Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Modifiche al D.P.R. n. 76/1998, in materia di utilizazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla gestione statale - Schema di D.P.R. n. 109 (art. 3, co. 19, L. n. 664/1996)
Riferimenti:
SCH.DEC 109/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 110
Data: 10/09/2014
Descrittori:
DPR 1998 0076   IRPEF
L 1996 0664     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
L N. 664 DEL 23-DIC-96     

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

 

 

Modifiche al D.P.R. n. 76/1998,
in materia di utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF
devoluta alla gestione statale

Schema di D.P.R. n. 109
(art. 3, co. 19, L. n. 664/1996)

 

 

 

 

 

 

 

n. 110

 

10 settembre 2014

 

 


 

Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

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File: BI0180.docx

 


 

I N D I C E

 

 

 

Schede di lettura

Le finalità del provvedimento. 3

Il quadro normativo vigente. 4

Le modifiche al D.P.R. n. 76/1998 contenute nello schema di decreto. 7

Testo a fronte


Schede di lettura


Le finalità del provvedimento

Lo schema di decreto in esame reca modifiche al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per la utilizzazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Tali modifiche vengono proposte in relazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 206, delle legge di stabilità 2014  (legge 27 dicembre 2013, n. 147), che ha introdotto una nuova finalità cui possono essere destinate le risorse relative alla quota dell’otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Tale comma è infatti intervenuto sull’articolo 48 primo comma, della legge n. 222/1985, aggiungendo alle quattro finalità ivi previste di destinazione della quota di competenza statale (interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), una ulteriore finalità relativa alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

Lo schema di decreto è trasmesso ai sensi dell’articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 (legge di bilancio per il 1997), che reca la procedura per l’adozione, con regolamento, della disciplina attuativa dell'articolo 48 della citata legge n. 222/1985, con riferimento ai criteri e alle procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo di bilancio relativo alla quota della disciplina dell’otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. L’articolo 3, comma 19, citato ha previsto che lo schema di regolamento fosse trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

 

Lo schema in commento, conseguentemente, interviene sulla disciplina vigente, come recata dal D.P.R. n. 76/1998, apportandovi le integrazioni necessarie a ricomprendere nella stessa anche la nuova finalità, e, nel contempo, operando anche alcune ulteriori circoscritte modifiche. Tra queste ultime possono in particolare segnalarsi, come più diffusamente si espone nell’analisi dei singoli articoli:

·        la previsione (articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema, che introduce all’articolo 2 del regolamento un nuovo comma 5.2) che in caso di intervento ricadente potenzialmente in più di una delle cinque tipologie previste, la domanda per accedere alla ripartizione della quota dell’otto per mille riguardante uno specifico può essere presentata soltanto per una di queste.

·        quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema in ordine alla eventualità di concentrare le risorse per specifici interventi, eventualità che viene consentita, oltre che nei casi già previsti nel D.P.R. n. 76, anche qualora l’importo delle risorse disponibili sia inferiore ad un milione di euro;

·        la possibilità, recata dall’articolo 4, comma 1, lettera c), dello schema,  che qualora le domande presentate per le singole finalità di intervento siano superiori a mille, possano istituirsi, per ciascuna delle finalità eventualmente interessate, in aggiunta alla unica commissione tecnica già prevista, una o più commissioni ulteriori;

·        la modifica operata in tema di finanziamenti di importi superiori a 30.000 euro, per i quali la vigente normativa prevede una prima erogazione pari alla metà del finanziamento concesso, mentre la nuova disciplina (articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema) dispone che tale erogazione sia aggiuntiva all’importo dei 30.000 euro medesimi;

·        la previsione che ai fini della predisposizione dello schema di ripartizione delle risorse dell’otto per mille la Presidenza del Consiglio dei ministri, che a norma del vigente testo del decreto n. 76 costituisce il soggetto che procede alla valutazione delle singole iniziative, debba ora, invece, procedere all’acquisizione della valutazione delle commissioni tecniche (articolo 4, comma 1, lettera a) dello schema).

Il quadro normativo vigente

Com’è noto, a seguito dell’Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma).

La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse (articolo 47, terzo comma).

Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, l’articolo 48 della citata legge n. 222/1985 prevede che tali quote vengano utilizzate:

§  dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali;

§  dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.

Con successivi interventi normativi, l’opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose (l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, nonché, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa apostolica in Italia, l'Unione Buddhista Italiana e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha).

 

I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale sono attualmente disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato, da ultimo, dal D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82, che individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota di diretta gestione statale conformemente ai quattro settori previsti dal predetto articolo 48 della legge n. 222:

§  fame nel mondo;

§  calamità naturali;

§  assistenza ai rifugiati;

§  conservazione di beni culturali.

 

Va rammentato che il vigente testo del D.P.R. n. 76/1998 è stato pressoché interamente riformulato con il D.P.R. n. 82/2013 sopradetto, che, al fine di adeguarne le relative disposizioni ai numerosi mutamenti normativi ed ordinamentali nel tempo intervenuti in materia, ne ha ridisegnato la procedura di concessione e di monitoraggio dei contributi, esplicitando i criteri di distribuzione delle risorse secondo principi di certezza e trasparenza. Tale provvedimento ha perseguito altresì la finalità di razionalizzare e contenere la spesa attraverso il pagamento dei relativi contributi per stati di avanzamento, nonché di ridisegnare il procedimento di valutazione degli interventi da finanziare e di assegnazione dei contributi medesimi, limitandolo ad un periodo massimo di 180 giorni (in luogo degli oltre otto mesi in precedenza necessari).

Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2014, e pertanto la nuova disciplina risultante è attualmente, nel corrente anno, in fase di prima applicazione.

Gli interventi ammissibili al contributo devono presentare il carattere di straordinarietà, vale a dire di effettiva estraneità rispetto all’attività ordinaria e corrente, e, pertanto, non risultare compresi nella programmazione e destinazione delle risorse finanziarie. Quanto, inoltre, agli interventi straordinari per calamità naturali, per assistenza ai rifugiati e per conservazione dei beni culturali, gli stessi devono essere eseguiti sul territorio italiano (articolo 2). La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio (articolo 2-bis).  Gli interventi ammissibili devono, inoltre, essere tali da consentire il completamento dell’iniziativa o quanto meno l’attuazione di una parte funzionale della stessa e devono essere definiti in ogni aspetto tecnico, funzionale e finanziario (articolo 4).

Quanto ai criteri di ripartizione, l’articolo 2-bis stabilisce che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita - di regola - in considerazione delle finalità perseguite dalla legge, in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo. Nell’ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l’anno all’otto per mille, la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.

Va segnalato come uno specifico criterio di riparto geografico (finalizzato, afferma esplicitamente la norma, a perseguire un'equa distribuzione territoriale delle risorse) è previsto per la quota dell’otto per mille destinata agli interventi straordinari di conservazione di beni culturali: in proposito si prevede che la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).

 

I soggetti che possono accedere alla ripartizione sono le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati (articolo 3 del D.P.R. 76/1998). Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro.

Per quanto concerne la procedura e la tempistica sull’assegnazione delle risorse ai soggetti interessati, la stessa può sintetizzarsi come segue:

§  entro il 31 gennaio di ogni anno: pubblicazione nel sito internet del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri sui parametri specifici di valutazione delle istanze (art. 2-bis, co. 7). Per il 2014  il provvedimento è stato emanato con D.P.C.M. 14 gennaio 2014;

§  entro il 30 settembre: presentazione delle domande per l’accesso al contributo (articolo 6, co. 2);

§  entro il 28 gennaio (120 giorni dalla scadenza del 30 settembre, ex articolo 5, co. 4): verifica della sussistenza dei requisiti ed esame delle valutazioni;

§  entro il 12 febbraio (15 giorni dalla scadenza del 28 gennaio, ex articolo 7, co. 1): trasmissione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri alle Commissioni parlamentari, per il parere, dello schema di decreto di ripartizione;

§  entro il 4 marzo: l’espressione del parere parlamentare (termine che l’articolo 7, co. 2 rinvia ai regolamenti parlamentari, che prevedono intervenga entro 20 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto[1]);

§  entro il 19 marzo: (15 giorni dall’espressione del parere parlamentare, ovvero dalla decorrenza dello stesso in assenza del parere, ex articolo 7, co. 2): adozione del decreto di ripartizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Per quanto concerne la fase procedurale relativa all’assegnazione dei fondi, si dispone (articolo 8) l’invio della documentazione relativa agli interventi da eseguire entro sei mesi dalla richiesta formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con revoca del finanziamento qualora tale termine decorra inutilmente. Entro 180 giorni dal termine previsto per la conclusione dell’intervento, i soggetti beneficiari dovranno infine presentare una relazione finale. È prescritta inoltre una relazione annuale al Parlamento da parte del Presidente del Consiglio sull’utilizzo dei fondi.

Quanto alla revoca dei fondi conferiti, a norma dell’articolo 8-bis essa interviene in caso di mancato inizio dei lavori entro di diciotto mesi dall’ordinativo di pagamento, nonché in specifiche ulteriori fattispecie,  quali la omessa presentazione della relazione di fine lavori, la mancata effettuazione dell’intervento entro il termine stabilito, nonché l’esecuzione dello stesso in modo difforme da quanto previsto. Sono inoltre consentite (articolo 8-ter) variazioni degli interventi, anche mediante eventuali economie di spesa.

Per completare il quadro della disciplina vigente va da ultimo segnalato come nella legge delega per la revisione del sistema fiscale, di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 24, l’articolo 4, comma 2, dispone che con i decreti legislativi attuativi della stessa debba altresì procedersi alla razionalizzazione e riforma dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le modifiche al D.P.R. n. 76/1998 contenute nello schema di decreto

L’articolo 1 dello schema di decreto apporta una serie di modifiche all’articolo 2 del D.P.R. n. 76/1998. Al comma 1 viene aggiunto, tra gli interventi ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille, quelli finalizzati alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili adibiti all’istruzione scolastica di proprietà pubblica (Stato, enti locali territoriali). Sono esplicitamente ricompresi dalla norma anche gli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto destinati ad uso scolastico, la cui gestione è affidata al Ministero dell’interno.

Si rammenta che il Fondo edifici di culto, istituito e disciplinato dagli articoli da 54 a 65 della legge n. 222/1985 (che ha contestualmente soppresso, dal 1°gennaio 1987, il previgente Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma)  ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato. L'amministrazione del Fondo, i cui proventi patrimoniali sono utilizzati per la conservazione, il restauro e la tutela e la valorizzazione degli edifici ad esso appartenenti, è affidata al Ministero dell'interno, che ne ha anche la rappresentanza giuridica. Il bilancio del Fondo è sottoposto all'approvazione del Parlamento, in allegato al bilancio del Ministero dell'interno.

L’articolo inoltre riformula il comma 3, prevedendo che gli interventi riferibili alle calamità naturali possano ricomprendere anche quelli destinati agli edifici di proprietà pubblica e del Fondo edifici di culto adibiti all’istruzione scolastica, qualora questi vengano danneggiati o distrutti da tali fenomeni. Analogamente nel comma 5 vengono inclusi gli immobili adibiti ad uso scolastico che presentino un particolare interesse storico e artistico tra quelli meritevoli di interventi ammessi alla ripartizione della quota a diretta gestione statale.

Vengono altresì introdotti due nuovi commi (numerati 5.1 e 5.2): il primo che indica le caratteristiche che devono avere gli interventi per gli immobili adibiti all’istruzione scolastica, mentre il secondo specifica che la domanda per accedere alla ripartizione della quota dell’otto per mille riguardante uno specifico intervento ricadente potenzialmente in più di una delle tipologie previste può essere presentata soltanto per una di queste.

I commi 5-bis e 6 vengono aggiornati ed adeguati, includendo la nuova tipologia di intervento nelle relative disposizioni, specificando che il principio di straordinarietà degli interventi ammessi per l’edilizia scolastica è rintracciabile quando tali interventi non siano oggetto di altre linee di finanziamento o siano insufficienti a coprire l’intero intervento.

Si segnala come lo schema di decreto non intervenga sul comma 6-bis dell’articolo 2 del decreto n. 76, nel quale si prescrive che gli interventi per le quattro finalità previste dall’articolo (ora divenute cinque a norma dello schema in esame), devono essere eseguiti sul territorio italiano, tranne quella relativa alla fame nel mondo. Ne deriva che tale vincolo non dovrebbe sussistere per la nuova finalità, ma sul punto è opportuno un chiarimento.

 

L’articolo 2 interviene sull’ all’articolo 2-bis, modificandone in particolare i commi 3 e 5. Viene  in proposito stabilito che, ai fini del giudizio di valutazione sugli interventi e ai fini dell’elaborazione del piano di riparto, occorre tenere conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza e della tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. Inoltre, la possibilità di concentrare le risorse viene consentita, oltre che nei casi già previsti nel testo vigente, anche qualora l’importo delle risorse disponibili sia inferiore ad un milione di euro.

L’articolo 3 dello schema di decreto modifica l’omologo articolo del DPR n. 76/98 al comma 1, precisando che l’Allegato A vigente costituisce il modello di domanda per le quattro categorie già previste (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), mentre per la nuova categoria dell’edilizia scolastica ora introdotta (comma 1-bis) viene un diverso modello di domanda, costituito dall’Allegato A-bis. Inoltre, introduce un ulteriore comma, il comma 1-bis, che aggiunge un apposito modello di domanda (Allegato A-bis) per gli interventi relativi all’edilizia scolastica, stabilendo che i soggetti abilitati a presentare la domanda sono i comuni, le province e le pubbliche amministrazioni statali proprietarie di immobili adibiti all’istruzione scolastica.

L’articolo 4 interviene sull’articolo 5 del decreto, che reca la disciplina della valutazione e dell’acquisizione dei pareri occorrenti alle singole iniziative che apposite Commissioni tecniche predispongono in merito a ciascuna domanda. Al comma 1 - nel quale il testo vigente prevede che ai fini della predisposizione dello schema di ripartizione delle risorse dell’otto per mille la Presidenza del Consiglio dei ministri costituisce il soggetto che procede alla valutazione delle singole iniziative - le modifiche apportate dallo schema in esame stabiliscono che la Presidenza del Consiglio medesima debba ora, invece, procedere all’acquisizione della valutazione delle Commissioni tecniche.

Con la modifica del comma 2 le commissioni vengono portate da quattro a cinque – in conseguenza della ulteriore finalità di intervento introdotta dal provvedimento -  e viene previsto che i sei rappresentanti che fanno parte di ciascuna commissione possano appartenere ai rappresentanti delle amministrazioni competenti per materia, anziché di una unica  amministrazione, come prevede la norma vigente. Viene al contempo prevista la possibilità di istituire, oltre ad una sola commissione per ciascuna delle cinque finalità di spesa, anche ulteriori commissioni aggiuntive, qualora le domande presentate per una tipologia di interventi siano superiori a 1.000[2].

L’articolo 5 introduce, intervenendo sull’articolo 6 del decreto, il riferimento al nuovo modello di domanda (Allegato A-bis) riguardante gli interventi della nuova categoria “edilizia scolastica”, modificando il comma 1 dell’articolo 6 del D.P.R. n. 76/98.

L’articolo 6 modifica l’articolo 8 del decreto in ordine alle disposizioni relative alla corresponsione del contributo ammesso e ai collaudi degli interventi finanziati. Si interviene in particolare sulle modalità di corresponsione del contributo, prevedendo una maggiore erogazione iniziale qualora il finanziamento accordato riguardi un importo superiore alla somma di 30.000 euro; inoltre si estende alla categoria degli interventi riguardanti gli immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica l’obbligo - già ora previsto per gli interventi di conservazione dei beni culturali e per le opere relative agli interventi per calamità naturali - di presentare insieme alla relazione conclusiva il certificato di collaudo delle opere o il certificato di regolare esecuzione, nonché si aggiunge l’eventuale obbligo di presentare la verifica di conformità nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

L’articolo 7 modifica il comma 3 dell’articolo 8-ter del D.P.R. n. 76/98 per precisare il limite temporale per le richieste di utilizzo dei risparmi di spesa, stabilendo che l’utilizzazione dei risparmi conseguiti, al fine di completare l’intervento originario, può essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei lavori.

L’articolo 8 dello schema attraverso l’aggiunta dell’Allegato A-bis introduce il modello di domanda per l’accesso al contributo previsto per la nuova categoria dell’edilizia scolastica delineato in base alla specificità degli interventi.


Testo a fronte

 


D.P.R. n. 76 del 1998

Testo integrato con
Atto del Governo n. 109

 

 

Articolo 1
Ambito di applicazione

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.

1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.

 

 

Articolo 2
Interventi ammessi

Articolo 2
Interventi ammessi

1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l’assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali. I predetti interventi sono definiti in coerenza con le priorità ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate.

1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l’assistenza ai rifugiati, per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili adibiti all’istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222. I predetti interventi sono definiti in coerenza con le priorità ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate.

2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.

2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.

3. Gli interventi in caso di calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geo-morfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.

3. Gli interventi in caso di calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geo-morfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e gli immobili adibiti all’istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.

4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia.

4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia.

5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice.

5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili ivi inclusi quelli adibiti all’istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice.

 

5.1. Gli interventi per gli immobili adibiti all’istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in sicurezza, nell’adeguamento anti-sismico e nell’efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi, ove abbiano a oggetto i beni culturali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell’otto per mille di cui all’articolo 1, riguardante il medesimo intervento può essere presentata per una sola delle tipologie di cui ai commi 2, 3, 4 , 5 e 5.1.

5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio del Ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1 devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio del Ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie.

6. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari quando esulano effettivamente dall'attività ordinaria e dalla corrente cura degli interessi coinvolti e non sono ricompresi nella programmazione ordinaria e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie. Gli interventi di cui al comma 5.1 sono considerati straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire l’intero intervento.

6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere eseguiti sul territorio italiano.

6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere eseguiti sul territorio italiano.

 

 

Articolo 2-bis
Criteri di ripartizione

Articolo 2-bis
Criteri di ripartizione

1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è ripartita di regola in considerazione delle finalità perseguite dalla legge in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1.

1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è ripartita di regola in considerazione delle finalità perseguite dalla legge in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più. delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l’anno la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.

2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più. delle cinque tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l’anno la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.

3. II giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto della natura straordinaria, dell'esigenza di tendenziale concentrazione, della rilevanza e della qualità degli interventi.

3. II giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto dell’urgenza, dell'esigenza di tendenziale concentrazione, della rilevanza e della qualità degli stessi.

4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione dl beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte. Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).

4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione dl beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte. Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).

5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto della natura straordinaria, della necessità e dell'urgenza dei medesimi. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4.

5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità e urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l’importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4.

6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.

6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.

7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le quattro tipologie di intervento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini di pagamento, nonché i risparmi realizzati e che possono essere conservati dai beneficiari.

7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le cinque tipologie di intervento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini di pagamento, nonché i risparmi realizzati e che possono essere conservati dai beneficiari.

8. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.

8. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.

 

 

Articolo 3
Requisiti soggettivi

Articolo 3
Requisiti soggettivi

1. Possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro.

1. Per le categorie di cui all’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro.

 

1-bis. Per la categoria di intervento di cui all’articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all’Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell’otto per mille di cui all’articolo 1, le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 22 maggio 1985, n. 222 e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all’istruzione scolastica.

2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:

2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:

a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni;

b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni;

c) agire in base a uno statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;

c) agire in base a uno statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;

d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;

d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;

e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;

e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;

f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;

f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;

g) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;

g) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;

h) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione,

h) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione,

3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalità dello statuto allegato in copia; quanto alla lettera g) con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacità finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante dei presente regolamento.

4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalità dello statuto allegato in copia; quanto alla lettera g) con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacità finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante dei presente regolamento.

5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta se non è conforme allo schema di cui all'Allegato A o se la documentazione allegata è mancante o incompleta.

5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta se non è conforme allo schema di cui all'Allegato A o se la documentazione allegata è mancante o incompleta.

 

 

Articolo 4
Requisiti oggettivi

Articolo 4
Requisiti oggettivi

1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario.

1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario.

2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilità.

2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilità.

2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda è improcedibile.

2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda è improcedibile.

 

 

Capo II
Procedure di utilizzazione

Capo II
Procedure di utilizzazione

 

 

Articolo 5
Schema del piano di ripartizione

Articolo 5
Schema del piano di ripartizione

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche procede alla valutazione delle singole iniziative.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle commissioni di cui al comma 2.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da quattro apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'ammini­strazione statale competente per materia. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante dell'amministra­zione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da cinque apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle ammini­strazioni statali competenti per materia. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all’articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1, siano in numero superiore a 1.000 è possibile istituire una o più commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si è verificato il predetto esubero. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 6, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.

3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 6, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale, redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale, redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis.

Articolo 6
Documentazione degli interventi

Articolo 6
Modalità di presentazione
della domanda

1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformità al modello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Alle domande devono essere allegate la documentazione dì cui all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2.

1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformità ai modelli riportati nell'Allegato A, per gli interventi di cui all’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 e nell’Allegato A-bis per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 5.1, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Alle domande devono essere allegate la documentazione dì cui all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo raccomandata o attraverso l’uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo raccomandata o attraverso l’uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

 

Articolo 6-bis
Cause di esclusione

Articolo 6-bis
Cause di esclusione

1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:

a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2;

b) relative a interventi non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 1;

c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.

1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:

a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2;

b) relative a interventi non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 1;

c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.

 

 

Articolo 7
Determinazione preliminare e finale

Articolo 7
Determinazione preliminare e finale

1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema è corredato dalla relativa documentazione.

1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema è corredato dalla relativa documentazione.

2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro quindici giorni.

2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro quindici giorni.

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

 

 

Articolo 8
Erogazione dei fondi

Articolo 8
Erogazione dei fondi

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di:

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di:

a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;

a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;

b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo;

b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo;

c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42.

c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42.

2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi dalla ricezione della richiesta dì cui al comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi dalla ricezione della richiesta dì cui al comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per Materia, per le finalità di cui ai commi 5 e 6.

3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per Materia, per le finalità di cui ai commi 5 e 6.

4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, è corrisposta l'intera somma. In caso di importo superiore a 30 mila euro, é corrisposto un importo pari a 30 mila euro ovvero alla metà del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori di importo pari ad almeno la metà della quota di contributo erogata; i beneficiari a tal fine presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.

4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, è corrisposta l'intera somma. In caso di importo superiore a 30 mila euro, è corrisposto un importo pari a 30 mila euro e, in aggiunta, la metà della quota del finanziamento eccedente i 30 mila euro. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno la metà della quota di contributo erogata; i beneficiari a tal fine presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.

5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di quattro apposite Commissioni tecniche di rnonitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'ammini-strazione statale competente per materia. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. I componenti delle Commissioni tecniche di monitoraggio non possono essere contemporaneamente membri delle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione alle Commissioni, di cui al presente comma, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di cinque apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. I componenti delle Commissioni tecniche di monitoraggio non possono essere contemporaneamente membri delle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione alle Commissioni, di cui al presente comma, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro 180 giorni, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale; suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero per le opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di regolare esecuzione e dalla relazione sul conto finale.

6. Entro 180 giorni, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale; suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamità naturali nonché per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili adibiti all’istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o dalla verifica di conformità e dalla relazione sul conto finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.

 

 

Articolo 8-bis
Revoca del conferimento

Articolo 8-bis
Revoca del conferimento

1. La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inderogabilmente nei casi di:

1. La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inderogabilmente nei casi di:

a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3;

a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3;

b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;

b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;

c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'Allegato B;

c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'Allegato B;

d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato.

d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato.

2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, può essere concessa per non più di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5.

2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, può essere concessa per non più di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5.

3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5, può essere anche parziale e comunque non inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso.

3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5, può essere anche parziale e comunque non inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso.

4. In caso di revoca, l'importo del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca al versamento, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. In caso di revoca, l'importo del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca al versamento, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

Articolo 8-ter
Variazione dell'oggetto dell'intervento anche mediante utilizzo
delle economie di spesa

Articolo 8-ter
Variazione dell'oggetto dell'intervento anche mediante utilizzo
delle economie di spesa

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna modifica dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica originaria.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna modifica dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica originaria.

2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perché necessari e urgenti ovvero perché comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.

2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perché necessari e urgenti ovvero perché comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere autorizzato l'utilizzo di risparmi dì spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il dieci per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione è data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di-cui all'articolo 5, comma 2. I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma 5.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere autorizzato l'utilizzo di risparmi dì spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il dieci per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione è data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. L’utilizzazione dei risparmi realizzati può essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma 5.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.

5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

 



[1]     Il termine di 20 giorni è a sua volta prorogabile di 10 giorni ma, ai fini della presente esposizione della procedura, non si tiene conto dell’eventualità di tale proroga. In tal senso viene anche indicato il termine di cui al punto successivo.

[2]     Ciò, come precisa la riguardo la relazione illustrativa, al fine di poter rispettare i termini procedimentali anche in presenza di un numero elevato di domante. La relazione medesima segnala come al momento le domande pervenute si attestino su una media annua di circa 1.500 per le quattro categorie già previste, rilevando come la nuova categoria dell’edilizia scolastica, introdotta dal provvedimento, lasci prevedere un aumento esponenziale delle domande.