Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||
Titolo: | Modifiche al D.P.R. n. 76/1998, in materia di utilizazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla gestione statale - Schema di D.P.R. n. 109 (art. 3, co. 19, L. n. 664/1996) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 110 | ||||
Data: | 10/09/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Modifiche al D.P.R. n. 76/1998, Schema di D.P.R. n. 109 |
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n. 110 |
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10 settembre 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
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Lo
schema di decreto in esame reca modifiche al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, in
materia di criteri e procedure per
la utilizzazione delle risorse della quota
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta
alla diretta gestione statale, di cui all'articolo 47, secondo comma, della
legge 20 maggio 1985, n. 222.
Tali modifiche vengono proposte in relazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 206, delle legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), che ha introdotto una nuova finalità cui possono essere destinate le risorse relative alla quota dell’otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
Tale comma è infatti
intervenuto sull’articolo 48 primo
comma, della legge n. 222/1985, aggiungendo
alle quattro finalità ivi previste di destinazione della quota di
competenza statale (interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità
naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), una ulteriore finalità relativa alla ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento
energetico degli immobili di
proprietà pubblica adibiti
all'istruzione scolastica.
Lo
schema di decreto è trasmesso ai sensi dell’articolo 3,
comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 (legge di bilancio per il 1997),
che reca la procedura per l’adozione, con regolamento, della disciplina attuativa dell'articolo 48 della citata legge n. 222/1985, con riferimento ai
criteri e alle procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo di
bilancio relativo alla quota della disciplina dell’otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale.
L’articolo 3, comma 19, citato ha previsto che lo
schema di regolamento fosse trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica, per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.
Lo schema in commento, conseguentemente, interviene sulla disciplina vigente, come recata dal D.P.R. n. 76/1998, apportandovi le integrazioni necessarie a ricomprendere nella stessa anche la nuova finalità, e, nel contempo, operando anche alcune ulteriori circoscritte modifiche. Tra queste ultime possono in particolare segnalarsi, come più diffusamente si espone nell’analisi dei singoli articoli:
· la previsione (articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema, che introduce all’articolo 2 del regolamento un nuovo comma 5.2) che in caso di intervento ricadente potenzialmente in più di una delle cinque tipologie previste, la domanda per accedere alla ripartizione della quota dell’otto per mille riguardante uno specifico può essere presentata soltanto per una di queste.
· quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema in ordine alla eventualità di concentrare le risorse per specifici interventi, eventualità che viene consentita, oltre che nei casi già previsti nel D.P.R. n. 76, anche qualora l’importo delle risorse disponibili sia inferiore ad un milione di euro;
· la possibilità, recata dall’articolo 4, comma 1, lettera c), dello schema, che qualora le domande presentate per le singole finalità di intervento siano superiori a mille, possano istituirsi, per ciascuna delle finalità eventualmente interessate, in aggiunta alla unica commissione tecnica già prevista, una o più commissioni ulteriori;
· la modifica operata in tema di finanziamenti di importi superiori a 30.000 euro, per i quali la vigente normativa prevede una prima erogazione pari alla metà del finanziamento concesso, mentre la nuova disciplina (articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema) dispone che tale erogazione sia aggiuntiva all’importo dei 30.000 euro medesimi;
· la previsione che ai fini della predisposizione dello schema di ripartizione delle risorse dell’otto per mille la Presidenza del Consiglio dei ministri, che a norma del vigente testo del decreto n. 76 costituisce il soggetto che procede alla valutazione delle singole iniziative, debba ora, invece, procedere all’acquisizione della valutazione delle commissioni tecniche (articolo 4, comma 1, lettera a) dello schema).
Com’è noto, a seguito dell’Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma).
La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse (articolo 47, terzo comma).
Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, l’articolo 48 della citata legge n. 222/1985 prevede che tali quote vengano utilizzate:
§ dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali;
§ dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.
Con successivi interventi normativi, l’opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose (l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, nonché, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa apostolica in Italia, l'Unione Buddhista Italiana e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha).
I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale sono attualmente disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato, da ultimo, dal D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82, che individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota di diretta gestione statale conformemente ai quattro settori previsti dal predetto articolo 48 della legge n. 222:
§ fame nel mondo;
§ calamità naturali;
§ assistenza ai rifugiati;
§ conservazione di beni culturali.
Va rammentato che il
vigente testo del D.P.R. n. 76/1998 è stato pressoché interamente riformulato con il D.P.R. n. 82/2013 sopradetto, che,
al fine di adeguarne le relative disposizioni ai numerosi mutamenti normativi ed ordinamentali nel tempo intervenuti in materia, ne ha ridisegnato la procedura di concessione e di monitoraggio
dei contributi, esplicitando i criteri di distribuzione
delle risorse secondo principi di certezza e trasparenza. Tale provvedimento ha
perseguito altresì la finalità di razionalizzare e contenere la spesa
attraverso il pagamento dei relativi contributi per stati di avanzamento, nonché di ridisegnare il procedimento di valutazione degli
interventi da finanziare e di
assegnazione dei contributi medesimi, limitandolo ad un periodo massimo di 180
giorni (in luogo degli oltre otto
mesi in precedenza necessari).
Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2014, e pertanto la nuova disciplina risultante è attualmente, nel corrente anno, in fase di prima applicazione.
Gli interventi ammissibili al contributo devono presentare il carattere di straordinarietà, vale a dire di effettiva estraneità rispetto all’attività ordinaria e corrente, e, pertanto, non risultare compresi nella programmazione e destinazione delle risorse finanziarie. Quanto, inoltre, agli interventi straordinari per calamità naturali, per assistenza ai rifugiati e per conservazione dei beni culturali, gli stessi devono essere eseguiti sul territorio italiano (articolo 2). La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio (articolo 2-bis). Gli interventi ammissibili devono, inoltre, essere tali da consentire il completamento dell’iniziativa o quanto meno l’attuazione di una parte funzionale della stessa e devono essere definiti in ogni aspetto tecnico, funzionale e finanziario (articolo 4).
Quanto ai criteri di ripartizione, l’articolo 2-bis stabilisce che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita - di regola - in considerazione delle finalità perseguite dalla legge, in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo. Nell’ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l’anno all’otto per mille, la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.
Va segnalato come uno specifico criterio di riparto geografico (finalizzato, afferma esplicitamente
la norma, a perseguire un'equa distribuzione territoriale delle risorse) è
previsto per la quota dell’otto per mille destinata agli interventi straordinari di conservazione di beni culturali: in
proposito si prevede che la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree
geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia,
Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria,
Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).
I soggetti che possono accedere alla ripartizione sono le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati (articolo 3 del D.P.R. 76/1998). Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro.
Per quanto concerne la procedura e la tempistica sull’assegnazione delle risorse ai soggetti interessati, la stessa può sintetizzarsi come segue:
§ entro il 31 gennaio di ogni anno: pubblicazione nel sito internet del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri sui parametri specifici di valutazione delle istanze (art. 2-bis, co. 7). Per il 2014 il provvedimento è stato emanato con D.P.C.M. 14 gennaio 2014;
§ entro il 30 settembre: presentazione delle domande per l’accesso al contributo (articolo 6, co. 2);
§ entro il 28 gennaio (120 giorni dalla scadenza del 30 settembre, ex articolo 5, co. 4): verifica della sussistenza dei requisiti ed esame delle valutazioni;
§ entro il 12 febbraio (15 giorni dalla scadenza del 28 gennaio, ex articolo 7, co. 1): trasmissione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri alle Commissioni parlamentari, per il parere, dello schema di decreto di ripartizione;
§ entro il 4 marzo: l’espressione del parere parlamentare (termine che l’articolo 7, co. 2 rinvia ai regolamenti parlamentari, che prevedono intervenga entro 20 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto[1]);
§ entro il 19 marzo: (15 giorni dall’espressione del parere parlamentare, ovvero dalla decorrenza dello stesso in assenza del parere, ex articolo 7, co. 2): adozione del decreto di ripartizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
Per quanto concerne la fase procedurale relativa all’assegnazione dei fondi, si dispone (articolo 8) l’invio della documentazione relativa agli interventi da eseguire entro sei mesi dalla richiesta formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con revoca del finanziamento qualora tale termine decorra inutilmente. Entro 180 giorni dal termine previsto per la conclusione dell’intervento, i soggetti beneficiari dovranno infine presentare una relazione finale. È prescritta inoltre una relazione annuale al Parlamento da parte del Presidente del Consiglio sull’utilizzo dei fondi.
Quanto alla revoca dei fondi conferiti, a norma dell’articolo 8-bis essa interviene in caso di mancato inizio dei lavori entro di diciotto mesi dall’ordinativo di pagamento, nonché in specifiche ulteriori fattispecie, quali la omessa presentazione della relazione di fine lavori, la mancata effettuazione dell’intervento entro il termine stabilito, nonché l’esecuzione dello stesso in modo difforme da quanto previsto. Sono inoltre consentite (articolo 8-ter) variazioni degli interventi, anche mediante eventuali economie di spesa.
Per completare il quadro della disciplina vigente va da ultimo segnalato come nella legge delega per la revisione del sistema fiscale, di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 24, l’articolo 4, comma 2, dispone che con i decreti legislativi attuativi della stessa debba altresì procedersi alla razionalizzazione e riforma dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’articolo 1 dello schema di decreto apporta una serie di modifiche all’articolo 2 del D.P.R. n. 76/1998. Al comma 1 viene aggiunto, tra gli interventi ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille, quelli finalizzati alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili adibiti all’istruzione scolastica di proprietà pubblica (Stato, enti locali territoriali). Sono esplicitamente ricompresi dalla norma anche gli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto destinati ad uso scolastico, la cui gestione è affidata al Ministero dell’interno.
Si rammenta che il Fondo edifici di culto, istituito e disciplinato dagli articoli da 54 a 65 della legge n. 222/1985 (che ha contestualmente soppresso, dal 1°gennaio 1987, il previgente Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma) ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato. L'amministrazione del Fondo, i cui proventi patrimoniali sono utilizzati per la conservazione, il restauro e la tutela e la valorizzazione degli edifici ad esso appartenenti, è affidata al Ministero dell'interno, che ne ha anche la rappresentanza giuridica. Il bilancio del Fondo è sottoposto all'approvazione del Parlamento, in allegato al bilancio del Ministero dell'interno.
L’articolo inoltre riformula il comma 3, prevedendo che gli interventi riferibili alle calamità naturali possano ricomprendere anche quelli destinati agli edifici di proprietà pubblica e del Fondo edifici di culto adibiti all’istruzione scolastica, qualora questi vengano danneggiati o distrutti da tali fenomeni. Analogamente nel comma 5 vengono inclusi gli immobili adibiti ad uso scolastico che presentino un particolare interesse storico e artistico tra quelli meritevoli di interventi ammessi alla ripartizione della quota a diretta gestione statale.
Vengono altresì introdotti due nuovi commi (numerati 5.1 e 5.2): il primo che indica le caratteristiche che devono avere gli interventi per gli immobili adibiti all’istruzione scolastica, mentre il secondo specifica che la domanda per accedere alla ripartizione della quota dell’otto per mille riguardante uno specifico intervento ricadente potenzialmente in più di una delle tipologie previste può essere presentata soltanto per una di queste.
I commi 5-bis e 6 vengono aggiornati ed adeguati, includendo la nuova tipologia di intervento nelle relative disposizioni, specificando che il principio di straordinarietà degli interventi ammessi per l’edilizia scolastica è rintracciabile quando tali interventi non siano oggetto di altre linee di finanziamento o siano insufficienti a coprire l’intero intervento.
Si segnala come lo schema di decreto non intervenga
sul comma 6-bis dell’articolo 2 del decreto n. 76, nel
quale si prescrive che gli interventi per le quattro finalità previste
dall’articolo (ora divenute cinque a norma dello schema in esame), devono
essere eseguiti sul territorio italiano, tranne quella relativa alla fame nel
mondo. Ne deriva che tale vincolo non dovrebbe sussistere per la nuova
finalità, ma sul punto è opportuno un chiarimento.
L’articolo 2 interviene sull’ all’articolo 2-bis, modificandone in particolare i commi 3 e 5. Viene in proposito stabilito che, ai fini del giudizio di valutazione sugli interventi e ai fini dell’elaborazione del piano di riparto, occorre tenere conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza e della tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. Inoltre, la possibilità di concentrare le risorse viene consentita, oltre che nei casi già previsti nel testo vigente, anche qualora l’importo delle risorse disponibili sia inferiore ad un milione di euro.
L’articolo 3 dello schema di decreto modifica l’omologo articolo del DPR n. 76/98 al comma 1, precisando che l’Allegato A vigente costituisce il modello di domanda per le quattro categorie già previste (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), mentre per la nuova categoria dell’edilizia scolastica ora introdotta (comma 1-bis) viene un diverso modello di domanda, costituito dall’Allegato A-bis. Inoltre, introduce un ulteriore comma, il comma 1-bis, che aggiunge un apposito modello di domanda (Allegato A-bis) per gli interventi relativi all’edilizia scolastica, stabilendo che i soggetti abilitati a presentare la domanda sono i comuni, le province e le pubbliche amministrazioni statali proprietarie di immobili adibiti all’istruzione scolastica.
L’articolo 4 interviene sull’articolo 5 del decreto, che reca la disciplina della valutazione e dell’acquisizione dei pareri occorrenti alle singole iniziative che apposite Commissioni tecniche predispongono in merito a ciascuna domanda. Al comma 1 - nel quale il testo vigente prevede che ai fini della predisposizione dello schema di ripartizione delle risorse dell’otto per mille la Presidenza del Consiglio dei ministri costituisce il soggetto che procede alla valutazione delle singole iniziative - le modifiche apportate dallo schema in esame stabiliscono che la Presidenza del Consiglio medesima debba ora, invece, procedere all’acquisizione della valutazione delle Commissioni tecniche.
Con la modifica del comma 2 le commissioni vengono portate da quattro a cinque – in conseguenza della ulteriore finalità di intervento introdotta dal provvedimento - e viene previsto che i sei rappresentanti che fanno parte di ciascuna commissione possano appartenere ai rappresentanti delle amministrazioni competenti per materia, anziché di una unica amministrazione, come prevede la norma vigente. Viene al contempo prevista la possibilità di istituire, oltre ad una sola commissione per ciascuna delle cinque finalità di spesa, anche ulteriori commissioni aggiuntive, qualora le domande presentate per una tipologia di interventi siano superiori a 1.000[2].
L’articolo 5 introduce, intervenendo sull’articolo 6 del decreto, il riferimento al nuovo modello di domanda (Allegato A-bis) riguardante gli interventi della nuova categoria “edilizia scolastica”, modificando il comma 1 dell’articolo 6 del D.P.R. n. 76/98.
L’articolo 6 modifica l’articolo 8 del decreto in ordine alle disposizioni relative alla corresponsione del contributo ammesso e ai collaudi degli interventi finanziati. Si interviene in particolare sulle modalità di corresponsione del contributo, prevedendo una maggiore erogazione iniziale qualora il finanziamento accordato riguardi un importo superiore alla somma di 30.000 euro; inoltre si estende alla categoria degli interventi riguardanti gli immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica l’obbligo - già ora previsto per gli interventi di conservazione dei beni culturali e per le opere relative agli interventi per calamità naturali - di presentare insieme alla relazione conclusiva il certificato di collaudo delle opere o il certificato di regolare esecuzione, nonché si aggiunge l’eventuale obbligo di presentare la verifica di conformità nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
L’articolo 7 modifica il comma 3 dell’articolo 8-ter del D.P.R. n. 76/98 per precisare il limite temporale per le richieste di utilizzo dei risparmi di spesa, stabilendo che l’utilizzazione dei risparmi conseguiti, al fine di completare l’intervento originario, può essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei lavori.
L’articolo 8 dello schema attraverso l’aggiunta dell’Allegato A-bis introduce il modello di domanda per l’accesso al contributo previsto per la nuova categoria dell’edilizia scolastica delineato in base alla specificità degli interventi.
D.P.R. n. 76 del 1998 |
Testo integrato con |
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Articolo
1 |
Articolo
1 |
1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale. |
1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale. |
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Articolo
2 |
Articolo
2 |
1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l’assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali. I predetti interventi sono definiti in coerenza con le priorità ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate. |
1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l’assistenza ai rifugiati, per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili adibiti all’istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222. I predetti interventi sono definiti in coerenza con le priorità ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate. |
2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti. |
2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti. |
3. Gli interventi in caso di calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geo-morfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni. |
3. Gli interventi in caso di calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geo-morfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e gli immobili adibiti all’istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni. |
4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia. |
4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia. |
5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice. |
5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili ivi inclusi quelli adibiti all’istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice. |
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5.1. Gli interventi per gli immobili
adibiti all’istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali
territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge
20 maggio 1985, n. 222, consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento,
nella messa in sicurezza, nell’adeguamento anti-sismico e nell’efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi,
ove abbiano a oggetto i beni culturali di cui all’articolo 10
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono effettuati nel rispetto
delle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. |
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5.2. La domanda per accedere alla ripartizione
della quota dell’otto per mille di cui all’articolo 1,
riguardante il medesimo intervento può essere presentata per una sola delle
tipologie di cui ai commi 2, 3, 4 , 5 e 5.1. |
5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio del Ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400. |
5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1 devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio del Ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400. |
6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie. |
6. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono
considerati straordinari quando esulano effettivamente dall'attività ordinaria e dalla
corrente cura degli interessi coinvolti e non sono ricompresi nella programmazione ordinaria e nella relativa destinazione delle risorse
finanziarie. Gli interventi di cui al
comma 5.1 sono considerati straordinari quando non siano oggetto
di altre linee di finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire
l’intero intervento. |
6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere eseguiti sul territorio italiano. |
6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere eseguiti sul territorio italiano. |
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Articolo
2-bis |
Articolo
2-bis |
1. La quota
dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è
ripartita di regola in considerazione delle finalità perseguite dalla legge
in quattro quote uguali per le quattro tipologie di
interventi ammesse a
contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. |
1. La quota
dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è
ripartita di regola in considerazione delle finalità perseguite dalla legge
in cinque quote uguali per le cinque tipologie di
interventi ammesse a
contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. |
2. Se gli
interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più. delle quattro
tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l’anno la
somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di
intervento. |
2. Se gli
interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più. delle cinque
tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l’anno la
somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di
intervento. |
3. II giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto della natura straordinaria, dell'esigenza di tendenziale concentrazione, della rilevanza e della qualità degli interventi. |
3.
II giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del
piano di riparto, deve tenere conto dell’urgenza,
dell'esigenza di tendenziale concentrazione, della rilevanza e della qualità
degli stessi. |
4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione dl beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte. Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna). |
4. Al fine di
perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari
relativi alla conservazione dl beni culturali, la quota attribuita è divisa
per cinque in relazione alle aree geografiche del
Nord Ovest (per le regioni Piemonte. Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del
Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud
(per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria),
Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna). |
5. Ai fini dell'elaborazione del piano
di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalità perseguite
dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi,
tenendo conto della natura
straordinaria, della necessità e dell'urgenza dei medesimi. In tale caso,
il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale illustra gli
interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per
cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4. |
5. Ai fini dell'elaborazione del piano
di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalità perseguite
dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi,
tenendo conto dei particolari
caratteri di eccezionalità, necessità e urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l’importo delle
risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro. In
tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale
illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà conto delle
ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1
e 4. |
6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa
destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione
delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative. |
6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa
destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione
delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative. |
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto
del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono
individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze,
distinti per le quattro tipologie
di intervento. Nell'apposita sezione dedicata
all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri sono resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi
alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi
ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che
hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi
alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei
termini di pagamento, nonché i risparmi realizzati e che possono essere
conservati dai beneficiari. |
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto
del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono
individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze,
distinti per le cinque tipologie
di intervento. Nell'apposita sezione dedicata
all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri sono resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi
alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi
ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che
hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi
alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei
termini di pagamento, nonché i risparmi realizzati e che possono essere
conservati dai beneficiari. |
8. La concessione a soggetti che siano stati già
destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica
motivazione delle ragioni della nuova concessione del
beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi
complementari o integrativi di interventi già
finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati. |
8. La concessione a soggetti che siano stati già
destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica
motivazione delle ragioni della nuova concessione del
beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi
complementari o integrativi di interventi già
finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati. |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
1. Possono presentare
domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce
parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione
della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le pubbliche
amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in
ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro. |
1. Per le
categorie di cui all’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, possono
presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla
ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le
pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e
privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro. |
|
1-bis.
Per la categoria di intervento di cui all’articolo
2, comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui
all’Allegato A-bis, che costituisce
parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione
della quota dell’otto per mille di cui all’articolo 1, le amministrazioni
statali, il Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 22
maggio 1985, n. 222 e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili
adibiti all’istruzione scolastica. |
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti: |
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti: |
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro; |
a) essere in regola
con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti
dalla legge, all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro; |
b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni; |
b) non essere
incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni; |
c) agire in base a uno statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2; |
c) agire in base a uno statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2; |
d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni; |
d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni; |
e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione; |
e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione; |
f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento; |
f) avere
individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in
possesso dei titoli di studio e professionali
necessari per l'esecuzione dell'intervento; |
g) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario; |
g) avere le
capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto
bancario; |
h) non avere riportato
condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per
delitti non colposi, salva la riabilitazione, |
h) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione, |
3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. |
3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. |
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalità dello statuto allegato in copia; quanto alla lettera g) con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacità finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante dei presente regolamento. |
4. I requisiti
soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a
norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d),
e), f) ed h) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino
anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della
persona giuridica o dell'ente e le finalità dello statuto allegato in copia;
quanto alla lettera g) con dichiarazione documentata del legale
rappresentante relativa alle capacità finanziarie. Il responsabile tecnico
della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle
lettere a), e), f) ed h) con propria dichiarazione.
Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che costituisce
parte integrante dei presente regolamento. |
5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta se non è conforme allo schema di cui all'Allegato A o se la documentazione allegata è mancante o incompleta. |
5. Tutti i
requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere
posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui
all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La
domanda non può essere accolta se non è conforme allo schema di cui
all'Allegato A o se la documentazione allegata è mancante o incompleta. |
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Articolo
4 |
Articolo
4 |
1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario. |
1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario. |
2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. |
2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. |
2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilità. |
2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilità. |
2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda è improcedibile. |
2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda è improcedibile. |
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Capo II |
Capo II |
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Articolo
5 |
Articolo
5 |
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche procede alla valutazione delle singole iniziative. |
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle commissioni di cui al comma 2. |
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da quattro apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente per materia. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da cinque apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all’articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1, siano in numero superiore a 1.000 è possibile istituire una o più commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si è verificato il predetto esubero. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 6, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi. |
3. Le Commissioni,
di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui
all'articolo 2-bis, comma 6,
attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi. |
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale, redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis. |
4. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dal termine per la presentazione
delle domande di cui all'articolo 6, comma 2,
verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le
valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a
ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui al
presente articolo e definisce lo schema del decreto concernente il piano di
ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale,
redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis. |
Articolo
6 |
Articolo
6 |
1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformità al modello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Alle domande devono essere allegate la documentazione dì cui all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2. |
1. Le domande
devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle
vigenti disposizioni, in conformità ai
modelli riportati nell'Allegato A, per gli interventi di cui all’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 e nell’Allegato A-bis per gli interventi di cui
all’articolo 2, comma 5.1, che
costituiscono parte integrante del
presente decreto. Le domande devono indicare il soggetto richiedente,
l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo
richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Alle
domande devono essere allegate la documentazione dì cui all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di cui all'articolo 4,
comma 2. |
2. Le domande,
corredate dalla documentazione di cui al comma 1,
devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo raccomandata o attraverso l’uso
di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine fa
fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale
di partenza ovvero la prova dell'inoltro del
messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le
pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
2. Le domande,
corredate dalla documentazione di cui al comma 1,
devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo raccomandata o attraverso l’uso
di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine fa
fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale
di partenza ovvero la prova dell'inoltro del
messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le
pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
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Articolo
6-bis |
Articolo
6-bis |
1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande: a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2; b) relative a interventi non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 1; c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter. |
1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande: a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2; b) relative a interventi non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 1; c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter. |
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Articolo
7 |
Articolo
7 |
1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema è corredato dalla relativa documentazione. |
1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema è corredato dalla relativa documentazione. |
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro quindici giorni. |
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro quindici giorni. |
3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. |
3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. |
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Articolo
8 |
Articolo
8 |
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di: |
1. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi
dell'otto per mille di: |
a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute; |
a) confermare con
dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero
indicare le variazioni intervenute; |
b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo; |
b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo; |
c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42. |
c) inviare copia
dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del
finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 21
gennaio 2004, n. 42. |
2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi dalla ricezione della richiesta dì cui al comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo
raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle
altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi dalla
ricezione della richiesta dì cui al comma 1 del presente articolo. Decorso
inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. A tal fine fa
fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale
di partenza ovvero la prova dell'inoltro del
messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le
pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per Materia, per le finalità di cui ai commi 5 e 6. |
3. I fondi
dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri
competenti per Materia, per le finalità di cui ai commi 5 e 6. |
4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, è corrisposta l'intera somma. In caso di importo superiore a 30 mila euro, é corrisposto un importo pari a 30 mila euro ovvero alla metà del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori di importo pari ad almeno la metà della quota di contributo erogata; i beneficiari a tal fine presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. |
4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al
comma 1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, è corrisposta
l'intera somma. In caso di importo superiore a 30
mila euro, è corrisposto un importo pari a 30 mila euro e, in aggiunta, la metà della quota del finanziamento eccedente i 30
mila euro. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia
eseguito interventi di importo pari ad almeno la metà della quota di
contributo erogata; i beneficiari a tal fine presentano una relazione sugli
interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e
fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal
responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche
amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. |
5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di quattro apposite Commissioni tecniche di rnonitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'ammini-strazione statale competente per materia. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. I componenti delle Commissioni tecniche di monitoraggio non possono essere contemporaneamente membri delle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione alle Commissioni, di cui al presente comma, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
5. I soggetti
destinatari dei contributi presentano, entro il 31
maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle
attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica
dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio
dei Ministri si avvale di cinque apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per
ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario
generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia. Possono essere
nominati componenti supplenti per ogni titolare. I componenti delle Commissioni tecniche di monitoraggio non
possono essere contemporaneamente membri delle Commissioni tecniche di
valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le Commissioni sono validamente
costituite con la presenza di almeno il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante delle amministrazioni statali competenti
per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze. La partecipazione alle
Commissioni, di cui al presente comma, non dà luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle
medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. |
6. Entro 180 giorni, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale; suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero per le opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di regolare esecuzione e dalla relazione sul conto finale. |
6. Entro 180
giorni, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento,
individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4,
comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale
analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale;
suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione
resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile
del procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali
immobili, per le opere relative a interventi per
calamità naturali nonché per gli
interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in
sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento
energetico degli immobili adibiti all’istruzione scolastica di proprietà
pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di
culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 la
relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo ovvero dal certificato di regolare
esecuzione delle opere o dalla verifica di conformità e dalla relazione sul
conto finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori
pubblici. |
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati. |
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati. |
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Articolo
8-bis |
Articolo
8-bis |
1. La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inderogabilmente nei casi di: |
1. La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inderogabilmente nei casi di: |
a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3; |
a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3; |
b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato; |
b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato; |
c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'Allegato B; |
c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'Allegato B; |
d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato. |
d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato. |
2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, può essere concessa per non più di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5. |
2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, può essere concessa per non più di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5. |
3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5, può essere anche parziale e comunque non inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso. |
3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5, può essere anche parziale e comunque non inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso. |
4. In caso di revoca, l'importo del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca al versamento, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241. |
4. In caso di revoca, l'importo del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca al versamento, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241. |
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Articolo
8-ter |
Articolo
8-ter |
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna modifica dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica originaria. |
1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzate variazioni
dell'oggetto di interventi che siano stati
finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove
le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto
dell'intervento originario. Le variazioni che attengono esclusivamente
all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna modifica dell'oggetto
sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In
entrambi i casi deve essere previamente acquisita la
valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le richieste di variazione devono
essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica
originaria. |
2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perché necessari e urgenti ovvero perché comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili. |
2. In caso di
esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza
l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri i lavori eseguiti siano
riconosciuti utili in tutto o in parte, perché necessari e urgenti ovvero
perché comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di
cui all'articolo 8-bis, comma 1,
lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili. |
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere autorizzato l'utilizzo di risparmi dì spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il dieci per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione è data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di-cui all'articolo 5, comma 2. I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma 5. |
3. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri può essere
autorizzato l'utilizzo di risparmi dì spesa sulle somme assegnate per
eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi
realizzati non superino il dieci per cento dell'importo del finanziamento,
l'autorizzazione è data dal Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo
delegato. In entrambi i casi deve essere previamente
acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. L’utilizzazione dei risparmi realizzati può essere richiesta entro un
anno dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le relative
somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma 5. |
4. Le
autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto
di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta
giorni. |
4. Le
autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto
di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta
giorni. |
5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. |
5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non
autorizzati, devono essere riversati in conto
entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. |
[1] Il termine di 20 giorni è a sua volta prorogabile di 10 giorni ma, ai fini della presente esposizione della procedura, non si tiene conto dell’eventualità di tale proroga. In tal senso viene anche indicato il termine di cui al punto successivo.
[2] Ciò, come precisa la riguardo la relazione illustrativa, al fine di poter rispettare i termini procedimentali anche in presenza di un numero elevato di domante. La relazione medesima segnala come al momento le domande pervenute si attestino su una media annua di circa 1.500 per le quattro categorie già previste, rilevando come la nuova categoria dell’edilizia scolastica, introdotta dal provvedimento, lasci prevedere un aumento esponenziale delle domande.