolo 68 e 69 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).
Tali articoli prevedono che per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi[1]. Quanto alla riutilizzabilità degli stessi; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo.
Quanto alla riutilizzabilità, i medesimi articoli dispongono che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni[2].
Il
successivo comma 3 novella l’articolo 7 della legge di
contabilità, attraverso due distinte
tipologie di interventi. Il primo
- lettere b) e d) - apporta modifiche di natura prevalentemente testuale, di coordinamento, che tengono
conto del superamento della legge di stabilità e dell’incorporazione dei suoi
contenuti all’interno della legge di bilancio. Il secondo – lettere a) e c) e d) - ha invece carattere sostanziale, giacché muta parzialmente
i contenuti di alcuni documenti che compongono il ciclo di bilancio
disciplinato dall’articolo 7 della legge di contabilità.
Quanto alle disposizioni di coordinamento, le lettere b) e d) del comma 3 sopprimono il riferimento alla legge di stabilità contenuto, rispettivamente, nei commi 2 e 3 dell’articolo 7. Per le medesime ragioni, il comma 4, il cui testo iniziale è stato riformulato nel corso dell’esame in Commissione interviene sull’articolo 8 della legge di contabilità, in materia di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, al fine di renderlo coerente con le innovazioni apportate alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. In particolare, vengono sostituiti i riferimenti al Patto di stabilità interno con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali e si abrogano gli attuali commi 3 e 4 del richiamato articolo 8, non più attuali a seguito dell’approvazione della legge n. 243/2012.
I predetti commi prevedono infatti il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito del DEF e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza, nonché, per la spesa in conto capitale, la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.
Analogamente, la lettera f) del successivo comma 6 modifica il comma 6 dell’articolo 10 della legge n. 196 del 2009, concernente il Documento di economia e finanza sostituendo ivi il riferimento alla legge di stabilità con quello alla nuova legge di bilancio.
Tra le modifiche di coordinamento normativo introdotte dall’articolo 1 vanno, altresì, annoverate quelle volte a coordinare la legislazione vigente non già con le modifiche introdotte dalla presente proposta di legge ma con quelle inserite nell’ordinamento dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, in relazione al principio dell’equilibrio dei bilanci. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 6, lettere a) e b), che collegano gli obiettivi di finanza pubblica e le misure per realizzarli contenute nel DEF (di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 dell’articolo 10 della legge n. 196 del 2009), al conseguimento dell’obiettivo di medio termine, previsto dall’articolo 3 della legge n. 243 del 2012, conformemente alle regole europee, e che collegano altresì l’eventuale aggiornamento di tali obiettivi, disposto dalla Nota di aggiornamento, al medesimo obiettivo di medio termine.
Altra disposizione che ha finalità prevalente di manutenzione del testo e di coordinamento con le nuove regole nel frattempo intervenute dopo l’entrata in vigore delle legge di contabilità è quella recata dalla lettera c) del medesimo comma 6, in cui si sopprime la lettera e) del comma 3 dell’articolo 10 della citata legge n. 196, la quale dispone che, nell’ambito dei contenuti della seconda sezione del DEF, vi sia anche, in coerenza con gli obiettivi programmatici del Documento, “l’individuazione di regole generali sull’evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche”. Tale lettera viene soppressa, anche in relazione alla circostanza che anche su tale materia sono da tempo vigenti specifiche regole europee di finanza pubblica. Con le medesime finalità la successiva lettera c) del comma 7 sopprime la lettera d) del comma 1 dell’articolo 10-bis, che in merito ai contenuti della Nota richiama, tra l’altro, il contenuto del Patto di stabilità interno, da considerarsi ormai superato alla luce della disciplina sul pareggio di bilancio negli enti territoriali introdotta dalla legge n. 243 del 2012. Nella medesima direzione interviene il comma 8, con il quale, abrogandosi l’articolo 12 della legge di contabilità, viene soppressa la Relazione generale sulla situazione economica del Paese, strumento informativo che nel corso del tempo ha perso significatività in presenza dei nuovi corredi informativi recati dai documenti di finanza pubblica.
Il testo inziale della proposta di legge recava altresì la soppressione - ad opera della lettera g) del comma 5 del testo originario - del comma 11 dell’articolo 10 della legge di contabilità, in cui si affida al Ministro dell’economia il compito di trasmettere alle Camere il 30 giugno di ogni anno i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle manovre di bilancio: tale soppressione è poi venuta meno nel corso dell’esame in Commissione.
Ancora, ed in tal caso al fine di tenere conto dell’evoluzione del quadro normativo europeo, il comma 5 novella l’articolo 9 della legge n. 196 del 2009, in materia di rapporti con l’Unione europea in tema di finanza pubblica, richiamando subito dopo il termine previsto dal comma 1 del suddetto articolo per la presentazione in sede europea del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, anche - mediante l’inserimento di un comma 1-bis - quello previsto per la presentazione del Documento programmatico di bilancio, ossia il 15 ottobre. La norma introdotta prevede altresì la trasmissione alle Camere di tale Documento entro il medesimo termine, in modo da colmare una lacuna dell’ordinamento contabile vigente, che non prevede tale trasmissione.
Quanto alle disposizioni che intervengono sui documenti che compongono il ciclo di bilancio, viene in primo luogo in rilievo la lettera a) del comma 3, nella quale si prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza debba essere presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, anziché entro il 20 settembre. Tale modifica è da ricondurre alla circostanza che, come anche emerso nel corso dell’indagine conoscitiva richiamata in premessa, il vigente termine del 20 settembre non consente di riportare nella Nota di aggiornamento i dati di finanza pubblica a consuntivo aggiornato sulla base di quelli riportati nella seconda notifica sull’indebitamento netto e sul debito delle amministrazioni pubbliche effettuata, entro il 30 settembre, dall’ISTAT alla Commissione europea. Sempre con riferimento alla Nota in questione, inoltre, il successivo comma 7, lettera b), arricchisce il contenuto della stessa, prevedendo che essa rechi l’indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Le due modifiche appaiono con tutta evidenza perseguire la finalità di consentire agli attori istituzionali coinvolti nel processo di formazione del bilancio di acquisire informazioni sull’articolazione della manovra con un livello di maggior dettaglio rispetto a quello attualmente assicurato dalla Nota di aggiornamento, e, con riferimento alle funzioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio, ai fini della validazione da parte di esso del quadro macroeconomico programmatico in tempo utile per la trasmissione del Documento programmatico di bilancio, di cui tale quadro fa parte, alle autorità europee.
Allo stesso tempo la lettera c) del comma 3 modifica il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, attualmente previsto per il 15 di ottobre, posticipandolo al 20 ottobre.
Si ricorda che nel testo originario, riguardo al disegno di legge di bilancio, era previsto il termine del 12 ottobre per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del (nuovo) disegno di legge di bilancio e un termine di massimo di dodici giorni che decorre dal 12 ottobre, per la presentazione del disegno di legge medesimo alle Camere.
Si trattava, dunque, di un termine non fisso ma mobile, atteso che la norma stabiliva che una volta deliberato in Consiglio dei ministri il disegno di legge andasse presentato alle Camere “entro i successivi dodici giorni”. Esso era stato probabilmente introdotto con la funzione di consentire al Governo di completare, dopo averlo approvato, la redazione del disegno di legge di bilancio, attraverso l’imputazione alla seconda sezione del medesimo disegno di legge degli effetti contabili delle modifiche introdotte alla legislazione vigente dalla prima sezione, come richiesto dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 243 del 2012, atteso che tale processo di imputazione richiede diversi giorni, come emerso nel corso della predetta indagine conoscitiva.
Sempre con riferimento alla presentazione del disegno di legge di bilancio, l’originaria lettera d) del comma 2 prevedeva la possibilità di derogare a tale procedura qualora la Nota di aggiornamento confermasse gli obiettivi di finanza pubblica a suo tempo indicati nel DEF. In tal caso era prevista la presentazione del disegno di legge di bilancio contestualmente alla Nota di aggiornamento.
Inoltre, sempre per quanto riguarda i contenuti del Documento di economia e finanza e della Nota di aggiornamento, si sistematizza la disciplina (recata dall’articolo 6 della legge n. 243/2012) che concerne l’ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall’obiettivo programmatico (o aggiornare il piano di rientro in corso vero tale obiettivo ovvero ricorrere all’indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie) debba presentare alla Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una apposita relazione. In tal caso si prevede - mediante due disposizioni già previste nel testo iniziale della proposta di legge, poi modificate durante l’esame in Commissione - che qualora nell’imminenza della presentazione del DEF si verifichino gli eventi eccezionali di cui all’articolo 6 suddetto, la relazione di cui al comma 3 dell’articolo medesimo possa essere presentata alle Camere come annesso al DEF (comma 6, lettera e) che inserisce all’articolo 10 il comma 5-bis). Qualora, invece, i suddetti eventi eccezionali si presentino nell’imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento, si prevede, al comma 7, lettera d), che la relazione medesima possa essere presentata alle Camere come annesso alla Nota.
La finalità delle due modifiche è finalizzata a non vincolare temporalmente alla presentazione del DEF e della Nota di aggiornamento al DEF la possibilità assumere eventuali misure necessarie a fronteggiare gli eventi eccezionali di cui all’articolo 6 della legge 243/2012[3].
Poiché, inoltre, la lettera d) in questione sostituisce nel contempo il vigente testo all’articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196/2009, risulta in tal modo eliminata l’analoga relazione ivi prevista, che risulta sostanzialmente riassorbita nei contenuti della relazione disciplinata dall’articolo 6 della legge n. 243/2012.
Con riguardo al DEF, inoltre, si interviene sul contenuto della seconda sezione dello stesso (Analisi e tendenze della finanza pubblica), laddove l’articolo 10, comma 3, lettera f) dispone che questa debba anche recare, almeno per il triennio successivo, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa (con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità), nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. A tale contenuto viene ora aggiunto - con modifica introdotta in sede referente mediante la lettera d) del comma 6 - che le informazioni in questione debbano concernere anche l’ammontare della spesa per interessi nel bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati.
Sui contenuti del DEF interviene poi, mediante l’inserimento di due nuovi commi (10-bis e 10-ter) nell’articolo 10 della legge di contabilità, già previsti nel testo iniziale e modificati durante l’esame in Commissione, si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti al BES (benessere equo e sostenibile).
In particolare si dispone che in apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell’economia sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, sono riportati l’andamento, nell’ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l’ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti del PNR (Programma nazionale di riforma), previsti nel DEF (comma 10-bis). Si segnala che il suddetto Comitato viene istituito e disciplinato dall’articolo 13 della proposta di legge in esame.
Le disposizioni in materia di BES sono altresì oggetto della proposta di legge Marcon ed altri A.C. 2897, che è stata abbinata alla pdl in esame.
Si prevede inoltre (comma 10-ter), che con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell’economia da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l’evoluzione dell’andamento degli indicatori di BES medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.
Com’è noto l’Istat dal 2013 edita un Rapporto annuale sul benessere equo e sostenibile (BES), l‘ultimo dei quali, relativo al 2015, è stato pubblicato il 2 dicembre di tale anno. Come precisato dall’Istituto nella presentazione dello stesso[4], la terza edizione del Rapporto offre un quadro integrato dei principali fenomeni sociali, economici e ambientali che hanno caratterizzato l'evoluzione del nostro Paese negli anni recenti, assumendo come punto di partenza la multidimensionalità del benessere e analizzando un ampio numero di indicatori.
Da ultimo, il comma 9 interviene sui commi 4 ed 8 dell’articolo 14 della legge di contabilità in materia di monitoraggio dei conti pubblici. In particolare esso:
§ modifica, semplificandone i contenuti informativi, la vigente disciplina della Relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche recata dal comma 4 del suddetto articolo, prevedendo che entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre la Ragioneria generale dello Stato presenti alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita rispettivamente al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno,. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.
Rispetto agli attuali contenuti vengono eliminati l’aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori, le indicazioni sulla consistenza del debito pubblico e quelle sulla consistenza e sullo smaltimento dei residui.
§ integra le previsioni contenute nel successivo comma 8, laddove ora si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni recate da altri commi dell’articolo 14, in cui si prevede che le amministrazioni pubbliche trasmettano quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Il medesimo comma dispone altresì che analogamente il Ministro provveda, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita. Il comma 9 in commento dispone che a tali modifiche ed integrazioni non debba invece procedersi qualora si debbano recepire gli aggiornamenti del piano dei conti previsto dalla nuova disciplina sull’armonizzazione contabile, prescrivendo a tal fine che quando si effettuano tali aggiornamenti si operino contestualmente anche le conseguenti modifiche alla codifica SIOPE.
La nuova disciplina dell’armonizzazione contabile cui si riferisce la norma è quella recata dal D.Lgs. n. 118 del 2011 per le amministrazioni territoriali e dal D.Lgs. n. 91/2011 per le altre amministrazioni. In entrambe il piano dei conti è previsto dall’articolo 4.
L’articolo 4 del D.Lgs. n.118/2011 stabilisce che per le amministrazioni territoriali il piano dei conti integrato è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Tale piano deve risultare raccordato con quello previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 91/2011, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione.
Articolo
2
(Bilancio di previsione)
L’articolo 2 interviene sul disegno di legge di bilancio, disponendo la confluenza in esso del contenuto dell’attuale disegno di legge di stabilità, ai fini della definizione di un documento unico di bilancio, sulla base delle disposizioni recate dall’articolo 15 della legge n. 243 del 2012.
In particolare,
l’articolo modifica ed integra in più punti l’articolo 21 della legge n. 196 del 2009, relativo appunto alla
disciplina del bilancio di previsione, per adattarla alla nuova articolazione in due sezioni della nuova legge di bilancio,
ciascuna delle quali ricomprende in sé, rispettivamente, gli
attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, come
recati dalla vigente legge di contabilità nazionale all’articolo 11 e agli
articoli da 21 a 23.
L’articolo 15 della legge n. 243 del 2012 – le cui disposizioni, si ricorda, sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016 - disciplina il contenuto della legge di bilancio, che, in conformità con la normativa europea di riferimento, copre un periodo di tre anni.
Il nuovo disegno di legge di bilancio è definito come il documento che reca le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nei documenti di programmazione economica e finanziaria[5], e le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente.
Come risulta evidente da tale definizione, e come si è già indicato nell’introduzione del presente dossier, la legge n. 243/2012 prefigura in sostanza un documento (la legge di bilancio, appunto) che racchiude in sé le funzioni attualmente svolte dai due documenti di stabilità e di bilancio, i cui contenuti sono suddivisi in due sezioni: la prima che svolge essenzialmente le funzioni dell’attuale disegno di legge di stabilità e la seconda che assolve in sostanza quelle dell’attuale disegno di legge di bilancio.
In questo quadro, l’articolo 15 della legge n. 243/2012, che definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della legge di bilancio, rinvia per le relative modalità di attuazione ad una successiva legge dello Stato, oggetto appunto della presente proposta di legge.
In ragione di quanto sopra detto, il comma 1 dell’articolo 2 in esame provvede in primis ad abrogare l’articolo 11 della legge di contabilità, concernente, appunto, la disciplina della attuale legge di stabilità, i cui contenuti sono ripresi, con alcune modifiche, nell’articolo 21 della legge n. 196/2009, nell’ambito della prima sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, come si illustra più avanti.
A seguito della soppressione dell’articolo 11, il comma 2, modifica in più punti l’articolo 18 della legge di contabilità, relativo alla disciplina dei fondi speciali, al fine di sostituire, nel comma 1, ove ricorrano, il riferimento alla legge di stabilità con quello alla prima sezione della nuova legge di bilancio e, al comma 3, il riferimento ai saldi “di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a)” - ossia il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare, in aumento dei quali vengono portate le nuove o maggiori spese cui si riferiscono gli slittamenti di copertura a valere sui fondi speciali - con il riferimento ai medesimi saldi ora previsti all’articolo 21, comma 1-quater, lettera a).
Nel corso dell’esame in V Commissione bilancio, sono state introdotte ulteriori modifiche al comma 3 dell’articolo 18, relativamente alle spese corrispondenti ad obblighi internazionali, per le quali viene precisato che la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio a cui si riferisce per le leggi approvate entro l’anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l’anno successivo. Tale previsione, si ricorda, è peraltro già in vigore per i provvedimenti che risultino presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.
Viene inoltre ribadito che le nuove o maggiori spese derivanti dalle leggi in questione sono comunque iscritte nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano.
Il successivo comma 3 definisce la struttura della nuova legge di bilancio,
prevedendo, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 15 della legge n.
243 del 2012, che il disegno di legge di bilancio sia articolato in due sezioni, di cui la prima dedicata esclusivamente alle
misure volte a realizzare gli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, che assorbe, in gran parte, l’attuale
contenuto della legge di stabilità, e la seconda
dedicata, invece, alle previsioni di
entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate
sulla base della legislazione vigente, che, pur ricalcando l’attuale contenuto
del bilancio di previsione, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso
rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli
stanziamenti previsti a legislazione vigente (cfr. nuovo comma 3 dell’articolo 23 della legge di contabilità).
Nella riformulazione del primo comma dell’articolo 21 della legge n. 196 del 2009, di cui al comma 3, lettera a), della proposta di legge, da un lato viene ribadita la triennalità del nuovo documento, dall’altro viene eliminato il riferimento alla legislazione vigente quale criterio di formazione della legge di bilancio, giacché tale criterio di formazione è riferibile solo ad una delle due sezioni, e precisamente la seconda, come confermato al comma 1-septies dell’articolo 21, introdotto dalla lettera b) del predetto comma 3.
La lettera b) del comma 3 definisce i contenuti delle due sezioni di cui si compone il disegno di legge di bilancio, introducendo numerosi commi all’articolo 21 della legge di contabilità.
La prima sezione - disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies del
citato articolo 21 - riprende, con
alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della
legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità. In
conformità all’articolo 15 della legge n. 243 del 2012, in tale sezione sono
contenute le disposizioni in materia di entrata e di
spesa destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti
finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio.
In particolare, il comma 1-bis definisce il contenuto della prima sezione
riprendendo il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 11 della legge di
contabilità (ora soppresso dal comma 1 dell’articolo in commento), rispetto ai
quali viene tuttavia eliminato il riferimento alle misure “qualitative”, posto
che il disegno di legge di bilancio dovrebbe contenere solo misure quantitative che determinano effetti
finanziari, in linea con quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 15 della
legge n. 243 del 2012: in ragione di ciò, il comma 1-bis in esame
specifica che la legge di bilancio, nella prima sezione, contiene le misure quantitative necessarie alla
realizzazione degli obiettivi programmatici indicati dal DEF ed i loro
eventuali aggiornamenti risultanti dalla relativa Nota di aggiornamento.
Il comma 1-ter, articolato in lettere, provvede a definire il contenuto tipico della prima sezione della legge di bilancio, introducendo alcune innovazioni rispetto alla normativa che attualmente definisce il contenuto della legge di stabilità.
In particolare, il nuovo comma ribadisce – riprendendo gran parte di quello già previsto per la legge di stabilità nell’articolo 11, comma 3, della legge n. 196/2009 - che essa deve contenere esclusivamente:
§ la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio (lettera a), definiti in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione finanziaria, come previsto dall’art. 15, comma 2, della legge n. 243/2012. Rispetto al vigente dettato dell’art. 11, comma 3, lett. a), della legge di contabilità, viene eliminato il riferimento alle regolazioni contabili e debitorie pregresse, delle quali viene data separata evidenza nel prospetto di raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto della P.A. contenuto nella nota tecnico-illustrativa, di cui al nuovo comma 12-quater dell’articolo 21 della legge n. 196 (cfr. ultra).
Si ricorda, inoltre, che nella attuale legge di stabilità è prevista
l’indicazione del livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario in soli termini
di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse
specificamente indicate, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera a), della
legge n. 196/2009;
§ le norme volte a rafforzare il contrasto e
la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi (lettera
c), ribadendo in tal modo il
contenuto della lettera b-bis) del
comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 196, introdotta di recente nell’ambito
del c.d. “contenuto proprio” della legge di stabilità dall’articolo 2, comma 3,
del D.Lgs. n. 160/2015[6];
Si tratta di uno dei decreti legislativi attuativi della delega conferita al Governo in tema fiscale con la legge n. 23/2014, ed in particolare degli articoli 3 e 4 della legge, con i quali il Governo è stato delegato a introdurre norme tese a definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, a redigere un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale, nonché a introdurre la redazione di un rapporto annuale, allegato al disegno di legge di bilancio, sulle spese fiscali, nonché norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione.
§ i fondi speciali disciplinati dall’articolo 18 della legge n. 196 del 2009 (lettera d), che ripropone il contenuto della lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196;
§ l’importo massimo da destinare, in ciascun anno del triennio, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (lettera e), che ripropone il contenuto della lettera g) del comma 3 dell'articolo 11 della predetta legge n. 196;
§ le eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nonché di quelli derivanti dalle sentenze definitive, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica (lettera f), che ripropone il disposto di cui alla lettera l) del comma 3 dell’articolo 11 della legge di contabilità, con l’aggiunta delle misure correttive relative agli scostamenti rispetto all’andamento degli oneri, per gli esercizi successivi a quello in corso, derivanti dall’attuazione di leggi recanti previsioni di spesa; tale aggiunta viene effettuata in conformità alla nuova procedura prevista, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime, dalle lettere a), c) e d) del comma 1 del successivo articolo 3 della presente proposta di legge;
§ le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica (lettera g), ai sensi della legge n. 243 del 2012 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, ribadendo in sostanza quanto già disposto in tal senso dall’articolo 11, comma 3, lett. m), della legge n. 196/2009[7].
In conseguenza dell’unificazione in un unico documento degli attuali disegni di legge di stabilità e di bilancio, tra i contenuti esclusivi della prima sezione figurano altresì:
§ le norme in materia di entrata e di spesa
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato
dal bilancio. Tali norme, specifica la disposizione, devono determinare variazioni
delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione,
attraverso la modifica, la soppressione o l’integrazione dei parametri
previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle
entrate e della spesa o delle autorizzazioni legislative sottostanti, ovvero
– precisa il testo a seguito delle modifiche apportate dalla V Commissione
bilancio – attraverso nuovi interventi (lettera b). La precisazione introdotta in sede referente
chiarisce che oltre alle modifiche alla legislazione vigente, la sezione prima
può contenere anche norme che dispongono nuovi interventi tali da determinare
effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento.
La
disposizione è in sostanza finalizzata ad evitare che le disposizioni
della prima sezione possano apportare variazioni alle previsioni di bilancio
contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta
dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale
modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge
che determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.
In sostanza, come specificato nella Relazione illustrativa, per quanto concerne le entrate la disposizione in commento presenta un contenuto analogo a quello della lettera b) del comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 196 del 2009, rispetto al quale è stato tuttavia eliminato il riferimento espresso alle variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché alle altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, essendo tale riferimento assorbito dal più generale riferimento alla modifica dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate medesime.
Con riferimento specifico alle spese, il successivo comma 1-quater – anch’esso introdotto dal comma 3, lett. b) in esame - specifica che le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese – intese qui, come precisato in sede referente, come aggregato complessivo della spesa derivante dalla somma delle modifiche disposte dalla prima sezione e della legislazione vigente - sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi di finanza pubblica determinati nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.
Tale disposizione richiama quanto previsto dall’articolo 11, comma 7, della vigente legge di contabilità, ora soppresso, come già rammentato, dal comma 1 dell’articolo 2 in esame.
Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica, non viene pertanto riproposta la disposizione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, a tenore della quale la legge di stabilità indica le sole norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa.
Sempre sul piano del contenuto, inoltre, è confermata, dal nuovo comma 1-quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196 del 2009, l’esclusione dalla prima sezione:
§ delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonché degli interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, terzo periodo, della legge n. 243 del 2012, e peraltro già disposto dalla vigente legge di contabilità con riferimento alla legge di stabilità (art. 11, co. 3, alinea);
§ delle norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Tale espresso divieto ribadisce quanto implicitamente previsto alla lettera b) del nuovo comma 1-ter dell’articolo 21, che enuclea il contenuto proprio della prima sezione, di cui si è detto in precedenza, secondo la quale le norme contenute nella prima sezione possono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate e della spesa o delle autorizzazioni legislative sottostanti gli stanziamenti.
Si sottolinea, infine,
che non sono riproposte, quale
contenuto esclusivo della prima sezione del disegno di legge di bilancio, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma
3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196, che prevedono, in
particolare, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative
di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale
in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della attuale legge di stabilità. La mancata
riproposizione va ricondotta al fatto che nell’impianto organico della presente
proposta di legge, tali determinazioni
sono “spostate” nell’ambito della seconda sezione del nuovo
disegno di legge di bilancio (si vedano le modifiche apportate in tal senso
all’articolo 23 della legge n. 196, ed in particolare la nuova formulazione del
comma 3, lettera b), proposta dal successivo comma 4 dell’articolo
2 della presente proposta di legge).
Il comma 1-sexies dell’articolo 21 della legge n. 196 del 2009 - sempre introdotto dalla lettera b) del comma 3 in esame - riguarda la seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
Riguardo alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio, il comma 3 dell’articolo 15 della legge n. 243/2015 ne individua i contenuti nelle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione economica, comprensive delle proposte di rimodulazioni da introdurre nel disegno di legge di bilancio alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato. A tali previsioni sono apportate le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio medesimo.
Alle previsioni a legislazione vigente è previsto che venga in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile.
In conformità all’articolo 15, comma 3, della legge n. 243/2012, pertanto, la seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente e tenuto conto dei parametri indicati nel DEF - come attualmente già previsto per il disegno di legge di bilancio dall’articolo 21, comma 1, della legge di contabilità - tenendo altresì conto dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle rimodulazioni proposte, per i fattori legislativi, ai sensi dell’articolo 23.
Con una modifica introdotta in sede referente, si è esplicitato che le spese per oneri inderogabili e le spese di fabbisogno, sono quelle così definite, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 dell’articoli 21.
Si rammenta, qui, che con il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90, attuativo della delega contenuta all’articolo 40, comma 1, della legge di contabilità, finalizzata al completamento delle riforma della struttura del bilancio dello Stato, è stata superata la ripartizione delle spese in "rimodulabili" e "non rimodulabili", contenuta all’articolo 21, comma 5, della legge n. 196/2009, in favore di una classificazione che distingue direttamente, su un unico livello, le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante.
Nell’insieme, la seconda sezione del disegno di legge di bilancio riprende i contenuti dell’attuale bilancio di previsione, come definiti dall’articolo 21 della legge di contabilità, senza integrazioni rilevanti.
Le ulteriori novelle
apportate all’articolo 21 della legge n. 196 del 2009 (in particolare ai commi
2, 11, 16 e 17) dalle successive lettere
del comma 3 in esame sono per la
gran parte funzionali al coordinamento
del testo a seguito dell’introduzione della nuova struttura del disegno di
legge di bilancio.
In particolare, la lettera d)
del comma 3, che integra l’articolo 21, comma 11, della legge
di contabilità, estende al prospetto di riconciliazione del budget dei costi – documento volto a
collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio, di
cui alla lettera f) del medesimo comma
11 - la necessità di un suo aggiornamento a seguito dell'approvazione
della legge di bilancio. Si segnala, per tale documento, che la proposta di
legge in esame ne prevede altresì l’aggiornamento anche sulla base del disegno
di legge di assestamento (Cfr. ultra, quanto
disposto all’articolo 5).
Nel corso dell’esame in Commissione, è stata peraltro aggiunta una ulteriore lettera e) nel comma 3 - con la quale si sopprime la lettera b) del suddetto comma 11 dell’articolo 21 della legge n. 196/2009 – volta ad eliminare, dai vari documenti che devono essere riportati in ciascuno stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato, la scheda illustrativa dei singoli programmi di spesa.
La soppressione delle schede è sostanzialmente finalizzata ad evitare la duplicazione delle informazioni riferite ai dati di bilancio, che, a seguito del complesso processo di razionalizzazione della documentazione che compone il disegno di legge di bilancio, avviato con le disposizioni recate dal menzionato decreto legislativo emanato in applicazione dell’articolo 40 della legge n. 196/2009, risultano ora già previste in altri documenti di bilancio, ed in particolare, nelle note integrative dei singoli stati di previsione della spesa.
Infatti, con la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, operata in attuazione della delega prevista dall’articolo 40 della legge n. 196/2009 mediante il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, i contenuti delle note integrative al bilancio di previsione sono stati modificati per conformarsi all’introduzione del nuovo livello delle spese costituito dalle “azioni”, quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa, che specifica la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente. In particolare, secondo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 90/2016 all’articolo 21, comma 11, della legge n. 196/2009, la nota integrativa, per la spesa, espone il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti e per ciascuna azione saranno indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, nonché i riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni.
La successiva lettera f) del comma 3 integra l’articolo 21 della legge di contabilità introducendo il comma 11-ter, con il quale si ribadisce quanto già attualmente previsto dal comma 16 dell’articolo 21 medesimo, circa la definizione dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, attualmente contenuta in apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione, ed ora trasferita tra i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio. Di conseguenza, il suddetto comma 16 è abrogato dalla successiva lettera h) del comma 3 in esame. La lettera i), invece, reca modifiche di carattere formale al comma 17 dell’articolo 21 della legge n. 196 del 2009, riguardo ai tempi di emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di ripartizione delle unità di voto parlamentare in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione.
La lettera g) del comma 3 in esame dispone la sostituzione dell’attuale comma 12 dell’articolo 21, relativo alla Nota di variazioni, e l’introduzione di 4 nuovi commi, relativi alla disciplina della Relazione tecnica (commi 12-bis e 12-ter) e della Nota tecnico-illustrativa (commi 12-quater e 12-quinquies) della legge di bilancio.
In particolare, la nuova formulazione del comma 12 ribadisce la disposizione che prescrive che le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni, stabilendo che gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate alla prima sezione nel corso dell’esame parlamentare sono integrati nella seconda sezione, relativa al bilancio a legislazione vigente, attraverso una apposita nota di variazioni.
Attualmente, si ricorda, il recepimento degli effetti finanziari del disegno di legge di stabilità sul bilancio di previsione è effettuato a seguito dell’approvazione di uno dei due rami del Parlamento del disegno di legge di stabilità medesimo. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni, che oltre a riportare i quadri generali riassuntivi e le norme del disegno di legge di bilancio aggiornati, ripresenta altresì gli stati di previsione che hanno subito modifiche. Si producono, di conseguenza, anche le modifiche ai relativi allegati tecnici per capitoli.
Il nuovo comma
12-bis dell’articolo 21 della legge
n. 196 del 2009 prevede che il nuovo
disegno di legge di bilancio unificato sia corredato da una relazione tecnica – che attualmente è
contemplata con riferimento al solo disegno di legge di stabilità - che deve
contenere:
§ la quantificazione
degli effetti finanziari derivanti da ciascuna
disposizione normativa introdotta nell’ambito della prima sezione;
§ i criteri
utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute
nella seconda sezione;
§ elementi di informazione che diano conto della coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l’indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di Aggiornamento del DEF.
Il comma, in sostanza, è volto a prevedere l’obbligo di presentazione della relazione tecnica, non solo con riferimento alla prima sezione, come prescritto espressamente dall’articolo 15, comma 7, della legge n. 243/2012, ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l’attendibilità dei criteri utilizzati per l’elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.
In merito, si ricorda che il comma 7 dell’articolo 15 della legge n. 243/2012 prevede che il disegno di legge di bilancio sia corredato da una relazione tecnica relativa alla sola quantificazione degli effetti recati, nonché sulle relative coperture, da ciascuna disposizione contenuta nella prima sezione del disegno di legge del bilancio e dalle proposte di rimodulazione contenute nella seconda sezione.
La previsione in base alla quale la Relazione tecnica deve contenere anche elementi di valutazione che diano conto della coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l’indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di Aggiornamento del DEF, va messa in relazione sia con quanto previsto dall’articolo 21, comma 1-quater (introdotto dalla precedente lettera b) del comma 3 in esame), il quale dispone che le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese incompatibili con gli obiettivi programmatici fissati nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, sia con il fatto che l’abrogazione dell’articolo 11 della legge di contabilità ha determinato anche l’eliminazione del riferimento alla copertura finanziaria dell’attuale legge di stabilità (disciplinato al comma 6 del citato art. 11), posto che per la legge di bilancio non è previsto un autonomo prospetto di copertura.
Sul punto va ricordato che la legge n. 243/2012 non prevede esplicitamente una disposizione per la copertura della legge di bilancio. L’articolo 14 della legge, infatti, regola solo il principio dell’equilibrio del bilancio dello Stato che viene assicurato in corrispondenza di un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
Dal punto di vista tecnico, conseguentemente, non sarà necessario prevedere, come accade per l’attuale legge di stabilità, un autonomo prospetto di copertura che assicuri, in termini di saldo netto da finanziare, la compensazione delle innovazioni disposte dalla prima sezione per le partite correnti.
Come segnalato sul punto nelle conclusioni dell’indagine conoscitiva più volte citata, ciò non implica tuttavia l’eliminazione del divieto di dequalificazione della spesa nel corso dell’esame della manovra, posto che la coerenza del saldo netto con i saldi programmatici della pubblica amministrazione dipende non solo dall’ammontare della manovra, ma anche dalla sua composizione, e in particolare dalla ripartizione degli oneri tra oneri correnti e oneri di conto capitale. Appare quindi necessario – si rileva nelle conclusioni medesime - continuare a prevedere regole che escludano la possibilità di un peggioramento del saldo di parte corrente nel corso dell’esame parlamentare, assumendo come punto di riferimento, ai fini della determinazione dell’ammontare di tale peggioramento, non già il saldo corrente dell’esercizio precedente, come avviene a legislazione vigente, ma quello risultante dalla proposta del Governo, stante la coerenza di quest’ultima con i documenti programmatici.
Della coerenza tra il saldo netto da finanziare e gli obiettivi programmatici per la Pubblica Amministrazione, si sottolinea, viene dato conto sia con la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, come previsto a tal fine dal nuovo comma 12-bis, lettera c), dell’articolo 21 della legge n. 196 del 2009, sia con la Nota tecnico-illustrativa di cui al successivo nuovo comma 12-quater, lettera a), del medesimo articolo.
Alla relazione tecnica sono allegati, a fini conoscitivi (comma 12-ter):
§ il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da
ciascuna disposizione normativa
introdotta nell’ambito della prima sezione;
Si ricorda che il comma 7 dell’articolo 15 della legge n. 243/2012 prevede che alla relazione tecnica sia allegato un prospetto riepilogativo che espone gli effetti di ciascuna disposizione contenuta nella prima sezione.
§ un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni, rifinanziamenti e definanziamenti apportati alla legislazione vigente nell’ambito della seconda sezione (ai sensi dell’articolo 23, comma 3, come modificato dalla proposta di legge in esame), variazioni attualmente attuabili con le Tabelle C, D ed E allegate alla legge di stabilità.
I due prospetti evidenziano gli effetti finanziari con riferimento ai tre saldi contabili (saldo netto, fabbisogno ed indebitamento).
I medesimi prospetti saranno aggiornati, ed allegati alla Relazione tecnica, sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge.
Si ricorda che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, previsto dalla disposizione in esame, corrisponde al prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra, attualmente previsto dall’articolo 11, comma 4, della legge n. 196/2009, che costituisce, attualmente, un allegato del disegno di legge di stabilità e non della sua Relazione tecnica[8].
Il comma 12-quater, introdotto anch’esso dalla lettera g) del comma 3, disciplina il contenuto della Nota tecnico-illustrativa quale documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone, in coerenza con quanto attualmente disciplinato dall’articolo 11, comma 9, della legge di contabilità, i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi, nonché le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.
La Nota, rispetto all’attuale contenuto, riporta altresì elementi di dettaglio sulla coerenza del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse.
Il nuovo comma 12-quinquies prevede, inoltre, che la Nota sia aggiornata in relazione alle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge di bilancio nel corso dell’esame parlamentare.
Il comma 4 dell’articolo 2 abroga l’articolo 22 della legge n. 196 del 2009, recante il bilancio pluriennale, giacché il nuovo disegno di legge di bilancio, in quanto articolato in due sezioni e riferito ad un periodo triennale, ne assorbe sostanzialmente i contenuti.
Nel corso dell’esame in Commissione, è stato peraltro aggiunto il comma 5 che reca una modifica formale all’articolo 22-bis della legge n. 196 (Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri), sostituendo nel testo del comma 2 il riferimento al disegno di legge di stabilità, funzionale al coordinamento del testo a seguito dell’introduzione della nuova struttura del disegno di legge di bilancio.
In sede referente è stato altresì introdotto il comma 8 che reca modifiche di carattere formale all’articolo 52 della legge di contabilità, volto a precisare che ogni richiamo contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla legge finanziaria e di stabilità di stabilità deve intendersi riferito alla prima sezione della legge di bilancio.
Il comma 6 dell’articolo 2 integra in più punti l’articolo 23 della legge n. 196 del 2009, concernente il processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
In particolare, la lettera a)
del comma 6, che modifica il comma 1
dell’articolo 23 relativo alla formulazione da parte dei Ministri degli schemi
degli stati di previsione della seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, conferma la possibilità
per i Ministri di effettuare proposte di
rimodulazione delle risorse
finalizzate alla realizzazione di obiettivi del proprio dicastero, eliminando tuttavia il vincolo della compensatività all'interno di
una stessa missione, laddove il vigente testo dell'articolo 23, comma 1,
riconosce tale facoltà solo fra programmi della stessa missione di spesa.
La lettera b) del comma 6, che sostituisce il comma 3 dell’articolo 23 della legge di contabilità relativo alle rimodulazioni di spesa di fattore legislativo, consente che con il disegno di legge di bilancio, nell’ambito della seconda sezione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, all’interno di ciascuno stato di previsione possano essere effettuate:
§ la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, laddove il vigente testo dell’articolo 23, comma 3, riconosce tale facoltà solo nell’ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa. Resta comunque precluso, come attualmente già previsto, l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
Si ricorda, peraltro, che la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi tra le missioni di ciascuno stato di previsione è una facoltà che è già stata concessa alle Amministrazioni centrali in deroga alle vigenti norme di contabilità, per il triennio 2011-2013 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 78/2010 e poi estesa agli esercizi 2014 e 2015 dall’articolo 9, comma 10, del D.L. n. 150/2013 e infine all’esercizio 2016 dall’articolo 10, comma 11, del D.L. n. 192/2014.
§ la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, come disciplinato dal comma 1-ter del medesimo articolo 23 (introdotto dal recente decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 42, comma 1, della legge n. 196/2009, volta al riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa). Anche in questo caso resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
Il
citato comma 1-ter dell’articolo 23
della legge di contabilità stabilisce che, ai fini della predisposizione delle proposte da parte dei responsabili
della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa
iscritte nel bilancio
dello Stato siano formulate mediante la predisposizione di
un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto Cronoprogramma), recante dettagliate
indicazioni sui pagamenti che si prevede
di effettuare nel triennio, distinguendosi la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte
in conto residui da quella
destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. È altresì stabilito
che le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguino a
tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti
autorizzati dalla normativa
vigente.
Si
ricorda peraltro che già il decreto-legge n. 95 del 2012, all'articolo 6, commi
10-12, ha introdotto l'obbligo, in sede di gestione, a carico del dirigente
responsabile, di predisporre un piano finanziario dei pagamenti, in relazione a
ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza,
relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti. Successivamente,
l’articolo 6, comma 11-quater, del
D.L. n. 35/2013 ha esteso l’obbligo di predisposizione del cronoprogramma dei
pagamenti a qualsiasi tipologia di spesa, comprese, dunque, quelle per le quali
i pagamenti stessi vengono disposti mediante l’emissione di ruoli di spesa
fissa, quale condizione necessaria per l’ammissione al pagamento dei titoli.
Il
medesimo D.L. n. 95/2012, inoltre, (al comma 16 dell’articolo 6) ha previsto,
in via sperimentale per il triennio 2013-2015, la possibilità di rimodulare, con legge di bilancio, gli
stanziamenti di competenza negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel
rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, al fine di adeguare gli stanziamenti di competenza alle
corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione al piano
finanziario dei pagamenti programmati
ed avvicinare, dunque, in tal modo, la fase dell’assunzione dell’impegno a
quella della disposizione del pagamento (ossia la competenza alla cassa). Tale
facoltà di rimodulare gli stanziamenti
di competenza delle autorizzazioni di spesa pluriennale negli anni è stata prorogata all’esercizio 2016
dall’articolo 10, comma 10,
lett. b) del D.L. n. 192/2014.
§ il rifinanziamento, definanziamento e la riprogrammazione, per un periodo temporale anche pluriennale, degli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente. Con una modifica introdotta in sede referente, è stato precisato che tali interventi sugli stanziamenti di spesa sono limitati alle sole spese di fattore legislativo e non a tutte le spese iscritte nel bilancio indipendentemente dalla loro natura.
Tale
disposizione, in sostanza, è finalizzata a spostare nell’ambito della seconda
sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi delle
leggi di spesa permanente, la
riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente
nonché le variazioni delle leggi che
dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, ora
riservate alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità, ai sensi del vigente
articolo 11, comma 3, lettere d), e) ed f) della legge n. 196, le cui norme sono qui riproposte.
La lettera c) del comma 6 dell’articolo in esame, introducendo il comma 3-bis dell’articolo 23 della legge n. 196 del 2009, prevede altresì che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.
È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative
alle autorizzazioni legislative di
spesa effettuate ai sensi del nuovo articolo 23 della legge di contabilità, in appositi allegati conoscitivi al disegno di
legge di bilancio (comma 3-ter dell’articolo 23).
In tali allegati vengono indicate, per
ciascun Ministero e per ciascun Programma, le autorizzazioni legislative
di spesa di cui si propone la modifica, con i relativi importi, sia che si
tratti di una modifiche di carattere compensativo -come peraltro già previsto
dalla normativa contabile vigente (cfr.
Allegato 1 a ciascuno stato di previsione della spesa) - sia che si tratti
dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni, di cui si è detto
sopra, previsti dalla nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 23 della
legge di contabilità.
Le attuali tabelle della legge di
stabilità, dunque, non sarebbero più rappresentate in via autonoma, ma
verrebbero riassorbite negli ordinari stanziamenti di bilancio e
manterrebbero una separata evidenza solo per finalità conoscitive in
appositi allegati (come previsto dal successivo comma 3-ter dell’articolo 23).
Tali allegati sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Infine, in conseguenza dell’unificazione in un unico documento degli attuali disegni di legge di stabilità e di bilancio, la lettera d) del comma 6 dell’articolo in esame, al fine di tener conto della soppressione del disegno di legge di stabilità, reca l’abrogazione del comma 5, dell’articolo 23, della legge n. 196 del 2009, che stabilisce che la legge di bilancio è formata apportando agli schemi degli stati di previsione dell’entrata e della spesa le variazioni determinate dalla legge di stabilità.
Nel corso dell’esame in Commissione è stato introdotto il comma 7 che reca modifiche all'articolo 38-septies della legge n. 196/2009, introdotto dall’articolo 9 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90, che disciplina il bilancio di genere.
L’articolo 38-septies richiamato prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.
La norma prevede che la metodologia generale per la redazione di tale tipologia di bilancio dovrà essere definita tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/2016. Le amministrazioni centrali dello Stato devono fornire al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) del Ministero dell'Economia e delle Finanze le informazioni necessarie, secondo gli schemi contabili, gli indicatori statistici e le modalità di rappresentazione stabilite dalla stessa RGS.
Le modifiche introdotte dal comma 7 in esame sono volte:
§ a precisare, al comma 2, che la metodologia per la redazione del bilancio di genere, da definirsi, come detto sopra, con apposito D.P.C.M., dovrà tenere conto anche delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali;
§ a prevede una relazione al Parlamento da parte del Ministro dell’economia e delle finanze sulla sperimentazione e, successivamente, sugli esiti dell’adozione definitiva del bilancio di genere (nuovo comma 3-bis dell’articolo 38-septies).
Articolo
3
(Copertura finanziaria delle leggi)
L’articolo 3 modificato nel corso dell’esame in Commissione, interviene sull’articolo 17 della legge n. 196 del 2009, modificando in più parti la disciplina recata dall’articolo medesimo in ordine alla copertura finanziaria delle leggi di spesa. In particolare, la norma in esame:
§ reca alcune modifiche alle modalità di copertura previste dal comma 1 dell’articolo 17, nonché alle clausole di neutralità finanziaria;
§ interviene sulle disposizioni relative alle clausole di salvaguardia (eliminando tali clausole e prevedendo nuovi meccanismi di compensazione in caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni);
§ vieta l’utilizzo delle risorse dell’otto per mille e del cinque per mille quale fonte di copertura;
§ detta alcune disposizioni di coordinamento normativo rese necessarie dal nuovo articolo 81 della Costituzione[9].
Si rammenta che i due temi delle clausole di
salvaguardia e dell’utilizzo del cinque e dell’otto per mille sono stati
affrontati nel corso dell’indagine
conoscitiva della V Commissione sulle prospettive di riforma degli
strumenti e delle procedure di bilancio; nel documento conclusivo[10], infatti, era
stato rilevato quanto segue: “L’attuazione dei principi fissati dall’articolo
15 della legge n. 243 del 2012 sul contenuto della legge di bilancio potrebbe
essere l’occasione, attraverso modifiche e integrazioni alla legge di
contabilità, per affrontare alcuni temi emersi in sede parlamentare nel corso
dell’esame dei profili finanziari di provvedimenti recanti nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Il primo tema si riferisce all’opportunità di
escludere, in via generale, la possibilità di ricorrere a coperture a valere su
specifiche autorizzazioni di spesa che dovrebbero essere destinate a finalità
indicate dai contribuenti all’atto del prelievo fiscale […]. Il secondo tema
riguarda, invece, le clausole di salvaguardia finanziaria […]”.
La lettera a)
provvede previamente a sostituire la
vigente lettera a) del comma 1 dell’articolo 17, precisando che in attuazione
dell’articolo 81 della Costituzione, ciascuna
legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun
anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa,
provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi
del periodo successivo. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, la nuova formulazione
elimina il riferimento alle clausole di salvaguardia, stabilendo che per la compensazione dei relativi effetti finanziari
si provvede ai sensi dei commi 12-bis
e 12-ter.
La nuova lettera a) fa inoltre salvo rispetto alla disciplina della copertura
finanziaria dettata dall’articolo 17 sia
quanto previsto in tema di scostamenti
dovuti ad eventi eccezionali come previsti dall’articolo 6 della legge n.
243 del 2012 – per cui ricorrono ovviamente le procedure specifiche ivi dettate
- sia la nuova legge di bilancio di
cui all’articolo 21 della legge di contabilità: ciò in quanto quest’ultima, va
rammentato, non richiede più (a differenza della legge di stabilità, ora
inglobata nell’unica legge di bilancio) un prospetto di copertura, in quanto soggiace ora, ai sensi dell’articolo 14
della legge n.243 medesima, ad una
regola di equilibrio che corrisponde
al valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli
obiettivi programmatici di finanza pubblica.
Con la successiva lettera b) dell’articolo 3 in esame, si introducono due modifiche alla tipologia delle coperture finanziarie previste dal comma 1 dell’articolo 17 della legge di contabilità.
La prima modifica aggiunge a quelle già previste[11] una nuova modalità di copertura, disponendo che alla stessa possa procedersi anche mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa. Tale fattispecie intende presumibilmente far riferimento alle circostanze in cui al fine del conseguimento di risorse utilizzabili a copertura non si possa operare direttamente su autorizzazioni di spesa, ma sia tuttavia possibile intervenire su fattori – diversi da norme legislative - che incidono sugli andamenti della spesa.
Con la seconda modifica si interviene su una delle modalità di copertura già previste, vale a dire quella della lettera b), laddove, nel prevedersi la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, si dispone che ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si debba procedere alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura. Tale disposizione viene integrata prevedendosi ora che caso di riduzione di autorizzazioni legislative di spesa affluite la Tesoreria statale, la congruità della copertura proposta è valutata anche in relazione alla effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri.
Con la lettera d) si interviene sulle clausole di neutralità finanziaria, come ora previste nel comma 7 dell’articolo 17, nel quale, si rammenta, si prevede che per le disposizioni corredate di tali clausole la relazione tecnica debba riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La proposta di legge aggiunge ora un comma 6-bis, in cui si prevede che, sempre per le disposizioni corredate delle clausole medesime, la relazione tecnica riporti la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, viene precisato, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.
Conseguentemente, con la successiva lettera e) si sopprimono le disposizioni contenute al comma 7, quarto e quinto periodo, relative al contenuto della relazione tecnica per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria.
In relazione all’eliminazione della clausola di salvaguardia disposta dalla lettera a) del comma 1 in esame, la lettera f) disciplina una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, provvedendo al superamento delle clausole di salvaguardia.
Secondo la normativa vigente, di cui ai commi 1 e
12 dell’articolo 17 della legge di contabilità pubblica, ciascuna legge onerosa
indica espressamente la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo
di spesa, oppure le relative previsioni di spesa: in tale secondo caso, essa
definisce una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli
effetti che, eventualmente, eccedano le previsioni medesime. La clausola di
salvaguardia deve essere effettiva ed automatica e deve indicare le misure di
riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai
fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. In tal caso, sulla base di
apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta,
sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia
e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause
che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e
dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle
predette leggi.
La nuova procedura sostituisce il meccanismo delle clausole di salvaguardia, definendo una nuova disciplina secondo cui:
§ nel caso di leggi i cui oneri siano individuati mediante previsioni di spesa affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri, sulla base degli elementi di informazione trasmessi dal Ministero competente al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa (comma 12);
§ qualora siano in procinto di verificarsi i predetti scostamenti, quanto all’esercizio in corso, ai sensi del nuovo comma 12-bis, il Ministro dell'economia, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo 21[12]. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere, su proposta del Ministro dell’economia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa[13]. Gli schemi di entrambi di decreti vanno trasmessi, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti (anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi), alle Commissioni bilancio delle Camere, che dovranno esprimersi entro sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati;
§ qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell’esercizio con tali misure, il comma 12-ter dispone che si debba provvedere ai sensi del comma 13 dell’articolo 17 in esame;
Tale comma dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione[14].
§ quanto agli esercizi successivi a quello in corso, ai sensi del nuovo comma 12-quater si provvede con la legge di bilancio, attraverso le misure correttive di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera f) (introdotto dall’articolo 2, in virtù del quale la prima sezione della medesima include eventuali misure correttive delle leggi che abbiano fatto registrare scostamenti dalle previsioni e degli effetti finanziari derivanti da sentenze definitive), adottando prioritariamente le correzioni sul lato della spesa.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità – già prevista a legislazione vigente dal comma 13 del medesimo articolo 17, non modificato dal provvedimento in esame – di ricorrere a iniziative legislative allorché l'attuazione di una legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica o in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni suscettibili di determinare maggiori oneri.
Ad esplicitare la finalità dell’innovazione in esame, la relazione illustrativa rammenta che la nuova procedura è volta a sanare talune criticità insite nella procedura vigente ed emerse nell'ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, laddove si è posto l'accento sul fatto che le clausole di salvaguardia nel corso del tempo si sono spesso concretizzate non in misure automaticamente applicabili in caso di superamento delle previsioni di spesa, ma nel rinvio a successivi decreti ministeriali che rideterminano i parametri sottostanti la spesa oggetto di previsione o l'ammontare di talune imposte. In particolare, si è rilevato che la predetta rideterminazione dei parametri attraverso provvedimenti di carattere amministrativo suscita non poche perplessità non solo per il rango secondario dello strumento normativo utilizzato, ma anche perché è suscettibile di determinare una situazione di oggettiva incertezza in merito alla portata dei benefìci concessi per legge, che spesso si sostanziano in veri e propri diritti soggettivi.
La lettera c) dell’articolo 3 in esame introduce un nuovo comma 1.1 all’articolo 17, volto ad escludere l’utilizzo, a finalità di copertura finanziaria di leggi di spesa, di risorse autorizzate da determinate disposizioni legislative, quali quelle derivanti dalla quota dell’otto per mille dell’IRPEF di competenza statale e quelle relative all’istituto del cinque per mille dell’IRPEF, la cui destinazione è vincolata alla scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.
In particolare, il nuovo comma dispone che non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, le risorse:
§ derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale;
Si ricorda che la disciplina dell’otto per mille IRPEF si fonda sulle disposizioni della legge 20 maggio 1985, n. 222, a seguito dell’Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la quale ha stabilito, all’articolo 47, che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata in parte, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Con successivi interventi normativi, l’opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose, che in questa sede non si dettagliano.
La quota dell’otto per mille del reddito IRPEF è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse.
L’articolo 48 della legge n. 222/1985 prevede che la quota dell’otto per mille di competenza dello Stato è utilizzata per interventi di carattere straordinario nei seguenti settori: fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali. Dal 2014 è prevista una ulteriore finalità relativa ad interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica (art. 1, co. 206, L. n. 147/2013).
In merito alla disposizione in esame, va segnalato come una delle maggiori criticità emerse nell’esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985 sia connesso proprio all’utilizzo delle risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale per finalità difformi da quelle indicate dalla normativa richiamata, finalità attinenti prevalentemente alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi ovvero il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. La quota dell’otto per mille a diretta gestione statale che effettivamente viene annualmente portata a ripartizione risulta spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato, sulla base delle scelte dei contribuenti. Tale differenza deriva dalla circostanza che l’importo derivante dalle scelte del contribuente viene, in corso di esercizio, decurtato ai sensi di disposizioni legislative, che ne dispongono la destinazione ad altre finalità[15].
Tali questioni risultano peraltro già affrontate dalla proposta di legge A.C. 2648 (Boccia ed altri), presentata il 26 settembre 2014, che viene infatti abbinata alla proposta in esame.
La pdl A.C. 2648,
proprio al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai
contribuenti, propone, in linea con quanto disciplinato dall’articolo 3,
lettera c) in esame, una modifica all’articolo 17 della legge n. 196/2009,
introducendo il divieto di utilizzo della quota dell’otto per mille dell’IRPEF
devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle
leggi.
§ le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
Il 5 per mille dell’IRPEF è stato introdotto a partire dal 2006, con l'istituzione di un apposito Fondo da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca. L’istituto è stato poi annualmente confermato, da apposite norme di legge, che definiscono il relativo ammontare, da intendersi quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall’anno 2015, confermandone a regime la disciplina, recata dall’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. n. 40 del 2010 nonché l’applicazione delle norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010.
Per quanto concerne il criterio di riparto del beneficio, la normativa dà facoltà al contribuente di scegliere di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, la quota del 5 per mille della propria IRPEF ad una delle finalità cui il beneficio è destinato (eventualmente, direttamente ad un soggetto specifico, attraverso l’indicazione del codice fiscale del soggetto). La scelta del contribuente concorre proporzionalmente a determinare l’entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato.
Quanto ai beneficiari, le risorse del 5 per mille sono dirette, si rammenta, alle seguenti attività:
§ sostegno del volontariato e altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), che operano in determinati settori
(assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione,
sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d’interesse artistico e storico, promozione della cultura tutela dei diritti
civili, ecc.) nonché al sostegno delle associazioni
di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano
nei settori sopra citati;
§
finanziamento della
ricerca scientifica e dell'università;
§
finanziamento
della ricerca sanitaria;
§
attività sociali
svolte dal comune di residenza del contribuente;
§
sostegno delle
associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini
sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante
attività di interesse sociale;
§
a decorrere
dall’anno finanziario 2012, finanziamento delle attività di tutela, promozione
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Quanto ai tempi della procedura di riparto del contributo del 5 per mille, a causa della complessità procedura sottesa all’esame dei soggetti ammissibili al contributo e dei relativi ricorsi che questi possono presentare, essa si svolge di media nell’arco di due anni. Ciò ha indotto il legislatore ha disporre in via permanente, il mantenimento in bilancio delle somme stanziate e non utilizzate (impegnate) ai fini dell’utilizzo nell'esercizio successivo.
Come precisato testualmente nel comma 1.1 introdotto dalla lettera c) in esame, il divieto di utilizzo delle risorse del 5 per mille risulta limitato alle sole somme effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
Tale precisazione sembra da ricondurre alla possibilità che in taluni esercizi finanziari – ad esempio nel caso del riparto del cinque per mille del 2011, riferito alle dichiarazioni dell’anno di imposta 2010 – la somma effettivamente utilizzata sulla base delle scelte dei contribuenti possa risultare inferiore all’importo complessivo delle risorse stanziate dall’autorizzazione legislativa di spesa.
Da ultimo, l’articolo 3 reca al comma 1, lettera g) e al comma 2 disposizioni di coordinamento in ordine alla norma costituzionale che impone l’obbligo di copertura delle leggi di spesa sostituendo, rispettivamente:
§ il riferimento all’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuto nel comma 13 dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009, con il generico riferimento all’articolo 81;
§ il riferimento all’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuto nel comma 2 dell’articolo 19 della legge n. 196 del 2009, con il riferimento ora al terzo comma del medesimo articolo 81.
Articolo
4
(Classificazione delle spese)
L’articolo 4 interviene in ordine alla classificazione economica
delle spese, apportando, al comma 1,
un’integrazione all’articolo 25 della legge n. 196 del 2009, relativo alla
classificazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, disponendo espressamente che, ai fini
della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli
a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il
rimborso di prestiti.
Si ricorda che in base al comma 3 dell’articolo 25, le spese del bilancio dello Stato sono esposte – oltre che per missioni e programmi, come previsto dal comma 2 - anche secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.
La legge di contabilità prevede inoltre, ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 25, che tali classificazioni si conformino ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. È pertanto prevista la presentazione, in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia, di un quadro contabile da cui risultino le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica e le classi, fino al terzo livello della classificazione COFOG (comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento delle politiche pubbliche), in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. In appendice a tale quadro contabile sono previsti appositi prospetti illustrativi degli incroci tra i diversi criteri di classificazione.
La distinzione delle spese a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti ai fini della classificazione economica è di fatto (ma non espressamente, come ora dispone il comma 1 in esame) già presente nell’ambito dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato, in cui le spese del bilancio dello Stato, nello specifico Allegato A/3 relativo all’analisi economica delle spese finali, sono presentate ripartite in titoli (Titolo I: spese correnti, Titolo II: spese in conto capitale). Il Titolo III individua il Rimborso delle passività finanziarie.
La classificazione economica delle spese, con espressa ripartizione in titoli tra spesa corrente, spesa in conto capitale e rimborso passività finanziarie, è altresì illustrata all’interno dei singoli stati di previsione, nell’apposito riepilogo delle dotazioni di ciascun programma secondo l'analisi economica, redatto ai sensi dell’articolo 21, comma 11, punto d), della legge n. 196/2009.
Il comma 2 interviene con correzioni
di coordinamento all’articolo 30 della legge di contabilità, che reca
disposizioni in materia di leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente,
funzionali al coordinamento del
testo a seguito dell’introduzione della nuova struttura del disegno di
legge di bilancio.
In particolare, la lettera a) modifica il comma 6 dell’articolo
30, rinviando, per quel che concerne la quantificazione dell’onere annuo delle leggi di spesa a carattere permanente, alla nuova legge di bilancio ed in
particolare alla seconda sezione del documento, nell’ambito della quale
è ora possibile procedere a modifiche degli stanziamenti di bilancio relativi a
spese sia di parte corrente sia di conto capitale. Pertanto, il riferimento
all’articolo 11, comma 3, lettera d)
viene sostituito da quello all’articolo 23, comma 3, lettera b), introdotto dalla presente proposta
di legge, ai sensi del quale è ora possibile procedere a rifinanziamento,
definanziamento e riprogrammazione, per un periodo temporale anche pluriennale,
degli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a
legislazione vigente.
La lettera b), invece, abroga il comma 7 dell’articolo 30 della
citata legge n. 196, che prevede un apposito allegato informativo
riguardo ai residui di stanziamento[16]
relativi alle spese in conto capitale, in considerazione delle modifiche
apportate alla disciplina contabile dal decreto legislativo n. 93/2016,
di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato ed il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, che dovrebbero portare ad
un sostanziale superamento di tale categoria di residui.
In
particolare, si rinvia a quanto disposto dall’articolo 6 del citato decreto
legislativo, che ha innovato la
disciplina in tema di formazione e di mantenimento in bilancio dei residui
passivi, sia per le spese di parte corrente che per quelle in conto
capitale, disponendo l'abrogazione degli articoli 36 e 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato) - che disciplinavano, rispettivamente, i termini di conservazione
dei residui di parte corrente e di conto capitale e la procedura per
l'accertamento di tali residui – e introducendo i nuovi articoli 34-bis e 34-ter nella legge di contabilità
n. 196/2009.
Per quanto riguarda, in particolare, i residui di stanziamento, il comma 3 dell’articolo 34-bis della legge n. 196/2009 riproduce, in maniera pressoché identica, le norme previste dall'articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440/1923, confermando che le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.
La norma viene tuttavia integrata, rispetto a quella del regio decreto, prevedendo che, in alternativa alla facoltà di conservazione in bilancio di un ulteriore anno, lo stanziamento possa, con la legge di bilancio, essere iscritto nella competenza dell'esercizio successivo, in relazione a quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, come novellato dall'articolo 3 del decreto legislativo medesimo.
Tale comma prevede,
infatti, che le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, relative
ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura
dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese
permanenti, possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella
competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti, dandone evidenza in apposito allegato di cui al
comma 1.
Articolo
5
(Assestamento e variazioni di bilancio)
L’articolo 5 interviene sull’articolo 33 della legge n. 196/2009, relativo all’assestamento di bilancio.
In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 dell’articolo 33 precisando che le previsioni di bilancio contenute nel disegno di legge di assestamento sono riferite alla legislazione vigente, al fine di evidenziare che il citato disegno di legge non può innovare la legislazione vigente.
Sul punto si ricorda come, in tal senso si è espresso il documento conclusivo della più volte citata indagine conoscitiva, nel quale si osservava come il carattere sostanziale da attribuirsi alla legge di bilancio non può essere esteso alla legge di assestamento, la quale verrebbe dunque ad assumere caratteristiche e contenuti analoghi alla sezione seconda della nuova legge di bilancio.
La lettera b) riformula il comma 3 dell’articolo 33 della legge di contabilità, ribadendo la possibilità che con il disegno di legge di assestamento possano essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all’esercizio in corso, anche relative ad unità di voto diverse, in conformità con quanto previsto dall’articolo 15, comma 9, della legge n. 243 del 2012[17].
Nel corso dell’esame in sede referente, la disposizione è stata integrata al fine di ribadire, anche in fase di predisposizione del disegno di legge di assestamento la preclusione dell’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti, in sede di variazioni compensative.
Si ricorda che la possibilità di effettuare variazioni compensative in sede di assestamento tra le dotazioni finanziarie relative a programmi anche di missioni diverse, laddove essa era originariamente limitata soltanto nell’ambito dei programmi di una medesima missione, è già stata ampliata dal decreto legislativo n. 90/2016, emanato in attuazione della delega contenuta all’articolo 40 della legge n. 196/2009 finalizzata al completamento della riforma della struttura del bilancio.
È inoltre introdotta, con la lettera c), che aggiunge a tal fine due nuovi commi all’articolo 33, la previsione, in analogia con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio, che il disegno di legge di assestamento sia corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati in sede di Nota di aggiornamento del DEF. Tale relazione è aggiornata all’atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento (comma 4-septies).
Si dispone poi che il budget dei costi contenuto nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, previsto dall’articolo 21, comma 11, lettera f) sia aggiornato anche sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell’esame parlamentare (comma 4-octies).
Articolo
6
(Impegni
e pagamenti)
L’articolo 6, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, modifica l’articolo 34 della legge n. 196/2009, relativo alle procedure per l’impegno e il pagamento delle somme iscritte in bilancio, al fine di garantire adeguata pubblicità periodica alle informazioni relative agli impegni di spesa assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, nonché alle informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento.
In merito alle disposizioni dell’articolo 34, si ricorda che esso è stato interamente riformulato dall’articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, attuativo della delega legislativa contenuta all’articolo 42 della legge n. 196/2009, volta al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa
In particolare,
l’articolo modifica il comma 2
dell’articolo 34, precisando che, con
riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all’adempimento di
obbligazioni giuridiche perfezionate, la pubblicità sul complesso degli
impegni di spesa assunti, già prevista dalla norma vigente, venga data mediante
divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per
gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile.
La modifica è diretta a garantire l’informazione sul complesso degli impegni assunti (e dei relativi stanziamenti di bilancio utilizzati per la copertura finanziaria delle relative obbligazioni assunte), evitando al tempo stesso che le Amministrazioni interessate siano tenute a fornire una specifica pubblicità al momento di ogni singolo impegno di spesa assunto (“con contestuale, specifica pubblicità” recita la norma), come richiesto dalla normativa nella sua attuale formulazione.
Il comma 2 dell'articolo 34 prevede che con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate vengono assunti gli impegni di spesa nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, nonché nel rispetto delle leggi vigenti. È stabilito poi che l'assunzione degli impegni, oltre alla sussistenza della occorrente copertura finanziaria, è possibile solo quando siano individuati tre elementi costitutivi ivi indicati: 1. la ragione del debito; 2. l'importo ovvero gli importi da pagare; 3. l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento; 4. il soggetto creditore univocamente individuato.
L'ultimo requisito, l'individuazione univoca del soggetto creditore, può essere tralasciato, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi, nei casi di trasferimenti di somme a diverse amministrazioni pubbliche per i quali l'esatta individuazione del creditore sia possibile solo a seguito del completamento di un iter procedurale normativamente previsto.
La modifica introdotta al comma 7 dell’articolo 34 è volta a
precisare le modalità attraverso le quali ottemperare all’obbligo, già previsto
dalla norma vigente, di dare “pubblicità”
ai piani finanziari di pagamento, prevedendo che le informazioni
ivi contenute siano sono rese
pubbliche con cadenza periodica.
Il comma 7 dell'articolo 34 stabilisce che al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di
cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in
relazione a ciascun impegno assunto
sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese
relative alle competenze fisse e accessorie
da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo
impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina
e paga le spese.
Tale comma, in sostanza, ha confermato nell’ordinamento quanto già
disposto in via provvisoria dall'articolo 6, commi 10, 11 e 12 del D.L. 95 del 2012, circa l'obbligo in sede di gestione, a
carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario
dei pagamenti (cronoprogramma) in relazione a ciascun impegno assunto sui
capitoli di spesa.
Articolo
7
(Definizione
dei saldi di cassa)
L’articolo 7, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, abroga il comma 3 dell’articolo 44 della legge n. 196/2009, che definisce il saldo di cassa del settore statale (comma 1) e quello delle amministrazioni pubbliche (comma 2).
Il comma abrogato richiede l’emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per definire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi. Tale decreto non è stato tuttora emanato.
Per quello che qui interessa, si rammenta che, in base all’articolo citato, il saldo di cassa del settore statale è definito come risultante del consolidamento tra i flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale: esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.
Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche rappresenta la risultante del consolidamento dei flussi di cassa tra i diversi sottosettori del comparto.
Articolo
8
(Conto
riassuntivo del Tesoro)
L’articolo 8, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, interviene sull’articolo 44-bis, comma 3, della legge n. 196/2009, relativo alla revisione del Conto riassuntivo del Tesoro, e in particolare sui parametri con cui si raccordano i dati delle gestioni di bilancio integrati con quelli di tesoreria.
La modifica mira a garantire un raccordo contabile puntuale tra i dati della gestione del bilancio statale integrati con quelli della gestione di tesoreria e i dati che descrivono il finanziamento del saldo di cassa del settore statale elaborati esclusivamente con le informazioni contenute nelle diverse sezioni del Conto riassuntivo del Tesoro.
In tal modo si assicura la coerenza tra le diverse fonti di dati contenute nel Conto riassuntivo del Tesoro e l’esaustività delle informazioni anche in termini di raccordi tra le diverse componenti di formazione e di finanziamento del saldo del settore statale.
L’articolo 44-bis è stato introdotto recentemente all’interno della legge di contabilità dal D.Lgs. n. 90/2016, che ha riformato la struttura del bilancio dello Stato. In particolare, con l’introduzione dell'articolo 44-bis si rivedono i contenuti del Conto riassuntivo del Tesoro, che costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante:
§ sia la gestione del bilancio dello Stato (in tal caso i flussi sono distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio);
§ sia quella della tesoreria statale (in tal caso i flussi sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l'estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria).
La versione attualmente vigente del comma 3 dell’articolo 44-bis dispone che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provveda all’elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale.
La modifica introdotta dalla proposta di legge prevede invece il raccordo dei dati con le emissioni nette di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale.
Si ricorda, in
proposito, che l’articolo 44, comma 1, della legge di contabilità definisce il
saldo di cassa del settore statale come il risultato del consolidamento tra
flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso
esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed
altri strumenti a breve e lungo termine.
Articolo
9
(Gestioni
delle amministrazioni statali
presso il sistema bancario e postale)
L’articolo 9, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, inserisce l’articolo 44-quater della legge n. 196/2009, relativo alle gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale.
La disciplina in esame appare perseguire la finalità del contenimento delle gestioni statali operanti al di fuori del bilancio dello Stato, limitando tale fenomeno ai casi effettivamente motivati.
Tali gestioni derivano dalla circostanza che le amministrazioni dello Stato per talune norme specifiche possono, già oggi, detenere risorse su conti correnti bancari o postali. Le movimentazioni di tali conti, oltre a non trovare rappresentazione nel bilancio dello Stato (nel quale è contabilizzato il solo versamento sul conto), avvengono al di fuori della tesoreria dello Stato, con conseguenti effetti anche sulla liquidità disponibile presso di essa e, quindi, sul fabbisogno. L’esigenza di intervenire sulla materia sembra trovare riscontro nella circostanza che su tali gestioni è stata recentemente avviata una prima ricognizione, che tuttavia non ha al momento carattere esaustivo. Tale ricognizione, che fa comunque riferimento alle sole gestioni relative ad interventi, escluse quindi quelle relative alle strutture dei ministeri, è stata fornita con l’elenco allegato al disegno di legge di bilancio 2016 relativo alle gestioni fuori bilancio e agli altri fondi che non rientrano nei bilanci ordinari. Detto elenco (previsto dall’articolo 31-bis della legge n. 196/2009), che costituisce l’allegato 4 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e finanze, include, oltre alle gestioni contabili aperte presso la Tesoreria dello Stato, anche alcuni conti bancari, cui si applicherebbe la norma in commento.
A tal fine, il comma 1 dell’articolo 44-quater prevede che l’apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato sia consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta dell’amministrazione competente che, precisa la norma, deve essere debitamente motivata e documentata.
Si prevede inoltre che gli interessi realizzati su tali depositi siano versati all’entrata del bilancio dello Stato; viene inoltre disposto un sistema sanzionatorio in caso di apertura di conti bancari o postali in assenza di apposita previsione normativa o autorizzazione ministeriale, a norma del quale le somme giacenti sui conti vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al Ministero competente. In tale circostanza è prevista anche una sanzione pecuniaria a carico del dirigente o del funzionario delegato responsabile, stabilita in misura non inferiore al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorato di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all’entrata.
Il comma 2 dell’articolo medesimo disciplina le modalità di monitoraggio delle gestioni in questione, introducendo, per le amministrazioni dello Stato, l’obbligo di trasmissione annuale al Ministero dell’economia – il 31 gennaio - dell’elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità, nonché le relative giacenze al 31 dicembre dell’anno precedente. E’ poi prevista la trasmissione trimestrale (l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre) della rendicontazione dei flussi finanziari e delle giacenze conti correnti bancari e postali, con riferimento, rispettivamente al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi ed all’anno precedente. Per assicurare tali obblighi di trasmissione si dispone che il mancato adempimento nei termini rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare.
In fase di prima applicazione, per l’anno 2016 la trasmissione delle informazioni previste dal comma 2 dell’articolo 44-quater è effettuata dalle amministrazioni entro 60 giorni dalla pubblicazione della norma in commento.
Conseguentemente viene modificato l’articolo 346 del Regio Decreto n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) che interviene su analoga materia, sopprimendovi le parole da “È vietato” fino alla fine del comma.
Articolo
10
(Ricorso
al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni)
L’articolo 10, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, introduce una precisazione di carattere tecnico-informatico all’articolo 48 della legge n. 196/2009, relativo al ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni, finalizzata alla semplificazione dell’invio e della ricezione dei dati relativi ai contratti stipulati per operazioni di finanziamento che prevedono quale soggetto debitore un’Amministrazione pubblica.
Più in particolare, si richiede che nell’apposita clausola inserita all’interno dei contratti stipulati per finanziamenti che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica per richiedere l’invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia del perfezionamento dell’operazione di finanziamento sia specificato che i dati devono essere in formato elaborabile.
Articolo
11
(Modifiche
all’articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di
entrata in vigore di norme)
L’articolo 11, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, interviene sul recente decreto legislativo n. 93/2016, che ha potenziato la funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42 della legge n. 196/2009, al fine di modificare la data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte per il piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), ai fini della formazione delle previsioni di bilancio.
Secondo il testo attualmente vigente dell’articolo 9 del D.Lgs. 93/2016, tali norme entrano in vigore dal 1° gennaio 2017. La modifica introdotta dalla norma in esame anticipa l’efficacia delle disposizioni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo[18] (quindi al 16 giugno 2016), esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio.
Articolo
12
(Semplificazione
delle procedure di reiscrizione dei
residui passivi perenti nel bilancio dello Stato)
L’articolo 12, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, modifica l’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270[19], in relazione alla procedura per la reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti qualora il capitolo di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.
In tal caso, le attuali procedure prevedono,
in attuazione del citato comma 2 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 270/2001, che le
somme trasferite dagli appositi Fondi di riserva per la riassegnazione dei
residui passivi perenti siano assegnate ad un generico capitolo del
competente centro di responsabilità.
La modifica introdotta dall’articolo
in esame stabilisce, invece, l’assegnazione delle relative somme nell’ambito della
pertinente unità di voto (il Programma di spesa), ad apposito capitolo
di nuova istituzione o nuovo articolo di capitolo già esistente, avente
le medesime caratteristiche e finalità del capitolo soppresso.
In merito si ricorda che, in base alla normativa al momento vigente[20], i residui “propri” relativi alle spese correnti e alle spese in conto capitale, impegnate ma non ancora pagate, sono mantenuti in bilancio per i due esercizi successivi a quello nel quale le somme corrispondenti sono state inizialmente stanziate.
Decorsi i suddetti termini, tali residui sono eliminati dal conto del bilancio, in quanto perenti in via amministrativa. Poiché a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa, il relativo importo viene riscritto come debito nel conto del patrimonio[21].
Le somme eliminate dal conto del bilancio possono
pertanto essere reiscritte in bilancio, con riassegnazione ai pertinenti
capitoli di spesa delle relative somme prelevate dagli appositi Fondi speciali
per la riassegnazione dei residui perenti delle spese, istituiti, ai sensi
dell’articolo 27 della legge di contabilità, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia, qualora il creditore ne richieda il pagamento, una
volta accertata la fondatezza della
richiesta[22].
Il trasferimento di somme dai suddetti Fondi
speciali e la loro corrispondente iscrizione sull’apposito capitolo di
provenienza dell’amministrazione competente, hanno luogo, ai sensi
dell’articolo 27, comma 2, della legge n. 196/2009, mediante decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e
riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli di
bilancio interessati.
La modifica introdotta dall’articolo in esame
intende, in sostanza, favorire la chiarezza espositiva dei dati di bilancio,
prevedendo che l’imputazione della somma reiscritta avvenga, in relazione alla
nuova struttura del bilancio per azioni, come riformata ai sensi del D.Lgs. n.
90/2016, ad un capitolo di bilancio (o articolo) che riporti le medesime caratteristiche
di quello originario, in linea con i principi di chiarezza e di specializzazione
del bilancio dello Stato.
Si ricorda qui come la disciplina sui residui passivi sia stata rivista dal D.Lgs. n. 93/2016, emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 42 della legge n. 196/2009, volta al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e al potenziamento della funzione del bilancio di cassa.
Le modifiche normative recate dal citato decreto legislativo alla disciplina sui residui passivi acquistano peraltro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017, come previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. medesimo.
In particolare, l’articolo
6 del D.Lgs. n. 93/2016 è intervenuto sulla normativa prevedendo
l'abrogazione degli articoli 36 e 53 del Regio Decreto n. 2440 del 1923 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato) che disciplinano, rispettivamente, i termini di conservazione dei
residui di parte corrente e di conto capitale e la procedura per l'accertamento
di tali residui, le cui disposizioni sono state interamente riscritte nei
nuovi articoli articolo 34-bis
e 34-ter introdotti nella legge di
contabilità. La normativa sui residui passivi è stata
peraltro aggiornata anche con riferimento alle novità introdotte nella nuova
disciplina dell'impegno contabile, collegata alla riformulazione dell'articolo
34 della legge di contabilità così come novellato dall'articolo 3 del D.Lgs. n.
93/2016.
Articolo
13
(Comitato
per gli indicatori di benessere equo e sostenibile)
L’articolo 13, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, prevede l’istituzione del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) presso l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Tale Comitato è:
§ istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l’economia e le finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
§ presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato;
§ composto dal Presidente dell’ISTAT, dal Governatore della Banca d’Italia (o loro rappresentanti delegati), da due esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca;
§ incaricato di selezionare e definire, sulla base dell’esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES).
Tali indicatori saranno successivamente adottati con decreto del MEF, previo parere delle Commissioni parlamentari.
La norma contiene, ai commi 3 e 4, una clausola di neutralità finanziaria che prevede che la gratuità della partecipazione al Comitato e l’utilizzo delle risorse dell’ISTAT per il suo funzionamento.
Si segnala che il primo riconoscimento normativo nell’ordinamento nazionale degli indicatori BES si ha con la proposta di legge in esame, all’articolo 1, comma 5, lettera f). Tale disposizione introduce, all’interno dell’articolo 10 sul Documento di economia e finanza (DEF), un comma 10-bis che prevede la redazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, di due documenti:
§ un apposito allegato al DEF, che riporti l’andamento, nell’ultimo triennio, di tali indicatori, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento;
§ una relazione, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, sull’evoluzione dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.
Il benessere equo e
sostenibile
Da oltre cinquant’anni è in atto in ambito internazionale un dibattito sul c.d. “superamento del PIL” come unico indicatore di misurazione del benessere, alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Sono stati pertanto proposti indicatori di benessere, di sostenibilità ambientale, di qualità sociale e di parità tra i sessi, quali strumenti da tenere in considerazione nell’elaborazione, nell’adozione e nella valutazione delle politiche pubbliche, al fine di integrare l’uso degli indicatori macroeconomici, ritenuti non più sufficienti a misurare il grado di benessere di una comunità e a orientare, perciò, le politiche pubbliche.
In ambito internazionale si possono segnalare quelli utilizzati da istituzioni quali l’ONU, l’UE e l’OCSE. In ambito nazionale, da alcuni anni è stato avviato il progetto BES, tramite un’iniziativa congiunta del CNEL e dell’ISTAT, al fine di fornire un significativo contributo in questa direzione.
Tale progetto è finalizzato all’individuazione delle misure più idonee a rappresentare il progresso del Paese e dei territori verso l’incremento del benessere dei cittadini. Esso considera 12 dimensioni (articolate in 130 indicatori) - Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e patrimonio culturale, Ambiente, Ricerca e innovazione, Qualità dei servizi - selezionate attraverso un processo di condivisione democratica promosso in Italia da CNEL e ISTAT che si sono impegnati ad elaborare uno strumento capace di misurare gli elementi fondanti del benessere in Italia e nei suoi territori.
Dal progetto scaturisce ogni anno un rapporto, giunto alla sua terza edizione con il “Rapporto BES 2015”.
Il CNEL e l’ISTAT hanno dato vita anche al « BES delle province » per la costruzione di indicatori territoriali per la governance di area vasta e il progetto « UrBES », promosso dalla rete delle città metropolitane dell’Associazione nazionale dei comuni italiani insieme con l’ISTAT, propone un sistema di indicatori del benessere per le città metropolitane e per alcuni comuni capoluogo.
Articolo
14
(Proroga
del termine per l’esercizio della delega al Governo per l’adozione di un testo
unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)
L’articolo 14, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, posticipa di un anno – al 31 dicembre 2017 - i termini per l’esercizio della delega relativa all’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria, di cui all’articolo 50, comma 2 della legge 196 del 2009, già più volte prorogato e fissato, da ultimo, al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 23 giugno 2014, n. 89, di conversione in legge del D.L. n. 66/2014.
Si ricorda che l’articolo 1 della legge n. 89/2019 di
conversione del D.L. n. 66/2014, con i commi da 2 a 10, interviene su alcuni
dei termini di delega recati dalla legge di contabilità e finanza pubblica n.
196/2009 – e, precisamente, agli articoli 40 (completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato), 42 (riordino della disciplina della
gestione del bilancio e potenziamento della funzione del bilancio di cassa) e
50 (testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di
tesoreria) - il cui termine di esercizio era
già scaduto al 1° gennaio 2014,.
Per tale motivo, i commi citati non si sono limitati a modificare il
termine di attuazione delle suddette deleghe, ma hanno riformulato nel loro complesso le
norme di delega, rinviando poi, per i principi e criteri direttivi, a
quelli stabiliti dei rispettivi articoli della suddetta legge di contabilità.
Per quel che concerne, in particolare, l’adozione
del decreto legislativo recante un testo
unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria,
i commi da 8 a 10 dell’articolo 1 della legge n. 89/2014, recano una nuova delega legislativa al Governo da esercitarsi entro il 31 dicembre 2016, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall’articolo 50, comma 2,
della legge di contabilità medesima.
Tali principi e criteri sono in
particolare:
§ la semplificazione e razionalizzazione
dei procedimenti amministrativi contabili, coordinando le disposizioni in
materia di responsabilità dei dirigenti; la riorganizzazione dei conti di
tesoreria ed il loro raccordo con gli schemi di classificazione del bilancio
dello Stato;
§ la razionalizzazione della disciplina
della tesoreria unica; l’adeguamento della disciplina contabile e della
normativa di finanza pubblica in considerazione del potenziamento della funzione
del bilancio di cassa;
§ la modifica o l’abrogazione delle norme
preesistenti incompatibili con la legge di contabilità.
Lo schema di decreto legislativo è
inviato alla Camera e al Senato per l’espressione, entro sessanta giorni, del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari e, decorsi i sessanta giorni, il decreto può essere comunque
adottato. Il Governo, nell’ipotesi in cui non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere e rende comunicazioni in merito;
decorsi trenta giorni, il decreto può essere adottato in via definitiva, ed
entro i dodici messi successivi all’entrata in vigore possono essere adottate
disposizioni integrative e correttive.
Articolo
15
(Copertura finanziaria)
L’articolo 15 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, quantificati pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Alla copertura di tali oneri, in base alle modifiche apportate in sede referente, si provvede:
§ quanto a 975.000 euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188[23], della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato (lett. a);
§ quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce: «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» indicate nella tabella allegata alla deliberazione del CIPE n. 114/2015 del 23 dicembre 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016), che reca la programmazione delle risorse relative al Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 (lett. b).
Si ricorda, al riguardo, che con delibera n. 114 del 23 dicembre 2015 il CIPE ha approvato il “Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020”, assegnando ad esso un importo complessivo di 142,2 milioni a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a valere sulla voce “risorse residue a disposizione” della tabella allegata alla delibera n. 10/2015, con la quale sono state programmate le risorse di cofinanziamento nazionale relative al ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020[24].
§ quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze relativo al bilancio 2016-2018 (lett. c).
Come già detto
nella parte introduttiva del presente dossier, sulla legge n. 196/2009 sono
recentemente intervenuti i decreti legislativi che hanno riformato la struttura
del bilancio dello Stato (D.Lgs. 90/2016 “struttura”) e potenziato la funzione del bilancio
di cassa (D.Lgs. 93/2016 “cassa”),
che hanno recepito il parere parlamentare reso sui due schemi (rispettivamente,
A.G. 264
e A.G. 265).
La tabella che
segue ha lo scopo di evidenziare le
modifiche apportate sulla legge di
contabilità dapprima dai due decreti
legislativi e, successivamente, dalla proposta
di legge in esame, nel testo
modificato dalla Commissione.
La prima colonna
della tabella riporta pertanto (su sfondo grigio) il testo originario
della legge n. 196/2009, da cui sono state escluse le norme non interessate da
modifiche né dai decreti legislativi né dalla proposta di legge in esame. Le
parti della legge n. 196/2009 soppresse dai decreti legislativi sono
rappresentate col carattere barrato.
La seconda colonna
riporta il testo della legge n. 196/2009 come risultante dai decreti
legislativi, distinguendo con l’utilizzo del colore rosso le modifiche derivanti dal
decreto legislativo “struttura” e con il colore blu quelle del decreto
legislativo “cassa”.
Nella medesima colonna, le parti soppresse o sostituite dalla proposta di legge
in esame sono rappresentate col carattere barrato.
Nella terza
colonna, il testo già modificato dai due decreti legislativi viene integrato
con le modifiche apportate dalla proposta di legge in esame, evidenziate in
carattere verde.
Si
segnala che tale tabella non esaurisce il contenuto dei due decreti
legislativi e della proposta di legge in esame, in quanto essa contiene soltanto
le disposizioni dei citati provvedimenti che recano novelle alla legge di
contabilità.
Legge n. 196/2009 |
Legge n. 196/2009 |
Legge n. 196/2009 |
|
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
|
1. Ai fini del controllo parlamentare sulla
finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati
delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da
soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica. |
1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza
pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica |
1. Ai fini del controllo parlamentare sulla
finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite
intese, alle informazioni risultanti
da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte
informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo
della finanza pubblica, anche al fine
di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento |
|
2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle
finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di
legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35
con i rispettivi allegati. |
2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle
finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di
legge e le leggi di cui agli articoli |
2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle
finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di
legge e le leggi di cui agli articoli 21, 33 e 35
con i rispettivi allegati. |
|
|
|
2-bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni
di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e
riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del Codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. |
|
3. I decreti di variazione al bilancio adottati
in conseguenza dell’approvazione di provvedimenti legislativi sono resi
disponibili, sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, il giorno
successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti. |
3. I decreti di variazione al bilancio adottati
in conseguenza dell’approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili,
sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, il giorno successivo a
quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti. |
3. I decreti di variazione al bilancio adottati
in conseguenza dell’approvazione di provvedimenti legislativi sono resi
disponibili, sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, il giorno
successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti. |
|
4. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le
proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte
della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni
dalla data della loro adozione. |
4. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le
proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte
della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni
dalla data della loro adozione. |
4. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le
proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte
della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni
dalla data della loro adozione. |
|
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
|
1.
L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione. |
1.
L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione. |
1.
L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione. |
|
2.
Gli strumenti della programmazione sono: a)
il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il
10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari; b)
la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 20
settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari; c)
il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15
ottobre di ogni anno; d)
il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro
il 15 ottobre di ogni anno; e)
il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30
giugno di ogni anno; f)
gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da
presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno; g)
gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche
diverse dallo Stato. |
2.
Gli strumenti della programmazione sono: a)
il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il
10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari; b)
la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il
d)
il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro
il e)
il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30
giugno di ogni anno; f)
gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da
presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno; g)
gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche
diverse dallo Stato. |
2.
Gli strumenti della programmazione sono: a)
il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il
10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari; b)
la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni
parlamentari; c) abrogata; d)
il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro
il 20
ottobre di ogni anno; e)
il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30
giugno di ogni anno; f)
gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da
presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno; g)
gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche
diverse dallo Stato. |
|
3.
I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la
terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di
cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il
relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni
parlamentari di cui alla medesima lettera a). |
3.
I documenti di cui al comma 2, lettere |
3.
I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e),
sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione
del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma
2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo
parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni
parlamentari di cui alla medesima lettera a). |
|
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
|
1.
Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in
coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF. |
1.
Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in
coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF. |
1.
Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in
coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF. |
|
2.
Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera m), nella
Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis, viene definito il
quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno,
caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e
rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno,
in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori,
stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce gli
interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni,
province e comuni. |
2.
Anche ai fini dell'attuazione |
2.
Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g), nella Nota di aggiornamento del DEF di cui
all'articolo 10-bis, viene definito il quadro di riferimento normativo per il
concorso
agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali,
caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e
rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica da parte degli enti territoriali, in coerenza con gli
obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce gli interventi necessari per
il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni. |
|
3.
In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi
aggregati da fissare nell'ambito del DEF e le regole previste per il singolo
ente in ragione della categoria di appartenenza. |
3.
|
3. Abrogato. |
|
4.
Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito degli obiettivi di cui al
comma 3, la Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis e la
legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle
amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e
dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato
individuato per l'intera pubblica amministrazione. |
4 |
4. Abrogato. |
|
Articolo
9 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
|
1.
Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati
al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30
aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di
condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita. |
1.
Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati
al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30
aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di
condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita. |
1.
Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati
al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30
aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di
condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita. |
|
|
|
1-bis. Il progetto di documento
programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del
regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il
15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il medesimo termine. |
|
2.
Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni
dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla
loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a
norma dei rispettivi regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di cui
all'articolo 4. |
2.
Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni
dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla
loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a
norma dei rispettivi regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di cui
all'articolo 4. |
2.
Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni
dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla
loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a
norma dei rispettivi regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di cui
all'articolo 4. |
|
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla
trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello
dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e
delle misure prospettate dalle linee guida, nonché delle loro implicazioni
per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità
e del Programma nazionale di riforma. |
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla
trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello
dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e
delle misure prospettate dalle linee guida, nonché delle loro implicazioni
per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità
e del Programma nazionale di riforma. |
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla
trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello
dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e
delle misure prospettate dalle linee guida, nonché delle loro implicazioni
per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità
e del Programma nazionale di riforma. |
|
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
|
1.
Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è
composto da tre sezioni. |
1.
Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è
composto da tre sezioni. |
1.
Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è
composto da tre sezioni. |
|
2.
La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui
all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni
richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice
di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico
riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del
debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: a)
gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e
di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi
articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche
relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli
enti di previdenza e assistenza sociale; b)
l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli
eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità; c)
l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per
l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con
le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del
patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun
anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla
crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del
lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei
parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza
pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici; c-bis)
un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della
Commissione più aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo
scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della Commissione,
con particolare riferimento alle variabili esogene adottate; d)
le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle
amministrazioni pubbliche; e)
gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto
dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di
riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della
manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di
cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una
tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); f)
l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi
di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui
alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le
quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi; g)
il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto
economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di
riferimento; h)
le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si
intende adottare per garantirne la sostenibilità; i)
le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito
rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita
del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo
primario; l)
informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci
pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre
2011. |
2.
La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui
all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni
richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice
di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico
riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del
debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: a)
gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e
di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi
articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche
relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli
enti di previdenza e assistenza sociale; b)
l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli
eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità; c)
l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per
l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con
le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del
patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun
anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla
crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del
lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei
parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza
pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici; c-bis)
un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della
Commissione più aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo
scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della
Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate; d)
le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle
amministrazioni pubbliche; e)
gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto
dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di
riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della
manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di
cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una
tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); f)
l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi
di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui
alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le
quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi; g)
il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto
economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di
riferimento; h)
le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si
intende adottare per garantirne la sostenibilità; i)
le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito
rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita
del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del
saldo primario; l)
informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci
pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre
2011. |
2.
La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui
all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni
richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice
di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico
riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del
debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: a)
gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e
di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi
articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi
alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di
previdenza e assistenza sociale; b)
l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli
eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità; c)
l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per
l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con
le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del
patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun
anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla
crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del
lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei
parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza
pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici; c-bis)
un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della
Commissione più aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo
scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della
Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate; d)
le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle
amministrazioni pubbliche; e)
gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto
dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di
riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della
manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di
cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una
tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati
per i sottosettori di cui alla lettera a), anche ai
fini di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge
24 dicembre 2012, n. 243; f)
l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi
di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui
alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le
quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi, anche ai fini di quanto previsto
dall’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n.
243; g)
il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto
economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di
riferimento; h)
le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si
intende adottare per garantirne la sostenibilità; i)
le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito
rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita
del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del
saldo primario; l)
informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci
pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre
2011. |
|
3.
La seconda sezione del DEF contiene: a)
l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni
pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli
obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui
all'articolo 10-bis; b)
le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio
successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera c), e, per la
parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle
prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico
dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle
eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto
economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per
l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali
indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici,
nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni
pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle
amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al
comma 2, lettera a), nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree
sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; c)
un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali
aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno
al triennio successivo; d)
le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di
cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di
copertura; e)
in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e con i loro
eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione
della spesa delle amministrazioni pubbliche; f)
le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei
principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con
particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla
protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche
e sul relativo costo medio. |
3.
La seconda sezione del DEF contiene: a)
l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni
pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli
obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui
all'articolo 10-bis; b)
le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio
successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera c), e, per la
parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle
prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico
dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle
eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle
amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in
corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e
le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con
l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono
inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni
pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera
a), nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con
evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; c)
un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali
aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno
al triennio successivo; d)
le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di
cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di
copertura;
f)
le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei
principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con
particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla
protezione sociale e alla sanità, |
3.
La seconda sezione del DEF contiene: a)
l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni
pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli
obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui
all'articolo 10-bis; b)
le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio
successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera c), e, per la
parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle
prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico
dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle
eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto
economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per
l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali
indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici,
nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni
pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle
amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al
comma 2, lettera a), nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree
sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; c)
un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali
aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno
al triennio successivo; d)
le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di
cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di
copertura; e) abrogata; f)
le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei
principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con
particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla
protezione sociale e alla sanità, sul debito
delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonché sull’ammontare della spesa per
interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati. |
|
4.
In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono
esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali
di cui al comma 3, lettera b). |
4.
In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono
esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali
di cui al comma 3, lettera b). |
4.
In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono
esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali
di cui al comma 3, lettera b). |
|
5.
La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di
cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le
informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche
linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza
sezione indica: a)
lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale
scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; b)
gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica
che incidono sulla competitività; c)
le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti
per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici
indicati nella prima sezione del DEF; d)
i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita
dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e
di aumento dell'occupazione. |
5.
La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di
cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le
informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche
linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza
sezione indica: a)
lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale
scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; b)
gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica
che incidono sulla competitività; c)
le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti
per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici
indicati nella prima sezione del DEF; d)
i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita
dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e
di aumento dell'occupazione. |
5.
La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di
cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le
informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche
linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza
sezione indica: a)
lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale
scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; b)
gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica
che incidono sulla competitività; c)
le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti
per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici
indicati nella prima sezione del DEF; d)
i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita
dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e
di aumento dell'occupazione. |
|
|
|
5-bis. Qualora
nell’imminenza della presentazione del DEF si verifichino gli eventi
eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la
relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata
alle Camere come annesso al DEF. |
|
6.
In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati
alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni
omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e
concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di
quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma 1,
nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo
9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale,
organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti
parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di
legge collegati. |
6.
In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati
alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni
omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e
concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di
quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui |
6.
In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati
alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni
omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e
concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di
quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 21, comma 1-bis, secondo periodo, nonché all'attuazione del Programma nazionale
di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi di
carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo
dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i
termini per l'esame dei disegni di legge collegati. |
|
7.
Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica
relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate,
evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati
conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla
sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli
interventi. |
7.
Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica
relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate,
evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati
conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla
sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli
interventi. |
7.
Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica
relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate,
evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati
conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla
sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli
interventi. |
|
8.
In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo
all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. |
8.
In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo
all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. |
8.
In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo
all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. |
|
9.
In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri
interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi
internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui
relativi indirizzi. |
9.
In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri
Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli
obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale,
e sui relativi indirizzi. |
9.
In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri
Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli
obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale,
e sui relativi indirizzi. |
|
10.
In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello
Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo
disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le
risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie
economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti
locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano. |
10.
In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello
Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo
disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le
risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie
economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti
locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano. |
10.
In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello
Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo
disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le
risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie
economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti
locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano. |
|
|
|
10-bis. In apposito allegato al DEF,
predisposto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati
forniti dall’ISTAT, sono riportati l’andamento, nell’ultimo triennio, degli
indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal
Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso
l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché le previsioni
sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base
delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica
economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del
Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5. |
|
|
|
10-ter. Con
apposita relazione, predisposta dal Ministro dell’economia e delle finanze,
sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, da presentare alle Camere per la
trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di
ciascun anno, è evidenziata l’evoluzione dell’andamento degli indicatori di
benessere equo e sostenibile (BES), di cui al comma 10-bis, sulla base degli
effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. |
|
11.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a
integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono
riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure
contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad
assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni
originarie e le relative motivazioni. |
11.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a
integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono
riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure
contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad
assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni
originarie e le relative motivazioni. |
11.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a
integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono
riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure
contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad
assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni
originarie e le relative motivazioni. |
|
Articolo 10-bis |
Articolo
10-bis |
Articolo 10-bis |
|
1.
La Nota di aggiornamento del DEF contiene: a)
l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo
10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di
tali obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione
europea, nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per
l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; b)
in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio
dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; c)
le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione
alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma
di stabilità e al Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
1;
d)
in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e
con i loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del Patto di stabilità
interno e le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, da applicare nel caso di mancato
rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità interno, nonché il
contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso
di convergenza previsto dall'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009,
come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. |
1.
La Nota di aggiornamento del DEF contiene: a)
l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo
10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di
tali obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione
europea, nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per
l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; b)
in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello
Stato e di saldo di cassa del settore statale; c)
le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione
alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma
di stabilità e al Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
1;
|
1.
La Nota di aggiornamento del DEF contiene: a)
l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo
10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di
tali obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione
europea, nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per
l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; b)
in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio
dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; c)
le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione
alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma
di stabilità e al Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
1; c-bis)
i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il
triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari
attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a). d) abrogata |
|
2.
Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di
finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n.
42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le
linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma
2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10
settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì
trasmesso il parere di cui al primo periodo . |
2.
Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di
finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n.
42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le
linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma
2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10
settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì
trasmesso il parere di cui al primo periodo . |
2.
Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di
finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n.
42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le
linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma
2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10
settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì
trasmesso il parere di cui al primo periodo. |
|
3.
La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni
programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del
bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle
relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in
scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo
ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da
avviare. |
3.
La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni
programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del
bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle
relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in
scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo
tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi
programmi da avviare. |
3.
La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni
programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del
bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle
relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in
scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo
tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi
programmi da avviare. |
|
4.
Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze
allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere
pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e
della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando
quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché
quelle che restano ancora da erogare. |
4.
Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze
allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere
pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e
della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando
quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché
quelle che restano ancora da erogare. |
4.
Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze
allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere
pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e
della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando
quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché
quelle che restano ancora da erogare. |
|
5.
In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 è esposta, in
allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio
dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali
ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera
nonché dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari
alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della
completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30,
comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo dà inoltre conto
della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi
pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. |
5.
In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 è esposta, in
allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio
dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali
ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento
dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri
competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati
necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A
seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo dà
inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica
dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. |
5.
In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 è esposta, in
allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio
dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali
ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento
dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri
competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati
necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A
seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo dà
inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica
dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. |
|
5-bis.
La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata altresì da un rapporto
programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre,
eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o
superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si
sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo
intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli
interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorità della tutela
dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e
dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone
economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e
culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e
dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi
cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di
eliminazione, riduzione, modifica o conferma. |
5-bis.
La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata altresì da un rapporto
programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre,
eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o
superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si
sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo
intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli
interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorità della tutela
dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e
dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente
o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della
ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione
tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla
entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione,
riduzione, modifica o conferma. |
5-bis.
La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata altresì da un rapporto
programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre,
eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o
superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si
sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo
intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli
interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorità della tutela
dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e
dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone
economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e
culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e
dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi
cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di
eliminazione, riduzione, modifica o conferma. |
|
6.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, qualora per finalità
analoghe a quelle di cui al medesimo comma 1, lettera a), ovvero per il
verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti
degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che
rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento
nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti,
nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare. |
|
6. Qualora nell’imminenza
della presentazione della nota di aggiornamento al DEF si verifichino gli
eventi eccezionali di cui all’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n.
243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere
presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento al DEF. |
|
7.
In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati
eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui all'articolo 10,
comma 6. |
7.
In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati
eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui all'articolo 10,
comma 6. |
7.
In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati
eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui all'articolo 10,
comma 6. |
|
Articolo
11 |
Articolo
11 |
Articolo 11 |
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1.
La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale
di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure
qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi
programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, con i loro eventuali
aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis, della presente legge. Nel corso
del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti
degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche,
la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a
quello in corso. |
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Abrogato |
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2.
La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per
il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla
legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli
obiettivi. |
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|
3.
La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale.
Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In
particolare, essa indica: a)
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie
pregresse specificamente indicate; b)
le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le norme
necessarie alla eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali e le
altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione,
afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi
in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si
riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento
dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni
delle regioni e degli enti locali; (35) b-bis)
le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione
fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento
spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi; (36) c)
gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti
tabelle; d)
gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma
e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui
quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle
spese obbligatorie; e)
gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma
e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti,
delle riduzioni e delle rimodulazioni; f)
gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma
e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte
corrente; g)
l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel
bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto
importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato
nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di
lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali; h)
altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità
dalle leggi vigenti; i)
norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando
escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo
quanto previsto dalla lettera m); l)
norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui
all'articolo 17, comma 13; m)
le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di
stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e
10-bis, comma 1, lettera d), nonché a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato
dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. |
|
|
|
3-bis. Le eventuali maggiori
entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali disposta ai sensi del
comma 3, lettera b), sono attribuite di norma al Fondo per la riduzione della
pressione fiscale. |
|
|
|
4.
Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto
riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti
dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo. Il medesimo prospetto,
aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di
legge, è allegato alla legge di stabilità. |
|
|
|
5.
Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilità sono
articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si
riferiscono. |
|
|
|
6.
In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di
stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove
finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di
parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie,
extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni
di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio
pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente
rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono essere
utilizzati per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata disposte
dalla legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del
risparmio pubblico. |
|
|
|
7.
In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6, le
nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati
ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante
dalle conseguenti deliberazioni parlamentari. |
|
|
|
8.
In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i
provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi
dell'articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le
ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l), del
presente articolo. |
|
|
|
9.
Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui
all'articolo 17, comma 3, è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa. La
nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di
bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche
amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui
saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i
criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre
le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo
quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del relativo conto di
cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il
triennio di riferimento. |
|
|
|
10.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità contiene
altresì la valutazione di cui all'articolo 10-bis, comma 3, secondo periodo,
in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo
disegno di legge. |
|
|
|
Articolo
12 |
Articolo
12 |
Articolo 12 |
|
1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese
di aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per
l'anno precedente. |
|
Abrogato |
|
Articolo
14 |
Articolo
14 |
Articolo 14 |
|
1.
In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti
della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1
dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato provvede a: a)
consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli
elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati
decreti attuativi; b)
valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel
corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi; c)
monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di
finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno; d)
effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla
regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche,
ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle
amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti
territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare
eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì
alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di
cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle
verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità
di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli
obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge; e)
consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di
cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica. |
1.
In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti
della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1
dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato provvede a: a)
consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi
acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti
attuativi; b)
valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel
corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi; c)
monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di
finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno; d)
effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla
regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni
pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle
amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti
territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare
eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì
alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di
cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle
verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità
di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli
obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge; e)
consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di
cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica. |
1.
In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti
della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1
dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato provvede a: a)
consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli
elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati
decreti attuativi; b)
valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel
corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi; c)
monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di
finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno; d)
effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla
regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni
pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle
amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti
territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare
eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì
alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di
cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle
verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità
di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli
obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge; e)
consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di
cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica. |
|
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1,
l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17
maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le
informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. |
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1,
l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17
maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le
informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. |
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1,
l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17
maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le
informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. |
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3. Il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente,
entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto
consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni
settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche
tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE). |
3.
Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione
sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con
indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni
pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema
informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). |
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente,
entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto
consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni
settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche
tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE). |
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4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30
novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una
relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche,
riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi
nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime
secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 3,
lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione
presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale
del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle
relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni
sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del
bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul
ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione
economica e funzionale. |
|
4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una
relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche
riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi
nove mesi dell'anno. La relazione
pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima
annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche. |
|
5. Il Dipartimento delle finanze e il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente,
l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con
cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze
provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate
delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai
principali provvedimenti tributali adottati in corso d'anno. Le relazioni di
cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in
materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse
e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni
relative all'attività accertativa e alla riscossione. |
5. Il Dipartimento delle finanze e il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente,
l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con
cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze
provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate
delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai
principali provvedimenti tributali adottati in corso d'anno. Le relazioni di
cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in
materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse
e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni
relative all'attività accertativa e alla riscossione. |
5. Il Dipartimento delle finanze e il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle
entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un
rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a
monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure
tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali
provvedimenti tributali adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al
comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia
di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e
tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni
relative all'attività accertativa e alla riscossione. |
|
6. Le amministrazioni pubbliche, con
esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti
tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi
su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le
disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali. |
6. Le amministrazioni pubbliche, con
esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti
tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi
su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le
disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali. |
6. Le amministrazioni pubbliche, con
esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti
tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi
su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le
disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali. |
|
6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni
pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente
accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni
pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente
accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni
pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente
accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
|
7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti
tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi
sul territorio nazionale. |
7. Gli enti di previdenza trasmettono
mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con
criteri uniformi sul territorio nazionale. |
7. Gli enti di previdenza trasmettono
mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con
criteri uniformi sul territorio nazionale. |
|
8.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata,
stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il
Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni
alla codificazione stabilita. |
8.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata,
stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il
Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni
alla codificazione stabilita. |
8.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata,
stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il
Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni
alla codificazione stabilita, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del
piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, previsto dall'articolo 4 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate
contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso. |
|
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità
portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i
flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione
SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro
il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di
riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. |
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità
portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i
flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione
SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro
il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di
riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. |
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità
portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i
flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione
SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro
il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di
riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. |
|
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE
agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla
trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. |
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE
agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla
trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. |
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE
agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla
trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. |
|
11. Le amministrazioni pubbliche che non
adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono
effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In
allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni
inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6. |
11. Le amministrazioni pubbliche che non
adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono
effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In
allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni
inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6. |
11. Le amministrazioni pubbliche che non
adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono
effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In
allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni
inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6. |
|
Articolo
17 |
Articolo
17 |
Articolo 17 |
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1.
In attuazione dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o
maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento
da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di
spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere
secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia
deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra
l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata
esclusivamente attraverso le seguenti modalità: a)
mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti
dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative
di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per
regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali; b)
mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove
dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità
speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione
nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come
copertura; c)
mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto
capitale. |
1.
a)
mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti
dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative
di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per
regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali; b)
mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove
dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità
speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione
nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come
copertura; c)
mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto
capitale. |
1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, e dall’articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti
nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite
massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla
contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente
comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle
previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai
sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater. La copertura
finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori
entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità: a) mediante utilizzo degli
accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia
l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte
corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per
regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali; c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale. |
|
|
|
1.1. In ogni caso,
per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori
oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse
derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai
sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né
quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che
risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. |
|
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a
quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono
finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. |
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a
quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono
finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. |
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a
quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono
finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. |
|
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi.
Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della
materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli
effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione
degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti
legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri
sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema
di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi
del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti
mezzi di copertura. |
2.
Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari
per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di
conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti
dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al
momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi
dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è
allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà
conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. |
2.
Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari
per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di
conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti
dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al
momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi
dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è
allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà
conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. |
|
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di
iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere
corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione,
nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente
e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione
delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa
agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in
relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato
un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione
ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di
cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni
elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme
di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni
tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del
conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti. |
3.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di
decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica,
predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli
oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con
la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri
annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale
e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla
relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del
bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e
dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche
amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica
tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti
parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio
dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi
aggiornamenti. |
3.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di
decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica,
predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli
oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con
la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri
annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici
previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli
effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni
pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche
amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica
tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti
parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio
dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti. |
|
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al
comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti
tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e
compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria. |
4.
Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti
legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli
effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di
cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la
verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì
i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della
stessa copertura finanziaria. |
4.
Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti
legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli
effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di
cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la
verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì
i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della
stessa copertura finanziaria. |
|
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte
legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica
della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione
all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso,
entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di
trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni
deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato
telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui
il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al
comma 3. |
5.
Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la
relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli
emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel
termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla
programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni
dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la
relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne
le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è
tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3. |
5.
Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la
relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli
emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della
quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere
trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione
all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso,
entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di
trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni
deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato
telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui
il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al
comma 3. |
|
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati,
a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità
di cui al comma 3. |
6.
I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei
proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al
comma 3. |
6.
I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei
proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al
comma 3. |
|
|
|
6-bis. Per le disposizioni corredate di
clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli
elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi
di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già
esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le
finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può
essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria. |
|
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite
all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico
impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo
unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato
giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici
omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le
ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per
la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole
di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi
idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di
finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse
già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le
finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce
altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità
della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti
indicati dal comma 12. |
7.
Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico
impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di
proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per
le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione
contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa
attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed
economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In
particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi
demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per
la verifica delle quantificazioni. |
7.
Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico
impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di
proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per
le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione
contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa
attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed
economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In
particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi
demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per
la verifica delle quantificazioni. |
|
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del
passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento. |
8.
La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di
cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del
provvedimento tra i due rami del Parlamento. |
8.
La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di
cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del
provvedimento tra i due rami del Parlamento. |
|
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate
nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti
legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura
recate dalla legge di delega. |
9.
Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione
sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate
nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle
coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato
e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi
e le norme di copertura recate dalla legge di delega. |
9.
Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione
sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate
nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle
coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti
legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega. |
|
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei
relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto
raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse
autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. |
10.
Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i
limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti
limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa
cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del
decreto per l'anno in corso alla medesima data. |
10.
Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i
limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti
limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa
cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del
decreto per l'anno in corso alla medesima data. |
|
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non
territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. |
11.
Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle
finanze -. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche
attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al
comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza,
dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. |
11.
Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle
finanze -. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche
attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al
comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza,
dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. |
|
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 10 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione
delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di
riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il
Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro
competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce
alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei
metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle
predette leggi. |
|
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di
spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di
scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. |
|
|
|
12-bis. Qualora siano in procinto di
verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater,
sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede per l'esercizio
in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione
del Ministero competente nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell’articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non
siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei
ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di
previsione della spesa nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai
precedenti periodi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, per il relativo parere da rendere entro il termine
di sette giorni dalla data della trasmissione, corredati di apposita
relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai
fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si
esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, i decreti possono
essere adottati in via definitiva. |
|
|
|
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso
dell’esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del
comma 13. |
|
|
|
12-quater. Per gli
esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che
eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure
correttive della maggiore spesa di carattere normativo |
|
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché
riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti
iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze
definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. |
13.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 |
13.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è
applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della
Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente
suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in
materia di personale dall'articolo
61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
|
14. Le
disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa
governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di
bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati. |
14. Le disposizioni contenute nei
provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le
missioni di spesa e i relativi programmi interessati. |
14. Le disposizioni contenute nei
provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le
missioni di spesa e i relativi programmi interessati. |
|
Articolo
18 |
Articolo
18 |
Articolo 18 |
|
1.
La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla
copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano
approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli
obiettivi indicati nel DEF. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono
indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi
ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di
stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti
legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I
fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la
cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi
esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei
provvedimenti legislativi che li utilizzano. |
1.
La |
1.
La prima
sezione della legge di bilancio prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi
che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi
nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. In tabelle allegate alla prima sezione
della legge di bilancio sono indicate, distintamente per la parte
corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura
dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella
relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, con apposite note,
sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al
presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini
della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi
programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti
legislativi che li utilizzano. |
|
2. Le quote dei fondi di cui al
presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese
di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili
esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di
emergenza economico-finanziaria. |
2. Le quote dei fondi di cui al
presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese
di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili
esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di
emergenza economico-finanziaria. |
2. Le quote dei fondi di cui al
presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle
previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 77,
secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di
primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze
connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria. |
|
3.
Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a
disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte
capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi
internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta
valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce
purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri
in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di
spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di
appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e
delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto
consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove
o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti
legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del
quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dall'articolo
11, comma 3, lettera a). |
3.
Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a
disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte
capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi
internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta
valida anche |
3.
Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni
di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale
non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di
bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la
copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la
conclusione dell’esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati
alle Camere entro l’anno ed entrati in vigore entro l’anno successivo, nonché
per le leggi approvate entro l’anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
entro l’anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal
fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi
alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25
gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero
dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese sono comunque
iscritte nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale entrano in vigore le
norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi
previsti dall'articolo
21, comma 1-ter, lettera a). |
|
Articolo 19 |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
|
1. Le leggi e i provvedimenti che comportano
oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e
l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci,
annuali e pluriennali. |
1. Le leggi e i provvedimenti che comportano
oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e
l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci,
annuali e pluriennali. |
1. Le leggi e i provvedimenti che comportano
oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e
l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci,
annuali e pluriennali. |
|
2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano
nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre
amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni
o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le
metodologie di copertura previste dall'articolo 17. |
2. Ai sensi dell'articolo 81, |
2. Ai sensi dell'articolo 81, terzo
comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che
prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza
di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove
funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine
utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17. |
|
Articolo
21 |
Articolo 21 |
Articolo 21 |
|
1.
Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base
della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF. |
|
1.
Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo
triennale e si compone di due sezioni. |
|
|
Cfr. abrogato art. 11, commi 1 e 2 |
1-bis. La prima sezione del disegno di
legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e
provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione
vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa
contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure
quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo
10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis. |
|
|
Cfr. abrogato art. 11, comma 3, lett. a)
Cfr. abrogato art. 11, comma 3, lett. b-bis) Cfr. abrogato art. 11, comma 3, lett. c) Cfr. abrogato art. 11, comma 3, lett. g)
Cfr. abrogato art. 11, comma 3, lett. l)
Cfr. abrogato art. 11, comma 3, lett. m) |
1-ter. La prima sezione del disegno di
legge di bilancio contiene esclusivamente: a) la determinazione
del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio
di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del
conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10,
comma 2; b) norme in materia
di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel
triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda
sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la
soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle
entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti
autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi; c) norme volte a
rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva
ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi; d) gli importi dei
fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; e) l'importo
complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento,
al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo
48,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e alle modifiche
del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle
amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto
dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o
all'emanazione dei provvedimenti negoziali; f) eventuali norme
recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui
all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia
dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari
derivanti dalle sen tenze definitive di cui al medesimo comma 13
dell'articolo 17; g) le norme
eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli
obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243. |
|
|
Cfr. abrogato art. 11, comma 7 |
1-quater. Le nuove o maggiori spese
disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in
conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo
10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari. |
|
|
|
1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15,
comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno
di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di
carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica
o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle
previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto
disegno di legge. |
|
|
|
1-sexies. La
seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della
legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni
per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno di cui, rispettivamente,
alle lettere a) e c) del comma 5, e delle rimodulazioni proposte ai sensi
dell'articolo 23. |
|
2.
Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per
ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con
riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di
attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali
aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi
strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è
affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente
all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente
raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification
of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò
non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni
COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di
attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di
diversa finalizzazione ricompresi nel programma. |
2.
|
2.
La seconda
sezione del disegno di legge di bilancio
espone per l'entrata e distintamente, per ciascun Ministero, per la
spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento
rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per
la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi. I programmi
rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al
perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi
finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell’ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi
strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è
affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente
all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG
(Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi
in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più
funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa
percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto
delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma. |
|
|
2-bis. La
significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun
programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa
costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle
amministrazioni. |
2-bis. La significatività dei programmi
del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro
di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i
processi di riorganizzazione delle amministrazioni. |
|
|
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente
effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e
delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell’attribuzione
dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive
competenze. |
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente
effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e
delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell’attribuzione
dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive
competenze. |
|
3. In relazione ad ogni singola unità di voto
sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio
si riferisce; c) le previsioni delle entrate e delle spese
relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si
riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto
residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria. |
3. In relazione ad ogni singola unità di voto
sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio
si riferisce; c) le previsioni delle entrate e delle spese
relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si
riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto
residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria. |
3. In relazione ad ogni singola unità di voto
sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio
si riferisce; c) le previsioni delle entrate e delle spese
relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si
riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto
residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria. |
|
4.
Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui
al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di
personale, e le spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui
all'articolo 40, in appositi allegati agli stati
di previsione della spesa sono indicate, per ciascun programma, per
macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non
rimodulabili. |
4.
Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui
al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di
personale, e le spese d'investimento. In appositi
allegati agli stati di previsione della spesa è indicata, per ciascun
programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale
nonché la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e
di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5. |
4.
Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui
al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di
personale, e le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
previsione della spesa è indicata, per ciascun programma la distinzione tra
spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di
oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di
cui, rispettivamente, alle lettere a),
b) e c) del comma 5. |
|
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
|
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in: a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano l’evoluzione, determinati
sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri
inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi
passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa
disposizione normativa; b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato
quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto
delle esigenze delle amministrazioni. |
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in: a)
oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o
parametri che ne regolano l’evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri
atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese
obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni,
pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle
derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento
di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione
normativa; b)
fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione
legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di
spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; c)
spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle
lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle
amministrazioni. |
|
8.
Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. |
8.
Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono
rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. |
8.
Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. |
|
9.
Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere
b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di
impegno e di pagamento. |
9.
Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere
b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di
impegno e di pagamento. |
9.
Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere
b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di
impegno e di pagamento. |
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10.
Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito
dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa
distinti per Ministeri, |
10.
Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito
dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa
distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al
triennio. |
10.
Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito
dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa
distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al
triennio. |
|
11. Ciascuno stato di previsione
riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed
e): a) la nota integrativa al
bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la
previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per
ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente
carattere ricorrente. Per la spesa,
b) una scheda illustrativa
di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei
corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per
le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono
contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di
funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione
del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione
delle spese correnti e di quelle in conto capitale.
d) per ogni programma un
riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;
f) il budget dei costi della
relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo
le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il
budget espone le previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di
collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. |
11. Ciascuno stato di
previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio a) la nota integrativa al
bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la
previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per
ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente
carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le
informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera
e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il
contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti.
Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di
riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi
riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota
integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati
che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e
formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di
risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con
il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto
dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
d) per ogni programma un
riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale; e) soppressa f) il budget dei costi della
relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo
le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il
budget espone le previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di
collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. |
11. Ciascuno stato di
previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio: a) la nota integrativa al
bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la
previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun
titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere
ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di
riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in
coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis,
comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna
azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento
con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti
legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa
riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le
amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e
formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di
risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con
il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto
dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
b) soppressa; c) per ogni programma
l'elenco delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle
voci del piano dei conti integrato di cui all’articolo 38-ter; d) per ogni programma un
riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;
f) il budget dei costi della
relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo
le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il
budget espone le previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il
prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche
alle previsioni finanziarie di bilancio. |
|
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un
rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di
esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime
di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi
dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e
dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le
misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice
che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli
economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese
fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le
quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto
effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle
medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. |
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un
rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di
esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime
di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi
dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e
dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le
misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice
che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli
economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese
fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le
quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto
effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle
medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. |
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un
rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di
esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime
di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi
dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e
dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le
misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice
che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli
economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese
fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le
quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto
effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle
medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. |
|
|
Cfr. abrogato
comma 16 |
11-ter. Nella seconda sezione del disegno
di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio
di riferimento, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore
statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b),
l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero,
al netto di quelli da rimborsare. |
|
12.
Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare
formano oggetto di apposita nota di variazioni. |
|
12. Gli effetti
finanziari derivanti dalle modifiche apportate alla prima sezione del disegno
di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare sono integrati nella
seconda sezione attraverso un'apposita nota di variazioni. |
|
|
Cfr. abrogato
art. 11, comma 10 |
12-bis. l disegno di legge di bilancio è
corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati: a) la
quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione
normativa introdotta nell'ambito della prima sezione; b) i criteri essenziali
utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle
previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione; c) elementi di
informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del
saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di
cui all'articolo 10-bis, comma 1. |
|
|
Cfr. abrogato
art. 11, comma 4 |
12-ter. Alla
relazione tecnica prevista dal comma 12-bis sono allegati, a fini
conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli
effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta
nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto
riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle
variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello
Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e
sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni
pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno
di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. |
|
|
Cfr. abrogato art. 11, comma 9 |
12-quater. Al disegno di legge di
bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a
fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto
economico delle pubbliche amministrazioni. In particolare, essa indica: a) elementi di
dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da
finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo
10- bis, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e
debitorie pregresse; b) i contenuti della
manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari
settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli
stessi; c) le previsioni del
conto economico delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto
all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle medesime
pubbliche amministrazioni, integrate con gli effetti delle modificazioni
proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento. |
|
|
|
12-quinquies. La nota
tecnico-illustrativa di cui al comma 12-quater è aggiornata al passaggio
dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. |
|
|
13. Abrogato |
|
|
14. L'approvazione dello stato di
previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei
totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è
disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con
riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa. |
14. L'approvazione dello stato di
previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei
totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è
disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con
riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa. |
14. L'approvazione dello stato di
previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei
totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è
disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con
riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa. |
|
15. L'approvazione dei fondi previsti
dagli articoli 26,
27,
28
e 29 è disposta con apposite norme. |
15. L'approvazione dei fondi previsti
dagli articoli 26,
27,
28
e 29 è disposta con apposite norme. |
15. L'approvazione dei fondi previsti
dagli articoli 26,
27,
28
e 29 è disposta con apposite norme. |
|
16.
Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello
Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno
del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1,
lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare. |
|
16. Abrogato. |
|
17.
Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni
interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini
della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai
responsabili della gestione. |
17.
|
17.
Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate,
le unità di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unità elementari di bilancio
ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai
responsabili della gestione. Nelle more dell’assegnazione delle risorse ai
responsabili della gestione da parte dei Ministri, è autorizzata la gestione
sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell’esercizio precedente. |
|
18. Agli stati di previsione della
spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i
conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. |
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli
enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli
per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non
risulta trasmesso il conto consuntivo. |
18.
Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati,
secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla
data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta
trasmesso il conto consuntivo. |
|
Articolo 22 |
Articolo 22 |
Articolo
22 |
|
1. Il bilancio pluriennale di previsione è
elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli
obiettivi indicati nel DEF, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio
pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e
programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente: a) l'andamento delle entrate e delle spese in
base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente,
di cui all'articolo 21; b) le previsioni sull'andamento delle entrate e
delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DEF-
bilancio pluriennale programmatico. |
|
Abrogato |
|
2.
Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della
legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate
e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente. |
|
|
|
|
Articolo 22-bis |
Articolo 22-bis |
|
|
1. Nell’ambito del contributo dello Stato alla
definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi
programmatici indicati nel Documento di economia e finanza di cui
all’articolo 10, e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme
indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun
anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali
obiettivi riferiti al successivo triennio, possono essere definiti in termini
di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive
rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da
conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse
alle priorità politiche del Governo. |
1.
Nell’ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di
finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel
Documento di economia e finanza di cui all’articolo 10, e di quanto previsto
dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento
programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti
obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali obiettivi riferiti al
successivo triennio, possono essere definiti in termini di limiti di spesa,
comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle
previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo
conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorità politiche
del Governo. |
|
|
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa
di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli
obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza,
propongono gli interventi da adottare |
2.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri,
sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici
indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli interventi da
adottare con il disegno di legge di bilancio. |
|
|
3. Dopo l’approvazione della legge di bilancio, il Ministro
dell’economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in
appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio del
conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantità e
qualità di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati
gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il
relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di
ciascun anno con appositi decreti interministeriali e pubblicati sul sito
internet del Ministero dell’economia e delle finanze. I medesimi accordi
possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi
legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi. |
3.
Dopo l’approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell’economia e
delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi,
le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi
di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A
tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in
essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi
sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti
interministeriali e pubblicati sul sito internet del Ministero dell’economia
e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in
considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli
obiettivi oggetto dei medesimi accordi. |
|
|
4. Il Ministro
dell’economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato
di attuazione degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede
trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell’economia e delle finanze entro il 15 luglio. |
4. Il Ministro dell’economia e
delle finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione
degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da
ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze entro il 15 luglio. |
|
|
5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e delle
finanze, con riferimento agli accordi in essere nell’esercizio precedente,
una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi
previsti e le motivazioni dell’eventuale mancato raggiungimento degli stessi,
tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai
sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono
allegate al Documento di economia e finanza. |
5.
Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei
Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento agli
accordi in essere nell’esercizio precedente, una relazione che illustra il
grado di raggiungimento dei risultati ivi previsti e le motivazioni
dell’eventuale mancato raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di
quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei commi 3 e 4.
Le relazioni di cui al periodo precedente sono allegate al Documento di
economia e finanza. |
|
Articolo
23 |
Articolo 23 |
Articolo 23 |
|
1.
In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto
delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero
dell'economia e delle finanze, |
1 |
1. Ai fini della
definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli
schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno
di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita
circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i
Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei
programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai
sensi dell’articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il
raggiungimento dei medesimi obiettivi anche
mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse. |
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|
1-bis. Al
fine di garantire tempestività nell’erogazione delle risorse, a decorrere
dall’anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono
essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna
Amministrazione e in quello dell’entrata importi corrispondenti a quote di
proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate
finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.
L’ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato
all’andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio
precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla
data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle
entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui
il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti
iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell’esercizio di
riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno
di legge ai fini dell’assestamento delle previsioni di bilancio di cui
all’articolo 33, comma 1. |
1-bis.
Al fine di garantire tempestività nell’erogazione delle risorse, a decorrere
dall’anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono
essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna
Amministrazione e in quello dell’entrata importi corrispondenti a quote di
proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate
finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.
L’ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato
all’andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio
precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla
data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle
entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui
il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti
iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell’esercizio di
riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno
di legge ai fini dell’assestamento delle previsioni di bilancio di cui
all’articolo 33, comma 1. |
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|
1-ter. Ai
fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini
della gestione e della rendicontazione, delle proposte da parte dei responsabili
della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di
cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano
finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate
indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di
riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento
delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle
somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in
ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l’ammontare
complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. |
1-ter.
Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai
fini della gestione e della rendicontazione, delle proposte da parte dei
responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di
competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un
apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene
dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel
periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa
destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella
destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le
dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando
l’ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. |
|
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità
e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse
richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di
attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni
precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il
Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze
illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle
attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta
successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da
ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo
anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati
conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza
della spesa nonché della coerenza tra la previsione del
cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi
risultati della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze
tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al
rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività
di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1. |
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità
e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse
richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di
attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni
precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa nonché della
coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di
formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione. A tal fine
il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze
illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle
attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1. |
|
3.
Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate
in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna
missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito
allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni
legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo. |
|
3. Con la seconda
sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione,
possono essere: a) rimodulate in via
compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b),
nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di
competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti
di cui al comma 1-ter, restando
comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per
finanziare spese correnti; b) rifinanziate,
definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le
dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste
a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all’articolo
21, comma 5, lettera b). |
|
|
|
3-bis. Con la
seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte
anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio
dalle leggi vigenti. |
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|
3-ter. In appositi allegati conoscitivi
al disegno di legge di bilancio sono indicate, per ciascun Ministero e per
ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone
la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali
allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di
bilancio tra i due rami del Parlamento. |
|
4.
Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in
base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a
legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze. |
4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di
legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro
dell'economia e delle finanze. |
4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di
legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro
dell'economia e delle finanze. |
|
5. La legge di bilancio è formata
apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate
dalla legge di stabilità. |
|
5. Abrogato |
|
|
5-bis. Il
Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al precedente comma
1-ter è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di
bilancio approvata. |
5-bis. Il Piano finanziario dei
pagamenti (Cronoprogramma) di cui al precedente comma 1-ter è aggiornato
sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata. |
|
Articolo
24 |
Articolo 24 |
Articolo 24 |
|
1.
I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello
Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81
della Costituzione. |
1.
I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello
Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81
della Costituzione. |
1.
I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello
Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81
della Costituzione. |
|
2.
Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere
iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali
spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in
bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. |
2.
Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere
iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali
spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in
bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. |
2.
Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere
iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali
spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in
bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. |
|
3.
Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire
fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati
in base all'articolo 40, comma 2, lettera p). |
3.
Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi
al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base
all'articolo 40,
comma
2, lettera p). |
3.
Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire
fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati
in base all'articolo 40,
comma
2, lettera p). |
|
4. È vietata altresì l'assegnazione
di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le
quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a
scopo determinato. |
4. È vietata altresì l'assegnazione
di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le
quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a
scopo determinato. |
4. È vietata altresì l'assegnazione
di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le
quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a
scopo determinato. |
|
5.
Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai
capitoli di spesa di particolari entrate. |
5.
Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione di particolari entrate alle unità elementari di bilancio ai
fini della gestione e della rendicontazione. |
5.
Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione di
particolari entrate alle unità elementari di bilancio ai fini della gestione
e della rendicontazione. |
|
|
5-bis. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al
finanziamento di specifici interventi o attività. |
5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi
stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata
del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici
interventi o attività. |
|
Articolo 25 |
Articolo 25 |
Articolo 25 |
|
1. Le entrate dello Stato
sono ripartite in: a) titoli, a seconda che
siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione
e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti; b) ricorrenti e non
ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia
prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi; c) tipologie, ai fini
dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti; d) categorie, secondo la
natura dei cespiti; e) capitoli, eventualmente
suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della
rendicontazione. |
1. Le entrate dello Stato
sono ripartite in: a) titoli, a seconda che
siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione
e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti; b) ricorrenti e non
ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia
prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi; c) tipologie, ai fini
dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti; d) categorie, secondo la
natura dei cespiti; e) unità
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
eventualmente suddivise in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai
fini della rendicontazione. |
1. Le entrate dello Stato
sono ripartite in: a) titoli, a seconda che
siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione
e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti; b) ricorrenti e non
ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia
prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi; c) tipologie, ai fini
dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti; d) categorie, secondo la
natura dei cespiti; e) unità elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente
suddivise in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della
rendicontazione. |
|
2. Le spese dello Stato sono ripartite in: a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo; b) programmi, ai fini dell'approvazione
parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, c) |
2. Le spese dello Stato sono ripartite in: a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo; b) programmi, ai fini dell’approvazione
parlamentare, come definiti all’articolo 21, comma 2, secondo periodo; c) unità elementari di bilancio, ai
fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unità
possono essere ripartite in articoli. |
2. Le spese dello Stato sono ripartite in: a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo; b) programmi, ai fini dell’approvazione
parlamentare, come definiti all’articolo 21, comma 2, secondo periodo; c) unità elementari di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in
articoli. |
|
|
2-bis. Fino
alla conclusione dell’esercizio precedente a quello individuato ai sensi
dell’articolo 25-bis, comma 8, le
unità elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai
capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l’oggetto
della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e
funzionale delle spese in essi iscritte. 2-ter.
Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in
macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di
quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi,
per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per
investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è
esposto il rimborso di passività finanziarie. |
2-bis. Fino alla conclusione
dell’esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 8, le unità elementari di
bilancio di cui alla lettera c) del
comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le
spese dello Stato sono ripartite secondo l’oggetto della spesa. I capitoli
sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in
essi iscritte. 2-ter. Durante il medesimo periodo di
cui al comma 2-bis, i programmi di
spesa di cui alla lettera b) del
comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per
interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi
di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte
corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome
previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie. |
|
3.
La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri
adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti
del settore della pubblica amministrazione. |
3.
La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri
adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti
del settore della pubblica amministrazione. |
3.
La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri
adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti
del settore della pubblica amministrazione. |
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3-bis. Ai fini della classificazione economica le spese sono
ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale
o necessarie per il rimborso di prestiti. |
|
4. In allegato allo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro
contabile da cui risultino: a) le categorie in cui viene classificata la
spesa di bilancio secondo l'analisi economica; b) le classi fino al terzo livello della
classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi
funzionale. |
4. In allegato allo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro
contabile da cui risultino: a) le categorie in cui viene classificata la
spesa di bilancio secondo l'analisi economica; b) le classi fino al terzo livello della
classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi
funzionale. |
4. In allegato allo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro
contabile da cui risultino: a) le categorie in cui viene classificata la
spesa di bilancio secondo l'analisi economica; b) le classi fino al terzo livello della
classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi
funzionale. |
|
5.
In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da
aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della
legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di
classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i
programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità
nazionale. A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente
codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo
l'applicazione di criteri di prevalenza. |
5.
In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da
aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della
legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di
classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i
programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità
nazionale. A tutte le unità elementari di bilancio,
ai fini della gestione e della rendicontazione, e, al loro interno, a
ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e
di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri
di prevalenza. |
5.
In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da
aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della
legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di
classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i
programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità
nazionale. A tutte le unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è
attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di
terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza. |
|
6.
La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere
anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione. |
6.
La numerazione delle unità di voto, delle categorie e delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, può essere anche discontinua in relazione alle
necessità della codificazione. |
6.
La numerazione delle unità di voto, delle categorie e delle unità elementari
di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, può essere anche
discontinua in relazione alle necessità della codificazione. |
|
7. Nel quadro generale
riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di
cassa, è data distinta indicazione: a) del risultato
differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il
totale delle spese correnti («risparmio pubblico»); b) del risultato
differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni
riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la
concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti
(«indebitamento o accrescimento netto»); c) del risultato differenziale
delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le
spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo
netto da finanziare o da impiegare»); d) del risultato
differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
(«ricorso al mercato»). |
7. Nel quadro generale
riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di
cassa, è data distinta indicazione: a) del risultato
differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il
totale delle spese correnti («risparmio pubblico»); b) del risultato
differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni
riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la
concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti
(«indebitamento o accrescimento netto»); c) del risultato
differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da
tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti
(«saldo netto da finanziare o da impiegare»); d) del risultato
differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
(«ricorso al mercato»). |
7. Nel quadro generale
riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di
cassa, è data distinta indicazione: a) del risultato
differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il
totale delle spese correnti («risparmio pubblico»); b) del risultato
differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni
riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la
concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti
(«indebitamento o accrescimento netto»); c) del risultato
differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da
tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti
(«saldo netto da finanziare o da impiegare»); d) del risultato
differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
(«ricorso al mercato»). |
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|
Articolo 25-bis |
Articolo 25-bis |
|
|
1. I programmi di spesa, come definiti
all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in azioni. |
1. I programmi di spesa, come definiti
all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in azioni. |
|
|
2. Le azioni costituiscono un livello
di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità
della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto
della legislazione vigente. |
2. Le azioni costituiscono un livello di
dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità
della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma. |
|
|
3. Ai fini della loro individuazione,
le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche: a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una
stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4; b) specificano la finalità della spesa in termini di: 1) settori o aree omogenee di
intervento; 2) tipologie dei servizi o categorie di
utenti; 3) tipi di attività omogenee; 4) categorie di beneficiari di
trasferimenti o contribuzioni in denaro; 5) ogni altro elemento che descriva
esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa; c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il
profilo delle finalità; d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più
possibile, stabili nel tempo. |
3. Ai fini della loro individuazione, le azioni
devono presentare le seguenti caratteristiche: a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al
raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4; b) specificano la finalità della spesa in termini
di: 1) settori o aree omogenee di intervento; 2) tipologie dei servizi o categorie di utenti; 3) tipi di attività omogenee; 4) categorie di beneficiari di trasferimenti o
contribuzioni in denaro; 5) ogni altro elemento che descriva
esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa; c) corrispondono a insiemi omogenei di
autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità; d) sono significative sotto il profilo finanziario
e, quanto più possibile, stabili nel tempo. |
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4. Le azioni possono contenere spese di
natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della
rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono
iscritte all'interno di un'unica azione. 5. A fini conoscitivi, per ciascuna
azione, è assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci
della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui
all'articolo 38-ter, distinguendo,
in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale. 6. Con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni
del bilancio dello Stato. |
4. Le azioni possono contenere spese di natura
economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della
rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono
iscritte all'interno di un'unica azione. 5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è
assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della
classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui
all'articolo 38-ter, distinguendo,
in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale. 6. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni
del bilancio dello Stato. |
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7. Al fine di consentire l'adeguamento
dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di
formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di
valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui
ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall’esercizio 2017 fino
alla conclusione dell’esercizio precedente a quello individuato ai sensi del
comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa
in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste
carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della
gestione e della rendicontazione, dall’articolo 25, comma 2-bis.
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7. Al fine di consentire l'adeguamento dei
sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione,
gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare
l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall’esercizio 2017 fino alla
conclusione dell’esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma
8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in
azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste
carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della
gestione e della rendicontazione, dall’articolo 25, comma 2-bis.
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8. Con riferimento a ciascun esercizio
finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale
in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle
Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale
dello Stato di cui all’articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale
valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, è stabilito l’esercizio finanziario a
decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio
ai fini della gestione e della rendicontazione ed è conseguentemente
aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui
all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della relazione di cui
al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi
del comma 6. |
8. Con riferimento a ciascun esercizio
finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in
merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle
Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale
dello Stato di cui all’articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale
valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, è stabilito l’esercizio finanziario a
decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio
ai fini della gestione e della rendicontazione ed è conseguentemente
aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui
all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della relazione di cui
al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi
del comma 6. |
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Articolo 27 |
Articolo
27 |
Articolo
27 |
|
1.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale,
rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei
residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate,
con apposito articolo, dalla legge del bilancio. |
1.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale,
rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei
residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate,
con apposito articolo, dalla legge del bilancio. |
1.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale,
rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui
passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito
articolo, dalla legge del bilancio. |
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2.
Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro
corrispondente iscrizione |
2.
Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro
corrispondente iscrizione alle unità elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo
mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare
alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle
di cassa delle unità elementari di bilancio
interessate. |
2.
Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro
corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano
sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa delle unità elementari di
bilancio interessate. |
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Articolo
30 |
Articolo
30 |
Articolo 30 |
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1. Le leggi pluriennali di spesa
in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza
relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza
attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la
legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti
dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e). |
1. Le leggi
pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le
quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Ai sensi
dell’articolo 23, comma 1-ter, con
la legge di bilancio le suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto
previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno
di legge di bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte. |
1. Le leggi pluriennali di spesa
in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza
attribuite a ciascun anno interessato. Ai sensi dell’articolo 23, comma
1-ter, con la legge di bilancio le suddette quote sono rimodulate in
relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito
allegato al disegno di legge di bilancio è data apposita evidenza delle
rimodulazioni proposte. |
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2.
Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere
impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1
ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti
devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di
bilancio. |
2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono
assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al
comma 1. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti
delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le somme stanziate annualmente nel
bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non
impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite
ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la
legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a
quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza
nell’apposito allegato di cui al comma 1. |
2.
Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti
dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1. I relativi
pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni
annuali di bilancio. Le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato,
relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura
dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di
spese permanenti, possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella
competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti, dandone evidenza nell’apposito allegato di cui al
comma 1. |
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3.
Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi
pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda,
le relative modalità di utilizzo, mediante: a)
autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a
stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di
ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende
assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del
beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di
credito; b)
spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali
stabilite dalla legge. |
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura
degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante: a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere
sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di
credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal
caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso
specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo
direttamente all'istituto di credito; b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo
le cadenze temporali stabilite dalla legge. |
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura
degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante: a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere
sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di
credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal
caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso
specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo
direttamente all'istituto di credito; b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo
le cadenze temporali stabilite dalla legge. |
|
4.
Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le
modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione
dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con
distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base
di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le
spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie. |
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento
dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo
sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento
del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota
interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere
il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività
finanziarie. |
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento
dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo
sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento
del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota
interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere
il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività
finanziarie. |
|
5.
La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi
pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla
data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le
relative operazioni di mutuo. |
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già
state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o
in parte le relative operazioni di mutuo. |
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già
state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o
in parte le relative operazioni di mutuo. |
|
6.
Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale
previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse
indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di
spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla
legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d). Nel caso in
cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del
triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere. |
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi
nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel
caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge |
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi
nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel
caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 23, comma 3,
lettera b). Nel caso in cui
l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio
di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere. |
|
7.
Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna
legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui
di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano
previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le
giacenze in essere alla medesima data. |
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Abrogato. |
|
8.
Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine
di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia
delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale
destinati alla realizzazione di opere pubbliche. |
8. Il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la
trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai
finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere
pubbliche. |
8.
Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine
di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia
delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale
destinati alla realizzazione di opere pubbliche. |
|
9.
I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al
fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e
definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del
programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001,
n. 443,
e successive modificazioni; b) predisposizione da parte del Ministero competente di
linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli
investimenti; c) garanzia di indipendenza e professionalità dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi
di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora
manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente
complesse; d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex
post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali,
rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; e)
separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso
la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a
seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica
degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il
completamento della progettazione definitiva; f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di
relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi
con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati
ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere; g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso
di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti. |
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e
selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto
riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n.
443, e successive modificazioni; b) predisposizione da parte del Ministero competente di
linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli
investimenti; c) garanzia di indipendenza e professionalità dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi
di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora
manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente
complesse; d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex
post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali,
rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; e) separazione del finanziamento dei progetti da quello
delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo
progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di
valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si
accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva; f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di
relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi
con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati
ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere; g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso
di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti. |
9.
I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi: a)
introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al
fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e
definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del
programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001,
n. 443,
e successive modificazioni; b)
predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie
e standardizzate per la valutazione degli investimenti; c)
garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso
l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con
il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalità e per valutazioni particolarmente complesse; d)
potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e
sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli
scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; e)
separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso
la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a
seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica
degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il
completamento della progettazione definitiva; f)
adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento
e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato
telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi
complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo
stato di realizzazione delle opere; g)
previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei
tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle
opere entro i termini stabiliti. |
|
10.
Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia
espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso
tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. |
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
adottati. |
10.
Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia
espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso
tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. |
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|
11.
Abrogato |
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Articolo
33 |
Articolo 33 |
Articolo 33 |
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1.
Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle
finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle
previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui
attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31
dicembre precedente. |
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini
dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto
dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. |
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento
delle previsioni di bilancio
formulate
a legislazione vigente, anche sulla
scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di
rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. |
|
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti
legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di
previsione indicando, per ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza
sia di cassa. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, le dotazioni sia di competenza sia di cassa. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascuna
unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le
dotazioni sia di competenza sia di cassa. |
|
3.
Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte,
limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le
dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le
modalità indicate dall'articolo 23, comma 3. |
3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono
essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni
compensative tra le dotazioni finanziarie |
3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono
essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni
compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando
comunque precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per
finanziare spese correnti. |
|
4.
Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni
compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma,
relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle
spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese
correnti. |
4. Con decreto del Ministro
competente, da comunicare alla Corte dei Conti, per motivate esigenze,
possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell’ambito di
ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori
legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del medesimo comma 5
dell’articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti. |
4. Con decreto del Ministro competente, da
comunicare alla Corte dei Conti, per motivate esigenze, possono essere
rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, le dotazioni finanziarie nell’ambito di ciascun programma del proprio
stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b),
e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo
21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale
per finanziare spese correnti. |
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4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere
disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa,
nell’ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione
dei fattori legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo
21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale
per finanziare spese correnti. |
4-bis.
Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del
rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, nell’ambito degli
stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori
legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del medesimo comma 5
dell’articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti. |
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|
4-ter. Nell’ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero
possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza
pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa,
aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli
diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21
(investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b),
e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo
21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per
finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter.1, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono
disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta
del Ministro competente |
4-ter.
Nell’ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere
effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto
stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella
categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi
lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b), e comunque nel
rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo 21. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.
Salvo quanto previsto dal comma 4-ter.1, le variazioni compensative di cui al
primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente |
|
|
4-ter.1. Nel caso in cui le
variazioni compensative di cui al comma 4-ter
abbiano ad oggetto spese concernenti l’acquisto di beni e servizi comuni
a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell’ambito dello
stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell’articolo
4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni
possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale,
cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero
interessato, e dell’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale del
bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei
Conti. |
4-ter.1. Nel caso in cui le variazioni
compensative di cui al comma 4-ter abbiano
ad oggetto spese concernenti l’acquisto di beni e servizi comuni a più centri
di responsabilità amministrativa, gestite nell’ambito dello stesso Ministero
da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono
essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa
capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e
dell’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale del bilancio della
Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei Conti. |
|
|
4-quater. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le
disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere
effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con
decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte
dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere
disposte, tra unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i
pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa
verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. |
4-quater.
Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa
occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni
indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun
stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unità
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti
effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica. |
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|
4-quinquies. Le variazioni di
bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla
ripartizione nel corso dell’esercizio finanziario, anche tra diversi
Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che
non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati. |
4-quinquies. Le variazioni di bilancio
in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel
corso dell’esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da
ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente
previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze su proposta dei Ministri interessati. |
|
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|
4-bis. Il
disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui
si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da
impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera e). La relazione è
aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i
due rami del Parlamento. |
|
|
|
4-ter. Il budget di cui all’articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del
disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle
eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito
dell’esame parlamentare. |
|
Articolo
34 |
Articolo 34 |
Articolo 34 |
|
1.
I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge,
impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in
bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la
competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali
dello Stato dotati di autonomia contabile. |
1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate,
impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in
bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la
competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali
dello Stato dotati di autonomia contabile |
1. I
dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed
ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano
ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre
impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di
autonomia contabile |
|
2.
Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo
Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. 3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto
all'esercizio in corso. 4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle
finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e
l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti
possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei
limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione
vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi,
e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione
ne riconosca la necessità o la convenienza. |
2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione
all’adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni
di spesa, |
2. Con
riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all’adempimento di
obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel rispetto delle
leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando
pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli
impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile..
L’assunzione dei suddetti impegni è possibile solo in presenza della
necessaria copertura finanziaria e dei seguenti elementi costitutivi: la
ragione del debito, l’importo ovvero gli importi da pagare, l’esercizio
finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di
pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L’assunzione
dell’impegno è, altresì, consentita, ferma restando la presenza degli altri
elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei casi di trasferimenti di
somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato
solo all’esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato. |
|
|
3. Per le spese afferenti all’acquisto di beni e servizi, sia di parte
corrente che in conto capitale, l’assunzione dell’impegno è subordinata alla
preventiva registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i
Ministeri per la gestione integrata della contabilità economica e
finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto |
3. Per le
spese afferenti all’acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in
conto capitale, l’assunzione dell’impegno è subordinata alla preventiva
registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la
gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o
degli ordini che ne costituiscono il presupposto |
|
5.
Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni
congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in
cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze
dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi
contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui. |
4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale,
sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui
vengono disposti i relativi pagamenti. |
4. Le
spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate
alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i
relativi pagamenti. |
|
6.
Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi
ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2. |
5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o
interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni
dell'articolo 30, comma 2. |
5. Per gli
impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti
in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2. |
|
7.
Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può
essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del
bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si
astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale
data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di
provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno. |
6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun
impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici
centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese
decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero
pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a: a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti
legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze adottate nell’ultimo mese dell’anno, relative a
riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di
fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, a seguito dell’adozione di un
provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione. |
6. Alla
chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere
assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono
dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti
salvi quelli direttamente conseguenti a: a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti
legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze adottate nell’ultimo mese dell’anno, relative a
riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di
fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, a seguito dell’adozione di un
provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione. |
|
|
7. Al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza
con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente
responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui
capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese
relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e
al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha
l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all’assunzione del
medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti
sulla base del quale ordina e paga le spese. |
7. Al fine
di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive
autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della
gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di
propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse
e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico,
ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare,
contestualmente all’assunzione del medesimo impegno, un apposito piano
finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le
spese. Le informazioni contenute nei piani finanziari di
pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica. |
|
|
8. Il
piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e
presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l’ammontare
del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati
dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data
in cui viene a scadenza l'obbligazione. |
8. Il piano finanziario dei
pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento
stesso, in relazione a ciascun impegno, l’ammontare del debito e l'esatta
individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai
documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a
scadenza l'obbligazione. |
|
|
9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti,
va altresì considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento,
rilevabile nell’ambito della complessiva attività procedimentale antecedente
il pagamento medesimo ed all’interno di ogni singolo atto ad esso collegato. |
9. Ai fini
della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì
considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile
nell’ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il pagamento
medesimo ed all’interno di ogni singolo atto ad esso collegato. |
|
|
10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito
monitoraggio sull’applicazione dei commi 7, 8 e 9. In caso di mancato
rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l’aggiornamento del
piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), l’amministrazione
inadempiente non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli
articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato
il rispetto dei suddetti obblighi. |
10. Gli
uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio
sull’applicazione dei commi 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli
obblighi previsti per la predisposizione e l’aggiornamento del piano
finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), l’amministrazione inadempiente
non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26,
28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il
rispetto dei suddetti obblighi. |
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11. A partire dal 1° gennaio 2017, è fatto divieto di disporre
l’utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese
relative a fitti, censi, canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza
fissi ed accertati. |
11. A partire
dal 1° gennaio 2017, è fatto divieto di disporre l’utilizzo dei ruoli di
spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi,
canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati. |
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|
12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati
informatici. |
12. Le
spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici. |
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|
Articolo 34-bis |
Articolo 34-bis |
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|
1. Salvo che non sia diversamente previsto, gli stanziamenti di parte
corrente non impegnati al termine dell’esercizio costituiscono economie di
bilancio. |
1. Salvo
che non sia diversamente previsto, gli stanziamenti di parte corrente non
impegnati al termine dell’esercizio costituiscono economie di bilancio. |
|
|
2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e
quelli non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti
correnti alle amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio
salvo che l’amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il
termine previsto per l’accertamento dei residui passivi riferiti
all’esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la
permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da
giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal
caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono
riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi. |
2. I
residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo
a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non
pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti
correnti alle amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio
salvo che l’amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il
termine previsto per l’accertamento dei residui passivi riferiti
all’esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la
permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da
giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal
caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono
riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi. |
|
|
3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui,
non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo
che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo
di conservazione è protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo
del mantenimento in bilancio, alle predette somme può applicarsi il disposto
di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo
30. |
3. Le
somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura
dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre
l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa
non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo
di conservazione è protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo
del mantenimento in bilancio, alle predette somme può applicarsi il disposto
di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 30. |
|
|
4. I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo
esercizio successivo a quello dell’assunzione dell’impegno di spesa, si
intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono
riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi. |
4. I
residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio
successivo a quello dell’assunzione dell’impegno di spesa, si intendono
perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. |
|
|
5. Le somme relative a contributi pluriennali ai sensi dell’articolo
30, comma 3, iscritte nel conto dei residui non più dovute al creditore
originario possono essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme
restando le finalità per le quali le risorse sono state originariamente
iscritte in bilancio. L’autorizzazione all’utilizzo delle predette risorse è
concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, previa verifica della sussistenza delle
esigenze rappresentate e della compatibilità dell’operazione con il
mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai sensi della
legislazione vigente. |
5. Le
somme relative a contributi pluriennali ai sensi dell’articolo 30, comma 3,
iscritte nel conto dei residui non più dovute al creditore originario possono
essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per
le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio.
L’autorizzazione all’utilizzo delle predette risorse è concessa dal Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, previa verifica della sussistenza delle esigenze rappresentate e della
compatibilità dell’operazione con il mantenimento dell’equilibrio dei saldi
di finanza pubblica, ai sensi della legislazione vigente. |
|
|
6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre
dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei
residui di cui al comma 5 del presente articolo, sono allegati al rendiconto
generale dello Stato. |
6. I conti
dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente
a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al comma 5 del
presente articolo, sono allegati al rendiconto generale dello Stato. |
|
|
7. La gestione dei residui è tenuta distinta da quella della
competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere
imputata sui fondi della competenza e viceversa. |
7. La
gestione dei residui è tenuta distinta da quella della competenza, in modo
che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della
competenza e viceversa. |
|
|
Articolo 34-ter |
Articolo 34-ter |
|
|
1. Decorso il termine dell’esercizio finanziario, per ogni capitolo di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, è
determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al decreto medesimo sono altresì
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a
carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da
iscrivere nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo
30, comma 2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti all’esercizio
scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono
elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme relative
al precedente periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella
competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di
bilancio. |
1. Decorso
il termine dell’esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, con
decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, è determinata la
somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio
scaduto. In apposito allegato al decreto medesimo sono altresì individuate le
somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere
permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere
nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti all’esercizio scaduto. In
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono elencate,
distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme relative al
precedente periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella
competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di
bilancio. |
|
|
2. Ai fini dell’adozione del predetto decreto le amministrazioni
competenti verificano la sussistenza delle ragioni del mantenimento in
bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali di bilancio le
somme da conservare e quelle da eliminare per economia e per perenzione
amministrativa. |
2. Ai fini
dell’adozione del predetto decreto le amministrazioni competenti verificano
la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano ai
competenti Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da
eliminare per economia e per perenzione amministrativa. |
|
|
3. Gli
uffici di controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui
per impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi
dei commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell’amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. |
3. Gli
uffici di controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui
per impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi
dei commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell’amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. |
|
|
4.
Contestualmente all’accertamento di cui comma 2, nell’ambito del processo di
definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti
per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle
partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in
corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti
indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009. |
4.
Contestualmente all’accertamento di cui comma 2, nell’ambito del processo di
definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti
per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle
partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in
corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti
indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009. |
|
|
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato
al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero
l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente,
successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge
di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo
precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su
base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate. |
5. In
esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei
residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio
di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme
corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere
reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in
coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi
da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate. |
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Articolo 35 |
Articolo 35 |
Articolo 35 |
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1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese
di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo
disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale. |
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio
scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e
programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare
generale. |
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio
scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e
programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota
preliminare generale. |
|
2.
Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una
nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le
indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La
nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni: a)
la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e
la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota
integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), numero 1).
Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori
contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con
riferimento allo scenario socioeconomico e alle priorità politiche, lo stato
di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati
conseguiti e le relative utilizzate, anche con l'indicazione dei residui
accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto
nella nota di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a); b)
la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati
finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli
eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali
indicate nel rendiconto generale.
|
2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per
ciascuna amministrazione una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le
risultanze della gestione; per la spesa, è articolata per missioni e
programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al
bilancio di previsione di cui all’articolo 21, comma 11, lettera a). La nota
integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con riferimento
alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie
economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni
iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello
Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso
dell’esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di
realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui
all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e i
relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto
previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e
delle eventuali criticità riscontrate. |
2.
Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una
nota integrativa. Per
le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la
spesa, è articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni
contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui
all’articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa al rendiconto per
ciascun programma di spesa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra
i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali
scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel
rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione
intervenuti nel corso dell’esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la
valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota
integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il
relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti
rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro
socio economico e delle eventuali criticità riscontrate. |
|
4.
I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per
l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse
finanziarie. |
4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità
e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi
e delle relative risorse finanziarie. |
4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità
e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e
delle relative risorse finanziarie. |
|
|
Articolo 38-bis |
Articolo 38-bis |
|
|
1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza
dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato
adottano, nell’ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilità
economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante
l’adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la
registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed
assicuri l’integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria
con quelle di natura economica e patrimoniale. |
1.
Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza
pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell’ambito della
gestione, a fini conoscitivi, la contabilità economico patrimoniale in affiancamento
alla contabilità finanziaria mediante l’adozione di un sistema integrato di
scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento
gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l’integrazione e la coerenza
delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e
patrimoniale. |
|
|
2. Al fine di garantire l’uniforme attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il
sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture
di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli
Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato
verificano l’uniformità e la corretta tenuta delle scritture contabili e la
puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso
convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva
competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure. |
2.
Al fine di garantire l’uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni
periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a
disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilità integrata
finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del
bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l’uniformità e
la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei
principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte
dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di
controllo contabile di rispettiva competenza, ivi compresi gli aspetti
informatici delle medesime procedure. |
|
|
3. L’ordinamento finanziario e contabile delle
amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili
generali contenuti nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto legislativo, definiti in conformità con i corrispondenti
principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di
garantire l’armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza
pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono
adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle
disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonché a
seguito della sperimentazione di cui all’articolo 38-sexies e delle eventuali
modifiche connesse all’esercizio della delega di cui all’articolo 42. |
3.
L’ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello
Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1,
che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, definiti
in conformità con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l’armonizzazione e il coordinamento dei
bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi
contabili generali sono adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per
tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di
bilancio, nonché a seguito della sperimentazione di cui all’articolo
38-sexies e delle eventuali modifiche connesse all’esercizio della delega di
cui all’articolo 42. |
|
|
4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31
ottobre 2016 ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti
i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali
dello Stato uniformano l’esercizio delle rispettive funzioni di
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono
essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
anche a seguito della sperimentazione di cui all’articolo 38-sexies. |
4.
Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i principi
contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato
uniformano l’esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione,
rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze anche a seguito della
sperimentazione di cui all’articolo 38-sexies. |
|
|
Articolo 38-ter |
Articolo 38-ter |
|
|
1. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un
comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 n. 132, costituito
da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità
finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri
di contabilizzazione. |
1.
Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti
integrato, tenuto conto del regolamento di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica del 4 ottobre 2013 n. 132, costituito da conti che rilevano
le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti
economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. |
|
|
2. Il piano dei conti, mediante il sistema di
contabilità integrata di cui all’articolo 38-bis, persegue le seguenti
finalità: |
2.
Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilità integrata di cui
all’articolo 38-bis, persegue le seguenti finalità: |
|
|
a) l’armonizzazione del sistema contabile delle
amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni
pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91/2011 e n. 118/2011 ai
fini del rispetto dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci
pubblici e del coordinamento della finanza pubblica; |
a)
l’armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello
Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei
decreti legislativi n. 91/2011 e n. 118/2011 ai fini del rispetto dei
principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica; |
|
|
b) l’integrazione e la coerenza tra le rilevazioni
contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale; |
b)
l’integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura
finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale; |
|
|
c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione
e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi,
nonché il monitoraggio in corso d’anno degli andamenti di finanza pubblica
delle amministrazioni centrali dello Stato; |
c)
il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle
entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonché il
monitoraggio in corso d’anno degli andamenti di finanza pubblica delle
amministrazioni centrali dello Stato; |
|
|
d) una maggiore
tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione
contabile una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili,
valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema
di contabilità integrata |
d) una maggiore tracciabilità
delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore
attendibilità e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di
gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilità integrata |
|
|
3. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su
proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sono definite: |
3.
Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero
dell’economia e delle finanze, sono definite: |
|
|
a) le voci del piano dei conti integrato, costituito
dall’elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di
contabilità finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli
necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento; |
a)
le voci del piano dei conti integrato, costituito dall’elenco dei conti
relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilità finanziaria e
dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni
di integrazione, rettifica e ammortamento; |
|
|
b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti
economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio; |
b)
i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai
documenti contabili e di bilancio; |
|
|
c) il livello minimo di articolazione del piano dei
conti per le fasi di riferimento del bilancio; |
c)
il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di
riferimento del bilancio; |
|
|
4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati
con Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze anche a seguito della
sperimentazione di cui all’articolo 38-sexies. |
4.
Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con Decreto del Ministro dell’Economia
e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all’articolo
38-sexies. |
|
|
Articolo 38-quater |
Articolo 38-quater |
|
|
1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari
responsabili della gestione del sistema di contabilità integrata costituisce
nelle rilevazioni contabili una transazione elementare. |
1.
Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della
gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni
contabili una transazione elementare. |
|
|
2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da
una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando
contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e
patrimoniale. |
2.
Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da una codifica che consente
di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci
del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale. |
|
|
3. Entro quattro mesi dalla chiusura della
sperimentazione di cui all’articolo 38-sexies, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definiti il contenuto della codifica
della transazione elementare ed i criteri e le modalità di applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. |
3.
Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all’articolo
38-sexies, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i
criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo. |
|
|
Articolo 38-quinquies |
Articolo 38-quinquies |
|
|
1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8,
e in base agli esiti della sperimentazione di cui al successivo articolo
38-sexies, la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato
è sostituita con quella prevista dalla struttura del piano dei conti
integrato relativamente alla contabilità finanziaria. |
1.
Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, e in base agli esiti
della sperimentazione di cui al successivo articolo 38-sexies, la
codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato è sostituita
con quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato
relativamente alla contabilità finanziaria. |
|
|
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle
codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei
conti integrato. |
2.
Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono
riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato. |
|
|
Articolo 38-sexies |
Articolo 38-sexies |
|
|
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento
di cui all’articolo 38-ter, comma
3, è disciplinata un’attività di sperimentazione della durata di due esercizi
finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli
effetti dell’adozione della contabilità integrata, del piano dei conti
integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la
predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle
missioni, ai programmi e alle azioni di cui all’articolo 25-bis, nonché della codifica provvisoria
di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una
codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all’articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare
le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei
conti finanziario economico e patrimoniale. |
1.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30
giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all’articolo 38-ter, comma 3, è disciplinata
un’attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con
verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti
dell’adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e
del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei
documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e
alle azioni di cui all’articolo 25-bis,
nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il
medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni
elementari di cui all’articolo 38-quater,
comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando
contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e
patrimoniale. |
|
|
Articolo 38-septies |
Articolo
38-septies |
|
|
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita
sperimentazione dell’adozione di un bilancio di genere, per la valutazione
del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in
termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare
una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere |
1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell’adozione di un
bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di
bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e
lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto
delle politiche di bilancio sul genere |
|
|
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, viene
definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della
rendicontazione. |
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, viene definita la metodologia
generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, anche tenendo
conto delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali.
|
|
|
3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono
al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo
schemi contabili, indicatori statistici e modalità di rappresentazione
stabilite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in
collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell’ articolo 10, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2009. |
3.
Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono al Ministero dell'economia
e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili,
indicatori statistici e modalità di rappresentazione stabilite dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con
i contenuti previsti ai sensi, dell’ articolo 10, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo n. 150 del 2009. |
|
|
|
3-bis. Il Ministro
dell’economia e delle finanze trasmette al Parlamento una relazione sulla
sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati
dell’adozione definitiva. |
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|
|
|
|
|
Abrogato (cfr. in proposito
l’articolo 22-bis) |
|
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Articolo 44 |
Articolo 44 |
Articolo 44 |
|
1. Il saldo di cassa del settore statale è il
risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e
della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso
emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine. |
1. Il saldo di cassa del settore statale è il
risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e
della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso
emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine. |
1. Il saldo di cassa del settore statale è il
risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e
della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso
emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine. |
|
2.
Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del
consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori. |
2.
Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del
consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori. |
2.
Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del
consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori. |
|
3. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli
aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il
calcolo degli stessi. |
|
3. abrogato. |
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Articolo 44-bis |
Articolo
44-bis |
|
|
1. A partire dal Conto
riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, il
relativo contenuto è rivisto secondo i criteri di cui al presente articolo e
pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero
dell’economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo
aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai
sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza
ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di
rispettarne l'integrità. |
1. A partire dal Conto riassuntivo
del Tesoro elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo
contenuto è rivisto secondo i criteri di cui al presente articolo e
pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero
dell’economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo
aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi
del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza
ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di
rispettarne l'integrità. |
|
|
2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la
rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al
servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello
Stato sia quella della tesoreria statale. Quest’ultima comprende le
movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione
della liquidità, ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite
sospese da regolare, ai depositi in contanti. |
2.
Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle
riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale,
riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della
tesoreria statale. Quest’ultima comprende le movimentazioni finanziarie
relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidità, ai conti
aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai
depositi in contanti. |
|
|
3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione
del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti della
struttura del bilancio. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione
della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi
o l’estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di
tesoreria. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
all’elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili
della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione
della tesoreria e sono raccordati |
3.
Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio statale sono
distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le
riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione della tesoreria statale sono
distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l’estinguersi di partite
debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria. Il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato provvede all’elaborazione di apposite
tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio
statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono
raccordati con le emissioni nette di titoli di
Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale. |
|
|
Articolo 44-ter |
Articolo 44-ter |
|
|
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 40, comma 2,
lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le
gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre
al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette
gestioni. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i
funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria
sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le
funzionalità per l’emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.
Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine,
ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove
imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data di riconduzione
al regime di contabilità ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili
interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato. L’importo delle aperture di credito ai funzionari
delegati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti
al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente. |
1.
Ai fini dell’attuazione dell’articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su
contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di
contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai
sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i
funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria sono
tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le
funzionalità per l’emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.
Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine,
ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove
imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data di riconduzione
al regime di contabilità ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili
interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato. L’importo delle aperture di credito ai funzionari
delegati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti
al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente. |
|
|
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate
ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da
sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 2-bis, le somme
eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle
amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all’importo
necessario all’estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente
perfezionate, assunte almeno 30 giorni prima della predetta soppressione.
Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della
gestione contabile. |
2.
Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni
operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via
definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 2-bis, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili
soppresse, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e possono essere
riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta,
limitatamente all’importo necessario all’estinzione di eventuali obbligazioni
giuridicamente perfezionate, assunte almeno 30 giorni prima della predetta
soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al
titolare della gestione contabile. |
|
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2-bis. Con il decreto di cui al comma 1
sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle
contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con
riferimento alla destinazione delle risorse residue. |
2-bis. Con il decreto di cui al comma 1
sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle
contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con
riferimento alla destinazione delle risorse residue. |
|
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3. Non rientrano tra le gestioni individuate dai
decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25
novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i
programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati,
nonché i casi di urgenza e necessità. |
3.
Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la
gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni
fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le
gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra più
amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché i casi di urgenza
e necessità. |
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4. A decorrere dall’esercizio 2017, i conti correnti di
tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima
movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono
estinti, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del
Ministero dell’economia e delle finanze. Per le contabilità speciali, resta
fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n.367 e dall’articolo 7, comma 39, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135. |
4.
A decorrere dall’esercizio 2017, i conti correnti di tesoreria centrale per i
quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano
state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalità di cui
al comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle
finanze. Per le contabilità speciali, resta fermo quanto previsto
dall’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n.367 e dall’articolo 7, comma 39, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. |
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5. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui
al comma 1 la disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la
chiusura dell’esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono
essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 61-bis del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. |
5.
Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al comma 1 la
disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la chiusura
dell’esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere
individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 61-bis del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. |
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6. Per le contabilità
speciali non oggetto di soppressione o di riconduzione al regime di
contabilità ordinaria, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, resta fermo
quanto previsto dall’articolo 2, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. |
6. Per le contabilità speciali non
oggetto di soppressione o di riconduzione al regime di contabilità ordinaria,
secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto
dall’articolo 2, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. |
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7. Non è consentita l’apertura di nuove contabilità
speciali, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme
iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le
esclusioni previste della lettera p) dell’articolo 40, comma 2. |
7.
Non è consentita l’apertura di nuove contabilità speciali, i cui fondi siano
costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera p)
dell’articolo 40, comma 2. |
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Articolo
44-quater |
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1. L'apertura di conti presso il sistema
bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione
di specifici interventi e per la raccolta e gestione di versamenti a favore
del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata
dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente,
debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro
sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da
ritenersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o
postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione
normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi
giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tale
circostanza, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono
sanzionati in misura non inferiore al doppio degli interessi maturati durante
il periodo di giacenza, i quali sono pure acquisiti all'entrata del bilancio
dello Stato, maggiorati di un importo pari al 2 per cento delle somme versate
all'entrata. La sanzione è irrogata con decreto del Ministero competente
mediante corrispondente trattenuta sulle competenze degli stessi. |
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2. Le amministrazioni dello Stato
trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio,
l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono
stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative
giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione per ciascuna gestione
della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il
30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime
amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle entrate e delle
spese e la variazione delle giacenze afferenti i conti correnti bancari e
postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi
nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto
termine è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. |
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3. Il competente organo di controllo di
regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di
cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla Direzione
generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni. |
|
|
Articolo 47-bis |
Articolo 47-bis |
|
|
1. Ferme restando le informazioni rese disponibili nel
disegno di legge di bilancio ai sensi dell’articolo 31-bis, comma 2, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono fornite, a fini
conoscitivi, indicazioni quantitative circa l’intermediazione operata dalla
tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Per tale
finalità sono presentate, in apposite tabelle riportate in allegato alla
presente legge, informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di
tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono depositate somme di
cui sono titolari amministrazioni dello Stato, su quelli erogati direttamente
al sistema economico e su quelli aventi destinazioni diverse. Relativamente
ai conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni
dello Stato, sono altresì rappresentati i movimenti in entrata e in uscita
realizzati nell’anno oggetto del rendiconto. |
1.
Ferme restando le informazioni rese disponibili nel disegno di legge di
bilancio ai sensi dell’articolo 31-bis, comma 2, in apposito allegato al
Rendiconto generale dello Stato sono fornite, a fini conoscitivi, indicazioni
quantitative circa l’intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato
sulle somme erogate dal bilancio statale. Per tale finalità sono presentate,
in apposite tabelle riportate in allegato alla presente legge, informazioni
sui pagamenti che sono affluiti su conti di tesoreria, con separata evidenza
dei conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni
dello Stato, su quelli erogati direttamente al sistema economico e su quelli
aventi destinazioni diverse. Relativamente ai conti su cui sono depositate
somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, sono altresì
rappresentati i movimenti in entrata e in uscita realizzati nell’anno oggetto
del rendiconto. |
|
Articolo 48 |
Articolo 48 |
Articolo 48 |
|
1. Nei contratti stipulati per operazioni di
finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è
inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori,
l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca
d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con
indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano
delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale
e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a
comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e
successive modificazioni. |
1. Nei contratti stipulati per operazioni di
finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è
inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori,
l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca
d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con
indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano
delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale
e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a
comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e
successive modificazioni. |
1. Nei contratti stipulati per operazioni di
finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è
inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori,
l'obbligo di comunicare in via telematica e
in formato elaborabile,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento
dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare
della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento
distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono
comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni. |
|
2. In caso di mancata o tardiva trasmissione
della comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto
finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo
dell'operazione, fino a un massimo di 50.000 euro. |
2. In caso di mancata o tardiva trasmissione
della comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto
finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo
dell'operazione, fino a un massimo di 50.000 euro. |
2. In caso di mancata o tardiva trasmissione
della comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto
finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo
dell'operazione, fino a un massimo di 50.000 euro. |
|
Articolo 52 |
Articolo 52 |
Articolo 52 |
|
1. In sede di prima applicazione della
presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle
relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi
contestualmente determinate dalla legge di bilancio. |
1. In sede di prima applicazione della
presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative
norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi
contestualmente determinate dalla legge di bilancio. |
1. In sede di prima applicazione della
presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle
relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi
contestualmente determinate dalla legge di bilancio. |
|
2. Ogni richiamo al Documento di
programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di
cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni,
contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti,
deve intendersi riferito, rispettivamente, al Documento di economia e
finanza, di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla legge di
stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge. |
2. Ogni richiamo al Documento di
programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di
cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni,
contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti,
deve intendersi riferito, rispettivamente, al Documento di economia e
finanza, di cui all'articolo 10 della presente legge, e |
2. Ogni richiamo al Documento di
programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di
cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni,
contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti,
deve intendersi riferito, rispettivamente, al Documento di economia e
finanza, di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla
prima sezione della legge di bilancio, di cui all’articolo 21, comma 1-bis, della medesima legge. |
|
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline
economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze
e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono
riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le
informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12,
individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni
interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la
commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione
in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui
al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'articolo 12
è presentata entro il 30 settembre. |
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline
economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze
e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono
riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le
informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12,
individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni
interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la
commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione
in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui
al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui
all'articolo 12 è presentata entro il 30 settembre. |
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline
economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze
e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono
riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le
informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12,
individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni
interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la
commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione
in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui
al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui
all'articolo 12 è presentata entro il 30 settembre. |
|
4. Le disposizioni di cui alla presente legge
sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto
ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente
riconosciuta a tali organi. |
4. Le disposizioni di cui alla presente legge
sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto
ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente
riconosciuta a tali organi. |
4. Le disposizioni di cui alla presente legge
sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto
ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente
riconosciuta a tali organi. |
|
5. Fino all'istituzione della Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa
attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. |
5. Fino all'istituzione della Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa
attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. |
5. Fino all'istituzione della Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa
attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. |
|
6. La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2010. |
6. La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2010. |
6. La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2010. |
[1] Specificano inoltre che sono dati di tipo aperto quei dati che presentano le seguenti caratteristiche:1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, e sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati.
[2] Inoltre, al fine di favorire il riuso dei suddetti programmi, nei capitolati o nelle specifiche di progetto deve essere previsto, ove possibile, che i programmi sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA.
[3] Si rammenta che in base a quanto riporta l’articolo 6, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.
[5] Tale definizione corrisponde sostanzialmente a quella contenuta nell’articolo 11, comma 1, della vigente legge di contabilità n. 196/2009, con riferimento alla “manovra triennale di finanza pubblica”, composta dalla legge di stabilità e dalla legge di bilancio. Secondo tale disposizione, infatti, la manovra triennale di finanza pubblica “contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici” indicati dal Documento di economia e finanze (DEF), con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi della Nota di aggiornamento.
[6] D.Lgs. 24 settembre 2015, recante “Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23”. Il decreto reca novelle alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) al fine di introdurre strumenti di monitoraggio delle spese fiscali (c.d. tax expenditures) e prevedere il coordinamento dei medesimi strumenti con le procedure di bilancio.
In estrema sintesi, il decreto legislativo prevede: la redazione di un rapporto programmatico volto a ridurre o riformare le spese fiscali ingiustificate, superate dalla nuova situazione sociale ed economica, ovvero le spese fiscali che risultino avere le medesime finalità di programmi di spesa esistenti, ponendo in capo al Governo la predisposizione di un programma annuale di riordino delle spese fiscali da attuare con la manovra di finanza pubblica; l'abrogazione delle tabelle allegate allo stato di previsione dell'entrata contenenti elementi informativi relativi alle forme di esenzione e riduzione del prelievo obbligatorio, disponendo, invece, la redazione di un rapporto annuale sulle spese fiscali a corredo dello stato di previsione dell'entrata, dando conto di "qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile e dell'imposta ovvero regime di favore"; la presentazione, contestualmente alla nota di aggiornamento al DEF, di un rapporto al Parlamento contenente i risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.
[7] Rispetto all’art. 11, comma 3, lett. m) è stato eliminato il riferimento all’attuazione del Patto di stabilità interno nonché al Patto di convergenza di cui all’articolo 18 della legge n. 42/2009, ormai superati dall’applicazione della disciplina del pareggio di bilancio per gli enti territoriali, di cui alla legge n. 243 del 2012.
[8] L’attuale normativa contabile prevede che
al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto
riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti
dalla manovra. Tale prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate
dal Parlamento al disegno di legge, è allegato alla legge di stabilità.
[9] Di cui alle legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1.
[10] Approvato nella seduta del 10 novembre 2015.
[11] Che, si rammenta in sintesi, sono costituite dalle seguenti: a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.
[12] Vincoli costituiti dalle spese qualificate dal comma 5 dell’articolo 21 in termini di oneri inderogabili.
[13] Fermi anche in tal caso i vincoli costituiti dagli oneri inderogabili.
[14] Il testo vigente del comma contiene ancora il riferimento al quarto comma dell’articolo 81, ma tale riferimento viene ora aggiornato all’intero articolo 81 dalla lettera c-bis) dell’articolo 3 in commento.
[15] La prima riduzione della quota dell’otto per
mille IRPEF di competenza statale è stata disposta a decorrere dal 2004 con la
legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003, art. 2, co. 69) per un importo di 80
milioni di euro, che è stato destinato a miglioramento dei saldi di finanza
pubblica. Con la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, co.
1233), si è provveduto a modificare tale norma, ai fini dell’integrale
ripristino delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF destinate allo Stato, a
decorrere dal 2010, anno in cui le somme messe a ripartizione hanno raggiunto i
144 milioni. Nonostante ciò, negli anni 2011 e 2012, non si è potuto procedere
al riparto, in quanto l’intero stanziamento è stato nuovamente utilizzato a
copertura di interventi legislativi. Anche per il 2013, l’importo è stato
pressoché interamente utilizzato per finalità di copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi; il riparto ha interessato appena 400mila euro. Da ultimo, la quota dell’otto per mille IRPEF
di competenza statale per il 2014 messa a ripartizione a novembre 2015 è stata
pari a 33,5 milioni di euro. Sulla questione si rinvia anche a quanto osservato
dalla Corte dei Conti nella delibera n. 16/2014.
[16] I residui di stanziamento corrispondono a spese - in generale, spese in conto capitale - per le quali è autorizzata la conservazione in bilancio, nel conto dei residui dell’esercizio successivo a quello in cui sono state stanziate, anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, tali spese non sono state impegnate.
[17] Il comma 9 dell’articolo 15 della legge n. 243/2012 stabilisce che con il disegno di legge di assestamento, da predisporre secondo il criterio della legislazione vigente, possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative a unità di voto diverse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato.
[18] Pubblicato sulla G.U. del 1° giugno 2016.
[19] Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50/1999).
[20] Contenuta nell’articolo 36 del regio decreto
n. 2440 del 1923, come, da ultimo, modificato dall’articolo 1, comma 33-bis, del D.L. n. 138/2011 (legge n.
148/2011).
La disciplina sulla formazione e sul mantenimento in bilancio dei residui passivi
è stata peraltro interamente rivista dall’articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2016,
n. 93, attuativo della delega legislativa contenuta all’articolo 42 della legge
n. 196/2009, volta al riordino della disciplina per la gestione del bilancio
dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. Le
modifiche normative recate dal citato decreto legislativo alla disciplina sui
residui passivi acquistano peraltro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017,
come previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. medesimo.
[21] La perenzione amministrativa è un istituto
della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono
pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio cui si riferiscono vengono
eliminati dalle scritture dello Stato. Le somme eliminate possono però
riprodursi in bilancio, con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi con prelevamento dall'apposito Fondo speciale per la
riassegnazione dei residui perenti delle spese, istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia, qualora il creditore ne richieda il pagamento
(purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo
diritto). Quella della perenzione è, dunque, un istituto amministrativo che non
arreca alcun danno al creditore in quale, anche se è avvenuta la cancellazione
dell'importo dovutogli, può avanzare richiesta di pagamento provocando la
reinscrizione in bilancio del suo credito.
[22] L’articolo 2 del D.P.R. n. 270/2001 prevede che entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento attinente a residui passivi perenti, l'amministrazione competente comunica agli interessati il nominativo del responsabile del procedimento medesimo. Entro i successivi quindici giorni il responsabile comunica l'accertamento di infondatezza sostanziale o la necessità di integrazioni formali della richiesta, nonché il termine per provvedervi. Per i residui passivi perenti in conto capitale la competente amministrazione accerta l'effettiva assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di pagare l'importo richiesto per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.
[23] Il comma 188 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1, e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'articolo 1, commi 2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
[24] Tale copertura finanziaria è stata così precisata in sede referente, in luogo di quella precedentemente posta a valere, genericamente, sulle risorse previste alla voce: «Risorse residue a disposizione» indicate nella tabella allegata alla suddetta deliberazione del CIPE n. 10/2015.