Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - A.G. 297/bis | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 294 Progressivo: 1 | ||
Data: | 26/07/2016 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Altri riferimenti: |
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Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica
Atto del Governo n. 297-bis
luglio 2016
Servizio
Studi
Ufficio ricerche sulle questioni
regionali e delle autonomie locali Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 322/1
Servizio
Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Serie Atti del Governo n. 294/1
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BI0335a.docx
I N D I C E
Atto del Governo n. 297
- Pareri approvati
§ Commissione parlamentare per la
semplificazione
§ Senato della Repubblica -
Commissione 1ª (Affari Costituzionali)
§ Camera dei deputati - Commissione V
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Lo schema di decreto in esame viene trasmesso alle Camere ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 124 del 2015.
Occorre in proposito rammentare che tale legge, nel dettare all’articolo 18 i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, fa altresì rinvio, anche per i profili procedurali previsti ai fini dell’attuazione della delega medesima, a quanto dispone l’articolo 16 della stessa legge.
Quest’ultima norma stabilisce, in particolare al comma 4, che lo schema di decreto legislativo, dopo che sullo stesso siano stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, viene trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
In attuazione di tale procedura, sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega sulle società a partecipazione pubblica in esame (A.G. n. 297), trasmesso alle Camere il 28 aprile scorso, si sono espresse, con parere favorevole recante condizioni ed osservazioni, le Commissioni bilancio del Senato e della Camera (con parere reso rispettivamente il 29 ed il 30 giugno) e, mediante parere favorevole con osservazioni reso il 29 giugno, la Commissione parlamentare per la semplificazione.
Peraltro il comma 4 dell’articolo 16 prevede altresì che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
Tale circostanza ricorre per lo schema di decreto in esame (A.G. n. 297-bis), trasmesso alle Camere lo scorso 19 luglio, corredato di una relazione illustrativa in cui, oltre a riportarsi in dettaglio le modifiche apportate all’originario schema di decreto in recepimento dei pareri delle Commissioni, si espongono altresì le condizioni espresse dalle Commissioni medesime cui il Governo ritiene di non potersi conformare, illustrandone le ragioni.
Si segnala che la relazione in esame dà conto anche delle indicazioni non recepite espresse dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato, che tuttavia in questa sede non si riportano, atteso sia che le stesse erano già presenti nella documentazione inviata alle Camere con l’originario schema di decreto e sono pertanto state già considerate ai fini dei pareri parlamentari espressi, sia che ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 suddetto la trasmissione del provvedimento alle Camere avviene con riferimento al contenuto dei pareri parlamentari. Si tratta dei pareri espressi dalla V Commissione della Camera, dalla 1a Commissione del Senato e dalla Commissione parlamentare per la semplificazione
Le indicazioni delle Commissioni non recepite nell’A.G. n. 297-bis
Articolo 1
Non sono state accolte le osservazioni
della V Commissione (osservazione n. 5) e della Ia Commissione[1] che
indicavano l'opportunità di precisare, alla lettera a) del comma 4 che, qualora
la disciplina specifica applicabile alla singola società non sia esaustiva, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali del testo
unico. Ciò in quanto, osserva il Governo, la suddetta applicazione costituisce
una interpretazione obbligata dalla esistenza del testo unico stesso, che detta
appunto la disciplina generale per le società a partecipazione pubblica.
Per quanto non derogato da disposizioni
di diritto singolare si applicano quindi quelle del testo unico, che sono
speciali rispetto a quelle di diritto privato.
Sempre in relazione a tale articolo non è
stata accolta la parte della suddetta osservazione della V Commissione si ipotizzava
l'analitica ricognizione delle società interessate. Il Governo osserva
in proposito che: a) tale ricognizione
appare superflua, tenuto conto che il testo unico detta le disposizioni
generali in tema di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni;
b) sarebbe altresì di dubbia utilità, in quanto risulterebbe alto il rischio di
non completezza, con conseguenze incertezza in ordine alle disposizioni
eventualmente non elencate.
Articolo
2
In riferimento all'osservazione della V
Commissione (osservazione n. 1) circa il
coordinamento tra la disciplina dei servizi pubblici locali di
interesse economico generale a rete con quella contenuta nello schema di
decreto legislativo sui servizi pubblici locali di interesse economico generale[2], viene
precisato che tale coordinamento verrà effettuato nell'ambito di quest'ultimo
provvedimento.
Con riguardo poi all’osservazione n. 6
della V Commissione che segnalava l’opportunità di eliminare alla definizione di società quotate di cui alla lettera o) il
riferimento alle società partecipate e di inserire un riferimento al
controllo diretto, la stessa non è stata accolta, in quanto, osserva il
Governo, la definizione serve a delimitare un'eccezione (poiché il testo non si
applica alle società quotate, come definite nel testo stesso) Di conseguenza,
le società che non rientrano nella definizione di società quotate non sono
automaticamente soggette all'intera disciplina del testo unico, ma rientrano
nelle regole generali dello stesso testo unico. Ciò comporta che: 1) le società
controllate (direttamente o indirettamente) da amministrazioni pubbliche, in
cui le società quotate abbiano una partecipazione (ovviamente non di
controllo), saranno soggette al testo unico, in quanto società a controllo
pubblico; 2) le società meramente partecipate da amministrazioni pubbliche, in
cui le società quotate abbiano una partecipazione (di controllo o meno),
saranno soggette solo alle poche disposizioni del testo unico relative alle
società meramente partecipate, che riguardano essenzialmente la gestione della
partecipazione da parte dell'amministrazione .pubblica e non il regime
giuridico della società (per esempio, l'articolo 5, relativo all'acquisizione
della partecipazione): ciò è necessario, conclude sul punto il Governo, per
evitare che le amministrazioni pubbliche acquisiscano partecipazioni in società
controllate dalle quotate al di fuori delle previsioni del testo unico.
Articolo 3
Non sono state accolte l’osservazione
n.2 della V Commissione e quella della Commissione parlamentare per la
semplificazione, volte a distinguere le tipologie di società e i
relativi regimi giuridici applicabili.
In proposito il Governo rileva come il testo sia basato su una classificazione diversa da quella ivi ipotizzata e anche su scelte diverse in ordine alle partecipazioni ammissibili. La distinzione di base è quella tra società controllate, a cui si applicano la maggior parte delle norme, e società meramente partecipate, a cui se ne applicano solo alcune, relative all'azionista pubblico più che alla società. Più alla base, tutte le società partecipate hanno una connotazione "pubblicistica", legata a un'attività di interesse pubblico, mentre sono escluse, salvo alcune eccezioni, quelle aventi una connotazione "privatistica" (cioè che svolgono attività di impresa in regime di mercato).
Inoltre,
la tipologia suggerita dai suddetti pareri non è apparsa appropriata secondo il
Governo, perché accosta diversi criteri di distinzione, come quello basato
sull'attività (in base al quale si individuano le società strumentali) e quello
basato sul rapporto con la pubblica amministrazione (in base al quale si
individuano le società in house,
qualifica che può sovrapporsi a quella di strumentale ma non coincide con
essa).
Sempre con riferimento alle tipologie di società cui si riferisce l’articolo 3, non è stata poi accolta l'osservazione della Commissione parlamentare per la semplificazione (ivi correlata all’applicazione degli articolo 4 ed 11 del provvedimento) relativa alle società dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che al punto di vista delle attività ammesse non presentano differenze rilevanti rispetto alle altre amministrazioni pubbliche.
Articolo 11
Non è stata accolta l'osservazione
della 1a Commissione in merito all'opportunità di escludere che
l'assemblea della società a controllo pubblico possa optare per il sistema
di governance dualistico, atteso che tale sistema, rileva il Governo, può essere giustificato
soprattutto per le grandi società statali.
Non sono state accolte le osservazioni
della V Commissione (n. 12) e della 1a Commissione in ordine alla
previsione che il limite massimo
previsto dal comma 6 dell’articolo per il trattamento economico degli
amministratori delle società controllate sia computato al lordo dei contributi
previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario,
atteso che ad avviso del Governo la norma è già chiara in tal senso.
Non è stata infine accolta la condizione
n. 13 della V Commissione volta a escludere dall'applicazione delle
disposizioni in materia di composizione del consiglio di amministrazione e di
divieto di stipula dei patti di non concorrenza (di cui ai commi 2, 3 e 10 dell’articolo) le
società nelle quali l'affidamento del contratto di appalto o di concessione sia
avvenuto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio
oggetto). Su tale mancato recepimento il Governo osserva come l'esenzione sia
contraria alla logica del decreto, che esclude che le società in partecipazione
pubblica svolgano attività d'impresa in assenza di un interesse pubblico e in
regime di mercato; essa inoltre si applicherebbe a un gran numero di società a
controllo pubblico, nonché, tendenzialmente, a tutte le società miste.
Articolo 14
Non è stata accolta l’osservazione (n.
14) della V Commissione che, in relazione alla disciplina delle ipotesi di crisi
aziendale contenuta nell’articolo, mira a differenziare la disciplina delle
crisi aziendali rispetto alle società in house o strumentali: ciò in
quanto, osserva il Governo, si tratta di una soluzione contraria
all'impostazione privatistica della disciplina delle crisi ravvisabile nel
testo unico in esame.
Articolo 15
In ordine alle disposizioni recate
dall’articolo sul controllo e monitoraggio sulle società partecipate, non è
stata accolta l’osservazione (n. 15) della V Commissione che mira ad
escludere da talune di tale disposizioni
le società che hanno acquisito l’affidamento in seguito ad una procedura ad
evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto), atteso che la gran parte di
tali società opera in settori regolati, in quanto – osserva il Governo -
l'esigenza di informazione sussiste per tutte le società partecipate.
Articolo 16
Con riferimento a tale articolo, nella parte
in cui si precisa, al comma 7 nel nuovo testo trasmesso, il riferimento al
nuovo codice degli appalti, con applicazione alle stazioni appaltanti
dell’articolo 192 dello stesso, non sono state accolte le condizioni
della V Commissione (n. 20) e della 1a Commissione ove di chiede di armonizzare
la disciplina delle società in house, dettata dall'articolo medesimo
con le disposizioni di cui all' articolo 5 del codice (D.Lgs. n. 50 del 2016) e
con le disposizioni di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo
recante testo unico in materia di servizi pubblici locali in corso di esame[3], con
riguardo ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento in
house. In proposito il Governo osserva come in materia sia già vigente
l’articolo 3-bis del decreto-legge n.
138/2011 (in ordine agli ambiti
territoriali ed ai criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali), e come,
inoltre, l’affidamento suddetto costituisca materia disciplinata dal codice
degli appalti e dal testo unico sui servizi pubblici locali di interesse
economico generale. Per analoghe ragioni non è stata accolta l'osservazione
della Commissione parlamentare per la semplificazione relativa
all'individuazione dei casi in cui i privati possono partecipare alle società in house, trattandosi di disciplina
generale, contenuta nel codice degli appalti.
Sempre con riferimento all’articolo 16 in
commento, nel nuovo testo trasmesso non risulta più riportato il comma 2
del testo precedente, in cui si precisavano le fattispecie che individuavano la
sussistenza del requisito del controllo analogo. Sulle ragioni di tale
soppressione – che ad un primo esame non appare riconducibile all’accoglimento
di condizioni od osservazioni apparirebbe opportuno un chiarimento.
Articolo 19
In ordine alla disciplina recata
dall’articolo sui rapporti di lavoro
dei dipendenti delle società a controllo pubblico non sono state
accolte le condizioni della V Commissione (n. 22) e della 1a Commissione
volte a prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento
d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in caso di cessazione
dell'affidamento a seguito di procedura competitiva. Peraltro, poiché il
mancato accoglimento deriva dalla circostanza che, segnala il Governo, la
materia è ora adeguatamente disciplinata dall'articolo 24, comma 9, dello schema
di decreto in esame (sul quale è intervenuta una modifica rispetto all’originaria
formulazione dello stesso, la condizione in questione è da ritenersi
accolta.
Non risulta invece accolta - benché il Governo
sembri ritenerla recepita, sulla base di una circoscritta modifica al comma 6
dell’articolo - la condizione della V Commissione (n. 23) volta alla
ridefinizione dell’applicazione dei vincoli gestionali in materia di personale alle
società che hanno ottenuto l'affidamento del contratto di appalto o di
concessione in seguito ad una procedura ad evidenza pubblica, e sia assicurato
il confronto con le rappresentanze sindacali in presenza di contrattazione di
secondo livello.
Articolo 20
In ordine all’obbligatorietà dei piani di razionalizzazione
delle partecipazioni, da effettuare qualora le amministrazioni pubbliche
ravvisino, tra le altre, partecipazioni che abbiano prodotto un risultato
negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, non è stata
accolta la condizione della 1a Commissione che ne chiedeva la riduzione
da quattro a tre degli esercizi negativi precedenti, restando altresì non
recepita la parte della condizione (in questa identica ad una condizione (n. 25) della V Commissione)
in cui si richiedeva che la perdita non rappresentasse una percentuale inferiore
al 5 per cento del fatturato. Ciò in quanto, ad avviso del Governo si
ritiene prevalente il carattere strutturale della perdita ripetuta in più
esercizi.
Deve peraltro segnalarsi che nella relazione
illustrativa al provvedimento in esame il Governo afferma che la riduzione da
quattro a tre anni risulti invece accolta[4]. Non
può pertanto escludersi che il testo trasmesso rechi un refuso sul punto, ma su
tale aspetto appare necessario un chiarimento.
Non è stata accolta una ulteriore condizione (n. 24) della V
Commissione in cui, si chiedeva di ridefinire il limite di un milione di euro
previsto dalla lettera d) del comma 2, riferito al fatturato medio nei
tre anni precedenti, eventualmente anche collegando la eventuale riduzione
dello stesso ad altri criteri maggiormente idonei a misurare l'efficienza e
l'economicità della gestione, posto che in caso contrario si rischierebbe di
penalizzare società virtuose.
Non si è accolta l’osservazione (n. 17) della V
Commissione e della Commissione parlamentare per la semplificazione circa il
coinvolgimento , oltre alla struttura di controllo prevista dall’articolo ed
alla Corte dei conti, anche dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
Non è stata altresì accolta l’osservazione
della Commissione parlamentare per la semplificazione relativa al divieto di
costituzione di nuove società in pendenza del processo di razionalizzazione, in
quanto, osserva il Governo, l'esigenza di una nuova società può ben sorgere in
pendenza di detto processo.
Articolo 21
Non è stata accolta l’ osservazione
della V Commissione (n. 18) volta a verificare la rispondenza dell' obbligo
di accantonamento con i principi generali dell'ordinamento, tenuto conto,
secondo quanto osservato dal Governo, che la disciplina proposta appare
adeguata, anche in considerazione dei generali obiettivi di efficienza nella
gestione delle partecipazioni societarie che si intende perseguire con il testo
unico in esame
Articolo 26
Nell’introdurre una disposizione
transitoria relativa alla disciplina dei compensi di amministratori,
dipendenti e organi di controllo, non prevista nel testo originario, il
Governo segnala che, non sono state accolte le osservazioni della V
Commissione (n. 13) Bilancio della Camera e della Ia Commissione, in quanto è
necessario scongiurare il rischio di disparità di trattamento o di sanatorie
involontarie.
Le
suddette osservazioni invitavano il Governo a valutare la necessità di
prevedere una norma transitoria a salvaguardia dei casi in cui le cariche di
presidente, amministratore delegato o componente dell’organo di indirizzo siano
state conferite dall’amministrazione pubblica a propri dipendenti in
rappresentanza dell’amministrazione stessa, purché a titolo gratuito, e siano
sopravvenute cause di incompatibilità.
Schema
di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica A.G.
297 |
Schema
di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica A.G.
297-bis |
Art. 1 (Oggetto) |
Art. 1 (Oggetto) |
1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la
costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché
l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali
amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica,
diretta o indiretta. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono
applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni
pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché
alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. 3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del
presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le
norme sulle società contenute nel codice civile 4. Restano ferme: a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o
regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a
partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della
gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o
per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse; b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione
di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a
fondazioni. 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo
se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo
2, comma 1, lettera o).
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1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la
costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché
l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da pane di tali
amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica,
diretta o indiretta. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono
applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni
pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché
alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. 3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del
presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le
norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. 4. Restano ferme: a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o
regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a
partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della
gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o
per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse; b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione
di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a
fondazioni. 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo
se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo
2, comma 1, lettera p). |
Art. 2 (Definizioni) |
Art. 2 (Definizioni) |
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) "amministrazioni pubbliche": le
amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti,
gli enti pubblici economici e le autorità portuali; b) "controllo": la situazione descritta
nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche
quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti
parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative
all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che
condividono il controllo; c) "controllo analogo": la situazione in cui
"amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi, esercitando un' influenza determinante sia
sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società
controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona
giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo
dall'amministrazione partecipante; d) "controllo analogo congiunto”: la situazione in
cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su
una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
f) "partecipazione": la titolarità di rapporti
comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi; g) “partecipazione indiretta”; la partecipazione in una
società h) "servizi di interesse generale": le attività
di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal
mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni
differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non
discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per
assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività, cosi da garantire
l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
I) "società"; gli organismi di cui al titolo V
del libro V del codice civile; m) "società a controllo pubblico": le società in
cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai
sensi della lettera b); n) "società a partecipazione pubblica": le
società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate
direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
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1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) "amministrazioni pubbliche": le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti,
gli enti pubblici economici e le autorità portuali; b) "controllo": la situazione descritta
nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche
quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti
parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative
all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che
condividono il controllo; c) "controllo analogo": la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia
sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società
controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona
giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo
dall'amministrazione partecipante; d) "controllo analogo congiunto": la situazione
in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su
una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al
ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; e) "enti locali": gli enti di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; f) "partecipazione": la titolarità di rapporti
comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi; g) "partecipazione indiretta": la partecipazione
in una società detenuta da
un'amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi
soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica; h) "servizi di
interesse generale": le attività di produzione e fornitura di beni o
servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o
sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica
ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le
amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono
come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della
collettività di riferimento, così
da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse
economico generale; i) "servizi di interesse economico generale"; i
servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro
corrispettivo economico su un mercato; I) "società": gli organismi di cui al titolo V
del libro V del codice civile; m) "società a controllo pubblico": le società in
cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai
sensi della lettera b); n) "società a partecipazione pubblica": le
società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate
direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; o) "società
in house": le società per le
quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 50 del 2016; p) "società quotate": le società a
partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le
società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche
controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. |
Art. 3 (Tipi
di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica) |
Art. 3 (Tipi
di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica) |
1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare
esclusivamente a società costituite in forma di società per azioni o di
società a responsabilità limitata. 2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo
pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina
dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a
controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al
collegio sindacale. |
1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare
esclusivamente a società, anche
consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a
responsabilità limitata. 2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico
l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di
controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la
revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. |
Art.4 (Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la
gestione di partecipazioni pubbliche) |
Art. 4 (Finalità perseguibili mediante I 'acquisizione e la
gestione di partecipazioni pubbliche) |
1. Le amministrazioni pubbliche non
possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le
amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire
società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per
lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di
interesse generale; b) progettazione e realizzazione di
un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo c) realizzazione e gestione di
un'opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale
d) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici
e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza apprestati
a supporto di enti senza scopo di Iucro e di amministrazioni aggiudicatrici 3. AI solo fine di ottimizzare e
valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio,
le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1,
acquisire partecipazioni in società tramite il conferimento di beni immobili
allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un
qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società
5. È fatta salva la possibilità di
costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio 15 maggio 2014. |
1. Le amministrazioni pubbliche non
possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le
amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire
società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per
lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di
interesse generale, ivi inclusa la
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi
medesimi; b) progettazione e realizzazione di
un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 193
del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di
un'opera pubblica ovvero
organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato
di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un
imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici
e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza
ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Al solo fine di ottimizzare e
valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio,
le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1,
acquisire partecipazioni in società aventi
per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle
amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo
scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi
operatore di mercato. 4. Le società in house hanno come oggetto sociale
esclusivo una o più delle attività
dì cui alle lettere a), b), d) ed e) del
comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via
prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate
nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione
amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d),
controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove
partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno
come oggetto sociale esclusivo Ia gestione delle partecipazioni societarie di
enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza
dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
6. È fatta salva la possibilità di
costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio 15 maggio 2014. 7.
Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto
sociale esclusivo la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di
eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di
trasporto a fune per Ia mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.
8.
È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di
spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. 9.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice
dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e
qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici ad essa
connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al
comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18,
può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle
disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione
pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle
commissioni parlamentari competenti. |
Art. 5 (Oneri di
motivazione analitica e obblighi di
dismissione) |
Art. 5 (Oneri di
motivazione analitica) |
1. A eccezione dei casi in cui la
costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche
attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni
legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a
partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto
di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in
società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento
alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali
di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che
giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della
sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di
destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di
gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve
anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di
efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al
comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con
le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in
materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo
schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica. 3. 4. Ai fini di quanto previsto dal
comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente
l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni
e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o
delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è
competente la Sezione regionale dì controllo; per gli atti degli enti
assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo
1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. 5. Successivamente l'amministrazione
invia l'atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, che può utilizzare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge
10 ottobre 1990, n. 287. |
1. A eccezione dei casi in cui la
costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche
attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni
legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a
partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto
di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in
società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento
alla necessità della società per il perseguimento delle finalità
istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le
finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza
economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della
possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate,
nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La
motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione
amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al
comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con
le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in
materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo
schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della
società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte
dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
4. Ai fini di quanto previsto dal
comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente
l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni
e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o
delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è
competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti
assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo
1958, n. 259, è competente Ia Sezione del controllo sugli enti medesimi. |
Art. 6 (Princìpi
fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo
pubblico) |
Art. 6 (Princìpi
fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo
pubblico) |
1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività
economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre
attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di
separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano
sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o
esclusivi e per ciascuna attività. 2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici
programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano
l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4. 3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo
previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico
valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e
delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli
strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità
dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese
quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della
proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo
criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa
sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando
tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette
periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità
e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di
condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti
imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e
collaboratori, nonché altri portatori dì legittimi interessi coinvolti
nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in
conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma
3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società
controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e
pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino
gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto
delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4. |
1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività
economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre
attività svolte in regime di economia dì mercato, in deroga all'obbligo di
separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n, 287, adottano
sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o
esclusivi e per ciascuna attività. 2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici
programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano
l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4. 3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo
previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico
valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e
delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli
strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità
dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese
quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della
proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo
criteri dì adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità
dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario,
riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette
periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità
e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di
condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali
nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché
altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in
conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma
3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società
controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e
pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino
gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto
delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4. |
Art. 7 (Costituzione di società a partecipazione pubblica) |
Art. 7 (Costituzione di società a partecipazione pubblica) |
1. a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i
ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, in caso di partecipazioni statali; b) c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di
partecipazioni comunali; d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti
gli altri casi di partecipazioni pubbliche. 2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto
previsto all'articolo 5, comma 1. 3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione
degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli
2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e
per le società a responsabilità limitata. 4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali
dell'amministrazione pubblica partecipante. 5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto
costitutivo di soci privati, 6 Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica
sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni
pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più
amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono
liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi
1 e 2: a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che
consentano un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all’estero; d) la revoca dello stato di liquidazione. |
1. La deliberazione
di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una
società è adottata con: a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia. e delle finanze di concerto con i
ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, in caso di partecipazioni statali; b) provvedimento
del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;
c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di
partecipazioni comunali; d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti
gli altri casi di partecipazioni pubbliche. 2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto
previsto all'articolo 5, comma 1. 3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione
degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli
2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e
per le società a responsabilità limitata. 4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali
dell'amministrazione pubblica partecipante. 5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto
costitutivo di soci privati, la scelta
di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma
dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica
sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni
pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più
amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono
liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo
riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto
sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice
civile. 7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi
l e 2: a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che
consentano un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione. |
Art.8 (Acquisto
di partecipazioni in società già costituite) |
Art.8 (Acquisto
di partecipazioni in società già costituite) |
1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un
aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che
comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di
partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità
di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. 2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto
deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende
inefficace ii contratto di acquisto della partecipazione medesima, 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'acquisto, da pane di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni
in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti
l'acquisto della qualità di socio. |
1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un
aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che
comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni
in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2. 2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto
deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende
inefficace ii contratto di acquisto della partecipazione medesima, 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'acquisto, da pane di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni
in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti
l'acquisto della qualità di socio. |
Art. 9 (Gestione
delle partecipazioni pubbliche) |
Art. 9 (Gestione
delle partecipazioni pubbliche) |
1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti
dell'azionista sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con altri ministeri competenti per materia, individuati dalle
relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale. 2. Per le partecipazioni regionali i diritti 3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti 4. In tutti gli altri casi i diritti 5. La conclusione 6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a
5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non
determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società
partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la
deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto
privato. 7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda,
ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico
di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni
della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da
parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. È
fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice
civile.
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1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri ministeri
competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di
regolamento ministeriale. 2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla
regione titolare delle partecipazioni. 3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco
o dal presidente o da un loro delegato. 4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente. 5, La conclusione, la
modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai
sensi dell'articolo 7, comma 1. 6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a
5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non
determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società
partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la
deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto
privato. 7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda,
ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico
di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni
della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da
parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. È
fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice
civile. |
Art. 10 (Alienazione
di partecipazioni sociali) |
Art. 10 (Alienazione
di partecipazioni sociali) |
1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o
la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni
pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. 2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel
rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In
casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente
ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica
dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di
vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta
con un singolo acquirente. 3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente
ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di
alienazione della partecipazione. 4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di
alienazione delle partecipazioni dello Stato. |
1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o
Ia costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni
pubbliche sono adottati secondo Ie modalità di cui all’articolo 7, comma 1. 2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto
dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi
eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai
sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica
dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di
vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta
con un singolo acquirente. È fatto
salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o
dallo statuto. 3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente
ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di
alienazione della partecipazione. 4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di
alienazione delle partecipazioni dello Stato. |
Art. 11 (Organi
amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico) |
Art. 11 (Organi
amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico) |
1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i
componenti degli organi amministrativi di società a controllo pubblico devono
possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e
dall'articolo 5, comma 9, del decreto-Iegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2. L'organo amministrativo delle società a controllo
pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti
i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa,
l'assemblea delia società a controllo pubblico può disporre che la società
sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque
membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di
amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis
del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione
del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri
dì cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice
civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero
complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non
può essere superiore a cinque. 4. 5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita
in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga
all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che
l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più
soci. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6
restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
166. 8. Gli amministratori delle società 9. Gli statuti delle società a controllo pubblico
prevedono altresì: a) l'attribuzione da parte del consiglio di
amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva
l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata
dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la
previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità
di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o
impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi
di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, d) il divieto di istituire organi diversi da quelli
previsti dalle norme generali in tema di società. 10. È comunque fatto divieto di corrispondere 11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche
detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di
amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a
meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere
continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere
disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze
tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire
l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. 12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a
controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di
amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro,
sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro
iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che
rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori. 13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi
previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di
proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere
riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione
complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la
carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla
qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. 14. Restano ferme le disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39. 15. Agli organi di amministrazione e controllo delle
società |
1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i
componenti degli organi amministrativi e
di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti
di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del
decreto-Iegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135. 2. L'organo amministrativo delle società a controllo
pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti
i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa,
l'assemblea delia società a controllo pubblico può disporre che la società
sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque
membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di
amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis
del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione
del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri
dì cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice
civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero
complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non
può essere superiore a cinque. 4. Nella scelta
degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni
assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella
misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o
nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo
collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere
sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011,
n. 120. 5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita
in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga
all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che
l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più
soci. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti
indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare
fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per
ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi
al quale gli organi di dette società
devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da
corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di
controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il
limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto
anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.
Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento
economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti
fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le
disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi
inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto
stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della
remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società
nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi
attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non
può essere corrisposta. 7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6
restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
166. 8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche
controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società
controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione,
fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese
documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno
l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.
Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa
complessiva per i compensi degli amministratori. 9. Gli statuti delle società a controllo pubblico
prevedono altresì: a) l'attribuzione da parte del consiglio di
amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva
l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata
dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la
previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità
di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o
impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi
di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere
trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli
previsti dalle nonne generali in tema di società. 10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti
delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato
diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla
contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non
concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a
controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di
amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro,
sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro
iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che
rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori. 13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi
previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di
proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere
riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione
complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la
carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla
qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. 14. Restano ferme le disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39. 15. Agli organi di amministrazione e controllo delle
società in house si applica il
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444. 16. Nelle
società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico,
l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica
superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari
l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10. |
Art.12 (Responsabilità
degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società
partecipale) |
Art.12 (Responsabilità
degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società
partecipale) |
1. I componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di
responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali,
2. Costituisce danno erariale |
1. I componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità
previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei
conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti
delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della
quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in
materia di danno erariale di cui al comma 2. 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non
patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente
alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque
dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o
colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione. |
Art. 13 (Controllo
giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico) |
Art. 13 (Controllo
giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico) |
1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti
minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile,
ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della
partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia dì
gravi irregolarità al tribunale, 2. Il presente articolo si applica anche alle società a
controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata. |
1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti
minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile,
ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della
partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia dì
gravi irregolarità al tribunale, 2. Il presente articolo si applica anche alle società a
controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata. |
Art. 14 (Crisi
d'impresa di società a controllo pubblico) |
Art. 14 (Crisi
d'impresa di società a partecipazione
pubblica) |
1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle
disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne
ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio, 1999,
n. 270, e al decreto-Iegge 23 dicembre 2003, n, 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n, 39. 2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di
valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori
di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo
pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire
l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le
cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. 3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la
mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo
amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409
del codice civile. 4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei
commi l e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte
dell'amministrazione O delle amministrazioni pubbliche socie, anche se
attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento
straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi
altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un
piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la
sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico
delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al
comma 5. 5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto
dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di
capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare
garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società
quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi
consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve
disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte
di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo
svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di
servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza
pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli
altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti,
possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del
presente comma. 6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di
fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti
diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire
nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le
stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita. |
1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle
disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne
ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio, 1999,
n. 270, e al decreto-Iegge 23 dicembre 2003, n, 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n, 39. 2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di
valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori
di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo
pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire
l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le
cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. 3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la
mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo
amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409
del codice civile. 4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei
commi l e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte
dell'amministrazione O delle amministrazioni pubbliche socie, anche se
attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento
straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi
altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un
piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la
sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico
delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al
comma 5. 5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto
dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di
capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare
garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società
quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi
consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve
disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti straordinari
alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico
interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di
risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente
e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che
contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.
AI fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di
pubblico interesse a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica,
l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli
altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti,
possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del
presente comma. 6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di
fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti
diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire
nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le
stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita. |
Art. 15 (Monitoraggio.
indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica) |
Art. 15 (Monitoraggio.
indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica) |
1. 2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle
stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
decreto 3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco
pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a
partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca
dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-Iegge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 114. 4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17,
comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le
società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1,
con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e
ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli
altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con
le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura. 5. In relazione agli obblighi previsti dal presente
decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a
partecipazione pubblica. |
1. Nell'ambito del
Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente
per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle
finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta
struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali. 2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle
stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni
in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 e promuove le
migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei
confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e
verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza. 3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco
pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a
partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca
dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 114. 4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17,
comma 4, del decreto-Iegge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le
società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1,
con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e
ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli
altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con
le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura. 5. In relazione agli obblighi previsti dal presente
decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-Iegge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a
partecipazione pubblica. |
Art. 16 ( |
Art. 16 (Società in house) |
1.
3. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo
di cui ai commi 1 a) gli statuti delle società per azioni possono contenere
clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo
2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata
possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di
particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice
civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono
essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali;
tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga
all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile. 4. Gli statuti delle società di cui al presente articolo
devono prevedere che 5. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al 6. Nel caso di cui al 7. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui
al 8. Le società |
1. Le società in
house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna
delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo
congiunto solo se non vi è partecipazione di capitali privati, ad eccezione
di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino
controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla
società controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo
di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere
clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo
2409·novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata
possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di
particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice
civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono
essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali;
tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga
all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile. 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo
devono prevedere che oltre
l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei
compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che
la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia
consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di
scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale
della società. 4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave
irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15
del presente decreto. 5. Nel caso di cui al comma
4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in
cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura
con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero
rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici
soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività
precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate,
dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate
dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi
successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello
svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere
fomiti dalla stessa società controllata. 6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui
al comma 5, la società può
continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui
all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono
efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a
realizzare i requisiti del controllo analogo. 7. Le società di
cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e
servizi secondo la disciplina di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. |
Art. 17 (Società
a partecipazione mista pubblico-privata) |
Art. 17 (Società
a partecipazione mista pubblico-privata) |
1. Nelle società costituite per le finalità di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera c), 2. Il socio privato deve possedere i requisiti di
qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla
prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono
allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché
degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e
regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di
gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di
qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario
dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una
valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da
individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica
che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere,
tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto
dell'affidamento o relativi all'innovazione. 3. La durata della partecipazione privata alla società,
aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere
superiore alla durata dell'appalto o della concessione 4. Nelle società di cui al presente articolo; a) gli statuti delle società per azioni possono contenere
clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo
2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del
socio pubblico sulla gestione dell'impresa; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata
possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e
ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo
comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del
codice civile nel senso dì eliminare o limitare la competenza dei soci; c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere
l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni
accessorie da assegnare al socio privato: d) i patti parasociali possono avere durata superiore a
cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile,
purché entro ì limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la
società è stata costituita, 5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al
fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi,
anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate
ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire
patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da
parte di un'altra società. |
1. Nelle società costituite per le finalità di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera c), la quota di partecipazione del soggetto
privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del
medesimo si svolge con procedure di
evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o
l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e
l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo
dell'attività della società mista. 2. Il socio privato deve possedere i requisiti di
qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla
prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono
allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché
degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e
regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di
gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di
qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed
economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione
che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza
effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per
l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di
aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi
ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi
all'innovazione. 3. La durata della partecipazione privata alla società,
aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere
superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede
meccanismi idonei a determinare lo scioglimento dell'apporto societario in
caso di risoluzione del contratto di servizio. 4. Nelle società di cui al presente articolo: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere
clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo
2409-novies del codice civile al fine di consentire iI controllo interno del
socio pubblico sulla gestione dell'impresa; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata
possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e
ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo
comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del
codice civile nel senso di eliminare o Iimitare la competenza dei soci; c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere
l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni
accessorie da assegnare al socio privato; d) i patti parasociali possono avere durata superiore a
cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile,
purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la
società è stata costituita. 5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo,
al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi,
anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate
ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire
patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da
parte di un'altra società. 6. Alle società
di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico,
costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni
o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del
servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti
condizioni: a) Ia scelta del
socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica; b) il socio
privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n.
50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata
costituita; c) la società
provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in
misura superiore al 70% del relativo importo. |
Art.18 (Quotazione
di società a controllo pubblico in mercati regolamentati) |
Art.18 (Quotazione
di società a controllo pubblico in mercati regolamentati) |
1. Le società controllate da una o più amministrazioni
pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati
regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto
deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il
mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla
società quotata. 2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di
ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7,
comma 1. 3, È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati
di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a
regimi speciali in base ad apposite norme di legge. |
1. Le società controllate da una o più amministrazioni
pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati
regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto
deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il
mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla
società quotata. 2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di
ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7,
comma 1. 3, È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati
regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate,
soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge. |
Art.19 (Gestione
del personale) |
Art.19 (Gestione
del personale) |
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti
di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le
disposizioni del capo I, titolo Il, del libro V del codice civile, dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in
materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, e dai contratti collettivi. 2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale
nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo 30 mano 2001, n. 165. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul
sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta
pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice
civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei
provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la
giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di
reclutamento del personale. 5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri
provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso
delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle
società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto
stabilito all'articolo 6. Le società a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri
provvedimenti da recepire, nel caso del contenimento degli oneri
contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6
sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche
amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si
applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33. 8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni
di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi
esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già
dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate
alle dipendenze della società interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei
vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di
personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti
vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e
nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. 9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a
568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole
procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti
di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le
disposizioni del capo I, titolo Il, del libro V del codice civile, dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in
materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, e dai contratti collettivi. 2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale
nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo 30 mano 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta
applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165
del 2001. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul
sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta
pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice
civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei
provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la
giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di
reclutamento del personale. 5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri
provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso
delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle
società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto
stabilito all'articolo 25, ovvero
delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni dì personale. 6. Le società a controllo pubblico
garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5
tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri
contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6
sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni
socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo
22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni
di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi
esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già
dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate
alle dipendenze della società interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei
vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di
personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti
vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e
nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. 9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a
568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole
procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
Art. 20 (Razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche) |
Art. 20 (Razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche) |
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, le
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma
4, del decreto-legge 24 giugno, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n, 114, le amministrazioni che non detengono alcuna
partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai
sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. l piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita
relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di
attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le
amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna
delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe
o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente,
abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite
per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto
le attività consentite all'articolo 4. 3. l provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati
entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui
all'articolo 17 del decreto-Iegge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 11l agosto 2014, n. 114 e rese
disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni
approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati
conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione
di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma
4. 5. l piani di riassetto possono prevedere anche la
dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle
partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa.
l relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle
partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto
nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti
anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la
costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. 6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma
568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4
comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo
di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente
rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente
sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica
l'articolo 25, commi 5, 6, 7, 8 e 9. 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma
1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella
d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo
2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre
anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non
abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il
conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai
liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata
domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle
amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti
previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda,
non sì dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta,
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla
struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di
attuazione della presente norma. |
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, le
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma
4, del decreto-legge 24 giugno, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n, 114, le amministrazioni che non detengono alcuna
partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai
sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. l piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita
relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di
attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le
amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna
delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente,
abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite
per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto
le attività consentite all'articolo 4. 3. l provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati
entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui
all'articolo 17 del decreto-Iegge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 11l agosto 2014, n. 114 e rese
disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni
approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati
conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla
sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo
5, comma 4. 5. l piani di riassetto possono prevedere anche la
dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle
partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa.
l relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle
partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto
nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti
anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la
costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. 6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma
568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4
comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo
di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente
rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla
competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si
applica l'articolo 25, commi 5, 6, 7, 8 e 9. 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma
1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella
d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo
2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre
anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non
abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il
conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai
liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata
domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle
amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti
previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda,
non sì dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta,
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla
struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di
attuazione della presente norma. |
Art. 21 (Norme finanziarie sulle società partecipate dalle
amministrazioni locali) |
Art. 21 (Norme finanziarie sulle società partecipate dalle
amministrazioni locali) |
1 Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche
amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio
negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano
nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato
negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il
risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle
società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per
risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai
sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile
in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente
partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o
il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti
partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli
esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti
partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di
partecipazione. 2. Gli accantonamenti di cui al comma 1 si applicano a
decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015,
2016 e 2017: a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel
triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla
quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato
conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013
migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento
per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia
peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento
è operato nella misura indicata dalla lettera b); b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel
triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura
proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento
per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del
risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. 3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e
indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento
diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per
cento del valore della produzione, che nei tre esercizi abbiano conseguito un risultato economico
negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei
componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato
economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della
revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si
applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente
con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. |
1 Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche
amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio
negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano
nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato
negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione. Le pubbliche
amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il
valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo
corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata
ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita
durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato,
il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente
alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per
risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai
sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso
disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in
cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la
partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso
in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite
conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso
disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale
alla quota di partecipazione. 2. Gli accantonamenti e
le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015.
In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità
finanziaria: a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel
triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla
quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato
conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013
migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento
per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia
peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento
è operato nella misura indicata dalla lettera b); b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel
triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura
proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento
per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del
risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. 3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e
indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento
diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per
cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano
conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30
per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. II
conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi
rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto
previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato
economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento
preventivamente approvato dall'ente controllante. |
Art. 22 (Trasparenza) |
Art. 22 (Trasparenza) |
1. Le società in controllo pubblico assicurano il massimo
livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati
ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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1. Le società in controllo pubblico assicurano il massimo
livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati
ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. |
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Art. 24 (Clausola
di salvaguardia) |
Art. 23 (Clausola
di salvaguardia) |
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative nonne di attuazione,
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. |
1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
i rispettivi statuti e le relative nonne di attuazione, anche con riferimento
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. |
Art. 25 (Revisione
straordinaria delle partecipazioni) |
Art. 24 (Revisione
straordinaria delle partecipazioni) |
1. Le partecipazioni detenute, direttamente o
indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in
vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle
categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i
requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi
di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di
cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data d i
entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica
effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente
decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della
ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui
all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese
disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma l
costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottala
ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi
previsti. 3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché
alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale
adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. 4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10
avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma I.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo
ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio
pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e,
salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è
liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter,
secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del
codice civile. 6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma
dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione
della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in
liquidazione. 7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono
anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad
espresse previsioni normative, statali o regionali. 8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1,
si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014. 9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al
presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione
dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da
tali processi, |
1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente,
dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente
decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui
all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui
all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data d i
entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica
effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente
decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della
ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui
all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese
disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo
5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma l
costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottala
ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi
previsti. 3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché
alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale
adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. 4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10
avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma I.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo
ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio
pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e,
salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è
liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter,
secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del
codice civile. 6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma
dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione
della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in
liquidazione. 7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono
anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad
espresse previsioni normative, statali o regionali. 8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1,
si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014. 9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al
presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione
dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da
tali processi, il rapporto di lavoro
del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il
subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del
codice civile. |
Art. 26 (Disposizioni
transitorie in materia di personale) |
Art. 25 (Disposizioni
transitorie in materia di personale) |
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione
del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in
relazione a quanto previsto dall'articolo 2.
3. Fino al 4. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con
profilo infungibile e lo stesso non sia disponibile 5. l rapporti di lavoro stipulati in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti
costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice
civile. |
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione
del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in
relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione
dei profili posseduti, è trasmesso alla
regione nel cui tenitorio la società ha sede legale, secondo modalità
stabilite da un decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. 2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei
lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di
mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al
medesimo comma. 3. Decorsi
ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei
lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori
dichiarati eccedenti e non ricollocati. 4. Fino al 30
giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a
nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità
definite dal decreto di cui al comma 1, agli
elenchi di cui ai commi 2 e 3.
5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con
profilo infungibile inerente a
specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga a
quanto previsto dal comma 4,
l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine,
l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro. Per le società controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza
del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dal Ministero
dell'economia e delle finanze. 6. l rapporti di lavoro stipulati in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti
costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice
civile. 7. Sono escluse
dall'applicazione del presente articolo le società a prevalente capitale
privato di cui all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e
che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo. |
Art. 27 (Altre
disposizioni transitorie) |
Art. 26 (Altre
disposizioni transitorie) |
1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle
disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. 2. In via di prima
applicazione, salve le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma
6, l'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società
elencate nell'allegato A, nonché alle società 3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere
le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015. 4. Nei 5.
6. AI decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: "Si
definisce" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini
dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce"; b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole:
"Per società partecipata" sono sostituite dalle seguenti: "Ai
fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società
partecipata". 7. Le società |
1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle
disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per le disposizioni dell'articolo 17,
comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017. 2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile
alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo
la gestione di fondi europei per
conto dello Stato o delle regioni.
3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere
le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015. 4. Nei dodici mesi
successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica
alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione
delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato
alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata
abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto
continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del
procedimento di quotazione. 5. Nei dodici mesi
successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica
alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno
2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari,
diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono
comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi
il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a
non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in
deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati,
adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Le
disposizioni degli articoli 4 e 19 non si applicano alle società a
partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale
costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502. 7. Sono fatte
salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni
pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei
patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi
della delibera Cipe 21 marzo 1997. 8. Ove alla data
di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto
previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
decreto di cui all'articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla
suddetta data. 9. AI decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: "Si
definisce" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini
dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce"; b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole:
"Per società partecipata" sono sostituite dalle seguenti: "Ai
fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società
partecipata". 10. Le società a
controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Salva
l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di
cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20
si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre
2011. 12. AI fine di
favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena
attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31
ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni
societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria
riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. |
Art. 28 (Coordinamento
con la legislazione vigente) |
Art. 27 (Coordinamento
con la legislazione vigente) |
1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: "delle società"
sono sostituite dalle seguenti: "delle aziende e istituzioni'~; b) al comma 2-bis, le parole: "Le aziende speciali,
le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo", ovunque accorrano, sono sostituite dalle seguenti; "Le
aziende speciali e le istituzioni". 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n, 147,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 550, le parole: "alle aziende speciali,
alle istituzioni e alle società" sono sostituite dalle seguenti:
"alle aziende speciali e alle istituzioni"; b) al comma 554, le parole: "le aziende speciali, le
istituzioni e le società" sono sostituite dalle seguenti: "le
aziende speciali e le istituzioni"; c) al comma 555, le parole: "diversi dalle società
che svolgono servizi pubblici locali" sono soppresse". |
1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: "delle società"
sono sostituite dalle seguenti: "delle aziende e istituzioni'~; b) al comma 2-bis, le parole: "Le aziende speciali,
le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo", ovunque accorrano, sono sostituite dalle seguenti; "Le
aziende speciali e le istituzioni". 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n, 147,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 550, le parole: "alle aziende speciali,
alle istituzioni e alle società" sono sostituite dalle seguenti:
"alle aziende speciali e alle istituzioni"; b) al comma 554, le parole: "le aziende speciali, le
istituzioni e le società" sono sostituite dalle seguenti: "le
aziende speciali e le istituzioni"; c) al comma 555, le parole: "diversi dalle società
che svolgono servizi pubblici locali" sono soppresse". |
Art 29 (Abrogazioni) |
Art 28 (Abrogazioni) |
1. Sono abrogati: a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267; b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326; c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23
agosto 2004, n. 239; d) l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n, 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e
735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27,
27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 244; g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1,2 e
3; h) l'articolo 71 del legge 18 giugno 2009, n, 69; I) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio
2010, n, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n,
122; m) l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto
2011, n, 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n, 148; n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater,
5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n, 214; o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n, 135,
limitatamente al primo e al terzo periodo; p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95
del 2012, limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal
terzo" del terzo periodo; q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95
del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo; r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125; s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo
periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre
2013, n. 147; t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a
569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; u) l'articolo 23 del decreto-Iegge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. |
1. Sono abrogati: a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267; b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326; c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23
agosto 2004, n. 239; d) l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n, 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e
735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27,
27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 244; g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1,2 e
3; h) l'articolo 71 del legge 18 giugno 2009, n, 69; I) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio
2010, n, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n,
122; m) l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto
2011, n, 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n, 148; n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater,
5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n, 214; o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n, 135,
limitatamente al primo e al terzo periodo; p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95
del 2012, limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal
terzo" del terzo periodo; q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95
del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo; r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125; s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo
periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre
2013, n. 147; t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a
569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; u) l'articolo 23 del decreto-Iegge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. |
Allegato A Società: Coni Servizi EXPO Arexpo Invimit IPZS Sogin Gruppo ANAS Gruppo GSE Gruppo Invitalia Gruppo Eur |
Allegato A Società: Coni Servizi EXPO Arexpo Invimit IPZS Sogin Gruppo ANAS Gruppo GSE Gruppo Invitalia Gruppo Eur FIRA Sviluppo
Basilicata Fincalabra Sviluppo
Campania Gruppo Friulia Lazio Innova Filse Finlombarda Finlombarda
Gestione SGR Finmolise Finpiemonte Puglia Sviluppo SFIRS IRFIS-FinSicilia Fidi-Toscana GEPAFIN Finaosta Veneto Sviluppo Trentino
Sviluppo Ligurcapital Aosta Factor FVS SGR Friulia Veneto
Sviluppo SGR Sviluppumbria Sviluppo Imprese
Centro Italia - SICI SGR |
Resoconto del
29/06/2016
Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297)
PARERE APPROVATO
La Commissione
parlamentare per la semplificazione,
esaminato, a norma dell'articolo 16 della
legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297);
rilevato che:
lo schema di testo unico è il primo trasmesso al Parlamento dei tre testi unici previsti dall'articolo 16 della legge n. 124 del 2015: gli altri due riguardano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (e i connessi profili di organizzazione amministrativa) e i servizi pubblici locali di interesse economico generale (atto n. 308); a quest'ultimo si collega strettamente;
lo schema interviene su un settore fatto oggetto, negli ultimi anni, di una serie di interventi frammentari adottati in contesti storici diversi e volti a perseguire finalità di volta in volta imposte da esigenze contingenti, in assenza di un coerente disegno di lungo periodo;
l'articolato sottoposto all'esame della Commissione sembra conseguire il «fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori», indicato dall'articolo 18 della legge n. 124 del 2015;
più in particolare, lo schema si pone gli ambiziosi obiettivi di dettare una disciplina chiara e trasparente, sciogliendo i nodi interpretativi derivanti dalla stratificazione e accumulazione normativa in materia, di ridurre lo stock delle società partecipate e di evitare per il futuro una loro proliferazione;
a questo fine, lo schema presta particolare attenzione al principio di effettività, con una serie di previsioni in materia di indirizzo e coordinamento, monitoraggio, controllo, sanzioni e regime delle responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate;
tali previsioni sono di fondamentale importanza per l'implementazione della riforma e andrebbero ulteriormente rafforzate;
visto che:
sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata ed è stata svolta, dalle Commissioni riunite Bilancio della Camera e Affari costituzionali del Senato, un'ampia attività conoscitiva, cui sono stati invitati anche i componenti della Commissione parlamentare per la semplificazione;
nei pareri e nelle audizioni – salva la voce in parte dissonante proveniente dalle organizzazioni sindacali e in particolare dalla UGL – sono stati espressi generalizzati apprezzamenti per il testo elaborato dal Governo e sono stati segnalati taluni elementi di criticità;
considerato che:
l'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015 enuclea tra i principi e criteri direttivi la «distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa»;
tali principi e criteri direttivi hanno trovato parziale attuazione e si prestano ad ulteriori riflessioni, con specifico riguardo all'opportunità di tenere conto degli «interessi pubblici di riferimento» delle realtà territoriali più piccole, cui si applicherebbe – allo stato – la stessa normativa delle realtà più grandi: l'omogeneità della disciplina potrebbe essere temperata da qualche previsione specificamente indirizzata ai comuni di più piccole dimensioni demografiche, che presentano realtà peculiari e meritevoli di valutazione, anche in relazione ai parametri previsti per i piani di razionalizzazione annuali dall'articolo 20, comma 2;
auspicando, infine,
che la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione
della nuova disciplina di cui all'articolo 15 dello schema risulti adeguata ai
compiti ad essa demandati e sia immediatamente operativa,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
andrebbe valutata
l'opportunità di assicurare gli opportuni coordinamenti con la normativa
vigente, con specifico riguardo ad una verifica dell'esaustività delle
abrogazioni contemplate dall'articolo 29 e l'aggiornamento di talune
disposizioni alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici (in particolare:
articoli 4, comma 2, lettere b) ed e) e articolo 23, comma 1);
in relazione all’ambito
di applicazione del decreto e alla possibilità di deroghe, andrebbe
valutata l'opportunità di:
esplicitare che la
nuova disciplina si applica anche ai servizi di interesse economico generale,
in conformità con le previsioni della delega (articolo 18, comma 1, lettera b));
stabilire criteri e
condizioni in base ai quali possa essere emanato il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, cui si demanda la
decisione circa l'esclusione totale o parziale di singole società a
partecipazione pubblica dall'ambito di applicazione dello schema stesso,
eventualmente prevedendo, sullo stesso decreto, il parere delle Commissioni
parlamentari;
elencare, all'articolo
3, le tipologie possibili delle società partecipate da pubbliche
amministrazioni (società a partecipazione pubblica, società quotate, società a
controllo pubblico, società strumentali e società in house), indicando
per ciascuna tipologia le norme applicabili, anche tenendo conto delle
riflessioni richiamate in premessa;
con specifico riguardo
all'applicazione dell'articolo 4, «Finalità perseguibili mediante
l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche» e dell'articolo 11,
«Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico»,
prevedere una specifica disciplina per le partecipazioni di comuni con un
numero di abitanti inferiore a 5000 in società per le quali non sono previsti
compensi agli amministratori;
precisare,
all'articolo 16, che la disciplina della partecipazione di soci privati alle
società «in house» dovrebbe essere prescritta dalla legge in relazione a
ciascuna fattispecie che motivi concretamente tale apertura, in conformità con
il diritto europeo;
in relazione alle
funzioni riconducibili all'attività di controllo e monitoraggio,
andrebbe valutata l'opportunità di:
prevedere il coinvolgimento preventivo
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non solo in sede di
costituzione di nuove società ma anche in sede di razionalizzazione periodica
(articolo 20) e di revisione straordinaria (articolo 25);
condizionare la
costituzione di nuove società pubbliche al completamento delle operazioni di
razionalizzazione (articolo 20);
riformulare l'articolo
5, comma 3, riconducendo il controllo preventivo della Corte dei conti sulla
delibera di costituzione di nuove società nell'alveo di quanto già disposto
dall'articolo 3, comma 28 della legge n. 244 del 2007, così prevedendo la
trasmissione contestuale dell'atto costitutivo alla Corte dei conti e
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
prevedere che il
Governo riferisca periodicamente alle Camere sull'attuazione della nuova
disciplina e sulle attività di monitoraggio effettuate;
in relazione al regime delle responsabilità, riformulare l'articolo 12, comma 2 al fine di prevedere che il danno erariale possa essere contestato con riguardo, in generale, all'esercizio dei poteri di socio da parte dei rappresentanti degli enti pubblici nelle società a partecipazione pubblica.
Resoconto del
29/06/2016
Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297)
PARERE APPROVATO
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che:
i contenuti del decreto delegato rispondono agli obiettivi fondamentali e ai princìpi direttivi della delega, quali la chiarezza e la semplificazione normativa, la riduzione del numero delle società e la tutela della concorrenza;
la realizzazione di tali obiettivi rappresenta una delle sfide più impegnative dell'intera riforma,
esprime parere favorevole, a condizione che:
quanto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 6, l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto sia determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne illustri le ragioni, dandone comunicazione al Parlamento;
all’articolo 4, comma 2, lettere b) ed e), sia riportato agli articoli 193 e 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il riferimento agli articoli 172 e 3 dell’abrogato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
come richiesto anche dal Consiglio di Stato, venga soppresso il comma 3 dell'articolo 4, il quale prevede la facoltà di partecipare a società miste mediante conferimento di immobili, o, in alternativa, sia modificato nel senso di stabilire che lo scopo di tali società sia limitato alla riqualificazione e alla valorizzazione degli immobili conferiti e non anche alla loro gestione. Ciò al fine di evitare l'indebolimento dell'obiettivo di una riduzione del numero delle partecipate, con la prevalenza, nella politica di valorizzazione immobiliare, del modello della società mista piuttosto che di quello delle alienazioni e delle concessioni, con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche in rischi di impresa, in numerosi e disparati settori estranei a finalità pubbliche;
con riferimento alle attività consentite dall’articolo 4, sia esplicitato che le società regionali che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria possano essere inserite nell’Allegato A;
quanto al controllo della Corte dei conti, previsto dall'articolo 5, comma 4 e al successivo esame di cui all'articolo 20, comma 4, e all'articolo 25, comma 3, si preveda che la Corte adegui la sua organizzazione allo svolgimento delle nuove funzioni, eventualmente valutando l'opportunità di istituire una struttura ad hoc, al fine di assicurare uniformità di indirizzo su tutto il territorio nazionale e di poter svolgere efficacemente un'analisi non solo finanziaria e contabile, ma anche in termini di economicità ed efficienza;
si intervenga sull'ambito di applicazione delle disposizioni sugli emolumenti degli amministratori, recate dall'articolo 11, commi 6 e 10, attualmente limitato alle società a controllo pubblico, prevedendo che, nel caso di partecipazioni rilevanti, il socio pubblico debba proporre agli organi di amministrazione di introdurre limitazioni analoghe;
all'articolo 11, comma 8, si circoscriva il divieto di nominare dipendenti pubblici negli organi di società a controllo pubblico per i soli dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti;
si preveda che non sono dovute buonuscite agli amministratori che, alla fine o anche prima della fine del mandato, sono nominati amministratori in altra società a controllo pubblico;
sia riformulato l'articolo 12, comma 2 nei seguenti termini: «costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subìto dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che nell'esercizio dei propri diritti di socio abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione»;
sia modificato l'articolo 14, comma 5, nel senso di prevedere che la facoltà dell'Amministrazione partecipante di effettuare interventi finanziari in favore di S.p.A. in disavanzo da più di tre anni consecutivi a fronte di convenzioni, contratti di servizio, ampliamento di attività o realizzazione di investimenti, sia consentita solo nel caso di S.p.A affidatarie di servizio sulla base di gare ovvero nel caso in cui il contratto di servizio sia definito sulla base di costi standard o di prezzi Consip;
quanto all'articolo 15, riguardante l'attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto, per quanto riguarda le società partecipate dallo Stato, ferma la competenza del MEF, essa sia affidata a una struttura ad hoc non inquadrata nei Dipartimenti, onde evitare potenziali conflitti tra l'esercizio dei poteri dell'azionista e la predetta attività di monitoraggio e controllo;
si armonizzi, tramite apposito richiamo nel testo, la disciplina delle società in house, dettata dall'articolo 16, con le disposizioni di cui all' articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e con le disposizioni di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi pubblici locali in corso di esame, con riguardo ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento in house;
si preveda che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sia fatto divieto alle società strumentali degli enti locali di costituire nuove società o acquisire partecipazioni in altre società, ad eccezione delle holding, fermo restando il consolidamento delle perdite delle singole società nel bilancio degli enti proprietari;
si preveda espressamente, all’articolo 19 l’applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d’azienda, di cui all’articolo 2112 del codice civile in tutti i casi, di cui all'articolo 25, comma 9, di cessazione dell’affidamento a seguito di procedura competitiva, così da risolvere un fondamentale problema di tutela previdenziale, evitando ai lavoratori interessati la necessità di ricorrere alla ricongiunzione, estremamente onerosa, per il raggiungimento dei requisiti pensionistici;
siano escluse dall'applicazione degli articoli 19, 20 e 26 le società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale così come previsto dall'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992;
all'articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, sia modificato il comma 2, lettera e), che fa riferimento alle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per tre dei quattro esercizi precedenti, precisando che la perdita non rappresenti una percentuale inferiore al 5 per cento del fatturato;
in merito al rinvio operato dall’articolo 20, comma 8, si provveda ad operare un coordinamento tra le norme fatte salve, al fine di evitare scadenze estremamente ravvicinate di adempimenti di contenuto analogo, a tal fine salvaguardando i piani attuati a seguito della legislazione vigente e rinviando la decorrenza dell'obbligo della revisione ordinaria all’anno 2017;
all'articolo 26, come osservato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti da ricollocare, per i quali potranno essere attivati anche gli ulteriori strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale nei casi di ricollocazione a seguito di crisi aziendali, si preveda di far precedere l'inserimento del personale eccedente nell'elenco di cui al comma 1 da processi di mobilità in ambito regionale, e sia valutato l'affidamento della gestione dell'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro anziché al Dipartimento della funzione pubblica.
Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l’opportunità di sostituire la dizione "leggi speciali", di cui all’articolo 1, comma 3, che potrebbe comportare dubbi in fase applicativa con l’introduzione di nuove deroghe disorganiche con leggi di settore, con "norme generali di diritto privato" e "norme generali di diritto amministrativo";
si segnala l'opportunità di integrare l'articolo 1, comma 4 nel senso di specificare le norme fatte salve, al fine di soddisfare il criterio della semplificazione e della certezza normativa, come rilevato anche dal Consiglio di Stato;
valuti il Governo la possibilità di chiarire che, qualora la disciplina specifica non sia esaustiva, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali contenute nel Testo unico;
si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 11, comma 3, escludendo che l'Assemblea della società a controllo pubblico possa optare per il sistema di governance dualistico, con il quale al Consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all’articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile, al fine di evitare artificiose moltiplicazioni di organi di amministrazione;
all'articolo 11, comma 6, al fine di evitare disparità di trattamento - dal punto di vista retributivo e contributivo - per i componenti dell’organo di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, rispetto al trattamento previsto per la generalità dei dipendenti delle medesime società, si valuti l'opportunità di prevedere che la determinazione del trattamento economico annuo degli amministratori non possa comunque eccedere il limite massimo corrispondente al costo complessivo previsto per la retribuzione dirigenziale di euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali;
valuti il Governo la necessità di prevedere una norma transitoria a salvaguardia dei casi in cui le cariche di presidente, amministratore delegato o componente dell’organo di indirizzo siano state conferite dall’amministrazione pubblica a propri dipendenti in rappresentanza dell’amministrazione stessa, purché a titolo gratuito, e siano sopravvenute cause di incompatibilità;
quanto all'articolo 20, comma 2, lettera d), fermo restando l'obbligo di dismissione per le società con un fatturato medio non superiore a un milione di euro nel triennio precedente, si valuti la possibilità di prevedere deroghe per casi eccezionali con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
si precisino le ragioni dell'inserimento nell'Allegato A di ciascuna delle società ivi indicate, con particolare riferimento al Gruppo Eur;
valuti il Governo, allo scopo di incentivare i processi di razionalizzazione e dimissione delle partecipazioni pubbliche, la possibilità di prevedere nella prossima legge di stabilità: a) che le perdite finanziarie rinvenienti dalle procedure di liquidazione delle società pubbliche possano essere riassorbite dai bilanci dei rispettivi soci pubblici nell'arco di un triennio; b) che i ricavi provenienti dalla alienazione di partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche possano essere destinati al finanziamento degli investimenti pubblici anche in deroga alle disposizioni vigenti;
si valuti, infine, l'opportunità di approfondimenti specifici con riferimento alle società miste individuate come soggetti responsabili ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997, in materia di "disciplina della programmazione negoziata".
Resoconto del 30/06/2016
Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297)
PARERE APPROVATO
«La V Commissione
bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di
decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica (atto n. 297),
premesso che:
la legge n. 124 del
2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, costituisce il fulcro della complessiva azione
riformatrice della pubblica amministrazione, nell'ambito della quale la qualità
della regolazione rappresenta un strumento fondamentale per assicurare la
competitività del Paese, l'effettività dei diritti fondamentali dei cittadini,
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e la stabilità dei conti pubblici;
in particolare,
l'articolo 18 della citata legge ha delegato il Governo a procedere alla revisione
della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche
amministrazioni, al fine di assicurare prioritariamente la chiarezza della
disciplina, la semplificazione normativa e conseguentemente la tutela e la
promozione della concorrenza;
nel corso dell'ultimo
decennio la disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche
amministrazioni è divenuta infatti sempre più complessa, in tal modo
facilitando la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni societarie
scarsamente produttive o comunque non sempre necessarie al perseguimento dei
fini istituzionali delle amministrazioni stesse ovvero favorendo il prodursi di
situazioni di inefficienza gestionale;
in questo quadro, il
presente provvedimento intende realizzare, mediante un complessivo riordino
normativo, un disegno coerente e di lungo periodo in materia di partecipazioni
pubbliche al fine di garantire una efficiente allocazione delle risorse,
migliorare i servizi erogati a cittadini e imprese e favorire una maggiore
trasparenza della pubblica amministrazione;
tali obiettivi sono
perseguiti non solo mediante la previsione di condizioni e limiti più
stringenti per la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle
partecipazioni pubbliche, ma anche attraverso meccanismi di verifica e
monitoraggio periodico dell'assetto complessivo delle società partecipate
direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, nonché
attraverso la predisposizione di piani di riassetto per la razionalizzazione,
fusione o soppressione delle società stesse;
considerato che:
ai fini dell'esame del
presente provvedimento questa Commissione congiuntamente alla Commissione
affari costituzionali del Senato ha svolto un'intensa attività conoscitiva nel
corso della quale sono stati auditi numerosi soggetti
nonché il Ministro dell'economia e delle finanze e la Ministra della funzione
pubblica;
nel corso della citata
attività conoscitiva sono emersi alcuni profili problematici che richiedono o
potrebbero richiedere modifiche al testo del provvedimento in oggetto, di cui
si dà conto, rispettivamente, nelle condizioni e nelle osservazioni di seguito
riportate;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento
alla previsione di cui all'articolo 1, comma 6, si preveda che l'esclusione
totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto sia
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti sul relativo schema di
decreto, che ne illustri le ragioni;
2) all'articolo 2,
comma 1, lettera h), si precisi che nella definizione di «servizi di
interesse generale» è ricompresa anche quella di «servizi di interesse
economico generale» di cui alla successiva lettera i) del medesimo comma
1, inclusi quelli sottoposti a regolazione indipendente, in coerenza con la
disciplina comunitaria in materia, in modo da ricomprendere anche la produzione
di servizi di interesse economico generale tra le finalità perseguibili
mediante l'acquisizione e la gestione delle partecipazioni pubbliche di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a);
3) ai fini della
definizione di servizi di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera h), le previsioni del decreto siano coerenti con quelle del
decreto legislativo, in corso di emanazione, recante testo unico in materia di
servizi pubblici locali di interesse economico generale, anche con riferimento
alla realizzazione e alla gestione di reti e impianti funzionali alla
prestazione dei servizi stessi;
4) sia riformulata la
disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), o quella transitoria
di cui all'articolo 27, comma 4, al fine di includervi le società che abbiano
avviato processi di emissione di strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati, diversi dalle azioni, alla data del 30 giugno 2016 e di fare
salvi gli atti volti alla quotazione o all'emissione dei suddetti strumenti,
già posti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, anche in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 7;
5) all'articolo 3, sia
precisato che tra i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica
sono incluse anche le società consortili;
6) all'articolo 4,
comma 2, si precisi che le società a partecipazione pubbliche devono svolgere
in modo esclusivo non necessariamente solo una delle attività ivi elencate, ma
possono svolgerne anche più di una;
7) all'articolo 4,
comma 2, lettere b) ed e), il riferimento agli articoli 172 e 3, comma
25, dell'abrogato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 163 del 2006, deve essere aggiornato
alla luce del decreto legislativo n. 50
del 2016, recante riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici, richiamando rispettivamente gli articoli 193 e 3, comma 1, lettera a),
del medesimo decreto legislativo n. 50;
8) all'articolo 4,
comma 3, la possibilità di acquisire partecipazioni in società tramite
conferimento di beni immobili sia circoscritta alle sole società che abbiano
come oggetto esclusivo l'attività di riqualificazione e valorizzazione degli
immobili;
9) all'articolo 4, sia
esplicitato che l'attività di intermediazione finanziaria esercitata dalle
società finanziarie regionali rientra fra gli ambiti per i quali è ammessa la
costituzione di società a partecipazione pubblica ovvero l'acquisto o il
mantenimento di partecipazioni in società, o, in alternativa, le stesse siano
inserite nell'Allegato A;
10) siano integrate le
disposizioni di cui all'articolo 4, prevedendo che, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, sia fatto divieto alle società
strumentali degli enti locali, ad eccezione delle holding, di costituire nuove
società o acquisire partecipazioni in altre società, assicurando, con
riferimento alle medesime holding, la trasparenza dei dati finanziari relativi
alle singole partecipazioni;
11) all'articolo 5 sia
modificata la rubrica sopprimendo il riferimento agli obblighi di dismissione,
giacché tali obblighi non sono disciplinati dal medesimo articolo;
12) l'intervento della
Corte dei Conti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, sia previsto mediante la
trasmissione della delibera adottata per finalità conoscitive e in relazione
alla verifica di coerenza con il piano di razionalizzazione previsto
dall'articolo 20;
13) siano escluse
dall'applicazione delle disposizioni in materia di composizione del consiglio
di amministrazione e di divieto di stipula di patti di non concorrenza, di cui
rispettivamente ai commi 2, 3 e 10 dell'articolo 11, le società nelle quali
l'affidamento del contratto di appalto o di concessione sia avvenuto a seguito
di una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto);
14) si preveda che, in
caso di partecipazioni rilevanti, il socio pubblico possa proporre agli organi
di amministrazione di introdurre limitazioni analoghe a quelle previste
all'articolo 11, commi 6 e 10, in ordine agli emolumenti degli amministratori,
dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dei dipendenti delle
società a controllo pubblico;
15) si definiscano
criteri puntuali volti a limitare l'ambito di applicazione del divieto di
nominare dipendenti pubblici negli organi di società a controllo pubblico, di
cui all'articolo 11, comma 8;
16) l'articolo 12 sia
riformulato prevedendo l'azione di responsabilità di competenza della Corte dei
conti, riferita agli amministratori della società, in relazione all'intero
danno subìto dal patrimonio sociale per le società sulle quali
l'amministrazione esercita il controllo analogo, e, per le altre tipologie di
società, nei soli limiti della quota di partecipazione;
17) all'articolo 12,
il comma 2 sia riformulato prevedendo che costituisce danno erariale esclusivamente
il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi
compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti
pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi,
che abbiano, con dolo o colpa grave, nell'esercizio dei propri diritti di
socio, pregiudicato il valore della partecipazione;
18) sia sostituita la
rubrica dell'articolo 14, in coerenza con i contenuti dell'articolo medesimo,
con la seguente: «Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica»;
19) i compiti di
monitoraggio e controllo di cui all'articolo 15, per quanto riguarda le società
partecipate dallo Stato, ferma la competenza del Ministero dell'economia e
delle finanze, siano affidati a una struttura apposita onde evitare potenziali
conflitti tra l'esercizio dei poteri dell'azionista e l'attività di controllo;
20) all'articolo 16 si
provveda ad armonizzare, nel rispetto della normativa e della giurisprudenza
comunitaria, la disciplina delle società in house, con particolare
riferimento ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento in
house, con quella di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che reca principi comuni in
materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, tenendo conto
altresì della disciplina sulle modalità di gestione del servizio di cui
all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in
materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto
n. 308);
21) con riferimento
alle previsioni di cui all'articolo 17, al fine di salvaguardare il principio
di legittimo affidamento – riconosciuto dalla normativa e giurisprudenza
europea a tutela del partner privato – sia introdotta, con riferimento agli
affidamenti in corso, una disciplina transitoria volta a derogare alle
disposizioni del medesimo articolo 17 che impongono un oggetto esclusivo alle
attività che le società a partecipazione mista pubblico-privata possono
svolgere e modificano gli statuti posti a base delle gare;
22) all'articolo 19 si
preveda l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda
di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara
successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva
– analogamente a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 25 – evitando anche
che i lavoratori interessati debbano ricorrere alla ricongiunzione per il
raggiungimento dei requisiti pensionistici;
23) sia ridefinita
l'applicazione dei vincoli gestionali in materia di personale, di cui
all'articolo 19, commi 5, 6 e 7, alle società che hanno ottenuto l'affidamento
del contratto di appalto o di concessione in seguito ad una procedura ad
evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto), e sia assicurato, in presenza
di contrattazione di secondo livello, il confronto con le rappresentanze
aziendali dei sindacati maggiormente rappresentativi per i provvedimenti volti
al contenimento dei costi di cui al comma 6 del medesimo articolo;
24) all'articolo 20,
in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, si
ridefinisca, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano
di riassetto, il limite di un milione di euro, di cui alla lettera d)
del comma 2, riferito al fatturato medio nei tre anni precedenti, anche
prevedendone la riduzione eventualmente collegandola ad altri criteri
maggiormente idonei a misurare l'efficienza e l'economicità della gestione,
posto che in caso contrario si rischierebbe di penalizzare società virtuose;
25) al predetto
articolo 20 sia modificata altresì la lettera e) del comma 2, che, quale
presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, fa
riferimento alle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la
gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato
negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, precisando che il risultato
negativo non deve comunque risultare inferiore al 5 per cento del fatturato, in
modo da prevedere l'attivazione del piano di riassetto nei casi in cui
effettivamente sia messa a rischio l'economicità della gestione;
26) in merito al
rinvio operato dall'articolo 20, comma 8, si provveda ad operare un
coordinamento tra le norme fatte salve al fine di evitare scadenze estremamente
ravvicinate di adempimenti di contenuto analogo, a tal fine salvaguardando i
piani attuati a seguito della legislazione vigente e rinviando la decorrenza
dell'obbligo della revisione ordinaria all'anno 2017;
27) con riferimento alle disposizioni transitorie in materia di personale di cui all'articolo 26:
a) sia ridotto il periodo temporale di durata del blocco delle nuove assunzioni al fine di non imporre vincoli immeritati alle aziende virtuose;
b) sia chiarito che per profilo «infungibile» si intende il possesso di competenze specifiche;
c) si preveda l'inserimento del personale eccedente nell'elenco di cui al comma 1 solo a seguito di mobilità in ambito regionale e la trasmissione di tale elenco all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (anche mediante le amministrazioni preposte al ricollocamento) in luogo del Dipartimento della funzione pubblica, ferma restando la possibilità di attivare per tale personale anche gli ulteriori strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale nei casi di ricollocazione a seguito di crisi aziendali, con particolare riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e in quelle contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148;
e con le seguenti osservazioni:
1) si valuti
l'opportunità di coordinare la disciplina dei «servizi pubblici locali di
interesse economico generale a rete», con quella contenuta nello schema di
decreto legislativo sui servizi di interesse economico generale e nelle
relative normative di settore, salvaguardando le specificità in esse contenute;
2) si valuti
l'opportunità di individuare le tipologie di società in cui è ammessa la
partecipazione da parte della pubblica amministrazione, definendo, come risulta
dal parere reso dal Consiglio di Stato, una distinzione più netta tra «società
a controllo pubblico», «società a partecipazione pubblica» e «società quotate»,
con deroghe al codice civile di intensità decrescente, nonché tra «società
strumentali» e «società in house», con deroghe al codice civile di
maggiore intensità, valutando altresì l'opportunità di elencare per ciascuna
delle predette tipologie le norme del decreto che risultano applicabili;
3) all'articolo 1,
comma 3, che prevede l'applicazione alle società a partecipazione pubblica, per
quanto non derogato dalle norme del presente provvedimento, delle norme
contenute nel codice civile e nelle leggi speciali, si valuti l'opportunità di
sostituire il richiamo alle «leggi speciali» con quello alle «norme generali di
diritto privato», posto che il riferimento alle leggi speciali deve essere
correttamente inteso come richiamo alle leggi speciali di diritto privato di
portata generale;
4) in tale contesto,
si valuti altresì l'opportunità di richiamare anche le «norme generali di diritto
amministrativo», cioè, essenzialmente, quelle contenute nella legge n. 241 del 1990 e nel Codice dei contratti
pubblici;
5) si valuti
l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 4, che, qualora la disciplina
specifica applicabile alla singola società non sia esaustiva, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni generali contenute nel presente
provvedimento, effettuando, a tal fine, anche in via amministrativa, dopo
l'entrata in vigore del provvedimento medesimo una ricognizione puntuale delle
società interessate;
6) si valuti
l'opportunità di eliminare l'ipotesi di società meramente partecipata dalla
pubblica amministrazione e/o quella di limitare l'operatività del Testo unico
ai soli casi di controllo diretto nella definizione di società quotata di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera o);
7) all'articolo 4,
comma 2, si valuti l'opportunità di precisare che nell'ambito delle attività
consentite rientrano anche gli impianti a fune;
8) all'articolo 5,
comma 5, riguardo ai poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, si consideri l'opportunità, dal punto di vista formale, di sostituire
la parola «utilizzare» con «esercitare»;
9) all'articolo 7,
comma 1, si valuti l'opportunità di operare espressamente una distinzione tra
l'atto amministrativo con cui viene deliberata la costituzione e l'atto
costitutivo della società a partecipazione pubblica, che non possono
coincidere, giacché detti atti presentano una differente natura e
conseguentemente un difforme regime di eventuale impugnabilità dinnanzi a
giurisdizioni diverse;
10) quanto al numero
massimo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di cui
all'articolo 11, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire se lo stesso vada
riferito al complesso dei due organi, ovvero a ciascuno di essi;
11) valuti il Governo
le modalità per garantire adeguata rappresentanza di genere in presenza di un
organo amministrativo collegiale o di una pluralità di partecipazioni in capo
alla stessa amministrazione, laddove si opti per un amministratore unico;
12) all'articolo 11,
comma 6, al fine di evitare disparità di trattamento – dal punto di vista
retributivo e contributivo – per i componenti dell'organo di amministrazione
delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, rispetto al
trattamento previsto per la generalità dei dipendenti delle medesime società,
si valuti l'opportunità di prevedere che la determinazione del trattamento
economico annuo degli amministratori non possa comunque eccedere il limite
massimo corrispondente al costo complessivo previsto per la retribuzione
dirigenziale di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli oneri fiscali;
13) valuti il Governo
la necessità di prevedere una norma transitoria a salvaguardia dei casi in cui
le cariche di presidente, amministratore delegato o componente dell'organo di
indirizzo siano state conferite, in base alle norme all'epoca vigenti,
dall'amministrazione pubblica a propri dipendenti in rappresentanza
dell'amministrazione stessa, purché a titolo gratuito, e siano sopravvenute
cause di incompatibilità;
14) all'articolo 14,
si valuti l'opportunità di introdurre per le società in house o
strumentali, in ragione delle peculiarità del loro assetto organizzativo, un
sistema di gestione della crisi di impresa diverso dall'applicazione integrale
delle disciplina del fallimento prevista per le altre società a partecipazione
pubblica;
15) si valuti
l'opportunità di escludere dall'applicazione dell'articolo 15, commi 2, 4 e 5,
in materia di controllo e monitoraggio, le società che hanno acquisito
l'affidamento in seguito ad una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a
doppio oggetto) considerato che la gran parte di tali società opera in settori
regolati;
16) si valuti
l'opportunità di escludere dall'applicazione degli articoli 19, 20 e 26, le
società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale
così come previsto dall'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992;
17) si valuti
l'opportunità di prevedere il coinvolgimento dell'Autorità garante per la
concorrenza e il mercato nella vigilanza sul processo di razionalizzazione
delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20, commi 3 e 4 e di
revisione di cui all'articolo 25, comma 3;
18) sia valutato
attentamente l'impatto delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 2,
che prevedono un obbligo di accantonamento per gli enti locali nei propri
bilanci in corrispondenza alle perdite delle società partecipate, anche alla
luce del complessivo processo di risanamento che li ha interessati e delle
stringenti misure del decreto, prevedendo possibili modulazioni degli
accantonamenti in base all'attuazione delle norme relative ai piani di
razionalizzazione, fermo restando che dovrebbe essere comunque valutata la
coerenza di queste disposizioni con i principi generali dell'ordinamento in
materia di responsabilità dei soci delle società di capitali;
19) valuti il Governo
la possibilità di integrare la previsione di cui all'articolo 25, comma 5, al
fine di assicurare procedure di liquidazione sostenibili e compatibili con la
struttura finanziaria delle società, fermi restando i vincoli ivi previsti;
20) si valuti
l'opportunità di inserire misure anche a carattere finanziario per favorire le
aggregazioni, a tal fine prevedendo il mantenimento della concessione in caso
di fusione o aggregazione tra gestori con procedura trasparente, come previsto
dallo schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici
locali di interesse economico generale (Atto n.
308), almeno per i settori ivi disciplinati, o eliminando la possibilità
di sciogliere il rapporto societario in caso di fusione di cui all'articolo 17,
comma 3;
21) sia valutata
l'opportunità di precisare le ragioni dell'inserimento nell'Allegato A di
ciascuna delle società ivi indicate;
22) siano individuate,
anche tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia 15 gennaio 2002,
causa C-439/99, le modalità di applicazione del presente provvedimento alle
società operanti in materia di organizzazione e gestione di spazi fieristici e
manifestazioni fieristiche, facendo salve le relative partecipazioni pubbliche;
23) si valuti
l'opportunità di definire idonee modalità di applicazione delle misure
contenute nel presente provvedimento alle start up e agli spin off
universitari, facendo salve le relative partecipazioni pubbliche;
24) al fine di incentivare i processi di razionalizzazione e dimissione delle partecipazioni pubbliche, si valuti la possibilità di prevedere misure volte a riassorbire gradualmente entro un adeguato arco temporale le perdite rivenienti dalle procedure di liquidazione delle società pubbliche, nonché a consentire la destinazione dei ricavi derivanti dall'alienazione di partecipazioni societarie facenti capo alle amministrazioni pubbliche al finanziamento di investimenti pubblici.»
[1] Si rammenta che il parere sullo schema di decreto A.G.297 è stato espresso alla Camera da parte della Commissione bilancio ed al Senato da parte della Commissione Affari costituzionali
[2] Si tratta dell’ Atto del Governo n.308, al momento in corso d’esame presso le Commissioni.
[3] A.G. n.398, al momento in corso d’esame.
[4] La Relazione riporta sul punto che “ è stata accolta la condizione della Commissione I Senato volta a modificare il comma 2, lettera e), che fa riferimento alle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per tre dei quattro esercizi precedenti”.