Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||||
Titolo: | Schema di decreto legislativo correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi - Atto del Governo n. 92 - (articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Testo a fronte | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 96 Progressivo: 1 | ||||||
Data: | 22/04/2014 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Commissione parlamentare consultiva per la riforma fiscale | ||||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Schema di decreto
legislativo correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011 Armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi
Atto del Governo n. 92 |
(articolo 2, comma 7,
della |
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Testo a
fronte |
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n. 96/1 |
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22 aprile 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-2233 / – * st_bilancio@camera.it |
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La
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citata la fonte. |
File:
BI0156a |
D.Lgs.
n. 118 del 2011 |
Schema
Atto 92 |
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Art. 1 |
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(Integrazioni
e modifiche del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118) |
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1. Nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Art.
1 |
a) all'articolo
1: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: |
1. Le
disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3,
della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione. |
«1. Ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione il
presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro
enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del
presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia
le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto. |
2. Le Regioni
adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni. Qualora
le regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei
mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36,
comma 5, sino all'adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e
diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto
e ai decreti di cui all'articolo 36, comma 5. |
2. Ai fini del
presente decreto: a) per enti
strumentali si intendono gli enti di cui all'articolo 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle
missioni del bilancio; b) per organismi
strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro
articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di
autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni
fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all’articolo 114,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi
strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite
in corrispondenza delle missioni del bilancio.»; |
3. Il
presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti
e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del
presente decreto. 4. Con
i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio
2009, n. 42, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono
enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio. |
2) i commi 3 e 4 sono abrogati; |
Art. 2
Adozione di sistemi contabili omogenei 1. Le
Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai
fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo
finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 2. Gli
enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la
contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un
sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il
profilo economico-patrimoniale. 3. Le
istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema
contabile dell'amministrazione di cui fanno parte. 4. In
relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello
Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai
sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita
sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in
applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e
2. |
b) all'articolo 2 il comma 4 è abrogato; |
Art. 3 |
c) l'articolo
3 è sostituito dal seguente: "Art.
3 (Principi contabili
generali e applicati) |
1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, conformano la propria gestione
ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al
presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità
di cui all'articolo 36, comma 5. |
1. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, conformano la propria
gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai
seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al
presente decreto: |
2. I principi applicati di cui al comma 1
garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le
direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e
interoperabili. |
2. I principi
applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza
dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di
sistemi informativi omogenei e interoperabili. |
3. Gli enti
strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo
2, comma 1, che adottano la contabilità
economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili
generali contenuti nell'allegato
1 e ai principi del codice
civile. |
3. Gli enti
strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che adottano
la contabilità economico-patrimoni aie conformano la propria gestione ai
principi contabili generali contenuti nell’allegato l e ai principi del
codice civile. |
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4. Al fine di dare
attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria
enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono,
annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai
fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono
dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dall'ambito
sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui
passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere
conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio
di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui
passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio,
ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio
considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono
esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari
importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata
degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a
copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale
vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e
di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e
agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio
precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese
riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta
entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel
corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine
delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono
obbligazioni giuridicamente perfezionate. |
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5. Al
fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza
finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al
comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di
cui all'articolo Il, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura
degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi
precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito: |
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a) in entrata, da
due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un
importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi
precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi
successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti,
determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della
programmazione, di cui all'allegato 4/1; |
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b) nella spesa, da
una voce denominata "fondo pluriennale vincolato", per ciascuna
unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per
ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle
spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel
bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate
negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello
considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato
riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal
fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del
fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è
costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio
di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale
vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui
il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo
pluriennale vincolato. |
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Nel
corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato
l'importo definivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale
vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo
pluriennale vincolato costituisce la copertura. |
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6. I principi
contabili applicati di cui al comma l sono aggiornati con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -Dipartimento
per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri -Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della
Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui
all'articolo 3-bis. |
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7. Al fine di
adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al
principio generale della competenza finanziaria enunciato neIl'allegato n. 1,
le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno
partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo
parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono,
contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento
straordinario dei residui, consistente: |
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a) nella cancellazione dei propri residui attivi e
passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate
e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle
regioni derivanti dall'ambito sanitario cui si applica il titolo II, quelli
relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i
residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun
residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali
l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2; |
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b) nella conseguente determinazione del
fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio
2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un
importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi
eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione
del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del
riaccertamento dei residui di cui alla lettera a); |
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c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; |
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d)
nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione
della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile,
secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese
reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio
è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo
tecnico di cui al comma 13; |
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e)
nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1°
gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera
b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato
secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera
anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo
(disavanzo di amministrazione). |
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8. L'operazione di
riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al
termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati
residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e
esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i
prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e
del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1
e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata
deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio
2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali
si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267. |
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9. Il
riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche
in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio,
registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7,
lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il
bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al
riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.
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10. La
quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è
applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento
straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014,
hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'articolo 74, che applicano
i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2. |
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11 principio
generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è
applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle
scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche
negli schemi di bilancio di cui all'articolo 11, comma 12. |
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12. L'adozione dei
principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente
affiancamento della contabilità economico patrimoni aIe alla contabilità
finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione
del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4, può essere rinviata
all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato
alla sperimentazione di cui all'articolo 78. |
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13. Nel caso in cui
a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui
passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del
fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi
reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con
le risorse dell’esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei
bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali
esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del
fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è
determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di
competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico. |
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14. Nel
caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i
residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla
somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui
passivi re imputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla
copertura dell’eventuale eccedenza degli impegni re imputati agli esercizi
successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e
dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell’esercizio in cui si
verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli
stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato. |
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15. Le
modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1°
gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014,
derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito
dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei
risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina
del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli
enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo
derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non
rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto.
Attraverso i rendiconti delle regioni e i certificati di conto consuntivo
relativi al 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 161 del decreto legislativo
267 del 2000 sono acquisite informazioni riguardanti il riaccertamento
straordinario dei residui di cui al comma 7. |
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16.
Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale
maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal
riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione
del comma 7 è ripianato per una quota pari almeno al 15 per cento l'anno nei
primi tre anni a decorrere dal 2015. L'utilizzo dei proventi realizzati
derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate
in conto capitale ai fini del rientro è consentito solo nel caso in cui
l'ente opti per l'applicazione al 25 per cento della percentuale di cui al
primo periodo. |
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17. Il
decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 se, alla data del
31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio
2012. La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui
all'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio
2017."; |
|
d) dopo l'articolo
3, è inserito il seguente articolo: |
|
«Art. 3-bis
- (Commissione per l'armonizzazione
degli enti territoriali) |
|
1. Presso
il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per l'armonizzazione
degli enti territoriali. |
|
2. La Commissione
di cui al comma 1 ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro
organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della
spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario
nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a
costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del
consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della
raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema
europeo dei conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco raccordo con
l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui
all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. |
|
3. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di
organizzazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 cui
possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità
generali del comma 2. |
|
4. La Commissione
di cui al comma 1 si avvale delle strutture e dell’organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun
compenso, né indennità, né rimborso di spese.» |
Art. 4 |
e) all'articolo
4: |
1. Al
fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici,
nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni
pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle
rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi
1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le
modalità di cui all'articolo 36, comma 5. |
1) al comma 1 le parole: «, commi 1 e 2» sono abrogate e le parole: «un
comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'articolo
36, comma 5.» sono sostituite
dalle seguenti: «il piano dei
conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di
cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91.»; |
5. Il
livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di
riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza
pubblica delle amministrazioni pubbliche. |
2) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto
il seguente: «Ai fini del raccordo
con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di
articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai
fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è
costituito dal quinto livello.»; |
6. Al fine di facilitare il monitoraggio e
il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le
amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al
bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le
previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate
secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui al comma 1. |
3) al comma 6, le parole: «commi 1 e 2,
allegano al bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo
concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci
articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui al comma
1» sono sostituite dalle
seguenti: «trasmettono le
previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello dei
piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla
base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze.»; |
7. Al
fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo
rispetto alle previsioni, la nota integrativa al rendiconto che espone i
risultati della gestione, deve essere corredata di un allegato conoscitivo
che esponga le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate
secondo la struttura del piano dei conti integrato. |
4) al comma 7, le parole: «la nota
integrativa al rendiconto, che espone i risultati della gestione, deve essere
corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli
aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano
dei conti integrato. In sede di sperimentazione, si individuano i tempi e le
modalità per esporre le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci
articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.» sono sostituite dalle seguenti:
«le amministrazioni di cui
all'articolo 2, trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate secondo
la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»; |
|
5) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: <7-bis. Entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini
conoscitivi, è pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it: a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti
regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al
comma 1; |
|
b) il piano dei
conti dedicato alle province, ai comuni e agli enti locali, derivato dal
piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1. |
|
7-ter. A
seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'articolo
4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,
l'allegato n. 6 può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto
con il Ministero dell'interno -Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per gli
affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione
contabile degli enti territoriali. La commissione per l'armonizzazione
contabile degli enti territoriali promuove le modifiche e le integrazioni del
piano dei conti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, di interesse degli enti territoriali.»; |
Art. 5 |
f) all'articolo
5: |
3.
Le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non
consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica
completa che ne permetta l'identificazione. |
1) al
comma 3, le parole: «, commi 1 e 2» sono
soppresse e le parole: «l'esecuzione delle transazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«l'accertamento, la riscossione o il
versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il
pagamento di spese,»; |
|
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis.
Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione
elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'ente, non gestiti
dal tesoriere.»; |
Art. 6 |
g) all'articolo
6 |
1. La struttura della codifica della
transazione elementare è definita con le modalità di cui all'articolo 36,
comma 5, ed è integrata o modificata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. |
1) al comma 1, dopo le parole: «è
definita» sono inserite le
seguenti: «dall'allegato n. 7.»
e le parole: « con le modalità di
cui all'articolo 36, comma 5, ed è integrata o modificata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.» sono
soppresse; |
|
2) dopo il comma 1
è aggiunto il seguente: |
|
«1-bis.
La codifica della transazione elementare è aggiornata con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della
Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali con
validità dall'esercizio successivo alla data di pubblicazione.»; |
Art. 7 |
h) all'articolo
7: |
1. Al fine di garantire l'omogeneità dei
bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli
appositi glossari. È vietato: a) l'adozione del criterio della prevalenza; b) l'imputazione provvisoria di operazioni
alle partite di giro/servizi per conto terzi; c) assumere impegni sui fondi di riserva. |
1) al comma 1, le parole: «, commi 1 e
2,» sono soppresse, alla lettera a),
dopo le parole: «l'adozione del criterio della prevalenza» sono aggiunte le seguenti: «, salvi i casi in cui è espressamente
previsto», ed alla lettera c), dopo le parole: «assumere impegni
sui fondi di riserva», sono aggiunte
le seguenti: « e sugli altri
accantonamenti stanziati in bilancio.»; |
|
2) dopo il comma 1 è aggiunto, in
fine, il seguente: «1-bis. I residui provenienti dagli
esercizi precedenti all'entrata in vigore del presente decreto, che non sono
stati oggetto del riaccertamento di cui all'articolo 3, comma 7, non
imputabili ad una sola tipologia di entrata, o ad un solo programma di spesa,
possono essere codificati adottando il criterio della prevalenza.»; |
Art.
10 |
i)
all'articolo 10: |
1.
Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione
finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio. |
1)
al comma 1, le parole: «annuale ed
il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere
autorizzatorio» sono sostituite
dalle seguenti: «è almeno
triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione
della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate
distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di
programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul
criterio della spesa storica incrementale.»; |
2. Il
bilancio di previsione pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato
annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. |
2) i commi
2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. A seguito di eventi
intervenuti successivamente all'approva-zione del bilancio, la giunta, nelle
more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli
equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli
stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli
esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non
possono essere assunte obbligazioni giuridiche. |
3. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano ai propri bilanci di previsione e di
rendicontazione, l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali,
precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet
fermo restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. |
3. Gli impegni di
spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni
passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno
luogo ad impegni di spesa corrente: |
|
a) sugli esercizi
successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno
che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano
necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni
fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli
equilibri di bilancio; |
|
b) sugli esercizi
non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di
somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o
continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, imputate
anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese
correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei
prestiti, inclusa la quota capitale. |
4.
Le predette amministrazioni comunicano periodicamente, e comunque in sede di
rendicontazione, l'elenco delle partecipazioni possedute e il tipo di
contabilità adottato dalle partecipate stesse. |
4.
Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di
cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.»; |
|
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il conto del tesoriere è
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.». |
Art.11 |
l)
l'articolo
11 è sostituito dal seguente:
|
1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano comuni schemi di bilancio finanziari,
economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri
enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e
altri organismi controllati. |
1. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 adottano i seguenti comuni
schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di
bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende,
società controllate e partecipate e altri organismi controllati: |
|
a) allegato n. 9,
concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito
dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del
primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza
degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; |
|
b) allegato n. 10,
concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto
del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro
generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e
il conto economico; |
|
c) allegato n. 11
concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'articolo 11-ter. |
2. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, redigono un rendiconto semplificato per il
cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione
sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie
umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse
finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento a livello di
copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e
dell'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi, predisposto
sulla base di un apposito schema tipo definito con i decreti legislativi di
cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42. |
2.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 redigono un rendiconto
semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet,
recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione
delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel
perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti
con riferimento allivello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici
forniti ai cittadini. |
|
3.
Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono
allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: |
|
a)
il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; |
|
b)
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione; |
|
c) il prospetto
concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; |
|
d) il prospetto
dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; |
|
e) per i soli enti
locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione; |
|
f)
per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento
delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione; |
|
g) la nota
integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5; |
|
h) la relazione del
collegio dei revisori dei conti. |
|
4.
Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai
relativi ordinamenti contabili: a)
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; |
|
b)
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato; |
|
c) il prospetto
concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; |
|
d) il prospetto
degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; |
|
e) il prospetto
degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; |
|
f)
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e
negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; |
|
g)
la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; |
|
h) il prospetto
rappresentativo dei costi sostenuti per missione; |
|
i) per le sole
regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e
programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a
partire dal periodo di programmazione 2014 -2020; |
|
j)
per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di
contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; |
|
k)
per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento
delle funzioni delegate dalle regioni; |
|
l) il prospetto dei
dati SIOPE; |
|
m) l'elenco dei
residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; |
|
n)
l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione; |
|
o)
la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità
previste dal comma 6; |
|
p)
la relazione del collegio dei revisori dei conti. |
|
5. La
nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: a)
i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con
particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per
le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando
illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale
fondo; |
|
b)
l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente; |
|
c)
l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del
risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; |
|
d)
l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati
col ricorso al debito e con le risorse disponibili; |
|
e)
nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che
non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla
definizione dei relativi cronoprogrammi; |
|
f)
l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore
di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; |
|
g) gli oneri e gli
impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che
includono una componente derivata; |
|
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando |
|
quanto previsto per
gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; |
|
i) l'elenco delle
partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; |
|
j) altre
informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie
per l'interpretazione del bilancio. |
|
6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un
documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione
utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la
relazione illustra: |
|
a) i criteri di
valutazione utilizzati; |
|
b) le principali
voci del conto del bilancio; |
|
c) le principali
variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno,comprendendo
l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio
precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall'ente; |
|
d) l'elenco
analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i
vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; |
|
e) le ragioni della
persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui
al comma 4, lettera o); |
|
f) l'elenco delle
movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e
di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e
l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il
conto del bilancio, in deroga al principio generale dell 'integrità, espone
il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi
rimborsi; |
|
g)
l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; h)
l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i
relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito
internet; i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con
l'indicazione della relativa quota percentuale; |
|
j) gli esiti della
verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le
società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai
rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali
discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza
indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso,
i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite
debitorie e creditori e; |
|
k) gli oneri e gli
impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata; |
|
l) l'elenco delle
garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di
altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle
eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di
applicazione dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; |
|
m) l'elenco
descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla
data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione
delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti; |
|
n)
gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice
civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili
applicabili; |
|
o)
altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla
legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto. |
|
7.
Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'articolo 39,
comma 10, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui
all'articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
allegati: |
|
a) il prospetto
delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate
ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1; |
|
b) il prospetto
delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le
spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato
12/2. |
|
8.
Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come
definiti dall'articolo 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto
della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato
con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni
comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale. |
|
9.
Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello
schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio,
dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale
riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal
conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la
gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le
risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono
allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di
consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi
e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi
strumentali. |
|
10. Per i comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati
di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h),
j) e k), è facoltativa. |
|
11. Gli schemi di
bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -Dipartimento
per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della
Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A
decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in
attuazione dell’articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. |
|
12.
Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali
affiancano quelli previsti dal comma l, cui è attribuita funzione
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema
vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce
dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è
inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'articolo 3, comma
4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti
del bilancio annuale e pluriennale. |
|
13.
Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015
predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai
corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il
rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui
all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui
all'articolo 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato
patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2,
commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale. |
|
14.
A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli schemi di bilancio
previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria. |
|
15.
A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'articolo 78 adottano solo gli schemi di bilancio
di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria. |
|
16.
In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015,
gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014,
ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione
di cui all'articolo 78, per i quali trova applicazione la disciplina
dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2. |
|
17.
In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria ne Il'esercizio 2016
gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel
bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 -2017 per l'annualità 2016,
riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9."; |
|
m)
dopo l'articolo 11 sono inseriti
i seguenti: |
|
«Art. 11-bis. -(Bilancio consolidato) -1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1
, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità
ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di
cui all'allegato n. 4/4. |
|
2. Il bilancio
consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato
patrimoniaIe consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione
sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del
collegio dei revisori dei conti. |
|
3.
Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente
dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge
sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione
degli enti cui si applica il titolo II. |
|
4.
Gli enti di cui al comma l possono rinviare l'adozione del bilancio
consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014,
hanno partecipato alla sperimentazione. |
|
Art. 11-ter. - (Enti strumentali) -1. Si definisce
ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o
l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha
una delle seguenti condizioni: |
|
a) il possesso,
diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; |
|
b) il potere
assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza
dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un
ente o di un'azienda; |
|
c) la maggioranza,
diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi
decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di
settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed
alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; |
|
d) l'obbligo di
ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla propria quota di partecipazione; |
|
e) un'influenza
dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la
legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e
di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente
l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza
dominante. |
|
2.
Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale
ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1. |
|
3.
Gli enti strumentali di cui ai commi l e 2 sono distinti nelle seguenti
tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio: a) servizi
istituzionali, generali e di gestione; b) istruzione e
diritto allo studio; c) ordine pubblico
e sicurezza; d) tutela e
valorizzazione dei beni ed attività culturali; e) politiche
giovanili, sport e tempo libero; f) turismo; g) assetto del
territorio ed edilizia abitativa; h) sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; i) trasporti e
diritto alla mobilità; j) soccorso civile;
k) diritti sociali,
politiche sociali e famiglia; l) tutela della
salute; m)sviluppo
economico e competitività; n) politiche per il
lavoro e la formazione professionale; o) agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca; p) energia e
diversificazione delle fonti energetiche; q) relazione con le
altre autonomie territoriali e locali; r) relazioni
internazionali. |
|
Art. 11-quater. (Società controllate) – 1. Si definisce
controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la
regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: |
|
a) il possesso,
diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della
maggioranza dei voti esercitabili neIl'assemblea ordinaria o dispone di voti
sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; |
|
b) il diritto, in
virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. |
|
2.
I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con
società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti
comportano l'esercizio di influenza dominante. |
|
3.
Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per
gli enti strumentali. |
|
11-quinquies. - (Società partecipate) -1. Per società
partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella
quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di
una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per
cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. |
|
2.
Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per
gli enti strumentali. |
|
3.
In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli
esercizi 2015 -2017, per società partecipata da una regione o da un ente
locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di
servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente
dalla quota di partecipazione.»; |
Art.
12 Omogeneità della
classificazione delle spese 1.
Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti
il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle
stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la
confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni
economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di
contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 2, commi
1 e 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e
programmi che evidenzi le finalità della spesa. Art. 13 Definizione
del contenuto di missione e programma 1. La rappresentazione della spesa per
missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di
cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli
obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi
1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte
a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. 2. L'unità di voto per l'approvazione del
bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi
1 e 2, è costituita dai programmi. |
n) al comma 1 dell'articolo
12 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 le parole: «, commi 1 e 2,» sono soppresse;
|
Art. 14 Criteri
per la specificazione e classificazione delle spese 1.
Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici
e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi
1 e 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13
ripartiscono le spese in: (omissis) 3.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una
rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni
riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo articolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché dei relativi costi
e fabbisogni standard. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui al
presente comma sono definiti secondo le modalità di cui all'articolo 36,
comma 5, anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i
fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni standard. |
o) all'articolo 14: 1) ai commi 1 e 3,
le parole: «, commi 1 e 2,» sono soppresse; 4) al comma 3, le parole: «le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard. I contenuti e lo schema dell’allegato di cui al presente comma sono definiti secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 5, anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni standard» sono sostituite dalle seguenti: «per le missioni di cui agli articoli 12 e 13 secondo lo schema previsto dall'articolo Il, comma 4, lettera h)>>; |
b)
programmi, come definiti all'articolo 13, comma 1, terzo periodo. In
attuazione dell'articolo 12, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni
nella individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di
permettere l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel
quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del
consolidamento funzionale dei dati contabili, i programmi andranno
individuati nel rispetto dei criteri e metodologie individuate nell'articolo
36 comma 5. Il programma è. inoltre, raccordato alla relativa codificazione
COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca tra
programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno
individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di
attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse; |
2) la lettera b) del comma 1 è sostituita
dalla seguente: «b) programmi, come
definiti all'articolo 13, comma 1, terzo periodo. I programmi si articolano
in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati,
capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove
previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei
conti integrato di cui all'articolo 4. La Giunta contestualmente alla
proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione dei programmi in macroaggregati. Il programma è, inoltre, raccordato
alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le
corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter, che costituisce parte integrante
dell'allegato n. 14. Nell'ambito dei macroaggregati è data separata evidenza delle
eventuali quote di spesa non ricorrente.»; |
c) macroaggregati, che costituiscono
un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I
macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono
ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove
previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei
conti integrato di cui all'articolo 4. 2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa. |
3) la lettera c) del comma 1 ed il comma 2
sono abrogati; |
|
5)
dopo il comma 3 sono aggiunti i
seguenti: «3-bis. Le Regioni, a seguito di motivate ed effettive
difficoltà gestionali per la sola spesa di personale, possono utilizzare in
maniera strumentale, per non più di due esercizi finanziari, il programma
"Risorse umane", all'interno della missione "Servizi
istituzionali, generali e di gestione". La disaggregazione delle spese
di personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio
deve essere comunque esplicitata in apposito allegato alla legge di bilancio,
aggiornata con la legge di assestamento e definitivamente contabilizzata con
il rendiconto. |
|
3-ter. L'elenco delle
missioni, programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14, è
aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero
dell'interno -Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su
proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali. L'allegato 14 comprende il glossario delle missioni e dei
programmi che individua anche le corrispondenze tra i programmi e la
classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi).»; |
Art.
15 |
p)
all'articolo 15:
|
b) tipologie,
definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di
provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto; |
1) alla lettera b) del comma 1, dopo il primo
periodo sono aggiunti i seguenti:
«Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite
in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo
oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto
livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4.
La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a
fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in
categorie.»; |
c) categorie, definite in base all'oggetto
dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle
categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non
ricorrente. |
2) la lettera c) del comma 1 è abrogata;
|
2. I
capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto,
costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della
rendicontazione. |
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito
delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non
ricorrente. L'elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie, indicato
nell'allegato n. 13, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno -Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione
contabile degli enti territoriali.»; |
|
q)
l'articolo 16 è sostituito dal seguente: |
Art.
16 1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle
risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono
effettuare: a) in sede di gestione, variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente
alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all'interno dell'amministrazione; b) in sede di gestione o di predisposizione
del progetto di bilancio di previsione, variazioni tra le dotazioni
finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni
compensative tra programmi di diverse missioni. |
«Art. 16 - (Flessibilità degli stanziamenti di bilancio) – 1. Al fine di
migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di
riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 2 possono effettuare, in sede di gestione, variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente
alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all'interno dell'amministrazione. |
2. Ai fini del comma 1, lettera b), si
applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di rimodulazione
delle spese di cui all'articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti in
conto capitale per finanziare spese correnti. |
2. Resta in ogni
caso precluso l'utilizzo delle entrate in conto capitale e derivanti
dall'accensione di prestiti per il finanziamento delle spese correnti.»; |
Art.
17 |
r)
all'articolo
17: |
1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 3, comma 2, predispongono un budget economico. |
1)
al comma 1 le parole: «Le
amministrazioni pubbliche» sono sostituite
dalle seguenti: «Gli enti
strumentali» e le parole:
«comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 3»; |
|
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis.
Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti alla redazione di un rendiconto
finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'articolo 2428,
comma 2, del codice civile.»; |
2. Al fine di consentire il consolidamento dei
propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli
enti di cui all'articolo 3, comma 2, individuati dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE
di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. |
3) al comma 2, le parole: «all'articolo
3, comma 2, individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196» sono
sostituite dalle seguenti: «al
comma 1 che rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e le parole: «dati contabili» sono sostituite dalle seguenti: «incassi e pagamenti»;
|
3. Al fine di fornire informazioni in merito
alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi,
come definiti dall'articolo 13 del presente decreto, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto concernente la
ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla
corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo
livello. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni
COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con
l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a
ciascuna di esse. |
4) il comma 3 è sostituito dal
seguente: « 3. Al fine di fornire informazioni in merito alla
classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come
definiti dall'articolo 13 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche
di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto, predisposto secondo le
modalità di cui all'allegato n. 15, concernente la ripartizione della propria
spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente
classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello secondo le
corrispondenze individuate nel glossario delle missioni e dei programmi di
cui all'allegato 14. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e
funzioni COFOG di secondo livello, vanno indicate le funzioni COFOG con
l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a
ciascuna di esse.»; |
4. Tale prospetto, definito secondo le
modalità di cui all'articolo 36, comma 5, è allegato al budget e al
bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata
attraverso la rilevazione SIOPE. |
5) al comma 4, le parole: «, definito
secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 5,» sono soppresse; |
|
6) dopo il comma 6 sono aggiunti i
seguenti: «6-bis.
Al fine di consentire la rilevazione SIOPE, gli enti di cui al comma 1 si
avvalgono di un servizio di cassa che prevede l'utilizzo di ordinativi di
incasso e di pagamento. |
|
6-ter. Gli enti di cui al
comma 1, ancora non coinvolti nella rilevazione SIOPE, rinviano l'attuazione
dei commi da 2 a 6 all'emanazione del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze concernente l'attuazione della rilevazione SIOPE per gli enti
del proprio comparto. |
|
6-quater. Il prospetto di
cui all'allegato n. 15 è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni
e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione
contabile degli enti territoriali.»; |
Art. 18 |
s) all'articolo 18: |
1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 3, approvano:
(omissis) |
1) al comma 1, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 1»; |
b) il
rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno
successivo; |
2) alla lettera b) del comma 1, dopo le
parole: « anno successivo» sono inserite
le seguenti: «Le regioni approvano
il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva
approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la
parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti»; |
c) il
bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo. |
3) alla lettera c) del comma 1, le parole:
«30 giugno» sono sostituite
dalle seguenti: «31 luglio», e dopo le parole: «dell’anno successivo»
sono inserite le seguenti: «Le Regioni approvano il bilancio
consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo.»; |
|
t)
dopo l'articolo 18 è inserito il seguente: «Art. 18-bis.
- (Indicatori di bilancio) - 1. Al fine di consentire la comparazione dei
bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato
"Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"
misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni. |
|
2 Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali,
entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di
esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano
il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di
programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene
divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale
dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e
merito", accessibile dalla pagina principale (home page). |
|
3 Gli enti locali
ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui
al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio
consuntivo o del bilancio di esercizio. |
|
4. Il sistema
comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi
strumentali, è definito con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze sentitala Conferenza Stato-regioni. Il sistema comune di indicatori
di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, è
definito con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza
stato-città. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a
decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.»; |
|
u)
all'articolo 33: |
2. Con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, è definito lo schema
di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP di cui rispettivamente
al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed
integrazioni e al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive
modificazioni ed integrazioni necessarie per la predisposizione
dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla
corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo
livello, di cui all'articolo 17, comma 3. Nel caso di corrispondenza non
univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate
due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione
della spesa del programma a ciascuna di esse. |
1)
il primo periodo del comma 2 è sostituito
dai seguenti: «Gli enti di cui al
comma 1 allegano il prospetto concernente la ripartizione dei pagamenti per
missioni e programmi, definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 16, al bilancio di esercizio e, a decorrere dal
2017, al bilancio preventivo economico annuale. Il prospetto allegato al
bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della
tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.»; |
|
2) dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente: «2-bis. Il prospetto di cui all'allegato n. 16 è aggiornato con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della
Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.»; |
TITOLO III Disposizioni finali
e transitorie |
v) il Titolo III è sostituito dai seguenti: «Titolo III - Ordinamento finanziario e contabile delle
regioni |
|
Art. 36. - (Principi
generali in materia di finanza regionale) |
|
1. Il presente
titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell’articolo 117, comma
2, lettera e), della Costituzione. |
|
2.
La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al
perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i
vincoli che ne derivano in ambito nazionale. |
|
3.
Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A
tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui
previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono
elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel
documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità
previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al
presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio
regionale. |
|
4.
La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della
fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro
di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di
previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di
previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la
programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto. |
|
5.
Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili
applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto. |
|
Art. 37 - (Sistema
contabile) -1. Il sistema contabile delle regioni, in attuazione
dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo
finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione: |
|
a)
della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la
rendicontazione della gestione finanziaria; |
|
b) della contabilità economico-patrimoniale, per la
rilevazione, ai fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei
fatti gestionali, che consente la rendicontazione economico e patrimoniale. |
|
2. Le regioni
garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo
finanziario ed economico patrimoniale adottando il piano dei conti integrato
di cui all'articolo 4. |
|
3.
Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la
movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione
è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli
articoli 5, 6 e 7. |
|
4.
Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del
piano dei conti di quarto livello, e i risultati della gestione di competenza
e di cassa aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono
trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di
schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze. |
|
Art. 38 - (Leggi regionali di spesa e relativa
copertura finanziaria) 1. Le leggi
regionali che prevedono spese a carattere permanente quantificano l'onere
annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di
previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti
di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo
alla legge di stabilità. |
|
2. Le leggi
regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare
complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio
in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può
annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell’autorizzazione
complessiva di spesa. |
|
Art. 39 - (Il sistema di bilancio delle regioni) 1. Il Consiglio
regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario
che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e
di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo
separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla
legislazione statale e regionale in vigore. |
|
2.
Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e
di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi
previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato
della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall’ordinamento
contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il
bilancio di previsione finanziario annuale. |
|
3.
Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio,
costituendo limite: |
|
a)
agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; |
|
b)
agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le
previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria
e le partite di giro. |
|
4.
A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio
la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare
la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi
successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire
gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono
essere assunte obbligazioni giuridiche. |
|
5.
Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto: |
|
a)
l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; |
|
b)
l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell’anno precedente a
quello cui si riferisce il bilancio; |
|
c) l'ammontare
delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza
l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce; |
|
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in
conto competenza e in conto residui. |
|
6.
Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura
necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base
della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli
esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente
in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente
perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione
finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della
spesa storica incrementale. |
|
7.
Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese,
sono iscritti: |
|
a)
in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte
corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale; |
|
b) nell’entrata del
primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell’avanzo di
amministrazione presunto, nei casi individuati dall'articolo 42, comma 8, con
l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione
utilizzata anticipatamente; |
|
c) in spesa, l'importo
del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio
precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione
presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo
le modalità previste dall'articolo 42, comma 12; |
|
d) in entrata, il
fondo di cassa presunto dell’esercizio precedente. |
|
8.
Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e
c), individua: |
|
a)
la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione
all'esercizio di riferimento; |
|
b)
la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale
vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti
negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli
impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli
esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare
e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli
stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito
il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.
|
|
9. Formano oggetto
di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al
comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.
|
|
10.
Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva,
per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in
categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento
tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le
modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di
accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio
finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le
categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e
rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli
obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito
dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono
raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'articolo
4. |
|
11. Alla legge
concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti
previsti dall'articolo 11, comma 3, e i seguenti documenti: |
|
a)
l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie; |
|
b)
l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva
per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b). |
|
12.
Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono
allegati i documenti previsti dall'articolo Il comma 7. |
|
13.
Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto
riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e
di spesa del perimetro sanitario individuate dall'articolo 20, comma 1, ove
previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il
prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie,
categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli,
macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta
articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione
sanitaria, tale allegato non è richiesto. |
|
14.
In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure
organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei
rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni
organizzati ve, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze
finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa. |
|
15.
Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e
dei bilanci di cui all'articolo 47. |
|
16.
Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono
pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento
tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni
del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di
accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato. |
|
Art. 40 - (Equilibrio di bilanci) 1. Per ciascuno
degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in
pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell 'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo
un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza
relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative
ai trasferimenti in c/capitale, alle quote di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi
anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di
competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al
rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte
corrente. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre
2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere
superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo
esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di
indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei
limiti di cui all'articolo 62. |
|
2. A decorrere dal
2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non
contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto
2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto
solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. |
|
Art. 41 - (Il piano degli indicatori e dei risultati attesi) 1. Al fine di
consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento
denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'articolo 18-bis. |
|
Art. 42 - (Il risultato di amministrazione) 1. Il risultato di
amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati
agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del
rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di
cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale
risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese
impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo
pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso
in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a
comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è
iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di
tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al
comma 12. |
|
2.
In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato
l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
cui il bilancio si riferisce. |
|
3.
I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo
crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli
accantonamenti per passività potenziali. |
|
4.
I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto
capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono
utilizzabili con provvedimento di variazione di
bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della
destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto
capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e
difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino
all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non
sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati
dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli
investimenti. |
|
5.
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate
accertate e le corrispondenti economie di bilancio: |
|
a) nei casi in cui
la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo
di specifica destinazione dell'entrata alla spesa; |
|
b) derivanti da
mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti
determinati; |
|
c) derivanti da
trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione; |
|
d) derivanti da
entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione
ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire
un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura
ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso
dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. |
|
L'indicazione del
vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno
dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione,
è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione
delle stesse. |
|
6. La quota libera
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi
del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione,
con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito
indicate in ordine di priorità: |
|
a) per la copertura
dei debiti fuori bilancio; |
|
a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari; |
|
b)
per il finanziamento di spese di investimento; |
|
c)
per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; |
|
d)
per l'estinzione anticipata dei prestiti. |
|
7.
Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di
amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del
rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della
quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di
dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. |
|
8.
Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o
derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le
finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come
posta a sé stante dell’entrata, del primo esercizio del bilancio di
previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della
quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito,
sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso
di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o
l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione
determinerebbe danno per l'ente. |
|
9.
Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta
verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione
dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e
alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di
previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata
del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo
applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle
necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di
amministrazione vincolato. |
|
10. Le quote del risultato presunto derivante
dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel
corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le
finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se
la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell’allegato al bilancio di
previsione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con
riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non
solo alle entrate e alle spese vincolate. |
|
11.
Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo,
applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono
effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di
amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le
variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa,
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se
previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile
finanziario. |
|
12.
L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a
seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e
non contratto di cui all'articolo 40, comma 1, è applicato al primo esercizio
del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata
variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al
bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto
di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli
esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la
durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una
delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel
quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.
Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini
del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le
entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di
quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da
alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale
con riferimento a squilibri di parte capitale. |
|
13.
La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la
formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio
di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con
periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette
al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di
rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo
40, comma 2. |
|
14.
L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del
comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo
secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del
rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali
ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12. |
|
15.
A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto,
nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso
dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del
bilancio di previsione. Nelle more dell’approvazione del bilancio, la
gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio. |
|
Art. 43 - (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria) 1. Se il bilancio
di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio
provvisorio o la gestione provvisoria. |
|
2. L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini
e con gli effetti previsti dagli statuti e dall’ordinamento contabile dell’ente.
Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.
|
|
Art. 44 - (Classificazione delle entrate) 1. Nel bilancio
della regIOne le entrate sono ripartite, secondo le modalità indicate
all'articolo 15, in: |
|
a)
titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; |
|
b) tipologie,
definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di
provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. |
|
2.
Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli
ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata delle regioni sono
individuate dall'elenco di cui all'allegato n.13. Nell'ambito delle categorie
è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La
Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini
conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie. |
|
3.
Le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente
al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per
la spesa corrente. |
|
Art. 45 -
(Classificazione delle spese) 1.
Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo
le modalità indicate all'articolo 14 in: |
|
a) missioni, che
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti
dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate; |
|
b) programmi, che
rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli
obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in
termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli e sono
raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi),
secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'articolo 14, che costituisce
parte integrante dell'allegato n. 14. |
|
2. Ai fini della
gestione, i programmi sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed
eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa delle regioni sono
individuati dall'elenco di cui all'allegato n. 14. La Giunta, contestualmente
alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione dei programmi in macroaggregati. |
|
Art. 46 - (Fondo
crediti di dubbia esigiblità) 1. Nella missione
"Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti
di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione
dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione,
secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto. |
|
2.
Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti
di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità
indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell’ammontare dei
crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro
utilizzo. |
|
3.
È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e
accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi",
ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è
possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di
bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di
amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può
più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è
liberata dal vincolo. |
|
Art. 47 - (Sistemi
contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione. Spese degli
enti locali) 1. Per conseguire i
propri obiettivi, la regione si avvale di organismi e di enti strumentali,
distinti nelle tipologie, definite in corrispondenza delle missioni del
bilancio, di cui all'articolo 11-ter,
comma 3. |
|
2.
Gli organismi strumentali della regione sono costituiti dalle sue
articolazioni organizzati ve, anche a livello territoriale, dotate di
autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, escluso il
consiglio regionale, al quale si applica l'articolo 67. Gli organismi
strumentali della regione adottano il medesimo sistema contabile della regione
e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. |
|
3.
Gli organismi strumentali delle regioni che svolgono la funzione di organismo
pagatore dei fondi europei trasmettono il proprio bilancio di previsione, le
variazioni di bilancio, il consuntivo ed i dati concernenti le operazioni
gestionali alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di
schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, e non sono compresi nel rendiconto consolidato di cui
all'articolo 11, commi 8 e 9. Il consuntivo degli organismi pagatori dei
fondi UE partecipa al bilancio consolidato di cui all'articolo 11-bis. |
|
4.
Gli enti strumentali della regione sono le aziende e gli enti, pubblici e
privati, dotati di personalità giuridica, definiti dall'articolo 11-ter. Gli enti strumentali in
contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della regione
e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. Gli
enti strumentali della regione in contabilità economicopatrimoniaIe adeguano
il proprio sistema contabile ai principi di cui all'articolo 17. |
|
5.
I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti,
strumentali della regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle
forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel
sito internet della regione. |
|
Art. 48 - (Fondi di riserva) 1. Nel bilancio regionale sono iscritti: |
|
a) nella parte
corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla
legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per
interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali,
le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per
espressa disposizione normativa; |
|
b) nella parte
corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le
spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri
con carattere di continuità; |
|
c) il fondo di
riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3. |
|
2.
L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del
prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di
utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui
al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi
dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della
giunta regionale. |
|
3.
Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo
bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva
autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate
dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo
e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri
programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono
disposti con decreto dirigenziale. |
|
Art. 49 - (Fondi speciali) 1. Nel bilancio
regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si
perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. |
|
2.
I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di
spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle
autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo
l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese
medesime. |
|
3.
I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati
al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale. |
|
4.
Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo
le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa. |
|
5.
Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti
legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in
corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle
quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine,
le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi
speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di
amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti
dai relativi provvedimenti legislativi, purchè tali provvedimenti siano
approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. |
|
Art. 50 - (Assestamento del bilancio) 1. Entro il 31
luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di
bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi,
del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità,
accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 40. |
|
2.
La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari
provvedimenti di riequilibrio. |
|
3.
Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono
indicati: |
|
a)
la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i
provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo
economico; |
|
b) la destinazione
della quota libera del risultato di amministrazione; |
|
c) le modalità di
copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della
struttura e della sostenibilità del ricorso all’indebitamento, con
particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla
conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con
gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti
in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto
tesoriere. |
|
Art. 51 - (Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale) 1. Nel corso dell’esercizio,
il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con
legge. |
|
2. Nel corso
dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti: |
|
a) l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle
relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla
legislazione in vigore; |
|
b) variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti
l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità
della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o
qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata; |
|
c) variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente
alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all'interno dell’amministrazione; |
|
d) variazioni
compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di
diverse missioni; |
|
e) variazioni
riguardanti il fondo pluriennale di cui all'articolo 3, comma 4; |
|
f) le variazioni
riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo
48, lettera b); |
|
g)
le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato
di amministrazione riguardante i residui perenti; |
|
h)
le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa
l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite giro e le
operazioni per conto di terzi. |
|
3.
L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta
regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza
dei dirigenti e del responsabile finanziario. |
|
4.
Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento
contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina,
il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del
bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le
variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste
dall'articolo 42, commi 8 e 9, e le variazioni di bilancio riguardanti il
fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4,
di competenza della giunta. Salvo differente autorizzazione della giunta, con
riferimento ai macroggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i
dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il
responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei
capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo
codice di quarto livello del piano dei conti. |
|
5. Sono vietate le
variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a
titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza. |
|
6. Nessuna
variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a
cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva: |
|
a) l'istituzione di
tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a); |
|
b) l'istituzione di
tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento
pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste
in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria; |
|
c) le variazioni
del fondo pluriennale vincolato; |
|
d) le variazioni
necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli
esercizi in cui sono esigibili; |
|
e) i prelievi dai
fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per
l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante
i residui perenti e le spese potenziali; |
|
f) le variazioni
necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario,
delle spese correlate. |
|
7.
I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di
previsione, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre
variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio
gestionale. |
|
8.
Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono
vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un
programma all'altro del bilancio con atto amministrativo. |
|
9.
Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando
il prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, allegato alla legge o al
provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al
tesoriere: |
|
a) le variazioni
dei residui a seguito del loro riaccertamento; |
|
b) le variazioni
del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio
finanziario. |
|
Art. 52 - (La gestione delle entrate e delle spese) 1. La gestione
delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della
riscossione e del versamento. |
|
2. La gestione
delle spese si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione,
dell'ordinazione e del pagamento. |
|
Art. 53 - (Accertamenti) 1. Tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive, da cui derivano entrate per
la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui
l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le entrate
sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti
di cassa effettivi. |
|
2. L'accertamento
costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il
funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la
ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà
luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il
debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza, e
registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio
finanziario nel quale viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un
determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non
venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento
attuale di entrate future. |
|
Art. 54 - (La riscossione) 1. La riscossione consiste nel materiale introito da
parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle
somme dovute all'ente. |
|
2.
La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire
al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria,
anche nei casi in cui l'entrata non dà luogo ad effettivi movimenti di cassa.
|
|
3.
L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario o da un suo delegato e contiene almeno: |
|
a) l'indicazione
del debitore; |
|
b) l'ammontare
della somma da riscuotere; |
|
c) la causale; |
|
d)
l'indicazione del titolo e delle tipologia di bilancio cui è riferita l'entrata,
con le relative codifiche, distintamente per residui o competenza; |
|
e) i codici della
transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi
liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere; |
|
f) il numero
progressivo; |
|
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione |
|
i) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge
31 dicembre 2009, n. 196. |
|
4.
Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti della regione,
la riscossione di ogni somma, versata in favore della regione, ivi comprese
le entrate di cui al comma 6, anche senza la preventiva emissione di
ordinativo d'incasso. In tale ipotesi, il tesoriere ne dà immediata
comunicazione alla regione, richiedendo la regolarizzazione. La regione
procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni. |
|
5.
Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza
dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui,
garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono
imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti,
anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell'esercizio successivo. |
|
6.
Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti
dei rispettivi stanziamenti di cassa. |
|
7.
E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di
regolarizzazione alle partite di giro. |
|
8.
Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono
restituiti dal tesoriere alla regione per l'annullamento e la successiva
emissione nell'esercizio successivo in conto residui. |
|
9.
I codici di cui al comma 3, lettera e), possono essere applicati
all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016. |
|
Art. 55 - (Il versamento) 1. Il versamento
costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle
somme riscosse nelle casse della regione. |
|
2.
Gli incaricati della riscossione interni ed esterni, versano al tesoriere le
somme riscosse nei termini e nei modi fissati dai regolamenti di contabilità
e dagli accordi convenzionali. |
|
3.
Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale della regione,
versano le somme riscosse presso la tesoreria della regione con cadenza
stabilita dall'ordinamento contabile regionale, non superiore ai quindici
giorni lavorativi. |
|
Art. 56 - (Impegni di spesa) 1. Tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per
la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui
l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste. dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le spese
sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti
di cassa effettivi. |
|
2.
L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il
perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la
ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la
specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la
data di scadenza. |
|
3.
Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di
competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui
le obbligazioni sono esigibili. Gli impegni riguardanti le partite di giro e
i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunti in relazione alle
esigenze della gestione. |
|
4.
Durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di
previsione, possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di
espletamento. I provvedimenti relativi, per i quali entro il termine
dell'esercizio non è stata assunta dalla regione l'obbligazione di spesa
verso i terzi, decadono e costituiscono economia di bilancio, concorrendo
alla determinazione del risultato di amministrazione di cui all'articolo 42.
Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi,
effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente
indetta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n.
163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato.
In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie
di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la
riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è
ridotto di pari importo. |
|
5.
Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto
nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della
liquidazione. |
|
6.
Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed
amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni
sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.
|
|
7.
Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad amministrazioni
pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,
il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario della
spesa le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto
impegno delle spese riguardanti somministrazioni, forniture e prestazioni
professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione
con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi
della suddetta comunicazione. In mancanza della comunicazione, il terzo
interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati
non gli vengano comunicati. |
|
8.
L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità attraverso le
quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano
l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la
prestazione di servizi nei confronti dell’ente, sono annotate entro 10 giorni
nel registro delle fatture ricevute. Per tali documenti, è istituito un
registro unico, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a registri di
settore o di reparto. Nel registro delle fatture ricevute è annotato: |
|
a) il numero di
registrazione di entrata; |
|
b) la data di
emissione della fattura o del documento contabile equivalente; |
|
c) il nome del
creditore; |
|
d) l'oggetto della
fornitura; |
|
e) l'importo
totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; |
|
f) gli estremi dell’impegno
indicato nella fattura o nel documento contabile ai sensi di quanto previsto
nel comma 7; |
|
g)
se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA; |
|
h) e qualsiasi altra informazione che si ritiene
necessaria. |
|
Art. 57 - (Liquidazione della spesa) – 1. La liquidazione
costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai
documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si
determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno
definitivo assunto. |
|
2 La liquidazione è
una registrazione contabile effettuata quando l'obbligazione diviene
effettivamente esigibile, a seguito della acquisizione completa della
documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito
del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini
ed alle condizioni pattuite. |
|
Art. 58 - (Il pagamento della spesa) 1. Il pagamento
delle spese è ordinato al tesoriere entro i limiti delle previsioni di cassa,
mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e
contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo. Gli stanziamenti
riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro
non costituiscono limite ai pagamenti. |
|
2. Al pagamento
delle spese, conseguenti alle deliberazioni o agli atti con i quali sono
assunti i relativi impegni, si provvede esclusivamente se tali deliberazioni
o atti siano divenuti esecutivi, ovvero risultino immediatamente eseguibili. |
|
3. I mandati di
pagamento sono firmati dal responsabile del servizio finanziario o da un suo
delegato e contengono almeno i seguenti elementi: |
|
a) il numero
progressivo del mandato per esercizio finanziario; |
|
b) la data di
emissione; |
|
c) l'indicazione
della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la
spesa, distintamente per residui o competenza, e della relativa disponibilità
in termini di cassa; |
|
d) l'indicazione
del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a
rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IV A; |
|
e) l'ammontare
della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia
stata concordata con il creditore; |
|
f) la causale e gli
estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa; |
|
g) le modalità di
pagamento se richieste dal creditore; |
|
h) la codifica
SIOPE di cui all'articolo 14 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; |
|
i) i codici della
transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi
liberi del mandato a disposizione dell’ente, non gestiti dal tesoriere; |
|
j) il codice che
identifica le spese non soggette al controllo dei dodicesimi previsto dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2,
in caso di esercizio provvIsono. |
|
4.
I codici di cui al comma 3, lettera i), possono essere applicati al mandato a
decorrere dal l° gennaio 2016. |
|
5.
Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme
iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge,
anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di
pagamento. Entro trenta giorni, la regione emette il relativo mandato ai fini
della regolarizzazione. |
|
6.
I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli
relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e
progressiva. Entrambi sono imputati all'esercizio in cui il tesoriere li ha
eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell’esercizio
successivo. |
|
7.
E' vietata l'imputazione provvisoria dei pagamenti in attesa di
regolarizzazione alle partite di giro. |
|
8.
I mandati di pagamento, non pagati entro il termine dell'esercizio, sono
commutati dal tesoriere, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge,
in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema
bancario o postale, al fine di rendere possibile, al 31 dicembre di ciascun
anno, la parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal
tesoriere. |
|
Art. 59 - (Modalità di estinzione dei titoli di
pagamento) 1. Le regioni possono disporre, su richiesta scritta
del creditore e con spese a suo carico, che i mandati di pagamento siano
estinti mediante: |
|
a) accreditamento
in conto corrente postale intestato al creditore; |
|
b)
commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile,
all'ordine del creditore; |
|
c) accreditamento
in conto corrente bancario; |
|
d) altre forme di
pagamento previste dai sistemi bancari e postali. |
|
2. Le dichiarazioni
di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del
creditore, devono risultare da annotazione sul mandato di pagamento, o su
evidenze informatiche, recante gli estremi relativi alle operazioni |
|
Art. 60 - (Gestione dei residui) 1. Costituiscono
residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine
dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio
successivo. |
|
2.
Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 56,
liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio, da
iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Non è
ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma
dell'articolo 56. |
|
3.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la
cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione.
L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in
occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal
fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è
accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui
perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di
reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto
all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente
l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento
dell'ammontare dei residui perenti. |
|
4.
La gestione della competenza è separata da quella dei residui. |
|
5.
I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai
corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli
stanziamenti di competenza dello stesso. |
|
6.
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non
accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti
rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i
risultati finali della gestione. |
|
7.
Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non
impegnate, a norma dell'articolo 56, entro il termine dell'esercizio
costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i
risultati finali della gestione, escluse le somme iscritte negli stanziamenti
relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati
agli esercizi successivi. |
|
Art. 61 - (Fondi statali per interventi speciali)
1. Nel caso di
assegnazioni dello Stato per interventi speciali, la regione ha facoltà di
stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, di
compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei
due esercizi immediatamente successivi. |
|
Art. 62 - (Mutui e altre forme di indebitamento) 1. Il ricorso al
debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40,
comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi
vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della
Costituzione, all'articolo 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24
dicembre 2012, n. 243. |
|
2.
Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è
stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due
anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
|
|
3.
L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del
bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. |
|
4.
Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a
seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono
riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva
erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa
complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli
esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota
interessi e la quota capitale. |
|
5.
Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad
operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine
dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni. |
|
6.
Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo
delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle
altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei
contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento
della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti
espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare
complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della
tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a
condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito
del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di
cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui
all'articolo 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito
derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle
garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi
delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato
l'intero importo del debito garantito. Il limite è
determinato anche con riferimento ai finanziamenti imputati contabilmente agli
esercizi successivi. |
|
7.
In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle
garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione
non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.
|
|
8.
La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare
l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i
mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per
i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata
dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità. |
|
9.
Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il
trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione
dello Stato. |
|
Art. 63 - (Rendiconto generale) 1. I risultati
della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.
|
|
2.
Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla
gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il
quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui
all'allegato n. 10 al presente decreto. |
|
3.
Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato,
comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi
strumentali secondo le modalità previste dall'articolo 11, commi 8 e 9. |
|
4.
Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo
11, comma 4, e l'elenco
delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui
all'articolo 48, comma 1, lettera b), con le indicazione dei motivi per i
quali si è proceduto ai prelevamenti. |
|
5.
Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto
alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di
previsione. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma della
spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e
competenza: |
|
a)
per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di
quella ancora da riscuotere; |
|
b) per la spesa le
somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da
pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che
costituisce il fondo pluriennale vincolato. |
|
6.
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione
di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla
contabilità economicopatrimoniale, nel rispetto del principio contabile
generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3. |
|
7.
Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine
dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei
beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione,
ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza
netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico
dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche: |
|
a) i beni del
demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie,
in relazione alle disposizioni del codice civile. Le regioni valutano i beni
del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni
straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della
contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3; |
|
b) i crediti
inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di
tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi. |
|
8.
In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria
allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi
e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o
in parte dei residui. |
|
9.
Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili
nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate
tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso
di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate
non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re imputate all’esercizio
in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale
vincolato dell’esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla
reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con
provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. |
|
10. I residui
attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati
esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per
tale esperimento superi l'importo da recuperare. |
|
11. Le variazioni
dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in
considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui
all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del
procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir
meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla
struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori
dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni
trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione,
tenuto conto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. |
|
Art.
64 - (Gli
inventari) 1.
L'amministrazione del patrimonio delle regioni è disciplinata dalle norme
dello Stato in materia di beni, salvo quanto previsto nel presente decreto e
dai principi contabili applicati. |
|
2.
Gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutati va
dello stato patrimoniale. |
|
3.
I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai
criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della
contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3), salvo quanto previsto
per gli eventuali beni della gestione sanitaria accentrata dal titolo II. |
|
4.
Almeno ogni cinque anni, per i beni mobili, ed ogni dieci anni, per gli
immobili, la regione provvede alla ricognizione e al conseguente rinnovo
degli inventari. |
|
5.
Nel proprio ordinamento contabile le regioni disciplinano le modalità di
inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina
dei consegnatari dei beni mobili, nel rispetto dei principi contabili
applicati. |
|
Art. 65 - (Rendiconti degli enti strumentali della
regione e spese degli enti locali) - 1. I rendiconti degli enti e degli
organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono
sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni
previsti dallo statuto e dall'ordinamento contabile regionale e sono
pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet della regione. |
|
2. I rendiconti
degli organismi strumentali e degli enti di cui al comma 1 che adottano la
contabilità finanziaria sono redatti secondo lo schema previsto dall’allegato
n. 10 al presente decreto. |
|
Art. 66 - (Modalità
per la formazione e l'approvazione del rendiconto) 1. Il rendiconto
generale della regione è approvato con legge regionale entro il 31 luglio
dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. L'ordinamento
contabile regionale disciplina le modalità e i termini per la sua
presentazione al consiglio regionale. |
|
2. Nel sito
internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale
del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli,
con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario, del
rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del
rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11, comma 2. |
|
Art. 67 - (Autonomia
contabile del consiglio regionale) 1. Le regioni,
sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia
contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente
decreto riguardanti gli organismi strumentali. |
|
2.
Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di
bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili
generali e applicati allegati al presente decreto. |
|
3.
La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare,
secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto
del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel
rendiconto consolidato di cui all'articolo 63, comma 3. Al fine di consentire
il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto
entro il 30 giugno dell'anno successivo. |
|
Art. 68 - (Il
bilancio consolidato) 1. La regione
redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri
individuati dal presente decreto. |
|
2.
Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio
consolidato della regione costituiscono il "Gruppo della regione". |
|
3.
Le regioni adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato n.
Il del presente decreto. |
|
4.
Al bilancio consolidato del gruppo della regione sono allegati: |
|
a)
la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa; |
|
b)
la relazione del collegio dei revisori dei conti. |
|
5.
Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30
settembre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina
contabile della Regione. |
|
Art. 69 - (Servizio di tesoreria della regione) |
|
2.
Il servizio è aggiudicato secondo le modalità previste nell’ordinamento
contabile regionale, previo esperimento di apposita gara ad evidenza
pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. La
convenzione deve prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE,
disciplinata dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi. |
|
3.
Per eventuali danni causati alla regione o a terzi, il tesoriere risponde con
tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. |
|
4.
Ogni deposito o conto corrente comunque costituito è intestato alla regione e
viene gestito dal tesoriere |
|
5.
La regione può avvalersi dei conti correnti postali, nonché di conti correnti
bancari, per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è
l'istituto tesoriere, previa emissione di apposita reversale da parte della
regione almeno ogni 15 giorni |
|
6.
Le modalità per l'espletamento del servizio di tesoreria devono essere
coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti
attuativi. |
|
7.
Il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri
informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informati
ci in luogo di quelli cartacei le cui evidenze informatiche valgono ai fini
della rendicontazione. |
|
8.
Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici
interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad
effetto liberatorio per il debitore. |
|
9.
Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di
fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente
ilIO per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del
titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa". Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio
finanziario in cui sono contratte. |
|
10. Gli interessi
sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle
somme con le modalità previste dalla convenzione. |
|
11. La regione
registra le operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le
modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria
allegato al presente decreto. |
|
Art. 70 - (Cooperazione Stato-Regioni) 1. Gli organi
statali e le regioni sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta,
ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di
cui al presente decreto, nonché a concordare le modalità di utilizzazione
comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.
|
|
2. In attuazione di
quanto previsto dal comma 1, le regioni trasmettono alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche tutte le informazioni previste dall’articolo 13
della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e accedono alla medesima banca dati
secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze. |
|
Art. 71 - (Responsabilità verso l'ente degli
amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi
di denunzia) 1. Gli
amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati
nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi
limiti di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali
valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali. |
|
Art. 72 - (Il Collegio dei revisori dei conti) 1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai
sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera e),
del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla
regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione,
delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di
bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio
organo di revisione. |
|
2.
Il collegio svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti
previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale può
prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori. |
|
3.
Nello svolgimento dell'attività di controllo, il collegio si conforma ai
principi di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti
dall'articolo 2387 del codice civile. |
|
4.
Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei
revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della regione. I singoli
componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. |
|
5.
Il registro dei verbali è custodito presso la sede della regione. Copia del
verbale è inviata al presidente della regione, al Consiglio regionale, alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al responsabile
finanziario della regione. |
|
Art. 73 - (Riconoscimento
di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni) 1. Il Consiglio regionale
riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: |
|
a)
sentenze esecutive; |
|
b) copertura dei
disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti
dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; |
|
c)
ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da
norme speciali, delle società di cui alla lettera b); |
|
d) procedure
espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; |
|
e) acquisizione di
beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. |
|
2.
Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di
rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in
corso, convenuto con i creditori. |
|
3.
Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie
sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti
fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite
massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa
attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale
di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.
398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla
misura massima consentita. |
|
4.
Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma
1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla
ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la
legittimità di detto debito si intende riconosciuta. |
D.Lgs.
n. 267/2000 |
Schema |
|
Titolo IV -
Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale. |
|
Art. 74 - (Adeguamento
dell'ordinamento contabile degli enti locali) 1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
|
Art. 114 |
1) all'articolo
114: |
1. L'azienda
speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica,
di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio
comunale o provinciale. |
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'azienda
speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell’allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.»; |
2.
L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di
servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. |
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'istituzione
conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile
dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la
contabilità economico patrimoniale di cui all'articolo 232, comma 3, può
imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economicopatrimoniale.»;
|
4. L'azienda e l'istituzione informano la
loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno
l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio
dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. |
c) al comma 4, la
parola: «informano» è sostituita
dalla seguente: «conformano», e le parole: «del pareggio di bilancio
da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i
trasferimenti.» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'equilibrio
economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo
restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.»; |
5-bis.
Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri
bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. Vedi co. 560 stabilità 2014 |
d)
al comma 5-bis, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente:
«2014»; |
8. Ai fini di
cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale: |
e) al comma 8, dopo le parole: «i
seguenti atti» sono inserite le seguenti: «dell'azienda»; |
a) il
piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i
rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) i
bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il
conto consuntivo; d) il
bilancio di esercizio. |
f) le lettere b), c) e d) del comma 8 sono sostituite dalle seguenti: « b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio.»;
|
|
g) dopo il comma 8 è aggiunto, in
fine, il seguente: «8-bis. Ai fini di cui al comma 6,
sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale: |
|
a) il
piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di
programmazione dell'istituzione; |
|
b) il bilancio di
previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui
all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, completo dei relativi allegati; |
|
c) le variazioni di
bilancio; d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di
cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, completo dei relativi allegati.»; |
Articolo
147 |
|
2. Il sistema
di controllo interno è diretto a: (…) d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente; |
2) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 147 dopo le
parole: «la relazione del bilancio consolidato» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni»; |
Articolo 147-quater |
|
4. I risultati
complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate
partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la
competenza economica. |
3) al comma 4 dell'articolo 147-quater, dopo le parole: «secondo la
competenza economica» sono inserite
le seguenti: «, predisposto
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni»; |
Articolo 150 |
|
1.
L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla
legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente
testo unico. |
4) all'articolo
150: a) al comma 1, dopo le parole: «dalle disposizioni
di principio del presente testo unico» sono
aggiunte le seguenti: «e
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»; |
3. Restano
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e Bolzano. |
b) il comma 3 è abrogato; |
Articolo
151 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. |
5) l'articolo
151 è sostituito dal
seguente: «Art. 151 (Principi
generali) - 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio
della programmazione. A tal fine deliberano il Documento unico di programmazione
entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro
il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti
con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze. |
2.
Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un
bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e
degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge. |
2.
Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica,
della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa
di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario. |
3.
I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne
la lettura per programmi, servizi ed interventi. |
3.
Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e
di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo
esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. |
4.
I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa
sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria. |
4.
Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei
fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale,
attraverso l'adozione: |
|
a)
della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la
rendicontazione della gestione finanziaria; |
|
b) della contabilità economico -patrimoniale ai fini
conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei
fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e
patrimoniale. |
5.
I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del
patrimonio. |
5.
I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto
economico e lo stato patrimoniale. |
6.
Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime
le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. |
6.
Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo
23 giugno 20 11, n. 118. |
7.
Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile
dell'anno successivo. |
7.
Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile
dell'anno successivo. |
|
8.
Entro il 31 luglio l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei
propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e
partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»; |
Articolo 152 |
6) all'articolo
152: |
1. Con il
regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili
stabiliti dal presente testo unico, con modalità organizzative corrispondenti
alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni
previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del
sistema finanziario e contabile. |
a) al comma 1, dopo le parole: «i
principi contabili stabiliti dal presente testo unico» sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni» ; |
4.
I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della
parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi
generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate
norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità
dell'ente rechi una differente disciplina: a)
articoli 177 e 178; b)
articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3, 180, commi da 1 a 3, 181,
commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4; c)
articoli 186,191, comma 5, 197, 198; d)
articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207; e)
articoli da 213 a 215, 216, comma 3, da 217 a 219, 221, 224, 225;
f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238. |
b)
le lettere a), b), c), d), ed e), del
comma 4 sono sostituite dalle seguenti: «a)
articolo 177; b)
articolo 185, comma 3; c) articoli 197 e 198; d) articolo 205; e) articoli 213 e 219»; |
Articolo 153 |
|
4. Il
responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione
corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari
servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla
verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno
delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari
complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio
di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia
nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle
norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica. |
7) al comma 4 dell'articolo 153, le parole: «annuale e pluriennale»
sono sostituite dalle seguenti:
«di previsione», dopo le parole: «dello stato di
accertamento delle entrate e di impegno delle spese» sono inserite le seguenti: «, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e»
e dopo la parola: «finanziari» è inserita la seguente: «e»; |
Articolo
154 |
8)
all'articolo
154: a) i commi da
1 a 4 sono sostituiti dai seguenti |
1.
E' istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e
la contabilità degli enti locali. |
«1
.E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso
il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli
enti locali. |
2.
L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse
finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di
bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli
strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili.
L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento
finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme. |
2.
L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione
per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, l'adeguamento e la corretta
applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di
monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed
analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall'applicazione della
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti,
l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti. |
3.
L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale
sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione
normativa e di principi contabili di generale applicazione. |
3.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono
disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento.»; |
4.
Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a
diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra
funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e
ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano
ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque
anni. |
4.
La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà
diritto ad alcun compenso o rimborso spese.»; |
7.
Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi
spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul
medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi
competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di
divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale
dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed
entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a
singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il
compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati
conseguiti. |
b)
il comma 7 è abrogato; |
Articolo
157 |
9)
all'articolo
157: |
1. Ai fini del
consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni
di cui agli articoli 25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. |
a) al comma 1, le
parole: «25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni, e di cui al titolo I del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»; |
|
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis.
Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l'adozione di un piano
integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e
patrimoniale secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il livello
minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo
con i capitoli e gli articoli, ove previsti, del piano esecutivo di gestione
è costituito almeno dal quarto livello. |
|
1-ter. Al fine di
garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la
movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione
è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli
articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive integrazioni. |
|
1-quater. Le previsioni di
competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti
di quarto livello, ed i risultati della gestione aggregati secondo
l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»; |
Articolo 160 Approvazione di
modelli e schemi contabili 1. Con regolamento, da emanare a norma
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati: a) i modelli
relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi; b) il sistema di
codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa; c) i modelli
relativi al bilancio pluriennale; d i modelli relativi al conto del tesoriere; e i modelli relativi al conto del bilancio e
la tabella dei parametri gestionali; f) i modelli relativi al conto economico ed al
prospetto di conciliazione; g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i modelli
relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui
all'articolo 227. 2. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. |
10) l'articolo
160 è abrogato; |
Articolo
162 |
11)
all'articolo
162: |
1.
Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto
in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di
unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario
e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente
articolo, non può presentare un disavanzo. |
a)
al comma 1, le parole: «redatto in
termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i princìpi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente
articolo, non può presentare un disavanzo» sono sostituite dalle seguenti: «riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi
contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni. Le parole: «La situazione corrente, come definita al comma 6 del
presente articolo, non può presentare un disavanzo.» sono soppresse; |
6. Il
bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo.
Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle
previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli
dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le
eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai
primi due titoli delle entrate. |
b) il comma 6 è sostituito dal
seguente: «6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio
finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e
garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza
relative ai trasferimenti in e/capitale e alle quote di capitale delle rate
di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei
rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni
di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al
rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell’avanzo di competenza di parte
corrente e non possono avere altra forma di finanziamento. »; |
1. Nelle more
dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale
di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio,
per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già
deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese
in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. |
12) l'articolo
163 è sostituito dal seguente: «Art. 163. -(Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria) - 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria
dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.
Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti
gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma
dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di
competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. |
2.
Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita
esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La
gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al
pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. |
2.
Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31
dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio
non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei
corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della
gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla
legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte,
delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse,
ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. |
3.
Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio
dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio
definitivamente approvato. |
3.
L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro
dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma,
differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia
locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le
partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222. |
|
4.
All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente
trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio
e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce
l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo
bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel
corso dell'esercizio precedente, indicanti -per ciascuna missione, programma
e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale
vincolato. |
|
5.
Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,
per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori
ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese: |
|
a) tassativamente
regolate dalla legge; |
|
b) non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi; |
|
c) a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti. |
|
6.
I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al
comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui
all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis).
|
|
7.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di
bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono
esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle
spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione e
l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano
solo ai fini della gestione dei dodicesimi.»; |
Articolo
164 |
13) l'articolo
164 è sostituito dal seguente: «Art. 164. - (Caratteristiche del
bilancio) - |
. L'unità
elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa e per la spesa è
l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi, sia
nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che indica
l'oggetto. |
1. L'unità di voto del
bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma,
articolato in titoli. |
2.
Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di
terzi. |
2.
Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio,
costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati: |
|
a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le
accensioni di prestiti; |
|
b) agli impegni e
ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni
riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di
giro.»; |
3.
In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio
dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel
corso degli esercizi precedenti. |
|
Articolo 165 |
|
1. Il
bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative
rispettivamente all'entrata ed alla spesa. |
14) all'articolo
165: a) al comma 1, la
parola: «annuale» è sostituita
dalla seguente: «finanziario
», dopo le parole: «all'entrata ed
alla spesa» sono inserite le
seguenti: «ed è redatto secondo lo
schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.»; |
|
b) i commi da 2 a 14 sono sostituiti dai seguenti: |
2. La parte
entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione,
rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica
individuazione dell'oggetto dell'entrata. |
«2. Le previsioni
di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità
indicate all'articolo 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in: |
|
a) titoli, definiti
secondo la fonte di provenienza delle entrate; |
|
b) tipologie,
definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di
provenienza. |
3. I titoli
dell'entrata per province, comuni, città metropolitane ed unioni di comuni
sono: Titolo I - Entrate tributarie; Titolo II - Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici
anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione; Titolo III - Entrate extratributarie; Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti; Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi. 4. I titoli
dell'entrata per le comunità montane sono: Titolo I - Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici
anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione; Titolo II - Entrate extratributarie; Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossioni di crediti; Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di
prestiti; Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi. |
3.
Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono
ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le
categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui
all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. Nell'ambito delle categorie è data separata
evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta,
contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la
proposta di articolazione delle tipologie in categorie. |
5.
La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed
interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici,
alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di
attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di
ciascun servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è
fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e
nella relazione previsionale e programmatica. |
4.
Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo
le modalità indicate all'articolo 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 in: a) missioni, che
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti
dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate; |
|
b) programmi, che
rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli
obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in
titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello
(Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al
comma 3-ter dell'articolo 14, che costituisce parte integrante dell’allegato
n. 14. |
6. I titoli della spesa sono: Titolo
I - Spese correnti; Titolo
II - Spese in conto capitale; Titolo
III - Spese per rimborso di prestiti; Titolo
IV - Spese per servizi per conto di terzi. |
5.
Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono
ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I
macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell’elenco di cui
all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di
bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei
programmi in macroaggregati.»; |
10.
Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano: |
6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per
ciascuna unità di voto: |
a)
l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del
penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione
aggiornata relativa all'esercizio in corso; |
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce; |
b)
l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si
prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. |
b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di
cassa definitive dell’anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio; |
|
c) l'ammontare
degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno
degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della
competenza finanziaria; |
|
d) l'ammontare
delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza
il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni
fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. |
11. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione
sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui agli articoli 187 e 188,
prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese. |
7.
In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti: a) in entrata gli
importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo
pluriennale vincolato in c/capitale; |
|
b) in entrata del
primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo de 11' avanzo di
amministrazione presunto, nei casi individuati dall'articolo 187, commi 3 e
3-bis, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di
amministrazione utilizzata anticipatamente; |
|
c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella
spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall'articolo
188; |
|
d) in entrata del
primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente. |
|
8.
In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui al
comma 6, lettere b) e c), individuano: |
|
a) la quota che è
già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio
cui si riferisce il bilancio; |
|
b) la quota di
competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla
copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con
imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di
assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con
riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione
all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa
riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della
missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del
piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato. |
7. Il programma, il quale costituisce il
complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da
realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo
finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto
piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo
151, può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma
può anche estendersi a più funzioni. |
|
8. A ciascun
servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto
da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile. |
|
9. A ciascun
servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi
finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il
responsabile del servizio. |
|
12. I bilanci
di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la
normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle
rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese
relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del
controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e
l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione
degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione
regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non
possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di
previsione degli enti locali. |
9. I bilanci di
previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la
normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle
rispettive regioni di appartenenza riguardanti le entrate e le spese relative
a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo
regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità
delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti
rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali.
Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono
essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione
degli enti locali. |
13. Il
bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi. |
10. Il bilancio di
previsione si conclude con più quadri riepilogativi, secondo gli schemi
previsti dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. |
14. Con il
regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al
bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di
codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di
entrata e di spesa, anche ai fini di cui all'articolo 157. |
11. Formano oggetto
di specifica approvazione del consiglio le previsioni di cui al comma 6,
lettere c) e d), per ogni unità di voto, e le previsioni del comma 7.»; |
Articolo 166 |
15) all'articolo
166: |
1. Gli enti
locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non
inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese
correnti inizialmente previste in bilancio. |
a) il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Nella missione
"Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Altri
Fondi", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo
0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in bilancio. »; |
|
b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il
seguente: «2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti",
all'interno del programma "Altri Fondi", gli enti locali iscrivono
un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese
finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.»; |
Articolo 167 (Ammortamento dei beni) 1. E' data facoltà agli enti locali di
iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo
dell'ammor-tamento accantonato per i beni relativi, almeno per il trenta per
cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229. |
16) l'articolo
167 è sostituito dal seguente: «Art. 167 (Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri
fondi per spese potenziali) - 1. Nella missione "Fondi e
Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia
esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo
degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le
modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. |
2. L'utilizzazione
delle somme accantonate ai fini del reinvestimento è effettuata dopo che gli
importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed è
possibile la sua applicazione al bilancio in conformità all'articolo 187. |
2. Una quota del
risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia
esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e
integrazioni, in considerazione dell’ammontare dei crediti di dubbia e
difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo. |
|
3. È data facoltà
agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e
accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi",
ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è
possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di
bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di
amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187,
comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi,
la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal
vincolo.»; |
Articolo
168 Servizi
per conto di terzi |
17) all'articolo
168: a) alla rubrica, sono aggiunte le
seguenti parole: « e le partite di
giro»; |
1. Le entrate e le
spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi
economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito
per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la
partizione contenuta nel regolamento di cui all'articolo 160. |
b) al comma 1, dopo le parole: «servizi
per conto di terzi» sono inserite
le seguenti: «e le partite di giro»;
le parole: «ivi compresi i fondi
economali, e» sono soppresse;
le parole: «sono ordinati
esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento
di cui all'articolo 160.» sono sostituite
dalle seguenti: «comprendono le transazioni poste in essere per conto di
altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;
|
2. Le
previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le
previsioni e gli impegni di spesa. |
b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:«2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come
sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economali e le altre
operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.»; |
|
c) dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti: «2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i
servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con
le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad
entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate
all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio
contabile generale n. 16. 2-ter. Non comportando
discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le
operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura
autorizzatoria.» ; |
Articolo 169 |
18) l'articolo 169 è sostituito dal seguente:
«Art. 169 (Piano esecutivo di gestione)
|
1.
Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio,
l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano
esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei
servizi. |
1. La giunta
delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con
riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il
PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli
obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni
necessarie, ai responsabili dei servizi. |
2.
Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle
risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli
interventi in capitoli. |
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli,
tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il
rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli,
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli
costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della
rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti
finanziario di cui all'articolo 157. |
3.
L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli
enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità
montane. |
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo
è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo
la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis. |
3-bis. Il piano esecutivo di
gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la
relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di
pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di
cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della
performance di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione. |
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza
con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al
PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui
all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108,
comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, sono
unificati organicamente nel PEG .»; |
Articolo 170 |
19) l'articolo 170 è sostituito
dal seguente: «Art. 170. - (Documento
unico di programmazione) |
1. Gli enti locali allegano al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che
copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale. |
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta
presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti
deliberazioni da adottarsi entro il 31 luglio . Entro il 15 novembre di
ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del
Documento unico di programmazione. |
2.
La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra
anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio,
dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane,
strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione
generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. |
2.
Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la
guida strategica ed operativa dell’ente. |
3.
Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali
progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale
e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale
della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di
sviluppo ed a quella di investimento. |
3.
Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione
strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a
quello del bilancio di previsione. |
4. Per
ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende
conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate,
distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma
stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate. |
|
5.
La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione
delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente. |
|
6.
Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli
obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in
termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. |
4.
Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n.
4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. |
7. La relazione fornisce adeguati elementi che
dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti
urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo
172, comma 1, lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani
economico-finanziari di cui all'articolo 201. |
5.
Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. |
8. Con il regolamento di cui all'articolo 160
è approvato lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene
le indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento dei conti
pubblici. |
6.
Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il
Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. |
9.
Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di
improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono
coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica. |
7.
Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di
improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non
sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.»; |
Articolo 171 |
20) l'articolo
171 è abrogato; |
1. Gli enti locali allegano al bilancio
annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a
quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, con
osservanza dei principi del bilancio di cui all'articolo 162, escluso il
principio dell'annualità. |
|
2.
Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si
prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura
di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con
indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di
finanziamento. |
|
3.
Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per programmi,
titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese
correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti
dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso
destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati. |
|
4. Gli stanziamenti previsti nel
bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di
approvazione del bilancio di previsione. |
|
5. Con il regolamento di cui all'articolo 160
sono approvati i modelli relativi al bilancio pluriennale. |
|
Articolo
172 Altri
allegati al bilancio di previsione 1.
Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: |
21)
l'articolo
172 è sostituito dal seguente: «Art. 172. -(Altri allegati al bilancio di previsione)
– 1.
Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall’articolo
Il, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, e i seguenti documenti: |
a)
il rendiconto deliberato del penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione,
quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo
regionale; b) le risultanze dei rendiconti o conti
consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni,
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi
al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; |
a)
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della
gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati
nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato
del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati
al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti
internet indicati nell'elenco; |
c) la deliberazione, da adottarsi annualmente
prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la
quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.
167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere
ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione
i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato; |
b)
la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del
bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie
- ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167,22 ottobre 1971, n. 865, e 5
agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di
superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; |
d) il programma triennale dei lavori pubblici
di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109; |
|
e) le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale,
i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; |
c)
le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo,
le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; |
f) la tabella relativa ai parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia. |
d)
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; |
|
e)
il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo
programmatico del patto di stabilità interno.»; |
Articolo
174 |
22)
all'articolo
174: |
1. Lo schema
di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti
dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente
agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione. |
a) al comma 1, la parola: «annuale» è abrogata, le parole: «la
relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale» sono sostituite dalle seguenti:
«finanziario e il Documento unico di
programmazione», dopo le parole:
«organo di revisione» sono aggiunte
le seguenti: «entro il 15 novembre
di ogni anno»; |
2. Il
regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo
termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte
dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti
dall'organo esecutivo. |
b) al comma 2, dopo le parole: «dell’organo
consiliare» sono inserite le
seguenti: «e dalla Giunta» le parole: «predisposti dall'organo
esecutivo» sono soppresse. Dopo il primo periodo, è aggiunto il
seguente: «A seguito di variazioni
del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta
all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di
aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.»;
|
3. Il bilancio annuale di previsione è
deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo
151. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono
trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo. |
c)
al comma 3, la parola: «annuale» è abrogata, dopo le parole: «di previsione» è inserita la seguente:
«finanziario». Il secondo periodo è soppresso;
|
4. Il termine per l'esame del bilancio da
parte dell'organo regionale di controllo, previsto dall'articolo 134, decorre
dal ricevimento. |
d) il comma 4 è sostituito dal
seguente: «4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il
bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al
bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano
esecutivo di gestione assestato.»; |
Articolo
175 |
23)
all'articolo
175: |
1.
Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte
seconda, relativa alle spese. |
a)
al comma 1, dopo le parole: «il
bilancio di previsione» è inserita
la seguente: «finanziario», dopo le parole: «di competenza» sono inserite le seguenti: « e di cassa» e dopo le parole: «relativa alle spese» sono aggiunte le seguenti: «, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.»; |
2.
Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare. |
b)
al comma 2, dopo le parole:
«dell'organo consiliare» sono aggiunte
le seguenti: «salvo quelle
previste dai commi 5-bis e 5-quater.»; |
3.
Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre
di ciascun anno. |
c)
al comma 3, dopo le parole: «non
oltre il 30 novembre di ciascun anno» sono
aggiunte le seguenti: «,
fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31
dicembre di ciascun anno: a) l'istituzione di tipologie di
entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l'istituzione di tipologie di
entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a
seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio,
secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità
finanziaria; c) l'utilizzo
delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le
finalità per le quali sono stati previsti; d) quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese
correlate.» ; |
4. Ai sensi
dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza,
da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine. |
d) al comma 4,
dopo le parole: « in via d'urgenza» sono
inserite le seguenti: «opportunamente
motivata,»; |
|
e) dopo il comma
5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. L'organo esecutivo con
provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del
bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano
come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio: |
|
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota
vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio
provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste
dall'articolo 187, comma 3-quinquies; |
|
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di nsorse comunitarie e
vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento
di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione
di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri
strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; |
|
c) variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente
alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all'interno dell'ente; |
|
d) variazioni delle
dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che
il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; |
|
e) variazioni
riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di
approvazione del rendiconto in deroga al comma 3. |
|
5-ter. Con il
regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al
Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. |
|
5-quater. Nel rispetto di
quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o,
in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare,
per ciascuno degli esercizi del bilancio: |
|
a) le variazioni
compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della
medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato,
limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del
piano dei conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli
investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza
della Giunta; |
|
b) le variazioni di
bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e
gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse
quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo
pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; |
|
c) le variazioni di
bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di
cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies. |
|
5-quinquies. Le variazioni al
bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi
previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di
gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento
amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei
capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di
favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.»; |
|
1) il comma 6 è sostituito dal seguente: |
6.
Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono
vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le
entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti
per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le
comunità montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli
interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per
aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei
primi due titoli. |
«6.
Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati
appartenenti a titoli diversi.»; |
7.
Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei
servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono
vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza. |
g)
al comma 7, le parole: « nei
servizi per conto di terzi» sono sostituite
dalle seguenti: «nei titoli
riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro»; |
8.
Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo
consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo
di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. |
h)
al comma 8, le parole: «30
novembre» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le seguenti: «ed il fondo di cassa,»; |
9.
Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di
competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15
dicembre di ciascun anno. |
i)
al comma 9, dopo le parole:
«dell'organo esecutivo» sono inserite
le seguenti: «, salvo quelle
previste dal comma 5-quater, » e dopo le parole: «entro il 15
dicembre di ciascun anno» sono aggiunte
le seguenti: «, fatte salve le
variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che
possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.»; |
|
l) dopo il comma 9 è aggiunto, in
fine, il seguente: «9-bis. Le variazioni al bilancio di
previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della
variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: a) le variazioni
dei residui a seguito del loro riaccertamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziari o. » ; |
Articolo 176 |
24) all'articolo
176: a) alla rubrica, dopo le parole:
«Prelevamenti dal fondo di riserva» sono
aggiunte le seguenti: «e
dai fondi spese potenziali»; |
1.
I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo
e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno. |
b) dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le seguenti: «, dal fondo di riserva di cassa e dai
fondi spese potenziali»; |
Articolo
179 |
25)
all'articolo
179: |
1.
L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la
quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del
credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il
debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa
scadenza. |
a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto
il seguente: «Le entrate relative
al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei
rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.»; |
2.
L'accertamento delle entrate avviene: a) per le
entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito
di altre forme stabilite per legge; b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; |
b) al comma 2, dopo le parole:
«l'accertamento delle entrate avviene» sono
aggiunte le seguenti: «distinguendo le entrate ricorrenti da
quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di
cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni»; |
c)
per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza
dell'assunzione del relativo impegno di spesa; |
c) alla lettera c) del comma 2, dopo le
parole: «delle spese» sono inserite le seguenti: «del titolo "Servizi per conto terzi
e partite di giro",»; |
|
d) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente: «c-bis)
per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre
amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi
dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al
contributo o al finanziamento;»; |
d) per
le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti,
provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. |
e) alla lettera d) del comma 2, dopo le
parole: «atti amministrativi specifici» sono aggiunte le seguenti: «, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato
della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa.»;
|
3. Il
responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata
trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di
cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i
tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente. |
f) al comma 3, dopo le parole:
«regolamento di contabilità dell'ente» sono
aggiunte le seguenti: «,
nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale
della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»; |
|
g) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: <3-bis. L'accertamento
dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con
imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui
l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un
determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga
a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento
attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture
contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.»; |
Articolo 180 |
26) all'articolo
180: |
3.
L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità
e contiene almeno: |
a) alla lettera d) del comma 3, la parola:
«somme» è sostituita dalle
seguenti: «delle entrate derivanti
da legge, da trasferimenti o da prestiti»; |
e)
l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita
l'entrata, distintamente per residui o competenza; |
b) alla lettera e) del comma 3, le parole:
«della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata» sono sostituite dalle seguenti:
«del titolo e della tipologia»; |
f) la
codifica; |
c) alla lettera f) del comma 3, dopo le
parole: «la codifica» sono aggiunte
le seguenti: «di bilancio»; |
|
d) dopo la lettera h) del comma 3 sono aggiunte
le seguenti: « h-bis) la codifica SIOPE di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; h-ter) i codici della
transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118.»; |
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio
per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore
dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In
tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo
la regolarizzazione. |
e) al primo
periodo del comma 4, dopo le parole: «versata in favore dell'ente,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le entrate di cui al comma
4-ter,». Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ente procede alla regolarizzazione
dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini
previsti per la resa del conto del tesoriere.»; |
|
f) dopo il comma 4 sono aggiunti, in
fine, i seguenti: «4-bis. Gli ordinativi di incasso che
si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti
distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per
esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza
sia in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il
tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è
pervenuta all'ente nell’esercizio successivo. |
|
4-ter.
Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti
dei rispettivi stanziamenti di cassa.. |
|
4-quater. È vietata
l'imputazione provvisoria degli incassi In attesa di regolarizzazione alle
partite di giro |
|
4-quinquies. Gli ordinativi
d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal
tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione
nell'esercizio successivo in conto residui. |
|
4-sexies. I codici di cui
al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all'ordinativo di
incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.»; |
Articolo 181 |
|
3. Gli
incaricati interni, designati con provvedimento formale
dell'amministra-zione, versano le somme riscosse presso la tesoreria
dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità. |
27) al comma 3 dell'articolo 181,
dopo le parole: «dal regolamento di contabilità» sono aggiunte le seguenti:«, non superiori ai quindici giorni
lavorativi»; |
Articolo
183 |
28)
all'articolo
183: |
1. L'impegno costituisce la prima fase del
procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto
creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni
di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi
dell'articolo 151. |
a) al comma 1, dopo le parole:
«indicata la ragione» sono inserite
le seguenti: «e la relativa
scadenza»; |
2.
Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità
di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le
spese dovute: a)
per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente
e per i relativi oneri riflessi; b)
per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di
preammortamento ed ulteriori oneri accessori; |
b)
alla lettera b) del comma 2 dopo le
parole: «oneri accessori» sono aggiunte
le seguenti: «nei casi in cui non
si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di
finanziamento è stato perfezionato»; |
c)
per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di
legge. |
c)
la lettera c) del comma 2 è sostituita
dalla seguente: «c) per contratti di somministrazione riguardanti
prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia
definita contrattualmente. Se l'importo dell’obbligazione non è predefinito
nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione
della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il
quale l'informazione è disponibile.»; |
3. Durante la gestione possono anche essere
prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I
provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è
stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e
costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano
riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di
amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di impegno
è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non
concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e
conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già
adottati. |
d)
il terzo periodo del comma 3 è sostituito
dai seguenti: «Le spese di
investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui
gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo
pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di
aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di
bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la
riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è
ridotto di pari importo.»; |
5. Le spese in conto capitale si considerano
impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi: a) con l'assunzione di mutui a specifica
destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del
mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in
entrata; b) con quota dell'avanzo di amministrazione si
considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di
amministrazione accertato; c) con l'emissione di prestiti obbligazionari
si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito
sottoscritto; c-bis)
con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della
stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei
progetti, definitivi o esecutivi finanziati; d) con entrate proprie si considerano
impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate. Si
considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per
spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi
destinazione vincolata per legge. |
e) i commi 5, 6, 7 e 8, sono sostituiti
dai seguenti: « 5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente
perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione
viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio
finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso
esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono
registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. |
6.
Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi
nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese. |
6.
Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di
competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui
le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte
obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: |
|
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno
che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie
per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni
fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli
equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al
primo; |
|
b) sugli esercizi
non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di
somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o
continuative di servizi di cui all’articolo 1677 del codice civile, delle
spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di
ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. |
|
Le obbligazioni che
comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle
anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle
esigenze della gestione. |
7. Per le
spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del
bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo
considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei
bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo
residuale ed al periodo successivo. |
7.
I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa
sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria. |
8.
Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio
finanziario dell'ente, nel termine e con le modalità previste dal regolamento
di contabilità. |
8.
Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed
amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute,
non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta
le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per
evitare la formazione di debiti pregressi.»; |
9. Il
regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili
dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire
"determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che
individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano,
in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4. |
f) al primo periodo del comma 9, dopo le
parole: «assumono atti di impegno» sono
inserite le seguenti: «nel
rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità
finanziaria di cui agli allegati n. l e n. 4/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.» e le parole: «all'articolo 151, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 8.»; |
|
g) dopo il comma 9 è inserito il
seguente: «9-bis. Gli impegni
sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti
attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e
6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.» |
Articolo 185 |
29) all'articolo
185: |
1.
L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di
pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle
spese. |
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: «1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei
rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso
delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di
giro.»; |
2. Il mandato di
pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento
di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti
elementi: c)
l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la
spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o
residui; |
b) la lettera c) del comma 2 è sostituita
dalla seguente: «c) l'indicazione
della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la
spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e
cassa;»; |
d) la
codifica; |
c) alla lettera d) del comma 2, dopo la
parola: «codifica» sono aggiunte
le seguenti: «di bilancio»; |
e)
l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto
tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo
codice fiscale o la partita IVA; |
d) alla lettera e) del comma 2, le parole:
«, ove richiesto,» sono soppresse;
|
i) il rispetto degli eventuali vincoli di
destinazione. |
e) alla lettera i) della comma 2, dopo le
parole: «vincoli di destinazione» sono
aggiunte le seguenti: «stabiliti
per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;»; |
|
f) dopo la lettera i) del comma 2 sono inserite
le seguenti: «i-bis) la codifica SIOPE di cui
all'articolo 14 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; i-ter) i codici della transazione
elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. i-quater) l'identificazione delle spese
non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'articolo 163, comma 5, in
caso di esercizio provvisorio.»; |
3.
Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza
dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede
altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. |
g)
al comma 3, dopo le parole: «della
liquidazione» sono inserite le
seguenti: «e al rispetto
dell'autorizzazione di cassa,»; |
4. Il
tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme
iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge,
anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di
pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in
corso l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della
regolarizzazione. |
h) al secondo periodo del comma 4, le parole:
«Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro trenta giorni» e dopo le parole: «ai fini della
regolarizzazione» sono aggiunte
le seguenti: «, imputandolo
contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento,
anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio
successivo.»; |
|
i) dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente: «4-bis. I codici di cui al comma 2, lettera i-bis), possono
essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.»; |
Articolo 186 |
30) all'articolo
186: |
1. Il
risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del
rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato
dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. |
a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto
il seguente: «Tale risultato non
comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con
imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale
vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.»; |
|
b) dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente: «1-bis. In
occasione dell’approvazione del bilancio di previsione è determinato
l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
cui il bilancio si riferisce.»; |
Articolo 187 |
31) all'articolo
187: a) la rubrica è sostituita
dalla seguente: «Composizione del
risultato di amministrazione»; |
|
b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti: |
1. L'avanzo
di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi
per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento. |
«1. Il risultato di
amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati
agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti
sono costituiti dalle entrate in e/capitale senza vincoli di specifica destinazione
non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio
solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della
destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto
capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e
difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino
all'effetti va riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale
non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere
finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al
finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli
accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia
esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia
sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente
è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se
stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità
previste dall'articolo 188. |
2.
L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo
186, può essere utilizzato: |
2. La quota libera
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio
preceden-te, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai
sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di
bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: |
a) per il
reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove
l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio
un importo pari alla differenza; |
|
b) per la
copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo
194 e per l'estinzione anticipata di prestiti; |
a) per la copertura
dei debiti fuori bilancio; e) per l'estinzione
anticipata dei prestiti. |
c) per i
provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di
cui all'articolo
193 ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in
qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede
di assestamento; |
b) per i
provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di
cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; |
d) per il
finanziamento di spese di investimento. |
c) per il
finanziamento di spese di investimento; |
|
d) per il
finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; |
|
Resta salva la
facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione
"svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla
base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato
di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità,
per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui
il rendiconto si riferisce. |
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di
previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di
amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente
con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali
fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del
conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi,
contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da
accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono
essere immediatamente attivati. |
3. Le quote del risultato presunto derivanti
dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono
essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione
del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di
tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del
bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.
L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di
amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del
dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente
per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o
scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo
le modalità individuate al comma 3-quinquies.»;
|
|
c) dopo il comma 3-bis sono inseriti i
seguenti: |
|
«3-ter.
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate
accertate e le corrispondenti economie di bilancio: |
|
a) nei casi in cui
la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo
di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; |
|
b) derivanti da
mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti
determinati; |
|
c) derivanti da
trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione
determinata; |
|
d) derivanti da
entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui
l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È
possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie
non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo
di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell’esercizio
alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli
di cui all'articolo 193. |
|
L'indicazione del
vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno
dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione
è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione
delle stesse. |
|
3-quater. Se il bilancio di
previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto
ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle
quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva
l'aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo
Il, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al
bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie
variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di
amministrazione vincolato. |
|
3-quinquies. Le variazioni di
bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al
bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono
effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di
amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le
variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se
previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal
responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni
sono di competenza della Giunta. |
|
3-sexies. Le quote del
risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli
accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente possono essere
utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di
variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo
Il, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e
successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate
e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese
vincolate.»; |
Articolo 188 |
32) all'articolo 188: |
1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato
ai sensi dell'articolo 186, è applicato al bilancio di previsione nei modi
e nei termini di cui all'articolo 193, in aggiunta alle quote di ammortamento
accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione. |
a) al comma 1,
dopo la parola: «è» è inserita la seguente: «immediatamente» e le parole:
«al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193, in
aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel
risultato contabile di amministrazione» sono
sostituite dalle seguenti: «applicato
all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di
approvazione del rendiconto.»; |
|
b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti
i seguenti: «La mancata adozione
della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è
equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di
gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli
esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non
oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'ado-zione di una
delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel
quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.
Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini
del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le
entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di
quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da
alienazione di beni patrimoni ali disponibili e da altre entrate in
c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del
rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene
l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di
misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed
è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte
integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente
trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del
piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale
ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di
rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in
corso.»; |
|
c) dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti: «1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto
accertato ai sensi dell’articolo 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell’esercizio
successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell’approvazione
del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle
iniziative assunte ai sensi del presente comma. |
|
1-ter. A seguito dell’eventuale
accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle
attività previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso
dell’esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 187,
comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione.
Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le
modalità previste dall'articolo 163, comma 3. |
|
1-quater. Agli enti locali
che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di
amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorchè da riconoscere, nelle
more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e
del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto
di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per
legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti
nei precedenti esercizi.»; |
Articolo
189 |
33) all'articolo
189: |
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio
esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico
che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, nonché
le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito. |
a) al comma 2 le
parole: «nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di
apertura di credito» sono sostituite
dalle seguenti: «esigibile
nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di
cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.»; |
3. Alla chiusura
dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui
per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa
depositi e prestito o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del
contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito. |
b) al comma 3 le parole: «costituiscono
residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la
concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli
Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui
concessi da altri Istituti di credito.» sono
sostituite dalle seguenti: «le
somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di
finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a
valere dell’entrata classificata come prelievi da depositi bancari, neII
'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie.»; |
4. Le somme
iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine
dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle
previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali
della gestione. |
c) al comma 4 la parola: «accertamenti» è sostituita dalla seguente: «entrate»; |
Articolo 191 |
34) all'articolo
191: |
1.
Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile
registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo
153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del
provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la
copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con
l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi
della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4,
il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non
eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. |
a) al comma 1 le parole: «intervento o
capitolo» sono sostituite dalla
seguente: «programma».
Il secondo periodo è sostituito
dai seguenti: «Nel caso di spese
riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche,
sommmIstrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il
responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le
informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e
della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le
forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente
all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura
deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.»; |
2. Per le
spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene
il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di
bilancio ed all'impegno. |
b) al comma 2 le parole: «all'intervento
o capitolo» sono sostituite
dalle seguenti: «alla missione e
al programma», dopo le parole:
«di bilancio» sono inserite le
seguenti: «e al relativo capitolo
di spesa del piano esecutivo di gestione»; |
5. Agli enti locali che presentino,
nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero
indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente
adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è fatto divieto di assumere
impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono
fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei
precedenti esercizi. |
c) il comma 5 è sostituito dal
seguente: «5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le
modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti
che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori,
la prestazione di servizi nei confronti dell’ente sono protocollate ed, entro
10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute. Per il protocollo di
tali documenti è istituito un registro unico, ed è esclusa la possibilità di
rIcorrere a protocolli di settore o di reparto. Nel registro delle fatture
ricevute è annotato: |
|
a) il numero di
protocollo di entrata; |
|
b)
la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; |
|
c) il nome del
creditore; |
|
d) l'oggetto della
fornitura; |
|
e) l'importo
totale, al lordo di IVA e di eventuali altri onerI e spese indicati; |
|
f) gli estremi
dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile ai sensi di
quanto previsto nel comma 1; |
|
g) se la spesa è
rilevante o meno ai fini IVA; |
|
h) e qualsiasi
altra informazione che si ritiene necessaria.»; |
Articolo 193 |
35) all'articolo
193: |
1. Gli enti
locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,
secondo le norme contabili recate dal presente testo unico. |
a) al comma 1, dopo le parole: «dal
presente testo unico» sono aggiunte
le seguenti: «, con particolare
riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162,
comma 6.»; |
2. Con periodicità stabilita dal regolamento
di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30
settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale
sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali
di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i
provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui
all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione
risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione
dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La
deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. |
b) al comma 2, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti:
«31 luglio», le parole: «ad effettuare la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo
consiliare dà», sono sostituite
dalle seguenti: «a dare», e le parole: «, adotta
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti
di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione
dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.» sono sostituite dalle seguenti:
«ad adottare, contestualmente: |
|
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio
qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza,
di cassa ovvero della gestione dei residui; |
|
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali
debiti di cui all'articolo 194; |
|
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo
crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in
caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.»; |
3. Ai fini del comma 2 possono essere
utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le
disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti
e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a
squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e
in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data di cui al comma 2. |
c) il comma 3 è sostituito dal
seguente: «3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e
per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad
eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con
specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione
di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con
riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le
modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato
di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza
entro la data di cui al comma 2.»; |
Articolo 195 |
36) all'articolo
195 a) la rubrica è sostituita
dalla seguente: «Utilizzo di entrate
vincolate»: |
1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in
stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui
all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di
entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese
correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi
dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore
all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. |
b) al comma 1, le parole: «di entrate
aventi specifica destinazione» sono sostituite
dalle seguenti: «delle entrate
vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d).>> Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I movimenti di utilizzo e di reintegro
delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, sono oggetto di
registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato
della contabilità finanziaria.»; |
2. L'utilizzo di somme a specifica
destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta
relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e
viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è
attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario
dell'ente. |
c) al comma 2, le parole: «somme a
specifica destinazione» sono sostituite
dalle seguenti: «entrate vincolate», le
parole: «dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario
dell'ente» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'ente con
l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione
contabile»; |
3. Il ricorso
all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità
di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di
tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene
ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate
per il pagamento di spese correnti. |
d) al comma 3, le parole: «somme a
specifica destinazione» sono sostituite
dalle seguenti: «entrate vincolate».
Dopo il secondo periodo del comma 3 è aggiunto
il seguente: « La
ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi
ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.»; |
4. Gli enti locali
che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193
possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini
di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i
trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui
e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato
delle alienazioni. |
e) al comma 4, le parole: «somme a
specifica destinazione» sono sostituite
dalle seguenti: «entrate vincolate»;
|
Articolo 197 |
|
2. Il controllo di gestione si articola almeno in
tre fasi: a)
predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; (…) |
37) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 197 è sostituita
dalla seguente: « a)
predisposizione del piano esecutivo di gestione;»; |
Articolo 199 |
38) all'articolo
199: |
1. Per
l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: (…) b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; |
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
199, le parole: «avanzi di» sono sostituite
dalle seguenti: «avanzo di parte corrente
del», la parola : «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituito»; |
|
b) dopo il comma 1, è inserito il
seguente: «1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono
destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non
possono essere impiegate per la spesa corrente.»; |
Articolo
200 |
39)
all'articolo
200: a) la rubrica è sostituita dalla
seguente: «Gli investimenti»: |
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali,
comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il
piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori
spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario,
eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di
inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori
previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto
apposito elenco. |
b) al comma 1, le
parole: «pluriennale originario eventualmente modificato dall'organo
consiliare,» sono sostituite
dalle seguenti: «di previsione»; |
|
c) dopo il comma 1, sono aggiunti, in
fine, i seguenti: «1-bis. La copertura finanziaria
delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita: |
|
a)
da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite
nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi; |
|
b)
da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità
è nella piena discrezionalità dell’ente o di altra pubblica amministrazione; |
|
c) dall'utilizzo
del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio
di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 187. Il
risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato
accantonato per gli esercizi successivi. |
|
1-ter. Per l'attività di
investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più
esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell’attivazione
del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per
l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma
di copertura è stata già indicata nell’elenco annuale del piano delle opere
pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.»; |
Articolo 201 Finanziamento di
opere pubbliche e piano economico-finanziario |
40) all'articolo
201: |
1. Gli enti
locali e le aziende speciali sono autorizzate ad assumere mutui, anche se
assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di
opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i
contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti “chiavi in
mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza
pubblica e con esclusione della trattativa privata. |
a) al comma 1, dopo le parole: «sono
autorizzate» sono inserite le
seguenti: «, nel rispetto dei
limiti imposti dall'ordinamento alla possibilità di indebitamento,»; |
2. Per le
nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa
superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al comma 1 approvano un
piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio
economico-finanziario dell'inve-stimento e della connessa gestione, anche in
relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle
tariffe. |
b) al comma 2, le parole: «al miliardo di
lire» sono sostituite dalle
seguenti: «a cinquecentomila euro»; |
Articolo 203 Attivazione delle
fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento |
41) all'articolo
203: |
1. Il ricorso
all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta
approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente
quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta
deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le
relative previsioni. |
a) alla lettera b) del comma 1, la parola:
«annuale» è sostituita dalle
seguenti: «di previsione» le parole: «incluse le
relative previsioni» sono sostituite
dalle seguenti: «iscritti i
relativi stanziamenti»; |
2. Ove nel
corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare
quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al
bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui
al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la
relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri
derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione. |
b) al comma 2, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «di previsione» e le parole: «modifica il bilancio pluriennale e la relazione
previsionale e programmatica» sono sostituite
dalle seguenti: «adegua il documento
unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli
esercizi successivi»; |
Articolo 204 |
42) all'articolo
204: |
1. Oltre al
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere
nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato
solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a
quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per
cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle
entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle
entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per
i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di
previsione. |
a) al comma 1, le parole: «Per le
comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.» sono soppresse; |
|
b) alla fine del comma 1 sono aggiunti i
seguenti periodi: «Il rispetto del
limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i
finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.
Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali
l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.»; |
2. I
contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti,
dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità,
essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni: (…) f) deve essere rispettata la
misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione
economica con proprio decreto. |
c) al comma 2, le parole: «dall'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica» sono soppresse. Alla lettera f), le parole: «Ministro del
tesoro, bilancio e programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze»; |
3.
L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti
giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei
lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo
se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto
delle predette modalità di utilizzo. |
d) il secondo periodo del comma 3 è soppresso; |
Articolo
205-bis |
43)
all'articolo
205-bis: |
3. I contratti di apertura di credito devono, a
pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti
clausole e condizioni: (…) |
a) alla lettera
a) del comma 3, le parole: «L'erogazione dell'intero importo messo a
disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo
nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'ente
locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un
eventuale utilizzo parziale.» sono soppresse;
|
|
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis.
Il contratto di cui al comma 3 può prevedere l'erogazione dei singoli tiraggi
sulla base di scritture private ovvero di atti di quietanza, fermo restando,
al termine di periodi di tempo contrattualmente predeterminati, la
formalizzazione dell'insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico.»;
|
Articolo
206 |
44) all'articolo
206: |
1. Quale
garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti
gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle
entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le
comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata. |
a) al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalle seguenti: «di previsione»; b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso; |
Articolo 207 |
45) all'articolo
207: |
1. I comuni,
le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di
deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui
destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di
aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità
montane di cui fanno parte. |
a) al comma 1, dopo le parole: «dalle
comunità montane di cui fanno parte» sono
aggiunte le seguenti: «che
possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da
debito, come definiti dall'articolo 3, comma 18, lettere g) ed h), della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.»; |
3. La
garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per
l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di
opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente
locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: (…) |
b) al comma 3, dopo le parole: «anche a
favore di terzi» sono inserite
le seguenti: «, che possono essere
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come
definiti dall'articolo 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre
2003, n. 350,»; |
|
c) dopo il comma 4 è aggiunto, in
fine, il seguente: <4-bis. Con il regolamento di contabilità l'ente può limitare la possibilità
di rilasciare fideiussioni.»; |
Articolo 208 |
|
1. Gli enti
locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato: a) (…) b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le
comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni
regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non
inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio
di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data
del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio
a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo
richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; |
46) alla lettera b) del comma 1 all'articolo 208, le parole: «lire 1
miliardo» sono sostituite dalle
seguenti: «cinquecentomila euro»;
|
Articolo 209 |
|
|
47) all'articolo
209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis.
Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'articolo
180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con
i mandati di pagamento di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i). E'
consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto
dei limiti previsti dall'articolo 195.»; |
Articolo 215 |
|
|
48) dopo il comma 1 dell'articolo 215 è aggiunto il seguente: «1-bis.
Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli
articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti
nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente.»; |
Articolo
216 |
49)
all'articolo 216: |
1.
I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i
limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i
servizi per conto di terzi. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il
bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di
prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive. |
a)
al comma 1 le parole: «solo se i
mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati
in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi» sono sostituite dalle seguenti:
«nei limiti degli stanziamenti di
cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo
superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la
rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato.». Al secondo periodo, dopo le parole:
«debitamente esecutive» sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «riguardanti
l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo
esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di
variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura
dell'esercizio finanziario.»; |
2.
Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della
codifica. |
b)
al comma 2, dopo le parole: «se
privo della codifica» sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «,compresa
la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui
agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell’ente»; |
3. Il
tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto
residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui
sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al
tesoriere. |
c) il comma 3 è sostituito dal
seguente: «3. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un
importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per
Ciascun programma.»; |
Articolo 222 |
|
1. Il
tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta,
concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei
tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente,
afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di
comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità
montane ai primi due titoli. |
50) all'articolo
222 le parole: «per i comuni, le province, le città metropolitane e
le unioni di comuni» e «e per le
comunità montane ai primi due titoli» sono
soppresse; |
Articolo 224 |
|
|
51) all'articolo
224, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis.
Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento
della verifica straordinaria di cassa.»; |
Articolo 225 |
|
1. Il
tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti: (…) c) conservazione delle
rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge; |
52) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 225, dopo la parola: «conservazione»
sono inserite le seguenti: «per almeno cinque anni» e la parola: «periodiche» è soppressa; |
Articolo 226 |
53) all'articolo
226: |
2. Il conto del tesoriere è redatto su
modello approvato col regolamento di cui all'articolo 160. Il tesoriere
allega al conto la seguente documentazione: |
a) al comma 2, le parole: «su modello
approvato col regolamento di cui all'articolo 160» sono sostituite dalle seguenti: «su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118»; |
a) gli
allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni
singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e
di spesa per i servizi per conto di terzi; |
b) alla lettera a) del comma 2 la parola:
«risorsa» è sostituita dalla
seguente: «tipologia», la parola: «intervento» è sostituita dalla seguente: «programma», le parole: «nonché per ogni
capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi» sono soppresse; |
c) la parte
delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione
e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici
contenenti gli estremi delle medesime; |
c) alla lettera c) del comma 2, la parola:
«meccanografici» è sostituita dalla
seguente: «informatici» ; |
Articolo 227 |
54) all'articolo
227: |
1. La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il
quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del
patrimonio. |
a) al comma 1, dopo la parola:
«rendiconto» sono inserite le
seguenti: «della gestione», le parole: «ed il conto del
patrimonio» sono sostituite
dalle seguenti: «e lo stato
patrimoniale» ; |
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo
consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto
motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è
messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio
della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un
termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il
rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e
con le modalità di cui all'articolo 133. |
b ) il comma 2 è sostituito dal
seguente: «2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30
aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente
conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a
disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione
consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non
inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.»; |
|
c) dopo il comma 2-bis è inserito il
seguente: «2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto
consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali
secondo le modalità previste dall'articolo Il, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»; |
3. Per le province, le città metropolitane, i
comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti
si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori
bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei
conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.
51, e successive modifiche ed integrazioni. |
d) il comma 3 è sostituito dal
seguente: «3. Nelle more dell'adozione della contabilità
economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'articolo 232, non
predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio
consolidato. »; |
5. Sono
allegati al rendiconto: a) la relazione dell'organo esecutivo di cui
all'articolo 151, comma 6; b) la relazione dei revisori dei conti di cui
all'articolo 239, comma 1, lettera d); c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. |
e) il comma 5 è sostituito dal
seguente: «5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti
previsti dall'articolo Il comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: |
|
a) l'elenco degli
indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei
bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui
al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti
contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; |
|
b) la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitari età strutturale; |
|
c) il piano degli
indicatori e dei risultati di bilancio.»; |
|
f) dopo il comma 6, sono aggiunti, in
fine, i seguenti: «6-bis. Nel sito internet dell'ente,
nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del
rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli,
dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli
ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti. |
|
6-ter. I modelli
relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento
degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. |
|
6-quater. Contestualmente
all'appro-vazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i
residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale
vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.»; |
Articolo
228 |
55)
all'articolo 228 sono apportate le seguenti modificazioni: |
1.
Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria
contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. |
a)
al comma 1, le parole:
«autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni» sono sostituite dalle seguenti:
«rispetto alle autorizzazioni
contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione»; |
2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per
ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei
servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente
per residui e competenza: |
b) al comma 2, le parole: «risorsa dell’»
sono sostituite dalle seguenti:
«tipologia di» e le parole: «intervento della»
sono sostituite dalle seguenti:
«programma di» e le parole: «nonché per
ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi,» sono soppresse; |
b) per la spesa le somme impegnate, con
distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare. |
c) alla lettera b) del comma 2, dopo le
parole: «di quella ancora da pagare» sono
aggiunte le seguenti: «e di
quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal
fondo pluriennale vincolato»; |
3. Prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente
locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente
nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei
residui. |
d) al comma 3, dopo le parole: «in parte
dei residui» sono aggiunte le
seguenti: «e della corretta
imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»; |
4. Il conto
del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di
gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo,
pareggio o disavanzo. |
e) al comma 4, le parole: «contabile di
gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo,
pareggio o disavanzo» sono sostituite
dalle seguenti: «della gestione di
competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla
fine dell'esercizio»; |
5. Al conto
del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali
con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del
rendiconto. |
f) il comma 5 è sostituito dal
seguente: «5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli
indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e
dei risultati di bilancio sono altresì allegati al certificato del
rendiconto.»; |
7. Il
Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione
dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali
dei servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al
comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi
disponibili mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. |
g) al comma 7, la parola: «sui» è sostituita dalla seguente:
«riguardante», le
parole: «gestionali dei servizi degli enti locali indicati» sono sostituite dalla seguente:
«contenuti» e le parole: «nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.» sono
sostituite dalle seguenti: «nel
sito internet del Ministero dell'interno.»; |
8. I modelli relativi al conto del bilancio e
le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui
all'articolo 160. |
h) al comma 8, le parole: «e le tabelle
di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all’articolo 160» sono sostituite dalle seguenti:
«sono predisposti secondo lo schema di
cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.»; |
Articolo 229 |
56) all'articolo
229: |
1. Il conto
economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente
secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli
impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la
dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di
competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei
residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio. |
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti: «1. Il conto
economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di
competenza economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla contabilità
economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e
dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui
all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio. |
2. Il conto
economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci
classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati
parziali e del risultato economico finale. |
2. Il conto
economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»; |
3. Costituiscono componenti positivi
del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei
servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i
proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e
le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il
risultato economico negativo. 4. Gli accertamenti finanziari di
competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria
di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi: a) i risconti
passivi ed i ratei attivi; b) le
variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; c) i costi
capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di
valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi; d) le quote
di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; e) le quote
di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati; f) imposta
sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 5. Costituiscono componenti negativi
del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la
prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i
trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi,
le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa
la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti
e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui
attivi. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo. 6. Gli impegni finanziari di
competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria
di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi: a) i costi di
esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi; b) le
variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze; c) le quote
di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti; d) le quote
di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati; e) l'imposta
sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa. 7. Gli ammortamenti compresi nel conto
economico sono determinati con i seguenti coefficienti: a) edifici,
anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%; b) strade,
ponti ed altri beni demaniali al 2%; c)
macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%; d)
attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;
e) automezzi
in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%; f) altri beni
al 20%. 9. Al
conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai
dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con
l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I
valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio. 10. I
modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono
approvati con il regolamento di cui all'articolo 160. |
b) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 sono abrogati;
|
Articolo
230 |
57)
all'articolo 230: a)
alla rubrica, le parole: «conto del
patrimonio» sono sostituite
dalle seguenti: «Lo stato
patrimoniale» : |
1. Il conto
del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la
consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le
variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza
iniziale. |
b) il comma 1 è sostituito dal
seguente: «1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione
patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è
predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei
principi applicati della contabilità economicopatrimoniale di cui
all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni,»; |
2. Il
patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei
rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente,
suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile
ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza
netta della dotazione patrimoniale. |
c) al comma 2, le parole: «,
suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile
ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza
netta della dotazione patrimoniale» sono
soppresse. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Attraverso la rappresentazione contabile
del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione
patrimoniale.»; |
3.
Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio,
con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in
relazione alle disposizioni del codice civile. |
d)
al comma 3, le parole: «nel conto
del patrimonio» sono sostituite
dalle seguenti: «nello stato
patrimoniale»; |
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio
e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come
segue: a) i beni demaniali già acquisiti all'ente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui
ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti
all'ente successivamente sono valutati al costo; b) i terreni già acquisiti all'ente alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono
valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i
terreni già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita
catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già
acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al
costo; c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i
fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo; d) i mobili sono valutati al costo; e) i crediti sono valutati al valore nominale;
f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati
in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale; g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono
valutati secondo le norme del codice civile; h) i
debiti sono valutati secondo il valore residuo. |
e) al comma 4, le parole: «come segue:» sono sostituite dalle seguenti:
«, secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui
all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.» e le
lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) sono soppresse; |
5. Gli enti
locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili,
stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione. |
f) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Lo stato patrimoni
aie comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio,
sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione
è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei
residui attivi.»; |
6.
Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto
consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne e esterne.
Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli
amministratori. |
g) il comma 6 è sostituito dal
seguente: «6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione
di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.»; |
9. I modelli relativi al conto del patrimonio
sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160. |
h) il comma 9 è sostituito dal
seguente:«9. Lo stato patrimoni aie è redatto secondo lo schema di cui
all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni.»; h) dopo il comma 9 è inserito il
seguente: «9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet
degli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del
bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il
cittadino di cui all'articolo Il del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni e integrazioni.»; |
Articolo 231 (Relazione
al rendiconto della gestione). 1. Nella relazione prescritta dall'articolo
151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di
valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre,
gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le
cause che li hanno determinati. |
58) l'articolo
231 è sostituito dal seguente: «Art. 231. -(La relazione sulla gestione). - 1. La
relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente,
nonché dei fatti di rilievo verificati si dopo la chiusura dell'esercizio,
contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei
dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'articolo
Il, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.»; |
Articolo 232 (Contabilità
economica). 1. Gli enti
locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano
il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze. |
59) l'articolo
232 è sostituito dal seguente: «Art. 232. - (Contabilità economico-patrimoniale). -
Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il
profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale
n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. |
|
2. Gli enti locali
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità
economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.»; |
|
60) dopo l'articolo 233 è
inserito il seguente: «Art.
233-bis. -(Il bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato di gruppo
è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni. |
|
2.
Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n.
Il del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive
modificazioni. |
|
3.
Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non
predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.»; |
Articolo 239 |
61) all'articolo
239: |
2) proposta
di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; |
a) al numero 2) del comma 1, dopo le parole:
«degli equilibri e» è inserita
la seguente: «tutte»; |
d) relazione
sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e
sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di
contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla
trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La
relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti
a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; |
b) alla lettera d) del comma 1, dopo le
parole: «di deliberazione consiliare» sono
inserite le seguenti: «di
approvazione». Al secondo periodo,
dopo le parole: «La relazione» sono
inserite le seguenti: «dedica
un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'articolo
11, commi 8 e 9, e»; |
|
c) dopo la lettera d) è inserita la
seguente: «d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di
approvazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 233-bis e sullo schema di bilancio
consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e
comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della
stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;»; |
Articolo 246 |
|
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si
rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato
il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia
per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i
divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la
deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli
effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini
iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio
dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui
è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio
preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca
dello stesso. |
62) al comma 4 dell'articolo 246, le parole: «bilancio preventivo
per l'esercizio successivo» sono sostituite
dalle seguenti: «bilancio di
previsione per il triennio successivo»; |
Articolo 250 |
|
1. Dalla data di deliberazione del dissesto
finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per
ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente
previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate
accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente
superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione
delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente
applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la
posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio
riequilibrato predisposta dallo stesso. |
63) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 250, dopo le parole: «nell'ultimo bilancio
approvato» sono inserite le
seguenti: «con riferimento all'esercizio in corso,»; |
Articolo 268-bis |
|
5. Ai fini
dei commi 1, 1-bis e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma,
considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale
e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera
dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e
pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro
dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i
debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere
della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto. |
64) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 268-bis, le
parole: «nei bilanci annuale e pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione.». |
Riferimenti normativi |
Schema |
|
Art. 75 - (Adeguamento
della definizione di indebitamento) - 1. Nella legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono apportate le seguenti modificazioni: |
17.
Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti
dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui,
l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri
di entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85
per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione
valutato da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre,
indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie
fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di
crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche nonché, sulla base dei
criteri definiti in sede europea dall’Ufficio statistico delle Comunità
europee (EUROSTAT), l’eventuale premio incassato al momento del
perfezionamento delle operazioni derivate. Non costituiscono indebitamento,
agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano
risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo
stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di
liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura
di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT,
sulla base dei criteri definiti in sede europea. |
a)
il comma 17 dell'articolo 3 è sostituito
dal seguente: «17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono
indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari,
le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a
attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al
momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto
upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015,
il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione
della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito
garantito a seguito dell’escussione della garanzia per tre annualità
consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore
originario. Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a
favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli
investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18.
Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le
operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare,
entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una
momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già
prevista idonea copertura di bilancio.»; |
18. Ai fini di cui
all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono
investimenti: (…) g) i trasferimenti
in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli
investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore
delle pubbliche amministrazioni; h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; |
b) al comma
18 dell'articolo 3, le parole: « Trasferimenti in conto capitale» sono sostituite dalle seguenti:
«Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito
di escussione delle garanzie». |
|
Art. 76 - (Adeguamento delle disposizioni in materia
di trasparenza dei bilanci) |
|
1. Gli enti soggetti al titolo I del presente decreto
pubblicano nel proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata ai bilanci,
tutti i documenti contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. |
|
2.
Dal 1° gennaio 2015 agli enti di cui al comma 1 non si applicano: |
6. Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici. 1.
Le regioni, le province, i comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi
e le aziende municipalizzate soggette all'articolo 27-nonies del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonché le unità sanitarie locali che
gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, devono pubblicare in
estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel
territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci. |
a)
l'articolo 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67, recante rinnovo della
legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria; |
|
b) il decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, recante approvazione dei
modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e
pubblicare sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'articolo 6
della legge n. 25 febbraio 1987, n.67. |
|
Art. 77 - (Abrogazioni)
-1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono abrogati: |
Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto
ordinario. 10. Mutui, obbligazioni e anticipazioni. |
a) l'articolo 10
della legge 16 maggio 1970, n. 281; |
|
b) la legge 6
dicembre 1973, n. 853, concernente autonomia contabile e funzionale dei
consigli regionali delle regioni a statuto ordinario; |
|
c) il decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76, concernente principi fondamenti e norme di
coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni in
attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208; |
|
d) il decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 170, concernente ricognizione dei principi
fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma
dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131; |
4. A
decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al
rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei
crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta
nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o
la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine
dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. |
e) il comma 4
dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva l'applicazione
ai fini della rendicontazione dell’esercizio 2014; |
17. A decorrere dall'esercizio finanziario
2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo
svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui
ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.
Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla
base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi
competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle
ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. |
f) il comma 17
dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva l'applicazione
all'esercizio 2014; |
3. Le maggiori entrate derivanti dai
contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni
previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di
urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio
comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo. |
g) l'articolo 4,
comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, concernente norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani; |
Regolamento per
l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995,
n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. |
h) al decreto del
Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194: |
D.Lgs. n. 118/2011 |
Schema |
|
Titolo V -Disposizioni finali e transitorie |
Art. 36 Sperimentazione - 1. Al fine di verificare
l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente
decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare
eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a
realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è
avviata una sperimentazione, della durata di tre esercizi finanziari,
riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con
particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario
annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e
programmi di cui all'articolo 33. |
Art. 78 -(Sperimentazione)
-1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile
definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza
pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti
modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a
decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di tre
esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al
titolo 1, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione
finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per
missioni e programmi di cui all'articolo 33. |
2. Ai fini della sperimentazione, entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle
riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per
la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della
sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il
livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del
piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la
codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di
bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei
Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per
la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili
e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della
classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17 e le
eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il
sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di
cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione
della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione
del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni
attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e
spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con
l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma
restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa
che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre,
sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della
complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il
bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno
carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta
eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i
rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore
a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi
di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni
coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al
Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline
contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in
cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione
sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della
sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della
medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4. |
2. Ai fini della
sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il
Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili
applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano
dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun
comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di
cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli Il e 12, i
criteri di individuazione dei Programmi sotto stanti le missioni, le
metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e
programmi di cui all’articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e
integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle
ammInIstrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto
di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della
contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della
competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di
riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione
all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di
attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza
in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno,
la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa
dell'investimento. Ai fini della sperimentazione, il bilancio di previsione
annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere
autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per
le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle
anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000
abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di
bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni
coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al
titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline
contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
quanto con esse compatibili. Per le
regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di
individuare appositi programmi anche di carattere strumentale in relazione
alle specifiche competenze ad esse attribuiti e nel rispetto dei principi di
omogeneità di classificazione delle spese di cui all'articolo 12 della
presente legge. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha
avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui
relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della
sperimentazione, il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della
medesima sperimentazione, anche ai fini dell’attuazione del comma 4. |
3.
Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini
dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. |
3.
Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini
dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. |
4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo
criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione
demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione
continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 5, la vigente disciplina contabile. |
4.
Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,
d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni
coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della
collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le
amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi,
sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la
vigente disciplina contabile. |
5. In considerazione degli esiti della
sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7,
della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del
principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e
possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono
definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello
minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei
conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della
transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui
agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti
le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un
sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai
programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per
missioni e programmi di cui all'articolo 17, nonché della definizione di
spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16. |
5.
In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42,
sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza
finanziaria di cui al punto 16 dell’allegato n. 1 e possono essere ridefiniti
i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili
applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano
dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun
comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di
cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli Il e 12, i
criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le
metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e
programmi di cui all’articolo 17, nonché della definizione di spese
rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16. |
6.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2,
individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore
delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione. |
6.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2,
individua un sistema premiante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.
|
Art. 37 Disposizioni
concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano – 1. La decorrenza e le modalità di applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle
Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni
speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi
statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le
procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime,
le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui
all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. N.B. La Corte
costituzionale, con sentenza n. 178 del 2012 ha dichiarato, tra l’altro,
l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma. |
Art. 79 - (Disposizioni
concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano) -1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle
Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni
speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi
statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42. |
Art. 38 (Disposizioni
finali ed entrata in vigore) - 1. Le disposizioni del Titolo I si
applicano a decorrere dal 2015 e le disposizioni del Titolo II si applicano a
decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto legislativo. |
Art. 80 - (Disposizioni finali ed entrata in vigore)
-1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione degli strumenti della programmazione
relativi al 2015 e agli esercizi successivi, e le disposizioni del Titolo II
si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore
del presente decreto legislativo. |
2. Per quanto non diversamente disposto dal
titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni. |
2.
Per quanto non diversamente disposto dal titolo II del presente decreto,
restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. |
3.
All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
3.
All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
|
4.
Ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, contenuti in decreti, disposizioni di legge e atti aventi forza
di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, agli articoli
78, 79 e 80 del presente decreto. ». |
|
|
|
Art. 2 |
|
(Allegati) |
|
1. All'allegato 1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono effettuate le seguenti modifiche: |
1. Principio della annualità I documenti del
sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono
predisposti con cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di
gestione che coincide con l'anno solare. Nella predisposizione dei
documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di
riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio
periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. |
a)
nel paragrafo 1 dell'allegato n. 1 le
parole: «ad un periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «a distinti periodi», le parole:
«che coincide» sono sostituite
dalle seguenti: «coincidenti», la parola:
«annuali» è soppressa e le parole:
«per l'esercizio di riferimento» sono sostituite
dalle seguenti: «di ciascun esercizio »; |
2. Principio dell'unità La singola
amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto,
deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo
rendiconto e bilancio d'esercizio. |
b)
nel paragrafo 2 dell'allegato n. 1,
dopo le parole: «durante la gestione», sono inserite le seguenti: «Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento
di spese di investimento.», e dopo
le parole: «salvo diversa disposizione normativa» sono inserite le seguenti: «di disciplina delle entrate vincolate»; |
15. Principio
dell'equilibrio di bilancio Le norme di
contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione il
pareggio finanziario. L'osservanza di
tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa
attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del
principio di pareggio
finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale
dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. Il pareggio
finanziario nel bilancio di previsione infatti comporta
anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari,
economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di
previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo
svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi
dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di
bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio
devono essere rispettato considerando non solo la fase di previsione,
ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno,
concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o
indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei
servizi erogati e di altre attività svolte. Il principio dell'equilibrio
di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di
competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione
dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e
previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia
nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di
fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità
istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato
dinamico. L'equilibrio
finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di
carattere economico e patrimoniale. Il principio
dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva
ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni
amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo
continuo operare nella comunità amministrata. |
c)
nel paragrafo 15 dell'allegato n. 1, le
parole: «il pareggio finanziario» sono
sostituite dalle seguenti: «l'equilibrio
di bilancio», le parole:
«Il pareggio finanziario nel bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «L'equilibrio di bilancio» e la
parola: «rispettato» è sostituita
dalla seguente: «rispettati»; |
|
d)
il paragrafo 16 dell’allegato n. 1 è
sostituito dal seguente: |
16. Principio della competenza finanziaria |
«16. Principio
della competenza finanziaria |
Il principio della
competenza finanziaria, i cui contenuti specifici saranno definiti ai sensi
dell'articolo 36, comma 5, del presente decreto, costituisce il criterio di
imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente
perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). |
Il principio della
competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi
finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive
(accertamenti e impegni). |
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Il principio è
applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il
sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la
contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli
stanziamenti del bilancio di previsione. |
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Le previsioni del
bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per
ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli
impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per
conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione
autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa
per accensione di prestiti. |
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Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono
aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione. |
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Tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a
entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio
in cui l'obbligazione viene a scadenza. È, in ogni caso, fatta salva la piena
copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a
prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. |
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L'accertamento
costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di
credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente
all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza. |
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L'accertamento
presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e
attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i
seguenti requisiti: |
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(a)
la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva; |
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(b)
il titolo giuridico che supporta il credito; |
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(c)
l'individuazione del soggetto debitore; |
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(d)
l'ammontare del credito; |
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(e)
la relativa scadenza. |
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Non possono essere
riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non
sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di
credito. E' esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di
entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi
(ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del
titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli
equilibri finanziari dell'esercizio finanziario. |
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L'impegno
costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture
contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente
perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio
finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza. |
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Gli elementi
costitutivi dell'impegno sono: |
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(a)
la ragione del debito; |
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(b)
la determinazione della somma da pagare; |
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(c)
il soggetto creditore; |
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(d)
la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio |
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(e)
la relativa scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio
finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso
esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. |
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In
ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che
vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato
specificamente atto,al momento dell’attivazione del primo impegno, di aver
predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva
spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata
nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128
del decreto legislativo n. 163 del 2006. |
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La copertura
finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate
esigibili nell’esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella
piena discrezionalità dell’ente o di altra pubblica amministrazione,
dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di
una legge di autorizzazione all'indebitamento. |
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Inoltre, in sede di
provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di
provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto
del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la
gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio. |
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La necessità di
garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni
riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso
l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che,
in deroga al principio generale, le obbligazioni giuridicamente perfezionate
attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di
giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate
all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata. |
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Gli incassi ed i
pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li
ha effettuati. |
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Gli incassi ed i
pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell’amministrazione
pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad
effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno
riferimento i titoli di entrata e di spesa. |
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E' prevista la
coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una
rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di
entrambi gli aspetti.» |
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2. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, dopo l'allegato 3, sono aggiunti i seguenti: |
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a) Allegato n. 4 "Principi
contabili applicati", articolato in n. 4/1 "Principio contabile
applicato della programmazione di bilancio", in n. 4/2 "Principio
contabile applicato della contabilità finanziaria, in n. 4/3 "Principio
contabile applicato della contabilità economico patrimoniale" e in 4/4
"Principio contabile applicato del bilancio consolidato", che
costituisce l'allegato A al presente decreto; |
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b) Allegato n. 5 "Allegati alla
delibera di riaccertamento straordinario dei residui", articolato in n.
5/1 "Determinazione del fondo pluriennale vincolato a seguito del
riaccertamento straordinario dei residui" e in n. 5/2 "Prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento
straordinario dei residui", che costituisce l'allegato B al presente
decreto; |
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c) Allegato n. 6 "Piano dei conti
integrato", articolato in n. 6/1 "Piano dei conti
finanziario", in n. 6/2 Piano dei conti economico, in n. 6/3 "Piano
dei conti patrimoniale", che costituisce l'allegato C al presente
decreto; |
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d) Allegato n. 7 "Codifica della
transazione elementare" che costituisce l'allegato D al presente
decreto; |
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e) Allegato n. 8 "Allegati delle
variazioni del bilancio di previsione per il tesoriere", articolato in
n. 8/1 "Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati
d'interesse del Tesoriere" e in n. 8/2 "Allegato delibera di
variazione del fondo pluriennale vincolato", che costituisce l'allegato
E al presente decreto; |
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f) Allegato n. 9 "Schema del
Bilancio di previsione" che costituisce l'allegato F al presente
decreto; |
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g) Allegato n. 10 "Schema del
Rendiconto della gestione" che costituisce l'allegato. G al presente
decreto; |
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h) Allegato n. 11 "Schema di
Bilancio consolidato" che costituisce l'allegato H al presente decreto; |
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i) Allegato n. 12 "Allegati al
Documento tecnico di accompagnamento per le regioni e al Piano esecutivo di
gestione per gli enti locali" che costituisce l'allegato I al presente
decreto; |
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l) Allegato n. 13 "Elenco delle
entrate per titoli, tipologie e categorie" che costituisce l'allegato L
al presente decreto; |
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m) Allegato n. 14 "Elenco delle
spese per missioni, programmi, titoli e macroaggregati" che costituisce
l'allegato M al presente decreto; |
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n) Allegato n. 15 "Tassonomia enti
non sanitari in contabilità civilistica" che costituisce l'allegato N al
presente decreto; |
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o) Allegato n. 16 "Tassonomia enti
sanitari" che costituisce l'allegato O al presente decreto |
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p) Allegato n. 17 "Conto del
tesoriere" che costituisce l'allegato P al presente decreto. |
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Art. 3 |
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(Disposizione
finale) |
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1. Dal presente
decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. |