| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
| Titolo: | La riforma della legge di contabilità - Testo integrato con gli schemi di decreto legislativo n. 264 e n. 265, come modificati dalle proposte di parere del Relatore | ||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Atti del Governo Numero: 280 Progressivo: 2 | ||
| Data: | 06/04/2016 | ||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
| Altri riferimenti: |
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La riforma della legge di
contabilita’
Testo integrato con gli schemi di decreto legislativo n.
264 e n. 265, come modificati dalle proposte di parere del Relatore
Aprile 2016

Servizio
Studi
Tel. 06
6706-2451 - * studi1@senato.it -
@SR_Studi
Dossier n. 305/2
Servizio del
Bilancio
Tel. 06
6706-5790 - * sbilanciocu@senato.it -
@SR_Bilancio
Elementi di documentazione n. 48/2

Servizio
Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it -
@CD_bilancio
Atti del Governo n. 280/2
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esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia
citata la fonte.
BI0315b.docx
I N D I C E
Articolo 21 (Bilancio di
previsione)
Articolo 22 (Bilancio
pluriennale)
Articolo 22-bis (Programmazione finanziaria e accordi
tra Ministeri)
Articolo 23 (Formazione del
bilancio)
Articolo 24 (Integrità, universalità ed unità del
bilancio)
Articolo 25 (Classificazione delle entrate e
delle spese)
Articolo 25-bis (Introduzione delle azioni)
Articolo 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente)
Articolo 33 (Assestamento e
variazioni di bilancio)
Articolo 34 (Impegno e pagamento)
Articolo 34-bis (Conservazione dei residui)
Articolo 34-bis (Conservazione dei residui passivi)
Articolo 34-ter (Accertamento e riaccertamento
annuale dei residui)
Articolo 34-ter (Accertamento e riaccertamento
annuale dei residui passivi)
Articolo 35 (Risultanze della
gestione)
Articolo 38-bis (Sistema di
contabilità integrata finanziaria economico–patrimoniale)
Articolo 38-ter (Piano dei conti
integrato)
Articolo 38-quater (Transazione
contabile elementare e sua codificazione)
Articolo 38-quinquies (Adeguamento
SIOPE)
Articolo 38-sexies (Sperimentazione)
Articolo 38-septies (Bilancio di
genere)
Articolo 41 (Rapporto sulla spesa
delle amministrazioni dello Stato)
Articolo 44-bis (Revisione del
Conto riassuntivo del Tesoro)
Articolo 47-bis (Raccordo tra il
bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato)
Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo attualmente vigente della legge n. 196/2009 e il testo della stessa legge come modificato ed integrato dagli schemi di decreto legislativo n. 264 (“A.G. struttura”) e n. 265 (“A.G. cassa”), al fine di evidenziare gli effetti congiunti dei due provvedimenti. Nella tabella sono inoltre riportate le condizioni risultanti dalle proposte di parere favorevole sui citati schemi di decreto legislativo presentate dal relatore, corredate da apposite note esplicative.
La prima colonna
riporta il testo della legge n.196/2009, prendendone in considerazione – si
precisa - solo gli articoli su cui intervengono gli schemi, e, quindi,
rimanendo invariati gli altri articoli della legge medesima non riportati in
tabella. Le parti soppresse o sostituite dagli schemi sono rappresentate col
carattere barrato.
La seconda colonna
riporta il testo della legge n. 196/2009 come risulterebbe applicandovi le
modifiche apportate da entrambi gli schemi, distinguendole con l’utilizzo del
colore rosso
per quelle derivanti dall’atto n. 264, e del colore blu per quelle dell’atto n. 265.
Nella medesima colonna, le parti soppresse o sostituite dalle proposte di
parere sono rappresentate col carattere barrato.
La terza colonna riporta, evidenziate in colore verde, le condizioni risultanti dalle proposte di parere del relatore. Le condizioni contrassegnate da numeri si riferiscono al parere sull’atto n. 264, quelle contrassegnate da lettere maiuscole si riferiscono invece all’atto n. 265.
La quarta colonna riporta infine, in corrispondenza di ciascuna condizione, le note di commento tratte dalle premesse risultanti dalle proposte di parere del relatore.
Si segnala che tale tabella non
esaurisce il contenuto dei due schemi di decreto e delle condizioni risultanti
dalle proposte di parere del relatore, posto che la tabella stessa non contiene
le disposizioni che non novellano la legge di contabilità. In particolare, non
sono riportate le condizioni nn. 25), 27) e 28)
all’atto n. 264 e le condizioni D), E) ed H) all’atto n. 265.
Infine, non è stata riportata la condizione n. 10) all’atto n. 264,
nella parte in cui reca modifiche agli articoli 26, 28, 29, 32 e 36 della legge
di contabilità non novellati dal testo dello schema di decreto legislativo,
giacché esse consistono in meri coordinamenti formali volti a sostituire il
riferimento ai capitoli di spesa con quello alle unità elementari di bilancio .
Legge n.
196/2009 |
Legge
n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G.
“cassa” e A.G.
“struttura” |
Legge
n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G.
“cassa” e A.G.
“struttura” secondo le condizioni espresse nel parere della
Commissione |
Note |
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Articolo 21 |
Articolo
21 |
Articolo
21 |
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1. Il disegno di
legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della
legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo
10, comma 2, lettera
c), nel DEF. |
1. Il disegno di
legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della
legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo
10, comma 2, lettera c), nel DEF. |
1. Il disegno di
legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della
legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo
10, comma 2, lettera c), nel DEF. |
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2. Il disegno di
legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun
Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con
riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di
attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati
diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad
un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità
organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions
of government) di secondo livello. Nei casi in
cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più
funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa
percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto |
2. Il disegno di
legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun
Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con
riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di
attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi |
2. Il disegno di
legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun
Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con
riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di
attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi. I programmi
rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al
perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi
finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell’ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli
obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun
programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa,
corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente
raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of
the functions of government)
di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma
corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve
essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla
base dell'ammontare presunto delle unità elementari di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione
ricompresi nel programma. |
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2-bis. La significatività dei programmi
del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro
di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i
processi di riorganizzazione delle amministrazioni. |
2-bis. La significatività dei programmi
del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro
di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i
processi di riorganizzazione delle amministrazioni. |
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2-ter. Con il disegno di legge di
bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti
iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, |
2-ter. Con il disegno di legge di
bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti
iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell’attribuzione dei
programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive
competenze. |
Condizione
n. 3). Risulta necessario precisare, nella novella
introdotta all’articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che la
revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative
autorizzazioni legislative viene effettuata annualmente con il disegno di
legge di bilancio, anche ai fini dell’attribuzione dei programmi medesimi a
ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze |
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3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono
indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio
si riferisce; c) le previsioni delle entrate e delle spese
relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si
riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto
residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria. |
3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono
indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio
si riferisce; c) le previsioni delle entrate e delle spese
relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si
riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto
residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria. |
3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono
indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio
si riferisce; c) le previsioni delle entrate e delle spese
relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si
riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto
residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria. |
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4. Nell'ambito
delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2
sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e
le spese d'investimento. |
4. Nell'ambito
delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2
sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e
le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa è
indicata, per ciascun programma, |
4. Nell'ambito
delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2
sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e
le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa è
indicata, per ciascun programma la
distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota
delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al
fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5. |
Laddove
si disciplina il contenuto degli appositi allegati agli stati di previsione
della spesa, appare necessario indicare in relazione a ciascun programma non
solo la quota delle spese di fattore legislativo, ma anche quella delle spese
di oneri inderogabili e di adeguamento al fabbisogno, in modo da rendere
un’informazione completa in merito a tutte le spese, nonché la distinzione
tra spese di parte corrente e spese in conto capitale |
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5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
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5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in: a)
oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o
parametri che ne regolano l’evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri
atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese
obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni,
pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle
derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento
di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione
normativa; b)
fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione
legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di
spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; c)
spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle
lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle
amministrazioni. |
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in: a)
oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o
parametri che ne regolano l’evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri
atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese
obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni,
pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle
derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento
di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione
normativa; b)
fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione
legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di
spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; c)
spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle
lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle
amministrazioni. |
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8. Le spese di
cui al |
8. Le spese di
cui al comma
5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. |
8. Le spese di
cui al comma
5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. |
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9. Formano
oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e
di pagamento. |
9. Formano
oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e
di pagamento. |
9. Formano
oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e
di pagamento. |
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10. Il bilancio
di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato
di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti
per Ministeri, |
10. Il bilancio
di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato
di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti
per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. |
10. Il bilancio
di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato
di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti
per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. |
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11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge
di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e): a) la nota integrativa al bilancio di previsione.
Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle
principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non
avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la
spesa,
b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle
leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del
bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget
espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed
include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. |
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge
di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e): a) la nota integrativa al bilancio di previsione.
Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle
principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non
avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa,
illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui
l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto
indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota
integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con
riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le
risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle
categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri
di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il
piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono
conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a
ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello
dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale
dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
b) una scheda
illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione
dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione
per le categorie di spesa di cui ai commi 4 e 5. Nella stessa scheda sono contenute
tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi
comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma,
nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese
correnti e di quelle in conto capitale;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale; e)
lettera soppressa dall’art. 1, co. 1, lettera l) dell’A.G. “struttura”; f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget
espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed
include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. |
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge
di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e): a) la nota integrativa al bilancio di previsione.
Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle
principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non
avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa,
illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione
opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento
di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il
contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni
sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il
triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i
relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle
previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi,
intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati
a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i
relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di
interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo,
tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91.
b) una scheda
illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con
indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con
l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4 e 5. Nella stessa scheda
sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di
funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione
del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione
delle spese correnti e di quelle in conto capitale;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget
espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed
include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. |
Come già ricordato appare necessario individuare in modo univoco nel
testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai
fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’espressione “unità elementare di
bilancio” |
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11-bis. Allo stato di
previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali,
che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da
disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte
nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura
è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia
dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti
finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in
categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura
e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti
finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e,
comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla
entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i
programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti
micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul
contesto sociale. |
11-bis. Allo stato di
previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali,
che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da
disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte
nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura
è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia
dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti
finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in
categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura
e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti
finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e,
comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla
entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i
programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti
micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul
contesto sociale. |
11-bis. Allo stato di
previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali,
che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da
disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte
nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura
è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia
dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti
finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in
categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura
e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti
finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e,
comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla
entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i
programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti
micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul
contesto sociale. |
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12. Le modifiche
apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano
oggetto di apposita nota di variazioni. |
12. Le modifiche
apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano
oggetto di apposita nota di variazioni. |
12. Le modifiche
apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano
oggetto di apposita nota di variazioni. |
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Soppreso dall’art. 1, co. 1, lett. m) dell’A.G.
“struttura” |
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14.
L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di
previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro
generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del
disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a
quelle di cassa. |
14.
L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di
previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro
generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del
disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a
quelle di cassa. |
14.
L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di
previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro
generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del
disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a
quelle di cassa. |
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15.
L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta
con apposite norme. |
15.
L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta
con apposite norme. |
15.
L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta
con apposite norme. |
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16. Con apposita
norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è
annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera
b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare. |
16. Con apposita
norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è
annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore
statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b),
l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero,
al netto di quelli da rimborsare. |
16. Con apposita
norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è
annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera
b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare. |
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17. Alla data di
entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate,
le unità di voto parlamentare sono ripartite in |
17. Alla data di
entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate,
le unità di voto parlamentare sono ripartite in |
17. Alla data di
entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate,
le unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri
assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell’assegnazione delle risorse ai
responsabili della gestione da parte dei Ministri, è autorizzata la gestione
sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell’esercizio precedente.
|
Condizione
n. 6) Come già ricordato appare necessario individuare in modo univoco nel
testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai
fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’espressione “unità elementare di
bilancio” |
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18.
Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati,
secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla
data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta
trasmesso il conto consuntivo. |
18.
Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati,
secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di
predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il
conto consuntivo. |
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Articolo 22 |
Articolo
22 |
Articolo
22 |
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1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato
dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi
indicati nel DEF, a) l'andamento delle entrate e delle spese in base
alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di
cui all'articolo
21; b) le previsioni sull'andamento delle entrate e
delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DEF-
bilancio pluriennale programmatico. |
1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato
dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi
indicati nel DEF, ed è presentato al Parlamento con riferimento a
un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla
legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di
cassa, espone separatamente: a) l'andamento delle entrate e delle spese in base
alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di
cui all'articolo
21; b) le previsioni sull'andamento delle entrate e
delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DEF-
bilancio pluriennale programmatico. |
1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato
dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi
indicati nel DEF, ed è presentato al Parlamento con riferimento a
un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla
legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di
cassa, espone separatamente: a) l'andamento delle entrate e delle spese in base
alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di
cui all'articolo
21; b) le previsioni sull'andamento delle entrate e
delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DEF-
bilancio pluriennale programmatico. |
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2. Il bilancio
pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di
stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad
eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente. |
2. Il bilancio
pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di
stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad
eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente. |
2. Il bilancio
pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di
stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad
eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente. |
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Articolo 22-bis |
Articolo 22-bis |
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1.
Nell’ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di
finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel
Documento di economia e finanza di cui all’articolo 10, e di quanto previsto
dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento
programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti
obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali obiettivi riferiti al
successivo triennio, possono essere definiti in termini |
1.
Nell’ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di
finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel
Documento di economia e finanza di cui all’articolo 10, e di quanto previsto
dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento
programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti
obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali obiettivi riferiti al
successivo triennio, possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali
risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di
risparmi da conseguire,
anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle
priorità politiche del Governo. |
In materia
di programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri, appare necessario
precisare, in coerenza con i principi e criteri direttivi di delega, che gli
obiettivi finanziari triennali debbano essere definiti in termini di limiti
di spesa, ivi comprese eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle
previste a legislazione vigente, e di eventuali risparmi da realizzare |
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2.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa di cui al comma 1, i
Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi
programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli
interventi da adottare con il disegno di legge di stabilità e con il disegno
di legge di bilancio. |
2.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa di cui al comma 1, i
Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi
programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli
interventi da adottare con il disegno di legge di stabilità e con il disegno
di legge di bilancio. |
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3.
Dopo l’approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell’economia e
delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi,
le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi
di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A
tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in
essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi
sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti
interministeriali e possono essere aggiornati, anche in considerazione di
successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei
medesimi accordi. |
3.
Dopo l’approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell’economia e
delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi,
le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi
di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A
tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere
per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono
definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti
interministeriali e
pubblicati sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze. I
medesimi accordi
possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi
legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi. |
Appare
inoltre necessario assicurare un’adeguata divulgazione agli accordi
intercorsi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e i singoli
Ministeri, di cui all’articolo 22-bis, comma 3, terzo periodo, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, attraverso i quali sono definite le modalità e i
termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa,
prevedendone la pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell’economia e delle finanze |
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4. Il Ministro dell’economia e delle
finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli
accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun
Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia
e delle finanze entro il 15 luglio. |
4. Il Ministro dell’economia e delle
finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli
accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun
Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia
e delle finanze entro il 15 luglio. |
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5.
Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei
Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento agli
accordi in essere nell’esercizio precedente,
una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati
ivi previsti e le motivazioni dell’eventuale mancato raggiungimento degli
stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio
effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo
precedente sono allegate al Documento di economia e finanza. |
5.
Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei
Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento agli
accordi in essere nell’esercizio precedente,
una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati
ivi previsti e le motivazioni dell’eventuale mancato raggiungimento degli
stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio
effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo
precedente sono allegate al Documento di economia e finanza. |
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Articolo 23 |
Articolo
23 |
Articolo
23 |
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1. In sede di formulazione degli schemi degli stati
di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita
circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano,
anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei
programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse
necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di
rimodulazione delle stesse risorse |
1. In sede di formulazione degli schemi
degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente
con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, |
1. In sede di formulazione degli schemi
degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente
con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri, anche sulla base delle
proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli
obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell’articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse
necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi
anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi
appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della
legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della
spesa storica incrementale. |
Condizione n. 17) In
materia di formazione del bilancio, appare necessario modificare il comma 1,
non solo al fine di espungere dal testo le disposizioni concernenti la
flessibilità in sede di formazione del bilancio, ma anche per coordinare le
norme di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, con quelle in materia di programmazione
economico-finanziaria di cui all’articolo 22-bis, comma 1, precisando che i
Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione
indicano le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di spesa
definiti con deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo
articolo 22-bis, comma 1 |
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1-bis.
Al fine di garantire tempestività nell’erogazione delle risorse, con il
disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli
stati di previsione della spesa di ciascuna Amministrazione e in quello
dell’entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di
incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al
finanziamento di specifici interventi o attività. |
1-bis.
Al fine di garantire tempestività nell’erogazione delle risorse, a decorrere dall’anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di
previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di
ciascuna Amministrazione e in quello dell’entrata importi corrispondenti a
quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le
entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o
attività. L’ammontare
degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all’andamento dei
versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello
di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in
vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento
di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali
esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle
effettive somme riscosse nell’esercizio di riferimento, possono essere
previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini dell’assestamento delle
previsioni di bilancio di cui all’articolo 33, comma 1. |
Condizione n. 24) In materia di assegnazione delle entrate
finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività,
appare necessario prevedere che l’ammontare degli stanziamenti possa essere
commisurato all’andamento delle entrate verificatosi in un numero di esercizi
inferiore a tre, nel caso in cui la legge che finalizza le entrate al
finanziamento di specifici interventi sia entrata in vigore da meno di tre
anni. Appare inoltre necessario dal punto di
vista formale, fare riferimento al disegno di legge volto all’assestamento
delle previsioni di bilancio di cui all’articolo 33, comma 1, anziché al
provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato |
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1-ter.
Ai fini della predisposizione delle proposte da parte dei responsabili della
gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa,
sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario
dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui
pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento,
distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle
somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme
da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun
anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l’ammontare complessivo degli
stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. |
1-ter.
Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini
della gestione e della rendicontazione, delle proposte da parte dei
responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di
competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un
apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene
dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel
periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa
destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata
al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di
competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando
l’ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. |
Condizione A) In relazione al piano finanziario dei
pagamenti, appare necessario precisare che il medesimo piano ha ad oggetto le
singole unità elementari di bilancio |
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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta
successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da
ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo
anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati
conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza
della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto
anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui
all'articolo 35, comma 2,
delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, |
2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi
perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro
realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in
corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di
efficacia e di efficienza della spesa nonché della coerenza tra la
previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e
gli effettivi risultati della gestione.
A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle
risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35,
comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39,
comma 1. |
2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi
perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro
realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in
corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di
efficacia e di efficienza della spesa nonché della coerenza tra la
previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e
gli effettivi risultati della gestione.
A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle
risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35,
comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39,
comma 1. |
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3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate
esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa |
3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate
esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa le dotazioni
finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto
capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di
previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si
propone la modifica e il corrispondente importo. |
3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate
esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra
programmi di ciascuna missione le dotazioni
finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto
capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di
previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si
propone la modifica e il corrispondente importo. |
Condizione n. 18) Appare
necessario espungere dal testo del presente schema tutte quelle disposizioni
che si riferiscono alla flessibilità di bilancio nella fase della sua
formazione, ed in particolare quelle che
introducono modifiche all’articolo 23 della predetta legge n. 196, con
riferimento alla rimodulazioni in via compensativa che possono essere
effettuate tra diversi programmi di spesa |
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4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e
di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno
di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro
dell'economia e delle finanze. |
4. Gli schemi degli stati di previsione
di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2,
formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto
dal Ministro dell'economia e delle finanze. |
4. Gli schemi degli stati di previsione
di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2,
formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto
dal Ministro dell'economia e delle finanze. |
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|
5. La legge di
bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le
variazioni determinate dalla legge di stabilità. |
5.
La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma
4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità. |
5.
La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma
4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità. |
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5-bis.
Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al precedente
comma 1-ter è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge
di bilancio approvata. |
5-bis.
Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al precedente
comma 1-ter è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge
di bilancio approvata. |
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Articolo 24 |
Articolo
24 |
Articolo
24 |
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|
1. I criteri
dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato
costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della
Costituzione. |
1. I criteri
dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato
costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della
Costituzione. |
1. I criteri
dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato
costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della
Costituzione. |
|
|
2. Sulla base
del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in
bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad
esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio
integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. |
2. Sulla base
del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in
bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad
esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio
integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. |
2. Sulla base
del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in
bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad
esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio
integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. |
|
|
3. Sulla base
dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di
fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p). |
3. Sulla base
dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di
fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p). |
3. Sulla base
dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di
fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p). |
|
|
4. È vietata
altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali,
salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le
oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. |
4. È vietata
altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali,
salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le
oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. |
4. È vietata
altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali,
salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le
oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. |
|
|
5. Restano
valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione |
5. Restano
valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione |
5. Restano
valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione di particolari
entrate alle unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della
rendicontazione. |
Condizione n. 7) Come già ricordato appare necessario individuare in modo univoco nel
testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai
fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’espressione “unità elementare di
bilancio” |
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5-bis. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del
Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione
nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento
di specifici interventi o attività. |
5-bis. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del
Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione
nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento
di specifici interventi o attività. |
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Articolo 25 |
Articolo 25 |
Articolo 25 |
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1. Le entrate
dello Stato sono ripartite in: a) titoli, a
seconda che siano di natura tributaria, extratributaria
o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali,
dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti; b) ricorrenti
e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione
sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi; c) tipologie,
ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti; d) categorie,
secondo la natura dei cespiti; e) capitoli,
eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini
della rendicontazione. |
1. Le entrate
dello Stato sono ripartite in: a) titoli, a
seconda che siano di natura tributaria, extratributaria
o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali,
dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti; b) ricorrenti
e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione
sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi; c) tipologie,
ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti; d) categorie,
secondo la natura dei cespiti; e) |
1. Le entrate
dello Stato sono ripartite in: a) titoli, a
seconda che siano di natura tributaria, extratributaria
o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali,
dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti; b) ricorrenti
e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione
sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi; c) tipologie,
ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti; d) categorie,
secondo la natura dei cespiti; e) unità
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
eventualmente suddivise in
articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione. |
Appare altresì necessario denominare anche i
capitoli delle entrate, di cui all’articolo 25, comma 1, lettera e), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, quali “unità elementari di bilancio”, ferma
restando la vigente ripartizione delle entrate medesime, in modo da
assicurare la dovuta uniformità terminologica all’interno della legge di
contabilità pubblica |
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2. Le spese dello Stato sono ripartite in: a) missioni, come definite all'articolo
21, comma 2, terzo periodo; b) programmi,
ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo
21, comma 2,
secondo periodo, sono suddivisi in c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I
capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale,
costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della
rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli. |
2. Le spese dello Stato sono ripartite in: a) missioni, come definite all'articolo
21, comma 2, terzo periodo; b) programmi, ai fini dell’approvazione parlamentare, come definiti
all’articolo 21, comma 2, secondo periodo c) |
2. Le spese dello Stato sono ripartite in: a) missioni, come definite all'articolo
21, comma 2, terzo periodo; b) programmi, ai fini dell’approvazione parlamentare, come definiti
all’articolo 21, comma 2, secondo periodo; c) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in
articoli. |
Condizione n. 12) Al fine di assicurare una puntuale disciplina della
fase di passaggio dai capitoli alle azioni, appare necessario attribuire all’unità
elementare di bilancio la medesima definizione attualmente vigente per i
capitoli, ossia quella di articolazione delle spese dello Stato secondo
l’oggetto della spesa medesima. |
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2-bis. Fino alla conclusione dell’esercizio
precedente a quello individuato ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 8, le unità elementari di
bilancio di cui alla lettera c) del
comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le
spese dello Stato sono ripartite secondo l’oggetto della spesa. I capitoli
sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in
essi iscritte. 2-ter.
Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per
interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o
sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni
di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In
autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie. |
Condizione n. 12) Appare
necessario mantenere inalterato per la predetta fase sperimentale l’attuale
apparato informativo costituito dai macroaggregati
di spesa |
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3. La
classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri
adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti
del settore della pubblica amministrazione. |
3. La
classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri
adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti
del settore della pubblica amministrazione. |
3. La
classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri
adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti
del settore della pubblica amministrazione. |
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4. In allegato allo stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile
da cui risultino: a) le categorie in cui viene classificata la spesa
di bilancio secondo l'analisi economica; b) le classi fino al terzo livello della
classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi
funzionale. |
4. In allegato allo stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile
da cui risultino: a) le categorie in cui viene classificata la spesa
di bilancio secondo l'analisi economica; b) le classi fino al terzo livello della
classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi
funzionale. |
4. In allegato allo stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile
da cui risultino: a) le categorie in cui viene classificata la spesa
di bilancio secondo l'analisi economica; b) le classi fino al terzo livello della
classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi
funzionale. |
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5. In appendice
al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare,
dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di
bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e
il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il
bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A |
5. In appendice
al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare,
dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di
bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e
il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il
bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A |
5. In appendice
al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare,
dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di
bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e
il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il
bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutte le
unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il
pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello,
escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza. |
Condizione n. 13) Come già ricordato appare necessario individuare in modo univoco nel
testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai
fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’espressione “unità elementare di
bilancio” |
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6. La
numerazione delle unità di voto, delle categorie e |
6. La
numerazione delle unità di voto, delle categorie e |
6. La
numerazione delle unità di voto, delle categorie e delle unità elementari di bilancio, ai
fini della gestione e della rendicontazione, può essere anche
discontinua in relazione alle necessità della codificazione. |
Condizione n. 8) Come già ricordato appare necessario individuare in modo univoco nel
testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai
fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’espressione “unità elementare di
bilancio” |
|
7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento
sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta
indicazione: a) del risultato differenziale tra il totale delle
entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti
(«risparmio pubblico»); b) del risultato differenziale tra tutte le entrate
e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed
i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e
l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»); c) del risultato differenziale delle operazioni
finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le
operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da
finanziare o da impiegare»); d) del risultato differenziale fra il totale delle
entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»). |
7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento
sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta
indicazione: a) del risultato differenziale tra il totale delle
entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti
(«risparmio pubblico»); b) del risultato differenziale tra tutte le entrate
e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed
i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e
l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»); c) del risultato differenziale delle operazioni
finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le
operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da
finanziare o da impiegare»); d) del risultato differenziale fra il totale delle
entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»). |
7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento
sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta
indicazione: a) del risultato differenziale tra il totale delle
entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti
(«risparmio pubblico»); b) del risultato differenziale tra tutte le entrate
e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed
i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e
l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»); c) del risultato differenziale delle operazioni
finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le
operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da
finanziare o da impiegare»); d) del risultato differenziale fra il totale delle
entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»). |
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Articolo 25-bis |
Articolo 25-bis |
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1.
I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo
periodo, sono suddivisi in azioni. |
Condizione n. 14). Appare
necessario sostituire l’articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, |
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2.
Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che
specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata
in ciascun programma. |
al fine di
chiarire alcuni aspetti non sufficientemente precisati dal testo dello schema
di decreto legislativo in oggetto. |
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3.
Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti
caratteristiche: a) raggruppano le risorse finanziarie
dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al
comma 4; b) specificano la finalità della spesa
in termini di: 1)
settori o aree omogenee di intervento; 2)
tipologie dei servizi o categorie di utenti; 3)
tipi di attività omogenee; 4)
categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro; 5)
ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati
e gli scopi della spesa; c) corrispondono a insiemi omogenei di
autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità; d) sono significative sotto il profilo
finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo. |
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4.
Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso,
ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di
ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione. 5.
A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è assicurata l'analisi della spesa
sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza
con il piano dei conti di cui all'articolo 38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da
quella in conto capitale. 6.
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al
comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato. |
A tale
riguardo appare necessario assicurare un adeguato livello di informazioni
concernente le tipologie di spesa contenute nelle istituende azioni, con
particolare riguardo alle spese di parte corrente e in conto capitale |
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7.
Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni
competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio
dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale,
dall’esercizio 2017 fino alla conclusione dell’esercizio precedente a quello
individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la
suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma
1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra
quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione,
dall’articolo 25, comma 2-bis. |
Appare altresì
necessario prevedere che le azioni del bilancio dello Stato siano individuate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 del
medesimo articolo 25-bis, in via sperimentale, a decorrere dal 2017, al fine
di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti
in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato
nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni medesime, prevedendo
altresì che, nelle more della sperimentazione, le azioni risultanti dalla
suddivisione dei programmi di spesa abbiano carattere conoscitivo e integrino
le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della
rendicontazione |
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8.
Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la
sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei
conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia
dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine
previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui
all’articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e
all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, è stabilito l’esercizio finanziario a decorrere dal quale le
azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e
della rendicontazione ed è conseguentemente aggiornata la classificazione
delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo
decreto, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere
modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6. |
Appare
inoltre necessario prevedere che il provvedimento con il quale, ai sensi
dell’articolo 25-bis, comma 8, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si stabilisce l’esercizio a decorrere dal quale le azioni
costituiscono l’unità elementare di riferimento per la gestione e la
rendicontazione e la classificazione delle spese del bilancio - e non anche
delle entrate, come impropriamente previsto dal testo – è conseguentemente
aggiornata, sia rappresentato da un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri - anziché da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
prevedendo espressamente che con tale provvedimento, all’esito della
sperimentazione, possano anche essere introdotte modifiche alle azioni
originariamente individuate. infine,
appare necessario prevedere, sempre in rapporto ai contenuti del predetto
articolo 25-bis della legge n. 196, anziché un’intesa con la Corte dei conti,
che quest’ultima sia “sentita”, ai fini della presentazione da parte del
Ministro dell’economia e delle finanze di una relazione al Parlamento in
merito all’efficacia dell’introduzione delle azioni, attribuendo alla
medesima relazione un rilievo autonomo rispetto al rendiconto, in modo da
consentire ai due rami del Parlamento, ove lo ritengano, di pronunciarsi in
merito ad essa sulla base delle rispettive procedure regolamentari; |
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Articolo 27 |
Articolo
27 |
Articolo
27 |
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1. Nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono
istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale,
rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei
residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate,
con apposito articolo, dalla legge del bilancio. |
1. Nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono
istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale,
rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei
residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate,
con apposito articolo, dalla legge del bilancio. |
1. Nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono
istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale,
rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei
residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate,
con apposito articolo, dalla legge del bilancio. |
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2. Il
trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente
iscrizione |
2. Il
trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente
iscrizione |
2. Il
trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente
iscrizione alle
unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da
registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza
che quelle di cassa delle unità elementari di bilancio interessate. |
Condizione n. 9) Come già ricordato appare necessario individuare in modo univoco nel
testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai
fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’espressione “unità elementare di
bilancio” |
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Articolo 30 |
Articolo 30 |
Articolo 30 |
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1. Le leggi pluriennali di spesa in
conto capitale quantificano la spesa complessiva e |
1. Le leggi pluriennali di spesa in
conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Ai sensi
dell’articolo 23, comma 1-ter, con la legge di bilancio le suddette quote
sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei
pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio è data
apposita evidenza delle rimodulazioni proposte. |
Condizione B) Appare necessario precisare che le leggi
pluriennali di spesa di conto capitale quantificano, oltre alla spesa
complessiva, anche le quote di competenza attribuite a ciascun anno
interessato |
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2.
Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti
dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1. I relativi
pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni
annuali di bilancio. Le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato,
relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura
dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di
spese permanenti, possono essere reiscritte, con la
legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a
quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. |
2.
Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti
dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1. I relativi
pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni
annuali di bilancio. Le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato,
relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura
dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di
spese permanenti, possono essere reiscritte, con la
legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a
quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza nell’apposito
allegato di cui al comma 1. |
Condizione B) Appare necessario che nell’apposito
allegato al disegno di legge di bilancio sia data evidenza non solo alle
quote di competenza rimodulate in relazione al piano finanziario dei
pagamenti, ma anche alle spese non impegnate alla chiusura dell’esercizio e reiscritte con la legge di bilancio nella competenza
degli esercizi successivi |
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3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura
degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante: a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere
sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di
credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal
caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso
specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo
direttamente all'istituto di credito; b) spesa ripartita da erogare al beneficiario
secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge. |
3. Le leggi di spesa che autorizzano
l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche,
qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di
utilizzo, mediante: a) autorizzazione concessa al
beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui
con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello
Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede,
attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il
contributo direttamente all'istituto di credito; b) spesa ripartita da erogare al
beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge. |
3. Le leggi di spesa che autorizzano
l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche,
qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di
utilizzo, mediante: a) autorizzazione concessa al
beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui
con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello
Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede,
attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il
contributo direttamente all'istituto di credito; b) spesa ripartita da erogare al
beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge. |
|
|
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento
dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo
sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento
del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota
interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere
il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività
finanziarie. |
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei
contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al
momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il
contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di
ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della
quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a
iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di
passività finanziarie. |
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei
contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al
momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il
contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di
ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della
quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a
iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di
passività finanziarie. |
|
|
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano
già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in
tutto o in parte le relative operazioni di mutuo. |
5. La disposizione di cui al comma 4 si
applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente
legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo. |
5. La disposizione di cui al comma 4 si
applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente
legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo. |
|
|
6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano
l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio
pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui
non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni
dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3,
lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato
per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo
temporale dell'onere. |
6. Le leggi di spesa a carattere
permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi
compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime
ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare
le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11,
comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello
indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il
profilo temporale dell'onere. |
6. Le leggi di spesa a carattere
permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi
compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime
ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare
le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11,
comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello
indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il
profilo temporale dell'onere. |
|
|
7. Il disegno di legge di stabilità indica, in
apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in
corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità
speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data. |
7. Il disegno di legge di stabilità
indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui
all'articolo 11,
comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno
dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o
contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data. |
7. Il disegno di legge di stabilità
indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui
all'articolo 11,
comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno
dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o
contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data. |
|
|
8. Il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la
trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai
finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere
pubbliche. |
8. Il Governo è delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la
trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai
finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere
pubbliche. |
8. Il Governo è delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la
trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai
finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere
pubbliche. |
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|
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono
emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e
selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto
riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; b) predisposizione
da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e
standardizzate per la valutazione degli investimenti; c) garanzia di
indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di
competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a
competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per
valutazioni particolarmente complesse; d) potenziamento e
sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli
interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle
valutazioni ex ante; e) separazione del finanziamento dei progetti da
quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al
«fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di
valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si
accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva; f) adozione di
regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi
delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico
alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi
sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di
realizzazione delle opere; g) previsione di un
sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con
automatico definanziamento in caso di mancato avvio
delle opere entro i termini stabiliti. |
9. I decreti legislativi di cui al comma
8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) introduzione della valutazione nella
fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di
confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza,
per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati
nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; b) predisposizione da parte del
Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti; c) garanzia di indipendenza e
professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze
esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni
particolarmente complesse; d) potenziamento e sistematicità della
valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni
ex ante; e) separazione del finanziamento dei
progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi
fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della
procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al
«fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione
definitiva; f) adozione di regole trasparenti per le
informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione
dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure
di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli
interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai
risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle
opere; g) previsione di un sistema di verifica
per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere
entro i termini stabiliti. |
9. I decreti legislativi di cui al comma
8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) introduzione della valutazione nella
fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di
confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza,
per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; b) predisposizione da parte del
Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti; c) garanzia di indipendenza e
professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze
esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni
particolarmente complesse; d) potenziamento e sistematicità della
valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni
ex ante; e) separazione del finanziamento dei
progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi
fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura
di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere»
si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva; f) adozione di regole trasparenti per le
informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione
dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure
di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli
interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai
risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle
opere; g) previsione di un sistema di verifica
per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere
entro i termini stabiliti. |
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10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
adottati. |
10. Gli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere
comunque adottati. |
10. Gli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere
comunque adottati. |
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Soppresso
dall’articolo 2, comma 2, |
Soppresso
dall’articolo 2, comma 2, |
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Articolo 33 |
Articolo
33 |
Articolo
33 |
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1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il
Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini
dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto
dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. |
1. Entro il mese di giugno di ciascun
anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge
ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto
dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. |
1. Entro il mese di giugno di ciascun
anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge
ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta
della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di
rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. |
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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, le
dotazioni sia di competenza sia di cassa. |
2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del bilancio di previsione indicando, per |
2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascuna
unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
le dotazioni sia di competenza sia di cassa. |
Condizione n. 10) Come già ricordato appare necessario individuare in modo univoco nel
testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai
fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’espressione “unità elementare di
bilancio” |
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3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono
essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni
compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi |
3. Con il disegno di legge di cui al
comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso,
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi anche di missioni diverse
con le modalità indicate dall'articolo 23,
comma 3. |
3. Con il disegno di legge di cui al
comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso,
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi anche di missioni diverse
con le modalità indicate dall'articolo 23,
comma 3. |
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4. Con decreto del Ministro competente, da
comunicare alla Corte dei Conti, per motivate esigenze, possono essere
rimodulate, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie
nell’ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con
esclusione |
4. Con decreto del Ministro competente, da
comunicare alla Corte dei Conti, per motivate esigenze, possono essere
rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell’ambito di
ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei
fattori legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a)
del medesimo comma 5 dell’articolo 21.
Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per
finanziare spese correnti. |
Condizione
n. 19) In materia di assestamento e variazioni di
bilancio, appare necessario precisare che le spese predeterminate per legge
si riferiscono sia agli oneri inderogabili sia ai fattori legislativi e che
le variazioni compensative sono disposte in termini di competenza e di cassa |
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4-bis. Con decreti direttoriali, previa
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza
pubblica, possono essere disposte variazioni compensative nell’ambito degli
stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione |
4-bis.
Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del
rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa,
nell’ambito degli stanziamenti di spesa di
ciascuna azione, con esclusione dei fattori
legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo
21. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. |
Condizione
n. 20) In materia di assestamento e variazioni di
bilancio, appare necessario precisare che le spese predeterminate per legge
si riferiscono sia agli oneri inderogabili sia ai fattori legislativi e che
le variazioni compensative sono disposte in termini di competenza e di cassa |
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4-ter. |
4-ter.
Nell’ambito dello stato di previsione
di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui
saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza
e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a
titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella
categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori
legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del medesimo comma 5
dell’articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto
capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter.1, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono
disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta
del Ministro competente |
Condizione
n. 21) In materia di assestamento e variazioni di
bilancio, appare necessario precisare che le spese predeterminate per legge
si riferiscono sia agli oneri inderogabili sia ai fattori legislativi,
riscrivendo l’intero comma ai fini di una migliore formulazione del testo |
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4-ter.1. Nel caso in cui le variazioni
compensative di cui al comma 4-ter abbiano
ad oggetto spese concernenti l’acquisto di beni e servizi comuni a più centri
di responsabilità amministrativa, gestite nell’ambito dello stesso Ministero
da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono
essere disposte con decreto interdirettoriale del
dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio
del Ministero interessato, e dell’Ispettore generale capo dell’Ispettorato
generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare
alla Corte dei Conti. |
Condizione
n. 21) Appare necessario altresì prevedere che,
nel caso in cui la variazioni compensative abbiano ad oggetto spese concernenti
l’acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità
amministrativa, gestite nell’ambito dello stesso Ministero da un unico
ufficio o struttura di servizio, le medesime variazioni, al fine di
assicurare una maggiore tempestività nella riallocazione delle risorse,
possano essere disposte con decreto interdirettoriale,
anziché con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze |
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4-quater. Al fine di preordinare nei tempi
stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di
rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti,
con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla
Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere
disposte, tra |
4-quater.
Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa
occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni
indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun
stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra
unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti
effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica. |
Condizione
n. 22) Come più volte ricordato appare necessario individuare in modo univoco nel
testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai
fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’espressione “unità elementare di
bilancio” |
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4-quinquies. |
4-quinquies.
Le variazioni di bilancio in termini
di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso
dell’esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da
ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente
previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze su proposta dei Ministri interessati. |
Condizione
n. 23) Appare necessario riformulare più puntualmente il comma 4-quinquies
dell’articolo 33 della legge n. 196, al fine di precisare che la ripartizione
di fondi istituiti per legge negli stati di previsione della spesa con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ha luogo su proposta dei
Ministri interessati e si riferisce ai soli fondi cosiddetti da ripartire |
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Articolo
34 |
Articolo
34 |
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1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad
essi demandate |
1. I
dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed
ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano
ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre
impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia
contabile |
1. I
dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed
ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano
ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre
impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di
autonomia contabile |
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2. Con
riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all’adempimento di
obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nei
limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. L’assunzione dei suddetti
impegni è possibile solo in presenza della necessaria copertura finanziaria e
dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l’importo ovvero
gli importi da pagare, l’esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su
cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore
univocamente individuato. L’assunzione dell’impegno è, altresì, consentita, ferma restando la presenza
degli altri elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei casi di
trasferimenti di somme ad
amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato
solo all’esito di un iter procedurale |
2. Con
riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all’adempimento di
obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nei
limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. L’assunzione dei suddetti
impegni è possibile solo in presenza della necessaria copertura finanziaria e
dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l’importo ovvero
gli importi da pagare, l’esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su
cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore
univocamente individuato. L’assunzione dell’impegno è, altresì, consentita, ferma restando la presenza
degli altri elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei casi di
trasferimenti di somme ad
amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato
solo all’esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato. |
Condizione C)
Si elimina un mero refuso di carattere materiale |
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3. Per le
spese afferenti all’acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in
conto capitale, l’assunzione dell’impegno è subordinata alla preventiva
registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la
gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o
degli ordini che ne costituiscono il presupposto |
3. Per le
spese afferenti all’acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in
conto capitale, l’assunzione dell’impegno è subordinata alla preventiva
registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la
gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o
degli ordini che ne costituiscono il presupposto |
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4. Le spese
per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla
competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i
relativi pagamenti. |
4. Le spese
per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla
competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i
relativi pagamenti. |
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5. Per gli
impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti
in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2. |
5. Per gli
impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti
in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2. |
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6. Alla
chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere
assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono
dare corso agli atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente
conseguenti a: a) variazioni
di bilancio disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo
quadrimestre dell'anno; b) variazioni
di bilancio disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
adottate nell’ultimo mese dell’anno, relative a riassegnazioni di entrate di
scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione,
tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, a seguito dell’adozione di un provvedimento amministrativo
che ne stabilisce la destinazione. |
6. Alla
chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere
assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono
dare corso agli atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente
conseguenti a: a) variazioni
di bilancio disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo
quadrimestre dell'anno; b) variazioni
di bilancio disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
adottate nell’ultimo mese dell’anno, relative a riassegnazioni di entrate di
scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione,
tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, a seguito dell’adozione di un provvedimento amministrativo
che ne stabilisce la destinazione. |
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7. Al fine di
consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive
autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della
gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di
propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse
e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico,
ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare,
contestualmente all’assunzione del medesimo impegno, un apposito piano
finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le
spese. |
7. Al fine di
consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive
autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della
gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di
propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse
e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico,
ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare,
contestualmente all’assunzione del medesimo impegno, un apposito piano
finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le
spese. |
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8. Il piano finanziario dei pagamenti
riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in
relazione a ciascun impegno, l’ammontare del debito e l'esatta individuazione
della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti
comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza
l'obbligazione. |
8. Il piano finanziario dei pagamenti
riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in
relazione a ciascun impegno, l’ammontare del debito e l'esatta individuazione
della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti
comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza
l'obbligazione. |
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9. Ai fini
della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì
considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile
nell’ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il
pagamento medesimo ed all’interno di ogni singolo atto ad esso collegato. |
9. Ai fini
della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì
considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile
nell’ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il
pagamento medesimo ed all’interno di ogni singolo atto ad esso collegato. |
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10. Gli uffici
di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio
sull’applicazione dei commi 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli
obblighi previsti per la predisposizione e l’aggiornamento del piano
finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), l’amministrazione inadempiente
non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26,
28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il
rispetto dei suddetti obblighi. |
10. Gli uffici
di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull’applicazione
dei commi 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per
la predisposizione e l’aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti
(Cronoprogramma), l’amministrazione inadempiente non potrà accedere alle
risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando
dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti
obblighi. |
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11. A partire
dal 1° gennaio 2017, è fatto divieto di disporre l’utilizzo dei ruoli di
spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi,
canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati. |
11. A partire
dal 1° gennaio 2017, è fatto divieto di disporre l’utilizzo dei ruoli di
spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi,
canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati. |
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12. Le spese
di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici. |
12. Le spese
di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici. |
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Articolo
34-bis |
Articolo
34-bis |
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1. Gli
stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell’esercizio
costituiscono economie di bilancio, |
1. Salvo che non sia diversamente
previsto, gli
stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell’esercizio
costituiscono economie di bilancio. |
Condizione F). Appare necessario riferire la rubrica dell’articolo
34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ai residui passivi Appare inoltre necessario, al comma 1,
delimitare la possibilità di deroghe al principio generale secondo cui gli
stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell’esercizio
costituiscono economie di bilancio alla sola ipotesi in cui ciò non sia
diversamente previsto dall’autorizzazione legislativa di spesa sulla base
della quale è stato iscritto in bilancio lo stanziamento di parte corrente,
al fine di escludere il formalizzarsi di un principio di copertura
finanziaria non coerente con l’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. |
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2. I residui
delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a
quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non
pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti
correnti alle amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio
salvo che l’amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il
termine previsto per l’accertamento dei residui passivi riferiti
all’esercizio scaduto, |
2. I residui
delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a
quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non
pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti
correnti alle amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio
salvo che l’amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il
termine previsto per l’accertamento dei residui passivi riferiti all’esercizio
scaduto, al competente
Ufficio centrale di bilancio,
la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da
giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal
caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono
riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi. |
Condizione F). Appare necessario precisare ai commi 2 e 4
che la reiscrizione in bilancio dei residui passivi
perenti abbia luogo in caso di richiesta di pagamento da parte degli aventi
diritto. Da un punto di vista formale, appare altresì
necessario fare riferimento ai “competenti Uffici centrali di bilancio”
anziché ai “coesistenti Uffici centrali di bilancio |
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3. Le somme
stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura
dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre
l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa
non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo
di conservazione è protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo
del mantenimento in bilancio, alle predette somme può applicarsi il disposto
di cui al |
3. Le somme
stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura
dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre
l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa
non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo
di conservazione è protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo
del mantenimento in bilancio, alle predette somme può applicarsi il disposto
di cui al terzo periodo
del comma 2 dell'articolo
30. |
Condizione F). Appare necessario, per quanto riguarda il mantenimento in bilancio
delle somme stanziate in conto capitale, richiamare il terzo periodo, anziché
il secondo, del comma 2 dell’articolo 30 della predetta legge n. 196 |
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4. I residui
delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo
a quello dell’assunzione dell’impegno di spesa, si intendono perenti agli
effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. |
4. I residui
delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo
a quello dell’assunzione dell’impegno di spesa, si intendono perenti agli
effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. |
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5. Le somme
relative a contributi pluriennali ai sensi dell’articolo 30, comma 3,
iscritte nel conto dei residui non più dovute al creditore originario possono
essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per
le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio.
L’autorizzazione all’utilizzo delle predette risorse è concessa dal Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, previa verifica della sussistenza delle esigenze rappresentate e della
compatibilità dell’operazione con il mantenimento dell’equilibrio dei saldi di
finanza pubblica. |
5. Le somme
relative a contributi pluriennali ai sensi dell’articolo 30, comma 3,
iscritte nel conto dei residui non più dovute al creditore originario possono
essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per
le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio.
L’autorizzazione all’utilizzo delle predette risorse è concessa dal Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, previa verifica della sussistenza delle esigenze rappresentate e della
compatibilità dell’operazione con il mantenimento dell’equilibrio dei saldi
di finanza pubblica, ai sensi della
legislazione vigente. |
Condizione F). Inoltre, con riferimento al comma 5 appare necessario precisare che
le risorse relative a contributi pluriennali iscritte nel conto dei residui,
non più dovute al creditore originario, possono essere utilizzate a favore di
altri soggetti, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state
originariamente iscritte in bilancio ai sensi della legislazione vigente |
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6. I conti dei
residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a
quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al comma 5 del
presente articolo, sono allegati al rendiconto generale dello Stato. |
6. I conti dei
residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a
quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al comma 5 del
presente articolo, sono allegati al rendiconto generale dello Stato. |
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7. La gestione
dei residui è tenuta distinta da quella della competenza, in modo che nessuna
spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa. |
7. La gestione
dei residui è tenuta distinta da quella della competenza, in modo che nessuna
spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa. |
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Articolo
34-ter |
Articolo
34-ter |
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1. Decorso il
termine dell’esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, con
decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, è determinata la
somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio
scaduto. In apposito allegato al decreto medesimo sono altresì individuate le
somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere
permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere
nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 30, comma
2, |
1. Decorso il
termine dell’esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, con
decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, è determinata la
somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio
scaduto. In apposito allegato al decreto medesimo sono altresì individuate le
somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere
permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere
nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 30, comma
2, terzo
periodo, riferibili ad
esercizi precedenti all’esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione in
bilancio, le somme relative al precedente periodo eliminate dal conto dei
residui da reiscrivere nella competenza degli
esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio. |
Condizione G) Appare necessario riferire la rubrica dell’articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ai residui passivi e, per quanto
riguarda il mantenimento in bilancio delle somme stanziate in conto capitale,
appare necessario richiamare il terzo periodo, anziché il secondo, del comma
2 dell’articolo 30 della predetta legge n. 196 |
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2. Ai fini dell’adozione del predetto
decreto le amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle ragioni
del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a
quello di consuntivazione e comunicano ai |
2. Ai fini dell’adozione del predetto
decreto le amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle ragioni
del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a
quello di consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali di bilancio le somme
da conservare e quelle da eliminare per economia e per perenzione
amministrativa. |
Condizione G) Da un punto di vista formale, appare altresì
necessario fare riferimento ai “competenti Uffici centrali di bilancio”
anziché ai “coesistenti Uffici centrali di bilancio |
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3. Gli uffici
di controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui per
impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura dell’amministrazione,
dei decreti di cui al comma 1. |
3. Gli uffici
di controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui per
impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura dell’amministrazione,
dei decreti di cui al comma 1. |
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4.
Contestualmente all’accertamento di cui comma 2, nell’ambito del processo di
definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti
per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento
della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio
dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31
dicembre dell’anno precedente, ai fini
della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34,
comma 2, della legge n. 196 del 2009. |
4.
Contestualmente all’accertamento di cui comma 2, nell’ambito del processo di
definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti
per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni
possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello
Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31
dicembre dell’anno precedente, ai fini
della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34,
comma 2, della legge n. 196 del 2009. |
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5. In esito al
riaccertamento di cui al comma 4, in apposito
allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun
Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente,
successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge
di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo
precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base
pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica,
su appositi Fondi da istituire negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate. |
5. In esito al
riaccertamento di cui al comma 4, in apposito
allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun
Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente,
successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge
di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo
precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base
pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica,
su appositi Fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate. |
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Articolo 35 |
Articolo
35 |
Articolo
35 |
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1. Il Ministro dell'economia e delle finanze
presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale
dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per
missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita
nota preliminare generale. |
1. Il Ministro dell'economia e delle
finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale
dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per
missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita
nota preliminare generale. |
1. Il Ministro dell'economia e delle
finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale
dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per
missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita
nota preliminare generale. |
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2.
Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una
nota integrativa. Per
le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la
spesa, è articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni
contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui
all’articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa al rendiconto per
ciascun programma di spesa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra
i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli
eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali
indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali
fatti di gestione intervenuti nel corso dell’esercizio. Essa contiene inoltre
l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi
indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a),
in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli
eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto
dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticità
riscontrate. |
2.
Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una
nota integrativa. Per
le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la
spesa, è articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni
contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui
all’articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa al rendiconto per
ciascun programma di spesa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra
i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli
eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali
indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali
fatti di gestione intervenuti nel corso dell’esercizio. Essa contiene inoltre
l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi
indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a),
in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli
eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto
dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticità
riscontrate. |
|
|
4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le
modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione
dei programmi e delle relative risorse finanziarie. |
4. I regolamenti parlamentari
stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di
attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie. |
4. I regolamenti parlamentari
stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di
attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie. |
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Articolo 38-bis |
Articolo 38-bis |
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1.
Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza
pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano la contabilità
economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante
l’adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la
registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed
assicuri l’integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria
con quelle di natura economica e patrimoniale. |
1.
Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza
pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell’ambito della gestione, a fini
conoscitivi, la
contabilità economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità
finanziaria mediante l’adozione di un sistema integrato di scritture
contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale
contabilmente rilevante ed assicuri l’integrazione e la coerenza delle
rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e
patrimoniale. |
Condizione
n. 29) Appare necessario precisare, in coerenza
con il principio e criterio direttivo di delega di cui all’articolo 40, comma
2, lettera n), della menzionata legge n. 196, che l’affiancamento della
contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria avviene,
nell’ambito della gestione, a fini conoscitivi |
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|
2.
Al fine di garantire l’uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad
utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed
economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le
Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l’uniformità e la corretta
tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi
contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei
conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di
controllo contabile di rispettiva competenza. |
2.
Al fine di garantire l’uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad
utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed
economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le
Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l’uniformità e la corretta
tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi
contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei
conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di
controllo contabile di rispettiva competenza, ivi compresi gli aspetti informatici
delle medesime procedure. |
Appare necessario precisare che le
convenzioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, riguardano anche
agli aspetti informatici delle procedure di controllo contabile di rispettiva
competenza |
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3.
L’ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello
Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1,
che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, definiti
in conformità con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l’armonizzazione e il coordinamento
dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi
contabili generali sono adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per
tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di
bilancio, nonché a seguito della sperimentazione di cui all’articolo
38-sexies e delle eventuali modifiche connesse all’esercizio della delega di
cui all’articolo 42. |
3.
L’ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello
Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1,
che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, definiti
in conformità con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l’armonizzazione e il coordinamento
dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi
contabili generali sono adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per
tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di
bilancio, nonché a seguito della sperimentazione di cui all’articolo
38-sexies e delle eventuali modifiche connesse all’esercizio della delega di
cui all’articolo 42. |
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4.
Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i principi
contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato
uniformano l’esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione,
rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze anche a seguito della
sperimentazione di cui all’articolo 38-sexies. |
4.
Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i principi
contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato
uniformano l’esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione,
rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze anche a seguito della
sperimentazione di cui all’articolo 38-sexies. |
|
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Articolo 38-ter |
Articolo 38-ter |
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1.
Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti
integrato, tenuto conto del regolamento di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica del 4 ottobre 2013 n. 132, costituito da conti che rilevano
le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti
economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. |
1.
Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti
integrato, tenuto conto del regolamento di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica del 4 ottobre 2013 n. 132, costituito da conti che rilevano
le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti
economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. |
|
|
|
2.
Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilità integrata di cui
all’articolo 38-bis, persegue le seguenti finalità: |
2.
Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilità integrata di cui
all’articolo 38-bis, persegue le seguenti finalità: |
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|
|
a)
l’armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello
Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei
decreti legislativi n. 91/2011 e n. 118/2011 ai fini del rispetto dei
principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica; |
a)
l’armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello
Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei
decreti legislativi n. 91/2011 e n. 118/2011 ai fini del rispetto dei
principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica; |
|
|
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b)
l’integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura
finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale; |
b)
l’integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura
finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale; |
|
|
|
c)
il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle
entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonché il
monitoraggio in corso d’anno degli andamenti di finanza pubblica delle
amministrazioni centrali dello Stato; |
c)
il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle
entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonché il
monitoraggio in corso d’anno degli andamenti di finanza pubblica delle
amministrazioni centrali dello Stato; |
|
|
|
d)
una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di
rappresentazione contabile una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati
contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante
il sistema di contabilità integrata |
d)
una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di
rappresentazione contabile una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati
contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante
il sistema di contabilità integrata |
|
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3.
Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero
dell’economia e delle finanze, sono definite: |
3.
Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero
dell’economia e delle finanze, sono definite: |
|
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a)
le voci del piano dei conti integrato, costituito dall’elenco dei conti
relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilità finanziaria e
dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni
di integrazione, rettifica e ammortamento; |
a)
le voci del piano dei conti integrato, costituito dall’elenco dei conti
relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilità finanziaria e
dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni
di integrazione, rettifica e ammortamento; |
|
|
|
b)
i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai
documenti contabili e di bilancio; |
b)
i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai
documenti contabili e di bilancio; |
|
|
|
c)
il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di
riferimento del bilancio; |
c)
il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di
riferimento del bilancio; |
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|
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4.
Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con Decreto del Ministro
dell’Economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui
all’articolo 38-sexies. |
4.
Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con Decreto del Ministro
dell’Economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui
all’articolo 38-sexies. |
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|
Articolo 38-quater |
Articolo 38-quater |
|
|
|
1.
Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della
gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni
contabili una transazione elementare. |
1.
Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della
gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni
contabili una transazione elementare. |
|
|
|
2.
Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da una codifica che consente
di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci
del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale. |
2.
Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da una codifica che consente
di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci
del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale. |
|
|
|
3.
Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all’articolo
38-sexies, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i
criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo. |
3.
Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all’articolo
38-sexies, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti
il contenuto della codifica della transazione elementare ed i criteri e le
modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. |
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Articolo 38-quinquies |
Articolo 38-quinquies |
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|
1.
Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, e in base agli esiti
della sperimentazione di cui al successivo articolo 38-sexies, la codificazione SIOPE delle
amministrazioni centrali dello Stato è sostituita con quella prevista dalla
struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilità
finanziaria. |
1.
Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, e in base agli esiti
della sperimentazione di cui al successivo articolo 38-sexies, la codificazione SIOPE delle amministrazioni
centrali dello Stato è sostituita con quella prevista dalla struttura del
piano dei conti integrato relativamente alla contabilità finanziaria. |
|
|
|
2.
Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono
riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato. |
2.
Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono
riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato. |
|
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|
Articolo 38-sexies |
Articolo 38-sexies |
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|
1.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30
giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all’articolo 38-ter, comma 3, è disciplinata
un’attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con
verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti
dell’adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e
del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei
documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e
alle azioni di cui all’articolo 25-bis,
nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il
medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni
elementari di cui all’articolo 38-quater,
comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando
contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e
patrimoniale. |
Condizione n. 31) Appare necessario, da un lato, prevedere
che il periodo di adozione sperimentale della contabilità integrata sia
esteso da uno a due anni, in modo da assicurare la disponibilità delle
informazioni relative al consuntivo del primo esercizio in cui si svolge la
sperimentazione, dall’altro che il decreto che disciplina l’attività di
sperimentazione sia adottato entro 30 giorni dalla data di emanazione del
regolamento che definisce le voci del piano dei conti integrato di cui
all’articolo 38-ter della legge n. 196 del 2009, prevedendo espressamente che
il decreto medesimo provveda anche ad introdurre una codifica provvisoria
delle transazioni elementari |
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Articolo 38-septies |
Articolo 38-septies |
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1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell’adozione di un
bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di
bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e
lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto
delle politiche di bilancio sul genere |
1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell’adozione di un
bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di
bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e
lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto
delle politiche di bilancio sul genere |
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2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, viene definita la metodologia
generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione. |
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, viene definita la metodologia
generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione. |
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3.
Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono al Ministero dell'economia
e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili,
indicatori statistici e modalità di rappresentazione stabilite dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con
i contenuti previsti ai sensi, dell’
articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del
2009. |
3.
Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono al Ministero dell'economia
e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili,
indicatori statistici e modalità di rappresentazione stabilite dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con
i contenuti previsti ai sensi, dell’
articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del
2009. |
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Articolo
soppresso dall’articolo 4, comma 2, dell’A.G. “struttura” |
Articolo
soppresso dall’articolo 4, comma 2, dell’A.G. “struttura” |
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(cfr.
in proposito l’articolo 22-bis) |
(cfr.
in proposito l’articolo 22-bis) |
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Articolo 44-bis |
Articolo 44-bis |
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1.
A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al mese
di gennaio 2017, il relativo contenuto è rivisto secondo i criteri di cui al
presente articolo e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del
Ministero dell’economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di
tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono
riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la
fonte e di rispettarne l'integrità. |
1.
A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al mese
di gennaio 2017, il relativo contenuto è rivisto secondo i criteri di cui al
presente articolo e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del
Ministero dell’economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di
tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono
riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la
fonte e di rispettarne l'integrità. |
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2.
Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle
riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale,
riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della
tesoreria statale. Quest’ultima comprende le movimentazioni finanziarie
relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidità, ai conti
aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai
depositi in contanti. |
2.
Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle
riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale,
riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della
tesoreria statale. Quest’ultima comprende le movimentazioni finanziarie
relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidità, ai conti aperti
presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in
contanti. |
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3.
Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio statale sono
distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le
riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione della tesoreria statale sono
distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l’estinguersi di partite
debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria. |
3.
Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio statale sono
distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le
riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione della tesoreria statale sono
distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l’estinguersi di partite
debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria. Il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato provvede all’elaborazione di apposite tabelle, mediante
le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati
con quelli della gestione della tesoreria. |
Condizione n. 26). Appare necessario precisare che le tabelle
recanti informazioni sull’integrazione dei dati contabili della gestione del
bilancio statale con quelli della tesoreria sono fornite dal Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato |
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Articolo 44-ter |
Articolo 44-ter |
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1.
Ai fini dell’attuazione dell’articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su
contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di
contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai
sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i
funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria
sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le
funzionalità per l’emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.
Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine,
ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove
imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data di riconduzione
al regime di contabilità ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili
interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato. L’importo delle aperture di credito ai funzionari
delegati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti
al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente. |
1.
Ai fini dell’attuazione dell’articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su
contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di
contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai
sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i
funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria
sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le
funzionalità per l’emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.
Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero,
qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove
imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data di riconduzione
al regime di contabilità ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili
interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato. L’importo delle aperture di credito ai funzionari
delegati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti
al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente. |
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2.
Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni
operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via
definitiva. Le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili
soppresse, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e possono essere
riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta,
limitatamente all’importo necessario all’estinzione di eventuali obbligazioni
giuridicamente perfezionate, assunte almeno 30 giorni prima della predetta
soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al
titolare della gestione contabile. |
2.
Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni
operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via
definitiva. Fatto salvo a quanto previsto dal comma 2-bis, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili
soppresse, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e possono essere
riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta,
limitatamente all’importo necessario all’estinzione di eventuali obbligazioni
giuridicamente perfezionate, assunte almeno 30 giorni prima della predetta
soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al
titolare della gestione contabile. |
Condizione n. 27) Appare
necessario far confluire nell’ordinario regime di chiusura delle contabilità
speciali disciplinato dai commi 1 e 2 dell’articolo 44-ter della legge 31
dicembre 2009 n. 196, le contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi
non rientranti nell’ambito di applicazione dei commi 4-ter e 4-quater
dell’articolo 5 della legge 225 del 1992, di cui al successivo comma 2-bis |
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2-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le
modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali
afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla
destinazione delle risorse residue. |
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3.
Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la
gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, le
gestioni fuori bilancio istituite ai
sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi
comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché i
casi di urgenza e necessità. |
3.
Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la
gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, le
gestioni fuori bilancio istituite ai
sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi
comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché i
casi di urgenza e necessità. |
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4.
A decorrere dall’esercizio 2017, i conti correnti di tesoreria centrale per i
quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano
state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalità di cui
al comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle
finanze. Per le contabilità speciali, resta fermo quanto previsto
dall’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n.367 e dall’articolo 7, comma 39, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. |
4.
A decorrere dall’esercizio 2017, i conti correnti di tesoreria centrale per i
quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano
state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalità di cui
al comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle
finanze. Per le contabilità speciali, resta fermo quanto previsto
dall’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n.367 e dall’articolo 7, comma 39, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. |
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5.
Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al comma 1 la
disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la chiusura
dell’esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere
individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 61-bis del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. |
5.
Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al comma 1 la
disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la chiusura
dell’esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere
individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 61-bis del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. |
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6. Per le contabilità speciali non oggetto
di soppressione o di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, secondo
le modalità di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto dall’articolo
2, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. |
6. Per le contabilità speciali non oggetto
di soppressione o di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, secondo
le modalità di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto dall’articolo
2, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. |
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7.
Non è consentita l’apertura di nuove contabilità speciali, i cui fondi siano
costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera p)
dell’articolo 40, comma 2. |
7.
Non è consentita l’apertura di nuove contabilità speciali, i cui fondi siano
costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera p)
dell’articolo 40, comma 2. |
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Articolo
47-bis |
Articolo
47-bis |
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1. Ferme restando le informazioni rese
disponibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell’articolo 31-bis,
comma 2, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono
fornite, a fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l’intermediazione
operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale.
Per tale finalità sono presentate, in apposite tabelle riportate in allegato
alla presente legge, informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di
tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono depositate somme di
cui sono titolari amministrazioni dello Stato, su quelli erogati direttamente
al sistema economico e su quelli aventi destinazioni diverse. Relativamente
ai conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni
dello Stato, sono altresì rappresentati i movimenti in entrata e in uscita
realizzati nell’anno oggetto del rendiconto. |
1. Ferme restando le informazioni rese
disponibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell’articolo 31-bis,
comma 2, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono
fornite, a fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l’intermediazione
operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale.
Per tale finalità sono presentate, in apposite tabelle riportate in allegato
alla presente legge, informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di
tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono depositate somme di
cui sono titolari amministrazioni dello Stato, su quelli erogati direttamente
al sistema economico e su quelli aventi destinazioni diverse. Relativamente
ai conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni
dello Stato, sono altresì rappresentati i movimenti in entrata e in uscita
realizzati nell’anno oggetto del rendiconto. |
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2. Le tabelle di cui al comma 1
dell’articolo 47-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono predisposte
secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto, che costituisce
allegato della predetta legge. Eventuali modifiche ed integrazioni alle predette
tabelle sono apportate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze. |
2. Le tabelle di cui al comma 1
dell’articolo 47-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono predisposte
secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto, che costituisce
allegato della predetta legge. Eventuali modifiche ed integrazioni alle
predette tabelle sono apportate con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze. |
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